XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Amministrazione della pubblica sicurezza, Forze di polizia e Vigili del fuoco - D.L. 45/2005 - A.C. 5842 - Normativa di riferimento
Serie: Decreti-legge    Numero: 184    Progressivo: 1
Data: 13/05/05
Abstract:    Normativa di riferimento
Descrittori:
FORZE DI POLIZIA   IMMISSIONE IN RUOLO
RUOLI E PIANTE ORGANICHE   VIGILI DEL FUOCO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Riferimenti:
AC n.5842/14     

Servizio studi

 

decreti-legge

Amministrazione della pubblica sicurezza, Forze di polizia
e Vigili del fuoco

D.L. 45/2005 - A.C. 5842

Normativa di riferimento

n. 184/1

 

xiv legislatura

13 maggio 2005


Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni – sezione affari costituzionali

SIWEB

 

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File: D05045a.doc

 


 

INDICE

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Legge 12 novembre 1955, n. 1137. Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (Tab. 1/VII, Tab. 8)                                                                 5

§      Legge 8 luglio 1961, n. 642. Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali                               9

§      Legge 16 novembre 1962, n. 1622. Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (art. 13)                                                                        14

§      D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18. Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (art. 168)       15

§      Legge 22 maggio 1975, n. 152. Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (art. 32)   17

§      Legge 11 luglio 1978, n. 382. Norme di principio sulla disciplina militare (art. 18)    18

§      Legge 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (artt. 7, 9-ter, 11, 11-ter)                                                                   20

§      D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691. Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare (art. 13)                                                                                             27

§      Legge 1° aprile 1981, n. 121. Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (artt. 1-22, 47)                                                                                                        29

§      D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (Tab. A)                                                                                               44

§      D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337. Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica (Tab. A)                                                            47

§      D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338. Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato (Tab. A)                                                                                                          50

§      Legge 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)                                                                        52

§      D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada (art. 138)             55

§      D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198. Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri (art. 4)                              59

§      D.L. 1° ottobre 1996, n. 512, conv. con mod., Legge 28 novembre 1996, n. 609. Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto (art. 3)         61

§      D.L. 25 marzo 1997, n. 67, conv. con mod. Legge 23 maggio 1997, n. 135. Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (art. 18)                                                                      63

§      D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332. Regolamento recante norme per l’immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana                                                                 65

§      D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490. Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (artt. 30-bis, 60, 60-bis, 61, 62, 63, 64)                                                                                    78

§      D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 11)            85

§      Acc. 16 febbraio 1999. Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999 (artt. 31, 32)     88

§      Legge 28 luglio 1999, n. 266. Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura (art. 19)                                            91

§      D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139. Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266 (art. 36, Tab. B)            93

§      Legge 10 agosto 2000, n. 246. Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 17)    97

§      D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334. Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78      98

§      D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297. Norme in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78 (art. 29)                                  157

§      D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155. Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell’articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78. (Tab. A, B)   158

§      D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215. Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331 (artt. 21, 23, 24)                                                                                    160

§      D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461. Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie                                        165

§      D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 (artt. 39, 40, 62, 63)180

§      D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348. Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (artt. 4, 9)                                                                                        182

§      Legge 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 3, co. 151)                                   183

§      D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, conv. con mod. Legge 27 marzo 2004, n. 77. Disposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca (art. 1)                           184

§      D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, conv. con mod., Legge 31 gennaio 2004, n. 87 Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (art. 3-quater)                                 185

§      Legge 6 febbraio 2004, n. 36. Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (art. 5)  186

§      D.P.R. 1 giugno 2004. Autorizzazione al Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile, ed al Ministero degli affari esteri, ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di personale                                                                        188

§      Legge 23 agosto 2004, n. 226. Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (artt. 15, 17, 18, 25)                                         191

§      Legge 30 settembre 2004, n. 252. Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (artt. 2, 6)  194

§      D.L. 29 novembre 2004, n. 282, conv. con mod., Legge 27 dicembre 2004, n. 307. Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (art. 10)                              198

§      Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1 co. 95, 96, 97, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 553, 554, 555, 556)                                                                                                              200

Normativa comunitaria

§      Reg. (CE) n. 491/2004 del 10 marzo 2004. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS)                                                                                           207

 


Normativa di riferimento

 


Normativa nazionale

 


 

Legge 12 novembre 1955, n. 1137.
Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
(Tab. 1/VII, Tab. 8)

 

 

(1) (1/a)

------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 dicembre 1955, n. 282, S.O.

(1/a) Vedi, ora, il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, riportato al n. G/CI.

(omissis)

Tab. 1/VII

 

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito


+---------+------------------+--------+----------+-------------+
|Forme  di|  Periodi minimi  |Organico|Promozioni|    Numero   |
| avanza- | di comando  e di |  del   |annuali al|    degli    |
|mento  al|   attribuzioni   | grado  |   grado  |  ufficiali  |
|  grado  |   specifiche,    |        |superiore | non  ancora |
|superiore|    corsi  di     |        |          | valutati da |
|         |   esperimenti    |        |          |  ammettere  |
|         |   richiesti ai   |        |          | ogni anno a |
|         |       fini       |        |          | valutazione |
|         | dell'avanzamento |        |          |     [a]     |
|         |                  |        |          |             |
|    2    |         3        |    4   |     5    |      6      |
+---------Á------------------Á--------Á----------Á-------------+
|VII. - RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA,           |
|       CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO (89)                   |
|                                                              |
|                      GRADO: COLONNELLO                       |
|                                                              |
|  -----  |       -----      |    78  |   -----  |    -----    |
|                                                              |
|                  GRADO: TENENTE COLONNELLO                   |
|                                                              |
|scelta   |       -----      |[m] 844 |[m] 19-20 |  1/11  della|
|         |                  |        |          |somma     dei|
|         |                  |        |          |tenenti      |
|         |                  |        |          |colonnelli   |
|         |                  |        |          |non    ancora|
|         |                  |        |          |valutati e di|
|         |                  |        |          |di  tutti   i|
|         |                  |        |          |maggiori   in|
|         |                  |        |          |ruolo.       |
|                                                              |
|                       GRADO: MAGGIORE                        |
|                                                              |
|anzianità|       -----      |[m]  560|   -----  |    -----    |
|                                                              |
|                       GRADO: CAPITANO                        |
|                                                              |
|anzianità|       -----      |  1.113 |   -----  |    -----    |
|                                                              |
|                       GRADO:  TENENTE                        |
|                                                              |
|anzianità|       -----      |  1.120  |  -----  |    -----    |
|                                                              |
|                     GRADO: SOTTOTENENTE                      |
|                                                              |
|anzianità|       -----      |  1.120  |  -----  |    -----    |
                                                               
----------                                                     

  [a] Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo. 
  [m] I tenenti colonnelli per essere valutati per l'avanzamemto
devono  avere  l'anzianità  complessiva di undici anni nei gradi
di maggiore e di tenente colonnello.  Fino alla totale copertura
dell'organico  dei  tenenti colonnelli sono consentite eccedenze
di pari entità nell'organico dei maggiori.

------------------------

(89) Ruolo istituito dalla L. 16 dicembre 1962, n. 1622, e modificato dall'art. 32, L. 18 dicembre 1964, n. 1414. Da ultimo il quadro VII è stato così sostituito dall'Allegato A alla L. 2 dicembre 1975, n. 626, riportata al n. G/LXXV.

 

 

Allegato C
Tabella N. 8

Avanzamento per merito di guerra degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (108)


+-----------------------------+--------------------------------+
|           RUOLO             |ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI|
|                             |              [1]               |
|                             +----------+----------+----------+
|                             | Generale | Generale |Colonnello|
|                             |    di    |    di    |          |
|                             |divisione |brigata  o|          |
|                             |          | Maggiore |          |
|                             |          | generale |          |
|              1              |     2    |     3    |     4    |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Carabinieri . . . . . . . . .|   ----   |    1/4   |    1/5   |
|Ruoli normali  delle  Armi di|          |          |          |
|fanteria,  cavalleria, arti- |          |          |          |
|glieria e genio. . . . . . . |    1/4   |    1/4   |    1/6   |
|Ruolo  speciale  unico  delle|          |          |          |
|Armi di  fanteria,  cavalle- |          |          |          |
|ria, artiglieria  e genio. . |   ----   |   ----   |    ----  |
|Servizio  tecnico d'artiglie-|          |          |          |
|ria. . . . . . . . . . . .  .|   ----   |    1/3   |    1/5   |
|Servizio tecnico  della moto-|          |          |          |
|rizzazione . . . . . . . .  .|   ----   |    1/2   |    1/5   |
|Servizio  tecnico    chimico-|          |          |          |
|fisico . . . . . . . . . .  .|   ----   |    1/2   |    1/5   |
|Servizio tecnico del genio. .|   ----   |    ----  |    1/2   |
|Servizio     tecnico    delle|          |          |          |
|trasmissioni . . . . . . .  .|   ----   |    ----  |    1/2   |
|Servizio tecnico geografico .|   ----   |    ----  |    1/2   |
|Servizio automobilistico. . .|   ----   |    1/2   |    1/6   |
|Servizio sanitario (ufficiali|          |          |          |
|medici). . . . . . . . . .  .|   ----   |    1/4   |    1/6   |
|Servizio sanitario (ufficiali|          |          |          |
|chimici-farmacisti). . . .  .|   ----   |    ----  |    ----  |
|Servizio commissariato (uffi-|          |          |          |
|ciali commissari). . . . .  .|   ----   |    1/2   |    1/5   |
|Servizio   di   commissariato|          |          |          |
|(ufficiali di sussistenza)  .|   ----   |    ----  |    ----  |
|Servizio di amministrazione .|   ----   |    ----  |    ----  |
|Servizio veterinario. . . . .|   ----   |    ----  |    ----  |
+-----------------------------+--------------------------------+
|           RUOLO             |ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI|
|                             |              [1]               |
|                             +----------+----------+----------+
|                             |  Tenente | Maggiore | Capitano |
|                             |colonnello|          |          |
|              1              |     5    |     6    |     7    |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Carabinieri . . . . . . . . .|    1/9   |    1/6   |    1/10  |
|Ruoli normali  delle  Armi di|          |          |          |
|fanteria,  cavalleria, arti- |          |          |          |
|glieria e genio. . . . . . . |    1/8   |    1/5   |    1/10  |
|Ruolo  speciale  unico  delle|          |          |          |
|Armi di  fanteria,  cavalle- |          |          |          |
|ria, artiglieria  e genio.  .|    1/8   |    1/5   |    1/10  |
|                           --+                                |
|Servizio  tecnico d'artiglie-|                                |
|ria. . . . . . . . . . . . . |                                |
|Servizio tecnico  della moto-|                                |
|rizzazione . . . . . . . . . |                                |
|Servizio  tecnico    chimico-|   In  ciascun  grado 1/19 dello|
|fisico . . . . . . . . . . . >    organico  globale  dei  tre |
|Servizio tecnico del genio. .|     gradi                      |
|Servizio     tecnico    delle|                                |
|trasmissioni . . . . . . .  .|                                |
|Servizio tecnico geografico .|                                |
|                           --+                                |
|Servizio automobilistico. . .|    1/11  |    1/6   |    1/11  |
|Servizio sanitario (ufficiali|          |          |          |
|medici). . . . . . . .  . . .|    1/9   |    1/6   |    1/11  |
|Servizio sanitario (ufficiali|          |          |          |
|chimici-farmacisti). . .  . .|    1/8   |    1/5   |    1/10  |
|Servizio commissariato (uffi-|          |          |          |
|ciali commissari). . . .  . .|    1/8   |    1/5   |    1/12  |
|Servizio   di   commissariato|          |          |          |
|(ufficiali di sussistenza)  .|    1/8   |    1/5   |    1/13  |
|Servizio di amministrazione .|    1/8   |    1/5   |    1/14  |
|Servizio veterinario. . . . .|    1/8   |    1/5   |    1/12  |

                                              Segue Tabella n. 8
+-------------------------------------------------+------------+
|                     RUOLO                       |ALIQUOTE  DI|
|                                                 |ORGANICO PER|
|                                                 |  I  GRADI  |
|                                                 |     [1]    |
|                                                 +------------+
|                                                 | Subalterno |
|                       1                         |      8     |
+-------------------------------------------------+------------+
|Carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|     1/11   |
|Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria,|            |
|artiglieria e genio. . . . . . . . . . . .  . . .|     1/10   |
|Ruolo  speciale  unico  delle  delle  Armi  di   |            |
|fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. .  . .|     1/10   |
|Servizio tecnico d'artiglieria. . . . . . . . . .|     ----   |
|Servizio tecnico della motorizzazione . . . . . .|     ----   |
|Servizio tecnico chimico-fisico . . . . . . . . .|     ----   |
|Servizio tecnico del genio. . . . . . . . . . . .|     ----   |
|Servizio tecnico delle trasmissioni . . . . . . .|     ----   |
|Servizio tecnico geografico . . . . . . . . . . .|     ----   |
|Servizio automobilistico. . . . . . . . . . . . .|     1/12   |
|Servizio sanitario (ufficiali medici) . . . . . .|     1/7    |
|Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti)|     1/7    |
|Servizio commissariato (ufficiali commissari) . .|     1/8    |
|Servizio  di  commissariato  (ufficiali di sussi-|            |
|stenza). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .|     1/13   |
|Servizio di amministrazione . . . . . . . . . . .|     1/9    |
|Servizio veterinario. . . . . . . . . . . . . . .|     1/8    |

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(108) Tabella così sostituita prima dall'art. 13, L. 16 novembre 1962, n. 1622, poi dall'art. 1, L. 8 gennaio 1979, n. 5, riportata al n. G/LXXVIII poi ancora dall'art. 1, L. 12 aprile 1984, n. 66, riportata al n. G/LXXXIV, dall'art. 1, L. 24 luglio 1985, n. 410, riportata al n. T/LIV ed infine dalla Tab. B-bisD.L. 18 gennaio 1992, n. 9 riportato alla voce Sicurezza pubblica. Precedentemente la Tabella n. 1 era stata modificata dalla L. 27 febbraio 1958, n. 295; al quadro XIV dalla L. 7 dicembre 1959, n. 1037; al quadro II dalla L. 16 settembre 1960, n. 1015; al quadro XV dalla L. 20 ottobre 1960, n. 1189. Vedi, anche, la L. 10 luglio 1969, n. 375, riportata al n. G/LIV e gli artt. 8 e segg. D.L. 4 ottobre 1990, n. 276, riportato alla voce Sicurezza pubblica.

 

 


 

Legge 8 luglio 1961, n. 642.
Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 1961, n. 186.

 

 

Art. 1

Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce:

 

a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;

 

b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

 

c) le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

 

Le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma.

 

 

 

Art. 2

L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.

 

 

 

Art. 3

Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.

 

Art. 4

Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato; al dodicesimo, se l'alloggio non è arredato.

 

La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreti del Ministro per la difesa.

 

 

 

Art. 5

Il personale di cui all'art. 1 ha diritto dopo un anno di permanenza all'estero e per ciascun anno successivo ad una licenza ordinaria di 30 giorni per gli ufficiali ed i sottufficiali e 20 giorni per i militari di truppa, oltre i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno.

 

Agli effetti della decorrenza delle licenze posteriori alla prima, il periodo trascorso in licenza straordinaria si considera come servizio all'estero.

 

La licenza ordinaria non fruita in un anno si cumula con quella dell'anno successivo.

 

Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta alla metà per tutto il periodo della licenza spettantegli, anche se prima che l'abbia ultimata riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori al doppio di quelli indicati nel primo comma.

 

Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza viene frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede è situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.

 

L'assegno di lungo servizio all'estero non è dovuto durante le licenze straordinarie.

 

 

 

Art. 6

Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia o vi siano trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.

 

Ai militari di truppa nelle situazioni indicate nel comma precedente l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, a un ente di stanza ove debbono compiere il loro servizio.

 

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto alle classi previste per le missioni all'estero.

 

 

 

Art. 7

Il personale di cui all'art. 1, che sia incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza che in altri Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale e ha diritto:

 

a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero;

 

 

b) al trattamento di missioni all'estero spettante a coloro che, in qualità di addetti ed enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennità.

 

 

 

Art. 8

Per gli ufficiali e sottufficiali di cui all'art. 1 resta fermo il diritto, all'atto della destinazione all'estero, al contributo per le spese di vestiario previsto dalla legge 13 giugno 1952, n. 698.

 

Il contributo non è dovuto in caso di trasferimento da uno Stato ad un altro o di destinazioni ad un ente, comando od organismo di cui all'art. 1, prima che siano trascorsi due anni dal rientro da una precedente destinazione all'estero.

 

 

 

Art. 9

Il personale di cui all'art. 1 ha diritto, per il raggiungimento della sede, al trasferimento da una ad altra sede all'estero e per il rientro definitivo in Italia, al trattamento previsto per le missioni all'estero.

 

Spettano, inoltre:

 

a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio, fino ad un massimo di chilogrammi trecento per gli ufficiali, cento cinquanta per i sottufficiali e cento per i militari di truppa. Qualora il Ministero autorizzi, per ragioni di servizio, il viaggio in aereo, spetta il rimborso delle spese di trasporto aereo di una quota di bagaglio di non più di cinquanta chili complessivi;

 

b) un'indennità fissa di lire 15.000, 10.000 e 5.000, rispettivamente per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per spese di imballaggio, presa a domicilio e resa a domicilio nonché di carico e scarico lungo l'itinerario.

 

Qualora la durata della destinazione all'estero sia superiore ad un anno, il militare può trasferire la famiglia all'esterno, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per la moglie e i figli conviventi e a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista dal comma precedente per il capo famiglia (1/a).

 

 

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(1/a) Vedi, anche, gli artt. 1 e 13, L. 29 marzo 2001, n. 86.

 

 

 

Art. 10

Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del precedente articolo 9.

 

Qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 medesimo e sempre che il trasferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione (2).

 

 

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(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1970, n. 316 (Gazz. Uff. 4 giugno 1970, n. 137). L'art. 2 della citata legge ha così disposto:

«Art. 2. All'onere annuo di lire 7 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio finanziario 1970 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio».

 

 

 

Art. 11

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

Art. 12

(3).

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(3) Recante disposizioni sull'onere finanziario.

 

 


 

Legge 16 novembre 1962, n. 1622.
Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito
(art. 13)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1962, n. 308.

(omissis)

Art. 13

(5).

 

 

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(5) L'articolo sostituisce le tabelle nn. 1, 4 e 8 annesse alla L. 12 novembre 1955, n. 1137.

(omissis)

 


 

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri
(art. 168)

 

 

(1) (2) (1/circ)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.

(2) Le norme del presente decreto devono essere coordinate con quelle contenute nella Sezione II del Capo IV del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato, e con quelle del Capo II, Sezione I, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, riportato alla stessa voce.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero degli affari esteri: Circ. 25 marzo 1996, n. 3; Circ. 24 ottobre 1996, n. 8; Circ. 21 gennaio 1997, n. 1; Circ. 3 ottobre 1997, n. 9; Circ. 9 novembre 1998, n. 11; Circ. 27 gennaio 1999, n. 2; Circ. 3 novembre 1999, n. 15; Circ. 19 novembre 1999, n. 16;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 15 luglio 1996, n. 345.

(omissis)

Art. 168

Esperti.

L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

 

Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere (213/a).

 

L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.

 

Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni (214).

 

Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.

 

Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

 

Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unità fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo (215).

 

Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (216).

 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea (217).

 

 

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(213/a) Comma così modificato dal comma 8 dell'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 56.

(214) L'originario terzo comma, già sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, è stato così sostituito dagli attuali commi terzo e quarto dall'art. 5, comma 2, L. 26 maggio 2000, n. 147.

(215) Comma così modificato prima dall'art. 58, L. 6 febbraio 1996, n. 52 e poi dall'art. 22, L. 23 aprile 2003, n. 109.

(216) Comma da ultimo modificato dall'art. 22, L. 23 aprile 2003, n. 109 e poi così sostituito dal comma 8 dellart. 1, L. 31 marzo 2005, n. 56. Vedi, anche, il comma 9 dello stesso art. 1.

(217) Vedi, anche, l'art. 11, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riportato alla voce Stupefacenti.


Legge 22 maggio 1975, n. 152.
Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico
(art. 32)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 maggio 1975, n. 136.

(omissis)

Art. 32

Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

 

In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

 

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.

(omissis)


Legge 11 luglio 1978, n. 382.
Norme di principio sulla disciplina militare
(art. 18)

 

 

(1) (1/a)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 luglio 1978, n. 203.

(1/a) Per il regolamento, vedi il D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, riportato al n. B/XVII.

(omissis)

Art. 18

Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo articolo 19.

 

Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:

 

a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - ufficiali, sottufficiali e volontari - e in sezione di forza armata o di corpo armato - Esercito, Marina, Aeronautica, carabinieri e guardia di finanza -;

 

b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;

 

c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato.

 

L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

 

I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi.

 

Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.

 

I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.

 

All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.

 

Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili (2/d).

 

Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

 

 

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(2/d) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 9 aprile 1990, n. 89 (Gazz. Uff. 30 aprile 1990, n. 99).

(omissis)

 


 

Legge 5 agosto 1978, n. 468.
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio
(artt. 7, 9-ter, 11, 11-ter)

 

 

(1), (1/circ), (1/a)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 febbraio 1998, n. 16/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 15 maggio 1998, n. 44; Circ. 2 agosto 1999, n. 42; Circ. 3 aprile 2000, n. 17; Circ. 27 marzo 2001, n. 19; Circ. 20 marzo 2001, n. 16;

- Ministero del tesoro: Circ. 16 dicembre 1996, n. 223057; Circ. 26 maggio 1997, n. 149569; Circ. 2 giugno 1997, n. 42; Circ. 22 agosto 1997, n. 65; Circ. 25 settembre 1997, n. 191614; Circ. 22 gennaio 1998, n. 4;

- Ministero dell’economia e delle finanze: Circ. 16 ottobre 2001, n. 33; Circ. 25 marzo 2002, n. 15; Circ. 15 novembre 2002, n. 35; Circ. 26 febbraio 2003, n. 11; Circ. 2 aprile 2003, n. 22; Ris. 2 dicembre 2003, n. 216/E; Circ. 5 febbraio 2004, n. 6; Circ. 5 aprile 2004, n. 11; Circ. 5 aprile 2004, n. 12;

- Ministero dell’interno: Circ. 12 dicembre 1998, n. F.L.35/98;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 24 maggio 1996, n. 202; Circ. 15 luglio 1996, n. 345; Circ. 20 gennaio 1998, n. 23;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 aprile 1997, n. 7;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 18 marzo 1996, n. 27; Circ. 6 giugno 1996, n. 46; Circ. 21 marzo 1997, n. 22; Circ. 28 marzo 1997, n. 26.

 

(omissis)

Art. 7.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

 

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

 

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso] (15/a);

 

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l’accertamento e la riscossione delle entrate.

 

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l’elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

 

 

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(15/a) Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall’art. 6, D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.

 

(omissis)

Art. 9-ter.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito il «Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni», il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria.

 

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica (16/a).

 

 

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(16/a) Articolo aggiunto dall’art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

 

(omissis)

Art. 11

Legge finanziaria.

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

 

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

 

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare (17/a):

 

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate (17/b);

 

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (17/b);

 

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

 

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (17/c);

 

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

 

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale (17/d);

 

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;

 

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

 

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

 

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a) (17/e);

 

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (17/f);

 

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7 (17/g).

 

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

 

5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

 

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento (18).

 

6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater) (18/a).

 

 

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(17/a) Alinea così sostituito dall'art. 2, comma 13, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/b) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/c) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 15, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/d) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 16, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/e) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/f) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/g) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

(18/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

Art. 11-ter.

Copertura finanziaria delle leggi.

1. In attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità (19/a):

 

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall’articolo 11-bis, restando precluso sia l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l’utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

 

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

 

c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell’esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l’iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge] (19/b);

 

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

 

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari (20).

 

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

 

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

 

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

 

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega (20/a).

 

6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l’anno in corso alla medesima data (20/b).

 

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell’economia e delle finanze (20/c).

 

7. Qualora nel corso dell’attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell’economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell’economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri (20/d) (21).

 

 

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(19/a) Alinea così modificato dal comma 1 dell’art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione

(19/b) Lettera abrogata dall’art. 1-bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato al n. A/CLI, nel testo aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(20) Comma così modificato dall’art. 3, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(20/a) Comma così modificato dall’art. 13, L. 29 luglio 2003, n. 229.

(20/b) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 5 maggio 2003 e il Decr. 15 luglio 2003.

(20/c) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(20/d) Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(21) Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

 

(omissis)


D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691.
Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare
(art. 13)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1980, n. 11.

(2) Vedi, anche, l'art. 2, comma 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 554, riportato al n. A/XV.

(omissis)

Art. 13

Durata del mandato.

Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata:

 

per i militari delle categorie A (ufficiali) e B (sottufficiali): tre anni;

 

per i militari della categoria C (volontari): tre anni;

 

per i militari delle categorie D ed E: sei mesi;

 

per i militari dei COBAR allievi e all'estero la durata del mandato è fissata nei precedenti articoli 7 e 7-bis (6/a).

 

Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione del comandante dell'unità di base, per una delle seguenti cause:

 

a) cessazione dal servizio;

 

b) passaggio ad altra categoria;

 

c) trasferimento;

d) perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità previsti alle lettere a), b), e) ed f) di cui al quarto comma del successivo art. 19;

 

e) aver riportato durante il mandato due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.

 

La permanenza all'estero, isolatamente o collettivamente, per un periodo superiore a sei mesi determina la cessazione del mandato dei delegati eletti negli organismi di rappresentanza in Italia.

 

Il militare eletto quale rappresentante può dimettersi volontariamente da uno o più consigli. In tal caso rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che le trasmette, tramite il presidente, al comandante del corrispondente livello per i correlativi adempimenti.

 

I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. In caso di discordanza prevarranno le motivate necessità d'impiego dell'amministrazione militare purché il delegato da trasferire possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza secondo le norme stabilite negli ultimi due commi del presente articolo.

 

I delegati presso il COCER se trasferiti ad unità ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso.

 

I delegati presso i COIR, se trasferiti, continuano a far parte dei consigli stessi soltanto se sono stati assegnati ad un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al comando presso il quale è costituito il COIR di cui sono membri.

 

A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti.

 

Ove ciò non sia possibile si procede ad elezioni straordinarie per le sole categorie interessate e per il periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica stabilita per i predetti consigli rispettivamente nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento. Le elezioni straordinarie per la sostituzione dei delegati dei COBAR invece hanno luogo solo se le categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato non siano rappresentate da almeno un delegato (7).

 

 

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(6/a) Comma prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 27 novembre 1992, n. 520 (Gazz. Uff. 2 gennaio 1993, n. 1), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione e poi così modificato dall'art. 1, D.P.R. 21 marzo 2001, n. 169 (Gazz. Uff. 12 maggio 2001, n. 109).

(7) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 1986, n. 100).

(omissis)

 


 

Legge 1° aprile 1981, n. 121.
Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza
(artt. 1-22, 47)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981, n. 100, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 13 settembre 2002, n. 71;

- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70; Circ. 18 giugno 1998, n. 1070/M/22(1)/GAB;

- Ministero dell’interno: Circ. 7 agosto 1999, n. 333-G/2.3.81; Circ. 29 dicembre 1999, n. 333-G/2.1.84;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 29 febbraio 1996, n. 27402; Circ. 10 giugno 1996, n. 29906.

 

 

Capo I - Amministrazione della pubblica sicurezza e coordinamento delle forze di polizia

 

Art. 1.

Attribuzioni del Ministro dell’interno.

Il Ministro dell’interno è responsabile della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l’alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia.

 

Il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

 

Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.

 

 

Art. 2.

Tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Ministro dell’interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

 

Art. 3.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

L’Amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale.

 

Le sue funzioni sono esercitate:

 

a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola (1/a);

 

b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendente nonché dalle autorità locali di pubblica sicurezza;

 

c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza.

 

 

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(1/a) Lettera così sostituita dall’art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui allo stesso art. 6.

 

 

Art. 4.

Dipartimento della pubblica sicurezza.

Nell’àmbito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell’interno:

 

1) all’attuazione della politica dell’ordine e della sicurezza pubblica;

 

2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;

 

3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;

 

4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell’interno.

 

 

Art. 5.

Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza.

Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

 

a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all’articolo 6;

 

b) ufficio centrale ispettivo;

 

c) direzione centrale della polizia criminale;

 

d) direzione centrale per gli affari generali;

 

e) direzione centrale della polizia di prevenzione;

 

f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

 

g) direzione centrale del personale;

 

h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;

 

i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale (1/b);

 

l) direzione centrale per i servizi di ragioneria (1/c).

 

l-bis) direzione generale di sanità, cui è preposto, il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato (1/d).

 

Al dipartimento è proposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno.

 

Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il Comandante generale dall’Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore generale per l’economia montana e per le foreste (1/e).

 

Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l’espletamento delle funzioni vicarie e l’altro per l’attività di coordinamento e di pianificazione.

 

Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie è prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato (1/f).

 

L’ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l’esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l’efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.

 

La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro (1/g).

 

Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.

 

Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria può essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell’Amministrazione civile dell’interno (1/h).

 

 

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(1/b) Lettera così modificata dall’art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569, riportata al n. A/XLIX.

(1/c) Lettera aggiunta dall’art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569, riportata al n. A/XLIX.

(1/d) Lettera aggiunta dall’art. 3-bis, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276, riportato al n. A/LXXVI.

(1/e) Periodo aggiunto dall’art. 11-bis, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, riportato al n. A/LXV.

(1/f) Comma così sostituito dall’art. 68, comma 1, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

(1/g) Comma così sostituito dall’art. 45, L. 10 ottobre 1986, n. 688, riportata al n. A/LX. Vedi, anche, l’art. 4, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.

(1/h) Comma aggiunto dall’art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569, riportata al n. A/XLIX.

 

 

Art. 6.

Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia.

Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell’attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell’interno nell’esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

 

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;

 

b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

 

c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d’ordine e sicurezza pubblica;

 

d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

 

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;

 

f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;

 

g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.

 

Per l’espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell’interno, nonché personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

 

Per l’espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

 

Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l’anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell’incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

 

Per l’osservanza dei predetti limiti l’incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell’incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.

 

Il compenso è stabilito, in relazione all’importanza ed alla durata dell’incarico, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

 

Art. 7.

Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti.

Le informazioni e i dati di cui all’articolo 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell’autorità giudiziaria o da atti concernenti l’istruzione penale acquisibili ai sensi dell’articolo 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia.

 

In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai princìpi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.

 

Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell’autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.

 

Possono essere altresì acquisiti le informazioni e i dati di cui all’articolo 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e di quelli di confine, nonché di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.

 

Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all’articolo 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.

 

 

Art. 8.

 Istituzione del Centro elaborazione dati.

È istituito presso il Ministero dell’interno, nell’ambito dell’ufficio di cui alla lettera a) dell’articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 6, lettera a), e all’articolo 7 (1/hh).

 

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell’articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

 

Con decreto del Ministro dell’interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all’ufficio di cui alla lettera a) dell’articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l’espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull’osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l’approvazione del Ministro dell’interno.

 

[Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l’esistenza dell’archivio al Ministero dell’interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno nel corso del quale l’archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell’archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni] (1/i).

 

 

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(1/hh) Vedi, anche, l’art. 4, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.

(1/i) Comma abrogato dall’art. 43, L. 31 dicembre 1996, n. 675. L’abrogazione è stata confermata dall’art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

 

 

Art. 9.

Accesso ai dati ed informazioni e loro uso.

L’accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all’articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 (1/l).

 

L’accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all’autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

 

È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall’articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all’interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.

 

[Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell’interessato] (1/m).

 

 

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(1/l) Comma così modificato dall’art. 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, riportata al n. A/LX.

(1/m) Comma abrogato dall’art. 43, L. 31 dicembre 1996, n. 675. L’abrogazione è stata confermata dall’art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

 

 

Art. 10.

Controlli.

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

 

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

 

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima (1/n).

 

4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali (1/o).

 

5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi (1/p) (2).

 

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(1/n) Comma così modificato dall’art. 4, D.L. 31 marzo 2005, n. 45. Vedi, anche, l’art. 56, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(1/o) Vedi, anche, l’art. 56, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(1/p) Vedi, anche, gli artt. 56 e 152, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(2) Articolo così sostituito prima dall’art. 42, L. 31 dicembre 1996, n. 675 come modificato dall’art. 5, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz. Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e poi dal comma 3 dell’art. 175, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

 

Art. 11.

Procedure.

Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 6, lettera a), e all’articolo 7, per l’accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall’articolo 9, nonché per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti (2/a).

 

Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 9.

 

 

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(2/a) Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, riportato al n. A/XLVI.

 

 

Art. 12.

Sanzioni.

Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

 

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

 

 

Art. 13.

Prefetto.

Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

 

Il prefetto ha la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all’attuazione delle direttive emanate in materia.

 

Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti (2/b).

 

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

 

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

 

Il prefetto trasmette al Ministro dell’interno relazioni sull’attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.

 

Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell’esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.

 

 

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(2/b) Periodo aggiunto dall’art. 12, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, riportato al n. T/XVII.

 

 

Art. 14.

Questore.

Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

 

Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell’impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.

 

A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica.

 

 

Art. 15.

Autorità locali di pubblica sicurezza.

Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni.

 

Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.

 

Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza.

 

Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell’ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni.

 

 

Art. 16.

Forze di polizia.

Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

 

a) l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

 

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica (2/c).

 

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato (2/cost) (2/d).

 

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso (2/e).

 

 

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(2/c) Vedi, anche, l’art. 32, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298.

(2/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 342 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, secondo comma, e 43, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.

(2/d) Vedi, anche, l’art. 32, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298.

(2/e) Vedi, anche, l’art. 26, D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155.

 

 

Art. 17.

Funzioni e servizi di polizia giudiziaria.

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale. A tal fine, il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, all’istituzione e all’organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell’interno nell’esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.

 

 

Art. 18.

Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Presso il Ministero dell’interno è istituito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell’interno per l’esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.

 

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l’interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell’Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato (2/ee).

 

Il Ministro dell’interno può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero dell’interno, l’ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri rappresentanti dell’amministrazione dello Stato e delle forze armate; può invitare alle stesse riunioni componenti dell’ordine giudiziario, di intesa con il procuratore competente.

 

Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato.

 

 

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(2/ee) Comma così modificato prima dall’art. 12, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, riportato al n. T/XVII e poi dall’art. 7, D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155.

 

 

Art. 19.

Attribuzioni del Comitato nazionale.

Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e all’ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell’interno.

 

Il Comitato deve esprimersi:

 

a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;

 

b) sui piani per l’attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;

 

c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;

 

d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

 

e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;

 

 

f) sulle linee generali per l’istruzione, l’addestramento, la formazione e la specializzazione del personale delle forze di polizia.

 

 

Art. 20.

Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l’esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

 

Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali (2/f).

 

Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell’Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d’intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale (2/g).

 

Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell’ordine giudiziario, d’intesa con il procuratore della Repubblica competente.

 

Alla convocazione e alla formazione dell’ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell’ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l’ordine del giorno del comitato (2/h).

 

 

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(2/f) Comma prima sostituito dall’art. 160, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel testo integrato dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 279 (Gazz. Uff. 12 agosto 1999, n. 188), e dall’art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472 e poi così modificato dall’art. 5, comma 6, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

(2/g) Comma prima sostituito dall’art. 16, L. 26 marzo 2001, n. 128 e poi così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

(2/h) Comma aggiunto dall’art. 160, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel testo integrato dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 279 (Gazz. Uff. 12 agosto 1999, n. 188).

 

 

Art. 21.

Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia.

Il Ministro dell’interno, nell’esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in casi di particolare necessità, con proprio decreto di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.

 

 

Art. 22.

 Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

È istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

 

I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all’altra formazione e all’aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un’adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.

 

La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l’avanzamento in carriera.

 

Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonché a determinare le strutture e l’ordinamento della scuola.

(omissis)

Art. 47.

Nomina ad allievo agente di polizia.

L’assunzione degli agenti di polizia avviene con le modalità stabilite dall’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (15/e);

 

[Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione] (15/f).

 

[I concorsi sono di preferenza banditi per l’assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio] (15/g).

 

[I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia] (15/h).

 

[Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall’articolo 59] (15/i).

 

[Fino al venticinque per cento dei posti disponibili nei concorsi di cui al presente articolo può essere riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle armi o servizi dell’esercito, della marina e dell’aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto] (15/l).

 

[I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all’arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni] (15/m).

 

[Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell’avanzamento nella Polizia di Stato] (15/n).

 

Il personale assunto ai sensi della L. 8 luglio 1980, n. 343, all’atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario trattenuto (15/o).

 

Al termine del secondo anno di servizio, l’anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei mesi, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l’eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione. Durante la frequenza del predetto corso il personale conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con il regolamento di cui all’articolo 6-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982 (15/p).

 

In ogni caso il servizio già prestato dalla data dell’iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliaria siano immessi in ruolo.

 

Sono soppressi il secondo e il terzo comma dell’articolo 3, L. 8 luglio 1980, n. 343.

 

[Le specializzazioni conseguite dai volontari di cui al presente articolo nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell’ordinamento della Polizia di Stato] (15/q) (15/r).

 

 

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(15/e) Comma prima modificato dall’art. 4, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, e poi così sostituito dall’art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

(15/f) Comma abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

(15/g) Comma abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

(15/h) Comma abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

(15/i) Comma abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

(15/l) Comma prima modificato dall’art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276 e poi abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

(15/m) Comma abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

(15/n) Comma abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

(15/o) Gli attuali commi nono e decimo, che hanno sostituito l’originario comma nono per effetto dell’art. 10, L. 10 ottobre 1986, n. 668, sono stati modificati dall’art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

(15/p) Gli attuali commi nono e decimo, che hanno sostituito l’originario comma nono per effetto dell’art. 10, L. 10 ottobre 1986, n. 668, sono stati modificati dall’art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

(15/q) Comma abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

(15/r) Articolo così modificato dall’art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

 

(omissis)


 

D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
(Tab. A)

 

 

(1), (1/a), (1/circ)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1982, n. 158, S.O.

(1/a) Vedi, anche, l’art. 70, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell’interno: Circ. 26 giugno 2001, n. 333/A/9808.A.2.

 

(omissis)

 

Tabella A (20)

Livello di funzione 

Qualifica 

Posti di qualifica e di funzione 

FUNZIONE 

 

 

 

 

B 

Dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B 

Direttore dell’ufficio centrale ispettivo; consigliere ministeriale; direttore di ufficio interregionale della Polizia di Stato. 

 

 

 

 

C 

Dirigente generale di pubblica sicurezza 

18 

Direttore di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell’Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia. 

 

 

 

 

D 

Dirigente superiore 

195 

Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell’àmbito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell’Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore di sezione dell’Istituto superiore di polizia. 

 

 

 

 

E 

Primo dirigente 

709 

Vicario del questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello almeno provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale - dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo. 

 

 

 

 

 

Ruolo dei commissari: 

n. 1.980* 

 

 

Commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 

 

Commissario capo 

 

Vice questore aggiunto 

 

 

 

 

 

Ruolo direttivo speciale: 

n. 1.300** 

 

 

Vice commissario del ruolo direttivo speciale limitatamente alla frequenza del corso di formazione 

n. 850 

Commissario del ruolo direttivo 

 

 

 

Commissario capo del ruolo direttivo speciale 

n. 450 

Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale 

 

 

 

 

 

* La previgente dotazione organica del ruolo dei commissari è così rideterminata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3. 

** La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è così determinata, ai sensi dell’articolo 14, comma 2. 

 

 

Ruolo degli ispettori: 

 

 

Vice ispettore 

 

 

 

Ispettore 

 

 

n. 17.664* 

 

Ispettore capo 

 

 

 

Ispettore superiore - sostituto ufficiale di P.S. 

n. 6.000 

 

 

 

* La dotazione organica del ruolo degli ispettori è ridotta di 336 unità, per le finalità dell’articolo 14, comma 2. 

 

 

Ruolo dei sovrintendenti: 

 

 

Vice presidente 

n. 20.000 

Sovrintendente 

 

Sovrintendente capo 

 

 

 

 

 

Ruolo degli agenti e assistenti: 

 

 

 

Agente 

n. 57.336 

Agente scelto 

 

Assistente 

 

Assistente capo 

 

 

 

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(20) Tabella prima modificata dall’art. 1, L. 19 aprile 1985, n. 150, poi sostituita dall’art. 1, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276 e dall’art. 1, D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, nuovamente modificata dall’art. 4, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, sostituita dalla tabella 1 allegata al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, come modificata dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477 ed infine così modificata dal D.M. 7 febbraio 2003, n. 55 e dall’art. 4, D.L. 31 marzo 2005, n. 45. Vedi, anche, la tabella allegata al citato decreto ministeriale n. 55 del 2003.

 

(omissis)


 

D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.
Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica
(Tab. A)

 

 

(1) (2)

------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1982, n. 158, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 70, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

 

 

Tabella A (17)

 

RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI TECNICI 

 

 

Operatore Tecnico 

 

Operatore Tecnico Scelto 

 

Collaboratore Tecnico 

n. 4.000 (a

Collaboratore Tecnico Capo 

 

 

 

 

RUOLO DEI REVISORI TECNICI 

 

 

Vice Revisore Tecnico 

 

Revisore Tecnico 

n. 3.400 (b

Revisore Tecnico Capo 

 

 

 

 

RUOLO DEI PERITI TECNICI 

 

 

Vice Perito Tecnico 

 

Perito Tecnico 

n. 1.109 (c

Perito Tecnico Capo 

 

 

 

Perito Tecnico Superiore 

n. 350 (d

 

 

 

(a) La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici è ridotta di 2.308 unità rispetto alle originarie 6.308 unità, per compensare l'aumento delle dotazioni organiche dei seguenti ruoli: 

 

1.000 unità nel ruolo dei revisori tecnici; 

 

959 unità nel ruolo dei periti tecnici. 

 

(b) Aumento di 1.000 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 2.400 unità. 

(c) Aumento di 729 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 380 unità. 

(d) Aumento di 230 unità rispetto alla originaria dotazione di 120 unità. 

Della nuova dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, 167 unità sono rese indisponibili per l'istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.  

 

Ruoli dei direttori tecnici

Qualifiche 

Ingegneri 

Fisici 

Chimici 

Biologi 

Psicologi 

 

 

 

 

 

 

Direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 

196 (a

161 (b

30 (c

16 (d

40 (e

Direttore tecnico principale 

 

 

 

 

 

Direttore tecnico capo 

 

 

 

 

 

 

(a) Aumento di 55 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 141 unità.

(b) Aumento di 41 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 120 unità.

(c) Aumento di 7 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 23 unità.

(d) Aumento di 7 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 9 unità.

(e) Aumento di 21 unità rispetto alla originaria dotazione organica, di 19 unità, del ruolo dei selettori del centro psicotecnico di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

 

 

 

Ruolo dei dirigenti tecnici ingegneri 

 

 

 

Qualifica 

Posti in organico 

Funzioni 

 

 

 

Dirigente superiore tecnico 

13 

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto,  

 

 

direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico. 

Primo dirigente tecnico 

25 

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico. 

 

 

Ruolo dei dirigenti tecnici fisici 

 

 

 

Qualifica 

Posti di funzione 

Funzioni 

 

 

 

Dirigente superiore tecnico 

12 

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto,  

 

 

direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico. 

Primo dirigente tecnico 

20 

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico. 

 

 

Ruolo dei dirigenti tecnici chimici 

 

 

 

Qualifica 

Posti di funzione 

Funzioni 

 

 

 

Dirigente superiore tecnico 

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto,  

 

 

direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico. 

Primo dirigente tecnico 

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico. 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti tecnici biologi 

 

 

 

Qualifica 

Posti di funzione 

Funzioni 

 

 

 

Dirigente superiore tecnico 

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto,  

 

 

direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico. 

Primo dirigente tecnico 

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico. 

 

 

 

Ruolo dei dirigenti tecnici psicologi 

 

 

 

Qualifica 

Posti di funzione 

Funzioni 

 

 

 

Dirigente superiore tecnico 

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto,  

 

 

direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico. 

Primo dirigente tecnico 

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico. 

------------------------

 

(17) Tabella prima sostituita dall'art. 29, L. 10 ottobre 1986, n. 668, poi modificata dall'art. 9, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197 e di nuovo sostituita dalla tabella 4 allegata al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 29, 30 e 43 dello stesso. Successivamente la presente tabella è stata così modificata dall'art. 9 del citato D.Lgs. n. 197/1995, come modificato dall'art. 7,D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

 


 

D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338.
Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato
(Tab. A)

 

(1), (2)

 

 

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1982, n. 158 S.O.

(2) Vedi, anche, l’art. 3-bis, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276 e l’art. 70, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

 

Tabella A (24)

Ruolo dei direttivi medici 

 

 

 

 

 

 

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 

355 (a) 

Medico principale 

 

Medico capo 

 

 

 

 

 

 

«RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI 

 

Livello di 

Qualifica 

Posti di 

Funzione 

funzione 

 

qualifica 

 

Dirigente generale medico 

Direttore centrale di sanità. 

Dirigente superiore medico 

8 (b) 

Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto, anche per le funzioni di coordinamento degli studi e ricerche in materia sanitaria; direttore di servizio della Direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale. 

Primo dirigente medico 

30 (c) 

Direttore di divisione nella Direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; dirigente con funzioni ispettive; presidente di commisioni mediche o medico-legali. 

 

(a) Aumento di 86 unità rispetto all’originaria dotazione organica di 269 unità, di cui 22 unità relative alla dotazione organica del soppresso ruolo dei direttori tecnici medico legali.

 

(b) Aumento di una unità relativa alla dotazione organica della soppressa qualifica di dirigente superiore tecnico medico legale.

 

(c) Aumento di due unità relative alla dotazione organica della soppressa qualifica di dirigente tecnico medico legale.

 

------------------------

(24) Tabella prima modificata dagli artt. 3 e 3-bis, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276 e dall’art. 1, D.L. 18 gennaio 1992, n. 9 e poi così sostituita dalla tabella 5 allegata al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, come modificata dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.


 

Legge 23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(art. 17)

 

 

(1), (1/a) (1/circ)

 

------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;

- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.

 

(omissis)

Art. 17.

Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

 

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (7/a);

 

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

 

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

 

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

 

e) [l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (7/b).

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:

 

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;

 

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

 

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;

 

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

 

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali (7/c).

 

------------------------

(7/a) Lettera così modificata dall’art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata alla voce Comunità europee.

(7/b) Lettera abrogata dall’art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall’art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(7/c) Comma aggiunto dall’art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.

(omissis)


D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo codice della strada
(art. 138)

 

 

(1) (2) (1/circ)

------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

(2) Ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste è stata aggiornata, con D.M. 4 gennaio 1995 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, n. 6), con D.M. 20 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303), con D.M. 22 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301), con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303), con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) e con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305). I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Laddove nel presente testo era prevista l'emanazione di provvedimenti di concerto tra due o più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 7 aprile 1997, n. 86; Circ. 30 aprile 1997, n. 102; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 26 settembre 2002, n. 152;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 23 aprile 2001, n. 300/A/1/33017/105; Ris. 14 ottobre 2002, n. 300/A/2/55071/10; Circ. 21 agosto 2003, n. M/2413/33; Circ. 20 ottobre 2003, n. 300/A/1/45148/10; Circ. 14 settembre 2004, n. 300/A/1/33792/109/16/1;

- Ministero degli affari esteri: Circ. 22 dicembre 1997, n. 13;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 4 marzo 1996, n. 1059; Circ. 3 marzo 1997, n. 1207; Circ. 23 maggio 1997, n. 2811; Circ. 21 luglio 1997, n. 3816; Circ. 17 novembre 1997, n. 5964; Circ. 2 dicembre 1997, n. 6372/97; Circ. 24 febbraio 1998, n. 844; Circ. 17 giugno 1998, n. 3652; Circ. 2 agosto 1999, n. 579; Circ. 6 dicembre 1999, n. 7938; Circ. 3 marzo 2000, n. 1542; Circ. 1 marzo 2001, n. 1558;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 11 gennaio 1996, n. 1/96; Circ. 19 gennaio 1996, n. 3/96; Circ. 31 gennaio 1996, n. 9/96; Circ. 2 febbraio 1996, n. 12/96; Circ. 6 marzo 1996, n. 27/96; Circ. 11 marzo 1996, n. 32/96; Circ. 22 marzo 1996, n. 39/96; Circ. 8 maggio 1996, n. 61/96; Circ. 20 maggio 1996, n. 68/96; Circ. 21 maggio 1996, n. 70/96; Circ. 12 giugno 1996, n. 86/96; Circ. 19 giugno 1996, n. 89/96; Circ. 20 giugno 1996, n. 95/96; Circ. 27 giugno 1996, n. 98/96; Circ. 2 agosto 1996, n. 111/96; Circ. 27 settembre 1996, n. 126/96; Circ. 11 dicembre 1996, n. 155/96; Circ. 22 gennaio 1997, n. 4/97; Circ. 22 gennaio 1997, n. 5/97; Circ. 24 gennaio 1997, n. 6/97; Circ. 7 febbraio 1997, n. 8/97; Circ. 17 febbraio 1997, n. 15/97; Circ. 13 marzo 1997, n. 24/97; Circ. 18 marzo 1997, n. 27/97; Circ. 7 maggio 1997, n. 45/97; Circ. 7 maggio 1997, n. 46/97; Circ. 13 maggio 1997, n. 49/97; Circ. 27 maggio 1997, n. 53/97; Circ. 25 giugno 1997, n. 68/97; Circ. 26 giugno 1997, n. 69/97; Circ. 4 luglio 1997, n. 1630/PIVL; Circ. 22 luglio 1997, n. 81/97; Circ. 22 luglio 1997, n. 84/97; Circ. 16 settembre 1997, n. 91/97; Circ. 16 settembre 1997, n. 92/97; Circ. 17 settembre 1997, n. 94/97; Circ. 22 settembre 1997, n. 97/97; Circ. 4 novembre 1997, n. 116/97; Circ. 18 novembre 1997, n. 122/97; Circ. 3 dicembre 1997, n. 128/97; Lett.Circ. 12 dicembre 1997, n. B110/MOT; Circ. 17 dicembre 1997, n. 135/97; Circ. 18 dicembre 1997, n. 136/97; Circ. 23 dicembre 1997, n. 141/97; Circ. 29 dicembre 1997, n. 143/97; Circ. 7 gennaio 1998, n. 3/98; Circ. 14 gennaio 1998, n. 5/98; Circ. 19 gennaio 1998, n. 8/98; Lett.Circ. 20 gennaio 1998, n. B013/MOT; Circ. 2 febbraio 1998, n. 12/98; Circ. 12 febbraio 1998, n. 19/98; Circ. 16 marzo 1998, n. 27/98; Circ. 26 marzo 1998, n. 32/98; Circ. 7 aprile 1998, n. 36/98; Lett.Circ. 8 aprile 1998, n. 726/4240/0; Circ. 29 aprile 1998, n. 39/98; Circ. 28 maggio 1998, n. 45/98; Circ. 1 giugno 1998, n. 46/98; Circ. 25 giugno 1998, n. 58/98; Circ. 3 luglio 1998, n. 60/98; Circ. 21 luglio 1998, n. 63/98; Circ. 21 luglio 1998, n. 64/98; Circ. 29 luglio 1998, n. 70/98; Circ. 31 luglio 1998, n. 77/98; Circ. 30 settembre 1998, n. 90/98; Lett.Circ. 13 ottobre 1998, n. B090/MOT; Circ. 18 dicembre 1998, n. 121/98; Lett.Circ. 8 gennaio 1999, n. H0060/60G1; Circ. 28 gennaio 1999, n. 9/99; Circ. 8 febbraio 1999, n. 1/99/APC; Lett.Circ. 12 febbraio 1999, n. B009/MOT; Circ. 4 marzo 1999, n. 15/99; Lett.Circ. 5 marzo 1999, n. B019/MOT; Lett.Circ. 9 marzo 1999, n. 9906/4630; Circ. 6 maggio 1999, n. 1906/4120(0)-MOT-BO41; Circ. 12 maggio 1999, n. 26/99; Circ. 14 maggio 1999, n. 27/99; Circ. 14 maggio 1999, n. 28/99; Circ. 20 maggio 1999, n. 29/99; Circ. 28 maggio 1999, n. 31/99; Lett.Circ. 14 giugno 1999, n. B055/MOT; Circ. 6 settembre 1999, n. 88/95; Circ. 21 settembre 1999, n. 48/99; Circ. 28 settembre 1999, n. 50/99; Circ. 20 ottobre 1999, n. B074/MOT; Circ. 16 novembre 1999, n. 6247/698/99; Circ. 2 dicembre 1999, n. 31/99/MOT; Circ. 2 dicembre 1999, n. A30/MOT; Lett.Circ. 14 dicembre 1999, n. B086/MOT; Circ. 15 dicembre 1999, n. A33/99/MOT; circ. 23 dicembre 1999, n. 34/99/MOT; Circ. 4 gennaio 2000, n. A1/2000/MOT; Circ. 17 gennaio 2000, n. B4/2000/MOT; Circ. 18 gennaio 2000, n. A3/2000/MOT; Circ. 3 febbraio 2000, n. B5/2000/MOT; Lett.Circ. 29 febbraio 2000, n. 0161/UT32/CG(2); Circ. 8 marzo 2000, n. B13/2000/MOT; Circ. 10 marzo 2000, n. B14/2000/MOT; Circ. 20 marzo 2000, n. A11/2000/MOT; Lett.Circ. 30 marzo 2000, n. 516/M3/B2; Circ. 14 aprile 2000, n. A14/2000/MOT; Circ. 21 aprile 2000, n. A15/2000/MOT; Lett.Circ. 16 maggio 2000, n. 729/M3/C2; Circ. 16 giugno 2000, n. B47/2000/MOT; Circ. 22 giugno 2000, n. B53/2000/MOT; Circ. 14 luglio 2000, n. A22/2000/MOT; Lett.Circ. 9 agosto 2000, n. 1403/M3/C2; Lett.Circ. 7 agosto 2000, n. 1384/M3/B2; Lett.Circ. 29 settembre 2000, n. 7938/604; Circ. 11 ottobre 2000, n. B63/2000/MOT; Lett.Circ. 18 ottobre 2000, n. 1728/M3/C2; Circ. 8 novembre 2000, n. A25/2000/MOT; Circ. 9 novembre 2000, n. B73/2000/MOT; Circ. 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT; Circ. 30 novembre 2000, n. A29/2000/MOT; Circ. 4 dicembre 2000, n. A30/2000/MOT; Circ. 5 dicembre 2000, n. A31/2000/MOT; Circ. 14 dicembre 2000, n. B110/2000/MOT; Lett.Circ. 15 gennaio 2001, n. 50/M3/B2; Lett.Circ. 19 gennaio 2001, n. 144/C3; Lett.Circ. 13 febbraio 2001, n. 1935/M3/B2; Circ. 23 febbraio 2001, n. 979/4631/C.T. Lett.Circ. 8 marzo 2001, n. 653/C4/2001; Lett.Circ. 24 gennaio 2001, n. 0015/UT60/C1/CG; Lett.Circ. 1 giugno 2001, n. 437/M330; Circ. 11 giugno 2001, n. 489/M340/2001;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 30 aprile 1997, n. 6/4PS/30712; Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98;

- Ministero dell'ambiente: Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 9 ottobre 2001, n. 2919/M366/2001; Ris. 29 ottobre 2001, n. 171/E; Circ. 2 gennaio 2002, n. 2/E; Ris. 27 maggio 2002, n. 156/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 5 maggio 1997, n. 300/A/23657/144/5/20/5; Circ. 10 marzo 1998, n. 20; Circ. 1 giugno 1998, n. 47; Circ. 28 luglio 1998, n. 300/A/54714/108/15; Circ. 8 novembre 1998, n. 300/A/55805/116/1; Circ. 6 febbraio 1998, n. 300/A/51520/124/77; Circ. 12 dicembre 2000, n. 300/A/24850/144/5/20/3; Circ. 11 settembre 1998, n. 62; Circ. 13 marzo 1999, n. 28; Circ. 13 settembre 1999, n. 94; Circ. 4 ottobre 1999, n. 99; Circ. 22 dicembre 1999, n. 122; Circ. 13 gennaio 2000, n. M/2413/9; Circ. 17 gennaio 2000, n. 6; Circ. 18 gennaio 2000, n. 8; Circ. 19 gennaio 2000, n. 9; Lett.Circ. 31 gennaio 2000, n. 300/A/45647/101/21/2; Circ. 21 febbraio 2000, n. 20; Lett.Circ. 5 aprile 2000, n. 300/A/22583/101/21/2; Circ. 17 aprile 2000, n. 42; Circ. 2 agosto 2000, n. 81; Lett.Circ. 1 aprile 2000, n. 300/A/22255/101/3/3/9; Circ. 9 gennaio 2001, n. 300/A/25153/105/36; Circ. 30 gennaio 2001, n. M/2413/39; Circ. 15 febbraio 2001, n. M/2413/10; Circ. 21 marzo 2001, n. M/2413/12; Circ. 13 aprile 2001, n. 24; Circ. 6 dicembre 2001, n. M/6326/50; Circ. 12 dicembre 2001, n. 86; Circ. 23 agosto 2002, n. 300/A/1/54622/103/8/2; Circ. 3 ottobre 2002, n. 300/A/1/54584/101/3/3/9; Circ. 8 aprile 2003, n. 300/A/1/41198/101/3/3/9; Circ. 13 giugno 2003, n. M/2413-12; Circ. 1 luglio 2003, n. 300/A/1/43773/101/3/3/8; Circ. 12 agosto 2003, n. 300/A/1/44248/109/16/1; Circ. 12 agosto 2003, n. 300/A/1/44249/101/3/3/8; Circ. 1 settembre 2003, n. 300/A/1/43791/109/16/1; Circ. 4 settembre 2003, n. M/2413/5; Nota 31 ottobre 2003; Circ. 1 febbraio 2004, n. 300/A/1/41059/108/1; Circ. 29 marzo 2004, n. 300/A/1/32149/1; Circ. 27 maggio 2004, n. 1959; Circ. 25 giugno 2004, n. M/2413/12; Circ. 30 dicembre 2004, n. 300/A/1/36006/101/3/3/14; Circ. 26 gennaio 2005, n. M/2413-12; Circ. 4 febbraio 2005, n. 300/A/1/41236/109/16/1;

- Ministero della giustizia: Nota 13 agosto 2003;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 marzo 1997, n. 169; Circ. 14 aprile 1997, n. 248;

- Ministero della sanità: Circ. 24 gennaio 2001, n. DPV.U07/LD1.G.14/147;

- Ministero delle finanze: Circ. 12 febbraio 1997, n. 33/E; Circ. 12 febbraio 1997, n. 33/E; Circ. 29 luglio 1997, n. 215/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; Circ. 31 luglio 1998, n. 197/E; Circ. 17 maggio 2000, n. 97/E;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 9 agosto 2001, n. 1817/M330; Circ. 20 febbraio 2002, n. 1098/60G1/MOT6; Ris. 25 febbraio 2002, n. 1098/60G1/MOT6; Circ. 2 maggio 2002, n. 1668/MOT2/C; Circ. 30 dicembre 2002, n. 4258/M310/MOT3; Circ. 2 gennaio 2003, n. 01/M368; Circ. 12 febbraio 2003, n. 551/M310/MOT3; Circ. 20 febbraio 2003, n. 358/MOT4; Circ. 11 aprile 2003, n. 1525; Circ. 19 marzo 2003, n. 2388/MOT5; Circ. 26 maggio 2003, n. 1139/404; Circ. 27 maggio 2003, n. 449/I/US2; Circ. 14 luglio 2003, n. 1971/M360; Circ. 22 luglio 2003, n. 5619.060.0; Circ. 23 luglio 2003, n. 2921/MOT2/D; Circ. 28 luglio 2003, n. 2979/M368; Circ. 9 ottobre 2003, n. 4053/M350/MOT3; Circ. 6 novembre 2003, n. 4398/M334; Circ. 26 novembre 2003, n. 4437/M360; Circ. 17 dicembre 2003, n. 3131/404; Circ. 23 dicembre 2003, n. 300/A/1/44795/10; Circ. 22 gennaio 2004, n. 203/404/MOT4; Circ. 3 febbraio 2004, n. 387/M334; Circ. 8 marzo 2004, n. 4612/M350; Circ. 16 marzo 2004, n. 1060; Circ. 29 marzo 2004, n. 885/404; circ. 10 maggio 2004, n. 1913/M310/MOT3; Circ. 6 agosto 2004, n. 300/A/1/34115/108/68; Circ. 24 novembre 2004, n. 2567/Segr; Nota 9 dicembre 2004, n. 3773; Circ. 3 marzo 2005, n. 739/MOT2/C.

(omissis)

Art. 138

Veicoli e conducenti delle Forze armate.

1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.

 

2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.

 

3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

 

a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;

 

b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).

 

4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.

 

5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (424), di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

 

6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (424), purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

 

7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.

 

8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (424).

 

9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.

 

10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.

 

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano (425).

 

12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza (426).

 

12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato (426/a).

 

 

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(424) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(425) Comma così modificato prima dall'art. 5, D.L. 28 giugno 1995, n. 251 e poi dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(426) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 69, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(426/a) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 11 agosto 2004, n. 246.


 

D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198.
Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri
(art. 4)

 

 

(1), (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O. Nel testo di questo decreto sono state riportate le correzioni di cui agli avvisi pubblicati nella Gazz. Uff. 28 giugno 1995, n. 149.

(2) Riportata al n. T/LVIII.

 

 

(omissis)

Art. 4.

Reclutamento dei carabinieri.

1. Sono consentiti:

 

a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze Armate nonché nelle Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile. Per coloro che hanno già prestato servizio militare il limite di età è elevato a 28 anni (3);

 

b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio.

 

2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall’articolo 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

 

Ai fini dell’immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all’esito di una prova per l’accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l’automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo (4).

 

 

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(3) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83. Vedi, anche, l’art. 1, D.M. 22 aprile 1999, n. 188, riportato al n. G/CIII.

 

(omissis)


D.L. 1° ottobre 1996, n. 512, conv. con mod., Legge 28 novembre 1996, n. 609.
Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto
(art. 3)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 1996, n. 231 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 novembre 1996, n. 609 (Gazz. Uff. 30 novembre 1996, n. 281). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 6 febbraio 1996, n. 47, del D.L. 2 aprile 1996, n. 185, del D.L. 3 giugno 1996, n. 305, e del D.L. 2 agosto 1996, n. 406.

(omissis)

Art. 3

Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (9), e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attività di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (9), tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attività di formazione, addestramento e di attestazione di idoneità di cui al comma 3 è assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalità e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente (10).

 

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (9), che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.

 

 

------------------------

 

(9) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).

(10) Con D.M. 14 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 20 marzo 1997, n. 66), modificato dal D.M. 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2002, n. 19), sono state stabilite le tariffe per l'attività di formazione di cui al presente comma.

(omissis)

 

 


 

D.L. 25 marzo 1997, n. 67, conv. con mod. Legge 23 maggio 1997, n. 135.
Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione
(art. 18)

 

 

 

(1) (1/circ)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1997, n. 71, e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135 (Gazz. Uff. 24 maggio 1997, n. 119).

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 24 aprile 1998, n. 12;

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 30 giugno 1997, n. 1221;

- I.N.A.I.(Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 4 marzo 1998, n. 10;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 14 gennaio 1998, n. 1;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 aprile 1997, n. 95; Circ. 10 giugno 1997, n. 129; Circ. 12 giugno 1997, n. 132; Circ. 28 luglio 1997, n. 170; Circ. 4 agosto 1997, n. 182; Circ. 12 dicembre 1997, n. 252; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 29 gennaio 1998, n. 19; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ. 8 aprile 1998, n. 78; Circ. 28 maggio 1998, n. 113; Circ. 1 giugno 1998, n. 114; Circ. 18 dicembre 1998, n. 260; Circ. 28 dicembre 1999, n. 228; Circ. 20 gennaio 2000, n. 12; Circ. 27 dicembre 2000, n. 219; Circ. 24 gennaio 2001, n. 17; Circ. 20 dicembre 2001, n. 224; Circ. 21 dicembre 2004, n. 166;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 17 aprile 1997, n. 2052/29;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 10 agosto 1999, n. 66/99;

- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

- Ministero della giustizia: Circ. 3 novembre 2000, n. 681617;

- Ministero per le politiche agricole: Circ. 8 maggio 1998, n. 2/98;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 4 luglio 1997.

(omissis)

 

Art. 18

Rimborso delle spese di patrocinio legale.

1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

(omissis)


 

D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332.
Regolamento recante norme per l’immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana

 

 

(1), (1/a) (1/circ)

 

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1997, n. 231.

(1/a) Vedi, anche, l’art. 2, D.L. 21 aprile 1999, n. 110, riportato alla voce Ministero degli affari esteri, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero della difesa: Circ. 14 maggio 2003, n. DGPM/I/3a/29311/TFP/2003; Circ. 15 maggio 2003, n. DGPM/I/3ª/2ª/29334/VSP332/2003.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;

 

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Visto l’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente incentivi per il reclutamento di volontari nelle Forze armate e la loro successiva immissione nei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nel Corpo dei vigili del fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa italiana;

 

Ritenuta la necessità di definire, in attuazione dell’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le modalità di selezione, di reclutamento, di arruolamento e di successiva immissione nei ruoli del personale volontario, nonché le norme transitorie inerenti il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei termini posti dalla legge stessa;

 

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 9 febbraio 1995 e della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 luglio 1997;

 

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, dei trasporti e della navigazione, per le politiche agricole e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

 

Emana il seguente regolamento:

 

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 1.

Denominazioni.

1. Le seguenti terminologie usate nel presente regolamento devono intendersi nel modo di seguito elencato:

 

a) Forze armate: Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare;

 

b) Forze di polizia ad ordinamento militare: Arma dei carabinieri (prima Arma dell’Esercito e Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza), Corpo della guardia di finanza;

 

c) Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato;

 

d) Amministrazioni: Corpo militare della Croce rossa italiana, Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 

e) volontari in ferma breve: il personale arruolato nelle Forze armate a norma dell’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (2).

 

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(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

Art. 2.

Programmazione delle immissioni.

1. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le Amministrazioni definiscono ed aggiornano una programmazione quadriennale scorrevole dei reclutamenti e delle assunzioni da effettuare in ciascun anno per le qualifiche iniziali, da cui possano desumersi i parametri di riferimento per calibrare i reclutamenti dei volontari in ferma breve nelle Forze armate, anche in vista della loro futura immissione nelle Forze di polizia e nelle Amministrazioni stesse al termine della ferma triennale.

 

2. La programmazione di cui al comma 1 deve indicare tutti i reclutamenti previsti in ciascun anno, anche quelli riferiti agli ausiliari, ove previsti, da mettere in conto per il calcolo delle percentuali di cui all’articolo 3. Essa deve essere inviata entro il 30 settembre di ogni anno allo Stato maggiore della Difesa e per conoscenza agli altri soggetti citati all’articolo 1, nonché al Ministero del tesoro ed al Dipartimento della funzione pubblica.

 

 

Art. 3.

Entità ed impiego.

1. Ferma restando l’entità numerica dei volontari di truppa in ferma breve prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (3), i reclutamenti presso le Forze armate, ad esclusione dell’Arma dei carabinieri, possono essere effettuati in relazione alle esigenze fissate annualmente nella legge di bilancio.

 

2. I volontari in ferma breve di cui al presente regolamento devono essere prioritariamente destinati alle unità di pronto impiego dell’Esercito, a bordo delle unità della linea operativa della Marina e ai reparti di pronto impiego dell’Aeronautica.

 

3. L’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Amministrazioni di cui all’articolo 1, è riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, nei limiti delle vacanze di organico, secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10 e le seguenti percentuali:

 

 

 

 a) Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . . . . .   60%;
    b) Guardia di finanza . . . . . . . . . . . . . . . .   60%;
    c) Corpo militare della Croce rossa . . . . . . . . .  100%;
    d) Polizia di Stato . . . . . . . . . . . . . . . . .   35%;
    e) Corpo di polizia penitenziaria . . . . . . . . . .   50%;
    f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco . . . . . . .   35%;
    g) Corpo forestale dello Stato. . . . . . . . . . . .   35%.

 

4. L’accesso al ruolo dei volontari in servizio permanente di ogni singola Forza armata è riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nella Forza armata nella quale chiedono di essere immessi.

 

5. Le riserve previste dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958 (4), e successive modificazioni, per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, anche mediante procedimenti concorsuali pubblici, e quelle previste dall’articolo 100, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (5), per l’accesso al Corpo di polizia penitenziaria, devono intendersi assorbite da quelle previste dal presente regolamento.

 

 

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(3) Riportato al n. H/XXXV.

(4) Riportata al n. E/XL.

(5) Riportato alla voce Carceri e case di rieducazione.

 

 

Capo II - Norme di attuazione

 

Art. 4.

Pubblicazione dei bandi di arruolamento.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, le Direzioni generali del Ministero della difesa competenti per ciascuna Forza armata all’arruolamento del personale volontario emanano, su direttiva dello Stato maggiore della Difesa, bandi di arruolamento di personale volontario per ferme di tre anni nelle Forze armate.

 

2. Nel bando di arruolamento sono specificamente indicati i requisiti previsti per l’accesso a ciascuna delle carriere iniziali in cui possono essere immessi i volontari al termine della ferma triennale.

 

 

Art. 5.

 Presentazione delle domande e ripartizione degli aspiranti.

1. Le domande di arruolamento nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma breve devono contenere l’indicazione della Forza armata nella quale l’aspirante desidera svolgere il servizio e quella relativa alla Forza armata, alla Forza di polizia ad ordinamento militare o civile o ad altra Amministrazione di cui all’articolo 1 in cui desidera essere immesso al termine della ferma triennale.

 

2. Gli aspiranti saranno ripartiti dalla commissione tecnica interministeriale di cui all’articolo 6, ed inviati ai centri ed alle commissioni di selezione di cui al comma 3, sulla base della preferenza espressa relativamente all’impiego al termine della ferma triennale. I predetti centri e commissioni dispongono per l’effettuazione di una preselezione di tipo culturale a livello nazionale o eventualmente a livello regionale o provinciale.

 

3. Ai fini della selezione degli aspiranti sono impiegati i centri e le commissioni di selezione indicati in allegato 1 al presente regolamento. I centri e le commissioni di selezione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle altre Amministrazioni sono integrati da rappresentanti delle Forze armate.

 

Art. 6.

Selezione degli aspiranti.

1. La selezione degli aspiranti per il reclutamento in ferma triennale nelle Forze armate è effettuata in base ai requisiti e prove concorsuali elencati in allegato 2 e con le procedure fissate in allegato 3 al presente regolamento.

 

2. L’assegnazione dei volontari in ferma breve alle Forze armate e la loro predesignazione per l’immissione nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni, è effettuata da una apposita commissione tecnica interministeriale, costituita presso il Ministero della difesa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto delle graduatorie formate presso i singoli centri e commissioni di selezione.

 

3. La commissione tecnica interministeriale, presieduta da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa, è composta dai rappresentanti dei seguenti enti:

 

a) Stato maggiore della Difesa;

 

b) Stato maggiore dell’Esercito;

 

c) Stato maggiore della Marina;

 

d) Stato maggiore dell’Aeronautica;

 

e) Direzione generale della leva, militarizzazione, reclutamento obbligatorio, mobilitazione civile e corpi ausiliari;

 

f) Direzione generale della sanità militare;

 

g) Direzione generale per i sottufficiali ed i militari di truppa dell’Esercito;

 

h) Direzione generale per il personale militare della Marina;

 

i) Direzione generale per il personale militare dell’Aeronautica;

 

l) Comando generale dell’Arma dei carabinieri;

 

m) Comando generale del Corpo della guardia di finanza;

 

n) Ispettorato superiore del Corpo militare della Croce rossa italiana;

 

o) Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno;

 

 

p) Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia;

 

q) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell’interno;

 

r) Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche del Ministero per le politiche agricole (5/a).

 

4. Alla commissione sono assegnati i seguenti compiti:

 

a) ripartire gli ammessi al servizio volontario nelle Forze armate in funzione delle preferenze espresse secondo una specifica programmazione annualmente disposta dallo Stato maggiore della Difesa di concerto con gli Stati maggiori delle Forze armate, dandone comunicazione alle direzioni generali per il personale interessate;

 

b) predesignare il personale ammesso alla ferma triennale, per la Forza armata, la Forza di polizia ad ordinamento militare e civile o l’amministrazione nella quale sarà immesso al termine della ferma in funzione dei risultati della selezione attitudinale.

 

 

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(5/a) La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche è stata soppressa dall’art. 3, D.P.R. 1° agosto 2003, n. 264. Tutti i provvedimenti normativi, amministrativi, giudiziari e contrattuali facenti capo alla suddetta Direzione generale si intendono riferiti automaticamente all’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo 3.

 

 

Art. 7.

Prolungamento della ferma.

1. Il personale volontario ammesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni, che termini la ferma in anticipo rispetto alle immissioni nei predetti organismi, viene trattenuto in servizio nelle Forze armate fino al momento del transito nella nuova carriera nei limiti dei posti disponibili nei contingenti già autorizzati nella legge di bilancio per l’anno di riferimento.

 

2. I volontari in ferma breve ammessi al transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente di una Forza armata conservano lo stato di volontari in ferma breve per il periodo necessario all’espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all’immissione nel suddetto ruolo. Gli stessi, con decreto ministeriale, sono promossi al grado di primo caporalmaggiore e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente, nell’ordine risultante dalla graduatoria di merito formata secondo i criteri di cui al comma 4 dell’articolo 9, al termine del quarto anno di servizio.

 

 

Art. 8.

Proscioglimento dalla ferma.

1. I giovani ammessi alla ferma volontaria triennale possono rassegnare le dimissioni entro sessanta giorni dalla data in cui hanno contratto tale ferma. Se conservano obblighi militari, devono completarli nella Forza armata nelle cui liste di leva sono iscritti.

 

2. I volontari in ferma breve sono prosciolti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (6):

 

a) a domanda, per gravi e comprovati motivi, successivamente ai primi sessanta giorni di servizio;

 

b) d’autorità:

 

1) per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

 

2) per protratto, insufficiente rendimento nel corso della ferma;

 

3) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 (7);

 

4) per perdita dei requisiti di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (8), e successive modificazioni;

 

c) d’ufficio:

 

1) per perdita del grado;

 

2) per condanna penale per delitti non colposi;

 

3) [per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma] (8/a).

 

 

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(6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(7) Riportata al n. B/XVI.

(8) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(8/a) Numero abrogato dall’art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall’art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

 

 

Art. 9.

Avanzamento dei volontari e immissione nel servizio permanente delle Forze armate.

1. I volontari in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi riportati nella tabella A in allegato 4 al presente regolamento, nel rispetto delle esigenze ordinative delle Forze armate.

 

2. L’immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli dei volontari in servizio permanente della stessa Forza armata nella quale svolgono la ferma triennale è predisposta dalle competenti direzioni generali, nei limiti dei posti annualmente disponibili, sulla base di apposita graduatoria di merito elaborata dalla rispettiva commissione per l’immissione dei volontari nelle Forze armate, secondo i criteri previsti dal comma 4.

 

3. Le commissioni per l’immissione di volontari nelle rispettive Forze armate, sono presiedute da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa, e sono composte da due membri in rappresentanza, rispettivamente, dello Stato maggiore e della direzione generale del personale della Forza armata di appartenenza.

 

4. Le commissioni formano, con frequenza annuale, le graduatorie per l’immissione nelle rispettive Forze armate dei volontari che hanno terminato la ferma, secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali criteri tengono conto dei seguenti titoli:

 

a) graduatoria di ammissione alla ferma breve;

 

b) attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve;

 

c) qualità morali e culturali;

 

d) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;

 

e) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;

 

f) titolo di studio e/o titolo professionale posseduti.

 

 

Art. 10.

Immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni.

1. L’immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle Amministrazioni di cui all’articolo 1 è predisposta dalle commissioni per l’immissione dei volontari nelle Forze di polizia e nelle amministrazioni, sulla base della programmazione quadriennale di cui all’articolo 2 e secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali criteri tengono conto dei titoli indicati nell’articolo 9, comma 4.

 

2. Le commissioni per l’immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni sono presiedute da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa e sono composte da due membri, in rappresentanza, rispettivamente, della direzione generale del personale della Forza armata di appartenenza e della Forza di polizia ad ordinamento militare e civile e amministrazione di immissione.

 

3. Le domande devono essere presentate entro il secondo anno della ferma triennale, a conferma della preferenza espressa in materia al momento dell’arruolamento nelle Forze armate. Nell’ultimo semestre della ferma triennale, le commissioni per l’immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni disporranno, a cura delle amministrazioni interessate, una verifica del mantenimento dei previsti requisiti psico/fisici e di quelli di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (9), e successive modificazioni.

 

4. L’ammissione alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni avviene comunque dopo il termine della ferma triennale contratta e dà luogo alla perdita del grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.

 

5. Nel caso in cui il numero dei volontari in ferma breve risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti stabiliti dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le amministrazioni conferiscono i posti disponibili mediante i reclutamenti ordinari secondo le disposizioni di legge in vigore per ciascuna amministrazione.

 

 

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(9) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

 

Capo III - Norme transitorie e finali

 

Art. 11.

Decorrenza.

1. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le Amministrazioni devono rendere disponibili per il personale volontario congedato senza demerito le percentuali di posti, di cui all’articolo 3, comma 3, a decorrere dal 1° luglio 1997.

 

 

Art. 12.

Personale in servizio ed in congedo.

1. Il personale in ferma di leva prolungata, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (10), che abbia già ultimato la ferma triennale senza demerito, può presentare domanda di immissione nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di cui all’articolo 1 e non si applicano nei suoi confronti i limiti temporali di cui al comma 3 dell’articolo 10.

 

2. Analoga domanda può essere presentata, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dai militari in ferma di leva prolungata, congedati senza demerito, che abbiano terminato almeno la ferma triennale.

 

3. Il personale in ferma di leva prolungata, reclutato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (11), successivamente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (10), durante il secondo anno di servizio può presentare domanda per l’immissione, al termine della ferma triennale, nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di cui all’articolo 1.

 

4. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le amministrazioni interessate sottoporranno i candidati alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri e commissioni di selezione.

 

5. I candidati dovranno risultare in possesso dei requisiti elencati in allegato 2, fatta eccezione per il limite di età che è elevato nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

 

6. Il personale delle Forze armate in ferma di leva prolungata od in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni di cui all’articolo 1, perde il grado eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova carriera.

 

 

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(11) Riportata al n. E/XL.

(10) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

 

Art. 13.

Personale da reclutare.

1. Nelle more della prima incorporazione di volontari in ferma breve in applicazione del presente regolamento, le Forze armate sono autorizzate a reclutare personale volontario ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (11). A tale personale si applicano le norme di stato ed avanzamento previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (12), concernente attuazione della legge 6 marzo 1992, n. 216 (13), in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e dal presente regolamento.

 

2. Al termine della ferma triennale, tale personale può partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle necessità organiche della Forza armata di appartenenza.

 

 

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(11) Riportata al n. E/XL.

(12) Riportato al n. H/XXXV.

(13) Riportata l n. T/LVIII.

 

 

 

Allegato 1

(previsto dall’art. 5, comma 3)

 

 

Centri e commissioni di selezione

 

  Centri di selezione dell’Esercito . . . . . . . . . . . . n. 1
  Centri di selezione della Marina. . . . . . . . . . . . . n. 2
  Centro di selezione dell’Aeronautica. . . . . . . . . . . n. 1
  Centro di selezione dell’Arma dei CC. . . . . . . . . . . n. 1
  Centro di selezione della Guardia di finanza. . . . . . . n. 1
  Commissione di selezione della Polizia di Stato . . . . . n. 1
  Centro di selezione del Corpo di polizia penitenziaria. . n. 1
  Commissione di selezione del C.F.S. . . . . . . . . . . . n. 1
  Centro di selezione del Corpo dei VV.FF.  . . . . . . . . n. 1

 

 

Allegato 2

(previsto dall’art. 6, comma 1)

 

 

Profilo per l’ammissione alla ferma volontaria triennale

 

Requisiti di stato civile:

 

a) cittadinanza italiana;

 

b) godimento dei diritti civili e politici;

 

c) assenza di condanne, di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi, di provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o di espulsione dai Corpi militarmente organizzati, nonché l’assenza di misure di prevenzione;

 

d) età compresa tra i 17 ed i 22 anni (14).

 

 

 

Requisiti psico/fisici:

 

a) profilo/idoneità psico/fisico previsto per l’impiego nella Forza armata in qualità di volontario in servizio permanente, nella Forza di polizia a ordinamento militare o civile o nella amministrazione di futura destinazione (per gli aspiranti all’arruolamento nella Marina militare saranno compiuti ulteriori accertamenti tendenti a stabilire l’attitudine al servizio in Marina);

 

b) esito negativo dei tests sierologici per l’accertamento della tossicodipendenza.

 

Requisiti psico-attitudinali:

 

quelli previsti per l’impiego nella Forza armata, nella Forza di polizia a ordinamento militare o civile o nella amministrazione di futura destinazione.

 

 

 

Requisiti culturali:

 

a) possesso del titolo di studio conferito dalla scuola dell’obbligo;

 

 

b) superamento delle prove per la verifica del livello culturale.

 

 

Requisiti morali e di condotta:

 

quelli di cui all’art. 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (15), e successive modificazioni.

 

 

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(14) Per l’elevazione a 23 anni, vedi l’art. 22, comma 8, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(15) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

 

 

 

Allegato 3

(previsto dall’art. 6, comma 1)

 

 

Procedure per la selezione

 

 

Per la selezione degli aspiranti all’arruolamento volontario nelle Forze armate si adotta la seguente procedura:

 

a) effettuazione di una prova di preselezione a carattere culturale da parte di tutti i candidati in possesso dei requisiti di stato civile e culturali;

 

b) effettuazione, presso i centri e le commissioni di selezione, per tutti gli aspiranti che hanno superato la prova di preselezione, degli accertamenti di idoneità psico-fisico-attitudinale ed attribuzione a ciascun candidato del relativo profilo;

 

 

c) trasmissione dei risultati della selezione alla commissione tecnica interministeriale;

 

 

d) compilazione da parte della commissione tecnica interministeriale di graduatorie nazionali per ogni singola Forza di polizia a ordinamento militare o civile o amministrazione in base alle quali vengono effettuati i reclutamenti, tenendo conto delle immissioni previste, aumentate di una entità percentuale, uguale per ogni graduatoria, stabilita dalla commissione tecnica interministeriale per conseguire un gettito totale del reclutamento degli idonei riportato nel bando.

 

Allegato 4

(previsto dall’art. 9, comma 1)

Tabella A

 


                      +                         
  Caporale            |  Non prima del compimento
  Comune di 1ª classe  >  del 3° mese           
  Aviere scelto       |   dall’incorporazione   
                      +                         
                      +                         
  Caporale maggiore   |  Non prima del compimento
  Sottocapo            >  del 18° mese           
  1° Aviere           |   dall’incorporazione   
                      +                         


D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.
Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
(artt. 30-bis, 60, 60-bis, 61, 62, 63, 64)

 

 

(1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1998, n. 17, S.O.

(omissis)

Art. 30-bis.

Disposizioni speciali per l’avanzamento in taluni ruoli.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 all’ufficiale più anziano dell’Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell’Esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, dell’Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell’Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.

 

2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti ed in deroga all’articolo 22 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.

 

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa (40/a).

 

 

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(40/a) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 29 marzo 2001, n. 86.

 

(omissis)

Art. 60

Disciplina degli organici nel regime transitorio.

1. Al fine di realizzare con gradualità la riduzione degli organici, le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza Armata sono annualmente definite con decreto ministeriale in modo da ricondurle entro il 1° gennaio 2006 ai livelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. Per il Corpo delle Capitanerie di Porto detto decreto è adottato d'intesa con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (64).

 

2. In relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente nonché la determinazione delle relative aliquote di valutazione e l'eventuale elevazione delle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, sono annualmente fissati, con decreto ministeriale, secondo i seguenti criteri:

 

a) qualora il numero di promozioni annuali previsto a regime dal presente decreto sia superiore a quello fissato dalla pregressa normativa, può essere mantenuto il numero di promozioni previsto dalla pregressa normativa fino al conseguimento dei volumi organici previsti dal presente decreto per la singola Forza Armata;

 

b) qualora il numero di promozioni annuali disciplinato dal presente decreto sia inferiore a quello della pregressa normativa, il numero di promozioni da conferire può essere aumentato fino a raggiungere quello previsto dalla pregressa normativa;

 

c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione ed alle distinte graduatorie di merito;

 

d) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente decreto. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;

 

e) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2 dell'articolo 21 e non si applica la misura massima del 30% di cui alla elttera d) (65).

 

2-bis. Fino al 31 dicembre 2005, il quadro d'avanzamento di cui all'articolo 18 è formato solo se il numero di promozioni conseguente è compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2 (66).

 

3. Alla data del 1° gennaio 2006 le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza Armata dovranno essere comunque contenuti entro i limiti stabiliti dal presente decreto.

 

4. Gli organici, le aliquote di valutazione per l'avanzamento dei vari gradi per l'anno 1998 e il relativo numero di promozioni annuali sono determinati sulla base della normativa in vigore nell'anno 1997. Sono fatti salvi per l'anno 1998 i quadri di avanzamento, nonché le disposizioni richiamate nei bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

 

------------------------

 

(64) Comma così modificato dall'art. 24, D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216.

(65) Lettera così modificata dall'art. 24, D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216.

(66) Comma aggiunto dall'art. 24, D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216.

 

 

 

Art. 60-bis

Avanzamento. Modifiche del regime transitorio.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009 (66/a).

 

 

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(66/a) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 2 dicembre 2004, n. 299.

 

 

Art. 61

Avanzamento. Regime transitorio.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ed al ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato si applica la permanenza minima nel grado di tenente ai fini dell'avanzamento al grado superiore riportata nella tabella 1 annessa al presente decreto.

 

2. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale del Corpo sanitario le permanenze minime nei gradi per l'avanzamento al grado superiore sono così stabilite:

 

a) per il grado di Tenente, in 8 anni comprensivi della durata legale del corso di laurea;

 

b) per il grado di Capitano, in 8 anni;

 

c) per il grado di Maggiore, in 3 anni;

 

d) per il grado di Tenente Colonnello, in 8 anni.

 

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60 comma 4, in fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, le permanenze minime nei gradi del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni previste, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutti i ruoli speciali.

 

4. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore dei Capitani dei ruoli normali e speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato è fissato in tante unità pari alla somma dei Capitani mai valutati con anzianità di grado, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, pari o superiore rispettivamente a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato ed a 8 anni per il Corpo sanitario.

 

5. Nelle aliquote di valutazione relative al comma 4 sono inclusi i Capitani mai valutati che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi, una anzianità di grado pari o superiore rispettivamente a 8 anni per il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato.

 

6. È consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario ruolo ufficiali medici, ruolo chimico-farmacisti e ruolo del servizio veterinario nel corrispondente ruolo normale secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.

 

7. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4 si applicano a partire dagli ufficiali che terminano il corso di applicazione, di cui all'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998.

 

8. Gli ufficiali transitati nel complemento in applicazione del comma 4° dell'articolo 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in servizio alla data in entrata in vigore del presente decreto, sono transitati nel corrispondente ruolo ad esaurimento con l'anzianità di grado posseduta, a condizione che non abbiano riportato nella documentazione caratteristica valutazioni inferiori a «nella media». I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di uguale anzianità di grado.

 

 

 

Art. 62

Avanzamento. Regime transitorio.

1. I Guardiamarina dei ruoli speciali di tutti i Corpi aventi anno di anzianità di grado 1999 e successivi, per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto 2 anni di permanenza nel grado.

 

2. I Sottotenenti di Vascello dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi, per essere promossi al grado superiore, devono aver compiuto, in relazione alle anzianità di grado possedute, gli anni di permanenza nel grado progressivamente aumentati secondo quanto previsto nella tabella B annessa al presente decreto.

 

3. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale di promozioni al grado di Capitano di Corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi della Marina è fissato in tante unità quanti sono i Tenenti di Vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

 

4. Nel periodo transitorio i Capitani di Corvetta dei ruoli speciali devono aver compiuto quattro anni di anzianità nel grado per essere promossi al grado superiore.

 

5. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per il ruolo normale del Corpo sanitario il numero di promozioni annue da conferire a scelta sino al grado di Capitano di Vascello è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.

 

6. Nella predetta fase a partire dall'anno 1999 vengono formate distinte aliquote di valutazione e distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di Contrammiraglio e di Capitano di Vascello del ruolo normale del Corpo sanitario nelle quali sono compresi anche gli ufficiali già valutati per l'avanzamento nei ruoli di provenienza, indipendentemente dall'anzianità acquisita nel nuovo ruolo.

 

7. I Capitani di Fregata ed i Tenenti di Vascello provenienti dal ruolo farmacisti, non ancora valutati per l'avanzamento, sono inseriti nell'aliquota di valutazione, qualora siano stati inclusi, i pari grado provenienti dal ruolo medici aventi la medesima anzianità da ufficiale in servizio permanente.

 

8. In fase di prima applicazione, a partire dalle aliquote di valutazione per l'anno 1999, sono inseriti, per l'avanzamento al grado di Ammiraglio di divisione o grado corrispondente, tutti i Contrammiragli dei Corpi di stato maggiore, genio navale ed armi navali, aventi le anzianità minime di grado previste per l'avanzamento a scelta dell'annessa tabella 2.

 

9. Fino a che non siano stati promossi tutti i Contrammiragli dei Corpi di cui al comma 8, aventi anzianità di grado antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno effettuate, in aggiunta alle promozioni a scelta, promozioni annuali ad anzianità pari alla differenza tra un quinto del totale delle promozioni attribuite nel quinquennio 1993-1997 e le promozioni a scelta previste per ciascun anno dall'annessa tabella 2, arrotondata per eccesso qualora inferiore all'unità.

 

9-bis. Le promozioni annuali ad anzianità di cui al precedente comma 9 sono da attribuire secondo il previsto ordine di anzianità, agli ufficiali valutati per l'avanzamento a scelta e risultati idonei ma non ricompresi nel relativo quadro d'avanzamento. Dette promozioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, decorrono dal verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri di avanzamento ad anzianità (67).

 

10. Le disposizioni di cui all'articolo 27 si applicano agli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore appartenenti ai corsi normali che hanno avuto inizio a partire dall'anno accademico 1996-1997. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali provenienti dai corsi a nomina diretta ed aventi anzianità di grado anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, il nuovo ordine di anzianità viene determinato ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto della nomina.

 

11. Per l'anno 1998 sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 48, comma 7, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

 

 

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(67) Comma aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216, con la decorrenza indicata nell'art. 35 dello stesso decreto.

 

 

 

Art. 63

Avanzamento. Regime transitorio.

1. Nelle aliquote di valutazione per l'anno 1999 e comunque fino all'anno 2005 per l'avanzamento a Colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro ed i tenenti colonnelli aventi un'anzianità di grado pari o superiore a 6 anni.

 

2. A decorrere dal quadro 1999 il numero di promozioni annuali al grado di Colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica non può essere inferiore a 5 unità.

 

2-bis. Il capitano del ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica, sino al 2005, è incluso in aliquota di avanzamento allorquando è parimenti incluso in aliquota il pari grado del ruolo normale che lo seguiva nel ruolo di provenienza, purché abbia maturato una pari o superiore anzianità nel grado (68).

 

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 4, in fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.

 

4. Per l'anno 1999 nelle aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento ai gradi di Generale e di Colonnello del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico sono compresi, oltre agli ufficiali già valutati per l'avanzamento, gli ufficiali non ancora valutati che precedono nel nuovo ruolo i pari grado già valutati nei ruoli di provenienza.

 

5. Per l'anno 1999 nelle aliquote di valutazione per avanzamento dei capitani e dei maggiori del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico sono inclusi gli ufficiali che sarebbero stati valutati nei ruoli di provenienza ai sensi della pregressa normativa nonché gli ufficiali che li precedono nel nuovo ruolo.

 

6. È consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento del Genio Aeronautico ruolo ingegneri, del Corpo di Commissariato ruolo commissari e del Corpo sanitario aeronautico nei corrispondenti ruoli normali secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.

 

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(68) Comma aggiunto dall'art. 26, D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216.

 

 

 

Art. 64

Avanzamento. Disposizioni varie.

1. Nel periodo transitorio e comunque fino al 2005, la permanenza nel grado di tenente ai fini dell'avanzamento al grado superiore è progressivamente aumentata secondo le modalità riportate nella tabella «C» annessa al presente decreto.

 

2. Nel periodo transitorio, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore, per ciascun ruolo, è fissato in tante unità quanti sono i Capitani inseriti in aliquota di avanzamento.

 

3. Nel periodo transitorio, i Maggiori dei ruoli speciali devono aver compiuto quattro anni di anzianità nel grado per essere promossi al grado superiore.

 

4. I Brigadier Generali ed i Colonnelli nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, provenienti dai ruoli chimici e fisici del genio aeronautico, fino al 31 dicembre 2007 mantengono il limite di età previsto per il rispettivo grado nel ruolo di provenienza.

 

5. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 19, restano validi, ai fini dell'avanzamento, gli esami ed i corsi previsti dalla pregressa normativa, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(art. 11)

 

(1), (1/circ)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 dicembre 1998, n. 258; Circ. 26 marzo 1999, n. 67; Circ. 3 giugno 1999, n. 123; Circ. 20 febbraio 2001, n. 44; Circ. 27 marzo 2001, n. 75; Circ. 22 marzo 2002, n. 56; Circ. 9 giugno 2003, n. 99; Circ. 8 luglio 2003, n. 122; Msg. 19 febbraio 2004, n. 4674;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 24 marzo 1999, n. 23/99; Circ. 30 marzo 1999, n. 27/99; Circ. 12 aprile 1999, n. 31/99; Circ. 30 luglio 1999, n. 63/99; Circ. 13 settembre 1999, n. 69/99; Circ. 2 dicembre 1999, n. 81/99; Circ. 17 febbraio 2000, n. 11/2000; Circ. 5 giugno 2000, n. 34/2000; Circ. 12 luglio 2000, n. 47/2000; Circ. 21 luglio 2000, n. 54/2000; Circ. 27 luglio 2000, n. 3562; Circ. 28 luglio 2000, n. 55/2000; Circ. 29 settembre 2000, n. 67/2000; Lett.Circ. 2 ottobre 2000, n. 4851; Circ. 23 novembre 2000, n. 82/2000; Circ. 22 gennaio 2001, n. 13/2001; Nota 30 gennaio 2001, n. VII/A3-1/210; Circ. 5 febbraio 2001, n. 20/2001; Circ. 23 febbraio 2001, n. 25/2001; Lett.Circ. 23 febbraio 2001, n. VII/3/I/381; Circ. 28 febbraio 2001, n. 26/2001; Circ. 8 marzo 2001, n. 30/2001;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 2 luglio 2001, n. VII/3.1/1234; Circ. 12 luglio 2001, n. 69/2001; Circ. 6 agosto 2001, n. 78/2001; Circ. 30 ottobre 2001, n. 84/2001; Circ. 14 gennaio 2002, n. 2/2002; Circ. 21 gennaio 2002, n. 4/2002; Circ. 13 marzo 2002, n. 15/2002; Circ. 8 ottobre 2002, n. 51/2002;

- Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato: Circ. 4 aprile 2000, n. 3484/C;

- Ministero dell’interno: Circ. 27 maggio 1999, n. 300/C/227729/12/207; Circ. 27 maggio 1999, n. 3123/50; Circ. 22 marzo 2000, n. 300/C/2000; Nota 31 ottobre 2002; Circ. 7 novembre 2000, n. 300/C/2000/5464/A/12.229.52/1DIV; Circ. 12 settembre 2000, n. 300/C/2000/4761/A/12.214.19/1DIV; Circ. 24 agosto 2000, n. 300/C/2000/4742/A/12.229.52/1DIV; Circ. 2 agosto 2000, n. 300C/2000/4038/A/12.229.52/1DIV; Circ. 12 aprile 2001, n. 1650/50; Circ. 19 giugno 2003, n. 14/2003; Circ. 28 aprile 2004, n. 400/C/2004/500/P/10.2.45.1;

- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: Nota 13 novembre 2002, n. 9551; Nota 3 aprile 2003, n. 1576; Nota 16 dicembre 2003, n. 3969;

- Ministero della sanità: Circ. 31 marzo 1999, n. 400.3/114.9/1290; Circ. 24 marzo 2000, n. 5; Circ. 14 aprile 2000, n. DPS/III/L.40/00-1259;

- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 3 agosto 1999, n. 1315/22-SP;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 13 febbraio 2003.

 

 

Articolo 11

Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

1. Il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l’automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell’ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

 

1-bis. Il Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388 (29).

 

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (29/a).

 

3. Nell’àmbito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell’interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d’intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo all’attuazione delle direttive emanate in materia.

 

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’interno promuovono le iniziative occorrenti, d’intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l’espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l’efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell’immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente (30).

 

5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell’interno predispone uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari per l’acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l’assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente (31).

 

5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’àmbito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano (31/a).

 

6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all’interno della zona di transito (32).

 

 

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(29) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 10, L. 30 luglio 2002, n. 189.

(29/a) La denominazione «Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella di «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» ai sensi di quanto disposto dall’art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(30) Gli attuali commi 4, 5 e 6 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 in virtù di quanto disposto dall’art. 1, D.Lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 (Gazz. Uff. 3 novembre 1998, n. 257).

(31) Gli attuali commi 4, 5 e 6 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 in virtù di quanto disposto dall’art. 1, D.Lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 (Gazz. Uff. 3 novembre 1998, n. 257).

(31/a) Comma aggiunto dall’art. 1-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(32) Gli attuali commi 4, 5 e 6 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 in virtù di quanto disposto dall’art. 1, D.Lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 (Gazz. Uff. 3 novembre 1998, n. 257). Vedi, anche, il D.M. 14 luglio 2003.


Acc. 16 febbraio 1999.
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999
(artt. 31, 32)

 

 

(1) (1/a) (1/) (1/circ)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1999, n. 46, S.O.

(1/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente contratto vedi l'art. 100 del CCNL di cui all'Accordo 17 maggio 2004 e, relativamente al personale del comparto delle Agenzie fiscali, l'art. 103 del CCNL di cui all'Accordo 28 maggio 2004.

(1/b) Per il biennio economico 2000/2001 vedi l'Acc. 21 febbraio 2001. Vedi, anche, il CCNL integrativo di cui all'Accordo 16 maggio 2001. Vedi, ora, il CCNL di cui all'Accordo 12 giugno 2003.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 2001, n. 6/2001; Circ. 23 maggio 2001, n. 55/2001;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 1 agosto 2001, n. 74/2001;

- Ministero della giustizia: Circ. 23 marzo 2000, n. 1810/S/DG/1874.

(omissis)

Art. 31

Fondo unico di amministrazione.

1. È costituito presso ciascuna Amministrazione un Fondo unico alimentato dalle seguenti risorse economiche:

 

- gli importi di cui agli stanziamenti degli artt. 36 e 37 del primo C.C.N.L. del Comparto Ministeri, sottoscritto il 16/5/1995, compresi quelli finalizzati a finanziare gli istituti di cui all'art. 38 dello stesso contratto;

 

- la percentuale prevista al punto 2, commi 1 e 2 degli importi corrispondenti a quanto stanziato per le prestazioni di lavoro straordinario risultanti negli appositi capitoli dei bilanci delle amministrazioni, ivi comprese le quote di tali stanziamenti percepite dal personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno;

 

- i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale; fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

 

- le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale;

 

- le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 (29);

 

- le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge n. 662/1996 (29) e successive modificazioni ed integrazioni;

 

- i trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali;

 

- gli importi relativi all'indennità di Amministrazione del personale cessato dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni;

 

- L. 24.600 pro-capite mensili per tredici mesi con decorrenza dal mese di maggio 1999;

 

- L. 15.000 pro-capite mensili per tredici mesi disponibili dal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese successivo (29/a);

 

- risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;

 

- risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 15 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e le posizioni organizzative di cui agli articoli 17 e 18 del CCNL medesimo, riassegnate dai capitoli degli stipendi dell'amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito;

 

- i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera g), punto 20-ter della legge n. 488/1999;

 

- importo pari a L. 16.000 pro-capite mensili per dodici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2001 (29/b).

 

 

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(29) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(29/a) Per l'integrazione del fondo di cui al presente articolo, per il solo anno 1999, vedi l'art. 2, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo modificato della relativa legge di conversione.

(29/b) Articolo così modificato dall'art. 6, Acc. 21 febbraio 2001. Per l'incremento delle risorse di cui al presente articolo vedi il comma 7 dell'art. 33, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, inoltre, l'art. 23 del CCNL di cui all'Accordo 12 giugno 2003, l'art. 82 del CCNL di cui all'Accordo 17 maggio 2004 e l'art. 84 del CCNL di cui all'Accordo 28 maggio 2004.

 

 

 

 

Art. 32

Utilizzo del fondo di amministrazione.

1. Il fondo unico di amministrazione, è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.

 

2. Per tali finalità le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate per:

 

- finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 siano state esaurite;

 

- compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza;

 

- incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie delle singole Amministrazioni;

 

- erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi;

 

- erogare l'indennità prevista per gli incarichi relativi alle posizioni organizzative;

 

- finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità;

 

- corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in modo selettivo.

 

3. L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.

(omissis)

 


 

Legge 28 luglio 1999, n. 266.
Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura
(art. 19)

 

 

(1) (1/circ)

------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 183, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 27 settembre 2000, n. 280731.

(omissis)

Art. 19

Disposizioni finali.

1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del personale di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

 

2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica e della complessiva politica per il personale pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

 

3. La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del triennio considerato.

 

4. Previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei criteri, dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile (8).

 

5. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10 della presente legge, in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della specificità ed unitarietà di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale delle predette carriere.

 

 

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(8) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 3, comma 72, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139.
Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266
(art. 36, Tab. B)

 

 

(1), (2), (1/circ)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 giugno 2000, n. 127, S.O.

(2) Vedi, anche, il D.P.R. 20 settembre 2002, n. 247 e l’art. 10, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell’interno: Circ. 9 gennaio 2003, n. 1; Circ. 29 dicembre 2004, n. 88.

(omissis)

Art. 36

Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera.

1. L'aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianità dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti previsto dall'articolo 7, comma 5, è effettuato per la prima volta al compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui all'articolo 34 (8/a).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di valutazione annuale dei funzionari della carriera prefettizia, si applicano a decorrere dall'anno 2002 in relazione all'attività svolta nell'anno 2001. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 7 e 8, in materia di progressione in carriera e di valutazione comparativa, si applicano per la prima volta nell'anno 2002. Per il periodo antecedente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e le altre disposizioni in materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio per merito comparativo, fatta salva la competenza della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 a formulare, sulla base dei criteri determinati dal consiglio di amministrazione, le proposte di attribuzione del giudizio complessivo e della graduatoria relativa agli scrutini successivi a quello per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999.

 

3. Allo scrutinio per merito comparativo, da effettuare ai sensi del comma 2 per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di viceprefetto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso il personale appartenente alla soppressa qualifica di viceprefetto ispettore aggiunto ovvero che ha maturato, alla stessa data, nove anni e sei mesi di effettivo servizio nelle soppresse qualifiche della carriera prefettizia. Con le stesse modalità si provvede al conferimento dei posti che risultano disponibili entro il 30 giugno 2001 a seguito dell'incremento di organico previsto dall'articolo 2, comma 3, avendo riguardo all'effettiva anzianità di servizio maturata alla predetta data. Le promozioni di cui al presente comma sono conferite rispettivamente con decorrenza 1° luglio 2000 e 1° luglio 2001.

 

4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ed all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le disposizioni del presente decreto riferite al capo del dipartimento, al titolare dell'ufficio territoriale del governo ed al prefetto-commissario del governo, si intendono riferite, rispettivamente, al direttore generale o equiparato, al titolare della prefettura e al titolare della prefettura nelle sedi capoluogo di regione.

 

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di viceprefetto non si applicano, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale in servizio alla stessa data. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i requisiti minimi di servizio richiesti nei riguardi dello stesso personale, successivamente al predetto quinquennio.

 

6. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commissione consultiva di cui all'articolo 9, comma 2, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo sulla base dei soli atti di ufficio relativi al personale interessato.

 

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(8/a) Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 13-octies, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)


Tabella B (9)

(art. 2, comma 1)

Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili

 

 

 

 

Qualifica 

Posti di organico 

Funzioni 

 

 

 

 

 

 

Prefetto 

156 

Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, capo di gabinetto del Ministro, capo di dipartimento, titolare dell’ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di regione e nelle altre sedi, capo dell’ufficio legislativo, capo dell’ispettorato generale di amministrazione, sovrintendente ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, vice capo della polizia, vice capo di gabinetto del Ministro, vice capo dell’ufficio legislativo, direttore della scuola superiore dell’amministrazione dell’interno, direttore dell’Istituto superiore di polizia, titolare di ufficio di livello dirigenziale generale competente all’esercizio delle funzioni indicate nella  tabella A, ispettore generale di amministrazione, titolare di incarico speciale. 

 

 

 

Viceprefetto 

631 

Vicario del titolare dell’ufficio territoriale del governo, vice commissario del governo nelle sedi capoluogo di regione, coordinatore dell’ufficio territoriale del governo; capo di gabinetto nell’ufficio territoriale del governo; responsabile nell’ufficio territoriale del governo delle aree funzionali in materia di: ordine e sicurezza pubblica; raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali; diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo; responsabile nell’ufficio territoriale del governo delle sedi capoluogo di regione delle aree funzionali in materia di: protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico; applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali e contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell’amministrazione; responsabile di area funzionale nell’àmbito dei  dipartimenti, degli uffici centrali di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; ispettore generale. 

 

 

 

Viceprefetto aggiunto 

912 

Capo di gabinetto e vice capo di gabinetto nell’ufficio territoriale del governo;  responsabile di area funzionale nell’ufficio territoriale del governo; responsabile di servizio nelle aree funzionali dei dipartimenti, degli uffici di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; responsabile dell’area degli affari legali e del contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell’amministrazione. 

 

 

 

Totale 

1699 

 

 

 

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(9) Tabella così modificata prima dal D.M. 4 ottobre 2002, n. 243 (Gazz. Uff. 2 novembre 2002, n. 257) e poi dall’art. 4, D.L. 31 marzo 2005, n. 45. Vedi, anche, l’art. 42, L. 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

 


 

Legge 10 agosto 2000, n. 246.
Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(art. 17)

 

 

(1) (1/a)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 settembre 2000, n. 206.

(1/a) Per l'ulteriore potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, vedi la L. 21 marzo 2001, n. 75 e il D.P.C.M. 24 ottobre 2001.

(omissis)

Art. 17

Convenzioni.

1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» e del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(omissis)


 

D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78

 

 

 

(1) (1/a)

 

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 2000, n. 271, S.O.

(1/a) Per le modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400, emanato in attuazione del presente decreto.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;

 

Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all’articolo 5 della predetta legge;

 

Ritenuto, inoltre, di dover esercitare parzialmente la delega di cui all’articolo 9, comma 1, della medesima legge, limitatamente alla riduzione di talune dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e di quello che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, alla disciplina della sospensione della partecipazione agli scrutini, alla compilazione dei rapporti informativi e all’individuazione dei profili professionali del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;

 

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;

 

Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I

Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia

 

Capo I - Carriera dei funzionari di Polizia (2)

 

Art. 1.

Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia (3).

01. La carriera dei funzionari di Polizia si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti (4)

 

1. Il ruolo dei commissari è articolato nelle seguenti qualifiche:

 

commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

 

commissario capo;

 

vice questore aggiunto.

 

2. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:

 

primo dirigente;

 

dirigente superiore;

 

dirigente generale di pubblica sicurezza;

 

dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.

 

3. La dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è ridotta di mille unità ai fini della costituzione del ruolo previsto dall’articolo 14, secondo le modalità e la graduazione previste dall’articolo 24. La predetta dotazione e quella del ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata al presente decreto, che sostituisce la citata tabella A.

 

 

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(2) Intitolazione così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(3) Rubrica così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(4) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

 

 

Art. 2.

Funzioni del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti.

1. I funzionari di Polizia di cui all’articolo 1 esercitano, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli àmbiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, nonché, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorità di Pubblica Sicurezza (5).

 

2. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di Pubblica Sicurezza e ufficiale di Polizia giudiziaria. I commissari capo e i vice questori aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell’ufficio cui sono assegnati, individuate con decreto del Ministro dell’interno, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all’attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento (6).

 

3. Il personale del ruolo dei commissari provvede, altresì, all’addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

 

4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi sono autorità di pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

 

5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell’interno (7).

 

6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti agli altri uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell’interno (8).

 

7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5. Nell’àmbito della relativa dotazione organica, l’individuazione delle questure di sedi di particolare rilevanza è effettuata con decreto del Ministro dell’interno.

 

8. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B svolgono le funzioni indicate nella tabella di cui al comma 5.

 

9. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o reparti o istituti d’istruzione hanno, altresì, la responsabilità dell’istruzione, della formazione e dell’addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma (9).

 

9-bis. I funzionari di Polizia di cui all’articolo 1 dirigono gli uffici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato (10).

 

10. Nulla è innovato per quanto attiene all’equiparazione, nell’àmbito degli uffici e delle direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e il personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza, preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o impedimento (11).

 

 

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(5) L’attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 01 e 1 per effetto di quanto disposto dall’art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477. Il comma 01 era stato aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

(6) Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(7) Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(8) Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(9) Periodo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(10) Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(11) Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

Art. 3.

Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia.

1. L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo l7, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative (11/a).

 

3. Con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie (11/b).

 

4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un’anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso (11/c).

 

5. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione (12).

 

 

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(11/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 febbraio 2004.

(11/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 dicembre 2002, n. 276.

(11/c) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 dicembre 2002, n. 276.

(12) Articolo prima modificato dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e poi così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

 

 

Art. 4.

 Corso di formazione iniziale per l’immissione nel ruolo dei commissari.

1. I vincitori dei concorsi di cui all’articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l’Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei. L’insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all’Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i princìpi stabiliti dall’articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (13).

 

2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all’espletamento delle funzioni previste dall’articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

 

3. Il direttore dell’Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l’ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, sostengono l’esame finale.

 

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che hanno superato l’esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo, secondo l’ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore dell’Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo.

 

5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all’articolo 14, conserva l’anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, è confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall’articolo 7 per l’accesso alla qualifica di primo dirigente.

 

6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell’esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (14).

 

7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d’istituto presso gli uffici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L’individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1.

 

8. L’assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria di fine corso, nell’àmbito delle sedi indicate dall’Amministrazione.

 

9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

 

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(13) Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(14) Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.

 

 

Art. 5.

Dimissioni dal corso di formazione iniziale.

1. Sono dimessi dal corso di cui all’articolo 4 i commissari che:

 

a) dichiarano di rinunciare al corso;

 

b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia;

 

c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;

 

d) non superano l’esame finale del corso;

 

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall’attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

 

2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri (15).

 

3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

 

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell’Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale.

 

5. Salvo quanto previsto dall’articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l’Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.

 

 

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(15) Comma così modificato dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

 

 

 

Art. 6.

Promozione a vice questore aggiunto.

1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

 

 

Art. 7.

Nomina a primo dirigente.

1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:

 

a) nel limite dell’ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

 

 

b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all’articolo 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.

 

1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera a), del medesimo comma (16).

 

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l’ordine della graduatoria dell’esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo l’ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

 

3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso l’Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l’esercizio delle funzioni dirigenziali.

 

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell’esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all’articolo 4, comma 6 (17).

 

 

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(16) Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

(17) Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.

 

 

8.

Concorso per la nomina a primo dirigente.

1. Il concorso per titoli ed esami di cui all’articolo 7 comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

 

2. L’esame è diretto ad accertare l’attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa e consiste in:

 

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

 

b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.

 

3. L’esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

 

4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.

 

5. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:

 

a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

 

b) nell’anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

 

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

 

d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

 

6. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell’esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (17/a).

 

7. La commissione del concorso per titoli ed esami di cui al comma 1, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

 

a) un direttore di ufficio o direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza;

 

b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore;

 

c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

 

d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico od aziendale.

 

8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

 

9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

 

 

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(17/a) Con D.M. 16 maggio 2002, n. 109 è stato approvato il regolamento di cui al presente comma.

 

 

Art. 9.

Promozione alla qualifica di dirigente superiore.

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

 

 

Art. 10.

 Percorso di carriera.

1. Non può partecipare allo scrutinio per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente né al concorso per titoli ed esami previsti dall’articolo 7, comma 1, il personale appartenente al ruolo dei commissari che non ha prestato servizio, per almeno un anno, presso questure o altri uffici a competenza territoriale e, per lo stesso periodo presso reparti mobili o istituti di istruzione.

 

2. Per l’ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, i primi dirigenti devono aver svolto in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei commissari, in almeno due sedi diverse, incarichi in aree differenziate d’impiego per un periodo non inferiore ad un anno.

 

3. Le funzioni di direzione di uffici connesse alla qualifica di dirigente superiore vengono conferite tenendo conto anche dell’esperienza professionale maturata nei ruoli dei commissari e dei dirigenti nell’espletamento di compiti afferenti all’area d’impiego cui si rapporta l’incarico da assegnare.

 

 

Art. 11.

Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza.

1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori.

 

2. Con decreto del Ministro dell’interno è costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza ed a dirigente generale medico, composta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, che la presiede, e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.

 

3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell’intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato, nonché dell’attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.

 

4. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

 

5. Il Ministro dell’interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.

 

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nomine da conferire a partire dal 1° gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

 

 

Art. 12.

 Modifica all’articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

1. (18).

 

 

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(18) Il presente comma, modificato dall’art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, sostituisce l’art. 42, L. 1° aprile 1981, n. 121.

 

 

 

Art. 13.

Limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio.

1. Il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato è collocato a riposo d’ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita:

 

dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni;

 

dirigente superiore: 63 anni;

 

qualifiche inferiori: 60 anni.

 

2. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d’ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

 

3. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

 

Capo II - Ruolo direttivo speciale

 

Art. 14.

 Istituzione del ruolo direttivo speciale.

1. Nell’àmbito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti qualifiche:

 

vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

 

commissario del ruolo direttivo speciale;

 

commissario capo del ruolo direttivo speciale;

 

vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.

 

2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è costituita, per mille unità, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e, per trecento unità, con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come indicato nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

 

 

Art. 15.

 Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale.

1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di Ufficiale di Pubblica Sicurezza e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, svolge funzioni direttive con autonoma elevata responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, con esclusione di quelle che comportano l’esercizio delle attribuzioni di autorità locale di Pubblica Sicurezza (19).

 

2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai medesimi è, altresì, affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

 

3. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell’àmbito dell’ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento (20).

 

4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale provvedono altresì all’addestramento del personale dipendente e svolgono in relazione alla professionalità posseduta compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

 

 

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(19) Comma, così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(20) Comma, così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

 

 

Art. 16.

Accesso al ruolo direttivo speciale.

1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e, salvo quanto previsto all’articolo 24, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso è riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.

 

2. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:

 

a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

 

b) nell’anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

 

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

 

d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

 

3. Le prove di esame, scritte ed orali, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l’anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse (21).

 

4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

 

5. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell’articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

 

 

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(21) Comma così modificato dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 dicembre 2002, n. 276.

 

 

Art. 17.

Corso di formazione per l’immissione nel ruolo direttivo speciale.

1. I vincitori del concorso di cui all’articolo 16 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l’Istituto superiore di polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei. L’insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all’Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i princìpi stabiliti dall’articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

 

2. Il direttore dell’Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l’ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, sostengono l’esame finale sulle materie oggetto di studio.

 

3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l’esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l’ordine della graduatoria di fine corso.

 

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 2, nonché le modalità dell’esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (22).

 

5. Per l’assegnazione ai servizi d’istituto dei commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 4.

 

6. L’assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria di fine corso, nell’àmbito delle sedi indicate nel bando di concorso.

 

7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

8. L’anzianità pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l’attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell’articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

 

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(22) Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.

 

 

Art. 18.

Dimissioni dal corso di formazione.

1. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale che:

 

a) dichiarano di rinunciare al corso;

 

b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso;

 

c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;

 

d) non superano l’esame finale del corso;

 

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall’attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta giorni per infermità contratta durante il corso, ovvero per infermità dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile, per maternità.

 

2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 5.

 

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all’articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.

 

 

Art. 19.

Promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale.

1. La promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

 

Art. 20.

Promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.

1. La promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

 

2. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale possono essere attribuiti i benefìci economici di cui all’articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto n. 335 del 1982.

 

Art. 21.

 Conferimento di promozioni connesse alla cessazione dal servizio.

1. Gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza conseguono la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

 

2. I vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

 

 

Capo III - Disposizioni transitorie

 

Art. 22.

Disposizioni transitorie per l’accesso al ruolo dei commissari.

1. Fino all’emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 3 e 4, ai concorsi straordinari per titoli ed esami per l’accesso al ruolo dei commissari, di cui all’articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, così come modificato dall’articolo 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di commissario. Superato l’esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo (23).

 

 

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(23) Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

Art. 22-bis.

Inquadramenti del personale del ruolo dei commissari.

1. Il personale del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, anche in soprannumero riassorbibile, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

 

a) nella qualifica di vice questore aggiunto, i commissari e i commissari capo con un’anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i vice questori aggiunti;

 

b) nella qualifica di commissario capo, i vice commissari e i commissari con un’anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari inferiore a sette anni e sei mesi.

 

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l’ordine delle qualifiche di provenienza e, nell’àmbito di queste, secondo l’ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l’anzianità eccedente quella minima richiesta per l’inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi fini, l’anzianità maturata nel ruolo (24).

 

3. Dall’anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall’applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

4. Il personale di cui al comma 1, promosso per merito straordinario ai sensi dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è comunque inquadrato nella stessa qualifica attribuita al funzionario del ruolo dei commissari che lo seguiva in ruolo prima della data di inquadramento, andandosi a collocare in ruolo immediatamente prima di quest’ultimo.

 

5. In relazione alle eventuali posizioni soprannumerarie sulla dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui all’articolo 1, comma 3, e alla tabella 1, è reso indisponibile un eguale numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale (25).

 

 

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(24) Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi, l’art. 11, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(25) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

Art. 22-ter.

Disposizioni conseguenti agli inquadramenti.

1. Il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.

 

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto ed i commissari capo promossi vice questori aggiunti ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente al compimento di due anni di anzianità nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo può partecipare al concorso per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.

 

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 23, agli scrutini e ai concorsi di cui all’articolo 7, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre 2002 è ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di vice questore aggiunto, ovvero quelle di commissario capo e di commissario, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un’anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi (26).

 

 

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(26) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

Art. 23.

Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti.

1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei commissari e dei dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001 (27).

 

2. Il primo concorso per l’accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all’aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

 

3. Fino all’emanazione del regolamento ministeriale indicato nell’articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

4. I posti corrispondenti alla dotazione organica della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, anche qualora non coperti, sono utili ai fini delle promozioni da conferire nelle qualifiche inferiori con decorrenza 1° gennaio 2001, ai sensi dell’articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

5. Le disposizioni concernenti il percorso di carriera di cui all’articolo 10 si applicano con le seguenti modalità:

 

a) quelle di cui al comma 1, al personale appartenente al ruolo dei commissari immesso in ruolo a partire dal 1° gennaio 2001;

 

b) quelle di cui al comma 2, ai primi dirigenti nominati a tale qualifica a partire dal 1° gennaio 2006.

 

6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se rivestono la qualifica di vice questore aggiunto e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

 

 

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(27) Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

Art. 24.

 Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale.

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti per un numero di posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di ogni anno nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 (28).

 

2. Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale sono utilizzate, entro l’anno 2003, trecento unità della relativa dotazione organica, in aggiunta a quelle determinate ai sensi del comma 1.

 

3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi successivi a quello in cui non sono stati coperti tutti i posti (29).

 

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(28) Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

(29) Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

Art. 25.

 Disposizioni transitorie per l’accesso al ruolo direttivo speciale.

1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell’articolo 24.

 

2. Ai concorsi può partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 1° gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi, nelle condizioni ostative previste dall’articolo 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (30).

 

3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l’Istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, e quelli di cui all’articolo 5, comma 2, sono ridotti della metà (31).

 

4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, secondo l’ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 5, 6, 7 e 8.

 

5. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell’esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti rispettivamente, con il regolamento di cui all’articolo 16, comma 3, e con quello di cui all’articolo 17, comma 4 (31/a).

 

 

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(30) Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

(31) Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

(31/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.

 

 

Art. 26.

Disposizioni transitorie riguardanti i dirigenti generali di pubblica sicurezza.

1. Nella prima applicazione del presente decreto, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza che hanno maturato due anni di anzianità nella qualifica alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che non vengano nominati dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell’inquadramento alla qualifica di prefetto. Conseguentemente, le posizioni soprannumerarie sono riassorbite all’atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dei predetti funzionari ed i posti di funzione ricopribili dai prefetti di cui all’articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono transitoriamente incrementati, in corrispondenza delle sole posizioni soprannumerarie, per l’espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi (32).

 

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al compimento dei quattro anni di anzianità nella qualifica, è comunque attribuito il trattamento economico del dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, salvo che non siano già nominati a tale ultima qualifica.

 

 

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(32) Comma così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477. Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 7, D.L. 6 maggio 2002, n. 83 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 27.

Collocamento a riposo del personale in servizio.

1. I limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio di cui all’articolo 13 sono applicati, con criteri di progressività, agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. A tal fine il predetto personale è collocato a riposo d’ufficio con l’anticipazione massima, rispetto alla data di cessazione dal servizio per raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, di seguito indicata:

 

Anticipazione del collocamento a riposo 

 

 

 

 

Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento 

Dirigenti 

 

del 65° anno di età (33) 

superiori 

Altre qualifiche 

 

 

 

2001 

2002 

8 mesi

 

9 mesi

 

2003 

11 mesi

 

13 mesi

 

2004 

14 mesi

 

19 mesi

 

2005 

17 mesi

 

27 mesi

 

2006 

20 mesi

 

34 mesi

 

2007 

24 mesi

 

41 mesi

 

2008 

 

 

47 mesi

 

2009 

 

 

53 mesi

 

2010 

 

 

60 mesi

 

 

 

2. Il collocamento a riposo d’ufficio di cui al comma 1 è disposto, con anticipazione differenziata rispetto alla data di cessazione dal servizio per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età secondo lo schema indicato nell’allegata tabella 3.

 

3. Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all’atto del pensionamento ed è assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attività di servizio.

 

4. Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

 

5. Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all’articolo 13, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

 

6. A decorrere dall’anno 2004 i pensionamenti previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l’invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

 

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(33) Così modificato dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

 

 

Art. 28.

Disciplina del collocamento a riposo per i ruoli ad esaurimento.

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto appartenente ai ruoli ad esaurimento dei commissari e dei dirigenti conserva i limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio previsti dai precedenti ordinamenti.

 

 

Art. 28-bis.

Collocamento in disponibilità a domanda.

1. I destinatari delle disposizioni dell’articolo 27, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell’ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità a norma dell’articolo 64, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest’ultimo articolo, purché:

 

a) abbiano raggiunto un’età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita dallo stesso articolo per il collocamento a riposo;

 

b) abbiano compiuto sessantatre anni di età se rivestono la qualifica di dirigente superiore ovvero di sessanta negli altri casi.

 

2. Al termine del periodo massimo della disponibilità, che non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età, i funzionari di cui al comma 1 sono collocati a riposo d’ufficio con il trattamento pensionistico determinato a norma dell’articolo 27, commi 3 e 4.

 

3. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l’invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (34).

 

 

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(34) Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

TITOLO II

 

Riordino dei ruoli dei direttori e dei dirigenti del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica

 

 

Capo I - Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici

 

Art. 29.

Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici.

1. I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue:

 

ruolo degli ingegneri;

 

ruolo dei fisici;

 

ruolo dei chimici;

 

ruolo dei biologi;

 

ruolo degli psicologi.

 

2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche:

 

direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale;

 

direttore tecnico principale;

 

direttore tecnico capo.

 

3. I ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come segue:

 

ruolo degli ingegneri;

 

ruolo dei fisici;

 

ruolo dei chimici;

 

ruolo dei biologi;

 

ruolo degli psicologi.

 

4. I ruoli di cui al comma 3 si articolano nelle seguenti qualifiche:

 

primo dirigente tecnico;

 

dirigente superiore tecnico.

 

5. La denominazione del ruolo degli psicologi di cui ai commi 1 e 3 sostituisce quelle di ruolo dei selettori del centro psicotecnico e ruolo dei dirigenti selettori del centro psicotecnico.

 

6. I ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico-legali, previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi e le relative dotazioni organiche sono portate in aumento a quelle dei corrispondenti ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli soppressi è disposto il transito nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, secondo le modalità previste dall’articolo 55.

 

7. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi 1 e 3 sono indicate nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. È conseguentemente ridotta la dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici come indicato nella predetta tabella 4.

 

 

Art. 30.

Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici.

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.

 

2. L’attività comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con facoltà di decisione sull’uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell’àmbito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull’adozione di nuove tecniche scientifiche.

 

3. Il personale di cui al comma 1 assume la responsabilità derivante dall’attività delle unità organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall’attività di collaborazione col personale dirigente.

 

4. Ai direttori tecnici principali e ai direttori tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell’interno ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all’attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento (35).

 

5. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresì, compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalità posseduta.

 

6. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti tecnici svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui può essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell’interno.

 

 

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(35) Periodo così sostituito dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

 

 

Art. 31.

Accesso ai ruoli dei direttori tecnici.

1. L’accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

2. Con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

 

3. Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse (35/a).

 

4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l’accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice perito o qualifica corrispondente è richiesta un’anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso (35/b).

 

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione (36).

 

 

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(35/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 dicembre 2002, n. 276.

(35/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 dicembre 2002, n. 276.

(36) Articolo prima modificato dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e poi così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

 

 

Art. 32.

Corso di formazione iniziale per l’immissione nei ruoli dei direttori tecnici.

1. I vincitori dei concorsi di cui all’articolo 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato. L’insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all’Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i princìpi stabiliti dall’articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i direttori tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all’esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza (37).

 

2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell’esame finale, nonché di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 6 (38).

 

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà (39).

 

4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l’esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l’ordine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d’istituto secondo le modalità previste dall’articolo 4, comma 8.

 

4-bis. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all’articolo 40, conserva l’anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo del suddetto ruolo speciale ad esaurimento, è confermato nella qualifica di direttore tecnico capo. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici previsti dall’articolo 34 per l’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico (40).

 

5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

 

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(37) Comma così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(38) Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.

(39) Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

(40) Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

 

 

Art. 33.

Promozione a direttore tecnico capo.

1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di servizio effettivo nella qualifica.

 

 

Art. 34.

Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico.

1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica avviene:

 

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo corrispondente dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica (41);

 

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del corrispondente ruolo che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è comunque riservato al concorso (42).

 

1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di cui alla precedente lettera a), del medesimo comma (43).

 

2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l’ordine di graduatoria dell’esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l’ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

 

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 (43/a).

 

 

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(41) Lettera così modificata dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

(42) Lettera così modificata dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

(43) Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

(43/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.

 

 

Art. 35.

Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico.

1. Il concorso per titoli ed esami di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

 

2. L’esame consiste in:

 

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

 

b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

 

3. L’esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

 

4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell’esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all’articolo 8, comma 6.

 

5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 8.

 

6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

 

a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore (44);

 

b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

 

c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d’esame.

 

7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore.

 

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(44) Lettera così sostituita dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

 

Art. 36.

Promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico.

1. La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di Stato.

 

3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

 

 

Art. 37.

Norma di rinvio.

1. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27 e 28-bis (45).

 

1-bis. L’articolo 27 si applica anche al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, già in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli (46).

 

 

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(45) Comma prima modificato dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e poi così sostituito dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(46) Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

Capo II - Disposizioni transitorie

 

Art. 37-bis.

 Inquadramenti del personale dei ruoli dei direttori tecnici.

1. Il personale dei ruoli dei direttori tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

 

a) nella qualifica di direttore tecnico capo, i direttori tecnici e i direttori tecnici principali con un’anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i direttori tecnici capo;

 

b) nella qualifica di direttore tecnico principale, i direttori tecnici con un’anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici inferiore a sette anni e sei mesi.

 

2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l’ordine delle qualifiche di provenienza e, nell’àmbito di queste, secondo l’ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l’anzianità eccedente quella minima richiesta per l’inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b) conserva, ai medesimi fini, l’anzianità maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all’articolo 22-bis, comma 4 (47).

 

3. Dall’anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall’applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (48).

 

 

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(47) Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 11, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(48) Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

Art. 37-ter.

Disposizioni conseguenti agli inquadramenti.

1. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici.

 

2. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico capo e i direttori tecnici principali promossi direttori tecnici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, al compimento di due anni di anzianità nella qualifica. Al medesimo scrutinio partecipa anche il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di direttore tecnico capo, ovvero quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un’anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi (49).

 

3. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale può partecipare al concorso per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici (50).

 

 

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(49) Comma così modificato dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(50) Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

 

Art. 38.

Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli dei direttori tecnici.

1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche dei ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001 (51).

 

2. Il primo concorso per l’accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all’aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

 

3. Fino all’emanazione del regolamento ministeriale indicato nell’articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

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(51) Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

Art. 39.

Disposizioni transitorie per l’accesso al ruolo dei direttori tecnici.

1. Fino all’emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 31 e 32, ai concorsi per l’accesso al ruolo dei direttori tecnici, compresi quelli straordinari per titoli ed esami, di cui all’articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, così come modificato dall’art. 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di direttore tecnico. Superato l’esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttori tecnici con la qualifica di direttore tecnico principale (52).

 

1-ter. Nell’àmbito del contingente complessivo di personale della Polizia di Stato da assumere in relazione alle autorizzazioni per l’anno 2001, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici, indetto ai sensi dell’articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura dei posti disponibili in ciascun ruolo, riferiti alle dotazioni organiche indicate nella tabella 4 allegata al presente decreto, fino al raggiungimento del limite del cinquanta per cento delle vacanze complessive alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (53).

 

 

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(52) Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

(53) Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

 

Art. 40.

Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.

1. Nell’àmbito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica previsti dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, riservato al personale del ruolo dei periti tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia superato il concorso di cui all’articolo 41.

 

2. Il ruolo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche:

 

vice direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

 

direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento;

 

direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento;

 

direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.

 

3. La dotazione del ruolo è fissata in centoventi unità, di cui ottanta riservate alle qualifiche di vice direttore tecnico e di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento e quaranta a quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.

 

4. La ripartizione della dotazione di cui al comma 3 tra i settori di attività previsti dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, così come modificato dal presente decreto, nonché l’individuazione dei profili professionali e relativi contingenti, sono effettuate con decreto del Ministro dell’interno.

 

5. Il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6 per quello impiegato nel settore sanitario, espleta le stesse funzioni demandate agli appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici, con esclusione dei compiti che presuppongono necessariamente il possesso dei titoli di studio universitari prescritti per l’accesso ai ruoli dei direttori tecnici medesimi e, ove richiesto, le specifiche abilitazioni professionali.

 

6. II personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici impiegato nel settore sanitario, nell’àmbito delle relative strutture della Polizia di Stato, svolge compiti di coordinamento e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico-organizzativo che non richiedono la qualificazione della professione medica, ed è preposto ad unità organizzative presso uffici sanitari di livello dirigenziale.

 

7. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 41 e 42, al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici si applicano le disposizioni relative al personale dei ruoli dei direttori tecnici.

 

8. Fino alla cessazione dal servizio del personale immesso nel ruolo di cui al comma 1 e di quello avente titolo a partecipare ai concorsi di cui all’articolo successivo, sono rese indisponibili centosessantasette unità nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato.

 

 

Art. 41.

Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.

1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.

 

2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 4 dell’articolo 40.

 

3. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:

 

a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

 

b) nell’anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

 

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

 

d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

 

4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

 

5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all’articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

 

6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo e quelli di cui all’articolo 5, comma 2, che sono ridotti della metà (54).

 

7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, secondo l’ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 6, 7 e 8.

 

8. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell’esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all’articolo 16, comma 3 e con quello di cui all’articolo 17, comma 4 (54/a).

 

 

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(54) Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

(54/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.

 

 

Art. 42.

Progressione in carriera del personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.

1. La promozione a direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica (55).

 

2. La promozione a direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che abbia frequentato con profitto il corso di cui all’articolo 57, comma 1, lettera a).

 

2-bis. Per le promozioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59 (56).

 

3. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento possono essere attribuiti i benefìci economici di cui all’articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.

 

 

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(55) Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

(56) Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

TITOLO III

Riordino dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato

Capo I - Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici

 

Art. 43.

 Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici.

1. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche:

 

medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale;

 

medico principale;

 

medico capo.

 

2. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche:

 

primo dirigente medico;

 

dirigente superiore medico;

 

dirigente generale medico.

 

3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi precedenti sono indicate nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. È conseguentemente ridotta la dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici come indicato nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

 

 

Art. 44.

Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici.

1. I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni:

 

a) provvedono all’accertamento dell’idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

 

b) provvedono all’assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;

 

c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni;

 

d) svolgono attività di medico nel settore del lavoro nell’àmbito delle strutture dipendenti dal Ministero dell’interno e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell’àmbito delle citate strutture e di quelle di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;

 

e) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

 

f) provvedono all’istruttoria delle pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato e partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;

 

g) partecipano al collegio medico legale di cui all’articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;

 

h) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;

 

i) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all’articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

 

j) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali;

 

k) non possono esercitare l’attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

2. Ai fini dell’espletamento delle attività previste dal comma precedente, l’Amministrazione della pubblica sicurezza può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche.

 

 

Art. 45.

 Attribuzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici.

1. I medici principali ed i medici capo svolgono le funzioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. Essi partecipano all’attività dei dirigenti medici e sono preposti agli uffici non riservati al personale del ruolo dei dirigenti determinati con decreto del Ministro dell’interno (57).

 

2. I dirigenti medici svolgono le funzioni indicate, a fianco di ciascuna qualifica, nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e quelle determinate con decreto del Ministro dell’interno, anche in attuazione dei provvedimenti di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza (58).

 

 

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(57) Periodo aggiunto dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(58) L’attuale comma 2 così sostituisce gli originari commi 2, 3 e 4, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

 

 

Art. 46.

Accesso al ruolo dei direttivi medici.

1. L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, fatta salva l’eventuale diversa denominazione in sede di attuazione del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei adottato con decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell’abilitazione all’esercizio professionale e dell’iscrizione al relativo albo, nonché dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (59).

 

2. Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse (60).

 

2-bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2, l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o corrispondente è richiesta un’anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso (61).

 

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

 

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(59) Comma così modificato dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(60) Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 dicembre 2002, n. 276.

(61) Comma aggiunto dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 dicembre 2002, n. 276.

 

 

Art. 47.

Corso di formazione iniziale per l’immissione nel ruolo dei direttivi medici.

1. I vincitori del concorso di cui all’articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico di un anno, presso l’Istituto superiore di polizia. L’insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all’Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i princìpi stabiliti dall’articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all’esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

 

2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell’esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 6 (62).

 

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà (63).

 

4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l’esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico principale, secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d’istituto secondo le modalità previste dall’articolo 4, comma 8.

 

5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

 

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(62) Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.

(63) Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

Art. 48.

Promozione a medico capo.

1. La promozione a medico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

 

 

Art. 49.

Nomina a primo dirigente medico.

1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene:

 

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

 

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è riservato al concorso.

 

1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui alla lettera a) dello stesso comma (64).

 

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l’ordine della graduatoria dell’esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e l’ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

 

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 (64/a).

 

 

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(64) Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

(64/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.

 

 

Art. 50.

Concorso per la nomina a primo dirigente medico.

1. Il concorso per titoli ed esami di cui all’articolo 49 è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

 

2. L’esame consiste in:

 

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

 

b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

 

3. L’esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

 

4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell’esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento di cui all’articolo 8, comma 6.

 

5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 8.

 

6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami di cui all’articolo 49, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

 

a) il direttore centrale di sanità e un dirigente superiore medico;

 

b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

 

c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d’esame.

 

7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli sanitari con qualifica di dirigente superiore.

 

 

Art. 51.

Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico.

1. La promozione a dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici della Polizia di Stato.

 

3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

 

Art. 52.

 Formazione specialistica.

1. Al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole «sanità militare» sono aggiunte le seguenti: «e, d’intesa con il Ministero dell’interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato.».

 

 

Art. 53.

Norma di rinvio.

1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis (65).

 

 

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(65) Comma prima modificato dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e poi così sostituito dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

 


Capo II - Disposizioni transitorie

 

Art. 53-bis.

Inquadramenti del personale del ruolo dei direttivi medici.

1. Il personale del ruolo dei direttivi medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

 

a) nella qualifica di medico capo, i medici e i medici principali con un’anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i medici capo;

 

b) nella qualifica di medico principale, i medici con un’anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici inferiore a sette anni e sei mesi.

 

2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l’ordine delle qualifiche di provenienza e, nell’àmbito di queste, secondo l’ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l’anzianità eccedente quella minima richiesta per l’inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi fini, l’anzianità maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all’articolo 22-bis, comma 4 (66).

 

3. Dall’anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall’applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (67).

 

 

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(66) Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 11, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

(67) Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

Art. 53-ter.

Disposizioni conseguenti agli inquadramenti.

1. Il personale inquadrato nella qualifica di medico principale consegue la promozione alla qualifica di medico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.

 

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di medico capo e i medici principali promossi medici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente medico al compimento di due anni di anzianità nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di medico principale può partecipare al concorso per l’accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui all’articolo 49, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.

 

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 54, agli scrutini e ai concorsi di cui all’articolo 49, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente medico fino al 31 dicembre 2002, è ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di medico capo, ovvero quelle di medico principale e di medico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un’anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi (68).

 

 

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(68) Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

Art. 54.

Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari.

1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei direttivi medici e dei dirigenti medici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001 (69).

 

2. Il primo concorso per l’accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all’aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

 

3. Fino all’emanazione del regolamento ministeriale indicato nell’articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

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(69) Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

Art. 54-bis.

 Disposizioni transitorie per l’accesso al ruolo dei direttivi medici.

1. Fino all’emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 46 e 47, ai concorsi per l’accesso al ruolo dei direttivi medici ed al relativo corso di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di medico. Superato l’esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttivi medici con la qualifica di medico principale (70).

 

 

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(70) Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

Art. 55.

Transito dei dirigenti e dei direttori tecnici medico legali nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

1. Nei confronti del personale del ruolo dei dirigenti tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei dirigenti medici della Polizia di Stato, conservando, ai fini della progressione in carriera, l’anzianità maturata.

 

2. Nei confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato, secondo l’ordine di ruolo, conservando, ai fini della progressione in carriera, l’anzianità maturata.

 

3. Su presentazione di domanda revocabile, entro il 30 giugno 2002, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto al personale di cui ai commi precedenti il diritto di continuare ad esercitare le funzioni corrispondenti al ruolo ed alla qualifica di provenienza (71).

 

 

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(71) Comma così modificato dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni comuni

 

Art. 55-bis. –

1. Con regolamento del Ministro dell’interno, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale di cui al presente decreto.

 

2. Fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (72).

 

 

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(72) Articolo aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

Art. 56.

Riconoscimento dei crediti formativi.

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Amministrazione, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, può attivare corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. A coloro che abbiano frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al successivo comma 8, del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.

 

 

Art. 57.

Aggiornamento professionale.

1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, il dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento professionale, organizza i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:

 

a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi;

 

b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti.

 

2. Con regolamento del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, nonché i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 che possono essere anche effettuati, attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private (72/a).

 

3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), costituisce requisito necessario, rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente e la promozione a dirigente superiore.

 

4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente disciplina relativa ai corsi di alta formazione tenuti dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, è equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati dalla citata Scuola per il personale direttivo e dirigente che espleta funzioni di polizia.

 

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005 (72/b).

 

 

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(72/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400.

(72/b) Per la proroga del termine vedi l’art. 3-quinquies, D.L. 3 agosto 2004, n. 220, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 58.

 Conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale.

1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti della Polizia di Stato tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali dei funzionari.

2. Con decreto del Ministro dell’interno possono essere individuate, in rapporto alla medesima qualifica dirigenziale, più posizioni graduate secondo la diversa rilevanza degli incarichi.

 

3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti ai dirigenti generali e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale, nell’àmbito delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

 

5. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento in disponibilità, il comando e il collocamento fuori ruolo.

 

 

 

Art. 59.

Commissione per la progressione in carriera.

1. Con regolamento del Ministro dell’interno da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, è istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, presieduta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai dirigenti generali di livello B. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione (73).

 

2. Ai fini della progressione in carriera del personale direttivo e dirigente appartenente ai ruoli professionali dei sanitari e dei ruoli che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica, la commissione di cui al comma 1, è integrata dal direttore centrale di sanità e da un dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnici.

 

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.

 

4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.

 

5. Per l’espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

 

6. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima commissione (74).

 

7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.

 

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.

 

 

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(73) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 15 gennaio 2002, n. 5.

(74) Vedi, anche, l’art. 2, D.M. 15 gennaio 2002, n. 5.

 

 

 

Art. 60.

Cause di esclusione dagli scrutini.

1. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che:

 

a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

 

b) nell’anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

 

c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione;

 

d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all’entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 61.

Sospensione dalla partecipazione agli scrutini.

1. È sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (75).

 

2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.

 

 

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(75) Comma così modificato dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

 

 

Art. 62.

Valutazione annuale dei dirigenti.

1. L’Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori e i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

 

3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, costituito con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione (75/a).

 

4. Il giudizio valutativo finale è espresso dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno.

 

5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.

 

6. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione.

 

7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

 

8. L’esito negativo della valutazione comporta la revoca dell’incarico ricoperto ed è tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell’attribuzione di nuove funzioni.

 

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’anno 2004, in relazione all’attività svolta nell’anno 2003 (75/b).

 

 

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(75/a) Comma così modificato dall’art. 5-bis, D.L. 10 settembre 2004, n. 238, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 5-bis.

(75/b) Comma così modificato dall’art. 13-octies, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 63.

 Promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali.

1. Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, la commissione per la progressione in carriera, ai fini della proposta al consiglio di amministrazione, valuta, oltre alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche la piena idoneità del funzionario a svolgere le funzioni della qualifica superiore, sulla base dei criteri di massima relativi agli scrutini di promozione per merito comparativo alle qualifiche anzidette. Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente o dirigente superiore il funzionario che riporti un punteggio inferiore al settanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima.

 

2. Non possono essere attribuite promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali per più di una volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di un’ulteriore promozione, al funzionario interessato sono attribuiti i benefìci economici di cui all’ultimo comma dell’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

 

 

Art. 64.

Collocamento in disponibilità.

1. I dirigenti della Polizia di Stato possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.

 

2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B e gli altri dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

 

3. I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell’interno su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

 

4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno.

 

5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.

 

 

Art. 65.

Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche.

1. Per le esigenze conseguenti alla determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista dall’articolo 6, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del personale dei ruoli direttivi e dirigenziali di cui al presente decreto possono essere modificate con il regolamento previsto dal medesimo articolo 6.

 

2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascun ruolo, con regolamento del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

 

Art. 65-bis.

Riconoscimento dell’anzianità pregressa.

1. Nei confronti dei funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati provenienti da ruoli diversi, nominati vice commissari e qualifica corrispondente a partire dal 1981, ai fini dell’attribuzione dell’incremento della retribuzione individuale di anzianità in godimento, ai sensi dell’articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente VII livello retributivo è quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell’importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

 

2. L’adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 1999 ovvero, se successiva, dalla data della nomina e non ha effetto sulle disposizioni di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente e al dirigente superiore e qualifiche corrispondenti.

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, ai funzionari delle corrispondenti qualifiche delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (76).

 

 

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(76) Articolo aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

Art. 65-ter.

Ruolo d’onore dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, giudicato assolutamente inidoneo all’assolvimento dei compiti d’istituto per mutilazioni o invalidità riportati in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, è iscritto nel ruolo d’onore dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, previa dispensa dal servizio per inidoneità assoluta nel ruolo di appartenenza, ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 3, previo giudizio medico-legale di inidoneità assoluta al servizio.

 

2. Il personale di cui al comma 1, iscritto nel ruolo d’onore, può essere richiamato in servizio, con il suo consenso, in casi particolari, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per essere impiegato in incarichi compatibili con l’infermità riportata e diversi dalla direzione di reparti operativi, sentita la commissione consultiva di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

 

3. Il personale di cui al comma 1, decorato al valor civile o militare, che non abbia superato i limiti di età previsti per il collocamento a riposo d’ufficio può chiedere di permanere o essere richiamato in servizio per essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione fisica, individuati con decreto del Ministro dell’interno, sentita la commissione consultiva di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

4. Per la progressione in carriera del personale di cui al presente articolo iscritto nel ruolo d’onore, la disciplina prevista per il conferimento delle promozioni nel ruolo di provenienza si applica con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto delle particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d’onore è determinato, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il numero dei funzionari valutabili per l’accesso alle stesse. Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di posto è arrotondata per eccesso all’unità.

 

5. Al personale di cui ai commi 2 e 3 si applica il trattamento più favorevole tra la pensione privilegiata in godimento e il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, riconoscendo, ai fini della progressione economica, l’anzianità maturata al momento della cessazione dal servizio, nonché il diritto agli assegni di superinvalidità, di assistenza, di accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All’atto della definitiva cessazione dal servizio, ove il richiamo o la permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano superiori ad un anno e siano stati retribuiti con trattamento economico in attività, sono assicurati la riliquidazione del trattamento di quiescenza e il trattamento di buonuscita sulla base dell’ultimo stipendio spettante in attività di servizio.

 

6. Il richiamo o la permanenza in servizio del personale iscritto nel ruolo d’onore rende indisponibili, fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo, un numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, tale da assicurare l’invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.

 

7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato iscritto nel ruolo d’onore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare iscritti nel ruolo d’onore che prestano servizio ai sensi dell’articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell’articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79 (77).

 

 

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(77) Articolo aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

 

 

TITOLO V

 

Disposizioni concernenti il capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza

 

Art. 66.

Posizione gerarchica e funzionale del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.

1. In attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 2000, n. 78, al prefetto avente funzioni di capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuito, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, un trattamento tale da assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all’articolo 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e, nel sistema stabilito dalla medesima legge, la posizione funzionale e le responsabilità connesse alla direzione del dipartimento della pubblica sicurezza per l’attuazione delle direttive del Ministro dell’interno.

 

 

TITOLO VI

Disposizioni finali

 

Art. 67.

Riorganizzazione dell’Istituto superiore di polizia.

1. All’adeguamento dell’assetto organizzativo e funzionale dell’Istituto Superiore di Polizia, istituito nell’àmbito dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza per la formazione, l’aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell’interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto.

 

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 69 comma 1, lettera f), dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, è abrogato (78).

 

 

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(78) Articolo così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

 

 

Art. 68.

Modifiche alla normativa vigente.

1. (79).

 

2. (80).

 

3. (81).

 

4. (82).

 

4-bis. (83).

 

5. Al quarto comma dell’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le parole «previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69» sono inserite le seguenti:

 

«e della commissione per la progressione in carriera».

 

6. Al primo comma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole «di telecomunicazioni, di informatica» sono sostituite dalle seguenti: «di telematica», e, dopo la parola «arruolamento» vengono aggiunte quelle di: «e psicologia».

 

7. (84).

 

8. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono soppresse le parole: «o tra i dirigenti superiori medico legali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337».

 

9. (85).

 

10. (86).

 

11. All’articolo 7, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, le parole «appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche» sono sostituite dalle seguenti:

 

«appartenente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.».

 

 

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(79) Sostituisce il quinto comma dell’art. 5, L. 1° aprile 1981, n. 121.

(80) Sostituisce l’art. 1, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

(81) Il presente comma, modificato dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201, sostituisce l’art. 3, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

(82) Il presente comma, modificato dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, aggiunge quattro commi all’art. 64, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

(83) Il presente comma, aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, sostituisce l’art. 66, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

(84) Sopprime il terzo, il quarto e il quinto comma dell’art. 1, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 e aggiunge un comma, dopo il secondo, al medesimo art. 1.

(85) Il presente comma, modificato dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, sostituisce la lettera b) all’art. 20, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338.

(86) Aggiunge l’art. 3-bis al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

 

 

 

Art. 69.

Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

 

a) gli articoli 55, 56 e 57 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

 

b) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

 

c) l’articolo 45, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336;

 

d) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41 e 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

 

e) gli articoli 1, 3, 4, 11, 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;

 

f) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-bis e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341;

 

g) l’articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;

 

h) l’articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

 

1-bis. Con decorrenza 15 marzo 2001 sono, altresì, abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

 

b) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

 

c) gli articoli 9, 10, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (87).

 

 

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(87) Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

 

 

Art. 70.

Rinvio alle disposizioni vigenti.

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato continuano ad applicarsi i D.P.R. 4 aprile 1982, n. 335, D.P.R. 4 aprile 1982, n. 337 e D.P.R. 4 aprile 1982, n. 338 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti.

 

 

Art. 71.

 Inquadramenti.

1. Con successivo provvedimento legislativo sono determinate le modalità applicative di inquadramento del personale in servizio negli attuali ruoli direttivi della Polizia di Stato nei nuovi ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, previsti dal presente decreto, con decorrenza dal 15 marzo 2001.

 

 

Art. 72.

Determinazione dei posti indisponibili nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici.

1. La determinazione dei posti indisponibili nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici ai fini dell’attuazione dell’articolo 40, sarà attuata mediante apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all’effettivo incremento della consistenza dei ruoli, in modo tale da assicurare che l’onere netto annuo determinato dall’applicazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all’articolo 73.

 

Art. 73.

Clausola finanziaria.

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall’articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

 

 

Tabella 1 (88)

 

(richiamata dagli artt. 1 e 14)

 

 

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(88) La presente tabella, modificata dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, sostituisce la tabella A allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1, 2 e 14 del presente decreto. Vedi, ora, la tabella allegata al D.M. 7 febbraio 2003, n. 55.

 

 

Tabella 2 (89)

 

(richiamata dall’art. 13)

 

 

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(89) Sostituisce la tabella B allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del presente decreto.

 

 

Tabella 3 (90)

(richiamata dall’art. 27)

 

Dirigenti superiori 

 

 

 

 

Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età 

Mese di collocamento a riposo per avvenuto raggiungimento del 65° anno di età 

Anticipazione del collocamento a riposo 

 

 

 

2002 

da gennaio ad aprile 

6 mesi 

 

da maggio ad agosto 

7 mesi 

 

da settembre a dicembre 

8 mesi 

 

 

 

2003 

da gennaio ad aprile 

9 mesi 

 

da maggio ad agosto 

10 mesi 

 

da settembre a dicembre 

11 mesi 

 

 

 

2004 

da gennaio ad aprile 

12 mesi 

 

da maggio ad agosto 

13 mesi 

 

da settembre a dicembre 

14 mesi 

 

 

 

2005 

da gennaio ad aprile 

15 mesi 

 

da maggio ad agosto 

16 mesi 

 

da settembre a dicembre 

17 mesi 

 

 

 

2006 

da gennaio ad aprile 

18 mesi 

 

da maggio ad agosto 

19 mesi 

 

da settembre a dicembre 

20 mesi 

 

 

 

2007 

da gennaio ad aprile 

21 mesi 

 

da maggio ad agosto 

23 mesi 

 

da settembre a dicembre 

24 mesi 

 

 

 

 

Altre qualifiche 

 

 

 

 

Anno di raggiungimento del 65° anno di età 

Mese di collocamento a riposo per avvenuto raggiungimento del 65° anno di età 

Anticipazione del collocamento a riposo 

 

 

 

2002 

da gennaio a giugno 

8 mesi 

 

da luglio a dicembre 

9 mesi 

 

 

 

2003 

da gennaio a marzo 

10 mesi 

 

da aprile a giugno 

11 mesi 

 

da luglio a settembre 

12 mesi 

 

da ottobre a dicembre 

13 mesi 

 

 

 

2004 

da gennaio a marzo 

15 mesi 

 

da aprile a giugno 

17 mesi 

 

da luglio a settembre 

18 mesi 

 

da ottobre a dicembre 

19 mesi 

 

 

 

2005 

da gennaio a febbraio 

20 mesi 

 

da marzo ad aprile 

22 mesi 

 

da maggio a giugno 

24 mesi 

 

da luglio ad agosto 

25 mesi 

 

da settembre ad ottobre 

26 mesi 

 

da novembre a dicembre 

27 mesi 

 

 

 

2006 

da gennaio a febbraio 

28 mesi 

 

da marzo ad aprile 

29 mesi 

 

da maggio a giugno 

30 mesi 

 

da luglio ad agosto 

32 mesi 

 

da settembre ad ottobre 

33 mesi 

 

da novembre a dicembre 

34 mesi 

 

 

 

2007 

da gennaio a febbraio 

35 mesi 

 

da marzo ad aprile 

36 mesi 

 

da maggio a giugno 

37 mesi 

 

da luglio ad agosto 

38 mesi 

 

da settembre ad ottobre 

40 mesi 

 

da novembre a dicembre 

41 mesi 

 

 

 

2008 

da gennaio a febbraio 

42 mesi 

 

da marzo ad aprile 

43 mesi 

 

da maggio a giugno 

44 mesi 

 

da luglio ad agosto 

45 mesi 

 

da settembre ad ottobre 

46 mesi 

 

da novembre a dicembre 

47 mesi 

 

 

 

2009 

da gennaio a febbraio 

48 mesi 

 

da marzo ad aprile 

49 mesi 

 

da maggio a giugno 

50 mesi 

 

da luglio ad agosto 

51 mesi 

 

da settembre ad ottobre 

52 mesi 

 

da novembre a dicembre 

53 mesi 

 

 

 

2010 

da gennaio a febbraio 

54 mesi 

 

da marzo ad aprile 

56 mesi 

 

da maggio a giugno 

57 mesi 

 

da luglio ad agosto 

58 mesi 

 

da settembre ad ottobre 

59 mesi 

 

da novembre a dicembre 

60 mesi 

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(90) Tabella così modificata dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

 

 

 

 

------------------------

(90) Tabella così modificata dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

 


 

 

Tabella 4 (91)

 

(richiamata dall’art. 29)

 

 

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(91) Sostituisce la tabella A allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 29, 30 e 43 del presente decreto.

 

 

Tabella 5 (92)

 

(richiamata dall’art. 43)

 

 

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(92) La presente tabella, modificata dall’art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, sostituisce la tabella A allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, ai sensi di quanto disposto dall’art. 43 del presente decreto.

 

 

Tabella 6

(richiamata dall’art. 68)

Equiparazione tra le qualifiche del personale del ruolo dei commissari e quelle del ruolo direttivo speciale

 

Qualifiche del personale 

Qualifiche del personale 

del ruolo dei commissari 

del ruolo direttivo speciale 

 

 

 

Vice commissario del ruolo direttivo speciale [1] 

Commissario [1] 

Commissario del ruolo direttivo speciale 

Commissario capo 

Commissario capo del ruolo direttivo speciale 

Vice questore aggiunto 

Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale 

 

 

[1] Qualifica attribuita durante la frequenza del corso di formazione.

 


D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297.
Norme in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78
(art. 29)

 

 

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2000, n. 248, S.O.

 

 

Capo VI - Corso d’istituto e modalità di ammissione degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze

(omissis)

Art. 29.

Corso d’istituto.

1. Il corso d’istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell’Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all’affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l’acquisizione di competenze ed abilità per l’assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.

 

2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa su proposta del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri. Il punteggio finale del corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell’esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono comunicati agli interessati e pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.

 

3. Con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la durata, le modalità di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonché le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 2.

(omissis)


D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155.
Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell’articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78.
(Tab. A, B)

 

 

(1), (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2001, n. 99.

(2) Titolo così modificato dal comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

 

Tabella A (23)

(prevista dall’art. 1, comma 2)

Ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato

Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; 

 

 

Commissario capo forestale; 

 

n. 631 [1] 

Vice questore aggiunto forestale. 

 

 

 

[1] Il numero di funzionari del Corpo forestale dello Stato con la qualifica ad esaurimento di ispettore generale comporta l’indisponibilità di altrettanti posti nella dotazione organica.

 

Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con quelle del ruolo dei commissari della Polizia di Stato

 

Corpo forestale dello Stato 

Polizia di Stato 

 

 

Commissario forestale limitatamente alla frequenza del corso di formazione 

Commissario limitatamente alla frequenza del corso di formazione 

Commissario capo forestale 

Commissario capo 

Vice questore aggiunto forestale 

Vice questore aggiunto 

 

 

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(23) Tabella così modificata dall’art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella B (24)

(prevista dall’art. 7, comma 2)

Dirigenti del Corpo forestale dello Stato

 

Livello di funzione 

Qualifiche 

Posti di qualifica 

Funzione 

 

 

 

 

Dirigente generale 

Capo del Corpo forestale dello Stato 

Dirigente superiore 

Vice capo del Corpo forestale dello Stato, ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, capo servizio centrale direttore scuola del Corpo forestale dello Stato. 

Primo dirigente 

39 

Direttore di divisione presso l’amministrazione centrale, ispettore capo, vice consigliere ministeriale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, direttore dell’ufficio periferico a livello regionale 

 

 

47 

 

 

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(24) Tabella così modificata dal comma 5 dell’art. 7 del presente decreto, come modificato dall’art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

 

 


D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.
Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331
(artt. 21, 23, 24)

 

 

(1) (1/a)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2001, n. 133, S.O.

(1/a) Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(omissis)

Art. 21

Ufficiali ausiliari.

1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:

 

a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo;

 

b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;

 

c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;

 

d) ufficiali delle forze di completamento.

 

2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.

 

3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio è fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale (24).

 

 

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(24) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

(omissis)

Art. 23

Ufficiali in ferma prefissata.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi (25).

 

2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

 

a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) e g) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;

 

b) non abbiano superato il 38° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

 

c) siano in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale necessaria all'esercizio delle mansioni connesse.

 

3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

 

a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 ottobre 2000, n. 298;

 

b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

 

c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

 

4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della guardia di finanza, si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

 

a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

 

b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

 

c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale.

 

5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti:

 

a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonché la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comandi generali;

 

b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata (26) (27).

 

5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:

 

a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;

 

b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni (28).

 

6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:

 

a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (29);

 

b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di laurea;

 

c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico;

 

d) sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico.

 

7. L'anzianità relativa è determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.

 

8. Gli allevi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta.

 

9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione del direttore generale del personale militare e ad essi si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

 

10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.

 

 

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(25) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

(26) Lettera così modificata dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

(27) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 settembre 2002.

(28) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

(29) Lettera così modificata dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

 

 

 

Art. 24

Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata.

1. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.

 

2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato la ferma, sono collocati in congedo.

 

3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno d'età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

 

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età.

 

5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva del complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento è adottato dal direttore generale del personale militare su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

 

5-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza può rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di cui al comma 6, lettera b) (30).

 

6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:

 

a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale;

 

b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'àmbito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.

 

7. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.

 

 

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(30) Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.

(omissis)

 


 

D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie

 

 

(1) (1/circ)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2002, n. 5.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 21 gennaio 2002, n. 21229; Circ. 20 novembre 2003, n. 387500/P;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 7 marzo 2002, n. 26; Circ. 12 marzo 2003, n. 7; Informativa 2 aprile 2003, n. 19; Informativa 4 luglio 2003, n. 34; Informativa 29 ottobre 2003, n. 52; Nota 21 ottobre 2004, n. 22;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 29 maggio 2002, n. 101;

- Ministero dell’economia e delle finanze: Circ. 28 novembre 2002, n. 69/D;

 

- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: Circ. 6 maggio 2003, n. 45;

- Ministero della giustizia: Circ. 22 gennaio 2002.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n. 23;

 

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;

 

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;

 

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

 

Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

 

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;

 

Visto l’articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

 

Visto l’articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

 

Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali nella seduta del 22 marzo 2001;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001 e del 4 giugno 2001;

 

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro della difesa;

 

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1

Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

 

a) per «impiegato» o «dipendente» l’appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l’appartenente alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre categorie indicate dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

 

b) per «militare» l’appartenente a forze armate o a corpi ad ordinamento militare;

 

c) per «Amministrazione» la pubblica amministrazione o il Corpo militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente;

 

d) per «Commissione» la Commissione medico-ospedaliera di cui all’articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

 

e) per «Comitato» il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10.

 

 

 

Art. 2

Iniziativa a domanda.

1. Il dipendente che abbia subìto lesioni o contratto infermità o subìto aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l’avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefìci previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d’impiego.

 

3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in quest’ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo.

 

4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell’integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d’impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.

 

5. La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.

 

6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall’articolo 14, comma 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell’infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

 

7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonché per l’applicazione della tabella A o della tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella F1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

 

 

 

Art. 3

Avvio d’ufficio.

1. L’Amministrazione inizia d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.

 

2. L’Amministrazione procede d’ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

 

 

 

Art. 4

Tutela della riservatezza.

1. In applicazione dell’articolo 22, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il presente regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite.

 

2. Gli uffici e gli organismi interessati all’applicazione del presente regolamento possono trattare, nei casi previsti, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati.

 

3. Possono essere effettuate, in conformità agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sono consentite solo previa indicazione scritta dei motivi. Gli uffici e gli organismi interessati rendono pubblica, con proprio atto, la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base a vigenti disposizioni normative.

 

4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in ordine alle misure anche organizzative da adottare per la tutela della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS.

 

 

 

Art. 5

Istruttoria.

1. L’ufficio che riceve la domanda, cura l’immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall’interessato, all’ufficio dell’Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale.

 

2. L’ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa con provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e gli adempimenti istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere decentrate con atto organizzativo interno dell’Amministrazione.

 

3. Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma 2, l’ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale, nel medesimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto dall’articolo 8, trasmette alla Commissione territorialmente competente la domanda e la documentazione prodotte dall’interessato, dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.

 

4. Il responsabile dell’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all’insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

 

5. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, il dipendente può comunicare l’opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali sensibili relativi all’oggetto del procedimento, con effetto sospensivo del procedimento, salvo che non abbia già dichiarato, nella domanda stessa o in altra comunicazione comunque attinente al procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti.

 

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di avvio di ufficio del procedimento.

 

Art. 6

Commissione.

1. La diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull’idoneità al servizio, è effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione all’ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell’avente diritto. Per coloro che risiedono all’estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell’autorità stessa.

 

2. La Commissione è composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell’Ente sanitario militare o l’ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l’ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.

 

3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con le modalità indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.

 

4. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell’accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.

 

5. L’interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l’amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.

 

6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall’Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l’indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall’interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.

 

7. Il verbale è trasmesso all’Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell’articolo 8, comma 1, il verbale è inviato direttamente al Comitato dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione all’interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.

 

8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione interpella l’interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l’ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l’ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.

 

9. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

 

10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

 

11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all’Amministrazione nel termine di quindici giorni.

 

12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l’esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.

 

13. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell’interno e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all’articolo 9 ed è approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori (2).

 

 

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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 12 febbraio 2004.

 

 

 

Art. 7

Incombenze dell’Amministrazione.

1. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l’ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio, nonché l’eventuale documentazione prodotta dall’interessato.

 

2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell’interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 3, nonché di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell’articolo 5, comma 5.

 

3. Nel caso di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell’articolo 6, commi 8 e 11, l’ufficio emana il provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa, all’interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la possibilità di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto dall’articolo 2.

 

4. L’ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato, nel termine di cui al comma 1, quando riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità o lesione, che la domanda è stata presentata oltre i termini di decadenza.

 

 

 

Art. 8

Presentazione diretta di certificazione medica.

1. Al fine dell’accelerazione del procedimento, il dipendente o l’avente diritto in caso di morte del dipendente può presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente l’accertamento dell’infermità specificamente dichiarata ovvero della causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all’articolo 6, comma 1, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa. Il competente ufficio dell’Amministrazione, ove non sussistano condizioni di inammissibilità o irricevibilità, inoltra la domanda e la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione di cui all’articolo 7, comma 1.

 

2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell’interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 3, nonché di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell’articolo 5, comma 5.

 

3. L’effettuazione della visita di cui al comma 1 è disposta, previa richiesta del medico di base, dall’Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all’articolo 6, comma 1. Alla visita il dipendente può farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.

 

4. La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all’articolo 2.

 

 

 

Art. 9

Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico.

1. In alternativa all’invio alla Commissione di cui all’articolo 6, l’Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa, nonché con l’organizzazione anche territoriale della sanità militare, può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall’interessato all’Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all’articolo 6, comma 1, per l’accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157; come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati all’articolo 6, comma 1.

 

2. La Commissione medica procede all’accertamento sanitario, ai sensi dell’articolo 6, comma 1; si applicano, anche per la procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all’articolo 7.

 

3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la Commissione medica è di volta in volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o amministrazione di appartenenza (3).

 

 

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(3) Vedi, anche, il Decr. 12 febbraio 2004.

 

 

 

Art. 10

Comitato di verifica per le cause di servizio.

1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.

 

2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a venticinque e non inferiore a quindici, scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonché tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per l’esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell’arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.

 

3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico dell’organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento economico complessivo.

 

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il Presidente del Comitato.

 

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature.

 

6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l’utilità di riunione plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.

 

7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell’articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi.

 

8. Il Comitato opera presso il Ministero dell’economia e delle finanze e si avvale di una segreteria, costituita da un contingente di personale, non superiore alle cinquanta unità, appartenente all’Amministrazione dell’economia e delle finanze.

 

9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità di organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in relazione all’individuazione di uffici di livello dirigenziale non superiori a tre, nell’àmbito della dotazione di personale dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, e sono definiti modalità e termini per la conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all’articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle domande predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

 

12. Per l’accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di verifica in relazione alla specificità di materia o analogia di cause di servizio o infermità. A supporto dell’attività dei Comitati speciali è utilizzato l’ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, è elevato a settanta unità, senza aggravi di oneri.

 

13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per l’attivazione dell’articolo 4.

 

 

 

Art. 11

Pareri del Comitato.

1. Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione.

 

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all’amministrazione.

 

3. Il parere è motivato ed è firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato può richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica prevista dall’articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui all’articolo 9, scelta in modo da assicurare la diversità dell’organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la visita medica è effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell’articolo 6, commi 8 e 11, il verbale della visita medica è trasmesso direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.

 

 

 

Art. 12

Unicità di accertamento.

1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

 

 

 

Art. 13

Atti per via telematica.

1. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validità di atti e convalida di firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 

2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via telematica devono essere debitamente motivate nella nota di trasmissione degli atti stessi.

 

3. È in facoltà del dipendente chiedere, in qualunque stato del procedimento, che la comunicazione allo stesso degli atti, da parte dei competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal fine i dati necessari.

 

4. In caso di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante diagnosi medica è inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota di comunicazione.

 

 

 

Art. 14

Termini e competenza.

1. L’Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell’articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l’amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l’obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l’Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.

 

2. Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all’interessato nei successivi quindici giorni.

 

3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della espressione del parere del Comitato, è adottato un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedimentali previsti dal presente regolamento.

 

4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.

 

5. La competenza in ordine all’adozione dei provvedimenti finali dell’Amministrazione previsti dal presente regolamento è del responsabile dell’ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa amministrazione.

 

 

 

Art. 15

Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità.

1. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l’Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili.

 

2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6.

 

3. In conformità all’accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l’Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all’adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.

 

 

 

Art. 16

Accelerazione di procedure.

1. L’Amministrazione non può chiedere pareri, anche d’ordine tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal presente regolamento nè dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate necessità emergenti nel corso dell’istruttoria. In tal caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.

 

 

 

Art. 17

Trattamenti pensionistici di privilegio.

1. Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio, a fini di trattamento pensionistico di privilegio, nonché di stati invalidanti al servizio o di inabilità non dipendenti da causa di servizio, sempre per fini pensionistici, dei dipendenti civili e militari dello Stato, si seguono le procedure indicate dal presente regolamento e dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non abrogate a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento, fino all’assunzione da parte dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) dei relativi procedimenti, sulla base dei regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

 

2. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di privilegio, in relazione a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3.

 

 

 

Art. 18

Disposizione transitoria.

1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, già presentate all’Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente regolamento.

 

2. Gli accertamenti di inabilità non dipendente da causa di servizio, di cui al D.M. 8 maggio 1997, n. 187 del Ministro del tesoro avviati con domande pervenute all’Amministrazione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo le procedure di cui al citato decreto ministeriale; per le domande successive si applicano le procedure previste dal presente regolamento in tema di accertamento di inidoneità al servizio.

 

3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati personali.

 

 

 

Art. 19

Norme finali e di coordinamento.

1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal presente regolamento.

 

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennità collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le vigenti disposizioni.

 

3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.

 

4. L’articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.

 

5. Le regioni e le province autonome provvedono alle finalità e alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo nell’àmbito della propria autonomia legislativa e organizzativa.

 

 

 

Art. 20

Abrogazioni.

Sono abrogati:

 

a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-bis, 12, 13 e 14, nonché l’articolo 5 per la parte non richiamata dall’articolo 19 del presente regolamento;

 

b) il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21;

 

c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

 

d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

 

e) l’articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l’articolo 172, commi primo, secondo, terzo e quarto, nonché gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

 

f) l’articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

 

g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

 

h) l’articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

 


 

D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.
Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003
(artt. 39, 40, 62, 63)

 

 

(1) (1/a)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178, S.O.

(1/a) Per l’integrazione delle disposizioni relative al biennio economico 2002-2003 contenute nel presente decreto vedi il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348. Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 2, L. 5 novembre 2004, n. 263. Per il biennio economico 2004-2005 vedi il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301.

(omissis)

Art. 39

Tutela assicurativa.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui all’articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002 è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue:

 

a) Polizia di Stato, € 330.000,00;

 

b) Polizia penitenziaria, € 130.000,00;

 

c) Corpo forestale dello Stato, € 20.000,00 (9).

 

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(9) Per l’incremento delle somme indicate nel presente articolo vedi l’art. 4, D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348.

 

 

Art. 40

Tutela legale.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

(omissis)

Art. 62

Tutela assicurativa.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui all’articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002, è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento militare, come segue:

 

a) Arma dei carabinieri, € 320.000,00;

 

b) Guardia di finanza, € 200.000,00 (15).

 

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(15) Per l’incremento delle somme indicate nel presente articolo vedi l’art. 9, D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348.

 

 

Art. 63

Tutela legale.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 25+0,00 per le spese legali salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

(omissis)

 


 

D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348.
Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare
(artt. 4, 9)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 298.

(2) Vedi, anche, il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301.

(omissis)

Art. 4

Tutela assicurativa.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:

 

a) Polizia di Stato: € 660.000,00;

 

b) Polizia penitenziaria: € 260.000,00;

 

c) Corpo forestale dello Stato: € 40.000,00.

(omissis)

Art. 9

Tutela assicurativa.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:

 

a) Arma dei carabinieri: € 640.000,00;

 

b) Corpo della guardia di finanza: € 400.000,00.

(omissis)


Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(art. 3, co. 151)

 

 

(1) (1/circ)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 17 giugno 2004, n. 17;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 27 gennaio 2004; Nota 3 febbraio 2004; Nota 19 febbraio 2004;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 12 maggio 2004, n. 31;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 19 marzo 2004, n. 54; Circ. 12 maggio 2004, n. 78; Circ. 31 maggio 2004, n. 88; Circ. 19 luglio 2004, n. 112; Circ. 22 luglio 2004, n. 116; Circ. 23 luglio 2004, n. 117; Circ. 6 ottobre 2004, n. 140; Circ. 16 dicembre 2004, n. 160; Circ. 11 marzo 2005, n. 42;

- Ministero della giustizia: Nota 31 maggio 2004;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 20 aprile 2004, n. 3575/C;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 13 agosto 2004, n. 774/US2/I; Circ. 17 settembre 2004, n. 846/US2/I; Circ. 29 novembre 2004, n. 1105/I/US2;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 23 marzo 2004, n. 48/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 49/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 50/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 51/E; Ris. 13 maggio 2004, n. 72/E; Circ. 16 febbraio 2005, n. 6/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 27/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 9 marzo 2004, n. 1/2004; Circ. 17 settembre 2004, n. 41/E; Circ. 19 novembre 2004, n. F.L.27/2004;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 13 settembre 2004, n. 3323;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 25 febbraio 2004, n. 1571; Circ. 21 gennaio 2005, n. 1/2005.

(omissis)

Art. 3

Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.

(omissis)

151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione (31/d).

 

 

(31/d) Ad integrazione di quanto previsto dal presente comma vedi il comma 548 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(omissis)

 

 

D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, conv. con mod. Legge 27 marzo 2004, n. 77.
Disposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca
(art. 1)

 

 

(1)

------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 22 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 27 marzo 2004, n. 77.

(omissis)

Art. 1

Disposizioni previdenziali in agricoltura.

1. (2).

 

 

------------------------

 

(2) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77, sostituisce il comma 7 dell’art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(omissis)

 

 


D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, conv. con mod., Legge 31 gennaio 2004, n. 87
Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati
(art. 3-quater)

 

 

(1) (2)

------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2004, n. 26 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 marzo 2004, n. 87 (Gazz. Uff. 2 aprile 2004, n. 78), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 31 marzo 2004, n. 87.

(omissis)

Art. 3-quater

Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia.

1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziate le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno (9).

 

 

------------------------

 

(9) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2004, n. 87.

(omissis)

 


 

Legge 6 febbraio 2004, n. 36.
Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato
(art. 5)

 

 

(1) (1/circ)

------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2004, n. 37.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 29 novembre 2004, n. 62.

(omissis)

Art. 5

Disposizioni finali.

1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all’articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della presente legge.

 

2. È abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell’articolo 30, primo comma.

 

3. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato,».

 

4. All’articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’ultimo periodo è soppresso.

 

5. Nell’àmbito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell’istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l’invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato.

 

6. All’articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: «dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «e del Corpo forestale dello Stato».

 

7. All’articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: «centri operativi antincendi boschivi» sono inserite le seguenti: «articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale».

 

8. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e ovunque ricorrano nel medesimo decreto legislativo, le parole: «commissario superiore forestale» sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto forestale».

(omissis)

 


 

D.P.R. 1 giugno 2004.
Autorizzazione al Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile, ed al Ministero degli affari esteri, ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di personale

 

 

(1) (2) (3)

------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 163.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 4 dell’art. 35, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(3) Vedi, anche, l’art. 7, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l’art. 39, come successivamente modificato ed integrato;

 

Visto l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale subordina l’avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi del citato art. 39;

 

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l’art. 7, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzioni di personale a tempo indeterminato, devono inviare una comunicazione, recante gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire, necessaria al fine di provvedere all’assegnazione del personale collocato in disponibilità;

 

Vista la richiesta (nota n. 035/0015334 del 14 gennaio 2004) del Ministero degli affari esteri di autorizzazione a bandire un concorso pubblico per complessivi 25 posti di segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica;

 

Vista la richiesta (nota n. 558/21204 del 2 marzo 2004) del Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di autorizzazione ad avviare procedure concorsuali per complessive 67 unita di personale, di cui 61 unità appartenenti all’area funzionale B e n. 6 unità appartenenti all’area funzionale C;

 

Considerato che il Ministero degli affari esteri ha rappresentato l’improcrastinabile esigenza di acquisire le necessarie professionalità per fare fronte ai compiti connessi al rispetto degli impegni internazionali;

 

Considerato, altresì, che il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha rappresentato l’urgenza di coprire i posti disponibili nei profili amministrativo-informatici per l’accresciuta complessità delle procedure amministrativo-contabili che accompagnano i servizi istituzionali e di garantire la piena funzionalità dei nuclei elicotteri;

 

Ritenuto, pertanto, che il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, possono, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere autorizzate ad avviare le citate procedure del reclutamento;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004;

 

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze;

 

Decreta:

 

Art. 1

Il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed il Ministero degli affari esteri, sono autorizzati ad avviare procedure di reclutamento per il numero di posti indicati, rispettivamente, nella tabella allegata al presente decreto.

 

Le amministrazioni di cui al primo comma sono tenute a trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale pubblica amministrazione copia dell’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, copia dei bandi di concorso relativi ai posti autorizzati con il presente decreto.

 

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


 

Tabella (4)

 

AMMINISTRAZIONE 

PROFILO

AREA

POSTI AUTORIZZATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’INTERNO

Ass. Amm.vo Con.le

B2

52

Dipartimento dei Vigili del Fuoco

 

 

 

del Soccorso pubblico e della

 

 

 

difesa civile

 

 

 

 

Ass. informatico

B2

9

 

Direttore Informatico

C2

1

 

Tecnico Informatico

C1

1

 

Direttore Aeronavigante

C2

4

TOTALE

 

67

 

Segretario di Legazione nella carriera diplomatica

25

MINISTERO DEGLI AFFARI

 

 

ESTERI

 

 

 

 

 

TOTALE

 

92

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Vedi, anche, l’art. 7, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.

 


 

Legge 23 agosto 2004, n. 226.
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore
(artt. 15, 17, 18, 25)

 

 

(1) (2)

------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 agosto 2004, n. 204.

(2) Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(omissis)

Art. 15

Trattamento economico.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell’indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l’attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta l’indennità di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

(omissis)

Art. 17

Posti non coperti.

1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all’articolo 16 è superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo.

 

2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 è inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti (3).

 

(3) Vedi, anche, gli artt. 2 e 3, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.

Art. 18

Aumento dei posti disponibili

1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all’articolo 16, per cause diverse dall’incremento degli organici risultano disponibili, nell’anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

 

2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all’articolo 16, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell’anno di riferimento, ulteriori posti, rispetto alla programmazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi:

 

a) riservati, nelle misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti (4);

 

b) riservati, nelle misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possegga dei prescritti requisiti.

 

3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

 

4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17.

 

 

------------------------

 

(4) Vedi, anche, gli artt. 2 e 3, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.

(omissis)

Art. 25

Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa.

1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti (5).

 

2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi:

 

a) riservati, nelle misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti;

 

b) riservati, nelle misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti (6).

 

3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell’articolo 17.

 

4. Nei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, relativi all’accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

 

5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma 4, relativi all’anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4) e 5) della medesima lettera b), relativi all’anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dall’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

 

 

------------------------

 

(5) Vedi, anche, l’art. 3, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.

(6) Vedi, anche, l’art. 3, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.

(omissis)

 


 

Legge 30 settembre 2004, n. 252.
Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(artt. 2, 6)

 

 

(1)

------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2004, n. 240.

(omissis)

Art. 2

Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all’articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico», con la previsione nel suo àmbito di due procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell’accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l’altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, dal Ministro dell’interno e dal Ministro dell’economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contenuti dell’accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalità e i contenuti di cui all’articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell’accordo stesso. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell’accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l’aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonché le seguenti altre: la durata massima dell’orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilità a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;

 

b) rideterminazione dell’ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:

 

1) l’introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;

 

2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l’istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l’accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto può riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali;

 

c) nell’àmbito dell’operazione di riordino di cui alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell’accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:

 

1) l’accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l’accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per l’accesso alle quali è richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l’esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di immissione dall’esterno e abrogazione dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

 

2) l’individuazione, nell’organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell’interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferma restando l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

 

3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare;

 

4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilità per l’amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

 

d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;

 

e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

 

3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

(omissis)

Art. 6

Copertura finanziaria

1. Per l’attuazione dell’articolo 2 è autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per l’anno 2004, di 12.524.500 euro per l’anno 2005 e di 12.147.500 euro a decorrere dall’anno 2006.

 

2. Per l’attuazione dell’articolo 3 è autorizzata la spesa di 424.667 euro per l’anno 2004 e di 431.497 euro a decorrere dall’anno 2005.

 

3. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 15.500.000 euro per l’anno 2004, a 12.955.997 euro per l’anno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (2).

 

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

(2) Per l’incremento delle somme di cui al presente comma vedi l’art. 8, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.

 

 


 

D.L. 29 novembre 2004, n. 282, conv. con mod., Legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica
(art. 10)

 

 

(1)

------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 307 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 10

Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

 

a) nell’allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

 

b) nell’allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

 

c) al comma 37 dell’articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

 

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell’anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

 

3. Il comma 2-quater dell’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

 

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l’anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

 

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l’anno 2005, derivanti dal comma 1.

(omissis)


 

Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
(art. 1 co. 95, 96, 97, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 553, 554, 555, 556)

 

 

(1) (1/circ)

------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 4 marzo 2005, n. 3;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 gennaio 2005;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 3 marzo 2005, n. PC/20/CV;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 15 febbraio 2005, n. 5369; Circ. 16 febbraio 2005, n. 30; Circ. 3 marzo 2005, n. 37;

- Ministero dell’economia e delle finanze: Nota 30 dicembre 2004, n. 4015/ACVCT/V; Circ. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 10 gennaio 2005, n. 6/E; Nota 14 gennaio 2005, n. 142/V/AGT; Circ. 3 febbraio 2005, n. 7/D; Circ. 8 febbraio 2005, n. 4;Circ. 10 febbraio 2005, n. 2/T; Circ. 11 febbraio 2005, n. 5; Circ. 23 febbraio 2005, n. 3/2005;

- Ministero dell’interno: Circ. 17 febbraio 2005, n. F.L.3/2005; Circ. 14 marzo 2005, n. F.L.7/2005;

- Ministero della giustizia: Nota 23 febbraio 2005, n. 1/2534//44/U-05.

(omissis)

Art. 1

(omissis)

95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell’articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell’articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell’articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai D.P.C.M. 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale (4).

 

96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l’anno 2005, a 160 milioni di euro per l’anno 2006, a 280 milioni di euro per l’anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

97. Nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, nonché (4/a):

a) del personale del settore della ricerca;

b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;

d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;

e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze delle agenzie fiscali, ivi inclusa l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (4/b);

g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato;

h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004 (4/c).

(omissis)

541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare l’impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l’anno 2005, 56 milioni di euro per l’anno 2006, 86 milioni di euro per l’anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, per l’assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento d’organico dei rispettivi ruoli.

 

542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui al comma 541, si provvede:

a) nel limite di 730 posti per l’anno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell’Arma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non più di quattro anni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, d’intesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

b) per i restanti 594 posti, per l’anno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 36 dell’8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si provvede attraverso l’immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

 

543. Per la copertura dei posti per carabiniere di cui al comma 541, l’Arma dei carabinieri è autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale:

a) nel limite di 770 posti per l’anno 2005, mediante reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;

b) per i restanti 630 posti, per l’anno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si provvede attraverso l’immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

 

544. È autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2005 e di 20 milioni di euro per l’anno 2006 per le seguenti finalità:

a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al regolamento (CE) n. 491/2004 del 10 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo;

b) prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 11, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto dell’immigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa;

d) integrazione degli interventi in materia d’immigrazione, in particolare, di contrasto all’immigrazione clandestina, anche sul territorio dello Stato (12/e).

 

548. Per le specifiche esigenze dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l’Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 3, commi 151 e 152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:

a) la spesa di 34 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno - centro di responsabilità pubblica sicurezza - e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro - per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;

b) la spesa di 53 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno - centro di responsabilità sicurezza pubblica.

 

549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 548 possono essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

(omissis)

553. In attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, all'integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e mantenere contatti con le autorità dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo.

554. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonché le modalità di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati ed il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze. Il predetto regolamento stabilisce le linee guida per l'eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in qualità di esperti a norma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

555. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno o più Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali.

556. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i trattamenti economici degli ufficiali di collegamento in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

(omissis)

 

 

(4) Vedi, anche, l’art. 4, O.P.C.M. 28 gennaio 2005, n. 3397. In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l’art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e l’art. 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.

(4/a) Alinea così modificato dall’art. 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.

(4/b) Lettera così modificata dall’art. 7-decies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(4/c) Lettera così sostituita dall’art. 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.

(12/e) Comma così sostituito dall’art. 6, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.

 

 

 


Normativa comunitaria

 


 

Reg. (CE) n. 491/2004 del 10 marzo 2004.
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS)

 

 

(1)

------------------------

 

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 18 marzo 2004, n. L 80. Entrato in vigore il 19 marzo 2004.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 179, paragrafo 1, e l’articolo 181 A,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

 

deliberando in conformità alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nella riunione straordinaria di Tampere in data 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di un approccio globale in materia di migrazione che tenga conto degli aspetti politici, dei diritti umani e delle questioni di sviluppo nei paesi terzi e nelle regioni terze ed ha auspicato una maggiore coerenza tra le politiche interne e quelle esterne dell’Unione europea. Esso ha sottolineato inoltre la necessità di una gestione dei flussi migratori più efficiente in ogni fase ed il fatto che il partenariato con i paesi terzi costituirà un elemento essenziale del successo di tale politica nella prospettiva di promuovere il co-sviluppo.

 

(2) Il Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 ha evidenziato l’integrazione dell’immigrazione nelle relazioni dell’Unione con i paesi terzi e l’importanza di una maggiore cooperazione con i paesi terzi per la gestione della migrazione, fra cui la prevenzione e la lotta contro la migrazione illegale e la tratta di esseri umani.

 

(3) Nelle conclusioni del 18 novembre 2002, il Consiglio chiede che la Comunità consideri la messa a disposizione di un’assistenza adeguata ai paesi terzi per l’attuazione della clausola sulla gestione congiunta dei flussi migratori e sulla riammissione obbligatoria in caso di immigrazione illegale da inserire in tutti i futuri accordi di cooperazione, di associazione, o altri equivalenti.

 

(4) Anche il miglioramento della gestione dei flussi migratori, in particolare di alcuni aspetti della migrazione quali l’emigrazione di cittadini altamente qualificati o i movimenti di profughi fra paesi vicini, costituisce una grave preoccupazione per lo sviluppo di alcuni paesi terzi.

 

(5) I programmi e le politiche di cooperazione esterna e di sviluppo della Comunità contribuiscono indirettamente ad affrontare i principali fattori di pressione migratoria. Più specificamente, dopo il Consiglio europeo di Tampere, la Commissione si adopera per tener conto delle preoccupazioni legate alle migrazioni nella programmazione degli aiuti esterni della Comunità al fine di sostenere direttamente i paesi terzi nei loro sforzi per affrontare i problemi relativi alla migrazione legale, illegale o forzata.

 

(6) A complemento di questa programmazione, l’autorità di bilancio ha inserito dal 2001 al 2003 nel bilancio generale dell’Unione europea alcuni stanziamenti volti specificamente a finanziare azioni preparatorie in partenariato con paesi terzi e regioni terze in materia di migrazione e di asilo.

 

(7) Tenendo conto di tali azioni preparatorie e in riferimento alla comunicazione della Commissione sull’integrazione delle questioni connesse all’emigrazione nelle relazioni dell’Unione europea con i paesi terzi, si ritiene necessario dotare la Comunità a partire dal 2004 di un programma pluriennale volto a fornire una risposta specifica e aggiuntiva alle necessità dei paesi terzi per quanto riguarda le attività per gestire più efficacemente tutti gli aspetti dei flussi migratori, e in particolare a stimolare la preparazione dei paesi terzi a concludere accordi di riammissione, e ad assisterli nell’affrontare le conseguenze di tali accordi.

 

(8) Al fine in particolare di garantire la coerenza dell’intervento esterno della Comunità, è opportuno che le attività finanziate mediante questo nuovo strumento siano specifiche e complementari rispetto a quelle finanziate mediante altri strumenti comunitari di cooperazione e di sviluppo.

 

(9) Nelle sue conclusioni su migrazione e sviluppo del 19 maggio 2003, il Consiglio ha affermato la necessità di un maggiore coordinamento tra queste politiche, distinte ma correlate. Le conclusioni hanno messo in evidenza un numero di settori potenzialmente sinergici su cui l’Unione europea potrebbe concentrare le proprie attività a sostegno di entrambe le politiche.

 

(10) Per affrontare i problemi legati al fenomeno della migrazione occorrono procedure decisionali efficaci, flessibili e, in alcuni casi, rapide, al fine di finanziare interventi della Comunità.

 

(11) La valutazione delle azioni preparatorie tornerà a beneficio dell’attuazione di questo programma.

 

(12) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(13) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (4).

 

(14) Poiché lo scopo dell’azione proposta, vale a dire promuovere, nel quadro di un approccio globale in materia di migrazione, una gestione dei flussi migratori più efficiente in stretta cooperazione con i paesi terzi interessati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(15) La protezione degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro la frode e le irregolarità sono parte integrante del presente regolamento. In particolare, i contratti stipulati ai sensi del presente regolamento dovrebbero autorizzare la Commissione ad attuare le misure previste dal regolamento (Euratom/CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità,

 

hanno adottato il presente regolamento:

 

 

 

(2) Pubblicato nella G.U.U.E. 5 febbraio 2004, n. C 32.

(3) Parere del Parlamento europeo del 4 dicembre 2003. Decisione del Consiglio del 19 febbraio 2004.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 18 giugno 1999, n. C 172. Accordo da ultimo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

 

Capo I

Obiettivi e azioni

Art. 1

1. Con il presente atto la Comunità stabilisce un programma di cooperazione (in prosieguo "il programma") che si prefigge di fornire aiuti finanziari e tecnici specifici e complementari ai paesi terzi al fine di sostenerne gli sforzi per una gestione migliore dei flussi migratori sotto tutti i punti di vista.

 

2. Il programma è destinato in particolare, ma non esclusivamente, ai paesi terzi attivamente impegnati nella preparazione o nell’attuazione di un accordo di riammissione siglato, firmato o concluso con la Comunità europea.

 

3. Il programma finanzia azioni adeguate che si collegano in modo coerente e complementare con i principi generali della politica comunitaria in materia di cooperazione e di sviluppo e con le strategie comunitarie di cooperazione e sviluppo nazionali e regionali riguardanti i paesi terzi interessati e che integrano le azioni - in particolare in materia di gestione dei flussi migratori, ritorno e reinserimento dei migranti nei rispettivi paesi d’origine, asilo, controlli di frontiera, profughi e sfollati - previste dalla messa in atto di tali strategie e finanziate mediante altri strumenti comunitari nel settore della cooperazione e dello sviluppo. Le azioni finanziate in base al programma sono coerenti con le iniziative comunitarie che contribuiscono a risolvere le cause alla base della migrazione.

 

4. Il rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché dei diritti umani, dei diritti delle minoranze e delle libertà fondamentali, costituisce un elemento essenziale dell’applicazione del presente regolamento. Se necessario e per quanto possibile le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento sono associate a misure volte a rafforzare la democrazia, i diritti dell’uomo e lo Stato di diritto.

 

 

 

Art. 2

1. Il programma si prefigge di promuovere la cooperazione fra la comunità e i paesi terzi, contribuendo nei paesi terzi interessati, e in partenariato con essi, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 

a) elaborazione della normativa in materia di immigrazione legale, in particolare per quanto riguarda le regole di ammissione e i diritti e lo status delle persone ammesse, il trattamento equo dei residenti legali, l’integrazione e la non discriminazione nonché le misure per lottare contro il razzismo e la xenofobia;

 

b) sviluppo della migrazione legale in base ad un’analisi della situazione demografica, economica e sociale dei paesi d’origine e dei paesi ospiti e della capacità ricettiva di questi ultimi, insieme alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui vantaggi della migrazione legale e sulle conseguenze della migrazione clandestina;

 

c) sviluppo della normativa e delle prassi nazionali per quanto riguarda la protezione internazionale, al fine di rispettare le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo del 1967 e di altri strumenti internazionali pertinenti, di garantire il rispetto del principio del "non refoulement" e di migliorare la capacità dei paesi terzi interessati che ricevono richiedenti asilo e profughi;

 

d) messa a punto nei paesi terzi interessati di una politica efficace e preventiva nella lotta contro la migrazione illegale, fra cui la lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, e sviluppo di una legislazione in materia;

 

e) riammissione, nel pieno rispetto delle leggi, e reintegrazione durevole, nel paese terzo interessato, di persone che sono entrate o che sono rimaste illegalmente sul territorio degli Stati membri o di persone la cui richiesta d’asilo avviata nell’Unione europea ha avuto esito negativo o che hanno ivi beneficiato di protezione internazionale.

 

2. Al fine di raggiungere questi obiettivi, il programma può in particolare sostenere le seguenti azioni:

 

a) organizzazione di campagne informative, e prestazione di consulenza giuridica, sulle conseguenze dell’immigrazione illegale, la tratta degli esseri umani, il traffico di migranti, e il lavoro clandestino nell’Unione europea;

 

b) diffusione di informazioni e di consulenza giuridica sulle possibilità di lavorare legalmente nell’Unione europea, sia a breve che a lungo termine, e sulle procedure da seguire a tal fine;

 

c) messa a punto di attività volte a mantenere i legami tra le comunità locali del paese d’origine e gli emigranti legali e ad agevolare il contributo dei migranti allo sviluppo sociale ed economico delle comunità nei paesi d’origine, anche facilitando l’utilizzazione delle rimesse per investimenti produttivi e iniziative di sviluppo, nonché fornendo il sostegno ai programmi di microcredito;

 

d) agevolazione del dialogo e scambio di informazioni tra le istituzioni del paese terzo e i cittadini di tale paese che considerano la prospettiva di emigrare;

 

e) sostegno al potenziamento delle capacità in materia di elaborazione, attuazione e garanzia dell’efficacia della normativa nazionale e dei sistemi di gestione per quanto riguarda l’asilo, la migrazione e la lotta contro le attività criminali, ivi compresi il crimine organizzato e la corruzione, collegati all’immigrazione illegale, e sviluppo della formazione del personale che opera nei settori della migrazione e dell’asilo;

 

f) valutazione ed eventuale miglioramento del quadro istituzionale e amministrativo e delle capacità di effettuare i controlli di frontiera nonché miglioramento della gestione di tali controlli, anche tramite la cooperazione operativa;

 

g) potenziamento delle capacità in materia di sicurezza dei documenti di viaggio e dei visti, di condizioni di rilascio, di identificazione e di documentazione di migranti clandestini, inclusi i propri cittadini, e dell’individuazione di documenti e visti falsi;

 

h) introduzione di sistemi per la raccolta di dati; osservazione e analisi dei fenomeni migratori; identificazione delle cause profonde dei movimenti migratori e definizione di misure volte ad affrontarle; agevolazione dello scambio di informazioni sui movimenti migratori, in particolare sui flussi migratori verso l’Unione europea;

 

i) sviluppo di un dialogo regionale e subregionale nel settore dell’asilo e della migrazione, compresa la migrazione illegale;

 

j) assistenza ai paesi terzi interessati nella negoziazione dei loro accordi di riammissione con i rilevanti paesi;

 

k) sostegno al potenziamento delle capacità nei paesi terzi interessati per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la capacità di protezione nei riguardi dei richiedenti asilo, la riammissione e la reintegrazione durevole degli emigrati rimpatriati e i programmi di reinsediamento;

 

l) sostegno al reinserimento socioeconomico mirato delle persone rimpatriate nei loro paesi d’origine, compresi la formazione e lo sviluppo di capacità intesi a facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro.

 

 

 

Art. 3

Al fine di perseguire gli obiettivi e le azioni di cui all’articolo 2, il programma può sostenere, fra l’altro:

 

1) le misure necessarie per identificare e preparare azioni, fra cui:

 

a) studi di fattibilità;

 

b) scambio di know-how tecnico ed esperienze tra Stati membri, paesi terzi, organizzazioni ed enti europei e organizzazioni internazionali;

 

c) studi generali riguardanti l’azione della Comunità nel campo di applicazione del presente regolamento;

 

2) la messa in atto di progetti:

 

a) assistenza tecnica, anche da parte del personale espatriato e locale, per contribuire ad attuare le azioni;

 

b) formazione e altri servizi;

 

c) acquisto e/o prestazione di qualsiasi prodotto o attrezzatura, forniture e spese d’investimento strettamente necessari per attuare le azioni, compresi, in circostanze eccezionali e qualora debitamente giustificate, l’acquisto o l’affitto di locali.

 

3) Misure per monitorare e valutare le azioni nonché effettuarne la revisione dei conti.

 

4) Attività per spiegare al grande pubblico gli obiettivi e i risultati di tali azioni.

 

5) Azioni ivi compresa l’assistenza tecnica per valutare la messa in atto di tali operazioni, a beneficio della Comunità o dei paesi terzi.

 

Vengono prese le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario dell’assistenza fornita ai sensi del presente regolamento.

 

 

 

Capo II

Procedure di attuazione del programma

Art. 4

1. Tra i partner che possono beneficiare del sostegno finanziario nell’ambito del programma possono essere comprese le organizzazioni e le agenzie regionali e internazionali (in particolare le agenzie dell’ONU), nonché le organizzazioni non governative o altri soggetti non statali, amministrazioni federali, nazionali, provinciali e locali, i loro dipartimenti e agenzie, istituti, associazioni e operatori pubblici e privati sia nell’Unione europea, sia nei paesi terzi interessati, privilegiandone il partenariato.

 

2. Le operazioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento sono attuate dalla Commissione.

Art. 5

Fermo restando il clima istituzionale e politico in cui operano i partner di cui all’articolo 4, al momento di determinare l’idoneità di un ente a ricevere il finanziamento comunitario vengono presi in considerazione in particolare i fattori seguenti:

 

1) La sua esperienza nel settore di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e in particolare per quanto riguarda le azioni in materia di asilo e migrazione;

 

2) il suo impegno a difendere, rispettare e promuovere i diritti umani e i principi democratici in modo non discriminatorio;

 

3) le sue capacità di gestione amministrativa e finanziaria;

 

4) la sua capacità tecnica e logistica riguardo all’azione pianificata;

 

5) i risultati, se pertinenti, di eventuali azioni effettuate in precedenza, in particolare quelle finanziate dalla Comunità, dagli Stati membri e da organizzazioni internazionali.

 

 

Capo III

Procedure di attuazione delle azioni

 

Art. 6

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 è fissata a 250 milioni di EUR, di cui 120 milioni per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

 

Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, l’importo è considerato confermato se è compatibile, per la fase in questione, con le prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia nel 2007 alla luce delle informazioni disponibili a norma dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3.

 

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

3. Il cofinanziamento comunitario di un’azione da parte del programma non supera l’80 %, fatte salve altre disposizioni applicabili del regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002 (in prosieguo: regolamento finanziario), in particolare l’articolo 169. Esso esclude qualsiasi altro finanziamento da parte di un altro programma finanziato dal bilancio generale dell’Unione europea.

 

4. Il finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento viene concesso conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Le decisioni di finanziamento e i contratti da esse derivanti sono soggetti al controllo finanziario della Commissione e a revisioni contabili da parte della Corte dei conti.

 

5. La Commissione prende le eventuali iniziative necessarie al fine di garantire un buon coordinamento con altri donatori.

 

Art. 7

1. La Commissione assicura una coerenza e una complementarità globali con altri strumenti, politiche, azioni e programmi comunitari pertinenti.

 

2. La Commissione adotta tutte le misure di coordinamento necessarie a rafforzare la coerenza e la complementarità fra le azioni finanziate dalla Comunità e quelle finanziate dagli Stati membri allo scopo di garantire a tali azioni un’efficacia ottimale.

 

 

Art. 8

1. La Commissione è responsabile della gestione e della messa in atto del programma di cooperazione.

 

2. La Commissione gestisce il programma conformemente al regolamento finanziario e al regolamento (CE/Euratom) n. 2342/2002, della Commissione, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici e le sovvenzioni.

 

3. Per attuare il programma, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, prepara un programma di lavoro annuale. Conformemente agli obiettivi e ai criteri del presente regolamento, il programma di lavoro definisce le priorità delle azioni da sostenere in termini di settori d’intervento geografici e tematici potenziali, gli obiettivi specifici, i risultati previsti nonché un importo indicativo. Per quanto possibile va ricercato un equilibrio generale tra queste priorità nell’elaborazione del programma di lavoro. La Commissione può consultare altre parti interessate in relazione al programma di lavoro.

 

4. Il programma di lavoro deve essere coerente e complementare con i documenti di strategia nazionale, i documenti di strategia regionale e i programmi di cooperazione allo sviluppo messi a punto nel quadro della politica comunitaria di cooperazione e sviluppo.

 

5. La Commissione adotta l’elenco dei progetti selezionati conformemente alla procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

 

 

 

Art. 9

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

Il periodo previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Capo IV

Relazioni

 

Art. 10

1. La Commissione verifica costantemente e valuta regolarmente la messa in atto del programma.

 

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia preliminare di valutazione sull’attuazione del programma entro il 31 dicembre 2006 e una relazione finale entro il 31 dicembre 2010. La Commissione comunica inoltre all’autorità di bilancio, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea, lo stato di attuazione del programma.

 

3. Su richiesta degli Stati membri o del Parlamento europeo, in particolare nell’ambito dei negoziati per le future prospettive finanziarie, la Commissione può valutare anche i risultati delle azioni e dei programmi comunitari ai sensi del presente regolamento.

 

 

Capo V

Disposizioni finali

 

Art. 11

Il programma istituito dal presente regolamento è operativo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008.

 

 

 

Art. 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Strasburgo, addì 10 marzo 2004.

 

Per il Parlamento europeo

 

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE