XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Amministrazione della pubblica sicurezza, Forze di polizia e Vigili del fuoco - D.L. 45/2005 - A.C. 5842 - Schede di lettura e iter al Senato (A.S. 3368) | ||||
Serie: | Decreti-legge Numero: 184 | ||||
Data: | 16/05/05 | ||||
Abstract: | Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; progetto di legge; iter al Senato | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
decreti-legge |
Amministrazione della pubblica sicurezza, Forze di
polizia D.L. 45/2005 - A.C. 5842 Schede di lettura e iter al Senato (A.S. 3368)
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n. 184
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xiv legislatura 16 maggio 2005 |
Camera dei deputati
DIPARTIMENTO istituzioni – sezione affari costituzionali
SIWEB
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File: D05045.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Precedenti decreti-legge sulla stessa materia
Elementi per l’istruttoria legislativa
Motivazioni della necessità ed urgenza
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Specificità ed omogeneità delle disposizioni
Incidenza sull’ordinamento giuridico
Articolo 1. (Assunzione e mantenimento in servizio di personale della Polizia di Stato)
Art. 1-bis. (Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato)
Art. 1-ter. (Commissioni sanitarie)
Articolo 1-sexies. (Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia)
Articolo 2. (Assunzione e mantenimento in servizio di personale dell’Arma dei carabinieri)
Art. 2-bis. (Norme in materia di Corso d’istituto per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri)
Articolo 3. (Personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato)
Articolo 3-bis. (Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale)
Articolo 5. (Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia)
Articolo 6. (Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS)
Articolo 7. (Operatività del soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 7-bis (Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi)
Articolo 8-ter. (Modifiche in tema di rappresentanza militare)
Articolo 8-quater. (Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)
Articolo 9. (Copertura finanziaria)
Articolo 10. (Entrata in vigore)
1A Commissione (Affari costituzionali)
Pareri resi alla 1A Commissione (Affari costituzionali)
1A Commissione (Affari costituzionali)
6a Commissione (Finanze e tesoro)
Seduta dell’11 maggio 2005 (antimeridiana)
Seduta dell’11 maggio 2005 (pomeridiana)
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 5842 |
Numero del decreto-legge |
45/2005 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Settore d’intervento |
Forze di polizia; Forze armate; protezione civile |
Iter al Senato |
Sì (A.S. 3368) |
Numero di articoli |
|
§ testo originario |
10 |
§ testo approvato dal Senato |
22 |
Date |
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§ emanazione |
31 marzo 2005 |
§ pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
1 aprile 2005 |
§ approvazione del Senato |
11 maggio 2005 |
§ assegnazione |
12 maggio 2005 |
§ scadenza |
31 maggio 2005 |
Commissione competente |
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) |
Pareri previsti |
III Commissione (Affari esteri); V Commissione (Bilancio); XI Commissione (Lavoro); XIII Commissione (Agricoltura) |
Il decreto-legge, nel testo modificato dal Senato, è composto da 22 articoli.
L’articolo 1 reca misure volte, secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, ad assicurare “il regolare ripianamento” del turn over delle Forze di polizia, nonché il mantenimento delle risorse umane attualmente in servizio.
I commi 1, 2 e 4-bis dell’articolo incidono, a tal fine, sulla disciplina delle cosiddette assunzioni in deroga al blocco del turn over nella pubblica amministrazione, di cui all’art. 1, co. 96 e 97, della legge finanziaria 2005.
Il comma 3 reca uno stanziamento per assumere, in deroga al blocco delle assunzioni disposto dalla legge finanziaria 2005, fino a 189 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
Il comma 4 consente l’ulteriore trattenimento in servizio, a domanda e fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di leva.
L’articolo 1-bis reca alcune modifiche ai ruoli dirigenziali medici e tecnici della Polizia di Stato, incrementando le dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti medici e istituendo le qualifiche di dirigente generale medico di livello B e di dirigente generale tecnico.
L’articolo 1-ter autorizza l’Amministrazione della pubblica sicurezza a stipulare convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni, anche mediante l’istituzione di apposite commissioni mediche, alle quali affidare gli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione della pensione privilegiata ordinaria.
L’articolo 1-quater dispone il trasferimento degli stanziamenti destinati alla copertura assicurativa della responsabilità civile del personale delle Forze di polizia ai rispettivi fondi di assistenza operanti presso ciascuno dei cinque corpi di polizia.
L’articolo 1-quinquies reca nei suoi tre commi stanziamenti finalizzati, rispettivamente, al rinnovo del contratto collettivo nazionale della carriera prefettizia, alla perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate e ad accrescere le risorse del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali istituito presso il Ministero dell’interno.
L’articolo 1-sexies modifica il co. 556 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005, concernente il trattamento economico degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia.
L’articolo 2 prevede il trattenimento in servizio per l’anno in corso dei carabinieri ausiliari che, al termine del servizio di leva obbligatorio nel 2005, risulteranno idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale, attribuendo loro alcuni benefici. Dispone, inoltre, la riammissione in servizio di almeno 300 carabinieri che hanno prestato servizio nell’Arma come carabinieri ausiliari, ed il trattenimento in servizio ed il successivo passaggio in servizio permanente degli ufficiali in ferma prefissata dell’Arma.
L’articolo 2-bis attribuisce al Comandante generale dell’Arma le competenze attualmente proprie del Capo di Stato Maggiore della Difesa, in ordine alla nomina della commissione di esame di fine corso d’istituto ed all’approvazione del punteggio e della relativa graduatoria.
L’articolo 3, comma 1, interviene sulla disciplina dei reclutamenti nella carriera iniziale del Corpo della Guardia di finanza, consentendo l’immissione in ruolo dei finanzieri ausiliari in servizio nel Corpo che hanno terminato la ferma nel mese di aprile 2005.
L’articolo
3, commi da
L’articolo 3-bis consente alle amministrazioni interessate di procedere all’anticipazione delle spese di tutela legale dovute al personale anche in assenza del parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato.
L’articolo 4 opera una revisione organizzativa del Dipartimento della pubblica sicurezza finalizzata a un miglior coordinamento delle Forze di polizia.
L’articolo 5 reca disposizioni di carattere finanziario volte all’ammodernamento e al potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia.
L’articolo 6 modifica l’art. 1, co. 544 della legge finanziaria 2005, concernente il finanziamento del programma di cooperazione AENEAS, previsto dal Regolamento (CE) n. 491/2004 del 10 marzo 2004 e teso a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo.
L’articolo 7 dispone in merito all’attività di soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, autorizzando il reclutamento di personale in possesso della professionalità necessaria per l’utilizzazione del mezzo aereo di cui si è recentemente dotato il Corpo.
L’articolo 7-bis interviene sulle modalità per l’erogazione dei servizi di formazione tecnico-professionale in materia di prevenzione incendi, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’articolo 8 dispone uno stanziamento aggiuntivo per l’attuazione della legge delega in materia di rapporto d’impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’articolo 8-bis reca disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia.
L’articolo 8-ter novella la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante Norme di principio sulla disciplina militare,elevando la durata del mandato dei militari di carriera eletti nei consigli della rappresentanza militare da tre a quattro anni, e permettendone l’immediata rielezione per una sola volta.
L’articolo 8-quater novella il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, introducendo alcune modifiche al regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali.
L’articolo 8-quinquies estende ai veicoli e ai conducenti del Corpo dei vigili del fuoco della Regione Valle d’Aosta il regime particolare previsto dal codice della strada per gli automezzi (e gli autisti) in dotazione alle Forze armate e ad altri Corpi.
L’articolo 9 prevede la copertura finanziaria delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 8 del decreto-legge.
L’articolo 10 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge.
Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato risulta corredato della relazione tecnico-finanziaria e della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN); non della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Nel corso della XIV legislatura, disposizioni concernenti l’organizzazione e il personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare hanno formato oggetto di vari provvedimenti legislativi d’urgenza. Si ricordano in particolare i seguenti:
§ D.L. 3 maggio 2001, n. 157, Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate, convertito, con modificazioni, in L. 3 luglio 2001, n. 250;
§ D.L. 6 maggio 2002, n. 83, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell’Amministrazione dell’interno, convertito, con modificazioni, in L. 2 luglio 2002, n. 133;
§ D.L. 10 settembre 2003, n. 253, Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, convertito, con modificazioni, in L. 6 novembre 2003, n. 300;
§ D.L. 28 maggio 2004, n. 136, Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il cui art. 1-bis ha provveduto a riallineare le posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli dei marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri;
§ D.L. 10 settembre 2004, n. 238, Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare, convertito, con modificazioni in L. 5 novembre 2004, n. 263.
Il decreto-legge rileva, in premessa, la “straordinaria necessità ed urgenza di incrementare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata”.
Il provvedimento interviene in materie (difesa e Forze armate; ordine pubblico e sicurezza; ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato; sistema […] contabile dello Stato; previdenza sociale) riservate dal secondo comma dell’art. 117 Cost. (lett. d), h), g), e), o)) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Le disposizioni, che appaiono diversificate tra loro, attengono nel loro complesso all’organizzazione dell’amministrazione della pubblica sicurezza e alla disciplina del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Con riguardo all’art. 8-ter, co. 3, si osserva che, per una corretta tecnica legislativa, sarebbe opportuno evitare di introdurre modifiche ad una fonte regolamentare attraverso norme di rango primario.
All’art. 1 ter, co. 2, si prevede che la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni sanitarie siano determinate con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, co. 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri interessati.
All’art. 3, co. 2-sexies, è prevista una disposizione di salvaguardia, a norma della quale il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis dell’articolo in esame, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, ovvero delle misure correttive di cui all’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468/1978. Analoga disposizione si ritrova all’art. 8-quater, co. 5.
L’art. 1-bis, pur apportando modifiche (comma 3) agli organici dei ruoli della dirigenza tecnica, non novella consequenzialmente la tabella A allegata al D.P.R. 337/1982, recante le attuali dotazioni organiche dei ruoli suddetti.
All’art. 4, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 andrebbe più opportunamente formulata in termini di novella alla L. 121/1981.
Con riguardo all’art. 8-ter, recante norme sulla rappresentanza militare, si segnala che sono all’esame della Commissione, in sede referente, le proposte di legge di riforma complessiva della materia A.C. 932 Molinari, A.C. 1718 Ramponi, A.C. 1822 Lavagnini, A.C. 1958 Deiana, A.C. 2063 Ascierto, A.C. 2193 Minniti.
Per alcuni specifici rilievi su singole disposizioni, si rinvia alle schede di lettura.
Articolo 1.
(Assunzione e mantenimento in servizio
di personale della Polizia di Stato)
L’articolo 1 è volto, secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, ad assicurare “il regolare ripianamento” del turn over delle Forze di polizia, nonché il mantenimento delle risorse umane attualmente in servizio.
Il comma 1, novellando l’articolo 1, comma 97, della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004[1]), inserisce fra le priorità da considerare per le cosiddette assunzioni in deroga al blocco del turn over nella pubblica amministrazione la immissione in servizio degli addetti alla sicurezza pubblica (oltre a quella degli addetti alla difesa nazionale, già prevista dalla lettera h) del testo previgente). Nel corso dell’esame al Senato sono state aggiunte le ulteriori categorie degli addetti a compiti di soccorso tecnico urgente e di prevenzione e vigilanza antincendio.
In sostanza, la novella in esame ha modificato il testo nel senso di:
§ includere fra le priorità l’immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio;
§ prevedere che l’assunzione in deroga di addetti alla sicurezza pubblica e alla difesa nazionale costituisca, per così dire, una priorità fra le priorità (in quanto essa non è più parte della enumerazione contraddistinta dalle lettere da a) a h), ma è inserita nell’alinea introduttivo).
Il comma in esame, inoltre, riscrive conseguenzialmente la lettera h) del citato comma 97 dell’articolo unico della finanziaria 2005. A seguito della ristesura, la lettera prevede ora come prioritaria la sola assunzione dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004: ciò in quanto l’assunzione degli addetti alla difesa nazionale, prima prevista dalla stessa lettera h), è ora trasferita nell’alinea del comma.
Per comprendere appieno la portata della modifica ed il contesto normativo nel quale essa si inserisce, può essere opportuno un breve compendio della disciplina del blocco delle assunzioni e del regime di deroghe previsti dalla finanziaria 2005.
I commi 95-97 dell’unico articolo di cui consta la finanziaria recano disposizioni in materia di blocco delle assunzioni a tempo indeterminato (c.d. “blocco del turn over”).
Una disciplina di questo genere era peraltro già contenuta nelle precedenti leggi finanziarie. Rispetto alle precedenti discipline, il blocco riguarda non un solo anno, ma un triennio (2005-2007). È inoltre previsto che, trascorso il triennio, le amministrazioni potranno assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente (co. 103).
In particolare, le disposizioni del co. 95 riguardano il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 – fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette – presso i seguenti enti:
§ amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
§ agenzie;
§ enti pubblici non economici;
§ enti di ricerca;
§ enti indicati all’art. 70, co. 4, del D.Lgs. 165/2001.
La previsione si estende anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico.
Si segnala che i co. 541-543 prevedono l’assunzione, negli anni 2005 e 2006, di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, con corrispondente incremento dei rispettivi ruoli organici.
Sono fatte salve le assunzioni previste dalle seguenti disposizioni:
§ art. 3, co. 59, della L. 350/2003: autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di 180 unità di personale da destinare al Dipartimento della protezione civile. Nell’anno 2004 veniva prevista l’assunzione di 50 unità di personale e nel 2005 delle restanti 130 unità;
§ art. 3, co. 70, della L. 350/2003: completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari;
§ art. 3, co. 146, della L. 350/2003: autorizzazione all’Agenzia delle entrate ad assumere con contratto a tempo indeterminato, fino a 750 unità di personale appartenente all’area C. Possono essere assunti i soggetti che abbiano superato procedure selettive pubbliche che prevedono un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito;
§ art. 3, co. 153, della L. 350/2003: incremento di 500 unità dell’organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
§ art. 4, co. 64, della L. 350/2003: incremento dell’organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza di 470 unità dall’anno 2004 e di ulteriori 530 unità a decorrere dall’anno 2005;
§ art. 2 del D.L. 24/2004, convertito dalla L. 87/2004: incremento dell’organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 500 unità;
§ art. 1, co. 2, della L. 77/2004: assunzione di 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali presso il Corpo forestale dello Stato;
§ art. 2, co. 2-ter, del D.L. 16/2004, convertito dalla L. 77/2004: assunzione di 239 unità di personale presso l’Ispettorato centrale repressione frodi.
Sono inoltre fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze Armate (L. 331/2000; D.Lgs. 215/2001; L. 226/2004) e quelle già autorizzate dai seguenti provvedimenti emanati in attuazione della precedente legge finanziaria:
§ D.P.R. 25 agosto 2004: assunzioni nella P.A. autorizzate ma non ancora effettuate alla data del 1° gennaio 2005. Si ricorda che l’art. 3, commi 53, 54 e 55, della Legge 350/2003 – in deroga al blocco del turn over previsto dalla medesima legge – ha previsto la possibilità di assumere personale entro determinati limiti di spesa e per particolari compiti, oltre alle categorie protette. Il D.P.R. 25 agosto 2004 ha autorizzato l’assunzione di 8.210 figure professionali, di cui 6.191 da impiegarsi nel settore sicurezza, 1.161 nei ministeri, 535 negli enti pubblici non economici, 323 negli enti di ricerca. Per il settore università è stata prevista un’autorizzazione di spesa annua lorda a regime pari a 20 milioni di euro, rinviando ad un successivo provvedimento la determinazione del contingente complessivo da assumere ed i criteri di ripartizione tra i singoli Atenei;
§ D.P.C.M. 27 luglio 2004: assunzioni da parte delle province e dei comuni. Il provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 60, della Legge 350/2003 , fissa i criteri ed i limiti ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003;
§ D.P.C.M. 27 luglio 2004: assunzioni da parte delle regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 60, della L. 350/2003, fissa i criteri ed i limiti ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle regioni e degli enti del SSN, stabilendo per le regioni assunzioni entro percentuali non superiori ai limiti di spesa annua lorda corrispondente al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 2003. Le regioni possono poi autorizzare gli enti e le aziende del SSN ad assumere personale del ruolo sanitario entro i limiti previsti dal comma 60 dell’art. 3 della citata legge 350 sia delle risorse finanziarie previste nell’Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell’8 agosto 2001. Viene comunque consentito il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale. Si ricorda in proposito che il co. 47 prevede che i trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni, sono consentiti nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche.
Il successivo co. 96 reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie di cui al precedente co. 95 – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza – nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.
A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia, le cui risorse consentiranno, secondo la relazione tecnica allegata dal Governo nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, circa 3.000/3.500 assunzioni annue.
Ai fini dell’assunzione dovrà essere seguita la procedura di cui all’art. 39, co. 3-ter, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), ai sensi del quale le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all’utenza. L’autorizzazione all’assunzione è disposta con apposito DPCM.
Il co. 97 qui oggetto di novella, indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate in base al comma precedente.
Ai sensi del co. 101, sono esclusi dal blocco del turn over il comparto scuola, le università, gli ordini ed i collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni.
È infine il co. 98 a recare la disciplina relativa alle assunzioni di personale da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché da parte delle camere di commercio e dell’Unioncamere nel triennio 2005-2007.
Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che, nell’ambito delle assunzioni “in deroga” di addetti alla sicurezza pubblica, deve essere data priorità ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332[2].
Il D.P.R. 2 settembre 1997 n. 332, che reca il Regolamento per l’immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana, prevede che le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le Amministrazioni definiscano ed aggiornino una programmazione quadriennale scorrevole dei reclutamenti e delle assunzioni da effettuare in ciascun anno per le qualifiche iniziali, da cui si desumano i parametri di riferimento per calibrare i reclutamenti dei volontari in ferma breve nelle Forze armate, anche in vista della loro futura immissione nelle Forze di polizia e nelle Amministrazioni stesse al termine della ferma triennale (art. 2).
I reclutamenti presso le Forze armate, ad esclusione dell’Arma dei carabinieri, possono essere effettuati in relazione alle esigenze fissate annualmente nella legge di bilancio, ferma restando l’entità numerica dei volontari di truppa in ferma breve prevista dall’art. 7 del D.Lgs. 196/1995. I volontari in ferma breve disciplinati dal regolamento devono essere destinati prioritariamente alle unità di pronto impiego dell’Esercito, a bordo delle unità della linea operativa della Marina ed ai reparti di pronto impiego dell’Aeronautica.
L’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Amministrazioni sopra indicate, è riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, nei limiti delle vacanze di organico, secondo percentuali espressamente indicate. L’accesso al ruolo dei volontari in servizio permanente di ogni singola Forza armata è riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nella Forza armata nella quale chiedono di essere immessi (art. 3).
Il regolamento disciplina, quindi: la pubblicazione dei bandi d’arruolamento (art. 4); le modalità di presentazione delle domande e la ripartizione degli aspiranti (art. 5); le modalità di selezione dei candidati, la composizione ed i compiti della commissione tecnica interministeriale (art. 6); il prolungamento ed il proscioglimento della ferma (artt. 7 e 8); l’avanzamento dei volontari e la loro immissione nel servizio permanente delle Forze armate, predisposta dalle competenti direzioni generali, nei limiti dei posti annualmente disponibili, sulla base di apposita graduatoria di merito elaborata dalla rispettiva commissione per l’immissione dei volontari nelle Forze armate (art. 9); l’immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle Amministrazioni citate, predisposta da apposite commissioni, sulla base della programmazione quadriennale prevista dall’art. 2 e secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni (art. 10).
La relazione illustrativa del Governo chiarisce che l’assunzione in deroga degli “addetti alla sicurezza” riguarda, in particolare, circa 2.050 agenti ausiliari o trattenuti della Polizia di Stato attualmente in servizio, di cui – pur sussistendone le risorse finanziarie – solo 730 potrebbero essere al momento immessi in ruolo, in forza del dell’art. 1, co. 541 e 542, della finanziaria 2005.
Si ricorda che il co. 541 citato dispone l’assunzione di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, che andranno ad incrementare l’organico dei rispettivi ruoli. Il successivo co. 542 prevede che l’assunzione dei 1.324 agenti della Polizia di Stato sia ripartita in 730 posti per l’anno 2005 (il 55%) e 594 posti per l’anno 2006 (il 45%).
Il comma 3, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, autorizza, entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l’anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall’anno 2006 l’assunzione, in deroga al blocco delle assunzioni disposto dalla legge finanziaria 2005, di un numero non superiore a 189 di agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
Il comma 4 prevede che, per le medesime finalità di cui al comma precedente, e salve le eventuali autorizzazioni alle assunzioni richieste dalla finanziaria 2005, il ministro dell’interno, nell’ambito dello stanziamento di cui all’art. 1, co. 548, lett. b), della medesima legge ed entro il limite di spesa di 17 milioni di euro, può autorizzare l’ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda.
Si ricorda che lo stanziamento di cui al co. 548, lett. b), della finanziaria 2005, ammonta a 53 milioni di euro per spese correnti, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno – centro di responsabilità “sicurezza pubblica”.
La relazione illustrativa del Governo chiarisce che il trattenimento in servizio di cui al comma in esame riguarda complessivamente 1.122 agenti, che dovrebbero altrimenti essere congedati nel corso del 2005 (522 dal 1° aprile e 600 dal 1° ottobre).
Il comma in esame stabilisce inoltre che, ai fini della copertura dei posti di cui all’art. 25, co. 1 e 2, della L. 226/2004 (ossia per i posti disponibili nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce rossa):
§ restano ferme le modalità previste dall’art. 1, co. 549, della legge finanziaria 2005 (ossia, nel corso della gestione le somme stanziate possono essere ripartite tra le unità provvisionali di base interessate, con decreto del ministro dell’interno che deve essere comunicato al Ministro dell’economia , alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti);
§ restano ferme le altre disposizioni previste dall’art. 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (ossia, la possibilità per il personale assunto ai sensi della L. 8 luglio 1980, n. 343, all’atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, di essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario trattenuto; la possibilità che al termine del secondo anno di servizio, l’anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, sia ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei mesi, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l’eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione).
L’ultimo periodo del comma prevede che, per i concorsi volti al reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce rossa che si terranno a decorrere dal 1° gennaio 2006, dovrà farsi ricorso prioritario alle modalità di cui al sopraccitato art. 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Infine, il comma 4-bis, inserito nel corso dell’esame da parte del Senato, prevede che, una volta provveduto all’assunzione degli agenti ausiliari come indicato dal comma 2, si debba dare priorità alle assunzioni - in base alla deroga di cui al comma 96 della legge finanziaria – per le seguenti categorie:
§ gli idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato (indetto con decreto del capo della polizia del 23 novembre 1999 si è concluso nel febbraio 2003; dei 1.007 idonei sono stati chiamati, a seguito di rinunce e ricorsi, oltre 700 persone e rimangono ancora 289 idonei non vincitori[3]);
§ gli idonei, non vincitori dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato (si tratta dei concorsi indetti con decreti del capo della polizia del 5 e del 25 febbraio 1994 rispettivamente per 40 e 10 posti di commissario; gli idonei non vincitori sono 28 per il primo e 12 per il secondo).
Art. 1-bis.
(Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato)
L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato[4], reca alcune modifiche ai ruoli dirigenziali medici e tecnici della Polizia di Stato.
Il comma 1 incrementa le dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti medici della Polizia di Stato, portando:
§ da 8 a 11 unità la dotazione relativa alla qualifica di dirigente superiore medico;
§ da 30 a 37 unità la dotazione relativa alla qualifica di primo dirigente medico.
La disposizione non modifica le vigenti norme che disciplinano l’autorizzazione alle nuove assunzioni.
I ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici della Polizia dello Stato sono stati ridefiniti dagli artt. 43 e seguenti del D.Lgs. 334/2000[5]. Le attuali dotazioni organiche sono quelle risultanti dalla tabella A allegata al D.P.R. 338/1982[6], sostituita dal citato art. 43 e in seguito modificata, da ultimo, ad opera dell’art. 10 del D.Lgs. 477/2001[7].
Il comma 2 estende al dirigente generale medico della Polizia di Stato la disposizione speciale recata dall’art. 30-bis del D.Lgs. 490/1997[8], concernente l’avanzamento in ruolo di taluni ufficiali delle Forze armate.
L’art. 30-bis citato dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, all’ufficiale più anziano dell’Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell’Esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, dell’Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell’Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti. Il conferimento è effettuato in sovrannumero, e non dà luogo a vacanza organica nel grado di provenienza.
In virtù del comma in esame, al dirigente generale medico della Polizia di Stato con permanenza minima di un anno nella qualifica è conferita la qualifica di dirigente generale medico di livello B. Non sono modificate le funzioni di direttore Centrale di Sanità attribuite al dirigente generale medico. Il conferimento è effettuato in sovrannumero, e non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di provenienza.
Il comma 3 istituisce, nell’ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, la qualifica unica di dirigente generale tecnico, destinata ad accogliere le funzioni di ispettore generale capo.
Anche in questo caso, la norma precisa che la nomina della predetta qualifica non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente superiore tecnico in precedenza rivestita.
I ruoli professionali dei direttori e dei dirigenti del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica sono stati ridefiniti dagli artt. 29 e seguenti del citato D.Lgs. 334/2000. Le attuali dotazioni organiche sono quelle risultanti dalla tabella A allegata al D.P.R. 337/1982[9], sostituita dal citato art. 29 (e in ultimo modificata, con riguardo alle qualifiche non direttive, dall’art. 7 del D.Lgs. 53/2001[10]).
Il comma 4 reca una disposizione volta a compensare i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni recate dai commi precedenti; oneri che l’articolo non quantifica limitandosi a prevedere, quale tetto di spesa, quella determinata dai limiti delle autorizzazioni ad assumere definiti dall’art. 1, co. 96, della legge finanziaria 2005[11].
Il co. 96 citato reca una deroga al divieto generalizzato per le amministrazioni statali di procedere ad assunzioni nel triennio 2005-2007, recato dal precedente co. 95 (salve le eccezioni di cui al medesimo comma). La deroga di cui al co. 96 è volta a “fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza” e consente di effettuare assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime (per maggiori dettagli vedi, supra, la scheda relativa all’articolo 1).
Il comma in esame, ai suddetti fini compensativi, ridetermina in 1.087 unità – rispetto alle attuali 1.109 – la dotazione organica delle qualifiche da vice perito tecnico a perito tecnico capo del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al citato D.P.R. 337/1982.
Il comma impone, inoltre, che le nomine previste dall’articolo in esame:
§ abbiano luogo contestualmente alla riduzione degli organici nei ruoli dei periti tecnici;
§ risultino conformi ad apposita autorizzazione ad assumere rilasciata ai sensi dell’art. 1, co. 96, della citata L. 311/2004.
Il comma 5 modifica la tabella A allegata al D.P.R. 338/1982 in conformità alle innovazioni introdotte dal precedente comma 1 agli organici della dirigenza medica.
Va segnalato che l’articolo in esame non reca un’analoga disposizione, modificativa della tabella A allegata al D.P.R. 337/1982, con riguardo alle modifiche apportate dal comma 3 agli organici dei ruoli della dirigenza tecnica.
Art. 1-ter.
(Commissioni sanitarie)
L’articolo 1-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato[12], autorizza (comma 1) l’Amministrazione della pubblica sicurezza a stipulare convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni.
Tali convenzioni possono contemplare l’istituzione di commissioni mediche incaricate dell’espletamento, nei confronti del rispettivo personale, degli accertamenti sanitari relativi ai procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, previsti dal regolamento approvato con D.P.R. 461/2001[13]; nonché dell’accertamento dei requisiti psicofisici, nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio.
La norma è dichiaratamente finalizzata a “un più razionale impiego delle risorse”, e non deve comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.
Ai sensi del comma 2, un successivo regolamento di delegificazione definirà la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, e recherà le disposizioni di adeguamento del D.P.R. 461/2001 e degli ordinamenti delle singole amministrazioni interessate.
Ai sensi del comma 3, fino all’entrata in vigore del regolamento sono tenute ferme le disposizioni previgenti.
Art. 1-quater.
(Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di
Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell’Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza)
L’articolo 1-quater, introdotto nel corso dell’esame da parte del Senato[14], dispone il trasferimento degli stanziamenti destinati alla copertura assicurativa della responsabilità civile del personale delle Forze di polizia ai rispettivi fondi di assistenza operanti presso ciascuno dei cinque corpi di polizia.
Per un quadro sintetico dei fondi si veda la tabella che segue.
Fondo |
Base normativa |
Natura giuridica |
Compiti |
Fondo di assistenza per il personale di pubblica sicurezza |
L. 12 novembre 1964, n. 1279 |
Ente di diritto pubblico sottoposto al controllo della Corte dei conti |
Assistenza, attività ricreative |
Ente di assistenza per il personale dell’amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria |
L. 15 dicembre 1990, n. 395, art. 41 |
Ente di diritto pubblico |
Assistenza, attività ricreative |
Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato |
DPR 6 giugno 1981, n. 384 |
Fondazione |
Assistenza |
Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell’Arma dei Carabinieri |
DPR 16 febbraio 1964, n. 109 |
Fondazione |
Assistenza, attività ricreative, assicurazione RC |
Fondo di assistenza per i finanzieri |
L. 20 ottobre 1960, n. 1265 |
Ente sottoposto al controllo della Corte dei conti |
Previdenza, assistenza, assicurazione |
I fondi in oggetto sono organismi di diversa natura che svolgono attività di assistenza nei confronti del personale delle forze di polizia. Due di essi (il Fondo di assistenza per il personale di pubblica sicurezza e l’Ente di assistenza per il personale dell’amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria) sono enti di diritto pubblico. Il primo è sottoposto al controllo di gestione della Corte dei conti, così come il Fondo di assistenza per i finanzieri, che non viene qualificato quale ente di diritto pubblico dalla legge istitutiva. I restanti due (il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell’Arma dei carabinieri e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato) sono fondazioni.
I loro compiti istituzionali sono di carattere prevalentemente assistenziale o legato alle attività ricreative e culturali dei dipendenti. Il Fondo assistenza dei carabinieri provvede anche a stipulare polizze di responsabilità civile.
La legge finanziaria 2002[15] ha stanziato la somma di 1 milione di euro – a decorrere del 2002 - per la copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale.
Tale somma è stata ripartita tra i cinque corpi di polizia nell’ambito del contratto di lavoro sottoscritto nel 2002[16] e successivamente incrementata con il contratto integrativo del 2003[17].
Si veda in proposito la tabella che segue (gli importi sono in euro):
Forze di polizia |
DPR 164/2002 |
DPR 348/2003 |
Totale |
Polizia di Stato |
330.000 |
660.000 |
990.000 |
Polizia penitenziaria |
130.000 |
260.000 |
390.000 |
Corpo forestale dello Stato |
20.000 |
40.000 |
60.000 |
Arma dei Carabinieri |
320.000 |
640.000 |
960.000 |
Guardia di finanza |
200.000 |
400.000 |
600.000 |
Totale |
1.000.000 |
2.000.000 |
3.000.000 |
Per quanto riguarda la Polizia di Stato, le disposizioni sopra descritte hanno trovato applicazione per la prima volta nel 2004 con la stipula da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno di un contratto con i Lloyd’s di Londra per la copertura assicurativa di talune ipotesi di responsabilità del personale della Polizia di Stato[18].
La Corte dei conti, tuttavia, ha ritenuto illegittimo l’atto di approvazione del contratto e ne ha rifiutato il visto e la conseguente registrazione[19].
Il giudice contabile ha ravvisato una inconguità tra il contratto e il capitolato tecnico posto a base di gara. Mentre il contratto fa riferimento – come previsto dalla legge – unicamente alla responsabilità civile e a quella amministrativa, entrambe per eventi dannosi non dolosi causati da terzi, il capitolato tecnico estende la copertura assicurativa anche alle ipotesi di responsabilità nei confronti dell’ente di appartenenza nonché nell’attività di gestione in qualità di agenti contabili.
Secondo la Corte “l’estensione così operata risulta priva di fondamento normativo, e comunque è in contrasto con i […] precetti costituzionali in materia di responsabilità e di buon andamento, risolvendosi concretamente in una generalizzata deresponsabilizzazione del personale per il caso di colpa grave”.
Più in generale, la Corte dei conti, questa volta in sede di controllo sulla gestione degli enti sovvenzionati dallo Stato, ha richiamato più volte l’attenzione sulla presenza nel nostro ordinamento di una pluralità di organismi erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali aggiuntive a favore di particolari categorie di dipendenti dello Stato. Situazione che contrasta con i criteri che presiedono al meccanismo simmetrico delle entrate/spese in materia pensionistica e previdenziale[20].
Art. 1-quinquies.
(Disposizioni concernenti l’amministrazione civile dell’interno, le Forze di
polizia e le Forze armate)
L’articolo 1-quinquies, introdotto dal Senato nel corso dell’esame in Assemblea[21], reca nei suoi tre commi stanziamenti aventi varia destinazione.
Il comma 1 quantifica in 5 milioni di euro annui l’onere finanziario, relativo agli anni 2006 e seguenti, derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale della carriera prefettizia, per il quale l’art. 3-quater del D.L. 24/2004[22] aveva già disposto uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 5 milioni di euro per l’anno 2005.
Il comma 2 reca uno stanziamento pari a 8.300.000 euro, a decorrere dall’anno 2005, destinato a finanziare il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Lo stanziamento dev’essere utilizzato osservando le procedure di cui all’art. 19, co. 4, della L. 266/1999.
La legge 28 luglio 1999, n. 266[23], reca una delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia ed altre disposizioni per il personale dei Ministeri degli affari esteri e della difesa, dell’Amministrazione penitenziaria e del CSM.. L’art. 19, co. 4, della legge dispone le modalità per l’attribuzione ai destinatari degli emolumenti destinati, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, alla perequazione dei trattamenti di determinate categorie di dipendenti pubblici (tra i quali gli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento civile e militare). Previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi dell’economia e delle finanze), di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei criteri, dell’ammontare e delle decorrenze degli emolumenti, l’attribuzione degli emolumenti ha luogo con il provvedimento di cui all’art. 2, co. 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, cioè con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri per la funzione pubblica e dell’economia e finanze.
Il comma 3 incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali istituito presso il Ministero dell’interno. L’incremento è motivato dall’esigenza di “far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell’Amministrazione civile dell’interno appartenente al comparto ministeri, connessi all’applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo”.
L’istituzione (in ciascuna amministrazione statale) del fondo unico di amministrazione richiamato dal comma in esame è prevista dall’art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri del 16 febbraio 1999. Ai sensi del successivo art. 32, il fondo è finalizzato a “promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa di piani e progetti strumentali e di risultato”. In relazione a tali finalità, le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate: per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi; per finanziare sistemi di turnazione che si rendano necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario (qualora le risorse direttamente assegnate al fine specifico dall’art. 30 siano esaurite per effetto delle prioritarie esigenze funzionali e nei limiti della percentuale di riduzione ivi prevista); per finanziare i passaggi economici nell’ambito di ciascuna delle Aree professionali, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità; per incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie degli enti; per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, la reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza; per corrispondere compensi correlati al merito e all’impegno individuale in modo selettivo.
Alla copertura dell’onere recato da ciascuno dei tre commi si provvede attingendo al fondo che l’art. 3, co. 151, della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno per far fronte alle esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione.
Il fondo in oggetto ha una dotazione, a decorrere dall’anno 2004, pari a 100 milioni di euro. La ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate ha luogo con decreti del ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Articolo 1-sexies.
(Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia)
L’articolo 1-sexies, introdotto dal Senato[24], modifica il comma 556 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005[25].
I commi da 553 a 556 dell’art. 1 della L. 311/2004 recano disposizioni finalizzate ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo.
Il co. 553 reca uno stanziamento pari a 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 ed a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, destinato all’integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia che, in attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, o degli accordi di collaborazione stipulati con singoli Paesi, sono incaricati di stabilire e mantenere contatti con le autorità dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede.
Ai sensi del co. 554, gli ufficiali di collegamento sono scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia già in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, o ivi trasferiti per far fronte a tale specifica esigenza.
Un regolamento, adottato dal ministro dell’interno di concerto con i ministri degli affari esteri, della difesa e dell’economia e delle finanze, ne disciplinerà il servizio e definirà inoltre:
§ le modalità di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati;
§ il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione;
§ le linee guida per l’eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in qualità di esperti, a norma dell’art. 168 del D.P.R. 18/1967[26].
Il co. 555 consente che agli ufficiali di collegamento, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, sia affidato l’incarico di curare gli interessi di uno o più Stati membri dell’Unione europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali.
Il co. 556 rimette a un decreto del ministro dell’interno, da adottare di concerto con i ministri della difesa, degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, la determinazione del trattamento economico degli ufficiali di collegamento. Esso non deve risultare inferiore a quello previsto per gli esperti di cui al’ art. 168 del D.P.R. 18/1967.
La modifica introdotta dall’articolo in esame prevede:
§ in via generale, per gli ufficiali di collegamento il trattamento economico previsto dalla L. 642/1961[27].
L’art. 1 della citata legge prevede per il personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all’estero, per un periodo superiore a 6 mesi, la corresponsione:
- dello stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l’interno;
- di un assegno di lungo servizio all’estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
- delle indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono;
§ in via particolare, per gli eventuali incarichi svolti dagli ufficiali di collegamento presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, un trattamento economico:
- sostitutivo di quello previsto in via generale;
- non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui al citato art. 168 del D.P.R. 18 del 1967.
Il citato articolo prevede che l’esperto inviato in servizio presso un ufficio all’estero occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione nell’organico dell’ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza;
- da determinare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Articolo 2.
(Assunzione e mantenimento in servizio
di personale dell’Arma dei carabinieri)
L’articolo 2 prevede, al comma 1, la possibilità di trattenimento in servizio (cd. richiamo), per l’anno 2005, dei carabinieri ausiliari che al termine del servizio di leva obbligatorio – svolto nel corso dello stesso 2005 - risulteranno idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.
Tale trattenimento in servizio può essere autorizzato dal Ministro della difesa entro il limite di spesa di 18.000.000 di euro.
La disposizione in esame, oltre ad essere finalizzata a soddisfare le stesse esigenze dell’articolo 1 (prevenzione e contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata), si prefigge di garantire il mantenimento della funzionalità e dell’operato dei comandi, degli enti e delle unità dell’Arma dei carabinieri.
La relazione illustrativa al disegno di legge precisa che la norma in esame si rende necessaria per compensare, almeno in parte, la riduzione di forza operativa conseguente al blocco delle assunzioni disposto dalla finanziaria 2005, in attesa della completa sostituzione dei militari ausiliari con militari effettivi (prevista dalle ultime tre leggi finanziarie, ma che sarà ultimata solo nel 2007).
L’articolo 4 del D.Lgs., n. 198/1998 consente arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze Armate, nonché nelle Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile. Per coloro che hanno già prestato servizio militare il limite di età è elevato a 28 anni (comma 1). Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi, previa verifica dei requisiti di legge, commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale. Ai fini dell’immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all’esito di una prova per l’accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati (comma 2).
Ai carabinieri ausiliari richiamati il secondo periodo del comma 1 riconosce lo stesso trattamento economico garantito ai volontari in ferma prefissata quadriennale dall’articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”.
Come è noto, la legge n. 226/2004 ha anticipato al 1° gennaio 2005 la data di sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva, ed ha istituito due nuove categorie di volontari in ferma prefissata, di una anno e quadriennale, destinate a sostituire il personale di leva, alle quali ha riservato la quasi totalità dei posti per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa
L’articolo 15, comma 1, della legge citata attribuisce ai volontari in ferma prefissata quadriennale una paga netta giornaliera determinata secondo misure percentuali (previste dalla tabella B allegata alla stessa legge) riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell’indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l’attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta una speciale indennità, prevista dall’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215[28].
Il secondo periodo medesimo attribuisce, inoltre, un beneficio ai detti carabinieri ausiliari, prevedendo che possano partecipare nuovamente ai concorsi per il transito in ferma quadriennale, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 198/1995, che si è già descritto sopra, a condizione che siano stati richiamati per un lasso di tempo non inferiore ai sei mesi, durante il quale non abbiano demeritato. La norma contiene poi una deroga alla disciplina transitoria recata dalla legge n. 226/2004, appena citata. Si prevede, infatti, che i richiamati possano concorrere alla copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 25 di tale legge, che non li comprende tra i possibili candidati.
L’articolo 25 della legge n. 226/2004, collocato nel capo VI che tratta delle disposizioni transitorie, prevede, al comma 1, che negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal citato D.P.R. n. 332/1997, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. Il comma 2 prevede che, sempre per gli anni 2004 e 2005, alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1, derivanti questa volta da incremento degli organici, si provvede mediante concorsi: a) riservati, nelle misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a)[29]della medesima legge, a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti; b) riservati, nelle misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b)[30], ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.
Infine, l’ultimo periodo del comma 1 reca una norma che incide sulla disciplina a regime del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, ai sensi della più volte citata legge n. 226/2004, introducendo una deroga. Si stabilisce, infatti, che dal 1 ° gennaio 2006, per la copertura dei posti nelle carriere iniziali, nei casi in cui il numero delle domande sia inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso e non siano stati coperti tutti i posti attraverso le procedure ordinarie dell’articolo 16 già citato(articolo 17, comma 2), ovvero, una volta concluse le procedure concorsuali, e a seguito di incremento degli organici, risultino disponibili, nell’anno di riferimento, ulteriori posti (articolo 18, comma 2, lettera a), si ricorra prioritariamente alle modalità del già citato articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 198/1995, consentendo così anche ai richiamati di partecipare a tali concorsi.
Il comma appare di non facile lettura. Sarebbe forse opportuno dividerlo in più commi ed indicare espressamente la deroga alle disposizioni della legge n. 226/2004.
Si osserva, inoltre, che l’articolo 17, comma 2, della legge citata apre i concorsi per l’assegnazione dei posti non coperti con le procedure ordinarie di cui all’articolo 16 anche a tutti i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. La norma che abbiamo appena esaminato, quindi, prevedendo il ricorso prioritario ai carabinieri richiamati, che ai sensi del citato articolo 17 non vi potrebbero partecipare, limita ulteriormente i posti accessibili alla totalità dei cittadini.
Nel corso dell’esame al Senato sono stati inseriti i commi da 1-bis a 1-sexies.
Il comma 1-bis, attribuisce al Ministro della difesa la facoltà di autorizzare, entro il limite di spesa di 5.300.000 di euro a decorrere dall’anno 2005, la riammissione in servizio di almeno 300 carabinieri che abbiano prestato servizio nell’Arma senza demerito in qualità di carabinieri ausiliari, anche se congedati da oltre un anno, da destinare prevalentemente a funzioni di polizia di prossimità.
Il comma 1-ter prevede che ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il comma 96 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005) reca una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie di cui al precedente comma 95 – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del il Ministero dell’economia con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l’anno 2005, a 160 milioni di euro per l’anno 2006, a 280 milioni di euro per l’anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
Il comma 1-quater attribuisce al Ministro della difesa la facoltà di autorizzare il trattenimento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri in ferma prefissata, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Il comma 1- quinquies autorizza il Ministro della difesa a bandire, nel biennio 2005-2006, entro il limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per il 2005 e di 6 milioni a decorrere dal 2006, concorsi straordinari riservati ai predetti ufficiali per il passaggio in servizio permanente.
Gli ufficiali in ferma prefissata sono stati introdotti dall’articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale. L’articolo 23 autorizza ciascuna Forza armata, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza ad arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che abbiano superato con esito favorevole appositi corsi formativi. A tali corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso di determinati requisiti. L’articolo 24 prevede che a tali ufficiali si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento (comma 1) e che, dopo aver completato un anno di servizio, possono partecipare anche ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciale, normale e tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, purché non abbiano superato il 34° anno di età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito (commi 3-4).
Si osserva che i commi 1-quater e 1-quinquies potrebbero generare delle disparità rispetto alle figure corrispondenti degli ufficiali in ferma prefissata delle Forze Armate e della Guardia di finanza.
Inoltre, genera un pericoloso precedente che potrebbe far maturare forti aspettative agli altri Ufficiali in Ferma Prefissata in servizio presso le Forze Armate prodromiche di rivendicazioni che già in passato hanno portato alla creazione di forme di “precariato” poi sfociate “forzosamente” nel servizio
Il comma 1-sexies dispone che agli oneri derivanti dai due commi precedenti, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2005, 9 milioni per il 2006 e 6 milioni a decorrere dal 2007, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, secondo periodo, della legge n. 311/2004, già commentata.
Il comma 2 dell’articolo 2 in commentostabilisce che all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 548, lettera b), della legge finanziaria 2005, già citata. Lo stanziamento cui si fa riferimento è pari a 53 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze correnti, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno – centro di responsabilità sicurezza pubblica.
Art. 2-bis.
(Norme in materia di Corso d’istituto
per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri)
L’articolo 2-bis in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato[31], novella l’articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 297, recante norme in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, relativo al Corso d’istituto. Tale corso è previsto per i capitani in servizio permanente effettivo dell’Arma dei carabinieri, e viene svolto dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale, presso la Scuola ufficiali carabinieri. Il corso è finalizzato all’affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l’acquisizione di competenze ed abilità per l’assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.
La novella modifica il comma 2 dell’articolo, attribuendo al Comandante generale dell’Arma le competenze attualmente proprie del Capo di Stato Maggiore della Difesa, in ordine alla nomina della commissione di esame di fine corso ed all’approvazione del punteggio e della relativa graduatoria.
Articolo 3.
(Personale del Corpo della Guardia di finanza
e del Corpo forestale dello Stato)
Il comma 1 dell’articolo 3, secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, è volto a consentire l’immissione in ruolo dei finanzieri ausiliari in servizio nel Corpo che hanno terminato la ferma nel mese di aprile 2005, evitando in tal modo il rischio di non poter provvedere all’incorporamento di questo personale alla data indicata, e di dover ricorrere a nuove ed onerose procedure concorsuali. L’intervento è in particolare teso ad evitare gli effetti del blocco delle assunzioni disposto dall’ultima legge finanziaria. Anche l’articolo in commento fa riferimento alla disciplina transitoria e a quella a regime per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, di cui alla L. 226/2004, già esaminata nell’articolo precedente, cui si rinvia.
Il testo prevede che, ai fini del reclutamento nella carriera iniziale, in applicazione dell’articolo 25, commi 1 e 2 della legge n. 226/2004, già citato, e fatti salvi i posti già coperti mediante le procedure delineate dal D.P.R. n. 332/1997, ugualmente citato, per l’anno 2005 gli ulteriori posti derivanti da incrementi degli organici della Guardia di finanza siano comunque riservati a coloro che prestano servizio nel Corpo in qualità di ausiliari. Per la copertura dei rimanenti posti disponibili il testo dispone che si provveda mediante i concorsi previsti dall’articolo 25, comma 2, della legge 226/2004.
In sostanza, la norma in esame, derogando al citato articolo 25, che, come si è visto, ammette ai concorsi per l’accesso alla carriera iniziale della Guardia di finanza tutti coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riserva i posti derivanti da incremento degli organici ai soli ausiliari del Corpo.
L’ultimo periodo del comma prevede, con formulazione analoga a quella di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 2, cui si rinvia, che, dal 1° gennaio 2006, per la copertura dei posti nelle carriere iniziali non coperti con le ordinarie procedure dell’articolo 16 della legge n. 226/2004, nel caso in cui il numero delle domande sia inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, o qualora, concluse le procedure concorsuali e a seguito di incremento degli organici, risultino disponibili, nell’anno di riferimento, ulteriori posti, si ricorra prioritariamente alle modalità di reclutamento previste dall’ordinamento del Corpo della Guardia di finanza per il personale che vi presta servizio di leva in qualità di ausiliario. Anche in questo caso si introduce una deroga alla legge n. 226/2004 a favore di detto personale ausiliario.
Anche in ordine a questo comma si possono fare osservazioni analoghe a quelle formulate al comma 1 dell’articolo 2.
Il comma 2 è volto a consentire l’assunzione di 63 allievi operatori del Corpo forestale dello Stato in sostituzione di 50 allievi vice ispettori, la cui assunzione è stata autorizzata, con l’individuazione delle relative risorse finanziarie, dall’articolo 1, comma 2, della legge 77/2004.
L’articolo 1, comma 2, della legge 77/2004[32], ha autorizzato il Corpo forestale dello Stato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (ossia in deroga al blocco del turn over disposto dalla finanziaria per il 2004)[33], mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali.
Secondo la relazione illustrativa la norma è volta a permettere la immediata immissione in ruolo di 63 allievi operatori del Corpo forestale dello Stato, già vincitori di concorso, in sostituzione di 50 allievi vice ispettori, la cui assunzione è stata autorizzata dalla legge 77/2004, ma per i quali dovrebbero essere attivate le procedure concorsuali. Tale sostituzione, secondo la relazione, sortirebbe “evidenti benefici in termini di operatività a livello territoriale”.
Il comma 2-bis prevede la sostituzione della tabella B allegata al decreto legislativo n. 155 del 2001[34], fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36[35].
Il successivo comma 2-quater prevede che le conseguenti promozioni e nomine abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
In
sostanza, la modifica della tabella B sopra indicata è volta a prevedere la
figura di Vice Capo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di dirigente
generale accanto a quella di Capo del Corpo forestale dello Stato, nonché di
aumentare il numero di dirigenti superiori dagli attuali
L’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 aveva disposto, nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, per le “esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato”, la modifica delle dotazioni organiche a decorrere dal 1° gennaio 2003 attraverso l'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, attuata con un regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge richiamata. Tale sostituzione doveva essere operata con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari al fine di assicurare l’invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 2-ter fissa la dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato,
riportata alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del
La tabella A del decreto legislativo n.155 del 2001 dispone il ruolo direttivo dei funzionali del Corpo forestale dello Stato nel numero di 631 unità[36].
Il comma 2-quinquies prevede che la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, pari a 500 mila euro per l’anno 2005, venga assicurata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 2005-2007 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Il comma 2-sexies introduce una disposizione di salvaguardia, prevedendo che il Ministro dell’economia e delle finanze provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis dell’articolo in esame, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, ovvero delle misure correttive di cui all’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468/1978.
L’inserimento della clausola di salvaguardia è riconducibile alle disposizioni previste dall’articolo 11-ter comma 1 della legge n. 468/1978, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del c.d. decreto legge “tagliaspese” (D.L. n. 194/2002, "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/2002), in base alle quali ciascuna disposizione di legge che comporti nuove o maggiori spese deve:
a) indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa;
b) ovvero in alternativa, indicare le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eventualmente eccedano le previsioni medesime.
Nel caso in cui sia stata stabilito un limite massimo di spesa, qualora in fase di attuazione si determinino oneri superiori al limite fissato, il D.L. n. 194/2002 ha previsto una specifica procedura che determina la cessazione dell’efficacia delle disposizioni onerose, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto dirigenziale della Ragioneria dello Stato con il quale si accerta l’esaurimento delle disponibilità corrispondenti all’autorizzazione di spesa.
Nella seconda ipotesi, vale a dire quando, come nella fattispecie in esame, non viene fissato un tetto massimo di spesa, ma viene indicata una previsione di spesa, il decreto-legge “tagliaspese” dispone che se, in fase di attuazione, si determinano, sotto il profilo finanziario, scostamenti rispetto agli oneri previsti, il Ministro dell’economia e delle finanze è tenuto a riferire al Parlamento e ad assumere le conseguenti iniziative legislative (art. 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come novellato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 194/2002).
Misure correttive degli effetti finanziari di disposizioni, dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori a quelli previsti, possano essere inserite anche nella legge finanziaria (articolo 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/1978, inserita dall’articolo 1, comma 01, lett. a) del decreto legge).
Si è inoltre previsto che, in allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria, siano indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari peggiorativi rispetto alle previsioni, e le misure correttive inserite nella legge finanziaria medesima (articolo 11, comma 6-bis, della legge n. 468/1978, inserito dall’articolo 1, comma 01, lett. b) del decreto legge).
E’ prevista, inoltre, sempre a fini di salvaguardia, la trasmissione alle Camere degli eventuali decreti adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, punto 2), della legge n. 468 del 1978.
Si tratta dei decreti mediante i quali il Ministro dell’economia e finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
Si ricorda che allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e finanze è allegato l'elenco dei capitoli relativi a spese obbligatorie, per i quali è possibile l’utilizzo del Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d’ordine.
Articolo 3-bis.
(Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale)
L’articolo 3-bis, approvato nel corso dell’esame da parte del Senato[37], al comma 1, consente alle amministrazioni interessate di procedere all’anticipazione delle spese di tutela legale dovute al personale anche in assenza del parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato. Se entro 45 giorni dalla richiesta, l’Avvocatura dello Stato non rende il prescritto parere l’amministrazione può procedere all’anticipazione – nella misura massima del 30% della richiesta di anticipazione – in applicazione del regolamento sugli onorari degli avvocati[38] e previo parere di congruità dal competente consiglio dell’ordine degli avvocati.
L’articolo in esame individua due categorie di dipendenti pubblici oggetto delle disposizioni di cui sopra:
§ gli appartenenti alle forze di polizia (di cui all’art. 32 della legge 152/1075[39]) e
§ i dipendenti delle amministrazioni statali in generale (di cui all’art. 18 del decreto legge 67/1997[40]).
Sono fatte salve le disposizioni relative alla ripetizione delle somme anticipate e (comma 2) per il pagamento delle somme dovute a titolo di rivalsa si applicano le disposizioni vigenti in materia di pignoramento o cessione dello stipendio (contenute nel D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni).
Il citato art. 18 del D.L. 67/1997 prevede che le amministrazioni statali sono tenute al rimborso delle spese legali, sostenute da propri dipendenti, relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali. Se i procedimenti si concludono con sentenza che escluda la responsabilità dei dipendenti, le amministrazioni rimborsano le spese legali nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.
Inoltre, le amministrazioni interessate, previo parere l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.
Fra i dipendenti pubblici più esposti ai rischi legali connessi all’esercizio dei propri compiti sono gli operatori di Polizia, per i quali è prevista una disciplina speciale, parzialmente derogatoria rispetto a quella sopra indicata, in materia di tutela legale.
La citata L. 152/1975, all’art. 32, prevede che nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell’interessato dall’Avvocatura dello Stato. In alternativa, il dipendente può scegliere un libero professionista di fiducia e in questo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell’interno. Come per gli altri dipendenti pubblici, anche per le forze dell’ordine se viene comprovata la responsabilità per fatto doloso, il Ministero si rivale sul dipendente.
Tali benefici si applicano anche al personale delle forze di Polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza nell’espletamento del servizio[41].
Le modalità di anticipazione delle spese legali sono disciplinate dal contratto di lavoro delle forze di Polizia: agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio che intendono avvalersi di un avvocato di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, una somma pari a € 2.500 per le spese legali, salvo rivalsa nel caso in cui al termine del processo viene accertato il dolo del dipendente[42].
I criteri per la concessione del rimborso spese sono chiariti nella circolare del Dipartimento di pubblica sicurezza del 22 giugno 1996[43] che specifica quanto segue:
§ il beneficio di cui all’art. 32, L. 152/1975, si riferisce solo ai procedimenti penali (in caso di giudizio civile il dipendente può chiedere di avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 44 del R.D. 1611/1933);
§ è previsto solamente il risarcimento delle spese di difesa (sono escluse ad esempio le spese di giudizio);
§ la scelta può orientarsi su un solo difensore di fiducia.
Articolo 4.
(Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e di
coordinamento delle Forze di polizia)
L’articolo 4 reca disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e di coordinamento delle Forze di polizia.
La disposizione è finalizzata – come precisa la relazione illustrativa – a “realizzare una urgente e necessaria revisione organizzativa del Dipartimento della pubblica sicurezza”. La revisione è correlata – sempre secondo quanto indicato dal Governo nella relazione illustrativa – agli interventi previsti dalla finanziaria 2005 in tema di sicurezza, con specifico riferimento al potenziamento del poliziotto e del carabiniere di quartiere ed alla prevenzione e al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata.
Il comma 1 – al fine espresso di distinguere meglio, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della L. 121/1981[44], e nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di Stato – prevede:
§ il trasferimento del Centro di elaborazione dati di cui all’art. 8 della L. 121/1981, dall’ufficio per il coordinamento e la pianificazione presso cui è stato istituto alla Direzione centrale della polizia criminale, conservando la natura interforze dello stesso;
§ l’istituzione, nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di una nuova direzione, la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, cui è preposto un prefetto[45].
L’art. 4 della L. 121/1981 prevede che il Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le direttive e gli ordini del ministro dell’interno, provvede: 1) all’attuazione della politica dell’ordine e della sicurezza pubblica; 2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia; 3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato; 4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell’interno.
A norma del successivo art. 5, il Dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:
§ ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all’articolo 6;
§ Ufficio centrale ispettivo;
§ Direzione centrale della polizia criminale;
§ Direzione centrale per gli affari generali;
§ Direzione centrale della polizia di prevenzione;
§ Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;
§ Direzione centrale del personale;
§ Direzione centrale per gli istituti di istruzione;
§ Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
§ Direzione centrale per i servizi di ragioneria;
§ Direzione generale di sanità, cui è preposto, il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.
Il Centro di elaborazione dei dati è istituito presso il Ministero dell’interno, nell’ambito dell’ufficio per il coordinamento e la pianificazione, e svolge compiti di classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia (art. 8).
L’ultimo periodo del comma 1 – a seguito del trasferimento disposto dal primo periodo del comma - reca novelle:
§ all’art. 8, primo e terzo comma, della L. 121/1981, dove il riferimento all’ufficio per il coordinamento e la pianificazione è sostituito dal riferimento alla direzione centrale della polizia criminale;
§ all’art. 10, terzo comma, della L. 121/1981, dove si specifica che la persona cui i dati si riferiscono potrà chiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima, alla Direzione centrale della polizia criminale.
Si osserva che la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 andrebbe più opportunamente formulata in termini di novella alla L. 121/1981.
Si ricorda inoltre che, in base all’art. 4 del D.Lgs. 300/1999[46], la definizione delle articolazioni dirigenziali generali dei Ministeri è disposta con regolamenti di cui all’art. 17, comma 4-bis, della L. 400/1988[47].
La relazione illustrativa precisa che il ricorso a norma primaria è dovuto alla “notevole complessità del procedimento” e alla “opportunità di un diretto coinvolgimento del Parlamento”[48], nonché al fatto che “si intende procedere senza intervenire sulla dotazione organica complessiva dei prefetti o dei dirigenti generali della Polizia di Stato, utilizzando le risorse già esistenti, impedendo così un effetto di spesa altrimenti ineliminabile”.
Il comma 2 stabilisce che all’attuazione del comma 1 deve provvedersi assicurando l’invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti della carriera prefettizia e della Polizia di Stato.
Tale risultato risulta conseguito:
§ utilizzando per il posto di direttore della nuova Direzione centrale anticrimine quello di direttore della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, che viene pertanto espunto dalla tabella B allegata al D.lgs. 139/2000[49];
§ prevedendo che il posto di direttore della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia sia ricoperto da un dirigente generale di pubblica sicurezza[50];
§ prevedendo che, con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’art. 5, settimo comma, della L. 121/1981, si dispongano – mantenendo ferma la dotazione del personale effettivamente in servizio – le necessarie modificazioni del numero degli uffici e delle competenze, nonché delle piante organiche e dei mezzi della Direzione centrale della polizia criminale e dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Articolo 5.
(Ammodernamento e potenziamento
dei mezzi delle Forze di polizia)
L’articolo 5 reca disposizioni di carattere finanziario in materia di ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle forze di polizia.
La disposizione è volta – secondo la relazione illustrativa del Governo – a perseguire “il rilevante obiettivo di assicurare il mantenimento in bilancio delle somme destinate all’ammodernamento della flotta elicotteristica delle Forze di polizia, anche nel caso che una eventuale soccombenza nei procedimenti giurisdizionali in corso renda inefficaci atti di impegno già adottati nei termini di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 194/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 2002”.
Ai sensi dell’art. 1, co. 6-bis, del D.L. 194/2002, le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 2000 e 2001 non impegnate alla chiusura dell’esercizio 2002, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio 1999, potevano essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2003. Le somme stanziate per spese in conto capitale nell’esercizio 2002 non impegnate alla chiusura dell’esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio 2001, potevano essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2004. Le somme stanziate per spese in conto capitale nell’esercizio 2003 non impegnate alla chiusura dell’esercizio medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio 2002, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2005.
Il testo prevede che le somme iscritte in bilancio al capitolo 7401 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative a stanziamenti disposti nell’esercizio 2003[51], eventualmente non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2005. Tale previsione risulta finalizzata a rendere possibile la prosecuzione degli interventi diretti all’ammodernamento ed al potenziamento tecnologico dei mezzi delle Forze di polizia.
Si ricorda che, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della U.P.B. 5.2.3.2 (Potenziamento servizi e strutture), il capitolo 7401 reca “Spese per l’acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, compresi quelli destinati all’equipaggiamento e alle attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all’ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. Lo stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2005 stanzia sotto tale capitolo 348.556.624 euro come competenza e 517.000.000 euro come autorizzazione di cassa.
Articolo 6.
(Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS)
L’articolo 6 modifica il comma 544 dell’articolo unico della legge finanziaria 2005[52].
Il suddetto comma, nel testo previgente, recava un’autorizzazione di spesa (23 milioni di euro per l’anno 2005 e 20 milioni di euro per l’anno 2006, iscritti in un fondo presso il Ministero dell’interno) per attuare il programma di cooperazione AENEAS, previsto dal Regolamento (CE) n. 491/2004 del 10 marzo 2004 e teso a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo.
Il programma AENEAS è un programma di cooperazione che scaturisce da accordi comunitari (Regolamento (CE) N. 491/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004) ed è volto a promuovere la migrazione legale, prevedendo la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica a Paesi terzi in materia di immigrazione ed asilo.
Il programma ha durata fino al 2008 e si rivolge alle organizzazioni nazionali governative, Agenzie Organizzazioni regionali e internazionali, amministrazioni federali, nazionali, provinciali e locali e loro dipartimenti, e agenzie, istituti, associazioni e operatori pubblici e privati sia nell’UE sia nei Paesi terzi interessati.
Tra gli obiettivi perseguiti dal programma figurano:
§ l’elaborazione della normativa in materia di immigrazione legale, in particolare per quanto riguarda le regole di ammissione e i diritti e lo status delle persone ammesse, il trattamento equo dei residenti legali, l’integrazione e la non discriminazione nonché le misure per lottare contro il razzismo e la xenofobia;
§ lo sviluppo della migrazione legale in base ad un’analisi della situazione demografica, economica e sociale dei paesi d’origine e dei paesi ospiti e della capacità ricettiva di questi ultimi, insieme alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui vantaggi della migrazione legale e sulle conseguenze della migrazione clandestina;
§ il potenziamento delle capacità in materia di sicurezza dei documenti di viaggio e dei visti, di condizioni di rilascio, di identificazione e di documentazione di migranti clandestini, inclusi i propri cittadini, e dell’individuazione di documenti e visti falsi;
§ l’introduzione di sistemi per la raccolta di dati; osservazione e analisi dei fenomeni migratori; identificazione delle cause profonde dei movimenti migratori e definizione di misure volte ad affrontarle; agevolazione dello scambio di informazioni sui movimenti migratori, in particolare sui flussi migratori verso l’Unione europea;
§ lo sviluppo di un dialogo regionale e subregionale nel settore dell’asilo e della migrazione, compresa la migrazione illegale;
§ l’assistenza ai paesi terzi interessati nella negoziazione dei loro accordi di riammissione con i rilevanti paesi;
§ il sostegno al potenziamento delle capacità nei paesi terzi interessati per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la capacità di protezione nei riguardi dei richiedenti asilo, la riammissione e la reintegrazione durevole degli emigrati rimpatriati e i programmi di reinsediamento;
§ il sostegno al reinserimento socioeconomico mirato delle persone rimpatriate nei loro paesi d’origine, compresi la formazione e lo sviluppo di capacità intesi a facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro.
Il programma dispone finanziamenti destinati ai Paesi terzi ed in particolare a quelli attivamente impegnati nella preparazione o nell’attuazione di un accordo di riammissione siglato, firmato o concluso con la Comunità europea. L’attuazione avverrà attraverso la predisposizione di programmi di lavoro annuali che definiscono priorità, azioni da sostenere, settori, di intervento e geografici, etc..
Il programma AENEAS prevede le seguenti azioni:
§ organizzazione di campagne informative e prestazione di consulenza giuridica sulle conseguenze dell’immigrazione illegale, la tratta degli esseri umani, il traffico di migranti, e il lavoro clandestino nell’UE;
§ diffusione di informazioni e di consulenza giuridica sulle possibilità di lavorare legalmente nell’UE, e sulle procedure da seguire a tal fine;
§ messa a punto di attività volte a mantenere i legami tra le comunità locali del paese d’origine e gli emigranti legali e ad agevolare il contributo dei migranti allo sviluppo sociale ed economico delle comunità d’origine, anche facilitando l’utilizzazione delle rimesse per investimenti produttivi e iniziative di sviluppo, e fornendo il sostegno ai programmi di microcredito;
§ agevolazione del dialogo e scambio di informazioni tra le istituzioni del Paese terzo e i suoi cittadini che hanno intenzione di emigrare;
§ sostegno al potenziamento delle capacità in materia di elaborazione, attuazione e garanzia dell’efficacia della normativa nazionale e dei sistemi di gestione per quanto riguarda l’asilo, la migrazione e la lotta contro le attività criminali (compresi il crimine organizzato e la corruzione collegati all’immigrazione illegale) e sviluppo della formazione del personale che opera nei settori della migrazione e dell’asilo;
§ valutazione e miglioramento del quadro istituzionale e amministrativo e delle capacità di controllare le frontiera; miglioramento della gestione dei controlli alle frontiere anche tramite la cooperazione operativa;
§ potenziamento delle capacità in materia di sicurezza di documenti di viaggio e visti, delle condizioni di rilascio, identificazione e documentazione dei migranti clandestini e dell’individuazione di documenti e visti falsi;
§ introduzione di sistemi per la raccolta di dati; osservazione e analisi dei fenomeni migratori; identificazione delle cause profonde dei movimenti migratori e definizione di misure volte ad affrontarle; agevolazione dello scambio di informazioni sui movimenti migratori, in particolare sui flussi migratori verso l’UE;
§ sviluppo di un dialogo regionale e subregionale nel settore dell’asilo e della migrazione, legale e illegale;
§ assistenza ai Paesi terzi interessati nella negoziazione dei loro accordi di riammissione con i rilevanti Paesi;
§ sostegno al potenziamento delle capacità nei Paesi terzi interessati per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la capacità di protezione nei riguardi dei richiedenti asilo, la riammissione e la reintegrazione durevole degli emigrati rimpatriati e i programmi di reinsediamento;
§ sostegno al reinserimento socioeconomico mirato delle persone rimpatriate nei loro paesi d’origine, compresi la formazione e lo sviluppo di capacità intesi a facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro;
Al fine di realizzare queste azioni il programma finanzia:
§ le misure necessarie per identificare e preparare azioni, fra cui:
- studi di fattibilità;
- scambio di know-how tecnico ed esperienze tra Stati membri, paesi terzi, organizzazioni ed enti europei e organizzazioni internazionali;
- studi generali riguardanti l’azione della Comunità nel campo di applicazione del regolamento;
§ la messa in atto di progetti:
- per l’assistenza tecnica, anche da parte del personale espatriato e locale, per contribuire ad attuare le azioni;
- per la formazione e altri servizi;
- per l’acquisto e/o la prestazione di qualsiasi prodotto o attrezzatura, forniture e spese d’investimento strettamente necessari per attuare le azioni, compresi, in circostanze eccezionali e qualora debitamente giustificati, l’acquisto o l’affitto di locali;
§ le misure per monitorare e valutare le azioni nonché effettuarne la revisione dei conti;
§ l’attività per spiegare al grande pubblico gli obiettivi e i risultati di tali azioni.
Relativamente ai beneficiari del finanziamento, per valutare l’idoneità di un ente a ricevere lo stesso finanziamento vengono presi in considerazione in particolare i seguenti fattori:
§ esperienza nei settori-obiettivo;
§ impegno dimostrato nel difendere, rispettare e promuovere i diritti umani e i principi democratici in modo non discriminatorio;
§ capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
§ capacità tecniche e logistiche riguardo all’azione pianificata;
§ risultati, se pertinenti, di eventuali azioni effettuate in precedenza, in particolare quelle finanziate dalla Comunità, dagli Stati membri e da organizzazioni internazionali.
La dotazione finanziaria del programma ammonta a euro 250.000.0000, così ripartiti:
§ euro 120.000.000 fino al 2006;
§ euro 130.000.000 per il biennio 2007-2008, se confermati nella programmazione.
I contributi erogati non superano l’80% dei costi di progetto.
Il programma dispone finanziamenti destinati ai Paesi terzi ed in particolare a quelli attivamente impegnati nella preparazione o nell’attuazione di un accordo di riammissione siglato, firmato o concluso con la Comunità europea.
L’attuazione avverrà attraverso la predisposizione di programmi di lavoro annuali che definiscono priorità, azioni da sostenere, settori, di intervento e geografici, etc..
La novella è volta – come si legge nella relazione illustrativa – a consentire “l’utilizzazione più proficua dello stanziamento previsto dal comma 544 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l’attuazione del programma di cooperazione AENEAS, con analoghe finalità di contrasto dell’immigrazione clandestina, per interventi da attuare sia sul territorio nazionale sia all’estero”.
Il nuovo testo del comma 544 prevede che le somme iscritte nel fondo istituito presso il Ministero dell’interno (il cui ammontare rimane inalterato), oltre che all’attuazione del programma AENEAS, siano finalizzate alla:
§ prosecuzione degli interventi del Ministero dell’interno previsti dall’articolo 11, comma 5-bis, del testo unico in materia di immigrazione[53]decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
L’art. 11, co. 5-bis, del testo unicoprevede cheil Ministero dell’interno, nell’àmbito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano;
§ fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto dell’immigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa;
§ integrazione degli interventi in materia d’immigrazione, in particolare, di contrasto all’immigrazione clandestina, anche sul territorio dello Stato.
Articolo 7.
(Operatività del soccorso aereo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco)
L’articolo 7 dispone in merito all’attività di soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, autorizzando il reclutamento di personale in possesso della professionalità necessaria per l’utilizzazione dell’aereo di cui si è recentemente dotato il Corpo.
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione chiarisce che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha da poco acquisito in dotazione un aereo bimotore, da utilizzare per i collegamenti veloci e il trasporto rapido di squadre e materiali, anche in occasione di interventi all’estero. Per ottenere la completa autonomia e garantire la continuità operativa del mezzo, il Corpo si trova nella necessità di disporre al più presto di personale in possesso della professionalità di pilota di aereo, da reclutare sulla base di specifici requisiti e criteri. Attualmente, infatti, l’operatività dell’aereo è assicurata da personale esterno, messo a disposizione dalla ditta fornitrice del mezzo, secondo quanto prevede il contratto stipulato con quest’ultima.
Per il raggiungimento del fine illustrato, il comma 1 autorizza ad espletare le procedure di reclutamento per quattro posti di pilota di aeroplano nell’ambito del profilo di elicotterista esperto, anziché, come disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 2004[54], per un identico numero di posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C2. La nuova professionalità è inquadrata nella posizione economica corrispondente (C2) e la sua istituzione non incide sulla dotazione organica vigente.
In sostanza, la disposizione introduce una nuova professionalità (pilota di aeroplano) nell’ambito di un profilo professionale già esistente (quello di elicotterista esperto).
L’intervento con norma di rango ordinario si è reso necessario in quanto la L. 252/2004[55] ha ricondotto il rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al regime pubblicistico.
Nella relazione si ricorda che il D.P.R. citato ha autorizzato le procedure di reclutamento per la copertura, tra l’altro, di 4 posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C2, istituito con il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo 1998/2001, in cui rientra il personale con laurea specialistica (ingegneria) che svolge nel settore aereo compiti di direzione, organizzazione e controllo gestionale delle attività inerenti la specifica competenza professionale, con particolare riferimento agli elicotteri.
La relazione illustrativa afferma che il reclutamento autorizzato dalla disposizione in esame riguarda la figura professionale che risponde maggiormente alla nuova esigenza dell’Amministrazione: quella dell’elicotterista esperto, compreso nella medesima posizione economica C2, nell’ambito della quale può inserirsi il reclutamento di piloti di aeroplano, come nuova professionalità afferente al medesimo profilo professionale.
Il comma 2 demanda, nelle more dell’attuazione della delega recata dall’art. 2 della L. 252/2004, ad un decreto del Ministro dell’interno la definizione dei requisiti, criteri e modalità per le procedure di reclutamento in questione.
L’articolo 2 della L. 252/2004, al fine di disciplinare il passaggio del personale del Corpo dei vigili del fuoco ad un regime di diritto pubblico, prevede l’emanazione di appositi decreti legislativi per la definizione dei contenuti del rapporto d’impiego secondo criteri direttivi che comprendono anche il riassetto di ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali.
Articolo 7-bis
(Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi)
L’articolo 7-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato[56], concerne le modalità per l’erogazione dei servizi di formazione tecnico-professionale in materia di prevenzione incendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La disposizione precisa, mediante il rinvio a due disposizioni vigenti (il D.L. 512/1996[57] e la L. 246/2000[58], sulle quali vedi infra), che tali servizi sono espletati su richiesta di soggetti pubblici e privati, in regime di convenzione, e dietro pagamento di un corrispettivo.
La materia è attualmente regolata da una serie di norme stratificate nel tempo e non del tutto coordinate tra di loro.
L’articolo 3 del D.L. 512/1996 detta norme finalizzate (sulla base della disciplina recata dal D.Lgs. n. 626/1994[59] attuativa della normativa comunitaria in materia) a ridefinire obblighi e modalità per lo svolgimento nei luoghi di lavoro dell’attività di formazione riguardante la sicurezza antincendio.
Il comma 1 dell’articolo 3 prevede in particolare che il Corpo dei vigili del fuoco espleti la vigilanza sulle attività di prevenzione incendi che, ai sensi del D.Lgs. 626/1994, i datori di lavoro sono tenuti a porre in essere nei luoghi di lavoro. Agli stessi vigili del fuoco spetta inoltre il compito di organizzare direttamente la formazione del personale in materia di prevenzione incendi nei settori di attività più a rischio. Per l’espletamento di tale attività di formazione è previsto il versamento da parte degli interessati che ne fruiscono di corrispettivi in base ad apposite tariffe, stabilite con decreto del Ministro dell’interno; da ultimo, sono state adeguate dal D.M. 21 dicembre 2001[60].
Il D.Lgs. 626/1994 ha modificato le norme nazionali in materia prevenzionistica stabilendo che tutte le aziende, sia pubbliche sia private, predispongano un sistema espressamente finalizzato all’organizzazione e al coordinamento della prevenzione.
Il Capo III del D.Lgs. (artt. 12-15), in particolare, detta disposizioni sulla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro.
Il D.M. 10 marzo 1998[61], emanato in attuazione dell’art. 13 del D.Lgs. 626/1994, fissa i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
L’art. 22, co. 5, dispone che i lavoratori incaricati dal datore di lavoro di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono essere adeguatamente formati secondo criteri definiti nel D.M. 16 gennaio 1997[62].
Secondo quanto dispongono l’art. 3, comma 2, del decreto-legge 512/1996 e l’art. 17, comma 2, della legge 246/2000, cui fa riferimento l’articolo in esame, le somme derivanti dalle attività di formazione svolte in regime di convenzione e relative alle spese per il personale sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad uno specifico capitolo di spesa (cap. 1814)[63] dello stato di previsione del Ministero dell’interno, per alimentare il Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per la formazione degli “addetti antincendio”, il Corpo dei vigili del fuoco stipula accordi tecnici e convenzioni con enti pubblici e privati, in modo da garantire uniformità nella formazione. Mentre l’attività di formazione può essere svolta anche dagli enti citati, il rilascio dell’attestato di idoneità ai lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio previste dal D.Lgs. 626/1994 è di competenza esclusiva dei comandi provinciali dei vigili del fuoco (in tal senso, l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 512/1996).
Si ricorda inoltre in proposito che le attività formative del Corpo in materia di sicurezza antincendi sono disciplinate anche dall’art. 7 del D.P.R. 577/1982[64], come sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 200/2004[65].
La disposizione citata stabilisce che la Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture territoriali del Corpo dei vigili del fuoco (i Comandi provinciali) svolgono le attività didattiche e formative in questione sulla base delle indicazioni della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
Tali attività, i cui destinatari sono i tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, i liberi professionisti e gli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, sono espletate, a pagamento, anche attraverso apposite convenzioni con cui ne sono definiti i contenuti e le modalità.
Articolo 8.
(Ulteriori risorse per l’esercizio della delega in materia di rapporto d’impiego
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
L’articolo 8 dispone uno stanziamento aggiuntivo per l’attuazione della legge delega in materia di rapporto d’impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’articolo, nel testo emendato dal Senato, incrementa nel limite di 4.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2005, le risorse già stanziate dall’art. 6, co. 1, della L. 252/2004 (vedi infra) per la riforma del rapporto di impiego alle dipendenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il testo originario del D.L., facendo riferimento al co. 3 dell’art. 6 citato, destinava lo stanziamento anche all’incremento della dotazione organica del personale del Corpo.
Secondo la relazione illustrativa, lo stanziamento aggiuntivo è diretto a “completare i finanziamenti inizialmente disposti, in modo da procedere in primo luogo […] alla revisione delle previsioni economiche effettuate ed al più adeguato riordino dei profili professionali”.
Si ricorda che la citata legge 252/2004, oltre a stabilire il passaggio del rapporto di impiego alle dipendenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da un regime privatistico ad uno pubblicistico, ha anche previsto un incremento della dotazione organica di tre unità di livello dirigenziale generale (art. 3), al fine espresso di provvedere al completamento dell’articolazione territoriale delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Per l’attuazione della delega volta alla ridefinizione del rapporto di impiego la L. 252/2004 ha autorizzato la spesa di 15.075.333 euro per l’anno 2004, di 12.524.500 euro per l’anno 2005 e di 12.147.500 euro a decorrere dall’anno 2006; per l’incremento della dotazione organica ha autorizzato la spesa di 424.667 euro per l’anno 2004 e di 431.497 euro a decorrere dall’anno 2005 (art. 6, co. 1-2).
Quanto alla copertura finanziaria, la citata legge dispone si provveda, per un importo pari a 15.500.000 euro per l’anno 2004, a 12.955.997 euro per l’anno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (art. 6, co. 3).
La copertura finanziaria dell’onere recato dall’articolo in commento è prevista nel successivo articolo 9 (vedi infra).
Articolo 8-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di
progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia)
L’articolo 8-bis, introdotto dal Senato nel corso dell’esame in Assemblea[66], novella il co. 5 dell’art. 36 del D.Lgs. 139/2000[67], che ha riordinato lo status del personale della carriera prefettizia.
L’art. 36 citato reca disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera. Il comma 5, in particolare, dispone che i requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici che il precedente art. 7, co. 1, esige per l’ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di viceprefetto non si applicano, per la durata di un quinquennio, al personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. I requisiti minimi di servizio concernenti tale personale, successivamente al predetto quinquennio, sono rimessi ad un apposito decreto ministeriale.
Il citato art. 7, co. 1, subordina infatti il passaggio alla qualifica di viceprefetto ad una valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
§ almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall’ingresso in carriera;
§ avere svolto il tirocinio operativo di 9 mesi presso le strutture centrali dell’amministrazione dell’interno, nell’àmbito del corso di formazione iniziale;
§ avere in seguito prestato servizio presso gli uffici territoriali del governo per un periodo complessivamente non inferiore a 3 anni.
Il testo in esame modifica come segue la disciplina transitoria recata dal sopra cennato co. 5:
Testo vigente |
Testo novellato |
5. Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici richiesti per l’ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di viceprefetto non si applicano, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale in servizio alla stessa data. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti i requisiti minimi di servizio richiesti nei riguardi dello stesso personale, successivamente al predetto quinquennio. |
5. Ferma restando l’anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall’inizio della carriera, le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l’ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di viceprefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell’interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici. |
Come si può notare, a seguito della riformulazione del comma:
§ il personale in servizio al 17 giugno 2000 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 139/2000) rimane escluso dall’applicazione dei requisiti di servizio, ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, fissati dal precedente art. 7, co. 1;
§ è tuttavia prescritto anche per tale personale il requisito dell’anzianità (nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall’inizio della carriera);
§ il decreto ministeriale destinato a fissare, per tale personale, specifici requisiti di servizio dovrà essere emanato entro la fine del 2005 ed avrà efficacia, ai fini delle promozioni alla qualifica di vice prefetto, solo a decorrere dal 1° gennaio 2007;
§ tale decreto non potrà comunque fissare requisiti inferiori a sei mesi di servizio presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.
Articolo 8-ter.
(Modifiche in tema di rappresentanza militare)
L’articolo 8-ter, introdotto dal Senato[68], novella, al comma 1, l’articolo 18, comma 8,della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante Norme di principio sulla disciplina militare. La norma, già modificata dalla legge 9 aprile 1990, n. 89, prevede la durata del mandato degli eletti militari di carriera negli organi della rappresentanza militare, fissandola a tre anni, ed esclude la possibilità di loro immediata rielezione al termine del mandato.
La novella in esame eleva la durata del mandato dei militari di carriera a quattro anni e ne permette l’immediata rielezione per una sola volta.
Il comma 2 introduce una norma transitoria, prevedendo che al momento dell’entrata in vigore dell’articolo i delegati eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente in carica decadono dal loro naturale mandato al completamento del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
Il comma 3 modifica conseguentemente l’articolo 13, comma 1,del D.P.R. 4 novembre 1979 n. 691, recante Regolamento che disciplina l’attuazione della rappresentanza militare, che disciplina la durata del mandato, portandolo da tre anni a quattro.
A tale proposito si osserva che, per una corretta tecnica legislativa, sarebbe opportuno evitare di introdurre modifiche ad una fonte regolamentare attraverso norme di rango primario.
Si ricorda che gli organismi rappresentativi del personale militare sono stati istituiti dalla citata legge n. 382/1978. La rappresentanza militare si articola in tre livelli distinti:
§ organi di base, i COBAR, costituiti presso le unità a livello di base compatibilmente con la struttura di ogni Forza armata o Corpo armato; i membri dei COBAR vengono eletti da tutti i militari di leva e in servizio permanente effettivo di ogni grado;
§ organi intermedi, i COIR, istituiti presso gli alti comandi ed eletti da tutti i membri dei COBAR;
§ un organo centrale, il COCER, a carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali, volontari) e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza); i membri del COCER vengono eletti dai delegati del COIR.
La natura rappresentativa dell’istituto si realizza attraverso un sistema di elezione a tre stadi: di primo grado per i COBAR, di secondo grado per i COIR e di terzo grado per il COCER. Il COCER ha la facoltà di formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa "la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari".
In attuazione della legge è stato emanato il citato D.P.R. n. 691/1979, successivamente modificato dal D.P.R. n. 912/1984, e quindi dal D.P.R. n. 136/1986. Il regolamento stabilisce le competenze degli organi della rappresentanza militare, le facoltà e i limiti del mandato conferito ai rappresentanti dei militari, i procedimenti elettorali relativi ai suddetti tre livelli in cui si articola l’istituto, le attività proprie degli organi rappresentativi.
La Commissione Difesa della Camera ha affrontato già da tempo il problema della riforma complessiva della rappresentanza militare. Sono all’esame della Commissione, in sede referente, le proposte di legge C. 932 Molinari, C. 1718 Ramponi, C. 1822 Lavagnini, C. 1958 Deiana, C. 2063 Ascierto, C. 2193 Minniti.
L’esame delle proposte è iniziato nella seduta del 5 dicembre 2001 ed è proseguito con la formulazione di un testo unificato sottoposto all’esame di un Comitato ristretto, nominato nella seduta del 5 febbraio 2002. Il Comitato ha quindi provveduto alla stesura di un ulteriore testo unificato, il cui esame da parte della Commissione è iniziato l’11 novembre 2003, e si è concluso il 30 giugno 2004, con l’invio del testo modificato dagli emendamenti approvati alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l’acquisizione dei prescritti pareri.
Si segnala che l’articolo 13 del testo unificato prevede che i membri dei consigli della rappresentanza di qualunque livello possano essere rieletti per più mandati, di cui non più di due consecutivi. La durata di ciascun mandato è rispettivamente pari a: quattro anni per gli eletti in rappresentanza delle categorie A, B, C e D; un anno per gli eletti in rappresentanza delle categorie E; un periodo pari alla durata del corso e comunque non superiore ad un anno per gli eletti nella categoria F; sei mesi per gli eletti in rappresentanza della categoria G. Tali categorie sono stabilite dall’articolo 2 del testo medesimo: categoria A: ufficiali in servizio permanente; categoria B: marescialli e ispettori; categoria C: sergenti e sovrintendenti; categoria D: volontari in servizio permanente e in ferma pluriennale; appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri; appuntati e finanzieri della Guardia di finanza; categoria E: ufficiali ausiliari; categoria F: allievi degli istituti di formazione; categoria G: volontari in ferma prefissata annuale e militari di truppa in servizio di leva e assimilati delle forze di polizia ad ordinamento militare.
Nella scorsa legislatura, in previsione di una rapida approvazione della riforma della rappresentanza militare, il Parlamento ha approvato la legge 26 giugno 1998, n. 199, che ha disposto la proroga della durata degli organismi della rappresentanza militare delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, fino all’entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare (la cui approvazione si riteneva imminente) e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
In questa legislatura, la legge 2 marzo 2004, n. 62, ha prorogato il mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nelle categorie degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, nonché dei volontari dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. La legge ha posto rimedio a un disallineamento di circa un anno della data di scadenza del mandato degli appartenenti alle diverse categorie dei delegati della rappresentanza militare. Infatti la scadenza del mandato dei rappresentanti degli ufficiali, dei sottufficiali in servizio permanente e dei volontari dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza era prevista per il mese di maggio 2005, mentre quella dei delegati dei volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica doveva avvenire nel mese di aprile 2004.
Successivamente l’articolo 5-quater del D.L 10 settembre 2004, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, ha disposto la proroga del mandato dei componenti in carica dei consigli della Rappresentanza Militare dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. La proroga è stata disposta fino al 15 maggio 2006 e riguarda gli eletti in tutte le categorie del personale in servizio permanente e volontario.
Un’analoga disposizione di proroga era stata introdotta, a luglio dello stesso anno, durante l’esame presso il Senato del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, con l’articolo 8-terdecies. In tale disposizione, tuttavia, si precisava che la proroga era disposta fino all’entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare, e comunque non oltre il 15 maggio 2006. La Camera dei Deputati ha poi soppresso tale modifica del Senato.
Articolo 8-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490)
L’articolo 8-quater, introdotto dal Senato[69], novella il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali.
Il comma 1 aggiunge un nuovo articolo 60-ter, che introduce delle modifiche al regime transitorio dell’avanzamento, già modificato di recente dalla legge 2 dicembre 2004, n. 299.
La disposizione deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, prorogando fino al 2009 le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis e 64, comma 2.
Il comma 3 dell’articolo 60, in materia di disciplina degli organici nel regime transitorio, prevede che al 1° gennaio 2006 le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, e il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata dovranno essere comunque contenuti entro i limiti stabiliti dal decreto medesimo, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate.
L’articolo 62 riguarda il regime transitorio dell’avanzamento nella Marina militare. Il comma 3 dispone che in fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale di promozioni al grado di Capitano di Corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi della Marina è fissato in tante unità quanti sono i Tenenti di Vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.
L’articolo 63 disciplina il regime transitorio dell’avanzamento nell’Aeronautica. Il comma 2-bisprevede che il capitano del ruolo speciale delle armi dell’Arma Aeronautica, sino al 2005, sia incluso in aliquota di avanzamento quando è parimenti incluso in aliquota il pari grado del ruolo normale che lo seguiva nel ruolo di provenienza, purché abbia maturato una pari o superiore anzianità nel grado.
L’articolo 64, infine, contiene disposizioni varie in tema di avanzamento. Il comma 2 dispone che nel periodo transitorio, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore, per ciascun ruolo, è fissato in tante unità quanti sono i Capitani inseriti in aliquota di avanzamento.
Il comma 2 novella l’articolo 61 del decreto, relativo al regime transitorio dell’avanzamento nell’Esercito, apportandovi varie modifiche.
In primo luogo viene prorogata al 2009 la disciplina del comma 3 dell’articolo, attualmente limitata al 2005, che stabilisce che le permanenze minime nei gradi del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, previste dalla legge n. 1622/1962 ai fini dell’avanzamento al grado superiore, si applicano a tutti i ruoli speciali. La legge, che ha istituito detto ruolo speciale, all’articolo 13 ha sostituito le tabelle nn. 1, 4 e 8 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, ove sono indicati i criteri per l’avanzamento.
Viene poi aggiunto il comma 4-bis che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, esaminato nell’articolo precedente, dispone che dall’anno 2006 e fino all’anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei ruoli normali e speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.
Infine, si dispone l’inserimento del comma 5-bis che prevede che dall’anno 2005 e fino all’anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani dei ruoli normali e speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato, non si applica la limitazione del 30% previsto dall’articolo 60, comma 2, lettera d).
In relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di ciascun grado di ogni Forza Armata, l’articolo 60, comma 2, attribuisce ad un decreto ministeriale la fissazione annuale del numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente nonché la determinazione delle relative aliquote di valutazione e l’eventuale elevazione delle permanenze minime nei gradi in cui l’avanzamento avviene ad anzianità. Tra i criteri che il decreto deve seguire, la lettera d) del comma 2 prevede che in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2006 l’inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal D.Lgs. n 490/1997. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell’aliquota formata per l’anno 1998.
Il comma 3 dell’articolo in esame reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti
Agli oneri, stimati in 523.125 euro per l’anno 2006, in 706.800 euro per l’anno 2007, in 395.250 euro per l’anno 2008 e in 534.750 euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.
Infine il comma 5 introduce una disposizione di salvaguardia, prevedendo che il Ministro dell’economia e delle finanze provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo in esame, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, ovvero delle misure correttive di cui all’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della stessa legge.
L’inserimento della clausola di salvaguardia è riconducibile alle disposizioni previste dall’articolo 11-ter comma 1 della legge n. 468/1978, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del c.d. decreto legge “tagliaspese” (D.L. n. 194/2002, "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/2002), in base alle quali ciascuna disposizione di legge che comporti nuove o maggiori spese deve:
§ indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa;
§ ovvero in alternativa, indicare le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eventualmente eccedano le previsioni medesime.
Nel caso in cui sia stata stabilito un limite massimo di spesa, qualora in fase di attuazione si determinino oneri superiori al limite fissato, il D.L. n. 194/2002 ha previsto una specifica procedura che determina la cessazione dell’efficacia delle disposizioni onerose, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto dirigenziale della Ragioneria dello Stato con il quale si accerta l’esaurimento delle disponibilità corrispondenti all’autorizzazione di spesa.
Nella seconda ipotesi, vale a dire quando, come nella fattispecie in esame, non viene fissato un tetto massimo di spesa, ma viene indicata una previsione di spesa, il decreto-legge “tagliaspese” dispone che se, in fase di attuazione, si determinano, sotto il profilo finanziario, scostamenti rispetto agli oneri previsti, il Ministro dell’economia e delle finanze è tenuto a riferire al Parlamento e ad assumere le conseguenti iniziative legislative (art. 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come novellato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 194/2002).
Misure correttive degli effetti finanziari di disposizioni, dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori a quelli previsti, possano essere inserite anche nella legge finanziaria (articolo 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/1978, inserita dall’articolo 1, comma 01, lett. a) del decreto legge).
Si è inoltre previsto che, in allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria, siano indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari peggiorativi rispetto alle previsioni, e le misure correttive inserite nella legge finanziaria medesima (articolo 11, comma 6-bis, della legge n. 468/1978, inserito dall’articolo 1, comma 01, lett. b) del decreto legge).
E’ prevista, inoltre, sempre a fini di salvaguardia, la trasmissione alle Camere degli eventuali decreti adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, punto 2), della legge n. 468 del 1978.
Si tratta dei decreti mediante i quali il Ministro dell’economia e finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine.
Si ricorda che allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e finanze è allegato l’elenco dei capitoli relativi a spese obbligatorie, per i quali è possibile l’utilizzo del Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d’ordine.
Articolo 8-quinquies.
(Veicoli e conducenti del Corpo dei vigili del fuoco
della Regione Valle d’Aosta)
L’articolo 8-quinquies, introdotto nel corso dell’esame al Senato[70], novella l’art. 138, co. 11, del codice della strada (D.Lgs. 285/1992[71]), al fine di estendere ai veicoli e conducenti del Corpo dei vigili del fuoco della Regione Valle d’Aosta il regime particolare previsto dalla disposizione del codice richiamata per gli automezzi (e gli autisti) in dotazione delle Forze armate e di altri Corpi ivi specificamente elencati.
In particolare si tratta di:
§ Polizia di Stato;
§ Guardia di finanza;
§ Corpo di Polizia penitenziaria;
§ Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano;
§ Croce rossa italiana;
§ Corpo forestale dello Stato e Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
§ Protezione civile nazionale, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
L’art. 138 del D.Lgs. 285/1992 stabilisce una disciplina speciale per i veicoli e conducenti delle Forze armate e dei Corpi sopra indicati. Tra l’altro si prevede che essi provvedano direttamente:
§ per quanto concerne i veicolidi loro dotazione, agli accertamenti tecnici, all’immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento;
§ nei riguardi del personale in servizio, all’addestramento, all’individuazione e all’accertamento dei requisiti necessari per la guida, all’esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle forze armate. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l’esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo una tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero delle difesa.
Si ricorda che l’art. 27, co. 28, della L. 449/1997[72] ha precisato che le illustrate disposizioni recate dall’art. 138 si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Protezione civile della Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta hanno un autonomo servizio di soccorso di Vigili del fuoco, regolato, per quanto riguarda quest’ultima Regione, dalla L.R. 19 marzo 1999, n. 7[73], modificata dalla L.R. 4 dicembre 2001, n. 37.
Il provvedimento disciplina, nel territorio regionale, la prevenzione e l’estinzione degli incendi e i servizi di soccorso tecnico urgente attribuiti alla Regione, in sostituzione degli organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi dell’art. 19 della L. 196/1978[74].
Le funzioni e le competenze, in materia antincendi, del Ministero dell’interno o dell’Amministrazione dell’interno e del ministro dell’interno sono attribuite, in Valle d’Aosta, rispettivamente all’Amministrazione regionale e al Presidente della Giunta regionale.
La Regione si avvale, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia antincendi, del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, articolato in personale professionista e personale volontario, che opera mediante il contingente centrale, avente sede in Aosta, e mediante il personale dei distaccamenti costituiti da contingenti periferici di vigili del fuoco ubicati nel territorio regionale. L’articolo 19 della L.R. 7/1999 reca disposizioni concernenti i veicoli e i conducenti dei servizi antincendi della Regione.
Articolo 9.
(Copertura finanziaria)
L’articolo in esame, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 3 (assunzione “in deroga” di 189 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60º corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato) e dell’articolo 8 (incremento delle risorse per l’attuazione della legge delega sul rapporto di impiego alle dipendenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) in euro 8.414.095 per l’anno 2005 ed euro 9.885.460 a decorrere dall’anno 2006.
Ai suddetti oneri l’articolo prevede si faccia fronte come segue:
§ quanto a euro 5.000.000 per l’anno 2005 e ad euro 6.900.000 a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;
§ quanto a euro 3.414.095 per l’anno 2005 e ad euro 2.985.460 a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente), come determinata dalla tabella C della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004);
§ quanto a euro 9.885.460 per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 3 dell’articolo è stato soppresso nel corso dell’esame al Senato[75]; con tale disposizione si attribuiva al ministro dell’economia e delle finanze il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento in esame, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’art. 11-ter, co. 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’art. 11, co. 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Articolo 10.
(Entrata in vigore)
L’articolo 10 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
N.
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato ¾ |
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Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza , delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
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¾¾¾¾¾¾¾¾
Presentata il
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3368
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell’interno (PISANU) di concerto col Ministro della difesa (MARTINO) col Ministro dell’economia e delle finanze (SINISCALCO) e col Ministro per la funzione pubblica (BACCINI)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º APRILE 2005 |
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Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 5 APRILE 2005
501ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per l’interno D’Ali’.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalita’ dell’Amministrazione della pubblica sicurezza , delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(Esame e rinvio)
Il relatore BOSCETTO (FI), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del decreto-legge.
Premesso che la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha destinato specifiche risorse per potenziare il sistema di controllo del territorio con un incremento delle dotazioni organiche della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri per l’assunzione dei cosiddetti agenti di quartiere, ricorda che l’iniziativa in esame è volta ad assicurare il regolare ripianamento del turn over e soprattutto il mantenimento delle risorse umane attualmente in servizio, evitando che l’intreccio di disposizioni - talvolta non perfettamente coordinate - indipendentemente da altre cause, determini la cessazione dal servizio di quel personale. Sottolinea che si tratta di circa 2.050 agenti ausiliari o trattenuti della Polizia di Stato, di cui solo 730 possono essere immessi in ruolo in base alle norme vigenti. Ricorda, inoltre, che a differenza di altri corpi, gli agenti di leva della Polizia di Stato sono compresi nella dotazione organica complessiva del Corpo, per cui il congedo di quel personale determinerebbe un vuoto organico effettivo di proporzioni rilevanti che si rifletterebbe sulla funzionalità dell’amministrazione. Di qui l’esigenza di intervenire sulle norme che regolano il servizio e l’immissione in ruolo degli agenti e di attenuare, almeno, l’impatto negativo della loro indisponibilità.
Dà conto, quindi, dell’articolo 2, che prevede il trattenimento in servizio per l’anno in corso dei carabinieri ausiliari che, al termine del servizio di leva obbligatorio nel 2005, risulteranno idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale.
Osserva che l’articolo 3 interviene sulla disciplina dei reclutamenti delle carriere iniziali delle forze di polizia, al fine di consentire l’immissione in ruolo dei finanzieri ausiliari in servizio nel Corpo che già nel mese di aprile 2005 termineranno la ferma. Inoltre, con il comma 2 si consente l’immediata immissione in servizio di 63 operatori del Corpo forestale dello Stato, già vincitori di concorso, in sostituzione di 50 allievi vice ispettori la cui assunzione era stata autorizzata, ma per i quali sono tuttora da attivare le procedure concorsuali.
All’articolo 4, sottolinea la norma che prevede la revisione organizzativa del Dipartimento della pubblica sicurezza, con specifico riferimento al potenziamento dell’istituzione del poliziotto e del carabiniere di quartiere e alla lotta contro il terrorismo e contro la criminalità organizzata.
Illustra l’articolo 5, che assicura il mantenimento in bilancio delle somme destinate all’ammodernamento della flotta elicotteristica delle Forze di polizia, anche nel caso che una eventuale soccombenza nei procedimenti giurisdizionali in corso renda inefficaci gli atti di impegno già adottati, e l’articolo 6 volto a consentire l’utilizzazione più proficua dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria per il 2005 per l’attuazione del programma di cooperazione AENEAS, con analoghe finalità di contrasto dell’immigrazione clandestina, per interventi da attuare sia sul territorio nazionale sia all’estero.
Sottolinea che l’articolo 7 reca disposizioni per assicurare che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco disponga del personale, da reclutare sulla base di specifici requisiti e criteri di professionalità, per l’utilizzo dell’aereo bimotore di cui si è recentemente dotato a fini di soccorso aereo. Infine, commenta l’articolo 8, recante la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione dei decreti legislativi a cui è demandata la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di martedì 12 aprile.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
MARTEDÌ 12 APRILE 2005
502a Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per l’interno D’Ali’ e Mantovano.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalita’ dell’Amministrazione della pubblica sicurezza , delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.
Si procede all’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.
Il relatore BOSCETTO (FI) dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati.
Il senatore BASSANINI (DS-U) sottoscrive gli emendamenti 2.1 e 2.2 e li dà per illustrati.
Il senatore FALCIER (FI) dà per illustrati gli emendamenti 1.0.7 e 1.0.8.
Il relatore BOSCETTO (FI) esprime un parere contrario sugli emendamenti 1.3, 2.3, 2.1, 2.2, 3.8, 4.1, 6.3 e 6.2 e si riserva di esprimersi sui rimanenti emendamenti.
Il sottosegretario MANTOVANO esprime un parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore e si pronuncia conformemente a quest’ultimo sui rimanenti emendamenti.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3368
al testo del decreto-legge
Art. 1.
1.3 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
Sopprimere i commi 1 e 3.
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 1» e la parola: «17.000.000» con la seguente: «6.000.000».
1.4 Boscetto, relatore
Al comma 1, dopo le parole: «e di difesa nazionale», inserire le seguenti: «di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio».
1.2 Boscetto, relatore
Al comma 2, dopo le parole: «emanati ai sensi del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».
1.1 Maffioli
1.100 Falcier
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza è autorizzata ad utilizzare le graduatorie di merito degli idonei non vincitori dei concorsi indetti, ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, con decreti del capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 25 febbraio 2004 e con decreto ministeriale del 5 dicembre 2003».
1.0.2 Boscetto, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Norme in materia di unificazione di ruoli omologhi delle Forze armate)
1. All’articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Fermo restando il volume organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto potrà essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’unificazione dei ruoli omologhi preposti a funzionari similari delle Forze armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza armata diversa"».
1.0.1 Boscetto, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Norme in materia di Corso d’istituto per gli ufficiali dei carabinieri)
1. Il comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell’esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa"».
1.0.3 Boscetto, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all’articolo
3 della legge 30 dicembre 2002, n.295,
concernente clausola di salvaguardia finanziaria)
1. All’articolo 3 della legge 30 dicembre 2002, n.295 sono apportate le seguenti modificazioni:
"a) al comma 1, sono soppresse le parole: ‘e nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 4’;
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente: ‘2. Il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione della presente
legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della
citata legge n.468 del 1978’.
c) il comma 3 è abrogato"».
1.0.5 Boscetto, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato)
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, è rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unità, come da tabella a allegata al presente articolo.
2. Le disposizioni dell’articolo 30-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si applicano anche al dirigente
generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima
di un anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore Centrale di
Sanità. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente generale di
livello B è effettuato ins ovrannjmero
rispetto alle dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti medici previste dalla
tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e
non dà luogo a vancanza organica nella qualifica di
dirigente generale medico prevista dalla medesima tabella.
3. A decorrere dalla data di applicazione della disposizione di cui al comma 2,
è istituita, nell’ambito dei ruoli dei dirigenti del personale della Polizia di
Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica, la qualifica unica di
dirigente generale tecnico per le funzioni di ispettore generale capo. A tal
fine la nomina della predetta qualifica non dà luogo a vanzanza
organica nella qualifica di dirigente superiore tecnico precedentemente
rivestita nei ruoli di cui alla tabella a del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite,
per la Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 96, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni
dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche da vice perito
tecnico e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella a
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e
successive modificazioni, è rideterminata in 1.087
unità.
Tabella A
RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI
Livello di funzione |
Qualifiche |
Posti di qualifica e di funzione |
Funzione |
B |
Dirigente generale medico di livello B |
* |
Direttore centrale di sanità (dopo un anno dal conseguimento della qualifica precedente) |
C |
Dirigente generale medico |
1 |
Direttore centrale di sanità. |
D |
Dirigente superiore medico |
11 |
Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto, anche per le funzioni di coordinamento degli studi e ricerche di materia sanitaria; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale. |
E |
Primo dirigente medico |
37 |
Direttore di divisione nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; dirigente con funzioni ispettive; presidente di commissioni mediche o medico-legali. |
* Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non comporta variazione nei posti di livello dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici.
1.0.6 Boscetto, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Commissioni sanitarie)
5. Al fine di un più razionale impiego delle risorse, l’Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l’istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell’espletamento, nei confronti del rispettivo personale dei compiti di:
a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio;
b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461.
6. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, nonché le disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.46, e degli ordinamenti delle Amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri interessati.
7. Il terzo comma dell’articolo 165 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092,
è soppresso.
8. Fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 6 continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
articolo».
1.0.4 Boscetto, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza)
1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n.348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell’interno, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della Difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, al Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per l’Arma dei Carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.
2. Le somme di cui al comma 1 non utilizzate nel corso dell’esercizio finanziario 2004, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2005 e trasferite, rispettivamente, nella disponibilità del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, del Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, del Fondo assistenza, previdenza e premi per l’Arma dei Carabinieri e del Fondo di assistenza per i finanzieri, per le finalità di cui al medesimo comma».
1.0.8 Falcier
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 59, i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell’interno, a domanda degli interessati, richiama coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli della Polizia di Stato.
2. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.
4. Il Ministro dell’interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.
5. Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 65º anno di età.
6. Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni di merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente dei ruoli di appartenenza"».
Art. 2.
2.3 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
Sopprimere l’articolo.
2.1 Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 5.300.000 di euro per l’anno 2005, la riammissione in servizio di almeno 300 carabinieri che abbiano prestato servizio nell’Arma senza demerito in qualità di carabinieri ausiliari, anche se congedati da oltre un anno, da destinare prevalentemente a funzioni di polizia di prossimità».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5.300.000 di euro per l’anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) a decorrere dal 1º maggio 2005, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento».
2.2 Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2005, il trattenimento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri in ferma prefissata per un numero di posti non inferiori al numero dei richiedenti.
Nel biennio 2005-2006, a bandire concorsi straordinari riservati ai predetti ufficiali per il passaggio in servizio permanente. Il numero dei posti messi a concorso non può essere inferiore al 60% degli ufficiali trattenuti in servizio».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) a decorrere dal 1º maggio 2005, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento».
Art. 3.
3.4 Boscetto, relatore
Al comma 2, sopprimere le parole: «di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n.16».
3.1 Piccioni, Magnalbò
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«3. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, anche attraverso il potenziamento e la razionalizzazione della linea di comando centrale, regionale e provinciale del Corpo forestale dello Stato, la Tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, e successive modificazioni, ferma restando la previsione operata dall’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n.36, è così sostituita:
Tabella B
Livello di funzione |
Qualifiche |
Posti di qualifica |
Funzione |
B |
Dirigente generale |
1 |
Comandante generale |
C |
Dirigente generale |
1 |
Vice Comandante generale |
D |
Dirigente superiore |
21 |
Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del corpo forestale dello Stato, comandante regionale |
E |
Primo dirigente |
39 |
Direttore di divisione presso l’amministrazione centrale, capo ufficio presso l’amministrazione centrale, capo reparto scuola del corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale |
|
|
62 |
|
4. Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155 la lettera c) è così modificata: "c) dirigente generale vice comandante generale" ed è aggiunta la seguente: "d) comandante generale". Al medesimo articolo ed al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2003, n.264, ovunque ricorrano, le parole: "dirigente generale capo del corpo forestale dello Stato" e "vice capo del corpo forestale dello Stato" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "comandante generale" e "dirigente generale vice comandante generale";
5. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155 è fissata in n. 616 unità.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
3.8 De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, anche attraverso il potenziamento e la razionalizzazione della linea di comando centrale, regionale e provinciale del Corpo forestale dello Stato, la Tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, e successive modificazioni, ferma restando la previsione operata dall’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n.36, è così sostituita:
Tabella B
Livello di funzione |
Qualifiche |
Posti di qualifica |
Funzione |
B |
Dirigente generale |
1 |
Comandante generale |
C |
Dirigente generale |
1 |
Vice Comandante generale |
D |
Dirigente superiore |
21 |
Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del corpo forestale dello Stato, Comandante regionale |
E |
Primo dirigente |
39 |
Direttore di divisione presso l’amministrazione centrale, capo ufficio presso l’amministrazione centrale, capo reparto scuola del corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale |
|
|
62 |
|
2-ter. Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155 la lettera c) è così modificata: "c) dirigente generale vice comandante generale" ed è aggiunta la seguente: "d) comandante generale". Al medesimo articolo ed al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2003, n.264, ovunque ricorrano, le parole: "dirigente generale capo del corpo forestale dello Stato" e "vice capo del corpo forestale dello Stato" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "comandante generale" e "dirigente generale vice comandante generale";
2-quater. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155 è fissata in n. 616 unità.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
3.3 Marino, Murineddu, Coletti, Boco
3.5 Eufemi
3.6 Salerno
Dopo il comma 2, aggiugere i seguenti:
«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n.36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, e successive modificazioni, è così sostituita:
Tabella B
Dirigenti del Corpo forestale dello Stato
Livello di funzione |
Qualifiche |
Posti di qualifica |
Funzione |
B |
Dirigente generale |
1 |
Capo del Corpo forestale dello Stato |
C |
Dirigente generale |
1 |
Vice Capo del Corpo forestale dello Stato |
D |
Dirigente superiore |
21 |
Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale |
E |
Primo dirigente |
39 |
Direttore di divisione presso l’amministrazione centrale, capo ufficio presso l’amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale |
|
|
62 |
|
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, è fissata in n.616 unità.
2-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del inistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».
3.7 Piccioni
Dopo il comma 2, aggiugere i seguenti:
«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n.36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, e successive modificazioni, è così sostituita:
Tabella B
Dirigenti del Corpo forestale dello Stato
Livello di funzione |
Qualifiche |
Posti di qualifica |
Funzione |
B |
Dirigente generale |
1 |
Capo del Corpo forestale dello Stato |
C |
Dirigente generale |
1 |
Vice Capo del Corpo foerstale dello Stato |
D |
Dirigente superiore |
21 |
Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale |
E |
Primo dirigente |
39 |
Direttore di divisione presso l’amministrazione centrale, capo ufficio presso l’amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale |
|
|
62 |
|
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, è fissata in n.616 unità.
2-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
3.2 Piccioni
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. L’articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n.113 si applica anche ai funzionari ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato collocati a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età e già provenienti dai ruoli degli ufficiali di cui all’articolo 8, lettera a), del decreto legislativo 12 marzo 1948, n.804 e successive modificazioni ed integrazioni. La durata del richiamo non può essere superiore ad un periodo massimo di un biennio».
Art. 4.
4.2 Boscetto, relatore
Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
«Conseguentemente, all’articolo 8, primo e terzo comma, e all’articolo 10, comma 3, le parole: "di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: " di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 5"».
4.1 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
Art. 6.
6.3 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan
Sopprimere l’articolo.
6.2 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, capoverso 544, sopprimere la lettera b).
6.1 Boscetto, relatore
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «articolo 11, comma 5-bis, del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al» e sopprimere le parole: «, e successive modificazioni».
Art. 7.
7.1. Boscetto, relatore
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «n. 163 del 14» sopprimere la seguente: «del».
7.0.1 Boscetto, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. È istituita la banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da un numero massimo di trenta orchestrali, da assumersi, nel limite delle vacanze organiche, nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia di assunzioni.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono definiti l’ordinamento della banda e le modalità per il reclutamento del personale di cui al comma 1, sulla base del criterio della valutazione delle specifiche professionalità e dei titoli di studio rilasciati dai Conservatori di musica, i relativi inquadramenti, nonchè le modalità per il trasferimento del personale ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni sulla base del criterio dell’idoneità allo svolgimento degli altri compiti istituzionali. Con decreto del Ministro dell’interno da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, è adottato il regolamento della banda musicale di cui al comma 1».
Art. 8.
8.1 Ponzo
8.2 Eufemi
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Il Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è individuato tra i dirigenti dell’area operativa tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
1-ter. Ai dirigenti dell’area operativa tecnica di cui al comma 1, è riservato un posto di dirigente generale della amministrazione civile dell’interno».
8.0.1 Boscetto, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni
transitorie in materia di valutazione comparativa e
di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia)
1. All’articolo 36 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139 il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici richiesti per l’ammissione a valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di viceprefetto, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano con riferimento ai posti disponibili al 31 dicembre 2009"».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005
503ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per l’interno D’Ali’ e Mantovano.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalita’ dell’Amministrazione della pubblica sicurezza , delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.
Il sottosegretario MANTOVANO, a nome del Governo, esprime il parere sugli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente. Sull’emendamento 1.3 si pronuncia in senso contrario, mentre esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.2. Invita a ritirare gli emendamenti 1.1 e 1.100 nonché l’emendamento aggiuntivo 1.0.2, preannunciando in caso contrario un parere negativo. Sugli emendamenti aggiuntivi 1.0.1, 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.6, esprime un parere favorevole. Si pronuncia favorevolmente anche sull’emendamento 1.0.4, suggerendo tuttavia una riformulazione del testo che include il riferimento anche al Corpo di polizia penitenziaria.
Invita quindi a ritirare l’emendamento 1.0.8, preannunciando in caso contrario un parere negativo.
Esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.3, 2.1 e 2.2, mentre si esprime favorevolmente sull’emendamento 3.4. Sugli emendamenti 3.1 e 3.8 si rimette alla Commissione dando conto, in ogni caso, della valutazione favorevole del Governo su quelle proposte.
Sugli emendamenti 3.3, 3.5 e 3.6, di contenuto analogo, esprime un parere favorevole, mentre si pronuncia in senso contrario sull’emendamento 3.7. Esprime un parere contrario anche sull’emendamento 3.2.
Sull’emendamento 4.2 esprime un parere favorevole, mentre sull’emendamento 4.1 si pronuncia negativamente. Un parere ugualmente contrario esprime sugli emendamenti 6.3 e 6.2, mentre si pronuncia favorevolmente sull’emendamento 6.1. Esprime parere favorevole anche sull’emendamento 7.1 e sull’emendamento 7.0.1 di cui prospetta una riformulazione.
Infine, esprime un parere contrario sugli emendamento 8.1 e 8.2 e favorevole sull’emendamento 8.0.1.
Il relatore BOSCETTO (FI), integrando il suo parere sugli emendamenti, invita a ritirare le proposte 1.1 e 1.100. Ritira, quindi, l’emendamento 1.0.2, riservandosi di ripresentarlo in occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea. Accoglie poi l’invito del Governo a riformulare gli emendamenti 1.0.4 e 7.0.1 e presenta i nuovi testi, pubblicati in allegato al presente resoconto. Invita poi a ritirare l’emendamento 1.0.8 ed esprime un parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.8, mentre si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti di contenuto identico 3.3, 3.5 e 3.6. Sull’emendamento 3.7 esprime un parere contrario. Infine, si pronuncia in senso contrario anche sugli emendamenti 3.2 e 8.1.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3368
al testo del decreto-legge
Art. 1.
1.0.4 BOSCETTO, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza)
1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n.348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell’interno, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della Difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, al Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per l’Arma dei Carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.
2. Le somme di cui al comma 1 non utilizzate nel corso dell’esercizio finanziario 2004, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2005 e trasferite, rispettivamente, nella disponibilità del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, del Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, del Fondo assistenza, previdenza e premi per l’Arma dei Carabinieri e del Fondo di assistenza per i finanzieri, per le finalità di cui al medesimo comma».
1.0.4 (testo 2) BOSCETTO, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza)
1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n.348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell’interno e del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della Difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per l’Arma dei Carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.
2. Le somme di cui al comma 1 non utilizzate nel corso dell’esercizio finanziario 2004, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2005 e trasferite, rispettivamente, nella disponibilità del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, dell’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria, del Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, del Fondo assistenza, previdenza e premi per l’Arma dei Carabinieri e del Fondo di assistenza per i finanzieri, per le finalità di cui al medesimo comma».
Art. 7.
7.0.1 BOSCETTO, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. È istituita la banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da un numero massimo di trenta orchestrali, da assumersi, nel limite delle vacanze organiche, nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia di assunzioni.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono definiti l’ordinamento della banda e le modalità per il reclutamento del personale di cui al comma 1, sulla base del criterio della valutazione delle specifiche professionalità e dei titoli di studio rilasciati dai Conservatori di musica, i relativi inquadramenti, nonchè le modalità per il trasferimento del personale ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni sulla base del criterio dell’idoneità allo svolgimento degli altri compiti istituzionali. Con decreto del Ministro dell’interno da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, è adottato il regolamento della banda musicale di cui al comma 1».
7.0.1 (testo 2) BOSCETTO, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. È istituita la banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da un numero massimo di trenta orchestrali, da assumersi, nel limite delle vacanze organiche, nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia di assunzioni e delle disposizioni previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono definiti l’ordinamento della banda e le modalità per il reclutamento del personale di cui al comma 1, sulla base del criterio della valutazione delle specifiche professionalità e dei titoli di studio rilasciati dai Conservatori di musica, i relativi inquadramenti, nonchè le modalità per il trasferimento del personale ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni sulla base del criterio dell’idoneità allo svolgimento degli altri compiti istituzionali. Con decreto del Ministro dell’interno da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, è adottato il regolamento della banda musicale di cui al comma 1».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 26 APRILE 2005
507a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Mantovano.
La seduta inizia alle ore 15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente PASTORE avverte che, non essendo ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti dei disegni di legge nn. 3367 (Conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2005 - enti locali) e 3368 (Conversione in legge del decreto-legge n. 45 del 2005 - sicurezza pubblica), il seguito dell’esame di quei provvedimenti è rinviato alla seduta successiva.
La Commissione prende atto.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005
510a Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bonaiuti e per l’interno D’Ali’ e Mantovano.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Seguito e conclusione dell’esame)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.
Il relatore BOSCETTO (FI) presenta e illustra alcuni emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto, volti a recepire le specifiche condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio.
Il sottosegretario MANTOVANO esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.200, 2.100, 3.100, 4.100 e 9.100, mentre sull’emendamento 5.100 si riserva di esprimere il suo avviso in una fase successiva dell’esame.
Il relatore BOSCETTO ritira l’emendamento 5.100, riservandosi di presentarlo in Assemblea.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono accolti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.200, 2.100, 3.100, 4.100 e 9.100.
Riprende, quindi, l’esame degli emendamenti già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 12 e 13 aprile.
L’emendamento 1.3 è dichiarato decaduto per l’assenza dei proponenti, mentre gli emendamenti 1.4 e 1.2 con separate votazioni sono accolti.
Il sottosegretario MANTOVANO propone una riformulazione degli emendamenti identici 1.1 e 1.100 tale da assicurare entro il 2008 l’esaurimento delle graduatorie di concorsi già indetti ed espletati.
In conformità alle indicazioni del rappresentante del Governo, i senatori MAFFIOLI (UDC) e FALCIER (FI) presentano rispettivamente gli emendamenti 1.1 (testo 2) e 1.100 (testo 2), di contenuto identico, che sono accolti con il parere favorevole del relatore.
Dopo il ritiro da parte del relatore dell’emendamento 1.0.2, con distinte votazioni, previa espressione di un parere favorevole da parte del Governo, sono accolti gli emendamenti 1.0.1, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.4 (testo 2).
Il senatore FALCIER ritira l’emendamento 1.0.8.
Decaduto l’emendamento 2.3 per l’assenza dei proponenti, il senatore VITALI (DS-U), in assenza dei proponenti, fa proprio e ritira l’emendamento 2.1, accogliendo un invito rivoltogli in tal senso da parte del rappresentante del Governo. L’emendamento 2.2, anch’esso fatto proprio dal senatore Vitali in assenza dei proponenti, è respinto, mentre è accolto l’emendamento 3.4.
Gli emendamenti 3.1 e 3.8 decadono per l’assenza dei proponenti, mentre sono accolti gli emendamenti identici 3.3, 3.5 e 3.6. Anche gli emendamenti 3.7 e 3.2 decadono per l’assenza dei proponenti, mentre l’emendamento 4.2 risulta accolto.
Gli emendamenti 4.1, 6.3 e 6.2 decadono per l’assenza dei proponenti, mentre con separate votazioni sono accolti gli emendamenti 6.1 e 7.1, nonché l’emendamento aggiuntivo 7.0.1 (testo 2). Vengono respinti, invece, gli emendamenti identici 8.1 e 8.2, fatti propri dal senatore MAFFIOLI in assenza dei proponenti.
Infine, il relatore BOSCETTO presenta e illustra l’emendamento 8.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato al presente resoconto, e su invito del rappresentante del Governo lo ritira.
Il senatore LAURO (Misto-CdL) osserva con rammarico che il disegno di legge n. 2734, da lui presentato, recante norme in materia di sicurezza e di riorganizzazione delle Forze di polizia, pur intervenendo sulla stessa materia, non è stato connesso con il disegno di legge n. 3368.
Preannuncia, quindi, di voler presentare prima della discussione del disegno di legge in Assemblea una questione pregiudiziale; intento al quale potrebbe soprassedere se dal presidente Pastore venisse l’assicurazione che il disegno di legge n. 2734 sarà inserito all’ordine del giorno dei lavori della Commissione.
Il presidente PASTORE sottolinea che le norme riguardanti l’organizzazione delle Forze di polizia contenute nel decreto-legge n. 45 di cui si esamina la conversione in legge, hanno una portata alquanto limitata rispetto alle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 2734, motivo che ha reso inopportuna la connessione dei due provvedimenti.
Si riserva, tuttavia, di considerare l’istanza di inserire il disegno di legge n. 2734 nell’ordine del giorno dei lavori della Commissione, in una prossima riunione dell’Ufficio di Presidenza.
La Commissione conferisce quindi al relatore Boscetto il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea, con relazione orale, sul disegno di legge n. 3368, con gli emendamenti approvati dalla Commissione - pubblicati in allegato al presente resoconto - integrati o corretti, ovvero anche ritirati da parte dello stesso relatore, secondo gli eventuali pareri sugli emendamenti della Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Allegato B
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3368
al testo del decreto-legge
Art. 1
1.4 BOSCETTO, relatore
Al comma 1, dopo le parole: «e di difesa nazionale», inserire le seguenti: «di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio».
1.2 BOSCETTO, relatore
Al comma 2, dopo le parole: «emanati ai sensi del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».
1.200 BOSCETTO, relatore
Al comma 3, sostituire le parole: «di 189 agenti» con le seguenti: «fino a 189 agenti».
1.1 (testo 2) MAFFIOLI
1.100 (testo 2) FALCIER
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Fatte salve le priorità di cui al comma 2, le autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell’amministrazione nonché la graduale assunzione, entro l’anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per l’accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti, ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 5 e del 25 febbraio 2004.».
1.0.1 BOSCETTO, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Norme in materia di Corso d’istituto per gli ufficiali dei carabinieri)
1. Il comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell’esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa"».
1.0.3 BOSCETTO, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all’articolo 3 della legge 30 dicembre 2002, n. 295, concernente clausola di salvaguardia finanziaria)
1. All’articolo 3 della legge 30 dicembre 2002, n.295 sono apportate le seguenti modificazioni:
"a) al comma 1, sono soppresse le parole: ‘e nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 4’;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ‘2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della citata legge n.468 del 1978’.
c) il comma 3 è abrogato"».
1.0.5 BOSCETTO, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato)
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, è rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unità, come da tabella A allegata al presente articolo.
2. Le disposizioni dell’articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si applicano anche al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di un anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore Centrale di Sanità. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente generale di livello B è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti medici previste dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima tabella.
3. A decorrere dalla data di applicazione della disposizione di cui al comma 2, è istituita, nell’ambito dei ruoli dei dirigenti del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, la qualifica unica di dirigente generale tecnico per le funzioni di ispettore generale capo. A tal fine la nomina della predetta qualifica non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
4. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche da vice perito tecnico e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è rideterminata in 1.087 unità.
Tabella A
RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI
Livello di funzione |
Qualifiche |
Posti di qualifica e di funzione |
Funzione |
B |
Dirigente generale medico di livello B |
* |
Direttore centrale di sanità (dopo un anno dal conseguimento della qualifica precedente) |
C |
Dirigente generale medico |
1 |
Direttore centrale di sanità. |
D |
Dirigente superiore medico |
11 |
Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto, anche per le funzioni di coordinamento degli studi e ricerche di materia sanitaria; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale. |
E |
Primo dirigente medico |
37 |
Direttore di divisione nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; dirigente con funzioni ispettive; presidente di commissioni mediche o medico-legali. |
*Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non comporta variazione nei posti di livello dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici.
1.0.6 BOSCETTO, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Commissioni sanitarie)
1. Al fine di un più razionale impiego delle risorse, l’Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l’istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell’espletamento, nei confronti del rispettivo personale dei compiti di:
a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio;
b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461.
2. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, nonché le disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.46, e degli ordinamenti delle Amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri interessati.
3. Il terzo comma dell’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, è abrogato.
4. Fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo».
1.0.4 (testo 2) BOSCETTO, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza)
1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n.348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell’interno e del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della Difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per l’Arma dei Carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.
2. Le somme di cui al comma 1 non utilizzate nel corso dell’esercizio finanziario 2004, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2005 e trasferite, rispettivamente, nella disponibilità del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, dell’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria, del Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, del Fondo assistenza, previdenza e premi per l’Arma dei Carabinieri e del Fondo di assistenza per i finanzieri, per le finalità di cui al medesimo comma».
Art. 2
2.100 BOSCETTO, relatore
Al comma 2 sostituire le parole: «nell’ambito dello stanziamento», con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa» e sopprimere le parole: «secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 549, della medesima legge».
Art. 3
3.4 BOSCETTO, relatore
Al comma 2, sopprimere le parole: «di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n.16».
3.100 BOSCETTO, relatore
Al comma 2, sostituire le parole: «per l’assunzione di» con le seguenti:«per l’assunzione fino a».
3.3 MARINO, MURINEDDU, COLETTI, BOCO
3.5 EUFEMI
3.6 SALERNO
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n.36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
Tabella B
Dirigenti del Corpo forestale dello Stato
Livello di funzione |
Qualifiche |
Posti di qualifica |
Funzione |
B |
Dirigente generale |
1 |
Capo del Corpo forestale dello Stato |
C |
Dirigente generale |
1 |
Vice Capo del Corpo foerstale dello Stato |
D |
Dirigente superiore |
21 |
Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale |
E |
Primo dirigente |
39 |
Direttore di divisione presso l’amministrazione centrale, capo ufficio presso l’amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale |
|
|
62 |
|
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, è fissata in n.616 unità.
2-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».
Art. 4
4.2 BOSCETTO, relatore
Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
«Conseguentemente, all’articolo 8, primo e terzo comma, e all’articolo 10, comma 3, le parole: "di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 5"».
4.100 BOSCETTO, relatore
Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «dispone» inserire le seguenti: «, ferma restando la dotazione del personale effettivamente in servizio,».
Art. 5
5.100 BOSCETTO, relatore
Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell’interno,» inserire le la seguenti: «relative a stanziamenti disposti nell’esercizio 2003,».
Art. 6
6.1 BOSCETTO, relatore
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «articolo 11, comma 5-bis, del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al» e sopprimere le parole: «, e successive modificazioni».
Art. 7
7.1 BOSCETTO, relatore
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «n. 163 del 14» sopprimere la seguente: «del».
7.0.1 (testo 2) BOSCETTO, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. È istituita la banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da un numero massimo di trenta orchestrali, da assumersi, nel limite delle vacanze organiche, nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia di assunzioni e delle disposizioni previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono definiti l’ordinamento della banda e le modalità per il reclutamento del personale di cui al comma 1, sulla base del criterio della valutazione delle specifiche professionalità e dei titoli di studio rilasciati dai Conservatori di musica, i relativi inquadramenti, nonché le modalità per il trasferimento del personale ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni sulla base del criterio dell’idoneità allo svolgimento degli altri compiti istituzionali. Con decreto del Ministro dell’interno da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, è adottato il regolamento della banda musicale di cui al comma 1».
Art. 8
8.0.1 (testo 2) BOSCETTO, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia)
1. All’articolo 36, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Ferma restando l’anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall’ingresso in carriera, le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l’ammissione a valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell’interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.".
Art. 9
9.100 BOSCETTO, relatore
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «per l’anno 2007» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2007»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «per l’anno 2007» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2007»;
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 5 APRILE 2005
501ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per l’interno D’Ali’.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalita’ dell’Amministrazione della pubblica sicurezza , delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(Parere, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il relatore BOSCETTO (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 45, recante misure per incrementare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata.
Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.
DIFESA (4a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005
43a Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 1a Commissione:
(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalita’ dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza , delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. : parere favorevole
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
GIOVEDÌ 14 APRILE 2005
447ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,55.
(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza , delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)
Il relatore NOCCO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al comma 3 dell’articolo 1, che il Servizio del bilancio rileva l’opportunità di acquisire elementi di quantificazione più puntuali rispetto a quelli indicati nella relazione tecnica sugli effetti diretti ed indiretti della norma ed in relazione ad una arco temporale più ampio in grado di rappresentare gli effetti delle prevedibili progressioni per anzianità. Ritiene che occorre poi valutare l’opportunità di introdurre elementi di modulabilità dell’onere al fine di rendere compatibile il limite massimo di spesa con il riconoscimento di diritti soggettivi. Per quanto concerne poi il comma 4 del medesimo articolo 1 e l’articolo 2, oltre ad acquisire conferma della disponibilità delle risorse ivi rispettivamente impiegate a copertura ed al fine di valutare la congruità dei limiti di spesa ivi indicati, ritiene che occorre specificare se la presentazione della domanda configuri in capo al richiedente un diritto soggettivo o se l’accoglimento della richiesta è comunque sottoposta ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione. Informa che sarebbe, altresì, opportuno prevedere corrispondenti riduzioni dell’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 1, comma 548, lettera b), richiamata a copertura delle suddette norme. Analogamente in relazione al comma 2 dell’articolo 3, segnala che occorre acquisire conferma della disponibilità delle somme finalizzate all’assunzione dei 50 allievi vice ispettori valutando la possibilità di introdurre un meccanismo di graduazione degli oneri in grado di garantire la neutralità finanziaria della norma.
In relazione all’articolo 4, comma 2, lettera c), riscontra l’opportunità di esplicitare nel testo che il provvedimento recante modificazioni alle piante organiche deve essere adottato ferma restando la dotazione del personale effettivamente in servizio. Osserva altresì che nel testo, sebbene esplicitato nella relazione tecnica, non è specificato che a capo della Direzione centrale anticrimine sia preposto un prefetto.
Segnala che l’articolo 5 contiene, poi, una deroga alle norme di contabilità di Stato relative all’iscrizione in bilancio di residui prevedendo che talune somme non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti, senza alcuna limitazione, possano essere iscritte in un capitolo dello Stato di previsione del Ministero dell’interno. In merito all’articolo 6, occorre acquisire conferma che gli interventi previsti abbiano una natura coerente con quella delle risorse impiegate a copertura, mentre in relazione all’articolo 7 occorre acquisire conferma che l’invarianza degli oneri si intenda riferita alla pianta organica di fatto e che le procedure di reclutamento ivi citate non siano state ancora espletate.
Infine, in merito alla copertura finanziaria di cui all’articolo 9, fa presente che mentre l’onere ha una decorrenza a regime dal 2006 la copertura è limitata al triennio. Rileva, poi, che appare opportuno acquisire conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura nelle lettere c) e b) del comma 1 del medesimo articolo 9. Infatti, come osservato dal Servizio del bilancio, nel fondo per gli interventi strutturali di politica economica affluisce anche parte delle maggiori entrate ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (decreto-legge sulla competitività) ed occorre pertanto acquisire elementi circa la dotazione effettiva e l’ammontare delle risorse ivi disponibili tenuto conto che 2 miliardi di euro sarebbero già destinati alla copertura, per il 2005, delle minori entrate derivanti dalla riduzione della pressione fiscale. Con riferimento alla lettera b) del comma 1 segnala la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (Tabella C) impiegato, peraltro, per la copertura di un onere permanente.
Per quanto attiene, infine, alla clausola di salvaguardia degli oneri di cui al comma 3 del medesimo articolo, come osservato dal Servizio del bilancio, fa presente che occorre ripensare tale modalità di interpretazione della clausola dal momento che l’articolo 1, comma 9, della legge finanziaria 2005 limita al 2 per cento, rispetto all’esercizio precedente, l’incremento dell’utilizzo del fondo di riserva per il triennio 2005-2007: un tetto all’utilizzo del fondo di riserva sembra non conciliarsi con il fatto che a carico di tale fondo possano continuare a trovare copertura, per un tempo peraltro non predeterminato, gli scostamenti tra oneri previsti e spese effettive. Riscontra, infine, l’esigenza di specificare le norme del decreto-legge che richiedono tale clausola di salvaguardia.
Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che gli emendamenti 1.1, 1.100, 1.0.3 del relatore, 1.0.8, 2.2, 3.2, 4.1 e 7.0.1 (testo 2) del relatore sembrano suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. In relazione al parere da rendere sul testo occorre poi valutare la proposta 1.3, mentre riscontra l’esigenza di valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.0.2 (in relazione alla sussistenza di possibili oneri indiretti) e 1.0.6 del relatore (al fine di accertare se l’onere conseguente all’istituzione di nuove commissioni mediche sia compensato dai risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle risorse attualmente impiegate). Sull’emendamento 1.0.5 del relatore riscontra, poi, l’esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri. Analoga esigenza è riscontrabile per l’emendamento 3.1, analogo alle proposte 3.8, 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7, tenuto anche conto che, trattandosi di spese obbligatorie, le clausole di copertura dei citati emendamenti dovrebbero essere configurate come previsioni di spesa corredate di una opportuna clausola di salvaguardia. Inoltre per le proposte citate aventi una copertura finanziaria a carico del decreto legislativo n. 228 del 2001 occorre acquisire conferma del volume di risorse eccedenti la spesa prevista a legislazione vigente per assicurare la neutralità finanziaria delle proposte emendative stesse, mentre per quelle che fanno ricorso ai Fondi speciali si fa presente che, a seguito della rideterminazione degli importi dei Fondi stessi effettuato dalla legge finanziaria per l’anno 2005, le risorse sull’accantonamento ivi richiamato risultano prenotate da un altro provvedimento sul quale la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha reso il parere nell’anno 2004. La proposta 1.0.4 (testo 2) del relatore, in quanto appare suscettibile di consentire l’iscrizione nel conto dei residui di somme che, a legislazione vigente, dovrebbero essere già andate in economia, contrasta, al comma 2, le norme di contabilità di Stato. Sull’emendamento 2.1, si rileva, poi, l’esigenza di eliminare al capoverso 1-bis le parole: "almeno 300" al fine di garantirne la neutralità finanziaria. Rileva infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, riservandosi di fornire i necessari chiarimenti sugli emendamenti in altra seduta, fa presente, per quanto riguarda il comma 3 dell’articolo 1, che il personale ausiliario è stato trattenuto nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti e che il trattamento economico corrisposto è analogo a quello corrisposto agli agenti in ruolo. Pertanto, la quantificazione di maggiori oneri è desunta dal confronto tra il costo massimo derivante dall’immissione in ruolo degli stessi agenti ausiliari e quello attualmente sostenuto. Trattandosi di personale già in servizio e rientrante nell’ambito delle dotazioni organiche, risultano coperti gli effetti diretti e indiretti derivanti dalla formale immissione in ruolo.
Per quanto concerne il comma 4 del medesimo articolo 1 e l’articolo 2, fa presente che, come emerge dalla relazione tecnica, l’onere è stato calcolato nel limite massimo della spesa considerando la permanenza in servizio di tutti i potenziali destinatari delle predette disposizioni. Rileva, quindi, che si tratta comunque di un onere superiore a quello che sarà effettivamente sostenuto in quanto, in primo luogo, alcuni interessati potrebbero non richiedere il trattenimento in servizio, in secondo luogo, alcune domande potrebbero non essere accolte per l’intervenuta mancanza dei requisiti previsti per l’assunzione nella Polizia di Stato o nell’Arma dei carabinieri ed infine una parte del personale mantenuto in servizio potrebbe rientrare nell’ambito della autorizzazioni alle assunzioni per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Proprio in relazione a tali motivi, la copertura del relativo onere avviene secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 549, della legge n. 311 del 2004, attraverso la ripartizione delle somme di cui al comma 548 del medesimo articolo 1 tra le unità previsioni di base interessate con decreto del Ministro dell’interno da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. Per quanto concerne l’Arma dei carabinieri, poiché il trattamento economico è corrisposto dal Ministero della difesa (e non dal Ministero dell’interno) condivide l’opportunità di prevedere corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 548, lettera b), della legge n. 311 del 2004.
Per quanto riguarda l’articolo 3, comma 2, conferma che le risorse inizialmente destinate all’assunzione di 50 allievi vice ispettori, regolarmente accantonate, saranno utilizzate per l’assunzione di 63 allievi operatori. La valutazione degli oneri è stata effettuata considerando il costo "a regime" nel 2007 che è pari a quello di 50 vice ispettori.
Relativamente all’articolo 4, comma 2, lettera c), relativo alla richiesta di specificare che il provvedimento di riorganizzazione della Direzione centrale della polizia criminale e della nuova Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma settimo, della legge n. 121 del 1981, deve essere adottato in relazione alla dotazione del personale effettivamente in servizio, evidenzia che all’alinea del medesimo comma 4 è stabilito che all’attuazione del comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge deve provvedersi assicurando l’invarianza di spesa e, quindi, nell’ambito anche delle risorse umane disponibili. Per quanto concerne poi la mancata esplicitazione nel decreto-legge della preposizione di un prefetto alla direzione della nuova Direzione centrale anticrimine, rappresenta che la stessa è desunta dalla modifica - introdotta dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge - alla tabella B allegata al decreto legislativo n. 139 del 2000 attraverso la soppressione della funzione di "direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia". Di conseguenza, essendo rimasta invariata la dotazione organica dei prefetti prevista dalla medesima tabella (156 unità), la relativa funzione di direttore centrale della predetta direzione centrale è contenuta nella funzione di "titolare di ufficio di livello dirigenziale generale competente all’esercizio delle funzioni indicate nella tabella A", prevista dalla stessa tabella B.
Per quanto concerne l’articolo 6, conferma che gli interventi previsti hanno natura coerente con le risorse destinate a copertura.
Relativamente all’articolo 7, conferma che le procedure di reclutamento autorizzate con il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2004, non sono state espletate. Il riferimento è alla pianta organica di fatto, quale risulta dalle assunzioni autorizzate ai sensi del citato DPR. Conferma altresì l’esatta corrispondenza sotto l’aspetto finanziario, anche in relazione alle indennità, peraltro a carico del fondo unico di amministrazione, tra il profilo di direttore aeronavigante e quello di pilota di aeroplano, entrambi corrispondenti alla posizione economica C2.
In ordine all’articolo 9, conferma la disponibilità delle risorse impiegate a copertura delle lettere c) e b) del comma 1 del medesimo articolo. Relativamente al Fondo per gli interventi strutturali segnala che la consistenza risulta accertata in 2.215,5 milioni di euro di cui 2.000 già utilizzati per la copertura della riforma fiscale, per cui il rimanente importo è utilizzabile per la copertura di interventi finalizzati ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Segnala, infine, che la clausola di salvaguardia deve intendersi riferita a tutte le previsioni di spesa in materia di personale cui siano sottesi diritti soggettivi.
Per consentire i necessari approfondimenti, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 19 APRILE 2005
448a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Molgora.
La seduta inizia alle ore 15,55.
(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza , delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 14 aprile scorso.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo ha offerto alcuni chiarimenti alle osservazioni del relatore sul testo. Segnala, tuttavia, che mancano ancora elementi di risposta sull’articolo 5 e che non possono, altresì, essere considerati soddisfacenti i chiarimenti forniti sulla clausola di salvaguardia di cui al comma 3 dell’articolo 9. A tal ultimo riguardo rileva che il Governo dovrebbe indicare espressamente le norme per le quali debba essere prevista la specifica clausola di salvaguardia. Inoltre, ricorda che il Governo non ha ancora fornito chiarimenti alle osservazioni del relatore sugli emendamenti.
Il sottosegretario MOLGORA si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal Presidente in altra seduta, depositando, tuttavia, agli atti della Sottocommissione, una nota della Ragioneria generale dello Stato contenente ulteriori elementi di risposta rispetto a quelli già forniti.
Il senatore MORANDO (DS-U), in relazione alla clausola di salvaguardia di cui al comma 3 dell’articolo 9, rileva che la previsione di un monitoraggio di tutte le disposizioni recate dal provvedimento, indifferentemente dalla loro configurazione quale tetto o previsione di spesa, implica un sostanziale travolgimento delle regole di contabilità di Stato e la trasformazione della clausola di salvaguardia in una di copertura. Tale prassi appare a suo giudizio inaccettabile e finisce col determinare un’eterogenesi dei fini delle suddette clausole, creata "ad arte" per tentare di salvare un decreto di cui si ravvisa già da ora una inadeguata copertura finanziaria.
In attesa di acquisire i necessari chiarimenti dal Governo, la Sottocommissione conviene infine di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005
452a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l’interno D’Alì.
(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza , delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio.)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 aprile scorso.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che il Rappresentante del Governo, nel corso della precedente seduta, si era impegnato a fornire sul testo in esame ulteriori chiarimenti, con particolare riguardo agli effetti finanziari dell’articolo 5 e alla questione della clausola di salvaguardia da inserire in alcune delle norme ivi previste.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito all’articolo 5, chiarisce che la disposizione è diretta ad assicurare il mantenimento in bilancio delle somme destinate alla flotta elicotterista delle forze di polizia anche nel caso che un’eventuale sentenza negativa nei procedimenti giurisdizionali in corso renda inefficaci gli atti di impegno già adottati, nei termini di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Sottolinea inoltre che non si verifica alcun effetto di cassa connesso al mantenimento delle predette somme in bilancio nel 2005, essendo tali effetti già scontati nelle stime a legislazione vigente.
Per quanto concerne le norme che necessitano della specifica clausola di salvaguardia, fa presente che si tratta dell’articolo 1, commi 3 e 4, dell’articolo 2 e dell’articolo 3, comma 2. Evidenzia che in tali casi la clausola di salvaguardia si rende indispensabile, in quanto si tratta di assunzioni e trattenimento in servizio di unità di personale che dovranno avvenire entro il limite dell’autorizzazione di spesa. In entrambi i casi, il monitoraggio è volto ad assicurare che il numero di unità assunte sia compatibile con il rispetto di tale limite fissato dal legislatore.
Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene che la previsione di cui all’articolo 5 del decreto-legge in esame appaia eccessivamente generica, posto che non esplicita gli atti di impegno i cui effetti dovrebbero essere, eventualmente, conservati in bilancio, né per quali anni dovrebbe essere compiuta tale operazione. Al contrario la formulazione della norma in questione sembrerebbe riferirsi a tutte le somme iscritte in bilancio nel capitolo ivi indicato dello stato di previsione del Ministero dell’interno durante gli esercizi pregressi, senza distinzioni di sorta. Rileva pertanto che, in mancanza di un adeguato chiarimento, la norma potrebbe creare un pericoloso precedente, determinando un’evidente violazione delle norme contabili ed una perdita di significato dello stesso bilancio.
Il presidente AZZOLLINI si associa alle argomentazioni del senatore Morando, osservando che l’articolo 5 del decreto-legge in conversione, nella sua attuale formulazione, non consente una chiara valutazione dei relativi effetti finanziari. Infatti, l’intervento di una sentenza negativa che annulli gli atti di impegno in questione è, al momento, soltanto eventuale, per cui altrettanto eventuali sono da considerarsi i relativi oneri. Viceversa, nel caso in cui venga effettivamente pronunciata tale sentenza, occorrerebbe circoscriverne il più possibile gli effetti finanziari, individuando con precisione gli atti di impegno e gli esercizi contabili cui la stessa sentenza potrebbe riferirsi. Invita pertanto i Rappresentanti del Governo a fornire un chiarimento in tal senso, che potrebbe eventualmente essere recepito nel testo della norma con un’apposita riformulazione. Analoghi chiarimenti sembrano necessari per quanto concerne le disposizioni da assoggettare alla clausola di salvaguardia, posto che non risulta sufficientemente chiaro se i relativi oneri debbano restare configurati, come nel testo in esame, quali limiti massimi di spesa (che però mal si concilierebbero con una clausola di salvaguardia), o se invece debbano essere intesi come previsioni di spesa, ciò che richiederebbe una riformulazione delle norme stesse.
Il sottosegretario d’alì precisa che il citato articolo 5 riguarda esclusivamente gli atti di impegno, relativi alle finalità di spesa ivi indicate, attualmente oggetto di procedimenti giurisdizionali dei quali non è ancora certo l’esito. Si impegna comunque ad attivarsi presso i compenti uffici, al fine di fornire alla Sottocommissione i necessari chiarimenti nel tempo più breve possibile.
Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene infine di rinviare il seguito dell’esame.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
GIOVEDÌ 28 APRILE 2005
453a Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l’interno D’Alì.
La seduta inizia alle ore 9,15.
(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza , delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell’esame degli emendamenti)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il relatore FERRARA (FI), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito delle precedenti sedute e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che a capo della Direzione centrale anticrimine di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), sia preposto un prefetto, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo alle seguenti condizioni rese, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
a) che al comma 3 dell’articolo 1 le parole: «di 189 agenti» vengano sostituite dalle altre: «fino a 189 agenti»;
b) che al comma 2 dell’articolo 2 le parole: «nell’ambito dello stanziamento» vengano sostituite dalle altre: «mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa» e che vengano soppresse le parole: «secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 549, della medesima legge»;
c) che all’articolo 3, comma 2, le parole: "per l’assunzione di" vengano sostituite dalle altre: "per l’assunzione fino a";
d) che all’articolo 4, comma 2, lettera c), dopo la parola: "dispone", vengano inserite le seguenti: ", ferma restando la dotazione del personale effettivamente in servizio,";
e) che all’articolo 5, comma 1, dopo le parole: "Ministero dell’interno,", vengano inserite le altre: "relative a stanziamenti disposti nell’esercizio 2003,";
f) che alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 le parole: «per l’anno 2007» vengano sostituite dalle altre: «a decorrere dall’anno 2007»;
g) che alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 le parole: «per l’anno 2007» vengano sostituite dalle altre: «a decorrere dall’anno 2007»;
h) che, conseguentemente, venga soppresso il comma 3 dell’articolo 9.".
Con l’avviso favorevole dei sottosegretari Maria Teresa ARMOSINO e D’ALI’, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del Relatore sul testo, e conviene altresì di rinviare il seguito dell’esame degli emendamenti.
FINANZE E TESORO (6a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005
58ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 1a Commissione:
(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: parere favorevole.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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792a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDI’ 4 MAGGIO 2005 |
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Presidenza del presidente PERA,
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Discussione del disegno di legge:
(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Relazione orale) (ore 12,07)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3368.
Il relatore, senatore Boscetto, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in esame, come si legge nella relazione illustrativa del Governo, persegue le seguenti finalità: una migliore utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria 2005 per il raggiungimento dei risultati di sicurezza pubblica perseguiti dal Governo, avuto riguardo alle impellenti esigenze di funzionamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
La relazione cita, in particolare, l’esigenza di mantenere gli attuali livelli organici del personale delle Forze di polizia più direttamente impegnate nell’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di potenziare l’aspetto organizzativo e tecnologico dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e di mantenere gli attuali strumenti di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata. Altra finalità è costituita dal perfezionamento dell’organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Un’ulteriore finalità è rappresentata dal miglioramento e dall’aggiornamento delle linee di raccordo, di coordinamento, di analisi comune dei fattori critici, di sviluppo coordinato delle strategie anticrimine e della collaborazione internazionale di polizia attraverso una riconfigurazione delle funzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza in una proiezione necessariamente interforze.
Il decreto-legge in conversione consta di dieci articoli. In particolare l’articolo 1 è volto ad assicurare il regolare ripianamento del turn over delle Forze di polizia e soprattutto il mantenimento delle risorse umane attualmente in servizio, evitando che l’intreccio di disposizioni, talvolta non perfettamente coordinate - indipendentemente da altre cause - determini la cessazione dal servizio di quel personale.
Giova sottolineare che si tratta di circa 2.050 agenti ausiliari o trattenuti della Polizia di Stato, di cui solo 730 possono essere immessi in ruolo in base alle norme vigenti.
Si ricorda che, a differenza di altri Corpi, gli agenti ausiliari di leva della Polizia di Stato sono compresi nella dotazione organica complessiva del Corpo, per cui il definitivo congedo di quel personale determinerebbe un vuoto organico effettivo di proporzioni rilevanti che si rifletterebbe sulla funzionalità dell’Amministrazione. Di qui l’esigenza di intervenire sulle norme che regolano il servizio e l’immissione in ruolo degli agenti al fine di attenuare almeno l’impatto negativo della loro indisponibilità.
L’articolo 2 prevede il trattenimento in servizio per l’anno in corso dei carabinieri ausiliari che, al termine del servizio di leva obbligatorio nel 2005, risulteranno idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale.
L’articolo 3 interviene sulla disciplina dei reclutamenti delle carriere iniziali delle Forze di polizia, al fine di consentire l’immissione in ruolo dei finanzieri ausiliari in servizio nel Corpo che già nel mese di aprile 2005 hanno terminato la ferma. Con il comma 2 di detto articolo si consente l’immediata immissione in servizio di 63 allievi operatori del Corpo forestale dello Stato, già vincitori di concorso, in sostituzione di 50 allievi vice ispettori, la cui assunzione era stata autorizzata, ma per i quali sono tuttora da attivare le procedure concorsuali.
L’articolo 4 prevede la revisione organizzativa del Dipartimento della pubblica sicurezza con specifico riferimento all’istituzione e al potenziamento del poliziotto e del carabiniere di quartiere e alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.
L’articolo 5 assicura il mantenimento in bilancio delle somme destinate all’ammodernamento della flotta elicotteristica delle Forze di polizia anche nel caso che un’eventuale soccombenza nei procedimenti giurisdizionali in corso renda inefficaci gli atti di impegno già adottati.
L’articolo 6 è volto a consentire l’utilizzazione più proficua dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2005 per l’attuazione del programma di cooperazione AENEAS, con analoghe finalità di contrasto dell’immigrazione clandestina, per interventi da attuare sia sul territorio nazionale sia all’estero.
L’articolo 7 reca disposizioni per assicurare che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco disponga del personale, da reclutare sulla base di specifici requisiti e criteri di professionalità, per l’utilizzo di un aereo bimotore di cui si è recentemente dotato ai fini di soccorso aereo.
L’articolo 8 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione dei decreti legislativi cui è demandata la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Infine, l’articolo 9 reca la copertura finanziaria del provvedimento e l’articolo 10 dispone in ordine alla sua entrata in vigore.
Si affida tale contesto normativo all’esame dell’Aula.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà. Senatore Turroni, il suo Gruppo dispone complessivamente di dieci minuti, ma penso che lei ne impiegherà meno per il suo intervento.
TURRONI (Verdi-Un). Certamente, signor Presidente, con questa attività di armonizzazione, come la chiamate, la Presidenza riduce di fatto la possibilità per l’opposizione di svolgere il proprio compito di contrasto e di proposta nei confronti dei provvedimenti, in particolare, del Governo (e questo è uno di quelli).
Con il decreto in esame vengono messe a disposizione dell’amministrazione della pubblica sicurezza ingenti somme per garantirne la funzionalità, ma esse sottendono ad una concezione dell’ordine pubblico, della sicurezza e della tutela dell’incolumità pubblica in senso marcatamente repressivo. Noi Verdi riteniamo quindi di dover svolgere un’azione di contrasto nei confronti di un decreto-legge che ha tali finalità.
Si fa specifico riferimento alla non meglio precisata attività di prevenzione e contrasto del terrorismo, oltre che alla criminalità organizzata, in linea di continuità con un precedente decreto-legge, il n. 16 del 21 febbraio 2005, che stanziò risorse per l’anno in corso. Prova ne è l’articolo 6 del decreto-legge in esame, che nel prevedere l’attuazione del programma di cooperazione AENEAS consente un’utilizzazione più proficua dello stanziamento previsto dal comma 544 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, con analoghe finalità di contrasto dell’immigrazione clandestina, per interventi da attuare sia sul territorio nazionale, sia all’estero.
La prima domanda che salta alla mente di fronte a tale norma è se tale proficua utilizzazione di una parte dei 23 milioni di euro stanziati per il 2005 e dei 20 milioni di euro stanziati per il 2006 sia volta alla costruzione di CPT (Centri di permanenza temporanea) o di Centri, come eufemisticamente li chiamate, di prima accoglienza nei Paesi di accertata provenienza, per esempio in Libia, a seguito dell’Accordo di mutua cooperazione fatto dal Governo italiano con quel Paese.
La relazione sottolinea come la modifica in questione sia "pertanto, finalizzata ad eliminare la rigidità dell’attuale formulazione del predetto comma 544 al fine di consentire l’impiego della parte dello stanziamento ivi previsto" (che potrebbe risultare superiore alle effettive esigenze di attuazione del progetto AENEAS, in relazione al contributo a carico dell’Italia rapportato a quello disposto dall’Unione Europea) "per agevolare anche la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo". È meglio quindi costruire centri di detenzione all’estero, così occhio non vede e cuore non duole. Questa è sostanzialmente la finalità della vostra iniziativa, realizzare all’estero centri la cui funzione è inefficace, incostituzionale e lesiva dei diritti dei cittadini.
In particolare, la lettera b) dell’articolo 6 prevede la "prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 11, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", inserito con decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241. Tali interventi sono testualmente destinati "alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano": si tratta cioè di centri di permanenza temporanea o, secondo i vostri edulcorati eufemismi, centri di prima accoglienza.
Con tale disposizione di dubbia costituzionalità si tenta, così come nel recente decreto citato poc’anzi, di far fronte alla perenne situazione emergenziale conseguente ai continui sbarchi sulle coste italiane; si predispongono norme inefficaci e incostituzionali, che non tengono in alcun conto le ripetute condanne, in sede europea e internazionale, del comportamento del Governo italiano in materia di immigrazione. La stessa Carta dei diritti fondamentali di Nizza, pur non prevedendo particolari novità in materia di diritto di asilo, stabilisce all’articolo 19 il divieto di respingimento dello straniero nel Paese in cui è oggetto di persecuzione.
Signor Presidente, dal momento che avete armonizzato i tempi, sarò costretto a concentrare l’attenzione solo su un ultimo punto, anche se bisognerebbe analizzarne molti altri di questo provvedimento.
L’ultima disposizione su cui vorrei soffermarmi è quella, giustificata in termini di risparmio economico ma tutta da valutare in termini di efficacia e di pratici effetti, volta a utilizzare, per il posto di funzione di direttore della nuova direzione centrale, quello di direttore della scuola di perfezionamento per le Forze di polizia (previsto dalla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante il riordinamento della carriera prefettizia), che può essere soppresso in quanto già trova copertura con un dirigente generale di pubblica sicurezza. Infatti, tra le funzioni di prefetto, di cui alla tabella B allegata al citato decreto legislativo n. 139 del 2000, è soppressa quella di direttore della scuola di perfezionamento delle Forze di polizia, che è assegnata a rotazione ai generali di divisione dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza, in sostanza assegnando una funzione così delicata ad un organo militare.
Noi Verdi siamo contrari anche a questa iniziativa, che riteniamo pericolosa, perché sottoporre la polizia alla formazione degli organi militari mi pare un assoluto controsenso, soprattutto perché essa è un Corpo civile.
Per questi motivi, noi Verdi esprimiamo la nostra contrarietà a questo provvedimento, con particolare riferimento a quanto previsto per i centri di accoglienza, o più precisamente centri di permanenza temporanea, di cui da sempre contestiamo la stessa legittimità costituzionale.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nieddu. Ne ha facoltà.
NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, l’intervento urgente previsto con il presente decreto, che si prefigge lo scopo di mantenere gli attuali livelli organici delle Forze di polizia più direttamente impegnate nell’attività di tutela dell’ordine e della pubblica sicurezza e di potenziare l’aspetto organizzativo e tecnologico dell’amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche se risolve alcune questioni particolarmente evidenti, suscita comunque molte perplessità sia per quanto riguarda la pubblica sicurezza, sia per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si conferma in tal modo l’inadeguatezza delle politiche del Governo riguardo agli aspetti della sicurezza.
Nel corso di questi quattro anni di Governo, l’attuale maggioranza ha fatto della sicurezza un costante cavallo di battaglia a fini elettorali. Tuttavia, al di là della strumentalità elettoralistica, i fatti dimostrano che vi è stata dal 2001 ad oggi una progressiva diminuzione della percentuale di prodotto interno lordo dedicata alla sicurezza. Inoltre, il reiterato ricorso a provvedimenti d’urgenza conferma ed evidenzia l’assenza di un progetto di investimento infrastrutturale sulla sicurezza.
Ad essere maggiormente colpiti dalle riduzioni richiamate sono stati settori strategici come la motorizzazione, la logistica e le missioni, con il risultato di comprimere le potenzialità operative nelle attività investigative e nel controllo del territorio. Si tratta di una débâcle che la attuale legge finanziaria ha ulteriormente amplificato, riducendo gli stanziamenti previsionali relativi ai consumi intermedi del 10,3 per cento.
Nel merito, voglio ricordare che l’articolo 3, comma 54, della legge finanziaria del 2004 assegnava fondi per le assunzioni in deroga delle amministrazioni dello Stato pari a 70 milioni di euro per il 2004 e a 280 milioni di euro per il 2005. L’articolo 1, comma 96, della finanziaria del 2005 assegna invece fondi per le assunzioni in deroga delle amministrazioni dello Stato pari a 40 milioni di euro per il 2005 e a 160 milioni per il 2006. Nel raffronto tra le leggi finanziarie risalta la riduzione di 30 milioni di euro per il primo anno di programmazione e di 120 milioni di euro per il secondo. In sostanza, con la finanziaria in corso, rispetto a quella del 2004, per la tenuta degli organici del personale della Polizia di Stato, abbiamo 30 milioni di euro in meno per il 2005 e 160 milioni in meno per il 2006.
La pesante riduzione delle risorse per la sicurezza, connessa alle scelte operate con la finanziaria 2005, ha impedito anche la sola copertura del turnover fisiologico che, per la sola Polizia di Stato, si aggira su circa 1.500 unità all’anno.
Queste scelte hanno, in sostanza, profilato il rischio per la Polizia di avere in tre anni circa 6.000 operatori in meno: una situazione segnalata con particolare allarme dalla meritoria attenzione delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato.
Con il presente disegno di legge, prendendo atto della situazione, vengono trattenuti 189 agenti ausiliari del 60° corso, 522 del 61° corso e 600 del 62° corso, qualora ovviamente gli interessati ne facciano richiesta. Restano scoperti i 590 ausiliari del 63° corso e i 744 del 64° corso, per i quali sarà necessario intervenire in futuro.
Non vi è traccia di soluzione sulle problematiche che riguardano alcuni allievi agenti della Polizia di Stato (circa 60) arruolati nel 1996 come idonei, che sono però tuttora in attesa di avvio alla frequenza del corso di formazione.
Faccio presente che tale graduatoria scade il 3 dicembre del 2006. Sarebbe logico risolvere questo pregresso nel provvedimento in esame, valutando la posizione di questi cittadini, che da ben nove anni sono in attesa di essere assunti come agenti di polizia.
Analoga questione riguarda circa 290 partecipanti risultati idonei al concorso pubblico per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto dal Ministero dell’interno il 23 novembre del 1999. Nonostante i ripetuti impegni da parte del Governo, a tutt’oggi non si è proceduto ad alcun incremento dei costi per incorporare i suddetti allievi ispettori. L’ulteriore stanziamento, colleghi, previsto nel provvedimento in discussione è di circa 5 milioni di euro. Considerando che erano 30 milioni in meno quelli stanziati nella finanziaria per il 2005 rispetto a quelli del 2004, la contrazione risulta essere di 25 milioni di euro.
Per quanto riguarda i Carabinieri, il nostro Gruppo ha presentato due emendamenti. Il primo di essi tende alla riassunzione di circa 300 Carabinieri ausiliari congedati da più di un anno, che non sono stati raffermati. Il caso ha investito il Governo con più interrogazioni parlamentari da parte di diversi Gruppi, compresi quelli della maggioranza. La risposta dell’Esecutivo non è stata soddisfacente e l’impegno circa le modalità per risolvere la questione è apparso alquanto vago. Allo stato attuale, infatti, il problema non è risolto neanche con questo provvedimento.
Il secondo emendamento riguarda la rafferma degli ufficiali dei Carabinieri in ferma prefissata. Io voglio ricordare qui che l’Arma dei carabinieri ha arruolato, in sostituzione dell’ufficiale di complemento di prima nomina, ufficiali in ferma prefissata della durata di tre anni. Con queste condizioni sono stati arruolati in otto concorsi successivi, a partire dal 1999, circa 600 ufficiali. A disposizione di questi ufficiali - e questo è veramente scandaloso, è la prima volta che succede nella storia della Repubblica - sono stati messi a concorso soltanto cinque posti, per otto concorsi e per 600 ufficiali. Sono stati messi a concorso soltanto cinque posti! Come è facile capire, si tratta di una condizione assolutamente ingiusta che, con gli emendamenti che illustrerò in seguito, cerchiamo di sanare.
Il problema della sicurezza, signor Presidente, colleghi, avrebbe bisogno di un dibattito molto più approfondito, posto che esso, come ho già specificato, non può essere risolto con provvedimenti di urgenza come questo. C’è bisogno di una politica di prevenzione ad ampio respiro, rivolta alle nuove minacce del terrorismo interno ed esterno, ma anche ai reati tipici della criminalità diffusa (scippi, rapine, furti e contraffazioni) ed anche a quei reati che hanno consentito la creazione di grandi patrimoni illeciti derivanti dal traffico di persone, droga ed armi.
Occorrono per l’attività investigativa professionalità specifiche e di alta qualità, che allo stato attuale appare necessario rafforzare. Per fare ciò occorre personale motivato, che non sia mortificato sia nelle condizioni morali, che materiali.
Gli emendamenti che abbiamo proposto riguardano questioni di piccola entità, ma che possono aiutare le forze dell’ordine, in un momento nel quale la minaccia terroristica e criminale appare in forte crescita. Disporre di un numero adeguato di militari, con esperienze e affidabilità fuori discussione, soprattutto creare le condizioni per poterli impegnare, serve alla causa della sicurezza. Peraltro, attivare queste risorse comporta un notevole risparmio economico, trattandosi di personale sostanzialmente già formato.
Conclusivamente, signor Presidente, colleghi, dopo aver evidenziato i limiti di una insufficiente, disorganica e lacunosa politica della sicurezza seguita nel corso di questi anni da parte del Governo, una disorganicità cui hanno corrisposto volta per volta interventi sporadici di tamponamento, d’urgenza, che hanno affrontato solo parzialmente i gravi problemi del settore della sicurezza del Paese, un bene primario per tutta la nostra comunità nazionale.
Questo provvedimento è l’ennesimo intervento di urgenza. Tuttavia, almeno parzialmente e con i limiti anzidetti, esso affronta parte dei problemi aperti. Per queste ragioni… (Il microfono si disattiva automaticamente e viene riattivato). La ringrazio, signor Presidente, per questa breve deroga. Per tali ragioni, dicevo, pur denunciandone i limiti e la parzialità, voteremo a favore, memori dell’antico insegnamento: il poco è comunque meglio del nulla. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti, al quale ricordo che il tempo complessivamente a disposizione del suo Gruppo è di dodici minuti. Ne ha facoltà.
PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, sono fermamente convinto, unitamente al Gruppo che in questo momento rappresento, che il provvedimento debba essere approvato e sono alquanto perplesso quando sento, dai banchi dell’opposizione, rappresentanti di alcune forze politiche che si sono riscoperti difensori delle forze dell’ordine e delle Forze di polizia.
Sappiamo tutti che in questo Paese occorre fare qualcosa di concreto per la lotta alla criminalità organizzata, ma non l’abbiamo certamente scoperto adesso, con il Governo di centro-destra. A questi signori voglio ricordare che non più tardi di qualche anno fa un loro ministro dell’interno, il ministro Napolitano, con una circolare di fatto smembrò dalla sera alla mattina i corpi speciali delle forze dell’ordine: il GICO della Guardia di finanza, il ROS dei Carabinieri e lo SCO della Polizia di Stato. Sono cose che in politica succedono, ma che sinceramente non è più tollerabile che avvengano. In occasione di quella circolare che di fatto smembrò i corpi speciali delle forze dell’ordine nessuno da quei banchi si levò per sollevare il problema e criticare l’operato del Governo.
Adesso, ciascuno ha in tasca la ricetta magica per dare alle forze dell’ordine gli strumenti di cui hanno bisogno per contrastare adeguatamente un crimine che si fa sempre più sfrontato. Ebbene, signor Presidente, non abbiamo sentito proposte concrete, perché al di là dei "si potrebbe fare", dei "si dice", non ho sentito altro. Ricordo una storiella che girava durante l’ultima Guerra mondiale, quando sembrava che la Germania potesse invadere l’Inghilterra. Un ufficiale inglese va da Winston Churchill e gli dice: ho trovato il sistema per evitare che i tedeschi invadano l’Inghilterra, che è un’isola. Churchill chiede: benissimo, qual è questo sistema? Risposta: dobbiamo far bollire l’acqua del mare tutt’intorno all’Inghilterra e stia tranquillo che i tedeschi non la invaderanno. Churchill replica: benissimo, è una bella idea, però come faccio a far bollire l’acqua del mare? La risposta è: io ti ho dato l’idea, adesso arrangiati.
Ecco, queste sono le proposte che vengono dal centro-sinistra: tanti bei discorsi, ma nella realtà, in concreto, questi signori, che fino a quattro anni fa governavano, cosa hanno fatto? Al di là di ciò che ho poco fa ricordato, cioè lo smembramento dei corpi speciali di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, non mi risulta abbiano fatto granché per le forze dell’ordine. Adesso, perché va di moda essere dalla parte delle forze dell’ordine, perché va di moda essere contro qualsiasi provvedimento che il Governo Berlusconi pone in atto e non solo nel campo della sicurezza del cittadino, questi signori si atteggiano a difensori delle forze dell’ordine.
Mi chiedo dov’erano quando le forze dell’ordine avevano mille e mille problemi e solo le forze del centro-destra portavano nelle Aule parlamentari le difficoltà che Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco (mettiamoci anche loro) e Polizia di Stato incontravano quotidianamente e che non venivano risolti dai loro Governi, perché, volenti o nolenti, sono cinquanta e più anni che governano il Paese. Adesso si sono accorti che c’è il Governo di centro-destra e che bisogna fare qualcosa per le forze d’ordine.
Questa la considero, signor Presidente, demagogia, ma soprattutto ipocrisia. Mi auguro che la gente che li sta ascoltando capisca da che parte sta la verità e soprattutto da che parte stanno le forze politiche che con i fatti e non con le parole cercano di risolvere i problemi dei cittadini e soprattutto delle forze dell’ordine. (Applausi dai Gruppi LP e FI).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, solo poche parole, perché credo porterebbe via un po’ di tempo porre a confronto i "fasti" raggiunti in materia di sicurezza nei cinque anni precedenti questa legislatura con i minimi risultati conseguiti in materia di lotta al terrorismo interno e di prevenzione del terrorismo internazionale: l’elenco sarebbe lungo e non lo farò.
Vorrei dire soltanto, a proposito degli interventi pronunciati nella discussione generale, che la collaborazione tra i corpi di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare - è un rilievo avanzato nell’intervento del senatore Turroni - è consacrata da anni a tutti i livelli, sia in fase di formazione, sia in fase operativa, con gli uffici di coordinamento tra le Forze di polizia, con le scuole di perfezionamento, per cui è singolare ascoltare, oggi, questo tipo di rilievo.
Quanto all’utilizzo della decretazione d’urgenza, dobbiamo decidere se gli interventi contenuti in questo decreto-legge siano urgenti o meno, perché se da un lato si lamenta la necessità di provvedere senza ritardi e dall’altro si critica lo strumento della decretazione d’urgenza, c’è qualcosa che evidentemente non quadra.
L’esigenza che ha mosso i primi articoli di questo provvedimento - come bene ha descritto in modo molto articolato e puntuale, come sempre, il relatore - emerge dal provvedimento di abolizione della leva, e quindi non da una carenza di questo Governo, che fa venir meno l’utilizzo degli ausiliari, per cui si sta provvedendo, come si è provveduto in questi anni, a colmare vuoti di organico creatisi nelle Forze di polizia e ad incrementare gli organici.
I provvedimenti che il Parlamento ha preso in considerazione credo siano sotto gli occhi di tutti e sarebbe offensivo ricordarli.
Basta, poi, scorrere gli emendamenti approvati in Commissione per constatare che già in quella sede, nella collaborazione tra il relatore, i componenti della Commissione e il Governo, si è cercato di dare una prima risposta, che l’Aula ovviamente vaglierà dopo il filtro della Commissione bilancio, relativamente alla questione dello scorrimento di alcune graduatorie (penso a quella dei vice ispettori e a quella dei commissari) e all’autorizzazione all’ingresso in servizio degli idonei, secondo le modalità descritte nell’emendamento 1.100, che non ripercorro anche perché estremamente tecnicistico.
Per tutti questi motivi, credo che il provvedimento, con le modifiche migliorative apportate dalla 1a Commissione, che mi auguro saranno confermate dall’Assemblea, è un ulteriore passo in avanti verso le esigenze che sono state il fondamento dell’emanazione del decreto stesso. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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797a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDI' 11 MAGGIO 2005 (Antimeridiana)
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Presidenza
del presidente PERA,
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Seguito della discussione del disegno di legge:
(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Relazione orale) (ore 9,35)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3368.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 4 maggio si è svolta la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo.
Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.
MUZIO, segretario. "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, vengano approvate le proposte 1.2000, 2.1000, 3.1000, 4.1000 e 9.1000 e che:
a) all'articolo 1, comma 3, le parole: "sono stanziati 4.414.095 euro per l’anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006 per" vengano sostituite dalle altre: "entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l’anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006, è autorizzata";
b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "Ministero dell'interno,", vengano inserite le altre: "relative a stanziamenti disposti nell'esercizio 2003,";
c) all'articolo 8 le parole: "al comma 3" siano sostituite dalle altre: "al comma 1".
La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, ad eccezione delle proposte 1.0.107 (testo 2), 2.101, 7.102, 7.101, 7.100, 2.2 e 2.1, esprime parere di nulla osta sui seguenti emendamenti con le condizioni rispettivamente espresse, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
a) che al comma 4 della proposta 1.0.5 sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le nomine di cui al presente articolo devono aver luogo contestualmente alla riduzione, di cui al precedente periodo, dell'organico effettivo dei Vice periti tecnici e dei periti tecnici, e in conformità con un'apposita autorizzazione ad assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.";
b) che alle proposte 3.8 e 3.100, il comma 2-quinquies venga sostituito dai seguenti:
"2-quinquies. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-quinquies, valutati in 500.000 euro a decorrere, dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali".
2-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative";
c) che alle proposte 3.101, 3.5 e 3.7, il comma 2-quater venga sostituito dai seguenti:
"2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali".
2-sexies Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative";
d) che alla proposta 3.1 il comma 6 venga sostituito dai seguenti:
"6. Le promozioni e le nomine di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 6, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative".
La Commissione esprime inoltre parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.0.3, 1.0.8, 3.2, 3.102, 4.1, 4.103, 7.0.100, 7.0.101, 8.100, 8.0.101, 8.0.102 (limitatamente al secondo periodo del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 8-bis), 1.0.2 e 1.0.106 (limitatamente al comma 2), e parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati".
PRESIDENTE. In attesa che pervenga il parere della 5a Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti presentati, sospendo la seduta fino alle ore 10,15.
(La seduta, sospesa alle ore 9,44, è ripresa alle ore 10,17).
Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti presentati.
MUZIO, segretario. "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminate le restanti proposte relative al disegno di legge in titolo 1.0.107 (testo 3), 2.101, 7.102, 7.101, 7.100, 2.2 e 2.1, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.107 (testo 3) (limitatamente al comma 4), 2.101, 7.102, 7.101 e 7.100 e parere di nulla osta sulle proposte 2.2 e 2.1".
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.
L’emendamento 1.100 è stato ritirato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui restanti emendamenti.
BOSCETTO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.3 e 1.100a.
Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.4 e contrario sugli emendamenti 1.101 e 1.102.
Invito i presentatori a ritirare l’emendamento 1.103, in quanto la proposta ivi contenuta è compresa nell’emendamento 1.1000. Per la stessa considerazione, rivolgo analogo invito ai presentatori degli emendamenti 1.104, 1.105 e 1.106.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.500 e 1.2000, nonché sull’emendamento 1.1000, che ha assunto gli emendamenti di cui ho chiesto poc’anzi il ritiro.
Ritiro gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3., in quanto su di essi la 5a Commissione ha espresso parere contrario.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.5 (testo 2) e 1.0.6 (testo corretto). Riformulo l’emendamento 1.0.106, eliminando il comma 2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario.
Invito il senatore Falcier a ritirare l’emendamento 1.0.8.
Sul comma 4 dell’emendamento 1.0.107 (testo 3), la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Riformulo pertanto l’emendamento nel senso indicato dalla 5a Commissione.
Infine, invito il senatore Zorzoli a ritirare l’emendamento 1.0.108.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo è conforme a quello testé espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.100a, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.
E’ approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.101, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.102, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Il relatore ha invitato al ritiro degli emendamenti 1.103, 1.104, 1.105 e 1.106, fra loro identici. Chiedo quindi ai presentatori se intendono accedere a tale invito.
TURRONI (Verdi-Un). Mi sarebbe piaciuto che il relatore motivasse il suo invito al ritiro; lo prego quindi di farlo in questa sede.
PRESIDENTE. Il relatore, senatore Boscetto, ha dichiarato che gli emendamenti in esame risulterebbero assorbiti dall’emendamento 1.1000 della Commissione.
BOSCETTO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOSCETTO, relatore. L’emendamento 1.1000 recita: "Fatte salve le priorità di cui al comma 2, le autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell’amministrazione nonché la graduale assunzione, entro l’anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per l’accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 5 e del 25 febbraio 2004".
Come potrà rilevare, senatore Turroni, nel suo emendamento e in quelli successivi, identici, si parla appunto di "assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell’anno 2005".
Nell’emendamento 1.1000, proposto dalla Commissione, si fa riferimento ad uno slittamento fino al 2008 degli idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore e di idonei di altri concorsi. Ciò non viene del tutto riprodotto nel suo emendamento, senatore Turroni, così come in quelli identici successivi.
Quindi, con l’emendamento 1.1000 si è data una soluzione che - a nostro avviso - in gran parte soddisfa anche le richieste contenute nei vostri emendamenti. In Commissione si è svolta una lunga discussione perché, per diverse ragioni, in un primo momento si pensava di non poter accogliere gli emendamenti presentati al riguardo e neanche di formularne uno noi. Il Governo poi è venuto incontro a quella che anche al relatore sembrava una giusta esigenza.
PRESIDENTE. Senatore Turroni, le chiedo se, udite queste precisazioni, intende accogliere l’invito del relatore.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, è impreciso affermare che il mio emendamento è assorbito dal successivo 1.1000, in quanto deve essere ancora votato ed accolto. Tuttavia, poiché comprendo lo spirito e l’intenzione del relatore e mi ritengo soddisfatto dal fatto che nella sostanza l’emendamento sarà accolto con l’accoglimento dell’1.1000, ritiro l'emendamento 1.103. Se tale emendamento dovesse essere bocciato, non sarebbe infatti più possibile poi approvare le misure che in esso sono proposte.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.104, 1.105 e 1.106 si intendono anch'essi ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.500, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.2000, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 1.100 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.1000, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Ricordo che l’emendamento 1.0.2 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Ricordo che l’emendamento 1.0.3 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.5 (testo 2), presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.6 (testo corretto), presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.106 (testo 2), presentato dalla Commissione.
È approvato.
L’emendamento 1.0.8 si intende ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.107 (testo 4), presentato dal relatore.
È approvato.
Senatore Zorzoli, le è stato rivolto l’invito di ritirare l’emendamento 1.0.108: intende accoglierlo?
ZORZOLI (FI). Signor Presidente, non potrò non accedere alla richiesta di ritiro avanzata sia dal relatore sia dal rappresentante del Governo, ma vorrei lasciare a verbale una piccola testimonianza affinché l’esigenza prospettata possa essere affrontata in un successivo provvedimento.
La modifica in questione, attuata con modalità diverse, ha pura valenza organizzativa e si prefigge lo scopo di flessibilizzare quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in tema di unificazione di ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di forza armata diversa.
Con entrambi gli emendamenti, il mio e l’1.0.2, che poi il relatore ha ritirato, si consentirebbe infatti che la possibilità già attualmente offerta dalla norma che si vuole emendare sia esercitata, se necessario, anche in momenti diversi rispetto a quelli strettamente connessi con l’attuazione dei decreti legislativi di ristrutturazione dell’organizzazione del Dicastero.
La modifica nasce dall'esigenza di consentire al Dicastero della difesa di governare al meglio, anche in riferimento all'organizzazione delle risorse umane, il complesso processo di ristrutturazione dello strumento militare, che è processo dinamico il quale esaurisce i propri effetti solo a decorrere dall'anno 2021, allo scopo di consentire nei tempi previsti dalla legislazione vigente il raggiungimento degli obiettivi da essa stabiliti.
In questo contesto, peraltro, il comma così emendato si porrebbe in sistema con la previsione dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, che consentono rispettivamente, fermi restando gli organici complessivi e il numero delle promozioni annuali, l'unificazione tra corpi di forza armata ovvero la possibilità di apportare modifiche compensative alle organiche articolazioni esterne dei singoli ruoli.
Tutto ciò premesso, accolgo l'invito del relatore e del Governo e dunque ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.1. e 2.2.
L'emendamento 2.1 riguarda circa 300 ex carabinieri ausiliari arruolati nel 1999 che, dopo aver svolto il servizio di leva, la ferma biennale ed un ulteriore periodo di richiamo, per taluni durato fino a 18 mesi, per assolvere il quale hanno rinunciato anche ad occasioni di impiego nel mondo del lavoro civile, sono ora in congedo illimitato dal giugno 2003.
Questi carabinieri ausiliari sono elementi di sperimentata efficacia e affidabilità, congedati senza demerito, e non sono stati ammessi al servizio permanente, nonostante fossero stati dichiarati idonei dopo regolare concorso, perché su di loro ebbero la precedenza per l'accesso nell'Arma dei carabinieri gli ex volontari delle altre Forze armate. Senza l'approvazione del presente emendamento, essi rischiano di non poter più rientrare nell'Arma, poiché dal 2006 agli ex volontari delle Forze armate sarà riservato il 100 per cento dei posti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri.
Vi è anche un'altra ragione, relativa all'interesse che ha l'Arma al loro reinserimento. Essa risiede nel fatto che dal 1° gennaio 2005, per la sospensione anticipata della leva, l'Arma dei carabinieri dovrà rinunciare a circa 9.000 ausiliari impiegati nei servizi di sicurezza e controllo del territorio, soffrendo una gravissima carenza di personale. Il nostro emendamento si propone il reclutamento di almeno 300 carabinieri già addestrati e ingiustamente discriminati rispetto ai volontari delle Forze armate. Si tratta di un assurdo paradosso, signor Presidente, poiché essi stessi hanno servito come carabinieri ausiliari volontari. È del tutto evidente che si tratta di una proposta che consente di operare considerevoli risparmi sui costi di formazione e addestramento ed evita il ricorso a procedure prolungate, potendo disporre un reclutamento immediato, ripeto, trattandosi di carabinieri dei quali è già stata accertata e sperimentata l'idoneità al servizio dell'Arma.
Riguardo all'emendamento 2.2, in previsione della fine del servizio obbligatorio di leva, l'Arma dei carabinieri ha arruolato, in sostituzione dell'ufficiale di complemento di prima nomina, ufficiali denominati "in ferma prefissata" della durata di tre anni. A queste condizioni sono stati arruolati con otto concorsi successivi a partire dal 1999 circa 556 ufficiali, dei quali circa 160 saranno congedati dal servizio nell'Arma in assenza di un adeguato concorso.
Per questi ufficiali sono stati messi a concorso soltanto cinque posti. Come è facile capire, si tratta di una condizione assolutamente ingiusta: essi infatti hanno aderito alla ferma triennale, tutti su base volontaria e non in relazione ad un obbligo di leva, prova ne sia che di questi ufficiali fanno parte anche alcune donne. Il nostro emendamento si propone di trattenere i predetti ufficiali e nei prossimi due anni di bandire uno o più concorsi straordinari per consentire a queste persone una concreta possibilità di continuare a prestare servizio, in condizioni meno precarie, in un'istituzione che essi hanno scelto e servito con risultati molto positivi.
Prevediamo infatti che il numero dei posti da mettere a concorso non sia inferiore al 60 per cento dei concorrenti. Occorre infatti valutare la necessità di disporre di ufficiali già sperimentati nel contrasto alla criminalità, che così tanto, come conveniamo tutti, impegna quotidianamente le forze di polizia. Il costo è assolutamente modesto e decisamente inferiore al beneficio che si ottiene consentendo la possibilità di continuare a disporre di risorse umane così qualificate e motivate.
Per queste ragioni sollecito la maggioranza e il Governo ad una positiva disponibilità nei confronti di tali problemi relativi all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 2.3 e 2.100a.
Per quanto riguarda gli emendamenti 2.1 e 2.2, la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta. Non riesco a capire se la Commissione abbia considerato corretta la clausola di copertura di tali emendamenti semplicemente dal punto di vista formale o se abbia compiuto anche una valutazione di merito. Non vorrei infatti si dimenticasse che tale clausola esplicita come a decorrere dal 1° maggio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento. Lo stesso vale per l'emendamento 2.2, ove la copertura riguarda di nuovo l'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico.
Ritengo quindi, ferma restando l'utilità di autorizzare il Ministero della difesa a riammettere in servizio almeno 300 carabinieri (e lo stesso dicasi per l'emendamento 2.2 in ordine al trattenimento degli ufficiali dell'Arma in ferma prefissata per un numero di posti non inferiori al numero dei richiedenti), che vada rilevata una certa genericità di tali norme, che non indicano bene come debbano avvenire tali assunzioni, in che tempi, relativamente a quali persone e a quali contingenti. Si avverte, insomma, una carenza di specificazione. Del resto avevamo anche detto al senatore Nieddu di rivedere tali testi precisandoli meglio. Ciò posto, il relatore si rimette all'Assemblea per quanto riguarda gli emendamenti 2.1 e 2.2.
Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.1000, nel testo corretto, e contrario (pur se vi era l'intenzione di esprimere un parere favorevole) all'emendamento 2.101, in considerazione del parere espresso dalla Commissione bilancio.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere interamente conforme a quello del relatore anche per quanto riguarda la remissione all’Aula sugli emendamenti 2.1 e 2.2.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all’emendamento 2.100a, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.
E’ approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.
E’ approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.1000 (testo corretto), presentato dalla Commissione.
E’ approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.101 è improcedibile.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
PICCIONI (FI). Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato all’articolo 3 hanno il fine di rendere l’organigramma del Corpo forestale dello Stato più coerente alle funzioni ad esso attribuite dalla legge n. 36 del 2004 che, tra l’altro, ha previsto l’istituzione della dirigenza periferica a livello provinciale.
Il comma 2-bis sostituisce la Tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155. Gli emendamenti 3.1, 3.100, 3.101 e 3.7 vanno in questa direzione. Vi è però l’emendamento 3.5 (testo 2) della Commissione che uniforma queste mie proposte. Pertanto, se il relatore fosse disposto ad accettare una lieve modifica dell’emendamento medesimo, nel senso di sostituire al primo paragrafo le parole: "in attuazione dell’articolo 5, comma 5" con le altre: "fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 5", ritirerei gli emendamenti presentati all’articolo 3 aderendo a quello della Commissione.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BOSCETTO, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.4 e 3.1000.
Invito i presentatori dell’emendamento 3.8 a ritirarlo.
Esprimo parere favorevole sull’emendamento 3.5 (testo 2) della Commissione e lo riformulo accogliendo la richiesta di modifica avanzata dal senatore Piccioni.
Infine, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.0.100.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, mi conformo al parere espresso dal relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 3.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.1000, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 3.1 è stato ritirato.
Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 3.8.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, essendo stati gli autori di una grande battaglia nella scorsa legislatura per difendere il Corpo forestale dello Stato, che taluni volevano di fatto smantellare trasferendolo alle Regioni e facendolo diventare un corpo di polizia locale, accogliamo con piacere il fatto che il relatore abbia presentato un emendamento analogo al nostro.
Quindi, dichiarandoci soddisfatti, lo ritiriamo volentieri.
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.100 e 3.101 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 3.5 (testo 3), presentato dalla Commissione.
È approvato.
Ricordo che gli emendamenti 3.7, 3.2 e 3.102 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 3.0.100, presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
ZORZOLI (FI). Signor Presidente, la norma che intendo emendare già consente ai militari impegnati nei servizi di sorveglianza agli obiettivi fissi di procedere all'identificazione e al trattenimento sul posto di persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine.
L'emendamento 4.0.100 intende rendere questi poteri maggiormente aderenti al delicato contesto operativo in cui operano gli uomini, allo scopo di rendere più efficace il servizio in questione, atteso anche il maggior impegno richiesto ai militari in vista della manifestazione olimpica "Torino 2006".
Ricordo al relatore e al rappresentante del Governo che la norma non costituisce una novità nell'ordinamento in quanto riproduce nella sostanza quanto a suo tempo previsto dal decreto-legge n. 349 del 1992 in occasione dello svolgimento dell'operazione "Vespri siciliani", quando agli uomini impegnati fu addirittura riconosciuta la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Non si vuole arrivare a tanto, ma almeno alla possibilità di non mantenere e trattenere inutilmente dei cittadini fino all'arrivo delle Forze dell'ordine.
Nel caso il relatore o il rappresentante del Governo non fossero di questo avviso, pregherei loro di motivare il diverso orientamento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 4.100 e 4.101, favorevole al 4.102 e al 4.2, ancora contrario al 4.1 e 4.103 e favorevole al 4.1000.
Esprimo poi parere contrario all’emendamento 4.0.100 in quanto la possibilità per le Forze armate di "procedere alla identificazione ed alla perquisizione sul posto" e di operare perquisizioni dando notizia "al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le stesse sono effettuate" può usarsi in situazioni estremamente particolari e che abbiano requisiti di specialità. Esiste una norma usata per l’operazione denominata "Vespri siciliani". Rendere questa possibilità normale mi pare non congruo.
Deve quindi rimanere la possibilità per le Forze armate di porre eventualmente in essere provvedimenti temporanei, ma di investire immediatamente le Forze dell’ordine, che hanno una specifica competenza in materia, e questo anche perché le Forze armate hanno una preparazione del tutto diversa; vi è quindi anche il rischio che, eseguendo normalmente operazioni di polizia, mettano in pericolo la propria incolumità.
Per queste ragioni confermo il mio parere negativo all’emendamento 4.0.100.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.
Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, l’altro giorno ho spiegato, nel mio intervento in discussione generale, le ragioni della nostra contrarietà in particolare a questo articolo e all’articolo 6. Quindi, trattandosi per noi di una questione assai rilevante e grave, chiedo che si proceda attraverso la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
TURRONI (Verdi-Un). Non esagerate! La moltiplicazione dei pani e dei pesci.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 11,17).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3368
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.100.
Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale). (Commenti dal Gruppo Verdi-Un).
Il Senato è in numero legale. (Proteste dal Gruppo Verdi-Un).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3368
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Presidente, le segnalo che, in occasione della votazione effettuata poc’anzi per la verifica del numero legale, c’erano intere file di banchi in cui era presente un solo collega, ma erano accese cinque o sei luci. La prego quindi di controllare.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.101.
Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale). (Commenti dei senatori Turroni e De Petris).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 11,41).
Presidenza del vice presidente MORO(ore 11,41)
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3368
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 4.101.
Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, chiediamo nuovamente la verifica del numero legale, pregandola di guardare occhiutamente alle ripetute azioni dei colleghi che votano pur non essendo presenti.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale). (Commenti dal Gruppo Verdi-Un).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3368
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.1 e 4.103 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 4.1000, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.100.
ZORZOLI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZORZOLI (FI). Signor Presidente, ritiro questo emendamento perché non ritengo giusto che venga respinto dal Senato.
Vorrei, però, ricordare al collega Boscetto, autorevole relatore, che il fatto stesso di prevedere l’utilizzo delle Forze armate vuol dire che la situazione non è del tutto normale. Il senso del mio emendamento, che coincide con quanto è stato disposto nell’operazione "Vespri Siciliani", dimostra come sarebbe possibile perseguire la strada da me indicata, la quale semplificherebbe il trattamento di circostanza abbastanza delicato.
Come ho già anticipato, ritiro comunque l’emendamento 4.0.100.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo all'esame dell’emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge, che si intende illustrato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento in esame.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo naturalmente parere favorevole.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.500, presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.3, 6.100, 6.101 e 6.2 e parere favorevole sull’emendamento 6.1.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3, identico all’emendamento 6.100.
MARTONE (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTONE (Misto-RC). Signor Presidente, il mio voto sull’emendamento in esame è favorevole. Di fatto l’articolo 6 non fa altro che confermare l’approccio repressivo e securitario che permea buona parte di tutto il disegno di legge in esame, in particolare quella riguardante la prevenzione dell’immigrazione clandestina.
L’articolo 6 prevede uno stanziamento di 23 milioni di euro per l’anno 2005 e di 20 milioni di euro per l’anno 2006. Erroneamente a quanto è scritto nel capoverso dell’articolo 6, che sembrerebbe sottendere solo un intervento finalizzato all’attuazione del programma di cooperazione AENEAS, da una lettura accurata dell’articolo 6 risulta in effetti che altri punti riguardano la costruzione di campi di detenzione per immigrati clandestini all’estero, fatto per il quale l’Italia ha già chiesto un intervento dell’Unione Europea e si è già impegnata con la Libia per costruire due di questi campi.
Vorrei ricordare che, proprio in questo momento, si sta svolgendo una conferenza stampa qui in Senato per rendere noti i risultati di una comunicazione fatta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo all’Italia, con la quale si dichiara la relativa illegalità ed illiceità dell’espulsione di alcuni immigrati proprio da Lampedusa verso la Libia.
Riteniamo quindi che questo articolo vada assolutamente cancellato, perché di fatto ipotizza la possibilità che il Governo italiano possa continuare a finanziare centri in Paesi come la Libia che non hanno ratificato la Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato e che continuano a comminare un trattamento inumano e degradante a tutti gli immigrati che vengono espulsi dall'Italia, come anche confermato da alcuni rapporti importanti che la Commissione europea ha pubblicato nei giorni scorsi.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3368
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 6.100, presentato dal senatore Martone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.101.
Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, sui banchi di Forza Italia ci sono sempre più luci che senatori. Prego pertanto di osservare anche ciò che avviene in quel settore dell’Aula, così come dietro al senatore Moncada.
Chiediamo di nuovo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3368
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.101, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole "lettere b)".
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.101 e l'emendamento 6.2.
Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
FORLANI (UDC). Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati sono tutti tesi allo stesso risultato. In occasione delle calamità verificatesi rispettivamente nella regione Campania (eventi alluvionali e dissesti idrogeologici a Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello del maggio 1998), Marche e Umbria (crisi sismica dell'autunno 1997), è stata autorizzata, con due ordinanze di protezione civile, l'assunzione a tempo determinato, presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco coinvolti nell'emergenza, di personale dei servizi amministrativi, tecnici e informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per il protrarsi dell'emergenza, tali rapporti di lavoro sono stati poi prorogati con successive ordinanze.
Il personale in servizio ammonta a cinque unità in Campania, a tre in Umbria e a due nelle Marche. Pur essendo adibiti ai servizi amministrativi, tecnici e informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tale personale è stato assunto al di fuori delle dotazioni organiche previste per i servizi stessi, con oneri finanziari a carico del Fondo della Protezione civile.
Gli emendamenti da me presentati si propongono ora di stabilizzare i rapporti di lavoro del predetto personale. La misura risponde ad esigenze gestionali segnalate dai comandi provinciali dei vigili del fuoco presso i quali questi lavoratori prestano servizio, comandi che non sarebbero in grado di fronteggiare con le attuali dotazioni organiche i molteplici adempimenti, sia di carattere amministrativo-contabile che di carattere tecnico, di cui sono gravati, se venissero esclusi questi lavoratori.
Si ritiene quindi opportuno segnalare che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato del personale assunto per esigenze straordinarie connesse alla gestione della crisi sismica iniziata nel 1997 nei territori delle Regioni Umbria e Marche ha già un precedente. Si fa riferimento, appunto, al personale appartenente a diverse categorie assunto a tempo determinato dalla Regione Marche e dagli enti locali colpiti dall'evento calamitoso, per il quale la stabilizzazione del rapporto di lavoro è stata disposta con l'articolo 6-ter del decreto-legge n. 279 del 2000, convertito con modificazioni nella legge n. 365 del 2000.
Pertanto, c'è già un precedente rispetto ad un provvedimento di questo tipo. Per tale ragione raccomando l'accoglimento di tali emendamenti.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BOSCETTO, relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento 7.1.
In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, chiedo al senatore Forlani di ritirare gli emendamenti 7.101, 7.102 e 7.100. Sempre in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ritiro l'emendamento 7.0.100 e invito il senatore Zorzoli a fare altrettanto con l'emendamento 7.0.101.
Esprimo infine parere favorevole all'emendamento 7.0.102.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 7.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Senatore Forlani, intende ritirare i suoi emendamenti all'articolo 7, come richiesto dal relatore?
FORLANI (UDC). Signor Presidente, a fronte del parere negativo espresso dalla 5a Commissione permanente, ritiro gli emendamenti 7.101, 7.102 e 7.100.
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 7.0.100 è stato ritirato.
Senatore Zorzoli, anche sull'emendamento 7.0.101 c'è un invito al ritiro da parte del relatore. Lo accoglie?
ZORZOLI (FI). Desidero attirare l’attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sul fatto che inizialmente questo mio emendamento tendeva solo ad indicare una norma di riferimento alternativa che, peraltro, ritengo esatta. Essendo stato relatore sul provvedimento di sospensione della leva ricordo, infatti, che le problematiche relative ai Vigili del fuoco vennero espunte dallo stesso; ed il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, anche se più vecchio, era da me indicato come quello utile per arrivare all’obiettivo perseguito nell’articolo che stiamo votando, vale a dire l’istituzione della banda musicale.
Ora, non mi sembra che sull’emendamento 7.0.101 la 5a Commissione abbia espresso parere contrario. Ebbene, se l’obiettivo è quello di arrivare alla costituzione della banda, consiglierei di accogliere l’emendamento, salvo poi verificarne la corrispondenza normativa, che però credo sia quella giusta e di riferimento. Qualora invece il Governo e il relatore non intendessero aderire alla mia proposta, preferirei ritirare l’emendamento 7.0.101 affinché non venga bocciato dall’Aula.
PRESIDENTE. Senatore Zorzoli, le confermo il parere contrario della 5a Commissione sull’emendamento 7.0.101, che è stato letto all’inizio di seduta dal senatore segretario.
ZORZOLI (FI). In questo caso, signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.0.102, presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, intendo illustrare brevemente le ragioni dell’emendamento 8.2.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco fu istituito nel 1941 con la legge n. 1570 e posto alle dipendenze del Ministero dell’interno. Da quella data sino ai nostri giorni tra il Ministro dell’interno ed il capo del Corpo-ispettore generale capo è stato posto sempre un dirigente generale dell’Amministrazione civile dell’interno (prefetto), prima come direttore generale, oggi, dopo la riforma del Ministero dell’interno, come capo dipartimento, sempre di estrazione amministrativa, con due sole eccezioni: il prefetto Pastorelli e il prefetto Corbo, provenienti dall’area operativa tecnica del Corpo nazionale.
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è rimasto attualmente l’unica struttura tecnica dello Stato, che potremmo definire la più grande società di ingegneria del Paese, annoverando nelle sue file circa 700 ingegneri, a non avere come suo massimo vertice un tecnico.
Infatti altre strutture dello Stato similari, quali Polizia, Guardia di finanza, Corpo forestale e, da ultimo, Arma dei carabinieri, hanno ottenuto nel tempo che uno di loro potesse raggiungere il massimo vertice dell’organizzazione.
Ritengo sia giunto il momento che anche i 34.000 vigili del fuoco abbiano diritto ad avere uno di loro come massimo vertice della struttura, così come attuato nel tempo per gli altri corpi o organizzazioni dello Stato, e recentemente per l’Arma dei carabinieri, soprattutto in considerazione del fatto che essi svolgono un’attività prettamente tecnica.
Ciò si rende ancor più necessario in considerazione del fatto che con le leggi nn. 229 del 2003 (la cosiddetta legge di semplificazione) e 252 del 2004 (i relativi decreti delegati) il Governo è stato delegato a riassettare le disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a disciplinare il rapporto di impiego del relativo personale in regime di diritto pubblico, attraverso uno o più decreti legislativi da emanare entro un anno e mezzo dall’entrata in vigore della prima legge e un anno dalla seconda. Tale vertice tecnico potrebbe altresì facilitare la soluzione di quei problemi di dialogo istituzionale che si sono riscontrati.
Credo che a questo punto non possa essere dimenticato quanto è stato prodotto e proposto dall'attuale responsabile in merito ai decreti delegati attuativi, che è stato giudicato irragionevole e incomprensibile dal Corpo, determinando tensioni oltre che il fallimento delle trattative.
Per queste ragioni, invito l'Assemblea a votare a favore dell'emendamento 8.2.
ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, il primo comma dell'emendamento 8.0.102, si riferisce, in particolare, al problema dell'approvazione del nuovo codice della strada, laddove all'articolo 138 viene omesso il riferimento alla Regione Valle d'Aosta. So che su questo punto c'è una sensibilità sia del relatore che del sottosegretario Mantovano, quindi spero che si tenga conto di tale esigenza di adeguamento normativo.
Nel contempo, con la seconda parte del primo comma dell'emendamento 8.0.102 si intendono inserire le parole: "fatto salvo il caso in cui sia autorizzato dai rispettivi Corpi", e ciò è conseguente ad una esigenza operativa legata alla necessità della presenza dei Corpi ivi richiamati all'interno del tunnel del Monte Bianco per verificare gli adeguamenti attuali alla circolazione in particolare degli autotreni nel tunnel. Pertanto sotto questo profilo ci sono esigenze legate all'operatività del Corpo dei vigili del fuoco.
Per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento, laddove si fa riferimento al regolamento di attuazione del codice della strada, mi rendo conto che le norme contenute nei due commi dell'emendamento sono strettamente connesse; se, quindi, ci sono motivi ostativi a provvedere con l'approvazione del decreto direttamente anche alla modifica del regolamento, chiederei solo un'espressione di assenso da parte del Governo, nel senso che, se viene accolta la prima parte dell'emendamento, verranno anche adeguate le norme conseguenti del regolamento che fanno esplicito riferimento alla presenza della Valle d'Aosta.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.500, 8.0.1 (testo 2), 8.0.103 e 8.0.100.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.100, come pure sugli emendamenti 8.1 e 8.2 sul presupposto che l'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevede che gli incarichi di Capo dipartimento del Ministero dell'interno sono conferiti a prefetti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'interno. Il conferimento dell'incarico ad un prefetto risponde alle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione dell'interno, in linea con questa normativa.
Il parere è contrario anche sull'emendamento 8.101, mentre invito il presentatore a ritirare l’emendamento 8.0.101 per il parere negativo della 5a Commissione.
Sull’emendamento 8.0.102 esprimo parere favorevole fino alle parole: "Valle d’Aosta" del comma 1. Circa invece la parte del comma 1 recante una modifica all’articolo 138 ivi richiamato e riguardante le patenti e la targa civile dei Corpi militari, esprimo parere contrario.
Per quanto riguarda il comma 2, il mio parere è contrario in quanto non si può modificare un regolamento con una legge.
PRESIDENTE. Peraltro, sulla seconda parte del comma 1 e sul comma 2 c’è il parere contrario della 5a Commissione.
BOSCETTO, relatore. Ho espresso allora un parere di merito che è conforme a quello della 5a Commissione.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, sull’emendamento 8.0.100 invito al ritiro, altrimenti il mio parere è contrario. Sugli altri emendamenti, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.500, presentato dal relatore.
È approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.100 è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1, identico all’emendamento 8.2.
DEMASI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DEMASI (AN). Signor Presidente, anche a nome del senatore Menardi, se il proponente accetta, vorremmo aggiungere le nostre firme all’emendamento 8.2, perché è un emendamento estremamente importante, in quanto si basa sulla necessità di una professionalità nuova, legata a compiti di istituto che sono del tutto diversi da quelli alla base dell’istituzione del Corpo dei vigili del fuoco. La presenza di un comandante del Corpo dei vigili del fuoco individuato nell’ambito del Corpo stesso diventa un elemento innovativo al quale riteniamo non si possa rinunziare.
Il senatore Menardi ed io aggiungiamo pertanto la nostra firma all’emendamento 8.2 e, a titolo personale, dichiariamo su di esso il nostro voto favorevole.
EUFEMI (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, non ho condiviso le ragioni espresse dal relatore e, proprio per ragioni opposte alle sue, su questo emendamento, che interviene con una norma legislativa su quanto è stato detto, chiedo la votazione elettronica, naturalmente chiedendo l’appoggio dei colleghi.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, ovviamente il Governo rispetta la volontà del Parlamento, però voglio far notare che questo emendamento è contrario all’assetto ordinamentale del Ministero dell’interno, così come stabilito dal decreto legislativo n. 139 del 2000, il quale prevede che gli incarichi di Capo dipartimento del Ministero dell’interno - perché di questo stiamo parlando - siano conferiti a prefetti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri.
Nulla impedisce, peraltro, in casi di riconosciuta capacità professionale, di conferire al dirigente pubblico che manifesta questa particolare professionalità la qualifica di prefetto che gli consente di ricoprire il ruolo di Capo dipartimento.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, abbiamo già avuto modo di esprimerci in relazione a quanto ha appena detto il rappresentante del Governo.
Appoggeremo, perché lo consideriamo favorevolmente, l’emendamento presentato dal senatore Eufemi, del quale condividiamo anche l’impostazione.
Voteremo a favore, perché riteniamo che il Corpo dei vigili del fuoco debba essere diretto da dirigenti competenti che hanno conoscenze tecniche relative alle situazioni che devono affrontare quotidianamente per la protezione della vita e la sicurezza dei cittadini. Si tratta infatti di un Corpo che deve occuparsi non di problemi di ordine pubblico e così via, bensì principalmente della sicurezza dei cittadini.
Appoggiamo quindi l’emendamento del senatore Eufemi, al quale, se il collega accetta, vorrei apporre la mia firma.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Ponzo, identico all’emendamento 8.2, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3368
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.101, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.1 (testo 2).
BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, in una situazione già difficile e problematica per ciò che concerne la carriera prefettizia, nella quale gli stessi aderenti ai maggiori sindacati di questa parte importante dello Stato lamentano la mancanza di una seria e reale politica del personale, certamente questo emendamento aggraverà ancor di più lo stato delle cose, con la modifica del quinto comma dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 139 del 2000.
Da un lato, quindi, speriamo che l’emendamento 8.0.1 (testo 2) non venga approvato e, dall’altro, riteniamo che il Governo, anche in altra sede, dovrà risolvere la questione della carriera prefettizia con norme adeguate.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.1 (testo 2), presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.0.103, presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.100.
Verifica del numero legale
PAGANO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 12,17, è ripresa alle ore 12,38).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3368
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
MENARDI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MENARDI (AN). Signor Presidente, intervengo per segnalare che, nonostante abbia chiesto di sottoscriverlo, purtroppo erroneamente in fase di votazione ho espresso voto contrario sull'emendamento 8.2 del senatore Eufemi, sul quale avrei voluto invece esprimere un voto favorevole.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prendo atto.
MANFREDI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANFREDI (FI). Desidero segnalare che anch'io ho espresso erroneamente un voto contrario sull'emendamento 8.2 del collega Eufemi.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
TUNIS (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TUNIS (UDC). Se il collega Barelli è d'accordo, desidero aggiungere la mia firma sull'emendamento 8.0.100.
PRESIDENTE. La sua richiesta si intende accolta.
Sui lavori del Senato
MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). In base all'accordo che per le vie brevi è stato raggiunto con gli altri Gruppi chiedo, ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento, l'inserimento all'ordine del giorno dei lavori della seduta pomeridiana odierna - non essendo possibile per quella antimeridiana - del disegno di legge n. 2595, recante "Delega al Governo concernente l'impresa sociale", iniziativa su cui mi risulta che ci sia l'accordo di tutti i Gruppi. Naturalmente l'esame del suddetto provvedimento dovrà avere luogo immediatamente dopo l'approvazione del disegno di legge n. 3368 al nostro esame.
PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni tale proposta si intende accolta.
Pertanto, la 5a Commissione permanente è autorizzata a convocarsi per esprimere il proprio parere sul disegno di legge n. 2595.
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3368
PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 8.0.100.
Verifica del numero legale
PAGANO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
La seduta è tolta (ore 12,47).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza , delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3368)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 1.
(Assunzione e mantenimento in servizio di personale della Polizia di Stato)
1. Nell’alinea del comma 97 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l’immissione in servizio» sono aggiunte le seguenti: «degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, nonché»; conseguentemente, la lettera h) del medesimo comma 97 è sostituita dalla seguente:
«h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.».
2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell’anno 2005, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, sono stanziati 4.414.095 euro per l’anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall’anno 2006 per l’assunzione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della medesima legge n. 311 del 2004, di 189 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60º corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
4. Per le finalità di cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni alle assunzioni ai sensi dell’articolo 1, commi 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell’interno, nell’ambito dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 548, lettera b), della medesima legge ed entro il limite di spesa di 17.000.000 di euro, può autorizzare l’ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61º e 62º corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Restano ferme le modalità previste dall’articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le altre disposizioni previste dall’articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1º aprile 1981, n. 121, ai fini della copertura dei posti di cui all’articolo 25, commi 1 e 2,della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1º gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalità di cui all’articolo 47, commi nono e decimo, della citata legge n. 121 del 1981.
EMENDAMENTI
1.3 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Sopprimere i commi 1 e 3.
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 1» e la parola: «17.000.000» con la seguente: «6.000.000».
1.100a TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al comma 97 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, la lettera g) è soppressa».
1.4 LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «e di difesa nazionale», inserire le seguenti: «di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio».
1.101 MALABARBA, SODANO TOMMASO
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 8, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 3 maggio 2001, n.201, sopprimere il n.4).
1.102 MALABARBA, SODANO TOMMASO
Respinto
Sopprimere il comma 2.
1.103 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell’anno 2005, è assicurata la precedenza agli idonei del concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato indetto con decreto del Ministro dell’interno 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami" – n. 3 dell’11 gennaio 2000 e non ancora avviati alla frequenza del corso di formazione, nonché ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332».
1.104 GABURRO
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell’anno 2005, è assicurata la precedenza agli idonei del concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato indetto con decreto del Ministro dell’interno 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami" – n. 3 dell’11 gennaio 2000 e non ancora avviati alla frequenza del corso di formazione, nonché ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332».
1.105 MAFFIOLI
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell’anno 2005, è assicurata la precedenza agli idonei del concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato indetto con decreto del Ministro dell’interno 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami" – n. 3 dell’11 gennaio 2000 e non ancora avviati alla frequenza del corso di formazione, nonché ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332».
1.106 MAGNALBÒ, PACE, BONGIORNO
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell’anno 2005, è assicurata la precedenza ai candidati risultati idonei nelle graduatorie del concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell’interno 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" – n. 3 dell’11 gennaio 2000, e non ancora avviati alla frequenza del corso di formazione, nonché ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 2 settembre 1997, n. 332».
1.2 LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 2, dopo le parole: «emanati ai sensi del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».
1.500 IL RELATORE
Approvato
Al comma 3, le parole: «sono stanziati 4.414.095 euro per l’anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall’anno 2006 per» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l’anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall’anno 2006, è autorizzata».
1.2000 LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 3, sostituire le parole: «di 189 agenti» con le seguenti: «fino a 189 agenti».
1.100 FALCIER
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza è autorizzata ad utilizzare le graduatorie di merito degli idonei non vincitori dei concorsi indetti, ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, con decreti del capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 25 febbraio 2004 e con decreto ministeriale del 5 dicembre 2003».
1.1000 LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Fatte salve le priorità di cui al comma 2, le autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, relative alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell’amministrazione nonché la graduale assunzione, entro l’anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per l’accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, con decreti del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 5 e del 25 febbraio 2004».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.2 IL RELATORE
Ritirato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Norme in materia di unificazione di ruoli omologhi delle Forze armate)
1. All’articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Fermo restando il volume organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto potrà essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’unificazione dei ruoli omologhi preposti a funzionari similari delle Forze armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza armata diversa"».
1.0.1 LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Norme in materia di Corso d’istituto per gli ufficiali dei carabinieri)
1. Il comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell’esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa"».
1.0.3 LA COMMISSIONE
Ritirato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all’articolo 3 della legge 30 dicembre 2002, n.295, concernente clausola di salvaguardia finanziaria)
1. All’articolo 3 della legge 30 dicembre 2002, n.295 sono apportate le seguenti modificazioni:
"a) al comma 1, sono soppresse le parole: ’e nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 4’;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ’2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della citata legge n.468 del 1978’.
c) il comma 3 è abrogato"».
1.0.5 (testo 2) LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato)
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, è rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unità.
2. Le disposizioni dell’articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si applicano anche al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di un anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore Centrale di Sanità. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente generale medico di livello B è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti medici previste dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima tabella.
3. È istituita, nell’ambito dei ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n.337, e successive modificazioni, la qualifica unica di dirigente generale tecnico, per le funzioni di ispettore generale capo. La nomina della predetta qualifica non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di cui alla predetta tabella A.
4. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche di vice perito tecnico, di perito tecnico e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è rideterminata in 1.087 unità. "Le nomine di cui al presente articolo devono aver luogo contestualmente alla riduzione, di cui al precedente periodo, dell’organico effettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici, e in conformità con un’apposita autorizzazione ad assumere ai sensi dell’articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n.311".
5. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.338, e successive modificazioni, il quadro relativo al ruolo dei dirigenti medici è sostituito dal quadro di cui alla tabella A allegata al presente decreto».
Tabella A
RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI
Livello di funzione |
Qualifica |
Posti di qualifica |
Funzioni |
B |
Dirigente generale medico di livello B |
* |
Direttore centrale di sanità (dopo un anno dal conseguimento della qualifica precedente) |
C |
Dirigente generale medico |
1 |
Direttore centrale di sanità. |
D |
Dirigente superiore medico |
11 |
Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto, anche per le funzioni di coordinamento degli studi e ricerche in materia sanitaria; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale. |
E |
Primo dirigente medico |
37 |
Direttore di divisione nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; dirigente con funzioni ispettive; presidente di commissioni mediche o medico-legali. |
*Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non comporta variazione nei posti di livello dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici.
1.0.6 (testo corretto) LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Commissioni sanitarie)
1. Al fine di un più razionale impiego delle risorse, l’Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l’istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell’espletamento, nei confronti del rispettivo personale dei compiti di:
a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio;
b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461.
2. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, nonché le disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461, e degli ordinamenti delle Amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri interessati.
3. Fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
1.0.106 LA COMMISSIONE
V. testo 2
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza)
1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n.348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell’interno e del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della Difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per l’Arma dei Carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.
2. Le somme di cui al comma 1 non utilizzate nel corso dell’esercizio finanziario 2004, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2005 e trasferite, rispettivamente, nella disponibilità del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, dell’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria, del Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, del Fondo assistenza, previdenza e premi per l’Arma dei Carabinieri e del Fondo di assistenza per i finanzieri, per le finalità di cui al medesimo comma».
1.0.106 (testo 2) LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza)
1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n.348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell’interno e del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della Difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per l’Arma dei Carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.».
1.0.8 FALCIER
Ritirato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 59, i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell’interno, a domanda degli interessati, richiama coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli della Polizia di Stato.
2. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.
4. Il Ministro dell’interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.
5. Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 65º anno di età.
6. Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni di merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente dei ruoli di appartenenza"».
1.0.107 (testo 3) IL RELATORE
V. testo 4
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni concernenti l’amministrazione civile dell’interno, le Forze di polizia e le Forze armate)
1. A decorrere dall’anno 2006 all’onere conseguente all’attuazione dell’articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n.87, pari a 5 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate è stanziata la somma di euro 8.300.000 a decorrere dall’anno 2005, da utilizzarsi osservando le procedure di cui all’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n.266. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.350.
3. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell’Amministrazione civile dell’interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all’applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.350.
4. Per l’anno 2005 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
1.0.107 (testo 4) IL RELATORE
Approvato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni concernenti l’amministrazione civile dell’interno, le Forze di polizia e le Forze armate)
1. A decorrere dall’anno 2006 all’onere conseguente all’attuazione dell’articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n.87, pari a 5 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate è stanziata la somma di euro 8.300.000 a decorrere dall’anno 2005, da utilizzarsi osservando le procedure di cui all’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n.266. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.350.
3. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell’Amministrazione civile dell’interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all’applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.350.».
1.0.108 ZORZOLI
Ritirato
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica dell’articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490 e successive modificazioni)
1. Al comma 2 dell’articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490 e successive modificazioni, le parole: "nell’ambito delle disposizioni attuative dei decreti legislativi di ristrutturazione dell’organizzazione della difesa emanati in applicazione della legge 27 dicembre 1995, n.549 e successive modificazioni ed integrazioni", sono soppresse».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 2.
(Assunzione e mantenimento in servizio di personale dell’Arma dei carabinieri)
1. Per le medesime esigenze di cui all’articolo 1, comma 3, ed al fine di garantire la funzionalità e l’operato dei comandi, degli enti e delle unità dell’Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 18.000.000 di euro, il richiamo, sino al 31 dicembre 2005, dei carabinieri ausiliari che, nello stesso anno, al termine del servizio di leva obbligatoria sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari richiamati ai sensi del presente articolo è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ai fini della copertura dei posti di cui all’articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1º gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalità di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.
2. All’attuazione del comma 1 si provvede nell’ambito dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 548, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 549, della medesima legge.
EMENDAMENTI
2.3 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Sopprimere l’articolo.
2.100a MALABARBA, SODANO TOMMASO
Id. em. 2.3
Sopprimere l’articolo.
2.1 NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI
Approvato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 5.300.000 di euro per l’anno 2005, la riammissione in servizio di almeno 300 carabinieri che abbiano prestato servizio nell’Arma senza demerito in qualità di carabinieri ausiliari, anche se congedati da oltre un anno, da destinare prevalentemente a funzioni di polizia di prossimità».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5.300.000 di euro per l’anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) a decorrere dal 1º maggio 2005, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento».
2.2 (testo corretto) NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI
Approvato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2005, il trattenimento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri in ferma prefissata per un numero di posti non inferiori al numero dei richiedenti.
Nel biennio 2005-2006 il Ministro della difesa è autorizzato, entro il limite di 3 milioni di euro per l'anno 2006, a bandire concorsi straordinari riservati ai predetti ufficiali per il passaggio in servizio permanente. Il numero dei posti messi a concorso non può essere inferiore al 60% degli ufficiali trattenuti in servizio».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) a decorrere dal 1º maggio 2005, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento».
2.1000 (testo corretto) LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 2 sostituire le parole: «nell’ambito dello stanziamento», con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione per l'anno 2005 dell’autorizzazione di spesa» e sopprimere le parole: «secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 549, della medesima legge».
2.101 SALERNO
Improcedibile
Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006 la dotazione complessiva del Comando Carabinieri Politiche Agricole, alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n.450, è incrementata di 37 unità in soprannumero rispetto all’organico dell’Arma dei Carabinieri, secondo la tabella allegata alla presente legge. Al fine di consentire la progressiva alimentazione del Comando, l’Arma dei Carabinieri, in deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è autorizzata ad effettuare arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di personale.
2-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis, pari a 1,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 3.
(Personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato)
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l’anno 2005, gli ulteriori posti derivanti da incremento degli organici della Guardia di finanza si intendono comunque riservati, con le modalità previste dall’ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che vi prestano servizio di leva in qualità di ausiliari. Per la copertura dei rimanenti posti disponibili si provvede mediante i concorsi previsti dall’articolo 25, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1º gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalità di reclutamento previste dall’ordinamento del medesimo Corpo per il personale che vi presta servizio di leva in qualità di ausiliario.
2. Le somme finalizzate all’assunzione dei 50 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, sono utilizzate per l’assunzione di 63 allievi operatori del Corpo forestale dello Stato.
EMENDAMENTI
3.4 LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 2, sopprimere le parole: «di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n.16».
3.1000 LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 2, sostituire le parole: «per l’assunzione di» con le seguenti: «per l’assunzione fino a».
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«3. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, anche attraverso il potenziamento e la razionalizzazione della linea di comando centrale, regionale e provinciale del Corpo forestale dello Stato, la Tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, e successive modificazioni, ferma restando la previsione operata dall’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n.36, è così sostituita:
Tabella B
Livello di funzione |
Qualifiche |
Posti di qualifica |
Funzione |
B |
Dirigente generale |
1 |
Comandante generale |
C |
Dirigente generale |
1 |
Vice Comandante generale |
D |
Dirigente superiore |
21 |
Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del corpo forestale dello Stato, comandante regionale |
E |
Primo dirigente |
39 |
Direttore di divisione presso l’amministrazione centrale, capo ufficio presso l’amministrazione centrale, capo reparto scuola del corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale |
|
|
62 |
|
4. Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155 la lettera c) è così modificata: "c) dirigente generale vice comandante generale" ed è aggiunta la seguente: "d) comandante generale". Al medesimo articolo ed al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2003, n.264, ovunque ricorrano, le parole: "dirigente generale capo del corpo forestale dello Stato" e "vice capo del corpo forestale dello Stato" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "comandante generale" e "dirigente generale vice comandante generale";
5. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155 è fissata in n. 616 unità.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
3.8DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, anche attraverso il potenziamento e la razionalizzazione della linea di comando centrale, regionale e provinciale del Corpo forestale dello Stato, la Tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, e successive modificazioni, ferma restando la previsione operata dall’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n.36, è così sostituita:
Tabella B
Livello di funzione |
Qualifiche |
Posti di qualifica |
Funzione |
B |
Dirigente generale |
1 |
Comandante generale |
C |
Dirigente generale |
1 |
Vice Comandante generale |
D |
Dirigente superiore |
21 |
Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del corpo forestale dello Stato, Comandante regionale |
E |
Primo dirigente |
39 |
Direttore di divisione presso l’amministrazione centrale, capo ufficio presso l’amministrazione centrale, capo reparto scuola del corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale |
|
|
62 |
|
2-ter. Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155 la lettera c) è così modificata: "c) dirigente generale vice comandante generale" ed è aggiunta la seguente: "d) comandante generale". Al medesimo articolo ed al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2003, n.264, ovunque ricorrano, le parole: "dirigente generale capo del corpo forestale dello Stato" e "vice capo del corpo forestale dello Stato" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "comandante generale" e "dirigente generale vice comandante generale";
2-quater. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155 è fissata in n. 616 unità.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
3.100PICCIONI
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, anche attraverso il potenziamento e la razionalizzazione della linea di comando centrale, regionale e provinciale del Corpo forestale dello Stato, la Tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, e successive modificazioni, ferma restando la previsione operata dall’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n.36, è così sostituita:
Tabella B
Livello di funzione |
Qualifiche |
Posti di qualifica |
Funzione |
B |
Dirigente generale |
1 |
Capo del Corpo forestale dello Stato |
C |
Dirigente generale |
1 |
Vice Capo del Corpo forestale dello Stato |
D |
Dirigente superiore |
21 |
Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del corpo forestale dello Stato, comandante regionale |
E |
Primo dirigente |
39 |
Direttore di divisione presso l’amministrazione centrale, capo ufficio presso l’amministrazione centrale, capo reparto scuola del corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale |
|
|
62 |
|
2-ter. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155 la lettera c) è così modificata: "c) dirigente generale vice capo del corpo forestale dello Stato" ed è aggiunta la seguente: "d) capo del Corpo forestale dello Stato".
2-quater. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155 è fissata in n. 616 unità.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».
3.101 PICCIONI
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, anche attraverso il potenziamento e la razionalizzazione della linea di comando regionale e provinciale del Corpo forestale dello Stato, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, e successive modificazioni, ferma restando la previsione operata dall’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è così sostituita:
Tabella B
Dirigenti del Corpo forestale dello Stato
Livello di funzione |
Qualifiche |
Posti di qualifica |
Funzione |
D |
Dirigente superiore |
21 |
Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale |
E |
Primo dirigente |
39 |
Direttore di divisione presso l’amministrazione centrale, capo ufficio presso l’amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale |
|
|
60 |
|
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, è fissata in n.616 unità.
2-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis, pari a 480.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».
3.5 (testo 2) LA COMMISSIONE
V. testo 3
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n.36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
Tabella B
Dirigenti del Corpo forestale dello Stato
Livello di funzione |
Qualifiche |
Posti di qualifica |
Funzione |
B |
Dirigente generale |
1 |
Capo del Corpo forestale dello Stato |
C |
Dirigente generale |
1 |
Vice Capo del Corpo forestale dello Stato |
D |
Dirigente superiore |
21 |
Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale |
E |
Primo dirigente |
39 |
Direttore di divisione presso l’amministrazione centrale, capo ufficio presso l’amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale |
|
|
62 |
|
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, è fissata in n.616 unità.
2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2006.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, valutati in 500.000 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n.2), della legge 5 agosto 1978, n.468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».
3.5 (testo 3) LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n.36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
Tabella B
Dirigenti del Corpo forestale dello Stato
Livello di funzione |
Qualifiche |
Posti di qualifica |
Funzione |
B |
Dirigente generale |
1 |
Capo del Corpo forestale dello Stato |
C |
Dirigente generale |
1 |
Vice Capo del Corpo forestale dello Stato |
D |
Dirigente superiore |
21 |
Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale |
E |
Primo dirigente |
39 |
Direttore di divisione presso l’amministrazione centrale, capo ufficio presso l’amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale |
|
|
62 |
|
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, è fissata in n.616 unità.
2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2006.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, valutati in 500.000 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n.2), della legge 5 agosto 1978, n.468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».
3.7PICCIONI
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all’ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell’articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n.36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, e successive modificazioni, è così sostituita:
Tabella B
Dirigenti del Corpo forestale dello Stato
Livello di funzione |
Qualifiche |
Posti di qualifica |
Funzione |
B |
Dirigente generale |
1 |
Capo del Corpo forestale dello Stato |
C |
Dirigente generale |
1 |
Vice Capo del Corpo forestale dello Stato |
D |
Dirigente superiore |
21 |
Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale |
E |
Primo dirigente |
39 |
Direttore di divisione presso l’amministrazione centrale, capo ufficio presso l’amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale |
|
|
62 |
|
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155, è fissata in n.616 unità.
2-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
3.2PICCIONI
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. L’articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n.113 si applica anche ai funzionari ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato collocati a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età e già provenienti dai ruoli degli ufficiali di cui all’articolo 8, lettera a), del decreto legislativo 12 marzo 1948, n.804 e successive modificazioni ed integrazioni. La durata del richiamo non può essere superiore ad un periodo massimo di un biennio».
3.102 PICCIONI
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L’articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n.113 si applica anche ai funzionari ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato collocati a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età e già provenienti dai ruoli degli ufficiali di cui all’articolo 8, lettera a), del decreto legislativo 12 marzo 1948, n.804 e successive modificazioni ed integrazioni».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3
3.0.100 IL RELATORE
Approvato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale)
1. Per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all’articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali il parere dell’Avvocatura dello Stato non sia pervenuto all’Amministrazione competente entro il termine di 45 giorni, la stessa Amministrazione, ferma restando l’applicazione degli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e delle disposizioni relative alla ripetizione delle somme anticipate, può procedere, nel limite del trenta per cento della richiesta di anticipazione, in applicazione del regolamento recante la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocatio per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali, in conformità al parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell’ordine degli avvocati.
2. Per il pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalsa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pignoramento o cessione dello stipendio».
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 4.
(Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e di coordinamento delle Forze di polizia)
1. Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1º aprile 1981, n. 121, e nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche interforze, è trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale e, nell’ambito dello stesso Dipartimento, è istituita la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. Conseguentemente, all’articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121 del 1981 le parole: «può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «può chiedere all’ufficio di cui alla lettera c)».
2. All’attuazione del comma 1 si provvede assicurando l’invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti della carriera prefettizia e della Polizia di Stato. A tale scopo:
a) nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, in corrispondenza della qualifica di prefetto è soppressa la funzione di «direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia», che è attribuita, alternativamente, ad un dirigente generale della Polizia di Stato, ad un generale di divisione dell’Arma dei carabinieri o ad un generale di divisione della Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali con il direttore dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione e con gli altri organi del Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, alla voce «Dirigente generale di pubblica sicurezza», ferma restando la relativa dotazione organica, è aggiunta la funzione: «direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia»;
c) il provvedimento da adottarsi a norma dell’articolo 5, settimo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, dispone corrispondenti modificazioni del numero degli uffici e delle competenze, nonché delle piante organiche e dei mezzi della Direzione centrale della polizia criminale e dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.
EMENDAMENTI
4.100 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Sopprimere l’articolo.
4.101 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Sopprimere il comma 1.
4.102 IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «è istituita la direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato» inserire le seguenti: «, a cui è preposto un prefetto».
4.2 LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Conseguentemente, all’articolo 8, primo e terzo comma, e all’articolo 10, comma 3, le parole: "di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: " di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 5"».
4.1 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN
Improcedibile
Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
4.103 MALABARBA, SODANO TOMMASO
Improcedibile
Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
4.1000 LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «dispone» inserire le seguenti:«, ferma restando la dotazione del personale effettivamente in servizio,».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4
4.0.100 ZORZOLI
Ritirato
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All’articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nell’attuazione dei programmi di cui all’articolo 18 della presente legge i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed alla perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, informando tempestivamente le forze dell’ordine".
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro le 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le stesse sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore"».
ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 5.
(Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia)
1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi finalizzati all’ammodernamento ed al potenziamento tecnologico dei mezzi delle Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio al capitolo 7401 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, eventualmente non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2005.
EMENDAMENTO
5.500 IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell’interno» inserire le seguenti: «relative a stanziamenti disposti nell’esercizio 2003,».
ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 6.
(Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS)
1. Il comma 544 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
«544. È autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2005 e di 20 milioni di euro per l’anno 2006 per le seguenti finalità:
a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo;
b) prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 11, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto dell’immigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa;
d) integrazione degli interventi in materia d’immigrazione, in particolare, di contrasto all’immigrazione clandestina, anche sul territorio dello Stato.».
EMENDAMENTI
6.3 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto
Sopprimere l’articolo.
6.100 MARTONE, MALABARBA, SODANO TOMMASO
Id. em. 6.3
Sopprimere l’articolo.
6.101 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN
Le parole da: «Al comma 1» a: «b)» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso 544, sopprimere le lettere b), c) e d).
6.2TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN
Precluso
Al comma 1, capoverso 544, sopprimere la lettera b).
6.1 LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «articolo 11, comma 5-bis, del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al» e sopprimere le parole: «, e successive modificazioni».
ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 7.
(Operatività del soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di assicurare l’immediata operatività del soccorso aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l’uso del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C 2, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica in data 1º giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 del luglio 2004, sono espletate per quattro posti di pilota di aeroplano nell’ambito del profilo di elicotterista esperto di corrispondente posizione economica, ferma restando la dotazione organica vigente.
2. In attesa della individuazione dei nuovi profili professionali determinati con i decreti legislativi di cui all’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, con decreto del Ministro dell’interno sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità per le procedure di reclutamento di cui al comma 1, in relazione alla specificità dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.
EMENDAMENTI
7.1. LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «n. 163 del 14» sopprimere la seguente: «del».
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«3. In deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assunzioni, il Ministero dell’interno è autorizzato, nel limite di spesa di 266 mila euro annui a decorrere dall’anno 2005, per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, alla trasformazione, immediata e diretta, da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale dei servizi amministrativi, tecnici e informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assunto ai sensi delle ordinanze del Ministero dell’interno n. 2794 del 27 giugno 1998 e n.2823 del 5 agosto 1998, in relazione alle esigenze di gestione delle emergenze del territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, nonché nel territorio delle regioni Umbria e Marche colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.
4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3, valutato in 266 mila euro, a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica.
5. All’attuazione del comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«3. Per le esigenze gestionali delle attività di soccorso e amministrative del CNVVF, il personale già in servizio presso le sedi periferiche assunto con contratto a tempo determinato a seguito di specifiche ordinanze del Dipartimento della protezione civile, in ragione della specifica professionalità acquisita nel corso degli anni, viene inserito in ruolo, anche in soprannumero, nelle sedi attualmente occupate.
4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3, valutato in 266 mila euro, a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica.
5. All’attuazione del comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3.Per le esigenze gestionali delle attività di soccorso e amministrative del CNVVF, il personale già in servizio presso le sedi periferiche assunto con contratto a tempo determinato a seguito di specifiche ordinanze del Dipartimento della protezione civile, in ragione della specifica professionalità acquisita nel corso degli anni, viene inserito in ruolo, anche in soprannumero, nelle sedi attualmente occupate. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma 3, valutato in 266 mila euro, a decorrere dall’anno 2005, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, come rifinanziata dall’articolo 8 della presente legge».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7
7.0.100 LA COMMISSIONE
Ritirato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. È istituita la banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da un numero massimo di trenta orchestrali, da assumersi, nel limite delle vacanze organiche, nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia di assunzioni e delle disposizioni previste dalla legge 23 agosto 2004, n.226.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono definiti l’ordinamento della banda e le modalità per il reclutamento del personale di cui al comma 1, sulla base del criterio della valutazione delle specifiche professionalità e dei titoli di studio rilasciati dai Conservatori di musica, i relativi inquadramenti, nonché le modalità per il trasferimento del personale ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni sulla base del criterio dell’idoneità allo svolgimento degli altri compiti istituzionali. Con decreto del Ministro dell’interno da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, è adottato il regolamento della banda musicale di cui al comma 1».
7.0.101 ZORZOLI
Ritirato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. È istituita la banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da un numero massimo di trenta orchestrali, da assumersi, nel limite delle vacanze organiche, nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia di assunzioni e delle riserve di posti destinate ai volontari delle Forze armate previste dall’articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono definiti l’ordinamento della banda e le modalità per il reclutamento del personale di cui al comma 1, sulla base del criterio della valutazione delle specifiche professionalità e dei titoli di studio rilasciati dai Conservatori di musica, i relativi inquadramenti, nonché le modalità per il trasferimento del personale ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni sulla base del criterio dell’idoneità allo svolgimento degli altri compiti istituzionali. Con decreto del Ministro dell’interno da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, è adottato il regolamento della banda musicale di cui al comma 1».
7.0.102 IL RELATORE
Approvato
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
1. I servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalità e condizioni stabilite dall’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n.609. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246».
ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 8.
(Ulteriori risorse per l’esercizio della delega in materia di rapporto d’impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Le somme stanziate al comma 3 dell’articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2005.
EMENDAMENTI
8.500 IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «al comma 3» con le seguenti: «al comma 1».
8.100 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN
Improcedibile
Al comma 1, sostituire le parole: «4.000.000 di euro» con le seguenti: «8.000.000 di euro da destinarsi al personale dei settori operativi».
Conseguentemente, al comma 4 dell’articolo 1 sostituire la parola: «17.000.000» con la seguente: «15.000.000» e al comma 1 dell’articolo 2 sostituire la parola: «18.000.000» con la seguente: «16.000.000».
8.1 PONZO
Respinto
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Il Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è individuato tra i dirigenti dell’area operativa tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
1-ter. Ai dirigenti dell’area operativa tecnica di cui al comma 1, è riservato un posto di dirigente generale della amministrazione civile dell’interno».
8.2 EUFEMI
Id. em. 8.1
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Il Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è individuato tra i dirigenti dell’area operativa tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
1-ter. Ai dirigenti dell’area operativa tecnica di cui al comma 1, è riservato un posto di dirigente generale della amministrazione civile dell’interno».
8.101 MALABARBA, SODANO TOMMASO
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da destinarsi esclusivamente per il personale non dirigente».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8
8.0.1 (TESTO 2) IL RELATORE
Approvato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia)
1. All’articolo 36, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Ferma restando l’anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall’ingresso in carriera, le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l’ammissione a valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell’interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1º gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici"».
8.0.103 IL RELATORE
Approvato
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia)
1. Il comma 556 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, è sostituito dal seguente:
"556. Al personale impiegato all’estero ai sensi dei commi 553, 554 e 555, compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n.642, e successive modificazioni. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, è attribuito un trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al periodo precedente, da determinarsi con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni"».
8.0.100 BARELLI
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche in tema di rappresentanza militare)
L’articolo 18 comma 8 della legge 11 luglio 1978 n. 382, è sostituito dal seguente:
"8. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta".
All’entrata in vigore del presente articolo i delegati eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente in carica decadono dal loro naturale mandato al completamento del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
Nell’articolo 13 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979 n. 691, le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole: "quattro anni"».
8.0.101 ZORZOLI
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Aggiunta dell’articolo 60-ter al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490 e successive modificazioni)
1. Dopo l’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"Art. 60-ter.
(Avanzamento. Modifiche del regime transitorio)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis e 64, comma 2, sono prorogate fino all’anno 2009".
"Art. 8-ter.
(Modifiche all’articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, e successive modificazioni)
1. All’articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: "fino al 2005", sono sostituite con le seguenti: "fino al 2009";
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, dall’anno 2006 e fino all’anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.";
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Dall’anno 2005 e fino all’anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per cento previsto dall’articolo 60, comma 2, letterad)".
"Art. 8-quater.
(Norma di copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 8-bis e 8-ter, valutato in euro 523.125 per l’anno 2006, in euro 706.800 per l’anno 2007, in euro 395.250 per l’anno 2008 e in euro 534.750 per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 dalla tabella "A" allegata alla legge 14 novembre 2000, n.331.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».
8.0.102 ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Ulteriori disposizioni riguardanti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Protezione civile e Corpo Forestale)
1. Al decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:
all’articolo 138, comma 11, dopo le parole: "Trento e Bolzano" e prima delle parole: "della Croce rossa" inserire le seguenti parole: "della Regione autonoma della Valle d’Aosta,";
all’articolo 138, comma 12, dopo le parole: "targa civile" inserire quanto segue: "fatto salvo il caso in cui sia autorizzato dai rispettivi Corpi".
2. Al comma 2 dell’articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 sono apportate le seguenti modifiche:
alla lettera d), alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e della Regione autonoma della Valle d’Aosta";
alla lettera f), aggiungere le seguenti parole: "nonché quelli in dotazione ai Corpi forestali delle regioni e delle province autonome";
dopo la lettera j) aggiungere la seguente:
k) i veicoli della Protezione civile nazionale, della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano".».
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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798a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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(Pomeridiana) |
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Presidenza
del presidente PERA,
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Seguito della discussione del disegno di legge:
(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Relazione orale)(ore 16,50)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3368.
Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.
Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 8 del decreto-legge.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.0.100 sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, mentre il rappresentante del Governo ha rivolto al presentatore un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.
Poiché il senatore Barelli non intende ritirarlo, lo metto ai voti.
(Segue la votazione).
Essendo incerto l’esito della votazione, dispongo che la stessa venga effettuata mediante procedimento elettronico.
Metto dunque ai voti l'emendamento 8.0.100, presentato dai senatori Barelli e Tunis.
E’ approvato.
Passiamo all'emendamento 8.0.101 (testo 2).
Invito il senatore segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5a Commissione sull’emendamento in esame, nonché sulla proposta di coordinamento C1.
MUZIO, segretario. "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti Coord. 1 e 8.0.101 (testo 2) trasmessi al disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo sulla proposta 8.0.101 (testo 2) a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che il comma 3 dell’articolo 8-quater venga sostituito dal seguente: "Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 8-bis e 8-ter ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative".
Esprime, altresì, parere non ostativo sulla proposta C1".
BOSCETTO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, ho proposto al senatore Zorzoli, che ha accettato, di presentare una nuova riformulazione dell’emendamento 8.0.101, adeguandolo alla condizione posta dalla Commissione bilancio e sul quale esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento in esame.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo sull’emendamento 8.0.101 (testo 3) è favorevole.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 8.0.101 (testo 3).
RIPAMONTI (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, condividiamo la proposta della Commissione bilancio che prevede una norma di salvaguardia. Tuttavia, signor Presidente, non possiamo accettare un emendamento che prevede di attuare avanzamenti di carriera per alcuni capitani dell’Esercito e di finanziare tale misura attingendo dall’accantonamento del Ministero dell’ambiente.
Per queste ragioni, annunciamo il nostro voto contrario sull’emendamento 8.0.101 (testo 3).
MELELEO (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MELELEO (UDC). Signor Presidente, se il senatore Zorzoli lo permette, vorrei aggiungere la mia firma all’emendamento 8.0.101 (testo 3).
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Anche il senatore Manfredi ci ha comunicato di voler sottoscrivere l’emendamento in esame.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 8.0.101 (testo 3), presentato dal senatore Zorzoli e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 8.0.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al secondo periodo del comma 1 e al comma 2.
ROLLANDIN (Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, ho già avuto modo di chiarire questa mattina qual era il significato complessivo dell'emendamento. Ho preso atto, con soddisfazione, di quanto è stato detto sia dal relatore sia dal Governo. Aderisco, pertanto, alla richiesta di ritirare sia la parte finale del primo comma, sia il secondo comma della nostra proposta emendativa, proprio perché mi sembra di aver capito che sarà possibile adeguare l’inserimento della norma al regolamento da adottare.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.102 (testo 2), presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1000 della Commissione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1000, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che si intende illustrata.
AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, debbo cogliere l'occasione rappresentata dalla presentazione della proposta di coordinamento C1 per chiarire una circostanza che si è verificata questa mattina, ma che è destinata a ripetersi a partire dall'esame del prossimo disegno di legge, per le ragioni che dirò.
Molte volte alcuni emendamenti vengono coperti dai senatori con quella che, in gergo, si chiama "maxicopertura": si tratta di una copertura assolutamente sovrabbondante rispetto allo stesso emendamento, cosicché la Commissione bilancio non può che ritenere, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento legittimamente coperto.
In tutte queste circostanze il Ministro del tesoro e delle finanze, nella Commissione di merito, esprime un parere contrario e naturalmente lo motiva con delle osservazioni politiche, dal momento che quelle maxicoperture possono incidere pesantemente non solo su scelte molto importanti, come quelle di politica fiscale del Governo, ma addirittura a livello macroeconomico. Questa vicenda si ripete numerosissime volte ed in quasi tutte le leggi che vengono all'esame e dalle Commissioni e dall'Aula.
Nella Commissione si ribadisce, più volte, che in quel caso la differenza con il parere contrario del Ministro del tesoro e delle finanze è dovuto soltanto a ragioni tecniche: la Commissione parlamentare è tenuta ad osservare la Costituzione e dunque quelle coperture sono legittime.
Naturalmente, quando un emendamento viene portato all'attenzione della Commissione o dell'Assemblea con quella maxicopertura va attentamente esaminato nel merito, perché l’approvazione di una proposta emendativa con quel tipo di copertura può determinare problemi gravi sulle scelte del Governo, ma anche addirittura - lo ripeto - a livello macroeconomico.
Questo è già accaduto questa mattina e potrebbe accadere anche prossimamente perché c'è già un caso del genere e per mera casualità non è avvenuto in vicende precedenti.
La Commissione bilancio ha ripreso gli emendamenti approvati, naturalmente tenendo conto delle deliberazioni dell'Assemblea. In questo caso, però, si pongono due problemi, di cui il primo è facilmente risolto: la Commissione bilancio si è sforzata di trovare e ha trovato una copertura idonea e proporzionata allo scopo; infatti, per fortuna, le risorse richieste sono state individuate, anche se con qualche difficoltà, e dunque oggi la proposta di coordinamento soddisfa l'esigenza non soltanto di copertura, ma anche di una copertura proporzionata e adeguatamente riscontrata nell'ambito del bilancio dello Stato o delle autorizzazioni di spesa. (Brusìo in Aula). Signor Presidente, se è possibile, chiedo che venga fatto un po’ di silenzio: per me sarebbe molto importante perché ho bisogno di concentrarmi.
Peraltro, la Commissione bilancio è stata costretta a riesaminare alcune questioni di merito per renderle compatibili con un tetto di spesa. In sostanza, nell'emendamento 2.1 si prevedeva la riammissione in servizio di "almeno" 300 carabinieri; noi, invece, abbiamo sostituito la parola "almeno" con la parola "fino" perché altrimenti non sarebbe compatibile neanche la copertura individuata.
Pertanto, affinché la proposta di coordinamento sia correttamente votata dall'Assemblea, è opportuno richiedere il consenso al primo presentatore dell'emendamento 2.1. Chiaramente ciò è stato fatto per le vie brevi, ma è opportuno, prima di passare alla votazione, che il senatore proponente dichiari la sua disponibilità ad accettare quelle piccole misure correttive anche nel merito, affinché il voto diventi non soltanto perfetto sotto il profilo dell'espressione dell'Assemblea parlamentare, ma anche - e soltanto in tal modo - sotto il profilo di un’adeguata copertura.
Signor Presidente, ho posto all'attenzione dell'Assemblea questo problema perché - mi rivolgo agli esponenti del Governo - esso potrebbe ripresentarsi tra qualche minuto con conseguenze uguali o diverse (più probabilmente diverse).
Pertanto, ribadisco che si deve cortesemente chiedere al senatore Nieddu, primo presentatore di quell'emendamento, se intende accettare il testo così come riformulato per renderlo compatibile con la copertura individuata dalla 5a Commissione permanente, affinché questa possa essere non soltanto legittima, ma anche corretta e ben formulata.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Azzollini.
Senatore Nieddu, accoglie le modifiche apportate?
NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, non ho difficoltà ad accogliere positivamente l'invito rivolto dal Presidente della 5a Commissione permanente; un invito che, peraltro, avevo già ricevuto in via informale prima dell'inizio dei lavori dell'Aula e a cui avevo già dato il mio assenso.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.
È approvata.
Passiamo alla votazione finale.
DE ZULUETA (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE ZULUETA (Verdi-Un). Signor Presidente, il Gruppo Verdi-l'Unione esprimerà un voto contrario sul provvedimento in esame. La ragione è contenuta interamente nell'articolo 6, che modifica una legge preesistente relativamente all'attuazione di un programma di cooperazione internazionale denominato AENEAS.
Con questo cambiamento della legge vigente, autorizzeremo, tra l’altro, un aumento di finanziamenti per la lotta all'immigrazione clandestina nei Paesi terzi e la fornitura di apparecchiature idonee al contrasto dell'immigrazione clandestina. Noi sappiamo che ciò vuol dire finanziare la lotta all'immigrazione attualmente in corso in Libia con modalità estremamente discutibili sul piano della tutela e del rispetto dei diritti umani e delle Convenzioni internazionali.
Noi conosciamo i contenuti di un rapporto, fin qui riservato, della Commissione europea, in cui vengono, per la prima volta, dettagliatamente elencate le componenti della cooperazione con la Libia: noi abbiamo finanziato la costruzione di un campo di detenzione nel Nord del Paese ed altri due dovrebbero essere finanziati nel Sud del Paese con le risorse oggi alla nostra attenzione, all’ingresso di una pericolosa rotta transahariana, sulla quale sono forzatamente avviati i cosiddetti migranti illegali. Uso la parola "cosiddetti" perché la Libia non dispone di una legge che differenzia uno straniero in stato regolare da un altro in stato irregolare.
A dire degli stessi funzionari della Commissione europea, le espulsioni in corso da parte della Libia sono fatte su base casuale, in base alla cittadinanza della persona espulsa e senza nessun riguardo per la sua incolumità, laddove fosse mandato nel Paese d’origine con pericolo per la sua vita.
L’anno scorso abbiamo finanziato 47 voli verso Paesi terzi: più di 5.600 stranieri sono stati mandati, senza nessuna tutela e senza consentire loro di chiedere asilo, verso Paesi come l’Eritrea, l’Etiopia ed il Sudan, dove la loro vita sarebbe materialmente in pericolo. Come Paese europeo, non possiamo continuare acriticamente a delocalizzare programmi di respingimento che non potremo mai attuare alla luce del sole e delle nostre leggi.
Per questo motivo, noi voteremo contro. La Libia è già in possesso di oltre 100 gommoni Zodiac per la lotta all’immigrazione clandestina, di un gran numero di veicoli e di molte apparecchiature di tipo militare. Nonostante questa cooperazione, per noi fin qui assai esosa, abbiamo anche fornito - le faccio presente, signor Presidente - 1.000 sacchi per cadaveri, cioè buste per corpi umani, senza che la Libia ci spiegasse la finalità di questa fornitura.
Il Parlamento di tutto questo non è mai stato reso edotto. Chiarisco che già il mese scorso, il Parlamento europeo ci ha invitato a sospendere le espulsioni collettive verso la Libia. Abbiamo già espulso verso la Libia 1.500 persone, senza avere rispettato le procedure di identificazione e di notificazione previste dalla nostra stessa legge, la Bossi-Fini. Alla luce di questo, la Corte europea dei diritti dell’uomo, come ho già avuto occasione di dire, ha richiamato l’Italia al rispetto delle Convenzioni, intimando al nostro Governo di sospendere le espulsioni verso la Libia.
Per questi motivi, signor Presidente ed onorevoli colleghi, voteremo contro un provvedimento che doveva, con maggiori e migliori chiarimenti, spiegare le modalità di un progetto di cooperazione europeo, le cui stesse norme dell’Unione la nostra parte vìola.
Faccio, inoltre, presente che, per quanto riguarda la parte di competenza della Commissione europea, è molto improbabile che la stessa vorrà essere corresponsabile di un progetto, così come ve lo ho illustrato. Il commissario Frattini, al Senato ha chiarito che la Commissione, per quanto riguarda la Libia, non intende far altro che sostenere la formazione dei funzionari libici. Non si parla più di lotta all’immigrazione con strumenti militari e tanto meno di respingimenti.
Per questi motivi - lo ripeto - voteremo contro.
BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, nelle intenzioni di questo disegno di legge potevamo, almeno su alcuni punti, essere tutti d'accordo e collaborare al fine di trovare le soluzioni migliori per le forze di polizia, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, in generale, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
In realtà, in quest'Aula abbiamo ascoltato molte affermazioni sulle quali è giusto che questa parte politica muova alcuni rilievi.
Si afferma nel disegno di legge che il provvedimento è in funzione dell'attività di prevenzione e di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata e deve corrispondere ad esigenze di natura immediata, al mantenimento degli standards di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica. In realtà, così non è. Come anche il provvedimento sugli enti locali che abbiamo discusso ieri, esso serve a coprire inadeguatezze, inefficienze della maggioranza e del Governo che, nel triennio 2002-2004, hanno sottratto risorse finanziarie ed umane all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Per stessa ammissione della maggioranza, si afferma nella relazione che, ancorché le leggi finanziarie 2002, 2003 e 2004 abbiano previsto la sostituzione dei carabinieri ausiliari con quelli effettivi, ciò non è stato poi possibile e quindi l'intervento è volto ad evitare gli effetti derivanti dal blocco delle assunzioni introdotto dalle ultime leggi finanziarie.
Dico questo per rispondere ad alcuni interventi svolti in Aula, dai quali si aveva l'impressione che il centro-destra avesse in realtà fatto moltissimo per il comparto sicurezza, a fronte di un centro-sinistra che avrebbe, negli anni passati, sottratto risorse a questo comparto.
In realtà, abbiamo vissuto molti spot: all'inizio, spot elettorali ("Più sicurezza per tutti") su tutte le televisioni ci spiegavano il perché di un così alto numero di rapine, in particolare in ville del Nord-Est; poi lo spot è cambiato e non abbiamo più ascoltato nulla di tutto ciò, però, abbiamo sperimentato tagli alle finanziarie 2002, 2003 e 2004 per i comparti della giustizia e della sicurezza.
Abbiamo vissuto - e abbiamo più volte interrogato su questo il Governo - la chiusura di moltissimi commissariati, per lo più di provincia, ma tant'è. Non abbiamo visto, per la verità, questo fantomatico poliziotto di quartiere, o meglio lo abbiamo visto i primi giorni nelle foto dei giornali (in due passeggiavano per via Frattina e via Condotti qui a Roma, nulla più).
Abbiamo assistito alla relazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che ci ha indicato come la maggior parte dei reati contro la persona e il patrimonio siano in realtà in aumento. Abbiamo vissuto in queste Aule le vicenda di Europol e di Eurojust che non hanno certo visto l'Italia tra i Paesi protagonisti. Abbiamo ascoltato le lamentale di buona parte del comparto sicurezza sulle situazioni logistiche: dalle macchine alla benzina, alla mancanza di armamenti e di giubbotti antiproiettile.
Abbiamo vissuto le mille inefficienze dal punto di vista strutturale, le mille lesioni ai diritti dell'uomo in relazione all'emigrazione (di Lampedusa abbiamo parlato poco fa).
Abbiamo visto come è stata trattata la polizia penitenziaria nelle carceri. Abbiamo visto tutti moltissimi tribunali fatiscenti: a Roma la sezione lavoro è stata chiusa per mesi a causa del crollo di un tetto e non si provvedeva. Abbiamo assistito a mille affermazioni, da quella della convivenza con la mafia ad altre, su cosa sia la sicurezza per questo Governo.
In questo momento moltissimi militari stanno vivendo lo scempio di vedersi sottratta l’abitazione, l’unico tetto che hanno a disposizione.
Molte sono dunque le perplessità su questo provvedimento, non ultima quella relativa all’articolo 6. Non ripeterò le affermazioni della collega De Zulueta sul problema della cooperazione, ma è evidente che quell’articolo ci vede totalmente contrari.
Sono, quindi, moltissimi - ripeto - gli elementi che ci trovano in disaccordo rispetto alle intenzioni di questo provvedimento. Ciò nonostante, così come ieri in relazione al disegno di legge sugli enti locali, rilevo che molte sono le aspettative di onesti funzionari dello Stato che attendono l’approvazione di alcune parti di questo provvedimento per migliorare la loro situazione ed anche la funzionalità del proprio lavoro. Per questo motivo il Gruppo della Margherita si asterrà sul provvedimento. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
NIEDDU (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, il problema della sicurezza avrebbe bisogno di una politica strutturale e di permanente attenzione, piuttosto che di provvedimenti episodici e d’urgenza come questo ed altri che l’hanno preceduto.
Tuttavia, signor Presidente, sia pure in assenza di una politica di prevenzione ad ampio respiro verso le minacce che vengono dal terrorismo interno ed esterno, oltre che a quelle dei reati tipici della criminalità diffusa e della criminalità organizzata che gestisce illeciti traffici di persone, droga ed armi, questo provvedimento, almeno a seguito della fase emendativa, ha risolto alcune questioni che si trascinavano da tempo, come quelle relative all’Arma dei carabinieri e alla Polizia di Stato.
Quindi, pur sottolineando l’episodicità e un approccio non condivisibile, che consiste nel tamponare di volta in volta le urgenze che si presentano in tema di azione di contrasto della criminalità, apprezzando il fatto che comunque alcune questioni sono state affrontate e risolte, questioni per le quali da tempo c’era una forte aspettativa, dichiariamo anche noi il nostro voto di astensione.
PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo provvedimento, ma abbiamo una preghiera da rivolgere al rappresentante del Governo, il sottosegretario Mantovano.
Abbiamo già ripetuto, non più tardi di qualche giorno fa, in quest’Aula che nella finanziaria per il 2001 un emendamento della Lega, presentato qui in Senato, prevedeva che i beni mobili sequestrati e confiscati andassero all’asta entro un anno e il ricavato fosse destinato all’ammodernamento di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria.
Qualcuno ha fatto riferimento anche a Lampedusa: ebbene, a Lampedusa, signor sottosegretario Mantovano, vi sono tre strati di imbarcazioni, due sott’acqua e uno fuori, di cui alcune anche in discrete condizioni, non soltanto vecchie carrette; ci sono anche pescherecci d’altura, che potrebbero essere messi all’asta e venduti alle cooperative di pescatori, nonché gommoni - ai quali faceva riferimento la collega De Zulueta - che arrivano con la struttura nuova e addirittura il motore nuovo direttamente dalla Libia, i quali potrebbero essere venduti onde ricavarne denaro per l’ammodernamento delle forze dell’ordine, unitamente agli altri beni mobili che vengono confiscati e sequestrati e che sono tuttora in giacenza da custodi giudiziari (e sappiamo tutti quali sono le problematiche dei custodi giudiziari e il tempo che passa prima che questi mezzi possano essere rimessi in circolazione). È una fonte di approvvigionamento di denaro per lo Stato anche questa, onorevole sottosegretario Mantovano.
In un prossimo futuro si vorrebbe sapere, speriamo a breve, signor Sottosegretario, che fine ha fatto quell’emendamento presentato dalla Lega, dal momento che esso è diventato legge, e soprattutto quali soldi sono stati ricavati per l’ammodernamento dei Corpi di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia penitenziaria.
È vero che a pensar male si fa peccato, come si è soliti dire, ma ogni tanto ci si azzecca. Non vorrei che i soliti burocrati all’interno dei Ministeri, che considero i veri nemici - oggi lo sono per noi, ma in un domani potrebbero esserlo per voi - non ci abbiano messo lo zampino rendendo la norma che ho richiamato, approvata dal Parlamento, una delle tante disposizioni morte presenti nel nostro universo normativo. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore Carrara).
PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
È approvato.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza , delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (3368)
(V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza , delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (3368)
(Nuovo titolo)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)
ART. 1.
1. È CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2005, N. 45, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
2. LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
________________
(*) APPROVATO, CON MODIFICAZIONI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE, IL DISEGNO DI LEGGE COMPOSTO DEL SOLO ARTICOLO 1
EMENDAMENTO 8.0.100 E SEGUENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE
Approvato
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche in tema di rappresentanza militare)
L’articolo 18 comma 8 della legge 11 luglio 1978 n. 382, è sostituito dal seguente:
"8. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta".
All’entrata in vigore del presente articolo i delegati eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente in carica decadono dal loro naturale mandato al completamento del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
Nell’articolo 13 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979 n. 691, le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole: "quattro anni"».
8.0.101 (testo 2) ZORZOLI
V. testo 3
Dopo l’articolo 8, inserire i seguenti:
«Art. 8-bis.
(Aggiunta dell’articolo 60-ter al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490 e successive modificazioni)
1. Dopo l’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"Art. 60-ter.
(Avanzamento. Modifiche del regime transitorio)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis e 64, comma 2, sono prorogate fino all’anno 2009".
"Art. 8-ter.
(Modifiche all’articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, e successive modificazioni)
1. All’articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: "fino al 2005", sono sostituite con le seguenti: "fino al 2009";
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, dall’anno 2006 e fino all’anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.";
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Dall’anno 2005 e fino all’anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per cento previsto dall’articolo 60, comma 2, letterad)".
"Art. 8-quater.
(Norma di copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 8-bis e 8-ter, valutato in euro 523.125 per l’anno 2006, in euro 706.800 per l’anno 2007, in euro 395.250 per l’anno 2008 e in euro 534.750 per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivante dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2) della citata legge n. 468 del 1978"».
8.0.101 (testo 3) ZORZOLI
Approvato
Dopo l’articolo 8, inserire i seguenti:
«Art. 8-bis.
(Aggiunta dell’articolo 60-ter al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490 e successive modificazioni)
1. Dopo l’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"Art. 60-ter.
(Avanzamento. Modifiche del regime transitorio)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis e 64, comma 2, sono prorogate fino all’anno 2009".
"Art. 8-ter.
(Modifiche all’articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, e successive modificazioni)
1. All’articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: "fino al 2005", sono sostituite con le seguenti: "fino al 2009";
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, dall’anno 2006 e fino all’anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.";
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Dall’anno 2005 e fino all’anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per cento previsto dall’articolo 60, comma 2, letterad)".
"Art. 8-quater.
(Norma di copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 8-bis e 8-ter, valutato in euro 523.125 per l’anno 2006, in euro 706.800 per l’anno 2007, in euro 395.250 per l’anno 2008 e in euro 534.750 per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio..
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 8-bis e 8-ter ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative"».
8.0.102 ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU
V. testo 2
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Ulteriori disposizioni riguardanti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Protezione civile e Corpo Forestale)
1. Al decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:
all’articolo 138, comma 11, dopo le parole: "Trento e Bolzano" e prima delle parole: "della Croce rossa" inserire le seguenti parole: "della Regione autonoma della Valle d’Aosta,";
all’articolo 138, comma 12, dopo le parole: "targa civile" inserire quanto segue: "fatto salvo il caso in cui sia autorizzato dai rispettivi Corpi".
2. Al comma 2 dell’articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 sono apportate le seguenti modifiche:
alla lettera d), alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e della Regione autonoma della Valle d’Aosta";
alla lettera f), aggiungere le seguenti parole: "nonché quelli in dotazione ai Corpi forestali delle regioni e delle province autonome";
dopo la lettera j) aggiungere la seguente:
k) i veicoli della Protezione civile nazionale, della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano".».
8.0.102 (testo 2) ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU
Approvato
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Ulteriori disposizioni riguardanti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Protezione civile e Corpo Forestale)
1. Al decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:
all’articolo 138, comma 11, dopo le parole: "Trento e Bolzano" e prima delle parole: "della Croce rossa" inserire le seguenti parole: "della Regione autonoma della Valle d’Aosta,";
».
ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 9.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l’anno 2005 e ad euro 9.885.460 a decorrere dall’anno 2006, si provvede:
a) quanto a euro 5.000.000 per l’anno 2005 e ad euro 6.900.000 per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;
b) quanto a euro 3.414.095 per l’anno 2005 e ad euro 2.985.460 per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C) della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) quanto a euro 9.885.460 per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
EMENDAMENTO
9.1000 LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «per l’anno 2007» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2007»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «per l’anno 2007» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2007».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 10.
(Entrata in vigore)
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
PROPOSTA DI COORDINAMENTO
C1 IL RELATORE
Approvata
All'articolo 2 del decreto-legge
a) il comma 1-bis e la relativa clausola di copertura introdotti a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.1 sono sostituiti dai seguenti commi:
«1-bis. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 5.300.000 euro a decorrere dall’anno 2005, la riammissione in servizio fino a 300 carabinieri che abbiano prestato servizio nell’Arma senza demerito in qualità di carabinieri ausiliari, anche se congedati da oltre un anno, da destinare prevalentemente a funzioni di polizia di prossimità.
1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5.300.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
b) il comma 1-bis e la relativa clausola di copertura introdotti a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.2 sono sostituiti dai seguenti commi:
«1-bis. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, il trattenimento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri in ferma prefissata.
1-ter. Nel biennio 2005-2006 il Ministro della difesa è autorizzato, entro il limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2005 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a bandire concorsi straordinari riservati ai predetti ufficiali per il passaggio in servizio permanente.
1-quater. All'onere derivante dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2005, 9 milioni di euro per l'anno 2006 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
[1] L. 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
[2] D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332, Regolamento recante norme per l’immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana.
[3] Si veda in proposito la risposta del Sottosegretario di Stato Saporito all’interpellanza 2-1536, Camera dei deputati, seduta del 5 maggio 2005.
[4] Articolo aggiuntivo 1.0.5 (testo 2) della Commissione, approvato dall’Assemblea nella seduta antimeridiana dell’11 maggio 2005.
[5] D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
[6] D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.
[7] D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.
[8] D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L’art. 30-bis è stato aggiunto dall’art. 6 della legge 29 marzo 2001, n. 86, Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
[9] D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica.
[10] D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.
[11] Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
[12] Articolo aggiuntivo 1.0.6 (testo corretto) della Commissione, approvato dall’Assemblea nella seduta antimeridiana dell’11 maggio 2005.
[13] D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
[14] Articolo aggiuntivo 1.0.106 (testo 2) della Commissione, approvato dall’Assemblea nella seduta antimeridiana dell’11 maggio 2005.
[15] L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), art. 16, comma 4.
[16] D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 (artt. 39 e 62).
[17] D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348, Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (artt. 4 e 9).
[18] D.D. 11 ottobre 2004, con il quale è stato approvato il contratto stipulato l’8 ottobre 2004 con la compagnia Lloyd’s di Londra.
[19] Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 1/2005/P del 9 febbraio 2005.
[20] Corte dei conti. Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF) per gli esercizi 1999 e 2000 (dicembre 2001). Si veda anche Corte dei conti, Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza per gli esercizi 2001 e 2002.
[21] Articolo aggiuntivo 1.0.107 (testo 4) del relatore, approvato dall’Assemblea nella seduta antimeridiana dell’11 maggio 2005.
[22] D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2004, n. 87.
[23] Legge 28 luglio 1999, n. 266, Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.
[24] Articolo aggiuntivo 8.0.103 del relatore, approvato dall’Assemblea nella seduta antimeridiana dell’11 maggio 2005.
[25] Legge 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
[26] L’art. 168 del D.P.R. 18/1967, recante l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, consente a tale Amministrazione di avvalersi di esperti da utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari per l’espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica, ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici. Gli esperti sono di norma tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive; solo in casi particolari si può ricorrere a persone estranee alla pubblica Amministrazione. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo. Gli incarichi sono conferiti con decreto del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e, per il personale di amministrazioni o enti pubblici, con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali, rinnovabili per un massimo di otto anni, e revocabili in qualsiasi momento.
[27] Legge 8 luglio 1961, n. 642 Trattamento economico del personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica destinato isolatamente all’estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.
[28] La norma prevede che, ai fini dell’armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma sia corrisposta un’indennità mensile pari a lire 200.000, volta anche a compensare l’attività effettuata oltre il normale orario di servizio.
[29] L’articolo 16 della legge n. 226/2004 disciplina fino al 2020 l’ordinaria procedura per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa. I posti messi annualmente a concorso sono determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole, predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa. Questi posti sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della legge medesima, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle predette carriere. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. L’attuazione delle procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
In particolare, la lettera a) del comma 4 prevede che una parte dei concorrenti giudicati idonei, e utilmente collocati nelle graduatorie, sia immessa direttamente nelle carriere iniziali, secondo l’ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali: 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri; 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato; 5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
[30] La restante parte viene immessa nelle carriere iniziali dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali: 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri; 2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato; 5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.
[31] Articolo aggiuntivo 1.0.1 della Commissione, approvato dall’Assemblea nella seduta antimeridiana dell’11 maggio 2005.
[32]Legge 27 marzo 2004, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca”.
[33] Si segnala che nel ribadire il blocco del turn-over per il triennio 2005-2007, l’articolo 1, comma 95, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) ha fatto salve, tra le altre, le assunzioni previste in varie disposizioni normative, tra le quali figura la legge n.77 del 2004.
[34]Decreto legislativo n. 155, del 3 aprile
200, recante “Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma
dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n.
[35] Legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato”.
[36] Si fa presente che a tabella 1 allegata al Decreto 24 giugno 2004 (“Individuazione e quantificazione dei profili professionali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato”) riporta la quantificazione dei profili professionali nell'àmbito della dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, distinti per profilo professionale con l’indicazione delle corrispondenti unità previste per ogni singolo profilo.
[37] Articolo aggiuntivo 3.0.100 del relatore, approvato dall’Assemblea nella seduta antimeridiana dell’11 maggio 2005.
[38] Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale.
[39] L. 22 maggio 1975, n. 152, Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico.
[40] D.L. 25 marzo 1997, n. 67, Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135).
[41] L. 10 ottobre 1986 n. 668, Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, art. 31.
[42] D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, si vedano in particolare gli articoli, dall’identico contenuto, 40, in riferimento alle forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato) e 63, relative alle forze di polizia a ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza).
[43] Ministero dell’interno. Dipartimento della pubblica sicurezza. Direzione centrale del personale. Servizio ordinamento e contenzioso. Divisione II. Circolare nr. 333.A/9801-A.3 del 22 giugno 1996. Si vedano inoltre le circolari n. 333-A/98.01-A.3.5 del 13 giugno 2003 e n. 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003 (quest’ultima della Divisione I).
[44] Legge 1° aprile 1981, n. 121 Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
[45] La preposizione del prefetto alla nuova direzione è stata disposta con un emendamento approvato dall’Aula del Senato.
[46] Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
[47] Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
[48] A tale proposito la relazione illustrativa richiama i precedenti dell’istituzione dell’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale e della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, disposta in entrambi i casi con fonti primarie.
[49] Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266.
[50] A tal fine si prevede l’inserimento, nella tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, della funzione “direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia” alla voce “dirigente generale di pubblica sicurezza”, ferma restando la dotazione organica.
[51] Il riferimento agli stanziamenti disposti nell’esercizio 2003 risulta inserito a seguito di un emendamento approvato dall’Aula del Senato.
[52] Legge 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
[53] Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[54] Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 163 del 14 luglio 2004.
[55] L. 30 settembre 2004, n. 252, Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il punto nodale dell’intervento di riordino consiste nel passaggio del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dal regime privatistico, cui era assoggettato, ad un’autonoma disciplina di diritto pubblico, al pari di quanto avviene per gli altri Corpi dello Stato, indicati all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001, chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica (il personale militare e le Forze di polizia: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia penitenziaria, Guardia di finanza, Corpo forestale). La legge si pone l’obiettivo di rendere l’ordinamento del personale dei Vigili più adeguato alle tradizionali missioni istituzionali del soccorso pubblico, della prevenzione incendi e della protezione civile, oltre che della nuova missione della difesa civile.
[56] Articolo aggiuntivo 7.0.102 del relatore, approvato dall’Assemblea nella seduta antimeridiana dell’11 maggio 2005.
[57] D.L. 1 ottobre 1996, n. 512, Disposizioni urgenti concernenti l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l’impiego del personale nei servizi d’istituto, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
[58] L. 10 agosto 2000, n. 246, Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
[59] D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
[60] D.M. Interno 21 dicembre 2001, Aggiornamento delle tariffe dovute per l’attività di formazione svolta dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco agli addetti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
[61] D.M. del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
[62] D.M. 16 gennaio 1997, Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
[63] Nello stato di previsione del Ministro dell’Interno per l’anno finanziario 2005 il capitolo è dotato di uno stanziamento in competenza di 1.932.965 euro.
[64] D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi.
[65] D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200, Regolamento recante modifiche al D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l’attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi.
[66] Articolo aggiuntivo 8.0.1 (testo 2) del relatore, approvato dall’Assemblea nella seduta antimeridiana dell’11 maggio 2005.
[67] D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266.
[68] Articolo aggiuntivo Barelli 8.0.100, approvato dall’Assemblea nella seduta pomeridiana dell’11 maggio 2005.
[69] Articolo aggiuntivo Zorzoli 8.0.101 (testo 3), approvato dall’Assemblea nella seduta pomeridiana dell’11 maggio 2005.
[70] Articolo aggiuntivo Rollandin 8.0.102 (testo 2), approvato dall’Assemblea nella seduta pomeridiana dell’11 maggio 2005.
[71] D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada.
[72] Legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
[73] L.R. 19 marzo 1999, n. 7, Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d’Aosta.
[74] Legge 16 maggio 1978, n. 196, Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta.
[75] Tale modifica discende dal parere espresso dalla Commissione Bilancio il 28 aprile 2005, nel quale si è richiesto, tra le condizioni:
§ che alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 le parole: “per l’anno 2007” vengano sostituite dalle altre: “a decorrere dall’anno 2007”;
§ che, “conseguentemente”, venga soppresso il comma 3 dell’articolo 9.