XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di entrate - D.L. 106/2005 - A.C. 5989 - Lavori preparatori al Senato
Serie: Decreti-legge    Numero: 193    Progressivo: 1
Data: 18/07/05
Organi della Camera: VI-Finanze
Riferimenti:
DL n.106 del 17/06/05   AC n.5989/14

Servizio studi

 

decreti-legge

Disposizioni urgenti

in materia di entrate

D.L. 106/2005 - A.S. 3500

Lavori preparatori al Senato

n. 193/1

 


xiv legislatura

18 luglio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

 

SIWEB

 

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File: D05106a.doc


INDICE

ITER A.S. 3500

Testo del disegno di legge A.S. 3500

§      Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate. 5

 

Esame in sede consultiva

Commissione 1a (Affari costituzionali)

§      Seduta del 21 giugno 2005. 41

§      Seduta del 5 luglio 2005. 43

§      Seduta del 12 luglio 2005. 44

Commissione 4a (Difersa)

§      Seduta del 5 luglio 2005. 45

Commissione 5a (Bilancio)

§      Seduta del 29 giugno 2005 (antimeridiana)47

§      Seduta del 29 giugno 2005 (pomeridiana)50

§      Seduta del 30 giugno 2005. 53

§      Seduta del 5 luglio 2005. 54

§      Seduta del 6 luglio 2005 (antimeridiana)60

§      Seduta del 6 luglio 2005 (pomeridiana)61

§      Seduta del 12 luglio 2005 (pomeridiana)65

Commissione 7a (Istruzione pubblica, beni culturali)

§      Seduta del 29 giugno 2005. 69

Commissione101a (Industria, commercio, turismo)

§      Seduta del 29 giugno 2005. 71

Commissione 14a (Politiche dell’Unione europea)

§      Seduta del 5 luglio 2005. 73

§      Seduta del 6 luglio 2005. 79


Esame in sede referente

Commissione 6a (Finanze e tesoroi)

§      Seduta del 22 giugno 2005. 85

§      Seduta del 28 giugno 2005. 87

§      Seduta del 29 giugno 2005. 90

§      Seduta del 6 luglio 2005 (antimeridiana)94

§      Seduta del 6 luglio 2005 (pomeridiana)131

§      Seduta del 6 luglio 2005 (notturna)132

 

Esame in Assemblea

§      Seduta di giovedì 7 luglio 2005. 143

§      Seduta di martedì 12 luglio 2005. 151

§      Seduta di martedì 12 luglio 2005. 165

§      Seduta di mercoledì 13 luglio 2005. 255

 


ITER A.S. 3500


Testo del disegno di legge A.S. 3500


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3500

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell’economia e delle finanze

(SINISCALCO)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2005

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

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Onorevoli Senatori. – L’accluso decreto-legge, che viene sottoposto all’esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reca disposizioni urgenti in materia di entrate.

In particolare, l’articolo 1 reca disposizioni in materia di versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di riscossione.

Con il comma 1 si provvede ad integrare l’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), per chiarire che tra le situazioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria, ricorrendo le quali possono non essere irrogate le sanzioni amministrative tributarie, non rientrano tutti quei casi in cui vi sia unicamente pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

In materia di imposta regionale sulle attività produttive, il comma 2 prevede l’inapplicabilità sia del criterio previ­sionale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per la determinazione degli acconti di imposta per il 2005, che delle disposizioni sull’esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza, di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il comma 3 stabilisce, inoltre, l’inoperatività dell’istituto del cosiddetto «ravvedimento operoso» per il versamento del saldo di imposta per il 2004, nonché degli acconti di imposta per il 2005. Si prevede, altresì, che non trovi applicazione la riduzione della sanzione per omesso versamento nel caso di effettuazione del medesimo entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Il comma 4 prevede la possibilità di portare successivamente in com­pensazione le somme versate in eccesso quale acconto di imposta per il 2005 laddove per il medesimo anno di imposta intervengano norme in tema di IRAP di maggior favore per il contribuente.

Con il comma 5 si dispone la proroga al 30 settembre 2005 del termine per il versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari della riscossione.

L’articolo 2 reca, poi disposizioni in tema di dimensione europea per la piccola e la media impresa e di premio di concentrazione.

In particolare, la norma prevede l’erogazione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, per le imprese risultanti da processi di concentrazione e rientranti nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Il credito d’imposta è pari al 10 per cento dell’importo risultante dalla differenza tra la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini IRAP di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione e il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini della medesima imposta da ciascuna delle imprese che partecipano alla concen­trazione. A tale fine, viene preso come riferimento il valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d’imposta precedente a quello in cui la concentrazione è ultimata.

Il premio spetta a condizione che il processo di concentrazione o di aggregazione sia ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data in cui interviene l’appro­vazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di aiuti di Stato e i ventiquattro mesi successivi. Inoltre, tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono rientrare nella definizione comunitaria di microimprese di cui alla citata raccomandazione n. 2003/361/CE e devono aver esercitato l’attività nei due anni precedenti alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione ed essere residenti in Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. E’ espres­samente previsto che le attività esercitate dalle imprese che si concentrano o si aggregano devono risultare omogenee e che la concentrazione o aggregazione perduri per almeno tre anni.

Per beneficiare del credito d’imposta è prevista la trasmissione di un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate da parte dell’impresa derivante dalla concen­trazione e lo stesso spetta fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Per effetto del rinvio operato dal comma 6 ad alcune norme dell’articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha disciplinato un premio di concentrazione da fruire per la medesima fattispecie di cui al presente articolo e pari al 50 per cento delle spese sostenute per studi e consulenze inerenti all’operazione di concentrazione, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compen­sazione.

I commi 7 e 8 riguardano, in sostanza, la copertura degli oneri recati dal comma 4; in particolare, il comma 7 prevede che gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, a decorrere dall’anno 2005, per gli importi indicati dall’allegato 1. Il comma 8 dispone che all’onere recato dal citato comma 4, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2005, 242 milioni di euro per l’anno 2006 e 122 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al citato comma 7.

L’articolo 3 reca disposizioni per favorire i processi in atto di valoriz­zazione del patrimonio immobiliare pubblico.

In particolare, la norma del comma 1 risponde all’esigenza di portare a compimento un processo di valoriz­zazione avviato sull’immobile sito in Roma, Piazza Verdi, di rilevante pregio, definendo prioritariamente l’incerto assetto proprietario del bene. L’urgenza dell’intervento è rappresentata dal fatto che le procedure edilizie-urbanistiche, connesse al progetto di valorizzazione, sono ora in fase avanzata.

Con le disposizioni del comma 2, poi, si provvede a correggere errori formali presenti in norme vigenti relative alla dismissione di immobili della Difesa, consentendo così ad esse di operare, nonché a rendere più coerenti i processi di alienazione di tali immobili con il quadro delle opportunità operative già esistenti da un punto di vista più generale; si provvede altresì a rendere più coerente il quadro operativo-finanziario che si riferisce a tali dismissioni.



 

 

Relazione tecnica

 

Art. 1.

Disposizioni in materia di versamenti IRAP e di riscossione

 

La normativa in oggetto nel comma 1 introduce una modifica all’articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), intervenendo sulle condizioni di incertezza che potrebbero inibire l’irrogazione delle sanzioni. Nello specifico si chiarisce che non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità di una norma tributaria e quindi, non valendo in tale caso le condizioni di incertezza, le sanzioni sarebbero comminate.

A rafforzare le disposizioni del comma 1, intervengono i commi 2 e 3 che, proprio in relazione all’autotassazione per il 2005:

1) in merito agli acconti IRAP (comma 2) per l’anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, escludono la possibilità dell’applicazione delle disposizioni sull’utilizzo del criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e di quelle sulle condizioni di incertezza in seguito alla modifica di cui al comma 1;

2) in merito al saldo (comma 3) relativo all’anno di imposta precedente, non permettono l’applicazione delle disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni, previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La ratio della norma è la neutralizzazione dei possibili effetti, in termini di riduzione dell’autotassazione IRAP, delle conclusioni dell’avvocato generale della Corte UE nei confronti dell’IRAP, ancora non tradotte in una sentenza definitiva e che comunque chiedono la soppressione del tributo. Tutto ciò premesso, non si ritiene che l’insieme delle norme sopra esposte, rispetto al quadro macroeconomico invariato, produca degli effetti in termini di gettito. Al contrario ha lo scopo di stabilizzare il quadro macroeconomico, neutralizzando possibili effetti negativi, stabilendo l’irrilevanza delle aspettative in pendenza di giudizio.

 

 

Art. 2.

Premio di concentrazione

 

Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione, rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, compete un premio di concentrazione nel rispetto delle condizioni che seguono:

a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data in cui interviene l’approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea e i ventiquattro mesi successivi;

b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato,devono rientrare nella definizione di microimpresedi cui alla citata raccomandazione n. 2003/361/CE;

c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di aggregazione devono aver esercitato attività omogenee nei due periodi d’imposta precedenti alla data in cui è ultimato il predetto processo ed essere residenti in Stati membri dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.

Il premio spetta (comma 2) a condizione che la concentrazione o la aggregazione duri almeno tre anni e consiste in un contributo nella forma del credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale interviene l’approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ed è pari al 10 per cento dell’importo risultante dalla differenza:

a) tra la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione;

b) e il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazioneo alla aggregazione.

Ai fini del comma 2, si fa riferimento al valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d’imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l’aggregazione è ultimata. Per le imprese residenti in Stati membri dell’Unione europea, si fa riferimento al valore della produzione netta, determinato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Per fruire del contributo, l’impresa concentrataria inoltra un’apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione. L’Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2005, 242 milioni di euro per l’anno 2006 e 122 milioni di euro per l’anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall’istanza ovvero per l’esaurimento dei fondi stanziati.

Infine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell’articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

 

Effetti di gettito

 

In base al paragrafo 3 dell’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE, è definita microimpresa quella che soddisfi simultaneamente i seguenti requisiti:

a) occupa meno di 10 persone;

b) realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

c) non può essere considerata microimpresa, salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, della raccomandazione citata, se almeno il 25 per cento del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

Dalla elaborazione delle dichiarazioni dei redditi «Unico 2003» di società di capitali ed enti commerciali, ed estrapolando la base dati al 2003 sulla base dell’andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT, sono stati ottenuti i seguenti dati:

a) il valore della base imponibile IRAP 2003 (corrispondente al valore della produzione netta) mediamente dichiarata dalle microimprese potenzialmente interessate alla normativa proposta è pari a circa 115,4 migliaia di euro. Le microimprese sono state individuate mediante i seguenti requisiti:

1) numero dei dipendenti inferiore a 10 (ottenuto con la stessa metodologia applicata in sede di relazione tecnica all’articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – legge finanziaria 2005 – in tema di deducibilità ai fini IRAP del costo del lavoratori neoassunti incrementali);

2) fatturato annuo realizzato nel 2003 (totale componenti positive IRAP) oppure totale di bilancio annuo 2003 (ricavato dai dati del prospetto RS) non superiore a 2 milioni di euro;

3) sono state considerate le sole società che avessero presentato anche la dichiarazione dei redditi «Unico 2002», al fine di tener conto del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge;

b) le microimprese così individuate sono risultate essere pari a circa 540.000 su un totale di quasi 809.000 società di capitali (Unico 2003), con un peso percentuale sulla frequenza pari a circa il 66,7 per cento.

Al fine dell’individuazione della platea dei contribuenti che possano usufruire dell’agevolazione in esame, sono stati elaborati i dati più recenti a disposizione del registro (anno 2001), ed in particolare sono stati esaminati tutti i contribuenti che abbiano preso parte ai seguenti negozi giuridici: «1118» compravendita di azienda, «A118» conferimento per costituzione della piena proprietà di azienda, «B118» conferimento per aumento di capitale di piena proprietà di azienda.

Non sono stati presi in considerazione i negozi giuridici del tipo «C000» (atto di fusione di società) poiché, pur rientrando la fusione nella fattispecie giuridica della concentrazione, si ritiene possano riguardare esclusivamente atti di fusione nei quali almeno una società non sia una microimpresa e quindi, in definitiva, non possano godere del premio di concentrazione in esame; si evidenzia comunque che sono stati presentati solo 87 negozi giuridici riguardanti atti di fusione.

Dall’elaborazione sui dati del registro è emerso che il numero di negozi giuridici, con la tipologia esaminata (1118, A118, B118), sono risultati essere pari a circa 63.900, con un totale di contribuenti coinvolti dell’ordine di 130.300.

Per tenere conto dell’esclusione del contribuente con il valore della produzione netta IRAP più elevato, è stato sottratto un contribuente per ogni negozio dal totale dei contribuenti coinvolti nei negozi giuridici esaminati, ottenendo così una percentuale del 49 per cento circa, rappresentativa del peso dei soggetti da escludere (63.900 / 130.300).

Dall’elaborazione è emerso che i contribuenti interessati dall’agevolazione in oggetto sono circa 50.600 persone giuridiche e quasi 490 ditte individuali.

Relativamente alle persone giuridiche, al fine di considerare solo i contribuenti microimprese, è stato applicato il peso percentuale del 66,7 per cento, ottenendo un numero di persone giuridiche coinvolte pari a circa 33.750 alle quali si aggiungono le 490 ditte individuali, che si ipotizza rientrino tutte nelle definizione di microimprese.

Utilizzando la percentuale sopra ottenuta del 49 per cento, si ottiene un numero di contribuenti che si stima possano essere coinvolti nei processi di concentrazioni, pari a circa 17.450 ((33.750 + 490) x 51 per cento circa).

Tenendo conto del possibile effetto incentivante derivante dal premio di concentrazione in esame e della possibilità di usufruire del credito di imposta anche nel caso di aggregazioni, si è ritenuto prudenziale incrementare la perdita di gettito stimata nella misura del 20 per cento, ottenendo una stima del credito di imposta annuo nel biennio utilizzabile pari a circa 242 milioni di euro (17.450 X 115,4 X 10% X 120%). In tale stima si è applicato prudenzialmente anche alle microimprese individuali il valore della produzione netta IRAP 2003 medio, attribuibile alle microimprese società di capitali.

L’andamento della variazione di gettito di cassa, tenendo conto che il processo di concentrazione deve essere ultimato entro i ventiquattro mesi dalla data di approvazione da parte della Commissione europea, che il credito può essere fatto valere solo in compensazione nel Modello F24 (di cui alle disposizioni richiamate al comma 6) e delle modalità per la richiesta del credito medesimo (di cui al comma 4), è il seguente (in milioni di euro), assumendo un periodo di poco inferiore ai sei mesi, per il 2005, per tener conto di ritardi per il concreto avvio della fruizione:

 

Cassa

2005

2006

2007

Totale

 -120

 -242

 -122

 

Riduzioni autorizzazioni di spesa tabella C

(articolo 2, comma 7)

 

Ai fini della copertura del provvedimento in esame, il comma 7 prevede i tagli relativi agli stanziamenti di parte corrente di cui alla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), indicati nell’allegato 1. Da tali riduzioni sono state escluse talune spese in relazione alla loro natura incomprimibile, con risvolti di carattere sociale quali: gli stanziamenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, gli accordi internazionali, il fondo per le politiche sociali.

Nell’anno 2005 risultano altresì escluse dal taglio alcune autorizzazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non presentano disponibilità.

L’intervento previsto dalla disposizione in esame comporta una riduzione degli stanziamenti relativi alla tabella C di 120 milioni di euro per l’anno 2005, di 242 milioni di euro per l’anno 2006 e di 122 milioni di euro per l’anno 2007, corrispondente al taglio lineare, in termini percentuali, rispettivamente dell’1,5 per cento, del 3,2 per cento e dell’1,6 per cento circa.


 

Allegato

(Previsto dall’articolo 17, comma 30,

della legge 15 maggio 1997, n. 127)

 

 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE

MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

 

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

 

...Omissis...

 

Art.10. – Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente. – 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’àmbito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

 

...Omissis...

 

LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

 

Art. 1.

 

...Omissis...

 

426. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all’incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall’attività svolta fino al 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1º gennaio 2004. L’importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

 

...Omissis...

 

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.

 

...Omissis...

 

Art. 27. - Verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico. – 1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. La verifica circa la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, è effettuata dalle soprintendenze, d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.

4. L’esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, è comunicato ai competenti uffici affinchè ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse da valutarsi da parte del Ministero interessato.

5. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili.*

6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela. L’accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è trascritto nei modi previsti dall’articolo 8 del medesimo testo unico.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell’Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili.

9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalità di redazione delle schede descrittive, nonchè le modalità di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare di concerto con l’Agenzia del demanio e con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all’amministrazione della difesa entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge.

10. La soprintendenza regionale, sulla base dell’istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell’interesse culturale dell’immobile con provvedimento motivato e ne dà comunicazione all’agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. La mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica.

11. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva, integrate con il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

12. Per gli immobili appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, nonchè per quelli di proprietà di altri enti ed istituti pubblici, la verifica è avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l’istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento così avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.

13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonchè dai commi dal 3 al 5 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonchè a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e 3.

13-bis. L’Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all’amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l’Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso all’Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell’economia e delle finanze e, per esso, all’Agenzia del demanio.

13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell’Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Dicastero della Difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

13-sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies, a valere sulle risorse derivanti dall’applicazione delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell’Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati dal Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l’Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro è destinata all’ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l’anno 2005 è destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.


 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

 

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139

del 17 giugno 2005.

 

 

 

Disposizioni urgenti in materia di entrate

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di entrate e di immobili pubblici, nonché per incentivare i processi di concentrazione delle imprese;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2005;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

 

 

Articolo 1.

(Versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive

e di riscossione)

 

1. Nell’articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria».

2. Ai fini del versamento dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni sull’utilizzo del criterio previsionale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nonché quelle sulla esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza, di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal comma 1.

3. In caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché di quello di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.

4. Resta ferma la facoltà di compensare ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dell’acconto di cui al comma 2 eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, è prorogato al 30 settembre 2005.

 

 

Articolo 2.

(Premio di concentrazione)

 

1. Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un premio di concentrazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data in cui interviene l’approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e i ventiquattro mesi successivi;

b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE;

c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di aggregazione devono aver esercitato attività omogenee nei due periodi d’imposta precedenti alla data in cui è ultimato il predetto processo ed essere residenti in Stati membri dell’Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo.

2. Il premio di concentrazione spetta a condizione che la concentrazione o la aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni e consiste in un contributo nella forma del credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale interviene l’approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ed è pari al dieci per cento dell’importo risultante dalla differenza tra:

a) la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione; e

b) il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione.

3. Ai fini del comma 2, si fa riferimento al valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d’imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l’aggregazione è ultimata. Per le imprese residenti in Stati membri dell’Unione europea, si fa riferimento al valore della produzione netta, determinato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per fruire del contributo, l’impresa concentrataria inoltra un’apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione. L’Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2005, 242 milioni di euro per l’anno 2006 e 122 milioni di euro per l’anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall’istanza, ovvero per l’esaurimento dei fondi stanziati.

5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero delle attività produttive, è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell’istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell’avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell’articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

7. Gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, a decorrere dall’anno 2005, per gli importi indicati dall’allegato 1.

8. All’onere recato dal comma 4, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2005, 242 milioni di euro per l’anno 2006 e 122 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di immobili pubblici)

 

1. Per il soddisfacimento di esigenze connesse alla valorizzazione del patrimonio pubblico, l’immobile sito in Roma, Piazza Giuseppe Verdi, n. 10, è trasferito in proprietà allo Stato. Il temporaneo utilizzo del bene da parte dell’attuale usuario è a titolo gratuito, con le modalità e la durata stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio.

2. All’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma 13-quater, le parole: «di cui ai commi da 6 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 436, 437 e 438 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché alle altre procedure di dismissione previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco»;

b) al comma 13-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sull’obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi».

 

 

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 17 giugno 2005.

 

CIAMPI

Berlusconi – Siniscalco

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 


Allegato 1

 

RIDUZIONI STANZIAMENTI TABELLA C

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2005          2006          2007

 

                                                                                 (milioni di euro)

 

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: “Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217)

0,15

0,32

0,16

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026)

0,70

1,45

0,72

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

– art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)

9,94

2,93

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

– art. 36: Assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680)

2,09

4,33

2,13


Segue: Allegato 1

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2005          2006          2007

 

                                                                                 (milioni di euro)

 

 

 

Legge n. 87 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183)

6,25

13,07

6,50

Legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile:

– art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184)

0,64

1,34

0,66

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche

– art. 4: istituzione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707)

0,26

0,54

0,27

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

– art. 4: autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)

3,21

6,63

3,26

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici

– art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702)

0,29

0,60

0,30

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613)

0,03

0,06

0,03


Segue: Allegato 1

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2005          2006          2007

 

                                                                                 (milioni di euro)

 

 

 

Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del Garante per la tutela della privacy - cap.1733)

0,14

0,29

0,14

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l’individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:

– art. 7, comma 6: Contributo in favore dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)

0,14

0,29

0,14

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap.1575)

0,33

0,69

0,34

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alla Comunità europea:

– art. 23: Istituzione agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)

0,06

0,13

0,07

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:

– art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185)

3,34

6,99

3,48


Segue: Allegato 1

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2005          2006          2007

 

                                                                                 (milioni di euro)

 

 

 

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525)

3,41

7,13

3,54

Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ) a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)

0,19

0,40

0,20

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell’economia e finanze - cap. 3935)

0,32

0,67

0,33

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - cap. 3890)

35,20

71,86

35,35

- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.9. - Agenzia del demanio - cap. 3901)

1,90

3,95

1,96

- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.10. - Agenzia del territorio - cap. 3911)

6,62

13,32

6,51

- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.11. - Agenzia delle dogane - cap. 3920)

7,78

15,80

7,75

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115)

4,92

9,96

4,87


Segue: Allegato 1

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2005          2006          2007

 

                                                                                 (milioni di euro)

 

 

 

Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

– art. 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170)

2,25

4,68

2,31

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820)

0,14

0,29

0,15

Legge n. 388 del 2000: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

– art. 74, comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156)

2,15

5,30

2,24

Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

– art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)

0,06

0,12

0,06

 

TOTALE MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

92,48

170,19

86,37


Segue: Allegato 1

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2005          2006          2007

 

                                                                                 (milioni di euro)

 

 

 

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

– art. 10, comma 7: Somma da erogare per il finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275)

0,34

0,71

0,35

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell’Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)

0,34

0,72

0,35

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280)

0,45

0,94

0,47

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero:

– art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)

1,55

3,24

1,60

– art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)

1,02

2,12

1,06

 

TOTALE MINISTERO DELLE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

3,70

7,72

3,82


Segue: Allegato 1

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2005          2006          2007

 

                                                                                 (milioni di euro)

 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE

POLITICHE SOCIALI

 

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

– art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332)

0,06

0,03

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– art. 80, comma 4: Formazione professionale (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4161)

0,03

0,06

0,03

 

TOTALE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

0,03

0,13

0,06


Segue: Allegato 1

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2005          2006          2007

 

                                                                                 (milioni di euro)

 

 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell’AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768)

0,08

0,17

0,08

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160)

0,002

0,004

0,002

 

TOTALE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

0,08

0,17

0,08


Segue: Allegato 1

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2005          2006          2007

 

                                                                                 (milioni di euro)

 

 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

Legge n. 1612 del 1962: Riordino dell’Istituto agronomico per l’oltremare, con sede in Firenze:

– art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell’Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - Cap. 2201)

0,09

0,05

Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: associazioni ed enti che operano per l’assistenza delle collettività italiane all’estero (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3105)

0,04

0,08

0,04

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)

8,74

18,29

9,09

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163)

0,10

0,21

0,10

Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - Cap. 2210)

0,04

0,08

0,04

 

TOTALE MINISTERO DEGLI

AFFARI ESTERI

8,91

18,74

9,32


Segue: Allegato 1

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2005          2006          2007

 

                                                                                 (milioni di euro)

 

 

 

MINISTERO DELL’INTERNO

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)

0,05

0,10

0,05

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)

0,002

0,004

0,002

 

TOTALE MINISTERO DELL’INTERNO

0,05

0,10

0,05


Segue: Allegato 1

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2005          2006          2007

 

                                                                                 (milioni di euro)

 

 

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

 

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - Capp. 1644, 1646)

0,66

1,37

0,68

Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1388, 1389)

0,004

0,01

0,003

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551)

0,80

1,68

0,83

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– art. 38: Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621)

0,87

1,82

0,89

 

TOTALE MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

2,34

4,87

2,41


Segue: Allegato 1

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2005          2006          2007

 

                                                                                 (milioni di euro)

 

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719)

0,03

0,01

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032)

0,01

0,01

0,01

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al “Centro internazionale radio-medico CIRM“ (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098)

0,02

0,01

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l’aviazione civile - cap. 2161)

1,01

2,11

1,04

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all’accesso alle locazioni abitative - cap. 1690)

7,15

3,56

 

TOTALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1,02

9,33

4,62


Segue: Allegato 1

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2005          2006          2007

 

                                                                                 (milioni di euro)

 

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA

 

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352)

0,01

0,03

0,01

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360)

0,36

0,18

Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell’Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):

– art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell’INSEAN (3.1.2.4 - Contributi a enti ed altri organismi - cap. 1354)

0,13

0,06

 

TOTALE MINISTERO DELLA DIFESA

0,01

0,51

0,25


Segue: Allegato 1

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2005          2006          2007

 

                                                                                 (milioni di euro)

 

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

 

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0.- Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482)

0,27

0,56

0,28

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200)

0,08

0,17

0,09

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083)

1,17

2,74

1,35

 

TOTALE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

1,52

3,47

1,71


Segue: Allegato 1

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2005          2006          2007

 

                                                                                 (milioni di euro)

 

 

 

MINISTERO PER I BENI E LE

ATTIVITÀ CULTURALI

 

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale “Vittorio Emanuele II“ di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - Cap. 1941)

0,04

0,08

0,04

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)

5,49

11,49

5,72

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, 1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942)

0,08

0,18

0,09

Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti e attività culturali - cap. 2363)

0,03

0,01

Legge n. 466 del 1988: Contributo all’Associazione nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052)

0,04

0,09

0,05

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100)

0,49

1,01

0,50

 

TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE

ATTIVITÀ CULTURALI

6,14

12,88

6,41


Segue: Allegato 1

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2005          2006          2007

 

                                                                                 (milioni di euro)

 

 

 

12. MINISTERO DELLA SALUTE

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce rossa italiana - cap. 3453)

0,49

1,02

0,51

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:

– art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392)

6,13

3,05

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanità - cap. 3443)

1,33

2,76

1,36

Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447)

1,04

2,17

1,07

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340)

0,06

0,14

0,07

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457)

0,08

0,17

0,08


Segue: Allegato 1

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2005          2006          2007

 

                                                                                 (milioni di euro)

 

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici:

– art. 49, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - capp. 3458, 3459)

0,72

1,51

0,75

 

TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE

3,72

13,89

6,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

120,00

242,00

122,00

 

 

 

 

 

 

 


Esame in sede consultiva


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

martedì 21 giugno 2005

526a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 

La seduta inizia alle ore 14,45.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere alla 6a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

 

Il relatore FALCIER (FI) illustra il contenuto del decreto-legge, ritenendo sussistenti i presupposti di necessità e urgenza nonché i requisiti di legge. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

 

Il senatore BASSANINI (DS-U) manifesta il dissenso della sua parte politica dalla proposta di riconoscere i presupposti di necessità e urgenza: disattesa l'aspettativa di settori economici rilevanti per provvedimenti efficaci di natura tributaria, il risultato è invece assai carente e alcune disposizioni sono chiaramente prive del connotato di necessità e di quello dell'urgenza.

 

Si associa il senatore BATTISTI (Mar-DL-U) che aggiunge un rilievo critico sulla disposizione relativa all'immobile sito in Roma, piazza Verdi, di cui all'articolo 3.

Accertata la presenza del previsto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

 

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

Il relatore FALCIER (FI) ripropone i contenuti del provvedimento, già illustrati per la valutazione sui presupposti costituzionali. Per quanto di competenza, propone al riguardo di esprimere un parere favorevole.

 

Il presidente PASTORE (FI) manifesta una perplessità sulla disposizione dell'articolo 3, comma 1, che incide sul regime proprietario dell'immobile in questione. Si tratta, infatti, di una misura dall'incerta giustificazione nel sistema che regola la proprietà immobiliare.

 

Il senatore BATTISTI (Mar-DL-U) condivide i dubbi formali riguardo all'articolo 3, comma 1.

 

Il senatore BASSANINI (DS-U) a sua volta esprime riserve sull'articolo 1, comma 3, che potrebbe dar luogo a effetti sostanzialmente retroattivi, in violazione di previsioni a tutela dei contribuenti, in particolare in merito al principio di affidamento. Ricorda, quindi, una misura urgente adottata dal governo nel 1992, in una situazione di grave crisi finanziaria, che suscitò comunque varie e motivate critiche circa la legittimità di un intervento sui risparmi dei contribuenti a fini di prelievo fiscale. Inoltre, segnala che il sistema economico italiano, fondato largamente sulle imprese di minori dimensioni, impone una considerazione critica circa gli incentivi riservati proprio alle piccole imprese, che certamente non favoriscono le aggregazioni. In proposito, sarebbe congruo far riferimento in modo coerente al canone di ragionevolezza valutando se le misure di sostegno e agevolazione siano giustificate da fondate esigenze di riequilibrio.

 

Il presidente PASTORE (FI) osserva che in materia agiscono direttamente limiti derivanti dall'ordinamento europeo.

 

Conviene il senatore BASSANINI (DS-U).

 

Il PRESIDENTE, quindi, si sofferma sull'articolo 1, comma 3, ritenendo che la eventuale deroga a un principio generale possa essere giustificata da una situazione reale di emergenza finanziaria.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, con le osservazioni sull'articolo 1, comma 3 e sull'articolo 3, comma 1, nel senso indicato dai senatori intervenuti e poi precisato dal Presidente.

 

La seduta termina alle ore 15,05.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

martedì 5 luglio 2005

241a Seduta

 

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere su emendamenti alla 6ª Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

 

Il presidente relatore FALCIER (FI) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- parere non ostativo sugli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità da un lato di provvedere in sede di conversione del decreto-legge in titolo in materia di disciplina delle case da gioco e, dall'altro, di disporre modifiche ad atti di rango secondario con disposizione di legge;

- parere non ostativo sull'emendamento 3.26, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare se tale proposta sia congruamente formulata e se non possa ritenersi che introduca misure che configurino disparità di trattamento;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

martedì 12 luglio 2005

243a Seduta

 

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

 

La seduta inizia alle ore 14,45.

 

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte non ostativo con osservazioni)

 

Il presidente FALCIER (FI), relatore, rilevato che il disegno di legge in titolo non presenta elementi in contrasto con le disposizioni di cui al titolo V della Costituzione, propone di confermare all'Assemblea le osservazioni a suo tempo svolte nel parere reso alla 6ª Commissione su alcuni emendamenti.

In particolare, propone di esprimere parere non ostativo sull'emendamento 3.0.2, invitando tuttavia l'Assemblea a valutare l'opportunità da un lato di provvedere in sede di conversione del decreto-legge in titolo in materia di disciplina delle case da gioco e, dall'altro, di disporre modifiche ad atti di rango secondario con disposizione di legge. Propone inoltre un parere non ostativo sull'emendamento 3.26, invitando tuttavia l'Assemblea a valutare se tale proposta sia congruamente formulata e se non possa ritenersi che introduca misure che configurano disparità di trattamento.

Propone infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere avanzata dal relatore.

 


DIFESA (4a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 5 luglio 2005

48a Seduta

 

Presidenza del Presidente

GUBERT

 

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6a Commissione:

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate: parere favorevole.

 

 


BILANCIO (5a)

mercoledì 29 giugno 2005

706a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Molgora.

 

La seduta inizia alle ore 9,15.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore IZZO (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, in relazione all’articolo 1, che, da un lato, le norme ivi contenute sono principalmente volte ad introdurre disposizioni di tutela del gettito preventivato a titolo di IRAP, dall’altro, tuttavia, osserva che, come indicato dal Servizio del bilancio, rispetto all’obiettivo di preservare le basi imponibili previste a legislazione vigente, l’esclusione dell’istituto del ravvedimento operoso (comma 3) potrebbe determinare una riduzione dei margini di flessibilità consentiti dalla legislazione vigente ai fini dell’assolvimento dell’obbligazione tributaria con eventuali effetti negativi sul gettito. Con riferimento al comma 4, osserva, altresì, che a fronte della previsione della compensazione dell’acconto IRAP per l’anno 2005 rispetto alle somme effettivamente dovute in base alle future norme di riordino del tributo stesso, non è stato individuato alcun meccanismo che consenta di modulare nel tempo le eventuali richieste di compensazione dei contribuenti. Con riferimento all’articolo 2, precisa che viene introdotta un’agevolazione fiscale entro un limite massimo di spesa, individuando modalità di erogazione delle agevolazioni sottoposte al vincolo della data di presentazione della richiesta di accesso all’agevolazione ed al rispetto della disponibilità dei fondi stanziati. Premesso che non dovrebbero quindi porsi problemi finanziari nell’applicazione della norma, tuttavia rispetto alla quantificazione indicata nella relazione tecnica, il Servizio del bilancio ritiene utile acquisire chiarimenti sia sui criteri assunti per l’individuazione della platea dei beneficiari, con particolare riferimento all’esclusione di società di persone potenzialmente interessate dalla norma in questione, sia sul significato economico-aziendalistico del termine "aggregazione", sia infine sull’allineamento temporale tra gli stanziamenti e l’iter necessario per l’accesso all’agevolazione. La copertura delle somme stanziate quali limiti massimi di spesa per il premio di concentrazione viene garantita mediante riduzioni di stanziamenti di parte corrente (riportati nell’allegato 1) indicati in tabella C. A tal riguardo, ritiene necessario acquisire conferma della comprimibilità degli importi relativi alle voci indicate nell’allegato 1, posto che la mera sussistenza, a giugno, di somme non impegnate non implica necessariamente che si tratti di spese di natura discrezionale; peraltro, come osservato dal Servizio del bilancio, in alcuni casi vengono interessati dalle suddette riduzioni fondi di dotazione di organi delle amministrazioni centrali dotati di autonomia giuridica e patrimoniale (come ad esempio la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Magistrature amministrative, le Agenzie fiscali). In merito al comma 1 dell’articolo 3, concernente il trasferimento in proprietà allo Stato di un immobile dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS S.p.A), l’effetto finanziario è quello di confermare l’inclusione di un immobile di particolare rilevanza economica nel programma di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di cui al decreto-legge n. 351 del 2001, nel quale lo stesso era stato originariamente inserito, in base ad un atto amministrativo (decreto dell’Agenzia del demanio), atto successivamente impugnato di fronte al Tribunale amministrativo regionale. Al riguardo, occorre preliminarmente acquisire chiarimenti dal Governo sull’appartenenza dell’IPZS S.p.A al settore istituzionale delle pubbliche amministrazioni secondo le regole del SEC95 ed, in caso affermativo, occorre valutare eventuali riflessi sul bilancio dell’istituto citato sia per il pagamento di nuove locazioni per immobili strumentali, sia per l’onere sul debito derivante dal venir meno della proprietà dell’immobile in questione impiegato a garanzia dell’accensione di mutui risultanti in bilancio. Infine, per quanto concerne il comma 2, lettera b),dell’articolo 3, ricorda che con l’articolo 1, comma 443 della legge finanziaria per l’anno 2005 è stata prevista la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) al Ministero della difesa di anticipazioni finanziarie sulla quota del valore dei beni da dismettere individuati dal Ministero stesso con apposito decreto. La relazione tecnica alla legge finanziaria non associava effetti finanziari alla suddetta anticipazione (di valore complessivo non inferiore a 954 milioni e non superiore a 1.357 milioni di euro) in quanto le somme dovranno essere rimborsate dal Ministero dell’economia e delle finanze a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Con la norma in questione si prevede la possibilità di concedere la garanzia statale a favore della CDP S.p.A per le anticipazioni suddette. Al fine di valutare la possibilità di ricorrere alla effettiva escussione della garanzia statale, ritiene, quindi, necessario acquisire chiarimenti sulla stima aggiornata dei proventi derivanti dalle dismissioni degli immobili della Difesa, nonché sulla cadenza temporale dell'intera operazione di anticipazione in quanto ove le dismissioni immobiliari non si dovessero realizzare nell’arco dello stesso anno nel quale viene fornita la suddetta anticipazione, si potrebbero determinare effetti per la finanza pubblica. Per la copertura finanziaria, in caso di escussione effettiva della garanzia, è previsto poi il ricorso al Fondo per le spese obbligatorie e d’ordine. Come segnalato dal Servizio del bilancio, la copertura della garanzia dello Stato a favore della CDP S.p.A. a valere sul Fondo citato, nonostante vi siano già precedenti, è pur sempre assoggettata ai vincoli costituzionali di cui all’articolo 81, sia pure limitatamente al valore atteso dell’onere di escussione della garanzia stessa, dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricorrere a mezzi di bilancio. Peraltro, osserva che il Fondo per le spese obbligatorie e d’ordine è soggetto al limite di incremento del 2 per cento rispetto all’esercizio precedente (articolo 1, comma 9, legge n. 311 del 2004). Infine, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti sui riflessi che la concessione della garanzia dello Stato potrebbe eventualmente determinare ai fini della contabilizzazione delle relative operazioni finanziarie nel conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni.

 

Il sottosegretario MOLGORA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

 

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle ore 9,25.

 


BILANCIO (5a)

mercoledì 29 giugno 2005

707a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Molgora.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

 

Il senatore MORANDO (DS-U), con riferimento al disegno di legge in esame, nel chiedere al Governo di fornire quanto prima risposta alle questioni sollevate dal relatore nella precedente seduta, si sofferma in particolare sulle osservazioni avanzate relativamente alle disposizioni concernenti il processo di dismissione degli immobili pubblici. Per quanto concerne il comma 1 dell’articolo 3, del decreto-legge in conversione, che stabilisce il trasferimento di un immobile dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS S.p.A.) al patrimonio dello Stato, ricorda che l’Agenzia del demanio aveva emanato già un decreto in tal senso, poi impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, mentre ora la norma richiamata sancirebbe l’attribuzione definitiva dei cespiti alla proprietà dello Stato, determinando, evidentemente, una perdita patrimoniale per l’IPZS S.p.A.. Poiché, a suo avviso, si tratta comunque di un soggetto che, pur non ricompreso nell’elenco degli enti pubblici allegato alla legge finanziaria, rientra comunque nel settore pubblico in senso lato, in quanto partecipato interamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, ciò comporterebbe necessariamente effetti di finanza pubblica, anche molto rilevanti, sui quali occorrerebbe acquisire delle delucidazioni che, al momento, sono invece del tutto assenti.

Sempre in tema di dismissione di immobili di proprietà pubblica, segnala l’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge in conversione, in base al quale lo Stato presta garanzia alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) a fronte delle anticipazioni da questa concesse, ai sensi dell’articolo 1, comma 443, della legge finanziaria 2005, al Ministero della difesa sulla quota del valore degli immobili da dismettere di proprietà dello stesso Ministero. Al riguardo, osserva che questo tipo di garanzia statale non rientra però tra quelle previste dalla legislazione vigente, per cui si tratta di nuovi o maggiori oneri che dovrebbero essere adeguatamente coperti; tuttavia, la copertura viene individuata a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, la cui dotazione non viene però corrispondentemente incrementata. Tale fatto è di per sé del tutto anomalo, anche in considerazione del fatto che il suddetto fondo è soggetto al limite della crescita del 2 per cento rispetto all’esercizio precedente, per cui non potrebbe essere gravato di ulteriori oneri.

Ritiene, quindi, che tale disposizione configuri una copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio, laddove in casi analoghi si è più volte ribadito che le nuove garanzie prestate dallo Stato, non previste dalla legislazione vigente,  dovrebbero comunque essere coperte, sia pure in misura corrispondente al valore atteso dall’onere derivante dal rischio che, in caso di insolvenza del debitore garantito, i creditori escutano del tutto o in parte la garanzia. Appare infatti evidente che il fondo richiamato non potrebbe, con le disponibilità indicate dalla legislazione vigente, fare fronte a qualsiasi nuovo o maggiore onere che si volesse aggiungere con successive disposizioni. Richiama, in proposito, le considerazioni svolte dal Servizio del bilancio, che hanno ben analizzato i suddetti profili di violazione delle norme di contabilità in tema di copertura.

Un altro aspetto anomalo della suddetta operazione, anche questo puntualmente segnalato dal Servizio del bilancio, riguarda il fatto che il soggetto debitore cui spetta di rimborsare le anticipazioni della Cassa depositi e prestiti al Ministero della difesa è il Ministero dell’economia e delle finanze, il quale però è lo stesso ente che presta la relativa garanzia. In altre parole, in base alle disposizioni del provvedimento in esame, debitore e garante sono il medesimo soggetto, ciò che rappresenta un’evidente assurdità, probabilmente giustificata dal fatto che, come ipotizzato anche dal Servizio del bilancio, in tal modo si consentirebbe di rimborsare le anticipazioni alla CDP indipendentemente dall’effettiva conclusione del processo di dismissioni immobiliari.

Tale vicenda, a suo avviso, solleva però una questione più generale sull’effettiva natura pubblica o privata dalla Cassa depositi e prestiti. Ricorda come recenti decisioni di Eurostat, nel caso di ISPA S.p.A. e di ANAS S.p.A., abbiano ridefinito e riclassificato tali società, formalmente privatizzate, nell’ambito del settore allargato della pubblica amministrazione. Ai fini della decisione di Eurostat, nel caso di ISPA S.p.A. un peso rilevante ha avuto la presenza di garanzie a carico dello Stato, stabilite per legge, a favore di operazioni finanziarie svolte da ISPA, nel caso di specie, per la concessione di anticipazioni per le linee ferroviarie ad alta velocità. Sottolinea, infatti, come lo scorso anno, nel corso di un’audizione presso il Senato, il Presidente di ISPA Andrea Monorchio, in risposta ad una domanda sul punto, avesse precisato che l’operazione per il finanziamento dell’alta velocità ferroviaria era interamente garantita dallo Stato.

Di conseguenza, se tale garanzia a totale carico dello Stato sussiste anche per la CDP S.p.A., allora, applicando gli stessi criteri utilizzati nel caso dell’ISPA, si dovrebbe necessariamente concludere che la Cassa depositi e prestiti rientri a tutti gli effetti nell’ambito del settore allargato dalla pubblica amministrazione e, molto probabilmente, Eurostat potrebbe assumere una decisione in tal senso. Sottolinea, tuttavia, che ove una tale eventualità si verificasse, vi sarebbero pesanti conseguenze in termini di aumento dell’indebitamento e del debito pubblico, di grandezza tale da incidere sul sistema macroeconomico nazionale.

Fa presente come, sempre più spesso, la Commissione bilancio si sia trovata di fronte, negli ultimi tempi, a provvedimenti che affidavano, per legge, determinati compiti e conseguentemente, oneri, a carico della CDP S.p.A., soggetto formalmente al di fuori della pubblica amministrazione ed operante con strumenti di diritto privato, quali contratti o convenzioni: di conseguenza, la Commissione bilancio non ha mai potuto sindacare i profili di copertura dei suddetti contratti o convenzioni, proprio in quanto si trattava di atti non di diritto pubblico. Ma se, sulla base delle considerazioni precedenti, risultasse che la CDP è in realtà dentro il settore della pubblica amministrazione, allora risulterebbe che la Commissione bilancio non è stata posta in grado di svolgere il proprio controllo sul rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. D’altra parte, evidenzia che il tenore delle disposizioni del decreto-legge in conversione e di altri analoghi provvedimenti sembrerebbe escludere che la CDP possa rifiutarsi di svolgere i compiti ad essa demandati dallo Stato come un qualsiasi soggetto privato, il che getta ulteriori dubbi sulla sua effettiva veste giuridica e postula ancora una volta la necessità che il Governo fornisca un chiarimento risolutivo sul punto.

 

Avendo i sottosegretari Maria Teresa ARMOSINO e MOLGORA chiesto di disporre di un tempo aggiuntivo per replicare alle suddette osservazioni, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell’esame, invitando tuttavia i rappresentanti del Governo a fornire quanto prima i chiarimenti richiesti, sia sulle osservazioni già formulate dal relatore, sia sugli ulteriori quesiti sollevati dal senatore Morando.

 

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 


BILANCIO (5a)

giovedì 30 giugno 2005

708a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 9,05.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il Governo doveva fornire delucidazioni in merito agli aspetti finanziari del provvedimento in titolo.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.

 


BILANCIO (5a)

martedì 5 luglio 2005

709a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

 

Il senatore FASOLINO (FI), in sostituzione del relatore Izzo, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in esame, rilevando, per quanto di competenza, che le proposte 1.34, 1.35, 1.0.4, 2.All.5 e 2.All.17, sembrano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate senza prevedere la corrispondente copertura finanziaria. Per quanto concerne, poi, le proposte riferite all’articolo 1, rileva l’opportunità di valutare gli effetti delle proposte: 1.14 e 1.15, in quanto, da un lato, essendo escluse, ai fini dell’acconto IRAP, alcune norme agevolative, sembrano volte a garantire una misura più elevata dell’acconto stesso, dall’altro sopprimono il comma 3 dell’articolo 1 ovvero l’esclusione del ricorso al ravvedimento operoso, intervento indicato nella relazione tecnica come strumentale alla stabilizzazione del gettito; 1.31; 1.33; 1.0.1, del relatore. Riscontra, altresì, l’opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata della proposta 1.0.2, che presenta tuttavia una copertura particolarmente significativa. Ritiene, inoltre, necessario acquisire una conferma degli effetti finanziari quantificati nelle proposte 1.29 e 1.32 al fine di valutare la congruità della relativa copertura. In particolare, per l’emendamento 1.29, occorre acquisire conferma dal Governo sulla congruità della riduzione dello stanziamento in tabella C ivi indicato sia in relazione alla quota di risorse vincolate alla copertura di spese obbligatorie, sia in relazione alla quota di risorse già impegnata. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1, nonché su quelli aggiuntivi dopo l’articolo 1. Sugli emendamenti riferiti all’articolo 2, in relazione al parere da rendere sul testo, segnala l’esigenza di valutare le proposte 2.7, 2.8 e 2.14. Ritiene, altresì, necessario acquisire una conferma degli effetti finanziari dell’emendamento 2.15 recati dalla relativa copertura finanziaria.

Sugli emendamenti 2.All.1, 2.All.2, 2.All.3, 2.All.4, 2.All.6, 2.All.7, 2.All.8, 2.All.9, 2.All.11, 2.All.12, 2.All.13, 2.All.14, 2.All.15 e 2.All.16 segnala l’esigenza di acquisire conferma dal Governo sulla congruità della riduzione dello stanziamento in tabella C ivi indicato sia in relazione alla quota di risorse vincolate alla copertura di spese obbligatorie, sia in relazione alla quota di risorse già impegnata. Riscontra, altresì, l’opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dell’emendamento 2.0.1, che presenta tuttavia una copertura particolarmente significativa. Fa presente poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 2, nonché su quelli aggiuntivi dopo l’articolo 2. Per quanto concerne, inoltre, le proposte riferite all’articolo 3, rileva l’opportunità di valutare gli effetti delle proposte 3.29 e 3.0.5. Rileva, altresì, la necessità di acquisire una conferma degli effetti finanziari quantificati nelle proposte 3.0.2 e 3.0.3, al fine di valutare la congruità della relativa copertura. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario Daniele MOLGORA replica alle osservazioni formulate dal relatore nella precedente seduta sul testo del disegno di legge in esame riguardo all’articolo 1, circa i problemi che potrebbero crearsi nei confronti dei contribuenti che per difficoltà di liquidità avrebbero comunque utilizzato l’istituto del ravvedimento operoso indipendentemente dalle conclusioni della Corte dell’Unione europea. A tal proposito, evidenzia il fatto che la norma in oggetto ha efficacia soltanto nei confronti dell’autotassazione IRAP, lasciando quindi inalterata la possibilità del ricorso al ravvedimento operoso per tutti gli altri tributi ed imposte per i quali tale istituto è previsto.

Per quanto concerne poi l’articolo 2, circa la richiesta di chiarimenti sulla stima dei soggetti potenzialmente interessati risultanti dall’elaborazione dei dati del Registro, precisa che per effettuare la stima sono stati considerati i negozi giuridici riferiti a compravendita d’aziende, conferimento della piena proprietà di azienda e conferimento per aumento di capitale di piena proprietà d’azienda. Dai dati del Registro sono state escluse le persone fisiche senza partita IVA. Per ciò che attiene all’assenza delle società di persone, evidenzia che dalla classificazione utilizzata nei dati del Registro la definizione "persone giuridiche" è riferita a tutti i soggetti non persone fisiche e quindi comprende anche le società di persone.

In tema di aggregazioni, fa poi presente che la relazione tecnica prende in considerazione l’aumento del numero di aggregazioni che potrebbe verificarsi per l’effetto della disposizione: in aggiunta ai negozi giuridici espressamente considerati, infatti, nella valutazione viene applicato un fattore correttivo che incrementa la perdita stimata (pari al 20 per cento). La distribuzione temporale utilizzata tiene altresì conto del fatto che ci sono dei tempi tecnici per procedere alle concentrazioni e aggregazioni, ma si è tuttavia ritenuto che la conoscenza nell’ambiente economico aziendale del provvedimento in oggetto, considerato il lungo iter normativo iniziato più di un anno fa, abbia permesso una preparazione se non un’attesa da parte dei soggetti intenzionati ad effettuare concentrazioni o aggregazioni.

Per quanto concerne le altre richieste di chiarimenti sull’articolo 2, concernenti le modalità di copertura del provvedimento, nel confermare il criterio della riduzione lineare indicato nella relazione tecnica, fa presente che le oscillazioni delle percentuali delle singole voci possono dipendere dall’esiguità degli importi calcolati, con l’unica eccezione del capitolo 3003 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente) per il quale è stata decisa una riduzione più accentuata, in considerazione della natura del capitolo. Ritiene, inoltre, che l’entità di dette riduzioni non dovrebbe produrre rischi per la funzionalità delle amministrazioni interessate che, peraltro, tenuto conto della fase gestionale, hanno avuto la possibilità di provvedere ad una riprogrammazione della spesa. Al riguardo, precisa che la riduzione dei trasferimenti ad enti ed organismi non rischia di rendere insufficienti i fondi per la gestione degli oneri per il personale, in quanto - nell’ambito dei bilanci degli enti stessi - i tagli dei predetti trasferimenti saranno, ovviamente, fatti gravare sulla spesa discrezionale e non sugli stanziamenti per tali oneri. Osserva, infine, che la modalità di copertura mediante riduzione di autorizzazioni di spesa, prevista dalla legge di contabilità n. 468 del 1978, risulta già correttamente adottata in occasione dei recenti provvedimenti di contenimento della spesa pubblica.

In ordine alle osservazioni formulate all’articolo 3, commi 1 e 2, del provvedimento in esame, segnala, riguardo al comma 1, che la legge n. 410 del 2001, all’articolo 1, comma 2, dispone espressamente il riconoscimento in capo allo Stato, attraverso decreti di individuazione dell’Agenzia del Demanio, della proprietà di immobili appartenenti a società a totale partecipazione pubblica, non più utili alle finalità istituzionali delle stesse. Poiché l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS S.p.A.) risulta ricompreso in tale categoria di società, ricade nelle disposizioni di cui alla predetta legge. Peraltro, il suddetto istituto ha deciso di trasferirsi in altra sede di sua proprietà, sita in Via Salaria a Roma, i cui lavori sono in corso di esecuzione. Nel frattempo, lo stesso godrebbe, a termini di legge, dell’uso gratuito dell’immobile di Piazza Verdi. Ne consegue che il trasferimento allo Stato di tali immobili non ha riflessi nel bilancio della società in termini di oneri di locazione.

In merito alle considerazioni sul comma 2 del medesimo articolo 3, ed in particolare riguardo ai dubbi espressi sulla validità della copertura in relazione a quanto disposto dall’articolo 11-ter, della legge n. 468 del 1978, fa presente, in primo luogo, che la modalità di copertura di tali oneri, mediante prelevamento dal fondo spese obbligatorie e d’ordine, è espressamente indicata ai sensi degli articoli 7, commi 2 e 13, della legge n. 468 del 1978. Inoltre, tale modalità appare in linea anche con i criteri di copertura delle leggi di spesa, stabiliti dall’articolo 81 della Costituzione, nonché dal citato articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, tenuto conto dell’impossibilità, sia della quantificazione a priori dei prevedibili oneri, teoricamente pari a zero fino al momento dell’eventuale attivazione della garanzia, sia dell’individuazione di un limite massimo di spesa. In tale situazione, infatti, la dotazione iniziale dell’apposito capitolo 7047 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, valutata per il 2005 in euro 70.017.906 - sulla quale gravano complessivamente gli oneri in parola - può costituire di fatto una prudenziale appostazione annua, sulla base della complessiva valutazione dei rischi di escussione in essere, effettuata dal Dipartimento del Tesoro. Di conseguenza, tale capitolo potrebbe essere integrato - ai sensi della vigente normativa - mediante prelevamento dal fondo obbligatorio in parola, in corso di gestione, nella circostanza in cui, a seguito dell’attivazione di una o più garanzie statali incluse in apposito elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dovessero derivare oneri superiori rispetto al citato importo previsto in bilancio. In ogni caso, è da ritenere, in generale, che la richiamata clausola di copertura sia in linea con gli attuali principi di contabilità di Stato, considerato che, per ciascuna garanzia statale, il limite massimo della spesa prevista, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge n. 468 del 1978, anche se non espressamente quantificato, viene ad essere ricondotto, di fatto, nell’ambito delle disponibilità del citato Fondo di riserva per le spese obbligatorie, il cui ammontare annuo è fissato con legge di bilancio, nel rispetto del limite del 2 per cento fissato dall’articolo unico, commi 5 e 9, della legge n. 311 del 2004.

Si riserva, infine, di replicare in altra seduta per quanto concerne le osservazioni sugli emendamenti.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene insoddisfacenti le risposte fornite dal rappresentante del Governo, sottolineando, in particolare, che non sono stati chiariti in modo adeguato i problemi finanziari sottesi all’attuazione dell’articolo 3, in materia di dismissioni di immobili pubblici. In merito al comma 1, prende atto delle precisazioni fornite circa la sussistenza di un valido titolo giuridico per il trasferimento dell’immobile ivi indicato al patrimonio dello Stato (in base all’articolo 1, comma 2, della legge n. 410 del 2001 e al conseguente decreto dell’Agenzia del Demanio), così come riconosce che, potendo l’IPZS S.p.A. ancora utilizzare a titolo gratuito il predetto immobile in attesa di trasferirsi nella nuova sede, non vi sono oneri aggiuntivi per lo Stato derivanti da canoni di affitto. Tuttavia, richiama altri due aspetti della questione, già da lui sollevati nel corso della precedente seduta e, peraltro, puntualmente segnalati dal Servizio del bilancio. In primo luogo, ricorda che l’IPZS S.p.A. ha presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro il suddetto decreto dell’Agenzia del Demanio, sostenendo che l’immobile fa parte del proprio attivo patrimoniale ed ottenendo, peraltro, un provvedimento di sospensiva dal TAR, che ha quindi ritenuto fondata l’eccezione sollevata dall’ IPZS S.p.A. In secondo luogo, la stessa Corte dei conti ha constatato che l’immobile in questione è iscritto tra le attività dello stato patrimoniale dell’IPZS S.p.A., che è formalmente fuori dal perimetro della pubblica amministrazione (ed infatti non rientra nell’elenco, allegato alla legge finanziaria per il 2005, degli enti pubblici soggetti alla cosiddetta "regola del 2 per cento" sull’aumento della spesa pubblica). Poiché, tuttavia, è stato accertato che l’immobile in questione ha formato oggetto di garanzia di mutui contratti dall’IPZS S.p.A., una volta che il bene stesso venisse, in base al citato articolo 3, comma 1, definitivamente trasferito alla proprietà dello Stato, fa presente che dovrebbe essere fornita una nuova garanzia, il cui onere ricadrebbe evidentemente sul bilancio dello Stato, essendo l’IPZS S.p.A. interamente partecipato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

In generale, allora, se lo Stato deve intervenire per fornire garanzie patrimoniali a fronte di mutui o debiti contratti da soggetti formalmente privatizzati (e quindi fuori dal settore allargato della pubblica amministrazione), ma interamente partecipati dallo Stato medesimo, si pone il problema dell’effettiva distinzione tra ciò che è dentro e ciò che è fuori dalla pubblica amministrazione. Sottolinea come tale impostazione contrasti con una corretta applicazione delle regole contabili del SEC95, e difatti proprio tali ambiguità interpretative sono state recentemente censurate dall’EUROSTAT, conducendo ad una riclassificazione di voci finanziarie che ha determinato pesanti ripercussioni sui conti pubblici italiani.

Un problema analogo si pone a suo avviso con ancora maggiore evidenza riguardo al comma 2 dell’articolo 3, dove si prevede che la Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. conceda anticipazioni al Ministero della difesa sulla quota del valore delle dismissioni immobiliari che lo stesso Ministero dovrà effettuare in futuro. A fronte di tali anticipazioni, lo Stato concede una garanzia totale alla CDP S.p.A., a valere sul Fondo per le spese obbligatorie, sostenendo che tale operazione non comporta oneri, in quanto l’effettiva escussione della garanzia è solo eventuale e comunque non è possibile calcolarne  a priori l’ammontare. In tal senso, la prestazione della suddetta garanzia sarebbe conforme alle regole di contabilità dello Stato. Nel contestare tale affermazione, ricorda che il Fondo per le garanzie statali è soggetto al limite di aumento del 2 per cento previsto dalla legge finanziaria 2005 e che le sue dotazioni sono comunque fissate in bilancio sulla base delle esigenze derivanti dalla legislazione vigente. Pertanto, introducendo una garanzia aggiuntiva non prevista dalla normativa attuale, si determina un aumento della spesa per il quale dovrebbe prevedersi un’idonea copertura, accrescendo in misura adeguata le risorse del Fondo: naturalmente, l’integrazione di risorse non dovrebbe essere pari all’intero ammontare dell’anticipazione da garantire, ma solo alla quota corrispondente al rischio di escussione della garanzia, calcolato su base probabilistica.

A parte l’aspetto della scopertura finanziaria, richiama poi un altro profilo critico derivante dalla norma di cui al citato articolo 3, comma 2, a suo avviso ancora più preoccupante. La garanzia apprestata dalla norma, infatti, ha un’alta probabilità di essere escussa, dato il particolare schema dell’operazione, in cui il Ministero dell’economia e delle finanze, che è il soggetto debitore obbligato a restituire in prima istanza le anticipazioni alla CDP S.p.A., è anche il soggetto garante, cioè l’obbligato di seconda istanza, laddove in una normale operazione di mercato debitore e garante sono normalmente ben distinti. Al riguardo, ritiene che il Governo abbia voluto ricorrere a tale anomala procedura per ridurre a zero il margine di rischio della Cassa depositi e prestiti S.p.A. nella concessione delle anticipazioni al Ministero della difesa, in quanto il rimborso delle somme anticipate avverrà comunque, sia che le dismissioni immobiliari vengano realizzate (attraverso le somme ricavate dalle vendite), sia qualora le dismissioni stesse non vengano completate (in tal caso mediante l’escussione della garanzia). In tal modo, ripetendo peraltro quanto già previsto in altre disposizioni normative recentemente approvate dal Parlamento, si impongono alla CDP S.p.A., formalmente società di diritto privato fuori dal perimetro della pubblica amministrazione, una serie di obblighi (ad esempio gli interventi per la gestione dell’intermodalità, le anticipazioni ai Commissari straordinari per l’emergenza dei rifiuti in Campania e ambientale in Calabria), i cui oneri sono però interamente garantiti dallo Stato.

Al riguardo, rileva come si tratti di misure che ammontano ad un valore di miliardi di euro, tale da incidere sui saldi della finanza pubblica, per cui appare decisivo stabilire se tali operazioni della CDP S.p.A. debbano essere ricondotte o meno al settore della pubblica amministrazione. Purtroppo, trattandosi di operazioni completamente garantite dallo Stato, sulla base delle regole del SEC95, potrebbero essere ricondotte al settore della pubblica amministrazione, come dimostra l’infelice precedente di Infrastrutture S.p.A. (ISPA S.p.A.). Ricorda infatti come lo scorso anno, durante un’audizione parlamentare, il Presidente dell’ISPA S.p.A. Andrea Monorchio, ad una precisa domanda circa la sussistenza di garanzie statali per l’operazione dell’alta velocità ferroviaria finanziata dall’ISPA, avesse confermato che quell’operazione era interamente garantita dallo Stato, e proprio per tale ragione, EUROSTAT ha riclassificato quell’operazione all’interno del settore pubblico, modificando di conseguenza il valore dell’indebitamento netto.

Se ora si introduce per legge uno schema analogo anche per la CPD S.p.A., ritiene evidente che EUROSTAT potrebbe decidere una riclassificazione analoga all’interno del settore pubblico anche per le operazioni della CDP S.p.A., con conseguenze molto pesanti per la finanza pubblica, data la rilevanza delle cifre in gioco. Invita, pertanto, il Governo a considerare con attenzione le suddette questioni e a fornire puntuali risposte al Parlamento, onde evitare i perniciosi effetti prima indicati.

 

Il presidente AZZOLLINI invita il rappresentante del Governo a fornire, per la prossima seduta, gli ulteriori chiarimenti necessari in relazione al testo, con particolare riguardo ai punti sollevati dal senatore Morando, nonché sugli emendamenti illustrati nella seduta odierna. Propone, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.

 


BILANCIO (5a)

mercoledì 6 luglio 2005

710a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

 

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI chiede al sottosegretario Molgora se siano disponibili gli ulteriori chiarimenti richiesti sul testo e l’avviso del Governo sugli emendamenti relativi al disegno di legge in esame.

 

Il sottosegretario MOLGORA chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

 

Su proposta del PRESIDENTE, in considerazione dell’esigenza manifestata dal Rappresentante del Governo, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.

 


BILANCIO (5a)

mercoledì 6 luglio 2005

711a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Molgora.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

 

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

 

Il sottosegretario MOLGORA, illustrando gli ulteriori elementi di chiarimento richiesti sul testo, fa presente, in merito al comma 2, lettera b), dell’articolo 3, che l’erogazione del prestito da parte della Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. costituisce l’assunzione di un debito il cui onere in termini di costo non supererà, comunque, il costo che il Tesoro sostiene per l’emissione di un titolo di debito a tasso fisso (circa il 2,6 per cento annuo) ovvero circa 35 milioni di euro per l’anno in corso, poiché per gli anni futuri il debito sarà servito con i proventi derivanti dalla vendita degli immobili, a seguito del processo di valorizzazione che l’Agenzia del demanio effettuerà. Precisa, inoltre, che la concessione della garanzia da parte dello Stato su tale anticipazione non ha alcuna influenza sulla classificazione quale debito del relativo importo, poiché tale imputazione, ai sensi della definizione stabilita dalle norme comunitarie (Regolamento CE 3605/93), sussiste in ogni caso. La garanzia è invece necessaria alla CDP S.p.A., poiché il Consiglio d’Amministrazione della stessa ha condizionato l’autorizzazione all’erogazione delle somme da anticipare al rilascio della garanzia da parte dello Stato, data l’incertezza sui tempi di rimborso connessa al processo di vendita degli immobili. Concludendo, ritiene che, sulla base di un’adeguata programmazione delle vendite degli immobili, l’onere a carico del capitolo 7407 dello stato di previsione dell’Economia e delle finanze, in relazione alla garanzia assunta dal Tesoro, potrebbe essere decrescente fino ad esaurimento della posizione debitoria.

 

Sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo e delle considerazioni emerse dal dibattito, il senatore NOCCO (FI), in sostituzione del relatore Izzo, illustra, in ordine al testo, una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che, a fronte dell’impossibilità di valutare a priori gli eventuali  maggiori oneri che potranno gravare sul Fondo per le garanzie statali in caso di escussione della garanzia concessa alla Cassa Depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.)  ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), il Governo ha assicurato che la dotazione del suddetto Fondo è adeguata rispetto al complesso dei rischi di escussione in essere ed evidenziando, altresì, che il ricorso al Fondo per le spese obbligatorie e d’ordine, in caso di escussione della suddetta garanzia, costituisce una modalità di copertura che, per escludere a priori eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato, può essere consentita soltanto sotto condizioni estremamente circoscritte risolvendosi, altrimenti, in un mezzo di copertura a valere su risorse di bilancio a legislazione vigente;

segnalando poi, alla luce delle norme vigenti che delineano l’interazione tra CDP S.p.A. ed il settore delle pubbliche amministrazioni, il rilievo che assume la prestazione della suddetta garanzia statale anche ai fini della contabilizzazione, in applicazione dei criteri del SEC95, dell’operazione di anticipazione finanziaria di cui alla norma citata e dei possibili riflessi sulla finanza pubblica;

sottolineando, infine, l’esigenza che, nell’esame degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi, venga dato maggior spazio all’approfondimento dei riflessi delle norme in termini di indebitamento netto e di debito delle pubbliche Amministrazioni,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa della tabella C indicate nell’Allegato 1 non sono suscettibili di compromettere la funzionalità delle amministrazioni interessate essendo effettuate con riferimento a spese di natura discrezionale.".

 

Il senatore MORANDO (DS-U), preannunciando il proprio voto contrario sulla proposta di parere testé illustrata, prende atto, tuttavia, dello sforzo del relatore di rappresentare tutte le questioni sollevate nell’ambito del dibattito svolto. Nonostante ciò, tuttavia, ritiene che le questioni concernenti la copertura della garanzia statale attraverso il ricorso al Fondo per le spese obbligatorie e d’ordine e la questione concernente la contabilizzazione dell’operazione di anticipazione mediante la CDP S.p.A. non trovano una soddisfacente soluzione nella proposta di parere, che dovrebbe invece indicare il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’articolo 3, comma 2, lettera b). Fa presente, inoltre, che i chiarimenti integrativi da ultimo offerti dal Sottosegretario non contribuiscono a sostenere le ragioni della maggioranza. Infatti, non solo il rappresentante del Governo ha dichiarato che l’operazione di anticipazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha un onere di 35 milioni di euro, ma anche che tale operazione ha già un effetto d’incremento del debito delle pubbliche amministrazioni.

 

Il presidente AZZOLLINI, in replica alle considerazioni testé svolte dal senatore Morando, precisa che i profili all’esame della Commissione sono quelli connessi strettamente alla prestazione della garanzia statale, mentre quelli relativi all’onere dell’operazione di anticipazione ed al computo della stessa ai fini del debito delle pubbliche amministrazioni sono afferenti al momento in cui è stata introdotta nell’ordinamento la norma di cui all’articolo 1, comma 443, della legge finanziaria per l’anno 2005.

 

Previa la verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, infine, la proposta di parere illustrata dal relatore.

 

Si passa all’esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo, illustrati dal relatore nelle precedenti sedute.

 

Il sottosegretario MOLGORA esprime l’avviso contrario del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore in quanto ritenuti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate privi della corrispondente copertura finanziaria. Dichiara, inoltre, di non avere elementi di valutazione in merito all’effetto complessivo delle proposte 1.14, 1.15, 1.33, 1.0.1, 1.29, 1.32, 3.0.3 e 3.0.5, né sugli emendamenti per i quali il relatore ha chiesto conferma della congruità della riduzione degli stanziamenti in tabella C. Esprime, poi, l’avviso contrario nel merito sugli emendamenti 1.0.2 e 2.0.1, ancorché presentino una copertura particolarmente significativa, nonché, sulle proposte 1.31 e 3.29, per i profili finanziari critici ad essi connessi.

 

Il senatore MORO (LP), in merito all’emendamento 1.0.1, sottolinea l’esigenza di disporre di puntuali elementi di quantificazione degli oneri, trattandosi di modifiche che presentano un notevole grado di complessità.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) lamenta la carenza di elementi informativi da parte del Governo su un numero cospicuo di emendamenti. In particolare, sulle proposte volte ad emendare l’allegato 1, ritiene che il Governo debba fornire gli opportuni chiarimenti al fine di offrire alla Commissione tutti gli elementi idonei a valutare la comprimibilità delle spese, al fine di escludere la riduzione della quota di risorse vincolata alla copertura di spese obbligatorie, ovvero quella già impegnata. Sull’emendamento 3.0.3 ritiene che sarebbe indispensabile acquisire dal Governo una valutazione sulle dimensioni di massima degli effetti recati dalla proposta stessa, mentre sulla proposta 3.0.2 rileva che la copertura finanziaria è notevolmente più elevata della spesa ivi prevista.

 

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso contrario sugli emendamenti palesemente onerosi indicati dal relatore nonché sulle proposte 1.14, 1.15, 1.31, 1.0.1,  1.29, 1.32, 3.29 e 3.0.5, in quanto presentano dei profili particolarmente critici che, in assenza di precise indicazioni da parte del Governo, non possono essere valutati positivamente dalla Commissione. Per contro, le proposte 1.33, 3.0.3 e quelle riferite all’allegato 1, concernenti riduzione di stanziamento in tabella C, presentando profili meno problematici, dovrebbero essere comunque corredate di una valutazione del Governo. Propone, a tal fine, di rinviarne l’esame alla prossima seduta, in attesa di acquisire i necessari chiarimenti da parte del Governo, preannunciando che, ove questi non fossero disponibili nel corso delle prossime sedute, la Commissione potrebbe esprimere avviso contrario a fini meramente prudenziali.

Propone, poi, di esprimere avviso favorevole sugli emendamenti 1.0.2, 2.7, 2.8, 2.14, 2.15, 2.0.1 e 3.0.2, in quanto privi di effetti onerosi ovvero recanti una copertura particolarmente significativa.

 

Preso atto delle considerazioni emerse dal dibattito, il relatore NOCCO (FI) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 1.33, 2.All.1, 2.All.2, 2.All.3, 2.All.4, 2.All.6, 2.All.7, 2.All.8, 2.All.9, 2.All.11, 2.All.12, 2.All.13, 2.All.14, 2.All.15, 2.All.16 e 3.0.3, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.34, 1.35, 1.0.4, 2.All.5, 2.All.17, 1.14, 1.15, 1.31, 1.0.1, 1.29, 1.32, 3.29 e 3.0.5 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.".

 

La Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore e conviene di rinviare il seguito dell’esame delle proposte 1.33, 2.All.1, 2.All.2, 2.All.3, 2.All.4, 2.All.6, 2.All.7, 2.All.8, 2.All.9, 2.All.11, 2.All.12, 2.All.13, 2.All.14, 2.All.15, 2.All.16 e 3.0.3.

 


BILANCIO (5a)

MArtedì 12 luglio 2005

714a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Folgora e Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

 

Il senatore TAROLLI (UDC), in sostituzione del relatore Izzo, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 1.102 e 3.0.103 sembrano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate senza prevedere la corrispondente copertura finanziaria. Segnala, altresì, che le proposte 1.15, 1.29, 1.0.4 e 3.0.5, sono identiche o analoghe ad altre sulle quali la Commissione bilancio ha reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Per quanto concerne, poi, gli emendamenti riferiti all’articolo 1, rileva l’opportunità di valutare gli effetti delle proposte: 1.7, 1.10 (identico agli emendamenti 1.11 e 1.13), 1.19 (identico agli emendamenti 1.20 e 1.22), in quanto volte a sopprimere i commi 2 e 3 dell’articolo 1, ossia misure indicate nella relazione tecnica come strumentali alla stabilizzazione del gettito; 1.33 (testo 2); 1.103. Riscontra, altresì, l’opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata della proposta 1.101 che presenta tuttavia una copertura particolarmente significativa. In merito alla proposta 1.0.1 (testo 2) del relatore, volta a prorogare fino al 2006 il compenso forfettario ai concessionari della riscossione per una somma annuale pari a 470 milioni di euro, fa presente che occorre acquisire elementi in merito alle risorse non ancora impegnate per l’anno 2005 e a quelle destinate nell’anno 2006, a legislazione vigente, per il compenso ai concessionari della riscossione, giacché esse sono impiegate per la copertura finanziaria della proposta in esame. In merito all’articolo 2, segnala le proposte 2.All.3, 2.All.7, 2.All.8, 2.All.100, 2.All.101, 2.All.4, 2.All.6, 2.All.9, 2.All.1, 2.All.12, 2.All.103, 2.All.104, 2.All.10, 2.All.11, 2.All.105, 2.All.14, 2.All.13, 2.All.106, 2.All.15, e 2.All.16, in quanto occorre acquisire conferma dal Governo sulla congruità della riduzione dello stanziamento in tabella C ivi indicato sia in relazione alla quota di risorse vincolate alla copertura di spese obbligatorie, sia in relazione alla quota di risorse già impegnata. Riscontra, altresì, l’opportunità di valutare gli effetti della proposta 2.107. Per quanto concerne, infine, le proposte riferite all’articolo 3, fa presente che occorre acquisire una conferma degli effetti finanziari delle proposte 3.0.300 e 3.0.101. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario MOLGORA esprime avviso contrario sulle proposte segnalate dal relatore  in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate prive della corrispondente copertura finanziaria, nonché su quelle in merito alle quali la Commissione ha già reso una contrarietà ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Sulle proposte riferite all’articolo 1, volte a sopprimere i commi 2 e 3, fa presente che la soppressione del comma 2 non produce alcun effetto in termini di gettito rispetto alla legislazione vigente in quanto essa già include la possibilità di apportare rettifiche in sede di acconto in relazione al presumibile andamento dei redditi del contribuente. Quelli volti alla soppressione del comma 3, premesso che non tutti i contribuenti hanno già effettuato il versamento dei tributi, potrebbero invece determinare una eventuale flessione delle entrate.

In merito alle proposte 1.33 (testo 2) e 1.0.1 (testo 2), sebbene volti a perseguire obiettivi aventi segno opposto, il Governo non è in grado di descriverne con puntualità i relativi effetti finanziari. In attesa di svolgere gli opportuni chiarimenti, esprime avviso contrario. Riscontra, altresì, l’opportunità di svolgere gli opportuni approfondimenti anche sulle proposte 2.107 e 3.0.101, esprimendo, allo stato, un avviso contrario. Esprime, poi, avviso contrario, sebbene limitatamente ai profili di merito connessi alla copertura, sull’emendamento 1.101. Sugli emendamenti riferiti all’allegato 1, conferma la congruità delle relative riduzioni di stanziamenti, sebbene esprima una contrarietà nel merito delle suddette proposte.

Infine, in merito all’emendamento 3.0.300, illustra una nota dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che indica la quantificazione delle minori entrate conseguenti alla detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto limitatamente alle prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione relativi alle operazioni sui giochi, nonché della relativa copertura volta ad estendere le condizioni per l’installazione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento. Sulla base delle argomentazioni addotte, conferma che la proposta 3.0.300 è neutrale dal punto di vista finanziario.

 

Il senatore CADDEO (DS-U), per quanto concerne gli emendamenti volti a sopprimere il comma 3 dell’articolo 1, ritiene che si tratti di proposte che hanno evidentemente effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, in termini di minori entrate, in quanto riducono l’incentivo dei contribuenti all’assolvimento degli obblighi tributari.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) posto che la proposta 1.33 (testo 2) intende incrementare l’aggio dei concessionari nell’ambito di un sistema di compensi commisurato alle somme riscosse, mentre l’emendamento 1.0.1 (testo 2) intende prorogare il sistema forfettario di compensi ai concessionari stessi, stigmatizza l’assenza di elementi di quantificazione degli effetti delle suddette proposte. Rileva, infatti, che trattandosi di proposte che vanno in direzioni diametralmente opposte almeno una delle due potrebbe avere effetti positivi per la finanza pubblica. Tuttavia la dimensione delle somme in questione, in assenza di una relazione tecnica, non consente alla Commissione bilancio di svolgere al meglio i propri lavori.

Auspica, pertanto, che il Governo possa fornire in tempi solleciti i chiarimenti richiesti, tenuto anche conto che su tale materia si sono susseguiti diversi interventi, anche nell’ultima legge finanziaria, e che la prossima manovra potrà prevedere ulteriori misure per la lotta all’evasione fiscale.

 

Il senatore FERRARA (FI) concorda con l’opportunità di approfondire i suddetti profili al fine di esprimere un orientamento coerente.

 

Il presidente AZZOLLINI, stante l’impossibilità da parte del Governo di fornire elementi di quantificazione di talune proposte segnalate dal relatore, considerata peraltro l’assenza di elementi essenziali per addivenire ad un parere motivato, propone di esprimere avviso contrario sulle proposte 1.33 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), 1.103, 2.107 e 3.0.101, osservando che in presenza dei suddetti necessari elementi informativi, la Commissione potrebbe riesaminare, per i profili di competenza, le suddette proposte. In particolare, con riferimento alle proposte 1.33 (testo 2) e 1.0.1 (testo 2), aventi finalità esattamente opposte, convenendo con un’osservazione svolta dal senatore MORANDO (DS-U), ritiene particolarmente necessaria la predisposizione di una relazione tecnica, al fine di sollevare la Commissione dall’onere di esprimere un medesimo avviso contrario su proposte aventi effetti finanziari diametralmente opposti.

Propone, altresì, di esprimere avviso favorevole sulle proposte riferite agli allegati, segnalate dal relatore, e di esprimere avviso contrario su tutte le proposte volte a sopprimere il comma 3 dell’articolo 1. Con riferimento a quest’ultima questione, propone di condizionare il parere sull’emendamento 1.7 ad una sua riformulazione volta ad escludere la soppressione del comma 3.

Infine, propone di esprimere avviso favorevole sulla proposta 3.0.300, in quanto argomentata con elementi di supporto della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, nonché sulla proposta 1.101, in quanto avente una copertura particolarmente significativa.

 

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.7 a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che le parole: «i commi 2 e 3» vengano sostituite dalle altre: «il comma 2». Esprime, altresì, parere non ostativo su tutte le altre proposte ad eccezione degli emendamenti 1.102, 3.0.103, 1.15, 1.29, 1.0.4, 3.0.5, 1.19, 1.20, 1.22, 1.33 (testo 2), 1.103, 1.0.1 (testo 2), 2.107 e 3.0.101 per i quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale.".

 

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

Sottocommissione per i pareri

mercoledì 29 giugno 2005

74a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BEVILACQUA

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

alla 6a Commissione:

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate: parere contrario.

 

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)

Sottocommissione per i pareri

mercoledì 29 giugno 2005

74a Seduta

 

Presidenza del Presidente

D’IPPOLITO

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 6ª Commissione:

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate : parere favorevole.

 


POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)

martedì 5 luglio 2005

106a Seduta

 

Presidenza del Presidente

GRECO

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

 

Introduce l'esame del provvedimento il relatore CICCANTI (UDC).

L’articolo 1 del decreto-legge in conversione introduce, con i commi 1, 2 e 3, alcune disposizioni dirette a neutralizzare i possibili effetti negativi, relativi all'autotassazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che potrebbero derivare dall’incertezza recata dalle conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 marzo 2005, relative alla causa n. C-475/03, sollevata in via pregiudiziale innanzi alla Corte, sulla compatibilità dell'IRAP con il divieto comunitario di imposte sulle cifre d’affari diverse dall’IVA.

In particolare il comma 1 dell’articolo 1 dispone una modifica all’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto "Statuto del contribuente"), che stabilisce il principio della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, prevedendo, tra l’altro, al comma 3 che non siano irrogate sanzioni per violazioni di una norma tributaria qualora queste dipendano da "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria".

La disposizione introdotta dal decreto-legge prevede che non sia considerata come "condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria". Come risulta dalla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione, il giudizio pendente sarebbe proprio quello relativo alla causa n. C-475/03, inerente la compatibilità dell'IRAP alla normativa comunitaria.

A tale riguardo rileva che il medesimo principio della non punibilità della violazione di una norma tributaria dovuta a condizioni di incertezza della stessa è previsto anche dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, il quale all’articolo 6, comma 2, recita: "Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento".

Similmente, l’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sancisce che "la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce".

Il comma 2 dell’articolo 1, sempre ai fini della neutralizzazione dei possibili effetti negativi sull'autotassazione dell'IRAP, derivanti dalle conclusioni dell’Avvocato generale, dispone l'inapplicabilità del meccanismo del criterio previsionale (articolo 4 del decreto-legge n. 69/1989) ai fini del versamento dell'acconto IRAP per l'anno 2005. Di conseguenza, per effetto di tale disposizione, per il versamento dell'acconto IRAP potrà essere utilizzato soltanto il criterio storico, che prende in considerazione l'imposta liquidata in relazione all'anno precedente.

Inoltre, in caso di violazione di questa disposizione, non si applica l’esclusione delle sanzioni per condizioni di incertezza della norma tributaria, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 dello Statuto del contribuente. Infine, il comma 3 dell’articolo 1, sempre ai fini della neutralizzazione dei possibili effetti negativi sull'autotassazione dell'IRAP, derivanti dalle conclusioni dell’Avvocato generale, dispone l’inapplicabilità di alcune disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni, nelle ipotesi di violazione dell'obbligo di versamento del saldo dell'IRAP per il 2004 nonché dell'obbligo di versamento dell'acconto per il 2005.

Il Relatore ricorda che il 17 marzo 2005, in merito alla causa n. C-475/03, sollevata in via pregiudiziale innanzi alla Corte, sulla compatibilità dell'IRAP con il divieto comunitario di imposte sulle cifre d’affari diverse dall’IVA, l’Avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee ha depositato le proprie conclusioni, osservando che l’IRAP presenta tutte le caratteristiche essenziali proprie dell’IVA, in quanto si applica in modo generale alle cessioni di beni o di servizi; è proporzionale al prezzo di tali beni o servizi, qualunque sia il numero di operazioni intervenute; si applica ad ogni fase del processo di produzione e di distribuzione; e grava sul valore aggiunto ai beni e ai servizi di cui trattasi.

La sostanziale assimilazione all’IVA - secondo l’Avvocato generale - renderebbe l’IRAP incompatibile con l’articolo 33, paragrafo 1, della "sesta direttiva IVA" (la direttiva 77/388/CEE), che vieta agli Stati membri di introdurre o mantenere imposte, diritti e tasse che abbiano il carattere di imposte sulla cifra d’affari, al fine di preservare il sistema comune dell’IVA introdotto dalla direttiva in questione, evitando che vengano introdotte imposte, sostanzialmente analoghe all’IVA, che sfuggano all’armonizzazione ritenuta necessaria per il funzionamento del mercato interno. Inoltre, sempre secondo l’Avvocato generale, i contribuenti avrebbero, in linea generale, il diritto di ottenere il rimborso di tributi nazionali riscossi in violazione del diritto comunitario, nonostante l'esistenza di una serie di ragioni per limitare gli effetti nel tempo dell’eventuale declaratoria di incompatibilità dell’IRAP con il diritto comunitario.

Il comma 4 dell’articolo 1, in vista di un eventuale riordino dell’IRAP entro il 2005, prevede che le somme versate a titolo di acconto dell'IRAP per l'anno 2005, che risultino eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle predette future norme tributarie, potranno essere oggetto di compensazione.

L’articolo 2 prevede la concessione di un "premio di concentrazione" ai soggetti societari risultanti da un processo di concentrazione o aggregazione che abbia coinvolto, in partenza, esclusivamente due o più microimprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione. Il premio viene concesso a condizione che queste abbiano ultimato il processo di concentrazione o aggregazione nei 24 mesi successivi all’emanazione del parere favorevole da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE (sugli aiuti di Stato), che esse abbiano esercitato attività omogenee nei due anni precedenti l’avvenuta concentrazione e che tale concentrazione o aggregazione permanga tale per almeno il triennio successivo.

Il premio consiste in un credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, pari al 10 per cento dell’importo risultante dalla differenza tra il valore totale della produzione netta di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione e il maggiore tra i valori di produzione netta di ciascuna delle imprese.

Proseguendo nell'illustrazione, il Relatore rende noto che a decorrere dal 1° gennaio 2005, la raccomandazione n. 2003/361/CE, ha sostituito la precedente raccomandazione n. 96/280/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le modifiche si sono rese necessarie per adeguare la disciplina alle mutate condizioni derivanti dall'inflazione e dalla crescita della produttività registrate dal 1996, e consistono, tra l’altro nell’allargamento dei parametri relativi al volume d’affari, utilizzati - insieme a quelli relativi al numero dei dipendenti - per la definizione delle tre categorie di PMI.

Secondo l’articolo 2 della raccomandazione vigente, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. La definizione di PMI distingue poi tre tipi di imprese (impresa autonoma, impresa associata, impresa collegata) a seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritti di voto o di capacità di esercitare un influsso dominante, al fine di escludere dalla definizione quelle le imprese che godano del potere economico dei grandi gruppi. Viene inoltre confermato che un'impresa in cui almeno il 25% dei diritti di capitale o di voto è controllato da un organismo collettivo pubblico o da un ente pubblico non rientra nella definizione di PMI.

Il premio di concentrazione di cui al decreto-legge in conversione costituisce quindi un aiuto di Stato, nella forma di un’agevolazione fiscale, per la categoria delle PMI, e pertanto rientra nell’obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.

Tuttavia, la Commissione europea, sulla base del regolamento (CE) n. 994/98, ha fissato, mediante il regolamento (CE) n. 69/2001, una soglia al di sotto della quale ha ritenuto che gli aiuti non incidano sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minaccino di falsare la concorrenza e non rientrino pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, e non siano quindi soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato stesso.

Si tratta appunto del regolamento (CE) n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore (cosiddetti "de minimis"), che stabilisce una deroga al divieto di aiuti di Stato alle imprese, a condizione che tali aiuti non superino l’ammontare di 100.000 euro per una singola impresa per un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

Il premio di concentrazione previsto dal decreto-legge in conversione, potrebbe pertanto rientrare nella deroga per gli aiuti di Stato "de minimis", sempre che esso non superi l’ammontare di 100.000 euro.

Il Relatore si sofferma altresì sul fatto che, in favore delle piccole e medie imprese, il regolamento (CE) n. 70/2001 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese) prevede la possibilità per lo Stato di concedere autonomamente aiuti alle imprese, in relazione a determinate finalità e entro determinati limiti. In quest’ottica, e in vista dell’urgenza di dare attuazione alle indicazioni derivanti dalla Strategia di Lisbona, sarebbe opportuno, a suo avviso, sfruttare maggiormente gli spazi che la normativa comunitaria prevede per concedere aiuti pubblici alle PMI. Il regolamento (CE) n. 70 del 2001 prevede ad esempio la possibilità di concedere, entro determinati limiti, aiuti alle imprese, esenti dall’obbligo di notifica alla Commissione europea, finalizzati ad investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, o a determinate consulenze, o alla ricerca e sviluppo, o all’acquisizione di brevetti.

Il Relatore dà quindi conto degli emendamenti riferiti al provvedimento testé illustrato, che sono stati trasmessi in data 30 giugno dalla Commissione Finanze e Tesoro.

I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1 e i relativi emendamenti rilevano, ai fini della valutazione della compatibilità comunitaria, unicamente in relazione alla finalità del provvedimento di prevenire gli effetti negativi per l’erario, eventualmente derivanti dalle conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di giustizia.

Tuttavia, poiché le predette conclusioni dell’Avvocato generale non hanno ancora trovato conferma o smentita da parte di una sentenza definitiva della Corte di giustizia, la valutazione della compatibilità comunitaria delle disposizioni del decreto-legge e degli emendamenti non può entrare nel merito della legittimità o illegittimità dell’imposta né della legittimità o illegittimità degli eventuali mancati versamenti di tale tributo.

Pertanto sulle predette disposizioni e sui predetti emendamenti il parere è non ostativo.

Il comma 4 dell’articolo 1 si applica in caso di riordino dell’IRAP entro il 2005. Tale riordino potrebbe essere stato previsto in vista dell’emissione della sentenza della Corte di giustizia sulla legittimità dell’IRAP. Pertanto, il comma 4 è da considerare favorevolmente, in quanto prevede già da ora di prendere tempestivamente in considerazione il disposto della futura sentenza.

Sull’emendamento 1.27 (De Petris ed altri), che è diretto invece a sopprimere questa norma, propone quindi parere contrario.

Tra gli emendamenti aggiuntivi all’articolo 1, rilevano per competenza l’1.0.2, inerente la riduzione del costo del lavoro per le imprese; l’1.0.3 che reca le sanzioni da applicarsi alle contestazioni relative alle dichiarazioni di quantitativi di prodotti vitivinicoli maggiori di quelli effettivamente prodotti, nell’ambito delle vendemmie anteriori al 2000 e l’1.0.4 che esclude l’applicazione della tassazione sulle emissioni di anidride carbonica agli impianti di produzione elettrica.

In particolare, l’emendamento 1.0.2 non sembra configurare l’ipotesi di aiuto di Stato alle imprese poiché si tratta di una riduzione generalizzata della pressione fiscale sulle imprese. Pertanto il parere può essere di nulla osta.

L’emendamento 1.0.3 riguarda l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo regolata dal regolamento (CE) 1493/99, e in particolare i procedimenti di contestazione relativi alla dichiarazione di una produzione superiore a quella effettiva o documentata, finalizzata all’ottenimento dei contributi per la produzione eccedentaria. Anche in questo caso il parere che si propone è di nulla osta.

L’emendamento 1.0.4, diretto ad escludere gli aumenti delle accise sugli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 8 della legge n. 448 del 1998, e derivanti dal Protocollo di Kyoto, trova riscontro nella direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Questa direttiva, all’articolo 21, paragrafo 3, prevede che "Gli Stati membri possono anche considerare il consumo di elettricità e di altri prodotti energetici non prodotti all'interno di detto stabilimento e il consumo di prodotti energetici e di elettricità all'interno di uno stabilimento che produce combustibili destinati alla generazione di elettricità come fatto non generatore d'imposta". Pertanto il parere è di nulla osta.

Nell’ambito dell’articolo 2, la valutazione della compatibilità comunitaria deve avere come base gli articoli 87 e 88 del Trattato CE, la raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione sulla definizione di piccola e media impresa, il regolamento (CE) 70/2001 sulla deroga al divieto di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, il regolamento (CE) 69/2001 sugli aiuti di Stato "de minimis" e il regolamento (CE) 68/2001 sugli aiuti di Stato alla formazione.

Riguardo il "premio di concentrazione" di cui all’articolo 2, la valutazione della compatibilità delle disposizioni e degli emendamenti si limita alla verifica sul rispetto dell’obbligo di notifica alla Commissione europea di cui all’articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE. Pertanto propone di esprimere parere non ostativo sugli emendamenti da 2.1 a 2.5, che riguardano alcune modalità relative alla concessione del premio di concentrazione. Anche sull’emendamento 2.6 il parere proposto è non ostativo poiché la definizione di cosa si intende per concentrazione non rileva ai fini della compatibilità comunitaria.

Sugli emendamenti 2.7 e 2.8 il Relatore si esprime favorevolmente in quanto le proposte eliminano del tutto il "premio di concentrazione" previsto dal decreto-legge, per sostituirvi disposizioni di aiuto alle piccole e medie imprese che rientrano nel regolamento (CE) 70/2001 e nel regolamento (CE) 68/2001.

 

La valutazione positiva discende dal fatto che tali proposte emendative sono finalizzate ad incentivare interventi connessi con il rilancio della Strategia di Lisbona, favorendo in tal modo la competitività delle imprese.

Propone poi parere non ostativo sugli emendamenti 2.9 e 2.10 e 2.15 che riguardano modalità di concessione del premio di concentrazione, nonché sul 2.11 (e identici 2.12, 2.13) che (similmente all’emendamento 2.6) è diretto a definire il processo di concentrazione ai sensi del comma 1-bis del decreto-legge sulla competitività (decreto-legge n. 35 del 2005), nonché sull’emendamento 2.14.

Infine, l’emendamento 2.0.1 prevede la figura delle società adibite ai servizi di interesse comune delle PMI di un sistema produttivo locale. Tali società sono esenti dall’IRPEG e dall’IRAP per 10 anni, subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea. Inoltre, alle imprese che aderiscono a tali società, sono riconosciuti crediti d’imposta connessi con le partecipazioni a tali società di servizi e con attività di ricerca e sviluppo. Sono previste agevolazioni per operazioni di concentrazione tra piccole e medie imprese. Infine, per i costi connessi alla costituzione delle società di servizi è previsto un credito d’imposta del 23%.

Propone che la Commissione esprima su tale emendamento parere contrario, in quanto non prevede la previa autorizzazione della Commissione europea per i crediti d’imposta di cui ai commi 6, 11 e 15 dell’articolo 2-bis. Inoltre le disposizioni non appaiono commisurate al regolamento (CE) 70/2001 sugli aiuti di Stato alle PMI e in generale alla vigente normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Infine il comma 13 prevede una definizione di piccole e medie imprese che risulta essere superata dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea.

 

Il presidente GRECO (FI) ringrazia il relatore per l'approfondita illustrazione del provvedimento e dei relativi emendamenti, che ha offerto in tal modo interessanti spunti di riflessione con riferimento ai temi propri dell'indagine conoscitiva sulla Strategia di Lisbona che la Commissione ha in corso.

 

Si apre quindi il dibattito con un breve intervento del senatore GIRFATTI (FI) il quale, ringraziando a sua volta il relatore per aver chiarito la ratio del provvedimento, precisa che le proposte emendative da lui presentate sono finalizzate a dare un contributo effettivo al rilancio della competitività delle imprese e più in generale del sistema economico, nella prospettiva delle azioni positive per la Strategia di Lisbona.

 

Non essendovi altri interventi, il Presidente rinvia il seguito della discussione generale alla prossima seduta.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,55.

 


POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)

mercoldì 6 luglio 2005

107a Seduta

 

Presidenza del Presidente

GRECO

 

Interviene il ministro per le politiche comunitarie La Malfa.

 

La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo con una osservazione; in parte favorevole, in parte non ostativo, in parte contrario sugli emendamenti)

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nella quale - ricorda il PRESIDENTE - era iniziata la discussione generale.

 

Non essendovi ulteriori richieste di interventi, il presidente GRECO chiude la discussione generale e dà quindi la parola al Relatore.

 

Il relatore CICCANTI (UDC) illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione sul testo ed una proposta di parere sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione Finanze e Tesoro, del seguente tenore:

 

"La Commissione, esaminati il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti;

 

considerato che il decreto-legge in conversione reca disposizioni in materia di entrate, relative ai versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ad un premio di concentrazione delle microimprese nella forma di un credito d’imposta, e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;

considerato che l’articolo 1 del decreto-legge in conversione ha introdotto, con i commi 1, 2 e 3, alcune disposizioni dirette a neutralizzare i possibili effetti negativi sull'autotassazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che potrebbero derivare dallo stato di incertezza della norma tributaria, recata dalle conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 marzo 2005, relative alla causa n. C-475/03, sollevata in via pregiudiziale innanzi alla Corte, sulla compatibilità dell'IRAP con il divieto comunitario di imposte sulle cifre d’affari diverse dall’IVA;

ricordato che, secondo le predette conclusioni dell’Avvocato generale, l’IRAP presenta tutte le caratteristiche essenziali proprie dell’IVA, in quanto si applica in modo generale alle cessioni di beni o di servizi; è proporzionale al prezzo di tali beni o servizi, qualunque sia il numero di operazioni intervenute; si applica ad ogni fase del processo di produzione e di distribuzione; e grava sul valore aggiunto ai beni e ai servizi di cui trattasi; e che la sostanziale assimilazione all’IVA renderebbe l’IRAP incompatibile con l’articolo 33, paragrafo 1, della "sesta direttiva IVA" (la direttiva 77/388/CEE), che vieta agli Stati membri di introdurre o mantenere imposte, diritti e tasse che abbiano il carattere di imposte sulla cifra d’affari, al fine di preservare il sistema comune dell’IVA introdotto dalla direttiva in questione, evitando che vengano introdotte imposte, sostanzialmente analoghe all’IVA, che sfuggano all’armonizzazione ritenuta necessaria per il funzionamento del mercato interno;

ricordato inoltre che, secondo l’Avvocato generale, i contribuenti avrebbero, in linea di principio, il diritto ad ottenere il rimborso dei tributi nazionali riscossi in violazione del diritto comunitario, anche se esisterebbero una serie di ragioni per limitare gli effetti nel tempo dell’eventuale declaratoria di incompatibilità dell’IRAP con il diritto comunitario;

valutato positivamente il comma 4 dell’articolo 1, che contempla la possibilità di un riordino dell’IRAP entro il 2005, presumibilmente in vista della futura sentenza della Corte di giustizia sulla causa C-476/03 sopra ricordata, e prevede la possibilità di compensare quanto versato in eccesso a titolo di acconto per l’anno 2005 rispetto a quanto dovuto sulla base delle future nuove norme;

considerato l’articolo 2 del decreto-legge in conversione che prevede la concessione di un "premio di concentrazione" ai soggetti societari risultanti da un processo di concentrazione o aggregazione che abbia coinvolto, in partenza, esclusivamente due o più microimprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, a condizione che queste abbiano ultimato il processo di concentrazione o aggregazione nei 24 mesi successivi all’emanazione del parere favorevole da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE (sugli aiuti di Stato), che esse abbiano esercitato attività omogenee nei due anni precedenti l’avvenuta concentrazione, e che tale concentrazione o aggregazione permanga tale per almeno il triennio successivo;

considerato che il predetto premio consiste in un credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, pari al 10 per cento dell’importo risultante dalla differenza tra il valore totale della produzione netta di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione e il maggiore tra i valori di produzione netta di ciascuna delle imprese;

ricordato che, secondo la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, a partire dal 1° gennaio 2005, la categoria delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI) è quella costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, e che in tale ambito si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

ricordato inoltre che la predetta raccomandazione distingue fra impresa autonoma, impresa associata e impresa collegata, considerando - ai fini della valutazione complessiva del numero dei dipendenti e del volume d’affari della PMI - anche i dipendenti e il volume d’affari delle rispettive imprese associate o collegate, al fine di escludere dalla definizione di PMI quelle le imprese che godano del potere economico dei grandi gruppi;

considerato il regolamento (CE) n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore (cosiddetti "de minimis"), che stabilisce una deroga al divieto di aiuti di Stato alle imprese, a condizione che tali aiuti non superino l’ammontare di 100.000 euro per una singola impresa per un periodo di tre anni;

considerato il regolamento (CE) n. 70/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, che prevede la possibilità per lo Stato di concedere autonomamente aiuti alle imprese, entro determinati limiti, finalizzati per esempio ad investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, a determinate consulenze, ad attività di ricerca e sviluppo, o all’acquisizione di brevetti;

 

formula sul disegno di legge, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

 

si rileva che, in vista anche dell’urgenza di dare attuazione alle indicazioni derivanti dalla Strategia di Lisbona, sarebbe opportuno sfruttare maggiormente gli spazi che la normativa comunitaria vigente prevede per la concessione di aiuti pubblici alle imprese, al fine di accrescerne la competitività.

 

Quindi, la Commissione formula parere favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.8, parere contrario sugli emendamenti 1.27 e 2.0.1, e parere non ostativo sui restanti emendamenti di competenza, riferiti agli articoli 1 e 2 del decreto-legge in conversione".

 

A nome dei rispettivi Gruppi, i senatori FALOMI (Misto-Cant) e PIZZINATO (DS-U) dichiarano voto contrario motivato dalla netta avversità all'intero provvedimento, che contrasta con gli obiettivi dichiarati nello stesso.

 

Accertata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere del relatore sul testo del disegno di legge n. 3500 e sui relativi emendamenti. La Commissione approva.

 

 


Esame in sede referente


FINANZE E TESORO (6a)

mercoledì 22 GIUGNO 2005

280a Seduta

 

Presidenza del Presidente

CANTONI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

 

La seduta inizia alle ore 20,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Esame e rinvio)

 

Il relatore SALERNO (AN) illustra il provvedimento, sottolineando anzitutto come la problematica di cui all'articolo 1, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sia da tempo dibattuta anche alla luce del giudizio pendente innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea circa la legittimità di detto tributo. Fa osservare che il provvedimento in discorso, mediante una modifica allo statuto dei diritti del contribuente, ha stabilito che non costituisce una obiettiva condizione di incertezza, ai fini dell'irrogazione di sanzioni, la citata pendenza di un giudizio sulla legittimità della norma tributaria: ritiene che tale chiarimento fosse indispensabile per eliminare situazioni dubbie circa la debenza dell'imposta.

Rileva inoltre che il decreto-legge stabilisce altresì l'inapplicabilità delle disposizioni concernenti l'utilizzo del criterio previsionale ai fini del versamento dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore del provvedimento d'urgenza: non potendosi pertanto utilizzare il criterio previsionale, che fa riferimento all'imposta liquidabile relativa al periodo di imposta in corso, potrà pertanto essere utilizzato soltanto il criterio storico, che prende in considerazione l'imposta liquidata in relazione all'anno precedente. A tale ultimo proposito, osserva che la norma risulta improntata ad una applicazione sostanzialmente rigida delle disposizioni concernenti gli acconti sul versamento dell'IRAP, in attesa di procedere ad una revisione complessiva di detto tributo a partire dal 2006.

Rileva peraltro che un riassetto radicale di tale imposta non potrà che essere effettuato con gradualità, anche in considerazione del fatto che l'IRAP ha sostituito altre tipologie di imposta di vario tipo.

Conclude osservando che il provvedimento interviene opportunamente ad eliminare il rischio di minori introiti derivanti dal gettito tributario a causa della situazione di incertezza ingenerata dal giudizio di legittimità sull'IRAP pendente nelle sedi comunitarie, introducendo misure equilibrate e condivisibili.

Si riserva di svolgere ulteriori considerazioni riferite agli articoli 2 e 3 alla luce dei rilievi che emergeranno nel corso della discussione generale.

 

Il presidente CANTONI prende atto che non ci sono richieste di intervento in discussione generale per la seduta odierna e sottopone alla Commissione la proposta di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a giovedì 30 giugno 2005, alle ore 18.

 

Conviene la Commissione.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 20,20.

 


FINANZE E TESORO (6a)

martedì 28 GIUGNO 2005

281a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

 

Interviene in discussione generale il senatore PASQUINI (DS-U), a giudizio del quale l'articolo 1 del decreto-legge testimonia lo stato di sostanziale confusione legislativa in cui versa la politica fiscale del Governo: dopo quattro anni di provvedimenti che hanno, in varia misura e per aspetti differenziati, accresciuto l'aspettativa del contribuente per una legislazione tributaria sempre più lassista e poco rigorosa - vale la pena ricordare tra le misure quella del rientro dei capitali dall'estero e i vari condoni fiscali - il Governo interviene con lo strumento del decreto-legge per neutralizzare gli eventuali effetti negativi sul gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, modificando lo Statuto dei diritti del contribuente e bloccando, nell'imminenza della scadenza del termine per il versamento dell'acconto, le misure previste dall'ordinamento tributario a favore del contribuente in caso di mancato o errato versamento. Lo sconcerto per tali misure sull'IRAP si accresce se si ripensa alla miriade di dichiarazioni rese da esponenti del Governo e della maggioranza sulla necessità di abolire l'IRAP, sul suo carattere penalizzante per le imprese e, più di recente, sulla urgenza di modificarne la base imponibile. Da un lato, occorre registrare il fatto che ormai tali propositi sono stati rinviati al momento della presentazione della legge finanziaria per il 2006 e comunque, data la rilevanza dell'imposta in commento, le ipotesi di modifica radicale appaiono poco meditate e di scarsa utilità. A suo parere, invece, nelle attuali condizioni della finanza pubblica l'unica strada percorribile è quella di una modifica selettiva della base imponibile dell'IRAP, riducendo il prelievo a carico delle imprese con più intenso fattore lavoro e quelle che compiono investimenti di carattere tecnologico.

Passando a commentare criticamente i contenuti dell'articolo 1 del decreto-legge, l'oratore sottolinea la gravità della modifica delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente - modifica recata da una norma d'urgenza - che travolge le pur deboli difese approntate dal legislatore a tutela dei diritti del contribuente. In particolare, le imprese sono costrette a calcolare l'acconto per l'anno d'imposta 2006 non secondo il criterio previsionale, pur previsto dall'ordinamento tributario, ma secondo quanto versato nel 2004, e così facendo molte imprese in crisi e con un imponibile 2005 certamente in calo, sono costrette a versare più del dovuto. Inoltre,  il provvedimento è iniquo poiché per i contribuenti i cui termini di versamento erano già scaduti prima dell'emanazione del decreto-legge e che hanno già versato non si applicano le nuove norme. Sostanzialmente il Governo impone un prelievo forzoso a carico dei contribuenti IRAP. Ancora più gravi perplessità solleva la disposizione che non consente l'applicazione del cosiddetto ravvedimento operoso. In conclusione, l'articolo 1 appare gravemente lesivo di princìpi sanciti dagli articoli 3, 53 e 113 della Costituzione, nonché delle prerogative del contribuente, iniquo e quindi da rivedere ampiamente. Per quanto riguarda, invece, il premio di concentrazione o di aggregazione tra piccole e medie imprese, al di là della esigua agevolazione di carattere fiscale, l'oratore sottolinea come tale beneficio sia di scarsa incisività rispetto all'obiettivo fondamentale di dare alle imprese un sostegno continuativo al fine di agevolarne i processi di riorganizzazione produttiva e manageriale.

 

Interviene quindi la senatrice DE PETRIS (Verdi-Un), la quale condivide i rilievi critici già formulati dal senatore Pasquini in riferimento all'articolo 1,  ribadendo le critiche al Governo per aver modificato una norma importante dello Statuto dei diritti del contribuente con lo strumento del decreto-legge. L'esclusione della condizione di incertezza normativa per la pendenza di giudizio in merito alla legittimità dell'IRAP appare particolarmente gravida di conseguenze negative per i contribuenti, anche in considerazione del fatto che lo stato di incertezza in qualche misura è stato alimentato dalle dichiarazioni dei rappresentanti del Governo circa le ipotesi di modifica dell'imposta stessa. La propria parte politica non si sottrae peraltro ad una discussione concernente le modifiche dell'IRAP, ma tale dibattito va affrontato in prima istanza tenendo conto dei tributi sostituiti dall'imposta e, soprattutto, tenendo conto del carattere regionale del tributo stesso.

L'oratrice passa poi ad esaminare criticamente i contenuti dell'articolo 3 le disposizioni del quale completano il processo di sostanziale svendita del patrimonio immobiliare appartenente al Ministero della difesa.

Le modifiche introdotte dal comma 2 dell'articolo 3, infatti, nonostante la relazione governativa ne affermi il carattere di mere correzioni formali alla disciplina recata dall'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, introducono una modifica sostanziale alle procedure di vendita di tali beni. Dopo aver ricordato il dibattito svolto in occasione dell'esame parlamentare del citato decreto-legge del 2003, l'oratrice osserva che la disciplina previgente al decreto-legge imponeva una procedura molto rigorosa per verificare l'interesse di carattere storico artistico e architettonico dei beni già individuati con decreto ministeriale e comunque si specificava che in sede di prima applicazione sarebbe stato il Ministero della difesa ad individuare i beni da far transitare nel patrimonio disponibile dello Stato ai fini della valorizzazione degli stessi e sempre dopo la verifica della sussistenza dell'interesse di tipo artistico. Il comma 2 dell'articolo 3, invece, contrariamente a quanto indicato in relazione governativa, sottrae i beni in questione a tale procedura: tale esito solleva forti perplessità poiché tra gli immobili interessati ci sono aree e immobili di notevolissimo pregio e di interesse paesaggistico e culturale, che corrono  il rischio di essere dismessi, violando quindi anche i princìpi di tutela sanciti dal codice dei beni culturali .

Un'altra conseguenza delle disposizioni in commento è quella di limitare sostanzialmente il diritto di prelazione da parte degli enti locali in riferimento ai citati beni.

In conclusione, invoca maggiore chiarezza da parte del Governo sui reali obiettivi delle disposizioni in commento, riservandosi di presentare emendamenti volti a scongiurare la svendita di importanti proprietà pubbliche.

 

Interviene quindi il presidente PEDRIZZI a giudizio del quale occorrerebbe maggiore chiarezza anche sulle finalità del comma 1 dell'articolo 3, concernente l'immobile attualmente in uso al Poligrafico dello Stato.

In merito alle osservazioni svolte dalla senatrice De Petris, si associa alla richiesta di valutare attentamente le conseguenze delle disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 3, facendo presente che il comune di Gaeta è interessato per numerosi immobili di grande pregio e di valore storico, dei quali occorre tener conto prima di procedere alla dismissione.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 


FINANZE E TESORO (6a)

mERCOledi 29 GIUGNO 2005

282a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Interviene in discussione generale il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U), il quale evidenzia anzitutto l’atteggiamento contraddittorio del Governo che, dopo aver più volte valutato negativamente l'imposta regionale sulle attività produttive, preannunciandone la prossima abolizione, procede ora all’adozione di misure che ne assicurino il gettito, peraltro mediante il ricorso alla legislazione d’urgenza. Evidenzia criticamente come tale comportamento da parte della maggioranza risulti dannoso nei confronti dei contribuenti: infatti, è da attribuirsi al Governo, ferma restando la rilevanza della pendenza di un giudizio comunitario, l’aver ingenerato un clima di dubbio circa la legittimità dell’applicazione dell’IRAP, per poi stabilire mediante un decreto-legge una modifica allo Statuto dei diritti del contribuente nel senso di escludere la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria come obiettiva condizione di incertezza. In tal modo, prosegue l’oratore, non viene tutelata la buona fede dei contribuenti, mentre appare paradossale il ricorso alla decretazione d’urgenza in virtù della pendenza del citato giudizio comunitario sulla legittimità dell’IRAP, per assicurare il versamento dell’imposta e, in mancanza, l’applicazione integrale delle sanzioni. Fa inoltre osservare che viene espressamente derogato un ulteriore principio stabilito nello Statuto dei diritti del contribuente, costituito dall’irretroattività delle norme tributarie, laddove si disciplinano le modalità di versamento degli acconti e dei saldi dell’IRAP relativi allo scorso periodo di imposta, assumendo tale deroga connotati di particolare gravità nella presente congiuntura.

Rileva quindi che le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge, nel precludere ai contribuenti l’utilizzo del criterio previsionale ai fini del versamento dell’acconto dell’IRAP, determinano conseguenze dannose a carico delle imprese, per di più in un contesto di stagnazione economica che già penalizza le aziende.

Soffermandosi poi sull’articolo 2 del decreto-legge, in tema di premio di concentrazione per le imprese, pur esprimendo un giudizio non critico, osserva tuttavia che tale intervento non costituisce la risposta maggiormente adeguata rispetto al sottodimensionamento delle piccole e medie imprese italiane. Fa infatti notare che la misura del premio di concentrazione per le imprese risultanti da processi di aggregazione è un intervento una tantum che dovrebbe invece essere configurato come strutturale, mentre il meccanismo di attribuzione risulta farraginoso e di difficile applicazione, oltre a non essere chiari i sistemi di ripartizione e di utilizzo del beneficio.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di immobili pubblici di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge, rileva la scarsa chiarezza sulla reale opportunità del trasferimento in proprietà allo Stato di un immobile già pubblico.

Con riferimento invece alle norme di cui al comma 2 dello stesso articolo 3, fa notare che esse non apportano mere correzioni formali alla normativa sulla dismissione degli immobili appartenenti al Ministero della difesa, introducendo, invece, modifiche sostanziali tra le quali la possibilità di procedere alla vendita a trattativa privata anche in blocco. A tale proposito, fa peraltro presente che nell’ambito delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili pubblici dovrebbero essere garantite le prerogative degli enti locali e, in particolare dei comuni, quali soggetti maggiormente idonei a valutare le esigenze di tutela dei beni rispetto all’interesse comune dei cittadini. Richiama poi le osservazioni critiche già svolte dalla senatrice De Petris sul rischio di eliminare l’applicazione delle norme in tema di verifica dell’interesse culturale dei beni immobili da dismettere, facendo a sua volta notare come il decreto-legge sia stato pubblicato pochissimi giorni prima del decreto ministeriale che individua gli immobili da trasferire al patrimonio dello Stato per essere poi assoggettati alle procedure di dismissione; esprime quindi seri dubbi sulla compatibilità di detto decreto rispetto alla normativa vigente anteriormente al decreto-legge.

Alla richiesta di chiarimenti del presidente PEDRIZZI risponde precisando che la pubblicazione del decreto ministeriale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge si giustifica proprio per l'obiettivo di evitare di procedere alla verifica del valore culturale dei beni immobili inclusi nell’elenco pubblicato dal Ministero della difesa prima della dismissione.

Passando poi a commentare le disposizioni concernenti la Cassa depositi e prestiti, volte a introdurre la possibilità della garanzia dello Stato sull’obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute dall’Amministrazione della difesa in anticipazione per la cessione degli immobili, reputando peraltro di dubbia efficacia le norme di copertura finanziaria. Fa inoltre osservare che la privatizzazione della Cassa depositi e prestiti era stata stabilita in un’ottica di separazione della stessa dal settore pubblico, mentre la citata previsione della garanzia dello Stato sugli obblighi di rimborso alla Cassa depositi e prestiti si pone in una direzione antitetica e di dubbia legittimità.

In conclusione, esprime un’opinione estremamente critica sul contenuto del decreto-legge, auspicando il ritiro dello stesso o quanto meno l’introduzione di incisive modifiche in sede di conversione.

 

Interviene poi il senatore EUFEMI (UDC) che sottolinea in primo luogo il fatto che il decreto-legge ha eliminato una obiettiva situazione di incertezza normativa circa la sussistenza dell’obbligo tributario legato all’IRAP.

Osserva poi che la prospettiva di progressiva abolizione di detta imposta è ostacolata da esigenze di gettito, in attesa delle misure che verranno delineate nel prossimo Documento di programmazione economica: in tale ambito auspica l’introduzione di misure volte a ridurre il prelievo sul costo del lavoro, al fine di rendere maggiormente competitivi i settori manifatturieri. Sottopone poi all’attenzione del rappresentante del Governo l’opportunità di prevedere una diversa copertura finanziaria del provvedimento, preannunciando la presentazione di emendamenti.

Passando poi a commentare le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge, volte ad introdurre un premio di concentrazione per le imprese risultanti da processi di aggregazione, valuta positivamente il compimento di un primo passo nel senso di porre rimedio al fenomeno dell’insufficiente dimensione delle imprese che costituiscono la struttura produttiva del Paese, anche in un’ottica di internazionalizzazione dell’attività delle stesse.

Infine, invita il rappresentante del Governo a valutare con attenzione la problematica della disciplina dei concessionari del servizio di riscossione, onde individuare una soluzione concordata.

Conclude auspicando la previsione di una copertura finanziaria maggiormente selettiva del provvedimento e l’attenzione del Governo sulle problematiche evidenziate.

 

Il senatore TURCI (DS-U) richiama le considerazioni già svolte dal senatore Pasquini, evidenziando poi la contraddittorietà del comportamento del Governo, laddove ai dichiarati intenti di progressiva eliminazione dell’IRAP ha fatto seguito un provvedimento d’urgenza che ne garantisce l’applicazione ed anzi ne aggrava le modalità di versamento.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge, rileva criticamente che il premio di concentrazione viene riconosciuto esclusivamente alle operazioni di aggregazione tra microimprese, risultando quindi di portata limitata.

Con riferimento all’articolo 3 del decreto-legge, recante disposizioni in materia di immobili pubblici, si associa alla esigenza già manifestata dalla senatrice De Petris e dal senatore Castellani di chiarire la portata dell’intervento normativo, al fine di scongiurare il rischio che possa prodursi una surrettizia abolizione dell’obbligo di valutare il valore storico culturale dei beni immobili da dismettere, che costituirebbe un esito assolutamente inaccettabile delle norme. In particolare, ritiene indispensabile chiarire il senso della disposizione di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3, che modifica il sistema dei rinvii normativi previsti per disciplinare le procedure di valorizzazione e dismissione degli immobili pubblici.

Conclude preannunciando emendamenti soppressivi delle parti normative non chiaramente comprensibili.

 

Il senatore CHINCARINI (LP) condivide l’esigenza di chiarezza del dettato normativo manifestata dal senatore Turci, ricordando però come già nella scorsa legislatura per le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico l’incertezza sull’interpretazione della legge avesse determinato difficoltà applicative, impedendo la vendita di taluni beni considerati di valore culturale. Ritiene pertanto indispensabile appurare la sussistenza delle condizioni di alienabilità dei beni immobili pubblici prima di avviare operazioni di dismissione, onde evitare gravi problematiche anche a carico degli enti locali.

 

Il presidente PEDRIZZI prende atto dei rilievi emersi nel corso del dibattito e si associa alla richiesta di affidare all’attenta valutazione del relatore e del rappresentante del Governo l’esigenza di approfondire la problematica della tutela dei beni soggetti a vincoli, in quanto di valore culturale.

 

Il senatore BRUNALE (DS-U) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno vertente sulla disciplina dell’organico dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, auspicando un’attenta valutazione dello stesso da parte della Commissione e del Governo.

 

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 


FINANZE E TESORO (6a)

mERCOledi 6 luglio 2005

283a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

 

La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

 

Interviene per la replica il relatore SALERNO (AN), il quale sottolinea il fatto che la maggioranza di centro-destra ha dovuto confrontarsi sulla specifica questione dell'imposta regionale sulle attività produttive con la difficoltà di conciliare gli impegni assunti a eliminare tale imposta con le esigenze di finanza pubblica. Ricorda poi che l'IRAP, introdotta dal Governo di centro-sinistra, pur sostituendo una serie di tributi previgenti, ha completamente stravolto il rapporto tra capacità contributiva e obbligazione tributaria, poiché ha considerato incluso nel reddito imponibile sia il costo del lavoro che gli interessi passivi sul debito esterno. Tale impostazione, a suo giudizio iniqua e vessatoria per le imprese, ha avuto effetti drammatici ed è assolutamente apprezzabile lo sforzo del Governo Berlusconi per ridurre l'impatto negativo di tale imposta, nella prospettiva di una sua definitiva abrogazione. Sottolinea poi che il decreto-legge è stato emanato per far fronte ad una condizione di obiettiva difficoltà, ma presenta disposizioni che vanno esaminate approfonditamente. Per quanto riguarda l'articolo 2, condivide le preoccupazioni di quanti hanno valutato criticamente la riduzione dello stanziamento del Fondo unico dello spettacolo, a copertura dei maggiori oneri derivati dallo stesso articolo, così come i rilievi  circa i rischi di una eccessiva riduzione degli stanziamenti a favore delle Agenzie fiscali.

 

Il sottosegretario MOLGORA svolge il proprio intervento di replica evidenziando anzitutto come il provvedimento in esame sia motivato dall'esigenza di eliminare una situazione di incertezza circa la sussistenza degli obblighi di versamento dell'IRAP da parte dei contribuenti, a causa della pendenza del giudizio circa la legittimità del tributo in sede comunitaria e delle aspettative comunque insorte su una sua modifica. Sottolinea peraltro che detta incertezza non è giustificata da alcuna ragione concreta, non essendovi stata a tuttora alcuna pronuncia definitiva in ambito comunitario. Rileva comunque che un chiarimento normativo e un limitato intervento sulla disciplina dell'IRAP risulta opportuno.

Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge, in tema di premio di concentrazione per le piccole e medie imprese, evidenzia che tali misure si pongono in linea di continuità con quanto disposto dal recente provvedimento per il rilancio della competitività del Paese, in un'ottica volta a favorire la crescita dimensionale delle aziende. Sottolinea inoltre che la misura del premio di concentrazione potrebbe risultare maggiormente efficace rispetto al riconoscimento di un credito d'imposta.

Con riferimento invece ai profili di copertura finanziaria, rappresenta la necessità di attendere il parere della Commissione Bilancio prima di formulare valutazioni maggiormente approfondite.

In conclusione, fa notare che il decreto-legge in esame costituisce una tappa del processo di revisione complessiva dell'IRAP, che proseguirà nella prossima legge finanziaria.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra il seguente ordine del giorno:

 

0/3500/1/6

BRUNALE, BONAVITA, CAMBURSANO, CASTELLANI, D'AMICO, LA TORRE, PASQUINI, TURCI

 

"Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3500 di conversione del decreto-legge 17 giugno 2005,  n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate:

-atteso che l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001, ha rappresentato un passaggio importante del ruolo che lo Stato intende svolgere in questo comparto ai fini organizzativi, funzionali, erariali e di tutela dell'ordine pubblico e della salute dei cittadini;

-considerato che lo schema di regolamento n. 279 del 2003 recante l'organizzazione dell'A.A.M.S., poi recepito dal decreto del Presidente della Repubblica 385 del 2003, fu licenziato da questa Commissione con parere favorevole sollecitando il Governo ad incrementare l'organico "con una forte riqualificazione, anche territoriale, soprattutto nell'area funzione C di più elevata professionalità, nel rispetto di vincoli e delle compatibilità finanziarie, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, utilizzando personale delle strutture (Agenzia delle entrate, CONI) le cui competenze sono state trasferite all'A.A.M.S.;

-considerato inoltre che tutto ciò sarebbe stato necessario per innalzare la qualità delle funzioni di analisi e di controllo anche al fine di ridurre preventivamente un eventuale rilevante ricorso allo strumento dell'esternalizzazione delle attività gestionali di taluni giochi;

-valutando a questo riguardo opportune le osservazioni formulate dai sindacati per una diversa distribuzione delle figure professionali all'interno della dotazione organica, e dal Consiglio di Stato  nei pareri del 27 giugno e 14 luglio 2003 con particolare riferimento al fatto che gli incrementi previsti si limitavano esclusivamente alla categoria dei dirigenti di seconda fascia;

-preso atto che alla dotazione organica della A.A.M.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 2003 si è successivamente aggiunta l'assegnazione, con legge 24 dicembre 2003, n. 350, di 200 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilità e che tale personale è stato collocato in posizione soprannumeraria;

-considerato altresì, più complessivamente, che l'organico dell'A.A.M.S. ove coesistono dipendenti di ruolo, dipendenti distaccati e dipendenti in mobilità appare caotico e non adeguato al delicato compito di garantire i servizi affidati anche in ragione dell'alto impiego di consulenze esterne; fenomeno questo che, come rilevato dal Procuratore Generale della Corte dei Conti, oltre a generare una spesa aggiuntiva per l'organizzazione amministrativa dello Stato, sta producendo un effetto negativo sulle funzioni pubbliche ed in particolare la sottoutilizzazione delle loro strutture;

-constatato infine che recentemente le OO.SS. anche per effetto del taglio del 5 per cento dell'organico operato dall'Amministrazione, hanno proclamato lo sciopero del personale dipendente con l'obiettivo, tra gli altri, di veder riconosciuta per l'A.A.M.S. la necessità di una dotazione organica adeguata alle attività svolte;

 

impegna il Governo:

 

-ad assumere tutte le iniziative necessarie a raggiungere gli obiettivi indicati a suo tempo dal Parlamento in sede di espressione di parere sullo schema di regolamento n. 279 del 2003, ivi comprese, ove occorrano, la presentazione di proposte di modifiche legislative affinché la dotazione organica dell'A.A.M.S., già incrementata dalla legge n. 350 del 2003 di duecento unità complessive, sia ridefinita provvedendo alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento; ed in particolare, ferma restando la dotazione organica di 1.417 unità di personale, il Governo valuti l'opportunità di modificare i criteri di rigidità introdotti nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 2003 per l'elevato numero di dipendenti collocati nelle aree A e B e per la materiale impossibilità di offrire al personale dipendente nel suo insieme un percorso di sviluppo della propria professionalità quale risultato trasparente del legame esistente tra valutazione, formazione, mobilità interna e carriera."

 

Il presidente PEDRIZZI dichiara improponibile un ordine del giorno, depositato dal senatore  Rollandin, vertente su materie completamente estranee al decreto-legge e alle competenze della Commissione.

 

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo del decreto-legge.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) illustra tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, sottolineando in particolare l'importanza degli emendamenti soppressivi dei commi 2 e 3, che a suo giudizio stravolgono completamente il rapporto tra il fisco e il contribuente.

Illustra poi l'emendamento 1.32 volto a superare il regime transitorio dell'aliquota agevolata dell'IRAP per le imprese operanti nel settore agricolo, al fine di dare certezza agli imprenditori di tale settore.

 

Interviene poi il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) il quale, dopo aver ribadito le critiche espresse in discussione generale sulle disposizioni recate dall'articolo 1, illustra complessivamente le proposte di modifica presentate dalla propria parte politica, volte sostanzialmente a limitare gli effetti penalizzanti per i contribuenti delle norme introdotte con il decreto-legge.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) illustra le proposte emendative presentate in tema di IRAP, sottolineando come il decreto-legge, nel vietare il criterio previsionale per calcolare l'acconto metta oggettivamente in difficoltà le imprese, soprattutto quelle a carattere manifatturiero. Inoltre sottolinea il rilievo della proposta emendativa volta ad escludere dall'applicazione delle disposizioni recate dai commi 2 e 3 i soggetti che cessano l'attività nel periodo d'imposta 2005.

Illustra poi gli emendamenti 1.31, 1.34 e 1.35 in tema di concessionari della riscossione.

 

Il relatore SALERNO (AN) illustra l'emendamento 1.9, volto a sopprimere i commi 2 e 4 dell'articolo 1.

A suo parere la soppressione del comma 2 si rende necessaria al fine di rendere applicabile il criterio previsionale per il calcolo dell'acconto, un criterio che ormai da trent'anni consente alle imprese, a metà dell'esercizio, di calibrare i versamenti delle imposte sulla base dell'effettivo andamento economico dell'azienda. Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il Governo ad adottare misure restrittive rispetto alle facoltà concesse al contribuente dall'ordinamento tributario,  non ritiene sussistere quelle condizioni di incertezza normativa che hanno, in parte, condotto alla decisione del Governo. La soppressione del comma 4, invece, è motivata dalla necessità di evitare che il contribuente, sfruttando le opportunità concesse dal calcolo previsionale, sia poi indotto a utilizzare, in maniera sostanzialmente elusiva, il credito maturato a fine anno.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, ribadendo le critiche svolte in discussione generale per le modifiche recate dal decreto-legge allo Statuto del contribuente: si tratta di una legge che può essere modificata solo con norma espressa e che reca principi di rango costituzionale, ragion per cui la modifica con il decreto-legge appare particolarmente grave.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) interviene per rilevare la posizione espressa dal relatore sul comma 2, dichiarando di condividere la volontà di sopprimere tale disposizione.

 

Dopo che il senatore GIRFATTI (FI) ha illustrato l'emendamento 1.17, il senatore MORO (LP), dopo aver rinunciato ad illustrare gli emendamenti concernenti l'IRAP, illustra congiuntamente gli emendamenti 1.28, 1.29, 1.30 e 1.33, finalizzati ad eliminare ogni norma di favore nei confronti dei concessionari della riscossione.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) interviene per dichiarare la propria perplessità rispetto alle proposte emendative illustrate dal senatore Moro.

 

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti presentati dai senatori Kappler e Balboni.

 

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1.

 

Il presidente PEDRIZZI dichiara improponibile per estraneità alla materia l'emendamento 1.0.3.

 

Il RELATORE illustra l'emendamento 1.0.1 recante disposizioni in materia di servizio nazionale delle riscossioni: in particolare l'emendamento riduce i termini di decorrenza tra la consegna dei ruoli delle Agenzie delle entrate e la esazione delle imposte iscritte a ruolo da parte del concessionario.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 1.0.2, finalizzato ad introdurre una normativa che riduce il costo del lavoro che grava sulle imprese, con conseguente copertura degli oneri mediante un incremento delle aliquote dell'imposta sulle rendite finanziarie.

 

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 1.0.4.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati dalla propria parte politica finalizzati, stante la esiguità ed insufficienza delle norme recate dall'articolo 2, ad ampliare la portata delle disposizioni agevolative per le aggregazioni tra le imprese, con particolare riferimento alle aggregazioni in forma di consorzi o società consortili.

 

Il senatore GIRFATTI (FI) illustra congiuntamente gli emendamenti presentati all'articolo 2, finalizzati, da un lato ad ampliare il novero delle imprese che possono fruire del premio di aggregazione, dall'altro a specificare meglio le tipologie di aggregazione e concentrazione interessate dall'agevolazione stessa. Si sofferma poi in particolare sugli emendamenti 2.7 e 2.8, volti a garantire una maggiore omogeneità delle disposizioni agevolative rispetto alla disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato. A suo parere, infatti, appare fondamentale accrescere la competitività del sistema produttivo favorendo anche i processi di internazionalizzazione delle aziende. In particolare, il premio previsto dall'articolo 2, nel commisurare l'incentivo al valore della produzione IRAP appare non perfettamente compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato; viceversa gli emendamenti in commento correlano l'incentivo a una serie di decisioni aziendali volte a premiare i nuovi investimenti, la ricerca, la formazione e l'internazionalizzazione connessi ai processi di aggregazione e concentrazione. Fa notare che su tale emendamento si è espressa positivamente anche la 14a Commissione permanente.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) illustra congiuntamente gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ribadendo le critiche già espresse in discussione generale sugli effetti delle disposizioni di copertura degli oneri recati dall'articolo 2.

 

Il senatore EUFEMI (UDC), nell'illustrare gli emendamenti all'articolo 2, esprime forti perplessità per la riduzione delle risorse finanziarie a favore del Fondo unico per lo spettacolo e degli stanziamenti a favore del Ministero dei beni culturali.

 

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'allegato di cui all'articolo 2 del decreto-legge.

 

Si passa quindi all'illustrazione di un emendamento volto ad introdurre un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra l'emendamento 2.0.1 che, stante la insufficienza delle misure recate dal decreto-legge a favore delle piccole e medie imprese, propone di introdurre una serie di agevolazioni fiscali sotto forma di credito di imposta per le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero in contesti produttivi omogenei.

 

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

 

Interviene la senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) la quale illustra congiuntamente le proposte riferite a tale articolo. Sottolinea che la sua parte politica annette grande rilevanza alla possibilità che gli immobili appartenenti al Ministero della difesa interessati alle procedure di dismissione siano previamente sottoposti alla verifica della sussistenza dell'interesse culturale, paesaggistico e architettonico. Gli emendamenti presentano una serie di proposte, finalizzate a tale scopo, al fine di vanificare il rischio che la cessione degli immobili abbia conseguenze nefaste sul patrimonio culturale del Paese.

Dopo un intervento del presidente PEDRIZZI, ha nuovamente la parola la senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) la quale specifica che gli emendamenti non sono riferiti direttamente all'elenco dei beni da dismettere di cui al decreto ministeriale di individuazione dei beni stessi ma, indirettamente, sono correlati a tale procedura di individuazione.

Conclude sottolineando il rilievo degli emendamenti volti a salvaguardare il diritto di prelazione degli enti locali sui beni da dismettere.

 

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, volti ad evitare il rischio che la dismissione coinvolga beni immobili ed aree di pregio di rilevante interesse culturale o artistico.

Sottolinea poi il rilievo dell'emendamento volto a salvaguardare il diritto di prelazione degli enti locali.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dalla propria parte politica all'articolo 3.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) illustra l'emendamento 3.26, volto a chiarire un aspetto di particolare rilevanza dei beni immobili del Ministero della difesa occupati da particolari categorie di cittadini. Preannuncia poi la presentazione di un emendamento volto a chiarire la portata delle disposizioni legate all'articolo 3.

 

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti presentati da parte di Senatori del Gruppo Lega Padana nonché tutti gli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 3.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,40.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3500

al testo del decreto-legge

 

Art. 1.

 

1.1

De Petris, Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Sopprimere l’articolo.

 

1.2

D’Amico, Castellani, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Sopprimere l’articolo.

 

1.3

Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita

Sopprimere il comma 1.

 

1.4

De Petris, Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Sopprimere il comma 1.

 

1.5

D’Amico, Castellani, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Sopprimere il comma 1.

 

1.6

D’Amico, Castellani, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

1.7

Eufemi

Sopprimere i commi 2 e 3.

 

1.8

Kappler, Balboni

Sopprimere i commi 2 e 3.

 

 

1.9

Il Relatore

Sopprimere i commi 2 e 4.

 

1.10

Moro, Franco Paolo

Sopprimere il comma 2.

 

1.11

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Sopprimere il comma 2.

 

1.12

De Petris, Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Sopprimere il comma 2.

 

1.13

D’Amico, Castellani, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Sopprimere il comma 2.

 

1.14

Eufemi

a) Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini del versamento dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’acconto dell’imposta è calcolato, in base alle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo per il quale è dovuto l’acconto quella determinata in assenza delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 347, lettere a), c) e d), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e 11-ter, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 ovvero in assenza di una eventuale sentenza di illegittimità della stessa imposta regionale sulle attività produttive».

b) Sopprimere il comma 3.

 

1.15

Kappler, Balboni

a) Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini del versamento dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’acconto dell’imposta è calcolato, in base alle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo per il quale è dovuto l’acconto quella determinata in assenza delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 347, lettere a), c) e d), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e 11-ter, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 ovvero in assenza di una eventuale sentenza di illegittimità della stessa imposta regionale sulle attività produttive».

b) Sopprimere il comma 3.

 

1.16

Castellani, D’Amico, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Al comma 2, dopo le parole: «relativo al periodo d’imposta», inserire le seguenti: «successivo a quello».

 

1.17

Girfatti

Al comma 2, sopprimere le parole: «sull’utilizzo del criterio previsionale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nonché quelle».

 

1.18

D’Amico, Castellani, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché quelle sulla esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza, di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, come modificato dal comma 1».

 

1.19

Moro, Franco Paolo

Sopprimere il comma 3.

 

1.20

Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita

Sopprimere il comma 3.

 

1.21

De Petris, Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Sopprimere il comma 3.

 

1.22

Castellani, D’Amico, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Sopprimere il comma 3.

 

 

 

 

 

1.23

Castellani, D’Amico, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Al comma 3, sostituire le parole: «precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché di quello di cui al comma 2,» con le seguenti: «successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.24

Eufemi

Dopo il comma tre inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni dei commi due e tre non si applicano ai soggetti che cessano l’attività nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

1.25

Kappler, Balboni

Dopo il comma tre inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del secondo e terzo comma non si applicano ai soggetti che cessano l’attività nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

1.26

Castellani, D’Amico, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai soggetti che cessano l’attività nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

1.27

De Petris, Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Sopprimere il comma 4.

 

1.28

Moro, Franco Paolo

Sopprimere il comma 5.

 

1.29

Moro, Franco Paolo

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 426 le parole: "In attesa della riforma organica" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 426-bis è soppresso.».

Conseguentemente:

Allo stanziamento nell’allegato, di cui al comma 7, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, voce "D. Lgs. n. 300/99: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: art. 70, comma 2: agenzie fiscali (6.1.2.8. – Agenzia delle entrate – cap 3890)" è apportata la seguente modifica:

«2005 – 170»

1.30

Moro

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’importo di cui al citato comma 426 è aumentato a euro 6 per ciascun abitante».

 

1.31

Eufemi

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme versate a titolo di sanatoria rilevano ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento».

 

1.32

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, per i quali l’aliquota è determinata nella misura del 1,9 per cento";

b) all’articolo 45 è soppresso il comma 1.

5-ter. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

 

1.33

Moro

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La remunerazione per il servizio svolto dai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione per il biennio 2005-2006 è effettuata esclusivamente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

 

1.34

Eufemi

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per lo svolgimento del servizio relativo al biennio 2005-2006 continua ad erogarsi in favore dei concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione la remunerazione prevista dall’articolo 4, commi 118, 119 e 120 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

1.35

Eufemi

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 4, comma 118 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 "legge finanziaria 2004", le parole: "Nell’anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per ognuno degli anni del triennio 2004-2006"».

 

1.0.1

Il Relatore

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative al servizio nazionale della riscossione)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 19, comma 2:

1) alla lettera a), le parole: "dodicesimo" e "sesto" sono sostituite rispettivamente, dalle seguenti: "quarto" e "terzo";

2) alla lettera d-bis), dopo la parola: "segnalazioni", sono inserite le seguenti: "di azioni esecutive e cautelari";

b) nell’articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore";

c) dopo l’articolo 57-bis, è inserito il seguente: "Art. 57-ter. (Definitività dei provvedimenti di dilazione sui versamenti diretti). – 1. Assumono il valore di provvedimenti definitivi:

a) i provvedimenti di cui all’articolo 57-bis, comma 2, emessi fino al 31 maggio 2005;

b) in conseguenza del completamento della definizione automatica di cui all’articolo 60-bis, i provvedimenti di dilazione emessi ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1996, n. 147, relativamente alle spese delle procedure esecutive infruttuose ammesse alla predetta definizione automatica;

c) una volta che il relativo credito abbia assunto carattere di certezza, i provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;

d) i provvedimenti di sgravio provvisorio di cui all’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, emessi fino al 31 maggio 2005, a condizione che siano relativi a quote per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell’articolo 83 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il diritto al rimborso per inesigibilità;

e) i provvedimenti di dilazione emessi a seguito delle liquidazioni effettuate ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 1991, n. 413.";

d) nell’articolo 70, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: "Tale regione può, comunque:

a) escludere dagli elementi da valutare necessariamente ai fini dell’affidamento della concessione le percentuali di ribasso dell’aggio di cui all’articolo 17, comma 1;

b) affidare direttamente la concessione del citato servizio ad una società per azioni a partecipazione pubblica, anziché scegliere il concessionario con la procedura di cui all’articolo 3; in tal caso, non si applicano, limitatamente ai dipendenti della regione siciliana, le disposizioni previste dall’articolo 2, comma 5, lettera c).".

2. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 118:

1) le parole "Nell’anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2004, 2005 e 2006";

2) dopo le parole: "un importo", è inserita la seguente: "annuo";

b) nel comma 119, la parola: "2004" è sostituita dalle seguenti: "degli anni 2004, 2005 e 2006".

3. All’articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005"».

 

1.0.2

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Costo del lavoro e rendite finanziarie)

1. A decorrere dall’anno 2006, ai datori di lavoro è riconosciuto, al fine di ridurre il costo del lavoro gravante sulle imprese, l’esonero dall’obbligo di contribuzione alla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dei contributi di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 1; comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;

b) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;

c) articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

2. A decorrere dall’anno 2006, agli imprenditori di cui all’articolo 2195 del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, che nel corso dell’ultimo biennio non hanno registrato infortuni sul lavoro, previa intesa sottoscritta con l’ispettorato del lavoro e le parti sociali volta al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, è riconosciuta la riduzione del 50 per cento delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della salute, sono stabilite le modalità di ammissione al beneficio di cui al comma 2, nonché di accertamento dal quale emerga il possesso dei requisiti per l’accesso all’agevolazione.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 3 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:

a) a decorrere dall’anno 2006, sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

1.0.3

Bongiorno

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I procedimenti di contestazione relativi a prodotti vitivinicoli provenienti dalle vendemmie anteriori al 2000 per violazioni relative a quantitativi di prodotti vitivinicoli maggiori di quelli effettivamente prodotti o non giustificati dalla documentazione ufficiale di cantina e relative alla produzione, commercializzazione e distribuzione per il consumo di prodotti con menzioni geografiche o di origine non rispondenti ai relativi disciplinari, sono definiti con il pagamento di una sanzione in cifra fissa del seguente valore:

a) euro 1.750 per procedimenti amministrativi comportanti sanzioni fino a 75.000 euro;

b) euro 5.160 per sanzioni di importo superiore a 75.000 euro.

2. La presente disciplina si applica anche ai procedimenti non ancora definiti alla data di pubblicazione della presente legge».

 

1.0.4

D’Ippolito

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per il sostegno all’attività produttiva)

L’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non si applica agli impianti di produzione di energia elettrica. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».

 

Art. 2.

2.1

Castellani, D’Amico, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «processi di concentrazione ovvero di aggregazione», inserire le seguenti: «su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti, nonché alle imprese che si costituiscono in consorzi o società consortili per la realizzazione di un’organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive produzioni,».

2.2

Castellani, D’Amico, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «processi di concentrazione ovvero di aggregazione» inserire le seguenti: «nonché alle imprese ricomprese nel medesimo distretto produttivo che si consorziano ai fini dello svolgimento integrato di fasi rilevanti delle rispettive produzioni,».

 

2.3

Girfatti

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE».

 

2.4

Girfatti

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE e debbono avere più di cinque dipendenti».

 

2.5

Girfatti

Al comma 1, lettera c) sopprimere la parola: «omogenee».

 

2.6

Girfatti

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del presente articolo, per concentrazione e aggregazione si intende:

a) la costituzione di un’unica impresa per effetto dell’aggregazione di più imprese mediante fusione;

b) l’incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;

c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;

d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese;

e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese».

 

2.7

Girfatti

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Alle imprese che rispettano tutte le condizioni di cui al comma 1 si riconosce un credito d’imposta in misura pari:

a) al 7, 5% dei costi dei nuovi investimenti collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione dalle imprese di medie dimensioni e al 15% degli stessi costi per le imprese di piccole dimensioni. Il credito è attribuito nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 10 del 13 gennaio 2001. Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del Trattato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 70/2001 citato, la misura del credito d’imposta è aumentata fino al massimale degli aiuti all’investimento a finalità regionale fissato nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che sarà approvata per il successivo periodo;

b) al 50% dei costi per la promozione all’estero collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 10 del 13 gennaio 2001. Sono agevolabili i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand per la prima partecipazione ad una fiera o esposizione, in Italia o all’estero; nonchè i costi per studi e consulenze per il lancio di un prodotto su un nuovo mercato. Sono esclusi gli aiuti all’esportazione vietati dalla disciplina comunitaria;

c) al 35% dei costi per la formazione collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 10 del 13 gennaio 2001. La misura dell’incentivo è aumentata al 70% in caso di formazione generale, cioè di formazione che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili e migliori significativamente la possibilità di collocamento del lavoratore;

d) al 35% dei costi per la ricerca collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato Regolamento CE n. 70/2001, come modificato dal Regolamento CE n.364/2004 della Commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 63 del 28 febbraio 2004. La misura dell’incentivo è aumentata:

- del 5% nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, e del 10% nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato;

- del 10% in caso di collaborazione con almeno due partner indipendenti di due Stati membri o con istituti di ricerca pubblici, oppure se i risultati del progetto sono pubblicizzati;

- del 15% in caso di ricerche multisettoriali in conformità con un progetto avviato ai sensi di un programma quadro di azioni comunitarie o di Eureka;

- fino al 75% limitatamente ai costi degli studi di fattibilità tecnica in preparazione dell’attività di ricerca.

2-bis. Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta sopra indicati con riferimento ad ogni operazione di concentrazione o aggregazione non può superare l’importo di 120.000 euro. Se la somma dei dipendenti delle imprese che prendono parte all’operazione non supera i 10 dipendenti, l’importo è ridotto a 50.000 euro».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

 

 

 

2.8

Girfatti

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle imprese che rispettano tutte le condizioni di cui al comma 1 si riconosce un credito d’imposta in misura pari:

a) al 7,5% dei costi dei nuovi investimenti collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione dalle imprese di medie dimensioni e al 15% degli stessi costi per le imprese di piccole dimensioni. Il credito è attribuito nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del Trattato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 70/2001 citato, la misura del credito d’imposta è aumentata fino al massimale degli aiuti all’investimento a finalità regionale fissato nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che sarà approvata per il successivo periodo;

b) al 50% dei costi per la promozione all’estero collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Sono agevolabili i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand per la prima partecipazione ad una fiera o esposizione, in Italia o all’estero; nonchè i costi per studi e consulenze per il lancio di un prodotto su un nuovo mercato. Sono esclusi gli aiuti all’esportazione vietati dalla disciplina comunitaria;

c) al 35% dei costi per la formazione collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. La misura dell’incentivo è aumentata al 70% in caso di formazione generale, cioè di formazione che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili e migliori significativamente la possibilità di collocamento del lavoratore;

d) al 35% dei costi per la ricerca collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato Regolamento CE n. 70/2001, come modificato dal Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge 63 del 28 febbraio 2004. La misura dell’incentivo è aumentata:

– del 5% nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, del 10% nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato;

– del 10% in caso di collaborazione con almeno due partner indipendenti di due Stati membri o con istituti di ricerca pubblici, oppure se i risultati del progetto sono pubblicizzati;

– del 15% in caso di ricerche multisettoriali in conformità con un progetto avviato ai sensi di un programma quadro di azioni comunitarie o di Eureka;

– fino al 75% limitatamente ai costi degli studi di fattibilità tecnica in preparazione dell’attività di ricerca».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

 

 

2.9

Girfatti

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

«4. Per fruire del contributo, l’impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione o aggregazione, un’apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione».

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Coloro che, presentata l’istanza, non ne hanno ottenuto l’accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l’anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d’imposta, possono rinnovare l’istanza a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo conservando l’ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta».

 

2.All.3

De Petris, Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero degli affari esteri

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento, Paese in via di sviluppo):

2005                       8,74;

2006                       18,29;

2007                       9,09.».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «111,26 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «223,71 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «112,91 milioni».

 

2.All.8

De Petris, Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero dell’ambiente e tutela del territorio

Decreto-legislativo n. 300 del 1999: Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici:

2005                       0,87;

2006                       1,82;

2007                       0,89.».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,13 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «240,18 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «121,11 milioni».

 

2.All.5

De Petris, Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero dell’ambiente e tutela del territorio – Legge n. 979 del 1982: Difesa del mare:

2005                       0,66;

2006                       1,37;

2007                       0,68.».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,34 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «240,63 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «212,32 milioni».

2.All.4

De Petris, Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero degli affari esteri – Legge n. 58 del 2001: Istituzione di un fondo per lo sminamento umanitario:

2005                       0,04;

2006                       0,08;

2007                       0,04.».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,96 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «241,92 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «121,96 milioni».

 

2.All.7

De Petris, Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero dell’ambiente e tutela del territorio – Legge n. 549 del 1995: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi:

2005                       0,80;

2006                       1,68;

2007                       0,83.».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,2 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «240,32 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «121,17 milioni».

 

2.All.17

De Petris, Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero della salute – Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 Prevenzione del randagismo):

2005                       0,06;

2006                       0,14;

2007                       0,07.».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,94 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «241,86 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «121,93 milioni».

 

 

 

2.All.6

De Petris, Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero dell’ambiente e tutela del territorio – Decreto-legge n. 2 del 1993: Modifiche e integrazione della legge 7 febbraio 1992, n. 150:

2005                       0,004;

2006                       0,01;

2007                       0,003.».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,996 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «241,99 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «121,997 milioni».

 

2.10

Girfatti

Al comma 5, dopo le parole: «Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto».

 

2.11

Eufemi

Al comma 6, dopo le parole: «di cui ai commi», inserire la seguente: «1-bis».

 

2.12

Kappler, Balboni

Al comma 6, dopo le parole: «di cui ai commi», inserire la seguente: «1-bis».

 

2.13

Castellani, D’Amico, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Al comma 6, dopo le parole: «di cui ai commi», inserire la seguente: «1-bis».

 

2.14

Girfatti

Al comma 6, sostituire le parole: «di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell’articolo 9 del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 35» con le seguenti: «di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 9 del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 35».

 

2.15

Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita

Sostituire i commi 7 ed 8 con il seguente:

«7. All’onere recato dal comma 4, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

2.All.1

Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita

Al comma 7, Allegato 1, Tabella C, sopprimere la seguente voce: «Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: finanziamento delle agenzie fiscali (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – Cap. 3890), e relativi stanziamenti:

2005:                      – 35,20;

2006:                      – 71,86;

2007:                      – 35,35.

Conseguentemente alla medesima Tabella C, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), modificare gli importi come segue:

2005:                      + 35,20;

2006:                      + 71,86;

2007:                      + 35,35.

 

2.All.2

Marino, Muzio, Pagliarulo

All’allegato 1, di cui al comma 7, alla voce: Ministero degli affari esteri, sopprimere la voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 – Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) con i relativi importi:

Conseguentemente: ridurre di pari importo all’Allegato 1, di cui al comma 7 dell’articolo 2, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze la voce Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003).

 

2.All.9

Basso, Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia

Al comma 7, Allegato 1, Tabella C, sopprimere la seguente voce: «Ministero delle politiche agricole e forestali – Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: – Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 – Funzionamento – capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 – Pesca – capp. 1476, 1477, 1482) e relativi stanziamenti:

2005:                      – 0,27;

2006:                      – 0,56;

2007:                      – 0,28.».

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), modificare gli importi come segue:

«2005:                    + 0,27;

2006:                      + 0,56;

2007:                      + 0,28.».

 

2.All.10

Eufemi

Al comma 7, nell’allegato 1, apportare le seguenti variazioni: «Eliminare le riduzioni a valere sulle imputazioni relative al Ministero per i beni e le attività culturali e pari, complessivamente, a 6,14 milioni di euro per il 2005, 12,88 milioni di euro per il 2006 ed a 6,41 milioni di euro per il 2007».

Conseguentemente, in corrispondenza alle riduzioni da apportare alle u.p.b. riferibili al: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

– Art. 70, comma 2, decreto legislativo 300/1999, U.P.B. 6.1.2.9, Agenzia del Demanio, cap. 3901, in corrispondenza alle riduzioni previste per il triennio 2005, 2006 e 2007, sostituire gli importi, espressi, rispettivamente, in milioni di euro pari a «1,90; 3,95; 1,96» con i seguenti: «4,97; 10,39; 5,165;».

– Art. 70, comma 2, decreto legislativo 300/1999, U.P.B 6.1.2.11, Agenzia delle Dogane, cap. 3920, in corrispondenza alle riduzioni previste per il 2005, 2006 e 2007, sostituire gli importi espressi, rispettivamente, in milioni di euro pari a «7,78; 15,80; 7,75» con i seguenti: «10,85; 22,24;10,955».

Pertanto, in corrispondenza alla voce: «totale Ministero dell’economia e delle finanze» sostituire il dato di sintesi delle riduzioni 2005/2007 ivi apportate agli stanziamenti in Tabella C, espresse, rispettivamente, in milioni di euro, pari a «92,48; 170,19; 86,37» con le seguenti: «98,62; 183,07, 92,78».

 

2.All.11

Eufemi

Al comma 7, nell’allegato 1, apportare le seguenti variazioni:

Eliminare le riduzioni a valere sulle imputazioni relative al Ministero per i beni e le attività culturali e pari, complessivamente, a 6,14 milioni di euro per il 2005;

conseguentemente,

in corrispondenza alle riduzioni da apportare alle u.p.b. riferibili al Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

– Art. 70, comma 2, decreto legislativo 300/1999, U.P.B. 6.1.2.10, Agenzia del territorio, cap. 3911, in corrispondenza alla riduzione prevista per l’anno 2005 sostituire l’importo, espresso, rispettivamente, in milioni di euro pari a «6,62» con il seguente: «9,69».

– Art. 70, comma 2, decreto legislativo 300/1999, U.P.B. 6.1.2.11, Agenzia delle dogane, cap. 3920, in corrispondenza alla riduzione prevista per il 2005, sostituire l’importo espresso, rispettivamente, in milioni di euro pari a «7,78» con il seguente: «10,85».

Pertanto, in corrispondenza alla voce «Totale Ministero dell’economia e delle finanze» sostituire il dato di sintesi delle riduzioni 2005 ivi apportate agli stanziamenti in Tabella C, espresse, rispettivamente, in milioni di euro, pari a «92,48» con la seguente: «98,62».

 

2.All.12

Marino, Muzio, Pagliarulo

All’allegato 1, di cui al comma 7, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la seguente voce: «Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo)».

Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All’onere pari a 5,49 milioni di euro per l’anno 2005, a 11.49 milioni di euro per l’anno 2006 e a 5,72 milioni di euro per l’anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa correnti)».

 

2.All.13

Asciutti

Al comma 7, nell’allegato 1 richiamato, sotto la rubrica: «Ministero per i beni e le attività culturali», sopprimere la voce: «Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646 e 2647)» con i relativi importi.

Conseguentemente, nel medesimo allegato 1 sotto la rubrica «Ministero dell’economia e delle finanze»:

alla voce «Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003)», aumentare gli importi relativi agli anni 2005 e 2007, rispettivamente, di 5,49 milioni di euro e di 5,72 milioni di euro;

alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115)», aumentare l’importo relativo all’anno 2006 di 11,49 milioni di euro.

 

2.All.14

Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, Tessitore, Modica, Pasquini

Al comma 7, all’Allegato 1, Tabella C, sopprimere la seguente voce: «Ministero per i beni e le attività culturali: Legge 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646 e 2647)» e relativi stanziamenti:

2005:                      – 5,49;

2006:                      – 11,49;

2007:                      – 5,72.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, alla voce: «Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia dì bilancio – art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2) – Altri fondi di riserva – cap. 3003)», modificare gli importi come segue:

2005:                      + 5,49;

2006:                      + 11,49;

2007:                      + 5,72.

 

 

2.All.15

Eufemi

Al comma 7, allegato 1, sotto la voce «Ministero per i beni e le attività culturali», allo stanziamento «Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – fondo unico per lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647), eliminare, con riferimento all’anno 2005, l’importo 5.49». Conseguentemente, aumentare, proporzionalmente, gli importi indicati per le altre amministrazioni.

 

2.All.16

Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, Tessitore, Modica, Pasquini

Al comma 7, all’Allegato 1, Tabella C, sopprimere la seguente voce: «Ministero per beni e le attività culturali: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2100)» e relativi stanziamenti:

2005:                      – 0,49;

2006:                      – 1,01;

2007:                      – 0,50.».

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, alla voce «Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2) – Altri fondi di riserva – cap. 3003)», modificare gli importi come segue:

«2005:                    + 0,49;

2006:                      + 1,01;

2007:                      + 0,50.».

 

2.All.18

Il Relatore

Al comma 7. nell’allegato 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. Alla voce: «Ministero dell’economia e delle finanze»:

       a) al capoverso: «Legge n. 468 del 1978» sostituire le parole: «art. 9, comma 1-ter. Fondo di riserva Tabella C» con le seguenti: « art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente»;

b) al capoverso: «Legge n. 87 del 1987» sostituire le parole: «Legge n. 87» con le seguenti: «Legge n. 67»;

c) al capoverso: «Decreto legislativo n. 39 del 1993» sostituire le parole: «dell’Autorità» e «Autorità» con le seguenti: «Centro nazionale»;

d) al capoverso: «Legge n. 128 del 1998» sostituire le parole: «alla Comunità europea» con le seguenti: «alle Comunità europee».

2. Alla voce: «Ministero delle attività produttive», al capoverso: «Legge n. 287 del 1990», sostituire la parola: «Somma» con la seguente: «Somme».

3. Alla voce: «Ministero degli affari esteri», al capoverso: «Decreto del Presidente della Repubbblica n. 200 del 1967» sostituire le parole: «associazioni ed enti che operano per l’assistenza delle collettività italiane all’estero» con le seguenti: «Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari».

4. Alla voce: «Ministero per i beni e le attività culturali», al capoverso: «Legge n. 466 del 1988», sostituire la parola: «Associazione» con la seguente: «Accademia».

5. Alla voce: «Ministero della salute»:

a) nel titolo, sopprimere il numero: «12.»;

b) al capoverso: «Decreto-legge n. 269 del 2003» sostituire le parole: «art. 49» con le seguenti: «art 48».

 

2.0.1

Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Società dei servizi per le piccole e medie imprese)

1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero in contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna, individuati con legge regionale ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell’ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:

a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;

b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;

c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;

d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all’estero ed all’internazionalizzazione delle imprese;

e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell’informazione;

f) formazione professionale e manageriale;

g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;

h) logistica;

i) sicurezza;

l) sportello informativo.

2. Le società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi dieci anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.

3. Le società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale, con partecipazioni non superiori al 5 per cento, o dalle relative associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all’1 per cento.

4. Le società di servizi di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di dieci anni dalla data della loro costituzione.

5. L’esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.

6. Alle imprese aderenti alla società di servizi di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella società stessa.

7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 11, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle società di servizi di cui al comma 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle società di servizi è riconosciuto un credito d’imposta nella misura:

a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari;

c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all’articolo 2359 del codice civile.

9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l’uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all’attività di ricerca;

d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;

e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all’attività di ricerca;

g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca.

10. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla società di servizi di cui al comma 1 in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta società di servizi.

12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini di cui al comma 12, per «piccole e medie imprese» si intendono quelle così individuate dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.

14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall’imposta sul valore aggiunto per dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, connessi alle operazioni di cui al comma 1, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i competenti ordini professionali, è riconosciuto un credito di imposta pari al 23 per cento.

16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla società di servizi di cui al comma 1 e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle università, all’interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.

17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle università è riconosciuto un credito d’imposta pari al 75 per cento.

18. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) a decorrere dall’anno 2005, sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

                   a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

                   b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

                   c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

                   d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

                   e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

                   f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

                   g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

 

Art. 3.

3.1

Moro, Franco Paolo

Sopprimere l’articolo.

 

3.2

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Sopprimere l’articolo.

3.3

Castellani, D’Amico, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Sopprimere l’articolo.

 

3.4

Moro, Franco Paolo

Sopprimere il comma 1.

 

3.5

Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita

Sopprimere il comma 1.

 

3.6

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Sopprimere il comma 1.

 

3.7

Moro, Franco Paolo

Sopprimere il comma 2.

 

3.8

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Sopprimere il comma 2.

 

3.9

Castellani, D’Amico, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Sopprimere il comma 2.

 

3.10

Castellani, D’Amico, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 13-ter, dopo le parole: "non più utili ai fini istituzionali" sono inserite le seguenti: "e per i quali si sia esclusa, ai sensi del comma 2, la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;».

 

3.11

Castellani, D’Amico, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 13-ter, è aggiunto infine il seguente periodo: "I beni immobili individuati ai sensi del presente comma restano comunque soggetti ai vincoli prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle relative procedure autorizzatorie per qualsiasi intervento sugli immobili stessi;"».

 

3.12

Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

 

3.13

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

 

3.14

Castellani, D’Amico, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

 

3.15

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 13-ter dopo le parole: "non più utili ai fini istituzionali", aggiungere le seguenti: ", non soggetti a vincolo imposto da leggi regionali o nazionali, non ricadenti in aree protette regionali o nazionali e comunque non di interesse ai sensi del comma 2"».

 

3.16

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «le parole: "di cui ai commi da 6 a 8"» fino alla fine con le seguenti: «dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Sugli immobili individuati ai sensi del presente comma gli Enti locali territoriali possono esercitare il diritto prelazione"».

 

3.17

Castellani, D’Amico, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «, 437».

 

3.18

Castellani, D’Amico, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «ai commi 436, 437 e 438» fino alla fine della lettera con le seguenti: «al comma 436 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferma restando l’applicazione del diritto di prelazione in favore degli enti locali territoriali, di cui al comma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

 

 

3.19

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ai commi 436, 437 e» con le seguenti: «al comma».

 

3.20

Castellani, D’Amico, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, nonché alle altre procedure di dismissione previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco».

 

3.21

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco» con le seguenti: «della legislazione vigente. L’ente gestore del vincolo, ove esistente, può esercitare il diritto di prelazione sugli immobili».

 

3.22

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.

 

3.23

Castellani, D’Amico, Bastianoni, Coviello, Giaretta

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco».

 

3.24

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco» con le seguenti: «ferma restando la verifica circa la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui al presente articolo».

 

3.25

Chincarini, Moro

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della dismissione dei suddetti immobili l’Agenzia del demanio deve verificare che sia stato concluso il procedimento di verifica di cui al comma 10 e siano stati rimossi eventuali vincoli di destinazione d’uso gravanti sugli immobili medesimi"».

 

3.26

Eufemi

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono considerati beni immobili non più utili ai fini istituzionali anche quelli di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, occupati da personale con titolo concessorio scaduto e da vedove non legalmente separate o divorziate ed ubicati all’esterno di basi, impianti ed installazioni militari, e quindi non equiparabili ad infrastrutture militari».

 

3.27

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dandone comunicazione al Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all’elenco degli immobili al fine di espungere quelli tra essi per i quali è stata verificata la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico».

 

3.28

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’elenco degli immobili individuati e consegnati può essere successivamente modificato al fine di escludere i beni di interesse culturale e paesaggistico».

 

3.29

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È garantito il mantenimento dei vincoli gravanti sugli immobili individuati e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi».

 

3.30

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sugli immobili individuati restano comunque fermi i vincoli eventualmente gravanti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come le relative procedure autorizzative per qualsiasi intervento sugli immobili stessi».

 

 

 

 

3.31

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il trasferimento di immobili di interesse storico, artistico e culturale è effettuato di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali».

 

3.32

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La richiesta di cambio di destinazione d’uso degli immobili di cui al presente comma tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sottoposto, ai fini della relativa autorizzazione alle competenti soprintendenze che si esprimono nel termine di 60 giorni. La mancata espressione nel termine prescritto equivale al rigetto della domanda».

 

3.33

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Qualora gli immobili ricadano nell’ambito di aree naturali protette, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all’interno di aree di particolare pregio naturalistico, paesaggistico o comunque di importanza comunitaria, l’elenco degli immobili individuati ai sensi del comma 13-ter è sottoposto al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il quale nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di individuazione, si esprime con parere vincolante in ordine al trasferimento degli stessi al patrimonio disponibile. Acquisito il parere, l’Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all’elenco degli immobili».

 

3.34

De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Zancan

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Qualora l’ente locale territorialmente competente dichiari l’immobile di particolare interesse, l’utilizzo e la destinazione dello stesso devono essere compatibili con la fruizione pubblica».

 

3.35

Castellani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni vigenti in materia di alienazione di immobili pubblici non si applicano ai beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati dalla crisi sismica, di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con legge 30 marzo 1998, n. 61. Con riferimento a tali beni immobili resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-ter del medesimo decreto».

 

 

 

3.0.1

Il Relatore

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada)

1. All’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall’Anagrafe tributaria"».

 

3.0.2

Girfatti, Tofani, Ragno, Fasolino, Lauro

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404 convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62, sono utilizzabili per la sola finalità di deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 del codice penale da rilasciarsi in favore di un massimo di sei località di elevato interesse turistico e culturale. Le località saranno individuate in distinte regioni attualmente non interessate dalla stessa tipologia di insediamento con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dello sviluppo e coesione territoriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge. Lo stesso regolamento normerà in ordine ai requisiti e alle procedure necessarie per l’attivazione delle concessioni.

2. All’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, sono soppresse le seguenti parole: «, da svolgersi in sale non dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari,», ferma restando la facoltà del Ministro dell’economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3. L’importo corrispondente alle maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2 è iscritto sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 109,35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006».

 

3.0.3

Ferrara, Girfatti

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica alla disciplina della detraibilità dell’IVA)

All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, comma 3, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché le operazioni di cui all’art. 10, n. 6) e 7) e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni".

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, sopprimere le parole: ", da svolgersi in sale nom dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari,", ferma restando la facoltà del Ministro dell’economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133».

 

3.0.4

Ferrara, Girfatti

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Sono abrogati l’art. 9 della Convenzione allegata al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole del 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999, e i commi 286 e 287 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

 

3.0.5

Cantoni

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta o di altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale;

2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l’immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci della società semplice che conduce il fondo;";

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) per l’accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui al presente comma ed al comma 3-bis, ovvero delle costruzioni già censite al catasto dei terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano requisiti di ruralità di cui al comma 3-bis. Nelle more dell’istituzione delle microzone, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni i fabbricati di abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono censiti nella categoria A/4 se costruiti prima del 1945 e nella categoria A/3 per quelli costruiti dopo tale data;";

d) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l’allevamento;

d) al ricovero degli animali;

e) all’agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell’azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a cooperative o società;

l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso;";

e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse all’attività agricola –, senza attribuzione di rendita. a condizione che le caratteristiche di destinazione tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale sono state originariamente costruite Per l’accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano accatastati all’urbano con attribuzione di rendita.";

f) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «qualora sui terreno sul quale è svolta l’attività agricola insistono più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di cui alle lettere a) ed e) del comma 3 devono essere soddisfatti distintamente per ogni unità abitativa, mentre i requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 3 sono riferiti esclusivamente al conducente del fondo.»;

g) al comma 6, primo periodo, le parole: "purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "purchè risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c) ed e)";

h) i commi 7 e 8 sono abrogati.

2. All’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, i commi 4 e 5 sono abrogati».

 

 

 

 

3.0.6

Tarolli

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge n. 80 del 2005)

Alla legge n. 80 del 14 maggio 2005, modificare l’art. 13-bis, comma 1, lettera b), punto 2, sostituendo le parole: «di cui al presente comma» con le seguenti: «di cui al precedente e al presente comma».

 


FINANZE E TESORO (6a)

mERCOledi 6 luglio 2005

284a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

 

La seduta inizia alle ore 16,20.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

Il presidente PEDRIZZI, stante la impossibilità a partecipare ai lavori del sottosegretario Molgora, impegnato in Commissione bilancio sul provvedimento in titolo, dopo aver ricordato che nella scorsa seduta sono stati illustrati tutti gli emendamenti presentati al testo del decreto-legge, propone di rinviare il seguito dell'esame ad un'ulteriore seduta da convocare al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

 

Conviene la Commissione.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA

 

Il presidente PEDRIZZI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi questa sera alle ore 19,30 o, nel caso di proseguimento dei lavori dell'Assemblea, al termine della stessa, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3500.

 

La seduta termina alle ore 16,25.

 


FINANZE E TESORO (6a)

mERCOledi 6 luglio 2005

285a Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

 

La seduta inizia alle ore 19,45.

IN SEDE REFERENTE

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Seguito e conclusione dell'esame)  

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

 

Si passa al parere del Relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 (pubblicati unitamente a quelli riferiti a tutti gli altri articoli in allegato al resoconto della seduta antimeridiana odierna).

 

Dopo che il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, previa verifica del numero legale per deliberare, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2 (di identico contenuto), 1.3, 1.4 e 1.5 (di identico contenuto) e 1.6.

 

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere favorevole sulla proposta di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge; il relatore SALERNO condivide tale posizione ma fa presente di aver presentato un emendamento volto a sopprimere sia il comma 2 che il comma 4.

 

Il presidente PEDRIZZI propone quindi di votare per parti separate gli emendamenti 1.7 e 1.8 (di identico contenuto), votando prima la soppressione del comma 2.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) concorda con la proposta del Presidente e preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sulla soppressione del comma 2.

 

Il presidente PEDRIZZI pone ai voti gli emendamenti 1.7 e 1.8, di identico contenuto, nella parte concernente la soppressione del comma 2, congiuntamente, agli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, di identico contenuto, volti a sopprimere solo il citato comma 2 dell'articolo 1, che vengono approvati all'unanimità.

 

Risulta quindi assorbita la parte dell'emendamento 1.9, del relatore, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1.

 

Posti successivamente ai voti, vengono altresì approvati all'unanimità gli emendamenti 1.7 e 1.8, di identico contenuto, nella parte concernente la soppressione del comma 3 dell'articolo 1, nonché gli emendamenti, anch'essi soppressivi del comma 3, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22, di identico contenuto.

 

Il sottosegretario MOLGORA invita poi al ritiro dell'emendamento 1.9 del relatore, nella parte in cui propone di sopprimere il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge, sottolineando che la possibilità di portare successivamente in compensazione le somme versate in eccesso quale acconto IRAP già sussisterebbe anche in assenza della disposizione di cui al citato comma 4, che ha quindi finalità di chiarezza, mentre l'eliminazione di detta norma potrebbe ingenerare incertezze tra i contribuenti.

 

Il relatore SALERNO (AN) accogliendo l'invito del sottosegretario MOLGORA, ritira l'emendamento 1.9, per la parte non assorbita.

 

All'esito dell'approvazione della soppressione dei commi 2 e 3, il presidente PEDRIZZI avverte che risulta preclusa la votazione degli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26.

 

Intervenendo in relazione all'emendamento 1.27, anch'esso soppressivo del comma 4 del dell'articolo 1 del decreto-legge, il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U), non condividendo le osservazioni del Sottosegretario, sottolinea il rilievo di tale proposta emendativa poiché consente la compensazione anche rispetto alle somme dovute in base alle future norme di riordino dell'IRAP.

 

Il sottosegretario MOLGORA fa presente che il citato comma 4 ha comunque la finalità di introdurre norme in tema di IRAP di maggior favore per il contribuente.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) ritira l'emendamento 1.27 in discorso.

 

Dopo che il relatore SALERNO e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario sull'emendamento 1.28, soppressivo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge, in base alla considerazione per cui il termine ivi prorogato del 30 giugno 2005 è già trascorso, il senatore MORO (LP) ritira l'emendamento preannunciandone una riformulazione per l'esame da parte dell'Assemblea, facendo osservare che la propria parte politica è contraria alla proroga del termine per il versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione. Il senatore MORO (LP) ritira poi l'emendamento 1.29 e sottolinea il rilievo dell'emendamento 1.30, sempre in materia di disciplina dei concessionari del servizio di riscossione, tra l'altro recante un maggior gettito per l'erario, giustificato dall'esigenza di tener conto della scarsa celerità dell'operato dei concessionari medesimi.

 

Dopo che il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, il senatore EUFEMI (UDC) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 1.30 il quale, posto ai voti, viene respinto.

 

Dopo che il senatore EUFEMI (UDC) ha ritirato l'emendamento 1.31, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.32, sul quale il relatore SALERNO e il sottosegretario MOLGORA avevano espresso parere contrario.

 

Il relatore SALERNO (AN) esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.33 e il sottosegretario MOLGORA invita al ritiro di tale proposta emendativa, volta a modificare la disciplina del servizio di riscossione.

 

Il senatore MORO (LP) fa osservare che l'emendamento 1.33 propone di ripristinare la disciplina originariamente prevista per i concessionari del servizio di riscossione, ricordando che, come emerso nella risposta a un'interrogazione proposta presso la Camera dei deputati, a fronte dell'applicazione di una consistente remunerazione di tipo forfettario, non aveva fatto riscontro la prestazione di un servizio efficiente. Ritira quindi l'emendamento 1.33 e ne preannuncia una riformulazione per l'esame da parte dell'Assemblea, eventualmente rimodulandone in parte il contenuto.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) non condivide i rilievi testè svolti dal senatore Moro, rilevando che la problematica del servizio nazionale della riscossione non è imperniata sul tema della remunerazione, quanto sull'opportunità del ricomprendere o meno tale servizio nell'ambito del settore pubblico. Ritira poi gli emendamenti 1.34 e 1.35.

 

Dopo che il sottosegretario MOLGORA ha invitato al ritiro dell'emendamento 1.0.1, recante anch'esso disposizioni relative al servizio nazionale della riscossione, il relatore SALERNO (AN) ritira tale proposta emendativa, preannunciandone una riformulazione in sede di esame da parte dell'Assemblea.

 

Dopo che il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.0.2.

 

Dopo che il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 1.0.4.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo del decreto-legge.

 

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Si svolge poi un breve dibattito relativamente all'emendamento 2.3, volto ad estendere il premio di concentrazione per i processi di aggregazione, non solo alle microimprese, ma anche alle piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria.

 

Il relatore SALERNO (AN) condivide l'esigenza di estendere l'applicazione del premio di concentrazione anche alle piccole imprese, ritenendo che le imprese di più ridotte dimensioni possano difficilmente avvalersi delle agevolazioni loro riconosciute, presentando di norma una ridotta propensione ad elaborare nuovi progetti di crescita.

 

Il sottosegretario MOLGORA fa presente che l'ampliamento della platea delle imprese legittimate a fruire del premio di concentrazione avrebbe l'effetto di riconoscere a ciascuna di esse un beneficio di minore entità, affievolendo l'efficacia della norma. Fa inoltre presente che nel tessuto economico nazionale il comparto delle medie imprese risulta molto numeroso. Dichiara peraltro la disponibilità a valutare una limitata modifica  della disciplina del premio di concentrazione, eventualmente ricomprendendo le piccole imprese, oltre alle microimprese.

 

Il presidente PEDRIZZI condivide il rilievo per cui le piccole e medie imprese sono estremamente numerose nel Paese e ritiene, a sua volta, da valutare attentamente l'ipotesi di un tale ampliamento dei soggetti destinatari del premio di concentrazione.

 

Il senatore GIRFATTI (FI) riformula quindi l'emendamento 2.3 nell'emendamento 2.3 (testo 2) (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta), in modo tale da stabilire che il premio di concentrazione per le operazioni di aggregazione spetta alle microimprese e alle piccole imprese, ma non alle medie imprese.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sull'emendamento 2.3 (testo 2), evidenziando che l'ampliamento alle piccole imprese della possibilità di fruire del premio di concentrazione implica il riconoscimento di una misura di tale scarsa entità da impedire una reale incisività della disposizione rispetto agli obiettivi perseguiti di crescita dimensionale delle imprese. Chiarisce peraltro che la propria parte politica sarebbe favorevole al riconoscimento di un premio di concentrazione alle piccole e medie imprese, ma alla luce della scarsità dello stanziamento finanziario previsto dall'articolo 2 del decreto-legge sarebbe preferibile limitare la misura alle microimprese, al fine di attribuire a ciascuna di esse un premio non eccessivamente scarso e di produrre un qualche effetto a livello di politica industriale.

 

Posto quindi ai voti, l'emendamento 2.3 (testo 2) è approvato, risultando poi preclusa la votazione dell'emendamento 2.4.

 

Dopo che il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9.

Il presidente PEDRIZZI fa osservare che sull'emendamento 2.All.3 e su alcuni emendamenti successivi la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) rileva che si tratta di proposte emendative volte a modificare i profili di copertura finanziaria dell'articolo 2 del decreto-legge e che, qualora il relatore e il rappresentante del Governo manifestassero una disponibilità ad approfondire tale problematica in vista dell'esame da parte dell'Assemblea, potrebbe essere opportuno ritirare gli emendamenti in discorso.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) precisa che l'ipotesi prospettata dal senatore Eufemi di un ritiro degli emendamenti volti a modificare la copertura dell'articolo 2 potrebbe essere percorribile solo in virtù di una esplicita presa di posizione del relatore e del rappresentante del Governo, facendo inoltre presente che il parere della Commissione bilancio dovrebbe verificare la capienza delle unità previsionali di base individuate quale copertura finanziaria.

 

Il sottosegretario MOLGORA invita al ritiro degli emendamenti in discorso onde approfondire la tematica nel corso dell'esame in Assemblea, sottolineando peraltro che la struttura fondamentale della copertura finanziaria individuata nel provvedimento dovrebbe essere mantenuta per garantire la funzionalità della Pubblica Amministrazione (in particolare preservando da modifiche gli stanziamenti di cui ai Fondi di riserva), mentre taluni limitati aggiustamenti potrebbero essere presi in considerazione, onde migliorare la copertura finanziaria.

 

Il relatore SALERNO (AN) si dichiara disponibile ad una ulteriore riflessione sulle modalità di reperimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri recati dall'articolo 2, evitando che vengano apportate riduzioni di spesa in settori particolarmente delicati. Invita pertanto a sua volta al ritiro degli emendamenti in discorso in vista di una riformulazione degli stessi per l'esame in Assemblea.

 

Vengono quindi ritirati dai relativi presentatori gli emendamenti 2.All.3, 2.All.8, 2.All.5, 2.All.4, 2.All.7, 2.All.17 e 2.All.6.

 

Il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA esprimono poi parere favorevole sull'emendamento 2.10 - volto a fissare i tempi per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione dell'attribuzione del premio di concentrazione per le operazioni di aggregazioni societaria tra imprese di minori dimensioni - che, posto ai voti, viene approvato.

 

Dopo che il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, posti ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.11, 2.12 e 2.13 (di identico contenuto), e (con separate votazioni) 2.14 e 2.15.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U), richiamando a sua volta l'impegno assunto dal Relatore e dal Governo, ritira poi  gli emendamenti 2.All.1, 2.All.14 e 2.All.16; la senatrice DE PETRIS (Verdi -Un) aggiunge la propria firma e ritira gli emendamenti 2.All.2, 2.All.9 e 2.All.12; il senatore EUFEMI (UDC) ritira gli emendamenti 2.All.10, 2.All.11 e, dopo aver aggiunto la propria firma, gli emendamenti  2.All.13 e 2.All.15.

 

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere favorevole sull'emendamento 2.All.18, recante modifiche di carattere redazionale, il quale, posto ai voti, viene approvato.

 

Dopo che il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 2.0.1.

 

Dopo che il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, posti ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2 e 3.3 (di identico contenuto), 3.4 e 3.5 e 3.6, di identico contenuto, 3.7, 3.8 e 3.9, di identico contenuto, gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14 (di identico contenuto), gli emendamenti 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 e 3.24.

 

Il sottosegretario MOLGORA invita poi al ritiro dell'emendamento 3.25, facendo presente che la verifica della sussistenza di eventuali vincoli di destinazione d'uso sui beni immobili pubblici da dismettere è già prevista dalla normativa attualmente in vigore.

 

Il presidente PEDRIZZI ritiene auspicabile un'ulteriore riflessione relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge volti ad individuare i beni immobili pubblici da escludere dai processi di dismissione sulla base di una valutazione dell'interesse culturale, storico o ambientale degli stessi.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) condivide tale rilievo del Presidente.

 

Il sottosegretario MOLGORA dichiara la propria disponibilità a valutare un'eventuale modifica delle disposizioni in materia di immobili pubblici in relazione a specifici casi particolari e a singole eccezioni.

 

Il relatore SALERNO (AN) condivide a sua volta i rilievi svolti dal Presidente, auspicando, anche con la collaborazione anche dei Gruppi di opposizione, che possa essere individuata una soluzione condivisa.

 

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 3.25.

 

Dopo che il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 e 3.35.

 

Il sottosegretario MOLGORA interviene poi in relazione all'emendamento 3.0.1, presentato dal relatore, volto a consentire che le informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada possano essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria, osservando che la disciplina attuale già consente tale procedura, rimettendosi infine alle valutazioni della Commissione.

 

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.1 viene approvato.

 

Il relatore SALERNO (AN) invita poi al ritiro dell'emendamento 3.0.2, poiché esso reca disposizioni che incidono significativamente sull'assetto normativo del settore dei giochi pubblici, ritenendo opportuna una maggiore riflessione circa l'opportunità di tali modifiche.

 

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere contrario su tale emendamento, ritenendo la normativa attuale soddisfacente.

 

Il senatore GIRFATTI (FI) ritira quindi l'emendamento 3.0.2.

 

Dopo che il relatore SALERNO (AN) ha invitato al ritiro e il sottosegretario MOLGORA ha espresso parere contrario, vengono quindi ritirati dal senatore Girfatti anche gli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4.

 

Accogliendo l'invito al ritiro del sottosegretario MOLGORA, il senatore CANTONI (FI) ritira poi l'emendamento 3.0.5.

 

Dopo che il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, posto ai voti, viene infine respinto l'emendamento 3.0.6.

 

Il presidente PEDRIZZI avverte che si passa alla votazione dell'ordine del giorno n. 0/3500/1/6a (pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana odierna) presentato dai senatori Brunale ed altri.

 

Il relatore SALERNO (AN) condivide i contenuti dell'ordine del giorno.

 

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere contrario, poiché tale ordine del giorno riguarda la attribuzione di qualifiche dirigenziali al personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, non condivisibile.

 

Il senatore PASQUINI (DS-U) esprime il proprio disaccordo rispetto alle valutazioni del rappresentante del Governo.

 

Posto successivamente ai voti, l'ordine del giorno n. 0/3500/1/6a  viene respinto.

 

Previe dichiarazioni di voto favorevoli, a nome delle rispettive parti politiche, dei senatori CANTONI (FI), SALERNO (AN) e CORRADO (LP), e contrario a nome delle rispettive parti politiche dei senatori DE PETRIS (Verdi -Un), CASTELLANI (Mar-DL-U) e PASQUINI (DS-U), la Commissione conferisce infine mandato al relatore Salerno a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del decreto-legge, unitamente alle modifiche precedentemente accolte, autorizzandolo contestualmente a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

 

 La seduta termina alle ore 20,45.


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3500

al testo del decreto-legge

 

 

2.3 (testo 2)

GIRFATTI

 

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

 

"b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE".

 

 


Esame in Assemblea


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

837a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI’ 7 LUGLIO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente MORO,

indi del presidente PERA

 

 

 

Discussione del disegno di legge:

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (Relazione orale)(ore 10,40)

 

Discussione del disegno di legge:

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3500.

 

Il relatore, senatore Salerno, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

 

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

 

SALERNO, relatore. Signor Presidente, l'atto Senato n. 3500, che siamo in procinto di discutere, è un decreto-legge reso necessario da diverse situazioni, tra le quali la pendenza di questioni di legittimità in ordine al provvedimento sull'IRAP.

Tali questioni, ancora all'esame, hanno ingenerato incertezza, o per lo meno una situazione non chiara dal punto di vista giuridico, nel panorama tributario italiano, nel rapporto tra il fisco e il contribuente. Il Governo ha pensato responsabilmente di eliminare ogni situazione di incertezza con l'articolo 1 del decreto-legge. La norma principale conferma l'obbligo tributario dei contribuenti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'applicazione dell'articolo 2 premia la concentrazione delle piccole imprese.

La 6a Commissione permanente, che ha lavorato fino a ieri sera, ha deliberato alcune proposte di modifica, che non sono ovviamente riportate nel testo, e prevedono l'allargamento della platea dei beneficiari di questa norma positiva.

Il premio per la concentrazione di impresa è un fatto estremamente importante nella realtà economica nazionale, caratterizzata da un numero altissimo di piccole e microimprese, la cui fusione potrebbe comportare benefici di competitività e di razionalizzazione della produzione. La Commissione propone un allargamento dei benefici del premio, che consiste in una sensibile e significativa riduzione dell'IRAP per le piccole e microimprese che si fondono.

Alcune correzioni riguardano i concessionari. L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede lo spostamento al 30 settembre del versamento di quanto dovuto a titolo di sanatoria per le irregolarità formali.

L'articolo 2 disciplina l'applicazione del premio di concentrazione, una norma di grande attenzione al processo di migliore razionalizzazione del sistema produttivo italiano. L'articolo 3 reca una norma sugli immobili pubblici.

Emendamenti della Commissione propongono meritorie modifiche come l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 1.

Con questi due commi veniva introdotto il divieto dell'applicazione del famoso criterio previsionale, quello cioè che determina da parte dell'imprenditore la misura dell'acconto, secondo quello che presumibilmente verrà realizzato nell'esercizio in corso. È un criterio di equità, di intelligenza che realizza un buon rapporto fisco-contribuente. Nel testo originario il divieto negava questo strumento di equità che la Commissione ha ripristinato così come ha fatto, abrogando il comma 3, con il beneficio dell'eventuale ravvedimento operoso, anch'esso in precedenza negato.

Viene pertanto restituito al contribuente ogni criterio ed ogni strumento di applicazione corrente, tale fino all'entrata in vigore di questo decreto per quanto riguarda il calcolo dell'acconto e l'applicazione dell'imposta. Va fatto notare - cari colleghi, e mi rivolgo soprattutto alla maggioranza - che facciamo di nuovo un decreto che riguarda una delle imposte più inique e vessatorie del sistema tributario non solo italiano, ma credo europeo. Si tratta dell'imposta IRAP, la famosa imposta alla cui riduzione la maggioranza sembra ormai condannata così come alla sua eliminazione totale, pena responsabilità enormi nei confronti del sistema produttivo nazionale.

Vorrei, però, ricordare all'Assemblea che questa famigerata imposta IRAP è stata introdotta con un decreto legislativo del 15 dicembre 1997 con l'allora Presidente del Consiglio, Romano Prodi, e ministro delle finanze, Vincenzo Visco.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, cercherò di illustrare la questione pregiudiziale nel più breve tempo possibile, visto il contingentamento dei tempi ancora una volta stabilito. Poniamo una questione generale sulla decretazione d'urgenza. In particolare, per quanto concerne questo decreto, a nostro avviso, la norma contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 configura una grave violazione dell'articolo 77 della Costituzione, in quanto viene esplicitamente modificato attraverso lo strumento del decreto-legge lo statuto del contribuente, violando la sua natura di principio generale dell'ordinamento, derogabile e modificabile solo espressamente e non attraverso leggi speciali. Essendo stata proposta l'abrogazione dei commi 2 e 3, l'altro profilo di altissima incostituzionalità si ravvisa nell'articolo 3.

Esplicitamente sono molteplici le violazioni costituzionali riferibili al comma 2 di tale articolo che introduce nuove procedure per accelerare la dismissione dei beni immobili appartenenti al Ministero della difesa. In particolare, gli immobili della Difesa, oggetto delle procedure di dismissione vengono consegnati al Ministero dell'economia e delle finanze, in violazione aperta di quanto stabilito dall'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, come procedura preventiva all'avvio dell'alienazione, in modo da verificare preventivamente la sussistenza dell'"interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico" dell'immobile. In questo modo vi è una violazione di ampia portata delle norme generali di tutela dei beni culturali ed in particolare del codice dei beni culturali.

In questo modo, a nostro avviso, si configura una grave violazione dell'articolo 9 della Costituzione, che sancisce l'obbligo per la Repubblica di tutelare il paesaggio, e più precisamente l'ambiente, l'ecosistema e i beni culturali.

La violazione dell'articolo 9 trascina con sé, inoltre, la compressione delle competenze costituzionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, riservate dall'articolo 117 della Costituzione ovviamente alle Regioni. Quindi, sottrarre i beni della Difesa dalle procedure ordinarie di preventiva verifica dell'interesse, a nostro avviso, si configura come una violazione grave dell'articolo 9 della Costituzione.

Concludo qui l'illustrazione della pregiudiziale e le chiedo, signor Presidente, visto il tempo ristretto, di poter consegnare il testo integrale del mio intervento perché sia allegato agli atti.

 

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, è sicuramente autorizzata a depositare il testo scritto.

 

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di 10 minuti.

 

TURCI (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TURCI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per appoggiare la posizione appena espressa dalla collega De Petris. In particolare, oltre all'ennesima violazione della legge sullo statuto dei contribuenti, che pur è una legge costituzionalmente rafforzata, già ripetutamente violata con innumerevoli decreti-legge da parte di questo Governo, voglio anch'io richiamare l'attenzione sulla parte relativa alla tutela del valore culturale degli immobili, in particolare degli immobili del Ministero della difesa.

Con un piccolo emendamento, un accorgimento inserito anche senza la consapevolezza del Ministero dei beni culturali all'articolo 3 di questo decreto-legge, si cerca di sottrarre tutto l'immenso patrimonio immobiliare dei beni del Ministero della difesa al vaglio del codice dei beni culturali. In questo modo corriamo il rischio di disperdere un patrimonio culturale storico enorme.

Quindi, riteniamo che sussistano gli elementi di incostituzionalità.

 

CASTELLANI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, anch'io prendo la parola per appoggiare la proposta di pregiudiziale avanzata dalla collega De Petris in relazione ai profili di costituzionalità che emergono da questo decreto-legge. Come è stato già detto, i profili di costituzionalità sono stati in qualche modo affievoliti ieri sera in Commissione perché sono state espunte dall'articolo 1 le norme che palesemente violavano lo statuto del contribuente che, come sappiamo, è una legge rafforzata, anche se non di rango costituzionale. Quindi c'è stata in qualche modo da parte della Commissione una maggiore attenzione rispetto alle pregiudiziali e alle motivazioni che sono state avanzate dalla Commissione.

Purtuttavia rimangono delle forti perplessità sull'articolo 3, come è stato rilevato, perché esso in modo un po' truffaldino - mi si passi la parola - modifica le norme che riguardano l'attenzione che si deve dare nella dismissione degli immobili pubblici agli immobili che hanno particolare pregio culturale ed artistico. Perché truffaldino? Se si legge la relazione che accompagna il decreto-legge, si rileva che le disposizioni del comma 2 dell'articolo 3 vengono introdotte soltanto per correggere errori formali. Non si tratta, colleghi, di errori formali, ma si tratta proprio di una sostanziale modifica, quindi uno stravolgimento delle misure che erano state introdotte a salvaguardia dell'enorme patrimonio di beni culturali ed artistici che l'Italia possiede.

È evidente che, sottraendo questo patrimonio nelle dismissioni al vaglio del Ministero dei beni culturali ed anche delle Regioni nella tutela del paesaggio, si viola l'articolo 9 della nostra Costituzione e per questo anch'io ritengo che si debba votare a favore di questa pregiudiziale di costituzionalità relativamente a questo decreto-legge. (Applausi del Gruppo Mar-DL-U).

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

 

Verifica del numero legale

 

VITALI (DS-U). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Avete votato tutti? Senatore Firrarello…

 

FIRRARELLO (FI). Signor Presidente, non trovo la tessera.

 

PRESIDENTE. Se ne faccia dare una.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale. (Commenti dai banchi dell'opposizione).

 

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Ma non è possibile!

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3500

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

 

Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

 

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 


Allegato B

 

Integrazione all'intervento della senatrice De Petris in sede di illustrazione di questione pregiudiziale sul disegno di legge n. 3500

 

Si ravvisa un ulteriore profilo di incostituzionalità specificamente nel comma 1 dell'articolo 3, che dispone il trasferimento in proprietà di un singolo immobile sito in Roma, senza peraltro specificarne la rilevanza e l'interesse pubblico. Ci troviamo di fronte alla tipica "legge provvedimento", priva tuttavia dei requisiti stabiliti dalla sentenza n. 421 del 2002 della Corte costituzionale e ribaditi dalla sentenza n. 4 del 2004. Una consolidata giurisprudenza costituzionale ha affermato la necessità, per il legislatore, di definire i connotati giuridici concreti della norma provvedimentale, a pena di incorrere in un vizio di "manifesta irragionevolezza" e di presentare profili di "arbitrarietà" che configurano una violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 72 della Costituzione.

Molteplici sono le violazioni costituzionali riferibili al comma 2, che introduce nuove procedure per accelerare la dismissione dei beni immobili appartenenti al Ministero della difesa. Oltre a mancare i presupposti di necessità e di urgenza di cui al citato articolo 77 della Costituzione, dal momento che l'unico intento del Governo è quello di fare cassa ed evitare l'attento vaglio dell'Assemblea sulla svendita del nostro patrimonio immobiliare e in particolare dei beni culturali, vi è una palese violazione degli articoli 3, 9, 117, secondo e terzo comma, e 118 della Costituzione. Gli immobili della Difesa oggetto delle procedure di dismissione vengono consegnati al Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato ed essere successivamente assoggettati alle procedure di "valorizzazione" e vendita senza la preventiva verifica circa la sussistenza dell'"interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico" che l'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003 richiede, quale procedura preventiva all'avvio dell'alienazione, di tutte le "cose immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane, ai Comuni e ad ogni altro ente o istituto pubblico".

In questo modo si dà veste formale e definitiva all'intenzione originaria del Governo di sottrarre gli immobili della Difesa alla disciplina generale, configurandosi quindi una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97. Questa deroga di amplissima portata a norme generali di tutela dei beni culturali, e in particolare del Codice dei beni culturali (Decreto legislativo n. 42 del 2004), si configura come una violazione dell'articolo 9 della Costituzione, che sancisce l'obbligo per la Repubblica di tutelare il paesaggio, e più precisamente l'ambiente, l'ecosistema, i beni culturali, quale diritto fondamentale dell'individuo e della comunità. La violazione dell'articolo 9 trascina con sé la compressione delle competenze costituzionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, riservate dell'articolo 117, commi secondo e terzo, alle Regioni, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali di tutela che è riservata alla legislazione dello Stato. Resta violato anche l'articolo 118 in materia di competenza amministrativa dal momento che la norma sottrae agli enti locali territoriali interessati la facoltà di esercitare, sempre per i soli immobili della Difesa, il diritto di prelazione e di far valere, quindi, l'interesse pubblico per l'immobile localizzato nel territorio di propria competenza, con la conseguenza sottrarre alla fruizione pubblica beni culturali che appartengono alla storia della comunità. Al riguardo, non si può dimenticare che l'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, definisce "valorizzazione" "ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione". Infine, va rilevato come l'esercizio del diritto di prelazione venga inibito anche all'ente gestore del vincolo, con la conseguenza di impedire al soggetto preposto l'esercizio dei poteri e delle competenze attribuite ai fini della tutela ambientale, paesaggistica e culturale del bene. Tutto ciò considerato, propone di deliberare di non procedere all'esame dell'A.S. 3500, per manifesta illegittimità costituzionale.

Sen. De Petris

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

839a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 12 LUGLIO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,

indi del vice presidente SALVI

 

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (Relazione orale)(ore 12,43)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3500.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 7 luglio il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, chiedo il permesso di poter consegnare il mio intervento.

 

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, la Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Pasquini. Ne ha facoltà.

 

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, richiedo la presenza del relatore in Aula.

 

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Salerno, questa mattina è assente, ma è sostituito dal senatore Girfatti, che sicuramente saprà farsi carico del compito.

 

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, una prima considerazione riguarda l'articolo 1 del provvedimento, che è incostituzionale. L'Aula si è già pronunciata in materia, ma ricordo che lo Statuto del contribuente, essendo una legge cosiddetta rinforzata, cioè di rango costituzionale, non può essere modificato con un decreto-legge e tantomeno nel corso dell'esercizio.

La Commissione, durante i suoi lavori, ha comunque saggiamente soppresso i commi 2 e 3 dell'articolo 1, che prevedevano l'impossibilità di calcolare gli acconti IRAP sulla base del criterio previsionale, che così viene reintrodotto, in quanto la versione precedente obbligava il contribuente a versare di più per poi chiedere successivamente il rimborso, altro elemento di carattere incostituzionale.

Mi riferisco, inoltre, alla conferma della possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, la cui efficacia era stata sospesa dal decreto-legge.

La sensazione è che questo decreto-legge, per la parte IRAP, fosse considerato a perdere, una volta superata la scadenza del 20 giugno per il versamento dell'acconto. Questa è la conferma che chi semina vento raccoglie tempesta: non si può sparare a zero per oltre quattro anni contro l'IRAP, senza che il contribuente sia tentato di sottrarsi al suo obbligo fiscale.

Il senatore Salerno, nella relazione introduttiva, ha parlato dell'IRAP come di un'imposta iniqua e vessatoria, ma mi chiedo perché se la riteneva tale la maggioranza non ha provveduto, in più di quattro anni di governo, ad eliminarla. Anche questo è un problema che un Governo e una maggioranza incapaci di una vera spinta riformatrice rinviano a tempi futuri e ai nuovi Governi che succederanno, insieme alla riforma delle pensioni, alla disastrosa situazione dell'economia e dei conti pubblici e a tanti altri nodi ancora che in questi anni sono stati rinviati al futuro.

Noi non difendiamo l'IRAP così com'è, ma va comunque ricordato che, al momento della sua entrata in vigore, essa sostituì ben sette forme di prelievo, tra tasse e contributi, e alleggerì il prelievo fiscale di circa 13.000 miliardi di vecchie lire. Un gettito attuale di 66.000 miliardi di vecchie lire non è così facilmente rinunciabile da parte dello Stato, perché serve a finanziare in larga misura la sanità pubblica.

In ogni caso, interventi di riduzione o di soppressione della base imponibile IRAP, per la parte relativa al costo del lavoro, andavano realizzati con urgenza (si parla di 12 miliardi), ma il Governo ha rinviato tutto, tanto per cambiare, al 2006 e ha presentato questo decreto-legge per parare il colpo di uno sciopero fiscale, innescato peraltro dai comportamenti di lunga data dello stesso Governo. Si può ben dire che la montagna ha partorito il classico topolino.

Da questo punto di vista occorrono un'attenta meditazione e un approfondimento affinché le condizioni per una riduzione della base imponibile e del costo del lavoro siano raggiunte e venga data competitività al sistema produttivo italiano.

Altre brevi considerazioni riguardano l'articolo 2, che dà un premio di concentrazione alle imprese. Questo, con lo stanziamento di risorse irrisorie (120 milioni), era destinato inizialmente solo alle microimprese e la Commissione lo ha esteso anche alle piccole imprese; ma i destinatari più interessati al credito d'imposta sarebbero state forse le medie imprese.

Dubito che per le microimprese la concentrazione d'azienda sia il problema principale; nel frattempo - quando si dice affrontare organicamente la materia - il bonus fiscale sulle concentrazioni si fa in tre: il decreto-legge sull'acconto IRAP, la legge n. 80 del 2005 che prevede un bonus fiscale per studi e consulenze connessi ad operazioni straordinarie di concentrazione, e il disegno di legge sulla competitività, approvato alla Camera, che ha introdotto un tetto al bonus per spese di studi, consulenze e sconti per nuovi investimenti in formazione e ricerca. Lo strumento è così organico da trovare collocazione, nelle stesse settimane, in tre distinti provvedimenti. Per un Governo che nel suo programma aveva l'obiettivo della semplificazione e della lotta alla burocrazia non c'è male.

Le nostre proposte sono contenute in emendamenti alternativi che avremo modo di illustrare nel corso della discussione; pensiamo in ogni caso che le risorse per finanziare queste agevolazioni fiscali non siano da reperire tagliando il fondo unico per lo spettacolo o i fondi delle agenzie delle entrate; proprio nel momento in cui il Governo, dopo tanti anni, riscopre la lotta all'evasione, almeno a parole, mi pare un'assoluta mancanza di coerenza.

Le risorse possono essere trovate, basta fare scelte diverse: ad esempio, sottoporre a diversa tassazione le rendite finanziarie che sono attualmente sottoposte in Italia ad un'aliquota del 12,5 per cento (la più bassa d'Europa, almeno nei Paesi dell'Unione europea) i cui risultati pratici sono ininfluenti perché non ha attratto capitali o investimenti. I capitali possono venire nel nostro Paese non in virtù di aliquote basse sulla tassazione delle rendite finanziarie, ma in virtù della soluzione di ben altri nodi di carattere strutturale che il Governo in questi anni non ha neanche affrontato.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castellani. Ne ha facoltà.

 

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, il decreto in esame è un esempio tra i più conclamati dell'approssimazione e del pressappochismo con cui la maggioranza governa il Paese.

Dopo aver criminalizzato l'IRAP ed aver veicolato il messaggio tra le imprese della sua illegittimità, avvalendosi anche delle dichiarazioni dell'avvocato generale presso la Corte di giustizia europea, il Governo emana un decreto per blindare l'incasso del gettito che l'IRAP deve dare con l'acconto di giugno, modificando lo Statuto dei diritti del contribuente, eliminando i criteri previsionali e sospendendo la possibilità del ravvedimento operoso per quelle imprese che, recependo il messaggio del Governo che promette di eliminare l'IRAP in tre anni, finiscono per non versare l'IRAP nei termini dovuti.

Questo viene fatto calpestando ogni principio giuridico che non vuole l'applicazione retroattiva di norme fiscali a danno del contribuente e mortificando quei diritti che il Parlamento all'unanimità ha voluto sancire con la legge rafforzata appunto, chiamata Statuto del contribuente. Tutto questo il Governo lo fa con un decreto-legge, censurabile anche sotto il profilo della sua legittimità, considerata la natura derogatoria e speciale della disciplina che introduce, oltre che sul piano della sua opportunità e coerenza politica.

Insomma, prima il Governo annuncia che eliminerà l'IRAP, un'imposta illegittima a suo dire; poi impone al contribuente e alle imprese di pagarla in modo vessatorio, calpestando ogni principio di civiltà giuridica che nell'ordinamento fiscale il Parlamento con grande consenso ha introdotto. Ma l'IRAP si vendica in qualche modo e costringe il Governo ad una brutta figura perché in Commissione le norme più inique sono state cancellate, anche se ancora si attende il voto dell'Assemblea ed anche se rimane il principio, non condivisibile, di una modifica alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo Statuto del contribuente, con decreto-legge per la parte relativa all'introduzione di una norma che esclude dal ritenersi condizione di incertezza circa l'applicazione di una disposizione fiscale la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità con evidente riferimento al giudizio pendente presso la Corte di giustizia europea.

Quindi, il lavoro in Commissione ha già dato frutti positivi, anche se proprio questa modifica fa venir meno il carattere di necessità e di urgenza allo stesso decreto-legge.

Pochi sono i rilievi da fare, invece, in ordine all'articolo 2, che prevede il premio di concentrazione delle aziende, se non che la misura è alquanto insoddisfacente rispetto ai problemi delle imprese italiane, ancor più per la scarsa dotazione finanziaria (120 milioni di euro per il 2005, 242 per il 2006 e 122 per il 2007) e per la platea delle imprese interessate al provvedimento, allargata in Commissione con un emendamento della maggioranza alle piccole imprese, oltre che alle microimprese, senza però aumentare la relativa copertura finanziaria.

Bisogna dire che elementi di incertezza nell'applicazione della normativa introdotta permangono anche perché, non essendo sufficiente lo stanziamento per tutte le imprese che faranno domanda, l'Amministrazione finanziaria sarà costretta ad esaminare le relative istanze con riguardo all'ordine cronologico di presentazione, costringendo le imprese ad una vera e propria gara a chi prima sarà capace di inoltrare la domanda per via telematica. Insomma, è questa una nuova lotteria che il Governo introduce dopo il boom dei giochi e scommesse cui il Governo stesso, divenuto ormai biscazziere, ci ha abituati.

Per quanto riguarda l'articolo 3, che rimane nella sua interezza perché non sono stati accolti emendamenti significativi in Commissione, restano in modo certamente non condivisibile le modifiche alle procedure di dismissione degli immobili della Difesa. Bisogna dire che si tratta di un ennesimo intervento sulla dismissione degli immobili della Difesa.

Si dice nella relazione tecnica che queste norme vengono introdotte perché sono soltanto, per così dire, di drafting, di scrittura, per correggere alcuni errori. Invece, sono modifiche sostanziali; si tratta di modificare l'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, il cosiddetto maxidecreto collegato alla legge finanziaria 2004, successivamente perfezionato dalla legge finanziaria 2005, con l'articolo 1, comma 443.

In particolare, con il decreto in esame si interviene sotto il profilo della disciplina dell'alienazione di immobili di pregio in uso all'Amministrazione della difesa, prevedendo la rimozione dell'obbligo di preventiva verifica dell'interesse culturale per i beni di valore non superiore a 100.000 euro, l'ammissione di tali beni alla vendita a trattativa privata, l'esclusione del diritto di prelazione da parte degli enti locali, facendo invece salvo quello dei concessionari, dei conduttori e di quelli che si trovano nel godimento dell'immobile.

Quindi, questo articolo 3, ben lungi dall'essere un mero coordinamento formale, introduce sostanziali modifiche, determinando conseguenze giuridiche e pratiche di un certo rilievo in materia di dismissioni immobiliari e potendo così comportare effetti tutt'altro che marginali su una parte cospicua del nostro patrimonio culturale.

Voglio brevemente ricordare, perché ho poco tempo, che questo decreto è stato sulla Gazzetta Ufficiale pochi giorni prima - esattamente il 17 giugno - della pubblicazione del decreto che individua gli immobili da dismettere, che è invece avvenuta il 28 giugno. Quindi, la modifica è stata fatta ad hoc, proprio per pubblicare questo nuovo elenco di immobili da dismettere con la normativa nuova che, appunto, non prevede la salvaguardia del principio del parere del Ministero per i beni e le attività culturali in ordine al loro interesse culturale, storico e artistico, e anche la trattativa privata.

In questo elenco ci sono numerosi beni di elevatissimo valore culturale e paesaggistico. Cito soltanto il faro di San Domino alle isole Tremiti, il torrione francese del castello di Gaeta, gli immobili situati sull'isola di Palmaria, proprio davanti a Portovenere, e la settecentesca isola Ottagono di Caroman, davanti a Chioggia. Come vedete, è veramente un provvedimento che mira a svendere il nostro patrimonio culturale e che certamente, se non verrà modificato, costituisce un attacco al nostro bene più essenziale, che sono appunto i beni culturali del nostro Paese.

C'è poi una sorta di perla finale in questo articolo 3, perché si prevede addirittura l'introduzione della garanzia da parte dello Stato a favore della Cassa depositi e prestiti sulle somme da questa anticipate ed il loro eventuale utilizzo, suscitando così una serie di problemi, innanzitutto per la modalità di copertura finanziaria individuata.

Introducendo la garanzia dello Stato - è bene ricordarlo - si introduce anche un elemento di incertezza sulla configurazione complessiva della Cassa depositi e prestiti, che è stata strutturata in società per azioni proprio per espungerla dal perimetro delle istituzioni della pubblica amministrazione. Però, in questo modo, introducendo la garanzia dello Stato, credo che certamente i princìpi e gli orientamenti contenuti nell'Eurostat porteranno certamente alla censura del provvedimento.

Come vedete, si tratta di un provvedimento assolutamente non condivisibile e ci auguriamo che l'Aula possa correggerlo sostanzialmente.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turci. Ne ha facoltà.

 

TURCI (DS-U). Signor Presidente, i colleghi dell'opposizione che sono intervenuti hanno già illustrato - credo compiutamente - gli elementi più gravi di questo provvedimento. Mi soffermerò sull'ultima parte, relativa al solo articolo 3, di cui ha parlato poco fa il collega Castellani; sull'IRAP infatti il collega Pasquini è stato più che esauriente.

La gravità di quanto è contenuto in un brevissimo passaggio dell'articolo 3 è la cancellazione del riferimento ai commi da 6 a 8 del decreto-legge n. 269 del 2003. Con questo decreto-legge si era fissata una normativa di ordine generale, tesa a sottoporre al vaglio del Ministero dei beni culturali e dei relativi uffici regionali tutte le vendite degli immobili pubblici, ivi compresa, naturalmente, la vendita dei beni immobili del Ministero della difesa. Con questa piccola modifica si sottraggono i beni del Ministero della difesa, di cui è stato successivamente pubblicato un elenco molto importante, al vaglio del Ministero per i beni e le attività culturali.

La cosa è molto grave, l'ho segnalata in via breve anche al ministro Buttiglione e non ho avuto ancora traccia di ritorno. Segnalo che, se dovesse restare questo testo, vorrebbe dire che potrebbero essere ceduti senza il vaglio dei Beni culturali importanti patrimoni che fanno ora capo al Ministero della difesa e che hanno un valore culturale e ambientale indiscutibile: sono già stati ricordati il torrione francese di Gaeta, il faro delle isole Tremiti, il complesso immobiliare e le fortificazioni dell'isola Parnalia; l'isolotto Venezia Alberoni e altri ancora che sono nell'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno.

Mi auguro che qui veramente si voglia adottare una correzione precisa e puntuale, perché non è accettabile che, con furbizie di questo genere, nascoste in piccoli passaggi di decreti-legge, peraltro non giustificati, si faccia uno sfregio di questo genere al nostro patrimonio culturale e ambientale.

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni, senatore Girfatti.

 

GIRFATTI, f. f. relatore. Signor Presidente, credo che sull'argomento e soprattutto su questo provvedimento, che noi riteniamo veramente importante anche per l'economia del nostro Paese, sia opportuna e necessaria una replica per controbattere alle pretestuose argomentazioni dei colleghi del centro-sinistra.

Infatti, credo che bisogna ricordare innanzitutto come questa maggioranza e questo Governo si debbano e si stiano confrontando sulla specifica questione dell'imposta regionale sulle attività produttive, con la difficoltà - questo è il punto - di conciliare gli impegni assunti ad eliminare tale imposta con le esigenze di finanza pubblica.

Credo che sia opportuno anche ricordare come l'introduzione dell'IRAP (posta in essere dal centro-sinistra, lo dobbiamo ricordare un po' a tutti) abbia completamente stravolto il rapporto tra capacità contributiva e obbligazione tributaria, poiché ha considerato incluso (questa è un'anomalia gravissima) nel reddito imponibile sia il costo del lavoro che gli interessi passivi sul reddito esterno.

Il Governo naturalmente con questo decreto-legge ha cercato, anche in relazione all'andamento negativo dei conti pubblici e della finanza pubblica, di sopperire a tale mancanza e quindi di venire incontro a tanti imprenditori i quali sono soggetti già da lungo tempo a questa norma che si può senz'altro definire vessatoria ed ingiusta, proprio perché ha penalizzato tutto il sistema produttivo italiano.

Tra l'altro, è anche stata prevista, all'articolo 3, l'eliminazione di alcune di quelle che noi abbiamo chiamato incertezze legislative in relazione ai provvedimenti comunitari che possono incidere su tale norma. Questo provvedimento tende quindi anche a chiarire nel modo più corretto la norma comunitaria riguardante l'IRAP.

Si cerca cioè di sopperire ai punti veramente importanti perché il nostro mondo produttivo possa veramente ricavare dei benefici da questa norma, naturalmente con l'aspettativa che essa venga eliminata al più presto possibile, sempre in relazione all'andamento dei conti pubblici.

Questo è l'obiettivo del Governo e io credo che esso sarà senz'altro raggiunto, in modo che i nostri imprenditori potranno, senza - ripeto - questa norma iniqua e vessatoria introdotta dal centro-sinistra, avere la possibilità di un ampio respiro anche per quanto riguarda i loro progetti economici per il futuro, naturalmente anche nell'interesse di tutta la nostra economia imprenditoriale.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

 

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione gli interventi dell'opposizione su questo provvedimento. Essa dimentica un fatto importante: che, per quanto questo decreto possa essere criticabile, il tentativo è quello di risolvere il problema rappresentato dall'IRAP.

Chi ha inventato l'IRAP? Chi ha creato il problema dell'IRAP? Non mi pare che la pressione fiscale che grava sulle imprese dipenda dall'operato di questo Governo, perché semmai è stata determinata da altro Governo. Una cosa è creare il problema, molto diverso è non essere comunque ancora in grado di risolvere definitivamente una questione così pesante, un nodo così grosso e complicato da sciogliere.

 

PASQUINI (DS-U). Perché non l'avete abolita? Avete avuto quattro anni per farlo.

 

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il motivo per cui si è intervenuti è anche determinato dal fatto (ricordiamolo bene) che da parte - guarda caso - di un esponente ex Ministro, ex Presidente di Commissione, ex deputato, non di questa parte politica ma della sinistra, è stato presentato un ricorso alla commissione tributaria al fine di contestare la regolarità dell'IRAP, anzi la sua sovrapposizione con l'IVA, tanto da indurre la commissione provinciale di Cremona a presentare istanza alla Corte di giustizia.

Quindi, dovete spiegare al vostro interno qual è il vostro indirizzo. Non è pensabile venire in Aula a contestare l'IRAP, quando siete proprio voi ad averla creata e ad aver fatto ricorso contro la vostra stessa legge. Noi stiamo cercando di andare avanti, facendo anche molta pressione attraverso la stampa, riguardo alla regolarità dell'IRAP e alla sua presunta sovrapposizione con l'IVA, cosa che oggettivamente - per quanto l'IRAP sia un'imposta assolutamente non condivisibile come impostazione - di sicuro non è sostenibile, benché ci sia questa procedura tuttora in corso.

Il provvedimento è intervenuto in proposito, peraltro è stato corretto in Commissione, e fa soltanto in modo che non ci sia incertezza sulla materia e che quindi non si possa ricorrere a questo tipo di espediente per evitare il pagamento dell'IRAP durante l'esercizio in corso. Poi quello che verrà riguardo agli interventi di modifica della struttura di quest'imposta sarà altro capitolo che esamineremo in altro momento.

Per quanto concerne l'articolo 2, che prevede l'estensione del premio di concentrazione alle piccole imprese, voluto dalla maggioranza, comunque amplia la platea di soggetti che possono essere interessati, proprio perché forse non tutte le microimprese sono interessate alla concentrazione. Quindi si è allargato alle piccole imprese, ricordando che comunque le piccole imprese, ai sensi della normativa comunitaria, sono quelle fino a 50 dipendenti, quindi, per l'Italia, sono già imprese di una certa dimensione.

A tale proposito, vorrei ricordare le dichiarazioni fatte in discussione generale, quando si è sostenuto che forse era meglio concentrarlo sulle medie imprese, mentre in Commissione si era detto esattamente il contrario da parte dell'opposizione, la quale era contraria all'allargamento alle piccole imprese, perché le microimprese sono quelle più interessate.

PASQUINI (DS-U). Non è così!

 

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Mi ricordo bene quello che è stato detto in Commissione.

 

PASQUINI (DS-U). Ho detto che i contributi sono irrisori per essere una cosa seria.

 

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Cominciamo a vedere come funzionerà questo provvedimento, dopodiché, se il meccanismo funzionerà, nulla impedisce che venga ulteriormente finanziato.

All'articolo 3 sono stati presentati numerosi emendamenti. Vedremo se ci sarà qualcosa di utile per mantenere snella e rapida la procedura, però mi pare che la parte importante e centrale di questo decreto-legge riguardante l'IRAP abbia in sé gli elementi per risolvere i problemi che questo Governo si è trovato a dover affrontare e che sono stati creati da voi.

Questo è un aspetto che si tende a dimenticare, ma io ho il dovere di ricordarlo in quest'Aula, perché l'attuale Governo ha subìto una situazione ereditata dal precedente e quindi non ha colpe.

 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 


Allegato B

 

Integrazione della senatrice De Petris nella discussione generale

del disegno di legge n. 3500

 

Onorevoli colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame contiene già all'articolo 1, così come evidenziato nella pregiudiziale da me presentata, una grave violazione dello Statuto del contribuente assolutamente anticostituzionale.

Lo Statuto infatti nel corso di questa legislatura è stato più volte calpestato. Non si contano i provvedimenti che hanno modificato le regole fiscali relative all'esercizio in corso, ponendo il contribuente in difficoltà e vanificando il quadro di certezze che, nel corso della precedente legislatura, il centro-sinistra aveva introdotto con la legge 212 del 2000.

Con il decreto-legge 106, articolo 1, comma 1 si va oltre. Lo Statuto viene esplicitamente modificato attraverso lo strumento del decreto-legge, violando la sua natura di principio generale dell'ordinamento, derogabile e modificabile solo espressamente e non attraverso leggi speciali. Recentemente la Corte di cassazione, in una sentenza, ha ribadito questo principio, riconoscendo che il legislatore ha assegnato a questo corpo normativo, una rilevanza particolare, una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni in materia. In altre parole lo Statuto del contribuente si configura come norma interposta tra la legislazione tributaria ed i princìpi costituzionali da questa esplicitamente richiamati, gli articoli 3, 23, 53 e 97. I princìpi enunciati nello Statuto dovrebbero rappresentare quindi la guida per risolvere i dubbi interpretativi della legislazione tributaria, sia successiva che precedente.

Oltre allo strumento impiegato, improprio ed inadeguato, profondamente viziata risulta essere la ragione della modifica proposta. Con l'affermazione che "la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria" "non determina obiettiva condizione di incertezza" si cerca di rispondere, in modo contingente, alla recente messa in discussione dell'IRAP in sede comunitaria da parte dell'avvocato generale, assicurandosi dalla possibile flessione del gettito prodotta dalla situazione di incertezza. Da un lato il Governo non attua alcuna difesa in sede comunitaria dell'imposta in questione, a suo tempo approvata dall'Unione. Si associa anzi al coro dei critici, giudicando l'imposta "inefficiente e mal concepita", "zavorra per la crescita" prefigurandone uno smantellamento, che peraltro le disastrate condizioni del bilancio pubblico impediscono di attuare. Dall'altro si cautela nei confronti del contribuente, oggetto in questi anni di promesse e condoni, forzando lo statuto varato per attuare il principio di collaborazione e lealtà con il fisco.

L'IRAP è un tributo importante, che reca un gettito di circa 30 miliardi di euro, ha sostituito altri tributi tra cui i contributi sanitari ed è stato pensato per dare alle Regioni una leva significativa, capace di rafforzarne l'autonomia tributaria. Anziché affrontare queste questioni, che rappresentano il vero cuore del federalismo, offuscato dalle devoluzioni padane, si elude il problema, concentrando l'attenzione su questioni di gettito, che tradiscono il timore del Governo di un buco supplementare, che si aggiungerebbe alle dissipazioni accumulate nella legislatura, rendendo insostenibile il disavanzo pubblico.

Del tutto ipotetica appare infine la disposizione che prevede la facoltà di compensare le somme versate con quelle "effettivamente dovute in base alle future norme di riordino dell'IRAP" (quelle norme tanto attese e rinviate, all'ultimo momento, all'anno prossimo). E' l'ennesima norma annuncio, a futura memoria, che ha caratterizzato la legislazione finanziaria in questa legislatura.

La misura può essere a pieno titolo annoverata tra le numerose disposizioni di bandiera di cui sono state costellate le leggi finanziarie di questi anni. Gli elementi caratteristici di queste norme sono in genere l'effetto annuncio, l'inconsistenza strutturale e la carenza di copertura. Anche in questo caso i requisiti sembrano esserci tutti.

Il tema della dimensione d'impresa è oggetto di un particolare intervento agevolativo, nella forma del credito d'imposta, volto a sostenere i processi di concentrazione tra le microimprese (massimo 10 occupati e un fatturato non superiore a 2 milioni di euro): l'obiettivo dichiarato è quello di elevare la dimensione media delle imprese che, com'è noto, costituisce uno degli elementi di strutturale debolezza dell'apparato produttivo italiano. Se l'obiettivo è certamente condivisibile, e su questo si innesta l'effetto annuncio, il meccanismo agevolativo proposto rischia di essere piccola cosa rispetto ai problemi da affrontare.

Un'agevolazione commisurata ad un beneficio del 10 per cento, come credito di imposta, calcolato sul valore della produzione che risulta togliendo al valore della produzione complessiva del nuovo soggetto quello della più grande tra le imprese che partecipano all'operazione di concentrazione non sembra essere in grado infatti di modificare in nessun modo il quadro delle convenienze e le imprese si concentreranno o meno a prescindere dall'agevolazione. Una norma quindi inconsistente dal punto di vista strutturale. Un tetto di spesa estemporaneo di qualche decina di milioni di euro non è certo lo strumento più adatto per affrontare un tema di fondo come quello della dimensione delle imprese.

Ma l'aspetto più significativo si riscontra questa volta sul versante della copertura finanziaria: si propone infatti l'ennesimo taglio lineare, congegnato in modo da fare quadrare i conti, degli stanziamenti recati dalla tabella C della legge finanziaria. Una miriade di interventi vengono in altre parole "limati", senza indicare in nessun caso le attività delle leggi in esecuzione che dovrebbero essere interrotte per liberare le risorse necessarie.

Si tratta del solito esercizio di finanza creativa che ormai è stato ripetuto troppe volte: a fronte di riduzioni al margine di risorse allocate in competenza, che quindi solo parzialmente, sulla base di coefficienti di realizzazione diversi per ogni provvedimento, potrebbero in teoria produrre dei risparmi, si concedono dei crediti di imposta, che produrranno un immediato impatto negativo sul gettito Irap. Il risultato è chiaro: un peggioramento dell'equilibrio finanziario, già seriamente compromesso da questo Governo. Crediamo sia giunto il momento di invertire la rotta.

Ma la parte più pericolosa di questo provvedimento la troviamo all'articolo 3, dove si porta a compimento il processo di "svendita'' del patrimonio immobiliare della Difesa iniziato con il famigerato articolo 27 del decreto-legge 269 del 2003, collegato alla Finanziaria per il 2004, e successivamente perfezionato dall'ultima legge Finanziaria, con l'articolo 1 comma 443.

In particolare, il comma 2 lettera a) introduce una modifica al comma 13-quater del citato articolo 27 che ad una prima lettura potrebbe apparire come una mera correzione formale dei riferimenti normativi in esso contenuti. E, per la verità, nella relazione introduttiva si avvalora questa lettura riduttiva della portata della norma, laddove si afferma che "si provvede a correggere errori formali presenti in norme vigenti relative alla dismissione di immobili della Difesa, consentendo così ad esse di operare, nonché a rendere più coerenti i processi di alienazione di tali immobili con il quadro delle opportunità operative già esistenti da un punto di vista più generale; si provvede altresì a rendere più coerente il quadro operativo-finanziario che si riferisce a tali dismissioni". In pratica si sostituisce il riferimento ai commi da 6 a 8 dell'articolo 27 con il rinvio ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge Finanziaria per il 2005. Ben lungi dall'essere il mero coordinamento che il Governo prospetta, tale modifica determina conseguenze giuridiche e pratiche di assoluto rilievo in materia di dismissioni immobiliari e trasforma la norma in una disposizione devastante per la tutela del nostro patrimonio culturale.

I commi 13 e 13-bis che riguardano specificamente gli immobili della Difesa sono stati collocati nell'articolo 27 la cui rubrica recita: "Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico", successivamente, con la Finanziaria per il 2005, sono stati introdotti 5 nuovi commi, da 13-ter a 13-septies, volti a integrare la disciplina degli immobili della Difesa.

In particolare, il comma 13 ha esteso l'applicazione di alcune norme contenute nel decreto-legge 351 del 2001 ( noto per aver introdotto la dismissione di immobili pubblici attraverso le cosiddette "società veicolo") agli immobili della Difesa, mentre il comma 13-bis ha demandato all'Agenzia del Demanio, di concerto con il Ministero della Difesa, di individuare dei beni immobili in uso dell'amministrazione stessa "non più utili ai fini istituzionali da inserire nei programmi di dismissione".

Successivamente, con i suddetti cinque commi aggiuntivi, è stata prevista una procedura specifica per la fase di "prima applicazione", stabilendo che, entro il 28 febbraio 2005 il Ministero della Difesa avrebbe dovuto individuare i beni immobili da dismettere e consegnare al Ministero dell'Economia.

Gli immobili consegnati sarebbero quindi entrati a far parte del patrimonio disponibile dello Stato ed assoggettati alle procedure di "valorizzazione" e dismissione e, giustamente, assoggettati altresì al disposto dell'articolo 27 che prevede la preventiva verifica circa la sussistenza dell'"interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologieo" di tutte le "cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente o istituto pubblico".

Il riferimento ai commi 6 e 8 dell'articolo 27 era pienamente corretto e legittimo, dal momento che, ove fosse emerso dalla verifica esperita sui singoli beni, l'interesse artistico, storico, archeologico, tali immobili sarebbero rimasti definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali (D.Lgs n. 42 del 2004).

In realtà il Governo non ha mai avuto alcuna intenzione di sottoporre gli immobili della Difesa alla doverosa valutazione dell'interesse culturale, volendo di fatto scavalcare l'inequivocabile procedura prevista dalla legge per tutti gli immobili pubblici, volta alla loro tutela, seppur fortemente indebolita dall'introduzione del meccanismo del silenzio-assenso.

Con la correzione effettuata attraverso l'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto-legge in esame, si dà veste formale e definitiva all'intenzione originaria di sottrarre i soli immobili della Difesa alla disciplina generale, configurandosi un palese contrasto tra norme facenti parte di un medesimo articolo nonché una deroga di amplissima portata a norme generali di tutela dei beni culturali.

La contestuale pubblicazione del decreto ministeriale (emanato addirittura il 28 febbraio ultimo scorso) di inviduazione degli immobili della Difesa destinati alla svendita (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 giugno 2005, vale a dire tre giorni dopo la pubblicazione del decreto-legge in esame) consente di comprendere appieno la portata devastante di questa norma.

Il decreto ministeriale, infatti, individua come "non più utili ai fini istituzionali", ai sensi dei commi "13-ter e 13-quater articolo 27", 240 tra immobili e aree appartenenti all'Amministrazione della difesa, che vengono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato ai fini di una successiva alienazione. Proprio il riferimento all'articolo 13-quater, modificato solo tre giorni prima dal decreto legge in corso di conversione, consente così la svendita ai privati di beni (non solo immobili ma anche intere aree) che hanno un interesse culturale, storico e artistico indubbio e sono il più delle volte collocati in riserve marine, parchi nazionali e regionali, aree naturali protette. In alcuni casi si tratta di beni di alto valore culturale e paesaggistico e storico, come il Faro di San Domino alle Isole Tremiti, il Torrione Francese del Castello di Gaeta, Forte Bravetta a Roma dove furono trucidati dai tedeschi molti cittadini romani, gli immobili situati sulla spettacolosa isola di Palmaria, proprio davanti a Porto Venere, la settecentesca isola ottagono di Ca' Roman davanti a Chioggia. (Inoltre, l'elenco che contiene i 240 beni della Difesa (Allegato A) potrebbe non essere quello definitivo poiché l'articolo 5 del decreto ministeriale autorizza la Direzione generale dei lavori e del demanio a concordare con l'Agenzia del demanio "eventuali modificazioni, sostituzioni o integrazioni" non si sa in base a quali criteri).

Il Governo, quindi, ha privilegiato un facile realizzo finanziario, non tenendo affatto conto dei contesti di interesse ambientale, storico e artistico in cui i beni sono collocati, né ha valutato la questione fondamentale del loro valore anche sociale e del loro potenziale reimpiego nell'ambito delle politiche di gestione territoriale.

Altro effetto pregiudizievole per la tutela di questi beni è determinato dalla introduzione del comma 437, il quale limita fortemente l'applicazione del diritto di prelazione agli enti locali territoriali (compresi gli enti gestori delle aree protette nelle quali si collocano) esponendo questi beni al rischio di speculazione privata e sottraendoli di fatto alla fruizione dei cittadini. Mentre per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro, la cui alienazione viene esperita telematicamente con una proceduta di invito pubblico ad offrire nonché agli immobili di valore inferiore a 250.000 euro alienati direttamente dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito di asta pubblica andata deserta, il diritto di prelazione non può essere, in alcun modo, esercitato, per gli immobili di valore superiore a 250.000 euro l'ente territoriale, per esercitare il diritto di prelazione, ha a disposizione solo quindici giorni che scattano dalla data di comunicazione della determinazione a vendere!! (Il comma 438 fa salvo, invece, il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che si trovino comunque nel godimento dell'immobile).

Questa operazione, condotta a "regola d'arte", evidenzia come il sistema di tutela e di gestione italiano, fino a pochi anni fa all'avanguardia, è stato, da questo Governo, progressivamente delegittimato e smantellato a opera degli stessi ministri a cui era affidato che con le due ultime finanziarie si sono industriati ad allargare la presenza dei privati a scapito della pubblica amministrazione, fino a prefigurare la totale alienabilità del patrimonio culturale. Questo ulteriore tassello non sarebbe stato possibile senza la sostanziale ed esplicita modifica dell'articolo 27, comma 13-quater, la quale, derogando per gli immobili della Difesa al principio generale della inalienabilità dei beni di interesse culturale, di fatto apre la strada per il futuro a operazioni di vendita attraverso il semplice trasferimento di beni dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scavalcando la normativa e le procedure rimaste oggi a difesa dei nostri beni culturali.

Come Verdi abbiamo presentato molti emendamenti su questo articolo per riportare detti beni all'interno delle procedure di verifica dell'interesse storico, artistico e paesaggistico per salvaguardare immobili e aree di valore storico e ambientale.

Spero che la maggioranza e il Governo li accolga per garantire la tutela dei beni di interesse storico artistico e paesaggistico.

 

Sen. De Petris

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

840a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 12 LUGLIO 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,

indi del vice presidente MORO

 

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (Relazione orale)(ore 18,11)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3500.

 

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore facente funzioni e del rappresentante del Governo.

 

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1, che s'intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

SALERNO, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo ai presentatori di modificare l'ordine del giorno G1 eliminando, nel dispositivo, la parola «dirigenziali». In tal caso, esso può essere accolto come raccomandazione.

 

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno cosa intendono fare.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto sull'ordine del giorno in esame.

Lo abbiamo presentato con l'obiettivo di richiamare il Governo all'impegno di ridefinire la pianta organica di cui oggi l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è dotata, non modificando il numero complessivo delle unità di personale, bensì provvedendo ad individuare correttamente per ciascuna di esse la necessaria qualifica e il profilo professionale, assolvendo così anche al compito di dare una risposta ai rilievi mossi a suo tempo dal Consiglio di Stato e alla necessità di rimuovere i criteri di rigidità che impediscono a questa amministrazione di ammodernarsi in direzione dell'efficienza e della professionalità che le è richiesta.

 

Presidenza del vice presidente MORO (ore 18,15)

 

(Segue BRUNALE). Vale la pena di ricordare che questa amministrazione, cui sono stati assegnati compiti importanti dalla legge n. 383 del 2001, dopo l'avvenuta privatizzazione del monopolio dei tabacchi lavorati, si occupa oggi prevalentemente di incombenze nuove e complesse, ovvero dell'andamento complessivo dei giochi. Pensate, onorevoli colleghi, che nel 2004 la raccolta nel settore dei giochi è stata di oltre 25 miliardi di euro, pari a 7,3 miliardi di entrate erariali.

Appare perciò ingiustificato che, a distanza ormai di tre anni da quando il Parlamento espresse positivamente il proprio parere con precise osservazioni in materia, questa amministrazione non abbia ancora una pianta organica definita. Nell'organico di oggi coesistono dipendenti di ruolo, dipendenti distaccati e dipendenti in mobilità.

Gli effetti negativi sono molteplici, fra tutti l'elevato esborso dell'Amministrazione per incarichi dati all'esterno e per pagare mansioni superiori ad un gran numero di dipendenti ben oltre i limiti temporali consentiti. Insomma, siamo in presenza di una situazione che deve essere corretta e ciò senza gravare sul bilancio dello Stato. L'ordine del giorno in esame, infatti, non chiede al Governo di aumentare la dotazione organica, in quanto questa deve rimanere ferma alle decisioni quantitative già assunte di 1.417 unità complessive.

In Commissione finanze l'ordine del giorno non ha trovato accoglienza, forse perché il rappresentante del Governo ha ritenuto che si trattasse di una richiesta di ampliamento e quindi di una maggiore spesa, ma così non è, onorevoli colleghi.

Auspico pertanto un voto favorevole sull'ordine del giorno G1 e, pur accogliendo la proposta avanzata dal sottosegretario Molgora di modificare il dispositivo, sopprimendo, alla sesta riga, il termine "dirigenziali", chiedo che il testo venga sottoposto al voto dell'Assemblea. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan).

 

PRESIDENTE. Senatore Brunale, le ricordo che il Governo era disponibile ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, purché fosse soppresso il termine "dirigenziali" nell'ambito del dispositivo. Lei accede a questa richiesta?

 

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, forse c'è stata al riguardo qualche distrazione in quanto ho detto chiaramente che, pur accogliendo la proposta avanzata dal sottosegretario Molgora di sopprimere il termine "dirigenziali", chiedevo comunque che l'ordine del giorno venisse sottoposto al voto dell'Assemblea.

 

PRESIDENTE. In proposito non c'è stata una disattenzione, senatore Brunale; ribadisco che il Governo era disposto ad accogliere come raccomandazione il suo ordine del giorno, purché fosse soppresso il termine "dirigenziali". Se lei non è disponibile ad accogliere questa richiesta, il suo ordine del giorno verrà sottoposto al voto.

 

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, io ho il potere di apportare questa correzione e quindi in tal senso accolgo la richiesta del Sottosegretario. Mantengo, però, l'ordine del giorno così come modificato e chiedo che su di esso venga espresso il voto dell'Assemblea.

 

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G1 (testo 2).

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, condividiamo le finalità dell'ordine del giorno di cui è primo firmatario il senatore Brunale come pure, naturalmente, le preoccupazioni manifestate dal sottosegretario Molgora.

C'è soltanto una parte sulla quale esprimiamo una riserva, ossia quella relativa al giudizio circa l'alto impiego di consulenze esterne, che non è motivato. Riteniamo che tale questione debba essere espunta dal testo e comunque non voteremo favorevolmente al riguardo, al di là delle altre considerazioni che invece ci trovano consenzienti, tenendo conto che l'Amministrazione dei Monopoli è impegnata in un'azione di ristrutturazione e riposizionamento, passando da impresa di tipo manifatturiero nel settore dei tabacchi a impresa specialistica in materia di giochi. Vi è pertanto la necessità di figure professionali che devono essere rivalutate.

Per queste ragioni, pur condividendo l'ordine del giorno, sottoponiamo questo rilievo al senatore Brunale, affinché la citata questione possa essere espunta dal testo, anche in ragione di una non conoscenza di questo fenomeno che riteniamo debba invece essere attentamente valutato.

 

BRUNALE (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUNALE (DS-U). Desidero rispondere alla richiesta testé rivoltami dal senatore Eufemi.

Signor Presidente,sono disponibile ad accogliere, insieme alla richiesta del rappresentante del Governo, la richiesta del senatore Eufemi, volta ad espungere dalla premessa dell'ordine del giorno il capoverso che inizia con le parole "considerato altresì, più complessivamente...".

Chiedo contestualmente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, testè avanzata dal senatore Brunale, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1 (testo 2), presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

PAGANO (DS-U). Senatore Izzo, per quanti senatori vuole votare? Signor Presidente, ha votato per quattro colleghi!

 

PRESIDENTE. Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3500

 

PRESIDENTE. Do ora lettura dei pareri espressi dalla 5ª e della 1ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che, a fronte dell'impossibilità di valutare a priori gli eventuali maggiori oneri che potranno gravare sul Fondo per le garanzie statali in caso di escussione della garanzia concessa alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), il Governo ha assicurato che la dotazione del suddetto Fondo è adeguata rispetto al complesso dei rischi di escussione in essere ed evidenziando, altresì, che il ricorso al Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine, in caso di escussione della suddetta garanzia, costituisce una modalità di copertura che, per escludere a priori eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato, può essere consentita soltanto sotto condizioni estremamente circoscritte risolvendosi, altrimenti, in un mezzo di copertura a valere su risorse di bilancio a legislazione vigente;

segnalando poi, alla luce delle norme vigenti che delineano l'interazione tra CDP S.p.A. ed il settore delle pubbliche amministrazioni, il rilievo che assume la prestazione della suddetta garanzia statale anche ai fini della contabilizzazione, in applicazione dei criteri del SEC95, dell'operazione di anticipazione finanziaria di cui alla norma citata e dei possibili riflessi sulla finanza pubblica;

sottolineando, infine, l'esigenza che, nell'esame degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi, venga dato maggior spazio all'approfondimento dei riflessi delle norme in termini di indebitamento netto e di debito delle pubbliche amministrazioni,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa della tabella C indicate nell'Allegato 1 non sono suscettibili di compromettere la funzionalità delle amministrazioni interessate essendo effettuate con riferimento a spese di natura discrezionale».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.7 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole: "i commi 2 e 3" vengano sostituite dalle altre: «il comma 2». Esprime, altresì, parere non ostativo su tutte le altre proposte ad eccezione degli emendamenti 1.102, 3.0.103, 1.15, 1.29, 1.0.4, 3.0.5, 1.19, 1.20, 1.22, 1.33 (testo 2), 1.103, 1.0.1 (testo 2), 2.107 e 3.0.101 per i quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale».

«La 1ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 3.0.2, invitando tuttavia l'Assemblea a valutare l'opportunità da un lato di provvedere in sede di conversione del decreto-legge in titolo in materia di disciplina delle case da gioco e, dall'altro, di disporre modifiche ad atti di rango secondario con disposizione di legge. Esprime inoltre un parere non ostativo sull'emendamento 3.26, invitando tuttavia l'Assemblea a valutare se tale proposta sia congruamente formulata e se non possa ritenersi che introduca misure che configurano disparità di trattamento.

Esprime infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

Comunico altresì che gli emendamenti 1.0.3, 3.0.6, 3.0.100, 3.0.101, 3.0.102 e 3.0.103 risultano estranei al contenuto del decreto-legge al nostro esame, che riguarda disposizioni urgenti in materia di entrate.

Le proposte in questione devono pertanto ritenersi improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, l'emendamento 1.4 tende a sopprimere il comma 1 per motivi noti, già esposti in varie occasioni. È una norma in palese contraddizione e violazione dello statuto del contribuente.

Vorrei segnalare, poi, all'attenzione dell'Aula l'emendamento 1.101, relativo al problema della stabilizzazione dell'IRAP agricola. In questo settore si è arrivati alla stabilizzazione dell'IVA agricola in regime speciale. Sull'IRAP si continua invece, di volta in volta, di anno in anno, a predisporre provvedimenti parziali, che non danno mai certezze agli imprenditori del settore.

Vorrei invitare i colleghi a riflettere in proposito; infatti, poiché tale comparto sta vivendo una situazione di notevole crisi, la stabilizzazione dell'IRAP all'1,9 per cento risulterebbe fondamentale.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

SALERNO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il parere è favorevole soltanto per l'emendamento 1.100.

 

PRESIDENTE. Devo intendere che il parere sia favorevole anche sugli emendamenti presentati dal relatore e dalla Commissione?

 

SALERNO, relatore. Ovviamente. Ritiro l'emendamento 1.0.1 (testo 2), perchè la Commissione bilancio ha espresso su di esso parere contrario.

 

PRESIDENTE. E per quanto riguarda l'emendamento 1.7?

 

SALERNO, relatore. Signor Presidente, con riferimento a questo emendamento, la 5a Commissione ha indicato che la soppressione del comma 3 dell'articolo 1 non è ammissibile, per cui, con un lavoro di coordinamento legislativo, resta l'abrogazione del comma 2, mentre viene mantenuto il comma 3. Pertanto, riformulo l'emendamento nel seguente modo: «Sopprimere il comma 2. Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: "nonché di quello di cui al comma 2" e al comma 4 sopprimere le parole: "di cui al comma 2"».

 

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

 

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3, identico agli emendamenti 1.4 e 1.5.

PASQUINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 1.3, di cui chiediamo il sostegno, tendente a sopprimere il comma 1 dell'articolo 1, perché a nostro avviso, a parte i giudizi di costituzionalità già espressi in quest'Aula, è un'assurdità stabilire che non costituisce elemento d'incertezza la pendenza di giudizio circa la legittimità di un'imposta.

È un'assurdità che si aggiunge ai problemi di costituzionalità per il modo in cui si è intervenuti a modificare lo Statuto del contribuente, in corso d'opera e con un decreto-legge, cosa che lo stesso Statuto escludeva, essendo legge rinforzata e di rango costituzionale.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 1.5, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.7 (testo 2), presentato dalla Commissione, identico agli emendamenti 1.10 (testo 2), presentato dai senatori Moro e Franco Paolo, 1.11 (testo 2), presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori, e 1.13 (testo 2), presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

È approvato.

 

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18.

 

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.19, identico agli emendamenti 1.20 e 1.22, è improcedibile.

 

CASTELLANI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, forse sarebbe bene votare l'emendamento 1.22 (e dunque gli identici emendamenti 1.20 e 1.19), perché si tratta di sopprimere un comma che era già stato eliminato in Commissione e sul quale il relatore mi pare faccia ora marcia indietro.

 

PRESIDENTE. Ho chiesto se qualcuno insisteva per la votazione dell'emendamento 1.19, identico agli emendamenti 1.20 e 1.22, sul quale la 5a Commissione ha espresso parere contrario.

 

CASTELLANI (Mar-DL-U). Io, però, signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento 1.22 e, di conseguenza, degli altri identici emendamenti.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Castellani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.19, presentato dai senatori Moro e Franco Paolo, identico agli emendamenti 1.20, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, e 1.22, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3500

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dai senatori Kappler e Balboni, identico all'emendamento 1.26, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.29 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dai senatori Moro e Franco Paolo.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3500

 

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.33 (testo 2), 1.102 e 1.103 sono improcedibili.

Ricordo che l'emendamento 1.0.1 (testo 2) è stato ritirato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.2.

 

PASQUINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, chiedo all'Aula un voto a sostegno dell'emendamento 1.0.2, che introduce una sensibile riduzione dei contributi sociali agli effetti di ottenere una riduzione del costo del lavoro.

L'emendamento, inoltre, prevede una riduzione del 50 per cento dei contributi INAIL per le imprese che nell'ultimo biennio non abbiano registrato infortuni sul lavoro.

Gli oneri finanziari sono coperti attraverso un aumento della tassazione delle rendite finanziarie che, ricordo, essendo tassate oggi al 12,5 per cento, presentano nel panorama europeo la più bassa delle aliquote senza che ciò abbia comportato né l'intervento dei capitali per investimenti nel tessuto produttivo italiano, né possibilità ulteriori di sviluppo economico.

Per questo motivo, chiedo il voto a favore dell'emendamento.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Ricordo che l'emendamento 1.0.3 è improponibile.

 

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.4 è improcedibile.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, gli emendamenti riferiti all'articolo 2 riguardano i problemi di copertura di cui all'Allegato 1, segnalando le leggi dalle quali si attinge per la copertura del premio di concentrazione.

Sottolineo, in particolare, l'emendamento 2.All.3, perché il prelievo avviene sugli scarsissimi stanziamenti a favore dei Paesi in via di sviluppo. Lo stesso discorso vale per l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per la difesa del suolo.

La riflessione in Commissione bilancio su tali questioni era stata sospesa; anche se i pareri sono stati espressi, invito il Governo a riflettere attentamente, perché in questo modo si svuotano leggi che hanno un grande rilievo dal punto di vista sociale, ambientale e della politica di cooperazione.

 

BASSO (DS-U). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 2.All.9.

E' noto che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 100 del 2005 rinvia l'entrata in vigore del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura al triennio 2006-2008, prevedendo per l'annualità 2005 una sorta di piano stralcio, i cui riferimenti programmatici e operativi sono costituiti dagli articoli 4, 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 154 del 2005. Le già esigue risorse destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 (piano pesca), dalle quali trae finanziamento il Programma nazionale triennale, si assottiglierebbero maggiormente in virtù dei tagli previsti dal presente decreto-legge n. 106, aggravando una condizione già di per se stessa incerta e precaria.

Tutto ciò si inserisce, infatti, in una situazione di grave crisi dell'economia ittica, dovuta ai vertiginosi aumenti dei costi dei mezzi di produzione, in primis quello del carburante, che registra un'incidenza, sul totale dei ricavi, pari al 45,50 per cento. Con l'emendamento proposto vorremmo impedire la riduzione di risorse. (Applausi dei senatori Maconi e Gasbarri).

 

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ho presentato all'articolo 2 emendamenti che riguardano i tagli apportati in Tabella C, a valere sul fondo unico dello spettacolo. Sono tagli che si aggiungono a quelli, già pesanti, operati con la legge finanziaria.

Ho visto che la Commissione cultura è stata unanime su questo punto e sono stati presentati emendamenti da più parti politiche. Si tratta di evitare un'azione indiscriminata perché la cultura è un elemento fondamentale del sistema Italia ed è un prodotto che non può essere contraffatto.

Chiediamo che il relatore e il Governo vengano incontro quanto meno all'esigenza di salvaguardare gli stanziamenti per il 2005.

 

D'ANDREA (Mar-DL-U). L'emendamento 2.All.105 mira a segnalare la particolare gravità dei tagli che, attraverso questa manovra, subisce il Fondo unico per lo spettacolo, già considerato da tutti e dallo stesso Ministro insufficiente a garantire quel poco di sostegno da parte delle politiche del Ministero dei beni e delle attività culturali ad attività che si rivelano strategiche anche dal punto di vista del sostegno alle politiche turistiche.

Attraverso questi tagli, particolarmente gravi per il 2005 (più che doppi per il 2006), avremo un effetto particolarmente negativo in tutto il settore. Lo stesso avviene per i tagli meno consistenti che riguardano gli enti e gli istituti culturali che hanno ormai programmato una loro attività triennale e che si vedono ridimensionare le già scarse risorse a disposizione. Salteranno tutti i programmi che hanno messo a punto e non sarà possibile nemmeno tener fede ad alcuni impegni di carattere sovranazionale, nel frattempo realizzati.

Quindi, il nostro invito è a non finanziare questi interventi attraverso i tagli del FUS e dei contributi ad enti ed istituti ed associazioni culturali. Per questo abbiamo presentato l'emendamento 2.All.105, che chiediamo all'Assemblea di approvare.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

SALERNO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, con le seguenti eccezioni: chiedo ai presentatori degli emendamenti 2.1 e 2.6 di ritirarli e trasformarli in ordini del giorno.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.10 (testo corretto), 2.All.18 e 2.300 della Commissione.

Mi rimetto al Governo e all'Assemblea sull'emendamento 2.All.15, presentato dal senatore Eufemi, tenuto conto delle proposte in esso contenute e delle riflessioni che si possono trarre dallo stesso.

 

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è concorde con quello del relatore riguardo agli emendamenti 2.1 e 2.6. Sarebbe opportuno disporre di queste osservazioni sotto forma di ordine del giorno per avere indicazioni in sede di circolare più che come testo vero e proprio di una norma. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dalla Commissione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.All.15.

 

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Castellani, presentatore dell'emendamento 2.1, se intende accogliere la proposta avanzata dal relatore e dal rappresentante del Governo.

 

CASTELLANI (Mar-DL-U). Pur conoscendo la fine non gloriosa degli ordini del giorno, aderisco alla proposta.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.1 non sarà posto ai voti.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.300.

 

PASQUINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 2.300.

In Commissione abbiamo votato contro perché vi era un'estensione giusta alle piccole imprese, ma non sostenuta da un adeguato aumento degli stanziamenti, stanziamenti che rimangono irrisori - 120 milioni di euro - e dai quali restano escluse le medie imprese, che probabilmente sarebbero le più interessate, dando così origine ad una vera e propria lotteria.

Rilevo, tra l'altro, che norme che riguardano l'aggregazione tra imprese sono contenute contestualmente in tre provvedimenti, di cui due attualmente all'esame del Parlamento (il disegno di legge sulla competitività e questo decreto), oltre alle misure già previste nella legge n. 80 del 2005, che ha recentemente convertito un decreto-legge. Questo è caos legislativo e dimostra la disorganicità con cui si affronta la materia.

Voteremo a favore perché, per lo meno, vi è un'indicazione che, anche se in misura inadeguata ed insufficiente, va in direzione della piccola impresa.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.300, presentato dalla Commissione.

È approvato.

 

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 2.4.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Girfatti.

Non è approvato.

 

Chiedo al senatore Girfatti se aderisce alla richiesta del relatore del Governo di trasformare l'emendamento 2.6 in un ordine del giorno.

 

GIRFATTI (FI). Sì, signor Presidente.

Vorrei, inoltre, chiedere se il relatore ed il rappresentante del Governo sarebbero favorevoli anche alla trasformazione dell'emendamento 2.7 in ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.6 non verrà posto ai voti.

Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo se ritengono che vi siano le condizioni perché anche l'emendamento 2.7 sia trasformato in ordine del giorno.

 

SALERNO, relatore. Non lo ritengo opportuno, signor Presidente.

 

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Sono contrario.

 

PRESIDENTE. A questo punto, senatore Girfatti, insiste per la votazione dell'emendamento 2.7?

 

GIRFATTI (FI). No, signor Presidente, lo ritiro, come pure il successivo emendamento 2.8.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Girfatti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.All.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti:».

Non è approvata.

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.All.3 ed i successivi emendamenti fino al 2.All.6.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.10 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal senatore Girfatti.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dai senatori Kappler e Balboni, identico all'emendamento 2.13, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.All.18, presentato dalla Commissione.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.All.1.

 

PASQUINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole a questo emendamento e agli altri che portano la nostra firma, come il 2.All.104, perché siamo contrari ai tagli al Fondo per lo spettacolo, all'Agenzia per le entrate e agli aiuti ai Paesi in via di sviluppo.

Tra l'altro, il Presidente del Consiglio ha partecipato recentemente al G8 di Gleneagles e mi risulta abbia preso impegni per un aumento degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, che qui invece si tagliano. Per questo chiediamo un sostegno ai nostri emendamenti.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.All.1, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.All.103.

 

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei Comunisti Italiani all'approvazione di questo emendamento e invito i colleghi a fare altrettanto.

Si tratta degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo. Signor Presidente, certamente la misura più importante per aiutare questi Paesi è quella di aprire i nostri mercati ai loro prodotti, ma è altrettanto importante la cancellazione del debito di questi Paesi (ben lo sanno - perché ricordo di essere stato in delegazione con loro - i colleghi Tarolli e Giaretta) e un aiuto concreto per lottare contro la fame e le malattie, in particolare l'AIDS.

Ora, anche a livello internazionale, si è stabilito di aiutare concretamente questi Paesi, imprimendo una svolta a quel piano di cancellazione del debito che finora era rimasto in alto mare. Questo emendamento non fa altro che ripristinare in bilancio lo stanziamento destinato agli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, quindi è incomprensibile, anche rispetto alle recenti decisioni assunte a livello internazionale, la riduzione delle risorse destinate agli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, quando la tendenza va in un senso perfettamente contrario.

Per questa ragione, signor Presidente, voterò a favore di questo emendamento e prego i colleghi di fare altrettanto. Chiedo anche la votazione elettronica dell'emendamento stesso.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Marino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.All.103, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3500

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.All.104, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.All.9.

BASSO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BASSO (DS-U). Signor Presidente, il ministro delle politiche agricole e forestali, onorevole Alemanno, e i diversi Sottosegretari, quando parlano di pesca lo fanno sicuramente con enfasi, con partecipazione, almeno questo appare; sembrano i più grandi amici della pesca e dei pescatori, salvo poi non essere assolutamente conseguenti.

Alla prova dei fatti concreti, infatti, emerge non solo disinteresse, ma, direi, una sorta di accanimento contro il mondo della pesca. Non si spiegherebbe diversamente la riduzione, prevista dal provvedimento, delle poche risorse destinate al settore. Eppure, come dicevo prima, l'economia ittica vive una crisi profonda, dovuta ai tagli operati dall'ultima finanziaria e ad una notevole lievitazione dei costi, determinata soprattutto dall'aumento del carburante.

Mi permetto pertanto di affermare che, con il taglio di risorse proposto, vi assumete una grossa responsabilità. (Applausi del senatore Piatti).

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.All.9, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.All.10, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.All.11, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.All.105.

 

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dei Comunisti Italiani all'emendamento 2.All.105, di cui è primo firmatario il collega D'Andrea, che riguarda il ripristino degli stanziamenti per il Fondo unico per lo spettacolo. Fra l'altro, l'emendamento 2.All.12, immediatamente successivo, è di analogo tenore per quanto riguarda il merito e reca le nostre firme.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.All.105, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.All.12, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico all'emendamento 2.All.14, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.All.13, presentato dal senatore Asciutti, identico all'emendamento 2.All.106, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.All.15.

 

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, invito il Governo a rivedere il suo parere sfavorevole su questo emendamento; in caso contrario, insisto affinché esso sia posto ai voti, chiedendo a quindici colleghi di sostenere la mia richiesta di votazione con procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Il Governo conferma il proprio parere negativo?

 

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo al senatore Eufemi di ritirare l'emendamento e di presentare un ordine del giorno.

 

EUFEMI (UDC). Sono contrario alla presentazione di un ordine del giorno, per cui mantengo l'emendamento.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, testé avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.All.15, presentato dal senatore Eufemi.

 

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dei senatori Brunale e Chiusoli).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3500

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.All.16, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.107 è improcedibile.

 

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.100.

 

SALERNO, relatore. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G2.100.

 

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G2.100, presentato dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1.

 

PASQUINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, il Paese è in recessione, occorre intervenire per ridare slancio e competitività alle industrie e alle imprese italiane. Il Governo non ha affrontato la riduzione del cuneo fiscale tra salario lordo e netto in busta paga, né tanto meno la riduzione della base imponibile IRAP, che è stata prorogata, come tanti altri impegni, al 2006.

L'emendamento in esame propone, invece, un intervento sul lato dell'offerta, cui sono molto sensibili le piccole e medie imprese, nonché interventi che riguardano le attività di innovazione, ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, la promozione dei marchi, la commercializzazione, i problemi di internazionalizzazione delle imprese, la logistica e tanti altri aspetti.

Questo è un emendamento che comporta certamente dei costi, ma che contribuisce a snellire e ad alleggerire il carico fiscale e i costi per le imprese, restituendo loro slancio e competitività, attraverso un provvedimento che viene finanziato con la tassazione delle rendite finanziarie, portandola dal 12,5 al 23 per cento; in tal modo si finanzia un concreto, significativo ed importante intervento a favore della piccola e media impresa.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

 

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, è stato testé votato dall'Assemblea l'emendamento 2.All.15. Ebbene, così come approvato, il testo comporta dei problemi sotto il profilo finanziario, non in termini di mancata copertura - come del resto il parere favorevole della Commissione bilancio dimostra - ma in ordine all'impossibilità di essere normato con precisione.

Dico questo perché mentre l'emendamento è puntuale nell'eliminazione dell'importo da alcuni capitoli di bilancio, nella parte propositiva così recita: "Conseguentemente, aumentare, proporzionalmente, gli importi indicati per le altre amministrazioni".

Il presentatore credo comprenderà che, così come è, il testo, sotto il profilo finanziario, diventa inapplicabile.

La mia preghiera è quindi che, quanto meno in sede di coordinamento, la Presidenza faccia carico al presentatore dell'emendamento 2.All.15 di indicare puntualmente in che misura proporzionale e a carico di quali amministrazioni vengono indicati quegli importi, posto che permanendo il testo attuale la norma è di dubbia applicabilità sotto il profilo finanziario.

 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Azzollini per aver avanzato un suggerimento che io stesso avrei proposto, e cioè che in sede di coordinamento si facesse chiarezza su questi aspetti.

 

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, lei giustamente ha dichiarato che questa specificazione può essere effettuata in sede di coordinamento, tengo però a precisare che la nostra buona volontà era dimostrata dal fatto che avevamo presentato cinque emendamenti con diverse coperture.

Se i problemi sollevati dal presidente della Commissione bilancio, senatore Azzollini, possono così trovare un'utile soluzione, sono in grado d'indicare fin d'ora che la copertura è a carico della Agenzia delle entrate, proprio trattandosi di una somma modesta, come si evince a pagina 23 dell'Allegato.

 

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, attraverso una norma di coordinamento che il relatore, magari coadiuvato da lei e dal senatore Azzollini, provvederà ad individuare, sarà possibile superare il problema evidenziato prima del voto finale.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, l'articolo che il nostro emendamento intende sopprimere è da noi ritenuto, come è noto, di particolare gravità, in quanto tenta di svincolare, di sottrarre - tra l'altro attraverso un trucco, un artificio e cioè non esplicitamente - tutti i beni da dismettere del patrimonio della Difesa dalle procedure stabilite dopo una lunghissima ed estenuante discussione.

Mi riferisco alle procedure richiamate dall'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, per fare in modo che nel momento in cui si stila l'elenco e quindi si deve passare dalla competenza della Difesa a quella del Demanio abbia inizio la procedura di verifica dell'interesse culturale, storico e paesaggistico del bene.

Tutti credo ricordino la discussione che abbiamo condotto sulla dismissione dei beni per tentare di addivenire ad una procedura che fosse di minimo riparo e cioè quella di verificare che i beni che si intende dismettere non siano di interesse storico, artistico e paesaggistico.

Con questo articolo sostanzialmente ci si sottrae a tali procedure; viene pubblicato un elenco tre giorni dopo la presentazione di questo decreto-legge e in questo elenco, guarda caso, sono riportati alcuni beni di assoluto interesse, da Gaeta a Roma (in particolare ricordo l'ex Forte Bravetta di valore storico fondamentale, considerati i tanti romani trucidati dai nazisti), nonché le aree coloniali e le isole.

È questo innanzitutto il senso dell'emendamento 3.2, anche se vorrei segnalare all'attenzione dell'Assemblea altri emendamenti il cui scopo è di riportare tali beni alla procedura già stabilita di verifica del loro interesse storico-paesaggistico e dunque al rispetto dei 120 giorni indicati dalle sovrintendenze.

Mi riferisco in particolare agli emendamenti 3.104, che fa esplicito riferimento a tali procedure, 3.101 e 3.103, che riportano questi beni nuovamente nell'ambito delle procedure ordinarie previste dall'articolo 27 del citato decreto-legge. Mi sembra il minimo che si possa fare.

Di operazioni pericolose nel campo delle dismissioni ne abbiamo fatte molte. In ultima analisi si erano stabilite procedure che noi non riteniamo sufficienti ma che comunque riguardavano tutti i beni. Non si può con operazioni truffaldine e ingannatorie (neppure lo si dice) sottrarre i beni della Difesa, che in molti casi sono per ovvi motivi tra i più belli d'Italia, alle verifiche previste dalle vigenti procedure per poterli vendere, senza prevedere alcuna possibilità di preservarli. Come dicevo, molti di essi sono un patrimonio che appartiene a tutto il Paese.

Gli emendamenti sono tutti finalizzati a reinserire questi beni all'interno delle procedure di verifica dell'interesse storico-artistico-paesaggistico del Paese, utilizzando un sistema di salvaguardia già molto minato dalle procedure stabilite nel famoso decreto-legge di accompagnamento della legge finanziaria e previste dallo stesso codice dei beni culturali.

 

CHINCARINI (LP). Signor Presidente, credo che le preoccupazioni della collega De Petris siano condivisibili. Tuttavia, ricordo ai colleghi che l'entrata in vigore del decreto-legge Urbani ha costretto gli enti locali e i Comuni a segnalare alle sovrintendenze e al Ministero i beni di cui si ritiene necessaria la conservazione per le caratteristiche ricordate dalla collega. Tuttavia, la senatrice De Petris non ha indicato come questi beni debbano essere mantenuti. È certamente possibile tutelarli ed accantonarli, ma bisogna pur mantenerli se non si vendono.

Credo che la senatrice De Petris voglia interpretare in tal senso le disposizioni di questo articolo. Gli enti locali, le sovrintendenze e l'Agenzia del demanio devono collaborare perché questi beni siano valorizzati e diventino fruibili per tutti. (Applausi dal Gruppo LP e della senatrice Thaler Ausserhofer).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

 

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, intervengo per chiedere al senatore Chincarini, se lo ritiene, di poter apporre la mia firma all'emendamento 3.101.

Anche al senatore Eufemi, se me lo consente, vorrei chiedere di poter apporre la mia firma al suo emendamento 3.102, e alla senatrice De Petris di poter sottoscrivere l'emendamento 3.103.

Tutti e tre questi emendamenti riconfermano la normativa già varata nel passato circa il patrimonio immobiliare dello Stato e le dismissioni in particolare, ribadendo che sarà necessario anche per questi beni tener conto del pregio delle caratteristiche ambientali e storico-culturali.

Tali proposte di modifica mi sembrano quindi molto importanti ed inviterei il relatore ed il rappresentante del Governo a dare parere favorevole su di esse, in quanto rimetterebbero le cose a posto al di là delle intenzioni del decreto in esame.

Vi sono alcune amministrazioni comunali che in questo momento stanno facendo sentire la propria voce - mi riferisco, ad esempio, a quelle di Peschiera e di Gaeta - circa beni immobili da dismettere, per i quali non sarebbe prevista l'osservanza di tutte le normative e le regole sancite precedentemente. Con questi emendamenti consentiremo a tali amministrazioni comunali (non solo quelle di Peschiera e Gaeta, ve ne sono tantissime altre) di salvaguardare i propri beni, che sono beni culturali appartenenti alla storia del nostro Paese e del nostro territorio.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

SALERNO, relatore. Signor Presidente, sull'articolo 3 ricordo che vi è l'improponibilità degli emendamenti il 3.0.6, 3.0.100, 3.0.101, 3.0.102 e 3.0.103.

 

PRESIDENTE. Sui quali, pertanto, lei non deve esprimere alcun parere.

 

SALERNO, relatore. Ovviamente. Preso atto di questo, per quanto riguarda gli emendamenti a mia firma tra quelli dichiarati improponibili, ne annuncio il ritiro, così come invito al ritiro i presentatori degli altri emendamenti improponibili.

Il parere, signor Presidente, è contrario su tutti gli emendamenti. Sull'emendamento 3.0.1 della Commissione, ovviamente, esprimo parere favorevole. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 3.0.300 e 3.0.400.

Sull'emendamento 3.0.5, a firma del senatore Cantoni, formulo un invito al ritiro o alla trasformazione in ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Senatore Salerno, procediamo con ordine, partendo dall'emendamento 3.1.

 

SALERNO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.100, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.101, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.14.

Sull'emendamento 3.102 mi rimetto al Governo.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 3.103, 3.16, 3.18, 3.17, 3.20, 3.21, 3.23, 3.25 e 3.26.

Sull'emendamento 3.104 mi rimetto al Governo.

Il parere è contrario sugli emendamenti 3.30, 3.32, 3.34, 3.105 e 3.35.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.0.1 della Commissione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.2.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.0.300 e 3.0.400.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 3.0.5 e a trasformarlo in un ordine del giorno.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.104.

 

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.100, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.16, 3.18, 3.17, 3.20, 3.21, 3.23, 3.26, 3.30, 3.32, 3.34, 3.105 e 3.35.

L'emendamento 3.101, presentato dal senatore Chincarini e al quale ha apposto la firma il senatore Pedrizzi, mi pare degno di attenzione anche ai fini di migliorare la trasparenza delle procedure, pertanto esprimo parere favorevole.

Gli emendamenti 3.102 e 3.103 sostanzialmente sostengono una stessa posizione, che è condivisibile, cioè l'importanza di una procedura che tenga conto anche del valore artistico e culturale di questi immobili. Pertanto, pregherei i presentatori, visto che anche il senatore Pedrizzi ha dichiarato di voler apporre la sua firma a tali proposte di modifica, di arrivare ad un testo unico, di cui si condividono le finalità.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.25.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.104, a condizione che il testo venga riformulato nel senso di sopprimere le parole da: "al fine" fino alla fine dell'ultimo periodo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.0.1.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.0.2, 3.0.300 e 3.0.400, relativi alla questione dei giochi, del Bingo. Essa è stata più volte presa in considerazione in quest'Aula e più volte il Governo ha manifestato chiaramente un atteggiamento contrario a questo tipo di posizione. (Applausi dal Gruppo LP). Non è pensabile ogni volta che se ne presenta l'occasione cercare di far approvare emendamenti in decreti che parlano di tutt'altro. Siccome il Governo ha tenuto una posizione coerente in questi anni, come anche il Senato e la Camera, pregherei i presentatori di ritirare questa proposta di modifica, evitando che si torni ancora una volta a discutere di tali questioni.

Quanto all'emendamento 3.0.5, invito il senatore Cantoni a ritirarlo e a presentare un ordine del giorno perché l'argomento è complesso, ma degno di attenzione. La revisione del catasto dei fabbricati in agricoltura può essere intervento di notevole contributo, ma richiede approfondimenti.

Gli emendamenti 3.0.102 e 3.0.103 sono improponibili.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Moro e Franco Paolo, identico agli emendamenti 3.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 3.3, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori, e 3.100, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dai senatori Moro e Franco Paolo, identico agli emendamenti 3.5, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, e 3.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dai senatori Moro e Franco Paolo, identico agli emendamenti 3.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 3.9, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.101, sul quale il relatore ha espresso parere contrario e il rappresentante del Governo parere favorevole.

 

SALERNO, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SALERNO, relatore. Signor Presidente, rettifico il parere, esprimendo un orientamento favorevole all'emendamento 3.101.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dai senatori Chincarini e Pedrizzi.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico all'emendamento 3.14, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Sull'emendamento 3.102, il relatore si è rimesso al Governo che, esprimendo parere favorevole, ha chiesto ai presentatori del successivo emendamento 3.103 di convergere su tale testo.

 

Chiedo alla senatrice De Petris se accoglie l'invito.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Eufemi, primo firmatario dell'emendamento 3.102, di eliminare, alla quarta riga, le parole «ove necessaria», perché la procedura di autorizzazione cui si fa riferimento è standard.

 

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Eufemi se accoglie la proposta della senatrice De Petris.

 

EUFEMI (UDC). Accolgo la proposta.

 

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEDRIZZI (AN). Ringraziando il senatore Eufemi per avermi consentito di apporre la firma all'emendamento 3.102, mi permetto di osservare che l'emendamento della senatrice De Petris è più snello e più operativo. Inviterei, pertanto, ad approvare l'emendamento 3.103.

 

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Eufemi di pronunziarsi sulla proposta dal senatore Pedrizzi, nel senso di convergere sull'emendamento 3.103, anziché sull'emendamento 3.102.

 

EUFEMI (UDC). Convengo con l'impostazione del senatore Pedrizzi, condividendo l'opportunità di badare alla sostanza dell'emendamento, e accetto ben volentieri la sua proposta.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 3.102 è pertanto ritirato e le firme dei senatori Eufemi e Pedrizzi si intendono aggiunte all'emendamento 3.103, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo confermano il parere favorevole.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

È approvato.

 

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.16, 3.18, 3.17, 3.20, 3.21 e 3.23.

 

L'emendamento 3.25 si intende ritirato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.26, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

 

Ricordo che sull'emendamento 3.104 il relatore si è rimesso al Governo, il quale si è dichiarato favorevole, purché fosse accolta la modifica proposta.

 

Chiedo pertanto alla senatrice De Petris se intende accogliere l'invito del Governo.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Accetto la proposta di modifica.

 

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 3.104 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.30, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.32, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.34, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.105, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.35.

 

CASTELLANI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLANI (Mar-DL-U). Vorrei ricordare all'Assemblea, al Governo e al relatore che questo emendamento riguarda gli immobili della Difesa, utilizzati dagli enti locali colpiti dal terremoto del 1997. Questi immobili, di proprietà della Difesa, previo consenso del Ministero competente, sono stati costruiti per attività economico-sociali; ed il loro totale utilizzo risulta di assoluta necessità per gli enti locali.

Con l'emendamento 3.35, quindi, si vuole che questi immobili non siano ricompresi negli elenchi di dismissioni della Difesa.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.35, presentato dai senatori Castellani e Cambursano.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Girfatti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.300.

 

FLORINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FLORINO (AN). Signor Presidente, vorrei che la mia dichiarazione di voto arrivasse direttamente ai banchi del Governo, per far sì che questo emendamento non veda l'appoggio da parte dello stesso per i motivi che mi appresto brevemente ad elencare. (Commenti della senatrice Pagano. Richiami del Presidente). Chiedo in questo senso il conforto dei colleghi della mia stessa maggioranza e di quelli dell'opposizione.

Il decreto ministeriale n. 29 del 2000 aveva una sua logica, tant'è che proibiva nel modo più assoluto che all'interno delle sale Bingo potessero essere allocati altri giochi che dessero, come si suol dire, intrattenimento e divertimento. Quindi, la logica dell'assenso alle sale Bingo mirava esclusivamente al gioco in un Paese che già gioca molto.

Negli ultimi tempi abbiamo visto aumentare le giocate settimanali al Lotto e al Superenalotto, alla Lotteria nazionale e ad altri giochi. Questo avrebbe dovuto indurre il Governo a non prendere in considerazione un tale emendamento, e in questa sede lo invito ad esprimere una posizione contraria.

Nel Paese, caro Sottosegretario, esistono due realtà: una società opulenta al Nord, quindi senza problemi nelle scommesse e nei giochi se perde o vince, e quella purtroppo disperata del Sud, che scommette in tanti giochi per tirarsi fuori dalla miseria anche per una settimana. È questa la tradizione storica del gioco che avvince le popolazioni del Sud, è questa la corsa al Lotto, è questa la corsa a tanti altri giochi.

Ma parliamo delle sale Bingo. Anche qui esistono due realtà. Una è quella controllata al Nord e al Centro, l'altra quella meno controllata nel Sud - parlo di tutto il Sud - afflitto dalla piaga della criminalità. Gran parte di queste sale sono gestite da soggetti inquietanti, soprattutto in Campania; gran parte della gente che va a giocare gioca, con l'usuraio alle spalle.

La cosa più grave, caro Sottosegretario, è che in queste sale Bingo sono stati addirittura approntati spazi di intrattenimento per bambini. Quindi noi, che dobbiamo dare un'educazione diversa, che dobbiamo educare alla dignità i giovani, i ragazzi, creiamo all'interno delle sale Bingo punti di intrattenimento, per cui i bambini saranno portati inevitabilmente ad avvicinare videogiochi ed altro. Evitatelo!

 

SALERNO, relatore. Che c'entra?

 

FLORINO (AN). C'entra, caro Salerno. C'entra perché ci sono situazioni diverse in alcune parti del Paese, ma c'è anche l'allargarsi in modo smisurato di queste sale Bingo che attraggono famiglie; poi, c'è la disperazione, c'è l'illegalità, c'è l'usuraio. E ci mettiamo anche i bambini, in mezzo a macchinette e videogiochi che possono allettarli.

C'è dunque il mio parere contrario e ritengo vi sarà anche il parere contrario di tanti autorevoli colleghi. Mi auguro che il Governo esprima un parere negativo su questo emendamento, altrimenti chiederemo su di esso il voto elettronico. (Applausi dai Gruppi LP e Aut).

 

BRUNALE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, intervengo a titolo personale su questo argomento, perché le cose che ho ascoltato sono ovviamente da prendersi con la dovuta misura, in quanto la questione, da tempo, è oggetto di lavoro e di studio da parte della Commissione finanze, anche attraverso un'indagine conoscitiva, la quale si è conclusa positivamente in modo assai ampio ed unitario e tende a dimostrare alcune cose che qui non vengono dette.

Intanto, il problema che ho rilevato è quello di un diverso parere tra il relatore e il rappresentante del Governo, con il relatore che esprime un parere favorevole e il Governo che ne esprime uno contrario.

Il Governo, esprimendo un parere contrario, sostiene che un parere del genere è stato sempre e costantemente formulato, il che non corrisponde a verità, mi dispiace, onorevole sottosegretario Molgora, perché è agli atti della Commissione finanze del Senato… (Cenni di dissenso del sottosegretario Molgora) l'autorevole parere espresso su questo argomento da parte del Sottosegretario all'economia che ha delega in questa materia, il quale, più volte e in più occasioni, ha espressamente detto a tutta la Commissione che sarebbe stato opportuno ed indispensabile riuscire a risolvere positivamente la questione delle sale bingo anche a questo riguardo.

È davvero incomprensibile, comunque, al di là delle polemiche politiche, che queste macchine (che sono - lo sottolineo - macchine legali) siano presenti in ogni bar di ogni città e non possano essere presenti all'interno delle sale bingo. Questa è una contraddizione insanata che non può andare avanti.

Pertanto, seppure a titolo personale, mi dichiaro favorevole alla proposta che viene avanzata con questo emendamento e, nel caso esso fosse ritirato, lo farei mio.

 

GIRFATTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIRFATTI (FI). Signor Presidente, naturalmente intervengo per dichiarare il mio voto favorevole su questo emendamento, ma vorrei dire qualcosa in più.

Io non mi trovo mai d'accordo con quello che dice l'opposizione, però, in questo momento, sono d'accordo e avrei detto ciò che ha affermato il collega Brunale.

Mi sembra davvero non sostenibile, da parte del Governo, rispondere negativamente alle motivazioni del senatore Brunale, in più non considerando che questa operazione, cioè l'introduzione di slot machine nelle sale bingo, apporta alle entrate dello Stato un notevole incremento. Lo Stato, quindi, trarrebbe anche un vantaggio da tale introduzione, oltre a determinare una normalità di funzione, perché le slot machine, come diceva il collega Brunale, sono in tutti i bar d'Italia, quindi non vedo lo scandalo, non vedo perché questo emendamento non debba essere approvato dall'Aula.

 

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TIRELLI (LP). Signor Presidente, non entro nel merito, lo hanno già fatto il collega Florino ed altri. Quello che pensa il nostro movimento sul gioco, e su questo tipo di gioco in particolare, è noto ormai a tutti; è una battaglia che in tutte le finanziarie e in altri provvedimenti si ripete e la nostra posizione è molto chiara.

Voglio fare però un'altra considerazione, signor Presidente. Il sottosegretario Contento, di Alleanza Nazionale, nelle discussioni che riguardavano la finanziaria del 2004, quando il collega Bonatesta, di Alleanza Nazionale, aveva chiesto d'inserire un meccanismo in qualche modo virtuoso nei giochi, aveva espresso il seguente parere: tutto quello che tocca i giochi mette in discussione un equilibrio, che va invece rispettato, pena conseguenze che sarebbero imprevedibili. Così, ripeto, a detta del sottosegretario Contento, che rispondeva al collega Bonatesta.

È evidente che, se le cose stanno così (e lo dice un rappresentante del Governo che non è il nostro sottosegretario Molgora, ma l'esponente di un altro partito, che in questo momento mi sembra appoggi la campagna per l'introduzione delle slot machines - chiamiamole con il loro nome - nelle sale Bingo), se questa è la posizione, tutto quello che riguarda i giochi va affrontato in un disegno di legge d'iniziativa governativa. Non possiamo sempre trovarci di fronte a trabocchetti dell'ultimo momento, inseriti in disegni di legge che non hanno niente a che fare con il tema dei giochi o che lo sfiorano soltanto.

Pertanto, pongo questo problema di metodo. È evidente che, se il metodo non funziona, non ci sono regole; l'ha dimostrato il collega Eufemi prima: le regole possono essere cambiate. Ma se non ci sono regole generali su un tema che il Governo afferma di ritenere importante e di cui intende farsi carico, non ci sono regole per nessuno.

Pertanto, davanti ad un atteggiamento del genere, è evidente che ognuno di noi è libero. Il nostro movimento si sente dunque svincolato dall'approvazione di questo emendamento (che, a mio avviso, avrebbe dovuto essere dichiarato improponibile) e di conseguenza porrà in essere tutte le attività consentite dal Regolamento che riterrà opportune, compresa la richiesta di verifica del numero legale, che anticipo fin d'ora su un'eventuale votazione dell'emendamento 3.0.300. (Applausi dei senatori Specchia e Thaler Ausserhofer).

 

CASTELLANI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo anch'io per una breve dichiarazione di voto e per sottolineare come l'emendamento 3.0.300 si inserisca in una tematica molto più vasta, quella dei giochi, di cui la Commissione finanze si è occupata largamente e si sta tuttora occupando.

Credo non sia corretto, in un decreto-legge che parla di tutt'altro, inserire in modo surrettizio questo argomento, riguardante una modifica sostanziale di un equilibrio che è stato trovato - come giustamente ricordava prima il senatore Tirelli - e che indubbiamente va ben meditato e affrontato in un complesso organico riferito a tutti i giochi.

Voglio aggiungere che l'emendamento in esame va a modificare il regolamento relativo alle sale Bingo. Ricordo a tutti noi che abbiamo introdotto le sale Bingo perché si disse - e si sostiene ancora - che il Bingo è un gioco per la famiglia, che facilita la socializzazione e riunisce le famiglie, quando invece spesso i giochi, come sappiamo, dividono.

Se tutto ciò è vero ed è ancora valido, allora non si possono trasformare le sale Bingo in qualche cosa di molto diverso, ossia in una sorta di bisca dove si gioca tutto e dove indubbiamente non si raggiungono le finalità cui si puntava con l'istituzione di queste sale.

Voglio aggiungere una mia modesta osservazione. I mali dell'Italia sono diversi e sono gravi: non si risolvono introducendo nuovi giochi e trasformando lo Stato in uno Stato biscazziere. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e LP).

 

ROLLANDIN (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, vorrei fare due osservazioni, una di metodo e una di merito.

Per quanto riguarda il metodo con cui è stato affrontato e si affronta nuovamente un argomento toccato in quasi tutte le finanziarie (forse solo in una non è comparso), mi sembra non condivisibile la richiesta di prevedere, attraverso la presentazione di emendamenti, la possibilità di installare slot machines nelle sale Bingo.

Nel merito, voglio ricordare che in un primo momento furono autorizzate 400 sale Bingo; successivamente, venne autorizzata una nuova batteria di altre 400 sale, per cui oggi le sale autorizzate sono 800, che, con l'installazione delle slot machines, diventerebbero 800 minisale da gioco complete, per non dire dei minicasinò. Nel contempo, voglio ricordare che su questo tema è aperta una discussione su come possano essere previste sale da gioco più complete che non siano come dei box in cui si svolgono alcuni giochi, in particolare quelli delle slot machines, che presentano tutti gli inconvenienti che conosciamo.

Pertanto, rispetto alla discussione svoltasi su questo provvedimento alla Camera dei deputati in sede di comitato ristretto, inserire surrettiziamente tale emendamento trova la mia contrarietà.

Nel merito, desidero inoltre ricordare che quanto previsto nell'emendamento si pone in contrasto con la norma in base alla quale sono state gestite le sale Bingo. Capisco che queste ultime oggi attraversino grandi difficoltà e che economicamente vivano una situazione di crisi; ciò però non giustifica un allargamento surrettizio alla possibilità d'inserire le slot machines in tutte le suddette sale.

Per questa ragione, dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento in esame. (Applausi dal Gruppo Aut).

 

GRILLOTTI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, intervengo per giustificare i motivi del mio non voto di fronte a questa bagarre.

Nonostante la voce non lo faccia, la memoria credo invece mi sostenga e quindi ricordo bene che le sale Bingo quando furono costituite necessitavano, per l'apertura, di una richiesta che faceva riferimento ad un certo numero di milioni, calcolati sulla base di un certo altro numero di miliardi di giro stimato, condizione che è poi venuta meno.

Quindi, tutti gli amici che hanno aperto le sale Bingo si sono trovati in difficoltà e perciò si è inventato prima il dimezzamento della quota dovuta, cui adesso si va ad aggiungere un qualcosa che - a mio avviso - ha lo scopo di arrotondare le entrate. Non vedo altra soluzione.

Ebbene, se questa è la soluzione voglio sentirmi dire che, stanti le difficoltà e le eventuali chiusure delle sale Bingo, si intende con la norma in esame dare loro la possibilità di guadagnare di più.

Se invece la mettiamo su un altro piano, e cioè ci richiamiamo alla discussione in proposito svolta, allora mi trovo di fronte ad una crisi morale, perché non è detto che tutto diventi illecito, ma visto che un collega mi ha fatto notare che una determinata scelta potrebbe diventare anche pericolosa, oltre che illecita, ho deciso che non voterò questa norma, anche perché non trovo che vi sia conseguenza negli atti che stiamo effettuando da tre anni a questa parte.

Non comprendo quindi la bagarre che si è innescata su questo emendamento, sul quale non esprimerò il mio voto andando fuori a prendere un po' d'aria. (Applausi dei senatori Specchia e Semeraro).

 

PAGANO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

PAGANO (DS-U). Desidero innanzitutto chiarire che ovviamente sono molto rispettosa del lavoro svolto dai colleghi del mio Gruppo presso la Commissione finanze. In tal senso, quindi, la dichiarazione di voto del senatore Brunale era da intendersi a nome dei componenti del Gruppo dei Democratici di Sinistra che della Commissione fanno parte, ivi compreso lo stesso senatore Brunale. Si segue un certo iter ed un certo lavoro e da questo punto di vista la dichiarazione del collega Brunale va intesa proprio in tal senso.

Personalmente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo per un semplice motivo, nel merito ricollegandomi anche alle questioni testé evidenziate dal senatore Grillotti. Credo che quello in esame sia un tema estremamente delicato, che probabilmente, se inserito nella materia relativa alle entrate, richiama le questioni sottolineate dal senatore Grillotti a proposito delle difficoltà in cui versano le sale Bingo e di tutto ciò che a tali difficoltà è connesso.

Mi riferisco anche ad un altro tema che non sfugge e che attiene all'idea secondo cui le slot machines nelle sale Bingo avrebbero un controllo dello Stato molto serrato. Credo, però, che la materia presenti una serie di aspetti estremamente delicati, che riguardano il fatto che in tal modo, cancellando la parte che riguarda le sale appaltate, non facciamo in questo ambito grande chiarezza.

Lei, signor Presidente, ricorderà che a questa materia abbiamo dedicato per lo meno dieci anni di discussione (siamo, infatti, al decimo anno) e una parte di noi che proviene da certe aree del Paese ha sempre manifestato una serie di difficoltà rispetto non tanto all'introduzione delle slot machines nelle sale Bingo, quanto al fatto che questo tipo di norma non elimina dai bar e dalle altre sale tali macchinette. Queste, nell'Italia meridionale e in particolare a Napoli, sono controllate e rappresentano un punto di forza della camorra.

È chiaro che il problema non si lega tanto alle sale Bingo. Si tratta, in ogni caso, di una materia delicata che probabilmente, pur mantenendosi l'idea delle sale Bingo, si potrebbe affrontare dicendo una parola chiara su ciò che avviene nei bar, nelle rivenditorie di tabacchi e in circoli sportivi che poi, in realtà, si rivelano essere sale gioco, clandestine o meno che siano.

Trattandosi, dunque, di una materia molto delicata e che tocca la sensibilità di molti di noi, credo sia assolutamente necessaria una discussione più ampia e non limitata ad un unico emendamento.

Pertanto, esprimo, a titolo personale, un voto contrario, fermo restando che il senatore Brunale, che ha seguito l'intera materia insieme al senatore Pasquini, ha espresso il voto a nome dell'intero Gruppo.

 

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, in maniera analoga a quanto manifestato dalla senatrice Pagano, desidero esprimere un voto in dissenso perché non credo che il problema sia soltanto se mettere o no le slot machine nelle sale Bingo certificate, in modo da renderle a prova di manipolazione da parte della camorra, ma rendere anche quelle al di fuori delle sale Bingo a prova di camorra.

Non credo sia possibile affrontare il problema attraverso emendamenti del genere.

 

PRESIDENTE. Do ora la parola al relatore, senatore Salerno, per trarre le conclusioni rispetto alla vicenda in esame. Ricordo anche che il Governo ha rivolto ai presentatori un invito al ritiro.

Sulla base di quanto è emerso dalla discussione, chiedo dunque al relatore se intende conformare il proprio parere a quello del Governo.

 

SALERNO, relatore. Signor Presidente, vorrei argomentare il mio intervento con un approfondimento rispetto al mio parere, proprio a seguito dei tanti interventi, che rispetto pienamente, dei colleghi.

Voglio però ricordare a tutta l'Aula - e soprattutto alla maggioranza - che uno dei punti qualificanti dell'azione di questo Governo è stato quello di varare finalmente una normativa che portasse ordine e certezza nel settore dei videogiochi, che a maggio del 2001 risultava, per eredità ricevuta, privo di qualsiasi disciplina certa.

Oggi, rispetto al gioco elettronico esistono norme certe che, oltre a fissare principi di riferimento, hanno introdotto specifici controlli. Non sono più in circolazione i famosi videopoker, ma solo videogiochi regolamentati, certificati e omologati dal Ministero.

 

STIFFONI (LP). Ma dove vivi?

 

SALERNO, relatore. Signor Presidente, l'introduzione in Italia delle sale Bingo risale agli anni 1998-1999. Allora non esisteva ancora una legislazione che regolamentasse il gioco elettronico. Oggi invece esiste ed esistono regole certe, una certezza di mercato, meccanismi di controllo ed una corposa legislazione di disciplina dell'intero settore. Oggi non c'è più bisogno di fare una caccia alle streghe.

Ciò non significa che non sia assolutamente da rispettare l'intervento del senatore Florino perché l'illegalità, anche in presenza di una norma specifica, può comunque sussistere e, come tale, va colpita nella maniera più dura. Bisogna però prendere atto che sono state finalmente introdotte leggi di regolamentazione del videogioco.

Sottolineo la seguente contraddizione: oggi nei locali pubblici, dove esistono videogiochi regolamentati e certificati, chiunque può recarsi senza alcun controllo. Pertanto, installare i giochi elettronici in una sala Bingo, che è controllata, normata, e nella quale è presente del personale, anche con una certa codificazione dei frequentatori, credo non significhi rivoluzionare alcunché, bensì eliminare una contraddizione.

 

IZZO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Senatore Izzo, non può più intervenire se non per dichiarazione di voto in dissenso.

 

IZZO (FI). Signor Presidente, non desidero intervenire in dissenso. Visto che l'Assemblea mi pare sia divisa e che quindi sia opportuno e necessario un ulteriore approfondimento del problema e considerato che, attesa l'ora, non riusciremo a concludere l'esame del provvedimento, sarei dell'avviso di chiedere all'Assemblea di accantonare l'emendamento 3.0.300 e votarlo successivamente.

 

PRESIDENTE. Senatore Izzo, mi pare che l'intendimento non sia condivisibile.

Ho avuto richiesta dal senatore Florino di una votazione mediante procedimento elettronico.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, testé avanzata, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.300, presentato dai senatori Ferrara e Girfatti.

 

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3500

 

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.0.400 il relatore ha espresso parere favorevole ed il Governo ha formulato un invito al ritiro. Signor relatore, intende modificare il parere espresso?

SALERNO, relatore. Signor Presidente, essendo stato respinto l'emendamento 3.0.300, ritengo di adeguarmi all'invito al ritiro formulato dal Governo sull'emendamento 3.0.400.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.400 e 3.0.5 si intendono pertanto ritirati.

 

Ricordo che gli emendamenti 3.0.6, 3.0.100, 3.0.101, 3.0.102 e 3.0.103 sono improponibili.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.0.104, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

 

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 


Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (3500)

 

 

ORDINE DEL GIORNO

G1

BRUNALE, BONAVITA, CAMBURSANO, CASTELLANI, D’AMICO, LATORRE, PASQUINI, TURCI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3500 di conversione del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate:

– atteso che l’affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) a norma dell’articolo 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001, ha rappresentato un passaggio importante del ruolo che lo Stato intende svolgere in questo comparto ai fini organizzativi, funzionali, erariali e di tutela dell’ordine pubblico e della salute dei cittadini;

– considerato che lo schema di regolamento n. 279 del 2003 recante l’organizzazione dell’A.A.M.S., poi recepito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 2003, fu licenziato dalla 6a Commissione con parere favorevole sollecitando il Governo ad incrementare l’organico «con una forte riqualificazione, anche territoriale, soprattutto nell’area funzione C di più elevata professionalità, nel rispetto di vincoli e delle compatibilità finanziarie, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, utilizzando personale delle strutture (Agenzia delle entrate, CONI) le cui competenze sono state trasferite all’A.A.M.S.;

– considerato inoltre che tutto ciò sarebbe stato necessario per innalzare la qualità delle funzioni di analisi e di controllo anche al fine di ridurre preventivamente un eventuale rilevante ricorso allo strumento dell’esternalizzazione delle attività gestionali di taluni giochi;

– valutando a questo riguardo opportune le osservazioni formulate dai sindacati per una diversa distribuzione delle figure professionali all’interno della dotazione organica, e dal Consiglio di Stato nei pareri del 27 giugno e 14 luglio 2003 con particolare riferimento al fatto che gli incrementi previsti si limitavano esclusivamente alla categoria dei dirigenti di seconda fascia;

– preso atto che alla dotazione organica della A.A.M.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 2003 si è successivamente aggiunta l’assegnazione, con legge 24 dicembre 2003, n. 350, di 200 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilità e che tale personale è stato collocato in posizione soprannumeraria;

– considerato altresì, più complessivamente, che l’organico dell’A.A.M.S. ove coesistono dipendenti di ruolo, dipendenti distaccati e dipendenti in mobilità appare caotico e non adeguato al delicato compito di garantire i servizi affidati anche in ragione dell’alto impiego di consulenze esterne; fenomeno questo che, come rilevato dal Procuratore Generale della Corte dei Conti, oltre a generare una spesa aggiuntiva per l’organizzazione amministrativa dello Stato, sta producendo un effetto negativo sulle funzioni pubbliche ed in particolare la sottoutilizzazione delle loro strutture;

– constatato infine che recentemente le OO.SS. anche per effetto del taglio del 5 per cento dell’organico operato dall’Amministrazione, hanno proclamato lo sciopero del personale dipendente con l’obiettivo, tra gli altri, di veder riconosciuta per l’A.A.M.S. la necessità di una dotazione organica adeguata alle attività svolte,

impegna il Governo:

– ad assumere tutte le iniziative necessarie a raggiungere gli obiettivi indicati a suo tempo dal Parlamento in sede di espressione di parere sullo schema di regolamento n. 279 del 2003, ivi comprese, ove occorrano, la presentazione di proposte di modifiche legislative affinché la dotazione organica dell’A.A.M.S., già incrementata dalla legge n. 350 del 2003 di duecento unità complessive, sia ridefinita provvedendo alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento; ed in particolare, ferma restando la dotazione organica di 1.417 unità di personale, il Governo valuti l’opportunità di modificare i criteri di rigidità introdotti nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 2003 per l’elevato numero di dipendenti collocati nelle aree A e B e per la materiale impossibilità di offrire al personale dipendente nel suo insieme un percorso di sviluppo della propria professionalità quale risultato trasparente del legame esistente tra valutazione, formazione, mobilità interna e carriera.

 

G1 (testo 2)

BRUNALE, BONAVITA, CAMBURSANO, CASTELLANI, D’AMICO, LATORRE, PASQUINI, TURCI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3500 di conversione del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate:

– atteso che l’affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) a norma dell’articolo 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001, ha rappresentato un passaggio importante del ruolo che lo Stato intende svolgere in questo comparto ai fini organizzativi, funzionali, erariali e di tutela dell’ordine pubblico e della salute dei cittadini;

– considerato che lo schema di regolamento n. 279 del 2003 recante l’organizzazione dell’A.A.M.S., poi recepito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 2003, fu licenziato dalla 6a Commissione con parere favorevole sollecitando il Governo ad incrementare l’organico «con una forte riqualificazione, anche territoriale, soprattutto nell’area funzione C di più elevata professionalità, nel rispetto di vincoli e delle compatibilità finanziarie, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, utilizzando personale delle strutture (Agenzia delle entrate, CONI) le cui competenze sono state trasferite all’A.A.M.S.;

– considerato inoltre che tutto ciò sarebbe stato necessario per innalzare la qualità delle funzioni di analisi e di controllo anche al fine di ridurre preventivamente un eventuale rilevante ricorso allo strumento dell’esternalizzazione delle attività gestionali di taluni giochi;

– valutando a questo riguardo opportune le osservazioni formulate dai sindacati per una diversa distribuzione delle figure professionali all’interno della dotazione organica, e dal Consiglio di Stato nei pareri del 27 giugno e 14 luglio 2003 con particolare riferimento al fatto che gli incrementi previsti si limitavano esclusivamente alla categoria dei dirigenti di seconda fascia;

– preso atto che alla dotazione organica della A.A.M.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 2003 si è successivamente aggiunta l’assegnazione, con legge 24 dicembre 2003, n. 350, di 200 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilità e che tale personale è stato collocato in posizione soprannumeraria;

– constatato infine che recentemente le OO.SS. anche per effetto del taglio del 5 per cento dell’organico operato dall’Amministrazione, hanno proclamato lo sciopero del personale dipendente con l’obiettivo, tra gli altri, di veder riconosciuta per l’A.A.M.S. la necessità di una dotazione organica adeguata alle attività svolte,

impegna il Governo:

– ad assumere tutte le iniziative necessarie a raggiungere gli obiettivi indicati a suo tempo dal Parlamento in sede di espressione di parere sullo schema di regolamento n. 279 del 2003, ivi comprese, ove occorrano, la presentazione di proposte di modifiche legislative affinché la dotazione organica dell’A.A.M.S., già incrementata dalla legge n. 350 del 2003 di duecento unità complessive, sia ridefinita provvedendo alla distribuzione per qualifiche e per profili professionali delle unità portate in incremento; ed in particolare, ferma restando la dotazione organica di 1.417 unità di personale, il Governo valuti l’opportunità di modificare i criteri di rigidità introdotti nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 2003 per l’elevato numero di dipendenti collocati nelle aree A e B e per la materiale impossibilità di offrire al personale dipendente nel suo insieme un percorso di sviluppo della propria professionalità quale risultato trasparente del legame esistente tra valutazione, formazione, mobilità interna e carriera.

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

 

ART. 1

 

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 1.

(Versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive e di riscossione)

 

1. Nell’articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria».

2. Ai fini del versamento dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni sull’utilizzo del criterio previsionale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nonché quelle sulla esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza, di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal comma 1.

3. In caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché di quello di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.

4. Resta ferma la facoltà di compensare ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dell’acconto di cui al comma 2 eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, è prorogato al 30 settembre 2005.

 

 

EMENDAMENTI

1.2

D’AMICO, CASTELLANI, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Respinto

Sopprimere l’articolo.

 

1.3

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

 

1.4

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Id. em. 1.3

Sopprimere il comma 1.

 

 

 

1.5

D’AMICO, CASTELLANI, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Id. em. 1.3

Sopprimere il comma 1.

 

1.6

D’AMICO, CASTELLANI, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

1.7

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Sopprimere i commi 2 e 3.

 

1.10

MORO, FRANCO PAOLO

V. testo 2

Sopprimere il comma 2.

 

1.11

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA

V. testo 2

Sopprimere il comma 2.

 

1.13

D’AMICO, CASTELLANI, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

V. testo 2

Sopprimere il comma 2

 

1.7 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al comma 3 sopprimere le parole: «nonché di quello di cui al comma 2» e al comma 4 sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

 

1.10 (testo 2)

MORO, FRANCO PAOLO

Id. em. 1.7 (testo 2)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al comma 3 sopprimere le parole: «nonché di quello di cui al comma 2» e al comma 4 sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

 

1.11 (testo 2)

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA

Id. em. 1.7 (testo 2)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al comma 3 sopprimere le parole: «nonché di quello di cui al comma 2» e al comma 4 sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

 

1.13 (testo 2)

D’AMICO, CASTELLANI, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Id. em. 1.7 (testo 2)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al comma 3 sopprimere le parole: «nonché di quello di cui al comma 2» e al comma 4 sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

 

1.15

KAPPLER, BALBONI

Precluso

a) Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini del versamento dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’acconto dell’imposta è calcolato, in base alle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo per il quale è dovuto l’acconto quella determinata in assenza delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 347, lettere a), c) e d), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e 11-ter, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 ovvero in assenza di una eventuale sentenza di illegittimità della stessa imposta regionale sulle attività produttive».

b) Sopprimere il comma 3.

 

1.16

CASTELLANI, D’AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «relativo al periodo d’imposta», inserire le seguenti: «successivo a quello».

 

1.17

GIRFATTI

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «sull’utilizzo del criterio previsionale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nonché quelle».

 

1.18

D’AMICO, CASTELLANI, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché quelle sulla esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza, di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal comma 1».

 

1.19

MORO, FRANCO PAOLO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

 

1.20

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

Id. em. 1.19

Sopprimere il comma 3.

 

1.22

CASTELLANI, D’AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Id. em. 1.19

Sopprimere il comma 3.

 

1.23

CASTELLANI, D’AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché di quello di cui al comma 2,» con le seguenti: «successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

 

 

 

1.25

KAPPLER, BALBONI

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano ai soggetti che cessano l’attività nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

1.26

CASTELLANI, D’AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Id. em. 1.25

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai soggetti che cessano l’attività nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

1.29

MORO, FRANCO PAOLO

Improcedibile

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 426 le parole: "In attesa della riforma organica" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 426-bis è soppresso.».

Conseguentemente:

Allo stanziamento nell’allegato, di cui al comma 7, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, voce "D. Lgs. n. 300/99: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: art. 70, comma 2: agenzie fiscali (6.1.2.8. – Agenzia delle entrate – cap 3890)" è apportata la seguente modifica:

«2005 – 170»

 

1.100

MORO, FRANCO PAOLO

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «30 settembre 2005» con le seguenti: «31 agosto 2005».

 

1.30

MORO

Respinto

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’importo di cui al citato comma 426 è aumentato a euro 6 per ciascun abitante».

 

1.101

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 16, comma 1, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i quali l’aliquota è determinata nella misura del 1,9 per cento";

b) all’art. 45 è soppresso il comma 1.

Conseguentemente, dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

1.33 (testo 2)

MORO

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La remunerazione per il servizio svolto dai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione per il biennio 2005-2006 è effettuata esclusivamente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Gli aggi previsti nel medesimo articolo sono aumentati di due punti percentuali».

 

 

1.102

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per lo svolgimento del servizio relativo al biennio 2005-2006 continua ad erogarsi in favore dei concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, la remunerazione prevista dall’articolo 4, commi 118, 119 e 120 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

 

1.103

SCALERA

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, gli effetti scaturenti dal rispetto del regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002 sono estesi a qualunque altra legge e provvedimento, operante in qualsiasi settore pubblico, ed emesso da qualunque pubblica amministrazione. La presente disposizione ha carattere di norma interpretativa autentica».

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

 

1.0.1 (TESTO 2)

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative al servizio nazionale della riscossione)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 19, comma 2:

1) alla lettera a), le parole: "dodicesimo" e "sesto" sono sostituite rispettivamente, dalle seguenti: "quarto" e "terzo";

2) alla lettera d-bis), dopo la parola: "segnalazioni", sono inserite le seguenti: "di azioni esecutive e cautelari";

b) nell’articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore";

c) nell’articolo 70, comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Tale regione può, comunque:

a) escludere dagli elementi da valutare necessariamente ai fini dell’affidamento della concessione le percentuali di ribasso dell’aggio di cui all’articolo 17, comma 1;

b) affidare direttamente la concessione del citato servizio ad una società per azioni a partecipazione pubblica, anziché scegliere il concessionario con la procedura di cui all’articolo 3; in tal caso, non si applicano, limitatamente ai dipendenti della regione siciliana, le disposizioni previste dall’articolo 2, comma 5, lettera c).".

2. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 118:

1) le parole: "Nell’anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2004, 2005 e 2006";

2) dopo le parole: "un importo", è inserita la seguente: "annuo";

b) nel comma 119, la parola: "2004" è sostituita dalle seguenti: "degli anni 2004, 2005 e 2006".

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4. All’articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppresse le parole: "del comma 416, lettera a), e."».

 

1.0.2

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Costo del lavoro e rendite finanziarie)

1. A decorrere dall’anno 2006, ai datori di lavoro è riconosciuto, al fine di ridurre il costo del lavoro gravante sulle imprese, l’esonero dall’obbligo di contribuzione alla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dei contributi di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;

b) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;

c) articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

2. A decorrere dall’anno 2006, agli imprenditori di cui all’articolo 2195 del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, che nel corso dell’ultimo biennio non hanno registrato infortuni sul lavoro, previa intesa sottoscritta con l’ispettorato del lavoro e le parti sociali volta al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, è riconosciuta la riduzione del 50 per cento delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della salute, sono stabilite le modalità di ammissione al beneficio di cui al comma 2, nonché di accertamento dal quale emerga il possesso dei requisiti per l’accesso all’agevolazione.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 3 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:

a) a decorrere dall’anno 2006, sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

 

1.0.3

BONGIORNO

Improponibile

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I procedimenti di contestazione relativi a prodotti vitivinicoli provenienti dalle vendemmie anteriori al 2000 per violazioni relative a quantitativi di prodotti vitivinicoli maggiori di quelli effettivamente prodotti o non giustificati dalla documentazione ufficiale di cantina e relative alla produzione, commercializzazione e distribuzione per il consumo di prodotti con menzioni geografiche o di origine non rispondenti ai relativi disciplinari, sono definiti con il pagamento di una sanzione in cifra fissa del seguente valore:

a) euro 1.750 per procedimenti amministrativi comportanti sanzioni fino a 75.000 euro;

b) euro 5.160 per sanzioni di importo superiore a 75.000 euro.

2. La presente disciplina si applica anche ai procedimenti non ancora definiti alla data di pubblicazione della presente legge».

 

1.0.4

D’IPPOLITO

Improcedibile

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per il sostegno all’attività produttiva)

L’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non si applica agli impianti di produzione di energia elettrica. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».

 

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO 1

 

ARTICOLO 2.

(Premio di concentrazione)

1. Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un premio di concentrazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data in cui interviene l’approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e i ventiquattro mesi successivi;

b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE;

c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di aggregazione devono aver esercitato attività omogenee nei due periodi d’imposta precedenti alla data in cui è ultimato il predetto processo ed essere residenti in Stati membri dell’Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo.

2. Il premio di concentrazione spetta a condizione che la concentrazione o la aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni e consiste in un contributo nella forma del credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale interviene l’approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ed è pari al dieci per cento dell’importo risultante dalla differenza tra:

a) la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione; e

b) il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione.

3. Ai fini del comma 2, si fa riferimento al valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d’imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l’aggregazione è ultimata. Per le imprese residenti in Stati membri dell’Unione europea, si fa riferimento al valore della produzione netta, determinato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per fruire del contributo, l’impresa concentrataria inoltra un’apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione. L’Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2005, 242 milioni di euro per l’anno 2006 e 122 milioni di euro per l’anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall’istanza, ovvero per l’esaurimento dei fondi stanziati.

5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero delle attività produttive, è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell’istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell’avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell’articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

7. Gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, a decorrere dall’anno 2005, per gli importi indicati dall’allegato 1.

8. All’onere recato dal comma 4, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2005, 242 milioni di euro per l’anno 2006 e 122 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


Allegato 1

RIDUZIONI STANZIAMENTI TABELLA C

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

(milioni di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: ’’Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217)

0,15

0,32

0,16

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 302

0,70

1,45

0,72

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

– art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 30

9,94

2,93

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

– art. 36: Assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680)

2,09

4,33

2,13

Legge n. 87 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183)

6,25

13,07

6,50

Legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile:

– art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184)

0,64

1,34

0,66


 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

(milioni di euro)

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche

– art. 4: istituzione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707)

0,26

0,54

0,27

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

– art. 4: autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160

3,21

6,63

3,26

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici

– art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702)

0,29

0,60

0,30

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613)

0,03

0,06

0,03

Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del Garante per la tutela della privacy - cap.1733)

0,14

0,29

0,14

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l’individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:

– art. 7, comma 6: Contributo in favore dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)

0,14

0,29

0,14


 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

(milioni di euro)

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap.1575)

0,33

0,69

0,34

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alla Comunità europea:

– art. 23: Istituzione agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)

0,06

0,13

0,07

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:

– art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185)

3,34

6,99

3,48

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525)

3,41

7,13

3,54

Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ) a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)

0,19

0,40

0,20

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell’economia e finanze - cap. 3935)

0,32

0,67

0,33


 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

(milioni di euro)

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

§      art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - cap. 3890)

§      art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.9. - Agenzia del demanio - cap. 3901)

§      art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.10. - Agenzia del territorio - cap. 3911)

§      art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.11. - Agenzia delle dogane - cap. 3920)

35,20

1,90

6,62

7,78

71,86

3,95

13,32

15,80

35,35

1,96

6,51

7,75

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115)

4,92

9,96

4,87

Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

– art. 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 217

2,25

4,68

2,31

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820

0,14

0,29

0,15

Legge n. 388 del 2000: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

– art. 74, comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156)

2,15

5,30

2,24

Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

– art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)

0,06

0,12

0,06


 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

(milioni di euro)

TOTALE MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

92,48

170,19

86,37

 

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

 

 

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

– art. 10, comma 7: Somma da erogare per il finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275)

0,34

0,71

0,35

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell’Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)

0,34

0,72

0,35

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280)

0,45

0,94

0,47

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero:

§      art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)

§      art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)

1,55

1,02

3,24

2,12

1,60

1,06

TOTALE MINISTERO

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

3,70

7,72

3,82

 


 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

(milioni di euro)

MINISTERO DEL LAVORO E

DELLE POLITICHE SOCIALI

 

 

 

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

– art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332)

0,06

0,03

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– art. 80, comma 4: Formazione professionale (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4161)

0,03

0,06

0,03

TOTALE MINISTERO DEL LAVORO E

DELLE POLITICHE SOCIALI

0,03

0,13

0,06

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell’AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768)

0,08

0,17

0,08

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160)

0,002

0,004

0,002

TOTALE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

0,08

0,17

0,08

 


 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

(milioni di euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

 

 

Legge n. 1612 del 1962: Riordino dell’Istituto agronomico per l’oltremare, con sede in Firenze:

– art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell’Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - Cap. 2201)

0,09

0,05

Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: associazioni ed enti che operano per l’assistenza delle collettività italiane all’estero (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3105)

0,04

0,08

0,04

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento

- capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)

8,74

18,29

9,09

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163)

0,10

0,21

0,10

Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - Cap. 2210)

0,04

0,08

0,04

TOTALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

8,91

18,74

9,32

 


 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

(milioni di euro)

MINISTERO DELL’INTERNO

 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)

0,05

0,10

0,05

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)

0,002

0,004

0,002

TOTALE MINISTERO DELL’INTERNO

0,05

0,10

0,05

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

 

 

 

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - Capp. 1644, 1646)

0,66

1,37

0,68

Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1388, 1389)

0,004

0,01

0,003

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551)

0,80

1,68

0,83


 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

(milioni di euro)

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– art. 38: Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621)

0,87

1,82

0,89

TOTALE MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

2,34

4,87

2,41

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

 

 

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719)

0,03

0,01

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032)

0,01

0,01

0,01

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al ’’Centro internazionale radio-medico CIRM’’ (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098)

0,02

0,01

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l’aviazione civile - cap. 2161)

1,01

2,11

1,04


 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

(milioni di euro)

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all’accesso alle locazioni abitative - cap. 1690)

7,15

3,56

TOTALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1,02

9,33

4,62

MINISTERO DELLA DIFESA

 

 

 

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 – Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352)

0,01

0,03

0,01

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360)

0,36

0,18

Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell’Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):

– art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell’INSEAN (3.1.2.4 - Contributi a enti ed altri organismi - cap. 1354)

0,13

0,06

TOTALE MINISTERO DELLA DIFESA

0,01

0,51

0,25

 


 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

(milioni di euro)

MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI

 

 

 

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0.- Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482)

0,27

0,56

0,28

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200)

0,08

0,17

0,09

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083)

1,17

2,74

1,35

TOTALE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

1,52

3,47

1,71

 

MINISTERO PER I BENI E

LE ATTIVITÀ CULTURALI

 

 

 

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale ’’Vittorio Emanuele II’’ di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - Cap. 1941)

0,04

0,08

0,04

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)

5,49

11,49

5,72


 


OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

(milioni di euro)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, 1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942)

0,08

0,18

0,09

Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti e attività culturali - cap. 2363)

0,03

0,01

Legge n. 466 del 1988: Contributo all’Associazione nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052)

0,04

0,09

0,05

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100)

0,49

1,01

0,50

TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

6,14

12,88

6,41

12. MINISTERO DELLA SALUTE

 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce rossa italiana - cap. 3453)

0,49

1,02

0,51

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:

– art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392)

6,13

3,05

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanità - cap. 3443)

1,33

2,76

1,36

Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447)

1,04

2,17

1,07


 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

(milioni di euro)

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340)

0,06

0,14

0,07

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali – cap. 3457)

0,08

0,17

0,08

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici:

– art. 49, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - capp. 3458, 3459)

0,72

1,51

0,75

TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE

3,72

13,89

6,88

 

TOTALE

120,00

242,00

122,00

 

 

 

EMENDAMENTI

 

2.1

CASTELLANI, D’AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.1

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «processi di concentrazione ovvero di aggregazione», inserire le seguenti: «su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti, nonché alle imprese che si costituiscono in consorzi o società consortili per la realizzazione di un’organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive produzioni,».

 

 

 

 

2.2

CASTELLANI, D’AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «processi di concentrazione ovvero di aggregazione» inserire le seguenti: «nonché alle imprese ricomprese nel medesimo distretto produttivo che si consorziano ai fini dello svolgimento integrato di fasi rilevanti delle rispettive produzioni,».

 

2.300

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE».

 

2.4

GIRFATTI

Assorbito

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE e debbono avere più di cinque dipendenti».

 

2.5

GIRFATTI

Respinto

Al comma 1, lettera c) sopprimere la parola: «omogenee».

 

2.6

GIRFATTI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.6

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del presente articolo, per concentrazione e aggregazione si intende:

a) la costituzione di un’unica impresa per effetto dell’aggregazione di più imprese mediante fusione;

b) l’incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;

c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;

d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese;

e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese».

2.7

GIRFATTI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Alle imprese che rispettano tutte le condizioni di cui al comma 1 si riconosce un credito d’imposta in misura pari:

a) al 7, 5% dei costi dei nuovi investimenti collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione dalle imprese di medie dimensioni e al 15% degli stessi costi per le imprese di piccole dimensioni. Il credito è attribuito nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 10 del 13 gennaio 2001. Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del Trattato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 70/2001 citato, la misura del credito d’imposta è aumentata fino al massimale degli aiuti all’investimento a finalità regionale fissato nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che sarà approvata per il successivo periodo;

b) al 50% dei costi per la promozione all’estero collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 10 del 13 gennaio 2001. Sono agevolabili i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand per la prima partecipazione ad una fiera o esposizione, in Italia o all’estero; nonchè i costi per studi e consulenze per il lancio di un prodotto su un nuovo mercato. Sono esclusi gli aiuti all’esportazione vietati dalla disciplina comunitaria;

c) al 35% dei costi per la formazione collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 10 del 13 gennaio 2001. La misura dell’incentivo è aumentata al 70% in caso di formazione generale, cioè di formazione che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili e migliori significativamente la possibilità di collocamento del lavoratore;

d) al 35% dei costi per la ricerca collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato Regolamento CE n. 70/2001, come modificato dal Regolamento CE n.364/2004 della Commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 63 del 28 febbraio 2004. La misura dell’incentivo è aumentata:

- del 5% nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, e del 10% nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato;

- del 10% in caso di collaborazione con almeno due partner indipendenti di due Stati membri o con istituti di ricerca pubblici, oppure se i risultati del progetto sono pubblicizzati;

- del 15% in caso di ricerche multisettoriali in conformità con un progetto avviato ai sensi di un programma quadro di azioni comunitarie o di Eureka;

- fino al 75% limitatamente ai costi degli studi di fattibilità tecnica in preparazione dell’attività di ricerca.

2-bis. Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta sopra indicati con riferimento ad ogni operazione di concentrazione o aggregazione non può superare l’importo di 120.000 euro. Se la somma dei dipendenti delle imprese che prendono parte all’operazione non supera i 10 dipendenti, l’importo è ridotto a 50.000 euro».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

 

2.8

GIRFATTI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle imprese che rispettano tutte le condizioni di cui al comma 1 si riconosce un credito d’imposta in misura pari:

a) al 7,5% dei costi dei nuovi investimenti collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione dalle imprese di medie dimensioni e al 15% degli stessi costi per le imprese di piccole dimensioni. Il credito è attribuito nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del Trattato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 70/2001 citato, la misura del credito d’imposta è aumentata fino al massimale degli aiuti all’investimento a finalità regionale fissato nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che sarà approvata per il successivo periodo;

b) al 50% dei costi per la promozione all’estero collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Sono agevolabili i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand per la prima partecipazione ad una fiera o esposizione, in Italia o all’estero; nonchè i costi per studi e consulenze per il lancio di un prodotto su un nuovo mercato. Sono esclusi gli aiuti all’esportazione vietati dalla disciplina comunitaria;

c) al 35% dei costi per la formazione collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. La misura dell’incentivo è aumentata al 70% in caso di formazione generale, cioè di formazione che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili e migliori significativamente la possibilità di collocamento del lavoratore;

d) al 35% dei costi per la ricerca collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato Regolamento CE n. 70/2001, come modificato dal Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge 63 del 28 febbraio 2004. La misura dell’incentivo è aumentata:

– del 5% nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, del 10% nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato;

– del 10% in caso di collaborazione con almeno due partner indipendenti di due Stati membri o con istituti di ricerca pubblici, oppure se i risultati del progetto sono pubblicizzati;

– del 15% in caso di ricerche multisettoriali in conformità con un progetto avviato ai sensi di un programma quadro di azioni comunitarie o di Eureka;

– fino al 75% limitatamente ai costi degli studi di fattibilità tecnica in preparazione dell’attività di ricerca».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

 

2.9

GIRFATTI

Respinto

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

«4. Per fruire del contributo, l’impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione o aggregazione, un’apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione».

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Coloro che, presentata l’istanza, non ne hanno ottenuto l’accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l’anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d’imposta, possono rinnovare l’istanza a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo conservando l’ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta».

 

2.All.3

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 4» a: «120 milioni» con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «111,26 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «223,71 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «112,91 milioni».

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero degli affari esteri

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento, Paese in via di sviluppo):

2005           8,74;

2006           18,29;

2007           9,09.».

 

2.All.8

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,13 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «240,18 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «121,11 milioni».

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero dell’ambiente e tutela del territorio

Decreto-legislativo n. 300 del 1999: Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici:

2005           0,87;

2006           1,82;

2007           0,89.».

 

2.All.7

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,2 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «240,32 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «121,17 milioni».

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero dell’ambiente e tutela del territorio – Legge n. 549 del 1995: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi:

2005           0,80;

2006           1,68;

2007           0,83.».

 

2.All.100

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,34 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «240,63 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «121,32 milioni».

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero dell’ambiente e tutela del territorio – Legge n. 979 del 1982: Difesa del mare:

2005           0,66;

2006           1,37;

2007           0,68.».

 

2.All.101

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,94 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «241,86 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «121,93 milioni».

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero della salute – Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo):

2005           0,06;

2006           0,14;

2007           0,07.».

 

2.All.4

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,96 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «241,92 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «121,96 milioni».

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero degli affari esteri – Legge n. 58 del 2001: Istituzione di un fondo per lo sminamento umanitario:

2005           0,04;

2006           0,08;

2007           0,04.».

 

2.All.6

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,996 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «241,99 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «121,997 milioni».

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero dell’ambiente e tutela del territorio – Decreto-legge n. 2 del 1993: Modifiche e integrazione della legge 7 febbraio 1992, n. 150:

2005           0,004;

2006           0,01;

2007           0,003.».

 

2.10 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 5, dopo le parole: «è approvato», aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto».

 

2.14

GIRFATTI

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell’articolo 9 del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 35» con le seguenti: «di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 9 del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 35».

 

 

 

 

2.12

KAPPLER, BALBONI

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «di cui ai commi», inserire la seguente: «1-bis».

 

2.13

CASTELLANI, D’AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Id. em. 2.12

Al comma 6, dopo le parole: «di cui ai commi», inserire la seguente: «1-bis».

 

2.15

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

Respinto

Sostituire i commi 7 ed 8 con il seguente:

«7. All’onere recato dal comma 4, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

2.All.18

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 7. nell’allegato 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. Alla voce: «Ministero dell’economia e delle finanze»:

a) al capoverso: «Legge n. 468 del 1978» sostituire le parole: «art. 9, comma 1-ter. Fondo di riserva Tabella C» con le seguenti: « art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente»;

b) al capoverso: «Legge n. 87 del 1987» sostituire le parole: «Legge n. 87» con le seguenti: «Legge n. 67»;

c) al capoverso: «Decreto legislativo n. 39 del 1993» sostituire le parole: «dell’Autorità» e «Autorità» con le seguenti: «Centro nazionale»;

d) al capoverso: «Legge n. 128 del 1998» sostituire le parole: «alla Comunità europea» con le seguenti: «alle Comunità europee».

2. Alla voce: «Ministero delle attività produttive», al capoverso: «Legge n. 287 del 1990», sostituire la parola: «Somma» con la seguente: «Somme».

3. Alla voce: «Ministero degli affari esteri», al capoverso: «Decreto del Presidente della Repubbblica n. 200 del 1967» sostituire le parole: «associazioni ed enti che operano per l’assistenza delle collettività italiane all’estero» con le seguenti: «Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari».

4. Alla voce: «Ministero per i beni e le attività culturali», al capoverso: «Legge n. 466 del 1988», sostituire la parola: «Associazione» con la seguente: «Accademia».

5. Alla voce: «Ministero della salute»:

a) nel titolo, sopprimere il numero: «12.»;

b) al capoverso: «Decreto-legge n. 269 del 2003» sostituire le parole: «art. 49» con le seguenti: «art 48».

 

2.All.1

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

Respinto

Al comma 7, Allegato 1, Tabella C, sopprimere la seguente voce: «Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: finanziamento delle agenzie fiscali (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – Cap. 3890), e relativi stanziamenti:

2005: –  35,20;

2006: – 71,86;

2007: – 35,35.

Conseguentemente alla medesima Tabella C, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), modificare gli importi come segue:

2005: + 35,20;

2006: + 71,86;

2007: + 35,35.

 

2.All.103

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

All’allegato 1, di cui al comma 7 dell’articolo 2, alla voce Ministero degli affari esteri, sopprimere la seguente voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 – Funzionamento – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)».

Conseguentemente: ridurre di pari importo all’Allegato 1, di cui al comma 7 dell’articolo 2, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze la voce Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

– Art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003)

e, conseguentemente: L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

 

 

 

 

 

2.All.104

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA

Respinto

Al comma 7, Allegato 1, Tabella C, sopprimere la seguente voce: «Ministero degli affari esteri – Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 – Funzionamento – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) e relativi stanziamenti:

2005: – 8,74;

2006: – 18,29;

2007: – 9,09.».

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), modificare gli importi come segue:

2005: – 8,74;

2006: – 18,29;

2007: – 9,09.».

 

2.All.9

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA

Respinto

Al comma 7, Allegato 1, Tabella C, sopprimere la seguente voce: «Ministero delle politiche agricole e forestali – Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: – Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 – Funzionamento – capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 – Pesca – capp. 1476, 1477, 1482) e relativi stanziamenti:

            2005:        –  0,27;

            2006:        –  0,56;

            2007:        –  0,28.».

        Conseguentemente, alla medesima Tabella C, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), modificare gli importi come segue:

«2005: + 0,27;

2006: + 0,56;

2007: + 0,28.».

 

2.All.10

EUFEMI

Respinto

Al comma 7, nell’allegato 1, apportare le seguenti variazioni: «Eliminare le riduzioni a valere sulle imputazioni relative al Ministero per i beni e le attività culturali e pari, complessivamente, a 6,14 milioni di euro per il 2005, 12,88 milioni di euro per il 2006 ed a 6,41 milioni di euro per il 2007».

Conseguentemente, in corrispondenza alle riduzioni da apportare alle u.p.b. riferibili al: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

– Art. 70, comma 2, decreto legislativo 300/1999, U.P.B. 6.1.2.9, Agenzia del Demanio, cap. 3901, in corrispondenza alle riduzioni previste per il triennio 2005, 2006 e 2007, sostituire gli importi, espressi, rispettivamente, in milioni di euro pari a «1,90; 3,95; 1,96» con i seguenti: «4,97; 10,39; 5,165;».

– Art. 70, comma 2, decreto legislativo 300/1999, U.P.B 6.1.2.11, Agenzia delle Dogane, cap. 3920, in corrispondenza alle riduzioni previste per il 2005, 2006 e 2007, sostituire gli importi espressi, rispettivamente, in milioni di euro pari a «7,78; 15,80; 7,75» con i seguenti: «10,85; 22,24;10,955».

Pertanto, in corrispondenza alla voce: «totale Ministero dell’economia e delle finanze» sostituire il dato di sintesi delle riduzioni 2005/2007 ivi apportate agli stanziamenti in Tabella C, espresse, rispettivamente, in milioni di euro, pari a «92,48; 170,19; 86,37» con le seguenti: «98,62; 183,07, 92,78».

 

2.All.11

EUFEMI

Respinto

Al comma 7, nell’allegato 1, apportare le seguenti variazioni:

Eliminare le riduzioni a valere sulle imputazioni relative al Ministero per i beni e le attività culturali e pari, complessivamente, a 6,14 milioni di euro per il 2005;

conseguentemente,

in corrispondenza alle riduzioni da apportare alle u.p.b. riferibili al Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

– Art. 70, comma 2, decreto legislativo 300/1999, U.P.B. 6.1.2.10, Agenzia del territorio, cap. 3911, in corrispondenza alla riduzione prevista per l’anno 2005 sostituire l’importo, espresso, rispettivamente, in milioni di euro pari a «6,62» con il seguente: «9,69».

– Art. 70, comma 2, decreto legislativo 300/1999, U.P.B. 6.1.2.11, Agenzia delle dogane, cap. 3920, in corrispondenza alla riduzione prevista per il 2005, sostituire l’importo espresso, rispettivamente, in milioni di euro pari a «7,78» con il seguente: «10,85».

Pertanto, in corrispondenza alla voce «Totale Ministero dell’economia e delle finanze» sostituire il dato di sintesi delle riduzioni 2005 ivi apportate agli stanziamenti in Tabella C, espresse, rispettivamente, in milioni di euro, pari a «92,48» con la seguente: «98,62».

 

2.All.105

D’ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Respinto

Al comma 7, Allegato 1, nella rubrica: «Ministero per i beni e le attività culturali» sopprimere le seguenti voci:

– Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646 e 2647):

2005: – 5,49;

2006: – 11,49;

2007: – 5,72.

– Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2100):

2005: – 0,49;

2006: – 1,01;

2007: – 0,50.».

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, alla rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), modificare gli importi come segue:

«2005: + 5,98;

2006: + 12,50;

2007: +  6,22.».

 

2.All.12

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

All’allegato 1, di cui al comma 7, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la seguente voce: «Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo)».

Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All’onere pari a 5,49 milioni di euro per l’anno 2005, a 11.49 milioni di euro per l’anno 2006 e a 5,72 milioni di euro per l’anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa correnti)».

 

2.All.14

FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, PASQUINI

Id. em. 2.All.12

Al comma 7, all’Allegato 1, Tabella C, sopprimere la seguente voce: «Ministero per i beni e le attività culturali: Legge 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646 e 2647)» e relativi stanziamenti:

2005: – 5,49;

2006: – 11,49;

2007: – 5,72.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, alla voce: «Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia dì bilancio – art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2) – Altri fondi di riserva – cap. 3003)», modificare gli importi come segue:

2005: + 5,49;

2006:+ 11,49;

2007:+ 5,72.

 

2.All.13

ASCIUTTI

Respinto

Al comma 7, nell’allegato 1 richiamato, sotto la rubrica: «Ministero per i beni e le attività culturali», sopprimere la voce: «Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646 e 2647)» con i relativi importi.

Conseguentemente, nel medesimo allegato 1 sotto la rubrica «Ministero dell’economia e delle finanze»:

alla voce «Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003)», aumentare gli importi relativi agli anni 2005 e 2007, rispettivamente, di 5,49 milioni di euro e di 5,72 milioni di euro;

alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115)», aumentare l’importo relativo all’anno 2006 di 11,49 milioni di euro.

 

2.All.106

EUFEMI

Id. em. 2.All.13

Al comma 7, nell’allegato 1 richiamato, sotto la rubrica: «Ministero per i beni e le attività culturali», sopprimere la voce: «Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646 e 2647)» con i relativi importi.

Conseguentemente, nel medesimo allegato 1 sotto la rubrica «Ministero dell’economia e delle finanze»:

alla voce «Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003)», aumentare gli importi relativi agli anni 2005 e 2007, rispettivamente, di 5,49 milioni di euro e di 5,72 milioni di euro;

alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115)», aumentare l’importo relativo all’anno 2006 di 11,49 milioni di euro.

 

2.All.15

EUFEMI

Approvato con preannuncio di coordinamento

Al comma 7, allegato 1, sotto la voce «Ministero per i beni e le attività culturali», allo stanziamento «Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – fondo unico per lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647), eliminare, con riferimento all’anno 2005, l’importo 5.49». Conseguentemente, aumentare, proporzionalmente, gli importi indicati per le altre amministrazioni.

 

2.All.16

FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, PASQUINI

Respinto

Al comma 7, all’Allegato 1, Tabella C, sopprimere la seguente voce: «Ministero per beni e le attività culturali: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2100)» e relativi stanziamenti:

2005: – 0,49;

2006: – 1,01;

2007: – 0,50.».

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, alla voce «Ministero dell’economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2) – Altri fondi di riserva – cap. 3003)», modificare gli importi come segue:

«2005: + 0,49;

2006: + 1,01;

2007: + 0,50.».

 

2.107

GENTILE

Improcedibile

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. I commi 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia. Cessa altresì di avere efficacia il comma 4 dell’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870.

9-ter. Con il decreto di cui all’articolo 1, comma 238, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono altresì assicurate, su base annua, maggiori entrate nella misura corrispondente al centoventicinque per cento degli effetti finanziari conseguiti al comma 1, primo periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle nuove tariffe, espresse in euro, applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione. Fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 238 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004, il venti per cento delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo è riassegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato all’ammodernamento ed al miglioramento dei servizi facenti capo al dipartimento per i trasporti terrestri nonché alla incentivazione del relativo personale.

9-quater. Al comma 238 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le tariffe di cui al primo periodo possono essere adeguate ogni due anni in relazione alle variazioni dell’indice ISTAT del costo della vita nonché agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla tabella indicata nel medesimo periodo.".

9-quinquies. Le maggiori somme dovute alla data di entrata in vigore del presente articolo per effetto della rivalutazione di cui al comma 22 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, se non corrisposte alla medesima data dai titolari delle concessioni del demanio marittimo turistico-ricreativo, possono essere versate, con gli interessi al saggio legale, anche in cinque rate annuali di pari importo unitamente al versamento del canone dovuto a decorrere dall’anno 2006, per le medesime concessioni, nella misura stabilita anteriormente alla predetta rivalutazione.

9-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita, entro il limite di 2.000.000 di euro, la quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, destinata all’autorità di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a fronte dei maggiori oneri dalla stessa sopportati per la realizzazione del progetto relativo al passaporto digitale.».

 

 

 

 

ORDINI DEL GIORNO

 

G2.100

D’ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Respinto

«Il Senato,

in sede di "Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate",

invita il Governo:

a ripristinare in sede di manovra finanziaria per l’anno 2006 gli stanziamenti per il Ministro per i beni e le attività culturali, relativi al Fondo Unico per lo Spettacolo, già inadeguato rispetto alle necessità, decurtati dal provvedimento in esame e le risorse destinate ad alimentare il fondo per i contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, che è stato già oggetto di restrizioni oltre i limiti della sopportabilità».

 

G2.1 (già em. 2.1)

CASTELLANI, D’AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3500,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.1.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

G2.6 (già em. 2.6)

GIRFATTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3500,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.6.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

 

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

 

2.0.1

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Società dei servizi per le piccole e medie imprese)

1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero in contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna, individuati con legge regionale ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell’ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:

a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;

b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;

c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;

d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all’estero ed all’internazionalizzazione delle imprese;

e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell’informazione;

f) formazione professionale e manageriale;

g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;

h) logistica;

i) sicurezza;

l) sportello informativo.

2. Le società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi dieci anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.

3. Le società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale, con partecipazioni non superiori al 5 per cento, o dalle relative associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all’1 per cento.

4. Le società di servizi di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di dieci anni dalla data della loro costituzione.

5. L’esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.

6. Alle imprese aderenti alla società di servizi di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella società stessa.

7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 11, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle società di servizi di cui al comma 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle società di servizi è riconosciuto un credito d’imposta nella misura:

a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari;

c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all’articolo 2359 del codice civile.

9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l’uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all’attività di ricerca;

d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;

e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all’attività di ricerca;

g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca.

10. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla società di servizi di cui al comma 1 in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta società di servizi.

12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini di cui al comma 12, per «piccole e medie imprese» si intendono quelle così individuate dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.

14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall’imposta sul valore aggiunto per dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, connessi alle operazioni di cui al comma 1, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i competenti ordini professionali, è riconosciuto un credito di imposta pari al 23 per cento.

16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla società di servizi di cui al comma 1 e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle università, all’interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.

17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle università è riconosciuto un credito d’imposta pari al 75 per cento.

18. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) a decorrere dall’anno 2005, sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

 

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in materia di immobili pubblici)

 

1. Per il soddisfacimento di esigenze connesse alla valorizzazione del patrimonio pubblico, l’immobile sito in Roma, Piazza Giuseppe Verdi, n. 10, è trasferito in proprietà allo Stato. Il temporaneo utilizzo del bene da parte dell’attuale usuario è a titolo gratuito, con le modalità e la durata stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio.

2. All’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma 13-quater, le parole: «di cui ai commi da 6 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 436, 437 e 438 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché alle altre procedure di dismissione previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco»;

b) al comma 13-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sull’obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi».

 

 

EMENDAMENTI

 

3.1

MORO, FRANCO PAOLO

Respinto

Sopprimere l’articolo.

 

3.2

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Id. em. 3.1

Sopprimere l’articolo.

 

3.3

CASTELLANI, D’AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Id. em. 3.1

Sopprimere l’articolo.

 

3.100

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

Id. em. 3.1

Sopprimere l’articolo.

 

3.4

MORO, FRANCO PAOLO

Respinto

Sopprimere il comma 1.

 

3.5

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

Id. em. 3.4

Sopprimere il comma 1.

 

3.6

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Id. em. 3.4

Sopprimere il comma 1.

 

3.7

MORO, FRANCO PAOLO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

 

3.8

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN, CAMBURSANO

Id. em. 3.7

Sopprimere il comma 2.

 

3.9

CASTELLANI, D’AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Id. em. 3.7

Sopprimere il comma 2.

 

3.101

CHINCARINI

Approvato

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

0a) al comma 13-ter, è aggiunto il seguente periodo: "Entro i successivi 120 giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei beni immobili da dismettere, l’Agenzia del Demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con l’indicazione del valore base degli immobili medesimi"»

 

3.10

CASTELLANI, D’AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 13-ter, dopo le parole: "non più utili ai fini istituzionali" sono inserite le seguenti: "e per i quali si sia esclusa, ai sensi del comma 2, la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;».

 

3.11

CASTELLANI, D’AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Respinto

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 13-ter, è aggiunto infine il seguente periodo: "I beni immobili individuati ai sensi del presente comma restano comunque soggetti ai vincoli prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle relative procedure autorizzatorie per qualsiasi intervento sugli immobili stessi;"».

 

3.12

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

 

3.14

CASTELLANI, D’AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Id. em. 3.12

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

 

3.102

EUFEMI

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Al comma 13-quater dopo le parole: "comma 13-ter", sono inserite le seguenti: "una volta espletata la procedura di verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed acquisita, ove necessaria, l’autorizzazione di cui all’articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004"; le parole: "di cui ai commi da 6 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 436, 437 e 438 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché alle altre procedure di dismissione previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco"».

 

3.103

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN, EUFEMI, PEDRIZZI

Approvato

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Al comma 13-quater al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco"».

 

3.16

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «le parole: "di cui ai commi da 6 a 8"» fino alla fine con le seguenti: «dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Sugli immobili individuati ai sensi del presente comma gli Enti locali territoriali possono esercitare il diritto prelazione"».

 

3.18

CASTELLANI, D’AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «ai commi 436, 437 e 438» fino alla fine della lettera con le seguenti: «al comma 436 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferma restando l’applicazione del diritto di prelazione in favore degli enti locali territoriali, di cui al comma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

 

3.17

CASTELLANI, D’AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «, 437».

 

 

3.20

CASTELLANI, D’AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, nonché alle altre procedure di dismissione previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco».

 

3.21

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco» con le seguenti: «della legislazione vigente. L’ente gestore del vincolo, ove esistente, può esercitare il diritto di prelazione sugli immobili».

 

3.23

CASTELLANI, D’AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco».

 

3.25

CHINCARINI, MORO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della dismissione dei suddetti immobili l’Agenzia del demanio deve verificare che sia stato concluso il procedimento di verifica di cui al comma 10 e siano stati rimossi eventuali vincoli di destinazione d’uso gravanti sugli immobili medesimi"».

 

3.26

EUFEMI

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono considerati beni immobili non più utili ai fini istituzionali anche quelli di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, occupati da personale con titolo concessorio scaduto e da vedove non legalmente separate o divorziate ed ubicati all’esterno di basi, impianti ed installazioni militari, e quindi non equiparabili ad infrastrutture militari».

 

3.104

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

V. testo 2

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L’elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter è sottoposto al ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dandone comunicazione al Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all’elenco degli immobili al fine di espungere quelli tra essi per i quali è stata verificata la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropoligico"».

 

3.104 (testo 2)

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Approvato

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L’elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter è sottoposto al ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dandone comunicazione al Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all’elenco degli immobili"».

 

3.30

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sugli immobili individuati restano comunque fermi i vincoli eventualmente gravanti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come le relative procedure autorizzative per qualsiasi intervento sugli immobili stessi».

 

3.32

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La richiesta di cambio di destinazione d’uso degli immobili di cui al presente comma tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sottoposto, ai fini della relativa autorizzazione alle competenti soprintendenze che si esprimono nel termine di 60 giorni. La mancata espressione nel termine prescritto equivale al rigetto della domanda».

 

 

 

 

3.34

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Qualora l’ente locale territorialmente competente dichiari l’immobile di particolare interesse, l’utilizzo e la destinazione dello stesso devono essere compatibili con la fruizione pubblica».

 

3.105

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

 

3.35

CASTELLANI, CAMBURSANO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni vigenti in materia di alienazione di immobili pubblici non si applicano ai beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati dalla crisi sismica, di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con legge 30 marzo 1998, n. 61. Con riferimento a tali beni immobili resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-ter del medesimo decreto».

 

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

 

3.0.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada)

1. All’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall’Anagrafe tributaria"».

 

 

 

 

 

3.0.2

GIRFATTI, TOFANI, RAGNO, FASOLINO, LAURO

Respinto

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404 convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62, sono utilizzabili per la sola finalità di deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 del codice penale da rilasciarsi in favore di un massimo di sei località di elevato interesse turistico e culturale. Le località saranno individuate in distinte regioni attualmente non interessate dalla stessa tipologia di insediamento con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dello sviluppo e coesione territoriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge. Lo stesso regolamento normerà in ordine ai requisiti e alle procedure necessarie per l’attivazione delle concessioni.

2. All’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, sono soppresse le seguenti parole: «, da svolgersi in sale non dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari,», ferma restando la facoltà del Ministro dell’economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3. L’importo corrispondente alle maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2 è iscritto sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 109,35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006».

 

3.0.300

FERRARA, GIRFATTI

Respinto

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica alla disciplina della detraibilità dell’IVA)

All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, comma 3, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché a decorrere dal 1º gennaio 2006 le operazioni di cui all’art. 10, n. 6) e 7) e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni".

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, sopprimere le parole: ", da svolgersi in sale non dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari,", ferma restando la facoltà del Ministro dell’economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133».

 

3.0.400

FERRARA, GIRFATTI

Ritirato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. È abrogato l’articolo 9 della Convenzione allegata al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole del 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999».

 

3.0.5

CANTONI

Ritirato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta o di altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall’abitazione principale;

2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l’immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci della società semplice che conduce il fondo;";

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) per l’accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui al presente comma ed al comma 3-bis, ovvero delle costruzioni già censite al catasto dei terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano requisiti di ruralità di cui al comma 3-bis. Nelle more dell’istituzione delle microzone, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni i fabbricati di abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono censiti nella categoria A/4 se costruiti prima del 1945 e nella categoria A/3 per quelli costruiti dopo tale data;";

d) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

 

 

 

 

"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l’allevamento;

d) al ricovero degli animali;

e) all’agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell’azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a cooperative o società;

l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso;";

e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

 «3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse all’attività agricola –, senza attribuzione di rendita. a condizione che le caratteristiche di destinazione tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale sono state originariamente costruite Per l’accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano accatastati all’urbano con attribuzione di rendita.";

f) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «qualora sui terreno sul quale è svolta l’attività agricola insistono più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di cui alle lettere a) ed e) del comma 3 devono essere soddisfatti distintamente per ogni unità abitativa, mentre i requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 3 sono riferiti esclusivamente al conducente del fondo.»;

g) al comma 6, primo periodo, le parole: "purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "purchè risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c) ed e)";

h) i commi 7 e 8 sono abrogati.

 2. All’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, i commi 4 e 5 sono abrogati».

 

 

 

 

 

3.0.6

TAROLLI

Improponibile

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge n. 80 del 2005)

All’articolo 13-bis, comma 1, lettera b), punto 2, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, le parole: "di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al precedente e al presente comma"».

 

3.0.100

PEDRIZZI

Improponibile

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per assicurare lo svolgimento da parte dell’INPDAP delle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato)

1. Al fine di assicurare l’espletamento da parte dell’INPDAP dei compiti connessi ai trattamenti di quiescenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le convenzioni con le amministrazioni interessate che regolamentano le modalità di passaggio delle competenze dovranno prevedere un adeguato contingente di risorse umane da trasferire all’INPDAP in applicazione dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All’esito dei trasferimenti, sono assunte le conseguenti determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate».

 

3.0.101

PEDRIZZI

Improponibile

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I pensionati, già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche INPDAP, sono iscritti alla gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con successivo decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, sono emanate le necessarie norme regolamentari.

 2. Il contributo obbligatorio pari al 0,2 per cento dell’importo mensile della pensione, al netto delle ritenute di legge, graverà sul trattamento pensionistico e verrà versato a favore della predetta gestione unitaria autonoma.

 3. I dipendenti degli enti e delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risultano iscritti, ai fini pensionistici, presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP, confluiscono nella gestione unitaria di cui all’articolo 1, comma 245 della legge n. 662 del 1996. Possono, altresì, chiederne la iscrizione coloro che risultino collocati a riposo».

 

3.0.102

IL RELATORE

Improponibile

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

 1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo 130 inserire il seguente:

"Art. 130-bis. 1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, ai sensi dell’articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l’azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 93 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, ovvero di sospensione condizionale della pena, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice penale"».

 

3.0.103

MALAN

Improponibile

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All’articolo 4 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. All’articolo 4, comma 14-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole: ‘con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto’ sono soppresse, mentre le parole: ‘delle carriere speciali’ dello stesso comma sono così sostituite: ‘nella carriera tecnica geometri. Gli effetti economici dell’inquadramento decorrono dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269’"».

 Conseguentemente la rubrica dell’articolo 4 è così integrata: «nonché dell’Agenzia del territorio».

 

3.0.104

EUFEMI

Respinto

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "entro il giorno 16 del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».

 

 

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

841a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 13 LUGLIO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,

indi del vice presidente FISICHELLA

indi del vice presidente SALVI

 

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

 

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (Relazione orale)(ore 9,37)

 

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3500.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Passiamo alla votazione finale.

 

CASTELLANI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, abbiamo già illustrato le ragioni di contrarietà a questo decreto-legge nell'intervento svolto in sede di discussione generale. Le correzioni apportate in Aula non sono sufficienti a farci cambiare opinione.

In effetti, permangono tutte le nostre insoddisfazioni rispetto a come viene affrontata la materia, soprattutto nell'articolo 1, che riguarda l'IRAP. Tale articolo, infatti, modifica in modo certamente non usuale lo statuto del contribuente (che, come abbiamo già detto, è una legge rafforzata, anche se non di rango costituzionale: certamente una legge che non può essere modificata con un decreto-legge), sottraendolo quindi ad un ampio dibattito e vanificando in qualche modo la discussione che il Parlamento ha svolto a suo tempo, nella scorsa legislatura, per realizzarlo, ed esso ha costituito una conquista della civiltà giuridica del nostro Paese.

L'articolo 1 si inserisce in quella che possiamo ormai definire una sorta di telenovela dell'IRAP. Tale imposta regionale è stata indicata dal Governo e dalla maggioranza come illegittima, e più volte ne è stata annunciata la sua sostituzione. Ma l'IRAP in qualche modo si è vendicata, al punto che (è notizia di ieri) lo stesso ministro Siniscalco ha dovuto annunciare che non potrà modificarla neppure nel 2006: quindi, quegli annunci di riduzione, quelle promesse fatte al mondo imprenditoriale ancora una volta sono stati del tutto vanificati.

Permangono, quindi, tutte le nostre perplessità sull'articolo 1, soprattutto perché - come ho appena detto - si affronta con un decreto-legge una modifica dello statuto del contribuente, che invece rappresenta una conquista della nostra civiltà giuridica.

Abbiamo manifestato alcuni apprezzamenti sull'articolo 2, in relazione al tentativo che esso propone di superare il nanismo delle nostre piccole imprese. Ma questo premio per la concentrazione delle aziende ci sembra insufficiente, anzi molto insufficiente rispetto alle necessità che manifesta il mondo imprenditoriale. Abbiamo perduto e stiamo perdendo competitività in Europa e nel mondo proprio perché le nostre aziende non riescono a penetrare nei mercati, a innovare, a dotarsi di procedimenti tecnologici avanzati. Riteniamo che questo articolo 2, che prevede un credito di imposta, vada nella giusta direzione, ma sia assolutamente insufficiente.

C'è poi da aggiungere che il sistema di copertura finanziaria individuato non solo è insufficiente, ma certamente è discutibile. È pur vero che con un emendamento del collega Eufemi si è ripristinato l'ammontare del Fondo per lo spettacolo, ma permangono tagli inaccettabili, come quelli al capitolo per gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, che ci fanno pensare che questo Governo e questa maggioranza siano ormai veramente ridotti a raschiare il fondo del barile per affrontare, sia pure in modo modesto, un tema quale quello della competitività delle nostre imprese. Occorre adottare ben altra politica ed anche realizzare ben altro scenario. Ci auguriamo che, prima o poi, il Governo lo capisca. Se non lo capiranno il Governo e la maggioranza, ci auguriamo lo facciano i nostri elettori.

Per quanto concerne l'articolo 3, il contestatissimo articolo che riguarda le procedure per la dismissione degli immobili della Difesa, anche qui il lavoro in Commissione e in Aula ha apportato alcune modifiche che riteniamo di apprezzare. Purtuttavia, anche questo articolo 3 rimane per noi non condivisibile, perché affronta in modo episodico e anche strumentale tale tema, tenuto conto che esso detta nuove norme in un campo in cui le normative e le leggi sono state molte. Molto si è prodotto per dismettere gli immobili, ma poco si è ottenuto, tanto è vero che ancora con questo decreto-legge si cerca di velocizzare questa dismissione.

Il provvedimento rimane tuttavia incoerente, e anche così modificato non rientra in una politica chiara e condivisibile in materia economica, e soprattutto di riordino dei conti pubblici. C'è da aggiungere che poi permane quel primo comma che desta in noi molte perplessità, perché si tratta di una norma provvedimento, non già di una legge, volta soltanto ad accertare la proprietà dell'immobile stesso per affidarlo allo Stato. Ci sembra ben poca cosa che ci si riduca a fare una legge per accertare la proprietà di un immobile!

Ecco, per queste e per altre ragioni che abbiamo già esplicitato in sede di discussione generale, le perplessità del Gruppo della Margherita sul provvedimento rimangono tutte e permane il nostro voto contrario. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

 

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TIRELLI (LP). Signor Presidente, colleghi, ritengo che si possa essere soddisfatti dell'opera svolta in Aula in questi giorni relativamente al presente decreto. Direi che sia il lavoro del Governo che quello dell'Assemblea si sono integrati per dare un risultato che non sarà il migliore che si poteva ottenere, ma che è comunque un risultato accettabile nei tempi e nelle condizioni economiche in cui versa il Paese; è soprattutto un risultato che va nella direzione di iniettare un po' di fiducia nelle nostre categorie produttive. È evidente che non è stato possibile andare loro incontro nel modo migliore, ma comunque riteniamo che il tentativo abbia prodotto buoni frutti.

Abbiamo assistito in quest'Aula ad una specie di scontro trasversale relativamente al tentativo di introdurre norme riguardanti i videogiochi. Non ne facciamo assolutamente una questione di merito (sul merito ci siamo espressi in altre occasioni), semplicemente vorremmo che fosse adottato un metodo di concertazione e di condivisione dei problemi che eviti che si arrivi in Aula ancora alla ricerca di una soluzione.

Il senatore Eufemi ha presentato un emendamento che riportava una dotazione finanziaria al Ministero per i beni culturali per quanto riguarda l'attività propria di tale Dicastero. Molte volte si fanno dei grandi sforzi per ottenere poco; mi sembra infatti che la cifra che poi alla fine è stata di nuovo iscritta nel bilancio del Ministero dell'economia sia non dico irrisoria, ma forse inadeguata ai fini che intendevano perseguire i presentatori dell'emendamento (che dovrebbe poi trovare una qualche forma di coordinamento perché, così come è scritto, sarebbe probabilmente di difficile applicazione).

Ma perché ho parlato dell'emendamento Eufemi, che l'Aula comunque ha approvato? Durante l'esame della scorsa legge finanziaria il Governo aveva inserito nell'ambito del cosiddetto maxiemendamento una norma in base alla quale l'Istituto del Credito Sportivo si sarebbe dovuto dotare di un nuovo statuto. In particolare, a tale Istituto veniva data la possibilità di finanziare interventi a fini culturali, non solo in conto capitale, ma attraverso e le normali forme di raccolta da parte degli istituti bancari e l'erogazione di mutui agevolati, anche per tale settore. In qualche misura ciò avrebbe risolto i problemi legati sia al mondo dello spettacolo sia a quello dei beni culturali.

Entro il termine indicato nella legge finanziaria il Ministero per i beni e le attività culturali ha previsto, attraverso apposito decreto, una riformulazione dello statuto, anche se al riguardo nutriamo ancora molti dubbi perché alcuni fondi che potevano essere utilizzati nel settore pubblico sono finiti in altre tasche. Il Ministero ha modificato tale statuto e ha identificato anche, sempre attraverso decreto, coloro che devono far parte dei consigli di amministrazione o sono chiamati a svolgere altre funzioni.

Mi risulta che a mesi di distanza - a meno di sviluppi delle ultime ore - al Ministero dell'economia e delle finanze il decreto sia ancora fermo in attesa della firma, considerato che è necessario il concerto tra due Ministeri. Spesso si prevedono tappe forzate per approvare leggi che poi non trovano applicazione per volontà o interessi di singoli Ministeri.

Non vorrei che il decreto in questione fosse fermo non tanto perché sono in atto forti ripensamenti di carattere etico-culturale o legislativo, ma molto più realisticamente per interessi di bottega; magari perché alcuni dei funzionari che in passato facevano parte di questi consigli di amministrazione (ovviamente dietro lauto compenso) con le innovazioni introdotte nella riformulazione dello statuto si troverebbero sostanzialmente tagliati fuori. Non vorrei dunque che non si procedesse oltre proprio allo scopo di mantenere uno sorta di status quo.

Faremo molta attenzione per evitare che ciò accada e che le decisioni assunte dal Parlamento, nella fase ulteriore legata all'approvazione in ambito ministeriale di provvedimenti di legislazione secondaria, non risultino di fatto inattivate. Svolgeremo un'attività di sindacato ispettivo al riguardo, anche se in ogni caso l'aspetto più importante da sottolineare è che quanto viene deciso in ambito parlamentare non si scontri poi con gli interessi di una classe burocratica che per scopi personali cerca di bloccare le iniziative legislative.

Resta il fatto che voteremo a favore del disegno di legge in esame. Si vorrebbe poter fare di più ma, come è noto, talvolta il meglio è nemico del bene. Preferiamo un bene momentaneo, che in qualche modo dia l'impressione di un'inversione di tendenza, rispetto ad obiettivi programmati in passato che attualmente risulterebbero di difficile realizzazione. (Applausi dal Gruppo LP).

 

PASQUINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, a nome dei Democratici di Sinistra esprimo il voto contrario al disegno di legge in esame. Anche se l'articolo 2, sul quale abbiamo espresso parere favorevole, contiene provvedimenti a favore delle piccole e micro imprese, riteniamo che l'intervento sia del tutto insufficiente, anzi irrisorio.

Si stanziano 120 milioni di euro, tra l'altro ponendo in essere odiosi tagli al Fondo unico per lo spettacolo, cui peraltro nel corso della discussione si è posto rimedio, oppure agli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, quando al Vertice G8 di Gleneagles si è deciso un aumento degli aiuti verso tali Paesi o ancora tagli all'Agenzia delle entrate, nel momento in cui bisogna invece porre con forza in evidenza la lotta all'evasione fiscale.

Si stanziano appunto cifre irrisorie per premi di concentrazione, che certamente non sono il primo problema delle microimprese ma sono invece un fattore importante per le medie imprese le quali sono escluse dal provvedimento.

Avevamo presentato due emendamenti: il primo volto alla promozione dei centri di servizio per le piccole e medie imprese, relativo al processo di internazionalizzazione, l'acquisizione di marchi, la ricerca e lo sviluppo, le nuove tecnologie, la commercializzazione, la logistica e altre attività ancora; il secondo teso alla riduzione degli oneri contributivi impropri, i quali, riducendo il costo del lavoro, avrebbero consentito un nuovo slancio competitivo all'economia del Paese.

Questi significativi interventi erano finanziariamente coperti con l'aumento della tassazione delle rendite finanziarie per riportarci in linea con i principali Paesi europei. Il Governo e la maggioranza, confermando ancora una volta l'incapacità di fare quelle riforme di cui il Paese ha urgente bisogno, hanno però deciso di continuare a galleggiare sui problemi, rinviando tutto agli esercizi futuri, come ormai siamo avvezzi riscontrare: le pensioni al 2008, l'IRAP forse al 2006-2007, il risanamento della finanza pubblica altrettanto.

Questa incapacità di buongoverno ha comportato prima il deterioramento dei conti pubblici e ora una fase recessiva avverso la quale non si registra alcuna azione di contrasto da parte del Governo. Per ridare competitività e slancio al sistema economico occorre una riduzione del costo del lavoro attraverso l'abbattimento del cuneo fiscale o della base imponibile IRAP, ma gli incontri con le parti sociali hanno registrato un ennesimo rinvio di tali riforme e un deludente decretino, quello al nostro esame, che si è rivelato un provvedimento a perdere, un mezzuccio per superare la scadenza del 20 giugno ed evitare conseguenze sul versamento degli acconti o un annunciato sciopero fiscale provocato dalla posizione critica del Governo sull'IRAP, senza peraltro che a ciò corrispondesse un coerente intervento di riforma.

Neanche il DPEF di prossima discussione in quest'Aula sembra prevedere provvedimenti in proposito; questo la dice lunga sull'enorme differenza fra il dire e il fare che caratterizza questo Governo.

Votiamo contro anche per i contenuti dell'articolo 3, che introduce per gli immobili della difesa procedure di vendita a trattativa privata esautorando il Ministero per i beni e le attività culturali delle sue prerogative di tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e culturale.

Questi sono i motivi che stanno alla base del nostro «no۬». (Applausi dal Gruppo DS-U).

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, le critiche che abbiamo espresso a questo provvedimento e che abbiamo già illustrato nel corso del dibattito generale, anche in sede di presentazione della questione pregiudiziale, rimangono in piedi per quanto riguarda il suo impianto generale, anche se l'articolo 3, quello che consideravamo assolutamente il più pericoloso poiché metteva ancora una volta in discussione le procedure per la tutela culturale, paesaggistica e ambientale dei nostri beni, è stato modificato dopo la discussione svoltasi sia in Commissione sia, per fortuna, in Aula, riportando anche i beni della difesa all'interno delle procedure previste dal codice dei beni culturali e, ancor prima, dall'articolo 27 del decreto- legge n. 269 del 2003.

Ovviamente apprezziamo tali modifiche; forse su di esse ha pesato anche l'elenco dei beni pubblicato tre giorni dopo la pubblicazione di questo decreto, dalla cui lettura molti senatori avranno potuto constatare la quantità dei beni di alto interesse paesaggistico, storico, culturale e artistico, ivi contenuti.

Certamente rimaniamo molto colpiti dal fatto che, ancora una volta, per quanto riguarda l'insieme dei beni culturali del nostro Paese, si tenta con un trucco di sganciarli da una procedura di verifica e quindi di controllo e tutela. Vorrei, infatti, ricordare che all'interno di questo decreto si eliminava il riferimento a quella procedura di verifica. Addirittura, nella relazione tecnica, si diceva che si trattava della mera correzione di un errore formale, il che ovviamente ci fa molto riflettere e induce, soprattutto noi Verdi, a non abbassare mai la guardia in merito al sistema di controllo e di tutela delle procedure di dismissione del nostro patrimonio.

Mi auguro che il sistema, così come previsto dai due emendamenti accolti, porti, grazie alle procedure di verifica, ad espungere da quell'elenco una serie di beni. Ne voglio ricordare qualcuno per rinfrescarci tutti quanti la memoria: il Torrione francese di Gaeta, lo stesso Forte Bravetta di Roma e il Faro delle Isole Tremiti. Vi è una serie di beni che spero, dopo questi emendamenti, sia espunta dall'elenco stesso.

Rimangono comunque forti le nostre critiche sull'impianto generale di questo decreto-legge. Vorrei anche ricordare che dopo gli annunci, i controannunci e le dichiarazioni di ieri del ministro Siniscalco, ci siamo trovati, nell'articolo 1, ad una violazione palese dello Statuto del contribuente. E' la prima volta che ciò accade, anche se in questa legislatura il Governo e la maggioranza hanno continuamente tentato di manometterlo; inoltre viene modificato esplicitamente attraverso un decreto-legge.

Tutti sappiamo, e lei, signor Presidente, lo sa prima di noi, che fra gli altri la Corte di cassazione in una sentenza ha ribadito il principio che riconosce allo Statuto stesso una rilevanza particolare, ovviamente di garanzia per il contribuente, e sancisce un rapporto tra il contribuente e lo Stato che credo non possa essere continuamente manomesso, per di più modificato attraverso un decreto-legge. In realtà il problema era molto semplice: dopo gli annunci e dopo le prese di posizione anche della Comunità, si è temuto che vi fosse, sia per l'acconto sia per la rata finale, una contrazione dei versamenti dell'IRAP e il Governo, proprio con questo articolo, ha tentato di mettervi mano.

Per fortuna altre modifiche sono state apportate a norme che erano altrettanto gravi. Questo però la dice lunga su come si intenda controllare il sistema delle entrate, su come tutto si basi su un sistema di annunci e di rinvii continui. Ad esempio, dopo che si è esaltato il taglio dell'IRAP, ovviamente lo si è di nuovo rinviato. Nel frattempo, però, grazie all'articolo 1 ci si deve preoccupare che il contribuente non si faccia influenzare dalla pendenza sulla legittimità della norma tributaria e quindi effettui per intero i versamenti, con tutto quello che ciò comporta in termini di certezza del diritto, soprattutto del diritto tributario.

Anche l'articolo 2 lo ritengo particolarmente grave. Non mi voglio tanto soffermare sulla misera cifra di 10 milioni di euro come tetto massimo per il premio di concentrazione per le piccole e medie imprese, ma sui tagli che vengono operati. E' poi discutibile in termini di copertura e, oltretutto, per i tagli indifferenziati che comporta alla tabella C.

In particolare, signor Presidente, dal momento che ne abbiamo discusso ieri in sede di presentazione degli emendamenti, rivolgo un appello al Governo: come si fa, dopo l'ultimo Vertice G8, dopo che si è promessa in quella sede la cancellazione del debito, a presentare un provvedimento che taglia il già misero stanziamento per gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo? Credo che questo sia inaccettabile anche dal punto di vista etico e morale.

Segnalo un altro taglio che riguarda una questione su cui abbiamo varie volte richiamato l'attenzione, cioè il Fondo per lo sminamento umanitario. Insomma, si vanno a racimolare fondi, tra l'altro insufficienti per dare una copertura allo stanziamento per il premio di concentrazione, e si interviene su capitoli che sono intoccabili dal punto di vista etico, perché già assolutamente insufficienti. Pensiamo ad esempio a quanto è diminuito in questi anni il Fondo per gli aiuti allo sviluppo e alla cooperazione.

Spero che il Governo, nel passaggio alla Camera, riesca a trovare altre coperture, perché quelle previste sono a mio avviso assolutamente inaccettabili. Ricordo che si operano tagli anche rispetto agli stanziamenti previsti da altre leggi che riguardano la tutela del territorio e dell'ambiente, i cui fondi erano già in sofferenza: questo prelievo azzera praticamente la possibilità che esse vengano applicate.

Pertanto, non possiamo non ribadire il nostro voto contrario. Abbiamo contribuito ad evitare un altro scempio dei nostri beni culturali, grazie anche - devo riconoscerlo - alla sensibilità dei colleghi della maggioranza e del Governo. Tuttavia, queste modifiche non sono certamente sufficienti per modificare il nostro voto contrario.

 

FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario dei Popolari-Udeur su un provvedimento che, pur essendo stato migliorato dall'Aula, ci sembra sia ancora intessuto di buone intenzioni, ma non individui gli strumenti adeguati per perseguirle.

Per mesi abbiamo sentito promesse sulla riduzione dell'IRE, l'imposta sulle persone; poi, da parte della maggioranza si è detto che le priorità erano piuttosto le imprese e che si sarebbe passati ad una riduzione dell'IRAP. Ora si emana un decreto che con urgenza intende appesantire le modalità di versamento dell'IRAP da parte delle imprese. Mi sembra ci sia perlomeno un po' di confusione.

Sempre in tema di imprese, il Governo si era detto disposto ad ascoltare le proposte della Confindustria per favorire la concentrazione tra piccole imprese. Ora si presenta con una proposta che, anziché cercare di risolvere il problema in maniera strutturale, lo imposta one-off e con procedure a nostro avviso complicate e di dubbia applicazione.

Noi riteniamo che in realtà il problema sia quello di far sì che le piccole imprese trovino il modo di consorziarsi e di avere accesso, attraverso le università, ad un sistema di ricerca a loro dedicato e finalizzato alla loro produzione e alla innovazione dei loro prodotti. I consorzi sono necessari anche per la penetrazione nei mercati esteri, in questo mondo di competizione globale.

Non dimentichiamo che le piccole imprese, una volta potenziati quei punti di debolezza che abbiamo evidenziato, hanno il vantaggio, in caso di crisi, di una più agevole riconversione produttiva rispetto a imprese di dimensioni medio-grandi.

Molte di queste esigenze non sono state contemplate in questo provvedimento, per cui confermo il voto contrario dei Popolari-Udeur.

 

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso della 5a Commissione permanente sulla proposta di coordinamento C1: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il coord. 1 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».

Passiamo dunque all'esame della proposta di coordinamento, che invito il relatore ad illustrare.

 

SALERNO, relatore. La proposta di coordinamento prevede quanto segue: «All'articolo 2, comma 7, Allegato 1, in luogo dell'aumento proporzionale degli importi dei provvedimenti previsto dall'emendamento 2.All.15, approvato, apportare la seguente modificazione: alla rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze", voce "Legge n. 468 del 1978", aumentare l'importo relativo all'anno 2005 di 5,49 milioni di euro».

Come lei ha poc'anzi ricordato, signor Presidente, su questa proposta di coordinamento la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

 

È approvata.

 

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate».

 

È approvato.


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (3500)

(V. nuovo titolo)

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (3500)

(Nuovo titolo)

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1. Cfr. anche seduta 840

 

 

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

 

C1

Il Relatore

Approvata

All'articolo 2, comma 7, Allegato 1, in luogo dell'aumento proporzionale degli importi dei provvedimenti previsto dall'emendamento 2.All.15, approvato, apportare la seguente modificazione: «alla rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze", voce "legge n. 468 del 1978" aumentare l'importo relativo all'anno 2005 di 5,49 milioni di euro».

 

 

 

 



*   Comma soppresso dalla legge di conversione.