XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari , Servizio Studi - Dipartimento affari esteri , Servizio Studi - Dipartimento affari sociali , Servizio Studi - Dipartimento agricoltura , Servizio Studi - Dipartimento ambiente , Servizio Studi - Dipartimento attività produttive , Servizio Studi - Dipartimento bilancio , Servizio Studi - Dipartimento cultura , Servizio Studi - Dipartimento difesa , Servizio Studi - Dipartimento finanze , Servizio Studi - Dipartimento giustizia , Servizio Studi - Dipartimento istituzioni , Servizio Studi - Dipartimento lavoro , Servizio Studi - Dipartimento trasporti , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||||
Titolo: | Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - D.L. 35/2005 - A.S. 3344 Lavori preparatori al Senato - Parte I - Esame in sede consultiva e esame in sede referente (sedute dal 23 marzo al 14 aprile 2005) | ||||||
Serie: | Decreti-legge Numero: 182 Progressivo: 1 | ||||||
Data: | 05/05/05 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
decreti-legge |
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale D.L. 35/2005 - A.S. 3344 Lavori preparatori al Senato Esame in sede consultiva e esame in
sede referente
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n. 182/1 Parte I |
5 maggio 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Bilancio e politica economica
SIWEB
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File: D05035a
I N D I C E
Testo del progetto di legge A.S. 3344
Commissione 1a (Affari costituzionali)
§ Seduta del 22 marzo 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 22 marzo 2005 (pomeridiana)
Commissione 6a (Finanze e tesoro)
§ Seduta del 6 aprile 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 6 aprile 2005 (pomeridiana)
§ Seduta del 12 aprile 2005 (pomeridiana)
§ Seduta del 13 aprile 2005 (antimeridiana)
Commissione 7a (Istruzione pubblica, beni culturali)
Commissione 8a (Lavori pubblici, comunicazioni)
§ Seduta del 13 aprile 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 13 aprile 2005 (pomeridiana)
Commissione 9a (Agricoltura e produzione agroalimentare)
Commissione 10a (Industria, commercio, turismo)
Commissione 11a (Lavoro, previdenza sociale)
Commissione 12a (Igiene e sanità)
Commissione 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Commissione 14a (Politiche dell’Unione europea)
Commissione Questioni regionali
§ Seduta del 12 aprile 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 12 aprile 2005 (pomeridiana)
§ Seduta del 13 aprile 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 13 aprile 2005 (pomeridiana)
§ Seduta del 13 aprile 2005 (notturna)
§ Seduta del 14 aprile 2005 (antimeridiana)
§ Seduta del 14 aprile 2005 (pomeridiana)
§ Seduta del 14 aprile 2005 (notturna)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 3344
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (SINISCALCO) di concerto col Vice presidente del Consiglio dei ministri (FINI) col Vice presidente del Consiglio dei ministri (FOLLINI) col Ministro dell’interno (PISANU) col Ministro delle attività produttive (MARZANO) col Ministro delle comunicazioni (GASPARRI) col Ministro delle politiche agricole e forestali (ALEMANNO) col Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (MATTEOLI) col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) col Ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MORATTI) col Ministro per i beni e le attività culturali (URBANI)
col Ministro per la funzione pubblica (BACCINI) col Ministro per gli affari regionali (LA LOGGIA) e col Ministro per l’innovazione e le tecnologie (STANCA) |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2005 |
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Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
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Onorevoli Senatori. – Si illustrano di seguito gli articoli del decreto-legge:
Art. 1. - (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo). – I commi 1 e 2 mirano al rilancio del sistema portuale italiano; infatti, tenuto conto che il 95 per cento circa dei traffici commerciali internazionali si svolge via mare, diventa preminente procedere ad una rivisitazione, nei porti, dell’attività doganale intesa nella sua accezione più larga, vale a dire come «momento doganale», cioè sistema complesso che, sebbene finalizzato allo scopo di fare entrare o uscire una merce, si articola in tutta una serie di attività svolte da soggetti diversi che, nella realtà italiana, non sempre operano in modo coordinato.
In attesa che trovi definitiva applicazione il disposto dei commi 57, 58 e 59 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituiscono e disciplinano lo «sportello unico doganale», appare indispensabile procedere a forme di semplificazione e di coordinamento per le procedure di competenza delle altre amministrazioni al fine di:
– armonizzare le metodologie dei controlli con l’introduzione di tecniche che consentano il controllo mirato;
– eliminare le duplicazioni dei controlli stessi, previo opportuno coordinamento tra le amministrazioni interessate fino a prevedere la presentazione di certificazioni alternative;
– informatizzare le procedure portuali ed il collegamento telematico tra tutti gli uffici, le amministrazioni e gli enti operanti nei porti, al fine di costituire banche-dati integrate che favoriscano l’unificazione dei controlli, oggi diversificati e scoordinati, nonché di consentire, ove possibile, la trasmissione e la gestione elettronica dei dati.
Comma 3. Per evitare possibili danni alla competitività del relativo settore può essere utile un maggior controllo in occasione di passaggi intracomunitari di veicoli e, a tale fine, si ritiene necessario che anche l’Agenzia delle dogane possa ricevere le informazioni trasmesse in via telematica dai soggetti di imposta, informazioni che il comma 380 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) attualmente limita all’Agenzia delle entrate.
Comma 4. Nel contesto evolutivo del commercio internazionale, l’Agenzia delle dogane svolge un ruolo primario ed articolato che abbraccia aspetti di varia natura, fra i quali meritano di essere segnalati:
– la tutela fiscale ed erariale, sia nazionale sia comunitaria, inerente ai diritti doganali ed alle accise;
– il presidio della regolarità della produzione, dei commerci e dei traffici di beni soggetti alle suddette discipline;
– il contrasto ai traffici illeciti ed alle frodi, nella loro tipologia più ampia;
– la garanzia della sicurezza dei cittadini, in senso lato.
Per svolgere adeguatamente questo fondamentale ruolo, l’Agenzia delle dogane, a partire dall’anno 2001, si è dotata di nuovi strumenti tecnici, fra i quali numero 28 apparecchiature scanner installate nei principali porti ed interporti italiani, rispetto alle quali è necessario operare un potenziamento, anche in previsione dell’allargamento della CSI (Container Security Initiative), nonché assicurare la costante e piena funzionalità delle apparecchiature già installate.
Per la predetta operazione di potenziamento comprensiva della manutenzione complessiva del sistema, il comma 4 prevede l’utilizzo da parte dell’Agenzia delle dogane, entro il limite di ottanta milioni di euro, delle maggiori somme rispetto all’esercizio precedente versate all’Italia dall’Unione europea e che, per effetto dell’articolo 3, comma 1, lettera i), n. 3, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per essere destinati alla acquisizione di mezzi tecnici e strumentali e finalizzati al potenziamento dell’attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi da parte dell’amministrazione doganale.
Comma 5. Con tale disposizione si provvede all’istituzione di un fondo, che successivamente sarà ripartito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, tra i dicasteri competenti, avente ad oggetto il «sistema d’informazione visti», finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli stati membri dell’Unione europea di dati relativi ai visti.
Il comma 6 reca misure volte ad agevolare gli investimenti nelle attività aggiuntive dell’impresa. Il maggiore incentivo è costituito dall’elevazione del limite massimo di intervento della SIMEST Spa (Società italiana per le imprese all’estero), ora fissato al 25 per cento, al 49 per cento.
Comma 7. Al fine di rafforzare la lotta alla contraffazione, la disposizione è finalizzata ad evitare da un lato che l’importazione, l’esportazione, o la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni possano trarre in inganno il consumatore, danneggiandolo o recando danno alla produzione nazionale e, dall’altro, che si proceda all’acquisto di merce contraffatta, ove si abbia consapevolezza della dubbia provenienza della stessa. Ai sensi del comma 8, le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono destinate alla lotta alla contraffazione.
Con il comma 9, tenendo conto anche della recente sentenza della Corte di Cassazione, si interviene sulla citata legge n. 350 del 2003 ai fini di poter tutelare il made in Italy, sia tenendo conto del luogo di produzione dei prodotti (concetto di origine), sia avendo presente il produttore (concetto di provenienza).
Sempre sotto il profilo amministrativo, l’ampiezza dei fenomeni legati alla contraffazione induce a ritenere necessario un intervento di modifica dell’articolo 517 del codice penale (comma 10), al fine di inasprire le sanzioni in esso previste.
Con il comma 12 si intende dotare il controllo dei flussi di delocalizzazione produttiva di una misura volta a disincentivare, escludendo dai benefici previsti dalle leggi indicate nel comma citato, le imprese interessate ai suddetti fenomeni di delocalizzazione.
La disposizione recata dal comma 13 è finalizzata a favorire il rientro in Italia delle imprese italiane che abbiano realizzato all’estero le proprie strutture produttive, individuate anche sulla scorta dell’elenco in possesso delle strutture tecniche degli uffici del Ministro per gli italiani nel mondo, promuovendo appositi contratti di localizzazione che consentono accordi operativi per la realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, per la garanzia dei servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli enti locali e delle regioni.
Con il comma 14, si realizzano ipotesi migliorative delle norme disciplinanti le agevolazioni prestate dalla SIMEST Spa, in particolare nel caso in cui le imprese intendano investire nel campo della ricerca e della innovazione.
Da ultimo, il comma 15 prevede la possibilità, demandandone la concreta attuazione ad un decreto ministeriale, a favore dei funzionari delegati responsabili presso gli uffici all’estero, di effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte a loro favore: tali trasferimenti devono essere adeguatamente motivati e comunicati ai competenti uffici.
Art. 2. - (Disposizioni in materia fallimentare, processuale civile e libere professioni). – L’articolo in esame detta le prime urgenti disposizioni finalizzate alla modifica della legge fallimentare - regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - in ordine all’istituto della revocatoria ed alla procedura di concordato preventivo.
In particolare, l’istituto della revocatoria fallimentare viene rimodulato, attraverso un intervento che, da un lato, precisa meglio i presupposti per l’esercizio dell’azione (oggi sovente fonte di incertezze applicative e di contrasti giurisprudenziali) e, dall’altro, inserisce una completa disciplina di esenzioni dalla revocatoria, al fine di evitare che situazioni che appaiono meritevoli di tutela siano invece travolte dall’esercizio, spesso strumentale, delle azioni giudiziarie conseguenti all’accertata insolvenza del destinatario dei pagamenti.
Per quanto concerne il concordato preventivo, le nuove regole rendono i creditori divisibili in classi che rendono più omogenea l’espressione dei loro diversi interessi nell’ambito della procedura liquidatoria: il concordato diviene lo strumento attraverso il quale la crisi dell’impresa può essere risolta anche attraverso accordi stragiudiziali che abbiano ad oggetto la ristrutturazione dell’impresa.
Con i commi 3 e 4 sono apportate rispettivamente modifiche al codice di procedura civile e alla legge 20 novembre 1982, n. 890, finalizzate ad aggiornare le norme rispetto ai moderni strumenti della comunicazione informatica e ad introdurre alcune novità per una maggiore celerità delle procedure di cui il sistema «giustizia» non potrà non giovarsi in relazione alle esigenze della domanda di giustizia.
I commi 5 e 6 intervengono nella materia delle libere professioni, stabilendo al comma 5 che, qualora l’abilitazione professionale sia il requisito per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore deve iscriversi ai relativi albi professionali, non potendo, in caso contrario avere titolo ad espletare le funzioni oggetto del contratto di lavoro. Si prevede che il tirocinio possa essere svolto anche presso amministrazioni e società che si occupano di attività nel settore professionale.
Al comma 6 vengono dettate disposizioni in ordine alla composizione delle commissioni per l’esame di Stato, stabilendo che alla nomina di metà dei commissari provveda l’ordine professionale.
Con il comma 7 si stabilisce il criterio della tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti per l’istituzione di nuovi ordini professionali, mentre il comma 8 detta disposizioni in ordine al riconoscimento di associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentare.
Art. 3. - (Semplificazione amministrativa). – L’articolo interviene, ai commi 1 e 2, in ordine alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituendo l’articolo 19.
Il comma 1 del nuovo articolo 19 mira ad ampliare le ipotesi nelle quali può essere svolta una attività senza richiedere alle pubbliche amministrazioni provvedimenti di licenza, autorizzazione, permesso ovvero l’iscrizione in albi o ruoli.
In particolare, una semplice dichiarazione dell’interessato (cittadino o impresa) sostituisce tutti i provvedimenti di natura abilitativa, nei casi in cui il rilascio degli stessi dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti previsti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.
La norma, in considerazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, esclude dalla liberalizzazione gli atti imposti dalla normativa comunitaria. Sono poi esclusi anche gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte ad interessi particolarmente sensibili: difesa nazionale, pubblica sicurezza, amministrazione della giustizia, tutela della salute e della pubblica incolumità, dell’amministrazione delle finanze e del patrimonio culturale e paesaggistico.
È previsto, tra l’altro, che la pubblica amministrazione non possa chiedere ai soggetti dichiaranti informazioni o certificazioni, quando le abbia già in suo possesso o possa acquisirle direttamente presso altre pubbliche amministrazioni.
L’interessato può svolgere l’attività oggetto della dichiarazione decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia. Peraltro, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l’amministrazione può verificare carenze nella dichiarazione e adottare provvedimenti interdittivi e di rimozione degli effetti.
Il novellato comma 3 dell’articolo 19 fa comunque salvo il potere dell’amministrazione di agire in via di autotutela entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi di destinatari e controinteressati, come previsto in via generale dall’articolo 21-novies, comma 1, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, di modifica della legge n. 241 del 1990.
Infine, il comma 5 del nuovo articolo 19, stante la commistione di diritti soggettivi e interessi legittimi, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative all’applicazione delle norme contenute nei commi 1, 2 e 3.
Con il comma 2 dell’articolo 3 si prevede la possibilità che il venditore richieda la prima registrazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) attraverso lo sportello telematico dell’automobilista, con le modalità semplificate di sottoscrizione previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con il comma 3 si provvede ad adeguare, conseguentemente il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
I commi da 4 a 6 trovano applicazione nei casi nei quali sia necessaria l’autenticazione della sottoscrizione per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati e rimorchi ovvero in caso di costituzione di diritti di garanzia su tali beni, il cui valore non deve, però, superare i 25.000 euro.
In tali fattispecie, oggi viene effettuata esclusivamente dai notai, si prevede la possibilità che il «servizio» sia gratuito e possa essere prestato anche da alcune categorie di pubblici funzionari, dai funzionari e titolari degli sportelli telematici dell’automobilista e da funzionari dell’Automobile Club. Ciò dovrebbe agevolare il cittadino nelle pratiche afferenti alla trascrizione degli atti e delle dichiarazioni suddette ed in ogni altro caso in cui la legge riconnette effetti giuridici alla presentazione degli stessi con sottoscrizione autenticata, in quanto sarà possibile rivolgersi ad una platea più ampia di soggetti legittimati ad apporre la necessaria autenticazione.
La disposizione in esame affida ad un decreto di natura regolamentare la concreta disciplina di tale facoltà e prevede, altresì, la possibilità che, attraverso lo strumento del regolamento, si estenda anche ad altri soggetti lo svolgimento di tale attività di autenticazione della sottoscrizione.
Art. 4. - (Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311). – L’articolo in esame prevede alcune modifiche all’articolo 1 della legge finanziaria 2005, legge 30 dicembre 2004, n. 311.
In particolare, con l’abrogazione del comma 82 si interviene sulle norme finalizzate al contrasto di atti illeciti per gli enti che utilizzano finanziamenti pubblici.
La modifica al comma 344 è volta a stabilire che la decorrenza delle comunicazioni di cessione di fabbricati di cui al medesimo comma 344 e comma 345 sia collegato al decreto di approvazione del modello di comunicazione.
Con le modifiche al comma 362, si prevede, inoltre, che al Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, siano riassegnate, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, anche le dotazioni relative a residui passivi perenti oltre che quelle in conto residui.
Infine, con la abrogazione al comma 540 si provvede all’abrogazione delle disposizioni relative alla rideterminazione della rendita catastale di opifici e immobili costituiti per attività industriale.
Art. 5. - (Interventi per lo sviluppo infrastrutturale). – La disposizione al comma 1, individua, in coerenza con la normativa volta all’accelerazione della spesa per investimenti, una priorità nei finanziamenti erogati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica CIPE, anche sulla base delle risorse rese disponibili dalla riforma degli incentivi, individuandola negli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche.
Con i commi da 2 e 3 si prevede che il CIPE destini una quota del fondo per le aree sottoutilizzate per la riqualificazione ed il miglioramento della dotazione delle infrastrutture materiali ed immateriali delle città e delle aree metropolitane, in grado di accrescerne le potenzialità competitive.
In ordine all’individuazione degli obiettivi è prevista una attività propositiva dei comuni sulla base di criteri e procedure stabilite con un pregnante coinvolgimento delle regioni e comuni e del partenaritato istituzionale ed economico sociale di livello nazionale, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20.
Il comma 4 dispone che, alla realizzazione delle infrastrutture che verranno realizzate con il project financing, possano essere destinati anche agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali.
Con il comma 5, e seguenti, sono dettate disposizioni finalizzate a permettere un’accelerazione nella realizzazione delle opere ritenute strategiche ed urgenti; in particolare, a tale fine, vengono ritenute tali gli interventi relativi alle concessioni autostradali il cui iter di approvazione sia già completato.
A tale fine, per ciascuno degli interventi viene nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Commissario straordinario cui vengono attribuiti le funzioni, i compiti ed i poteri previsti dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Qualora si tratti di opera di interesse regionale o interregionale la procedura di nomina o sostituzione coinvolge anche la regione o la provincia autonoma interessata, ovvero in caso sia di interesse interregionale, anche il sindaco della città metropolitana.
I commissari hanno il precipuo compito di evitare o rimuovere gli ostacoli o ritardi per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse.
Nell’ottica dell’accelerazione, il comma 10, per quanto concerne la realizzazione dei terminali di gassificazioni già autorizzati e classificati quali infrastrutture strategiche, assegna agli enti preposti alla concessione delle necessarie autorizzazioni e permessi il termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali il Ministero delle attività produttive provvede alla nomina di un «commissario ad acta» per i relativi adempimenti.
Il comma 12 detta disposizioni in ordine ai casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi del regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, prevedendo che l’appaltatore debba provvedere entro il termine assegnato allo sgombero delle aree di lavoro. In caso contrario la stazione appaltante provvede a ciò addebitando i relativi costi all’appaltatore.
Il comma 14 autorizza un contributo di cinque milioni di euro per quindici anni per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell’area delle acciaierie di Genova-Cornigliano a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri che, per tale finalità, è opportunamente reintegrato di tale cifra.
Con il comma 15 si prevede una proroga dei vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti.
La disposizione, infine, recata dal comma 16 prevede la possibilità di utilizzare parte delle risorse assegnate dalla legge finanziaria per il 2003 - legge 27 dicembre 2002, n. 289 - per finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato anche per la realizzazione di incubatori per le imprese produttive.
Art. 6. - (Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse). – La disposizione interviene sull’utilizzo del fondo rotativo per il sostegno alle imprese previsto dalla citata legge finanziaria 2005. In particolare, il comma 1 destina una quota pari ad almeno il 30 per cento della dotazione finanziaria di detto fondo al sostegno di attività di ricerca e sviluppo delle imprese, il cui svolgimento è affidato, anche congiuntamente, a soggetti della ricerca pubblica.
L’individuazione concreta degli obiettivi e le modalità di utilizzo della quota parte del fondo rotativo è affidata al programma nazionale di ricerca approvato annualmente dal CIPE.
La disposizione interviene, poi, sull’utilizzo complessivo di detto fondo, individuando specifiche priorità nell’utilizzo: in particolare vengono individuati come prioritari i progetti di investimento relativi agli interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, a programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico, alla realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei.
Al comma 4 viene prevista la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per la realizzazione di programmi strategici di ricerca aventi come soggetti imprese, università ed enti pubblici di ricerca e che comprendano una destinazione di almeno il 10 per cento delle risorse per la formazione, la realizzazione o il potenziamento dei distretti tecnologici, l’incentivazione degli investimenti in ricerca delle imprese con particolare attenzione a quelle di piccola e media dimensione.
Con il comma 5 si prevede la possibilità che il CIPE, su proposta dei Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle attività produttive, destini una quota del fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell’ambito dei distretti tecnologici, definendo contestualmente le caratteristiche delle iniziative da finanziare.
Il comma 6 dispone in ordine alla proroga delle convenzioni stipulate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in ordine alle attività istruttorie per la concessione di incentivi, prevedendo che le stesse possano proseguire per un periodo non superiore all’originaria durata e con una riduzione del corrispettivo di almeno il 20 per cento.
Il comma 7 definisce il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni in ordine alla definizione dei criteri ed indirizzi per la ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari ed alla corresponsione agli studenti meritevoli e bisognosi di contributi in conto interessi sui prestiti fiduciari stessi.
Con i commi 8 e seguenti, al fine di rafforzare l’innovazione e la produttività dei distretti e dei settori produttivi a livello territoriale, si prevede che il CIPE si costituisca in Comitato dello sviluppo, con modalità semplificate di funzionamento.
Tale Comitato, con il coinvolgimento delle parti sociali e su proposta dei Ministeri interessati, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali, ne coordina i relativi interventi sulla base sia degli incentivi esistenti, anche mediante un loro riordino, ovvero proponendone di nuovi, sia con interventi in infrastrutture materiali ed immateriali, ovvero con altre forme, facendo ricorso alle modalità previste dall’articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Tali ultime modalità vengono peraltro utilizzate dal Comitato dello sviluppo con finalità di promozione del trasferimento tecnologico e del rafforzamento dell’innovazione delle imprese che si associano con università, centri di ricerca ed istituti di istruzione e formazione per la predisposizione ed attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici.
La disposizione, da ultimo, prevede che il Comitato dello sviluppo coordini, per le finalità sopra individuate, gli strumenti e le risorse finanziarie esistenti in bilancio, il Fondo per le aree sottoutilizzate, nonché il fondo rotativo per il sostegno alle imprese.
Con le medesime procedure semplificate di funzionamento analoghe a quanto stabilito dal comma 8, il successivo comma 12 stabilisce la costituzione del CIPE in Comitato per l’attrazione delle risorse, finalizzato al coordinamento e sviluppo delle iniziative per accrescere l’attrazione di investimenti e persone di alta qualifica in Italia. Con i commi seguenti si prevede che all’attuazione delle strategie e obiettivi generali provveda la società Sviluppo Italia, utilizzando, anche lo strumento del contratto di localizzazione, già disciplinato dalle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e 9 maggio 2003, n. 16, al cui finanziamento si provvede con quota parte del fondo aree sottoutilizzate.
Tale norma ha l’obiettivo di attrarre non solo capitali per investimenti in produzione, servizi e ricerca, ma anche capitale umano di alto profilo professionale e culturale come, ad esempio, studenti, ricercatori e studiosi, professionalità in grado di apportare particolare valore al Paese.
Il Paese potrà in tal modo:
– rafforzare la propria capacità di attrarre investimenti esteri soprattutto migliorando la conoscenza all’estero delle opportunità offerte agli investitori e potenziando lo strumento del contratto di localizzazione;
– consolidare e rafforzare la presenza delle imprese estere già operanti nel Paese;
– migliorare la competitività dei sistemi territoriali nei settori a più elevato contenuto tecnologico, anche elevando l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e del sistema infrastrutturale;
– attirare le direzioni strategiche delle imprese estere e i loro centri di ricerca e sviluppo, in quanto luoghi di creazione e di diffusione di nuove conoscenze e formazione di nuove professionalità;
– attirare studenti stranieri e ricercatori di valore, anche agevolando il rientro di quelli italiani.
Art. 7. - (Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali). – La norma intende chiarire che gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83 possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate e finanziate con una quota del Fondo aree sottoulitizzate, stabilita dal CIPE ed attuato dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della società Infratel Italia s.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della società Innovazione Italia S.p.a.
Al comma 2 si provvede al rinnovo del contributo statale, per il triennio 2005-2007, a favore della fondazione Ugo Bordoni.
La disposizione recata al comma 3 è finalizzata a contrastare la diffusione di apparecchi irregolari o illegali. Al termine dell’anno 2004 erano legalmente autorizzati circa 140.000 apparecchi con vincite in denaro e circa 240.000 senza vincite in denaro. Stime dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato individuano in almeno 20-25.000 gli apparecchi che consentono vincite in denaro, operando illegalmente o irregolarmente dal punto di vista autorizzatorio, ed in almeno 40-45.000 gli apparecchi senza vincite in denaro che si trovano nelle medesime situazioni di non conformità alle autorizzazioni di legge.
Con la disposizione in esame si intendono utilizzare sistemi elettronici di identificazione e controllo che permettono l’analisi del software di gestione del gioco per controllare l’esistenza di variazioni, anche minime rispetto a quanto certificato e depositato presso i Monopoli di Stato, al fine far emergere situazioni illegali o irregolari.
Art. 8.- (Riforma degli incentivi). – La norma intende promuovere le relazioni tra banca e impresa e rafforzare il mercato del credito, il cui sviluppo, specie nel Sud, è indispensabile per favorire la competitività del sistema produttivo. L’intervento appare di particolare urgenza in vista di «Basilea 2» (nuovo schema concernente la convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali per le banche attive a livello internazionale) e in presenza di una progressiva attenuazione delle intensità di aiuto, che rende improrogabile il ricorso all’effetto leva correlato agli incentivi in conto interessi.
La nuova regolamentazione si applica sia alle agevolazioni concesse ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sia a quelle disposte attraverso patti territoriali, contratti di programma e contratti d’area che utilizzano le procedure di cui alle norme della citata legge n. 488 del 1992 per la determinazione delle agevolazioni accordate.
Il comma 1, alle lettere da a) a d), stabilisce le modalità del coinvolgimento degli istituti bancari per migliorare l’allocazione delle risorse. Il coinvolgimento finanziario degli istituti farà sì che questi investiranno nelle imprese che, a medio-lungo termine, avranno capacità di restituzione (cioè redditività). Questo sistema di valutazione, oltre ad attenuare fenomeni distorsivi della concorrenza, permetterà di selezionare investimenti più competitivi che, con maggiore probabilità rispetto al sistema pregresso, daranno luogo a occupazione stabile e gettito fiscale. Il principio guida di cui al punto e) formula una indicazione di coerenza con la logica complessiva dello strumento: l’insieme di parametri che (in aggiunta alla valutazione bancaria) determinerà gli esiti delle graduatorie dovrà cogliere fenomeni con caratteristiche specificate: coerenti in relazione agli obiettivi, misurabili e pienamente verificabili ex-post, ossia non suscettibili di espedienti formali tali da avvantaggiare i temerari in danno dei più corretti.
Il comma 2 rimanda alla disciplina secondaria per la normativa di dettaglio, stabilendo alcuni criteri e princìpi.
Il comma 3 stabilisce – anche ai fini della prima applicazione – che l’ambito di applicazione della disciplina esclude i contratti di programma che sono di imminente approvazione da parte del CIPE; l’espressione «formalmente attribuite» si riferisce all’intervenuta conclusione della seconda fase della procedura prevista al punto 7.2 della delibera n. 26 del 25 luglio 2003 e, cioè, alla acquisizione della formale proposta del contratto di programma al CIPE da parte del Ministro delle attività produttive. Ciò allo scopo di non pregiudicare rilevanti investimenti di imminente attuazione.
Il comma 4 individua i soggetti preposti a svolgere le istruttorie con il nuovo regime e prevede una eccezione transitoria che tiene conto di un regime convenzionale già in atto.
La disposizione contenuta nel comma 6 è volta ad assicurare che, nel primo biennio, il volume di investimenti privati agevolati con le norme oggetto di riforma sia equivalente a quello medio agevolato negli anni 2003 e 2004, nonché a garantire che i risparmi conseguenti all’applicazione della riforma degli incentivi siano impiegati, nell’ambito degli strumenti finanziati con il Fondo per le aree sottoutilizzate, per incrementare i finanziamenti agli investimenti pubblici in infrastrutture, materiali e immateriali, così da pervenire ad un miglior equilibrio tra le due componenti della spesa in conto capitale.
Con i commi 7 e seguenti, sono dettate disposizioni in ordine a modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, finalizzati, sostanzialmente, a rendere coerenti le agevolazioni alla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli, nonché ad ampliare il riferimento di età dei soggetti beneficiari degli interventi.
Art. 9. - (Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione). – L’articolo 9, prevede l’erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute in studi e consulenze per le piccole e medie imprese rientranti nella definizione di microimprese, di cui alla raccomandazione della Commissione europea relative alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, che partecipino a processi di concentrazione.
Il premio spetta a condizione che il processo di concentrazione o di aggregazione sia ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e i ventiquattro mesi successivi; l’impresa risultante al termine dei predetti processi deve comunque rientrare nella tipologia di piccola o media impresa; inoltre, tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato l’attività nell’anno precedente alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione ed essere residenti in Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Il premio di concentrazione consiste in un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, e condizionato alla trasmissione di un’istanza all’Agenzia delle entrate da parte dell’impresa derivante dalla concentrazione e spetta fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
Art. 10. - (Disposizioni in materia di agricoltura). – Il comma 1 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in particolare con la modifica dell’articolo 34, comma 2, lettera c), stante anche la modifica dell’articolo 2135 del codice civile, si intende rendere applicabili anche alle cooperative di trasformazione i benefici già previsti per gli agricoltori, ivi comprese le cooperative di produzione; con la soppressione del comma 3 del citato articolo 34 si intende, ai fini dell’individuazione dell’ammissione ai benefici, prescindere da individuazioni di volumi massimi di affari entro i quali fruire del regime speciale dell’IVA agricolo.
Con le ulteriori lettere si intendono favorire le cessioni tra agricoltura e sopprimere il divieto di separazione facoltativa delle attività prevista dall’articolo 36 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Con la lettera e) viene stabilito che tutti i contribuenti cui si rende applicabile il regime speciale agricolo, compresi i soggetti in regime di esonero, possono optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.
Il comma 2 reca alcune modifiche alle imposte relative alla produzione di alcool e birra, con effetto a decorrere dal 2005.
Con il comma 3 si prevede l’adozione, entro il 31 dicembre 2005, di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, finalizzato a rideterminare le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli per assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006.
Ulteriori nuove entrate pari a 115 milioni di euro annui perverranno da una rimodulazione delle aliquote di accisa di cui al comma 2 per il tramite di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, con effetto dall’anno 2006.
Il comma 5 introduce lo strumento dei «contratti di distretto», in connessione con i contratti di filiera, al fine di localizzare in maniera ancora più efficiente l’intervento a sostegno del settore agroalimentare.
Il comma 6 specifica che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l’attivazione di contratti di distretto, prevedendo anche la possibilità di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.
L’istituzione dei contratti di distretto non produce oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto le risorse ad esse destinate sono ricomprese all’interno dei fondi disponibili ai sensi dell’articolo 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il comma 7 dà attuazione al disposto dell’articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che ha previsto la gestione, da parte dell’ ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare), degli interventi operati dal Fondo interbancario di garanzia (FIG). Viene conseguentemente prevista la soppressione del FIG, dal momento che le sue funzioni ed i suoi rapporti giuridici attivi e passivi sono passati in capo all’ISMEA.
Il comma 8 prevede che la garanzia prestata da ISMEA, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sia assistita anche dalla garanzia dello Stato, anche per un più rigoroso rispetto del dettato degli Accordi di Basilea 2 da parte di ISMEA.
Il comma 9 fa confluire le risorse inutilizzate per la meccanizzazione dell’agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinate originariamente al Fondo per il risparmio idrico ed energetico, all’ISMEA per rafforzare l’intervento dell’Istituto nell’azione di garanzia finanziaria alle imprese agricole ed agroalimentari.
Con il comma 10 si stabilisce che il Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo di favorire l’internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani promuova per il tramite della società Buonitalia spa, un programma di azioni per garantire un migliore accesso ai mercati internazionali. All’attuazione di tali disposizioni, ivi inclusa l’individuazione delle effettive risorse finanziarie disponibili, si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 11. - (Sostegno e garanzia dell’attività produttiva). – L’articolo 11 incrementa di 100 milioni di euro, per l’anno 2005, il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, istituito con il comma 106 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con dotazione per il medesimo anno di 45 milioni di euro.
Sviluppo Italia Spa utilizza le risorse del citato Fondo per sottoscrivere o acquistare quote di capitale di imprese produttive che presentano nuovi programmi di sviluppo, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo quanto stabilito dal CIPE e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 350 del 2003.
Con i commi 3, e seguenti, si prevede l’istituzione di apposito Fondo finalizzato a finanziare gli interventi consentiti dagli orientamenti dell’Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Il Fondo, con dotazione pari a 35 milioni di euro per l’anno 2005, è alimentato con parte delle risorse disponibili nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito con il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nel quale confluiscono le entrate derivanti dalla proroga dei termini in materia di definizione di illeciti edilizi.
Il comma 5 prevede l’istituzione di un Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il compito di esercitare le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese. Per la valutazione e l’attuazione di tali interventi il Comitato si avvale di Sviluppo Italia Spa.
Comma 6. Mediante una delibera CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, si provvederà a dettare i criteri e le modalità per l’attuazione delle sopraccitate disposizioni.
Con il comma 7 si provvede alla modifica del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale decreto è intervenuto modificando la struttura e l’operatività del Fondo centrale di garanzia per le imprese artigiane di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge n. 662 del 1996, disponendo che il Fondo stesso operi esclusivamente attraverso la prestazione di cogaranzie e controgaranzie in favore dei confidi: la previsione di non contemplare le banche tra i beneficiari del Fondo centrale di garanzia per le imprese artigiane impedisce alle Piccole medie imprese artigiane di ottenere una garanzia diretta da parte del Fondo stesso su un proprio finanziamento bancario, senza che vi sia una contestuale copertura da parte di un confidi. Il Fondo è divenuto, quindi, un organo di garanzia esclusivamente nei confronti dei consorzi di garanzia fidi; ne deriva che un’impresa per poter accedere alla copertura del Fondo dovrebbe:
a) divenire esclusivamente socia di un confidi;
b) sostenere dei costi di accesso al credito più onerosi rispetto alla caso della garanzia diretta, in quanto oltre alla commissione per la controgaranzia del Fondo, la PMI dovrebbe sostenere anche la commissione dovuta al confidi.
Si tratta quindi di procedere ad un adeguamento dei Fondi pubblici di garanzia alle nuove regole di «Basilea 2».
In primo luogo, è opportuno ricordare che la copertura prevista dall’articolo 13, comma 28 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, è in realtà una forma di riassicurazione del confidi e non una vera e propria controgaranzia riconosciuta in base ai princìpi di «Basilea 2». Difatti, allo stato attuale, in caso di default dell’obbligato principale e del confidi, la banca non può escutere il Fondo di garanzia; al contrario, il Comitato di Basilea ha previsto che la controgaranzia è riconosciuta valida, ai fini di mitigazione del rischio di credito, solo qualora possa essere attivata dalla banca una volta verificatasi l’insolvenza dell’obbligato principale e del primo garante.
Inoltre, la nuova regolamentazione di vigilanza ha previsto che le garanzie dovranno diventare dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili e a prima richiesta, cioè immediatamente escutibili al verificarsi dell’insolvenza dell’obbligato principale. Data l’assoluta importanza e l’indifferibilità della questione, appare infine opportuno che l’adeguamento del Fondo di garanzia alle nuove regole in materia di requisiti patrimoniali delle banche possa essere attuato con un provvedimento di natura non regolamentare. Solo procedendo in tempi rapidi alla suddetta riforma, il Fondo potrà porsi come punto essenziale di riferimento per imprese, banche e confidi, nella non facile transizione verso l’ormai imminente traguardo rappresentato dall’entrata in vigore del nuovo Accordo di Basilea sulla vigilanza bancaria (Basilea 2). Al riguardo, si rammenta che il recente Fondo di garanzia per il credito al consumo, istituito con decreto del Ministero delle attività produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 risponde ai requisiti imposti da «Basilea 2».
Con il comma 8 si provvede all’ampliamento dell’applicabilità degli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale nei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali interessati e alle parti economiche e sociali, per individuare adeguate soluzioni a situazioni di crisi di particolare rilevanza. Con i successivi commi 9 e 10 viene definita l’entità finanziaria del contributo straordinario e vengono dettate le necessarie disposizioni di copertura finanziaria a carico del Fondo aree sottoutilizzate.
La norma proposta, quindi, concorre all’attuazione degli impegni presi dal Governo con un contributo straordinario di 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008 attraverso un’estensione degli interventi previsti dal decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 266 e 267 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
La copertura dell’onere è posta carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Con il comma 11 viene prorogata a tutto il 2010 l’applicazione delle condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica alle imprese interessate da processi di sviluppo e di ristrutturazione produttiva.
Il comma 12 prevede l’estensione, per il tramite di provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, delle condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 1996, n. 39, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni dell’alluminio, piombo argento e zinco e ciclo cloro soda per gli impianti già esistenti in alcune zone della Sardegna.
Art. 12. - (Rafforzamento e il rilancio del settore turistico). – L’articolo 12 persegue lo scopo di incentivare il turismo in ambito nazionale, risorsa sulla quale il nostro Paese deve fare sicuro affidamento. Pertanto, al fine rilanciare l’Italia in ambito europeo e mondiale come Paese dalle grandi attrattive turistiche, archeologiche e culturali, il comma 1 istituisce un Comitato nazionale per il turismo, composto da figure istituzionali dello Stato e delle regioni e da rappresentanti delle principali associazioni di categoria, con compiti di coordinamento delle politiche di indirizzo del settore turistico.
Al comma 2, si prevede la trasformazione dell’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) in Agenzia nazionale del turismo italiana, sottoposta all’attività di indirizzo e vigilanza del Ministero delle attività produttive.
L’Agenzia, ente giuridico di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, e succede all’ENIT in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
L’Agenzia, per il proprio funzionamento, dal punto di vista finanziario si avvale di contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, di contributi diversi e di proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi. Esclusivamente per l’anno 2005, quale fase di avvio, viene prevista l’erogazione di un contributo di 20 milioni di euro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, si provvede all’organizzazione ed alla disciplina dell’Agenzia, prevedendo la costituzione di un apposito Comitato tecnico-consultivo e dell’Osservatorio nazionale del turismo.
Con i commi 8, e seguenti, si disciplina il progetto «Scegli Italia», approvato dal Comitato dei Ministri per la Società dell’informazione in data 16 marzo 2004, con l’obiettivo di incrementare i flussi turistici nazionali ed internazionali mediante l’uso di tecnologie digitali, che in questo campo giocano un ruolo determinante.
In particolare, è stata prevista e finanziata la realizzazione di una piattaforma digitale interattiva, denominata «Italia.it» (la cui prima versione dovrà essere realizzata entro il mese di maggio 2005) che consente la promozione dell’Italia, l’aggregazione delle strutture ricettive con funzioni di prenotazioni on-line, di gestione di contenuti informativi di qualità (e-content) e di erogazione di servizi avanzati. L’incarico di provvedere alla realizzazione e gestione di «Italia.it» è stato conferito ad Innovazione Italia Spa, società strumentale al Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’innovazione e le tecnologie, in raccordo con le iniziative delle regioni.
La norma è necessaria data l’urgenza di procedere allo sviluppo del progetto, per essere operativi, in vista della prossima stagione turistica e dei giochi olimpici invernali dell’anno 2006.
Art. 13. - (Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego, nonché conferma dell’indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell’attività lavorativa). – La disposizione, al comma 1, è finalizzata ad indicare, come previsto dall’art. 1, comma 42, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le risorse necessarie a garantire la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dalla citata legge n. 243 del 2004.
In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, si disciplina:
al comma 2, lettera a), l’elevazione della misura e della durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori non agricoli in relazione alle prestazioni in pagamento dal 1º aprile 2005 al 31 dicembre 2006. In particolare la durata massima del trattamento è estesa a 7 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a 10 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e la percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al 50 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori mesi (il decimo mese per i lavoratori con età pari o superiore a cinquanta anni);
al comma 2, lettera b), l’incremento, per l’anno 2005, per un importo pari a 150 milioni di euro (da 310 milioni di euro a 460 mln di euro), delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finalizzate a nuove concessioni o proroghe di ammortizzatori sociali nel caso di crisi occupazionali gestite attraverso accordi conclusi in sede governativa;
al comma 2, lettera c), al datore di lavoro che assume un lavoratore posto in mobilità in deroga alla vigente normativa (comma 155, articolo 1 della legge n. 311 del 2004) spettano gli sgravi contributivi (contribuzione per apprendisti per 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato o 12 mesi per il tempo determinato, prorogabili a 24 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, e dell’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223) o l’erogazione dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, con determinati limiti fissati nella norma di riferimento (legge n. 223 del 1991, articolo 8, comma 4).
La norma prevede altresì che in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni straordinari CIGS in deroga alla vigente normativa (comma 155, articolo 1, legge n. 311 del 2004) o posti in CIGS per crisi aziendale dovuta a cessazione di attività (per 12 mesi ai sensi della legge n. 223 del 1991 articolo 1 o per ventiquattro mesi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291) spettano al datore di lavoro i benefici previsti dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino al 31 dicembre 2005; in questo secondo caso non si applicano, nel limite di spesa 10 milioni di euro, i limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all’ammissione per l’impresa ai trattamenti CIGS e non si applicano le riduzioni connesse con l’entità dei benefici.
Il pacchetto complessivo dei benefici non si applica, al fine di evitare comportamenti elusivi, nel caso in cui tra l’impresa accipiente e l’impresa di provenienza vi siano rapporti di collegamento o controllo;
– al comma 2, lettera d), il riconoscimento di un incentivo per i trasferimenti dei lavoratori che accettino una sede di lavoro distante più di 100 chilometri dal luogo di residenza. In favore di costoro si prevede l’ erogazione una tantum di una somma pari a una mensilità dell’indennità di mobilità in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi o pari a tre mensilità dell’indennità di mobilità in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 18 mesi;
– per le finalità di cui alle lettere da b) a d) del comma 2, con il comma 3 si dispone un conseguente incremento di dotazione del Fondo per l’occupazione;
– al comma 4, il rifinanziamento, per 10 milioni di euro per l’anno 2005, del fondo per lo sviluppo relativo agli interventi per la reindustrializzazione delle aree di crisi, prevedendo che nella selezione degli interventi il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, dà priorità alle crisi occupazionali che stanno emergendo nel Paese;
– al comma 5, la copertura degli interventi di cui ai commi da 2 a 4;
– al comma 6, la clausola di salvaguardia prevista dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;
– al comma 7, la conferma del riconoscimento del trattamento ordinario di disoccupazione non agricola in favore dei lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori.
Infatti, l’indennizzabilità della disoccupazione a seguito della sospensione dell’attività lavorativa ha trovato applicazione sulla base delle istruzioni emanate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con circolare n. 53140 del 23 febbraio 1953, a seguito di direttiva del Ministero del lavoro.
In particolare l’INPS ha disposto il pagamento dell’indennità nei confronti dei lavoratori sospesi e subordinatamente all’ottemperanza delle norme sul collocamento, così che l’indennità è riconosciuta ai lavoratori che, all’atto della sospensione dell’attività lavorativa, facciano valere i requisiti di due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione. Nella prassi dell’Istituto tale indennità non è concessa nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale e non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
al comma 8, la conferma del riconoscimento del trattamento di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai soli dipendenti delle imprese del settore artigianato sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, la cui indennizzabilità è stata operata a seguito della nota del Ministero del lavoro n. 105611 del 29 luglio 1998 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi enti di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a 120 ore.
Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
Le complessive disposizioni dai commi da 7 a 12 sono quindi dirette a dare certezza:
a) agli eventi transitori, da definire con decreto interministeriale, sottostanti alle sospensioni di lavoro indennizzabili, determinando altresì il numero massimo annuo di giornate indennizzabili;
b) ai criteri soggettivi di accesso alla prestazione;
c) all’individuazione dei casi di esclusione;
d) alla definizione del procedimento per l’individuazione dei lavoratori.
La disposizione di cui al comma 13, lettera a), si rende necessaria a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 13 gennaio 2005, che ha censurato la norma, ora oggetto di modifica, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire la leale collaborazione fra Stato e regioni con riguardo al concreto svolgimento sul territorio regionale della formazione professionale, mentre la modifica di cui al comma 13, lettera b), corrisponde ad una richiesta delle regioni che chiedono una maggiore presenza nell’ambito dell’Osservatorio per la formazione continua.
Art. 14. - (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni di volontariato). – L’articolo 14 introduce la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e dei soggetti all’imposta sulle società delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale.
In particolare, ai sensi del comma 1, le liberalità in argomento sono deducibili nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro annui. Inoltre, ai sensi del comma 2, l’agevolazione può essere concessa a condizione che il soggetto che beneficia delle liberalità rappresenti con completezza e analiticità, nelle proprie scritture contabili, le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
La disposizione contenuta nel comma 3, attribuisce la facoltà di continuare ad applicare l’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il comma 4 dispone che qualora il soggetto erogatore esponga nella propria dichiarazione dei redditi deduzioni operate in violazione dei presupposti di deducibilità la sanzione amministrativa – nella misura dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito – sia maggiorata del 200 per cento.
Inoltre, ai sensi del comma 5, qualora la deduzione risulti indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
Il comma 6 stabilisce, infine che la deducibilità delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
I commi 7 e 8 intervengono direttamente sul corpo del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, modificando gli articoli 10 e 100.
Il comma 7, alla lettera a), introduce, al comma 1 dell’articolo 10 del TUIR, dopo la lettera l-ter), la lettera l-quater), con la quale rende deducibili dalla determinazione del reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
Il comma 7, lettera b), interviene sul comma 2 dell’articolo 100 del citato testo unico delle imposte sui redditi, modificando le lettere a) e c).
Con l’intervento alla lettera a) si evita il pericolo di sovrapposizione derivante dalla prevista sostituzione della lettera c).
La lettera c) rende integralmente deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali a favore di università e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
Il comma 8 consente di esentare da tasse e imposte indirette, diverse da quella sul valore aggiunto, gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché degli enti parco regionali e nazionali, infine, riduce del novanta per cento gli onorari notarili relativi agli atti di donazione di cui trattasi.
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Relazione tecnica
(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
... Omissis ...
Art. 4. Finanziamento agli investimenti
... Omissis ...
49. L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «made in Italy».
Codice Penale
...Omissis...
Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
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REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
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Art. 67.
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) Gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario . Sono salve le disposizioni delle leggi speciali
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Art. 70.
Beni acquistati dal coniuge del fallito
I beni, che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprietà di lui. Il curatore è legittimato ad apprenderne il possesso.
Se i beni stessi furono nel frattempo alienati o ipotecati, la revocazione a danno del terzo non può aver luogo se questi prova la sua buona fede.
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TITOLO III
DEL CONCORDATO PREVENTIVO
DELL’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
DI CONCORDATO PREVENTIVO
Art. 160.
Condizioni per l’ammissione alla procedura
L’imprenditore che si trova in istato d’insolvenza, fino a che il suo fallimento non è dichiarato, può proporre ai creditori un concordato preventivo secondo le disposizioni di questo titolo se:
1) è iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, ed ha tenuto una regolare contabilità per la stessa durata;
2) nei cinque anni precedenti non è stato dichiarato fallito o non è stato ammesso a una procedura di concordato preventivo;
3) non è stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria o il commercio.
La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni:
1) che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato; ovvero, se è proposta una dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi;
2) che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall’art. 46, sempreché la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1.
Art. 161.
Domanda di concordato
La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, firmato dal debitore, al tribunale del luogo in cui trovasi la sede principale dell’impresa.
Nella domanda il ricorrente deve esporre le cause che hanno determinato la sua insolvenza e le ragioni della proposta di concordato.
Il debitore deve presentare con il ricorso le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori.
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’art. 152.
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Art. 163.
Ammissione alla procedura
Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Con lo stesso provvedimento:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale, scegliendolo nel ruolo degli amministratori giudiziari , osservate le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l’intera procedura.
Qualora non esegua il deposito prescritto il tribunale provvede a norma del secondo comma dell’articolo precedente.
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Art. 177.
Maggioranza per l’approvazione del concordato
Il concordato deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti due terzi della totalità dei crediti ammessi al voto.
I creditori che hanno diritto di prelazione sui beni del debitore non partecipano al voto a meno che rinuncino al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale purché non sia inferiore alla terza parte dell’intero credito tra capitale e accessori.
Gli effetti della rinuncia cessano se il concordato non ha luogo o è posteriormente annullato o risoluto. Il voto di adesione dato senza dichiarazione di limitata rinuncia importa rinuncia all’ipoteca, al pegno o al privilegio per l’intero credito.
Sono parimenti esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.
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Art. 180.
Approvazione del concordato e udienza di omologazione
Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato con ordinanza pubblicata per affissione, fissa l’udienza di comparizione davanti a sé non oltre trenta giorni dall’affissione dell’ordinanza.
I creditori dissenzienti e qualunque interessato che intendono opporsi all’omologazione del concordato devono notificare l’opposizione al debitore e al commissario giudiziale e costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza. L’atto d’opposizione deve contenerne i motivi.
Nello stesso termine il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato.
Il debitore, anche se non costituito, può presentarsi all’udienza per essere sentito dal giudice.
Il giudice procede a norma degli artt. 183 e seguenti del codice di procedura civile e fissa l’udienza innanzi al collegio entro i dieci giorni successivi.
Art. 181.
Sentenza di omologazione
Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e la regolarità della procedura, deve valutare:
1) la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attività esistenti e all’efficienza dell’impresa;
2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all’esclusione;
3) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell’adempimento del concordato e, nel caso previsto dall’art. 160, comma secondo n. 2, se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell’articolo stesso;
4) se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta, è meritevole del concordato.
Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronunzia sentenza di omologazione del concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore.
Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l’ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo.
Si applicano gli ultimi due commi dell’art. 130.
Codice di Procedura Civile
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Art. 133. Pubblicazione e comunicazione della sentenza
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata [c.p.c. 188, 327, 328, 330, 367, 442, 448, 479; disp. att. c.p.c. 64]
Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.
Art. 134. Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza
L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale [c.p.c. 126]; se è pronunciata fuori dell’udienza [c.p.c. 308], è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.
Il cancelliere comunica alle parti [c.p.c. 136] l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescrive la notificazione.
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Art. 176. Forma dei provvedimenti
Tutti i provvedimenti del giudice istruttore [c.p.c. 187, 289], salvo che la legge disponga altrimenti hanno la forma dell’ordinanza [c.p.c. 131, 134, 179, 205, 673].
Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi.
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Art. 250. Intimazione ai testimoni
L’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni [c.p.c. 255] ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.
L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.
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Art. 490. Pubblicità degli avvisi
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.
In caso d’espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.
Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore.
LEGGE 20 novembre 1982, n. 890
Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari
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Art. 3. L’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.
Presenta all’ufficio postale la copia dell’atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest’ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell’ufficio.
Presenta contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’Amministrazione postale, con l’aggiunta del numero del registro cronologico.
Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l’avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l’avviso deve indicare come mittente l’ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l’ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell’impugnazione o dell’opposizione.
L’ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l’avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, all’ufficio postale di partenza.
Art. 4. L’avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell’ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all’indirizzo già predisposto dall’ufficiale giudiziario.
L’avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo, quando l’autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell’atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell’agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l’indicazione della relativa qualifica, i quali, all’atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.
L’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione.
I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall’avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull’avviso medesimo dall’ufficio postale che lo restituisce.
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Art. 8. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’agente postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.
Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell’ufficio postale. L’agente postale rilascia avviso, in busta chiusa, del deposito al destinatario mediante affissione alla porta d’ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull’avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall’agente postale, è unito al piego.
Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell’ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall’impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all’avviso di ricevimento, al mittente con l’indicazione «non ritirato».
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.
Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l’ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l’impiegato postale lo dichiara sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.
La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego.
Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull’avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell’avviso stesso .
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
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Art. 19.
Denuncia di inizio attività
1. In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l’esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l’atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall’autocertificazione dell’esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2000, n. 358
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
... Omissis ...
Art. 8.
Inidoneità o irregolarità della documentazione e dichiarazione sostitutiva
1. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero degli importi versati, l’ufficio provinciale dell’A.C.I., che gestisce il P.R.A., sospende l’esito positivo attribuito all’operazione, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e ne dà comunicazione allo sportello richiedente.
2. In caso di accertata irregolarità nel rilascio della documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello è tenuto a provvedere al ritiro del certificato di proprietà eventualmente già consegnato alla parte ed a restituirlo al competente ufficio provinciale dell’A.C.I., che gestisce il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo, entro la fine dell’orario di apertura al pubblico. La richiesta potrà essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione ovvero degli importi dovuti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione.
3-bis. Ai fini della prima iscrizione di un autoveicolo nuovo nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) il venditore, previa corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti, ha facoltà di presentare per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad uno degli sportelli telematici dell’automobilista di cui al presente decreto, un’autocertificazione provvisoriamente sostitutiva del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprietà, conforme al modello di cui all’Allegato I, sottoscritta anche dall’acquirente che non assume tuttavia alcuna responsabilità, nella quale si impegna a produrre allo stesso sportello, entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima iscrizione del veicolo, il titolo originale.
3-ter. In caso di mancata presentazione del titolo nel termine previsto dal comma 3-bis, il P.R.A. procede d’ufficio a cancellare l’iscrizione del veicolo dandone comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .
3-quater. Nel caso previsto dal comma 3-ter, le targhe del veicolo, il relativo documento di circolazione e il certificato di proprietà devono essere restituiti all’Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3-bis. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede a darne comunicazione all’interessato .
3-quinquies. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3-quater, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprietà.
... Omissis ...
Allegato I
(articolo 8, comma 3-bis)
LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
Art. 1.
... Omissis ...
82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell’Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all’attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall’ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell’avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l’adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. L’agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche all’ente di cui al primo periodo l’elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l’adozione delle conseguenti iniziative. Dall’attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
... Omissis ...
155. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.
... Omissis ...
344. Il modello per la comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell’interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonché degli uffici dell’Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L’Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell’interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12.
... Omissis ...
354. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell’anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.
355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio.
... Omissis ...
362. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un «Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura», al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
... Omissis ...
380. Con la convenzione prevista dall’articolo 1, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la procedura di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378.
... Omissis ...
502. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.
... Omissis ...
540. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 185
Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.
... Omissis ...
Art. 3. Benefìci
1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefìci:
a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall’Unione europea;
b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall’Unione europea;
c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;
d) attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.
... Omissis ...
MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ
NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE
DEI BENI E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE
Art. 5.
Soggetti beneficiari
1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefìci di cui all’articolo 3 le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l’avvio di nuove iniziative nei settori di cui all’articolo 6, comma 1.
2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1º gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 2.
3. Le società di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 2.
4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.
... Omissis ...
MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ
NEL SETTORE DEI SERVIZI
Art. 7.
Soggetti beneficiari
1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefìci di cui all’articolo 3, le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l’avvio di nuove iniziative nei settori di cui all’articolo 8, comma 1.
2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1º gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 2.
3. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 2.
4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.
... Omissis ...
MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ
IN AGRICOLTURA
Art. 9.
Soggetti beneficiari
1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefìci di cui all’articolo 3, gli agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, subentranti nella conduzione dell’azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all’articolo 10, comma 1.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 2.
3. L’azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all’articolo 2.
... Omissis ...
MISURE IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Art. 11.
Soggetti beneficiari
1. A sostegno dell’imprenditorialità sociale possono essere ammesse ai benefìci di cui all’articolo 3 le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonché per il consolidamento e lo sviluppo di attività già esistenti nei settori indicati all’articolo 12, comma 1.
2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.
3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1º gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 2. Nel caso di cooperative già esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data.
4. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all’articolo 2.
... Omissis ...
MISURE IN FAVORE DEL LAVORO AUTONOMO
Art. 17.
Soggetti beneficiari
1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefìci di cui all’articolo 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1º gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all’articolo 14, che presentino progetti relativi all’avvio di attività autonome nei settori di cui all’articolo 18, comma 1.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione:
a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;
b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) i soggetti che esercitano una libera professione;
d) i titolari di partita IVA;
e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;
f) gli artigiani.
3. Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 14.
... Omissis ...
DISPOSIZIONI COMUNI TRANSITORIE E FINALI
Art. 23.
Disposizioni di attuazione
1. Alla società Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all’assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.
2. Nell’attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la società Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto.
3. La società di cui al comma 1 è autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.
3-bis. La società di cui al comma 1 può essere autorizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze ad effettuare, con le modalità da esso stabilite ed a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell’entità e della destinazione dei ricavi suddetti la società informa quadrimestralmente il CIPE.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
... Omissis ...
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
... Omissis ...
Art. 34.
Regime speciale per i produttori agricoli
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell’articolo 19 è forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L’imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo .
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l’importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime speciale di cui al presente articolo e l’ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell’imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull’imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l’importo dei predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime speciale e l’ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell’anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l’applicazione del regime speciale di cui al presente articolo.
3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.
4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta.
5. Se il contribuente, nell’ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall’imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
6. I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell’articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell’articolo 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall’articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell’imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell’articolo 39, di versamento annuale dell’imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto all’Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
10. Agli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 36, le attività svolte nell’ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate.
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all’anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attività. L’opzione ha effetto dal primo gennaio dell’anno in corso fino a quando non è revocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall’articolo 19-bis2 e, comunque, almeno per un quinquennio.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
... Omissis ...
ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO
Oli minerali
Benzina: lire 1.111.490 per mille litri;
Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg;
Gas metano:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
c) per altri usi civili lire 332 al mc;
per i consumi nei territori di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro.
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.
1. L’aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50 ºC, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50 ºC, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50 ºC, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V), a 50 ºC, inferiore a 21,2 centistokes.
2. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l’alcole contenuto nel rhum, l’aliquota di accisa è ridotta di lire 83.600 per ettolitro anidro.
Fino al 31 luglio 1996, per l’alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica l’accisa di lire 500.000 per ettolitro anidro, alla temperatura di 20º Celsius.
3. Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla metà per le imprese di cui all’art. 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui all’art. 1 della legge medesima.
LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
... Omissis ...
Art. 66.
Sostegno della filiera agroalimentare
1. Al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di facilitare l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
DECRETO LEGISLATIVO 1º settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
... Omissis ...
Art. 45.
Fondo interbancario di garanzia
1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l’entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all’ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.
3. L’organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
4. Presso il Fondo è operante la Sezione speciale prevista dall’art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Presso il Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102
Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38
... Omissis ...
STRUMENTI FINANZIARI
Art. 17.
Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese
1. La Sezione speciale istituita dall’articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è incorporata nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
2. L’ISMEA può concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
3. Al fine di favorire l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l’ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalità l’ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il D.M. 30 luglio 2003, n. 283 del Ministro dell’economia e delle finanze, è abrogato.
DECRETO-LEGGE 24 luglio 2003, n. 192
Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall’emergenza diossina nella Campania
... Omissis ..
Art. 1-bis.
Fondo per il risparmio idrico ed energetico
1. Nell’àmbito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi dell’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attivata una specifica linea di finanziamento, denominata «Fondo per il risparmio idrico ed energetico», avente come finalità il sostegno di investimenti per l’ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il risparmio energetico in agricoltura.
2. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché i requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a contributo, sono definiti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1:
a) gli stanziamenti assegnati ad unità previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) le disponibilità finanziarie accertate a decorrere dal 1º gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all’articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le quali sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al presente articolo.
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici
... Omissis ...
Art. 13.
Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi
... Omissis ...
28. L’intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull’intero territorio nazionale nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell’impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata.
... Omissis ...
REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1939, n. 636
Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità
... Omissis ...
Art. 20. L’indennità giornaliera è corrisposta per un periodo massimo di 120 giornate.
L’assicurato cessa dal diritto all’indennità quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultino corrisposte 120 giornate di indennità.
DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148
Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione
... Omissis ..
Art. 1-ter.
Fondo per lo sviluppo
1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell’articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell’apparato produttivo esistente, con priorità per l’attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell’efficienza complessiva dell’area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l’anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all’articolo 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonché della GEPI S.p.a.
4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, per l’erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l’attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni.
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l’anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
... Omissis ...
Art. 118.
Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati «fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l’istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all’interno degli stessi, la costituzione di un’apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all’interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell’àmbito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
2. L’attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporne la sospensione dell’operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall’entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l’«Osservatorio per la formazione continua» con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all’applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l’impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell’assistenza tecnica dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell’Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l’attività espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all’INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L’adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1º gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L’INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al FSE, di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell’articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali .
7. [I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente].
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall’INPS al fondo prescelto .
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l’anno 2001, nell’àmbito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l’accreditamento delle strutture formative ai sensi dell’accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.
10. A decorrere dall’anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all’articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell’importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l’anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall’articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10 .
13. Per le annualità di cui al comma 12, l’INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall’articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall’articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell’esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell’àmbito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l’anno 2001 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
... Omissis ...
Art. 10.
Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente :
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni . Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1 ; dei contributi versati ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari;
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 , che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell’articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 2 milioni di lire, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana ;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all’articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all’articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all’articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all’importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l’imposta di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. [L’importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all’ammontare del suddetto reddito di fabbricati] . Sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.
... Omissis ...
Art. 100.
Oneri di utilità sociale
... Omissis ...
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato.
... Omissis ...
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 62 del 16 marzo 2005 (*).
_________
Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dotare l’ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni del Piano d’azione europeo, così da assicurare la crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 marzo 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri e con i Ministri dell’interno, delle attività produttive, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per l’innovazione e le tecnologie;
(*) Si veda altresì l’Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2005”.
emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI
(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo)
1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l’obiettivo di consentire l’ingresso e l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonché per l’incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con l’individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo affidate all’Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell’osservanza dei princìpi della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, dell’accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, dell’adeguamento delle procedure alle tecnologie informatiche, del più ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. È fatta salva la disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
3. Al comma 380 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e all’Agenzia delle dogane».
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature scanner in dotazione all’Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle fraudolente, nonché assicurare un elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalità internazionale, l’Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all’esercizio precedente versate all’Italia dall’Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l’acquisizione di mezzi tecnici e strumentali finalizzati al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
5. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l’anno 2005, di 39.498.000 euro per l’anno 2006, di 38.700.000 euro per l’anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall’anno 2008, per le esigenze connesse all’istituzione del Sistema d’informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell’Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. All’onere di cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascun degli anni 2006 e 2007, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all’estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l’acquisto o l’accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
8. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.
9. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».
10. All’articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».
11. Il comitato anti-contraffazione di cui all’articolo 4, comma 72, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all’estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale dell’attività produttive.
13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all’estero in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003.
14. Allo scopo di favorire l’attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l’efficienza nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.
15. I funzionari delegati di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi all’acquisizione di beni e servizi nell’ambito dell’unità previsionale di base «Uffici all’estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al competente centro di responsabilità, all’ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma.
(Disposizioni in materia fallimentare processuale civile
e di libere professioni)
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato: «regio decreto n. 267 del 1942», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 67 è sostituito dal seguente: «67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie. Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo;
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»;
b) l’articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «70. Effetti della revocazione. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito d’importo corrispondente a quanto restituito.»;
c) nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del 1942 sono aggiunte, in fine, le parole: «e degli accordi di ristrutturazione»;
d) l’articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «160. Condizioni per l’ammissione alla procedura. L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.»;
e) l’articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «161. Domanda di concordato. La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all’articolo 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.»;
f) l’articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «163. Ammissione alla procedura. Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l’intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell’articolo 173, quarto comma.»;
g) l’articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «177. Maggioranza per l’approvazione del concordato. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.»;
h) l’articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «180. Approvazione del concordato e giudizio di omologazione. Il tribunale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all’albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l’espletamento dell’istruttoria.
Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo 177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell’articolo 17.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.»;
i) l’articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «181. Chiusura della procedura. La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’articolo 180. L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell’articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.»;
l) dopo l’articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 è inserito il seguente: «182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti. Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all’articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
L’accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.».
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 133 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;
b) all’articolo 134 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;
c) all’articolo 176, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;
d) all’articolo 250 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento.»;
e) all’articolo 490 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può essere inserito in appositi siti Internet.».
4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui l’ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell’ufficiale giudiziario stesso.»;
b) all’articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per telegrafo» sono inserite le seguenti: «o in via telematica»;
c) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni“ e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “non ritirato entro il termine di centottanta giorni“ e della data di restituzione.»;
3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.»;
4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l’ufficio postale» sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;
5) il sesto comma è abrogato.».
5. Nel caso in cui l’abilitazione professionale costituisca requisito per l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, è obbligatoria l’iscrizione all’albo per l’espletamento delle relative funzioni. Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per l’accesso alla professione, quest’ultimo può essere svolto secondo quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore.
6. Nelle commissioni per l’esame di Stato per l’abilitazione professionale non più della metà dei commissari sono designati dall’ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all’albo.
7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l’istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.
8. Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute.
Capo II
SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
(Semplificazione amministrativa)
1. L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
(Dichiarazione di inizio attività)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L’amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) può essere effettuata su istanza del venditore, attraverso lo Sportello telematico dell’automobilista (STA) di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Alla rubrica dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n 358, sono soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonché l’allegato 1 del citato decreto, sono abrogati.
4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai funzionari dell’Automobile Club d’Italia competenti.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell’attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.
6. L’eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere l’attività di cui al comma 4 è demandata ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, con cui sono altresì disciplinati i requisiti necessari, le modalità di esercizio dell’attività medesima da espletarsi nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 4.
(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311)
1. Nell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 82 è soppresso;
b) al comma 344 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma.»;
c) al comma 362, dopo le parole: «in conto residui» sono inserite le seguenti: «e quelle relative a residui passivi perenti»;
d) il comma 540 è soppresso.
Capo III
POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
1. Per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto della modifiche dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i princìpi adottati dalla delibera CIPE n. 21/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorità strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità competitive.
3. L’individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2, da inserire in apposito programma regionale, è effettuata, valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell’11 novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di project financing possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere ed i lavori previsti nell’ambito delle concessioni autostradali già assentite, non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, i soggetti competenti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti, già formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché destinati a concludersi entro trenta giorni.
7. Per ciascuna delle opere di cui al comma 5 si procede alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei Commissari straordinari eventualmente già nominati. Nel caso di opera di interesse regionale la proposta di nomina o di sostituzione dei Commissari straordinari deve essere formulata sentito previamente il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata; nel caso di opera di interesse interregionale o internazionale, la proposta di nomina o di sostituzione dei commissari straordinari deve essere formulata sentito il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata ovvero con il sindaco della città metropolitana interessata.
8. I Commissari straordinari seguono l’andamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione dei terminali di rigassificazione già autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale con la citata deliberazione CIPE n. 121/01 del 21 dicembre 2001, sono tenuti ad esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede, senza necessità di diffida, alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di competenza.
11. Nell’esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite dell’importo approvato per l’opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle normativa comunitaria.
12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’articolo 30, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all’uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.
14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell’area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine integrato dell’importo annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2005.
15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all’aggiornamento dello stesso piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
16. Il contributo di 10 milioni di euro di cui all’articolo 83, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può essere utilizzato anche per la realizzazione di incubatori per imprese produttive.
Capo IV
AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO
Articolo 6.
(Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse).
1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di rafforzare le azioni dirette a promuovere un’economia basata sulla conoscenza, una quota pari ad almeno il trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, nonché gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte della proposta di Programma nazionale della ricerca e dei suoi aggiornamenti che il CIPE approva annualmente su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nei limiti delle finalità di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 354, dopo le parole: «sostegno alle imprese» sono inserite le seguenti: «e gli investimenti in ricerca»;
b) al comma 355, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell’individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2001/c 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonché delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate.».
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate prioritariamente ai seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che coinvolgano prioritariamente imprese, università ed enti pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall’estero e che comprendano attività di formazione per almeno il dieci per cento delle risorse;
b) favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti tecnologici, da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e territoriali;
c) stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con particolare riferimento alle imprese di piccola e media dimensione, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese stesse.
5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può riservare una quota delle risorse del fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell’ambito dei distretti tecnologici. Nella medesima delibera il CIPE definisce le caratteristiche delle iniziative beneficiarie dell’intervento e i requisiti soggettivi dei soci dell’imprese proponenti, anche al fine di promuovere interscambi tra mondo della ricerca e imprese, nonché le modalità di accesso preferenziale ai benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
6. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al presente articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all’originaria durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il venti per cento.
7. Il fondo di cui all’articolo 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari, nonché alla corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi di contributi in conto interessi sui prestiti stessi, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l’innovazione e la produttività dei distretti e dei settori produttivi, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per lo sviluppo che si avvale delle strutture del CIPE medesimo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce, con proprio decreto, le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all’articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998.
9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta dei Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’innovazione e le tecnologie, dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni, le priorità e la tempistica degli interventi settoriali, indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti, il loro eventuale riordino e la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia attraverso interventi in infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo ricorso alle modalità previste dall’articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e di rafforzare l’innovazione e la produttività delle imprese che si associano con università, centri di ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove, d’intesa con le Regioni interessate, la predisposizione e l’attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici, facendo ricorso alle modalità previste dall’articolo 2, comma 206, della citata legge n. 662 del 1996.
11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il Comitato orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilancio a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio e fa ricorso alle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo rotativo di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l’attrazione di investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con particolare attenzione alle aree sottoutilizzate, il CIPE si costituisce in Comitato per l’attrazione delle risorse in Italia senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, avvalendosi delle proprie strutture. Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce con proprio decreto le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all’articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.
13. Per l’attrazione degli investimenti, il predetto Comitato definisce la strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno attuati da Sviluppo Italia S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, facendo in particolare ricorso al contratto di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003.
14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002, destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in generale dell’intervento di Sviluppo Italia per l’attrazione degli investimenti.
Capo V
SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE
Articolo 7.
(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)
1. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.a (Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per il tramite della società Innovazione Italia S.p.a.
2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto dall’articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è rinnovato, per il triennio 2005 – 2007 per l’importo di 5.165.000 euro annui.
3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 502 è sostituito dal seguente: «502. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l’insieme di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza, indipendentemente dal posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi è preposto alla lettura dei dati e l’apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire l’effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovrà corrispondere almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti.».
Capo VI
RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA
Articolo 8.
(Riforma degli incentivi)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, l’effetto degli incentivi sulla competitività del sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive disposta ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dell’articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita secondo i seguenti princìpi:
a) il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
b) il CIPE, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;
c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato non è inferiore allo 0,50 per cento annuo;
d) è previsto l’impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;
e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie sono limitati nel numero, univocamente rappresentativi dell’obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tra l’altro, da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le attività della filiera agricola, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità alla vigente normativa di riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, individuando, tra l’altro:
a) le attività e le iniziative ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalità della procedura valutativa a graduatoria;
d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e territoriali, secondo i princìpi di cui al comma 1, lettera e);
e) la misura dell’intervento agevolativo, assicurando che l’intensità di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensità massime consentite dalla normativa dell’Unione europea;
f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1, lettera a);
g) le modalità e i contenuti dell’istruttoria delle domande, prevedendo la stipula di apposite convenzioni, modificando eventualmente quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di terzietà.
3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma il cui finanziamento è assicurato con risorse che, alla stessa data, risultino formalmente attribuite allo strumento di intervento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati a svolgere l’istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi, anche da altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con le delibere CIPE di cui al medesimo articolo 1, comma 355. Si applica la disposizione dell’articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si conforma all’indirizzo di assegnare per il finanziamento del contributo in conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al comma 1, una quantità di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase di attuazione, nel rispetto di tale indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da cui consegua una disponibilità, non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007, da utilizzare a copertura degli interventi di cui all’articolo 5, comma 1.
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.»;
b) all’articolo 5, comma 1, all’articolo 7, comma 1, e all’articolo 11, comma 2, le parole: «composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni» sono sostituite dalle seguenti: «composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni»;
c) all’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, comma 2, all’articolo 11, comma 3, e all’articolo 17, comma 1, dopo le parole: «alla data del 1º gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «ovvero da almeno sei mesi, all’atto della presentazione della domanda,»;
d) all’articolo 9, comma 1, le parole: «gli agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «i giovani imprenditori agricoli»;
e) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente: «Art. 12-bis. (Ampliamenti aziendali) 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo I possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da società in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l’attività di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le società richiedenti abbiano già beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato l’originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo.»;
f) all’articolo 17, comma 1, le parole: «nei sei mesi antecedenti la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
g) all’articolo 23, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE.».
Articolo 9.
(Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione)
1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione è attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all’operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell’operazione, secondo le condizioni che seguono:
a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi;
b) l’impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;
c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato l’attività nell’anno precedente alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati membri dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.
2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Per fruire del contributo, l’impresa concentrataria inoltra, dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un’apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L’Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall’istanza ovvero per l’esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l’anno 2005, 110 milioni di euro per l’anno 2006 e 57 milioni di euro per l’anno 2007.
4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell’istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell’avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
5. Per le modalità di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni antielusive di cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 10.
(Disposizioni in materia di agricoltura)
1. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.»;
b) il comma 3 è soppresso;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.»;
d) il comma 10 è soppresso;
e) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».
2. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro».
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 1º gennaio 2006.
4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto dal 1º gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
5. All’articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «contratti di filiera», sono inserite le seguenti: «e di distretto».
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l’attivazione di contratti di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche la possibilità di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.
7. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di garanzia di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è soppresso.
8. All’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 dopo le parole: «dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «,nonché quelle previste dall’articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall’escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.».
9. Il Fondo di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, è soppresso. Le disponibilità finanziarie accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto sul fondo per la meccanizzazione dell’agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, già destinate al fondo per il risparmio idrico ed energetico, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente trasferite all’ISMEA per le finalità di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
10. Allo scopo di favorire l’internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani il Ministero delle politiche agricole e forestali, promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale, per l’attuazione del programma di cui al presente comma, della società «Buonitalia» S.p.a., di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. A tale fine è destinata, per l’anno 2005, quota parte, nel limite di 50 milioni di euro, delle risorse finanziarie di cui all’articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento all’attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure per l’attuazione del presente comma, ivi inclusa l’individuazione delle risorse effettivamente disponibili da destinare allo scopo.
(Sostegno e garanzia dell’attività produttiva)
1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato per l’anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.
2. Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalità indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui all’articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. È istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l’anno 2005.
4. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati interventi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
6. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.
7. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28 è soppresso;
b) dopo il comma 61- ter è aggiunto, in fine, il seguente:
«61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall’Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Per gli interventi di cui al comma 8 è concesso un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 9 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 50 milioni di euro per l’anno 2005, 50 milioni di euro per l’anno 2006, 85 milioni di euro per l’anno 2007 e 65 milioni di euro per l’anno 2008. Conseguentemente, per l’anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 50 milioni di euro.
11. Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle imprese interessate, l’applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui all’articolo 1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l’anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.
12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell’alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma vengono riconosciute a fronte della definizione di un protocollo d’intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l’amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.
13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono aggiornate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest’ultimo valore risulti più elevato, dell’incremento percentuale del prezzo medio dell’energia elettrica all’ingrosso registrato nelle principali borse dell’Europa centrale.
14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell’energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1994, la regione Sardegna, dopo l’approvazione del piano energetico regionale, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte, ai fini dell’assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
d) presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l’esercizio della centrale di produzione di energia elettrica, che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell’area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi della disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese localizzate nell’Isola;
e) definizione e promozione di un programma di attività finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351.
Articolo 12.
(Rafforzamento e rilancio del settore turistico)
1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all’estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l’attività dell’Agenzia. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato decreto, il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, secondo modalità indicate nel citato decreto.
2. Per promuovere l’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l’Ente nazionale del turismo (ENIT) è trasformato nell’Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all’attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive.
3. L’Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell’Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
4. L’Agenzia assume la denominazione di ENIT-Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell’ENIT, che prosegue nell’esercizio delle sue funzioni fino all’adozione del decreto previsto dal comma 7.
5. L’Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
a) contributi dello Stato;
b) contributi delle regioni;
c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8;
e) contribuzioni diverse.
6. Per l’anno 2005, all’ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.
7. Con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominato, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all’organizzazione e alla disciplina dell’Agenzia, con riguardo anche all’istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell’Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell’agenzia di rappresentanti delle regioni e delle associazioni di categoria, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell’Agenzia è in particolare previsto lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.
8. Per l’iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell’iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l’Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.
9. Al finanziamento dell’iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme già assegnate al progetto Scegli-Italia con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell’ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all’articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.
10. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio al Progetto Scegli-Italia.
11. All’onere derivante dall’attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità revisionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Capo VII
MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E POTENZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI
(Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego nonché conferma dell’indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell’attività lavorativa)
1. Al fine di sostenere l’apparato produttivo anche attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è autorizzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 42, della medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2005, 200 milioni di euro per l’anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2005, 200 milioni di euro per l’anno 2006 e 506 milioni di euro per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2007, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all’occupazione, per gli anni 2005 e 2006 sono adottati i seguenti interventi:
a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1º aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni, è elevata a sette mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed è fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all’indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L’articolo 20, comma 2, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è abrogato. L’indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per le finalità di cui alla presente lettera, è istituita, nell’ambito dell’INPS, una speciale evidenza contabile a cui affluisce per l’anno 2005 l’importo di 307,55 milioni di euro e per l’anno 2006 l’importo di 427,23 milioni di euro;
b) all’articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «310 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»; dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono inserite le seguenti: «e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006»; dopo le parole: «intervenuti entro il 30 giugno 2005» sono inserite le seguenti: «che recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale territoriale»;
c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o all’utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero dell’articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, in caso di cessazione di attività, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l’applicazione del citato articolo 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all’ammissione per l’impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l’applicazione ivi prevista delle riduzioni connesse con l’entità dei benefici, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2005 a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo;
d) nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2005 a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di agevolare i processi di mobilità territoriale finalizzati al reimpiego presso datori di lavoro privati, al mantenimento dell’occupazione, ai lavoratori in mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, è erogata una somma pari a una mensilità dell’indennità di mobilità in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilità dell’indennità di mobilità in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso del distacco di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, al lavoratore interessato viene erogata, nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al capoverso precedente, una somma pari a una mensilità dell’indennità di mobilità in caso di distacco di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilità dell’indennità di mobilità in caso di distacco di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le relative modalità attuative.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 170 milioni di euro per l’anno 2005. Il predetto Fondo è altresì incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
4. All’articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro.»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di priorità per l’attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonché i criteri di selezione dei soggetti di gestione dei programmi di sviluppo locale connessi.».
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni di euro per l’anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l’anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede quanto a 456,05 milioni di euro per l’anno 2005, per 402,23 milioni di euro per l’anno 2006 e per 0,35 milioni di euro per l’anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 23,5 milioni di euro per l’anno 2005, 17 milioni di euro per l’anno 2006 e un milione di euro per l’anno 2007, mediante utilizzo, per l’anno 2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 10, comma 2, e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all’articolo 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. L’INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al comma 2, lettera a), dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all’adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, comma 1, nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a).
8. L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi enti di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L’indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
10. La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8 non può superare sessantacinque giornate annue di indennità. Per l’indennità ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto quando, nel periodo di un anno immediatamente precedente, risultino corrisposte complessivamente sessantacinque giornate di prestazione. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l’impiego e alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, la sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l’impiego.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonché le procedure di comunicazione all’INPS dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8, anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 12.
12. L’INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui ai commi 7 e 8, consentendo l’erogazione dei medesimi nei limiti degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
13. All’articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate.»;
b) al comma 2, le parole: «da due rappresentanti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti delle regioni».
Capo VIII
INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI
(ONLUS e terzo settore)
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) è aggiunta, in fine, la seguente: «l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.»;
b) all’articolo 100, comma 2, lettera a), le parole: «o finalità di ricerca scientifica» sono soppresse; nel medesimo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;».
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, comma 2, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a complessivi 73 milioni di euro per l’anno 2005, 458 milioni di euro per l’anno 2006, e 368,5 milioni di euro per l’anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell’ambito dell’ unità previsionale di base «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, all’uopo utilizzando la proiezione per i predetti anni dell’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell’ambito dell’ unità previsionale di base «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente;
c) quanto a 68 milioni di euro per l’anno 2005, 315 milioni di euro per l’anno 2006, 293,5 milioni di euro per l’anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;
d) quanto a 133 milioni di euro per l’anno 2006 e a 65 milioni di euro per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. L’importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 19 milioni di euro per l’anno 2006, 20 milioni di euro per l’anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del presente decreto.
Articolo 16.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 2005.
CIAMPI
Berlusconi – Siniscalco – Fini
Follini – Pisanu – Marzano – Gasparri
Alemanno – Matteoli – Lunardi
Maroni – Moratti – Urbani
Baccini – La Loggia – Stanca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Esame in sede consultiva
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDÌ 17 MARZO 2005
497ª Seduta
Presidenza del Presidente
PASTORE
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)
Il relatore FALCIER (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 35. Esso consta di 15 articoli più uno per l'entrata in vigore e riguarda una pluralità di materie e settori nei quali si interviene per realizzare una serie di azioni per lo sviluppo economico, sociale e territoriale del Paese.
Riservandosi di svolgere una più approfondita lettura del provvedimento, dà conto del contenuto delle singole disposizioni e dei relativi presupposti di necessità e urgenza.
L'articolo 1 mira al rilancio del sistema portuale italiano, eliminando duplicazioni di controlli e prevedendo certificazioni alternative, e rafforza i controlli nei passaggi intracomunitari di veicoli. Al fine di contrastare la contraffazione, viene limitata l'importazione, l'esportazione e la commercializzazione di prodotti recanti false indicazioni. Lo stesso articolo reca misure volte a disincentivare - con l'esclusione da benefici di legge - le imprese interessate a fenomeni di delocalizzazione, favorendo il rientro in Italia di quelle che abbiano realizzato all'estero proprie strutture produttive.
A suo giudizio, si tratta di misure particolarmente urgenti, visto il moltiplicarsi di situazioni di crisi, che hanno già provocato la perdita di molti posti di lavoro, e la sleale concorrenza da parte di alcuni operatori.
Ricorda che l'articolo 2, modificando la legge fallimentare, introduce una nuova disciplina delle esenzioni dalla revocatoria e dispone nel senso che il concordato preventivo diviene uno strumento per risolvere la crisi dell'impresa, anche con accordi stragiudiziali. In materia di libere professioni, stabilisce, inoltre, che qualora l'abilitazione professionale sia il requisito per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore deve iscriversi ai relativi albi professionali. In proposito, mentre ritiene utili le norme che modificano la legge fallimentare, perché realizzano strumenti appropriati per superare le crisi aziendali, si riserva di svolgere una valutazione più approfondita sui motivi di necessità e urgenza circa l'obbligo dell'iscrizione agli albi professionali. Sotto tale profilo, suscitano qualche perplessità, a suo giudizio, anche i commi 6, 7 e 8.
Sottolinea che l'articolo 3 amplia le ipotesi di attività che possono essere svolte senza chiedere licenze o autorizzazioni, escludendo dalla liberalizzazione, però, alcuni atti imposti dalla normativa comunitaria e atti di amministrazioni che tutelano particolari interessi (difesa, pubblica sicurezza, salute, patrimonio culturale). L'amministrazione non potrà chiedere informazioni o certificati già in suo possesso e si attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie nell'applicazione delle suddette norme. Altri commi prevedono modalità semplificate per la registrazione dei veicoli al PRA e introducono un servizio gratuito nonché un ampliamento delle categorie di soggetti legittimati all'autenticazione della sottoscrizione per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati. Anche l'articolo 3, a suo avviso, è particolarmente utile e urgente nella prima parte, mentre suscita qualche perplessità il servizio gratuito citato e il rinvio a un atto non regolamentare per la disciplina delle sue concrete modalità applicative.
L'articolo 4 prevede alcune modifiche alla legge finanziaria 2005 in materia di contrasto di atti illeciti, di comunicazione di cessione di fabbricati, di rideterminazione della rendita catastale di immobili costruiti per attività industriali; norme urgenti, a suo giudizio, per porre rimedio ad alcune anomalie.
Osserva quindi che l'articolo 5 mira ad accelerare la spesa per investimenti a valere sui finanziamenti erogati dal CIPE; una quota del fondo per le aree sottoutilizzate è destinata alla qualificazione e al miglioramento delle dotazioni delle infrastrutture delle città e delle aree metropolitane. Altri commi mirano ad accelerare la realizzazione di opere ritenute strategiche e urgenti.
L'articolo 6 riserva una quota pari ad almeno il 30 per cento del fondo rotativo per investimenti a sostegno di attività di ricerca e sviluppo delle imprese. Oltre a fissare le priorità dell'utilizzo, prevede la costituzione del CIPE in comitato dello sviluppo e in comitato per l'attrazione delle risorse, allo scopo di attrarre investimenti esteri, consolidare la presenza delle imprese estere in Italia e richiamare utenti stranieri e ricercatori.
Dà conto, quindi, dell'articolo 7. Esso prevede che in tutte le aree sottoutilizzate e finanziate dal CIPE possono utilizzarsi gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga. Una norma, a suo avviso, urgente e necessaria anche per contrastare la diffusione di apparecchi irregolari o illegali e per il controllo dei sistemi di gestione del gioco.
L'articolo 8 favorisce nuove relazioni tra banca e impresa, ed è, a suo giudizio, particolarmente urgente in vista di Basilea 2 e a fronte della attenuazione degli interventi del credito per lo sviluppo delle imprese. La disposizione opera attraverso patti territoriali, contratti di programma e contratti d'area a favore di imprese con capacità di restituzione e di reddito.
L'articolo 9 prevede l'erogazione di crediti d'imposta per le spese sostenute in studi e consulenze per le piccole e medie imprese e un premio di concentrazione, utilizzabile come credito d'imposta, mentre l'articolo 10 interviene nel settore dell'agricoltura estendendo alle cooperative di trasformazione alcuni benefici già previsti per gli agricoltori. In particolare, agevolazioni in materia di IVA e di imposte alla produzione di alcool e birra e la rimodulazione delle accise, nonché l'introduzione del contratto di distretto. Si tratta, a suo parere, di azioni urgenti che fra l'altro, favoriscono un migliore accesso dei prodotti italiani nei mercati internazionali.
Illustra quindi l'articolo 11, che stanzia risorse per il fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale a rischio e autorizza Sviluppo Italia S.p.A. ad acquistare quote di imprese che presentano nuovi programmi di sviluppo. Modifica, inoltre, la struttura e l'operatività del fondo di garanzia delle imprese artigiane e proroga l'applicazione di condizioni favorevoli per la fornitura di energia elettrica alle imprese interessate da processi di sviluppo e relative alla produzione di alluminio e altri materiali in alcune zone della Sardegna.
L'articolo 12 mira a rafforzare e a rilanciare il settore turistico, stanziando fondi, istituendo un comitato nazionale per il turismo e trasformando l'ENIT in agenzia.
All'articolo 13, al fine di garantire tempestivamente l'attuazione delle deleghe in materia di previdenza complementare e in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, si prevedono: l'elevazione della misura e della durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione, nuove concessioni o proroghe di ammortizzatori sociali nel caso di crisi gestite con accordi governativi, sgravi contributivi per assunzioni di lavoratori in mobilità, incentivi per trasferimenti di lavoratori e altri provvedimenti volti a favorire il riassorbimento di lavoratori, in conseguenza di crisi aziendali.
Infine l'articolo 14 introduce la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e dei soggetti all'imposta sulle società delle liberalità in denaro o in natura erogate alle ONLUS, come pure a favore di università, enti di ricerca e parchi.
In conclusione, pur riscontrando motivi di urgenza e necessità in gran parte delle disposizioni, il relatore si riserva di integrare la relazione in una prossima seduta e di avanzare una proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
Il senatore BASSANINI (DS-U) apprezza la decisione del Governo di suddividere le misure del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale in modo da distribuirle in due strumenti normativi distinti, in ragione delle loro caratteristiche di urgenza.
Riservandosi di esprimere un giudizio più articolato circa l'urgenza e la necessità di tutte le disposizioni comprese nel decreto-legge n. 35, osserva che la presentazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge al Senato della Repubblica e del disegno di legge che comprende le altre misure del Piano alla Camera dei deputati potrebbe presentare taluni inconvenienti, poiché non sarebbe possibile un eventuale trasferimento di singole disposizioni dall'uno all'altro provvedimento in base a motivi di opportunità.
Una volta che il Governo ha conseguito l'obiettivo politico di presentare un Piano di azione unitario - in merito al quale si riserva di esprimere una valutazione più approfondita - a suo avviso, si dovrebbero individuare le procedure parlamentari più idonee per assicurare un iter celere e un risultato normativo coerente.
Il presidente PASTORE ricorda la questione da lui posta all'attenzione del Presidente del Senato relativamente al disegno di legge n. 3186 (legge annuale di semplificazione per il 2005) il cui esame da parte della Commissione è quasi completato. Ciò, a suo avviso, dovrebbe indurre a stralciare alcune disposizioni del decreto-legge e del disegno di legge in cui si articola il citato Piano di azione presentato dal Governo, facendo confluire nel testo del disegno di legge n. 3186, se e in quanto vertano su materie tipiche della legge di semplificazione.
Il sottosegretario VEGAS, riservandosi di intervenire in replica al termine del dibattito sulla proposta che sarà formulata dal relatore, ricorda che l'unitarietà normativa del Piano non è compromessa dall'adozione di due strumenti legislativi distinti. Non può escludersi che in una fase successiva dell'iter le due iniziative legislative vengano a essere esaminate dallo stesso ramo del Parlamento e si realizzi l'auspicata armonizzazione; né dovrebbe escludersi, a suo avviso, che alcune disposizioni del disegno di legge n. 3186 possano essere trasferite nel testo del decreto-legge n. 35, in modo da assicurarne la tempestiva entrata in vigore.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 22 MARZO 2005
498ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
PASTORE
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.
Il presidente PASTORE, intervenendo con riguardo ai presupposti costituzionali del decreto-legge n. 35, osserva che non tutte le disposizioni sembrano destinate ad avere immediata applicabilità.
In particolare rileva che all'articolo 2, i commi 7 e 8 dettano disposizioni in materia di professioni, concernenti in particolare le ipotesi di istituzione di nuovi ordini professionali (comma 7) e il riconoscimento di associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate (comma 8), per le quali non sono indicate le concrete modalità applicative.
All'articolo 3, il comma 4 reca una disposizione in materia di autenticazione delle sottoscrizioni per l'alienazione di mobili registrati di valore inferiore a 25 mila euro, la cui efficacia è subordinata all'emanazione di un decreto di natura non regolamentare, per la quale non è previsto alcun termine (comma 5); il successivo comma 6 del medesimo articolo demanda l'eventuale estensione dei soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni a un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per l’adozione del quale parimenti non viene indicato alcun termine.
In tema di interventi per lo sviluppo infrastrutturale, rileva che l'articolo 5demanda al CIPE l'indicazione dei finanziamenti prioritari (commi 1 e 2), mentre è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'indicazione degli interventi infrastrutturali strategici e urgenti (comma 5): sottolinea che anche in questo caso non vi sono termini prefissati per l'adozione di tali atti.
A proposito dell'articolo 7, in materia di tecnologie digitali, osserva che il comma 1, in riferimento agli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda, rinvia genericamente a provvedimenti del CIPE la determinazione annuale delle risorse all'uopo destinate.
Rileva, poi, che l'articolo 10, recante disposizioni in materia di agricoltura, al comma 4, demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane la definizione delle nuove aliquote di accise; mentre è stabilita la decorrenza dell'efficacia, non sono indicati i tempi per l'adozione del provvedimento. Parimenti i commi 6 e 7 rinviano a decreti ministeriali, senza stabilire i tempi per la loro emanazione, la definizione dei criteri per l'attivazione dei contratti di distretto e per la prestazione della garanzia dello Stato.
Osserva, quindi, che l'articolo 12, sul rilancio del settore turistico, al comma 1, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'istituzione di un comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e di coordinamento. Per l'emanazione di detto decreto non viene indicato alcun termine. Anche il comma 7 subordina all'emanazione di un regolamento l'organizzazione e i compiti dell'Agenzia nazionale per il turismo (che subentra all'ENIT), senza indicare i termini per la sua adozione.
Infine, l'articolo 13, recante disposizioni in tema di previdenza e ammortizzatori sociali, al comma 2, lettera d), condiziona all'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro tempi non definiti, la determinazione delle modalità attuative degli interventi in materia di mobilità. Analogamente, il comma 4, alla lett. b), che novella una disposizione vigente in tema di incentivi all'occupazione, stabilisce che un decreto ministeriale, per l'adozione del quale non è previsto un termine, stabilirà i criteri per l'attribuzione delle risorse alle aree territoriali e ai settori industriali in crisi.
Si sofferma quindi su alcuni profili di congruità delle disposizioni in esame. Osserva che l’articolo 2, comma 8, fa un generico richiamo al riconoscimento di associazioni costituite da professionisti, senza specificare la natura, le modalità e gli effetti del riconoscimento. A suo avviso, la disposizione dovrebbe essere integrata, eventualmente demandando a un’apposita disciplina normativa la definizione delle condizioni e degli effetti del riconoscimento stesso.
Per quanto riguarda l’articolo 3, in tema di semplificazione amministrativa, sottolinea che al comma 1 del novellato articolo 19 della legge n. 241/1990, l’espressione "richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale..." deve intendersi riferita alle "domande per le iscrizioni in albi o ruoli" e non anche agli atti amministrativi richiamati. Ritiene inoltre che sia superfluo il richiamo alle attività commerciali o artigianali, che sono comunque comprese nelle attività imprenditoriali.
Sottolinea l’inopportunità del rinvio operato dal comma 3 del novellato articolo 19 al potere dell’amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (annullamento e revoca dell’atto amministrativo), in quanto la dichiarazione di inizio attività non dà luogo a un atto amministrativo.
Quanto poi alla nuova regolamentazione delle autenticazioni di sottoscrizioni, mentre riconosce che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3, concernenti i veicoli nuovi, rappresentano un’effettiva semplificazione, esprime perplessità sul contenuto dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 3, concernenti gli atti che hanno ad oggetto i veicoli e i rimorchi registrati di valore inferiore a 25.000 euro. Infatti, se il P.R.A. deve continuare a svolgere la sua funzione conservando l’attuale affidabilità, le disposizioni in esame suscitano, a suo avviso, molteplici profili di criticità: anzitutto il riferimento a "beni mobili registrati", al comma 4, a suo avviso non tiene conto che tale categoria comprende, oltre ai veicoli, anche le navi e gli aeromobili, che evidentemente dovrebbero invece essere esclusi dalla nuova regolamentazione. Inoltre, il valore del bene da registrare, a suo giudizio, è un parametro che consente facili elusioni della norma; potrebbero essere utilizzati parametri più oggettivi, quali la cilindrata (per gli autoveicoli) e la portata (per i veicoli industriali e per i rimorchi).
Rileva, poi, l’assoluta novità della norma che consente l’autenticazione della sottoscrizione dei diritti di garanzia sugli autoveicoli e sui rimorchi a funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista (comma 4), in quanto tale atto implica il riconoscimento di un debito. Ritiene poi che non sia opportuno prevedere una nuova categoria di soggetti abilitati alla autenticazione, oltre a quelli già indicati dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, a cui potrebbe invece farsi rinvio; in tal modo verrebbe meno la necessità delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Per quanto riguarda il comma 5, osserva che suscita perplessità la natura non regolamentare del decreto cui è demandata la disciplina delle concrete modalità applicative dell’attività di autenticazione: si tratta infatti di un atto che avrà necessariamente un contenuto normativo. Il decreto in questione dovrebbe inoltre prevedere le responsabilità derivanti dallo svolgimento dell’attività di autenticazione: in assenza di una tale disciplina, si squalificherebbe infatti tale attività, con effetti negativi facilmente prevedibili, come testimoniato dagli abusi rilevati in questi giorni con riguardo alla autenticazione delle firme per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni regionali.
Infine, osserva che la norma di cui al comma 4, che individua i nuovi soggetti abilitati alla autenticazione delle sottoscrizioni, proprio per la specificazione circa la gratuità di tale attività per gli utenti, dovrebbe recare una copertura finanziaria.
In conclusione, prospetta l’opportunità di una riformulazione dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 3, del seguente tenore: "L’autenticazione delle sottoscrizioni di atti e dichiarazioni da trascrivere nel pubblico registro automobilistico (P.R.A) e aventi a oggetto motocicli, autovetture di cilindrata non superiore a 1500 cc., autoveicoli industriali e rimorchi di portata non superiore a 30 quintali, può essere effettuata gratuitamente in forma amministrativa dai soggetti previsti dall’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".
Riprendendo una considerazione svolta dal sottosegretario SAPORITO, manifesta perplessità sulla compatibilità con l’articolo 103 della Costituzione, dell’articolo 19, comma 5, della legge n. 241 del 1990, come risulterebbe modificato dall’articolo 3 del decreto-legge in esame, che devolve ogni controversia relativa all’applicazione delle disposizioni sulla dichiarazione di inizio attività alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; infatti, non costituendosi alcun atto amministrativo, la tutela avrebbe a oggetto diritti soggettivi e non interessi legittimi e dunque la norma non appare coerente con i principi, ribaditi anche in recenti decisioni dalla Corte costituzionale, in tema di riparto di competenze tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa.
Nel complesso, comunque, il decreto-legge a suo avviso va considerato necessario e urgente, sia nel contesto materiale nel quale interviene, sia per le finalità comuni delle singole disposizioni sia, infine, in ragione dell'esigenza di assicurare in tempi ragionevolmente ridotti l'approvazione definitiva di norme che hanno tali caratteri comuni.
Il senatore PIROVANO (LP) esprime preoccupazione per il fatto che lo sportello telematico dell’automobilista sia costituito presso le agenzie automobilistiche private.
Il senatore VITALI (DS-U), a nome del suo Gruppo, esprime dubbi sull’urgenza del decreto-legge n. 35, dal momento che esso reca norme che avrebbero potuto formare oggetto di un disegno di legge ordinaria.
In particolare, a suo avviso, l’articolo 3 in tema di semplificazione amministrativa, ha un contenuto solo propagandistico. Infatti, introduce una numerosa serie di deroghe al principio generale della dichiarazione di inizio attività, tale da far pensare che lo stesso Governo sia consapevole dei rischi che comporta la demagogica riduzione del termine (60 giorni) entro il quale l’imprenditore dovrebbe ricevere una risposta motivata sulle istanze presentate alla pubblica amministrazione. A suo giudizio, è necessario intervenire piuttosto per rafforzare l’efficienza della pubblica amministrazione in modo che essa renda tempestivamente le risposte ai cittadini e alle imprese. La riduzione a trenta giorni di quel termine, a suo giudizio, non rappresenta una misura che può incrementare la competitività del sistema economico.
Il senatore EUFEMI (UDC) ritiene che sussistano i presupposti di costituzionalità per il decreto-legge n. 35. Tra l’altro, non condivide le perplessità sul contenuto dell’articolo 3, nella parte in cui introduce una nuova regolamentazione delle autenticazioni. A suo giudizio, le finalità della norma, sono chiare in termini di semplificazione amministrativa. Ritiene opportuna anche l’attribuzione dei compiti di autenticazione agli Sportelli telematici dell’automobilista, considerato che le delegazioni dell’Automobile Club d’Italia sono già oggi autorizzate a funzioni esattoriali. Positiva, infine, a suo avviso, anche la previsione di estendere ad altre categorie lo svolgimento delle attività di cui al comma 4.
Il senatore BONGIORNO (AN) rileva che entrambe le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 3, che prevedono rispettivamente il rinvio a un decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la disciplina dell’attività di cui al comma 4 e l’estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere l’attività di autenticazione delle sottoscrizioni, non recano un termine, per cui, a suo giudizio, risulta inficiato il presupposto costituzionale dell’urgenza della norma di cui al comma 4.
Il senatore MAGNALBO' (AN) ricorda che l’incremento del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, previsto all’articolo 11 del decreto-legge in esame, andrà a incrementare le risorse gestite da Sviluppo-Italia S.p.A.. Pur ritenendo condivisibile l’aumento di tale Fondo, segnala che l’amministratore delegato di tale Società, secondo le notizie riportate recentemente da organi di stampa e secondo quanto riferito anche in alcune interrogazioni parlamentari, riveste contemporaneamente una serie di incarichi in altre importanti aziende che lo pongono a suo avviso in condizione di palese conflitto di interessi. Esprime, per questo motivo, il proprio dissenso sulla norma in questione e invita a valutare l’opportunità di mantenerla nel testo del decreto-legge.
Il relatore FALCIER (FI), sulla base delle considerazioni già svolte in sede di relazione introduttiva e del dibattito che ha avuto luogo sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 35, propone di esprimere un parere favorevole, che dia conto delle criticità di alcune specifiche norme, a suo avviso comunque superabili - sotto il profilo del riconoscimento dei presupposti costituzionali - quando siano valutate nel contesto di un provvedimento i cui obiettivi di rilancio dello sviluppo economico, sociale e territoriale, sono pienamente condivisibili. In proposito, ricorda che il Governo ha distribuito le misure del Piano di azione nel decreto-legge che è all’esame del Senato, e in una proposta di legge presentata all’altro ramo del Parlamento; per cui, a suo giudizio, vi sarà comunque la possibilità di provvedere a un raccordo tra i due provvedimenti e a una diversa collocazione delle disposizioni, a seconda del loro grado di urgenza, nelle ulteriori fasi dell’iter.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 22 MARZO 2005
499ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PASTORE
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
Il relatore FALCIER (FI) richiama le considerazioni già svolte in sede di valutazione dei presupposti costituzionali e i profili problematici di alcune disposizioni del decreto-legge, nonché l'ampio dibattito svoltosi a quel proposito, dal quale sono emersi interessanti argomenti che, a suo giudizio, dovrebbero essere integrati nel parere da rendere alla Commissione bilancio.
Dopo aver sottolineato che il provvedimento investe materie di competenza legislativa esclusiva delle Stato, come la tutela della concorrenza, il sistema tributario dello Stato e le dogane, e materia di competenza legislativa concorrente come la tutela del lavoro e il commercio con l'estero, illustra alcune osservazioni da sottoporre alla Commissione di merito insieme al parere complessivamente favorevole che propone di esprimere.
All'articolo 2, rileva la mancanza di una indicazione circa le concrete modalità applicative dei commi 7 e 8 concernenti le ipotesi di istituzione di nuovi ordini professionali e il riconoscimento di associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate. A proposito dell'articolo 3, comma 4, a suo avviso, quale parametro ai fini della competenza ad autenticare le sottoscrizioni è opportuno indicare non il valore del bene (attualmente fissato in 25 mila euro) bensì la cilindrata per gli autoveicoli o la portata per i rimorchi ovvero anche la potenza per i veicoli elettrici. Allo stesso articolo, al comma 6, rileva la mancata indicazione di un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dispone l'eventuale estensione ad altri soggetti della possibilità di autenticare le sottoscrizioni. La stessa carenza rileva per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 (finanziamento prioritario degli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche), all'articolo 7, comma 1 (realizzazione degli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda), all'articolo 10, comma 4 (determinazione di nuove aliquote di accisa da parte del direttore dell'agenzia delle dogane), all'articolo 10, comma 6 (definizione dei criteri e delle modalità per l'attivazione di contratti di distretto da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali), all'articolo 12, commi 1 e 7 (istituzione di un Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento e definizione dell'organizzazione e dei compiti dell'Agenzia nazionale per il turismo), e all'articolo 13, comma 2, lettera d) e comma 4, lettera b) (determinazione delle modalità attuative degli interventi in materia di mobilità e definizione dei criteri per l'attribuzione delle risorse alle aree territoriali e ai settori industriali in crisi).
Per quanto riguarda l'articolo 3, in materia di semplificazione amministrativa, si dovrebbe sottolineare che al comma 1 del novellato articolo 19 della legge n. 241 del 1990, l'espressione "richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale ..." deve intendersi riferita alle "domande per le iscrizioni in albi o ruoli" e non anche agli altri atti amministrativi richiamati. Si dovrebbe inoltre suggerire la soppressione delle parole "commerciale e artigianale", in considerazione del fatto che si tratta di attività comunque imprenditoriali.
Ritiene, inoltre, che si debba segnalare l'inopportunità del rinvio al potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, nel senso dell'annullamento o della revoca dell'atto amministrativo, in quanto la dichiarazione di inizio attività non dà luogo a un atto amministrativo.
Per quanto riguarda poi le disposizioni concernenti la nuova regolamentazione delle autenticazioni di sottoscrizioni, sarebbe opportuno precisare, all'articolo 3, comma 4, che esse si riferiscono ai motoveicoli, agli autoveicoli e ai veicoli industriali e non anche ad altri "beni immobili registrati", quali le navi e gli aeromobili. Allo stesso proposito, propone di sottolineare l'inopportunità della norma che riconosce ai nuovi soggetti il potere di autenticazione delle sottoscrizioni relativamente alla costituzione di diritti di garanzia, poiché in tal caso l'atto implica il riconoscimento di un debito.
In generale, rileva l'inopportunità di riconoscere il potere di autenticazione a una nuova categoria di soggetti oltre a quelli già indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 a cui, invece, potrebbe farsi rinvio. In tal modo, inoltre, verrebbe meno la necessità delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
Per quanto riguarda il comma 5, ritiene che si debba esprimere perplessità sulla natura non regolamentare del decreto cui è demandata la disciplina delle concrete modalità applicative dell'attività di autenticazione, considerato che l'atto avrà necessariamente un contenuto normativo.
Sempre con riguardo alla nuova regolamentazione delle autenticazioni, si dovrebbe invitare la Commissione di merito a verificare l'opportunità dell'obbligo di gratuità, trattandosi di un'attività che, fra l'altro, sembra rientrare nell'ambito dell'autonomia contrattuale.
Ritiene necessario segnalare che la riduzione del termine decorso il quale l'attività oggetto della dichiarazione può iniziare comporta inevitabili riflessi sull'attività di controllo e, in definitiva, sulla tutela degli interessi pubblici.
Infine, a suo avviso, è opportuno invitare la Commissione di merito a una attenta verifica degli effetti che comporta l'incremento del fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui all'articolo 11, comma 1, tenendo conto, come suggerito dal senatore Magnalbò, della particolare posizione in cui si trova l'amministratore delegato della Sviluppo Italia S.p.A..
Conclude, invitando la Commissione ad approvare un parere favorevole, con le osservazioni appena illustrate e integrate dai rilievi formulati dal presidente Pastore, nella seduta precedente, in sede di valutazione dei presupposti costituzionali.
Il senatore TURRONI (Verdi-Un) sottolinea la disomogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge, alcune delle quali, a suo giudizio, appaiono prive dei presupposti costituzionali della necessità e dell'urgenza, come ad esempio quelle che dispongono ai fini della modifica della legge fallimentare e di norme processuali civili ovvero in materia di libere professioni.
Particolarmente preoccupante è l'articolo 3, che novella l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevedendo l'applicazione generalizzata della dichiarazione di inizio attività e indicando un termine particolarmente breve decorso il quale l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata. In tal modo, a suo avviso, vengono sacrificate le esigenze di un controllo da parte dell'amministrazione anche a tutela della sicurezza dei cittadini e si pregiudica il principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
La carenza del presupposto dell'urgenza, a suo avviso, è testimoniata anche dalla circostanza che il disegno di legge di semplificazione (Atto Senato 3186), che reca alcune disposizioni oggi trasferite nel decreto-legge, è all'esame della Commissione da lungo tempo.
Le disposizioni del decreto-legge, inoltre, integrano implicitamente una violazione degli articoli 70 e 72 della Costituzione poiché attraverso essere si ostacola e in sostanza si espropria il Parlamento dell'esercizio della funzione legislativa. L'incostituzionalità del decreto-legge si rivela, inoltre, in quelle norme che danno luogo a una errata quantificazione delle maggiori entrate (per esempio l'articolo 7, comma 3, in materia di sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento) ovvero propongono un uso distorto del concetto di "limite di spesa", come ad esempio l'articolo 9, comma 3, che subordina il riconoscimento di un contributo all'esaurimento dei fondi stanziati, determinando anche una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.
Inoltre, rileva che la drastica riduzione di incentivi alle imprese per finanziare la cosiddetta legge obiettivo, mentre non ha alcun effetto positivo sui saldi della finanza pubblica, si traduce in un insostenibile aggravio per il sistema produttivo.
Per quanto riguarda l'introduzione di un nuovo regime per l'autenticazione delle sottoscrizioni, condivide le perplessità manifestate durante il dibattito sui presupposti costituzionali e, da ultimo, nella proposta di parere illustrata dal relatore. A suo giudizio, l'attribuzione del potere di autenticazione ai notai e ad altri pubblici ufficiali rappresenta l'ultimo baluardo dell'ordinamento per ostacolare il commercio di auto rubate che viene indicato dal Procuratore nazionale antimafia tra le principali fonti di guadagno della criminalità organizzata; motivo per cui già in passato fu manifestata netta opposizione verso un'analoga proposta.
In conclusione, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.
Il senatore MAGNALBO' (AN) ribadisce la sua contrarietà al contenuto dell'articolo 11, comma 1, che destina altre risorse a Sviluppo Italia S.p.A., senza considerare il grave conflitto di interessi che caratterizza, a suo avviso, la posizione dell'amministratore delegato.
Si chiede inoltre quale motivo abbia spinto il Governo a disporre all'articolo 4, comma 1, lettera d), la soppressione del comma 540 della legge finanziaria per il 2005, ai sensi del quale concorrono alla determinazione della rendita catastale gli elementi degli opifici o degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. In proposito, osserva che i Comuni hanno definito i propri bilanci sulla scorta di quella interpretazione autentica, per cui la soppressione potrebbe determinare gravi conseguenze finanziarie.
Il sottosegretario SAPORITO osserva che la disomogeneità delle disposizioni in esame rappresenta una conseguenza inevitabile di un provvedimento assai complesso, che insieme alla disegno di legge che sarà presentato dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento intende definire un quadro di interventi volti a promuovere lo sviluppo economico, territoriale e sociale del Paese.
Sottolinea che alcune delle misure ideate dal Governo potranno costituire uno strumento giuridico per impiegare il margine di flessibilità che l'Unione europea intende introdurre ai fine dell'interpretazione del Patto di stabilità.
Per quanto concerne le osservazioni critiche svolte dal senatore Magnalbò in ordine all'articolo 4, ritiene che la Commissione potrebbe integrare il parere proposto dal relatore invitando la Commissione di merito a considerare la possibilità di rinviare la soppressione del comma 540 della legge finanziaria per il 2005 al prossimo esercizio finanziario, in modo da preservare i bilanci di previsione dei Comuni.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) ritiene che, anziché sopprimere la norma di interpretazione autentica approvata con la legge finanziaria, si dovrebbe modificare la norma nel senso di escludere dalla determinazione della rendita catastale le strutture estemporanee realizzate dalle imprese per le loro speciali esigenze, ma confermando l'inclusione delle condotte e degli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini di quella determinazione, considerato che producono un rilevante impatto per i territori in cui sono situati.
Il relatore FALCIER (FI), recependo le indicazioni emerse nel dibattito, fa presente che integrerà il parere nel senso di invitare la Commissione di merito a valutare gli effetti della soppressione del comma 540 della legge finanziaria per il 2005 sui bilanci di previsione per l'anno 2005 dei Comuni e di valutare la stessa disposizione, inoltre, sul piano della coerenza normativa.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole, con osservazioni, proposto dal relatore.
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottommissione per i pareri
MercolEDÌ 13 aprile 2005
228ª Seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere su emendamenti alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente FALCIER (FI), relatore, riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito: per quanto di competenza, propone di esprimere un parere di nulla osta con le osservazioni già riferite allo stesso disegno di legge, in quanto compatibili e contenute nel parere del 22 marzo nonché con le osservazioni che seguono.
L’emendamento 3.94, del relatore, corrisponde a un emendamento presentato dal relatore in Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 3186 (semplificazione 2005): la sede normativa più appropriata, invero, non può che essere il disegno di legge annuale di semplificazione. L’emendamento, inoltre, è stato già approvato dalla 1a Commissione, con alcune, significative modifiche che renderebbero evidentemente non condivisibile, per la stessa Commissione, il testo proposto in Commissione bilancio. Quanto all’emendamento x.1.0.104, formula un rilievo analogo circa la collocazione normativa, perché un intervento così ampio e radicale sulla legislazione vigente non potrebbe essere realizzato in modo appropriato con un emendamento a un decreto-legge, per di più in una Commissione priva della competenza primaria in materia. Inoltre, lo stesso emendamento contiene una delega legislativa e ciò rende ancora più incongrua la sua collocazione nella legge di conversione di un decreto-legge. Quest’ultima obiezione va riferita anche agli emendamenti x.1.0.103, dello stesso relatore, e agli emendamenti del Governo x.1.0.100, x.1.0.101 e x.1.0.102. Quanto all’emendamento del Governo 4.0.7, se ne rileva una carenza sostanziale nella mancata indicazione di compiti e funzioni della prevista figura di "coordinatore per il federalismo amministrativo". Sugli altri emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, propone un parere di nulla osta, con le osservazioni già indicate, in quanto compatibili.
Il senatore BASSANINI (DS-U) condivide i rilievi esposti dal relatore, in particolare sugli emendamenti 3.34, x1.0.103 e 4.0.7.
La Sottocommissione, quindi, conviene di esprimere un parere di nulla osta, con le osservazioni indicate dal relatore.
GIUSTIZIA (2ª)
martedì 5 aprile 2005
461ª Seduta
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
indi del Vice Presidente
ZANCAN
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il senatore ZICCONE(FI).
Nel preannunciare la proposta di un parere di nulla osta con osservazioni, il relatore osserva come le norme di interesse della Commissione siano, in particolare, quelle contenute nell'articolo 2 concernenti disposizioni in materia fallimentare, di procedura civile e di libere professioni. Si tratta di un insieme di disposizioni delle quali, dapprima in sedi ristrette e poi nella sede plenaria, la Commissione si è già lungamente occupata esaminando gli specifici disegni di legge nn. 1243, 2430 e connessi, nonché l'Atto Senato 691 e connessi. Si tratta quindi di valutare se e in quale misura sia ritenuto opportuno, ad integrazione delle modifiche introdotte dal decreto legge in titolo, introdurre talune disposizioni già elaborate dalla Commissione che, ad una prima lettura, appaiono compatibili con quelle. A tale proposito si riserva di acquisire l'opinione dei relatori dei disegni di legge menzionati.
Svolge quindi un rilievo di merito con riferimento al comma 1, lettera b) dell'articolo 2 del decreto legge, integralmente sostitutivo dell'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942 che disciplina i beni acquistati dal coniuge fallito, con nuove disposizioni in materia di effetti della revocazione, attualmente disciplinata dall'articolo 71 della legge fallimentare che contiene una disposizione di contenuto identico al disposto di cui al secondo comma del nuovo articolo 70. Dovrebbe essere chiarito se, non intervenendo il decreto legge sull'articolo 71 vigente della legge fallimentare vigente, questo debba essere considerato abrogato, con la necessità pertanto di un intervento chiarificatore al riguardo; se l'intervento operato sull'articolo 70 si accompagni alla volontà di abrogare la disciplina dei beni acquistati dal coniuge del fallito di cui al previgente articolo 70; ovvero se trattasi di mero errore essendo la volontà del Governo quella di modificare semplicemente la disciplina degli effetti della revocazione.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
FINANZE E TESORO (6ª)
mercoledì 6 aprile 2005
266ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
COSTA
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore AGOGLIATI (FI), dopo aver sottolineato la rilevanza del provvedimento ai fini del rilancio della competitività del sistema produttivo nazionale, illustra le disposizioni dello stesso che attengono alla competenza della Commissione.
Commentando l'articolo 1 (commi 1-4), recante disposizioni finalizzate al rafforzamento del sistema doganale ed al rilancio del sistema portuale italiano, osserva che esse sono finalizzate al riassetto delle procedure amministrative relative all'attività di sdoganamento delle merci, con un effetto significativo di snellimento degli adempimenti burocratici.
Dopo aver analiticamente illustrato le disposizioni concernenti le procedure amministrative di sdoganamento delle merci, si sofferma quindi sul comma 3 dell'articolo 1, modificativo del comma 380 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, volto ad estendere all'Agenzia delle dogane la possibilità di ricevere in via telematica le informazioni attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli trasmesse dai soggetti di imposta. Sino ad ora tale possibilità era prevista per la sola Agenzia delle entrate.
Il comma 4 prevede invece l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle dogane delle maggiori somme rispetto all’esercizio precedente versate all’Italia dall’Unione Europea per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali e finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi da parte dell’amministrazione doganale.
Il relatore segnala poi l'articolo 4 del decreto-legge, la cui lettera d) del comma 1 dispone la soppressione del comma 540 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 concernente la rideterminazione della rendita catastale di opifici e immobili costituiti per attività industriale.
Per effetto di tale soppressione, scompare la norma di interpretazione autentica secondo la quale concorrono alla determinazione della rendita catastale gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale, anche se fisicamente non incorporati al suolo.
Altra disposizione di interesse della Commissione è quella contenuta al comma 3 dell'articolo 7 che interviene, tramite una novella al comma 502 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, nella disciplina relativa agli apparecchi e congegni da intrattenimento inserendo, tra i requisiti stabiliti dal Ministero dell'economia ai fini del rilascio dei nulla osta, quelli relativi ai sistemi elettronici di identificazione e controllo di tali apparecchi. Si tratta di una disposizione finalizzata al contrasto della diffusione di apparecchi irregolari o illegali.
L'articolo 9 reca disposizioni di più ampia e significativa portata, laddove disponel'erogazione, in favore delle piccole e medie imprese che partecipino a processi di concentrazione, di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute in studi e consulenze relative alle operazioni di concentrazione. L'oratore descrive quindi le condizioni e i requisiti oggettivi e soggettivi per poter fruire delle agevolazioni in parola, nonché le procedure applicative dell'erogazione dell'incentivo, ricordando comunque che il premio di concentrazione spetta fino ad esaurimento dei fondi stanziati - che sono pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007 - esaminando le domande in base all'ordine di presentazione.
Per quanto concerne le modalità per l'utilizzazione del credito d'imposta, in analogia con quanto previsto in precedenti occasioni, si prevede che il credito d'imposta possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione (dopo la comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo), che non possa essere rimborsato e non concorra né alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP né alla formazione dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi, e che non incida sul calcolo che rende indeducibile la quota degli interessi passivi proporzionalmente al rapporto tra i ricavi imponibili e il totale dei ricavi, comprensivo dei proventi esenti.
Passando all'articolo 11, fa presente che il comma 7, che interviene sulla disciplina dettata in materia di confidi dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Si tratta di una tematica già oggetto di esame da parte della Commissione, avendo essa concluso in sede referente l'esame del testo unificato per i disegni di legge in materia di confidi.
La disposizione del decreto-legge interviene in particolare sul fondo di garanzia per le imprese artigiane di cui all’articolo 2, comma 100, lett. b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662: due sono le modifiche apportate, sotto forma di novelle all’articolo 13 del citato decreto-legge n. 269.
Viene abrogato il comma 28 del citato articolo 13, in base al quale l'intervento del Fondo di garanzia dell'Artigiancassa deve essere riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi, con controgaranzia e cogaranzia del fondo escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente.
Contemporaneamente, viene introdotto sempre all’articolo 13 un nuovo comma 61-quater, il quale dispone che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè dal 17 marzo 2005), il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, deve dettare con decreto la disciplina riguardante le caratteristiche delle garanzie dirette, delle controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di garanzia per le imprese artigiane sopra ricordato. Il decreto ministeriale sarà finalizzato ad adeguare le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate dal fondo a quanto previsto dall’Accordo di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche.
Il relatore si sofferma, infine, sui contenuti dell'articolo 14 del decreto-legge, recante disposizioni di carattere tributario riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), università, enti di ricerca pubblici ed enti parco.
Più in particolare, nei commi da 1 a 6 si introduce la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e dei soggetti all’imposta sulle società delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale. È prevista la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore - nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima complessiva di 70.000 euro annui - delle liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'IRES, in favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale. Dopo aver illustrato le modalità di concreta fruizione della deducibilità dell'erogazione, il relatore sottolinea come venga disposto anche un inasprimento dell'apparato sanzionatorio a carico del soggetto erogatore di liberalità che espone nella dichiarazione dei redditi indebite deduzioni dall'imponibile in violazione dei presupposti di deducibilità sopra ricordati.
I successivi commi 7 ed 8 dell'articolo 14 contengono invece disposizioni agevolative di natura fiscale concernenti università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici e vigilati dal Ministero dell'istruzione, ed enti parco regionali e nazionali.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
FINANZE E TESORO (6ª)
mercoledì 6 aprile 2005
267ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PEDRIZZI
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.
Si apre il dibattito.
Interviene il senatore PASQUINI (DS-U) il quale rileva, anzitutto, come il provvedimento in esame, pur intervenendo su talune materie meritevoli di attenzione, risulti di portata insufficiente rispetto ai preannunciati intenti dell’Esecutivo di rilanciare con decisione la competitività del Paese, essendo peraltro estremamente limitate le risorse finanziarie stanziate.
Osserva quindi come alcuni interventi, in sé positivi, quali ad esempio quelli in materia fallimentare, di libere professioni e di incentivi, giungano con ritardo e siano inseriti in un provvedimento d’urgenza anziché in una organica proposta legislativa. Giudica inoltre opportuno approfondire tematiche di particolare delicatezza quali la semplificazione della regolamentazione, i sistemi di protezione sociale e gli ammortizzatori sociali.
Si sofferma poi a commentare le disposizioni di carattere fiscale, che giudica di portata limitata rispetto agli interventi maggiormente incisivi che sarebbero stati necessari. In particolare, ritiene sarebbe stato utile riconoscere alle imprese un credito di imposta per le spese sostenute nel settore della ricerca scientifica e tecnologica. Con riferimento, invece, all’imposta regionale sulle attività produttive, reputa paradossale che il Governo non apporti modifiche a causa degli ingenti effetti finanziari che dalle stesse deriverebbero, in rapporto alla recente riduzione delle aliquote dell’imposizione sul reddito delle persone fisiche. Più in generale, rileva criticamente come il provvedimento in esame risulti insufficiente a causa della carenza di stanziamenti adeguati, e come tale difetto di risorse derivi dall’effettuazione da parte dell’Esecutivo di scelte di fondo riguardo il sistema fiscale nazionale non condivisibili. A suo giudizio sarebbe invece necessario, al fine di rilanciare la competitività del Paese, adottare interventi finalizzati ad aumentare le risorse disponibili dei lavoratori, con effetti positivi in termini di domanda e consumi interni, nonché a ridurre il costo del lavoro. Osserva peraltro come anche la prospettiva di completamento della riforma fiscale prefigurata dal Governo si muova nell’ottica di un’ulteriore riduzione generalizzata delle imposte, anziché operare scelte selettive e orientate, come invece sarebbe necessario al fine di incentivare con decisione la ripresa economica.
Relativamente alle disposizioni concernenti il premio di concentrazione concesso alle piccole e medie imprese sotto forma di credito di imposta, giudica tali interventi scarsamente significativi, poiché sarebbe stato preferibile promuovere la capitalizzazione di tali imprese, che costituisce la premessa indispensabile per successive operazioni di fusione e aggregazione tra le stesse. A tale proposito, rileva criticamente come l’attuale Esecutivo abbia eliminato le misure, quali la dual income tax, finalizzate proprio a tale scopo.
Giudica peraltro con favore la soppressione della norma recata dalla legge finanziaria per il 2005 che estendeva l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili anche ai macchinari, impianti e attrezzature mobili destinate allo svolgimento di attività industriali o commerciali.
Con riguardo, infine, alle disposizioni in materia di confidi, non condivide l’intervento da parte del Governo su di una materia in stato di avanzato esame da parte del Parlamento, preannunciando che la propria parte politica presenterà una proposta emendativa contenente il testo elaborato dalla Commissione, recante misure di riforma del settore dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi diverse da quelle inserite nel provvedimento in esame.
In conclusione, dopo aver espresso incidentalmente il proprio apprezzamento per le misure introdotte a sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e del terzo settore, ribadisce la propria opinione complessivamente critica nei confronti di un provvedimento di portata insufficiente e influenzato da errate scelte di politica economica già compiute dall’Esecutivo.
Interviene poi il senatore COSTA (FI), il quale osserva anzitutto che provvedimento in esame costituisce uno strumento importante per il sistema produttivo italiano, poiché insiste sull'incentivazione di attività strategiche per il recupero di competitività delle aziende, quali la ricerca e lo sviluppo. Giudica tuttavia essenziale insistere sul coinvolgimento più diretto e incisivo del tessuto produttivo del Mezzogiorno d'Italia nelle misure di agevolazione. In prima istanza, ricorda infatti che in sede di predisposizione del parere sul disegno di legge finanziaria per il 2005 la Commissione aveva già votato una sollecitazione a promuovere misure di fiscalità di vantaggio per i nuovi insediamenti produttivi nelle aree depresse del Paese, proprio per ridurre il differenziale di costi produttivi che oggi sfavorisce le aziende italiane rispetto a quelle ubicate all'estero. Giudica il riconoscimento di agevolazioni fiscali uno strumento alternativo a misure quali le barriere doganali o i dazi all'importazione, che rischiano di risultare contraddittorie rispetto al contesto comunitario e alla tendenza all'apertura dei mercati.
Nell’ottica di un’effettiva riduzione dei costi produttivi, sottolinea il valore di un intervento di proroga degli strumenti di clemenza fiscale, che hanno avuto un significativo impatto anche per le finanze pubbliche negli anni passati: ritiene che una riapertura dei termini del condono fiscale, anche con la previsione di una maggiorazione in termini di interessi da pagare rispetto agli imponibili emergenti, costituisca una misura di sicuro impatto, anche al fine di limitare il contenzioso esistente.
Ritiene inoltre necessario indirizzare risorse finanziarie aggiuntive a favore dei settori tessile e calzaturiero, poiché proprio in tale ambito, e soprattutto nel Mezzogiorno, la concorrenza sleale dei Paesi emergenti sta creando enormi difficoltà: anche in tale caso la misura di sostegno dovrebbe agire in alternativa ai dazi, pur muovendosi nella direzione di proteggere la qualità e la concorrenzialità dei prodotti italiani.
Esprime poi un giudizio critico sulla riforma del sistema degli incentivi per le imprese ubicate nelle aree depresse, poiché la trasformazione delle agevolazioni in conto capitale in agevolazioni in conto interesse risponde a logiche di finanza pubblica e non favorisce la capitalizzazione delle aziende. Auspica tuttavia che il restringimento del beneficio sia compensato da una maggiore certezza e celerità nell'erogazione delle agevolazioni rispetto al passato.
Suggerisce inoltre, sulla scorta delle osservazioni già formulate in passato circa i provvedimenti di condono edilizio, l’introduzione nel provvedimento di misure, anche di tipo sanzionatorio, finalizzate ad incentivare l’adozione o il rinnovo da parte degli enti locali degli strumenti urbanistici, al fine di scongiurare il crearsi di indebite posizioni di vantaggio legate all’aumento del costo dei suoli.
Infine, auspica la previsione di misure finalizzate al recupero del patrimonio edilizio nei centri storici cittadini, onde consentire il rilancio delle attività di ristrutturazione, la stabilizzazione dei costi degli immobili abitativi e commerciali e sostegno al settore del turismo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
FINANZE E TESORO (6ª)
Martedì 12 aprile 2005
268ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PEDRIZZI
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 aprile scorso.
Interviene in discussione generale il senatore SALERNO (AN), il quale, pur esprimendo apprezzamento per il provvedimento, suggerisce al relatore di proporre l'adozione di una proroga dei termini per fruire di strumenti di clemenza fiscale già approvati. Ritiene infatti che l’estensione del condono fiscale anche all’anno 2003 risponda ad una logica di chiusura del sistema, in quanto tale data segna il passaggio da un sistema di tassazione imperniato sulle previgenti imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche, ad un altro incentrato sulle nuove IRE ed IRES. Sottolinea ulteriormente come il gettito derivante da tale estensione temporale dovrebbe essere opportunamente utilizzato non tanto per finalità di fiscalità generale, quanto per la costituzione ed il finanziamento di un fondo destinato al sostegno delle imprese operanti in settori che attraversano situazioni di crisi a causa dell’incremento della concorrenza dei Paesi asiatici nonché delle aziende che investono in aree sottoutilizzate.
Il presidente PEDRIZZI esprime apprezzamento per il suggerimento testé formulato dal senatore Salerno, soprattutto per quanto concerne la finalizzazione del gettito derivante dall'eventuale proroga delle misure di clemenza fiscale al sostegno della competitività delle imprese.
Il senatore CANTONI (FI) condivide i rilievi formulati dal senatore Salerno, rilevando a sua volta come nella difficile congiuntura che attualmente attraversano le imprese italiane occorra reperire risorse finanziarie aggiuntive per sostenere la competitività delle aziende. Evidenzia inoltre come i fattori di criticità per il sistema industriale risiedano in massima parte nella concorrenza dei Paesi asiatici e, in particolare, della Cina, in numerosi comparti tra i quali segnala anzitutto il settore tessile e quello calzaturiero, ma anche un comparto tradizionalmente estraneo alla concorrenza, come quello ortofrutticolo.
Per quanto concerne la prospettata possibilità di estensione temporale anche all’anno 2003 delle misure di clemenza fiscale, condivide l’esigenza di destinare il maggior gettito a misure finalizzate al rilancio della competitività delle aziende nazionali.
Con riferimento alle disposizioni che incrementano l’aliquota dell’imposta di fabbricazione della birra, ritiene opportuno richiamare l’Esecutivo ad un’attenta analisi dell’impatto che tale misura è suscettibile di determinare su di un settore dell’economia rilevante anche dal punto di vista delle risorse umane impiegate.
Interviene poi il senatore EUFEMI (UDC), il quale valuta anzitutto positivamente l’ipotesi di estensione all’anno 2003 delle misure di clemenza fiscale anche in virtù del fatto che tale ampliamento consentirebbe di applicare il condono anche a quei soggetti imprenditoriali, tra i quali talune società cooperative, che non hanno sinora potuto usufruirne poiché il loro esercizio finanziario terminava oltre la fine dell’anno 2002.
Dopo aver espresso apprezzamento per le misure di semplificazione recate dal provvedimento, idonee a favorire la crescita delle imprese, nonché per le disposizioni in materia di diritto fallimentare, fa presente, in relazione all’osservazione svolta dal senatore Cantoni sulla necessità di approfondire le problematiche connesse all’incremento della imposta di fabbricazione della birra, che tale produzione è in massima parte di origine non interna, a differenza delle colture vitivinicole, meritevoli invece di salvaguardia. A tale ultimo proposito, ricorda peraltro di aver presentato proposte emendative riguardanti le potestà di determinazione delle nuove aliquote dell’imposta di fabbricazione degli alcolici da parte dell’Agenzia delle dogane e i relativi effetti anche dal punto di vista temporale.
Per quanto concerne l’articolo 14 del decreto-legge, recante misure di sostegno alle ONLUS e, in generale, al terzo settore, sottolinea positivamente l’adozione di interventi volti a favorire la crescita delle attività di utilità sociale, secondo il principio per cui al crescere del volume delle liberalità aumenta il beneficio fiscale.
Dopo aver commentato positivamente l'abrogazione della disposizione della legge finanziaria per il 2005 che estendeva l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili anche alle attrezzature mobili destinate alla produzione industriale, sottolinea inoltre come un intervento di riduzione del cuneo fiscale tra imposte e retribuzioni avrebbe potuto consentire un rilancio della competitività industriale soprattutto delle imprese manifatturiere.
Evidenzia infine come non possa condividersi la mancata previsione nell’ambito del provvedimento di misure di sostegno al settore aerospaziale, di dimensioni consistenti soprattutto nel Lazio e in Piemonte, anche in considerazione delle rilevanti ricadute della ricerca effettuata in tali settori ad alta tecnologia in termini di produzione industriale.
In conclusione, ritiene il provvedimento in esame nel complesso non esaustivo in un’ottica di rilancio della competitività del sistema Paese, auspicando che nel prossimo documento di programmazione economico-finanziaria vengano previsti ulteriori interventi.
Il presidente PEDRIZZI e il senatore CANTONI (FI) condividono il rilievo da ultimo formulato dal senatore Eufemi in relazione alla necessità di sostenere il settore aerospaziale, sottolineando peraltro come analoghi incentivi dovrebbero essere previsti relativamente ai settori ad alta tecnologia in generale.
Il relatore AGOGLIATI (FI) preannuncia la presentazione di uno schema di parere favorevole con osservazioni nella seduta di domani mattina, anticipando peraltro i rilievi che reputa condivisibili.
In particolare, ritiene opportuno suggerire alla Commissione di merito la previsione di un intervento normativo unitario in materia di disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, nonché di esplicite misure di sostegno ai settori tessile e calzaturiero, oltre ad altri comparti particolarmente danneggiati da fenomeni di concorrenza sleale da parte di Paesi emergenti.
Ritiene di poter accogliere altresì i suggerimenti relativi all’ipotesi di proroga al 2003 delle misure di clemenza fiscale, con correlativa destinazione del gettito al finanziamento di ulteriori interventi a favore della competitività delle imprese. Reputa poi necessaria una attenta valutazione degli effetti dell’aumento dell’aliquota dell’imposta di fabbricazione della birra. Infine, esprime un giudizio favorevole sulle misure recate dal provvedimento di semplificazione amministrativa e di agevolazione delle operazioni di concentrazione tra società e condivide le osservazioni emerse nel corso del dibattito sulla necessità di sostenere l’operatività del settore aerospaziale e, più in generale, delle imprese ad alta tecnologia.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
FINANZE E TESORO (6ª)
MErCILedì 13 aprile 2005
269ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
PEDRIZZI
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore AGOGLIATI (FI) illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni del seguente tenore:
"La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.
Per quanto riguarda le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto-legge, la Commissione esprime un complessivo apprezzamento per le misure ivi recate a sostegno delle attività produttive nel Paese; si evidenzia, con specifico riferimento al comma 7 del citato articolo, l’opportunità di una trattazione unitaria delle tematiche attinenti la disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, rispetto alle norme sui Fondi di garanzia contenute nell’articolo 11, comma 7, del disegno di legge n. 5736, presentato alla Camera dei deputati, recante il Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. In particolare, la Commissione auspica che le norme concernenti l'attività dei consorzi di garanzia fidi e, segnatamente, le disposizioni di modifica dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 siano integrate con le disposizioni contenute attualmente nel disegno di legge sulla competitività all'esame della Camera dei deputati, in modo da dare omogeneità e univocità alle misura di sostegno dei confidi.
La Commissione inoltre auspica l'elaborazione di specifiche misure di sostegno ai settori manufatturieri maggiormente esposti alla concorrenza sleale, soprattutto in considerazione dell'enorme diffusione di prodotti provenienti dalle aziende cinesi, in modo da consentire alle imprese italiane di fronteggiare la concorrenza sleale e il dumping sociale e produttivo.
Al fine di reperire risorse aggiuntive da utilizzare esclusivamente al sostegno della competitività delle imprese, si suggerisce l'adozione di una misura di proroga degli strumenti di clemenza fiscale, per ridurre i costi produttivi. La riapertura dei termini anche per fruire di misure di condono per l'anno di imposta 2003 trova inoltre giustificazione nel definitivo superamento delle imposte sulle persone fisiche e sulle persone giuridiche in forza della riforma fiscale entrata in vigore nel 2004.
La Commissione richiama poi l'attenzione sull'opportunità di valutare con attenzione l'impatto dell'incremento dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione della birra, paventando il rischio di una qualche penalizzazione del comparto particolarmente meritevole di sostegno e incentivo.
Appare auspicabile, inoltre, la previsione di misure finalizzate al recupero del patrimonio edilizio nei centri storici cittadini, onde consentire il rilancio delle attività di ristrutturazione, la stabilizzazione dei costi degli immobili abitativi e commerciali e sostegno al settore del turismo.
Nel contesto certamente positivo della riforma degli incentivi per gli investimenti produttivi nelle aree depresse, si suggerisce di valutare la posssibilità di introdurre specifiche misure di fiscalità di vantaggio in grado di ridurre significativamente i costi di insediamento.
La Commissione valuta positivamente la previsione di specifiche risorse da destinare alla realizzazione e al potenziamento di distretti tecnologici nonché per sostenere nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell'ambito di tali distretti (articolo 6 commi 4 e 5). Allo stesso modo, vanno accolte con favore le novità di carattere oganizzativo per favorire lo sviluppo dei distretti di cui allo stesso articolo 6 soprattutto laddove si prevede il rafforzamento dell'innovazione e la produttività delle imprese.
Le misure proposte tendono opportunamente a superare un sistema di agevolazioni a pioggia e a concentrare le risorse pubbliche sulle aziende che partecipano a filiere produttive e a distretti industriali: è a tutti nota la capacità delle piccole e medie aziende collegate nei distretti di fare sistema e di flessibilizzare i costi e i sistemi produttivi rispetto agli andamenti dei mercati. Si tratta di una specificità produttiva propria del tessuto economico nazionale che va incentivata e sostenuta con forza. In particolare, la Commissione suggerisce di introdurre particolari facilitazioni, anche in termini di adempimenti burocratici, di percentuali di agevolazione concedibile, per quanto riguarda l'aliquota dell'Irap ovvero dei contributi, a fronte di investimenti effettuati da aziende ubicate nei distretti o che partecipano a determinate filiere produttive.
Per quanto riguarda la materia tributaria vanno accolte con favore le misure di semplificazione degli adempimenti e nonché la previsione di uno specifico sostegno ai processi di aggregazione e fusione tra imprese.
La Commissione ritiene importante segnalare alla Commissione di merito il ruolo strategico nell'economia nazionale svolto dal comparto aerospaziale e di quelli ad alto contenuto tecnologico, anche in considerazione dei rilevanti riflessi di tali settori per lo sviluppo di produzioni in altri campi."
Interviene il senatore EUFEMI (UDC), il quale ribadisce la propria valutazione positiva delle disposizioni recate dall'articolo 14 del decreto-legge in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di sostegno al terzo settore, ispirate al principio dell'attribuzione di un maggiore beneficio fiscale all'aumentare delle liberalità effettuate.
Con riferimento all'osservazione contenuta nello schema di parere relativa alla possibile elaborazione di specifiche misure di sostegno ai settori manifatturieri, riterrebbe opportuno inserire un esplicito riferimento all'ipotesi di intervenire sul costo del lavoro tramite una riduzione del cuneo fiscale e contributivo sulle retribuzioni, allineandone l'entità rispetto alla media dei Paesi europei.
Per quanto concerne l'osservazione riguardante l'adozione di una misura di proroga degli strumenti di clemenza fiscale, ribadisce che occorrerebbe tener presente anche soggetti il cui bilancio di esercizio non coincide con l'anno solare.
Il senatore SALERNO (AN) ritiene che l'osservazione contenuta nel parere riferita all'esigenza di sostenere i settori industriali maggiormente esposti alla concorrenza sleale a causa della diffusione di prodotti provenienti dalle aziende cinesi dovrebbe essere riformulata effettuando un riferimento, più in generale, alla concorrenza dei Paesi dell'area asiatica.
Con riferimento all'osservazione concernente l'eventuale proroga delle misure di clemenza fiscale già approvate, reputa opportuna la precisazione che tale operazione non determinerebbe alcun aumento della pressione fiscale e, anzi, consentirebbe il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive da destinarsi al sostegno della competitività delle imprese.
Il senatore CANTONI (FI) esprime apprezzamento per la proposta di parere testé illustrata dal relatore Agogliati.
Per quanto concerne la proposta del senatore Salerno di riformulazione dell'osservazione riferita all'esigenza di contrastare la concorrenza sleale proveniente dalle imprese cinesi, nel senso di indicare, in generale, le aziende dell'area asiatica, ritiene comunque preferibile mantenere la menzione della specificità della concorrenza sleale della Cina. Sottolinea, infatti, come dalle stime più recenti sia emerso un aumento delle importazioni dalla Cina nell'ambito europeo di dimensioni estremamente significative soprattutto nei settori tessile e calzaturiero, mentre la concorrenza di altri Paesi asiatici, quale ad esempio l'India, presenta caratteristiche diverse e non si rivolge principalmente nei confronti dell'Italia.
Il relatore AGOGLIATI (FI) ritiene di poter accogliere i suggerimenti di modifica del parere concernenti il riferimento ai prodotti provenienti dall'area asiatica in generale e la riduzione del cuneo fiscale; specifica, inoltre che l'osservazione concernente il recupero del patrimonio edilizio dei centri storici cittadini non riguarda quelli interessati da piani urbanistici.
Il presidente PEDRIZZI, anche in ragione delle ulteriori modifiche del relatore, auspica che per alcune osservazioni possa registrarsi il consenso anche dei Gruppi appartenenti alla minoranza.
Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia il voto contrario sullo schema di parere, non condividendo la valutazione complessivamente positiva del provvedimento. Il decreto legge, infatti, pur apprezzabile in taluni limitati aspetti, si presenta largamente insufficiente per quanto riguarda gli interventi di carattere, fiscale e tributario a sostegno delle imprese.
Rileva criticamente come le disposizioni atte a favorire le operazioni di concentrazione per le piccole e medie imprese risultino inidonee a costituire un serio incentivo e come l'efficacia delle norme in materia di terzo settore venga affievolita dalla contestuale drastica riduzione delle quote di utili che le Casse di risparmio versano per legge agli organismi operanti nel settore dei servizi sociali.
Dopo aver espresso incidentalmente il proprio apprezzamento per l'osservazione contenuta nello schema di parere concernente l'opportunità di un intervento unitario in materia di confidi, si sofferma sull'aumento dell'imposta sulla fabbricazione della birra e dei prodotti alcolici: a tale ultimo proposito rileva criticamente come l'aumento delle imposte indirette in numerosi settori non consenta la riduzione della pressione fiscale complessiva che avrebbe dovuto accompagnarsi alla recente riduzione dell'imposizione diretta.
Ritiene inoltre criticabile la proposta del relatore di suggerire la riapertura dei termini del condono fiscale e fa presente che la sollecitazione ad adottare misure selettive di sostegno ai settori produttivi risulta tardiva e in contraddizione con le agevolazioni fiscali sugli investimenti produttivi promossa dall'allora ministro Tremonti.
Infine, rileva come non sia stata posta in essere una significativa riduzione dell'IRAP, adducendo gli eccessivi costi finanziari di una operazione di tale tipo e come tale giustificazione non possa essere condivisa, poiché la carenza di risorse da destinare a tale finalità deriva da errate scelte di politica economica compiute in precedenza, in particolare con la già citata riduzione delle aliquote IRPEF.
Interviene quindi per dichiarazione di voto contrario sullo schema di parere il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U), a giudizio del quale la valutazione sostanzialmente positiva del provvedimento ostacola qualsiasi ipotesi di convergenza su osservazioni contenute nello stesso, in parte condivisibili.
La sua parte politica giudica tardivo, disomogeneo e largamente incompleto il decreto - legge, risultando assenti misure a sostegno della competitività delle imprese quali la riduzione del cuneo fiscale e contributivo, e del costo del lavoro in generale, nonché un'azione incisiva di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo. Dal punto di vista più squisitamente tributario rileva criticamente l'incremento delle aliquote di imposte indirette e la sostanziale inefficacia delle agevolazioni fiscali correlate alle liberalità a favore degli organismi di utilità sociale. Conclude stigmatizzando nettamente la proposta di riapertura dei termini per fruire del condono fiscale, rimarcando come il Governo abbia più volte rigettato tale ipotesi.
Il relatore AGOGLIATI (FI) respinge le critiche avanzate dai senatori Pasquini e Castellani, ricordando la piena legittimità delle scelte in materia tributaria, grazie alle quali si è proceduto ad una considerevole riduzione del prelievo a favore delle persone giuridiche e delle persone fisiche.
Il senatore COSTA (FI) preannunzia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere, suggerendo altresì di inserire un esplicito riferimento al sostegno alle imprese ubicate nel Mezzogiorno operanti nei settori calzaturiero e tessile.
Dopo le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori CANTONI (FI), SALERNO (AN) e EUFEMI (UDC), verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, modificata ulteriormente dal Relatore in accoglimento della proposta avanzata dal senatore Costa.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Sottocommissione per i pareri
LUNEDÌ 21 MARZO 2005
70ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
BEVILACQUA
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 5a Commissione:
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale: parere favorevole con osservazioni.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
GIOVEDÌ 7 APRILE 2005
433ª Seduta
Presidenza del Presidente
GRILLO
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore CICOLANI (FI) illustra il disegno di legge in titolo che prevede la realizzazione di interventi urgenti in diversi settori al fine di contribuire allo sviluppo economico, sociale e territoriale del Paese, soffermandosi in particolare sulle parti di competenza della 8a Commissione. In tema di rafforzamento del sistema doganale e sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo, l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge da convertire prevede interventi di rilancio del sistema portuale italiano che si sostanziano nella realizzazione degli strumenti informatici per l'ottimizzazione delle procedure portuali e nel collegamento telematico tra tutti gli uffici, le amministrazioni e gli enti operanti nei porti per la costituzione di banche-dati integrate volte a favorire l’unificazione dei controlli, la trasmissione e la gestione integrata dei dati. In materia di semplificazione amministrativa, l'articolo 3, comma 2, prevede la possibilità che il venditore richieda la prima registrazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) attraverso lo sportello telematico dell’automobilista, con le modalità semplificate di sottoscrizione previste dal testo unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il comma 3 adegua, di conseguenza, il decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, prevedendo che l'autenticazione della sottoscrizione per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25 mila euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, possa essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista, nonché dai funzionari dell'ACI. Il comma 6, infine, stabilisce che l'eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere l'attività di autenticazione in parola potrà essere prevista da un apposito regolamento che disciplinerà i requisiti necessari e le modalità di esercizio delle attività da espletarsi nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, senza oneri a carico dello Stato. Per quanto riguarda gli interventi per lo sviluppo infrastrutturale, l'articolo 5, comma 1, individua, in coerenza con la normativa volta all’accelerazione della spesa per investimenti, una priorità nei finanziamenti erogati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica CIPE, anche sulla base delle risorse rese disponibili dalla riforma degli incentivi, individuandola negli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche. I commi 2 e 3 prevedono che il CIPE destini una quota del fondo per le aree sottoutilizzate per la riqualificazione ed il miglioramento della dotazione delle infrastrutture materiali ed immateriali delle città e delle aree metropolitane. In ordine all’individuazione degli obiettivi è prevista una attività propositiva dei comuni sulla base di criteri e procedure stabilite con il coinvolgimento delle regioni e comuni e del partenaritato istituzionale ed economico sociale di livello nazionale, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004. Il comma 4 dispone che, alla realizzazione delle infrastrutture che verranno realizzate con il project financing, possano essere destinate risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali. I commi 5, 6, 7, 8 e 9 dettano disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle opere ritenute strategiche ed urgenti. Tali sono considerati gli interventi relativi alle concessioni autostradali, il cui iter di approvazione sia stato già completato. Per ciascuno di questi interventi è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Commissario straordinario cui vengono attribuite funzioni e poteri previsti dal decreto-legge n. 67 del 1997, convertito nella legge n. 135 del 1997. Qualora si tratti di un'opera di interesse regionale o interregionale la procedura di nomina o sostituzione coinvolge anche la regione o la provincia autonoma interessata, ovvero in caso di interesse interregionale, anche il sindaco della città metropolitana. I commissari hanno il compito di evitare o rimuovere gli ostacoli o ritardi per la realizzazione delle opere. Nell’ottica dell’accelerazione, il comma 10, per quanto concerne la realizzazione dei terminali di gassificazioni già autorizzati e classificati quali infrastrutture strategiche, assegna agli enti preposti alla concessione delle necessarie autorizzazioni e permessi il termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali il Ministero delle attività produttive provvede alla nomina di un commissario ad acta per i relativi adempimenti. Secondo quanto previsto dal comma 11, nell'esercizio dei compiti ad essi assegnati, i commissari straordinari provvedono nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti ma comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria. Il comma 12 stabilisce che, nel caso di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante (artt. 118, 119 e 120 del regolamento di attuazione della legge-quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994) l'appaltatore deve provvedere alla rimozione dei cantieri allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro nel termine assegnato dalla stazione appaltante. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine la stazione appaltante provvede d'ufficio con oneri a carico dell'appaltatore. Il comma dispone inoltre che, in alternativa alla esecuzione di procedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza, volti ad inibire o ritardare la rimozione dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa (art. 30 comma 2-bis della legge n. 109 del 1994) pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per risarcimento dei danni. Il comma 13 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri per corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari, nominati ai sensi del precedente comma 7. Per far fronte a tale spesa saranno utilizzati i fondi stanziati per le opere previste dal comma 5 e cioè le concessioni autostradali già avviate ma non incluse nel primo programma delle infrastrutture strategiche. Il comma 14 autorizza un contributo di cinque milioni di euro per quindici anni per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell’area delle acciaierie di Genova-Cornigliano a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 6 prevede poi la destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse. Tale articolo interviene sull’utilizzo del fondo rotativo per il sostegno alle imprese previsto dalla legge finanziaria 2005. In particolare, il comma 1 destina una quota pari ad almeno il 30 per cento della dotazione finanziaria del fondo al sostegno di attività di ricerca e sviluppo delle imprese, il cui svolgimento è affidato, anche congiuntamente, a soggetti istituzionali della ricerca pubblica. L’individuazione concreta degli obiettivi e le modalità di utilizzo della quota parte del fondo rotativo è affidata al programma nazionale di ricerca approvato annualmente dal CIPE (comma 2). Il comma 3 interviene, poi, sull’utilizzo complessivo di detto fondo, individuando specifiche priorità nell’utilizzo: in particolare sono considerati prioritari i progetti relativi agli interventi all'innovazione, attraverso tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, ai programmi di innovazione ecocompatibile per il risparmio energetico ed alla realizzazione dei corridoi transeuropei multimodali. Il comma 4 prevede la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per la realizzazione di programmi strategici di ricerca aventi come soggetti imprese, università ed enti pubblici di ricerca e che comprendano una destinazione di almeno il 10 per cento delle risorse per la formazione, la realizzazione o il potenziamento dei distretti tecnologici, l’incentivazione degli investimenti in ricerca delle imprese con particolare attenzione a quelle di piccola e media dimensione. Il comma 5 prevede la possibilità che il CIPE, su proposta dei Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle attività produttive, destini una quota del fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell’ambito dei distretti tecnologici, definendo contestualmente le caratteristiche delle iniziative da finanziare. Il comma 6 dispone in ordine alla proroga delle convenzioni stipulate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in ordine alle attività istruttorie per la concessione di incentivi, prevedendo che le stesse possano proseguire per un periodo non superiore all’originaria durata e con una riduzione del corrispettivo di almeno il 20 per cento. Il comma 7 definisce il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per la definizione dei criteri e degli indirizzi per la ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari ed alla corresponsione agli studenti meritevoli e bisognosi di contributi in conto interessi sui prestiti fiduciari stessi. I commi 8, 9, 10 e 11 prevedono la costituzione del CIPE in Comitato dello sviluppo. Tale Comitato, con il coinvolgimento delle parti sociali e su proposta dei Ministeri interessati, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali, ne coordina i relativi interventi sulla base sia degli incentivi esistenti, anche mediante un loro riordino, ovvero proponendone di nuovi, sia con interventi in infrastrutture materiali ed immateriali, ovvero con altre forme, facendo ricorso alle modalità previste dall’articolo 2, comma 206, della legge n. 662 del 1996. Tali modalità vengono utilizzate dal Comitato dello sviluppo per la promozione del trasferimento tecnologico ed il rafforzamento dell’innovazione delle imprese che si associano con università, centri di ricerca ed istituti di istruzione e formazione per la predisposizione ed attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici. Per le finalità sopra individuate il Comitato dello sviluppo coordina gli strumenti e le risorse finanziarie esistenti in bilancio, il Fondo per le aree sottoutilizzate ed il fondo rotativo per il sostegno alle imprese. Con le medesime procedure semplificate di funzionamento previste dal comma 8, il comma 12 stabilisce la costituzione del CIPE in Comitato per l’attrazione delle risorse, finalizzato al coordinamento e allo sviluppo delle iniziative per accrescere l’attrazione di investimenti e persone altamente qualificate in Italia. I commi 13 e 14 prevedono che all’attuazione di strategie e obiettivi generali provveda la società Sviluppo Italia, utilizzando, anche lo strumento del contratto di localizzazione, già disciplinato dalle delibere CIPE n. 130 del 19 dicembre 2002 e n. 16 del 9 maggio 2003, al cui finanziamento si provvede con quota parte del fondo aree sottoutilizzate. L'articolo 7 prevede infine interventi per la diffusione delle tecnologie digitalichiarendo che gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda - di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83 del 13 novembre 2003 - possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate e finanziati con una quota del Fondo aree sottoulitizzate stabilita dal CIPE. Il predetto programma è attuato dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della società Infratel Italia s.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della società Innovazione Italia S.p.a. Il comma 2 prevede infine il rinnovo del contributo statale, per il triennio 2005-2007, a favore della fondazione Ugo Bordoni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,15.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
mercoledì 12 APRILE 2005
444ª Seduta
Presidenza del Presidente
GRILLO
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 aprile 2005.
Il presidente GRILLO dichiara aperto il dibattito.
Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) interviene rilevando preliminarmente l'inadeguatezza del provvedimento in esame rispetto all'attuale situazione economica e politica del Paese, con particolare riferimento all'aggravamento della situazione dei conti pubblici e all'esito delle recenti consultazioni elettorali di livello regionale. I contenuti si rilevano insufficienti ad assicurare quel rilancio di cui l'economia italiana ha bisogno e che non può essere garantito da un provvedimento che continua a smantellare l'apparato dello Stato attraverso il commissariamento progressivo dei suoi centri decisionali. Esprime poi una forte critica nei confronti delle agevolazioni che, anche con questo provvedimento, il Governo riserva alle società concessionarie autostradali e sottolinea la mancanza di una visione strategica dei problemi e la conseguente dimensione localistica degli interventi previsti, come nel caso delle attività che interessano l'area industriale di Genova e le acciaierie di Cornigliano. Criticabile è poi anche l'intervento relativo al fondo rotativo degli investimenti in ricerca, evidentemente insufficiente rispetto alle esigenze di tali attività. Le modifiche apportate al funzionamento del CIPE, attraverso la costituzione del Comitato per lo sviluppo e del Comitato per l'attrazione delle risorse, sembrano poi mirate unicamente a rendere ancora più incerto il ruolo di tale organismo nell'attività di programmazione economica di livello nazionale. Analoghe perplessità solleva inoltre l'incremento delle funzioni di Sviluppo Italia S.p.A., poiché sempre meno chiaro risulta il ruolo di questa società a partecipazione pubblica nell'attività di programmazione economica. Giudica poi negativamente le disposizioni finalizzate alla diffusione delle tecnologie digitali, che sembrano essere l'unica preoccupazione della politica economica del Governo. Conclude infine sottolineando ancora una volta la intempestività del provvedimento che traspare, tra l'altro, anche da recenti affermazioni del Ministro dell'economia agli organi di stampa.
Il presidente GRILLO, pur apprezzando taluni dei rilievi critici formulati dal senatore Zanda, precisa che la norma che fa riferimento all'area industriale di Cornigliano è il frutto di accordi politici che hanno coinvolto anche l'opposizione e che sono finalizzati, tra l'altro, alla bonifica di talune aree in prossimità degli impianti industriali.
Il senatore DEMASI (AN) ritiene che le osservazioni del senatore Zanda, per quanto acute, siano residuali rispetto alla complessità dei problemi da affrontare. Fa presente al riguardo che il decreto-legge in esame, per la sua stessa natura, contiene disposizioni settoriali, la cui rilevanza non può essere certamente paragonata ad interventi più strategici che devono essere adeguatamente formulati nel contesto della elaborazione della manovra di bilancio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005
445ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri con il prosieguo della discussione generale.
Il senatore DEMASI (AN) interviene dichiarando di condividere finalità e metodologie dell'azione di rilancio economico indicata nel provvedimento in esame. La discussione sul decreto-legge per lo sviluppo economico, sociale e territoriale del Paese è tuttavia condizionata da elementi contingenti, quali gli esiti delle recenti consultazioni elettorali ed i rilievi sui saldi finanziari mossi all'Italia in ambito comunitario, che ne avvelenano il dibattito. Manifesta quindi apprezzamento per le proposte del Governo, finalizzate al recupero di competitività da parte delle imprese italiane, anche di quelle di piccole dimensioni, attraverso strumenti prevalentemente tattici e fa presente che una azione strategica complessiva potrà essere più adeguatamente delineata nell'ambito della prossima manovra di bilancio. Giudica poi sterile la critica al provvedimento da parte dei Gruppi di opposizione, poiché non prospetta alcuna soluzione alternativa. Sottolinea infine la necessità di affrontare le questioni dello sviluppo e del sostegno dell'imprenditoria nazionale in un'ottica globale e preannuncia sin d'ora il voto favorevole da parte del Gruppo di Alleanza Nazionale.
Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) fa preliminarmente presente che i Gruppi di opposizione, in particolare in seno all'8a Commissione, hanno sempre dimostrato capacità critica e propositiva rispetto alle iniziative provenienti dal Governo. Invita poi il Relatore a fornire maggiori elementi quantitativi a supporto della illustrazione del provvedimento in esame poiché dalla sua relazione e da quella del Governo non risultano chiari i risvolti finanziari connessi alle azioni da intraprendere. Dal contenuto del provvedimento appare tuttavia chiaro lo scarso peso della manovra, incapace di reperire le risorse necessarie per una concreta azione di rilancio economico. Seppur avaro di risorse, il provvedimento è prodigo nel manomettere le regole del funzionamento dell'apparato amministrativo dello Stato: viene infatti accentuato lo strumento, che dovrebbe essere eccezionale, del commissariamento. L'articolo 5, in materia di interventi per lo sviluppo infrastrutturale, prevede la nomina di un commissario straordinario a cui vengono attribuiti poteri speciali per la realizzazione ed il completamento di opere e lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite nella convenzione tra l'ANAS e la società Autostrade S.p.A., che non risultino inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121 del 21 dicembre 2001. Tali lavori sono dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi della legge n. 443 del 2001, e pertanto aumentano la platea delle opere cosiddette strategiche, determinando un affollamento che rende impossibile individuare le reali priorità di intervento. La figura del commissario, inoltre, non assicura la soluzione delle controversie, per lo più di carattere ambientale, sorte in passato tra le amministrazioni locali e le concessionarie autostradali, causate spesso da risparmi in fase di progettazione delle opere che hanno comportato come conseguenza notevoli ritardi in fase esecutiva. La previsione dell'articolo 5 del decreto-legge di conversione trascura inoltre la realizzazione di opere pubbliche che invece hanno una consistente valenza strategica - come nel caso del rifacimento delle autostrade E45 e E55 - che, nonostante la loro rilevanza, non godono dei benefici previsti dal decreto-legge in esame poiché non rientrano tra i cantieri aggiuntivi alle opere già assentite in convenzione. Per quanto riguarda poi gli interventi previsti dall'articolo 6, relativo alla destinazione di quota parte del Fondo rotativo per gli investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca, fa presente che la lettera c) del comma 3 prevede la inclusione - tra le opere beneficiarie dello stesso Fondo - delle infrastrutture marittime, logistiche ed energetiche comunque connesse ai corridoi multimodali transeuropei 8 e 10. A tale proposito sottolinea la estraneità di tale previsione nel contesto di un'azione finalizzata al rilancio economico del Paese, ricordando che il corridoio 8 prevede il collegamento Durazzo-Tirana-Skopje-Sofia-Varna ed il corridoio 10 interessa invece il percorso Salisburgo-Lubiana-Zagabria-Skopje-Tessalonica e rilevando che pertanto tali direttrici non rivestono un ruolo strettamente strategico per l'Italia.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005
446ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
indi del Vice Presidente
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
La senatrice DONATI (Verdi-Un) interviene in sede di discussione generale soffermandosi in particolare sulla questione dell'ampliamento del novero delle infrastrutture strategiche previste dall'articolo 5. A tale riguardo giudica incoerente la logica sottostante alla individuazione di tali opere. Ritiene infatti che sarebbe stato più opportuno individuare singolarmente le opere che hanno un'effettiva implicazione in termini di rilancio dell'economia nazionale, piuttosto che procedere ad un ampliamento generalizzato del loro numero. Le misure adottate risultano pertanto prive della logica richiesta da una politica dei trasporti integrata che preveda il necessario coinvolgimento delle regioni. Poco giustificata è inoltre la previsione di conferire poteri speciali alla figura del commissario straordinario poiché il decreto legge già conferisce poteri incisivi allo stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'aggiunta di tale figura finisce per duplicare procedure già esistenti. Il decreto legge costituisce pertanto l'ennesimo elemento di un complesso scoordinato di disposizioni varate dal Governo che anche in passato non hanno trovato concreta applicazione, come nel caso del documento di programmazione economica e finanziaria 2005-2008 nel quale erano state dichiarate strategiche undici nuove infrastrutture, che poi non sono state inserite nella delibera del CIPE tra le infrastrutture di rilevanza strategica. Ritiene dunque poco sensato allungare le liste delle infrastrutture strategiche, se poi non sono disponibili le risorse necessarie alla loro realizzazione. Risulta inoltre incomprensibile la previsione del comma 4 dell'articolo 5 nel quale si prevede che per la realizzazione di infrastrutture mediante il project financing possano essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici. Tale disposizione risulta pleonastica poiché rientra nell'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione e pertanto ne sarebbe opportuna la soppressione. Conclude infine sottolineando l'inadeguatezza del provvedimento in esame a far fronte alle pressanti esigenze del settore della logistica e dei trasporti in ambito urbano ed extraurbano ed alle conseguenti emergenze ambientali.
Il senatore CICOLANI (FI), relatore, in sede di replica, manifesta apprezzamento per il dibattito svoltosi in Commissione e dal quale possono essere ricavati elementi da inserire nel parere. In particolare ritiene condivisibili i rilievi formulati in merito all'articolo 5, comma 5, laddove si prevede che gli interventi da inserire tra le infrastrutture strategiche sottoposte alle procedure dettate dalla legge n. 443 del 2001 siano indistintamente tutti quelli previsti nell'ambito delle concessioni autostradali, già assentite e non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, deliberato dal CIPE nel dicembre 2001. Tale disposizione priva infatti di qualsiasi contenuto discrezionale il decreto che il Presidente del Consiglio dei ministri deve emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a cui il predetto comma fa riferimento. Per quanto riguarda poi il comma 6 dello stesso articolo ritiene necessario chiarire quali siano i soggetti competenti, ivi previsti, precisando che si tratta delle stazioni appaltanti. E' inoltre necessario definire meglio le ragioni che presiedono alla nomina dei commissari straordinari e l'estensione dei poteri speciali ad essi attribuiti, prevedendo una procedura che consenta di nominare nuovi commissari straordinari solo allorché tali nomine siano effettivamente necessarie e che permetta di ampliare, laddove questo fosse sufficiente, i poteri dei commissari straordinari già esistenti. Fa poi presente che il comma 9 ed il comma 11 dell'articolo 5 dettano una disciplina contraddittoria, che sembra insistere nella medesima materia. Il primo fa infatti salva la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto legge n. 67 del 1997, che impone il rispetto, da parte dei commissari straordinari, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica e del patrimonio storico, artistico e monumentale, mentre il secondo prevede la possibilità che gli stessi commissari possano derogare alla normativa vigente ma nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria. Il comma 12 andrebbe poi integrato con la previsione che, nel caso in cui si verifichi il fallimento di un soggetto appaltatore che abbia realizzato per un'ampia percentuale l'opera affidata, la parte restante dell'opera stessa possa essere completata tramite affidamenti di natura negoziale che ne garantiscano il celere completamento. Un'ultima osservazione riguarda l'articolo 7, relativo agli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali; appare infatti necessario chiarire che gli interventi ai quali si fa riferimento sono quelli finalizzati alla implementazione dei servizi a banda larga. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole che tenga conto delle osservazioni esposte.
Il sottosegretario alle infrastrutture RICEVUTO, in sede di replica, interviene per fornire chiarimenti in merito alle modalità di nomina dei commissari straordinari. A tale riguardo fa presente che il comma 7 dell'articolo 5 prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto di nomina può disporre la conferma o la sostituzione dei commissari straordinari eventualmente già nominati.
Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) dichiara il voto contrario del gruppo dei Democratici di Sinistra sulla proposta di parere favorevole del relatore, pur condividendo la sua osservazione sulla nomina dei commissari straordinari e sui rischi derivanti dall'uso inflazionato di tale figura.
Verificata la presenza del numero legale, il presidente GRILLO pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con le osservazioni illustrate dal Relatore che la Commissione approva conferendo mandato al medesimo e redigerne il testo.
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 22 MARZO 2005
298ª Seduta
Presidenza del Presidente
RONCONI
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore PICCIONI (FI) illustra il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, volto ad imprimere un’accelerazione al processo di crescita economica nazionale ed a rilanciare la competitività del sistema Paese. Al riguardo fa presente che il provvedimento in esame costituisce uno dei pilastri di una manovra di carattere più complesso e strutturale, che vede il suo fondamentale complemento nel disegno di legge varato contestualmente dal Governo ed attualmente all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
Segnatamente, il provvedimento in esame contiene disposizioni a tutela del made in Italy ed in particolare finalizzate al rafforzamento della lotta alla contraffazione, oltre a rimodulare l’istituto della revocatoria fallimentare e ad introdurre nuove disposizioni di semplificazione amministrativa intervenendo sulla fondamentale legge n. 241 del 1990, contenente la disciplina generale del processo amministrativo. Sono inoltre previste, tra l’altro, disposizioni volte a promuovere gli investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse. Non vanno poi trascurate, prosegue l’oratore, le disposizioni in tema di interventi per la diffusione di tecnologie digitali e la preannunciata riforma degli incentivi alle imprese, che consentirà di contemperare i bisogni del sostegno pubblico con l’inderogabile necessità di una gestione maggiormente razionale e produttiva della spesa pubblica.
Con riguardo agli aspetti di più diretta competenza della Commissione, particolare rilevanza assume l’art. 10, recante "disposizioni in materia di agricoltura": in particolare, il comma 1 reca importanti misure finalizzate alla stabilizzazione della cosiddetta IVA agricola, modificando il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (all’articolo 34, comma 2, lettera c)) in materia di IVA. In tal modo, i benefici già previsti per gli agricoltori e le cooperative di produzione vengono espressamente estesi alle cooperative di trasformazione, anche alla luce della recente modifica apportata all’articolo 2135 del codice civile.
Attraverso la soppressione del comma 3 del citato articolo 34 (sempre al comma 1, lettera a)) viene eliminato il limite di 20.658,28 euro, attualmente previsto in termini di volume d’affari ai fini dell’applicabilità del regime speciale previsto per i produttori agricoli in tema di detraibilità dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione ai fini del calcolo dell’IVA.
Sempre al comma 1, prosegue l’oratore, la lettera d) è inoltre diretta a circoscrivere l’ambito di applicazione della previsione di cui al comma 4 dell’articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che comporta l’esclusione dalla detrazione forfettizzata per le cessioni il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, mentre la lettera e) riformula il comma 11 dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica citato, nel senso di sopprimere la previsione dell’irrevocabilità prima di un quinquennio dal momento dell’opzione dell’imprenditore agricolo per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.
Precisa poi che il comma 2 reca alcune modifiche al regime delle imposte relative alla produzione di alcool etilico, prodotti alcolici intermedi e birra mentre al comma 3 si prevede l’adozione, entro il 31 dicembre 2005, di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, finalizzato a rideterminare le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli per assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006.
Ai sensi del successivo comma 4, ulteriori entrate, di importo pari a 115 milioni di euro annui, dovranno pervenire per effetto di una rimodulazione delle aliquote di accisa su alcool e birra di cui al comma 2 per il tramite di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, con decorrenza dal 2006.
Il comma 5 introduce il «contratto di distretto», quale strumento di programmazione negoziata, attuabile con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per favorire nelle aree sottoutilizzate la realizzazione di programmi di investimenti. Osserva, al riguardo, che attraverso i nuovi contratti si intende raccordare in modo più efficace al territorio le iniziative sostegno del settore agroalimentare, specie per ciò che attiene i grandi progetti legati alla ricerca, con particolare riguardo a quelli diretti a valorizzare le identità e le specificità locali. Le modalità di attivazione dei contratti di distretto saranno definite, ai sensi del comma 6, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; nell’ambito di tale decreto dovrà essere anche prevista la possibilità di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.
Si sofferma quindi sul comma 7 che, in attuazione del disposto dell’articolo 1, comma 512, della legge finanziaria 2005 - che ha previsto la gestione, da parte dell’ISMEA, degli interventi operati dal Fondo interbancario di garanzia (FIG) -prevede la soppressione del FIG, dal momento che le sue funzioni ed i suoi rapporti giuridici attivi e passivi sono passati in capo all’ISMEA.
Viene poi stabilito, al comma 8, lettera b) che le garanzie prestate dall’ISMEA ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possano essere assistite anche dalla garanzia dello Stato (anche in funzione di un più rigoroso rispetto del dettato degli Accordi di Basilea 2 da parte dell’ISMEA stesso).
Il comma 9 fa confluire all’ISMEA le risorse inutilizzate per la meccanizzazione dell’agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinate originariamente al Fondo per il risparmio idrico ed energetico, che viene contestualmente soppresso; ciò, al fine di rafforzare l’intervento dell’Istituto nell’azione di garanzia finanziaria alle imprese agricole ed agroalimentari.
Con il comma 10 si stabilisce che il Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo di favorire l’internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani promuova, attraverso il ricorso alla società Buonitalia spa, un programma di azioni per garantire un migliore accesso ai mercati internazionali, con particolare riguardo a quelli extracomunitari. A tal fine è destinata, per il 2005, nel limite di 50 milioni di euro, quota parte delle risorse finanziarie di cui all’articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Nel ribadire che il pacchetto di manovre varato dal Governo mira a fornire un sostegno e una spinta al processo di crescita del mondo delle imprese in generale, condizione indispensabile per il ripristino di cicli economici virtuosi che consentano di produrre effetti positivi anche sotto il profilo del reddito e dell’occupazione, a sua volta condizione indispensabile per favorire il rilancio dei consumi. Pertanto, al di là dei profili di stretta competenza della Commissione, ritiene che i meccanismi di semplificazione e di agevolazione previsti nel cosiddetto "Piano competitività" vadano riferiti alle attività produttive in generale e potranno pertanto produrre effetti positivi per tutte le categorie di imprese, comprese quelle agricole, al di là delle più specifiche disposizioni di settore.
Si apre la discussione generale.
Il senatore BONGIORNO (AN) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine agli effetti attesi dalle disposizioni contenute nei vari commi dell’articolo 10 del decreto-legge in esame. In particolare, per quanto concerne le disposizioni volte alla stabilizzazione dell’IVA agricola, esprime perplessità in ordine alle modalità di copertura di tali misure attraverso la rimodulazione delle accise che potrebbe, a suo avviso, ripercuotersi negativamente sui cosiddetti produttori di alcol intermedi ed in particolare sui produttori di vino, che costituiscano uno dei settori trainanti del comparto primario.
Si sofferma quindi sulle disposizioni contenute al comma 3, chiedendo chiarimenti in ordine alla previsione di maggiori entrate derivante dalla possibilità, ivi prevista, di rideterminare le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli; ritiene inoltre che tale previsione potrebbe determinare ulteriori incertezze nel tempo in ordine al regime applicabile. Le stesse perplessità, prosegue l’oratore, sono determinate dal successivo comma 4 che prevede la possibilità di ristabilire le nuove aliquote di accisa con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane. Al riguardo, sottolinea la necessità di una definizione certa, almeno nel breve termine, del carico fiscale che graverà sugli agricoltori e in particolare sui produttori di alcol intermedi.
Si sofferma quindi sulle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, domandando chiarimenti circa gli effetti che tali norme potranno determinare sull’equilibrio dei rapporti tra banche e pubbliche amministrazioni chiedendo, in particolare, se le misure contenute nel decreto legge potranno spingere gli istituti di credito ad una maggiore apertura verso il mondo dell’impresa agricola.
Il senatore VICINI (DS-U) esprime perplessità sulle misure per l’agricoltura contenute nel decreto legge in esame, che appare a suo avviso inadeguato a garantire le esigenze delle imprese che operano nel mercato agroalimentare ed a incentivare lo sviluppo del settore primario e del territorio rurale. Ritiene infatti che tale provvedimento, oltre a confermare la scarsa rilevanza assegnata dal Governo al comparto primario, non sia basato su chiare linee strutturali, e non sia ispirato a precise linee programmatiche per lo sviluppo di settori vitali, quali quello agricolo ed agroalimentare.
In particolare, osserva che l’articolo 10 del decreto-legge contiene, in primo luogo, meri adeguamenti alle norme fiscali, senza peraltro definire in termini risolutivi il regime tributario delle imprese agricole, che si sorregge su un meccanismo prorogato di anno in anno nelle varie leggi finanziarie. In secondo luogo, prosegue l’oratore, l’articolo 10 prevede trasferimenti finanziari a favore di nuovi fondi della Società Buonitalia e dell’ISMEA ormai diventato, a suo avviso, un vero e proprio apparato decisorio ed istituzionale, parallelo al MIPAF, come dimostra la contestuale soppressione del Fondo interbancario di garanzia, che ha determinato l’integrale attribuzione all’ISMEA della gestione del credito agrario.
Esprime inoltre perplessità sull’introduzione della nuova tipologia del "contratto di distretto", che ritiene superflua e non adeguatamente finanziata. Nel soffermarsi poi analiticamente sulle singole disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto legge, esprime preoccupazione riguardo all’attuale formulazione del comma 3, che rinvia ad un ulteriore decreto la definizione di aspetti essenziali, senza peraltro prevedere la concertazione tra le parti sociali.
Nel rilevare che la disposizioni di cui al comma 7 appaiono coerenti con quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2005, si sofferma quindi sul comma 10 che ritiene aprire il campo ad un’eccessiva discrezionalità nell’adozione del programma di azione ivi previsto.
Il senatore BASILE (Misto) , nel richiamare il dibattito svoltosi, anche presso la 14a Commissione, in ordine alla realizzazione della cosiddetta strategia di Lisbona, ritiene che pur contenendo alcuni aspetti apprezzabili, come le disposizioni per la tutela e promozione del made in Italy, nonché in materia di investimento nella ricerca e di diffusione delle tecnologie digitali, non possa ancora ritenersi adeguato al raggiungimento degli obiettivi che in tale sede sono stati delineati.
Nel lamentare il ruolo minoritario che l’agricoltura sembra occupare nel testo del decreto legge, si sofferma quindi sul provvedimento nel suo complesso, esprimendo peraltro apprezzamento in ordine alle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa.
La più importante novità in materia agricola contenuta nel decreto legge è costituita, a suo avviso, dall’introduzione dei contratti di distretto, nonostante le risorse per la concreta applicazione di tali strumenti non risultino chiaramente individuate.
Con riguardo all’ulteriore trasferimento di competenze e risorse all’ISMEA esprime perplessità circa l’attuale capacità dell’Istituto di far fronte a un ulteriore aggravio dei propri compiti istituzionali. Al riguardo, sottolinea sin d’ora la necessità di procedere all’audizione di rappresentanti dell’Istituto medesimo.
Esprime infine perplessità sulla considerazione espressa dal relatore in ordine alla possibilità che le misure del decreto-legge previste per le imprese in generale possano produrre benefici tangibili anche per il settore particolare delle imprese agricole.
Il presidente RONCONI fa rilevare, in relazione all’audizione richiesta dal senatore Basile, che, in sede di programmazione dei lavori, si era convenuto, in linea di massima, di organizzare tale approfondimento conoscitivo, che va concretamente calendarizzato.
Il senatore AGONI (LP) fa presente che le imprese agricole sono sovente tenute a sopportare costi di carattere energetico estremamente elevati, pur svolgendo la propria attività produttiva anche in orari notturni, oltre che nei giorni festivi. Poiché nelle linee programmatiche adottate dal Governo in tema di politica energetica si è scelto di incentivare i consumi energetici proprio nelle fasce di minore concentrazione della domanda, auspica l’introduzione di norme che consentano un significativo sconto sulle tariffe elettriche proprio in favore delle imprese agricole e in particolare zootecniche, che svolgono attività in periodi notturni e festivi.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MercolEDÌ 23 MARZO 2005
299ª Seduta
Presidenza del Presidente
RONCONI
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.
Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione ed ha avuto inizio la discussione generale.
Interviene la senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) osservando preliminarmente che le recenti tendenze manifestate dal sistema Paese in termini di competitività, ed in particolare il rilevante declino della quota nazionale nel complesso dell’export mondiale (passato dal 5,5 per cento al 4,2 per cento) hanno reso oltremodo necessario un intervento per promuovere la capacità delle imprese nazionali di competere sui mercati, ponendo inoltre in evidenza il forte ritardo manifestato dalle imprese italiane sotto il profilo dell’innovazione tecnologica.
I medesimi aspetti problematici – prosegue la senatrice De Petris – sono presenti anche nel comparto primario: anche in tale settore nel 2004 si è registrato un forte aumento nel disavanzo commerciale, al quale va inoltre aggiunto il fenomeno del progressivo declino dei prezzi all’origine dei prodotti alimentari, ed in particolare dei cereali e dei vini.
A suo avviso il decreto-legge in esame contiene misure di per sé condivisibili ma di gran lunga insufficienti a svolgere il ruolo propulsivo atteso e più volte annunciato dal Governo. Ritiene infatti che le disposizioni previste in ordine al regime IVA in agricoltura non possano considerarsi ancora definitive, atteso che i meccanismi di copertura attraverso la rimodulazione delle accise dovrebbero consentire la stabilizzazione dell’IVA agricola soltanto per il 2006, determinando pertanto la necessità di ulteriori interventi in futuro. Ritiene inoltre che l’aumento delle accise non sia in grado di coprire integralmente le modifiche introdotte al regime di imposta.
Fa inoltre osservare che le risorse previste al comma 3 dell’articolo 10 del decreto-legge in esame, sono di fatto sottratte al settore agricolo, mentre i contratti di distretto, che a suo avviso costituiscono unicamente una riformulazione dei contratti di filiera già previsti nella legge finanziaria, non sono accompagnati da adeguati finanziamenti, che costituirebbero l’unico elemento in grado di attribuire un ruolo effettivamente trainante a tale tipologia contrattuale.
Esprime forti perplessità riguardo alla prevista soppressione del Fondo interbancario di garanzia ed alla contestuale attribuzione all’ISMEA della possibilità di concedere controgaranzie agli istituti bancari, sottolineando come l’ISMEA si configuri ormai sempre di più come il vero centro di gestione del credito in agricoltura, peraltro senza che su di esso sussistano adeguate forme di controllo.
Lamenta poi la soppressione del Fondo per il risparmio idrico ed energetico in agricoltura, esprimendo ulteriori perplessità sull’attribuzione di ingenti risorse finanziarie alla società Buonitalia, sulla cui attività occorrerebbe fortemente, a suo avviso, è opportuno acquisire maggiori chiarimenti.
Per tali ragioni ritiene insufficienti le disposizioni per il comparto primario previste nel decreto-legge in esame, considerato, fra l’altro, che la stabilizzazione dell’IVA agricola non cambia il quadro di riferimento complessivo per le imprese, posto che con tali misure viene semplicemente stabilizzato un regime di fatto già applicato. Fa inoltre osservare che nel decreto-legge si provvede unicamente alla redistribuzione di somme già stanziate, senza approntare nuove risorse, con l’ulteriore effetto negativo di compromettere la trasparenza della spesa agricola nazionale.
Al riguardo, ricorda che la sua parte politica aveva da lungo tempo richiesto provvedimenti di carattere strutturale per promuovere il rilancio del comparto primario, come la concessione di agevolazioni fiscali per fronteggiare gli oneri di certificazione sostenuti dalle imprese operanti nel settore dei prodotti di qualità. Anche in relazione all’attuale crisi in cui versa il settore ortofrutta – prosegue la senatrice De Petris – sarebbe stato opportuno adottare interventi per consentire un rapido adeguamento della logistica, oltre a prevedere misure di promozione della produzione nel mercato interno ed internazionale, nonché adeguati strumenti per garantire un maggiore equilibrio nel rapporto fra la produzione e la grande distribuzione, ormai pacificamente considerato uno dei problemi dell’eccessiva divaricazione dei prezzi nelle varie fasi della filiera produttiva.
Ritiene pertanto che senza un intervento efficace sui meccanismi di formazione dei prezzi, le misure previste nel decreto-legge in esame per rilanciare la competitività potrebbero rivelarsi inutili. Ciò è tanto più grave ove si consideri che l’attuale momento di crisi coincide proprio con la recente introduzione della riforma della PAC, e in particolare con l’avvio della politica del disaccoppiamento. Per tali ragioni, auspica l’introduzione di numerosi correttivi e miglioramenti al decreto-legge nel corso dell’esame parlamentare, in prima lettura al Senato.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDì 12 aprile 2005
301ª Seduta
Presidenza del Presidente
RONCONI
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.
Il senatore PIATTI (DS-U), nel richiamarsi preliminarmente all’intervento svolto dal senatore VICINI, osserva che, anche a seguito della recente tornata elettorale, l’economia è nuovamente tornata al centro del dibattito politico. Pur se va valutato positivamente che si inizia ad affrontare la questione relativa alla competitività del sistema Paese, non si può non rilevare come si intervenga tardivamente e con un plafond di risorse finanziarie del tutto insufficiente. Ricordato come il recente intervento di politica fiscale ha finito per premiare solo una parte dei contribuenti, per di più con redditi elevati, rileva come da parte del capo del Governo si continui a parlare di riduzione fiscale generalizzata, mentre la leva fiscale va usata in modo selettivo e selezionando gli obiettivi, come fece a suo tempo il centro sinistra con il credito di imposta. In quanto alle questioni più direttamente attinenti al settore agricolo, affrontate con il decreto in esame, ritiene che non sia sufficiente per il comparto primario procedere a delle riduzioni dei costi gravanti sul settore, e anche la stessa difesa della tracciabilità, obiettivo oramai acquisito da tutti, non può costituire una "parola magica" in quanto non è in grado di per sé di accrescere i fattori che determinano la competitività del comparto, che richiede invece, al fine di fare sistema, interventi volti a rafforzare ed allargare la dimensione dell’impresa, promuovere e consolidare l’export.
Preannuncia di avere presentato numerose proposte emendative relative al decreto-legge in esame (fra cui una rivolta a prevedere l’istituzione di un’agenzia per lo sviluppo territoriale, come pure altre per sostenere le produzioni agricole di qualità all’estero e in materia di ricerca), al fine di delineare una serie di interventi indispensabili per rafforzare l’effettiva competitività delle imprese agricole. Su tali questioni chiede pertanto attenzione da parte del relatore.
Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.
Il relatore, senatore PICCIONI (FI), ribadisce che il provvedimento in esame imprime una importante svolta nella tutela e nella promozione dei fattori di competitività del settore primario ed in particolare valuta positivamente l’intervento volto a stabilizzare l’IVA agricola, prima soggetta alla necessità di proroghe a valenza annuale, come pure va valutata positivamente la modifica introdotta in materia di limiti finanziari ai fini dell’applicabilità del regime speciale previsto per i produttori agricoli in tema di detraibilità dell’imposta assolta o dovuta ai fini del calcolo dell’IVA. Valuta altresì positivamente le misure per l’istituzione del contratto di distretto accanto al contratto di filiera. Ritiene peraltro necessario richiamare l’attenzione della Commissione sulla esigenza di rivedere l’incremento dell’accisa sulla birra, disposto con l’articolo 10 del decreto in esame, tenuto conto che si tratta di un notevolissimo aumento dell’accisa che deprime un intero settore produttivo nazionale, che ha già subito un rilevante incremento dell’imposizione fiscale. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole con l’osservazione sull’esigenza di rivedere l’incremento dell’accisa sulla birra disposto dall’articolo 10 (commi 2 e 4).
Il sottosegretario DELFINO, ringraziato preliminarmente il relatore per la puntuale ed esaustiva rappresentazione della portata del provvedimento, con il quale si sono assunte importanti iniziative a favore anche del settore primario, rileva che, dall’ampio dibattito svoltosi, è comunque emersa un’ampia condivisione degli strumenti di intervento previsti. Con riferimento all’intervento del senatore Bongiorno (relativo alla copertura della stabilizzazione dell’IVA agricola con aumento di accise), sottolinea comunque che, data la scarsità delle risorse finanziarie, è stato necessario identificare una copertura finanziaria reale, che prevede interventi comunque inferiori a quelli originariamente ipotizzati, fermo restando che l’obiettivo principale è la messa a regime del sistema dell’IVA agricola.
Quanto poi alle questioni sollevate relativamente all’ISMEA, sottolinea che si tratta di un’importante scelta legislativa, perché in tal modo viene aumentato il livello delle garanzie previste rispetto a quelle effettivamente operative sulla base del precedente Fondo interbancario di garanzia, sicché risultano evidenti i vantaggi per gli operatori nei confronti del sistema bancario (in quanto c’è la possibilità di offrire garanzie fino al 70 per cento, con un incremento fino all’80 per cento per i giovani agricoltori). Nel ribadire l’utilità e la opportunità per il comparto agricolo ed agroalimentare delle misure adottate, ritiene che possa essere valutata positivamente anche l’osservazione avanzata dal relatore.
Il senatore BONGIORNO (AN) richiama l’attenzione del relatore sull’opportunità di formulare un’osservazione di carattere e di tenore più generale relativa all’esigenza di ripensare e rivedere il sistema di copertura finanziaria degli interventi previsti dall’articolo 10 per il settore agricolo. Ricorda al riguardo che finora gli interventi di proroga annuale dell’IVA agricola utilizzavano, quale copertura finanziaria, risorse reperite al di fuori del settore primario. Pertanto, tenuto conto anche dell’ulteriore meccanismo, previsto dal comma 4 del citato articolo 10, che facoltizza eventuali ulteriori rimodulazioni delle nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, esprime una forte preoccupazione per il livello di imposizione fiscale che si potrà determinare sui prodotti alcolici intermedi (in particolare sui vini).
Il relatore PICCIONI (FI) accoglie la proposta del senatore Bongiorno di riformulare l’osservazione nel senso da lui indicato. Ribadisce pertanto la proposta di parere favorevole integrato dalla osservazione sulla esigenza di rivedere il meccanismo di copertura finanziaria degli interventi adottati per il settore agricolo con l’articolo 10.
Il presidente RONCONI, verificata la presenza del numero legale, avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere sul disegno di legge in titolo un parere favorevole con l’osservazione del tenore da lui proposto.
La Commissione conferisce mandato al relatore a trasmettere sul disegno di legge in titolo un parere favorevole con l’osservazione del tenore da lui proposto.
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005
250ª Seduta
Presidenza del Presidente
PONTONE
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore MUGNAI (AN) illustra il disegno di legge in esame che concerne la conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale ed inserito - come è noto - in un più ampio programma di rilancio, che comprende anche un disegno di legge presentato, contestualmente, all'altro ramo del Parlamento.
Si tratta di un provvedimento caratterizzato da un'estrema varietà e diversificazione delle materie affrontate, oltre che, in alcuni casi, dalla complessità tecnica delle scelte adottate dall'Esecutivo, tutte peraltro accomunate dall'obiettivo di fornire un più definito quadro di certezze a livello normativo. Attraverso il superamento di sistemi, regole e procedure che, oltre ad apparire ormai fortemente anacronistici costituiscono più un peso che una tutela per le imprese, il Governo intende pertanto imprimere una significativa accelerazione all'attuale fase economica del Paese, caratterizzata dalla compresenza di alcuni fattori critici interni di carattere strutturale, e dall'incremento esponenziale della concorrenza su scala internazionale, verificatosi nel corso degli ultimi anni.
Con riguardo ai profili di più diretta competenza della Commissione, va segnalato il comma 6 dell'articolo 1, che prevede l'elevazione del limite massimo di intervento della Simest S.p.a. per gli investimenti all’estero, derivanti da acquisizioni di imprese, "joint-venture" o altre tipologie di intervento finanziario dal 25 per cento attualmente previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, al 49 per cento. Occorre infatti ricordare che la società SIMEST è stata creata per promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane ed assistere gli imprenditori nelle loro attività all’estero ed è autorizzata, tra l'altro, a partecipare, con quote di minoranza, nel limite del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa oggetto della partecipazione a società ed imprese all'estero, anche già costituite (limite ora elevato, come si è appena visto, al 49 per cento). L'elevazione del limite di cui al citato comma 6 è prevista, peraltro, a condizione che gli investimentiriguardino attività delle imprese aventi carattere aggiuntivo e garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne, evitando di dar luogo a ripercussioni negative in termini occupazionali.
Evidenzia poi che il comma 12, al fine di disincentivare le delocalizzazioni produttive suscettibili di determinare ripercussioni negative in termini occupazionali, esclude dall'applicazione di taluni benefici previsti a favore delle iniziative di internazionalizzazione gli investimenti effettuati all'estero da imprese italiane che non prevedano il mantenimento nel territorio nazionale delle attività -considerate di carattere strategico - di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, e al contempo non garantiscano il mantenimento in Italia di una parte sostanziale dell'attività produttiva.
Il comma 13 è volto a favorire il rientro in Italia delle imprese italiane che abbiano trasferito all’estero anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame le proprie strutture produttive, mediante l'attribuzione a loro favore delle stesse agevolazioni ed incentivi riconosciuti dai contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e 9 maggio 2003, n. 16, alle imprese estere che investono sul territorio italiano, mentre il comma 14prevede che il limite massimo del 25 per cento dell'intervento finanziario della SIMEST previsto dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100 (di cui al citato comma 6 del presente articolo) possa essere superato per le partecipazioni acquisite dalla società stessa per favorire le attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane e migliorare l'efficienza dei processi di internazionalizzazione.
Dopo essersi soffermato sull'articolo 2, recante modifiche alla legge fallimentare ed al codice di procedura civile, il relatore precisa che l'articolo 3 reca la nuova disciplina della denunzia di inizio di attività. La nuova disciplina è volta ad ampliare le ipotesi nelle quali può essere svolta una attività senza richiedere alle pubbliche amministrazioni provvedimenti di licenza, autorizzazione, permesso ovvero l’iscrizione in albi o ruoli. In tal modo, la nuova "Dichiarazione di inizio di attività" potrà surrogare una serie di atti amministrativi ampliativi (autorizzazioni, licenze, concessioni "non costitutive", permessi o nulla-osta comunque denominati), fra i quali la nuova formulazione ricomprende espressamente le "domande" per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.
All'articolo 5 il comma 14 autorizza la concessione di contributi, in favore dei soggetti competenti, per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). Tali contributi sono posti a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene a tal fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2005.
Il comma 8 dell'articolo 6 prevede l'istituzione in seno al CIPE di un Comitato per lo sviluppo, incaricato della promozione e del coordinamento degli interventi finalizzati a rafforzare la capacità innovativa e la produttività dei distretti e dei settori produttivi. Tale Comitato si avvale delle strutture del CIPE stesso senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il comma 9 affida al Comitato per lo sviluppo, previa consultazione delle parti sociali e su proposta dei Ministri competenti, il compito di individuare le priorità e la tempistica degli interventi settoriali. Al Comitato, spetta inoltre, sempre con le medesime modalità, il compito di indirizzare e coordinare gli interventi in questione, sia attraverso il ricorso a forme di incentivazione già in essere che, ove occorra, promuovendone la revisione. La potestà di indirizzo e coordinamento è infine esercitata dal Comitato attraverso interventi comportanti la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali o in altre forme.
Viene inoltre espressamente previsto che ai fini dell'esercizio delle attribuzioni così conferitegli, il Comitato possa avvalersi delle modalità previste dall'articolo 2, comma 206 della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'adozione degli strumenti della programmazione negoziata, in base alle quali il CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro dell'economia, sentite le Commissioni parlamentari competenti, delibera le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse; può definire altresì ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo. Con le stesse modalità, il Comitato, ai sensi del comma 10, promuove inoltre, d'intesa con le regioni interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti di sviluppo dei distretti produttivi e tecnologici di carattere innovativo finalizzati a favorire il trasferimento tecnologico, e di rafforzare la capacità innovativa delle imprese che realizzano iniziative con università, centri di ricerca e istituti di istruzione e di formazione.
Il comma 11 attribuisce al Comitato il compito di coordinare strumenti e risorse finanziarie già iscritte in bilancio con specifico stanziamento ai fini dell'attuazione degli interventi prefigurati dai commi 9 e 10. Agli stessi fini, viene inoltre prevista la possibilità per il Comitato di utilizzare le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) e del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Il comma 12 prevede poi l'istituzione in seno al CIPE di un ulteriore Comitato avente il compito di coordinare le iniziative volte ad aumentare la capacità dell'Italia di attrarre gli investimenti esteri e il personale fornito di alta qualificazione, specie in funzione dello sviluppo delle aree sottoutilizzate. A tale ulteriore Comitato il comma 13affida la definizione degli indirizzi e degli obiettivi generali ai quali dovrà attenersi la società Sviluppo Italia Spa, in funzione degli obiettivi di aumento dell'attrattività per gli investimenti testè menzionati.
Il comma 14, infine, affida al CIPE il compito di definire annualmente l'ammontare delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) destinate al finanziamento del contratto di localizzazione richiamato al comma precedente e più in generale all'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti.
Il relatore si sofferma quindi in modo particolare sull'articolo 8 che introduce una profonda revisione dei meccanismi che presiedono all'erogazione degli incentivi alle imprese, così come definiti dalla legge n. 488 del 1992, di conversione del decreto-legge n. 415 del 1992, recante la disciplina organica in materia di sostegno alle aree depresse, e dall'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, che ha introdotto nell'ordinamento la previsione del ricorso agli strumenti della programmazione negoziata. La nuova normativa tende a promuovere, secondo la relazione illustrativa, le relazioni tra banca e impresa e a rafforzare il mercato del credito, il cui sviluppo, specie nel Sud, è indicato come indispensabile per favorire la competitività del sistema produttivo.
In particolare, il comma 1 definisce le nuove modalità per l'attribuzione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive mentre il comma 2 demanda ad un regolamento del Ministro delle attività produttive la definizione di criteri, condizioni e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente. Il comma 3 esclude dall’ambito di applicazione della nuova disciplina gli incentivi da erogare in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del decreto, che continueranno ad essere assegnati in base alle precedenti disposizioni. Analoga previsione è contemplata per gli incentivi da finanziare attraverso risorse che, alla stessa data, risultino formalmente individuate in contratti di programma, ancorchè in pendenza, come chiarisce la relazione illustrativa, dell’approvazione di tali strumenti da parte del CIPE.
Il comma 4 individua i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie preordinate, secondo il nuovo regime, all’erogazione dei prestiti bancari ordinari associati ai contributi pubblici, prevedendo la possibilità di derogare ai requisiti prescritti in via generale per l’esercizio di tale attività in via transitoria a favore dei soggetti con i quali vi siano convenzioni già in essere, purchè autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, e comunque solo fino alla scadenza delle convenzioni stesse. Il comma 5prevede che i finanziamenti pubblici agevolati, di cui al comma 1, possano essere erogati a valere sulla quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazione rimborsabile, con un piano di rientro pluriennale di cui al comma 355 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005.
Il comma 6 prevede per il CIPE l'obbligo, nel primo biennio, di conformarsi all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del contributo in conto capitale, una quantità di risorse in grado assicurare che, nel primo biennio, il volume di investimenti privati agevolati con le norme oggetto di riforma sia equivalente a quello medio agevolato negli anni 2003 e 2004, nonchè a garantire che i risparmi conseguenti all’applicazione della riforma degli incentivi siano impiegati, nell’ambito degli strumenti finanziati con il Fondo per le aree sottoutilizzate, per incrementare i finanziamenti agli investimenti pubblici in infrastrutture, materiali e immateriali, così da pervenire ad un miglior equilibrio tra le due componenti della spesa in conto capitale.
Con il comma 7 sono apportate una serie di modifiche alla vigente normativa in tema di incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, ispirate a criteri di maggiore uniformità rispetto alla normativa comunitaria, per ciò che attiene agli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli, nonché ad assicurare la possibilità di ammettere ai benefici di cui all’articolo 3 del decreto legislativo stesso un più ampio novero di società impegnate nella creazione di nuova imprenditorialità giovanile, attraverso una ricalibratura verso l’alto dei limiti di età dei rispettivi soci previsti per i settori della produzione di beni e servizi alle imprese e nel settore dei servizi.
Precisa quindi che l’articolo 9 del decreto-legge in esame prevede l'erogazione, in favore delle piccole e medie imprese che partecipino a processi di concentrazione, di un credito di imposta - utilizzabile esclusivamente in compensazione - pari al 50 per cento delle spese sostenute in studi e consulenze relative alle operazioni di concentrazione. Segnatamente, il comma 1 individua i soggetti che possono usufruire del premio di concentrazione, consistente in un contributo nella forma di credito di imposta del cinquanta per cento delle spese sostenute per effettuare studi e consulenze a ciò inerenti, nonché a specificare le condizioni che devono verificarsi affinché possa essere erogato detto premio. Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione, esso viene individuato nelle imprese, prendenti parte a processi di concentrazione, che rientrano nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Il comma 2 richiede peraltro la condizione della non sussistenza, tra le imprese coinvolte nel processo di concentrazione, di un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nè le imprese medesime debbono essere controllate da una stessa persona fisica.
Il comma 3 provvede a delineare la procedura necessaria ai fini dell'erogazione del contributo, nonché ad individuare le risorse disponibili mentre il comma 4 rimanda ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sia l'approvazione del modello da utilizzare per la redazione dell'istanza (con l'individuazione dei dati in esso contenuti), sia la individuazione dei termini di presentazione delle istanze. Sempre con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate viene quindi data notizia dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati. Il comma 5 rinvia all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni, ai fini dell'individuazione delle modalità per la presentazione telematica delle istanze suddette, mentre il comma 6 determina le modalità per l'utilizzazione del credito d'imposta. Il comma 7, infine, conferma l'applicazione delle disposizioni antielusive previste all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Il relatore illustra quindi il contenuto dell'articolo 11, che al comma 7 novella l’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, contenente la nuova disciplina dei Confidi. In particolare, viene abrogato il comma 28 del citato articolo 13, in base al quale l'intervento del Fondo di garanzia dell'Artigiancassa deve essere riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi, con controgaranzia e cogaranzia del fondo escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Contemporaneamente, con la disposizione di cui alla lettera b) viene introdotto all’articolo 13 citato un nuovo comma 61-quater, il quale dispone che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè dal 17 marzo 2005), il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce con decreto la disciplina riguardante le caratteristiche delle garanzie dirette, delle controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di garanzia per le imprese artigiane sopra ricordato. Il decreto ministeriale sarà finalizzato ad adeguare le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate dal fondo a quanto previsto dall’Accordo di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche.
Il comma 8 prevede l’ampliamento ai comuni - da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - allo scopo di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, dell’ambito territoriale di applicazione degli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale previsti dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, mentre il comma 9 dispone attribuzione di un contributo straordinario di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, di 85 milioni di euro per il 2007 e di 65 milioni di euro per il 2008 per far fronte agli interventi di cui al precedente comma 8. Viene inoltre definito un criterio di preferenza, ai fini dell'ammissione ai contributi, per gli interventi che prevedano un cofinanziamento delle regioni. Sempre all'articolo 11, i commi da 1 a 6 dispongono misure di sostegno dell’attività produttiva. Segnatamente, il comma 1 incrementa di un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2005 il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, mentre il comma 2 autorizza Sviluppo Italia S.p.a. ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalità indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2004. Con il comma 3viene istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, con dotazione per l’anno 2005 pari a 35 milioni di euro.
In tema di tariffe agevolate per l'energia elettrica il comma 11dello stesso articolo proroga a tutto il 2010 l’applicazione delle condizioni tariffarie agevolate di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004. Il comma 12 prevede l’estensione, per il tramite di provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, delle condizioni tariffarie testè richiamate di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 1995 alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni dell’alluminio, piombo argento e zinco e ciclo cloro soda per gli impianti già esistenti in alcune zone della Sardegna, mentre il comma 13precisa che le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge; il relativo aggiornamento è demandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che incrementa il valore nominale delle tariffe del 4 per cento all'anno, o in alternativa in misura pari all'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'Europa centrale. Il comma 14, allo scopo di concorrere alla riduzione dei costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese, prevede l'assegnazione da parte della Regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La Regione stessa dovrà assicurare la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e dovrà assegnare la concessione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Si sofferma infine sull'articolo 12 - contenente norme rivolte al rafforzamento del settore turistico - precisando che il comma 1 prevede l'istituzione, al fine di garantire il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, di un Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia di cui al comma 2. Ne fanno parte i Ministri e Viceministri che saranno individuati con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio istitutivo del Comitato in questione, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni, il coordinatore degli assessori regionali al turismo, quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza Stato-Regioni e i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, in numero massimo di tre.
Ai sensi del comma 2, L'ENIT (Ente nazionale italiano per il turismo) viene trasformato in un'Agenzia autonoma, l'Agenzia nazionale per il turismo, sottoposta alla potestà d'indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive, con personalità giuridica di diritto pubblico e dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. L'Agenzia succede all’ENIT in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
Il comma 5 indica le entrate finanziarie attraverso le quali l'Agenzia potrà far fronte al suo funzionamento All'Agenzia è peraltro attribuito (comma 6) un contributo straordinario per il 2005 di 20 milioni di euro (formalmente intestato all'ENIT, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 7).
Il comma 7 affida a un decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, l’organizzazione e la disciplina dell’Agenzia; in tale contesto, si prevede che dovrà farsi luogo alla costituzione di un Comitato tecnico-consultivo e dell’Osservatorio nazionale del turismo. In base al comma 8, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il ricorso ad apposite convenzioni, è chiamato a provvedere alla realizzazione delle iniziative volta a promuovere il "marchio Italia" nel settore del turismo sulla rete Internet.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDì 12 APRILE 2005
251ª Seduta
Presidenza del Presidente
PONTONE
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 6 aprile.
Il relatore MUGNAI (AN), ad integrazione di quanto già esposto nel corso della relazione, illustra la seguente proposta di parere favorevole con osservazioni:
"La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
- appare necessario promuovere la formazione e la riqualificazione del personale che opera nel campo dell'internazionalizzazione e definire meccanismi di incentivazione fiscale che ne favoriscano l'inserimento professionale soprattutto in riferimento alle imprese ubicate nelle aree svantaggiate;
- nell'ottica di agevolare la presenza delle piccole e medie imprese nei mercati esteri, potrebbe essere utile attivare strumenti di sostegno all'internazionalizzazione di aggregazioni e filiere di imprese, nonché dei distretti industriali;
- appare auspicabile favorire i processi di concentrazione e le aggregazioni tra micro e piccole imprese, anche la fine di evitare la dispersione e l'eccessiva frammentazione dei contributi e progetti di finanziamento ad esse destinati, finalizzati a promuoverne la crescita e lo sviluppo;
- al fine di rafforzare la tutela del made in Italy, sarebbe opportuno sottolineare la centralità del ruolo del Ministero delle attività produttive nella lotta alla contraffazione. Le disposizioni introdotte in materia potrebbero inoltre essere rese più efficaci dall’introduzione di un limite minimo per le sanzioni pecuniarie di cui al comma 7 dell'articolo 1 e dalla previsione di un coinvolgimento, nell'accertamento delle violazioni, degli organi di polizia amministrativa, ai quali potrebbe essere destinata parte delle risorse ricavate dalle sanzioni;
- potrebbe essere opportuno potenziare le strutture preposte ai controlli e al rilascio delle autorizzazioni per le esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, in considerazione del rilievo che tali attività assumono ai fini del controllo del mercato interno;
- nell'ambito degli interventi finalizzati a favorire il rientro in Italia delle imprese che abbiano trasferito all'estero le proprie strutture produttive, sarebbe necessario prevedere meccanismi che incentivino in particolare la rilocalizzazione di imprese operanti fuori dallo spazio economico europeo;
- al fine di agevolare le attività di ricerca e innovazione, soprattutto in riferimento alle piccole e medie imprese, potrebbe essere opportuno definire ulteriori strumenti di sostegno, finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti e processi produttivi. Particolare impulso potrebbe inoltre venire dalla previsione di forme di incentivazione della collaborazione tra le piccole e medie imprese e le Università, gli enti di ricerca e i parchi scientifico-tecnologici;
- con specifico riguardo all'incremento ed alla razionalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, si potrebbe valutare l'opportunità di destinare una quota significativa del fondo rotativo per investimenti in ricerca al finanziamento di progetti promosso da micro e piccole imprese, in forma singola o associata;
- appare indispensabile proseguire l’impegno in materia di proprietà industriale, dando concreta attuazione alle misure del Codice recentemente varato e definendo meccanismi di tutela brevettuale che agevolino lo sviluppo della ricerca;
- con riferimento alla semplificazione amministrativa, sembra necessario estendere l’esclusione dalla liberalizzazione anche al settore energetico, in considerazione dei rischi che comporterebbe un eventuale eccessivo ampliamento delle dichiarazioni di inizio attività in tale settore. Al riguardo, occorrerebbe peraltro contemperare adeguatamente la necessità di promuovere ulteriormente il processo di semplificazione con l'esigenza di non ostacolare l'inizio dell'attività. A tale proposito appare inoltre auspicabile non irrigidire le disposizioni del provvedimento eliminando altresì le distinzioni attualmente previste tra attività commerciali ed imprenditoriali;
- sembra opportuno includere, tra gli interventi per lo sviluppo delle infrastrutture da finanziare prioritariamente, quelli relativi al completamento dei programmi già previsti dalla legislazione vigente per la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Puglia, anche in considerazione delle ricadute in termini di sviluppo economico ed industriale;
- con riferimento al nuovo sistema di incentivi alle attività produttive, appare necessario sottolineare come una maggiore elasticità nella composizione del capitale di credito costituirebbe una condizione di stimolo agli investimenti e garantirebbe una più efficace applicazione dei nuovi meccanismi di agevolazione;
- nell’ambito degli interventi a sostegno e garanzia dell’attività produttiva, si potrebbe valutare l’opportunità di prevedere norme finalizzate a migliorare l’operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- potrebbe essere valutata l’opportunità di accelerare, anche mediante il coinvolgimento dell’Enit, le procedure per il rilascio dei visti turistici, ovvero ipotizzare eventuali nuove procedure di rilascio, al fine di agevolare la circolazione dei soggetti coinvolti in attività imprenditoriali rispetto ai soggetti interessati preminentemente ad attività di carattere turistico;
- al fine di tutelare e promuovere la vocazione turistica dei tratti costieri nazionali, in un'ottica di rafforzamento e rilancio del settore turistico, occorrerebbe provvedere ad una rideterminazione dei canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative, valutando inoltre l'opportunità di provvedere tempestivamente ad una ridefinizione complessiva dell'attuale quadro normativo di settore;
- coloro che al fine di contemperare le esigenze di carattere industriale con quelle di natura ambientale, sembrerebbe necessario prevedere la prosecuzione degli interventi di incentivazione all’uso del metano e del GPL per autotrazione. Con specifico riguardo ai profili di tutela e valorizzazione ambientale, una particolare attenzione potrebbe inoltre essere rivolta ai biocarburanti: in considerazione dei notevoli investimenti effettuati dagli operatori del settore, potrebbe, in particolare, essere opportuno superare le limitazioni dell'attuale normativa sul biodiesel, definendo forme di incentivazione che ne favoriscano la diffusione;
- si sottolinea, infine, la complessiva necessità di salvaguardare la centralità del ruolo del Ministero delle attività produttive nell’ambito delle politiche per lo sviluppo, con particolare riferimento alle funzioni svolte nell’ambito della definizione dei programmi di intervento."
Si apre il dibattito.
Il senatore GARRAFFA (DS-U) ritiene che l'ampiezza delle osservazioni proposte dal Relatore costituisca già di per sé un chiaro indice della insufficienza delle misure contenute nel decreto-legge in esame, le cui lacune sono state a più riprese segnalate anche dagli stessi imprenditori.
Si sofferma quindi analiticamente sulle singole disposizioni lamentando, in primo luogo, l'eccessiva carenza di misure strutturali per favorire la ripresa e lo sviluppo del Mezzogiorno, ed in particolare della Regione Sicilia. Ritiene inoltre che le misure in favore del made in Italy costituiscano un semplice palliativo, senza risolvere i problemi che stanno all'origine dell'invasione dei mercati italiani ed europei da parte di prodotti asiatici a basso costo per i quali, a suo avviso, occorrerebbe innanzitutto adottare efficaci meccanismi di controllo a livello doganale. Infatti, la diffusione di prodotti dai paesi dell'estremo Oriente ed in particolare dalla Cina rappresenta ormai un elemento strutturale e sempre più consolidato dei traffici commerciali internazionali, contro il quale il Governo avrebbe dovuto adottare misure di carattere preventivo e più efficace.
Con riguardo alle disposizioni in materia di confidi, fa osservare che l'entrata in vigore dei cosiddetti principi di Basilea 2 determinerà ulteriori gravi difficoltà nel ricorso al credito per numerose imprese; a tale riguardo, rileva sin d'ora di procedere ad alcuni approfondimenti conoscitivi, anche attraverso lo svolgimento di audizioni, per poter valutare con maggior precisione la rilevanza di tali conseguenze.
Pur dichiarando di condividere le osservazioni contenute nella proposta di parere del Relatore, ritiene il provvedimento gravemente insufficiente nel suo complesso. Per tali ragioni preannuncia sin d'ora il proprio voto contrario.
Il senatore CHIUSOLI (DS-U) ritiene che il provvedimento in esame, caratterizzato da una gestazione estremamente travagliata sia nei tempi che nella scelta delle misure e degli strumenti, dimostri l'assenza di una chiara politica industriale da parte del Governo. Il decreto-legge risulta infatti estremamente disomogeneo, privo di reali misure di carattere strutturale, pur contenendo alcune disposizioni astrattamente condivisibili. Ritiene inoltre che la mancata assegnazione, in sede referente, del disegno di legge di conversione alla Commissione industria rispecchi la difficile situazione in cui si trova attualmente il Ministero delle attività produttive, le cui competenze sono state in più di un'occasione avocate al Ministero dell'economia e delle finanze.
Lamenta inoltre il mancato coinvolgimento delle forze di opposizione per la definizione di un provvedimento che, per la complessità e la quantità delle disposizioni previste, appare paragonabile a una piccola manovra economica. Sarebbe stato preferibile - osserva l'oratore - cercare di superare le contrapposizioni tra schieramenti politici riservando un congruo tempo per l'esame di un testo di tale rilevanza, senza comprimere il dibattito parlamentare in tempi eccessivamente ristretti. Il preannunciato ricorso al voto di fiducia costituisce poi, a suo avviso, un'ulteriore riprova della scarsa propensione dell'Esecutivo a confrontarsi con le forze di opposizione, tanto più ove si consideri che numerosi emendamenti al decreto-legge sono stati presentati alla 5a Commissione da esponenti dei partiti di maggioranza.
Con riguardo ai profili di merito, pur condividendo alcune delle misure previste, ritiene che il Governo avrebbe dovuto concentrarsi sui veri problemi strutturali che a tutt'oggi ostacolano la competitività del sistema-Paese, come il costo del lavoro e gli effetti distorsivi del cuneo fiscale. Con riguardo al sottodimensionamento delle imprese, ritiene altresì che le misure previste siano in grado di generare unicamente effetti indiretti, senza incidere in modo incisivo sui processi di crescita e di sviluppo.
Dichiara, peraltro, di condividere le osservazioni suggerite dal relatore Mugnai sottolineando altresì la necessità di adottare misure atte a restituire alla società Sviluppo Italia la sua missione originaria. Nel ribadire quanto già rilevato dal senatore Garraffa, secondo il quale l'ampiezza delle osservazioni suggerite - per quanto condivisibili - costituisce un chiaro indice dell'insufficienza delle misure attualmente recate, preannuncia sin d'ora un voto contrario da parte del suo Gruppo.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento il presidente PONTONE dichiara chiuso il dibattito.
Il relatore MUGNAI e il sottosegretario VALDUCCI rinunciano ad intervenire in sede di replica.
Il presidente PONTONE avverte quindi che porrà in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata dal relatore.
Interviene per dichiarazione di voto il senatore IERVOLINO (UDC), preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo. Ritiene infatti che le osservazioni proposte dal relatore, lungi dall'evidenziare le lacune rilevate, tengano invece conto dell'impianto di base del provvedimento, mirando a rafforzarlo. Il decreto-legge in esame costituisce infatti la migliore soluzione oggi realizzabile per imprimere una spinta al ciclo economico.
Dichiara pertanto di condividere le osservazioni proposte, con particolare riguardo a quanto rilevato sugli incentivi per il rientro delle imprese e alle misure per colmare il deficit infrastrutturale del Mezzogiorno.
Il senatore TRAVAGLIA (FI) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo precisando di non condividere numerose osservazioni formulate nel corso del dibattito, ed in particolare su quanto sostenuto circa un'attrazione di competenze da parte del Ministero dell'economia a danno del Ministero delle attività produttive.
Con riguardo alla proposta di parere formulata dal relatore, dichiara di condividere le osservazioni suggerite, rilevando peraltro l'opportunità di concentrare l'attenzione sugli obiettivi di più semplice ed immediata realizzazione, piuttosto che sulle misure maggiormente onerose, che potrebbero produrre effetti solo in via differita.
In relazione alle misure previste in materia di lotta alla contraffazione e di tutela del made in Italy, fa osservare che, pur non potendosi negare le forti opportunità rappresentate dall'ampiezza dei mercati asiatici, occorre tuttavia tener conto che tali mercati sono caratterizzati da una domanda spinta verso il basso da un reddito pro-capite estremamente ridotto, di talchè le opportunità dei mercati orientali potranno compensare l'attuale aggressiva politica commerciale di penetrazione nei mercati solo nel medio e nel lungo periodo.
Con tali precisazioni, ribadisce il proprio voto favorevole.
Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, esprimendo forti perplessità sul contenuto del decreto-legge, che ritiene incompleto e farraginoso. Nel ripercorrere l'iter estremamente difficoltoso che ha portato al varo delle misure previste, dopo numerosi annunci e relativi rinvii, esprime forti perplessità sulla reale disponibilità delle risorse necessarie e sulla razionalità degli interventi.
A suo avviso, si sarebbero dovute inserire disposizioni per promuovere in modo più efficace la crescita e lo sviluppo delle imprese, attraverso modifiche di tipo strutturale degli adempimenti fiscali ed amministrativi richiesti. Pur ritenendo condivisibili alcune misure, come ad esempio quelle per l'innovazione digitale delle imprese o quelle volte a snellire gli adempimenti procedurali in materia di denunzia di inizio attività esprime, per converso, forti perplessità su numerose altre disposizioni, quali ad esempio quelle previste in materia di professioni intellettuali.
Per tali ragioni, ritiene che il decreto-legge nel suo complesso risulti insufficiente e non risolutivo, ribadendo pertanto il proprio voto contrario.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PONTONE, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata dal relatore.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 16,25.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005
305ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore TOFANI (AN), il quale ricorda preliminarmente che il decreto-legge in esame reca misure volte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale del paese, prospettando interventi normativi coerenti con le determinazioni del Piano d’azione europeo.
Relativamente alle parti di competenza della Commissione lavoro, il relatore fa presente che l’articolo 13 reca una serie di disposizioni in materia di previdenza complementare, ammortizzatori sociali e incentivi al reimpiego, nonché di indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attività lavorativa: in particolare, il comma 1 reca uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per il 2005, 200 milioni per il 2006 e 530 milioni annui a decorrere dal 2007, al fine di consentire l'attuazione della disciplina di delega in materia di previdenza complementare, di cui all'articolo 1, comma l, lettera c), comma 2, lettere e), h), i), l) e p), e commi da 41 a 49, della legge 23 agosto 2004, n. 243, di riforma del sistema previdenziale. I principi e i criteri direttivi di tali deleghe prevedono, tra l'altro: il conferimento alle forme pensionistiche complementari collettive ed individuali degli accantonamenti corrispondenti alle quote maturande del trattamento di fine rapporto, salva diversa esplicita volontà del lavoratore - cosiddetto silenzio-assenso -; la subordinazione di tale meccanismo all'adozione, in favore delle imprese, di misure compensative della perdita della disponibilità degli accantonamenti summenzionati; l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno della previdenza complementare; il perfezionamento dell'unitarietà e dell'omogeneità del sistema di vigilanza; la revisione della disciplina tributaria del settore, con particolare riferimento all'ampliamento della deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari; l'applicazione ai pubblici dipendenti dei princìpi e dei criteri direttivi in esame, tenendo conto delle specificità del comparto.
Con la disposizione in esame si dà attuazione al comma 42 dell'articolo 1 della suddetta legge n. 243, che subordina l'esercizio delle deleghe in materia di previdenza obbligatoria e complementare dalla cui attuazione derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le risorse finanziarie occorrenti ad assicurarne la copertura.
Lo stesso comma 1 provvede altresì alla copertura finanziaria dello stanziamento disposto. A tal fine: si riduce, nella misura di 20 milioni di euro per il 2005, 200 milioni per il 2006 e 506 milioni annui a decorrere dal 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo speciale di parte corrente; si prevede l'utilizzo di una parte, pari a 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge in titolo; si riduce, nella misura di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
La lettera a) del comma 2 – prosegue il relatore - reca alcune modifiche alla disciplina sull'indennità ordinaria di disoccupazione, che operano solo con riferimento agli anni 2005 e 2006, fermi restando alcuni effetti di trascinamento nel 2007, in attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione.
Il primo e il secondo periodo della lettera a) dispongono, con riferimento alle indennità ordinarie di disoccupazione i cui ratei ricadano, in tutto o in parte, nell'ambito del periodo 1° aprile 2005-31 dicembre 2006, un elevamento sia della durata sia della misura del trattamento: la durata è incrementata da 180 giorni a 7 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e da 9 a 10 mesi per i lavoratori di età pari o superiore al suddetto limite anagrafico.
La misura percentuale dell'indennità, pari attualmente al 40 per cento della retribuzione, viene fissata al 50 per cento per i primi 6 mesi; al 40 per cento per i successivi tre mesi; al 30 per cento per il periodo ulteriore.
Il terzo periodo della lettera a) specifica che gli elevamenti della durata non danno luogo ad un corrispondente ampliamento della contribuzione figurativa - la cui disciplina resta quindi immutata – mentre il quarto periodo esclude dall'ambito di applicazione degli incrementi della durata e della misura i trattamenti di disoccupazione agricoli ordinari e speciali e le indennità ordinarie di disoccupazione liquidate con requisiti ridotti.
Viene inoltre abrogato – al quarto periodo - l'articolo 20, secondo comma, del regio decreto-legge n. 636 del 14 aprile 1939, che prevede la cessazione del diritto all'indennità qualora, nel periodo di un anno immediatamente precedente, il medesimo trattamento risulti complessivamente attribuito per una durata corrispondente al limite massimo.
Al sesto periodo viene specificato che l'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione previste dalla disciplina sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il settimo periodo reca una disposizione di copertura finanziaria, disponendo, con riferimento agli effetti finanziari della presente lettera a), un apposito trasferimento in favore dell'INPS, per gli anni 2005 e 2006, nell'importo complessivo relativo ai due anni sono compresi, come risulta dalla relazione tecnica, anche gli oneri relativi al 2007.
La lettera b) del comma 2 novella l'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale consente l'introduzione, in via transitoria, di deroghe alla disciplina degli ammortizzatori sociali. In particolare, viene incrementata da 310 milioni a 460 milioni di euro la relativa dotazione finanziaria e viene differito il termine per l'applicazione dei benefici dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006, limitatamente agli accordi di settore, da concludersi in sede governativa entro il 30 giugno 2005 e che costituiscano il recepimento delle intese intervenute in sede istituzionale territoriale.
La lettera c) del comma 2 reca, in via temporanea, talune modifiche alla disciplina sugli incentivi in favore dei datori che assumano lavoratori collocati in mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, prevedendo, in particolare che, fino al 31 dicembre 2006, gli incentivi in esame spettino al soggetto il quale utilizzi, mediante un contratto di somministrazione, il lavoratore in mobilità, anziché all'agenzia di somministrazione che abbia assunto il medesimo soggetto .
Fino al 31 dicembre 2005 viene inoltre parzialmente modificata la disciplina sugli incentivi, in caso di assunzione di soggetti sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente ai trattamenti corrisposti ai sensi del summenzionato articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004 e a quelli concessi in caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. Per tali ipotesi - e ferma restando la limitazione suddetta al 2005 - la durata del contributo in favore del datore che assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori in esame è equiparata a quella prevista con riferimento ai soggetti in mobilità - mentre, secondo le norme ordinarie, essa risulterebbe inferiore di 3 mesi- ed inoltre per le stesse si prescinde dal rispetto di due condizioni, poste, in via ordinaria, ai fini del riconoscimento del suddetto contributo, consistenti in particolare nel godimento da parte del lavoratore, per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dell’integrazione salariale straordinaria ed altresì nella circostanza che lo stesso sia dipendente di un'impresa beneficiaria da almeno 6 mesi dell'intervento straordinario medesimo. Tali modifiche si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005, a valere sul Fondo per l'occupazione.
Il quarto periodo della lettera c) specifica alcune ipotesi di esclusione dall'applicazione dei benefici di cui alla medesima lettera .
La lettera d) introduce, sempre in via transitoria, misure di incentivo in favore dei lavoratori, per alcuni casi di accettazione o di distacco ad una sede di lavoro distante più di 100 chilometri dal luogo di residenza. In particolare, al primo periodo viene riconosciuta una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e a tre mensilità della suddetta indennità in caso di contratto a tempo indeterminato ovvero determinato di durata superiore a diciotto mesi, in favore dei lavoratori collocati in mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino una sede di lavoro avente la caratteristica summenzionata. Il secondo periodo riguarda il caso di distacco, effettuato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 dello stesso anno. In particolare, nell’ipotesi in cui la nuova sede di lavoro disti, come detto, più di cento chilometri dal luogo di residenza, è attribuita - sempre in favore del lavoratore - una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità, qualora il distacco sia di durata superiore a dodici mesi, e a tre mensilità della stessa indennità, in caso di distacco di durata superiore a diciotto mesi.
Il terzo periodo demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con quello dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dei benefici di cui alla presente lettera d), benefici che possono comunque essere concessi entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, a valere sul Fondo per l'occupazione.
Il comma 3 incrementa il suddetto Fondo di 170 milioni di euro per il 2005, ai fini del finanziamento degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 2. Si dispone altresì un aumento permanente della dotazione del medesimo Fondo, nella misura di 1,35 milioni di euro annui e a decorrere dal 2007.
Il comma 4 reca una dotazione finanziaria per l'anno 2005, pari a 10 milioni di euro, in favore del Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 19 luglio 1993.
La novella di cui al comma 4 in esame demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di definire con decreto, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio e tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse (con riferimento sia alle aree territoriali sia ai settori industriali in crisi), nonché, ai fini della gestione dei programmi di sviluppo locale connessi, i criteri di selezione dei soggetti.
Il relatore si sofferma quindi sul comma 5 che provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi da 2 a 4. Ad essi si fa fronte nella misura di 456,05 milioni di euro per il 2005, di 402,23 milioni per il 2006 e di 0,35 milioni annui a decorrere dal 2007, riducendo, per un pari importo, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo speciale di parte corrente; nella misura di 23,5 milioni di euro per il 2005, 17 milioni per il 2006 e 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2007, mediante utilizzo, per l'anno 2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 2, del presente decreto e, per gli anni successivi, di una parte di quelle di cui all'articolo 7, comma 3, dello stesso provvedimento ed infine nella misura di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
Il comma 6 demanda all'INPS il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle norme di cui al comma 2. Gli esiti del controllo sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a quello dell'economia e delle finanze, anche ai fini, per quanto riguarda le disposizioni comportanti oneri automatici, dell'eventuale adozione delle misure correttive. Nelle more di tale adozione, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione, secondo la procedura stabilita dal secondo periodo del comma in esame.
I commi da 7 a 12 definiscono una disciplina specifica per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola relativa ai dipendenti sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori.
In particolare, il comma 7 conferma per i lavoratori in oggetto l'attribuzione dell'indennità con requisiti normali - secondo la disciplina propria di quest'ultima, come modificata dal precedente comma 2, lettera a) -. Viene, tuttavia, introdotto un limite di spesa, pari a 48 milioni di euro annui.
Il comma 8 riconosce - sempre per le fattispecie in esame - l'indennità con requisiti ridotti per i soli dipendenti del settore dell'artigianato, confermando, sotto tale profilo limitativo, l'applicazione sin qui seguita. Si introduce, tuttavia un limite di spesa, pari a 6 milioni di euro annui, e viene prefigurata la condizione della sussistenza di un intervento integrativo, pari almeno a 20 punti percentuali, a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva oppure dello svolgimento, a cura degli stessi enti ed in favore dei lavoratori in oggetto, di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.
Il comma 9 conferma - con riferimento ai lavoratori sospesi in esame - i casi di esclusione dell'indennità - con requisiti normali o ridotti - già individuati nell'attuazione sin qui operata. Si ricorda che tra essi figura l'ipotesi in cui l'impresa rientri - com'è il caso, per esempio, di tutte le imprese industriali - nell'ambito di applicazione di istituti di integrazione salariale.
Il comma 10 introduce un limite di durata, pari a 65 giornate annue, per ciascuno dei trattamenti di cui ai commi 7 e 8. Per l'indennità con requisiti normali di cui al comma 7, si prevede altresì la cessazione nei casi in cui il lavoratore abbia goduto, sempre nel periodo di un anno immediatamente precedente, di 65 giornate di prestazione - cioè, in questo secondo caso, sembrerebbe farsi riferimento ad ogni forma di indennità di disoccupazione, con requisiti normali o ridotti e anche se liquidata per cessazione del rapporto di lavoro, anziché per i casi di sospensione in esame -. L'ultimo periodo del comma 10 richiede alcuni adempimenti amministrativi a carico del datore e dei dipendenti, sempre con riferimento alle ipotesi di sospensione in esame.
Il comma 11 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in discussione, la definizione dei casi di sospensione in esame e delle procedure di comunicazione all'INPS dei lavoratori interessati dai medesimi, anche ai fini del controllo di cui al comma 12. In base a quest'ultimo, l'INPS provvede al monitoraggio dell'attribuzione dei benefici di cui ai commi 7 e 8, al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa ivi stabiliti, e comunica gli esiti del controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 13 introduce alcune modifiche all'articolo 118, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), che disciplina la costituzione di fondi paritetici interprofessionali. In particolare, con la lettera a) si novella il sesto periodo del primo comma, prevedendo che i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali per i quali sia previsto il concorso finanziario dei fondi medesimi, debbano essere adottati sentite le regioni e le province autonome, mentre attualmente si prevede solo l'obbligo di trasmissione. Tale modifica si rende necessaria a seguito della sentenza n. 51 del 2005 della Corte costituzionale, che ha censurato la norma vigente per l'assenza di strumenti idonei ad assicurare la leale collaborazione tra Stato e regioni con riguardo al concreto svolgimento della formazione professionale in ambito regionale. La disposizione di cui alla lettera b) dello stesso comma 13 provvede invece a portare da due a quattro il numero dei rappresentanti delle regioni nell'ambito dell'Osservatorio per la formazione continua, istituito ai sensi del comma 2 del citato articolo 118 della legge n. 388, recependo una richiesta avanzata in tal senso dalle regioni stesse.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
martedì 12 APRILE 2005
306ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che è già stata svolta la relazione sul provvedimento in esame. Precisa altresì che, essendo il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la mattina di giovedì 14 aprile, l'iter in sede consultiva dovrà concludersi entro la giornata di domani.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) fa presente che l’incremento dell’indennità di disoccupazione, contemplato nell’articolo 13 del provvedimento in titolo, è pari al 50 per cento della misura prevista dalla normativa vigente, risultando quindi quantitativamente inferiore all'incremento del 60 per cento, prefigurato dall'emendamento governativo a suo tempo presentato nel corso dell'esame del disegno di legge 848-bis, recante, tra l'altro, la delega per il riordino del sistema degli ammortizzatori sociali. In realtà, va evidenziato che le risorse originariamente destinate per l’attuazione della misura in questione – individuate in particolare nell’ambito del Fondo per l’occupazione – sono state utilizzate dall’Esecutivo per altre finalità, disattendendo in tal modo anche gli impegni assunti dal Governo nell’ambito del Patto per l’Italia, che esplicitamente ha indicato nel 60 per cento la misura dell'incremento dell’indennità di disoccupazione. Va peraltro ricordato che le forze politiche di opposizione hanno in più occasioni e senza successo sollecitato il Governo ad adottare tale provvedimento con un apposito decreto-legge.
Un altro profilo di criticità ravvisabile nell’ambito della disciplina contemplata all’articolo 13 del provvedimento in titolo riguarda la mancata previsione di forme di contribuzione figurativa connesse allo stato di disoccupazione, essenziali invece nell’attuale situazione di precarizzazione del mercato del lavoro, per effetto della quale i periodi di inattività risultano statisticamente sempre più frequenti.
Riguardo al comma 8 dell’articolo 13, si osserva che la disciplina contenuta nello stesso prefigura, fra l’altro, un riconoscimento dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti – di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 – subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento, a carico degli enti bilaterali. Tale condizione è suscettibile di creare ingiustificate disparità di trattamento tra categorie di lavoratori ed è quindi auspicabile che il Governo accolga gli emendamenti presentati su questo punto dalle forze politiche di opposizione.
Va poi rilevato che l’Esecutivo, attraverso appositi emendamenti intenderebbe introdurre nell’ambito del provvedimento in esame tre distinte disposizioni di delega legislativa, una inerente alla riforma delle professioni, un’altra alla materia del diritto fallimentare ed infine una terza riguardante le procedure concorsuali. Ove tali proposte, che peraltro dovrebbero essere riferite al disegno di legge di conversione, vengano accolte, risulterebbe eccessivamente ampliato l’ambito di intervento della normativa all'esame, con conseguente inevitabile aumento del numero delle proposte emendative inerenti alla stessa – presentate sia dalle forze politiche di maggioranza sia dalle forze politiche di opposizione – e con il rischio concreto che l’Esecutivo utilizzi in modo pretestuoso tale circostanza per giustificare l’apposizione di una questione di fiducia sul provvedimento in esame, adottando ancora una volta una linea di condotta lesiva delle prerogative e del ruolo del Parlamento.
All’articolo 5, comma 4, si prevede poi la possibilità di utilizzare gli investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici per finanziare la realizzazione di infrastrutture con il sistema del project financing, sottraendo a tali enti consistenti risorse e impedendo in tal modo agli stessi di espletare in concreto le funzioni di propria competenza.
Il senatore VIVIANI (DS-U), nel dichiararsi pienamente d'accordo con i rilievi critici mossi dal senatore Battafarano all'impostazione del provvedimento all'esame, osserva che l'articolazione degli interventi su due diversi provvedimenti - uno solo dei quali è all'esame del Senato, mentre l'altro, con una scelta molto discutibile, è stato trasmesso alla Camera dei deputati - è emblematica della frammentarietà e della labilità della strategia messa in campo dal Governo in materia di competitività, strategia del tutto inadeguata a delineare risposte organiche e convincenti ai gravi problemi del sistema produttivo. Si tratta inoltre di interventi di carattere accentuatamente centralistico, che non tengono adeguatamente conto della necessità di dare puntuale applicazione al principio della sussidiarietà su materie che l'articolo 117 della Costituzione demanda in larga misura alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. Il provvedimento in conversione trascura del tutto questo aspetto e delinea soluzioni che mortificano il sistema delle autonomie e ignorano le competenze delle Regioni. Entrando nel merito dell'articolo 13 del decreto-legge n. 35, che contiene gran parte delle disposizioni di competenza della Commissione, il senatore Viviani osserva che l'elevazione della misura e della durata dei trattamenti di disoccupazione risulta essere nettamente al di sotto di quanto era originariamente previsto nell'emendamento governativo riferito al disegno di legge n. 848-bis e di quanto era stato concordato con le parti sociali nell'ambito del Patto per l'Italia; quest'ultimo, pertanto, viene disatteso ancora una volta e ciò pone in evidenza un deficit di credibilità sul quale l'Esecutivo dovrebbe riflettere attentamente anche in relazione ai recenti esiti elettorali. Il divario tra una regolamentazione particolarmente complessa e la scarsità delle risorse disponibili contribuisce poi a porre ulteriormente in evidenza l'inadeguatezza della disciplina in questione.
Altre misure, come ad esempio quelle relative alla incentivazione della mobilità dei lavoratori di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 13, costituiscono un evidente passo indietro rispetto alla legge n. 30 del 2003 e alla stessa riforma degli ammortizzatori sociali che pure, a suo tempo, ha costituito uno degli obiettivi qualificanti indicati dal Governo in materia di lavoro.
Il comma 1 dell'articolo 13 - prosegue il senatore Viviani - indica finalità non chiare in ordine agli stanziamenti ivi previsti per la previdenza complementare. La scelta di destinare tali risorse al sostegno dell'apparato produttivo, anche attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dalla legge n. 234 del 2004, lascia infatti irrisolti alcuni problemi essenziali, quali il regime fiscale dei contributi versati per la stessa previdenza complementare e l'attuazione di quest'ultima per il pubblico impiego. L'entità delle risorse e la loro finalizzazione riguarda un profilo importante - come di certo è il sostegno all'apparato produttivo - ma non essenziale per consentire un adeguato sviluppo della previdenza complementare, in assenza della quale le prospettive pensionistiche dei lavoratori dipendenti potrebbero diventare molto precarie.
Un altro aspetto del provvedimento che desta forti perplessità è l'assenza di interventi per la qualificazione del capitale umano: si tratta di una lacuna già presente nella legge n. 30 e il fatto che questo tema non venga affrontato nel decreto-legge in conversione, anche in termini di allocazione di risorse finanziarie, indica come l'Italia si collochi in una posizione fortemente arretrata, rispetto agli altri Stati membri dell'Unione europea, per quanto attiene all'attuazione di uno dei princìpi essenziali della strategia di Lisbona.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U), anche in relazione all'andamento dell'esame presso la Commissione di merito e al fine di una più puntuale formulazione del parere, ritiene utile che il Sottosegretario informi la Commissione sul contenuto degli emendamenti in materia di lavoro che il Governo intende presentare al decreto-legge in titolo.
Il sottosegretario SACCONI fa preliminarmente presente che le proposte di modifica del decreto-legge n. 35 che il Governo ha formalizzato in specifici emendamenti recuperano alcune parti del disegno di legge governativo n. 5736, all'esame della Camera dei deputati, e, in effetti, intervengono anche su alcuni aspetti della disciplina del mercato del lavoro. Le modifiche proposte riguardano in primo luogo la disciplina del contratto di inserimento: verrebbe a questo proposito integrato il comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di escludere per le donne il sottoinquadramento previsto per tale tipologia di rapporto, fatta comunque salva la diversa previsione dai parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Governo intende in tal modo scongiurare il rischio di dare luogo ad un effetto indesiderato di discriminazione di genere, a fronte di un andamento del mercato del lavoro italiano caratterizzato, tra l'altro, da un tendenziale calo dell'occupazione femminile, che si presenta in modo relativamente omogeneo su tutto il territorio nazionale, senza differenze apprezzabili tra le varie province. Restano comunque fermi gli incentivi economici in termini di decontribuzione previsti dalla vigente disciplina del contratto di inserimento.
Un altro intervento di modifica riguarda l'inclusione dell'impresa familiare operante nel settore del commercio, del turismo e dei servizi nel novero dei soggetti - attualmente limitati alle persone fisiche - che possono avvalersi di prestazioni di natura meramente occasionale e accessoria, secondo la disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276. Conseguentemente, dette imprese sono autorizzate ad utilizzare tali prestazioni per un importo complessivo non superiore, per ciascun anno fiscale, a 10.000 euro, senza essere gravate dagli oneri burocratici connessi alla apertura e chiusura del rapporto di lavoro. I relativi compensi possono essere corrisposti tramite i buoni di cui al comma 1 dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 276, che, però, nel caso di utilizzo da parte dell'impresa familiare, sono assoggettati agli stessi oneri contributivi previsti per il rapporto di lavoro subordinato. Con tali misure si intende attrarre nell'ambito del lavoro regolare un rapporto che, per sua natura, tende tradizionalmente a collocarsi nell'area del sommerso.
Un altro profilo della disciplina posta dal decreto legislativo n. 276 sul quale il Governo intende intervenire è quello del lavoro intermittente che, secondo le proposte di modifica avanzate, dovrebbe essere esteso ai soggetti di età inferiore ai 25 anni e ai lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati: una tale estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 276 è suscettibile, anche in questo caso, di produrre effetti positivi in ordine alla regolarizzazione di lavoratori che si collocano nell'area più marginale del mercato del lavoro, ovvero, nella maggior parte dei casi, direttamente nell'ambito del sommerso. Un'ultima modifica riguarda poi la possibilità di estendere la sperimentazione del sistema dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio al di fuori delle aree metropolitane, con una semplificazione normativa che si propone di promuovere lo sviluppo di questo istituto, rimuovendo anche gli elementi che possono dare luogo ad un uso improprio di esso.
Concludendo la sua esposizione il rappresentante del Governo osserva infine che, per quanto concerne il comma 13 dell'articolo 13 del decreto-legge in conversione, è stato recentemente siglato un avviso comune tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria il cui contenuto potrebbe essere utilizzato positivamente per dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 13 gennaio 2005, ferma restando l'esigenza - che è alla base della disposizione richiamata - di consentire comunque l'avvio dei fondi interprofessionali.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDì 13 APRILE 2005
307ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è iniziato il dibattito in ordine al provvedimento in titolo. Avverte altresì che sostituirà il relatore Tofani, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.
La senatrice PILONI (DS-U) dopo aver preliminarmente precisato di condividere i rilievi critici prospettati dal senatore Battafarano e dal senatore Viviani nel corso dei rispettivi interventi, osserva che il contenuto degli emendamenti governativi in materia di lavoro - di cui ha dato conto nella seduta di ieri il sottosegretario Sacconi - desta nuove ed ulteriori perplessità rispetto alla già discutibile impostazione del decreto legge in conversione. Pertanto, anche ai fini di una più puntuale formulazione del parere che la Commissione si accinge ad esprimere, ritiene opportuno soffermarsi su tali proposte di modifica: in particolare, non sembra condivisibile la disposizione soppressiva del comma 6 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che, ove accolta, farebbe prevalere un punto di vista centralista, atto a sminuire il già ridotto ruolo delle regioni e delle autonomie locali in tema di raccordo tra pubblico e privato nel comparto della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. Altrettanto discutibile appare l'ipotizzato ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina del rapporto di lavoro intermittente, che potrebbe risolversi un ulteriore allargamento dell'area della precarietà, mentre l’unico emendamento governativo che appare condivisibile risulta quello attinente all’eliminazione del sottoinquadramento delle lavoratrici, relativamente ai rapporti contrattuali di inserimento. Risulta invece contraddittoria e scarsamente comprensibile l'ipotesi di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato al lavoro accessorio utilizzato dalle imprese familiari, ed analoga perplessità suscita la ventilata soppressione dell’aggettivo "metropolitane" riferito alle aree nelle quali il Ministero del lavoro può avviare una prima fase di sperimentazione della disciplina relativa alle prestazioni di lavoro accessorie.
Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) fa preliminarmente presente che il Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo ritiene che il decreto legge all'esame sia un provvedimento molto carente sul piano dei contenuti, adottato inoltre tardivamente rispetto all'aggravarsi della situazione economica e sociale del Paese. Con il decreto legge n. 35, infatti, il Governo, invece di promuovere una politica organica di crescita e di incremento dell'occupazione, si limita ad una serie di interventi scoordinati e basati sull'errata convinzione che la perdita di competitività che affligge il sistema produttivo italiano dipenda esclusivamente dalla compressione della domanda interna dovuta alla pressione fiscale troppo elevata. Pertanto, si agisce sul versante dell'offerta, invece di adottare misure strutturali idonee a colmare la distanza che separa l'Italia dagli altri Stati membri dell'Unione europea: emblematica, a questo proposito, è l'assenza di qualsiasi riferimento ad interventi finalizzati alla valorizzazione del capitale umano, coerentemente con uno degli assi portanti della strategia europea di Lisbona; quest'ultima è invece ignorata dal Governo, pur nell'ambito di un piano d'azione nazionale che, per sua natura, dovrebbe fare costantemente riferimento agli indirizzi e agli orientamenti dell'Unione europea.
Il pacchetto di misure contenute nel decreto legge in conversione e nel disegno di legge presentato alla Camera dei deputati investe inoltre una pluralità eccessiva di argomenti, al di fuori di una chiara indicazione di priorità e con una previsione di spesa estremamente ridotta: si tratta pertanto dell'ennesima occasione persa per definire una strategia volta a contrastare il declino economico e sociale del Paese.
L'assenza di interventi significativi per il Mezzogiorno - prosegue il senatore Montagnino - desta forti preoccupazioni e fornisce un'ulteriore prova dell'intento dell'Esecutivo di penalizzare le aree meno sviluppate, al di là di alcuni interventi infrastrutturali del tutto inadeguati a produrre effetti positivi, per la loro scarsa qualità e per l'esiguità delle risorse ad essi destinate. A tale proposito, occorre poi rilevare come il Governo persista nell'errore di considerare il Mezzogiorno come un territorio socialmente ed economicamente omogeneo, senza tenere presente che, attualmente, aree in condizioni di effettiva arretratezza convivono con zone in cui si registrano tassi di sviluppo piuttosto marcati e vicini se non uguali a quelle di altre e più avanzate regioni del paese. Per fare fronte in modo proficuo a tale realtà, sarebbe stato opportuno definire, avvalendosi anche dell'ausilio dell'Istat, parametri ed indicatori - come ad esempio il tasso di disoccupazione, la dotazione infrastrutturale o il reddito medio pro capite - in base ai quali orientare l'allocazione delle risorse, ai fini di una loro razionale ed efficace utilizzazione sul territorio, per assicurare un adeguato sostegno allo sviluppo nelle aree dove esso è effettivamente necessario.
La riforma del sistema degli incentivi, nel perseguire pervicacemente l'obiettivo di svuotare di contenuti la legge n. 488 del 1992 - che, invece, si era rivelata uno strumento valido ai fini della promozione dello sviluppo produttivo -, delinea un sistema di incentivi in conto interessi di scarsa efficacia, e soprattutto, prospetta, nel breve termine, una situazione di transizione in cui le imprese non potranno né avvalersi del vecchio sistema, né attingere al nuovo, con effetti facilmente prevedibili sulla loro capacità competitiva.
Le frammentarie misure previste dal decreto legge n. 35 in materia di lavoro e previdenza segnano poi, da parte del Governo, un vistoso arretramento rispetto a quanto era stato convenuto con le parti sociali nell'ambito del Patto per l'Italia, e anche, probabilmente, la rinuncia a qualsiasi progetto di riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, quale era stato delineato nel disegno di legge n. 848-bis, il cui iter parlamentare di approvazione sembra destinato a restare incompiuto, anche per effetto della mancanza di risorse finanziarie adeguate.
Sarebbe pertanto opportuno che l'Esecutivo riconsiderasse l'insieme delle misura contenute nei due provvedimenti in materia di competitività e, accogliendo i numerosi rilievi che provengono da organi di stampa non certo noti per il loro favore nei confronti delle forse politiche di centro-sinistra, si adoperasse per formulare proposte più adeguate ad assicurare un effettivo sostengo allo sviluppo sociale ed economico del paese.
Il senatore VANZO (LP) rileva preliminarmente che le finalità sottese al decreto-legge in questione sono orientate nella direzione del rilancio dell'economia, precisando altresì che il mercato del lavoro italiano risulta regolato da una serie di disposizioni, finalizzate alla tutela dei lavoratori e dell’ambiente, che risultano invece del tutto assenti nei contesti ordinamentali di numerosi Paesi asiatici, i quali attualmente minacciano, a livello economico, la sopravvivenza stessa dell’industria manifatturiera nazionale.
L’atteggiamento di indifferenza rispetto al fenomeno in questione, assunto dall’Unione europea, risulta del tutto inadeguato ed incongruo, mentre sarebbe opportuno fronteggiare tale grave situazione attraverso l’adozione di idonee misure di politica economica, quali i dazi doganali.
Un'altra difficoltà che grava sull’economia italiana si sostanzia nel perdurare di una certa mentalità assistenzialistica, frutto di errori commessi nel passato, che ancora oggi impediscono l’elaborazione di un’efficace politica per il Mezzogiorno orientata nella direzione di un effettivo rilancio di tali aree territoriali, che non può essere incentrato su moduli di assistenzialismo indiscriminato.
Il decreto legge in titolo, pur essendo nel complesso condivisibile, non affronta in maniera decisiva taluni aspetti problematici di rilievo, attinenti ai dazi doganali relativi alle aree territoriali asiatiche, alla diminuzione del costo del lavoro e alla opportunità di una nuova configurazione delle politiche economiche per il rilancio del Mezzogiorno, avulse da profili di tipo assistenziale.
Poiché nessun altro chiede di intervenire nella discussione, il PRESIDENTE illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:
"La 11ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sembra opportuno esplicitare se l'obbligo di iscrizione all'albo (per i casi in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato) si riferisca solo ai dipendenti pubblici;
b) nell'alinea del comma 2 dell'articolo 13, occorrerebbe chiarire, al fine di evitare ogni possibile contenzioso, che è in ogni caso esclusa l'applicazione delle misure di cui al medesimo comma 2 per la frazione dell'anno 2005 anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;
c) riguardo alla norma - posta dalla lettera a), sesto periodo, del suddetto comma 2 - di esclusione del diritto all'indennità di disoccupazione, sembra opportuno specificare se essa operi solo in via transitoria (come parrebbe, almeno letteralmente, in base all'alinea del comma 2), se riguardi - oltre all'indennità di disoccupazione con requisiti normali - altri trattamenti, quali l'indennità con requisiti ridotti e i trattamenti di disoccupazione agricoli (ordinari e speciali) e in quali termini la medesima norma si coordini con la disciplina vigente sulla decadenza dal diritto agli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
Quest'ultima esigenza di coordinamento sembra sussistere anche per la norma specifica, di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 13, di esclusione del diritto all'indennità;
d) in merito al primo periodo del comma 2, lettera c), dell'articolo 13 - il quale prevede che, fino al 31 dicembre 2006, gli incentivi in favore dei datori che assumano lavoratori collocati in mobilità spettino al soggetto il quale utilizzi, mediante un contratto di somministrazione, il lavoratore (anziché all'agenzia di somministrazione che abbia assunto il medesimo soggetto) -, occorrerebbe esplicitare se tale sostituzione del beneficiario si applichi solo con riferimento al periodo di utilizzo (e se, quindi, essa possa riguardare solo una quota dell'incentivo complessivo). Bisognerebbe inoltre chiarire se la sostituzione in esame operi anche per l'eventuale frazione del periodo di utilizzo successiva al 31 dicembre 2006;
e) riguardo alle modifiche temporanee - di cui ai successivi secondo e terzo periodo della lettera c) - della disciplina sugli incentivi in caso di assunzione di soggetti sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, appare opportuno esplicitare se la data ivi posta (31 dicembre 2005) concerne il termine per l'assunzione, restando fermo - in tal caso - il dispiegamento degli effetti anche nel periodo successivo;
f) in merito al quarto periodo della stessa lettera c) - il quale specifica alcune ipotesi di esclusione dall'applicazione dei benefici di cui alla medesima lettera (ipotesi che spesso sono già previste dalla relativa disciplina ordinaria) -, occorre forse valutare la congruità della formulazione tecnica della norma, in quanto se, da un lato, essa parrebbe di tenore generale, dall'altro, risulterebbe limitata al periodo temporale di cui all'alinea del comma 2 nonché (per quanto riguarda gli interventi di integrazione salariale straordinaria) alle fattispecie specifiche di cui al secondo periodo (della lettera c) in oggetto);
g) in merito alla novella di cui al comma 4 dell'articolo 13, relativa al Fondo per lo sviluppo, sembra opportuno un migliore coordinamento formale tra il rinvio al decreto ministeriale e la disciplina procedurale già stabilita dall'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo;
h) riguardo alle norme, di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 13, sull'indennità ordinaria di disoccupazione relativa ai dipendenti sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, si invita, in primo luogo, a valutare la possibilità di sopprimere il requisito della non imputabilità degli eventi all'imprenditore o ai lavoratori (ferma restando la definizione, con il decreto ministeriale di cui al comma 11, delle situazioni ed eventi interessati).
In merito alla norma di esclusione (dal trattamento in oggetto) di cui al comma 9, appare opportuno specificare che le sospensioni programmate rientranti in essa sono solo quelle che si basino su orari di lavoro multiperiodali annui o plurimensili.
Riguardo alla norma sul limite di durata, di cui al secondo periodo del comma 10, occorrerebbe esplicitare se il termine "prestazione", ivi adoperato, faccia riferimento ad ogni forma di indennità di disoccupazione, con requisiti normali o ridotti e anche se liquidata per cessazione del rapporto di lavoro (anziché per i casi di sospensione in esame).
In merito agli adempimenti amministrativi di cui al medesimo comma 10, sembra opportuno prevederne una semplificazione per i casi in cui la sospensione si basi su accordi conciliativi - semplificazione che potrebbe consistere nel limitare gli obblighi a quelli di comunicazione (da parte del datore) all'INPS -;
i) in merito alla novella di cui al comma 13 dell'articolo 13, appare necessario, con riferimento ai piani formativi individuali ed alle eventuali ulteriori iniziative (propedeutiche e connesse ai medesimi), definire una forma di partecipazione delle regioni e delle province autonome o quantomeno conservare la norma (previgente alla novella in esame) sulla trasmissione dei corrispondenti progetti.
Si invita inoltre a valutare se la previsione - di cui alla lettera a) del comma 13 - del parere delle regioni e delle province autonome (sui piani formativi diversi da quelli individuali) costituisca una soluzione conforme ai rilievi della sentenza della Corte costituzionale 13-28 gennaio 2005, n. 51.".
Il senatore BATTAFARANO (DS-U), pur esprimendo apprezzamento per lo sforzo analitico compiuto dal relatore, preannuncia tuttavia a nome del Gruppo politico di appartenenza il voto contrario sullo schema di parere in esame, evidenziando in particolare che la disciplina contenuta nel decreto-legge in titolo risulta del tutto incongrua ed inadeguata.
Propone inoltre una riformulazione della lettera a) dello schema di parere testé illustrato, finalizzata a prospettare l'eliminazione dell'obbligo di iscrizione all'albo professionale previsto al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, che risulta del tutto ingiustificato nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e peraltro economicamente gravoso per il lavoratore, che dovrà sostenere i costi di tale iscrizione ad esclusivo beneficio dei bilanci degli ordini professionali.
Il sottosegretario BRAMBILLA si esprime in senso favorevole alla proposta di modifica avanzata dal senatore Battafarano.
Il PRESIDENTE, condividendo anch'egli la proposta del senatore Battafarano, riformula lo schema di parere precedentemente illustrato, sostituendo l'originale versione del punto a) di tale documento con un nuovo testo del seguente tenore:
"a) all'articolo 2, comma 5, sembra opportuno sopprimere l'obbligo di iscrizione all'albo per i casi in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato;"
Il Presidente, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, nella versione da ultimo illustrata.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 15,40.
IGIENE E SANITÀ (12ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 22 MARZO 2005
60ª Seduta
Presidenza del Presidente
BOLDI
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 5a Commissione:
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale : parere favorevole con osservazioni.
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 22 MARZO 2005
40ª Seduta
Presidenza del Presidente
SPECCHIA
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 5a Commissione:
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale : parere favorevole.
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005
93ª Seduta
Presidenza del Presidente
GRECO
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore CICCANTI (UDC) illustra il disegno di legge in titolo che costituisce una parte della manovra diretta al rilancio della competitività dell’intero "sistema Italia". La seconda parte di tale manovra è rappresentata dal disegno di legge n. 5736 presentato dal Governo presso l’altro ramo del Parlamento.
Il provvedimento in esame contiene norme di sviluppo del mercato interno e di apertura dei mercati, di semplificazione della regolamentazione, di potenziamento della rete infrastrutturale, di aumento e razionalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, di sviluppo dell’innovazione e di diffusione delle tecnologie, di rafforzamento della base produttiva, di modernizzazione dei sistemi di protezione sociale e di potenziamento degli ammortizzatori sociali, di incremento degli investimenti in capitale umano, nonché di potenziamento del sistema scolastico e dei sistemi di acquisizione delle conoscenze da parte dei lavoratori. Passa quindi all’esame dell’articolato.
L’articolo 1 prevede disposizioni per il rafforzamento del sistema doganale, con particolare riguardo al rilancio del sistema portuale italiano, nel senso di una maggiore semplificazione e di un maggiore coordinamento delle procedure. È previsto anche un Fondo per le esigenze connesse all’istituzione del "sistema d’informazione visti" (VIS), un sistema istituito con la decisione del Consiglio n. 2004/512/CE dell’8 giugno 2004, e finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e dell’immigrazione illegale, attraverso lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell’Unione europea.
Al fine di agevolare l’internazionalizzazione delle imprese, il comma 6 prevede che la quota di partecipazione della SIMEST al capitale di società ed imprese all’estero possa arrivare ad un massimo del 49 per cento, a fronte dell’attuale tetto del 25 per cento. Ciò a condizione che gli investimenti riguardino attività aggiuntive rispetto a quelle già avviate, e che non determinino ripercussioni negative in termini occupazionali.
I commi da 7 a 11 recano misure di tutela del made in Italy, mediante disposizioni di contrasto alla contraffazione dei prodotti, mentre i commi da 12 a 14 sono finalizzati a disincentivare le delocalizzazioni produttive, con particolare riguardo alle attività di ricerca e innovazione delle imprese. Il comma 15 prevede infine disposizioni per una maggiore flessibilità nella gestione finanziaria delle rappresentanze diplomatiche all’estero, al fine di facilitare l’impiego di risorse giacenti su altri capitoli di bilancio, per esigenze di rappresentanza, di iniziative politico-commerciali, di eventi ed altro.
L’articolo 2 detta disposizioni finalizzate alla modifica della legge fallimentare, in ordine all’istituto della revocatoria ed alle procedure di concordato preventivo. Esso prevede anche norme in materia di professioni, stabilendo che, nel caso in cui l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato richieda il possesso di un’abilitazione professionale, sia resa obbligatoria l’iscrizione al relativo albo professionale per l’espletamento delle relative funzioni. È infine previsto che l’istituzione di nuovi ordini professionali possa avvenire solo per la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.
L’articolo 3 detta una nuova disciplina della dichiarazione di inizio attività ampliandone la portata, nonché norme di semplificazione amministrativa relativamente alla registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (PRA).
L’articolo 4 dispone una serie di modificazioni alla legge finanziaria per il 2005 relative all’utilizzo illecito dei finanziamenti pubblici, all’evasione ed elusione nelle locazioni immobiliari, la rendita catastale di opifici e immobili industriali.
L’articolo 5 prevede interventi per lo sviluppo infrastrutturale, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di finanziamento, nonché norme particolari per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell’area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, e per la proroga dei vincoli delle risorse idriche.
L’articolo 6, reca misure dirette a favorire la crescita del sistema produttivo nazionale. Una quota pari ad almeno il 30 per cento della dotazione finanziaria del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (previsto dalla legge finanziaria 2005) è dedicata al sostegno di attività di ricerca e sviluppo, con priorità per i progetti di investimento relativi agli interventi finalizzati ad innovazioni - attraverso tecnologie digitali - di prodotti, servizi e processi aziendali, a programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico, alla realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei 5, 8 e 10, e delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche a essi collegate. Si prevede che il CIPE possa destinare una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico, nell’ambito dei distretti tecnologici, nonché l'istituzione in seno allo stesso CIPE di un Comitato per lo sviluppo, incaricato della promozione e del coordinamento degli interventi finalizzati a rafforzare la capacità innovativa e la produttività dei distretti e dei settori produttivi.
L’articolo 7 prevede interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, con particolare riguardo alle infrastrutture per la banda larga nelle aree sottoutilizzate, nonché misure di contrasto alla diffusione di videogiochi irregolari.
L’articolo 8 reca una riforma degli incentivi alle imprese, che tende a promuovere, secondo la relazione illustrativa, le relazioni tra banca e impresa e a rafforzare il mercato del credito, il cui sviluppo, specie nel Sud, è indicato come indispensabile per favorire la competitività del sistema produttivo. Tale scelta è considerata di particolare urgenza nella prospettiva della piena operatività, prevista per il 2006, dei nuovi criteri in materia di esercizio del credito indicati nel nuovo Accordo di Basilea (cosiddetto Basilea 2), e in presenza di una progressiva attenuazione delle intensità di aiuto ammesse dalla Commissione europea, che rende necessario puntare sull’attivazione dell’effetto leva correlato agli incentivi in conto interessi.
L’articolo 9 , al fine di favorire i processi di concentrazione delle piccole e medie imprese (come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003), prevede l'erogazione di un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute in studi e consulenze relative alle operazioni di concentrazione.
Secondo la predetta raccomandazione della Commissione, tali imprese sono definite come microimprese, piccole e medie imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, ovvero il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Secondo lo stesso articolo 9, il contributo deve essere erogato nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, il cui obiettivo è quello di esentare dall'obbligo di notifica gli aiuti di Stato alle PMI compatibili con le regole della concorrenza.
L’articolo 10 reca disposizioni che incidono sulla normativa fiscale relativa ai produttori agricoli. Inoltre, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove "contratti di filiera" (già previsti dalla legge finanziaria 2005) e i nuovi "contratti di distretto" a rilevanza nazionale, con gli operatori delle filiere.
Inoltre, allo scopo di favorire l’internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, il Ministero delle politiche agricole promuove, per il tramite della società Buonitalia spa, un programma di azioni per garantire un migliore accesso ai mercati internazionali.
L’articolo 11 prevede norme a sostegno e a garanzia dell’attività produttiva, con un aumento di 100 milioni di euro per il 2005 per il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio.
Tale Fondo è stato istituito con la legge finanziaria 2004, la quale al comma 108 dell’articolo 4 prevede che la partecipazione al capitale di rischio di imprese produttive non debba presentare aspetti tali da configurare aiuti di Stato secondo la normativa europea.
A tale proposito il Relatore ricorda che, in base alla Comunicazione della Commissione europea del 2001 "Aiuti di Stato e capitale di rischio" (G.U. C 235 del 21 agosto 2001), la Commissione europea ha definito i criteri di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea ai provvedimenti in favore del capitale di rischio.
Il medesimo articolo 11 prevede poi al comma 3 l’istituzione di un nuovo Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti comunitari del 2004 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (pubblicati sulla G.U. C 244 del 1° ottobre 2004), con una dotazione per il 2005 di 35 milioni di euro.
L’articolo 11 interviene, quindi, sulla normativa inerente il Fondo di garanzia per le imprese artigiane di cui alla legge n. 662 del 1996, al fine di adeguarla a quanto previsto dal nuovo Accordo di Basilea (cosiddetto Basilea 2) sui requisiti minimi di capitale per le banche. L’Accordo di Basilea, come è noto, è finalizzato alla stabilità del sistema bancario internazionale, con particolare riferimento al controllo dei rischi di credito, di mercato e operativi.
I commi da 8 a 10 prevedono interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale nella aree di crisi. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, saranno individuati i comuni a cui estendere la normativa del decreto-legge n. 120 del 1989 in materia, con un contributo straordinario di 50 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006, di 85 milioni di euro per il 2007 e di 65 milioni per il 2008.
Infine, i commi 11-14 prevedono tariffe agevolate per l’energia elettrica.
L’articolo 12 è dedicato al rafforzamento e al rilancio del settore turistico. Esso prevede l’istituzione di un Comitato nazionale per il turismo (composto di alcuni ministri e viceministri e di rappresentanti delle regioni e associazioni di categoria), con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali. È prevista anche la trasformazione dell’ENIT in un’agenzia autonoma, l’Agenzia nazionale per il turismo, sottoposta all’indirizzo del citato Comitato nazionale per il turismo.
L’articolo 13, in materia di lavoro, prevede disposizioni in materia di indennità ordinaria di disoccupazione, di mobilità, di integrazione salariale straordinaria e di incentivi al reimpiego e misure relative al Fondo per lo sviluppo, nonché norme sui fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.
Infine, l’articolo 14 reca misure di incentivazione per le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e il terzo settore (associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale), attraverso la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e delle società per le liberalità in denaro o in natura erogate a loro favore.
L’articolo 15 dispone infine sulla copertura finanziaria del provvedimento.
Il provvedimento nel suo complesso, in vista anche del suo completamento mediante il disegno di legge sulla competitività all’esame presso l’altro ramo del Parlamento, risponde all’esigenza di rilanciare l’economia nazionale. A questo riguardo, sarebbe stato opportuno un riferimento, nella relazione illustrativa al provvedimento, al progetto di rilanciare l’economia europea sancito dal Consiglio europeo di Lisbona nel marzo del 2000, come aggiornato ed integrato dal Consiglio europeo del 22 e 23 marzo scorsi. A tal fine potrà essere materia di attenta riflessione nel prosieguo del dibattito proprio la verifica della efficacia delle misure proposte nel presente provvedimento con gli obiettivi dell’Agenda Lisbona, specie alla luce delle recenti decisioni per il miglioramento dell’attuazione del Patto di stabilità e crescita.
Il Relatore propone quindi di rinviare il seguito dell’esame.
La Commissione conviene, e pertanto il seguito dell’esame è rinviato.
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)
Martedì 12 APRILE 2005
94ª Seduta
Presidenza del Presidente
GRECO
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 6 aprile 2005.
Il presidente GRECO , in attesa dell’imminente arrivo del relatore Ciccanti - attualmente impegnato in altra riunione - dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) sottolinea prioritariamente il forte ritardo con il quale il Governo tenta di affrontare problemi fondamentali per lo sviluppo economico del Paese. Peraltro l’iniziativa intrapresa presenta enormi difficoltà di attuazione, in considerazione della estrema complessità e macchinosità dei due provvedimenti di cui si compone, l’uno consistente nel disegno di legge n. 5736 presentato alla Camera, l’altro, nel decreto-legge in esame presso questo ramo del Parlamento. A suo avviso sarebbe stato più opportuno presentare un insieme di norme agili e coordinate, previa acquisizione di un consenso trasversale a tutte le forze politiche, in modo da assicurarne una efficace ed immediata attuazione. Già da un primo esame emerge l’insufficienza del provvedimento che non si richiama agli obiettivi delineati dalla strategia di Lisbona. Sottolinea poi che il provvedimento di riduzione della pressione fiscale non poteva conseguire gli effetti sperati sulla domanda e quindi sullo sviluppo, poiché è mancato l’intervento a suo avviso principale, consistente nella realizzazione di costi competitivi, in grado di incrementare adeguatamente la domanda e la produzione. Peraltro, gli esigui effetti sui redditi medio alti sono stati anche erosi dall’incremento dei livelli di inflazione. Ben altre misure sarebbero state quindi necessarie per favorire in termini reali e non virtuali, lo sviluppo economico: un’efficace azione sui tempi e i costi della pubblica amministrazione; incentivi per la formazione professionale con adeguati stanziamenti per l’innovazione e la ricerca scientifica, come opportunamente sottolineato dal ministro Moratti; interventi adeguati nel settore delle infrastrutture; infine sul versante della liberalizzazione dei servizi, sarebbe stato necessario agire sui costi per agevolare la produzione e in definitiva gli stessi consumi delle famiglie.
La criticità nei confronti del provvedimento non può essere mitigata dall’apprezzamento per taluni aspetti riguardanti il diritto fallimentare e la normativa sulle professioni. Pertanto il giudizio di insufficienza e di inadeguatezza della normativa in esame rimane inalterato ed è anzi aggravato dalla considerazione che inopinatamente vengono "riciclati" fondi presenti in altri provvedimenti, con ciò sottraendo risorse per lo sviluppo del Mezzogiorno e per gli incentivi alle imprese. A questo proposito l’oratore esprime ulteriori perplessità sulla tipologia degli incentivi prospettata nel provvedimento, poiché a suo avviso viene meno anche quella snellezza delle procedure di erogazione che ne hanno agevolato finora l’utilizzo.
Formula quindi la raccomandazione al Relatore di tenere nel debito conto le osservazioni esposte, nella convinzione che il provvedimento non si pone in linea con quanto delineato nell’Agenda Lisbona, né con le indicazioni da ultimo emerse nel Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles nei giorni 22 e 23 marzo scorsi.
Il presidente GRECO osserva, con riferimento all’intervento - squisitamente politico nel merito del provvedimento - del senatore Coviello che, per quanto attiene ai profili di stretta competenza di questa Commissione il disegno di legge in esame solo formalmente non si richiama agli obiettivi dell’Agenda di Lisbona. In realtà le misure proposte dal Governo (la cui congruità è demandata alla valutazione della Commissione di merito) sono state varate al fine di "dotare l’ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni del Piano d’azione europeo, così da assicurare la crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo", come si legge nel preambolo di presentazione del provvedimento al Parlamento.
Il relatore CICCANTI(UDC), riservandosi di presentare una proposta di parere che raccolga i suggerimenti che sono emersi ed emergeranno nel prosieguo della discussione, esprime l’avviso che il provvedimento in esame costituisce un primo tentativo di attuare gli obiettivi delineati nell’Agenda Lisbona, unitamente all’altra parte delle misure predisposte dal Governo e contenute nel disegno di legge n. 5736 presentato alla Camera dei deputati. Peraltro per l’attuazione di quella strategia occorreranno molto probabilmente altri interventi normativi e questo aspetto è comunque stato previsto in sede comunitaria poiché l’Agenda stessa prefigura degli obiettivi ma rimette appunto agli Stati membri la decisione circa le iniziative legislative da assumere per l’attuazione della strategia.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005
95ª Seduta
Presidenza del Presidente
GRECO
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni)
Riprende l’esame rinviato nella seduta di ieri.
Il presidente GRECO, nessuno chiedendo di intervenire, chiude la discussione generale.
Il relatore CICCANTI (UDC) presenta una proposta di parere favorevole con raccomandazioni sul disegno di legge in titolo del seguente tenore:
"La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso costituisce una parte della manovra diretta al rilancio della competitività dell’intero "sistema Italia", la cui seconda parte è rappresentata dal disegno di legge n. 5736 presentato dal Governo presso l’altro ramo del Parlamento;
considerata la sua stretta attinenza con gli obiettivi posti a livello europeo dalla Strategia di Lisbona, la quale è stata oggetto di un accordo per la sua revisione, intervenuto nell’ambito del Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005, con cui è stato stabilito di riorientare le priorità in particolare verso la crescita e l’occupazione, mediante un rinnovamento della competitività ed un rafforzamento della produttività e della coesione sociale, puntando principalmente sulla ricerca, l’innovazione e la valorizzazione del capitale umano, facendo al contempo appello per l’instaurazione di una sinergia non solo con i Governi ma anche con i Parlamenti, le autorità regionali e locali, le parti sociali e la società civile;
ritenuto che il decreto-legge in conversione possa essere considerato come uno strumento per il raggiungimento degli obiettivi delineati da tale Strategia, unitamente alle misure contenute nel disegno di legge all’esame presso la Camera dei deputati e ad altri provvedimenti che saranno emanati a tal fine;
tenuto conto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese;
considerata la Comunicazione della Commissione europea COM(2004) 83 def. sulla concorrenza nei servizi professionali che, pur ammettendo in questo settore un certo grado di regolamentazione, osserva che in alcuni casi al posto delle tradizionali regole restrittive debbano essere utilizzati meccanismi proconcorrenziali, con particolare riferimento ai seguenti settori: i) la fissazione dei prezzi, ii) la raccomandazione dei prezzi, iii) la pubblicità, iv) i requisiti di accesso e i diritti esclusivi e v) la struttura aziendale e le pratiche multidisciplinari.
considerati gli Orientamenti della Commissione europea, del 6 aprile 2005, per l’adozione, fino al 2008, di misure di salvaguardia dei mercati e delle produzioni nazionali, in relazione alle esportazioni cinesi di materiali tessili nell’Unione europea, che presentino livelli quantitativi o condizioni tali da recare pregiudizio al buon funzionamento dei mercati delle concorrenti produzioni dei Paesi di importazione;
valutato positivamente l'articolo 2 del decreto-legge, nella parte in cui dispone una generalizzata riduzione del periodo sospetto entro cui si devono collocare gli atti da assoggettare a revocatoria fallimentare, in tal modo seguendo una tendenza già manifestatasi in alcuni Stati membri dell'Unione europea e nell'ottica di una maggiore stabilità dei rapporti commerciali e delle connesse condizioni di operatività per gli imprenditori;
valutato con favore il disposto di cui all’articolo 3 che, riducendo gli adempimenti formali a carico dei soggetti che intendano intraprendere attività imprenditoriale, dà sostanza ai reiterati inviti delle istituzioni comunitarie a ridurre gli oneri amministrativi che gravano su tali soggetti;
considerato che l’articolo 11 prevede norme a sostegno e a garanzia dell’attività produttiva, con un aumento di 100 milioni di euro per il 2005 per il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, istituito con la legge finanziaria 2004;
ricordato a tale riguardo che la stessa legge finanziaria 2004, al comma 108 dell’articolo 4, prevede che la partecipazione al capitale di rischio di imprese produttive non debba presentare aspetti tali da configurare aiuti di Stato secondo la normativa europea (Comunicazione della Commissione europea del 2001 "Aiuti di Stato e capitale di rischio", G.U. C 235 del 21 agosto 2001);
considerato che il medesimo articolo 11 del disegno di leggo, prevede al comma 3 l’istituzione di un nuovo Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti comunitari del 2004 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (pubblicati sulla G.U. C 244 del 1° ottobre 2004);
considerati i positivi effetti sulla ricerca scientifica che discenderanno dalle disposizioni dell'articolo 14, il quale prevede agevolazioni fiscali per le contribuzioni agli enti di ricerca sia per le persone fisiche, con ciò introducendo una disciplina innovativa, sia per le imprese, per le quali non operano più limiti alla deducibilità dal reddito, in tal modo dando seguito al punto 13 delle Conclusioni del Consiglio europeo del 22 e 23 marzo che ha invitato gli Stati membri a sviluppare la politica di innovazione anche tramite la promozione della ricerca congiunta tra imprese e università,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti raccomandazioni:
che il Governo prosegua decisamente nel programma di attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona emanando misure adeguate per rafforzare e sviluppare i settori indicati come prioritari dal Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 quali la ricerca, l’innovazione e la valorizzazione del capitale umano;
con particolare riguardo al Mezzogiorno e alle altre regioni svantaggiate, si raccomandano altresì interventi incisivi per favorirne la crescita economica e l’occupazione, attraverso la formazione professionale, la ricerca e lo sviluppo delle infrastrutture."
Accertata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di parere favorevole con raccomandazioni testé presentata dal Relatore, che risulta accolta dalla Commissione.
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
martedì 12 aprile 2005
94ª Seduta
Presidenza del Presidente
Calo VIZZINI
IN SEDE CONSULTIVA
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riferiscono alla Commissione il senatore ZORZOLI ed il presidente VIZZINI, il quale, introducendo l'esame del provvedimento in titolo, sottolinea come l'articolo aggiuntivo di cui si propone l'inserimento rappresenti una presa di posizione netta della Commissione. Infatti, qualora i conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni sulla materia insorgessero numerosi, risulterebbero di fatto vanificati gli stessi obiettivi perseguiti dall'iniziativa del Governo.
Il senatore ZORZOLI illustra analiticamente il provvedimento, soffermandosi in particolare sul coinvolgimento delle Regioni nei procedimenti previsti; svolge altresì alcune osservazioni al riguardo.
L'articolato del provvedimento in esame consta in primo luogo dell'articolo 1, volto a rafforzare il sistema doganale, in particolare attraverso lo snellimento del sistema logistico dei porti. Oltre a disposizioni volte a contrastare l'immigrazione illegale e la criminalità organizzata, l'articolo 1 contiene misure per la lotta alla contraffazione. Le disposizioni in esame recano inoltre agevolazioni e benefici per le imprese che intendano investire all'estero. Infine si dettano disposizioni concernenti gli Uffici diplomatici italiani.
L'articolo 2 reca numerose disposizioni in materia fallimentare e di giustizia civile. Per quanto concerne le professioni, benché materia di competenza concorrente e dunque anche regionale, non vi sono profili di tipo procedurale, per cui si rinvia alla relazione che sarà svolta sul rapporto tra l'esercizio della funzione legislativa statale e regionale.
Analogo rinvio va fatto in relazione all'articolo 3 che modifica alcune disposizioni della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. Qui si può tuttavia osservare - in relazione ai procedimenti previsti - che, poiché il comma 5 della novella recata dall'articolo 3 prevede il parere della Conferenza unificata per il decreto che disciplina le modalità di semplificazione per l'alienazione dei beni mobili registrati, per coerenza sembra opportuno che lo stesso parere sia previsto per la omologa fattispecie considerata dal successivo comma 6, circa la possibilità di estendere l'ambito dei soggetti legittimati ad effettuare le formalità relative, posto che questi potrebbero anche essere funzionari degli Enti territoriali.
L'articolo 4 modifica alcuni norme della legge finanziaria per il 2005, tra l'altro in materia di contrasto dell’utilizzo illecito dei finanziamenti pubblici e di definizione di fabbricati ai fini della determinazione della rendita catastale.
L'articolo 5 - prosegue il senatore ZORZOLI - riguarda lo sviluppo delle infrastrutture e il loro finanziamento. Si prevede, tra l'altro, una priorità per gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche ed una riserva di quota del Fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento di interventi per la riqualificazione e il miglioramento della dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree metropolitane. L'individuazione di tali interventi deve avvenire nell'ambito di un programma regionale con procedure definite da un tavolo interistituzionale che coinvolge Regioni e Comuni.
L'articolo reca inoltre - al comma 7 - disposizioni concernenti il completamento delle infrastrutture di priorità o interesse pubblico per cui si prevede la nomina di un Commissario straordinario, con il conferimento di ampi poteri in materia di approvazione dei progetti. Nel caso di opere di interesse regionale la proposta di nomina deve essere effettuata previo parere del Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata; nel caso di opera di interesse sovraregionale la proposta deve essere formulata sentito il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata o con il Sindaco della città metropolitana interessata, dizione quest'ultima che sembrerebbe evocare un'improbabile alternatività di Organi di enti territoriali da consultare. Appare dunque opportuno un intervento chiarificatore, possibilmente volto a rafforzare l'intervento regionale che - nel caso di parere neppure previo - sembrerebbe degradare a mera comunicazione.
Il comma 10 dell'articolo 5, in materia di autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei terminali di rigassificazione conferisce al Ministero delle attività produttive, in caso di inerzia di nominare, anche senza diffida, alla nomina di un commissario «ad acta». La mancanza della diffida andrebbe rivalutata alla luce degli insegnamenti del giudice costituzionale in materia di condizioni di esercizio dei poteri sostitutivi.
L'articolo 6 reca disposizioni per lo sviluppo degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati da imprese e università o enti pubblici di ricerca.
L'articolo destina al comma 1 una quota pari almeno al 30 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese sia destinata al sostegno di attività di ricerca: tuttavia, nei commi successivi, non sembrano esplicitamente coinvolte le Regioni nelle relative procedure. Ciò dà materia di riflessione, posto che il comma 7 prevede invece che il Fondo per la corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi sia ripartito d’intesa con la Conferenza Stato- Regioni, e ciò in risposta alla censura formulata nella sentenza della Corte costituzionale n. 308 del 2004.
L'articolo 7 - rileva il senatore ZORZOLI - riguarda la diffusione delle tecnologie digitali e, in particolare, la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga in tutte le aree sottoutilizzate. Inoltre viene modificata la disposizione della legge finanziaria per il 2005 riguardante i controlli degli apparecchi di intrattenimento, i cosiddetti videopoker.
L'articolo 8 modifica il sistema attualmente in vigore in materia di relazioni tra banca e impresa, specie nel Sud, al fine di favorire la competitività del sistema produttivo. Le modifiche fanno ricorso all’effetto leva correlato agli incentivi in conto interessi e prevedono il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella definizione dei criteri e delle modalità di attuazione.
L'articolo 9 prevede l'attribuzione di un credito di imposta alle piccole e medie imprese che prendono parte a processi di concentrazione, a determinate condizioni.
L'articolo 10 reca disposizioni in materia di agricoltura, modificando alcune norme fiscali per i produttori agricoli. Per favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere. I criteri e le modalità saranno definiti con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Con il comma 10 si stabilisce che il Ministero delle politiche agricole, allo scopo di favorire l’internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, promuova per il tramite della società Buonitalia spa un programma di azioni per garantire un migliore accesso ai mercati internazionali. All’attuazione si provvede con decreto interministeriale per il quale, tuttavia, non si prevede il coinvolgimento delle Regioni, il che sarebbe invece opportuno, data l'attinenza con le materia dell'agricoltura e del commercio con l'estero.
L'articolo 11 - prosegue il senatore ZORZOLI - riguarda i Fondi pubblici di sostegno e garanzia dell'attività produttiva. Esso, tra l'altro, introduce una nuova disposizione che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che disciplina le caratteristiche delle garanzie prestate Fondo di garanzia dell'Artigiancassa, per adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche. Gli interventi agevolativi previsti per la deindustrializzazione delle zone in crisi industriali sono inoltre estesi al territorio dei comuni individuati con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato tenendo conto degli accordi tra Governo, parti economiche e sociali ed enti territoriali.
Tra l'altro, l'articolo prevede talune agevolazioni sul territorio della regione Sardegna anche in riferimento alla miniera di carbone del Sulcis.
L'articolo 12 contiene norme rivolte al rafforzamento del settore turistico.
Per quanto riguarda la materia del turismo, è convinzione diffusa che si tratti di una materia di competenza residuale delle Regioni. Tuttavia - prosegue il senatore ZORZOLI - ciò non esclude che, nell'ambito di un progetto complessivo di rilancio economico, si ammetta un intervento non intrusivo dello Stato. Qualche perplessità può sorgere dallo stanziamento di fondi a finalità - diretta o indiretta - di promozione turistica, data la giurisprudenza costituzionale che esclude la legittimità di fondi statali in materie di competenza non esclusivamente statali. Tuttavia va anche ricordata la sentenza n. 420 del 2004, con la quale la Corte ha confermato la norma statale che utilizzava di parte del "fondo di offerta turistica" perché le modifiche apportate si ponevano in termini non peggiorativi per l’autonomia finanziaria regionale, un'osservazione che pare trasferibile sul testo in esame.
Piuttosto appare opportuno specificare il numero dei rappresentanti del Governo che siederà nel comitato previsto dal comma 1, posto che deve evidentemente trattarsi di un numero equamente definito nel quadro delle quote di rispettiva rappresentanza nelle componenti.
L'ENIT viene trasformato in Agenzia autonoma la cui organizzazione è rimessa ad un regolamento adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La Presidenza del Consiglio provvede poi alla realizzazione del progetto "Scegli Italia" per la promozione del marchio "Italia", in raccordo, tra gli altri soggetti, con le Regioni per gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione: l'inciso che sembra limitare il ruolo delle Regioni andrebbe più opportunamente soppresso, considerata la verosimile matura di competenza residuale del turismo.
L'articolo 13 reca disposizioni relative alla previdenza complementare, al potenziamento degli ammortizzatori sociali, e agli incentivi per il reimpiego, in attesa di una loro organica riforma. A tal fine viene incrementato il Fondo per l'occupazione. Tra l'altro, viene modificata - al comma 13 - la normativa vigente in materia fondi per la formazione professionale stabilendo che i relativi piani sono stabiliti sentite le regioni. La modifica va messa in correlazione con la sentenza n. 51 del 2005 della Corte costituzionale, che ha tuttavia richiesto - dichiarando incostituzionale la norma modificata - "strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni": va valutata dunque l'opportunità di rafforzare ulteriormente in tal senso la previsione.
L'articolo 14 riguarda le liberalità relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Gli articoli 15 e 16 recano rispettivamente le disposizioni sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore.
Nel suo complesso, il relatore, senatore ZORZOLI, ritiene il provvedimento in esame - per quanto di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali - altamente opportuno e complessivamente misurato, seppur migliorabile per taluni aspetti.
Propone pertanto, in relazione ai profili relativi alla partecipazione delle autonomie regionali ai procedimenti previsti, di formulare uno schema di parere favorevole con le osservazioni fatte all'articolo 3, comma 6, all'articolo 5, commi 7 e 10, all'articolo 6, comma 2, all'articolo 10, comma 10, all'articolo 12, commi 1 e 8, all'articolo 13, comma 13, come meglio specificato nel testo del parere di cui darà lettura il presidente VIZZINI, dopo aver riferito alla Commissione.
Prende quindi la parola, nella sua qualità di relatore, il presidente VIZZINI, osservando come, per quanto concerne l'esercizio della competenza legislativa statale e regionale, vada preliminarmente osservato che - dalle materie trattate dal provvedimento in esame - emerge un contenuto che appare ampiamente caratterizzato da interventi in materia civilistica, penalistica e fiscale, e quindi di sicura competenza statale e non regionale. Il che non meraviglia, perché gli aspetti civili, penali e tributari costituiscono il comune contesto di base all'interno del quale si svolge ogni attività economica, il cui sviluppo è proprio il fine principale del decreto-legge.
E' pur vero che il contenuto del provvedimento in esame appare - anche al di là delle questioni di diritto comune - innegabilmente articolato, complesso e, almeno apparentemente, eterogeneo. In realtà è finalisticamente che va valutata l'unità del testo normativo. I diversi interventi trovano dunque la loro ragion d'essere nel loro comune intento: essi, sia pure nella loro diversità, sono tutti volti ad assicurare le condizioni di crescita e di sviluppo del sistema Paese, ciò che è appunto noto alle cronache con il nome di competitività. E' il criterio che è prevalso per l'assegnazione del provvedimento alla quinta Commissione, nonostante i profili così diversi dell'impianto complessivo.
Proprio per questi motivi, il presidente VIZZINI ritiene che vi sia un sostanziale ed evidente fondamento per l'intervento dello Stato. E' il sistema Paese nel suo complesso che ha, secondo l'analisi della grandissima parte degli esperti e dei commentatori, bisogno di una serie ampia e profonda di interventi di tipo generale, al di fuori dei quali non vi è spazio per affidarsi a singoli interventi settoriali, parziali o episodici che cesserebbero inevitabilmente di produrre effetti immediatamente dopo la cessazione del dispiego di risorse pubbliche che vi fosse connesso. Proprio perché l'intervento deve essere ampio, generale e complessivo è lo Stato che deve attuarlo. La Corte costituzionale ha già chiaramente affermato che gli interventi di portata macroeconomica generale - e questo lo è con fin troppa evidenza - appartengono alla competenza dello Stato sulla base di quella che ha chiamato - nella sentenza n. 4 del 2004 - un'interpretazione dinamica della tutela della concorrenza.
Un intervento, dunque, pleno iure statale. Ma non solo statale. Ed è qui la seconda considerazione. Così come è evidente il fondamento e l'opportunità di una spinta centrale al livello produttivo nel suo complesso, ritiene altrettanto evidente che da un progetto di così ampia portata e di così ambiziosi obiettivi non possano essere dissociate le Regioni che, anzi, devono essere chiamate sinergicamente ad operare nella stessa direzione. Va anche soggiunto, ad onor del vero, che alcune Regioni si sono già mosse, prima dello Stato, nella medesima direzione: tutte queste energie ed iniziative vanno ricondotte nella medesima direzione affinché le loro spinte si sommino virtuosamente e non si ostacolino reciprocamente.
Cita, tra le molte, la legge del Veneto n. 33 del 2004 "in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete"; la legge del Piemonte n. 34 del 2004 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive"; la legge della Basilicata n. 4 del 2003 “Disciplina delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione”; la legge dell'Emilia-Romagna n. 7 del 2002 ‘Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico’;
A questo rilievo che guarda in avanti, verso gli effetti del provvedimento, il relatore, presidente VIZZINI ne aggiunge un secondo che guarda invece indietro, all'esperienza fin qui compiuta. In un tipo di intervento come questo sulla competitività è più che mai necessario che sia prevenuto ogni possibile contenzioso tra Stato e Regioni, onde evitare - cita ad esempio la vicenda normativa relativa al condono edilizio - che si ripeta il quadro di incertezza, ritardi ed inefficacia che è esattamente il contrario dello scenario di stabilità e celerità di cui ha bisogno l'imprenditoria nazionale e locale.
Il provvedimento, osserva, tiene certamente conto di questo e, come si evince dalla esaustiva ricostruzione del suo contenuto in precedenza effettuata, il ruolo delle Regioni e delle altre Autonomie territoriali, singolarmente considerate o nel loro insieme, è non solo considerato, ma rispettato ed adeguatamente valorizzato.
Questo è il motivo per cui il presidente VIZZINI, anche a nome del relatore senatore ZORZOLI, propone l'espressione di un parere favorevole per quanto di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali
Ritiene tuttavia opportuno suggerire - come anticipato in apertura dei lavori della seduta odierna - data l'eterogeneità e l'ampiezza del merito degli interventi, di introdurre - oltre alle puntuali osservazioni avanzate in precedenza - una norma che operi come una duplice clausola di salvaguardia che, dal punto di vista giuridico, possa evitare per quanto possibile i ricorsi delle Regioni con le forme di contenzioso e di dannosa incertezza che inevitabilmente ne conseguono, facendo sì che - dal punto di vista sostanziale - esse siano rasserenate sulla ferma volontà dello Stato di condurre insieme a loro uno sforzo sinergico e non un'indebita sovrapposizione. Propone pertanto di invitare la 5a Commissione permanente del Senato della Repubblica a considerare l'opportunità di aggiungere al provvedimento in esame un ultimo articolo del seguente o di analogo tenore:
"Le disposizioni del presente provvedimento non pregiudicano l'efficacia delle disposizione di leggi regionali che - nell'ambito delle proprie competenze e secondo i principi fondamentali posti dalla presente legge - perseguano obiettivi di semplificazione e razionalizzazione della disciplina delle attività economiche volte a conseguire condizioni di competitività economica capaci di assicurare sviluppo e crescita.
Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano la presente legge si applica compatibilmente con i relativi statuti e norme di attuazione".
A parte la clausola di garanzia delle Autonomie differenziate, prosegue il presidente VIZZINI - che è comunque opportuno inserire - una norma siffatta sarebbe così volta a contenere i rischi di impugnazione nei confronti, ad esempio, dell'articolo 3 che modifica alcune disposizioni della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, ed in particolare le norme riguardanti le dichiarazioni di inizio attività. L'articolo novellato si configura secondo lo schema del silenzio-assenso, con un ambito invero di portata assai generale. Si sottolinea peraltro che le disposizioni relative alla dichiarazione di inizio attività non riguardano la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’amministrazione della giustizia, l'amministrazione delle finanze, la tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria. Potrebbe essere ritenuto incongruo che lo Stato possa escludere i propri ambiti di competenza e le Regioni non modulare i loro.
Al riguardo, va comunque ricordata la vigente norma che prevede che fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale - che dovrà rispettare i principi fondamentali - i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti e che solo in mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990.
Un'ultima osservazione puntuale in materia di professioni, assegnata come è noto alla competenza concorrente, e sulla quale la Commissione parlamentare per le questioni regionali si è già espressa - ed ancora sarà chiamata ad esprimersi - sullo schema di decreto legislativo delegato ricognitivo dei principi fondamentali.
La materia è disciplinata dall'articolo 2 nei commi dal 5 all'8. E' noto, al riguardo, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 353 del 2003, ha rinvenuto un principio secondo cui l’individuazione - e la definizione - delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, debba essere riservata allo Stato. Il comma 7 dell'articolo 2 limita l'istituzione di nuovi ordini ai casi di interesse costituzionalmente rilevante in attività a rischio di danni sociali. La norma, tuttavia, dato il suo rango di legge ordinaria, non sembra poter impedire ad una successiva legge statale di istituire ordini fuori di quell'ambito. Essa sembra pertanto soprattutto destinata alle Regioni, nei confronti delle quali comunque varrebbe come principio fondamentale. Se tale ricostruzione fosse corretta, essa potrebbe in realtà estendere non di poco il campo di attività delle Regioni - alla luce del riferito orientamento della Corte - solo che si pensi al possibile moltiplicarsi di ordini istituiti in relazione agli aspetti di incolumità fisica o di tutela della salute. Va dunque valutata l'opportunità di sopprimere la norma, posto che l'attività regionale è comunque coperta dal puntuale principio individuato dalla Corte.
Tutto ciò considerato, il presidente senatore VIZZINI, nella sua qualità di relatore, illustra uno schema di parere del seguente tenore:
"La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione l'opportunità di:
all'articolo 2, comma 7, sopprimere la disposizione che - per la sua forza di legge ordinaria - non vincolerebbe la futura attività legislativa statale ma varrebbe quale principio per l'attività legislativa delle Regioni, che già attualmente deve comunque conformarsi al principio individuato dalla Corte costituzionale, secondo cui (sentenza n. 353 del 2003) l’individuazione delle figure professionali è riservata allo Stato;
all'articolo 3, comma 6, prevedere il parere della Conferenza unificata, per coerenza con la fattispecie omologa considerata dal precedente comma;
all'articolo 5, comma 7, rafforzare l'intervento dell'organo regionale, prevedendo l'intesa nel caso di opera regionale ed il parere nel caso di opera sovraregionale, anziché il previo parere nel primo e il parere semplice nel secondo, che sembrerebbe degradare a mera comunicazione;chiarire il ruolo del sindaco della città metropolitana, escludendo ogni alternatività con il ruolo del Presidente della Regione;
all'articolo 5, comma 10, reinserire la necessità della previa diffida prima della nomina del commissario ad acta nei confronti degli enti inadempienti quando questi siano autonomie territoriali;
all'articolo 6, comma 2, inserire la Conferenza Stato-Regioni all'interno del procedimento previsto in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione nei settori produttivi, di competenza concorrente;
all'articolo 10, comma 10, in materia di agricoltura e di commercio con l'estero, la prima di competenza regionale e la seconda di competenza concorrente, prevedere l'intesa della Conferenza Stato-Regioni per l'emanazione del previsto decreto ministeriale;
all'articolo 12, specificare il numero dei rappresentanti del Governo che siederà nel comitato previsto dal comma 1, per definire precisamente le quote di rispettiva rappresentanza delle componenti dell'organo collegiale;
all'articolo 12, comma 8, in materia di promozione del marchio "Italia", eliminare l'inciso che sembra limitare il ruolo delle Regioni nel disposto raccordo operativo;
all'articolo 13, comma 13, in materia di formazione professionale, sostituire le parole: "I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le Regioni e le Province autonome territorialmente interessate" con le seguenti: "Fermo restando quanto stabilito dalla normativa regionale per gli aspetti di propria competenza, i progetti relativi a tali piani ed iniziative sono adottati previo parere della Regione o della Provincia autonoma territorialmente interessata". La Commissione osserva infine come sia particolarmente opportuno aggiungere un articolo del seguente o di analogo tenore, riferito al complesso delle norme del disegno di legge di conversione in titolo: "Le disposizioni del presente provvedimento non pregiudicano l'efficacia delle disposizioni di leggi regionali che - nell'ambito delle proprie competenze e secondo i principi fondamentali posti dalla presente legge - perseguano obiettivi di semplificazione e razionalizzazione della disciplina delle attività economiche volte a conseguire condizioni di competitività economica capaci di assicurare sviluppo e crescita. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano la presente legge si applica compatibilmente con i relativi statuti e norme di attuazione".
In margine alle relazioni sopra illustrate, prende la parola il senatore MICHELINI, il quale dichiara preliminarmente di condividere l'impostazione dei relatori, senatore Zorzoli e presidente Vizzini: osserva infatti come nella sede della Commissione Bilancio del Senato, cui è destinato lo schema di parere sopra riportato, gli orientamenti volti a salvaguardare le autonome iniziative delle sedi delle Autonomie, sia a statuto ordinario sia a statuto speciale, possano costituire una forma di utile tutela del ruolo delle Regioni e delle Province autonome a fronte di possibili scelte del Governo ritenute particolarmente invasive.
Osserva successivamente come, sull'analogo tema del rilancio dell'economia nazionale e sui provvedimenti atti a sviluppare la competitività del Paese, il Governo abbia presentato negli scorsi giorni alla Camera un disegno di legge concernente il Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale; rileva con preoccupazione come tale normativa proposta - aggiunta ai provvedimenti contenuti nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - possa comportare pericoli di sovrapposizione e presentare fenomeni di mancato coordinamento nella posizione di norme recanti provvedimenti simili o analoghi. Chiede pertanto che la Commissione si impegni, in una prossima seduta, ad esaminare il predetto disegno di legge d'iniziativa del Governo presentato alla Camera, onde completare il necessario approfondimento della materia.
Il presidente VIZZINI dà assicurazioni al riguardo.
Nessun altro chiedendo la parola, viene infine posto ai voti ed approvato lo schema di parere nel testo illustrato dai relatori.
La seduta termina alle ore 14,35.
Esame in sede referente
(Sedute dal 23 marzo al 14 aprile 2005)
BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2005
649ª Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Rinvio dell'esame)
Il presidente AZZOLLINI, in relazione al disegno di legge in titolo, al fine di consentire un adeguato approfondimento, tenuto conto dei tempi ristretti a disposizione dovuti al protrarsi dei lavori dell’Assemblea, propone di rinviare l’avvio del relativo esame a dopo la pausa dei lavori parlamentari, nella seduta di martedì 5 aprile 2005, alle ore 15, con lo svolgimento dell’esposizione introduttiva da parte del relatore Izzo. Sempre in relazione al suddetto esame, propone inoltre di confermare il calendario dei lavori già definito nella precedente seduta, con la possibilità di proseguire la discussione generale anche nella giornata di venerdì 8 aprile, ove necessario, ed il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato per lunedì 11 aprile, alle ore 12.
Il relatore IZZO (FI) si associa alla proposta del Presidente.
La Commissione infine conviene con la proposta del Presidente e l’esame del disegno di legge in titolo viene, pertanto, rinviato.
La seduta termina alle ore 14,35.
BILANCIO (5ª)
Martedì 5 aprile 2005
650ª Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Esame e rinvio)
Riprende l’esame rinviato nella seduta del 23 marzo scorso.
Il relatore IZZO (FI) illustra il disegno di legge in esame, osservando che lo stesso mira a fornire alcune urgenti risposte in merito ai problemi dello sviluppo del Paese. Da tempo, infatti, ci si interroga con sempre maggiore insistenza sulle cause e le cure del deficit di crescita dell’economia italiana, che solleva dubbi sull’adeguatezza dello stesso modello di sviluppo e di specializzazione produttiva nell’era della competizione globale.
Tali dubbi derivano - osserva il relatore - dalla constatazione del tasso di crescita dell’economia: per l’anno in corso, le stime più recenti oscillano in un range che va dall’1,1 all’1,9 per cento; si tratta di dati non eccezionali ma comunque non lontani dalla proiezione ufficiale del Documento di programmazione economico-finanziaria che stimava, nell’autunno 2004, una crescita per il 2005 del 2,1 per cento del PIL.
Per il 2004, alla luce dei dati di crescita recentemente resi noti per il quarto trimestre 2004, il relatore sottolinea come l’insieme delle misure correttive adottate nel secondo semestre dello scorso anno si sono comunque dimostrate sufficienti, come certificato anche dall’ISTAT, a mantenere il deficit 2004 entro il tetto del 3 per cento del PIL.
Evidenzia quindi come vari osservatori concordino sulle cause della bassa crescita: l’economia italiana soffre dell’eredità di un modello di governo dell’economia di tipo consociativo, con troppi settori protetti dalla concorrenza e spesso convinti che i costi dei ritardi e delle inefficienze possano essere sempre scaricati sulla collettività, in ultima istanza, a carico del bilancio pubblico. A questo si somma, nel confronto tra l’Europa e gli Stati uniti, il peso di un sistema di welfare molto più diffuso, dovuto anche - come dimostra in un recente libro il preside della facoltà di economia di Harvard, l’italiano Alberto Alesina - all’egemonia delle opinioni di sinistra in Europa, il cui risultato è, a suo avviso, proprio quello di indurre una minore crescita dell’economia.
Rivendica, tuttavia, come negli ultimi anni, pur nel quadro delle enormi resistenze a cambiare l’Italia in un contesto di rigidi ed autocratici interessi consolidati, si siano avviate importanti riforme, come quella previdenziale, apprezzata anche dal Fondo monetario internazionale, che include tra gli altri fattori che hanno contributo al rallentamento della crescita, la perdurante mancanza di concorrenza nei settori chiave dell’economia ed i problemi di regolazione dei mercati. In sintesi, i margini di miglioramento verso un modello di sistema-paese pienamente ispirato alla concorrenza e all’economia sociale di mercato rimangono ancora consistenti, per cui l’auspicato miglioramento della situazione economica per il Paese nel 2005 necessita di misure concrete di sostegno attivo.
Al riguardo, richiama un recente convegno della Fondazione Debenedetti, osservando come alla lucidità dell’analisi facciano riscontro però proposte che appaiono marginali nell’ambito di quanti si contrappongono in Italia alla maggioranza di Governo. Anche in quella sede si è riconosciuto come non siamo solamente di fronte ad una fase congiunturale di bassa crescita, peraltro comune, all’intera Europa: il declino ha invece radici strutturali e per ciò stesso non è imputabile alla politica economica recente, ma ad un modello consolidato preesistente. Rileva inoltre come, nel tempo, l’economia italiana abbia mantenuto il proprio vantaggio comparato, relativamente agli altri paesi industrializzati, nei settori tradizionali, subendo gli effetti della crescente integrazione dei paesi in via di sviluppo nell’economia mondiale e, soprattutto, soffrendo a causa dell’incapacità dell'economia italiana di adattare la struttura dei propri vantaggi comparati a questa nuova situazione, senza peraltro favorire la mobilità delle risorse dai settori in declino verso quelli in espansione. Si tratta pertanto di avviare un processo volto a colmare il ritardo che si è accumulato.
Il relatore sottolinea in particolare come la strategia del Paese debba puntare ad aumentare il potenziale di crescita, sia assicurando un durevole consolidamento della finanza pubblica sia, soprattutto, proseguendo sulla strada delle riforme strutturali, finalizzate al rafforzamento della competitività e della deregolamentazione di alcuni mercati.
Fa quindi presente come il dibattito sulla ricerca di soluzioni atte al rilancio della competitività del sistema paese abbia trovato convergenza essenzialmente nel provvedimento in discussione, su tre linee direttrici (semplificazioni amministrative, riforma del diritto fallimentare e dei mercati, riordino degli incentivi alle imprese) alle quali si aggiungono ulteriori misure specifiche.
Passando all'illustrazione delle singole misure che compongono il decreto-legge in conversione, rileva che l’articolo 1 contiene una serie di disposizioni intese a rafforzare l’azione di contrasto alle contraffazioni. Si prevede pertanto il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo. L’articolo contiene anche una disposizione in materia di contrasto alla contraffazione, immediatamente esecutiva, che introduce una sanzione amministrativa fino a 10.000 euro per l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo, di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. Si tratta di disposizioni di notevole importanza e che, semmai, possono essere ulteriormente rafforzate con la previsione della confisca dei beni.
Coglie l’occasione quindi per inserire una riflessione in ordine al tema delle misure di difesa attiva delle produzioni italiane, in particolare nei confronti di paesi come la Cina. Ricorda che tutte le decisioni in materia di politica commerciale appartengono alla competenza degli organi comunitari che, a loro volta, sono tenuti a rispettare gli accordi dell’Organizzazione mondiale del Commercio (WTO). Tralasciando i pro e contro degli strumenti di protezione consentiti dagli accordi internazionali del WTO, rileva che nel breve periodo si possono comunque attivare gli strumenti previsti dagli stessi accordi, cui ha aderito anche la Cina, essenzialmente rappresentati dalle misure di salvaguardia, regolamentate in modo rigido dal suddetto organismo internazionale. Risulta possibile invocare a livello europeo misure di salvaguardia di diverso tipo, sia per i prodotti tessili che per qualunque altro bene la cui produzione nazionale sia seriamente danneggiata dalle importazioni, indipendentemente dal grado di scorrettezza delle pratiche commerciali interessate. Il caso delle quote imposte nel 2001 dagli Stati Uniti sull’importazione di acciaio dimostra che le misure di salvaguardia possono dimostrarsi efficaci anche quando sono applicate violando le disposizioni WTO, ma tutto questo prescinde dalla valutazione delle eventuali contromisure aventi un effetto commerciale equivalente e, soprattutto, richiede che la "diplomazia commerciale" del Paese si attrezzi in modo adeguato.
Al tempo stesso non ci si può nascondere che il protezionismo non crea, quasi mai, le condizioni per il proprio superamento. Per fortuna, nel panorama del made in Italy vi sono però anche imprese di successo, che hanno investito in nuove tecnologie, aumentato la qualità e riorganizzato la loro attività produttiva frammentandola in diversi paesi, con la conseguenza che una quota notevole del commercio internazionale è rappresentato da componenti, semilavorati, che le imprese manifatturiere producono e assemblano in vari paesi del mondo. Proprio questa circostanza deve però indurre a riflettere sulle conseguenze delle misure dei commi 12 e 13, intese a penalizzare le imprese che delocalizzano, condizionando il loro accesso a diversi strumenti pubblici di incentivazione al mantenimento di una quota sostanziale di attività in Italia. Tali misure sanzionatorie, infatti, se appaiono appropriate nei confronti di quelle imprese che hanno delocalizzato interamente i loro processi produttivi all’estero, vanno però attentamente valutate se applicate nei confronti di imprese che hanno trasferito all’estero solo una o più fasi produttive, mantenendo però in Italia la fase finale di lavorazione, così che i prodotti finiti venduti all’estero rientrano, a tutti gli effetti, tra le esportazioni italiane.
D’altra parte, anziché l’imposizione unilaterale di dazi o quote, ritiene che sarebbe più proficuo per l’economia italiana avviare un sistema di relazioni con i paesi esportatori come la Cina, basate su condizioni di reciprocità nell’accesso ai mercati, così da accrescere anche la capacità di attrazione del Paese verso l’estero sia per quanto concerne il turismo che gli investimenti, in modo da riequilibrare i flussi di interscambio.
Passa quindi ad illustrare l’articolo 2, che imposta la riforma del diritto fallimentare. Esso potrà consentire un sicuro recupero di efficienza conferendo la necessaria flessibilità e sicurezza ai rapporti di credito, atteso che la normativa vigente appare non più adeguata alle esigenze di certezza della tutela dei creditori e di celerità nelle procedure di realizzo, imposte dal continuo arbitraggio dei capitali tra sistemi paese che vantano regole di governance più adatte alle esigenze dei mercati.
L’articolo 3 stabilisce, tra l’altro, la possibilità di sostituire ogni atto di autorizzazione vincolata con una dichiarazione di inizio attività: si tratta di una decisa sterzata verso la liberalizzazione delle attività produttive, subordinate alla sola verifica dell’esistenza dei presupposti di legge; sulla stessa linea di semplificazione e riduzione degli oneri procedurali si situa la norma sulla soppressione dell’obbligo del ricorso al notaio per i passaggi di proprietà di veicoli.
Il decreto-legge affronta poi il problema del "nanismo imprenditoriale", rafforzando gli incentivi alla ricerca (articolo 6), introducendo agevolazioni alle fusioni fra piccole imprese (articolo 9), e riduzioni fiscali per chi finanzia l’università (articolo 14, commi 7 e 8). Sottolinea che si tratta di un primo passo, essendo per ora importante muoversi nella giusta direzione: d’altronde, ricorda come la stessa riduzione fiscale è stata avviata e sarà completata in una serie di tappe, e non in un’unica soluzione. In particolare, l’articolo 6 prevede la destinazione di quota parte del fondo rotativo investimenti in ricerca a progetti svolti congiuntamente tra imprese ed Università o enti di ricerca. Si intende così colmare l’antico divario tra ricerca di base e ricerca applicata, disponendo misure di incentivo alla elaborazione di progetti comuni tra imprese ed università o enti di ricerca.
L’articolo 8 prevede un’ampia revisione della disciplina degli incentivi alle imprese: al riguardo ritiene condivisibile il passaggio dal sistema del fondo perduto verso una combinazione di misure di sostegno, costituita da capitali a fondo perduto, agevolazioni in conto interessi e garanzie, che consentirà un’assegnazione più razionale degli stessi finanziamenti disponibili. In tema di autoimprenditorialità e autoimpiego, le misure estendono i requisiti di accesso alle agevolazioni allargandone i limiti d’età, riducendo il periodo di residenza minima per le aree interessate, consentendo il finanziamento e l’ampliamento di imprese già in attività e riconoscendo la possibilità di modificare i limiti di investimenti con delibera CIPE. Si tratta di interventi che, rispetto all’obiettivo proposto, presentano sicuramente un impatto immediato e di sicuro effetto in termini di stimolo ed agevolazione alla creazione di nuova impresa.
L’articolo 12 conferisce autonomia di Agenzia all’attuale Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT): si intende così evidentemente, mutuando l’esperienza di altre amministrazioni ed enti, conferire maggiore efficienza ed una migliorata flessibilità nei processi gestionali.
Sottolinea poi che un altro ritardo del sistema Italia è costituito dalla scarsa mobilità delle risorse. Per adattarsi alle nuove condizioni dell’economia mondiale è necessario infatti che le risorse di lavoro e capitale si spostino dai settori in declino a quelli emergenti. Per favorire tale processo sono necessari mercati dei capitali efficienti e un sistema di ammortizzatori sociali che protegga i lavoratori nel processo di transizione, capace di ridurre le resistenze corporative al cambiamento senza generare distorsioni eccessive: ciò è esattamente previsto nel decreto, all’articolo 13, con una mole di risorse certamente non ingente ma che si muove nella giusta direzione. Le disposizioni in materia di previdenza complementare dell’articolo 13 sono pertanto volte a consentire l’avvio di tali strumenti: l’impatto che ne deriverà sarà sicuramente rilevante, sia in termini di un incremento di capitali sui mercati finanziari che per effetto della conseguente maggiore possibilità di crescita per le piccole e medie imprese. Sempre in questo ambito, l’incremento del fondo occupazione per interventi nel mercato del lavoro prevede il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali. Anche questa è una misura senz’altro condivisibile dal momento che il Paese non conosce altri strumenti di accompagnamento alla mobilità occupazionale che non siano la cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
Conclusivamente, evidenzia come, al di là delle pur ottime misure inserite nel provvedimento, i problemi della crescita possano essere risolti solo da un rinnovato impegno della maggioranza di Governo a liberalizzare e rendere più efficiente il sistema paese.
Ricorda poi come l’Italia abbia evitato in sede europea di incorrere nella procedura di early warning (ridefinita nel nuovo Patto di stabilità, il che va a ulteriore merito del Governo Berlusconi) perseguendo una attenta e costante politica di bilancio, anche al prezzo di sacrificare parte di quella crescita che altri paesi europei hanno potuto conseguire superando il famoso limite del tre per cento. Invita quindi a non lasciarsi scoraggiare dai recenti risultati elettorali e a proseguire con coerenza il percorso verso l’economia sociale di mercato, ossia un’economia pienamente liberale e giustamente solidale, come richiesto dalle principali istituzioni internazionali. Sottolinea infatti come solo l’attuale Governo di centro-destra e la maggioranza che lo sostiene possano svolgere tale compito, posto che nello schieramento dell’opposizione sembrano essere ormai escluse le componenti riformiste e prevalere invece quelle più ideologiche e oltranziste di stampo vetero-comunista.
Il presidente AZZOLLINI, nel ringraziare il relatore Izzo per la sua esposizione, propone di rinviare il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani, mercoledì 6 aprile, con l’avvio della discussione generale. Conferma, inoltre, che il termine per la presentazione degli emendamenti resta fissato, come già convenuto, per lunedì 11 aprile, alle ore 12.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene, pertanto, rinviato.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di sospendere brevemente la seduta al fine di consentire lo svolgimento della Sottocommissione per i pareri, in relazione alla trattazione di alcuni provvedimenti di particolare urgenza.
BILANCIO (5ª)
GIOVedì 7 aprile 2005
653ª Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
indi del Vice Presidente
CURTO
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile 2005.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un), intervenendo sull’ordine dei lavori, segnala l’esigenza di prevedere un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame, rispetto a quello già fissato per lunedì 11 aprile, alle ore 12. Tenuto conto, infatti, della complessità delle materie in esame, nonché dell’interruzione dell’attività parlamentare di domani, in relazione alle esequie per la morte di Giovanni Paolo II, il suddetto termine potrebbe risultare oggettivamente troppo ristretto per consentire ai Gruppi parlamentari gli approfondimenti necessari al fine di elaborare le relative proposte emendative.
Il senatore LEGNINI (DS-U), prendendo anch’egli la parola sull’ordine dei lavori, concorda sull’eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione per l’esame del provvedimento in titolo. Oltre alle questioni segnalate dal senatore Ripamonti, fa presente che il Governo, secondo alcune anticipazioni degli organi di informazione, si accingerebbe a presentare una serie di emendamenti che intervengono tra l’altro su materie, come quella della riforma del diritto fallimentare, da tempo all’esame del Parlamento in relazione ad altri disegni di legge, per i quali sono già stati elaborati testi molto articolati, condivisi da un ampio ventaglio di forze politiche. Chiede quindi al Governo se tali notizie corrispondano o meno al vero, rilevando che qualora le stesse venissero confermate, occorrerebbe necessariamente prevedere dei tempi più ampi di discussione.
Il sottosegretario VEGAS, in replica al senatore Legnini, precisa che il Governo sta effettivamente valutando la possibilità di presentare emendamenti al citato disegno di legge n. 3344, tra i quali ve ne potrebbero essere alcuni che incidono su materie già da tempo all’esame del Parlamento. Premesso che eventuali esigenze di coordinamento con proposte normative già elaborate dagli organi parlamentari potranno essere affrontate solo in sede di esame dei testi, ritiene comunque che la Commissione bilancio debba essere lasciata libera di valutare le singole materie nel loro complesso, indipendentemente da soluzioni normative già proposte o adottate. Si dichiara comunque disponibile a confrontarsi sulle varie questioni nel modo più ampio possibile, compatibilmente con le scadenze imposte dal calendario dei lavori parlamentari.
Il presidente AZZOLLINI, prendendo atto delle esigenze segnalate dai colleghi, in ordine ai tempi di svolgimento dei lavori in Commissione, propone di spostare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 18 di lunedì 11 aprile e, qualora non fosse possibile concludere la discussione generale nella presente seduta, di proseguire la stessa nella seduta antimeridiana di martedì 12 aprile. Posto comunque che i tempi dei lavori della Commissione sono strettamente correlati alle scadenze imposte dal calendario dell’Assemblea, che prevedono l’incardinamento del provvedimento in esame già per la mattina di giovedì 14 aprile, si riserva di chiedere chiarimenti sui tempi dell’iter previsti per l’Assemblea.
Il senatore CADDEO (DS-U) rileva l’opportunità di verificare la possibilità di disporre uno slittamento dell’inizio dell’esame in Assemblea: il termine di giovedì 14, infatti, appare troppo ravvicinato per consentire un adeguato approfondimento in Commissione dei temi trattati, particolarmente ampi e complessi.
La Commissione conviene, infine, con la proposta del Presidente di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame, per le ore 18 di lunedì 11 aprile.
Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato aperta la discussione generale, prende quindi la parola il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un), per ricordare che l’opposizione aveva da tempo segnalato il problema cruciale della perdita di competitività dell’economia italiana, già in occasione della discussione sulle leggi finanziarie 2004 e 2005. Tuttavia il Governo e la maggioranza che lo sostiene non hanno mai voluto assumere serie iniziative al riguardo, cosicché le misure presentate oggi appaiono non solo insufficienti, ma del tutto tardive. Ricordando che tali interventi sono suddivisi in due distinti ma paralleli provvedimenti, uno presentato in Senato (ovvero il disegno di legge in esame, di conversione del decreto legge n. 35 del 2005), e l’altro presentato alla Camera dei deputati (atto Camera n. 5736), rileva il carattere frammentario ed eterogeneo degli stessi, che non risponde alle esigenze del Paese, la cui economia appare stagnante, priva di fiducia e di una chiara strategia di sviluppo.
Sottolinea come tale situazione sia frutto delle erronee scelte di politica economica del Governo in carica, e non, come spesso pretestuosamente dichiarato, di crisi economiche internazionali, posto che vi sono altri Paesi anche nell’area dell’euro che continuano a crescere e a svilupparsi, anche a tassi molto sostenuti. Il Governo, nei suoi quattro anni di permanenza in carica, ha scelto di puntare su una liberalizzazione selvaggia dei mercati, a partire da quello del lavoro (cita a titolo di esempio la polemica pretestuosa sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori), con il risultato di creare una pletora di forme contrattuali atipiche (oltre quaranta, secondo taluni osservatori), le quali però non hanno rilanciato l’economia, ma aggravato la situazione di precarietà di molti lavoratori. Ricorda come molte famiglie facciano fatica ad arrivare alla fine del mese, ciò che ha determinato la nascita di fenomeni nuovi di impoverimento e di riduzione forzata dei consumi (la cosiddetta sindrome della quarta settimana). Critica ancora le scelte del Governo in tema di finanza pubblica, con il ricorso reiterato ai condoni e alle misure una tantum, che non hanno ridato stabilità ai conti pubblici. Altrettanto fallimentare è stato poi il taglio delle tasse inserito nell’ultima legge finanziaria, che non è stato avvertito dalla gran parte dei cittadini, ma solo dai redditi medio-alti.
Dinanzi a queste emergenze, confermate anche dall’ISTAT, che ha recentemente comunicato i dati sulla crescita prevista per il PIL nel 2005, di poco superiore all’1 per cento, sottolinea ancora una volta come il pacchetto di misure a favore della competitività proposto dal Governo appaia del tutto insufficiente e inadeguato, essendo tra l’altro frutto non di un serio confronto con le parti sociali, in quanto le stesse sono state chiamate nei mesi scorsi solo a partecipare ad incontri di facciata, in cui il Governo si è limitato ad annunciare decisioni già prese.
Passando ad esaminare nel dettaglio le disposizioni del decreto-legge in conversione, mentre sarebbe stato necessario predisporre nuove misure, con un’adeguata dotazione finanziaria, rileva che il provvedimento non stanzia in realtà risorse aggiuntive, ma piuttosto "ricicla" fondi già previsti nelle precedenti leggi finanziarie per circa 4 miliardi di euro nel triennio 2005-2007, di cui 800 milioni nel primo anno (nel quale sarebbero invece serviti maggiori stanziamenti).
Sempre nel triennio 2005-2007, vi sono poi 6 miliardi di euro derivanti dalla revisione degli incentivi alle imprese, di cui un terzo volto a favorire la ricerca, ed il resto a favore del Mezzogiorno e delle aree più disagiate. Richiama poi gli ulteriori 750 milioni di euro, stanziati per le grandi opere, spia evidente della cronica carenza di fondi in questo settore: anche in tal caso però non sono risorse aggiuntive, ma fondi già stanziati sottratti agli incentivi alle imprese previsti dalla legge n. 488 del 1992.
Cita, inoltre, 750 milioni di euro stanziati per favorire l’avvio del sistema di previdenza integrativa, che dovrebbe avvalersi dei fondi del TFR non più vincolati presso le imprese. Al riguardo fa presente che si tratta di una manovra non coerente, perché per consentire il decollo della previdenza integrativa occorre un serio sistema di incentivi e di agevolazioni fiscali, che possano garantire rendimenti adeguati ai lavoratori per invogliarli a investire le risorse del TFR. Peraltro, pur riconoscendo che si tratta di questioni che si trascinano ormai da parecchio tempo e che rimontano anche alla responsabilità dei Governi del centrosinistra, rileva che il Governo Berlusconi non ha ancora emanato i decreti legislativi di attuazione delle deleghe per l’avvio della previdenza integrativa, di cui alla legge n. 243 del 2004, né ha previsto l’estensione del sistema anche ai dipendenti pubblici, ciò che sarebbe invece indispensabile.
Richiama quindi i fondi stanziati per gli ammortizzatori sociali, ammontanti a 460 milioni di euro, di cui 170 già previsti nella legge finanziaria 2005, che riguardano essenzialmente il potenziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Da ultimo, segnala la previsione di sgravi fiscali per le donazioni a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), sottolineando come le disposizioni in materia debbano essere attentamente esaminate, per evitare che si traducano in una sorta di regalo che vada a beneficiare solo determinati enti a scapito di altri.
In conclusione, evidenzia come, nelle misure sinteticamente richiamate, il Governo abbia a suo avviso compiuto una serie di scelte errate, smantellando istituti già consolidati ed efficaci, per introdurre nuove formule la cui utilità appare invece dubbia. In particolare, nel campo degli ammortizzatori sociali, critica lo svuotamento degli istituti della programmazione negoziata e dei contratti d’area, lo smantellamento della legge n. 488 del 1992, alla quale si sono via via sottratti i fondi necessari ed infine, particolarmente grave, il sostanziale danno arrecato ai cosiddetti incentivi automatici. Questi interventi, che si erano rivelati particolarmente efficaci, sono stati infatti resi inutilmente burocratici e assoggettati ad una sorta di supervisione da parte delle autorità politiche, introducendo nuovamente forme di clientelismo che si sperava fossero state definitivamente superate. D’altra parte, rileva come la previsione di incentivi erogati solo per il 50 per cento in via automatica, affidando il restante 50 per cento alle ordinarie procedure bancarie, oltre ad essere inutilmente macchinosa, comporta dei tempi di attuazione assai lunghi, che non rispondono alle esigenze del sistema produttivo del Paese e del rilancio dello sviluppo. Si dichiara disponibile, su tale punto, ad avviare un serio confronto con il Governo e con le forze di maggioranza, sottolineando l’esigenza di privilegiare, in una riforma del sistema degli incentivi alle imprese, forme di tipo automatico e che coinvolgano realmente i livelli decisionali territoriali, che sono i soli in grado di esprimere le esigenze effettive delle imprese.
Per quanto concerne il tema della ulteriore riduzione delle imposte, annunciata più volte dal Governo, ritiene che la scarsità delle risorse finanziarie a disposizione imponga necessariamente delle scelte di politica economica e quindi delle priorità. Tuttavia gli sgravi fiscali già operati dal Governo con la precedente legge finanziaria hanno dimostrato scarsissima efficacia: la maggior parte dei contribuenti non ne ha beneficiato ed i consumi non sono stati incentivati; viceversa, i pochi soggetti che se ne sono avvantaggiati, cioè quelli con redditi medio-alti, hanno orientato i loro consumi verso beni di lusso o di tipo sofisticato, in gran parte importati dall’estero. Ritiene invece che le risorse disponibili debbano essere indirizzate verso la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, ossia al sostegno dei redditi da lavoro, nonché al potenziamento della ricerca e della formazione dei lavoratori, posto che non si può pretendere di rilanciare la competitività del Paese con una forza lavoro impiegata in maniera precaria e priva di specializzazione, e al conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile.
Il senatore FASOLINO (FI) evidenzia come il decreto legge n. 35 del 14 Marzo 2005 in conversione, abbia rivisitato la disciplina delle concessioni alle agevolazioni per investimenti produttivi, predisponendo altresì una serie di misure per favorire la competitività del nostro sistema economico. Sottolinea, così, che il massiccio attacco dei prodotti cinesi ed orientali in genere ha ispirato le norme contenute nell’articolo 1, che contemplano il rafforzamento del sistema doganale sia in termini selettivi e di filtro a prodotti contraffatti sia in termini di migliore funzionalità per assicurare le esportazioni. Richiama poi le norme contenute negli articoli 2, 3 e 4, volte a dare risposta ai nodi cronicamente irrisolti dell’elefantiasi burocratica e regolamentare, come pure quelle di cui agli articoli successivi 5, 6 e 7, che affrontano il nodo delle infrastrutture, degli investimenti in ricerca e sviluppo e della diffusione delle tecnologie.
Esprime altresì apprezzamento per le norme che agevolano il raggiungimento di una dimensione europea per la piccola impresa, con relativo premio di concentrazione, le disposizioni in materia di agricoltura e turismo (articoli 9, 10 e 12), le disposizioni in materia di previdenza complementare (articolo 13) e di incremento degli investimenti in capitale umano (articolo 14), osservando che esse, oltre a produrre effetti benefici su tutto il territorio nazionale, dispiegheranno il massimo della loro efficacia sulle aree più svantaggiate, come il Mezzogiorno.
In tal senso, particolare importanza rivestono gli articoli 8 e 11. In particolare, l’articolo 8 interviene a modificare la legge n. 488 del 1992, prevedendo come agevolazione pubblica la concessione di un contributo in conto capitale e parallelamente di un prestito pubblico ad un tasso agevolato (non inferiore allo 0,50 per cento annuo) unitamente ad un finanziamento bancario a tasso di mercato, mediante una procedura semplificata di cui richiama i tratti essenziali.
In relazione alle succitate misure, ritiene poi opportuno ribadire le ragioni a sostegno dell’intervento pubblico nel mercato del credito del Mezzogiorno, che vanno ascritte a due fattori fondamentali: l’imperfezione del mercato del credito e la scarsa imprenditorialità. La modesta efficienza del mercato del credito è dovuta a quelle che gli economisti definiscono "asimmetrie informative"; tale situazione si realizza quando la banca non possiede, né riesce ad ottenere, le necessarie informazioni sulla situazione economica-finanziaria dell’impresa richiedente credito e conseguentemente non è in grado di poter valutare la reale "rischiosità" dell’operazione creditizia. Tale difficoltà ad ottenere informazioni finanziarie risulta più marcata nel caso di piccole e medie imprese, tipologia aziendale molto diffusa nel nostro Paese soprattutto nel Mezzogiorno, per ragioni di malintesa riservatezza, di inadeguatezza dei sistemi contabili nonché per fattori di tipo ambientale. Sottolinea come tali asimmetrie informative, unite al maggior rischio imprenditoriale nell’area meridionale, conducano in definitiva ad una minore offerta di credito alle imprese del Sud, le quali vengono a trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto agli imprenditori del Centro-Nord.
Ricorda poi come lo Stato, nel tempo, abbia cercato di porre rimedio a tale fenomeno attraverso la creazione ed il consolidamento di banche pubbliche e approntando una legislazione che prevedeva la concessione di agevolazioni creditizie e fiscali, per la realizzazione di attività produttive nel Mezzogiorno d’Italia. Tuttavia l’attività di tali banche ha perso importanza, in quanto il processo di liberalizzazione del settore bancario, avviato negli anni novanta, ha condotto al trasferimento della proprietà delle succitate banche dallo Stato ad istituti finanziari privati ed agli investitori, anche a causa della situazione finanziaria critica in cui versavano gli istituti di credito meridionali a seguito di prestiti non andati a buon fine e ritenuti difficilmente recuperabili, sebbene, ad esempio, tale situazione per il Banco di Napoli si era in realtà dimostrata molto meno grave di quanto previsto, per cui, forse anche per mera scelta politica, si è attuata la liquidazione precipitosa di una grande banca con sei secoli di vita.
Conclude osservando come, negli ultimi tempi, si sia ripresa l’idea della creazione di una o più banche per il Sud (secondo il progetto avanzato dall’ex ministro dell’economia Tremonti), in quanto l’assenza di grandi istituti storicamente radicati nel Mezzogiorno pesa non poco sul finanziamento di rilevanti progetti infrastrutturali ed imprenditoriali. In tal senso, come osservato anche in un recente convegno svoltosi presso la sede dell’Assindustria di Salerno, un ruolo propositivo potrebbe essere svolto dalla Cassa depositi e prestiti, attraverso una rinnovata partecipazione a società finanziarie regionali, per il sostegno degli indispensabili investimenti nei principali settori infrastrutturali.
Il senatore MICHELINI (Aut) rileva come dei provvedimenti che vogliano realmente favorire la competitività dovrebbero accompagnare la manovra di finanza pubblica ed essere orientati ad incrementare lo sviluppo. Viceversa, il complesso delle misure varato dal Governo interviene in ritardo, ben quattro mesi dopo l’approvazione della manovra finanziaria, e si presenta in maniera eterogenea, sia in quanto suddiviso in due provvedimenti (ossia il decreto legge n. 35 del 2005 in conversione al Senato con il citato disegno di legge n. 3344, ed il disegno di legge n. 5736 all’esame della Camera dei deputati), sia in quanto costituito da disposizioni molto onerose che trattano materie assai diverse tra loro, che richiama sinteticamente.
In tale congerie di disposizioni manca però, a suo avviso, un filo conduttore che consenta di valutare l’effetto complessivo di tali misure in relazione allo sviluppo economico. Sarebbe stato infatti legittimo aspettarsi che il Governo fornisse almeno una stima dell’aumento atteso, in termini di crescita del PIL, per effetto delle disposizioni in esame, posto che esistano modelli econometrici che consentono di effettuare questi calcoli. Invece le relazioni tecniche dei provvedimenti a favore della competitività, pur segnalando gli effetti derivanti sulla finanza pubblica, non recano indicatori di sintesi sugli effetti in termini di PIL, per cui non si capisce se lo stesso vada o meno a crescere. Nell’attuale contesto di liberalizzazione e privatizzazione introdotto dal Governo, sottolinea come tale indicazione sarebbe stata assolutamente necessaria.
Passando poi ad esaminare gli effetti recati dal decreto-legge in conversione sulla finanza pubblica, rileva che per il 2005 si prevede un aumento della spesa pubblica di 804 milioni di euro, di cui 519 milioni coperti mediante il ricorso ai fondi speciali e 193 milioni mediante riduzione di altre spese: si tratta quindi di utilizzi di vecchie risorse, mentre le risorse aggiuntive vengono previste solo per 91 milioni di euro, derivanti dalle maggiori accise sulla birra e sui superalcolici. Per quanto concerne il disegno di legge in esame alla Camera, sempre per il 2005 rileva effetti negativi sulla spesa pubblica pari a 25 milioni di euro, di cui 15 derivanti da riduzioni di entrata e 9 da maggiori entrate prodotte da un aumento delle accise sui tabacchi.
In definitiva, sottolinea che l’effetto complessivo è quello di un sia pur leggerissimo aumento della spesa pubblica, che determina un peggioramento dell’indebitamento netto della pubblica amministrazione. Sebbene si tratti di un effetto trascurabile in termini di incidenza sul PIL, appare tuttavia preoccupante in termini di tendenza, in quanto si inserisce in un quadro della finanza pubblica già molto compromesso, come testimoniano le recenti previsioni della Commissione europea, sui conti pubblici italiani: ad esempio, per l’anno in corso si prevede un andamento tendenziale del rapporto deficit-PIL pari al 3,6 per cento, contro il 2,7 per cento stimato dal Governo italiano. A ciò si aggiunge peraltro un ulteriore problema derivante dalla revisione dei criteri di contabilizzazione dell’ANAS, che potrebbe peggiorare ancora la situazione.
Passando ad esaminare le singole misure contenute nel decreto legge in conversione, sottolinea come si potrebbero formulare diversi giudizi sulle stesse, a volte anche positivi: mancano tuttavia gli elementi sufficienti per una valutazione approfondita degli effetti complessivi. Richiama, a titolo di esempio, l’articolo 3, commi 3, 4 e 5, che sottraggono ai notai il compito di iscrivere nel pubblico registro automobilistico (PRA) l’acquisto degli autoveicoli ed i successivi passaggi di proprietà. Secondo l’associazione dei notai, da tali misure deriverebbero risparmi per 30 milioni di euro per quanto concerne la prima iscrizione nel PRA (peraltro a suo tempo sollecitata dagli stessi notai), mentre in relazione all’affidamento delle trascrizioni dei successivi passaggi di proprietà a soggetti diversi dal notariato, vi sarebbero una serie di problemi. I notai sostengono che tale scelta, oltre a dare minori garanzie di certezza sotto il profilo giuridico, comporterebbe una sensibile riduzione delle loro entrate, stimabile in 120 milioni di euro, con conseguente calo anche del relativo gettito fiscale. La relazione tecnica però non considera tali effetti e ritiene invece le suddette disposizioni neutrali dal punto di vista finanziario.
Richiama poi l’articolo 10 comma 2, che fissa aumenti delle accise sulla birra e sui prodotti alcolici. In base alla relazione tecnica, vi sarebbe un aumento delle accise per il 2005 pari al 70,33 per cento, cui si aggiungerebbe il connesso incremento dell’IVA del 14,07 per cento, con un aumento complessivo delle imposte pari all’84,40 per cento. Al riguardo fa presente che l’associazione dei produttori di categoria (Assobirra) ritiene che da tale disposizione deriverebbe un aumento dei prezzi dei prodotti al consumo del 24 per cento, che si va però a sommare all’altro aumento previsto dalla legge finanziaria del 2004, pari al 14 per cento. In definitiva, secondo i produttori, negli ultimi due anni le decisioni del Governo hanno determinato una crescita dei prezzi finali della birra di quasi il 38 per cento, che ha ridotto sensibilmente il consumo: sempre secondo i dati dell’Assobirra, infatti, nel 2004 vi sarebbe stato un calo del 4,5 per cento rispetto all’anno precedente e di un ulteriore 1 per cento nel primo bimestre del 2005. Se tali dati fossero confermati, la riduzione dei consumi sarebbe tale da assorbire completamente il maggior gettito derivante dall’aumento delle accise, così vanificando la manovra del Governo. Anche in tal caso, tuttavia, la relazione tecnica non considera gli effetti indiretti della disposizioni.
Pur consapevole che le segnalazioni delle categorie interessate dovrebbero essere attentamente valutate e verificate, ritiene che le stesse pongano comunque in evidenza l’esistenza di possibili, ulteriori effetti finanziari legati alle disposizioni citate, che dovrebbero essere esplicitati e quantificati dal Governo. Viceversa la relazione tecnica non considera tale eventualità, e poiché tale tendenza sembra interessare molte parti della cosiddetta manovra sulla competitività, sollecita il Governo a fornire più puntuali elementi di riscontro sugli effetti degli interventi proposti, in mancanza dei quali non sarebbe possibile dare una valutazione compiuta sul provvedimento nel suo insieme.
Il senatore CADDEO (DS-U) fa presente che il provvedimento interviene in una fase estremamente avanzata rispetto all’attuazione delle strategie europee di Lisbona ed alle esigenze del Paese e che il carattere di urgenza, stante il suddetto ritardo, sembra giustificato soprattutto da ragioni di natura elettorale.
Per comprendere l’ampiezza delle difficoltà attraversate dall’economia nazionale rispetto al resto del mondo occorre considerare che l’economia mondiale sta attraversando una fase di elevata crescita al 4,7 per cento mentre il commercio mondiale è aumentato addirittura nel 2004 del 10 per cento. Dai dati dell’ISTAT risulta, invece, che si sta riducendo la quota di scambi commerciali del Paese e anche la crescita del PIL è stata estremamente ridotta nel 2004 rispetto anche a quella di altri partner europei. L’aumento dei tassi di interesse e del costo delle materie prime rappresentano ulteriori segnali di allarme sul futuro dell’economia nazionale e, corrispondentemente, dei conti pubblici. Anche i dati sull’occupazione in crescita riflettono in realtà gli effetti di una maggiore regolarizzazione dell’immigrazione e del maggior ricorso a forme di lavoro atipiche. Per quanto concerne il Mezzogiorno, poi, il dato più allarmante è costituito dalla recente riduzione dell’occupazione dopo l’andamento particolarmente brillante degli anni precedenti. Tutti questi elementi denunciano l’assenza di una politica industriale ed economica mirata allo sviluppo di tale area del Paese sin dall’inizio dell’attuale legislatura.
Occorre quindi rilanciare la competitività del sistema industriale italiano senza tuttavia seguire le ricette finora adottate. Infatti, la scelta di ridurre le imposte al fine di dare impulso ai consumi si è dimostrata fallimentare sia perché la suddetta riduzione è stata finanziata con l’incremento di altre imposte indirette, a detrimento dei titolari di redditi medio-bassi, sia perché il maggior vantaggio fiscale è stato destinato ai redditi più alti favorendo l’acquisto di beni di consumo prevalentemente importati. La riduzione delle imposte ha anche determinato un assorbimento di risorse che sarebbe stato necessario impiegare altrimenti a favore di un rilancio della politica industriale. Senza risorse non è possibile rafforzare la competitività del sistema produttivo e, da questo punto di vista, l’assenza di nuove risorse rappresenta anche il limite principale del provvedimento in esame. Anche le riforme cosiddette "a costo zero", in grado di conferire maggiore flessibilità ai mercati, già introdotte dal Governo, non si sono rivelate efficaci: per quanto attiene il mercato del lavoro, è aumentato il precariato e non sono stati previsti elementi volti a rafforzare il mercato nel suo complesso, per quanto attiene al funzionamento della libera circolazione delle merci, le iniziative risultano ferme sul tavolo della trattativa delle Regioni, per i servizi, poi, è stata bloccata la liberalizzazione dell’energia, mentre per la liberalizzazione delle professioni il provvedimento prevede alcune disposizioni che segnano un ritorno al passato.
Il provvedimento non contiene, quindi, elementi di rottura rispetto alle politiche adottate in precedenza e non introduce nemmeno fattori di impulso per la competitività in grado di segnare una svolta per l’economia del Paese.
In merito ai singoli aspetti trattati dal provvedimento in esame, fa presente che innanzitutto, per quanto concerne le norme sulla SIMEST (articolo 1 comma 6) l’elevazione del limite massimo di intervento al 49 per cento equivale ad una nuova statalizzazione della presenza delle imprese che delocalizzano le attività all’estero con effetti negativi sull’economia di tali realtà produttive. Per quanto attiene alle modifiche alla legge fallimentare (articolo 2 commi da 1 a 4), pur condividendo la proposta di ridurre i tempi della revocatoria e l’introduzione di un "accordo di ristrutturazione", ritiene che si tratti di interventi parziali che non hanno effetti significativi. Per quanto concerne poi il sostegno alla ricerca (articolo 6 commi da 1 a 7), l’approccio del Governo appare estremamente debole sia perché la quota di risorse destinate in Italia alla ricerca rimane la più bassa rispetto a quella degli altri paesi europei, sia perché non sono contemplati interventi per la formazione del personale. In merito, poi, alle misure relative al finanziamento pubblico agevolato (articolo 8, comma 1), per quanto utili, non rispondono alle esigenze del Paese né a quelle delle imprese che vogliono investire in innovazione e ricerca per la loro esiguità.
Sulla riforma degli incentivi alle imprese, l’obiettivo dichiarato dal Governo è quello di garantire nuovi investimenti per 750 milioni di euro, con il risultato di bloccare per i prossimi due anni le risorse a favore delle imprese. L’insufficiente volume di risorse interessate dal provvedimento rappresenta, in realtà, la principale debolezza della proposta governativa.
Il nucleo centrale della scelta politica operata dal Governo per il Mezzogiorno è sorprendentemente in linea con la penalizzante politica già intrapresa con la Tremonti-bis disegnata a favore delle imprese del Nord. Infatti, le risorse da destinare alle infrastrutture strategiche ed alla riqualificazione delle città vengono prelevate dal fondo rotativo per le aree sottoutilizzate. In altre parole, il fallimento della legge cosiddetta Lunardi viene parzialmente compensato sottraendo ulteriori risorse al Meridione. Inoltre, viene scelta la società Sviluppo Italia quale strumento operativo per l’individuazione degli interventi snaturalizzando l’originaria missione attribuita a tale società. Con il decreto-legge le viene poi attribuita la funzione di gestire le crisi societarie in alcuni settori industriali, funzione precedentemente svolta dalla Gepi, e viene avviata una nuova campagna di partecipazioni statali.
Dal punto di vista strettamente politico, la valutazione complessiva del provvedimento è negativa in quanto per favorire la competitività vengono sottratte risorse alle aree sottoutilizzate, non vengono attuate efficaci politiche economiche dal lato dell’offerta, si interviene soprattutto nei distretti industriali tralasciando gli aiuti alle altre imprese, vengono stanziati insufficienti risorse per favorire la ricerca e l’innovazione, non viene adottata una politica adeguata per la riqualificazione delle risorse umane e ambientali nel Mezzogiorno e vengono bloccati per almeno due anni gli incentivi alle imprese invece di prevedere una fiscalità agevolata per tale area del Paese.
La ricetta alternativa di politica economica che l’opposizione intende proporre consiste invece nel trasformare il Meridione in una piattaforma di nuova industrializzazione attraverso interventi per la ricerca e l’introduzione di crediti di imposta con meccanismi automatici che, ferma restando la libertà dell’impresa di individuare la sede più opportuna per fare innovazione, rimettano al CIPE la scelta del settore di intervento. Si vuole in tal senso far sì che la legge n. 488 del 1992 possa operare eliminando ogni intermediazione politica. Ulteriori strumenti di politica economica che si intende proporre sono la riduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni nelle aree con minore sviluppo del Paese, lasciando alla società Sviluppo Italia la possibilità di recuperare la missione inizialmente affidatale. Per quanto concerne il settore del turismo, si propone un’aliquota IVA al 10 per cento sulle attività recettive da concordare, naturalmente, in sede europea. Infine per quanto concerne le infrastrutture nel Mezzogiorno occorre individuare delle priorità tra le quali indubbiamente rientrano lo sviluppo dei porti in quanto il Paese sta perdendo la sfida di competitività con gli altri Paesi, e in particolar modo con la Spagna, non riuscendo a porre in essere efficaci strategie volte ad intercettare i crescenti flussi di traffico mercantile proveniente da aree ad elevato ritmo di espansione, quali la Cina e l’India.
Questi strumenti innovativi, volti a favorire l’offerta e ad utilizzare meglio le risorse del Mezzogiorno, rappresentano le proposte avanzate dall’opposizione rispetto al piano d’azione del Governo che, dettato dai tempi elettorali, non stanzia nuove risorse e blocca gli incentivi attualmente vigenti.
Il senatore MORANDO (DS-U) rileva che la difficoltà principale attraversata dal Paese dal punto di vista economico è quella della crescita insufficiente. Infatti dal 2001 si sono accentuati i fattori negativi di carattere strutturale che determinano una graduale erosione della capacità competitiva del sistema produttivo italiano. Si tratta di fattori presenti anche prima dell’inizio dell’attuale legislatura, sebbene la principale responsabilità dell’Esecutivo sia ascrivibile all’inadeguata capacità di reazione. Infatti, in un periodo in cui la congiuntura internazionale ha registrato un andamento estremamente positivo, né l’Europa, né tanto meno l’Italia hanno approfittato di tale scenario.
Le risposte di politica economica finora adottate dal Governo hanno interessato soprattutto il lato dei consumi che, sebbene siano cresciuti poco, hanno comunque mantenuto un andamento positivo, mentre i problemi principali si sono registrati dal lato dell’offerta, come dimostrano i differenziali di crescita del Paese rispetto a quelli di altri partner europei quali la Germania e la Francia.
Il problema politico di fondo è quello di definire quale sia la priorità da affrontare: ovvero se continuare con politiche di incentivo alla domanda o se invece il vero problema del Paese sia dal lato dell’offerta.
Se una riduzione delle imposte pari a 6 miliardi di euro a regime, ed una acquisita flessibilità nel rispetto dei parametri del Patto di stabilità e crescita rappresentano volumi di risorse significative, che possono determinare effetti positivi su un’economia chiusa con prezzi rigidi e in presenza di cambi flessibili, tuttavia, in un’economia globale con cambi rigidi (almeno nell’ambito dell’Unione europea) e con prezzi soggetti alle spinte concorrenziali da parte di tutte le altre economie mondiali, l’effetto di politiche di incentivo alla domanda è quello di non incrementare significativamente il tasso di crescita e di favorire, al contrario, lo sviluppo delle altre economie più competitive. A tale ragionamento, qualcuno eccepisce che vi è una contraddizione tra i dati di incremento dei consumi e la percezione di un forte decremento del potere d’acquisto dei salari, tuttavia i due fenomeni risultano compatibili se si tiene conto che in qualche modo è aumentata l’occupazione e tale aumento ha inciso sulle statistiche sui consumi. Neppure risulta condivisibile l’individuazione delle cause dell’attuale situazione economica del Paese nell’eccessiva competitività esercitata dalla Cina. Infatti, l’inefficienza in alcuni settori della Pubblica amministrazione (in particolar modo i tempi lunghi della giustizia civile italiana), la scarsa formazione del personale, le carenze infrastrutturali e la mancata liberalizzazione dei servizi rappresentano questioni strutturali che nulla hanno a che vedere con la Cina e che non trovano soluzione in una politica protezionistica. Dopo aver espresso alcune perplessità sulla necessità di introdurre con norma legislativa misure concernenti le dogane che, a suo giudizio, avrebbero potuto trovare soluzione con un atto amministrativo, rileva che i settori prioritari di intervento per una politica economica concentrata sul lato dell’offerta sono le specializzazioni produttive, l’innovazione tecnologica e, soprattutto, la formazione. In particolare, rispetto a quest’ultimo problema, rileva come nel Meridione vi siano delle elevate potenzialità anche se studi empirici hanno rilevato che le performance dei giovani in quest’area del Paese sono significativamente inferiori, per ragioni evidentemente connesse al funzionamento del sistema della formazione, rispetto a quelle di altre aree del Paese.
Invita pertanto il Governo a prendere atto che negli ultimi anni non sono state scelte le priorità giuste per risolvere i problemi di lungo periodo.
Per quanto attiene, poi, alle misure previste nel provvedimento in esame fa presente che le nuove iniziative relative al diritto fallimentare sono volte principalmente a garantire, attraverso una riduzione drastica dei beni e dei tempi della revocatoria fallimentare ed una possibilità di "ripartenza pulita" del fallito la possibilità di recuperare le realtà produttive ancora in grado di operare senza determinare il collasso del sistema. Esse rappresentano scelte condivisibili da non compromettere con ulteriori modifiche successive. Per quanto attiene agli interventi in materia di professioni, ritiene necessario prevedere interventi più consistenti perché vi sono norme, quali quella dell’iscrizione obbligatoria all’albo per l’espletamento di funzioni, come la consulenza legale nelle Pubbliche amministrazioni, per le quali è richiesta l’abilitazione professionale, che appaiono andare nella direzione diametralmente opposta alla liberalizzazione. Per quanto concerne, poi, gli interventi per la ricerca e l’università, rileva un eccessivo dirigismo nell’impostazione dei nuovi compiti attribuiti al CIPE, ritenendo invece più opportuna l’introduzione di crediti di imposta automatici per le imprese rimettendo ad esse, attraverso una compartecipazione alle relative spese, la selezione degli interventi a maggior valore aggiunto, così come per le università ritiene che sarebbe più opportuno che fossero i privati a selezionare gli enti deputati a fare ricerca. Una soluzione alternativa potrebbe invece essere quella di prevedere un bonus per nuove occupazioni di carattere automatico, limitando semmai, per ragioni di scarsità di risorse, i settori beneficiari. Le misure peraltro previste dal decreto stanziano un ammontare di risorse eccessivamente scarso.
I problemi generali del sistema si amplificano poi nell’area del Mezzogiorno nella quale aumenta il tasso di persone disoccupate e, elemento ancora più preoccupante, si riduce la speranza di trovare nuova occupazione. Si tratta di una questione esplosiva dove svolge un peso rilevante il fenomeno del sommerso. Le soluzioni finora individuate dal Governo, rispetto ad un problema di estrema attualità, quale quello del sommerso, sono state errate perché non si è provveduto a far corrispondere, nella contrattazione, il livello del salario alla produttività, né si è pensato di ridurre, almeno per alcune aree del Mezzogiorno, il cuneo fiscale e contributivo. Inoltre nel Mezzogiorno è necessario incrementare la dotazione finanziaria destinata all’istruzione.
Un altro obiettivo a medio e lungo termine dovrebbe essere infine quello di ridurre l’entità del volume del debito, in quanto soltanto attraverso quest’azione si possono recuperare risorse da impiegare per lo sviluppo.
Conclude ribadendo la necessità di definire delle priorità nelle scelte di politica economica e preannuncia la presentazione di un limitato numero di emendamenti in materia, tra l’altro, di liberalizzazioni e di quelle riforme che non hanno un impatto diretto sui conti pubblici, ritenendo quest’ultimo un contributo utile in un contesto economico nazionale fortemente pregiudicato.
Il senatore GRILLOTTI (AN) rileva che in generale si riscontrano concrete difficoltà nel rilancio dell’economia nazionale e nella promozione dello sviluppo. I principali fattori di erosione della competitività delle imprese italiane sono gli elevati costi fissi che le imprese debbono sopportare rispetto ai competitori europei che con i differenziali di inflazione, conseguenti anche all’introduzione dell’euro, hanno ulteriormente pregiudicato il tessuto industriale del Paese. Non condivide l’idea di coloro che ritengono che la crescita registrata a livello internazionale rappresenti un’opportunità mancata per il Paese, in quanto oltre al suddetto problema dei costi fissi elevati, alcuni paesi, quali la Cina e l’India, stanno reperendo ingenti volumi di materie prime. I due fattori congiuntamente determinano un blocco dell’economia nazionale.
Ritiene che per risolvere i problemi strutturali del Paese occorre dimostrare la capacità di ridurre il debito pubblico in valore assoluto liberando risorse per lo sviluppo. A tale fine occorrono indubbiamente scelte coraggiose e unità di intenti con l’opposizione operando la riduzione di spese nei settori dove si registrano maggiori sprechi. Per quanto attiene al provvedimento in esame, condivide le misure per il rafforzamento del sistema doganale, in quanto proteggono il made in Italy dalle contraffazioni auspicando che le sanzioni penali vengano effettivamente applicate e svolgano una funzione deterrente, quelle sul fallimento, che ritiene idonee a garantire in futuro un afflusso di nuovi investimenti in Italia nonché quelle sulla semplificazione amministrativa, sebbene occorre garantire l’efficacia del controllo da parte degli organismi preposti e accelerare i tempi di applicazione delle norme stesse.
Per quanto concerne le norme modificative della legge finanziaria, non condivide l’abrogazione del comma 82, concernente il contrasto al rischio di atti illeciti per gli enti che utilizzano finanziamenti pubblici, in quanto a suo giudizio si tratta di una norma di rigore, così come l’abrogazione del comma 540, concernente la rideterminazione della rendita catastale di opifici e mobili costituiti per attività industriale, per la quale, se riteneva troppo eccessiva l’iniziale disposizione, ritiene altrettanto eccessiva la totale abrogazione.
Rileva, poi, che altri interventi contenuti nel decreto-legge rappresentano delle ulteriori misure di iniziative già avviate con le precedenti leggi finanziarie, quali ad esempio le misure per la ricerca e l’innovazione tecnologica, le norme sulle ONLUS sul terzo settore, in merito alle quali chiede al Governo di poter fornire chiarimenti sull’efficacia dei precedenti interventi legislativi.
Per quanto attiene alle misure relative al settore dell’agricoltura, manifesta la propria sorpresa nel non aver trovato l’abrogazione dell’articolo 1, comma 551, della precedente legge finanziaria, concernente l’impugnabilità di provvedimenti amministrativi relativi a misure comunitarie, dietro al quale riconosce che vi sono rilevanti implicazioni di carattere politico. Infine rileva che avrebbe ritenuto più opportuno prevedere anche disposizioni concernenti il turismo e la cultura, settori per i quali gli obiettivi di incentivo allo sviluppo sarebbero immediatamente perseguibili, anche alla luce dei suddetti problemi di competitività connessi ai costi fissi delle imprese.
Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dei lavori in Assemblea, propone di rinviare il seguito dell’esame della discussione generale alla prossima seduta che si terrà martedì prossimo alle ore 11,30.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
BILANCIO (5ª)
MARTEDì 12 aprile 2005
654ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che alle ore 18 di ieri, lunedì 11 aprile, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame. Essendo stati presentati anche emendamenti da parte del Governo e del relatore, occorre procedere a stabilire l’ulteriore termine per la presentazione dei relativi subemendamenti, che propone di fissare per le ore 10 di domani, mercoledì 13 aprile.
Il senatore LEGNINI (DS-U) rileva che tra gli emendamenti del Governo presentati al disegno di legge in esame, ve ne sono alcuni che intervengono in maniera assai ampia sulla materia del diritto processuale civile, per cui ritiene che occorrerebbe stabilire un termine più ampio per la presentazione dei relativi subemendamenti, data la complessità dei temi trattati.
Il presidente AZZOLLINI ritiene che il termine proposto sia comunque congruo, da una parte per dare modo ai senatori interessati di elaborare le varie proposte emendative, dall’altra per consentire di raggruppare ed ordinare le proposte stesse, in tempo utile per l’esame in Commissione. Sottolinea, in ogni caso, la propria disponibilità a rivedere il suddetto termine, in relazione a particolari esigenze che dovessero manifestarsi nel prosieguo dei lavori.
La Commissione conviene, infine, con la proposta del Presidente ed il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo e del relatore, riferiti al citato disegno di legge n. 3344, viene fissato per domani, mercoledì 13 aprile alle ore 10.
Il presidente AZZOLLINI, ricordando che la Commissione deve ancora concludere la discussione generale sul provvedimento in esame, invita quindi i senatori interessati ad intervenire.
Il senatore MARINO (Misto-Com) ritiene chiaramente condivisibili gli obiettivi posti nel disegno di legge in esame, volti a favorire la crescita del sistema economico e della competitività, sottolineando tuttavia che, finora, il Governo e la maggioranza che lo sostiene non hanno effettuato al riguardo adeguate scelte di politica economica. Il potenziamento della competitività del sistema paese, infatti, deve a suo avviso coniugarsi con un modello di sviluppo sociale equilibrato, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese e, quindi, al Mezzogiorno.
Ricorda come lo stesso relatore abbia, nel suo intervento, convenuto sulla necessità di favorire la crescita di tali zone del Paese proprio come volano per stimolare lo sviluppo di tutta l’economia nazionale, ma non condivide l’entusiasmo da questi manifestato per le misure previste a tal fine nel decreto legge in conversione. Se infatti, in linea di principio, si può certamente giudicare positivamente la previsione di interventi a favore dello sviluppo, della ricerca e di tutte quelle altre attività indispensabili per rilanciare la competitività dell’economia, evidenzia come, nel caso delle regioni meridionali, tali finalità non possono essere raggiunte solo affidandosi, come sembra invece proporre il disegno di legge in esame, al mero spontaneismo del mercato, ma richiedano piuttosto una incisiva e mirata azione da parte dello Stato e degli altri enti pubblici. Non si tratta, precisa, di invocare nuove forme di assistenzialismo, ma di favorire il rilancio e lo sviluppo di settori ed aree dell’Italia che possono servire a stimolare la crescita di tutto il Paese, proprio per le grandi potenzialità che offrono: sottolinea come le grandi correnti di traffico ed i sempre più importanti legami con gli altri Paesi del bacino del Mediterraneo, pongano il Mezzogiorno d’Italia in una posizione decisamente strategica, che ne fa una risorsa per tutta quanta l’Europa.
Ricorda i provvedimenti a favore dello sviluppo economico recentemente varati dal Governo Berlusconi, a cominciare dall’ultima legge finanziaria, per arrivare al disegno di legge sull’internazionalizzazione delle imprese (atto Senato n. 3034) e a quello in esame, ma fa presente che si tratta di misure per lo più frammentarie ed incoerenti, alle quali manca una visione strategica di fondo, con particolare riguardo proprio all’obiettivo di favorire il rilancio delle aree sottoutilizzate. Ritiene quindi non condivisibile la valutazione positiva che il relatore ha fatto di tali interventi, così come contesta l’opinione secondo cui le difficoltà di crescita della nostra economia sarebbero comuni a gran parte dei Paesi industrializzati, posto che in realtà molti di questi Paesi, tra cui anche gli Stati membri dell’Unione europea, hanno invece continuato a crescere a ritmi più che soddisfacenti. D’altra parte, giudica errata anche l’opinione secondo cui molti degli attuali problemi economici dell’Italia deriverebbero dall’introduzione dell’euro, che ha invece, a suo giudizio, assicurato stabilità e solidità ai conti pubblici.
Entrando nel merito delle disposizioni contenute nel decreto-legge in conversione, ritiene non adeguate le misure proposte all’articolo 5 per favorire lo sviluppo infrastrutturale, sia perchè insufficienti, sia in quanto le stesse sembrano raccordarsi con le grandi opere europee, che però privilegiano l’asse Est-Ovest del Continente e non quello Nord-Sud, con il risultato di penalizzare ancora una volta il Mezzogiorno d’Italia, che dovrebbe essere invece pienamente inserito all’interno dei progetti di sviluppo europei. Ugualmente insufficiente considera poi la riforma del diritto fallimentare di cui all’articolo 2, mentre del tutto inefficaci, a suo avviso, appaiono gli incentivi proposti per favorire la ricerca nel successivo articolo 6.
A tal proposito, ricorda tutte le varie disposizioni contenute nelle ultime due leggi finanziarie rivolte ad incentivare tale settore, chiedendo al Governo di fornire dei dati in merito alla loro efficacia: cita in particolare l’istituzione del cosiddetto Istituto italiano di tecnologia (IIT), che ha assorbito inutilmente una importante quota di risorse che sarebbero state meglio destinate agli enti di ricerca già esistenti, oppure gli incentivi per favorire il rientro dall’estero dei ricercatori italiani, che non hanno prodotto in realtà significativi risultati. Denuncia, complessivamente, tutta la politica del Governo in materia di ricerca e formazione, osservando come anche altri provvedimenti abbiano inciso negativamente, ad esempio la legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, che ha di fatto bloccato la ricerca sulle cellule staminali, nonché la legge finanziaria 2005, che ha tagliato pesantemente i finanziamenti per l’università e la scuola.
Evidenzia, quindi, come, pur condividendo la diagnosi sui problemi dell’economia italiana, non possa invece essere condivisa la terapia che il Governo e la maggioranza di centrodestra propongono per tali questioni: l’attuale Esecutivo, infatti, pur avendo ereditato una situazione dei conti pubblici favorevole, grazie anche ad un positivo andamento dei tassi d’interesse che aveva ridotto drasticamente la spesa per il servizio del debito pubblico, non ha saputo utilizzare tali risorse, che ritiene avrebbero dovuto essere indirizzate prevalentemente a sostenere il reddito e a rilanciare la produttività. Viceversa, si è preferito utilizzare la leva fiscale e la riduzione del costo del lavoro, con misure che hanno però sortito scarsa efficacia e aumentato piuttosto la situazione di precarietà di lavoratori e cittadini.
Richiamando ancora le disposizioni introdotte dal decreto legge in conversione, evidenzia come, malgrado quanto asserito dal relatore, le stesse determinino di fatto una drastica riduzione delle risorse finanziarie a favore del Mezzogiorno. Segnala, così, l’articolo 5, commi 2 e 3, che destinano una quota significativa del fondo per le aree sottoutilizzate ad interventi a favore delle grandi aree urbane, con il risultato di sottrarre risorse alle regioni meridionali a favore dei centri urbani del Nord e del Centro dell’Italia. Ancora evidenzia come l’articolo 6, nel predisporre una serie di incentivi a favore delle attività di ricerca e sviluppo, finisca per beneficiare essenzialmente i distretti industriali e quindi, ancora una volta, le attività produttive delle regioni centro-settentrionali. Effetto analogo hanno varie altre norme contenute nel decreto legge in esame che, malgrado pretendano di intervenire a favore delle cosiddette "aree sottoutilizzate", sottraggono in definitiva sempre più risorse a tale finalità e quindi alle regioni del Sud Italia, continuando a suo avviso una tendenza già rilevata nelle ultime leggi finanziarie e in altri provvedimenti varati dall’attuale maggioranza di Governo.
Un ulteriore esempio di tale politica, si rinviene a suo giudizio nell’articolo 11, che riforma gli strumenti di sostegno e garanzia all’attività produttiva, attribuendo ulteriori funzioni di intervento all’agenzia Sviluppo Italia: sebbene tale ente rivendichi, nelle relazioni sulla propria attività, la creazione di quasi trentamila nuove imprese, l’oratore sottolinea come si tratti prevalentemente di imprese di carattere individuale, insufficienti per favorire il decollo delle regioni meridionali, alle quali dovrebbe essere prioritariamente rivolta l’attività dell’agenzia. Viceversa, negli ultimi anni una serie di provvedimenti hanno attribuito o proposto compiti sempre più eterogenei a Sviluppo Italia (ad esempio l’atto Senato n. 3034 ne prevede la partecipazione nella costituzione di sportelli all’estero per le imprese), allontanandola da quella che dovrebbe essere la sua funzione principale di incubatrice per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate.
Anche le disposizioni dell’articolo 1 del decreto legge in conversione in materia di legislazione doganale e di scambi commerciali con l’estero appaiono improntate ad un inutile protezionismo, soprattutto nei confronti della Cina, laddove il Governo avrebbe dovuto adottare adeguate politiche di cooperazione con tale Paese, volte sia ad attrarre investimenti e capitali in Italia, sia a favorire la penetrazione dei nostri prodotti in Cina, posto che tale nazione non è solo un potenziale concorrente, ma anche un grande mercato di sbocco.
Infine, ricorda come nella passata legislatura fossero stati messi a punto una serie di strumenti per favorire la produttività e l’occupazione, con particolare riguardo proprio alle aree sottoutilizzate (incentivi automatici, programmazione negoziata, contratti d’area, prestito d’onore), i quali tuttavia, pur avendo dato buoni risultati in termini di crescita del PIL e dell’occupazione, sono stati via via smantellati dal Governo Berlusconi. Ritiene, tuttavia, che il provvedimento in esame possa costituire l’occasione per una necessaria inversione di rotta e richiama, in proposito, gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, sottolineando come gli stessi mirino ad incentivare l’offerta, rilanciando la base produttiva, favorendo realmente la ricerca e sostenendo il reddito, in particolare mediante la riforma degli ammortizzatori sociali (reddito d’inserimento, restituzione del drenaggio fiscale, tutela del potere d’acquisto). Si tratta di uno schema del tutto alternativo a quello proposto dal Governo, del quale sottolinea la validità, auspicando che su di esso possa svolgersi un confronto aperto e costruttivo.
Il senatore NOCCO (FI) rileva preliminarmente come, nell’attuale contesto politico, tutto ciò che viene osservato in merito al decreto in conversione, sia dalla maggioranza che dall’opposizione, appaia suscettibile di essere strumentalizzato politicamente. Stigmatizza, quindi, il vizio atavico italiano di essere nemici e contrapposti, anche in situazione di grande delicatezza e difficoltà per il Paese. A suo modo di vedere, infatti, l’eterno agone elettorale impedisce di affrontare con lo spirito giusto l'analisi del contenuto normativo del decreto. Un dato gli appare comunque chiaro e cioè che in questa complessa fase dell’economia italiana ed europea, è urgente e doveroso intervenire per tentare di agevolarne la crescita. Dichiara, quindi, di aver apprezzato il tenore asciutto, ma essenziale, della relazione del senatore Izzo e precisa di convenire sui suoi contenuti di fondo. Ricorda come dalla relazione emerga che il Governo ha posto in essere le misure idonee ad agevolare la crescita in un’ottica duplice: consolidamento della finanza pubblica, attraverso un tentativo di attenuazione del deficit, e attuazione di riforme strutturali, idonee ad accrescere la competitività e la deregolamentazione di alcuni mercati. Precisa quindi che prima di questo decreto il Governo e il Parlamento hanno già operato numerosi interventi nel settore dei trasporti e della viabilità, perseguendo l’obiettivo di ammodernare la rete viaria, di portare a compimento le opere incompiute, di eliminare le pastoie burocratiche e gli annosi contenziosi. Molto è stato fatto, a suo giudizio, per l’internazionalizzazione delle imprese e per consentire alle aziende italiane di essere più competitive. Ricorda altresì che il Governo persegue l’intento di rimodernare il sistema degli incentivi, eliminando sprechi e lungaggini burocratiche trasformando quelli che venivano considerati aiuti di Stato in veri strumenti di sviluppo dimensionale e occupazionale. Il decreto sulla competitività si inserisce in questa prospettiva e tende ad individuare e adottare le misure necessarie a risollevare il sistema produttivo italiano, compresso e vessato da una recessione propria dell'Europa e da una concorrenza sfrenata e incontrollata dei paesi asiatici. Ricorda, quindi, che il fenomeno, di carattere nazionale, ha la maggiore incidenza nel Meridione, dove l’imprenditoria è più giovane e meno protetta, in quanto opera in condizioni più sfavorevoli rispetto al Nord. Svolge quindi un puntuale riferimento circa il grave momento che attraversa il cosiddetto "triangolo del Salotto", localizzato tra le province di Bari e Matera: si tratta di una enclave industriale che occupa quasi cinquantamila dipendenti. In questa legislatura, su sua sollecitazione, il Governo ha già finanziato opere stradali indispensabili, prospettando e finalizzando, inoltre, consistenti opere nella legge obbiettivo.
A suo giudizio, tutto ciò non è ancora sufficiente. Infatti a più riprese sono state prospettate le difficoltà di quel particolare settore, affinché si prendesse coscienza del problema e delle sue possibili soluzioni. Il Governo - prosegue l’oratore - ha prontamente risposto, convocando gli operatori presso la Presidenza del Consiglio. In quel contesto territoriale, peraltro, è sua opinione che occorra confermare e incrementare i finanziamenti alle TV locali che sono un veicolo eccellente di incremento della economia, capaci di valorizzare i prodotti delle piccole e medie imprese. Osserva poi che nel decreto sono contenute coerenti norme intese a rafforzare l’azione di contrasto alle contraffazioni. Si domanda, in proposito, se non abbia ragione chi invoca il ricorso a dazi doganali. Sul punto ritiene sia ragionevole porre il problema ma chiarisce che non può essere un solo paese, l'Italia, a mettere in atto i dazi, bensì l’Unione europea, con una serie di misure coordinate, in grado di tutelare le imprese europee. Rilevando come il decreto preveda altresì il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, individuando puntuali forme di semplificazione e coordinamento operativo, evidenzia come la riforma del diritto fallimentare appaia urgente e indifferibile. Con il decreto si tende a dare sicurezza ai rapporti di credito, conferendo più certezza e tutela ai creditori, accelerando altresì le procedure di realizzo. Decisiva per il futuro dell’industria italiana gli appare altresì la previsione degli incentivi per la ricerca. Ricorda poi che il decreto intende colmare il divario tra la ricerca di base e la ricerca applicata, destinando parte del fondo rotativo ad investimenti in ricerca e progetti eseguiti congiuntamente tra imprese e Università. A suo parere, la fusione delle piccole imprese, incentivata dalle disposizioni recate del decreto, potrebbe rappresentare per alcuni settori, tra cui quelli del salotto e del calzaturificio, un vero volano, in quanto le energie applicate e coordinate potranno dar vita a una maggiore spinta alla razionalizzazione della spesa e ad una più coordinata produttività. Tra le altre istanze avanzate, ricorda quella inerente al mercato e al costo del lavoro: puntualmente il decreto prevede il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali. Anche la scelta di revisione del sistema di incentivi gli appare efficace e incontra favore la via scelta dal Governo, poiché occorre dare alle imprese le condizioni migliori per operare. La via del sostegno, rappresentato da una combinazione di capitale a fondo perduto, finanziamento e garanzie, consentirà, a suo giudizio, un'assegnazione più razionale. All’uopo gli sembra notevole lo sforzo di aumentare la platea degli aventi diritto alle agevolazioni. Altro intervento meritorio è riservato al tentativo di convincere gli operatori a convertire l'impresa verso settori emergenti. A tal fine, il testo del decreto prevede ammortizzatori sociali che proteggono i lavoratori nel processo di transizione, al fine di evitare le resistenze corporative; auspica, in proposito, che le organizzazioni sindacali ne comprendano l’importanza e agevolino il processo di trasformazione.
Conclude precisando che il decreto appare dotato di grande valenza positiva e operativa. Si dice peraltro convinto che il sistema Italia non si salverà se il corporativismo autoreferenziale non cesserà, se gli industriali non troveranno in sé la capacità di essere veri imprenditori, se il sistema creditizio non si modernizzerà e trasformerà, dando maggior credito ai progetti di imprese piuttosto che alle garanzie reali e se le organizzazioni sindacali, cesseranno di proteggere i privilegi acquisiti e diffusi, collaborando invece con i Governi a trovare insieme le forme di risparmio che consentano la riduzione del deficit pubblico e il rilancio degli investimenti.
Il senatore DETTORI (Mar-DL-U) sottolinea innanzitutto il profondo disagio in cui vive il Paese di fronte all’evolvere del problema competitività. Tuttavia, egli osserva come non tutte le parti politiche, anche all’interno della stessa maggioranza, abbiano la medesima percezione della gravità in cui versa il sistema Italia. Anche da ciò, a suo giudizio, emerge la nitida impressione che si viaggi a vista, senza perseguire, cioè, coerenti obiettivi e organiche politiche di lungo periodo. A riprova di ciò rileva come il Governo abbia deciso di ricorrere ad una sorta di doppio binario tra Camera e Senato, presentando alle rispettive Commissioni due proposte complementari, ma, almeno in parte, imprescindibilmente legate. A questo elemento di disorganicità si aggiunge la ingente quantità di proposte emendative presentate a firma del relatore e dello stesso Governo. Tutto ciò – prosegue l’oratore – giunge in esito a quattro anni di politiche economiche sbagliate e sfiancanti che hanno determinato l’arretramento del sistema produttivo, l’indebolimento della struttura e della credibilità delle istituzioni di garanzia. Aggiunge poi che in Italia l’abbassamento del reddito pro capite è stato di gran lunga superiore alla media europea; nello stesso periodo il divario di produttività si è accresciuto del 3 per cento, mentre nel 2004 la bilancia commerciale italiana ha registrato il primo disavanzo dopo dodici anni. Rileva quindi come il decreto in esame non paia corrispondere alle esigenze di far fronte ad un deficit competitivo ormai strutturale. Peraltro, la tanto celebrata riduzione della pressione fiscale doveva teoricamente portare ad una ripresa di cui non pare profilarsi alcun segno; in proposito, ricorda come le prime rilevazioni ISTAT trimestrali sui consumi delle famiglie abbiano registrato un’ulteriore flessione nel primo trimestre 2005. Rinnova quindi i propri rilievi critici sul contenuto della ormai nota "Tremonti bis" che ha determinato il progressivo smantellamento del sistema degli incentivi in favore delle imprese. Altrettanto critico è il suo giudizio sui successivi interventi legislativi che hanno mutato entità dei benefici economici e natura degli stessi, perseguendo in modo disorganico tre obiettivi: lo svuotamento dei benefici economici già riconosciuti; l’unificazione di fondi sui quali sono finanziati, a vario titolo, gli incentivi alle imprese; la progressiva sostituzione dei contributi a fondo perduto in prestiti a tasso agevolato. Ne deriva – osserva il senatore – un quadro normativo confuso, l’impropria assimilazione contabile di strumenti normativi diversi e la difficoltà di valutare in concreto il grado di investimento del Governo in ciascuna politica di sostegno alle imprese. È sua opinione, peraltro, che le successive operazioni di congelamento e svuotamento delle risorse finanziarie e di unificazione della sede di finanziamento degli incentivi vadano lette anche come il tentativo, da parte del Governo, di rendere meno misurabile il disimpegno dell’esecutivo nelle politiche di sostegno all’impresa. Ricorda poi come alla politica dei fondi unici il Governo abbia fatto seguire le misure che prevedono tetti di spesa concernenti anche gli incentivi alle imprese. Ripercorre, quindi, il contenuto di alcune misure che tra il 2002 e il 2004 hanno determinato il blocco dei pagamenti a valere sul fondo per gli incentivi alle imprese, con relativa paralisi della legge n. 488 del 1992, che riconosceva l’erogazione di contributi a fondo perduto.
Cita, da ultimo, il ricorso al contenimento di spesa mediante il più volte citato metodo "Gordon Brown", che ha impedito di governare la spesa pubblica in modo mirato e selettivo anche in punto di incentivi alle imprese. Rileva altresì come tre siano stati, ad ora, i fattori che hanno impedito un effettivo rilancio della competitività: il mancato completamento del programma di liberalizzazioni già avviato nelle precedenti legislature; il fallimento delle politiche infrastrutturali affidate alla legge obiettivo; la mancata realizzazione, infine, di una riforma virtuosa del mercato del lavoro come strumento per uno sviluppo equilibrato e duraturo. In questo contesto precisa come il disegno di legge in esame sia gravato delle necessità di comporre le difficoltà interne al Governo, ed è in questo senso che va letta la scelta assai criticabile, di presentare due provvedimenti distinti, presso i due rami del Parlamento, così come quella ragione spiega, a suo giudizio, l’incombere dei numerosi emendamenti governativi o, addirittura, di un maxi-emendamento. Nel merito, il decreto legge in conversione si presenta come una lunga rassegna di micro-discipline, che a suo parere appaiono incoerenti. Peraltro, osserva come l’unico strumento per una lettura d’insieme del provvedimento sia costituito dallo schema degli effetti finanziari delle singole disposizioni sui saldi di finanza pubblica. Sul punto, le ragioni di scetticismo che egli nutre nascono dal fatto che la maggior parte delle disposizioni di spesa è realizzata senza l’immissione di nuove risorse, ma solo attraverso spostamenti da un fondo all’altro del bilancio; inoltre, gli appare inadeguato il ricorso a mezzi di copertura consistenti nel taglio delle risorse della legge n. 488 del 1992, nell’aumento delle accise sulla birra e sui prodotti alcolici e nelle maggiori entrate attese dalla nuova disciplina dei videogiochi. Riservandosi di intervenire con più dovizia di dettagli sulle singole disposizioni dell’articolato, conclude precisando che tali disposizioni di copertura non sono esenti da dubbi di quantificazione. In particolare, le accise sugli alcolici sembrano determinare nella relazione tecnica una aspettativa di aumento di gettito eccessiva, così come, del resto, appaiono sovrastimati i dati sui consumi dei prodotti alcolici.
Circa le misure per Mezzogiorno ed isole, osserva come in quel contesto le misure recate dal decreto non siano adeguate, proprio perché non prevedono nuovi stanziamenti di risorse; infatti, in queste zone del Paese il livello di arretramento ha dato segnali gravi, investendo anche la generale fiducia dei cittadini. Ribadisce quindi il suo proprio convincimento che il Mezzogiorno debba divenire un volano, che non si debba condurre una politica fondata sulla pregiudiziale di una divisione territoriale, e che, infine, esiste anche una questione settentrionale rispetto alla quale necessitano iniziative complementari che conducano ad un’unitaria tendenza virtuosa per l’intera Nazione. Anche per tali ragioni, dichiara di nutrire forti perplessità sull’impianto generale del decreto legge che si intende convertire.
Ha quindi la parola il senatore LEGNINI (DS-U), il quale osserva preliminarmente come il provvedimento in esame sia viziato da evidenti insufficienze e inadeguatezze relative all’incidenza sulla domanda aggregata. Infatti, l’impostazione di fondo del decreto legge in conversione non riserva risorse aggiuntive alle misure di rilancio della competitività, ma appare fondata, viceversa, su un mero trasferimento di fondi non adeguato né alla delicatezza e alla gravità del quadro economico del Paese, né alle stesse aspettative che il provvedimento intenderebbe soddisfare. Ricorda come tre siano i punti cardine del decreto. In primo luogo, la riforma delle procedure concorsuali e dell’azione revocatoria; in secondo luogo, la modifica di alcune discipline contenute nel codice di procedura civile e, in terzo luogo, la riforma del sistema delle libere professioni. Ricorda come su molte di queste tematiche si sia sviluppato negli ultimi mesi un articolato dibattito in varie sedi in entrambi i rami del Parlamento, di cui il decreto sembra tener conto in modo molto limitato. È in questo senso che va inteso, probabilmente, il contenuto delle proposte emendative avanzate dal Governo nelle quali, ad una prima analisi, si rileva il tentativo di recepire alcune delle proposte da più parti avanzate e peraltro sviluppate nel corso dei lavori parlamentari delle competenti Commissioni di Camera e Senato. Specificamente, sul punto delle procedure concorsuali, due sono le misure cardine del decreto: da una parte una modifica della disciplina della revocatoria fallimentare, dall’altra, alcune innovazioni concernenti il concordato preventivo e quello stragiudiziale. In proposito, rileva come si tratti di modifiche assai limitate rispetto ad un più organico progetto di riforma, ampiamente esaminato in seno alla Commissione giustizia del Senato con la fattiva collaborazione di tutti i Gruppi parlamentari. In merito alle misure di intervento sul testo del codice di procedura civile, osserva come si tratti sostanzialmente di mere modifiche al regime di notificazione degli atti, il quale certo va rivisto in base allo sviluppo tecnologico dei mezzi di trasmissione dei dati. Tuttavia, precisa che tali disposizioni rappresentano una parte assai limitata delle urgenti ed organiche modifiche da apportare al sistema del processo civile nel suo complesso, come unanimemente si ritiene. Anche sul tema delle professioni, rileva come l’esigenza di liberalizzazione venga sostanzialmente elusa, mancandosi così l’obiettivo di avvicinare la disciplina italiana al quadro di riferimento dell’Unione europea.
Precisa, tuttavia, che tali considerazioni vanno tenute in considerazione anche con riferimento al merito delle proposte emendative del relatore e del Governo, le quali, comunque, sembrano schiudere le porte al ricorso massiccio alla delega legislativa. In riferimento a tale ipotesi, che ricorre con frequenza nel testo delle proposte emendative del relatore e del Governo, precisa che, al di la dell’abuso della delega legislativa già di per sè criticabile, il trasferimento dell’esercizio della funzione legislativa al Governo è inopportuno proprio poiché il Parlamento è già pervenuto a uno stadio avanzato di esame dei disegni di legge di riforma del Codice di procedura civile e delle procedure concorsuali. È proprio in questa prospettiva – conclude l'oratore – che gli emendamenti presentati dalla sua parte politica intendono proporre un testo di riforma imperniato sui tre snodi cruciali del fallimento, della riforma del Codice di procedura civile e della modifica del regime giuridico delle libere professioni, che recepiscono una larga parte dell'articolato già approfondito dalle Commissioni dei due rami del Parlamento. Tale prospettiva, a suo avviso, dovrebbe indurre la maggioranza sia a rimeditare il contenuto complessivo del provvedimento in esame, che per ora appare ancora inadeguato, sia a prendere in attenta considerazione le proposte di modifica organica provenienti dall’opposizione, in quanto recepiscono conclusioni condivise nelle Commissioni di merito già soffermatesi sull’esame dei singoli provvedimenti.
Non essendovi altri iscritti a parlare in discussione generale, il presidente AZZOLLINI, dichiarata chiusa la discussione generale, ricorda come, nel corso dell’odierna seduta pomeridiana, proseguirà l’esame del disegno di legge di conversione con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo e con l’inizio dell’illustrazione delle proposte emendative.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
BILANCIO (5ª)
MARTEDì 12 aprile 2005
655ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che nella seduta precedente si è conclusa la discussione generale sul provvedimento in titolo, cede la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le rispettive repliche.
Il relatore IZZO (FI) sottolinea come la presentazione del disegno di legge n. 3344 in titolo e dell’altro provvedimento sulla competitività all’esame della Camera dei deputati (Atto Camera 5736), abbia suscitato un vivace e proficuo dibattito sui problemi del rilancio dello sviluppo economico, che attendevano da tempo una risposta. Ovviamente, rileva come le disposizioni dei citati provvedimenti non possono, né hanno la pretesa di, soddisfare tutte le istanze e le esigenze provenienti dal mondo dell’economia e del lavoro; tuttavia proprio il dibattito che si è sviluppato in Commissione sul decreto-legge in conversione, attraverso il confronto tra la maggioranza e l’opposizione, che ha segnalato ulteriori esigenze all’attenzione del Parlamento, come pure l’esame in corso alla Camera sull’altro disegno di legge, hanno evidenziato dei miglioramenti correttivi da apportare al citato disegno di legge n. 3344, che egli stesso ha inteso recepire attraverso alcuni emendamenti.
Segnala, al riguardo, alcune proposte emendative che mirano a potenziare la fiscalità di vantaggio per le aree sottoutilizzate, che raccomanda al Governo di prendere in adeguata considerazione: si tratta, in particolare, di elevare il tetto per gli sgravi fiscali IRAP a favore delle nuove assunzioni dagli attuali 20 mila euro fino a 100 mila euro per le regioni del Mezzogiorno e a 60 mila euro per le altre aree sottoutilizzate. Inoltre, richiama altri emendamenti che intervengono sulla riforma del diritto processuale civile e del diritto fallimentare; in merito a quest’ultimo tema, rileva la necessità di interventi normativi non limitati a specifici aspetti, ma che investano tutta la materia nel suo complesso, in quanto l’attuale normativa risalente al codice civile del 1942, appare ormai superata e non più aderente alle mutate esigenze dell’attività imprenditoriale ed economica. A tal fine, auspica che il Governo accolga l’emendamento da lui presentato, che conferisce delega al Governo per una revisione organica e coerente di tutta la materia, segnalando, tra gli altri aspetti, la necessità che vengano inasprite le sanzioni penali per la bancarotta fraudolenta, così da scoraggiare gli imprenditori scorretti e premiare quelli realmente meritevoli.
Infine, nel rinviare alla replica del rappresentante del Governo e alla fase di esame degli emendamenti per l’eventuale approfondimento di altri aspetti, auspica che il testo in esame possa essere ulteriormente migliorato, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di rilancio dell’economia che lo stesso si prefigge.
Il sottosegretario VEGAS, intervenendo in sede di replica, ringrazia il relatore e tutti gli altri senatori intervenuti nel dibattito per il contributo fornito ai lavori. In merito al provvedimento in esame, evidenzia come lo stesso non miri, come pure qualcuno erroneamente ha sostenuto, a risanare la finanza pubblica, quasi a voler continuare il percorso intrapreso con la legge finanziaria, quanto piuttosto a dare risposta al problema della bassa crescita dell’economia, che da tempo affligge il sistema produttivo. Ricorda, in proposito, come da un decennio a questa parte gli indici sulla produttività italiana, in confronto a quelli degli altri paesi, abbiano registrato un deficit costante, che ultimamente è andato aggravandosi. Ovviamente, sottolinea come il problema del rallentamento dello sviluppo non riguardi solo l’Italia, ma anche gli altri Paesi dell’area dell’euro, che hanno dovuto anch’essi adottare opportuni rimedi correttivi: ad esempio, la Germania ha recuperato una quota di produttività mediante un prolungamento dell’orario di lavoro, ciò che mostra chiaramente come, per conseguire tale obiettivo, possano essere adottate misure alternative a quelle della finanza pubblica. Rileva come un intervento si imponga anche a causa della inattesa riduzione delle esportazioni subita nell’ultimo anno dall’Italia, che ha ulteriormente ridotto il tasso di crescita del PIL rispetto alle previsioni originariamente formulate.
Passando ad illustrare nel merito le disposizioni recate dal decreto legge in conversione, si sofferma in particolare su quelle che intervengono sulla riforma del processo civile, del diritto fallimentare (articolo 2) e dell’assetto della pubblica amministrazione (articolo 3). Ricorda come proprio i vincoli e le inefficienze di carattere legale e amministrativo rappresentino uno dei principali ostacoli, accanto all’elevato livello di imposizione fiscale, che scoraggia molte imprese straniere dall’investire in Italia. Si è pertanto reso necessario, ad avviso del Governo, incidere in maniera forte su tale versante, ad esempio semplificando le procedure amministrative ed eliminando tutte quelle autorizzazioni ed adempimenti, spesso inutilmente burocratici, che si frappongono tra la decisione imprenditoriale di avviare una nuova attività e la sua concreta realizzazione.
Sottolinea poi come tali interventi, pur avendo ampia portata, dispiegano tuttavia i loro effetti in un arco di tempo necessariamente non breve: ad esempio le norme di cui all’articolo 2 del decreto-legge in conversione, sulla riforma del processo civile e del diritto fallimentare, investono profili estremamente complessi, che non possono avere riflessi immediati sul sistema produttivo. In senso analogo, richiama le misure di cui all’articolo 1, in materia doganale e di commercio con l’estero: in risposta ad alcune osservazioni critiche, fa presente che, pur dovendosi in ogni caso sostenere il principio della liberalizzazione degli scambi internazionali, appare comunque doveroso che questi si svolgano in un contesto di leale concorrenza, ciò che giustifica le suddette misure, volte a salvaguardare l’economia nazionale da pratiche di dumping e di contraffazione dei prodotti.
Soffermandosi ancora sulla riforma del diritto fallimentare, evidenzia come il Governo si sia posto il problema se limitarsi ad intervenire su specifici aspetti o se, viceversa, dare luogo ad una revisione complessiva della materia, tenendo conto anche delle proposte normative già elaborate presso il Parlamento. Al riguardo, erano possibili tre soluzioni: la prima, consistente nel limitarsi alle modifiche su alcuni profili più particolari, come proposto nel testo in esame, la seconda, che presupponeva la presentazione di uno specifico disegno di legge, da esaminare con le procedure ordinarie e, infine, la terza, relativa a il conferimento di una delega legislativa al Governo. In merito, evidenzia la preferibilità dell’ultima soluzione, proposta tra l’altro in alcuni emendamenti del relatore, sui quali esprime quindi il proprio apprezzamento, posto che modifiche solo parziali della normativa fallimentare appaiono insufficienti rispetto alle esigenze della moderna attività imprenditoriale, mentre l’adozione di un disegno di legge ordinario, date le procedure parlamentari, potrebbe avere tempi troppo lunghi e dispersivi. Viceversa, la delega legislativa appare la soluzione più razionale, in quanto consentirebbe tempi adeguati per approfondire la materia, garantendo nel contempo il mantenimento di un disegno organico e coerente, come si è sempre fatto in occasione di importanti riforme giuridiche, ad esempio per i vari codici. Riconosce che l’inserimento di una delega nel disegno di legge di conversione in esame potrebbe appesantire ulteriormente un testo già complesso, ma gli aspetti positivi, a suo giudizio, prevalgono nettamente su quelli negativi, considerato che tale opzione consentirebbe di recepire altresì le disposizioni inserite nel disegno di legge n. 5736 in esame alla Camera, nonché eventualmente alcune soluzioni normative già elaborate dal Parlamento in relazione ad altri disegni di legge.
In definitiva, ritiene che il provvedimento in esame possa dare risposta adeguata ai problemi del rilancio dell’economia, attraverso una semplificazione della legislazione e dell’azione amministrativa. Naturalmente, precisa che il passo successivo deve essere quello di continuare nel risanamento dei conti pubblici e nella riduzione della pressione fiscale, per assicurare la disponibilità di risorse aggiuntive necessarie all’ulteriore sviluppo del sistema Paese. In merito, sottolinea come il dibattito sia assolutamente aperto, in quanto occorre valutare se sia preferibile operare la riduzione fiscale mediante interventi sull’imposta sulle persone fisiche (IRE), ovvero concentrandosi sulle attività produttive e quindi sull’IRAP. Probabilmente, mentre in una fase iniziale di domanda calante è stato opportuno concentrare gli sforzi sul sostegno alla domanda, intervenendo quindi mediante sgravi fiscali sui redditi delle persone fisiche, in questa fase si potrebbe incidere con misure a sostegno dell’offerta, riducendo il cuneo fiscale previdenziale. Al riguardo, ricorda come l’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea continui a sostenere l’illegittimità dell’IRAP, che dovrebbe quindi essere soppressa: ma, a parte la necessità di trovare un meccanismo fiscale capace di assicurare un equivalente gettito finanziario, ritiene che una revisione o una abrogazione dell’IRAP debba necessariamente inserirsi nel contesto più generale dell’attuazione del federalismo fiscale, trattandosi di una imposta essenzialmente a base regionale.
Senza entrare nel merito di scelte che dovranno essere esaminate e condotte più opportunamente in altra sede, segnatamente in occasione dell’elaborazione del prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria, auspica comunque che su tali questioni possa aversi un confronto ampio tra tutte le forze politiche.
Richiama poi le misure introdotte dall’articolo 13 del decreto legge in conversione, a favore della previdenza complementare, delle quali ritiene che non sia stato adeguatamente rilevato, nei precedenti interventi (tra i quali cita in particolare quello del senatore Ripamonti), la portata innovativa. L’obiettivo, come è noto, è quello di favorire l’utilizzo delle risorse del trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori, non più vincolate presso le imprese, per avviare forme di previdenza integrativa: si tratta di una scelta obbligata, posto che, a causa dell’andamento demografico e delle dinamiche del mercato del lavoro, nei prossimi decenni i lavoratori che andranno in pensione si troveranno con dei trattamenti previdenziali significativamente ridotti, rispetto alla retribuzione ordinaria. Favorire il decollo dei sistemi di previdenza complementare, oltre a rispondere a questa imprescindibile esigenza sociale, consentirebbe nel contempo l’ingresso di nuovi intermediari finanziari, che darebbero solidità e spessore ai mercati.
Si sofferma quindi sugli incentivi alla ricerca e sviluppo di cui all’articolo 6 e sulla riforma degli incentivi alle imprese di cui all’articolo 8: riconosce che si tratta di provvedimenti sicuramente migliorabili e che, per avere maggiore efficacia, necessiterebbero di più cospicue risorse finanziarie, tuttavia appare significativo che si stia finalmente passando da vecchie forme di incentivazione, basate su contributi a fondo perduto, a sistemi misti in cui, accanto all’intervento pubblico, vi sono anche elementi di cointeressamento delle imprese, posto che non è possibile prescindere, anche in questo settore, da una seria analisi costi-benefici. In questo contesto, in replica all’intervento del senatore Dettori, pur non riconoscendo l’esistenza in Italia di una specifica "questione meridionale" né di una "questione settentrionale", ritiene che non possa comunque negarsi l’esistenza di una situazione di difficoltà per il Mezzogiorno, come per altre aree del Paese, da affrontare con misure ad hoc del tipo della fiscalità di vantaggio, che hanno dato finora buoni risultati a favore dell’occupazione.
Infine, conferma la disponibilità del Governo a valutare emendamenti che possano migliorare e accrescere l’efficacia del provvedimento in esame, con particolare riguardo, come già indicato, per le proposte del relatore recanti deleghe al Governo, che consentirebbero di intervenire in maniera più organica ed efficace su alcune particolari materie. Osserva, tuttavia, che la grande mole degli emendamenti presentati e la ristrettezza dei tempi a disposizione, costituiscono una oggettiva difficoltà per i lavori della Commissione e invita, pertanto, la Commissione stessa a valutare anche il merito delle varie proposte emendative, concentrandosi su quelle che le forze politiche della maggioranza e dell’opposizione indicheranno come più significative, in rapporto alle finalità del provvedimento in titolo. Al riguardo, sottolinea come il disegno di legge in esame non rappresenti una sorta di seconda legge finanziaria, essendo rivolto specificamente a favorire lo sviluppo e il rilancio dell’economia, per cui anche le proposte emendative dovrebbero essere esaminate e soppesate in questa prospettiva.
Il senatore MARINO (Misto-Com), pur apprezzando l’intervento del rappresentante del Governo, precisa con rammarico, che lo stesso non ha fornito adeguate risposte in merito ai sempre più pesanti tagli operati sulle risorse per il Mezzogiorno: richiama in particolare le decurtazioni del fondo per le aree sottoutilizzate, che hanno ormai raggiunto livelli estremamente preoccupanti.
Il senatore MORANDO (DS-U) rileva come molte delle proposte emendative presentate, tra le quali alcune dello stesso Governo e del relatore, esorbitino rispetto alle finalità del decreto. Esprime in particolare perplessità su quegli emendamenti, che contengono deleghe al Governo, alcune di notevole ampiezza, posto che, se non espressamente nel Regolamento del Senato, almeno nella prassi consolidata si tenderebbe ad escludere che, in occasione della conversione di un decreto-legge, possano essere introdotti emendamenti di questo tipo, in particolare se si estendono oltre l'ambito normativo del decreto in conversione, con riferimento sia al disegno di legge di conversione, sia soprattutto al decreto-legge da convertire. Invita quindi il Presidente a svolgere una riflessione sui criteri di ammissibilità degli emendamenti, sottolineando che le decisioni adottate avranno necessariamente influenza anche sul successivo iter del provvedimento in Assemblea.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che gli emendamenti aggiuntivi recanti norme che conferiscono deleghe al Governo, in conformità con numerosi precedenti, sono riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione e saranno comunque esaminati dopo la conclusione dell’esame delle proposte emendative concernenti gli articoli del decreto in conversione. Ritiene pertanto opportuno che si proceda all'illustrazione delle proposte emendative relative all’articolo 1 del decreto, riservandosi di pronunciarsi, dopo un accurato esame, sui profili di ammissibilità di quelle concernenti il disegno di legge di conversione, quando si perverrà all’esame delle stesse. Rende poi noto che gli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo verranno per il momento accantonati, per essere esaminati nelle prossime sedute una volta scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti ad essi riferiti, la cui scadenza è prevista, come già convenuto, per le ore 10 di domani 13 aprile 2005.
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna pomeridiana).
Il senatore Paolo FRANCO (LP) precisa che con la proposta emendativa 1.1 si intende sostituire l’intera disciplina recata dall'art. 1, dal momento che essa rischierebbe di rivelarsi inadeguata a risolvere i problemi di competitività del Paese. Peraltro, la sostituzione di tali norme dovrebbe avvenire in favore di una disciplina volta ad introdurre disposizioni più efficienti contro il dumping economico e sociale. È proprio in quest’ottica che si colloca anche la proposta emendativa 1.2 che intende implementare linee guida di azione più dure per contrastare il dumping connesso all'importazione di prodotti provenienti da fuori l’Unione europea, in particolare dalla Cina. Nel merito, tale ultima proposta emendativa intende impegnare il Governo a sollecitare la Commissione europea affinché essa adotti in un breve termine perentorio misure di dazio a difesa dei comparti tessile, abbigliamento e calzaturiero ed applichi la cosiddetta clausola di salvaguardia di prodotti tessili già prevista dalla normativa comunitaria. La medesima proposta emendativa, inoltre, intende inserire l'obbligo di etichettatura per individuare l'origine dei prodotti.
L'oratore passa quindi ad illustrare l'emendamento aggiuntivo 1.0.3, volto ad istituire l'alto Commissario per la lotta alla contraffazione col compito di implementare la normativa anti-dumping introdotta dagli emendamenti testè illustrati e di svolgere attività di monitoraggio e di coordinamento di vigilanza sull'attività doganale.
Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 1.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) illustra brevemente l'emendamento 1.10 volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 1 rispetto al quale, peraltro, si prospettano dubbi di copertura finanziaria, dal momento che le risorse previste per le iniziative che esso reca dovrebbero scaturire dall’assai dubbio maggior afflusso derivante dal controllo dei videogiochi illegali.
Sull'emendamento 1.20, volto a sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 1 precisa che le norme recate da tali commi, che introducono peraltro una nuova fattispecie incriminatrice, sarebbero certamente di difficile applicazione e non paiono comunque in grado di incidere sullo sviluppo economico del Paese.
Osserva infine che l'emendamento 1.45 intende sopprimere il comma 15 dell'articolo 1, il quale reca disposizioni di dubbia efficacia sull'internazionalizzazione del sistema produttivo. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.
Sull'emendamento 1.12 ha la parola il senatore CICCANTI (UDC), il quale precisa che si tratta di una proposta emendativa volta a superare il testo del comma 6, relativo al limite massimo di intervento della Simest S.p.A., riformulandolo, onde evitare alcune ambiguità interpretative sottolineate peraltro dallo stesso servizio Studi del Senato.
In particolare, i commi 12 e 14 verrebbero ad essere conseguentemente sostituiti con nuove formulazioni sempre relative agli strumenti partecipativi e finanziari non applicabili ai progetti delle imprese che investono all'estero e non prevedono il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca e di sviluppo.
Il relatore IZZO (FI) interviene per illustrare l'emendamento 1.26 con il quale si propone di corredare la pena per la fattispecie incriminatrice prevista all'articolo 1 comma 7 con la confisca amministrativa degli oggetti in commercio.
Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.33 volto ad inserire un comma 9-bis all'articolo 1, col quale si impone, all'atto della presentazione in dogana di beni introdotti in Italia, l'accompagnamento della attestazione di provenienza e di origine con specifica indicazione per ciascuna fase dei processi di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione. La stessa proposta emendativa rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di stabilire le specifiche tecniche di attestazione. In seguito ad un breve intervento del senatore MORANDO (DS-U), che si dice favorevole allo spirito della proposta ma si dichiara cauto circa il suo tenore letterale, il RELATORE manifesta la propria disponibilità a modificare la formulazione dell'emendamento ed auspica che, unitamente con esso, i commissari vogliano prendere in considerazione proposte di simile tenore.
Il senatore CURTO (AN) interviene per illustrare l'emendamento 1.29 volto ad estendere la fattispecie prevista dall'articolo 416-bis del codice penale anche ai reati di contraffazione, quando tale condotta criminosa viene posta in essere da due o più soggetti, in forma comunque organizzata, e tale da alimentare processi distorsivi dell'economia legale, e altri sistemi criminali. In proposito ricorda che una simile disposizione fu introdotta con successo nel campo della lotta al traffico illegale dei tabacchi lavorati esteri.
Il senatore TIRELLI (LP) prende la parola per illustrare l'emendamento 1.48, con il quale intende imporre l'obbligo di comunicazione delle singole operazioni commerciali relative alle sostanze alla base della composizione di stupefacenti. Tale obbligo di comunicazione si applicherebbe - precisa il proponente - sia per le attività di transito delle sostanze sia per le attività di importazione ed esportazione di queste ultime. Osserva conclusivamente come l'obbligo di comunicazione riguardi sostanze già depenalizzate in altri paesi dell'Unione europea.
Il senatore LEGNINI (DS-U) rende noto, anche con riferimento ai rilievi esposti nel suo intervento nel corso della seduta antimeridiana, che il Presidente della Commissione giustizia si è detto concorde con l'ipotesi di accantonare le proposte emendative del Governo e del relatore riferite alla riforma del codice di procedura civile e anche alla disciplina del fallimento, al fine di individuare un insieme di norme condivise dai Gruppi parlamentari che hanno contribuito alla loro redazione nel corso dell'esame in seno alla Commissione giustizia del Senato. Auspica peraltro che tali norme, su cui vi sia accordo, una volta individuate, possano sostituire le proposte emendative del Governo che recano il conferimento di deleghe sulle due materie in questione.
Il presidente AZZOLLINI rileva che, una volta giunto il momento dell'esame delle proposte emendative che recano i conferimenti delle deleghe legislative, le proposte segnalate dal senatore Legnini verranno attentamente prese in considerazione, salvo verificare anche la disponibilità del relatore e del Governo a ritirare i rispettivi emendamenti che vertono sulla medesima materia.
Il senatore MORANDO (DS-U) chiede di acquisire dagli Uffici, e segnatamente dal Servizio del bilancio e dal Servizio studi, della documentazione sui possibili effetti in materia previdenziale degli emendamenti del Governo sull’esercizio delle professioni e la disciplina di albi ed ordini professionali, anche al fine di verificare l’opportunità di prevedere un’apposita clausola di salvaguardia per le implicazioni finanziare, nonché sulla possibilità che le medesime proposte assorbano ambiti professionali non soggetti a legislazione vigente, alla normativa su albi ed ordini professionali, nel qual caso, le suddette misure determinerebbero, a suo avviso, effetti contraddittori con l’obiettivo della semplificazione normativa e dell’apertura dei mercati asseritamente perseguito dal Governo con il provvedimento in esame.
Il presidente AZZOLLINI fa propria la richiesta di documentazione avanzata dal senatore Morando, che si fa carico di rappresentare agli Uffici competenti, e propone, infine, di rinviare il seguito dell’esame.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344
Art. 1.
Franco Paolo
Sopprimere l’articolo 1.
Franco Paolo
Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
«1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad adottare le misure necessarie per contrastare le azioni di dumping economico e sociale collegate alla importazione di prodotti provenienti da Paesi extra-UE, in particolare la Cina.
2. Il Presidente del Consiglio è altresì autorizzato a sollecitare la Commissione Europea affinchè essa adotti entro il 30 giugno 2005 le seguenti misure:
a) istituzione di dazi antidumping sui prodotti del comparto tessile, abbigliamento e calzaturiero, secondo le richieste avanzate da parte italiana;
b) applicazione immediata dello strumento previsto dalla normativa comunitaria "Clausole di speciale salvaguardia per la Cina per prodotti tessili";
c) introduzione dell’obbligo di etichettatura di origine dei prodotti, intendendosi per merce fabbricata in Europa quella che ha subito un processo produttivo realizzato in un Paese dell’Unione Europea in misura non inferiore al 90%.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministro per le attività produttive e sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta con proprio decreto le misure di cui al comma 2, in caso di mancato adempimento da parte della Commissione Europea.
Menardi
Al comma 1 primo periodo, dopo le parole: «e definito» inserire le seguenti: «ferma rimanendo l’esigenza di assicurare controlli mirati alla salvaguardia degli interessi dello Stato regolati da normative di settore,».
Battaglia Antonio
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Non è soggetta a preventiva autorizzazione l’importazione e l’esportazione, all’interno dei paesi membri dell’U.E., delle specialità medicinali derivate dal plasma. Parimenti non è soggetta a preventiva autorizzazione l’esportazione, anche al di fuori dell’U.E, di specialità medicinali costituite da emo o plasma derivati, prodotte in Officine Farmaceutiche site in Italia e regolarmente autorizzate alla commercializzazione nei Paesi destinatari. Non è, infine, soggetta a preventiva autorizzazione l’esportazione di campioni di prodotto finito per uso registrativo, diagnostico e di controllo nell’ambito della partecipazione a gare, anche al di fuori dell’U.E., ovvero per finalità di Controllo di Stato da eseguire a cura di un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali (Officinal Medicines Control Laboratories OMCL).
1-ter. Non è soggetta a preventiva autorizzazione l’importazione di plasma e/o di emocomponenti per finalità di lavorazione industriale per conto di committenti esteri purché accompagnata da idonea documentazione comprovante l’origine del plasma ed i requisiti di qualità e sicurezza richiesti dalla normativa vigente. Parimenti, non è soggetta a preventiva autorizzazione, l’esportazione del prodotto finito ottenuto da detta lavorazione.
1-quater. Non è fatto obbligo di eseguire il test dell’ALT sulle donazioni di plasma da avviare al frazionamento per la produzione di specialità medicinali emoderivate».
Fasolino, Nocco
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «Ai fini del perseguimento dei principi di semplificazione e di coordinamento di cui al comma 1, l’articolo 347 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente: "Con determinazione direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite disposizioni applicative di natura tecnica omogenee con quelle degli altri Paesi dell’Unione europea ed in linea con le esigenze di celerità dei traffici internazionali e dei moderni sistemi di trasmissione telematica dei dati. Fino all’emanazione delle disposizioni di cui al primo periodo continuano ad applicarsi in quanto compatibili le disposizioni regolamentari vigenti"».
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 2.
Nocco, Fasolino
Al comma 2, sostituire le parole: «possono comunque consentire», con le seguenti: «consentono».
Nocco, Fasolino
Al comma 4, sostituire le parole: «strumentali finalizzati», con le seguenti: «strumentali nonché finalizzate».
Franco Paolo
Al comma 4, alla fine, aggiungere il seguente periodo:
«Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le categorie merceologiche maggiormente soggette a contraffazione, al fine di disporre potenziamenti di controllo doganale sulle importazioni da paesi extracomunitari dei beni di consumo appartenenti alle suddette categorie».
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 5.
Il Relatore
Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «ciascun» con la seguente: «ciascuno».
Al comma 12, sostituire le parole: «dell’attività» con le seguenti: «delle attività».
Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «di cui all’articolo 3 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».
Ciccanti
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
«il limite massimo di partecipazione della SIMEST S.p.a., ai sensi della legge 24 aprile 1990 n. 100 e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all’estero delle imprese italiane, dai quali derivino la creazione, l’acquisizione di imprese, joint-ventures o altro che si configurino quali attività aggiuntive a quelle nazionali, accompagnati dall’impegno ai mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.»
Conseguentemente i comma 12 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
«12. Gli strumenti partecipativi e finanziari introdotti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni, dell’articolo 22 comma 5 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 143 e dell’articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all’estero, non prevedono, nel piano dell’investimento, il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca e sviluppo, ove esistenti, delle funzioni direzionali, nonché di una parte sostanziale dell’attività produttiva».
«14. Allo scopo di favorire l’attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l’efficienza nei processi di internazionalizzazione, il limite normativo di intervento della SIMEST S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento del capitale o fondo sociale della società estera nel caso in cui le imprese italiane che investendo all’estero non incorrano nelle condizioni di esclusione ai sensi del comma 12 della presente legge e intendano altresì effettuare in Italia investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata dell’intervento SIMEST. Il presente comma, nonché i precedenti commi 6 e 12 di questo articolo, possono essere oggetto delle linee direttrici di cui al comma 1 dell’articolo 2 delle legge 100 del 1990».
Pontone, Grillotti
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Il limite massimo di partecipazione della Simest Spa, ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all’estero delle impresse italiane, dai quali derivino la creazione, l’acquisizione di imprese, joint-ventures o altro, e che si configurino quali attività aggiuntive a quelle nazionali, accompagnati dall’impegno al mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.
Pontone, Grillotti
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis Il Ministero delle attività produttive promuove, avvalendosi anche della collaborazione della Simest, dell’Istituto nazionale per il commercio estero nonché dell’apposita sezione dell’ente di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 287, corsi di formazione in materia di internazionalizzazione al fine di formare, o riqualificare, quadri aziendali volti ad avviare o sostenere le imprese stesse nei loro processi di internazionalizzazione.
6-ter. Il Ministero delle attività produttive, anche tramite convenzioni da stipulare con le singole Regioni, coordina le diverse attività di formazione in materia di internazionalizzazione realizzate ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
6-quater. L’onere derivante dall’applicazione dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater è pari a 2 milioni di euro per il 2005 e 2 milioni per il 2006.
6-quinquies. Le imprese che procedono all’assunzione del personale formato sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, o dotato di comprovata preparazione del settore dell’internazionalizzazione, beneficiano dell’incentivo fiscale previsto dall’articolo 4-quater del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 11 nonché la riduzione del 50 per cento degli oneri sociali per un periodo pari a ,6 mesi. La riduzione del 50 per cento è elevata ad 80 per cento per le imprese residenti nelle Regioni ricadenti nelle aree dell’obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché nelle aree depresse. Il Ministero delle attività produttive vigila sul rispetto degli impegni assunti dalle imprese al fine di ottenere i benefici di cui al presente articolo.
6-sexies L’onere derivante dall’applicazione del comma 6-quinquies è pari a 4 milioni di euro per l’anno 2005 e di 6 milioni di euro per l’anno 2006.
Pontone, Grillotti
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-ter. Al fine di favorire l’inserimento sui mercati extracomunitari delle PMI in forma associata o aggregata, le spese da sostenere per la realizzazione di studi di fattibilità, di raggruppamenti di imprese, loro consorzi, filiere e distretti a condizioni che gli studi siano, finalizzati ad investimenti all’estero di uso collettivo, promozionali, commerciali o produttivi, sono finanziati fino al 75 per cento dell’importo totale che non può superare 150 000 euro.
6-quater. Qualora Associazioni di categoria, imprese o consorzi, nell’ambito di Accordi di settore stipulati con il Ministero attività produttive, stipulino protocolli per interventi di riqualificazione produttiva con imprese delle Regioni obiettivo 1 e delle aree sottoutilizzate operanti nei settori tessile, calzaturiero e dei relativi accessori, il piano di rnarketing per la commercializzazione nei mercati extracomurlitari delle produzioni riqualificate possono ottenere dal Ministero finanziamenti pari al 75% del totale della spesa del piano approvato.
6-quinquies. L’onere derivante dall’attuazione dei commi 5-ter e 6-quater è pari a 3 milioni di euro per l’esercizio 2005 e 5 milioni per l’esercizio 2006.
6-sexies. Le spese relative alla realizzazione di manifestazioni e di campagne promozionali presso la grande distribuzione promosse dal Ministero delle attività produttive con le Regioni e associazioni di categorie possono usufruire di finanziamenti pari al 50 per cento del totale delle spese promozionali, in aggiunta ai progetti inseriti negli accordi di programma o di settore.
6-septies. Il Ministero delle attività produttive promuove, mediante l’Istituto del commercio estero; la stipula di intese con la Grande Distribuzione Organizzata e al Distribuzione Regionale e Specializzata per l’inserimento nelle linee distributive estere dei prodotti tipici made in Italy.
6-octies. L’onere derivante dai commi 6-sexies e 6-septies è pari a 10 milioni di euro.
D’Amico
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Nel comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) tra i soggetti, anche non residenti, di cui alla lettera a), da un lato, e gli organismi di investimento collettivo del risparmio o forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dall’altro"».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
D’Amico
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Nel comma 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"f) la ritenuta prevista dal comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410"».
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
D’Amico
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Nell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il cornrna 2 sono inseriti i seguenti commi:
"2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema"
"2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta"».
D’amico
Dopo il comma 6, inserire il seguente.
«6-bis. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 198, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già, autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante la disciplina del regirne tribut2.rio delle SICAV, e ll della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi, le parole: "e dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "e dai commi 1 e 6"».
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.
Cortiana
Sopprimere i commi 7 e 8.
Pontone, Grillotti
Al comma 7 dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» aggiungere: «da 100».
Cortiana
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
Pontone, Grillotti
Al comma 7, alla fine del secondo periodo aggiungere i seguenti: «Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa».
Il Governo
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».
Il Relatore
Al comma 7, aggiungere alla fine il seguente periodo: «In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma».
Magnalbò
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. In conformità alle disposizioni della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, le calzature destinate alla vendita al consumatore riportano un’etichetta recante informazioni sui materiali delle principali parti che le compongono: tomaia, rivestimento della tomaia, suola interna e suola esterna. L’etichetta contiene altresì le informazioni relative all’origine dei materiali stessi e alle relative lavorazioni».
Magnalbò
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale o commerciale. L’etichetta o il contrassegno devono fornire informazioni sulla composizione dei materiali, sulla loro origine e sulla loro lavorazione. L’etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti comemrciali d’accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un’ordinazone dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico"».
Curto
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. La fattispecie di cui all’articolo 416-bis del codice penale si estende al reato di contraffazione quando la contraffazione è effettuata da 2 o più soggetti in forma comunque organizzata, si da alimentare non solo processi distorsivi dell’economia legale, ma anche altri sistemi criminali».
Il Governo
Al comma 8, le parole: «e del Ministero degli affari esteri» sono soppresse, e, conseguentemente, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «secondo programmi definiti dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero degli affari esteri».
Nocco, Lauro
Al comma 8, le parole: «e del Ministero degli affari esteri» sono soppresse, e, conseguentemente, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «secondo programmi definiti dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero degli affari esteri».
Pontone, Grillotti
Al comna 8 sopprimere le parole: «e del Ministero degli affari esteri» ed aggiungere a seguire il seguente inciso: «o, nel caso di sanzione applicata da organi di polizia locale, per il 30% all’Ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità predette».
Il Relatore
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all’Unione europea devono essere accompagnati dalla attestazione della provenienza e dell’origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento nonché del responsabile tecnico ed amministrativo di ciascuna fase di produzione, trasformazione, lavorazione, commercializzazione e spedizione fino al confezionamento per l’importazione in Italia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell’attestazione di cui al primo periodo, in maniera tale da assicurare costantemente la tracciabilità della produzione e dell’origine dei beni interessati, nel senso indicato al primo periodo. In caso di beni confezionati separatamente, l’attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all’immissione in commercio in Italia».
Pontone, Grillotti
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. Allo scopo di ottimizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, il sistema dei controlli, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, sulle attività connesse alle esportazioni di beni a duplice uso sottoposte a procedura autorizzativa ai sensi dell’articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è assegnato all’Autorità nazionale di cui al medesimo articolo 2 un contingente integrativo, nel numero massimo di quattro unità di personale, anche comandato, e di esperti.
11-ter. Per le finalità di cui al comma 11-bis, è autorizzata la spesa di 104.000 euro per l’anno 2005 e di 108.000 euro a decorrere dall’anno 2006, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per affluire ad apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale di Roma, intestata all’Autorità nazionale competente.
11-quater. All’onere derivante dall’attuazione della presente norma, pari a 104.000 euro per l’anno 2005 e a 108.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si prowede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, all’uopo parzialmente utilizzando l’apposito accantonamento della voce «Ministero degli affari esteri».
Pontone, Grillotti
Sostituire il comma 12 con il seguente:
«12. Gli strumenti partecipativi e finanziari introdotti ai sensi della legge 244 aprile 1990, n. 100, dell’articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e dell’articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all’estero, non prevedono, nel piano dell’investimento, il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, ove esistenti, delle funzioni direzionali, nonchè di una parte sostanziale dell’attività produttiva».
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Sostituire il comma 12 con il seguente:
«12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100. del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 273, si applicano esclusivamente alle imprese che investendo all’estero, mantengono sul territorio nazionale le attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale e che nei paesi di stabilimento delle attività produttive rispettino le convenzioni e le norme internazionali sui diritti fondamentali dei lavoratori, relative alla stipula di regolari contratti di lavoro, alle prestazioni previdenzali e alla sicurezza sui luoghi di lavoro».
Franco Paolo
Al comma 12, sostituire le parole: «della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273» con le seguenti: «di legge». Dopo la parola: «produttive», aggiungere «producano sul territorio nazionale una diminuzione dei posti di lavoro».
Franco Paolo
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis: 1. La garanzia del fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è concessa a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi, senza oneri per le medesime imprese. La garanzia può coprire fino all’80% delle operazioni finanziarie relative alle imprese, operanti sull’intero territorio nazionale, che versino in condizioni di momentanea difficoltà economica e finanziaria e che abbiano predisposto un piano di ristrutturazione aziendale con investimenti finaiizzati all’innovazione di processi o di prodotti o di imprese che realizzino prograrnmi industriali nell’ambito di siti dismessi.
2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono fissate dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo e quantificati in 150 milioni di euro, si provvede per l’anno 2005 quanto a 128 milioni di euro, medlante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennnale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero; quanto a 22 milioni di euro si provvede per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 52, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – fondi investimenti – fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8. fondo investimenti – inceritivi olle imprese – cap.7420/p)».
Pontone, Grillotti
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
«13-bis. Sono inoltre esenti da imposta gli investimenti effettuati dalle imprese di cui al comma 13 nel biennio decorrente dall’entrata in vigore della presente legge e riferiti alla realizzazione delle operazioni di rilocalizzazione. L’ammontare soggetto all’esenzione comprende il costo di produzione delle immobilizzazioni materiali costituire dal terreno, dai fabbricati e dalle nuove attrezzature nonché dei brevetti. Tali investimenti devono essere eseguiti e risultare iscritti nelle scritture contabili dell’impresa beneficiaria nel periodo di realizzazione dell’operazione di rilocalizzazione».
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
14-bis – (Reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori universitari). Al fine d mantenere elevata la qualità del sistema universitario nazionale, della ricerca e della didattica, a valere su apposito fondo istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le Università programmano un piano pluriennale di reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori, tenuto conto delle esigenze didattiche e di ricerca, anche in attuazione del decreto ministeriale n. 509 del 1999.
14-ter. L’articolo 4 del decreto-legge n. 269 del 2003 è abrogato e la corrispondente riduzione di spesa va a costituire il fondo di cui al precedente comma per gli anni 2005, 2006 e 2007.
14-quater. Il fondo viene ripartito tra le Università con decreto del Ministero dell’IUR, sentito il CUN, in base alle esigenze didattiche e di ricerca di ciascuna.
14-quinques. Il Fondo di Finanziamento Ordinario di ciascuna università verrà incrementato nei limiti delle risorse di cui al comma 2 di una quota parte pari alla retribuzione lorda di un ricercatore non confermato, all’atto della presa di servizio di ciascun ricercatore assunto in forza del piano di cui al comma 14-bis, nei limiti della quota di fondo destinata a ciascun ateneo».
Pontone, Grillotti
Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
14-bis. Allo scopo di favorire l’attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne la competitività nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest SpA ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100 possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.
14-ter. Le Università, i Parchi tecno-scientifici, Istituti di Ricerca che presentino progetti congiunti con piccole e medie irnprese, comprese quelle artigiane, per l’implementazione dl brevetti, ingegnerizzazione di prodotti, creazione di start up o joint-venture, possono ottenere il finanziamento del 75 per cento dell’importo delle spese necessarie per la realizzazione dei relativi studi di fattibilità il cui ammontare non può essere superiore a 200.000 euro. Qualora i progetti riguardino imprese delle Regioni obiettivo 1 o delle aree sotto-utilizzate la percentuale è elevata all’85 per cento. L’onere derivante dall’attuazione del presente comma è pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2005 e 5 milioni per il 2006».
Pontone, Grillotti
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. Allo scopo di favorire l’attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane migliorarnee l’efficienza nei processi di internazionalizzazione, il limite normativo di intervento della Simest SpA, come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese che investendo all’estero in impianti produttivi non incorrano nelle condizioni di esclusione ai sensi del comma 12 e intendano altresi effettuare in Italia investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata dell’intervento Simest».
Pontone, Grillotti
Dopo il comma 14 aggiuniungere i seguenti:
«14-bis. Le piccole e medie imprese, i singoli inventori indipendenti, le persone fisiche e gli enti non aventi scopo di lucro beneficiano della riduzione del 50% delle tasse previste al titolo IV "proprietà industriale ed intellettuale" della tariffa delle tasse sulla concessioni governative annessa al decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 1995, con esclusione delle tasse di concessione governativa relative ai marchi, qualora non concedano licenze o cedano, a qualsiasi titolo per anni dalla domanda di brevetto, i diritti di proprietà industriale od intellettuale a soggetti diversi dalle piccole e medie imprese. La violazione del predetto obbligo comporta il versamento all’Ufficio italiano dei brevetti e marchi di una somma pari a tre volte la riduzione fiscale usufruita.
14-ter. Ai fini della registrazione e protezione di marchi e brevetti industriali all’estero, i soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del supporto degli uffici di assistenza legale, costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
Pontone, Grillotti
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. Le previsioni di cui al comma 347 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 sono estese ai costi sostenuti per il personale addetto alle mansioni di ricerca ed innovazione per lo siluppo di nuovi prodotti e processi nelle aziende manifatturiere».
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 15.
1.46
Caddeo, Pasquini, Chiusoli, Maconi
Sopprimere il comma 15.
Nocco, Lauro
Dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:
«16. Allo scopo di ottimizzare, ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, il sistema dei controlli, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, sulle attività connesse alle esportazioni di beni a duplice uso sottoposte a procedura autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto legislativo, è assegnato al Ministero delle attività produttive, Dipartimento per l’internazionalizzazione, un contingente integrativo, nel numero massimo di quattro unità di personale, anche comandato, e di esperti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
17. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 104.000 euro per l’anno 2005, e, a 108.000 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3 e 10 commi 2, 3 e 4».
Tirelli
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. Il comma 7 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258 è sostituito dal seguente:
"7. Gli operatori hanno l’obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno sentiti i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive . Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito delle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I ed agli operatori che svolgono attività di esportazione delle sostanze classificate nella categoria 3 dell’allegato I."».
Nocco
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. In relazione ai prodotti e materiali da costruzione e con particolare attenzione a quelli per uso strutturale destinati alle zone sismiche, anche in vista dell’attuazione della direttiva 89/106/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, la Pubblica amministrazione, promuoverà attraverso le Regioni, Camere di commercio industria ed Artigianato procedure di controllo ai sensi della legge 273 del 2002 e DPCM 18 febbraio 2005 relativo a misure di controllo della destinazione d’uso di materie prime e semilavorati ed azioni volte al riconoscimento di certificazioni e marchi volontari di prodotto».
Franco Paolo
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Il Governo è autorizzato a sollecitare la Commissione europea affinché essa renda operative al più presto, e comunque non oltre il 30 giugno, le linee guida per l’attivazione delle «clausole speciali di salvaguardia per la Cina per i prodotti tessili».
Franco Paolo
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Il Governo è autorizzato a sollecitare la Commissione europea affinché essa ponga in atto entro la fine del 2005 misure di salvaguardia ed anti-dumping a tutela dei comparti produttivi tessili, dell’abbigliamento e calzaturieri».
BILANCIO (5ª)
MERCOLEDì 13 aprile 2005
656ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nell’ultima seduta sono stati illustrati gli emendamenti riferiti all’articolo 1. Propone di procedere all’illustrazione delle proposte emendative recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1.
Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.
Il senatore LEGNINI (DS-U) interviene incidentalmente per far presente che in Commissione giustizia è stata elaborata una proposta da parte di tutti i Gruppi di maggioranza e di opposizione concernente alcune modifiche al codice di procedura civile e che potrebbe trovare un’idonea collocazione all’interno delle norme del decreto in esame.
Il senatore MORANDO (DS-U) suggerisce che la Commissione giustizia indichi esplicitamente tale proposta nell’ambito del prescritto parere da rendere alla Commissione bilancio sul decreto-legge in titolo. In tal modo, si potrebbe concentrare il dibattito rendendo più proficui i lavori della Commissione bilancio.
Il ministro CASTELLI fa presente che il Governo ha già presentato una proposta emendativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge contenente una delega per introdurre modifiche al codice di procedura civile. Ritiene, quindi, che potranno essere valutate nel merito proposte volte ad emendare il testo della proposta governativa, ferma restando la preferenza del Governo di procedere attraverso la delega.
Il senatore LEGNINI (DS-U) fa presente che la delega richiesta dal Governo interviene sul processo di cognizione civile, al fine di estendere ad esso la disciplina e i principi del rito societario, individuando soluzioni alternative rispetto alla soluzione discussa in Commissione giustizia e sulla quale vi è il consenso di tutti gli schieramenti politici. Peraltro nella Commissione giustizia è emerso un ampio consenso su proposte volte ad introdurre specifiche modifiche alle norme del processo civile, che sono direttamente cogenti.
Il presidente AZZOLLINI invita la Commissione a procedere all’illustrazione degli emendamenti secondo gli orientamenti già concordati, mentre sulla parte connessa alle proposte di modifica del codice di procedura civile, relative pertanto all’articolo 2 del decreto-legge e agli emendamenti del Governo che vertono sulla medesima materia, auspica che vengano formalizzate specifiche proposte emendative che verranno ovviamente valutate con la massima attenzione dalla Commissione bilancio.
Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1 (allegati al presente resoconto).
Il senatore MORANDO (DS-U), dopo aver chiesto di aggiungere la propria firma alla proposta 1.0.6, la illustra sottolineando che essa contiene un’idea ritenuta promettente per un’efficace tutela del made in Italy. Si tratta della costituzione di società di servizi dei sistemi produttivi locali diffuse sul territorio nazionale, ovvero di società che possano fornire un supporto efficace e diffuso alle imprese, contro la contraffazione dei prodotti nazionali. Le richieste che provengono dal mondo produttivo sono infatti quelle di promuovere il made in Italy ed effettuare una sorveglianza attenta dei mercati contro la contraffazione che non sia delegata ad una struttura centrale e di grandi dimensioni, bensì a soggetti decentrati e più snelli, in grado di rispondere tempestivamente alle richieste delle imprese. Il modello organizzativo proposto dall’emendamento risulta, a suo avviso, originale e di elevato interesse.
Il senatore FERRARA (FI) illustra la proposta 1.0.9 rilevando che essa è volta ad apportare una correzione rispetto alla formulazione originariamente errata del comma 262 dell’articolo 1 della legge finanziaria per l’anno 2005.
Dopo che il sottosegretario VEGAS si è riservato di illustrare le proposte 1.0.11 e 1.0.12 del Governo nel prosieguo dei lavori, interviene il senatore PIZZINATO (DS-U) per sottolineare, a proposito dell’emendamento 1.0.11, che sarebbe più opportuno modificare il decreto legislativo attuativo della cosiddetta legge Biagi attraverso ulteriori decreti delegati correttivi, così come previsto dalla legge delega stessa.
Tutti i restanti emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1 sono dati per illustrati.
Il PRESIDENTE, stante l’imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344
Nocco
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«1. Per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque successivi, la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 73, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fioristici, impiegata nell’investimento in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell’esercizio stesso in cui si chiede l’agevolazione e nei tre successivi, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP.
2. L’agevolazione compete fino alla concorrenza degli investimenti previsti nel precedente comma.
3. L’agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l’aliquota massima, dev’essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l’indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento. Alla dichiarazione dev’essere unito un progetto di massima degli investimenti.
4. Per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti a l’acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L’investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura».
Lauro
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
1. In attuazione del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, è stanziata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la somma di 12 milioni di euro per il completamento degli interventi di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, autorizzati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1º febbraio 2001.
2. La concessione dei contributi di cui all’articolo 3 della legge n. 88 del 2001, limitata a due semestralità per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, è consentita, per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, ad imprese che abbiano presentato istanza entro il 3 maggio 2002 ed è disposta tenuto conto del massimo grado di avanzamento desumibile dalle rilevazioni, nell’anno 2003, degli organismi di classificazione preposti al controllo tecnico sulle costruzioni navali. Nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di avanzamento, sono assistite con precedenza, nell’ordine:
– le iniziative che assicurino i più elevati standard di sicurezza e di tutela dell’ambiente marino, con precedenza in tale ambito per le navi cisterna a basso impatto ambientale;
– le iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali.
3. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti già previsti dall’articolo 4, comma 209, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
Franco Paolo, Lauro
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
1. È istituito l’alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione;
c) coordinamento sulla vigilia dell’attività doganale.
2. L’alto Commissario di cui al comma 1, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro delle attività produttive.
3. L’alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definite le modalità di composizione e di funzionamento dell’Alto Commissario.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante il fondo di cui all’articolo 4, comma 61, legge 24 dicembre 2003 n. 350.
6. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
(Costituzione delle Agenzie per l’internazionalizzazione delle imprese)
1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l’azione svolta dai soggetti operanti all’estero per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la creazione di reti transnazionali soprattutto nel campo della piccola e media impresa e per la promozione dell’offerta delle aziende contoterziste, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono la costituzione di agenzie per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, le cui sedi sono notificate alle autorità locali conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. L’attività delle agenzie è svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
2. Alle agenzie di cui al comma 1 partecipano gli uffici dell’Istituto nazionale per il commercio estero e dell’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e possono aderirvi le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, i distretti industriali oltre che gli istituti di credito e i consorzi di garanzia fidi, le camere di commercio italiane all’estero ed enti nazionali e regionali operanti in loco.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti di cui al comma 2, sono definite le modalità operative, di costituzione e di organizzazione, delle agenzie di cui al presente articolo e i requisiti per l’individuazione dei soggetti di cui al comma 4.
4 I responsabili delle agenzie di cui al comma 1, una volta individuati con il regolamento di cui al comma 3, sono inseriti nell’organico della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell’articolo 168 dei decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati dal Ministro delle attività produttive d’intesa con i soggetti partecipanti ad ogni singolo sportello. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383».
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
(Accordi di settore e di filiera in tema di internazionalizzazione)
1. Il Ministero delle attività produttive d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di accordi di programma con le regioni, sentito l’Istituto italiano per il commercio estero, con le modalità previste dagli accordi di programma sottoscritti dai medesimi Ministeri con Unioncamere ed Assocamerestero, promuove ulteriori interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono avviati d’intesa con le regioni interessate e tengono conto degli accordi di settore e di filiera con le categorie economiche oltre che delle opportune forme di raccordo con le camere di commercio e con le camere di commercio italiane all’estero.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’abrogazione dell’articolo 13 e dell’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Morando
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
(Tutela del Made in Italy e norme anticontraffazione)
1. È istituito il marchio del «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.
2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzaziorli sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all’utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.
3. È altresì istituito il marchio full made in Italy per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.
4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l’effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L’utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.
5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttlvi locali, possono gestire i marchi del «prodotto italiano di qualità» e full made in Italy e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alie attività di promozione del marchio. Il credito d’imposta puo essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Societa di servizi.
6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre l991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio l999, n. 140.
7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.
8. Al fine garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un’adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l’obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese oi origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.
9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.
10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l’obbligo di etichettatura.
11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fomire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.
12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine «prodotto italiano di qualità» e full made in Italy è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l’indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «imitazione» e simili.
13. La protezione è altresì garantita contro l’utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l’uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.
14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l’uso decettivo sui prodotti di: a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti; b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.
15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualita o del marchio full made in Italy, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.
16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:
a) che sia disposta l’inibitoria ai sensi dell’articolo 63 del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto compatibile.
17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 35%. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all’articolo 2359 del codice civile».
Conseguentemente, dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
(Aliquote relative alle rendite di capitale)
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
Girfatti, Nocco
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
All’articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale"».
Girfatti, Nocco
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
La prima parte del comma 1 dell’articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituita dalla seguente: "Il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), derivante dall’utilizzo delle navi indicate nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50% di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un’opzione in tal senso all’Agenzia delle entrate entro tre mesi dall’inizio del periodo d’imposta a partite dal quale intende fruire con le modalità di cui al decreto previsto dall’articolo 161».
Ferrara, Nocco
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
All’articolo 1, primo periodo del comma 262, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, sostituire la cifra: 22 milioni di euro" con: "36 milioni di euro" e successivamente la cifra: "36 milioni di euro" con: "22 milioni di euro"».
Piccioni, Nocco
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
All’articolo 1, comma 24 della legge 30 dicembre 2004 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria per il 2005), si aggiunga la seguente lettera:
"g) spese per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, di cui all’articolo 21 della legge n. 166 del 2002"».
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Governo
Dopo l’articolo 1, è aggiunto il seguente:
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, il comma 6 è soppresso;
b) all’articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente:
"2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati";
c) all’articolo 59, il comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all’articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contatti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";
d) all’articolo 70, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"e-bis) dell’impresa familiare di cui all’articlo 230-bis del codice civile, limitamente al commercio, al turismo e ai servizi";
e) all’articolo 70, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Le attività lavoratovie di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un anno solare.
3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro";
f) all’articolo 72, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. Fermo restando quando disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all’INPS, alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortunti all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono e trattiene l’importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
4-bis. Con riferimento all’impresa familiare di cui all’articolo 70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato";
g) all’articolo 72, comma 5, la parola: "metropolitane" è soppressa.
Il Governo
Dopo l’articolo 1, è aggiunto il seguente:
(Quote massime di lavoratori stranieri
per esigenze di carattere stagionale)
1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 3, comma 4, e s. m., da immettere nel territorio dello Stato del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell’agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell’anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti già adottati».
BILANCIO (5ª)
MERCOLEDì 13 aprile 2005
657ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa l’illustrazione (ad eccezione delle proposte 1.0.11 e 1.0.12 per le quali il Governo si è riservato di procedere all’illustrazione nella presente seduta) degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta antimeridiana).
Per il prosieguo, propone di concentrare i lavori prevalentemente nelle giornate di giovedì prossimo e nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana, ferma restando, ove fosse necessario, la possibilità di continuare i lavori anche nella giornata di venerdì prossimo.
Conviene la Commissione.
Il sottosegretario VEGAS illustra la proposta 1.0.11 rilevando che essa introduce necessarie modifiche alla cosiddetta legge Biagi conseguenti ad alcune difficoltà emerse in fase attuativa. Tali modifiche riguardano l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, il lavoro intermittente, la categoria di inquadramento del lavoratore in caso di "rapporto di inserimento", i limiti entro i quali determinate attività lavorative possono essere ricomprese nel lavoro accessorio e, sempre in tema di lavoro accessorio, l’estensione a qualsiasi area del Paese della fase di sperimentazione, finora riservata alle sole aree metropolitane. Dà infine per illustrata la proposta 1.0.12 concernente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato.
Il senatore PIZZINATO (DS-U) ribadisce, in merito alla proposta 1.0.11, che la sede per apportare modifiche dovrebbe essere un decreto delegato correttivo, in ossequio alla legge delega, anche perché altrimenti si rischia di vanificare i criteri direttivi della delega stessa.
Il presidente AZZOLLINI, in replica al senatore Pizzinato, fa presente che la questione sollevata concerne profili che prescindono, tuttavia, dal merito delle norme esaminate.
Si passa ai pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 1 e su quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 1.
Il relatore IZZO (FI) esprime parere favorevole sulle proposte 1.7, 1.11, 1.25, 1.26 e 1.0.9, richiedendo l’accantonamento delle proposte 1.5, 1.8, 1.12, 1.30 (identica alla proposta 1.31), 1.33 e 1.49. Si rimette al Governo sulle proposte 1.0.7 e 1.0.8 ed esprime, infine, parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all’articolo 1 e a quelle recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo. Il parere contrario sulla proposta 1.0.6 è motivato dai profili di copertura, ma gli aspetti più qualificanti della proposta potranno trovare un pronto accoglimento nell’ambito di altri emendamenti sulla rintracciabilità del prodotto che saranno esaminati nel prosieguo dei lavori. Invita, infine, il proponente a ritirare l’emendamento 1.0.1 in quanto un’analoga proposta emendativa, provvista della copertura finanziaria, è stata presentata dopo l’articolo 10.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti governativi ed esprime parere conforme al relatore sui restanti emendamenti. Sulle proposte in merito alle quali il relatore si è rimesso all’avviso del Governo, dichiara di proporre l’accantonamento dell’emendamento 1.0.7 ed esprime avviso contrario sulla proposta 1.0.8. Infine, in merito alla proposta 1.8, della quale il relatore ha chiesto l’accantonamento, ritiene che, ove la Commissione fosse d’accordo, si potrebbe anche procedere alla votazione, stante il parere favorevole del Governo.
Il senatore MORANDO (DS-U), alla luce del tenore dell’emendamento 1.25 e del parere espresso dal relatore, solleva alcune perplessità sull’intero contenuto del comma 7, che appare suscettibile di ridurre l’operatività di alcune tipologia di imprese.
Il senatore NOCCO (FI) ritira l’emendamento 1.0.1.
Si passa alle dichiarazioni di voto sull’emendamento 1.1.
Interviene in dichiarazione di voto sulle proposte 1.1 e 1.2 il senatore Paolo FRANCO (LP) rilevando che sarebbe stata preferibile una maggiore attenzione su alcune proposte presentate dalla propria parte politica, segnatamente sugli emendamenti 1.38 e 1.0.3, in merito ai quali il relatore ha espresso parere contrario. In assenza di una univoca posizione sulle questioni concernenti la protezione dei prodotti italiani, ritiene che il proprio Gruppo parlamentare si possa ritenere libero di garantire o meno il supporto al resto della maggioranza sugli emendamenti che saranno di volta in volta esaminati e riferiti agli articoli successivi, inclusi quelli del relatore.
Il senatore MORANDO (DS-U), preso atto della dichiarazione testé svolta dal senatore Paolo Franco, fa presente che è intervenuto un fatto politico di estrema rilevanza sul quale è necessario che avvenga, all’interno delle componenti della maggioranza, un chiarimento politico sulle scelte di fondo concernenti il rapporto tra economia nazionale e le economie degli altri paesi, nonché sull’atteggiamento delle suddette forze politiche rispetto al provvedimento in esame. Auspica che venga tempestivamente fornito un chiarimento anche all’opposizione su temi di tale rilevanza per il Paese.
Il senatore TAROLLI (UDC), intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta 1.2, dichiara di condividere l’esigenza di sollecitare nell’ambito dell’Unione europea un confronto volto ad individuare misure di contrasto alle azioni di dumping economico e sociale connesse alle importazioni di prodotti provenienti da Paesi che non fanno parte dell’Unione europea. Ritiene, tuttavia, che un ordine del giorno, volto a recepire il contenuto dell’emendamento in questione, sarebbe lo strumento più efficace per conseguire l’obiettivo testé indicato e preannuncia il proprio voto favorevole ad un’eventuale iniziativa che il senatore Paolo Franco intenderà assumere in tal senso.
Il senatore NOCCO (FI)condivide la proposta del senatore Tarolli che tiene conto dell’esigenza di sollevare in ambito europeo un dibattito su tale questione di estrema attualità e rilevanza.
Il senatore CURTO (AN) esprime anch’egli la preferenza per un ordine del giorno ovvero un emendamento che si richiami al contenuto della proposta 1.2 a condizione che in esso non venga riportata la lettera a) del comma 2 e che venga altresì eliminato il riferimento specifico alla Cina, posto che le problematiche relative al dumping economico e sociale possono riguardare anche altri paesi e che, pertanto, le misure di contrasto dovrebbero avere portata generale.
Il relatore IZZO (FI) ritiene che il senatore Morando si sia spinto al di là dello spirito dell’intervento del senatore Paolo Franco, il quale non ha messo in discussione il provvedimento né il vincolo di maggioranza, bensì ha espresso alcune riserve su una parte del decreto stesso. Per quanto concerne le altre proposte richiamate dal senatore Paolo Franco, fra le quali figurano gli emendamenti 1.37 e 1.38, volti rispettivamente ad escludere qualsiasi beneficio ed agevolazione prevista da norme di legge per le imprese che investendo all’estero non garantiscano nel territorio nazionale il mantenimento dei posti di lavoro, e a condizionare il ricorso al fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale SpA alle piccole e medie imprese alla presentazione di un piano di ristrutturazione aziendale, ribadisce il proprio avviso contrario in quanto ritiene che esse risultino di difficile applicazione e che debbano trovare soluzione in un altro contesto.
Il senatore CADDEO (DS-U) rileva la palese contraddizione tra il parere espresso dal Governo in ordine agli emendamenti riferiti all’articolo 1 e la posizione manifestata dal senatore Franco, a nome del Gruppo della Lega Nord, su quelle proposte nonché su altre riferite ai successivi articoli. Poiché, a suo giudizio, l’intervento del relatore non è riuscito a trovare una sintesi tra le varie posizioni, ritiene che sul provvedimento in esame si vada delineando una netta spaccatura all’interno della maggioranza, rendendo incerte e confuse le conclusioni del dibattito.
Il senatore FERRARA (FI), intervenendo anch’egli in merito all’emendamento 1.2, evidenzia come lo stesso contenga una parte immediatamente dispositiva nel comma 1 ed una programmatica di impegno al Governo nel comma 2. Al fine di agevolare una possibile mediazione tra le varie posizioni emerse nel dibattito, si associa quindi alla proposta del senatore Tarolli di sopprimere dall’emendamento la parte di impegno al Governo, trasformandola in un ordine del giorno, proponendo invece di lasciare il dispositivo del comma 1, a cui andrebbe riferito anche il richiamo di cui all’attuale comma 3.
Il senatore Paolo FRANCO (LP), a chiarimento del suo precedente intervento in dichiarazione di voto, ribadisce di aver preso atto del parere negativo espresso dal relatore e dal Governo sull’emendamento 1.2 e sugli altri da lui presentati che intervengono in materia di dazi doganali contro il dumping, parere di cui dichiara di comprendere comunque le motivazioni, pur non condividendole, in quanto si tratta di questioni di notevole complessità e rilievo politico sulle quali sono possibili valutazioni divergenti. Viceversa, esprime la propria perplessità sul parere negativo formulato anche in ordine agli altri emendamenti di cui è proponente, fra cui in particolare le proposte 1.38 e 1.0.3, che intervengono su altra materia, peraltro di rilievo meno problematico dei precedenti, e sulla quale avrebbe invece auspicato maggiore sintonia. Conferma poi, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sugli emendamenti del relatore riferiti all’articolo 1 e su quelli recanti articoli aggiuntivi, dei quali condivide le finalità, mentre si dichiara perplesso in ordine ad altre proposte del relatore presentate sui successivi articoli del provvedimento in esame, riservandosi di valutarli caso per caso, anche in maniera autonoma dall’orientamento del resto della maggioranza. Precisa infine che tale valutazione non concerne necessariamente gli emendamenti presentati dal Governo, sui quali si riserva di intervenire successivamente nel prosieguo dei lavori.
Il presidente AZZOLLINI, nel prendere atto delle posizioni espresse dal dibattito, rileva che in seno alle forze politiche di maggioranza sono emerse chiaramente valutazioni divergenti in merito ad alcuni emendamenti presentati dal relatore, sui quali invece dovrebbe normalmente registrarsi un orientamento comune. Poiché tale situazione potrebbe evidentemente incidere sull’iter dei lavori, compromettendo la possibilità di elaborare in tempi rapidi un testo condiviso sul quale riferire all’Assemblea, ritiene opportuno un chiarimento politico tra le forze di maggioranza rappresentate in Commissione bilancio, per cui propone di sospendere i lavori auspicando che alla ripresa degli stessi le opportune consultazioni intervenute fra i Gruppi della maggioranza consentano di proseguire l’esame con adeguata efficacia.
Propone pertanto di rinviare il seguito dell’esame alla successiva seduta.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene, pertanto, rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
BILANCIO (5ª)
MERCOLEDì 13 aprile 2005
658ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta è emersa la necessità di un chiarimento da parte delle forze politiche di maggioranza, in relazione ad alcune diverse valutazioni sugli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo della Lega Padana all’articolo 1, che propongono tra l’altro azioni di lotta al dumping e alla contraffazione dei prodotti mediante ricorso ai dazi all’importazione.
Il senatore Paolo FRANCO (LP), a nome della propria parte politica, sottolinea come il dibattito fin qui condotto, nonché il confronto nell’ambito delle forze di maggioranza, abbia confermato un intento comune sulla necessità di tutelare in maniera più efficace i prodotti nazionali dalla concorrenza sleale delle importazioni dall’estero, attuata mediante il dumping e la contraffazione dei prodotti, rilevando che, sebbene sui mezzi da adottare possano esservi diverse valutazioni, tale obiettivo è di per sé chiaramente condiviso sia dalla maggioranza che dall’opposizione. Di conseguenza, alla luce anche della disponibilità manifestata dal Governo a valutare soluzioni alternative rispetto a quelle proposte dal testo in esame, che possano migliorare l’efficacia della tutela delle produzioni nazionali, pur riservandosi di valutare ulteriori iniziative per l’esame in Assemblea, dichiara di ritirare gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.9, 1.37, 1.50 e 1.51, di cui è proponente, che intervengono sulla suddetta materia.
Chiede invece l’accantonamento delle proposte 1.38 e 1.0.3, onde consentire una migliore valutazione. Al riguardo, ricorda che l’emendamento 1.38 interviene al fine di potenziare le garanzie del fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996, a favore dei finanziamenti per le piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi, così rispondendo ad un’esigenza particolarmente sentita da molte realtà imprenditoriali del Paese. Per quanto concerne l’emendamento 1.0.3, precisa che esso istituisce l’Alto commissario per la lotta alla contraffazione, come ulteriore misura a tutela delle produzioni nazionali contro le pratiche di concorrenza sleale di origine straniera.
Il relatore IZZO (FI) prende atto con soddisfazione della posizione assunta dal senatore Paolo Franco a nome del proprio Gruppo politico, rilevando come la stessa consenta di superare alcune incomprensioni emerse in precedenza e agevoli oggettivamente il prosieguo dei lavori. In merito agli emendamenti 1.38 e 1.0.3 richiamati dal senatore Paolo Franco, si dichiara favorevole alla proposta di accantonamento testé avanzata, evidenziando peraltro che il proprio parere contrario sull’emendamento 1.0.3 era motivato dal fatto che lo stesso istituisce un organo (l’Alto commissario per la lotta alla contraffazione) che ricalca sostanzialmente il Comitato nazionale anticontraffazione istituito con l’articolo 4, comma 72, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004). Ciò nonostante, ritiene che su tali materie possa raggiungersi senz’altro un’intesa sulle proposte normativa da adottare.
Il senatore MORANDO (DS-U), sottolinea l’importanza politica delle dichiarazioni testé rese dal senatore Paolo Franco, in quanto le stesse sembrano indicare un mutamento di rotta da parte della Lega Padana, in merito alle iniziative da adottare per tutelare il "made in Italy" dalla concorrenza sleale di alcuni paesi esteri. Finora, infatti, la Lega Padana aveva indicato nell’adozione di misure protezionistiche quali i dazi all’importazione i soli strumenti per raggiungere tali obiettivi: si trattava però di un’impostazione assolutamente non condivisibile, che era infatti rigettata anche dal resto della maggioranza di centro-destra. Viceversa, appare ora possibile avviare un dialogo tra maggioranza e opposizione su questi temi, ricercando soluzioni più idonee per la tutela della nostra economia, riaffermando da un lato il principio dell’apertura dei mercati, dall’altro facendo ricorso agli strumenti legittimamente previsti dall’Organizzazione mondiale per il commercio come risposta alle pratiche di concorrenza sleale, adeguatamente documentate, messe in atto da altri paesi nei confronti dei nostri prodotti. Al riguardo richiama l’attenzione sia del Governo che della maggioranza sull’emendamento 1.0.6 presentato da alcuni senatori dell’opposizione che, a suo avviso, fornisce adeguata risposta alle esigenze di tutela prima richiamate, in modo però alternativo ad una politica di mera chiusura protezionistica, laddove obiettivo dell’opposizione è quello di rilanciare la competitività del Paese attraverso seri provvedimenti di liberalizzazione dei mercati e di lotta ad ogni forma di monopolio ed oligopolio.
Infine, prende atto che la maggioranza sembra aver ritrovato un orientamento comune sulle varie questioni legate al decreto-legge in esame e quindi sulla valutazione da dare alle relative proposte emendative, attraverso le indicazioni del relatore. Nel riservarsi di valutare caso per caso le soluzioni che verranno proposte dalla maggioranza, ritiene comunque che questo possa senz’altro contribuire ad una maggiore chiarezza del dibattito.
Previa verifica della sussistenza del prescritto numero di senatori, si passa quindi alla votazione sugli emendamenti riferiti all’articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di martedì 12 aprile).
Con separate votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.3 e 1.4.
Su richiesta del relatore IZZO (FI), la Commissione conviene poi di accantonare l’emendamento 1.5.
Viene quindi posto in votazione e respinto l’emendamento 1.6.
Il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia la propria astensione sulla proposta 1.7: pur ritenendo la stessa ragionevole, in quanto consente a pieno titolo e non solo in via facoltativa, ai soggetti privati abilitati, di rilasciare le certificazioni richieste dalle procedure doganali, contribuendo così ad uno snellimento delle procedure stesse, rileva tuttavia come tale disposizione potrebbe tradursi di fatto in un allentamento dei controlli doganali sui prodotti importati, vanificando in definitiva alcune delle finalità perseguite dal disegno di legge in esame.
Il relatore IZZO (FI) ritiene che la proposta 1.7 miri in effetti a semplificare le procedure doganali e a dare maggiore celerità agli adempimenti connessi, per cui conferma il proprio parere favorevole sulla stessa.
I senatori NOCCO (FI) e FASOLINO (FI), in qualità di firmatari dell’emendamento 1.7, pur ribadendo che lo stesso è finalizzato unicamente a consentire una maggiore celerità nell’ottenimento delle certificazioni doganali, dichiarano di ritirare la suddetta proposta, allo scopo di scongiurare comunque possibili rischi di riduzione dell’efficacia dei controlli doganali.
Dopo che il senatore MORANDO (DS-U) ha preannunciato la propria astensione sull’emendamento 1.8, lo stesso viene posto ai voti e approvato.
Viene poi votato e respinto l’emendamento 1.10.
Viene successivamente messo in votazione e approvato l’emendamento 1.11.
Su richiesta del senatore CICCANTI (UDC), la Commissione conviene di accantonare l’emendamento 1.12. Conviene altresì di accantonare la proposta 1.13 che verte su analoga materia.
Con separati scrutini, sono quindi respinti gli emendamenti da 1.14 a 1.21.
Il senatore GRILLOTTI (AN) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 1.22, a propria firma, evidenziando che la stessa mira ad elevare l’importo della sanzione prevista dall’articolo 1, comma 7, del testo, a carico di chi acquista o accetta prodotti violando le norme in materia di origine e provenienza ovvero di proprietà intellettuale, ritenendo che indicare un importo minimo anziché uno massimo, possa costituire un più efficace deterrente contro il reato di ricettazione.
Dopo un intervento del PRESIDENTE, che rileva come le semplici sanzioni pecuniarie, ancorché più elevate, potrebbero non bastare di per sé a scoraggiare i ricettatori abituali, prende la parola il senatore MORANDO (DS-U), osservando che una sanzione realmente efficace dovrebbe in ogni caso tenere conto del valore del bene accettato o acquistato ed essere proporzionata allo stesso.
L’emendamento 1.22, posto ai voti, risulta quindi non approvato.
Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 1.23 e 1.24.
Posto ai voti l’emendamento 1.26 viene poi approvato.
Il sottosegretario VEGAS interviene quindi sulla proposta 1.25 del Governo, precisando, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, che tale emendamento mira a fare salve le norme in tema di commercio elettronico poste dal decreto legislativo n. 70 del 2003, che recepisce peraltro una direttiva comunitaria. La disciplina in tale settore ha, infatti, un carattere specifico che appare opportuno mantenere, evitando possibili interferenze con la normativa, certamente più generica e di principio, posta dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge in conversione e scongiurando altresì eventuali dubbi interpretativi in materia.
Il senatore MORANDO (DS-U), richiamando le considerazioni già svolte durante la seduta precedente, dichiara il proprio voto favorevole all’emendamento in esame, segnalando tuttavia che esso sembra indurre dubbi circa la chiarezza della norma introdotta dall’articolo 1, comma 7, sul quale sarebbe opportuna una più attenta riflessione.
Posto ai voti, l’emendamento 1.25 risulta quindi approvato all’unanimità.
Vengono poi respinti gli emendamenti 1.27 e 1.28.
Sulla proposta 1.29 interviene in dichiarazione di voto il senatore CURTO (AN) per sottolineare la necessità di contrastare in modo efficace la contraffazione, reato associato in genere ad altre fattispecie criminose. Occorre, quindi, estendere l’applicazione dell’articolo 416-bis del codice penale, strumento questo che già in passato ha dimostrato la propria efficacia per debellare il contrabbando dei tabacchi lavorati esteri.
Dopo l’intervento del senatore NOCCO (FI), volto a rilevare che ove la contraffazione venga associata a reati per i quali si configura il presupposto di un’organizzazione, l’articolo 416-bis richiamato viene già automaticamente applicato in sede giurisdizionale, interviene il PRESIDENTE per sottolineare l’opportunità che su una questione così delicata venga elaborata una riformulazione della proposta stessa confortata da un parere della Commissione giustizia.
Il senatore CURTO (AN), alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito, dichiara di ritirare l’emendamento per elaborare una formulazione tecnicamente più puntuale da ripresentare in Assemblea.
Il PRESIDENTE informa poi che è pervenuta una lettera del ministro per i rapporto con il Parlamento Giovanardi nella quale si chiede di ritirare l’emendamento 1.30 del Governo.
Prende atto la Commissione.
Il senatore NOCCO (FI), preso atto della decisione del Governo, dichiara di ritirare l’emendamento 1.31 identico all’emendamento 1.30.
Posta ai voti viene poi respinta la proposta 1.32.
La Commissione conviene, poi, di accantonare le proposte 1.33/1 e 1.33 (pubblicati in allegato al resoconto).
Posta ai voti la proposta 1.34 viene poi respinta.
Sulla proposta 1.35 interviene in dichiarazione di voto il senatore CICCANTI (UDC), per rilevare che essa appare di contenuto analogo alla proposta 1.12 previamente accantonata, evidenziando altresì che, secondo quanto indicato dal Servizio studi del Senato, non sempre è agevole identificare univocamente nell’organizzazione aziendale quali siano le strutture preposte allo svolgimento dei compiti di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, e come il criterio del mantenimento di una quota "sostanziale" della capacità produttiva sul territorio nazionale possa dare adito a controversie sul piano applicativo.
Il senatore GRILLOTTI (AN) interviene sulla proposta 1.35 per promuoverne l’approvazione, associandosi alle considerazioni del senatore Ciccanti.
Il sottosegretario VEGAS ribadisce il parere contrario del Governo in quanto il testo dell’emendamento ha una portata meno restrittiva rispetto al testo del decreto-legge in esame.
Posto ai voti, l’emendamento 1.35 viene quindi respinto.
In dichiarazione di voto sulla proposta 1.36, prende la parola il senatore MORANDO (DS-U) che si dichiara sorpreso del mancato supporto del Gruppo della Lega padana alla proposta in questione giacché essa prevede norme volte a colpire le imprese che non rispettano le convenzioni delle norme internazionali sui diritti fondamentali dei lavoratori, ovvero il dumping sociale.
Posto ai voti l’emendamento 1.36 viene respinto.
Dopo che il presidente AZZOLLINI ha ricordato che l’emendamento 1.37 è stato previamente ritirato dal proponente, la Commissione conviene di accantonare l’emendamento 1.38.
Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 1.39 a 1.43.
In dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.44, il senatore SALERNO (AN) lamenta una scarsa attenzione da parte del Governo sulle proposte emendative, da ultimo respinte, e avanzate dai senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale.
Posto ai voti, viene respinto l’emendamento 1.44.
Interviene il senatore CADDEO (DS-U) in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.46, soppressivo del comma 15, che contrasta con le norme di contabilità di Stato.
Dopo l’intervento del senatore MORANDO (DS-U), volto a ricordare che la questione sottesa al comma 15 dell’articolo 1 è identica ad emendamenti presentati ad altri disegni di legge già esaminati dalla Commissione bilancio e ritenuti contrastanti con le suddette norme di contabilità, prende la parola il senatore FERRARA (FI) per rilevare che il comma 15 del testo del decreto-legge non è del tutto identico ai precedenti menzionati e che si tratta non tanto di una violazione delle norme di contabilità di Stato quanto di una necessaria razionalizzazione delle procedure per consentire l’operatività delle sedi diplomatiche all’estero.
Poste separatamente ai voti le proposte 1.45 e 1.46 (identiche) e 1.47, sono respinte.
In dichiarazione di voto sull’emendamento 1.48, il senatore TIRELLI (LP) chiede che esso venga accantonato in quanto le finalità ad esso sottese sono evidentemente condivisibili.
Il relatore IZZO (FI) conferma che il proprio parere sull’emendamento in questione è negativo in quanto la portata dello stesso è limitativa rispetto alla legislazione vigente. Tuttavia, ritenendo che una riformulazione più rispondente rispetto alle motivazioni del proponente potrebbe essere considerata positivamente, propone di accantonare la proposta modificando il parere previamente reso.
La Commissione conviene infine di accantonare le proposte 1.48 e 1.49.
Il PRESIDENTE ricorda che le proposte 1.50 e 1.51 sono state previamente ritirate dal proponente.
Si passa alle votazioni degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto di ieri).
Il PRESIDENTE ricorda, altresì, che la proposta 1.0.1 è stata ritirata nella seduta pomeridiana di ieri.
Posta ai voti la proposta 1.0.2 viene respinta, mentre viene accantonato l’emendamento 1.0.3.
Poste separatamente ai voti sono respinte le proposte 1.0.4 e 1.0.5.
Sulla proposta 1.0.6, il RELATORE, modificando il parere precedentemente reso, propone di procedere ad un accantonamento al fine di recuperare parte della proposta in esame nell’emendamento in materia di tutela del made in Italy, che si riserva di riformulare in una fase successiva.
La Commissione conviene con la proposta del Relatore e l’emendamento 1.0.6 viene accantonato.
Viene altresì accantonato l’emendamento 1.0.7.
Posti separatamente ai voti, l’emendamento 1.0.8 risulta respinto, mentre la proposta 1.0.9 viene approvata.
Posto ai voti, viene poi respinto l’emendamento 1.0.10.
Il PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati dei subemendamenti alla proposta 1.0.11 del Governo, che non sono stati tuttavia ancora illustrati. Propone, pertanto, di passare all’illustrazione dei subemendamenti citati.
Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.
Si passa all’illustrazione dei subemendamenti alla proposta 1.0.11 (pubblicati in allegato al resoconto).
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) illustra la proposta 1.0.11/1 rilevando che il Governo ha scelto di modificare il decreto legislativo n. 276 del 2003 agendo al di fuori dei confini stabiliti dalla legge di delega approvata dal Parlamento. D’altro canto in tal modo vengono eluse le procedure, indicate nella legge delega, volte a garantire un rigoroso controllo da parte del Parlamento ed una modalità di consultazione con le parti sociali.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra la proposta 1.0.11/2 necessaria ad evitare che con l’emendamento governativo venga soppresso il ruolo delle Regioni nell'inserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati e quindi il dilagare di convenzioni in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro. Dà per illustrate le restanti proposte a sua firma.
Tutti i restanti subemendamenti alla proposta 1.0.11 sono dati per illustrati.
Prima di procedere all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sui suddetti subemendamenti, il PRESIDENTE chiede conferma al Governo sulla neutralità finanziaria della proposta 1.0.11.
Il sottosegretario VEGAS dichiara che l’emendamento 1.0.11 non produce effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto volto ad introdurre alcune correzioni necessarie a rimuovere problemi applicativi che favoriranno il funzionamento del mercato del lavoro. Replicando alle osservazioni svolte dal senatore Ripamonti, rileva poi che la procedura di correzione attraverso un decreto delegato non è più rispettosa delle prerogative parlamentari di quanto non lo sia l’approvazione parlamentare di un emendamento governativo al disegno di legge. Rispetto, poi, al coinvolgimento delle parti sociali, rileva che il testo dell’emendamento è stato elaborato solo dopo aver tenuto conto delle diverse posizioni, ivi incluse quelle delle parti sociali.
Chiedono chiarimenti al Governo sui profili finanziari della proposta 1.0.11 i senatori CADDEO (DS-U) e MORANDO (DS-U) anche in relazione alle norme indicate nella lettera e) del comma 1, le quali tra l’altro sembrano determinare un pregiudizio per le imprese familiari.
Il sottosegretario VEGAS assicura che la norma testé citata è volta a favorire le imprese familiari, mentre rispondendo al senatore Caddeo fa presente che le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 sono volte a limitare un sottoinquadramento di lavoratori assunti con rapporto di inserimento e dunque non determinano un minor gettito previdenziale e fiscale.
Si passa ai pareri del relatore e del Governo sui subemendamenti alla proposta 1.0.11.
Il relatore IZZO (FI) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti ad eccezione della proposta 1.0.11/2 sulla quale si rimette al Governo.
Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al relatore sui subemendamenti, ad eccezione della proposta 1.0.11/2 sulla quale esprime parere contrario riservandosi di svolgere un ulteriore approfondimento nel merito per la discussione in Assemblea.
Si passa alle votazioni dei subemendamenti alla proposta 1.0.11.
In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.0.11/1 intervengono i senatori MICHELINI (Aut), per auspicare che non venga escluso il ruolo attivo delle regioni in materia di lavoro, il senatore MORANDO (DS-U), per rilevare l’opportunità di prevedere l’attività sostitutiva dello Stato in caso di inerzia delle Regioni senza tuttavia escludere il contributo offerto da molte altre Regioni che sono state diligenti, ed il senatore Giovanni BATTAGLIA (DS-U).
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 1.0.11/1 a 1.0.11/7 vengono respinti.
Sulla proposta 1.0.11/12 interviene il senatore NOCCO (FI) per manifestare la propria disponibilità ad un eventuale ritiro della proposta stessa per approfondirne i profili finanziari di quantificazione. Rileva tuttavia che la proposta è estremamente importante nel merito in quanto volta a favorire l’inserimento delle donne negli studi professionali.
Accogliendo l’invito del RELATORE, il senatore NOCCO (FI) dichiara di ritirare la proposta 1.0.11/12.
Posti separatamente ai voti vengono altresì respinti gli emendamenti da 1.0.11/8 a 1.0.11/11.
Posto ai voti l’emendamento 1.0.11 viene infine approvato.
In dichiarazione di voto sulla proposta 1.0.12, interviene il senatore TIRELLI (LP) per dichiarare di voler approfondire le ragioni per le quali si è preferito prevedere un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anziché quello del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Interviene quindi il senatore MORANDO (DS-U) per rilevare che il problema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato è un tema di estrema rilevanza giacchè le quote attualmente previste sono estremamente inferiori rispetto alle domande individualmente definite di personale straniero avanzate dagli imprenditori. Condividendo il contenuto dell’emendamento stesso in quanto volto ad ampliare le quote già attualmente troppo ridotte, invita, tuttavia, la maggioranza a svolgere una riflessione più ampia per trovare una procedura più efficiente che consenta una più stretta corrispondenza con le domande di lavoro effettive.
Il sottosegretario VEGAS precisa che l’emendamento in questione non interviene sul meccanismo di definizione del quantum delle quote di lavoratori stranieri da immettere nel territorio dello Stato. Lo strumento individuato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresenta, peraltro, la procedura più garantista perché rimette le decisioni ad un organo collegiale. Condivide, tuttavia, le considerazioni testé svolte sull’opportunità di rivedere le regole di accesso di stranieri da immettere nel territorio dello Stato.
Posto infine ai voti l’emendamento 1.0.12 viene approvato.
Il presidente AZZOLLINI, in relazione agli emendamenti in materia di tutela del made in Italy accantonati, invita il relatore a verificare la possibilità di pervenire ad una proposta che recepisca un ampio consenso. Inoltre, avverte che è stato presentato da tutti i Gruppi politici della Commissione giustizia un subemendamento X1.0.100/1 (testo 2) condiviso dal Governo. Preannuncia, quindi, che, in ossequio all’articolo 102 comma 4 del Regolamento, organizzerà l’ordine delle votazioni degli emendamenti concernenti le modifiche al codice di procedura civile, in modo tale da garantire un efficiente svolgimento dei lavori della Commissione.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell’esame viene infine rinviato.
La seduta termina alle ore 22,55.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344
Caddeo
All’emendamento 1.33, al capoverso 9-bis, al primo periodo, sopprimere le parole da: «con indicazione specifica», fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «in maniera tale da», fino alla fine del periodo.
Il Relatore
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all’Unione europea devono essere accompagnati dalla attestazione della provenienza e dell’origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento nonchè del responsabile tecnico ed amministrativo di ciascuna fase di produzione, trasformazione, lavorazione, commercializzazione e spedizione fino al confezionamento per l’importazione in Italia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell’attestazione di cui al primo periodo. In caso di beni confezionati separatamente, l’attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all’immissione in commercio in Italia».
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
All’emendamento 1.0.11, all’articolo 1-bis, al comma 1, sopprimere la lettera a).
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani
All’emendamento 1.0.11, al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», al primo comma sopprimere la lettera a).
Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni
All’emendamento 1.0.11, al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», al primo comma, sopprimere la lettera b).
Montagnino, Treu, Dato
All’emendamento 1.0.11, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l’articolo 34, comma 2, è abrogato;».
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani
All’emendamento 1.0.11, al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», al primo comma, sostituire le lettera b) con la seguente:
«b) il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento, anche pensionati».
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
All’emendamento del Governo 1.0.11, all’articolo 1-bis, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «con riferimento a prestazioni rese da soggetti», con le seguenti: «anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione», ed aggiungere in fine le seguenti parole: «o che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento».
Montagnino, Treu, Dato
All’emendamento del Governo 1.0.11, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da».
Nocco
All’emendamento 1.0.11, inserire, dopo la lettera b), la seguente:
«b-bis) all’articolo 54, comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
"c-bis) soggetti iscritti ad albi professionali";
E alla fine del medesimo emendamento 1.0.11, aggiungere i seguenti commi:
1-bis. La disposizione di cui al precedente comma 1, lettera b-bis), entra in vigore il 1º gennaio 2006.
1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera b-bis, quantificati in 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993. Resta fermo il disposto di cui all’articolo 86, comma 14, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003».
Treu, Montagnino, Dato
Al comma1, sopprimere la lettera d).
Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni
Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», al primo comma, sopprimere le lettera e).
Treu, Montagnino, Dato
All’emendamento 1.0.11, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «intendendosi per tali le attività» inserire le seguenti: «che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare e».
Treu, Montagnino, Dato
All’emendamento 1.0.11, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro».
Il Governo
Dopo l’articolo 1, è aggiunto il seguente:
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, il comma 6 è soppresso;
b) all’articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente:
"2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati";
c) all’articolo 59, il comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all’articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";
d) all’articolo 70, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"e-bis) dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi";
e) all’articolo 70, il comma 2, è sostituito dal seguenti:
"2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un anno solare
3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro";
f) all’articolo 72, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all’INPS, alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono e trattiene l’importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
4-bis. Con riferimento all’impresa familiare di cui all’articolo 70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato"».
g) all’articolo 72, comma 5 la parola: «metropolitane» è soppressa.
BILANCIO (5ª)
GIOVEDì 14 aprile 2005
659ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.
Il PRESIDENTE , avvalendosi della facoltà conferitagli dall’articolo 102, comma 4, del Regolamento in materia di organizzazione dei lavori, propone di accantonare gli emendamenti da 2.1 a 2.120 e di svolgere l’illustrazione delle proposte in materia di riforme del codice di procedura civile relative all’articolo 2, da 2.121 a 2.228, nonché della proposta X1.0.100 e dei relativi subemendamenti che vertono sulla medesima materia (allegati al resoconto della seduta).
La Commissione conviene con la proposta del Presidente
Dopo che tutti gli emendamenti citati dal Presidente sono stati dati per illustrati dai rispettivi presentatori, il relatore IZZO (FI) invita gli stessi al ritiro degli emendamenti 2.121, 2.122, 2.123, 2.124 e 2.125, esprime avviso favorevole sulle proposte X1.0.100 (testo 2) e X1.0.100, rilevando che la disciplina di delega contenuta nello stesso risulta opportuna al fine di garantire un intervento di riforma armonico ed efficace, e parere contrario sui restanti emendamenti, in quanto destinati ad essere prevalentemente assorbiti dalla proposta 1.0.100/1 (testo 2).
Il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore.
Il senatore LEGNINI (DS-U) dichiara di ritirare gli emendamenti da 2.121 a 2.125.
Il PRESIDENTE invita i proponenti a riformulare la proposta X1.0.100/1 (testo 2) che interviene sia sull’articolo 2 sia sull’emendamento X1.0.100 in due differenti emendamenti riferiti, rispettivamente, all’articolo 2 e alla proposta X1.0.100.
Il senatore LEGNINI (DS-U) accoglie la proposta del Presidente e riformula il subemendamento X1.0.100/1 (testo 2), trasformandolo nel subemendamento X1.0.100/1 (testo3) e nell’emendamento 2.500, inerente al testo del decreto in titolo. La proposta emendativa 2.500, in toto condivisibile, è finalizzata ad accelerare l'iter del processo civile attraverso una rivisitazione del processo di cognizione, in relazione al quale vengono eliminati i passaggi procedurali inutili, senza tuttavia estendere allo stesso il rito societario, come proposto invece dal Governo. E' stata inoltre introdotta anche una importante disciplina di riforma del processo cautelare ed è stato altresì innovato il processo di esecuzione nonché i procedimenti per le separazioni e i divorzi.
L'oratore evidenzia infine che quando le forze politiche di maggioranza affrontano i problemi della giustizia con serietà, come è avvenuto relativamente all’emendamento 2.500, l'opposizione assume sempre un atteggiamento costruttivo.
Il relatore IZZO (FI) esprime parere favorevole sull’emendamento 2.500 e successivamente il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore.
Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l’emendamento 2.500, che viene accolto all’unanimità dalla Commissione.
Il senatore LEGNINI (DS-U) dichiara di ritirare gli emendamenti 2.126, 2.127, 2.128, 2.129, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133, 2.134, 2.135, 2.136, 2.137, 2.138, 2.139, 2.140, 2.141, 2.142, 2.143, 2.144,2.145,2.146, 2.147, 2.148, 2.149, 2.150, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154, 2.155, 2.156, 2.157, 2.158, 2.159, 2.160, 2.161, 2.162, 2.163, 2.164, 2.165, 2.166, 2.167, 2.168, 2.169, 2.170, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.217, 2.218, 2.219, 2.220, 2.221, 2.222, 2.223, 2.224, 2.225, 2.226, 2.227, 2.228.
Dopo che il senatore CICCANTI (UDC) ha dichiarato di ritirare l'emendamento 2.197, e il senatore Paolo FRANCO (LP) ha dichiarato di ritirare l'emendamento 2.198, il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) fa proprio l’emendamento 2.199 e dichiara di ritirarlo.
Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti riferiti alla proposta X1.0.100.
Posto ai voti, il subemendamento X1.0.100/1 (testo 3) viene accolto dalla Commissione, con conseguente assorbimento del subemendamento X1.0.100/2.
Il senatore LEGNINI (DS-U) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento X1.0.100, precisando che tale giudizio negativo attiene sia al merito, sia al metodo adottato nel caso di specie. In particolare, in relazione ai profili metodologici l'oratore evidenzia che la disciplina di delega in questione, che riveste sicuramente una valenza non indifferente, avrebbe richiesto un adeguato confronto e un approfondimento nella Commissione giustizia, competente per materia.
Il senatore NOCCO (FI) preannuncia a nome del Gruppo di appartenenza il voto favorevole sull'emendamento X1.0.100, evidenziando che lo stesso è idoneo a introdurre importanti elementi di semplificazione delle procedure, consentendo altresì un'organica riforma della materia in questione. Precisa infine di non comprendere i motivi che hanno indotto le forze politiche di opposizione ad esprimere un giudizio negativo sull'emendamento in esame.
Il senatore Paolo FRANCO (LP) dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l'ottima analisi svolta dalla Commissione giustizia in riferimento ai profili contenuti nella proposta emendativa X1.0.100, preannuncia a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole in ordine allo stesso, evidenziando che tale disciplina fornisce una risposta concreta ed efficace alle istanze e ai problemi dei cittadini e delle imprese.
Il senatore GRILLOTTI (AN) preannuncia a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull'emendamento X1.0.100, evidenziando che il metodo adottato nel caso di specie risulta corretto.
Posto ai voti l’emendamento X1.0.100 viene accolto dalla Commissione, nel testo modificato dal subemendamento X1.0.100/1 (testo3).
Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta, atteso l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea.
Conviene la Commissione.
La seduta, sospesa alle ore 10.55 riprende alle ore 12,40.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che, prima della sospensione, sono stati esaminati e votati gli emendamenti relativi all’articolo 2 del decreto-legge in conversione, concernenti la materia del diritto processuale civile, nonché l’emendamento X1.0.100 recante un articolo aggiuntivo all’articolo 1 del disegno di legge di conversione e i relativi subemendamenti, concernenti la medesima materia. Si deve quindi passare ad illustrare i rimanenti emendamenti all’articolo 2 del decreto-legge in esame, con particolare riguardo a quelli che intervengono sulla riforma del diritto fallimentare, nonché il connesso emendamento X1.0.102 e i relativi subemendamenti (allegati al resoconto), recante un articolo aggiuntivo all’articolo 1 del disegno di legge di conversione, che incidono sulla stessa materia.
Il senatore CALVI (DS-U) illustra tutti gli emendamenti, a propria firma, relativi all’articolo 2 concernenti la materia del diritto fallimentare, precisando che gli stessi incidono sulla parte sostanziale della materia, mentre altri emendamenti presentati dall’opposizione, segnatamente quelli del senatore Legnini, si concentrano, in maniera complementare, sugli aspetti ordinamentali delle procedure concorsuali.
Sottolinea che i suddetti emendamenti raccolgono le indicazioni emerse nel lungo e proficuo lavoro svolto dalla Commissione giustizia sia sulla riforma del diritto processuale civile che sulla riforma del diritto fallimentare, sotto la guida del suo Presidente, senatore Caruso, al quale esprime il proprio apprezzamento per la conduzione dei lavori, che ha consentito di elaborare proposte normative organiche e largamente condivise tra le varie forze politiche. Nel ricordare come, per la riforma del processo civile, tali proposte siano state accolte in emendamenti al provvedimento in esame, approvati all’unanimità dalla Commissione bilancio, auspica che una simile convergenza possa registrarsi anche sugli emendamenti relativi alla riforma del diritto fallimentare.
Dopo aver sottolineato come la riforma del diritto fallimentare sia attesa da molti anni, essendo l’attuale disciplina ormai arcaica e del tutto inadeguata alle esigenze di una moderna società industriale, criticando il ritardo non cui il governo è intervenuto in merito, richiama le proposte emendative da lui avanzate, che mirano a correggere un evidente errore contenuto nell’articolo 2 del decreto-legge in conversione, nel quale si mantiene una figura di reato dai contorni incerti quale quella della bancarotta preferenziale, che si sostanzia nel reato di chi imponga pagamenti o altre prestazioni estintive di obbligazioni ad un’impresa in dissesto, in danno di altri creditori. La più recente giurisprudenza, infatti, ha più volte sottolineato come tale fattispecie possa in realtà abbracciare tutte quelle situazioni, sia perfettamente legittime che realmente fraudolente, nelle quali banche o altri istituti finanziari abbiano concesso finanziamenti ad aziende in evidente difficoltà economica, che siano poi incorse nel dissesto e nella dichiarazione di fallimento. Poiché l’attuale normativa non consente di distinguere in modo preciso i vari casi, l’istituto di credito finanziatore, ancorché in buona fede, a fronte dei pagamenti ricevuti dall’impresa dissestata ad estinzione del prestito, potrebbe essere accusato di bancarotta preferenziale, per cui molti istituti di credito, per non correre tale rischio, evitano ormai di concedere finanziamenti alle imprese anche in minima difficoltà economica. Ciò si traduce in un evidente danno per molte aziende del nostro Paese, che non hanno la possibilità di reperire le risorse finanziarie necessarie a superare crisi, magari di carattere solo temporaneo e limitato, e rimettersi in condizione di operare normalmente.
Ritiene quindi opportuno modificare la normativa vigente, nel senso di distinguere più attentamente le singole fattispecie, contemperando da un lato l’esigenza di reprimere comportamenti fraudolenti volti ad alterare la par condicio creditorum, dall’altro quella di garantire comunque alle banche che siano disponibili a concedere finanziamenti ad aziende in situazione di difficoltà, la necessaria flessibilità operativa. Evidenzia come le proposte presentate in tal senso ricalchino sostanzialmente il modello francese, ormai collaudato, in una visione equilibrata adatta ad una moderna società industriale. Nel ricordare la rilevanza delle suddette questioni, sulle quali si concentra l’attenzione di moltissimi operatori del settore (banche, imprese e soggetti istituzionali), dichiara di non avere preclusioni a valutare anche emendamenti del Governo o della maggioranza diversi dai propri, che vadano però nella suddetta direzione, auspicando in ogni caso un costruttivo confronto sull’argomento.
Il senatore LEGNINI (DS-U) illustra gli emendamenti a propria firma relativi all’articolo 2, che intervengono sulla parte ordinamentale della riforma del diritto fallimentare. Evidenzia come l’articolo 2 del decreto-legge in conversione, predisposto dal Governo, apporti essenzialmente tre modifiche alla vigente legislazione in tema di fallimento, riformando gli istituti della revocatoria fallimentare e del concordato preventivo, nonché introducendo una nuova forma di concordato stragiudiziale, il cosiddetto accordo di ristrutturazione dei debiti. Al riguardo, precisa di non aver presentato emendamenti in merito alla riforma del concordato preventivo e all’introduzione dell’accordo di ristrutturazione, posto che si tratta di modifiche che vanno nel senso delle proposte già elaborate nell’ambito della Commissione giustizia, sulle quali si era registrato un ampio consenso delle forze politiche, limitandosi ad osservare la necessità di prevedere, eventualmente, alcune norme di carattere transitorio per meglio inquadrare gli effetti della riforma. Manifesta invece le proprie perplessità relativamente alle modifiche introdotte sull’azione revocatoria fallimentare, che richiedono a suo avviso una serie di correzioni, sulle quali ha appunto concentrato i propri emendamenti.
Ricorda che l’azione revocatoria fallimentare è l’istituto giuridico mediante il quale il curatore della procedura fallimentare può annullare gli effetti di tutti quegli atti, compiuti in maniera fraudolenta dall’imprenditore fallito antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, al fine di sottrarre beni alla massa fallimentare e, quindi, alla rivalsa dei creditori. In tal senso, ritiene che le modifiche introdotte a tale istituto ne potrebbero ridurre fortemente l’efficacia, al punto da renderlo quasi privo di significato: cita, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera a), nella parte in cui, alla lettera a) del secondo capoverso, esclude dall’azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso. Si tratta, a suo avviso, di una norma estremamente generica e ambigua, che ove non venisse adeguatamente precisata, potrebbe di fatto escludere dall’azione revocatoria qualsiasi tipo di pagamento effettuato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento. Analoga critica rivolge alla lettera b) del medesimo secondo capoverso, laddove prevede l’esclusione dall’azione revocatoria delle rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca. Tale disposizione, infatti, lascia assolutamente indeterminata la misura in cui debba aver avuto luogo la riduzione dell’esposizione debitoria, mentre sarebbe opportuno che tale aspetto venisse adeguatamente specificato, essendo dirimente per determinare se le rimesse bancarie in questione debbano o no essere sottratte all’azione revocatoria.
Il senatore FERRARA (FI) ritiene che gli aspetti richiamati dal senatore Legnini debbano essere posti in relazione alla situazione specifica dell’azienda fallita e del suo patrimonio. Di conseguenza, appare logico che le norme in esame fissino un criterio di carattere generale, la cui applicazione dovrà essere valutata caso per caso dal giudice della procedura fallimentare, al cui apprezzamento sarà rimesso di giudicare se le fattispecie in esame presentino o meno i presupposti per essere escluse dall’azione di revocatoria fallimentare.
Il senatore LEGNINI (DS-U) , in replica al senatore Ferrara, ritiene che vi sia comunque un margine di incertezza troppo ampio nelle norme richiamate, che rischia di creare confusione per tutti gli operatori del settore, rendendone in concreto assai difficile l’applicazione. In proposito, richiama altresì l’articolo 2, comma 1, lettera b) che, al terzo capoverso precisa l’ammontare della somma che nel caso di atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire a seguito della revocazione: anche in tal caso ritiene che i criteri fissati dalla norma siano troppo generici e non consentano un’agevole interpretazione e applicazione della stessa. Sollecita quindi l’accoglimento delle proposte emendative a sua firma che mirano appunto a precisare meglio il senso delle disposizioni richiamate, apportandovi i necessari correttivi, mentre ritiene condivisibili altre parti dell’articolo 2 in esame, per le quali non ha quindi proposto modifiche in sede emendativa.
Riservandosi poi di illustrare in maniera più puntuale i singoli emendamenti nel prosieguo dei lavori, si dichiara contrario all’emendamento X1.0.102 del Governo, che conferisce allo stesso una delega per legiferare su questa materia, proprio in quanto questo metodo aggira le competenze del Parlamento. Ove il Governo decidesse di non accogliere gli emendamenti formulati dall’opposizione, auspica pertanto che esso voglia quanto meno ritirare la suddetta proposta X1.0.102, rinunciando alla propria delega e restituendo così la materia all’esame della Commissione di merito che, come più volte ricordato, ha svolto sul tema un lavoro ampio e proficuo.
Il relatore IZZO (FI) esprime la propria soddisfazione per il confronto ampio e costruttivo che anche sulla riforma fallimentare, così come su quella del diritto processuale civile, si è registrato tra maggioranza ed opposizione, posta l’urgenza di aggiornare la normativa del settore dettata dal codice civile del 1942, che risulta ampiamente superata e non adeguata alla moderna realtà imprenditoriale. Ritiene che l’emendamento X1.0.101 che conferisce delega al Governo per legiferare in tale settore sia lo strumento più idoneo per avviare una revisione organica completa della materia, ma esprime comunque apprezzamento anche per alcune delle proposte alternative presentate dai senatori Calvi e Legnini, auspicando che si possano trovare, almeno su determinati punti, significative convergenze. In particolare, chiede l’accantonamento dell’emendamento 2.120, in quanto appare meritevole di una più attenta considerazione: se infatti giudica condivisibile l’estensione delle disposizioni ivi richiamate per il concordato preventivo anche ai procedimenti pendenti e non ancora omologati, evidenzia che tale assimilazione potrebbe introdurre elementi di squilibrio e di contenzioso tra concordati omologati e non omologati, trattandosi di situazioni oggettivamente molto diverse, per cui chiede anche al Governo di fornire approfondimenti in merito.
Segnala poi come il testo dell’articolo 2 in esame, pur incidendo profondamente sulla normativa delle procedure concorsuali, non abbia dato risposta ad un aspetto estremamente rilevante delle stesse, emerso peraltro anche in Commissione bilancio durante l’esame in sede consultiva sull’atto Senato n. 1243. Si tratta della questione della rivalsa sull’IVA relativa ai crediti ricompresi nella massa fallimentare: in base all’attuale normativa, il creditore ammesso al passivo, pur avendo già versato l’IVA relativa al credito che vanta nei confronti dell’impresa fallita, non può portarla in detrazione prima che si concluda la procedura concorsuale. Data la lunghezza dei procedimenti, il recupero dell’IVA avviene in pratica solo dopo molto tempo, aggiungendo così al danno del credito non riscosso anche quello per la mancata detrazione dell’imposta.
Una proposta, avanzata dalla Commissione giustizia e sviluppata anche dal presidente Azzollini in Commissione bilancio, prevedeva la possibilità per il creditore interessato di portare in detrazione l’IVA relativa al credito in sofferenza prima della conclusione della procedura concorsuale. Poiché però tale proposta, in sé del tutto ragionevole e per certi versi preferibile, avrebbe comportato una perdita di gettito fiscale per lo Stato rispetto alla legislazione vigente, come rilevato all’epoca dalla stessa Commissione bilancio, ritiene che debbano essere percorse strade alternative di soluzione, che consentano comunque al creditore di recuperare almeno in parte l’IVA versata. Al riguardo preannuncia la presentazione di un emendamento volto a riconoscere la qualifica di credito privilegiato alla quota relativa all’IVA dei crediti di natura chirografaria, con riferimento ai procedimenti concorsuali. Su questa e su altre questioni, auspica quindi si possa raggiungere la più ampia convergenza possibile.
Il presidente AZZOLLINI concorda con il relatore circa il fatto che la precedente soluzione proposta per far fronte al problema della rivalsa dell’IVA sui crediti oggetto dei procedimenti concorsuali, pur essendo forse più aderenti alle necessità dei creditori, risulta di difficile applicazione, per i richiamati effetti negativi in termini di gettito, per cui esprime il proprio apprezzamento per la soluzione alternativa suggerita dal relatore. Al riguardo, ferma restando la libertà di ciascun Gruppo politico di valutare nel merito la suddetta proposta, ritiene che dal punto di vista procedurale, il modo migliore per il relatore di formalizzarla sia mediante la presentazione di un subemendamento riferito all’emendamento X1.0.102 del Governo, contenente la delega per la riforma complessiva della materia fallimentare.
Nessun altro chiedendo di intervenire, dà quindi per illustrati gli altri emendamenti all’articolo 2, concernenti la materia del diritto fallimentare, nonché l’emendamento X1.0.102 ed i relativi subemendamenti, recanti articoli aggiuntivi all’articolo 1 del disegno di legge di conversione, che incidono sulla medesima materia.
Propone infine di rinviare il seguito dell’esame alla successiva seduta pomeridiana.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene, pertanto, rinviato.
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344
al testo di conversione del decreto-legge
x1.0.100/1 (testo 3)
Caruso Antonino, Semeraro, Legnini, Centaro, Callegaro, Dalla Chiesa, Borea, Zancan, Tirelli, Donadi, Magistrelli, Gubetti, Calvi, Bucciero, Maritati, Ayala, Bobbio, Brutti Massimo, Cavallaro, Cirami, Federici, Ziccone, Consolo, Manfredi, Fassone
Al comma 2 dell’emendamento x1.0.100, dopo le parole: «governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi», sopprimere la lettera a).
x1.0.100/1 (testo 2)
Caruso Antonino, Semeraro, Legnini, Centaro, Callegaro, Dalla Chiesa, Borea, Zancan, Tirelli, Donadi, Magistrelli, Gubetti, Calvi, Bucciero, Maritati, Ayala, Bobbio, Brutti Massimo, Cavallaro, Cirami, Federici, Ziccone, Consolo, Manfredi, Fassone
All’emendamento x1.0.100, al comma 2, dopo le parole: «governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi», sopprimere la lettera a) e, conseguentemente all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge apportare le seguenti modifiche:
A) dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) All’articolo 164 del codice di procedura civile, all’ultimo comma la parola: «ultimo» è sostituita dalla seguente: «secondo».
B) dopo la lettera c) inserire le seguenti:
c-bis) L’articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 180. - (Forma di trattazione). – La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale».
c-ter) Gli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 183. - (Prima Comparizione delle parti e trattazione della causa). – All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164, dall’articolo 167 dall’articolo 182 e dall’articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l’udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.
Nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti posso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l’indicazione di prova contraria. Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell’udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.
L’ordinanza di cui al comma precedente è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.
Art. 184. - (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). – Nell’udienza fissata con l’ordinanza prevista dal sesto comma dell’articolo 183, il giudice istruttore procede all’assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre. entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l’ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi».
C) sostituire lettera e) con la seguente:
e) Al libro III del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l’articolo 474 è sostituito dal seguente:
«Art. 474. - (Titolo esecutivo). – L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma».
2) All’articolo 476, al quarto comma, le parole: «non superiore a 5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a 5.000».
3) All’articolo 479 al secondo comma sopprimere le parole da: «ma se esso ...» fino a: «a norma dell’articolo 170».
4) All’articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della perizia redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è anche inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto»;
b) nel terzo comma dell’articolo 490, dopo le parole: «sia inserito», sono inserite le seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto».
5) L’articolo 492 è sostituito dal seguente:
«Art 492. - (Forma del pignoramento). – Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
L’ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all’articolo 499, terzo comma.
In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa generalità di ciascuno, nonché quella dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.
L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista nell’articolo 488 secondo comma».
6) All’articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;
b) al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite con le altre: «diciotto mesi».
7) All’articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno».
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del periodo precedente entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione».
8) All’articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo».
9) l’articolo 512 è sostituito dal seguente
«Art. 512. - (Risoluzione delle controversie). – Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma.
Il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata».
10) All’articolo 524, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «nell’articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell’articolo 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell’articolo 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell’articolo 525».
11) All’articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è abrogato;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi ventimila euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529».
12) All’articolo 526, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 525».
13) L’articolo 527 è abrogato.
14) All’articolo 528 il primo comma è sostituito dal seguente:
«I creditori chirografari che intervengono successivamente al termine di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza».
15) All’articolo 530, quinto comma, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».
16) All’articolo 532 il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate, all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione».
17) L’articolo 534-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 534-bis. - (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice con il provvedimento di cui all’articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione».
18) All’articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di tumulo di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza».
19) All’articolo 557, secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».
20) All’articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore»;
b) sono aggiunti infine i seguenti commi:
«Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto.».
21) All’articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)»;
b) al primo comma è anteposto il seguente: «I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l’autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest’ultimo caso l’ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l’aggiudicazione deve essere sentito l’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 485;
c) sono aggiunti infine i seguenti commi:
«Il giudice, con l’ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.
22) L’articolo 563 è abrogato.
23) L’articolo 564 è sostituito dal seguente:
«Art. 564. - (Facoltà dei creditori intervenuti). – I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
24) Agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: «nell’articolo 563, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 564».
25) L’articolo 567 è sostituito dal seguente:
«Art. 567. - (Istanza di vendita). – Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati sola una volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriore centoventi giorni. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562 secondo comma. Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.
26) L’articolo 569 è sostituito dal seguente:
«Art. 569. - (Provvedimento per l’autorizzazione della vendita). – A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, provvede alla nomina dell’esperto e a fissare l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l ’udienza non possono decorrere più di novanta giorni.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, Ìudienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573 e provvede ai sensi dell’articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi.
27) Gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 571. - (Offerte d’acquisto). – Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579 ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Se un termine lungo non è fissato dall’offerente, Ìofferta non può essere revocata prima di venti giorni.
L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 o se Ìofferente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale viene annotato, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-bis e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
Art. 572. - (Deliberazione sull’offerta). – Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz’altro accolta.
Se l’offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Art. 573. - (Gara tra gli offerenti). – Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto».
28) L’articolo 575 è abrogato.
29) All’articolo 576, comma 1, il numero 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti»;
30) L’articolo 580 è sostituito dal seguente:
«Art. 580. - (Prestazione della cauzione). – Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576.
Se l’offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione».
31) Gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 584. - (Offerte dopo l’incanto). – Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all’articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell’articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione all’aggiudicatario fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.
Art. 585. - (Versamento del prezzo). – L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento.
Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il Conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata».
32) All’articolo 586, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento».
33) Gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 588. - (Termine per l’istanza di assegnazione). – Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell’articolo seguente per il caso in cui la vendita all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
Art. 589. - (Istanza di assegnazione). – L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell’articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
Art. 590. - (Provvedimento di assegnazione). – Se la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione il giudice provveda su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 586.
Art. 591. - (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). – Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.
In quest’ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta. entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell’articolo 569.
Art. 591-bis. - (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il terrnine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 570, il luogo ove si procede all’esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l’incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, terzo comma. anche tramite l’ausilio di un esperto nominato dal giudice;
2) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;
3) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comrna;
4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramellti delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;
6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’articolo 583;
7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giuice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596.
In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell’avviso avente il contenuto di cui all’articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all’articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell’avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato. All’avviso si applica l’articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale d’incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l’incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all’incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il professionista delegato, predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617.
Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice.
I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto.
Art. 591-ter. - (Ricorso al giudice dell’esecuzione). – Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza, il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 617.».
34) All’articolo 596, primo comma, dopo le parole: «dell’esecuzione» sono inseri le seguenti: «o il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis».
35) All’articolo 598 dopo le parole: «dell’esecuzione» sono inserite le seguenti: «o professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis».
36) All’articolo 600 il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norrna dell’articolo 568».
37) All’articolo 608 il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà».
38) Dopo l’articolo 608 è inserito il seguente:
«Art. 608-bis. – L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente».
39) All’articolo 611, al secondo comma, dopo le parole: «giudice dell’esecuzione», sono inserite le seguenti: «a norma degli articoli 91 e seguenti».
40) All’articolo 615 al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ll giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo».
41) All’articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
b) al secondo comma, le parole: (cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».
42) L’articolo 624 è sostituito dai seguenti:
«Art. 624. - (Sospensione per opposizione all’esecuzione). – Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma.
Art. 624-bis. - (Sospensione su istanza delle parti). – Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.».
D) dopo la lettera e) inserire le seguenti:
e-bis) Al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) All’articolo 669-quinquies, al primo comma, dopo la parola: «in arbitri» sono aggiunte le seguenti: «anche non rituali»;
2) All’articolo 669-octies sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni);
b) al secondo comma, le parole: (trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
c) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti commi:
«Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al comma precedente, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.
L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.
3) All’articolo 669-decies, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquista conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza».
4) All’articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice».
5) All’articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza proposta»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica».
6) Dopo l’articolo 696 è inserito il seguente:
«Art. 696-bis. - (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). – L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili».
7) All’articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma».
8) All’articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703».
e-ter) al capo I del titolo II del libro IV del codice di procedura civile gli articoli 706, 707, 708, 709 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 706. - (Forma della domanda). – La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Art. 707. - (Comparizione personale delle parti). – I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708. - (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). – All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente ed il suo difensore.
Art. 709. - (Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza). – L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti a metà.
Con l’ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali di merito non rilevabili d’ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis. - (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore). – All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l’articolo 184.».
Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. L’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. – 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi avanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.
10. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
11. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il Tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
15. L’appello è deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al Tribunale in camera di consiglio. Il Tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo".
3-ter. al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Dopo l’articolo 70-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
"Art. 70-ter. La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo 163, comma 3, numero 7, del codice, l’invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell’attore la comparsa di risposta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell’articolo 163-bis del codice.
Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".
2) L’articolo 169-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 169-bis. - (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione). – Con il decreto di cui all’articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri".
3) Dopo l’articolo 169-ter è inserito il seguente:
"Art. 169-quater. - (Elenco degli avvocati e dei dottori commercialisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto). – Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179ter sono indicati anche gli elenchi degli avvocati e dei dottori commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri".
4) Dopo l’articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:
"Art. 173-bis. - (Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto). – L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;
6) La verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso.
L’esperto prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.
L’esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizioni, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l’esperto interviene all’udienza per rendere i chiarimenti.
Art. 173-ter. – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
Art 173-quater. – L’avviso di cui al terzo comma dell’articolo 591-bis del codice deve contenere l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 380 e di cui all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; in caso insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all’articolo 46 primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero di cui all’articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell’avviso con avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 46, quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e di cui all’articolo 40, sesto comma, della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47".
5) Gli articoli 179-bis e 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione). – Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di vendita di beni immobili. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell’esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.
Art. 179-ter. - (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto). – Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell’ordine degli avvocati e il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario. rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l’indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno di tali professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie e concorsuali.
Il Presidente del Tribunale forma quindi l’elenco dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell’esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il Presidente del Tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’articolo 591-bis, primo comma del codice.
I professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo".
6) L’articolo 181 è sostituito dal seguente:
"Art.181. - (Disposizioni sulla divisione). – Il giudice dell’esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del Codice, se gli interessati sono tutti presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’articolo 600, comma 2, del codice fissa l’udienza avanti a sé per la comparizione delle parti concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell’ordinanza.".
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), c-bis), c-ter), e), e-bis) e- ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale».
x1.0.100/1
Caruso Antonino, Semeraro, Legnini, Centaro, Callegaro, Dalla Chiesa, Borea, Zancan, Tirelli, Donadi, Magistrelli, Gubetti, Calvi, Bucciero, Maritati, Ayala, Bobbio, Brutti Massimo, Cavallaro, Cirami, Federici, Ziccone, Consolo, Manfredi, Fassone
All’emendamento x1.0.100, al comma 2, dopo le parole: «governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi», sopprimere la lettera a) e, conseguentemente all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge apportare le seguenti modifiche:
A) dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) All’articolo 164 del codice di procedura civile, all’ultimo comma la parola: «ultimo» è sostituita dalla seguente: «secondo».
B) dopo la lettera c) inserire le seguenti:
c-bis) L’articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 180. - (Forma di trattazione). – La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale».
c-ter) Gli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 183. - (Prima Comparizione delle parti e trattazione della causa). – All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164, dall’articolo 167 dall’articolo 182 e dall’articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l’udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.
Nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti posso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l’indicazione di prova contraria. Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell’udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.
L’ordinanza di cui al comma precedente è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.
Art. 184. - (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). – Nell’udienza fissata con l’ordinanza prevista dal sesto comma dell’articolo 183, il giudice istruttore procede all’assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre. entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l’ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi».
C) sostituire lettera e) con la seguente:
e) Al libro III del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l’articolo 474 è sostituito dal seguente:
«Art. 474. - (Titolo esecutivo). – L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma».
2) All’articolo 476, al quarto comma, le parole: «non superiore a 5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a 5.000».
3) All’articolo 479 al secondo comma sopprimere le parole da: «ma se esso ...» fino a: «a norma dell’articolo 170».
4) All’articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della perizia redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è anche inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto»;
b) nel terzo comma dell’articolo 490, dopo le parole: «sia inserito», sono inserite le seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto».
5) L’articolo 492 è sostituito dal seguente:
«Art 492. - (Forma del pignoramento). – Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
L’ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all’articolo 499, terzo comma.
In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa generalità di ciascuno, nonché quella dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.
L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista nell’articolo 488 secondo comma».
6) All’articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;
b) al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite con le altre: «diciotto mesi».
7) All’articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno».
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del periodo precedente entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione».
8) All’articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo».
9) l’articolo 512 è sostituito dal seguente
«Art. 512. - (Risoluzione delle controversie). – Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma.
Il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata».
10) All’articolo 524, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «nell’articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell’articolo 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell’articolo 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell’articolo 525».
11) All’articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è abrogato;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi ventimila euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529».
12) All’articolo 526, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 525».
13) L’articolo 527 è abrogato.
14) All’articolo 528 il primo comma è sostituito dal seguente:
«I creditori chirografari che intervengono successivamente al termine di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza».
15) All’articolo 530, quinto comma, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».
16) All’articolo 532 il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate, all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione».
17) L’articolo 534-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 534-bis. - (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice con il provvedimento di cui all’articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione».
18) All’articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di tumulo di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza».
19) All’articolo 557, secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».
20) All’articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore»;
b) sono aggiunti infine i seguenti commi:
«Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto.».
21) All’articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)»;
b) al primo comma è anteposto il seguente: «I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l’autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest’ultimo caso l’ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l’aggiudicazione deve essere sentito l’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 485;
c) sono aggiunti infine i seguenti commi:
«Il giudice, con l’ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.
22) L’articolo 563 è abrogato.
23) L’articolo 564 è sostituito dal seguente:
«Art. 564. - (Facoltà dei creditori intervenuti). – I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
24) Agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: «nell’articolo 563, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 564».
25) L’articolo 567 è sostituito dal seguente:
«Art. 567. - (Istanza di vendita). – Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati sola una volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriore centoventi giorni. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562 secondo comma. Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.
26) L’articolo 569 è sostituito dal seguente:
«Art. 569. - (Provvedimento per l’autorizzazione della vendita). – A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, provvede alla nomina dell’esperto e a fissare l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l ’udienza non possono decorrere più di novanta giorni.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, Ìudienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573 e provvede ai sensi dell’articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi.
27) Gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 571. - (Offerte d’acquisto). – Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579 ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Se un termine lungo non è fissato dall’offerente, Ìofferta non può essere revocata prima di venti giorni.
L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 o se Ìofferente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale viene annotato, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-bis e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
Art. 572. - (Deliberazione sull’offerta). – Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz’altro accolta.
Se l’offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Art. 573. - (Gara tra gli offerenti). – Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto».
28) L’articolo 575 è abrogato.
29) All’articolo 576, comma 1, il numero 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti»;
30) L’articolo 580 è sostituito dal seguente:
«Art. 580. - (Prestazione della cauzione). – Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576.
Se l’offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura del novanta per cento dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione».
31) Gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 584. - (Offerte dopo l’incanto). – Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all’articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell’articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione all’aggiudicatario fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.
Art. 585. - (Versamento del prezzo). – L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento.
Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il Conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata».
32) All’articolo 586, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento».
33) Gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 588. - (Termine per l’istanza di assegnazione). – Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell’articolo seguente per il caso in cui la vendita all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
Art. 589. - (Istanza di assegnazione). – L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell’articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
Art. 590. - (Provvedimento di assegnazione). – Se la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione il giudice provveda su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 586.
Art. 591. - (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). – Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.
In quest’ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta. entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell’articolo 569.
Art. 591-bis. - (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il terrnine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 570, il luogo ove si procede all’esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l’incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, terzo comma. anche tramite l’ausilio di un esperto nominato dal giudice;
2) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;
3) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comrna;
4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramellti delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;
6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’articolo 583;
7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giuice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596.
In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell’avviso avente il contenuto di cui all’articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all’articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell’avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.
L’avviso deve inoltre contenere l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di cui all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all’articolo 46 primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero di cui all’articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell’avviso con avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 46, quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di cui all’articolo 40, sesto comma, della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale d’incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l’incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all’incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il professionista delegato, predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617.
Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice.
I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto.
Art. 591-ter. - (Ricorso al giudice dell’esecuzione). – Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza, il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 617.».
34) All’articolo 596, primo comma, dopo le parole: «dell’esecuzione» sono inseri le seguenti: «o il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis».
35) All’articolo 598 dopo le parole: «dell’esecuzione» sono inserite le seguenti: «o professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis».
36) All’articolo 600 il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norrna dell’articolo 568».
37) All’articolo 608 il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà».
38) Dopo l’articolo 608 è inserito il seguente:
«Art. 608-bis. – L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente».
39) All’articolo 611, al secondo comma, dopo le parole: «giudice dell’esecuzione», sono inserite le seguenti: «a norma degli articoli 91 e seguenti».
40) All’articolo 615 al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ll giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo».
41) All’articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
b) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».
42) L’articolo 624 è sostituito dai seguenti:
«Art. 624. - (Sospensione per opposizione all’esecuzione). – Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma.
Art. 624-bis. - (Sospensione su istanza delle parti). – Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.».
D) dopo la lettera e) inserire le seguenti:
e-bis) Al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) All’articolo 669-quinquies, al primo comma, dopo la parola: «in arbitri» sono aggiunte le seguenti: «anche non rituali»;
2) All’articolo 669-octies sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni);
b) al secondo comma, le parole: (trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
c) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti commi:
«Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al comma precedente, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.
L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.
3) All’articolo 669-decies, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquista conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza».
4) All’articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice».
5) All’articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza proposta»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica».
6) Dopo l’articolo 696 è inserito il seguente:
«Art. 696-bis. - (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). – L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili».
7) All’articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma».
8) All’articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703».
e-ter) al capo I del titolo II del libro IV del codice di procedura civile gli articoli 706, 707, 708, 709 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 706. - (Forma della domanda). – La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Art. 707. - (Comparizione personale delle parti). – I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708. - (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). – All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente ed il suo difensore.
Art. 709. - (Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza). – L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti a metà.
Con l’ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali di merito non rilevabili d’ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis. - (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore). – All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l’articolo 184.».
Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. L’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. – 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi avanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.
10. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
11. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il Tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
15. L’appello è deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al Tribunale in camera di consiglio. Il Tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo".
3-ter. al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Dopo l’articolo 70-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
"Art. 70-ter. La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo 163, comma 3, numero 7, del codice, l’invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell’attore la comparsa di risposta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell’articolo 163-bis del codice.
Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".
2) L’articolo 169-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 169-bis. - (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione). – Con il decreto di cui all’articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri".
3) Dopo l’articolo 169-ter è inserito il seguente:
"Art. 169-quater. - (Elenco degli avvocati e dei dottori commercialisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto). – Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179ter sono indicati anche gli elenchi degli avvocati e dei dottori commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri".
4) Dopo l’articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:
"Art. 173-bis. - (Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto). – L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;
6) La verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene, della eventuale sanabilità di irregolarità e la verifica dell’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso.
L’esperto prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.
L’esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizioni, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l’esperto interviene all’udienza per rendere i chiarimenti.
Art. 173-ter. – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
5) Gli articoli 179-bis e 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione). – Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di vendita di beni immobili. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell’esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.
Art. 179-ter. - (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto). – Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell’ordine degli avvocati e il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario. rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l’indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno di tali professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie e concorsuali.
Il Presidente del Tribunale forma quindi l’elenco dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell’esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il Presidente del Tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’articolo 591-bis, primo comma del codice.
I professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo".
6) All’articolo 179-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il Presidente del Tribunale vigila affinché le deleghe siano distribuite tra i vari professionisti secondo criteri di efficienza e di equità, scegliendo tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter in base alle specifiche esperienze professionali dichiarate e tenendo altresì conto dell’esigenza che le deleghe siano proporzionalmente distribuite tra i professionisti di tutte le categorie indicate, nell’esigenza di assicurare ai professionisti delegati un numero congruo di incarichi nel corso del triennio e della necessità di una loro graduale rotazione nel tempo".
7) L’articolo 181 è sostituito dal seguente:
"Art.181. - (Disposizioni sulla divisione). – Il giudice dell’esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del Codice, se gli interessati sono tutti presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’articolo 600, comma 2, del codice fissa l’udienza avanti a sé per la comparizione delle parti concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell’ordinanza.".
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), c-bis), c-ter), e), e-bis) e- ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale».
x1.0.100/2
Caruso Antonino, Bucciero, Semeraro, Bobbio
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
x1.0.100
Il Governo
Dopo l’articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi previsti dal presente comma, provvede a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti ed è adottato, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché sottoposto al parere della Assemblea Generale della Corte Suprema di Cassazione ai sensi dell’articolo 93 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso al Parlamento, perché si espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal precedente periodo o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al presente comma.
2. Nell’attuazione della delega di cui al comma 3-bis, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) estendere, con i necessari adattamenti, le disposizioni contenute nei Capi I e II del Titolo Il del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, al processo di cognizione approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443;
b) disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l’obbligo che il motivo ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l’estensione del sindacato diretto della Corte sull’interpretazione e sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell’articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece, essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; l’estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; l’enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell’impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sull’attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l’esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e l’opposizione di terzo contro le sentenze di merito della cassazione, disciplinandone la competenza;
c) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell’arbitrato prevedendo: la disponibilità dell’oggetto come unico e sufficiente presupposto dell’arbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa all’arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonché relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei principi fondamentali dell’istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina dell’istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti princìpi: a) subordinare la controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dell’articolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, b) disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell’impugnazione per nullità, c) disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l’eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell’arbitrato amministrato, assicurando che l’intervento dell’istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti; la eliminazione del capo dedicato all’arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina all’arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall’articolo 838 del codice di procedura civile; la previsione che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.
3. Nell’esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo può revisionare la formulazione letterale e la sistemazione topografica degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai principi di delega in modo da accordarle con le modifiche apportate dalla legge delegata.».
x1.0.102/1
Caruso Antonino, Bucciero, Semeraro, Bobbio
Al comma 2 ivi richiamato, dopo le parole: «governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi», sopprimere la lettera a).
x1.0.102/2
Borea, Ziccone, Nocco
Al comma 2, dopo il punto 14), aggiungere i seguenti:
«14-bis) modificare la disciplina delle fattispecie penali di bancarotta prevedendo la riduzione delle pene edittali non inferiore alla metà, con esclusione dei fatti che riguardano le società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
14-ter) prevedere che nel caso della bancarotta fraudolenta rilevino solo le condotte entro cinque anni precedenti la dichiarazione di fallimento e per il caso di bancarotta semplice rilevino solo le condotte compiute entro tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento».
x1.0.102/3
Nocco
Al comma 2, dopo il punto 14), aggiungere i seguenti:
«14-bis) modificare la disciplina delle fattispecie penali di bancarotta prevedendo la riduzione delle pene edittali non inferiore alla metà e l’aumento massimo di due anni per le società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
14-ter) prevedere che nel caso della bancarotta fraudolenta rilevino solo le condotte entro cinque anni precedenti la dichiarazione di fallimento e per il caso di bancarotta semplice rilevino solo le condotte compiute entro tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento».
x1.0.102/4
Borea, Ziccone, Nocco
Al comma 2, dopo il punto 14), aggiungere il seguente:
«14-ter) prevedere che nel caso della bancarotta fraudolenta rilevino solo le condotte entro cinque anni precedenti la dichiarazione di fallimento e per il caso di bancarotta semplice rilevino solo le condotte compiute entro tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento».
x1.0.102/5
Borea, Ziccone, Nocco
All’emendamento x1.0.102 al comma 2-ter, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) modificare la disciplina dei reati commessi dal fallito secondo i seguenti princìpi:
1) prevedere i seguenti delitti:
a) bancarotta fraudolenta patrimoniale dell’imprenditore individuale, consistente in condotte contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, ovvero successive a detto provvedimento, di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione del patrimonio che, a norma delle leggi civili, è destinato al soddisfacimento dei creditori; ovvero in condotte di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti finalizzate ad arrecare pregiudizio ai creditori; ovvero in condotte di causazione intenzionale del dissesto, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;
b) bancarotta fraudolenta documentale dell’imprenditore individuale, consistente in condotte contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, ovvero, successive a detto provvedimento, di sottrazione, distruzione, falsificazione di libri o scritture contabili con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di tenuta delle scritture e dei libri contabili o di omessa tenuta dei medesimi, se previsti dalla legge, che rendono impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;
c) bancarotta fraudolenta preferenziale dell’imprenditore individuale, consistente in condotte, contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, ovvero successive a detto provvedimento, di preferenza indebita o ingiustificata nei pagamenti o in altre prestazioni estintive di obbligazioni, allo scopo di favorire taluni creditori a danno di altri, ovvero di simulazione di titoli di prelazione;
2) prevedere il delitto di bancarotta semplice dell’imprenditore individuale, consistente nelle condotte di omessa o ritardata presentazione dell’istanza per l’apertura della procedura di liquidazione concorsuale che hanno aggravato il preesistente dissesto, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;
3) prevedere il delitto di bancarotta del soggetto, cui è estesa la procedura di liquidazione concorsuale, consistente nei fatti descritti ai commi 1), lettere a) e c), se commesse sui propri beni;
4) prevedere il delitto di bancarotta fraudolenta impropria consistente:
a) nei fatti di cui al comma 1 commessi dall’institore, da chi svolge funzioni di amministrazione, direzione, controllo o liquidazione di società, di imprenditori collettivi o di enti dichiarati insolventi;
d) in condotte di abuso dei relativi poteri o di violazione dei relativi doveri da parte dei soggetti di cui alla lettera a) che abbiano cagionato il dissesto, ovvero nei fatti di cui agli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2638 del codice civile, contemporanei all’insolvenza o al concreto pericolo dell’insolvenza, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;
5) prevedere il delitto di bancarotta semplice impropria consistente nei fatti di cui al comma 2) commessi dall’istintore, da chi svolge funzioni di amministrazione, direzione, controllo o di liquidazione di società, imprenditori collettivi o enti dichiarati insolventi, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;
6) prevedere il delitto di domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l’insolvente o con gli organi di società, enti, imprenditori collettivi dichiarati insolventi consistente nella condotta di presentazione di domande di ammissione di crediti fraudolentemente simulati, anche per interposta persona, ovvero in condotte che causano la diminuizione ingiustificata del patrimonio dell’insolvente, senza il suo concorso, da parte di chiunque, consapevole dello stato di dissesto o dell’apertura della procedura di liquidazione concorsuale, non è creditore o titolare di diritti sul patrimonio dell’insolvente; prevedere circostanze attenuanti, ad effetto speciale, nei casi in cui le predette domande sono ritirate prima del provvedimento di cui all’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o, se manca l’accertamento dei crediti o dei diritti, prima dell’esercizio dell’azione penale o nel caso in cui i beni, ingiustificatamente sottratti al patrimonio dell’insolvente, sono reintegrati anche per equivalente;
7) prevedere il delitto di falsa esposizione di dati o di informazioni o altri comportamenti fraudolenti consistente nella condotta di esposizione di informazioni false o di omissione di informazione imposte dalla legge per l’apertura delle procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo al fine di potervi accedere, ovvero per ottenere l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero in successivi atti o nei comportamenti di cui ai commi 1) e 4) compiuti nel corso di esse; ovvero di simulazione dei crediti inesistenti o di altri comportamenti di frode, al fine di influire sulla formazione delle maggioranze; prevedere che la stessa pena si applica al creditore che riceve il pagamento o accetta la promessa al fine dell’espressione del proprio voto;
8) prevedere per i predetti delitti la pena, da graduare in rapporto alla gravità degli illeciti:
a) della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e non superiore nel massimo a sei anni per i delitti descritti al comma 1 lettere a) e b) ed ai commi 3), nella parte in cui rinvia ai fatti descritti al comma 1) lettera a);
b) della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e non superiore nel massimo a quattro anni per i delitti descritti ai commi 1), lettera c), 3) nella parte in cui rinvia ai fatti descritti al comma 1), lettera c), 4), 6) e 7);
c) con la reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a due anni per i delitti di cui ai commi 2) e 5);
9) stabilire disposizioni comuni e processuali ed in particolare:
a) prevedere circostanze aggravanti ed attenuanti, anche ad effetto speciale, per i reati di cui ai precedenti commi nel caso di più fatti ovvero se il fatto ha causato rispettivamente un danno patrimoniale di rilevante gravità ovvero di speciale tenuità ovvero se, prima del giudizio o prima del provvedimento di cui all’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è intervenuta integrale riparazione del danno patrimoniale ai creditori o se manca l’accertamento dei crediti o dei diritti, prima dell’esercizio dell’azione penale, è intervenuta da parte dell’autore del fatto consegna della contabilità o di altri documenti idonei alla completa ricostruzione contabile del patrimonio o del movimento degli affari;
b) prevedere che alla condanna per i delitti di cui ai precedenti commi 1), 4), e 5) consegue, in ogni caso, la pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese».
x1.0.102
Il Governo
Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 67, e successive modificazioni. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di trenta giorni.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che alle controversie di cui all’articolo 24 del regio decreto n. 267 del 1942 che non siano assoggettate a un differente rito speciale, si applichino le norme previste dai capi I e IV del Titolo II del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con esclusione della disposizione dell’articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile.»;
b) modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti principi:
1) semplificare la disciplina attraverso l’estensione dei soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto e l’accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia;
2) ampliare le competenze del comitato dei creditori consentendo una maggiore partecipazione dell’organo alla gestione della crisi dell’impresa; coordinare i poteri degli altri organi della procedura;
3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati, le società tra professionisti, nonché coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;
4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura;
5) modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti dell’effettivo destinatario della prestazione;
6) introdurre un termine di decadenza per l’esercizio dell’azione revocatoria;
7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria;
8) modificare la disciplina della continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed introducendo l’obbligo di informativa periodica da parte del curatore al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;
9) modificare la disciplina dell’accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l’esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti ammessi, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo;
10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, il curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori, all’autorizazzione del giudice delegato contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell’attivo, specificando:
a) se è opportuno disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l’affitto a terzi;
b) la sussistenza di proposte di concordato;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;
d) le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione e che l’approvazione del programma sia subordinata all’esito favorevole della votazione da parte del comitato dei creditori;
11) modificare la disciplina della ripartizione dell’attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi;
12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura e prevedendo l’eventuale suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonché trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti;
13) introdurre la disciplina dell’esdebitazione e disciplinarne il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:
a) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;
c) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
e) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
f) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;
c) prevedere l’abrogazione dell’amministrazione controllata.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344
al testo del decreto-legge
Art. 2.
2.1
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«a01) All’articolo 1 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Sono considerati piccoli imprenditori agli effetti del primo comma gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che siano riconosciuti tali secondo le norme stabilite con regolamento emanato, quantomeno con periodicità biennale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia"».
2.2
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) All’articolo 4 del regio decreto n. 267 del 1942, è abrogato».
2.3
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) All’articolo 7 del regio decreto n. 267 del 1942 sostituire le parole: "del re imperatore" con le seguenti: "della Repubblica"».
2.4
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) All’articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito di uno degli atti di cui all’articolo 6 non rileva ai fini della competenza come individua ai sensi del presente comma"».
2.5
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente lettera:
«a01) All’articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942, al secondo comma, sostituire le parole: "nel regno" con le seguenti: "nella Repubblica"».
2.6
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1 , premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) Dopo l’articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. – (Fallimento dichiarato da tribunale incompetente). – Il tribunale che si dichiara incompetente, all’esito del giudizio di cui al ’articolo 18, o che è dichiarato incompetente, dispone, con decreto, l’immediata trasmissione degli atti a quello competente. La sentenza dichiarativa del fallimento conserva validità ed efficacia e il libunale dichiarato competente provvede, con decreto, alla nomina del nuovo giudice delegato e del curatore ed impartisce le ulteriori disposizioni per la prosecuzione della procedura. In tal caso, restano salvi gli atti precedentemente compiuti.
Qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 18, l’opposizione, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunta a norma dell’articolo 50 del codice di procedura civile dinanzi al tribunale dichiarato competente.
Il tribunale che è dichiarato competerte è tale anche per tutte le azioni che derivano dal fallimento, eccettuate le azioni reali immobiliari.
Nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarata incompetente, il giudice adito pronuncia ordinanza con cui, accertata la propria sopravvenuta incompetenza, assegna alle parti un termine per la riassunzione ai sensi dell’articolo 50 del codice di procedura civile davanti al giudice dichiarato competente.
Quando i giudizi sono riassunti ai sensi del quarto comma, l’eventuale incompetenza del giudice adito e rilevata, anche d’ufficio, non oltre il primo grado del processo.
Tutti gli altri giudizi, nei quali sia parte il curatore del fallimento aperto dal tribunale incompetente, sono dichiarati interrotti, anche d’ufficio, e sono proseguiti dal nuovo curatore o riassunti nei suoi confronti, a norma degli art coli 302 e 303 del codice di procedura civile».
2.7
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) L’articolo 10 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa). – L’imprenditore che per qualunque causa ha cessato l’esercizio dell’impresa può essere dichiarato fallito entro due anni dalla cessazione dell’impresa, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro i due anni successivi.
Le società iscritte nel registro delle imprese non possono essere dichiarate fallite decorsi due anni dalla cancellazione».
2.8
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) All’articolo 11 del regio decreto n. 267 del 1942, al secondo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "L’erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, comma secondo, numero 3"».
2.9
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) All’articolo 14 del regio del regio decreto n. 267 del 1942 le parole: "conto profitti e perdite" sono sostituite dalle seguenti: "conto economico"».
2.10
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) L’articolo 15 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
Art. 15. - (Della dichiarazione di fallimento da parte del tribunale). – Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale prima di provvedere convoca l’imprenditore e il ricorrente.
Al debitore deve essere notificato decreto di convocazione. Tra la data della comunicazione dell’avviso di convocazione o della notificazione del ricorso e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni liberi. Il decreto deve contenere l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissare un tennine di sette giorni prima dell’udienza perché il debitore presenti memoria difensiva con allegata situazione patrimoniale aggiornata. Il termine pub essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tal caso anche il termine di difesa è proporzionalmente abbreviato.
Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione del debitore e l’attività istruttoria che venga richiesta dalle parti o disposta d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio.
Il tribunale può emettere provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresla oggetto del provvedimento.
Detti provvedimenti hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati dalla sentenza che dichiara il fallimento ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza.»
2.11
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) All’articolo 16 del regio decreto n. 267, del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
"4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine perentorio non inferiore a sessanta e non superiore a novanta giomi per la presentazione in cancelleria delle domande;
5) stabilisce, entro il termine perentoria di non oltre sessanta giorni dal precedente, il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si prevederà senza ritardo all’esame dello stato passivo.
5-bis) stabilisce che l’apertura del conto corrente della procedura avvenga non appena realizzato l’attivo, presso un ufficio postale o la banca che designa»;
a-bis) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La sentenza è provvisoriamente esecutiva e, con esclusione dei casi in cui ha luogo la notificazione e la comunicazione di cui all’articolo 17, comma 1, ha efficacia al momento della sua iscrizione al registro delle imprese ai sensi del secondo comma dell’articolo 17»;
b) il quarto commna è sostituito dal seguente: «Il Tribunale, ricorrendone i presupposti, può disporre, su istanza del fallito o dei creditori ovvero anche d’ufficio, la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa di cui all’articolo 90, qualora l’attività possa proseguire nell’interesse dei creditori o sia utile ai fini del miglior realizzò dell’azienda o di parti di essa. Qualora l’istanza venga presaltata dal fallito o dai creditori deve rispettare i contenuti e le forme di cui al primo comma dell’articolo 90-bis. Il Tribunale entro trenta giorni dalla dichiarazione di fallimento, sentiti in camera di consiglio il curatore e il comitato dei creditori, dispone in merito alla prosecuzione dell’esercizio provvisorio, con ogni opportuno provvedimento.».
2.12
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) All’articolo 17 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La sentenza che dichiara il fallimento è notificata al debitore su richiesta del cancelliere ed è comunicata per estratto, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore e al creditore richiedente, non più tardi del giorno successivo alla sua data. L’estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.»;
b) al secondo cornma, le parole: «alla porta esterna del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «all’albo del tribunale»;
b-bis) al secondo comma dopo le parole: «all’ufficio del registro delle imprese» sono inserite le seguenti: «, in via telematica,»;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La sentenza è inserita, ove esista o venga istituito, nel sito Internet del tribunale che l’ha pronunciata sotto la categoria "sentenze dichiarative di fallimento"».
2.13
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) L’articolo 18 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
–"Art. 18. – (Reclamo alla Corte d’appello). – Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere presentato reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso alla corte d’appello da proporsi entro trenta giorni. Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione a norma dell’articolo 17 e per ogni altro interessato dalla data dell’affissione. Il reclamo deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello e non può in ogni caso proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.
Il Presidente nomina i componenti del collegio, designa il relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro trenta giorni dal deposito, assegnando termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e termine alle parti resistenti per il deposito di memorie.
All’udienza il collegio nel rispetto del contraddittorio assunte, anche d’ufficio, le informazioni necessarie e le prove provvede con sentenza".
2. Il terzo comma dell’articolo 19 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: "La sentenza resa dalla Corte di appello che conferma il fallimento può essere impugnata entro il termine di trenta giorni avanti la Corte di cassazione con ricorso nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile"».
2.14
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) All’articolo 25 del regio decreto n. 267 del 1942, al comma 1, numero 6), le parole: "ed i procuratori" sono sostituite dalle seguenti: "e se del caso gli arbitri"».
2.15
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) L’articolo 26 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
–"Art. 26. – (Reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato). – Contro i provvedimenti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, può essere proposto reclamo al tribunale a norma dell’articolo 739 del codice di procedura civile dal curatore, dal fallito e da chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, che decorre dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; dal deposito del provvedimento in cancelleria ovvero dall’affissione, se il provvedimento deve essere affisso, per ogni altro interessato. La comunicazione integrale fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento equivale a notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al comma che precede il reclamo non può proporsi decorsi 120 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
Il tribunale pronuncia in camera di consiglio con decreto motivato, dopo aver sentito il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati.
Del collegio non può far parte il giudice delegato.
Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento"».
2.16
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) Il quarto comma dell’articolo 33, del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: "Il curatore deve altresì redigere, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, un rapporto riepilogativo delle attività svolte accompagnata dal conto patrimoniale della sua gestione trasmettendone copia al comitato dei creditori in uno con gli estratti conto della banca relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti può formulare osservazioni scritte entro quindici giorni dalla ricezione. Il curatore, entro i quindici giorni successivi, deposita il rapporto nella cancelleria del giudice delegato unitamente ai relativi allegati ed alle osservazioni eventualmente svolte dal comitato dei creditori o dai suoi componenti e, se autorizzato dal giudice stesso, trasmette copia del rapporto per via telematica all’ufficio del registro delle imprese"».
2.17
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) All’articolo 34 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, devono essere depositate senza ritardo e comunque non oltre quindici giorni presso un ufficio postale o presso la banca designata a norma dell’articolo 16, n. 5-bis.
Il deposito deve essere intestato all’ufficio fallimentare. Il giudice delegato stabilisce le modalità di esecuzione dei prelievi occorrenti anche per quanto necessario per le spese di giustizia e di amministrazione.
In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto di quindici giorni il tribunale dispone la revoca del curatore"».
2.18
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1 , premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) All’articolo 35 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a 30.000,00 euro, l’autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato avverso il quale può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge. Il limite di cui innanzi è adeguato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia"».
2.19
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) All’articolo 40 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il comitato è nominato con provvedimento del giudice delegato ed è composto di tre o cinque membri scelti fra i vari creditori in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti. Il provvedimento contiene altresì la nomina di uno di essi a presiedere"».
2.20
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) All’articolo 41 del regio decreto n. 267 del 1942, il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Il comitato ha diritto ad un compenso per l’attività svolta comprensivo delle spese sostenute. Detto compenso è liquidato dal tribunale con il decreto di cui all’articolo 39 in misura pari al dieci per cento del complessivo compenso liquidato al curatore ed è diviso in parti uguali fra i componenti"».
2.21
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) All’articolo 42 del regio decreto n. 267 del 1942 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "salvo quanto previsto al terzo comma, i beni che pervengono al fallito durante il fallimento sono acquisiti allo stesso, ma questo deve farsi carico dei costi accessori per l’acquisto e delle spese di conservazione dei beni medesimi";
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "il curatore, sentito il comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante il fallimento qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al valore di realizzo degli stessi."».
2.22
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) All’articolo 44 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Fermo quanto disposto ai commi primo e secondo, sono comunque acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito dovesse conseguire nel corso della procedura. Resta fermo quanto previsto al comma terzo dell’articolo 42"».
2.23
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) All’articolo 46, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 3) è sostituito dal seguente:
"3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile;";
b) il numero 4) è soppresso
c) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"2. I limiti previsti nel numero 2) del presente articolo sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia."».
2.24
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) L’articolo 48 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
"Art. 48. – (Corrispondenza diretta al fallito). – La corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al fallito, a società o ad enti dichiarati falliti deve essere consegnata al curatore, il quale deve prontamente inviare al fallito o al legale rappresentante della società od ente dichiarati falliti quella non riguardante rapporti compresi nel fallimento. Il fallito e il legale rappresentante della società, o dell’ente assoggettato a fallimento, hanno diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa estraneo ai rapporti compresi nel fallimento.
Qualora il fallito o il legale rappresentante della società od ente assoggettato a fallimento intenda ottenere il rilascio di corrispondenza trattenuta dal curatore presenta istanza al giudice delegato il quale, sentito il curatore, provvede con decreto motivato.
Qualora il curatore non ottemperi agli obblighi di cui al primo comma, il tribunale ne dispone la revoca."».
2.25
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:
«a01) All’articolo 50 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritte le società che sono dichiarate fallite dallo stesso tribunale, nonché di quelle dichiarate altrove se il luogo di nascita del fallito o di costituzione dell’ente si trova sotto la giurisdizione del tribunale.
È istituita altresì presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura una sezione speciale del registro delle imprese nella quale sono riportati i dati di cui al comma che precede.
Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito alla chiusura del fallimento.
Il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge fino alla chiusura della procedura fallimentare."».
2.26
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:
«a01) all’articolo 53 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: "I crediti" sono sostituite con le seguenti: "In deroga a quanto previsto agli articoli 2777 e 2778 del codice civile, i crediti";
b) al secondo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il ricavato della vendita è ripartito tra i creditori di cui al primo comma sino alla concorrenza del loro credito e, quando questo è superiore all’importo ricavato, essi partecipano per l’eccedenza secondo l’ordine di cui all’articolo 2778 del codice civile».
2.27
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:
«a01) all’articolo 54 del regio decreto n. 267 del 1942, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento».
2.28
Legnini, Calvi, Maritati, Ayala
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) ai fini dell’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si intendono revocabili i soli atti a titolo oneroso, i pagamenti e le garanzie che siano stati posti in essere in pregiudizio del patrimonio del debitore e dei diritti degli altri creditori. Sono altresì revocabili i pagamenti effettuati nell’ambito di rapporti continuativi o reiterati, nei limiti della differenza tra l’ammontare massimo del debito nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l’ammontare residuo dello stesso alla data della dichiarazione di fallimento».
2.29
Il Relatore
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie» con le seguenti: «Art. 67. (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)».
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «70. Effetti della revocazione» con le seguenti: «Art. 70. (Effetti della revocazione)».
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «160. Condizioni per l’ammissione alla procedura» con le seguenti: «Art. 160. (Condizioni per l’ammissione alla procedura)».
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «161. Domanda di concordato» con le seguenti: «Art. 161. (Domanda di concordato)».
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «163. Ammissione alla procedura» con le seguenti: «Art. 163. (Ammissione alla procedura)» e dopo le parole: «Con il provvedimento di cui al primo comma», inserire le seguenti: «, il tribunale».
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «177. Maggioranza per l’approvazione del concordato» con le seguenti: «Art. 177. (Maggioranza per l’approvazione del concordato)».
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «180. Approvazione del concordato e giudizio di omologazione» con le seguenti: «Art. 180. (Approvazione del concordato e giudizio di omologazione)».
Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «181. Chiusura della procedura» con le seguenti: «Art. 181. (Chiusura della procedura)».
Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti» con le seguenti: «Art. 182-bis. (Accordi di ristrutturazione dei debiti)».
Al comma 3, nell’alinea, sostituire le parole: «Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443,» con le seguenti: «Al codice di procedura civile», conseguentemente, nelle lettere a), b), c), d) ed e), sopprimere le parole: «del codice di procedura civile».
Al comma 4, lettera c), n. 5), sopprimere, in fine, i seguenti segni di interpunzione: "».".
Conseguentemente nella rubrica, dopo la parola: «fallimentare» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».
2.30
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati
Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 67» del regio decreto n. 267 del 1942, al comma secondo, la lettera a) è soppressa.
2.31
Antonino Caruso, Bucciero, Semeraro, Bobbio
1. Al comma 1, alla lettera a):
1) sostituire le parole: «non sono soggetti all’azione revocatoria» con le parole: «le disposizioni del presente articolo non si applicano:»;
2) sostituire la lettera a) dell’articolo 67 ivi richiamato con la seguente:
«a) ai pagamenti di prestazioni di beni e servizi, effettuati da terzi a favore dell’impresa, quando risulti la effettività della prestazione e il pagamento contestuale o nei termini d’uso;»;
3) sostituire la lettera b) dell’articolo 67 ivi richiamato con la seguente:
«b) con riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, ivi compresi i contratti di somministrazione, di conto corrente o regolati in conto corrente:
I) nel caso in cui sia stata accordata disponibilità di credito senza che il fallito ne abbia utilizzato in eccesso, in relazione alle rimesse da lui eseguite per ripristinare la detta disponibilità in tutto o in parte;
II) nel caso in cui sia stata accordata disponibilità di credito e il fallito ne abbia utilizzato in eccesso, se non con riferimento alla differenza tra la massima esposizione e quella pari o superiore alla disponibilità che era accordata al momento della cessazione del contratto o della dichiarazione di fallimento;
III) nel caso in cui non sia stata accordata al fallito disponibilità di credito, se non con riferimento alla differenza tra la massima esposizione e quella esistente al momento della cessazione del contratto o della dichiarazione di fallimento;».
4) sostituire la lettera c) dell’articolo 67 ivi richiamato con la seguente:
«c) agli atti di trasferimento della proprietà di immobili che risultano essere stati destinati prima della dichiarazione di fallimento ad abitazione o ad attività lavorativa dell’acquirente o di suoi parenti o affini, entro il terzo grado»;
5) alla lettera d) dell’articolo 67 ivi richiamato sostituire le parole: «che appaia idoneo a consentire il» con le parole: «destinato al» e sostituire le parole: «sia attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma del codice civile» con le seguenti: «sia stata attestata da una relazione giurata, redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’impresa ha sede legale, ovvero da più esperti, se il presidente del tribunale ne ravvisi l’opportunità in relazione alla dimensione dell’impresa o alla natura del piano;»;
6) all’articolo 67 ivi richiamato, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) ai contratti di locazione finanziaria quando è pronunciato il fallimento dell’utilizzatore, con riferimento ai canoni scaduti e pagati.»;
7) all’articolo 67 ivi richiamato, all’ultimo periodo premettere il seguente: «Nel caso di pagamenti effettuati tramite intermediari specializzati o tramite procedure di compensazione multilaterale, l’azione revocatoria è proposta nei confronti del destinatario della prestazione.»
8) sostituire le parole: «all’istituto di emissione» con le parole: «alla banca d’Italia».
2. Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «, è sostituito dal seguente: "70."» con le seguenti: «è abrogato e l’articolo 71 del medesimo è sostituito dal seguente: "71"».
2.32
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati
Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 67» del regio decreto n. 267 del 1942, al comma secondo, lettera a) le parole: «effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso» sono sostituite con le seguenti: «indispensabili per l’ordinaria attività d’impresa».
2.33
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati
Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 67» del regio decreto n. 267 del 1942, al comma secondo, la lettera b) è soppressa.
2.34
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati
Al comma 1, lettera a), capoverso art. 67 del regio decreto n. 267 del 1942, al comma secondo, lettera d), le parole: «che appaia» e le parole: «, quarto comma,» sono soppresse.
2.35
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati
Al comma 1, lettera a), capoverso art. 67 del regio decreto n. 267 del 1942, al comma secondo, lettera e), le parole: «in esecuzione del» sino alla fine sono sostituite con le seguenti: «,nell’ambito dei procedimenti di concordato preventivo, di amministrazione controllata, nonchè dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis,».
2.36
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Legnini, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis). L’articolo 69 del regio decreto n. 267 del 1942 è abrogato».
2.37
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Legnini, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) L’articolo 84 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
–«Art. 84. – (Apposizione dei sigilli). – Dichiarato il fallimento, il curatore, ove lo ritenga opportuno, procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile ovvero avvalendosi dell’assistenza di un notaio, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore.
Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.».
2. L’articolo 85 del regio decreto n. 267 del 1942 è abrogato.
3. All’articolo 86, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione».
b) il primo e il secondo comma sono abrogati;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Devono essere consegnate al curatore: a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell’articolo 34; b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita. Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del giudice delegato, del comitato dei creditori, del fallito o di chi ne abbia diritto. Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l’interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato."».
2.38
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Legnini, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) All’articolo 87 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Inventario)";
b) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Il curatore deve fare l’inventario nel più breve termine possibile. A tale operazione egli procede secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, redigendo, con l’assistenza del cancelliere o di un notaio, processo verbale. Possono intervenire i creditori.
Il giudice delegato può disporre che il curatore proceda immediatamente a redigere l’inventario, senza preventiva apposizione dei sigilli, può prescrivere speciali norme e cautele per l’inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore"».
2.39
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Legnini, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) All’articolo 90 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: »Anche dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale, sentiti in camera di consiglio il curatore e il comitato dei creditori, può disporre la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa del fallito, quando ciò appaia conveniente nell’interesse dei creditori o sia utile ai fini del miglior realizzo dell’azienda o di parti di essa";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale, con il medesimo provvedimento, indica le condizioni per l’esercizio dell’impresa e stabilisce le modalità con le quali il curatore riferisce circa il relativo andamento";
c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale dispone la cessazione dell’esercizio provvisorio se il curatore e il comitato dei creditori ne fanno richiesta, ovvero se, sentiti i medesimi, in qualsiasi momento ne ravvisa l’opportunità"».
2.40
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Legnini, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) Dopo l’articolo 90 del regio decreto n. 267 del 1942 sono inseriti i seguenti:
"Art. 90-bis. – Nel caso di cui all’art. 90 il Curatore, il fallito o i creditori possono presentare istanza di continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa e devono corredarla con un progetto economico e finanziario sottoscritto da professionista abilitato che illustri analiticamente gli obiettivi e i risultati da raggiungere e, in particolare:
a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per l’eventuale liquidazione dei beni non necessari per l’esercizio dell’impresa; c) le previsioni economico finanziarie dell’esercizio provvisorio;
d) le modalità di affitto dell’impresa, azienda o parti di essa con l’indicazione delle offerte pervenute o acquisite.
Con il provvedimento autorizzativo al proseguimento provvisorio dell’attività, il Tribunale affida la gestione dell’impresa al Curatore e può, altresì, autorizzare l’imprenditore a prestare la propria opera e collaborazione quale ausiliario con il riconoscimento di un compenso che è forfettariamente determinato dal giudice delegato.
I contratti in corso con l’impresa proseguono nell’esercizio provvisorio salva la facoltà del Curatore di recedere dagli stessi.
Le attività di straordinaria amministrazione quali cessioni di beni, dell’azienda o parti di essa anche secondo quanto previsto dal progetto presentato, sono autorizzate dal Tribunale che provvede in camera di consiglio sentiti il Curatore e il Comitato dei Creditori.
I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1).
Art. 90-ter. – Ogni semestre durante il periodo di esercizio provvisorio, o alla conclusione di esso se di durata inferiore al semestre, il Curatore deve presentare un rendiconto dell’attività dell’impresa mediante deposito in Cancelleria. Entro quindici giorni dalla presentazione del rendiconto, il Comitato dei creditori è convocato dal giudice delegato per essere informato dal Curatore sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità di continuare l’esercizio.
In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato di fatti o circostanze sopravvenuti che possono influire negativamente sull’opportunità di proseguire l’esercizio provvisorio.
Il Tribunale, nell’ipotesi di cui al comma precedente ovvero in qualsiasi altro momento ne ravvisi l’opportunità, può ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio.
Art. 90-quater. — L’esercizio provvisorio è sottoposto in ogni caso al regime fiscale semplificato e il curatore salva l’ipotesi che l’attività duri più di un anno, è tenuto ad un’unica dichiarazione IVA nell’ambito della quale possono essere portati in compensazione eventuali crediti pregressi dell’impresa con obbligazioni sorte nel periodo di prosecuzione provvisoria dell’attività nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria..
Art. 90-quinquies. – Il tribunale, sentiti in camera di consiglio il curatore e il comitato dei creditori, anche indipendentemente dalla continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, autorizza:
a) l’affitto dell’azienda o di parti di essa e, ove ricorrano le condizioni di convenienza e garanzia di soddisfacimento per i creditori e di tutela dei diritti dei lavoratori subordinati, la concessione all’affittuario del diritto di prelazione sull’acquisto dell’azienda;
2) il conferimento in una o più società anche di nuova costituzione dei beni, crediti o complessi aziendali con i rapporti contrattuali in corso.
Sia in caso di affitto che di cessione di azienda, è esclusa la di cui all’articolo 2560 del codice civile o di cui ad altre disposizioni di leggi speciali in materia"».
2.41
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Legnini, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) All’articolo 92 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Avviso ai creditori ed agli altri interessati)";
b) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il curatore comunica, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica, con garanzia dell’avvenuta ricezione in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell’articolo 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonchè le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo, con l’espresso avvertimento che le domande non pervenute entro il termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti degli articoli 101 e 103"».
2.42
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Legnini, Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
«b-bis) All’articolo 93 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se il creditore non è domiciliato nel circondario del tribunale, la domanda deve inoltre contenere l’elezione del domicilio nel circondario stesso; tutte le notificazioni e le comunicazioni posteriori sono effettuate al creditore nel domicilio da questo indicato. In mancanza tutte le notificazioni e le comunicazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale";
«a-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "È facoltà del creditore indicare ulteriori modalità di notificazione e di comunicazione mediante telefax o posta elettronica con garanzia di avvenuta ricezione in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è onere dello stesso di comunicare al curatore ogni variazione di domicilio e delle modalità’".
b) al terzo comma dopo le parole: "essere depositati» sono aggiunte le seguenti: "almeno quindici giorni"».
2.43
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) AIl’articolo 95 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I crediti indicati nell’ultimo comma dell’articolo 55 sono compresi con riserva fra i crediti ammessi. Sono altresì ammessi con riserva i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice";
b) il quarto comma è abrogato».
2.44
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) All’articolo 96 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Esame dello stato passivo)";
b) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Nell’adunanza prevista dal numero 5) dell’articolo 16, è esaminato, alla presenza del curatore e con l’intervento del fallito, lo stato passivo";
c) al secondo comma sono soppresse le parole ", nonché dei nuovi documenti esibiti,"».
2.45
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) L’articolo 97 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
"Art. 97. - (Esecutività dello stato passivo). – Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere ed è depositato in cancelleria unitamente al decreto del giudice che lo dichiara esecutivo con decorrenza dalla data del deposito.
I creditori che hanno presentato domanda di ammissione ed il fallito possono prenderne visione.
Il curatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica, con garanzia dell’avvenuta ricezione in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comunica a tutti i creditori che hanno presentato domanda di ammissione l’avvenuto deposito dello stato passivo e il provvedimento assunto in relazione alla stessa, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.».
2.46
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) L’articolo 98 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
"Art. 98. - (Opposizione a stato passivo). – Il creditore escluso o ammesso con riserva allo stato passivo del fallimento può impugnare il provvedimento reso dal Giudice Delegato in sede di verifica dei crediti depositando ricorso presso la cancelleria del Presidente della sezione fallimentare entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 97.
Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale, del Giudice Delegato e del fallimento;
2) le generalità del ricorrente e l’elezione del domicilio nel Comune del tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) la determinazione dell’oggetto della domanda;
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda e le relative conclusioni;
5) l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il Presidente nomina i componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.
Il Giudice Delegato non può far parte del collegio.
Il tribunale fissa per la comparizione una udienza in camera di consiglio assegnando all’opponente un termine per la notifica al curatore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.
Il Curatore, a pena di decadenza, deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti.
Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i Creditori che intendano intervenire nel giudizio.
Nel corso dell’udienza il Tribunale, previo esperimento del tentativo di conciliazione, assume, in contraddittorio tra le parti, tutte le informazioni e le prove ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.
Il tribunale assume le informazioni anche d’ufficio e può autorizzare la produzione di ulteriori documenti.
Il Tribunale ammette con decreto in tutto o in parte, anche in via provvisoria, i crediti, non contestati da parte del Curatore o dei creditori intervenuti.
Il Tribunale provvede entro venti giorni dall’udienza con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il provvedimento ha efficacia ai soli fini della partecipazione al concorso"».
2.47
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) L’articolo 99 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
"Art. 99. - (Reclamo) – Il decreto del Tribunale di cui all’ultimo comma dell’articolo che precede può essere impugnato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla Corte di Appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello.
Il Presidente nomina i componenti del Collegio e fissa l’udienza di comparizione entro trenta giorni dal deposito.
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del reclamante entro il termine assegnato dal Consigliere Relatore, il quale assegna un termine alle Parti resistenti per il deposito di memorie.
All’udienza il Collegio in contraddittorio assunte le informazioni e le prove necessarie, anche d’ufficio, provvede con decreto motivato.
Contro il decreto reso dalla Corte di Appello può essere proposto entro il termine trenta giorni dalla comunicazione ricorso avanti la Corte di Cassazione nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile"».
2.48
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) L’articolo 100 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
"Art. 100. - (Impugnazione di crediti ammessi). – Ciascun creditore, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del decreto di cui all’articolo 97 o dell’avviso di cui all’articolo 110 secondo comma, può impugnare i crediti ammessi nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 98 e 99.
Indipendentemente dalla previsione di cui al comma 1, l’impugnazione non può essere proposta decorso un anno dal deposito dello stato passivo in cancelleria.
Se all’udienza le parti non raggiungono l’accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati e provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile."».
2.49
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) L’articolo 101 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dai seguenti:
"Art. 101. - (Dichiarazioni tardive di crediti). – Ogni creditore o terzo che vanti diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, può proporre domanda anche successivamente alla scadenza del termine perentorio di cui all’articolo 16, n. 4, nelle forme e nei termini di cui al presente articolo.
Le domande di cui al comma che precede non possono essere proposte, a pena di decadenza, oltre il termine perentorio di un anno dal deposito del decreto di cui all’articolo 97.
In deroga a quanto previsto dal secondo comma qualora il creditore dia prova di un legittimo impedimento ostativo rispetto al termine perentorio di cui al comma che precede è ammessa la dichiarazione tardiva di credito sino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare.
È, altresì, ammessa la dichiarazione tardiva di crediti successivamente al termine di cui al secondo comma qualora il creditore alleghi prova dell’inventariazione di beni successivamente alla scadenza del termine stesso e comunque fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo.
La domanda deve essere presentata con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice Delegato e deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale, del Giudice Delegato e del fallimento;
2) le generalità del ricorrente e l’elezione del domicilio nel comune del tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) la determinazione dell’oggetto della domanda;
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda e le relative conclusioni;
5) l’indicazione specifica dei documenti prodotti.
Il Giudice Delegato fissa l’udienza di comparizione davanti a sé del curatore e del creditore, assegnando termine perentorio di giorni trenta entro il quale il provvedimento dovrà essere notificato al curatore da parte del ricorrente.
Il curatore con dichiarazione motivata da depositare almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata può contestare il credito ed opporsi all’ammissione.
Il Giudice Delegato, sentite la parti all’udienza, con decreto ammette, anche parzialmente, il credito se non vi è contestazione da parte del curatore e qualora lo ritenga fondato, ovvero, respinge la domanda.
In caso di ammissione, il creditore deve allegare entro il termine di giorni quindici copia autentica del decreto al fascicolo del fallimento. Nello stesso termine il curatore provvede alla modificazione dello stato passivo.
In caso di reiezione della domanda, il decreto è comunicato al ricorrente.
Art. 101-bis. - (Dei mezzi di impugnazione) – Il creditore la cui domanda sia stata respinta ai sensi dell’articolo 101 può impugnare il provvedimento reso dal Giudice Delegato depositando ricorso presso la cancelleria del Presidente della sezione fallimentare entro trenta giorni dalla comunicazione.
Il ricorso, oltre a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 101 deve contenere:
1) la determinazione dell’oggetto dell’opposizione;
2) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’opposizione e le relative conclusioni;
3) l’indicazione specifica, a pena di decadenza, di ulteriori mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dinuovi documenti prodotti.
Il Presidente nomina i componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.
Il Giudice Delegato non può far parte del collegio.
Il tribunale fissa per la comparizione una udienza in camera di consiglio assegnando all’opponente un termine per la notifica al curatore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.
Il Curatore, pena di decadenza, deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti.
Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendano intervenire nel giudizio.
Nel corso dell’udienza il Tribunale, previo esperimento del tentativo di conciliazione, assume in contraddittorio tra le parti tutte le informazioni e le prove ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.
Il tribunale assume le informazioni anche d’ufficio e può autorizzare la produzione di ulteriori documenti.
Il Tribunale ammette con decreto in tutto o in parte anche in via provvisoria i crediti, non contestati da parte del Curatore.
Il Tribunale provvede entro venti giorni dall’udienza con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il provvedimento ha efficacia ai soli fini della partecipazione al concorso.
Il decreto del Tribunale di cui al comma che precede può essere impugnato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla Corte di Appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello.
Il Presidente nomina i componenti del Collegio e fissa l’udienza di comparizione entro 30 giorni dal deposito.
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del reclamante entro il termine assegnato dal Consigliere Relatore, il quale assegna un termine alle Parti resistenti per il deposito di memorie.
All’udienza il Collegio in contraddittorio assunte le informazioni e le prove necessarie, anche d’ufficio, provvede con decreto motivato.
Contro il decreto reso dalla Corte di Appello può essere proposto entro il termine trenta giorni ricorso avanti la Corte di Cassazione nelle forme di cui agli articoli 360 e segg. cod. proc. civ.».
2.50
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) All’articolo 102 del regio decreto n. !67 del 1942, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma le parole «del decreto del giudice delegato o della sentenza del tribunale» sono sostituite dalle seguenti «de decreti del giudice delegato o del tribunale di cui agli articoli 98 e 101-bis;
b) il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"L’istanza si propone depositando ricorso presso la cancelleria del Presidente della sezione fallimentare dalla comunicazione di cui all’articolo 97.
Il ricorso deve contenere:
1. L’indicazione del tribunale, del Giudice Delegato e del fallimento;
2. le generalità del ricorrente, e l’indicazione del domicilio èletto nel Comune del tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3. la determinazione dell’oggetto della domanda;
4. l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda e le relative conclusioni;
5. l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di di il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il Presidente nomina i componenti del Collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.
Il Giudice Delegato non può far parte del collegio.
Il Collegio fissa all’opponente, un termine non inferiore a trenta giorni, per la comparizione in Camera di Consiglio, assegnando termine perentorio per la notifica del dcorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.
Il creditore contro il quale è proposta l’istanza, pena di decadenza, deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di medio non rilevabili d’uflicio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti.
Nel medesimo termine e con le medesi me forme devono costituirsi i creditori che intendano intervenire nel giudizio.
Nel corso dell’udienza il tribunale, previo esperimento del tentativo di conciliazione, assume in contraddittodo tra le parti o d’ufficio tulte le informazioni e le prove ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.
Il tribunale provvede entro venti giorni dall’udienza con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Il decreto del tribunaIe di cui alÌarticolo che precede può essere impugnato entro iI termine di trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla Corte di Appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto motivato con ricorso da depositare presso la Cancelleria della Corte di Appello.
Il Presidente nomina i componenti del Collegio e fissa l’udienza di comparizione entro trenta giorni dal deposito.
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del reclamante entro il termine assegnato dal Consigliere Relatore, il quale concede un termine alle Parti resistenti per il deposito di memorie.
All’udienza il Collegio in contraddittorio assunte le informazioni e le prove necessarie, anche d’ufficio, provvede con decreto motivato.
Contro il decreto reso dalla Corte di Appello può essere proposto entro il termine trenta giorni ricorso avanti la Corte di Cassazione nelle i 3rme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile"».
2.51
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) Dopo l’art. 103 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:
Art. 103-bis: "Ottenuta l’ammissione a passivo ai sensi degli articoli 97 o 101 della presente legge, il creditore può emettere nota di valiazione dell’imposta sul valore aggiunto. La stessa è inoltrata al curatore, il quale provvede alle conseguenti modificazioni dello stato passivo surrogando per il corrispondente impoIto l’amministrazione finanziaria e dando comunicazione alla stessa"».
2.52
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
«b-bis) L’articolo 104 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
"Art. 104. – (Programma di liquidazione). – Il curatore entro sei mesi dalla presentazione della relazione di cui all’articolo 33, redige e deposita uno specifico programma di liquidazione dell’attivo corredato dal parere del comitato dei creditori. Il giudice delegato, sentite le parti, può chiedere al curatore che siano apportate le modificazioni che ritiene opportune. Il programma di liquidazione è approvato dal giudice delegato con decreto ed è attuato a norma delle disposizioni successive"».
2.53
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
«b-bis) L’articolo 105 del regio decreto n. 267 del 1942 dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il giudice delegato può disporre, su istanza del curatore corredata dal parere del comitato dei creditori, la cessione anche in unico contesto, di più attività o dell’azienda o di rami d’azienda nonchè di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. In tal caao si appliicano le disposizioni di cui all’articolo 106 se sono compre i solo i beni mobili nello stesso indicati ovvero taluno dei diritti di cui all’articolo 108-ter. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 108 se sono compresi beni immobili».
2.54
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
«b-bis) L’articolo 106 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, il trasferimento del bene e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi"».
2.55
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
«b-bis) L’articolo 107 del regio decreto n. 267 del 1942, l’ultimo periodo del quarto comma è sostituito il seguente:
«La somma ricavata dalla vendita dei frutti e gli interessi maturati sul ricavato delle vendite sono distribuite col prezzo degli immobili relativi».
2.56
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
«b-bis) L’articolo 108 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
"Art. 108. – (Modalità della vendita degli immobili). – Il giudice delegato, su istanza del curatore e sentito il comitato dei creditori, dispone con ordinanza la vendita degli immobili, con incanto o senza incanto, secondo le disposizioni degli articoli 567 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Il giudice delegato, se non sono presentate offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571 del codice di procedura civile, su proposta del curatore, con il consenso del comitato dei creditori e con l’assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sugli immobili, avendo disposto idonee forme di pubblicità, può autorizzare la vendita ad offerte private, ove la ritenga più vantaggiosa. In tal caso, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti è ordinata dal giudice delegato con decreto, una volta pagato interamente il prezzo. Il giudice delegato può in qualunque momento sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa accompagnata da cauzione per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
Un estratto dell’ordinanza che dispone o autorizza la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ipotecari iscritti"».
2.57
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
«b-bis) Dopo l’articolo 108 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:
"Art. 108-bis. – (Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili). La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è fatta a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili. Il giudice delegato provvede con ordinanza su istanza del curatore, sentito il comitato dei creditori.
Si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 108"».
2.58
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
«b-bis) Dopo l’articolo 108 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:
"Art. 108-bis. (Modalità della vendita di diritti sulle opere dell’ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi). – Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle relative leggi speciali.
Il giudice delegato, dopo averne accertato il valore, dispone con ordinanza, la vendita dei diritti di cui al comma prececlente su istanza del cl Iratore, sentito il comitato dei creditori, stabilendone le modalità"».
2.59
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
«b-bis) All’articolo 110 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche perché sia loro consentito l’esercizio del diritto di cui all’articolo 100 in relazione ai crediti ammessi successivamente al decreto di cui all’articolo 97 e al precedente riparto»;
b) il terzo comma è sostituito da seguente: «I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre opposizione al progetto di riparto nella forme di cui agli articoli 98 e 99. Decorso tale telmine, il curatore chiede che il giudice delegato dichiari esecutivo il progetto di riparto. Se sono proposte opposizioni, il progetto di riparto è diohiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto delle oppDsizioni. Il provvedimento che decide sull’opposizione dispone in ordine alla destinazione delle solle somma accantonate"».
2.60
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
«b-bis) All’articolo 113 del regio decreto n. 267 del 1942, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Devono essere altresì trattenute, e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalle procedure per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato"».
2.61
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
«b-bis) All’articolo 116 del regio decreto n. 267 del 1942, al numero 4) le parole: "altrimenti provvede a norma dell’articolo 189 del cod ce di procedura civile, fissando l’udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "altrimenti trasmette gli atti al Presidente del tribunale che nomina componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio. Il giudice delegato non può far parte del collegio. Si applicano al procedimento gli articoli 98, escluso il decimo comma, e 99"».
2.62
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
«b-bis) All’articolo 117 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al secondo comma, sostituire le parole: "nel caso previsto dal n. 3 dell’articolo 113, se la condizione non si è ancora verificata", con le seguenti: "nei casi previsti dall’articolo 113, comma 1, numero 3 e comma 2, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato,".
a) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Il giudice delegato nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori, che vi consentono, siano assegnati in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti d’imposta in relazione ai quali non sia stato ancora eseguito il rimborso".
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale, o la banca designati ai sensi dell’articolo 16. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi sono versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di pIevisione del Ministero della giustizia. Il curatore dà notizia al Ministero dell’economia e delle finanze delle somme depositate, indicando il depositario e la data di scadenza del deposito. Il depositario esegue analoga comunicazione per ogni prelievo eseguito dagli aventi diritto"».
2.63
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
«b-bis) All’articolo 118 del regio decreto n. 267 del 1942, il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;"».
2.64
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all’articolo 119 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:
"Il curatore comunica, mediante raccomandata o posta elettronica con garanzia di avvenuta ricezione, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 a tutti i creditori ammessi al passivo la chiusura della procedura, indicandone sinteticamente le motivazioni"».
2.65
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all’articolo 121 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "già chiuso" sono soppresse;
b) al secondo comma, al numero 2), le parole: "abbreviandoli non oltre la metà" sono soppresse».
2.66
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) dopo il primo comma dell’articolo 124 del regio decreto n. 267 del 1942, è aggiunto il seguente:
"Il fallito è altresì ammesso a proporre un concordato che, fermo l’integrale pagamento delle spese di procedura e del compenso al curatore, preveda:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, anche in deroga a quanto previsto dal primo comma e alla natura privilegiata del credito, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati medesimi"».
2.67
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all’articolo 125 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
"a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Sulla proposta di concordato il giudice delegato chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori e, riferisce al tribunale in camera: di consiglio. Il tribunale se ritiene la proposta ammissibile e conveniente, valutata, se del caso, la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, ne ordina la comunicazione immediata ai creditori, con l’indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fissando un termine, non inferiore a venti né superiore a trenta giorni dalla data della ricezione della comunicazione, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione può essere scritta in calce alla comunicazione e può contenere la contestazione in merito all’eventuale inserimento del credito nelle classi".
b) al secondo comma, dopo la parola: "giudice" è inserita l’altra: "delegato"».
2.68
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all’articolo 126 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma, dopo le parole: "del comitato dei creditori" sono inserite le seguenti: "nel sito internet del tribunale," e in fine sono aggiunte le seguenti: ", nonchè in altre forme ritenute opportune"».
2.69
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all’articolo 127 del regio decreto n. 267 del 1942 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Se è proposta domanda di concordato ai sensi del primo comma dell’articolo 124, hanno diritto al voto i creditori ammessi al passivo, anche se con riserva o provvisoriamente. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori. Il voto di adesione deve essere esplicito ed importa rinuncia al diritto di prelazione per l’intero credito, se è dato senza dichiarazione di limitata rinuncia. Se il concordato non è approvato, non è omologato o viene annullato o risoluto, cessano gli effetti della rinuncia";
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Ove siano previste diverse classi di creditori non si applicano le disposizioni del primo comma e il concordato è approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori appartenenti a ciascuna classe la quale rappresenti almeno i due terzi dei crediti ammessi alla classe medesima"».
2.70
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all’articolo 128 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma, dopo le parole: "Il concordato" sono inserite le seguenti: "proposto ai sensi del primo comma dell’articolo 124"».
2.71
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) l’articolo 129 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
"Art. 129. – (Concordato e giudizio di omologazione). – Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato, in calce al verbale previsto dall’articolo 125, secondo comma, dichiara respinta la proposta di concordato.
Se le maggioranze sono raggiunte il giudice delegato invita il fallito a presentare istanza al tribunale per il giudizio di omologazione. Qualora tale istanza non venga presentata, la domanda di concordato si intende rinunciata. Il presidente del tribunale nomina i componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.
Il giudice delegato non può far parte del collegio.
Il collegio fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione del fallito e del curatore. Dispone che il provvedimento venga affisso all’albo del tribunale e notificato, a cura del fallito, al curatore e agli eventuali creditori dissenzienti.
Il fallito, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il curatore deve depositare il proprio motivato parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l’espletamento dell’istruttoria.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale può ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o più classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.
Il tribunale pronuncia entro venti giorni dall’udienza, sentenza immediatamente esecutiva con cui omologa o respinge il concordato.
Il collegio indica altresì la banca presso cui devono essere depositate le somme per l’adempimento del concordato.
Il decreto stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato.
Se la proposta di concordato prevedeva la concessione di ipoteche a garanzia, il tribunale assegna al curatore un breve termine per la relativa iscrizione.
La sentenza è comunicata alle parti del giudizio e al curatore che provvede a darne notizia ai creditori ed è pubblicata ed affissa a norma dell’articolo 17.
Alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è divenuta definitiva, le somme dovute per l’adempimento del concordato devono essere depositate presso la banca indicata nella sentenza stessa"».
2.72
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1 , dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) l’articolo 130 del regio decreto n. 267 del 1942, è abrogato.
2.73
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) L’articolo 131 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
"Art. 131 - (Appello contro la sentenza). – La sentenza del tribunale è reclamabile alla corte d’appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della sentenza.
Il presidente nomina i componenti del collegio e designa il consigliere relatore. Fissa l’udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando termine perentorio al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti. Assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie.
Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell’udienza fissata.
All’udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con sentenza.
La sentenza della corte d’appello può essere impugnata entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione con ricorso nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile"».
2.74
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) Gli articoli 142, 143, 144 e 145 del regio decreto n. 267 del 1942, sono abrogati.
2.75
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) All’articolo 146 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole "dal curatore" sono inserite le altre: "così come previsto dall’articolo 2394-bis del medesimo codice";
b) il terzo comma è abrogato.
2.76
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) L’articolo 147 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
"Art. 147. - (Società con soci a responsabilità illimitata). – La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile, anche se irregolare, produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.
Il fallimento di tali soci non può essere dichiarato qualora sia decorso un anno dalla morte ovvero dalla iscrizione nel registro delle imprese dell’atto, dal quale consegue il venir meno della illimitata responsabilità.
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell’articolo 15.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, si domanda del curatore, di un creditore, di un socio fallito, del pubblico ministero ovvero di ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli convocati a norma dell’articolo 15.
Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 18.
In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l’istante può proporre reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 22."».
2.77
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) Gli articoli 155, 156, 157, 158 e 159 del regio decreto n. 267 del 1942, sono abrogati.
2.78
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h), i) e l).
2.79
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati
Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942, al comma secondo, lettera d) secondo periodo dopo le parole: «di un professionista» sono aggiunte le parole: «in possesso dei requisiti».
2.80
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati
Al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) l’articolo 162 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
"Art. 162. (Inammissibilità della domanda. Il tribunale) ove ritenga insussistenti le condizioni per l’ammissione alla procedura, ovvero nel caso di mancato conseguimento della maggioranza di cui all’articolo 177, sentito il pubblico ministero e il debitore, può dichiarare il fallimento del debitore previo accertamento dello stato di insolvenza."».
2.81
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) L’articolo 162 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
"Art. 162. - (Inammissibilità della proposta). – Il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, dichiara inammissibile la proposta, con decreto motivato non soggetto a reclamo, se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell’articolo 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo."».
2.82
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) All’articolo 166 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il decreto è, a cura del cancelliere, pubblicato mediante affissione all’albo del tribunale e comunicato per via telematica per la iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Il decreto è altresì inserito, ove esista o venga istituito, nel sito INTERNET del Tribunale che l’ha pronunciato, sotto la categoria procedure concorsuali minori. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.».
2.83
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) All’articolo 171 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito i seguente: "Il giudice delegato, sentito il commissario giudiziale, provvede alle opportune integrazioni e modifiche dell’elenco dei creditori, delle relative cause di prelazione e dell’eventuale suddivisione in classi e, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza e collocazione dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonché un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria o classe i relativi importi e le cause di prelazione.";
b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: "I creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del deposito, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull’elenco dei creditori, sugli importi indicati, sulle relative cause di prelazione e sui criteri di suddivisione nelle classi."».
2.84
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) L’articolo 173 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
"Art. 173. - (Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). – Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato il quale, esperite le opportune indagini, ne riferisce al tribunale. Il collegio, di cui non può far parte il giudice delegato, se ritiene sussistenti i fatti di cui sopra, dichiara il fallimento del debitore dopo averlo ascoltato con le modalità di cui all’articolo 15.
Con le modalità di cui al comma precedente, il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori."».
2.85
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) L’articolo 179 del regio decreto n. 267, del 1942, è sostituito dal seguente:
"Art. 179. - (Mancata approvazione del concordato). – Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma del secondo comma dell’articolo 162 dopo aver sentito il debitore."».
2.86
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) L’articolo 183 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
"Art. 183. - (Appello contro la sentenza di omologazione). – La sentenza del tribunale è reclamabile alla corte d’appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della sentenza.
Il presidente nomina i componenti del collegio e designa il consigliere relatore. Fissa l’udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando termine perentorio al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al commissario giudiziale e alle altre parti. Assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie.
Il commissario giudiziale dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell’udienza fissata.
All’udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con sentenza.
La sentenza della corte d’appello può essere impugnata entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione con ricorso nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile."».
2.87
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) All’articolo 187 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Ferme le condizioni di cui al primo comma, la domanda può essere altresì proposta se vi siano comprovate possibilità di riuscita di un piano di risanamento dell’impresa al termine del quale verrà riconosciuto ai creditori un trattamento predeterminato, anche differenziato tramite la suddivisione in classi secondo interessi economici omogenei."».
2.88
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis. All’articolo 188 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma sano apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo;
b) al numero 4) le parole "otto giorni" sono sostituite con le altre: "quindici giorni"».
2.89
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis). Dopo l’articolo 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
"Art. 188-bis. – I creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo che precede, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni, di merito, sull’eventuale piano di risanamento, nonché quelle sull’elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione e sull’eventuale suddivisione in classi"».
2.90
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) All’articolo 189 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma le parole: ", esclusi i creditori aventi diritto di prelazione sui beni dei debitori" sono soppresse;
b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: "Se la proposta è formulata si sensi dell’articolo 187, secondo comma, la stessa è approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta è approvata se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori appartenenti a ciascuna classe, che rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima e se il giudice delegato ritiene che non debba avere effetto la mancata approvazione del progetto da parte di una o più classi di creditori, qualora la maggioranza delle classi l’abbia approvato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano ricevere dall’esecuzione del progetto un soddisfacimento non inferiore alle altre alternative concretamente praticabili».
2.91
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente lettera:
«l-bis) All’articolo 190 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di chiunque vi abbia interesse nel temine di quindici giorni, decorrente per il debitore dalla comunicazione del provvedimento e per ogni altro interessato dalla sua iscrizione nel registro delle imprese. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame. Il giudice delegato non può far parte del collegio"».
2.92
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) All’articolo 193 del regio decreto n. 267 del 1942, al secondo comma, dopo la parola "obbligazioni" sono inserite le seguenti: "ovvero che il progetto di risanamento non può essere regolannente adempiuto"».
2.93
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) All’articolo 195 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole "uno o più creditori" sono inserite le altre "ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il trasferimento della sede dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente il deposito della richiesta o l’apertura del procedimento nel caso di cui al settimo comma non rileva ai fini della competenza come sopra indicata";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, e l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.";
b-bis) al terzo comma le parole "notificata e affissa" sono sostituite con le altre "notificata affissa e resa pubblica";
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l’ha pronunciata, in cntraddittorio col commissario liquidatore, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione fatta su richiesta del cancelliere e per ogni altro interessato dalla data dell’affissione. Indipendentemente dalla previsione di cui al quarto comma, l’opposizione non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.";
d) il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Avverso la sentenza che pronuncia sull’opposizione pub essere proposto appello nella forma di cui all’articolo 19".
2.94
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) All’articolo 200 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dalla stessa data non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale, anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga al disposto dell’articolo 51, nè possono acquistarsi diritti di prelazione sui beni compresi nella liquidazione."».
2.95
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) All’articolo 203 del regio decreto n. 257 del 1942, al terzo comma, sostituire le parole: "del re imperatore" con le seguenti: "della Repubblica"».
2.96
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) All’articolo 206 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Per il compimento degli atti previsti dall’articolo 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a trentamila euro e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa il commissario deve essere autorizzato dall’autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza. Il limite di valore di cui innanzi è annualmente adeguato con decreto del Ministro della giustizia"».
2.97
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) L’articolo 207 è sostituito dal seguente:
"Art. 207. – (Comunicazione ai creditori e ai terzi). – Il Commissario Liquidatore con la scorta delle scritture contabili della società e dell altre notizie ahe può raccogliere deve compilare l’elenco dei Creditori con l’indicazione dei rispettivi titoli di prelazione nonché l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso della società con l’indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono acquisiti agli atti de la Procedura e vengono allegati alla prirna relazione predisposta ai sensi del secondo comma dell’articolo 205.
Il Commissario Liquidatore comunica, mediante raccomandata, telefax o posta elettronica, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi che devono far pervenire le loro domande con le forme, modi e tempi di cui all’articolo 208 e con l’espresso avvertimento che le domande non pervenute entro il termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti degli articoli 101 e 103"».
2.98
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) L’articolo 208 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
"Art. 208. – (Domande dei creditori e dei terzi). – I creditori e le altre persone che intendono chiedere il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni dlevono proporre domanda al commissario liquidatore, mediante-raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 209.
La domanda deve contenere le indicazio li prescritte dall’articolo 93, primo comma, nonchè il domicilio a cui dovranno essere inviate tutte le successive comunicazioni."».
2.99
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) All’articolo 209 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario, sentiti l’imprenditore o gli amministratori della società debitrice, forma l’elenco dei crediti ammessi o esclusi e delle domande di restituzione accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, dandone notizia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica a tutti i creditori. Col deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo. Il termine di cui al presente comma è prorogabile dall’autorità di vigilanza, per una sola volta e per periodo massimo pari al precedente, su motivata istanza del commissario, previo parere favorevole del comitato di vigilanza.
Le opposizioni, a norma dell’articolo 98, e le impugnazioni, a norma dell’articolo 100, sono proposte, entro trenta giorni dalla data di ricozione delle raccomandate inviate dal commissario ai sensi del comma precedente, con ricorso al presidente del tribunale, osservate le disposizioni del secondo comma dell’articolo 93."».
2.100
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) All’articolo 210 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Per gli immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta perfezionata la vendita e pagato interamente il prezzo, l’autorità di vigilanza ordina, entro trenta giorni con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi».
2.101
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) All’articolo 213 del regio decreto n.267 del 1942, dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
"Espletati i sopraddetti adempimenti l’autorità di vigilanza dichiara, su richiesta del commissario liquidatore, la chiusura della procedura. (*) Ove esista o venga istituito, il provvedimento è altresì inserito nel sito Internet dell’autorità di vigilanza medesima"».
2.102
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) All’articolo 214 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l’impresa in liquidazione, il commmissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro trenta giorni dalla notificazione. La sentenza è pubblicata a norma del terzo comma"».
2.103
Calvi, Ayala, Maritati, Legnini, Cavallaro, Zancan, Battisti
Al comma 1, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
«l-bis) l’articolo 216 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
"Art. 216. Bancarotta fraudolenta patrimoniale dell’irnprenditore inl lividuale. È punito con la reclusione da due a sei anni l’imprenditore dichiarato fallito che versando in stato di insolvenza, ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato i suoi beni che, a norma delle leggi civili, sono destinati al soddisfacimento dei creditori ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti.
La stessa pena si applica all’imprenditore dichiarato fallito che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti previsti dal primo comma.
La stessa pena si applica all’imprenditore dichiarato fallito che con dolo ha cagionato la propria insolvenza.
La stessa pena si applica altresì a coloro che commettono taluno dei fatti preveduti come reato dal presente articolo e che svolgono funzioni di gestione, direzione, controllo o liquidazione della società dichiarata fallita, ovvero ha cagionato il dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di cinque anni l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’interdizione dagli ufflci direttivi delle persone giuridiche e delle imprese"».
2.104
Borea, Ziccone, Nocco
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) Al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 216, al primo comma, le parole: "È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che" sono sostituite con le seguenti: "È punito con la reclusione da due a quattro anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che, nei cinque anni antecedenti la dichiarazione di fallimento";
2) all’articolo 216, al terzo comma, le parole: "È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, primo o" sono sostituite con le seguenti: "È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni il fallito che, nei cinque anni antecedenti la dichiarazione di fallimento ovvero";
3) all’articolo 217, al primo comma, le parole: "È punito con la reclusione da sei mesi a due anni se è dichiarato fallito, l’imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente" sono sostituite con le seguenti: "È punito con l’arresto da sei mesi a cue anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che, nei cinque anni antececenti la dichiarazione di fallimento e fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente";
4) all’articolo 218, al primo comma, le parole: "con la reclusione" sono sostituite con le seguenti: "con l’arresto";
5) all’articolo 219, al primo comma, le parole: "fino alla metà" sono soppresse;
6) all’articolo 219, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso in cui ricorra la circostanza prevista dalla prima parte del numero 6) dell’articolo 61 del codice penale, le pene sono ridotte dalla metà ai due terzi";
7) all’articolo 220, le parole: "con la reclusione da sei a diciotto mesi" sono sostituite con le seguenti: "con l’arresto fino ad un anno";
8) all’articolo 220, il secondo comma è abrogato;
9) all’articolo 223, al secondo comma, dopo le parole: "prevista dal primo comma dell’articolo 216 se" sono inserite le seguenti: ", nei cinque anni antecedenti la dichiarazione di fallimento";
10) all’articolo 223, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Si applica la pena della reclusione da tre a sei anni se i fatti indicati nei commi precedenti sono stati commessi dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società dichiarate fallite e soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
11) all’articolo 224, al primo comma, al numero 2) dopo la parola: "hanno" sono inserite le seguenti: ", nei cinque anni antecedenti la dichiarazione di fallimento,";
12) all’articolo 224, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni se i fatti indicati nel comma precedente sono stati commessi dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società dichiarate fallite e soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
13) all’articolo 225, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "La pena è aumentata della metà se la società dichiarata fallita è soggetta alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
14) all’articolo 232, al primo comma, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "da sei mesi a tre anni";
15) all’articolo 232, al terzo comma, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "da sei mesi a tre anni";
16) all’articolo 236, al primo comma, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "da sei mesi a tre anni"».
2.105
Calvi, Ayala, Maritati, Legnini, Cavallaro, Zancan, Battisti
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) dopo l’articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente:
"Art. 216-bis. - (Bancarotta fraudolenta documentale dell’imprenditore individuale). – È punito con la reclusione da due a sei anni l’imprenditore dichiarato fallito che, versando in stato di insolvenza ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili, con lo scopo di recare pregiudicio ai creditori o di ostacolare l’accertamento di irregolarità di gestione ovvero li ha tenuti o ne ha omessa la tenuta, se obbligatoria per legge, in modo da non rendere possibile o da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all’imprenditore dichiarato fallito che durante la procedura sottrae, distrugge o falsifica, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili.
La stessa pena si applica altresì a coloro che commettono taluno dei fatti preveduti come reato dal presente articolo e che svolgono funzioni di gestione, direzione, controllo o liquidazione della società dichiarata fallita, ovvero ha cagionato il dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di cinque anni l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese"».
2.106
Calvi, Ayala, Maritati, Legnini, Cavallaro, Zancan, Battisti
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) dopo l’articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente:
"Art. 216-bis. - (Bancarotta fraudolenta preferenziale dell’imprenditore individuale). – È punito con la reclusione da uno a quattro anni l’imprenditore dichiarato fallito che, versando in stato di insolvenza, prima o durante la procedura fallimentare, con lo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue, senza giustificato motivo, pagamenti o altre prestazioni estintive di obbligazioni ovvero concede o simula titoli di prelazione.
La stessa pena si applica al creditore che riceve il pagamento qualora questi, consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore, lo induce ad effettuare il pagamento o altra prestazione estintiva di obbligazione.
La stessa pena si applica altresì a coloro che commettono taluno dei fatti preveduti come reato dal presente articolo e che svolgono funzioni di gestione, direzione, controllo o liquidazione della società dichiarata fallita, ovvero ha cagionato il dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di cinque anni l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese"».
2.107
Calvi, Ayala, Maritati, Legnini, Cavallaro, Zancan, Battisti
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente lettera:
«l-bis) L’articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:
"Art. 217. - (Bancarotta semplice dell’imprenditore individuale). – È punito con la reclusione da sei m esi a due anni l’imprenditore dichiarato fallito che ha aggravato il proprio stato di insolvenza, omettendo intenzionalmente la presentazione dell’istanza di dichiarazione di fallimento.
La stessa pena si applica a coloro che commettono taluno dei fatti preveduti come reato dal presente articolo e che svolgono funzioni li gestione, direzione, controllo o liquidazione della società dichiarata fallita."».
2.108
Calvi, Ayala, Maritati, Legnini, Cavallaro, Zancan, Battisti
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente lettera:
«l-bis) L’articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è soppresso».
2.109
Calvi, Ayala, Maritati, Legnini, Cavallaro, Zancan, Battisti
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente lettera:
«l-bis) L’articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:
"Art. 219. - (Circostanze aggravanti e attenutanti). – Se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti dagli articoli 216 e 217, la pena è aumentata fino alla metà.
Se i reati previsti nel presente titolo banno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità per i creditori, ovvero se vi è stato ricorso al credito con dissimulazione dello stato di insolvenza, la pena è aumentata fino alla metà.
Se i reati previsti nel presente titolo hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità per i creditori, la pena è diminuita fino alla metà.
Le pene previste per i reati indicati nel presente titolo sono diminuite da un terzo a due terzi nel caso di:
a) riparazione, prima del giudizio, del danno patrimoniale ai creditori, mediante restituzioni o integrale risarcimento;
b) consegna della contabalità o di altri documenti idonei alla completa ricostruzione contabile del patrimonio o del movimento degli affari, da parte dell’autore del fatto, prima dell’emanazione del provvedimento richiamato dall’articolo 232 o, se manca l’accertamento dei crediti o dei diritti, prima l’esercizio dell’azione penale"».
2.110
Calvi, Ayala, Maritati, Legnini, Cavallaro, Zancan, Battisti
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente lettera:
«l-bis) L’articolo 232 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:
"Art. 232. - (Domande di ammissione di crediti simulati o distrazione senza concorso con l’insolvente). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, presenta, anche per interposta persona, domande di ammissione al passivo di crediti o domande di restituzione o separazione di beni ai sensi dell’articolo 93 inesistenti, in tutto o in parte.
Se le predette domande sono ritirati prima del provvedimento di cui all’articolo 97 o se manca l’accertamento dei crediti o dei diritti, prima dell’esercizio dell’azione penale, la pena è ridotta da un terzo a due terzi.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, non essendo creditore o titolare di diritti sul patrimonio dell’insolvente, consapevole dello stato di insolvenza o dell’apertura della procedura di fallimento, sottrae beni, anche immateriali, dello stesso e li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente ovvero commette fatti che causano la diminuzione ingiustificata del patrimonio del fallito senza il suo concorso.
Se i beni sottratti al patrimonio del fallito sono restituiti o reintegrati anche per equivalente la pena è diminuita da un terzo a due terzi"».
2.111
Calvi, Ayala, Maritati, Legnini, Cavallaro, Zancan, Battisti
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente lettera:
«l-bis) L’articolo 233 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:
"Art. 233 - (Falsa esposizione di dati o informazioni o altri comportamenti fraudolenti). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque espone o omette false informazioni imposte dalla legge per l’apertura della procedura di amministrazione controllaa o di concordato preventivo al fine di potervi accedere ovvero, nel corso delle predette procedure, commette alcuno dei fatti indicati dagli articoli 216 e seguenti ovvero simula crediti inesistenti o pone in essere altri comportamenti fraudolenti, al fine di influire sulla formazione delle maggioranze.
La stessa pena si applica al creditore che riceve il pagamento o accetta la promessa al fine dell’espressione del proprio voto"».
2.112
Calvi, Ayala, Maritati, Legnini, Cavallaro, Zancan, Battisti
Al comma 1, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
«l-bis) Dopo l’articolo 233 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono inseriti i seguenti:
"Art. 233-bis. - (False o omesse rappresentazioni nella definizione di accordi stragiudiziali). – In caso di accordi stragiudiziali fra il debitore e i suoi creditori per la composizione del dissesto sono puniti con la reclusione fino a tre anni l’imprenditore o i soggetti indicati negli articoli 223 e 224 che, ai fini del perfezionamento degli accordi stessi, espongano informazioni false o omettano informazioni determinanti, simulino crediti inesistenti o pongano in essere comportamenti frautolenti al fine di influire sulla formazione delle maggioranze. Con la stessa pena sono puniti i creditori che ricevano pagamenti o accettino promesse al fine dell’espressione del proprio voto.
La pena stabilita nel comma precedente è diminuita se i fatti ivi previsti non sono risultati determinanti per il perfezionamento dell’accordo.
Art. 233-ter. - (Cause di esclusione della punibilità in presenza di accordi stragiudiziali). – È esclusa la punibilità allorchè i fatti di cui agli articoli 216 e seguenti siano stati posti in essere durante o in esecuzione degli accordi stragiudiziali, sempre che a tali accordi abbiano regolarmente aderito creditori rappresentanti almeno il 40 per cento dei crediti."».
2.113
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) L’articolo 241 del regio decreto n. 267 del 1942, è abrogato.
2.114
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) Gli articoli 256, 262 e 264 del regio decreto n. 267 del 1942, sono abrogati».
2.115
Il Relatore
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. In caso di sottoposizione a procedure concorsuali, per tutto il periodo di durata della procedura stessa, non si fa luogo all’applicazione di sanzioni o interessi per omesso o non esatto versamento di importi dovuti nei confronti di pubbliche amministrazioni.».
2.116
Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), esclusa la previsione della lettera c) del secondo capoverso della lettera a), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente articolo. La previsione della lettera c) del secondo capoverso della lettera a) si applica a tutte le fattispecie non ancora definite con sentenza passata in giudicato».
2.117
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati
Al comma 2, sopprimere le parole «nell’ambito delle procedure iniziate».
2.118
Ferrara, Firrarello
Al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto», aggiungere le seguenti: «nonché alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate prima dell’entrata in vigore del presente decreto e non ancora decise con sentenza passata in giudicato».
2.119
Nocco, Firrarello
Al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto», aggiungere le seguenti: «nonché alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate prima dell’entrata in vigore del presente decreto e non ancora decise con sentenza passata in giudicato».
2.120
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto».
2.121
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Su istanza del debitore, da formularsi entro il termine di trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine il debitore, entro i successivi trenta giorni, formula una nuova domanda di ammissione al concordato preventivo nel rispetto dei novellati articoli 160 e 161».
2.122
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:
«a.01. All’articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro".
2.123
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:
«a.01. All’articolo 70 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Dinanzi alla Corte di cassazione deve intervenire nelle cause trattate a sezioni unite, nelle cause trattate in camera di consiglio, in quelle di cui al primo comma, oltrechè nelle cause in cui sia stato parte nei precedenti gradi del giudizio; può inoltre in tutti i procedimenti proporre istanza di rimessione alle sezioni unite ai sensi dell’articolo 376, secondo comma.
2. L’articolo 76 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 76. - (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione). – 1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze penali e in quelle civili nei casi previsti dall’articolo 70, secondo comma, del codice di procedura civile».
2.124
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:
«a.01. All’articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».
2.125
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:
«a.01. L’articolo 96 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 96. - (Responsabilità aggravata). – Se risulta che la parte soccombente, con malafede o colpa grave, ha agito, anche in via cautelare, o resistito in giudizio, ovvero ha proposto un’impugnazione manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna al pagamento di una somma da determinare sino ad un massimo di due volte le spese di lite liquidate. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giutiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, condanna la parte procedente che ha agito senza la normale prudenza al pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di due volte le spese di lite. In entrambi i casi, è fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento dell’eventuale maggiore danno».
2.500
Caruso Antonino, Semeraro, Legnini, Centaro, Callegaro, Dalla Chiesa, Borea, Zancan, Tirelli, Donadi, Magistrelli, Gubetti, Calvi, Bucciero, Maritati, Ayala, Bobbio, Brutti Massimo, Cavallaro, Cirami, Federici, Ziccone, Consolo, Manfredi, Fassone
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
A) dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) All’articolo 164 del codice di procedura civile, all’ultimo comma la parola: «ultimo» è sostituita dalla seguente: «secondo».
B) dopo la lettera c) inserire le seguenti:
c-bis) L’articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 180. - (Forma di trattazione). – La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale».
c-ter) Gli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 183. - (Prima Comparizione delle parti e trattazione della causa). – All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164, dall’articolo 167 dall’articolo 182 e dall’articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l’udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.
Nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti posso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l’indicazione di prova contraria. Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell’udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.
L’ordinanza di cui al comma precedente è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.
Art. 184. - (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). – Nell’udienza fissata con l’ordinanza prevista dal sesto comma dell’articolo 183, il giudice istruttore procede all’assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre. entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l’ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi».
C) sostituire la lettera e) con la seguente:
e) Al libro III del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l’articolo 474 è sostituito dal seguente:
«Art. 474. - (Titolo esecutivo). – L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma».
2) All’articolo 476, al quarto comma, le parole: «non superiore a 5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a 5.000».
3) All’articolo 479 al secondo comma sopprimere le parole da: «ma se esso» fino a: «a norma dell’articolo 170».
4) All’articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della perizia redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è anche inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto»;
b) nel terzo comma dell’articolo 490, dopo le parole: «sia inserito», sono inserite le seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto».
5) L’articolo 492 è sostituito dal seguente:
«Art 492. - (Forma del pignoramento). – Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
L’ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all’articolo 499, terzo comma.
In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa generalità di ciascuno, nonché quella dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.
L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista nell’articolo 488 secondo comma».
6) All’articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;
b) al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite con le altre: «diciotto mesi».
7) All’articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno».
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del periodo precedente entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione».
8) All’articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo».
9) l’articolo 512 è sostituito dal seguente
«Art. 512. - (Risoluzione delle controversie). – Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma.
Il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata».
10) All’articolo 524, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «nell’articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell’articolo 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell’articolo 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell’articolo 525».
11) All’articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è abrogato;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi ventimila euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529».
12) All’articolo 526, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 525».
13) L’articolo 527 è abrogato.
14) All’articolo 528 il primo comma è sostituito dal seguente:
«I creditori chirografari che intervengono successivamente al termine di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza».
15) All’articolo 530, quinto comma, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».
16) All’articolo 532 il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate, all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione».
17) L’articolo 534-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 534-bis. - (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice con il provvedimento di cui all’articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione».
18) All’articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza».
19) All’articolo 557, secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».
20) All’articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore»;
b) sono aggiunti infine i seguenti commi:
«Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto.».
21) All’articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)»;
b) al primo comma è anteposto il seguente: «I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l’autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest’ultimo caso l’ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l’aggiudicazione deve essere sentito l’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 485;
c) sono aggiunti infine i seguenti commi:
«Il giudice, con l’ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.
22) L’articolo 563 è abrogato.
23) L’articolo 564 è sostituito dal seguente:
«Art. 564. - (Facoltà dei creditori intervenuti). – I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
24) Agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: «nell’articolo 563, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 564».
25) L’articolo 567 è sostituito dal seguente:
«Art. 567. - (Istanza di vendita). – Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati sola una volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriore centoventi giorni. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.
26) L’articolo 569 è sostituito dal seguente:
«Art. 569. - (Provvedimento per l’autorizzazione della vendita). – A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, provvede alla nomina dell’esperto e a fissare l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l ’udienza non possono decorrere più di novanta giorni.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573 e provvede ai sensi dell’articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi.
27) Gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 571. - (Offerte d’acquisto). – Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579 ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall’offerente, l’offerta non può essere revocata prima di venti giorni.
L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale viene annotato, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-bis e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
Art. 572. - (Deliberazione sull’offerta). – Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz’altro accolta.
Se l’offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Art. 573. - (Gara tra gli offerenti). – Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto».
28) L’articolo 575 è abrogato.
29) All’articolo 576, comma 1, il numero 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;».
30) L’articolo 580 è sostituito dal seguente:
«Art. 580. - (Prestazione della cauzione). – Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576.
Se l’offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione».
31) Gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 584. - (Offerte dopo l’incanto). – Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all’articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell’articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione all’aggiudicatario fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.
Art. 585. - (Versamento del prezzo). – L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento.
Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il Conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata».
32) All’articolo 586, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento».
33) Gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 588. - (Termine per l’istanza di assegnazione). – Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell’articolo seguente per il caso in cui la vendita all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
Art. 589. - (Istanza di assegnazione). – L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell’articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
Art. 590. - (Provvedimento di assegnazione). – Se la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione il giudice provveda su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 586.
Art. 591. - (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). – Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.
In quest’ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell’articolo 569.
Art. 591-bis. - (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il terrnine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 570, il luogo ove si procede all’esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l’incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, terzo comma. anche tramite l’ausilio di un esperto nominato dal giudice;
2) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;
3) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comrna;
4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;
6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’articolo 583;
7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giuice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596.
In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell’avviso avente il contenuto di cui all’articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all’articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell’avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato. All’avviso si applica l’articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale d’incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l’incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all’incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il professionista delegato, predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617.
Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice.
I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto.
Art. 591-ter. - (Ricorso al giudice dell’esecuzione). – Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 617.».
34) All’articolo 596, primo comma, dopo le parole: «dell’esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis».
35) All’articolo 598 dopo le parole: «dell’esecuzione» sono inserite le seguenti: «o professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis».
36) All’articolo 600 il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norrna dell’articolo 568».
37) All’articolo 608 il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà».
38) Dopo l’articolo 608 è inserito il seguente:
«Art. 608-bis. – L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente».
39) All’articolo 611, al secondo comma, dopo le parole: «giudice dell’esecuzione», sono inserite le seguenti: «a norma degli articoli 91 e seguenti».
40) All’articolo 615 al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ll giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo».
41) All’articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
b) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».
42) L’articolo 624 è sostituito dai seguenti:
«Art. 624. - (Sospensione per opposizione all’esecuzione). – Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma.
Art. 624-bis. - (Sospensione su istanza delle parti). – Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.».
D) dopo la lettera e) inserire le seguenti:
e-bis) Al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) All’articolo 669-quinquies, al primo comma, dopo la parola: «in arbitri» sono aggiunte le seguenti: «anche non rituali»;
2) All’articolo 669-octies sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
b) al secondo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
c) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti commi:
«Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al comma precedente, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.
L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.
3) All’articolo 669-decies, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquista conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza».
4) All’articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice».
5) All’articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica».
6) Dopo l’articolo 696 è inserito il seguente:
«Art. 696-bis. - (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). – L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili».
7) All’articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma».
8) All’articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703».
e-ter) al capo I del titolo II del libro IV del codice di procedura civile gli articoli 706, 707, 708, 709 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 706. - (Forma della domanda). – La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Art. 707. - (Comparizione personale delle parti). – I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708. - (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). – All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente ed il suo difensore.
Art. 709. - (Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza). – L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti a metà.
Con l’ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis. - (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore). – All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l’articolo 184.».
Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. L’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. – 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi avanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.
10. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
11. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il Tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
15. L’appello è deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al Tribunale in camera di consiglio. Il Tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo".
3-ter. al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Dopo l’articolo 70-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
"Art. 70-ter. La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo 163, comma 3, numero 7, del codice, l’invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell’attore la comparsa di risposta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell’articolo 163-bis del codice.
Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".
2) L’articolo 169-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 169-bis. - (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione). – Con il decreto di cui all’articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri".
3) Dopo l’articolo 169-ter è inserito il seguente:
"Art. 169-quater. - (Elenco degli avvocati e dei dottori commercialisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto). – Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi degli avvocati e dei dottori commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri".
4) Dopo l’articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:
"Art. 173-bis. - (Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto). – L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;
6) La verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso.
L’esperto prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.
L’esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizioni, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l’esperto interviene all’udienza per rendere i chiarimenti.
Art. 173-ter. – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
Art 173-quater. – L’avviso di cui al terzo comma dell’articolo 591-bis del codice deve contenere l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e di cui all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all’articolo 46, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero di cui all’articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell’avviso con avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 46, quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e di cui all’articolo 40, sesto comma, della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47".
5) Gli articoli 179-bis e 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione). – Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di vendita di beni immobili. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell’esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.
Art. 179-ter. - (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto). – Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell’ordine degli avvocati e il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario. rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l’indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno di tali professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie e concorsuali.
Il Presidente del Tribunale forma quindi l’elenco dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell’esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il Presidente del Tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’articolo 591-bis, primo comma del codice.
I professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo".
6) L’articolo 181 è sostituito dal seguente:
"Art.181. - (Disposizioni sulla divisione). – Il giudice dell’esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del Codice, se gli interessati sono tutti presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’articolo 600, comma 2, del codice fissa l’udienza avanti a sé per la comparizione delle parti concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell’ordinanza.".
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), c-bis), c-ter), e), e-bis), e-ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale».
2.126
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) Il comma secondo dell’articolo 136 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
"Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato a mezzo del servizio postale"».
2.127
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) all’articolo 136 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo fax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione, e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi"».
2.128
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) l’articolo 139 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 139. – (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio). – Se la notificazione al destinatario non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave, l’atto può essere consegnato al capitano o chi ne fa le veci.
Quando non è nota la residenza, la notificazione si fa presso la dimora, e, se anche questa è ignota, presso il domicilio, osservate le disposizioni nei commi che precedono"».
2.129
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) all’articolo 145 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente ove nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale";
a-bis) al secondo comma aggiungere in fine il periodo: ", ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente ove nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità";
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma dell’articolo 140 o 143"».
2.130
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) l’articolo 147 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 147. – (Tempo delle notificazioni). – Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21"».
2.131
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) all’articolo 149 del codice di procedura civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto"».
2.132
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) all’articolo 155 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato"».
2. All’articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;
b) al terzo comma le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.
3. All’articolo 155 del codice di procedura civile dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa».
2.133
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) all’articolo 164 del Codice di procedura civile, all’ultimo comma la parola: "ultimo" è sostituita dalla seguente: "secondo"».
2.134
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) all’articolo 165 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: "dieci giorni della notificazione della citazione al convenuto" sono sostituite dalle seguenti "venti giorni dal perfezionamento nei riguardi del convenuto, della notificazione della citazione", le parole: "cinque giorni" sono sostituite con le seguenti: "dieci giorni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell’originale all’udienza di comparizione, può depositare anche copia fotostatica dell’atto di citazione con l’attestazione dell’avvenuta consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I termini di cui al primo comma, se la citazione è notificata a più persone, decorrono dalla data dell’ultima notificazione"».
2.135
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) all’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni"».
2.136
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) l’articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
—"Art 180. — (Forma di trattazione). – La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale"».
2.137
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) l’articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 183. — (Prima Comparizione delle parti e trattazione della causa). – All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164, dall’articolo 167, dall’articolo 182 e dall’articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l’udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.
Nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l’indicazione di prova contraria. Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell’udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.
L’ordinanza di cui al comma precedente è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti"».
2.138
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) l’articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 184. – (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). – Nell’udienza fissata con l’ordinanza prevista dal sesto comma dell’articolo 183, i giudice istruttore procede all’assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l’ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione a primi"».
2.139
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) all’articolo 186-bis del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono inserite le seguenti parole: "Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione"».
2.140
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) all’articolo 18-ter del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono inserite le seguenti parole: "Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione"».
2.141
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) All’articolo 186-quater del codice dl procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricordo notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza».
2.142
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) All’articolo 187 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Se richiesto da tutte le parti, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria"».
2.143
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) All’articolo 255 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro"».
2.144
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) All’articolo 256 del codice di procedura civile le parole: "Il giudice può anche ordinare l’arresto del testimone" sono soppresse».
2.145
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) All’articolo 282 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Su domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, fissa, in relazione alla complessità della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l’adempimento, il termine entro il quale l’obbligazione deve essere eseguita.
Con la stessa pronuncia di cui al secondo comma il giudice stabilisce, avuto riguardo alla natura del valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento e agli interessi delle parti, la somma che l’obbligato deve corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in relazione a ogni giorno di ritardo, a ogni singola violazione, ovvero in un ammontare fisso. Gli effetti della pronuncia dipendono dall’efficacia esecutiva della sentenza e durano finché non ne sia iniziata l’esecuzione forzata.
Le disposizioni di cui al terzo comma non si applicano alle prestazioni fungibili. Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano alle sentenze di condanna relative ai rapporti di cui all’articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva"».
2.146
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) L’articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 283. – (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello). – Il giudice dell’appello su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.
2.147
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) All’articolo 293 del codice di procedura civile al primo comma è aggiunto, in fine: "nel caso di decisione del giudice istruttore in funzione unico la parte contumace può costituirsi fino all’udienza di precisazione delle conclusioni"».
2.148
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) All’articolo 319 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:
"Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all’articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. I termini per la costituzione delle parti sono fissati in venti giorni dalla notificazione per l’attore e in venticinque giorni dalla notificazione per il convenuto.
Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza; la parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace, salve le disposizioni dell’articolo 291"».
2.149
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis). All’articolo 369 del codice di procedura civile, al primo comma la parola "venti" è sostituita dall’altra "quaranta".
2.150
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) All’articolo 373 del codice di procedura civile, al comma 1, dopo le parole: "l’irreparabile danno," sono inserite le seguenti: "anche sotto il profilo della possibilità di insolvenza di una delle parti,"».
2.151
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere il seguente:
«d-bis) L’articolo 379 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 379. – (Discussione). – All’udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.
Dopo la relazione il pubblico ministero, nei casi in cui è previsto il suo intervento, espone oralmente le sue conclusioni motivate.
Quindi il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche».
2.152
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) All’articolo 380 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "Deliberazione di sentenza o di ordinanza.";
b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il dispositivo della sentenza o della ordinanza, sottoscritto dal presidente, è pubblicato entro quindici giorni dalla deliberazione mediante deposito in cancelleria, salvo che il presidente, con decreto motivato depositato entro lo stesso termine, disponga la proroga del termine per ulteriori quindici giorni. Non hanno rilevanza i mutamenti della legge successivi alla pubblicazione del dispositivo";
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"All’esecuzione della pronuncia di condanna emanata ai sensi dell’articolo 384, primo comma, 385 e 391, secondo comma, può procedersi con la copia del dispositivo.
La pubblicazione del dispositivo comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in caso di rinuncia al ricorso, di rigetto del ricorso, ovvero di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, nonché della sentenza di primo grado nel caso di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’appello.
Ad ogni altro effetto, la sentenza o l’ordinanza si considerano pubblicate soltanto con il deposito in cancelleria della motivazione; tuttavia dal momento del deposito del dispositivo ciascuna parte può riassumere il processo dinanzi al giudice dichiarato competente"».
2.153
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) All’articolo 392 del codice di procedura civile al primo comma le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"».
2.154
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) All’articolo 447-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "affitto di aziende" sono inserite le seguenti: ", nonché quelle aventi ad oggetto l’occupazione senza titolo di immobili urbani,"».
2.155
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) All’articolo 474, secondo comma, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3), dopo la parola: "danaro" sono inserite le seguenti: "e alle obbligazioni di consegna o di rilascio";
b) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di danaro e alle obbligazioni di consegna o di rilascio in esse contenute».
2.156
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) all’articolo 476 del codice di procedura civile, al quarto comma, le parole: "non superiore a 5 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a 5.000"».
2.157
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) all’articolo 479 del codice di procedura civile, al secondo comma, sopprimere le parole da: "ma se esso" fino a: "norma dell’articolo 170"».
2.158
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 492 del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
L’ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, (...), i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore (...) è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all’articolo 499, secondo comma.
In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa generalità di ciascuno nonché quella dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione".
L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario, con poteri di direzione e coordinamento nel corso delle operazioni richieste».
2.159
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 495 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
"a) al primo comma, le parole: ‘In qualsiasi momento anteriore alla vendita’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569’;
b) al quarto comma, le parole: ‘nove mesi’ sono sostituite con le altre: ‘diciotto mesi’"».
2.160
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 499 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno.";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del periodo precedente entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione."».
2.161
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 510, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le parole: "e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo"».
2.162
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) l’articolo 512 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
"Art. 512. - (Risoluzione delle controversie). – Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma.
Il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata».
2.163
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 524, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "nell’articolo 525, secondo comma" e le parole: "nel terzo comma dell’articolo 525" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "nell’articolo 525, primo comma" e: "nel secondo comma dell’articolo 525"».
2.164
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 525 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è abrogato;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi ventimila euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529"».
2.165
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 526 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "a norma del secondo comma e del terzo comma dell’articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell’articolo 525";
b) le parole: "se muniti di titolo esecutivo" sono soppresse.
2.166
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) l’articolo 527 del codice di procedura civile è abrogato».
2.167
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 528 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
"I creditori chirografari che intervengono successivamente al termine di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza"».
2.168
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 529, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole: "muniti di titolo esecutivo"».
2.169
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 530, quinto comma, del codice di procedura civile, le parole: "terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma"».
2.170
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 532 del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate, all’istituto di vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione"».
2.171
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) L’articolo 534-bis del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
"Art. 534-bis. - (Delega delle operazioni di vendita con incanto). – Il giudice con il provvedimento di cui all’articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti nel relativo elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591-bis, in quanto compatibili con le pressioni della presente sezione"».
2.172
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) all’articolo 546 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "da lui dovute" sono inserite le seguenti: "e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza".
2.173
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) all’articolo 557, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni"».
2.174
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 559 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi da la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto"».
2.175
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 560 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia";
b) al primo comma è anteposto il seguente: "I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l’autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest’ultimo caso l’ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l’aggiudicazione deve essere sentito l’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 485";
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il giudice, con l’ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità"».
2.176
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) l’articolo 563 del codice di procedura civile è abrogato.
2. L’articolo 564 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 564. – (Facoltà dei creditori intervenuti). – I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti".
3. Agli articoli 561, comma 2, 565 e 566 del codice di procedura civile, le parole: "nell’articolo 563, secondo comma," sono sostituite dalle seguenti: "nell’articolo 564"».
2.177
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 567 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi";
b) l’ultimo comma è sostituito dal seguente:
"I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei limiti di cui all’articolo 154. Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell’esecuzione dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile carente della prescritta documentazione; si applica l’articolo 630"».
2.178
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 569 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Sull’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per l’audizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti.";
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a trenta giorni, e non superiore a sessanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 con la medesima ordinanza, per il caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione."».
2.179
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 571 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 o se l’offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto."».
2.180
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) l’articolo 572 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
"Art. 572. - (Deliberazione sull’offerta). – Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz’altro accolta.
Se l’offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o di un creditore intervenuto, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577."».
2.181
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) l’articolo 575 del codice di procedura civile è abrogato».
2.182
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) l’articolo 584 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
"Art. 584. - (Offerte dopo l’incanto). – Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria, prestando cauzione per una somma pari alla metà di quella offerta, oltre l’ammontare approssimativo delle spese di vendita.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione all’aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico dl gli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa."».
2.183
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 585 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, il giudice con il decreto di trasferimento, dopo avere ordinato la cancellazione dei gravami, ordina la iscrizione della ipoteca a garanzia del credito. Si applicano in tale caso gli articoli 38 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni"».
2.184
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) l’articolo 591 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"All’udienza di cui all’articolo precedente il giudice dell’esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.
In quest’ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a quindici giorni, e non superiore a trenta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell’articolo 569."».
2.185
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 591-bis del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola: "sede" è inserita la seguente: "preferibilmente"; dopo le parole: "nel circondario" sono inserite le seguenti: "o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista iscritto al consiglio dell’ordine del circondario" e dopo le parole: "576 e seguenti" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero senza incanto, di cui agli articoli 570 e seguenti";
b) al secondo comma, la parola: "notaio" è sostituita con la seguente: "professionista incaricato";
c) al terzo comma, ovunque ricorra, la parola: "notaio" è sostituita con la seguente: "professionista incaricato";
d) al quinto, sesto e settimo comma, la parola: "notaio" è sostituita, ovunque ricorra, con le seguenti: "professionista delegato";
e) l’ottavo comma è sostituito dal seguente: "Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il professionista delegato, predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617".
2.186
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) All’articolo 591-ter, al primo comma, ovunque ricorra, la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "professionista delegato"».
2.187
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) All’articolo 596, primo comma, del codice di procedura civile, dopo lo parole: "dell’esecuzione" sono inserite le seguenti: "o il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis"».
2.188
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) All’articolo 598 del codice di procedura civile, dopo le parole: "dell’esecuzione" sono inserite le seguenti: "o il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis"».
2.189
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) 1. All’articolo 608 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà"».
2.190
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis Dopo l’articolo 608 del codice di procedura civile è in inserito il seguente:
"Art. 608-bis. – L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente"».
2.191
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
"e-bis) All’articolo 611 del codice di procedura civile, al secondo comma, dopo le parole: "giudice dell’esecuzione", sono inserite le seguenti: "a norma degli articoli 91 e seguenti"».
2.192
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) All’articolo 615 del codice di procedura civile, al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo"».
2.193
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) All’articolo 617 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
b) al secondo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni".
2.194
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) All’articolo 624 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo i sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma"».
2.195
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) All’articolo 630 del codice di procedura civile, al terzo comma, dopo le parole: "è ammesso reclamo" sono inserite le seguenti: "da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine di venti giorni dalla udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e"».
2.196
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) All’articolo 634, secondo comma del codice di procedura civile, la parola: "autentici", ovunque ricorre, e le parole: ", purché bollate e vidimate nelle forme di legge e" sono soppresse».
2.197
Ciccanti, Tarolli
Al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) Il comma 2 dell’articolo 642 del codice di procedura civile e sostituito dal seguente:
"2. L ’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi e pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione"».
2.198
Franco Paolo
Al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) Il comma 2 dell’articolo 642 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"2. L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere, il giudice può imporre al ricorrente una cauzione"».
2.199
Bastianoni, Giaretta, Castellani
Al comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) all’articolo 642 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione"».
2.200
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) All’articolo 642 del codice di procedura civile, al secondo comma, dopo le parole: "grave pregiudizio nel ritardo", sono inserite le seguenti: "ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; e la parola: "ma è soppressa"».
2.201
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 649 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: "sospendere" sono inserite le seguenti: "o revocare anche in parte";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Con il provvedimento di revoca della provvisoria esecuzione, il giudice dispone, altresì, la cancellazione o la riduzione della ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo 655"».
2.202
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) all’articolo 657 del codice di procedura civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche alle ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immobili"».
2.203
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) all’articolo 663 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Quanto disposto dal primo e dal secondo comma si applica anche ai contratti di comodato e alle occupazioni abusive di beni immobili"».
2.204
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) all’articolo 665 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Quanto previsto dal primo e dal secondo comma si applica anche ai contratti di comodato e alle occupazioni abusive di beni immobili».
2.205
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, al primo comma, dopo la parola: "in arbitri" sono aggiunte le seguenti: "anche non rituali"».
2.206
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
b) al secondo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
c) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti commi:
"Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 ovvero anticipatori degli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, e ai provvedimenti emessi a seguito di denunia di danno temuto (emessi) ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al comma precedente, anche quanto la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.
L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo"».
2.207
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 669-decies del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:
"Salvo che non sia stato proposto reclami ai sensi deIl’articolo 669-terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istanza deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669-terdecies, possono essere () richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza"».
2.208
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore".
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice"».
2.209
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 696 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma aggiungere infine il seguente periodo: "L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche alla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta.";
b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica"».
2.210
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) dopo l’articolo 696 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
"Art. 696-bis. - (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). – L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili"».
2.211
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 703 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma"».
2.212
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 704 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703"».
2.213
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) l’articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 706. - (Forma della domanda). – La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi a deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate".
Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi coniugi durante il matrimonio.
2. Nel primo comma dell’articolo 707 del codice di procedura civile, le parole: "senza assistenza di difensore", sono sostituite dalle seguenti: "con l’assistenza di difensori".
2-bis. Il secondo comma dell’articolo 707 deI codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Se il ricorrente non si presenta o rinuncia la domanda non ha effetto".
3. L’articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 708. - (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). – All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole, anche d’ufficio, e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi.
Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti a metà.
Con l’ordinanza di cui al terzo comma, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Se il coniuge convenuto non compare, il presidente, sentito il ricorrente ed il suo difensore, provvede a norma dei commi precedenti.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma possono essere revocati o modificati, dal giudice istruttore".
4. Dopo l’articolo 709 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
"Art. 709-bis. - (Udienza di comparizione trattazione davanti al giudice istruttore). – All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l’articolo 184"».
2.214
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 830 del codice di procedura civile, il terzo comma è sotituito dal seguente:
"In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d’appello può sospendere l’esecutorietà del lodo quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con o senza cauzione"».
2.215
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) le disposizioni del terzo comma dell’articolo 133, del terzo comma dell’articolo 134 e dell’ottavo comma dell’articolo 183, del codice di procedura civile come introdotti dalla presente legge, limitatamente all’utilizzazione della posta elettronica, entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. Qualora alla scadenza di tale termine non sia possibile completare l’organizzazione necessaria per l’applicabilità delle richiamate disposizioni il Ministro della giustizia, con proprio decreto motivato, può differire il predetto termine fino ad un massimo di ulteriori 360 giorni».
2.216
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) dopo l’articolo 70-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto il seguente».
2.217
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) l’articolo 87 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, di seguito denominate «disposizioni di attuazione del codice di procedura civile», è sostituito dal seguente:
"Art. 87. - (Produzione di documenti). – I documenti offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione e a norma dell’articolo 183 del codice, sono prodotti mediante deposito in cancelleria e il relativo elenco deve essere comunicato alle parti nelle forme stabilite all’articolo 170, ultimo comma, del codice. Resta ferma la possibilità di produzione di documenti nell’udienza di cui all’articolo 183 del codice e in tal caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale"».
2.218
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 103 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma le parole "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette giorni";
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"L’intimazione a cura del difensore contiene:
1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) le generalità ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 300 euro».
2.219
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 169-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dopo la parola "ai notai" sono aggiunte le seguenti: "2 gli avvocati e ai dottori commercialisti"».
2. Dopo l’articolo 169-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 169-quater . Elenco degli avvocati dei dottori commercialisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto. Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi degli avvocati e dei dottori commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri».
3. L’articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 179-bis. Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e dottori commercialisti per le operazioni di vendita con incanti di beni immobili. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell’esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compensa costituisce titolo esecutivo».
4. L’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 179-ter. Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto. Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglia dell’ordine degli avvocati e il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti comunicano ogni anno ai presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei dottori commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili».
2.220
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) dopo l’articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:
"Art. 173-bis. - (Contenuto della relazione di stima e compiti del perito). – Il perito provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l’esistenza di vincoli o di oneri a carico del bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria del bene o i vincoli connessi con il carattere storico-artistico del bene;
5) i vincoli e gli oneri che saranno cancellati, o resi inefficaci all’atto del pignoramento.
Il perito prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.
Il perito, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso il perito interviene all’udienza per rendere i chiarimenti».
«Art. 173-ter. – 1. Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui alÌarticolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili».
2.221
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) la citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo 163, comma 3, numero 7, del codice, l’invito ai convenuti a notificare al difensore dell’attore la comparsa di risposta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell’articolo 163-bis del codice.
Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le nodalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».
2.222
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) all’articolo 274 del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
"Sull’ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l’azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Il Tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. Contro il decreto che dichiara l’inammissibilità può essere proposto reclamo ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio. La Corte d’appello che dichiara ammissibile l’azione, rimette gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo"».
2.223
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) l’articolo 2721 del codice civile è abrogato».
2.224
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) l’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi avanti a sé, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensivi sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, con l’assistenza di un difensore. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, o comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all’azione.
8. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, da, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questa L’ordinanza del presidente può essere revocata o modifica dal giudice istruttore a norma dell’articolo 177 del codice di procedura civile. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all’art. 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.
10. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’art. 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
11. Se il coniuge convenuto non compare, il presidente, sentito il ricorrente ed il suo difensore, provvede a norma dei commi precedenti.
12. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184 del medesimo codice.
13. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.
14. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il Tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
15. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
16. L’appello è deciso in camera di consiglio.
17. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al Tribunale in camera di consiglio. Il Tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo».
2.225
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) All’articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: "Esenzione fiscale" sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, convoca le parti davanti a sé e provvede per la decisione della causa ai sensi degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies del codice di procedura civile»;
c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.
2.226
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) All’articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il contributo unificato non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo stesso è già stato versato.
5-ter. Il contributo unificato non è dovuto per i procedimenti di correzione degli errori delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice».
2.227
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data della sua entrata in vigore».
2.228
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 4, lettera c), è sostituita dalla seguente:
c) all’articolo 8 apportare le seguente modificazioni:
1) il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.
Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente»;
2) il terzo comma è sostituito dai seguenti:
«Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione «non ritirato» e della data di restituzione";
3) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla tata del deposito ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore";
4) al quinto comma, dopo le parole: "presso l’ufficio postale" sono inserite le seguenti: "o una sua dipendenza";
5) il sesto comma è abrogato».
BILANCIO (5ª)
GIOVEDì 14 aprile 2005
660ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.
Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà con l'esame degli emendamenti da 2.1 a 2.230 all'articolo 2, di cui è stata avviata l’illustrazione nelle precedenti sedute, essenzialmente inerenti al diritto fallimentare, nonché dell'emendamento X1.0.102, inerente alla stessa materia e ai subemendamenti riferiti allo stesso (allegati al resoconto della seduta antimeridiana).
Dopo che le restanti proposte emendative in questione vengono date per illustrate dai presentatori, il relatore IZZO (FI) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.230, 2.120, 2.29, X1.0.102, nonché sui subemendamenti X1.0.102/1 e X1.0.102/5.
Esprime invece parere contrario su tutte le altre proposte emendative precedentemente citate dal Presidente, rimettendosi al Governo per quel che concerne gli emendamenti 2.119 e 2.115.
Su invito del PRESIDENTE, che richiede al Governo la predisposizione di una relazione tecnica in merito all'emendamento 2.229, e l’avviso conforme del sottosegretario VEGAS e del relatore IZZO, la Commissione accantona l’esame della proposta 2.229.
Il rappresentante del GOVERNO esprime poi parere favorevole sull'emendamento 2.29, nonché sui subemendamenti X1.0.102/1 e X1.0.102/5. Presenta inoltre il subemendamento di natura meramente redazionale X1.102/100 (pubblicato in allegato al resoconto) all'emendamento governativo X1.0.102, raccomandando l'accoglimento dello stesso.
Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 2.115, nonché sugli emendamenti 2.119 e 2.120, evidenziando riguardo a tali due proposte emendative da ultimo citate, che le stesse intervengono su procedimenti già pendenti, creando ingiustificate disparità di trattamento.
Si passa alle votazioni delle proposte emendative in questione.
Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti da 2.1 a 2.28.
Successivamente posto ai voti viene accolto l'emendamento 2.29.
Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti da 2.30 a 2.79.
Il senatore LEGNINI (DS-U) preannuncia a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull'emendamento 2.80, precisando che lo stesso elimina l'automaticità della dichiarazione di fallimento del debitore nelle ipotesi in cui il Tribunale ritenga insussistenti le condizioni per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo - consistenti in particolare nello stato di crisi dell'impresa e non più quindi nello stato di insolvenza - prefigurando in tali casi un accertamento effettivo dello stato di insolvenza.
Il senatore NOCCO(FI), il senatore SALERNO (AN) e il senatore FASOLINO (FI) dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.80.
Il sottosegretario VEGAS prospetta l'opportunità di una bocciatura tecnica della proposta emendativa 2.80, al fine di consentire un ulteriore approfondimento di tali profili nella successiva fase dell'esame in Assemblea.
Posto ai voti l'emendamento 2.80 viene quindi respinto.
Successivamente con separate votazioni vengono altresì respinti gli emendamenti da 2.81 a 2.102.
Il senatore LEGNINI (DS-U) preannuncia a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull'emendamento 2.103, che posto ai voti, viene respinto.
Dopo che il senatore NOCCO (FI) ha dichiarato di ritirare l'emendamento 2.104, vengono respinti con separate votazioni gli emendamenti da 2.105 a 2.114.
Il relatore IZZO (FI) dichiara di ritirare l'emendamento 2.115.
Successivamente, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.116, 2.117 e 2.118.
Il senatore NOCCO (FI) dichiara di ritirare l'emendamento 2.119.
Il senatore LEGNINI (DS-U) preannuncia a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull'emendamento 2.120, evidenziando che la disciplina contenuta nello stesso riveste una valenza tecnico-interpretativa, differenziandosi da quella contemplata nella proposta emendativa 2.119, anche perché nella fattispecie prefigurata dall'emendamento 2.120 non vengono lesi i diritti di una delle parti.
Dopo che il relatore IZZO (FI) e il sottosegretario VEGAS hanno formulato parere favorevole sulla proposta emendativa 2.120, modificando l'avviso contrario precedentemente espresso in ordine alla stessa, la Commissione accoglie, con apposita votazione, l'emendamento 2.120.
Il PRESIDENTE ricorda, quindi, che gli emendamenti da 2.121 a 2.228, sono stati ritirati dai rispettivi presentatori nella precedente seduta e che l'esame dell'emendamento 2.229 è stato precedentemente accantonato; la Commissione approva, poi, con apposita votazione, l'emendamento 2.230.
Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato un nuovo emendamento X1.0.102/101.
Il relatore IZZO (FI) illustra la proposta X1.0.102/101 (pubblicata in allegato al resoconto), volta a ridefinire la qualifica di credito privilegiato e le somme corrisposte a titolo di IVA relativa ai crediti chirografari.
Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene necessario acquisire una relazione tecnica per conoscere i profili finanziari della proposta del relatore, trattandosi di una norma che incide sul gettito dell’IVA. Peraltro, qualificando come privilegiate le suddette somme, si produce anche l’effetto di ridurre, a parità di condizioni, la massa attiva del fallimento sulla quale, in taluni casi, può trovare capienza il credito vantato dall’erario nei confronti del fallito.
Il senatore CADDEO (DS-U) ricorda che tale questione è stata già esaminata dalla Commissione in altra sede e, pur riconoscendo la rilevanza del problema sotteso, fa presente che già nelle passate occasioni era stata rilevata la portata finanziaria della disposizione in esame.
Il sottosegretario VEGAS, pur condividendo nel merito l’obiettivo dell’emendamento, rileva che con esso si modifica la normativa del codice civile, agendo anche al di là delle norme concernenti il fallimento. Propone di accantonare, pertanto, tale proposta o di valutare una reiezione tecnica per un ulteriore approfondimento da riservare alla fase dell’Assemblea.
Il PRESIDENTE rileva che, peraltro, l’emendamento riguarda tutte le procedure esecutive previste dal codice civile, non limitandosi alle procedure fallimentari. Condivide, pertanto, l’opportunità di svolgere un’ulteriore riflessione in merito.
Il relatore IZZO (FI), dopo aver ribadito la finalità positiva dell’emendamento, si dichiara comunque disponibile ad accantonarne l’esame ovvero procedere ad una sua riformulazione, stante le posizioni assunte dai colleghi e dal Governo.
Si passa alla votazione dei subemendamenti alla proposta X1.0.102.
Sulla proposta X1.0.102/1 interviene, in dichiarazione di voto favorevole, il senatore MORANDO (DS-U).
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti X1.0.102/1 e X1.0.102/100 vengono approvati.
Poste separatamente ai voti, vengono poi respinte le proposte da X1.0.102/2 a X1.0.102/4.
In dichiarazione di voto contrario sulla proposta X1.0.102/5, interviene il senatore LEGNINI (DS-U), il quale rileva che la riforma dei reati fallimentari proposta dalla maggioranza non corrisponde alle esigenze del Paese. Le proposte avanzate dall’opposizione, invece, sono state elaborate al fine di offrire una più equilibrata graduazione delle sanzioni rispetto alle condotte criminose.
Interviene, poi, il senatore NOCCO (FI) in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta in esame, rilevando che essa è in grado di dare soluzione alla rilevante incertezza che attualmente si riscontra in materia.
Posta ai voti, la proposta X1.0.102/5 viene, poi, approvata.
Il PRESIDENTE ricorda che la proposta X1.0.102/101 è stata previamente accantonata, pertanto, propone di accantonare anche la proposta X1.0.102. Propone, altresì, di passare all’esame delle proposte X1.0.103, X1.0.104, nonché dei relativi subemendamenti.
Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.
Si passa all’esame delle proposte X1.0.103, X1.0.104, nonché dei relativi subemendamenti.
Il sottosegretario VEGAS, in merito all’emendamento X1.0.103, pur condividendone il merito, invita il relatore al ritiro dello stesso, anche al fine di porre le condizioni migliori per una rapida conversione in legge del decreto in questione anche presso l’altro ramo del Parlamento.
Il RELATORE, preso atto della richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, ritira la proposta X1.0.103. Dichiara, altresì, di ritirare l’emendamento X1.0.104.
Il PRESIDENTE dichiara pertanto decaduti i relativi subemendamenti. Invita, quindi, il relatore a elaborare una riformulazione della proposta X1.0.102/101, previamente accantonata, al fine di concludere l’esame delle proposte concernenti il regime dei crediti IVA nelle procedure fallimentari. A tal fine, propone di sospendere brevemente la seduta.
Conviene la Commissione.
La seduta sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 18,40.
Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato un nuovo testo della proposta X1.0.102/101.
Il RELATORE illustra quindi la proposta X1.0.102/101 (testo 2) (pubblicata in allegato al resoconto), rilevando che, a differenza della formulazione precedente, è stato ridotto l’ambito di applicazione della norma, concernente il regime di privilegio dei crediti IVA, limitandolo alle procedure fallimentari.
In dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento X1.0.102/101 (testo 2) interviene il senatore MORANDO (DS-U) preannunciando, tuttavia, il voto contrario sulla proposta X1.0.102.
Con l’avviso favorevole del Governo, la Commissione approva la proposta X1.0.102/101 (testo 2).
Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione della proposta X1.0.102.
Posto ai voti, l’emendamento X1.0.102 viene poi approvato.
Il PRESIDENTE propone altresì di accantonare l’esame di tutti i restanti emendamenti all’articolo 2 da 2.231 a 2.268 (pubblicati in allegato al resoconto), prevalentemente concernenti la riforma delle professioni, e di passare all’esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 2.
Conviene la Commissione e gli emendamenti da 2.231 a 2.268 vengono quindi accantonati.
Si passa all’esame delle proposte recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 2 (pubblicate in allegato al resoconto).
Il sottosegretario VEGAS illustra la proposta 2.0.9 evidenziando che essa è finalizzata ad un migliore impiego delle risorse comunitarie.
Il relatore IZZO (FI) illustra la proposta 2.0.14 concernente il pagamento con modalità telematica dei valori bollati.
Si passa all’espressione dei pareri sugli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 2.
Il RELATORE esprime parere favorevole sull’emendamento del Governo 2.0.9 e parere contrario sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12 e 2.0.13 in merito alle quali invita i relativi proponenti al ritiro esprimendo altrimenti un parere contrario. Infine sull’emendamento 2.0.14, a propria firma, si rimette al Governo.
Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore tranne sulla proposta 2.0.14 per la quale invita il relatore al ritiro. Pur condividendo, infatti, l’intento della proposta ritiene che sulla materia si debba procedere con estrema cautela al fine di verificare l’efficacia delle norme concernenti analoga materia che sono state già introdotte con il decreto-legge n. 7 del 2005.
Il RELATORE, tenuto conto della esigenza espressa dal Governo, dichiara di ritirare la proposta 2.0.14.
Tenuto conto del parere del Relatore, il senatore NOCCO (FI) ritira l’emendamento 2.0.10.
Si passa alle votazioni degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 2.
In dichiarazione di voto sulla proposta 2.0.2, identica alle 2.0.1 e 2.0.3, interviene il senatore MORANDO (DS-U) manifestando sconcerto in merito alla valutazione svolta dal relatore sulla proposta in questione. Si tratta infatti di una proposta sui privilegi di crediti concernenti la materia del lavoro, materia per la quale è già previsto un regime privilegiato. Preannuncia la presentazione di una proposta emendativa in Assemblea che persegua la stessa finalità riformulata, tuttavia, come criterio di delega.
Il RELATORE ribadisce il proprio parere contrario in quanto la proposta è volta ad introdurre modifiche al codice civile che non trovano una collocazione idonea nel provvedimento in titolo.
Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli emendamenti identici 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3. Viene poi respinta la proposta 2.0.4. Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli emendamenti identici 2.0.5 e 2.0.6. Sono poi respinte con separate votazioni le proposte 2.0.7 e 2.0.8.
Posta ai voti la proposta 2.0.9 viene poi approvata.
Con separate votazioni sono poi respinti tutti gli altri emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 2 da 2.0.11 a 2.0.15.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3 ed a quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo (pubblicati in allegato al resoconto).
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) illustra tutte le proposte emendative a sua firma rilevando che la semplificazione, obiettivo condiviso in linea di principio anche dall’opposizione, si muove tuttavia, nel contesto del provvedimento in esame, nel solco della legge obiettivo, ovvero attraverso un’estesa applicazione del silenzio-assenso anche al settore dei beni culturali ed ai piccoli comuni. Si tratta di una liberalizzazione assoluta che impedisce un equilibrato governo del territorio e che trova la manifesta opposizione del proprio Gruppo politico. Anche sulle norme concernenti l’autenticazione della sottoscrizione per gli atti aventi ad oggetto l’alienazione dei beni mobili registrati, rileva che la semplificazione è accompagnata tuttavia da una significativa riduzione del gettito derivante dal prelievo fiscale sui notai.
Il senatore MICHELINI (Aut) illustra la proposta 3.62 soppressiva dei commi 4, 5 e 6, rilevando che la liberalizzazione proposta dal Governo produce effetti negativi sia sul gettito, per le minori entrate erariali prelevate sui redditi prodotti dai notai e su quelli dei soggetti attualmente preposti ai compiti che ora si intendono liberalizzare, sia sulla certezza del diritto, stante la previsione contenuta nel comma 5.
Il RELATORE illustra la proposta 3.94, che rinvia ad uno o più regolamenti governativi la fissazione dei termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, prevedendo analoga misura anche per gli enti pubblici nazionali. La proposta in questione rende anche di immediata applicazione la norma secondo la quale in tutti i casi in cui la Pubblica amministrazione non dà risposta ad un’istanza di rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio ha valore di provvedimento amministrativo di accoglimento. Viene altresì chiarito che, nei casi in cui un’attività è stata avviata a seguito di una denuncia di inizio attività o del silenzio dell’amministrazione, non vengono meno i poteri amministrativi di vigilanza, prevenzione e controllo sull’attività svolta dall’impresa stessa, attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la competenza in materia di controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi. Viene, infine, prevista l’istituzione di una struttura di supporto al Ministro per la funzione pubblica per la semplificazione, il riassetto e la qualità della regolamentazione. Dà poi per illustrata la proposta 3.102.
Il senatore FASOLINO (FI) illustra l’emendamento 3.103 rilevando che esso consente una più efficiente trasmissione dei dati delle ricette del Servizio sanitario nazionale al Ministero della salute ed al Ministero dell’economia evitando il rischio di frammentazione del canale di trasmissione delle suddette informazioni.
Tutte le restanti proposte emendative riferite all’articolo 3 e quelle recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo sono quindi date per illustrate.
Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 19,45.
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344
al testo di conversione del decreto-legge
x1.0.102/100
Il Governo
All’emendamento x1.0.102 al comma 2, lettera b) n. 6, la parola: «introdurre» è sostituita con la seguente: «ridurre»; al comma 2, lettera b) n. 9 le parole: «crediti ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «crediti insinuati».
x1.0.102/101 (testo 2)
Il Relatore
All’emendamento x1.0.102, al comma 2, in fine, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis. prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto».
x1.0.102/101
Il Relatore
All’emendamento x1.0.102, al comma 2, in fine, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis. prevedere la modifica della disciplina del codice civile in materia di privilegi prevedendo che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui all’articolo 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto».
x1.0.103
Il Relatore
Dopo l’articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
"1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi affinché gli enti ed organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguino il sistema contabile ed i relativi bilanci alle disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) promuovere la normalizzazione dei sistemi contabili degli enti ed organismi pubblici al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche ed il consolidamento delle risultanze da essi emergenti;
b) contribuire a rendere più razionali, trasparenti e significative le politiche di bilancio attraverso l’articolazione delle entrate e delle spese in unità previsionali di base, stabilendo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità cui è affidata la relativa gestione delle risorse;
c) individuare, in relazione all’assetto organizzativo dell’ente o dell’organismo pubblico, il responsabile dell’unità previsionale di base;
d) fissare le linee di indirizzo per la elaborazione di un sistema unitario di princìpi contabili per la redazione e la revisione del bilancio di previsione e del rendiconto generale degli enti ed organismi pubblici, nonché per la iscrizione e la valutazione degli elementi patrimoniali in relazione all’evoluzione delle tecniche contabili e delle fonti normative, incluso il processo di omologazione nel sistema giuridico nazionale dei princìpi contabili internazionali, se ed in quanto applicabili agli enti ed organismi pubblici;
e) favorire, attraverso idonei prospetti di raccordo, l’acquisizione delle informazioni fondamentali per la costruzione del conto economico delle amministrazioni pubbliche secondo le regole dettate dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti delle Camere, nel rispetto della proporzione esistente nei gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell’esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3.
3. Ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione di cui al comma 2, il Governo trasmette al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dei princìpi di cui al comma 1 entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione esprime il parere entro i successivi sessanta giorni.
4. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con l’adesione al patto di stabilità e crescita con il rispetto delle disposizioni recate dal presente articolo che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione. Gli schemi di decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per il parere alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da sedici membri interni e da tre membri esterni alla pubblica amministrazione esperti in materia giuridico-contabile. I membri interni sono costituiti da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’interno, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell’lSTAT, da due rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da due rappresentanti designati da ciascuna delle Associazioni rappresentative degli enti locali: Unione delle province d’ltalia (UPI), Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).
6. Ai componenti esterni del Comitato spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese determinati con lo stesso decreto di cui al comma 5. Ai componenti interni del Comitato spetta il rimborso delle eventuali spese di missione sostenute, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.
7. Il Comitato si avvale del contributo dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all’articolo 154 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Il Comitato indica al Ministro dell’economia e delle finanze le linee guida per la definizione degli schemi di decreto legislativo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
x1.0.104/1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.104, al comma 1, dopo la parola: «incongruenze» aggiungere la seguente: «formali» e alla parola: «antinomie» aggiungere la seguente: «eventuali».
x1.0.104/2
Zanda, Giaretta
All’emendamento x1.0.104, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al D.P.C.M. 24 gennaio 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono abrogate le parole: ", nonchè predisposizione di un idoneo apparato critico atto ad individuare profili di incompatibilità ed abrogazioni implicite tra disposizioni».
b) all’articolo 3, le parole: "nonchè da soggetti privati", sono abrogate».
x1.0.104/3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.104, sopprimere i commi 3, 4 e 5.
x1.0.104/4
Zanda, Giaretta
All’emendamento x1.0.104, sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:
«3. Entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, omogenei per materia ai sensi del comma 5, recanti l’elenco delle disposizioni legislative statali che si intendono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, con l’esclusione delle disposizioni di cui al comma 6. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Commissione paritetica di cui al comma 8.
4. Gli elenchi contenuti nei decreti legislativi di cui al comma 3 sono composti da tutte le leggi e dagli atti aventi forza di legge pubblicati anteriormente alla data del 1º gennaio 1970, che non siano espressamente richiamati nei seguenti atti:
a) codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, codice della navigazione; ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione "codice";
b) ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione "testo unico";
c) leggi e atti aventi forza di legge pubblicati successivamente alla data del 1º gennaio 1970.
5. Gli elenchi di cui al comma 3 sono suddivisi per materia, sulla base della classificazione per materie operata dai commi 2 e 3 dell’art. 117 della Costituzione».
Conseguentemente sopprimere la lettera g) del comma 6.
x1.0.104/5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.104, al comma 3, sostituire le parole: «anteriormente al 1º gennaio 1970» con le seguenti: «successivamente al 1º giugno 2001».
x1.0.104/6
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.104, al comma 3, sopprimere la lettera a).
x1.0.104/7
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.104, al comma 3, alla lettera b), sopprimere le parole: «o siano comunque obsolete».
x1.0.104/8
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.104, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. I decreti legislativi sono sottoposti al parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari».
Conseguentemente sopprimere i commi da 7 fino alla fine.
x1.0.104/9
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.104, al comma 4 sopprimere le parole: «o al riassetto».
x1.0.104/10
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.104, sopprimere il comma 5.
x1.0.104/11
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.104, al comma 5, sostituire le parole da: «anteriormente» fino alla fine con le seguenti: «successivamente al 15 giugno 2001 sono abrogate con effetto dal 1º gennaio 2006».
x1.0.104/12
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.104, al comma 6, sopprimere la lettera c).
x1.0.104/13
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.104, al comma 6, sopprimere la lettera g).
x1.0.104/14
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.104, al comma 11, dopo le parole: «parere definitivo» aggiungere le seguenti: «e vincolante».
x1.0.104/15
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan
All’emendamento x1.0.104, al comma 12, sopprimere le parole: «una sola volta» e il secondo periodo.
x1.0.104
Il Relatore
Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al fine di procedere all’attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell’attività di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi e trasmette al Parlamento una relazione finale.
2. Le somme relative al fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
3. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) utilizzo delle procedure di analisi e verifica dell’impatto regolatorio delle disposizioni ritenute indispensabili per la regolazione di un determinato settore;
d) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
e) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1º gennaio 1970, nonché di adeguare e aggiornare il linguaggio normativo.
5. Decorso il termine di cui al comma 3, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
6. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 3.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 8, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
8. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Persidente del Senato della Repubblica e dal Presidente del Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l’Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l’elezione dell’ufficio di presidenza.
9. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
10. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 5 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.
11. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 3, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.
12. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari».
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344
al testo del decreto-legge
2.80
Legnini, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati
Al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) l’articolo 162 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
"Art. 162. (Inammissibilità della domanda. Il tribunale) ove ritenga insussistenti le condizioni per l’ammissione alla procedura, ovvero nel caso di mancato conseguimento della maggioranza di cui all’articolo 177, sentito il pubblico ministero e il debitore, può dichiarare il fallimento del debitore previo accertamento dello stato di insolvenza."».
2.229
Il Relatore
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Dopo il comma 1, nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l’articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 7-bis. – (Obbligazioni bancarie garantite). – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, all’articolo 4 e all’articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonchè di titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l’acquisto di tali crediti e titoli, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell’articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonchè al pagamento degli altri costi dell’operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell’affidamento o trasferimento, delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonchè comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società, si applica l’articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d’Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.
7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all’ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «legge fallimentare» inserire le seguenti: «, al codice civile».
2.230
Tirelli
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis). I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti».
2.231
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
2.232
Cavallaro
Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
2.233
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:
«5. L’esercizio delle attività professionali è libero salvi i casi in cui la legge richieda, anche per lo svolgimento di singole attività, l’iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile.
6. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all’articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 9, possono essere riconosciute.
7. Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente comma 6 sono di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all’aggiornamento professionale e al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell’attività professionale. In ogni caso l’attestato non è requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
8. Il riconoscimento delle associazioni ai sensi del precedente comma 6 è disposto, su conforme parere del CNEL, dal Ministro della Giustizia con l’iscrizione in apposito registro istituito presso il Ministero.
9. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e previa consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l’iscrizione nel registro e ai professionisti per l’ottenimento dell’attestato di cui ai precedenti articoli, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) l’esistenza di uno statuto dell’associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l’ambito dell’attività professionale, preveda l’elaborazione e l’adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale;
b) la disponibilità da parte dell’associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
c) la previsione di un limite temporale di validità dell’attestato;
d) l’affidamento al CNEL, prevedendo anche la costituzione di un osservatorio sulle professioni non regolamentate con la partecipazione anche dei rappresentanti delle associazioni riconosciute, dell’attività istruttoria in ordine alle richieste di riconoscimento delle associazioni e di controllo e verifica sul loro operato, anche ai fini della formulazione di proposte di cancellazione dal registro».
2.234
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
2.235
Cavallaro
Al comma 5, dopo le parole: «relative funzioni», aggiungere le seguenti: «con una quota ridotta della metà».
2.236
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il numero degli iscritti agli albi professionali non può comunque superare il 50 per cento».
2.237
Asciutti
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, secondo periodo, e comma 6 per le professioni di geometra, perito agrario, perito industriale e agrotecnico si applicano a partire dall’anno 2006».
2.238
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Sostituire il comma 7, con il seguente:
«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l’istituzione di nuovi ordini è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti;
b) svolgimento di attività professionali per le quali il cittadino utente non sia in grado di valutare la qualità della prestazione;
c) possibilità che dalla inadeguatezza del a prestazione professionale derivino danni sociali».
2.239
Cavallaro
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l’istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti. Sono demandati al CNEL e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato i pareri vincolanti sulla necessità di istituire nuovi Ordini».
2.240
Grillotti
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l’istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelari interessi costituzionalmente rilevanti. Sono demandati al CNEL e all’Autorità sulla concorrenza i pareri vincolanti sulla necessità di istituire nuovi ordini».
2.241
Ciccanti
Sopprimere il comma 8.
2.242
Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin
Sopprimere il comma 8.
2.243
Ciccanti
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all’articolo 2229 del codice civile vengono iscritti in un Registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Il Governo è delegato, entro 12 mesi, a definire i requisiti alle Associazioni per l’iscrizione nel Registro sulla base dei seguenti princìpi:
a) il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all’esercizio della professione, né di sovrapposizione alle attività dalla legge riservate a professionisti iscritti ad Ordini;
b) le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente, come oggetto della Associazione stessa, quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro; che preveda l’elaborazione di forme di assicurazione per responsabilità professionale;
c) le Associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’Associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
d) le Associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, fatte le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all’aggiornamento professionale e al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell’attività professionale con la previsione di un limite temporale di validità.
Sono iscritte al Registro le Associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell’elenco del CNEL, pur con l’obbligo di adeguarsi ai requisiti stabiliti entro e non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro.
Il Governo è delegato a stabilire, alla fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per la istituzione, di uno o più enti per l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali alle professioni che sono iscritte al Registro».
2.244
Cavallaro
Sostituire il comma 8 con i seguenti:
«8. Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all’articolo 2229 del codice civile vengono iscritte in un registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Governo è delegato, entro dodici mesi, a definire i requisiti alle Associazioni per l’iscrizione nel registro sulla base dei seguenti princìpi:
a) Il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all’esercizio delle professioni, né di sovrapposizione alle attività dalla legge riservate a professionisti iscritti ad Ordini. La denominazione delle professioni non ordinistiche deve rispettare il principio di leale concorrenza;
b) Le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente come oggetto della Associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro, che determini l’ambito della professione; che preveda, l’elaborazione e l’adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di forme di assicurazione per la responsabilità professionale;
c) Le Associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’Associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
d) Le Associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all’aggiornamento professionale ed al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell’attività professionale con la previsione di un limite temporale di validità.
8-bis. Sono iscritte al Registro le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell’elenco del CNEL, pur con l’obbligo di adeguarsi ai requisiti stabiliti entro e non oltre tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro.
8-ter. Il Governo è delegato a stabilire, al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per l’istituzione, di uno o più enti per l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali alle professioni che sono iscritte al Registro».
2.245
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Sostituire il comma 8 con i seguenti:
«8. Si intendono nuove professioni riconosciute tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, non ricomprese nelle professioni di cui all’articolo 2229 del codice civile, che abbiano costituito associazioni professionali iscritte in apposito registro tenuto presso il Ministero delle attività produttive. Il Ministero delle attività produttive dispone tale iscrizione sentito il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
8-bis. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni di professionisti, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.
8-ter. Gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni debbono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza di princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
8-quater. Il Ministero delle attività produttive, con apposito regolamento da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, disciplina la materia e cura il rispetto ed il mantenimento dei requisiti di cui al presente articolo, sottoponendo le associazioni ad apposita vigilanza».
2.246
Grillotti
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all’articolo 2229 del codice civile vengono iscritte in un Registro istituito presso il Ministero di giustizia. Il Governo è delegato, entro dodici mesi, a definire i requisiti richiesti alle Associazioni per l’iscrizione nel Registro sulla base dei seguenti princìpi:
a) il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all’esercizio della professione, né di sovrapposizione alle attività della legge riservate a professionisti iscritti ad ordini;
b) le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente come oggetto dell’associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro; che determini l’ambito della professione; che preveda l’elaborazione e l’adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di forme di assicurazione per la responsabilità professionale;
c) le associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;
d) le associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all’aggiornamento professionale ed al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell’attività professionale con la previsione di un limite temporale di attività».
2.247
Fasolino, Gentile
Al comma 8, sopprimere la parola: «regolamentate».
Conseguentemente, sostituire la parola: «tipiche» con la seguente: «riservate».
Conseguentemente ancora, aggiungere il seguente periodo:
«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.
Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:
1) i dati identificativi dell’associazione;
2) lo statuto ed il codice etico;
3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.
Le associazioni, al fine dell’iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:
come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;
il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro firmazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l’iscrizione all’associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;
una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.
Costituiscono altresì requisiti per l’iscrizione:
a) la dotazione da parte dell’associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione del codice etico;
b) l’adozione da parte dell’associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;
c) l’obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale.
Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell’iscrizione nel registro. La cancellazione dell’associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall’associazione.
Il Ministro della giustizia vigila sull’operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l’istituzione di uno o più enti per l’esercizio di attività presidenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».
2.248
Iervolino
Al comma 8, sopprimere la parola: «regolamentate».
2.249
Battafarano, Pasquini, Caddeo, Legnini
Al comma 8, sopprimere la seguente parola: «regolamentate».
2.250
Giaretta
Al comma 8, sostituire la parola: «tipiche», con la seguente: «riservate».
2.251
Iervolino
Al comma 8, sostituire la parola: «tipiche» con la seguente: «riservate».
2.252
Battafarano, Pasquini, Caddeo, Legnini
Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Presso il Ministero delle attività produttive è tenuto il registro delle associazioni riconosciute. Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene i dati identificativi dell’associazione, lo statuto e il codice etico, le generalità dei componenti degli organi amministrativi. Le associazioni, al fine dell’iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere: a) come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico; b) il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l’iscrizione all’associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative; c) una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.
Costituiscono altresì requisiti per l’iscrizione: a) la dotazione da parte dell’associazione di strutture organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione del codice etico; b) l’adozione da parte dell’associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione; c) l’obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale.
Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell’iscrizione nel registro. La cancellazione dell’associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall’associazione.
Il Ministro della giustizia vigila sull’operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l’istituzione di uno o più enti per l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».
2.253
Giaretta
Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.
Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:
1) i dati identificativi dell’associazione;
2) lo statuto ed il codice etico;
3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.
Le associazioni, al fine dell’iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:
– come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;
– il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura tempore, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l’iscrizione all’associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;
– una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.
Costituiscono altresì requisiti per l’iscrizione:
a) la dotazione da parte dell’associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione del codice etico;
b) l’adozione da parte dell’associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;
c) l’obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale.
Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell’iscrizione nel registro. La cancellazione dell’associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall’associazione.
Il Ministro della giustizia vigila sull’operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l’istituzione di uno o più enti per l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».
2.254
Iervolino
Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.
Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:
1) i dati identificativi dell’associazione;
2) lo statuto ed il codice etico;
3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.
Le associazioni, al fine dell’iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:
– come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;
– il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l’iscrizione all’associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;
– una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.
Costituiscono altresì requisiti per l’iscrizione:
a) la dotazione da parte dell’associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applicazione del codice etico;
b) l’adozione da parte dell’associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;
c) l’obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la reponsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale.
Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell’iscrizione nel registro. La cancellazione dell’associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall’associazione.
Il Ministro della giustizia vigila sull’operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministerile sono stabiliti condizioni e limiti per l’istituzione di uno o più enti per l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».
2.255 (testo 2)
Caruso Antonino, Giuliano, Cutrufo, Borea, Salerno
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali.
2. La tabelIa che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l’opportunità».
b) All’articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svolgere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l’idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;
c) All’articolo 5-ter, il connma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Oltre ai candidati di cui a comma 5 dell’articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».
8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:
a) le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, comma 5, ed all’articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina a notaio già banditi per i quali non sono state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.
La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio IIIº, entro il termine sopra stabilito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, a tale fine, il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
La sottoscrizione in calce alla dichiarazione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato e, se questi è un dipendente dello Stato, può essere semplicemente vistata dal capo dell’ufficio presso cui il medesimo presta servizio.
b) sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;
c) la prima revisione della tabella di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;
d) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l’adozione delle misure che assicurano l’equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
e) i notai che entro i tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maturino il diritto alla dispensa per raggiunti limiti di età possono, a domanda e sussistendo le altre condizioni di legge, proseguire nell’esercizio delle loro funzioni per un periodo massimo di due anni».
2.255
Caruso Antonino, Giuliano, Cutrufo
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L’articolo 4 è sostituito dal seguenti:
«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali.
2. La tabelIa che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l’opportunità».
b) All’articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svolgere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l’idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;
c) All’articolo 5-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Oltre ai candidati di cui a comma 5 dell’articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».
8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:
a) le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, comma 5, ed all’articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina notaio già banditi, per i quali non siano state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.
La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministro della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio IIIº, entro il termine sopra stabilito, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, a tale fine, il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
La sottoscrizione in calce alla dichiarazione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato e, se questi è un dipendente dello Stato, può essere semplicemente vistata dal capo dell’ufficio presso cui il medesimo presta servizio;
b) sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;
c) la prima revisione della tabella di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;
d) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l’adozione delle misure che assicurano l’equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2.256
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Le professioni intellettuali possono essere esercitate individualmente, ovvero in associazione, ovvero in società aventi per oggetto l’esercizio in comune di attività professionali.
8-ter. I professionisti iscritti agli ordini, le cui attività sono regolamentate, possono costituire società tra professionisti (STP) esclusivamente secondo il tipo di società previsto dai commi da 8-bis a 8-duodecies del presente articolo.
8-quater. I professionisti iscritti anche ad ordini diversi, nonché i professionisti cittadini dell’Unione europea che conservano il titolo professionale di origine, con i limiti derivanti dalle attività riservate, possono costituire società aventi per oggetto l’esercizio in comune di attività professionali.
8-quinquies. I professionisti le cui attività sono riconosciute possono costituire anche STP secondo i tipi di cui all’articolo 2249 del codice civile.
8-sexies. È comunque consentita la costituzione di società ai sensi dell’articolo 2249 del codice civile, anche con soci che conferiscono mero capitale, per l’esercizio di servizi, come definiti dalla direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, implicanti prestazioni professionali regolamentate, salvi i limiti derivanti dalla disciplina delle attività riservate e salvo il disposto del comma 8 del presente articolo.
8-septies. La STP è disciplinata, come tipo autonomo e distinto da quelli previsti dall’articolo 2249 del codice civile, nel rispetto dei princìpi della presente legge. Gli statuti debbono uniformarsi ai seguenti criteri:
a) prevedere l’obbligo dell’uso della denominazione "società professionale", con la precisazione in essa dell’attività professionale esercitata;
b) limitare l’oggetto sociale all’esercizio di attività professionale o multiprofessionale, con i limiti derivanti dalle attività riservate, e riservare la partecipazione societaria, nonché le cariche sociali, a soci professionisti;
c) prevedere che il conferimento dei soci professionisti possa consistere nella prestazione professionale ovvero in tale prestazione unitamente a capitale, anche sotto forma di apporto di clientela;
d) prevedere che la quota sociale possa essere rappresentata, quando sussistano specifiche esigenze in tale senso, anche da titoli partecipativi;
e) prevedere che delle prestazioni contratte dalla STP risponda illimitatamente il socio professionista che ha eseguito la prestazione professionale o che ha agito in nome della società, nonché, in solido, la STP medesima;
f) prevedere la sottoposizione della STP, nei casi di società aperta a soci esercenti professioni intellettuali diverse, alle disposizioni riguardanti le diverse professioni rilevanti, con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedimentali che regolano i diversi profili di responsabilità, anche disciplinare;
g) prevedere limitazioni alla partecipazione alle STP ove tale partecipazione porti a situazioni di conflitto di interessi o di elusione delle incompatibilità fissate dalla legge;
h) prevedere l’iscrizione, con gli opportuni adattamenti e a pena di scioglimento, delle STP, in apposite sezioni degli albi professionali relativi alle professioni intellettuali esercitate e prevedere, altresì, una specifica responsabilità disciplinare delle società stesse per i profili loro ascrivibili, ferme restando l’iscrizione e la responsabilità disciplinare, anche concorrente, dei singoli professionisti;
i) prevedere il diritto di prelazione a favore dei soci professionisti e di gradimento da parte di una maggioranza qualificata di guesti ultimi nei confronti del nuovo socio in caso di cessione di partecipazioni nella STP, nonché del diritto di riscatto a favore degli altri soci della partecipazione societaria del socio escluso o deceduto;
I) disciplinare l’attività della STP in modo che, in caso di affidamento dell’incarico a quest’ultima, siano garantiti il diritto del cliente di scegliere il professionista incaricato della prestazione professionale e la responsabilità diretta di quest’ultimo; prevedere che, in caso di mancata scelta del professionista, sia comunicato al cliente, prima dell’esecuzione della prestazione, il nominativo del professionista incaricato, con conseguente responsabilità disciplinare della società, in difetto di idonea comunicazione; assicurare comunque l’individuazione certa del professionista autore della prestazione;
m) individuare le informazioni che il professionista, anche in deroga alla normativa sul segreto professionale, è tenuto a fornire alla società alla quale partecipa sullo svolgimento dei propri incarichi.
8-octies. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni le disposizioni riguardanti le società tra avvocati disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare dell’articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
8-novies. Il professionista che a qualunque titolo svolge attività professionale intellettuale per conto delle società di cui al presente articolo è soggetto alla disciplina propria dell’attività professionale medesima. Questa ultima e gli atti in cui essa si estrinseca sono direttamente imputabili al professionista che ne è autore e ne risponde in solido con la società.
8-decies. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.
8-undecies. Alle STP di cui al comma 8-septies non si applicano le norme vigenti in materia di fallimento.
8-duodecies. Eventuali disposizioni necessarie ai fini del coordinamento tra le norme emanate e la normativa vigente, sono adottate ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.
2.257
Ulivi
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«9. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali sono enti pubblici non economici.
10. Agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche, nonché la normativa in materia di contabilità pubblica.
11. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.
12. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria determinano la propria organizzazione mediante uno statuto approvato dal Ministero vigilante e disciplinano con appositi regolamenti nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti in materia, l’esercizio delle proprie competenze.».
2.258
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento dell’incarico stesso.
8-ter. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro competente su proposta dei consigli nazionali degli ordini e sentite le tre organizzazioni di consumatori maggiormente rappresentative.
8-quater. In caso di controversie nell’applicazione delle tariffe, fatti salvi i previsti rimedi giurisdizionali, il consiglio dell’ordine competente è integrato, su richiesta del cliente che ha comunque diritto di essere ascoltato, dai rappresentanti delle tre organizzazioni di tutela dei consumatori più rappresentative».
2.259
Pasquini, Caddeo, Battafarano, Legnini, Maconi, Morando, Turci, Brunale
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. È consentito al professionista fornire informazioni sulla propria attività professionale di carattere non comparativo, secondo correttezza e verità, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
8-ter. I criteri, le modalità e le forme della pubblicità informativa sono disciplinati dal codice deontologico di ciascuna professione».
2.260
Bergamo, Tarolli
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. All’articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
al primo periodo dopo le parole: "dodici mesi continuativi" aggiungere le seguenti: ", seguito da apposita verifica abilitante,";
dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli oneri per l’espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";
nell’ultimo periodo dopo le parole: "dell’esame" aggiungere le seguenti ", della verifica"».
2.261
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. All’articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
al primo periodo dopo le parole: "dodici mesi continuativi" aggiungere le seguenti: ", seguito da apposita verifica abilitante,";
dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli oneri per l’espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";
nell’ultimo periodo dopo le parole: "dell’esame" aggiungere le seguenti: ", della verifica"».
2.262
Ulivi
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«9. Ferme restando le competenze delle Federazioni nazionali, sono istituite le Federazioni regionali degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.
Sono compiti delle Federazioni regionali l’indirizzo e il coordinamento degli Ordini e Collegi nei rapporti con le Regioni.
Sulla base dei princìpi contenuti nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, e nel decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221, saranno stabiliti con regolamento l’organizzazione, le modalità di elezione, le competenze e le funzioni degli organi delle Federazioni regionali».
2.263
Ulivi
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«9. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali curano la formazione continua obbligatoria degli iscritti organizzando appositi corsi e seminari, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università ed istituzioni scientifiche e culturali.
Per l’organizzazione dei seminari e dei corsi di formazione e di aggiornamento gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati».
2.264
Ulivi
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«9. Gli iscritti agli Ordini o Collegi professionali che esercitano attività per la quale è obbligatoria l’iscrizione all’Albo devono stipulare polizze assicurative per la responsabilità professionale.
Le condizioni generali, i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali di tali polizze assicurative sono stabiliti dalle Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali.
Le Federazioni e i Consigli nazionali degli Ordini e Collegi sottoscrivono polizze collettive o convenzioni con una o più compagnie di assicurazioni concernenti le polizze assicurative individuali per la responsabilità professionale degli iscritti agli Ordini o Collegi professionali».
2.265
Il Governo
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, nonché di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:
a) all’articolo 561, primo comma, del codice civile, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla donazione, i pesi o le ipoteche restano efficaci, salvo l’obbligo del donatario di compensare in danaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni»;
b) all’articolo 563, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione";
c) all’articolo 563, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al comma precedente,";
d) all’articolo 2652, primo comma, numero 8), del codice civile dopo le parole: "le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima", sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell’articolo 563";
e) al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie", dopo l’articolo 187 è inserito il seguente:
«187-bis. – (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). – In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632 secondo comma del codice, gli effetti degli atti esecutivi anteriormente compiuti».
2.266
Caruso Antonino, Bucciero, Semeraro, Bobbio
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge 3 febbraio 1965, n. 69 è sostituito dal seguente:
"1. L’Assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito, almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’Ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni."».
2.267
Caruso Antonino, Bucciero, Semeraro, Bobbio
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L’assemblea per l’elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni."».
2.268
Caruso Antonino, Bucciero, Semeraro, Bobbio
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All’articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, il quinto comma è sostituito dal seguente:
"5. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni."».
2.0.1
Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ammissione delle imprese artigiane al beneficio del credito privilegiato)
1. All’articolo 2751-bis del codice civile, il n. 5) è sostituito dal seguente:
"5. I crediti dell’impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti"».
2.0.2
Bastianoni, Giaretta
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ammissione delle imprese artigiane al beneficio del credito privilegiato)
1. All’articolo 2751-bis del codice civile, il n. 5) è sostituito dal seguente:
"5) i crediti dell’impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti"».
2.0.3
Franco Paolo
Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ammissione delle imprese artigiane al beneficio del credito privilegiato)
«1. All’articolo 2751-bis del codice civile, il n. 5) è sostituito dal seguente:
"5) i crediti dell’impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti"».
2.0.4
Giaretta
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ammissione delle imprese artigiane al beneficio del credito privilegiato)
1. All’articolo 2751-bis del codice civile, n. 5), dopo le parole: "i crediti dell’impresa artigiana", la parola: "e" è sostituita dalle seguenti: ", quale definita dalle disposizioni legislative vigenti, nonché"».
2.0.5
D’Ippolito
Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
(Anmissione delle imprese artigiane al beneficio del credito privilegiato)
1. All’articolo 2751-bis del codice civile, n. 5), sostituire la parola: "e" dopo le parole "i crediti dell’impresa artigiana" con le seguenti: ", quale definita dalle disposizioni legislative vigenti, nonché"».
2.0.6
Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ammissione delle imprese artigiane al beneficio del credito privilegiato)
1. All’articolo 2751-bis del codice civile, n. 5), sostituire la parola: "e" dopo le parole: "i crediti dell’impresa artigiana" con le seguenti: ", quale definita dalle disposizioni legislative vigenti, nonché"».
2.0.7
Curto
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 51:
1) al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: "salvo il disposto dei commi successivi.";
2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di immobili o la costituzione di diritti reali di godimento sugli stessi, ad esclusione delle servitù, la base imponibile è costituita, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, dal valore di tali beni determinato in misura pari alla rendita catastale o al reddito dominicale, rivalutati secondo le disposizioni di legge, moltiplicati per i coefficienti in vigore al momento della formazione dell’atto. Per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, la base imponibile sarà determinata ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Qualora fosse dichiarato in atto un corrispettivo inferiore alla rendita catastale rivalutata esso sarà soggetto a rettifica di valore, secondo quanto disposto nell’articolo 52.";
3) al comma 3, dopo le parole: "ai fini dell’eventuale rettifica", aggiungere le seguenti: "salvo quanto disposto al precedente comma 2-bis,";
b) all’articolo 52:
1) al comma 1, dopo il numero: "51" sono inserite le parole: "diversi da quelli per i quali il comma 2-bis dello stesso articolo prevede la determinazione della base imponibile indipendentemente dal corrispettivo pattuito,";
2) al comma 4, le parole: "Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo" sono sostituite dalle seguenti: "Non è sottoposto a rettifica il valore"».
2.0.8
Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure per il contenimento dei prezzi e la ripresa dei consumi)
1. Al fine dell’introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi mirato al contenimento dei prezzi delle materie prime, dei generi alimentari di largo consumo, dei prodotti di prima necessità e dei servizi fondamentali, con l’obiettivo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi, a decorrere dall’anno 2005, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di adozione degli incentivi di cui al comma 1, a favore degli operatori commerciali e imprenditoriali che, per un periodo non inferiore ad un anno, manterranno fissi i prezzi, nonché dell’applicazione di disincentivi a carico degli operatori i cui beni o servizi abbiano subito ingiustificati o anomali rincari».
Conseguentemente, all’articolo 10, comma 2: alla lettera a), sostituire le parole: «euro 1,97» con le seguenti: «euro 2,17»; alla lettera b), sostituire le parole: «62,33» con le seguenti: «euro 71,68»; alla lettera c) sostituire le parole: «euro 765,44» co le seguenti: «euro 841,98».
2.0.9
Il Governo
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure relative all’attuazione della programmazione cofinanziata
dall’Unione europea per il periodo 2005-2006)
1. Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Azioni di Sistema" 2000-2006 a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell’obiettivo 3, il fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2005-2006.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell’ambito delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987».
2.0.10
Nocco, D’Ippolito
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. I chimici presso le facoltà di medicina attualmente in servizio che esercitano le proprie funzioni assistenziali e primariali inscindibili da quelli di insegnamento e ricerca rimangano in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».
2.0.11
Pasquini, Caddeo, Brunale, Turci, Bonavita
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modificazioni all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)
1. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 2, sostituire la parola: "strumentali" con le seguenti: "complementari in relazione alla gestione finanziaria de le imprese consorziate o socie";
c) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Essi non divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevederne l’ammissione come soci finanziatori ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali";
d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado";
e) il comma 21 è sostituito dal seguente:
"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all’articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite e anche dalle associazioni di cui al comma 20";
f) al comma 22 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
g) al comma 23 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
h) il comma 28 è sostituito dal seguente:
"28. Per il settore dell’artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell’applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell’artigianato, al fine di definire le caratteristiche degli interventi del Fondo adeguandole con quanto richiesto in seguito all’approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minime di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";
i) al comma 32 il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:
"4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione;
d) attività complementari alla prestazione di garanzia collettiva fidi o comunque rivolte al miglioramento della gestione finanziaria dell’impresa consorziata o socia. È escluso in ogni caso l’esercizio del credito";
j) al comma 32 il capoverso 4-quinquies è abrogato;
k) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall’approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell’anno 2004. Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall’assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all’organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all’adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo";
l) dopo il comma 61-ter è inserito il seguente: "61-quater. Il riferimento contenuto nell’articolo 2544, comma 1, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell’esercizio dell’attività collettiva dei fidi."».
2.0.12
Pasquini, Caddeo, Brunale, Turci, Bonavita
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modificazioni all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)
1. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Essi non divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevederne l’ammissione come soci finanziatori ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali";
c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado";
d) il comma 21 è sostituito dal seguente:
"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziane di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all’articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20";
e) al comma 22 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
f) al comma 23 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
"28. Per il settore dell’artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell’applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell’artigianato, al fine di definire le caratteristiche degli interventi del Fondo adeguandole con quanto richiesto in seguito all’approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minime di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";
h) al comma 32 il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:
"4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 13, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione";
i) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall’approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell’anno 2004. Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall’assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all’organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all’adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo.";
j) dopo il comma 61-ter è inserito il seguente: "61-quater. Il riferimento contenuto nell’articolo 2544, comma 1, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell’esercizio dell’attività collettiva dei fidi."».
2.0.13
Pasquini, Caddeo, Brunale, Turci, Bonavita
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modificazioni all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)
1. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Essi non divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevederne l’ammissione come soci finanziatori ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali";
c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Salvo che non sia diversamente previsto le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado";
d) il comma 21 è sostituito dal seguente:
"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all’articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20";
e) al comma 22 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti"» sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
f) al comma 23 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati";
g) il comma 28 è sostituito dal seguente:
"28. Per il settore dell’artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell’applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell’artigianato, al fine di definire le caratterisiche degli interventi del Fondo adeguandole con quanto richiesto in seguito all’approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minime di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";
h) al comma 32 il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:
"4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione";
i) al comma 32 dopo il capoverso 4-quater è inserito il seguente:
"4-quater-bis. I confidi iscritti nell’elenco, speciale possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, la seguente attività:
a) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione";
j) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall’approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell’anno 2004. Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall’assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all’organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all’adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo.";
k) dopo il comma 61-ter è inserito il seguente: "61-quater. Il riferimento contenuto nell’articolo 2544, comma 1, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell’esercizio dell’attività collettiva dei fidi."».
2.0.14
Il Relatore
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«2-bis.
1. All’articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sostituire le parole: "gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004", con le seguenti: "nonché gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati al 30 giugno 2004"».
2.0.15
Nocco, Costa
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«2-bis.
(Disposizioni in tema di trasferimento di partecipazioni sociali).
1. Nell’articolo 2355 del codice civile, al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio, da un dottore commercialista ovvero da altro soggetto secondo quanto previsto da leggi speciali".
2. Nell’articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio, dell’avvocato o del dottore commercialista autenticate, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale".
3. L’avvocato o il dottore commercialista nel compimento degli atti di cui al presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale».
Art. 3.
3.1
Zanda
Sopprimere i commi da 1 a 5.
3.2
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Sopprimere il comma 1.
3.3
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - (Dichiarazione di inizio attività). – 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l’esercizio di un’attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell’attività stessa da parte dell’interessato all’amministrazione competente. In tali casi spetta all’amministrazione competente verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei sui effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigenti detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all’attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi del Capo IV-bis, ad esclusione dell’articolo 21-septies, comma 2.
3. Ai fini dell’adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all’adozione dell’atto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell’atto di assenso dell’amministrazione dipenda esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l’esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell’atto stesso, al di fuori delle zone perimetrate come omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storicoartistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti rilasciati dalle amministrazioni competenti in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell’energia, agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonchè agli atti imposti dalla normativa comunitaria.
6. Restano ferme le norme attualmente vigenti che prevedono termini diversi per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti».
3.4
Ciccanti, Tarolli
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, è sostituito dal seguente:
–«Art. 19. – (Denuncia di inizio di attività). – 1. In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata o imprenditoriale sia subordinato ad un atto di autorizzazione, licenza, concessione non costituiva, permesso, nulla osta, comunicazione, denuncia o altro atto di consenso comunque denominato, ovvero ad un’abilitazione o ad una iscrizione in registri, albi o elenchi, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, l’atto si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, corredata, anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.
2. L’amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
3. Spetta all’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, nonché di condizioni, fatti e modalità legittimanti, e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa, comunque non inferiore a trenta giorni.
4. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni successive in via di autotutela.
5. Nei casi in cui la legge preveda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessato.
6. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 1 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.
7. Restano salve le ipotesi in cui sia prevista l’indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 o ricorrono le valutazioni tecniche di cui all’articolo 17.
8. Ogni controversia relativa all’applicazione dei precedenti commi è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
3.5
Franco Paolo
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - (Denuncia di inizio di attività). – 1. In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata o imprenditoriale sia subordinato ad un atto di autorizzazione, licenza, concessione non costituiva, permesso, nulla osta, comunicazione, denuncia o altro atto di consenso comunque denominato, ovvero ad un’abilitazione o ad una iscrizione in registri, albi o elenchi, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, l’atto si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, corredata, anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.
2. L’amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
3. Spetta all’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, nonché di condizioni, fatti e modalità legittimanti, e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa, comunque non inferiore a trenta giorni.
4. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni successive in via di autotutela.
5. Nei casi in cui la legge preveda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessato.
6. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 1 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.
7. Restano salve le ipotesi in cui sia prevista l’indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 o ricorrono le valutazioni tecniche di cui all’articolo 17.
8. Ogni controversia relativa all’applicazione dei precedenti commi è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
3.6
D’Ippolito
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - (Denuncia di inizio di attività). – 1. In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata o imprenditoriale sia subordinato ad un atto di autorizzazione, licenza, concessione non costituiva, permesso, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, ovvero ad abilitazioni o iscrizioni in registri, albi, ruoli o elenchi, il cui rilascio o accoglimento dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, l’atto si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, corredata, anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.
2. L’amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
3. Spetta all’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, nonché di condizioni, fatti e modalità legittimanti, e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa, comunque non inferiore a trenta giorni.
4. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni successive in via di autotutela.
5. Nei casi in cui la legge preveda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessato.
6. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 1 e 5 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.
7. Restano salve le ipotesi in cui sia prevista l’indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 o ricorrono le valutazioni tecniche di cui all’articolo 17.
8. Ogni controversia relativa all’applicazione dei precedenti commi è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
3.7
Legnini, Caddeo
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 19», con il seguente:
«Art. 19. - (Denuncia di inizio di attività). – 1. In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata o imprenditoriale sia subordinato ad un atto di autorizzazione, licenza, concessione non costituiva, permesso, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, ovvero ad abilitazioni o iscrizioni in registri, albi, ruoli o elenchi, il cui rilascio o accoglimento dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, l’atto si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, corredata, anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.
2. L’amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
3. Spetta all’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, nonché di condizioni, fatti e modalità legittimanti, e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa, comunque non inferiore a trenta giorni.
4. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni successive in via di autotutela.
5. Nei casi in cui la legge preveda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessato.
6. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 1 e 5 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.
7. Restano salve le ipotesi in cui sia prevista l’indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 o ricorrono le valutazioni tecniche di cui all’articolo 17.
8. Ogni controversia relativa all’applicazione dei precedenti commi è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
3.8
D’Ippolito, Mugnai
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, è sostituito dal seguente:
–«Art. 19. – (Denuncia di inizio di attività). – 1. In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata o imprenditoriale sia subordinato ad un atto di autorizzazione, licenza, concessione non costituiva, permesso, nulla osta, comunicazione, denuncia o altro atto di consenso comunque denominato, ovvero ad un’abilitazione o ad una iscrizione in registri, albi o elenchi, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, l’atto si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, corredata, anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.
2. L’amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
3. Spetta all’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, nonché di condizioni, fatti e modalità legittimanti, e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa, comunque non inferiore a trenta giorni.
4. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni successive in via di autotutela.
5. Nei casi in cui la legge preveda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessato.
6. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 1 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.
7. Restano salve le ipotesi in cui sia prevista l’indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 o ricorrono le valutazioni tecniche di cui all’articolo 17.
8. Ogni controversia relativa all’applicazione dei precedenti commi è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
3.9
Giaretta, Bastianoni
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - (Denuncia di inizio di attività). – 1. In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata o imprenditoriale sia subordinato ad un atto di autorizzazione, licenza, concessione non costituiva, permesso, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, ovvero ad abilitazioni o iscrizioni in registri, albi, ruoli o elenchi, il cui rilascio o accoglimento dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, l’atto si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, corredata, anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.
2. L’amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
3. Spetta all’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, nonché di condizioni, fatti e modalità legittimanti, e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa, comunque non inferiore a trenta giorni.
4. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni successive in via di autotutela.
5. Nei casi in cui la legge preveda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessato.
6. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 1 e 5 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.
7. Restano salve le ipotesi in cui sia prevista l’indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 o ricorrono le valutazioni tecniche di cui all’articolo 17.
8. Ogni controversia relativa all’applicazione dei precedenti commi è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
3.10
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle autorizzazioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l’esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, nonché ad esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza. all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, l’atto di consenso si intende sostituito da una dichiarazione di inizio di attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, accompagnata dalla certificazione degli elementi eventualmente richiesti. In tali casi, spetta all’amministrazione competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa».
Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 5.
3.11
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1, capoverso «Art. 19.», al comma 1, dopo le parole: «ogni atto» aggiungere le seguenti: «di competenza delle amministrazioni statali».
3.12
Falcier, Boscetto, Magnalbò, Maffioli, Stiffoni, Pastore, Scarabosio, Fasolino, Nocco
Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 1 sopprimere le seguenti parole: «commerciale o artigianale».
3.13
Veraldi
Al comma 1, al primo comma dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ivi sostituito, dopo le parole: «con la sola esclusione» inserire le seguenti: «delle normative di settore,».
3.14
Stiffoni
Al comma 1, dopo la parola: «all’immigrazione» inserire la seguente: «e all’asilo politico».
3.15
Nocco, Lauro
Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 1, dopo le parole: «alla amministrazione della giustizia,» inserire le seguenti: «alla politica energetica nazionale».
3.16
Legnini, Caddeo
Al comma 1, capoverso «Art. 19», al primo comma, dopo le parole: «della salute» aggiungere le seguenti: «della sicurezza sui luoghi di lavoro».
3.17
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1, capoverso «Art 19.», al comma 1, dopo le parole: «paessaggistico e dell’ambiente» aggiungere le seguenti: «dalle amministrazioni competenti in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell’energia».
3.18
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1, capoverso «Art 19.», , al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché degli atti» aggiungere le seguenti: «rilasciati dalle amministrazioni competenti in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell’energia e di quelli».
3.19
Zanda
Al comma 1, capoverso, nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché degli atti» aggiungere le seguenti: «rilasciati dalle amministrazioni competenti in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell’energia e di quelli».
3.20
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1 capoverso «Art.19», nel primo comma, secondo periodo sostituire le parole da «soltanto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «in ogni fase o stato del procedimento, ad eccezione di quelli attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa».
3.21
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1 capoverso «Art.19», nel primo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «soltanto» con le seguenti: «, ove necessario, in ogni fase o stato del procedimento e».
3.22
Ciccanti
Al comma 1, capoverso «Art. 19», dopo il comma 1, inserire il seguente nuovo comma:
«1-bis. La disposizione di cui al primo comma costituisce principio fondamentale per ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta rilasciati dalle Regioni nell’ambito delle materie a legislazione concorrente».
3.23
Nocco
Al comma 1, capoverso «Art. 19», dopo il comma 1, inserire il seguente nuovo comma:
«1-bis. La disposizione di cui al primo comma costituisce principio fondamentale per ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta rilasciati dalle Regioni nell’ambito delle materie a legislazione concorrente».
3.24
Curto
All’articolo 3 capoverso «Art. 19», del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, apportare le seguenti modifiche:
Il comma 2 è sostituto dal seguente:
«2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1».
Al comma 3 le parole: «nel termine di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di sessanta giorni».
3.25
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1 capoverso «Art.19», sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rirnozione dei suoi effetti, salvo che, l’interessato abbia provveduto a conformare, ove possibile, alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa».
Conseguentemente, al successivo comma 3, sopprimere il primo periodo.
3.26
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L’attività oggetto della dichiarazione, previa comunicazione dell’interessato all’amministrazione competente, può essere iniziata decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente».
3.27
Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin
Al comma 1, capoverso «articolo 19», il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata contestualmente alla presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente».
3.28
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1, capoverso, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «tre mesi».
3.29
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1, capoverso «Art. 19», al comma 2, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «sessanta».
3.30
Legnini, Caddeo
Al comma 1, capoverso «Art. 19», al secondo comma, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
3.31
Ciccanti, Tarolli
Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «all’amministrazione competente» aggiungere le seguenti: «fatto salvo il caso di subingresso in un’attività imprenditoriale nel quale la dichiarazione ha efficacia immediata.».
3.32
Giaretta
Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «L’amministrazione competente», aggiungere le seguenti: «, fatto salvo il caso di subingresso in un’attività imprenditoriale nel quale la dichiarazione ha efficacia immediata,».
3.33
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1, capoverso «Art. 19», al comma 3, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta» ovunque ricorra.
3.34
Brunale
Al comma 1, capoverso «Art. 19», al comma 3, le parole: «nel termine di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di sessanta giorni».
3.35
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1, capoverso, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».
3.36
Legnini, Caddeo
Al comma 1, capoverso «Art. 19», al terzo comma, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».
3.37
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1, capoverso, nel comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» con le seguenti: «del capo IV-bis, ad esclusione dell’articolo 21-septies, comma 2».
3.38
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1, capoverso «Art. 19», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Alle attività che comportano scarichi inquinanti nelle acque, nel suolo e sottosuolo o nell’aria, nonché lo smaltimento o il riutilizzo di rifiuti si applicano le disposizioni vigenti in materia. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività concernenti l’utilizzo delle acque, la produzione di energia, la gestione idraulica dei corsi d’acqua e la protezione civile».
3.39
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1, capoverso «Art. 19», al comma 4, dopo le parole: «disposizioni di legge vigenti» aggiungere le seguenti: «in materia urbanistica ed edilizia nonché le disposizioni».
3.40
Ciccanti
Al comma 1, capoverso «Art. 19», sostituire le parole: «diversi da» con le seguenti: «inferiori a».
3.41
Nocco
Al comma 1, capoverso «Art. 19», sostituire le parole: «diversi da» con le seguenti: «inferiori a».
3.42
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1, capoverso «Art. 19», al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Resta esclusa dalle disposizioni di cui al presente articolo la disciplina della denuncia di inizio attività edilizia e la disciplina del certificato di agibilità degli edifici».
3.43
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1, capoverso «Art. 19», al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Alle attività edilizie si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Le attività che incidono su beni o aree sottoposte a vincoli di tutela storici, archeologici, artistici, culturali e paesaggistici sono soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio"».
3.44
Zanda
Al comma 1, capoverso «Art. 19», al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Alle attività edilizie si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Le attività che incidono su beni o aree sottoposte a vincoli di tutela storici, archeologici, artistici, culturali e paesaggistici sono soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio"».
3.45
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Zancan
Al comma 1, capoverso «Art 19.», , sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Le controversie relative all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, limitatamente ai casi di nullità degli atti amministrativi».
3.46
Ciccanti, Tarolli
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis) – La denuncia d’inizio attività, corredata ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie per le imprese, costituite da organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive o da altri enti ed organismi operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali Agenzie, sulla base di una delega scritta, sono legittimate a rappresentare il denunciante di fronte all’amministrazione competente ed hanno facoltà di stipulare forme di accordo o convenzione con le amministrazioni competenti e gli sportelli unici previsti dalle norme vigenti al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti procedurali a carico delle imprese.
1-ter) – Con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, a determinare i requisiti per l’accreditamento delle Agenzie per le imprese presso le amministrazioni competenti con specifico riguardo allo svolgimento di funzioni di assistenza, consulenza, intermediazione amministrativa, istruttoria e certificazione del possesso da parte dei soggetti rappresentati dei requisiti di legge per il rilascio degli atti di consenso e delle abilitazioni ed iscrizioni di cui al comma 1 dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri a carico dello Stato e delle autonomie locali».
3.47
D’Ippolito, Mugnai
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis) – La denuncia d’inizio attività, corredata ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie per le imprese, costituite da organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive o da altri enti ed organismi operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali Agenzie, sulla base di una delega scritta, sono legittimate a rappresentare il denunciante di fronte all’amministrazione competente ed hanno facoltà di stipulare forme di accordo o convenzione con le amministrazioni competenti e gli sportelli unici previsti dalle norme vigenti al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti procedurali a carico delle imprese.
1-ter) – Con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, a determinare i requisiti per l’accreditamento delle Agenzie per le imprese presso le amministrazioni competenti con specifico riguardo allo svolgimento di funzioni di assistenza, consulenza, intermediazione amministrativa, istruttoria e certificazione del possesso da parte dei soggetti rappresentati dei requisiti di legge per il rilascio degli atti di consenso e delle abilitazioni ed iscrizioni di cui al comma 1 dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri a carico dello Stato e delle autonomie locali».
3.48
Franco Paolo
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis) – La denuncia d’inizio attività, corredata ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie per le imprese, costituite da organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive o da altri enti ed organismi operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali Agenzie, sulla base di una delega scritta, sono legittimate a rappresentare il denunciante di fronte all’amministrazione competente ed hanno facoltà di stipulare forme di accordo o convenzione con le amministrazioni competenti e gli sportelli unici previsti dalle norme vigenti al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti procedurali a carico delle imprese.
1-ter) – Con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, a determinare i requisiti per l’accreditamento delle Agenzie per le imprese presso le amministrazioni competenti con specifico riguardo allo svolgimento di funzioni di assistenza, consulenza, intermediazione amministrativa, istruttoria e certificazione del possesso da parte dei soggetti rappresentati dei requisiti di legge per il rilascio degli atti di consenso e delle abilitazioni ed iscrizioni di cui al comma 1 dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri a carico dello Stato e delle autonomie locali».
3.49
Bastianoni, Giaretta
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis) – La denuncia d’inizio attività, corredata ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie per le imprese, costituite da organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive o da altri enti ed organismi operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali Agenzie, sulla base di una delega scritta, sono legittimate a rappresentare il denunciante di fronte all’amministrazione competente ed hanno facoltà di stipulare forme di accordo o convenzione con le amministrazioni competenti e gli sportelli unici previsti dalle norme vigenti al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti procedurali a carico delle imprese.
1-ter) – Con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, a determinare i requisiti per l’accreditamento delle Agenzie per le imprese presso le amministrazioni competenti con specifico riguardo allo svolgimento di funzioni di assistenza, consulenza, intermediazione amministrativa, istruttoria e certificazione del possesso da parte dei soggetti rappresentati dei requisiti di legge per il rilascio degli atti di consenso e delle abilitazioni ed iscrizioni di cui al comma 1 dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri a carico dello Stato e delle autonomie locali».
3.50
Legnini, Chiusoli, Caddeo
Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis) – La denuncia d’inizio attività, corredata ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie per le imprese, costituite da organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive o da altri enti ed organismi operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali Agenzie, sulla base di una delega scritta, sono legittimate a rappresentare il denunciante di fronte all’amministrazione competente ed hanno facoltà di stipulare forme di accordo o convenzione con le amministrazioni competenti e gli sportelli unici previsti dalle norme vigenti al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti procedurali a carico delle imprese.
1-ter) – Con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, a determinare i requisiti per l’accreditamento delle Agenzie per le imprese presso le amministrazioni competenti con specifico riguardo allo svolgimento di funzioni di assistenza, consulenza, intermediazione amministrativa, istruttoria e certificazione del possesso da parte dei soggetti rappresentati dei requisiti di legge per il rilascio degli atti di consenso e delle abilitazioni ed iscrizioni di cui al comma 1 dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri a carico dello Stato e delle autonomie locali».
3.51
D’Ippolito
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis) – La denuncia d’inizio attività, corredata come sopra indicato, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie delle imprese, costituite da associazioni d’imprenditori e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali agenzie, sulla base di una delega scritta, rappresenteranno il denunciante di fronte alla P.A. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri per lo Stato».
3.52
Giaretta
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis) – La denuncia d’inizio attività, corredata come sopra indicato, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie delle imprese, costituite da associazioni d’imprenditori e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali agenzie, sulla base di una delega scritta, rappresenteranno il denunciante di fronte alla P.A. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri per lo Stato».
3.53
Legnini, Chiusoli, Caddeo
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis) – La denuncia d’inizio attività, corredata come sopra indicato, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie delle imprese, costituite da associazioni d’imprenditori e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali agenzie, sulla base di una delega scritta, rappresenteranno il denunciante di fronte alla P.A. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri per lo Stato».
3.54
Tirelli
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis) – All’articolo 23 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è aggiunto il seguente comma: "Il diritto di accesso non può esercitarsi nei confronti di società di capitali gestori di pubblico servizio non interamente partecipate dallo Stato o da altro ente pubblico, allorché operino in ambito diverso da quello oggetto del pubblico servizio, seppure indirettamente ad esso connesso o strumentale"».
3.55
Pedrazzini
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e la trascrizione dei passaggi di proprietà nel medesimo possono essere effettuate con la sola copia conforme della documentazione fiscale riguardante la vendita, ovvero, non ricorrendo i presupposti tributari con una dichiarazione di proprietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
Conseguentemente sopprimere i commi 4, 5 e 6.
3.56
Veraldi
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore», con le seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell’acquirente»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo «, contenente quanto previsto, relativamente alla compravendita, dall’articolo 19, secondo periodo, dello stesso decreto 445/2000.».
3.57
Nocco, Gentile
Al comma 2, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35:
a) le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore», sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell’acquirente»;
b) è aggiunta, in fine, prima del punto, la seguente frase: «, contenente quanto previsto, relativamente alla compravendita, dall’articolo 19, secondo periodo, dello stesso decreto 445/2000.».
3.58
Veraldi
Al comma 2, sostituire le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore», con le seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell’acquirente».
3.59
Ciccanti
All’articolo 3, comma 2, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell’acquirente».
3.60
Nocco, Gentile
All’articolo 3, comma 2, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell’acquirente».
3.61
Il Relatore
Al comma 2, dopo le parole: «di cui all’articolo 2 del» e: «di cui all’articolo 38, comma 3, del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».
Al comma 3, dopo le parole: «articolo 8 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al» e sostituire le parole: «citato decreto» con le seguenti: «citato regolamento».
Al comma 5, sostituire le parole: «dell’infrastrutture» con le seguenti. «delle infrastrutture».
Al comma 6, sostituire le parole: «dell’infrastrutture» con le seguenti: «delle infrastrutture».
3.62
Michelini, Thaler Ausserhofer, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin
Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
3.63
Nocco
Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
3.64
Falcier, Boscetto, Magnalbò, Maffioli, Stiffoni, Pastore, Scarabosio, Fasolino, Nocco
Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
3.65
Falcier, Boscetto, Magnalbò, Maffioli, Stiffoni, Pastore, Scarabosio, Fasolino, Nocco
Sopprimere il comma 4.
3.66
Falcier, Boscetto, Magnalbò, Maffioli, Stiffoni, Pastore, Scarabosio, Fasolino, Nocco
Sostituire i commi 4, 5 e 6 con il seguente:
«4. L’autenticazione delle sottoscrizioni di atti e dichiarazioni da trascrivere nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) ed aventi ad oggetto motocicli, autovettura di cilindrata non superiore a 1.500 cc, nonché autoveicoli industriali e rimorchi di portata non superiore a 30 quintali, può essere effettuata gratuitamente in forma amministrativa dai soggetti previsti dall’articolo 21, comma secondo, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.»
3.67
Salzano
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fatte salve le modalità previste al comma 2 per le prime registrazioni, l’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni da trascrivere nel P.R.A: aventi ad oggetto l’alienazione di motocicli e di autovetture di cilindrata non superiore a 1.500 cc e la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sui medesimi può essere anche effettuata, a titolo gratuito, dai funzionari degli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, dai funzionari del P.R.A. gestito dall’Automobile Club d’Italia, nonché dai funzionari di cancelleria presso gli uffici giudiziari e dai funzionari comunali addetti, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»
3.68
Nocco, Gentile
Nell’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, al comma 4, le parole: «beni immobili registrati e rimorchi», sono sostituite dalla seguente: «veicoli», le parole: «del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», sono sostituite con le seguenti: «degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri», le parole: «dai funzionari e dai titolari», sono sostituite dalle seguenti: «dai consulenti titolari»; dopo le parole: «articolo 2», sono aggiunte le seguenti: «, comma 2, lettera c)», le parole: «dell’Automobile Club d’Italia competenti», sono sostituite dalle seguenti: «degli Uffici Provinciali del P.R.A., istituiti presso l’Automobile Club d’Italia».
3.69
Falcier, Boscetto, Magnalbò, Maffioli, Stiffoni, Pastore, Scarabosio, Fasolino, Nocco
Al comma 4, sostituire le parole: «beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi» con le seguenti: «motocicli, autovettura di cilindrata non superiore a 1500 cc, nonché autoveicoli industriali e rimorchi di portata non superiore a 30 quintali».
3.70
Dettori
Al comma 4, sostituire le parole: «beni mobili registrati e rimorchi», con le seguenti: «veicoli».
3.71
Veraldi
Al comma 4, sostituire le parole: «beni mobili registrati e rimorchi», con le seguenti: «veicoli».
3.72
Pedrazzini
Al comma 4 sopprimere le parole: «di valore non superiore a 25.000 euro».
3.73
Falcier, Boscetto, Magnalbò, Maffioli, Stiffoni, Pastore, Scarabosio, Fasolino, Nocco
Al comma 4, dopo la parola: «gratuitamente» inserire le seguenti: «in forma amministrativa».
3.74
Ciccanti
Nell’articolo 3, comma 4, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, le parole: «dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» e: «, nonché dai funzionari dell’Automobile Club d’Italia competenti» sono soppresse.
3.75
Veraldi
Al comma 4, sopprimere le parole: «dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,», e le parole: «, nonché dai funzionari dell’Automobile Club d’Italia competenti».
3.76
Falcier, Boscetto, Magnalbò, Maffioli, Stiffoni, Pastore, Scarabosio, Fasolino, Nocco
Al comma 4, sostituire le parole da: «funzionari» sino alla fine del comma con le seguenti: «soggetti previsti dall’articolo 21, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
3.77
Dettori
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
«a) sostituire le parole: "del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con le seguenti: "degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri";
b) sostituire le parole: "dai funzionari e dai titolari", con le seguenti: "dai consulenti titolari";
c) dopo le parole: "di cui all’articolo 2", inserire le seguenti: "comma 2, lettera c),";
d) sostituire le parole: "dell’Automobile Club d’Italia competenti", con le seguenti: "degli Uffici provinciali del P.R.A., istituiti presso l’Automobile Club d’Italia"».
3.78
Dettori
Al comma 4, sostituire le parole: «del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», con le seguenti: «degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri».
3.79
Veraldi
Al comma 4, dopo le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», aggiungere le seguenti: «presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri,».
3.80
Dettori
Al comma 4, sostituire le parole: «dai funzionari e dai titolari», con le seguenti: «dai consulenti titolari».
3.81
Veraldi
Al comma 4, sostituire le parole: «dai funzionari e dai titolari», con le seguenti: «dai titolari».
3.82
Dettori
Al comma 4, dopo le parole: «di cui all’articolo 2», inserire le seguenti: «comma 2, lettera c),».
3.83
Dettori
Al comma 4, sostituire le parole: «dell’Automobile Club d’Italia competenti», con le seguenti: «degli Uffici provinciali del P.R.A., istituiti presso l’Automobile Club d’Italia».
3.84
Veraldi
Al comma 4, sostituire le parole: «competenti», con le seguenti: «presso gli Uffici Provinciali del pubblico registro automobilistico».
3.85
Salzano
Sopprimere il comma 5.
3.86
Falcier, Boscetto, Magnalbò, Maffioli, Stiffoni, Pastore, Scarabosio, Fasolino, Nocco
Sopprimere il comma 5.
3.87
Il Governo
Al comma 5, il periodo: «Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione pubblica» è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro per la funzione pubblica».
Al comma 6, le parole: «adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri».
3.88
Falcier, Boscetto, Magnalbò, Maffioli, Stiffoni, Pastore, Scarabosio, Fasolino, Nocco
Al comma 5 sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».
3.89
Salzano
Sopprimere il comma 6.
3.90
Veraldi
Sopprimere il comma 6.
3.91
Nocco, Gentile
Sopprimere il comma 6.
3.92
Ciccanti
Sopprimere il comma 6.
3.93
Falcier, Boscetto, Magnalbò, Maffioli, Stiffoni, Pastore, Scarabosio, Fasolino, Nocco
Sopprimere il comma 6.
3.94
Il Relatore
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. L’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Conclusione del procedimento) – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acquisizione delle valutazioni tecniche. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti"».
6-ter. L’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 20. - (Silenzio assenso) – 1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all’immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis».
6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 24l, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.
6-sexies. Le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.
6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono accolte, senza necessita di ulteriori istanze o diffide, se l’amministrazione non comunica all’interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo.
6-octies. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione precedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione, procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti».
6-nonies. All’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e aggiunto il seguente:
«2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20.».
6-decies. Al comma 5 dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
6-undecies. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all’albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica.
6-duodecies. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6-undecies e disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l’organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6-terdecies, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
6- terdecies. Per l’attuazione dei commi 6-undecies e 6-duodecies è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l’anno 2005, di 1.500.000 euro per l’anno 2006 e di 1.500.000 euro per l’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.95
Nocco, Fasolino
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. L’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
6-ter. L’AIR costituisce supporto alle decisioni dell’organo politico di vertice dell’amministrazione in ordine all’opportunità dell’intervento normativo.
6-quater. L’elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all’AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 6-sexies e i casi di esenzione di cui al comma 6-nonies. 6-quinquies. La verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalita e nella stima degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
6-sexies. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri generali e le procedure dell’AIR, compresa la fase della consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell’AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonché l’individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 6-undecies.
6-septies. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.
6-octies. L’amministrazione competente a presentare l’iniziativa normativa provvede all’AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri risultati dell’AIR.
6-nonies. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell’amministrazione interessata, puo consentire l’eventuale esenzione dall’AIR.
6-decies. Le amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi individuano l’ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all’effettuazione dell’AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
6-undecies. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell’AIR.
6-duodecies. È abrogato l’articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50».
3.96
Nocco, Gentile
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni", sono sostituite dalle parole: "da euro 258 ad euro 2.582". Il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Non sono da ritenersi punibili le violazioni che non abbiano comportato rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 63-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l’articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asservazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.";
b) al comma 1, lettera b), le parole "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle parole "da euro 516 ad euro 5.165";
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del presente comma 1, del successivo comma 3 e dell’articolo 7 bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica un sanzione calcolata con le modalità previste dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.";
d) il primo periodo del comma 2, è sostituito dal seguente: "Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7 bis, sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione generale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.";
e) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni", sono sostituite dalle parole: "da euro 258 ad euro 2.582".
«6-ter. Salvo l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1, lettera d), si applicano sia a tutte le violazioni già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge sia a quelle non ancora contestate. Le disposizioni del comma 1, lettera d), non si applicano alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge;
«6-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall’articolo 7 bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: "a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore delle presente legge;
«6-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione nè l’articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, nè l’articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
3.97
Grillotti, Nocco, Fasolino
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. I fondi previsti dall’articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalita della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi corredati dei relativi docullleìlti analitici dei costi e delle voci di spesa approvati dagli organi deliberanti.
6-ter. Ai fondi di cui al comma 6-bis, accreditati nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni dell’alticolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ove ciò sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento dell’intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo missione.
6-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale è altresì corredata da una relazione del capo missione, attestante l’effettiva realizzazione dell’intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
6-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, fino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere sull’ex "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559».
3.98
Fasolino, Nocco, Gentile
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l’estensione e lo sviluppo dell’operatività degli stessi, favorendo:
1) l’adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale demografica di interesse, nel rispetto dell’autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonché il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;
2) l’affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento trasformazione e cessazione dell’attività di impresa, sia a fini di promozione territoriale;
3) l’implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;
4) l’adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.
3.99
Fasolino, Nocco
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. L’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli incarichi di funzioni dirigenziali ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e a funzionari dell’area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Se l’incarico riguarda pubblici dipendenti con contratto a tempo determinato, il contratto è sospeso per la durata dell’incarico e riprende vigore alla conclusione dell’incarico stesso purché sussistano esigenze per la sua prosecuzione».
3.100
Tarolli
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«7. Le modifiche allo statuto da parte delle società cooperative e loro consorzi, al fine di sopprimere il limite al cumulo delle cariche ed il limite ai mandati, possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria».
3.101
Eufemi
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«7. Le modifiche allo statuto da parte delle società cooperative e loro consorzi, al fine di sopprimere il limite al cumulo delle cariche ed il limite ai mandati, possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria».
3.102
Il Relatore
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre"»;
3.103
Nocco, Fasolino
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
«6-bis. Al comma 8 dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole "al Ministero dell’economia e delle finanze" inserire le seguenti: ", entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria"».
3.104
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Turroni, Zancan
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Il comma 238 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso».
3.105
Piccioni, Nocco
Aggiungere il seguente comma:
«Per lo sviluppo e la gestione dei servizi di pubblico interesse, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 sono autorizzate ad operare attraverso società per azioni appositamente costituite con le procedure e le modalità previste dall’articolo 10, commi 11-ter e 11-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 come modificato dall’articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343».
3.106
Manfredi
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al comma 4 dell’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) roga, su richiesta di parte, tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;"».
3.0.1
Nocco
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Norme in tema di semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti facenti parte della rete di trasporto nazionale e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l’estero)
1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati del gas naturale, la costruzione e l’esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto del gas e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l’estero sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un’autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell’ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
3. ll Ministero delle attività produttive è delegato a emanare con proprio decreto, entro il termine di 90 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge, le norme atte a regolare il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui sopra, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241».
3.0.2
Ciccanti, Tarolli
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Norme in tema di semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti facenti parte della rete di trasporto nazionale e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l’estero)
1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati del gas naturale, la costruzione e l’esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto del gas e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l’estero sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un’autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell’ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
3. ll Ministero delle attività produttive è delegato a emanare con proprio decreto, entro 1 termine dí 90 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge, le norme atte a regolare il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui sopra, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241».
3.0.3
Fasolino, Nocco, Giuliano, Gentile, Morra
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Rapporto annuale sulla qualità dei servizi
offerti dalla pubblica amministrazione)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica predipone annualmente un rapporto sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uffici e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica si avvale dell’Istituto nazionale di statistica.
2. In sede di rideterminazione della dotazione organica di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’ISTAT non si applica la riduzione non inferiore al 5 per cento ivi prevista».
3.0.4
Fasolino, Giuliano, Nocco, Morra
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Rafforzamento dell’attività di semplificazione)
1. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure d’interesse per le imprese e i cittadini e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione, nonchè delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla riorganizzazione e razionalizzazione degli enti pubblici, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di 30 unità in soprannumero rispetto alla dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l’utilizzo dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, come convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in posizione di disponibilità ovvero collocati o mantenuti fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Tutti gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei segretari utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica restano a carico dell’Agenzia dei segretari comunali e provinciali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione.
3.0.5
Nocco, Giuliano, Fasolino, Morra
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59
e successive modificazioni)
1. All’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l’interesse pubblico non può essere perseguito senza l’esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istitutzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell’autonomia, della responsabilità e della tutela dell’affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonchè delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, ad uno schema base nel quale siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"».
BILANCIO (5ª)
GIOVEDì 14 aprile 2005
661ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
IN SEDE REFERENTE
(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente sono stati illustrati gli emendamenti relativi all’articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2005 in conversione, nonché quelli recanti articoli aggiuntivi allo stesso articolo 3. Cede quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l’espressione dei relativi pareri.
Il relatore IZZO (FI) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.61, a sua firma, evidenziando che si tratta di una mera correzione formale del testo, e 3.87 del Governo. Invita invece i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti, di analogo tenore, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59 e 3.60. Si rimette quindi alle valutazioni del Governo per quanto concerne le proposte emendative 3.67, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 3.102, 3.103, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5. Per quanto concerne in particolare l’emendamento 3.94 a propria firma, che sostituisce integralmente il comma 6 dell’articolo 3 del testo, che interviene in materia di semplificazione amministrativa, tenendo conto del parere negativo espresso dalla Commissione affari costituzionali, ritiene opportuna una valutazione approfondita, mentre, relativamente all’emendamento 3.0.4 osserva che lo stesso, al comma 3, richiama a copertura dei relativi oneri alcune risorse delle quali occorre verificare l’effettiva sussistenza. Infine, esprime parere contrario su tutti i rimanenti emendamenti relativi all’articolo 3, ovvero recanti articoli aggiuntivi.
Il presidente AZZOLLINI fa presente che anche l’emendamento 3.0.3 presenta evidenti problemi dal punto di vista finanziario, recando oneri privi di copertura. Poiché tale problema sussiste in effetti per molti degli emendamenti presentati, ritiene opportuno precisare che, pur svolgendosi il relativo esame in sede referente, per cui la Commissione bilancio non è titolata ad esprimere dei pareri, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma della Costituzione, come nella sede consultiva, non di meno nella valutazione dei vari emendamenti la Commissione terrà adeguatamente conto anche degli aspetti finanziari, sia per quanto concerne la quantificazione che la copertura degli eventuali oneri.
Interviene quindi sull’emendamento 3.94, ricordando che la 1a Commissione permanente, nel relativo parere reso alla Commissione bilancio, ha espresso osservazioni critiche su tale proposta, che corrisponde ad un emendamento presentato dal relatore in Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 3186 (semplificazione 2005). La Commissione affari costituzionali, pertanto, rileva che la sede normativa più appropriata per introdurre le disposizioni in esame non potrebbe che essere il disegno di legge annuale di semplificazione, anche perché l’emendamento è stato già approvato dalla 1a Commissione, con alcune, significative modifiche che renderebbero evidentemente non condivisibile, per la stessa Commissione, il testo proposto in Commissione bilancio.
Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.61 e 3.94 del relatore, mentre si rimette alla Commissione per quanto concerne la proposta 3.103 ed invita ad accogliere la proposta 3.87 del Governo. Esprime altresì parere contrario relativamente agli altri emendamenti in esame, con particolare riguardo per quelli sui quali il relatore si è rimesso al Governo: osserva infatti che tali emendamenti affrontano questioni certamente rilevanti ma che non attengono strettamente con i temi del rilancio della competitività sui quali verte il decreto-legge in conversione. Poiché lo stesso appare oggettivamente complesso e articolato, anche in quanto si è reso necessario l’inserimento di una serie di deleghe legislative e di norme di ampia portata, ritiene inopportuno appesantire ulteriormente il testo con disposizioni concernenti materie più eterogenee, che potranno trovare migliore collocazione in altre sedi e in altri strumenti normativi.
Per quanto riguarda poi specificamente la proposta 3.94 del relatore, in materia di semplificazione amministrativa, si dichiara consapevole delle motivazioni che hanno portato la Commissione affari costituzionali ad esprimere il parere negativo già richiamato dal relatore, legate anche alla necessità di tenere conto delle proposte normative già elaborate dalla Commissione stessa sulla medesima tematica. Tuttavia, ritiene che il decreto-legge in esame, assicurando una procedura più celere e tempi più certi, rappresenti lo strumento migliore per modificare la normativa vigente in questo settore, che aspetta da tempo un intervento in tal senso, ferma restando naturalmente, la possibilità di effettuare i necessari coordinamenti e raccordi con le proposte già elaborate dalla Commissione affari costituzionali, anche nel prosieguo dell’esame in Assemblea.
Si passa quindi alle votazioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 3, nonché sui relativi emendamenti aggiuntivi.
Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.1 (identico all’emendamento 3.2) e 3.3.
Il senatore MORANDO (DS-U) intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 3.7 e sugli identici 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 e 3.9 osserva come si tratti di proposte presentate da un ampio ventaglio di forze politiche della maggioranza e dell’opposizione, proprio perché recano disposizioni ampiamente condivise. Mentre infatti la formulazione recata dal testo al comma 1, capoverso articolo 19, dell’articolo 3, limita l’introduzione della denuncia di inizio attività, tesa a sostituire tutti i vari atti autorizzatori attualmente necessari, solo per alcune specifiche attività imprenditoriali o professionali, i suddetti emendamenti ampliano ulteriormente la possibilità di ricorso al predetto strumento di semplificazione, così contribuendo ad un ulteriore snellimento dei vari adempimenti burocratici. Chiede quindi di considerare con attenzione le suddette proposte emendative.
Il presidente AZZOLLINI, pur ritenendo che le questioni sollevate dal senatore Morando siano meritevoli di adeguata considerazione, propone tuttavia di respingere gli emendamenti indicati, per poi ripresentarli per l’Assemblea, che appare una sede più opportuna per i necessari approfondimenti.
Il relatore IZZO (FI) concorda con la proposta del Presidente, dichiarandosi disponibile a riconsiderare gli emendamenti indicati per l’esame in Assemblea.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti da 3.4 a 3.9 vengono quindi respinti.
Con successive, separate, votazioni sono poi respinti gli emendamenti 3.10 e 3.11.
Dopo un intervento del senatore MORANDO (DS-U), volto a sostenere l’emendamento 3.12, in quanto amplia il ricorso alla denuncia di inizio attività alle attività imprenditoriali in senso generale, l’emendamento stesso, posto ai voti, non viene approvato.
Con separate votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 3.13 e 3.14.
Il senatore MORANDO (DS-U) prende la parola per una dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 3.15 che, posto successivamente in votazione, non viene approvato.
Il senatore CADDEO (DS-U) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 3.16 a propria firma, sottolineando come lo stesso tenda ad escludere un eccessivo allentamento dei controlli pubblici, conseguente alla semplificazione amministrativa, per la materia, estremamente delicata, della sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, invita poi ad una riflessione più generale sulle conseguenze, per la Pubblica amministrazione, delle disposizioni introdotte dal testo in esame che, se si propongono giustamente l’obiettivo di snellire gli iter burocratici e semplificare gli adempimenti per cittadini ed imprese, tuttavia impongono tempi eccessivamente ristretti alle varie amministrazioni per lo svolgimento delle loro attività. Ciò, oltre a produrre il rischio di un allentamento o addirittura di una eliminazione di controlli e verifiche in taluni casi indispensabili, potrebbe di fatto paralizzare l’attività stessa di molti uffici pubblici, soprattutto degli enti territoriali, già gravemente penalizzati negli ultimi anni dalla nefasta politica del Governo, che da un lato grava tali enti di compiti sempre più pesanti in nome di un malinteso decentramento amministrativo, dall’altro, però, riduce le risorse finanziarie e blocca le assunzioni di nuovo personale. Come sottolineato in un recente articolo da Sabino Cassese, ritiene che tale approccio sia da stigmatizzare, in quanto potrebbe condurre ad un autentico "sfascio" della Pubblica amministrazione, mortificando il lavoro dei pubblici dipendenti e peggiorando la qualità dei servizi da rendere ai cittadini.
L’emendamento 3.16, posto ai voti, risulta respinto.
Con successive, separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 3.17 a 3.52.
Sull’emendamento 3.53 esprime poi il proprio voto favorevole il senatore MORANDO (DS-U), precisando che lo stesso consente alle imprese di presentare la denuncia di inizio attività anche per il tramite di agenzie di servizi, costituite su base associativa, con ciò favorendo l’aggregazione tra più imprese e l’accesso, anche per quelle di piccole e medie dimensioni, ai vantaggi della semplificazione con evidenti risparmi in termini di costo e di tempo. Ritiene quindi non comprensibile il parere negativo del relatore e del Governo.
Il sottosegretario VEGAS, pur comprendendo le ragioni esposte dal senatore Morando, osserva che gli adempimenti connessi alla denuncia di inizio attività potrebbero essere più agevolmente svolti direttamente dalle singole imprese, anziché ricorrere ad agenzie esterne. L’interposizione di soggetti intermedi tra le imprese e la pubblica amministrazione, tra l’altro, mal si concilia con l’intento delle norme in esame di avviare una reale semplificazione amministrativa.
Il senatore CICCANTI (UDC) si associa alle osservazioni del senatore Morando, precisando che la richiesta di potersi avvalere di agenzie specializzate per i vari servizi amministrativi, proviene dalle stesse imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni come le aziende artigiane. Tali agenzie, tra l’altro, sarebbero costituite dalle stesse associazioni di categoria, con ciò favorendo processi di aggregazione e collegamento "a rete" tra queste realtà imprenditoriali che non potrebbero che avvantaggiare il nostro sistema produttivo e, in definitiva, rilanciarne la competitività. Chiede quindi una valutazione positiva dell’emendamento 3.53 ovvero, in caso di reiezione, una sua riconsiderazione per l’esame in Assemblea.
Posto ai voti, l’emendamento 3.53 viene respinto. Con successive, separate votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 3.54 e 3.55.
Avendo il senatore TAROLLI (UDC), anche a nome del proponente Ciccanti, chiesto l’accantonamento dell’emendamento 3.59, il presidente AZZOLLINI osserva che lo stesso ha contenuto identico o analogo alle proposte 3.56, 3.57, 3.58 e 3.60, per cui propone di disporre l’accantonamento di tutti gli emendamenti segnalati.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente e gli emendamenti da 3.56 a 3.60 vengono accantonati.
Viene quindi posto ai voti, e approvato, l’emendamento 3.61.
Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti da 3.62 a 3.73.
Dopo un intervento del proponente CICCANTI (UDC), volto a sottolineare come l’emendamento 3.74 abbia carattere meramente di chiarimento interpretativo rispetto alla norma del testo, che potrebbe ingenerare equivoci in quanto i funzionari ministeriali e dell’Automobil Club d’Italia richiamati all’articolo 3, comma 4, del testo in esame, sono già ricompresi nell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, citato nel medesimo comma 4, il PRESIDENTE propone una reiezione tecnica dell’emendamento per una sua successiva riconsiderazione in sede di esame per l’Assemblea.
Gli emendamenti 3.74 e 3.75 identici, posti congiuntamente ai voti, risultano quindi non approvati. Analogamente, con separate votazioni, risultano non approvati gli emendamento da 3.76 a 3.86.
Viene invece posto in votazione e approvato l’emendamento 3.87 del Governo.
Con ulteriore, separato scrutinio, risultano quindi respinte le proposte da 3.88 a 3.91.
Dopo un intervento del senatore CICCANTI (UDC), volto a sostenere l’emendamento 3.92 a sua firma, sottolineando l’opportunità di sopprimere il comma 6 dell’articolo 3, l’emendamento 3.92 e l’identico 3.93, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.
Il presidente AZZOLLINI, in relazione alla proposta 3.94, sulla base del citato parere della 1a Commissione, pur tenendo conto della valutazione positiva espressa dal rappresentante del Governo, propone di procedere al suo accantonamento, nonché dei relativi subemendamenti, onde verificare la possibilità di recepire le proposte normative già elaborate dalla Commissione affari costituzionali sulle medesime materie, certamente meritevoli di adeguata attenzione. Osserva inoltre che il citato emendamento andrebbe comunque riformulato per la parte relativa alla copertura finanziaria di cui al comma 6-terdecies, posto che la stessa ha cadenza solo triennale, a fronte di oneri permanenti (quelli derivanti dalla Commissione di cui al comma 6-undecies).
Ritiene pertanto che la suddetta proposta di accantonamento, ove accolta dal relatore, consentirebbe allo stesso di formulare un nuovo testo dell’emendamento 3.94, che oltre a dare soluzione ai problemi testé richiamati, potrebbe raccogliere un’intesa più ampia tra le forze politiche.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) concorda con la proposta del Presidente, rilevando tra l’altro, che il testo elaborato dalla Commissione affari costituzionali è per molti versi più chiaro e completo rispetto a quello dell’emendamento 3.94 del relatore. Ad esempio, il capoverso 4 del comma 6-ter dell’emendamento non sembra escludere in maniera precisa dalla procedura semplificata del silenzio assenso le domande di autorizzazione relative alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, che potrebbero non essere ricomprese nella definizione di "atti e procedimenti" ivi indicata.
Anche il senatore MORANDO (DS-U) condivide l’opportunità di accantonare l’emendamento 3.94, per redigere una nuova proposta che tenga conto del testo già elaborato dalla Commissione affari costituzionali, sottolineando che sullo stesso si era registrata una larghissima intesa da parte di tutte le forze politiche.
Il relatore IZZO (FI), in replica al senatore Ripamonti, osserva che la formulazione del capoverso 4 del comma 6-ter dell’emendamento 3.94 a propria firma, dovrebbe essere idonea ad escludere il rischio paventato circa l’applicazione del meccanismo del silenzio assenso anche alle domande di autorizzazione che intervengono nelle materie citate. Si dichiara comunque disponibile ad un accantonamento della proposta emendativa e a verificare la possibilità di recepire anche le norme già elaborate dalla Commissione affari costituzionali ed ogni altra modifica utile a migliorare la qualità del testo, al fine di giungere ad una proposta il più possibile ampia e condivisa.
La Commissione conviene, infine, di accantonare l’emendamento 3.94 nonché tutti i relativi subemendamenti dal 3.94/1 al 3.94/34.
Vengono quindi posti in votazione separatamente e respinti gli emendamenti da 3.95 a 3.99.
Su richiesta del senatore TAROLLI (UDC) vengono poi accantonati l’emendamento 3.100 e l’identico 3.101.
Il relatore IZZO (FI) dichiara di ritirare l’emendamento 3.102.
Sull’emendamento 3.103, in replica ad una richiesta di chiarimenti del senatore MORANDO (DS-U), il sottosegretario VEGAS precisa che la proposta consente alle farmacie di affidare la raccolta e la trasmissione al Servizio sanitario nazionale dei dati relativi alle ricette mediche alle associazioni di categoria. Tale possibilità, frutto di un accordo tra l’Ordine dei farmacisti ed il Servizio sanitario nazionale, mira a ridurre il numero degli errori frequentemente riscontrati nella trasmissione dei suddetti dati, che riveste estrema importanza in quanto sulla loro scorta viene calcolato l’ammontare della spesa farmaceutica nazionale.
L’emendamento 3.103, posto ai voti, risulta quindi approvato.
Dopo che il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) ha sottolineato il carattere simbolico dell’emendamento 3.104, volto a segnalare al Governo i problemi di una corretta tariffazione dei servizi svolti per le pratiche relative alla motorizzazione civile (in particolare dai notai), l’emendamento viene posto in votazione e respinto.
Con separate votazioni, risultano indi non approvati gli emendamenti 3.105 e 3.106.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 3.
Sull’emendamento 3.0.2 (identico all’emendamento 3.0.1) interviene in dichiarazione di voto il proponente CICCANTI (UDC), sottolineando come lo stesso miri a semplificare tutti i complessi adempimenti di tipo autorizzativo necessari per la costruzione e l’esercizio dei gasdotti della rete nazionale, equiparando le procedure a quelle, molto più semplici, previste per le reti elettriche con un’unica autorità amministrativa responsabile. Ciò potrebbe agevolare notevolmente la liberalizzazione dei mercati interni del gas (richiesta peraltro anche dalle direttive comunitarie) e l’ammodernamento del settore energetico nel suo complesso.
Il senatore MORANDO (DS-U) si dichiara favorevole all’emendamento citato, osservando che la parte più significativa dello stesso non concerne tanto gli effetti di incentivazione alla realizzazione dei gasdotti nazionali, quanto quelli sui gasdotti di adduzione dall’estero. La liberalizzazione del mercato interno del gas, infatti, ancorché necessaria, riguarda essenzialmente la fase di distribuzione, che arrecherebbe limitati vantaggi agli utenti finali (cittadini ed imprese) in termini di minori tariffe, posto che queste dipendono piuttosto dalla fase di approvvigionamento, attualmente in regime di monopolio. Si tratta di un problema strategico sui cui richiama un’adeguata attenzione, sottolineando come occorra pertanto incentivare la ricerca di fornitori alternativi e come, in tal senso, la previsione di procedure semplificate per realizzare gasdotti dall’estero possa senz’altro contribuire a liberalizzare anche il mercato degli approvvigionamenti, accrescendo l’indipendenza energetica e la competitività del Paese.
Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti aggiuntivi 3.0.1 (identico al 3.0.2), nonché i restanti emendamenti da 3.0.3 a 3.0.5.
Il presidente AZZOLLINI propone infine di rinviare il seguito dell’esame alla successiva seduta, da tenersi lunedì 15 aprile alle ore 17,30.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene, pertanto, rinviato.