XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari , Servizio Studi - Dipartimento affari esteri , Servizio Studi - Dipartimento affari sociali , Servizio Studi - Dipartimento agricoltura , Servizio Studi - Dipartimento ambiente , Servizio Studi - Dipartimento attività produttive , Servizio Studi - Dipartimento bilancio , Servizio Studi - Dipartimento cultura , Servizio Studi - Dipartimento difesa , Servizio Studi - Dipartimento finanze , Servizio Studi - Dipartimento giustizia , Servizio Studi - Dipartimento istituzioni , Servizio Studi - Dipartimento lavoro , Servizio Studi - Dipartimento trasporti , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||||
Titolo: | Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - D.L. 35/2005 - A.S. 3344 - Lavori preparatori al Senato - Parte II - Esame in sede sede referente (sedute dal 18 al 21 aprile 2005) | ||||||
Serie: | Decreti-legge Numero: 182 Progressivo: 1 | ||||||
Data: | 05/05/05 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
decreti-legge |
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale D.L. 35/2005 - A.S. 3344 Lavori preparatori al Senato Esame in
sede referente |
n. 182/1 Parte II |
5 maggio 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Bilancio e politica economica
SIWEB
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File: D05035b.doc
I N D I C E
§ Seduta del 18 aprile 2005 (pomeridiana)
§ Seduta del 18 aprile 2005 (notturna)
§ Seduta del 19 aprile 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 19 aprile 2005 (pomeridiana)
§ Seduta del 19 aprile 2005 (notturna)
§ Seduta del 20 aprile 2005 (pomeridiana)
§ Seduta del 20 aprile 2005 (notturna)
§ Seduta del 21 aprile 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 21 aprile 2005 (pomeridiana)
BILANCIO (5ª)
LUNEDì 18 aprile 2005
662ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna del 14 aprile scorso, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si era concluso l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3 ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo, restando tuttavia accantonata la proposta 3.94 ed i relativi subemendamenti.
Con riferimento al suddetto emendamento 3.94, a firma del relatore, comunica altresì che gli Uffici del Senato hanno predisposto uno schema di testo a fronte tra esso ed i corrispondenti articoli del disegno di legge n. 3186, recante norme di semplificazione per l’anno 2005, approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato lo scorso 14 aprile, sul quale potrà contare il relatore Izzo onde procedere ad una riformulazione della proposta emendativa in ordine alla quale ricorda, è emersa un’ampia convergenza, nella precedente seduta, nel senso di adottare un testo quanto più aderente a quello licenziato, sulla stessa materia, dalla 1a Commissione.
Avverte, conclusivamente, che si procederà ad illustrare i restanti emendamenti, a partire da quelli presentati all’articolo 4 (allegati al presente resoconto).
Dopo aver espresso un giudizio positivo sul lavoro finora svolto dalla Commissione, che ha condotto all’approvazione di emendamenti senz’altro migliorativi rispetto al testo originario del decreto-legge n. 35, il senatore MORANDO (DS-U) sollecita una presa di posizione da parte del sottosegretario Vegas in merito all’orientamento del Governo in ordine al prosieguo dell’esame, soprattutto in considerazione della crisi in atto, ancorché non formalizzata, dell’Esecutivo.
Qualora, peraltro, quest’ultima dovesse essere superata in tempi rapidi, riterrebbe importante che il Governo evitasse di apporre la questione di fiducia, quanto meno sul testo originario, come invece emerso da talune dichiarazioni estemporanee. Nel rilevare che altrimenti si vanificherebbe il lavoro della Commissione, afferma che un’eventuale questione di fiducia dovrebbe semmai essere posta sul testo modificato dalla Commissione.
Il sottosegretario VEGAS, pur premettendo di non poter anticipare con certezza le scelte che il Governo intenderà adottare, in considerazione dell’evolversi della crisi politica in atto, tiene tuttavia a precisare di ritenere opportuno che, qualora si facesse ricorso alla questione di fiducia, essa sia posta nei confronti del testo approvato dalla Commissione, salvo eventuali minori modifiche che non ne alterino l’impianto fondamentale. Non va infatti dimenticato - prosegue - che si sono individuate soluzioni unanimemente condivise su molteplici e delicate questioni.
Relativamente all’emendamento 3.94, precedentemente accantonato, dichiara sin d’ora la propria disponibilità a valutare positivamente una sua eventuale riformulazione che tenga conto dei contenuti recati dal richiamato disegno di legge n. 3186.
Il senatore MORANDO (DS-U) prende atto delle assicurazioni fornite dal sottosegretario in merito all’orientamento generale del Governo sul prosieguo dell’esame del provvedimento in titolo.
Il relatore IZZO (FI) dà assicurazioni in merito alla sollecita presentazione di una riformulazione dell’emendamento 3.94, che tenga conto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.
Anche con riferimento ad altri emendamenti accantonati riferiti all’articolo 1, preannuncia sin d’ora la propria disponibilità a presentare una riformulazione sulla base dei rilievi emersi nel dibattito.
Si passa indi all’illustrazione degli emendamenti presentati all’articolo 4, nonché degli emendamenti ad esso aggiuntivi.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) illustra l’emendamento 4.2, diretto ad evitare la soppressione del comma 82 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), ritenendo che sia invece opportuno mantenere norme di contrasto all’utilizzo illecito dei finanziamenti pubblici destinati all’aggiornamento ed alla formazione professionale.
Il relatore IZZO (FI), dopo aver illustrato l’emendamento 4.3, di mero drafting, dà conto dell’emendamento 4.25, volto a modificare il comma 426 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, recante norme sulle irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività di riscossione.
Illustra indi l’emendamento 4.31, che interviene sul comma 180 dell’articolo 1 della richiamata legge finanziaria, in materia di attività di ricognizione da parte delle regioni volto ad assicurare il potenziamento del Servizio sanitario regionale.
Fa altresì presente che l’emendamento 4.0.15 rappresenta una fonte di possibile risparmio di spesa per le pubbliche amministrazioni poiché dispone in materia di potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante la razionalizzazione delle procedure di mobilità del personale. Per quanto riguarda poi l’emendamento 4.0.17, a sua firma, sottolinea che lo stesso mira alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria.
Il senatore CADDEO (DS-U) illustra l’emendamento 4.12, volto ad impedire la modifica sostanziale del comma 344 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, introdotta dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge. In proposito ricorda che la legge finanziaria, nell’introdurre l’obbligo di effettuare la comunicazione all’autorità di Pubblica sicurezza dell’avvenuta locazione dell’immobile, aveva opportunamente inteso contrastare l’evasione delle imposte relative alle locazioni immobiliari. In proposito, invita il Governo a chiarire le ragioni che lo inducono, a distanza di pochi mesi dall’approvazione della richiamata legge, ad assumere un orientamento così differente in materia.
Il sottosegretario VEGAS interviene per precisare che la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 non intende affatto vanificare il contenuto della richiamata disposizione della legge finanziaria, atteso che essa è diretta unicamente ad evitare possibili difficoltà nella compilazione delle dichiarazioni da parte dei contribuenti.
Il senatore NOCCO (FI), dopo aver illustrato gli emendamenti 4.16 e 4.17, diretti a migliorare la disciplina in materia di presentazione degli atti di aggiornamento del catasto mediante procedure telematiche, aggiunge la firma all’emendamento 4.44.
Il senatore MORANDO (DS-U) illustra l’emendamento 4.26, che affronta la questione del regime IVA che si applica allle cooperative sociali che svolgono attività di servizio nei confronti dei comuni. In proposito, osserva che la proposta emendativa intende porre fine alle difficoltà interpretative sorte in sede di applicazione del comma 467 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, specificando che l’aliquota applicabile è senz’altro pari al 4 per cento. Invita peraltro il Governo a valutare gli effetti finanziari della disposizione, nonché le modalità di copertura previste.
Con riferimento all’emendamento 4.25, illustrato dal relatore, osserva altresì che sarebbe senz’altro opportuna la redazione di una relazione tecnica onde verificare gli oneri finanziari ad esso connessi.
Aggiunge indi la firma ed illustra l’emendamento 4.30, rilevando che esso è diretto ad evitare l’abrogazione del comma 540 della richiamata legge finanziaria per il 2005, che includeva nella base imponibile ICI anche gli impianti industriali, diversi dagli edifici, che sono comunque connessi al suolo.
Al riguardo, giudica conclusivamente opportuno che si proceda ad una mera modifica della citata disposizione, al fine di un eventuale abbattimento dell’imposta, ma senza invece ricorrere ad una sua soppressione, onde evitare un consistente aggravio finanziario nei confronti degli enti locali.
Il relatore IZZO (FI) si dichiara disponibile ad un eventuale accantonamento dell’emendamento 4.25, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti.
Il senatore Paolo FRANCO (LP) aggiunge la propria firma all’emendamento 4.29.
Il sottosegretario VEGAS illustra l’emendamento 4.37, diretto a prevedere il coinvolgimento del Ministro per l’innovazione e le tecnologie con riferimento al riutilizzo delle somme della sezione speciale del fondo di garanzia per l’innovazione digitale delle piccole e medie imprese.
Dà indi conto dell’emendamento 4.0.6, in materia di determinazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite agli enti locali dall’articolo 7 della legge n. 59 del 1997.
Preannuncia inoltre sin d’ora la propria disponibilità a sostenere un eventuale subemendamento del relatore diretto a modificare l’articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2005, nel senso di sostituire il riferimento al 30 aprile 2005 con quello al 30 giugno 2005.
Conclusivamente, riformula l’emendamento 4.0.7 in un nuovo testo (4.0.7 testo 2), che dà per illustrato.
In un breve intervento, il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia sin d’ora il proprio voto contrario nei confronti dell’emendamento 4.0.7 (testo 2), qualora esso non venisse corredato da un’adeguata relazione tecnica che dia conto dei connessi oneri finanziari.
Prendendo atto della disponibilità manifestata dal Sottosegretario, il relatore IZZO (FI) presenta indi il subemendamento 4.0.6/100 all’emendamento governativo 4.0.6.
Il senatore TAROLLI (UDC) illustra l’emendamento 4.38 (identico all’emendamento 4.39), rilevando anzitutto che anch’esso affronta la questione delle difficoltà interpretative derivanti dalla disciplina sul regime IVA applicabile alle cooperative sociali.
Nello specifico, la proposta emendativa chiarisce che l’applicazione dell’aliquota retroattiva, pari al 4 per cento, non determina alcun aggravio nei confronti della finanza pubblica.
Il presidente AZZOLLINI invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti ed i subemendamenti riferiti all’articolo 4.
Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione degli emendamenti 4.3, 4.16, 4.25, 4.31, 4.37, del subemendamento 4.0.6/100 e del relativo emendamento 4.0.6, per i quali formula un parere favorevole. Esprime inoltre parere favorevole anche sugli emendamenti 4.0.7 (testo 2) e 4.0.13 ed invita ad accantonare le proposte 4.26, 4.29, 4.30, 4.39, 4.41 e 4.0.15, mentre si rimette al Governo per quanto concerne le proposte 4.35, 4.36, 4.44 e 4.0.17.
Il Rappresentante del GOVERNO esprime il medesimo parere del relatore, precisando tuttavia il proprio avviso contrario sulle proposte 4.35, 4.36, 4.44 e 4.0.17.
Il presidente AZZOLLINI pone quindi separatamente ai voti gli emendamenti 4.1 e 4.2 che risultano respinti.
E’ successivamente posto ai voti l’emendamento 4.3, che risulta approvato.
In esito a distinte votazioni sono invece respinti gli emendamenti 4.4 e 4.5.
Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, sono respinti anche gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10.
Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 4.11 e 4.12.
Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 4.13 e 4.14, di identico contenuto.
Anche l’emendamento 4.15, all’esito del voto, risulta respinto, mentre l’emendamento 4.16 è invece approvato.
E’quindi posto ai voti l’emendamento 4.17, che risulta respinto.
Posti congiuntamente ai voti poiché di identico contenuto, inoltre, sono respinti gli emendamenti da 4.18 a 4.24.
Su proposta del RELATORE, la Commissione conviene di accantonare, per il momento, l’emendamento 4.25 e gli emendamenti 4.26, 4.38 e 4.39 di analogo contenuto.
Il senatore MORANDO (DS-U) dichiara il voto favorevole sull’emendamento 4.27, invitando il Governo a valutare opportunamente i positivi risvolti fiscali connessi ad una maggiore produzione dell’industria dei carburanti cosiddetti "biodiesel".
Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 4.27 e 4.28, che risultano respinti.
Su proposta del RELATORE, la Commissione conviene quindi sul temporaneo accantonamento degli emendamenti 4.29 e 4.30.
E’ successivamente posto ai voti l’emendamento 4.31, che risulta approvato.
Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 4.32, 4.33 e 4.34.
Posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono altresì respinti gli emendamenti 4.35 e 4.36.
E’ di seguito posto ai voti ed approvato l’emendamento 4.37 mentre, il PRESIDENTE ricorda che, su proposta del Relatore, sono stati momentaneamente accantonati gli emendamenti 4.38 e 4.39.
L’emendamento 4.40 è posto ai voti e respinto, mentre l’emendamento 4.41, su proposta del RELATORE, viene accantonato.
Sono poi posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.42 e 4.43, di identico contenuto. Convenendo la Commissione sul temporaneo accantonamento dell’emendamento 4.44, sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.45 e 4.46.
Sono poi posti ai voti e respinti anche gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.
Il senatore CADDEO (DS-U) fa presente, incidentalmente, la necessità di prorogare il termine previsto dal subemendamento 4.0.6/100 di un periodo congruo al fine di consentire alle amministrazioni regionali appena insediate di rispettare i termini previsti dalla normativa recata dal decreto legislativo n. 56 del 2000. Propone, pertanto, di riformulare il testo del subemendamento, prevedendo che il termine in esso previsto sia posticipato al 30 settembre 2005.
Il senatore Paolo FRANCO (LP) esprime perplessità in merito alla proposta del senatore Caddeo e dichiara il proprio apprezzamento per le finalità della disciplina in materia di federalismo fiscale recato dal decreto legislativo n. 56 del 2000.
Il relatore IZZO (FI) dichiara di non condividere la posizione del senatore Paolo FRANCO e manifesta apprezzamento per la proposta del senatore Caddeo.
Convenendo la Commissione sulla riformulazione del subemendamento 4.0.6/100 nel nuovo testo 4.0.6/100 (testo 2), quest’ultimo è posto ai voti ed approvato, così come il relativo emendamento 4.0.6.
La Commissione conviene quindi, su proposta del RELATORE, di accantonare, per il momento, l’emendamento 4.0.7 (testo 2).
In esito a distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 4.0.8 a 4.0.12, mentre l’emendamento 4.0.13 risulta approvato.
Posto ai voti, è quindi respinto l’emendamento 4.0.14.
Previo l’accantonamento, su proposta del RELATORE, dell’emendamento 4.0.15, sono infine posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.0.16 e 4.0.17.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
al testo del decreto-legge
Boldi, Brignone
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0.a) al comma 24 è aggiunta la seguente lettera:
"f-bis). spese per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, di cui all’articolo 21 della legge n. 166 del 2002"».
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Il Relatore
Al comma 1, nelle lettere a) e d), sostituire la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato».
Veraldi
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al comma 148, sopprimere il secondo periodo».
Michelini, Thaler Ausserhofer, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al comma 275, dopo le parole: "dei comuni" inserire le seguenti: ", delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano"».
Salerno
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al comma 340, dopo le parole: "non può in ogni caso essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138" sono inserite le seguenti: "fatte salve le esclusioni ed agevolazioni previste dagli articoli 62 e 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e nel rispetto del disposto dell’articolo 65 del medesimo decreto".».
Franco Paolo
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) nel comma 340, dopo le parole: "non può in ogni caso essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138" sono inserite le seguenti: "fatte salve le esclusioni ed agevolazioni previste dagli articoli 62 e 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e nel rispetto del disposto dell’articolo 6 del medesimo decreto".».
Ciccanti, Tarolli
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) nel comma 340, dopo le parole: "non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138" sono inserite le seguenti: "fatte salve le esclusioni ed agevolazioni previste dagli articoli 62 e 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e nel rispetto del disposto dell’articolo 65 del medesimo decreto"».
Eufemi
Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) nel comma 340, dopo le parole: "non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138" sono inserite le seguenti: "fatte salve le esclusioni ed agevolazioni previste dagli articoli 62 e 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e nel rispetto del disposto dell’articolo 65 del medesimo decreto"».
Bastianoni, Giaretta
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al comma 340, dopo le parole: "non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138" sono inserite le seguenti: "fatte salve le esclusioni ed agevolazioni previste dagli articoli 62 e 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e nel rispetto del disposto dell’articolo 65 del medesimo decreto"».
Magnalbò, Bongiorno
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:
«a-bis) al comma 95, secondo periodo, dopo le parole: "il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali", aggiungere le seguenti parole: "fatte salve le procedure di accesso già avviate mediante corso-concorso selettivo, ed ancora in atto, ai sensi dell’articolo 17, comma 75, della legge 15 maggio 1997, n. 127"».
Caddeo, Pasquini, Chiusoli, Maconi
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Bergamo, Tarolli
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) al comma 345, al primo periodo, dopo le parole: "in ragione della loro attività, e" sono abrogate le seguenti parole: "relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese"».
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) al comma 345, al primo periodo, dopo le parole: "in ragione della loro attività, e" sono abrogate le seguenti parole: "relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese"».
Bergamo, Tarolli
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) al comma 344, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per le cessioni di durata inferiore ai 30 giorni, l’obbligo della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, resta in capo solo alla proprietà, ovvero al detentore del possesso"».
Fasolino, Nocco
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) al comma 374, lettera d), è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di versamento effettuato con modalità telematiche, l’Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione"».
Fasolino, Nocco
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) al comma 374, lettera d), dopo la parola: "dovuti", sono aggiunte le seguenti: attraverso l’uso di sistemi informatici di pagamento nonché quelle relative al successivo versamento presso la competente Tesoreria dello Stato"».
Salerno
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) al comma 381, le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».
Ciccanti, Tarolli
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) al comma 381, le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».
D’Ippolito
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) al comma 381, le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».
Franco Paolo
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) al comma 381, le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».
Eufemi
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) al comma 381, le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».
Giaretta, Bastianoni
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) al comma 381, le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».
Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) al comma 381, le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».
Il Relatore
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) nel comma 426, secondo periodo, le parole da "irregolarità" a "2004" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità amministrative derivanti dall’attività svolta fino al 20 novembre 2004";
c-ter) dopo il comma 426 è inserito il seguente:
"426-bis. Per effetto dell’esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività di riscossione ancorché consistenti in falsità di atti definitivamente accertata in sede penale, non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1º novembre 2006."».
Morando
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) il comma 467 è sostituito dal seguente:
"467. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633/1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere"».
Conseguentemente,
a) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, n. 41-bis, penultima riga, dopo le parole: «rese da cooperative e loro consorzi» aggiungere: «ivi comprese le cooperative sociali»;
b) ai maggiori oneri di cui alla lettera c-bis), determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Piccioni, Nocco
Dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) al comma 521 le parole: "nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l’anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006"».
Caddeo, Pasquini, Chiusoli, Maconi
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
Provera, Peruzzotti, Franco Paolo
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento».
Baratella, Morando
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) il comma 540 è sostituito dal seguente:
"540. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpretano, limitatamente al caso delle centrali elettriche e termoelettriche, nel senso che gli elementi costitutivi degli immobili costruiti per le speciali esigenze di tale attività industriale concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo"».
Il Relatore
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) all’articolo 1, comma 180 della legge 31 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "commi 174 e 176", inserire le seguenti: "nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti"».
Pedrini
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) al comma 275, dopo le parole: "immobili di proprietà" e prima di: "dei comuni", sono aggiunte le seguenti: "delle province e"».
Nocco
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) i commi 332, lettera a), punto 2, 333 e 334 sono soppressi».
Nocco
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) il comma 471 è abrogato».
Conseguentemente, all’articolo 15, comma 1, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La misura è ulteriormente elevata al 96 per cento per i contribuenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, ed al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, per i quali l’imposta dovuta con riferimento all’anno solare precedente è stata superiore a 2 milioni di euro».
Nocco
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) al comma 94, dopo le parole: "alle università," sono aggiunte le seguenti: ", all’ENEA,"».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente emendamento, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’esecuzione dei progetti tecnico-scientifici già sottoposti dall’Ente ai vari committenti esterni a fronte di bandi formalmente emessi (UE, Programmi nazionali, Amministrazioni pubbliche, privati ed altri). Ciò consentirà all’ENEA stesso di acquisire sul mercato nazionale ed internazionale della ricerca finanziamenti netti per oltre 6 milioni di euro l’anno per tre anni, di cui oltre 2 dalla UE, da destinare a nuovo personale da assumere. Tale importo potrà più che triplicarsi se tutti i progetti già presentati dall’ENEA ai vari committenti esterni saranno da loro approvati.
Eufemi
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) al comma 94, dopo le parole: "alle università" aggiungere le seguenti: ", all’ENEA,"».
Il Governo
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) al comma 209, nell’ultimo periodo, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive" sono aggiunte le seguenti: "e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie"».
Tarolli
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) il comma 467 è sostituito con il seguente:
"467. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633/72 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.
Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460"».
Eufemi
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) il comma 467 è sostituito con il seguente:
"467. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633/72 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.
Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460"».
Salerno
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) al comma 515, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette disposizioni si applicano anche alla percentuale di gasolio contenuta nelle emulsioni stabilizzate di gasolio contenenti acqua dal 12 al 15 per cento in peso, impiegate per autotrazione, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».
Grillotti, Fasolino, Nocco
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) il comma 551 è soppresso».
Magnalbò
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 21, relativo al rispetto del Patto di stabilità interno, non si applica per le Comunità montane che partecipano alla realizzazione degli interventi di investimento connessi alle opere per lo svolgimento dei "Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", da concludersi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2003 entro dicembre 2005».
Cavallaro, Cambursano
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il comma 21 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al rispetto del Patto di stabilità interno, non si applica per le Comunità montane che partecipano alla realizzazione degli interventi di investimento connessi alle opere per lo svolgimento dei "Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", da concludersi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2003 entro dicembre 2005».
Conseguentemente, è abrogato l’articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Eufemi, Nocco
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 26, comma 5, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, numero 289, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall’articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25"».
Salerno
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, lettere c) ed f) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL, si applicano anche alle emulsioni stabilizzate di gasolio contenenti acqua dal 12 al 15 per cento in peso, impiegate per riscaldamento, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
Salerno
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all’articolo 1, comma 511, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate fino al 31 dicembre 2010».
Nocco
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
(Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239)
1. All’articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il quarto periodo, sono aggiunti i seguenti: "Il periodo transitorio di cui al comma 5 dell’art. 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dalla presente legge, è automaticamente incrementato in relazione alla integrazione di una soltanto delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 7 del medesimo articolo 15. Il cumulo di ulteriori proroghe previste dalle lettere a), b), c) del citato comma 7 avverrà automaticamente solo qualora le relative condizioni siano state maturate prima della data di entrata in vigore della presente legge"».
Ciccanti
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
(Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239)
1. All’articolo 1, comma 69 al quarto periodo dopo le parole: «motivazioni di pubblico interesse.» sono aggiunti i seguenti periodi: "Il periodo transitorio di cui al comma 5 dell’art. 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dalla presente legge, è automaticamente incrementato in relazione alla integrazione di una soltanto delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 7 del medesimo articolo 15. Il cumulo di ulteriori proroghe previste dalle lettere a), b), c) del citato comma 7 avverrà automaticamente solo qualora le relative condizioni siano state maturate prima della data di entrata in vigore della presente legge"».
Ciccanti
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
(Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239)
1. All’articolo 1, comma 69, quarto periodo, la parola: "entro" è abrogata».
Curto
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
1. All’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità, mentale o strategica ed il costo della partita non supera il valore della massima moneta metallica corrente.
I premi vinti tramite tali apparecchi consistono in gadget, peluche, prodotti di piccola oggettistica e comunque non convertibili in denaro.
Il valore di tali premi non può essere superiore a quarante volte il costo della singola partita».
Curto
Dopo l’articolo 4, aggiungere i seguenti:
(Disposizioni concernenti gli apparecchi e congegni
da divertimento ed intrattenimento)
1. Per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, in attesa del collegamento obbligatorio alla rete telematica di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il calcolo del prelievo erariale unico si determina sul valore forfettario stabilito nella misura di 100 euro al giorno fino alla completa attivazione della rete stessa».
(Norma di interpretazione autentica)
1. Il comma 4 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che al concessionario della rete telematica è riservata la sola gestione della rete, mentre il gioco lecito può essere esercitano anche da soggetti diversi dai predetti concessionari, previo rilascio del nulla osta da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
Il Relatore
All’emendamento 4.0.6, aggiungere il seguente comma:
«3. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, le parole: «entro il 30 aprile 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2005».
Il Relatore
All’emendamento 4.0.6, aggiungere il seguente comma:
«3. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, le parole: «entro il 30 aprile 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».
Il Governo
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2006".
2. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è sostituito dal seguente:
"2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all’articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1º gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1"».
Il Governo
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
(Potenziamento dell’Ufficio per il federalismo amministrativo)
1. Per accelerare l’attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall’articolo 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché dall’articolo 118 della Costituzione, all’Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è assegnato un dirigente di prima fascia di staff, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002. Può, inoltre, essere nominato un Consigliere Speciale, su proposta del Ministro per gli affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari e gli avvocati di Stato. Alla retribuzione del Consigliere provvede il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli Affari regionali con le disponibilità già assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2004, che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la nomina a Consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo».
Il Governo
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
(Coordinatore per il federalismo amministrativo)
1. Per la completa attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall’articolo 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché dall’articolo 118 della Costituzione, è istituito il coordinatore per il federalismo amministrativo, che opera, in posizione di imparzialità e di indipendenza, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il coordinatore è nominato, su proposta del Ministro per gli Affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne determina il compenso, fra le persone aventi i requisiti per la elezione o la nomina a giudice costituzionale e fra gli avvocati dello Stato, e si avvale delle strutture e delle disponibilità di bilancio già assegnate al commissario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2004, che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i pubblici dipendenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la nomina non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo».
Nocco
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
(Disposizioni in tema di poteri degli uffici
ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi)
1. All’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nel primo comma, al numero 2), nel secondo periodo, le parole: "o compensi" sono soppresse».
Nocco
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
(Disposizioni in tema di assistenza fiscale ai contribuenti)
1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 3, sono abilitati alla prestazione dell’assistenza fiscale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241.
2. Per le attività di cui al comma 4 dell’articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai soggetti di cui al comma 1 spetta il compenso di cui al comma 1 dell’articolo 38 del medesimo decreto legislativo.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le disposizioni attuative di quanto previsto nel presente articolo».
Fasolino, Nocco
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto, ai sensi del decreto dei Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2004, ai componenti della Commissione consultiva per la riscossione nella nuova composizione prevista dal decreto ministeriale 13 marzo 2003 e successivamente integrata con decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, è autorizzata la spesa di 1.155.050 euro per l’anno 2005 e 345.050 a decorrere dall’anno 2006.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 Agenzia entrate – come determinata dalla tabella C, della legge 30 dicembre 2004 n. 311».
Fasolino, Nocco
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
1. All’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Tale regione può, comunque:
a) escludere dagli elementi da valutare necessariamente ai fini dell’affidamento della concessione le percentuali di ribasso dell’aggio di cui all’articolo 17, comma 1;
b) affidare direttamente la concessione del citato servizio ad una società per azioni a partecipazione pubblica, anziché scegliere il concessionario con la procedura di cui all’articolo 3; in tal caso, non si applicano, limitatamente ai dipendenti della regione siciliana, le disposizioni previste dall’articolo 2, comma 5, lettera c)."».
Nocco, Fasolino
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
1. All’articolo 9 comma 11-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola "ordinarie" è sostituita dalle seguenti: "denominate diritti di segreteria"».
Fasolino, Nocco
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
(Indicazione del codice fiscale nelle distinte di versamento in Tesoreria)
1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, effettuano il versamento diretto dei tributi in Tesoreria sono tenuti ad indicare nelle relative distinte, ovvero sui titoli di spesa, il proprio codice fiscale; in mancanza di tale indicazione, le Tesorerie non possono accettare il versamento presso i propri sportelli.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie».
Fasolino, Nocco, Giuliano, Gentile, Morra
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
(Modifiche all’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)
1. All’articolo 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro interessato, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti non indispensabili in quanto le rispettive funzioni possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati. Con i medesimi regolamenti è disposta la loro soppressione e messa in liquidazione o la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l’accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari.";
b) il comma 5 è abrogato».
Fasolino, Nocco, Giuliano, Morra
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
(Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità e norma di interpretazione autentica)
1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "passaggio diretto", sono sostituite dalle parole: "cessione del contratto di lavoro";
b) al comma 2, infine, e aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale";
c) dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente comma: "2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.";
2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Confederazioni rappresentative, sono definite le modalità attuative degli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativamente al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici non economici nazionali, ivi comprese le Agenzie, e dalle Università.
3. Per il personale alle dipendenze dell’ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Il comma 48 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto ministeri previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.
5. All’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "l’ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica" sono sostituite con le seguenti: «l’ispettorato per la funzione pubblica, ufficio di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica;
b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "L’ispettorato può altresì avvalersi di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore alle cinque unità, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l’articolo 56, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni"».
Fasolino, Morra, Giuliano, Nocco
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
(Reclutamento temporaneo di elevate professionalità)
1. Per l’assolvimento di inderogabili esigenze di servizio, con particolare riferimento alle attività di semplificazione, di monitoraggio sui costi e di miglioramento dei servizi alle imprese, non altrimenti fronteggiabili, in relazione al divieto di assunzioni di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente agli anni 2005 e 2006, le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo possono conferire incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i contingenti ivi previsti, aumentati rispettivamente del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell’8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia. Gli incarichi di cui al presente comma possono essere conferiti subordinatamente al rispetto dei limiti finanziari di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Il Relatore
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
1. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono portate le seguenti modificazioni:
a) al comma 118:
1) le parole: "Nell’anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2004, 2005 e 2006";
2) dopo le parole: "un importo" è inserita la seguente: "annuo";
b) al comma 119, la parola: "2004" è sostituita dalle seguenti: "degli anni 2004, 2005 e 2006";
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 per gli anni interessati».
BILANCIO (5ª)
LUNEDì 18 aprile 2005
663ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana.
Il presidente AZZOLLINI avverte che il Relatore ha presentato una nuova formulazione della proposta 3.94 già accantonata nella seduta notturna del 14 aprile scorso. Prima di trattare gli emendamenti all’articolo 5, propone di passare all’esame della proposta 3.94 (testo 2) e dei relativi subemendamenti.
Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.
Si passa all’esame dell’emendamento 3.94 (testo2) e dei relativi subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto).
Il PRESIDENTE avverte che tutti i subemendamenti alla proposta 3.94 si intendono riferiti al nuovo testo presentato dal Relatore. Con il consenso dei rispettivi proponenti i suddetti subemendamenti sono quindi dati per illustrati.
Il relatore IZZO (FI), illustrando l’emendamento 3.94 (testo 2), dichiara che esso rappresenta la sintesi del dibattito svolto nella Commissione affari costituzionali e che con la nuova riformulazione sono state individuate soluzioni idonee a superare le preoccupazioni sollevate dall’opposizione. Ritiene, quindi, che il testo in esame sia equilibrato ed auspica che su di esso converga il più ampio consenso.
Si passa all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo.
Il RELATORE invita ad accogliere la proposta 3.94 (testo 2) ed esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.
Il sottosegretario VEGAS, esprimendo parere favorevole sulla nuova proposta del Relatore, rileva che le norme ivi indicate sono suscettibili di ridurre sensibilmente i costi burocratici e trovano peraltro una corretta collocazione all’interno di un provvedimento volto a favorire la competitività delle imprese italiane. Ritiene altresì che la nuova formulazione possa dare un impulso alla pubblica amministrazione verso una maggiore efficienza rispettando l’orientamento espresso dal Parlamento. La nuova formulazione del comma 4 del capoverso 6-ter risolve, inoltre, alcune preoccupazioni sollevate dalla formulazione originaria della proposta, mentre l’istituzione di una nuova Commissione, la cui durata peraltro è limitata nel tempo, appare funzionale per la realizzazione di un obiettivo che richiede risorse aggiuntive per un tempo predefinito. Per quanto attiene ai profili finanziari dell’emendamento rassicura la Commissione bilancio che l’attuale formulazione non determina effetti negativi per il bilancio dello Stato, posta la durata triennale della Commissione di cui al comma 6-duodecies e la configurazione come limite massimo di spesa della clausola finanziaria dell’ultimo comma. Esprime infine parere contrario su tutti i subemendamenti.
Prende la parola in dichiarazione di voto contrario sulla proposta 3.94 (testo 2), il senatore BASSANINI (DS-U) per rilevare che, sebbene la nuova formulazione recepisca in qualche modo un ampio dibattito svolto in Commissione affari costituzionali, tuttavia la generale applicazione del silenzio-assenso può determinare pericolosi effetti non voluti. Peraltro, fa presente che esso non è la panacea per i rapporti tra imprese e Pubbliche amministrazioni in quanto, permanendo il diritto di autotutela, è evidente che l’ottenimento di un’autorizzazione mediante silenzio-assenso non sarà sufficiente a garantire ad esempio da una banca l’erogazione di un mutuo ad un’impresa edile. Infine, l’oratore non condivide l’opportunità di istituire la Commissione prevista dal capoverso 6–duodecies quale supporto all’attività del Ministro della funzione pubblica, in quanto ciò rischia di essere soltanto uno strumento di attribuzione di nuove consulenze a vantaggio del Ministro stesso per lo svolgimento delle attività alle quali esso stesso è preposto.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) preannunciando un voto contrario rileva che il silenzio–assenso non rappresenta lo strumento richiesto dai privati e dalle pubbliche amministrazioni per rispondere in modo efficace a tutti problemi esistenti nei rapporti tra cittadini ed amministrazioni pubbliche. Peraltro sottolinea che possono sorgere notevoli difficoltà dall’introduzione di tale previsione sia per i piccoli comuni, in quanto sprovvisti delle strutture idonee ad una gestione tempestiva dei rapporti con i cittadini, sia per le grandi realtà urbane dove la mole di attività è tale che ancora restano aperte alcune pratiche relative al condono edilizio del 1994. Le imprese, peraltro, non richiedono misure di tale portata posto che, comunque, nel 2004 sono state 25.000 imprese che hanno iniziato una nuova attività anche in assenza di un silenzio-assenso così generalizzato. Prendendo atto che la nuova formulazione del comma 4 del capoverso 6-ter garantisce l’applicazione delle norme vigenti in materia di salvaguardia del patrimonio paesaggistico e dell’ambiente, dichiara, tuttavia, di ritirare i subemendamenti a sua firma pur ribadendo il proprio voto contrario sulla proposta 3.94 (testo2) per le ragioni suddette.
Il senatore DETTORI (Mar-DL-U), dopo aver richiesto di aggiungere la propria firma, ritira le proposte 3.94 (testo 2)/34 e 3.94 (testo 2)/20.
Il senatore GRILLOTTI (AN) solleva alcune perplessità sull’opportunità di intervenire in materia di silenzio-assenso all’interno del corpus di norme contenuto nella legge n. 241 del 1990 concernente, principalmente, la trasparenza per l’accesso ai documenti amministrativi.
Il PRESIDENTE, essendo stati ritirati tutti i subemendamenti dai rispettivi proponenti, avverte che si passa alla votazione della proposta 3.94 (testo 2).
Posto ai voti l’emendamento 3.94 (testo 2) risulta approvato.
La Commissione conviene, quindi, di passare all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 e di quelli recanti articoli aggiuntivi.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) illustra tutti gli emendamenti a propria firma riferiti all’articolo 5 rilevando che con esso si riducono gli incentivi alle imprese, soprattutto a quelle operanti nel Mezzogiorno, per destinarli alle infrastrutture con effetti incerti sul risultato finale. Pur rilevando in senso favorevole che alcune risorse sono destinate alle aree metropolitane, tuttavia ricorda che il CIPE ha destinato sempre un ammontare di risorse estremamente limitato per tale finalità. Le altre disposizione concernenti i commissari straordinari ad acta e quelle relative alle concessioni autostradali, sebbene volte a risolvere alcuni problemi reali, tuttavia sono state impostate su una logica emergenziale e centralistica che non è in grado di garantire la formazione di un consenso con tutti gli attori istituzionali che in tale contesto risulta indispensabile. Pur condividendo, quindi le finalità che si intendono perseguire con l’articolo in esame, ritiene che sia gli stanziamenti sia le procedure debbano essere profondamente modificate. In particolare si sofferma sulla proposta 5.49 volta a stanziare nuove risorse per il risanamento ambientale dell’area del polo chimico di Pioltello – Rodano in quanto trattasi di una questione alla quale occorre trovare una tempestiva soluzione.
Il senatore CADDEO (DS-U) illustra la proposta 5.3 rilevando che con i commi da 1 a 3 vengono sottratte risorse al Mezzogiorno da destinare alle infrastrutture strategiche. Anche altre disposizioni del decreto-legge in esame, quali quelle relative all’articolo 8, sono finalizzate a sottrarre le risorse destinate alle aree sotto utilizzate, prevalentemente del Mezzogiorno, per ridistribuirle in altre aree del Paese senza che nessun criterio metodologico giustifichi una tale operazione. Non è stata svolta nessuna analisi costi–benefici, nessuna ricerca dei settori e delle aree territoriali nei quali gli impieghi di risorse risultano più produttivi, ma soltanto una scelta ideologica di abbandonare il sud del Paese.
Il senatore DETTORI (Mar-DL-U), illustrando le proposte avanzate dai rappresentanti del proprio Gruppo parlamentare, denuncia il fallimento della legge-obiettivo, da un lato, ed il rischio, dall’altro, che le soluzioni individuate, volte a sottrarre risorse al Mezzogiorno, siano peggiori delle problematiche riscontrate. Si perde peraltro l’occasione di colmare il gap infrastrutturale tra le diverse aree del Paese. Per quanto concerne in particolare le questioni relative al risanamento ambientale menzionate dal senatore Ripamonti rileva che sono state disattese le aspettative di una politica di risanamento ambientale iniziata nel 2003 con un’iniziativa governativa volta a realizzare un monitoraggio dei siti da bonificare e poi lasciata successivamente cadere.
Il senatore PEDRAZZINI (LP) illustra la proposta 5.30, volta ad abolire alcuni commi dell’articolo 5, chiedendo al Governo il numero dei commissari ad acta attualmente in carica al fine di valutare una possibile revisione della normativa finalizzata a destinare una maggiore quota di risorse ai progetti.
Il senatore Paolo FRANCO (LP) illustra la proposta 5.37/a volta a sopprimere il coma 10 dell’articolo in questione. Ritiene infatti preferibile sottrarre alla competenza degli enti pubblici le decisioni relative all’individuazione dei terminali di gassificazione. Dichiara altresì di apporre la propria firma sull’emendamento 5.63, che invita a valutare con attenzione, in quanto ne condivide le finalità e richiama l’attenzione della Commissione sulla proposta 5.40 per la quale auspica un accantonamento al fine di svolgere una più attenta valutazione politica della proposta stessa.
Il relatore IZZO illustra la proposta 5.40 volta a permettere un’accelerazione nelle procedure ed una semplificazione in materia di progetti di terminali di rigassificazione. Illustra poi la proposta 5.53 volta ad estendere l’applicazione dell’articolo 4, comma 177, della legge n. 350 del 2003, concernente l’attualizzazione di interventi finanziari, anche ai limiti di impegno correlati a finanziamenti destinati alla ricerca ed allo sviluppo. Illustrando l’emendamento 5.54, rileva che esso permette uno smobilizzo più redditizio delle attività da destinare, da parte della SACE S.p.A., al soddisfacimento dei portatori di titolo di debito emesso dalla società anche al fine di ottener un miglior rating. L’ultimo periodo della proposta in esame, già previsto nell’atto Camera n. 5736 sopprime l’eliminazione del limite attualmente previsto per il plafond assicurativo della società su indicata.
Il senatore NOCCO (FI) illustra la proposta 5.52, già contenuta nell’atto Camera n. 5736 e volta ad accelerare nel Mezzogiorno l’attuazione delle disposizioni in materia di affidamento del servizio idrico integrato, individuando, altresì, un meccanismo premiale nella ripartizione delle risorse del fondo per le aree sotto utilizzate disponibili per investimenti pubblici. Illustra, quindi, la proposta 5.57 volta ad incrementare il periodo transitorio delle concessioni del gas a determinate condizioni. Illustrando la proposta 5.61, già contenuta nell’atto Camera n. 5736, rileva che si tratta di norme volte all’incentivazione della promozione dello sviluppo economico in ambiti urbani e territoriali di vasta area al fine di accrescere le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale.
Il senatore FASOLINO (FI) illustra la proposta 5.55 volta a semplificare e rendere coerenti le disposizioni sulle carte valori contenute nel decreto-legge n. 7 del 2005 con la normativa relativa all’IPZS-S.p.A., società per azioni a capitale pubblico.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra la proposta 5.0.2 volta a favorire il completamento della rete infrastrutturale di alcuni porti italiani al fine di aumentare la competitività del Paese.
Il sottosegretario VEGAS, dando per illustrata la proposta 5.51, propone alla Commissione di accantonarne l’esame per svolgere un approfondimento della portata dello stesso.
Tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 5, nonché quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo si danno per illustrati.
Si passa ai pareri del Relatore e del Governo.
Il relatore IZZO (FI) esprime parere favorevole sulle proposte 5.4, 5.5 (identica alla proposta 5.6), 5.12, 5.40, 5.44, 5.45, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.0.8 e 5.0.9, nonché propone l’accantonamento degli emendamenti 5.26, 5.27, 5.28, 5.31, 5.35, 5.36 (identica alle proposte 5.37, 5.37/a e 5.38), 5.39, 5.51 (anche in considerazione della richiesta avanzata dal Governo), 5.61, 5.63, 5.0.4 e 5.0.20.
Si rimette al Governo sulle proposte 5.7 (analoga alla proposta 5.8 e 5.9), 5.0.10 e 5.0.12, mentre invita a ritirare l’emendamento 5.56. Esprime infine parere contrario su tutte le restanti proposte.
Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al Relatore. In difformità rispetto al parere reso dal Relatore, esprime parere contrario sulla proposta 5.5 (identica alla proposta 5.6), che propone di accantonare per un’ulteriore riflessione sulle stesse Propone poi di accantonare gli emendamenti 5.26, 5.27, 5.29, 5.31, 5.35, 5.39, 5.40, 5.44, 5.45, 5.51 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.61, 5.0.4, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.12 e 5.0.20. Sugli emendamenti in merito ai quali il Relatore si è rimesso al parere del Governo, formula parere contrario sulle proposte 5.7, 5.8, 5.9 e 5.0.10, ed invita al ritiro delle proposte 5.56 e 5.63.
Esprime, poi, parere contrario sulla proposta 5.30, fermo restando l’impegno di fornire i chiarimenti richiesti dal senatore Pedrazzini, nonché sulle proposte 5.36, 5.37 e 5.37/a in quanto ritiene preferibile concentrare l’esame sulla proposta 5.40.
Il senatore NOCCO (FI), stante l’invito del Relatore e del Governo, ritira l’emendamento 5.56.
Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 5, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 5.
Con separate votazioni la Commissione respinge le proposte da 5.1 a 5.3. Posta ai voti viene invece approvata la proposta 5.4.
La Commissione delibera poi di accantonare la proposta 5.5 (identica alla proposta 5.6), nonché le proposte 5.26, 5.27, 5.28, 5.31, 5.35, 5.39, 5.44, 5.45, 5.53, 5.54, 5.55 e 5.0.9.
Con separate votazioni sono poi respinte le proposte da 5.7 a 5.9, previa dichiarazione di voto contrario del senatore CADDEO (DS-U). Vengono altresì respinte le proposte 5.10 e 5.11.
In dichiarazione di voto contrario sulla proposta 5.12 interviene il senatore CADDEO (DS-U) per rilevare che non appare condivisibile l’esclusione delle Regioni nella materia sottesa all’emendamento.
Il relatore IZZO (FI) ribadisce il proprio parere favorevole sulla proposta 5.12 in quanto con essa si intende riproporre l’esperienza della riserva per le aree urbane attuata mediante la stipula di accordi di programma quadri ed il cui riferimento programmatico, ai sensi della legge n. 662 del 1996, viene ricondotto alle intese istituzionali di programma tra Governo e Regioni già, per altro, sottoscritte.
Stante l’avviso favorevole del Relatore e del Governo, la Commissione approva la proposta 5.12.
Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 5.14 a 5.38.
Dopo l’intervanto del senatore CURTO (AN) volto a chiedere alcuni chiarimenti sulla proposta 5.40, prende la parola il senatore Paolo FRANCO (LP) per auspicare l’accantonamento della proposta per una più attenta valutazione politica.
La Commissione delibera quindi di accantonare la proposta 5.40.
Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti da 5.41 a 5.50.
Il senatore MORANDO (DS-U), pur prendendo atto della richiesta avanzata dal Governo di accantonare l’emendamento 5.51, fa presente che esso può comportare il rischio di traslazione sulle tariffe del maggior canone imposto dall’ANAS agli enti concessionari.
La Commissione delibera quindi di accantonare la proposta 5.51.
In dichiarazione di voto contrario sulla proposta 5.52 interviene il senatore CADDEO (DS-U) per rilevare la palese contraddizione tra le più recenti iniziative relative al fondo per le aree sottoutilizzate volte a semplificarne il meccanismo di funzionamento e la proposta in esame. Ritiene infatti che per raggiungere lo stesso obiettivo sia sufficiente operare attraverso la delibera del CIPE anziché una modifica normativa.
Il senatore GRILLOTTI (AN) interviene per manifestare il proprio dissenso rispetto alle argomentazioni addotte dal senatore Caddeo.
La Commissione accantona poi l’esame della proposta 5.52.
Con separate votazioni vengono respinte le proposte da 5.57 a 5.60.
Il senatore MORANDO (DS-U), pur prendendo atto della proposta del Relatore e del Governo di accantonare l'emendamento 5.61, solleva alcune perplessità in merito al coordinamento dell’emendamento stesso con il testo del decreto in esame.
La Commissione delibera, poi, di accantonare l’esame della proposta 5.61.
Posto ai voti l’emendamento 5.62 viene respinto.
In dichiarazione di voto contrario sulla proposta 5.63 interviene il senatore MORANDO (DS-U) manifestando il proprio disappunto per la proposta del Relatore e del Governo di accantonarne l’esame. Si tratta infatti di una proposta che interviene su una materia per la quale risulta impensabile un intervento così statalista e centralista quale quello proposto.
Il senatore CICCANTI (UDC), concordando con le osservazioni testè svolte, segnala che si tratta di una materia nella quale sussiste la competenza legislativa esclusiva delle Regioni.
Il senatore Paolo FRANCO (LP) dichiara di ritirare l’emendamento 5.63.
Posto ai voti, l’emendamento 5.0.1 viene poi respinto.
Dopo che il senatore DETTORI (Mar-DL-U) ha dichiarato di aggiungere la propria firma alla proposta 5.0.2, prende la parola il senatore CADDEO (DS-U) in dichiarazione di voto favorevole sulla medesima proposta in quanto volta a rilanciare il ruolo svolto dalle infrastrutture portuali italiane in un periodo congiunturale nel quale si riscontra un notevole sviluppo dei traffici commerciali provenienti dall’Oriente nel Mediterraneo. La filosofia dell’emendamento è, peraltro, volta a rilanciare l’economia del Mezzogiorno attraverso interventi strutturali ed una più equilibrata ripartizione delle risorse nel Paese.
Il senatore MORANDO (DS-U) rileva che gli obiettivi perseguiti dall’emendamento 5.0.2 sono assolutamente condivisibili e richiama l’attenzione di tutta la Commissione sull’opportunità di favorire e sviluppare le potenzialità delle infrastrutture portuali italiane stante, da un lato, il grado di elevata competitività del Paese nel settore della logistica e, dall’altro, gli investimenti già avviati nel decennio scorso al fine di rafforzare la capacità di alcuni porti italiani fra i quali si distingue quello di Gioia Tauro.
Il relatore IZZO (FI) fa presente che le argomentazioni svolte in merito all’opportunità di potenziare le infrastrutture portuali al fine di consentire al Paese di conquistare quote significative del mercato dei servizi logistici rappresenta un obiettivo condiviso anche dalla maggioranza. Ribadisce tuttavia il parere contrario sulla proposta in questione per ragioni connesse alla sua copertura finanziaria. Tuttavia dichiara che, ove l’opposizione presentasse un ordine del giorno volto a impegnare il Governo verso la direzione proposta dall’emendamento stesso, il proprio avviso sarebbe favorevole.
Il senatore CURTO (AN) preannuncia il proprio voto favorevole ad un ordine del giorno predisposto nel senso indicato dal Relatore che, tuttavia, ampliasse il novero dei porti da potenziare prevedendo, semmai, una copertura mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina.
Il senatore FASOLINO (FI) dichiara del tutto condivisibile la proposta suggerita dal Relatore, concordando con qualsiasi iniziativa volta a sostenere la portualità nel Mezzogiorno anche al fine di colmare il notevole ritardo rispetto alle altre aree del Paese.
Il senatore CICCANTI (UDC), pur rilevando inidonea la copertura proposta, ritiene tuttavia fondato sul piano politico l’obiettivo perseguito dall’emendamento in esame.
Posto ai voti l’emendamento 5.0.2 viene poi respinto. Con distinta votazione viene poi respinta la proposta 5.0.3.
In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 5.0.4 interviene il senatore GRILLOTTI (AN) per segnalare che essa appare suscettibile di risolvere un rilevante contenzioso.
Il senatore MORANDO (DS-U) condivide la proposta del Relatore e del Governo di accantonare la proposta 5.0.4 per svolgere un ulteriore approfondimento delle soluzioni più opportune rispetto ad una problematica che ritiene tuttavia fondata.
La Commissione delibera, quindi, di accantonare l’esame della proposta 5.0.4.
Con separate votazioni sono poi respinte le proposte da 5.0.5 a 5.0.7.
Sulla proposta 5.0.8 interviene il senatore MORANDO (DS-U) per rilevare che ancorché sia stata avanzata la richiesta di un accantonamento dell’esame della stessa, tuttavia in occasione della ripresa dell’esame stesso sarà necessario disporre di una relazione tecnica debitamente verificata.
L’esame dell'emendamento 5.0.8 viene poi accantonato.
Con separate votazioni vengono poi respinte le proposte 5.0.10 e 5.0.11.
La Commissione conviene poi di accantonare l’esame della proposta 5.0.12 per svolgere ulteriori approfondimenti degli obiettivi sottesi alla stessa.
Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti da 5.0.13 a 5.0.15. Con un’unica votazione la Commissione respinge poi le proposte identiche 5.0.16 e 5.0.17. Con separate votazioni vengono altresì respinte le proposte 5.0.18 e 5.0.19.
Il senatore NOCCO (FI) chiede di aggiungere la sua firma alla proposta 5.0.20.
Dopo alcune richieste di chiarimenti avanzate dai senatori MORANDO (DS-U), CICCANTI (UDC) e BATTAFARANO (DS-U), la Commissione conferma la decisione di accantonare l’esame della proposta 5.0.20.
Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti da 5.0.21 a 5.0.24.
Sulla proposta 5.0.25, il senatore FERRARA (FI) manifesta alcune perplessità in merito al parere contrario del Relatore anche tenendo conto del fatto che la copertura finanziaria dell’emendamento stesso è garantita dalle risorse destinate alla continuità territoriale.
Con separate votazioni vengono respinte le proposte da 5.0.25 a 5.0.30.
Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.
Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344
al testo di conversione del decreto-legge
Art. 3.
3.94 (testo 2)/1
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), sopprimere il comma 6-bis.
3.94 (testo 2)/2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), al comma 6-bis, capoverso, sopprimere il comma 2.
3.94 (testo 2)/3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), al comma 6-bis, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine, comunque non inferiore a sessanta giorni e modulato tenendo conto della sua sostenibilità, sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati, decorre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte».
3.94 (testo 2)/4
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), al comma 6-bis, capoverso, comma 3, sostituire la parola. «novanta» con la seguente: «sessanta».
3.94 (testo 2)/5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), al comma 6-bis, capoverso, comma 5, sostituire le parole: «anche senza necessità di» con la seguente: «previa».
3.94 (testo 2)/6
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), sopprimere il comma comma 6-ter.
3.94 (testo 2)/7
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), sostituire il comma 6-ter con il seguente:
«6-ter. L’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 20. - (Silenzio assenso). – 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un’attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento e comunque non inferiore a novanta giorni, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l’amministrazione competente può annullare l’atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.
2. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
3. In materia di ambiente, paesaggio e beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, il silenzio dell’amministrazione competente nel termine di cui al comma 1 comporta il mancato accoglimento dell’istanza"».
3.94 (testo 2)/8
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), sostituire il comma 6-ter con il seguente:
«6-ter. All’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi del capo IV-bis, ad esclusione dell’articolo 21-septies, comma 2.
2-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell’energia, ovvero agli atti e procedimenti relativi alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all’immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti"».
3.94 (testo 2)/9
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2) comma 6-ter, capoverso «Art. 20», comma 1, dopo le parole: «provvedimenti amministrativa» aggiungere le seguenti: «di competenza statale».
3.94 (testo 2)/10
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2) comma 6-ter, capoverso «Art. 20», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nel caso di istanze riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente o (testo 2)/e immobili sottoposti a vincolo o tutela in virtù di leggi nazionali o regionali, il silenzio dell’amministrazione competente, decorso il termine di cui al comma 1, equivale al rigetto della domanda».
3.94 (testo 2)/11
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2) comma 6-ter, capoverso, sopprimere il comma 2.
3.94 (testo 2)/12
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2) comma 6-ter, capoverso, nel comma 3 sostituire le parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» con le seguenti: «del Capo IV-bis, ad esclusione dell’articolo 21-septies, comma 2».
3.94 (testo 2)/13
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2) comma 6-ter, capoverso «Art. 20», sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Il silenzio assenso nonsi applica in materia edilizia e urbanistica, negli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e comunque a tutte le istanze di parte concernenti immobili sottoposti a vincolo o tutela in virtù di leggi nazionali o regionali, anche sopravvenuto. Il silenzio assenso non si applica altresì ad atti e procedimenti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all’immigrazione, all’ambiente e alla salute, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con i Ministri competenti».
3.94 (testo 2)/14
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-ter, capoverso, nel comma 4, dopo le parole: «non si applicano», aggiungere le seguenti: «in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell’energia, e non si applicano altresì».
3.94 (testo 2)/15
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-ter, capoverso, nel comma 4, sostituire le parole: «agli atti e procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, a quelli» con le seguenti: «ai beni ambientali, paesaggistici e culturali tutelati, nonché ai beni ed immobili collocati nell’ambito delle zone penetrate come omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, agli atti».
3.94 (testo 2)/16
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-ter, capoverso «Art. 20», comma 4, dopo le parole: «agli atti», aggiungere le seguenti: «rilasciati dalle amministrazioni competenti in materia edilizia, urbanistica e ambientale, dalle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, agli atti imposti dalla normativa comunitaria nonché a tutti gli atti o».
3.94 (testo 2)/17
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-ter, capoverso «Art. 20», comma 4, dopo le parole: «agli e procedimenti», aggiungere le seguenti: «che non sono di competenza delle amministrazioni statali nonché agli atti o procedimenti».
3.94 (testo 2)/18
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-ter, capoverso «Art. 20», comma 4, sostituire le parole da: «e procedimenti» fino a «amministrativi formali» con le seguenti: «rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria».
3.94 (testo 2)/19
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-ter, capoverso «Art. 20», comma 4, sostituire le parole: «finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente» con le seguenti: «riguardanti l’ambiente ed il patrimonio culturale e paesaggistico».
3.94 (testo 2)/20
Zanda, Giaretta, Dettori
Al comma 6-ter, al comma 4 dell’art. 20, ivi sostituito, dopo le parole: «alla pubblica sicurezza e alla immigrazione,», inserire le seguenti: «alla giustizia, alla salute e alla pubblica incolumità».
3.94 (testo 2)/21
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-ter, capoverso, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il silenzio assenso non si applica ai beni ambientali, paesaggistici e culturali tutelari nonché ai beni ed immobili collocati nell’ambito delle zone perimetrate come omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444».
3.94 (testo 2)/22
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-ter, capoverso «Art. 20.», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti per i quali è esclusa l’applicazione della DIA ai sensi dell’articolo 19».
3.94 (testo 2)/23
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), sopprimere il comma 6-quinquies.
3.94 (testo 2)/24
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), nel comma 6-quinquies, sopprimere le parole da: «se non modificate» fino alla fine del comma».
3.94 (testo 2)/25
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-sexies, sopprimere le parole da: «ferma restando» fino alla fine del comma.
3.94 (testo 2)/26
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), sopprimere il comma 6-septies.
3.94 (testo 2)/27
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-septies, sostituire le parole: «centottanta giorni dalla data» con le seguenti: «venti giorni dalla data».
3.94 (testo 2)/28
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-septies, dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «con esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché atti imposti dalla normativa comunitaria».
3.94 (testo 2)/29
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), sopprimere il comma 6-opties.
3.94 (testo 2)/30
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), sopprimere il comma 6-decies.
3.94 (testo 2)/31
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), nel comma 6-decies, sopprimere la parola: «esclusiva».
3.94 (testo 2)/32
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), nel comma 6-decies, aggiungere in fine le seguenti parole: «limitatamente ai casi di nullità degli atti amministrativi».
3.94 (testo 2)/33
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 3.94 (testo 2), sopprimere i commi 6-duodecies, 6-terdecies e 6-quaterdiecies».
3.94 (testo 2)/34
Zanda, Giaretta, Dettori
All’emendamento 3.94 (testo 2), sopprimere i commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies.
3.94 (testo 2)
Il Relatore
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. L’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Conclusione del procedimento) – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti"».
6-ter. L’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 20. - (Silenzio assenso) – 1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis».
6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.
6-sexies. Le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.
6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l’amministrazione non comunica all’interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo.
6-octies. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione precedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione, procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti».
6-nonies. All’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e aggiunto il seguente:
«2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20.».
6-decies. Al comma 5 dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
6-undecies. All’articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «due sole volte».
6-duodecies. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita fino al 31 dicembre 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all’albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma non può superare le dieci unità.
6- terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l’organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
6- quaterdecies. Per l’attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l’anno 2005, di 1.500.000 euro per l’anno 2006 e di 1.500.000 euro per l’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.94
Il Relatore
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. L’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi e regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acquisizione delle valutazioni tecniche. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestanti in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".
6-ter. L’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 20. - (Silenzio assenso). – 1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all’immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis".
6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis, del presente articolo.
6-sexies. Le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.
6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l’amministrazione non comunica all’interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo.
6-octies. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".
6-nonies. All’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20".
6-decies. Al comma 5 dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".
6-undecies. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all’albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica.
6-duodecies. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6-undecies è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l’organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6-terdecies, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
6-terdecies. Per l’attuazione dei commi 6-undecies e 6-duodecies è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l’anno 2005, di 1.500.000 euro per l’anno 2006 e di 1.500.000 euro per l’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 5.
5.1
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo 8.
Conseguentemente sopprimere l’articolo 5.
5.2
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
5.3
Caddeo, Pasquini, Chiusoli, Maconi, Stanisci
Sopprimere i commi da 1 a 3.
5.4
Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «per effetto della» con le seguenti: «per effetto delle».
Al comma 7, nel terzo periodo, sostituire le parole: «ovvero con il sindaco» con le seguenti: «ovvero il sindaco».
Al comma 11, sostituire le parole: «delle normativa» con le seguenti: «della normativa».
Al comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: «articoli 118, 119 e 120 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».
5.5
Nocco
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché gli interventi previsti dall’articolo 86, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
5.6
Nocco, Lauro
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché gli interventi previsti dall’articolo 86, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
5.7
Nocco
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Lo 0,5% delle risorse di cui al presente comma, viene utilizzato dalla Tav spa per pubblicizzare all’estero i sistemi tecnologici infrastrutturali nazionali, secondo gli indirizzi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
5.8
Nocco
Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Lo 0,3% delle risorse di cui al presente comma, viene utilizzato dalla Tav spa per pubblicizzare all’estero i sistemi tecnologici infrastrutturali nazionali, secondo gli indirizzi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
5.9
Nocco
All’articolo 5, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Lo 0,1% delle risorse di cui al presente comma, viene utilizzato dalla Tav spa per pubblicizzare all’estero i sistemi tecnologici infrastrutturali nazionali, secondo gli indirizzi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».
5.10
Zanda
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture materiale e immateriali in grado di accrescere la competitività dei territori».
5.11
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Turroni, Zancan
Al comma 2, dopo la parola: «consentano» aggiungere le seguenti: «il miglioramento della qualità ambientale dell’aria e la riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, il riequilibrio modale, nonché».
5.12
Nocco, Fasolino, Giuliano
Al comma 3, sopprimere le parole: «, da inserire in apposito programma regionale,».
5.13
Zanda
Al comma 3, sopprimere le parole da: «dai Ministeri» fino alla fine del comma.
5.14
Zanda
Al comma 3, sostituire le parole: «dei comuni» con le seguenti: «degli enti locali».
5.15
Zanda
Al comma 3, dopo le parole: «intese raggiunte» aggiungere le seguenti: «in sede di Conferenza Unificata».
5.16
D’Andrea
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse disponibili dovrà essere impiegata per finanziare piani concernenti aree ubicate nel Mezzogiorno, destinando almeno un terzo delle risorse medesime per la realizzazione di piani di intervento relativi ad aree urbane classificate quale Patrimonio Mondiale dell’Umanità».
5.17
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 4.
5.18
Ciccanti
Al comma 4, dopo le parole: «con modalità di project financing» inserire le seguenti: «e garantendo all’investimento una redditività netta non inferiore al 4,5 per cento».
5.19
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Turroni, Zancan
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104».
5.20
Zanda
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104».
5.21
Zanda, Treu
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il comma 449 dell’articolo 1 della legge dicembre 2004, n. 311, è abrogato».
5.22
Treu, Zanda
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «A salvaguardia degli equilibri economico finanziari degli enti previdenziali pubblici e a tutela dei livelli di copertura delle prestazioni erogate agli iscritti, gli investimenti immobiliari di cui al presente comma devono essere svolti in modo da assicurare a ciascuno dei predetti enti:
a) un coinvolgimento dell’ente esclusivamente a titolo di finanziatore dell’investimento, a fronte di adeguate e dirette garanzie dei finanziamenti erogati;
b) l’accesso agli investimenti attraverso gli strumenti tipici del mercato mobiliare;
c) un rendimento idoneo a garantire l’equilibrio finanziario nell’ambito del vigente sistema di finanziamento delle prestazioni, ovvero ad impedire l’incremento degli eventuali deficit attuariali;
d) ferme restando le garanzie di cui alla lettera c), la facoltà di destinare i rendimenti ad ulteriori investimenti mobiliari».
5.23
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Turroni, Zancan
Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 13.
5.24
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Turroni, Zancan
Al comma 5, sopprimere le parole: «non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche,».
5.25
Zanda
Al comma 5, sopprimere le parole: «non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche,».
5.26
Cicolani, Nocco
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».
5.27
Cicolani, Nocco
Al comma 5, dopo le parole: «delle concessioni autostradali già assentite,» aggiungere le seguenti: «anche se già».
5.28
Cicolani, Nocco
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni appaltanti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti già formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che le stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell’opera proseguire e concludere in luogo dell’avviare un nuovo procedimento ai sensi del predetto decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e successive modificazioni».
5.29
Caddeo, Pasquini, Chiusoli, Maconi
Sopprimere i commi da 7 a 13.
5.30
Pedrazzini
Sopprimere i commi 7, 8, 11 e 13.
5.31
Cicolani, Nocco
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Per le opere di cui al comma 5, si può procedere alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei commissari straordinari eventualmente già nominati».
5.32
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Turroni, Zancan
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «di cui all’articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modificazioni» con le seguenti: «di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190».
5.33
Zanda
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «di cui all’articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, converito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modificazioni» con le seguenti: «di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190».
5.34
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Costituiscono cause di incompatibilità assolute preclusive della nomina a Commissario straordinario:
a) l’espletamento anche in passato di altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente alle opere ed ai lavori di cui al precedente comma 5;
b) la partecipazione ad organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo sulle opere e sui lavori di cui al precedente comma 5».
5.35
Cicolani, Nocco
Sopprimere il comma 9.
5.36
Specchia
Sopprimere il comma 10.
5.37
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 10.
5.37/a
Stiffoni, Franco Paolo
Sopprimere il comma 10.
5.38
Stanisci, Caddeo
Sopprimere il comma 10.
5.39
Ciccanti, Tarolli
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Ministero delle Attività produttive provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di competenza».
5.40
Il Relatore
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001 n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle Attività produttive provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di competenza».
5.41
Stanisci, Caddeo
Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per gli impianti di rigassificazione già autorizzati, qualora il parere reso in sede di conferenza di servizi dai rappresentanti della Regione, Provincia e Comune, sia difforme dai successivi pareri espressi anche da uno solo dei rispettivi Consigli, il Ministero delle Attività Produttive sospende ogni decisione finale o eventuale provvedimento definitivo emesso e riavvia un nuovo procedimento».
5.42
Stanisci, Caddeo
Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli impianti di rigassificazione autorizzati sulla base del nulla osta alla prosecuzione del procedimento rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di cui alla richiamata legge 24 novembre 2000, n. 340, dovranno comunque essere sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale per l’acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale».
5.43
Specchia
Al comma 10 aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali possono proporre, attraverso una apposita Conferenza di servizi, una diversa localizzazione, più compatibile con gli obiettivi di sviluppo del territorio di propria competenza dei terminali di rigassificazione».
5.44
Cicolani, Nocco
Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, il Commissario acquisisce il parere delle competenti amministrazioni, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Commissario procede comunque nella esecuzione dell’opera. Qualora rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere siano tali da non consentire il rispetto dei tempi per la realizzazione completa dell’opera e da determinare un grave pericolo per l’economia e per la sicurezza e incolumità pubbliche, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può deliberare lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, conferendo al Commissario i relativi poteri, sentita la Regione o le Regioni interessate. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati».
5.45
Cicolani, Nocco
Dopo il comma 12 inserire i seguenti:
«12-bis. In deroga al comma 1-ter dell’articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
12-ter. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al terzo migliore offerente in sede di gara.
12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa vigente – ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni – nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa comunitaria. L’affidamento con procedura negoziata avviene mediante gara informale, sulla base del progetto originario eventualmente modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero rese nel frattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno cinque concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, e successive modificazioni.
12-quinquies. Qualora il fallimento dell’appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui al comma 12-quater».
5.46
Cavallaro
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. Al fine di rimuovere gli squilibri sociali ed economici e di promuovere lo sviluppo competitivo nei territori montani, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito fondo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, con lo scopo di finanziare, attraverso gli interventi delle Comunità montane e dei Comuni montani, opere strutturali e infrastrutturali volte ad agevolare la realizzazione di investimenti produttivi e a favorire la crescita della rete imprenditoriale locale».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5.47
Cambursano
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. Al fine di completare la realizzazione degli interventi per i giochi Olimpici invernali "Torino 2006", all’articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "80 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro"».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5.48
Longhi
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell’area delle acciaierie di Genova-Cornigliano in coerenza con quanto previsto dall’articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2005 a favore dei soggetti competenti e a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine integrato del corrispondente importo annuo per quindici anni a decorrere dall’anno 2005».
5.49
Ripamonti
Al comma 14, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2001, n. 448,» aggiungere le seguenti: «nonchè, per la bonifica e il risanamento ambientale dell’area del polo chimico di Pioltello-Rodano,» indi, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».
Conseguentemente, all’articolo 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell’ambito dell’unità previsionale di base "fondo speciale" di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero;».
5.50
Donati
Al comma 14, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2001, n. 448,» aggiungere le seguenti: «nonchè, per la bonifica e il risanamento ambientale dell’area del polo chimico di Mantova, con particolare riferimento al risanamento dei laghi», indi sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».
Conseguentemente, all’articolo 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell’ambito dell’unità previsionale di base "fondo speciale" di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, all’uopo ulilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero;"».
5.51
Il Governo
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere all’ANAS Spa, con versamento diretto, un canone annuo, aggiuntivo a quello già previsto dal comma 3 dell’articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a favore dello Stato, nella misura dell’uno per cento, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data sono modificate le clausole convenzionali autostradali in materia di canone di concessione».
5.52
Nocco, Fasolino, Gentile
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
«15-bis. Al fine di promuovere l’attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale, essenziali per lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un’apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell’articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
15-ter. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente norma secondo le disposizioni di cui al comma 1, favorendo criteri di mercato e tempestività».
5.53
Il Relatore
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808 e di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 11 maggio 1999, n. 140 sono utilizzati secondo le specifiche disposizioni recate dall’articolo 4, comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.».
5.54
Il Relatore
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. All’Articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 24, è aggiunto il seguente:
24-bis. La SACE Spa può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla SACE Spa ai sensi del presente comma, non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, è abrogato».
5.55
Fasolino, Nocco
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 7-vicies quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 3l marzo 2005, n. 43, è soppresso».
5.56
Noco, Ferrara
Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:
«16-bis. È assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2006, di 17 milioni di euro per l’anno 2007 e di 13 milioni per l’anno 2008 alla società di cui al comma 1 dell’articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Agli oneri derivanti dall’attuazione del primo periodo si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l’anno 2006, 17 milioni di euro per l’anno 2007 e 13 milioni per l’anno 2008. Conseguentemente, per l’anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 10 milioni di euro.».
5.57
Nocco
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
«16-bis. All’articolo 1 comma 69 della legge 23 agosto 2004, n. 239 sostituire le parole: "Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5 termina entro il 31 dicembre 2007," con le seguenti parole: "ll periodo transitorio di cui al citato articolo 15, commi 5 e 7 termina il 31 dicembre 2007,". Dopo le parole: "qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse." aggiungere le seguenti parole: "ll periodo transitorio è ulteriormente incrementato, qualora ricorra almeno una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), dell’articolo 15 comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164." Dopo le parole "È abrogato il comma 8 dell’articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000" sono inserite le parole: ", fatti salvi gli incrementi del periodo transitorio previsti nel citato articolo 15 comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che vengono sommati tra loro, qualora le condizioni per l’incremento siano maturate prima dell’entrata in vigore della presente legge."».
5.58
Pontone, Grillotti
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
«16-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 si applicano al biodiesel (codice NC 3821 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell’ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall’accise nei limiti di un contingente annuo di 400.000 tonnellate.
16-ter. Con i criteri di cui all’articolo 4 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256, ed in particolare l’articolo 5, comma 1, i quantitativi di biodiesel non assegnati nel programma precedente e fino al 31 dicembre 2004 possono essere ripartiti nel corso dell’anno 2005.».
5.59
Nocco
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«16-bis. All’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sopprimere le parole "su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l’impianto è collegato" e sostituirle con le parole: "dalla società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.".
16-ter. All’articolo 13 comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sopprimere le parole: "è ritirata dal gestore di rete alla quale l’impianto è collegato" e sostituirle con le parole: "è ritirata dalla società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.".
16-quater. All’articolo 1 comma 41, della legge 23 agosto 2004 n. 239 sopprimere le parole: "Previa richiesta del produttore", sopprimere inoltre le parole "o dall’impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione"».
5.60
Stanisci
Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
«16-bis. Al fine di incentivare la mobilità lavorativa, gli alloggi finanziati ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, per i quali i prefetti non abbiano potuto procedere all’assegnazione ai dipendenti della Amministrazioni dello Stato aventi i requisiti, sono destinati prioritariamente a soggetti con esigenze abitative connesse a mobilità lavorativa territoriale.
16-ter. Per le finalità di cui al primo comma sono ammessi a finanziamento i programmi di cui agli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136, nonché quelli utilmente collocati in graduatoria, a seguito del bando di cui al decreto ministeriale Ministero dei lavori pubblici 17 gennaio 1992, per i quali sia ratificato l’accordo di programma entro i termini previsti dall’articolo 19-quinquies del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.
16-quater. I programmi di cui al comma 16-ter potranno essere rilocalizzati anche in altra regione secondo quanto previsto dal comma 150, articolo 4, della legge 24 dicembre 2004, n. 350. Il finanziamento degli stessi potrà avvenire entro i limiti delle disponibilità, in ordine cronologico rispetto alla data di ratifica dell’accordo di programma. Ai fini della localizzazione il parere del prefetto territorialmente competente viene sostituito dall’assenso espresso dalla Regione in sede di accordo di programma.
16-quinquies. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 per i quali non sia stato ancora aggiudicato l’appalto, fermo restando il finanziamento a suo tempo concesso si applicano i limiti di costo di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici aggiornati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto. In tal caso si può procedere ad una riduzione del numero di alloggi da realizzare o in alternativa il concessionario del programma può contribuire con fondi propri all’incremento del finanziamento statale.
16-sexies. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 16-quinquies sono destinati alle finalità di cui al comma 16-bis e possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti comunque denominati, a prezzi non superiori ai valori di costo di cui al citato decreto ministeriale 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici come aggiornati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto. Nel caso in cui gli alloggi rimangano nella disponibilità del promotore, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione e con le modalità di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.».
5.61
Nocco
Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
«16-bis. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
16-ter. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 16-bis, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso l’incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;
b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;
c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;
d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;
e) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l’efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l’implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.
16-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 16-quinquies. Le linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
16-quinquies. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle linee guida di cui al comma 16-quater, d’intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L’elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla regione ovvero alle regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento, individuando un soggetto promotore dell’iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 16-nonies.
16-sexies. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 16-ter, può anche prevedere l’adozione dei seguenti strumenti:
a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
d) costituzione delle società di cui al comma 16-nonies.
16-septies. Ai piani, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che li approva, e assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 16-quater.
16-octies. I comuni, individuati ai sensi del comma 16-quinquies, predispongono il piano definitivo degli interventi, anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l’intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne cura l’istruttoria per l’invio al CIPE.
16-nonies. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui alla presente legge, i comuni possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della provincia, della regione, di altri enti ed amministrazioni pubblici e di soggetti privati secondo le disposizioni recate dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
16-decies. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l’attuazione.
16-undecies. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all’avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predispone una relazione annuale al Parlamento.
16-duodecies. Agli oneri derivanti all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
16-terdecies. Se e dal momento in cui la Regione siciliana e la regione Calabria esprimono la loro intesa al riguardo, risulta individuato come ambito di area vasta strategica e di preminente interesse nazionale, rispondente alle previsioni del comma 1, il territorio delle province di Messina e di Reggio Calabria. In esso gli interventi disciplinati dal presente articolo devono rispondere anche allo specifico scopo di adeguare le infrastrutture e gli assetti urbani in essere alle esigenze e alle opportunità inerenti alla realizzazione ed al funzionamento del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente. All’interno di tale ambito risultano altresì contestualmente individuate come altrettante, distinte aree urbane ai sensi del citato comma 16-bis, le circoscrizioni territoriali dei comuni di Messina, Reggio Calabria, Villa S. Giovanni e Campo Calabro».
5.62
Provera, Franco Paolo
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
«16-bis.
(Ammodernamento settore autotrasporto)
1. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell’autotrasporto di merci, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento, un piano di interventi finanziari per la realizzazione delle seguenti linee di azioni:
a) incentivazione dell’esodo delle imprese monoveicolari;
b) iniziative per l’ammodernamento delle imprese, ivi inclusa la formazione del personale dipendente;
c) sostegno di forme di aggregazione imprenditoriale.
2. I contributi erogabili alle imprese, nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, non superano la somma di 100.000 euro in tre anni per impresa.
16-ter.
(Viabilità Valtellina)
1. Per la realizzazione delle opere di interesse strategico nazionale denominate accessibilità della Valtellina, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio decreto, gli interventi finanziari occorrenti, nel limite di spesa di 110 milioni di euro.
16-quater.
(Istituzione Fondo per autotrasporto e messa in sicurezza viabilità)
1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1-bis e 1-ter, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e per interventi di messa in sicurezza di infrastrutture stradali".
2. Il Fondo è costituito con la dotazione iniziale della somma di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, rivenienti dalle risorse non impiegate per la concessione dei benefici previsti dalla legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modifiche e integrazioni. Le predette risorse sono quelle derivanti dalle quote annuali dei limiti di impegno quindicennale, gravanti sul capitolo 8178 del medesimo stato di previsione della spesa, eccedenti gli oneri relativi alla Convenzione di cui all’articolo 10 della legge suindicata, nonché dai fondi non utilizzati dagli istituti bancari firmatari della medesima Convenzione per l’erogazione dei predetti benefici.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variaziani di bilancio».
5.63
Monti, Franco Paolo
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. All’articolo 12 della legge 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Quanto previsto al comma precedente non si applica alle attività commerciali legate alla Grande distribuzione organizzazta (GDO), alle quali viene concessa una sola deroga mensile all’obbligo di chiusura domenicale e festiva».
5.0.1
Caddeo, Chiusoli, Pasquini, Maconi
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art 5-bis.
1. Le risorse di cui all’articolo 2-bis, della legge 31 marzo 2005, n. 43, finalizzate alla realizzazione di interventi per la promozione dello sviluppo economico, sono utilizzate, per un importo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2005, a 10 milioni di euro per l’anno 2006 e a 20 milioni di euro per l’anno 2007, per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, e per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica nazionale di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83».
5.0.2
Caddeo, Pasquini, Chiusoli, Maconi, Veraldi, Stanisci, Battafarano, Dettori
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interventi urgenti per l’adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi nei porti specializzati nel transhipment di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari)
1. Al fine di ammodernare e potenziare le infrastrutture e i servizi di mobilità e di stazionamento dei container merci nei porti di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo degli scambi commerciali via mare, di sviluppo dei nodi di scambio intermodali e di decongestionamento della rete stradale, è autorizzato un contributo straordinario in favore dei medesimi porti, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nei porti di cui al comma 1, di interventi orientati a:
a) potenziare e sviluppare la dotazione tecnologica dei porti, adeguandola ai crescenti flussi di traffico di merci;
b) riqualificare e migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza nei porti, con particolare riguardo al potenziamento delle banchine e delle aree di deposito delle merci;
c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali, con particolare rigurado allo sviluppo del deflusso e afflusso di merci per via mare e tramite le ferrovie;
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massiomo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) l’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
5.0.3
Pasquini, Caddeo, Brutti Paolo, Turci, Brunale, Bonavita, Montino
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interventi straordinari per lo sviluppo del trasporto intermodale)
1. Al fine di promuovere gli interventi relativi allo sviluppo dell’intermodalità nel trasporto merci autorizzata, dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’ulteriore spesa di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per il finanziamento di investimenti finalizzati a:
a) trasformare gli interporti esistenti in nodi di una rete integrata, funzionale allo sviluppo dei distretti industriali e all’etfettivo utilizzo delle diverse modalità di trasporto combinato da parte delle imprese;
b) adeguare le infrastrutture della rete degli interporti esistenti e completare la rete degli interporti nel mezzogiorno;
c) supportare lo sviluppo di compagnie miste di trasporto che realizzino collegarnent economici sull’asse Nord-Sud;
d) dotare le strutture esistenti di nuove tecnologie, hardware e software, dedicate ai servizi di logistica avanzata, ivi compresi quelli necessari alla tracciabilità e alla sicurezza;
e) sostenere le attività di formazione di nuove figure professionali operative negli interport esistenti».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato:
Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
h) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600;
i) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
j) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
k) articoli 5 e ll-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni. dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
l) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
m) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
n) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
5.0.4
Nocco, Lauro
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All’articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al comma 7, le parole: "in cinque anni" sono sostituire dalle seguenti: "in sette anni".
2. All’articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239 al quarto periodo, la parola: "entro" è abrogata e alla fine dello stesso periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Il periodo transitorio di cui al comma 5 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dalla presente legge, è automaticamente incrementato in relazione al verificarsi di una soltanto delle condizioni di cui alle lettere a, b, c del comma 7 del medesimo articolo 15. Il cumulo di ulteriori incrementi previsti dalle lettere a, b, c del citato comma 7 avverrà automaticamente solo qualora le relative condizioni siano state maturate prima della data di entrata in vigore della presente legge"».
5.0.5
Ciccanti
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Fondi immobiliari)
1. All’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’attività esercitata da fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 che detengono prevalentemente immobili ad uso abitativo non di lusso, è assimilata a quella esercitata da imprese che hanno per oggetto esclusivo la rivendita dei predetti fabbricati o porzioni di fabbricato. Per tali fondi, l’attività di locazione non costituisce attività propria"».
5.0.6
Nocco
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Fondi immobiliari)
1. All’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 470, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’attività esercitata da fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 che detengono prevalentemente immobili ad uso abitativo non di lusso, è assimilata a quella esercitata da imprese che hanno per oggetto esclusivo la rivendita dei predetti fabbricati o porzioni di fabbricato. Per tali fondi, l’attività di locazione non costituisce attività propria"».
5.0.7
Nocco
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Le disposizioni dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e le norme di attuazione degli statuti di cui all’articolo 16 dello stesso decreto, relative alLe forme di gestione di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, alle procedure di affidamento delle concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico e alla durata delle medesime concernono la tutela della concorrenza e costituiscono principi fondamentali della materia. Lo Stato provvede alle modifiche e agli adeguamenti necessari per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari.
2. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 5-bis: "Nel caso in cui alla procedura di gara per l’affidamento della gestione delle grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico prendano parte imprese partecipate, direttamente o indirettamente, dagli enti pubblici concedenti, la definizione del bando di gara, la gestione delle procedure di gara con le relative valutazioni e la successiva aggiudicazione delle concessioni sono affidate ad una commissione di gara i cui membri devono dare piena garanzia di terzietà e di imparzialità e sono nominati due dall’ente pubblico concedente, due dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e uno, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale Superiore delle acque."».
5.0.8
Nocco, Ferrara
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Tariffazione e regime dei contributi pubblici
nel settore del controllo del traffico aereo)
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, emana un decreto che individua gli aeroporti nei quali, nel corso del 2004, si è sviluppato singolarmente un traffico di unità di servizio superiore allo 0,20 percento del totale delle unità di servizio fornite da Enav, per i quali la società provvede alla gestione dei servizi del controllo del traffico aereo. In relazione ai restanti aeroporti Enav, entro 180 giorni dall’emanazione del suddetto decreto, stipula contratti di programma con i rispettivi gestori per la fornitura dei servizi del controllo del traffico che prevedano la copertura dei costi, inclusa un’equa remunerazione del capitale impiegato.
2. Ogni tre anni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, emana un decreto che ridefinisce, sulla base del medesimo criterio di cui al precedente comma 1, gli aeroporti per i quali Enav provvede alla gestione dei servizi del controllo del traffico aereo.
3. A partire dall’anno 2005 il coefficiente unitario di tassazione (tariffa CUT), di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77 convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma l, della legge 5 maggio 1989, n. 160, è quantificata secondo parametri e criteri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui al comma dell’articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665.
4. A partire dall’anno 2005 il coefficiente unitario di tassazione di terminale (tariffa CTT), di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77 convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 5 maggio 1989, n. 160, è quantificato secondo parametri e criteri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma, relativi ai servizi di terminale negli aeroporti di competenza Enav nei quali si sviluppa singolarmente un traffico di unità di servizio non inferiore all’1,5 per cento del totale delle unità di servizio fornite da Enav, inclusi i voli esenti. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. Il CTT come innanzi determinato è applicato anche alle unità di servizio fornite ai voli civili assistiti dall’Aeronautica militare.
5. Sono a carico dello Stato i costi, quantificati secondo parametri e criteri di efficientamento indicati nel contratto di servizio di cui al comma 5 dell’articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, relativi ai servizi di terminale negli aeroporti di competenza Enav, di cui al precedente comma 1, nei quali si sviluppa singolarmente un traffico di unità di servizio inferiore all’1,5 percento del totale delle unità di servizio fornite da Enav, inclusi i voli esenti.
6. È abrogata la lettera b), comma 8, dell’articolo 5 della legge n. 160 del 5 maggio 1989.
7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) emana direltive per la determinazione, a partire dall’anno 2007, delle tariffe CUT e CTT e dei contributi pubblici di cui al precedente comma 5.
8. Al comma 1, articolo 4 della legge n. 575 del 20 dicembre 1995 è soppresso il periodo: "Sono comunque esonerati dal pagamento delle tarffe di rotta gli aeromobili di Stato"»
5.0.9
Il Relatore
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Incentivazione della logistica)
1. Nell’ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per l’integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.
2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è prevista prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.
3. Nell’ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all’intermodalità, con l’adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.
4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di rendere piu efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed intermodalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonché utilizzo di tecnologie informatiche».
5.0.10
Grillotti, Nocco, Fasolino
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente.
«Art 5-bis.
(Misure per la razionale produzione e distribuzione energetica
e per la tutela dell’ambiente)
1. Al fine di promuovere l’attuazione di investimenti e la gestione del servizio idrico integrato, essenziali per lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un’apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformita alle disposizioni dell’articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro il 31 dicembre 2005 secondo le disposizioni di cui al comma 1, favorendo criteri di mercato e tempestivita, e siano pienamente operative sul complesso del territorio dell’ambito territoriale ottimale.
3. Per le sanzioni irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 2, comma 20, Iettera c), della legge 14 novembre œ995, n. 481, non e ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le maggiori entrate rispetto alla media di quelle riscosse negli anni 2003 e 2004, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorita per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed attestate dall’Autorita medesima, sono destinate ad iniziative per la salvaguardia della sicurezza delle forniture di energia elettrica e di gas naturale e per la promozione dell’uso efficiente dell’energia, nonché ad iniziative finalizzate ad estendere l’utilizzo del GPL e del metano per autotrazione, per la promozione di interventi diretti a ridurre i consumi energetici nelle piccole e medie imprese attraverso innovazioni nei processi produttivi, ed a promuovere la sostituzione accelerata degli elettrodomestici e dei condizionatori d’aria e dei generatori di calore per uso domestico con unità a maggiore efficienza energetica. Tali entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attivita produttive. Con decreto del Ministro delle attivita produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono individuate annualmente le iniziative di destinazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
5. Il parametro di remunerazione dell’energia riconosciuta al produttore che cede l’energia elettrica di cui all’articolo articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e il prezzo definito nell’allegato A, articolo 30, comma 30.1, lettere a) e b), della delibera dell’Autorita per l’energia elettrica e il gas n. 5/04 del 30 gennaio 2004, pubblicata nel supplelllento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2004.
6. Il parametro di remunerazione dell’energia riconosciuta al produttore che cede l’energia elettrica di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, e una tariffa unica determinata dalla media ponderata delle fasce orarie, del prezzo definito nell’allegato A, articolo 30, comma 30.1, lettere a) e b), della citata delibera dell’Autorita per l’energia elettrica e il gas n. 5/04.
7. Fermo restando il principio dell’imprescindibile riconoscimento di una tariffa unica e non di differenziata per fasce derivante dalla specificita degli impianti in oggetto, il parametro indicato al comma 6, qualora dovesse essere modificato o venire a mancare ai sensi della normativa vigente, verrà automaticamente sostituito con la migliore alternativa tariffaria possibile, facendo sempre riferimento alle condizioni economiche del mercato, ma nel rispetto dei princìpi e delle finalita determinati dalla normativa comunitaria e nazionale di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
8. La misura dell’energia ritirata ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, viene effettuata dal gestore di rete competente, al netto dei consumi per usi di centrale, senza necessita per il soggetto produttore di stipula del contratto di consumo di detta energia con il distributore locale e senza oneri aggiuntivi per il produttore medesimo.
9. Le direttive, delibere o disposizioni comullque emanate dallAutorita per l’energia elettrica e il gas, dal Gestore della rete di trasmissione naziollale, dal Gestore del mercato elettrico, dall’Acquirente unico e dai gestori di rete, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio e dell’efficienza energetica dovranno conformarsi ai princìpi ed alla disciplina di cui ai commi da 5 a 8.
10. Al fine di assicurare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio la partecipazione costante ed efficiente a livello nazionale ed internazionale in materia di lotta all’inquinamento marino accidentale la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e soppressa e sostituita, a decorrere dal 1º gennaio 2006, dalla Segreteria tecnica per le azioni nazionali ed internazionali in materia di inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigaziolle. La Segreteria dura in carica quattro anni e i membri possono essere rinnovati.
11. La Segreteria tecnica opera presso la competente Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed e composta da un numero massimo di dieci esperti in materia di lotta all’inquinamellto marino e sicurezza della navigazione, nominati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. La Segreteria fornisce il supporto tecnico alle politiche del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per quanto concerne la fissazione degli standard normativi, di metodi e tecnologie di sviluppo sostenibile e per la partecipazione del Ministero alle varie commissioni, gruppi di studio e di lavoro istituiti in esecuziolle ovvero in preparazione della stipula di accordi internazionali riguardanti le medesime materie. Fornisce, altresì, al competente Direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio elementi tecnici in merito alle attivita di sorveglianza, monitoraggio e disinquinamento del mare territoriale.
12. Nei limiti dello stanziamento di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 29 dicemhre 2003 n. 387, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i compensi per i membri dell’Osservatorio naziollale sulle fonti rinnovabili e l’efficienza negli usi finali dell’energia.
13. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per lo svolgimento delle attivita in materia di difesa del suolo previste dal testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, dalla legge 5 marzo 1963, Il. 366, dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dalle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, ed, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale, nel rispetto della normativa in materia di procedura ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, di una societa per azioni gia esistente controllata direttamente dallo Stato, con la quale stipula apposita convenzione.
14. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attivita di cui al comma 13, e di uniformare le relative procedure di spesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e dell’economia e delle finanze, con uno o piu decreti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite procedure per l’utilizzo delle predette risorse finanziarie.
15. All’articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: ", attraverso il finanziamento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "La ripartizione dei predetti limiti di impegno e disposta con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L’utilizzo di tali risorse avviene mediante accordi di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritti nell’ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tale fine il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio concorre con contributi quindicennali al finanziamento degli interventi contenuti nei predetti accordi di programma quadro e realizzati da soggetti privati attuatori".
16. Per l’utilizzo dei limiti d’impegno quindicennali di cui all’articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di risorse idriche, iscritti a decorrere dall’anno 2005 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sono applicate le procedure di cui all’articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 15.
17. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: ", a seguito dell’approvazione" fino a: "delle aree" sono soppresse e dopo le parole: "gli interventi della bonifica" sono inserite le seguenti: "interesse pubblico".
Dopo il comma 1-ter del medesimo articolo 2 è inserito il seguente:
"1-quater. Per l’attuazione della bonifica di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468"».
5.0.11
Zanda
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Promozione dell’uso efficiente dell’energia)
1. Le maggiori entrate rispetto alla media di quelle riscosse negli anni 2003 e 2004, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’autorità per l’energia elettrica ed il gas ai sensi dell’articolo 2, comma 20 della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed attestate dall’autorità medesima sono destinate a Comuni e Province per la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili e il risparmio energetico. Tali entrate sono rassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, individua annualmente le iniziative di destinazione, sentite le competenti commissioni parlamentari, previo parere della Conferenza Stato Città Autonomie locali».
5.0.12
Fasolino
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure per favorire la privatizzazione delle società a controllo pubblico esercenti collegamenti marittimi essenziali)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è autorizzato, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, previa stipula di convenzioni, a concedere sovvenzioni ritenute necessarie per assicurare l’erogazione dei servizi di collegamento marittimo ritenuti essenziali per le finalità di cui all’articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978. n. 42.
2. Ai fini della privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento marittimo di cui al comma 1, nuove convenzioni ai sensi del medesimo comma 1, e con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate con dette società entro il 31 dicembre 2005.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 debbono indicare:
a) l’elenco delle linee da servire e i meccanismi di revisione delle stesse;
b) le frequenze di ogni singola linea e i meccanismi di revisione delle stesse;
c) i requisiti tecnici minimi delle navi da adibire ad ogni singola linea;
d) i parametri che devono essere presi in esame ai fini della determinazione del livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe sulle tratte oggetto della convenzione, nonché della sovvenzione annua, che, secondo criteri di efficientamento, comprendono un obiettivo pluriennale di produttività, l’indicazione del capitale investito netto, che è aggiornato annualmente in base agli investimenti netti effettuati, come autorizzati in base al piano di cui al comma 9, e il costo medio ponderato delle fonti di finanziamento da applicare per calcolare la remunerazione del capitale investito netto;
e) le procedure e i tempi di liquidazione della sovvenzione annua;
f) il periodo di durata delle convenzione stesse.
4. Le convenzioni di cui al comma 2 sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.
5. Con cadenza quadriennale a partire dall’anno 2007, il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede, sentite le società interessate, alla revisione dei parametri di cui al comma 3 lettera d). La revisione avrà ad oggetto:
a) i parametri relativi agli obiettivi di produttività nelle formule di determinazione della sovvenzione annua e del livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe, tenendo conto dei mutamenti nel livello di competizione nelle tratte oggetto delle convenzioni, dei volumi del traffico sulle singole rotte, della dinamica della produttività nel settore e ripartendo simmetricamente tra Stato e società le maggiori efficienze realizzate dalle singole società rispetto agli obiettivi di produttività;
b) la eventuale definizione di un parametro relativo alla qualità all’interno della formula di determinazione delle tariffe;
c) il parametro relativo al costo medio ponderato delle fonti di finanziamento.
6. Qualora se ne presenti la necessità, per effetto di eventi eccezionali e imprevedibili, ovvero nei casi che saranno previsti nelle convenzioni di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica può provvedere alla revisione di cui al comma 5.
7. La sovvenzioni annue di cui al comma 1, spettanti per i servizi erogati di cui al comma 3, sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in conformità ai parametri e ai criteri previsti dalle convenzioni stesse, così come sottoposti alla revisione di cui al comma 5.
8. Le determinazioni annuali relative al livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe saranno prese in conformità ai parametri di cui al comma 3 lettera d) e ai criteri specificati nelle convenzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre 45 giorni dalla ricezione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze dei dati necessari alla suddetta determinazione, comunque trasmessi dalle società entro il 28 febbraio di ciascun anno.
9. A partire con il 2007, e poi con cadenza quadriennale, le società titolari di convenzione presentano al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell’economia e delle finanze un piano degli investimenti relativi alle tratte e ai collegamenti oggetto delle convenzioni. Ciascun piano, da presentarsi comunque non oltre il terzo trimestre precedente l’inizio del quadriennio. e autorizzato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di silenzio delle amministrazioni, il piano s’intende autorizzato trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione. La richiesta di ulteriori elementi informativi interrompe il suddetto termine. In caso di eventi straordinari, il piano previsto nel presente comma può essere presentato anche nel corso del quadriennio.
10. Sono abrogati:
a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
b) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;
c) il comma 2 dell’articolo 8 e l’articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684;
d) l’articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.
11.All’articolo l, comma 1, della legge 19 maggio 1975, n. 169 dopo le parole: "partecipata in misura non inferiore al 51%" sono aggiunte le seguenti: "fino all’attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte».
5.0.13
Zanda
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure per lo sviluppo del servizio idrico integrato)
1. Al fine di promuovere l’attuazione di investimenti e la gestione del servizio idrico integrato, il CIPE, in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, accantona un’apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscersi per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai Comuni e alle Province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il CIPE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale di cui al comma 1, le cui gestioni risultino affidate entro il 30 giugno 2006».
5.0.14
Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Investimenti per il risanamento e lo sviluppo del settore del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)
1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all’abbassamento dell’età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terso agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengano stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di pregiabilità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.
3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall’incremento dell’accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».
5.0.15
Montino
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia
di affidamento e gestione di opere strategiche di interesse nazionale)
1. Dopo l’articolo 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis – (Divieto di accorpamento artificioso degli appalti). – 1. È fatto divieto al soggetto aggiudicatore di accorpare artificiosamente opere e interventi che per l. loro autonoma funzionalità, possono essere oggetto di singola gara di appalto nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. Ai fini dell’accorpamento di lavori in un unico lotto si deve tenere conto dei contesti territoriali sui quali il soggetto aggiudicatario dell’appalto dei lavori deve operare nonché della compatibilità delle tipologie dei diversi lavori oggetto dell’appalto. In particolare, l’unitarietà strategica degli interventi deve essere giustificata dalla convenienza di accorparli in un unico appalto a fronte di altre soluzioni industriali possibili e parimenti coerenti con la natura strategica degli interventi stessi, e deve essere dimostrato che l’attuazione dei lavori appaltanti, anche se eterogenei e relativi a contesti geografici, urbanistici e architettonici variegati ed irriducibili, risulta più vantaggiosa se posta a carico di un’unica procedura".
2. Il comma 7 dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è sostituito dal seguente:
"7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ovvero mediante affidamento a terzi soggetti. Il contraente generale che intende eseguire i lavori direttamente è obbligato ad affidare a imprese terze associate, anche prive della qualificazione necessaria per la partecipazione alla gara, una percentuale minima del 20 per cento dei lavori oggetto della concessione. Il contraente generale è, altresì, obbligato ad affidare i lavori alle sole imprese terze associate indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote di lavori da eseguire. L’elenco delle imprese terze associate deve essere allegato all’offerta a pena di inammissibilità della stessa. Ai fini del presente articolo non sono considerate imprese associate terze le imprese che, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, sono, direttamente o indirettamente, controllate o collegate al contraente generale".
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 10 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. I rapporti tra il contraente generale e le imprese associate sono rapporti di diritto privato ai quali sono applicabili la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e i relativi regolamenti di attuazione.
7-ter. Il contraente generale deve praticare per i lavori gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione.
7-quater. L’ente aggiudicatore provvede a corrispondere direttamente alle imprese associate terze l’importo dei lavori eseguiti. A tale fine, il contraente generale comunica all’ente aggiudicatore la parte dei lavori eseguiti dalle imprese associate con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento".
4. Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è inserito il seguente:
"Art. 12-bis. – (Controversie tra contraente generale e imprese esecutrici). – Tutte le controversie relative all’esecuzione dei contratti che insorgono tra contraente generale ed esecutori sono demandate ad un arbitrato rituale di diritto. Al procedimento arbitrale si applicano le disposizioni del codice di procedura civile vigenti in materia"».
5.0.16
Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Contributi per investimenti in infrastrutture nazionali ed internazionali
di approvvigionamento di gas naturale)
1. Con riferimento agli stanziamenti previsti dall’art. 27. – (Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale) della legge n. 273/2002, ripartiti con Delibera del CIPE del 29 settembre 2003 ed in deroga a quanto previsto dall’art. 8 della presente legge, tali stanziamenti confluiscono in un apposito fondo presso il Ministero delle Attività Produttive.
2. Le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti sono fissate, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 8 della presente legge, con decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente Legge.
3. I contributi di cui all’art. 27 della legge 273/2002 possono essere concessi per la realizzazione di infrastrutture di importazione di gas dall’estero, ivi comprese le opere di interconnessione con la rete nazionale, nonché per investimenti relativi a campi di stoccaggio sul territorio nazionale.
4. Sono eleggibili a ricevere tali contributi gli investimenti avviati a partire dal 2004, nonché quelli avviati negli anni 2005, 2006 e 2007 e conclusi entro il 2010».
5.0.17
Nocco
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Contributi per investimenti in infrastrutture nazionali ed internazionali
di approvvigionamento di gas naturale)
1. Con riferimento agli stanziamenti previsti dall’art. 27. – (Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale) della Legge n. 273/2002, ripartiti con Delibera del CIPE del 29 settembre 2003, ed in deroga a quanto previsto dall’art. 8 della presente Legge, tali stanziamenti confluiscono in un apposito fondo presso il Ministero delle Attività Produttive.
2. Le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti sono fissate, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 8 della presente Legge, con Decreto del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente Legge.
3. I contributi di cui all’art. 27 della Legge 273/2002 possono essere concessi per la realizzazione di infrastrutture di importazione di gas dall’estero, ivi comprese le opere di interconnessione con la rete nazionale, nonché per investimenti relativi a campi di stoccaggio sul territorio nazionale.
4. Sono eleggibili a ricevere tali contributi gli investimenti avviati a partire dal 2004, nonché quelli avviati negli anni 2005, 2006 e 2007 e conclusi entro il 2010».
5.0.18
Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Semplificazione della procedura per l’inserimento dei progetti relativi alle infrastrutture energetiche nel programma sottoposto ad approvazione del CIPE ai fini dell’applicazione della disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190)
1. Alla fine dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 aggiungere i seguenti periodi: «L’approvazione dei progetti delle infrastrutture lineari energetiche deve avvenire entro 4 mesi dalla presentazione del progetto e comporta l’automatico aggiornamento del programma CIPE. Con riferimento alle infrastrutture lineari energetiche, l’approvazione dei progetti deve tener conto delle priorità definite dalla Comunità europea nell’ambito del programma comunitario TEN (Trans European Network Energy)».
5.0.19
Nocco
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Semplificazione della procedura per l’inserimento dei progetti relativi alle infrastrutture energetiche nel programma sottoposto ad approvazione del CIPE ai fini dell’applicazione della disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190)
1. Alla fine dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 aggiungere i seguenti periodi: «L’approvazione dei progetti delle infrastrutture lineari energetiche deve avvenire entro 4 mesi dalla presentazione del progetto e comporta l’automatico aggiornamento del programma CIPE. Con riferimento alle infrastrutture lineari energetiche, l’approvazione dei progetti deve tener conto delle priorità definite dalla Comunità europea nell’ambito del programma comunitario TEN (Trans European Network Energy)».
5.0.20
Cicolani, Nocco
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
Il comma 1-bis dell’art. 8 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, introdotto dall’art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136 e modificato dall’art. 6 della legge 27 luglio 2004 n. 186, è sostituito dal seguente:
1-bis. Esperite le procedure di cui al comna 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l’intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiede al Presidente della Giunta regionale di indicare una nuova terna. Ove il Presidente della Giunta regionale non provveda alla indicazione entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero non si raggiunga l’intesa nell’ambito della nuova terna, il Ministro chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri perché provveda alla nomina con deliberazione motivata».
5.0.21
Cicolani
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Il comma 2 dell’art. 48 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è sostituito dal seguente:
"2. I cartelli e gli altri mezzi di comunicazione installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali, ad eccezione delle insegne di esercizio nonchè quelle legate alla pubblica utilità che possono inderogabilmente raggiungere la superficie massima di due metri quadri"».
5.0.22
Cicolani
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Per favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci nel periodo 2005-2008, è concesso un indennizzo al gestore dell’infrastruttura nazionale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 188/03, per riduzioni equivalenti dei canoni di utilizzo dell’infrastruttura a favore delle imprese ferroviarie di merci, per un ammontare complessivo di 400 milioni di euro».
5.0.23
Cicolani
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 422/97, così come modificato dal decreto legislativo 400/99, le risorse di cui al DPCM del 16 novembre 2000 «Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale» e le risorse per servizi ferroviari regionali e locali, forniti ai sensi del Reg. 1191/69 CE e del decreto legislativo 422/97 nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome, sono rivalutate, a partire dall’esercizio 2005, per il periodo 1997-2005, per un importo complessivo di 100 milioni di euro».
5.0.24
Cicolani
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Le imprese ferroviarie sono libere di disciplinare le modalità della fornitura e della commercializzazione dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza ad elevati standard qualitativi, del tipo Eurostar Italia (ES*) e ad alta velocità, forniti con materiale rotabile di tecnologia avanzata progettato per garantire almeno una velocità massima dell’ordine di 200 Km/h, resi in regime di licenza ai sensi della legge, e stabilirne la tariffazione, previa comunicazione al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica a:
a) gli altri servizi a media e lunga percorrenza;
b) i servizi di trasporto regionale e locale forniti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, e del Regolamento 1191/69/CEE del 26 giugno 1969 e successive modificazioni.
3. Per il periodo 2006-2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizza annualmente, con proprio decreto, gli adeguamenti tariffari dei servizi di cui alla lettera a) del comma 2, sulla base di un metodo tipo "price cap" di cui definisce i criteri, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto del tasso di inflazione, dell’aumento della produttività, all’interno del periodo regolatorio. Gli aumenti avranno decorrenza dal 1º gennaio di ogni anno.
4. Per l’anno 2005, la società Trenitalia Spa applica ai servizi di cui alla lettera a) del comma 2 gli incrementi tariffari di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 267 del 16 novembre 2001.
5. In applicazione dello Schema Generale di Riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi Pubblici del Settore Trasporti, di cui al DPCM 30/12/98, le imprese ferroviarie si impegnano a garantire determinati livelli di performance del servizio, ed a prevedere modalità di compensazione per i passeggeri in caso di mancato raggiungimento degli stessi, tenendo conto dei valori medi applicati in sede internazionale.
6. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto».
5.0.25
Cicolani
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 139, 23 maggio 1997, n. 135, 18 giugno 1998, n. 194 e 1º agosto 2002 n. 166 e successive modificazioni ed integrazioni, le disponibilità di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono integrate dall’anno 2005 di 32,3 milioni di euro sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il successivo trasferimento all’ENAC, quale ente attuatore».
5.0.26
Cicolani
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Il comma 238 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente:
"1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
Le predette maggiori entrate sono rassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinate, quanto a 16,5 milioni di euro, alla copertura delle spese di funzionamento della struttura tecnica di missione, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e quanto a 7,5 milioni di euro, all’avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, entro il 30 giugno di ciascun anno, l’assegnazione, in termini di competenza e di cassa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli stanziamenti di cui al presente comma"».
5.0.27
Cicolani
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All’articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, in principio, dopo le parole: "Sono istituiti" sono inserite le parole: "di norma";
b) al comma 2-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il Direttore del Settore infrastrutture del S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo è nominato ai sensi dell’articolo 19, comma 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.";
c) al comma 2-quinquies sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "I Settori trasporti dei S.I.I.T., per la peculiarità delle funzioni svolte, operano sulla base di programmi, indirizzi e direttive del Dipartimento per i trasporti terrestri.".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 4 la parola "nove" è sostituita dalla parola "dieci";
b) all’articolo 9, comma 1 la parola "nove" è sostituita dalla parola "dieci";
c) all’articolo 9, comma 1, il punto 6) è sostituito dal seguente: 6) "SIIT Lazio-Abruzzo con sede in Roma e sede coordinata in L’Aquila";
d) all’articolo 9 comma 1, dopo il punto 9) è inserito il seguente: "10) SIIT Sardegna con sede in Cagliari";
e) all’articolo 9, comma 3, in principio, sono inserite le parole: "Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 43, comma 2-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,";
f) all’articolo 9, il comma 5 è abrogato;
g) all’articolo 11, comma 9, le parole "dal Capo dipartimento competente in materia ai sensi dell’articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "per il Settore trasporti dal Capo dipartimento per i trasporti terrestri e per il Settore infrastrutture dal Direttore del Settore infrastrutture del S.I.I.T. Lazio e Abruzzo. Quest’ultima svolge, altresì, funzioni di raccordo tra i Dipartimenti ed i Settori infrastrutture dei S.I.I.T. per la definizione di programmi, indirizzi e direttive nelle attività di competenza."».
5.0.28
Cicolani
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere all’ANAS S.p.A. un canone annuo, già previsto dal comma 3 dell’articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a favore dello Stato, nella misura dell’uno per cento, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza de concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data sono modificate le clausole convenzionali autostradali in materia di canone e di concessione.
2. Con provvedimento del Presidente dell’ANAS S.p.A. sono stabilite le modalità di versamento del canone di cui al comma 1».
5.0.29
Cicolani
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Società pubbliche di progetto)
1. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, direttamente funzionali allo sviluppo economico produttivo del territorio interessato dalle opere e dai lavori, inseriti nei programmi approvati dal CIPE, ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, che prevedono l’utilizzazione, per il cofinanziamento, anche di flussi di ricavi derivanti dai benefici economici assicurati al territorio medesimo, possono essere costituite, tra i soggetti attuatori e gli enti pubblici territoriali, ed altri soggetti di diritto pubblico, società pubbliche di progetto, senza fine di lucro. In tal caso, ai fini di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, previa conforme deliberazione del CIPE, può essere disposta, a favore delle società pubbliche di progetto, nel limite dei quadri economici delle opere da realizzare, la garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato».
5.0.30
Cicolani
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Norma di interpretazione autentica)
1. L’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che dalle proprie spese sono escluse quelle destinate ad investimenti finanziati, anche parzialmente, con trasferimenti in conto capitale a carico dello Stato, nonché quelle relative alla gestione di cassa».
BILANCIO (5ª)
MARTEDì 19 aprile 2005
664ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
indi del Vice Presidente
MORANDO
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.
Il relatore IZZO (FI) mette a disposizione della Commissione una relazione illustrativa relativa all’emendamento 4.0.15, precedentemente accantonato, in materia di mobilità nelle pubbliche amministrazioni. Su richiesta del senatore MORANDO (DS-U) chiarisce che non si tratta di una relazione tecnica sui profili di copertura finanziaria.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 6 del decreto-legge.
Il senatore CICCANTI (UDC) illustra l’emendamento 6.6, facendo presente come la propria proposta destini una parte delle risorse del Fondo rotativo per investimenti in ricerca al finanziamento di progetti promossi dalle piccole e medie imprese. Osserva infatti come le esigenze delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni si distinguano da quelle proprie della grande impresa, laddove le prime manifestano essenzialmente la necessità di usufruire degli esiti della ricerca applicata, mentre le seconde sono interessate soprattutto ai risultati della ricerca di base. Ritiene pertanto che le piccole e medie imprese debbano essere sostenute adeguatamente anche mediante incentivi all’innovazione tecnologica, in collaborazione con le strutture di ricerca già esistenti. Sottolinea infine il ruolo strategico che può essere svolto in tale ambito dalle associazioni imprenditoriali e ribadisce la rilevanza della propria proposta emendativa in un’ottica di complessivo sostegno al settore delle piccole e medie imprese.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) illustra l’emendamento 6.19, volto ad eliminare dagli interventi da finanziare i progetti relativi alla realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei e delle reti infrastrutturali connesse. Fa osservare, infatti, come la disposizione che si propone di sopprimere non si inserisca nell’ambito delle misure che destinano risorse alle attività di ricerca e sviluppo, rilevando inoltre criticamente come le risorse finanziarie attribuite a tale scopo risultino estremamente limitate e, pertanto, inadeguate rispetto alle effettive necessità delle imprese. Con riferimento, in generale, al complesso delle disposizioni recate dall’articolo 6 del decreto-legge ritiene che le misure in materia di Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e di riassetto del CIPE non consentano di sopperire ad una sostanziale insufficienza di iniziative politiche concrete a sostegno della competitività.
Il sottosegretario VEGAS illustra l’emendamento 6.26, sottolineando come esso specifici che il provvedimento di revoca delle agevolazioni in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo idoneo per procedere alla riscossione coattiva di tali importi.
Il presidente AZZOLLINI dà quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 6 del decreto-legge. Dà altresì per illustrati gli emendamenti aggiuntivi a tale articolo 6, avvertendo che l’emendamento 6.0.6, interamente sostitutivo dell’articolo, non deve pertanto considerarsi quale emendamento aggiuntivo e assume la numerazione di emendamento 6.100.
Si procede quindi all’espressione dei pareri da parte del relatore.
Il relatore IZZO (FI) chiede l’accantonamento degli emendamenti 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10, di identico contenuto. Esprime poi parere favorevole sull’emendamento 6.18, a propria firma, nonché sull’emendamento del Governo 6.26, identico all’emendamento 6.27. Si rimette invece al parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti 6.34 e 6.41. Con riferimento all’emendamento 6.44, dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per le misure ivi recate, chiede l’accantonamento dello stesso in vista di un eventuale esame congiuntamente ad altre proposte emendative non ancora trattate sul medesimo argomento. Esprime, infine, parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 6 e su tutti gli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.
Si passa poi all’espressione dei pareri da parte del rappresentante del Governo.
Il sottosegretario VEGAS rileva come in relazione all’emendamento 6.6 il parere debba essere differenziato, distinguendo tra le misure recate nelle singole lettere che lo compongono. Esprime, quindi, parere contrario sulla lettera a), in materia di destinazione di una quota del Fondo rotativo al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, e parere favorevole sulla lettera b). Il parere è poi nettamente contrario sulla lettera c), soppressiva del finanziamento alla realizzazione di corridoi transeuropei strategici per lo sviluppo del Paese, favorevole sulla lettera d) e sulla lettera e), suggerendo tuttavia in relazione a tale ultima lettera la sostituzione del riferimento a "persone di alta qualifica" con quello a "professionalità di alta qualifica", nonché del termine "opera" con "può operare". Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.18, a firma del relatore, e 6.26, presentato dal Governo, identico all’emendamento 6.27, precisando che il riferimento ivi contenuto al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, deve intendersi riferito al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Propone l’accantonamento dell’emendamento 6.44, in materia di personale, nonché degli emendamenti aggiuntivi 6.0.8 e 6.0.9, di identico contenuto. Esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 6 e su quelli aggiuntivi.
Il senatore CICCANTI (UDC), alla luce dei rilievi svolti dal rappresentante del Governo, riformula l’emendamento 6.6 nell’emendamento 6.6 (testo 2), introducendo le modifiche suggerite e, quindi, eliminando le lettere a) e c) e riformulando la lettera e).
Il relatore IZZO (FI) esprime parere favorevole sull’emendamento 6.6 (testo 2).
Il senatore Paolo FRANCO (LP) riformula a sua volta l’emendamento 6.7 nell’emendamento 6.7 (testo 2) nel senso indicato dal rappresentante del Governo, di contenuto identico all’emendamento 6.6 (testo 2).
Il senatore FASOLINO (FI) aggiunge la propria firma e riformula l’emendamento 6.9 nell’emendamento 6.9 (testo 2), di contenuto identico agli emendamenti 6.6 (testo 2) e 6.7 (testo 2).
Il senatore DETTORI (Mar-DL-U) aggiunge la firma e dichiara di non apportare alcuna modifica all’emendamento 6.10.
Il senatore MORANDO (DS-U) aggiunge la propria firma all’emendamento 6.8 e lo riformula nell’emendamento 6.8 (testo 2), modificando la lettera a) sostituendo alle parole "del Fondo rotativo" le seguenti "della quota di cui al precedente periodo" e sopprimendo la lettera c). Ritiene, infatti, che l’indicazione di una minore quota del Fondo rotativo risulti maggiormente razionale e giudica preferibile mantenere l’esistente finanziamento alla realizzazione dei corridoi di collegamento transeuropei. In generale, osserva che l’impostazione dell’articolo 6, anche in considerazione delle proposte emendative della maggioranza, risulti caratterizzata da una insufficiente valorizzazione del ruolo degli organismi di ricerca: riterrebbe preferibile un assetto di tipo meno verticistico, assegnando agli enti di ricerca, in collaborazione con le imprese, il compito di selezionare i progetti meritevoli di sostegno, anziché al CIPE. Ferma restando l’opinione critica appena espressa, auspica tuttavia che l’emendamento 6.8 (testo 2) possa essere approvato.
Il relatore IZZO (FI) e il sottosegretario VEGAS esprimono parere contrario sull’emendamento 6.8 (testo 2).
Il senatore CADDEO (DS-U) condivide la proposta emendativa formulata dal senatore Morando, che si inquadra in un’ottica di sostegno alle piccole e medie imprese, esprimendo rammarico per il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.
Accedendo alla richiesta del senatore MORANDO, il presidente AZZOLLINI avverte che l’emendamento 6.8 (testo 2) deve considerarsi come subemendamento 6.6 (testo 2)/100 all’emendamento 6.6 (testo 2), limitandone il contenuto alle modifiche proposte alla lettera a) di tale ultimo emendamento, poiché la lettera c) originariamente contenuta nell’emendamento 6.6 è già stata eliminata sia nell’emendamento 6.6 (testo 2), sia nell’emendamento 6.8 (testo 2).
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 6 e aggiuntivi.
Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.100, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.
Il senatore CICCANTI (UDC) interviene per dichiarazione di voto contraria sul subemendamento 6.6 (testo 2)/100. Pur apprezzando il contenuto dei suggerimenti formulati dal senatore Morando, sottolinea come l’intento fondamentale del proprio emendamento non consista tanto e solo nell’istituire quote di ripartizione delle risorse del Fondo rotativo, quanto nell’introdurre misure complessivamente rivolte a favorire il processo di aggregazione e rafforzamento delle piccole e medie imprese.
Posto ai voti, il subemendamento 6.6 (testo 2)/100 viene respinto, mentre l’emendamento 6.6 (testo 2), di contenuto identico agli emendamenti 6.7 (testo 2) e 6.9 (testo 2), risulta accolto.
Il PRESIDENTE dichiara quindi in parte preclusi, in parte assorbiti gli emendamenti 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 e 6.17. Viene invece posto ai voti e accolto l’emendamento 6.18.
Risultano altresì precluse le proposte 6.19 e 6.20. Posti ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 6.21, 6.21a, 6.22, 6.23, 6.24 e 6.25.
Con separata votazione, viene invece accolto l’emendamento 6.26, identico all’emendamento 6.27.
Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.28 e 6.29.
Il senatore CADDEO (DS-U) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 6.30 a propria firma, soppressivo dell’intera seconda parte dell’articolo 6 del decreto-legge. Sottolinea infatti come le disposizioni di cui si propone l’eliminazione delineino modalità di intervento finalizzate a rafforzare la produttività delle imprese scarsamente efficaci e, comunque, insufficienti. Fa osservare che l’istituzione di due nuovi Comitati quali derivazioni del CIPE, con rilevanti compiti in materia di analisi di priorità degli interventi a favore dello sviluppo, risente di un’impostazione centralista incentrata su di un ruolo dirigistico da parte dello Stato, paventando un’eccessiva commistione tra politica e settori produttivi.
Il senatore GRILLOTTI (AN) non condivide i rilievi critici formulati dal senatore Caddeo, sottolineando che effettuare interventi mirati e selettivi nei settori maggiormente caratterizzati da possibilità di crescita significa svolgere un ruolo di indirizzo, ben diverso dal perseguire una politica statalista.
Il relatore IZZO (FI) giudica non fondate le preoccupazioni espresse dal senatore Caddeo, poiché i Comitati istituiti dall’articolo 6 hanno la precipua finalità di snellire l’operatività del CIPE e rendere gli interventi maggiormente efficienti.
Per quanto concerne la valorizzazione degli interventi da svolgere nelle aree sottoutilizzate, riterrebbe utile una riformulazione del testo normativo nel senso di specificare che i contratti di localizzazione finalizzati all’attrazione degli investimenti finanziati con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate debbano essere stipulati con esclusivo riferimento alle aree sottoutilizzate medesime; d’altro canto, tale specificazione non precluderebbe certamente l’effettuazione da parte del CIPE di interventi, anche mediante contratti di localizzazione, in tutte le altre aree geografiche del Paese, con l’avvertenza che, in tal caso, le risorse finanziarie non potranno essere reperite nel Fondo aree sottoutilizzate.
Il senatore MORANDO (DS-U) condivide l’esigenza di maggiore chiarezza manifestata dal relatore Izzo, ritenendo che il testo in esame non consenta, con certezza, nella formulazione attuale, tale interpretazione.
Il ministro CASTELLI sottolinea che la formulazione letterale del comma 12 dell’articolo 6 contiene l’esplicita indicazione della particolare attenzione alle aree sottoutilizzate che il CIPE deve avere, nel coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l’attrazione di investimenti e di elevate professionalità nel Paese.
Dopo che il senatore MORANDO (DS-U) ha ribadito l’opinione che non possa evincersi dall’articolo 6 una precisa correlazione tra l’utilizzo per il Fondo per le aree utilizzate e l’effettuazione di interventi in tali ambiti, il senatore CADDEO (DS-U) rappresenta il rischio che tali norme, recanti solo un’indicazione di particolare attenzione alle aree sottoutilizzate, possano determinare interventi insufficienti nel Mezzogiorno.
Il senatore CICCANTI (UDC) manifesta a sua volta preoccupazione per i futuri investimenti nelle aree sottoutilizzate, richiamando quanto affermato da rappresentanti del Governo in relazione alla destinazione dei Fondi strutturali comunitari, per cui la realizzazione degli obiettivi stabiliti in sede europea non seguirà un criterio di distinzione per aree degli investimenti.
Il presidente AZZOLLINI ritiene necessario un approfondimento dei contenuti dell’articolo 6 in via preliminare rispetto all’elaborazione di possibili modifiche testuali.
Il senatore MORANDO (DS-U) evidenzia che una correlazione tra utilizzo delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate ed effettuazione di investimenti in tali ambiti, a fronte della formulazione in senso contrario dell’articolo 6, che consente finanziamenti a valere su tale Fondo in tutto il Paese, potrebbe essere introdotta solo mediante incisive e puntuali modifiche del testo.
Dopo che il senatore IZZO (FI) ha suggerito di modificare, al comma 11, l’espressione per cui il Fondo per lo sviluppo "fa ricorso al Fondo aree sottoutilizzate" con "può far ricorso" a tale Fondo, e che il senatore MORANDO (DS-U) ha giudicato tale modifica insufficiente, il senatore CICCANTI (UDC), in considerazione dell’eminente rilievo politico della problematica emersa, auspica che la Commissione possa disporre di un margine temporale per un adeguato approfondimento.
La Commissione conviene pertanto di accantonare l’emendamento 6.30.
Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 6.31 (precluso limitatamente per la parte soppressiva del comma 10), 6.32 e 6.33, risultando precluso l’emendamento 6.34. Viene poi respinta la proposta 6.35 (preclusa limitatamente alla parte soppressiva del comma 13) e assorbiti dall’approvazione dell’emendamento 6.6 (testo 2) gli emendamenti 6.36, 6.37, 6.38 e 6.39.
Posto ai voti, viene respinto l’emendamento 6.40, mentre l’emendamento 6.41, in relazione al quale il relatore si era rimesso al rappresentante del Governo, che aveva poi espresso parere contrario, viene ritirato dal senatore NOCCO (FI).
Con distinte votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 6.42 e 6.43.
La Commissione conviene quindi di accantonare l’emendamento 6.44.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all’articolo 6.
Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti da 6.0.1 a 6.0.7.
La Commissione dispone quindi di accantonare gli identici emendamenti 6.0.8 e 6.0.9.
Si passa poi ad esaminare gli emendamenti relativi all’articolo 7 nonché recanti articoli aggiuntivi allo stesso.
Il relatore IZZO (FI) illustra la proposta 7.13 a propria firma, mirante ad assoggettare anche la pubblicità di giochi, scommesse e lotterie effettuate tramite operatori esteri alle medesime sanzioni previste per quelle che avvengono sul territorio nazionale.
Il senatore NOCCO (FI) illustra l’emendamento 7.14 di cui è proponente, volto a rafforzare, mediante adeguati finanziamenti, il sistema delle emittenti televisive locali.
Il senatore FORCIERI (DS-U) aggiunge la propria firma al predetto emendamento 7.14.
Essendo dati per illustrati i restanti emendamenti, il PRESIDENTE cede la parola al Relatore ed al rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze per l’espressione dei rispettivi pareri.
Il relatore IZZO (FI) esprime parere favorevole sulle proposte 7.1 e 7.13 a propria firma, mentre si rimette al Governo per quanto concerne gli emendamenti 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.0.1 e 7.0.2. Formula, infine, parere contrario su tutte le rimanenti proposte relative all’articolo 7.
Il sottosegretario VEGAS concorda con il parere espresso dal Relatore: in particolare, valuta favorevolmente gli emendamenti del Relatore stesso 7.1 e 7.13, del quale sottolinea l’opportunità, in quanto consente di porre rimedio all’attuale situazione di elusione delle norme in materia di giochi e scommesse messa in atto da soggetti esteri che operano mediante Internet. In merito poi alle proposte per le quali il Relatore si è rimesso al parere del Governo, si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, invita a ritirare la proposta 7.0.2, mentre suggerisce una bocciatura tecnica per l’emendamento 7.0.1, al fine di consentirne un approfondimento per l’esame in Assemblea, rilevando anche la necessità di una migliore formulazione tecnica. Esprime altresì parere contrario su tutte le rimanenti proposte emendative, rilevando in particolare per la 7.14 che appare manifestamente onerosa, prevedendo ulteriori stanziamenti rispetto alla legislazione vigente.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riguardanti l’articolo 7 e di quelli recanti articoli aggiuntivi allo stesso.
L’emendamento 7.1, posto ai voti, risulta approvato.
Interviene in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 7.2 il proponente RIPAMONTI(Verdi-Un), che sottolinea la necessità di sopprimere l’articolo 7 del decreto-legge in conversione, in quanto gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali ivi previsti appaiono meramente propagandistici e privi di reale efficacia, trattandosi di misure non finanziate con risorse aggiuntive, ma con fondi, peraltro insufficienti, "riciclati" da disposizioni già esistenti. Inoltre si prevede l’ennesima regolarizzazione degli apparecchi da intrattenimento, allo scopo di recuperare gettito fiscale aggiuntivo che dovrebbe a sua volta finanziare altre disposizioni del decreto-legge. Tuttavia, a suo avviso, tale intento appare velleitario, posto che la stessa relazione tecnica del provvedimento sottolinea come per conseguire il gettito previsto si renda necessario regolarizzare più della metà degli apparecchi attualmente esistenti nel Paese, obiettivo difficilmente realizzabile come dimostrano le fallimentari esperienze condotte negli anni passati.
Con separate votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti da 7.2 a 7.4.
Il senatore NOCCO (FI) ritira gli emendamenti 7.4a e 7.5 a sua firma.
Posti distintamente ai voti, risultano successivamente respinti gli emendamenti da 7.6 a 7.12.
Il presidente AZZOLLINI evidenzia l’opportunità di accantonare la proposta 7.13 del Relatore, posto che i profili da essa recati richiedono un maggiore grado di approfondimento.
Con l’assenso del Relatore, la Commissione conviene quindi di accantonare la proposta 7.13.
In esito a separati scrutini, vengono poi respinti gli emendamenti da 7.14 a 7.17.
Il senatore NOCCO (FI) ritira l’emendamento 7.0.1.
Il relatore IZZO (FI) ritira il restante emendamento aggiuntivo 7.0.2.
Passando quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 8, nonché recanti articoli aggiuntivi allo stesso, prende la parola il senatore CADDEO(DS-U), il quale illustra la proposta 8.1, mirante a riformare il sistema degli incentivi alle imprese in maniera alternativa rispetto al testo proposto dal Governo, mediante un rafforzamento degli strumenti della legge n. 488 del 1992, in particolare introducendo una garanzia a carico del fondo di garanzia presso il Medio Credito Centrale S.p.A. e dando più certezza alle imprese.
Illustra poi l’emendamento 8.15, mirante a rafforzare il contributo pubblico a finanziamento degli incentivi alle imprese, prevedendo una dotazione più congrua rispetto a quella indicata nel testo del decreto-legge in conversione. Analogamente, illustra l’emendamento 8.0.2, che riduce l’IRAP a favore delle imprese che realizzano nuovi investimenti destinati alla crescita dimensionale, allo sviluppo della tecnologia e della ricerca, nonché l’emendamento 8.0.3 che, con la stessa impostazione, prevede l’esenzione dall’IRAP per le imprese che assumono ricercatori. Richiama altresì l’emendamento 8.0.12 che prevede crediti d’imposta automatici per gli investimenti in ricerca e sviluppo, evidenziando come tale filosofia consenta alle imprese di valutare autonomamente in quali settori investire al riguardo, secondo criteri di mercato alternativi all’impostazione dirigista che emerge invece dal testo, dove si affida ogni scelta al CIPE. Illustra infine la proposta 8.0.13, che propone nuovi criteri per la concessione delle agevolazioni e degli incentivi finanziari delle imprese.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) aggiunge la propria firma all’emendamento 8.2 e ne illustra i contenuti, sottolineando come lo stesso sia finalizzato a favorire l’adozione di più efficaci politiche di sicurezza e prevenzione da parte delle imprese mediante una riduzione premiale della componente assicurativa INAIL del costo del lavoro.
Il senatore MORANDO (DS-U) illustra l’emendamento 8.3, evidenziando come lo stesso, pur se perfettibile da un punto di vista tecnico, affermi comunque un principio essenziale, già richiamato dal senatore Caddeo, relativo alla previsione di crediti d’imposta automatici per tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo. Tale concezione consente, infatti, alle imprese di scegliere autonomamente, in base alle richieste del mercato, i settori ove investire, rifiutando quindi la logica dirigista e verticistica propugnata dal decreto-legge in esame, che demanda tutto alle decisioni del CIPE.
Il senatore Paolo FRANCO (LP) ritira l’emendamento 8.11.
Il senatore NOCCO (FI) illustra l’emendamento 8.31, finalizzato a prorogare le agevolazioni previste dalla legge n. 289 del 2002 a favore degli investimenti pubblicitari effettuati dalle piccole e medie imprese nelle zone depresse.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) illustra l’emendamento 8.0.15, sottolineando come lo stesso sia volto a ridurre il cuneo contributivo, al fine di contenere il costo del lavoro e di sostenere i salari medio-bassi. In tal senso, si prevede una riduzione a carattere progressivo delle aliquote contributive, suddivisa tra lavoratore e datore di lavoro.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) aggiunge la propria firma all’emendamento 8.0.15.
Essendo stati i rimanenti emendamenti considerati come illustrati, prendono la parola il relatore ed il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze per esprimere i relativi pareri.
Il relatore IZZO (FI) si rimette al Governo sugli identici emendamenti 8.6, 8.7 e 8.8, mentre si pronuncia in senso favorevole sull’emendamento 8.9, a sua firma. Invita invece i proponenti al ritiro per quanto concerne gli emendamenti identici 8.10, 8.12 e 8.13. Si rimette poi al Governo sugli emendamenti 8.16, 8.17, 8.18, 8.18a, 8.23, 8.24 e 8.25, mentre invita al ritiro delle identiche proposte 8.28 e 8.29. Infine, si pronuncia in senso contrario su tutti i rimanenti emendamenti relativi all’articolo 8.
Per quanto concerne gli emendamenti aggiuntivi, in merito alla proposta 8.0.1, a sua firma, mirante a sopprimere ovvero limitare gli effetti dell’IRAP, pur sottolineando la rilevanza della questione, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di giustizia europea, ritiene opportuno ritirare l’emendamento in questione. Fa presente, infatti, che l’eliminazione della suddetta imposta, pur doverosa, trattandosi di un tributo certamente iniquo ed incoerente, deve però trovare soluzione in un disegno più organico, che assicuri anche la necessaria invarianza del gettito fiscale, per cui invita il Governo a farsi carico di tale questione.
Infine, chiede di accantonare la proposta 8.0.21, a sua firma, evidenziando la necessità di ulteriori approfondimenti, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti aggiuntivi.
Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sulla proposta 8.9 del relatore, mentre, in merito alle proposte sulle quali il relatore si è rimesso al Governo, ovvero di cui ha chiesto il ritiro, invita al ritiro degli emendamenti identici 8.6, 8.7 e 8.8, che appaiono non in linea con il testo presentato dal Governo, e si dichiara contrario alle proposte 8.10, 8.12 e 8.13, nonché alle proposte 8.16, 8.17, 8.18 e 8.18a, per le quali appare opportuna una migliore meditazione in sede di esame per l’Assemblea. Analogamente, esprime parere contrario sulle proposte 8.23, 8.24, 8.25, 8.28, 8.29, 8.31 (la quale sottrae risorse accantonate con la legge n. 289 del 2002), 8.33 e 8.34. Sull’emendamento 8.35, osserva che lo stesso pone oneri non quantificati né coperti (contraddicendo, tra l’altro, un emendamento precedentemente approvato), in quanto prevede agevolazioni aggiuntive o favorevoli rispetto alla legislazione vigente. Per analoghe ragioni, si dichiara contrario sugli identici emendamenti 8.36, 8.37, 8.38 e 8.39, nonché sulle restanti proposte relative all’articolo 8. Per quanto concerne l’emendamento 8.0.1, ringrazia il relatore per il ritiro, sottolineando che la questione di revisione dell’IRAP è ben presente all’attenzione del Governo e verrà affrontata quanto prima in una sede più opportuna. Si dichiara, infine, favorevole all’accantonamento dell’emendamento 8.0.21, e contrario sui restanti emendamenti aggiuntivi.
Passando alle votazioni, con separati scrutini, risultano non approvati gli emendamenti da 8.1 a 8.8.
L’emendamento 8.9, posto ai voti, viene approvato.
Il senatore CICCANTI (UDC) ritira l’emendamento 8.10.
Vengono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti da 8.12 a 8.16.
Il senatore NOCCO (FI) ritira gli emendamenti 8.17 e 8.18a.
L’emendamento 8.18, posto in votazione, viene respinto.
Con separati scrutini, vengono poi respinti gli emendamenti da 8.19 a 8.30.
Il senatore NOCCO (FI) preannuncia la propria astensione sull’emendamento 8.31 che, posto ai voti, viene successivamente respinto.
Analogamente, vengono respinti, in esito a separate votazioni, gli emendamenti da 8.32 a 8.39 nonché, per quanto concerne gli emendamenti aggiuntivi, da 8.0.2 a 8.0.20.
La Commissione, infine, conviene di accantonare il restante emendamento aggiuntivo 8.0.21.
Si procede quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 9 e recanti articoli aggiuntivi dopo lo stesso.
Il senatore CADDEO (DS-U) interviene in sede di illustrazione dell’emendamento 9.2, volto a favorire i processi di ricapitalizzazione e di concentrazione delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, mediante opportune agevolazioni fiscali.
Prende quindi la parola il senatore TAROLLI (UDC), che illustra la proposta 9.3 (identica alle proposte 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7), la quale intende precisare in maniera più chiara la portata delle disposizioni a favore delle imprese di piccole dimensioni, ricomprendendovi esplicitamente le cosiddette microimprese.
Il senatore CICCANTI (UDC) illustra l’emendamento 9.30 a sua firma (identico agli emendamenti 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35 e 9.36), evidenziando che lo stesso mira a favorire un modello di concentrazione tra imprese alternativo a quello della concentrazione verticale proposta dal testo del decreto-legge n. 35 del 2005 in conversione. La concentrazione verticale, infatti, pur aiutando le imprese ad accrescere la propria dimensione, rappresenta una impostazione di carattere eccessivamente rigido, in quanto limita l’autonomia e la flessibilità delle singole aziende che, da sempre, rappresenta uno dei fattori di successo del made in Italy. Al fine di coniugare le esigenze di crescita e rafforzamento dimensionale delle imprese con quelle di mantenimento di adeguati margini di flessibilità, precisa che l’emendamento in esame incentiva forme di aggregazione "a rete" tra le imprese, mettendo in comune risorse, esperienze e know how, mediante appositi premi di concentrazione. Sottolinea, infine, che la filosofia di tale emendamento e delle altre proposte a firma del suo Gruppo presentate all’articolo 9 in esame viene incontro ad una precisa richiesta delle associazioni imprenditoriali.
Il senatore FORCIERI (DS-U) illustra l’emendamento 9.0.2, che interviene a favore della cantieristica navale, che rappresenta un settore ad altissima valenza strategica, nel quale l’Italia compete ai più alti livelli internazionali. Evidenzia che una importante opportunità per tale settore è costituita dal programma in sviluppo e acquisizione delle unità navali di classe FREMM (Fregate europee multi-missione), per la cui realizzazione il Ministro della difesa italiano ha già concluso un accordo di cooperazione con il suo omologo francese, allo scopo di mettere in comune tra i due Paesi risorse e capacità progettuali e finanziarie ed abbattere così i relativi costi. Tale programma, tuttavia, in mancanza di finanziamenti certi da parte dello Stato, stenta a decollare, così che le imprese italiane non possono impegnarsi nella fase di realizzazione: il risultato sarebbe quello di compromettere la partecipazione delle imprese italiane, a vantaggio di quelle francesi che otterrebbero quindi l’esclusiva del progetto, per il quale vi è interesse anche dall’estero. Conclude invitando il Governo e la Commissione ad approvare tale proposta emendativa, eventualmente anche prevedendo una diversa modulazione degli impegni di spesa (ad esempio riducendo l’onere nel primo anno e aumentandolo in quelli successivi).
Poiché i rimanenti emendamenti vengono dati per illustrati, il PRESIDENTE cede la parola al Relatore e al sottosegretario Vegas per l’espressione dei rispettivi pareri.
Il relatore IZZO (FI) esprime parere favorevole sulle proposte 9.8 a propria firma (in quanto di mera correzione formale), 9.19 (che precisa meglio la portata degli incentivi alla concentrazione), 9.27, identica alle 9.28 e 9.29. Si rimette invece al Governo sui seguenti gruppi di proposte tra loro identiche: da 9.3 a 9.7, da 9.10 a 9.13 e da 9.14 a 9.18. Si pronuncia infine in senso contrario su tutti i rimanenti emendamenti all’articolo 9.
Per quanto concerne gli emendamenti aggiuntivi, si rimette al Governo sul 9.0.2, e si pronuncia in senso contrario su tutti gli altri ad eccezione della proposta 9.0.8, sulla quale invece è favorevole. Rileva infatti che la stessa, proponendo più strette forme di controllo sui prodotti immessi sul mercato con particolare riguardo a quelli importati, anche mediante la previsione di un diritto di controllo di 10 euro per ogni container o automezzo transitante in dogana, si inserisce in modo coerente nel quadro più ampio delle misure di tutela del made in Italy contro prodotti contraffatti o di dubbia provenienza, che costituisce uno dei punti qualificanti del decreto-legge in esame.
Il senatore CICCANTI (UDC) osserva che l’emendamento 9.0.8 presenta aspetti finanziari rilevanti, sui quali appare opportuno acquisire una quantificazione più precisa da parte del Governo.
Il sottosegretario VEGAS, in merito agli emendamenti testé esaminati, formula parere favorevole sulla proposta 9.3 e sulle altre identiche, in quanto la precisazione a favore delle microimprese appare coerente con l’impostazione normativa del testo, nonché sull’emendamento 9.8 del Relatore. Si pronuncia in senso contrario sull’emendamento 9.9, in quanto indebolisce i processi di concentrazione, che hanno bisogno invece di adeguati incentivi. In merito alla proposta 9.10 e alle successive di identico tenore, esprime parere favorevole, a condizione che le stesse vengano riformulate nel senso di precisare meglio che la crescita dimensionale delle imprese può essere attuata anche con forme alternative a quelle ivi indicate. E’ invece contrario sulle identiche proposte da 9.14 a 9.18, nonché sull’emendamento 9.19, in quanto presenta una portata più restrittiva rispetto al testo.
Si rimette quindi alla Commissione sulle identiche proposte 9.27, 9.28 e 9.29, mentre esprime parere contrario sulle identiche proposte da 9.30 a 9.36, rilevando che le stesse sottraggono di fatto risorse (di per sé limitate) a favore dei processi di concentrazione, incentivando quelli di aggregazione in rete che sono invece sempre liberamente attuabili dalle singole imprese, senza bisogno di particolari incentivi. Infine, invita al ritiro delle identiche proposte 9.37, 9.38, 9.39 e 9.40, mentre esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti all’articolo 9.
In merito alle proposte recanti articoli aggiuntivi al 9, invita ad accantonare la proposta 9.0.2, al fine di verificare meglio la copertura finanziaria, sottolineando la necessità che la stessa sia il più possibile coerente con il prevedibile andamento della spesa, e ferma restando la condivisibilità della finalità di sostegno al settore della cantieristica navale, certamente di valore strategico. Analogamente, esprime perplessità sull’emendamento 9.0.8, posto che lo stesso sembra istituire una sorta di dazio aggiuntivo per le merci spedite tramite container o automezzi, per cui anche in tal caso invita ad un accantonamento per una migliore considerazione. Formula, infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti aggiuntivi.
Si passa successivamente alla votazione degli emendamenti testé esaminati. Messi separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.
Sono poi posti in votazione congiunta e approvati gli identici emendamenti da 9.3 a 9.7. Successivamente, con separate votazioni viene approvato l’emendamento 9.8 e respinto il 9.9.
Il senatore TAROLLI (UDC) riformula l’emendamento 9.10 come 9.10 (testo 2), aggiungendo al capoverso 1-bis, dopo la lettera d), la seguente: "e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese", nonché, su proposta del senatore MORANDO (DS-U), sopprimendo al capoverso 1-quater le parole: "o aggregazione".
Il senatore CICCANTI (UDC) aggiunge la propria firma all’emendamento 9.10 (testo 2) testé riformulato.
Dopo che il sottosegretario VEGAS ha espresso parere favorevole sul nuovo testo dell’emendamento 9.10 (testo 2), lo stesso, posto ai voti, viene approvato. Conseguentemente, risultano assorbiti i successivi emendamenti 9.11, 9.12 e 9.13.
Vengono indi congiuntamente poste ai voti e respinte le identiche proposte da 9.14 a 9.18.
La Commissione conviene di accantonare la proposta 9.19.
Con successivi, separati scrutini sono respinti gli emendamenti da 9.20 a 9.26.
Sull’emendamento 9.27, identico al 9.28 e 9.29, interviene in dichiarazione di voto favorevole il relatore IZZO (FI), che rileva come tale proposta consenta un opportuno ampliamento delle imprese che possono accedere al credito d’imposta, facendole rientrare nella graduatoria dell’anno precedente.
Il presidente AZZOLLINI osserva che a legislazione vigente potrebbe già essere previsto un meccanismo di "ripescaggio" delle imprese escluse dalla graduatoria, con il rischio di creare quindi, ove tale modifica normativa fosse accolta, problemi di interferenze e di sovrapposizioni. Propone pertanto di accantonare le suddette proposte 9.27, 9.28 e 9.29, onde consentire i necessari approfondimenti, anche con l’ausilio del Governo.
Il senatore MORANDO (DS-U) rileva che i problemi di mancata inclusione delle singole imprese nelle graduatorie per l’accesso ai crediti di imposta mostrano ancora una volta i limiti di un meccanismo basato su criteri discrezionali di assegnazione. Sottolinea quindi l’esigenza di reintrodurre forme automatiche di credito di imposta che possano assicurare un adeguato funzionamento dello stesso.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente e le identiche proposte 9.27, 9.28 e 9.29 vengono pertanto accantonate.
Posti separatamente in votazione sono quindi respinti gli emendamenti da 9.30 a 9.40.
Viene successivamente votato e respinto l’emendamento aggiuntivo 9.0.1.
La Commissione conviene di accantonare l’emendamento 9.0.2.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da 9.0.3 a 9.0.7.
Infine, la Commissione delibera di accantonare il rimanente emendamento aggiuntivo 9.0.8.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene da ultimo di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344
al testo del decreto-legge
Art. 6.
6.100
D’Andrea, Soliani, Giaretta, Dettori, Bastianoni, Coviello
Sostituire l’articolo 6, con il seguente:
«Art. 6.
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero)
1 . Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che incrementano la base occupazionale attraverso l’assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell’elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l’esclusione dalla base imponibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto per un periodo di tre anni dalla data dell’assunzione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all’estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.
3. Le modalità di iscrizione all’elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d’imposta successivi all’assunzione medesima».
Conseguentemente, all’articolo 15, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 8-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.
2-ter. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
6.1
D’Andrea
Sostituire il titolo con il seguente: «Fondo per investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione».
6.2
D’Andrea
Al comma 1, sopprimere le parole da: «una quota pari ad» fino a: «del citato articolo 1, è» e sostituirle con le seguenti: «in aggiunta al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene istituito un apposito Fondo per gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6.3
D’Ippolito
Al comma 1 dopo le parole: «programmi strategici di ricerca e sviluppo delle imprese», sostituire alle parole: «da realizzare anche» con le seguenti: «, presentate anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali o le Camere di Commercio, da realizzarsi anche».
6.4
Giaretta
Al comma 1, dopo le parole: «programmi strategici di ricerca e sviluppo delle imprese» sostituire le parole: «da realizzare anche» con le seguenti: «, presentate anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali o le Camere di Commercio, da realizzarsi anche».
6.5
Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella
Al comma 1, sostituire le parole: «da realizzare anche» con le seguenti: «, presentate anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali o le Camere di Commercio, da realizzarsi anche».
6.6 (testo 2)/100 (già 6.8 (testo 2))
Morando
All’emendamento 6.6 (testo 2), alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota pari ad almeno il venti per cento, della quota di cui al precedente periodo, del Fondo rotativo è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata"».
6.6 (testo 2)
Ciccanti, Tarolli
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;
b) al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» inserire le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;
c) al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«. Per l’attrazione di professionalità di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. può operare in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
6.6
Ciccanti, Tarolli
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Una quota pari ad almeno il venti per cento del Fondo rotativo è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata.»;
b) al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: «2nche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;
c) al comma 3, lettera b), sopprimere il punto c);
d) al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» inserire le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;
e) al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«. Per l’attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
6.7 (testo 2)
Franco Paolo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;
b) al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» inserire le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;
c) al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«. Per l’attrazione di professionalità di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. può operare in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
6.7
Franco Paolo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Una quota pari ad almeno il venti per cento del Fondo rotativo è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata.»;
b) al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;
c) al comma 3, lettera b), sopprimere il punto c);
d) al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» inserire le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;
e) al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«. Per l’attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
6.8 (testo 2)
Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella, Morando
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Una quota pari ad almeno il venti per cento della quota di cui al precedente periodo del Fondo rotativo è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata.»;
b) al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;
c) al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» inserire le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;
d) al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«. Per l’attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
6.8
Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Una quota pari ad almeno il venti per cento del Fondo rotativo è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata.»;
b) al comma 3, lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;
c) al comma 3, lettera b), il punto c) è soppresso;
d) al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» sono inserite le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;
e) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«. Per l’attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
6.9 (testo 2)
D’Ippolito, Fasolino
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;
b) al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» inserire le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;
c) al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«. Per l’attrazione di professionalità di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. può operare in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
6.9
D’Ippolito
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Una quota pari ad almeno il venti per cento del Fondo rotativo è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata.»;
b) al comma 3, lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: «anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;
c) al comma 3, lettera b), il punto c) è soppresso;
d) al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» sono inserite le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;
e) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«. Per l’attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
6.10
Bastianoni, Giaretta, Dettori
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Una quota pari ad almeno il venti per cento del Fondo rotativo è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata.»;
b) al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;
c) al comma 3, lettera b), sopprimere il punto c);
d) al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese» sono inserite le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;
e) al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«. Per l’attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
6.11
Bastianoni, Giaretta
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Una quota pari ad almeno il venti per cento del Fondo rotativo è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata».
6.12
D’Andrea
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Ai fini dell’individuazione degli interventi ammessi al finanziamento a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali (satellitare, digitale, terrestre e nuove tecnologie nel campo delle telecomunicazioni) di prodotti, servizi e processi aziendali;
b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale, di cui alla Comunicazione della Comunità europea 2001/c37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive».
6.13
Tarolli
Al comma 3, lettera a), dopo le parole «e gli ivestimenti in ricerca» aggiungere le seguenti: «e, al secondo periodo, dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le seguenti: «anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di Commercio».
Al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese che» inserire le seguenti: «anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di Commercio».
6.14
Eufemi
Al comma 3, lettera a), dopo le parole «e gli investimenti in ricerca» aggiungere le seguenti: «e, al secondo periodo, dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le seguenti: «anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di Commercio».
Al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese che» inserire le seguenti: «anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di Commercio».
6.15
Eufemi
Alla lettera a), del comma 3 dell’articolo 6 alla fine aggiungere:«e, al secondo periodo, dopo le parole: «alle imprese» inserire le seguenti: «anche associate in appositi organismi anche cooperativi promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio».
Al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese che» inserire le seguenti: «anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
6.16
Collino
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole «e, al secondo periodo dopo le parole "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi anche cooperativi promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"»;
b) al comma 10 dopo le parole «la produttività delle imprese che» inserire le seguenti: «, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,».
6.17
Bastianoni, Giaretta
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e, al secondo periodo, dopo le parole "alle imprese" sono inserite le seguenti: "anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio"».
6.18
Il Relatore
Al comma 3, lettera b), capoverso b), sostituire le parole: «Comunicazione della Commissione europea 2001/C» con le seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2001/C» e le parole: «n. 37» con le seguenti: «n. C/37».
Al comma 5, nel secondo periodo, sostituire le parole: «dell’imprese proponenti» con le seguenti: «delle imprese proponenti».
Al comma 7, sostituire le parole: «e le regioni e province autonome» con le seguenti: «, le regioni e le province autonome».
Al comma 11, dopo la parola: «Fondo» inserire le seguenti: «per le».
Al comma 14, dopo la parola: «Fondo» inserire le seguenti: «per le».
6.19
Ripamonti, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Turroni, Zancan
Al comma 3, lettera b), sopprimere la lettera c).
6.20
Bastianoni, Giaretta
Al comma 3, lettera b), sopprimere la lettera c).
6.21
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Turroni, Zancan
Al comma 3, lettera b), sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) realizzazione di interventi infrastrutturali per il trasporto rapido di massa da destinare ai principali centri urbani al fine di potenziare l’offerta di servizi collettivi e di migliorare la qualità ambientale dell’aria e ridurre le emissioni di polveri sottili».
6.21a
Eufemi
Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) programmi di innovazione nel campo delle tecnologie abilitanti di particolare interesse civile-militare con possibilità di utilizzazione anche ai fini dello sviluppo sostenibile del Mediterraneo».
6.22
Passigli
Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «enti pubblici» inserire le seguenti: «e privati» e successivamente dopo la parola: «ricerca,» aggiungere: «sia congiuntamente che disgiuntamente,».
6.23
D’Ippolito
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «le imprese stesse» aggiungere: «anche attraverso forme associative promosse dalle Associazioni imprenditoriali o dalle Camere di Commercio».
6.24
Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «le imprese stesse» aggiungere le seguenti: «anche attraverso forme associative promosse dalle Associazioni imprenditoriali o dalle Camere di Commercio».
6.25
Giaretta
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «le imprese stesse» aggiungere le seguenti: «anche attraverso forme associative promosse dalle Associazioni imprenditoriali o dalle Camere di Commercio».
6.26
Il Governo
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni».
6.27
Asciutti
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni».
6.28
Asciutti
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al fine di consentire l’espletamento delle attività derivanti dai programmi e dagli obblighi nazionali ed internazionali l’Agenzia spaziale italiana (ASI), in deroga a quanto previsto all’articolo 1, commi 93, 95 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, esclusivamente con oneri finanziari a carico del proprio bilancio, entro la spesa di euro 1.500.000,00 per l’anno 2005 e di euro 5.000.000,00 a decorrere dall’anno 2006».
6.29
Asciutti
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applica all’Agenzia spaziale italiana (ASI), relativamente alle assunzioni di personale a tempo determinato per la realizzazione di attività a progetti internazionali sottoscritti dal Governo italiano in sede di Commissione europea ed ESA».
6.30
Caddeo, Pasquini, Chiusoli, Maconi, Stanisci
Sopprimere i commi da 8 a 14.
6.31
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere i commi 8, 9, 10 e 11.
6.32
Ripamonti, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Turroni, Zancan
Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, disciplinate dal decreto di cui al presente comma, non si applicano alle attività istruttorie previste dall’articolo 3 del citato regolamento interno del CIPE che riguardino le infrastrutture di interesse nazionale».
6.33
Zanda
Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, disciplinate dal decreto di cui al presente comma, non si applicano alle attività istruttorie previste dall’articolo 3 del citato regolamento interno del CIPE che riguardino le infrastrutture di interesse nazionale».
6.34
Bastianoni, Giaretta
Al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese», inserire le seguenti: «che, anche in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,».
6.35
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere i commi 12, 13 e 14.
6.36
Tarolli
Al comma 13, dopo le parole: «8 luglio 2003», aggiungere le seguenti: «e per l’attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
6.37
Eufemi
Al comma 13, dopo le parole: «8 luglio 2003», aggiungere le seguenti: «e per l’attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
6.38
Collino
Al comma 13 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l’attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
6.39
Bastianoni, Giaretta
Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Per l’attrazione di persone di alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. opera in convenzione con le Università, le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».
6.40
D’Andrea
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca sviluppo ed innovazione, nonché di quelle destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in generale dell’intervento di Sviluppo Italia per l’attrazione degli investimenti, in misura non inferiore al trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Solo per il 2005, al finanziamento necessario per la costituzione del Fondo per gli investimenti in ricerca sviluppo ed innovazione il CIPE fa fronte attingendo da una quota pari al trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
6.41
Nocco, Lauro
Al comma 14, alla fine del periodo inserire le seguenti parole: «sulla base di appositi programmi elaborati dal Ministero delle attività produttive».
6.42
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. A decorrere dal periodo d’imposta 2005, gli istituti, gli enti, le associazioni e le fondazioni che definiscono progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico miranti al miglioramento della qualità della vita, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, all’articolo 30 della legge, 2 novembre 1988, n. 516 e all’articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n.517, alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro delle Finanze verranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali verranno attribuite le s Dmme devolute a tale titolo dai contribuenti, nonché i soggetti ammessi alla ripartizione di dette somme.
14-ter. L’attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 verranno indicate con la denominazione "Ricerca scientifica". In caso di scelte non espresse, l’attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».
6.43
Nocco, Lauro
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. Per far fronte alle esigenze relative all’attività amministrativa in materia di proprietà industriale, con particolare riguardo all’evoluzione del sistema nazionale ed internazionale di tutela d ei brevetti nonché al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro a decorrere dal 2005, da utilizzare secondo criteri e modalità determinati dal Ministro delle attività produttive. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10 commi 2, 3 e 4.
14-ter. Per la determinazione dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa relativi alle attività di cui all’articolo 225 del decreta legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i relativi importi sono determinati con i criteri di cui al medesimo articolo 225. Conseguentemente sono soppressi il Titolo IV, articoli da 9 a 13, di cui all’Allegato 2-ter, nonché la lettera a) del Punto 2 dell’Allegato 2-quater, previsti dall’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, intendonsi compensate le eventuali minori entrate con quelle di cui al comma 15».
6.44
Bevilacqua
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«14-bis. I professori universitari di materie cliniche presso le facoltà di medicina attualmente in servizio, che esercitano le funzioni assistenziali e primariali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca, rimangono in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il 70º anno di età, ferma restando l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».
6.0.1
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa.
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell’innovazione di prodotto)
1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell’innovazione, di seguito denominato "Fondo", con dotazione di risorse pari a 3100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il Fondo, è destinato all’anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell’onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati tecnico scientifici regionali di cui al successivo comma 8.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell’innovazione e della università e della ricerca e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all’innovazione per i settori produttivi.
3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.
4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l’elaborazione del prototipo che incorpora l’innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 3.
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle attività produttive.
6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all’individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:
a) gli obiettivi generali dell’innovazione;
b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali a capacità dei proponenti di realizzare il progetto.
7. Il contributo di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.
8. Ai fini dell’assegnazione del contributo di cui al comma 3, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d’intesa con il Ministero dell’innovazione e dell’università e della ricerca scientifica.
9. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:
a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti all’articolo 1-bis, comma 3, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
f) grado di coinvolgimento dell’impresa nel progetto in relazione all’organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.
10. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall’erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:
a) oggetto e descrizione delle attività;
b) obiettivi e risultati;
c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;
d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;
g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socioeconomica dei risultati.
11. Ai fini dell’assegnazione del contributo di cui al comma 4, i Comitati di cui al comma 8, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 3, in base ai seguenti criteri:
a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull’occupazione, sull’organizzazione della o delle imprese che utilizzano l’innovazione;
b) costi di sviluppo del progetto;
c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;
d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.
12. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui al comma 5, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.
13. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dal Ministero delle attività produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati tecnico scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.
14. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 10 lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.
15. Qualora dall’esame di cui al comma 14 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati, la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all’entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo.
16. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383».
6.0.2
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa.
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili).
1. È istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile, il Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica nel settore dell’energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER).
2. Le convenzioni regolate dall’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.
3. A decorrere dall’anno 2005, il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, in ragione dei risparmi ottenuti dal GRTN per il progressivo disimpegno dall’obbligo relativo all’energia elettrica prodotta da fonti «assimilate», relativamente alla quota di energia elettrica riferibile al medesimo comma 2 il cui costo, dipendente dall’obbligo, del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
4. Al Fondo di cui al comma 1 sono trasferite le risorse finanziarie equivalenti alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate.
5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le seguenti finalità:
a) per il 50 per cento, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas; a tal fine, l’Autorità medesima è autorizzata a computare il relativo ammontare nell’ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime;
b) per il restante 50 per cento all’erogazione di contributi destinati all’ENEA e a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca selezionati sulla base delle priorità stabilite nell’ambito del Programma annuale di incentivazione dell’uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica.
6. Il Programma annuale di incentivazione dell’uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica di cui al comma 5, lettera b), è presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Delle priorità del Programma e dei risultati conseguiti negli anni precedenti è dato conto nell’ambito del Documento di programmazione economica e finanziaria.
7. A seguito dell’approvazione del DPEF, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive con proprio decreto, emanato sentito il Ministro dell’ambiente, previo parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e del GRTN definisce le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, procedendo al riparto delle risorse finanziarie disponibili.
8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’articola 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383».
6.0.3
Brunale, Giovanelli, Chiusoli, Modica, Caddeo, Morando, Franco Vittoria
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo per la ricerca e lo sviluppo dell’uso dell’idrogeno)
1. Al fine di promuovere progetti di ricerca e sviluppo dell’uso dell’idrogeno, anche prodotto da fonti rinnovabili quali l’energia solare l’eolica, l’idraulica e la geotermica, quale vettore energetico non inquinante, è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri di gestione del fondo di cui a comma 1, nell’ambito del "Piano nazionale della ricerca".
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383».
6.0.4
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo agevolazioni per la ricerca)
1. Al Fondo agevolazioni per la ricerca, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono assegnate nuove risorse pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383».
6.0.5
Coviello, Bastianoni, Giaretta, Soliani, D’Andrea, Dettori
Dopo l’articolo 6, aggiungere i seguenti:
«Art. 6-bis.
(Incentivi al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo)
1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell’innovazione, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2005 è destinato all’anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell’onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati tecnico scientifici regionali di cui all’articolo 35-ter.
2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall’anno 2008, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell’innovazione e dell’istruzione, università e ricerca e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all’innovazione per i settori produttivi.
4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da Gruppi proponenti qualificati di ricerca, di seguito denominati "Proponenti", costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.
5. Sono ammesse a fruire di un contributo fina a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l’elaborazione del prototipo che incorpora l’innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 4.
6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle Regioni nel cui territorio i Proponenti intendono sviluppare Ì’iniziativa innovativa.
7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all’individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:
a) gli obiettivi generali dell’innovazione;
b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;
c) la Capacità dei proponenti di realizzare il progetto».
«Art. 6-ter.
(Incentivi agli studi di fattibilità)
1. Il contributo di cui all’articolo 6-bis, comma 4, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale. Ai fini dell’assegnazione del contributo di cui all’articolo 6-bis, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d’intesa con il Ministero dell’innovazione e dell’università e della ricerca scientifica.
2. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:
a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei Proponenti e delle unità tecnicooperative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
f) grado di coinvolgimento dell’impresa nel progetto in relazione all’organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un, gruppo di imprese.
3. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall’erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:
a) oggetto e descrizione delle attività;
b) obiettivi e risultati;
c) curriculum, del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;
d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali invia di realizzazione;
g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati».
«Art. 6-quater.
(Incentivi alla prototipazione)
1. Ai fini dell’assegnazione del contributo di cui all’articolo 6-bis, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l’innovazione, i medesimi Comitati di cui all’articolo 6-ter, comma 2, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui all’artico 6-bis, comma 4, in base ai seguenti criteri:
a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull’occupazione, sull’organizzazione della o delle imprese che utilizzano l’innovazione;
b) costi di sviluppo del progetto;
c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;
d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato».
«Art. 6-quinquies.
(Procedure di erogazione degli incentivi)
1 . Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all’articolo 35-bis, comma 6, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte. 2. I contributi di cui all’articolo 35-bis, commi 4 e 5, sono erogati dal Ministero delle attività produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati tecnico scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento».
«Art 6-sexies.
(Revoca dei contributi)
1. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all’articolo 6-quinquies, comma 1, lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all’articolo 6-bis, commi 4 e 5, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto. Qualora dall’esame di cui al comma 1 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati, la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all’entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui all’articolo 6-bis».
Conseguentemente, all’articolo 11, sopprimere i commi da 1 a 6.
6.0.7
Giaretta, Ripamonti, Caddeo, Soliani, D’andrea, Dettori, Pasquini, Chiusoli, Maconi
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente
«Art. 6-bis.
(Fiscalizzazione degli oneri contributivi per i nuovi assunti nel settore della ricerca)
1. Alle società costituite, entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è riconosciuto per ciascun dipendente addetto alla ricerca assunto con contratto a tempo indeterminato entro tre anni dalla data di costituzione della società, lo sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all’lNPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di tre anni dalla data dell’assunzione, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione sul fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le relative quote di contribuzione sono poste a carico della fiscalità generale.
Conseguentemente, all’articolo 15, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 8-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.
2-ter. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
g) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con nodificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) la ritenuta sugli interessi delle banche, li cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
i) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
j) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
k) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
l) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
6.0.8
Nocco, Lauro
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto, al netto dell’IVA, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale"».
6.0.9
Nocco
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto, al netto dell’IVA, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale"».
Art. 7.
7.1
Il Relatore
Nella rubrica del capo V, dopo la parola: «innovazione» inserire la seguente: «e».
7.2
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
7.3
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Al fine di favorire lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga, finalizzate prioritariamente alle esigenze degli enti pubblici e di privati dislocati in aree caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo per lo sviluppo di reti di telecomunicazioni a banda larga con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
1-bis. Ai progetti di sviluppo delle reti di telecomunicazione di cui al comma 1, presentati dagli enti locali e da privati, e riconosciuto, in ragione della estensione del territorio e degli obiettivi indicati nel progetto, un contributo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, per un valore comunque non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.
1-ter. I progetti ti cui al comma 1-bis devono prevedere:
a) la descrizione dei benefici sociali ed economici attesi dalla diffusione dei servizi a banda larga nelle comunità locali;
b) l’impegno dei soggetti partecipanti al progetto ad aggregare la propria domanda di servizi a banda larga;
c) la valutazione della domanda esistente e potenziale, le risorse economiche e finanziarie disponibili e gli obiettivi da raggiungere nei tempi indicati;
d) l’accessibilità alla rete da parte dei singoli fornitori di servizi, anche non partecipanti.
1-quater. La selezione dei soggetti incaricati della realizzazione dei progetti è effettuata con procedura di evidenza pubblica, in conformità con le disposizioni comunitarie vigenti in materia.
1-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare, nonché le modalità di concessione dei contributi.
1-sexies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provwede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell»articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».
7.4
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Al fine di favorire lo sviluppo, mediante l’utilizzo di tecnologie a banda larga, di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti ad un distretto locale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo per lo sviluppo di reti integrate nei distretti locali con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
1-bis. Ai progetti di sviluppo di reti integrate di cui al comma 1, presentati da imprese o consorzi di imprese, è riconosciuto, in ragione della estensione del distretto industriale e degli obiettivi indicati nel progetto, un contributo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, per un valore comunque non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.
1-ter. I progetti di cui al comma 1-bis devono prevedere:
a) la descrizione dei benefici economici attesi dalla filiera produttiva;
b) l’impegno dei partecipanti ad aggregare la propria domanda di servizi a banda larga;
c) la valutazione della riduzione dei costi e del migliore accesso ai mercati;
d) la valutazione delle risorse economiche e finanziarie disponibili e gli obiettivi da raggiungere nei tempi indicati e l’apporto dei singoli partecipanti.
1-quater. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare, nonché le modalità di concessione dei contributi.
1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.».
7.4a
Fasolino, Nocco, Giuliano
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate» inserire le seguenti: «, tenuto conto dell’attuazione del programma stesso, della situazione di mercato e degli indirizzi fissati a livello comunitario»;
b) dopo le parole «Il CIPE stabilisce annualmente» inserire le seguenti; «, secondo la consolidata chiave di riparto,».
7.5
Nocco
Al comma 1, dopo le parole «in tutte le aree sottoutilizzate» inserire le seguenti: «con particolare riguardo per i territori montani in ritardo di infrastrutturazione digitale».
Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, dopo le parole: «mercato del credito nelle aree sottoutilizzate» inserire le seguenti: «, la crescita della competitività economica nei territori classificati montani».
7.6
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau
Al comma 1, dopo le parole «in tutte le aree sottoutilizzate» inserire le seguenti parole: «con particolare riguardo per i territori montani in ritardo di infrastrutturazione digitale».
7.7
Magnalbò
Al comma 1, dopo le parole «in tutte le aree sottoutilizzate», inserire il periodo seguente: «con particolare riguardo per i territori montani in ritardo di infrastrutturazione digitale».
7.8
Cavallaro
Al comma 1, dopo le parole: «in tutte le aree sottoutilizzate», inserire le seguenti parole: «con particolare riguardo per i territori montani in ritardo di infrastrutturazione digitale».
7.9
Magnalbò
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per lo svolgimento di programmi di investimento nei territori montani finalizzati ad innovazioni, attraverso applicazioni tecnologiche digitali, di prodotti, di servizi e di processi aziendali riferiti alla organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione, è riconosciuto alle imprese operanti in montagna un credito d’imposta entro il limite del 20 per cento della spesa complessiva, nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato».
7.10
Cavallaro
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per lo svolgimento di programmi di investimento nei territori montani ad innovazioni, attraverso applicazioni tecnologiche digitali, di prodotti, di servizi e di processi aziendali riferiti alla organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione, è riconosciuto alle imprese operanti in montagna un credito d’imposta entro il limite del 20 per cento della spesa complessiva, nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
7.10a
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Zulueta, Turroni, Zancan
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Alle imprese della filiera agroalimentare che adottano regimi obbligatori di certificazione e controllo della qualità ai sensi del Regolamento CE n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992 e del Regolamento CE n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, è concesso un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d’imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e fino al limite massimo di 5,2 milioni di euro per il 2007».
Conseguentemente:
l’articolo 7, comma 2, è soppresso, indi, all’articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «7, comma 2» con le seguenti: «10, comma 4-bis»;
l’articolo 12, i commi 10 e 11 sono soppressi.
7.11
Menardi
Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «La Fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale dà conto delle attività svolte nell’anno precedente».
7.12
Zanda
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1 è data priorità alle iniziative intraprese dalle Regioni e dagli enti locali per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda, in base ad un programma annuale concordato in sede di Conferenza unificata, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche».
7.13
Il Relatore
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse ed a lotterie, da chiunque accettate all’estero"».
7.14
Nocco, Forcieri
Aggiungere i seguenti commi:
«3-bis. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall’anno 2005 viene destinato un ulteriore finanziamento annuale, pari a 20 milioni di euro, alle prime settanta emittenti televisive locali, in base ad una graduatoria nazionale che tenga conto dell’Ascolto Minuto Medio annuale rilevato dall’Auditel. Ogni anno verrà presa in considerazione la graduatoria riferita agli ascolti, così come sopra definiti, relativi all’anno precedente. Potranno entrare nella suddetta graduatoria le emittenti televisive locali titolari di concessione o di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che nell’anno precedente a quello per il quale si chiede di essere ammessi al finanziamento, siano state ammesse con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680 alle provvidenze di cui all’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 ovvero abbiano ottenuto il parere favorevole all’ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269.
3-ter. Il finanziamento verrà distribuito, tra le emittenti aventi diritto, in misura proporzionale agli ascolti di cui al comma precedente.
3-quater. Le emittenti aventi diritto dovranno presentare regolare domanda al Ministero delle Comunicazioni entro il 31 gennaio di ogni anno. Solo per l’anno 2005 la domanda andrà presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
3-quinquies. L’erogazione alle emittenti aventi diritto avverrà entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento».
7.15
Tirelli
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo.
3-ter. L’obbligo di cui al comma 3-bis decorre, per ciascuna pubblica ammninistrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato.
3-quater. Le concessioni di pubblici servizi sono integrate con quanto previsto dalle disposizioni contenute ai commi 3-bis e 3-ter a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3-quinquies. Le pubbliche amministrazioni statali, che ancora non ne dispongono, attivano tempestivamente il servizio di ricezione delle trasmissioni telematiche, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche.
3-sexies. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano disposizioni coerenti con quanto previsto nei commi da 3-bis a 3-quinquies nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalle disposizioni dei predetti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-septies. Il concessionario del servizio postale universale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, i documenti cartacei anche attestanti i pagamenti in conto corrente e individuare i responsabili preposti alla certificazione di conformità del documento produttivo del documento originale formato su altro supporto.
3-octies. Al fine di consentire la semplificazione nella trasmissione dei documenti ai sensi del comma 3-bis, le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino la integrità del messaggio, nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale, e la conformità dello stesso all’originale mediante tecnologie che conferiscono validità legale al processo di trasferimento da un supporto all’altro nel rispetto delle vigenti regole tecniche. Le copie su supporto cartaceo, generati mediante l’impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la conformità all’originale è assicurata dal soggetto incaricato del trasferimento da un supporto all’altro mediante l’utilizzazione di tecnologie che conferiscono validità legale al processo di trasferimento nel rispetto delle vigenti regole tecniche».
7.16
Tirelli
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo.
3-ter. L’obbligo di cui al comma 1 decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato.
3-quater. Le concessioni di pubblici servizi sono integrate con quanto previsto dalle disposizioni contenute ai commi 3-bis e 3-ter a decorre e dalla data stabilita con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3-quinquies. Le pubbliche amministrazioni statali, che ancora non ne dispongono, attivano tempestivamente il servizio di ricezione delle trasmissioni telematiche, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche.
3-sexies. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano disposizioni coerenti con quanto previsto nei commi da 3-bis a 3-quinquies nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalle disposizioni dei predetti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-septies. Il concessionario del servizio postale universale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, i documenti cartacei anche attestanti i pagamenti in conto corrente e individuare i responsabili preposti alla certificazione di conformità del documento riproduttivo del documento originale formato su altro supporto».
7.17
Tirelli
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono stipulare convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per disciplinare modalità tempi e corrispettivi del procedimento di trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza destinati alle pubbliche amministrazioni.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, gli incaricati di pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, sono autorizzati ad attestare la conformità all’originale del documento informatico riproduttivo del documento originario su supporto cartaceo ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni».
7.0.1
Nocco, Boscetto
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Il documento di programmazione economico-finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, reca in apposito allegato l’elenco delle priorità politiche, individuate fra gli obiettivi programmatici del Governo. Gli obiettivi concretamente perseguibili, di cui all’articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all’articolo 2, comma 1, del decerto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono esplicitazione delle indicate priorità politiche.
2. All’articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo le parole: "i Ministri indicano," sono aggiunte le parole: "nel rispetto delle priorità politiche individuate nel documento di programmazione economico-finanziaria e" dopo le parole: "Infine, il Ministro del tesoro" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro per l’attuazione del programma di Governo, se nominato,».
3. Le direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 199, n. 286, e all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono emanate nel rispetto delle priorità politiche individuate nel documento di programmazione economico-finanziaria ed in coerenza con gli obiettivi concretamente perseguibili, di cui all’articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità per la valutazione dei risultati conseguiti ne costituiscono parte integrante.
4. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per il programma di Governo svolge le attività di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e g), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e all’articolo 2, comma 2, lettere h), n) e o), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Esso, inoltre, assicura il necessario supporto allo svolgimento di ogni ulteriore funzione delegata al Ministro per l’attuazione del programma di Governo, se nominato.
5. Il Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri riceve tutti i dati e le informazioni utili al monitoraggio analitico degli obiettivi programmatici del Governo. A tal fine esso stipula appositi protocolli d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con l’istituto nazionale di statistica (ISTAT), con l’Istituto di studi e analisi economica (ISAE) e con gli altri enti, istituti, uffici ed organismi pubblicati facenti parte del Sistema statistico nazionale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in grado di alimentare un flusso costante e puntuale di dati, informazioni e documenti relativi alla coerenza dell’intero circuito programmatico, al conseguimento degli obiettivi di legislatura, al grado di soddisfazione dell esigenze economiche, sociali e culturali del Paese. Per tale ultima misurazione, il Dipartimento per il programma di Governo può avvalersi anche di istituti specializzati in demoscopia nonché delle "rilevazioni sulla qualità percepita dai cittadini" effettuate dalle singole Amministrazioni sulla base degli indirizzi formulati dal Ministro per la funzione pubblica con la direttiva del 24 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2004.
6. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
7.0.2
Il Relatore
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Norme applicabili)
1. Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all’articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuati ai sensi dell’articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 5 e 6».
Art. 8.
8.1
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa
Sostituire l’articolo 8 con il seguente:
«Art. 8. – 1. Al fine di garantire la necessaria continuità dell’azione di sostegno degli investimenti tralmite gli interventi di cui all’art. 1 comma 2 del d.l. 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e le iniziative oggetto dei contratti di programma, il riordino dei relativi incentivi è adottato, nelle forme di cui al comma 2, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, commi 356 e 357 della legge 30 dice mbre 2004, n. 311 e dei seguenti criteri:
a) l’agevolazione concedibile è articolata in una quota di finanziamento agevolato, erogata dalla Cassa Depositi e prestiti, ed in una quota di contributo in conto capitale, la cui somma è almeno pari all’ammontare complessivo di contributo massimo spettante ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) le quote di cui alla lett. a) sono deterrn nate sulla base della dimensione di impresa e regioni di cui all’art. 87.3 del Trattato, una maggiore incidenza, rispetto al finanziamento agevolato, della quota di contributo in conto capitale;
c) per le iniziative di cui alle lett. b) il valore effettivo dell’agevolazione, espresso in equivalente sovvenzione, non può essere in ogni caso inferiore del 20 per cento rispetto al valore calcolato sulla base dell’agevolazione massima spettante ai sensi delle vigenti disposizioni;
d) su richiesta delle imprese, il finanziamento agevolato della Cassa Depositi e prestiti può essere sostituito da un finanziamentc bancario agevolato d’identico importo e medesima intensità d’aiuto, i cui oneri sono posti a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 361 della legge 30 dicembre 2104, n. 311;
e) l’erogazione delle agevolazioni e del finanziamento di cui alla lett. a) è condizionata all’esistenza di un finanziamento bancario o di altra compartecipazione finanziaria nell’iniziativa, anche nelle forme dell’apporto al capitale, di banche, società pubbliche di partecipazione ed investitori istituzonali, in misura comunque non inferiore al 10% dell’investimento oggetto dell’agevola cione;
f) al fine di favorire il migliore accesso delle p.m.i. alle agevolazioni, i finanziamenti di cui alle lett. a), d) ed e) sono assistititi, per il loro intero importo, dalla garanzia pubblica a carico del fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, a tal fine, le disponibilità di volta in volta esistenti per la concessione dei contributi in conto capitale sono utilizzate per l’integrazione delle risorse del medesimo fondo, secondo modalità e criteri fissati con il decreto di cui al comma 2;
g) la concessione e l’erogazione dei finanziamenti, di cui alle lett. a), d) ed e), in favore delle p.m.i. non possono essere subordinate, dai soggetti eroganti, all’acquisizione di ulteriori garanzie, di qualsiasi tipo e forma, in aggiunta a quelle di cui alla lett. f);
h) la concessione dei finanziamenti da parte della Cassa Depositi e prestiti è disposta per effetto della concessione delle agevolazioni da parte del Ministero delle attività produttive rimanendo esclusa la possibilità per la Cassa stessa di esperire ulteriori istruttorie di merito sui progetti da agevolare e fatta salva la verifica del ricorso alla garanzia di cui alla lettera f);
i) l’erogazione dei finanziamenti di cui alla lettera a) è effettuata, unitamente alla quota di contributo in conto capitale, dalla banca concessionaria incaricata delle attività istruttorie, cui la Cassa Depositi e prestiti trasi erisce periodicamente le somme occorrenti di propria competenza, secondo modalità fissate con apposita convenzione tra le parti.
2. Alla disciplina di quanto previsto dall’art. 1, commi 356 e 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si provvede, per le normative richiamate al comma 1, con le direttive, emanate d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 18 della legge 31 marzo 1998, n. 112 e, per la parte riferita alle procedure e modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e del finanziamento agevolato, con il decreto del Ministro delle attività produttive di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
3. Le direttive ed il decreto di cui al comma 2 provvedono altresi alla ridisciplina tegli interventi, ivi inclusi quelli attuati tramite i contratti di programma, prevedendo in particolare:
a) per gli interventi di cui all’art. 1 comma 2 del d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con motificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488:
1) l’utilizzo della procedura valutativa a bando;
2) la formazione di graduatorie dedicate al perseguimento di specifici obiettivi di sviluppo territoriale, individuati su proposta delle regioni interessate, e di sviluppo tecnologico-indusbriale, anche in connessione con processi di ristrutturazione e riqualificazione di comparti produttivi, tali comunque da garantire una programmazione pluriennale degli interventi,
3) l’utilizzo di indicatori per la formazione delle graduatorie identificativi degli obiettivi territoriali, industriali, tecnologici ed occupazionali perseguiti, di oggettiva riscontrabilità anche ai fini dell eventuale revoca delle agevolazioni;
4) l’individuazione di soglie minime e massime d’intervento, rispettivamente non inferiori a 1 milione e 50 milioni di euro;
5) le attività e gli investimenti ammissibili;
6) le misure dell’intervento agevolativi determinate nei limiti consentiti dall’Unione europea;
7) il rapporto massimo tra il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato, tenuto conto dei limiti di cui al comma 1) e 2);
8) il risorso per l’istruttoria dei programmi da agevolare e l’erogazione delle agevolazione a banche e società finanziarie, individuate sulla base di apposita gara pubblica;
b) per i contratti di programma:
1) l’utilizzo della procedura negoziale, previo esperimento di bandi dedicati al perseguimento di specifici e rilevanti obiettivi di sviluppo industriale e territoriale, volti ad acquisire, nella forma d progetti di massima, manifestazioni d’interesse alla realizzazione d’investimenti con ormi ai predetti obiettivi;
2) l’utilizo di parametri di valutazione delle iniziative proposte che consentano la formulazione di giudizi comparativi sintetici, idonei a rappresentare la rispondenza delle singole iniziative agli obie1 ivi perseguiti;
3) la costituzione nell’ambito della Direzione generale competente di un apposito organismo tecnico, composto in maggioranza da esperti di tecnologie e delle attività produttive oggetto degli interventi, incaricato dell’istruttoria e della formulazione dei giudizi di cui al punto 2) ed i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei contributi in conto capitale;
4) la competenza dell’organo a nministrativo, preposto alla Direzione generale responsabile degli interventi, per l’approvazione dei progetti da ammettere alle agevolazioni e per la firma dei conseguenti contratti, intendosi soppresse le disposizioni normative che attribuiscono al Cipe competenze gestionali in materia;
5) l’utilizzo di banche e società finanziarie, individuate sulla base di gara, per lo svolgimento delle istruttorie tecniche-economiche e finanziarie necessarie alla concessione delle agevolazioni a seguito della presentazione dei progetti definitivi degli interventi da parte delle imprese selezionate;
6) l’utilizzo dei medesimi soggetti di cui al punto 5) per l’erogazione delle agevolazioni ed il costante monitoraggio degl interventi;
7) limiti d’intervento tramite l’introduzione di soglie minime d’investimento rappresentative della strategicità delle azioni da promuovere e della rilevanza degli impatti attesi e comunque non inferiori a 50 milioni di euro;
8) l’utilizzo di società specializzate sui mercati internazionali, individuate sulla base di gara, per la promozione all’estero degli interventi previsti dai singoli bandi e per la conseguente selezione di operatori stranieri interessati;
9) quanto previsto ai precedenti punti 5), 6) e 7) della lettera a).
4. La lettera a), del comma 1, dell’art. 18 della legge 31 marzo 1998, n. 112 è sostituita dalla seguente:
"a) l’attuazione delle misure per il sostegno degli investimenti produttivi di cui al decreto-legge 22 ottobre n. 415 convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, fatta eccezione per quelle dedicate ai settori dell’artigianato, del commercio e del turismo. Le direttive per la concessione delle agevolazioni sono determinate con decreto del ministro delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni".
5. Al fine ti garantire la necessaria accelerazione degli investimenti, in conformità, agli obiettivi del piano di sviluppo oggetto del presente decreto, il Cipe assicura, negli anni 2005, 2006 e 2007, alle misure di cui al comma 1 un ammontare di risorse sufficiente a sostenere, in ciascuno dei predetti anni, investimenti privati apri al doppio di quelli mediamente agevolati dalle medesime norme nel biennio 2003-2004. Per le medesime finalità è assegnata alle predette misure una quota del fondo, di cui all’art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non inferiore al 30% delle disponibilità complessive.
6. Per grantire l’effettiva continuità delle azioni di cui al comma 1, le vigenti disposizioni di disciplina dei relativi interventi si applicano fino all’emanazione, in attuazione del comma 4, dei primi bandi per la selezione delle ihiziative da agevolare».
8.2
Treu, Caddeo, Ripamonti, Giaretta, Montagnino, Dato, Cambursano, Castellani, Chiusoli, Maconi, Pasquini, Battafarano
Sostituire l’articolo 8 con il seguente:
«Art. 8.
(Riduzione premiale della componente assicurativa INAIL del costo del lavoro per le imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza
e prevenzione).
1. Al fine di riconoscere una riduzione premiale del costo del lavoro alle imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione, a decorrere dal 1º giugno 2005 può essere riconosciuta a ciascuna irnpresa una riduzione fino al 40 per cento del tasso medio di tariffa applicato dalla medesima impresa in sede di corresponsione del premio per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
2. L’accesso al beneficio di cui al comma 1 è limitato alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, le quali:
a) abbiano adottato, d’intesa con le pari sociali, piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati con gli Ispettorati del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel triennio precedente alla data della richiesta di arnmissione al beneficio.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ammissione al beneficio di cui al presente articolo.
4. Ai fini del mantenimento dell’equilibrio finanziario complessivo di ciascuna delle gestioni di cui al decreto legislativo n. 38 del 2000, a tutela dei livelli di copertura delle prestazioni erogate dall’lNAIL, fíno alla piena esplicazione degli effetti di contenimento della spesa per prestazioni derivanti dalla presente disciplina, i contributi ammessi alla riduzione sono integralmente fiscalizzati.
Conseguentemente, all’articolo 15, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 8-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.
2-ter. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
g) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
i) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
j) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
k) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
l) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
8.3
Coviello, Ripamonti, Caddeo, Bastianoni, Veraldi, Dettori, Giaretta, Soliani, D’Andrea, Pasquini, Chiusoli, Maconi
Sostituire l’articolo 8 con il seguente
«Art. 8.
(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)
1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e dal presidente del collegio sindacale owero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, owero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
2. Il credito di imposta è deterrninato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d’imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell’Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell’IVA, dell’IRE e dell’IRES anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione per l’accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i terrnini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
8.4
Giaretta, Caddeo, Ripamonti, D’Amico, Castellani, Cambursano, Pasquini, Chiusoli, Maconi
Sostituire l’articolo 8 con il seguente:
«Art. 8
(Sterilizzazione fiscale degli effetti sul prezzo dei carburanti degli aumenti dei prezzi internazionali del petrolio greggio)
1. Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dei carburanti intervenendo sulla loro componente fiscale, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive entro trenta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto, una variazione delle aliquote delle accise suglì oli minerali in misura tale da compensare la maggiore incidenza dell’imposta sul valore aggiunto derivante dagli aumenti dei prezzi intemazionali del petrolio greggio intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2004. In sede di rideterminazione delle accise è comunque fatto salvo il rispetto dei limiti minimi concordati in sede comunitaria.
2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto».
8.5
Giaretta, Caddeo, Ripamonti, Treu, Montagnino, Dato, Cambursano, Castellani, Pasquini, Maconi, Chiusoli
Sostituire l’articolo 8 con il seguente:
«Art. 8.
(Tutela del potere d’acquisto dei salari attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag)
1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle deduzioni e dei limiti di reddito previsti dal testo unico delle imposte sui redditi (IRE), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale deœ valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno precedente.
3. Il Governo, nell’ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:
a) riferisce l’esito dell’accertamento di cui al comma 2;
b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l’anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall’attuazione del presente articolo;
c) laddove l’accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l’integrale recupero, nell’ambito dell’anno di imposta successivo.
4. In relazione all’esito dell’accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all’anno d’imposta successivo.
5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.
6. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ai fini dell’integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, procede all’adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l’integrale recupero, nell’ambito dell’anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».
8.6
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau
Al comma 1, dopo le parole: «mercato del credito nelle aree sottoutilizzate» inserire le seguenti parole: «, la crescita della competitività nei territori classificati montani».
8.7
Magnalbò
Al comma 1, dopo le parole: «mercato del credito nelle aree sottoutilizzate», inserire il seguente periodo: «, la crescita della competitività economica nei territori classificati montani».
8.8
Cavallaro
Al comma 1, dopo le parole: «mercato del credito nelle aree sottoutilizzate», inserire le seguenti parole: «, la crescita della competitività economica nei territori classificati montani».
8.9
Il Relatore
Al comma 1, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992 n. 488,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».
Al comma 2, nell’alinea, dopo le parole: «Conferenza permanente» inserire le seguenti: «per i rapporti».
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «modificando eventualmente» con le seguenti: «anche con la eventuale modifica di».
Al comma 3, sostituire le parole: «commi 2 e 3» con le seguenti: «commi 1 e 2».
Al comma 4, dopo le parole: «ai sensi del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».
Al comma 6, nel primo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002 n. 289,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni».
Al comma 7, lettera e), sostituire le parole: «dopo l’articolo 12 è inserito il seguente» con le seguenti: «nel titolo I, è aggiunto il seguente articolo»; conseguentemente, nell’articolo 12-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «presente titolo I» con le seguenti: «presente titolo».
8.10
Ciccanti, Tarolli
Al comma 1:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) fatto 100 il contributo in conto capitale attualmente concedibile, sulla base dei massimali di aiuto comunitario, il contributo in conto capitale viene ridotto al 70 per cento per le annualità 2005 e 2006 e al 50 per cento a regime a partire dal 2007. La differenza viene coperta da un finanziamento pubblico agevolato»;
2) la lettera d), è soppressa;
b) al comma 2, lettera f), le parole: «finanziamento con capitale di credito» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamento pubblico agevolato»;
c) il comma 4 è soppresso;
d) il comma 6 è soppresso.
8.11
Franco Paolo
Al comma 1:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) fatto 100 il contributo in conto capitale attualmente concedibile, sulla base dei massimali di aiuto comunitario, il contributo in conto capitale viene ridotto al 70 per cento per le annualità 2005 e 2006 e al 50 per cento a regime a partire dal 2007. La differenza viene coperta da un finanziamento pubblico agevolato»;
2) la lettera d), è soppressa;
b) al comma 2, lettera f), le parole: «finanziamento con capitale di credito» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamento pubblico agevolato»;
c) il comma 4 è soppresso;
d) il comma 6 è soppresso.
8.12
Bastianoni, Giaretta
Al comma 1:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) fatto 100 il contributo in conto capitale attualmente concedibile, sulla base dei massimali di aiuto comunitario, il contributo in conto capitale viene ridotto al 70 per cento per le annualità 2005 e 2006 e al 50 per cento a regime a partire dal 2007. La differenza viene coperta da un finanziamento pubblico agevolato»;
2) la lettera d), è soppressa;
b) al comma 2, lettera f), le parole: «finanziamento con capitale di credito» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamento pubblico agevolato»;
c) il comma 4 è soppresso;
d) il comma 6 è soppresso.
8.13
Giaretta
Al comma 1 sostituire la lettera a), con la seguente:
a) fatto 100 il contributo in conto capitale attualmente concedibile, sulla base dei massimali di aiuto comunitario, il contributo in conto capitale viene ridotto al 70 per cento per le annualità 2005 e 2006 e al 50 per cento a regime a partire dal 2007. La differenza viene coperta da un finanziamento pubblico agevolato».
Conseguentemente:
al comma 1, sopprimere la lettera d);
al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «finanziamento con capitale di credito» con le seguenti: «finanziamento pubblico agevolato»;
sopprimere il comma 4.
8.14
Veraldi
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un» con le seguenti: «è composto da almeno il 50 per cento a fondo perduto e dal restante».
8.15
Caddeo, Pasquini, Chiusoli, Maconi
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «è inferiore o uguale al» con le seguenti: «è pari ad almeno il 60 per cento dell’investimento programmato. Alla restante parte si provvede mediante».
Conseguentemente:
a) al comma 1, sopprimere la lettera e);
b) al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «secondo i princìpi di cui al comma 1, lettera e);
c) sopprimere il comma 6;
d) al comma 7, sopprimere la lettera g).
8.16
Nocco, Lauro
Al comma 1, lettera d), eliminare le parole: «per pari importo».
8.17
Nocco
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato» aggiungere le seguenti: «secondo percentuali che saranno definite con il decreto di cui al successivo comma 2; in ogni caso, in sede di prima applicazione, il contributo in conto capitale non potrà essere inferiore al 50 per cento dell’attuale livello di aiuto;».
8.18
Ciccanti
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato» aggiungere le seguenti: «secondo percentuali che saranno definite con il decreto di cui al successivo comma 2; in ogni caso, in sede di prima applicazione, il contributo in conto capitale non potrà essere inferiore al 50 per cento dell’attuale livello di aiuto;».
8.18a
Nocco, Fasolino
All’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "delle graduatorie" sono inserite le seguenti: "ove previste";
b) al comma 2, dopo le parole: "Con decreto" sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare";
c) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione della misura di cui all’articolo 2, comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle attività produttive, alla stessa data, abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003.»;
e) al comma 4, sono soppresse le seguenti parole «, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi,"».
8.19
Giaretta
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e tali, tra l’altro, da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale» con le seguenti: «e pienamente verificabili».
8.20
Magnalbò
All’articolo 8, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per i piccoli imprenditori che intendono investire in attività produttive e del terziario nei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l’IRAP e i contributi sociali sono ridotti del 50 per cento. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»
8.21
Cavallaro
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per i piccoli imprenditori che intendono investire in attività produttive e del terziario nei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l’IRAP e i contributi sociali sono ridotti del 50 per cento. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8.22
D’Andrea
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma il cui finanziamento è assicurato con risorse che, alla stessa data, risultino formalmente attribuite allo strumento di intervento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero a fronte di contributi di programma ancora in fase istruttorio presso gli organismi competenti (Ministero per le Attività Produttive, CIPE), atti a definire azioni di rilancio delle aree industriali in crisi. Inoltre le medesime disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano alle misure ed interventi in favore dei comparti industriali del manifatturiero Made in Italy, per i quali sono stati avviati tavoli di confronto tra le Parti interessate ed il Governo, a livello di task force per l’occupazione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e finalizzati alla sottoscrizione di uno o più Accordi di Programma Quadro».
8.23
Nocco, Lauro
All’articolo 8, comma 3, sostituire le parole: «il cui finanziamento è assicurato con risorse che, alla stessa data, risultino formalmente attribuite allo strumento di intervento» con le seguenti: «la cui istanza è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo diversa opzione del richiedente stesso ove compatibile con i termini dell’istruttoria».
8.24
Nocco
Al comma 4, sopprimere le parole: «fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi».
8.25
Pellegrino
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma: «Gli incentivi concessi, sotto qualsiasi forma da qualsiasi ente pubblico, per l’assunzione d lavoratori svantaggiati – così come individuati dall’articolo 2, lett. F, del regolamento del CE nº 2204/2002 del 13 dicembre 2002 – non sono aiuti di stato e non sono soggetti alla regola comunitaria de minimis».
8.26
Giaretta
Sopprimere il comma 6.
8.27
Caddeo, Pasquini, Chiusoli, Maconi
Sopprimere il comma 6.
8.28
Ciccanti
Al comma 6, sostituire le parole da: «incentivi a investimenti pubblici materiali ed immateriali nella assegnazione di nuove risorse» con le seguenti: «delle risorse rivenienti dalla riforma degli incentivi al finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione attraverso una loro riassegnazione».
8.29
Nocco
Al comma 6, sostituire le parole da: «incentivi a investimenti pubblici materiali ed immateriali, nella assegnazione di nuove risorse» con le seguenti: «delle risorse dalla riforma degli incentivi al finanziamento degli investimenti in ricerca e in attraverso una loro riassegnazione».
8.30
Eufemi
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Il decreto di cui al comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 stabilisce altresì, per gli interventi agevolativi di cui al comma 355 della legge medesima, le modalità semplificate per l’accesso delle imprese artigiane, nei confronti delle quali trovano applicazione, anche per l’individuazione del soggetto gestore, le disposizioni di cui all’art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57».
8.31
Nocco
Aggiungere il seguente comma:
«6-bis. Vengono prorogate per il triennio 2006-2008 le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289».
8.32
Veraldi
Al comma 7, alla lettera e), dopo le parole: «ampliamenti aziendali» inserire ovunque le parole: «o regolamentazioni aziendali».
8.33
Ciccanti, Tarolli
Al comma 7, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
«f-bis) all’articolo 17, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I proponenti devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività finanziata.";
f-ter) all’articolo 19, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. I soci accomandatari delle società in accomandita semplice ed i soci amministratori delle società in nome collettivo devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività finanziata nonché dei requisiti di cui all’articolo 17.";
f-quater) all’articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il contributo in conto gestione è concedibile per un importo non superiore a 25.000 euro.";
f-quinquies) all’articolo 21, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Il titolare della ditta individuale, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice ed i soci amministratori delle società in nome collettivo nonché gli amministratori delle società di capitali devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività finanziata nonché dei requisiti di cui all’articolo 17.».
8.34
Eufemi
Al comma 7, dopo la lettera g), inserire le seguenti:
«h) all’articolo 19, comma 1 le parole "non aventi scopi mutualistici" sono soppresse;
i) all’articolo 21, comma 4 le parole "ed alle società aventi scopi mutualistici» sono soppresse"».
8.35
Ciccanti, Tarolli
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. In caso di revoca delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decretolegge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all’articolo 1-bis del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all’articolo 9-septies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, all’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, l’importo del contributo a fondo perduto in conto investimenti che l’impresa beneficiaria è tenuta a restituire è ridotto di un quinto per ogni anno di attività effettivamente esercitata. L’impresa è tenuta altresì a restituire il contributo in conto gestione nell’ipotesi di irregolare utilizzo del medesimo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di agevolazioni già revocate, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali le azioni di recupero siano ancora in corso.
7-ter. Sviluppo Italia SpA è autorizzata a rinegoziare i mutui già accesi, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge maggio 1997, n. 135, dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione Europea vigente alla data della rinegoziazione.
7-quater. Alle imprese ammesse alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e ancora sottoposte a vincoli, si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed al relativo regolamento di attuazione.».
8.36
Tarolli
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«8. Con decreto del Ministero delle Attività Produttive sono determinate le modalità per l’accesso delle società cooperative e loro consorzi agli interventi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488. A tal fine una quota delle risorse annualmente disposte a favore della citata legge n. 488/92 è utilizzata per la concessione degli incentivi e finanziamenti per le società cooperative e loro consorzi.
Il Ministero delle Attività Produttive provvede, con il medesimo decreto, a disciplinare la concessione, l’erogazione e le modalità applicative relative agli incentivi pubblici concessi alle società cooperative e loro consorzi, fatta salva la verifica del rispetto dell’intensità degli aiuti e del divieto di cumulo delle agevolazioni, di cui alla normativa nazionale e comunitaria».
8.37
Eufemi
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Con decreto del Ministero delle Attività Produttive sono determinate le modalità per l’accesso delle società cooperative e loro consorzi agli interventi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488. A tal fine una quota delle risorse annualmente disposte a favore della citata legge n. 488/92 è utilizzata per la concessione degli incentivi e finanziamenti per le società cooperative e loro consorzi.
Il Ministero delle Attività Produttive provvede, con il medesimo decreto, a disciplinare la concessione, l’erogazione e le modalità applicative relative agli incentivi pubblici concessi alle società cooperative e loro consorzi, fatta salva la verifica del rispetto dell’intensità degli aiuti e del divieto di cumulo delle agevolazioni, di cui alla normativa nazionale comunitaria».
8.38
Tarolli
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. I crediti liquidi ed esigibili che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione per forniture di beni o per servizi prestati possono essere ceduti ai soggetti autorizzati all’attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, anche senza il consenso del debitore ceduto. I soggetti che hanno scontato il credito si sostituiscono al fornitore nei diritti vantati dal medesimo nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Entro 15 giorni dalla data della notifica della cessione del credito, l’Ente Pubblico debitore ha obbligo di confermare espressamente al cessionario l’esistenza del proprio debito ovvero di comunicare eventuali difformità o riserve motivate rispetto alla qualità e all’ammontare del credito ceduto. La decorrenza del termine, in caso di silenzio dell’Ente Pubblico, equivale al riconoscimento del proprio debito nella qualità e nell’ammontare oggetto di cessione».
8.39
Eufemi
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. I crediti liquidi ed esigibili che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione per forniture di beni o per servizi prestati possono essere ceduti ai soggetti autorizzati all’attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, anche senza il consenso del debitore ceduto. I soggetti che hanno scontato il credito si sostituiscono al fornitore nei diritti vantati dal medesimo nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Entro 75 giorni dalla data della notifica della cessione del credito, l’Ente Pubblico debitore ha obbligo di confermare espressamente al cessionario l’esistenza del proprio debito ovvero di comunicare eventuali difformità o riserve motivate rispetto alla qualità e all’ammontare del credito ceduto. La decorrenza del termine, in caso di silenzio dell’Ente Pubblico, equivale al riconoscimento del proprio debito nella qualità e nell’ammontare oggetto di cessione».
8.0.1
Il Relatore
Dopo l’articolo, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in tema di imposta regionale sulle attività produttive)
1. Il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 deve interpretarsi nel senso che sono escluse dall’applicazione dell’imposta le attività di impresa o di lavoro autonomo, svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare o il lavoratore autonomo, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.
2 Nel comma 1 del citato articolo 2, il secondo periodo è soppresso.».
8.0.2
Caddeo, Pasquini, Battafarano, Di Siena, Garraffa, Giaretta, Dettori, Coviello, Bastianoni, Veraldi, Stanisci
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Modificazioni alla disciplina Irap)
1. Al del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche. a) al comma 1 dell’articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea, che provvedono a realizzare nuovi investimenti destinati alla crescita dimensionale dell’impresa, allo sviluppo della tecnologia e dei brevetti, e alla ricerca applicata, l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 3,25 per cento".
2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
8.0.3
Chiusoli, Caddeo, Pasquini, Maconi, Baratella, Garraffa
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Esenzione dall’Irap per l ’assunzione di ricercatori)
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-bis.1 è aggiunto il seguente:
"4-bis.1-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), ubicati nel territorio nazionale, non si tiene conto, ai fini del computo del numero dei lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al comma 4-bis.1, dei lavoratori nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato esclusivamente a finalità di ricerca e sviluppo tecnologico di prodotti e processi produttivi, nonché degli apprendisti e dei disabili".
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
8.0.4
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Interventi di incentivazione fiscale)
1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1º gennaio 2005 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta e commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta e concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all’anno.
3. L’incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2005, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive ne ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2005, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104;
b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;
c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2005 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1º gennaio 2005.
11. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nell’articolo 4 e nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d’imposta. L’ulteriore credito d’imposta, che e pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di – 92.962,2 milioni nel triennio.
12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
13. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
8.0.5
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garaffa
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Credito d’imposta per nuove assunzioni)
1. Al fine di favorire la crescita dell’occupazione, il credito d’imposta di cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 450 euro per ciascun lavoratore nuovo assunto e per ciascun mese, rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2003 e il 30 settembre 2004.
2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse aggiuntive destinate all’attuazione del comma 2, articolo 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
8.0.6
Caddeo, Battafarano, Di Siena, Garraffa, Giaretta, Dettori, Coviello, Bastianoni, Veraldi, Stanisci
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Credito d’imposta per nuove assunzioni)
1. A decorrere dall’anno 2005, al fine di consentire la crescita occupazionale nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il 30 per cento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono destinate alla concessione di crediti d’imposta a favore di imprese con più di 50 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 7 milioni di euro, che procedono a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rispetto al numero dei dipendenti mediamente occupati a tempo indeterminato nel periodo d’imposta precedente. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2005, l’ammontare del credito d’imposta di cui al comma 10 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 350 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai beneficiari a seguito di accertamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria dai quali emerga il possesso dei requisiti per l’accesso all’agevolazione. Dalla data del definitivo accertamento, decorrono i termini per far luogo alla concessione dei benefici. L’amministrazione finanziaria concorda, altresì, con i beneficiari i controlli periodici necessari alla verifica della corretta attuazione dell’investimento.
8.0.7
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Nuova disciplina dei crediti d’imposta
sulle nuove assunzioni effettuate nel Mezzogiorno)
1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1º gennaio 2005 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nell’articolo 4 e nelle aree di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è concesso un credito di imposta.
2. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito si imposta è commisurato, nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2003 e il 30 settembre 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d’imposta spetta di misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all’anno.
3. L’incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuizioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2005, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2005, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;
c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2005 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1º gennaio 2005.
11. Al credito di imposta di cui al presente articolo si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 92.962,2 milioni nel triennio.
12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
13. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
8.0.8
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Innalzamento del limite per la compensazione dei crediti d’imposta)
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo", sono sostituite con le seguenti: "è fissato in euro 1 milione".
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall’armo 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383».
8.0.9
Caddeo, Chiusoli, Battafarano, Di Siena, Pasquini, Giaretta, Dettori, Coviello, Bastianoni, Veraldi, Stanisci
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Credito d’imposta per investimenti in tecnologia,
brevetti e ricerca applicata)
1. Alle imprese con più di 50 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 7 milioni di euro, ubicate nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita europea, che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, effettuano nuovi investimenti destinati alla crescita dimensionale dell’impresa, allo sviluppo della tecnologia e dei brevetti, e alla ricerca applicata, è attribuito un credito d’imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d’imposta.
2. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti di cui al comma 1, eseguiti in ciascun periodo d’imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare periodicamente da parte dell’amministrazione finanziaria a seguito dell’attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l’opportunità di prosecuzione dello stesso.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono revocate alle imprese beneficiarie qualora l’Amministrazione finanziaria, a seguito degli accertamenti periodici, verifichi la mancanza dei requisiti per l’accesso all’agevolazione o un utilizzo improprio delle agevolazioni concesse.
5. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui al comma 5, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle sanzioni da parte dell’amministrazione finanziaria, pari ad un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 25.000 euro per ciascuna violazione accertata.
6. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate, a decorrere dall’anno 2005, il 30 per cento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
8.0.10
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca
a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)
1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d’imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell’Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimi. di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione per l’accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
8.0.11
Nocco
Dopo l’articolo 8, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in tema di agevolazioni
per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
1. Con riferimento ai crediti di imposta spettanti in base all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 18 novembre 2002, da parte dei soggetti di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si applica la sospensione degli ulteriori utilizzi del contributo di cui alle citate lettere a) e b) effettuati fino alla predetta data».
8.0.12
Caddeo, Battafarano, Tessitore, Di Siena, Garraffa, Giaretta, Dettori, Coviello, Bastianoni, Veraldi, Stanisci
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Investimenti in ricerca e sviluppo)
1. A decorrere dall’anno 2005, alle imprese ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è riconosciuta:
a) l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa di un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali. Tali investimenti sono iscritti su un apposito prospetto sezionale di bilancio, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, e comunicati a consuntivo all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia. L’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L’agevolazione si applica alle spese sostenute nel primo periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;
b) un credito d’imposta pari all’85 per cento delle spese sostenute per l’avvio e la realizzazione di progetti congiunti con Università ed istituti di ricerca finalizzati alla creazione e l’implementazione di brevetti, l’ingegnerizzazione di prodotti e processi produttivi, la creazione di start-up e joint venture, anche internazionali. Con uno o più decreti del Ministero delle attività produttive, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’accesso automatico all’agevolazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), sono destinate il 10 per cento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
8.0.13
Caddeo, Battafarano, Di Siena, Garraffa, Giaretta, Dettori, Coviello, Bastianoni, Veraldi, Stanisci
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Nuovi criteri per la concessione delle agevolazioni
e degli incentivi finanziari alle imprese)
1. All’articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, prima della lettera a), è inserita la seguente:
"0a) Le agevolazioni sono concesse, in via prioritaria, alle piccole e medie per progetti mirati alla crescita dimensionale, all’ampliamento di attività e produzioni, all’utilizzo di nuove tecnologie produttive e all’ammodernamento degli impianti produttivi".
2. All’articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) ammodernare, qualificare ed ampliare l’apparato produttivo, tecnologico, scientifico-professionale e produttivo delle piccole e medie imprese al fine di accrescerne la competitività sul mercato nazionale ed internazionale";
b) Al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: "a-bis) a fissare i criteri e le modalità di finanziamento in conto capitale, agevolato e tramite credito bancario delle iniziative e dei progetti. A tal fine, il finanziamento in conto capitale deve essere pari ad almeno il 60 per cento dell’investimento programmato, da erogare sulla base dello stato di avanzamento dello stesso. Alle restanti risorse per le realizzazione delle iniziative e dei progetti si provvede, in via prioritaria, mediante finanziamento agevolato erogato dalla Cassa depositi e prestiti SpA e, ove occorrente, mediante credito erogato dagli istituiti di credito"».
8.0.14
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Le misure previste all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente.
Onere (migliaia di euro)
2005: + 500.000;
2006: + 500.000;
2007: + 500.000.
Conseguentemente con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma l dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell’aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2005».
8.0.15
Treu, Caddeo, Ripamonti, Montagnino, Dato, Giaretta, Coviello, Bastianoni, Castellani, Dettori, Cambursano, Pasquini, Chiusoli, Maconi, Battafarano
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente
«Art. 8-bis.
(Riduzione del cuneo contributivo finalizzata al contenimento
del costo del lavoro e al sostegno dei salari medio-bassi)
1. Al fine di incrementare i livelli retributivi dei lavoratori con basse qualifiche e di ridurre il costo del lavoro a carico delle imprese che li occupano, a decorrere dal 1º giugno 2005 e per un periodo di cinque anni dalla medesima data, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una riduzione dell’aliquota contributiva concernente il relativo regime pensionistico obbligatorio di base, nella misura massima complessiva di 15 punti percentuali, alle condizioni di cui al comma 2. Le quote di contribuzione ammesse all’esonero ai sensi del presente articolo sono poste integralmente a carico della fiscalità generale.
2. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, l’aliquota contributiva concernente il rispettivo regime pensionistico obbligatorio di base, è ridotta nella seguente misura:
a) 3 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 18.500 e i 20.000 euro;
b) 6 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 15.000 e i 18.500 euro;
c) 9 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 12.500 e i 15.000 euro;
d) 12 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo compreso tra i 10.000 e i 12.500 euro;
e) 15 punti percentuali, per i lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali su base annua di importo inferiore ai 10.000 euro.
3. I benefici economici risultanti dall’applicazione delle aliquote di cui al comma 3 sono ripartiti in eguale misura assoluta tra datore di lavoro e lavoratore, con corrispondente riduzione delle rispettive quote di contribuzione.
4. Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per ciascun regime pensionistico obbligatorio di base vigente, le aliquote contributive a carico dei datori e dei lavoratori, applicabili ai sensi del presente articolo.
Conseguentemente, all’articolo 15, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
"2-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 8-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.
2-ter. A decorrere tal 1º giugno 2005, sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
8.0.16
Treu, Ripamonti, Caddeo, Montagnino, Dato, Giaretta, Coviello, Bastianoni, Castellani, Dettori, Cambursano, Pasquini, Chiusoli, Maconi
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente
«Art. 8-bis.
(Riduzione del costo del lavoro attraverso
la fiscalizzazione degli oneri sociali impropri)
1. Al fine di ridurre il costo del lavoro per le imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, le quote di contribuzione previdenziale e assistenziale non destinate ai regimi obbligatori di base sono poste ad integrale carico della fiscalità generale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla medesima data è soppresso l’obbligo di contribuzione alla «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti» di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché i contributi di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;
b) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;
c) articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i contributi ammessi all’integrale fiscalizzazione ai sensi del presente articolo.
Conseguentemente, all’articolo 15, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 8-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.
2-ter. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
8.0.17
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le misure di incentivo all’autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione anno».
Conseguentemente, con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell’aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2004.
8.0.18
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano e a GPL)
1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l’anno 2005, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, è inserito il seguente:
"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impanti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo molalità, che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2003, n. 183"».
Conseguentemente, all’articolo 10, comma 2: alla lettera a), sostituire le parole: «euro 1,97» con le seguenti: «euro 2,17»; alla lettera b), sostituire le parole: «euro 62,33» con le seguenti: «euro 71,68»; alla lettera c), sostituire le parole: «euro 765,44» con le seguenti: «euro 841,98».
8.0.19
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Incentivi alla bioarchitettura)
1. Al fine di incentivare la bioarchitettura, ossia la ristrutturazione e la realizzazione di alloggi secondo criteri di ecocompatibilità, in linea con quanto espresso dalla Commissione al Parlamento Europeo con il Documento «Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano», COM(2004)60, per l’elaborazione e l’attuazione di un programma nazionale di edilizia sostenibile, e l’introduzione di incentivi fiscali a favore di un’edilizia più sostenibile, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e sue successive modifiche, è maggiorata a partire dall’anno 2005, del 10 per cento per il recupero o ex novo per le nuove costruzioni, per i soli lavori a valenza energetico-ambientale entro l’importo massimo di 12.000 euro.
2. I benefici degli incentivi fiscali di cui al comma 1, prevedono:
a) interventi per l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici;
b) Interventi per il risparmio idrico;
c) interventi con utilizzo sostenibile dei materiali edili (rinnovabili, di recupero, naturali);
d) interventi che mirano ad una riduzione del consumo energetico invernale ed estivo degli edifici.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente, e sentito il Ministero della salute, vengono individuate i criteri, le opere e i materiali utilizzati che beneficiano degli incentivi fiscali di cui al comma 1».
Conseguentemente, all’articolo 10, comma 2: alla lettera a), sostituire le parole: «euro 1,97» con le seguenti: «euro 2,17»; alla lettera b), sostituire le parole: «euro 62,33» con le seguenti: «euro 71,68»; alla lettera c), sostituire le parole: «euro 765,44» con le seguenti: «euro 841,98».
8.0.20
Caddeo, Battafarano, Di Siena, Garraffa
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Sviluppo Italia)
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La società Sviluppo Italia, d’intesa con gli enti locali, le parti economiche e sociali, persegue, in via prioritaria, l’obiettivo dell’attrazione, dell’insediamento, dello sviluppo e del consolidamento delle imprese, anche estere, nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea. A tal fine, provvede:
a) alla predisposizione di progetti di sviluppo mirati all’insediamento e alla creazione di nuove imprese nei distretti locali del Mezzogiorno;
b) all’attrazione degli investimenti diretti esteri di lungo periodo;
c) all’individuazione e al sostegno di distretti di eccellenza nei quali concentrare imprese innovative e ad alto contenuto tecnologico"».
8.0.21
Il Relatore
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Ulteriori interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006")
1. Lo stanziamento di cui all’articolo 7-septies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementato per un importo pari a 10 milioni di euro l’anno 2005, 10 milioni di euro per l’anno 2006 e 30 milioni di euro per l’anno 2007.
2. All’articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La società di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi";
b) al comma, secondo periodo, dopo le parole: "di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "nonché per la realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all’articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,";
c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;
d) al comma 6, dopo le parole: "relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "nonché a quelli di cui al comma 2 del presente articolo,";
e) al comma 6, dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di attuare i compiti di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui la stessa si può avvalere possono altresì procedere in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle che saranno individuate con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottata in attuazione dell’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401".
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l’anno 2005, 10 milioni di euro per l’anno 2006 e 30 milioni di euro per l’anno 2007. Conseguentemente, per l’anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è ridotto di 10 milioni di euro».
Art. 9.
9.1
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Turci, Pasquini, Guerzoni
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9. - (Incentivazioni per l’aggregazione ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese). – 1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell’ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:
a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;
b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all’estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;
e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell’informazione;
f) formazione professionale e manageriale;
g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
h) logistica;
i) sicurezza;
l) sportello informativo.
2. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.
3. Le Società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento o dalle relative Associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all’1 per cento.
4. Le Società di servizi di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.
5. L’esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato.
6. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.
7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 9, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi è riconosciuto un credito d’imposta nella misura:
a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.
8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all’articolo 2359 del codice civile.
9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:
a) i costi sostenuti per l’uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca;
b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca;
c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all’attività di ricerca;
d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;
e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all’attività di ricerca;
g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca.
10. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi di cui all’articolo 10 della presente legge in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.
12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Ai fini di cui al comma 12 per "piccole e medie imprese" si intendono quelle così individuate dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.
14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall’imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull’esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.
16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi di cui al comma 1 e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all’interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.
17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle Università è riconosciuto un credito d’imposta pari al 75 per cento.
18. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, pari a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
6) articolo 13, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
b) articolo 11-bis, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».
9.2
Caddeo, Pasquini, Maconi, Battafarano, Di Siena, Garraffa
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9. - (Processi di ricapitalizzazione e di concentrazione delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno). – 1. Al fine rafforzare la competitività e di favorire la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea, le operazioni relative a:
a) costituzione e aumento del capitale o del patrimonio relative alle piccole e medie imprese;
b) acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale;
c) fusioni anche per incorporazioni che intercorrono fra piccole e medie imprese; sono esentate dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie, catastali e, ove prevista, dall’imposta sul valore aggiunto, per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma 1, è riconosciuto, a valere sull’esercizio successivo, un credito di imposta pari al 50 per cento.
3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) l’articolo 13 e 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n.383, è abrogato».
9.3
Ciccanti, Tarolli
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Alle imprese rientrano nella definizione comunitaria di» inserire la seguente: «microimprese,».
9.4
Franco Paolo
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di» inserire la seguente: «microimprese,».
9.5
D’Ippolito
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di» inserire la seguente: «microimprese,».
9.6
Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di» inserire la seguente: «microimprese,».
9.7
Giaretta, Bastianoni
Al comma 1, dopo le parole: «Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di», inserire la seguente: «microimprese,».
9.8
Il Relatore
Al comma 1, nell’alinea, sostituire le parole: «della Commissione europea n. 2003/361/CE» con le seguenti: «n. 2003/361/CE della Commissione,».
Al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni».
Al comma 3, nel primo periodo, dopo le parole: «l’impresa concentrataria inoltra,» inserire le seguenti: «a decorrere».
Al comma 5, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 199 n. 322», aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni».
Al comma 6, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni».
Al comma 7, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni».
9.9
Ciccanti
Al comma 1, dopo le parole: «che prendono parte a processi di concentrazione» sono aggiunte le seguenti: «o aggregazione mediante strutture consortili, joint venture o altri simili strumenti contrattuali».
Conseguentemente, nello stesso articolo:
– al comma 1, lettera a) dopo la parola «concentrazione» sono aggiunte le seguenti «o aggregazione»;
– al comma 1, lettera b) dopo la parola «concentrazione» sono aggiunte le seguenti «o aggregazione»;
– al comma 1, lettera c) dopo la parola «concentrazione» sono aggiunte le seguenti «o aggregazione»;
– al comma 3, dopo la parola «concentrazione» sono aggiunte le seguenti «o aggregazione».
9.10 (testo 2)
Tarolli, Ciccanti
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comunque operata», aggiungere le seguenti: «ovvero l’aggregazione fra singole imprese,».
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende: a) la costituzione di un’unica impresa per effetto dell’aggregazione di più imprese mediante fusione; b) l’incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa; c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti; d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese; e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.
1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non può avere durata inferiore a tre anni.
1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l’avvenuta concentrazione ai sensi del presente articolo».
9.11
Eufemi
Al comma 1, lettera b), dopo le parole «comunque operata», aggiungere le seguenti: «ovvero l’aggregazione fra singole imprese,».
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende: a) la costituzione di un’unica impresa per effetto dell’aggregazione di più imprese mediante fusione; b) l’incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa; c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti; d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese.
1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non può avere durata inferiore a tre anni.
1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l’avvenuta concentrazione o aggregazione ai sensi del presente articolo».
9.12
Collino
Al comma 1, lettera b), dopo le parole «comunque operata», aggiungere le seguenti: «ovvero l’aggregazione fra singole imprese,».
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende: a) la costituzione di un’unica impresa per effetto dell’aggregazione di più imprese mediante fusione; b) l’incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa; c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti; d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese.
1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non può avere durata inferiore a tre anni.
1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l’avvenuta concentrazione o aggregazione ai sensi del presente articolo».
9.13
Eufemi
Al comma 1, lettera b), dopo le parole «comunque operata», aggiungere le seguenti: «ovvero l’aggregazione fra singole imprese,».
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende: a) la costituzione di un’unica impresa per effetto dell’aggregazione di più imprese mediante fusione; b) l’incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa; c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti; d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese.
1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non può avere durata inferiore a tre anni.
1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l’avvenuta concentrazione o aggregazione ai sensi del presente articolo».
9.14
Tarolli
Al comma 1, alla fine della lettera b), aggiungere il seguente paragrafo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all’articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l’attività di direzione e coordionamento ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del codice civile».
9.15
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Zulueta, Turroni, Zancan
Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all’articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l’attività di direzione e coordionamento ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del codice civile».
9.16
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all’articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l’attività di direzione e coordionamento ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del codice civile».
9.17
Eufemi
Al comma 1, alla fine della lettera b), aggiungere il seguente periodo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all’articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l’attività di direzione e coordionamento ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del codice civile».
9.18
Bongiorno
Al comma 1, alla fine della lettera b), aggiungere il seguente paragrafo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all’articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l’attività di direzione e coordionamento ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del codice civile».
9.19
Fasolino, Nocco
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l’attività nell’anno precedente», con le seguenti: «attività omogenee nel periodo d’imposta precedente».
9.20
Nocco
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) indipendentemente dall’importo complessivo delle spese sostenute per studi e consulenze, l’ammontare del credito d’imposta non può superare 30.000 euro».
9.21
Ciccanti
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) indipendentemente dall’importo complessivo delle spese sostenute per studi e consulenze, l’ammontare del credito d’imposta non può superare 30.000 euro».
9.22
Nocco
Sopprimere il comma 2.
9.23
Ciccanti
Sopprimere il comma 2.
9.24
Nocco
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per le imprese che rispettano tutte le condizioni di cui al comma 1, e che hanno più di cinque dipendenti prima del processo di concentrazione o aggregazione, si riconosce un credito d’imposta addizionale in misura pari:
a) al 7,5 per cento e al 15 per cento dei costi dei nuovi investimenti collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione rispettivamente dalle imprese di medie e di piccole dimensioni. Il credito è attribuito nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del Trattato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 70/2001 citato, la misura del credito d’imposta è aumentata fino al massimale degli aiuti all’investimento a finalità regionale fissato nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che sarà approvata per il successivo periodo;
b) al 50 per cento dei costi per la promozione all’estero collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Sono agevolabili i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand per la prima partecipazione ad una fiera o esposizione, in Italia o all’estero; nonchè i costi per studi e consulenze per il lancio di un prodotto su un nuovo mercato. Sono esclusi gli aiuti all’esportazione vietati dalla disciplina comunitaria;
c) al 35 per cento dei costi per la formazione collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. La misura dell’incentivo è aumentata al 70 per cento in caso di formazione generale, ovvero di formazione che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili e migliori significativamente la possibilità di collocamento del lavoratore;
d) al 35 per cento dei costi per la ricerca collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato Regolamento CE n. 70/2001, come modificato dal Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 63 del 28 febbraio 2004. La misura dell’incentivo è aumentata:
del 5 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, e del 10 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato;
del 10 per cento in caso di collaborazione con almeno due partner indipendenti di due Stati membri o con istituti di ricerca pubblici, oppure se i risultati del progetto sono pubblicizzati;
del 15 per cento in caso di ricerche multisettoriali in conformità con un progetto avviato ai sensi di un programma quadro di azioni comunitarie o di Eureka;
fino al 75 per cento limitatamente ai costi degli studi di fattibilità tecnica in preparazione dell’attività di ricerca».
Conseguentemente, nello stesso articolo, al comma 3, le parole: «per fruire del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «per fruire dei contributi di cui ai commi 1 e 2-bis»; Ie parole: «pari a 34 milioni di euro per l’anno 2005, 110 milioni di euro per l’anno 2006 e 57 milioni di euro per l’anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 60 milioni di euro per l’anno 2005, 84 milioni di euro per l’anno 2006 e 57 milioni di euro per l’anno 2007».
9.25
Eufemi
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le imprese che rispettano tutte le condizioni di cui al comma 1, e che hanno più di cinque dipendenti prima del processo di concentrazione o aggregazione, si riconosce un credito d’imposta addizionale in misura pari:
a) al 7,5 per cento e al 15 per cento dei costi dei nuovi investimenti collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione rispettivamente dalle imprese di medie e di piccole dimensioni. Il credito è attribuito nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del Trattato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 70/2001 citato, la misura del credito d’imposta è aumentata fino al massimale degli aiuti all’investimento a finalità regionale fissato nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che sarà approvata per il successivo periodo;
b) al 50 per cento dei costi per la promozione all’estero collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Sono agevolabili i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand per la prima partecipazione ad una fiera o esposizione, in Italia o all’estero; nonché i costi per studi e consulenze per il lancio di un prodotto su un nuovo mercato. Sono esclusi gli aiuti all’esportazione vietati dalla disciplina comunitaria;
c) al 35 per cento dei costi per la formazione collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. La misura dell’incentivo è aumentata al 70 per cento in caso di formazione generale, ovvero di formazione che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili e migliori significativamente la possibilità di collocamento del lavoratore;
d) al 35 per cento dei costi per la ricerca collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato Regolamento CE n. 70/2001, come modificato dal Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 63 del 28 febbraio 2004. La misura dell’incentivo è aumentata:
del 5 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, e del 10 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato;
del 10 per cento in caso di collaborazione con almeno due partner indipendenti di due Stati membri o con istituti di ricerca pubblici, oppure se i risultati del progetto sono pubblicizzati;
del 15 per cento in caso di ricerche multisettoriali in conformità con un progetto avviato ai sensi di un programma quadro di azioni comunitarie o di Eureka;
fino al 75 per cento limitatamente ai costi degli studi di fattibilità tecnica in preparazione dell’attività di ricerca».
Conseguentemente, nello stesso articolo, al comma 3, le parole: «per fruire del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «per fruire dei contributi di cui ai commi 1 e 2-bis»; Ie parole: «pari a 34 milioni di euro per l’anno 2005, 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 57 milioni di euro per l’anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 60 milioni di euro per l’anno 2005, 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 57 milioni di euro per l’anno 2007».
9.26
Ciccanti
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le imprese che rispettano tutte le condizioni di cui al comma 1, e che hanno più di cinque dipendenti prima del processo di concentrazione o aggregazione, si riconosce un credito d’imposta addizionale in misura pari:
a) al 7,5 per cento e al 15 per cento dei costi dei nuovi investimenti collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione rispettivamente dalle imprese di medie e di piccole dimensioni. Il credito è attribuito nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del Trattato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 70/2001 citato, la misura del credito d’imposta è aumentata fino al massimale degli aiuti all’investimento a finalità regionale fissato nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che sarà approvata per il successivo periodo;
b) al 50 per cento dei costi per la promozione all’estero collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Sono agevolabili i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand per la prima partecipazione ad una fiera o esposizione, in Italia o all’estero; nonché i costi per studi e consulenze per il lancio di un prodotto su un nuovo mercato. Sono esclusi gli aiuti all’esportazione vietati dalla disciplina comunitaria;
c) al 35 per cento dei costi per la formazione collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. La misura dell’incentivo è aumentata al 70 per cento in caso di formazione generale, ovvero di formazione che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili e migliori significativamente la possibilità di collocamento del lavoratore;
d) al 35 per cento dei costi per la ricerca collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato Regolamento CE n. 70/2001, come modificato dal Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 63 del 28 febbraio 2004. La misura dell’incentivo è aumentata:
del 5 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, e del 10 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato;
del 10 per cento in caso di collaborazione con almeno due partner indipendenti di due Stati membri o con istituti di ricerca pubblici, oppure se i risultati del progetto sono pubblicizzati;
del 15 per cento in caso di ricerche multisettoriali in conformità con un progetto avviato ai sensi di un programma quadro di azioni comunitarie o di Eureka;
fino al 75 per cento limitatamente ai costi degli studi di fattibilità tecnica in preparazione dell’attività di ricerca».
Conseguentemente, nello stesso articolo, al comma 3, le parole: «per fruire del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «per fruire dei contributi di cui ai commi 1 e 2-bis»; Ie parole: «pari a 34 milioni di euro per l’anno 2005, 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 57 milioni di euro per l’anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 60 milioni di euro per l’anno 2005, 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 57 milioni di euro per l’anno 2007».
9.27
Nocco
All’articolo 9, comma 3, dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente:
«Coloro che, presentata l’istanza, non ne hanno ottenuto l’accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l’anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d’imposta, possono rinnovare l’istanza a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo conservando l’ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta.»
9.28
Eufemi
All’articolo 9, comma 3, dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente:
«Coloro che, presentata l’istanza, non ne hanno ottenuto l’accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l’anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d’imposta, possono rinnovare l’istanza a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo conservando l’ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta».
9.29
Ciccanti
All’articolo 9, comma 3, dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente:
«Coloro che, presentata l’istanza, non ne hanno ottenuto l’accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l’anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d’imposta, possono rinnovare l’istanza a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo conservando l’ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta».
9.30
Ciccanti, Tarolli
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis). Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle micro e piccole imprese associate in forme di aggregazione in rete costituite con contratti associativi, consoni o società consortili, anche in forma cooperativa, per un periodo minimo di tre anni dalla data di aggregazione, da destinare al finanziamento di progetti ed interventi volti a:
a) favorire l’adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;
b) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le rete di imprese contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;
c) favorire l’individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inespresse vocazioni produttive territoriali;
d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per l’innovazione;
e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;
f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;
g) favorire l’allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di singola imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva;
h) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese, incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle piccole imprese;
i) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, incentivino l’apertura di nuovi canali di commercializzazione e l’internazionalizzazione delle piccole imprese».
9.31
Franco
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis). Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle micro e piccole imprese associate in forme di aggregazione in rete costituite con contratti associativi, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, per un periodo minimo di tre anni dalla data di aggregazione, da destinare al finanziamento di progetti ed interventi volti a:
a) favorire l’adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;
b) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;
c) favorire l’individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inespresse vocazioni produttive territoriali;
d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per l’innovazione;
e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;
f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;
g) favorire l’allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di la imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacita competitiva;
h) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle le imprese;
i) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, iincentivino l’apertura di nuovi canali di commercializzazione e l’internazionalizzazione delle piccole imprese».
9.32
Pedrizzi, Salerno
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis). Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle micro e piccole imprese associate in forme di aggregazione in rete costituite con contratti associativi, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, per un periodo minimo di tre anni dalla data di aggregazione, da destinare al finanziamento di progetti ed interventi volti a:
a) favorire l’adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;
b) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;
c) favorire l’individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inespresse vocazioni produttive territoriali;
d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per l’innovazione;
e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;
f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;
g) favorire l’allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, – completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di la imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva;
h) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle le imprese;
i) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, iincentivino l’apertura di nuovi canali di commercializzazione e l’internazionalizzazione delle piccole imprese».
9.33
Bastianoni, Giaretta
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis). Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle micro e piccole imprese associate in forme di aggregazione in rete costituite con contratti associativi, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, per un periodo minimo di tre anni dalla data di aggregazione, da destinare al finanziamento di progetti ed interventi volti a:
a) favorire l’adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;
b) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;
c) favorire l’individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inespresse vocazioni produttive territoriali;
d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per l’innovazione;
e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;
f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;
g) favorire l’allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, – completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di la imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva;
h) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle le imprese;
i) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, iincentivino l’apertura di nuovi canali di commercializzazione e l’internazionalizzazione delle piccole imprese».
9.34
Salerno
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis). Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle micro e piccole imprese associate in forme di aggregazione in rete costituite con contratti associativi, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, per un periodo minimo di tre anni dalla data di aggregazione, da destinare al finanziamento di progetti ed interventi volti a:
a) favorire l’adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;
b) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;
c) favorire l’individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inespresse vocazioni produttive territoriali;
d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per l’innovazione;
e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;
f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;
g) favorire l’allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, – completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di la imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva;
h) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle le imprese;
i) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, iincentivino l’apertura di nuovi canali di commercializzazione e l’internazionalizzazione delle piccole imprese».
9.35
Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis). Il contributo di cui al comma 1 e attribuito anche alle micro e piccole imprese associate in forme di aggregazione in rete costituite con contratti associativi, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, per un periodo minimo di tre anni dalla data di aggregazione, da destinare al finanziamento di progetti ed interventi volti a:
a) favorire l’adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;
b) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi ditrettualizzati;
c) favorire l’individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inespresse vocazioni produttive territoriali;
d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per rinnovazione;
e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;
f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interanziendale;
g) favorire l’allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di singola imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva;
h) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese, incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle piccole imprese;
i) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, incentivino l’apertura di nuovi canali di commercializzazione e l’internazionalizzazione delle piccole imprese».
9.36
D’Ippolito
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle micro e piccole imprese associate in forme di aggregazione in rete costituite con contratti associativi, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, per un periodo minimo di tre anni dalla data di aggregazione, da destinare al finanziamento di progetti ed interventi volti a:
a) favorire l’adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;
b) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed al recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;
c) favorire l’individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inespresse vocazioni produttive territoriali;
d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, per la ricerca e per l’innovazione;
e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;
f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione;
g) favorire l’allestimento di strutture e servizi che, per filiera o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di singola imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva;
h) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di imprese, incentivino i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle piccole imprese;
i) favorire l’adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, incentivino l’apertura di nuovi canali di commercializzazione e l’internazionalizzazione delle piccole imprese».
9.37
Tarolli
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».
9.38
Eufemi
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».
9.39
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».
9.40
Bongiorno
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il contributo di cui al comma 1 esteso agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».
9.0.1
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Strumenti finanziari per le piccole e medie imprese)
1. Si definiscono «Società private di partecipazione» le società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo l’assunzione di partecipazioni a carattere temporaneo e prevalentemente di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese, come individuate dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997 in conformità alla disciplina comunitaria, costituite in forma di società di capitali e non quotate al momento dell’acquisizione di partecipazione. Il requisito di prevalenza si intende soddisfatto qualora almeno il 75% del patrimonio investito venga destinato all’acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese.
2. Le Società private di partecipazione perseguono l’oggetto sociale per il tramite delle seguenti operazioni: a) acquisto o sottoscrizione di quote di società a responsabilità limitata ovvero di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi di società per azioni e in accomandita per azioni; b) acquisto o sottoscrizione di quote di consorzi, società consortili cooperative a mutualità non prevalente; c) acquisto o sottoscrizione di quote o azioni nelle società e negli enti sopra individuati tramite operazioni di fusione, scissione e altre operazioni straordinarie, d) prestiti partecipativi convertendi.
3. Le Società private di partecipazione devono rivestire la forma di società a responsabilità limitata ed avere un capitale minimo interamente versato di euro 1 milione. Le Società private di partecipazione possono essere partecipate esclusivamente da investitori qualificati nessuno dei quali può detenere una quota del capitale sociale superiore al 30%. Sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti di cui all’articolo 31, comma 2, del Regolamento della COmmissione per le Società e la Borsa n. 11522.
4. Alle Società private di partecipazione, che operano in conformità della presente legge, si applicano le norme previste per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico e in particolare, gli articoli 108, 109 e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle Società private di partecipazione si applicano le disposizioni dell’articolo 26 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
5. Ai fini della presente legge si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a tre anni erogati dalla Società privata di partecipazione a piccole e medie imprese nei quali una parte del corrispettivo è commisurata al risultato economico dell’impresa finanziata. Detti prestiti devono prevedere l’obbligo di conversione del prestito in azioni o quote nel caso di quotazione o cessione dell’impresa e, in caso di mancata conversione, un premio al rimborso commisurato economico dell’impresa nel periodo oggetto del finanziamento. Il prestito partecipativo è subordinato a tutte le passività, finanziarie e commerciali, in essere dell’impresa. Ai fini delle imposte sui redditi, i premi al rimborso corrisposti nel caso di mancata conversione del prestito partecipativo sono equiparati a plusvalenze realizzate. 6. L’ammontare complessivo delle operazioni di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge non possono eccedere il 10% dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Nel caso di utilizzo di prestiti partecipativi per un importo almeno pari al 50% del prezzo di acquisto o sottoscrizione di ciascuna partecipazione nelle piccole e medie imprese, il limite di cui al precedente comma è aumentato al 20%.
7. L’atto costitutivo delle Società private di partecipazione deve prevedere una durata della Società non superiore a 10 anni e prorogabile per non più di 2 anni nei sei mesi precedenti la data di scadenza.
8. Alle Società private di partecipazione è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 23% del valore delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo erogato. 11 credito d’imposta può essere, in alternativa, utilizzato anche dalle singole società partecipate o finanziate dalla Società privata di partecipazioni entro la data di cessazione delle attività della Società stessa.
9. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’articolo 14, comma l, della legge 18 ottobre 2001, n. 383».
9.0.2
Forcieri, Grillo, Pedrini, Longhi
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
1. Al fine di potenziare e rafforzare il patrimonio tecnologico e le capacità produttive dei settori industriali collegati a programmi internazionali ad elevato contenuto tecnologico, ed avuto riguardo alle esigenze di ammodernamento della Marina militare per la sicurezza nazionale, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare la realizzazione a decorrere dall’anno 2005, del programma di sviluppo e acquisizione di unità navali classe FREMM (Fregate Europee Multi-Missione), incluse le relative dotazioni operative.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, per l’erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa annua di:
a) 25 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall’anno 2005;
b) di ulteriori 25 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall’anno 2006;
c) di ulteriori 204 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall’anno 2007; I relativi stanziamenti sono iscritti nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale, "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;
b) quanto a 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;
c) quanto a 204 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
9.0.3
Nocco
Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso un credito di imposta pari al cinquanta per cento dei trasferimenti dalle imprese agli Istituti pubblici di Ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro.
L’incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi di competenza del periodo d’imposta, a partire dal primo, successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di dieci anni.
2. Con successivo DM attuativo, definito di concerto dal Ministero dell’economia e delle Finanze e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, verranno determinate le modalità tecniche per l’attuazione della misura di cui al comma precedente, nonché eventualmente la fissazione di un tetto massimo annuo di agevolazione per ogni impresa richiedente.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente risoluzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
9.0.4
Ciccanti
Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso un credito di imposta pari al cinquanta per cento dei trasferimenti dalle imprese agli Istituti pubblici di Ricerca e agli istituti di ricerca senza fini di lucro.
L’incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi di competenza del periodo d’imposta, a partire dal primo, successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di dieci anni.
2. Con successivo DM attuativo, definito di concerto dal Ministero dell’economia e delle Finanze e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da emanarsi entro 60 99. dall’entrata in vigore del presente decreto, verranno determinate le modalità tecniche per l’attuazione della misura di cui al comma precedente, nonché eventualmente la fissazione di un tetto massimo annuo di agevolazione per ogni impresa richiedente».
9.0.5
Tarolli
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Devoluzione del patrimonio delle cooperative sportive)
1. La lettera h), del comma 18, dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’articolo 4, comma 6-ter del Decreto legge 22 marzo 2004, n. 72 convertito in legge 21 maggio 2004, n. 128 è sostituito dall’articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile».
9.0.6
Eufemi
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Devoluzione del patrimonio delle cooperative sportive)
1. La lettera h), del comma 18, dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’articolo 4, comma 6-ter del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 convertito in legge 21 maggio 2004, n. 128 è sostituito dall’articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile».
9.0.7
Sambin
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
1. Nell’articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni utilizzati . per la costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione e trasformazione delle navi e degli aeromobili anzidetti e destinati ad essere incorporati nelle navi e negli aeromobili medesimi, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento"».
9.0.8
Nocco, Fasolino
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
Le responsabilità di carattere civile e penale relative alla qualità e sicurezza dei prodotti in vendita al pubblico vengono attribuite in solido al produttore ed al venditore ove non sia possibile individuarle in modo univoco.
Al fine di individuare la responsabilità del produttore circa la rispondenza alle norme nazionali e comunitarie di sicurezza e qualità dei prodotti industriali, si istituisce l’albo nazionale di registrazione dei manufatti industriali (ANARMI) presso il Ministero delle attività produttive che assegnerà al richiedente munito di certificazione CE, a semplice presentazione di domanda, un numero di iscrizione progressivo che il produttore userà come contrassegno unitamente con il marchio di certificazione europea (CE + N).
Tale marcatura consentirà una agevole identificazione da parte delle Autorità Doganali, Annonarie, Giudiziarie.
Al fine di rafforzare i controlli e le ispezioni sui prodotti immessi sul mercato vengono utilizzate strutture delle Camere di Commercio e delle Amministrazioni locali che dispongono di risorse dedicate a tal scopo, eventualmente anche ricorrendo a enti notificati. I relativi costi sono a carico dei Bilanci delle Camere di Commercio della Provincia di competenza.
Per rafforzare le verifiche dei prodotti importati le autorità doganali potranno far ricorso al supporto specialistico di enti notificati dotati di particolare competenza nel settore di riferimento.
I relativi oneri sono finanziati mediante un diritto di controllo pari a 10 euro per contaneir o automezzo transitante in dogana.
I tempi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 21, per la conclusione del procedimento di verifica della conformità alle direttive comunitarie che fissano i requisiti di sicurezza di un prodotto immesso sul mercato sono ridotti a 30 giorni totali».
BILANCIO (5ª)
MARTEDì 19 aprile 2005
665ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
indi del Vice Presidente
MORANDO
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.
Il presidente AZZOLLINI, dopo aver auspicato incidentalmente che in futuro possa valutarsi l'ipotesi di estendere, con mutate condizioni organizzative, il sistema di resocontazione previsto dal Regolamento per la sede deliberante anche a quella referente e consultiva, ricorda che nella precedente seduta sono stati esaminati gli emendamenti riferiti all’articolo 9 nonché quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 10 del decreto-legge (pubblicati in allegato al resoconto).
Sono dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 10.
Dopo che il senatore GRILLOTTI (AN) ha riformulato l’emendamento aggiuntivo 10.0.1 nell’emendamento 10.0.1 (testo 2), eliminando gli ultimi due commi e sottoponendo la proposta emendativa così modificata alla valutazione della Commissione, sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti aggiuntivi all’articolo 10.
Si passa all’espressione dei pareri da parte del relatore.
Il relatore IZZO (FI) esprime parere favorevole sull’emendamento 10.1, a propria firma, nonché sugli emendamenti 10.9 (identico agli emendamenti 10.10 e 10.11), 10.12 e 10.13.
Relativamente all’emendamento 10.36, ravvisa l’esigenza di un approfondimento delle tematiche ivi trattate, esprimendo tuttavia parere contrario; il parere altresì contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 10.
Esprime poi parere favorevole sull’emendamento aggiuntivo 10.0.1 (testo 2), così come riformulato dal senatore Grillotti, mentre sull’emendamento 10.0.2, identico all’emendamento 10.0.3, pur annettendo rilevanza al tema della regolarizzazione contributiva in agricoltura, esprime parere contrario.
Riguardo l’emendamento 10.0.12, esprime parere favorevole, manifestando peraltro disponibilità a riconsiderare la propria opinione alla luce degli orientamenti del Rappresentante del Governo.
Per quanto concerne invece gli emendamenti 10.0.13 e 10.0.14, fa presente come entrambi intervengano in materia di utilizzo dei finanziamenti e delle agevolazioni riconosciute alle società finanziarie, prevedendo nell’un caso la redistribuzione delle quote non utilizzate tra i medesimi soggetti beneficiari, nell’altro la restituzione di tali fondi rimasti inutilizzati. Ritiene peraltro opportuno un approfondimento di detta problematica, ragion per cui chiede l’accantonamento di tali emendamenti.
Si passa all’espressione dei pareri da parte del Rappresentante del Governo.
Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sull’emendamento 10.1.
Relativamente all’emendamento 10.9, identico agli emendamenti 10.10 e 10.11, rappresenta il dubbio che tale proposta possa determinare una crescita eccessiva dell’aliquota dell’imposta di fabbricazione degli alcolici in relazione all’aumento del consumo degli stessi, ritenendo preferibile un criterio più elastico di determinazione del tributo. Fa peraltro presente che la prima parte dell’emendamento avrebbe come effetto una eccessiva dilatazione delle facoltà di stabilire le nuove aliquote di accisa da parte dell’Agenzia delle dogane, ragion per cui ne ritiene indispensabile la soppressione. Esprime quindi parere contrario sulla lettera a) dell’emendamento e si rimette alle valutazioni della Commissione sulla lettera b).
A tale ultimo proposito, il senatore GRILLOTTI (AN) si associa all’esigenza di sopprimere la prima parte dell’emendamento e il relatore IZZO (FI) evidenzia l’opportunità di accantonare l’emendamento in vista di un approfondimento degli effetti prodotti da una sua eventuale approvazione.
Il sottosegretario VEGAS esprime poi parere contrario sull’emendamento 10.12 e si rimette alla Commissione sull’emendamento 10.13, trattandosi di emendamenti che riproducono rispettivamente la sola lettera a) e la sola lettera b) dell’appena esaminato emendamento 10.9.
Per quanto concerne l’emendamento 10.38, esprime parere contrario dopo aver fatto osservare che il tema del versamento dei contributi dei lavoratori agricoli riveste certamente importanza, ma riveste profili di particolare delicatezza a causa dei procedimenti di cartolarizzazione in corso in tale ambito e in virtù dello sfavore dell’Esecutivo per misure di proroga.
Dopo aver espresso parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 10, esprime parere favorevole sull’emendamento aggiuntivo 10.0.1 (testo 2). Relativamente all’emendamento 10.0.12, reputa tale proposta onerosa, e ritiene quindi necessaria una quantificazione della copertura finanziaria, eventualmente tramite una relazione tecnica: propone pertanto l’accantonamento ovvero, in caso di votazione, fa presente che il proprio parere è contrario. Con riferimento agli emendamenti 10.0.13 e 10.0.14, alla luce della non immediata comprensibilità delle misure ivi proposte, reputa opportuno un accantonamento esprimendo, in caso di votazione, parere contrario. Esprime infine parere contrario su tutti i rimanenti emendamenti aggiuntivi all’articolo 10.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 10.
Con separate votazioni, viene accolto l’emendamento 10.1 e sono respinti gli emendamenti da 10.2 a 10.8.
La Commissione conviene poi di accantonare gli emendamenti 10.9 (identico agli emendamenti 10.10 e 10.11), 10.12 e 10.13, in materia di aliquote di imposta sulla produzione e consumo di alcolici.
Con distinte votazioni vengono poi respinti gli emendamenti da 10.14 a 10.38.
Dopo l’intervento del relatore IZZO (FI) che ribadisce l’apprezzamento per la riformulazione dell’emendamento 10.0.1 (testo 2), sottolineando tuttavia l’esigenza di compiere ulteriori verifiche sul contenuto, il senatore MORANDO (DS-U) fa osservare come sia necessario compiere verifiche sulla copertura finanziaria delle disposizioni recate dal comma 1 dell’ulteriore articolo aggiunto dall’emendamento, in materia di compiti dell’Istituto per lo sviluppo agroalimentare.
Il presidente AZZOLLINI condivide l’esigenza di ulteriori verifiche sui profili di copertura finanziaria dell’emendamento e delle eventuali modifiche allo stesso.
La Commissione conviene quindi di accantonare tale proposta emendativa.
Posti ai voti sono poi respinti gli emendamenti da 10.0.2 (identico all’emendamento 10.0.3) a 10.0.11, mentre l’emendamento 10.0.12 viene accantonato dalla Commissione.
Relativamente agli emendamenti 10.0.13 e 10.0.14 il relatore IZZO (FI) riepiloga le già illustrate finalità delle proposte e il senatore MORANDO (DS-U) fa presente che esse contengono anche disposizioni di spesa, in relazione alle quali occorre approfondire gli aspetti di copertura finanziaria. Il presidente AZZOLLINI ritiene che la problematica dei finanziamenti concessi alle società finanziarie debba essere chiarita privilegiando un sistema premiale di ripartizione delle erogazioni e il relatore IZZO (FI) concorda con tale impostazione. Infine, la Commissione conviene di accantonare detti emendamenti.
Si passa all’esame degli emendamenti dell’articolo 11 del decreto-legge (pubblicati in allegato al resoconto).
Il senatore Paolo FRANCO (LP) illustra l’emendamento 11.10, recante modifiche all’articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di attività dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, sottolineando come esso riproduca esattamente il testo approvato all’unanimità dalla Commissione finanze e tesoro del Senato. Ricorda peraltro che in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2005 aveva proposto di non intervenire legislativamente mediante tale provvedimento sulla materia dei confidi, in attesa della conclusione dei lavori da parte della Commissione finanze stessa, la quale ha terminato l’esame in sede referente e ha elaborato un articolato che tiene conto anche delle esigenze manifestate dalle categorie interessate.
Il senatore DETTORI (Mar-DL-U) illustra i subemendamenti 11.104/1 e 11.104/2, identici rispettivamente agli emendamenti 11.28 e 11.34 a firma del senatore Caddeo. Fa osservare che tali proposte mirano a scongiurare il rischio che le misure ivi recate in materia di condizioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica destinata a determinate produzioni industriali, inizialmente previste solamente a favore della regione Sardegna, non risultino compatibili con la normativa comunitaria, a seguito dell’estensione dell’applicazione della normativa a livello nazionale.
Il senatore TAROLLI (UDC) illustra l’emendamento 11.22, identico all’emendamento 11.21, in materia di disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi. In particolare, l’emendamento stabilisce la possibilità per i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di partecipare, in qualità di soci sovventori, ai confidi costituiti come società cooperative, dettando altresì disposizioni in materia di versamenti obbligatori a tali Fondi e di obblighi di devoluzione del patrimonio ai medesimi Fondi in caso di operazioni societarie straordinarie.
Il sottosegretario VEGAS illustra l’emendamento del Governo 11.100, anch’esso in materia di disciplina dei confidi, recanti misure volte ad agevolarne le modalità operative.
Il senatore NOCCO (FI) illustra l’emendamento 11.24, che risponde all’esigenza di fissare termini temporali in materia di trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni per l’esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese. A tale proposito, il sottosegretario VEGAS fa presente che sono state presentate altre proposte emendative sul medesimo argomento e il relatore IZZO (FI) anticipa che riterrebbe opportuno l’accantonamento dell’emendamento onde compiere le opportune verifiche.
Il relatore IZZO (FI) illustra poi l’emendamento 11.101 a propria firma, identico all’emendamento del Governo 11.102, in tema di condizioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica alle Ferrovie dello Stato. Illustra altresì l’emendamento 11.103, concernente la possibilità che la fabbricazione e la trasformazione dei tabacchi possa essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati, manifestando la propria disponibilità anche rispetto all’ipotesi di accantonamento della proposta.
Il senatore TAROLLI (UDC) condivide l’eventualità di un accantonamento dell’emendamento 11.103.
Il senatore CADDEO (DS-U) illustra l’emendamento 11.28, recante l’estensione a livello nazionale di misure in tema di forniture di energia elettrica per produzioni industriali, al fine di rendere tale intervento compatibile con le regole comunitarie, evidenziando la rilevanza di dette misure per i settori interessati e auspicando una verifica da parte del Governo sull’efficacia della proposta emendativa in discorso.
Illustra poi l’emendamento 11.34 in materia di sfruttamento delle risorse del bacino carbonifero del Sulcis al fine di ridurre i costi di fornitura di energia elettrica alle imprese, segnalandone al Governo la rilevanza.
Sono dati poi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 11, ivi inclusi i subemendamenti relativi all’emendamento 11.100, nonché gli emendamenti aggiuntivi all’articolo 11, compresi i subemendamenti riferiti all’emendamento 11.0.100.
Il relatore IZZO (FI) presenta l’ulteriore emendamento 11.0.200, aggiuntivo all’articolo 11, dichiarandosi disponibile all’accantonamento dello stesso al fine di consentirne l’esame. Il presidente AZZOLLINI condivide l’esigenza di esame della nuova proposta emendativa.
Si passa all’espressione dei pareri da parte del Relatore sugli emendamenti riferiti all’articolo 11.
Il relatore IZZO (FI) esprime parere favorevole sull’emendamento 11.3, identico all’emendamento 11.4, chiedendo invece l’accantonamento dell’emendamento 11.10. Esprime poi parere favorevole sull’emendamento 11.104 a propria firma e chiede l’accantonamento dell’emendamento 11.22, identico all’emendamento 11.21. Dopo aver espresso parere favorevole sull’emendamento 11.100 del Governo, chiede l’accantonamento degli emendamenti 11.24, 11.24/a e 11.24/b. Relativamente all’emendamento 11.27 si rimette alle valutazioni del Rappresentante del Governo, esprimendo poi parere favorevole sugli emendamenti 11.101 e 11.102, di identico contenuto. Chiede quindi l’accantonamento dell’emendamento 11.28 e si rimette all’opinione del Rappresentante del Governo sull’emendamento 11.34; si rimette altresì alla valutazione del Governo, pur esprimendo un orientamento sostanzialmente favorevole, sull’emendamento 11.37. Sull’emendamento 11.103, a propria firma, ribadisce la propria apertura rispetto ad un possibile accantonamento se emergesse la necessità di approfondire le tematiche ivi trattate ed esprime avviso favorevole alla proposta 11.59.
Esprime poi parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all’articolo 11.
Con riferimento agli emendamenti aggiuntivi all’articolo 11, si rimette al Governo sull’emendamento 11.0.8, identico all’emendamento 11.0.9, ed esprime parere favorevole sull’emendamento 11.0.100, a propria firma. Esprime, infine, parere contrario su tutte le rimanenti proposte emendative aggiuntive all’articolo 11.
Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.10 (in quanto recepisce i lavori svolti dalla Commissione finanze del Senato), 11.104, 11.100 e 11.102 (identico alla proposta 11.101), proponendo di accantonare le proposte 11.3 (identica all’emendamento 11.4 e volta a limitare la possibilità di ricorrere al Fondo previsto dal comma 2 dell’articolo 11 del decreto, limitando l’utilizzo delle risorse alla quota incrementale piuttosto che all’intero importo del Fondo stesso), 11.28, 11.34, 11.103, 11.0.9 e 11.0.100.
In merito agli emendamenti sui quali il Relatore si è rimesso al Governo, esprime parere contrario sulla proposta 11.37 e 11.0.8 (identico all’emendamento 11.0.9). Sugli emendamenti 11.21 e 11.22 fa presente che il parere del Governo potrebbe essere favorevole dopo aver approfondito gli effetti delle lettere d) ed e). Rileva poi che le proposte 11.24, 11.24a e 11.24b perseguono un obiettivo analogo a quello dell’emendamento 4.0.6 già approvato in precedenza dalla Commissione, invitando pertanto, i proponenti al ritiro. Invita altresì al ritiro il proponente dell’emendamento 11.27. Sulla proposta 11.0.19 suggerisce una riformulazione volta ad escludere che le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni erogate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas siano destinate per finalità difformi rispetto al reintegro ed al risarcimento dei danni subiti dai consumatori. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti, inclusi i subemendamenti alle proposte 11.104 e 11.0.100.
Il presidente AZZOLLINI avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 11.
Poste separatamente ai voti, le proposte 11.1 e 11.2 vengono respinte.
Il senatore CICCANTI (UDC), intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta 11.3, chiede spiegazioni sulla proposta del Governo di accantonarne l’esame, dal momento che esso è volto a salvaguardare le finalità perseguite dal comma 2 dell’articolo 11 a vantaggio delle imprese che investono nell’innovazione.
Il sottosegretario VEGAS, dopo un’ulteriore analisi della proposta, modifica il proprio avviso esprimendo parere favorevole sulla proposta in questione.
Con un’unica votazione sono quindi approvate le identiche proposte 11.3 e 11.4.
Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 11.5 a 11.9.
Sulla proposta 11.10 interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore EUFEMI (UDC), in quanto ritiene non condivisibile trasferire la materia dei confidi nel decreto-legge in titolo. Nell’ambito del dibattito svolto su tale argomento anche in Commissione finanze del Senato, è stato raggiunto un punto di equilibrio che, con l’approvazione dell’emendamento in questione, verrebbe compromesso. Tra l’altro, si ripercorrerebbe la stessa procedura seguita durante l’esame del decreto-legge collegato alla manovra finanziaria per l’anno 2004 – già dimostratasi fallimentare – di inserire in un decreto-legge un argomento che merita ancora un ulteriore ripensamento. Infatti, come indicato nella proposta 11.21, a sua firma, vi sono ancora due questioni che devono trovare soluzione, quale la soppressione dei commi 19 e 43 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003. D’altro canto dichiara di condividere le linee di fondo della proposta in esame.
Il senatore Paolo FRANCO (LP) fa presente che dagli atti parlamentari risulta che sulla materia dei confidi vi è stata un’unanime convergenza della Commissione finanze. Prende atto quindi di un cambiamento di posizione del senatore Eufemi rispetto a quanto dichiarato in precedenza. Apprezzate le circostanze, ritiene dunque opportuno accantonare tutti gli emendamenti concernenti la materia dei confidi, lamentando, tuttavia, che tale condotta è lesiva degli interessi propri dei destinatari delle norme stesse.
La Commissione conviene, quindi, di accantonare le proposte 11.10, 11.21 e 11.22.
Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti da 11.11 a 11.14. Poste congiuntamente ai voti vengono poi respinte le identiche proposte 11.15,11.16, 11.17 e 11.18.
Posto ai voti risulta poi respinto l’emendamento 11.19. Vengono altresì ritirate le proposte 11.104/1 e 11.104/2 del senatore DETTORI(Mar-DL-U), che aggiunge la firma alle analoghe proposte 11.28 e 11.34.
Posta ai voti, la proposta 11.104 viene invece approvata come riformulata dal relatore IZZO(FI) nel testo 11.104 (testo 2) per tener conto dell’accantonamento della proposta 11.10.
Viene poi respinta la proposta 11.20.
La Commissione conviene poi di accantonare l’esame della proposta 11.23.
Il senatore Paolo FRANCO (LP), intervenendo in dichiarazione di voto, propone di accantonare l’esame dell’emendamento 11.100 in quanto attinente alla materia dei confidi.
Sulla proposta testé avanzata conviene la Commissione e la proposta 11.100 viene quindi accantonata con i relativi subemendamenti.
Stante l’invito del GOVERNO, i relativi proponenti ritirano le identiche proposte 11.24, 11.24b e 11.24a, fatta propria dal senatore NOCCO (FI).
Con separate votazioni, vengono poi respinte le proposte 11.25 e 11.26.
Accogliendo l’invito del GOVERNO, il senatore FASOLINO (FI) ritira l’emendamento 11.27.
Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze, stante l’imminente annuncio delle conclusioni del conclave, propone di sospendere brevemente la seduta.
Conviene unanime la Commissione.
La seduta, sospesa alle ore 18,35, riprende alle ore 19.
Dopo che i senatori MORANDO (DS-U) e CADDEO (DS-U) hanno dichiarato di astenersi dal voto, la Commissione approva con un’unica votazione le identiche proposte 11.101 e 11.102.
La Commissione decide quindi di accantonare l’esame delle proposte 11.28 e 11.34.
Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 11.29 e 11.30. Poste congiuntamente ai voti vengono poi respinte le identiche proposte 11.31 e 11.32 e con separate votazioni la Commissione respinge anche gli emendamenti da 11.33 a 11.36.
Il relatore IZZO (FI), stante l’avviso espresso dal Governo, chiede di accantonare l’esame della proposta 11.37.
Il senatore MORANDO (DS-U), trattandosi di materie concernenti la previdenza, ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica con una proiezione degli oneri decennale sulla proposta in questione prima di procedere ad un’eventuale successiva approvazione.
La Commissione conviene di accantonare l’esame della proposta 11.37.
Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti da 11.38 a 11.48.
Su proposta del RELATORE, la Commissione conviene poi di accantonare la proposta 11.103.
Con separate votazioni, vengono poi respinte le proposte da 11.49 a 11.56.
Poste congiuntamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti identici 11.57 e 11.58.
Il relatore IZZO (FI) propone poi di accantonare l’emendamento 11.59 e sulla sua proposta conviene la Commissione.
Il presidente AZZOLLINI avverte che si passa alla votazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 11.
Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti da 11.0.1 a 11.0.7.
Sulla proposta 11.0.8 interviene il RELATORE per chiedere l’avviso del Governo.
Il sottosegretario VEGAS ribadisce il proprio parere contrario in quanto la proposta prevede agevolazioni tariffarie senza prevedere alcuna copertura finanziaria e senza indicare alcuna quantificazione degli oneri.
Poste congiuntamente ai voti, le identiche proposte 11.0.8 e 11.0.9 vengono infine respinte.
Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti da 11.0.10 a 11.0.14.
La Commissione conviene poi di accantonare la proposta 11.0.100 ed i relativi subemendamenti.
Con separate votazioni, vengono poi respinte le proposte da 11.0.15 a 11.0.18.
Il senatore TAROLLI (UDC), accogliendo le proposte suggerite dal GOVERNO, propone una riformulazione dell’emendamento 11.0.19, alla quale aggiunge la propria firma il senatore CICCANTI (UDC).
Con l’avviso favorevole del GOVERNO e del RELATORE, la Commissione approva la proposta 11.0.19 (testo 2).
La Commissione respinge infine le proposte 11.0.20 e 11.0.21.
Il presidente AZZOLLINI avverte che il relatore ha testè presentato le proposte 11.0.200, 11.0.201, 11.0.202 e 11.0.203. Al fine di consentirne un esame più approfondito, propone di accantonarne l’esame.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente.
Si passa all’illustrazione delle proposte riferite all’articolo 12 nonché a quelle recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo (pubblicate in allegato al resoconto).
Il senatore Paolo FRANCO (LP) illustra la proposta 12.5 volta a colmare una lacuna rispetto alla formulazione del provvedimento in titolo. Illustra poi la proposta 12.55 auspicandone l’approvazione o in subordine l’accantonamento.
Il sottosegretario VEGAS dà per illustrata la proposta 12.100.
Il senatore MICHELINI (Aut) illustra le proposte 12.31 e 12.37. Si sofferma poi ad illustrare la proposta 12.52 volta ad individuare soluzione più equilibrate al problema dell’adeguamento alle norme urbanistiche e sulla sicurezza dei rifugi di montagna. La proposta 12.53 è infine mirata all’attivazione di sportelli postali nei comuni montani.
Il senatore EUFEMI (UDC) illustra la proposta 12.35 particolarmente meritevole di attenzione in quanto volta a favorire le imprese turistiche costituite anche in forma cooperativa. Illustra, infine, la proposta 12.0.26 che interviene in un settore focale quale quello aerospaziale, sul quale si è già intervenuti in occasione del cosiddetto "decreto Marzano", idoneo a determinare ricadute positive sull’intera economia nazionale, tenuto anche conto che il Piemonte ed il Lazio rappresentano le aree del Paese in grado di competere sullo scenario globale.
Il senatore CICCANTI (UDC), illustrando la proposta 12.50, rileva che essa è volta ad introdurre necessari miglioramenti alla disciplina del settore turistico prevedendo l’istituzione di una nuova società costituita dall’ENIT e dall’Unioncamere.
Tutte le restanti proposte sono date per illustrate.
Si passa all’espressione dei pareri del Relatore e del Governo.
Il RELATORE esprime parere favorevole sulle proposte 12.101 e 12.100, proponendo di accantonare gli emendamenti 12.10, 12.55 e 12.0.25. Si rimette altresì al Governo sulle proposte 12.5, 12.8, 12.9, 12.10, 12.48, 22.50 e 12.56, suggerendo in alternativa l’accantonamento dei suddetti emendamenti, e 12.0.24. Esprime infine parere contrario sulle restanti proposte.
Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al Relatore sulle proposte 12.101, 12.100, 12.55 e 12.0.25. Esprime poi parere favorevole sulla proposta 12.5, in merito alla quale il Relatore si è rimesso al Governo, mentre sulle proposte 12.8 e 12.0.24 il Governo si rimette alla Commissione. In difformità rispetto all’avviso del Relatore, esprime inoltre parere contrario sulla proposta 12.10 e favorevole sugli emendamenti 12.37 e 12.48 (identico alla proposta 12.49). Suggerisce altresì di accantonare la proposta 12.50 in quanto – replicando alla richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore GRILLOTTI (AN) in merito al potenziale contenzioso sotteso alla definizione dei canoni demaniali marittimi - ritiene necessaria una riformulazione volta a far corrispondere il testo della proposta alle finalità enunciate dal presentatore. Invita poi al ritiro dell’emendamento 12.52. Esprime infine parere contrario sulle restanti proposte, incluse le proposte 12.9, 12.10, 12.56 ed in particolare sull’emendamento 12.0.7 per valutarne una migliore riformulazione per l’Assemblea volta a garantire un migliore coordinamento con le competenze regionali.
Dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore MORANDO (DS-U) in merito alla proposta 12.48, stante l’avviso favorevole del Governo, il RELATORE, rettificando il proprio parere contrario, esprime parere conforme al Governo.
Il presidente AZZOLLINI fa presente che le proposte 12.0.2 e 12.0.26 appaiono suscettibili di determinare nuovi oneri per la finanza pubblica ed invita poi il relatore e il Governo a presentare eventuali nuovi testi entro l’inizio della prossima seduta, al fine di assicurare tempi congrui alla Commissione per l’esame degli stessi. Propone, infine, di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.
Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 20,10.
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344
al testo del decreto-legge
Art. 10.
10.1
Il Relatore
Al comma 1, nell’alinea, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».
Al comma 1, lettere b) e c), sostituire la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato».
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «secondo le modalità» inserire le seguenti: «previste dal regolamento».
Al comma 2, nell’alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».
Al comma 7, dopo le parole: «di cui all’articolo 45 del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».
Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «quelle previste dall’articolo 1» con le seguenti: «di quelle previste in attuazione dell’articolo 1».
Al comma 9, nel primo periodo, dopo le parole: «Il Fondo» inserire le seguenti: «per il risparmio idrico ed energetico,»,; conseguentemente, nel secondo periodo, sostituire le parole: «fondo per il risparmio» con le seguenti: «Fondo per il risparmio».
Al comma 9, nel secondo periodo, sostituire le parole: «fondo per la» con le seguenti: «fondo per lo sviluppo della».
Al comma 9, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «, comma 5,».
Al comma 10, nel primo periodo, dopo la parola: «forestali» sopprimere il segno di interpunzione: «,».
10.2
Vicini, Battafarano, Piatti, Murineddu, Flammia, Basso
Sopprimere i commi 2 e 4.
10.4
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Zulueta, Turroni, Zancan
Dopo il comma 10, aggiungere, i seguenti:
«10-bis. Il contributo di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso al triennio 2005-2007 per un importo massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio. Il contributo di cui al presente comma è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:
a) l’innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002;
b) l’incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari.
10-ter. Agli investimenti di cui al comma 10-bis non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell’anno di riferimento».
Conseguentemente, all’articolo 10, comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «euro 97» con le seguenti: «euro 2,17»; alla lettera b), sostituire le parole: «euro 62,33» con le seguenti: «euro 71,68»; alla lettera c), sostituire le parole: «euro 765,44» con le seguenti: «euro 841,98».
10.4/a
Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Ai fini dell’adeguamento dell’aliquota IVA a quanto previsto dalla direttiva 77/388/CEE e di armonizzazione dei differenti regimi interni, il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell’alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici". All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate di cui all’articolo 10, comma 2».
Conseguentemente, al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «euro 1,97» con le seguenti: «euro 2,07»; alla lettera b), sostituire le parole: «euro 62,33» con le seguenti: «euro 66,69»; alla lettera c), sostituire le parole: «euro 765,44» con le seguenti: «euro 819,02».
10.5
Eufemi
Sopprimere il comma 4.
10.6
Nocco
Sopprimere il comma 4.
10.7
Piccioni
Al comma 4 è soppresso.
10.8
Ciccanti
Sopprimere il comma 4.
10.9
Zanoletti
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».
10.10
Salerno
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «di cui al comma 2»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».
10.11
Boldi, Brignone
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».
10.12
Cambursano, Castellani
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2».
10.13
Castellani, Cambursano
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».
10.14
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Zulueta, Turroni, Zancan
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Al fine di promuovere la competitività del settore ortofrutticolo, il Ministro delle politiche agricole e forestali adotta, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un piano nazionale di intervento per l’ortofrutta, per l’attuazione del quale è disposta la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, rivolto a favorire la commercializzazione, la ricerca, la riorganizzazione della logistica ed il rinnovamento tecnologico per le aziende del settore, nonché a promuovere l’associazionismo e la cooperazione agricola.
4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – Fondo investimenti (Fondo unico da ripartire-investimenti agricoltura, foreste, pesca).».
10.15
Zanoletti
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "... pagamento differito di diritti doganali." è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la disciplina prevista dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472"».
10.16
Tarolli
Al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» sopprimere le parole da: «prevedendo» fino alla fine del comma.
10.17
Eufemi
Al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» sopprimere le parole da: «prevedendo» fino alla fine del comma.
10.18
Bongiorno
Al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» sopprimere le parole da: «prevedendo» fino alla fine del comma.
10.19
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Zulueta, Turroni, Zancan
Al comma 6, sopprimere le parole da: «prevedendo anche» fino alla fine del comma.
10.20
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Al comma 6, sopprimere le parole da: «prevedendo» fino alla fine del comma.
10.21
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Zulueta, Turroni, Zancan
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Alla promozione dei contratti di distretto di cui ai commi 5 e 6 è destinato l’ulteriore importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – Fondo investimenti (Fondo unico da ripartire – investimenti agricoltura, foreste, pesca)».
10.22
Tofani, Salerno
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 4, comma 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono soppresse le seguenti parole: "Ministero delle attività produttive di concerto con il"».
10.23
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Zulueta, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 9.
10.24
Caddeo, Pasquini, Chiusoli, Maconi
Sopprimere il comma 10.
10.25
Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci
Sostituire il comma 10, con i seguenti:
«10. Presso l’ICE è istituito il fondo "Promozione prodotti agroalimentari di qualità", finanziato per gli anni 2005, 2006 e 2007, con 50 milioni di euro, allo scopo di promuovere nel mercato internazionale i prodotti tutelati con i segni distintivi comunitari di qualità DOP, IGP e AS. Le risorse sono destinate ad attuare programmi di penetrazione commerciale proposti da imprese agricole ed alimentari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’ICE, acquisito il parere dei Ministeri per le politiche agricole e degli affari esteri, della Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni di categoria, approva il regolamento di gestione del fondo.
10-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 10, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».
10.26
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Zulueta, Turroni, Zancan
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
«10-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di grave crisi di mercato per le produzioni di cui all’allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per le quali il prezzo medio unitario rilevato ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile, sia inferiore del trenta per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente.
10-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 10-bis, possono accedere ai benefici di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell’ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori – di cui all’articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non dovrà determinare uno slittamento dei relativi versamenti all’anno successivo a quello in cui sono dovuti.
10-quater. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto adottato d’intesa con il Ministro delle attività produttive, può stabilire, per le produzioni in stato di grave crisi di mercato di cui al comma 10-bis e limitatamente a tale periodo di crisi, limiti massimi ai margini di ricarico applicati dai trasformatori e dagli operatori della distribuzione al prezzo corrisposto per la materia prima ai produttori agricoli».
10.27
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Zulueta, Turroni, Zancan
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
«10-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nei rapporti di filiera del comparto ortofrutticolo e migliorare l’informazione al consumatore, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all’indicazione del prezzo di vendita, l’indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto dal distributore, o direttamente dal venditore, al produttore, come risultante dalle rispettive fatture d’acquisto.
10-ter. Chiunque omette di indicare il prezzo di origine dei prodotti di cui al comma 10-bis, è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo 22».
10.28
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Zulueta, Turroni, Zancan
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. La dotazione del capitolo per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2005. All’onere conseguente si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2005, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – Fondo investimenti (Fondo unico da ripartire – investimenti agricoltura, foreste, pesca).»
10.29
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Zulueta, Turroni, Zancan
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Al fine di migliorare l’accesso dei prodotti agroalimentari ai mercati locali, le regioni stabiliscono, per le grandi strutture di vendita di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la percentuale minima, comunque non inferiore al 10 per cento, della superficie di vendita del settore alimentare, da destinarsi esclusivamente a prodotti agroalimentari aventi origine nel territorio di rispettiva competenza».
10.30
Ripamonti, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Turroni, Zancan
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Al fine di aumentare il contingente annuo per il biodiesel ammesso ad un trattamento fiscale agevolato, al comma 6 dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall’articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate) sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l’anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006"».
Conseguentemente, l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
10.31
Murineddu, Caddeo, Piatti, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
«10-bis. Sono assegnati 50 milioni di euro al settore della ricerca in agricoltura, come riordinato da decreto legislativo n. 443/1999, per finanziare progetti di ricerca finalizzati alla innovazione dei processi tecnologici di trasformazione e manipolazione dei prodotti agroalimentari, alla valutazione dell’efficacia delle norme sulla sicurezza alimentare, alla valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione energetica, alla determinazione dell’impatto delle colture GM sulle colture convenzionali e biologiche ed, infine, allo sviluppo dell’ambiente e del territorio rurale e gli studi sull’andamento e verifiche dell’attuazione della PAC in Italia.
10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».
10.32
Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
«10-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell’articolo 11 della legge n. 178 dell’8 agosto 2002 è esteso al triennio 2005-2007.
Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno, è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:
a) l’innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell’articolo 18 del regolamento (CE) del 28 gennaio 2002;
b) l’incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari.
A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell’anno di riferimento.
10-ter. 2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383».
10.33
Bongiorno
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell’articolo 11 della legge n. 178 dell’8 agosto 2002 è esteso al triennio 2005-2007.
Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno, è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:
a) l’innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell’articolo 18 del regolamento (CE) del 28 gennaio 2002;
b) l’incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari.
A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell’anno di riferimento».
10.34
Tarolli
All’articolo 10, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell’articolo 11 della legge n. 178 dell’8 agosto 2002 è esteso al triennio 2005-2007. Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno, è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:
a) l’innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell’articolo 18 del regolamento (CE) del 28 gennaio 2002;
b) l’incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari.
A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell’anno di riferimento».
10.35
Eufemi
All’articolo 10, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Contributo di cui al comma 5 dell’articolo 11 della legge n. 178 dell’8 agosto 2002 è esteso al triennio 2005-2007. Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno, è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per: a) l’innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell’articolo 18 del regolamento (CE) del 28 gennaio 2002; b) l’incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari.
A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell’anno di riferimento».
10.36
Specchia, Buongiorno, Bonatesta, Curto
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Le imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile, debitrici per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati al 31 dicembre 2004. possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in quaranta rate trimestrali consecutive di pari importo secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso legale annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione comporta l’estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagati anche se in violazione delle norme sul collocamento. Si applica il comma 230 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. La domanda di regolarizzazione può essere presentata per i contributi previdenziali ed assistenziali omessi, nonché per i contributi e premi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto e rimasto insoluto alla data del 31 dicembre 2004. I termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, si applicano ai contributi e premi dovuti e agli accertamenti notificati successivamente al 30 settembre 2004. Possono accedere alla regolarizzazione agevolata anche i soggetti totalmente sconosciuti all’ordinamento previdenziale agricolo, nonché le imprese agricole che devono regolarizzare impiego di manodopera o attività lavorative di soggetti o per periodi non ancora accertati o che abbiano presentato denunce inesatte o incomplete».
10.37
Specchia, Buongiorno, Bonatesta, Curto
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all’indicazione del prezzo di vendita, l’indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto dal distributore al produttore, o direttamente dal venditore, come risultante nelle rispettive fatture d’acquisto».
10.38
Specchia, Buongiorno, Bonatesta, Curto
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, di intesa con il Ministro delle Politiche Agricole, individua i criteri e le modalità per determinare le aliquote contributive dei lavorato agricoli, che tengono conto della media europea. Per le regioni dell’obiettivo I tal aliquote sono determinate nella misura non superiore al 50 per cento».
10.0.1 (testo 2)
Grilloti, Nocco, Fasolino
Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni per il settore agroalimentare)
1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti, può affidare all’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002,11. 289, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data lo agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All’ISA Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti può trasferire alla società ISA Spa le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l’innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.
4. Costituisce priorità nell’accesso ai regimi di aiuti di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
5. Le regioni possono attribuire priorità nell’erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.
6. Il valore preminente previsto dall’articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell’aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessiollali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988,11. 88, è riconosciuta priorità nell’erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 Settembre 2003.
8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita».
10.0.1
Grilloti, Nocco, Fasolino
Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni per il settore agroalimentare)
1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti, può affidare all’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002,11. 289, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data lo agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All’ISA Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti può trasferire alla società ISA Spa le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l’innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.
4. Costituisce priorità nell’accesso ai regimi di aiuti di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
5. Le regioni possono attribuire priorità nell’erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.
6. Il valore preminente previsto dall’articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell’aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessiollali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988,11. 88, è riconosciuta priorità nell’erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 Settembre 2003.
8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.
9. Il secondo comma dell’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, Il. 76, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente: "Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate mensilmente, secondo i dati rilevati al primo giorno di ogni mese".
10. Il meccanismo di determinazione del prezzo di cui al comma 9 si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».
10.0.2
Curto
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)
1. Le aziende agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, debitrici per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati al 30 settembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro il 16 marzo 2005, in quaranta rate trimestrali consecutive di pari importo secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso legale annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione comporta l’estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagati anche se in violazione delle norme sul collocamento. Si applica il comma 230 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. La domanda di regolarizzazione può essere presentata per i contributi previdenziali ed assistenziali omessi, per i quali non sia iniziata la procedura esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché per i contributi e premi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto e rimasto insoluto alla data del 30 settembre 2004.
3. I termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano nei confronti delle aziende di cui al comma 1, ai contributi e premi dovuti e agli accertamenti notificati successivamente al 30 settembre 2004.
4. Possono accedere alla regolarizzazione agevolata di cui al comma 1, anche i soggetti totalmente sconosciuti all’ordinamento previdenziale agricolo, nonché le aziende agricole che devono regolarizzare impiego di manodopera o attività lavorative di soggetti o per periodi non ancora accertati o che abbiano presentato denunce inesatte o incomplete».
10.0.3
Salerno
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)
1. Le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, debitrici per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati al 30 settembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro il 16 marzo 2005, in quaranta rate trimestrali consecutive di pari importo secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso legale annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione comporta l’estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagati anche se in violazione delle norme sul collocamento. Si applica il comma 230 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. La domanda di regolarizzazione può essere presentata per i contributi previdenziali ed assistenziali o lessi, per i quali non sia iniziata la procedura esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché per i contributi e premi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto e rimasto insoluto alla data del 30 settembre 2004.
3. I termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano nei confronti delle imprese di cui al comma 1, ai contributi e premi dovuti e agli accertamenti notificati successivamente al 30 settembre 2004.
4. Possono accedere alla regolarizzazione agevolata di cui al comma 1, anche i soggetti totalmente sconosciuti all’ordinamento previdenziale agricolo, nonché le imprese agricole che devono regolarizzare impiego di manodopera o attività lavorative di soggetti o per periodi non ancora accertati o che abbiano presentato denunce inesatte o incomplete».
10.0.4
Stanisci, Piatti, Murineddu, Basso, Vicini, Flammia
Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure per le imprese agricole colpite da calamità naturali)
1. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 22, le parole: "fino a venti rate trimestrali", sono sostituite dalle seguenti: "fino a quaranta rate trimestrali".
b) al comma 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta rateizzazione comporta l’estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, per sanzioni e per somme aggiuntive come definite dall’articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni";
c) al comma 24, le parole: "30 settembre 2003," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
2. Alle imprese agricole che accedono alla rateizzazione di cui al comma 22 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono concessi finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di interesse di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell’ISMEA, ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzazione di 50 milioni di euro nell’ambito delle risorse finanziarie trasferite all’ISMEA dall’articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
10.0.5
Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci
Dopo I’articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Sostegno all’offerta di prodotti agricoli di fattoria)
1. Gli imprenditori agricoli, così come identificati dall’articolo 2135 del codice civile, possono commercializzare i propri prodotti con la denominazione "Prodotto di fattoria". La denominazione deve apparire sull’etichetta e può essere utilizzata esclusivamente per indicare i prodotti alimentari provenienti prevalentemente da materie prime ottenute, manipolate e trasformate nella stessa azienda agricola. Nell’etichetta devono essere indicate le modalità di trasformazione e la provenienza delle materie prime, nonché il luogo dell’azienda agricola di produzione.
2. Gli imprenditori agricoli possono associarsi ed istituire autonomi soggetti giuridici per l’introduzione di disciplinari di produzione di prodotti di fattoria. I disciplinari di produzione possono prevedere regole di trasformazione e manipolazione legate a pratiche tipiche che permettono di conservare i sapori ed i requisiti organolettici della tradizione. I prodotti alimentari sottoposti a queste prescrizioni possono essere commercializzati con uno specifico logo rilasciato da tali soggetti giuridici.
3. Per incentivare la costituzione dei soggetti giuridici previsti al comma 2 del presente articolo sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».
10.0.6
Piatti, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Interventi per la promozione dei prodotti agricoli e agricoloalimentari)
1. Al fine di valorizzare le produzioni tutelate con marchi comunitari, di cui ai Regolamenti CE 2081/92 e 2082/92, nonché di quelle iscritte nell’elenco dei prodotti tradizionali, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 1998 è autorizzata la spesa, a decorrere dall’anno 2005, di 50 milioni di euro. Le risorse saranno assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per gli interventi di cui al precedente comma, sarà data priorità alle produzioni tutelate da Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e a quelle presentate da Regioni o province sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».
10.0.7
Flammia, Murineddu, Caddeo, Piatti, Vicini, Basso, Stanisci
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Piano delle infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura)
1. A partire dall’anno 2005, entro il 30 giugno, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio il "Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura". Il Piano, sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza Stato-regioni e sentiti gli Enti interessati e le associazioni di categoria, individua ogni anno le opere idriche infrastrutturali di rilievo nazionale a servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui e stanzia le risorse per la loro realizzazione, manutenzione e controllo prevedendo apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero. Il Ministro per le politiche agricole e forestali definisce nel Piano altresì iI programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 1. Per l’attuazione del "Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura" sono stanziati a decorrere dall’anno 2005, 75 milioni di euro.
2. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico", di seguito denominato: "Programma nazionale". Fanno parte del Programma nazionale:
a) gli interventi previsti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;
b) le opere relative al settore idrico già inserite nel "programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121.
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2005, il Ministero dell’economia, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali, individua, per l’anno in corso, meccanismi progressivi di diminuzione della pressione fiscale per premiare comportamenti virtuosi aziendali e interaziendali diretti al minor e più oculato utilizzo di acqua a fini agricoli e incentivi fiscali, nonché erogazioni di incentivi, per la costruzione di invasi e cisterne per l’accumulo di acque piovane destinate all’uso irriguo, da applicare a favore dei soggetti individuati dall’articolo 2135 del codice civile.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».
10.0.8
Murineddu, Piatti, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure a sostegno dei sistemi di tracciabilità obbligatoria
ai sensi dell’articolo 18 reg. (CE) n. 178/2002)
1. Agli operatori alimentari, come individuati dall’articolo 3 del reg. (CE) n. 178/2002, è concesso per l’anno 2005 un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l’avvio dei sistemi di tracciabilità dei prodotti agroalimentari disposti dall’articolo 18 del suddetto provvedimento comunitario.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».
10.0.9
Stanisci, Piatti, Murineddu, Basso, Vicini, Flammia
Dopo l’articolo 10, inserire il segente:
«Art. 10-bis.
(Misure per l’indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto
dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio)
1. Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 1114, devono recare, oltre all’indicazione del prezzo di vendita, l’indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto dal distributore al produttore, o direttamente dal venditore, come risultante nelle rispettive fatture d’acquisto.
2. Chiunque omette di indicare o comunicare il prezzo di origine dei prodotti di cui all’articolo 1, è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aumentata del 50 per cento nella misura minima e massima, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo 22».
10.0.10
Murineddu, Piatti, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Stanisci
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Istituzione "Agenzia per lo sviluppo dei territori")
1. È istituita l’"Agenzia di sviluppo dei territori", con il compito di avviare nuovi progetti in materia di promozione di attività produttive, di innovazione dei sistemi locali e attrazione degli investimenti nel territorio rurale. L’Agenzia deve supportare le amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria e la progettualità dello sviluppo delle aree rurali, in particolare attraverso i distretti rurali e agroalimentari, gli accordi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 e gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura, con particolare riferimento per il Mezzogiorno.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali si definiscono lo statuto e gli organi dell’Agenzia. Nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia, oltre i rappresentanti dei due ministeri competenti, sono presenti tre rappresentanti delle regioni, nominati dalla Conferenza Stato-regioni e due delle associazioni professionali agricole.
3. L’agenzia per lo sviluppo dei territori è finanziata con 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383"».
10.0.11
Vicini, Piatti, Murineddu, Caddeo, Viviani, Flammia, Basso, Stanisci
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Istituzione "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare")
1. L’"Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare" è finanziata con 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Essa ha il compito di coordinare la ricerca, la prevenzione, l’indirizzo ed il controllo delle norme igienico-sanitarie sul territorio nazionale e di cooperare con l’Autorità europea sulla sicurezza alimentare così come previsto dal regolamento CE n. 178/2002.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383"».
10.0.12
Nocco, Gentile
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’attività esercitata da fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 de decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 che detengono prevalentemente immobili ad uso abitativo non di lusso, è assimilata a quella esercitata da imprese che hanno per oggetto esclusivo la rivendita dei predetti fabbricati o porzioni di fabbricato. Per tali fondi, l’attività di locazione non costituisce attività propria.
Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro per l’anno 2005 e a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando le proiezioni per i predetti anni dell’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole"».
10.0.13
Gentile, Nocco
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
Il comma 3 dell’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito da ultimo dall’articolo 5, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito dal seguente:
"L’entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell’articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero ai sensi della predetta norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l’80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per l’attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all’uno per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dalla citata legge 5 marzo 2001, n. 57, articolo 12, effettuati nell’anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dall’articolo 12, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma"».
10.0.14
Nocco, Gentile
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
Il comma 3 dell’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito da ultimo dall’articolo 5, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito dal seguente:
"L’entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 30 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell’articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero ai sensi della predetta norma.
Qualora non vengano effettuate dalle società finanziarie erogazioni pari ad almeno l’80 per cento delle risorse, il Ministero, decorsi due anni dal conferimento delle stesse, recede per un valore delle quote sottoscritte pari all’80 per cento dei fondi rimasti inutilizzati e ripartisce, tra le altre società finanziarie, secondo i criteri indicati nel presente articolo, le somme rivenienti dal recesso. A seguito della dichiarazione ministeriale di recesso le società finanziarie interessate devono liquidare entro tre mesi le relative quote. Per l’attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all’uno per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dalla citata legge 5 marzo 2001, n. 57, articolo 12, effettuati nell’anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dall’articolo 12, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma"».
Art. 11.
11.1
Zanda
Al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».
11.2
Caddeo, Pasquini, Chiusoli, Maconi
Sopprimere i commi 2 e 5.
11.3
Ciccanti, Tarolli
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «del Fondo».
11.4
Fasolino
Al comma 2, sopprimere le parole: «del Fondo».
11.5
Zanda
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. È istituito il Fondo rotativo nazionale per il finanziamento degli interventi a sostegno dello sviluppo locale finalizzato al rilancio produttivo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro.
Possono accedere all’utilizzo del Fondo comuni e Province che cofinanziano progetti aventi le finalità di cui sopra secondo i criteri e le modalità individuati con decreto del Ministero dell’Economia, di concerto con il Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza StatoCittà Autonomie locali.
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11.6
Montagnino
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al fine di promuovere la qualificazione e la specializzazione di figure professionali rispondenti a bisogni formativi e di manodopera qualificata espressi dal mercato del lavoro è introdotta la formazione professionale agevolata a beneficio di imprese produttive ubicate nel Mezzogiorno.
2. Il sistema di formazione professionale agevolata tiene conto dei seguenti obiettivi:
a) favorire l’occupazione;
b) ammodernare e accrescere l’apparato produttivo industriale.
3. Le imprese di cui al comma 1, redigono, sulla base dei propri fabbisogni professionali, un progetto formativo al fine dell’inserimento nel circuito produttivo di soggetti disoccupati.
4. Il progetto formativo deve specificare l’occupazione derivante dalla sua realizzazione utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative poste in essere.
5. L’attuazione del progetto formativo prevede per i disoccupati un periodo di addestramento sul campo di durata media comunque non inferiore a un anno presso unità produttive a scelta dell’azienda titolare del progetto stesso.
6. Al termine del periodo di formazione l’azienda titolare del progetto formativo e beneficiaria delle agevolazioni di cui al comma 7 assume i disoccupati addestrati in base al progetto medesimo.
7. Le imprese di cui al comma 1 godono della deducibilità dalla base imponibile dei cos dell’investimento sostenuto per la definizione e l’attuazione dei progetti formativi.
8. L’importo deducibile è calcolato nel rispetto dei criteri e dei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti regionali.
9. Per i fini di cui al comma 1 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili.
10. A decorrere dall’anno 2005 è costituito, presso il Ministero delle finanze, un fondo per la formazione professionale agevolata le cui disponibilità, dell’importo pari a 15 miliardi per l’anno 2005 e 50 miliardi per ciascuno degli anni 2006 e 2007, fungono da limite massimo.
11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e gestione del fondo di cui al comma 10, nonché le quote di deducibilità dalla base imponibile.
Conseguentemente, all’articolo 15, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 8-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.
2-ter. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 198œ, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
11.7
Montagnino
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al fine di promuovere la internazionalizzazione dei prodotti italiani nei mercati esteri è corrisposto un contributo posticipato pari ad una percentuale delle spese di trasporto effettivamente sostenute e regolarmente documentate.
2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma I le imprese ubicate nel territorio italiano operanti nel settore industriale e/o commerciale, limitatamente ai prodotti realizzati nel territorio italiano stesso, che dimostrino di avere effettuato, nell’anno precedente alla richiesta di agevolazioni, esportazioni pari almeno al 70 per cento dell’intero volume di affari.
3. Sono agevolabili tutte le spese di trasporto relative alle esportazioni sostenute nel corso dell’anno solare precedente alla richiesta di agevolazioni. Le predette spese dovranno essere regolarmente documentate e quietanzate.
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso fino ad un massimo del 50 per cento delle spese di trasporto di cui al comma 3.
5. La percentuale di contributo concedibile varia in relazione agli oneri di trasporto che le imprese sono costrette ad affrontare in base alla loro ubicazione geografica. Per le imprese aventi sede produttiva in zone particolarmente svantaggiate delle isole e delle regioni centro meridionali la percentuale di contributo concedibile è ulteriormente aumentata del 10 per cento.
6. Il Ministro dell’industria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di richiesta ed i criteri di attribuzione del contributo. Il regolamento individua, altresì, le zone particolarmente svantaggiate di cui al comma 5.
Conseguentemente, all’articolo 15, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 8-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.
2-ter. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:
a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512. convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
11.8
Nocco, Lauro
All’articolo 11, comma 5, dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «su proposta del Ministro delle attività produttive».
11.9
Ciccanti, Tarolli
All’articolo 11, comma 5, sopprimere il secondo periodo.
11.10
Franco Paolo
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 10, le parole: «; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali» sono sostituite dalle seguenti: «. Essi non divengono consorziati o soci cooperatori ma nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevederne l’ammissione come soci finanziatori ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali»;
c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado»;
d) il comma 21 è sostituito dal seguente:
«21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all’articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.»;
e) al comma 22, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati»;
f) al comma 23, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati»;
g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
«28. Per il settore dell’artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 del presente articolo possono essere applicate su iniziativa delle regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell’applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell’artigianato, al fine di definire le caratteristiche degli interventi del citato Fondo adeguandole con quanto richiesto dall’Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27 è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
h) al comma 32, recante modifiche all’articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:
«4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.»;
2) dopo il capoverso 4-quater è inserito il seguente:
«4-quinquies. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, l’attività di gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2. di fondi pubblici di agevolazione.»;
i) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall’assemblea straordinaria. in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all’organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo. I prelievi di cui ai commi 2 e 23 sono applicabili a partire dall’approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizio dell’anno 2004.);
l) dopo il comma 61-ter è aggiunto il seguente:
«61-quater. Il riferimento contenuto nell’articolo 2544, primo comma, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell’esercizio dell’attività collettiva dei fidi».
11.11
Bastianoni, Giaretta
Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), premettere le seguenti:
«0a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole "ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai confidi di cui al comma 23";
00a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
000a) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004";».
b) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al comma 52 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Ferme restando le deliberazioni assembleari per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall’assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all’organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo"».
11.12
Bastianoni, Giaretta
Al comma 7, lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «ai Fondi di garanzia di cui commi 20, 21» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai confidi di cui al comma 23».
11.13
Bastianoni, Giaretta
Al comma 7, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: «23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004».
11.14
Bastianoni, Giaretta
Al comma 7, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati"».
11.15
Ciccanti, Tarolli
Al comma 7, dopo l’alinea: «All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:», sono inserite le seguenti lettere:
«0a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: "ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21" aggiungere le seguenti: "nonché ai confidi di cui al comma 23";
00a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
000a) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:
" 23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004"»;
0b) al comma 52 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferme restando le deliberazioni assembleari pel le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall’assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all’organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo.».
11.16
Franco Paolo
Al comma 7, dopo l’alinea: «All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:», sono inserite le seguenti lettere:
«0a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: "ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21" aggiungere le seguenti: "nonché ai confidi di cui al comma 23";
00a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
000a) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:
"23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004"»;
0b) al comma 52 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferme restando le deliberazioni assembleari pel le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall’assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all’organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo.».
11.17
Eufemi
Al comma 7, dopo l’alinea: «All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:», sono inserite le seguenti lettere:
«0a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: "ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21" aggiungere le seguenti: "nonché ai confidi di cui al comma 23";
00a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
000a) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:
"23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004"»;
0b) al comma 52 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferme restando le deliberazioni assembleari pel le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall’assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all’organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo.».
11.18
D’Ippolito
Al comma 7, dopo l’alinea: «All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:», sono inserite le seguenti lettere:
«0a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: "ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21" aggiungere le seguenti: "nonché ai confidi di cui al comma 23";
00a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
000a) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:
"23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004"»;
0b) al comma 52 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferme restando le deliberazioni assembleari pel le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall’assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all’organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo.».
11.19
Salerno
Al comma 7, dopo l’alinea: «All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:», sono inserite le seguenti lettere:
«0a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: "ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21" aggiungere le seguenti: "nonché ai confidi di cui al comma 23";
00a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
000a) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:
"23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004"»;
0b) al comma 52 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferme restando le deliberazioni assembleari pel le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall’assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all’organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo.».
3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione dl strumenti di project financing fondati sull’applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell’art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.
4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso, per l’erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.
5. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.
6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1º gennaio 2006.
7. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato «Fondo rotativo per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali» volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» nonchè del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», pubblicati in Gazzetta Ufficiale n 205 il 1 settembre 2004.
8. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.F. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull’applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell’art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rende più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.
9. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concetto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.
10. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.
11. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è stabilita in 75 milioni di euro. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1º gennaio 2006.
12. Al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all’allegato 1, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh» sono sostituite dalle seguenti: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro al kWh».
11.104/1
Dettori, Caddeo
All’emendamento 11.104, sostituire il comma 12 con il seguente:
«12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell’alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, caratterizzati da alimentazione in alta tensione».
11.104/2
Dettori, Caddeo
All’emendamento 11.104, sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell’energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1994, la Regione Sardegna, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La Regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree, delle infrastrutture necessarie, di tutte le autorizzazioni e permessi ricadenti sotto la sua competenza e, assegna la concessione mediante gara con procedure ad evidenza pubblica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli elementi da prendere in considerazione, in via prioritaria, per la valutazione delle offerte, previo esame dell’adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell’assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
d) valorizzazione della miniera;
e) impatto sullo sviluppo economico dell’area del Sulcis Iglesiente;
f) disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese.
La decorrenza degli incentivi di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 è improrogabilmente stabilita nella convenzione che l’impresa concessionaria stipula con il GRTN. L’offerente selezionato presenta alla AEEG, entro un anno dalla assegnazione della concessione integrata, le autorizzazioni per la costruzione dell’impianto. Al suddetto progetto per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 11, della legge 23 dicembre 1998 n. 448. I riferimenti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 all’ENEL devono essere intesi come riferimenti al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (GRTN). Alla concessione integrata si applicano gli articoli 19 e 37 da bis a novies della legge n. 109 del 1994 e successive disposizioni che integrano il contenuto della concessione».
11.104
Il Relatore
Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «soppresso», con la seguente: «abrogato».
Al comma 7, lettera b), capoverso 61-quater, sostituire le parole: «dei requisiti», con le seguenti: «sui requisiti».
Al comma 7, lettera b), capoverso 61-quater, sostituire le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione».
Al comma 11, dopo le parole: «all’articolo 1,», inserire le seguenti: «comma 1,».
Al comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: «sono estese», inserire il segno di interpunzione: «,», e sostituire le parole: «dell’alluminio», con le seguenti: «di alluminio».
Al comma 14, sostituire le parole: «decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1994», con le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994».
11.20
Bastianoni, Giaretta
Al comma 7, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al comma 52 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ferme restando le deliberazioni assembleari per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall’assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all’organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo".»
11.21
Eufemi
Dopo il comma 7, lettera b) aggiungere le seguenti:
«c) al comma 9 aggiungere le seguenti parole: "Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci sovventori, i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59";
d) il comma 19 è soppresso;
e) il comma 43 è soppresso».
11.22
Tarolli
Dopo il comma 7, lettera b) aggiungere le seguenti:
«c) al comma 9 aggiungere le seguenti parole: "Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci sovventori, i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59";
d) il comma 19 è soppresso;
e) il comma 43 è soppresso».
11.23
Nocco, Lauro
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
b) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004";
c) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono soppressi. Conseguentemente al comma I è soppresso il secondo periodo e il riferimento al comma 25 contenuto nei commi 23 e 24 va inteso in relazione al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»
11.100/1
Eufemi
All’emendamento 11.100, dopo le parole: «sono apportate le seguenti modifiche» inserire le seguenti: «il comma 19 è soppresso».
11.100/2
Dettori, Caddeo
All’emendamento 11.100, dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
«7-ter. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell’alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, caratterizzati da alimentazione in alta tensione».
Conseguentemente sopprimere il comma 12.
11.100/3
Dettori, Caddeo
All’emendamento 11.100, dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
«7-ter. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell’energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1994, la Regione Sardegna, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La Regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree, delle infrastrutture necessarie, di tutte le autorizzazioni e permessi ricadenti sotto la sua competenza e, assegna la concessione mediante gara con procedure ad evidenza pubblica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli elementi da prendere in considerazione, in via prioritaria, per la valutazione delle offerte, previo esame dell’adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, al fini dell’assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
d) valorizzazione della miniera;
e) impatto sullo sviluppo economico dell’area del Sulcis Iglesiente;
f) disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese.
La decorrenza degli incentivi di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 è improrogabilmente stabilita nella convenzione che l’impresa concessionaria stipula con il GRTN. L’offerente selezionato presenta alla AEEG, entro un anno dalla assegnazione della concessione integrata, le autorizzazioni per la costruzione dell’impianto. Al suddetto progetto per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 11, della legge 23 dicembre 1998 n. 448. I riferimenti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 all’ENEL devono essere intesi come riferimenti al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. ("GRTN"). Alla concessione integrata si applicano gli articoli 19 e 37 da bis a novies della legge n. 109 del 1994 e successive disposizioni che integrano il contenuto della concessione».
Conseguentemente sopprimere il comma 14.
11.100/4
Sanzarello
All’emendamento 11.100 aggiungere in fine le seguenti parole:
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Sono deducibili le spese di innovazione, ricerca, sviluppo e applicazione di nuove forme farmaceutiche, nuove confezioni e quanto a ciò connesso relative ai medicinali di automedicazione di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
Il Ministero della salute, d’intesa con le imprese del settore farmaceutico campagna istituzionale la fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione per il trattamento delle lievi patologie. A tale scopo il Ministero stanzierà una somma non inferiore a euro 1.000.000 a copertura dei costi della Campagn».
Nella pubblicità al pubblico dei medicinali di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541 e successive modifiche è consentita la menzione del prezzo di venita del medicinale. Il prezzo di questi medicinali dovrà essere esposto pubblicamente in farmacia ed è conseguentemente per questi medicinali abrogato quanto previsto dalla lettera r) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 540.
11.100/5
Sanzarello
All’emendamento 11.100 aggiungere in fine le seguenti parole:
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchi per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchi sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore.
La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell’UE da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la presrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.
Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell’unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall’ufficio competente dell’agenzia italiana del farmaco che rilascerà l’autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».
11.100
Il Governo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
b) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004";
c) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono soppressi. Conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo e il riferimento al comma 25 contenuto nei commi 23 e 24 va inteso in relazione al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»
11.24
Gentile, Nocco
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. I trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell’articolo 7 della legge n. 59 del 1997, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, limitatamente all’importo complessivo di Euro 759.708.098,56 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 per l’esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese. Le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000, limitatamente al 2005. Resta fermo che le medesime risorse finanziarie sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni in via definitiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 56 del 2000».
11.24a
Sambin, Nocco
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
«7-bis. I trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell’articolo 7 della legge 59 del 1997 sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, limitatamente all’importo complessivo di Euro 759.708.098,56 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 per l’esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese. Le risorse finaziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000, limitatamente al 2005. Resta fermo che le medesime risorse finanziarie sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni in via definitiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 56 del 2000».
11.24b
Pontone, Grillotti
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. I trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell’articolo 7 della legge 59 del 1997 sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, limitatamente all’importo complessivo di Euro 759.708.098,56 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 per l’esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese. Le risorse finaziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000, limitatamente al 2005. Resta fermo che le medesime risorse finanziarie sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni in via definitiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 56 del 2000».
11.25
Caddeo, Pasquini, Chiusoli, Maconi
Sopprimere i commi da 8 a 10.
11.26
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sostituire il comma 10 dell’articolo 11 con il seguente:
«10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 9 si provvede».
Conseguentemente:
L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazi dalla legge 25 novembre 1983, n 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
11.27
Fasolino
Sopprimere i commi 11, 12 e 13.
11.101
Il Relatore
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con riferimento al regime, già senza limiti temporali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 che continua ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all’articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica».
11.102
Il Governo
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con riferimento al regime, già senza limiti temporali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 che continua ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all’articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica».
11.28
Piccioni, Dettori
Il comma 12 è così modificato:
«Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 19 dicembre l995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 Iebbraio 1996, sono estese con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell’alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei ne limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, caratterizzati da alimentazione in alta tensione».
11.29
Brunale
Al comma 12, dopo le parole: «dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas» inserire le seguenti: «alle utenze non domestiche ubicate nei territori delle Comunità montane. Tali condizioni tariffarie sono estese, altresì».
Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 12, determinati nel limite massimo di 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383».
11.30
Monti, Franco Paolo
Al comma 12 dopo le parole: «presente decreto situati» aggiungere le seguenti: «, in aree di difficile accessibilità e, comunque ad altitudine superiore a 400 metri s.l.m e».
11.31
Nocco
Sopprimere il comma 14.
11.32
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 14.
11.33
Piccioni, Nocco
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. Allo scopo di individuare con urgenza una soluzione che promuova lo sviluppo economico dell’area del Sulcis Iglesiente e che tuteli il mantenimento dei livelli occupazionali nell’area, la Regione Sardegna ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La Regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree, delle infrastrutture necessarie, il rilascio delle relative autorizzazioni e assegna la concessione mediante gara con procedure ad evidenza pubblica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, in vigore alla data della presente legge e così come integrate dalla presente legge, si applicano alla concessione integrata.
Alla concessione integrata si applicano anche gli articoli 19 e 37 da quinquies a novies della legge n. 109 del 1994, disposizioni che integrano il contenuto della concessione.
Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte, ai fini dell’assegnazione della concessione sono:
a) le caratteristiche tecniche indicatae dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994;
b) la minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e degli inquinanti gassosi;
c) il contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;
d) l’adeguatezza del piano industriale e degli accordi finanziari sottostanti atti a garantire lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l’esercizio della centrale di produzione di energia elettrica e che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell’area del Sulcis Iglesiente.
La decorrenza degli incentivi di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 è improrogabilmente stabilita nella convenzione che l’impresa concessionaria stipula con il GRTN.
L’offerente selezionato presenta alla AEEG, entro un anno dalla assegnazione della concessione integrata, le autorizzazioni per la costruzione dell’impianto.
Al suddetto progetto per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 11, della legge 23 dicembre 1998 n. 448
I riferimenti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 all’ENEL devono essere intesi come riferimenti al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. ("GRTN"); i riferimenti all’lstituto Mobiliare Italiano ("IMI") ed al Comitato di Coordinamento, devono essere intesi come riferimenti alla Regione Sardegna».
11.34
Caddeo, Dettori
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell’energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1994, la Regione Sardegna, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La Regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree, delle infrastrutture necessarie, di tutte le autorizzazioni e permessi ricadenti sotto la sua competenza e, assegna la concessione mediante gara con procedure ad evidenza pubblica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli elementi da prendere in considerazione, in via prioritaria, per la valutazione delle offerte, previo esame dell’adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell’assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
d) valorizzazione della miniera; e) impatto sullo sviluppo economico dell’area del Sulcis Iglesiente;
f) disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese.
La decorrenza degli incentivi di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 è improrogabilmente stabilita nella convenzione che l’impresa concessionaria stipula con il GRTN.
L’offerente selezionato presenta alla AEEG, entro un anno dalla assegnazione della concessione integrata, le autorizzazioni per la costruzione dell’impianto.
Al suddetto progetto per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 11, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.
I riferimenti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 all’ENEL devono essere intesi come riferimenti al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. ("GRTN"); i riferimenti all’lstituto Mobiliare Italiano ("IMI") ed al Comitato di Coordinamento, devono essere intesi come riferimenti alla Regione Sardegna».
11.35
Piccioni, Nocco
Al comma 14, apportare le seguenti modifiche:
al primo periodo, sopprimere le seguenti parole «dopo l’approvazione del piano energetico regionale»;
al secondo periodo sostituire le parole «assegna la concessione mediante procedura di gara entro un anno» con le seguenti: «assegna la concessione mediante gara con procedura ad evidenza pubblica entro un anno»;
sostituire la lettera a) con la seguente: «le caratteristiche tecniche indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994»;
alla lettera b) sopprimere le parole «in forma di massificazione, cielo supercritico o altro equivalente»;
sopprimere la lettera e).
11.36
Piccioni, Nocco
Dopo la lettera e) aggiungere i seguenti periodi: «La decorrenza degli incentivi di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 è improrogabilmente stabilita nella convenzione che l’impresa concessionaria stipula con il GRTN. Al suddetto progetto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
11.37
Ognibene
Al comma 14 dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:
«f) i lavoratori dell’industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata all’interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 20 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105.
g) la disposizione di cui allla lettera f) ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105».
11.38
Chiusoli, Garraffa, Maconi, Baratella
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».
11.39
Eufemi
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».
11.40
Franco Paolo
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».
11.41
D’Ippolito
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989 n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fno a 0,56 centesimi di euro per kWh"».
11.42
Bastianoni, Giaretta
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».
11.43
Ciccanti, Tarolli
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facolta di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».
11.44
Salerno
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 6, comma 2, lettera c), della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facolta di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh"».
11.45
Nocco
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nelle more dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 delle azioni previste dal piano di cui all’articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, assicurando la coerenza con gli indirizzi e gli obbiettivi di cui al citato decreto legislativo n. 154/04. Per effetto di quanto previsto, le relative dotazioni finanziarie per l’anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di proroga».
11.46
Eufemi
All’articolo 11, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«15. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nelle more dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 delle azioni previste dal piano di cui all’articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, assicurando la coerenza con gli indirizzi e gli obbiettivi di cui al citato decreto legislativo n. 154/04. Per effetto di quanto previsto, le relative dotazioni finanziarie per l’anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di proroga».
11.47
Tarolli
All’articolo 11, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«15. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nelle more dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 delle azioni previste dal piano di cui all’articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, assicurando la coerenza con gli indirizzi e gli obbiettivi di cui al citato decreto legislativo n. 154/04. Per effetto di quanto previsto, le relative dotazioni finanziarie per l’anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di proroga».
11.48
Nocco
All’articolo 11, aggiungere infine il seguente comma:
«14-bis. L’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n 448 non si applica agli impianti di produzione di energia elettrica.
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
11.103
Il Relatore
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. Le attività di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonchè quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle attività di commercializzazione al minuto si intendono non più riservate o comunque attribuite all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all’Ente di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti può essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione».
11.49
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento.
6-ter Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383"».
11.50
Guerzoni
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. Le plusvalenze derivanti dalle fasi di liquidazione dei beni d’impresa artigiana conto-terzi, in seguito a cessazione di attività, nei compatti produttivi in crisi dei distretti industriali, individuati dalle regioni ai sensi della legge n. 317 del 1991 e successive modificazioni, costituiscono imponibile ai fini delle imposte relative all’anno 2004 per il 50 per cento del loro ammontare.
14-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 83».
11.51
Crinò
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. Il IV periodo dell’articolo 1 comma 69 della legge 23 agosto 2004 n. 239 è così modificato e sostituito:
"Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5 termina il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l’ente locale affidante o concedente di prorogare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Il periodo transitorio di cui al comma 5 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dalla legge 23 agosto 2004 n. 39, è automaticamente incrementato in relazione al verificarsi di una soltanto delle condizioni di cui alla lettera a, b, c del citato comma 7 avverrà automaticamente solo qualora le relative condizioni siano state maturate prima della data in vigore della presente legge"».
11.52
Brunale, Pasquini, Turci, Bonavita
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, è sostituito dal seguente:
"2. Al fine di stabilizzare il carico fiscale complessivo gravante sui prodotti petroliferi indipendentemente dall’andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, le aliquote delle accise su tali prodotti sono variate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in aumento o in diminuzione, in misura atta a compensare le variazioni di segno opposto dell’IVA".
14-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, invia semestralmente una relazione al Parlamento sull’applicazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis».
11.53
Nocco
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. a) Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 561. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994 n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
b) Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
c) Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme».
11.54
Nocco
All’articolo 11, aggiungere infine i seguenti commi:
«14-bis. All’articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, eliminare le parole "al netto della cogenerazione".
14-ter. All’articolo 11 comma 2 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, aggiungere alla fine del capoverso la seguente frase: "l’obbligo di cui al comma 1 non si applica alla cogenerazione per la quota di elettricità corrispondente al risparmio di energia primaria ottenuto rispetto alla produzione separata di elettricità e calore".
14-quater. All’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sopprimere le parole da "sistemi di cogenerazione" a "Autorità per l’energia elettrica ed li gas" conseguentemente, all’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole "e di quella prodotta mediante cogenerazione".
14-quinquies. All’articolo 1, comma 71, della legge n. 239 del 23 agosto 2004 sopprimere le parole da «nonché l’energia» fino alla fine del comma.
14-sexies. Le verifiche del rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99 e dell’articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 164/00, sono effettuate dalla Autorità per l’energia elettrica ed il gas che si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza. Tali verifiche saranno svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi. L’accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui al primo capoverso comporta la decadenza dai relativi benefici».
11.55
Nocco
Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:
«14-bis). Al fine di consentire l’armonizzazione degli obblighi derivanti dal decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1º settembre 2004, n. 205 sull’efficienza energetica con le norme contenute nell’articolo 1 comma 34 della legge n. 239/2004, al suindicato comma 34 della legge n. 239/2004, dopo le parole "illuminazione pubblica" sono aggiunte le seguenti "e delle attività finalizzate all’incremento dell’efficienza energetica di cui ai decreti 20 luglio 2004 del Ministero delle Attività Produttive" ».
11.56
Fabbri, Cantoni, Bianconi, Guasti, Pessina, Scotti, Nocco
Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:
«14-bis). Ai fini dell’adeguamento dell’aliquota IVA a quanto previsto dalla direttiva 77/388/CEE e di armonizzazione dei differenti regimi interni, il numero 91) della parte III della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell’alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici". All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in 15 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 4 del presente articolo».
11.57
Eufemi
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«16. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alle società cooperative costituite tra imprese, si applica il limite di cui all’articolo 13, primo comma, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, aggiornato ai sensi dell’articolo 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59».
11.58
Tarolli
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«16. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alle società cooperative costituite tra imprese, si applica il limite di cui all’articolo 13, primo comma, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, aggiornato ai sensi dell’articolo 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59».
11.59
Nocco
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«16. In relazione ai prodotti e materiali da costruzione e con particolare attenzione a quelli per uso strutturale destinati alle zone sismiche, anche in vista dell’attuzione della Direttiva 89/106/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, la Pubblica amministrazione promuoverà, attraverso le Regioni, Camere di Commercio Industria ed Artigianato, procedure di verifica ai sensi della legge n. 273 del 2002 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2005 relativo a misure di controllo della destinazione d’uso di materie prime e smilavorati ed azioni volte al riconoscimento di certificazioni e marchi volontari di prodotto».
11.0.1
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondi rotativi per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione e per la promozione dell’efficienza energetica)
1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione" volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall’art. 1 comma 85 della legge 23 Agosto 2004, n. 239 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell’Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001 di intensità massima pari al 40% dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate:
a) un finanziamento agevolato pari al 70% di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50% dell’EURIBOR;
b) un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’intensità massima dell’aiuto.
3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione dl strumenti di project financing fondati sull’applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell’art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.
4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso, per l’erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.
5. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.
6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1º gennaio 2006.
7. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali" volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" nonchè del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 205 il 1 settembre 2004.
8. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.F. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull’applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell’art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rende più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.
9. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concetto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.
10. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.
11. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è stabilita in 75 milioni di euro. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1º gennaio 2006.
12. Al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all’allegato 1, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro al kWh"».
11.0.2
Eufemi
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondi rotativi per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione e per la promozione dell’efficienza energetica)
1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione" volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall’art. 1 comma 85 della legge 23 Agosto 2004, n. 239 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell’Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001 di intensità massima pari al 40% dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate:
a) un finanziamento agevolato pari al 70% di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50% dell’EURIBOR;
b) un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’intensità massima dell’aiuto.
3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione dl strumenti di project financing fondati sull’applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell’art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.
4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso, per l’erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.
5. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.
6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1º gennaio 2006.
7. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali" volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" nonchè del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 205 il 1 settembre 2004.
8. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.F. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull’applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell’art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rende più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.
9. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concetto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.
10. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.
11. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è stabilita in 75 milioni di euro. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1º gennaio 2006.
12. Al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all’allegato 1, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro al kWh"».
11.0.3
Franco Paolo
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondi rotativi per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione e per la promozione dell’efficienza energetica)
1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione" volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall’art. 1 comma 85 della legge 23 Agosto 2004, n. 239 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell’Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001 di intensità massima pari al 40% dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate:
a) un finanziamento agevolato pari al 70% di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50% dell’EURIBOR;
b) un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’intensità massima dell’aiuto.
3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione dl strumenti di project financing fondati sull’applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell’art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.
4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso, per l’erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.
5. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.
6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1º gennaio 2006.
7. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali" volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" nonchè del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 205 il 1 settembre 2004.
8. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.F. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull’applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell’art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rende più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.
9. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concetto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.
10. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.
11. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è stabilita in 75 milioni di euro. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1º gennaio 2006.
12. Al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all’allegato 1, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro al kWh"».
11.0.4
D’Ippolito
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondi rotativi per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione e per la promozione dell’efficienza energetica)
1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione" volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall’art. 1 comma 85 della legge 23 Agosto 2004, n. 239 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell’Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001 di intensità massima pari al 40% dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate:
a) un finanziamento agevolato pari al 70% di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50% dell’EURIBOR;
b) un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’intensità massima dell’aiuto.
3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione dl strumenti di project financing fondati sull’applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell’art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.
4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso, per l’erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.
5. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.
6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1º gennaio 2006.
7. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali" volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" nonchè del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 205 il 1 settembre 2004.
8. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.F. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull’applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell’art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rende più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.
9. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concetto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.
10. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.
11. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è stabilita in 75 milioni di euro. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1º gennaio 2006.
12. Al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all’allegato 1, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro al kWh"».
11.0.5
Bastianoni, Giaretta
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondi rotativi per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione e per la promozione dell’efficienza energetica)
1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione" volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall’art. 1 comma 85 della legge 23 Agosto 2004, n. 239 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell’Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001 di intensità massima pari al 40% dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate:
a) un finanziamento agevolato pari al 70% di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50% dell’EURIBOR;
b) un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’intensità massima dell’aiuto.
3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione dl strumenti di project financing fondati sull’applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell’art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.
4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso, per l’erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.
5. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.
6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1º gennaio 2006.
7. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali" volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" nonchè del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 205 il 1 settembre 2004.
8. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.F. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull’applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell’art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rende più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.
9. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concetto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.
10. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.
11. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è stabilita in 75 milioni di euro. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1º gennaio 2006.
12. Al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all’allegato 1, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro al kWh"».
11.0.6
Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondi rotativi per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione e per la promozione dell’efficienza energetica)
1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione" volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall’art. 1 comma 85 della legge 23 Agosto 2004, n. 239 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell’Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001 di intensità massima pari al 40% dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate:
a) un finanziamento agevolato pari al 70% di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50% dell’EURIBOR;
b) un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’intensità massima dell’aiuto.
3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione dl strumenti di project financing fondati sull’applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell’art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.
4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso, per l’erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.
5. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.
6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1º gennaio 2006.
7. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali" volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" nonchè del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 205 il 1 settembre 2004.
8. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.F. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull’applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell’art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rende più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.
9. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concetto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.
10. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.
11. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è stabilita in 75 milioni di euro. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1º gennaio 2006.
12. Al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all’allegato 1, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro al kWh"».
11.0.7
Salerno
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondi rotativi per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione e per la promozione dell’efficienza energetica)
1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione" volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall’art. 1 comma 85 della legge 23 Agosto 2004, n. 239 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell’Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001 di intensità massima pari al 40% dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate:
a) un finanziamento agevolato pari al 70% di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50% dell’EURIBOR;
b) un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’intensità massima dell’aiuto.
3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione dl strumenti di project financing fondati sull’applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell’art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.
4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso, per l’erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.
5. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.
6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1º gennaio 2006.
7. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali" volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" nonchè del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 205 il 1 settembre 2004.
8. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.F. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull’applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell’art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rende più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.
9. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concetto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l’accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.
10. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.
11. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è stabilita in 75 milioni di euro. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1º gennaio 2006.
12. Al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all’allegato 1, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro al kWh"».
11.0.8
Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure per l’espansione dell’offerta energetica
nelle aree sottoutilizzate)
1. Al fine di sostenere l’espansione della produzione di energia elettrica nelle aree sottoutilizzate del paese, ed in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 59 della Legge 23 agosto 2004 n. 239, gli investimenti che rispondono alla fattispecie definita in tale disposizione possono accedere agli incentivi di cui all’articolo 8 della presente Legge secondo i seguenti principi specifici:
a) il contributo in conto capitale di cui all’articolo 8 comma 1, lettera a) della presente legge non può eccedere in nessun caso il 10% del valore complessivo dell’investimento;
b) il finanziamento pubblico agevolato di cui allo stesso articolo 8 della presente legge non può eccedere in nessun caso il 20% del valore complessivo dell’investimento;
c) in alternativa al finanziamento pubblico agevolato di cui alla precedente lettera b) del presente articolo può essere concesso un contributo in conto interessi a valere sugli eventuali finanziamenti bancari ordinari ottenuti dal soggetto investitore;
d) nel caso del ricorso per la quota non coperta dal contributo pubblico in conto capitale a risorse proprie del soggetto investitore, il contributo in conto interessi di cui alla precedente lettera c) del presente articolo viene calcolato assimilando l’ammontare complessivo di tali risorse proprie ad un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
e) il contributo in conto interessi di cui alla lettere c) e d) del presente articolo e pari al differenziale fra il tasso di riferimento del mercato e lo 0,5% annuo;
f) il CIPE, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 356 della legge 30 dicembre 2004. n. 311, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione e rimborso del finanziamento pubblico agevolato e del contributo in conto interessi.
2. I finanziamenti pubblici agevolati ed i contributi in conto interessi di cui al comma 1 possono essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibere CIPE di cui al medesimo articolo 1, comma 355. Si applica la disposizione dell’articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Sono eleggibili per la concessione dei contributi di cui al presente articolo gli investimenti individuati dall’art. 1, comma 59 della Legge 23 agosto 2004 n. 239, compresi quelli avviati a partire dal primo gennaio 2003 e non completati alla data del 31 dicembre 2005.
11.0.9
Nocco
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure per l’espansione dell’offerta energetica
nelle aree sottoutilizzate)
1. Al fine di sostenere l’espansione della produzione di energia elettrica nelle aree sottoutilizzate del paese, ed in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 59 della Legge 23 agosto 2004 n. 239, gli investimenti che rispondono alla fattispecie definita in tale disposizione possono accedere agli incentivi di cui all’articolo 8 della presente Legge secondo i seguenti principi specifici:
a) il contributo in conto capitale di cui all’articolo 8 comma 1, lettera a) della presente legge non può eccedere in nessun caso il 10% del valore complessivo dell’investimento;
b) il finanziamento pubblico agevolato di cui allo stesso articolo 8 della presente legge non può eccedere in nessun caso il 20% del valore complessivo dell’investimento;
c) in alternativa al finanziamento pubblico agevolato di cui alla precedente lettera b) del presente articolo può essere concesso un contributo in conto interessi a valere sugli eventuali finanziamenti bancari ordinari ottenuti dal soggetto investitore;
d) nel caso del ricorso per la quota non coperta dal contributo pubblico in conto capitale a risorse proprie del soggetto investitore, il contributo in conto interessi di cui alla precedente lettera c) del presente articolo viene calcolato assimilando l’ammontare complessivo di tali risorse proprie ad un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
e) il contributo in conto interessi di cui alla lettere c) e d) del presente articolo e pari al differenziale fra il tasso di riferimento del mercato e lo 0,5% annuo;
f) il CIPE, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 356 della legge 30 dicembre 2004. n. 311, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione e rimborso del finanziamento pubblico agevolato e del contributo in conto interessi.
2. I finanziamenti pubblici agevolati ed i contributi in conto interessi di cui al comma 1 possono essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibere CIPE di cui al medesimo articolo 1, comma 355. Si applica la disposizione dell’articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Sono eleggibili per la concessione dei contributi di cui al presente articolo gli investimenti individuati dall’art. 1, comma 59 della Legge 23 agosto 2004 n. 239, compresi quelli avviati a partire dal primo gennaio 2003 e non completati alla data del 31 dicembre 2005.
11.0.10
Brutti Paolo, Chiusoli, Montino, Maconi, Montalbano, Baratella, Viserta Costantini, Garraffa
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure per l’espansione dell’offerta energetica
nelle aree sottoutilizzate)
1. Al fine di incentivare l’impiego del metano per autotrazione nelle grandi aree metropolitane, nei comuni contermini e sulla rete stradale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo per lo sviluppo della rete di distribuzione di gas metano per autotrazione, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzato erogare finanziamenti ai comuni per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano ed incentivi per l’acquisto di veicoli a metano da parte di imprese commerciali e di operatori pubblici e privati di trasporto pubblico.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di concessione dei finanziamenti.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell«articolo 13 e del comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383».
11.0.11
Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Le disposizioni dell’art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 e le norme di attuazione degli statuti di cui all’art. 16 dello stesso decreto, relative alle forme di gestione di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, alle procedure di affidamento delle concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico e alla durata delle medesime concernono la tutela della concorrenza e costituiscono principi fondamentali della materia. Lo Stato provvede alle modifiche e agli adeguamenti necessari per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari.
2. All’art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Nel caso in cui alla procedura di gara per l’affidamento della gestione delle grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico prendano parte imprese partecipate, direttamente o indirettamente, dagli enti pubblici concedenti, la definizione del bando di gara, la gestione delle procedure di gara con le relative valutazioni e la successiva aggiudicazione delle concessioni sono affidate ad una commissione di gara i cui membri devono dare piena garanzia di terzietà e di imparzialità e sono nominati due dall’ente pubblico concedente, due dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e uno, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale Superiore delle acque"».
11.0.12
Ulivi
Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Rafforzamento e rilancio dell’industria dell’automedicazione)
1. Sono deducibili le spese di innovazione, ricerca, sviluppo e applicazione di nuove forme farmaceutiche, nuove confezioni e quanto a ciò connesso relative ai medicinali di automedicazione di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministero della Salute, d’intesa con le imprese del settore farmaceutico dell’automedicazione, promuove e realizza entro il 31 dicembre 2005 una campagna istituzionale la fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione per il trattamento delle lievi patologie. A tale scopo il Ministero stanzierà una somma non inferiore a euro 1.000.000 a copertura dei costi della Campagna.
3. Al termine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore".
4. Nella pubblicità al pubblico dei medicinali di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004 n.311 effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541 e successive modifiche è consentita la menzione del prezzo di vendita del medicinale. Il prezzo di questi medicinali dovrà essere esposto pubblicamente in farmacia ed è conseguentemente per questi medicinali abrogato quanto previsto dalla lettera r) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 540.
5. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell’UE da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.
Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell’Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall’Ufficio competente dell’Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l’autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».
11.0.12a
Tarolli
Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Rafforzamento e rilancio dell’industria dell’automedicazione)
1. Sono deducibili le spese di innovazione, ricerca, sviluppo e applicazione di nuove forme farmaceutiche, nuove confezioni e quanto a ciò connesso relative ai medicinali di automedicazione di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministero della Salute, d’intesa con le imprese del settore farmaceutico dell’automedicazione, promuove e realizza entro il 31 dicembre 2005 una campagna istituzionale la fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione per il trattamento delle lievi patologie. A tale scopo il Ministero stanzierà una somma non inferiore a euro 1.000.000 a copertura dei costi della Campagna.
3. Al termine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore".
4. Nella pubblicità al pubblico dei medicinali di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004 n.311 effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541 e successive modifiche è consentita la menzione del prezzo di vendita del medicinale. Il prezzo di questi medicinali dovrà essere esposto pubblicamente in farmacia ed è conseguentemente per questi medicinali abrogato quanto previsto dalla lettera r) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 540.
5. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell’UE da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.
Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell’Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall’Ufficio competente dell’Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l’autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».
11.0.13
Baio Dossi, Giaretta, Dettori
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Rafforzamento e rilancio dell’industria dell’automedicazione)
1. Sono deducibili le spese di innovazione, ricerca, sviluppo e applicazione di nuove forme farmaceutiche, nuove confezioni e quanto a ciò connesso relative ai medicinali di automedicazione di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministero della Salute, d’intesa con le imprese del settore farmaceutico dell’automedicazione, promuove e realizza entro il 31 dicembre 2005 una campagna istituzionale la fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione per il trattamento delle lievi patologie. A tale scopo il Ministero stanzierà una somma non inferiore a euro 1.000.000 a copertura dei costi della Campagna.
3. Al termine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore".
4. Nella pubblicità al pubblico dei medicinali di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004 n.311 effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541 e successive modifiche è consentita la menzione del prezzo di vendita del medicinale. Il prezzo di questi medicinali dovrà essere esposto pubblicamente in farmacia ed è conseguentemente per questi medicinali abrogato quanto previsto dalla lettera r) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 540.
5. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell’UE da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.
6. Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell’Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall’Ufficio competente dell’Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l’autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine.
7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.000.000 per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute».
11.0.14
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure di sostegno per le imprese in crisi)
1. Ai fini del presente articolo si intendono per:
a) "aree sottoutilizzate" le aree di cui all’articolo 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) "fondo" o "fondi" i fondi chiusi costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
c) "imprese in crisi" le società di capitali il cui stato di crisi sia stato dichiarato con decreto a norma del comma 6;
d) "mercato regolamentato": i mercati di strumenti finanziari autorizzati dalla Consob ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
e) "periodo di crisi" il periodo di tempo compreso tra la data di inizio e quella di fine dello stato di crisi incluso l’eventuale rinnovo;
f) "periodo di esenzione" il periodo di tempo, al massimo coincidente con il periodo di crisi, durante il quale i Fondi possono usufruire dei benefici di cui alla presente legge;
g) "titoli" le quote, azioni ed obbligazioni convertibili di imprese in crisi;
h) "valore del patrimonio netto del fondo": il valore delle quote desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della Legge 14 agosto 1993, n. 344, relativi alla fine dell’anno.
2. Il risultato di gestione dei Fondi, di cui al comma 3, che investano in titoli di imprese in crisi, è esente dal prelievo fiscale di cui all’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, per la quota relativa ai titoli delle aziende in crisi per l’intero periodo di crisi.
3. Per le finalità di cui ai comma 2, il risultato di gestione dei Fondi si determina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del Fondo investita in titoli di imprese in crisi alla fine del periodo di esenzione al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno, il valore ditale quota di patrimonio netto del Fondo all’inizio del periodo di esenzione e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
4. All’inizio del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato, per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:
a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi di cui al comma 5;
b) al prezzo di chiusura dell’ultimo giorno del mese antecedente la dichiarazione dello stato di crisi, qualora al momento della dichiarazione i titoli fossero già in proprietà del fondo; negli altri casi è calcolato:
a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente al dichiarazione dello stato di crisi;
b) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell’articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, qualora al momento della dichiarazione dello stato di crisi i titoli fossero già in proprietà del fondo.
5. Alla fine del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:
a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell’ultimo giorno del mese antecedente la fine dello stato di crisi;
b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell’articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.
6. Ai fini della presente legge, un’impresa può chiedere la dichiarazione dello stato di crisi, con le modalità di cui al comma 6, in presenza di una temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni e qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l’impresa.
7. La domanda di dichiarazione di stato di crisi, approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione o di Gestione dell’impresa, è inviata al Ministro delle Attività Produttive corredata da una relazione giurata sottoscritta dal legale rappresentante della società da cui risultino:
a) l’andamento delle perdite;
b) la diminuzione del fatturato;
c) l’andamento delle scorte;
d) l’andamento della capacità produttiva rispetto alle vendite medie degli ultimi otto anni:
e) l’aumento dell’indebitamento e degli oneri da interessi.
8. La domanda di cui al comma 6 è corredata altresì da un piano di ristrutturazione che contenga almeno le seguenti informazioni:
a) piano economico finanziario relativo alla strategia di ristrutturazione dell’impresa per i successivi otto anni, anche in considerazione dell’evoluzione di mercato attesa;
b) descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali a livello regionale e/o nazionale, della scomparsa dell’impresa e dell’esecuzione del piano di ristrutturazione;
c) verbale della concertazione con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale in merito alla ristrutturazione prevista.
9. Entro 30 giorni dalla domanda di cui al comma 6, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, provvede alla dichiarazione dello stato di crisi dell’impresa, definendo altresì la data di inizio e di fine del periodo di crisi.
10. La durata del periodo di crisi non può essere superiore ai quattro anni; la dichiarazione dello stato di crisi può essere rinnovata una sola volta, su richiesta dell’impresa, con le modalità di cui al comma 6.
11. Se il Fondo di cui al comma 2 dopo la fine dello stato di crisi senza dichiarazione d’insolvenza, intende cedere le partecipazioni detenute nell’impresa in crisi, tali partecipazioni sono offerte in prelazione, a parità di condizioni, ai soggetti iscritti nel libro soci alla data della dichiarazione dello stato di crisi, in proporzione ai titoli ceduti al Fondo.
12. L’offerta in prelazione di cui al comma 11 deve essere depositata presso l’Ufficio del Registro delle imprese. Per l’esercizio della prelazione il Fondo concede un termine non superiore a cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’offerta.
13. Il diritto di prelazione sulle azioni o quote della società in crisi può essere escluso con patto tra l’alienante la partecipazione ed il Fondo acquirente.
14. I Fondi di cui al comma I che intendano investire in titoli di imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di 12 mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, possono richiedere un contributo ad un Fondo speciale, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive. Tale contributo copre, in misura non superiore al 50 per cento, il costo documentato delle attività di selezione di titoli e la valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché le necessarie analisi di mercato.
15. Il citato Fondo speciale presso il Ministero delle Attività Produttive, può altresì erogare contributi, su domanda, a imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di 12 mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, per il finanziamento delle seguenti attività:
a) certificazioni di bilancio;
b) ristrutturazioni di bilancio:
c) elaborazione del piano economico-finanziario;
d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni e acquisizioni;
e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo dell’impresa volti a favorire l’accesso di Fondi in grado di offrire competenze complementari a quelle dell’imprenditore;
f) assistenza all’emissione di prestiti con contenuti azionari sotto forma di diritti di conversione e opzione.
16. Per le medesime finalità, il contributo di cui ai commi 14 e 15 può essere erogato a titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di finanziamento dell’Unione Europea e di contributi previsti da leggi regionali.
17. Per il finanziamento delle norme di cui ai commi 14 e 15, il Fondo speciale istituito presso il Ministero delle Attività produttive ha una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo l’articolo 11-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 11-ter. (Aliquote relative alle rendite di capitale)
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
11.0.100/1
Caddeo, Ripamonti, Chiusoli, De Petris, Maconi
All’emendamento 11.0.100, al comma 2, sostituire le parole da: «utilizzo dell’autorizzazione di spesa» fino alla fine del comma con le seguenti: «le maggiori entrate derivanti dall’applicazone delle seguenti disposizioni:
a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta uniformemente incrementate del 2 per cento;
b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
11.0.100/2
Treu, Montagnino, Dato
All’emendamento 11.0.100, al comma 2, sostituire le parole da: «utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,» fino alla fine del comma con le seguenti: «omogeneo incremento, a decorrere dal 1º giugno 2005, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio nella misura del 5 per cento».
11.0.100
Il Relatore
Dopo l’articolo 11, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
(Potenziamento delle aree sottoutilizzate)
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d’imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto di impiego";
b) il comma 4-quinquies, è sostituito dal seguente:
"4-quinquies. Per i quattro periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/ 2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l’importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo".
2. Al maggior onere derivante dall’attuazione del comma 1, lettera b), valutato in 15 milioni di euro per l’anno 2005, 183 milioni di euro per l’anno 2006, 282 milioni di euro per l’anno 2007 e 366 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. A tale fine sono ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29 settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per l’attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L’elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi di intensificazione dei benefici previsti dall’articolo 11, comma 4-quinquies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo scostamento, è recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere già adottate.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l’approvazione da parte della Comunità europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Il comma 361 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
«361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l’anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all’onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300».
11.0.15
Guerzoni, Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Valutazione delle rimanenze nei settori tessile,
abbigliamento e calzaturiero)
1. All’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. Nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento rimasti invenduti, è effettuata ai sensi del comma 4 dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 applicando i seguenti coefficienti:
a) 1º anno: 100 per cento del costo;
b) 2º anno: 70 per cento del costo;
c) 3º anno: 50 per cento del costo;
d) 4º anno 30 per cento del costo;
e) 5º anno e successivo 10 per cento del costo;
f) al termine del 5º anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fomita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.
6-ter. La regolamentazione del periodo di tempo a seguito del quale i prodotti di cui al comma 1 possono ritenersi invenduti per ogni settore è effettuata con decreto del Ministro delle attività produttive sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383».
11.0.16
Nocco, Nessa
Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
1. In deroga ai princìpi generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, in attesa dell’emanazione dei decreti legislativi attuativi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ai fini dell’esercizio dell’attività estrattiva e del conseguente mantenimento dei livelli occupazionali all’interno del parco nazionale dell’Alta Murgia, la regione Puglia può autorizzare l’attività estrattiva.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione Puglia promuove un accordo di programma tra l’Ente Parco nazionale dell’alta Murgia, i comuni ricadenti nell’area del medesimo Parco, la provincia di Bari e le industrie estrattive operanti nel territorio interessato, per la sollecita attuazione delle previsioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regionale delle attività estrattive (PRAE), con specifico riferimento alla redazione dei piani di bacino particolareggiati e di riordino.
3. Ai fini di cui al comma 2 sono in ogni caso escluse le aree ricadenti nella zona 1 individuata dall’Allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2004.
4. L’accordo di programma di cui al comma 2 assicura il controllo economico-ambientale della coltivazione delle cave e della costruzione delle infrastrutture ad esse collegate, e definisce gli interventi di immediata ambientalizzazione per il recupero degli assetti alterati.
5. La Regione Puglia, con propria delibera, approva l’accordo di programma, che costitusice l’integrazione del PRAE di cui all’articolo 31 della legge della Regione Puglia 22 maggio 1985, n. 37, e successive modificazioni. Nelle areee suscettibili di preminente attività estrattiva, come individuate nel PRAE, è consentito il rilascio delle autorizzazioni necessarie all’attività di cava, anche in deroga agli strumenti di pianificazione vigenti. In attesa dell’attuazione del PRAE, l’attività estrattiva già autorizzata è consentita sino ad esaurimento dei giacimenti in corso di sfruttamento, come individuati nelle cartografie del PRAE stesso.
11.0.17
Brunale
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizioni concernenti gli apparecchi e i congegni
da divertimento ed intrattenimento)
"1. Per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6 del lesto unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, in attesa del collegamento obbligatorio alla rete telematica di cui all’articolo 22 comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il calcolo del prelievo erariale unico si determina sul valore lorfettario stabilito nella misura di 100 euro al giorno fmo alla completa attivazione della rete stessa"».
11.0.18
Ferrara, Nocco
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. All’articolo 2, del decreto ministeriale n. 174, del 2 giugno 1998, è aggiunto il comma 6-bis "ai fini dell’applicazione di cui al comma 6 le società con azioni quotate in borsa che siano intestatane di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società concessionarie sono equiparate alle persone fisiche".
2. All’articolo 2, del decreto del Preisdente della Repubblica n. 169, del 8 aprile 1998, è aggiunto il comma 8-bis "ai fini dell’applicazione di cui al comma 6 le società con azioni quotate in borsa che siano intestatane di azioni aventi dintto di voto o di quote delle società concessionane sono equiparate alle persone fisiche".
3. All’articolo 4, del decreto ministeriale 7 aprile 1999 è aggiunto il comma 5-bis "ai fini dell’applicazione di cui al comma 6 le società con azioni quotate in borsa che siano intestatane di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società concessionarie sono equiparate alle persone fisiche".
4. L’articolo 2, comma 9, del decreto del Preisdente della Repubblica n. 169 del 1998 è abrogato.
L’articolo 10 del decreto 7 aprile 1999 e l’articolo 9 del decreto-legge 20 aprile 1999 sono abrogati.
11.0.19 (testo 2)
Tarolli, Ciccanti
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Alle sanzioni previste dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 articolo 2 comma 207 non si applica quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall’autorità per l’energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti. Le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo) nonché di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari».
11.0.19 (vedi testo 2)
Tarolli
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Alle sanzioni previste dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 articolo 2 comma 207 non si applica quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La metà dell’ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall’autorità per l’energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, anche di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti. Le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo) nonché di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari».
11.0.20
Curto
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. L’imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppressa».
11.0.21
Brunale
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Norma di interpretazione autentica)
1. Il comma 4 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che al concessionario della rete telematica è riservata la sola gestione della rete, mentre il gioco lecito può essere esercitato anche da soggetti diversi dai predetti concessionari, previo rilascio del nulla osta da partdell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
11.0.200
Il Relatore
Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
Il comma 44 dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n 239, è sostituito il seguente:
"44. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro delle attività produttive è adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il riordino e l’adeguamento delle vigenti disposizioni in materia impiantistica all’interno degli edifici, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione, razionalizzazione e semplificazione della normativa tecnica, in conformità alla disciplina comunitaria ed alle regole uniformi adottate in ambito internazionale, anche al fine di tutelare la concorrenza;
b) definizione dei princìpi generali della materia, con particolare riguardo alla tutela della salute;
c) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
d) promozione di un efficace sistema di controlli e di verifiche sugli impianti;
e) rafforzamento della tutela della sicurezza degli utilizzatori degli impianti, in conformità ai princìpi comunitari e nazionali relativi alla protezione del consumatore ed alla promozione della concorrenza;
f) individuazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, garantendo forme adeguate di coordinamento, nel rispetto del principio di leale collaborazione;
g) revisione della disciplina sanzionatoria, con particolare riguardo alla previsione di adeguate sanzioni per le violazioni degli obblighi riguardanti le verifiche ed i controlli sugli impianti"».
11.0.201
Il Relatore
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. La locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto.
2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell’imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell’operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell’imposta assoluta, entro il termine di due anni, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte della competente autorità estera. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell’imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle Entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
11.0.202
Il Relatore
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Sostegno all’internazionalizzazione dell’economia italiana)
1. All’articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236 le parole da: "ad eccezione di una quota" fino al termine del periodo sono soppresse.
2. L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla internazionalizzazione dell’economia italiana, si interpreta nel senso che SACE S.p.A., ferma restando ogni altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è autorizzata altresì a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3, operanti anche attraverso società di diritto estero a loro collegate o da loro controllate.
3. L’attività di sostegno all’internazionalizzazione di cui al comma 2 è svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintivamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore a superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l’anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma è fissato in misura pari al venti per cento dei limiti di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.
5. SACE S.p.A. fornisce informazioni dettagliate in merito all’operatività di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente, in riferimento all’attività di cui al precedente comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditività, e i risultati conseguiti».
11.0.203
Il Relatore
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Con regolamento del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vengono stabilite le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, senza oneri, di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio che per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o, comunque, quando, a seguito dell’ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda.
2. La possibilità di assegnazione sarà estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori o ai parenti entro il quarto grado o agli affini entro il terzo grado.
3. Per l’istituzione delle rivendite di cui ai precedenti commi devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività».
Art. 12.
12.1
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
12.2
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Sostituire l’articolo 12 con il seguente:
«Art. 12.
(Disposizioni fiscali a favore delle imprese turistiche)
1. Il credito di imposta previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, 388, in materia di incentivi per l’incremento dell’occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato ed ai datori di lavoro che trasformano i contratti dei lavoratori interinali ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dei collaboratori a progetto ed alle altre figure lavorative disciplinate dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e di ogni altra figura di lavoratore parasubordinato disciplinata dalle leggi vigenti in contratti di lavoro a tempo indeterrninato.
2. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 27 dicembre 199 7. n. 449 per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 ed è estesa alle spese per la realizzazione di cataloghi e altri strumenti per la promozione e la commercializzazione dell’offerta Italia.
3. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d’imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.
4. Per gli anni 2005 e 2006, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 19-bis. comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l’IVA relativa:
a) a prestazioni alberghiere afferenti l’organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;
b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell’organizzazione di congressi. convegni ed eventi similari;
c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 120 sono inseriti i seguenti:
20-bis) case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;
120-ter) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;
120-quater) prestazioni di servizi nautici e connessi alle attività nautiche:».
6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "concerti vocali strumentali,» sono inserite le seguenti: «ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non da vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo"».
Conseguentemente, dopo l’articolo 12, aggiungere il seguunte
«Art. 12-bis.
(Aliquote relative alle rendite di capitale)
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
12.3
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau, Iovene
All’inizio del comma 1, dopo le parole: «Al fine», aggiungere le seguenti: «di rafforzare e sviluppare l’economia e l’industria del turismo e».
12.4
Giaretta, Cavallaro
Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di», inserire le seguenti: «rafforzare e sviluppare l’economia e l’industria del turismo e».
12.101
Il Relatore
Al comma 1, nel primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nazionale del turismo di cui al comma 2».
Al comma 7, nel primo periodo, sostituire le parole: «se nominato» con le seguenti: «se nominati».
Al comma 7, nel secondo periodo, sostituire le parole: «è in particolare previsto» con le seguenti: «sono in particolare previsti».
Al comma 9, sostituire le parole: «progetto Scegli-Italia» con le seguenti: «progetto Scegli Italia».
Al comma 10, sostituire le parole: «Progetto Scegli-Italia» con le seguenti: «progetto Scegli Italia».
Al comma 11, sostituire le parole: «unità revisionale di base di conto capitale "Fondo speciale"» con le seguenti: «unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"».
12.5
Franco Paolo
Al comma 1, dopo la parola: «Viceministri» inserire le parole: «ed il sottosegretario con delega al turismo».
12.6
Giaretta, Cavallaro
Al comma 1, dopo le parole: «i rappresentanti delle principali associazioni di categoria», inserire le seguenti: «che rappresentano il settore nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel),».
12.7
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau, Iovene
Al comma 1, dopo le parole: «principali associazioni di categoria», aggiungere le seguenti: «rappresentanti il settore nel Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)».
12.8
Franco Paolo
Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la parola: «cinque».
12.9
Eufemi
Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con le seguenti: «quattro, di cui almeno uno in rappresentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa».
12.10
Tarolli
Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con le seguenti: «quattro, di cui almeno uno in rappresentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa».
12.11
Collino
All’articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:
«a) al comma 1 dopo le parole: "nel numero massimo di tre" aggiungere le seguenti: "e un rappresentante delle Camere di commercio.";
b) al comma 7 dopo le parole: "delle associazioni di categoria" aggiungere le seguenti: "e delle Camere di commercio".
12.12
Zanda
Al comma 1, in fine, dopo le parole: «nel citato decreto», inserire le seguenti: «il Presidente dell’ANCI, o un suo delegato, il Presidente dell’UPI o un suo delegato».
12.13
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau
Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «; i presidenti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM o loro delegati».
12.14
Cavallaro
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; i presidenti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM o loro delegati».
12.15
Giaretta, Cavallaro
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle finalità generali di coordinamento ed indirizzo di cui al presente comma, il Comitato ha competenza anche per quanto riguarda l’Agenzia di cui al succesivo comma 2 e l’iniziativa di promozione sulla rete Internet dei marchi Italia nel settore del turismo di cui al successivo comma 8».
12.16
Giaretta, Cavallaro
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato esercita l’attività di coordinamento e indirizzo anche in relazione ai compiti spettanti all’Agenzia nazionale del turismo di cui al succesivo comma 2, e in relazione all’iniziativa di promozione sulla rete Internet del marchio Italia nel settore del turismo di cui al successivo comma 8».
12.17
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau, Iovene
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. In relazione alle finalità generali di coordinamento e indirizzo di cui al presente comma, il Comitato ha competenza anche anche per quanto riguarda l’Agenzia di cui al successivo comma 2 e l’iniziativa di promozione sulla rete Internet del marchio Italia nel settore del turismo di cui al successivo comma 8».
12.100
Il Governo
Al comma 5, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, nonchè delle attività di cui al comma 8».
12.18
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau, Iovene
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l’anno 2006 il contributo straordinario di 30 milioni di euro all’Agenzia nazionale per il turismo».
Conseguentemente, all’articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la cifra «458» è sostituita dalla seguente: «488»;
b) al comma 1, lettera c), la cifra «315» è sostituita dalla seguente: «345».
12.19
Giaretta, Cavallaro
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l’anno 2006 il contributo straordinario di 30 milioni di euro».
Conseguentemente, all’articolo 15, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall’articolo 12, comma 6, si provvede mediante l’incremento nella misura del 10 per cento delle accise di cui all’allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative agli oli lubrificanti e ai bitumi di petrolio».
12.20
Pontone, Grillotti
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«1. Per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici da parte delle sedi diplomatiche italiane all’estero, lo stanziamento di 1 milione di euro autorizzato a favore dell’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) dall’articolo 14 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 è prorogato per ciascuno degli anni del triennio 2005 e 2006».
12.21
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau, Iovene
Al comma 7 sostituire le parole: «organizzazioni sindacali» con la seguente: «associazioni».
12.22
Giaretta, Cavallaro
Al comma 7 sostituire le parole: «organizzazioni sindacali» con la seguente: «associazioni».
12.23
Magnalbò
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,» con le seguenti: «acquisita l’intesa con la Conferenza Unificata».
12.24
Zanda
Al comma 7 sostituire le parole: «acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «acquisita l’intesa con la Conferenza Unificata».
12.25
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e Bolzano,» con le seguenti: «acquisita l’intesa con la Conferenza Unificata».
12.26
Cavallaro
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento Bolzano,» con le seguenti: «acquisita l’intesa con la Conferenza Unificata».
12.27
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau, Iovene
Al comma 7 dopo le parole: «alla disciplina dell’Agenzia,» aggiungere le seguenti: «comprese le linee guida ed i criteri del suo statuto da adottare e gli indirizzi gestionali da perseguire e».
12.28
Giaretta, Cavallaro
Al comma 7, dopo le parole: «alla disciplina dell’Agenzia», inserire le seguenti: «, definendo altresì le linee guida e i criteri generali cui l’Agenzia deve ispirarsi nell’esercizio della propria autonomia statutaria. nonché gli indirizzi gestionali da perseguire e».
12.29
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau, Iovene
Al comma 7, dopo le parole: «con riguardo anche» aggiungere le seguenti: «a quanto previsto ai successivi commi 8, 9 e 10 ed».
12.30
Giaretta, Cavallaro
Al comma 7, dopo le parole: «con riguardo anche», inserire le seguenti: «a quanto previsto ai successivi commi 8, 9 e 10 e».
12.31
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau, Iovene
Al comma 7, dopo le parole: «apposito comitato tecnico-consultivo» aggiungere le seguenti: «, che si avvalga anche delle competenze del Touring Club,».
12.32
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «alla partecipazione negli organi dell’agenzia di rappresentanti delle regioni» aggiungere le seguenti: «, di ANCI, UPI, UNCEM».
12.33
Cavallaro
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «alla partecipazione negli organi dell’agenzia di rappresentanti delle regioni» aggiungere le seguenti: «, di ANCI, UPI, UNCEM».
12.34
Zanda
Al comma 7, dopo le parole: «alla partecipazione negli organi dell’Agenzia di rappresentanti delle regioni e delle associazioni di categoria» inserire le seguenti: «rappresentanti delle associazioni degli enti locali, ANCI e UPI».
12.35
Eufemi
All’articolo 12, comma 7, dopo le parole: «e delle associazioni di categoria» aggiungere le seguenti: «ivi comprese quelle che esercitano la rappresentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa».
12.36
Tarolli
All’articolo 12, comma 7, dopo le parole: «e delle associazioni di categoria» aggiungere le seguenti: «ivi comprese quelle che esercitano la rappresentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa».
12.37
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau, Iovene
Alla fine del comma 7, aggiungere le seguenti parole: «e del turismo congressuale».
12.38
Giaretta, Cavallaro
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del turismo congressuale e l’organizzazione del monitoraggio e di banche dati dei flussi turistici. All’Osservatorio partecipa di diritto un rappresentante del Touring Club.».
12.39
Giaretta, Cavallaro
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. Il Presidente dell’agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
7-ter. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente che lo presiede, da 12 esperti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore turistico, di cui sei designati dalle regioni, tre designati dalle principali associazioni di categoria del settore turistico presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e tre designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di cui al comma l del presente articolo.
7-quater. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto da un Presidente, designato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze e da due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano».
12.40
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau, Iovene
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. Il Presidente dell’agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
7-ter. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente che lo presiede, da 12 esperti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore turistico, di cui sei designati dalle regioni, tre designati dalle principali associazioni di categoria del settore turistico presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e tre designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di cui al comma l del presente articolo.
7-quater. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto da un Presidente, designato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze e da due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano».
12.41
Caddeo, Pasquini, Chiusoli, Maconi
Sopprimere i commi da 8 a 11.
12.42
Giaretta, Cavallaro
Al comma 8, dopo le parole: «Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie», inserire le seguenti: «che ne esercita la vigilanza, sentito il Comitato nazionale per il turismo di cui al comma 1 per le rispettive competenze,».
12.43
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau, Iovene
Al comma 8, dopo le parole: «L’innovazione e le tecnologie» aggiungere le seguenti: «che ne esercita la vigilanza, sentito il Comitato nazionale per il turismo di cui al comma 1 per le rispettive competenze,».
12.44
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau
Al comma 8 dopo le parole: «con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni» aggiungere le seguenti: «d’intesa con la Conferenza Unificata».
12.45
Cavallaro
Al comma 8, dopo le parole: «con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni» aggiungere le seguenti: «d’intesa con la Conferenza Unificata».
12.46
Zanda
Al comma 8, dopo le parole: «con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni» inserire le seguenti: «d’intesa con la Conferenza Unificata».
12.47
Magnalbò
Al comma 8, dopo le parole: «con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni» aggiungere le seguenti: «d’intesa con la Conferenza Unificata».
12.48
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau, Iovene
Alla fine del comma 8, aggiungere le seguenti parole: «e del turismo congressuale».
12.49
Giaretta, Cavallaro
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del turismo congressuale.»
12.50
Ciccanti
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. - Il Ministero delle Attività Produttive si avvale di ENIT – Agenzia nazionale per il turismo e delle Società di essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle Attività Produttive può assegnare direttamente ad ENIT – Agenzia nazionale per il turismo ed alle Società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti».
12.51
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau, Iovene
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
«11-bis. In attuazione dei principi di cui alle lettere c), e) ed h) del comma 1 dell’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 135 le regioni favoriscono, con propri provvedimenti, lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico e degli anziani nelle zone montane del territorio nazionale, anche mediante sostegno di pacchetti vacanza localizzati in periodi di bassa stagione.
11-ter. Salvo diversa decisione regionale, le comunità montane costitituiscono sistemi turistici locali ai sensi dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, accedendo agli interventi ivi previsti. A tal fine è riservata quota non inferiore al 20 per cento del fondo di cui all’articolo 12, comma 3 della legge n. 135 citata».
12.52
Rollandin, Betta, Pedrini, Andreotti, Cossiga, Iovene, Peterlini, Michelini, Frau, Thaler Ausserhofer, Kofler
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sporti vi ed escursionisti. Le Regioni con proprie norme ne determinano i requisiti. L’apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Le Regioni, anche in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché in base ai criteri fissati dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. È soppresso il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918».
12.53
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau, Iovene
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Il Ministero delle comunicazioni, tenendo conto del protocollo d’intesa siglato il 21 novembre 2002 tra l’ANCI e Poste italiane S.p.A., provvede ad assicurare, mediante un’apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi nei comuni montani, anche attraverso l’istituzione di centri di servizi da realizzare in accordo con le associazioni rappresentative degli enti locali».
12.54
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau, Iovene
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Lo stanziamento di cui al comma 6 dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 è incrementato a 7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità revisionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».
12.55
Franco Paolo
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All’articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "esclusione o riduzione dalla detrazione per alcuni beni e servizi", è inserita la seguente lettera: "d-bis, sono ammesse in detrazione le spese alberghiere, di ristorazione e di partecipazione relative a congressi o convegni, sostenute in occasione dei predetti eventi.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468, come determinata dalla tabella C delle legge 30 dicembre 2004, n. 311"».
12.56
Nocco
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. All’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo la parola: "ospitalità," è inserita la seguente: "di ristorazione, "».
12.0.1
Caddeo, Battafarano, Di Siena, Garraffa, Ripamonti, De Petris, Giaretta, Dettori, Coviello, Bastianoni, Veraldi
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure per il rilancio del turismo)
1. Al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo turistico nel mezzogiorno, il Ministero per le attività e i beni culturali partecipa, unitamente alle Regioni e ai comuni interessati, nonché ad operatori privati ed alle fondazioni bancarie interessate, alla costituzione di un Fondo specializzato finalizzato alla riqualificazione e al recupero dei centri storici e delle aree metropolitane del Mezzogiorno.
2. Il Ministero per le attività e i beni culturali d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, le Regioni e i comuni interessati, stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di recupero dei centri storici e delle aree metropolitane di cui al comma 1, nonché le procedure di erogazione dei finanziamenti a valere sul predetto Fondo. Nell’erogazione dei finanziamenti si tiene conto, in via prioritaria, dello stato di degrado dei centri storici e della partecipazione finanziaria dei comuni e dei privati. L’erogazione dei finanziamenti avviene secondo lo stato di avanzamento dei lavori.
3. Ai fini della costituzione del Fondo di cui al comma 1, sono stanziate risorse pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
4. A decorrere dall’anno 2005, al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo delle attività turistiche nonché l’insediamento di nuovi operatori del settore del turismo, nelle aree obiettivo 1 e 2. l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di vitto e alloggio rese ai clienti nelle strutture ricettive, nonché per prestazioni e servizi connessi alla balneazione, è temporaneamente ridotta, per gli anni 2005, 2006 e 2007, al 10 per cento.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni. dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
12.0.2
Nocco
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
1. Per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque successivi, la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dai soggetti indicati nel I comma dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 817 e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fieristici, impiegata nell’investimento in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell’esercizio stesso in cui si chiede l’agevolazione e nei tre successivi, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP.
2. L’agevolazione compete fino alla concorrenza degli investimenti previsti nel precedente comma.
3. L’agovolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può accedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l’aliquota massima, dev’essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l’indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento. Alla dichiarazione dev’essere unito un progetto di massima degli investimenti.
4. Per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L’investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
5. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
12.0.3
Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)
1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La giunta nomina tra i suoi membri uno o più vicepresidenti secondo quanto previsto dallo statuto di cui all’articolo 3. In presenza di più vicepresidenti, uno di essi assume la funzione di vicepresidente vicario e in caso di assenza o di impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni.";
b) all’articolo 20, comma 3, lettera b), dopo le parole: "provenienti da imprese pubbliche o private" sono inserite le seguenti: ", da società consortili, anche in forma cooperativa, e da organizzazione di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali"».
12.0.4
Franco Paolo
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)
1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La giunta nomina tra i suoi membri uno o più vicepresidenti secondo quanto previsto dallo statuto di cui all’articolo 3. In presenza di più vicepresidenti, uno di essi assume la funzione di vicepresidente vicario e in caso di assenza o di impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni";
b) all’articolo 20, comma 3, lettera b), dopo le parole: "provenienti da imprese pubbliche o private" sono inserite le seguenti: ", da società consortili, anche in forma cooperativa, e da organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali"».
12.0.5
Bastianoni, Giaretta
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)
1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La giunta nomina tra i suoi membri uno o più vicepresidenti secondo quanto previsto dallo statuto di cui all’articolo 3. In presenza di più vicepresidenti, uno di essi assume la funzione di vicepresidente vicario e in caso di assenza o di impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni";
b) all’articolo 20, comma 3, lettera b), dopo le parole: "provenienti da imprese pubbliche o private" sono inserite le seguenti: ", da società consortili, anche in forma cooperativa, e da organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali"».
12.0.6
D’Ippolito
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)
1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La giunta nomina tra i suoi membri uno o più vicepresidenti secondo quanto previsto dallo statuto di cui all’articolo 3. In presenza di più vicepresidenti, uno di essi assume la funzione di vicepresidente vicario e in caso di assenza o di impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni";
b) all’articolo 20, comma 3, lettera b), dopo le parole: "provenienti da imprese pubbliche o private" sono inserite le seguenti: ", da società consortili, anche in forma cooperativa, e da organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali"».
12.0.7
Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Canoni demaniali marittimi)
"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data, con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiomente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonche alle situazioni di rilevante elusione"».
12.0.8
Eufemi
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Canoni demaniali marittimi)
"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data, con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiomente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonche alle situazioni di rilevante elusione"».
12.0.9
Bastianoni, Giaretta
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Canoni demaniali marittimi)
"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data, con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiomente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonche alle situazioni di rilevante elusione"».
12.0.10
D’Ippolito
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Canoni demaniali marittimi)
"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data, con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiomente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonche alle situazioni di rilevante elusione"».
12.0.11
Salerno
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Canoni demaniali marittimi)
"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data, con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiomente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonche alle situazioni di rilevante elusione"».
12.0.12
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di ambiente)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005, al fine di realizzare interventi nelle aree urbane, per limitare la presenza di sostanze inquinanti nell’atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono fissati i criteri per l’erogazione ai comuni interessati.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;
b) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
2. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
3. articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
4. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84"».
12.0.13
Rotondo, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Brutti Paolo
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di ambiente)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo, con una dotazione di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, ai fini della tutela ambientale, esclusivamente per interventi a favore del trasporto pubblico locale da decidere d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1. articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n 546, convertito, con modificazioni, dalla legge l dicembre 1981, n. 692;
3. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4. articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificaziolli dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6. articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7. articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
12.0.14
Gasbarri, Rotondo, Iovene, Giovanelli, Brutti Paolo
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di ambiente)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, ai fini della tutela ambientale. esclusivamente per interventi a favore del trasporto pubblico locale da decidere d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annu a decorrere dal 2005"».
12.0.15
Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di ambiente)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo con una dotazione minima pari a 170 milioni di euro per l’anno 2005 e pari a 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, al fine di realizzare interventi nelle aree urbane, per limitare la presenza di sostanze inquinanti nell’atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì l’eventuale incremento del gettito dell’IVA, relativo alla vendita dei prodotti petroliferi, calcolato rispetto al gettito della medesima imposta ottenuto nel corso dell’anno fiscale 2004 e superiore, in percentuale, all’incremento nominale del prodotto intemo lordo.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi di intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono fissati i criteri per l’erogazione ai comuni interessati.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2005».
12.0.16
Iovene, Gasbarri, Giovanelli, Rotondo
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di ambiente)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 440 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti all’abbattimento del livello delle sostanze inquinanti di cui all’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, presenti nell’atmosfera delle aree urbane.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, sulla base dei progetti preliminari presentati dagli enti locali entro il mese di febbraio, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, sulla base delle indicazioni della Conferenza unificata, provvede alla ripartizione dei contributi di cui al presente articolo.
4. I contributi che alla data del 31 agosto di ciascun anno non risultino impegnati dagli enti locali sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al comma 2.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
2. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
3. articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
4. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
5. articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.».
12.0.17
Rotondo, Gasbarri, Iovene, Giovanelli, Brutti Paolo
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di ambiente)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, destinato al rinnovo del parco dei mezzi pubblici nelle aree urbane, attraverso l’acquisto di bus ecologici. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla ripartizione tra le amministrazioni locali interessate.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
12.0.18
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l’anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo l del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, è inserito il seguente comma:
"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità, che vengono definite con accordo di programma fra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione dell’articolo 1 comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazloni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403".
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, quanto a 30 milioni di euro a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legge 29 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1994, n. 481, recante interventi per la ristrutturazione del settore siderurgico, e, quanto a 70 milioni di euro di cui al comma 1, e quanto al comma 2 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
12.0.19
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Brutti Paolo
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di ambiente)
1. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l’acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 7.500.000 euro per l’anno 2005 ed è fissata in 15.000.000 di euro per ciascuno dei successivi anni 2006 e 2007. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 5 aprile 2001.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
12.0.20
Giovanelli, Iovene, Rotondo, Gasbarri
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di ambiente)
1. Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico incentivando l’utilizzo di prodotti ecocompatibili. l’aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 200 per mille chilogrammi.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
12.0.21
Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Iovene
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di ambiente)
1. Al comma 6 dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 successive modificazioni, come sostituito dall’articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di un contingente annuo di 400.000 tonnellate".
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
12.0.22
Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Iovene
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di ambiente)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 41,3 milioni di euro per il 2005 e di 226,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, per le esigenze di tutela ambientale e per l’aumento del contingente annuo per il biodiesel. Al conseguente onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
2. Al comma 6 dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall’articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l’anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006". All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 41,3 milioni di euro per il 2005 e a 82,6 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alla seguente disposizione:
1. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
2. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
3. articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni. dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
4. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
5. articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239».
12.0.23
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di ambiente)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 76 milioni di euro per il 2005 e di 244 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, per le esigenze di tutela ambientale e per l’aumento del contingente annuo per il biodiesel. Al conseguente onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.
2. Al comma 6 dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall’articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole: "nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l’anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006". All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 41,3 milioni di euro per il 2005 e a 82,6 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1.
3. Il comma 148 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Al conseguente onere si provvede, a decorrere dal 2005, con quota parte del fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma l, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
12.0.24
Salerno
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
1. Al comma 534 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dopo le parole: "amministrazioni regionali" si aggiungono le seguenti: "della Federazione Italiana Gioco Calcio"».
12.0.25
Nocco
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Ripiano spesa pubblica farmaceutica)
1. All’articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60% del superamento suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».
12.0.26
Eufemi, Mugnai
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Norme per il settore aerospaziale)
1. I limiti di impegno già iscritti nel bilancio dello Stato ill relazione a specifiche disposizioni legislative concementi lo sviluppo o la fornitura alla Pubblica Amministrazione di beni necessari per la sicurezza del Paese e della sua popolazione sono utilizzati come contributi pluriennali fino alla concorrenza dei costi complessivi per 12 realizzazione delle relative attività, inclusi gli oneri derivanti dai finanziamenti necessari.
2. Per consentire il sostegno e lo sviluppo del settore aerospaziale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di Euro per l’anno 2005 e di 200 milioni di Euro annui per il periodo 2005-2010, per gli interventi di cui alla Legge n. 808 del 1985 e successive modificazioni ed integrazioni».
BILANCIO (5ª)
MARTEDì 19 aprile 2005
666ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati gli emendamenti relativi all’articolo 12, nonché quelli recanti articoli aggiuntivi allo stesso e che il Relatore e i rappresentanti del Governo hanno espresso i rispettivi pareri. Avverte inoltre che è pervenuto un ulteriore emendamento del Relatore 12.300, che incarica il Ministero delle attività produttive di procedere alla stipula dell’accordo in sede internazionale per l’insediamento stabile in Italia del Segretariato permanente del Comitato mondiale per l’etica del turismo.
Si passa quindi alla votazione delle proposte concernenti l’articolo 12 del decreto-legge in conversione (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana).
Con separati scrutini, vengono respinti gli emendamenti da 12.1 a 12.4.
Risultano quindi approvati, con distinte votazioni, le proposte 12.101 e 12.5 e respinte le proposte da 12.6 a 12.17.
Risulta quindi approvata la proposta 12.100 e respinti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti da 12.18 a 12.36.
La Commissione approva poi la proposta 12.37 e respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti da 12.38 a 12.47, ed accoglie, successivamente, le identiche proposte 12.48 e 12.49; conviene di accantonare l’emendamento 12.50, mentre non approva la proposta 12.51.
Il senatore MICHELINI (Aut) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 12.52, che mira a risolvere il problema di adeguare le condizioni igienico-sanitarie dei rifugi di montagna, consentendo anche alle regioni a statuto ordinario di adottare proprie leggi in materia, in luogo della normativa nazionale ormai superata. Pur prendendo atto del parere negativo espresso dal Relatore e dal sottosegretario Vegas, ritiene che tale proposta emendativa possa comunque essere accettata, posto che le eventuali difformità che dovessero registrarsi tra le singole leggi regionali sarebbero comunque limitate e non determinerebbero problemi significativi, ma anzi aiuterebbero a tenere conto delle ovvie differenze di carattere ambientale e territoriale. Analogamente, richiama la proposta 12.53, volta a garantire, mediante un’apposita convenzione, un’adeguata presenza degli uffici postali in tutti i comuni montani.
Il relatore IZZO (FI), in replica al senatore Michelini, osserva che la proposta emendativa 12.52, pur in sé comprensibile, prevedendo la soppressione della normativa nazionale di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 918 del 1957, rischia di creare forti sperequazioni tra una regione e l’altra in un settore dove invece è indispensabile assicurare parametri omogenei su tutto il territorio nazionale. Per quanto concerne invece il problema della presenza degli uffici postali nei comuni montani di cui all’emendamento 12.53, rileva che si tratta di un tema certamente rilevante, ma che andrebbe affrontato in altro provvedimento, in particolare nell’ambito dei disegni di legge sulla montagna (atto Senato n. 1045 e connessi), all’esame delle Commissioni riunite 1a e 5a. Si dichiara quindi disponibile, in quella sede, anche in qualità di relatore dei medesimi, a ricercare più adeguate soluzioni a tutte le questioni attinenti ai problemi della montagna.
Dopo che il senatore MICHELINI (Aut) ha rilevato l’insufficienza delle previsioni contenute nei citati disegni di legge sui comuni montani, vista anche la prevedibile lunghezza del relativo iter parlamentare, interviene il senatore MORANDO (DS-U), per chiedere chiarimenti sulle conseguenze della soppressione, prevista nella citata proposta 12.52, del decreto del Presidente della Repubblica n. 918 del 1957, in particolare qualora lo stesso possa incidere sulla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Avendo il sottosegretario VEGAS chiarito che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 918 del 1957 non interviene in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il senatore MORANDO (DS-U) osserva che non sembrano sussistere fondati motivi per non accogliere la proposta 12.52 in esame, per cui preannuncia il proprio voto favorevole.
Il senatore GRILLOTTI (AN), a proposito dell’emendamento 12.52, osserva che le regioni, anche a statuto ordinario, hanno già piena competenza per ciò che concerne la normativa di carattere igienico sanitario, che possono quindi fissare ovvero modificare con proprie leggi o regolamenti. Nel caso di specie, pertanto, ritiene che non vi sia bisogno di introdurre una specifica disposizione in tal senso.
Il senatore AGONI (LP) fa presente che, in mancanza di un preciso obbligo di legge, molti proprietari o gestori di rifugi alpini sono restii ad adeguare le loro strutture per introdurre miglioramenti nelle condizioni igienico sanitarie, al fine di evitare di incorrere nei relativi costi. Poiché ciò si traduce in un fattore di concorrenza tra le varie strutture, ritiene che solo una normativa omogenea e cogente possa porre fine alle inevitabili speculazioni in tale campo.
Il presidente AZZOLLINI ritiene che le questioni testé esaminate in materia di problemi della montagna potrebbero trovare più adeguata soluzione in altra sede normativa, tenuto anche conto dell’impegno già espresso dal relatore in tal senso.
Con separate votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti da 12.52 a 12.54.
La Commissione conviene altresì di accantonare la proposta 12.55 mentre respinge l’emendamento 12.56.
Il sottosegretario VEGAS, intervenendo in ordine all’emendamento 12.300, (pubblicato in allegato al resoconto, si dichiara contrario allo stesso, in quanto sembra dare incarico al Governo di procedere alla stipula di un accordo internazionale, ciò che appare improprio in un atto parlamentare, che peraltro verte su materia del tutto diversa.
Il senatore MORANDO (DS-U) conviene con le perplessità del sottosegretario Vegas e preannuncia il proprio voto contrario sull’emendamento 12.300.
Dopo l’intervento del senatore CICCANTI (UDC), volto a sostenere l’emendamento in questione, che sembra andare incontro ad una precisa esigenza inerente alle relazioni internazionali, il presidente AZZOLLINI osserva che la richiesta al Governo da parte del Parlamento di aderire ad un accordo internazionale configura un impegno di carattere politico, che troverebbe migliore collocazione in un ordine del giorno anziché in una proposta emendativa.
Il relatore IZZO (FI), preso atto delle posizioni emerse nel dibattito, si dichiara disponibile a rivedere il suddetto emendamento, chiedendo pertanto di disporne un accantonamento per una migliore considerazione.
La Commissione conviene infine di accantonare l’emendamento 12.300.
Vengono indi posti in votazione e separatamente respinti gli emendamenti aggiuntivi dal 12.0.1 al 12.0.6.
Il senatore CICCANTI (UDC) interviene in dichiarazione di voto sull’emendamento 12.0.7, identico ai successivi dal 12.0.8 al 12.0.11, precisando che lo stesso è finalizzato a dare finalmente attuazione alla revisione dei canoni demaniali marittimi, già prevista dalle passate leggi finanziarie ma, nei fatti, mai concretamente realizzata.
Il senatore GRILLOTTI (AN) concorda sull’opportunità della norma recata dall’emendamento 12.0.7 ed in quelli successivi di identico tenore.
Il presidente AZZOLLINI rileva che la norma in questione era già contenuta nella legge finanziaria per il 2004 ed è stata ulteriormente reiterata in quella per il 2005. Essendo pertanto inutile introdurre la medesima disposizione in un altro testo normativo, invita i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti e a trasformarli eventualmente in ordini del giorno che impegnino il Governo a dare concreta attuazione alla disposizione stessa.
Il senatore MORANDO (DS-U)concorda con i rilievi del Presidente, sottolineando come la legge finanziaria 2005 associasse alla revisione dei canoni demaniali marittimi un gettito fiscale aggiuntivo che è stato regolarmente iscritto nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso ma che, di fatto, non è ancora stato incassato. Invita pertanto il Governo a provvedere con urgenza al riguardo.
Il senatore CICCANTI (UDC), pur dichiarandosi disponibile a trasformare il proprio emendamento in ordine del giorno, chiede alla Commissione di poterlo accantonare per valutare meglio la questione, di per sé piuttosto complessa.
Dopo un intervento del senatore GRILLOTTI (AN), volto ad esprimere perplessità in merito alla reale efficacia di un ordine del giorno su tale questione, rispetto ad una precisa prescrizione normativa, prende la parola il senatore MICHELINI (Aut), sottolineando l’urgenza di provvedere al riguardo, anche per risolvere il problema ormai annoso dei concessionari abusivi delle spiagge, che non hanno spesso mai pagato i relativi canoni demaniali.
La Commissione dispone infine l’accantonamento dell’emendamento 12.0.7, nonché degli identici 12.0.8, 12.0.9, 12.0.10 e 12.0.11.
Con separate votazioni, vengono poi posti in votazione e respinti gli emendamenti da 12.0.12 a 12.0.23. Viene quindi approvato l’emendamento 12.0.24.
Dopo che la Commissione ha convenuto di accantonare la proposta emendativa 12.0.25, il rimanente emendamento 12.0.26, posto ai voti, risulta respinto.
Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti relativi all’articolo 13 (pubblicati in allegato al resoconto).
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra alcune proposte emendative di cui è primo firmatario, volte a potenziare ed estendere le indennità di disoccupazione previste nel testo, che appaiono non adeguate alle reali esigenze dei lavoratori interessati. In particolare, richiama l’emendamento 13.7, volto a sopprimere il termine del 31 dicembre 2006 per l’elevazione dell’ammontare dei trattamenti di disoccupazione, l’emendamento 13.8, che mira ad estendere la durata dei suddetti trattamenti nonché a sopprimere il limite anagrafico dei cinquanta anni per accedere agli stessi ed, infine, l’emendamento 13.9, che si propone di elevare dal 50 al 60 per cento la misura delle indennità rispetto alla retribuzione per un periodo più ampio. In merito a quest’ultima proposta emendativa, rileva che si tratta di una misura già prevista nel famoso "Patto per l’Italia" sul quale il Governo Berlusconi aveva modellato il suo programma di inizio legislatura ma che, nella realtà, non ha mai trovato concreta attuazione.
Fa quindi suo l’emendamento 13.30 e lo illustra, evidenziando che esso è finalizzato a ripristinare la corretta imposizione fiscale sul trattamento di fine rapporto, al fine di rimediare alla pesante penalizzazione inflitta a molti lavoratori dalle più alte imposte introdotte recentemente dal Governo, che ha esercitato a suo avviso un vero e proprio abuso.
Infine richiama l’emendamento 13.50, che intende precisare meglio l’ambito di applicazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione prevista, a favore dei dipendenti di imprese artigiane sospesi dal proprio lavoro, dall’articolo 13, comma 7, del decreto-legge in conversione, estendendola esplicitamente anche alle sospensioni determinate da situazioni temporanee di mercato.
Il relatore IZZO (FI) illustra l’emendamento 13.103 a propria firma, rilevando che lo stesso mira a correggere un errore tecnico avvenuto in sede di stesura del provvedimento, al fine di evitare possibili difficoltà applicative. Illustra altresì l’emendamento 13.100, anch’esso a propria firma, finalizzato a recepire in modo più adeguato una recente pronuncia della Corte costituzionale che censurava la norma novellata dal decreto-legge in esame, laddove non garantiva un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nella stesura dei progetti relativi ai piani individuali e alle iniziative propedeutiche in tema di formazione aziendale territoriale o settoriale. Richiama infine il nuovo emendamento testé presentato 13.300, mirante a favorire l’accesso all’apprendistato professionalizzante, prevedendo che laddove non siano state predisposte le relative normative regionali, lo stesso sia regolato sulla base dei contratti collettivi nazionali di categoria stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
Il sottosegretario SACCONI, intervenendo in merito all’emendamento 13.50 richiamato dal senatore Battafarano, osserva che lo stesso, come numerosi altri presentati, si propone di dare soluzione ad un problema di carattere interpretativo della norma di cui all’articolo 13, comma 7, del decreto-legge in esame. La mancata previsione, in senso esplicito, delle situazioni temporanee di mercato tra le cause di sospensione dell’attività lavorativa che danno titolo alla indennità ordinaria di disoccupazione e dai connessi trattamenti accessori, infatti, potrebbe creare difficoltà applicative, sebbene, al di là di quanto formalmente indicato nella legislazione vigente, nella prassi costante degli ultimi decenni, l’INAIL abbia sempre ricompreso le situazioni temporanee di mercato tra quelle che consentono l’accesso ai predetti benefici. Al fine di evitare rischi di esclusione a danno dei lavoratori interessati, esprime quindi parere favorevole sulla correzione proposta nell’emendamento illustrato dal senatore Battafarano, ritenendo tuttavia preferibile, da un punto di vista tecnico, la formulazione riportata in altri emendamenti come il 13.36, peraltro equivalente in termini sostanziali.
Il presidente AZZOLLINI rileva l’esigenza di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalla modifica normativa introdotta dagli emendamenti in esame, in quanto ove la stessa determinasse, rispetto alla legislazione vigente, un ampliamento della platea dei beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione, trattandosi peraltro di diritti soggettivi, potrebbero determinarsi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il relatore IZZO (FI) condivide le perplessità del Presidente in merito agli aspetti finanziari derivanti dalla modifica normativa prevista nell’emendamento 13.36.
Il sottosegretario VEGAS ritiene che la suddetta modifica normativa, ove accolta, sia comunque compatibile con il quadro finanziario posto complessivamente dal provvedimento in esame che prevede per la concessione dell’indennità in parola un preciso tetto di spesa ed una adeguata copertura finanziaria. Per quanto concerne poi la scelta della formulazione tecnica più precisa della modifica normativa, si rimette alle valutazioni già espresse dal sottosegretario Sacconi.
Il sottosegretario SACCONI, ad integrazione di quanto precedentemente indicato, precisa che la modifica introdotta dall’emendamento 13.36 e dagli altri di analogo o identico tenore, non determinerebbe né un ampliamento né un restringimento della platea degli aventi diritto, ma si limiterebbe ad un chiarimento interpretativo di norme già fissate dalla legislazione vigente. In merito alla formulazione, ribadisce la preferibilità del testo introdotto dall’emendamento 13.36.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U), nel condividere le argomentazioni del sottosegretario Sacconi, conviene di assumere come formulazione base quella di cui all’emendamento 13.36, sul quale potrebbe registrarsi un’ampia convergenza, così da assorbire anche gli altri emendamenti di tenore analogo o identico.
Il senatore MORANDO (DS-U), nel condividere la proposta del senatore Battafarano, osserva tuttavia la necessità di modificare l’emendamento 13.36, che interviene sul comma 7 dell’articolo 13 del testo in esame, al fine di renderlo compatibile con la disposizione di cui ai successivi commi 8 e 11, che si riferiscono genericamente a sospensioni di attività causate da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori. A tale scopo, propone di riformulare l’emendamento 13.36 nel senso di sostituire, ai commi 7, 8 e 11 del predetto articolo 13, le parole : "non imputabile all’imprenditore o ai lavoratori" con le altre: "ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato".
I senatori BATTAFARANO (DS-U) e NOCCO (FI) concordano con la proposta del senatore Morando e, fatto proprio l’emendamento 13.36, lo riformulano nel senso indicato come emendamento 13.36 (testo 2).
Al nuovo emendamento 13.36 (testo 2) aggiungono quindi le firme i senatori FASOLINO (FI), GIARETTA (Mar-DL-U), Paolo FRANCO (LP), MARINO (Misto-Com),CURTO (AN), PIZZINATO (DS-U), FERRARA (FI), CICCANTI (UDC) e IERVOLINO (UDC).
Il senatore PIZZINATO (DS-U) esprime la propria perplessità sull’emendamento 13.300 del Relatore, in quanto, ove una Regione adottasse una propria legge per la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante dopo la conclusione di un accordo sulla stessa materia nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro, si avrebbe l’assurdo di una legge regionale che derogherebbe alle intese intervenute tra le parti sociali, la cui autonomia è tutelata dalla Costituzione.
Il sottosegretario SACCONI precisa che la regolamentazione dell’apprendistato e degli altri strumenti di formazione professionale, per quanto concerne gli aspetti di definizione del contenuto formativo, sono già devoluti alla competenza esclusiva delle regioni, sulla base del nuovo titolo V della Costituzione. Rimangono invece salvi gli aspetti contrattuali e organizzativi della formazione stessa, che rientrano nella disponibilità esclusiva delle parti sociali all’interno dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Poiché molte regioni non hanno ancora predisposto una specifica disciplina, nella fase di avvio e solo in via transitoria, condivide la proposta dell’emendamento 13.300, volta ad affidare la relativa regolamentazione ai contratti collettivi nazionali, onde non vanificare l’utilizzo di un importante strumento a favore dei lavoratori.
Il senatore MORANDO (DS-U)ritiene che, al fine di evitare possibili ambiguità interpretative, l’emendamento 13.300 dovrebbe essere riformulato prevedendo che la relativa disciplina dell’apprendistato professionalizzante sia rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria solo fino all’approvazione della legge regionale.
Il relatore IZZO (FI) accoglie il suggerimento del senatore Morando e riformula conseguentemente l’emendamento 13.300, che diventa 13.300 (testo 2).
Essendo stati dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 13, il PRESIDENTE cede la parola al Relatore e ai rappresentanti del Governo per l’espressione dei rispettivi pareri.
Il relatore IZZO (FI) esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.102, 13.103, 13.101, 13.100 e 13.300 (testo 2), a propria firma, nonché sulla proposta 13.36 (testo 2), mentre si rimette al Governo per quanto concerne gli emendamenti 13.10, 13.16 e 13.20, sui quali esprime perplessità anche in relazione ai relativi aspetti di copertura finanziaria. Per le medesime ragioni, invita al ritiro dell’emendamento 13.24, mentre chiede di accantonare gli emendamenti 13.26, 13.27 e 13.28, in quanto, pur condividendo la finalità di incrementare il fondo ivi richiamato, appare opportuna una migliore valutazione della copertura dei relativi oneri. Infine, esprime parere contrario su tutte le rimanenti proposte riferite all’articolo 13.
Il presidente AZZOLLINI, come già in altre occasioni, ribadisce che, pur svolgendosi l’esame del disegno di legge in titolo in sede referente anziché in sede consultiva, ragion per cui la Commissione bilancio non esprime un parere formale sugli aspetti di copertura finanziaria delle norme esaminate, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, tuttavia i predetti aspetti rientrano comunque nell’ambito della complessiva valutazione delle norme stesse. Di conseguenza, emendamenti recanti disposizioni palesemente scoperte dal punto di vista finanziario non potranno che essere censurati e respinti.
Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.102, 13.103, 13.101, 13.100 e 13.300 (testo 2) del Relatore. Conferma altresì il parere favorevole sull’emendamento 13.36 (testo 2) per quanto concerne gli aspetti finanziari, rinviando al sottosegretario Sacconi le valutazioni di merito. Si rimette invece alla Commissione sull’emendamento 13.16, mentre si pronuncia in senso contrario sull’emendamento 13.20 per ragioni di scopertura finanziaria, così come invita a ritirare la proposta 13.24. Per quanto concerne gli emendamenti 13.26 e 13.27, chiede di disporre un accantonamento, onde poter verificare meglio le questioni sottese. Infine, formula parere contrario su tutti i rimanenti emendamenti riguardanti l’articolo 13.
Il sottosegretario SACCONI, richiamando le considerazioni già esposte, conferma il parere favorevole sugli emendamenti 13.36 (testo 2) e 13.300 (testo 2).
Il senatore NOCCO (FI) ritira l’emendamento 13.20.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 13.
Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti da 13.1 a 13.5.
Viene quindi posto in votazione ed approvato l’emendamento 13.102.
In esito a separati scrutini, sono altresì respinti gli emendamenti da 13.6 a 13.14, mentre vengono approvati gli emendamenti 13.103 e 13.101.
Dopo aver respinto l’emendamento 13.15, la Commissione conviene poi di accantonare l’emendamento 13.16.
Sono posti successivamente in votazione e separatamente respinte le proposte da 13.17 a 13.25.
La Commissione dispone l’accantonamento degli emendamenti 13.26 e 13.27.
Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti da 13.28 a 13.35, mentre viene approvato l’emendamento 13.36 (testo 2).
Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti da 13.37 a 13.70, risultano non accolti.
In esito a separati scrutini, viene poi approvato l’emendamento 13.100 e respinti gli emendamenti da 13. 71 a 13.73.
Infine, viene approvato il rimanente emendamento 13.300 (testo 2).
Si passa quindi all’esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 13 (pubblicati in allegato al resoconto).
Il relatore IZZO (FI) illustra l’emendamento 13.0.100 a sua firma.
Il ppresidente AZZOLLINI illustra a sua volta l’emendamento 13.0.36 di cui è proponente, che mira a sospendere temporaneamente i termini per l’adempimento degli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo, al fine di dare soluzione ad un problema ormai annoso e di pressante urgenza. Ad una richiesta di chiarimenti del senatore PIZZINATO (DS-U), che evidenziava il pesante deficit del settore previdenziale agricolo, che incide anche sul resto della gestione INPS, fa poi presente come la sua proposta vada proprio nella direzione di dare una risposta definitiva al problema, spezzando il circolo perverso per cui, a fronte dei mancati pagamenti contributivi, si genera un deficit sempre più pesante dal punto di vista previdenziale.
Sottolinea come già in occasione della legge finanziaria 2005 si fosse fatto interprete di tale esigenza, richiamando inoltre i lavori dell’apposita commissione di studio insediata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui è componente, che sta elaborando una idonea soluzione normativa. Sollecita quindi il Governo a valutare con attenzione tale proposta, chiedendone eventualmente l’accantonamento per i necessari approfondimenti.
Essendo stati dati per illustrati tutti i rimanenti emendamenti aggiuntivi, prende la parola il relatore IZZO (FI) per l’espressione del proprio parere sugli stessi. Egli si pronuncia in senso contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione della 13.0.100 a propria firma e della 13.0.36 del presidente Azzollini. In merito a quest’ultima, condivide pienamente la finalità di fornire in tempi rapidi una risposta al problema dei contributi previdenziali e assistenziali del settore agricolo, che versa da anni in una situazione di grave indeterminatezza, oltre che di cronico deficit finanziario.
Interviene quindi il sottosegretario VEGAS, il quale esprime parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all’articolo 13. Relativamente al 13.0.100 del Relatore, precisa che lo stesso presenta implicazioni di carattere finanziario che devono essere attentamente valutate, intervenendo peraltro su una materia eterogenea rispetto alle finalità del provvedimento in esame. Per quanto concerne l’emendamento 13.0.36, si riserva di valutarne meglio le implicazioni sulla base di dati più precisi che emergeranno anche dal lavoro della già citata commissione di studio presso il Ministero del lavoro. Infine, in ordine agli emendamenti da 13.0.9 a 13.0.13, che intervengono nel senso di consentire l’istituto della cessione del quinto dello stipendio anche per i lavoratori assunti a tempo determinato, ritiene opportuno un accantonamento a fine di meglio valutare i relativi aspetti.
Si passa quindi alla votazione dei predetti emendamenti aggiuntivi all’articolo 13.
Con successive, separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 13.0.1 a 13.0.6.
La Commissione conviene poi di accantonare l’emendamento 13.0.100.
Con ulteriori, distinti scrutini, risultano respinti gli emendamenti 13.0.7 e 13.0.8.
Dopo aver disposto l’accantonamento delle proposte da 13.0.9 a 13.0.13, la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti da 13.0.14 a 13.0.35.
Su proposta del senatore MORANDO (DS-U), il ppresidente AZZOLLINI riformula il rimanente emendamento aggiuntivo 13.0.36 in un nuovo testo, che prevede il recupero degli importi dei pagamenti contributivi sospesi entro il 31 dicembre 2005.
La Commissione conviene infine di accantonare l’emendamento 13.0.36 (testo 2) così riformulato.
Su proposta del PRESIDENTE , il seguito dell’esame viene infine rinviato.
BILANCIO (5ª)
mercoledì 20 aprile 2005
668ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il presidente AZZOLLINI, in considerazione delle imminenti riunioni di alcuni Gruppi parlamentari dopo le comunicazioni che il Presidente del Consiglio dei ministri ha appena svolto in Assemblea, propone di aggiornare i lavori della Commissione per il seguito dell’esame del disegno di legge n. 3344 – decreto-legge n. 35 del 2004 - dopo le ore 17,30.
La Commissione conviene.
La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 17,45.
Il presidente AZZOLLINI, dopo averne verificato l’ammissibilità, ammette la presentazione dei subemendamenti 9.0.200, x1.0.101/500 e x1.0.101/501, a firma del Relatore.
Si procede quindi all’esame degli emendamenti presentati all’articolo 14 del decreto-legge in titolo, nonché degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi.
Il senatore NOCCO (FI) illustra l’emendamento 14.1 che mira ad estendere le agevolazioni fiscali relative ad erogazioni liberali in favore di università, fondazioni universitarie ed enti di ricerca.
Si sofferma quindi sull’emendamento 14.4a avente l’obiettivo di estendere le predette agevolazioni fiscali anche a favore di fondazioni ed associazioni che assolvono compiti di tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.
Il senatore MORANDO (DS-U), in merito all’emendamento 14.4a, chiede se tra le fondazioni sono ricompresse anche quelle di natura bancaria.
Il senatore GRILLOTTI (AN) osserva che quanto proposto dall’emendamento 14.4a si potrebbe ritenere già disciplinato da parte della normativa vigente.
Il relatore IZZO (FI) ritiene che occorra effettuare un approfondimento per comprendere se tra le fondazioni indicate nell’emendamento 14.4a siano incluse anche quelle bancarie.
Il senatore TAROLLI (UDC) segnala all’attenzione della Commissione gli emendamenti 14.6 e 14.15 con i quali si intendono estendere le agevolazioni fiscali per le erogazioni effettuate a favore di consorzi, organismi ed enti universitari a prevalente partecipazione pubblica. Si sofferma poi sull’emendamento 14.19 che estende le medesime agevolazioni con riferimento alle fondazioni bancarie e sull’emendamento 14.21 con il quale si tende a garantire una uniformità nel trattamento economico dei dipendenti presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in considerazione delle accresciuta complessità di funzioni e compiti assegnati a tale dicastero.
Illustra infine l’emendamento 14.23 che, prevedendo la soppressione del comma 7bis dell’articolo 2 della legge finanziaria n. 289 del 2002, permetterebbe di procedere in modo più spedito alla concessione dei contributi in favore delle famiglie che iscrivono i figli alle scuole paritarie.
Il senatore PIZZINATO (DS-U) ritiene necessario che nell’emendamento 14.21 si precisi che l’intesa prevista debba concludersi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
I senatori NOCCO (FI) e FASOLINO (FI) sottoscrivono gli emendamenti 14.21, 14.22, 14.23 e 14.24.
Il presidente AZZOLLINI in merito all’emendamento 14.21 si riserva di effettuare la valutazione di ammissibilità per i profili concernenti la materia.
Il sottosegretario VEGAS, con riferimento all’emendamento 14.23, fa presente che la soppressione proposta, eliminando la disposizione relativa ai limiti di reddito, potrebbe comportare problemi di spesa.
Il senatore TAROLLI (UDC) osserva che attraverso tale soppressione non si determinerebbe un allargamento della platea dei destinatari dei contributi.
Il sottosegretario SILIQUINI sottolinea che l’approvazione dell’emendamento 14.23 consentirebbe di procedere alla erogazione dei contributi che sono attualmente bloccati. Con riferimento poi all’emendamento 14.21 ritiene che tale proposta garantirebbe una uniformità di trattamento economico fra tutti i dipendenti del Ministero dell’Istruzione e non rappresenterebbe quindi un’ipotesi di incremento stipendiale. Pertanto, con tale emendamento si risolverebbe una vicenda che si protrae ormai da diversi anni e sulla quale sono state avanzate precise richieste da parte delle organizzazioni sindacali.
Il presidente AZZOLLINI invita il Relatore ad illustrare l’emendamento 14.302.
Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) ritiene che l’emendamento 14.302, come del resto altre proposte che sono state presentate in corso di seduta, apportano delle sostanziali modificazioni alla versione originaria del decreto-legge in esame che la maggioranza dovrebbe evitare di avanzare, soprattutto in concomitanza della grave crisi politica che ha investito il Governo da essa sostenuto. Invita pertanto il Presidente a non consentire la presentazione ad horas di ulteriori proposte emendative.
Il presidente AZZOLLINI, dopo aver assicurato il senatore Giaretta che già nelle sedute precedenti si è inteso osservare un limite alla presentazione di emendamenti in corso di seduta, sottolinea che l’emendamento 14.302 era stato già presentato dal Relatore.
Il relatore IZZO (FI) illustra l’emendamento 14.302 il quale si pone l’obiettivo di sostenere la ricerca universitaria, prevedendo che i proventi conseguiti dalle università e dagli enti pubblici di ricerca sono esclusi dalle imposte sui redditi. Inoltre, si propone la non applicazione fino al 31 dicembre 2006 della tassa sulle concessioni governative sugli atti concernenti i brevetti per invenzioni e modelli industriali. Ritira infine l’emendamento 14.300.
Il presidente AZZOLLINI, in relazione ai profili di copertura finanziaria dell’emendamento 14.302, esprime alcune riserve, soprattutto in merito alla utilizzazione delle proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il senatore MORANDO (DS-U) esprime perplessità sulla congruità della esatta quantificazione degli oneri connessi all’emendamento 14.302 anche perché si dovrebbe disporre del dato riguardante il gettito dell’imposta sulle concessioni governative.
Il sottosegretario VEGAS preannuncia che, in sede di votazione dell’emendamento 14.302, il Governo fornirà chiarimenti in merito a quanto sottolineato dal senatore Morando.
Il senatore MICHELINI (Aut) illustra l’emendamento 14.0.14 che mira ad introdurre la clausola di salvaguardia per le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il presidente AZZOLLINI si riserva di formulare un giudizio di ammissibilità per materia sugli emendamenti 14.0.300 e 14.0.301.
Poiché nessun altro Senatore chiede di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all’articolo 14 e volti a introdurre dopo lo stesso articoli aggiuntivi si intendono illustrati.
Il relatore IZZO (FI) esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.1, 14.3, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.301, 14.302, 14.0.300 e 14.0.301, mentre si rimette alle valutazioni del Rappresentante del Governo sugli emendamenti 14.18 e 14.19. Ritira invece la proposta 14.300 e formula parere contrario su tutti i restanti emendamenti.
Il PRESIDENTE informa che, a seguito del nuovo calendario dei lavori teste stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la Commissione bilancio è appena stata chiamata ad esaminare in sede referente il decreto-legge n. 16 del 2005 (Atto Senato n. 3356-B) appena trasmesso dalla Camera dei deputati. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento in titolo alla seduta notturna.
Conviene la Commissione ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
BILANCIO (5ª)
mercoledì 20 aprile 2005
669ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta pomeridiana.
Il presidente AZZOLLINI propone di dedicare la seduta alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14, del decreto-legge nonché agli altri emendamenti al decreto ed al disegno di legge di conversione non ancora esaminati (pubblicati in allegato al resoconto) per poi passare domani all'esame delle proposte previamente accantonate.
Dopo un breve intervento del senatore MORANDO (DS-U), che rileva che per consentire un esame più approfondito di tutte le questioni sottese agli emendamenti accantonati sarebbe opportuno iniziare quanto più puntualmente la seduta di domani, la Commissione conviene, infine, con la proposta del Presidente.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il relatore ha reso alcuni pareri sugli emendamenti riferiti all’articolo 14 nonché su quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo. Invita il relatore a esprimere il parere sui restanti emendamenti.
Il relatore IZZO (FI) si rimette al Governo sulle proposte 14.23, 14.24, 14.0.2 (identica o analoga alle altre 14.0.3, 14.0.6 e 14.0.7) e 14.0.9, nonché sulle proposte 14.0.300 e 14.0.301 di cui condivide le finalità meritorie.
Esprime parere favorevole sull’emendamento 14.0.14, proponendo, altresì, di accantonare l’esame della proposta 14.302.
Esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario VEGAS, pur rilevando che molte proposte emendative hanno ad oggetto questioni di estrema rilevanza, ritiene tuttavia necessario garantire una sostanziale omogeneità alle norme che faranno parte del decreto-legge nel suo testo finale. A tale argomentazione si aggiunge anche la necessità di evitare l’introduzione di ulteriori emendamenti recanti nuove o maggiori spese non corredati da una adeguata istruttoria finanziaria volta a garantire il rispetto del dettato costituzionale. Queste ragioni sono alla base del parere contrario che, indipendentemente dalla finalità delle proposte, verrà, in taluni casi, espresso dal Governo.
Dichiara pertanto il proprio parere favorevole sulle proposte 14.1, 14.18 (identica alla proposta 14.19) e sull’emendamento 14.0.14, a condizione che venga riformulato con il medesimo testo indicato nel comma 569 dell’articolo 1 della legge finanziaria per l’anno 2005.
Propone di accantonare gli emendamenti 14.301 e 14.21 (esprimendo in alternativa parere contrario su quest’ultimo in quanto richiederebbe la predisposizione di una relazione tecnica).
Sugli emendamenti per i quali il relatore si è rimesso al Governo, nonché su tutte le restanti proposte esprime parere contrario.
Il relatore IZZO (FI) dichiara di ritirare le proposte 14.3, 14.11 e, su espresso invito del GOVERNO, gli emendamenti 14.0.300 e 14.0.301.
I senatori NOCCO (FI) e FASOLINO (FI) aggiungono la propria firma alle proposte 14.21 e 14.22.
Il presidente AZZOLLINI, stante il parere favorevole del relatore e del Governo sulla proposta 14.1, sostitutiva dell’articolo 14, avverte che tutti gli altri emendamenti allo stesso articolo sono riformulati come subemendamenti all'emendamento 14.1, salvo l'emendamento 14.301.
Sono quindi accantonati i subemendamenti 14.1/1 14.1/2, 14.1/3, 14.1/4 e 14.1/5. Si passa quindi alla votazione dei restanti subemendamenti all'emendamento 14.1.
Con separate votazioni i subemendamenti sono tutti respinti.
E' quindi accantonato l'esame dell'emendamento 14.1.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che la proposta 14.300 è stata ritirata nella precedente seduta dal Relatore.
Il senatore MORANDO (DS-U), in dichiarazione di voto sulla proposta 14.301, rileva che, seppure vi sia un sostanziale apprezzamento dell’opposizione per i contenuti dell’articolo 14 – peraltro analogo ad una proposta emendativa, a propria firma e di altri rappresentanti della maggioranza, alla scorsa legge finanziaria – tuttavia tale intervento richiede un ingente volume di risorse di copertura. La proposta in esame, di cui il Governo ha chiesto l’accantonamento, appare suscettibile di allargare la platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali rispetto al testo del decreto in titolo con ulteriori significativi effetti sulla finanza pubblica. Stante l’elevato importo del tetto di deducibilità delle erogazioni liberali, richiama l’attenzione della Commissione sull’esigenza di mantenere un controllo vigile sui profili finanziari degli emendamenti che si intendessero approvare sull’argomento. Infine, per quanto attiene all’estensione delle suddette norme alle fondazioni bancarie – che tra l’altro già beneficiano di significative agevolazioni fiscali – solleva alcune perplessità sull’opportunità di introdurre ulteriori misure agevolative.
Il presidente AZZOLLINI fornisce ampie rassicurazioni che su tali questioni di cui si è disposto l’accantonamento saranno svolte accurate analisi dei profili finanziari sottesi.
La Commissione conviene poi di accantonare l’emendamento 14.301.
Il PRESIDENTE avverte che si passa all’esame delle proposte recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 14.
Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti da 14.0.1 a 14.0.13.
Il senatore MICHELINI (Aut), accogliendo il suggerimento del Governo, riformula la proposta 14.0.14.
Posto ai voti, l’emendamento 14.0.14 (testo2) viene quindi approvato.
La Commissione respinge poi la proposta 14.0.15.
Si passa all’esame delle proposte riferite all’articolo 15.
Il PRESIDENTE avverte che, all’articolo 15, è stato presentato soltanto l’emendamento 15.100 del Relatore.
Con il parere favorevole del GOVERNO, la Commissione approva poi l’emendamento 15.100.
Si passa all’esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione del decreto-legge (pubblicati in allegato al resoconto).
Prendono la parola i senatori MORANDO (DS-U) e MARINO (Misto-Com) per lamentare l’avvenuta presentazione di numerosi emendamenti del Governo contenenti norme di delega. Si tratta di una prassi che, seppure molto diffusa nel recente passato, non appare tuttavia conforme al dettato costituzionale ed avverso alla quale anche nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari si è inteso limitarne il ricorso.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l’ordine del giorno 0/3344/1/5a.
Il PRESIDENTE ricorda che le proposte X1.0.100 (testo 3) ed i relativi subemendamenti sono stati trattati nella seduta antimeridiana di giovedì 14 aprile scorso e che la proposta X1.0.102 ed i relativi subemendamenti, nonché le proposte X1.0.103 e X1.0.104, sono state esaminate nella seduta pomeridiana del medesimo giorno.
Vengono poi ritirati gli emendamenti X1.0.1, X1.0.9, X1.0.2, X1.0.3, X1.0.4, X1.0.5, X1.0.6, X1.0.7, X1.0.8, X1.0.10 e X1.0.11.
La Commissione conviene poi di accantonare l’esame degli emendamenti X1.0.12 e X1.0.101 con i relativi subemendamenti.
Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell’esame , secondo l’orientamento già deciso, alla seduta antimeridiana di domani.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 22,35.
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344
al testo del decreto-legge
Art. 14.
14.1/1 (già 14.18)
Grillo
All’emendamento 14.1, al comma 7, lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) all’articolo 146, comma 1, le parole: "gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e l-quater)».
14.1/2 (già 14.19)
Eufemi
All’emendamento 14.1, al comma 1, dopo la lettera aggiungere la seguente:
«c-bis;) all’articolo 146, comma 1, le parole: "gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e l-quater)».
14.1/3 (già 14.21)
Tarolli, Nocco, Fasolino
All’emendamento 14.1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall’anno 2005, d’intesa con le organizzazioni sindacali, all’incentivazione della poduttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell’onere di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell’autorizzazione di spesa iscritta all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
14.1/4 (già 14.22)
Asciutti, Nocco, Fasolino
All’emendamento 14.1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall’anno 2005, d’intesa con le organizzazioni sindacali, all’incentivazione della poduttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell’onere di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell’autorizzazione di spesa iscritta all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
14.1/5 (già 14.302)
Il Relatore
All’emendamento 14.1, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Non si applica fino al 31 dicembre 2006 la tassa sulle concessioni governative sulle istanze, sugli atti e sui provvedimenti relativi ai brevetti per invenzioni industriali, ai brevetti per modelli di utilità ed ai brevetti per modelli e disegni ornamentali. Fino al 31 dicembre 2006, le istanze, gli atti e i provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti e disegni ornamentali sono esenti dall’imposta di bllo in modo assoluto.
3-ter. I proventi conseguiti dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni universitarie nell’esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
3-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-bis del presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l’anno 2005 e 11,1 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede quanto a ...,5 milioni di euro per l’anno 2005 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a 11,1 milioni di euro per l’anno 2006 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando le proiezioni per l’anno 2006 dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-ter del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per l’anno 2006 e 1,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando le proiezioni per i predetti anni dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
14.1/6 (già 14.2)
Zanda, Soliani, D’Andrea
Al comma 1, dopo le parole: «soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di» inserire le seguenti: «università ed enti di ricerca pubblici, se finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di borse di studio o di borse di ricerca,».
14.1/7 (già 14.4)
Nocco
Al comma 1 dopo le parole: «legge 7 dicembre 2000, n. 383,» aggiungere le seguenti: «e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e delle imprese».
14.1/8 (già 14.4a)
Nocco
Al comma 1 dopo le parole: «articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,» inserire le seguenti: «e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
14.1/9 (già 14.5)
Asciutti
Al comma 7, lettera a) dopo le parole: «di istituzioni universitarie pubbliche», inserire le parole: «di istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508».
Al comma 7, lettera b) dopo le parole: «di istituzioni universitarie pubbliche», inserire le parole: «di istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508».
Al comma 8, dopo le parole: «di istituzioni universitarie pubbliche», inserire le parole: «di istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508».
14.1/10 (già 14.6)
Eufemi
Al comma 7, lettera a), dopo le parole «enti parco regionali e nazionali» aggiungere le seguenti parole: «e dei consorzi, organismi ed enti universitari a prevalente partecipazione pubblica».
14.1/11 (già 14.7)
Grillo
Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «enti parco regionali e nazionali» aggiungere le seguenti parole: «e dei consorzi, organismi ed enti universitari a prevalente partecipazione pubblica».
14.1/12 (già 14.8)
Cantoni, Nocco
Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «regionali e nazionali» aggiungere le seguenti: «e delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20052007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
14.1/13 (già 14.9)
Cantoni, Nocco
Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, del periodo dopo la parola: «nazionali» le seguenti: «, per le fondazioni e le associazioni regolarmente riconosciute, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica».
14.1/14 (già 14.10)
Zanda, Soliani, D’Andrea
Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di borse di studio o di borse di ricerca,».
14.1/15 (già 14.12)
Asciutti
Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «all’articolo 100, comma 2,» sopprimere le seguenti: «lettera a) le parole: "o finalità di ricerca scientifica" sono soppresse; nel medesimo comma, la».
14.1/16 (già 14.13)
Salerno
Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,» aggiungere le seguenti: «delle fondazioni anche di diritto privato sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed operanti nel campo della ricerca scientifica,».
14.1/17 (già 14.14)
Salerno
Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,» aggiungere le seguenti: «delle fondazioni anche di diritto privato riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed operanti nel campo della ricerca scientifica,».
14.1/18 (già 14.15)
Eufemi
Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «enti parco regionali e nazionali» aggiungere le seguenti parole: «e dei consorzi, organismi ed enti universitari a prevalente partecipazione pubblica».
14.1/19 (già 14.16)
Grillo
Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «enti parco regionali e nazionali» aggiungere le seguenti parole: «e dei consorzi, organismi ed enti universitari a prevalente partecipazione pubblica».
14.1/20 (già 14.17)
Zanda, Soliani, D’Andrea
Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di borse di studio o di borse di ricerca,».
14.1/21 (già 14.20)
Zanda
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. Ai fini dell’applicazione del regime di deducibilità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera l-quater), e all’articolo 100, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ammesse le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università ed istituti di istruzione universitari o di ricerca stranieri, come individuati ai sensi del comma 7-ter, purché finalizzate al concorso al finanziamento ovvero all’istituzione di borse di studio per studenti e ricercatori italiani.
7-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, individua con proprio decreto, adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, l’elenco delle istituzioni universitarie e di ricerca straniere per le quali è applicabile il regime fiscale delle erogazioni liberali di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:
a) riconosciuta rilevanza scientifica delle istituzioni universitarie sul piano internazionale;
b) sussistenza di accordi di partenariato e di collaborazione, per finalità didattiche e di ricerca, con università o enti di ricerca pubblici nazionali;
c) coerenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle istituzioni universitarie rispetto ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane.
7-quater. Ai fini della permanenza nell’elenco di cui al comma 7-ter, il medesimo decreto individua altresì le forme e modalità di verifica dell’offettiva destinazione delle erogazioni liberali ammesse al regime della deducibilità fiscale».
14.1/22 (già 14.23)
Tarolli, Nocco, Fasolino
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Il comma 7-bis dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 282 come modificato e integrato dall’articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2003, n. 200 e dall’articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato».
14.1/23 (già 14.24)
Asciutti, Nocco, Fasolino
Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:
«8-bis. Il comma 7-bis dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 282 come modificato e integrato dall’articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2003, n. 200 e dall’articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato».
14.1
Nocco, Fasolino
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 14.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 10, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui."; nel medesimo comma, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente: "l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.";
b) all’articolo 15, comma 1, lettera i-bis), le parole: "delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)", sono soppresse;
c) all’articolo 100 comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le erogazioni liberali effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali."; nello stesso comma, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) le erogazioni liberali nella misura del 10 per cento del reddito di impresa dichiarato e, comunque, per un importo massimo di 70.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato a favore di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all’OCSE;".
2. Le deduzioni previste dagli articoli 10, comma 1, lettera g) e 100, comma 2, lettere c) ed h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non sono cumulabili con altre deduzioni o detrazioni di imposta, previste da altre disposizioni di legge.
3. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto, nonché dai diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuate ai sensi degli articoli 10, comma 1, lettera l-quater) e 100, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ridotti del novanta per cento.».
14.2
Zanda, Soliani, D’Andrea
Al comma 1, dopo le parole: «soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di» inserire le seguenti: «università ed enti di ricerca pubblici, se finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di borse di studio o di borse di ricerca,».
14.3
Il Relatore
Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,», inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».
14.300
Il Relatore
Al comma 1, dopo le parole: «articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,», inserire le seguenti: «e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
14.4
Nocco
Al comma 1 dopo le parole: «legge 7 dicembre 2000, n. 383,» aggiungere le seguenti: «e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e delle imprese».
14.4a
Nocco
Al comma 1 dopo le parole: «articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,» inserire le seguenti: «e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
14.301
Il Relatore
All’articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera a). quarto rigo, dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» inserire le seguenti: «gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCCS), gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 228»;
b) al comma 7, lettera b), quarto rigo, dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» inserire le seguenti: «gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCCS), gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 228»:
c) al comma 7 lettera b) dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» inserire le seguenti: «le fondazioni e le associazioni regolarmente riconosciute a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica»;
d) al comma 8, secondo rigo, dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» inserire le seguenti: «gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCCS), gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 228».
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.750.000 per l’anno 2006 e ad euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base «fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando le proiezioni per i predetti anni dell’accantonamento relativo al Ministero della salute.
14.5
Asciutti
Al comma 7, lettera a) dopo le parole: «di istituzioni universitarie pubbliche», inserire le parole: «di istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508».
Al comma 7, lettera b) dopo le parole: «di istituzioni universitarie pubbliche», inserire le parole: «di istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508».
Al comma 8, dopo le parole: «di istituzioni universitarie pubbliche», inserire le parole: «di istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508».
14.6
Eufemi
Al comma 7, lettera a), dopo le parole «enti parco regionali e nazionali» aggiungere le seguenti parole: «e dei consorzi, organismi ed enti universitari a prevalente partecipazione pubblica».
14.7
Grillo
Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «enti parco regionali e nazionali» aggiungere le seguenti parole: «e dei consorzi, organismi ed enti universitari a prevalente partecipazione pubblica».
14.8
Cantoni, Nocco
Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «regionali e nazionali» aggiungere le seguenti: «e delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20052007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
14.9
Cantoni, Nocco
Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, del periodo dopo la parola: «nazionali» le seguenti: «, per le fondazioni e le associazioni regolarmente riconosciute, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica».
14.10
Zanda, Soliani, D’Andrea
Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di borse di studio o di borse di ricerca,».
14.11
Il Relatore
Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: «lettera a), le parole: "o finalità di ricerca scientifica" sono soppresse; nel medesimo comma,».
14.12
Asciutti
Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «all’articolo 100, comma 2,» sopprimere le seguenti: «lettera a) le parole: "o finalità di ricerca scientifica" sono soppresse; nel medesimo comma, la».
14.13
Salerno
Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,» aggiungere le seguenti: «delle fondazioni anche di diritto privato sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed operanti nel campo della ricerca scientifica,».
14.14
Salerno
Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,» aggiungere le seguenti: «delle fondazioni anche di diritto privato riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed operanti nel campo della ricerca scientifica,».
14.15
Eufemi
Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «enti parco regionali e nazionali» aggiungere le seguenti parole: «e dei consorzi, organismi ed enti universitari a prevalente partecipazione pubblica».
14.16
Grillo
Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «enti parco regionali e nazionali» aggiungere le seguenti parole: «e dei consorzi, organismi ed enti universitari a prevalente partecipazione pubblica».
14.17
Zanda, Soliani, D’Andrea
Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di borse di studio o di borse di ricerca,».
14.18
Grillo
Al comma 7, lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all’articolo 146, comma 1, le parole: "gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e l-quater)».
14.19
Eufemi
Al comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) all’articolo 146, comma 1, le parole: "gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e l-quater)».
14.20
Zanda
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. Ai fini dell’applicazione del regime di deducibilità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera l-quater), e all’articolo 100, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ammesse le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università ed istituti di istruzione universitari o di ricerca stranieri, come individuati ai sensi del comma 7-ter, purché finalizzate al concorso al finanziamento ovvero all’istituzione di borse di studio per studenti e ricercatori italiani.
7-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, individua con proprio decreto, adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, l’elenco delle istituzioni universitarie e di ricerca straniere per le quali è applicabile il regime fiscale delle erogazioni liberali di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:
a) riconosciuta rilevanza scientifica delle istituzioni universitarie sul piano internazionale;
b) sussistenza di accordi di partenariato e di collaborazione, per finalità didattiche e di ricerca, con università o enti di ricerca pubblici nazionali;
c) coerenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle istituzioni universitarie rispetto ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane.
7-quater. Ai fini della permanenza nell’elenco di cui al comma 7-ter, il medesimo decreto individua altresì le forme e modalità di verifica dell’offettiva destinazione delle erogazioni liberali ammesse al regime della deducibilità fiscale».
14.21
Tarolli, Nocco, Fasolino
All’emendamento 14.1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«8-bis. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall’anno 2005, d’intesa con le organizzazioni sindacali, all’incentivazione della poduttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell’onere di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell’autorizzazione di spesa iscritta all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
14.22
Asciutti, Nocco, Fasolino
All’emendamento 14.1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall’anno 2005, d’intesa con le organizzazioni sindacali, all’incentivazione della poduttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell’onere di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell’autorizzazione di spesa iscritta all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
14.302
Il Relatore
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Non si applica fino al 31 dicembre 2006 la tassa sulle concessioni governative sulle istanze, sugli atti e sui provvedimenti relativi ai brevetti per invenzioni industriali, ai brevetti per modelli di utilità ed ai brevetti per modelli e disegni ornamentali. Fino al 31 dicembre 2006, le istanze, gli atti e i provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti e disegni ornamentali sono esenti dall’imposta di bllo in modo assoluto.
8-ter. I proventi conseguiti dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni universitarie nell’esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
8-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8-bis del presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l’anno 2005 e 11,1 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede quanto a ...,5 milioni di euro per l’anno 2005 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a 11,1 milioni di euro per l’anno 2006 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando le proiezioni per l’anno 2006 dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8-ter del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per l’anno 2006 e 1,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando le proiezioni per i predetti anni dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
14.23
Tarolli, Nocco, Fasolino
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Il comma 7-bis dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 282 come modificato e integrato dall’articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2003, n. 200 e dall’articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato».
14.24
Asciutti, Nocco, Fasolino
Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:
«8-bis. Il comma 7-bis dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 282 come modificato e integrato dall’articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2003, n. 200 e dall’articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato».
14.0.1
Nocco
Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Incentivi per la ricerca universitaria)
1. Le somme trasferite a qualsiasi titolo dalle società e dagli altri soggetti passivi all’IRES a favore di università di enti di ricerca e di istituzioni universitarie sono integralmente deducibili dal reddito imponibile.
2. I trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, di enti di ricerca e di istituzioni universitarie sono esclusi da imposte, tasse e diritti dovuti a qualsiasi titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione fatti ai sensi del presente articolo sono ridotti del 90 per cento.
3. È soppressa la tassa sulle concessioni governative sulle istanze, sugli atti e sui provvedimenti relativi ai brevetti per invenzioni industriali, ai brevetti per modelli di utilità ed ai brevetti per modelli e disegni ornamentali. Le istanze, gli atti e i provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti e disegni ornamentali sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto.
4. I proventi conseguiti dalle università, di enti di ricerca e di istituzioni universitarie nell’esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
5. In attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi:
a) nell’articolo 100, comma 2), lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: ", per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato", sono soppresse;
b) sono soppressi gli articoli 9 e 10 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
c) nella tabella di cui all’allegato B annessa al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo l’articolo 27-ter è aggiunto il seguente: "27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali".
6. Le disposizioni di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni introdotte dall’articolo 1, comma 376, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano, sino al 30 settembre 2006, con riferimento ai beni immobili strumentali all’esercizio dell’attività commerciale ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e alle aree edificabili che costituiscono immobilizzazioni materiali o beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, posseduti al 1º gennaio 2005.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo:
a) di quota parte delle risorse disponibili sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 6.
14.0.2
Nocco, Lauro
Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l’anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 30.000.000 di euro a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legge 29 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1994, n. 481, recante interventi per la ristrutturazione del settore siderurgico, e, quanto a 70.000.000 di euro, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e, 10 commi 2, 3 e 4.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1997, n. 403 è inserito il seguente comma:
"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GP o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità, che verranno definite con accordo di programma fra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403"».
14.0.3
Lauro
Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l’anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 30.000.000 euro a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1994, n. 481, recante interventi per la ristrutturazione del settore siderurgico, e, quanto a 70.000.000 euro, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e, 10 commi 2, 3 e 4.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1997, n. 403 è inserito il seguente comma:
"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità, che verranno definite con accordo di programma fra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403"».
14.0.4
Nocco
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Promozione utilizzo GPL e metano per autotrazione)
1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l’anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 30.000.000 di euro a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, recante interventi per la ristrutturazione del settore siderurgico, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa e, quanto a 70.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 de decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403 è inserito il seguente comma:
"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all’articolo 29 del decretolegge 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità, che verranno definite con accordo di programma fra il Ministero delle attività produttive e e associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183 recante norme di attuazione dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403"».
14.0.5
Ciccanti
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l’anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 30.000.000 euro a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1994, n. 481, recante interventi per la ristrutturazione del settore siderurgico, e, quanto a 70.000.000 euro, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3 e 10 commi 2, 3 e 4.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403 è inserito il seguente comma:
"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità, che verranno definite con accordo di programma fra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183 recante norme di attuazione dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403"».
14.0.6
Giaretta
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l’anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 30.000.000 euro a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1994, n. 481, recante interventi per la ristrutturazione del settore siderurgico, e, quanto a 70.000.000 euro, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3 e 10 commi 2, 3 e 4.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1997, n. 403 è inserito il seguente comma:
"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità, che verranno definite con accordo di programma fra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183 recante norme di attuazione dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1997, n. 403"».
14.0.7
Collino, Tofani
Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l’anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 30.000.000 di euro a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, recante interventi per la ristrutturazione del settore siderurgico, e, quanto a 70.000.000 di euro, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3 e 10 commi 2, 3 e 4.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1997, n. 403 è aggiunto il seguente:
"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità, che verranno definite con accordo di programma fra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183 recante norme di attuazione dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1997, n. 403"».
14.0.8
Nocco, Lauro
Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di attività cooperativa)
1. L’Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti, ente morale ai sensi del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1764, è trasformato in Fondazione. Lo statuto della Fondazione concernente anche l’individuazione degli organi dell’istituto, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive. Il patrimonio della Fondazione è costituito ed incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e privati. In particolare, alla Fondazione è assegnata una quota non inferiore al 60% dei fondi di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché una quota non inferiore al 30% degli importi versati ai fondi cooperativi dalle società non aderenti alle associazioni rappresentative del movimento cooperativo, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Alla Fondazione possono essere concesso in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione dell’ente restano nell’incarico fino alla nomina del primo Consiglio di amministrazione successivamente all’acquisto della personalità giuridica mediante riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Le entrate di cui all’articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, come integrato dall’articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonchè quelle di cui all’articolo 11 della stessa legge, non utilizzate nell’anno di riassegnazione, possono essere impegnate negli anni successivi.
3. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le seguenti parole «non aventi scopi mutualistici» sono soppresse. All’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 «ed alle società aventi scopi mutualistici» sono soppresse.
4. L’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, è sostituito dal seguente: «Per esigenze organizzative ed in relazione alla situazione del mercato, l’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di amministrazione, può stabilire nei confronti del socio, successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto sia di lavoro, in forma subordinata o autonoma, sia in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dalla instaurazione dei predetti rapporti associativi ed eventualmente di lavoro di qualsiasi forma, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
5. Al comma 2 dell’articolo 19-ter del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, le parole "31 marzo" sono sostituite con le parole "30 giugno"».
14.0.9
Nocco, Boscetto
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. All’art. 10 del D.P.R. 22.12.1936, n. 917 dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
"3-ter. Ulteriore deduzione di euro 10.000 è riconosciuta al reddito dei frontalieri derivante dal rapporto di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Viene considerato tale anche il reddito da pensione percepito all’estero e conseguito a seguito della citata attività".
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo determinato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
14.0.10
Nocco, Lauro
Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
1. All’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:
"3. Le entrate di cui al comma 1, non utilizzate nel corso dell’anno di riassegnazione, permangono nelle disponibilità del fondo, di cui al comma 2, per gli anni successivi. Le somme impegnate e non liquidate possono essere comunque utilizzate per le finalità previste dalla presente norma".
2. Le disponibilità del Fondo di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 11 marzo 1995, n. 111, non impegnati alla fine dell’esercizio finanziario possono essere utilizzati negli esercizi successivi».
14.0.11
Pedrini
Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
1. All’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
2. All’art. 16, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, le parole "31 marzo 2002" sono sostituite d alle seguenti: "31 marzo 2006".
3. La riapertura dei termini per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 disposta dai commi precedenti rende improcedibile l’applicazione delle sanzioni».
14.0.12
Nocco, Lauro
Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
1. All’art. 1, comma 43, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».
14.0.13
Vizzini
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. All’art. 26, comma 5, primo periodo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Stato" aggiungere le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall’arti. 2 comma 5 lettera c) del D:P:R: 27 gennaio 1998, n. 25"».
14.0.14 (testo 2)
Michelini, Thaler Ausserhofer, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto speciale
e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)
Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti».
14.0.14
Michelini, Thaler Ausserhofer, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto speciale
e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)
Sono fatte salve le competenze spettanti alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli Statuti speciali, delle relative norme di attuazione e dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, nonché quanto previsto dalle Intese Istituzionali e dagli accordi, comunque denominati, stipulati tra lo Stato le Regioni a Statuto speciale e le province autonome».
14.0.15
Girfatti, Nocco
Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
1. In attuazione del Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, è stanziata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la somma di 12 milioni di euro per il completamento degli interventi di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, autorizzati dalla Commissione Europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1º febbraio 2001.
2. La concessione dei contributi di cui all’articolo 3 della legge n. 88 del 2001, limitata a due semestralità per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, è consentita, per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, ad imprese che abbiano presentato istanza entro il 3 maggio 2002 ed è disposta tenuto conto del massimo grado di avanzamento desumibile dalle rilevazioni, nell’anno 2003, degli organismi di classificazione preposti al controllo tecnico sulle costruzioni navali. Nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di avanzamento, sono assistite con precedenza, nell’ordine:
le iniziative che assicurino i più elevati standard di sicurezza e di tutela dell’ambiente marino, con precedenza in tale ambito per le navi cisterna a basso impatto ambientale;
le iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali.
3. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti già previsti dall’art. 4, comma 209, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
14.0.300
Il Relatore
Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Dopo il comma 2 dell’art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
"2-bis. Per i dipendenti appartenenti alle qualifiche delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e della riabilitazione di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono costituite, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, distinte discipline nell’ambito del contratto del comparto sanità alla cui definizione partecipano, in deroga a quanto previsto dall’art. 43, anche le rispettive organizzazioni sindacali di categoria che vantino una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale; a tal fine il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate dai dipendenti appartenenti alle qualifiche delle professioni sanitarie infermieristiche tecniche e della riabilitazione, di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, il dato elettorale viene espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni per le rappresentanze unitarie del personale rispetto al totale dei voti espressi dai dipendenti appartenenti alle qualifiche delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251».
14.0.301
Il Relatore
Dopo il Capo VIII aggiungere il seguente:
Capo VIII-bis – Disposizioni in materia di magistratura onoraria
«Art. 14-bis.
(Disposizioni concernenti i giudici onorari di tribunale
ed i vice procuratori onorari)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari già confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per effetto di proroga nell’incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termini dell’incarico».
Art. 15.
15.100
Il Relatore
Al comma 1, nell’alinea, dopo le parole: «per l’anno 2006», sopprimere la seguente: «e».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «degli stanziamenti iscritti» con le seguenti: «dello stanziamento iscritto»; sostituire le parole: «Fondo speciale di parte corrente» con le seguenti: «di parte corrente "Fondo speciale"» e sopprimere le parole: «all’uopo».
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «degli stanziamenti iscritti» con le seguenti: «dello stanziamento iscritto»; sostituire le parole: «"Fondo speciale di conto capitale"» con le seguenti: «di conto capitale "Fondo speciale"» e sopprimere le parole: «all’uopo».
Al comma 3, sopprimere le parole: «per l’attuazione del presente decreto».
ORDINE DEL GIORNO,
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344
al testo di conversione del decreto-legge
0/3344/1/5ª
Rollandin, Thaler, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Andreotti, Cossiga, Pedrini, Frau
Il Senato,
premesso che:
la grave crisi economica sta producendo una forte riduzione delle presenze turistiche nelle regioni alpine, con particolare riferimento alla Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige;
le imprese operanti nel settore turistico alberghiero rappresentano per queste regioni un importante bacino occupazionale;
impegna il Governo a intervenire, tenendo conto delle effettive esigenze reali e operative delle imprese di tale settore, individuando in tempi rapidi, gli strumenti necessari che possano far fronte alla crisi occupazionale attualmente in atto nelle Regioni citate, destinando allo scopo parte delle risorse di cui all’articolo 13 del disegno di legge n. 3344.
x1.0.1
Eufemi, Tarolli
Dopo l’articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la modifica de la Commissione Centrale
Cooperative e del Comitato Centrale presso il Ministero delle Attività Produttive)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a modificare la composizione della Commissione Centrale Cooperative e del Comitato Centrale cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del D.L.C.P.S. n. 1577/47, al fine di adeguarne il funzionamento al vigente assetto normativo.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono:
a) indicati la composizione, il funzionamento e i compiti della Commissione Centrale Cooperative e del Comitato Centrale Cooperative;
b) determinati i criteri e le modalità di partecipazione delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tute a del movimento cooperativo, in modo da garantire un numero di membri proporzionato rispetto all’effettivo grado di rappresentatività, misurato secondo il disposto di cui al comma 7, dell’articolo 2 del D. Lgs. n. 220, del 2002;
c) individuati, i Ministeri, oltre al Ministero delle Attività Produttive, direttamente interessati e coinvolti, i cui rappresentanti devono far parte della Commissione e del Comitato;
d) stabilite le funzioni proprie de suddetti organi, in modo da renderli più funzionali alle esigenze della pubblica amministrazione.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto la Commissione Centrale ed il Comitato devono essere ricostituiti secondo la nuova normativa.
3. Il decreto legislativo di cui ai commi precedenti è adottato su proposta del Ministro per le Attività Produttive ed è trasmesso al Parlamento perché sia espresso il parere entro sessanta giorni dalla lata della trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato, anche in mancanza del parere».
x1.0.9
Tarolli
Dopo l’articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la modifica de la Commissione Centrale
Cooperative e del Comitato Centrale presso il Ministero delle Attività Produttive)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a modificare la composizione della Commissione Centrale Cooperative e del Comitato Centrale cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del D.L.C.P.S. n. 1577/47, al fine di adeguarne il funzionamento al vigente assetto normativo.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono:
a) indicati la composizione, il funzionamento e i compiti della Commissione Centrale Cooperative e del Comitato Centrale Cooperative;
b) determinati i criteri e le modalità di partecipazione delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tute a del movimento cooperativo, in modo da garantire un numero di membri proporzionato rispetto all’effettivo grado di rappresentatività, misurato secondo il disposto di cui al comma 7, dell’articolo 2 del D. Lgs. n. 220, del 2002;
c) individuati, i Ministeri, oltre al Ministero delle Attività Produttive, direttamente interessati e coinvolti, i cui rappresentanti devono far parte della Commissione e del Comitato;
d) stabilite le funzioni proprie de suddetti organi, in modo da renderli più funzionali alle esigenze della pubblica amministrazione.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto la Commissione Centrale ed il Comitato devono essere ricostituiti secondo la nuova normativa.
3. Il decreto legislativo di cui ai commi precedenti è adottato su proposta del Ministro per le Attività Produttive ed è trasmesso al Parlamento perché sia espresso il parere entro sessanta giorni dalla lata della trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato, anche in mancanza del parere».
x1.0.2
Ciccanti
Dopo l’articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Liberalizzazione dell’attività di impresa)
1. L’avvio, lo svolgimento e la trasformazione dell’attività d’impresa non sono soggetti a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, salvo che:
a) nei casi espressamente previsti dalla leggi vigenti a tutela dei diritti e interessi garantiti dall’art. 41, secondo comma, della Costituzione;
b) nei casi derivanti dagli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a individuare, nelle materie di legislazione concorrente ed esclusiva dello Stato, tutte le attività di impresa per le quali, in deroga al principio generale di cui al comma 1, siano ancora necessari atti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, da parte di amministrazioni pubbliche.
Ogni deroga al principio generale di cui al comma 1, da individuare nell’esercizio della presente delega, deve fondarsi sui seguenti presupposti:
– che ne sia congruamente giustificata la necessità, anche ricorrendo a metodi di analisi di impatto della regolazione;
– che sia stata verificata l’assenza, per ciascun caso, di valide alternative al meccanismo autorizzatorio e discrezionale;
– che ciascuna deroga sia comunque prevista da una espressa disposizione di legge o di regolamento dello Stato, successiva all’esercizio della delega o da essa richiamata, ovvero da una normativa regionale.
3. Sono automaticamente abrogate, al momento dell’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, le disposizioni legislative e regolamentari relative ai procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati non contenute nei decreti legislativi stessi».
x1.0.3
Nocco
Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Liberalizzazione dell’attività di impresa)
1. L’avvio, lo svolgimento e la trasformazione dell’attività d’impresa non sono soggetti a provvedimenti di autorizzazine, di licenza o di assenso, comunque denominati, salvo che:
a) nei casi espressamente previsti dalle leggi vigenti a tutela dei diritti e interessi garantiti dall’art. 41, secondo comma, della Costituzione;
b) nei casi derivanti dagli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a individuare, nelle materie di leg slazione concorrente ed esclusiva dello Stato, tutte le attività di impresa per le qual, in deroga al principio generale di cui al comma 1, siano ancora necessari atti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, da parte di amministrazioni pubbliche.
Ogni deroga al principio generale di cui comma 1, da individuare nell’esercizio della presente delega, deve fondarsi sui seguenti presupposti:
– che ne sia congruamente giustificata la necessità, anche ricorrendo a metodi di analisi di impatto della regolazione;
– che sia stata verificata l’assenza, per ciascun caso, di valide alternative al meccanismo autorizzatorio e discrezionale;
– che ciascuna deroga sia comunque prevista da una espressa disposizione di legge o di regolamento dello Stato, successiva all’esercizio della delega o da essa richiamata, ovvero da una normativa regionale.
3. Sono automaticamente abroga e, al momento dell’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, le disposizioni legislative e regolamentari relative ai procedimenti di autorizzazione, ii licenza o di assenso comunque denominati non contenute nei decreti legislativi stessi».
x1.0.4
Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riordino e sicurezza degli impianti)
1. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 44 è sostituito dai seguenti:
"44. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;
d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti alle lettere a) e b).
44-bis. Le disposizioni del capo V della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma precedente"».
x1.0.5
Franco Paolo
Dopo l’articolo 1, della legge di conversione, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riordino sicurezza degli impianti)
1. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 44 è sostituito dai seguenti:
"44. Entro dodici mesi da, la data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;
d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti alle lettere a) e b).
«44-bis. Le disposizioni del capo V della parte seconda del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui aI comma precedente"».
x1.0.6
Eufemi, Tarolli
Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riordino e sicurezza degli impianti)
1. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 44 è sostituito dai seguenti:
"44. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;
d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti alle lettere a) e b).
44-bis. Le disposizioni del capo V della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma precedente"».
x1.0.7
Bastianoni, Giaretta
Dopo l’articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Riordino e sicurezza degli impianti)
1. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 44 è sostituito dai seguenti:
"44. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;
d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti alle lettere a) e b)".
"44-bis. Le disposizioni del capo V della parte seconda del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma precedente"».
x1.0.8
Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella, Caddeo
Dopo l’articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Riordino e sicurezza degli impianti)
1. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 44 è sostituito dai seguenti:
"44. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;
d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti alle lettere a) e b)".
"44-bis. Le disposizioni del capo V della parte seconda del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto, se compatibili a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma precedente"».
x1.0.10
Nocco, Lauro
Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Delega per l’adeguamento della normativa nazionale in materia di concorrenza al Regolamento CE del Consiglio n. 1/2003 e al Regolamento CE del Consiglio n. 139/2004)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e, con le modalità di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 5 della legge n. 23 ottobre 2003, n. 306, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale di tutela della concorrenza, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, alla nuova disciplina comunitaria introdotta dal Regolamento CE del Consiglio n. 1/2003 e dal Regolamento CE del Consiglio n. 139/2004, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rendere la normativa nazionale coerente con quella comunitaria, con particolare riferimento alla disciplina delle autorizzazioni in deroga delle intese restrittive della concorrenza, e alla tutela giurisdizionale;
b) adeguare i poteri decisionali, cautelari e istruttori dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel quadro di una stretta collaborazione con le Autorità dell’Unione europea e degli Stati membri;
c) adeguare le previsioni inerenti i termini procedurali e le soglie di rilevanza alle mutate condizioni del sistema produttivo, anche prevedendo forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese».
x1.0.11
Nocco, Lauro
Dopo l’articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1-bis. Il comma 44 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dal seguente:
"44. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi per il riordino e l’adeguamento delle vigenti disposizioni in materia di impiantistica all’interno degli edifici, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi;
a) revisione, razionalizzazione e semplificazione della normativa tecnica, in conformità alla disciplina comunitaria e alle regole uniformi adottate in ambito internazionale, anche al fine di tutelare la concorrenza;
b) definizione dei princìpi generali della materia, con particolare riguardo alla tutela della salute;
c) definizione dei livelli essenziali delle prestezioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
d) promozione di un efficace sistema di controlli e di verifiche sugli impianti;
e) rafforzamento della tutela della sicurezza degli utilizzatori degli impianti, in conformità ai princìpi comunitari e nazionali relativi alla protezione del consumatore e alla promozione della concorrenza;
f) individuazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, garantendo forme adeguate di coordinamento, nel rispetto del principio di leale collaborazione;
g) revisione della disciplina sanzionatoria, con particolare riguardo alla previsione di adeguate sanzioni per le violazioni degli obblighi riguardanti le verifiche e i controlli sugli impianti’"».
x1.0.12
Nocco, Boscetto
Dopo l’articolo 1, del disegno di legge di conversione, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Delega al Governo in materia di semplificazione di tributi locali)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto alla revisione, armonizzazione e semplificazione, con effetto dal 1º gennaio 2006, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) soppressione dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
b) concentrazione in un’unica obbligazione fiscale ed in un’unica modalità di prelievo delle fattispecie attualmente costituenti presupposto impositivo dei due tributi;
c) eliminazione di duplicazioni amministrative e snellimento delle procedure gestionali dei prelievi;
d) mantenimento del regime delle attuali esenzioni vigenti per entrambi i tributi, anche con riferimento alle insegne di esercizio;
e) armonizzazione della normativa con il diritto sulle pubbliche affissioni;
f) soggettività passiva solidale al pagamento della nuova tassa per quanto concerne gli impianti pubblicitari da parte di chi dispone dell’impianto e di chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario;
g) revisione ed ammortizzazione del procedimento di accertamento e riscossione finalizzata alla maggiore efficienza, efficacia e semplificazione delle procedure;
h) accelerazione delle fasi contenziose relative ai prelievi e omogeneizzazione dei giudizi;
i) ridefinizione delle tariffe nel principio della salvaguardia dell’equilibrio finanziario complessivo;
j) determinazione forfetaria della tassa per l’occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo, comunale con linee elettriche, cavi, condutture e simili;
k) previsione di una tariffa massima, anche forfetaria, commisurata alle superfici ed alla durata, con articolazione delle tariffe secondo il beneficio economico ritraibile, prevedendo differenziazioni in relazione al numero degli aiutanti dei comuni e maggiorazione in ragione della differente importanza economica delle zone del territorio comunale, razionalizzando le attuali fattispecie imponibili;
l) abrogazione espressa delle norme incompatibili con le disposizioni di attuazione della presente delega.
2. Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato.
3. Per i due anni successivi alla data di scadenza dell’esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il margine per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti».
x1.0.101/1
Cavallaro
All’emendamento x1.0.101, sostituire il capoverso «Art. 1-bis» con i seguenti:
«Art. 1-bis.
(Oggetto)
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 33, quinto comma, 35 e 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, disciplina l’esercizio e le forme organizzative delle professioni intellettuali.
Art. 1-ter.
(Princìpi generali)
1. Le disposizioni della presente legge stabiliscono i princìpi fondamentali in materia di professioni intellettuali.
Art. 1-quater.
(Scopi)
1. La presente legge:
a) garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in qualunque modo e forma esercitate, anche in forma subordinata o collettiva, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega, ed allo scopo di garantire ai fruitori dei servizi professionali la qualità e la correttezza della prestazione richiesta;
b) provvede affinché le professioni intellettuali siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei princìpi della personalità della prestazione, del pluralismo, dell’indipendenza, della responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia legittimamente stabilite;
c) individua i criteri per garantire la libera competizione professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con l’organizzazione delle professioni intellettuali.
Art. 1-quinquies.
(Attività professionali regolamentate ed ordini professionali)
1. L’esercizio dell’attività professionale è libero.
2. La legge stabilisce quando l’esercizio dell’attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all’iscrizione ad appositi albi od elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, e individua le attività professionali regolamentate, disponendo la formazione di appositi albi professionali e la costituzione degli ordini professionali di cui fanno parte gli iscritti nei rispettivi albi, nonché la verifica periodica degli albi da parte degli ordini, la certificazione attestante la qualificazione professionale degli iscritti agli albi e la qualità delle prestazioni professionali.
3. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati a livello locale e nazionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge e dai rispettivi ordinamenti.
Art. 1-sexies.
(Istituzione di nuovi ordini)
1. Fatti salvi gli Ordini professionali attualmente esistenti l’istituzione di nuovi Ordini è subordinata alla necessita di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di rilevanti danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.
Art. 1-septies.
(Riconoscimento delle associazioni professionali)
1. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all’articolo 2229 del codice civile e non soggette all’iscrizione in appositi albi, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 1-nonies possono essere riconosciute.
2. Il riconoscimento è disposto su conforme parere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, dal Ministro della Giustizia con l’iscrizione in apposito registro presso il Ministero.
3. Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all’esercizio dell’attività professionale, né di sovrapposizione alle attività comunque riservate agli Ordini professionali.
Art. 1-octies.
(Natura delle associazioni professionali)
1. Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente articolo 1-septies sono di natura privata, sono costituite su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti previe le necessarie verifiche un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all’aggiornamento professionale ed al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell’attività professionale.
Art. 1-nonies.
(Decreti legislativi delegati in materia di associazioni
professionali riconosciute)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l’iscrizione nel registro ed ai professionisti per l’attestato di cui agli articoli precedenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esistenza di uno statuto dell’associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l’ambito dell’attività professionale, preveda l’elaborazione e l’adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale;
b) la disponibilità da parte dell’associazione di adeguate strutture organizzative e tecnicoscientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli iscritti il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione del codice deontologico;
c) la previsione di un limite temporale di validità dell’attestato.
Art. 1-decies.
(Natura degli ordini professionali)
1. Gli ordini professionali sono enti pubblici nazionali non economici.
2. Agli ordini professionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni.
3. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall’articolo 1. comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni.
4. Gli Ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti in materia, l’esercizio delle proprie competenze.
Art. 1-undecies.
(Competenze)
1. Gli ordini professionali sono competenti nelle seguenti materie:
a) tenuta e aggiornamento degli albi;
b) verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
c) deontologia professionale;
d) pubblicità professionale;
e) certificazione della qualificazione professionale;
f) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione e funzionamento degli organi rappresentativi;
g) formazione e aggiornamento professionale;
h) accreditamento dei percorsi formativi;
i) monitoraggio del mercato delle prestazioni;
l) ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni;
m) controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme di deontologia professionale;
n) informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche;
o) espressione di pareri alle pubbliche amministrazioni.
Art. 1-duodecies.
(Controllo e vigilanza sugli atti degli Ordini – Scioglimento
degli organi nazionali, regionali e locali)
1. La vigilanza sull’attività e la gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della Giustizia.
2. Ai fini di cui al comma I, le deliberazioni concernenti I ’approvazione dello statuto e dei regolamenti sono inviate, entro quindici giorni dalla loro approvazione, al Ministro della giustizia che, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevimento.
3. I provvedimenti relativi alla formazione, all’aggiornamento ed agli sbocchi professionali devono essere altresì notificati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica che, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevimento. In caso contrario i provvedimenti acquistano efficacia intendendosi così adottati.
4. La legge stabilisce eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza di altri Ministri, d’intesa con il Ministro della Giustizia, in relazione alla specificità delle singole professioni.
5. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.
6. Con il decreto di cui la comma 5 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.
7. Le Federazioni Regionali e i Consigli locali degli ordini possono essere sciolti con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale dell’Ordine, in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.
8. Con il decreto di cui al comma 7 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.
Art. 1-terdecies.
(Accesso)
1. L’accesso all’esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, fatto salvo ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione il superamento l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione ove previsto dalla legge.
2. La legge può tuttavia prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l’abilitazione all’esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni. In tali casi l’accesso professionale si consegue mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.
3. Le Università e gli istituti d’istruzione secondaria, d’intesa e in collaborazione con gli Ordini professionali, istituiscono corsi di formazione per la preparazione all’esame di Stato.
Art. 1-quaterdecies.
(Esame di Stato)
1. La disciplina dell’esame di Stato deve garantire l’uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze ed abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell’attività professionale.
2. Le commissioni giudicatrici sono formate nel rispetto dei canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che vi sia un’adeguata partecipazione di rappresentanti degli ordini professionali.
Art. 1-quindecies.
(Tirocinio)
1. Lo svolgimento dell’attività professionale deve essere preceduto da un adeguato tirocinio professionale.
2. Il tirocinio si conforma a criteri che garantiscono l’effettività dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.
3. Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il percorso formativo e non può avere comunque durata superiore a tre anni.
4. Lo svolgimento del tirocinio dovrà in ogni caso garantire l’acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.
Art 1-sexdecies.
(Formazione professionale permanente)
1. Gli Ordini professionali curano l’aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti organizzando appositi corsi, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scientifiche e culturali.
2. Per l’organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento gli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
3. In ogni caso l’organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale.
Art. 1-sexdecies.
(Codici deontologici)
1. Gli ordini professionali sono obbligati ad emanare un codice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo ordine, elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo i princìpi dettati dalla presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento professionale.
2. Il codice deontologico è approvato dal consiglio nazionale dell’ordine con deliberazione assunta previa consultazione degli organi locali. Il testo del codice approvato dal Consiglio nazionale dell’ordine è inviato, entro quindici giorni dall’approvazione al Ministro della giustizia, ed eventualmente agli altri Ministri vigilanti. Il Ministro, se del caso di concerto con gli altri Ministri vigilanti, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni. In caso contrario, verificata la rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l’ordinamento professionale, il codice è adottato con decreto del Ministro della giustizia, se del caso di concerto con gli altri Ministri vigilanti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge i Consigli Nazionali degli ordini di cui all’allegato elenco A sono tenuti ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 1-septdecies.
(Tariffe)
1. Il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione consensuale fra le parti.
2. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali.
3. Il decreto di cui al comma precedente individua gli onorari consigliati, che indicano compensi rapportati al costo ed al valore medio della prestazione, comprensivo delle spese e dell’onorario del professionista.
4. Le tariffe possono prevedere prestazioni per le quali, a tutela del cliente, sono fissati i corrispettivi massimi che devono essere rispettati dalle parti.
Art. 1-octodecies.
(Pubblicità)
1. La pubblicità delle attività professionali è consentita, purché sia effettuata garantendo la correttezza dell’informazione e il rispetto delle norme deontologiche.
Art. 1-novodecies.
(Assicurazione obbligatoria)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di assicurazione obbligatoria dell’attività professionale con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori;
b) prevedere in via prioritaria il ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione professionale riconosciuta assuma le deliberazioni necessarie per l’attuazione di tale obbligo;
c) prevedere il ricorso a forme individuali di copertura assicurativa solo qualora risulti impossibile il ricorso a forme collettive e, comunque, solo per le attività professionali diverse da quelle indicate nell’articolo 1-quinquies, comma 2;
d) prevedere m ogni caso una specifica disciplina agevolativa in ordine alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel che riguarda la fase di avvio dell’attività professionale.
Art. 1-vicies.
(Organi degli Ordini professionali)
1. Gli Ordini professionali si organizzano mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l’accesso alle professioni ed individuano distinti ambiti per le varie professionalità in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisito con il percorso formativo. 2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale durano in carica quattro anni salvo diversa inferiore previsione statutaria e sono:
a) il Presidente nazionale;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Consiglio nazionale.
3. Gli organi a livello di decentramento territoriale durano in carica quattro anni, salvo diverse inferiori previsioni statutarie, e sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio.
4. Gli statuti possono prevedere coordinamenti regionali degli Ordini locali.
5. In tal caso Le Federazioni Regionali:
a) rappresentano i Consigli locali dell’Ordine nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della Regione;
b) formulano pareri non vincolanti a favore dei Consigli locali dell’ordine e dei Consigli Nazionali;
c) assumono iniziative, con funzione di rappresentanza dei Consigli locali dell’Ordine, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l’esercizio della professione;
d) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività anche su commessa della pubblica amministrazione;
e) raccolgono informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffondono tra gli iscritti all’Ordine;
f) promuovono e coordinano sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione fra gli iscritti all’Ordine;
g) determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;
h) formulano pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni regionali.
6. Presso il Consiglio nazionale e presso ciascun Consiglio locale è costituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un organo di revisione contabile.
7. I componenti degli organi degli Ordini professionali non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
8. I Consigli Nazionali, le Federazioni regionali ed i Consigli locali dell’Ordine. anche dl professioni diverse, possono definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 1-unvicies.
(Funzioni degli organi statutari)
1. Il Presidente nazionale è eletto secondo le modalità previste dagli statuti e rappresenta l’Ordine in tutte le sedi istituzionali, presiede il Consiglio nazionale e coordina l’attività del Comitato esecutivo.
2. Il Comitato esecutivo, eletto in conformità dello statuto, adotta i provvedimenti attribuiti alla sua competenza, secondo le indicazioni del Consiglio nazionale.
3. Il Consiglio nazionale:
a) predispone lo statuto dell’Ordine;
b) approva i regolamenti nelle materie attribuite dalla presente legge agli ordini professionali;
c) approva il codice di deontologia professionale;
d) determina la quota degli oneri a carico degli iscritti destinata agli organi nazionali per l’espletamento delle proprie funzioni;
e) indica al Comitato esecutivo gli obiettivi, le priorità ed i programmi relativi all’attività di amministrazione e di gestione dell’Ordine;
f) esercita l’attività di controllo sugli organi locali, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
g) promuove e cura la formazione continua, l’aggiornamento professionale obbligatori e procede all’accreditamento dei percorsi formativi;
h) promuove i rapporti con i Ministeri competenti e con altre istituzioni nazionali ed europee;
i) designa i rappresentanti dell’ordine presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;
j) formula pareri e proposte nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
k) partecipa ad organismi internazionali di rappresentanza delle professioni intellettuali;
l) compila, propone ed aggiorna ogni due anni le tariffe professionali.
4. A livello locale l’Ordine è rappresentato dal Presidente che viene eletto secondo le modalità previste dagli statuti.
5. Egli presiede il Consiglio e ne coordina l’attività.
6. Il Consiglio locale:
a) provvede alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
b) formula le proposte ed i pareri nei confronti degli organi interni di livello nazionale e regionale ove esistenti;
c) provvede all’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali, al controllo dell’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
e) cura l’organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;
f) autorizza il Presidente del Consiglio a promuovere o resistere alle liti con l’eventuale potere di conciliare e transigere;
g) vigila sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti;
h) determina e riscuote il contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;
i) promuove la formazione continua e l’aggiornamento professionale obbligatori;
j) formula pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali;
k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio Nazionale e alle Federazioni Regionali e svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e dallo statuto.
7. I Consigli locali dell’Ordine sono tenuti a comunicare periodicamente al Consiglio Nazionale i dati di cui alla lettera a) del comma 6. 8. Le deliberazioni degli organi locali devono tenere conto degli indirizzi e dei princìpi adottati i materia dai consigli nazionali.
Art. 1-duovicies.
(Potestà statutaria e regolamentare)
1. Lo statuto degli Ordini è approvato da un’assemblea congressuale composta dai delegati di ciascun Ordine territoriale nel rispetto del rapporto proporzionale con il numero degli iscritti.
2. Il testo dello statuto approvato dall’assemblea è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l’ordinamento professionale.
3. Il Consiglio nazionale di ciascun ordine provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al comma 2, a indire le elezioni dei nuovi organi statutari.
4. I regolamenti per l’organizzazione e l’esercizio delle competenze attribuite agli ordini professionali dalla presente legge sono approvati dai Consigli nazionali, previa consultazione della realtà territoriale dei singoli ordini.
5. Il testo dei regolamenti approvato dai Consigli nazionali è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l’ordinamento professionale.
6. In sede di prima applicazione della presente legge gli ordini provvedono all’approvazione degli statuti di cui al comma 1 e dei regolamenti di cui al comma 4 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Art. 1-tervecies.
(Sistemi elettorali)
1. Le procedure elettorali sono definite dagli statuti e dai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 22 e garantiscono la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti, la tutela delle minoranze e stabiliscono inoltre la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità decadenza.
Art. 1-quatervicies.
(Funzione disciplinare e commissioni disciplinari)
1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono l’istituzione ed il funzionamento di organi elettivi diversi da quelli di cui all’articolo 1-vicies, e che assumono la denominazione di commissioni disciplinari, ai quali sono affidate l’istruzione e la decisione, in sede amministrativa ed in unica istanza, delle questioni disciplinari.
2. Gli statuti possono prevedere l’istituzione di un’unica commissione disciplinare a livello nazionale ovvero di più commissioni aventi ciascuna competenza per un determinato ambito territoriale.
3. Gli statuti disciplinano la composizione e le modalità di elezione delle commissioni disciplinari assicurando l’indipendenza e l’imparzialità delle stesse e stabilendo in ogni caso:
a) che per i componenti della Commissione disciplinare sia prevista l’impossibilità di rivestire qualsiasi altra carica all’interno dell’ordine e che tale incompatibilità permanga nei cinque anni successivi alla scadenza del termine di cui alla successiva lettera b);
b) che i componenti delle Commissioni disciplinari durino in carica sei anni, fatta eccezione per la prima costituzione delle medesime in occasione della quale saranno previsti termini di permanenza in carica differenziati affinché successivamente il rinnovo della Commissione avvenga di volta in volta in modo parziale;
c) che i componenti delle commissioni disciplinari non possano essere immediatamente rieletti dopo la cessazione da tale carica;
d) che i componenti delle commissioni disciplinari siano comunque in numero non inferiore a quattro effettivi e due supplenti.
Art. 1-quinvicies.
1. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dai regolamenti di cui all’articolo 1-duovicies sulla base dei princìpi di cui all’articolo 111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura civile.
2. Il procedimento ha inizio d’ufficio su segnalazione di chiunque vi abbia interesse.
3. All’incolpato è in ogni caso assicurato il diritto:
a) di conoscere le violazioni che gli sono contestate;
b) di prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo;
c) di nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio ordine professionale;
d) di presentare memorie a discolpa;
e) di essere personalmente sentito dalla commissione disciplinare.
4. Nell’ambito del procedimento disciplinare è altresì assicurata la distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti, nonché la motivazione e la pubblicità dei provvedimenti.
5. L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione dell’illecito ed il procedimento deve concludersi a pena di decadenza entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione del procedimento previste dai regolamenti di cui al comma 1.
Art. 1-sexvicies.
1. Non sono ammesse sanzioni diverse da quelle previste dalla presente legge. Esse sono:
a) l’avvertimento, che consiste in un richiamo scritto all’interessato;
b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;
c) la sospensione che consiste nell’inibizione dell’esercizio della professione per un periodo massimo di due anni;
d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall’albo.
2. I regolamenti degli ordini determinano le condizioni e le procedure per le quali l’iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall’esercizio della professione.
3. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all’albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.
Art. 1-septvicies.
1. Importano di diritto la radiazione dall’albo:
a) l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o di durata superiore ai tre anni ovvero l’interdizione dalla professione per uguale durata;
b) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei casi previsti dall’articolo 222 del codice penale oppure l’assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura o di custodia.
Art. 1-octovicies.
1. La società tra professionisti risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all’esercizio della professione in forma individuale.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quelle del socio che riveste funzioni di amministrazione o di direzione ovvero che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della società se la violazione è stata commessa nell’interesse della società medesima.
3. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio se la violazione è ricollegabile a direttive impartite dalla società medesima ovvero se la violazione è stata comunque commessa nell’interesse della società ed è ricollegabile all’inosservanza dei doveri di vigilanza all’interno della stessa.
Art. 1-novovicies.
1. Le decisioni dei Consigli nazionali e dei Consigli locali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all’albo e in materia elettorale, e quelle delle commissioni, disciplinari, possono essere impugnate dall’interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, davanti ad una sezione specializzata della Corte d’appello del distretto in cui ha sede il consiglio o la commissione che ha emesso la decisione impugnata.
2. Presso la sezione specializzata di cui al comma 1 il collegio giudicante è integrato da due esperti appartenenti all’ordine dal quale proviene l’incolpato.
3. In relazione a quanto previsto dal comma 2, per ciascuna sezione specializzata, sono nominati ogni quinquennio dal Consiglio superiore delle magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte d’appello di ciascun distretto sei esperti per ciascun ordine avente sede nel distretto. quattro dei quali come componenti effettivi e due come supplenti. Gli esperti sono scelti tra gli iscritti all’albo che siano cittadini italiani, di età non inferiore a quarant’anni e con un’anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni. Al termine del quinquennio gli esperti possono essere nuovamente nominati.
4. Gli esperti nominati ai sensi del comma 3, durante il periodo della permanenza in carica nonché nei cinque anni successivi, non possono rivestire alcuna carica all’interno dell’ordine di appartenenza.
5. La sezione specializzata di cui al comma 1 provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentito l’interessato.
6. La sentenza può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata.
7. Avverso la sentenza è proponibile ricorso per cassazione per sola violazione di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza medesima.
Art. 1-tricies.
(Esercizio delle professioni regolamentate in forma societaria)
1. L’attività professionale regolamentata può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti.
2. La società tra professionisti è regolata dalle norme del presente Capo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del Libro V del codice civile. La società tra professionisti alla quale partecipano anche persone fisiche non esercenti la professione regolamentata è disciplinata, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in accomandita semplice di cui al capo IV del titolo V del Libro V del codice civile.
3. Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una «Sezione speciale relativa alle società tra professionisti». L’iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
4. La società tra professionisti non è soggetta a fallimento ed alle altre disposizioni che regolano le procedure concorsuali.
5. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni e dagli ordinamenti professionali, per la costituzione di associazioni tra professionisti.
Art. 1-untricies.
(Incarico e prestazione professionale)
1. L’incarico professionale è conferito alla società tra professionisti che, prima della conclusione del contratto, informa il cliente del nome, dei titoli e delle qualifiche professionali, dei soci, in possesso dei requisiti legali per l’esercizio dell’attività professionale richiesta, ai quali potrà essere affidata con esclusione di altri soci l’esecuzione della prestazione professionale.
2. Il cliente ha diritto di scegliere uno o più soci tra quelli indicati al comma 1 per l’esecuzione dell’incarico. In difetto di scelta la società, prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione professionale richiesta, comunica al cliente il nome di uno o più soci incaricati tra quelli di cui al comma 1.
3. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. 4. La prestazione professionale è eseguita direttamente dal professionista incaricato, secondo le regole anche deontologiche della professione di appartenenza.
Art. 1-duotricies.
(Responsabilità)
1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili, in solido con la società tra professionisti, per l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico. È esclusa la responsabilità degli altri soci.
2. In difetto delle comunicazioni previste dall’articolo 1-untricies, per le obbligazioni derivanti dall’attività professionale svolta da uno o più soci sono altresì responsabili solidalmente ed illimitatamente i soci amministratori.
3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall’attività professionale rispondono la società con il suo patrimonio e tutti i soci amministratori con esclusione della responsabilità degli altri soci.
4. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili i quali possono intervenire in giudizio e possono impugnare la sentenza.
Art. 1-tertricies.
(Rapporti con gli ordini professionali)
1. Le società tra professionisti sono iscritte in una sezione speciale degli albi professionali concernenti l’esercizio delle relative professioni interessate. In presenza di articolazioni territoriali degli ordini professionali, l’ordine professionale competente, anche per l’iscrizione dei soci, è quello individuato dalla sede della società. La mancata iscrizione della società impedisce alla società ed ai soci lo svolgimento dell’attività professionale. Per i soci professionisti l’esecuzione dell’incarico professionale resta comunque subordinato all’iscrizione all’albo professionale al quale sono iscritti per legge tutti gli esercenti la medesima attività professionale.
2. Nei confronti delle società e dei soci professionisti si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti professionali che stabiliscono il regime delle incompatibilità relativo alla partecipazione dei professionisti alla società tra professionisti. Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti dal capo II della presente legge e dai singoli ordinamenti professionali.
Art. 1-quatertricies.
(Società multiprofessionali)
1. Possono essere soci della società tra professionisti anche persone fisiche non esercenti la medesima professione intellettuale regolamentata. In tal caso la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune delle professioni dei soci, secondo le modalità ed limiti stabiliti dai Consigli nazionali degli ordini professionali interessati.
2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma deontologica, incompatibili con quelle della società tra professionisti.
3. Le società previste dal presente articolo possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno o più soci abilitati all’esercizio di tale professione.
4. I singoli statuti possono porre limitazioni o divieti alla partecipazione alle società multi professionali.
Art. 1-quatertricies.
(Società partecipate da soci non professionisti)
1. Le società tra professionisti alle quali partecipano soci non professionisti possono essere costituite esclusivamente nella forma della società in accomandita semplice. I soci non professionisti possono partecipare alle predette società solo come soci accomandanti.
2. I decreti legislativi di cui Art. 1-sexiesquadragies anche in considerazione della specifica natura delle diverse attività professionali, possono introdurre particolari vincoli o divieti al possesso o al trasferimento delle partecipazioni sociali ovvero consentire che analoghe previsioni siano contenute negli statuti sociali.
Art. 1-quinquiestricies.
(Costituzione della società e oggetto sociale)
1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o per atto pubblico.
2. Con i decreti legislativi da emanare ai sensi Art. 1-sexiesquadragies sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione delle società e per la loro iscrizione nell’albo professionale, valevoli per tutte le professioni ovvero per le singole professioni.
3. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione o delle professioni, in caso di società multiprofessionali, dei propri soci.
4. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all’esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
5. La società tra professionisti agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri», con l’indicazione «società tra professionisti in nome collettivo», in forma abbreviata s.t.p.n.c, e con la specificazione dell’attività professionale svolta. In caso di società multiprofessionali la ragione sociale deve indicare altresì il nome ed il titolo professionale di almeno un socio per ciascuna professione e, in sintesi, le attività professionali svolte dalla società. Nel caso della società di cui all’articolo 1-untricies la ragione sociale contiene inoltre l’indicazione società tra professionisti in accomandita semplice, in forma abbreviata s.t.p.a.s.
6. Il nome di uno o più professionisti non più soci può essere conservato nella ragione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche anteriormente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denominazione un’indicazione idonea circa la cessazione della sua partecipazione e che nella società continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che abbia esercitato nella società stessa insieme al socio cessato.
Art. 1-sexiestricies.
(Modificazioni statutarie)
1. L’atto costitutivo può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci salva diversa previsione statutaria.
Art. 1-septiestricies.
(Invalidità)
1. La dichiarazione di nullità della società o la pronuncia di annullamento non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società.
2. La sentenza che dichiara la nullità o pronuncia l’annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purchè professionisti esercenti la medesima professione della società.
3. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
4. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall’annullamento dell’atto costitutivo.
Art 1-octiestricies.
(Utili e perdite)
1. Lo statuto determina la misura della partecipazione dei soci agli utili ed alle perdite che, in difetto, si ripartiscono in parti uguali.
2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.
3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.
Art. 1-noniestricies.
(Durata)
1. La durata della società è stabilita nell’atto costitutivo.
2. È in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.
Art. 1-quadragies.
(Amministrazione)
1. L’amministrazione della società tra professionisti spetta ai soci professionisti e non può essere affidata a terzi.
2. Salva diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
3. I soci accomandanti sono esclusi dall’amministrazione.
Art. 1-unquadragies.
(Soci)
1. È escluso di diritto il socio cancellato o radiato dall’albo professionale con provvedimento definitivo.
2. La sospensione di un socio dall’albo è causa legittima di esclusione dalla società.
3. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società professionisti e con l’esercizio della medesima attività professionale a titolo individuale.
Art. 1-duoquadragies.
(Scioglimento)
1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. I decreti legislativi di cui Art. 1sexiesquadragies della presente legge possono prevedere ulteriori cause di scioglimento.
2. Possono essere nominati liquidatori solo soci professionisti.
3. Ciascun socio, verificatasi una causa di scioglimento della società, in ogni caso, previa comunicazione all’ordine professionale di appartenenza, può intraprendere in nome e conto proprio l’esercizio della relativa attività professionale.
Art. 1-terquadragies.
(Responsabilità del professionista e della società)
1. Il professionista incaricato è responsabile dell’attività svolta, ai sensi dell’articolo 2236 del codice civile.
2. La società risponde, con il suo intero patrimonio, in solido con il socio o i soci incaricati della prestazione per gli eventuali danni subiti da terzi in conseguenza dell’espletamento dell’incarico professionale.
Art. 1-quaterquadragies.
(Subentro di nuovi soci)
1. Le quote di partecipazione alla società tra professionisti possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo.
2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con uno o più eredi in possesso dei requisiti professionali e questi vi acconsentano.
3. Per il trasferimento della quota del socio accomandante si applica l’articolo 2322 del codice civile.
Art. 1-quinquiesquadragies.
(Compensi, norme previdenziali e fiscali)
1. I compensi derivanti dall’attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.
2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
3. L’attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l’attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.
4. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato in base all’articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.
5. I compensi percepiti per l’attività prestata negli organi amministrazione della società si considerano derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
6. I redditi derivanti dall’attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi separati a tutti gli effetti a quelli di cui all’articolo 49, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle Casse di previdenza di appartenenza.
7. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.
Art. 1-sexiesquadragies
(Coordinamento)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge mediante uno o più decreti legislativi, le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella medesima, le norme di coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo deve in ogni caso conformarsi ai princìpi e criteri direttivi risultanti dalla presente legge e dalle altre leggi speciali in materia di professioni intellettuali non in contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali e dalle direttive comunitarie, e deve comunque tenere conto delle specificità dei singoli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa vigente in materia.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma I sono trasmessi, dopo l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentiti i consigli nazionali degli ordini professionali, alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro centoventi giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo è tenuto a motivare l’adozione di disposizioni che non tengano conto del parere delle Commissioni parlamentari.
Art. 1-septiequadragies.
1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un testo unico nel quale riunire e coordinare le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti con la legislazione vigente in materia di professioni intellettuali apportando esclusivamente le modifiche a tale fine necessarie. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 44.
Art. 1-octiesquadragies.
(Collegi professionali)
1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti si applicano anche ai «collegi professionali».
2. I collegi professionali, per l’accesso ai quali è prevista la formazione universitaria, assumono la denominazione di «ordini».
Art. 1-noniesquadragies.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l’eventuale adeguamento dei contributi a carico degli iscritti».
x1.0.101/501
Il Relatore
All’emendamento x.1.0.101, apportare le seguenti modifiche:
a) nel capoverso «1-bis», comma 1, aggiungere, dopo le parole: «1-quinquies» le seguenti: «sentiti i consigli nazionali»;
b) nel capoverso «1-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sugli schemi di decreti legislativi concernenti le professioni intellettuali non organizzate in ordini professionali il Governo acquisisce anche il previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.»;
c) nel capoverso «1-bis», comma 2, lettera oo), n. 6, dopo la parola: «clienti», sopprimere la parola: «che» e dopo la parola: «compensi», sopprimere dalla parola: «possono», sino alla parola: «consumatori»;
d) nel capoverso «1-bis», comma 2, lettera pp), n. 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «qualora lo statuto non preveda l’Assemblea nazionale, le relative competenze sono attribuite al Consiglio nazionale»;
e) nel capoverso «1-ter», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentiti i Consigli nazionali»;
f) nel capoverso «1-ter», dopo comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le competenze, anche riservate, nonchè le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato, e le forme individuali, associative o societarie, con cui sono esercitate le professioni di cui all’allegato A, la cui disciplina esula dalla presente legge e i cui organi, nazionali e teritoriali, sono rinnovati alla scadenza naturale del mandato in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento, normativo o statutario che completa la riforma del settore prevista dalla presente legge».
x1.0.101/2
Cavallaro
All’emendamento x1.0.101, al capoverso «Art. 1-bis», comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) garantire il libero esercizio delle professioni intellettuali, ammettendo l’esercizio in forma collettiva nella forma della società tra professionisti, secondo i principi seguenti:
aa) (Esercizio delle professioni regolamentate in forma societaria)
1. L’attività professionale regolamentata può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti.
2. La società tra professionisti è regolata dalle norme del presente Capo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del Libro V del codice civile. La società tra professionisti alla quale partecipano anche persone fisiche non esercenti la professione regolamentata è disciplinata, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in accomandita semplice di cui al capo IV del titolo V del Iibro V del codice civile.
3. Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una «Sezione speciale relativa alle società tra professionisti». L’iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
4. La società tra professionisti non è soggetta a fallimento ed alle altre disposizioni che regolano le procedure concorsuali.
5. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni e dagli ordinamenti professionali, per la costituzione di associazioni tra professionisti.
ab) (incarico e prestazione professionale)
1. L’incarico professionale è conferito alla società tra professionisti che, prima della conclusione del contratto, informa il cliente del nome, dei titoli e delle qualifiche professionali, dei soci, in possesso dei requisiti legali per l’esercizio dell’attività professionale richiesta, ai quali potrà essere affidata con esclusione di altri soci l’esecuzione della prestazione professionale.
2. Il cliente ha diritto di scegliere uno o più soci tra quelli indicati al comma 1 per l’esecuzione dell’incarico. In difetto di scelta la società, prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione professionale richiesta, comunica al cliente il nome di uno o più soci incaricati tra quelli di cui al comma 1.
3. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.
4. La prestazione professionale è eseguita direttamente dal professionista incaricato, secondo le regole anche deontologiche della professione di appartenenza.
ac) (Responsabilità)
1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili, in solido con la società tra professionisti, per l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico. È esclusa la responsabilità degli altri soci.
2. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall’attività professionale rispondono la società con il suo patrimonio e tutti i soci amministratori con esclusione della responsabilità degli altri soci.
3. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili i quali possono intervenire in giudizio e possono impugnare la sentenza.
ad) (Rapporti con gli ordini professionali)
1. Le società tra professionisti sono iscritte in una sezione speciale degli albi professionali concernenti l’esercizio delle relative professioni interessate. In presenza di articolazioni territoriali degli ordini professionali, l’ordine professionale competente, anche per l’iscrizione dei soci, è quello individuato dalla sede della società. La mancata iscrizione della società impedisce alla società ed ai soci lo svolgimento dell’attività professionale. Per i soci professionisti l’esecuzione dell’incarico professionale resta comunque subordinato all’iscrizione all’albo professionale al quale sono iscritti per legge tutti gli esercenti la medesima attività professionale.
2. Nei confronti delle società e dei soci professionisti si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti professionali che stabiliscono il regime delle incompatibilità relativo alla partecipazione dei professionisti alla società tra professionisti. Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti dal capo II della presente legge e dai singoli ordinamenti professionali.
ae) (Società multiprofessionali)
1. Possono essere soci della società tra professionisti anche persone fisiche non esercenti la medesima professione intellettuale regolamentata. In tal caso la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune delle professioni dei soci, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dai Consigli nazionali degli ordini professionali interessati.
2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma deontologica, incompatibili con quelle della società tra professionisti.
3. Le società previste dal presente articolo possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno o più soci abilitati all’esercizio di tale professione.
4. I singoli statuti possono porre limitazioni o divieti alla partecipazione alle società multi professionali.
af) (Società partecipate da soci non professionisti)
1. Le società tra professionisti alle quali partecipano soci non professionisti possono essere costituite esclusivamente nella forma della società in accomandita semplice. I soci non professionisti possono partecipare alle predette società solo come soci accomandanti.
ag) (Costituzione della società e oggetto sociale)
1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o per atto pubblico.
2. Con i decreti legislativi da emanare ai sensi della lettera au) sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione delle società e per la loro iscrizione nell’albo professionale, valevoli per tutte le professioni ovvero per le singole professioni.
3. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione o delle professioni, in caso di società multiprofessionali, dei propri soci.
4. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all’esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
5. La società tra professionisti agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri», con l’indicazione «società tra professionisti in nome collettivo», in forma abbreviata s.t.p.n.c, e con la specificazione dell’attività professionale svolta. In caso di società multiprofessionali la ragione sociale deve indicare altresì il nome ed il titolo professionale di almeno un socio per ciascuna professione e, in sintesi, le attività professionali svolte dalla società.
6. Il nome di uno o più professionisti non più soci può essere conservato nella ragione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche anteriormente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denominazione un’indicazione idonea circa la cessazione della sua partecipazione e che nella società continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che abbia esercitato nella società stessa insieme al socio cessato.
ah) (Modificazioni statutarie)
1. L’atto costitutivo può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci salva diversa previsione statutaria.
ai) (Invalidità)
1. La dichiarazione di nullità della società o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l’efficacia degli atti compiuti in nome della società.
2. La sentenza che dichiara la nullità o pronuncia l’annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purché professionisti esercenti la medesima professione della società.
3. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
4. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall’annullamento dell’atto costitutivo.
al) (Utili e perdite)
1. Lo statuto determina la misura della partecipazione dei soci agli utili ed alle perdite che in difetto, si ripartiscono in parti uguali.
2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.
3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.
am) (Durata)
1. La durata della società è stabilita nell’atto costitutivo.
2. È in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.
an) (Amministrazione)
1. L’amministrazione della società tra professionisti spetta ai soci professionisti e non può essere affidata a terzi.
2. Salva diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
3. I soci accomandatari sono esclusi dall’amministrazione.
ao) (Soci)
1. È escluso di diritto il socio cancellato o radiato dall’albo professionale con provvedimento definitivo.
2. La sospensione di un socio dall’albo è causa legittima di esclusione dalla società.
3. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società professionisti e con l’esercizio della medesima attività professionale a titolo individuale.
ap) (Scioglimento)
1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. I decreti legislativi di cui alla lettera au) possono prevedere ulteriori cause di scioglimento.
2. Possono essere nominati liquidatori solo soci professionisti.
3. Ciascun socio, verificatasi una causa di scioglimento della società, in ogni caso, previa comunicazione all’ordine professionale di appartenenza, può intraprendere in nome e conto proprio l’esercizio della relativa attività professionale.
aq) (Responsabilità del professionista e della società)
1. Il professionista incaricato è responsabile dell’attività svolta, ai sensi dell’articolo 2236 del codice civile.
2. La società risponde, con il suo intero patrimonio, in solido con il socio o i soci incaricati della prestazione per gli eventuali danni subiti da terzi in conseguenza dell’espletamento dell’incarico professionale.
ar) (Subentro di nuovi soci)
1. Le quote di partecipazione alla società tra professionisti possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo.
2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con uno o più eredi in possesso dei requisiti professionali e questi vi acconsentano.
3. Per il trasferimento della quota del socio accomandante si applica l’articolo 2322 del codice civile.
as) (Compensi, norme previdenziali e fiscali)
1. I compensi derivanti dall’attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.
2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista. salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
3. L’attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l’attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.
4. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato in base all’articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.
5. I compensi percepiti per l’attività prestata negli organi amministrazione della società si considerano derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
6. I redditi derivanti dall’attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi separati a tutti gli effetti a quelli di cui all’articolo 49, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle Casse di previdenza di appartenenza.
7. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.
at) (Coordinamento)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge mediante uno o più decreti legislativi, le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella medesima, le norme di coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo deve in ogni caso conformarsi ai princìpi e criteri direttivi risultanti dalla presente legge e dalle altre leggi speciali in materia di professioni intellettuali non in contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali e dalle direttive comunitarie, e deve comunque tenere conto delle specificità dei singoli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa vigente in materia.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentiti i consigli nazionali degli ordini professionali, alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro centoventi giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo è tenuto a motivare l’adozione di disposizioni che non tengano conto del parere delle Commissioni parlamentari.
au)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un testo unico nel quale riunire e coordinare le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti con la legislazione vigente in materia di professioni intellettuali apportando esclusivamente le modifiche a tale fine necessarie.
2. Si applicano le disposizioni del comma 3 della lettera au).
av) (Collegi professionali)
1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti si applicano anche ai «collegi professionali».
2. I collegi professionali, per l’accesso ai quali è prevista la formazione universitaria, assumono la denominazione di «ordini».
az) (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l’eventuale adeguamento dei contributi a carico degli iscritti.
x1.0.101/3
Cavallaro
All’emendamento x1.0.101, comma 2, sostituire la lettera t), con la seguente:
«t) 1.Gli ordini professionali sono enti pubblici nazionali non economici.
2. Agli ordini professionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni.
3. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. Gli ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti in materia, l’esercizio delle proprie competenze».
x1.0.101/4
Cavallaro
All’emendamento x1.0.101, comma 2, sostituire la lettera u) con la seguente:
«u) 1. La vigilanza sull’attività e la gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della Giustizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, le deliberazioni concernenti l’approvazione dello statuto e del regolamenti sono inviate, entro quindici giorni dalla loro approvazione, al Ministro della giustizia che, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevimento. In caso contrario il Ministro provvede ai sensi dell’articolo 22, commi 2 e 5.
3. I provvedimenti relativi alla formazione, all’aggiornamento ed agli sbocchi professionali devono essere altresì notificati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica che qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevimento: In caso contrario i provvedimenti acquistano efficacia intendendosi così adottati.
4. La legge stabilisce eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza di altri Ministri, d’intesa con il Ministro della Giustizia, in relazione alla specificità delle singole professioni.
5. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.
6. Con il decreto di cui la comma 5 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.
7. Le Federazioni Regionali e i Consigli locali degli ordini possono essere sciolti con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale dell’Ordine, in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.
8. Con il decreto di cui al comma 7 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo».
x1.0.101/5
Cavallaro
Al comma 2, sostituire la lettera aa) con la seguente:
«aa) 1. L’accesso all’esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, fatto salvo ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione il superamento l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione ove previsto dalla legge.
2. La legge può tuttavia prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l’abilitazione all’esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni. In tali casi l’accesso professionale si consegue mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.
3. Le Università e gli istituti d’istruzione secondaria, d’intesa e in collaborazione con gli Ordini professionali, istituiscono corsi di formazione per la preparazione all’esame di Stato.
4. La disciplina dell’esame di Stato deve garantire l’uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze ed abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell’attività professionale.
5. Le commissioni giudicatrici sono formate nel rispetto dei canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che vi sia un’adeguata partecipazione di rappresentanti degli ordini professionali».
x1.0.101/6
Cavallaro
Al comma 2, sostituire la lettera dd) con la seguente:
«dd) 1. Gli ordini professionali sono obbligati ad emanare un codice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo ordine, elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo i princìpi dettati dalla presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento professionale.
2. Il codice deontologico è approvato dal consiglio nazionale dell’ordine con deliberazione assunta previa consultazione degli organi locali. Il testo del codice approvato dal Consiglio nazionale dell’ordine è inviato, entro quindici giorni dall’approvazione al Ministro della giustizia, ed eventualmente agli altri Ministri vigilanti. Il Ministro, se del caso di concerto con gli altri Ministri vigilanti, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni. In caso contrario, verificata la rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l’ordinamento professionale, il codice è adottato con decreto del Ministro della giustizia, se del caso di concerto con gli altri Ministri vigilanti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge i Consigli nazionali degli ordini di cui all’allegato elenco A sono tenuti ad emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il codice deontologico di cui al comma 1».
x1.0.101/7
Cavallaro
Al comma 2, sostituire la lettera ff) con la seguente:
«ff) 1. Il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione consensuale fra le parti.
2. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali.
3. Il decreto di cui al comma precedente individua gli onorari consigliati, che indicano compensi rapportati al costo ed al valore medio della prestazione, comprensivo delle spese e dell’onorario del professionista.
4. Le tariffe possono prevedere prestazioni per le quali, a tutela del cliente, sono fissati i corrispettivi massimi che devono essere rispettati dalle parti».
x1.0.101/8
Cavallaro
Al comma 2, sostituire la lettera hh) con la seguente:
«hh) 1. Il Governo è delegato ad emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di assicurazione obbligatoria dell’attività professionale con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori;
b) prevedere in via prioritaria il ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione professionale riconosciuta assuma le deliberazioni necessarie per l’attuazione di tale obbligo;
c) prevedere il ricorso a forme individuali di copertura assicurativa solo qualora risulti impossibile il ricorso a forme collettive e, comunque, solo per le attività professionali diverse da quelle indicate nell’articolo 4, comma 2;
d) prevedere in ogni caso una specifica disciplina agevolativa in ordine alle modalità dl attuazione della copertura assicurativa per quel che riguarda la fase di avvio dell’attività professionale».
x1.0.101/9
Cavallaro
Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:
«hh-bis) prevedere che le competenze degli ordini professionali si riferiscano alle seguenti materie:
a) tenuta e aggiornamento degli albi;
b) verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
c) deontologia professionale;
d) pubblicità professionale;
e) certificazione della qualificazione professionale;
f) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione e funzionamento degli organi rappresentativi;
g) formazione e aggiornamento professionale;
h) accreditamento dei percorsi formativi;
i) monitoraggio del mercato delle prestazioni;
l) ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni;
m) controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme di deontologia professionale;
n) informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche;
o) espressione di pareri alle pubbliche amministrazioni».
x1.0.101/10
Cavallaro
Al comma 2, sostituire la lettere da ll) a uu) con le seguenti:
«ll) 1. Gli Ordini professionali si organizzano mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l’accesso alle professioni ed individuano distinti ambiti per le varie professionalità in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisito con il percorso formativo.
2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale durano in carica quattro anni salvo diversa inferiore previsione statutaria e sono:
a) il Presidente nazionale;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Consiglio nazionale.
3. Gli organi a livello di decentramento territoriale durano in carica quattro anni, salvo diverse inferiori previsioni statutarie, e sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio.
4. Gli statuti possono prevedere coordinamenti regionali degli Ordini locali.
5. In tal caso le Federazioni regionali:
a) rappresentano i Consigli locali dell’Ordine nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della Regione;
b) formulano pareri non vincolanti a favore dei Consigli locali dell’ordine e dei Consigli nazionali;
c) assumono iniziative, con funzione di rappresentanza dei Consigli locali dell’Ordine, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l’esercizio della professione;
d) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività anche su commessa della pubblica amministrazione;
e) raccolgono informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffondono tra gli iscritti all’Ordine;
f) promuovono e coordinano sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione fra gli iscritti all’Ordine;
g) determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;
h) formnulano pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni regionali.
6. Presso il Consiglio nazionale e presso ciascun Consiglio locale è costituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un organo di revisione contabile.
7. I componenti degli organi degli Ordini professionali non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
8. I Consigli nazionali, le Federazioni regionali ed i Consigli locali dell’Ordine, anche di professioni diverse, possono definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
mm) 1. Il Presidente nazionale è eletto secondo le modalità previste dagli statuti e rappresenta l’Ordine in tutte le sedi istituzionali, presiede il Consiglio nazionale e coordina l’attività del Comitato esecutivo.
2. Il Comitato esecutivo, eletto in conformità dello statuto, adotta i provvedimenti attribuiti alla sua competenza, secondo le indicazioni del Consiglio nazionale.
3. Il Consiglio nazionale:
a) predispone lo statuto dell’Ordine;
b) approva i regolamenti nelle materie attribuite dalla presente legge agli ordini professionali;
c) approva il codice di deontologia professionale;
d) determina la quota degli oneri a carico degli iscritti destinata agli organi nazionali per l’espletamento delle proprie funzioni;
e) indica al Comitato esecutivo gli obiettivi, le priorità ed i programmi relativi all’attività di amministrazione e di gestione dell’Ordine;
f) esercita l’attività di controllo sugli organi locali, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
g) promuove e cura la formazione continua, l’aggiornamento professionale obbligatori e procede all’accreditamento dei percorsi formativi;
h) promuove i rapporti con i Ministeri competenti e con altre istituzioni nazionali ed europee;
i) designa i rappresentanti dell’ordine presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;
j) formula pareri e proposte nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
k) partecipa ad organismi internazionali di rappresentanza delle professioni intellettuali;
l) compila, propone ed aggiorna ogni due anni le tariffe professionali.
4. A livello locale l’Ordine è rappresentato dal Presidente che viene eletto secondo le modalità previste dagli statuti.
5. Egli presiede il Consiglio e ne coordina l’attività.
6. Il Consiglio locale:
a) provvede alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
b) formula le proposte ed i pareri nei confronti degli organi interni di livello nazionale e regionale ove esistenti;
c) provvede all’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali, al controllo dell’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
e) cura l’organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;
f) autorizza il Presidente del Consiglio a promuovere o resistere alle liti con l’eventuale potere di conciliare e transigere;
g) vigila sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti;
h) determina e riscuote il contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;
i) promuove la formazione continua e l’aggiornamento professionale obbligatori;
j) formula pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali;
k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio nazionale e alle Federazioni regionali e svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e dallo statuto.
7. I Consigli locali dell’Ordine sono tenuti a comunicare periodicamente al Consiglio nazionale i dati di cui alla lettera a) del comma 6.
8. Le deliberazioni degli organi locali devono tenere conto degli indirizzi e dei princìpi adottati in materia dai consigli nazionali.
nn) 1. Lo statuto degli Ordini è approvato da un’assemblea congressuale composta dai delegati di ciascun Ordine territoriale nel rispetto del rapporto proporzionale con il numero degli iscritti.
2. Il testo dello statuto approvato dall’assemblea è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l’ordinamento professionale.
3. Il Consiglio nazionale di ciascun ordine provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al comma 2, a indire le elezioni dei nuovi organi statutari.
4. I regolamenti per l’organizzazione e l’esercizio delle competenze attribuite agli ordini professionali dalla presente legge sono approvati dai Consigli nazionali, previa consultazione della realtà territoriale dei singoli ordini.
5. Il testo dei regolamenti approvato dai Consigli nazionali è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l’ordinamento professionale.
6. In sede di prima applicazione della presente legge gli ordini provvedono all’approvazione degli statuti di cui al comma 1 e dei regolamenti di cui al comma 4 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
oo) 1. Le procedure elettorali sono definite dagli statuti e dai regolamenti del Consiglio e garantiscono la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti, la tutela delle minoranze e stabiliscono inoltre la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza».
x1.0.101/11
Cavallaro
Al comma 2, sostituire la lettera vv) con le seguenti:
vv) 1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono l’istituzione ed il funzionamento di organi elettivi e che assumono la denominazione di commissioni disciplinari, ai quali sono affidate l’istruzione e la decisione, in sede amministrativa ed in unica istanza, delle questioni disciplinari.
2. Gli statuti possono prevedere l’istituzione di un’unica commissione disciplinare a livello nazionale ovvero di più commissioni aventi ciascuna competenza per un determinato ambito territoriale.
3. Gli statuti disciplinano la composizione e le modalità di elezione delle commissioni disciplinari assicurando l’indipendenza e l’imparzialità delle stesse e stabilendo in ogni caso:
a) che per i componenti della Commissione disciplinare sia prevista l’impossibilità di rivestire qualsiasi altra carica all’interno dell’ordine e che tale incompatibilità permanga nei cinque anni successivi alla scadenza del termine di cui alla successiva lettera b);
b) che i componenti delle Commissioni disciplinari durino in carica sei anni, fatta eccezione per la prima costituzione delle medesime in occasione della quale saranno previsti termini di permanenza in carica differenziati affinché successivamente il rinnovo della Commissione avvenga di volta in volta in modo parziale;
c) che i componenti delle commissioni disciplinari non possano essere immediatamente dopo la cessazione da tale carica;
d) che i componenti delle commissioni disciplinari siano comunque in numero non inferiore a quattro effettivi e due supplenti.
Vv1) 1. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite sulla base dei principi di cui all’articolo 111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura civile.
2. Il procedimento ha inizio d’ufficio su segnalazione di chiunque vi abbia interesse.
3. All’incolpato è in ogni caso assicurato il diritto:
a) di conoscere le violazioni che gli sono contestate;
b) di prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo;
c) di nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio ordine professionale;
d) di presentare memorie a discolpa;
e) di essere personalmente sentito dalla commissione disciplinare.
4. Nell’ambito del procedimento disciplinare è altresì assicurata la distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti, nonché la motivazione e la pubblicità dei provvedimenti.
5. L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione dell’illecito ed il procedimento deve concludersi a pena di decadenza entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione del procedimento previste dai regolamenti di cui al comma 1.
Vv2) 1. Non sono ammesse sanzioni diverse da quelle previste dalla presente legge. Esse sono:
a) l’avvertimento, che consiste in un richiamo scritto all’interessato;
b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;
c) la sospensione che consiste nell’inibizione dell’esercizio della professione per un periodo massimo di due anni;
d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall’albo.
2. I regolamenti di cui al comma I dell’articolo 24-bis determinano le condizioni e le procedure per le quali l’iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall’esercizio della professione.
3. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all’albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.
Vv3) 1. Importano di diritto la radiazione dall’albo:
a) l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o di durata superiore ai tre anni ovvero l’interdizione dalla professione per uguale durata;
b) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei casi previsti dall’articolo 222 del codice penale oppure l’assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro, o ad una casa di cura o di custodia.
Vv4) 1. La società tra professionisti risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all’esercizio della professione in forma individuale.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quelle del socio che riveste funzioni di amministrazione o di direzione ovvero che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della società se la violazione è stata commessa nell’interesse della società medesima.
3. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio se la violazione è ricollegabile a direttive impartite dalla società medesima ovvero se la violazione è stata comunque commessa nell’interesse della società ed è ricollegabile all’inosservanza dei doveri di vigilanza all’interno della stessa.
Vv5)1. Le decisioni dei Consigli nazionali e dei Consigli locali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all’albo e in materia elettorale, e quelle delle commissioni, disciplinari, possono essere impugnate dall’interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, davanti ad una sezione specializzata della Corte d’appello del distretto in cui ha sede il consiglio o la commissione che ha emesso la decisione impugnata.
2. Presso la sezione specializzata di cui al comma 1 il collegio giudicante è integrato da due esperti appartenenti all’ordine dal quale proviene l’incolpato.
3. In relazione a quanto previsto dal comma 2, per ciascuna sezione specializzata, sono nominati ogni quinquennio dal Consiglio superiore delle magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte d’appello di ciascun distretto sei esperti per ciascun ordine avente sede nel distretto, quattro dei quali come componenti effettivi e due come supplenti. Gli esperti sono scelti tra gli iscritti all’albo che siano cittadini italiani, di età non inferiore a quarant’anni e con un’anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni. Al termine del quinquennio gli esperti possono essere nuovamente nominati.
4. Gli esperti nominati ai sensi del comma 3, durante il periodo della permanenza in carica nonché nei cinque anni successivi, non possono rivestire alcuna carica all’interno dell’ordine di appartenenza.
5. La sezione specializzata di cui al comma 1 provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentito l’interessato.
6. La sentenza può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata.
7. Avverso la sentenza è proponibile ricorso per cassazione per sola violazione di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza medesima.
x1.0.101/12
Cavallaro
Al comma 2, sostituire la lettera zz) con la seguente:
«zz) 1. La pubblicità delle attività professionali è consentita, purché sia effettuata garantendo la correttezza dell’informazione e il rispetto delle norme deontologiche».
x1.0.101/500
Il Relatore
All’emendamento x.1.0.101, sostituire il capoverso «Art. 1-ter» con il seguente:
«Art. 1-ter.
1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all’articolo 1-bis, ad adeguare l’ordinamento di categoria delle professioni indicate nell’Allegato A, anche al fine di procedere alla unificazione tra ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale.
2. Il Governo è altresì delegato a procedere entro 180 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione di uno o più ordini per le professioni sanitarie indicate nell’allegato B, disciplinate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, ed individuate dal decreto ministeriale 29 marzo 2001 del Ministro della sanità, in corrispondenza delle diverse aree di attività specifiche dalla predetta legge, mantenendo distinte l’organizzazione professionale degli infermieri, quella delle ostetriche, e prevedendo l’istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche».
Conseguentemente, l’allegato B è così sostituito:
1. infermiere;
2. ostetrico;
3. infermiere pediatrico;
4. podologo;
5. fisioterapista;
6. logopedista;
7. ortottista;
8. terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
9. tecnico della riabilitazione psichiatrica;
10. terapista occupazionale
11. educatore professionale;
12. tecnico sanitario di radiologia medica;
13. tecnico audiometrista;
14. tecnico di laboratorio biomedico;
15. tecnico di neurofisiopatologia;
16. tecnico ortopedico;
17. tecnico audioprotesista;
18. tecnico della fisiopatologica cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
19. igienista dentale;
20. dietista;
21. tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
22. assistente sanitario;
23. tecnici delle scienze motorie e dello sport;
24. fisico-medico.
x1.0.101/13
Nania, Grillotti, Battaglia
Al capoverso «Art. 1-ter», aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le competenze, anche riservate, nonchè le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, e le forme individuali, associative o societarie, con cui sono eserciate le professioni di cui all’allegato A, la cui disciplina esula dalla presente legge e i cui organi, nazionali e territoriali, sono rinnovati alla scadenza naturale del mandato in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento, normativo o statutario, che completa la riforma del settore prevista dalla presente legge».
x1.0.101
Il Governo
Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire i seguenti:
«Art. 1-bis.
1. Il Governo è delegato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle professioni intellettuali, con l’osservanza dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e agli articoli 1-ter, 1-quater, 1-quinquies. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria ed in conformità ai principi ed ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti, resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza degli stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di trenta giorni.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, in attuazione degli articoli 33, comma 5, 35, 41 e 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, disciplinando l’esercizio e le forme organizzative in materia di professioni intellettuali si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il libero esercizio delle professioni intellettuali esercitate in qualunque modo e forma, anche subordinata o collettiva previsti, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega ed allo scopo di garantire alla persona la qualità e la correttezza della prestazione professionale richiesta;
b) provvedere affinché le professioni intellettuali siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei principi della personalità della prestazione professionale, del pluralismo, dell’indipendenza, della responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia legittimamente stabilite;
c) individuare i criteri per garantire la libera competizione professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con l’organizzazione delle professioni intellettuali, nel rispetto dell’art. 41 della Costituzione;
d) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione;
f) tutelare gli interessi generali connessi con il corretto esercizio della professione e quindi l’affidamento della clientela e della collettività;
g) garantire l’indipendenza di giudizio e l’autonomia del professionista;
h) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l’effettiva partecipazione dei professionisti all’organizzazione economica, politica e sociale del Paese;
i) disciplinare i requisiti per l’iscrizione agli albi professionali sulla base dell’esame di Stato e del relativo percorso formativo;
I) disciplinare il riconoscimento da parte dello Stato delle professioni non di interesse generale e la organizzazione delle relative associazioni di natura privata nel rispetto degli articoli 4, 33, 35, 41 e 17 della Costituzione, prevedendo il diritto dei professionisti a ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate da disposizioni normative e da ordinamenti professionali;
m) disciplinare condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento della attività ed escludendo che possa essere considerata professione un’attività regolamentata o tipica delle professioni di interesse generale;
n) prevedere che il potere di riconoscimento delle professioni, anche relativamente alla verifica della permanenza dei requisiti, spetti al Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e il settore economico di riferimento della professione, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro;
o) prevedere, altresì, che la vigilanza sull’esercizio della professione spetti ai Ministeri che hanno competenza sugli interessi ed il settore economico di riferimento della professione, mentre quella sugli ordini e sulle associazioni riconosciute e registrate spetti al Ministero della Giustizia, che deve effettuare periodiche verifiche;
p) ai fini dell’esercizio del potere di riconoscimento di cui alle lettere precedenti, il Ministero della Giustizia svolge, anche sentendo i soggetti interessati, un’istruttoria in modo da:
1) accertare i requisiti per il riconoscimento da parte dello Stato delle professioni nonché la loro organizzazione in ordini ovvero in associazioni;
2) accertare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi della lettera q) da parte delle associazioni costituite da professionisti che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito presso il Ministero della Giustizia;
3) verificare la permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti;
4) acquisire i pareri obbligatori del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e sentiti, nel caso, i sindacati, gli Ordini e le Associazioni rappresentative dei professionisti interessati;
q) stabilire i requisiti richiesti alle associazioni per l’iscrizione nel registro e ai professionisti per l’iscrizione alle associazioni, nonché per l’ottenimento dell’attestato circa la qualificazione professionale degli associati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) l’esistenza di uno statuto dell’associazione che preveda espressamente come scopo quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti verso la collettività e quindi:
1.1) che garantisca un ordinamento interno a base democratica;
1.2) che escluda ogni fine di lucro e preveda attività che comunque siano compatibili con le finalità della presente legge;
1.3) che determini l’ambito della professione;
1.4) che preveda l’elaborazione e l’adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità professionale;
2) la disponibilità da parte dell’associazione di adeguate strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l’iscrizione all’associazione e curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli associati, il relativo aggiornamento professionale nonché l’effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
3) la previsione di un limite temporale di validità dell’attestato di cui alla lettera q) del presente articolo;
r) stabilire che, con decreto ministeriale, sia istituito presso il Ministero della giustizia il registro delle associazioni e siano individuate le modalità di tenuta del registro medesimo;
s) prevedere che coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l’iscrizione all’albo siano organizzati in Ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti;
t) prevedere che l’Ordine professionale, quale ente pubblico non economico, abbia autonomia patrimoniale finanziaria, determini con statuto e regolamenti la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni della presente legge. Lo statuto ed i regolamenti sono approvati dal Ministero della giustizia, ovvero dal Ministero competente che esercita compiti di vigilanza sugli ordini;
u) disciplinare che la vigilanza sull’attività e la gestione degli ordini professionali sia affidata al Ministero della giustizia, salvo attribuire eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza ad altri Ministeri, in relazione alla specificità delle singole professioni, prevedendo che:
1) le deliberazioni dell’Assemblea nazionale concernenti l’approvazione dello statuto e del codice deontologico e le loro variazioni, nonché le deliberazioni del Consiglio nazionale concernenti l’approvazione dei regolamenti, siano inviate al Ministro della giustizia, il quale può richiederne il riesame;
2) i provvedimenti relativi all’aggiornamento professionale siano altresì notificati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica che può richiederne il riesame;
v) prevedere che il consiglio nazionale dell’ordine possa essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro vigilante, in caso di grave violazione di legge o impossibilità di funzionamento;
z) prevedere che i consigli degli ordini locali possano essere sciolti con decreto del Ministro vigilante, previo parere del Consiglio nazionale dell’Ordine, in caso di grave violazione di legge o di impossibilità di funzionamento;
aa) prevedere che l’accesso all’esercizio delle professioni intellettuali sia libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, previo superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni per le quali la legge richiede l’iscrizione in appositi albi o elenchi;
bb) prevedere la possibilità di terminare preventivamente il numero di coloro che possono conseguire l’abilitazione all’esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni;
cc) prevedere che lo svolgimento dell’attività professionale debba essere preceduto da un adeguato ed effettivo tirocinio, stabilendo la necessità di un equo compenso per il tirocinante, al quale non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali;
dd) stabilire l’obbligo per gli ordini di emanare un codice deontologico, valido per tutti gli iscritti e gli organi territoriali del medesimo ordine, secondo regole idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, nonché secondo i principi dettati dalle leggi che regolano ciascun ordinamento di categoria;
ee) prevedere che l’ordinamento di categoria determini le sanzioni disciplinari nel caso di violazione delle leggi e del codice deontologico, nonché le condizioni e le procedure con le quali l’iscritto può essere sospeso in via cautelare dall’esercizio della professione;
ff) prevedere che le tariffe professionali, stabilite nell’interesse generale con decreto del Ministro della giustizia o comunque del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, sentito il Consiglio di Stato, fissino livelli massimi, nonché livelli minimi inderogabili;
gg) prevedere che, per le professioni organizzate in associazioni, il compenso della prestazione sia stabilito su accordo delle parti;
hh) stabilire in materia di assicurazione professionale che gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni prevedano:
1) che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori, i cui estremi, incluso il massimale deve rendere noti al cliente al momento dell’assunzione dell’incarico;
2) il ricorso, in via prioritaria, a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione assuma le deliberazioni necessarie per l’attuazione di tale obbligo;
3) in ogni caso, una specifica disciplina agevolativa in ordine alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel che riguarda la fase di avvio dell’attività professionale;
4) i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative da rischio professionale;
5) che i codici deontologici degli ordini e delle associazioni prevedano le conseguenze disciplinari della mancata stipulazione della polizza assicurativa, salvo che i consigli nazionali di ordini od associazioni non abbiano sottoscritto una polizza collettiva;
ii) prevedere che gli ordini professionali si organizzino mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l’accesso alle professioni;
ll) prevedere che l’Ordine professionale si articoli in:
1) Consiglio nazionale dell’Ordine, che assume la denominazione di Consiglio Nazionale dell’Ordine della categoria, con i compiti di cui alla successiva lettera qq);
2) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di: «Ordine» della categoria secondo l’organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui alla successiva lettera oo);
mm) prevedere che all’Ordine professionale non si applichino la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
nn) prevedere che l’Ordine territoriale sia così articolato:
1) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all’albo; è eletto dall’Assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Ordine, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell’intero Consiglio;
2) Assemblea: ne fanno parte gli iscritti all’albo; elegge il Consiglio ed il Collegio dei revisori; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal Consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento di categoria;
3) Collegio dei revisori: è composto, in relazione al numero degli iscritti all’albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all’elenco dei revisori; è eletto dall’Assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive;
oo) prevedere che al Consiglio dell’Ordine territoriale spettino i seguenti compiti:
1) garantire l’osservanza dei principi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale;
2) la tenuta e l’aggiornamento dell’albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione dandone comunicazione al Consiglio Nazionale;
3) la determinazione, nel rispetto del bilancio preventivo, del contributo obbligatorio annuale da corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento dell’Ordine territoriale, nonché la percezione del contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
4) la vigilanza sul corretto esercizio della professione e il conseguente potere disciplinare sugli iscritti;
5) la formulazione di pareri in materia di liquidazione dei compensi ai agli iscritti all’Ordine;
6) l’esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti ed i clienti che, in caso di controversie sui compensi, possono farsi assistere anche da associazioni di consumatori;
7) la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;
8) ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio Nazionale;
pp) prevedere che il Consiglio nazionale sia così articolato:
1) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli Ordini territoriali, con le modalità stabilite dallo Statuto di ciascun Ordine; è eletto dall’Assemblea degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio nazionale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio;
2) Assemblea nazionale: ne fanno parte i soggetti indicati nello statuto di ciascuno Ordine; elegge il Consiglio nazionale; approva il bilancio consuntivo e preventivo e, su proposta del Consiglio Nazionale, approva lo statuto ed il codice deontologico e loro variazioni;
3) Collegio dei revisori: è composto da tre membri nominati fra gli iscritti all’elenco dei revisori; è nominato dal Ministero della giustizia ogni quattro anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive;
qq) prevedere che al Consiglio Nazionale spettino i seguenti compiti:
1) vigilare sul rispetto dei principi della presente legge;
2) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;
3) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall’Ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;
4) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;
5) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;
6) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
7) determinare le indennità dei consiglieri al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico nonché, sulla base di bilanci di previsione approvati dall’Assemblea nazionale, la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall’Ordine territoriale previa esazione dagli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
8) la determinazione degli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali;
9) adottare i regolamenti ad esso delegati dall’ordinamento di categoria;
10) coordinare l’aggiornamento professionale;
11) assicurare la compiuta informativa al pubblico in ordine alle modalità di esercizio della professione;
12) ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento di categoria per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
rr) prevedere l’istituzione di organismi di coordinamento regionale degli Ordini territoriali, ove questi non siano organizzati esclusivamente su base nazionale o regionale;
ss) garantire che i consigli nazionali, i coordinamenti regionali ed i consigli locali dell’ordine, anche di professioni diverse, possano definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
tt) prevedere che gli ordini curino l’aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti, organizzando appositi corsi e seminari, anche d’intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scientifiche e casse di professionisti;
uu) prevedere che le procedure elettorali garantiscano la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti e la tutela delle minoranze;
vv) prevedere che ciascun ordinamento professionale regoli il procedimento disciplinare garantendo, sulla base dei principi di cui all’articolo 111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura civile:
1) la contestazione degli addebiti;
2) il diritto di difesa;
3) la distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti;
4) la motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;
5) la facoltà dell’esponente di partecipare al procedimento.
zz) prevedere che l’esercizio della professione, in qualunque modo e forma, possa essere oggetto di pubblicità informativa e non comparativa e che sia consentita la pubblicità delle attività professionali esclusivamente nelle forme previste dagli ordinamenti professionali e dagli statuti delle associazioni, in particolare dal codice deontologico.
Art. 1-ter.
1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all’articolo 1-bis, ad adeguare l’ordinamento di categoria delle professioni indicate nell’allegato A, anche al fine di procedere alla unificazione tra ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale nonché al riordino degli albi al fine di inserire le professioni di cui all’allegato B laddove venga accertata la omogeneità dei percorsi formativi.
Art. 1-quater.
1. Il Governo definisce, con i decreti di cui all’articolo 1-bis, un regime agevolato dei requisiti organizzativi stabiliti ai sensi dell’articolo 1-bis a favore delle associazioni iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati del CNEL, istituita ai sensi dell’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, che riguardino professioni che abbiano ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1-bis.
2. In ogni caso, le associazioni di cui al presente articolo sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 1-bis entro e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro. A tal fine le associazioni in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 1-bis sono tenute a presentare apposita domanda d’iscrizione almeno sei mesi prima del termine innanzi stabilito.
3. In sede di prima applicazione ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti alle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione.
Art. 1-quinquies
1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all’articolo 1-bis, a riordinare la normativa in materia di agevolazioni e incentivi alle attività economiche, nel rispetto dei principi comunitari di settore, al fine di valorizzare la rilevanza economica e sociale delle libere professioni.
Conseguentemente, all’articolo 2 del decreto-legge, sopprimere i commi 7 e 8.
Allegato A
1. agenti di cambio
2. agrotecnici e agrotecnici laureati
3. architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iuniores e pianificatori iuniores
4. assistenti sociali specialisti e assistenti sociali
5. attuari e attuari iuniores
6. avvocati
7. biologi e biologi iuniores
8. chimici e chimici iuniores
9. consulenti del lavoro
10. dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari
11. dottori commercialisti
12. farmacisti
13. geologi e geologi iuniores
14. geometri e geometri laureati
15. giornalisti
16. infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia
17. ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell’informazione, ingegneri civili e ambientali iuniores, ingegneri industriali iuniores, ingegneri dell’informazione iuniores
18. medici chirurghi, odontoiatri
19. notai
20. ostetriche
21. periti agrari e periti agrari laureati
22. periti industriali e periti industriali laureati
23. psicologi e dottori in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottori in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.
24. tecnici di radiologia medica
25. ragionieri
26. spedizionieri doganali
27. veterinari
Allegato B
1. podologo
2. fisioterapista
3. logopedista
4. ortottista, assistente di oftalmologia
5. terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
6. tecnico della riabilitazione psichiatrica
7. terapista occupazionale
8. educatore professionale
9. tecnico audiometrista
10. tecnico sanitario di laboratorio biomedico
11. tecnico di neurofisiopatologia
12. tecnico ortopedico
13. tecnico audioprotesista
14. tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
15. igienista dentale
16. dietista
17. tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
BILANCIO (5ª)
GIOVEDì 21aprile 2005
670ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.
Il presidente AZZOLLINI avverte che si riprenderà con l’esame degli emendamenti accantonati (pubblicati in allegato al presente resoconto) a partire da quelli riferiti all’articolo 1. Invita dunque il Relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri.
Il relatore IZZO(FI), dopo aver ritirato l’emendamento 1.33, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.12, 1.13, 1.33/1, 1.38, 1.48, 1.49 e 1.0.7, ritenendo opportuno che le questioni da essi affrontate siano approfondite nel quadro di specifici provvedimenti. Chiede un ulteriore breve accantonamento degli emendamenti 1.0.3, 1.0.6, 1.0.330, nonché dell’unico subemendamento a quest’ultimo presentato (1.0.330/1), giudicando opportuno un approfondimento in considerazione della delicatezza degli interventi in materia di tutela del made in Italy e di contrasto ai fenomeni di contraffazione.
Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al Relatore.
Posto ai voti, l’emendamento 1.5 risulta respinto.
Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.12, ha la parola il senatore CICCANTI(UDC), il quale sottolinea che esso è diretto a risolvere talune difficoltà interpretative dell’attuale testo del decreto-legge, senza peraltro stravolgerne lo spirito.
In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 1.12 e 1.13.
Poiché il relatore IZZO (FI) ha precedentemente ritirato l’emendamento 1.33, il PRESIDENTE dichiara conseguentemente decaduto il subemendamento 1.33/1 ad esso riferito.
La Commissione respinge inoltre con distinte votazioni gli emendamenti 1.38 e 1.48.
Il senatore GIULIANO (FI) appone la propria firma all’emendamento 1.49, che dichiara di ritirare.
Su richiesta del senatore Paolo FRANCO(LP), la Commissione dispone l’accantonamento dell’emendamento 1.0.3.
Per dichiarazione di voto sull’emendamento 1.0.6, interviene il senatore MORANDO(DS-U), il quale sottolinea l’opportunità di istituire il marchio "prodotto italiano di qualità", per designare i prodotti realizzati all’interno dei distretti industriali, nonché il marchio "Full made in Italy", al fine di distinguere le produzioni realizzate sul territorio italiano. Al riguardo, coglie l’occasione per giudicare positivamente l’impostazione dell’emendamento 1.0.330, presentato dal relatore, che, indirizzandosi verso forme di tutela e promozione dei prodotti italiani nel rispetto delle regole che presiedono nel commercio mondiale, supera l’iniziale richiesta di taluni rappresentanti di maggioranza di procedere all’ inasprimento dei dazi.
Al di là della convergenza della maggioranza sulle posizioni dell’opposizione per quanto concerne l’introduzione dei richiamati marchi, ritiene tuttavia che l’emendamento del relatore sia insoddisfacente dal punto di vista della strumentazione preposta a sostegno dell’attività di tutela e promozione dei marchi. Giudica pertanto indispensabile che esso recepisca altresì i contenuti del comma 5 dell’emendamento 1.0.6, con particolare riferimento all’attività delle società di servizi dei sistemi produttivi locali, chiamati a gestire e promuovere i suddetti marchi.
L’emendamento del relatore ha altresì il limite di non definire il soggetto titolare dei richiamati marchi, ciò che potrebbe a suo avviso determinare un significativo contenzioso. In proposito, osserva che l’emendamento 1.0.6 risolve invece la questione, con una scelta che, pur meritando un ulteriore approfondimento nell’ottica di assicurare l’effettivo soddisfacimento delle esigenze del settore, attribuisce la titolarità dei marchi allo Stato.
Nel paventare altresì il rischio che le disposizioni recate al comma 1 dell’emendamento 1.0.330 risultino in contrasto con le regole preposte al commercio internazionale, conclude raccomandando l’approvazione dell’emendamento 1.0.6, che peraltro non reca un onere finanziario eccessivo.
Il senatore FORCIERI (DS-U) aggiunge la propria firma all’emendamento 1.0.6.
Su proposta del relatore IZZO(FI), la Commissione dispone l’accantonamento dell’emendamento 1.0.6, al fine di un suo esame congiunto con le altre proposte emendative in materia di tutela del made in Italy e di contrasto alla contraffazione
L’emendamento 1.0.7 posto in votazione, risulta indi respinto.
Il presidente AZZOLLINI chiede indi al vice ministro URSO, nel frattempo intervenuto ai lavori della Commissione, di esprimersi in merito all’emendamento 1.0.330, nonché agli emendamenti 1.0.3 e 1.0.6, vertenti sulla tutela del made in Italy e del contrasto alla contraffazione dei prodotti italiani.
Il vice ministro URSO sottolinea anzitutto che si tratta di tematica estremamente delicata, nell’ambito della quale si distinguono tre aspetti: quello dell’etichettatura di origine dei prodotti, quello della previsione di due marchi a tutela del made in Italy, nonché quello relativo all’istituzione dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.
Relativamente alla questione dell’etichettatura, egli avverte che si tratta di tematica di esclusiva competenza dell’Unione europea. In proposito, comunica che è in corso di approvazione un regolamento comunitario in materia, proposto e sostenuto dal Governo italiano già in occasione del semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea.
L’introduzione di una normativa nazionale unilaterale in quest’ambito, oltre a porsi in contrasto con la vigente normativa definita in sede di World Trade Organization (WTO) e di Unione europea, in quanto determinerebbe la creazione di un ostacolo non tariffario, risulterebbe del tutto inefficace. La merce eventualmente bloccata alla dogana italiana, potrebbe infatti sempre essere immessa nel territorio italiano una volta importata da un altro Paese europeo. Ciò determinerebbe in ultima istanza solo un evidente nocumento in termini di mancata percezione dei diritti doganali.
Quanto all’istituzione dei marchi a tutela del made in Italy, egli osserva anzitutto che quello relativo al "prodotto italiano di qualità", finalizzato a designare i prodotti ad elevato valore aggiunto, sembra evocare l’idea che i restanti prodotti italiani non siano di qualità. In proposito, egli fa presente che la politica fino ad oggi seguita è stata quella di favorire la percezione della qualità della produzione italiana complessiva.
Con riferimento al marchio "Full Made in Italy", il vice Ministro rileva che esso si applica a prodotti realizzati anche con l’impiego di materie prime importate e che pertanto taluni prodotti, come ad esempio l’olio, finirebbero con il ricevere un simile riconoscimento, senza in effetti avere un’esclusiva provenienza italiana.
Né va dimenticato che si dovrebbe conseguente procedere alla registrazione dei marchi in tutti i paesi, verso cui i beni italiani sono diretti.
Con riferimento all’istituzione dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione previsto dall’emendamento 1.0.3, egli esprime invece parere favorevole, tanto più in considerazione delle difficoltà connesse all’istituzione del Comitato nazionale anticontraffazione, previsto nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).
Il senatore Paolo FRANCO(LP), nel ribadire la validità dell’emendamento 1.0.3, a sua firma, diretto ad istituire l’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, preannuncia altresì voto favorevole nei confronti dell’emendamento 1.0.330, che, pur evidenziando taluni limiti, rappresenta un primo passo importante per assicurare l’effettiva tutela del made in Italy.
Il senatore GRILLOTTI (AN) esprime invece perplessità in merito all’emendamento 1.0.330, rilevando che esso reca una disciplina, da un lato, in contrasto con la normativa europea vigente e, dall’altro, sostanzialmente inefficace. I medesimi prodotti provenienti da Paesi extraeuropei in violazione delle disposizioni in materia di etichettatura di origine potrebbero infatti raggiungere l’Italia dopo essere stati importati da altri paesi europei.
Conclude preannunciando voto contrario sull’emendamento 1.0.6, atteso che esso presenta una copertura finanziaria inadeguata.
Il senatore AGONI (LP) esprime perplessità nei confronti della disciplina dei marchi recata negli emendamenti 1.0.6 e 1.0.330, ritenendo invece che si debba accordare priorità al momento della produzione e non solo a quello della commercializzazione. In proposito, occorrerebbe premiare la produzione italiana che - soprattutto con riferimento all’agricoltura - sono sottoposti ad una normativa rigida, ad esempio dal punto di vista sanitario, a tutela dei consumatori, che tuttavia non trova riscontro in altre realtà.
Il senatore MARINO(Misto-Com), con riferimento alle affermazioni del vice ministro Urso in merito al ventilato nocumento che deriverebbe dal mancato introito dei diritti doganali conseguente al divieto di importare i beni in contrasto con la disciplina sull’etichettatura, tiene a precisare che, in presenza di un unione doganale, gli introiti percepiti alle dogane dei singoli Stati membri sono essenzialmente di spettanza dell’Unione europea.
Chiede indi conferma della circostanza che, secondo le disposizioni vigenti, un prodotto riceverebbe la denominazione "made in Italy" anche se solo l’ultima fase della lavorazione è svolta in Italia.
Il senatore CADDEO(DS-U), dopo aver sottolineato che le affermazioni del vice ministro Urso hanno svelato i limiti delle posizioni sostenute dalla maggioranza in merito all’opportunità di puntare all’istituzione di dazi doganali, invita il relatore a ritirare l’emendamento 1.0.330.
Quanto all’emendamento 1.0.3, preannuncia voto contrario, ritenendo che l’istituzione dell’Alto Commissario costituisce un ulteriore, quanto inutile appesantimento della struttura burocratica.
Dopo aver precisato che il suo Gruppo politico non ha mai condiviso l’ipotesi di istituire dazi doganali, il senatore CURTO (AN) ritiene che, al di là dei limiti di compatibilità con la normativa europea, di cui il Relatore non può non tenere conto, le finalità recate dall’emendamento 1.0.330 sono comunque condivisibili.
Coglie infine l’occasione per esprimere il proprio rammarico per il mancato accoglimento di talune proposte emendative, a sua firma, dirette ad inserire all’interno del Codice penale la fattispecie relativa all’associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione e ad attribuire al procuratore antimafia specifiche competenze nel settore.
Il senatore CICCANTI(UDC), nel prendere atto dei rilievi critici del Vice Ministro nei confronti dell’emendamento 1.0.330, che peraltro si estendono anche all’emendamento 1.0.6, chiede al rappresentante del Governo di dar conto delle iniziative in essere a livello nazionale ed internazionale con riferimento all’istituzione di marchi a tutela del "made in Italy".
Il relatore IZZO (FI) esprime parere favorevole sull’emendamento 1.0.3, ritenendo opportuna l’istituzione dell’Alto Commissario in considerazione del ritardo nell’istituzione del Comitato nazionale anticontraffazione, previsto nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004). Convenendo inoltre sulle argomentazioni del Vice Ministro, ritira l’emendamento 1.0.330 riservandosi di valutare la possibilità di presentare in proposito un ordine del giorno in Assemblea volto a sollecitare il Governo a rendersi promotore di iniziative a livello europeo, dirette a dare attuazione allo stesso.
Il vice ministro URSO ribadisce l’impegno del Governo ad una rapida approvazione del regolamento comunitario in materia di etichettatura, che dovrebbe essere emanato probabilmente entro l’estate 2006. Fa tuttavia presente che esso non potrà evidentemente recare la medesima disciplina recata dall’emendamento, secondo la quale la merce risulta essere prodotto nazionale solo se il 90 per cento del processo produttivo viene realizzato nel territorio. Al riguardo, il regolamento non potrà infatti non attenersi alle definizioni riconosciute a livello europeo ed internazionale.
Dà poi assicurazioni in ordine alla volontà dell’Esecutivo di sostenere, a livello europeo, anche la sollecita applicazione di misure di salvaguardia.
Previa dichiarazione di voto contraria del senatore MORANDO(DS-U), la Commissione approva l’emendamento 1.0.3.
Il senatore MORANDO (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 1.0.6, giudicando non convincenti le considerazioni contrarie svolte dal Vice Ministro.
La Commissione respinge quindi l’emendamento 1.0.6.
Il PRESIDENTE, preso atto del ritiro dell’emendamento 1.0.330, dichiara conseguentemente decaduto il subemendamento 1.0.330/1.
Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all’articolo 2.
Dopo aver raccomandato l’approvazione dell’emendamento 2.229 (testo 2), a sua firma, il relatore IZZO (FI) chiede che i restanti emendamenti siano affrontati congiuntamente all’esame delle altre proposte emendative riferite al tema degli ordini professionali, rimandando a quella sede l’espressione dei relativi pareri.
Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole nei confronti dell’emendamento 2.229 (testo 2), in materia di obbligazioni bancarie garantite, che recepisce i contenuti recati nel disegno di legge attualmente all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
La Commissione approva quindi l’emendamento 2.229 e conviene, successivamente, di accantonare le restanti proposte riferite all’articolo 2.
Si passa all’esame delle proposte emendative relative all’articolo 3, precedentemente accantonate.
Il relatore IZZO (FI) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.56 (identico al 3.57), 3.100 (identico al 3.101) e parere favorevole sulle identiche proposte emendative 3.58, 3.59, 3.60.
Il sottosegretario VEGAS si esprime in senso conforme al Relatore.
In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli identici emendamenti 3.56 e 3.57, approva gli identici emendamenti 3.58, 3.59, 3.60 e respinge gli identici emendamenti 3.100 e 3.101.
Si passa all’esame delle proposte emendative all’articolo 4, precedentemente accantonate.
Il relatore IZZO (FI) riformula l’emendamento 4.25, a sua firma, sopprimendo al capoverso c-ter le parole da "ancorché consistenti" a "in sede penale", e ne raccomanda l’approvazione.
Esprime indi orientamento contrario nei confronti degli emendamenti 4.26, 4.38 e 4.39, recanti analogo contenuto, nonché sugli emendamenti 4.29, 4.30, 4.0.7 (testo 2) (per inadeguatezza della copertura finanziaria) ed invita i proponenti a ritirare l’emendamento 4.0.15. Dopo aver chiesto un ulteriore accantonamento dell’emendamento 4.41, si esprime in senso favorevole sull’emendamento 4.44.
Il sottosegretario VEGAS, preso atto del parere del relatore, ritira l’emendamento 4.0.7 (testo 2) e sulle restanti proposte emendative esprime parere conforme al relatore, ad eccezione dell’emendamento 4.44, per il quale si rimette alla Commissione.
La Commissione approva indi l’emendamento 4.25 (testo 2).
Per dichiarazione favorevole sull’emendamento 4.26, ha la parola il senatore MORANDO(DS-U), il quale ribadisce la delicatezza del tema relativo al regime IVA applicabile alle cooperative sociali che svolgono attività di servizio nei confronti dei comuni.
In esito a distinte votazioni, risultano indi respinti gli emendamenti 4.26 e 4.29.
Il senatore PIZZINATO (DS-U) aggiunge la firma all’emendamento 4.30, diretto a restringere l’applicabilità delle disposizioni recate al comma 540 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 alle centrali elettriche, ricordando peraltro di aver già proposto in sede di bilancio un analogo emendamento.
Posto ai voti, l’emendamento 4.30 non è accolto.
Il senatore TAROLLI(UDC), nel prendere atto del parere contrario del relatore, ritira l’emendamento 4.38, esprimendo tuttavia rammarico per la mancata risoluzione della questione del regime IVA applicabile alle cooperative sociali, alla quale occorre accordare priorità. Aggiunge indi la firma all’identico emendamento 4.39, che ritira per le medesime ragioni.
La Commissione dispone l’accantonamento dell’emendamento 4.41.
I senatori GIULIANO (FI) e FASOLINO (FI) aggiungono la firma all’emendamento 4.44 che, posto in votazione, risulta accolto.
Accedendo all’invito del Relatore, il senatore FASOLINO (FI) ritira l’emendamento 4.0.15.
Si passa all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 5, precedentemente accantonate.
Il relatore IZZO (FI) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 5.5 e 5.6, nonché sugli emendamenti 5.26, 5.27, 5.28, 5.31, 5.44 (subordinatamente ad una sua riformulazione volta a sopprimere le parole "di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale"), 5.45, 5.53, 5.54, 5.55, nonché contrario sulle rimanenti proposte emendative, che invita a ritirare.
Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al relatore, ad eccezione degli identici emendamenti 5.5 e 5.6 per i quali l’orientamento è contrario.
Il senatore GRILLOTTI (AN) aggiunge la propria firma agli identici emendamenti 5.5 e 5.6 e li ritira.
La Commissione, in esito a separate votazioni, accoglie indi gli emendamenti 5.26, 5.27, 5.28 e 5.31.
La senatrice DONATI (Verdi-Un) preannuncia voto contrario sull’emendamento 5.35, ritenendo importante che sia invece mantenuta la disposizione, recata al comma 9 dell’articolo 5, che fa salvo il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio storico nell’ambito della procedura prevista per l’attuazione degli interventi da parte del commissario straordinario. Al riguardo, coglie l’occasione per stigmatizzare l’eccessivo ricorso alle figure dei commissari straordinari, ormai presenti in molti ambiti, che in talune circostanze è tutt’altro che opportuno.
Conclude auspicando che discipline così delicate siano demandate alla Commissione di merito.
Il senatore CICOLANI (FI) nel preannunciare il proprio voto favorevole sull’emendamento 5.35, a sua firma, sottolinea che esso dovrebbe essere valutato congiuntamente all’emendamento 5.44, anch’esso a sua firma.
Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) si associa alle considerazioni della senatrice Donati, giudicando inopportuno il continuo ricorso a modifiche della normativa. In proposito, avverte che in questo modo non si tiene conto che le principali difficoltà dipendono anzitutto dal ritardo con cui giungono i finanziamenti per le opere pubbliche, come del resto ha ben evidenziato la Corte dei conti, nonché dalla sproporzione fra le priorità individuate e le effettive disponibilità economiche.
Conclusivamente egli coglie l’occasione per preannunciare sin d’ora la propria contrarietà nei confronti dell’eventuale riformulazione dell’emendamento 5.44 sollecitata dal relatore.
Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene, a sua volta, singolare che sia proprio il Parlamento a sopprimere una disposizione, quella recata all’articolo 5, comma 9, finalizzata a tutelare l’ambiente e il patrimonio storico-artistico, che invece il Governo aveva previsto nel testo del decreto-legge.
Il relatore IZZO (FI) sottolinea di aver suggerito la riformulazione dell’emendamento 5.44 con l’intento di evitare che le competenti amministrazioni, chiamate ad assicurare forme di tutela ambientale e storico-artistica, dovessero rendere il prescritto parere al commissario in un termine eccessivamente ristretto, pari a 30 giorni. Sulla base delle considerazioni emerse, ritiene tuttavia di non dover insistere su tale riformulazione.
Anche il sottosegretario VEGAS rileva che la riformulazione sollecitata dal relatore Izzo era tesa esclusivamente ad assicurare un termine più congruo per l’espressione del richiamato parere.
Il relatore IZZO (FI), richiamando le considerazioni precedentemente svolte, propone di approvare comunque l’emendamento 5.35, prevedendo nel contempo, al fine di venire incontro alle esigenze segnalate dai colleghi dell’opposizione per assicurare l’adeguata tutela in materia ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale, di modificare l’emendamento 5.44, prolungando in modo adeguato il termine di trenta giorni previsto per il parere delle competenti amministrazioni.
Il senatore FORCIERI (DS-U) ribadisce la sua contrarietà all’abrogazione dell’articolo 5, comma 9, prevista dall’emendamento 5.35. In subordine, concorda con la proposta del relatore sull’allungamento del predetto termine di trenta giorni.
Il senatore GRILLOTTI (AN) ritiene che, in considerazione dei tempi normalmente richiesti per i necessari adempimenti amministrativi, nel caso di specie un termine adeguato per l’espressione del parere potrebbe essere quello di sessanta giorni, che consentirebbe sia una rapida conclusione dell’iter, sia una appropriata valutazione da parte delle amministrazioni competenti.
Con separati scrutini, vengono quindi approvati gli emendamenti 5.35 e 5.39 (identico al 5.40).
Il senatore CICOLANI (FI), in qualità di proponente dell’emendamento 5.44, accogliendo la precedente indicazione del senatore Grillotti, lo riformula conseguentemente nella nuova proposta 5.44 (testo 2), sulla quale esprimono parere favorevole il relatore IZZO(FI) e il sottosegretario VEGAS.
L’emendamento 5.44 (testo 2) viene quindi posto ai voti e approvato.
In merito all’emendamento 5.45, interviene il relatore IZZO (FI) per rilevare l’opportunità di una serie di modifiche allo stesso, al fine di evitare che, in caso di nuovo affidamento di un’opera da parte della stazione appaltante, in seguito al fallimento dell’appaltatore o alla risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, le più celeri procedure ivi previste, con il ricorso alla procedura negoziata con gara informale (ossia mediante trattativa privata), possono determinare un aggiramento delle norme in materia di appalti pubblici, poste a tutela della leale competizione tra le imprese e dell’interesse pubblico. Propone, pertanto, che l’emendamento in esame venga riformulato, sostituendo al comma 12-ter la parola: "terzo" con l’altra: "quinto", nonché al comma 12-quater, secondo periodo, le parole: "cinque concorrenti" con le seguenti: "dieci concorrenti, con l’esclusione delle imprese indisponibili di cui sopra", ed infine, aggiungendo al comma 12-quinquies, dopo le parole: "70 per cento", le altre: "e l’importo netto residuo dei lavori non superi i 3 milioni di euro".
Il senatore CICOLANI (FI), in qualità di primo firmatario, fa sue le proposte del Relatore e riformula conseguentemente l’emendamento come 5.45 (testo 2).
Il senatore GRILLOTTI (AN) rileva che, in base alla normativa vigente sugli appalti di opere pubbliche, che tiene conto delle disposizioni comunitarie, la percentuale massima sul totale dei lavori per cui si può ricorrere all’affidamento con trattativa privata è del 20 per cento; conseguentemente, si potrebbe rendere più stringente il limite di cui al comma 12-quinquies dell’emendamento 5.45 (testo 2) portandolo dal 70 all’80 per cento.
La senatrice DONATI (Verdi-Un), pur apprezzando le modificazioni introdotte dal proponente, si dichiara comunque contraria all’emendamento 5.45 (testo 2) nella parte in cui, al comma 12-quater, consente di affidare il completamento dell’opera a trattativa privata in caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi precedenti (ossia gli altri partecipanti alla gara iniziale secondo la rispettiva graduatoria). Tale possibilità, infatti, potrebbe a suo avviso favorire pratiche collusive tra le imprese partecipanti alla gara, in modo da costringere la stazione appaltante a ricorrere all’affidamento con procedura negoziata mediante gara informale, che offre obiettivamente minori garanzie di trasparenza e convenienza economica per la pubblica amministrazione. Ritiene pertanto opportuno sopprimere il citato comma 12-quater e presenta, in tal senso, il subemendamento 5.45 (testo 2)/600.
Il senatore MORANDO (DS-U) concorda con le considerazioni della senatrice Donati, rilevando che la formulazione del comma 12-quater testé richiamato, pone quindi il rischio di un azzardo morale e di pratiche collusive da parte delle imprese partecipanti all’originaria gara d’appalto e successivamente interpellate, a detrimento dell’interesse pubblico. Aggiunge pertanto la propria firma al subemendamento 5.45 (testo 2)/600, soppressivo del comma 12-quater, testé proposto dalla senatrice Donati.
Il senatore LEGNINI (DS-U) si associa anch’egli alle osservazioni critiche dei senatori Donati e Morando sul comma 12-quater.
Il senatore CICOLANI (FI), intervenendo sull’emendamento 5.45 (testo 2), di cui è proponente, chiarisce che il comma 12-quater è finalizzato a consentire, mediante procedure più celeri, la prosecuzione di un’opera pubblica già avviata, anche nella particolare situazione ivi prevista. Il fallimento ovvero la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, infatti, determina un mutamento generale delle condizioni economico-giuridiche dell’appalto che scoraggia frequentemente anche gli altri concorrenti dal subentrare all’appaltatore originario, con grave pregiudizio per l’interesse pubblico. Poiché le attuali procedure per individuare l’appaltatore cui riaffidare la prosecuzione dell’opera sono lente e farraginose, il comma in esame propone un iter più rapido e sicuro, garantendo comunque un confronto ed una selezione tra più imprese.
Il senatore CURTO (AN) condivide la finalità delle norme di cui al predetto emendamento 5.45 (testo 2), come poc’anzi spiegate dal senatore Cicolani, pur ritenendo opportuno dare risposta anche ai timori espressi dai colleghi dell’opposizione su possibili utilizzi delle norme stesse al fine di aggirare le attuali procedure sugli appalti di opere pubbliche. Propone quindi di modificare il comma 12-bis nel senso di prevedere che l’interpello progressivo degli altri concorrenti, al fine di individuare il nuovo appaltatore, debba essere effettuato alle stesse condizioni dell’originario aggiudicatario, così da evitare peggioramenti delle condizioni economiche a sfavore della pubblica amministrazione, e presenta, in tal senso, il subemendamento 5.45 (testo 2)/601.
Il relatore IZZO (FI) esprime il proprio parere favorevole sull’emendamento 5.45 (testo 2), mentre si dichiara contrario ai subemendamenti 5.45 (testo 2)/600 e 5.45 (testo 2)/601.
Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al relatore.
Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti i subemendamenti 5.45 (testo 2)/600 e 5.45 (testo 2)/601, mentre viene approvato l’emendamento 5.45 (testo 2).
Il RELATORE invita il Governo a ritirare l’emendamento 5.51, che impone il versamento all’ANAS di un canone aggiuntivo dell’1 per cento a carico dei concessionari delle autostrade.
Analogo invito rivolge ai proponenti dell’emendamento 5.52 in materia di servizio idrico integrato, su cui pure è contrario.
Il sottosegretario VEGAS, accogliendo l’invito del relatore, ritira l’emendamento 5.51.
Il senatore FASOLINO (FI) ritira, a sua volta, l’emendamento 5.52.
Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario VEGAS, in esito a separate votazioni, vengono successivamente approvati gli emendamenti 5.53, 5.54, e 5.55.
Stante l’invito al ritiro del relatore IZZO (FI), il senatore FASOLINO (FI) fa sua la proposta 5.61 e la ritira.
Con il parere contrario del RELATORE, l’emendamento 5.0.4, posto ai voti, risulta non approvato.
Il senatore MORANDO (DS-U), in merito all’emendamento, rileva che sullo stesso, come su altri emendamenti, era stata richiesta una relazione tecnica che tuttavia il Governo non ha mai prodotto. Protesta quindi per tale inadempienza dell’Esecutivo, che rappresenta una grave violazione delle regole parlamentari oltre che di una prassi ormai consolidata.
Il presidente AZZOLLINI, nel concordare con i rilievi del senatore Morando, propone di valutare più attentamente i profili finanziari dell’emendamento 5.0.8.
Il relatore IZZO (FI), a rettifica del parere precedentemente espresso, propone una reiezione tecnica della proposta 5.0.8, in attesa di acquisire per l’esame in Assemblea la relativa relazione tecnica. Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.
L’emendamento 5.0.8, posto in votazione, viene pertanto respinto.
Dopo che il RELATORE ed il sottosegretario VEGAS hanno formulato parere favorevole, con successiva, separata votazione, viene approvato l’emendamento 5.0.9.
In merito all’emendamento 5.0.12, il relatore IZZO (FI), pur confermando la propria valutazione favorevole nel merito, osserva che lo stesso è sprovvisto di relazione tecnica, che anche in tal caso appare indispensabile per poterne cogliere appieno le implicazioni, per cui ne propone la reiezione.
Il sottosegretario VEGAS conviene con i rilievi del relatore. Sottolinea tuttavia l’importanza della proposta emendativa 5.0.12 in esame, che reca misure per favorire la privatizzazione delle società a controllo pubblico esercenti collegamenti marittimi essenziali, le quali rivestono particolare urgenza. Auspica pertanto che tale proposta possa essere meglio valutata in sede di esame per l’Assemblea, ferma restando la necessità della relazione tecnica.
L’emendamento 5.0.12, posto ai voti, risulta infine respinto.
Su invito del RELATORE, il senatore CICOLANI (FI) ritira la proposta emendativa 5.0.20.
Il presidente AZZOLLINI rileva che, tra le rimanenti proposte accantonate, assumono particolare rilievo quelle riferite all’articolo 2, che intervengono in materia di revisione della disciplina delle professioni intellettuali. Al riguardo, comunica di aver ricevuto una lettera da parte del Presidente del Senato, il cui testo integrale mette a disposizione dei colleghi. In tale lettera, in particolare, il Presidente del Senato richiama l’emendamento del Governo X1.0.101, recante il conferimento di una delega al Governo per la disciplina delle professioni intellettuali, il quale era stato precedentemente accantonato insieme ai relativi subemendamenti, al fine di consentirne un’approfondita valutazione sotto il profilo dell’ammissibilità, trattandosi di una delega di particolare ampiezza.
Su tale punto, il Presidente del Senato rileva che la materia oggetto della delega è effettivamente trattata dagli ultimi quattro commi dell’articolo 2 del decreto-legge in conversione, ma solo con riferimento ad alcuni aspetti, laddove la delega proposta costituisce una vera e propria – secondo la sua definizione – "riforma organica" nel mondo delle professioni, sulla quale sono all’attenzione delle Camere vari disegni di legge di iniziativa parlamentare. Pertanto, tenuto anche conto della particolare posizione istituzionale del Governo, verificatasi da ieri con l’apertura della crisi, il Presidente del Senato ritiene opportuno non procedere in questa sede all’esame di una revisione della normativa delle professioni in forma di delega, concentrando piuttosto il dibattito sulla materia ad emendamenti riferiti ai commi da 5 ad 8 dell’articolo 2 del decreto-legge in conversione.
Il ministro CASTELLI, tenuto conto della complessità della materia relativa alla revisione della disciplina delle professioni, anche per il particolare momento istituzionale legato alla crisi del Governo appena apertasi, accogliendo le indicazioni del Presidente del Senato, ritiene opportuno ritirare il citato emendamento del Governo x1.101.
Il presidente AZZOLLINI, nel ringraziare il ministro Castelli per il suo intervento, evidenzia che il ritiro dell’emendamento del Governo determina anche la decadenza dei rispettivi subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.
Propone poi di rinviare il seguito dell’esame ad una successiva ulteriore seduta, da convocare appositamente per le ore 14,30 di oggi.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344
al testo del decreto-legge
Art. 1.
1.5
Fasolino, Nocco
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «Ai fini del perseguimento dei principi di semplificazione e di coordinamento di cui al comma 1, l’articolo 347 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente: "Con determinazione direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite disposizioni applicative di natura tecnica omogenee con quelle degli altri Paesi dell’Unione europea ed in linea con le esigenze di celerità dei traffici internazionali e dei moderni sistemi di trasmissione telematica dei dati. Fino all’emanazione delle disposizioni di cui al primo periodo continuano ad applicarsi in quanto compatibili le disposizioni regolamentari vigenti"».
1.12
Ciccanti
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
«il limite massimo di partecipazione della SIMEST S.p.a., ai sensi della legge 24 aprile 1990 n. 100 e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all’estero delle imprese italiane, dai quali derivino la creazione, l’acquisizione di imprese, joint-ventures o altro che si configurino quali attività aggiuntive a quelle nazionali, accompagnati dall’impegno ai mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.»
Conseguentemente i comma 12 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
«12. Gli strumenti partecipativi e finanziari introdotti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni, dell’articolo 22 comma 5 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 143 e dell’articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all’estero, non prevedono, nel piano dell’investimento, il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca e sviluppo, ove esistenti, delle funzioni direzionali, nonché di una parte sostanziale dell’attività produttiva».
«14. Allo scopo di favorire l’attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l’efficienza nei processi di internazionalizzazione, il limite normativo di intervento della SIMEST S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento del capitale o fondo sociale della società estera nel caso in cui le imprese italiane che investendo all’estero non incorrano nelle condizioni di esclusione ai sensi del comma 12 della presente legge e intendano altresì effettuare in Italia investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata dell’intervento SIMEST. Il presente comma, nonché i precedenti commi 6 e 12 di questo articolo, possono essere oggetto delle linee direttrici di cui al comma 1 dell’articolo 2 delle legge 100 del 1990».
1.13
Pontone, Grillotti
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Il limite massimo di partecipazione della Simest Spa, ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all’estero delle impresse italiane, dai quali derivino la creazione, l’acquisizione di imprese, joint-ventures o altro, e che si configurino quali attività aggiuntive a quelle nazionali, accompagnati dall’impegno al mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.
1.33/1
Caddeo
All’emendamento 1.33, al capoverso 9-bis, al primo periodo, sopprimere le parole da: «con indicazione specifica», fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «in maniera tale da», fino alla fine del periodo.
1.33
Il Relatore
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all’Unione europea devono essere accompagnati dalla attestazione della provenienza e dell’origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento nonché del responsabile tecnico ed amministrativo di ciascuna fase di produzione, trasformazione, lavorazione, commercializzazione e spedizione fino al confezionamento per l’importazione in Italia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell’attestazione di cui al primo periodo, in maniera tale da assicurare costantemente la tracciabilità della produzione e dell’origine dei beni interessati, nel senso indicato al primo periodo. In caso di beni confezionati separatamente, l’attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all’immissione in commercio in Italia».
1.38
Franco Paolo
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis: 1. La garanzia del fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è concessa a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi, senza oneri per le medesime imprese. La garanzia può coprire fino all’80% delle operazioni finanziarie relative alle imprese, operanti sull’intero territorio nazionale, che versino in condizioni di momentanea difficoltà economica e finanziaria e che abbiano predisposto un piano di ristrutturazione aziendale con investimenti finaiizzati all’innovazione di processi o di prodotti o di imprese che realizzino prograrnmi industriali nell’ambito di siti dismessi.
2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono fissate dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo e quantificati in 150 milioni di euro, si provvede per l’anno 2005 quanto a 128 milioni di euro, medlante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilarLcio triennnale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero; quanto a 22 milioni di euro si provvede per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 52, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – fondi investimenti – fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8. fondo investimenti – inceritivi olle imprese – cap.7420/p)».
1.48
Tirelli
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. Il comma 7 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258 è sostituito dal seguente:
"7. Gli operatori hanno l’obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno sentiti i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive . Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito delle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I ed agli operatori che svolgono attività di esportazione delle sostanze classificate nella categoria 3 dell’allegato I."».
1.49
Nocco, Giuliano
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. In relazione ai prodotti e materiali da costruzione e con particolare attenzione a quelli per uso strutturale destinati alle zone sismiche, anche in vista dell’attuazione della direttiva 89/106/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, la Pubblica amministrazione, promuoverà attraverso le Regioni, Camere di commercio industria ed Artigianato procedure di controllo ai sensi della legge 273 del 2002 e DPCM 18 febbraio 2005 relativo a misure di controllo della destinazione d’uso di materie prime e semilavorati ed azioni volte al riconoscimento di certificazioni e marchi volontari di prodotto».
1.0.3
Franco Paolo
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. È istituito l’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione;
c) coordinamento sulla vigilanza dell’attività doganale.
2. L’Alto Commissario di cui al comma 1, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro delle attività produttive.
3. L’Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definite le modalità di composizione e di funzionamento dell’Alto Commissario.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante il fondo di cui all’articolo 4, comma 61, legge 24 dicembre 2003, n. 350.
6. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
1.0.6
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Forcieri
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Tutela del Made in Italy e norme anticontraffazione)
1. È istituito il marchio del «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.
2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzaziorli sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all’utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.
3. È altresì istituito il marchio full made in Italy per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.
4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l’effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L’utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.
5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttlvi locali, possono gestire i marchi del «prodotto italiano di qualità» e full made in Italy e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alie attività di promozione del marchio. Il credito d’imposta puo essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Societa di servizi.
6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre l991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio l999, n. 140.
7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.
8. Al fine garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un’adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l’obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese oi origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.
9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.
10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l’obbligo di etichettatura.
11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fomire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.
12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine «prodotto italiano di qualità» e full made in Italy è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l’indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «imitazione» e simili.
13. La protezione è altresì garantita contro l’utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l’uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.
14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l’uso decettivo sui prodotti di: a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti; b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.
15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualita o del marchio full made in Italy, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.
16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:
a) che sia disposta l’inibitoria ai sensi dell’articolo 63 del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto compatibile.
17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 35%. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all’articolo 2359 del codice civile».
Conseguentemente, dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Aliquote relative alle rendite di capitale)
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
1.0.7
Girfatti, Nocco
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale"».
1.0.330/1
Caddeo
Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole da: «con indicazione specifica» fino alla fine del perido».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «in maniera tale da» fino alla fine del periodo.
1.0.330 (già 1.33 testo 2)
Il Relatore
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Etichettatura di origine dei prodotti e tutela del «made in Italy»)
1. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all’Unione europea devono essere accompagnati dalla etichettatura di origine, consistente nella attestazione della provenienza e dell’origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento relativi. Ai fini di cui al primo periodo, si intende per merce fabbricata nell’Unione europea quella con un processo produttivo realizzato nel territorio di un Paese dell’Unione in misura non inferiore al 90 per cento del complesso del ciclo di produzione, lavorazione, trasformazione fino all’introduzione in commercio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell’attestazione di cui al primo periodo, in maniera tale da assicurare costantemente la tracciabilità della produzione e dell’origine dei beni interessati, nel senso sopra indicato. In caso di beni confezionati separatamente, l’attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all’immissione in commercio in Italia.
2. È istituito il marchio "prodotto italiano di qualità" per designare i prodotti ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo.
3. È istituito il marchio «full made in Italy» per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano. Ai fini del presente comma, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.
4. L’utilizzo dei marchi di cui ai commi 2 e 3 è condizionato alla piena osservanza della vigente normativa in materia di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti interessati, nonché alle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Nei confronti dell’impresa responsabile di utilizzo abusivo di alcuno dei marchi previsti dal presente articolo, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla legge a partire dalla data di primo utilizzo del marchio.
5. Le disposizioni di attuazione dei commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni di categoria imprenditoriali ed artigiane maggiormente rappresentative. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all’approvazione da parte della Commissione europea».
2.229 (testo 2)
Il Relatore
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Dopo il comma 1, nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l’articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 7-bis. – (Obbligazioni bancarie garantite). – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, all’articolo 4 e all’articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonchè di titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l’acquisto di tali crediti e titoli, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell’articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonchè al pagamento degli altri costi dell’operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell’affidamento o trasferimento, delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonchè comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società, si applica l’articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d’Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.
7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all’ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.
Art. 7-ter. - (Norme applicabili) – 1. Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti e i titoli di cui all’articolo 7-bis, comma 1, e alla deliberazione dei relativi proventi, effettuati ai sensi dell’articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei prestatori delle obbligazioni emesse da banche di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 5 e 6».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «legge fallimentare» inserire le seguenti: «, al codice civile».
Art. 2.
2.229
Il Relatore
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Dopo il comma 1, nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l’articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 7-bis. – (Obbligazioni bancarie garantite). – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, all’articolo 4 e all’articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonchè di titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l’acquisto di tali crediti e titoli, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell’articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonchè al pagamento degli altri costi dell’operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell’affidamento o trasferimento, delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonchè comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società, si applica l’articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d’Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.
7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all’ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «legge fallimentare» inserire le seguenti: «, al codice civile».
2.231
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
2.232
Cavallaro
Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
2.233
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:
«5. L’esercizio delle attività professionali è libero salvi i casi in cui la legge richieda, anche per lo svolgimento di singole attività, l’iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile.
6. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all’articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 9, possono essere riconosciute.
7. Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente comma 6 sono di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all’aggiornamento professionale e al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell’attività professionale. In ogni caso l’attestato non è requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
8. Il riconoscimento delle associazioni ai sensi del precedente comma 6 è disposto, su conforme parere del CNEL, dal Ministro della Giustizia con l’iscrizione in apposito registro istituito presso il Ministero.
9. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e previa consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l’iscrizione nel registro e ai professionisti per l’ottenimento dell’attestato di cui ai precedenti articoli, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) l’esistenza di uno statuto dell’associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l’ambito dell’attività professionale, preveda l’elaborazione e l’adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale;
b) la disponibilità da parte dell’associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
c) la previsione di un limite temporale di validità dell’attestato;
d) l’affidamento al CNEL, prevedendo anche la costituzione di un osservatorio sulle professioni non regolamentate con la partecipazione anche dei rappresentanti delle associazioni riconosciute, dell’attività istruttoria in ordine alle richieste di riconoscimento delle associazioni e di controllo e verifica sul loro operato, anche ai fini della formulazione di proposte di cancellazione dal registro».
2.234
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
2.235
Cavallaro
Al comma 5, dopo le parole: «relative funzioni», aggiungere le seguenti: «con una quota ridotta della metà».
2.236
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il numero degli iscritti agli albi professionali non può comunque superare il 50 per cento».
2.237
Asciutti
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, secondo periodo, e comma 6 per le professioni di geometra, perito agrario, perito industriale e agrotecnico si applicano a partire dall’anno 2006».
2.238
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Sostituire il comma 7, con il seguente:
«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l’istituzione di nuovi ordini è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti;
b) svolgimento di attività professionali per le quali il cittadino utente non sia in grado di valutare la qualità della prestazione;
c) possibilità che dalla inadeguatezza del a prestazione professionale derivino danni sociali».
2.239
Cavallaro
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l’istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti. Sono demandati al CNEL e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato i pareri vincolanti sulla necessità di istituire nuovi Ordini».
2.240
Grillotti
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l’istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelari interessi costituzionalmente rilevanti. Sono demandati al CNEL e all’Autorità sulla concorrenza i pareri vincolanti sulla necessità di istituire nuovi ordini».
2.241
Ciccanti
Sopprimere il comma 8.
2.242
Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin
Sopprimere il comma 8.
2.243
Ciccanti
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all’articolo 2229 del codice civile vengono iscritti in un Registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Il Governo è delegato, entro 12 mesi, a definire i requisiti alle Associazioni per l’iscrizione nel Registro sulla base dei seguenti princìpi:
a) il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all’esercizio della professione, né di sovrapposizione alle attività dalla legge riservate a professionisti iscritti ad Ordini;
b) le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente, come oggetto della Associazione stessa, quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro; che preveda l’elaborazione di forme di assicurazione per responsabilità professionale;
c) le Associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’Associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
d) le Associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, fatte le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all’aggiornamento professionale e al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell’attività professionale con la previsione di un limite temporale di validità.
Sono iscritte al Registro le Associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell’elenco del CNEL, pur con l’obbligo di adeguarsi ai requisiti stabiliti entro e non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro.
Il Governo è delegato a stabilire, alla fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per la istituzione, di uno o più enti per l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali alle professioni che sono iscritte al Registro».
2.244
Cavallaro
Sostituire il comma 8 con i seguenti:
«8. Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all’articolo 2229 del codice civile vengono iscritte in un registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Governo è delegato, entro dodici mesi, a definire i requisiti alle Associazioni per l’iscrizione nel registro sulla base dei seguenti princìpi:
a) Il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all’esercizio delle professioni, né di sovrapposizione alle attività dalla legge riservate a professionisti iscritti ad Ordini. La denominazione delle professioni non ordinistiche deve rispettare il principio di leale concorrenza;
b) Le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente come oggetto della Associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro, che determini l’ambito della professione; che preveda, l’elaborazione e l’adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di forme di assicurazione per la responsabilità professionale;
c) Le Associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’Associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
d) Le Associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all’aggiornamento professionale ed al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell’attività professionale con la previsione di un limite temporale di validità.
8-bis. Sono iscritte al Registro le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell’elenco del CNEL, pur con l’obbligo di adeguarsi ai requisiti stabiliti entro e non oltre tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro.
8-ter. Il Governo è delegato a stabilire, al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per l’istituzione, di uno o più enti per l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali alle professioni che sono iscritte al Registro».
2.245
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Sostituire il comma 8 con i seguenti:
«8. Si intendono nuove professioni riconosciute tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, non ricomprese nelle professioni di cui all’articolo 2229 del codice civile, che abbiano costituito associazioni professionali iscritte in apposito registro tenuto presso il Ministero delle attività produttive. Il Ministero delle attività produttive dispone tale iscrizione sentito il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
8-bis. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni di professionisti, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.
8-ter. Gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni debbono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza di princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
8-quater. Il Ministero delle attività produttive, con apposito regolamento da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, disciplina la materia e cura il rispetto ed il mantenimento dei requisiti di cui al presente articolo, sottoponendo le associazioni ad apposita vigilanza».
2.246
Grillotti
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all’articolo 2229 del codice civile vengono iscritte in un Registro istituito presso il Ministero di giustizia. Il Governo è delegato, entro dodici mesi, a definire i requisiti richiesti alle Associazioni per l’iscrizione nel Registro sulla base dei seguenti princìpi:
a) il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all’esercizio della professione, né di sovrapposizione alle attività della legge riservate a professionisti iscritti ad ordini;
b) le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente come oggetto dell’associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro; che determini l’ambito della professione; che preveda l’elaborazione e l’adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di forme di assicurazione per la responsabilità professionale;
c) le associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
d) le associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all’aggiornamento professionale ed al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell’attività professionale con la previsione di un limite temporale di attività».
2.247
Fasolino, Gentile
Al comma 8, sopprimere la parola: «regolamentate».
Conseguentemente, sostituire la parola: «tipiche» con la seguente: «riservate».
Conseguentemente ancora, aggiungere il seguente periodo:
«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.
Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:
1) i dati identificativi dell’associazione;
2) lo statuto ed il codice etico;
3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.
Le associazioni, al fine dell’iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:
come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;
il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro firmazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l’iscrizione all’associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;
una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.
Costituiscono altresì requisiti per l’iscrizione:
a) la dotazione da parte dell’associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione del codice etico;
b) l’adozione da parte dell’associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;
c) l’obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale.
Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell’iscrizione nel registro. La cancellazione dell’associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall’associazione.
Il Ministro della giustizia vigila sull’operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l’istituzione di uno o più enti per l’esercizio di attività presidenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».
2.248
Iervolino, Ciccanti
Al comma 8, sopprimere la parola: «regolamentate».
2.249
Battafarano, Pasquini, Caddeo, Legnini
Al comma 8, sopprimere la seguente parola: «regolamentate».
2.250
Giaretta, Ciccanti, Iervolino, Battafarano, Fasolino
Al comma 8, sostituire la parola: «tipiche», con la seguente: «riservate».
2.251
Iervolino
Al comma 8, sostituire la parola: «tipiche» con la seguente: «riservate».
2.252
Battafarano, Pasquini, Caddeo, Legnini
Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Presso il Ministero delle attività produttive è tenuto il registro delle associazioni riconosciute. Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene i dati identificativi dell’associazione, lo statuto e il codice etico, le generalità dei componenti degli organi amministrativi. Le associazioni, al fine dell’iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere: a) come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico; b) il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l’iscrizione all’associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative; c) una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.
Costituiscono altresì requisiti per l’iscrizione: a) la dotazione da parte dell’associazione di strutture organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione del codice etico; b) l’adozione da parte dell’associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione; c) l’obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale.
Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell’iscrizione nel registro. La cancellazione dell’associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall’associazione.
Il Ministro della giustizia vigila sull’operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l’istituzione di uno o più enti per l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».
2.253
Giaretta
Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.
Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:
1) i dati identificativi dell’associazione;
2) lo statuto ed il codice etico;
3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.
Le associazioni, al fine dell’iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:
– come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;
– il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura tempore, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l’iscrizione all’associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;
– una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.
Costituiscono altresì requisiti per l’iscrizione:
a) la dotazione da parte dell’associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione del codice etico;
b) l’adozione da parte dell’associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;
c) l’obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale.
Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell’iscrizione nel registro. La cancellazione dell’associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall’associazione.
Il Ministro della giustizia vigila sull’operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l’istituzione di uno o più enti per l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».
2.254
Iervolino
Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.
Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:
1) i dati identificativi dell’associazione;
2) lo statuto ed il codice etico;
3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.
Le associazioni, al fine dell’iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:
– come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;
– il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l’iscrizione all’associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;
– una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.
Costituiscono altresì requisiti per l’iscrizione:
a) la dotazione da parte dell’associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione del codice etico;
b) l’adozione da parte dell’associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;
c) l’obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la reponsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale.
Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell’iscrizione nel registro. La cancellazione dell’associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall’associazione.
Il Ministro della giustizia vigila sull’operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministerile sono stabiliti condizioni e limiti per l’istituzione di uno o più enti per l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».
2.255 (testo 4)
Giuliano, Cutrufo, Borea
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.
2. La tabelIa che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l’opportunità».
8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:
a) la prima revisione della tabella di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge;
b) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l’adozione delle misure che assicurano l’equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2.255 (testo 3)
Caruso Antonino, Giuliano, Cutrufo, Borea, Tarolli
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.
2. La tabelIa che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l’opportunità».
b) All’articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svolgere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l’idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;
c) All’articolo 5-ter, il connma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Oltre ai candidati di cui a comma 5 dell’articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».
8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:
a) le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, comma 5, ed all’articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina a notaio già banditi per i quali non sono state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.
La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio IIIº, entro il termine sopra stabilito.
b) sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;
c) la prima revisione della tabella di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge;
d) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l’adozione delle misure che assicurano l’equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2.255 (testo 2)
Caruso Antonino, Giuliano, Cutrufo, Borea
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali.
2. La tabelIa che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l’opportunità».
b) All’articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svolgere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l’idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;
c) All’articolo 5-ter, il connma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Oltre ai candidati di cui a comma 5 dell’articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».
8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:
a) le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, comma 5, ed all’articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina a notaio già banditi per i quali non sono state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.
La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio IIIº, entro il termine sopra stabilito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, a tale fine, il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
La sottoscrizione in calce alla dichiarazione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato e, se questi è un dipendente dello Stato, può essere semplicemente vistata dal capo dell’ufficio presso cui il medesimo presta servizio.
b) sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;
c) la prima revisione della tabella di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;
d) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l’adozione delle misure che assicurano l’equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
e) i notai che entro i tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maturino il diritto alla dispensa per raggiunti limiti di età possono, a domanda e sussistendo le altre condizioni di legge, proseguire nell’esercizio delle loro funzioni per un periodo massimo di due anni».
2.255
Caruso Antonino, Giuliano, Cutrufo
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L’articolo 4 è sostituito dal seguenti:
«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali.
2. La tabelIa che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l’opportunità».
b) All’articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svolgere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l’idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;
c) All’articolo 5-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Oltre ai candidati di cui a comma 5 dell’articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».
8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:
a) le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, comma 5, ed all’articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina notaio già banditi, per i quali non siano state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.
La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministro della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio IIIº, entro il termine sopra stabilito, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, a tale fine, il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
La sottoscrizione in calce alla dichiarazione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato e, se questi è un dipendente dello Stato, può essere semplicemente vistata dal capo dell’ufficio presso cui il medesimo presta servizio;
b) sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;
c) la prima revisione della tabella di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;
d) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l’adozione delle misure che assicurano l’equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2.256
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Le professioni intellettuali possono essere esercitate individualmente, ovvero in associazione, ovvero in società aventi per oggetto l’esercizio in comune di attività professionali.
8-ter. I professionisti iscritti agli ordini, le cui attività sono regolamentate, possono costituire società tra professionisti (STP) esclusivamente secondo il tipo di società previsto dai commi da 8-bis a 8-duodecies del presente articolo.
8-quater. I professionisti iscritti anche ad ordini diversi, nonché i professionisti cittadini dell’Unione europea che conservano il titolo professionale di origine, con i limiti derivanti dalle attività riservate, possono costituire società aventi per oggetto l’esercizio in comune di attività professionali.
8-quinquies. I professionisti le cui attività sono riconosciute possono costituire anche STP secondo i tipi di cui all’articolo 2249 del codice civile.
8-sexies. È comunque consentita la costituzione di società ai sensi dell’articolo 2249 del codice civile, anche con soci che conferiscono mero capitale, per l’esercizio di servizi, come definiti dalla direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, implicanti prestazioni professionali regolamentate, salvi i limiti derivanti dalla disciplina delle attività riservate e salvo il disposto del comma 8 del presente articolo.
8-septies. La STP è disciplinata, come tipo autonomo e distinto da quelli previsti dall’articolo 2249 del codice civile, nel rispetto dei princìpi della presente legge. Gli statuti debbono uniformarsi ai seguenti criteri:
a) prevedere l’obbligo dell’uso della denominazione "società professionale", con la precisazione in essa dell’attività professionale esercitata;
b) limitare l’oggetto sociale all’esercizio di attività professionale o multiprofessionale, con i limiti derivanti dalle attività riservate, e riservare la partecipazione societaria, nonché le cariche sociali, a soci professionisti;
c) prevedere che il conferimento dei soci professionisti possa consistere nella prestazione professionale ovvero in tale prestazione unitamente a capitale, anche sotto forma di apporto di clientela;
d) prevedere che la quota sociale possa essere rappresentata, quando sussistano specifiche esigenze in tale senso, anche da titoli partecipativi;
e) prevedere che delle prestazioni contratte dalla STP risponda illimitatamente il socio professionista che ha eseguito la prestazione professionale o che ha agito in nome della società, nonché, in solido, la STP medesima;
f) prevedere la sottoposizione della STP, nei casi di società aperta a soci esercenti professioni intellettuali diverse, alle disposizioni riguardanti le diverse professioni rilevanti, con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedimentali che regolano i diversi profili di responsabilità, anche disciplinare;
g) prevedere limitazioni alla partecipazione alle STP ove tale partecipazione porti a situazioni di conflitto di interessi o di elusione delle incompatibilità fissate dalla legge;
h) prevedere l’iscrizione, con gli opportuni adattamenti e a pena di scioglimento, delle STP, in apposite sezioni degli albi professionali relativi alle professioni intellettuali esercitate e prevedere, altresì, una specifica responsabilità disciplinare delle società stesse per i profili loro ascrivibili, ferme restando l’iscrizione e la responsabilità disciplinare, anche concorrente, dei singoli professionisti;
i) prevedere il diritto di prelazione a favore dei soci professionisti e di gradimento da parte di una maggioranza qualificata di guesti ultimi nei confronti del nuovo socio in caso di cessione di partecipazioni nella STP, nonché del diritto di riscatto a favore degli altri soci della partecipazione societaria del socio escluso o deceduto;
I) disciplinare l’attività della STP in modo che, in caso di affidamento dell’incarico a quest’ultima, siano garantiti il diritto del cliente di scegliere il professionista incaricato della prestazione professionale e la responsabilità diretta di quest’ultimo; prevedere che, in caso di mancata scelta del professionista, sia comunicato al cliente, prima dell’esecuzione della prestazione, il nominativo del professionista incaricato, con conseguente responsabilità disciplinare della società, in difetto di idonea comunicazione; assicurare comunque l’individuazione certa del professionista autore della prestazione;
m) individuare le informazioni che il professionista, anche in deroga alla normativa sul segreto professionale, è tenuto a fornire alla società alla quale partecipa sullo svolgimento dei propri incarichi.
8-octies. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni le disposizioni riguardanti le società tra avvocati disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare dell’articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
8-novies. Il professionista che a qualunque titolo svolge attività professionale intellettuale per conto delle società di cui al presente articolo è soggetto alla disciplina propria dell’attività professionale medesima. Questa ultima e gli atti in cui essa si estrinseca sono direttamente imputabili al professionista che ne è autore e ne risponde in solido con la società.
8-decies. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.
8-undecies. Alle STP di cui al comma 8-septies non si applicano le norme vigenti in materia di fallimento.
8-duodecies. Eventuali disposizioni necessarie ai fini del coordinamento tra le norme emanate e la normativa vigente, sono adottate ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.
2.257
Ulivi
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«9. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali sono enti pubblici non economici.
10. Agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche, nonché la normativa in materia di contabilità pubblica.
11. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.
12. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria determinano la propria organizzazione mediante uno statuto approvato dal Ministero vigilante e disciplinano con appositi regolamenti nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti in materia, l’esercizio delle proprie competenze.».
2.258
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento dell’incarico stesso.
8-ter. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro competente su proposta dei consigli nazionali degli ordini e sentite le tre organizzazioni di consumatori maggiormente rappresentative.
8-quater. In caso di controversie nell’applicazione delle tariffe, fatti salvi i previsti rimedi giurisdizionali, il consiglio dell’ordine competente è integrato, su richiesta del cliente che ha comunque diritto di essere ascoltato, dai rappresentanti delle tre organizzazioni di tutela dei consumatori più rappresentative».
2.259
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. È consentito al professionista fornire informazioni sulla propria attività professionale di carattere non comparativo, secondo correttezza e verità, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
8-ter. I criteri, le modalità e le forme della pubblicità informativa sono disciplinati dal codice deontologico di ciascuna professione».
2.260
Bergamo, Tarolli
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. All’articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
al primo periodo dopo le parole: "dodici mesi continuativi" aggiungere le seguenti: ", seguito da apposita verifica abilitante,";
dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli oneri per l’espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";
nell’ultimo periodo dopo le parole: "dell’esame" aggiungere le seguenti ", della verifica"».
2.261
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. All’articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
al primo periodo dopo le parole: "dodici mesi continuativi" aggiungere le seguenti: ", seguito da apposita verifica abilitante,";
dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli oneri per l’espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";
nell’ultimo periodo dopo le parole: "dell’esame" aggiungere le seguenti: ", della verifica"».
2.262
Ulivi
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«9. Ferme restando le competenze delle Federazioni nazionali, sono istituite le Federazioni regionali degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.
Sono compiti delle Federazioni regionali l’indirizzo e il coordinamento degli Ordini e Collegi nei rapporti con le Regioni.
Sulla base dei princìpi contenuti nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, e nel decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221, saranno stabiliti con regolamento l’organizzazione, le modalità di elezione, le competenze e le funzioni degli organi delle Federazioni regionali».
2.263
Ulivi
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«9. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali curano la formazione continua obbligatoria degli iscritti organizzando appositi corsi e seminari, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università ed istituzioni scientifiche e culturali.
Per l’organizzazione dei seminari e dei corsi di formazione e di aggiornamento gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati».
2.264
Ulivi
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«9. Gli iscritti agli Ordini o Collegi professionali che esercitano attività per la quale è obbligatoria l’iscrizione all’Albo devono stipulare polizze assicurative per la responsabilità professionale.
Le condizioni generali, i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali di tali polizze assicurative sono stabiliti dalle Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali.
Le Federazioni e i Consigli nazionali degli Ordini e Collegi sottoscrivono polizze collettive o convenzioni con una o più compagnie di assicurazioni concernenti le polizze assicurative individuali per la responsabilità professionale degli iscritti agli Ordini o Collegi professionali».
2.1000 (già 2.265)
Il Relatore
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, nonché al fine di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:
a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in danaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri";
2) all’articolo 563, primo comma, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione";
3) all’articolo 563, secondo comma, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al comma precedente,";
4) all’articolo 563, è aggiunto alla fine il seguente comma: "Salvo il disposto del numero 8 dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione";
b) al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante: "Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie", dopo l’articolo 187 è inserito il seguente: «187-bis. – (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). – In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632 secondo comma del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l’istanza di cui all’articolo 495 del codice non è più ammissibile.».
2.265
Il Governo
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, nonché di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:
a) all’articolo 561, primo comma, del codice civile, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla donazione, i pesi o le ipoteche restano efficaci, salvo l’obbligo del donatario di compensare in danaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni»;
b) all’articolo 563, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione";
c) all’articolo 563, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al comma precedente,";
d) all’articolo 2652, primo comma, numero 8), del codice civile dopo le parole: "le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima", sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell’articolo 563";
e) al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie", dopo l’articolo 187 è inserito il seguente:
«187-bis. – (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). – In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632 secondo comma del codice, gli effetti degli atti esecutivi anteriormente compiuti».
2.266
Caruso Antonino, Bucciero, Semeraro, Bobbio
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge 3 febbraio 1965, n. 69 è sostituito dal seguente:
"1. L’Assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito, almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’Ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni."».
2.267
Caruso Antonino, Bucciero, Semeraro, Bobbio
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L’assemblea per l’elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni."».
2.268
Caruso Antonino, Bucciero, Semeraro, Bobbio
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All’articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, il quinto comma è sostituito dal seguente:
"5. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni."».
Art. 3.
3.56
Veraldi
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore», con le seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell’acquirente»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo «, contenente quanto previsto, relativamente alla compravendita, dall’articolo 19, secondo periodo, dello stesso decreto 445/2000.».
3.57
Nocco, Gentile
Al comma 2, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35:
a) le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore», sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell’acquirente»;
b) è aggiunta, in fine, prima del punto, la seguente frase: «, contenente quanto previsto, relativamente alla compravendita, dall’articolo 19, secondo periodo, dello stesso decreto 445/2000.».
3.58
Veraldi
Al comma 2, sostituire le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore», con le seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell’acquirente».
3.59
Ciccanti
Al comma 2, le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell’acquirente».
3.60
Nocco, Gentile
Al comma 2, le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell’acquirente».
3.100
Tarolli
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«7. Le modifiche allo statuto da parte delle società cooperative e loro consorzi, al fine di sopprimere il limite al cumulo delle cariche ed il limite ai mandati, possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria».
3.101
Eufemi
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«7. Le modifiche allo statuto da parte delle società cooperative e loro consorzi, al fine di sopprimere il limite al cumulo delle cariche ed il limite ai mandati, possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria».
Art. 4.
4.25 (testo 2)
Il Relatore
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) nel comma 426, secondo periodo, le parole da "irregolarità" a "2004" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità amministrative derivanti dall’attività svolta fino al 20 novembre 2004";
c-ter) dopo il comma 426 è inserito il seguente:
"426-bis. Per effetto dell’esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività di riscossione, non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1º novembre 2006."».
4.25
Il Relatore
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) nel comma 426, secondo periodo, le parole da "irregolarità" a "2004" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità amministrative derivanti dall’attività svolta fino al 20 novembre 2004";
c-ter) dopo il comma 426 è inserito il seguente:
"426-bis. Per effetto dell’esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività di riscossione ancorché consistenti in falsità di atti definitivamente accertata in sede penale, non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1º novembre 2006."».
4.26
Morando
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) il comma 467 è sostituito con il seguente:
"467. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633/1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere"».
Conseguentemente,
a) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, n. 41-bis, penultima riga, dopo le parole: «rese da cooperative e loro consorzi» aggiungere: «ivi comprese le cooperative sociali»;
b) Ai maggiori oneri di cui alla lettera c-bis), determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
4.29
Provera, Peruzzotti
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento».
4.30
Baratella, Pizzinato
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) il comma 540 è sostituito dal seguente:
"540. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpretano, limitatamente al caso delle centrali elettriche e termoelettriche, nel senso che gli elementi costitutivi degli immobili costruiti per le speciali esigenze di tale attività industriale concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo"».
4.38
Tarolli
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) il comma 467 è sostituito con il seguente:
"467. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633/72 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.
Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460"».
4.39
Eufemi, Tarolli
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) il comma 467 è sostituito con il seguente:
"467. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633/72 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.
Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460"».
4.41
Fasolino, Nocco, Giuliano
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) il comma 551 è soppresso».
4.44
Eufemi, Giuliano, Fasolino
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 26, comma 5, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, numero 289, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall’articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25"».
4.0.7 (testo 2)
Il Governo
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Potenziamento dell’Ufficio per il federalismo amministrativo)
1. Per accelerare l’attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall’articolo 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché dall’articolo 118 della Costituzione, all’Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è assegnato un dirigente di prima fascia di staff, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002. Può, inoltre, essere nominato un Consigliere Speciale, su proposta del Ministro per gli affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari e gli avvocati di Stato. Alla retribuzione del Consigliere provvede il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli Affari regionali con le disponibilità già assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2004, che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la nomina a Consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo».
4.0.15
Fasolino, Nocco, Giuliano, Morra
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità e norma di interpretazione autentica)
1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "passaggio diretto", sono sostituite dalle parole: "cessione del contratto di lavoro";
b) al comma 2, infine, e aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale";
c) dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente comma: "2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.";
2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Confederazioni rappresentative, sono definite le modalità attuative degli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativamente al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici non economici nazionali, ivi comprese le Agenzie, e dalle Università.
3. Per il personale alle dipendenze dell’ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Il comma 48 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto ministeri previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.
5. All’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "l’ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica" sono sostituite con le seguenti: «l’ispettorato per la funzione pubblica, ufficio di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica;
b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "L’ispettorato può altresì avvalersi di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore alle cinque unità, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l’articolo 56, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni"».
Art. 5.
5.5
Nocco, Grillotti
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché gli interventi previsti dall’articolo 86, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
5.6
Nocco, Lauro, Grillotti
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché gli interventi previsti dall’articolo 86, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
5.26
Cicolani, Nocco
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».
5.27
Cicolani, Nocco
Al comma 5, dopo le parole: «delle concessioni autostradali già assentite,» inserire le seguenti: «anche se già».
5.28
Cicolani, Nocco
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni appaltanti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti già formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che le stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell’opera proseguire e concludere in luogo dell’avviare un nuovo procedimento ai sensi del predetto decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni».
5.31
Cicolani, Nocco
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Per le opere di cui al comma 5, si può procedere alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei commissari straordinari eventualmente già nominati».
5.35
Cicolani, Nocco
Sopprimere il comma 9.
5.39
Ciccanti, Tarolli
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Ministero delle Attività produttive provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di competenza».
5.40
Il Relatore
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001 n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle Attività produttive provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di competenza».
5.44 (testo 2)
Cicolani, Nocco
Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, il Commissario acquisisce il parere delle competenti amministrazioni, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Commissario procede comunque nella esecuzione dell’opera. Qualora rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere siano tali da non consentire il rispetto dei tempi per la realizzazione completa dell’opera e da determinare un grave pericolo per l’economia e per la sicurezza e incolumità pubbliche, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può deliberare lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, conferendo al Commissario i relativi poteri, sentita la Regione o le Regioni interessate. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati».
5.44
Cicolani, Nocco
Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, il Commissario acquisisce il parere delle competenti amministrazioni, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Commissario procede comunque nella esecuzione dell’opera. Qualora rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere siano tali da non consentire il rispetto dei tempi per la realizzazione completa dell’opera e da determinare un grave pericolo per l’economia e per la sicurezza e incolumità pubbliche, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può deliberare lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, conferendo al Commissario i relativi poteri, sentita la Regione o le Regioni interessate. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati».
5.45 (testo 2)/601
Curto
Al capoverso «12-bis», sostituire le parole: «escluso l’originario aggiudicatario» con le seguenti: «alle stesse condizioni dell’originario aggiudicatario».
5.45 (testo 2)/600
Donati, Morando
Sopprimere il capoverso «12-quater».
5.45 (testo 2)
Cicolani, Nocco
Dopo il comma 12 inserire i seguenti:
«12-bis. In deroga al comma 1-ter dell’articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
12-ter. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa vigente – ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni – nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa comunitaria. L’affidamento con procedura negoziata avviene mediante gara informale, sulla base del progetto originario eventualmente modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero rese nel frattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno dieci concorrenti, con esclusione delle imprese indisponibili di cui sopra. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, e successive modificazioni.
12-quinquies. Qualora il fallimento dell’appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l’importo netto residuo dei lavori non superi i 3 milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui al comma 12-quater».
5.45
Cicolani, Nocco
Dopo il comma 12 inserire i seguenti:
«12-bis. In deroga al comma 1-ter dell’articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
12-ter. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al terzo migliore offerente in sede di gara.
12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa vigente – ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni – nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa comunitaria. L’affidamento con procedura negoziata avviene mediante gara informale, sulla base del progetto originario eventualmente modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero rese nel frattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno cinque concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, e successive modificazioni.
12-quinquies. Qualora il fallimento dell’appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui al comma 12-quater».
5.51
Il Governo
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere all’ANAS Spa, con versamento diretto, un canone annuo, aggiuntivo a quello già previsto dal comma 3 dell’articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a favore dello Stato, nella misura dell’uno per cento, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data sono modificate le clausole convenzionali autostradali in materia di canone di concessione».
5.52
Nocco, Fasolino, Gentile
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
«15-bis. Al fine di promuovere l’attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale, essenziali per lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un’apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell’articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
15-ter. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente norma secondo le disposizioni di cui al comma 1, favorendo criteri di mercato e tempestività».
5.53
Il Relatore
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono utilizzati secondo le specifiche disposizioni recate dall’articolo 4, comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni.».
5.54
Il Relatore
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. All’Articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 24, è aggiunto il seguente:
"24-bis. La SACE Spa può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla SACE Spa ai sensi del presente comma, non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, è abrogato"».
5.55
Fasolino, Nocco
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 7-vicies quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 3l marzo 2005, n. 43, è soppresso».
5.61
Nocco, Fasolino
Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
«16-bis. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
16-ter. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 16-bis, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso l’incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;
b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;
c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;
d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;
e) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l’efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l’implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.
16-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 16-quinquies. Le linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
16-quinquies. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle linee guida di cui al comma 16-quater, d’intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L’elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla regione ovvero alle regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento, individuando un soggetto promotore dell’iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 16-nonies.
16-sexies. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 16-ter, può anche prevedere l’adozione dei seguenti strumenti:
a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
d) costituzione delle società di cui al comma 16-nonies.
16-septies. Ai piani, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che li approva, e assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 16-quater.
16-octies. I comuni, individuati ai sensi del comma 16-quinquies, predispongono il piano definitivo degli interventi, anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l’intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne cura l’istruttoria per l’invio al CIPE.
16-nonies. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui alla presente legge, i comuni possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della provincia, della regione, di altri enti ed amministrazioni pubblici e di soggetti privati secondo le disposizioni recate dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
16-decies. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l’attuazione.
16-undecies. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all’avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predispone una relazione annuale al Parlamento.
16-duodecies. Agli oneri derivanti all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
16-terdecies. Se e dal momento in cui la Regione siciliana e la regione Calabria esprimono la loro intesa al riguardo, risulta individuato come ambito di area vasta strategica e di preminente interesse nazionale, rispondente alle previsioni del comma 1, il territorio delle province di Messina e di Reggio Calabria. In esso gli interventi disciplinati dal presente articolo devono rispondere anche allo specifico scopo di adeguare le infrastrutture e gli assetti urbani in essere alle esigenze e alle opportunità inerenti alla realizzazione ed al funzionamento del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente. All’interno di tale ambito risultano altresì contestualmente individuate come altrettante, distinte aree urbane ai sensi del citato comma 16-bis, le circoscrizioni territoriali dei comuni di Messina, Reggio Calabria, Villa S. Giovanni e Campo Calabro».
5.0.4
Nocco, Lauro
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All’articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al comma 7, le parole: "in cinque anni" sono sostituire dalle seguenti: "in sette anni".
2. All’articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239 al quarto periodo, la parola: "entro" è abrogata e alla fine dello stesso periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Il periodo transitorio di cui al comma 5 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dalla presente legge, è automaticamente incrementato in relazione al verificarsi di una soltanto delle condizioni di cui alle lettere a, b, c del comma 7 del medesimo articolo 15. Il cumulo di ulteriori incrementi previsti dalle lettere a, b, c del citato comma 7 avverrà automaticamente solo qualora le relative condizioni siano state maturate prima della data di entrata in vigore della presente legge"».
5.0.8
Nocco, Ferrara
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Tariffazione e regime dei contributi pubblici
nel settore del controllo del traffico aereo)
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, emana un decreto che individua gli aeroporti nei quali, nel corso del 2004, si è sviluppato singolarmente un traffico di unità di servizio superiore allo 0,20 percento del totale delle unità di servizio fornite da Enav, per i quali la società provvede alla gestione dei servizi del controllo del traffico aereo. In relazione ai restanti aeroporti Enav, entro 180 giorni dall’emanazione del suddetto decreto, stipula contratti di programma con i rispettivi gestori per la fornitura dei servizi del controllo del traffico che prevedano la copertura dei costi, inclusa un’equa remunerazione del capitale impiegato.
2. Ogni tre anni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, emana un decreto che ridefinisce, sulla base del medesimo criterio di cui al precedente comma 1, gli aeroporti per i quali Enav provvede alla gestione dei servizi del controllo del traffico aereo.
3. A partire dall’anno 2005 il coefficiente unitario di tassazione (tariffa CUT), di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77 convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma l, della legge 5 maggio 1989, n. 160, è quantificata secondo parametri e criteri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui al comma dell’articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665.
4. A partire dall’anno 2005 il coefficiente unitario di tassazione di terminale (tariffa CTT), di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77 convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 5 maggio 1989, n. 160, è quantificato secondo parametri e criteri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma, relativi ai servizi di terminale negli aeroporti di competenza Enav nei quali si sviluppa singolarmente un traffico di unità di servizio non inferiore all’1,5 per cento del totale delle unità di servizio fornite da Enav, inclusi i voli esenti. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. Il CTT come innanzi determinato è applicato anche alle unità di servizio fornite ai voli civili assistiti dall’Aeronautica militare.
5. Sono a carico dello Stato i costi, quantificati secondo parametri e criteri di efficientamento indicati nel contratto di servizio di cui al comma 5 dell’articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, relativi ai servizi di terminale negli aeroporti di competenza Enav, di cui al precedente comma 1, nei quali si sviluppa singolarmente un traffico di unità di servizio inferiore all’1,5 percento del totale delle unità di servizio fornite da Enav, inclusi i voli esenti.
6. È abrogata la lettera b), comma 8, dell’articolo 5 della legge n. 160 del 5 maggio 1989.
7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) emana direltive per la determinazione, a partire dall’anno 2007, delle tariffe CUT e CTT e dei contributi pubblici di cui al precedente comma 5.
8. Al comma 1, articolo 4 della legge n. 575 del 20 dicembre 1995 è soppresso il periodo: "Sono comunque esonerati dal pagamento delle tarffe di rotta gli aeromobili di Stato"»
5.0.9
Il Relatore
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Incentivazione della logistica)
1. Nell’ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per l’integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.
2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è prevista prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.
3. Nell’ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all’intermodalità, con l’adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.
4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di rendere piu efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed intermodalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonché utilizzo di tecnologie informatiche».
5.0.12
Fasolino
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure per favorire la privatizzazione delle società a controllo pubblico esercenti collegamenti marittimi essenziali)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è autorizzato, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, previa stipula di convenzioni, a concedere sovvenzioni ritenute necessarie per assicurare l’erogazione dei servizi di collegamento marittimo ritenuti essenziali per le finalità di cui all’articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978. n. 42.
2. Ai fini della privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento marittimo di cui al comma 1, nuove convenzioni ai sensi del medesimo comma 1, e con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate con dette società entro il 31 dicembre 2005.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 debbono indicare:
a) l’elenco delle linee da servire e i meccanismi di revisione delle stesse;
b) le frequenze di ogni singola linea e i meccanismi di revisione delle stesse;
c) i requisiti tecnici minimi delle navi da adibire ad ogni singola linea;
d) i parametri che devono essere presi in esame ai fini della determinazione del livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe sulle tratte oggetto della convenzione, nonché della sovvenzione annua, che, secondo criteri di efficientamento, comprendono un obiettivo pluriennale di produttività, l’indicazione del capitale investito netto, che è aggiornato annualmente in base agli investimenti netti effettuati, come autorizzati in base al piano di cui al comma 9, e il costo medio ponderato delle fonti di finanziamento da applicare per calcolare la remunerazione del capitale investito netto;
e) le procedure e i tempi di liquidazione della sovvenzione annua;
f) il periodo di durata delle convenzione stesse.
4. Le convenzioni di cui al comma 2 sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.
5. Con cadenza quadriennale a partire dall’anno 2007, il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede, sentite le società interessate, alla revisione dei parametri di cui al comma 3 lettera d). La revisione avrà ad oggetto:
a) i parametri relativi agli obiettivi di produttività nelle formule di determinazione della sovvenzione annua e del livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe, tenendo conto dei mutamenti nel livello di competizione nelle tratte oggetto delle convenzioni, dei volumi del traffico sulle singole rotte, della dinamica della produttività nel settore e ripartendo simmetricamente tra Stato e società le maggiori efficienze realizzate dalle singole società rispetto agli obiettivi di produttività;
b) la eventuale definizione di un parametro relativo alla qualità all’interno della formula di determinazione delle tariffe;
c) il parametro relativo al costo medio ponderato delle fonti di finanziamento.
6. Qualora se ne presenti la necessità, per effetto di eventi eccezionali e imprevedibili, ovvero nei casi che saranno previsti nelle convenzioni di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica può provvedere alla revisione di cui al comma 5.
7. La sovvenzioni annue di cui al comma 1, spettanti per i servizi erogati di cui al comma 3, sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in conformità ai parametri e ai criteri previsti dalle convenzioni stesse, così come sottoposti alla revisione di cui al comma 5.
8. Le determinazioni annuali relative al livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe saranno prese in conformità ai parametri di cui al comma 3 lettera d) e ai criteri specificati nelle convenzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre 45 giorni dalla ricezione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze dei dati necessari alla suddetta determinazione, comunque trasmessi dalle società entro il 28 febbraio di ciascun anno.
9. A partire con il 2007, e poi con cadenza quadriennale, le società titolari di convenzione presentano al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell’economia e delle finanze un piano degli investimenti relativi alle tratte e ai collegamenti oggetto delle convenzioni. Ciascun piano, da presentarsi comunque non oltre il terzo trimestre precedente l’inizio del quadriennio. e autorizzato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di silenzio delle amministrazioni, il piano s’intende autorizzato trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione. La richiesta di ulteriori elementi informativi interrompe il suddetto termine. In caso di eventi straordinari, il piano previsto nel presente comma può essere presentato anche nel corso del quadriennio.
10. Sono abrogati:
a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
b) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;
c) il comma 2 dell’articolo 8 e l’articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684;
d) l’articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.
11.All’articolo l, comma 1, della legge 19 maggio 1975, n. 169 dopo le parole: "partecipata in misura non inferiore al 51%" sono aggiunte le seguenti: "fino all’attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte».
5.0.20
Cicolani
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
Il comma 1-bis dell’art. 8 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, introdotto dall’art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136 e modificato dall’art. 6 della legge 27 luglio 2004 n. 186, è sostituito dal seguente:
1-bis. Esperite le procedure di cui al comna 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l’intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiede al Presidente della Giunta regionale di indicare una nuova terna. Ove il Presidente della Giunta regionale non provveda alla indicazione entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero non si raggiunga l’intesa nell’ambito della nuova terna, il Ministro chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri perché provveda alla nomina con deliberazione motivata».
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344
al testo di conversione del decreto-legge
x1.0.101/1
Cavallaro
All’emendamento x1.0.101, sostituire il capoverso «Art. 1-bis» con i seguenti:
«Art. 1-bis.
(Oggetto)
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 33, quinto comma, 35 e 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, disciplina l’esercizio e le forme organizzative delle professioni intellettuali.
Art. 1-ter.
(Princìpi generali)
1. Le disposizioni della presente legge stabiliscono i princìpi fondamentali in materia di professioni intellettuali.
Art. 1-quater.
(Scopi)
1. La presente legge:
a) garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in qualunque modo e forma esercitate, anche in forma subordinata o collettiva, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega, ed allo scopo di garantire ai fruitori dei servizi professionali la qualità e la correttezza della prestazione richiesta;
b) provvede affinché le professioni intellettuali siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei princìpi della personalità della prestazione, del pluralismo, dell’indipendenza, della responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia legittimamente stabilite;
c) individua i criteri per garantire la libera competizione professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con l’organizzazione delle professioni intellettuali.
Art. 1-quinquies.
(Attività professionali regolamentate ed ordini professionali)
1. L’esercizio dell’attività professionale è libero.
2. La legge stabilisce quando l’esercizio dell’attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all’iscrizione ad appositi albi od elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, e individua le attività professionali regolamentate, disponendo la formazione di appositi albi professionali e la costituzione degli ordini professionali di cui fanno parte gli iscritti nei rispettivi albi, nonché la verifica periodica degli albi da parte degli ordini, la certificazione attestante la qualificazione professionale degli iscritti agli albi e la qualità delle prestazioni professionali.
3. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati a livello locale e nazionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge e dai rispettivi ordinamenti.
Art. 1-sexies.
(Istituzione di nuovi ordini)
1. Fatti salvi gli Ordini professionali attualmente esistenti l’istituzione di nuovi Ordini è subordinata alla necessita di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di rilevanti danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.
Art. 1-septies.
(Riconoscimento delle associazioni professionali)
1. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all’articolo 2229 del codice civile e non soggette all’iscrizione in appositi albi, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 1-nonies possono essere riconosciute.
2. Il riconoscimento è disposto su conforme parere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, dal Ministro della Giustizia con l’iscrizione in apposito registro presso il Ministero.
3. Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all’esercizio dell’attività professionale, né di sovrapposizione alle attività comunque riservate agli Ordini professionali.
Art. 1-octies.
(Natura delle associazioni professionali)
1. Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente articolo 1-septies sono di natura privata, sono costituite su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti previe le necessarie verifiche un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all’aggiornamento professionale ed al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell’attività professionale.
Art. 1-nonies.
(Decreti legislativi delegati in materia di associazioni
professionali riconosciute)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l’iscrizione nel registro ed ai professionisti per l’attestato di cui agli articoli precedenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esistenza di uno statuto dell’associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l’ambito dell’attività professionale, preveda l’elaborazione e l’adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale;
b) la disponibilità da parte dell’associazione di adeguate strutture organizzative e tecnicoscientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli iscritti il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione del codice deontologico;
c) la previsione di un limite temporale di validità dell’attestato.
Art. 1-decies.
(Natura degli ordini professionali)
1. Gli ordini professionali sono enti pubblici nazionali non economici.
2. Agli ordini professionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni.
3. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall’articolo 1. comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni.
4. Gli Ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti in materia, l’esercizio delle proprie competenze.
Art. 1-undecies.
(Competenze)
1. Gli ordini professionali sono competenti nelle seguenti materie:
a) tenuta e aggiornamento degli albi;
b) verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
c) deontologia professionale;
d) pubblicità professionale;
e) certificazione della qualificazione professionale;
f) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione e funzionamento degli organi rappresentativi;
g) formazione e aggiornamento professionale;
h) accreditamento dei percorsi formativi;
i) monitoraggio del mercato delle prestazioni;
l) ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni;
m) controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme di deontologia professionale;
n) informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche;
o) espressione di pareri alle pubbliche amministrazioni.
Art. 1-duodecies.
(Controllo e vigilanza sugli atti degli Ordini – Scioglimento
degli organi nazionali, regionali e locali)
1. La vigilanza sull’attività e la gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della Giustizia.
2. Ai fini di cui al comma I, le deliberazioni concernenti I ’approvazione dello statuto e dei regolamenti sono inviate, entro quindici giorni dalla loro approvazione, al Ministro della giustizia che, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevimento.
3. I provvedimenti relativi alla formazione, all’aggiornamento ed agli sbocchi professionali devono essere altresì notificati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica che, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevimento. In caso contrario i provvedimenti acquistano efficacia intendendosi così adottati.
4. La legge stabilisce eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza di altri Ministri, d’intesa con il Ministro della Giustizia, in relazione alla specificità delle singole professioni.
5. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.
6. Con il decreto di cui la comma 5 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.
7. Le Federazioni Regionali e i Consigli locali degli ordini possono essere sciolti con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale dell’Ordine, in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.
8. Con il decreto di cui al comma 7 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.
Art. 1-terdecies.
(Accesso)
1. L’accesso all’esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, fatto salvo ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione il superamento l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione ove previsto dalla legge.
2. La legge può tuttavia prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l’abilitazione all’esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni. In tali casi l’accesso professionale si consegue mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.
3. Le Università e gli istituti d’istruzione secondaria, d’intesa e in collaborazione con gli Ordini professionali, istituiscono corsi di formazione per la preparazione all’esame di Stato.
Art. 1-quaterdecies.
(Esame di Stato)
1. La disciplina dell’esame di Stato deve garantire l’uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze ed abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell’attività professionale.
2. Le commissioni giudicatrici sono formate nel rispetto dei canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che vi sia un’adeguata partecipazione di rappresentanti degli ordini professionali.
Art. 1-quindecies.
(Tirocinio)
1. Lo svolgimento dell’attività professionale deve essere preceduto da un adeguato tirocinio professionale.
2. Il tirocinio si conforma a criteri che garantiscono l’effettività dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.
3. Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il percorso formativo e non può avere comunque durata superiore a tre anni.
4. Lo svolgimento del tirocinio dovrà in ogni caso garantire l’acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.
Art 1-sexdecies.
(Formazione professionale permanente)
1. Gli Ordini professionali curano l’aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti organizzando appositi corsi, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scientifiche e culturali.
2. Per l’organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento gli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
3. In ogni caso l’organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale.
Art. 1-sexdecies.
(Codici deontologici)
1. Gli ordini professionali sono obbligati ad emanare un codice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo ordine, elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo i princìpi dettati dalla presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento professionale.
2. Il codice deontologico è approvato dal consiglio nazionale dell’ordine con deliberazione assunta previa consultazione degli organi locali. Il testo del codice approvato dal Consiglio nazionale dell’ordine è inviato, entro quindici giorni dall’approvazione al Ministro della giustizia, ed eventualmente agli altri Ministri vigilanti. Il Ministro, se del caso di concerto con gli altri Ministri vigilanti, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni. In caso contrario, verificata la rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l’ordinamento professionale, il codice è adottato con decreto del Ministro della giustizia, se del caso di concerto con gli altri Ministri vigilanti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge i Consigli Nazionali degli ordini di cui all’allegato elenco A sono tenuti ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 1-septdecies.
(Tariffe)
1. Il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione consensuale fra le parti.
2. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali.
3. Il decreto di cui al comma precedente individua gli onorari consigliati, che indicano compensi rapportati al costo ed al valore medio della prestazione, comprensivo delle spese e dell’onorario del professionista.
4. Le tariffe possono prevedere prestazioni per le quali, a tutela del cliente, sono fissati i corrispettivi massimi che devono essere rispettati dalle parti.
Art. 1-octodecies.
(Pubblicità)
1. La pubblicità delle attività professionali è consentita, purché sia effettuata garantendo la correttezza dell’informazione e il rispetto delle norme deontologiche.
Art. 1-novodecies.
(Assicurazione obbligatoria)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di assicurazione obbligatoria dell’attività professionale con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori;
b) prevedere in via prioritaria il ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione professionale riconosciuta assuma le deliberazioni necessarie per l’attuazione di tale obbligo;
c) prevedere il ricorso a forme individuali di copertura assicurativa solo qualora risulti impossibile il ricorso a forme collettive e, comunque, solo per le attività professionali diverse da quelle indicate nell’articolo 1-quinquies, comma 2;
d) prevedere m ogni caso una specifica disciplina agevolativa in ordine alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel che riguarda la fase di avvio dell’attività professionale.
Art. 1-vicies.
(Organi degli Ordini professionali)
1. Gli Ordini professionali si organizzano mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l’accesso alle professioni ed individuano distinti ambiti per le varie professionalità in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisito con il percorso formativo. 2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale durano in carica quattro anni salvo diversa inferiore previsione statutaria e sono:
a) il Presidente nazionale;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Consiglio nazionale.
3. Gli organi a livello di decentramento territoriale durano in carica quattro anni, salvo diverse inferiori previsioni statutarie, e sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio.
4. Gli statuti possono prevedere coordinamenti regionali degli Ordini locali.
5. In tal caso Le Federazioni Regionali:
a) rappresentano i Consigli locali dell’Ordine nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della Regione;
b) formulano pareri non vincolanti a favore dei Consigli locali dell’ordine e dei Consigli Nazionali;
c) assumono iniziative, con funzione di rappresentanza dei Consigli locali dell’Ordine, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l’esercizio della professione;
d) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività anche su commessa della pubblica amministrazione;
e) raccolgono informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffondono tra gli iscritti all’Ordine;
f) promuovono e coordinano sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione fra gli iscritti all’Ordine;
g) determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;
h) formulano pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni regionali.
6. Presso il Consiglio nazionale e presso ciascun Consiglio locale è costituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un organo di revisione contabile.
7. I componenti degli organi degli Ordini professionali non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
8. I Consigli Nazionali, le Federazioni regionali ed i Consigli locali dell’Ordine. anche dl professioni diverse, possono definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 1-unvicies.
(Funzioni degli organi statutari)
1. Il Presidente nazionale è eletto secondo le modalità previste dagli statuti e rappresenta l’Ordine in tutte le sedi istituzionali, presiede il Consiglio nazionale e coordina l’attività del Comitato esecutivo.
2. Il Comitato esecutivo, eletto in conformità dello statuto, adotta i provvedimenti attribuiti alla sua competenza, secondo le indicazioni del Consiglio nazionale.
3. Il Consiglio nazionale:
a) predispone lo statuto dell’Ordine;
b) approva i regolamenti nelle materie attribuite dalla presente legge agli ordini professionali;
c) approva il codice di deontologia professionale;
d) determina la quota degli oneri a carico degli iscritti destinata agli organi nazionali per l’espletamento delle proprie funzioni;
e) indica al Comitato esecutivo gli obiettivi, le priorità ed i programmi relativi all’attività di amministrazione e di gestione dell’Ordine;
f) esercita l’attività di controllo sugli organi locali, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
g) promuove e cura la formazione continua, l’aggiornamento professionale obbligatori e procede all’accreditamento dei percorsi formativi;
h) promuove i rapporti con i Ministeri competenti e con altre istituzioni nazionali ed europee;
i) designa i rappresentanti dell’ordine presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;
j) formula pareri e proposte nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
k) partecipa ad organismi internazionali di rappresentanza delle professioni intellettuali;
l) compila, propone ed aggiorna ogni due anni le tariffe professionali.
4. A livello locale l’Ordine è rappresentato dal Presidente che viene eletto secondo le modalità previste dagli statuti.
5. Egli presiede il Consiglio e ne coordina l’attività.
6. Il Consiglio locale:
a) provvede alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
b) formula le proposte ed i pareri nei confronti degli organi interni di livello nazionale e regionale ove esistenti;
c) provvede all’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali, al controllo dell’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
e) cura l’organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;
f) autorizza il Presidente del Consiglio a promuovere o resistere alle liti con l’eventuale potere di conciliare e transigere;
g) vigila sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti;
h) determina e riscuote il contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;
i) promuove la formazione continua e l’aggiornamento professionale obbligatori;
j) formula pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali;
k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio Nazionale e alle Federazioni Regionali e svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e dallo statuto.
7. I Consigli locali dell’Ordine sono tenuti a comunicare periodicamente al Consiglio Nazionale i dati di cui alla lettera a) del comma 6. 8. Le deliberazioni degli organi locali devono tenere conto degli indirizzi e dei princìpi adottati i materia dai consigli nazionali.
Art. 1-duovicies.
(Potestà statutaria e regolamentare)
1. Lo statuto degli Ordini è approvato da un’assemblea congressuale composta dai delegati di ciascun Ordine territoriale nel rispetto del rapporto proporzionale con il numero degli iscritti.
2. Il testo dello statuto approvato dall’assemblea è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l’ordinamento professionale.
3. Il Consiglio nazionale di ciascun ordine provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al comma 2, a indire le elezioni dei nuovi organi statutari.
4. I regolamenti per l’organizzazione e l’esercizio delle competenze attribuite agli ordini professionali dalla presente legge sono approvati dai Consigli nazionali, previa consultazione della realtà territoriale dei singoli ordini.
5. Il testo dei regolamenti approvato dai Consigli nazionali è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l’ordinamento professionale.
6. In sede di prima applicazione della presente legge gli ordini provvedono all’approvazione degli statuti di cui al comma 1 e dei regolamenti di cui al comma 4 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Art. 1-tervecies.
(Sistemi elettorali)
1. Le procedure elettorali sono definite dagli statuti e dai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 22 e garantiscono la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti, la tutela delle minoranze e stabiliscono inoltre la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità decadenza.
Art. 1-quatervicies.
(Funzione disciplinare e commissioni disciplinari)
1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono l’istituzione ed il funzionamento di organi elettivi diversi da quelli di cui all’articolo 1-vicies, e che assumono la denominazione di commissioni disciplinari, ai quali sono affidate l’istruzione e la decisione, in sede amministrativa ed in unica istanza, delle questioni disciplinari.
2. Gli statuti possono prevedere l’istituzione di un’unica commissione disciplinare a livello nazionale ovvero di più commissioni aventi ciascuna competenza per un determinato ambito territoriale.
3. Gli statuti disciplinano la composizione e le modalità di elezione delle commissioni disciplinari assicurando l’indipendenza e l’imparzialità delle stesse e stabilendo in ogni caso:
a) che per i componenti della Commissione disciplinare sia prevista l’impossibilità di rivestire qualsiasi altra carica all’interno dell’ordine e che tale incompatibilità permanga nei cinque anni successivi alla scadenza del termine di cui alla successiva lettera b);
b) che i componenti delle Commissioni disciplinari durino in carica sei anni, fatta eccezione per la prima costituzione delle medesime in occasione della quale saranno previsti termini di permanenza in carica differenziati affinché successivamente il rinnovo della Commissione avvenga di volta in volta in modo parziale;
c) che i componenti delle commissioni disciplinari non possano essere immediatamente rieletti dopo la cessazione da tale carica;
d) che i componenti delle commissioni disciplinari siano comunque in numero non inferiore a quattro effettivi e due supplenti.
Art. 1-quinvicies.
1. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dai regolamenti di cui all’articolo 1-duovicies sulla base dei princìpi di cui all’articolo 111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura civile.
2. Il procedimento ha inizio d’ufficio su segnalazione di chiunque vi abbia interesse.
3. All’incolpato è in ogni caso assicurato il diritto:
a) di conoscere le violazioni che gli sono contestate;
b) di prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo;
c) di nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio ordine professionale;
d) di presentare memorie a discolpa;
e) di essere personalmente sentito dalla commissione disciplinare.
4. Nell’ambito del procedimento disciplinare è altresì assicurata la distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti, nonché la motivazione e la pubblicità dei provvedimenti.
5. L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione dell’illecito ed il procedimento deve concludersi a pena di decadenza entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione del procedimento previste dai regolamenti di cui al comma 1.
Art. 1-sexvicies.
1. Non sono ammesse sanzioni diverse da quelle previste dalla presente legge. Esse sono:
a) l’avvertimento, che consiste in un richiamo scritto all’interessato;
b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;
c) la sospensione che consiste nell’inibizione dell’esercizio della professione per un periodo massimo di due anni;
d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall’albo.
2. I regolamenti degli ordini determinano le condizioni e le procedure per le quali l’iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall’esercizio della professione.
3. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all’albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.
Art. 1-septvicies.
1. Importano di diritto la radiazione dall’albo:
a) l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o di durata superiore ai tre anni ovvero l’interdizione dalla professione per uguale durata;
b) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei casi previsti dall’articolo 222 del codice penale oppure l’assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura o di custodia.
Art. 1-octovicies.
1. La società tra professionisti risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all’esercizio della professione in forma individuale.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quelle del socio che riveste funzioni di amministrazione o di direzione ovvero che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della società se la violazione è stata commessa nell’interesse della società medesima.
3. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio se la violazione è ricollegabile a direttive impartite dalla società medesima ovvero se la violazione è stata comunque commessa nell’interesse della società ed è ricollegabile all’inosservanza dei doveri di vigilanza all’interno della stessa.
Art. 1-novovicies.
1. Le decisioni dei Consigli nazionali e dei Consigli locali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all’albo e in materia elettorale, e quelle delle commissioni, disciplinari, possono essere impugnate dall’interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, davanti ad una sezione specializzata della Corte d’appello del distretto in cui ha sede il consiglio o la commissione che ha emesso la decisione impugnata.
2. Presso la sezione specializzata di cui al comma 1 il collegio giudicante è integrato da due esperti appartenenti all’ordine dal quale proviene l’incolpato.
3. In relazione a quanto previsto dal comma 2, per ciascuna sezione specializzata, sono nominati ogni quinquennio dal Consiglio superiore delle magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte d’appello di ciascun distretto sei esperti per ciascun ordine avente sede nel distretto. quattro dei quali come componenti effettivi e due come supplenti. Gli esperti sono scelti tra gli iscritti all’albo che siano cittadini italiani, di età non inferiore a quarant’anni e con un’anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni. Al termine del quinquennio gli esperti possono essere nuovamente nominati.
4. Gli esperti nominati ai sensi del comma 3, durante il periodo della permanenza in carica nonché nei cinque anni successivi, non possono rivestire alcuna carica all’interno dell’ordine di appartenenza.
5. La sezione specializzata di cui al comma 1 provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentito l’interessato.
6. La sentenza può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata.
7. Avverso la sentenza è proponibile ricorso per cassazione per sola violazione di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza medesima.
Art. 1-tricies.
(Esercizio delle professioni regolamentate in forma societaria)
1. L’attività professionale regolamentata può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti.
2. La società tra professionisti è regolata dalle norme del presente Capo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del Libro V del codice civile. La società tra professionisti alla quale partecipano anche persone fisiche non esercenti la professione regolamentata è disciplinata, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in accomandita semplice di cui al capo IV del titolo V del Libro V del codice civile.
3. Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una «Sezione speciale relativa alle società tra professionisti». L’iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
4. La società tra professionisti non è soggetta a fallimento ed alle altre disposizioni che regolano le procedure concorsuali.
5. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni e dagli ordinamenti professionali, per la costituzione di associazioni tra professionisti.
Art. 1-untricies.
(Incarico e prestazione professionale)
1. L’incarico professionale è conferito alla società tra professionisti che, prima della conclusione del contratto, informa il cliente del nome, dei titoli e delle qualifiche professionali, dei soci, in possesso dei requisiti legali per l’esercizio dell’attività professionale richiesta, ai quali potrà essere affidata con esclusione di altri soci l’esecuzione della prestazione professionale.
2. Il cliente ha diritto di scegliere uno o più soci tra quelli indicati al comma 1 per l’esecuzione dell’incarico. In difetto di scelta la società, prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione professionale richiesta, comunica al cliente il nome di uno o più soci incaricati tra quelli di cui al comma 1.
3. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. 4. La prestazione professionale è eseguita direttamente dal professionista incaricato, secondo le regole anche deontologiche della professione di appartenenza.
Art. 1-duotricies.
(Responsabilità)
1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili, in solido con la società tra professionisti, per l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico. È esclusa la responsabilità degli altri soci.
2. In difetto delle comunicazioni previste dall’articolo 1-untricies, per le obbligazioni derivanti dall’attività professionale svolta da uno o più soci sono altresì responsabili solidalmente ed illimitatamente i soci amministratori.
3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall’attività professionale rispondono la società con il suo patrimonio e tutti i soci amministratori con esclusione della responsabilità degli altri soci.
4. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili i quali possono intervenire in giudizio e possono impugnare la sentenza.
Art. 1-tertricies.
(Rapporti con gli ordini professionali)
1. Le società tra professionisti sono iscritte in una sezione speciale degli albi professionali concernenti l’esercizio delle relative professioni interessate. In presenza di articolazioni territoriali degli ordini professionali, l’ordine professionale competente, anche per l’iscrizione dei soci, è quello individuato dalla sede della società. La mancata iscrizione della società impedisce alla società ed ai soci lo svolgimento dell’attività professionale. Per i soci professionisti l’esecuzione dell’incarico professionale resta comunque subordinato all’iscrizione all’albo professionale al quale sono iscritti per legge tutti gli esercenti la medesima attività professionale.
2. Nei confronti delle società e dei soci professionisti si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti professionali che stabiliscono il regime delle incompatibilità relativo alla partecipazione dei professionisti alla società tra professionisti. Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti dal capo II della presente legge e dai singoli ordinamenti professionali.
Art. 1-quatertricies.
(Società multiprofessionali)
1. Possono essere soci della società tra professionisti anche persone fisiche non esercenti la medesima professione intellettuale regolamentata. In tal caso la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune delle professioni dei soci, secondo le modalità ed limiti stabiliti dai Consigli nazionali degli ordini professionali interessati.
2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma deontologica, incompatibili con quelle della società tra professionisti.
3. Le società previste dal presente articolo possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno o più soci abilitati all’esercizio di tale professione.
4. I singoli statuti possono porre limitazioni o divieti alla partecipazione alle società multi professionali.
Art. 1-quatertricies.
(Società partecipate da soci non professionisti)
1. Le società tra professionisti alle quali partecipano soci non professionisti possono essere costituite esclusivamente nella forma della società in accomandita semplice. I soci non professionisti possono partecipare alle predette società solo come soci accomandanti.
2. I decreti legislativi di cui Art. 1-sexiesquadragies anche in considerazione della specifica natura delle diverse attività professionali, possono introdurre particolari vincoli o divieti al possesso o al trasferimento delle partecipazioni sociali ovvero consentire che analoghe previsioni siano contenute negli statuti sociali.
Art. 1-quinquiestricies.
(Costituzione della società e oggetto sociale)
1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o per atto pubblico.
2. Con i decreti legislativi da emanare ai sensi Art. 1-sexiesquadragies sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione delle società e per la loro iscrizione nell’albo professionale, valevoli per tutte le professioni ovvero per le singole professioni.
3. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione o delle professioni, in caso di società multiprofessionali, dei propri soci.
4. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all’esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
5. La società tra professionisti agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri», con l’indicazione «società tra professionisti in nome collettivo», in forma abbreviata s.t.p.n.c, e con la specificazione dell’attività professionale svolta. In caso di società multiprofessionali la ragione sociale deve indicare altresì il nome ed il titolo professionale di almeno un socio per ciascuna professione e, in sintesi, le attività professionali svolte dalla società. Nel caso della società di cui all’articolo 1-untricies la ragione sociale contiene inoltre l’indicazione società tra professionisti in accomandita semplice, in forma abbreviata s.t.p.a.s.
6. Il nome di uno o più professionisti non più soci può essere conservato nella ragione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche anteriormente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denominazione un’indicazione idonea circa la cessazione della sua partecipazione e che nella società continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che abbia esercitato nella società stessa insieme al socio cessato.
Art. 1-sexiestricies.
(Modificazioni statutarie)
1. L’atto costitutivo può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci salva diversa previsione statutaria.
Art. 1-septiestricies.
(Invalidità)
1. La dichiarazione di nullità della società o la pronuncia di annullamento non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società.
2. La sentenza che dichiara la nullità o pronuncia l’annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purchè professionisti esercenti la medesima professione della società.
3. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
4. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall’annullamento dell’atto costitutivo.
Art 1-octiestricies.
(Utili e perdite)
1. Lo statuto determina la misura della partecipazione dei soci agli utili ed alle perdite che, in difetto, si ripartiscono in parti uguali.
2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.
3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.
Art. 1-noniestricies.
(Durata)
1. La durata della società è stabilita nell’atto costitutivo.
2. È in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.
Art. 1-quadragies.
(Amministrazione)
1. L’amministrazione della società tra professionisti spetta ai soci professionisti e non può essere affidata a terzi.
2. Salva diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
3. I soci accomandanti sono esclusi dall’amministrazione.
Art. 1-unquadragies.
(Soci)
1. È escluso di diritto il socio cancellato o radiato dall’albo professionale con provvedimento definitivo.
2. La sospensione di un socio dall’albo è causa legittima di esclusione dalla società.
3. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società professionisti e con l’esercizio della medesima attività professionale a titolo individuale.
Art. 1-duoquadragies.
(Scioglimento)
1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. I decreti legislativi di cui Art. 1sexiesquadragies della presente legge possono prevedere ulteriori cause di scioglimento.
2. Possono essere nominati liquidatori solo soci professionisti.
3. Ciascun socio, verificatasi una causa di scioglimento della società, in ogni caso, previa comunicazione all’ordine professionale di appartenenza, può intraprendere in nome e conto proprio l’esercizio della relativa attività professionale.
Art. 1-terquadragies.
(Responsabilità del professionista e della società)
1. Il professionista incaricato è responsabile dell’attività svolta, ai sensi dell’articolo 2236 del codice civile.
2. La società risponde, con il suo intero patrimonio, in solido con il socio o i soci incaricati della prestazione per gli eventuali danni subiti da terzi in conseguenza dell’espletamento dell’incarico professionale.
Art. 1-quaterquadragies.
(Subentro di nuovi soci)
1. Le quote di partecipazione alla società tra professionisti possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo.
2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con uno o più eredi in possesso dei requisiti professionali e questi vi acconsentano.
3. Per il trasferimento della quota del socio accomandante si applica l’articolo 2322 del codice civile.
Art. 1-quinquiesquadragies.
(Compensi, norme previdenziali e fiscali)
1. I compensi derivanti dall’attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.
2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
3. L’attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l’attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.
4. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato in base all’articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.
5. I compensi percepiti per l’attività prestata negli organi amministrazione della società si considerano derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
6. I redditi derivanti dall’attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi separati a tutti gli effetti a quelli di cui all’articolo 49, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle Casse di previdenza di appartenenza.
7. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.
Art. 1-sexiesquadragies
(Coordinamento)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge mediante uno o più decreti legislativi, le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella medesima, le norme di coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo deve in ogni caso conformarsi ai princìpi e criteri direttivi risultanti dalla presente legge e dalle altre leggi speciali in materia di professioni intellettuali non in contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali e dalle direttive comunitarie, e deve comunque tenere conto delle specificità dei singoli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa vigente in materia.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma I sono trasmessi, dopo l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentiti i consigli nazionali degli ordini professionali, alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro centoventi giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo è tenuto a motivare l’adozione di disposizioni che non tengano conto del parere delle Commissioni parlamentari.
Art. 1-septiequadragies.
1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un testo unico nel quale riunire e coordinare le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti con la legislazione vigente in materia di professioni intellettuali apportando esclusivamente le modifiche a tale fine necessarie. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 44.
Art. 1-octiesquadragies.
(Collegi professionali)
1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti si applicano anche ai «collegi professionali».
2. I collegi professionali, per l’accesso ai quali è prevista la formazione universitaria, assumono la denominazione di «ordini».
Art. 1-noniesquadragies.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l’eventuale adeguamento dei contributi a carico degli iscritti».
x1.0.101/501
Il Relatore
All’emendamento x.1.0.101, apportare le seguenti modifiche:
a) nel capoverso «1-bis», comma 1, aggiungere, dopo le parole: «1-quinquies» le seguenti: «sentiti i consigli nazionali»;
b) nel capoverso «1-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sugli schemi di decreti legislativi concernenti le professioni intellettuali non organizzate in ordini professionali il Governo acquisisce anche il previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.»;
c) nel capoverso «1-bis», comma 2, lettera oo), n. 6, dopo la parola: «clienti», sopprimere la parola: «che» e dopo la parola: «compensi», sopprimere dalla parola: «possono», sino alla parola: «consumatori»;
d) nel capoverso «1-bis», comma 2, lettera pp), n. 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «qualora lo statuto non preveda l’Assemblea nazionale, le relative competenze sono attribuite al Consiglio nazionale»;
e) nel capoverso «1-ter», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentiti i Consigli nazionali»;
f) nel capoverso «1-ter», dopo comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le competenze, anche riservate, nonchè le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato, e le forme individuali, associative o societarie, con cui sono esercitate le professioni di cui all’allegato A, la cui disciplina esula dalla presente legge e i cui organi, nazionali e teritoriali, sono rinnovati alla scadenza naturale del mandato in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento, normativo o statutario che completa la riforma del settore prevista dalla presente legge».
x1.0.101/2
Cavallaro
All’emendamento x1.0.101, al capoverso «Art. 1-bis», comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) garantire il libero esercizio delle professioni intellettuali, ammettendo l’esercizio in forma collettiva nella forma della società tra professionisti, secondo i principi seguenti:
aa) (Esercizio delle professioni regolamentate in forma societaria)
1. L’attività professionale regolamentata può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti.
2. La società tra professionisti è regolata dalle norme del presente Capo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del Libro V del codice civile. La società tra professionisti alla quale partecipano anche persone fisiche non esercenti la professione regolamentata è disciplinata, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in accomandita semplice di cui al capo IV del titolo V del Iibro V del codice civile.
3. Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una «Sezione speciale relativa alle società tra professionisti». L’iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
4. La società tra professionisti non è soggetta a fallimento ed alle altre disposizioni che regolano le procedure concorsuali.
5. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni e dagli ordinamenti professionali, per la costituzione di associazioni tra professionisti.
ab) (incarico e prestazione professionale)
1. L’incarico professionale è conferito alla società tra professionisti che, prima della conclusione del contratto, informa il cliente del nome, dei titoli e delle qualifiche professionali, dei soci, in possesso dei requisiti legali per l’esercizio dell’attività professionale richiesta, ai quali potrà essere affidata con esclusione di altri soci l’esecuzione della prestazione professionale.
2. Il cliente ha diritto di scegliere uno o più soci tra quelli indicati al comma 1 per l’esecuzione dell’incarico. In difetto di scelta la società, prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione professionale richiesta, comunica al cliente il nome di uno o più soci incaricati tra quelli di cui al comma 1.
3. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.
4. La prestazione professionale è eseguita direttamente dal professionista incaricato, secondo le regole anche deontologiche della professione di appartenenza.
ac) (Responsabilità)
1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili, in solido con la società tra professionisti, per l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico. È esclusa la responsabilità degli altri soci.
2. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall’attività professionale rispondono la società con il suo patrimonio e tutti i soci amministratori con esclusione della responsabilità degli altri soci.
3. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei confronti dei soci illimitatamente responsabili i quali possono intervenire in giudizio e possono impugnare la sentenza.
ad) (Rapporti con gli ordini professionali)
1. Le società tra professionisti sono iscritte in una sezione speciale degli albi professionali concernenti l’esercizio delle relative professioni interessate. In presenza di articolazioni territoriali degli ordini professionali, l’ordine professionale competente, anche per l’iscrizione dei soci, è quello individuato dalla sede della società. La mancata iscrizione della società impedisce alla società ed ai soci lo svolgimento dell’attività professionale. Per i soci professionisti l’esecuzione dell’incarico professionale resta comunque subordinato all’iscrizione all’albo professionale al quale sono iscritti per legge tutti gli esercenti la medesima attività professionale.
2. Nei confronti delle società e dei soci professionisti si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti professionali che stabiliscono il regime delle incompatibilità relativo alla partecipazione dei professionisti alla società tra professionisti. Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti dal capo II della presente legge e dai singoli ordinamenti professionali.
ae) (Società multiprofessionali)
1. Possono essere soci della società tra professionisti anche persone fisiche non esercenti la medesima professione intellettuale regolamentata. In tal caso la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune delle professioni dei soci, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dai Consigli nazionali degli ordini professionali interessati.
2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma deontologica, incompatibili con quelle della società tra professionisti.
3. Le società previste dal presente articolo possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno o più soci abilitati all’esercizio di tale professione.
4. I singoli statuti possono porre limitazioni o divieti alla partecipazione alle società multi professionali.
af) (Società partecipate da soci non professionisti)
1. Le società tra professionisti alle quali partecipano soci non professionisti possono essere costituite esclusivamente nella forma della società in accomandita semplice. I soci non professionisti possono partecipare alle predette società solo come soci accomandanti.
ag) (Costituzione della società e oggetto sociale)
1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o per atto pubblico.
2. Con i decreti legislativi da emanare ai sensi della lettera au) sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione delle società e per la loro iscrizione nell’albo professionale, valevoli per tutte le professioni ovvero per le singole professioni.
3. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione o delle professioni, in caso di società multiprofessionali, dei propri soci.
4. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all’esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
5. La società tra professionisti agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri», con l’indicazione «società tra professionisti in nome collettivo», in forma abbreviata s.t.p.n.c, e con la specificazione dell’attività professionale svolta. In caso di società multiprofessionali la ragione sociale deve indicare altresì il nome ed il titolo professionale di almeno un socio per ciascuna professione e, in sintesi, le attività professionali svolte dalla società.
6. Il nome di uno o più professionisti non più soci può essere conservato nella ragione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche anteriormente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denominazione un’indicazione idonea circa la cessazione della sua partecipazione e che nella società continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che abbia esercitato nella società stessa insieme al socio cessato.
ah) (Modificazioni statutarie)
1. L’atto costitutivo può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci salva diversa previsione statutaria.
ai) (Invalidità)
1. La dichiarazione di nullità della società o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l’efficacia degli atti compiuti in nome della società.
2. La sentenza che dichiara la nullità o pronuncia l’annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purché professionisti esercenti la medesima professione della società.
3. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
4. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall’annullamento dell’atto costitutivo.
al) (Utili e perdite)
1. Lo statuto determina la misura della partecipazione dei soci agli utili ed alle perdite che in difetto, si ripartiscono in parti uguali.
2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.
3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.
am) (Durata)
1. La durata della società è stabilita nell’atto costitutivo.
2. È in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.
an) (Amministrazione)
1. L’amministrazione della società tra professionisti spetta ai soci professionisti e non può essere affidata a terzi.
2. Salva diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
3. I soci accomandatari sono esclusi dall’amministrazione.
ao) (Soci)
1. È escluso di diritto il socio cancellato o radiato dall’albo professionale con provvedimento definitivo.
2. La sospensione di un socio dall’albo è causa legittima di esclusione dalla società.
3. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società professionisti e con l’esercizio della medesima attività professionale a titolo individuale.
ap) (Scioglimento)
1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. I decreti legislativi di cui alla lettera au) possono prevedere ulteriori cause di scioglimento.
2. Possono essere nominati liquidatori solo soci professionisti.
3. Ciascun socio, verificatasi una causa di scioglimento della società, in ogni caso, previa comunicazione all’ordine professionale di appartenenza, può intraprendere in nome e conto proprio l’esercizio della relativa attività professionale.
aq) (Responsabilità del professionista e della società)
1. Il professionista incaricato è responsabile dell’attività svolta, ai sensi dell’articolo 2236 del codice civile.
2. La società risponde, con il suo intero patrimonio, in solido con il socio o i soci incaricati della prestazione per gli eventuali danni subiti da terzi in conseguenza dell’espletamento dell’incarico professionale.
ar) (Subentro di nuovi soci)
1. Le quote di partecipazione alla società tra professionisti possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo.
2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con uno o più eredi in possesso dei requisiti professionali e questi vi acconsentano.
3. Per il trasferimento della quota del socio accomandante si applica l’articolo 2322 del codice civile.
as) (Compensi, norme previdenziali e fiscali)
1. I compensi derivanti dall’attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.
2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista. salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
3. L’attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l’attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.
4. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato in base all’articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.
5. I compensi percepiti per l’attività prestata negli organi amministrazione della società si considerano derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
6. I redditi derivanti dall’attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi separati a tutti gli effetti a quelli di cui all’articolo 49, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle Casse di previdenza di appartenenza.
7. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.
at) (Coordinamento)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge mediante uno o più decreti legislativi, le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella medesima, le norme di coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo deve in ogni caso conformarsi ai princìpi e criteri direttivi risultanti dalla presente legge e dalle altre leggi speciali in materia di professioni intellettuali non in contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali e dalle direttive comunitarie, e deve comunque tenere conto delle specificità dei singoli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa vigente in materia.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentiti i consigli nazionali degli ordini professionali, alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro centoventi giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo è tenuto a motivare l’adozione di disposizioni che non tengano conto del parere delle Commissioni parlamentari.
au)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un testo unico nel quale riunire e coordinare le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti con la legislazione vigente in materia di professioni intellettuali apportando esclusivamente le modifiche a tale fine necessarie.
2. Si applicano le disposizioni del comma 3 della lettera au).
av) (Collegi professionali)
1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti si applicano anche ai «collegi professionali».
2. I collegi professionali, per l’accesso ai quali è prevista la formazione universitaria, assumono la denominazione di «ordini».
az) (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l’eventuale adeguamento dei contributi a carico degli iscritti.
x1.0.101/3
Cavallaro
All’emendamento x1.0.101, comma 2, sostituire la lettera t), con la seguente:
«t) 1.Gli ordini professionali sono enti pubblici nazionali non economici.
2. Agli ordini professionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni.
3. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. Gli ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti in materia, l’esercizio delle proprie competenze».
x1.0.101/4
Cavallaro
All’emendamento x1.0.101, comma 2, sostituire la lettera u) con la seguente:
«u) 1. La vigilanza sull’attività e la gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della Giustizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, le deliberazioni concernenti l’approvazione dello statuto e del regolamenti sono inviate, entro quindici giorni dalla loro approvazione, al Ministro della giustizia che, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevimento. In caso contrario il Ministro provvede ai sensi dell’articolo 22, commi 2 e 5.
3. I provvedimenti relativi alla formazione, all’aggiornamento ed agli sbocchi professionali devono essere altresì notificati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica che qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevimento: In caso contrario i provvedimenti acquistano efficacia intendendosi così adottati.
4. La legge stabilisce eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza di altri Ministri, d’intesa con il Ministro della Giustizia, in relazione alla specificità delle singole professioni.
5. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.
6. Con il decreto di cui la comma 5 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.
7. Le Federazioni Regionali e i Consigli locali degli ordini possono essere sciolti con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale dell’Ordine, in caso di grave violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.
8. Con il decreto di cui al comma 7 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo».
x1.0.101/5
Cavallaro
Al comma 2, sostituire la lettera aa) con la seguente:
«aa) 1. L’accesso all’esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, fatto salvo ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione il superamento l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione ove previsto dalla legge.
2. La legge può tuttavia prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l’abilitazione all’esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni. In tali casi l’accesso professionale si consegue mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.
3. Le Università e gli istituti d’istruzione secondaria, d’intesa e in collaborazione con gli Ordini professionali, istituiscono corsi di formazione per la preparazione all’esame di Stato.
4. La disciplina dell’esame di Stato deve garantire l’uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze ed abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell’attività professionale.
5. Le commissioni giudicatrici sono formate nel rispetto dei canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che vi sia un’adeguata partecipazione di rappresentanti degli ordini professionali».
x1.0.101/6
Cavallaro
Al comma 2, sostituire la lettera dd) con la seguente:
«dd) 1. Gli ordini professionali sono obbligati ad emanare un codice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo ordine, elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo i princìpi dettati dalla presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento professionale.
2. Il codice deontologico è approvato dal consiglio nazionale dell’ordine con deliberazione assunta previa consultazione degli organi locali. Il testo del codice approvato dal Consiglio nazionale dell’ordine è inviato, entro quindici giorni dall’approvazione al Ministro della giustizia, ed eventualmente agli altri Ministri vigilanti. Il Ministro, se del caso di concerto con gli altri Ministri vigilanti, qualora formuli eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni. In caso contrario, verificata la rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l’ordinamento professionale, il codice è adottato con decreto del Ministro della giustizia, se del caso di concerto con gli altri Ministri vigilanti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge i Consigli nazionali degli ordini di cui all’allegato elenco A sono tenuti ad emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il codice deontologico di cui al comma 1».
x1.0.101/7
Cavallaro
Al comma 2, sostituire la lettera ff) con la seguente:
«ff) 1. Il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione consensuale fra le parti.
2. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali.
3. Il decreto di cui al comma precedente individua gli onorari consigliati, che indicano compensi rapportati al costo ed al valore medio della prestazione, comprensivo delle spese e dell’onorario del professionista.
4. Le tariffe possono prevedere prestazioni per le quali, a tutela del cliente, sono fissati i corrispettivi massimi che devono essere rispettati dalle parti».
x1.0.101/8
Cavallaro
Al comma 2, sostituire la lettera hh) con la seguente:
«hh) 1. Il Governo è delegato ad emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di assicurazione obbligatoria dell’attività professionale con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori;
b) prevedere in via prioritaria il ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione professionale riconosciuta assuma le deliberazioni necessarie per l’attuazione di tale obbligo;
c) prevedere il ricorso a forme individuali di copertura assicurativa solo qualora risulti impossibile il ricorso a forme collettive e, comunque, solo per le attività professionali diverse da quelle indicate nell’articolo 4, comma 2;
d) prevedere in ogni caso una specifica disciplina agevolativa in ordine alle modalità dl attuazione della copertura assicurativa per quel che riguarda la fase di avvio dell’attività professionale».
x1.0.101/9
Cavallaro
Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:
«hh-bis) prevedere che le competenze degli ordini professionali si riferiscano alle seguenti materie:
a) tenuta e aggiornamento degli albi;
b) verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
c) deontologia professionale;
d) pubblicità professionale;
e) certificazione della qualificazione professionale;
f) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione e funzionamento degli organi rappresentativi;
g) formazione e aggiornamento professionale;
h) accreditamento dei percorsi formativi;
i) monitoraggio del mercato delle prestazioni;
l) ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni;
m) controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme di deontologia professionale;
n) informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche;
o) espressione di pareri alle pubbliche amministrazioni».
x1.0.101/10
Cavallaro
Al comma 2, sostituire la lettere da ll) a uu) con le seguenti:
«ll) 1. Gli Ordini professionali si organizzano mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l’accesso alle professioni ed individuano distinti ambiti per le varie professionalità in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisito con il percorso formativo.
2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale durano in carica quattro anni salvo diversa inferiore previsione statutaria e sono:
a) il Presidente nazionale;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Consiglio nazionale.
3. Gli organi a livello di decentramento territoriale durano in carica quattro anni, salvo diverse inferiori previsioni statutarie, e sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio.
4. Gli statuti possono prevedere coordinamenti regionali degli Ordini locali.
5. In tal caso le Federazioni regionali:
a) rappresentano i Consigli locali dell’Ordine nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della Regione;
b) formulano pareri non vincolanti a favore dei Consigli locali dell’ordine e dei Consigli nazionali;
c) assumono iniziative, con funzione di rappresentanza dei Consigli locali dell’Ordine, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l’esercizio della professione;
d) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività anche su commessa della pubblica amministrazione;
e) raccolgono informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffondono tra gli iscritti all’Ordine;
f) promuovono e coordinano sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione fra gli iscritti all’Ordine;
g) determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;
h) formnulano pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni regionali.
6. Presso il Consiglio nazionale e presso ciascun Consiglio locale è costituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un organo di revisione contabile.
7. I componenti degli organi degli Ordini professionali non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
8. I Consigli nazionali, le Federazioni regionali ed i Consigli locali dell’Ordine, anche di professioni diverse, possono definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
mm) 1. Il Presidente nazionale è eletto secondo le modalità previste dagli statuti e rappresenta l’Ordine in tutte le sedi istituzionali, presiede il Consiglio nazionale e coordina l’attività del Comitato esecutivo.
2. Il Comitato esecutivo, eletto in conformità dello statuto, adotta i provvedimenti attribuiti alla sua competenza, secondo le indicazioni del Consiglio nazionale.
3. Il Consiglio nazionale:
a) predispone lo statuto dell’Ordine;
b) approva i regolamenti nelle materie attribuite dalla presente legge agli ordini professionali;
c) approva il codice di deontologia professionale;
d) determina la quota degli oneri a carico degli iscritti destinata agli organi nazionali per l’espletamento delle proprie funzioni;
e) indica al Comitato esecutivo gli obiettivi, le priorità ed i programmi relativi all’attività di amministrazione e di gestione dell’Ordine;
f) esercita l’attività di controllo sugli organi locali, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
g) promuove e cura la formazione continua, l’aggiornamento professionale obbligatori e procede all’accreditamento dei percorsi formativi;
h) promuove i rapporti con i Ministeri competenti e con altre istituzioni nazionali ed europee;
i) designa i rappresentanti dell’ordine presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;
j) formula pareri e proposte nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
k) partecipa ad organismi internazionali di rappresentanza delle professioni intellettuali;
l) compila, propone ed aggiorna ogni due anni le tariffe professionali.
4. A livello locale l’Ordine è rappresentato dal Presidente che viene eletto secondo le modalità previste dagli statuti.
5. Egli presiede il Consiglio e ne coordina l’attività.
6. Il Consiglio locale:
a) provvede alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
b) formula le proposte ed i pareri nei confronti degli organi interni di livello nazionale e regionale ove esistenti;
c) provvede all’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali, al controllo dell’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
e) cura l’organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;
f) autorizza il Presidente del Consiglio a promuovere o resistere alle liti con l’eventuale potere di conciliare e transigere;
g) vigila sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti;
h) determina e riscuote il contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;
i) promuove la formazione continua e l’aggiornamento professionale obbligatori;
j) formula pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali;
k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio nazionale e alle Federazioni regionali e svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e dallo statuto.
7. I Consigli locali dell’Ordine sono tenuti a comunicare periodicamente al Consiglio nazionale i dati di cui alla lettera a) del comma 6.
8. Le deliberazioni degli organi locali devono tenere conto degli indirizzi e dei princìpi adottati in materia dai consigli nazionali.
nn) 1. Lo statuto degli Ordini è approvato da un’assemblea congressuale composta dai delegati di ciascun Ordine territoriale nel rispetto del rapporto proporzionale con il numero degli iscritti.
2. Il testo dello statuto approvato dall’assemblea è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l’ordinamento professionale.
3. Il Consiglio nazionale di ciascun ordine provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al comma 2, a indire le elezioni dei nuovi organi statutari.
4. I regolamenti per l’organizzazione e l’esercizio delle competenze attribuite agli ordini professionali dalla presente legge sono approvati dai Consigli nazionali, previa consultazione della realtà territoriale dei singoli ordini.
5. Il testo dei regolamenti approvato dai Consigli nazionali è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi che regolano l’ordinamento professionale.
6. In sede di prima applicazione della presente legge gli ordini provvedono all’approvazione degli statuti di cui al comma 1 e dei regolamenti di cui al comma 4 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
oo) 1. Le procedure elettorali sono definite dagli statuti e dai regolamenti del Consiglio e garantiscono la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti, la tutela delle minoranze e stabiliscono inoltre la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza».
x1.0.101/11
Cavallaro
Al comma 2, sostituire la lettera vv) con le seguenti:
vv) 1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono l’istituzione ed il funzionamento di organi elettivi e che assumono la denominazione di commissioni disciplinari, ai quali sono affidate l’istruzione e la decisione, in sede amministrativa ed in unica istanza, delle questioni disciplinari.
2. Gli statuti possono prevedere l’istituzione di un’unica commissione disciplinare a livello nazionale ovvero di più commissioni aventi ciascuna competenza per un determinato ambito territoriale.
3. Gli statuti disciplinano la composizione e le modalità di elezione delle commissioni disciplinari assicurando l’indipendenza e l’imparzialità delle stesse e stabilendo in ogni caso:
a) che per i componenti della Commissione disciplinare sia prevista l’impossibilità di rivestire qualsiasi altra carica all’interno dell’ordine e che tale incompatibilità permanga nei cinque anni successivi alla scadenza del termine di cui alla successiva lettera b);
b) che i componenti delle Commissioni disciplinari durino in carica sei anni, fatta eccezione per la prima costituzione delle medesime in occasione della quale saranno previsti termini di permanenza in carica differenziati affinché successivamente il rinnovo della Commissione avvenga di volta in volta in modo parziale;
c) che i componenti delle commissioni disciplinari non possano essere immediatamente dopo la cessazione da tale carica;
d) che i componenti delle commissioni disciplinari siano comunque in numero non inferiore a quattro effettivi e due supplenti.
Vv1) 1. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite sulla base dei principi di cui all’articolo 111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura civile.
2. Il procedimento ha inizio d’ufficio su segnalazione di chiunque vi abbia interesse.
3. All’incolpato è in ogni caso assicurato il diritto:
a) di conoscere le violazioni che gli sono contestate;
b) di prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo;
c) di nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio ordine professionale;
d) di presentare memorie a discolpa;
e) di essere personalmente sentito dalla commissione disciplinare.
4. Nell’ambito del procedimento disciplinare è altresì assicurata la distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti, nonché la motivazione e la pubblicità dei provvedimenti.
5. L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione dell’illecito ed il procedimento deve concludersi a pena di decadenza entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione del procedimento previste dai regolamenti di cui al comma 1.
Vv2) 1. Non sono ammesse sanzioni diverse da quelle previste dalla presente legge. Esse sono:
a) l’avvertimento, che consiste in un richiamo scritto all’interessato;
b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;
c) la sospensione che consiste nell’inibizione dell’esercizio della professione per un periodo massimo di due anni;
d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall’albo.
2. I regolamenti di cui al comma I dell’articolo 24-bis determinano le condizioni e le procedure per le quali l’iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall’esercizio della professione.
3. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all’albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.
Vv3) 1. Importano di diritto la radiazione dall’albo:
a) l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o di durata superiore ai tre anni ovvero l’interdizione dalla professione per uguale durata;
b) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei casi previsti dall’articolo 222 del codice penale oppure l’assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro, o ad una casa di cura o di custodia.
Vv4) 1. La società tra professionisti risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all’esercizio della professione in forma individuale.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quelle del socio che riveste funzioni di amministrazione o di direzione ovvero che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della società se la violazione è stata commessa nell’interesse della società medesima.
3. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio se la violazione è ricollegabile a direttive impartite dalla società medesima ovvero se la violazione è stata comunque commessa nell’interesse della società ed è ricollegabile all’inosservanza dei doveri di vigilanza all’interno della stessa.
Vv5)1. Le decisioni dei Consigli nazionali e dei Consigli locali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all’albo e in materia elettorale, e quelle delle commissioni, disciplinari, possono essere impugnate dall’interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, davanti ad una sezione specializzata della Corte d’appello del distretto in cui ha sede il consiglio o la commissione che ha emesso la decisione impugnata.
2. Presso la sezione specializzata di cui al comma 1 il collegio giudicante è integrato da due esperti appartenenti all’ordine dal quale proviene l’incolpato.
3. In relazione a quanto previsto dal comma 2, per ciascuna sezione specializzata, sono nominati ogni quinquennio dal Consiglio superiore delle magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte d’appello di ciascun distretto sei esperti per ciascun ordine avente sede nel distretto, quattro dei quali come componenti effettivi e due come supplenti. Gli esperti sono scelti tra gli iscritti all’albo che siano cittadini italiani, di età non inferiore a quarant’anni e con un’anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni. Al termine del quinquennio gli esperti possono essere nuovamente nominati.
4. Gli esperti nominati ai sensi del comma 3, durante il periodo della permanenza in carica nonché nei cinque anni successivi, non possono rivestire alcuna carica all’interno dell’ordine di appartenenza.
5. La sezione specializzata di cui al comma 1 provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentito l’interessato.
6. La sentenza può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata.
7. Avverso la sentenza è proponibile ricorso per cassazione per sola violazione di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza medesima.
x1.0.101/12
Cavallaro
Al comma 2, sostituire la lettera zz) con la seguente:
«zz) 1. La pubblicità delle attività professionali è consentita, purché sia effettuata garantendo la correttezza dell’informazione e il rispetto delle norme deontologiche».
x1.0.101/500
Il Relatore
All’emendamento x.1.0.101, sostituire il capoverso «Art. 1-ter» con il seguente:
«Art. 1-ter.
1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all’articolo 1-bis, ad adeguare l’ordinamento di categoria delle professioni indicate nell’Allegato A, anche al fine di procedere alla unificazione tra ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale.
2. Il Governo è altresì delegato a procedere entro 180 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione di uno o più ordini per le professioni sanitarie indicate nell’allegato B, disciplinate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, ed individuate dal decreto ministeriale 29 marzo 2001 del Ministro della sanità, in corrispondenza delle diverse aree di attività specifiche dalla predetta legge, mantenendo distinte l’organizzazione professionale degli infermieri, quella delle ostetriche, e prevedendo l’istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche».
Conseguentemente, l’allegato B è così sostituito:
1. infermiere;
2. ostetrico;
3. infermiere pediatrico;
4. podologo;
5. fisioterapista;
6. logopedista;
7. ortottista;
8. terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
9. tecnico della riabilitazione psichiatrica;
10. terapista occupazionale
11. educatore professionale;
12. tecnico sanitario di radiologia medica;
13. tecnico audiometrista;
14. tecnico di laboratorio biomedico;
15. tecnico di neurofisiopatologia;
16. tecnico ortopedico;
17. tecnico audioprotesista;
18. tecnico della fisiopatologica cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
19. igienista dentale;
20. dietista;
21. tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
22. assistente sanitario;
23. tecnici delle scienze motorie e dello sport;
24. fisico-medico.
x1.0.101/13
Nania, Grillotti, Battaglia
Al capoverso «Art. 1-ter», aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le competenze, anche riservate, nonchè le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, e le forme individuali, associative o societarie, con cui sono eserciate le professioni di cui all’allegato A, la cui disciplina esula dalla presente legge e i cui organi, nazionali e territoriali, sono rinnovati alla scadenza naturale del mandato in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento, normativo o statutario, che completa la riforma del settore prevista dalla presente legge».
x1.0.101
Il Governo
Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire i seguenti:
«Art. 1-bis.
1. Il Governo è delegato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle professioni intellettuali, con l’osservanza dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e agli articoli 1-ter, 1-quater, 1-quinquies. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria ed in conformità ai principi ed ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti, resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza degli stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di trenta giorni.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, in attuazione degli articoli 33, comma 5, 35, 41 e 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, disciplinando l’esercizio e le forme organizzative in materia di professioni intellettuali si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il libero esercizio delle professioni intellettuali esercitate in qualunque modo e forma, anche subordinata o collettiva previsti, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega ed allo scopo di garantire alla persona la qualità e la correttezza della prestazione professionale richiesta;
b) provvedere affinché le professioni intellettuali siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei principi della personalità della prestazione professionale, del pluralismo, dell’indipendenza, della responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia legittimamente stabilite;
c) individuare i criteri per garantire la libera competizione professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con l’organizzazione delle professioni intellettuali, nel rispetto dell’art. 41 della Costituzione;
d) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione;
f) tutelare gli interessi generali connessi con il corretto esercizio della professione e quindi l’affidamento della clientela e della collettività;
g) garantire l’indipendenza di giudizio e l’autonomia del professionista;
h) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l’effettiva partecipazione dei professionisti all’organizzazione economica, politica e sociale del Paese;
i) disciplinare i requisiti per l’iscrizione agli albi professionali sulla base dell’esame di Stato e del relativo percorso formativo;
I) disciplinare il riconoscimento da parte dello Stato delle professioni non di interesse generale e la organizzazione delle relative associazioni di natura privata nel rispetto degli articoli 4, 33, 35, 41 e 17 della Costituzione, prevedendo il diritto dei professionisti a ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate da disposizioni normative e da ordinamenti professionali;
m) disciplinare condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento della attività ed escludendo che possa essere considerata professione un’attività regolamentata o tipica delle professioni di interesse generale;
n) prevedere che il potere di riconoscimento delle professioni, anche relativamente alla verifica della permanenza dei requisiti, spetti al Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e il settore economico di riferimento della professione, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro;
o) prevedere, altresì, che la vigilanza sull’esercizio della professione spetti ai Ministeri che hanno competenza sugli interessi ed il settore economico di riferimento della professione, mentre quella sugli ordini e sulle associazioni riconosciute e registrate spetti al Ministero della Giustizia, che deve effettuare periodiche verifiche;
p) ai fini dell’esercizio del potere di riconoscimento di cui alle lettere precedenti, il Ministero della Giustizia svolge, anche sentendo i soggetti interessati, un’istruttoria in modo da:
1) accertare i requisiti per il riconoscimento da parte dello Stato delle professioni nonché la loro organizzazione in ordini ovvero in associazioni;
2) accertare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi della lettera q) da parte delle associazioni costituite da professionisti che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito presso il Ministero della Giustizia;
3) verificare la permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti;
4) acquisire i pareri obbligatori del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e sentiti, nel caso, i sindacati, gli Ordini e le Associazioni rappresentative dei professionisti interessati;
q) stabilire i requisiti richiesti alle associazioni per l’iscrizione nel registro e ai professionisti per l’iscrizione alle associazioni, nonché per l’ottenimento dell’attestato circa la qualificazione professionale degli associati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) l’esistenza di uno statuto dell’associazione che preveda espressamente come scopo quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti verso la collettività e quindi:
1.1) che garantisca un ordinamento interno a base democratica;
1.2) che escluda ogni fine di lucro e preveda attività che comunque siano compatibili con le finalità della presente legge;
1.3) che determini l’ambito della professione;
1.4) che preveda l’elaborazione e l’adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità professionale;
2) la disponibilità da parte dell’associazione di adeguate strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l’iscrizione all’associazione e curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli associati, il relativo aggiornamento professionale nonché l’effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
3) la previsione di un limite temporale di validità dell’attestato di cui alla lettera q) del presente articolo;
r) stabilire che, con decreto ministeriale, sia istituito presso il Ministero della giustizia il registro delle associazioni e siano individuate le modalità di tenuta del registro medesimo;
s) prevedere che coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l’iscrizione all’albo siano organizzati in Ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti;
t) prevedere che l’Ordine professionale, quale ente pubblico non economico, abbia autonomia patrimoniale finanziaria, determini con statuto e regolamenti la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni della presente legge. Lo statuto ed i regolamenti sono approvati dal Ministero della giustizia, ovvero dal Ministero competente che esercita compiti di vigilanza sugli ordini;
u) disciplinare che la vigilanza sull’attività e la gestione degli ordini professionali sia affidata al Ministero della giustizia, salvo attribuire eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza ad altri Ministeri, in relazione alla specificità delle singole professioni, prevedendo che:
1) le deliberazioni dell’Assemblea nazionale concernenti l’approvazione dello statuto e del codice deontologico e le loro variazioni, nonché le deliberazioni del Consiglio nazionale concernenti l’approvazione dei regolamenti, siano inviate al Ministro della giustizia, il quale può richiederne il riesame;
2) i provvedimenti relativi all’aggiornamento professionale siano altresì notificati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica che può richiederne il riesame;
v) prevedere che il consiglio nazionale dell’ordine possa essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro vigilante, in caso di grave violazione di legge o impossibilità di funzionamento;
z) prevedere che i consigli degli ordini locali possano essere sciolti con decreto del Ministro vigilante, previo parere del Consiglio nazionale dell’Ordine, in caso di grave violazione di legge o di impossibilità di funzionamento;
aa) prevedere che l’accesso all’esercizio delle professioni intellettuali sia libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, previo superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni per le quali la legge richiede l’iscrizione in appositi albi o elenchi;
bb) prevedere la possibilità di terminare preventivamente il numero di coloro che possono conseguire l’abilitazione all’esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni;
cc) prevedere che lo svolgimento dell’attività professionale debba essere preceduto da un adeguato ed effettivo tirocinio, stabilendo la necessità di un equo compenso per il tirocinante, al quale non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali;
dd) stabilire l’obbligo per gli ordini di emanare un codice deontologico, valido per tutti gli iscritti e gli organi territoriali del medesimo ordine, secondo regole idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, nonché secondo i principi dettati dalle leggi che regolano ciascun ordinamento di categoria;
ee) prevedere che l’ordinamento di categoria determini le sanzioni disciplinari nel caso di violazione delle leggi e del codice deontologico, nonché le condizioni e le procedure con le quali l’iscritto può essere sospeso in via cautelare dall’esercizio della professione;
ff) prevedere che le tariffe professionali, stabilite nell’interesse generale con decreto del Ministro della giustizia o comunque del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, sentito il Consiglio di Stato, fissino livelli massimi, nonché livelli minimi inderogabili;
gg) prevedere che, per le professioni organizzate in associazioni, il compenso della prestazione sia stabilito su accordo delle parti;
hh) stabilire in materia di assicurazione professionale che gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni prevedano:
1) che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori, i cui estremi, incluso il massimale deve rendere noti al cliente al momento dell’assunzione dell’incarico;
2) il ricorso, in via prioritaria, a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione assuma le deliberazioni necessarie per l’attuazione di tale obbligo;
3) in ogni caso, una specifica disciplina agevolativa in ordine alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel che riguarda la fase di avvio dell’attività professionale;
4) i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative da rischio professionale;
5) che i codici deontologici degli ordini e delle associazioni prevedano le conseguenze disciplinari della mancata stipulazione della polizza assicurativa, salvo che i consigli nazionali di ordini od associazioni non abbiano sottoscritto una polizza collettiva;
ii) prevedere che gli ordini professionali si organizzino mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l’accesso alle professioni;
ll) prevedere che l’Ordine professionale si articoli in:
1) Consiglio nazionale dell’Ordine, che assume la denominazione di Consiglio Nazionale dell’Ordine della categoria, con i compiti di cui alla successiva lettera qq);
2) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di: «Ordine» della categoria secondo l’organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui alla successiva lettera oo);
mm) prevedere che all’Ordine professionale non si applichino la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
nn) prevedere che l’Ordine territoriale sia così articolato:
1) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all’albo; è eletto dall’Assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Ordine, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell’intero Consiglio;
2) Assemblea: ne fanno parte gli iscritti all’albo; elegge il Consiglio ed il Collegio dei revisori; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal Consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento di categoria;
3) Collegio dei revisori: è composto, in relazione al numero degli iscritti all’albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all’elenco dei revisori; è eletto dall’Assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive;
oo) prevedere che al Consiglio dell’Ordine territoriale spettino i seguenti compiti:
1) garantire l’osservanza dei principi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale;
2) la tenuta e l’aggiornamento dell’albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione dandone comunicazione al Consiglio Nazionale;
3) la determinazione, nel rispetto del bilancio preventivo, del contributo obbligatorio annuale da corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento dell’Ordine territoriale, nonché la percezione del contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
4) la vigilanza sul corretto esercizio della professione e il conseguente potere disciplinare sugli iscritti;
5) la formulazione di pareri in materia di liquidazione dei compensi ai agli iscritti all’Ordine;
6) l’esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti ed i clienti che, in caso di controversie sui compensi, possono farsi assistere anche da associazioni di consumatori;
7) la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;
8) ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio Nazionale;
pp) prevedere che il Consiglio nazionale sia così articolato:
1) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli Ordini territoriali, con le modalità stabilite dallo Statuto di ciascun Ordine; è eletto dall’Assemblea degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio nazionale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio;
2) Assemblea nazionale: ne fanno parte i soggetti indicati nello statuto di ciascuno Ordine; elegge il Consiglio nazionale; approva il bilancio consuntivo e preventivo e, su proposta del Consiglio Nazionale, approva lo statuto ed il codice deontologico e loro variazioni;
3) Collegio dei revisori: è composto da tre membri nominati fra gli iscritti all’elenco dei revisori; è nominato dal Ministero della giustizia ogni quattro anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive;
qq) prevedere che al Consiglio Nazionale spettino i seguenti compiti:
1) vigilare sul rispetto dei principi della presente legge;
2) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;
3) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall’Ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;
4) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;
5) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;
6) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
7) determinare le indennità dei consiglieri al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico nonché, sulla base di bilanci di previsione approvati dall’Assemblea nazionale, la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall’Ordine territoriale previa esazione dagli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
8) la determinazione degli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali;
9) adottare i regolamenti ad esso delegati dall’ordinamento di categoria;
10) coordinare l’aggiornamento professionale;
11) assicurare la compiuta informativa al pubblico in ordine alle modalità di esercizio della professione;
12) ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento di categoria per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
rr) prevedere l’istituzione di organismi di coordinamento regionale degli Ordini territoriali, ove questi non siano organizzati esclusivamente su base nazionale o regionale;
ss) garantire che i consigli nazionali, i coordinamenti regionali ed i consigli locali dell’ordine, anche di professioni diverse, possano definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
tt) prevedere che gli ordini curino l’aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti, organizzando appositi corsi e seminari, anche d’intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scientifiche e casse di professionisti;
uu) prevedere che le procedure elettorali garantiscano la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti e la tutela delle minoranze;
vv) prevedere che ciascun ordinamento professionale regoli il procedimento disciplinare garantendo, sulla base dei principi di cui all’articolo 111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura civile:
1) la contestazione degli addebiti;
2) il diritto di difesa;
3) la distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti;
4) la motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;
5) la facoltà dell’esponente di partecipare al procedimento.
zz) prevedere che l’esercizio della professione, in qualunque modo e forma, possa essere oggetto di pubblicità informativa e non comparativa e che sia consentita la pubblicità delle attività professionali esclusivamente nelle forme previste dagli ordinamenti professionali e dagli statuti delle associazioni, in particolare dal codice deontologico.
Art. 1-ter.
1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all’articolo 1-bis, ad adeguare l’ordinamento di categoria delle professioni indicate nell’allegato A, anche al fine di procedere alla unificazione tra ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale nonché al riordino degli albi al fine di inserire le professioni di cui all’allegato B laddove venga accertata la omogeneità dei percorsi formativi.
Art. 1-quater.
1. Il Governo definisce, con i decreti di cui all’articolo 1-bis, un regime agevolato dei requisiti organizzativi stabiliti ai sensi dell’articolo 1-bis a favore delle associazioni iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati del CNEL, istituita ai sensi dell’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, che riguardino professioni che abbiano ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1-bis.
2. In ogni caso, le associazioni di cui al presente articolo sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 1-bis entro e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro. A tal fine le associazioni in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 1-bis sono tenute a presentare apposita domanda d’iscrizione almeno sei mesi prima del termine innanzi stabilito.
3. In sede di prima applicazione ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti alle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione.
Art. 1-quinquies
1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all’articolo 1-bis, a riordinare la normativa in materia di agevolazioni e incentivi alle attività economiche, nel rispetto dei principi comunitari di settore, al fine di valorizzare la rilevanza economica e sociale delle libere professioni.
Conseguentemente, all’articolo 2 del decreto-legge, sopprimere i commi 7 e 8.
Allegato A
1. agenti di cambio
2. agrotecnici e agrotecnici laureati
3. architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iuniores e pianificatori iuniores
4. assistenti sociali specialisti e assistenti sociali
5. attuari e attuari iuniores
6. avvocati
7. biologi e biologi iuniores
8. chimici e chimici iuniores
9. consulenti del lavoro
10. dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari
11. dottori commercialisti
12. farmacisti
13. geologi e geologi iuniores
14. geometri e geometri laureati
15. giornalisti
16. infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia
17. ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell’informazione, ingegneri civili e ambientali iuniores, ingegneri industriali iuniores, ingegneri dell’informazione iuniores
18. medici chirurghi, odontoiatri
19. notai
20. ostetriche
21. periti agrari e periti agrari laureati
22. periti industriali e periti industriali laureati
23. psicologi e dottori in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottori in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.
24. tecnici di radiologia medica
25. ragionieri
26. spedizionieri doganali
27. veterinari
Allegato B
1. podologo
2. fisioterapista
3. logopedista
4. ortottista, assistente di oftalmologia
5. terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
6. tecnico della riabilitazione psichiatrica
7. terapista occupazionale
8. educatore professionale
9. tecnico audiometrista
10. tecnico sanitario di laboratorio biomedico
11. tecnico di neurofisiopatologia
12. tecnico ortopedico
13. tecnico audioprotesista
14. tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
15. igienista dentale
16. dietista
17. tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
BILANCIO (5ª)
GIOVEDì 21aprile 2005
671ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame dei restanti emendamenti accantonati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta) sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il presidente AZZOLLINI, avverte che si passa alla votazione dell’emendamento 4.41, accantonato nella precedente seduta.
Il sottosegretario VEGAS fa presente che la proposta concerne il problema delle quote latte che è necessario affrontare in tempi rapidi valutando tuttavia la possibilità di risolvere più accuratamente la questione durante l’esame in Assemblea. Sulla base di tale impegno, invita al ritiro dell’emendamento.
Il senatore GIULIANO (FI) appone la propria firma all’emendamento 4.41 e, accogliendo l’invito del Governo, lo ritira.
Il PRESIDENTE propone di passare alla votazione delle proposte riferite all’articolo 2, già accantonate, a partire dall’emendamento 2.231.
Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione respinge le proposte da 2.231 a 2.233, con distinte votazioni.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U), in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.234, rileva che il primo periodo del comma 5 dell’articolo 2 dovrebbe essere soppresso al fine di evitare un’inutile complicazione che va nella direzione opposta rispetto agli obiettivi del provvedimento in titolo. Fa presente inoltre che il parere unanime della Commissione lavoro e previdenza sociale indica l’opportunità di apportare al testo la modifica indicata nell’emendamento in questione.
Posti separatamente ai voti, previo avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti da 2.234 a 2.237.
Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BATTAFARANO (DS-U) sulla proposta 2.238, che dà attuazione ad una precisa prescrizione indicata dalla Corte costituzionale in merito alle condizioni necessarie per l’istituzione di nuovi ordini professionali, interviene il senatore PIZZINATO (DS-U) per lamentare una scarsa attenzione del Relatore e del Governo sulle proposte avanzate dall’opposizione rispetto a specifiche questioni sulle quali, come avvenuto in passato, la maggioranza ed il Governo dovrà comunque intervenire.
Previo avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, con separate votazioni sono, quindi, respinte le proposte da 2.238 a 2.240.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) interviene per invitare la maggioranza a tener conto delle questioni testé sollevate ed oggetto di successive proposte emendative.
Il RELATORE, dopo aver invitato il proponente al ritiro della proposta 2.241, si rimette al Governo nel caso in cui il proponente stesso insistesse per porlo in votazione. Esprime altresì avviso contrario sulle proposte da 2.242 a 2.247.
Il sottosegretario VEGAS manifesta la propria disponibilità a tener conto delle questioni sottese all’emendamento 2.241 nel merito di successive proposte modificative del comma 8.
Invita pertanto al ritiro del suddetto emendamento esprimendo avviso conforme al Relatore sulle altre proposte richiamate.
Interviene il senatore CICCANTI (UDC) per manifestare la propria disponibilità a ritirare l’emendamento, stante l’avviso contrario del relatore e del Governo, per spirito di appartenenza alla propria maggioranza, pur non condividendo, nel merito, la portata del comma 8 all’articolo 2 suscettibile di risultare inapplicabile per il riferimento alle attività "regolamentate e tipiche" anziché a quello, previsto a legislazione vigente, di attività "riservate". Preso atto della disponibilità manifestata dal Governo chiede pertanto di poter aggiungere la propria firma alle proposte 2.250 e 2.251, dichiarando altresì di ritirare l’emendamento 2.241.
Con separate votazioni vengono poi respinte le proposte da 2.242 a 2.247.
Previ pareri favorevoli del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione approva con unica votazione gli emendamenti identici 2.248 e 2.249.
I senatori FASOLINO (FI) e BATTAFARANO (DS-U) chiedono di aggiungere la propria firma all’emendamento 2.250.
Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione approva inoltre con unica votazione gli emendamenti identici 2.250 e 2.251.
Previo avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti da 2.252 a 2.254.
Si passa all’esame della proposta 2.255 (testo 2).
Il relatore IZZO (FI) propone di aggiungere alla fine del comma 1, lettera a) del capoverso 8-bis, dopo le parole "onorari professionali", l’altra "repertoriali", nonché di modificare da cinque a sette anni il termine per la revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai previsto al paragrafo 2 della medesima lettera. Propone altresì di sopprimere le parole da: "a mezzo di lettera" fino alla fine della lettera a) del capoverso 8-ter, comma 1. Propone infine di sopprimere la lettera e) del capoverso 8-ter, comma 1.
Il senatore Antonino CARUSO (AN) accoglie la proposta del relatore e riformula di conseguenza l’emendamento, che diviene il 2.255 (testo 3).
Il senatore TAROLLI (UDC) aggiunge la propria firma alla proposta 2.255 (testo 3).
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) ritiene inopportuno introdurre una norma che riguardi una categoria specifica di professionisti all’interno di un provvedimento che persegue, obiettivi più generali, peraltro, prendendo norme che vanno in direzioni opposte rispetto all’impianto complessivo del provvedimento. In tal modo, peraltro, si determinerebbe una corsia preferenziale che, una volta introdotta per i notai, alimenterebbe una molteplicità di analoghe richieste da parte di altri professionisti.
Il senatore GIULIANO (FI) fa presente che con l’emendamento in esame si persegue un significativo allargamento dei posti da notaio consentendo, altresì, agli idonei che abbiano superato la prova scritta negli ultimi concorsi di non essere nuovamente sottoposti alla medesima prova. In tal modo, favorendo l’accesso alla professione, si aumenta il numero dei professionisti.
Il sottosegretario VEGAS, rispetto alla proposta risultante dalle indicazioni fornite dal relatore, ritiene opportuno limitare la votazione soltanto alla lettera a) del capoverso 8-bis, con le integrazioni proposte dal relatore, nonché alla lettera d) al capoverso 8-ter, che recano disposizioni che possono ritenersi in qualche modo attinenti al tema della competitività (in termini di accelerazione di procedure burocratiche e di riduzione di procedimenti contenziosi).
Il senatore Antonino CARUSO (AN) precisa che le parti sulle quali il Governo ha espresso parere contrario sono quelle finalizzate ad evitare cause giudiziarie che stanno attualmente bloccando i concorsi. Fa presente, inoltre, che la lettera a) del capoverso 8-bis è identica a quella approvata dalla Commissione giustizia in un disegno di legge esaminato in sede deliberante e che anche le restanti parti recepiscono i contenuti di un disegno di legge presentato dal senatore Cutrufo, in corso di esame in Commissione. Non condivide quindi alcuna delle riformulazioni proposte dal Governo in quanto le restanti parti non sarebbero idonee a risolvere un contenzioso progresso che sta bloccando l’accesso a tale professione. In replica poi alle considerazioni svolte dal senatore Battafarano, fa presente che egli stesso si è fatto carico, con spirito di servizio nei confronti degli altri componenti della Commissione giustizia, di presentare l’emendamento in esame per risolvere il problema degli eccessivi ricorsi in sede giurisdizionali pendenti consentendo l’espletamento di nuovi concorsi.
Il senatore MORANDO (DS-U) rileva che la scelta del Governo di ritirare la riforma delle professioni, stante l’attuale crisi istituzionale, ha rappresentato una scelta improntata ad una grande saggezza, sebbene tutte le analisi comparative sulla competitività del Paese dimostrino l’elevato grado di chiusura delle professioni liberali. Una riforma volta a risolvere tali problemi avrebbe trovato una giusta collocazione nel provvedimento in titolo, tuttavia né l’emendamento governativo, né le norme del decreto-legge appaiono orientate verso tale obiettivo, tenuto conto che il comma 5 dell’articolo 2 introduce il vincolo dell’iscrizione all’albo professionale per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che, nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono un’attività di consulenza al proprio datore di lavoro. Pur permanendo questa previsione, preso atto del ritiro dell’emendamento recante la delega al Governo per la riforma delle professioni, le forze di opposizione si dichiarano disponibili a votare quella parte dell’emendamento che consente l’ampliamento dell’accesso alla professione di notaio (lettera a) del capoverso 8-bis e le lettere c) e d) del capoverso 8-ter), ma non considerano accettabile l’introduzione di ulteriori norme che tutelino coloro che già svolgono la professione di notaio e coloro che hanno già superato qualche fase del concorso, bloccando l’accesso alla professione a tutti gli altri. Ritiene estremamente negative le scelte della maggioranza di introdurre, anche all’interno della professione di notaio il "precariato". Non comprende, altresì, le ragioni per le quali la maggioranza, dopo che sia stata superata la crisi di Governo in corso, non possa esaminare il disegno di legge recante delega per la riforma delle professioni all’interno del quale collocare le disposizioni in esame sulle quali non vi è un consenso unanime. Anche rispetto alle attese dei giovani ritiene che sia necessario non inviare un messaggio negativo proprio adesso che si stanno muovendo i primi timidi passi verso la liberalizzazione dell’accesso alle professioni.
Il senatore MARINO (Misto-Com) si associa alle considerazioni svolte dai senatori Morando e Battafarano.
Il senatore PASTORE (FI), intervenendo sulla proposta 2.255 (testo 3), fa presente che la volontà dei proponenti è quella di consentire a chi ha già superato una preselezione, dimostrando in tal caso di essere idoneo a sostenere la prova scritta, di evitare ulteriori inutili prove preselettive, semplificando il sistema anche al fine di favorire l’accesso alle professioni.
Il senatore TAROLLI (UDC), preso atto che tutte le tesi sostenute non sono prive di fondamento, propone a nome del proprio Gruppo di limitare l’esame alle questioni sulle quali converge il più ampio consenso, rinviando per le parti restanti ad un esame successivo da svolgere nelle sedi più opportune.
Il senatore Antonino CARUSO (AN), preso atto della posizione espressa dal senatore Tarolli, dichiara di ritirare la propria firma dall’emendamento 2.255 (testo 2), ribadendo che la presentazione è stata motivata da un dovere nei confronti della Commissione da egli stesso presieduta.
Il senatore GRILLOTTI (AN) si limita ad osservare che a suo giudizio tutte le norme sono finalizzate a garantire l’obiettivo di consentire un più agevole accesso alla professione di notaio.
Prende la parola il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) per rilevare che l’opposizione ha dato fin ora prova di seguire uno spirito costruttivo che, peraltro, ha trovato un riscontro positivo anche nelle posizioni assunte dai Presidenti del Senato e della Commissione bilancio rispetto alle richieste avanzate dall’opposizione in merito all’esigenza di garantire un contenuto omogeneo del provvedimento. Rispetto alle questioni di merito trattate dalla proposta 2.255 (testo 3) ritiene che la sede più opportuna per la loro trattazione sia la Commissione di merito. Non comprende l’eccessiva ostinazione con la quale, stante anche l’avviso conforme del Governo, non si convenga di approvare soltanto le parti sulle quali vi è un unanime consenso. Tali posizioni infatti sono suscettibili di far venir meno il clima collaborativo che ha connotato tutti i lavori della Commissione.
Dopo l’invito del sottosegretario VEGAS a votare le parti sulle quali vi è maggior consenso al fine di procedere con sollecitudine all’esame dei restanti emendamenti accantonati, riprende la parola il senatore MORANDO (DS-U) che, sottolinea come l’opposizione stessa prenderebbe atto di essere in una posizione di minoranza procedendo tempestivamente alla votazione qualora i proponenti accedessero all’ipotesi di votare le parti sulle quali vi è maggior consenso. In caso contrario, preannuncia che le forze di opposizione faranno ricorso agli strumenti previsti dal Regolamento per affermare le proprie tesi secondo una linea di continuità rispetto allo spirito costruttivo finora profuso.
Il senatore CADDEO (DS-U), nel criticare anch’egli taluni atteggiamenti poco costruttivi della maggioranza, si dichiara pronto a sostenere la proposta del senatore Tarolli, ove anche il resto della maggioranza la condividesse, riservandosi, altrimenti, di ricorrere a tutti gli strumenti procedurali a disposizione dell’opposizione per evitare che si dia luogo alla votazione di disposizioni che vertano su materie assolutamente estranee all’oggetto del provvedimento in esame.
Il senatore GIULIANO (FI), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, ritiene opportuno procedere ad una riformulazione dell’emendamento 2.255 (testo 3) che conservi le parti sulle quali si è registrata una significativa convergenza tra le forze politiche, espungendo le altre più controverse. Conseguentemente, in qualità di firmatario dell’emendamento, lo riformula nella nuova proposta 2.255 (testo 4), sopprimendo, al capoverso 8-bis, le lettere b) e c) e, al capoverso 8-ter, le lettere a), b) ed e).
Il suddetto emendamento 2.255 (testo 4), posto ai voti, viene successivamente approvato.
Dopo un intervento del senatore BATTAFARANO (DS-U) volto a sostenere l’emendamento 2.256 in materia di esercizio delle professioni intellettuali, lo stesso, con l’avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, viene posto in votazione e risulta non approvato.
Previa espressione di un parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, con successive e separate votazioni vengono respinti gli emendamenti da 2.257 a 2.264.
Sull’emendamento 2.265 del Governo, interviene il relatore IZZO (FI), che evidenzia come lo stesso presenti una serie di imprecisioni da un punto di vista tecnico che lo rendono poco efficace. Invita pertanto il Governo a ritirarlo, presentando una formulazione alternativa dello stesso, tecnicamente più precisa, con l’emendamento 2.1000.
Il sottosegretario VEGAS ritira l’emendamento 2.265, accettandone la sostituzione con l’emendamento 2.1000 del relatore.
Il senatore LEGNINI (DS-U) esprime perplessità sull’emendamento 2.1000, osservando che lo stesso, pur recando alcune disposizioni in sé condivisibili, implica una riforma di alcune parti importanti del codice civile, quale quella della circolazione dei beni immobili oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito ovvero di esecuzione forzata, che appare estranea ai temi del decreto-legge in conversione.
Dopo la replica del relatore IZZO (FI), volta ad evidenziare il positivo impatto delle suddette norme sul mercato immobiliare e quindi anche sulla competitività del sistema Paese, l’emendamento 2.1000, posto ai voti, risulta approvato.
Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, vengono poi posti in votazione e approvati con distinte votazioni gli emendamenti 2.266, 2.267 e 2.268.
Si procede quindi all’esame dei rimanenti emendamenti accantonati, relativi all’articolo 6.
Con il parere contrario del RELATORE viene posto in votazione e respinto l’emendamento 6.30.
Il relatore IZZO (FI) presenta quindi l’ulteriore emendamento 6.500, che modifica il comma 11 dell’articolo 6 del decreto-legge in esame, al fine di assicurare che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate ivi richiamate siano destinate esclusivamente alle suddette aree, attraverso il richiamo agli appositi criteri stabiliti dal CIPE. Precisa che tale norma intende venire incontro alle preoccupazioni, emerse nel corso del precedente dibattito, circa il fatto che le risorse del predetto Fondo possano essere sottratte alle aree sottoutilizzate a favore di altre zone del Paese. Esprime inoltre avviso contrario sulle proposte 6.30, 6.0.8 e 6.0.9 e si rimette al Governo sulla proposta 6.44.
Il senatore CADDEO (DS-U) osserva che il problema di vincolare la destinazione geografica delle risorse del Fondo nasce dalle disposizioni contenute nei commi 9 e 10 dell’articolo 6, per cui la modifica proposta dall’emendamento 6.500 in parola appare di per sé insufficiente.
Il senatore MORANDO (DS-U), concordando con i rilievi del senatore Caddeo, propone di riformulare l’emendamento aggiungendo, dopo le parole: "secondi i criteri stabiliti dal CIPE" le altre: "nei limiti delle finalità del Fondo stesso".
Il senatore CICCANTI (UDC) sottolinea l’esigenza prioritaria, più volte richiamata dalla propria parte politica, di garantire che le risorse del citato Fondo per le aree sottoutilizzate siano riservate a favore delle aree medesime. Esprime quindi apprezzamento al Relatore per lo sforzo compiuto per venire incontro a tale istanza attraverso il citato emendamento 6.500.
Ad un intervento del senatore GRILLOTTI (AN), volto a rilevare che le norme istitutive del Fondo per le aree sottoutilizzate, ossia gli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002, vincolano già le risorse del Fondo in favore delle aree stesse, replica il presidente AZZOLLINI sottolineando come le norme introdotte dal decreto-legge in conversione potrebbero creare problemi interpretativi al riguardo, ciò che giustifica una parziale modifica delle stesse.
Il relatore IZZO (FI), accogliendo il suggerimento del senatore Morando, riformula conseguentemente il proprio emendamento, che diviene il 6.500 (testo 2), sul quale esprime il proprio parere favorevole.
Il sottosegretario VEGAS si rimette alla Commissione in ordine alla proposta 6.500 (testo 2), esprime parere contrario sull’emendamento 6.44 e avviso conforme al Relatore sui restanti emendamenti all’articolo 6 o recanti articoli aggiuntivi.
La Commissione respinge quindi la proposta 6.30.
Il senatore CADDEO (DS-U) si pronuncia in senso favorevole al nuovo emendamento 6.500 (testo 2).
La proposta 6.500 (testo 2), posta ai voti, risulta approvata.
Con separate, successive votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 6.44, 6.0.8 e 6.0.9.
Il RELATORE ed il sottosegretario VEGAS esprimono poi parere favorevole sugli emendamenti 7.13, 8.0.21 e 9.19, che posti in votazione vengono approvati.
In merito agli identici emendamenti 9.27, 9.28 e 9.29, il sottosegretario VEGAS precisa che, da verifiche compiute dai competenti uffici del Ministero dell’economia e delle finanze, il meccanismo di recupero delle istanze di accesso ai crediti di imposta non accolte per l’anno in corso, mediante inserimento nella graduatoria dell’anno successivo con lo stesso ordine di priorità, introdotto dagli emendamenti in esame, risulta già previsto a legislazione vigente per il 2005 e per il 2006. Di conseguenza, posto che gli emendamenti lo rendono permanente, si verificherebbe un’estensione della platea dei beneficiari.
Il senatore CICCANTI (UDC) precisa che l’intento dell’emendamento 9.29 a propria firma, nonché degli identici 9.27 e 9.28, era semplicemente quello di consentire ai contribuenti non ammessi al beneficio del credito di imposta per l’esaurirsi delle risorse finanziarie, la possibilità di concorrere ugualmente allo stesso, sia pure l’anno successivo, onde evitare ingiustificate disparità di trattamento tra contribuenti ammessi ed esclusi, a parità di altre condizioni.
Il relatore IZZO (FI), sulla base delle delucidazioni fornite dal sottosegretario Vegas, pur dichiarandosi favorevole nel merito agli emendamenti richiamati, propone una reiezione tecnica degli stessi, al fine di consentirne una migliore riformulazione per l’esame in Assemblea, compatibile con l’assetto della legislazione vigente.
Gli emendamenti identici 9.27, 9.28 e 9.29, posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti.
Il relatore IZZO (FI) comunica di aver presentato l’ulteriore emendamento 9.0.200, che, come il 9.0.2 precedentemente accantonato, mira a consentire l’avvio del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative. Come emerso nel precedente dibattito, il suddetto programma, che deve svolgersi in associazione tra l’Italia e la Francia, sulla base di accordi già intervenuti tra i rispettivi Ministeri della difesa, riveste una valenza strategica per il nostro Paese ed in particolare per il settore della cantieristica navale, nel quale l’Italia ha una posizione di leadership internazionale. Al fine di farsi carico delle istanze provenienti dai settori interessati, sulle quali si è registrata un’ampia convergenza tra maggioranza ed opposizione, ritiene che il nuovo emendamento 9.0.200 presenti una formulazione più idonea, rispetto alla precedente proposta 9.0.2, a superare i problemi di carattere finanziario già riscontrati, in particolare per quanto concerne la copertura degli oneri richiesti dal suddetto programma.
Alla proposta 9.0.200, aggiungono la firma i senatori FORCIERI (DS-U) e BATTAFARANO (DS-U) , anche a nome degli altri proponenti dell’emendamento 9.0.2, senatori Grillo, Pedrini e Longhi, assenti nella presente seduta.
Il sottosegretario VEGAS, pur comprendendo le ragioni dei proponenti l’emendamento 9.0.200, osserva che anche la nuova formulazione dello stesso non risolve le difficoltà di ordine finanziario già evidenziate in merito all’emendamento 9.0.2. Da una nota fornita dal competente Ministero della difesa, che deposita agli atti della Commissione, infatti, risulta che il complessivo esborso relativo all’attuazione del programma FREMM è valutabile in 3.810 milioni di euro: di conseguenza la copertura finanziaria proposta dall’emendamento 9.0.200 appare inadeguata, posto che l’impegno finanziario anche per l’anno 2005 è comunque superiore a quello indicato nell’emendamento stesso. Pur dichiarandosi assolutamente favorevole, nel merito all’attuazione del citato programma, per le stesse ragioni già emerse nel dibattito, si trova quindi costretto ad esprimere un parere contrario all’emendamento 9.0.200, così come al precedente 9.0.2, trattandosi di una questione che dovrà necessariamente essere affrontata in altra sede.
Il senatore FORCIERI (DS-U) si dichiara perplesso dinanzi alle argomentazioni svolte dal sottosegretario Vegas a nome del Governo, in quanto le stesse contraddicono palesemente la posizione assunta dallo stesso Governo con la firma ufficiale dell’accordo con il Ministero della difesa francese ad ottobre dello scorso anno, per la conduzione congiunta del programma FREMM. Ricorda come il Governo si fosse impegnato a predisporre tempestivamente la necessaria copertura finanziaria, inserendo una norma specifica nel decreto-legge in esame, mancando la quale ha ritenuto opportuno presentare il citato emendamento 9.0.2. La posizione negativa del Governo rischia ora di compromettere tutto il lavoro fatto, in quanto l’Italia non potrà rispettare la scadenza fissata nell’accordo, prorogata dal 30 giugno al 30 settembre 2005, né ripartire con i partner francesi i rilevanti costi di avvio del programma.
Conclude rilevando come alla fine saranno le imprese francesi a giovarsi delle importanti ricadute tecnologiche e commerciali del programma FREMM, mentre le imprese italiane ne saranno escluse. Chiede quindi al Governo di rivedere il proprio parere, valutando eventualmente una diversa modulazione degli impegni finanziari, da aggiustare eventualmente con la successiva legge finanziaria. In caso contrario, sottolinea come l’Esecutivo si assumerebbe una gravissima responsabilità dinanzi al Paese per aver danneggiato uno dei più vitali settori economici.
Il senatore BOSCETTO (FI) condivide le considerazioni del senatore Forcieri, aggiungendo la propria firma all’emendamento 9.0.200. Invita quindi anch’egli il Governo a trovare una soluzione che consenta l’avvio del programma FREMM, evidenziando l’importanza strategica dello stesso per l’economia del Paese e le gravi conseguenze, in termini di competitività e di ricadute occupazionali, che deriverebbero dalla mancata partecipazione dell’Italia.
Il senatore MORANDO (DS-U), richiamando le considerazioni testé svolte dal senatore Forcieri, evidenzia come il programma FREMM abbia un valore strategico decisivo per la competitività dell’economia nazionale, che va ben al di là del caso contingente. Ricorda che l’Italia, negli ultimi anni, ha perso importanti quote di mercato in settori strategici, come le telecomunicazioni, l’informatica, la chimica e, più recentemente, l’automobile. Ciò è dovuto essenzialmente in un ritardo nell’assimilazione dei nuovi processi produttivi di tipo tecnologico, che ha determinato un pesante calo della nostra produttività, marcato anche dal recente aumento dell’occupazione in presenza di una sostanziale stasi della produzione. Poiché la cantieristica navale, in particolare quella rivolta alle forniture militari, rappresenta, insieme con quello degli armamenti, uno dei pochi settori di avanguardia in cui l’Italia conservi una posizione di leadership a livello internazionale, ritiene assolutamente deleterio che il Governo impedisca alle imprese italiane di entrare nel programma FREMM, peraltro sulla base di accordi già intervenuti. Invita quindi il Governo a rivedere la propria posizione, anche al fine di evitare il ripetersi della negativa esperienza del programma per la realizzazione dell’Airbus europeo, dove la fuoriuscita del nostro Paese ha impedito di cogliere le importanti ricadute in termini di avanzamento tecnologico e di opportunità commerciali di cui hanno invece beneficiato gli altri paesi partecipanti.
Dopo un intervento del senatore BATTAFARANO (DS-U), volto a condividere pienamente le argomentazioni dei senatori Forcieri, Boscetto e Morando, prende la parola il senatore MARINO (Misto-Com), che, convenendo con i suddetti interventi, aggiunge la propria firma alla proposta 9.0.200.
Il sottosegretario VEGAS, in replica ai precedenti interventi, ribadisce che gli oneri connessi alla realizzazione del programma FREMM appaiono troppo elevati per consentirne una copertura nell’ambito del provvedimento in esame, anche in considerazione dei tempi ormai ristretti per l’approvazione dello stesso. Si impegna, tuttavia, a rappresentare al Governo le esigenze emerse nel dibattito al fine di trovare una soluzione adeguata al problema, in tempo utile per l’avvio del programma stesso.
Il senatore TAROLLI (UDC), sulla base delle precisazioni fornite dal sottosegretario Vegas, nonché del conseguente dibattito, propone al Relatore di ritirare l’emendamento 9.0.200 e di trasformarlo in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, al fine di impegnare il Governo per una rapida ed efficace risoluzione della questione.
Il relatore IZZO (FI) si dichiara favorevole alla proposta del senatore Tarolli, invitando gli altri firmatari dell’emendamento 9.0.200 ad aderire alla stessa.
Il senatore FORCIERI (DS-U), si dichiara contrario alla soluzione prospettata dal senatore Tarolli, ritenendo opportuno dare una risposta immediata al problema in sede legislativa, nell’ambito del provvedimento in esame. Anche a nome dei restanti firmatari, mantiene quindi la propria sottoscrizione all’emendamento in esame e ne chiede la votazione, osservando che le argomentazioni del sottosegretario Vegas sembrano insufficienti a giustificare una reiezione della proposta, considerando anche le significative differenze, dal punto di vista finanziario, rispetto al testo dell’emendamento 9.0.2.
Il relatore IZZO (FI) ribadisce di aver inteso, attraverso l’emendamento 9.0.200, ricercare una soluzione all’intera questione al tempo stesso corretta sul piano tecnico e il più possibile condivisa. Avendo tuttavia il Governo rilevato il permanere di complessi problemi di ordine finanziario, certamente non risolvibili nell’ambito del presente esame, ritiene di ritirare la propria firma dall’emendamento in esame, riservandosi di valutare l’opportunità di presentare sulla questione un ordine del giorno in Assemblea, che impegni il Governo a trovare, in modo rapido ed efficace, una soluzione definitiva al problema, anche in considerazione dell’ampia disponibilità manifestata in tal senso dal sottosegretario Vegas.
Gli emendamenti 9.0.200 e 9.0.2, posti separatamente in votazione, risultano quindi respinti.
Previa espressione dell’avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, risulta altresì respinta la proposta 9.0.8.
Il relatore IZZO (FI) dichiara di convididere l’emendamento 10.9 del senatore Zanoletti, del quale propone tuttavia una riformulazione che elimini la modificazione contenuta alla lettera a) in esso contenuta.
Il senatore CICCANTI (UDC) fa proprio e riformula l’emendamento 10.9 nella proposta 10.9 (testo 2).
Il senatore SPECCHIA (AN) dichiara di sottoscrivere l’emendamento 10.10, che riformula (emendamento 10.10 (testo 2)), apportando la stessa modifica proposta dal relatore.
Il senatore Paolo FRANCO (LP) esprime il medesimo avviso con riferimento all’emendamento 10.11, che viene modificato pertanto nell’emendamento 10.11 (testo 2) .
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti di identico contenuto 10.9 (testo 2), 10.10 (testo 2) e 10.11 (testo 2) sono approvati; viene quindi respinto l’emendamento 10.12 ed assorbito l’emendamento 10.13.
Il PRESIDENTE avverte che è stata presentata una riformulazione (10.0.1 (testo 3)) della proposta 10.0.1 (testo 2). Il RELATORE e il GOVERNO esprimono avviso favorevole sulla stessa.
Il senatore CADDEO (DS-U) dichiara il voto contrario sull’emendamento 10.0.1 (testo 3), sostenendo che le disposizioni per il settore agroalimentare da esso recate configurano una liberalizzazione selvaggia delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali che finisce per essere completamente svincolato da qualsiasi meccanismo di controllo pubblico. Invita, pertanto, il relatore e il Governo ad un serio approfondimento delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale approvazione.
Il senatore CICCANTI (UDC) invita il Governo a precisare la propria posizione in merito all’emendamento in esame.
Il senatore MORANDO (DS-U) dichiara il voto contrario, sottolineando che la logica sottesa all’emendamento è fortemente contraria a quella di una efficiente razionalizzazione, poiché l’eventuale approvazione di tale proposta emendativa comporterebbe un’inutile duplicazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività in esso previste. Critica, inoltre, il trasferimento delle partecipazioni possedute dall’ISMEA e da Sviluppo Italia S.p.A. nell’Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. e ritiene discutibile, sotto il profilo finanziario, che la legge richiamata ai fini della copertura non sia appositamente riformulata.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene unanimemente di procedere ad una breve sospensione dei lavori per consentire una consultazione fra i Gruppi parlamentari sull’emendamento in esame.
La seduta, sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 19.
Il sottosegretario VEGAS ribadisce l’avviso favorevole sulla proposta 10.0.1 (testo 3).
E’ quindi posto ai voti ed approvato l’emendamento 10.0.1 ( testo 3).
Previo avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, l’emendamento 10.0.12, posto ai voti, è respinto.
Il relatore IZZO (FI) esprime avviso favorevole sull’emendamento 10.0.13, proponendo tuttavia di prevedere la soppressione del penultimo periodo.
Manifestando il senatore CICCANTI (UDC) la propria contrarietà a tale modifica, il RELATORE conferma l’avviso favorevole sull’emendamento 10.0.13 nella sua originaria formulazione.
Il GOVERNO esprime avviso conforme al Relatore.
L’emendamento 10.0.13 è quindi posto ai voti ed approvato, risultando preclusa la proposta 10.0.14.
Il senatore Paolo FRANCO (LP) ritira l’emendamento 11.10.
Il senatore TAROLLI (UDC) ritira l’emendamento 11.22.
Il sottosegretario VEGAS riformula la proposta 11.100 nell’emendamento 11.100 (testo 2).
Il senatore FERRARA (FI) fa proprio l’emendamento 11.23 che viene riformulato nell’emendamento 11.23 (testo 2) identico a 11.100 (testo 2).
Previo avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono quindi posti ai voti e respinti i subemendamenti 11.100(testo 2)/1, 11.100(testo 2)/2, 11.100(testo 2)/3, 11.100(testo 2) /4 e 11.100(testo 2)/5.
Gli emendamenti 11.23 (testo 2) e 11.100 (testo 2), di identico contenuto, con l’avviso favorevole del RELATORE e del GOVERNO, sono quindi posti ai voti e approvati.
Il senatore CADDEO (DS-U) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 11.28 e 11.34, esprimendo perplessità per la scarsa attenzione del Governo verso i problemi dell’industria estrattiva italiana e per la carenza di visione strategica che induce l’Esecutivo a trascurare la necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico.
Il relatore IZZO (FI) si rimette al Governo sugli emendamenti 11.28 e 11.34. Esprime altresì avviso contrario sulla proposta 11.37 e 11.59 e favorevole su 11.103.
Il sottosegretario VEGAS, pur riconoscendo la fondatezza di talune delle ragioni alla base delle osservazioni del senatore Caddeo, esprime parere contrario sulle proposte 11.28 e 11.34 e avviso conforme al Relatore sui restanti emendamenti richiamati.
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 11.28 e 11.34 sono respinti, così come è respinto anche l’emendamento 11.37.
Sono quindi posti separatamente ai voti l’emendamento 11.103, che risulta approvato, e l’emendamento 11.59, che viene invece respinto.
RELATORE e GOVERNO esprimono parere favorevole sulla proposta 11.0.100 e contrario sui relativi subemendamenti.
Sono respinti altresì, in esito a separate votazioni, i subemendamenti 11.0.100/1 e 11.0.100/2 mentre risulta approvato l’emendamento 11.0.100
Il RELATORE dichiara di ritirare gli emendamenti 11.0.200 e 11.0.203.
Previo parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, sono posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 11.0.201 e 11.0.202.
Con riferimento all’emendamento 12.50, il senatore CICCANTI (UDC) fa presente che il Ministero delle attività produttive è già dotato di una società di diritto privato per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica e la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Risulta pertanto, a suo avviso, pleonastica la previsione contenuta nell’emendamento in esame.
Il senatore CADDEO (DS-U) ritiene, al riguardo, che l’uso eccessivo di strumenti di tipo privatistico comporti il rischio della perdita di controllo del settore pubblico sulle attività affidate alle società per azioni partecipate dallo Stato.
Il RELATORE esprime parere favorevole sull’emendamento 12.50, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.
Posto ai voti, l’emendamento 12.50 risulta approvato.
Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, risulta poi respinto l’emendamento 12.55, mentre l’emendamento 12.300 è ritirato dal proponente, relatore IZZO.
Sono altresì ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 12.0.7 e 12.0.8, mentre l’emendamento 12.0.9, previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, è posto ai voti e respinto.
Dopo che l’emendamento 12.0.10 è fatto proprio e successivamente ritirato dal senatore SPECCHIA (AN), gli emendamenti 12.0.11, 12.0.25, 13.16, 13.26 e 13.27, posti separatamente ai voti, risultano respinti, previo avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO.
Il RELATORE dichiara di ritirare l’emendamento 13.0.100.
Il senatore CICCANTI (UDC) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 13.0.9, 13.0.10, 13.0.11, 13.0.12 e 13.0.13.
Il RELATORE illustra l’emendamento 13.0.1000, che invita ad accogliere, esprimendo contestualmente parere favorevole su tutti gli emendamenti testé sottoscritti dal senatore Ciccanti.
Sui predetti emendamenti, il sottosegretario VEGAS si rimette alla Commissione.
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 13.0.9, 13.0.10 , 13.0.11, 13.0.12, 13.0.13 e 13.0.1000 sono approvati.
Il relatore IZZO (FI) esprime parere favorevole sull’emendamento 13.0.36 (testo 2), mentre il sottosegretario VEGAS manifesta invece parere contrario all’emendamento, sottolineando che la previsione in esso contenuta comporta una perdita per interessi dovuta alla temporanea sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali relativi al settore agricolo.
Il presidente AZZOLLINI insiste per la votazione dell’emendamento che, prevedendo il recupero entro il corrente esercizio finanziario dei pagamenti dovuti, non appare determinare significativi effetti finanziari. Ricorda, inoltre, che la proposta in esame, di cui è proponente, mira a sospendere temporaneamente i termini per l’adempimento degli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo, al fine di dare soluzione ad un problema ormai annoso e di estrema urgenza. Fa infatti presente come la sua proposta vada proprio nella direzione di dare una risposta definitiva alla situazione di deficit nel settore previdenziale agricolo. Ricorda altresì, come già in occasione della legge finanziaria 2005, si fosse fatto interprete di tale esigenza, successivamente recepita dal Governo, che ha costituito un’apposita Commissione di studio, insediata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui è componente, che sta elaborando una idonea soluzione per la ridefinizione della relativa disciplina.
I senatori SPECCHIA(AN), MORO(LP), FERRARA(FI), NOCCO (FI) e TAROLLI (UDC) dichiarano di sottoscrivere, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, l’emendamento 10.0.36 (testo 2).
Il predetto emendamento, posto ai voti, risulta approvato.
Previo parere contrario del RELATORE e del GOVERNO sono di seguito posti ai voti i subemendamenti 14.1/1, 14.1/2, 14.1/3, 14.1/4 e 14.1/5, che risultano respinti.
Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull’emendamento 14.1.
Il senatore MORANDO (DS-U) dichiara il voto contrario sul predetto emendamento poiché lo stesso estende le liberalità deducibili nella dichiarazione dei redditi senza assicurarne tuttavia la necessaria copertura finanziaria.
Il senatore GRILLOTTI(AN), convenendo sull’osservazione del senatore Morando, propone di fissare un plafond che rappresenti il limite massimo degli importi complessivamente deducibili.
Posto ai voti, è quindi approvato l’emendamento 14.1, risultando così precluso l’emendamento 14.301.
Il relatore IZZO (FI) riformula quindi l’emendamento 14.0.500 nell’emendamento 14.0.500 (testo 2).
Il predetto emendamento, con il parere favorevole del GOVERNO, è quindi posto ai voti e approvato.
Con riferimento all’emendamento X1.0.12, il sottosegretario VEGAS fa presente che il Sottosegretario competente per materia ha manifestato la propria contrarietà alla proposta di delega al Governo per la semplificazione dei tributi locali. Si rimette, quindi, all’avviso della Commissione.
Il presidente AZZOLLINI invita il presentatore, senatore Boscetto, a ritirare l’emendamento X1.0.12, tenuto conto della lettera del Presidente del Senato con la quale, in considerazione dell’attuale situazione istituzionale, ha invitato la Commissione a non procedere in questa sede all’introduzione di nuove materie in forma di delega legislativa.
Preso atto delle ragioni richiamate dal Presidente, il senatore BOSCETTO (FI) dichiara di ritirare l’emendamento X1.0.12.
Il presidente AZZOLLINI avverte che si passa alla votazione degli emendamenti di coordinamento.
Dopo un’illustrazione delle proposte di coordinamento coord 1, coord 2 e coord 3, il RELATORE ne sollecita l’approvazione, in quanto volte ad introdurre opportuni coordinamenti.
Poste singolarmente ai voti, le proposte coord 1, coord 2 e coord 3 vengono approvate.
Il PRESIDENTE avverte che si passa all’esame dell’ordine del giorno 0/3344/1/5a, accantonato nella seduta notturna di ieri, e degli ordini del giorno 0/3344/2/5a e 0/3344/3/5a presentati in seduta, che vengono dati per illustrati dai proponenti.
Dopo che gli ordini del giorno 0/3344/1/5a e 0/3344/3/5a non vengono posti in votazione in quanto accolti dal Governo come raccomandazioni, posto ai voti, con l’avviso favorevole del GOVERNO, la Commissione approva l’ordine del giorno 0/3344/2/5a.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Il senatore CADDEO (DS-U), in dichiarazione di voto contrario, preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conferisce al relatore Izzo il mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo all’Assemblea, con le modifiche accolte e con i necessari coordinamenti, nonché a richiedere l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.
Il PRESIDENTE ringrazia tutti i Senatori che hanno partecipato ai lavori, in particolare quelli dell’opposizione, il vice presidente Morando, anche per averlo cortesemente sostituito alla Presidenza in talune sedute, i Rappresentanti del Governo intervenuti nel dibattito, in particolare il sottosegretario Vegas, nonché, infine, con particolare riconoscimento, il relatore Izzo. Ringrazia altresì il personale dell’Ufficio di Segreteria della Commissione nonché degli altri Uffici del Servizio delle Commissioni che ha collaborato, nonché quello degli altri Servizi dell’Amministrazione del Senato, con particolare riferimento al Servizio del bilancio ed al Servizio studi.
La seduta termina alle ore 20,15.
EMENDAMENTI
E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344
al testo del decreto-legge
2.231
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
2.232
Cavallaro
Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
2.233
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:
«5. L’esercizio delle attività professionali è libero salvi i casi in cui la legge richieda, anche per lo svolgimento di singole attività, l’iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile.
6. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all’articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 9, possono essere riconosciute.
7. Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente comma 6 sono di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all’aggiornamento professionale e al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell’attività professionale. In ogni caso l’attestato non è requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
8. Il riconoscimento delle associazioni ai sensi del precedente comma 6 è disposto, su conforme parere del CNEL, dal Ministro della Giustizia con l’iscrizione in apposito registro istituito presso il Ministero.
9. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e previa consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l’iscrizione nel registro e ai professionisti per l’ottenimento dell’attestato di cui ai precedenti articoli, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) l’esistenza di uno statuto dell’associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l’ambito dell’attività professionale, preveda l’elaborazione e l’adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale;
b) la disponibilità da parte dell’associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
c) la previsione di un limite temporale di validità dell’attestato;
d) l’affidamento al CNEL, prevedendo anche la costituzione di un osservatorio sulle professioni non regolamentate con la partecipazione anche dei rappresentanti delle associazioni riconosciute, dell’attività istruttoria in ordine alle richieste di riconoscimento delle associazioni e di controllo e verifica sul loro operato, anche ai fini della formulazione di proposte di cancellazione dal registro».
2.234
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
2.235
Cavallaro
Al comma 5, dopo le parole: «relative funzioni», aggiungere le seguenti: «con una quota ridotta della metà».
2.236
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il numero degli iscritti agli albi professionali non può comunque superare il 50 per cento».
2.237
Asciutti
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, secondo periodo, e comma 6 per le professioni di geometra, perito agrario, perito industriale e agrotecnico si applicano a partire dall’anno 2006».
2.238
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Sostituire il comma 7, con il seguente:
«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l’istituzione di nuovi ordini è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti;
b) svolgimento di attività professionali per le quali il cittadino utente non sia in grado di valutare la qualità della prestazione;
c) possibilità che dalla inadeguatezza del a prestazione professionale derivino danni sociali».
2.239
Cavallaro
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l’istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti. Sono demandati al CNEL e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato i pareri vincolanti sulla necessità di istituire nuovi Ordini».
2.240
Grillotti
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l’istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelari interessi costituzionalmente rilevanti. Sono demandati al CNEL e all’Autorità sulla concorrenza i pareri vincolanti sulla necessità di istituire nuovi ordini».
2.241
Ciccanti
Sopprimere il comma 8.
2.242
Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin
Sopprimere il comma 8.
2.243
Ciccanti
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all’articolo 2229 del codice civile vengono iscritti in un Registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Il Governo è delegato, entro 12 mesi, a definire i requisiti alle Associazioni per l’iscrizione nel Registro sulla base dei seguenti princìpi:
a) il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all’esercizio della professione, né di sovrapposizione alle attività dalla legge riservate a professionisti iscritti ad Ordini;
b) le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente, come oggetto della Associazione stessa, quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro; che preveda l’elaborazione di forme di assicurazione per responsabilità professionale;
c) le Associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’Associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
d) le Associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, fatte le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all’aggiornamento professionale e al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell’attività professionale con la previsione di un limite temporale di validità.
Sono iscritte al Registro le Associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell’elenco del CNEL, pur con l’obbligo di adeguarsi ai requisiti stabiliti entro e non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro.
Il Governo è delegato a stabilire, alla fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per la istituzione, di uno o più enti per l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali alle professioni che sono iscritte al Registro».
2.244
Cavallaro
Sostituire il comma 8 con i seguenti:
«8. Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all’articolo 2229 del codice civile vengono iscritte in un registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Governo è delegato, entro dodici mesi, a definire i requisiti alle Associazioni per l’iscrizione nel registro sulla base dei seguenti princìpi:
a) Il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all’esercizio delle professioni, né di sovrapposizione alle attività dalla legge riservate a professionisti iscritti ad Ordini. La denominazione delle professioni non ordinistiche deve rispettare il principio di leale concorrenza;
b) Le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente come oggetto della Associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro, che determini l’ambito della professione; che preveda, l’elaborazione e l’adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di forme di assicurazione per la responsabilità professionale;
c) Le Associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’Associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
d) Le Associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all’aggiornamento professionale ed al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell’attività professionale con la previsione di un limite temporale di validità.
8-bis. Sono iscritte al Registro le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell’elenco del CNEL, pur con l’obbligo di adeguarsi ai requisiti stabiliti entro e non oltre tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro.
8-ter. Il Governo è delegato a stabilire, al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per l’istituzione, di uno o più enti per l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali alle professioni che sono iscritte al Registro».
2.245
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Sostituire il comma 8 con i seguenti:
«8. Si intendono nuove professioni riconosciute tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, non ricomprese nelle professioni di cui all’articolo 2229 del codice civile, che abbiano costituito associazioni professionali iscritte in apposito registro tenuto presso il Ministero delle attività produttive. Il Ministero delle attività produttive dispone tale iscrizione sentito il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
8-bis. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni di professionisti, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.
8-ter. Gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni debbono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza di princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
8-quater. Il Ministero delle attività produttive, con apposito regolamento da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, disciplina la materia e cura il rispetto ed il mantenimento dei requisiti di cui al presente articolo, sottoponendo le associazioni ad apposita vigilanza».
2.246
Grillotti
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all’articolo 2229 del codice civile vengono iscritte in un Registro istituito presso il Ministero di giustizia. Il Governo è delegato, entro dodici mesi, a definire i requisiti richiesti alle Associazioni per l’iscrizione nel Registro sulla base dei seguenti princìpi:
a) il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all’esercizio della professione, né di sovrapposizione alle attività della legge riservate a professionisti iscritti ad ordini;
b) le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente come oggetto dell’associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro; che determini l’ambito della professione; che preveda l’elaborazione e l’adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di forme di assicurazione per la responsabilità professionale;
c) le associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
d) le associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all’aggiornamento professionale ed al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell’attività professionale con la previsione di un limite temporale di attività».
2.247
Fasolino, Gentile
Al comma 8, sopprimere la parola: «regolamentate».
Conseguentemente, sostituire la parola: «tipiche» con la seguente: «riservate».
Conseguentemente ancora, aggiungere il seguente periodo:
«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.
Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:
1) i dati identificativi dell’associazione;
2) lo statuto ed il codice etico;
3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.
Le associazioni, al fine dell’iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:
come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;
il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro firmazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l’iscrizione all’associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;
una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.
Costituiscono altresì requisiti per l’iscrizione:
a) la dotazione da parte dell’associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione del codice etico;
b) l’adozione da parte dell’associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;
c) l’obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale.
Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell’iscrizione nel registro. La cancellazione dell’associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall’associazione.
Il Ministro della giustizia vigila sull’operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l’istituzione di uno o più enti per l’esercizio di attività presidenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».
2.248
Iervolino, Ciccanti
Al comma 8, sopprimere la parola: «regolamentate».
2.249
Battafarano, Pasquini, Caddeo, Legnini
Al comma 8, sopprimere la seguente parola: «regolamentate».
2.250
Giaretta, Ciccanti, Iervolino, Battafarano, Fasolino
Al comma 8, sostituire la parola: «tipiche», con la seguente: «riservate».
2.251
Iervolino
Al comma 8, sostituire la parola: «tipiche» con la seguente: «riservate».
2.252
Battafarano, Pasquini, Caddeo, Legnini
Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Presso il Ministero delle attività produttive è tenuto il registro delle associazioni riconosciute. Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene i dati identificativi dell’associazione, lo statuto e il codice etico, le generalità dei componenti degli organi amministrativi. Le associazioni, al fine dell’iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere: a) come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico; b) il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l’iscrizione all’associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative; c) una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.
Costituiscono altresì requisiti per l’iscrizione: a) la dotazione da parte dell’associazione di strutture organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione del codice etico; b) l’adozione da parte dell’associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione; c) l’obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale.
Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell’iscrizione nel registro. La cancellazione dell’associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall’associazione.
Il Ministro della giustizia vigila sull’operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l’istituzione di uno o più enti per l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».
2.253
Giaretta
Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.
Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:
1) i dati identificativi dell’associazione;
2) lo statuto ed il codice etico;
3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.
Le associazioni, al fine dell’iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:
– come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;
– il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura tempore, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l’iscrizione all’associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;
– una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.
Costituiscono altresì requisiti per l’iscrizione:
a) la dotazione da parte dell’associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione del codice etico;
b) l’adozione da parte dell’associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;
c) l’obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale.
Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell’iscrizione nel registro. La cancellazione dell’associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall’associazione.
Il Ministro della giustizia vigila sull’operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l’istituzione di uno o più enti per l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».
2.254
Iervolino
Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.
Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:
1) i dati identificativi dell’associazione;
2) lo statuto ed il codice etico;
3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.
Le associazioni, al fine dell’iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:
– come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;
– il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l’iscrizione all’associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;
– una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.
Costituiscono altresì requisiti per l’iscrizione:
a) la dotazione da parte dell’associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione del codice etico;
b) l’adozione da parte dell’associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;
c) l’obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la reponsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale.
Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell’iscrizione nel registro. La cancellazione dell’associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall’associazione.
Il Ministro della giustizia vigila sull’operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministerile sono stabiliti condizioni e limiti per l’istituzione di uno o più enti per l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».
2.255 (testo 4)
Giuliano, Cutrufo, Borea
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.
2. La tabelIa che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l’opportunità».
8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:
a) la prima revisione della tabella di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge;
b) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l’adozione delle misure che assicurano l’equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2.255 (testo 3)
Caruso Antonino, Giuliano, Cutrufo, Borea, Tarolli
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.
2. La tabelIa che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l’opportunità».
b) All’articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svolgere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l’idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;
c) All’articolo 5-ter, il connma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Oltre ai candidati di cui a comma 5 dell’articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».
8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:
a) le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, comma 5, ed all’articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina a notaio già banditi per i quali non sono state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.
La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio IIIº, entro il termine sopra stabilito.
b) sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;
c) la prima revisione della tabella di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge;
d) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l’adozione delle misure che assicurano l’equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2.255 (testo 2)
Caruso Antonino, Giuliano, Cutrufo, Borea
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali.
2. La tabelIa che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l’opportunità».
b) All’articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svolgere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l’idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;
c) All’articolo 5-ter, il connma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Oltre ai candidati di cui a comma 5 dell’articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».
8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:
a) le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, comma 5, ed all’articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina a notaio già banditi per i quali non sono state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.
La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio IIIº, entro il termine sopra stabilito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, a tale fine, il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
La sottoscrizione in calce alla dichiarazione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato e, se questi è un dipendente dello Stato, può essere semplicemente vistata dal capo dell’ufficio presso cui il medesimo presta servizio.
b) sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;
c) la prima revisione della tabella di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;
d) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l’adozione delle misure che assicurano l’equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
e) i notai che entro i tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maturino il diritto alla dispensa per raggiunti limiti di età possono, a domanda e sussistendo le altre condizioni di legge, proseguire nell’esercizio delle loro funzioni per un periodo massimo di due anni».
2.255
Caruso Antonino, Giuliano, Cutrufo
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L’articolo 4 è sostituito dal seguenti:
«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali.
2. La tabelIa che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l’opportunità».
b) All’articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svolgere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l’idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;
c) All’articolo 5-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Oltre ai candidati di cui a comma 5 dell’articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».
8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:
a) le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, comma 5, ed all’articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina notaio già banditi, per i quali non siano state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.
La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministro della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio IIIº, entro il termine sopra stabilito, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, a tale fine, il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
La sottoscrizione in calce alla dichiarazione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato e, se questi è un dipendente dello Stato, può essere semplicemente vistata dal capo dell’ufficio presso cui il medesimo presta servizio;
b) sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;
c) la prima revisione della tabella di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;
d) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l’adozione delle misure che assicurano l’equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2.256
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Le professioni intellettuali possono essere esercitate individualmente, ovvero in associazione, ovvero in società aventi per oggetto l’esercizio in comune di attività professionali.
8-ter. I professionisti iscritti agli ordini, le cui attività sono regolamentate, possono costituire società tra professionisti (STP) esclusivamente secondo il tipo di società previsto dai commi da 8-bis a 8-duodecies del presente articolo.
8-quater. I professionisti iscritti anche ad ordini diversi, nonché i professionisti cittadini dell’Unione europea che conservano il titolo professionale di origine, con i limiti derivanti dalle attività riservate, possono costituire società aventi per oggetto l’esercizio in comune di attività professionali.
8-quinquies. I professionisti le cui attività sono riconosciute possono costituire anche STP secondo i tipi di cui all’articolo 2249 del codice civile.
8-sexies. È comunque consentita la costituzione di società ai sensi dell’articolo 2249 del codice civile, anche con soci che conferiscono mero capitale, per l’esercizio di servizi, come definiti dalla direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, implicanti prestazioni professionali regolamentate, salvi i limiti derivanti dalla disciplina delle attività riservate e salvo il disposto del comma 8 del presente articolo.
8-septies. La STP è disciplinata, come tipo autonomo e distinto da quelli previsti dall’articolo 2249 del codice civile, nel rispetto dei princìpi della presente legge. Gli statuti debbono uniformarsi ai seguenti criteri:
a) prevedere l’obbligo dell’uso della denominazione "società professionale", con la precisazione in essa dell’attività professionale esercitata;
b) limitare l’oggetto sociale all’esercizio di attività professionale o multiprofessionale, con i limiti derivanti dalle attività riservate, e riservare la partecipazione societaria, nonché le cariche sociali, a soci professionisti;
c) prevedere che il conferimento dei soci professionisti possa consistere nella prestazione professionale ovvero in tale prestazione unitamente a capitale, anche sotto forma di apporto di clientela;
d) prevedere che la quota sociale possa essere rappresentata, quando sussistano specifiche esigenze in tale senso, anche da titoli partecipativi;
e) prevedere che delle prestazioni contratte dalla STP risponda illimitatamente il socio professionista che ha eseguito la prestazione professionale o che ha agito in nome della società, nonché, in solido, la STP medesima;
f) prevedere la sottoposizione della STP, nei casi di società aperta a soci esercenti professioni intellettuali diverse, alle disposizioni riguardanti le diverse professioni rilevanti, con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedimentali che regolano i diversi profili di responsabilità, anche disciplinare;
g) prevedere limitazioni alla partecipazione alle STP ove tale partecipazione porti a situazioni di conflitto di interessi o di elusione delle incompatibilità fissate dalla legge;
h) prevedere l’iscrizione, con gli opportuni adattamenti e a pena di scioglimento, delle STP, in apposite sezioni degli albi professionali relativi alle professioni intellettuali esercitate e prevedere, altresì, una specifica responsabilità disciplinare delle società stesse per i profili loro ascrivibili, ferme restando l’iscrizione e la responsabilità disciplinare, anche concorrente, dei singoli professionisti;
i) prevedere il diritto di prelazione a favore dei soci professionisti e di gradimento da parte di una maggioranza qualificata di guesti ultimi nei confronti del nuovo socio in caso di cessione di partecipazioni nella STP, nonché del diritto di riscatto a favore degli altri soci della partecipazione societaria del socio escluso o deceduto;
I) disciplinare l’attività della STP in modo che, in caso di affidamento dell’incarico a quest’ultima, siano garantiti il diritto del cliente di scegliere il professionista incaricato della prestazione professionale e la responsabilità diretta di quest’ultimo; prevedere che, in caso di mancata scelta del professionista, sia comunicato al cliente, prima dell’esecuzione della prestazione, il nominativo del professionista incaricato, con conseguente responsabilità disciplinare della società, in difetto di idonea comunicazione; assicurare comunque l’individuazione certa del professionista autore della prestazione;
m) individuare le informazioni che il professionista, anche in deroga alla normativa sul segreto professionale, è tenuto a fornire alla società alla quale partecipa sullo svolgimento dei propri incarichi.
8-octies. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni le disposizioni riguardanti le società tra avvocati disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare dell’articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
8-novies. Il professionista che a qualunque titolo svolge attività professionale intellettuale per conto delle società di cui al presente articolo è soggetto alla disciplina propria dell’attività professionale medesima. Questa ultima e gli atti in cui essa si estrinseca sono direttamente imputabili al professionista che ne è autore e ne risponde in solido con la società.
8-decies. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.
8-undecies. Alle STP di cui al comma 8-septies non si applicano le norme vigenti in materia di fallimento.
8-duodecies. Eventuali disposizioni necessarie ai fini del coordinamento tra le norme emanate e la normativa vigente, sono adottate ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.
2.257
Ulivi
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«9. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali sono enti pubblici non economici.
10. Agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche, nonché la normativa in materia di contabilità pubblica.
11. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.
12. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria determinano la propria organizzazione mediante uno statuto approvato dal Ministero vigilante e disciplinano con appositi regolamenti nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti in materia, l’esercizio delle proprie competenze.».
2.258
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento dell’incarico stesso.
8-ter. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro competente su proposta dei consigli nazionali degli ordini e sentite le tre organizzazioni di consumatori maggiormente rappresentative.
8-quater. In caso di controversie nell’applicazione delle tariffe, fatti salvi i previsti rimedi giurisdizionali, il consiglio dell’ordine competente è integrato, su richiesta del cliente che ha comunque diritto di essere ascoltato, dai rappresentanti delle tre organizzazioni di tutela dei consumatori più rappresentative».
2.259
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. È consentito al professionista fornire informazioni sulla propria attività professionale di carattere non comparativo, secondo correttezza e verità, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
8-ter. I criteri, le modalità e le forme della pubblicità informativa sono disciplinati dal codice deontologico di ciascuna professione».
2.260
Bergamo, Tarolli
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. All’articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
al primo periodo dopo le parole: "dodici mesi continuativi" aggiungere le seguenti: ", seguito da apposita verifica abilitante,";
dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli oneri per l’espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";
nell’ultimo periodo dopo le parole: "dell’esame" aggiungere le seguenti ", della verifica"».
2.261
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. All’articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
al primo periodo dopo le parole: "dodici mesi continuativi" aggiungere le seguenti: ", seguito da apposita verifica abilitante,";
dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli oneri per l’espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";
nell’ultimo periodo dopo le parole: "dell’esame" aggiungere le seguenti: ", della verifica"».
2.262
Ulivi
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«9. Ferme restando le competenze delle Federazioni nazionali, sono istituite le Federazioni regionali degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.
Sono compiti delle Federazioni regionali l’indirizzo e il coordinamento degli Ordini e Collegi nei rapporti con le Regioni.
Sulla base dei princìpi contenuti nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, e nel decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221, saranno stabiliti con regolamento l’organizzazione, le modalità di elezione, le competenze e le funzioni degli organi delle Federazioni regionali».
2.263
Ulivi
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«9. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali curano la formazione continua obbligatoria degli iscritti organizzando appositi corsi e seminari, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università ed istituzioni scientifiche e culturali.
Per l’organizzazione dei seminari e dei corsi di formazione e di aggiornamento gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati».
2.264
Ulivi
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«9. Gli iscritti agli Ordini o Collegi professionali che esercitano attività per la quale è obbligatoria l’iscrizione all’Albo devono stipulare polizze assicurative per la responsabilità professionale.
Le condizioni generali, i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali di tali polizze assicurative sono stabiliti dalle Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali.
Le Federazioni e i Consigli nazionali degli Ordini e Collegi sottoscrivono polizze collettive o convenzioni con una o più compagnie di assicurazioni concernenti le polizze assicurative individuali per la responsabilità professionale degli iscritti agli Ordini o Collegi professionali».
2.1000 (già 2.265)
Il Relatore
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, nonché al fine di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:
a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in danaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.";
2) all’articolo 563, primo comma, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione";
3) all’articolo 563, secondo comma, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al comma precedente,";
4) all’articolo 563, è aggiunto alla fine il seguente comma: "Salvo il disposto del numero 8 dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione";
b) al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante: "Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie", dopo l’articolo 187 è inserito il seguente: «187-bis. – (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). – In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632 secondo comma del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l’istanza di cui all’articolo 495 del codice non è più ammissibile.».
2.265
Il Governo
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, nonché di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:
a) all’articolo 561, primo comma, del codice civile, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla donazione, i pesi o le ipoteche restano efficaci, salvo l’obbligo del donatario di compensare in danaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni»;
b) all’articolo 563, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione";
c) all’articolo 563, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al comma precedente,";
d) all’articolo 2652, primo comma, numero 8), del codice civile dopo le parole: "le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima", sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell’articolo 563";
e) al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie", dopo l’articolo 187 è inserito il seguente:
«187-bis. – (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). – In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632 secondo comma del codice, gli effetti degli atti esecutivi anteriormente compiuti».
2.266
Caruso Antonino, Bucciero, Semeraro, Bobbio
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge 3 febbraio 1965, n. 69 è sostituito dal seguente:
"1. L’Assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito, almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’Ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni."».
2.267
Caruso Antonino, Bucciero, Semeraro, Bobbio
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L’assemblea per l’elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni."».
2.268
Caruso Antonino, Bucciero, Semeraro, Bobbio
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All’articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, il quinto comma è sostituito dal seguente:
"5. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni."».
Art. 4.
4.41
Fasolino, Nocco, Giuliano
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) il comma 551 è soppresso».
Art. 6.
6.30
Caddeo, Pasquini, Chiusoli, Maconi, Stanisci
Sopprimere i commi da 8 a 14.
6.500 (testo 2)
Il Relatore
Al comma 11, dopo le parole: «fa ricorso», sono inserite le seguenti: «, secondo i criteri stabiliti dal CIPE, e nei limiti della finalità del fondo stesso».
6.500
Il Relatore
Al comma 11, dopo le parole: «fa ricorso», sono inserite le seguenti: «, secondo i criteri stabiliti dal CIPE,».
6.44
Bevilacqua
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«14-bis. I professori universitari di materie cliniche presso le facoltà di medicina attualmente in servizio, che esercitano le funzioni assistenziali e primariali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca, rimangono in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il 70º anno di età, ferma restando l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».
6.0.8
Nocco, Lauro
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto, al netto dell’IVA, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale"».
6.0.9
Nocco
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto, al netto dell’IVA, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale"».
Art. 7.
7.13
Il Relatore
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse ed a lotterie, da chiunque accettate all’estero"».
Art. 8.
8.0.21
Il Relatore
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Ulteriori interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006")
1. Lo stanziamento di cui all’articolo 7-septies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementato per un importo pari a 10 milioni di euro l’anno 2005, 10 milioni di euro per l’anno 2006 e 30 milioni di euro per l’anno 2007.
2. All’articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La società di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "nonché per la realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all’articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,";
c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;
d) al comma 6, dopo le parole: "relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "nonché a quelli di cui al comma 2 del presente articolo,";
e) al comma 6, dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di attuare i compiti di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui la stessa si può avvalere possono altresì procedere in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle che saranno individuate con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottata in attuazione dell’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401".
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l’anno 2005, 10 milioni di euro per l’anno 2006 e 30 milioni di euro per l’anno 2007. Conseguentemente, per l’anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 10 milioni di euro».
Art. 9.
9.19
Fasolino, Nocco
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l’attività nell’anno precedente», con le seguenti: «attività omogenee nel periodo d’imposta precedente».
9.27
Nocco
All’articolo 9, comma 3, dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente:
«Coloro che, presentata l’istanza, non ne hanno ottenuto l’accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l’anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d’imposta, possono rinnovare l’istanza a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo conservando l’ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta.»
9.28
Eufemi
All’articolo 9, comma 3, dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente:
«Coloro che, presentata l’istanza, non ne hanno ottenuto l’accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l’anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d’imposta, possono rinnovare l’istanza a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo conservando l’ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta».
9.29
Ciccanti
All’articolo 9, comma 3, dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente:
«Coloro che, presentata l’istanza, non ne hanno ottenuto l’accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l’anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d’imposta, possono rinnovare l’istanza a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo conservando l’ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta».
9.0.200
Forcieri, Grillo, Pedrini, Longhi, Battafarano, Boscetto, Marino
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
Per consentire l’avvio del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2005, 75 milioni di euro per il 2006, 150 milioni di euro rispettivamente per il 2007 e 2008 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti per l’anno 2005 e successivi nel "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. I relativi stanziamenti sono iscritti nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
A partire dal 2009 si farà fronte ai sensi della lettera c) dell’articolo 11 comma 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni».
9.0.2
Forcieri, Grillo, Pedrini, Longhi, Mugnai
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
1. Al fine di potenziare e rafforzare il patrimonio tecnologico e le capacità produttive dei settori industriali collegati a programmi internazionali ad elevato contenuto tecnologico, ed avuto riguardo alle esigenze di ammodernamento della Marina militare per la sicurezza nazionale, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare la realizzazione a decorrere dall’anno 2005, del programma di sviluppo e acquisizione di unità navali classe FREMM (Fregate Europee Multi-Missione), incluse le relative dotazioni operative.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, per l’erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa annua di:
a) 25 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall’anno 2005;
b) di ulteriori 25 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall’anno 2006;
c) di ulteriori 204 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall’anno 2007; I relativi stanziamenti sono iscritti nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale, "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;
b) quanto a 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;
c) quanto a 204 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
9.0.8
Nocco, Fasolino
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
Le responsabilità di carattere civile e penale relative alla qualità e sicurezza dei prodotti in vendita al pubblico vengono attribuite in solido al produttore ed al venditore ove non sia possibile individuarle in modo univoco.
Al fine di individuare la responsabilità del produttore circa la rispondenza alle norme nazionali e comunitarie di sicurezza e qualità dei prodotti industriali, si istituisce l’albo nazionale di registrazione dei manufatti industriali (ANARMI) presso il Ministero delle attività produttive che assegnerà al richiedente munito di certificazione CE, a semplice presentazione di domanda, un numero di iscrizione progressivo che il produttore userà come contrassegno unitamente con il marchio di certificazione europea (CE + N).
Tale marcatura consentirà una agevole identificazione da parte delle Autorità Doganali, Annonarie, Giudiziarie.
Al fine di rafforzare i controlli e le ispezioni sui prodotti immessi sul mercato vengono utilizzate strutture delle Camere di Commercio e delle Amministrazioni locali che dispongono di risorse dedicate a tal scopo, eventualmente anche ricorrendo a enti notificati. I relativi costi sono a carico dei Bilanci delle Camere di Commercio della Provincia di competenza.
Per rafforzare le verifiche dei prodotti importati le autorità doganali potranno far ricorso al supporto specialistico di enti notificati dotati di particolare competenza nel settore di riferimento.
I relativi oneri sono finanziati mediante un diritto di controllo pari a 10 euro per contaneir o automezzo transitante in dogana.
I tempi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 21, per la conclusione del procedimento di verifica della conformità alle direttive comunitarie che fissano i requisiti di sicurezza di un prodotto immesso sul mercato sono ridotti a 30 giorni totali».
Art. 10.
10.9 (testo 2)
Zanoletti, Ciccanti
Al comma 4, apportare la seguente modificazioni2
a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».
10.9
Zanoletti
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».
10.10 (testo 2)
Salerno, Specchia
Al comma 4, apportare la seguente modificazione:
a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».
10.10
Salerno
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «di cui al comma 2»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».
10.11 (testo 2)
Boldi, Brignone, Franco Paolo
Al comma 4, apportare la seguente modificazione:
a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».
10.11
Boldi, Brignone
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».
10.12
Cambursano, Castellani
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «di cui al comma 2».
10.13
Castellani, Cambursano
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando in ogni caso, per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2, i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2».
10.0.1 (testo 3)
Grillotti, Nocco, Fasolino
Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni per il settore agroalimentare)
1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti, può affidare all’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002,11. 289, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data lo agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All’ISA Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti può trasferire alla società ISA Spa le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l’innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.
4. Costituisce priorità nell’accesso ai regimi di aiuti di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
5. Le regioni possono attribuire priorità nell’erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.
6. Il valore preminente previsto dall’articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell’aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessiollali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
7. A decorrere dal lo gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988,11. 88, è riconosciuta priorità nell’erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 Settembre 2003.
8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.
9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad acquistare dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Svilippo Italia S.p.a. le partecipazioni da questi possedute nell’Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A., nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell’azionista. All’acquisto delle partecipazioni predette il Ministro delle politiche agricole e forestali provvede nell’ambito degli stanziamenti dal fondo unico per gli investimenti del Ministero medesimo, di cui all’articolo 466 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311».
10.0.1 (testo 2)
Grillotti, Nocco, Fasolino
Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni per il settore agroalimentare)
1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti, può affidare all’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002,11. 289, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data lo agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All’ISA Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti può trasferire alla società ISA Spa le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l’innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.
4. Costituisce priorità nell’accesso ai regimi di aiuti di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
5. Le regioni possono attribuire priorità nell’erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.
6. Il valore preminente previsto dall’articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell’aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessiollali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
7. A decorrere dal lo gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988,11. 88, è riconosciuta priorità nell’erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 Settembre 2003.
8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita».
10.0.1
Grillotti, Nocco, Fasolino
Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni per il settore agroalimentare)
1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti, può affidare all’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002,11. 289, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data lo agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All’ISA Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali con uno o più decreti può trasferire alla società ISA Spa le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l’innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.
4. Costituisce priorità nell’accesso ai regimi di aiuti di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
5. Le regioni possono attribuire priorità nell’erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.
6. Il valore preminente previsto dall’articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell’aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessiollali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
7. A decorrere dal lo gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988,11. 88, è riconosciuta priorità nell’erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 Settembre 2003.
8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.
9. Il secondo comma dell’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, Il. 76, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente: "Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate mensilmente, secondo i dati rilevati al primo giorno di ogni mese".
10. Il meccanismo di determinazione del prezzo di cui al comma 9 si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
10.0.12
Nocco, Gentile
«Art. 10-bis.
1. All’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’attività esercitata da fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 de decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 che detengono prevalentemente immobili ad uso abitativo non di lusso, è assimilata a quella esercitata da imprese che hanno per oggetto esclusivo la rivendita dei predetti fabbricati o porzioni di fabbricato. Per tali fondi, l’attività di locazione non costituisce attività propria.
Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro per l’anno 2005 e a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando le proiezioni per i predetti anni dell’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole"».
10.0.13
Gentile, Nocco
«Art. 10-bis.
1. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito da ultimo dall’articolo 5, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito dal seguente:
"L’entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell’articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero ai sensi della predetta norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l’80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per l’attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all’uno per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dalla citata legge 5 marzo 2001, n. 57, articolo 12, effettuati nell’anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dall’articolo 12, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma"».
10.0.14
Nocco, Gentile
«Art. 10-bis.
Il comma 3 dell’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito da ultimo dall’articolo 5, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito dal seguente:
"L’entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 30 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell’articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero ai sensi della predetta norma.
Qualora non vengano effettuate dalle società finanziarie erogazioni pari ad almeno l’80 per cento delle risorse, il Ministero, decorsi due anni dal conferimento delle stesse, recede per un valore delle quote sottoscritte pari all’80 per cento dei fondi rimasti inutilizzati e ripartisce, tra le altre società finanziarie, secondo i criteri indicati nel presente articolo, le somme rivenienti dal recesso. A seguito della dichiarazione ministeriale di recesso le società finanziarie interessate devono liquidare entro tre mesi le relative quote. Per l’attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all’uno per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dalla citata legge 5 marzo 2001, n. 57, articolo 12, effettuati nell’anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dall’articolo 12, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma"».
Art. 11.
11.10
Franco Paolo
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 10, le parole: «; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali» sono sostituite dalle seguenti: «. Essi non divengono consorziati o soci cooperatori ma nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevederne l’ammissione come soci finanziatori ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali»;
c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado»;
d) il comma 21 è sostituito dal seguente:
«21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all’articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.»;
e) al comma 22, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati»;
f) al comma 23, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati»;
g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
«28. Per il settore dell’artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 del presente articolo possono essere applicate su iniziativa delle regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell’applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell’artigianato, al fine di definire le caratteristiche degli interventi del citato Fondo adeguandole con quanto richiesto dall’Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27 è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
h) al comma 32, recante modifiche all’articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:
«4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.»;
2) dopo il capoverso 4-quater è inserito il seguente:
«4-quater.1. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, l’attività di gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2. di fondi pubblici di agevolazione.»;
i) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall’assemblea straordinaria. in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all’organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo. I prelievi di cui ai commi 2 e 23 sono applicabili a partire dall’approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizio dell’anno 2004.);
l) dopo il comma 61-ter è aggiunto il seguente:
«61-quater. Il riferimento contenuto nell’articolo 2544, primo comma, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell’esercizio dell’attività collettiva dei fidi».
11.22
Tarolli
Dopo il comma 7, lettera b) aggiungere le seguenti:
c) al comma 9 aggiungere le seguenti parole: «Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci sovventori, i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59»;
d) il comma 19 è soppresso;
e) il comma 43 è soppresso.
11.100 (testo 2)/1
Eufemi
All’emendamento 11.100 (testo 2) del Governo, dopo le parole: «sono apportate le seguenti modifiche» inserire le seguenti: «il comma 19 è soppresso».
11.100 (testo 2)/2
Dettori, Caddeo
Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
«7-ter. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell’alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, caratterizzati da alimentazione in alta tensione».
11.100 (testo 2)/3
Dettori, Caddeo
Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
«7-ter. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell’energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1994, la Regione Sardegna, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La Regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree, delle infrastrutture necessarie, di tutte le autorizzazioni e permessi ricadenti sotto la sua competenza e, assegna la concessione mediante gara con procedure ad evidenza pubblica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli elementi da prendere in considerazione, in via prioritaria, per la valutazione delle offerte, previo esame dell’adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, al fini dell’assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
d) valorizzazione della miniera;
e) impatto sullo sviluppo economico dell’area del Sulcis Iglesiente;
f) disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese.
La decorrenza degli incentivi di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 è improrogabilmente stabilita nella convenzione che l’impresa concessionaria stipula con il GRTN. L’offerente selezionato presenta alla AEEG, entro un anno dalla assegnazione della concessione integrata, le autorizzazioni per la costruzione dell’impianto. Al suddetto progetto per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 11, della legge 23 dicembre 1998 n. 448. I riferimenti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 all’ENEL devono essere intesi come riferimenti al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. ("GRTN"). Alla concessione integrata si applicano gli articoli 19 e 37 da bis a novies della legge n. 109 del 1994 e successive disposizioni che integrano il contenuto della concessione».
11.100 (testo 2)/4
Sanzarello
All’emendamento 11.100 (testo 2) aggiungere in fine le seguenti parole:
«Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
"14-bis. Sono deducibili le spese di innovazione, ricerca, sviluppo e applicazione di nuove forme farmaceutiche, nuove confezioni e quanto a ciò connesso relative ai medicinali di automedicazione di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
Il Ministero della salute, d’intesa con le imprese del settore farmaceutico campagna istituzionale la fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione per il trattamento delle lievi patologie. A tale scopo il Ministero stanzierà una somma non inferiore a euro 1.000.000 a copertura dei costi della Campagn».
Nella pubblicità al pubblico dei medicinali di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 1 comma 166 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541 e successive modifiche è consentita la menzione del prezzo di venita del medicinale. Il prezzo di questi medicinali dovrà essere esposto pubblicamente in farmacia ed è conseguentemente per questi medicinali abrogato quanto previsto dalla lettera r) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 540"».
11.100 (testo 2)/5
Sanzarello
All’emendamento 11.100 (testo 2) aggiungere in fine le seguenti parole:
«Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
"14-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchi per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchi sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore.
La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell’UE da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la presrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.
Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell’unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall’ufficio competente dell’agenzia italiana del farmaco che rilascerà l’autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine"».
11.100 (testo 2)
Il Governo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
b) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004"».
11.100
Il Governo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
b) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004";
c) i commi 25, 26, 27 e 61ter sono soppressi. Conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo e il riferimento al comma 25 contenuto nei commi 23 e 24 va inteso in relazione al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
11.23 (testo 2)
Nocco, Lauro, Ferrara
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
b) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004"».
11.23
Nocco, Lauro
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
b) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall’anno 2004";
c) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono soppressi. Conseguentemente al comma I è soppresso il secondo periodo e il riferimento al comma 25 contenuto nei commi 23 e 24 va inteso in relazione al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»
11.28
Caddeo, Dettori
Il comma 12 è così modificato:
«Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 19 dicembre l995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 Iebbraio 1996, sono estese con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell’alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei ne limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, caratterizzati da alimentazione in alta tensione».
11.34
Caddeo, Dettori
Il comma 14 è così sostituito:
Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell’energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1994, la Regione Sardegna, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La Regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree, delle infrastrutture necessarie, di tutte le autorizzazioni e permessi ricadenti sotto la sua competenza e, assegna la concessione mediante gara con procedure ad evidenza pubblica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli elementi da prendere in considerazione, in via prioritaria, per la valutazione delle offerte, previo esame dell’adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell’assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
d) valorizzazione della miniera; e) impatto sullo sviluppo economico dell’area del Sulcis Iglesiente;
f) disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese.
La decorrenza degli incentivi di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 è improrogabilmente stabilita nella convenzione che l’impresa concessionaria stipula con il GRTN.
L’offerente selezionato presenta alla AEEG, entro un anno dalla assegnazione della concessione integrata, le autorizzazioni per la costruzione dell’impianto.
Al suddetto progetto per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 11, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.
I riferimenti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 all’ENEL devono essere intesi come riferimenti al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. ("GRTN"); i riferimenti all’lstituto Mobiliare Italiano ("IMI") ed al Comitato di Coordinamento, devono essere intesi come riferimenti alla Regione Sardegna».
11.37
Ognibene
Al comma 14 dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:
«f) i lavoratori dell’industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata all’interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 20 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105.
g) la disposizione di cui allla lettera f) ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105».
11.103
Il Relatore
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. Le attività di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonchè quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle attività di commercializzazione al minuto si intendono non più riservate o comunque attribuite all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all’Ente di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti può essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione».
11.59
Nocco
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«16. In relazione ai prodotti e materiali da costruzione e con particolare attenzione a quelli per uso strutturale destinati alle zone sismiche, anche in vista dell’attuzione della Direttiva 89/106/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, la Pubblica amministrazione promuoverà, attraverso le Regioni, Camere di Commercio Industria ed Artigianato, procedure di verifica ai sensi della legge n. 273 del 2002 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2005 relativo a misure di controllo della destinazione d’uso di materie prime e smilavorati ed azioni volte al riconoscimento di certificazioni e marchi volontari di prodotto».
11.0.100/1
Caddeo, Ripamonti, Chiusoli, De Petris, Maconi
All’emendamento 11.0.100, al comma 2, sostituire le parole da: «utilizzo dell’autorizzazione di spesa» fino alla fine del comma con le seguenti: «le maggiori entrate derivanti dall’applicazone delle seguenti disposizioni:
a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta uniformemente incrementate del 2 per cento;
b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».
11.0.100/2
Treu, Montagnino, Dato
All’emendamento 11.0.100, al comma 2, sostituire le parole da: «utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,» fino alla fine del comma con le seguenti: «omogeneo incremento, a decorrere dal 1º giugno 2005, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio nella misura del 5 per cento».
11.0.100
Il Relatore
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Potenziamento delle aree sottoutilizzate)
1. All’articolo 11 del decreto legisaltivo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ed e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 9) e 14) del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 32 dicembre 2004, il numero dei lavoratori risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreché permanga il medesimo rapporto di impiego";
b) il comma 4-quinquies, è sostituito dal seguente:
"4-quinquies. Per i quattro periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l’importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo";
2. Al maggior onere derivante dall’attuazione del comma 1, lettera b), valutato in 15 milioni di euro per l’anno 2005, 183 milioni di euro per l’anno 2006, 282 milioni di euro per l’anno 2007 e 366 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazone di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. A tale fine sono ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29 settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per l’attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L’elenco degli strumenti che confluiscono nel fondo per le areee sottoutilizzate, di cui all’alegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi di intensificazione dei benefici previsti dall’articolo 11, comma 4-quinquies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 15, lettera a) della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo scostamento è recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere già adottate.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l’approvazione da parte della Comunità europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Tattato istitutivo della Comunità europea.
5. Il comma 361 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostitutito dal seguente:
"361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l’anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all’onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300».
11.0.200
Il Relatore
Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
Il comma 44 dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n 239, è sostituito il seguente:
"44. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro delle attività produttive è adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il riordino e l’adeguamento delle vigenti disposizioni in materia impiantistica all’interno degli edifici, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione, razionalizzazione e semplificazione della normativa tecnica, in conformità alla disciplina comunitaria ed alle regole uniformi adottate in ambito internazionale, anche al fine di tutelare la concorrenza;
b) definizione dei princìpi generali della materia, con particolare riguardo alla tutela della salute;
c) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
d) promozione di un efficace sistema di controlli e di verifiche sugli impianti;
e) rafforzamento della tutela della sicurezza degli utilizzatori degli impianti, in conformità ai princìpi comunitari e nazionali relativi alla protezione del consumatore ed alla promozione della concorrenza;
f) individuazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, garantendo forme adeguate di coordinamento, nel rispetto del principio di leale collaborazione;
g) revisione della disciplina sanzionatoria, con particolare riguardo alla previsione di adeguate sanzioni per le violazioni degli obblighi riguardanti le verifiche ed i controlli sugli impianti"».
11.0.201
Il Relatore
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. La locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto.
2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell’imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell’operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell’imposta assolta, entro il termine di due anni, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrere dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte della competente autorità estera. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell’imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle Entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
11.0.202
Il Relatore
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Sostegno all’internazionalizzazione dell’economia italiana)
1. All’articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, le parole da: "ad eccezione di una quota" fino al termine del periodo sono soppresse.
2. L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla internazionalizzazione dell’economia italiana, si interpreta nel senso che SACE S.p.A., ferma restando ogni altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è autorizzata altresì a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3, operanti anche attraverso società di diritto estero a loro collegate o da loro controllate.
3. L’attività di sostegno all’internazionalizzazione di cui al comma 2 è svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l’anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma è fissato in misura pari al venti per cento dei limiti di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.
5. SACE S.p.A. fornisce informazioni dettagliate in merito all’operatività di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente, in riferimento all’attività di cui al precedente comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditività, e i risultati conseguiti».
11.0.203
Il Relatore
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Con regolamento del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vengono stabilite le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, senza oneri, di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio che per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o, comunque, quindo, a seguito dell’ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda.
2. La possibilità di assegnazione sarà estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori o ai parenti entro il quarto grado o agli affini entro il terzo grado.
3. Per l’istituzione delle rivendite di cui ai precedenti commi devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività».
Art. 12.
12.50
Ciccanti
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. - Il Ministero delle Attività Produttive si avvale di ENIT – Agenzia nazionale per il turismo e delle Società di essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle Attività Produttive può assegnare direttamente ad ENIT – Agenzia nazionale per il turismo ed alle Società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti».
12.55
Franco, Paolo
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. All’articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "esclusione o riduzione dalla detrazione per alcuni beni e servizi", è inserita la seguente lettera: "d-bis, sono ammesse in detrazione le spese alberghiere, di ristorazione e di partecipazione relative a congressi o convegni, sostenute in occasione dei predetti eventi.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468, come determinata dalla tabella C delle legge 30 dicembre 2004, n. 311"».
12.300
Il Relatore
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«12. Il Ministero della attività produttive è incaricato di procedere alla stipula dell’accordo con il Segretario Generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo per l’insediamento stabile in Italia del Segretario Permanente del Comitato Mondiale per l’Etica del Turismo».
12.0.7
Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Canoni demaniali marittimi)
"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data, con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiomente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonche alle situazioni di rilevante elusione"».
12.0.8
Eufemi, Tarolli
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Canoni demaniali marittimi)
"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data, con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiomente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonche alle situazioni di rilevante elusione"».
12.0.9
Bastianoni, Giaretta
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Canoni demaniali marittimi)
"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data, con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiomente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonche alle situazioni di rilevante elusione"».
12.0.10
D’Ippolito, Specchia
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Canoni demaniali marittimi)
"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data, con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiomente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonche alle situazioni di rilevante elusione"».
12.0.11
Salerno
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Canoni demaniali marittimi)
"1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2004, i canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, con effetto dalla medesima data, con decreto interministeriale da emanare entro il 31 maggio 2005 previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di Categoria maggiomente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonche alle situazioni di rilevante elusione"».
12.0.25
Nocco
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis:
(Ripiano spesa pubblica farmaceutica)
All’articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60% del superamento suddetto tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale"».
Art. 13.
13.16
Nocco
All’articolo 13, comma 2, alla fine della lettera a), inserire la seguente disposizione:
«Il contributo dello 0,30 per cento versato dalle imprese industriali ai sensi della legge n. 88/1989 all’INPS sulle retribuzioni dei dirigenti, a titolo di contribuzione per il trattamento di mobilità, è devoluto ad un fondo bilaterale per la categoria dei dirigenti, istituito dalle parti firmatarie del CCNL. Tale devoluzione ha effetto dalla data di entrata in vigore dell’accordo istitutivo del fondo bilaterale».
13.26
Piccioni, Nocco
Al comma 4, lettera a) dopo le parole: «Per l’anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro» aggiungere il seguente periodo: «La dotazione del Fondo è altresì costituita dalle risorse finanziarie, già impegnate per la medesima finalità e disponibili in quanto non erogate per mancato o ridotto utilizzo».
13.27
Piccioni, Nocco
Al comma 4, lettera a) dopo le parole: «Per l’anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro» aggiungere il seguente periodo: «La dotazione del Fondo è altresì costituita dalle risorse finanziarie derivanti dai residui in cassa alla data del 1.3.2005, pari a 50 milioni di euro, non supportati da programmi o progetti effettivi di spesa. Gli importi di tali spese sono disimpegnati e trasferiti ai sensi dell’art. 36 del Regio Decreto 18.11.1923, n.2440, dalla lettera c) alla lettera f) di cui all’art. 275 del regio decreto 23.5.1924 n. 827 per essere versate al bilancio dello Stato e rassegnate al capitolo 7203 dello stato di previsione del Ministero del lavoro per l’anno 2005 per analoghi programmi.
13.0.100
Il Relatore
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
I professori universitari di materie cliniche presso le facoltà di medicina che esercitano le proprie funzioni assistenziali e primariali inscindibili da quelle d’insegnamento e di ricerca rimangono in servizio sino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il 70º anno di età, ferma restando l’applicazione dell’art. 16 del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 503».
13.0.9
Tarolli, Ciccanti
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All’art. 1, dopo le parole: «salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli» aggiungere le seguenti parole: «ed in altre disposizioni di legge».
13.0.10
Tarolli, Ciccanti
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifica all’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180)
1. All’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al precedente comma, non si applica il limite del quinto.
1-ter. I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3 c.p.c. di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art. 545 c.p.c."».
13.0.11
Tarolli, Ciccanti
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifica all’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180)
1. All’articolo 52, primo comma, del decreto del Presdiente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, le parole: «per il periodo di cinque o di dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «per un periodo non superiore ai dieci anni»; sono soppresse le parole: «ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l’indennità di anzianità».
13.0.12
Tarolli, Ciccanti
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifica all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180)
1. All’articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è soppressa al capoverso la parola: «non» e di seguito sostituire le parole: «Istituto nazionale per l’assistenza dei dipendenti degli Enti locali» con le seguenti: «Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica». Nello stesso comma le parole: «Lo stesso divieto vale per» sono sostituite con le parole: «Non si possono perseguire».
13.0.13
Tarolli, Ciccanti
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifica all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180)
1. All’articolo 55, primo comma, del Presidente delal Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sopprimere la parola "13"».
13.0.1000
Il Relatore
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180)
1. All’articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"2-bis. I pensionati pubblici e privati possono contrarre, con banche e intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto dell’ammontare della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali, e per periodi non superiori a dieci anni.
2-ter. Possono esere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni e/o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti; gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS); gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
2-quater. I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario"».
13.0.36 (testo 2)
Azzollini, Specchia, Nocco, Tarolli, Ferrara, Moro
Dopo l’articolo 13, inserire, il seguente:
«Art. 13-bis.
(Contributi agricoli)
1. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2005 sono sospesi i termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 31 dicembre 2005».
13.0.36
Azzollini
Dopo l’articolo 13, inserire, il seguente:
«Art. 13-bis.
(Contributi agricoli)
1. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2005 sono sospesi i termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi a partire dal mese di settembre».
Art. 14.
14.1/1 (già 14.18)
Grillo
All’emendamento 14.1, al comma 1, lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) all’articolo 146, comma 1, le parole: "gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e l-quater)».
14.1/2 (già 14.19)
Eufemi
All’emendmaento 14.1, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) all’articolo 146, comma 1, le parole: "gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e l-quater)».
14.1/2 (già 14.21)
Tarolli, Nocco, Fasolino
All’emendamento 14.1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall’anno 2005, d’intesa con le organizzazioni sindacali, all’incentivazione della poduttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell’onere di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell’autorizzazione di spesa iscritta all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
14.1/4 (già 14.22)
Asciutti, Nocco, Fasolino
All’emendamento 14.1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall’anno 2005, d’intesa con le organizzazioni sindacali, all’incentivazione della poduttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell’onere di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell’autorizzazione di spesa iscritta all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
14.1/5 (già 14.302)
Il Relatore
All’emendamento 14.1, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Non si applica fino al 31 dicembre 2006 la tassa sulle concessioni governative sulle istanze, sugli atti e sui provvedimenti relativi ai brevetti per invenzioni industriali, ai brevetti per modelli di utilità ed ai brevetti per modelli e disegni ornamentali. Fino al 31 dicembre 2006, le istanze, gli atti e i provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti e disegni ornamentali sono esenti dall’imposta di bllo in modo assoluto.
3-ter. I proventi conseguiti dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni universitarie nell’esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
3-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-bis del presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l’anno 2005 e 11,1 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede quanto a ...,5 milioni di euro per l’anno 2005 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a 11,1 milioni di euro per l’anno 2006 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando le proiezioni per l’anno 2006 dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-ter del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per l’anno 2006 e 1,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando le proiezioni per i predetti anni dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
14.1
Nocco, Fasolino
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 14.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 10, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui."; nel medesimo comma, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente: "l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.";
b) all’articolo 15, comma 1, lettera i-bis), le parole: "delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)", sono soppresse;
c) all’articolo 100 comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le erogazioni liberali effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali."; nello stesso comma, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) le erogazioni liberali nella misura del 10 per cento del reddito di impresa dichiarato e, comunque, per un importo massimo di 70.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato a favore di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all’OCSE;".
2. Le deduzioni previste dagli articoli 10, comma 1, lettera g) e 100, comma 2, lettere c) ed h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non sono cumulabili con altre deduzioni o detrazioni di imposta, previste da altre disposizioni di legge.
3. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto, nonché dai diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuate ai sensi degli articoli 10, comma 1, lettera l-quater) e 100, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ridotti del novanta per cento.».
14.301
Il Relatore
All’articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera a). quarto rigo, dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» inserire le seguenti: «gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCCS), gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 228»;
b) al comma 7, lettera b), quarto rigo, dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» inserire le seguenti: «gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCCS), gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 228»:
c) al comma 7 lettera b) dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» inserire le seguenti: «le fondazioni e le associazioni regolarmente riconosciute a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica»;
d) al comma 8, secondo rigo, dopo le parole: «enti di ricerca pubblici» inserire le seguenti: «gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCCS), gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 228».
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.750.000 per l’anno 2006 e ad euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base «fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando le proiezioni per i predetti anni dell’accantonamento relativo al Ministero della salute.
14.0.500 (testo 2)
Il Relatore
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. Sono abrogati l’articolo 2, comma 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l’articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 e l’articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1999.
2. L’attività di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive può essere esercitata dal Concessionario con mezzi propri o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
14.0.500
Il Relatore
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. Sono abrogati l’articolo 2, comma 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l’articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 e l’articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1999.
2. L’attività di raccolta e accettazione delle scommesse di qualunque tipo può essere esercitata dal Concessionario con mezzi propri o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
Coord. 1
Il Relatore
All’emendamento 3.103 inserire dopo le parole: «delle associazioni di categoria» le seguenti: «e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari».
Coord. 2
Il Relatore
Sostituire l’emendamento 2.500 con il seguente:
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
A) alla lettera a), al capoverso ivi introdotto, aggiungere in fine le parole: "A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso".
B) alla lettera b), al capoverso ivi introdotto, aggiungere in fine le parole: "A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso".
C) dopo la lettera b) inserire le seguenti:
b-bis) All’articolo 164 del codice di procedura civile, all’ultimo comma la parola: «ultimo» è sostituita dalla seguente: «secondo».
b-ter) All’articolo 167 del codice di procedura civile, al secondo comma dopo le parole: "le eventuali domande riconvenzionali" sono inserite le seguenti: "e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio".
D) alla lettera c), dopo le parole: "documenti informatici e teletramessi", aggiungere il seguente periodo: "A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichaira di voler ricevere la comunicazione".
E) dopo la lettera c) inserire le seguenti:
c-bis) L’articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 180. - (Forma di trattazione). – La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale».
c-ter) Gli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 183. - (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). – All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall’articolo 167, secondo e terzo comma, dall’articolo 182, e dall’articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l’udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.
Nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti posso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l’indicazione di prova contraria. Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell’udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.
L’ordinanza di cui al sesto comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.
Art. 184. - (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). – Nell’udienza fissata con l’ordinanza prevista dal sesto comma dell’articolo 183, il giudice istruttore procede all’assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l’ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi».
F) sostituire la lettera e) con la seguente:
e) Al libro III del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l’articolo 474 è sostituito dal seguente:
«Art. 474. - (Titolo esecutivo). – L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma».
2) All’articolo 476, al quarto comma, le parole: «non superiore a 5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a 5.000».
3) All’articolo 479 al secondo comma sopprimere le parole da: «ma se esso» fino a: «a norma dell’articolo 170».
4) All’articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione si stima redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto»;
4.2) nel terzo comma dell’articolo 490, dopo le parole: «sia inserito», sono inserite le seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto».
5) l’articolo 492 è sostituito dal seguente:
«Art 492. - (Forma del pignoramento). – Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
L’ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all’articolo 499, terzo comma.
In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa generalità di ciascuno, nonché quella dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.
L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista nell’articolo 488, secondo comma».
6) All’articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:
6.1) al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;
6.2) al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite con le altre: «diciotto mesi».
7) All’articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno».
7.2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione».
8) All’articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo».
9) l’articolo 512 è sostituito dal seguente:
«Art. 512. - (Risoluzione delle controversie). – Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma.
Il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata».
10) All’articolo 524, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «nell’articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell’articolo 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell’articolo 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell’articolo 525».
11) All’articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:
11.1) il primo comma è abrogato;
11.2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi 20.000 euro, l’intervento di cui al primo comma deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall’articolo 529».
12) All’articolo 526, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 525».
13) L’articolo 527 è abrogato.
14) All’articolo 528 il primo comma è sostituito dal seguente:
«I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza».
15) All’articolo 530, quinto comma, le parole «terzo comma», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».
16) All’articolo 532 il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione».
17) L’articolo 534-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 534-bis. - (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice, con il provvedimento di cui all’articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione».
18) All’articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
18.1) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà»;
18.2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza».
19) All’articolo 557, secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».
20) All’articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:
20.1) al secondo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore»;
20.2) sono aggiunti infine i seguenti commi:
«Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto.».
21) All’articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
21.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)»;
21.2) al primo comma è anteposto il seguente: «I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l’autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest’ultimo caso l’ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l’aggiudicazione deve essere sentito l’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 485;
21.3) sono aggiunti infine i seguenti commi:
«Il giudice, con l’ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.
22) L’articolo 563 è abrogato.
23) L’articolo 564 è sostituito dal seguente:
«Art. 564. - (Facoltà dei creditori intervenuti). – I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
24) Agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: «nell’articolo 563, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 564».
25) L’articolo 567 è sostituito dal seguente:
«Art. 567. - (Istanza di vendita). – Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriore centoventi giorni. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.
26) L’articolo 569 è sostituito dal seguente:
«Art. 569. - (Provvedimento per l’autorizzazione della vendita). – A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, nomina l’esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di novanta giorni.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573 e provvede ai sensi dell’articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi.
27) Gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 571. - (Offerte d’acquisto). – Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579 ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall’offerente, l’offerta non può essere revocata prima di venti giorni.
L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale viene annotato, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-bis e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
Art. 572. - (Deliberazione sull’offerta). – Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz’altro accolta.
Se l’offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Art. 573. - (Gara tra gli offerenti). – Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto».
28) L’articolo 575 è abrogato.
29) All’articolo 576, primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) L’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;».
30) L’articolo 580 è sostituito dal seguente:
«Art. 580. - (Prestazione della cauzione). – Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576.
Se l’offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione».
31) Gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 584. - (Offerte dopo l’incanto). – Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all’articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell’articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione all’aggiudicatario fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.
Art. 585. - (Versamento del prezzo). – L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento.
Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il Conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata».
32) All’articolo 586, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento».
33) Gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 588. - (Termine per l’istanza di assegnazione). – Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
Art. 589. - (Istanza di assegnazione). – L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell’articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
Art. 590. - (Provvedimento di assegnazione). – Se la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione il giudice provveda su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 586.
Art. 591. - (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). – Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.
In quest’ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell’articolo 569.
Art. 591-bis. - (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita, ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 571 e il luogo ove si procede all’esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, terzo comma anche tramite l’ausilio dell’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma;
2) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;
3) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma;
4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;
6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’articolo 583;
7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596.
In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell’avviso avente il contenuto di cui all’articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all’articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell’avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato. All’avviso si applica l’articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale d’incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l’incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all’incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617.
Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice.
I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto.
Art. 591-ter. - (Ricorso al giudice dell’esecuzione). – Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 617.».
34) All’articolo 596, primo comma, dopo le parole: «dell’esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis».
35) All’articolo 598 dopo le parole: «dell’esecuzione» sono inserite le seguenti: «o professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis».
36) All’articolo 600 il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norrna dell’articolo 568».
37) All’articolo 608 il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà».
38) Dopo l’articolo 608 è inserito il seguente:
«Art. 608-bis. (Estinzione dell’esecuzione per rinunce della parte istante). – L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente».
39) All’articolo 611, al secondo comma, dopo le parole: «giudice dell’esecuzione», sono inserite le seguenti: «a norma degli articoli 91 e seguenti».
40) All’articolo 615 al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ll giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo».
41) All’articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:
41.1) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
41.2) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».
42) L’articolo 624 è sostituito dai seguenti:
«Art. 624. - (Sospensione per opposizione all’esecuzione). – Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma.
Art. 624-bis. - (Sospensione su istanza delle parti). – Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.»;
43) All’articolo 630 del codice di procedura civile, al terzo comma, dopo le parole: «è ammesso reclamo» sono inserite le seguenti: «da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intevenuti nel temine perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e»;
G) dopo la lettera e) inserire le seguenti:
e-bis) Al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) All’articolo 669-quinquies, dopo la parola: «in arbitri» sono aggiunte le seguenti: «anche non rituali»;
2) All’articolo 669-octies sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2.2) al secondo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2.3) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti commi:
«Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al comma precedente, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.
L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.
3) All’articolo 669-decies, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza».
4) All’articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti modifiche:
4.1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore»;
4.2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice».
5) All’articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:
5.1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta»;
5.2) dopo il primo comma è inserito il seguente: «L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica».
6) Dopo l’articolo 696 è inserito il seguente:
«Art. 696-bis. - (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). – L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili».
7) All’articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili»;
7.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma».
8) All’articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703».
e-ter) al capo I del titolo II del libro IV del codice di procedura civile gli articoli 706, 707, 708, 709 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 706. - (Forma della domanda). – La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Art. 707. - (Comparizione personale delle parti). – I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708. - (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). – All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Art. 709. - (Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza). – L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti a metà.
Con l’ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis. - (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore). – All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l’articolo 184.».
Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. L’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. – 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi avanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.
10. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
11. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il Tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
15. L’appello è deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al Tribunale in camera di consiglio. Il Tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo".
3-ter. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo l’articolo 70-bis è inserito il seguente:
"Art. 70-ter. La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo 163, terzo comma, numero 7) del codice, l’invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell’attore la comparsa di risposta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell’articolo 163-bis del codice.
Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".
b) L’articolo 169-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 169-bis. - (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione). – Con il decreto di cui all’articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri".
c) Dopo l’articolo 169-ter è sostituito dal seguente:
"Art. 169-ter. - (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). – Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri".
d) Dopo l’articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:
"Art. 173-bis. - (Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto). – L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;
6) La verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso.
L’esperto prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.
L’esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l’esperto interviene all’udienza per rendere i chiarimenti.
Art. 173-ter. – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
Art 173-quater. – L’avviso di cui al terzo comma dell’articolo 591-bis del codice deve contenere l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all’articolo 46 del citato testo unico e di cui all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all’articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all’articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell’avviso con avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all’articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47".
e) Gli articoli 179-bis e 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione). – Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di vendita di beni immobili.
Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell’esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.
Art. 179-ter. - (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). – Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell’ordine degli avvocati e il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.
Il Presidente del Tribunale forma quindi l’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell’esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il Presidente del Tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’articolo 591-bis, primo comma del codice.
I professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo".
f) L’articolo 181 è sostituito dal seguente:
"Art. 181. - (Disposizioni sulla divisione). – Il giudice dell’esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del Codice, se gli interessati sono tutti presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’articolo 600, secondo comma, del codice fissa l’udienza avanti a sé per la comparizione delle parti concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell’ordinanza.".
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis), e-ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale».
Coord. 3
Il Relatore
All’articolo 1, comma 11, sostituire le parole: «il comitato anti-contraffazione di cui all’articolo 4, comma 72, della legge 24 dicembre 2003, n. 350» con le seguenti: «l’alto commissario per la lotta alla contraffazione di cui all’articolo 1-bis».
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344
al testo di conversione del decreto-legge
0/3344/1/5ª
Rollandin, Thaler, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Andreotti, Cossiga, Pedrini, Frau
Il Senato,
premesso che:
la grave crisi economica sta producendo una forte riduzione delle presenze turistiche nelle regioni alpine, con particolare riferimento alla Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige;
le imprese operanti nel settore turistico alberghiero rappresentano per queste regioni un importante bacino occupazionale;
impegna il Governo a intervenire, tenendo conto delle effettive esigenze reali e operative delle imprese di tale settore, individuando in tempi rapidi, gli strumenti necessari che possano far fronte alla crisi occupazionale attualmente in atto nelle Regioni citate, destinando allo scopo parte delle risorse di cui all’articolo 13 del disegno di legge n. 3344.
0/3344/2/5ª
Il Relatore
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3344, con riferimento al decreto-legge n. 35 del 2005,
impegna il Governo:
a mantenere la parola: «regolamentate», nel comma 8 dell’articolo 2.
0/3344/3/5ª
Chirilli, Cicolani
Il Senato,
visto l’articolo 3, comma 4 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, di cui al disegno di legge n. 3344, recante disposizioni agevolative per le alienazioni di beni registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro demandando ai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai funzionari ed ai titolari degli sportelli telematici nonché ai funzionari dell’Automobile Club d’Italia i compiti connessi all’autenticazione della relativa sottoscrizione;
che il comma 6 del medesimo articolo 3 demanda l’eventuale estensione ad altre categerie della possibilità di svolgere l’attività di cui al comma 4 ad un regolamento adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell’interno;
considerato che la suddetta estensione, assolutamente generica, persegue finalità poco chiare a favore di categorie che potrebbero rilevarsi non adeguate per preparazione e deontologia,
impegna il Governo:
affinché nella prima fase di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 4 venga eslcusa dall’attività ogni altra categoria oltre quelle già previste dal medesimo comma 4;
a subordinare l’eventuale successiva estensione ad altre categorie così come previsto dal comma 6 al parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344
al testo di conversione del decreto-legge
x1.0.12
Nocco, Boscetto
Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Delega al Governo in materia di semplificazione di tributi locali)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto alla revisione, armonizzazione e semplificazione, con effetto dal 1º gennaio 2006, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) soppressione dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
b) concentrazione in un’unica obbligazione fiscale ed in un’unica modalità di prelievo delle fattispecie attualmente costituenti presupposto impositivo dei due tributi;
c) eliminazione di duplicazioni amministrative e snellimento delle procedure gestionali dei prelievi;
d) mantenimento del regime delle attuali esenzioni vigenti per entrambi i tributi, anche con riferimento alle insegne di esercizio;
e) armonizzazione della normativa con il diritto sulle pubbliche affissioni;
f) soggettività passiva solidale al pagamento della nuova tassa per quanto concerne gli impianti pubblicitari da parte di chi dispone dell’impianto e di chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario;
g) revisione ed ammortizzazione del procedimento di accertamento e riscossione finalizzata alla maggiore efficienza, efficacia e semplificazione delle procedure;
h) accelerazione delle fasi contenziose relative ai prelievi e omogeneizzazione dei giudizi;
i) ridefinizione delle tariffe nel principio della salvaguardia dell’equilibrio finanziario complessivo;
j) determinazione forfetaria della tassa per l’occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo, comunale con linee elettriche, cavi, condutture e simili;
k) previsione di una tariffa massima, anche forfetaria, commisurata alle superfici ed alla durata, con articolazione delle tariffe secondo il beneficio economico ritraibile, prevedendo differenziazioni in relazione al numero degli aiutanti dei comuni e maggiorazione in ragione della differente importanza economica delle zone del territorio comunale, razionalizzando le attuali fattispecie imponibili;
l) abrogazione espressa delle norme incompatibili con le disposizioni di attuazione della presente delega.
2. Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato.
3. Per i due anni successivi alla data di scadenza dell’esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il margine per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti».