XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. n. 111/2005 - A.C. 5948 | ||||
Serie: | Decreti-legge Numero: 191 | ||||
Data: | 04/07/05 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
decreti-legge |
Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali D.L. n. 111/2005 - A.C. 5948
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n. 191
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4 luglio 2005 |
Camera dei deputati
Il presente dossier è stato redatto in occasione dell’esame da parte delle Commissioni riunite III e IV della Camera del decreto-legge n. 111 del 2005.
Il dossier è stato redatto in collaborazione con il Dipartimenti Giustizia.
Dipartimento difesa |
SIWEB
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INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
§ Precedenti decreti-legge sulla stessa materia
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Motivazioni della necessità ed urgenza
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Specificità ed omogeneità delle disposizioni
Articolo 1 (Partecipazione di personale militare a missioni internazionali)
Articolo 2 (Missione ONU in Sudan)
Articolo 3 (Missione UE nella Repubblica democratica del Congo)
Articolo 4 (Consiglieri diplomatici)
Articolo 5 (Missione ISAF in Afghanistan)
Articolo 6 (Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena)
Articolo 7 (Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali)
Articolo 8 (Trattamento assicurativo)
Articolo 9 (Indennità di missione)
Articolo 10 (Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali)
Articolo 11 (Disposizioni in materia penale)
Articolo 12 (Disposizioni in materia contabile)
Articolo 13 (Rinvii normativi)
Articolo 14 (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)
Articolo 15 (Copertura finanziaria)
Articolo 16 (Entrata in vigore)
§ Althea
§ EUMM
§ ISAF
§ KFOR
§ MSU
§ TIPH II
§ UNMEE
§ UNMIS
§ DIE
§ EUPM
§ Proxima
§ UNMIK
§ Codice penale (artt. 7-10)
§ Codice di procedura penale (artt. 64, 294, 380, 388 e 391)
§ Codice penale militare di pace (artt. 173, 174, 175, 186, 195)
§ Codice penale militare di guerra (artt. 124 e 138)
§ R.D. 3 giugno 1926, n. 941 Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero
§ R.D.L. 15 luglio 1926, n. 1345 Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte alle loro famiglie
§ L. 10 gennaio 1929, n. 59 Aggiunte e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i regi decreti-legge 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431
§ D.Lgt. 21 agosto 1945, n. 540 Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero (artt. 2 e 3)
§ L. 10 aprile 1954, n. 113 Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (art. 64)
§ L. 8 luglio 1961, n. 642 Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.
§ L. 21 novembre 1967, n. 1185 Norme sui passaporti (art. 3)
§ L. 18 marzo 1968, n. 313 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (Tabelle A e B)
§ L. 18 dicembre 1973, n. 836 Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (art. 13)
§ D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (artt. 52-54, 63, 67-74, 76, 78-80)
§ L. 26 luglio 1978, n. 417 Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (art. 10)
§ L. 5 agosto 1978, n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (artt. 7 e 11-ter)
§ L. 7 maggio 1981, n. 180 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace (art. 9)
§ L. 3 giugno 1981, n. 308 Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti
§ L. 18 maggio 1982, n. 301 Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento
§ D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate
§ D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216 (2), in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri (art. 4)
§ L. 23 dicembre 1996 n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 1, co. 102)
§ D.L. 24 aprile 1997, n. 108 Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania (art. 3)
§ D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana (art. 8)
§ D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (Tabelle nn. 1, 2 e 3)
§ D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505 Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 11)
§ D.L. 13 gennaio 1998, n. 1 Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina. Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (art. 1)
§ L. 3 agosto 1998, n. 300 Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania
§ D.M. 27 agosto 1998 Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola
§ L. 23 novembre 1998 n. 407 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (artt. 1 e 4)
§ D.M. 2 aprile 1999 Determinazione, in unità euro delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola
§ D.L. 17 giugno 1999, n. 180 Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo (art. 4)
§ D.M. 30 agosto 1999 Revisione delle diarie delle missioni all'estero effettuate dal personale civile e militare dello Stato relative ai Paesi della ex Jugoslavia ed Albania
§ D.L. 7 gennaio 2000, n. 1 Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace
§ D.L. 28 agosto 2000, n. 239 Disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi
§ D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298. Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78 (Tabelle nn. 1, 2 e 3)
§ L. 14 novembre 2000, n. 331 Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (artt. 1, 3 e tabella A)
§ D.L. 29 dicembre 2000, n. 393 Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
§ D.Lgs. 8 maggio 2001 n. 215 Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331 (artt. 2, 12, 15, 16, 18, 23, 25 e tabella A)
§ D.L. 19 luglio 2001, n. 294 Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
§ D.L. 1 dicembre 2001, n. 421 Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»
§ L. 28 dicembre 2001 n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (art. 21)
§ D.L. 28 dicembre 2001 n. 451 Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
§ L. 31 gennaio 2002, n. 6 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom». Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303
§ L. 27 febbraio 2002, n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
§ D.L. 24 dicembre 2002 n. 282 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (art. 5-bis)
§ L. 18 marzo 2003, n. 42 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra
§ L. 11 agosto 2003, n. 231 Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali
§ D.L. 28 novembre 2003, n. 337 Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero
§ L. 24 dicembre 2003, n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 3, commi 8, 9 e 70, e art. 4, co. 177)
§ D.L. 20 gennaio 2004, n. 9 Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
§ L. 23 agosto 2004, n. 226 Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (artt. 15-19, 25 e tabella C).
§ L. 21 marzo 2005 n. 39 Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali
§ Camera dei deputati, Risoluzione 7-00599 sulla partecipazione italiana alla missione ONU in Sudan, approvata dalle Commissioni riunite Esteri e Difesa il 13 aprile 2005
§ Senato della Repubblica, Risoluzione sulla partecipazione di un contingente italiano alla missione ONU in Sudan, approvata dalla 4ª Commissione Difesa il 12 aprile 2005
§ Nazioni Unite, Consiglio di Sicurezza, Risoluzione n. 1590 del 24 marzo 2005
§ Azione comune 2004/847/PESC del Consiglio del 9 dicembre 2004 concernente la missione di polizia dell’Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all’unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa)
§ Azione comune 2005/190/PESC del Consiglio del 7 marzo 2005 relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX
Numero del disegno di legge di conversione |
5948 |
Numero del decreto-legge |
28 giugno 2005, n. 111 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali |
Settore d’intervento |
Difesa, Missioni militari internazionali. |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
|
§ testo originario |
16 |
Date |
|
§ emanazione |
28 giugno 2005 |
§ pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
28 giugno 2005 |
§ assegnazione |
28 giugno 2005 |
§ scadenza |
27 agosto 2005 |
Commissione competente |
Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) |
Pareri previsti |
Comitato per la legislazione, I, II (ex art. 73 reg. Camera), V, VIII, XI (ex art. 73 reg. Camera), XII e XIV |
Il D.L. n. 111/2005 è finalizzato ad assicurare la prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e d’aiuto umanitario, e la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica.
L’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2005 il termine per la partecipazione di personale militare italiano alle varie missioni internazionali che vedono impegnato il nostro Paese.
L’articolo 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la partecipazione di personale militare italiano alla missione United Nation Mission in Sudan.
L’articolo 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la partecipazione di personale militare italiano alla missione di polizia dell’UE EUPOL Kinshasa.
L’articolo 4 autorizza l’invio di funzionari diplomatici in qualità di consiglieri diplomatici dei comandanti delle missioni in Afghanistan, Kosovo e Bosnia-Erzegovina.
L’articolo 5 autorizza il comandante della missione ISAF a disporre interventi urgenti e lavori in economia per le necessità della popolazione locale, e il Ministero della difesa a cedere gratuitamente presidi sanitari e materiali di equipaggiamento dismessi alle Forze di sicurezza afgane.
L’articolo 6 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena operante in Kosovo nell’ambito del contingente italiano inserito nella KFOR.
L’articolo 7 proroga al 31 dicembre 2005 la partecipazione di personale delle Forze di polizia italiane alle missioni internazionali.
L’articolo 8 prevede il trattamento assicurativo da applicare al personale dell’Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur, nell’ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell’Unione Africana.
L’articolo 9 disciplina le indennità di missione da corrispondere al personale all’estero, modulate secondo il tipo di missione in cui è impiegato.
L’articolo 10 consente di valutare il servizio prestato dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri nelle operazioni internazionali disciplinate dal provvedimento, ai fini del loro avanzamento.
L’articolo 11 stabilisce l’applicazione del Codice penale militare di guerra (con le esclusioni di cui all’articolo 9, decreto-legge n. 421/2001, conv. dalla L. n. 6/2002), per il personale militare impiegato in Afghanistan. Il medesimo articolo, al comma 4, stabilisce l’applicazione del Codice penale militare di pace e di alcune disposizioni del citato articolo 9 al restante personale militare all’estero.
Il comma 2 dell’articolo è relativo ai reati commessi da stranieri in territorio afgano, in danno dello Stato italiano, o di cittadini italiani partecipanti alle missioni militari.
L’articolo 12 definisce il limite complessivo di spesa entro il quale il Ministero della difesa, in relazione alle operazioni internazionali di cui al presente provvedimento, può ricorrere ad acquisti in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità di Stato.
L’articolo 13 precisa il quadro normativo da applicare alle missioni in questione attraverso una seria di rinvii normativi.
L’articolo 14 autorizza per il 2005 l’ulteriore spesa di 100.000 € per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale, volto all’accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti nei campioni biologici dei militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute. Tale studio è stato disposto dall’articolo 13-ter del D.L. n. 9/2004, convertito dalla legge n. 68/2004.
L’articolo 15 reca la norma di copertura finanziaria, attingendo al Fondo di 1.200 milioni di euro, confermato per il 2005 dal comma 233 dell’articolo 1 della L. n. 311/2004 (finanziaria 2005).
L’articolo 16 reca la clausola di entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso. In particolare, a partire dal 2001 sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
- D.L. 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339), Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, che ha consentito la proroga fino al 31 dicembre 2001 del termine relativo alla partecipazione italiana alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Iugoslavia, nel Kosovo, a Hebron in Etiopia ed Eritrea, nonché di quello relativo alla prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;
- D.L. 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, Disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, che ha autorizzato, a decorrere dal 23 agosto 2001 e fino al 31 dicembre 2001, la partecipazione di un contingente militare all'intervento in Macedonia, deliberato dal Consiglio Atlantico della NATO il 22 agosto 2001, denominato “Essential Harvest”;
- D.L. 1°dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2001, n. 6, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all’operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom". Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, che ha autorizzato, a decorrere dal 18 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom", e ha introdotto alcune modifiche al codice penale militare di guerra;
- D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, che haprorogato al 31 marzo 2002 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2001, per la partecipazione di militari italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della Macedonia, dell’Albania, in ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, all’operazione multinazionale “Enduring Freedom”, all’intervento connesso denominato ISAF e alla missione di monitoraggio dell’Unione Europea in ex Jugoslavia denominata EUMM. Il decreto ha anche disposto la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica;
- D.L. 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, che haprorogato al 31 dicembre 2002 il termine, da ultimo fissato al 31 marzo 2002, per la partecipazione di militari italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della Macedonia, dell’Albania, in ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, all’operazione multinazionale “Enduring Freedom”, all’intervento connesso denominato ISAF e alla missione di monitoraggio dell’Unione Europea in ex Jugoslavia denominata EUMM. Il decreto ha anche disposto la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica.
- D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, che ha differito al 30 giugno 2003 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2002, per la partecipazione di militari italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della Macedonia, dell’Albania, in ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, all’operazione multinazionale “Enduring Freedom”, all’intervento connesso denominato ISAF e alla missione di monitoraggio dell’Unione Europea in ex Jugoslavia denominata EUMM. Il decreto ha anche disposto la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica, ed ha autorizzato fino al 31 dicembre 2003 la partecipazione italiana alla missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia- Erzegovina denominata EUPM. La citata legge n. 42/2003 di conversione del decreto legge ha autorizzato, inoltre, la partecipazione di personale militare italiano ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan.
- D.L. 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, Interventi urgenti a favore della popolazione irachena, che ha autorizzato fino al 31 dicembre 2003 lo svolgimento di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e l’invio di un contingente di personale militare per garantire a tale missione le necessarie condizioni di sicurezza e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.
- Eccezionalmente, in seguito alla richiesta formulata alla Camera dall’opposizione, in larga misura favorevole alla prosecuzione delle varie missioni internazionali ma non all’autorizzazione della missione in Iraq, tale prosecuzione è stata scorporata dalla legge di conversione del D.L. n. 165/2003, appena citato, ed è stata disposta dalla legge 11 agosto 2003, n. 231 Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali che ha differito al 31 dicembre 2003 il termine, da ultimo fissato al 30 giugno 2003, per la partecipazione di militari italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della Macedonia, dell’Albania, in ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, all’operazione multinazionale “Enduring Freedom”, alla missione collegata “Active Endeavour” e all’intervento connesso denominato ISAF, e, infine, alla missione di monitoraggio dell’Unione Europea in ex Jugoslavia denominata EUMM. La legge, inoltre: ha disposto la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica; ha autorizzato fino al 31 dicembre 2003 la partecipazione italiana alla missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia- Erzegovina denominata EUPM; ha finanziato la prosecuzione della partecipazione di personale militare italiano ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan; ha ulteriormente finanziato la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
- D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, “Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero”, che ha differito al 30 giugno 2004 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2003, per la prosecuzione della missione umanitaria in Iraq; la partecipazione di militari italiani alle missioni internazionali in corso in Iraq, nei territori della Macedonia, dell’Albania, in ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, all’operazione multinazionale “Enduring Freedom”, alla missione collegata “Active Endeavour” e all’intervento connesso denominato ISAF, alla missione di monitoraggio dell’Unione Europea in ex Jugoslavia denominata EUMM e, infine, ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan. Il decreto, inoltre: ha differito al 30 giugno 2004 la partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali, e ha disposto la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica. La legge di conversione ha introdotto norme a favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul, e ha disposto la realizzazione di una ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria a favore dei militari impiegati nelle missioni internazionali.
- D.L. 30 luglio 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, che ha autorizzato fino al 31 dicembre 2004 lo svolgimento della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e la partecipazione del contingente di personale militare per garantirne le necessarie condizioni di sicurezza e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.
- Analogamente a quanto avvenuto in relazione al D.L. n. 165/2003, alla Camera, su richiesta dell’opposizione, in larga misura favorevole alla prosecuzione delle varie missioni internazionali ma non all’autorizzazione della missione in Iraq, tale prosecuzione è stata scorporata dalla legge di conversione del D.L. n. 160/2004, appena citato, ed è stata disposta dalla legge 30 luglio 2004, n. 208 Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali che ha prorogato al 31 dicembre 2004 il termine, da ultimo fissato al 30 giugno 2004, per la partecipazione di militari italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della Macedonia, dell’Albania, in ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, all’operazione multinazionale “Enduring Freedom”, alla missione collegata “Active Endeavour” e all’intervento connesso denominato ISAF, e, infine, alla missione di monitoraggio dell’Unione Europea in ex Jugoslavia denominata EUMM. La legge, inoltre: ha disposto la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica; ha finanziato la prosecuzione della partecipazione di personale militare italiano ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan.
- D.L. 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, che ha autorizzato fino al 30 giugno 2005 la prosecuzione della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e la partecipazione del contingente di personale militare per garantirne le necessarie condizioni di sicurezza e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.
- Analogamente a quanto avvenuto in relazione ai D.L. n. 165/2003 e 160/2004, al Senato la prosecuzione delle varie missioni internazionali è stata scorporata dalla legge di conversione del D.L. n. 3/2005, appena citato, ed è stata disposta dalla legge 21 marzo 2005, n. 39 “Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali” che ha prorogato al 30 giugno 2005 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2004, per la partecipazione di militari italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della Macedonia, dell’Albania, in ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, all’operazione multinazionale “Enduring Freedom”, alla missione collegata “Active Endeavour” e all’intervento connesso denominato ISAF, e, infine, alla missione di monitoraggio dell’Unione Europea in ex Jugoslavia denominata EUMM. La legge, inoltre: ha disposto la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica; ha autorizzato fino al 30 giugno 2005 la partecipazione italiana all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia- Erzegovina denominata Althea; ha introdotto disposizioni sulle forze di completamento, i richiami in servizio di personale dei carabinieri, l’attività di ricerca scientifica.
Nel preambolo al decreto-legge, si fa riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare: la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, e la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica.
Il decreto-legge è relativo a fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. In particolare, il comma 2, lettera a) di tale articolo attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali, la lettera d) quella in tema di difesa e Forze armate, e la lettera l) quella sulla giurisdizione, le norme processuali, l’ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa.
Le disposizioni recate dal decreto-legge nel complesso appaiono omogenee, essendo volte ad autorizzare o prorogare la partecipazione di personale italiano alle varie missioni internazionali che vedono impegnato il nostro Paese, introducendo o rinviando alla normativa strumentale al loro svolgimento.
Il disegno di legge richiama i D.L. nn. 421/2001, 451/2001 e 9/2004, e la legge n. 39/2005, che hanno prorogato la partecipazione alle missioni internazionali, e rinvia ad un significativo numero di disposizioni contenute in altri provvedimenti normativi.
Si segnala al riguardo che manca una legislazione di carattere generale che disciplini tutti gli aspetti delle missioni di contingenti militari all'estero.
Peraltro, la necessità di una disciplina stabilmente applicabile a tali missioni è stata più volte richiamata anche nei pareri resi dal Comitato per la legislazione, in occasione dell’esame di precedenti decreti-legge sulla materia[1].
In materia di regime giuridico e retributivo del personale militare impegnato nelle missioni internazionali all’estero l’Assemblea della Camera ha concluso il 18 marzo 2002 la discussione generale del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ascierto (A.C. 1038), Molinari (A.C. 1108), Migliori (A.C. 1142) e Lavagnini (A.C. 1514), finalizzate a definire una disciplina generale in materia.
Nella seduta del 21 marzo 2002, l’Assemblea ha deliberato, su proposta del relatore, di rinviare il provvedimento alla Commissione difesa, in seguito al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio il 19 marzo, in quanto recante nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
La Commissione difesa ha nuovamente esaminato il provvedimento nella seduta del 5 novembre 2002.
Inoltre, è all’esame dell’Assemblea della Camera il disegno di legge n. 5433, recante “Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare”, approvato dal Senato il 18 novembre 2004. A tale testo sono state abbinate le proposte C. 258 Spini, C. 527 Carboni, C. 534 Carboni, C. 576 Lavagnini, C. 2807 Minniti, C. 2866 Pisa e 5443 Perrotta. L’esame è stato sospeso nella seduta del 17 maggio 2005, su richiesta congiunta del Governo e delle Commissioni II e IV, per problemi di lettura organica del provvedimento derivanti dall’approvazione di un subemendamento dell’opposizione.
E’ all’esame delle Commissioni III e IV della Camera anche il disegno di legge di conversione del D.L. n. 112/2005 (A.C. 5949), relativo alla proroga della partecipazione italiana alla missione in Iraq.
Il decreto legge determina numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti legge e nelle leggi che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse.
In materia, tuttavia, viene confermata l’inversione di tendenza rispetto ai D.L. nn. 64/2002 e 4/2003, iniziata con il D.L. n. 165/2003 e con la legge n. 231/2003.
Il decreto in esame, infatti, indica in maniera specifica denominazione e luogo di svolgimento delle missioni prorogate; disciplina l’indennità di missione rinviando direttamente alla normativa di settore e non ai decreti legge che hanno disciplinato le precedenti missioni; rinvia, infine, alla disciplina disposta dai D.L. nn. 421/2001, 451/2001 e 9/2004 e dalla legge n. 39/2005, indicando espressamente gli articoli di tali provvedimenti.
L’articolo 1, comma 1, proroga al 31 dicembre 2005 il termine, da ultimo fissato al 30 giugno 2005 dall’articolo 1, comma 1, della legge già citata n. 39/2005, relativo alla partecipazione alla missione internazionale denominata “Enduring Freedom” e alle missioni collegate denominate “Active Endeavour” e “Resolute Behaviour”. Per tale proroga si autorizza la spesa di 16.235.103 €.
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2005 il termine, da ultimo fissato al 30 giugno 2005 dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 39/2005, più volte citata, relativo alla partecipazione alla missione internazionale denominata International Security Assistance Force-ISAF in Afghanistan. Per tale finalità si autorizza la spesa di 138.262.2283 €.
Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2005 il termine, da ultimo fissato al 30 giugno 2005 dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 39/2005, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali, che vengono espressamente elencate dal comma in esame:
·
Over the Horizon Force in
· Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
· Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
·
NATO Headquarters
· United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
· Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
Per tale proroga si autorizza la spesa di 126.285.892 €. Il comma in commento precisa che l’autorizzazione include la partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare ordine di Malta.
Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta (SMOM), costituisce un vero e proprio unicum, essendo al tempo stesso: Ordine religioso, in quanto tale dipendente dalla Santa Sede; Ordine cavalleresco cattolico; soggetto indipendente di diritto internazionale, privo però di sovranità territoriale. Tale ultima qualifica, contestata da una parte della dottrina, trova conferma nel fatto che l'Ordine, dotato di una propria struttura di Governo, al cui vertice è posto il Gran Maestro, mantiene relazioni diplomatiche con la Santa Sede e con 81 Stati, ha rapporti ufficiali e accredita Rappresentanti o Delegati presso altri paesi e presso il Consiglio d'Europa e la Commissione dell'Unione europea, e, dal 1994, è stato ammesso come Osservatore permanente presso le Nazioni Unite. La giurisprudenza italiana ha sempre riconosciuto allo SMOM la qualità di soggetto di diritto internazionale. I suoi fini principali, espressi dall'articolo 2 della Carta costituzionale, sono, oltre a quelli propri di un Ordine religioso di santificazione dei membri e di servizio alla Fede e al Papa, l'esercizio delle opere assistenziali verso gli ammalati, i bisognosi e le persone prive di patria, senza distinzione di religione, di razza, di provenienza e di età. In particolare, viene esercitata l'attività istituzionale nel campo ospedaliero, inclusa l'assistenza sociale e sanitaria, anche in favore delle vittime delle calamità eccezionali e delle guerre.
Il Corpo militare dell'Associazione italiana è stato istituito nel 1877 con il compito di provvedere all'assistenza sanitaria dei malati e feriti in guerra. Varie convenzioni hanno disciplinato i rapporti fra il Corpo militare e l'Esercito italiano. Nel 1909 tale Corpo militare è diventato Corpo speciale dell'Esercito italiano. Cenni storici sul Corpo e sui suoi numerosi interventi in occasione di guerre e calamità naturali sono contenuti in allegato al dossier.
La legge 4 gennaio 1938, n. 23, recante disposizioni relative al personale addetto al funzionamento dei servizi dei cavalieri italiani dello SMOM, prevede, all'articolo 5, che lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'amministrazione di tale personale vengano disciplinati mediante apposita convenzione tra lo Stato e l'Associazione. La convenzione attualmente vigente risale al 15 febbraio 1949 ed è stata approvata con decreto interministeriale 1° settembre 1949. All'articolo 1 della convenzione si prevede che il personale arruolato dall'Associazione per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace e in tempo di guerra costituisce un Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito.
Si segnala nuovamente, come per la proroga precedente, che tra le missioni indicate nel comma appena esaminato non risulta l’operazione NATO Headquarters Sarajevo. La missione, che ha avuto inizio il 2 dicembre 2004, dopo la conclusione della missione SFOR ed il passaggio delle sue competenze alla missione Althea dell’UE, ha il compito di assistere la Bosnia per il conseguimento dei requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia.
Per quanto riguarda la presenza NATO nei Balcani, si ricorda che, alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le missioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo, dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.
Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2005 il termine, da ultimo fissato al 30 giugno 2005 dall’articolo 2 della legge già citata n. 39/2005, relativo alla partecipazione all’operazione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 36.332.846 €.
Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2005 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 39/2005, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell’Unione Europea nei territori dell’ex Jugoslavia-EUMM. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 614.078 €.
Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2005 il termine, da ultimo fissato al 30 giugno 2005 dall’articolo 1, comma 6, della legge n. 39/2005, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). A tal fine è autorizzata la spesa di 588.866 €.
Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2005 il termine, da ultimo fissato al 30 giugno 2005 dall’articolo 1, comma 7, della legge n. 39/2005, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Ethiopia ed Eritrea (UNMEE). Per la proroga è autorizzata la spesa di 1.747.501 €.
Il comma 8, infine, proroga al 31 dicembre 2005 il termine, da ultimo fissato al 30 giugno 2005 dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 39/2005, più volte citata, relativo alla partecipazione al processo di pace in corso per il Sudan. A tal fine è autorizzata la spesa di 344.870 €.
Si ricorda che l’articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, recante il differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali, ha previsto che ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscano al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull’efficacia degli interventi effettuati nell’ambito delle operazioni internazionali in corso.
L’ultima Relazione trasmessa è del giugno 2005, Doc. CCIX, n. 2.
Per le schede relative alle singole missioni cui fa riferimento questo articolo si veda l’allegato I. Per la missione UNMIK, cui partecipa anche personale della Polizia di Stato, si rimanda all'allegato IV.
L’articolo 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan, di cui alla risoluzione 1590, approvata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU il 24 marzo 2005. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 15.801.814 €.
Lo scorso aprile il Governo ha informato il Parlamento della partecipazione italiana alla nuova missione ONU nelle seguenti sedute:
Ø Commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera del 12 aprile 2005: Comunicazioni del Governo (Sottosegretario per la difesa), sulla partecipazione di un contingente militare
Ø Commissione Difesa del Senato del 12 aprile 2005: Esame dell'affare relativo alla partecipazione di un contingente nazionale alla missione ONU in Sudan e approvazione di una risoluzione (Doc. XXIV, n. 17)
Ø Commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera del 13 aprile 2005: Discussione e approvazione della risoluzione Ramponi 7-00599 sull'invio di un contingente italiano in Sudan
(Vedi allegato II).
L’articolo 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell’Unione europea a Kinshasa, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all’azione comune 2004/847/PESC, adottata dal Consiglio dell’Unione il 9 dicembre 2004. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 116.149 €.
(Vedi allegato III).
Comma 1
Il comma 1 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di 51.016 € per l’invio di un funzionario diplomatico in Afghanistan, con l’incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ISAF.
Comma 2
Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di 41.937 € per l’invio di un funzionario diplomatico in Kosovo, con l’incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione Joint Guardian.
Comma 3
Il comma 3, infine, autorizza, sempre fino al 31 dicembre 2005, la spesa di 12.192 € per l’invio di un funzionario diplomatico in Bosnia-Erzegovina, con l’incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ALTHEA.
Comma 1
Il comma 1 autorizza la spesa di 2000.000 € per il 2005 per consentire al comandante del contingente militare della missione ISAF di disporre, in caso di necessità ed urgenza, interventi urgenti, o di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. Gli impegni di spesa unitari non devono essere superiori a 250.000 €, e devono essere finalizzati a sopperire alle esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.
Comma 2
Il comma 2 autorizza il Ministero della difesa a cedere a titolo gratuito alle Forze di sicurezza afghane presidi sanitari e materiali di equipaggiamento dimessi, escluso il materiale di armamento. Per l’invio di tali materiali è autorizzata la spesa di 105.000 €.
L’articolo 6 adegua la previsione di spesa per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena che affianca il contingente italiano inserito della KFOR, che opera in Kosovo, contenuta nell’articolo 11 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451. La spesa, pari a 1.849.123 €, è autorizzata fino al 31 dicembre 2005.
L’articolo 11 del D.L. n. 451/2001 ha autorizzato, per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250. La norma ha lo scopo di favorire la cooperazione con lo Stato rumeno nel quadro dell’accordo bilaterale stipulato il 26 febbraio 1997, attuativo, nel settore militare, del Trattato di amicizia e cooperazione con l’Italia, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 15 febbraio 1995, n. 53, e di ampliare la composizione multinazionale dei contingenti militari impiegati in operazioni internazionali, similmente a quanto già realizzato da altri Stati europei.
L'Accordo sulla cooperazione militare firmato a Roma il 26 febbraio 1997 dal Ministro della Difesa italiano e da quello rumeno (la cui ratifica è stata autorizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2003, n. 8), in vigore dal 3 aprile 2003, si ispira, come altre analoghe intese stipulate in tempi recenti con paesi ex comunisti, ai principi stabiliti in alcuni documenti di alto impegno politico quali la stessa Carta delle Nazioni Unite, la Carta di Parigi per una nuova Europa, il Trattato sulle Forze Armate convenzionali in Europa, nonché alle disposizioni contenute in accordi bilaterali come il Trattato di amicizia e cooperazione del 23 luglio 1991. Questi atti sono esplicitamente richiamati nel Preambolo all'Accordo, in quanto essi contribuiscono al rafforzamento della sicurezza e della stabilità in Europa. L'obiettivo di cooperazione militare cui mira l'Accordo rientra, inoltre, tra gli impegni comuni che coinvolgono entrambe le Parti nei loro rapporti con l'Alleanza atlantica, in modo particolare nell'ambito dell'Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) - e del programma di Partenariato per la Pace (PfP). La Romania, che è tra i paesi candidati all'ingresso nell'Unione Europea, dal 29 marzo 2004 è entrata a far parte della NATO (insieme a Repubblica slovacca, Slovenia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania).
L’articolo 7, comma 1, proroga al 31 dicembre 2005 il termine, da ultimo fissato al 30 giugno 2005 dall’articolo 5, comma 1, della citata legge n. 39/2005, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per tale finalità è autorizzata la spesa di 692.907 €.
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2005 il termine, da ultimo fissato al 30 giugno 2005 dall’articolo 5, comma 2, della legge n. 39/2005, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica[2]. Per la prosecuzione dei citati programmi viene stanziata la somma di 4.319.622 €.
Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2005 il termine, da ultimo fissato al 30 giugno 2005 dall’articolo 5, comma 3, della legge n. 39/2005, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell’Unione Europea denominata European Union Police Mission- EUPM in Bosnia-Erzegovina. Tale proroga viene finanziata con lo stanziamento di 646.968 €.
Infine, il comma 4, proroga sempre al 31 dicembre 2005 il termine, da ultimo fissato al 30 giugno 2005 dall’articolo 5, comma 4, della legge n. 39/2005, più volte citata, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima. Per la prosecuzione della missione vengono stanziati 166.693 €.
Per le schede relative alle singole missioni cui fa riferimento questo articolo si veda l’allegato IV.
L’articolo 8 del provvedimento in esameattribuisce al personale dell’Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur, nell’ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell’Unione Africana, il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del D.L. n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2002, che si esaminerà nel commento all’articolo 13, cui si rinvia. Per tale finalità è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 875 €.
Comma 1
Il comma 1 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento.Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, però, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.
Successivamente l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.
Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.
Comma 2
Il comma 2 prevede che per il personale militare che opera nell’ambito delle missioni Enduring freedom, Active Endeavour, Resolute Behaviour eISAF, e per il personale dell’Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso sede diplomatica di Kabul, la misura dell’indennità di cui al comma 1 sia calcolata in riferimento alla diaria prevista per l’Arabia saudita, gli Emirati arabi e l’Oman.
Comma 3
Il comma 3 dispone che il personale che partecipa alle missioni EUMM, per il processo di pace in Sudan, EUPOL Kinshasa, EUPM ed EUPOL Proxima percepisca l’indennità di missione di cui al comma 1 nella misura intera, eventualmente incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti.
Comma 4
Il comma 4 prevede che i funzionari diplomatici di cui all’articolo 4 percepiscano l’indennità di missione di cui al comma 1 nella misura incrementata del 30 per cento. Per funzionario diplomatico inviato in Afghanistan l’indennità è calcolata in riferimento alla diaria prevista per l’Arabia saudita, gli Emirati arabi e l’Oman.
Comma 5
Il comma 5 prevede, infine, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’indennità speciale, di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero.
La legge n. 642/1961 disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L’articolo 1 della legge prevede che il tale personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L’articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero.
L’articolo 10 consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, ai fini del loro avanzamento. Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativa al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni.
Comma 1
Il comma 1, dispone che al personale militare impegnato nelle missioni “Enduring Freedom”, “Active Endeavour”, “Resolute Behaviour” e ISAF, si applica il codice penale militare di guerra[3] e l’articolo 9 del decreto legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante disposizioni per la partecipazione all’operazione “Enduring Freedom”.
I commi 1 e 2 dell’articolo 9 del citato D.L. n. 421/2001 escludono espressamente l’applicazione delle disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra, relativo alla procedura penale militare di guerra, e di quelle concernenti l’ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell’ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni. La relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge ha giustificato questa scelta in considerazione del fatto che le norme citate contemplano organi, quali i tribunali militari di guerra ordinari, a composizione prevalentemente militare, e comunque dipendenti dal comandante supremo, i tribunali militari di guerra straordinari, i tribunali di bordo, il tribunale supremo militare di guerra, di dubbia costituzionalità, e la cui costituzione, comunque, nella presente circostanza, appare eccessiva rispetto alle effettive necessità e comporta un notevole aggravio di spesa pubblica. In conseguenza di tale scelta, il comma 3 dell’articolo in esame attribuisce la giurisdizione penale agli organi dell’ordinamento giudiziario militare di pace, individuando la competenza territoriale al tribunale militare di Roma, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante “Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace”, che prevede, appunto, la competenza del tribunale militare di Roma per i reati commessi all’estero.
Il comma 4 dell’articolo 9 del D.L. 421/2001 prevede i casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria militare devono obbligatoriamente procedere all’arresto in caso di flagranza di reato. La prima ipotesi è quella generale, regolata dall’articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, in base al quale si procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Successivamente vengono indicate alcune fattispecie di reato militare in presenza delle quali, a prescindere dalla pena edittale prevista, si ritiene opportuno disporre l’arresto obbligatorio in flagranza per garantire una migliore tutela della disciplina militare e l’efficacia del servizio. Si tratta di alcuni reati contro la disciplina militare previsti dal codice penale militare di guerra attraverso il rinvio alle fattispecie disciplinate dal codice penale militare di pace[4], e dei reati di violata consegna e forzata consegna di cui agli articoli 124 e 138 del codice penale militare di guerra. Vediamoli più nel dettaglio.
§ a) Disobbedienza aggravata, ex articolo 173, secondo comma del codice penale militare di pace. L’articolo 173 punisce con la reclusione militare fino a un anno il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore. Il secondo comma prevede l’aggravante quando il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, comminando la reclusione militare da sei mesi a un anno; estensibile fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo
§ b) Rivolta, ex articolo 174 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari che, riuniti in numero di quattro o più: mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore; abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna importa la rimozione.
§ c) Ammutinamento, ex articolo 175 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più: rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni. Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi. La condanna importa la rimozione. Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi, salvo che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.
§ d) Insubordinazione con violenza, ex articolo 186 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da uno a tre anni il militare che usa violenza contro un superiore. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.
§ Violenza contro un inferiore aggravata, ex articolo 195, secondo comma, del codice penale militare di pace. L’articolo 195 punisce con la reclusione militare da uno a tre anni il militare, che usa violenza contro un inferiore. Il secondo comma dell’articolo prevede l’aggravante quando la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima. In tali casi si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.
§ e) Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, ex articolo 124 del codice penale militare di guerra. La norma punisce con la reclusione militare da uno a dieci anni il militare che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna. Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. Se il fatto ha compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto[5]. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse, ed ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
§ f) Forzata consegna aggravata, ex articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra. L’articolo 138 punisce con la reclusione militare da tre a sette anni il militare che in qualsiasi modo forza una consegna. I commi secondo e terzo prevedono le seguenti aggravanti: se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata, se il fatto è commesso durante il combattimento o, comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare è da cinque a quindici anni; e, se la consegna aveva inoltre per oggetto la sicurezza di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, di una fortezza assediata o di un posto militare, e il fatto l'ha compromessa, ovvero ha impedito un'operazione militare, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto[6].
Il comma 5 dell’articolo 9 intende risolvere il problema posto dalla necessità di procedere alla convalida dell’arresto in flagranza nei termini fissati dall’articolo 13 della Costituzione, anche se il giudice competente non è facilmente raggiungibile, in conseguenza della scelta, di cui si è prima trattato, di non ricorrere ai tribunali di guerra. La soluzione viene individuata nel ricorso, in caso di necessità, alla comunicazione telematica o audiovisiva.
Più precisamente, il comma 5 prevede che, nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l’arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell’autorità giudiziaria militare, l’arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l’udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell’arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all’interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 388[7] del codice di procedura penale, e all’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 391[8] del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l’ufficio del pubblico ministero ovvero l’aula ove si svolge l’udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell’interrogatorio, l’imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all’interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l’imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.
Infine, il comma 6 dell’articolo 9, disciplina l’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, prevedendo che si proceda con le stesse modalità di cui al comma 5 quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall’articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria militare.
L’articolo 294, commi 1-2, del codice di procedura penale prevede che fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
Comma 2
Il comma 2, stabilisce che i reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni indicate nel comma precedente, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
Comma 3
Per tali reati il comma 3 attribuisce la competenza territoriale al Tribunale di Roma.
La disposizione in esame, pertanto, sancisce l'applicabilità della legge penale italiana ai reati sopra descritti prevedendo, quale condizione di promuovibilità dell'azione penale, la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenentialle Forze armate.
Va ricordato che gli articoli 7, 9 e 10 del codice penale contemplano diverse ipotesi di reati comuni commessi all'estero, differenziate per la natura del reato in questione e/o per la nazionalità di appartenenze dell'autore del fatto criminoso.
Sulla base delle disposizioni dell'articolo 7 del codice penale, alcuni reati, commessi in territorio estero, non importa se da un cittadino o da uno straniero, vengono incondizionatamente puniti secondo la legge italiana. Si tratta:
· dei delitti contro la personalità dello Stato;
· dei delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
· dei delitti di falsità in monete avente corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo, o in carte di pubblico credito italiano;
· dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
· di ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.
L'articolo 9 disciplina il fenomeno della punibilità del cittadino per delitti comuni commessi all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 7, rispetto ai quali però la punibilità medesima è subordinata alla presenza di alcune condizioni:
· che si tratti di delitto per il quale la legge italiana stabilisca l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero che sussistano gli altri presupposti previsti dall'articolo 9, commi due e tre;
· che il cittadino si trovi nel territorio dello Stato;
· ove si tratti di delitti punibili con una pena inferiore a tre anni (articolo 9, comma 2) occorre - oltre alla presenza del reo nel territorio dello Stato - la richiesta del Ministro della Giustizia o l'istanza o querela della persona offesa.
Qualora invece si tratti di delitto comune commesso all'estero a danno delle Comunità europee (art. 9, comma 3), di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempreché l'estradizione non sia stata concessa o accettata.
L'articolo 10 disciplina l'ipotesi dello straniero che commette all'estero delitti comuni (diversi da quelli indicati nell'articolo 7) a danno dello Stato o di un cittadino italiano (articolo 10, comma 1) ovvero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero.
Le condizioni cui la punibilità è subordinata mutano in ragione del mutare del soggetto passivo.
Se il reato è commesso a danno dello Stato o di un cittadino italiano, occorre
· che si tratti di delitto punito con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno;
· che il reo si trovi nel territorio dello Stato;
· che vi sia richiesta del Ministro della giustizia o istanza o querela della persona offesa.
Qualora il reato sia commesso dallo straniero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di un cittadino straniero sono necessari:
· la presenza del reo nel territorio dello Stato;
· la richiesta del Ministro;
· la previsione della pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
· la circostanza che l'estradizione non sia stata concessa o accettata.
Una previsione particolare è contenuta poi nell'articolo 8 del codice penale relativamente ai delitti politici.
In base a tale disposizione, il cittadino o lo straniero che commette all'estero un delitto politico non compreso tra quelli di cui al n. 1) dell'articolo 7 è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della giustizia o querela della persona offesa.
Secondo poi la definizione contenuta nel medesimo articolo 8, agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino o anche il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
La disposizione in esame, pertanto, prevede - per i reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini partecipanti alle missioni militari - la condizione della richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
In linea generale va ricordato che la richiesta di procedimento è condizione irrevocabile solo di promuovibilità dell’azione penale.
A differenza dell'istanza, che promana dalla persona offesa, la richiesta di procedimento è formulata dalla pubblica autorità indicata dalla legge.
Essa consiste in una manifestazione di volontà punitiva e si estende di diritto a tutti i responsabili (articoli 127-129 c.p.). La necessità della richiesta scaturisce dalla natura del reato o da ragioni di opportunità politica.
E' necessaria ad esempio la richiesta del Ministro della giustizia affinché il P.M. possa promuovere l'azione penale per i delitti in danno del Presidente della repubblica , come sopra ricordato, per taluni delitti politici o comuni commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero.
In ordine alla forma, la pubblica autorità redige richiesta scritta che deve essere formulata, come la querela e l'istanza di procedimento, entro tre mesi dalla notizia del fatto a pena di inefficacia.
Come viene evidenziato nella relazione illustrativa, la previsione della richiesta del Ministro appare necessaria per consentire all'autorità di Governo la valutazione dei fatti-reato e la loro corrispondenza ai delitti contro la personalità dello Stato per i quali è prevista l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli a norma dell'articolo 7 del codice penale.
In altri termini, mentre è pacifica l'applicazione della legge penale italiana e la procedibilità d'ufficio, allorché le azioni delittuose toccano direttamente interessi vitali dello Stato, l'esperienza maturata durante lo svolgimento della missione in Afghanistan suggerisce di verificare in concreto, in presenza di atti ostili, la sussistenza - ad esempio - delle finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richieste dall'articolo 280 c.p. e di subordinare l'avvio dell'azione penale da parte della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei beni giuridici primari protetti dai delitti contro la personalità dello Stato. La relazione illustrativa precisa, inoltre, che la scelta appare giustificata anche dalla considerazione che, nei teatri operativi in questione, le attività di resistenza alle Forze armate italiane provengono da soggetti che, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, non rivestono la qualifica di legittimi combattenti.
La cognizione di tali reati è poi concentrata nel Tribunale di Roma al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
Comma 4
Il comma 4 prevede, in conformità a quanto disposto dai precedenti decreti legge in materia di missioni internazionali, che al personale militare impiegato nelle operazioni di pace diverse da quelle indicate al comma 1 dell’articolo, si applica il codice penale militare di pace. Il comma in esame prevede, inoltre, che a detto personale si applichi anche l’articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6 del citato D.L. n. 421/2001. Per l’esame delle disposizioni appena citate si rinvia sopra al commento al comma 1 di questo articolo.
Si segnala che è all’esame dell’Assemblea della Camera il disegno di legge n. 5433, recante “Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare”, approvato dal Senato il 18 novembre 2004. A tale testo sono state abbinate le proposte C. 258 Spini, C. 527 Carboni, C. 534 Carboni, C. 576 Lavagnini, C. 2807 Minniti, C. 2866 Pisa e 5443 Perrotta. L’esame è stato sospeso nella seduta del 17 maggio 2005, su richiesta congiunta del Governo e delle Commissioni II e IV, per problemi di lettura organica del provvedimento derivanti dall’approvazione di un subemendamento dell’opposizione..
L’articolo 12 del decreto in esame, stabilisce che le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 8, comma 2, del D.L. n. 451/2001, più volte citato, si applicano entro il limite complessivo di 50.000.000 di €, a valere sullo stanziamento previsto dall’articolo 15 del decreto in commento. L’articolo, inoltre, estende la norma citata anche alle acquisizioni di materiali d’armamento e di equipaggiamenti individuali.
L’articolo 8, comma 2, del D.L. n. 451/2001, ai fini e per la durata delle missioni prorogate dall’articolo 1 del decreto medesimo, autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri, entro il limite complessivo di 5.164.569 euro, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 15 dello stesso decreto. Tali acquisti e lavori devono essere volti a soddisfare le esigenze di: revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto; esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative; acquisizione di apparati di comunicazione a per la difesa nucleare, biologica e chimica.
L’articolo 13, per quanto non diversamente previsto, rinvia a specifiche disposizioni del già citato D.L. n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2002, per la disciplina delle missioni internazionali prorogate dalla proposta in esame. Tali disposizioni vengono di seguito specificamente commentate.
Articolo 2
(Indennità di missione)
Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive.
Il comma 3dell’articolo 2 dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente[9], sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.
Articolo 3
(Trattamento assicurativo e pensionistico)
Il comma 1 dell’articolo 3 prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.
La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.
Il comma 2 dell’articolo 3 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.
Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
La legge 308/1981, "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.
Il D.P.R. n. 1092/1973 ha disciplinato in linea generale la materia del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Le disposizioni sul trattamento privilegiato in caso di lesioni o infermità determinate da fatti di servizio sono contenute nel titolo IV. In particolare, con riferimento al personale militare, l’articolo 67 dispone che al militare le cui infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili ad una delle categorie di menomazioni indicate nella tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e non siano suscettibili di miglioramento, sia corrisposta la pensione privilegiata calcolata con riferimento alla base pensionabile per il trattamento di quiescenza normale applicando percentuali differenziate secondo la categoria cui la lesione stessa è ascrivibile.
Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.
La legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[10] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.
Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.
Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.
Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.
In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505 , fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.
I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.
Articolo 4
(Personale in stato di prigionia o disperso)
L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.
Articolo 5
(Disposizioni varie)
L’articolo 5 prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore[11] e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.
Articolo 7
(Personale civile)
L’articolo 7 estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6.
Articolo 8
(Disposizioni in materia contabile)
Il comma 1 dell’articolo 8, permette agli Stati maggiori di Forza armata e, per essi, ai competenti Ispettorati di Forza armata, in caso di urgenti esigenze connesse con l’operatività del contingente impegnato nella missione e qualora sia accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, di disporre l’attivazione delle procedure d’urgenza per l’acquisizione di beni e servizi previste dalla normativa vigente.
L’articolo 41, nn. 5) e 6), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, prevede che si proceda alla stipulazione dei contratti a trattativa privata quando l'urgenza di lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione privata, e in genere, in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite queste forme.
Il comma 2 dell’articolo 8 del D.L. n. 451/2001, ai fini e per la durata delle missioni prorogate dall’articolo 1 del decreto medesimo, autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri, entro il limite complessivo di 5.164.569 euro, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 15 dello stesso decreto. Tali acquisti e lavori devono essere volti a soddisfare le esigenze di: revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto; esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative; acquisizione di apparati di comunicazione a per la difesa nucleare, biologica e chimica.
Articolo 9[12]
(Prolungamento delle ferme)
L’articolo 9, in relazione alle esigenze connesse con le operazioni internazionali, prevede la possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi. L’articolo in commento consente quindi un prolungamento della ferma annuale ulteriore rispetto a quella prevista dalla norma appena citata.
Il comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n.215/2001 stabilisce che il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale può essere prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di appartenenza e previo consenso dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'àmbito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale, nonché per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla ferma breve o prefissata.
Articolo 13[13]
(Norme di salvaguardia del personale)
Il comma 1 dell’articolo 13, a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.
Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici[14], la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.
Articolo 14
(Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica)
L’articolo 14, al comma 1, autorizza il Ministro dell’interno ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonché ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell’area balcanica, nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.
Dopo i primi interventi di emergenza in Albania, avviati nell’ultimo trimestre del 1997, è iniziata una fase di collaborazione fra Italia e Albania finalizzata alla ricostruzione delle fondamentali istituzioni dello Stato albanese, da realizzarsi anche sulla base di specifici accordi bilaterali stipulati fra i ministri competenti. In tale quadro, il 18 settembre 1997, i Ministri dell’interno dei due paesi hanno sottoscritto un Protocollo di intesa che ha previsto l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali, per fornire consulenza e assistenza nella riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi. La durata della missione era stabilita in 180 giorni, salva possibilità di prolungamento da decidersi in relazione allo stato di attuazione del protocollo stesso.
La copertura finanziaria della missione per il 1997 è stata assicurata dal decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362 (L. 437/1997), che ha autorizzato a tale scopo la spesa di 5 miliardi, consentendo altresì la conservazione degli stanziamenti non impegnati entro il 31 dicembre 1997.
Successivamente, al fine di proseguire nell’opera intrapresa, con scambio di note fra i due Ministri dell’interno si è provveduto a prorogare di 60 giorni l’accordo del settembre 1997 con l’impegno a sottoscrivere un nuovo protocollo di durata semestrale, che è stato effettivamente firmato l'11 giugno 1998.
Al finanziamento di tali interventi per il 1998 si è provveduto con un importo di 13 miliardi nell’ambito degli stanziamenti autorizzati dalla legge 3 agosto 1998, n. 300, per la prosecuzione del processo di ricostruzione sociale ed economica dell’Albania.
La cooperazione fra i due paesi per la ricostruzione delle forze di polizia è stata successivamente ridefinita con il protocollo di intesa firmato il 10 novembre 1998, e con quello successivo del 10 gennaio 2000, che ha previsto la proroga della missione italiana Interforze fino al 30 giugno 2000.
Al riguardo si ricorda che l’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, ha autorizzato la spesa di 18 miliardi di lire – a carico dello stato di previsione del Ministero dell’interno – per il completamento dei programmi di sostegno alle Forze di polizia albanesi fino alla medesima data del 30 giugno 2000.
Il 5 luglio 2000 un nuovo Protocollo d'intesa ha fissato al 31 dicembre 2000 la prosecuzione della cooperazione nel settore in esame. In esecuzione di tale protocollo, è stato emanato quindi il D.L. 28 agosto 2000, n. 239, che ha previsto l’ulteriore finanziamento dei programmi di sostegno a tutto il 31 dicembre 2000. Il D.L. n. 239/2000 è stato convertito con modificazioni, dopo un lungo e approfondito iter parlamentare, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305.
Successivamente, il D.L. n. 393/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2001, ha disposto un ulteriore finanziamento di 20 miliardi e 394 milioni di lire per lo sviluppo e il completamento di tali programmi fino al 30 giugno 2001.
Il 13 febbraio 2001 è stato firmato un nuovo protocollo d’intesa tra il Ministro dell’interno italiano e il Ministro dell’ordine pubblico albanese, con l’obiettivo di consolidare il rapporto di collaborazione tra i due paesi nella lotta alla criminalità organizzata attraverso il consolidamento delle iniziative già avviate e l’affermazione dell’Ufficio di collegamento.
Infine, il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, ha previsto l’ulteriore finanziamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2001, specificando che i predetti programmi dovevano essere prioritariamente indirizzati a potenziare le capacità delle Forze di polizia albanesi nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata operante in Albania e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.
Il programma straordinario previsto dall’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 451/2001, richiamato dalla proposta ora all’esame del Parlamento, si colloca nel contesto dei programmi di cooperazione con l’Albania per la formazione e lo sviluppo delle Forze di polizia di quel Paese che si sono ora brevemente illustrati, e si pone in una prospettiva più ampia di quella espressa dal D.L. n. 294/2001 da ultimo citato. Lo sviluppo della situazione nei Paesi balcanici ha reso necessario un mutamento della strategia nel campo della lotta alla criminalità organizzata internazionale che coinvolga anche questi Paesi che, per ragioni di contiguità geografica, risentono direttamente dei flussi di attività e traffici illeciti. In tale ottica si è disposto il completamento della strategia prevista per l’Albania, associandola a contestuali iniziative già in corso o da sviluppare negli altri Paesi dell’area balcanica, creando un collegamento stabile con le varie forze di polizia.
L’articolo 14, comma 2 del D.L. n. 451/2001 dispone che il Ministero dell’interno, al fine di dare attuazione al programma previsto dal comma 1, istituisca un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, e provveda a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell’area balcanica.
Il comma 3 non viene richiamato dall’articolo 5 del decreto in esame.
Il comma 4 dell’articolo 14 del D.L. n. 451/2001 attribuisce al personale indicato nel comma 2, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l’impiego all’estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, un’indennità giornaliera pari alla diaria estera percepita, mentre il comma 5 stabilisce che per le finalità individuate dall’articolo in commento si applicano le disposizioni dell’articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300. Il coordinamento è assicurato dal Ministero dell’interno.
La legge n. 300/1998, già citata, dispone il finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania. L’articolo 3 della legge, al fine di favorire la prosecuzione del processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, autorizza le amministrazioni pubbliche a cedere a titolo gratuito alle autorità governative albanesi, sulla base delle richieste dalle stesse formulate, previo coordinamento del commissario straordinario del Governo, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i mezzi dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo supporto logistico.
Il comma 6 dell’articolo non viene richiamato.
Il comma 7 dell’articolo prevede che entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenti al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull’efficacia degli interventi effettuati. Tale disposizione riprende quanto già previsto dall’articolo 1, comma 2-bis del citato D.L. n. 239/2000, e dall’articolo 2 del D.L. n. 393/2000, ugualmente citato, in materia, appunto, di interventi di sostegno delle Forze di polizia albanesi. Si segnala che l’ultima relazione inviata alla Camera in adempimento degli articoli citati è stata trasmessa con lettera del ministro dell’interno del 21 maggio 2004 ed è relativa all’anno 2003.
Infine si ricorda che il 12 novembre 2002 il Ministro dell’interno italiano ed il Ministro dell’ordine pubblico albanese hanno sottoscritto, a Lecce, il settimo Protocollo d’intesa per lo sviluppo dei programmi a sostegno delle Forze di polizia albanesi e la reciproca collaborazione nella lotta alla criminalità. Il nuovo Protocollo ha sostanzialmente confermato i principi espressi in quelli precedenti.
L’articolo 14 autorizza un’ulteriore spesa di 100.000 € per l’anno 2005, aggiuntiva rispetto a quella di 155.000 € già autorizzata, per lo stesso anno, dall’articolo 13 della legge n. 39/2005, più volte citata, per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale, volto all’accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti nei campioni biologici dei militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute. Tale studio è stato disposto dall’articolo 13-ter del citato D.L. n. 9/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2004.
Si ricorda che la questione dei rischi derivanti dall’impiego di munizionamento all’uranio impoverito da parte di contingenti NATO in Bosnia e Kosovo, è emersa nel corso della precedente legislatura, tramite il risalto che ad essa hanno dato i mezzi di informazione negli ultimi mesi del 2000, con un notevole impatto a livello di opinione pubblica. In realtà la questione era nota a livello internazionale e in Italia era stata posta all'attenzione parlamentare già dalla fine del 1999, in seguito alla presentazione di alcuni atti di sindacato ispettivo.
La IV Commissione della Camera, concordando sull’opportunità di attenersi alla certezza degli avvenimenti al fine di evitare strumentalizzazioni dell'accaduto, non ha inteso sovrapporsi al lavoro delle apposite commissioni medico-scientifiche istituite a livello internazionale e nazionale e ha concentrato la propria attenzione sugli aspetti politico-militari della vicenda.
Al fine di rispondere all’esigenza di una maggiore chiarezza e trasparenza sulla vicenda dell’uranio, anche in relazione alle notizie riportate dai mezzi di informazione, la Commissione ha pertanto deciso di procedere ad un'indagine conoscitiva, non essendo peraltro ipotizzabile il ricorso all'istituzione di una commissione di inchiesta, per motivi legati alla ristrettezza dei tempi a disposizione, dovuta allo scadere della legislatura.
Le finalità dell’indagine sono state individuate essenzialmente nell'approfondimento della conoscenza delle modalità di informazione dei vertici delle Forze armate in ordine all'impiego di munizioni all'uranio impoverito; delle aree di impiego delle predette munizioni; del grado di inquinamento ambientale e dei fattori di rischio per la salute umana; delle misure precauzionali adottate; delle notizie a disposizione del Ministero della difesa e delle autorità militari nazionali e della NATO relative a patologie analoghe registrate in ordine a personale militare di altri Paesi impegnati nelle medesime aree.
Al riguardo la Commissione ha ritenuto di particolare utilità la ricostruzione cronologica in merito alla trasmissione delle informazioni dalla NATO a vertici politici e militari, nonché delle misure cautelative che sono state assunte in conseguenza di tali informazioni.
Dalla ricostruzione effettuata è risultato che:
- la Balkans Task Force delle Nazioni Unite, formata dall’UNEP (Programma ambientale delle Nazioni Unite) e dall’UNCHS (Centro per gli insediamenti umani delle Nazioni Unite), ha organizzato nel luglio-ottobre 1999 una missione tecnica internazionale, finanziata anche dal Ministero dell’ambiente italiano, per lo studio delle conseguenze della guerra in Kosovo per l’ambiente e gli insediamenti umani;
- la Balkans Task Force ha pubblicato nell’ottobre 1999 una relazione preliminare, in cui si sottolineano i rischi per la salute umana e per l’ambiente in caso di utilizzo di uranio impoverito;
- sulla base della relazione, l’ONU ha chiesto alla NATO, nello stesso ottobre 1999, una informativa sull’uso di munizioni all’uranio impoverito; la NATO ha risposto il 7 febbraio 2000, confermando l’utilizzo di 31.000 proiettili ad uranio e fornisce una prima cartografia dei siti bombardati;
- nel marzo 2000 sono state richieste informazioni più dettagliate alla NATO e, nel settembre 2000, la Balkans Task Force ha ricevuto la mappatura dettagliata dei 112 siti colpiti;
- nel novembre 2000 la Balkans Task Force (anche con il contributo degli esperti italiani) ha quindi effettuato i sopralluoghi e le missioni nelle aree interessate.
Particolare attenzione è stata rivolta alle indagini di tipo medico scientifico, promosse dalle organizzazioni internazionali, nonché dallo stesso Governo italiano tramite la costituzione di apposite commissioni di esperti.
In particolare la Commissione Difesa della Camera ha ritenuto opportuno non procedere all'approvazione del documento finale dell'indagine conoscitiva, fino a che non fossero stati resi noti i risultati degli studi scientifici in corso.
Al riguardo si ricorda che:
- nel marzo 2001 sono state rese note le conclusioni delle indagini condotte dalle diverse organizzazioni internazionali che si sono occupate del problema. Le conclusioni cui sono giunti sia l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sia l'UNEP (programma dell'Onu per l'ambiente)[15], sia la commissione di esperti incaricata dalla Commissione europea[16], sembrano essere concordi nell'escludere, almeno allo stato delle conoscenze attuali, un rapporto di causalità diretto tra l'impiego di munizioni all'uranio impoverito e l'insorgere di patologie tumorali.
- per quanto riguarda più specificamente l'Italia, con decreto del Ministro della Difesa 22 dicembre 2000, è stata istituita una Commissione medico-scientifica presieduta dal prof. Franco Mandelli incaricata di accertare tutti gli aspetti medico-scientifici dei casi di patologie emersi tra i militari italiani, con particolare riferimento a quelli che hanno operato nei Balcani. Nel marzo del 2001, la Commissione ha reso noti i risultati dell'indagine effettuata, negando che vi siano prove di una diretta relazione tra l'impiego di munizioni all'uranio impoverito e le patologie riscontrate. La stessa Commissione ha però ribadito l'opportunità di continuare ad effettuare controlli ripetuti nel tempo. Il 28 maggio 2001 è stata trasmessa una seconda relazione con dati aggiornati al 30 aprile, nella quale l’incidenza dei casi di neoplasie maligne diagnosticate è confrontato con i dati di 12 Registri Tumori Italiani invece dei 7 precedentemente utilizzati. Nelle conclusioni si conferma che “il numero delle patologie tumorali ha un’incidenza inferiore ai casi attesi”, ma si segnala anche “un eccesso statisticamente significativo di linfomi di Hodgkin”; si ravvisa pertanto l’opportunità estendere nel tempo il monitoraggio avviato per individuarne le cause e i possibili fattori di rischio. L’11 giugno 2002 è stata presentata una terza relazione nelle cui conclusioni è stato sottolineato che i risultati dell’indagine a campione, svolta sui militari impiegati in Bosnia e Kosovo, non hanno evidenziato la presenza di contaminazione da uranio impoverito, e che, sulla base dei dati rilevati e delle informazioni attualmente disponibili, non è stato possibile individuare le cause dell’eccesso di linfomi di Hodgkin evidenziato dall’analisi epidemiologica svolta.
Si ricorda, che in sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2000, n.393 recante “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania" (convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001, n.27), è stato approvato alla Camera dei deputati l’articolo 4-bis che ha disposto la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo abbiano operato od operino nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché a tutto il personale civile ed ai familiari. Gli accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso le strutture sanitarie nazionali (militari e civili). E' inoltre stabilito che il Governo trasmetta quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia. In adempimento di tale disposizione sono state presentate due relazioni: il 2 settembre 2004 (Doc. CCVII n. 1) ed il 16 dicembre 2004 (Doc. CCVII n. 2).
Il 12 febbraio 2004 il Sottosegretario alla difesa On Cicu, rispondendo in Commissione difesa all’interrogazione presentata dall’On. Cima sull'uso di proiettili all'uranio impoverito nei Balcani ed in Iraq, ha ricordato che dal gennaio 2001, sentito il parere del Prof. Franco Mandelli, è stato definito il protocollo di monitoraggio sanitario per il personale militare e civile della Difesa impiegato in Bosnia e Kosovo, così come definito dall'articolo 4-bis appena citato. Il protocollo prevede che il suddetto personale sia sottoposto ad una visita medica e ad un pannello di indagini laboratoristiche eseguite preliminarmente all'impiego in quelle aree e successivamente al rientro, con cadenza periodica per la durata di cinque anni. In particolare, nei primi tre anni con cadenza quadrimestrale e nel successivo biennio con frequenza annuale. Tale monitoraggio ha trovato attuazione a tutela del personale in servizio, impiegato nei territori di Bosnia e Kosovo a far data dal 1° agosto 1994, a cura delle strutture della sanità Militare sin dal 2001. Per i militari nel frattempo congedati, l'effettuazione del monitoraggio è stata condizionata dalla promulgazione di un decreto Interministeriale, previsto ai sensi dell'articolo 4-bis della stessa legge, che ha visto la luce il 22 ottobre 2002. Tale decreto ha identificato modalità e responsabilità all'interno del SSN per la messa in atto dell'iniziativa. Il Sottosegretatio ha precisato, inoltre, che mentre il controllo sanitario preliminare e successivo all'impiego in area di operazioni, essendo finalizzato anche ad una verifica di idoneità, non è eludibile da parte dei singoli interessati, i successivi accertamenti periodici, avendo finalità esclusivamente preventiva, sono da intendersi vincolati ad una espressione di consenso informato. Infine, ha rimarcarto come il protocollo di monitoraggio debba intendersi applicato al solo personale in servizio anche in ragione di impieghi operativi in aree diverse della Bosnia e Kosovo con periodicità di effettuazione annuale, per almeno cinque anni a far data dall'ultimo rientro in Patria. Pertanto, tale controllo viene eseguito anche ai militari che abbiano operato e/o operino in Afghanistan e in Iraq.
E’ stato, quindi, approvato l’articolo 13-ter del D.L. n. 9/2004, introdotto dalla legge di conversione n. 68/2004, che ha disposto lo studio epidemiologico di cui si è detto sopra.
A tale proposito si segnala che, in data 29 giugno 2004, la Commissione Difesa della Camera ha udito il Direttore generale della Sanità sullo studio epidemiologico mirato all’accertamento della presenza di uranio impoverito e di altri elementi potenzialmente tossici in campioni biologici di militari impiegati in zona di operazioni internazionali. Tale studio, finanziato dal citato articolo 13-ter del D.L. n. 9/2004 e denominato SIGNUM (Studio sull’impatto genotossico nelle unità militari) si propone di valutare la presenza di esposizione di uranio impoverito o di altri tossici noti; di evidenziare la presenza di esposizioni non previste a sostanze cancerogene e di stimare il rischio di tumore in funzione della variazione della frequenza delle sostanze tossiche studiate. Allo studio, in fase di realizzazione, sono chiamate a concorrere, oltre all’Istituto Superiore di Sanità, altre istituzioni nazionali di alto livello scientifico.
Infine, l’articolo 8 della citata legge n. 208 del 30 luglio 2004 ha autorizzato l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico sopra descritto.
Si segnala che, con delibera dell’Assemblea del Senato del 17 novembre 2004, è stata istituita la Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale. La Commissione ha svolto la sua prima seduta il 15 febbraio 2005. I lavori sono ancora in corso. Proprio per venire incontro alle esigenze di informazione di tale Commissione e, più in generale, del Parlamento, il Ministero della difesa, nell’aprile 2005, ha predisposto il documento “Elementi di documentazione sull’interazione tra uranio impoverito e salute umana nelle operazioni militari”.
Comma 1
Il comma 1 che contiene la norma di copertura finanziaria, prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione del decreto legge esame, pari complessivamente a 346.315.735 € per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).
Il comma 233 dell’articolo 1 della L. n. 311/2004 ha confermato per il 2005 il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro, già istituito dall’articolo 3, comma 8, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
Comma 2
Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.
L’articolo 16 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale[17], la sua presentazione alle Camere per la conversione in legge e l’inserimento nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
Avvertenza
Le schede allegate ricostruiscono i dati e le informazioni relative alle singole missioni internazionali cui l’Italia partecipa tuttora in corso a seguito di specifiche disposizioni normative.
Active Endeavour
Rischieramento della flotta NATO nel Mediterraneo orientale nell'ambito dell'operazione Enduring freedom
La partecipazione italiana è iniziata il 9 ottobre 2001
Il dispiegamento nel Mediterraneo orientale, a partire dal 9 ottobre 2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED) è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 3 ottobre 2001, relativa all’applicazione dell’articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza degli avvenimenti dell’11 settembre. Compito della missione è quello di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano (oltre 62.500 al 1° marzo 2005). La STANAVFORMED è una delle forze NATO di reazione immediata, che si caratterizza per la capacità di schierarsi rapidamente in aree di tensione o di crisi. Essa costituisce, inoltre, un nucleo (che comprende otto unità, tra le quali una fregata della Marina Militare italiana) attorno al quale è possibile, se necessario, costruire una forza navale ancor più versatile e potente. Successivamente, si sono alternate nella zona delle operazioni, unità della flotta NATO appartenenti alla STANAVFORLANT, la forza navale permanente della Nato nell'Atlantico. L’operazione è effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale svolta dalla missione “Enduring Freedom”. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto i Mediterraneo l'area di pattugliamento. Nel gennaio 2005, in seguito della integrazione nella NRF (NATO Response Force) la STANAVFORLANT e la STANAVFORMED sono state rispettivamente rinominate SNMG-1 (Standing NRF Maritime Group 1) e SNMG-2 (Standing NRF Maritime Group 2). Attualmente l'Italia è presente con la fregata "Scirocco" appartenente al gruppo SNMG-2.
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Decreto-legge 1° dicembre 2001, n.421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom"
Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)
Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
Albania 2
Sorveglianza nelle acque territoriali ed interne albanesi per prevenire l'immigrazione illegale
La partecipazione italiana è iniziata il 15 aprile 1997
L’operazione consiste nello svolgimento di un'attività di sorveglianza nelle acque territoriali e interne albanesi, in collegamento con i competenti organismi locali, al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell’emigrazione illegale dall’Albania verso l’Italia.
Tale attività è prevista, nell’ambito dell’accordo italo-albanese del 13 ottobre 1995 sulla cooperazione nel campo della difesa, cui sono seguiti specifici protocolli d'intesa, rinnovati da ultimo il 22 maggio 1998 a Roma, cui è seguita l'Intesa Tecnica firmata a Lubiana il 23 giugno 1998.
L’attività è svolta dal 28° Gruppo Navale che conduce, unitamente alla Marina albanese, attività di pattugliamento nelle aree maggiormente interessate dalle partenze di imbarcazioni verso le coste italiane, come la baia di Valona, Capo Pali e Capo Laghi. La sorveglianza viene inoltre assicurata mediante l'utilizzo di una postazione radar nell'isola di Saseno.
La sede del comando del 28° Gruppo Navale è a Valona; il Gruppo comprende: motovedette della Guardia Costiera, unità navali del tipo Moto Trasporto Costiero, un rimorchiatore costiero, due nuclei di sicurezza, costituiti dal personale del Reggimento San Marco, un nucleo Operazioni, un settore logistico-amministrativo-sanitario per le esigenze di funzionamento del Comando. Nel basso Adriatico è inoltre previsto l'impiego, non attivo dal novembre 2002, di un dispositivo, cosiddetto "d’altura", composto da unità maggiori, del tipo fregata o pattugliatore di squadra. A tali dispositivi
è inoltre collegato il dispositivo costiero nazionale anti-immigrazione che opera nelle acque territoriali con mezzi aeronavali delle Forze di Polizia.
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Legge 21 maggio 1998, n. 170, recante ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995 (originato da un disegno di legge governativo presentato in data 3 dicembre 1996)
Decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina. Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron
Decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace
Decreto-legge 19 luglio 2001, n.294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)
Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
Althea
Missione di pace dell'UE che ha rilevato la missione NATO SFOR per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia
La partecipazione italiana è iniziata il 2 dicembre 2004
L’operazione Althea, che ha avuto inizio il 2 dicembre 2004, ha rilevato le attività condotte dalla missione SFOR della NATO. Essa ha, inoltre, l’obiettivo di rafforzare l’approccio globale dell’Unione Europea nei confronti della Bosnia-Erzegovina e di sostenerne i progressi verso la sua integrazione nell’Unione Europea.
Nel giugno 2004, il Vertice NATO di Istanbul aveva preso atto della disponibilità dell’UE a intraprendere una missione militare in Bosnia basata sugli Accordi "Berlin Plus", che rilevasse i compiti della SFOR ed aveva contemporaneamente deciso la conclusione della missione SFOR entro la fine del 2004.
Il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha consentito sul passaggio di consegne tra la missione SFOR della NATO e la nuova missione dell’UE, con la risoluzione 1551 del 9 luglio 2004. Successivamente, con la risoluzione 1575 del 22 novembre 2004, il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha autorizzato la nuova missione per un periodo iniziale di dodici mesi.
Nella fase iniziale la componente militare (EUFOR) rimane invariata rispetto a quella di SFOR, sia riguardo la consistenza che riguardo i Paesi partecipanti. Il Quartier Generale è stato fissato a Camp Butmir, a Sarajevo, già sede del comando operativo di SFOR.
Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne dell’UE ha adottato, il 12 luglio 2004, l’azione comune 2004/570/PESC, con cui, nel definire la nuova missione a guida europea “una missione generale PESD”, ne ha precisato le caratteristiche seguenti:
• l'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton (GFAP) in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'OHR (Ufficio dell’Alto rappresentante) e dal PSA (Processo di stabilizzazione e associazione); • l’operazione, il cui comando operativo UE ha sede presso il Quartier Generale di SHAPE (Belgio), è guidata dal vice comandante delle Forze NATO in Europa (D-SACEUR), mentre il comandante della Forza UE è un maggiore generale inglese; il controllo politico dell'operazione è assegnato al Comitato politico e di sicurezza (COPS) dell'UE, che ne assicura la direzione strategica, sotto la responsabilità del Consiglio. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'operazione militare restano attribuite al Consiglio, assistito dal Segretario Generale/Alto Rappresentante;
• i costi comuni dell'operazione militare dell'UE (71,7 milioni di euro) sono coperti e amministrati secondo il meccanismo "Athena" (contributi degli Stati membri in base al PIL);• il comandante generale della forza UE tiene inoltre conto del parere politico a livello locale dello speciale rappresentante dell’UE in Bosnia Erzegovina (EUSR) e prende in considerazione, nei limiti del suo mandato, le richieste proveniente dallo stesso; per quanto riguarda i Paesi che contribuiscono all’operazione, oltre ai membri UE, possono partecipare, se lo desiderano, i Paesi europei della NATO non membri della UE e il Canada, e possono essere invitati a partecipare anche i Paesi candidati all'ingresso nella UE, nonché i possibili partner UE ed altri Paesi. Su queste basi il COPS ha costituito, con decisione del 29 settembre 2004, il comitato dei contributori, definendone la composizione, la presidenza e le modalità di funzionamento. Fanno parte del Comitato, oltre ai Paesi dell’Unione europea (esclusa la Danimarca): Argentina, Bulgaria, Canada, Cile, Marocco, Norvegia, Nuova Zelanda, Romania, Svizzera e Turchia.
L’11 ottobre 2004 il Consiglio Affari generale ha approvato la pianificazione operativa di Althea. Il 2 dicembre 2004 si è svolta la cerimonia del trasferimento dell’autorità tra la NATO e la UE.
Nell'ambito della missione Althea opera una componente dell'Arma dei Carabinieri che costituisce l'IPU (Integrated Police Unit), con sede a Sarajevo, con il compito di gestire i problemi connessi con l'ordine pubblico.
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
Enduring Freedom
Missione di sostegno alle operazioni militari degli Stati Uniti in Afghanistan
La partecipazione italiana è iniziata il 18 novembre 2001
L’operazione “Enduring Freedom” (Libertà duratura) è stata avviata, in Afghanistan, a seguito degli attentati contro gli Stati Uniti dell’11 settembre 2001, con l'obiettivo di combattere il terrorismo internazionale ed i regimi nazionali che lo sostengono. All'operazione partecipano sia Paesi dell'Alleanza Atlantica che Paesi non facenti parte della NATO. Dopo gli attentati di New York e Washington, il Consiglio atlantico, il 3 ottobre 2001, ha riconosciuto, per la prima volta nella storia dell'Alleanza, le condizioni per l'applicazione dell’articolo 5 del Trattato. Contestualmente il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha approvato due risoluzioni in materia di lotta al terrorismo internazionale: la risoluzione n. 1368 del 12 settembre 2001, che condanna gli attacchi terroristici ed esprime la disponibilità a prendere tutte le misure necessarie per rispondere a tali attacchi; la risoluzione n. 1373 del 28 settembre 2001, che riafferma, tra l’altro, il diritto all’autodifesa. Le operazioni militari, iniziate il 7 ottobre con una serie di attacchi aerei contro obiettivi militari e basi terroristiche in territorio afgano, sono proseguite nei due mesi successivi provocando la caduta del regime talebano e la costituzione, a seguito della Conferenza di Bonn, svoltasi sotto il patrocinio dell'ONU, di un governo ad interim, che ha governato il paese per i primi sei mesi del 2002. Il 13 giugno 2002 la Loya Jirga (l'Assemblea tradizionale) ha eletto il premier Hamid Karzai alla guida del governo due anni, fino allo svolgimento delle elezioni generali. Le elezioni si sono tenute il 9 ottobre 2004 ed hanno confermato presidente Karzai.
L’operazione Enduring Freedom ha successivamente sviluppato una diversa configurazione e si pone attualmente gli obiettivi di realizzare la definitiva pacificazione e stabilizzazione del Paese, di definire d'intesa con gli altri Paesi della coalizione, gli strumenti necessari a prevenire il riemergere del terrorismo e a supportare le operazioni umanitarie, nonché l’addestramento dell’Esercito afgano. In alcune aree del Paese è inoltre in atto una ulteriore fase che, nell’ambito della stabilizzazione e ricostruzione del Paese è caratterizzata da un più spiccato orientamento umanitario.
L’Italia ha partecipato all’operazione dal 18 novembre 2001 con un Gruppo navale d'altura composto dalla portaeromobili Garibaldi, da due fregate e da una rifornitrice di squadra. Successivamente l’impegno italiano si è ridotto prima a due unità (un cacciatorpediniere e una fregata) e poi ad una fregata.
Dal 15 marzo al 15 settembre 2003 è stato operativa in Afghanistan la Task Force "Nibbio", costituita dal circa 1.000 unità dell'Esercito, con il compito di effettuare attività di interdizione d'area nella zona di Khowst, al confine tra Afghanistan e Pakistan, impedendo infiltrazioni di talebani e di terroristi. Si sono alternati nell'area gli alpini della Brigata "Taurinense" ed i paracadutisti della Brigata "Folgore".
Dal gennaio 2003 al dicembre 2004 la componente navale italiana ha operato nell’ambito della forza marittima europea EUROMARFOR che, con l’operazione “Resolute Behaviour”, ha svolto nella zona del Corno d’Africa e del Golfo Arabico compiti di ISR (Identificazione, Sorveglianza e Riconoscimento), eventualmente di MIO (Operazioni di Interdizione Marittima) e LIO (Operazioni di Interdizione della Leadership), nonché di monitorizzazione di eventuali traffici illeciti.
Attualmente, oltre a 8 uomini presenti presso il Comando USA di Tampa in Florida, dove ha sede il Quartier Generale del Comando Centrale statunitense, che esercita la responsabilità operativa delle forze in campo, è presente nell’area delle operazioni la fregata Libeccio, che, unitamente ad unità delle Marine USA e tedesca, costituisce la Task Force 150 (TF 150) incaricata di svolgere: operazioni di interdizione e contrasto navale, controllo del traffico marittimo, scorta di unità della coalizione.
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Decreto-legge 1° dicembre 2001, n.421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom"
Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)
Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroganazionali
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
EUMM
Missione dell'Unione europea di monitoraggio nella ex Jugoslavia
La partecipazione italiana è iniziata il 20 luglio 1991
La missione, originariamente denominata ECMM (European Community Monitor Mission), ha ricevuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della ex Yugoslavia a seguito degli accordi di Brioni del 7 luglio 1991. Successivi accordi con le Parti interessate hanno esteso l'attività di osservazione della missione. Attualmente la EUMM è schierata nei seguenti Stati: Bosnia, Croazia, Macedonia, Albania e, prima dell'inizio dei bombardamenti, anche nella Repubblica Federale iugoslava (FRY). Il personale dislocato nella Repubblica di Yugoslavia, all'inizio dei bombardamenti è defluito in Croazia e Macedonia. La missione ha quali compiti principali la monitorizzazione degli sviluppi relativi alla sicurezza, all'economia, agli aspetti umanitari e a quelli politici, per consentire all'Unione europea di formulare una politica comune verso i Balcani. Attualmente il funzionamento della missione EUMM è disciplinato dall’Accordo tra l’UE e la Repubblica federale di Iugoslavia, approvato con la Decisione del 9 aprile 2001 e dall’Accordo tra l’UE e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, approvato con la Decisione del 30 agosto 2001, nonché da memorandum d’intesa e scambi di lettere con le altre parti ospitanti dei Balcani occidentali.
Il 7 gennaio 1992 quattro militari italiani - il tenente colonnello Enzo Venturini e i sottufficiali Marco Matta, Fiorenzo Ramacci e Silvano Natale - e un ufficiale francese, hanno perso la vita per l'abbattimento in volo dell'elicottero a bordo del quale viaggiavano.
Dal 1° gennaio 2001, la missione è denominata EUMM (European Union Monitoring Mission) e rappresenta lo strumento di Politica Estera e di Sicurezza dell’Unione Europea nei Balcani. La missione ha sede a Sarajevo.
Il mandato della missione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 (Azione comune del Consiglio del 22 novembre 2004).
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento dei termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri (decaduto - sanati effetti L. 8 agosto 1996, n. 426)
Decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia (decaduto -
sanati effetti L. 8 agosto 1996, n. 428)
Decreto-legge 1° marzo 1996, n. 99, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia (decaduto - sanati effetti L. 8 agosto 1996, n. 428)
Decreto-legge 1° marzo 1996, n. 100, recante differimento dei termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali (decaduto - sanati effetti L. 8 agosto 1996, n.
426)
Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 236, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia (decaduto - sanati effetti L. 8 agosto 1996, n. 428)
Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 237, recante differimento dei termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali (decaduto - sanati effetti L. 8 agosto 1996, n. 426)
Decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia
Decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo
Legge 31 dicembre 1996, n. 667, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali (originato da un disegno di legge governativo presentato in data 28 ottobre 1996)
ISAF
Missione multinazionale di assistenza all'Autorità afghana ad interim
La partecipazione italiana è iniziata il 10 gennaio 2002
L'ISAF (International Security Assistance Force) è stata costituita a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1386/2001 che, come previsto nell'Allegato 1 all'Accordo di Bonn, ha autorizzato la costituzione di una forza di intervento internazionale con il compito di garantire, nell'area di Kabul, un ambiente sicuro a tutela dell'allora Autorità provvisoria afghana, guidata da Hamid Karzai (ora nuovo Governo di transizione), che si è insediata il 22 dicembre 2001 e del personale delle Nazioni Unite. Il 13 giugno 2002 la Loya Jirga (l'Assemblea tradizionale) ha eletto il premier Hamid Karzai alla guida del governo due anni, fino allo svolgimento delle elezioni generali. Le elezioni si sono tenute il 9 ottobre 2004 ed hanno confermato presidente Karzai.
Il mandato iniziale, di sei mesi, è stato successivamente rinnovato dalle risoluzioni 1413/2002, 1444/2002 e 1510/2003.
La risoluzione 1510 del 13 ottobre 2003, oltre a prorogare il mandato per un periodo di dodici mesi, autorizza l'espansione delle attività di ISAF anche al di fuori dell'area di Kabul. Alla missione prendono parte circa 5.500 uomini di trentuno nazioni diverse, il 95% dei quali provenienti da Paesi NATO. Il contingente italiano ha il compito di provvedere alla sicurezza del Comando della missione e alle attività di bonifica da ordigni esplosivi o da armi chimiche. Esso è costituito, oltre che da unità dell'Esercito e dei Carabinieri di stanza a Kabul, anche da un nucleo dell'Aeronautica Militare presente ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti).
Il 16 aprile 2003 il Consiglio Nord Atlantico (NAC) ha deciso l'assunzione, da parte della NATO, del comando, del coordinamento e della pianificazione dell’operazione ISAF, senza modificarne nome, bandiera e missione. La decisione è stata resa operativa l'11 agosto 2003, con l'assunzione della guida della prima missione militare extraeuropea dell'Alleanza Atlantica.
La guida politica è esercitata dal NAC, in stretto coordinamento con i Paesi non NATO che contribuiscono all’operazione. Il vertice NATO di Istambul di giugno 2004 ha deciso il rafforzamento della presenza militare in Afghanistan, in occasione delle elezioni presidenziali che si sono tenute il 9 ottobre 2004. L'Italia ha potenziato il proprio contingente con l'invio, da metà settembre a metà novembre, di 500 alpini del battaglione Susa.
Nell’ambito della strategia NATO di estensione della responsabilità ISAF su tutto il territorio afghano, l’Italia ha assunto, da marzo 2005, il compito di coordinare la FSB (Forward Support Base) di Herat ed i PRT (Provincial Reconstruction Team) della regione ovest del Paese (Farah, Badghis e Ghor, oltre a quello di Herat).
L'Italia dovrebbe assumere il comando di ISAF a partire dall'agosto 2005, per un periodo di sei mesi.
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)
Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
KFOR
Missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania
La partecipazione italiana è iniziata il 13 giugno 1999
Al termine dell’operazione “Allied Force" (guerra del Kosovo), e sulla base alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999, è stata costituita dalla NATO la KFOR (Kosovo Force), la forza multinazionale che opera nell’ambito dell’operazione “Joint Guardian”, avviata il 9 giugno 1999 dal Consiglio Atlantico della NATO. La missione è stata avviata al momento del ritiro dell’esercito serbo dal Kosovo (20 giugno 1999) e alla contestuale sospensione dei raid aerei da parte della Nato, per ristabilire e mantenere la sicurezza nel Kosovo. A tal fine, la regione è stata divisa in 5 zone sotto il controllo di diversi contingenti nazionali: Pristina (Inglesi); Pec (Italiani); Prizen (Tedeschi); Urosevac (Americani); Mitrovica (Francesi).
All’operazione partecipano anche Paesi non appartenenti alla NATO, tra i quali la Russia. La direzione politica spetta al Consiglio Atlantico in consultazione con quello russo-alleato, formato a Bruxelles nel 1997.
Compito della missione è quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il fuoco o dell’"Interim Agreement”, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo di pace e stabilità.
Il contingente italiano ha effettuato attività di ordine pubblico, controllo del territorio, sequestro di armi e munizionamento, soccorso alla popolazione civile, sminamento e spegnimento incendi.
Collegata all’operazione “Joint Guardian” era la missione NATO COMMZ-W (Communication Zone West) che aveva lo scopo di assicurare le vie di comunicazione per i rifornimenti logistici a KFOR e mantenere i necessari contatti con le organizzazioni internazionali presenti. Dal giugno 2002 COMMZ-W è stata rilevata dalla missione NHQT, con il compito di contribuire al coordinamento tra le Autorità albanesi, la NATO e le Organizzazioni della Comunità Internazionale, nonché di svolgere funzioni di supporto a KFOR ed alle missioni in Fyrom e di assicurare il monitoraggio delle linee di collegamento necessarie per le operazioni a guida NATO nell’area.
La gestione dell'ordine pubblico in tutto il teatro operativo è affidata alla missione MSU (Multinational Specialized Unit) con sede a Pristina, posta alle dirette dipendenze del comandante di KFOR.
Sono cinque i militari che hanno perso la vita nel corso della missione KFOR: il caporal maggiore Pasquale Dragano, appartenente al Corpo dei Bersaglieri, morto il 24 giugno 1999 a Djakovica, il caporalmaggiore Samuele Utzeri, che ha perso la vita il 2 aprile 2000 a Pec e, il 2 agosto 2000 il caporal maggiore Luigi Nardone. Il 9 agosto 2001 il Caporal Maggiore Scelto Giuseppe Fioretti ed il Caporal Maggiore Dino Paolo Nigro, del 3° Reggimento Alpini hanno perso la vita cadendo da un elicottero in fase di atterraggio.
Il contingente di KFOR è stato successivamentye inserito nella Multinational Brigade Southwest (MNB-SW) costituita, nell’ambito del processo di ricostituzione delle forze a guida NATO nei Balcani, il 12 novembre 2002, per accorpamento delle MNB WEST e SOUTH.
Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.
L’Italia assumerà il Comando di KFOR dall’ottobre 2005.
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo
Decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est
Decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace
Decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace
Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
Decreto-legge 19 luglio 2001, n.294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)
Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
NATO Headquarters Sarajevo
Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia
La partecipazione italiana è iniziata il 2 dicembre 2004
Dopo la conclusione della missione SFOR ed il passaggio delle sue competenze alla missione Althea dell’UE, la NATO ha comunque mantenuto una propria presenza in Bosnia-Herzegovina, attraverso la missione Headquarters Sarajevo che ha il compito di fornire assistenza alla riforma della difesa della Bosnia, e di favorirne l’adesione al programma PfP.
La missione svolge inoltre limitate mansioni operative per il supporto alla lotta al terrorismo ed attività di supporto al Tribunale penale per l’ex Iugoslavia (ICTY), in particolare per la ricerca e la cattura dei criminali di guerra.
Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
NATO HQ Skopje
NATO Headquarters Skopje per il coordinamento delle attività in Macedonia
La partecipazione italiana è iniziata il 17 giugno 2002
NATO Headquarters Skopje è stato costituito il 17 giugno 2002 nell'ambito della riconfigurazione della presenza dell'Alleanza Atlantica nei Balcani. NHQS ha la responsabilità delle attività NATO in Fyrom ed ha assunto i compiti in precedenza assegnati a KFOR REAR, NCCC (NATO Co-operation and Co-ordination Centre), Senior Military
Representative (SMR) e del Comando di Amber Fox (conclusa nel dicembre 2002 e sostituita da Allied Harmony, a sua volta conclusa nel marzo 2003). L'impegno principale assunto dalla NATO in Macedonia è quello di rendere le strutture di quel paese pienamente integrate in quelle euroatlantiche.
La missione ha il compito di condurre attività di sostegno e di consulenza per contribuire al conseguimento degli obiettivi della comunità internazionale finalizzati alla stabilità del Paese e, più in generale, dell'area balcanica. Il Comandante del NHQS svolge le funzioni di NATO SMR (Senior Military Representative), coordinando tutte le attività della NATO in FYROM.
Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)
Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
NATO HQ Tirana
NATO Headquarters Tirana per il coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni Internazionali ed il supporto di KFOR e delle missioni in Fyrom
La partecipazione italiana è iniziata il 17 giugno 2002
NATO Headquarters Tirana è stato costituito il 17 giugno 2002 nell'ambito della riconfigurazione della presenza dell'Alleanza Atlantica nei Balcani. NHQT, a guida italiana, ha rilevato i compiti di COMMZ-W ed è comandato da un Senior Military Representative (SMR) in Tirana, che dipende dal CINCSOUTH (Commander-in-Chief Allied Forces Southern Europe). Compito del SMR è quello di facilitare il coordinamento tra il governo albanese, la comunità internazionale e la NATO, assistere le autorità albanesi nelle attività di controllo dei confini e contrasto ai traffici illeciti, garantire il monitoraggio delle linee di comunicazione ed il supporto a COMKFOR; allo stesso fine, coordina con le Autorità albanesi la disponibilità dell’aeroporto di Tirana-Rinas e del porto di Durazzo; il comando ha sede a Tirana.
Il NHQT si compone di un Comando MN, un gruppo tattico su un reggimento di manovra, supporti tattici, fra cui assetti elicotteri, ed unità logistiche.
Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.
Dal 5 febbraio 2005 l'Italia ha assunto il Comando della missione NATO HQ Tirana.
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)
Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
MSU
Missione militare di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani
La partecipazione italiana è iniziata il 1 agosto 1998
L'istituzione della Multinational Specialized Unit (MSU), è stata decisa dai Ministri degli affari esteri del Gruppo di contatto allargato all'Italia che fanno parte del Consiglio Direttivo per l'Attuazione della Pace (Steering Board of the Peace Implementation), nella riunione tenutasi a Lussemburgo il 9 giugno 1998. Tale dichiarazione è stata fatta propria dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1174 del 15 giugno 1998, che ha dato il consenso alla creazione dell'Unità specializzata. La MSU svolge compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e di sicurezza pubblica, con possibilità di effettuare anche limitate azioni investigative, a supporto delle autorità locali, per il mantenimento dell'ordine e per il reinsediamento dei rifugiati e dei dispersi.
Un primo contingente della MSU è stato rischierato a Sarajevo, alle dipendenze del comandante della missione SFOR in Bosnia.
Successivamente, un contingente della MSU è stato dislocato in Kosovo, a Pristina, nell’ambito dell’operazione “Joint Guardian” e posto sotto il comando della Forza multinazionale KFOR, istituita nel giugno 1999 dal Consiglio Atlantico della NATO.
Dopo la conclusione della missione SFOR, con il trasferimento di autorità dalla NATO alla UE, attualmente opera unicamente il contingente della MSU con sede a Pristina.
Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.
Il 3 giugno 1999 due carabinieri hanno perso la vita in uno scontro tra la vettura della MSU su cui viaggiavano e un autocarro bosniaco.
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali (decaduto - sanati effetti L. 270/1998)
Legge 3 agosto 1998, n. 270, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali (originato da un disegno di legge governativo presentato in data 30 giugno 1998)
Decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace
Decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in
Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo
Decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est
Decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace
Decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace
Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
Decreto-legge 19 luglio 2001, n.294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)
Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
Processo di pace in Sudan
Partecipazione di ufficiali delle Forze armate al monitoraggio degli accordi di pace in Sudan
La partecipazione italiana è iniziata il 3 aprile 2003
La sanguinosa guerra civile che si è riacutizzata in Sudan, dal 1983, ha contrapposto il Governo settentrionale di Karthoum e il Sudan People’s Liberation Movement/Army (SPLM/A), che rivendica l’indipendenza delle regioni meridionali del Paese. Le profonde differenze etniche, sociali e religiose esistenti tra il Nord nazionalista, arabo e islamico e il Sud, africano e cristiano o animista, rappresentano una delle principali motivazioni alla base del conflitto, soprattutto dopo l'imposizione della legge coranica a tutto il Paese avvenuta nel 1983. A ciò è da aggiungere la questione della spartizione dei proventi del petrolio, estratto nel Sud del Paese ma sfruttato dal Governo nazionale.
Una prima fase dei negoziati di pace tra il Governo di Karthoum e il Movimento di liberazione si è svolta a Machakos (in Kenya) sotto gli auspici dell’Intergovernmental Authority on Development (IGAD), nel luglio 2002 e si è conclusa con la firma di un primo accordo (Protocollo di Machakos) sul diritto all’autodeterminazione per le popolazioni del Sud e sui rapporti tra Stato e religione.
L’Italia è stata ammessa, come osservatore, alle trattative di pace, insieme agli Stati Uniti, al Regno Unito, e alla Norvegia
Successivamente nell’ottobre 2002, sono stati firmati due Memorandum d’intesa sulla cessazione delle ostilità e sulle strutture di governo nel periodo interinale. Il 4 febbraio 2003 le Parti hanno convenuto di costituire un Comitato per il monitoraggio della tregua militare decisa nell’ottobre del 2002, denominato VMT (Verification and Monitoring Team), di cui hanno fatto parte i rappresentanti del gruppo dei quattro Paesi osservatori (Stati Uniti, Regno Unito, Norvegia e Italia).
Il 9 gennaio 2005 è stato firmato, a Nairobi, l’accordo di pace, che ha recepito i sei protocolli siglati nei due anni e mezzo di trattative ed ha posto le basi per la fine del conflitto interno in Sudan.
Rimane altamente critica la situazione nel Darfur (area occidentale del Paese), dove, dal 2003, è in corso il massacro, da parte di gruppi miliziani arabi filogovernativi (i “janjaweed”), delle popolazioni locali, nere ed animiste. Questo ha determinato una grave crisi umanitaria e la conseguente fuga di centinaia di migliaia di profughi nelle regioni circostanti.
L’Unione Africana (UA) ha avviato, dall’estate 2004, una missione di osservatori nel Darfur, successivamente rafforzata da una forza di protezione che attualmente è costituita da circa 3.000 militari. L’Unione Europea ha recentemente deciso di dare sostegno, civile e militare alla missione dell’UA, denominata AMIS II (African Union Mission in Sudan). L’Italia partecipa con alcuni ufficiali.
Oltre alla missione AMIS, è stata avviata in Sudan la missione delle Nazioni Unite UNMIS.
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)
Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
TIPH II
Missione di monitoraggio svolta in base all'Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron)
La partecipazione italiana è iniziata il 29 gennaio 1997
Il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele e Autorità palestinese, concernente il ritiro di Israele dalla zona di Hebron, prevede, all'art. 17, la costituzione della Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale costituita da contingenti di Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia, con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio, mediante un'opera di monitoraggio e osservazione.
All’accordo, sottoscritto tra le due parti il 21 gennaio 1997, ha fatto seguito un Memorandum siglato dai sei Paesi che partecipano alla missione, che hanno successivamente inviato una lettera congiunta ai governi israeliano e palestinese, perfezionando in tal modo la costituzione della forza multilaterale, chiamata ad operare - a partire dal 1° febbraio 1997 - con un mandato rinnovabile, con l'accordo delle due parti, ogni tre mesi.
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla leggge 25 marzo 1997, n. 72, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron. Proroga della partecipazione italiana alla missione
in Bosnia-Erzegovina Legge 18 dicembre 1997, n. 439, recante proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri e norme in materia di personale militare impegnato in missioni all'estero (originato da un disegno di legge governativo presentato in data 31 luglio 1997)
Decreto-legge 29 settembre 1997, n.327, recante proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri (decaduto - sanati effetti L. 439/1997)
Decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina. Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron
Legge 3 agosto 1998, n. 270, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali (originato da un disegno di legge governativo presentato in data 30 giugno 1998)
Decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali (decaduto - sanati effetti L. 270/1998)
Decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace
Decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo
Decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est
Decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace
Decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace
Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
Decreto-legge 19 luglio 2001, n.294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)
Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
UNMEE
Missione militare internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea
La partecipazione italiana è iniziata il 15 novembre 2000
La crisi tra fra Etiopia ed Eritrea, scoppiata nel maggio 1998 a causa della controversia sulla fissazione delle frontiere, ha trovato una soluzione con l’accordo di cessazione delle ostilità firmato ad Algeri il 18 giugno 2000 con il quale le parti si impegnavano ad un’immediata cessazione delle ostilità. Sulla base di questo accordo, le parti hanno chiesto alle Nazioni Unite, in cooperazione con l’OUA (Organizzazione dell'unità africana), di istituire un’operazione di peacekeeping per dare supporto all’implementazione dell’accordo stesso. È stato così messo a punto un piano di pace che prevedeva il ripristino della situazione antecedente l'inizio delle ostilità, lo schieramento di osservatori internazionali e poi, con il ricorso all'arbitrato, la soluzione della disputa relativa al tracciato dei confini, avvenuta sulla base dei trattati coloniali e delle norme di diritto internazionale. L’accordo prevedeva, tra l’altro, il dispiegamento in una zona di sicurezza frontaliera, di una forza di monitoraggio e peace-keeping dell'ONU, «sotto gli auspici dell'OUA». Con la risoluzione 1312 del 31 luglio 2000 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, conseguente all’accordo, è stata istituita la missione UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea), il cui mandato era inizialmente autorizzato per sei mesi. Il 15 settembre 2000, il Consiglio di Sicurezza, con la risoluzione 1320, ha approvato il rapporto del Segretario Generale e autorizzato l’impiego di 4200 militari fino al 15 marzo 2001. Con successive risoluzioni il Consiglio di sicurezza ha ulteriormente prorogato la missione di semestre in semestre; la risoluzione 1586/2005 ha, da ultimo, fissato il termine della missione UNMEE al 15 settembre 2005. I compiti di UNMEE consistono nel verificare l'effettiva cessazione delle ostilità, nell'assistere le due parti nel rispetto delle intese stabilite e nel verificare il rischieramento delle forze militari dei due contendenti al di fuori della zona di sicurezza temporanea (TSZ) nell'area di frontiera. Il mandato dell'ONU prevede anche il coordinamento delle attività per lo sminamento, la verifica e il controllo del ritiro delle forze etiopi dalle posizioni conquistate, il controllo del riposizionamento delle forze eritree, il controllo del mantenimento della zona di separazione. L'Italia è stata attivamente impegnata, negli ultimi anni, per favorire la soluzione del conflitto tra i due Paesi, partecipando alle iniziative coordinate, condotte dall'OUA, dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti e dall'Unione europea. Il contingente italiano è stato originariamente costituito da due aerei da trasporto G-222, due velivoli da ricognizione aerofotogrammetrici P-166 e due elicotteri NH-500 con circa settantacinque persone tra equipaggio e sostegno tecnico; una componente ufficiali di staff da inserire nel comando della forza multinazionale ONU; personale medico e paramedico del Corpo militare della Croce rossa; un'aliquota di dieci osservatori militari; un'aliquota di personale specialistico per il rilievo cartografico della linea di frontiera contesa; un'aliquota di cinquanta autocarri leggeri ACL 75, con un piccolo nucleo di supporto tecnico-logistico per l'addestramento alla manutenzione dei mezzi.
Dopo la riconfigurazione attuata nel dicembre 2002 il contingente italiano, inizialmente composto da 160 unità, è stato sensibilmente ridimensionato, fino alle attuali 25 unità, costituite da personale osservatore e una componente di carabinieri con compiti di polizia militare.
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
Decreto-legge 19 luglio 2001, n.294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)
Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
UNMIS
Missione ONU per il sostegno dell'attuazione degli accordi di pace nel Sudan e per il monitoraggio della situazione nel Darfur
La partecipazione italiana è iniziata il 17 giugno 2005
La missione UNMIS (United Nations Mission in the Sudan) è stata costituita con la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1590 del 24 marzo 2005 con il compito di sostenere l'attuazione degli accordi di pace siglati a Nairobi il 9 gennaio 2005 che hanno posto fine al conflitto interno in Sudan, in corso da più di venti anni.
Alla base del conflitto, esploso nel 1983 dopo l'imposizione della legge coranica a tutto il Paese, sono le profonde differenze etniche, sociali e religiose esistenti tra il Nord nazionalista, arabo e islamico e il Sud, africano e cristiano o animista. A ciò si aggiunge la questione della spartizione dei proventi del petrolio, estratto nel Sud del Paese ma sfruttato dal Governo nazionale.
L'accordo di pace comprende sei protocolli, elaborati durante i due anni e mezzo di negoziati tra il Governo di Khartoum e il Sudan People's Liberation Army (SPLA). Il processo di pace prevede che, dopo l'elaborazione di un nuovo testo costituzionale, abbia inizio un periodo preinterinale di sei mesi entro il quale l'SPLM (il Movimento di liberazione) ed il governo attuale di Khartoum formeranno un governo di unità nazionale, di cui il capo dell'SPLM, John Garang, assumerà la carica di primo vicepresidente. L’SPLM potrà creare contestualmente un’amministrazione semi-autonoma nel Sud del paese. Alla fine del terzo anno di transizione si terranno elezioni generali a tutti i livelli di governo. L’Accordo di pace prevede che, dopo sei anni, si svolga un referendum per decidere se il processo di integrazione tra le due aree del Paese, sulla base della ripartizione dei poteri e delle ricchezze petrolifere definite dai protocolli di pace, è condiviso dalla popolazione o se si debba procedere invece sulla strada dell’autodeterminazione e dell’indipendenza delle due aree.
La missione UNMIS, che sarà composta, a regime, da circa 10.000 unità, compresi 715 civili, andrà ad affiancare il contingente di circa 3.000 militari dell'Unione Africana che operano, nell'ambito della missione AMIS (African Union Mission in Sudan), in supporto ai 352 osservatori militari internazionali, inviati per verificare il rispetto degli accordi di pace.
Tra i principali compiti di UNMIS vi sono quelli di:
a) monitorare e verificare l'implementazione degli accordi e indagare sulle violazioni;
b) operare da collegamento con i donatori nella formazione delle nuove unità dell'esercito sudanese;
c) osservare e monitorare il movimento dei gruppi armati ed il rischieramento delle forze;
d) assistere le parti nella realizzazione del programma di disarmo e smobilitazione;
e) assicurare la capacità di promuovere i diritti umani e di monitorarne gli sviluppi;
f) facilitare e coordinare il volontario ritorno dei rifugiati, aiutando anche a ristabilire le necessarie condizioni di sicurezza;
g) assistere le parti nella lotta contro la minaccia delle mine.
La partecipazione italiana, denominata in ambito nazionale “Operazione Nilo”, prevede un contingente di circa 220 unità impegnato a Khartoum, con i seguenti compiti: assicurare la difesa delle infrastrutture del quartier generale del comando della forza ONU dislocato a Khartoum e di altre aree sensibili; costituire una forza di reazione rapida per fronteggiare eventuali specifiche situazioni o minacce nell'area della capitale; assicurare la protezione ravvicinata a personale “chiave” delle Nazioni Unite.
Il contingente italiano è inquadrato nella brigata SHIRBRIG (Stand-by High Readiness Brigate) con sede a Copenaghen, chiamata ad intervenire a Khartoum per i primi sei mesi. Tale brigata, nata nel 1997 e a cui l'Italia da sempre contribuisce con proprio personale, è una formazione militare multinazionale che costituisce lo strumento operativo di pronto impiego di cui l'ONU sia dotata per far fronte alle operazioni di mantenimento della pace.
Il D.L. 111/2005 ha autorizzato la partecipazione italiana fino al 31 dicembre
EUPOL Kinshasa
Missione dell'Unione europea per l'assistenza alla Repubblica democratica del Congo nel rafforzamento dell'apparato di sicurezza interna
La partecipazione italiana è iniziata il 30 aprile 2005
Il 9 dicembre il Consiglio dell’Unione europea ha adottato l’azione comune 2004/847/PESC, che istituisce una missione di polizia denominata EUPOL Kinshasa, nella Repubblica democratica del Congo, a partire dall’inizio del 2005.
Per la missione, il cui termine è previsto il 31 dicembre 2005, la UE ha stanziato 4.370.000 euro.
La missione, svolta nell’ambito PESD, ha funzioni di controllo, guida e consulenza nella creazione e nell’avviamento di una unità integrata di polizia (IPU) congolese, che dovrebbe contribuire ad assicurare la protezione delle istituzioni statali e a rafforzare l’apparato di sicurezza interna.
Il D.L. 111/2005 ha autorizzato la partecipazione italiana fino al 31 dicembre
DIE
Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari albanesi per
la riorganizzazione delle loro Forze armate
La partecipazione italiana è iniziata il 11 ottobre 1997
La DIE (Delegazione italiana di esperti) ha il compito di sostenere le Forze Armate albanesi nel processo di trasformazione per adeguare le proprie strutture a modelli NATO-compatibili. La cooperazione è regolata dal Protocollo firmato a Roma, dai Ministri della Difesa italiano e albanese, il 28 agosto 1997, a distanza di pochi giorni dal ritiro delle forze di Alba e dall’insediamento del nuovo Governo albanese. L’accordo, che prevedeva la costituzione di un Gruppo Italiano di Esperti (Gie), dette l’avvio subito dopo alla Delegazione Italiana di Esperti (Die), costituita da un Comando e da un Gie.
La DIE, che dipende direttamente dallo Stato Maggiore della Difesa, ha sede nella città di Tirana. Gli interventi (consulenza, assistenza tecnica, addestramento e istruzione, esercitazioni, addestramento per arrivo e forniture di materiali ed equipaggiamenti), si svolgono nei settori più importanti, tra cui la riorganizzazione delle Forze armate, la difesa aerea, la comunicazione e i trasporti; la bonifica di mine e ordigni esplosivi.
Tra le attività svolte dalla DIE si registrano: 31 corsi di addestramento in Albania e in Italia; 17 seminari e conferenze; 14 visite presso infrastrutture ed enti italiani; 40 ricognizioni svolte dai componenti della Delegazione.
In supporto all'attività concettuale ed addestrativa sono stati inoltre ceduti alle Forze Armate albanesi numerosi materiali e mezzi tra cui dotazioni per la bonifica di zone minate, materiale sanitario, automezzi, motocicli e parti di ricambio.
Inoltre sono state ristrutturate 26 unità navali ed è stato fornito l’equipaggiamento individuale per 5000 militari entrati a far parte dell’Esercito albanese.
Nell’ambito delle attività promosse dalla DIE, si segnala, infine, la ristrutturazione della Scuola di Volo a Valona, che costituisce l’oggetto della missione Albit svolta dall’Aeronautica Militare.
Il 9 febbraio 1998, il sottotenente Lorenzo Lazzareschi ha perso la vita durante un'immersione nelle acque del porto di San Nicolò, a causa di un malore. L'ufficiale lavorava al ripristino delle strutture portuali dell'isola di Saseno, affidato alla Marina militare italiana.
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Legge 21 maggio 1998, n. 170, recante ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995 (originato da un disegno di legge governativo presentato in data 3 dicembre 1996)
Decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina. Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron
Decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo
Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)
Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
Legge 26 maggio 2000, n. 147, recante proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (originato da un disegno di legge governativo presentato in data 19 novembre 1998)
Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)
Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
EUPM
Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko
La partecipazione italiana è iniziata il 1 gennaio 2003
La missione EUPM (European Union Police Mission), iniziata il 1° gennaio 2003, prosegue le attività condotte dalla missione IPTF, operante nell'ambito della missione ONU UNMIBH, in Bosnia-Erzegovina, con il compito di fornire sostegno alla Polizia locale tramite attività addestrativa e cooperazione investigativa ed informativa.
L'EUPM è stata istituita con una decisione del Consiglio dell'11 marzo 2002. La missione è stata approvata sia dal Comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace (PIC) che dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU (Risoluzione 1396/2002). Alla missione, che ha una durata di tre anni, parteciperanno circa 500 funzionari di polizia provenienti dai 15 Paesi dell'UE e da altri 18 Paesi. Il costo annuale previsto è di 38 milioni di euro, di cui 20 milioni provenienti dal bilancio comunitario.
Il 20 novembre 2003 ha perso la vita in un incidente stradale nei pressi di Foca, nell'Est della Bosnia, il sovrintendente capo Francesco Nijutta, della Polizia di Stato, mentre altri due poliziotti sono rimasti feriti.
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)
Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
Proxima
Missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
La partecipazione italiana è iniziata il 1 maggio 2004
La missione Proxima è stata istituita con l'Azione Comune del Consiglio dell'Unione europea del 29 settembre 2003, dopo la richiesta del Primo Ministro della FYROM, all'Unione europea, di assumersi la responsabilità di rafforzare il suo ruolo nelle attività di polizia, anche attraverso il dispiegamento di una missione di polizia.
L'operazione si svolge in ottemperanza dell'Accordo di Ohrid, firmato il 13 agosto 2001, dai rappresentanti dei partiti macedoni e quelli della minoranza albanese, con la mediazione degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, che prevedeva una serie di riforme miranti ad affrontare il problema della discriminazione contro la minoranza albanese, in cambio della consegna delle armi da parte dei guerriglieri dell'UCK (con l’assistenza di una forza della Nato denominata Essential Harvest).
Gli obiettivi della missione sono: il consolidamento dell'ordine pubblico, inclusa la lotta alla criminalità organizzata; l'attuazione concreta della riforma globale del ministero degli interni, compresa la polizia; l'operativa transizione verso una polizia di frontiera e la creazione della stessa come parte dell'impegno più generale dell'UE destinato a promuovere la gestione integrata delle frontiere; la polizia locale nell'opera di rafforzamento della fiducia tra la popolazione; il rafforzamento della cooperazione con gli Stati limitrofi nel settore della polizia.
La missione, che è stata avviata il 15 dicembre 2003, al termine dell'Operazione Concordia, è stata prorogata al 14 dicembre 2005 dall'Azione comune n. 789 del Consiglio del 22 novembre 2004 . Essa è guidata da un Commissario Capo belga, e si svolge in stretto coordinamento con le autorità locali e con l'OSCE. E' prevista la partecipazione, a regime, di circa 200 unità tra personale di polizia e personale civile, provenienti dagli Stati membri dell'UE e da altri Paesi, dispiegati a Skopje, Tetovo, Kumanovo, Gostivar e Ohrid.
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)
Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
UNMIK
Forza di polizia civile internazionale dell'Onu delegata all'amministrazione civile del Kosovo
La partecipazione italiana è iniziata il 30 giugno 1999
UNMIK (United Nations Mission In Kosovo) è stata costituita con la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile provvisoria guidata dalle Nazioni unite per favorire un progressivo recupero di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione, che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla sanità all’istruzione, banche e finanza, poste e telecomunicazioni, ecc.
L'Italia partecipa alla missione con un contingente composto da unità dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di stanza a Pristina. In seno alla missione è costituita un'unità di "intelligence" contro la criminalità (Criminal Intelligence Unit-C.I.U.), a guida inglese, di supporto alla Amministrazione Provvisoria, anche per quanto riguarda i conflitti interetnici. La CIU ha, tra l'altro, il compito di mantenere un collegamento diretto con l’Ufficio italiano Interpol, in modo da snellire le procedure di trasmissione delle informazioni relative ai traffici criminali tra l’Italia e il Kosovo.
Il D.L. 111/2005 ha prorogato il termine della partecipazione italiana al 31 dicembre
Precedenti interventi legislativi
Decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo
Decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est Decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace
Decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace
Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
Decreto-legge 19 luglio 2001, n.294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.116, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.42, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (originata da una proposta di legge il 23 luglio 2003)
Decreto-legge 20 gennaio 2004, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Decreto-legge 24 giugno 2004, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 30 Luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata l'8 luglio 2004)
Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
Legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (originata da una proposta di legge presentata il 2 febbraio 2005)
N. 5948
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal presidente del consiglio dei ministri (BERLUSCONI) dal ministro degli affari esteri (FINI) e dal ministro della difesa (MARTINO) di concerto con il ministro della giustizia (CASTELLI) e con il ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) ¾ |
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Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali |
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Presentata il 28 giugno 2005
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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge è inteso ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica fino al 31 dicembre 2005.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 16.235.103 per la partecipazione alla missione multinazionale denominata Enduring Freedom, intesa a contrastare le sacche di terrorismo in Afghanistan e a favorire la stabilizzazione del Paese, e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour, ad essa collegate, svolte da unità navali con compiti di vigilanza, rispettivamente, nel Mediterraneo orientale e nel Mare Arabico.
Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 138.262.283 per la partecipazione alla missione internazionale denominata ISAF (International Security Assistance Force), con compiti di assistenza all'Autorità afghana.
Il comma 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 126.285.892 per la partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
a) Over the Horizon Force, in Bosnia, con obiettivi di consolidamento della pace e di garanzia per le diverse etnie presenti nelle zone assegnate, nonché di cooperazione con la popolazione locale per il sostegno delle attività civili;
b) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom (Former Yugoslav Republic of Macedonia), nel cui ambito opera la forza multinazionale KFOR, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili; NATO Headquarters Skopje (NATO HQS), responsabile delle attività della NATO in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), forza internazionale dell'ONU delegata all'amministrazione civile del Kosovo, nel cui ambito opera la Criminal Intelligence Unit (CIU), unità di intelligence contro la criminalità;
e) in Albania: Albania 2, svolta dal 28o gruppo navale, con compiti di sorveglianza delle acque territoriali albanesi al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia; NATO Headquarters Tirana (NATO HQT), con compiti di coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni internazionali, nonché di monitoraggio delle linee di collegamento per le missioni a guida NATO nell'area.
Il comma 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 36.332.846 per la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, prevista dall'azione comune 2004/570/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 e avviata a decorrere dal 2 dicembre 2004 (decisione del Consiglio dell'Unione europea 2004/803/CFSP del 25 novembre 2004), con l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada alla futura integrazione nell'Unione europea. Nell'ambito della missione opera l'Integrated Police Unit, con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace. La missione ALTHEA è subentrata alla missione NATO SFOR, che ha operato nell'area balcanica nell'ambito dell'operazione denominata Joint Guard e successivamente dell'operazione Joint Forge.
Il comma 5 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 614.078 per la partecipazione alla missione di monitoraggio degli sviluppi relativi alla sicurezza, all'economia, agli aspetti umanitari e a quelli politici, svolta dall'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM).
Il comma 6 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 588.866 per la partecipazione alla missione Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante attività di monitoraggio e osservazione.
Il comma 7 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.747.501 per la partecipazione alla missione United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), missione ONU con compiti di verifica dell'effettiva cessazione delle ostilità e del rispetto delle intese raggiunte tra le parti, di coordinamento delle attività per lo sminamento e di controllo della zona di separazione.
Il comma 8 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 344.870 per la proroga della partecipazione italiana ai processi di pace in corso in Sudan, nell'ambito delle strutture UE di supporto alla missione dell'Unione Africana (AU) in Sudan («AU Monitoring Mission in Sudan - AMIS II»).
L'articolo 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 15.801.814 per la partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan, di cui alla risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo 2005, che ha deciso l'invio di un contingente di circa 10.000 caschi blu in Sudan, con il compito di vigilare sull'applicazione dell'accordo di pace concluso lo scorso gennaio tra il governo di Khartoum e il Movimento popolare di liberazione del Sudan (Spla-m) dopo ventuno anni di guerra civile.
L'articolo 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 116.149 per la partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'azione comune 2004/847/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004. La missione ha funzioni di controllo, guida e consulenza dell'unità integrata di polizia (IPU) costituita a Kinshasa, nell'ambito della forza di polizia locale, con finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo e con ulteriori contributi dell'Unione europea e degli Stati membri.
L'articolo 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa complessiva di euro 105.145, in relazione alla necessità di prevedere, in vista dell'assunzione del comando da parte dell'Italia delle missioni UE in Bosnia-Erzegovina, NATO in Kosovo e ISAF in Afghanistan, l'incarico di consigliere diplomatico del comandante di ciascuna missione.
L'articolo 5 prevede disposizioni relative alla missione ISAF in Afghanistan. In particolare, il comma 1 consente al comandante del contingente militare di disporre interventi, nei casi di necessità ed urgenza, per fronteggiare esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, autorizzando a tale fine la spesa di euro 2.000.000; il comma 2 prevede la cessione alle Forze di sicurezza afghane di presidi sanitari e materiali di equipaggiamento dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento. Il trasporto dei materiali verrà effettuato con vettori aerei militari. Per gli oneri di trasporto e per la corresponsione dell'indennità di missione a favore degli equipaggi fissi di volo è autorizzata la spesa di euro 105.000.
L'articolo 6 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.849.123 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena che opera in Kosovo, nell'ambito del contingente italiano inserito nella KFOR.
L'articolo 7, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 692.907 per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle missioni in Macedonia e in Kosovo; il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 4.319.622 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, finalizzati ad assicurare, nell'ambito delle strategie di collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata, nel contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti, un'attività di consulenza, di assistenza e di addestramento della polizia albanese; il comma 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 646.968 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM). Il compito della missione, nella quale sono coinvolte circa 1.600 unità di personale provenienti da quarantadue Paesi, è quello di assicurare il proseguimento delle attività di riorganizzazione delle locali Forze di polizia; il comma 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 166.693 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia denominata EUPOL Proxima (azione comune 2003/681/PESC del Consiglio, del 29 settembre 2003), con compiti di consolidamento dell'ordine pubblico, inclusa la lotta alla criminalità organizzata, e di attuazione della riforma della polizia locale.
L'articolo 8 dispone l'applicazione del trattamento assicurativo previsto per il personale militare appartenente ai contingenti impiegati nelle missioni internazionali, di cui al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, anche a favore del personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione africana. A tale fine viene autorizzata la spesa di euro 875.
L'articolo 9, in materia di trattamento economico accessorio, al comma 1 disciplina la corresponsione dell'indennità di missione, determinata nella misura del 98 per cento della diaria prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003), da calcolare, secondo quanto previsto dal comma 2, per il personale che opera nell'ambito delle missioni Enduring Freedom e ISAF, in riferimento alla diaria prevista per l'Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman; il comma 3, per il personale che opera nell'ambito delle missioni EUPOL Kinshasa, AMIS II, EUMM, EUPM ed EUPOL Proxima, prevede la corresponsione della diaria nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce di vitto e alloggio gratuiti; il comma 4 stabilisce l'indennità da corrispondere al personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
L'articolo 10 prevede la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore.
L'articolo 11, comma 1, conferma riguardo al personale militare impiegato nelle missioni Enduring Freedom e International Security Assistance Force (ISAF) l'applicazione delle disposizioni del codice penale militare di guerra (come modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, dalla citata legge n. 15 del 2002, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 451 del 2001 e dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4) e della disciplina prevista dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché delle disposizioni in deroga alle norme sulla procedura penale militare e sulla costituzione degli organi giurisdizionali militari di guerra.
Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi in territorio afghano, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano alle missioni Enduring Freedom e ISAF, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente la corrispondenza dei fatti-reato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali l'articolo 7 del codice penale prevede l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli. L'esperienza maturata durante lo svolgimento delle missioni internazionali ha suggerito di verificare in concreto che le azioni delittuose siano idonee a mettere in pericolo interessi vitali dello Stato, subordinando l'avvio dell'azione penale da parte della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei beni giuridici primari protetti dai delitti contro la personalità dello Stato. La scelta appare giustificata anche nella considerazione che, nei teatri operativi in questione, le attività di resistenza alle Forze armate italiane derivano da soggetti che, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, non rivestono la qualifica di legittimi combattenti.
Il comma 3 è inteso a concentrare sul Tribunale di Roma la cognizione dei reati di cui al comma 2, in analogia a quanto già previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali è competente unicamente il Tribunale militare di Roma. La disposizione è diretta a evitare conflitti di competenza e consentire unicità di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto ed efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
Il comma 4 conferma, per il personale impiegato nelle restanti missioni internazionali, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
L'articolo 12 adegua il limite complessivo di spesa entro il quale, in relazione alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero della difesa può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento e di equipaggiamenti individuali (euro 50.000.000).
L'articolo 13, per la disciplina da applicare al personale e per le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con le missioni internazionali, richiama, salvo taluni adeguamenti previsti dal presente decreto, le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Rimangono, pertanto, disciplinati dal provvedimento in parola:
le ulteriori modalità di attribuzione al personale dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (articolo 2, secondo e terzo comma);
il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio (articolo 3);
le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4);
le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio (articolo 5);
l'estensione della disciplina prevista dal medesimo decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni, con esclusione delle disposizioni penali (articolo 7);
le fattispecie in materia contabile, relative all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia (articolo 8, commi 1 e 2);
il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi (articolo 9);
le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato nelle missioni, intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda (articolo 13);
le previsioni sullo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (articolo 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7).
L'articolo 14 prevede uno stanziamento supplementare di euro 100.000, per la prosecuzione dell'attività di ricerca scientifica, avviata a fini di prevenzione sanitaria, che, attraverso l'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati in missioni internazionali, consentirà di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire, in termini statisticamente validati, fattori di rischio per la salute del personale militare impiegato nelle missioni internazionali. Lo studio epidemiologico che si sta effettuando è del tipo prospettico seriale, indirizzato su un campione di circa 1.000 militari appartenenti ai contingenti di rotazione impiegati in missioni internazionali, i quali sono stati sottoposti, su base volontaria, ad accertamenti di laboratorio, prima e al termine dell'impiego in zona di operazioni. Il progetto, denominato SIGNUM (Studio sull'impatto genotossico nelle unità militari), prevede, dopo la fase di prelievo di campioni biologici (urine, sangue, capelli), recentemente conclusa, il loro studio ed analisi. Questo tipo di ricerca consentirà di acquisire risultati più attendibili rispetto a quelli desumibili dalle analisi epidemiologiche retrospettive finora eseguite, realizzando il migliore controllo possibile dei cosiddetti «fattori di confondimento». Data la complessità degli esami di laboratorio richiesti, lo studio, coordinato dalla direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa, viene svolto in collaborazione con istituti scientifici e di ricerca.
L'articolo 15 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari complessivamente a euro 346.315.735.
L'articolo 16, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.
(omissis)
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Le disposizioni del presente decreto-legge sono intese ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica fino al 31 dicembre 2005.
L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni e, altresì, al fine di adattare alle particolari esigenze operative la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
Sulla scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza è determinata dall'imminente scadenza dei termini previsti dal precedente provvedimento di proroga e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche.
B) Analisi del quadro normativo.
Le missioni internazionali alle quali partecipa il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia sono disciplinate dalla legge 21 marzo 2005, n. 39.
Riguardo alle missioni militari, la legge n. 39 del 2005 rinvia, salvo taluni particolari profili, alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, che prevedono una regolamentazione uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti
Dovendo il presente decreto-legge ridisciplinare la materia in relazione al nuovo limite temporale e non sussistendo motivi che giustifichino modifiche all'assetto normativo generale delineato dal decreto-legge n. 451 del 2001, si è ritenuto di confermare il rinvio alle disposizioni del provvedimento in parola.
In particolare, per le particolari esigenze connesse con le missioni militari e per il trattamento relativo al personale impiegato, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, salvo taluni adeguamenti riguardanti il trattamento assicurativo in particolari situazioni di impiego (articolo 8), il trattamento economico accessorio (articolo 9), la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore (articolo 10), le disposizioni in materia penale (articolo 11), le disposizioni in materia contabile (articolo 12).
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Il rinvio alla disciplina di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, previsto dall'articolo 13 del presente decreto-legge, comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono ad esigenze operative (articolo 2, comma 3, articoli 5 e 13 ) o di necessità e urgenza del provvedere (articoli 8 e 12); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate. Con riferimento alla previsione in materia di prolungamento delle ferme (articolo 9), non si tratta di deroga, avendo la disposizione l'unico effetto di rendere immediatamente operativa la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 215 del 2001.
Quanto alle specifiche disposizioni del presente decreto-legge, riguardo alla disciplina penale, di cui all'articolo 11, il previsto rinvio all'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, comporta deroghe alle disposizioni riguardanti la procedura penale militare di guerra e l'ordinamento giudiziario militare di guerra nei casi di applicazione del codice penale militare di guerra. L'opportunità di derogare alle disposizioni in parola risiede nella circostanza che le modalità di costituzione degli organi giurisdizionali dalle stesse previsti appaiono non in linea con i princìpi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale; si è ritenuto, pertanto, di poter utilmente provvedere allo stesso fine attraverso l'uso dei moderni strumenti di comunicazione da parte degli ordinari organi giurisdizionali militari. Anche tali deroghe, comunque, accompagnate dall'introduzione di previsioni processuali intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto, comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle missioni militari disciplinate dal presente provvedimento.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate e di polizia, nonché la giurisdizione penale militare, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del decreto-legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
È stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Non sono previste modifiche o integrazioni di disposizioni vigenti.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
In materia di disciplina giuridica ed economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali risulta sospeso l'esame da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati della proposta di legge dell'onorevole Ascierto (atto Camera n. 1038 e abbinati) nel testo proposto dalla IV Commissione Difesa.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento: destinatari.
Destinatari dell'intervento normativo sono le amministrazioni della difesa e dell'interno, in veste di autorità alle quali è attribuita la competenza in materia, rispettivamente, di impiego del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.
Destinatario è, altresì, il personale appartenente alle predette amministrazioni, in quanto impiegato nelle missioni internazionali oggetto di disciplina.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Obiettivo del provvedimento è fornire la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni internazionali e, altresì, adattare alle particolari esigenze operative ad esse connesse la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
Quanto ai risultati attesi, essi si riferiscono al rafforzamento delle relazioni internazionali, in sintonia con l'azione delle principali Organizzazioni internazionali (ONU, UE, NATO) intesa al mantenimento della pace e della sicurezza mondiale.
C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.
Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di provvedimento che non presenta aspetti progettuali che non siano stati già sperimentati dalle amministrazioni interessate.
D) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.
Il provvedimento non prospetta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate e le modalità correlate all'intervento normativo non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.
E) Impatto sui destinatari.
In relazione all'attuazione del provvedimento non si ravvisano condizioni che possano influire negativamente sui destinatari, in quanto la materia oggetto di disciplina concerne un ambito operativo in cui le amministrazioni interessate vantano numerose precedenti esperienze.
DISEGNO DI LEGGE
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Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2005.
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Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana
a missioni internazionali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali;
Vista la risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo 2005, relativa alla missione denominata United Nation Mission in Sudan;
Vista l'azione comune 2004/847/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa, denominata EUPOL Kinshasa;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Partecipazione di personale militare a missioni internazionali).
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 16.235.103 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 138.262.283 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 126.285.892 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39, di seguito elencate:
a) Over
the Horizon Force in
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c)
Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters
d)
United Nations
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 36.332.846 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU.
5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 614.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 588.866 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.747.501 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
8. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 344.870 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace in corso per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
Articolo 2.
(Missione ONU in Sudan).
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 15.801.814 per la partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan, di cui alla risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo 2005.
Articolo 3.
(Missione UE nella Repubblica democratica del Congo).
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 116.149 per la partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'azione comune 2004/847/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004.
Articolo 4.
(Consiglieri diplomatici).
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 51.016 per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 2.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 41.937 per l'invio in Kosovo di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c).
3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 12.192 per l'invio in Bosnia-Erzegovina di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 4.
Articolo 5.
(Missione ISAF in Afghanistan).
1. Nell'ambito della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 2.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.000.000.
2. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al 31 dicembre 2005, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze di sicurezza afghane presidi sanitari e materiali di equipaggiamento dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento. Per l'invio dei materiali in Afghanistan è autorizzata la spesa di euro 105.000.
Articolo 6.
(Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena).
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.849.123 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Articolo 7.
(Partecipazione di personale delle Forze di polizia
a missioni internazionali).
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 692.907 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 4.319.622 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 646.968 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 166.693 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
Articolo 8.
(Trattamento assicurativo).
1. Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione Africana è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 875.
Articolo 9.
(Indennità di missione).
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, 2 e 7, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, commi 5 e 8, 3 e 7, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta ai funzionari diplomatici di cui all'articolo 4 nella misura intera incrementata del trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui all'articolo 4, comma 1, l'indennità è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
5. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 7, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
Articolo 10.
(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
Articolo 11.
(Disposizioni in materia penale).
1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 2, 3 e 7, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
Articolo 12.
(Disposizioni in materia contabile).
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15.
Articolo 13.
(Rinvii normativi).
1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Articolo 14.
(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).
1. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 100.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
Articolo 15.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a euro 346.315.735 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 16.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 2005.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fini, Ministro degli affari esteri.
Martino, Ministro della difesa.
Castelli, Ministro della giustizia.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Art. 7.
Reati commessi all'estero.
E' punito secondo la legge italiana il cittadino [c.p. 4] o lo straniero che commette in territorio estero [c.p.m.g. 235, 237, 239] taluno dei seguenti reati:
1. delitti contro la personalità dello Stato italiano [c.p. 241, 276] (1);
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [c.p. 467];
3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [c.p. 453, 464, 466];
4. delitti commessi da pubblici ufficiali [c.p. 357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [c.p. 61, n. 9, 314];
5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [c.p. 501, 537, 591, 604, 642; c.p.m.p. 18] o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana (2).
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(1) Numero così modificato dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1. Delitti contro la personalità dello Stato».
(2) In materia di rapporti tra Stato italiano e Santa Sede, vedi l'art. 22 del Trattato reso esecutivo con la L. 27 maggio 1929, n. 810, e modificato con la L. 25 marzo 1985, n. 121.
Art. 8.
Delitto politico commesso all'estero.
Il cittadino [c.p. 4] o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana [c.p.m.p. 18], a richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 10, 342].
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.
Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [c.p. 241]. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
Art. 9.
Delitto comune del cittadino all'estero.
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero [c.p. 537] un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4] (2).
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale [c.p. 18] di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342] ovvero a istanza [c.p. 130; c.p.p. 341], o a querela [c.p. 120, 121; c.p.p. 336] della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto (3).
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(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.
(2) Vedi l'art. 3, ultimo comma, L. 20 febbraio 1958, n. 75, concernente la regolamentazione della prostituzione.
(3) Comma così modificato dall'art. 5, L. 29 settembre 2000, n. 300. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto».
Art. 10.
Delitto comune dello straniero all'estero. (1)
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (2) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4], e vi sia richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342], ovvero istanza [c.p. 130, c.p.p. 341] o querela [c.p. 120, 121; c.p.p. 336] della persona offesa.
Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:
1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte (3) o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene (4).
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(1) Vedi l'art. 2, L. 25 marzo 1985, n. 107, di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.
(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.
(3) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.
(4) Comma così modificato dall'art. 5, L. 29 settembre 2000, n. 300. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che: 1. si trovi nel territorio dello Stato; 2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3. l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene».
Codice di procedura penale (artt. 64, 294, 380, 388 e 391)
Art. 64.
Regole generali per l'interrogatorio.
1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [c.p.p. 188].
3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis (1).
3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone (2).
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(1) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, L. 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 26 della suddetta legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26.
1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.
2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.
3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.
4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.
5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse». Il testo del comma 3 precedentemente in vigore era il seguente: «3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso».
(2) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, L. 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 26 della suddetta legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26.
1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.
2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste
3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.
4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.
5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse». Il testo del comma 3 precedentemente in vigore era il seguente: «3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso».
Art. 294.
Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.
1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita (1).
1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.
1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto (2).
4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla Corte di Assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato (3).
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo (4).
6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [c.p.p. 285, 286] da parte del pubblico ministero [c.p.p. 364] non può precedere l'interrogatorio del giudice (5).
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(1) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, (Gazz. Uff. 22 febbraio 1999, n. 43), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 aprile 1999, n. 109, (Gazz. Uff. 23 aprile 1999, n. 94), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita».
Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 77 (Gazz. Uff. 9 aprile 1997, n. 15 - Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità nella parte in cui non prevedeva che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice procedesse all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia. La stessa Corte, con sentenza 10-17 febbraio 1999, n. 32 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1999, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevedeva che, fino all'apertura del dibattimento, il giudice procedesse all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere.
(2) Comma così sostituito dall'art. 12, L. 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 26 della citata legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.
2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.
3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.
4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.
5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse». Il testo del comma precedentemente in vigore era il seguente: «4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto».
(3) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, (Gazz. Uff. 22 febbraio 1999, n. 43), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 aprile 1999, n. 109, (Gazz. Uff. 23 aprile 1999, n. 94), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
L'art. 4 del suddetto decreto così dispone: «Art. 4. Disposizioni transitorie sull'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale. 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo di interrogare l'imputato è escluso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stato aperto il dibattimento».
(4) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, (Gazz. Uff. 22 febbraio 1999, n. 43), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 aprile 1999, n. 109, (Gazz. Uff. 23 aprile 1999, n. 94), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo».
(5) Articolo così modificato dall'art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 332. La Corte costituzionale, con sentenza 14 ottobre-5 novembre 1996, n. 384 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del comma 6 del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Il testo precedentemente in vigore, il cui comma 1 era stato modificato dall'art. 13, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, così disponeva: «Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare.
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. Se la persona è sottoposta agli arresti domiciliari [c.p.p. 284], l'interrogatorio deve avvenire non oltre quindici giorni.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste, con riferimento alla custodia cautelare, dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [c.p.p. 285, 286] da parte del pubblico ministero [c.p.p. 364] può anche precedere l'interrogatorio del giudice se non determina ritardo al compimento di questo».
La Corte costituzionale, con sentenza 14-26 gennaio 1994, n. 5 (Gazz. Uff. 2 febbraio 1994, n. 6 - Prima serie speciale), aveva precedentemente dichiarato inammissibile la questione di legittimità di tale formulazione in relazione all'art. 3 Cost.
Art. 380.
Arresto obbligatorio in flagranza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto [Cost. 13] di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo [c.p. 43], consumato o tentato [c.p. 56], per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale (1);
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (2);
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (3);
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (4);
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo (5);
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni (6);
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis comma 2 del codice penale] (7), delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654 (8);
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale (9);
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale [c.p. 416], se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà (10).
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(1) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 3 agosto 1998, n. 269. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale».
(2) Lettera così modificata dall'art. 10, L. 26 marzo 2001, n. 128. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 54 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1993, n. 9 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui prevedeva l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p., primo comma, n. 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorresse la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 10, L. 26 marzo 2001, n. 128.
(4) Lettera così sostituita dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza del buon andamento dell'attività amministrativa. La Corte costituzionale, con sentenza 1-8 giugno 1992, n. 260 (Gazz. Uff. 17 giugno 1992, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lett. g), del c.p.p., in relazione all'art. 5, ultimo comma, della L. 18 aprile 1975, n. 110 recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, in riferimento all'art. 3 della Cost.
(5) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativo all'arresto in flagranza.
(6) L'art. 2, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 aveva aggiunto, dopo la parola«terrorismo», le seguenti: «anche internazionale». La legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del citato decreto-legge, ha però soppresso il suddetto articolo 2. Vedi gli artt. 21 e 29, L. 18 aprile 1975, n. 110, di integrazione della disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; l'art. 1, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, nonché l'art. 11, L. 29 maggio 1982, n. 304, sulla difesa dell'ordinamento costituzionale.
(7) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 4, sesto comma, lettera a), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti contro la criminalità mafiosa.
(8) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2-bis, D.L. 26 aprile 1993, n. 122, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il testo precedente alla modifica del 1993 così disponeva: «l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, L. 20 giugno 1952, n. 645».
(9) Lettera aggiunta dall'art. 4, sesto comma, lettera b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti contro la criminalità mafiosa.
(10) Le disposizioni relative all'arresto in flagranza non si applicano al procedimento penale davanti al giudice di pace, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Art. 388.
Interrogatorio dell'arrestato o del fermato.
1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.
2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.
Art. 391.
Udienza di convalida.
1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria [del pubblico ministero e] (1) del difensore dell'arrestato o del fermato.
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore (2).
4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 (3) e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 (4).
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice (5).
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(1) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina penale e delle norme ad essa collegate.
(2) Comma così sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate. La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 gennaio 1992, n. 4 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1992, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità dell'art. 391, terzo comma, c.p.p., nel testo sostituito con l'art. 25 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
(3) Comma così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale e delle norme ad essa collegate.
(4) Comma prima sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, e poi così modificato dall'art. 12, L. 26 marzo 2001, n. 128. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla legge n. 128 del 2001 era il seguente: «5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381 comma 2, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280».
(5) Comma così sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Codice penale militare di pace (artt. 173, 174, 175, 186, 195)
Dei reati contro la disciplina militare
Capo I
Della disobbedienza
(giurisprudenza)
Art. 173.
Nozione del reato e circostanza aggravante.
Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine [c.p.m.g. 241] attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore (1), è punito con la reclusione militare fino a un anno [c.p.m.p. 174, 175; c.p.m.g. 199].
Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo [c.p. 328, 329] (2).
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(1) Vedi il D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, di approvazione del regolamento di disciplina militare.
(2) Vedi l'art. 72, L. 1 aprile 1981, n. 121, sull'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'art. 20, L. 15 dicembre 1990, n. 395, sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.
Capo II
Della rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare
Art. 174.
Rivolta. (1)
Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari (2), che, riuniti in numero di quattro o più [c.p.m.g. 202, 241]:
1. mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
2. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;
3. abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore (3).
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta [c.p.m.p. 138, 178] è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.
La condanna importa la rimozione [c.p.m.p. 29].
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(1) Vedi l'art. 1, L. 29 aprile 1983, n. 167, sull'affidamento in prova del condannato militare.
(2) Per il personale della Polizia di Stato, vedi gli artt. 73 e 74, L. 1 aprile 1981, n. 121, di approvazione del nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, l'art. 20, L. 15 dicembre 1990, n. 395.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 31 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente numero, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.
Art. 175.
Ammutinamento.
Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più [c.p.m.g. 203, 241]:
1. rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
2. persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.
Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.
La condanna importa la rimozione [c.p.m.p. 29].
Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi [c.p.m.p. 260]; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno [c.p.m.p. 138, 178].
Capo III
Della insubordinazione (1)
(giurisprudenza)
Art. 186.
Insubordinazione con violenza.
Il militare [c.p.m.p. 238] che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata (2).
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(1) Vedi l'art. 199 c.p.m.p., secondo cui le disposizioni di questo capo non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio, e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 26 novembre 1985, n. 689, di modifica al codice penale militare di pace.
Capo IV
Dell'abuso di autorità (1)
(giurisprudenza)
Art. 195.
Violenza contro un inferiore.
Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata (2).
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(1) Vedi l'art. 199 c.p.m.p., secondo cui le disposizioni di questo capo non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio, e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 26 novembre 1985, n. 689, di modifica al codice penale militare di pace. La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-13 maggio 1991, n. 203 (Gazz. Uff. 15 maggio 1991, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, secondo comma, ultima parte, c.p.m.p., in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost.
Codice penale militare di guerra (artt. 124 e 138)
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta.
Il militare, che, essendo di sentinella [c.p.m.g. 184], vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare da uno a dieci anni [c.p.m.p. 118].
Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì:
1. ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;
2. ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate.
Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni [c.p.m.p. 119].
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(1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.
Capo VII
Dei reati contro militari in servizio
Art. 138.
Forzata consegna.
Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna [c.p.m.p. 140] (1) è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.
Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.
Se il fatto è commesso durante il combattimento o, comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare è da cinque a quindici anni; e, se la consegna aveva inoltre per oggetto la sicurezza di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, di una fortezza assediata o di un posto militare, e il fatto l'ha compromessa, ovvero ha impedito un'operazione militare, si applica la pena di morte (2) mediante fucilazione nel petto.
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(1) Vedi la L. 11 luglio 1978, n. 382, sulla disciplina militare e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545.
(2) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.
R.D.
3 giugno 1926, n. 941
Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione
all'estero
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1926, n. 134.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 1, D.Lgt. 21 agosto 1945, n. 540.
Articolo 1
a) Ai personali civili e militari dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere, coll'aumento del relativo aggio sull'oro:
Caporali, soldati e gradi equiparati L. 12
Sottufficiali (esclusi i marescialli), e gradi equiparati » 20
Marescialli dei tre gradi, maestri d'arme e capi maniscalchi delle tre classi, e gradi
equiparati » 25
Personale subalterno civile ed equiparato » 25
Personale dal 13° al 10° grado » 30
Personale del 9° grado » 35
Personale dell'8° e 7° grado » 40
Personale del 6° e 5° grado » 45
Personale del 4° grado » 50
Personale del 3° e 2° grado » 60
Personale del 1° grado » 70
Le indennità di cui sopra valgono anche per il personale non di ruolo, che a tale effetto è parificato ai gradi del personale di ruolo, cui sia assegnato uno stipendio e un supplemento di servizio attivo non inferiori, nel complesso all'importo della retribuzione di cui il detto personale non di ruolo è provvisto, escluse le indennità temporanee mensili (caro-viveri) anche se conglobate nella retribuzione medesima.
In ogni caso la indennità, di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella assegnata al personale di ruolo dei gradi dal 13° al 10°, ovvero al personale subalterno, a seconda delle funzioni disimpegnate.
b) Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro più del 2 per cento, nonché nelle regioni della Cina, le diarie suddette sono aumentate come segue:
per i gradi dal 1° all'8° incluso, lire 18 giornaliere oro;
per i gradi dal 9° al 13° incluso, lire 13 giornaliere oro;
pei marescialli e personale subalterno, lire 10 giornaliere oro;
gradi inferiori, lire 6 giornaliere oro.
Tale aumento non si applica per il soggiorno negli Stati che non hanno sistema monetario proprio; e qualora in essi si faccia prevalentemente uso di valuta a corso inferiore alla pari, o con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, si applicano le riduzioni del comma seguente.
c) Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira (esclusa la Turchia, pel quale Stato il trattamento di missione è quello di cui alla lettera a) o con un aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, le diarie base suindicate sono diminuite di:
lire 10 oro per il personale dal 1° all'8° grado;
lire 8 oro per il personale del 9° grado;
lire 5 oro per il personale dal 10° al 13° grado e per i subalterni civili e sottufficiali;
lire 5 oro per i caporali e soldati.
d) Agli effetti dei precedenti comma il corso dell'oro è ragguagliato, per la liquidazione dell'indennità relativa a ciascun mese, alla media dei corsi del mese precedente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del regno.
Articolo 2
Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno.
Durante i giorni di navigazione competono, oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto del viaggio aumentato delle spese di vitto:
a) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto;
b) l'indennità di cui al primo comma del precedente art. 1 ridotta a un terzo, senza l'aumento dell'aggio sull'oro.
Sono inoltre dovute le indennità stabilite per le missioni all'interno del regno per i giorni decorsi dalla partenza dall'abituale residenza di ufficio e di servizio fino a quello, escluso, in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonché per il periodo compreso dal giorno successivo a quello in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza.
Articolo 3
Ai componenti le delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta ai personali di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale.
Il trattamento indicato spetta altresì ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero (3).
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(3) Comma aggiunto dall'art. 1, R.D. 18 dicembre 1927, n. 2799.
Articolo 4
In caso di spedizioni aeree internazionali, la misura della indennità, a decorrere dal giorno della partenza, sarà ragguagliata, tappa per tappa, a quella stabilita per la località di partenza di ciascuna tappa.
Ove la spedizione aerea tocchi tre o più continenti, e sempre quando il relativo percorso non si svolga prevalentemente nel Mediterraneo, le indennità di cui sopra saranno corrisposte con l'aumento del 50 per cento.
Ove, infine, la spedizione sia destinata a sorvolare regioni polari, verranno corrisposte, per l'intero percorso, le indennità previste per i paesi a valuta aurea (art. 1, lettera b) con l'aumento del 60 per cento.
Articolo 5
Le diarie per missioni all'estero a favore di estranei alla amministrazione sono stabilite con decreti da emanarsi dai singoli ministri di concerto con quello per le finanze, in misura normalmente non superiori a quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 4°. In casi speciali potranno le singole amministrazioni, d'accordo con la finanza, consentire indennità superiori a quelle fissate per quest'ultimo grado.
Articolo 6
Ai funzionari che godono di assegni o di indennità, nella qualità di addetti ad enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennità giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del presente decreto, sono ridotte alla metà.
Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio o si svolga il servizio, le indennità anzidette, ove consentite da disposizioni ministeriali, sono ridotte ad un quarto.
Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno in territorio estero previste nel presente decreto, quando il personale sia ospite di governi esteri, o quando sia destinato al seguito di sovrani, di principi reali, o, comunque, fruisca di trattamento gratuito.
Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito le indennità sono ridotte di un quarto.
Articolo 7
L'indennità giornaliera per le missioni all'estero è ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza su territorio estero si protragga oltre i 180 giorni.
Agli effetti di tale riduzione il periodo suindicato è, per le missioni in corso, computato dal loro inizio; ma la riduzione non si applica se non dopo un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, salvo che sia già stabilita da disposizione vigente o da determinazione ministeriale.
Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti delle indennità, come nuova missione.
Articolo 8
In aggiunta alle diarie stabilite dal presente decreto è ammesso soltanto il rimborso delle spese postali e telegrafiche, di passaporto, e delle spese di viaggio, aumentate, queste ultime, di due decimi. Nessun rimborso è dovuto per spese personali di trasporto sostenute entro il luogo ov'è la sede della missione.
Al personale del gruppo A di grado superiore al 7° quando deve viaggiare durante una intera notte è consentito l'uso del vagone letto.
Tale uso è consentito al personale del gruppo A del Ministero degli affari esteri anche se di grado inferiore al 6°, nonché, nel caso di viaggi in comune con esso, all'analogo personale delle altre Amministrazioni (4).
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(4) Comma aggiunto dall'art. 2, R.D. 18 dicembre 1927, n. 2799.
Articolo 9
Il personale che, alla data di applicazione del presente decreto, si trovi in missione all'estero, conserva per tutto il quadrimestre successivo il trattamento stabilito a norma delle precedenti disposizioni, se più favorevole.
Articolo 10
Per le missioni all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio in prima classe al personale appartenente ai gruppi A, B, C, ed a quello non di ruolo oppure estraneo all'amministrazione, che venga ad esso parificato ai fini dell'assegnazione delle diarie di soggiorno.
Al rimanente personale civile e militare, inviato in missione all'estero, sono rimborsate le spese di viaggio in seconda classe, fatta eccezione per quello autorizzato a viaggiare in prima classe, in accompagnamento dei ministri e dei sottosegretari di Stato, ovvero dei capi di missioni politiche.
Articolo 11
(5).
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(5) Sostituisce l'art. 180, R.D. 11 novembre 1923, n. 2395.
Articolo 12
La decorrenza retroattiva nelle promozioni di grado e nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno del regno, sia all'estero, e per periodi di missioni già decorsi alla data del decreto di promozione o sistemazione.
Articolo 13
Per il personale della regia marina il trattamento previsto dall'art. 1 del presente decreto deve considerarsi come limite massimo, soggetto a revisione da parte del relativo ministero, in quelle sole località ove per effetto della diversa applicazione del cambio fra le varie competenze di bordo e quelle di terra, e delle oscillazioni del cambio stesso, si rendesse necessario proporzionare il trattamento del personale in missione a terra con quello del personale imbarcato sulle regie navi nel senso di ridurre il trattamento del personale a terra, in modo che non superi gli assegni del personale imbarcato. In tal caso non si applica il primo capoverso dell'art. 7 del presente decreto.
È data facoltà a tutti i ministeri di ridurre per i dipendenti personali le diarie stabilite nel presente decreto quando la limitata importanza della missione od il luogo ove essa si svolge giustifichino la riduzione.
Articolo 14
Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli addetti militari, navali ed aeronautici in servizio presso le regie rappresentanze all'estero, nonché al personale ferroviario per il quale il trattamento di missione all'estero sarà uniformato alle disposizioni stesse con decreto ministeriale da emanarsi di concerto colla finanza a sensi del R.D.L. 7 aprile 1925, n. 405, sulle competenze accessorie del personale stesso.
Articolo 15
Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.
Per il personale dell'aeronautica le anzidette disposizioni avranno effetto, in quanto più favorevoli, dal 1° ottobre 1925, salvo che debbano applicarsi a spedizioni aeree toccanti tre o più continenti, nel qual caso avranno effetto dal 1° aprile 1925.
R.D.L.
15 luglio 1926, n. 1345
Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili
in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte alle loro famiglie
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 1926, n. 185. Convertito in legge dalla L. 5 agosto 1927, n. 1835.
(giurisprudenza)
Art. 1.
Ai militari che prestano servizio di volo nella regia aeronautica anche come allievo presso le scuole di pilotaggio i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibile alle categorie prima e terza della tabella A allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è concesso, per una volta tanto, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla annessa tabella vistata, d'ordine nostro, dal Ministro per l'aeronautica, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati nella regia aeronautica, in servizio di volo (2).
Nel computo degli anni di servizio di volo, ai fini della disposizione del precedente comma, la frazione di mesi sei e giorni uno è calcolata per un anno intero.
Per i militari in congedo che compiono esercitazioni di allenamento o di addestramento previsto dal regio decreto 21 giugno 1925, n. 1943, l'indennizzo sarà aumentato di tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi sono stati richiamati per allenamento o addestramento.
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(2) Comma così modificato dall'art. 1, R.D.L. 13 febbraio 1927, n. 285.
Art. 2.
Ove dall'incidente di volo sia derivata la morte del militare, l'indennizzo, con i relativi aumenti da computarsi a norma del precedente art. 1, è concesso alla vedova ed agli orfani, e, in mancanza, ai genitori ed ai collaterali, secondo le norme e con le condizioni stabilite, per la liquidazione delle pensioni, dal testo unico di leggi approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.
Art. 3.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno inscritti nel bilancio del Ministero dell'aeronautica - prelevandoli da altre assegnazioni - i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dal 1 luglio 1926, e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Tabella (3)
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(3) Si omette la tabella, perché abrogata. Vedi, ora, tabella allegata alla L. 10 gennaio 1929, n. 59, riporta al n. L/IV, modificata dalla L. 27 maggio 1952, n. 648.
La L. 18 novembre 1964, n. 1250, all'art. 1 reca:
«A decorrere dal 1 luglio 1963, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, spettante ai sensi del R.D.L. 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella L. 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, a ciascun figlio minore del dipendente militare o civile dello Stato, deceduto per incidente di volo in servizio comandato, è concesso un indennizzo integrativo fino alla concorrenza della somma di lire L. 5.200.000. L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultino permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore». Successivamente, la L. 3 ottobre 1970, n. 741 (Gazz. Uff. 26 ottobre 1970, n. 271) ha così disposto:
« Art 1. Il termine di decorrenza di cui al primo comma dell'art. 1 della L. 18 novembre 1964, n. 1250, è fissato al 1 maggio 1963.
Art. 2. Alla copertura dell'onere di lire 16.900.000, derivante dalla presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2038 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio». Per le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico, vedi L. 6 giugno 1973, n. 325 riportata al n. L/VIII e la L. 25 maggio 1981, n. 280 riportata al n. L/LXV-bis.
L.
10 gennaio 1929, n. 59
Aggiunte e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato
aeronautico, stabilite con i regi decreti-legge 15 luglio 1926, n. 1345, e 13
febbraio 1927, n. 285, e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 1929, n. 33.
Art. 1.
L'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui ai regi decreti 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285 e alla legge 18 dicembre 1927, n. 2431, è concesso ai militari delle forze armate dello Stato, i quali prestino servizio nella regia aeronautica, con obbligo di volo, anche come allievi presso le scuole di pilotaggio, ed in seguito ad incidente di volo, subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibili ad una delle tre prime categorie della tabella A allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 (2).
Gli accertamenti relativi alle infermità, di cui al comma precedente, sono effettuati con le norme stabilite per la concessione delle pensioni privilegiate.
Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che abbia diretta ed immediata attinenza all'aeronavigazione, e che si sia verificato in danno dei militari a bordo dell'aeromobile, dal momento in cui si iniziò il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo stesso.
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(2) Abrogato. Vedi, ora, la voce Pensioni civili, militari e di guerra.
Art. 2.
La misura dell'indennizzo è determinata sulla base delle somme indicate nell'annessa tabella A. Tali somme, per gli incidenti di volo avvenuti dopo il 25 gennaio 1923, sono aumentate di tanti dodicesimi delle somme stesse quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati dal militare nella regia aeronautica.
Quando nell'insieme del servizio di volo prestato, ai fini della disposizione del precedente comma, risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i mesi sei si calcola come un anno intero; se uguale od inferiore ai sei mesi, si trascura.
Per i militari in congedo, che compiano esercitazioni di allenamento e di addestramento, previste dal regio decreto 21 giugno 1925, n. 1943 (3), l'aumento sarà di tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi siano stati richiamati per allenamento od addestramento, indipendentemente dalla durata del servizio prestato per ciascuno degli anni stessi.
Il periodo di servizio continuativo, che il militare eventualmente compie nello stesso anno solare in cui sia stato richiamato dal congedo per allenamento od addestramento, non è calcolato agli effetti dell'aumento dell'indennizzo.
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(3) Recante disposizioni per l'allenamento periodico del personale navigante o specializzato della regia aeronautica in congedo.
Art. 3.
Ove, dall'incidente di volo, sia derivata la morte del militare, l'indennizzo con gli eventuali aumenti, da computarsi a norma dell'articolo precedente, è concesso, su domanda degli interessati, secondo le disposizioni stabilite dagli articoli seguenti.
Art. 4.
L'indennizzo è concesso alla vedova del militare, purché risulti che non sia passata in cosa giudicata sentenza di separazione personale per colpa di lei, o di entrambi i coniugi.
Se con la vedova concorrono figli legittimi del militare o, in caso di premorienza di tutti o parte di questi, i loro discendenti, l'indennizzo è concesso alla vedova in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo ammontare, a seconda, rispettivamente, che i figli stessi esistano o siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e più, e la rimanente quota va ripartita tra i figli legittimi o i loro discendenti.
In mancanza della vedova, o se la medesima non abbia diritto all'indennizzo, questo è concesso per intero ai figli legittimi o ai loro discendenti.
I figli legittimi concorrono sulla quota loro complessivamente spettante per capi, i discendenti per stirpi.
Sotto il nome dei figli legittimi del militare si intendono anche i figli legittimi e gli adottivi.
Art. 5.
Se oltre a figli legittimi o a loro discendenti, esistano figli naturali riconosciuti dal militare o dichiarati tali con sentenza passata in cosa giudicata, essi hanno diritto alla metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero stati legittimi.
In mancanza di figli legittimi, i figli naturali concorrono con la vedova nella stessa misura dei legittimi e hanno diritto all'intero ammontare dell'indennizzo se la vedova manchi o non vi abbia diritto.
Art. 6.
In mancanza della vedova e di discendenti del militare, o quando essi non abbiano diritto all'indennizzo, questo è concesso al padre ed alla madre in eguale porzione od al genitore che sia superstite.
Se il militare sia figlio naturale e non abbia lasciato discendenti né coniuge, l'indennizzo è concesso a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto e del quale sia stato dichiarato figlio, ovvero per metà a ciascuno dei genitori, se fu riconosciuto o dichiarato figlio di ambedue.
Art. 7.
In mancanza della vedova, di discendenti e dei genitori del militare, o quando essi non abbiano diritto all'indennizzo, questo è concesso ai fratelli e sorelle per capi o ai loro discendenti per stirpi.
I fratelli e le sorelle consanguinei o uterini, concorrendo con fratelli e sorelle germani, hanno diritto alla metà della quota che spetta ai germani.
Art. 8.
L'indennizzo privilegiato aeronautico non spetta nei casi di perdita della cittadinanza pronunciata per avere commesso o concorso a commettere all'estero un fatto, diretto a turbare l'ordine pubblico nel regno, o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato.
Non spetta neppure alle persone che siano incorse in condanna definitiva, la quale abbia avuto per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Art. 9.
L'indennizzo non spetta per gli incidenti di volo che si verifichino durante lo stato di guerra dal momento dell'inizio dell'ostilità fino a quello della loro cessazione.
Art. 10.
Non si considerano come avvenuti durante lo stato di guerra gli incidenti di volo verificatisi durante i cicli di operazioni militari in colonia.
Se al militare o alla sua famiglia venga però liquidata la pensione di guerra, l'ammontare di questa verrà diminuita della rendita vitalizia corrispondente al capitale eventualmente pagato a titolo di indennizzo privilegiato da calcolarsi in base alle tariffe dell'assicurazione di rendita vitalizia pagabile a rate mensili, in vigore presso l'istituto nazionale delle assicurazioni.
Tale riduzione non ha effetto quando la pensione di guerra sia concessa a persone diverse da quelle che abbiano percepito l'indennizzo predetto.
Nel caso in cui la persona alla quale spetti l'indennizzo abbia diritto tanto alla pensione di guerra quanto alla pensione privilegiata ordinaria, sarà liquidata quella che risulterà più favorevole tra la pensione privilegiata ordinaria e quella di guerra diminuita della rendita di cui sopra.
Art. 11.
La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata dal Ministero dell'aeronautica.
Contro il provvedimento del Ministero è dato ricorso unicamente alle sezioni unite della corte dei conti, entro novanta giorni dalla notificazione giudiziale del provvedimento stesso.
Art. 12.
La domanda per la concessione dell'indennizzo deve essere presentata al Ministero dell'aeronautica, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla morte del militare.
Il termine suddetto decorre dalla data di pubblicazione della presente legge, ove si tratti di incidenti di volo avvenuti antecedentemente.
Art. 13.
Le disposizioni della presente legge si applicano per gli incidenti di volo verificatisi posteriormente al 4 novembre 1918.
Restano integri i diritti acquisiti prima della pubblicazione della presente legge, purché gli interessati facciano pervenire al Ministero dell'aeronautica la domanda per l'indennizzo entro il termine perentorio di novanta giorni, se residenti nel regno, e di centottanta giorni se residenti all'estero o nelle colonie.
Su tali domande sarà provveduto a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.
Trascorso il termine sopra indicato, si renderanno, anche per questi infortuni, applicabili le norme della presente legge.
Art. 14.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai personali civili tecnici della regia aeronautica, nonché al personale dell'ufficio dell'aviazione civile e traffico aereo, sempre che detti personali si trovino in servizio comandato sugli aeromobili per il disimpegno delle mansioni inerenti alle proprie funzioni.
La misura dell'indennizzo è determinata sulla base delle somme indicate nell'annessa tabella B senza alcun aumento in relazione alla durata del servizio di volo prestato.
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TABELLA DA INSERIRE DOPO AVERLA SCANSIONATA
D.Lgt. 21 agosto 1945,
n. 540
Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione
all'estero (artt. 2 e 3)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 1945, n. 112.
Art. 2-3.
Le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero, sostitutive di quelle previste dall'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (2), sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro per il tesoro con propri decreti.
Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio (3).
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(2) Il R.D. 3 giugno 1926, n. 941 (Gazz. Uff. 11 giugno 1926, n. 134), recante norme su «Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», quale risulta dalle modificazioni ed integrazioni successive, così dispone:
«Art. 1. a) Ai personali civili e militari dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere, coll'aumento del relativo aggio sull'oro.
(Si omettono le diarie. Vedi, al riguardo, il D.Lgs. 21 agosto 1945, n. 540, il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 860 e il D.M. 30 giugno 1971, riportati rispettivamente, ai nn. G/I, G/I-ter e G/XIII. Per il trattamento del personale del Ministero degli affari esteri in viaggio di corriere, vedi l'art. 198, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri).
Art. 2. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno.
Durante i giorni di navigazione competono, oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto del viaggio aumentato delle spese di vitto:
a) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto;
b) l'indennità di cui al primo comma del precedente art. 1 ridotta a un terzo, senza l'aumento dell'aggio sull'oro.
Sono inoltre dovute le indennità stabilite per le missioni all'interno del Regno per i giorni decorsi dalla partenza dell'abituale residenza di ufficio e di servizio fino a quello, escluso, in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonché per il periodo compreso dal giorno successivo a quello in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza.
(Il doppio decimo è stato soppresso dall'ultimo comma dell'art. 1, L. 6 marzo 1958, n. 176. Vedi, ora, l'art. 12, L. 15 aprile 1961, n. 291, riportata al n. G/VI).
Art. 3. Ai componenti le delegazioni italiane presso Commissioni, Enti o Comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta ai personali di tutte le Amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in Commissione, per rappresentanza del Regio Governo, oppure anche isolatamente per partecipare a Commissioni di carattere internazionale.
Il trattamento indicato spetta altresì ai funzionari del gruppo A del Ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero.
(Comma aggiunto dall'art. 1, R.D. 18 dicembre 1927, n. 2799. Vedi, anche, l'art. 190, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri).
Art. 4. In caso di spedizioni aeree internazionali, la misura dell'indennità, a decorrere dal giorno della partenza, sarà ragguagliata, tappa per tappa, a quella stabilita per la località di partenza di ciascuna tappa.
Ove la spedizione aerea tocchi tre o più continenti, e sempre quando il relativo percorso non si svolga prevalentemente nel Mediterraneo, le indennità di cui sopra saranno corrisposte con l'aumento del 50 per cento.
Ove, infine, la spedizione sia destinata a sorvolare regioni polari, verranno corrisposte, per l'intero percorso, le indennità previste per i Paesi a valuta aurea (art. 1, lettera
b) l'aumento del 60 per cento.
Art. 5. Le diarie per missioni all'estero a favore di estranei all'Amministrazione dello Stato sono stabilite con decreto del Ministro competente in misure non superiori a quelle spettanti ai dipendenti dello Stato con la qualifica di direttore generale. In casi speciali le singole amministrazioni, sentito il Ministero del tesoro, potranno attribuire ai predetti estranei le diarie previste per i dipendenti dello Stato con qualifiche superiori a quella di direttore generale.
(Articolo così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, riportato al n. F/XIV).
Art. 6. Ai funzionari che godono di assegni o di indennità, nella qualità di addetti ad Enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennità giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del presente decreto, sono ridotte alla metà.
Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio o si svolga il servizio, le indennità anzidette, ove consentite da disposizioni ministeriali, sono ridotte ad un quarto.
Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno in territorio estero previste nel presente decreto, quando il personale sia ospite di Governi esteri, o quando sia destinato al seguito di Sovrani, di Principi Reali, o, comunque, fruisca di trattamento gratuito.
Se il personale, fruisce soltanto dell'alloggio gratuito le indennità sono ridotte di un quarto.
(Per il personale del Ministero degli affari, vedi, ora, l'art. 186, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, riportato alla voce Ministero degli affari esteri).
Art. 7. L'indennità giornaliera per le missioni all'estero è ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza su territorio estero si protragga oltre i 180 giorni.
Agli effetti di tale riduzione il periodo suindicato è, per le missioni in corso, computato dal loro inizio; ma la riduzione non si applica se non dopo un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo che sia già stabilita da disposizioni vigenti o da determinazione ministeriale.
Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti delle indennità come una nuova missione.
Art. 8. In aggiunta alle diarie stabilite dal presente decreto è ammesso soltanto il rimborso delle spese postali e telegrafiche, di passaporto, e delle spese di viaggio, aumentate, queste ultime, di due decimi.
Nessun rimborso è dovuto per spese personali di trasporto sostenute entro il luogo ove è la sede della missione.
Al personale del gruppo
A di grado superiore al 7, quando deve viaggiare durante una intera notte, è consentito l'uso del vagone letto.
Tale uso è consentito al personale del gruppo A del Ministero degli affari esteri, anche se di grado inferiore al 6, nonché nel caso di viaggi in comune con esso, all'analogo personale delle altre Amministrazioni. (L'ultimo comma è stato aggiunto dall'art. 2, R.D. 18 dicembre 1927, n. 2799.)
Art. 9. (Si omette perché recante disposizioni transitorie).
Art. 10. Per le missioni all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio in prima classe al personale appartenente ai gruppi A, B, C ed a quello non di ruolo oppure estraneo alla Amministrazione che venga ad esso parificato ai fini dell'assegnazione delle diarie di soggiorno.
Al rimanente personale civile e militare, inviato in missione all'estero, sono rimborsate le spese di viaggio in seconda classe, fatta eccezione per quello autorizzato a viaggiare in prima classe, in accompagnamento dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, ovvero dei capi di missioni politiche.
Art. 11. (Si omette perché recante disposizioni ormai superate).
Art. 12. La decorrenza retroattiva nelle promozioni di grado e nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno del Regno sia all'estero, e per periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione o sistemazione.
Art. 13. Per il personale della Regia Marina il trattamento previsto dall'art. 1. del presente decreto deve considerarsi come limite massimo, soggetto a revisione da parte del relativo Ministero, in quelle sole località ove, per effetto della diversa applicazione del cambio fra le varie competenze di bordo e quelle di terra e delle oscillazioni del cambio stesso, si rendesse necessario proporzionare il trattamento del personale imbarcato sulle Regie Navi nel senso di ridurre il trattamento del personale a terra, in modo che non superi gli assegni del personale imbarcato. In tale caso non si applica il primo capoverso dell'art. 7 del presente decreto.
È data facoltà a tutti i Ministeri di ridurre per i dipendenti personali le diarie stabilite nel presente decreto quando la limitata importanza della missione od il luogo ove essa si svolge giustifichino la riduzione.
Art. 14. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli addetti militari, navali ed aeronautici in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero, nonché al personale ferroviario per il quale il trattamento di missione all'estero sarà uniformato alle disposizioni stesse con decreto ministeriale da emanarsi di concerto con la Finanza ai sensi del regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, sulle competenze accessorie del personale stesso.
Art. 15. Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Per il personale dell'aeronautica le anzidette disposizioni avranno effetto, in quanto più favorevoli, dal 1 ottobre 1925, salvo che debbono applicarsi a spedizioni aeree toccanti tre o più continenti, nel quale caso avranno effetto dal 1 aprile 1925».
(3) Gli articoli 2 e 3 sono stati così sostituiti dall'art. 1, D.P.R. 31 marzo 1971, n. 286 (Gazz. Uff. 31 maggio 1971, n. 136).
L.
10 aprile 1954, n. 113
Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (art. 64)
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(1) Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 29 aprile 1954, n. 98.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 dicembre 1997, n. 263.
Capo V - Ufficiali della riserva di complemento
Art. 64
La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra (3/d).
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(3/d) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 6 dell'art. 11, L. 21 marzo 2005, n. 39.
L.
8 luglio 1961, n. 642
Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze
militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 1961, n. 186.
Art. 1.
Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce:
a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;
b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
c) le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.
Le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma.
Art. 2.
L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.
(giurisprudenza)
Art. 3.
Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.
Art. 4.
Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato; al dodicesimo, se l'alloggio non è arredato.
La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreti del Ministro per la difesa.
Art. 5.
Il personale di cui all'art. 1 ha diritto dopo un anno di permanenza all'estero e per ciascun anno successivo ad una licenza ordinaria di 30 giorni per gli ufficiali ed i sottufficiali e 20 giorni per i militari di truppa, oltre i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno.
Agli effetti della decorrenza delle licenze posteriori alla prima, il periodo trascorso in licenza straordinaria si considera come servizio all'estero.
La licenza ordinaria non fruita in un anno si cumula con quella dell'anno successivo.
Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta alla metà per tutto il periodo della licenza spettantegli, anche se prima che l'abbia ultimata riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori al doppio di quelli indicati nel primo comma.
Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza viene frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede è situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.
L'assegno di lungo servizio all'estero non è dovuto durante le licenze straordinarie.
Art. 6.
Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia o vi siano trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.
Ai militari di truppa nelle situazioni indicate nel comma precedente l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, a un ente di stanza ove debbono compiere il loro servizio.
Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto alle classi previste per le missioni all'estero.
Art. 7.
Il personale di cui all'art. 1, che sia incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza che in altri Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale e ha diritto:
a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero;
b) al trattamento di missioni all'estero spettante a coloro che, in qualità di addetti ed enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennità.
Art. 8.
Per gli ufficiali e sottufficiali di cui all'art. 1 resta fermo il diritto, all'atto della destinazione all'estero, al contributo per le spese di vestiario previsto dalla legge 13 giugno 1952, n. 698.
Il contributo non è dovuto in caso di trasferimento da uno Stato ad un altro o di destinazioni ad un ente, comando od organismo di cui all'art. 1, prima che siano trascorsi due anni dal rientro da una precedente destinazione all'estero.
(giurisprudenza)
Art. 9.
Il personale di cui all'art. 1 ha diritto, per il raggiungimento della sede, al trasferimento da una ad altra sede all'estero e per il rientro definitivo in Italia, al trattamento previsto per le missioni all'estero.
Spettano, inoltre:
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio, fino ad un massimo di chilogrammi trecento per gli ufficiali, cento cinquanta per i sottufficiali e cento per i militari di truppa. Qualora il Ministero autorizzi, per ragioni di servizio, il viaggio in aereo, spetta il rimborso delle spese di trasporto aereo di una quota di bagaglio di non più di cinquanta chili complessivi;
b) un'indennità fissa di lire 15.000, 10.000 e 5.000, rispettivamente per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per spese di imballaggio, presa a domicilio e resa a domicilio nonché di carico e scarico lungo l'itinerario.
Qualora la durata della destinazione all'estero sia superiore ad un anno, il militare può trasferire la famiglia all'esterno, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per la moglie e i figli conviventi e a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista dal comma precedente per il capo famiglia (1/a) .
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(1/a) Vedi, anche, gli artt. 1 e 13, L. 29 marzo 2001, n. 86.
Art. 10.
Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del precedente articolo 9.
Qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 medesimo e sempre che il trasferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione (2).
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(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1970, n. 316 (Gazz. Uff. 4 giugno 1970, n. 137). L'art. 2 della citata legge ha così disposto:
«Art. 2. All'onere annuo di lire 7 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio finanziario 1970 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 11.
La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 12. (3).
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(3) Recante disposizioni sull'onere finanziario.
L. 21 novembre 1967, n.
1185
Norme sui passaporti (art. 3)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1967, n. 314.
(1/a) Con D.M. 23 dicembre 1997, riportato al n. W/XII, è stato istituito un nuovo passaporto ordinario a lettura ottica.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
-
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 30 aprile 1997, n. 22;
- Ministero affari esteri: Circ. 16 febbraio 1996, n. 1;
- Ministero dell'interno: Circ. 2 settembre 1998, n. 14(98).
(omissis)
Art. 3.
Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio (1/b);
c) [coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata, o condonata] (1/c);
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (2);
f) [coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la difesa o l'autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto] (2/a);
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.
------------------------
(1/b) Lettera così sostituita dall'art. 24, L. 16 gennaio 2003, n. 3. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 464 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, lettera b), nella parte in cui non escludeva la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente avesse avuto l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che avesse dimorato nel territorio della Repubblica.
(1/c) Lettera abrogata dall'art. 215, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, riportato alla voce Ordinamento giudiziario.
(2) Riportata al n. T/I.
(2/a) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 11, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
L.
18 marzo 1968, n. 313
Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (Tabelle A e B)
Tabella A (99)
Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo
Prima categoria:
1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6) La perdita totale di una mano e di un piede.
7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.
12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei, due politici e di altre sette o sei dita.
13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.
14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione.
16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidita totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.
27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.
30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
32) Esiti di laringectomia totale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.
35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).
Seconda categoria
1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.
6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
11) Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado.
12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.
15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
17) La perdita della lingua.
18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.
19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.
22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
Terza categoria:
1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.
Quarta categoria:
1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.
2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.
3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici.
7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledario notevolmente le funzioni di un arto.
9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
10) Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
11) L'epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.
12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.
16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi, granulazioni).17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.
19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che rie abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
Quinta categoria:
1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.
3) La perdita totale di ambo i pollici.
4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.
5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.
6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
7) La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.
10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.
12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
15) Le nefriti o le nefrosi croniche.
16) Diabete mellito o insipido di media gravità.
17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.
22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.
23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
Sesta categoria:
1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionale.
15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da scrivere a categoria superiore.
16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.
17) Psico-nevrosi di media entità.
18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.
Settima categoria:
1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.
2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.
3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.
4) La perdita totale dei due indici.
5) La perdita totale di un pollice.
6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.
7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.
10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.
14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.
16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.
17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.
20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.
21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.
22) Laparocele voluminoso.
23) Gastroduodenite cronica.
24) Esiti di resezione gastrica.
25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
27) Isteronevrosi di media gravità.
28) Perdita totale di due padiglioni auricolari.
29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
30) Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del capo visivo stesso, o settori equivalenti.
Ottava categoria:
1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.
2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.
3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.
4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.
5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.
7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.
11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
14) Bronchite cronica.
15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.
16) Gli esiti di empiema non tubercolare.
17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).
18) Gastrite cronica.
19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.
20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
21) Emorroidi voluminose procidenti.
22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
23) Cistite cronica.
24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
26) Ernie viscerali non contenibili.
27) Emicastrazione.
28) Perdita totale di un padiglione auricolare.
29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
31) Otite media purulenta cronica semplice.
32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
33) Le alterazioni organiche ed irreparibli di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
34) Dacriocistite purulenta cronica.
35) Congiuntiviti manifestamente croniche.
36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).
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(99) Così sostituita dalla corrispondente tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.
Tabella B (100)
Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto
(giurisprudenza)
1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.
2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.
4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici.
5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani.
6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.
7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.
8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.
9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
10) La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.
11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare.
12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.
13) La distonia spastica diffusa del colon.
14) Ernie viscerali contenibili.
15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno.
17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.
18) L'epifora.
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A B ed E (101)
a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elericate nella tabella E, avendo detta elencazione «carattere tassativo», salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero 2), e dalla lettera F, numero 8). In tali lettere B, numero 2), ed F, numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto (102).
La parole «grave» e «notevole», usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità e ascritta. Con l'espressione «assoluta», «totale, completa», applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.
b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto coritrolaterale, e per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata proporzionalmente alla entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di uri dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.
c) L'acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.
La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.
Le frazioni del virus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali.
Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma, l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:
V = 10/10
V = 9/10
V = 8/10
V = 7/10
V = 6/10
V = 5/10
V = 4/10
V = 3/10
V = 2/10
V = 1/10 (5/50)
Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50.
Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinando l'occhio a 50 cm da esso.
Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale è possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.
Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.
Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l'altro occhio è cieco, deve essere considerato il visus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale, la correzione non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non corretto.
d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontariei e da stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dello equilibrio statico e dinamico.
e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella A, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.
In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4° e 6ª) per equivalenza.
f) Quando il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per cause della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite.
Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti.
Col termine «organo» deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).
Col termine «organi pari» va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).
Con la dizione «perdita parziale» dell'organo superstite («... venga a perdere... in parte l'organo superstite») si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.
Va altresì considerato alla stregua di «organi pari» quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e permanente).
g) Quando nella tabella A non sia già specificatamente prevista - per i monconi degli arti superiori o inferiori - una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.
Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra prevista.
h) Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore alla 7ª prevista dalla tabella A, deve essere fatta in base all'entità dell'enfisema e alla riduzione della capacità respiratoria (media - marcata - grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi.
i) Nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella E, lettera A), n. 4), gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, non determinano mutamenti di classifica (102/a).
l) Ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per l'invalidità di guerra (102/a).
m) Si presumono sempre interdipendenti con l'invalidità che ha dato diritto a pensione le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso (102/a).
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(100) Così sostituita dalla corrispondente tabella allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato al n. A/XXIV.
(101) Titolo così modificato dall'art. 2, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.
(102) Capoverso così sostituito dall'art. 2, L. 6 ottobre 1986, n. 656, riportata al n. A/XXVII.
(102/a) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 8 agosto 1991, n. 261, riportata al n. A/XXXI.
(102/a) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 8 agosto 1991, n. 261, riportata al n. A/XXXI.
(102/a) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 8 agosto 1991, n. 261, riportata al n. A/XXXI.
L.
18 dicembre 1973, n. 836
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali
(art. 13)
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(1) Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 29 dicembre 1973, n. 333.
(1/a) Vedi, anche, il D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513, la L. 26 luglio 1978, n. 417, riportati, rispettivamente, ai nn. G/XXI e G/XXIV e gli articoli 6 e 46, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e l'art. 6, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 4 giugno 1997, n. 33;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 dicembre 1997, n. 263;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 10 maggio 1996, n. 183.
(omissis)
Art. 13.
L'uso di trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso di trasporto aerei devono essere autorizzati dal Ministro o dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata. Con la stessa procedura può essere consentito, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese.
Per l'uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno e all'estero, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente (8).
È abrogata la norma concernente l'assicurazione per i percorsi aerei contenuta nel primo comma dell'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (9).
(omissis)
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(8) Vedi, anche, l'art. 10, L. 26 luglio 1978, n. 417, riportata al n. G/XXIV.
(9) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato (artt. 52-54, 63, 67-74, 76, 78-80)
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(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 26 aprile 2000, n. 125192;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 17 aprile 1997, n. 20; Circ. 6 maggio 1997, n. 23; Informativa 3 febbraio 2000, n. 8; Informativa 8 novembre 2001, n. 58; Informativa 15 novembre 2001, n. 63; Informativa 25 gennaio 2002, n. 7; Informativa 29 gennaio 2002, n. 10; Informativa 4 febbraio 2003, n. 6; Informativa 4 febbraio 2002, n. 12;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 febbraio 1996, n. 33; Circ. 13 aprile 1996, n. 88; Circ. 28 marzo 1997, n. 82; Circ. 18 febbraio 1998, n. 38;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512; Circ. 19 novembre 1998, n. 846;
- Ministero del tesoro: Circ. 8 gennaio 1996, n. 5; Circ. 15 gennaio 1996, n. 3; Circ. 18 marzo 1996, n. 678; Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 27 giugno 1996, n. 696; Circ. 20 settembre 1996, n. 122750-118220; Circ. 29 ottobre 1996, n. 203502; Circ. 16 gennaio 1997, n. 728; Circ. 1 aprile 1997, n. 751; Circ. 2 maggio 1997, n. 755; Circ. 10 aprile 1998, n. 126786;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 gennaio 1996, n. 28; Circ. 6 marzo 1996, n. 101; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 14 giugno 1996, n. 229; Circ. 8 agosto 1996, n. 498; Circ. 7 ottobre 1996, n. 638; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 27 gennaio 1997, n. 63; Circ. 6 febbraio 1997, n. 87; Circ. 2 luglio 1997, n. 410; Circ. 1 settembre 1997, n. 370; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; Circ. 28 aprile 1998, n. 203; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 18 giugno 1998, n. 278; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 1 settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre 1998, n. 387; Circ. 7 marzo 2000, n. 54; Circ. 3 aprile 2000, n. 102; Circ. 6 settembre 2000, n. 210;
- Ministero delle finanze: Circ. 14 aprile 1997, n. VI-13-193/97;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 marzo 1997, n. 81.
Capo II - Personale militare
(giurisprudenza)
Art. 52.
Diritto al trattamento normale.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.
Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.
Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo.
All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.
Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo è liquidata la pensione, previa rifusione dell'indennità per una volta tanto precedentemente percepita.
Si applicano le disposizioni richiamate dallo art. 51.
(giurisprudenza)
Art. 53.
Base pensionabile.
Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (43);
b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (43), in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (42), applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751 (43).
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.
Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado (43/a).
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(43) Riportata alla voce Forze armate.
(43) Riportata alla voce Forze armate.
(42) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(43) Riportata alla voce Forze armate.
(43/a) Articolo così sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dall'art. 16, L. 29 aprile 1976, n. 177, riportata al n. A/XXX.
(giurisprudenza)
Art. 54.
Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.
Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri.
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80.
Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.
La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile.
In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio.
Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2.
L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
(giurisprudenza)
Art. 63.
Militari invalidi di guerra.
Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per invalidità contratta a causa di guerra o per aver conseguito trattamento pensionistico di guerra ha diritto alla pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio utile di cui sei di servizio effettivo.
In mancanza di tale anzianità, spetta un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima normale quanti sono gli anni di servizio utile.
Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno integratore, il servizio utile è aumentato di sei anni.
Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde i benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione di detto trattamento.
Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio permanente o continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione normale la cui misura, ove non sia stata raggiunta l'anzianità prevista dai primo comma dell'art. 52, è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato con l'aumento di dodici anni, senza che possa essere superato il limite di quindici anni.
L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo spetta anche al militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo essere cessato dal servizio permanente o continuativo senza diritto a pensione normale; in tale caso resta escluso l'aumento di sei anni.
Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo perché invalido della guerra 1940- 45 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (45), e successive modificazioni.
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(45) Recante provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo e i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati e invalidi della guerra 1940-1944.
(giurisprudenza)
Art. 67.
Misura della pensione privilegiata dei militari.
Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.
La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.
Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.
Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.
Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3.
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(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.
(giurisprudenza)
Art. 68.
Assegno rinnovabile per i militari.
Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma.
Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), spetta l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermità o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione.
Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennità per una volta tanto, secondo la ascrivibilità delle infermità o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra.
La somma dei vari periodi per i quali è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), e fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilità della categoria inferiore.
Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata né altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile (46/b).
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(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.
(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.
(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.
(46/b) Vedi, anche, l'art. 5, L. 26 gennaio 1980, n. 9, riportata al n. B/XXI.
(giurisprudenza)
Art. 69.
Indennità per una volta tanto per i militari.
Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a), ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purché non gli spetti la pensione normale, a un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica (46/c).
È consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/a). Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.
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(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.
(46/c) La Corte costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 48 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma limitatamente all'inciso «purché non gli spetti la pensione normale».
(46/a) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.
(giurisprudenza)
Art. 70.
Aggravamento.
Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo. L'interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965. È ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definitiva con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento (46/d).
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.
La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita medica e sono corrisposti con deduzione delle quote di pensione o di assegno già riscosse dall'interessato dopo la decorrenza stabilita.
Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 69.
Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, in misura non superiore a un quinto dell'importo dei ratei stessi.
Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità di cui al successivo art. 104, resta impregiudicata la facoltà di richiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.
Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in caso di aggravamento, l'art. 68; il nuovo trattamento spettante è attribuito nella forma della pensione.
Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in precedenza non sia stato chiesto l'accertamento si applica l'art. 169.
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(46/d) Periodo aggiunto dall'art. 5, L. 25 luglio 1975, n. 361, riportata al n. A/XXIX.
(giurisprudenza)
Art. 71.
Criteri di classificazione.
Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/e), la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.
Le «Avvertenze alla tabella A e B», di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/e), sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetto non anteriore alle decorrenze previste dalla citata legge 28 luglio 1971, numero 585 (46/e).
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(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.
(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.
(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.
Art. 72.
Coesistenza di più infermità.
Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni ascrivibili a categorie dalla terza all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313 (46/e), all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta.
Qualora le infermità o lesioni siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma.
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(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.
Art. 73.
Perdita dell'organo superstite.
Qualora il dipendente statale, già affetto per causa estranea al servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per fatto di servizio l'organo superstite, la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile spettano in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito la pensione o l'assegno suddetti per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere per causa estranea al servizio in tutto o in parte l'organo superstite.
Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni di cui al comma precedente, non dipendenti da fatti di servizio, sono detratte dall'importo della pensione o dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 35 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (46/e), ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo.
Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
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(46/e) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.
Art. 74.
Computo dell'indennità di aeronavigazione di volo e di paracadutismo.
Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennità, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata dell'aliquota indicata nell'art. 59 del testo modificato dalla presente legge e nell'art. 60, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi (46/ee).
Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra è stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se specialisti (46/ee).
L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui al secondo comma dell'art. 67.
In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo calcolata ad anno.
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(46/ee) Comma così sostituito dall'art. 149, L. 11 luglio 1980, n. 312.
(46/ee) Comma così sostituito dall'art. 149, L. 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 76.
Allievi delle accademie militari.
La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari provenienti dai sottufficiali è determinata in base al grado che essi rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale.
Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai sottufficiali, la pensione privilegiata è determinata in base al grado e al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia di pubblica sicurezza.
Art. 78.
Ricovero in ospedali psichiatrici.
In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di trattamento privilegiato che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra.
Art. 79.
Opzione per trattamento a carico di Governi esteri.
Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto hanno facoltà di optare, con le norme vigenti in materia di pensioni di guerra, per l'eventuale indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori, rispettivamente in luogo del trattamento privilegiato diretto o di riversibilità previsti dal presente testo unico.
(giurisprudenza)
Art. 80.
Servizio di guerra.
Il servizio di guerra o attinente alla guerra non dà titolo al trattamento privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale trattamento in funzione di quello di guerra nei casi previsti e con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di pensioni di guerra.
Qualora la lesione o l'infermità per la quale è chiesto il trattamento privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in tempo di guerra, la pronuncia sul diritto a tale trattamento è emessa dopo che il Ministero del tesoro abbia con proprio provvedimento negato il trattamento pensionistico di guerra perché il servizio che ha determinato la lesione o l'infermità non è considerato servizio di guerra o attinente alla guerra.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento del Ministero del tesoro è adottato anche se la lesione o l'infermità sia stata constatata oltre i termini previsti dall'art. 89 della L. 18 marzo 1968, n. 313 (46/f).
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(46/f) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.
L.
26 luglio 1978, n. 417
Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei
dipendenti statali (art. 10)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 agosto 1978, n. 219.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 4 giugno 1997, n. 33;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 dicembre 1997, n. 263;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1999, n. 17; Circ. 3 marzo 2000, n. 5;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 10 maggio 1996, n. 183.
(omissis)
Art. 10.
Il massimale previsto, dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (6/a), ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei è ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10.
In conformità si intendono ragguagliati i massimali previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico, dalle rispettive norme sul trattamento di missione.
(omissis)
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(6/a) Riportata al n. G/XVII.
L.
5 agosto 1978, n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di
bilancio (artt. 7 e 11-ter)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.
(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 febbraio 1998, n. 16/98;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 15 maggio 1998, n. 44; Circ. 2 agosto 1999, n. 42; Circ. 3 aprile 2000, n. 17; Circ. 27 marzo 2001, n. 19; Circ. 20 marzo 2001, n. 16;
- Ministero del tesoro: Circ. 16 dicembre 1996, n. 223057; Circ. 26 maggio 1997, n. 149569; Circ. 2 giugno 1997, n. 42; Circ. 22 agosto 1997, n. 65; Circ. 25 settembre 1997, n. 191614; Circ. 22 gennaio 1998, n. 4;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 ottobre 2001, n. 33; Circ. 25 marzo 2002, n. 15; Circ. 15 novembre 2002, n. 35; Circ. 2 aprile 2003, n. 22;
- Ministero dell'interno: Circ. 12 dicembre 1998, n. F.L.35/98;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 24 maggio 1996, n. 202; Circ. 15 luglio 1996, n. 345; Circ. 20 gennaio 1998, n. 23;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 aprile 1997, n. 7;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 18 marzo 1996, n. 27; Circ. 6 giugno 1996, n. 46; Circ. 21 marzo 1997, n. 22; Circ. 28 marzo 1997, n. 26.
(omissis)
Art. 7.
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso] (15/a);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
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(15/a) Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 6, D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.
(omissis)
Art. 11-ter.
Copertura finanziaria delle leggi.
1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità (19/a):
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge] (19/b);
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari (20).
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega (20/a).
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data (20/b).
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze (20/c).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri (20/d) (21).
(omissis)
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(19/a) Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione
(19/b) Lettera abrogata dall'art. 1-bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato al n. A/CLI, nel testo aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(20) Comma così modificato dall'art. 3, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.
(20/a) Comma così modificato dall'art. 13, L. 29 luglio 2003, n. 229.
(20/b) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 5 maggio 2003 e il Decr. 15 luglio 2003.
(20/c) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(20/d) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(21) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).
L.
7 maggio 1981, n. 180
Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace (art. 9)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 maggio 1981, n. 125.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 13 marzo 1998, n. 34/28;
- Ministero delle finanze: Circ. 2 marzo 1998, n. 18653.
(omissis)
Art. 9.
Reati commessi all'estero.
Per i reati commessi all'estero è competente il tribunale militare di Roma.
(omissis)
L.
3 giugno 1981, n. 308
Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze
armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti
in servizio e dei loro superstiti
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 giugno 1981, n. 164.
Art. 1.
Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla L. 18 marzo 1968, n. 313 (2), e successive modificazioni. Sono esclusi dal presente beneficio i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell'evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione (2/a).
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(2) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di guerra.
(2/a) Cosí sostituito dall'art. 1, L. 14 agosto 1991, n. 280, riportata al n. B/XXIX.
Art. 2.
Ai soggetti di cui al precedente articolo 1, ed ai loro congiunti, cui già non spettino in base alle vigenti disposizioni, sono estesi il diritto alla pensione privilegiata ordinaria nonché i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 (3).
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(3) Riportata al n. B/XXI.
Art. 3.
La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177 (4), e successive modificazioni.
È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (5), e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974 (6). Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.
La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.
Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.
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(4) Riportata al n. A/XXX.
(5) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(6) Riportata al n. B/XIII.
Art. 4.
Ai soggetti di cui al precedente articolo 1 si applicano le norme sull'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094 (7), e successive integrazioni e modificazioni.
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(7) Riportata alla voce Forze armate.
Art. 5.
Ai superstiti dei militari di cui al precedente articolo 1 nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni (8).
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(8) L'elargizione prevista dal presente articolo è stata elevata ad euro 200.000 dall'art. 2, D.L. 28 novembre 2003, n. 337.
Art. 6.
Ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.
Tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.
Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni (9).
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(9) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 14 agosto 1991, n. 280, riportata al n. B/XXIX.
Art. 7.
I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1 gennaio 1979.
Art. 8.
Restano salve le disposizioni più favorevoli previste in materia per gli appartenenti ai Corpi di polizia dalle leggi vigenti.
Art. 9.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 miliardi per gli anni 1979 e 1980 si provvede mediante riduzione del capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1981.
All'onere di lire 12 miliardi, relativo all'anno 1981, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L.
18 maggio 1982, n. 301
Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di
intervento
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 giugno 1982, n. 148.
Art. 1.
1. Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (2), e l'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio dei Ministeri competenti (3).
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(2) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 18 dicembre 1997, n. 439, riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 milioni annue, nell'anno 1982 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
D.Lgs.
12 maggio 1995, n. 196
Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze armate
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O. A norma dell'art. 42 le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995. Nel testo di questo decreto sono state riportate le correzioni di cui agli avvisi pubblicati nella Gazz. Uff. 27 giugno 1995, n. 148.
(1/a) Nel presente decreto la parola «aiutante» è stata sostituita con le parole «primo maresciallo», ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Capo I - Ordinamento
Art. 1
Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti.
1. Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti:
a) ruolo dei volontari di truppa;
b) ruolo dei sergenti;
c) ruolo dei marescialli;
d) ruolo dei musicisti (1/cost).
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(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 273 (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Art. 2
Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito
1° caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto.
b) Marina
sottocapo di 3ª classe;
sottocapo di 2ª classe;
sottocapo di 1ª classe;
sottocapo di 1ª classe scelto.
c) Aeronautica
aviere capo;
1° aviere scelto;
1° aviere capo;
1° aviere capo scelto.
2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è così costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'àmbito della Marina è previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unità.
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1° del successivo articolo 7 (1/b) (1/cost).
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(1/b) Vedi, anche, l'art. 33, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166 e l'art. 34, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 273 (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Art. 3
Ruoli dei sergenti e dei marescialli
1. Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
b) Marina
sergente;
secondo capo;
secondo capo scelto.
c) Aeronautica
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
2. Il ruolo dei marescialli è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
primo maresciallo.
b) Marina
capo di 3ª classe;
capo di 2ª classe;
capo di 1ª classe;
primo maresciallo.
c) Aeronautica
maresciallo di 3ª classe;
maresciallo di 2ª classe;
maresciallo di 1ª classe;
primo maresciallo (2).
3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli è cosi costituita:
a) Esercito
sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di cui 5.100 primi marescialli);
b) Marina
sergenti: 7.875;
marescialli: 7.425 (di cui 2.227 primi marescialli);
Capitanerie di Porto:
sergenti: 2.100;
marescialli: 2.000 (di cui 600 primi marescialli);
c) Aeronautica
sergenti: 10.044;
marescialli: 24.300 (di cui 7.290 primi marescialli) (1/cost) (2/a).
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(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 273 (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
(2/a) Nel presente articolo la parola «aiutante» è stata sostituita con le parole «primo maresciallo», ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 4
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.
2. I volontari di truppa in servizio permanente dovranno essere prioritariamente impiegati nelle unità operative o addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente del corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Art. 4-bis
Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti.
1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a «nella media» o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore» (3).
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(3) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Art. 5.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sergenti.
1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi e/o tecnico-manuali, nonché il comando di più militari e/o mezzi.
2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina Militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Art. 5-bis.
Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti.
1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a «nella media» o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore».
2. Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo in caso di accesso ai ruoli superiori (4).
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(4) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Art. 6.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli.
1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:
sono di norma preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici;
svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;
espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.
2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli Enti e delle Unità. In tale contesto i primi marescialli:
sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.
3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono (4/a).
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(4/a) Nel presente articolo la parola «aiutante» è stata sostituita con le parole «primo maresciallo», ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 6-bis.
Attribuzione ai primi marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di «luogotenente».
1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai primi marescialli che abbiano compiuto sette anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a «nella media» o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore» (4/b).
2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi sette anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma 1, sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di «luogotenente» secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento dell'ottavo anno dall'attribuzione del predetto scatto aggiuntivo. A tale attribuzione di qualifica consegue il conferimento di uno scatto aggiuntivo (4/c).
3. Gli scatti di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore (4/d) .
4. Con decreto dirigenziale vengono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di «luogotenente». In relazione alle esigenze funzionali ed ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti all'articolo 3.
5. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'àmbito delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.
6. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.
7. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, determina le caratteristiche del distintivo della qualifica di «luogotenente». Sino all'emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa (5).
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(4/b) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
(4/c) Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2005, vedi il comma 3 dell'art. 13, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
(4/d) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
(5) Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 6-ter.
Norme transitorie.
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6-bis, comma 1, fermi restando gli altri requisiti e condizioni previsti al medesimo articolo e all'articolo 6-quater, fino all'anno 2007, lo scatto aggiuntivo viene attribuito ai primi marescialli:
a) che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001;
b) promossi alla data del 1° gennaio:
- 2002, dopo un anno di anzianità nel grado;
- 2003, dopo due anni di anzianità nel grado;
- 2004, dopo tre anni di anzianità nel grado;
- 2005, dopo quattro anni di anzianità nel grado;
- 2006, dopo cinque anni di anzianità nel grado;
- 2007, dopo sei anni di anzianità nel grado (5/a).
2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di «luogotenente» ai sensi del comma 2 dell'articolo 6-bis, avviene:
a) per l'anno 2001, includendo in aliquota tutti i sottufficiali che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore con qualifica di «aiutante» e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro della Difesa con proprio decreto determina il numero di qualifiche da attribuire che, comunque, non deve essere superiore, in relazione alle esigenze ordinativo funzionali di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entità massima delle qualifiche attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis;
b) per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianità richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonché il numero di qualifiche di «luogotenente» da attribuire, che non potrà comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis (6).
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(5/a) Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2005, vedi il comma 3 dell'art. 13, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
(6) Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 6-quater.
Cause impeditive.
1. Per il personale di cui agli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis e 6-ter sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente (7).
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(7) Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 7.
Volontari di truppa in ferma breve.
1. Le Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni:
Esercito 23.000;
Marina 5.509;
Aeronautica 2.250.
Nell'ambito della Marina possono essere, altresì, mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità.
2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione.
4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unità operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (7/a).
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(7/a) Vedi, anche, l'art. 33, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166.
Capo II - Reclutamento
Art. 8.
Volontari di truppa in ferma breve.
1. Le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinano il reclutamento in relazione alle esigenze numeriche fissate annualmente in legge di bilancio, il proscioglimento e l'accesso dei volontari che abbiano completato senza demerito la ferma triennale alle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato.
2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una durata non inferiore al doppio della durata del servizio militare di leva è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva (8).
3. [I volontari in ferma breve non possono contrarre matrimonio, pena la decadenza dalla ferma contratta e conseguente proscioglimento] (8/a).
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(8) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
(8/a) Comma abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Art. 9.
Volontari di truppa in servizio permanente.
1. Il transito dei volontari in ferma breve nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente avviene, per ciascuna Forza armata, nei limiti dei posti disponibili nei rispettivi organici previsti dal precedente art. 2, in base ad apposita graduatoria di merito, compilata al termine del terzo anno di ferma, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che tiene conto di:
graduatoria di ammissione alla ferma breve;
attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve;
qualità morali e culturali;
esito di corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
titolo di studio posseduto.
2. I volontari in ferma breve, utilmente inseriti nelle graduatorie di merito di cui al comma precedente, mantengono lo status di volontari in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione nel suddetto ruolo. Gli stessi, con decreto ministeriale, sono promossi al grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell'ordine risultante dalla predetta graduatoria e con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione quale volontario in ferma breve (9).
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(9) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82. Vedi, anche, quanto disposto dalla lett. b) del suddetto comma 1.
Art. 10.
Reclutamento nel ruolo dei sergenti.
1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica è tratto, in rapporto alle consistenze degli organici previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto, dai volontari di truppa in servizio permanente, mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi:
a) nel limite massimo del 70% dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente e gradi corrispondenti;
b) nel limite minimo del 30% dei posti disponibili, dai primi caporal maggiori, dai caporal maggiori scelti e dai caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi corrispondenti (10);
Il Ministero della difesa definirà, di anno in anno, le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi annuali. Fermi restando i concorsi già banditi alla data del 1° marzo 2001, con decreto ministeriale vengono, altresì, definiti i requisiti per la partecipazione al concorso, le modalità di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria (11). I posti di cui alla lettera a) eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.
2. I volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1, sono ammessi alla frequenza del corso previsto dal medesimo comma 1. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente, e sono inseriti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso (12).
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(10) Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
(11) Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
(12) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 11.
Reclutamento nel ruolo dei marescialli.
1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente articolo 3, è tratto:
a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale;
b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.
I posti di cui alla lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) (13).
2. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1, possono partecipare:
a) i giovani che:
1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) non siano incorsi:
in condanne per delitti non colposi;
nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorità o d'ufficio;
3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole (14);
4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà, o la tutela;
5) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;
6) compiano il 17° anno di età e non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
7) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande:
1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;
2) non abbiano superato il ventottesimo anno di età;
3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
4) siano in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
3. Ai concorsi di cui alla lettera b) del comma 1, possono partecipare:
a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso per la scadenza del termine di presentazione delle domande:
1) non abbiano superato il 40° anno di età;
2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;
3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;
b) nel limite del 20% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):
1) abbiano compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso.
Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle Commissioni e la formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata (15).
4. Il personale vincitore del concorso di cui alla lettera a) del comma 1 è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, completato da tirocini complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo di formazione ed istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad esame e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. Al superamento dell'esame sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.
5. [Al personale proveniente dal ruolo dei sergenti e dal ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, che frequenta il corso previsto nel comma 4, si applica il titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni] (16).
6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste dai rispettivi regolamenti interni degli Istituti preposti allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4 (17).
7. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.
8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1 viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4, concluso nell'anno.
9. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.
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(13) Vedi, anche, il D.M. 22 aprile 1999, n. 188, riportato al n. G/CIII.
(14) La Corte costituzionale, con sentenza 12-24 luglio 2000, n. 332 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, l'essere senza prole. La stessa Corte, con sentenza 24 ottobre-12 novembre 2002, n. 445 (Gazz. Uff. 20 novembre 2002, n. 46 - Prima serie speciale), in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente numero.
(15) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
(16) Comma soppresso dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
(17) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Capo III - Avanzamento
Art. 12.
Corrispondenza dei gradi.
1. La corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui al presente decreto legislativo con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri è riportata nelle tabelle «A/1» ed «A/2» allegate al presente decreto.
Art. 13.
Avanzamento dei volontari in ferma breve.
1. I volontari in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi di:
a) caporale, comune di 1 classe e aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione;
b) caporal maggiore, sottocapo e primo aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'incorporazione.
2. I gradi di caporale e caporal maggiore e gradi corrispondenti sono conferiti dal Comandante di Corpo.
Art. 14.
Avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente.
1. Per le procedure d'avanzamento del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica si applicano o continuano ad applicarsi le norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa vigente non in contrasto con il presente decreto legislativo.
2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha luogo:
a) ad anzianità;
b) a scelta;
c) per concorso per titoli di servizio ed esami;
d) per meriti eccezionali.
3. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle «B/1», «B/2» e «B/3», allegate al presente decreto.
4. Le modalità ed i criteri di valutazione per l'avanzamento previsto alla lettera c) del comma 2 saranno disciplinati con apposito decreto ministeriale da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4-bis. Il militare in aspettativa per infermità, che debba essere valutato o frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio (18).
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(18) Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 15.
Avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente.
1. Al 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti, che abbia un anno di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti (19).
2. Al caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti.
3. Al caporal maggiore capo e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti.
4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.
5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non vanno computati gli anni durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subìti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati.
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(19) Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 16.
Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami.
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente per essere valutato deve, a seconda della Forza armata o corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle «C/1», «C/2», «C/3», allegate al presente decreto (20).
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(20) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 554, riportato al n. A/XV.
Art. 17.
Aliquote di avanzamento.
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.
2. Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16.
3. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o dall'impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni (21).
4. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal terzo comma, la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato. Al di fuori dei predetti casi, le commissioni competenti ritengano eccezionalmente di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione indicandone i motivi. Al personale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata (22).
5. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 16 ovvero escluso ai sensi del comma 3 o sospeso ai sensi del comma 4, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive (23).
6. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione.
6-bis. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente di cui all'articolo 1 che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo ad un altro (24).
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(21) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
(22) Comma così modificato dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
(23) Comma così modificato dall'art. 12, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
(24) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 18.
Avanzamento ad anzianità.
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle «B/1» e «B/3», allegate al presente decreto.
2. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità, per i motivi di cui all'art. 17, è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.
Art. 19.
Avanzamento a scelta.
1. L'avanzamento a scelta avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
2. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 20, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono cosi determinate:
a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle «B/2» e «B/3», allegate al presente decreto;
b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle «B/2» e «B/3», prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a);
2) la seconda metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle «B/2» e «B/3», prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.
3. Ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.
4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 17, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed è promosso secondo le modalità indicate nei precedenti commi.
5. Ai fini delle valutazioni di cui al precedente comma 2 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.
Art. 20.
Avanzamento al grado di primo maresciallo.
1. L'avanzamento al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti ha luogo a scelta e per concorso per titoli ed esami.
2. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte.
4-bis. I posti di cui al comma 3 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 4 e viceversa (25).
5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 3 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4.
6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti (25/a).
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(25) Comma aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
(25/a) Nel presente articolo la parola «aiutante» è stata sostituita con le parole «primo maresciallo», ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 21.
Avanzamento in particolari condizioni.
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.
2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.
Art. 22.
Avanzamento straordinario per meriti eccezionali.
1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore.
2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.
3. Sulla proposta decide il direttore generale del personale interessato, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.
4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di più sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.
5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.
6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.
Capo IV - Stato giuridico dei volontari di truppa (25/b)
Art. 23.
Disposizioni generali.
1. I militari di truppa in servizio volontario delle Forze armate si distinguono in:
a) volontari di truppa in ferma breve;
b) volontari di truppa in servizio permanente;
c) volontari di truppa in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.
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(25/b) Titolo così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 24.
Posizioni di stato giuridico.
1. Il volontario di truppa in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:
servizio effettivo;
aspettativa;
sospensione dal servizio.
2. Il volontario in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio. Non può, comunque, attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri. In caso di violazione trova applicazione l'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37.
3. Con decreto ministeriale, su indicazione degli Stati Maggiori di Forza armata, sono individuate le specializzazioni, gli incarichi, le specialità e le categorie alle quali devono essere assegnati i militari di truppa in servizio volontario.
Art. 25.
Aspettativa.
1. I volontari di truppa in servizio permanente possono essere collocati in aspettativa per infermità, per motivi privati e per le altre cause previste dalla normativa vigente. Sono, altresì, collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.
2. L'aspettativa, ad eccezione di quella per prigionia di guerra, non può superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
3. Il militare in aspettativa per infermità, che debba essere valutato per l'avanzamento o frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari e se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio (26).
4. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni.
5. L'aspettativa per motivi privati è disposta su motivata richiesta dell'interessato. La concessione è subordinata alle esigenze di servizio. Fermo il limite del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato, che sia già stato in aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell'avanzamento. Il militare in aspettativa per motivi privati è richiamato in servizio a domanda, qualora debba essere valutato per l'avanzamento o debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.
6. Al volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio. L'aspettativa per prigionia di guerra decorre dalla data della cattura. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
7. L'aspettativa è disposta con determinazione ministeriale.
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(26) Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 26.
Sospensione dal servizio.
1. La sospensione dal servizio può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.
2. Il volontario di truppa in servizio permanente, che abbia assunto in un procedimento penale la qualità di imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale e/o disciplinare. Nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva, il provvedimento di sospensione precauzionale è sempre adottato dalla data in cui l'interessato è stato privato della libertà personale.
3. La sospensione precauzionale è revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. È revocata, inoltre, quando, dopo il proscioglimento in sede penale, il volontario di truppa in servizio permanente non venga sottoposto a procedimento disciplinare ovvero quando il procedimento disciplinare si esaurisca senza dar luogo a sanzioni disciplinari di stato.
4. La sospensione disciplinare è inflitta, previa inchiesta formale, e decorre dalla data di notifica del provvedimento. La sua durata non può essere inferiore a un mese né superiore a sei. Nel periodo trascorso in sospensione disciplinare dal servizio viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta con revoca dell'eventuale eccedenza.
5. Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado, ai sensi del codice penale militare di pace, la condanna all'arresto per un tempo non inferiore a un mese comporta la sospensione per motivi penali durante l'espiazione della pena.
6. Al volontario di truppa in servizio permanente durante la sospensione dal servizio compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
7. La sospensione dal servizio è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa.
7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese, ove compatibili, ai volontari in ferma breve o in rafferma (27).
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(27) Comma aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 27.
Cessazione dal servizio permanente.
1. Il volontario di truppa in servizio permanente cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) domanda;
d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
e) nomina all'impiego civile;
f) perdita del grado;
g) scarso rendimento.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.
3. I volontari di truppa in servizio permanente cessano dal servizio permanente per età al compimento del cinquantaseiesimo anno e sono collocati nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a secondo dell'idoneità. Essi permangono nella categoria dell'ausiliaria per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.
4. Gli interessati, tre mesi prima del compimento del cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.
5. Nella categoria dell'ausiliaria sono inoltre collocati i volontari di truppa in servizio permanente che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato.
Art. 28.
Ausiliaria.
1. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica (28).
2. Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.
3. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età o a domanda, sia collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.
4. Al personale collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno per nucleo familiare.
5. Sono estese al volontario di truppa in ausiliaria le disposizioni di cui all'art. 46, comma secondo e terzo, della legge 10 maggio 1983, n. 212.
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(28) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 498, riportato al n. G/CII.
Art. 29.
Riserva.
1. La categoria della riserva comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.
2. I volontari di truppa cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Art. 30.
Norma di rinvio.
1. Al personale dei ruoli dei marescialli e dei sergenti si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto.
2. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto legislativo, sostituendo le espressioni «sottufficiale» e «complemento» rispettivamente con le dizioni «volontario di truppa» e «congedo illimitato» (11/cost).
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(11/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 maggio 1999, n. 199 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, sollevata con riferimento all'art. 3 e al combinato disposto degli artt. 52, 2 e 24 della Costituzione.
Capo V - Trattamento economico
Art. 31.
Trattamento economico.
1. Con decorrenza dal 1° settembre 1995 è attribuito il trattamento economico stipendiale risultante dalla Tabella «D», allegata al presente decreto, nonché gli scatti stipendiali ivi stabiliti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo.
2. In aggiunta al trattamento economico stipendiale di cui al comma 1, allo stesso personale viene corrisposto il trattamento economico integrativo, quello accessorio e quello eventuale previsto dalle norme in vigore.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto giuridico ed economico dal 1° settembre 1995, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 231.
4. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto legislativo, ai fini dell'adeguamento dell'indennità di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi previsti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23.
Art. 31-bis.
Attribuzione ai sergenti e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile.
1. Ai sergenti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a «nella media» e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore», è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore (29).
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(29) Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Art. 31-ter.
Attribuzione ai marescialli e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile.
1. Ai marescialli e gradi corrispondenti che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a «nella media» e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore», è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore (30).
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(30) Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Art. 31-quater.
Attribuzione ai marescialli ordinari e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile.
1. Ai marescialli ordinari e gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a «nella media» e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore», è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore (31).
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(31) Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Art. 31-quinquies.
Cause impeditive.
1. Per il personale di cui agli articoli 31-bis, 31-ter, 31-quater sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente (32).
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(32) Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Art. 31-sexies.
Attribuzione ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente del trattamento economico superiore.
1. Ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente è attribuito il trattamento economico previsto per il grado di primo maresciallo, a condizione che:
a) abbiano maturato 10 anni di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado di primo maresciallo nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensione dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di interruzione dal servizio;
b) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, la qualifica di almeno «nella media» o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio alcuna sanzione disciplinare più grave della «consegna di rigore»;
d) non siano, all'atto della maturazione del requisito temporale, rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non colposo, sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego. In tale caso, al venir meno delle citate cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, agli interessati verrà corrisposto il trattamento di cui al presente comma, con la decorrenza che sarebbe ad essi spettata in assenza di tali impedimenti.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore (33).
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(33) Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 32.
Disposizioni diverse.
1. Ai volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate compete il trattamento stipendiale previsto per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla base della corrispondenza dei gradi di cui alla Tabella «A/1» allegata al presente decreto, fatta eccezione del trattamento accessorio e dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Ad essi sono attribuite le indennità operative, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennità militare nelle misure percepite dal sergente o gradi corrispondenti, nonché il compenso per prestazioni straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231.
3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché dell'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 (33/a).
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(33/a) Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.
Capo VI - Bande
Art. 33.
Bande musicali.
1. Le bande musicali dell'Esercito e dell'Aeronautica, sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita della Forza armata di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale. A tali fini è istituita, altresì, la banda musicale della Marina militare.
2. [Alle bande di cui al comma 1 si applicano, fatte salve le rispettive peculiarità, le norme di cui ai Capi I, II, III, IV, V e VI del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 con le seguenti previsioni specifiche:
a) ovunque sono citate le parole «Carabinieri» oppure «Arma» oppure «Arma dei carabinieri» esse devono intendersi riferite all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, a seconda della Banda cui si applicano le norme;
b) le bande sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:
1) del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito, quella dell'Esercito;
2) del Comando marina di Roma, quella della Marina;
3) del Comando del reparto servizi centrale A.M., quella dell'Aeronautica;
c) l'impiego delle bande è disposto, rispettivamente, da:
1) Stato maggiore Esercito;
2) Stato maggiore Marina;
3) Stato maggiore Aeronautica.
d) le somme di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 78 del 1991 vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero della difesa per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica a seconda della banda impiegata;
e) le dotazioni organiche di ciascuna banda, determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 78 del 1991, sono rispettivamente comprese negli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali, nonché dei marescialli di cui all'art. 3, comma 3. A tal fine:
1) vengono istituiti per ciascuna Forza armata i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti;
2) le consistenze organiche relative agli orchestrali di ciascuna banda sono incluse in quelle previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto;
3) i maestri direttori e vice direttori delle bande sono inquadrati negli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei seguenti ruoli:
per l'Esercito, ruolo speciale unico delle Armi;
per la Marina, ruolo speciale di Stato maggiore;
per l'Aeronautica, ruolo servizi dell'Arma aeronautica;
f) alle bande musicali non può essere assegnato, nemmeno in qualità di orchestrale aggregato o di allievo orchestrale, personale in eccedenza all'organico stabilito. Resta ferma la possibilità, per ciascuna Forza armata, di disporre della relativa banda per il reclutamento e/o la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata;
g) il reclutamento del personale delle bande è regolato dal Capo III del decreto legislativo n. 78 del 1991. È inoltre previsto che:
1) ai sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, che esplicano incarichi o specializzazioni di contenuto musicale presso altre musiche d'ordinanza della stessa Forza armata (bande o fanfare) e che posseggano tutti i requisiti, è riservato fino al 50 per cento dei posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali;
2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale o ad archivista delle bande, sono nominati marescialli ordinari, marescialli capi, primi marescialli e gradi corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella organizzazione strumentale delle terze, delle seconde e delle prime parti della banda per cui hanno concorso o negli archivisti, ed immessi nel ruolo dei musicisti della Forza armata di appartenenza;
3) le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 78 del 1991 sono stabiliti con decreto ministeriale su determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza armata;
h) la proposta relativa al rendimento artistico di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 78 del 1991 è formulata rispettivamente:
1) dal sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;
2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;
3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;
i) per l'avanzamento del personale delle bande ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 78 del 1991, resta fermo che:
1) per il maestro direttore e per il maestro vice direttore si applica la tabella E/1 annessa al presente decreto;
2) per gli orchestrali e l'archivista si applica la tabella E/2 annessa al presente decreto] (34).
3. [Per la prima applicazione del presente decreto si osservano le seguenti disposizioni:a) il maestro direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella banda di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto del nuovo inquadramento conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella E/1, l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
b) il maestro vice direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella banda musicale di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto della nomina a maestro vice direttore è nominato tenente in servizio permanente effettivo e frequenta un corso informativo di 60 giorni presso una Scuola ufficiali della Forza armata di appartenenza. Il trattamento economico del maestro vice direttore della banda è regolato dall'art. 32 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;
c) i sottufficiali musicanti ed il sottufficiale archivista di ciascuna banda musicale di Forza armata, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto perché vincitori degli specifici concorsi a norma delle precedenti disposizioni di legge, sono reinquadrati nella banda musicale di appartenenza con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo inquadramento avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nella banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella E/3 allegata al presente decreto conservando ai fini della progressione economica l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
d) i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali archivisti, effettivi a ciascuna banda di Forza armata ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono immessi nei ruoli dei musicisti previo superamento di un concorso interno. A tale concorso possono altresì partecipare i sottufficiali musicanti in servizio permanente delle altre musiche d'ordinanza (bande o fanfare), per la copertura degli eventuali posti non occupati dal personale di cui al precedente periodo;
e) il concorso interno di cui alla lettera d) è bandito per ciascuna Forza armata con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ed ha luogo con le seguenti modalità:
1) i concorrenti sono valutati in base ai titoli posseduti ed all'effettuazione di prove pratiche. I titoli sono costituiti da eventuali diplomi o qualifiche o risultati di corsi a contenuto musicale, nonché dal rendimento fornito in servizio. Le prove pratiche sono quelle previste dalle norme a regime per gli aspiranti orchestrali e per gli aspiranti archivisti;
2) per la formazione delle graduatorie è nominata, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, un'apposita commissione esaminatrice composta da: un colonnello in servizio permanente effettivo, presidente, dal maestro direttore della banda interessata e dal maestro vice direttore della stessa banda. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa della VII o VIII qualifica funzionale;
3) le commissioni formano due graduatorie, una per i musicanti in servizio presso le bande musicali di Forza armata ed una per i musicanti delle altre musiche d'ordinanza, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli e un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;
4) per la nomina dei vincitori ed il relativo inquadramento dei musicisti ai sensi del presente decreto si attinge prioritariamente dalla graduatoria dei musicanti già in servizio presso le bande di Forza armata e, in caso di disponibilità di vacanze nei predetti ruoli, dalla graduatoria relativa agli altri musicanti;
5) la nomina in ruolo avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera c), che svolga da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti di parte o qualifica superiore, viene reinquadrato previo superamento di una prova pratica. L'accertamento della corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore, è effettuato da commissioni nominate con determinazione:
1) del sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;
2) del capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;
3) del sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;
g) le commissioni di cui alla lettera e):
1) sono composte:
per l'Esercito: dal comandante del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'esercito e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'esercito;
per la Marina: dal comandante del Comando marina di Roma e dai maestri direttore e vice direttore della banda della marina militare;
per l'Aeronautica: dal comandante del reparto servizi centrale A.M. e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'aeronautica militare;
2) comprendono, con funzioni di segretario, un ufficiale inferiore della Forza armata interessata;
3) si esprimono nei confronti dei candidati esaminati mediante giudizio sintetico di idoneità o di non idoneità. L'orchestrale dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superiore è reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza] (35).
4. [Al personale delle bande delle Forze armate si applicano, secondo il grado rivestito e per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 12 novembre 1955, n. 1137, e 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili con le norme del presente decreto] (36).
5. [Il titolo VI e la Tabella I/2 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano al personale del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare] (37) (37/a).
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(34) Comma abrogato dall'art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6.
(35) Comma abrogato dall'art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6.
(36) Comma abrogato dall'art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6.
(37) Comma abrogato dall'art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6.
(37/a) Nel presente articolo la parola «aiutante» è stata sostituita con le parole «primo maresciallo», ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 33-bis.
Attribuzione al personale del ruolo dei musicisti dello scatto aggiuntivo e della qualifica di «luogotenente».
1. Le disposizioni di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, al personale del ruolo dei musicisti (38).
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(38) Articolo aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Capo VII - Norme transitorie
Art. 34.
Inquadramento nel ruolo dei marescialli.
1. I sottufficiali, in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:
a) nel grado di primo maresciallo, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di «aiutante» o di «scelto», nonché i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;
b) nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonché i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;
c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonché i sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995 (22/cost).
2. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella «C» allegata alla legge 10 maggio 1993, n. 212, nell'arco temporale dal 1° giugno al 31 agosto 1995.
3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di primo maresciallo e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e straordinari (22/cost).
4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai precedenti comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene previa rideterminazione dell'anzianità assoluta di grado precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli fini giuridici (22/cost).
5. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità di grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza (22/cost).
6. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità di grado, sono inquadrati alla data del 1° settembre 1996 nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza (22/cost).
7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6 vengono inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della successiva promozione al grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con una anzianità assoluta di grado pari alla metà di quella a suo tempo maturata nel grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque nella misura necessaria affinché non venga scavalcato nel ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma 3 (22/cost).
8. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, già arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono alla predetta data immessi nel servizio permanente con il grado posseduto e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A tal fine non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente contratta ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (22/cost).
9. I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi delle presenti disposizioni.
10. Gli allievi sottufficiali, già arruolati alla data del 1° settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di Sergente e gradi corrispondenti al compimento del dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, dopo due anni dal reclutamento.
11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei marescialli dopo cinque anni dal reclutamento.
12. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che al 1° settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale, sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8.
13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego è effettuato secondo le disposizioni del presente articolo.
14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti degli allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente art. 11, è disposta dal giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 10.
15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi secondo le modalità indicate dalla citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati ai sensi del presente articolo (38/a) (1/cost).
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(22/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-17 luglio 2000, n. 296 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1, lettera c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sollevata con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
(22/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-17 luglio 2000, n. 296 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1, lettera c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sollevata con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
(22/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-17 luglio 2000, n. 296 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1, lettera c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sollevata con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
(22/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-17 luglio 2000, n. 296 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1, lettera c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sollevata con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
(22/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-17 luglio 2000, n. 296 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1, lettera c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sollevata con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
(22/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-17 luglio 2000, n. 296 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1, lettera c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sollevata con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
(22/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-17 luglio 2000, n. 296 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1, lettera c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sollevata con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
(38/a) Nel presente articolo la parola «aiutante» è stata sostituita con le parole «primo maresciallo», ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 273 (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Art. 34-bis.
Attribuzione di un assegno personale di riordino.
1. Ai sottufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2000, inquadrati nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, a decorrere dal 15 marzo 2001, è attribuito un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza e quello:
a) del primo maresciallo, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti;
b) del maresciallo capo e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;
c) del maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo e gradi corrispondenti.
2. L'assegno di cui al presente articolo è cumulabile con gli emolumenti previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater da attribuirsi in deroga ai limiti temporali rispettivamente di un anno e tre anni e sei mesi, e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore o dell'attribuzione del trattamento economico di cui all'articolo 31-sexies (39).
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(39) Articolo aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82. Vedi, anche, l'art. 13, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Art. 34-ter.
Acconto sugli assegni personali di riordino dovuti per l'anno 2003.
Gli assegni personali di riordino di cui all'articolo 34-bis, dovuti per il mese di dicembre dell'anno 2002 sono incrementati, a titolo di acconto sugli assegni dovuti per l'anno successivo, di un ammontare pari a cinque mensilità. L'acconto è recuperato mediante riduzione proporzionale degli assegni erogati per ognuno dei mesi dell'anno 2003, fino a concorrenza dell'acconto; nel caso l'assegno non sia più dovuto nel corso dell'anno 2003, il recupero ha luogo mediante una trattenuta sulle competenze mensili di ammontare pari ai cinque dodicesimi dell'assegno cessato, fino a concorrenza dell'acconto (40).
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(40) Articolo aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 34-quater.
Norme transitorie per il reclutamento nel ruolo dei marescialli.
1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma breve, fino al 2020, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11, in misura:
a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;
b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo Sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all'articolo 11, comma 3. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.
I posti di cui alla lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa (41).
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(41) Articolo aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 34-quinquies.
Norme transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo.
1. In relazione alle specifiche esigenze organiche e qualora lo richiedano imprescindibili esigenze funzionali, fino al 2020 l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti percentuali fissati dai commi 3 e 4 dell'articolo 20:
a) in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta;
b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio ed esami.
2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1 (42).
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(42) Articolo aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 35.
Inquadramento nel ruolo dei sergenti.
1. Per un arco di quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'art. 10, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.
2. Ai primi due concorsi utili per l'immissione nel ruolo dei sergenti, possono, inoltre, partecipare, a domanda, purché in possesso dell'idoneità psico-fisico-attitudinale al servizio permanente i sergenti di complemento in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 24 mesi con ferma triennale o quinquennale ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche, nonché i sergenti sia di complemento sia in ferma volontaria o rafferma che abbiano terminato la ferma biennale, triennale o quinquennale da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 2 i sergenti che:
a) non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;
b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;
c) non siano incorsi:
1) in condanne per delitti non colposi;
2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio (43) (1/cost).
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(43) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 554, riportato al n. A/XV.
(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 273 (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Art. 36.
Inquadramento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
1. I sergenti di complemento in ferma triennale e quinquennale ed i graduati di truppa in ferma triennale e quinquennale in servizio o collocati in congedo da non più di un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare a domanda, dopo due anni di ferma previa rinuncia al grado posseduto, ai primi tre concorsi utili per l'immissione al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i volontari che:
a) non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;
b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;
c) non siano incorsi:
1) in condanne per delitti non colposi;
2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza Armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.
Art. 37.
Militari di truppa in ferma volontaria.
1. I sergenti e i graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, o in ferma breve, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in servizio da meno di due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, entro sei mesi da tale data, inoltrare domanda per chiedere l'integrale applicazione nei loro confronti delle norme del presente decreto.
2. L'accoglimento della domanda comporta:
a) per tutti i militari in ferma biennale l'automatica proroga di un anno della ferma contratta;
b) l'inquadramento nei volontari in ferma breve, seguendone le norme d'avanzamento e mantenendo, comunque, il grado posseduto, ove più elevato;
c) l'applicazione delle disposizioni del regolamento d'attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
d) la facoltà di partecipare al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente secondo quanto previsto dal comma 3.
3. Al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente possono partecipare i volontari che:
a) non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;
b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;
c) non siano incorsi:
1) in condanne per delitti non colposi;
2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.
4. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per quanto non abrogate dal presente decreto ed, in particolare, degli articoli 32 e 40 in materia di trattamento economico.
Art. 38.
Eccedenze organiche.
1. Per un arco di tempo di 20 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei marescialli dovute agli inquadramenti previsti dall'art. 34. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche, fissate dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 3, del presente decreto.
2. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti previsti dall'art. 35. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche, fissate dall'art. 2, comma 2, del presente decreto.
3. Fino al riassorbimento delle eccedenze, la promozione al grado di primo maresciallo si consegue anche in soprannumero, secondo le modalità previste dall'art. 20, nel limite del 70 per cento degli esodi che si verificano in tale grado al 31 dicembre di ogni anno (43/a).
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(43/a) Nel presente articolo la parola «aiutante» è stata sostituita con le parole «primo maresciallo», ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 38-bis.
Norme transitorie per l'avanzamento nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 2001 ma non promossi, sono promossi in ordine di ruolo al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre2001 (44).
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(44) Articolo aggiunto dall'art. 20, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Capo VIII - Norme finali
Art. 39.
Modifiche alla normativa vigente.
1. (45).
2. (46).
3. (47).
4. (48).
5. (49).
6. (50).
7. (51).
8. (52).
9. (53).
10. (54).
11. Il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli, previsto dall'art. 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. (55).
13. (56).
14. (57).
15. Ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni nei profili professionali di qualifiche o categorie ricomprese nei livelli retributivo-funzionali, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, è del 20 per cento (57/a).
15-bis. Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere la qualità di allievo. Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta qualità, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado ed il tempo trascorso presso le scuole è computato nell'anzianità di grado. Il personale di truppa in ferma e rafferma, assunto in qualità di allievo perché vincitore di concorso, qualora perda la qualità di allievo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo. Il predetto personale, ove in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualità di allievo; qualora perda detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito. Durante la frequenza del corso, al personale allievo di cui al presente comma competono, qualora più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi (58).
15-ter. Relativamente ai sottufficiali ed ai volontari di truppa, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialità, le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata (59).
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(45) Sostituisce il comma 2 dell'art. 7, L. 31 luglio 1954, n. 599, riportata al n. H/XIV.
(46) Modifica l'art. 23, L. 10 maggio 1983, n. 212, riportata al n. H/XXXIII.
(47) Modifica l'art. 31, L. 10 maggio 1983, n. 212, riportata al n. H/XXXIII.
(48) Sostituisce l'art. 32, L. 10 maggio 1983, n. 212, riportata al n. H/XXXIII.
(49) Aggiunge un comma all'art. 34, L. 10 maggio 1983, n. 212, riportata al n. H/XXXIII.
(50) Aggiunge un comma all'art. 35, L. 10 maggio 1983, n. 212, riportata al n. H/XXXIII.
(51) Sostituisce il comma 1 dell'art. 44, L. 10 maggio 1983, n. 212, riportata al n. H/XXXIII.
(52) Modifica il comma 2 dell'art. 45, L. 10 maggio 1983, n. 212, riportata al n. H/XXXIII.
(53) Sostituisce il comma 2 dell'art. 50, L. 10 maggio 1983, n. 212, riportata al n. H/XXXIII.
(54) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 50, L. 10 maggio 1983, n. 212, riportata al n. H/XXXIII.
(55) Aggiunge un comma all'art. 76, L. 10 maggio 1983, n. 212, riportata al n. H/XXXIII.
(56) Modifica l'art. 17, L. 24 dicembre 1986, n. 958, riportata al n. E/XL.
(57) Modifica il comma 5 dell'art. 32, L. 24 dicembre 1986, n. 958, riportata al n. E/XL.
(57/a) Per l'aumento della riserva prevista dal presente comma, vedi il comma 6 dell'art. 18, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.
(58) Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
(59) Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.
Art. 39-bis.
Attribuzione dell'emolumento ex articolo 3, comma 2, legge 28 marzo 1997, n. 85.
1. Ai primi marescialli del ruolo marescialli ed ai tenenti e gradi equiparati provenienti dai marescialli, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo l999, n. 255, l'emolumento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, è corrisposto dal 1° gennaio 2001 in misura pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore (60).
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(60) Articolo aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Art. 40.
Abrogazione e convalida di norme.
1. Sono abrogati:
a) l'art. 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519 (61);
b) la legge 1° marzo 1965, n. 121;
c) gli articoli 4, 5, 6, 8, 11, comma 1, n. 3), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40 e 43 della legge 10 maggio 1983, n. 212;
d) la legge 6 giugno 1986, n. 254;
e) gli articoli 19, 36 e 42 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
f) ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.
2. Le residue norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, continuano ad esplicare la loro efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal presente decreto.
3. (62).
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(61) Recante modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del regio esercito ed aumento dei relativi organici.
(62) Comma soppresso con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 1995, n. 148. Con lo stesso avviso è stata inoltre così corretta la lettera c) del comma 1 del presente articolo.
Art. 41.
Clausola finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.
Art. 42.
Entrata in vigore.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995 (63).
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(63) Articolo aggiunto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 1995, n. 148.
Tabelle (64)
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(64) Le tabelle, che si omettono, sono state modificate prima dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 554 e, successivamente, dall'art. 23, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, con la decorrenza ivi indicata. Da ultimo, il comma 3 dell'art. 13, D.Lgs. 30 magio 2003, n. 193, ha aggiunto la tabella B4, a decorrere dal 1° gennaio 2005.
D.Lgs.
12 maggio 1995, n. 198
Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216 (2), in materia di
riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri (art. 4)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O. Nel testo di questo decreto sono state riportate le correzioni di cui agli avvisi pubblicati nella Gazz. Uff. 28 giugno 1995, n. 149.
(2) Riportata al n. T/LVIII.
(omissis)
Art. 4.
Reclutamento dei carabinieri.
1. Sono consentiti:
a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze Armate nonché nelle Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile. Per coloro che hanno già prestato servizio militare il limite di età è elevato a 28 anni (3);
b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio.
2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'articolo 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo (4).
(omissis)
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(3) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.
(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83. Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 22 aprile 1999, n. 188, riportato al n. G/CIII.
L.
23 dicembre 1996 n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(art. 1, co. 102)
(1) (1/circ)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.A.I.(Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 8 maggio 1997, n. 50; Circ. 7 agosto 1997, n. 73; Circ. 12 marzo 1998, n. 14;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 19 febbraio 1999, n. 9; Circ. 15 marzo 1999, n. 15; Informativa 18 settembre 2001, n. 47; Informativa 22 gennaio 2002, n. 2; Informativa 15 dicembre 2003, n. 61;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 dicembre 1996, n. 162; Circ. 18 marzo 1997, n. 65; Circ. 13 marzo 1997, n. 59; Circ. 27 maggio 1997, n. 120; Circ. 23 ottobre 1997, n. 208; Circ. 27 novembre 1997, n. 240; Circ. 15 febbraio 1999, n. 32; Circ. 17 marzo 1999, n. 62; Msg. 18 marzo 1999, n. 24111; Circ. 22 ottobre 1999, n. 190; Circ. 25 novembre 1999, n. 203; Circ. 16 febbraio 2000, n. 38; Circ. 24 febbraio 2000, n. 49; Circ. 16 marzo 2000, n. 62; Circ. 27 marzo 2000, n. 68; Circ. 28 giugno 2000, n. 124; Circ. 17 novembre 2000, n. 190; Circ. 14 giugno 2001, n. 124; Circ. 3 giugno 2003, n. 94; Circ. 6 novembre 2003, n. 171;
- Ministero degli affari esteri: Circ. 7 giugno 1999, n. 9;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 27 luglio 1998, n. 1982;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 24 settembre 1997, n. 99/97; Circ. 10 dicembre 1997, n. 131/97;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29 dicembre 1999, n. 84/99;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 28 dicembre 2001, n. 100/2001;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 13 aprile 2000, n. 19;
- Ministero del tesoro: Circ. 30 gennaio 1997, n. 737; Circ. 27 febbraio 1997, n. 17; Circ. 17 marzo 1997, n. 21; Circ. 1 luglio 1997, n. 7071925;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 25 gennaio 2002, n. 7/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 1 gennaio 1997, n. F.L.1/97; Circ. 3 gennaio 1997, n. F.L.2/97; Circ. 23 gennaio 1997, n. FL/4/97; Circ. 7 febbraio 1997, n. 7/1997; Circ. 7 aprile 1997, n. 15/97; Circ. 22 aprile 1997, n. 18/FL; Circ. 15 gennaio 1998, n. 1/1998; Circ. 11 ottobre 1999, n. 121; Circ. 9 giugno 2000, n. 333-G/2.2.05.01.Coll.33/2000/16-00; Circ. 24 marzo 2000, n. 333-G/2.2.05.01.Coll.33/2000;
- Ministero della giustizia: Circ. 27 novembre 2003;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1997, n. 1255; Nota 17 settembre 1997, n. 19700/BL; Circ. 20 gennaio 1998, n. 18; Circ. 28 febbraio 2000, n. 50;
- Ministero delle finanze: Circ. 17 gennaio 1997, n. 10/E; Circ. 4 febbraio 1997, n. 20/T; Circ. 5 febbraio 1997, n. 22/E; Circ. 6 febbraio 1997, n. 25/E; Circ. 7 febbraio 1997, n. 29/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 196/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 15 gennaio 1998, n. 11/T; Circ. 22 gennaio 1998, n. 26/E; Circ. 6 marzo 1998, n. 76/E; Circ. 3 settembre 1998, n. 211/E; Circ. 18 novembre 1998, n. 265/E; Circ. 5 febbraio 1999, n. 28/E; Circ. 25 marzo 1999, n. 69/E; Circ. 27 aprile 1999, n. 94/T; Circ. 11 novembre 1999, n. 218/T; Circ. 16 maggio 2000, n. 96/T; Circ. 6 giugno 2000, n. 116/E; Circ. 24 novembre 2000, n. 213/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 31 marzo 1999;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 9 aprile 1997, n. 99; Circ. 30 maggio 1997, n. 121; Circ. 5 giugno 1997, n. 127; Circ. 18 luglio 1997, n. 166; Nota 22 luglio 1998, n. 59/106/18851/98;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 19 febbraio 1997, n. 3/97; Circ. 15 marzo 1997, n. 4/97; Circ. 18 luglio 1997, n. 6/97; Circ. 21 gennaio 1998, n. 1/98; Circ. 10 febbraio 2000, n. DICA1459/II.4.13.1;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 29 gennaio 1997, n. 9; Circ. 26 febbraio 1997, n. 16; Circ. 28 marzo 1997, n. 26; Circ. 3 aprile 1997, n. 27; Circ. 14 gennaio 1998, n. 3;
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 5 maggio 1997, n. 374.
(omissis)
Art. 102
(omissis)
Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonché le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati: a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle appropriate istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo; c) che non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa. Il Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare estero ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.
(omissis)
D.L. 24 aprile 1997, n.
108
Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania
(art. 3)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1997, n. 95 e convertito in legge, con modificazioni, della L. 20 giugno 1997, n. 174 (Gazz. Uff. 23 giugno 1997, n. 144).
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:
-Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 18 giugno 1997, n. 116.
(omissis)
Art. 3.
Cessioni di beni e servizi.
1. Per le finalità umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorità albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di supporto logistico, nonché di servizi.
2. Salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali, è altresì autorizzata, entro il limite di spesa di lire 1.000 milioni, l'effettuazione di interventi di manutenzione, compresa quella straordinaria, anche mediante l'utilizzazione di strutture del Ministero della difesa, sulle unità navali di proprietà dello Stato albanese che si trovino, a qualsiasi titolo, nella disponibilità delle autorità italiane. Gli interventi sono finalizzati al ripristino di adeguate condizioni di operatività delle unità medesime in funzione della loro eventuale restituzione o del loro impiego per le finalità di cui al presente decreto.
(omissis)
D.P.R.
2 settembre 1997, n. 332
Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate
nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del
fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana (art. 8)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1997, n. 231.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 21 aprile 1999, n. 110, riportato alla voce Ministero degli affari esteri, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
Art. 8.
Proscioglimento dalla ferma.
1. I giovani ammessi alla ferma volontaria triennale possono rassegnare le dimissioni entro sessanta giorni dalla data in cui hanno contratto tale ferma. Se conservano obblighi militari, devono completarli nella Forza armata nelle cui liste di leva sono iscritti.
2. I volontari in ferma breve sono prosciolti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (6):
a) a domanda, per gravi e comprovati motivi, successivamente ai primi sessanta giorni di servizio;
b) d'autorità:
1) per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;
2) per protratto, insufficiente rendimento nel corso della ferma;
3) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 (7);
4) per perdita dei requisiti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (8), e successive modificazioni;
c) d'ufficio:
1) per perdita del grado;
2) per condanna penale per delitti non colposi;
3) [per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma] (8/a).
------------------------
(6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(7) Riportata al n. B/XVI.
(8) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(8/a) Numero abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(omissis)
D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490
Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli
ufficiali, a norma dell’articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
(Tabelle nn. 1, 2 e 3)
INSERIRE TABELLE
204atabDLgs1997_490.rdo
D.Lgs.
30 dicembre 1997, n. 505
Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma
breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a
norma dell'articolo 1, comma 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 11)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1998, n. 27.
(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(omissis)
Art. 11.
Licenza straordinaria di convalescenza.
1. I volontari in ferma breve temporaneamente non idonei al servizio sono collocati in licenza straordinaria di convalescenza.
2. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza, nell'intero periodo di ferma non può superare un anno nel triennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. In presenza di rafferma, oltre la ferma triennale, la durata della licenza straordinaria di convalescenza è elevabile fino ad un massimo di due anni. In ogni caso la licenza straordinaria di convalescenza non può superare complessivamente i due anni a quinquennio.
3. Il personale di cui al comma 1, prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza, può fruire, a richiesta, la licenza ordinaria ancora spettante nell'anno in corso.
4. Ai volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, durante la licenza straordinaria di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio, compete il trattamento economico per intero per i primi sei mesi e ridotto alla metà per i successivi tre mesi.
5. Il tempo trascorso in licenza di convalescenza non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della paga.
6. Al volontario di truppa in ferma breve in licenza straordinaria di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dai pari grado in attività di servizio. Agli effetti previdenziali, il tempo trascorso dal militare in licenza straordinaria di convalescenza per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1998. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
(omissis)
D.L. 13 gennaio 1998, n.
1
Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore
della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani
in Bosnia-Erzegovina. Proroga della partecipazione italiana al gruppo di
osservatori temporanei ad Hebron (art. 1)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1998, n. 10 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42 (Gazz. Uff. 14 marzo 1998, n. 61), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 13 marzo 1998, n. 42.
Art. 1.
1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prestare assistenza e collaborazione alle Forze armate albanesi sotto forma di consulenza, assistenza tecnica, addestramento ed istruzione, esercitazioni, addestramento operativo e fornitura di beni e servizi, nei settori e con le modalità concrete che verranno stabilite di comune accordo dalle autorità italiane ed albanesi, valutando di volta in volta le esigenze specifiche della parte albanese, la disponibilità da parte italiana e la situazione generale.
2. Lo sviluppo delle attività di assistenza e cooperazione, di cui al comma 1, è affidato ad una delegazione italiana di esperti (DIE), composta di non più di sessanta militari, operante in collaborazione con gli esperti militari albanesi.
3. Al fine di attuare quanto previsto dall'accordo esistente tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica albanese sulla cooperazione bilaterale nel campo della difesa, firmato a Roma il 13 ottobre 1995, e dal protocollo d'intesa tra i Ministri della difesa italiano e albanese, firmato a Roma il 28 agosto 1997, è autorizzato l'impiego di un gruppo navale a Durazzo, composto di unità navali d'altura e unità navali minori operanti entro tre miglia dalla costa, ivi comprese le acque interne albanesi.
4. Al fine di consentire, altresì, quanto previsto dall'accordo per scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica albanese, firmato il 25 marzo 1997, e dal relativo protocollo tecnico, firmato dai Ministri della difesa italiano ed albanese il 2 aprile 1997, rinnovati dallo scambio di lettere tra gli stessi Ministri degli affari esteri il 30 ottobre 1997, è autorizzato l'impiego di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa.
5. Al personale di cui al comma 2 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Allo stesso personale, dal momento della costituzione della delegazione italiana di esperti, è attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 (4), e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
6. Al personale militare di cui al comma 3 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
7. Al personale militare di cui al comma 4 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi, fino al 31 gennaio 1998, entro i limiti temporali previsti dallo scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri italiano ed albanese, avvenuto il 30 ottobre 1997.
8. Al personale civile comunque impiegato in territorio albanese è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 (5), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
9. Contro i rischi comunque connessi all'impiego in territorio o nelle acque albanesi territoriali e interne, nei confronti del personale di cui al comma 5, qualora ad esso non sia attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 (6), e del personale di cui ai commi 6, 7 e 8, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2 della L. 18 dicembre 1997, n. 439 (7).
10. Al personale militare e civile di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del D.L. 24 aprile 1997, n. 108 (5), convertito, con modificazioni, dalla L. 20 giugno 1997, n. 174. Al personale militare di cui ai commi 6 e 7 si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, del predetto decreto-legge.
11. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle autorità albanesi di beni e servizi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 (5), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
12. Sono autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza ed operatività delle unità navali di proprietà dello Stato albanese che si trovano nella disponibilità dello Stato italiano, entro il limite di spesa di lire 1.800 milioni, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 24 aprile 1997, n. 108 (5), convertito, con modificazioni, dalla L. 20 giugno 1997, n. 174. Sono altresì autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza dei fari e segnalamenti marittimi albanesi, entro il limite di spesa di lire 500 milioni.
13. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito degli interventi in Albania di cui al presente articolo (7/a).
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(3) Riportato al n. A/CVII.
(4) Riportata alla voce Forze armate.
(5) Riportato al n. A/CVII.
(6) Riportata alla voce Forze armate.
(7) Riportato al n. A/CXVI.
(7/a) Vedi l'art. 12, D.L. 28 dicembre 2001, n. 451.
L.
3 agosto 1998, n. 300
Finanziamento dei progetti di intervento
coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del
processo di ricostruzione dell'Albania
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 1998, n. 194.
Art. 1.
1. È autorizzata la spesa nel limite di lire 60.000 milioni per consentire la realizzazione dei progetti d'intervento, predisposti dai Ministeri competenti e coordinati dal commissario straordinario del Governo, volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania.
2. La somma di cui al comma 1 è attribuita quanto a lire 13.000 milioni al Ministero dell'interno per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze dell'ordine; quanto a lire 14.000 milioni al Ministero di grazia e giustizia per la organizzazione del sistema penitenziario, la costruzione e il funzionamento delle relative strutture edilizie e la formazione del personale; quanto a lire 6.000 milioni al Ministero delle finanze per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane; quanto a lire 2.000 milioni al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 2.000 milioni al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per gli interventi nei distretti scolastici e per la cooperazione con le università albanesi; quanto a lire 1.000 milioni al Ministero dei lavori pubblici per la predisposizione del progetto di fattibilità del programma, dei sopralluoghi, dei rilievi e delle indagini tecniche propedeutici ai progetti esecutivi relativi agli interventi nelle strutture penitenziarie; quanto a lire 7.000 milioni al Ministero della sanità per la predisposizione del piano sanitario nazionale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero per le politiche agricole per la realizzazione di un laboratorio chimico di analisi dei prodotti alimentari e connessa assistenza tecnica, riqualificazione e formazione del personale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero dei trasporti e della navigazione per la fornitura di materiale rotabile ed apparecchiature. La residua somma, pari a lire 10.000 milioni, è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva ripartizione ed assegnazione a vari Ministeri sulla base di progetti inerenti alla riorganizzazione delle amministrazioni statali, agli eventuali interventi strutturali, nonché alla fornitura di attrezzature.
3. Il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.
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(2) Riportato al n. A/CXIV.
Art. 2.
1. Alla ripartizione della somma di lire 10.000 milioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei progetti presentati dai Ministeri ed approvati dal comitato di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1998.
2. Il commissario straordinario del Governo, accertato e valutato lo stato di avanzamento di tutti i progetti finanziati con la presente legge, sentito il comitato di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1997, può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca, parziale o totale, dei relativi stanziamenti, al fine di finanziare altri progetti d'intervento individuati in collaborazione con le autorità albanesi e ritenuti comunque prioritari.
3. Le risorse provenienti dalle revoche di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dei Ministeri interessati.
Art. 3.
1. Per favorire la prosecuzione del processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in relazione alle effettive disponibilità, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 1998 (3), a cedere a titolo gratuito alle autorità governative albanesi, sulla base delle richieste dalle stesse formulate, previo coordinamento del commissario straordinario del Governo, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i mezzi dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo supporto logistico (4).
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(3) Per il differimento del termine, vedi l'art. 5, D.L. 21 aprile 1999, n. 110, riportato al n. A/CXXXII.
(4) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 agosto 2000, n. 239 e l'art. 2, D.L. 29 dicembre 2000, n. 393.
Art. 4.
1. Al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 (5), e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero (6).
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(2) Riportato al n. A/CXIV.
(5) Riportata alla voce Forze armate.
(6) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 21 aprile 1999, n. 110, riportato al n. A/CXXXII, l'art. 1, D.L. 28 agosto 2000, n. 239 e l'art. 2, D.L. 29 dicembre 2000, n. 393.
Art. 5.
1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. In applicazione della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
1. La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
D.M.
27 agosto 1998
Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e
militare, delle università e della scuola
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 1998, n. 202.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro del tesoro con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
Visti i propri D.M. 24 maggio 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990; D.M. 29 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996 e D.M. 6 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996, recanti le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;
Ravvisata la necessità, in conseguenza delle modifiche nel frattempo intervenute negli ordinamenti del personale dello Stato, civile e militare, delle università e della scuola, di rivedere la suddivisione in gruppi mediante accorpamento dei medesimi e ridistribuzione nei nuovi gruppi delle attuali qualifiche;
Considerata l'opportunità di stabilire le diarie in valuta locale in ambito europeo, negli Stati in cui sussistono condizioni di stabilità monetaria, ed in particolare in quelli aderenti alla moneta unica europea, in vista della successiva fissazione in Euro;
Considerata inoltre la necessità di rivedere le diarie di missione tenuto conto della nuova suddivisione in gruppi di personale nonché, per taluni Paesi, in relazione alle mutate condizioni del costo della vita locale e dei rapporti di cambio;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante per le missioni all'estero, il personale dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle università e della scuola, è suddiviso nei gruppi indicati nella tabella A annessa al presente decreto.
2. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale indicato nell'allegata tabella A sono fissate, a decorrere dalla data del presente decreto, nelle misure stabilite nell'allegata tabella B.
Art. 2.
1. I D.M. 24 maggio 1990 (2), D.M. 29 gennaio 1996 (3) e D.M. 6 dicembre 1996 (3) sono abrogati.
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(2) Riportato al n. G/XLII.
(3) Recante modifica al D.M. 24 maggio 1990, riportato al n. G/XLII.
(3) Recante modifica al D.M. 24 maggio 1990, riportato al n. G/XLII.
Tabella A
SUDDIVISIONE IN GRUPPI DEL PERSONALE STATALE, CIVILE E MILITARE, DELLE UNIVERSITÀ E DELLA SCUOLA AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO.
A (Gruppo I)
Presidente del Consiglio dei Ministri, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri;
Personale della Magistratura ordinaria: Primo presidente della Corte di cassazione ed equiparati.
B (Gruppo II)
Sottosegretari di Stato;
Personale della magistratura ordinaria: procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; magistrato di Corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;
Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali regionali amministrativi e avvocati e procuratori dello Stato: Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Procuratore generale della Corte dei conti; magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, Avvocato dello Stato alla IV classe di stipendio e qualifiche equiparate;
Personale civile: ambasciatori e Ministri plenipotenziari di I classe; prefetti di I classe e personale dirigente dello Stato equiparato;
Personale militare: tenente generale, e gradi corrispondenti;
Personale docente delle università: professori ordinari.
C (Gruppo III)
Personale della Magistratura ordinaria: da Magistrato di Corte di cassazione a Magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina e qualifiche equiparate;
Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali regionali amministrativi e avvocati e procuratori dello Stato: da consigliere a referendario del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e qualifiche equiparate; da magistrato militare di cassazione a magistrato militare di tribunale dopo tre anni dalla nomina; da avvocato dello Stato alla III classe di stipendio ad avvocato dello Stato alla I classe di stipendio e qualifiche equiparate;
Personale civile: da Ministro plenipotenziario di II classe a consigliere di legazione; da prefetto a vice prefetto ispettore; dirigente dello Stato con incarico di direzione di uffici dirigenziali generali; restante personale con qualifica dirigenziale ed equiparato;
Personale militare: maggiore generale, brigadiere generale, colonnello;
Personale delle università: professori straordinari e professori associati confermati e non confermati; personale con qualifica dirigenziale;
Personale della scuola: ispettori tecnici e capi d'istituto con qualifica dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado.
D (Gruppo IV)
Personale della Magistratura ordinaria: da magistrato di tribunale a uditore giudiziario e qualifiche equiparate;
Magistrati della giustizia militare, procuratori dello Stato: da procuratore dello Stato alla II classe di stipendio a procuratore dello Stato alla I classe di stipendio; da magistrato di tribunale militare a uditore giudiziario militare e qualifiche equiparate;
Personale civile: personale dalla nona alla settima qualifica funzionale e delle qualifiche ad esaurimento ed equiparate;
Personale militare: da tenente colonnello a maresciallo capo e gradi corrispondenti;
Personale delle università: ricercatori universitari confermati e non confermati; assistenti universitari r.e., personale del ruolo tecnico speciale e delle qualifiche funzionali dalla nona alla settima;
Personale della scuola: personale direttivo, personale docente di ogni ordine e grado, personale non docente a partire dalla settima qualifica.
E (Gruppi da V a IX)
Personale civile: dalla sesta alla terza qualifica funzionale;
Personale militare: da maresciallo ordinario a carabiniere e gradi corrispondenti;
Personale delle università: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica funzionale;
Personale della scuola: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica.
F (Gruppi X E XI)
Restante personale civile, militare, delle università, e della scuola di ogni ordine e grado.
Tabella B (4)
Diarie nette per le missioni all'estero riferite a ciascun paese ed ai gruppi di personale dello Stato e delle Università |
|
|
|
GRUPPI DI PERSONALE |
|
|
|
PAESI |
Valuta |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Gruppo |
Gruppo |
Gruppo |
Gruppo |
Gruppi |
Gruppi |
|
|
I |
II |
III |
IV |
V-IX |
X-XI |
AFHANISTAN |
EURO |
103,94 |
88,68 |
83,92 |
79,15 |
67,71 |
53,40 |
ALBANIA |
EURO |
151,62 |
136,36 |
125,88 |
116,34 |
103,94 |
77,24 |
ALGERIA |
EURO |
171,65 |
153,53 |
143,99 |
136,36 |
117,29 |
96,31 |
ANGOLA |
EURO |
131,60 |
120,15 |
112,52 |
104,90 |
92,50 |
68,66 |
ARABIA SAUDITA |
EURO |
209,79 |
186,91 |
177,37 |
169,74 |
143,99 |
120,15 |
ARGENTINA |
EURO |
163,07 |
144,95 |
138,27 |
131,60 |
110,62 |
92,50 |
ARMENIA |
EURO |
123,97 |
111,57 |
103,94 |
96,31 |
85,82 |
66,75 |
AUSTRALIA |
EURO |
108,71 |
94,41 |
90,59 |
85,82 |
74,38 |
56,26 |
AUSTRIA |
EURO |
218,16 |
191,35 |
182,12 |
172,89 |
147,89 |
120,20 |
AUSTRIA - VIENNA |
EURO |
251,45 |
223,76 |
210,75 |
198,76 |
171,00 |
137,72 |
AZERBAIGIAN |
EURO |
123,97 |
111,57 |
103,94 |
96,31 |
85,82 |
66,75 |
BAHAMAS |
EURO |
146,85 |
131,60 |
123,97 |
117,29 |
96,31 |
81,06 |
BAHRAIN |
EURO |
209,79 |
186,91 |
177,37 |
169,74 |
143,99 |
120,15 |
BANGLADESH |
EURO |
131,60 |
120,15 |
112,52 |
104,90 |
92,50 |
68,66 |
BARBADOS |
EURO |
146,85 |
131,60 |
123,97 |
117,29 |
96,31 |
81,06 |
BELGIO |
EURO |
182,03 |
161,70 |
152,45 |
143,21 |
122,88 |
99,80 |
BELGIO - Bruxelles |
EURO |
195,89 |
173,70 |
164,48 |
154,31 |
132,13 |
110,88 |
BELIZE |
EURO |
146,85 |
131,60 |
123,97 |
117,29 |
96,31 |
81,06 |
BENIN |
EURO |
163,07 |
144,95 |
138,27 |
131,60 |
110,62 |
92,50 |
BHUTAN |
EURO |
144,95 |
131,60 |
123,01 |
114,43 |
101,08 |
79,15 |
BIELORUSSIA |
EURO |
123,97 |
111,57 |
103,94 |
96,31 |
85,82 |
66,75 |
BOLIVIA |
EURO |
168,79 |
146,85 |
139,23 |
131,60 |
114,43 |
95,36 |
BOSNIA ERZEGOVINA |
EURO |
151,62 |
136,36 |
125,88 |
116,34 |
103,94 |
77,24 |
BOTSWANA |
EURO |
122,06 |
106,80 |
99,17 |
92,50 |
81,06 |
65,80 |
BRASILE |
EURO |
181,18 |
160,20 |
153,53 |
147,81 |
122,06 |
102,04 |
BULGARIA |
EURO |
108,71 |
94,41 |
90,59 |
85,82 |
74,38 |
56,26 |
BURKINA FASO |
EURO |
171,65 |
153,53 |
143,99 |
136,36 |
117,29 |
96,31 |
BURUNDI |
EURO |
122,06 |
106,80 |
99,17 |
92,50 |
81,06 |
65,80 |
CAMBOGIA |
EURO |
163,07 |
144,95 |
138,27 |
131,60 |
110,62 |
92,50 |
CAMERUN |
EURO |
175,46 |
157,34 |
148,76 |
139,23 |
116,34 |
98,22 |
CANADA |
EURO |
129,69 |
112,52 |
106,80 |
101,08 |
87,73 |
73,43 |
CAPO VERDE |
EURO |
171,65 |
153,53 |
143,99 |
136,36 |
117,29 |
96,31 |
CECA (Repubblica) |
EURO |
123,97 |
113,48 |
105,85 |
98,22 |
88,68 |
67,71 |
CENTRAFRICANA (Repubblica) |
EURO |
175,46 |
157,34 |
148,76 |
139,23 |
116,34 |
98,22 |
CIAD |
EURO |
175,46 |
157,34 |
148,76 |
139,23 |
116,34 |
98,22 |
CILE |
EURO |
135,41 |
122,06 |
113,48 |
104,90 |
92,50 |
68,66 |
CINA (Repubblica Popolare di) |
EURO |
142,09 |
125,88 |
118,25 |
110,62 |
96,31 |
80,10 |
CINA Taiwan |
EURO |
149,72 |
136,36 |
127,78 |
119,20 |
103,94 |
81,06 |
CIPRO |
EURO |
120,15 |
107,76 |
102,04 |
96,31 |
82,96 |
66,75 |
COLOMBIA |
EURO |
144,95 |
131,60 |
123,01 |
114,43 |
101,08 |
79,15 |
COMORE (Isole) |
EURO |
122,06 |
107,76 |
101,08 |
95,36 |
83,92 |
67,71 |
CONGO (Repubblica del) |
EURO |
185,00 |
164,02 |
156,39 |
149,72 |
126,83 |
104,90 |
CONGO (Repub, Democratica) ex Zaire |
EURO |
190,72 |
171,65 |
162,11 |
153,53 |
125,88 |
106,80 |
COREA DEL NORD |
EURO |
154,48 |
136,36 |
128,74 |
122,06 |
104,90 |
86,78 |
COREA DEL SUD |
EURO |
156,39 |
139,23 |
133,50 |
126,83 |
110,62 |
89,64 |
COSTA D'AVORIO |
EURO |
185,00 |
164,02 |
156,39 |
149,72 |
126,83 |
104,90 |
COSTA RICA |
EURO |
126,83 |
116,34 |
108,71 |
101,08 |
88,68 |
68,66 |
CROAZIA |
EURO |
151,62 |
136,36 |
125,88 |
116,34 |
103,94 |
77,24 |
CUBA |
EURO |
139,23 |
122,06 |
115,39 |
108,71 |
95,36 |
79,15 |
DANIMARCA |
EURO |
164,89 |
146,44 |
138,10 |
129,75 |
112,12 |
90,86 |
DOMINICA |
EURO |
146,85 |
131,60 |
123,97 |
117,29 |
96,31 |
81,06 |
DOMINICANA (Repubblica) |
EURO |
146,85 |
131,60 |
123,97 |
117,29 |
96,31 |
81,06 |
ECUADOR |
EURO |
154,48 |
136,36 |
128,74 |
122,06 |
104,90 |
86,78 |
EGITTO |
EURO |
126,83 |
113,48 |
106,80 |
100,13 |
88,68 |
67,71 |
EL SALVADOR |
EURO |
150,67 |
131,60 |
123,97 |
117,29 |
102,04 |
85,82 |
EMIRATI ARABI UNITI |
EURO |
209,79 |
186,91 |
177,37 |
169,74 |
143,99 |
120,15 |
ERITREA |
EURO |
113,48 |
102,04 |
97,27 |
92,50 |
79,15 |
61,03 |
ESTONIA |
EURO |
123,97 |
111,57 |
103,94 |
96,31 |
85,82 |
66,75 |
ETIOPIA |
EURO |
113,48 |
102,04 |
97,27 |
92,50 |
79,15 |
61,03 |
FIJI |
EURO |
129,69 |
116,34 |
102,04 |
98,22 |
85,82 |
66,75 |
FILIPPINE |
EURO |
154,48 |
135,41 |
128,74 |
122,06 |
104,90 |
86,78 |
FINLANDIA |
EURO |
137,41 |
121,77 |
114,37 |
106,97 |
93,18 |
77,53 |
FINLANDIA - Helsinki |
EURO |
145,65 |
127,32 |
120,76 |
113,36 |
101,42 |
80,23 |
FRANCIA |
EURO |
156,11 |
139,49 |
131,11 |
123,79 |
106,26 |
76,68 |
FRANCIA - Parigi |
EURO |
188,43 |
168,15 |
157,94 |
147,72 |
127,45 |
102,45 |
GABON |
EURO |
190,72 |
171,65 |
162,11 |
153,53 |
125,88 |
106,80 |
GAMBIA |
EURO |
190,72 |
171,65 |
162,11 |
153,53 |
125,88 |
106,80 |
GEORGIA |
EURO |
123,97 |
111,57 |
103,94 |
96,31 |
85,82 |
66,75 |
GERMANIA |
EURO |
226,50 |
200,43 |
189,18 |
178,95 |
153,39 |
123,73 |
GERMANIA - Bonn e Berlino |
EURO |
249,51 |
218,83 |
202,98 |
195,82 |
169,75 |
134,98 |
GHANA |
EURO |
185,00 |
164,02 |
156,39 |
149,72 |
126,83 |
104,90 |
GIAMAICA |
EURO |
135,41 |
122,06 |
113,48 |
104,90 |
92,50 |
68,66 |
GIAPPONE |
EURO |
214,56 |
187,86 |
181,18 |
174,51 |
146,85 |
122,06 |
GIAPPONE - Tokio |
EURO |
257,47 |
226,00 |
208,84 |
202,16 |
175,46 |
139,23 |
GIBUTI |
EURO |
113,48 |
102,04 |
97,27 |
92,50 |
79,15 |
61,03 |
GIORDANIA |
EURO |
149,72 |
136,36 |
127,78 |
119,20 |
103,94 |
81,06 |
GRAN BRETAGNA |
EURO |
162,95 |
142,97 |
136,82 |
130,67 |
109,15 |
84,55 |
GRAN BRETAGNA - Londra |
EURO |
178,33 |
156,80 |
147,58 |
138,36 |
119,91 |
95,31 |
GRECIA |
EURO |
107,96 |
97,46 |
89,81 |
82,17 |
71,66 |
56,37 |
GRENADA |
EURO |
146,85 |
131,60 |
123,97 |
117,29 |
96,31 |
81,06 |
GUATEMALA |
EURO |
135,41 |
122,06 |
113,48 |
104,90 |
92,50 |
68,66 |
GUINEA |
EURO |
190,72 |
171,65 |
162,11 |
153,53 |
125,88 |
106,80 |
GUINEA BISSAU |
EURO |
190,72 |
171,65 |
162,11 |
153,53 |
125,88 |
106,80 |
GUINEA EQUATORIALE |
EURO |
190,72 |
171,65 |
162,11 |
153,53 |
125,88 |
106,80 |
GUYANA |
EURO |
181,18 |
160,20 |
153,53 |
147,81 |
122,06 |
102,04 |
HAITI |
EURO |
146,85 |
131,60 |
123,97 |
117,29 |
96,31 |
81,06 |
HONDURAS |
EURO |
139,23 |
122,06 |
115,39 |
108,71 |
95,36 |
79,15 |
HONG KONG (Cina) |
EURO |
154,48 |
135,41 |
128,74 |
122,06 |
104,90 |
86,78 |
INDIA |
EURO |
144,95 |
129,69 |
119,20 |
111,57 |
101,08 |
77,24 |
INDONESIA |
EURO |
168,79 |
146,85 |
139,23 |
131,60 |
114,43 |
95,36 |
IRAN |
EURO |
103,94 |
88,68 |
83,92 |
79,15 |
67,71 |
53,40 |
IRAQ |
EURO |
133,50 |
118,25 |
112,52 |
106,80 |
90,59 |
72,47 |
IRLANDA |
EURO |
130,78 |
114,28 |
109,20 |
101,58 |
88,88 |
68,57 |
ISLANDA |
EURO |
129,69 |
122,06 |
113,48 |
104,90 |
92,50 |
68,66 |
ISRAELE |
EURO |
150,67 |
131,60 |
123,97 |
117,29 |
104,90 |
82,96 |
KAZAKISTAN |
EURO |
123,97 |
111,57 |
103,94 |
96,31 |
85,82 |
66,75 |
KENYA |
EURO |
133,50 |
118,25 |
112,52 |
106,80 |
90,59 |
72,47 |
KIRGHIZISTAN |
EURO |
123,97 |
111,57 |
103,94 |
96,31 |
85,82 |
66,75 |
KIRIBATI |
EURO |
129,69 |
116,34 |
106,80 |
98,22 |
85,82 |
66,75 |
KUWAIT |
EURO |
199,30 |
177,37 |
168,79 |
160,20 |
136,36 |
111,57 |
LAOS |
EURO |
185,00 |
164,02 |
156,39 |
149,72 |
126,83 |
104,90 |
LESOTHO |
EURO |
138,27 |
122,06 |
116,34 |
111,57 |
93,45 |
77,24 |
LETTONIA |
EURO |
123,97 |
111,57 |
103,94 |
96,31 |
85,82 |
66,75 |
LIBANO |
EURO |
237,45 |
222,19 |
213,61 |
205,02 |
193,58 |
169,74 |
LIBERIA |
EURO |
163,07 |
144,95 |
138,27 |
131,60 |
110,62 |
92,50 |
LIBIA |
EURO |
190,72 |
171,65 |
162,11 |
153,53 |
125,88 |
105,85 |
LIECTHEINSTEIN |
EURO |
242,21 |
213,61 |
201,21 |
189,77 |
160,20 |
126,83 |
LITUANIA |
EURO |
123,97 |
111,57 |
103,94 |
96,31 |
85,82 |
66,75 |
LUSSEMBURGO |
EURO |
182,03 |
161,70 |
152,45 |
143,21 |
122,88 |
99,80 |
MACEDONIA |
EURO |
151,62 |
136,36 |
125,88 |
116,34 |
103,94 |
77,24 |
MADAGASCAR |
EURO |
133,50 |
118,25 |
112,52 |
106,80 |
90,59 |
72,47 |
MALAYSIA |
EURO |
154,48 |
135,41 |
128,74 |
122,06 |
104,90 |
86,78 |
MALAWI |
EURO |
133,50 |
118,25 |
112,52 |
106,80 |
90,59 |
72,47 |
MALDIVE |
EURO |
133,50 |
118,25 |
112,52 |
106,80 |
90,59 |
72,47 |
MALI |
EURO |
171,65 |
153,53 |
143,99 |
136,36 |
117,29 |
96,31 |
MALTA |
EURO |
107,76 |
97,27 |
89,64 |
82,01 |
71,52 |
56,26 |
MAROCCO |
EURO |
156,99 |
139,23 |
133,50 |
126,83 |
110,62 |
89,64 |
MAURITANIA |
EURO |
190,72 |
171,65 |
162,11 |
153,53 |
125,88 |
106,80 |
MAURITIUS |
EURO |
133,50 |
118,25 |
112,52 |
106,80 |
90,59 |
72,47 |
MESSICO |
EURO |
139,23 |
122,06 |
115,39 |
108,71 |
95,36 |
79,15 |
MOLDAVIA |
EURO |
123,97 |
111,57 |
103,94 |
96,31 |
85,82 |
66,75 |
MONACO (Principato) |
EURO |
133,50 |
118,25 |
112,52 |
106,80 |
90,59 |
72,47 |
MONGOLIA |
EURO |
156,39 |
139,23 |
133,50 |
126,83 |
110,62 |
89,64 |
MOZAMBICO |
EURO |
122,06 |
107,76 |
101,08 |
95,36 |
83,92 |
67,71 |
MYANMAR (ex - Birmania) |
EURO |
154,48 |
136,36 |
128,74 |
122,06 |
104,90 |
86,78 |
NAMIBIA |
EURO |
138,27 |
122,06 |
116,34 |
111,57 |
93,45 |
77,24 |
NAURU (Repubblica) |
EURO |
107,76 |
97,27 |
89,64 |
82,96 |
71,52 |
56,26 |
NEPAL |
EURO |
144,95 |
129,69 |
119,20 |
111,57 |
101,08 |
77,24 |
NICARAGUA |
EURO |
150,67 |
131,60 |
123,97 |
117,29 |
102,04 |
85,82 |
NIGER |
EURO |
171,65 |
153,53 |
143,99 |
136,36 |
117,29 |
96,31 |
NIGERIA |
EURO |
190,72 |
171,65 |
162,11 |
153,53 |
125,88 |
106,80 |
NORVEGIA |
EURO |
151,41 |
136,85 |
125,45 |
119,26 |
102,64 |
82,99 |
NUOVA CALEDONIA |
EURO |
129,69 |
116,34 |
106,80 |
98,22 |
85,82 |
66,75 |
NUOVA ZELANDA |
EURO |
129,69 |
116,34 |
106,80 |
98,22 |
85,82 |
66,75 |
OMAN |
EURO |
209,79 |
186,91 |
177,37 |
169,74 |
143,99 |
120,15 |
PAESI BASSI |
EURO |
222,81 |
203,29 |
191,04 |
180,15 |
156,10 |
122,97 |
PAKISTAN |
EURO |
131,60 |
120,15 |
112,52 |
104,90 |
92,50 |
68,66 |
PANAMA |
EURO |
156,39 |
139,23 |
133,50 |
126,83 |
110,62 |
89,64 |
PAPUA NUOVA GUINEA |
EURO |
107,76 |
97,27 |
89,64 |
82,96 |
71,52 |
56,26 |
PARAGUAY |
EURO |
154,48 |
136,36 |
128,74 |
122,06 |
104,90 |
86,78 |
PERÙ |
EURO |
168,79 |
146,85 |
139,23 |
131,60 |
114,43 |
95,36 |
POLONIA |
EURO |
135,41 |
122,06 |
113,48 |
104,90 |
92,50 |
68,66 |
PORTOGALLO |
EURO |
109,80 |
97,80 |
90,42 |
86,73 |
74,73 |
59,98 |
QATAR |
EURO |
209,79 |
186,91 |
177,37 |
169,74 |
143,99 |
120,15 |
ROMANIA |
EURO |
116,34 |
104,90 |
97,27 |
89,64 |
80,10 |
59,12 |
RWANDA |
EURO |
122,06 |
106,80 |
99,17 |
93,45 |
81,06 |
65,80 |
RUSSIA - Federazione russa |
EURO |
123,97 |
111,57 |
103,94 |
96,31 |
85,82 |
66,75 |
RUSSIA - Federazione russa Mosca |
EURO |
169,74 |
150,67 |
142,09 |
133,50 |
115,39 |
93,45 |
SAINT - Lucia |
EURO |
146,85 |
131,60 |
123,97 |
117,29 |
96,31 |
81,06 |
SAINT - Vincente e Grenadine |
EURO |
146,85 |
131,60 |
123,97 |
117,29 |
96,31 |
81,06 |
SALOMONE ISOLE |
EURO |
129,69 |
116,34 |
106,80 |
98,22 |
85,82 |
66,75 |
SAMOA |
EURO |
129,69 |
116,34 |
106,80 |
98,22 |
85,82 |
66,75 |
SAO TOME e PRINCIPE |
EURO |
190,72 |
171,65 |
162,11 |
153,53 |
125,88 |
106,80 |
SERBIA e MONTENEGRO |
EURO |
151,62 |
136,36 |
125,88 |
116,34 |
103,94 |
77,24 |
SEYCHELLES |
EURO |
133,50 |
118,25 |
112,52 |
106,80 |
90,59 |
72,47 |
SENEGAL |
EURO |
171,65 |
153,53 |
143,99 |
136,36 |
117,29 |
96,31 |
SIERRA LEONE |
EURO |
175,46 |
157,34 |
148,76 |
139,23 |
116,34 |
98,22 |
SINGAPORE |
EURO |
163,07 |
144,95 |
138,27 |
131,60 |
110,62 |
92,50 |
SIRIA |
EURO |
122,06 |
106,80 |
99,17 |
92,50 |
81,06 |
65,80 |
SLOVACCA (Repubblica) |
EURO |
123,97 |
113,48 |
105,85 |
98,22 |
88,68 |
67,71 |
SLOVENIA |
EURO |
151,62 |
136,36 |
125,88 |
116,34 |
103,94 |
77,24 |
SOMALIA |
EURO |
122,06 |
106,80 |
99,17 |
92,50 |
81,06 |
65,80 |
SPAGNA |
EURO |
109,63 |
97,65 |
90,28 |
86,60 |
74,62 |
59,88 |
SPAGNA - Madrid |
EURO |
119,76 |
111,47 |
103,18 |
94,89 |
81,99 |
66,33 |
SRI LANKA |
EURO |
131,60 |
120,15 |
112,52 |
104,90 |
92,50 |
68,66 |
STATI UNITI |
EURO |
203,12 |
178,32 |
166,88 |
159,25 |
142,09 |
112,52 |
STATI UNITI - Washington |
EURO |
222,19 |
196,44 |
185,00 |
174,51 |
155,44 |
122,06 |
STATI UNITI - New York |
EURO |
244,12 |
212,65 |
201,21 |
191,67 |
170,69 |
133,50 |
SUD AFRICA |
EURO |
138,27 |
122,06 |
116,34 |
11,57 |
93,45 |
77,24 |
SUDAN |
EURO |
151,62 |
133,50 |
125,88 |
118,35 |
106,80 |
81,06 |
SURINAME |
EURO |
181,18 |
160,20 |
153,53 |
147,81 |
122,06 |
102,04 |
SVEZIA |
EURO |
154,00 |
136,73 |
128,86 |
121,98 |
104,71 |
84,82 |
SVIZZERA |
EURO |
257,50 |
228,58 |
214,81 |
201,73 |
167,99 |
125,31 |
SVIZZERA - Ginevra e Berna |
EURO |
284,35 |
253,37 |
238,22 |
223,76 |
189,34 |
148,03 |
SWAZILAND |
EURO |
138,27 |
122,06 |
116,34 |
111,57 |
93,45 |
77,24 |
TAGIKISTAN |
EURO |
123,97 |
111,57 |
103,94 |
96,31 |
85,82 |
66,75 |
TANZANIA |
EURO |
138,27 |
122,06 |
116,34 |
111,57 |
93,45 |
77,24 |
THAILANDIA |
EURO |
168,79 |
146,85 |
139,23 |
131,60 |
114,43 |
95,36 |
TOGO |
EURO |
171,65 |
153,53 |
143,99 |
136,36 |
117,29 |
96,31 |
TONGA ISOLA |
EURO |
129,69 |
116,34 |
106,80 |
98,22 |
85,82 |
66,75 |
TRINIDAD e TOBAGO |
EURO |
181,18 |
160,20 |
153,53 |
147,81 |
122,06 |
102,04 |
TUNISIA |
EURO |
156,39 |
139,23 |
133,50 |
126,83 |
110,62 |
89,64 |
TURCHIA |
EURO |
165,93 |
150,67 |
143,04 |
135,41 |
117,29 |
88,68 |
TURKMENISTAN |
EURO |
123,97 |
111,57 |
103,94 |
96,31 |
85,82 |
66,75 |
TUVALU |
EURO |
129,69 |
116,34 |
106,80 |
98,22 |
85,82 |
66,75 |
UCRAINA |
EURO |
123,97 |
111,57 |
103,94 |
96,31 |
85,82 |
66,75 |
UGANDA |
EURO |
122,06 |
106,80 |
99,17 |
92,50 |
81,06 |
65,80 |
UNGHERIA |
EURO |
116,34 |
104,90 |
97,27 |
89,64 |
80,10 |
59,12 |
URUGUAY |
EURO |
131,60 |
120,15 |
112,52 |
104,90 |
92,50 |
68,66 |
UZBEKISTAN |
EURO |
123,97 |
111,57 |
103,94 |
96,31 |
85,82 |
66,75 |
VANUATU |
EURO |
129,69 |
116,34 |
106,80 |
98,22 |
85,82 |
66,75 |
VENEZUELA |
EURO |
181,18 |
160,20 |
153,53 |
147,81 |
122,06 |
102,04 |
VIETNAM |
EURO |
179,28 |
156,39 |
150,67 |
144,95 |
122,06 |
101,08 |
YEMEN (Repubblica) |
EURO |
194,53 |
174,51 |
164,97 |
156,39 |
131,60 |
111,57 |
ZAMBIA |
EURO |
133,50 |
118,25 |
112,52 |
106,80 |
90,59 |
72,47 |
ZIMBABWE |
EURO |
122,06 |
106,80 |
104,00 |
92,50 |
81,06 |
65,80 |
------------------------
(4) La presente tabella, già modificata dal D.M. 2 aprile 1999, dal D.M. 30 agosto 1999 (Gazz. Uff. 4 settembre 1999, n. 208) e dal D.M. 1° marzo 2002 (Gazz. Uff. 29 marzo 2002, n. 75) è stata così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dalla tabella B allegata al D.M. 13 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 3 marzo 2003, n. 51), come modificata dall'art. 1, D.M. 6 giugno 2003 (Gazz. Uff. 11 novembre 2003, n. 262). L'art. 1 del citato D.M. 13 gennaio 2003 ha, inoltre, disposto l'abrogazione dei suddetti D.M. 2 aprile 1999, D.M. 30 agosto 1999 e D.M. 1° marzo 2002.
L. 23 novembre 1998 n. 407
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata (artt. 1 e 4)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 novembre 1998, n. 277.
(omissis)
Art. 1
1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), le parole: «non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa» sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico (2/a) (2/b).
3. (3).
4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), il secondo periodo è soppresso.
------------------------
(2) Riportata al n. B/XXVIII.
(2/a) Gli ultimi due periodi così sostituiscono l'originario ultimo periodo per effetto dell'art. 2, L. 17 agosto 1999, n. 288.
(2/b) Per l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 34, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L. 20 ottobre 1990, n. 302, riportata al n. B/XXVIII.
(2) Riportata al n. B/XXVIII.
(omissis)
1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (9), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998 (9/a).
(omissis)
------------------------
(9) Riportata al n. B/XXVIII.
(9/a) Comma così modificato prima dall'art. 82, comma 9, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi dall'art. 3, D.L. 4 febbraio 2003, n. 13, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
D.M.
2 aprile 1999
Determinazione, in unità euro delle diarie di missione all'estero del personale
statale, civile e militare, delle università e della scuola
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 1999, n. 87.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 1, D.M. 13 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 3 marzo 2003, n. 51).
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun Paese;
Visto il proprio decreto 27 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, recante le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;
Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 del Consiglio dell'Unione europea recante disposizioni per l'introduzione dell'euro;
Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativo all'introduzione dell'euro;
Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 1999 la moneta degli Stati che hanno adottato l'euro è l'euro, che l'unità monetaria è un euro, e che l'euro è suddiviso in cento unità divisionali denominate «cent»;
Tenuto conto che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno degli Stati che hanno adottato l'euro;
Visto il regolamento (CE) n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 del Consiglio dell'Unione europea recante i tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati che hanno adottato l'euro;
Considerata l'opportunità di fissare, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1999, in unità euro le diarie stabilite nelle monete nazionali degli Stati dell'Unione europea che hanno adottato l'euro, applicando i tassi di conversione fissati con il regolamento n. 2866/98 secondo le regole di arrotondamento dettate dal regolamento (CE) n. 1103/97;
Decreta:
Art. 1
[1. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale statale, civile e militare, delle università e della scuola, di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998 (3), sono fissate in unità euro nelle seguenti misure per ciascuno dei sottoindicati Stati che hanno adottato l'euro] (2):
GRUPPI DI PERSONALE
PAESI Valuta A B C D E F
Gruppo I Gruppo II Gruppo III Gruppo IV Gruppi V-IX Gruppi X-XI
Austria Euro 218,16 191,35 182,12 172,89 147,89 120,20
Vienna Euro 251,45 223,76 210,75 198,76 171,00 137,72
Belgio Euro 182,03 161,70 152,45 143,21 122,88 99,80
Bruxelles Euro 195,89 173,70 164,48 154,31 132,13 110,88
Finlandia Euro 137,41 121,77 114,37 106,97 93,18 77,53
Helsinki Euro 145,65 127,32 120,76 113,36 101,42 80,23
Francia Euro 156,11 139,49 131,11 123,79 106,26 76,68
Parigi Euro 188,43 168,15 157,94 147,72 127,45 102,45
Germania Euro 226,50 200,43 189,18 178,95 153,39 123,73
Bonn/Berlino Euro 249,51 218,83 202,98 195,82 169,75 134,98
Irlanda Euro 130,78 114,28 109,20 101,58 88,88 68,57
Lussemburgo Euro 182,03 161,70 152,45 143,21 122,88 99,80
Paesi Bassi Euro 222,81 203,29 191,04 180,15 156,10 122,97
Portogallo Euro 109,80 97,80 90,42 86,73 74,73 59,98
Spagna Euro 109,63 97,65 90,28 86,60 74,62 59,88
Madrid Euro 119,76 111,47 103,18 94,89 81,99 66,33
------------------------
(3) Riportato al n. G/XLVI.
D.L. 17
giugno 1999, n. 180
Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad
Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari
dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo (art. 4)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 1999, n. 141 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 agosto 1999, n. 269 (Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, concernente autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi;
Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1244 del 10 giugno 1999, riguardante la missione internazionale di pace nel Kosovo;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana nell'ambito della missione di cui alla predetta risoluzione, nonché ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto-legge:
(omissis)
Art. 4
1. Allo scopo di uniformare il trattamento economico di missione corrisposto al personale militare italiano impiegato per medesime finalità umanitarie e di pace, ma con trattamenti economici diversi, in Paesi contigui della stessa area balcanica e con possibilità d'impiego indistintamente in uno dei Paesi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad aggiornare le diarie di missione all'estero, previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998, relative ai Paesi della ex Jugoslavia ed all'Albania, equiparandole a quelle stabilite per la Bosnia Herzegovina e per la Repubblica federale jugoslava.
D.M. 30 agosto 1999
Revisione delle diarie delle missioni all'estero effettuate dal personale
civile e militare dello Stato relative ai Paesi della ex Jugoslavia ed Albania
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 1999, n. 208.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 1, D.M. 13 gennaio 2003.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
- Ministero dell'interno: Circ. 10 luglio 2000, n. 333-G/2.1.05.02.
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate con decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun Paese, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 1998, riguardante l'adeguamento delle diarie di missione all'estero;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 1999, n. 269, ed in particolare l'art. 4, secondo il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad aggiornare le diarie di missione all'estero per i Paesi della ex Jugoslavia e l'Albania equiparandole a quelle stabilite per la Bosnia Herzegovina e per la Repubblica federale jugoslava;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in conformità a quanto previsto dal predetto art. 4 a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo;
Decreta:
[1. (3)] (2).
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(3) Sostituisce le diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle università e della scuola, indicato nella tabella A del D.M. 28 agosto 1998, per l'Albania, la Croazia, la Macedonia e la Slovenia.
D.L. 7
gennaio 2000, n. 1
Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a
missioni internazionali di pace
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2000, n. 4 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 7 marzo 2000, n. 44 (Gazz. Uff. 7 marzo 2000, n. 55).
(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione degli interventi in favore dell'Albania e della partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali di pace in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'interno;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
[Il presente articolo disciplina gli interventi volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 300, ed all'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure stabilite sulla base del predetto decreto-legge n. 110 del 1999.
2. I progetti di intervento di cui al comma 1, con le eventuali modificazioni approvate dal Ministero degli affari esteri, sono gestiti fino alla loro conclusione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, con le modalità previste dalle disposizioni legislative di cui al medesimo comma 1, dal Ministero degli affari esteri, al fine di garantirne la progressiva integrazione con gli interventi di cooperazione previsti, per le medesime finalità, dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
3. Il Ministero degli affari esteri può utilizzare, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e fino alla conclusione dei progetti di intervento di cui al comma 1, le risorse umane e strumentali dell'ufficio già addetto agli interventi straordinari in Albania, determinandone le relative funzioni.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri esercita i poteri e le competenze previste dalla legge 3 agosto 1998, n. 300, e dal decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate entro il 31 marzo 2000 le risorse finanziarie previste dalle disposizioni legislative di cui al comma 1 da trasferire allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Detti fondi sono versati dal Ministero degli affari esteri ad apposita contabilità speciale di tesoreria, intestata alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo.
5. Per il completamento dei programmi di ristrutturazione delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscriversi in apposita unità previsionale di base del Ministero dell'interno] (3).
------------------------
(3) Articolo soppresso dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.
Art. 2
Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace.
1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000 (3/a).
2. È altresì autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 (3/b) la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999.
3. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, è prorogato fino al 31 marzo 2000.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, è corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo.
5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonché al personale di cui al comma 2;
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;
c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonché al personale di cui al comma 2;
d) l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est.
6. Il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessità alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU).
6-bis. Per il completamento dei programmi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000 è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno (4).
------------------------
(3/a) Per la proroga del termine vedi l'art. 1, D.L. 19 giugno 2000, n. 163.
(3/b) Per la proroga del termine vedi l'art. 1, D.L. 19 luglio 2001, n. 294.
(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44, come corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2000, n. 57.
Art. 3
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6-bis, per l'anno 2000 valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (5).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi da 1 a 6, per l'anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede (6):
a) quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo degli accantonamenti per l'anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che vengono ridotti come da elenco allegato n. 1 (7);
b) quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per l'anno 2000 nella tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2 (8);
c) quanto a lire 161,932 miliardi, con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
c-bis) quanto a lire 110 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 «8 per mille IRPEF Stato» - cap. 3870 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (9).
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
------------------------
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.
(6) Alinea così modificato dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.
(7) Lettera così modificata dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.
(8) Lettera così modificata dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.
(9) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.
Art. 4
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato n. 1 (10)
[previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a)]
Elenco delle riduzioni da apportare per l'anno 2000 agli accantonamenti di tabella A della legge finanziaria.
(Miliardi di lire)
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 44
Ministero degli affari esteri 11
Ministero dell'interno 12
Ministero della difesa 38
Ministero del lavoro e della previdenza sociale 20
Ministero dell'ambiente 5
Totale 130
------------------------
(10) Allegato così modificato dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.
Allegato n. 2 (11)
[previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b)]
Elenco delle riduzioni da apportare per l'anno 2000 nella parte corrente della tabella C della legge finanziaria.
(Miliardi di lire)
- MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA:
Decreto legislativo n. 165 del 1999: AGEA (3.1.2.11 - cap. 1940/P) 10
Legge n. 20 del 1994: Corte dei conti (3.1.3.10 cap. 2815) 5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0. Funzionamento - capitoli 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo - capitoli 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) 20
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE:
Legge n. 440 del 1997: Fondo ampliamento offerta formativa (2.1.3.1. - cap. 1810) 20
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni ad uso abitativo (7.1.2.1. - cap. 4201) 10
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO:
Legge n. 287 del 1990: Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2. - cap. 2850) 5
MINISTERO DELLA SANITÀ:
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980) 10
MINISTERO DELL'AMBIENTE:
Legge n. 979 del 1982: Difesa del mare (8.1.2.1. - capitoli 3955, 3957/p) 5
Decreto-legge n. 496 del 1993: Agenzia nazionale per la protezione ambientale (6.1.2.1. - cap. 3151) 5
TOTALE 90
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(11) Allegato così sostituito dalla legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44.
D.L. 28 agosto 2000, n. 239
Disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il
completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 2000, n. 202.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, recante «Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia»;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 300, recante il finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare ulteriori finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.
1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 è autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo, di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° dicembre 1999-1° maggio 2000.
Art. 2
Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
204atabDLgs2000_298.rdo
D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298. Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78 (Tabelle nn. 1, 2 e 3)
L.
14 novembre 2000, n. 331
Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (artt. 1, 3 e
tabella A)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 novembre 2000, n. 269.
(1/a) Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 1.
Compiti delle Forze armate.
1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
2. L'ordinamento e l'attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge.
3. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.
4. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.
5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.
6. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge.
7. L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.
Art. 3.
Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi (2):
a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da:
1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalità di cui all'articolo 1;
2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale:
2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
2.3) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a);
c) disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entità dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale;
d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo;
e) nell'àmbito del progressivo incremento dell'entità dell'organico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unità e l'immissione in servizio permanente di non più di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto legislativo:
1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché la possibilità di differenziare le modalità di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali;
2) prevede modalità per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente;
3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo;
4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilità di personale con i requisiti fissati nel medesimo articolo 11 ed in relazione alle carenze organiche;
5) disciplina le modalità per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della lettera a), nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al presente numero:
5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese;
5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa;
5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;
6) disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario;
7) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate;
8) detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di attività di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
h) adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalità di chiamata alla leva o alle armi, nonché per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla disponibilità dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
2) indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge;
3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di residenza;
i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile;
l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.
2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e favorire l'iniziale sostituzione del personale di leva, il Ministero della difesa è autorizzato per l'anno 2000 a immettere in servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, 2531 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
3. Al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualità della vita del personale di truppa delle Forze armate, con particolare riferimento al personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive volte a:
a) assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme di legge e regolamentari afferenti al servizio militare con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri, nonché sui contenuti fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di educazione civica;
b) assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e di formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate per adeguarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni internazionali;
c) verificare l'adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi rispondenti alle normative sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni;
d) garantire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 30 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre, nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria interessate per agevolazioni nel settore dei servizi di ristorazione e alberghieri, compreso l'eventuale utilizzo di buoni pasto;
e) prevedere che, ad integrazione di quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base della rappresentanza, con particolare riferimento alla componente di truppa, coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione dei programmi per l'utilizzo delle infrastrutture per l'attività ricreativa, culturale e per il tempo libero.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno (3) dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 (4).
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(2) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.
(3) Per il differimento del termine vedi l'art. 31, L. 16 gennaio 2003, n. 3.
(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Tabella A
[(articolo 3, comma 1, lettera a)]
Oneri finanziari netti complessivi (in miliardi di lire)
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ANNO |
ONERE |
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2000 |
43 |
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2001 |
362 |
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2002 |
618 |
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2003 |
649 |
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2004 |
681 |
|
2005 |
717 |
|
2006 |
752 |
|
2007 |
790 |
|
2008 |
830 |
|
2009 |
871 |
|
2010 |
915 |
|
2011 |
960 |
|
2012 |
978 |
|
2013 |
997 |
|
2014 |
1.013 |
|
2015 |
1.031 |
|
2016 |
1.045 |
|
2017 |
1.060 |
|
2018 |
1.078 |
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2019 |
1.093 |
|
2020 |
1.096 |
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D.L.
29 dicembre 2000, n. 393
Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di
pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 27 (Gazz. Uff. 1° marzo 2001, n. 50), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;
Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, concernente il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;
Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, che autorizza lo spiegamento in Etiopia ed Eritrea di una forza multinazionale di pace, al fine di assicurare il rispetto degli accordi conclusi tra i due Stati;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in corso in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron e la prosecuzione dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, nonché di autorizzare la partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea, di cui alla predetta risoluzione dell'ONU;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace.
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n 228, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, è prorogato fino al 30 giugno 2001 (1/a). Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1° luglio 2000 (2).
2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90% per tutta la durata del periodo. L'indennità di missione è corrisposta dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno - 30 novembre 2000.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:
a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;
c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del comma 1 (3);
d) l'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228.
4. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 39.250 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5 in relazione alle esigenze di completamento delle opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attività aeree del settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali fissi e mobili e di apparati informatici e di telecomunicazione, nonché per gli interventi diretti al miglioramento della qualità della vita a favore dei contingenti italiani impiegati nell'area balcanica.
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(1/a) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, D.L. 19 luglio 2001, n. 294.
(2) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.
(3) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.
Art. 2. Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.
1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi di cui dall'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 30 giugno 2001 è autorizzata la spesa di lire 20.394 milioni (4).
2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1° gennaio 2001 al 28 febbraio 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno 2000 - 30 novembre 2000. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239 in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania (5).
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(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.
Art. 2-bis. Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.
1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si applicano, entro i limiti massimi di spesa ivi previsti, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
3. Nell'àmbito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera, è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
4. Al personale facente parte delle Forze armate albanesi, qualora impegnato in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività addestrative ovvero in esercitazioni congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (6).
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(6) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.
Art. 3. Contributo alle attività operative dell'Ucraina in Kosovo.
1. Nell'àmbito della partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Kosovo, è autorizzato un contributo al finanziamento dei voli degli elicotteri dell'Ucraina operanti in Kosovo, entro il limite di lire 640 milioni.
Art. 4. Partecipazione italiana alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea.
1. Per le finalità previste dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001 (6/a), la partecipazione di personale militare alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali.
3. Sono convalidate le attività preliminari e preparatorie relative alla missione di cui al comma 1 svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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(6/a) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, D.L. 19 luglio 2001, n. 294.
Art. 4-bis. Monitoraggio sanitario.
1. È disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.
2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1 (6/b).
3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia (7).
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(6/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 22 ottobre 2002. Vedi, anche, l'Accordo 30 maggio 2002 e il D.M. 27 agosto 2004.
(7) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.
Art. 4-ter. Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.
1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta (7/a).
2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.
3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.
3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera (7/b).
4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288 (8).
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(7/a) Comma così modificato dall'art. 19, D.L. 19 gennaio 2005, n. 3.
(7/b) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 19 luglio 2001, n. 294, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(8) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.
Art. 5. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, valutato complessivamente in lire 618.128 milioni per l'anno 2001, si provvede:
a) quanto a lire 150.250 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 «8 per mille IRPEF Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio l985, n. 222;
b) quanto a lire 94.639 milioni mediante riduzione degli importi stabiliti per l'anno 2001 dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente alle leggi elencate nella tabella allegata al presente decreto;
c) quanto a lire 373.239 milioni mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-bis, valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, nonché l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 (8/a).
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (9).
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(8/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.M. 22 ottobre 2002.
(9) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.
Art. 6. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella (10)
(art. 5, comma 1, lettera b)
Elenco delle riduzioni da apportare per l'anno 2001 alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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Milioni |
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di lire |
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: |
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Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le |
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erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. |
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1940/p) |
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20.000 |
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Ministero degli affari esteri: |
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Legge n. 7 del 1981:Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di |
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sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 |
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del 1993 (9.1.1.0 - Funzionamento - capitoli 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, |
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2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capitoli 2180, |
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2181, 2182, 2183, 2184, 2195) |
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20.000 |
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Ministero della pubblica istruzione: |
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Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (art. 68, comma 4, lettera b): Fondo per |
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l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. |
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1810) |
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20.000 |
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Ministero dei lavori pubblici: |
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Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: Art. 3: |
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Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p) |
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20.000 |
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Ministero della sanità: |
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Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (7.1.2.2 - |
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Istituto superiore di sanità - cap. 2990/p) |
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4.639 |
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Ministero dell'ambiente: |
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Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: |
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Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia |
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nazionale per la protezione dell'ambiente (art. 1-bis, comma 5, e art. 6, comma 1) (2.1.2.2 - |
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Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 1550; 2.2.1.3 - Agenzia nazionale per la |
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protezione ambientale - cap. 7240) |
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10.000 |
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(10) Tabella aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27.
D.Lgs. 8 maggio 2001 n. 215
Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14
novembre 2000, n. 331 (artt. 2, 12, 15, 16, 18, 23, 25 e tabella A)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2001, n. 133, S.O.
(omissis)
Art. 2.
Organico complessivo delle Forze armate.
1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è fissata a 190.000 unità a decorrere dalla data del 1° gennaio 2007.
2. Alla data del 1° gennaio 2021 le dotazioni organiche per ciascuna delle categoria di personale indicate all'articolo 1, comma 2, sono riportate nella tabella «A» allegata al presente decreto.
3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unità, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella «A» allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella «A» di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.
(omissis)
Art. 12
Volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di cinque anni, con la possibilità di concedere, al termine della ferma prefissata, due successive rafferme biennali.
2. I volontari di cui al comma 1 e quelli in ferma breve sono assegnati ai comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e possono essere impiegati anche in operazioni condotte fuori dal territorio nazionale (9).
3. Ai volontari di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico previsto per i volontari in ferma breve.
4. Ai volontari di cui al comma 1 sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.
5. Ai volontari di cui al comma 1 ed a quelli in ferma breve che, comandati in servizio isolato, si trovino nell'impossibilità, attestata dall'autorità che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente (10).
6. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di un anno. Ai volontari di truppa in ferma prefissata di un anno compete il trattamento economico dei volontari di cui all'articolo 16, comma 1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabilite le modalità di valutazione della ferma prefissata di un anno ai fini dell'ammissione alla ferma prefissata di cinque anni.
7. Ai volontari di truppa in ferma prefissata si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
8. I volontari di truppa in ferma breve, in ferma prefissata ed in rafferma possono usufruire a titolo gratuito della mensa e degli alloggi collettivi di servizio (11).
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(9) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
(10) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
(11) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
Art. 15.
Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14.
2. Nell'àmbito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 5, è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali.
3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma è corrisposta un'indennità mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio (12/a).
4. Ai volontari di truppa in ferma breve e in rafferma sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in sevizio permanente.
4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio (13).
4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa (14).
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(12/a) Vedi, anche, l'art. 15, L. 23 agosto 2004, n. 226.
(13) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(14) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Art. 16
Volontari di truppa in ferma annuale di cui all'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186.
1. Fino al 31 dicembre 2006, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica possono continuare a reclutare volontari di truppa in ferma annuale di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110. convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Si applica il comma 4-ter del citato articolo 2 del decreto legge n. 110 del 1999, con riferimento agli organici e contingenti definiti all'articolo 5. Per il Corpo delle capitanerie di porto gli arruolamenti di cui al presente comma possono effettuarsi nei limiti delle dotazioni organiche stabiliti dalla vigente normativa.
2. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale può essere prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di appartenenza e previo consenso dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'àmbito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale, nonché per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla ferma breve o prefissata (15).
3. I volontari in ferma annuale, congedati senza demerito, possono concorrere per l'assunzione di una nuova ferma annuale, previa rinuncia al grado conseguito.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai volontari in ferma annuale si, applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 14, comma 4.
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(15) Per il prolungamento del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui al presente comma, in relazione alle esigenze connesse con operazioni militari internazionali, vedi l'art. 6, D.L. 1° dicembre 2001, n. 421 e l'art. 9, D.L. 28 dicembre 2001, n. 451.
Art. 18
Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve.
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri 70% ;
b) Corpo della guardia di Finanza 70% ;
c) Corpo Militare della Croce Rossa 100% ;
d) Polizia di Stato 45% ;
e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60% ;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45% ;
g) Corpo forestale dello Stato 45% .
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti del personale ammesso alle successive rafferme biennali di cui all'articolo 12, comma 1.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. [A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma è abrogato l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537] (16).
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato l'accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.
6. La riserva di cui all'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non si cumula con quella prevista dal comma 1.
7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei (17).
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(16) Periodo soppresso dall'art. 6, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(17) Vedi, anche, l'art. 8, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
Art. 23.
Ufficiali in ferma prefissata.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi (25).
2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) e g) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
b) non abbiano superato il 38° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale necessaria all'esercizio delle mansioni connesse.
3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 ottobre 2000, n. 298;
b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della guardia di finanza, si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale.
5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonché la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comandi generali;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata (26) (27).
5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;
b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni (28).
6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (29);
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di laurea;
c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico;
d) sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico.
7. L'anzianità relativa è determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.
8. Gli allevi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta.
9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione del direttore generale del personale militare e ad essi si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.
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(25) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(26) Lettera così modificata dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(27) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 settembre 2002.
(28) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
(29) Lettera così modificata dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Art. 25
Ufficiali delle forze di completamento.
1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio permanente.
3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalità previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età.
6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'articolo 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina è conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza:
a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'àmbito del limite massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.
c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819 (31).
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'articolo 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.
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(31) Lettera così modificata dall'art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Tabella «A» (39)
(prevista dall'art. 2, comma 2)
Ripartizione dei volumi organici del personale delle f.a. da conseguire alla data del 1° gennaio 2021.
FORZA ARMATA |
ESERCITO |
MARINA |
AERONAUTICA |
CATEGORIE |
|
|
|
|
|
|
|
UFFICIALI |
12.050 |
4.500 |
5.700 |
|
|
|
|
SOTTUFFICIALI |
|
|
|
AIUTANTI |
2.400 |
2.178 |
3.000 |
MARESCIALLI |
5.583 |
5.774 |
6.480 |
SERGENTI |
16.108 |
5.624 |
16.800 |
|
|
|
|
TOTALE |
24.091 |
13.576 |
26.280 |
|
|
|
|
VOLONTARI |
|
|
|
DI TRUPPA |
|
|
|
VSP |
56.281 |
10.000 |
7.049 |
VFP |
19.578 |
5.924 |
4.971 |
|
|
|
|
TOTALE |
75.859 |
15.924 |
12.020 |
|
|
|
|
TOTALE GENERALE |
112.000 |
34.000 |
44.000 |
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(39) Tabella così modificata dall'art. 2, L. 23 agosto 2004, n. 226. Vedi, anche, l'art. 5 della stessa legge.
D.L. 19 luglio 2001, n. 294
Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di
pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in
Albania
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2001, n. 166 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 29 agosto 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 30 agosto 2001, n. 201), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;
Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, concernente il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;
Vista la Risoluzione n. 1320 emessa in data 15 settembre 2000 dal Consiglio di sicurezza dell'ONU che autorizza lo spiegamento in Etiopia ed Eritrea di una forza multinazionale di pace, al fine di assicurare il rispetto degli accordi conclusi tra i due Stati;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in corso;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 giugno e dell'11 luglio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace.
1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 dicembre 2001 (1/a). Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44.
2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennità è corrisposta dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2001. Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita (2).
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron;
c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del comma 1;
d) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228;
e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali, al personale militare che partecipa alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.
4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di apparati di comunicazione per le attività aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.
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(1/a) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2001, n. 451.
(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 agosto 2001, n. 339.
Art. 2
Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.
1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 31 dicembre 2001 è autorizzata la spesa di lire 14.915 milioni. I predetti programmi saranno prioritariamente indirizzati a potenziare le capacità delle Forze di polizia albanesi nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata operante in Albania e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana (3).
2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 gennaio-31 maggio 2001.
Al personale impiegato nei programmi di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita (3/a) .
Resta fermo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania.
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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 agosto 2001, n. 339.
(3/a) Periodo aggiunto dall'art. 2, D.L. 18 settembre 2001, n. 348.
Art. 2-bis
Disposizioni di convalida.
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2 (4).
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(4) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 29 agosto 2001, n. 339.
Art. 3
Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea.
1. Nel quadro della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000 è autorizzata la cessione a titolo gratuito di cinquanta autocarri AC 75, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte del Ministero della difesa, per le esigenze della missione ONU in Etiopia ed Eritrea.
Art. 3-bis (5).
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(5) Il presente articolo, aggiunto dalla legge di conversione 29 agosto 2001, n. 339, aggiunge il comma 3-bis all'art. 4-ter, D.L. 29 dicembre 2000, n. 393.
Art. 4
Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 554.307 milioni, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti e con procedure d'urgenza, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
D.L. 1
dicembre 2001, n. 421
Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione
multinazionale denominata «Enduring Freedom»
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2001, n. 282 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 gennaio 2002, n. 6 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2002, n. 28), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 5 e 6 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;
Visto l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;
Vista la risoluzione n. 1368 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 12 settembre 2001, che ha definito gli eventi dell'11 settembre scorso come atti di terrorismo internazionale, di minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, riconoscendo la legittimità della difesa individuale e collettiva dall'attacco armato contro un Paese membro delle Nazioni Unite, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite;
Visti gli esiti del dibattito parlamentare;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alla operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom».
1. È autorizzata, a decorrere dal 18 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2001 (2), la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom».
2. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi, al personale militare è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. L'indennità è corrisposta in lire, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2001, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2 i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.
4. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
5. Al personale militare è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
6. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 5, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.
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(2) Per la proroga del termine vedi il comma 3 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2001, n. 451.
Art. 2
Personale in stato di prigionia o disperso.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, si applicano anche al personale militare in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.
Art. 3
Disposizioni varie.
1. Al personale di cui all'articolo 1:
a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, per il rilascio del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;
c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.
2. Al personale militare impiegato nel territorio nazionale in attività di supporto all'operazione di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni in materia di limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, entro le ordinarie risorse di bilancio.
Art. 4
Personale civile.
1. Al personale civile eventualmente impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili.
Art. 5
Norme di salvaguardia del personale.
1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria (3).
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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 31 gennaio 2002, n. 6.
Art. 6
Prolungamento delle ferme.
1. In relazione alle esigenze connesse con l'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.
Art. 7
Disposizioni in materia contabile.
1. In relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività del contingente, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti Ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di lire 15.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione.
3. Gli stanziamenti disposti dal presente decreto e non impegnati nell'esercizio finanziario 2001 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2002.
Capo II
Disposizioni in materia penale
Art. 8
Applicazione della legge penale militare di guerra.
1. Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per il ripristino ed il mantenimento della legalità internazionale, denominata «Enduring Freedom», di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente decreto (4).
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(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 31 gennaio 2002, n. 6.
Art. 9
Disposizioni processuali.
1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.
3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo codice;
e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra;
f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 10
Disposizioni di convalida.
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 11
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato complessivamente in lire 71.682 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
L. 28 dicembre 2001 n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002) (art. 21)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.
(omissis)
Art. 21
Sostituzione dei carabinieri ausiliari.
1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di età non superiore a trenta anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.
3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso (27) (27/a).
(omissis)
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(27) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 3, comma 70, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(27/a) Vedi, anche, l'art. 34, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e l'art. 3, comma 70, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
D.L. 28 dicembre 2001
n. 451
Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni
militari internazionali
(1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2002, n. 15 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2002, n. 49), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;
Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, recante disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'ordine pubblico della Repubblica di Albania concernente lo sviluppo dei programmi a sostegno delle Forze di polizia albanesi e la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso la costituzione di un ufficio di collegamento italiano in Albania ed il distacco di un ufficiale (o ufficiali) di collegamento albanese in Italia, sottoscritto il 13 febbraio 2001;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga della partecipazione dei contingenti italiani alle citate missioni internazionali di pace tuttora in corso e dell'attività collaborativa del personale delle Forze di polizia italiane in Albania, per l'istituzione di un ufficio di collegamento interforze e per la realizzazione di un programma straordinario di cooperazione con le Forze di polizia dei Paesi dell'area balcanica, anche in relazione alla contingente situazione internazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga della partecipazione militare italiana a operazioni internazionali.
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 marzo 2002 (2). Fino alla stessa data è prorogato il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 294 del 2001.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è prorogato fino al 31 marzo 2002 (3).
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» e al connesso intervento internazionale denominato ISAF (International Security Assistance Force), è prorogato fino al 31 marzo 2002 (4).
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(2) Per l'ulteriore proroga del termine, vedi il comma 1 dell'art. 1, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.
(3) Per l'ulteriore proroga del termine, vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.
(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15. Per l'ulteriore proroga del termine di cui al presente comma, vedi i commi 3 e 4 dell'art. 1, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
Art. 2
Indennità di missione.
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2001. Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, la misura del 90 per cento è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman (5).
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente (6).
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(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.
(6) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 e gli artt. 2 e 3, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, come modificato dalla relativa legge di conversione.
Art. 3
Trattamento assicurativo e pensionistico.
1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.
Art. 4
Personale in stato di prigionia o disperso.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.
Art. 5
Disposizioni varie.
1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'articolo 1:
a) non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;
c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.
Art. 6
Disposizioni penali.
1. Al personale impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace.
2. Al personale impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, si applica il codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, e dalla legge di conversione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001 (7).
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(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 7
Personale civile.
1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6 (8).
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(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 8
Disposizioni in materia contabile.
1. In relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica (9).
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire apposito incarico, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare il completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania, fatti salvi gli effetti prodotti dalla proroga al 31 ottobre 2001 della nomina del Commissario delegato per l'utilizzo dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione per la «Missione Arcobaleno» (10).
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(9) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 16 aprile 2002, n. 64, l'art. 4, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, l'art. 12, D.L. 10 luglio 2003, n. 165, l'art. 8, L. 11 agosto 2003, n. 231, l'art. 9, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, l'art. 9, D.L. 24 giugno 2004, n. 160, l'art. 14, D.L. 19 gennaio 2005, n. 3 e l'art. 10, L. 21 marzo 2005, n. 39.
(10) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 9
Prolungamento delle ferme.
1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'articolo 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.
Art. 10
Forze di completamento.
1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui all'articolo 1, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Amministrazione della difesa può richiamare in servizio, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonché il personale già appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.
3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo con le seguenti modalità:
a) in accoglimento di motivata domanda;
b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile (11).
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(11) Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.
Art. 11
Compagnia di fanteria rumena.
1. È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250 (12).
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(12) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 16 aprile 2002, n. 64, l'art. 5, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, l'art. 11, L. 11 agosto 2003, n. 231, l'art. 10, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, l'art. 3, L. 30 luglio 2004, n. 208 e l'art. 3, L. 21 marzo 2005, n. 39.
Art. 12
Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.
1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalità ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.
3. Nell'àmbito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'àmbito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (13).
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(13) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 16 aprile 2002, n. 64, l'art. 6, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, l'art. 11, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9 e l'art. 4, L. 21 marzo 2005, n. 39.
Art. 13
Norme di salvaguardia del personale.
1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.
Art. 14
Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonché ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attività di criminalità organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico aggiuntivo è corrisposto in euro, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno-30 novembre 2001 (14).
4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria estera percepita.
5. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002 (15).
7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.
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(14) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 2, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.
(15) Per la proroga del termine, vedi il comma 5 dell'art. 1, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.
Art. 14-bis
Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia.
1. La denominazione della missione di monitoraggio della Comunità europea nei territori della ex Jugoslavia ECMM è modificata in missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia EUMM.
2. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2000, n. 147, relativo alla partecipazione italiana alla missione di cui al comma 1, è prorogato fino al 31 marzo 2002 (16) (17).
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(16) Per l'ulteriore proroga del termine, vedi il comma 6 dell'art. 1, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.
(17) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 15
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in 251.149.096 euro si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (18).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 16
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
L. 31 gennaio 2002, n. 6
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° dicembre 2001, n. 421,
recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare
all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom». Modifiche al
codice penale militare di guerra, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2002, n. 28.
Art. 1
1. Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n.421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1. Al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (2);
b) (3);
c) (4);
d) (5);
e) (6);
f) all'articolo 185, primo comma, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a cinque anni»;
g) (7);
h) gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 87, 155 e 183 sono abrogati;
i) (8).
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(2) Sostituisce l'art. 9 del codice penale militare di guerra.
(3) Sostituisce il secondo comma dell'art. 15 del codice penale militare di guerra.
(4) Aggiunge tre commi, dopo il primo, all'art. 47 del codice penale militare di guerra.
(5) Sostituisce l'art. 165 del codice penale militare di guerra.
(6) Aggiunge l'art. 184-bis al codice penale militare di guerra.
(7) Aggiunge l'art. 185-bis al codice penale militare di guerra.
(8) Sostituisce le rubriche del titolo II del libro primo e dell'art. 17 del codice penale militare di guerra ed aggiunge un periodo alla rubrica dell'art. 47 dello stesso codice.
Art. 3
1. In relazione all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom», il codice penale militare di guerra si applica ai soggetti di cui all'articolo 9 dello stesso codice penale militare di guerra, come modificato dalla presente legge.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 (9)
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(9) Le modifiche sono state inserite nel testo del D.L. 1° dicembre 2001, n. 421.
L. 27 febbraio 2002, n. 15
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451,
recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad
operazioni militari internazionali
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 2002, n. 49.
Art. 1
1. Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2. (2).
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(2) Aggiunge due commi all'art. 165 del codice penale militare di guerra.
Art. 3
1. All'articolo 185-bis del codice penale militare di guerra, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, le parole: «da uno» sono sostituite dalle seguenti: «da due».
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 (3)
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(3) Le modifiche sono state inserite nel testo del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451.
D.L.
24 dicembre 2002 n. 282
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di
riscossione e di procedure di contabilità
(art. 5-bis)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2002, n. 301 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 febbraio 2003, n. 27 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2003, n. 44, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
Art. 5-bis
Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 3:
1.1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: «, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16»;
1.2) (11);
2) al comma 4, le parole da: «la definizione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti»;
3) al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: «oggetto di definizione» sono inserite le seguenti: «aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica»; all'ottavo periodo, le parole: «2.000 euro» e «5.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «3.000 euro» e «6.000 euro» e le parole: «20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004»;
4) (12);
5) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «secondo le disposizioni del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo»; all'ultimo periodo, le parole: «e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,» sono soppresse;
6) al comma 14, le parole: «, tenuto conto degli indici di coerenza economica,» sono soppresse;
7) al comma 15, dopo le parole: «entro il 31 luglio 2003» sono inserite le seguenti: «, ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo»;
8) (13);
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, dopo le parole: «dell'imposta regionale sulle attività produttive,» sono inserite le seguenti: «del contributo straordinario per l'Europa, di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,»;
2) al comma 3:
2.1.) al primo periodo, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»;
2.2.) (14);
2.3.) al secondo periodo, le parole: «, salvo che per i periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo» sono soppresse;
2.4.) al terzo periodo, le parole: «per ciascun periodo di imposta» sono soppresse; le parole: «2.000 euro» e «5.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «3.000 euro» e «6.000 euro»; le parole: «16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004», e le parole: «17 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2003»;
3) al comma 4, le parole: «21 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «24 aprile 2003», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza»;
4) al comma 5, primo periodo, le parole: «13 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»;
5) al comma 6:
5.1.) (15);
5.2.) (16);
5.3.) la lettera d) è abrogata;
6) (17);
7) al comma 7, le parole: «alle lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera c)»;
8) al comma 10:
8.1.) (18);
8.2.) (19);
9) al comma 11, primo periodo, le parole: «16 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio 2003»; al secondo periodo, le parole: «20 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 2003»;
c) all'articolo 9:
1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «chiedendo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera a), nonché, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), le parole: «al 18 per cento», «16 per cento» e «13 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «all'8 per cento», «6 per cento» e «4 per cento»; dopo le parole: «dell'imposta regionale sulle attività produttive,», sono inserite le seguenti: «del contributo straordinario per l'Europa di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,»;
2.2) alla lettera b), le parole: «ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo»; le parole: «se l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile» sono sostituite dalle seguenti: «se l'imposta esigibile ovvero l'imposta detratta»;
3) (20);
4) (21);
5) (22);
6) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: «originarie» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse»;
7) al comma 10, lettera c), le parole: «i predetti effetti operano» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano»; le parole: «di tutte le attività» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività»; le parole: «, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime» sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica»;
8) al comma 12, primo periodo, le parole: «, per ciascun periodo di imposta,», sono soppresse; al medesimo comma, le parole: «2.000 euro» e «5.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «3.000 euro» e «6.000 euro», le parole: «16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004» e le parole: «17 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2003»;
9) al comma 14:
9.1.) (23);
9.2.) (24);
10) al comma 17, secondo periodo, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»; al terzo periodo, le parole: «17 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2003»;
d) (25);
e) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,»; al medesimo comma, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
f) all'articolo 11:
1) (26);
2) al comma 1, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»; le parole: «a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni»;
3) (27);
4) (28);
g) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole: «30 giugno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2000»;
2) (29);
3) (30);
h) all'articolo 14:
1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;
3) al comma 5, le parole: «13 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»; al primo periodo, dopo le parole: «in corso a tale data» sono inserite le seguenti: «nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni»; dopo le parole: «è dovuta», sono inserite le seguenti: «, entro il 16 aprile 2003,»; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi»;
4) (31);
i) all'articolo 15:
1) (32);
2) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «interessi» sono inserite le seguenti: «, indennità di mora», e sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis)»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione»;
3) al comma 2, alinea, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»; al medesimo comma, alle lettere a), b) e c), le parole: «maggiori imposte e contributi» sono sostituite dalle seguenti: «maggiori imposte, ritenute e contributi»;
4) (33);
5) al comma 4:
5.1.) all'alinea, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»;
5.2.) alla lettera a), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «18 per cento»;
5.3.) alla lettera b), le parole: «l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel»;
5.4.) (34);
6) (35);
7) al comma 5:
7.1) al primo periodo, le parole: «16 marzo 2003, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni»;
7.2) al secondo periodo, le parole: «2.000 euro» e «5.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «3.000 euro» e «6.000 euro», le parole: «16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004», e le parole: «17 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2003»;
8) (36);
9) al comma 8, le parole: «18 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2003»; dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «gli atti di cui al comma 3-bis,»;
l) all'articolo 16:
1) (37);
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»; al quarto periodo, le parole: «17 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2003»;
3) al comma 3:
3.1) alla lettera a), dopo le parole: «per lite pendente, quella» sono inserite le seguenti: «in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato»;
3.2) alla lettera c), dopo le parole: «al netto degli interessi» sono inserite le seguenti: «, delle indennità di mora»;
4) al comma 4, dopo la parola: «versamento», sono inserite le seguenti: «, se dovuto ai sensi del presente articolo»; le parole: «21 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2003»;
5) (38);
6) (39);
7) il comma 7 è abrogato;
8) al comma 8, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalla seguente: «competenti»; dopo le parole: «corti di appello» sono inserite le seguenti: «nonché alla Corte di cassazione»; le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2003»; le parole: «31 luglio 2005», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»;
9) (40);
10) al comma 10, le parole: «fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni del comma 5»;
m) all'articolo 17, comma 1, le parole: «16 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2003»;
n) all'articolo 20, i commi da 1 a 5 sono abrogati; conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero»;
o) (41).
2. (42).
3. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria agli interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle calamità naturali verificatesi nel corso del 2002 (42/a) (43).
(omissis)
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(11) Sostituisce la lettera d) al comma 3 dell'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(12) Aggiunge un periodo al comma 6 dell'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(13) Aggiunge il comma 15-bis all'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(14) Aggiunge due periodi, dopo il primo, al comma 3 dell'art. 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(15) Sostituisce l'alinea del comma 6 dell'art. 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(16) Sostituisce la lettera c) del comma 6 dell'art. 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(17) Aggiunge il comma 6-bis all'art. 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(18) Sostituisce la lettera a) al comma 10 dell'art. 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(19) Sostituisce la lettera b) al comma 10 dell'art. 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(20) Sostituisce il comma 3 dell'art. 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(21) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(22) Sostituisce il comma 6 dell'art. 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(23) Sostituisce la lettera a) al comma 14 dell'art. 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(24) Sostituisce la lettera b) al comma 14 dell'art. 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(25) Aggiunge l'art. 9-bis alla L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(26) Sostituisce la rubrica dell'art. 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(27) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(28) Sostituisce il comma 4 dell'art. 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(29) Sostituisce il comma 2 dell'art. 12, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(30) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 12, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(31) Sostituisce il comma 6 dell'art. 14, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(32) Sostituisce la rubrica dell'art. 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(33) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(34) Aggiunge la lettera b-bis) e b-ter) al comma 4 dell'art. 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(35) Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter all'art. 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(36) Sostituisce, con due periodi, l'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(37) Sostituisce il comma 1 dell'art. 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(38) Sostituisce il comma 5 dell'art. 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(39) Aggiunge un periodo al comma 6 dell'art. 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(40) Aggiunge il comma 9-bis all'art. 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(41) Aggiunge un periodo al comma 5 dell'art. 22, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(42) Aggiunge l'art. 16-bis al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
(42/a) Il presente comma era stato sostituito dall'art. 18, comma 1, D.L. 10 luglio 2003, n. 165, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.
(43) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27. Il presente articolo era stato successivamente modificato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in legge.
L. 18
marzo 2003, n. 42
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 gennaio 2003, n. 4,
recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana
ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di
guerra
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 2003, n. 66.
Art. 1
1. Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1. Sono abrogati gli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4 (2)
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(2) Le modifiche sono state inserite nel testo del D.L. 20 gennaio 2003, n. 4.
L. 11
agosto 2003, n. 231
Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 2003, n. 197.
Art. 1
Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali.
1. È differito al 31 dicembre 2003 (2) il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:
a) Joint Forge in
b) Multinational Specialized Unit
(MSU) in
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;
g) Temporary International Presence
in
h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).
2. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale EU Concordia in Macedonia.
3. È differito al 31 dicembre 2003 (3) il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa collegata.
4. È differito al 31 dicembre 2003 (4) il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF.
5. È differito al 31 dicembre 2003 (5) il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.
6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 358.355.586 euro.
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(2) Per l'ulteriore differimento del termine vedi il comma 1 dell'art. 3, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.
(3) Per l'ulteriore differimento del termine vedi il comma 2 dell'art. 3, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.
(4) Per l'ulteriore differimento del termine vedi il comma 3 dell'art. 3, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.
(5) Per l'ulteriore differimento del termine vedi il comma 4 dell'art. 3, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.
Art. 2
Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali.
1. È differito al 31 dicembre 2003 (6) il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).
2. È differito al 31 dicembre 2003 (7) il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
3. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 331.144 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.
4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 4.994.414 euro.
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(6) Per l'ulteriore differimento del termine vedi il comma 1 dell'art. 4, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.
(7) Per l'ulteriore differimento del termine vedi il comma 2 dell'art. 4, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9.
Art. 3
Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan.
1. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 229.251 euro per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.
Art. 4
Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro.
Art. 5
Rinvii normativi.
1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 6
Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali.
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni e delle operazioni internazionali di cui alla presente legge, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, e al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
Art. 7
Indennità di missione.
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, 2, comma 1, e 3 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e 2, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
Art. 8
Disposizioni in materia contabile.
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di 50.000.000 di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15, comma 1.
Art. 9
Compagnia di fanteria rumena.
1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 1, la spesa di 697.029 euro per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 10
Cessione di materiali e sostegno logistico.
1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afghane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della presente legge, escluso il materiale d'armamento.
2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, è autorizzata la spesa di 2.087.180 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 773.904 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afghane.
Art. 11
Modifica all'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.
1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, le parole: «la spesa di euro 359.549.625» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro 389.023.554».
2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi nel senso che l'indennità di missione è corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Art. 12
Disposizioni in materia penale.
1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 2, commi 2 e 3, e 3 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
Art. 13
Disposizioni di convalida.
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 14
Relazione sulle operazioni internazionali in corso.
1. Ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'àmbito delle operazioni internazionali in corso.
Art. 15
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, escluso l'articolo 4, pari a 367.468.508 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, pari a 5.200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
D.L. 28 novembre 2003,
n. 337
Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati
terroristici all'estero
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre 2003, n. 277 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 dicembre 2003, n. 369 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2004, n. 8), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere specifiche provvidenze di carattere economico per le famiglie delle vittime civili italiane decedute in conseguenza dei recenti attentati terroristici a Nassiriya e Istanbul, nonché di adeguare le misure di sostegno economico in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime per servizio e del dovere e dei loro familiari, in relazione ad eventi accaduti anche all'estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento.
1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidità permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998 (2).
1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro (3).
2. I benefìci di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalità dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
3. Per il conferimento dei benefìci previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di due anni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorità diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno (4).
4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004 (5).
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(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369.
(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369.
(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369.
(5) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369.
Art. 2.
1. Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, sono elevate ad euro 200.000 (6).
2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 2.944.000 euro per l'anno 2003 e di 2.491.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
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(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369.
Art. 3.
1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, compreso il personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza, ovvero ai superstiti dello stesso personale, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano anche per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale (7).
2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 22.500 euro per l'anno 2003 e di 346.000 euro a decorrere dall'anno 2004 (8).
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(7) Comma così modificato dall'art. 2, L. 12 marzo 2004, n. 68.
(8) Comma così modificato dall'art. 2, L. 12 marzo 2004, n. 68.
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 3.970.588 euro per l'anno 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
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(7) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 369.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
L. 24 dicembre 2003, n.
350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)
(art. 3, commi 8, 9 e 70, e art. 4, co. 177)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.
(omissis)
Art. 3
Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.
(omissis)
8. Per l'anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
(omissis)
70. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2004, 190 milioni di euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490 unità nell'anno 2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma è inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate even
Art. 4.
Finanziamento agli investimenti.
177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'àmbito di procedure concorsuali, anche straordinarie. La quota di concorso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente (45/b).
(omissis)
__________
(45/b) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 16, L. 21 marzo 2005, n. 39. Il presente comma era stato, inoltre, modificato dall'art. 5, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge.
D.L. 20 gennaio 2004, n. 9
Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2004, n. 17 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 12 marzo 2004, n. 68.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana all'azione multilaterale per la stabilizzazione e ricostruzione dell'Iraq e per il ripristino delle infrastrutture socioeconomiche di base, nonché per la realizzazione degli interventi umanitari in condizioni di sicurezza;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Capo I - Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
Art. 1.
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.
1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.
2. L'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali restano disciplinate dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
3. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 11.627.450 per l'anno 2004 (2).
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(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.
Art. 1-bis.
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul.
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: «alla data dell'evento», sono inserite le seguenti: «, nonché il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste» (3).
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(3) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.
Capo II - Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Art. 2.
Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione internazionale in Iraq.
1. È differito al 30 giugno 2004 (3/a) il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione internazionale in Iraq.
2. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 209.017.084 per l'anno 2004 (4).
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(3/a) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 4, D.L. 24 giugno 2004, n. 160.
(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.
Art. 3.
Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali.
1. È differito al 30 giugno 2004 (4/a) il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia e alla missione Over the Horizon Force ad essa collegata;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;
g) Temporary International Presence
in
h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea, (UNMEE).
2. È differito al 30 giugno 2004 (4/b) il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate.
3. È differito al 30 giugno 2004 (4/c) il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF.
4. È differito al 30 giugno 2004 (4/d) il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.
5. È differito al 30 giugno 2004 (4/e) il termine relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42 (5).
6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 292.919.802 per l'anno 2004 (6).
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(4/a) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 208.
(4/b) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 208.
(4/c) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 208.
(4/d) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 208.
(4/e) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 208.
(5) Comma così sostituito dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.
(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.
Art. 4.
Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali.
1. È differito al 30 giugno 2004 (6/a) il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).
2. È differito al 30 giugno 2004 (6/b) il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
3. È differito al 30 giugno 2004 (6/c) il termine relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42 (7).
4. È autorizzata fino al 30 giugno 2004 (7/a), la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima.
5. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 7.282.927 per l'anno 2004 (8).
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(6/a) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 2, L. 30 luglio 2004, n. 208.
(6/b) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 2, L. 30 luglio 2004, n. 208.
(6/c) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 2, L. 30 luglio 2004, n. 208.
(7) Comma così sostituito dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.
(7/a) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 2, L. 30 luglio 2004, n. 208.
(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.
Art. 5.
Rinvii normativi.
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 6.
Trattamento assicurativo.
1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nell'àmbito della missione di cui all'articolo 1 per il servizio di protezione e sicurezza alle dipendenze della delegazione diplomatica speciale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
2. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 9.257 per l'anno 2004 (9).
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(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.
Art. 7.
Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali.
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
Art. 8.
Indennità di missione.
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2, 3, commi 1, 2, 3, e 5, e 4, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 3, comma 4, e 4, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardanti la misura dell'indennità di missione da corrispondere al personale impiegato nella missione di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 752.060 per l'anno 2004 (10).
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(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.
Art. 9.
Disposizioni in materia contabile.
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15 del presente decreto (11).
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(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.
Art. 9-bis.
Cessione di materiali e sostegno logistico.
1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate e Forze di polizia irachene materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.
2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.122.490 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 815.615 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate e Forze di polizia irachene (12).
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(12) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.
Art. 10.
Compagnia di fanteria rumena.
1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 3, comma 1, la spesa di euro 714.816 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 11.
Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.
1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
Art. 12.
Disposizioni in materia penale.
1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate (13).
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui ag1i articoli 3, commi 1, 4, e 5, 4, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
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(13) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.
Art. 13.
Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri.
1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2004, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e all'articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed entro il limite di spesa di euro 23.150.063 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto per i volontari in ferma breve e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2003 non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni (14).
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, per euro 13.975.837, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, per euro 9.174.226, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
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(14) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.
Art. 13-bis.
Forze di completamento.
1. Per le esigenze connesse con le operazioni militari internazionali di cui al presente decreto, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, nell'anno 2004 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.
3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.
4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti di contingenti a tal fine determinati, per l'anno 2004, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio (15).
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(15) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.
Art. 13-ter
Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria.
1. È autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute (16).
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(16) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68. Vedi, anche, l'art. 13, L. 21 marzo 2005, n. 39.
Capo III - Disposizioni finali
Art. 14.
Disposizioni di convalida.
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Art. 15.
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, esclusi gli articoli 1-bis e 13, pari complessivamente a 531.601.831 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (17).
2. Il Ministro dell'economia delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(17) Comma così sostituito dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68.
Art. 16.
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
L.
23 agosto 2004, n. 226
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore (artt. 15-19, 25 e
tabella C).
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 agosto 2004, n. 204.
(omissis)
Art. 15
Trattamento economico.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Capo IV
Reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della croce rossa
Art. 16
Concorsi.
1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
Art. 17
Posti non coperti.
1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 16 è superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo.
2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 è inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti (3).
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(3) Vedi, anche, gli artt. 2 e 3, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.
Art. 18
Aumento dei posti disponibili
1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, per cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.
2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti, rispetto alla programmazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi:
a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti (4);
b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possegga dei prescritti requisiti.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.
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(4) Vedi, anche, gli artt. 2 e 3, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.
Art. 19
Perdita del grado.
1. I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto dell'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.
Art. 25
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa.
1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti (5).
2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi:
a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti;
b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti (6).
3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 17.
4. Nei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4) e 5) della medesima lettera b), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
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(5) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.
(6) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.
Tabella C
(v. articolo 23, comma 2)
Oneri finanziari complessivi
|
|
ANNO |
ONERI |
|
|
|
|
2005 |
392.999.573,06 |
2006 |
392.996.596,78 |
2007 |
392.890.034,23 |
2008 |
392.845.104,00 |
2009 |
392.877.594,60 |
2010 |
389.102.583,23 |
2011 |
344.176.466,82 |
2012 |
335.143.557,80 |
2013 |
331.324.911,14 |
2014 |
322.232.193,54 |
2015 |
312.789.792,14 |
2016 |
304.788.156,21 |
2017 |
298.898.670,81 |
2018 |
286.098.679,28 |
2019 |
267.427.682,18 |
2020 |
229.046.477,63 |
2021 |
180.973.393,36 |
|
|
L.
21 marzo 2005 n. 39
Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 2005, n. 67.
Art. 1
Partecipazione di personale militare a missioni internazionali.
1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.
2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.
3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
a) Over the Horizon Force in
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e
Fyrom e NATO Headquarters
d) United Nations
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi alla partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.
5. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.
6. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.
7. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.
8. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.
Art. 2
Operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina.
1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.
Art. 3
Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena.
1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 3, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.806.563.
Art. 4
Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.
1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
Art. 5
Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali.
1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.054.277.
2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.211.384.
3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.739.398.
4. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 405.722.
Art. 6
Trattamento assicurativo.
1. Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur nell'àmbito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione Africana è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 401.
Art. 7
Indennità di missione.
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 2 e 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e 5, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
Art. 8
Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali.
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, e al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
Art. 9
Disposizioni in materia penale.
1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 2 e 5, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
Art. 10
Disposizioni in materia contabile.
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18 della presente legge.
Art. 11
Forze di completamento.
1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo appartenenti alle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.
3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.
4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti delle consistenze del personale determinate, per l'anno 2005, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.
6. Per le esigenze di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
Art. 12
Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri.
1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2005, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed entro il limite di spesa di euro 23.118.801 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2004 non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano, fino al 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge n. 226 del 2004, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo IV della legge n. 226 del 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 23.118.801 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2005, dall'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 13
Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria.
1. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
Art. 14
Rinvii normativi.
1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 15
Modifiche all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.
1. Al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «30 dicembre 1997, n. 505,» sono aggiunte le seguenti: «e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,»;
b) dopo le parole: «dipendenza da causa di servizio.» è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.».
Art. 16
Programmi d'interesse nazionale.
1. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti» sono inserite le seguenti: «, di forniture di interesse nazionale»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'àmbito di procedure concorsuali, anche straordinarie».
Art. 17
Disposizioni di convalida.
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 18
Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, escluso l'articolo 12, pari complessivamente a euro 319.777.123 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00599
presentata da LUIGI RAMPONI martedì 12 aprile 2005 nella seduta n. 610
Le Commissioni riunite III e IV,
vista la risoluzione 1590, con la quale il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 24 marzo 2005 ha disposto l'invio di un contingente militare in Sudan, nell'ambito della missione denominata United Nation Mission in Sudan (UNMIS);
considerato che il citato contingente militare opererà ai sensi del capo VI della Carta dell'ONU ed avrà il compito di sostenere l'attuazione degli accordi di pace sottoscritti il 9 gennaio 2005 a Nairobi;
valutate positivamente le determinazioni assunte dal Consiglio dei ministri con la deliberazione del 7 aprile 2005;
udite le comunicazioni rese dal Governo alle Commissioni riunite III e IV, nella seduta del 12 aprile 2005, sulla situazione in Sudan e sul ruolo del contingente militare italiano nell'ambito della missione UNMIS,
impegnano il Governo
ad inviare in Sudan un contingente militare per partecipare alla missione UNMIS secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
(7-00599) «Ramponi, Selva, Angioni, Baldi, Cima, Lavagnini, Santino Adamo Loddo, Mantovani, Minniti, Paoletti Tangheroni, Papini, Pinotti, Pisa, Spini, Rizzi, Naro».
SENATO DELLA REPUBBLICA
----------------------XIV LEGISLATURA------------------
Doc. XXIV
n. 17
RISOLUZIONE
DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
d’iniziativa del senatoreCONTESTABILE
approvata il 12 aprile 2005
_____________
ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione
dell’esame dell’affare assegnato sulla partecipazione di un contingente
nazionale alla missione Onu in Sudan
La Commissione difesa del Senato della Repubblica,
preso atto dei contenuti della risoluzione n. 1590 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 24 marzo 2005, con la quale si dispone l'invio di un contingente militare in Sudan nell'ambito della missione denominata United Nation Mission in Sudan (UNMIS);
considerato che il citato contingente militare opererà ai sensi del capo VI dello Statuto delle Nazioni Unite ed avrà il compito di sostenere l'attuazione degli accordi di pace sottoscritti a Nairobi il 9 gennaio 2005;
valutate positivamente le determinazioni assunte dal Consiglio dei ministri il 7 aprile 2005 a proposito di questa missione;
preso atto delle comunicazioni del Governo sulla situazione in Sudan e sul ruolo del contingente militare italiano nell'ambito della missione UNMIS;
approva
le comunicazioni rese in data odierna dal Governo sulla situazione in Sudan e sul ruolo del contingente militare italiano nell'ambito della missione UNMIS e le iniziative che da esse esplicitamente conseguono per il ripristino della pace nella regione,
impegna il Governo
ad inviare in Sudan un contingente militare per partecipare alla missione UNMIS, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed entro la cornice delineata dal Governo.
[1] Si veda, in particolare, il parere del Comitato per la legislazione in relazione al ddl di conversione in legge del D.L. n. 180/1999 (A.C. 6149), nel quale sono esposte in maniera approfondita le motivazioni che stanno alla base di tale esigenza. L’ultimo richiamo è stato fatto in occasione del parere formulato sul ddl di conversione del D.L. n. 3/2005 (A.C. 5637).
[2] Per una ricostruzione di tali programmi si veda più avanti nel commento all’articolo 14 del D.L. n. 451/2001, espressamente richiamato dall’articolo 14 della proposta di legge ora all’esame del Parlamento.
[3] Si ricorda che le leggi n. 6/2002, di conversione del D.L. n. 421/2001, n. 15/2002, di conversione del D.L: n. 451/2001, e n. 42/2003, di conversione del D.L. n. 4/2003, hanno disposto varie modifiche ed abrogazioni di articoli del codice penale militare di guerra. In particolare: sono stati modificati gli articoli 9, 15, 47, 165 e 185; sono stati introdotti gli articoli 184-bis e 185-bis; sono stati quindi abrogati gli articoli 5, 10, 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 76, 80, 86, 87, 155 e 183.
[4] Tale rinvio è contenuto nell’articolo 47 del Codice penale militare di guerra che prevede che, nei casi non previsti da detto codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare.
[5] Si ricorda che la pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1 della legge 13 ottobre 1994, n. 589 che ad essa ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.
[6] Vedi nota precedente.
[7] L’articolo 388 C.P.P prevede che il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, che contiene le regole generali per l’interrogatorio, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.
[8] L’articolo 391 C.P.P. reca la disciplina dell’udienza di convalida.
[9] La disciplina dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve è contenuta nel D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, recante “Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate”, mentre i volontari di truppa in ferma prefissata, della durata di cinque anni, sono stati introdotti dall’articolo 12 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331”. Per la ferma annuale si veda l’articolo 16 del citato D.Lgs. n. 215/2001.
[10] Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.
[11] L’articolo 24 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ha modificato la disposizione contenuta nella lettera b) dell’articolo 3 della legge n. 1185/1967, che ora dispone che “Non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.
[12] L’articolo contiene disposizioni analoghe a quelle introdotte dall’articolo 6 del D.L. n. 421/2001 già citato.
[13] L’articolo ripropone la disciplina a favore del personale impegnato nell’operazione Enduring Freedom introdotta dall’articolo 5 del D.L. n. 421/2001 già citato.
[14] Questo inciso non è contenuto nell’articolo 5 del D.L. n. 421/2001.
[15] L'UNEP ha concluso il suo lavoro il 13 marzo 2001. Le analisi hanno riguardato 355 campioni prelevati sul terreno: acqua, latte e anche sette frammenti di munizioni all'uranio. Secondo tale studio, l'uranio impoverito usato dalla Nato in Kosovo nel 1999 avrebbe creato rischi di contaminazione radioattiva o chimica ''trascurabili e persino inesistenti''.
[16] Nel lavoro conclusivo si sottolinea che, benché non si possa escludere un possibile effetto combinato dell'esposizione ad agenti tossici e chimici cancerogeni e alle radiazioni, non vi sarebbero evidenze che supportino questa ipotesi.
[17] Il decreto legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2005.