XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna - D.L. 17/2005 - A.C. 5650-B | ||||
Serie: | Decreti-legge Numero: 178 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 18/04/05 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
decreti-legge |
Impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna D.L. 17/2005 - A.C. 5650-B
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n. 178/1
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xiv legislatura 18 aprile 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Giustizia
SIWEB
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File: D05017a.doc
INDICE
§ Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)
- Comitato per la legislazione
- I Commissione (Affari costituzionali)
- XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea)
Relazione della II Commissione (Giustizia)
§ Pareri resi alla 2a Commissione (Giustizia)
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
- 14a Commissione (Politiche dell’Unione europea)
Seduta del 12 aprile 2005 (antimeridiana)
Seduta del 12 aprile 2005 (pomeridiana)
Normativa di riferimento
§ Codice di procedura penale (artt. 96, 157, 161, 175, 603)
§ L. 4 agosto 1955, n. 848. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952). (Convenzione nel testo consolidato con le modifiche apportate dal protocollo n. 11 e nel testo originario) (art. 5)
Giurisprudenza
Corte Europea dei diritti dell’uomo
§ Sentenza 18 maggio 2004, ricorso n. 67972/01
§ Sentenza 10 novembre 2004, ricorso n. 56581/00
Documentazione
Consiglio dell'Unione europea
§ Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (art. 5)
Camera dei Deputati
§ A.C. 4246-B, Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (art. 19)
Il disegno di legge di conversione del decreto legge in esame è stato approvato dalla Assemblea della Camera dei deputati il 9 marzo 2005 e successivamente, in data 12 aprile 2005, dall’Aula del Senato con modificazioni.
Il provvedimento in esame è composto da quattro articoli ed è diretto ad adeguare, mediante la modifica della disciplina della restituzione nel termine di cui all’articolo 175 del codice di procedura penale (nonché attraverso alcune integrazioni concernenti il regime delle notificazioni), l’ordinamento italiano a quanto statuito dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, in particolare nella sentenza del 10 novembre 2004, Sejdovich.
La restituzione nel termine, così come disciplinata dal vigente codice di procedura penale, si atteggia a rimedio di natura eccezionale in rapporto a situazioni in cui un impedimento abbia determinato l’estinzione di un potere, essendo decorso il termine perentorio stabilito per il suo esercizio. Alla base dell’istituto deve rinvenirsi l’interesse, di natura pubblicistica, a fare in modo che le parti possano esercitare effettivamente i diritti loro attribuiti dalla legge. Pertanto la restituzione nel termine va distinta dagli ordinari mezzi di impugnazione che aggrediscono, invece, la statuizione contenuta in un provvedimento del giudice.
Il vigente codice ha previsto l’istituto in commento con riguardo sia al potere di impugnazione dell’imputato giudicato in contumacia, il quale non abbia avuto conoscenza del procedimento, sia all’opposizione al decreto penale, sia, infine, all’eventuale impugnazione a seguito di incidente di esecuzione. A parte tale ultima ipotesi, regolata separatamente all’articolo 670 c.p.p., le altre due trovano la loro disciplina all’articolo 175 c.p.p.
I soggetti titolari del diritto ad ottenere la restituzione sono individuati non solo nelle parti, ma anche nei difensori, in quanto le attività da essi svolte appaiono costruite funzionalmente all’esercizio dei poteri spettanti al soggetto sulla cui sfera ricadono i relativi effetti.
Quale presupposto il primo comma del citato articolo 175 richiede la prova assoluta che non si è potuto osservare un termine stabilito a pena di decadenza o di inammissibilità per caso fortuito o forza maggiore: il dubbio, pertanto, gioca a sfavore dell’istante. La giurisprudenza, poi, interpreta severamente il presupposto della forza maggiore, esigendo un impedimento che renda vano ogni sforzo dell’uomo e che dipenda da cause a lui non imputabili –una impossibilità assoluta ed oggettiva ad esercitare il potere- escludendo, ad esempio, che ricorra tale evenienza allorquando lo sciopero del personale di cancelleria sia avvenuto l’ultimo giorno utile per il deposito dell’atto. Verificata la sussistenza di tali rigorosi presupposti, il giudice ha un vero e proprio dovere di concedere la restituzione.
Il secondo comma contempla, invece, ipotesi riconducibili alla prova –che deve essere anche in tali casi fornita dall’istante- della mancata conoscenza effettiva della sentenza contumaciale, tanto di condanna quanto di proscioglimento, purché impugnabile, o del decreto di condanna.
In tali casi la richiesta di restituzione è effettuata al fine di proporre impugnazione, salvo il limite costituito dalla circostanza che il difensore non abbia egli stesso esercitato il diritto di impugnazione, sempreché il fatto non dipenda da colpa del contumace o dell’opponente.
Se la sentenza contumaciale è stata notificata mediante consegna al difensore per irreperibilità dell’imputato, essendo divenuta impossibile la notificazione al domicilio dichiarato eletto o determinato, od essendo il medesimo all’estero, è necessario che il soggetto non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza dell’atto.
Il termine per proporre la richiesta è stabilito, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello in cui è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, con riferimento alla ipotesi del secondo comma, dal giorno in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza dell’atto. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado.
L’organo competente a decidere sulla restituzione è, per la fase anteriore all’esercizio dell’azione penale, il giudice per le indagini preliminari. Esercitata l’azione penale decide il giudice procedente ovvero, se è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice che sarebbe competente sull’impugnazione. Il giudice decide con ordinanza inoppugnabile, salvo quella per proporre impugnazione od opposizione che può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sull’opposizione; se la richiesta è respinta, è proponibile ricorso per cassazione.
Accolta la richiesta il termine comincia a decorrere nella sua misura originaria: se si trattava del termine per proporre impugnazione, il giudice ordina, ove occorra, la scarcerazione dell’imputato.
Con riferimento alla ipotesi in cui la restituzione è stata concessa per impugnare la sentenza contumaciale, è prevista, al fine di evitare strumentalizzazioni dell’istituto, una sorta di neutralizzazione dei termini per la prescrizione del reato relativamente al tempo intercorso fra la notifica della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e l’avviso di deposito all’imputato dell’ordinanza che lo restituisce in termini.
La disciplina degli effetti della restituzione del termine è dettata all’articolo 176c.p.p. e si ispira ad un disegno di economia processuale, non comportando, per regola, regressioni del rito.
Come si è già accennato, il decreto legge in esame ha lo scopo di apportare all’ordinamento nazionale le modifiche ed integrazioni necessarie ad adeguarlo a quanto rilevato dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, da ultimo nelle sentenze 18 maggio 2004, Somogyie 10 novembre 2004, Sejdovich: in entrambi i casi, infatti, è stata riscontrata una violazione del diritto ad un equo processo, di cui all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, derivante dalla mancanza di garanzie circa la possibilità di ottenere la riapertura del processo, in caso di assenza non derivante da un inequivoco rifiuto a comparire del condannato.
In particolare nella sentenza Sejdovichsi sostiene che la “violazione constatata deriva da un problema strutturale legato al cattivo funzionamento della legislazione e della prassi italiana causata dall’assenza di un meccanismo effettivo che miri ad assicurare il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere che una giurisdizione si pronunci ex novo sulla fondatezza dell’accusa, dopo averle ascoltate nel rispetto delle esigenze dell’articolo 6 della Convenzione, quando queste persone, che non sono state informate in maniera effettiva delle procedure a loro carico non hanno rinunciato in maniera in equivoca al loro diritto a comparire”; la Corte, inoltre, dopo aver individuato “nella formulazione delle disposizioni del codice di procedura penale relative alle condizioni di presentazione di una domanda di restituzione nel termine” la causa della violazione del diritto ad un equo processo, ha indicato al legislatore nazionale la strada da percorrere, al fine di garantire la piena operatività dell’articolo 6 della Convenzione: sempre nella pronuncia Sejdovich, infatti, si afferma che “l’Italia deve eliminare ogni ostacolo legale che potrebbe impedire la restituzione nel termine per fare l’appello o la rinnovazione del processo concernente ogni persona condannata in contumacia che, non essendo stata informata in maniera effettiva delle procedure a suo carico intraprese, non abbia rinunciato in maniera effettiva ed in equivoca al suo diritto di comparire all’udienza”.
Come si legge nella relazione di cui il decreto è corredato “emerge anche la necessità, ormai non più differibile, di rendere compatibile il nostro processo contumaciale con la nuova procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo”: l’articolo 5 della decisione quadro del Consiglio n.2002/584/GAI prevede, infatti, che l'esecuzione del mandato da parte dell'autorità giudiziaria possa essere subordinata alla seguente condizione: “se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata "in absentia", e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio”.
Poiché il provvedimento giunge alla Camera per la seconda lettura, di seguito si dà conto soltanto delle modificazioni introdotte nel corso dell’esame presso il Senato.
Nell’ambito dell’articolo 1, che incide sul regime della restituzione nel termine per proporre impugnazione della sentenza contumaciale od opposizione al decreto penale di condanna, si è modificata la disciplina dell’onere probatorio concernente la conoscenza del procedimento o del provvedimento di condanna: in particolare, prospettando una soluzione che, a parere del relatore del provvedimento presso l’Aula del Senato, è più vicina alle indicazioni della Corte europea ed alle citate disposizioni della decisione quadro[1], si è previsto che la restituzione nel termine possa essere concessa ogni qual volta non risulti la effettiva conoscenza, da parte dell’imputato, del procedimento o del provvedimento (ovvero qualora l’imputato stesso abbia volontariamente rinunciato a comparire o proporre impugnazione): si ricorda che il testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva, invece, l’applicazione dell’istituto soltanto nel caso in cui risultasse la mancata conoscenza, da parte dell’imputato, del procedimento (mancava, inoltre, ogni riferimento al provvedimento).
Sempre nell’ambito dell’articolo 1 è stato reintrodotto il limite alla concessione della restituzione nel termine, soppresso nel corso dell’esame presso la Camera, costituito dalla circostanza che il difensore non abbia egli stesso esercitato il diritto di impugnazione, ai sensi del comma 3 dell’articolo 571 c.p.p.; il medesimo articolo 571 è stato, inoltre modificato, nel senso di prevedere che il difensore possa impugnare le sentenze contumaciali soltanto se munito di apposita procura speciale (articolo 2-bis)
E’ stata, infine, soppressa la lettera d)-bis, introdotta nel corso dell’esame presso la Camera, di modifica del comma 4 dell’articolo 175 c.p.p.: mediante quella disposizione si stabiliva che il giudice della impugnazione, competente a decidere sulla concessione della restituzione nel termine per impugnare la sentenza o il decreto di condanna, avrebbe dovuto rimettere gli atti al giudice del precedente grado di giudizio.
Anche nell’ ambito dell’ articolo 2 le modifiche approvate nel corso dell’esame presso l’Assemblea del Senato sono dirette, mediante la soppressione delle disposizioni aggiunte e la reintroduzione di quelle soppresse dalla Camera, a riportare il testo in esame a quello originario del decreto legge.
Con l’articolo 2, quindi, siaggiungono due nuove disposizioni, rispettivamente i commi 8-bis e 4-bis, agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale, concernenti le modalità di effettuazione della prima notificazione e la elezione o dichiarazione di domicilio propedeutiche alle notificazioni successive: in particolare si prevede che le notificazioni successive alla prima, le cui modalità di effettuazione sono descritte dettagliatamente dall’articolo 157, siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96 c.p.p., mediante consegna ai difensori stessi (comma 8-bis, art. 157) e che con le medesime modalità siano effettuate le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato che non abbia eletto o dichiarato domicilio (comma 4-bis, art. 161).
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Dalla formulazione letterale di tali disposizioni non appare chiaro se il difensore di fiducia, una volta nominato, divenga comunque il destinatario delle notificazioni successive alla prima (in tal senso sembrerebbe disporre il nuovo comma 8-bis dell’articolo 157) o se sia possibile per l’imputato che lo abbia nominato indicare o eleggere altro domicilio ai sensi dell’articolo 161 (come, invece, potrebbe desumersi dal nuovo comma 4-bis dell’articolo 161).
Non appare chiaro, inoltre, come la disposizione del comma 4-bis dell’articolo 161 (“In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori”) si coordini con quella di cui al comma 4 del medesimo articolo 161 (in cui si stabilisce che le notificazioni siano eseguite mediante consegna al difensore, tra l’altro, “quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee”).
Andrebbe, infine, modificata la rubrica dell’articolo 157, ora intitolato “Prima notificazione all’imputato non detenuto”, dal momento che il nuovo comma 8-bis concerne le notificazioni successive alla prima.
La prima notificazione all’imputato non detenuto si effettua, ai sensi dell’articolo 157, mediante consegna di copia all’imputato stesso; se ciò non è possibile, la notificazione viene eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui esso esercita abitualmente l’attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente, o, in mancanza al portiere o chi ne fa le veci (comma 1). Qualora questi luoghi non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l’imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna ad una delle predette persone (comma 2). Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l’originale dell’atto notificato e l’ufficiale giudiziario deve dare notizia al destinatario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuta notificazione dell’atto, i cui effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata (comma 3). Se non è possibile nemmeno in tal modo effettuare la notificazione, l’atto è depositato nella casa del comune dove l’imputato ha l’abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l’attività lavorativa: avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell’imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa; l’ufficiale giudiziario dà, inoltre, comunicazione all’imputato dell’avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (comma 8). Prima di far luogo al deposito appena illustrato, tuttavia, deve procedersi nuovamente alla ricerca dell’imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2 (comma 7).
Le notificazioni successive alla prima sono disciplinate in modo da evitare che, per ogni atto, si ripetano le ricerche necessarie per la prima. In tale prospettiva è previsto (art.161 c.p.p.) che la persona sottoposta alle indagini o l’imputato non detenuto, al suo primo intervento in un atto compiuto dal giudice, dal p.m. o dalla polizia giudiziaria, sia invitata a dichiarare quale dei luoghi indicati nell’art.157 comma 1 presceglie per le notificazioni, oppure, in alternativa e sempre allo stesso fine, ad eleggere domicilio. L’invito a dichiarare o eleggere domicilio va effettuato in un altro momento, qualora manchi il presupposto di un primo intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuto. In tale ipotesi il suddetto avviso va formulato con l’informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione della autorità giudiziaria. Analoga dichiarazione o elezione di domicilio deve essere fatta al momento, rispettivamente, della scarcerazione e della dimissione, dall’imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e dall’imputato che deve essere dimesso da un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza. L’imputato è obbligato, dopo la dichiarazione o elezione, a comunicare ogni mutamento del domicilio ed in mancanza di comunicazione delle eventuali modifiche o di rifiuto ad eleggere o dichiarare il domicilio, le notificazioni vengono effettuate presso il difensore.
Nel corso della seduta della Assemblea del Senato del 12 aprile 2005, infine, è stato aggiunto al provvedimento in esame un articolo, il 2-ter, allo scopo di coordinare le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 603 c.p.p., concernenti la rinnovazione della istruzione dibattimentale, con le modifiche relative alla disciplina della restituzione nel termine precedentemente illustrate.
N. 5650-B
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 9 marzo 2005 (v. stampato Senato n. 3336)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 12 aprile 2005
presentato dal presidente del consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal ministro della giustizia (CASTELLI)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna
¾¾¾¾¾¾¾¾ Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 13 aprile 2005 ¾¾¾¾¾¾¾¾
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Disegno di conversione
approvato dalla Camera dei deputati |
TESTO modificato dal Senato della Repubblica |
Art. 1. |
Art. 1. |
1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
Allegato
Testo approvato dalla Camera dei deputati |
Testo modificato dal Senato della Repubblica |
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MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 17 |
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 17 |
All'articolo 1, comma 1: alla lettera b), il capoverso 2 è sostituito dal seguente: «2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica»; |
All'articolo 1, al comma 1, lettera b), capoverso 2 ivi richiamato, nel primo periodo le parole: «l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state già proposte dal difensore» sono sostituite dalle seguenti: «l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore ai sensi del comma 3 dell'articolo 571». |
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: ", rimettendo gli atti al giudice che procedeva al tempo in cui si è verificata una delle ipotesi di cui ai commi precedenti"». |
Soppresso. |
All'articolo 2: la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale»; |
soppresso; |
al comma 1, capoverso 8-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis»; |
soppresso; |
il comma 2 è soppresso. |
soppresso. |
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Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: «Art. 2-bis. - (Modifica all'articolo 571 del codice di procedura penale) - 1. All'articolo 571 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia contro una sentenza contumaciale il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste". Art. 2-ter. - (Modifica all'articolo 603 del codice di procedura penale) - 1. All'articolo 603 del codice di procedura penale, al comma 4, le parole: "o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero non risulta che ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire"». |
Decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005. |
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Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica |
Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; |
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Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell'esistenza di un procedimento a loro carico, così come espressamente richiesto allo Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata sul ricorso n. 56581/00, della Corte europea dei diritti dell'uomo; |
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Considerata, altresì, la necessità e l'urgenza di armonizzare l'ordinamento giuridico interno al nuovo sistema di consegna tra gli Stati dell'Unione europea, che consente alle autorità giudiziarie di Stati membri di rifiutare l'esecuzione del mandato di cattura europeo emesso in base ad una sentenza di condanna in contumacia ove non sia garantita, sempre che ne ricorrano i presupposti, la possibilità di un nuovo processo; |
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Considerata la necessità di adeguare il nuovo regime dell'impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi e, conseguentemente, di introdurre nuove disposizioni in materia di notificazione all'imputato non detenuto e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che abbiano nominato un difensore di fiducia; |
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005; |
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; |
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emana il seguente decreto-legge: |
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Articolo 1. (Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale). |
Articolo 1. (Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale). |
1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore»; |
a) identica: |
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
b) identico: |
«2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state già proposte dal difensore»; |
«2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore ai sensi del comma 3 dell'articolo 571»; |
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
c) identica; |
«2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato»; |
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d) al comma 3 il periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.» è soppresso. |
d) identica. |
Articolo 2. (Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale). |
Articolo 2. (Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale). |
1. All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente: |
Identico. |
«8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori». |
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2. All'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: |
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«4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori». |
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Articolo 2-bis. (Modifica all'articolo 571 del codice di procedura penale). |
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1. All'articolo 571 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia contro una sentenza contumaciale il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste». |
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Articolo 2-ter. (Modifica all'articolo 603 del codice di procedura penale). |
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1. All'articolo 603 del codice di procedura penale, al comma 4, le parole: «o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero non risulta che ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire». |
Articolo 3. (Entrata in vigore). |
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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Dato a Roma, 21 febbraio 2005. CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri. Visto, il Guardasigilli: Castelli. |
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N. 5650
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal presidente del consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal ministro della giustizia (CASTELLI) Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna
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Presentato al Senato della Repubblica il 22 febbraio 2005 e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 23 febbraio 2005
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Onorevoli Deputati! - Da tempo, i rapporti giurisdizionali con le autorità straniere rivelano crescenti difficoltà nel giustificare la disciplina e l'estensione che assume, nel nostro ordinamento, la figura della contumacia, che risulta spesso incomprensibile per gli altri Stati.
Sul piano delle relazioni bilaterali, tale circostanza è all'origine delle difficoltà che le autorità italiane incontrano con altri Paesi nel procedimento di estradizione attiva quando la consegna del ricercato viene richiesta sulla base di una sentenza pronunciata in contumacia.
Sul piano della conformità del nostro procedimento in contumacia alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la Corte europea di Strasburgo, in due recenti successive pronunce, ha ritenuto che alcune disposizioni del codice di procedura penale italiano in materia di contumacia violano l'articolo 6 della CEDU.
Nel caso «Somogyi contro Italia», sentenza del 18 maggio 2004 (ricorso n. 67972/01), la Corte ha condannato lo Stato italiano, rilevando che «si verifica una negazione di giustizia nel caso in cui un individuo condannato in absentia non
possa ottenere che una giurisdizione deliberi di nuovo, dopo che egli sia venuto a conoscenza del fondamento dell'accusa, in fatto e in diritto».
Nel recentissimo caso «Sejdovic contro Italia», sentenza del 10 novembre 2004 (ricorso n. 56581/00), la Corte, nel condannare nuovamente l'Italia, ha osservato che l'articolo 175 del codice di procedura penale italiano viola l'articolo 6 della CEDU, in quanto non conferisce all'imputato, che non sia stato informato in modo effettivo del procedimento a suo carico, il diritto incondizionato di ottenere la restituzione nel termine per proporre l'impugnazione. In questo caso la Corte non si è limitata a condannare l'Italia al risarcimento, ma ha perentoriamente ingiunto allo Stato italiano di abrogare questa disposizione di legge, affermando che essa costituisce una défaillance che, se non rimossa, darà luogo in futuro a numerose e fondate richieste di condanna dell'Italia. Con quest'ultima sentenza la Corte, per la prima volta, ha chiesto espressamente al nostro Paese di introdurre un meccanismo «effettivo» per garantire il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere un nuovo processo, in tutti i casi nei quali l'imputato non era stato effettivamente informato del procedimento a suo carico e non abbia rinunciato in maniera certa e consapevole a comparire. Questa sentenza, per la portata generale del suo dispositivo, impone quindi di rimuovere le disposizioni che attualmente escludono la automaticità della rimessione in termini per l'impugnazione del provvedimento contumaciale da parte dell'imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico.
Emerge anche la necessità, ormai non più differibile, di rendere compatibile il nostro processo contumaciale con la nuova procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo.
La decisione quadro n. 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, prevede infatti che se il mandato di arresto è stato emesso per la esecuzione di una pena pronunciata in absentia e l'imputato non è stato citato personalmente, né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla condanna, la sua consegna può essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alla persona la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presente al giudizio.
Le legislazioni di attuazione adottate da numerosi Stati membri (da ultimo, quella della Repubblica federale di Germania, entrata in vigore il 21 luglio 2004) espressamente prevedono il rifiuto della esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in un altro Stato membro quando, nel caso di processo contumaciale, la legislazione dello Stato richiedente non garantisce il diritto a un nuovo processo.
Allo stato, queste assicurazioni non possono essere rese dallo Stato italiano per le ragioni evidenziate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle pronunce sopra menzionate.
Anche il progetto di legge ora all'esame della Camera dei deputati (n. 4246-B), recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento italiano alla decisione quadro sul mandato di cattura europeo, prevede che l'autorità giudiziaria italiana rifiuta la esecuzione del mandato di cattura europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, pronunciate in absentia, nei casi in cui il condannato non sia stato citato personalmente, né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza, se l'autorità giudiziaria emittente non fornisce assicurazioni sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio.
La modifica normativa consente all'Italia di mantenere l'istituto del processo contumaciale e, al tempo stesso, di offrire maggiori garanzie alla comunità internazionale, con evidenti positivi riflessi sul piano delle procedure di estradizione dall'estero e su quello della piena conformità del nostro ordinamento processuale alla CEDU.
Presupposto dell'intervento normativo è che il diritto alla restituzione nel termine per impugnare il provvedimento contumaciale debba essere riconosciuto all'imputato ogniqualvolta risulti dagli atti che questi non abbia avuto conoscenza del procedimento a suo carico e non abbia, quindi, scelto volontariamente di non comparire. Ne deriva la soppressione, in conformità alla giurisprudenza sui diritti dell'uomo, dell'onere di provare la conoscenza effettiva del provvedimento e l'assenza di colpa che, attualmente, gravano sul richiedente. Vengono meno, così, le limitazioni previste nell'articolo 175, comma 2, del codice di procedura penale, che la Corte europea ha individuato come «ostacolo giuridico» incompatibile con l'articolo 6 della CEDU.
Infine, vengono aggiunte due nuove disposizioni agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale, allo scopo di rendere più celeri e sicure le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato un difensore di fiducia, senza provvedere a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'articolo 161. In questi casi, è previsto che le notificazioni siano eseguite presso i difensori.
Non è stata redatta la relativa relazione tecnica in quanto il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. Aspetti tecnico-normativi
A)Necessità dell'intervento normativo.
L'intervento si rende necessario per eliminare dal sistema processuale penale una situazione censurata dalla Corte europea di Strasburgo in relazione all'articolo 6 della CEDU e che risulta incompatibile anche con il progetto di legge recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento italiano alla decisione quadro sul mandato di cattura europeo (atto Camera n. 4246-B).
B)Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
L'intervento propone la modifica di alcune norme del codice di procedura penale attraverso la tecnica della novella.
C)Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
L'intervento proposto è compatibile con l'ordinamento comunitario.
D)Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Il settore di intervento è di competenza esclusiva statale, a norma della lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
E)Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
Non vi sono profili di sovrapposizione.
F)Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
La normativa deve essere di rango primario, incidendo sul codice di procedura penale.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo
A)Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le definizioni utilizzate sono compatibili con il linguaggio giuridico del codice di procedura penale nel quale si inseriscono.
B)Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
I settori di intervento sono stati aggiornati con le modificazioni intercorse ed i riferimenti normativi interni ed esterni appaiono corretti.
C)Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.
Si è fatto ricorso alla novellazione del codice di procedura penale, con inserimento di ciascuna modificazione nel rispetto della partizione interna dell'atto normativo.
D)Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Nulla da rilevare.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A)Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.
L'intervento normativo modifica l'articolo 175 del codice di procedura penale, ridefinendo le ipotesi di restituzione in termini in favore dell'imputato per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di condanna (ovvero opposizione a decreto di condanna) per tutte le ipotesi in cui il soggetto non abbia avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico.
L'amministrazione direttamente coinvolta è soltanto il Ministero della giustizia, trattandosi di modificazione della legislazione processual-penalistica.
L'intervento ha come destinatari la generalità dei cittadini.
B)Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.
L'intervento normativo incide sull'articolo 175 del codice di procedura penale ed intende risolvere il problema delle sentenze di condanna pronunciate in contumacia dell'imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico (cui è equiparata l'ipotesi del decreto penale di condanna) ed al quale si riconosce ora una incondizionata restituzione in termini per proporre appello (ovvero opposizione a decreto di condanna).
C)Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.
Lo scopo del provvedimento è di rendere conforme l'ordinamento interno ad alcune recenti decisioni della Corte europea di Strasburgo che ha ritenuto in contrasto con l'articolo 6 della CEDU il sistema italiano delle condanne contumaciali; inoltre, è necessario conformare l'ordinamento al progetto di legge recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento italiano alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sul mandato di cattura europeo (atto Camera n. 4246-B); in esso, infatti, si prevede che l'Italia rifiuterà la consegna di un soggetto ad uno Stato in cui non sia garantita la rinnovazione del giudizio nel caso di sentenza contumaciale. Occorre quindi assicurare nel nostro sistema processuale la medesima condizione. L'obiettivo di medio/lungo periodo è migliorare l'efficacia delle richieste di estradizione attiva in base a sentenze pronunciate in contumacia.
D)Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.
Nulla da osservare.
E)Aree di criticità.
Non si individuano aree di criticità.
F)Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.
L'intervento sul codice di procedura penale può essere attuato solo con norma primaria.
G)Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.
Lo strumento prescelto (decreto-legge) è reso necessario dalla urgenza di eliminare dal sistema processuale penale una situazione che è stata censurata dalla Corte europea di Strasburgo in relazione all'articolo 6 della CEDU e che risulta incompatibile anche con il progetto di legge recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento italiano alla decisione quadro sul mandato di cattura europeo (atto Camera 4246-B).
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Testo integrale delle norme espressamente modificate o abrogate del decreto-legge
Codice di procedura penale.
Art. 175. (Restituzione nel termine) - 1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.
2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4, e 169, l'imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
3. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.
8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.
Art. 157. (Prima notificazione all'imputato non detenuto). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività' lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.
6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
Art. 161. (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni). - 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.
2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.
3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore, Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi i e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.
disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
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Decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005.
Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell'esistenza di un procedimento a loro carico, così come espressamente richiesto allo Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata sul ricorso n. 56581/00, della Corte europea dei diritti dell'uomo;
Considerata, altresì, la necessità e l'urgenza di armonizzare l'ordinamento giuridico interno al nuovo sistema di consegna tra gli Stati dell'Unione europea, che consente alle autorità giudiziarie di Stati membri di rifiutare l'esecuzione del mandato di cattura europeo emesso in base ad una sentenza di condanna in contumacia ove non sia garantita, sempre che ne ricorrano i presupposti, la possibilità di un nuovo processo;
Considerata la necessità di adeguare il nuovo regime dell'impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi e, conseguentemente, di introdurre nuove disposizioni in materia di notificazione all'imputato non detenuto e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che abbiano nominato un difensore di fiducia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di
decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state già proposte dal difensore.»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.»;
d) al comma 3 il periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.» è soppresso.
Articolo 2.
(Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori.».
2. All'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori.».
Articolo 3.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, 21 febbraio 2005.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 2 marzo 2005. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.
La seduta comincia alle 15.45.
DL 17/05: Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.
C. 5650 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Niccolò GHEDINI (FI), relatore, rileva che il decreto-legge in esame è diretto ad adeguare l'ordinamento italiano a quanto statuito dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia di contumacia. In particolare, il provvedimento modifica la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione della sentenza contumaciale od opposizione al decreto penale di condanna. Ricorda, a tale proposito, che la Corte europea dei Diritti dell'Uomo, nella sentenza del 10 novembre 2004, Sejdovic contro Italia, riprendendo quanto già affermato nella sentenza del 18 maggio 2004, Somogyi contro Italia, ha condannato l'Italia per la violazione dell'articolo 6 (diritto ad un equo processo) della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. La violazione deriverebbe dall'assenza nell'ordinamento italiano di un meccanismo che assicuri il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere che una giurisdizione si pronunci ex novo sulla fondatezza dell'accusa, quando queste non siano state informate in maniera effettiva delle procedure a loro carico e non abbiano rinunciato in maniera inequivoca al loro diritto a comparire. La Corte, pertanto, ha chiesto all'Italia di modificare l'ordinamento interno in maniera tale da superare la violazione del citato articolo 6.
Il decreto-legge, pertanto, è giustificato dalla necessità ed urgenza di garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell'esistenza di un procedimento a loro carico.
È stato quindi necessario modificare l'articolo 175 del codice di procedura penale, che ha per oggetto la restituzione nel termine. La modifica più rilevante di tale articolo è quella relativa al comma 2, il quale disciplina la restituzione in termine nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna. Rispetto alla normativa vigente non si prevede più che sia l'imputato a dover provare di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, in quanto, secondo il decreto-legge, è sufficiente che risulti dagli atti che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e non abbia volontariamente rinunciato a comparire. Si prevede inoltre, come condizione per la restituzione nel termine, che l'impugnazione o l'opposizione non siano state già proposte dal difensore. La modifica apportata dal decreto-legge alla disciplina vigente appare condivisibile nella sua ratio, ma sembra meritevole di ulteriori miglioramenti al fine di renderla del tutto conforme alle pronunce della Corte europea dei Diritto dell'Uomo. In primo luogo sarebbe opportuno eliminare, in quanto riduttiva, la disposizione secondo cui deve risultare dagli atti che l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Occorre consentire che l'impossibilità possa essere desunta aliunde, in quanto questa spesso non trova alcun riscontro nelle carte processuali. Inoltre, occorre coordinare la disposizione secondo cui la remissione nel termine non è ammessa quando l'impugnazione o l'opposizione siano state già proposte dal difensore con quanto previsto dall'articolo 571 del codice di procedura penale, così come è stato modificato nel 1999. A tale proposito, ricorda che il comma 3 di tale articolo prima di essere modificato dalla legge n. 479 del 1999 prevedeva che contro una sentenza contumaciale il difensore avrebbe potuto proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste. Ritiene, in sostanza, che sarebbe opportuno consentire la restituzione nel termine anche nel caso in cui vi sia stata l'impugnazione o l'opposizione proposte autonomamente dal difensore.
La Corte europea dei Diritti dell'Uomo chiede di rinnovare il processo sin dall'inizio per ogni condannato in contumacia che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Tuttavia ritiene non necessario spingersi sino a tanto nell'ordinamento interno, poiché le stesse garanzie derivano in pratica dalla possibilità di annullamento del giudizio di primo grado pronunciato dalla Corte d'appello. Evidenzia come il rinnovare integralmente il processo potrebbe porsi in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 della Costituzione.
L'articolo 2 aggiunge due nuove disposizioni agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale. IN particolare si prevede che le notificazioni successive alla prima siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, mediante consegna ai difensori stessi e che con le medesime modalità siano effettuate le notificazioni alla persona sottoposta alla indagini o all'imputato che non abbia eletto domicilio.
Evidenzia che l'Associazione nazionale magistrati ha espresso un apprezzamento per quanto riguarda le modifiche alle disposizioni sulle notifiche di cui all'articolo 2. Difatti, la possibilità effettuare nei confronti del difensore di fiducia le notificazioni successive alla prima, permetterà una notevole semplificazione rispetto alla situazione odierna, per cui spesso ci si trova di fronte alla difficoltà di effettuare le notifiche per irreperibilità dell'imputato.
Ricorda del resto che un istituto simile è già previsto per il giudizio in Cassazione, per cui si prevede un'estensione di tale forma di notifica ai precedenti gradi di giudizio.
Invita i componenti della Commissione a un contributo volto a migliorare il testo, eventualmente incidendo anche, se ritenuto opportuno, su altri aspetti della disciplina delle notifiche, che nella pratica attuazione manifesta talvolta difficoltà applicative.
Giovanni KESSLER (DS-U) assicura un contributo al miglioramento del provvedimento, anche a nome del proprio gruppo. Esprime infatti un giudizio sostanzialmente favorevole al testo in esame, che va nella giusta direzione per rendere effettive le garanzie dell'imputato anche nel caso di contumacia. Tuttavia, per quanto riguarda le notifiche, ritiene non sufficiente il decreto-legge in esame, che interviene su aspetti specifici. In futuro, con apposito provvedimento, sarebbe opportuno affrontare in maniera più organica l'istituto delle notifiche nel processo penale.
Condivide le osservazioni del relatore secondo cui le modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale permetteranno un risparmio di costi e di energie, eliminando le difficoltà applicative dell'attuale disciplina. Riterrebbe opportuno tuttavia specificare che, anche per le notifiche successive alla prima, possano essere utilizzati «i mezzi tecnici idonei» di cui all'articolo 148, comma 2-bis, del codice di procedura penale, per evitare eventuali dubbi interpretativi.
Sergio COLA (AN) evidenzia che le modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale sono state precedute da alcune sentenze della Corte di Cassazione che già a partire dal 2003 hanno disposto la restituzione nel termine nel caso di notifica al contumace dell'estratto della sentenza, allorché l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e non abbia rinunciato volontariamente a comparire.
Nino MORMINO (FI), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
SEDE REFERENTE
Martedì 8 marzo 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.
La seduta comincia alle 14.25.
Decreto-legge 17/05: Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.
C. 5650 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta precedente è stata svolta la relazione introduttiva. Dopo aver dato conto del parere espresso dal Comitato per la legislazione, avverte che è intenzione dei presidenti dei Gruppi di chiedere l'anticipazione a domani dell'esame in Assemblea del disegno di legge all'ordine del giorno, iscritto nel calendario dell'Assemblea dal 21 marzo prossimo. Ciò significa che la Commissione, al contrario di quanto previsto originariamente, dovrà concludere l'esame in sede referente entro la seduta odierna.
Niccolò GHEDINI (FI), relatore, preannuncia la presentazione di emendamenti volti a correggere il testo per migliorarne alcune disposizioni, nel senso indicato nella precedente seduta.
In primo luogo sarebbe opportuno, all'articolo 175 del codice di procedura penale, eliminare la necessità che il fatto che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento debba risultare dagli atti processuali. Tale modifica è volta a consentire che l'impossibilità possa essere desunta aliunde, in quanto questa spesso non trova alcun riscontro nelle carte processuali.
Con un'altra proposta emendativa si consentirebbe la restituzione nel termine anche nel caso in cui vi sia stata l'impugnazione o l'opposizione proposte autonomamente dal difensore, al fine di coordinare la disposizione sulla remissione nel termine con quanto previsto dall'articolo 571 del codice di procedura penale.
Con riferimento alle disposizioni riguardanti le notifiche, di cui all'articolo 2, sarebbe opportuno precisare, all'articolo 157 del codice di procedura penale, che le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, salvo però che l'imputato non abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione. Sarebbe inoltre opportuno precisare che, anche per le notifiche successive alla prima, possano essere utilizzati «i mezzi tecnici idonei» di cui all'articolo 148, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Infine sarebbe opportuno sopprimere il comma 2 dell'articolo 2, in quanto la prevista modifica all'articolo 161 del codice di procedura penale può essere considerata superflua in considerazione dell'introduzione del nuovo comma 8-bis dell'articolo 157 dello stesso codice.
Gaetano PECORELLA (FI), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Quindi, concordando la Commissione, fissa il termine per la presentazione di emendamenti per le ore 18.30 di oggi. Sospende quindi la seduta, che riprenderà al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.
La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 18.45.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato). Conferma altresì che l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per domani e quindi la Commissione deve concluderne l'esame entro la giornata odierna.
Niccolò GHEDINI (FI), relatore, raccomanda l'approvazione degli emendamenti da lui presentati ed esprime parere favore sull'emendamento del Governo 1.3 identico al suo emendamento 1.2.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.1 del relatore, gli identici emendamenti 1.2 del relatore e 1.3 del Governo e l'emendamento 2.1 del relatore.
Gaetano PECORELLA, presidente, sospende la seduta in modo da trasmettere il testo risultante dagli emendamenti approvati alle Commissioni competenti in sede consultiva, per acquisirne i relativi pareri.
La seduta, sospesa alle 18.55 riprende alle 19.10.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che la Commissione Affari costituzionali e la Commissione Politiche dell'Unione europea hanno espresso il parere di competenza.
La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Ghedini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 19.15.
Decreto-legge 17/05: Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (C. 5650 Governo).
EMENDAMENTI
ART. 1.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: dagli atti.
1. 1.Il relatore.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: e sempre che alle parole: dal difensore.
1. 2.Il relatore.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: e sempre che alle parole: dal difensore.
1. 3.Il Governo.
ART. 2.
Al comma 1, capoverso 8-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che l'imputato non abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore avutane conoscenza dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis.
Conseguentemente sopprimere il comma 2 e sostituire la rubrica con la seguente: Modifica dell'articolo 157 del codice di procedura penale.
2. 1.Il relatore.
Mercoledì 2 marzo 2005. - Presidenza del presidente Pietro FONTANINI.
La seduta comincia alle 14.45.
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.
C. 5650.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge di conversione in titolo.
Sergio MATTARELLA, relatore, dopo aver ricordato il contenuto del provvedimento illustra la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 5650 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, che si inserisce nel codice di procedura penale per disciplinare gli argomenti, tra loro correlati, del termine di impugnazione dei provvedimenti di condanna contumaciali e del regime delle notificazioni;
disciplina la materia del processo contumaciale anche in relazione alla procedura di consegna del destinatario di un mandato di arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria nazionale, contenuta nel relativo progetto di legge approvato dalla Camera e trasmesso al Senato il 23 febbraio;
è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2, commi 1 e 2 - che introducono rispettivamente il comma
8-bis nell'articolo 157 ed il comma 4-bis nell'articolo 161 del codice di procedura penale, prevedendo in particolare all'articolo 157, comma 8-bis, che le notificazioni successive alla prima, siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale, mediante consegna ai difensori stessi ed all'articolo 161, comma 4-bis che con le medesime modalità siano effettuate le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato che non abbia eletto o dichiarato domicilio- dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento che chiarisca se il difensore di fiducia, una volta nominato, divenga comunque il destinatario delle notificazioni successive alla prima (in tal senso sembrerebbe disporre il nuovo comma 8-bis dell'articolo 157) o se sia possibile per l'imputato che lo abbia nominato indicare o eleggere altro domicilio ai sensi dell'articolo 161 (come, invece, potrebbe desumersi dal nuovo comma 4-bis dell'articolo 161);
con riferimento alle medesime disposizioni, dovrebbe inoltre, verificarsi la necessità di un coordinamento con l'articolo 171 del codice di procedura penale, che dispone in ordine alla nullità delle notificazioni, prevedendo, tra l'altro, alla lettera e), che la notificazione è nulla «se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo 161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore»; in particolare, all'articolo 2, comma 2, andrebbe infine verificata l'opportunità di un migliore raccordo con la disposizione del comma 4 del medesimo articolo 161 (in cui si stabilisce che le notificazioni siano eseguite mediante consegna al difensore, tral'altro, «quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee»);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di modificare anche la rubrica dell'articolo 157 («Prima notificazione all'imputato non detenuto»), dal momento che si introduce nel testo dell'articolo il nuovo comma 8-bis, che concerne invece le notificazioni successive alla prima».
La seduta termina alle 15.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 8 marzo 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 13.30.
D.L. 17/2005: Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.
Nuovo testo C. 5650 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, recante modifica della disciplina della restituzione in termini per proporre impugnazione della sentenza contumaciale od opposizione al decreto penale di condanna, di cui al secondo comma dell'articolo 175 del codice di procedura penale, nel nuovo testo risultante dall'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito. In proposito, fa presente che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata, dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 6).
La seduta termina alle 19.05.
D.L. 17/2005: Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (nuovo testo C. 5650 Governo).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 5650 Governo, come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente, di conversione in legge del decreto-legge n. 17 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna,
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata, dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
SEDE CONSULTIVA
Martedì 8 marzo 2005. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 18.55.
Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.
C. 5650 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, rileva che il decreto-legge in esame è adottato stante la necessità e urgenza «di garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell'esistenza di un procedimento a loro carico, così come espressamente richiesto allo Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata sul ricorso n. 56581/00, della Corte europea dei diritti dell'uomo»; rilevano, altresì, «la necessità e l'urgenza di armonizzare l'ordinamento giuridico interno al nuovo sistema di consegna tra gli Stati dell'Unione europea, che consente alle autorità giudiziarie di Stati membri di rifiutare l'esecuzione del mandato di cattura europeo emesso in base ad una sentenza di condanna in contumacia ove non sia garantita, sempre che ne ricorrano i presupposti, la possibilità di un nuovo processo.
Evidenzia che, come si legge nella relazione illustrativa, il decreto in esame persegue, tra l'altro, lo scopo di rendere compatibile il processo contumaciale con la nuova procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo: si ricorda, infatti, che l'articolo 18, comma 1, lettera a) del progetto di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, Atto Senato 2958-B, approvato dalla Camera e trasmesso al Senato il 23 febbraio, prevede che l'esecuzione del mandato da parte dell'autorità giudiziaria possa essere subordinata alla seguente condizione: «se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata «in absentia», e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio».
Passa poi all'illustrazione degli articoli. Ricorda che l'articolo 1 del decreto in esame provvede a modificare la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione della sentenza contumaciale od opposizione al decreto penale di condanna, di cui al secondo comma dell'articolo 175 del codice di procedura penale, rendendo più agevole per il contumace la proposizione della relativa richiesta, sia sotto il profilo temporale, sia, soprattutto, sotto quello delle condizioni cui essa è sottoposta: l'intervento consente, pertanto, all'Italia di mantenere l'istituto del processo contumaciale e, al tempo stesso, di offrire maggiori garanzie alla comunità internazionale. L'articolo 2 aggiunge invece due nuove disposizioni agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale, rispettivamente i commi 8-bis e 4-bis, in materia di notificazioni al difensore di fiducia: in particolare si prevede che le notificazioni successive alla prima, le cui modalità di effettuazione sono descritte dettagliatamente dall'articolo 157, siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale, mediante consegna ai difensori stessi - comma 8-bis, articolo 157 - e che con le medesime modalità siano effettuate le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato che non abbia eletto o dichiarato domicilio, comma 4-bis, articolo 161. L'articolo 3 dispone circa l'entrata in vigore del decreto.
In riferimento ai profili di compatibilità con l'ordinamento comunitario, evidenzia quindi che il decreto-legge ha lo scopo di apportare all'ordinamento nazionale le modifiche ed integrazioni necessarie ad adeguarlo a quanto rilevato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, da ultimo nelle sentenze 18 maggio 2004, Somogyie 10 novembre 2004, Sejdovich. Ricorda che in entrambe le pronunce è stata riscontrata una violazione del diritto ad un equo processo, di cui all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, derivante dalla mancanza di garanzie circa la possibilità di ottenere la riapertura del processo, in caso di assenza non derivante da un inequivoco rifiuto a comparire del condannato. Sottolinea, in particolare, che nella sentenza Sejdovichsi sostiene che la violazione constatata deriva da un problema strutturale legato al cattivo funzionamento della legislazione e della prassi italiana causata dall'assenza di un meccanismo effettivo che miri ad assicurare il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere che una giurisdizione si pronunci ex novo sulla fondatezza dell'accusa, dopo averle ascoltate nel rispetto delle esigenze dell'articolo 6 della Convenzione, quando queste persone, che non sono state informate in maniera effettiva delle procedure a loro carico non hanno rinunciato in maniera in equivoca al loro diritto a comparire. Aggiunge che la Corte, inoltre, dopo aver individuato nella formulazione delle disposizioni del codice di procedura penale relative alle condizioni di presentazione di una domanda di restituzione nel termine la causa della violazione del diritto ad un equo processo, ha indicato al legislatore nazionale la strada da percorrere, al fine di garantire la piena operatività dell'articolo 6 della Convenzione. Evidenzia infatti che nella medesima pronuncia Sejdovichsi afferma che l'Italia deve eliminare ogni ostacolo legale che potrebbe impedire la restituzione nel termine per fare l'appello o la rinnovazione del processo concernente ogni persona condannata in contumacia che, non essendo stata informata in maniera effettiva delle procedure a suo carico intraprese, non abbia rinunciato in maniera effettiva ed in equivoca al suo diritto di comparire all'udienza.
Rileva quindi che il decreto-legge ha lo scopo inoltre di rendere compatibile il processo contumaciale previsto dalla disciplina nazionale con la nuova procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo. A tal proposito ricorda che l'articolo 5 della decisione quadro del Consiglio n. 2002/584/GAI, e conformemente ad esso, l'articolo 18, comma 1, lettera a del relativo progetto di recepimento, l'atto parlamentare Senato 2958-B, prevede, infatti, che l'esecuzione del mandato da parte dell'autorità giudiziaria possa essere subordinata alla condizione per cui se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio.
Alla luce di tali considerazioni propone di esprimere quindi parere favorevole.
Domenico BOVA (DS-U) esprime, anche a nome dei deputati del suo gruppo, condivisione per il decreto-legge in esame in quanto diretto ad adeguare l'ordinamento italiano a quanto statuito dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia di contumacia. Rileva a tal proposito che il provvedimento modifica la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione della sentenza contumaciale od opposizione al decreto penale di condanna. Ricorda, in particolare, che la Corte europea dei Diritti dell'Uomo, nella sentenza del 10 novembre 2004, Sejdoviccontro Italia, riprendendo quanto già affermato nella sentenza del 18 maggio 2004, Somogyi contro Italia, ha condannato l'Italia per la violazione dell'articolo 6 - diritto ad un equo processo - della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. La violazione deriverebbe dall'assenza nell'ordinamento italiano di un meccanismo che assicuri il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere che una giurisdizione si pronunci ex novo sulla fondatezza dell'accusa, quando queste non siano state informate in maniera effettiva delle procedure a loro carico e non abbiano rinunciato in maniera inequivoca al loro diritto a comparire. Sottolinea che la Corte, pertanto, ha chiesto all'Italia di modificare l'ordinamento interno in maniera tale da superare la violazione del citato articolo 6.
Osserva quindi che il decreto-legge in esame provvede pertanto a garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate, nei casi in cui esse non siano state informate in modo effettivo dell'esistenza di un procedimento a loro carico. Si modifica così l'articolo 175 del codice di procedura penale, che ha per oggetto la restituzione nel termine, aggiungendo due nuove disposizioni agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale in relazione alle procedure di notifica.
Per quanto riguarda invece l'articolo 175, ricorda che la modifica più rilevante apportata è quella relativa al comma 2, il quale disciplina la restituzione in termine nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna. Evidenzia come rispetto alla normativa vigente, non si prevede più che sia l'imputato a dover provare di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, in quanto, secondo il decreto-legge, è sufficiente che risulti dagli atti che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e non abbia volontariamente rinunciato a comparire. Considera quindi condivisibile la modifica apportata all'articolo 175, pur ritenendo che potrebbe essere migliorata al fine di renderla del tutto conforme alle pronunce della Corte europea dei Diritto dell'Uomo. Riterrebbe opportuno, in particolare, eliminare, in quanto riduttiva, la disposizione secondo cui deve risultare dagli atti che l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Occorre consentire invece che l'impossibilità possa essere desunta aliunde, in quanto questa spesso non trova alcun riscontro nelle carte processuali. Ritiene inoltre che occorra coordinare la disposizione secondo cui la remissione nel termine non è ammessa quando l'impugnazione o l'opposizione siano state già proposte dal difensore con quanto previsto dall'articolo 571 del codice di procedura penale, così come è stato modificato nel 1999.
A tale proposito, ricorda che il comma 3 di tale articolo prima di essere modificato dalla legge n. 479 del 1999 prevedeva che contro una sentenza contumaciale il difensore avrebbe potuto proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste. Riterrebbe opportuno quindi consentire la restituzione nel termine anche nel caso in cui vi sia stata l'impugnazione o l'opposizione proposte autonomamente dal difensore.
Per quanto riguarda gli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale, sottolinea infine che le modifiche introdotte permetteranno un risparmio di costi e di energie, eliminando le difficoltà applicative dell'attuale disciplina. Si prevede infatti che le notificazioni successive alla prima siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, mediante consegna ai difensori stessi e che con le medesime modalità siano effettuate le notificazioni alla persona sottoposta alla indagini o all'imputato che non abbia eletto domicilio. Considera opportuno, tuttavia, specificare che, anche per le notifiche successive alla prima, possano essere utilizzati i mezzi tecnici idonei di cui all'articolo 148, comma 2-bis, del codice di procedura penale, per evitare eventuali dubbi interpretativi.
Ribadisce quindi la necessità del provvedimento in esame, volto ad armonizzare l'ordinamento giuridico interno al nuovo sistema di consegna tra gli Stati dell'Unione europea, che consente alle autorità giudiziarie di Stati membri di rifiutare l'esecuzione del mandato di cattura europeo emesso in base ad una sentenza di condanna in contumacia ove non sia garantita, sempre che ne ricorrano i presupposti, la possibilità di un nuovo processo.
Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, parere favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, parere favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Marco AIRAGHI (AN), preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, parere favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Gabriele FRIGATO (MARGH-U) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, parere favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 19.05.
N. 5650-A
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal ministro della giustizia
(CASTELLI)
Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna
Presentato al Senato della Repubblica il 22 febbraio 2005 e successivamente
trasferito alla Camera dei deputati il 23 febbraio 2005
(Relatore: GHEDINI)
NOTA:La II Commissione permanente (Giustizia), l'8 marzo 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 5650 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, che si inserisce nel codice di procedura penale per disciplinare gli argomenti, tra loro correlati, del termine di impugnazione dei provvedimenti di condanna contumaciali e del regime delle notificazioni;
disciplina la materia del processo contumaciale anche in relazione alla procedura di consegna del destinatario di un mandato di arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria nazionale, contenuta nel relativo progetto di legge approvato dalla Camera e trasmesso al Senato il 23 febbraio;
è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2, commi 1 e 2 - che introducono rispettivamente il comma 8-bis nell'articolo 157 ed il comma 4-bis nell'articolo 161 del codice di procedura penale, prevedendo in particolare all'articolo 157, comma 8-bis, che le notificazioni successive alla prima, siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale, mediante consegna ai difensori stessi ed all'articolo 161, comma 4-bis che con le medesime modalità siano effettuate le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato che non abbia eletto o dichiarato domicilio- dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento che chiarisca se il difensore di fiducia, una volta nominato, divenga comunque il destinatario delle notificazioni successive alla prima (in tal senso sembrerebbe disporre il nuovo comma 8-bis dell'articolo 157) o se sia possibile per l'imputato che lo abbia nominato indicare o eleggere altro domicilio ai sensi dell'articolo 161 (come, invece, potrebbe desumersi dal nuovo comma 4-bis dell'articolo 161);
con riferimento alle medesime disposizioni, dovrebbe inoltre, verificarsi la necessità di un coordinamento con l'articolo 171 del codice di procedura penale, che dispone in ordine alla nullità delle notificazioni, prevedendo, tra l'altro, alla lettera e), che la notificazione è nulla «se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo 161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore»; in particolare, all'articolo 2, comma 2, andrebbe infine verificata l'opportunità di un migliore raccordo con la disposizione del comma 4 del medesimo articolo 161 (in cui si stabilisce che le notificazioni siano eseguite mediante consegna al difensore, tral'altro, «quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee»);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di modificare anche la rubrica dell'articolo 157 («Prima notificazione all'imputato non detenuto»), dal momento che si introduce nel testo dell'articolo il nuovo comma 8-bis, che concerne invece le notificazioni successive alla prima».
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
La I Commissione permanente,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 5650 del Governo, come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente, di conversione in legge del decreto-legge n. 17 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata, dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 5650, recante conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna;
rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
TESTO del disegno di legge |
della Commissione |
Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. |
Art. 1. |
|
1. È convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. |
1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
2. Identico. |
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1,
comma 1, lettera b), il capoverso 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire».
All'articolo 2:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale»;
al comma 1, capoverso 8-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis»;
il comma 2 è soppresso.
DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 17
RESOCONTO STENOGRAFICO
______________ ______________
599.
Seduta di Mercoledì 9 marzo 2005
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA
indi
DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI
(omissis)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 5650)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Ghedini, ha facoltà di svolgere la relazione.
NICCOLÒ GHEDINI, Relatore. Signor Presidente, il decreto-legge che ci accingiamo ad esaminare prende le mosse da due decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, la prima del 18 maggio del 2004, Somogyi contro Italia, la seconda del 10 novembre 2004, Sejdovic contro Italia.
Pur ribadendo la legittimità del procedimento contumaciale, le citate sentenze hanno ritenuto esistente una violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per quanto attiene al meccanismo che, nel nostro ordinamento, consente la restituzione nel termine.
Come sapete, l'articolo 175 dell'attuale codice processualpenalistico prevede l'obbligo, per l'imputato, di provare di non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Ciò fa sì che vi sia una sorta di inversione dell'onere probatorio rispetto a quanto avviene nel sistema ordinario. In tal modo, sull'imputato viene a gravare un onere notevole. Il decreto-legge in esame ha inteso correggere questo aspetto, ponendo a carico dell'autorità giudiziaria l'onere di provare l'eventuale insussistenza della mancata conoscenza prospettata dall'imputato.
La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 18 maggio 2004 ha anche posto all'attenzione dell'interprete la problematica del regresso, nella fase e nel grado, di colui che chiede la rimessione nel termine, per far sì che questi venga rimesso, appunto, in quella situazione di pienezza di poteri nella quale si sarebbe trovato se la vocatio in judicium fosse stata corretta.
Inoltre, si è ritenuto di semplificare ulteriormente le notifiche, facendo sì che al difensore di fiducia siano effettuate, ai sensi dell'articolo 157 del codice di procedura penale, le notifiche successive alla prima effettuata all'imputato.
La Commissione ha anche ritenuto, all'unanimità, di apportare ulteriori modifiche. Si è addivenuti, così, con la collaborazione di tutti i colleghi, ad un testo che appare equilibrato e che, in ossequio all'articolo 111 della Costituzione, effettivamente contempera le esigenze di massima garanzia con quelle di celerità del processo penale. Con gli emendamenti da ultimo presentati si è previsto che il giudice al quale spetta la cognizione della richiesta di restituzione nel termine rimette gli atti al giudice che procedeva al tempo in cui si è verificata una delle ipotesi di mancata vocatio.
Per quanto riguarda le notifiche, si è proceduto ad una maggiore razionalizzazione, anche in ossequio ad una sentenza non più recente della Corte costituzionale (se non erro, la n. 16 del 1994), secondo la quale il difensore può dichiarare di non accettare la notificazione quando il rapporto fiduciario sia venuto meno.
In sintesi (anche per non annoiare i colleghi che stanno chiacchierando!), credo si possa affermare che il decreto-legge in esame è assolutamente in linea con le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo e con le garanzie (in particolare, quella di cui all'articolo 111) della nostra Costituzione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
LUIGI VITALI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.
PRESIDENTE. Sta bene.
Il primo iscritto a parlare sarebbe l'onorevole Bonito. Tuttavia, interverrà per primo l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, un impegno mi costringerà ad assentarmi. Ritengo, dunque, un atto doveroso ringraziare la Presidenza e l'onorevole Bonito per questo scambio.
Condivido le osservazioni sviluppate dal relatore, onorevole Ghedini, vorrei aggiungere alcune brevi considerazioni.
Il provvedimento al nostro esame appare quanto mai opportuno, perché tende a colmare un difetto di civiltà giuridica, presente nel nostro ordinamento processual-penalistico, più volte oggetto di richiami e sollecitazioni da parte della Corte europea per i diritti dell'uomo, nonché ad adeguare il sistema processual-penalistico rispetto ad alcune necessità correttive ed al provvedimento approvato da questa Assemblea non più di due settimane fa e concernente il mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra gli Stati membri.
In realtà, la necessità di intervenire in questa materia deriva innanzitutto dall'esigenza di adeguare l'ordinamento al disposto dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, laddove sancisce il diritto di ogni persona ad avere un processo equo, ma soprattutto (articolo 3) ad essere informato, nel più breve tempo possibile, sul processo a suo carico e a disporre del tempo necessario alla propria difesa.
Partendo da questo presupposto e dalla intangibilità di questo principio, la Corte per i diritti dell'uomo aveva più volte richiamato lo Stato italiano, condannandolo per gli inadempimenti che, in più occasioni, si erano verificati in alcuni processi in relazione all'avvenuta condanna di soggetti che non avevano potuto avere notizie certe del procedimento a loro carico ed alla difficoltà di regressione del processo nella fase in cui si era verificato questo vizio, dovuta ad una formulazione impropria dell'articolo 175, come è stato richiamato dal relatore, onorevole Ghedini.
In particolare, la Corte per i diritti dell'uomo aveva stabilito che «la violazione del diritto del ricorrente ad un equo processo trae la sua origine da un problema risultante dalla legislazione italiana nella materia del processo in contumacia e deriva dalla formulazione delle disposizioni del codice di procedura penale relativa alle condizioni di presentazione di una domanda di restituzione nel termine». Ciò per sostenere ulteriormente l'esistenza «nell'ordinamento giuridico italiano di una carenza, in conseguenza della quale ogni condannato in contumacia, che non sia stato informato in maniera effettiva della procedura a suo carico intentata contro di lui, potrebbe vedersi privato di un nuovo processo».
La Corte suggeriva allo Stato italiano il dovere di eliminare (cito ancora testualmente) «ogni ostacolo legale, che potrebbe impedire la restituzione nel termine per fare l'appello, alla rinnovazione del processo concernente ogni persona condannata in contumacia». Suggeriva, altresì, al nostro paese di «prevedere e disciplinare con misure appropriate una procedura ulteriore che possa assicurare la realizzazione effettiva del diritto alla riapertura della procedura (passaggio fondamentale di questa decisione), conformemente ai principi della protezione dei diritti enunciati nell'articolo 6».
Il secondo motivo che induceva ed induce vieppiù ad una modifica in tal senso è costituito dai principi introdotti con il nuovo mandato di arresto europeo, approvato da questa Assemblea due settimane fa.
Infatti, nell'articolo 18, lettera g) della proposta di legge approvata da questa Assemblea, di recepimento della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo, si stabilisce testualmente il diritto della corte di appello a rifiutare la consegna ove «dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile oggetto del mandato d'arresto europeo non sia la conseguenza di un processo equo», richiamandosi così i principi generali di cui all'articolo 6. Soprattutto, poi, rileva l'articolo 19 là dove, tra le garanzie richieste allo Stato membro di emissione, al quale lo Stato membro può subordinare l'esecuzione del mandato di arresto, si fa espressamente riferimento alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni, in caso di processi in contumacia ovvero di processi in absentia, considerate sufficienti a garantire alla persona oggetto del mandato di arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presente in giudizio.
Si comprende come, proprio da tali misure - i principi di cui all'articolo 6 al quale si è fatto prima riferimento e le varie pronunce dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché il provvedimento varato anche dal nostro Stato in ordine alle procedure relative al mandato di arresto -, nascesse inevitabilmente una necessità di generale adeguamento. Adeguamento sia ai principi di ordine più ampio e generale sia alla normativa specifica già approvata in sede di recepimento della decisione quadro relativa al mandato di arresto.
Ecco perché, con tale premessa, il provvedimento del Governo, che pure presentava aspetti non proprio del tutto corrispondenti alle esigenze da noi avanzate, è comunque un provvedimento opportuno e, soprattutto, ritenuto adeguato alle nostre necessità, stanti le modifiche apportate con l'esame svolto in Commissione. Ciò, sia nella parte in cui si impone all'autorità giudiziaria di svolgere ogni necessaria verifica al fine di accertarsi se effettivamente vi sia stata o meno una mancata conoscenza della parte richiedente il nuovo processo circa l'esistenza del procedimento penale, sia, soprattutto, nella parte in cui si cerca di ovviare alle censure della Corte europea stabilendo che colui che è stato processato a propria insaputa, ovvero in absentia, abbia diritto ad una regressione del processo alla fase nella quale il vizio si è verificato.
Nella sostanza, si tratta di una norma di civiltà; potrà prestarsi ad interpretazioni difformi o dar luogo a tensioni processuali, ma servirà certamente a rendere il nostro ordinamento più conforme ai principi generali in materia di tutela della dignità dell'uomo e, soprattutto, più aderente al principio generale secondo il quale non si può processare una persona senza che essa sia sufficientemente informata.
La valutazione che diamo del provvedimento, così come emendato dal lavoro svolto in Commissione, è dunque positiva.
PRESIDENTE. Mi è occasione gradita salutare il ministro delegato agli affari intergovernativi canadesi del Governo del Quebec, Pelletier (Applausi).
È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, tra le materie giuridiche che a mio avviso sono più importanti e di interesse per l'operatore, oltre che per lo studioso, vi è certamente la storia del diritto, assunta ovviamente in tutte le sue multiformi articolazioni.
Faccio tale introduzione, affrontando la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, giacché, attraverso il provvedimento in esame, viene evocato un istituto giuridico molto peculiare, particolarmente conosciuto dalla scienza giuridica del nostro paese e quasi sempre disconosciuto dalle scienze giuridiche degli altri paesi. Mi riferisco all'istituto della contumacia.
La contumacia, infatti, è non dico una precipua caratteristica del nostro ordinamento, ma un istituto che trova notevole applicazione all'interno del nostro paese, mentre in altri ordinamenti giuridici evoluti (europei e non solo) esso è scarsamente applicato, o risulta addirittura sconosciuto.
Il fatto è che proprio la storia del nostro ordinamento giuridico, vale a dire la storia del nostro processo penale, ci fa comprendere il motivo di tutto ciò, giacché l'istituto contumaciale è connesso, fuor di dubbio, ad una visione del processo penale né moderna, né democratica. Si tratta, infatti, di un istituto connaturato ad un processo penale d'altri tempi, definito processo inquisitorio. La contumacia, in effetti, caratterizza il processo penale in assenza dell'imputato, e ciò, di per sé, rende chiara ed evidente una contraddizione di fondo rispetto a principi costituzionali che, ormai, fanno parte della cultura non soltanto giuridica del nostro paese.
La contumacia, infatti, può essere assenza consapevole dal processo (ed in questo caso, è giusto che essa sia disciplinata in modo tale da consentire lo svolgimento del processo stesso), ovvero può caratterizzare un processo in cui la parte interessata (vale a dire l'imputato) nulla sa; di guisa che può accadere - ed accade effettivamente - che qualcuno venga condannato senza conoscerne il motivo, senza sapere che è stato condannato, senza sapere che è esistito un processo a suo carico e senza conoscere le ragioni dell'imputazione a suo carico.
Ciò è accaduto ed accade tuttora, e si tratta, fuor di dubbio (di qui, l'evocazione del dato storico), di un residuo di un processo penale che si definisce inquisitorio. Tale processo è caratterizzato proprio dal fatto che si possa non conoscere, nonché che il giudice possa valutare e giudicare senza aver ascoltato le ragioni difensive, se non attraverso le forme - assai attenuate per il diritto alla difesa - delle dichiarazioni di un difensore d'ufficio.
È questo il motivo per cui, anche se viviamo in un paese in cui il Parlamento, con una sistematicità ed una frequenza forse fuori del tempo, a più riprese si è occupato di questioni giudiziarie e nel quale la legislazione penalistica è soggetta, da tanti anni, ad una continua riscrittura, non dobbiamo stupirci se rimangono residui del passato e se, ancora una volta, l'Europa ci richiama per rivedere alcune norme del nostro ordinamento che, per l'appunto, mostrano, nella loro iniquità, tutta la loro vetustà e tutta la loro età.
Lo ha ricordato il relatore: due sentenze importanti della Corte europea per i diritti dell'uomo hanno posto al centro della nostra riflessione l'istituto della contumacia, giacché si sono verificate ipotesi in cui imputati risultavano condannati senza aver saputo nulla del processo a loro carico. La Corte europea ha ammonito il nostro paese, rilevando che non può essere principio processuale quello in forza del quale il contumace non possa essere restituito in termini per l'impugnazione, laddove abbia dimostrato la sua buona fede ed abbia giustificato la non conoscenza della vicenda processuale.
Se tale è stato il primo pronunciamento, come ricordava il relatore, nel secondo la Corte è stata ancora più severa, poiché ha ammonito il nostro paese a rivedere la propria legislazione interna e a consentire l'introduzione di un meccanismo effettivo per garantire il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere un nuovo processo. Ebbene, ciò dispone il provvedimento al nostro esame e, una volta tanto, da parte dell'opposizione, in materia di politica del diritto, non si levano proteste, anche se qualche obiezione si potrebbe sollevare, soprattutto per ciò che riguarda il metodo del lavoro parlamentare. Questo decreto-legge ci è «piovuto» ad horas; ad horas è stato esaminato; ad horas è stato emendato; ad horas è stato discusso e sarà immediatamente approvato. Considerato, tuttavia, che la materia è largamente condivisa, occorre dire che anche questi «strappi» al regolamento, queste accelerazioni un po' sopra le righe rispetto alla disciplina regolamentare dei nostri lavori possono essere consentiti ed accettati.
Quest'intervento - per la verità, la relazione di accompagnamento al provvedimento non manca di porlo in evidenza - si appalesa necessario altresì sotto altro punto di vista: non solo per corrispondere al doveroso invito contenuto nel pronunciamento della Corte europea per i diritti dell'uomo, ma anche perché occorre rendere coerente la nostra legislazione penale in materia di processo contumaciale con il recente provvedimento approvato dal Parlamento che riguarda la decisione quadro sul mandato di arresto e l'inserimento nel nostro ordinamento di una disciplina che ha dato ossequio alla decisione quadro stessa. Menzionavo tale necessità giacché, come noto, la richiesta di estradizione semplificata potrebbe trovare ostacoli, sia per quanto riguarda la richiesta dal lato attivo, sia per quanto riguarda la ricezione dal lato passivo, proprio con riferimento alla nostra insufficiente - insufficiente sotto l'aspetto delle garanzie - disciplina in tema contumaciale. Ciò perché, giustamente, altri paesi europei, rispetto ad una nostra richiesta di mandato di arresto, ossia di estradizione semplificata, ben potrebbero opporre, sulla base delle loro legislazioni interne, l'insufficiente disciplina, sotto l'aspetto della tutela delle garanzie, del nostro processo contumaciale.
Questa è un'altra ragione - e non di poco conto - per la quale il provvedimento al nostro esame è giustificato. Quanto al suo contenuto, occorre dire che la proposta iniziale governativa è stata opportunamente migliorata - a nostro avviso - dal lavoro del relatore, che ha avuto l'accortezza e la sensibilità di rappresentare per tempo una serie di integrazioni e di soppressioni, ossia una serie di interventi emendativi sicuramente migliorativi del testo, che l'opposizione ha avuto modo di esaminare e di discutere con lui, accettandoli, così come accetterà l'intero provvedimento nel momento del voto.
Per tutte queste ragioni, noi voteremo favorevolmente su questo provvedimento che, lo ribadisco, riteniamo giusto ed opportuno.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali
Repliche del relatore e del Governo - A.C. 5650)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ghedini.
NICCOLÒ GHEDINI, Relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
LUIGI VITALI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, anch'io rinuncio alla replica.
(Esame dell'articolo unico - A.C. 5650)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A - A.C. 5650 sezione 1), nel testo recante le modificazioni apportate dalla Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 5650 sezione 2).
Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo recante le modificazioni apportate dalla Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 5650 sezione 3).
Ricordo che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.
Nessuno chiedendo di parlare sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
NICCOLÒ GHEDINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.1 e 1.2.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI VITALI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo li accetta.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.1 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 339
Maggioranza 170
Hanno votato sì 337
Hanno votato no 2).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2 della Commissione.
FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare per un chiarimento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo per chiedere al relatore un chiarimento.
Se ho ben capito, signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ambito della discussione in Commissione si era rappresentata la necessità di valutare lo stato di fatto oggi esistente. In altri termini, è noto che il decreto-legge ha forza di legge e, quindi, trova immediata applicazione. Conseguentemente, dal momento che il decreto-legge interviene opportunamente anche in materia di modalità delle notificazioni, potrebbe accadere che una serie di notificazioni siano avvenute in forza della disciplina preesistente al decreto-legge e confliggente con lo stesso quanto alle modalità. Di ciò si era già discusso ed il relatore aveva dimostrato la sua disponibilità ad emendare il testo del decreto-legge, in modo tale da «salvare» - lo dico tra virgolette - o, comunque, restituire legittimità a quelle modalità di notificazione. Se ho ben capito, l'emendamento in esame, nell'ultima parte, recupera proprio questa esigenza e questa necessità politica. Vorrei, a tal proposito, una conferma dal relatore.
NICCOLÒ GHEDINI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NICCOLÒ GHEDINI, Relatore. Signor Presidente, credo che l'onorevole Bonito si riferisca alle problematiche di cui all'articolo 2 e non all'emendamento 1.2 della Commissione, che invece riguarda sempre l'articolo 175 del codice di procedura penale.
Per quanto attiene alle notifiche, sono state operate alcune modifiche in Commissione. Confermo che si è ritenuto opportuno accorpare le modifiche riguardanti gli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale, in modo che sia specificato che l'imputato possa dichiarare o eleggere domicilio in maniera autonoma e che, sostanzialmente, l'elezione di domicilio ex lege presso il difensore di fiducia sia un criterio residuale. Ciò fa sì che vi sia una «salvezza» per le notifiche che si stanno effettuando in questi giorni.
FRANCESCO BONITO. Sono soddisfatto dei chiarimenti forniti dal relatore. Mi rendo conto che stavo parlando di una cosa diversa; ciò perché le esigenze di tempo non ci consentono di dare agli emendamenti una numerazione adeguata.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.2 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 361
Votanti 360
Astenuti 1
Maggioranza 181
Hanno votato sì 358
Hanno votato no 2).
Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale.
(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 5650)
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto nel complesso del provvedimento.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ranieli. Ne ha facoltà.
MICHELE RANIELI. Signor Presidente, innanzitutto mi onoro di porgere il mio deferente saluto alla Presidenza della Camera e alla sua persona, nonché a tutti i colleghi presenti in questa giornata particolare, perché oggi il Parlamento, attraverso tale provvedimento, si adegua ad un indirizzo più volte manifestato ed espresso dai partner europei.
Attraverso il provvedimento in esame miriamo ad ammodernare e a modificare due istituti giuridici molto vetusti, che risalgono negli anni. In particolare, mi riferisco al giudizio contumaciale e al procedimento per decreto.
Questi due istituti, che pure semplificavano l'attività giuridica del nostro sistema, nel senso che, comunque, assicuravano un colpevole alla giustizia, spesso suscitavano alcune perplessità, perché a volte succedeva che l'interessato, ossia l'imputato, non era in condizioni di conoscere la fattispecie per cui si procedeva e di potersi difendere e tutelare, perché spesso, soprattutto nel caso di procedimento per decreto, ignorava il procedimento e il decreto stessi, se non a decreto emesso.
Mi pare ovvio e giusto che un sistema altamente democratico qual è questo Parlamento, ma anche qual è il sistema dell'Unione europea, alla luce del giusto processo ci abbia indicato la prospettiva e la possibilità di modernizzare queste due fattispecie giudiziarie.
Ritengo che il provvedimento che ci accingiamo ad approvare sostanzialmente mantenga in vigore i due istituti, ma li modifichi consentendo al condannato, su sua richiesta, di essere rimesso nei termini dell'impugnazione o dell'opposizione al decreto penale di condanna, purché naturalmente dimostri che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e, quindi, a difendersi.
Ritengo che questa integrazione, questo ammodernamento e questa possibilità che oggi si dà all'imputato costituiscano un sistema democratico di garanzia, che certamente questo Parlamento, a mio parere, dovrà votare all'unanimità, perché significherebbe tutelare meglio il cittadino italiano ed europeo rispetto al procedimento giudiziario.
Per questi motivi, i deputati del gruppo dell'UDC voteranno a favore del provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.
CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo provvedimento, sia pure conciso nella sua parte dispositiva, copra un vuoto che da moltissimi anni interessa l'amministrazione della giustizia. Il problema dei giudizi contumaciali è vecchissimo e, anche in conseguenza di una certa sufficienza con la quale si perviene alla celebrazione dei giudizi in contumacia, si è spesso tradotto in una forte fonte di ingiustizia.
Questo provvedimento non soltanto viene incontro ad alcune esigenze di carattere politico che sono a fondamento anche della decretazione di urgenza - mi riferisco al problema dei latitanti, ai quali il ministro Castelli si è richiamato nel momento in cui ha posto mano a questo disegno di legge -, ma risponde anche ad una molteplicità di esigenze.
Alcune sono state ricordate, come quella di mettersi in linea con la legislazione europea. Inoltre, nei confronti di persone rispetto alle quali si erano verificate situazioni di caso fortuito e di forza maggiore, il provvedimento in esame introduce meccanismi di assoluta certezza che nel codice vigente non esistono.
Per quanto riguarda il tema centrale del procedimento in contumacia, ovviamente in linea con il rinnovato articolo 111 della Costituzione, si assiste ad un'integrazione del nostro ordinamento di grandissimo valore. Vorrei rammentare che non si tratta soltanto di aver aperto la strada ad un contraddittorio pieno all'interno del sistema giudiziario penale nei confronti di chi non si sia sottratto volontariamente alla giurisdizione, ma anche di aver determinato condizioni in virtù delle quali la persona attinta da un giudizio contumaciale è posta nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovata laddove fin dall'origine avesse partecipato al procedimento.
Dunque, con il provvedimento in esame il nostro ordinamento si adegua ad un principio di civiltà giuridica e si dà esecuzione alle norme costituzionali e di carattere europeo alle quali in precedenza ho fatto riferimento.
Annuncio quindi il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sul decreto-legge in esame con il quale si consente di compiere un importante passo, atteso da anni, nella democratizzazione del nostro sistema giudiziario penale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, anche i Democratici di sinistra preannunciano che voteranno favorevolmente alla conversione in legge del decreto-legge in esame, come emendato dal lavoro della Commissione in sede referente. Le ragioni del nostro voto sono state già espresse, ancorché sinteticamente, in sede di discussione sulle linee generali, ma giova ribadirle nel momento finale dell'iter presso la Camera dei deputati.
Il decreto-legge è stato adottato dal Governo all'esito di una doppia pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo. Due sentenze hanno infatti richiamato il nostro paese alla modifica di un istituto - quello contumaciale presente nel nostro ordinamento processuale - fonte di iniquità ed ingiustizie quanto alla sua applicazione, attese le nuove sensibilità democratiche rispetto ai diritti di garanzia delle parti processuali. Come è noto - l'ha richiamato anche il relatore - le due pronunce autorevoli stigmatizzavano la circostanza che condannati in processi contumaciali non avessero la possibilità, una volta provata la loro buona fede e giustificata la loro mancanza di conoscenza del momento processuale, di essere restituiti in termini per la proposizione di un gravame avverso la pronuncia di condanna.
Questo era il rilievo opposto dalla Corte. Direi che il Governo, con il decreto-legge al nostro esame, ha evidentemente ed opportunamente fatto qualche cosa di più. Non si è soltanto preoccupato di una restituzione in termini, per una possibilità di gravame, prima negata, ma ha posto il principio che l'autorità giudiziaria - la quale abbia la possibilità, a domanda, di rilevare che nell'ambito del processo si è verificata «quella anomalia» - ha la possibilità di rimettere in termini la parte e di far arretrare il processo al momento in cui il fatto negativo si è verificato (il vizio processuale è maturato).
Credo che ciò sia assolutamente giusto e, come dicevo in sede di discussione sulle linee generali, penso che questo sia un modo di correggere un istituto che appartiene ad una concezione processuale ormai antiquata e alla storia del nostro processo penale. L'istituto contumaciale è assai più consono e coerente con i principi del processo inquisitorio e trova difficile collocazione, viceversa, in una cultura del processo penale che cerca sempre di più di ispirarsi ai canoni del processo accusatorio e comunque ai canoni di un processo sempre più democratico e degno di un paese civile, che ha a cuore la tutela dei diritti delle persone e che quindi ha a cuore una forma di tutela sempre più moderna e più progredita.
PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
(Coordinamento formale - A.C. 5650)
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
(Votazione finale ed approvazione - A.C. 5650)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 5650, di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna) (5650):
(Presenti 384
Votanti 378
Astenuti 6
Maggioranza 190
Hanno votato sì 378).
Sospendo la seduta, in attesa delle determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo.
(A.C. 5650 - Sezione 1)
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state già proposte dal difensore.»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.»;
d) al comma 3 il periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.» è soppresso.
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori.».
2. All'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori.».
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
(A.C. 5650 - Sezione 2)
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1,
comma 1, lettera b), il capoverso 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire».
All'articolo 2:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale»;
al comma 1, capoverso 8-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis»;
il comma 2 è soppresso.
(A.C. 5650 - Sezione 3)
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
(Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale).
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.
1. 1. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, la seguente:
d-bis) Al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: , rimettendo gli atti al giudice che procedeva al tempo in cui si è verificata una delle ipotesi di cui ai commi precedenti.
1. 2. La Commissione.
(Approvato)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3336
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI)
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(V. Stampato Camera n. 5650) (1) approvato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2005 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 marzo 2005
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna
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DISEGNO DI LEGGE
1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n.17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N.17
All’articolo 1, comma 1:
alla lettera b), il capoverso 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire. A tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica»;
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: “, rimettendo gli atti al giudice che procedeva al tempo in cui si è verificata una delle ipotesi di cui ai commi precedenti“».
All’articolo 2:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica all’articolo 157 del codice di procedura penale»;
al comma 1, capoverso 8-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che l’imputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall’articolo 148, comma 2-bis»;
il comma 2 è soppresso.
Testo del decreto-legge ——– |
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ——– |
Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna |
Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; |
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Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell’esistenza di un procedimento a loro carico, così come espressamente richiesto allo Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata sul ricorso n.56581/00, della Corte europea dei diritti dell’uomo; |
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Considerata, altresì, la necessità e l’urgenza di armonizzare l’ordinamento giuridico interno al nuovo sistema di consegna tra gli Stati dell’Unione europea, che consente alle autorità giudiziarie di Stati membri di rifiutare l’esecuzione del mandato di cattura europeo emesso in base ad una sentenza di condanna in contumacia ove non sia garantita, sempre che ne ricorrano i presupposti, la possibilità di un nuovo processo; |
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Considerata la necessità di adeguare il nuovo regime dell’impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi e, conseguentemente, di introdurre nuove disposizioni in materia di notificazione all’imputato non detenuto e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che abbiano nominato un difensore di fiducia; |
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005; |
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; |
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emana |
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il seguente decreto-legge: |
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Articolo 1. |
Articolo 1. |
(Modifiche all’articolo 175 del codice di procedura penale) |
(Modifiche all’articolo 175 del codice di procedura penale) |
1. All’articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
1.Identico: |
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.»; |
a) identica; |
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
b) identico: |
«2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l’impugnazione o l’opposizione non siano state già proposte dal difensore.»; |
«2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire. A tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica»; |
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
c) identica; |
«2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.»; |
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d) al comma 3 il periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza dell’atto.» è soppresso. |
d) identica; |
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d-bis) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «, rimettendo gli atti al giudice che procedeva al tempo in cui si è verificata una delle ipotesi di cui ai commi precedenti». |
Articolo 2. |
Articolo 2. |
(Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale) |
(Modifica all’articolo 157 del codice di procedura penale) |
1. All’articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente: |
1.Identico: |
«8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna ai difensori.». |
«8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna ai difensori, salvo che l’imputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall’articolo 148, comma 2-bis». |
2. All’articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: |
Soppresso |
«4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori.». |
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Articolo 3. |
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(Entrata in vigore) |
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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–Dato a Roma, 21 febbraio 2005. |
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CIAMPI |
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Berlusconi – Castelli |
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Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 15 MARZO 2005
454ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Vietti e Vitali.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(3336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il senatore CIRAMI(UDC).
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo è volto ad adeguare alcune disposizioni del codice di procedura penale italiano in materia di contumacia a quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo la quale, con recenti sentenze, e in particolare con quella del 10 novembre 2004 pronunciata sul ricorso n. 56581/00, ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.
In conformità a dette pronunce, il provvedimento d'urgenza provvede a modificare la vigente disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione della sentenza contumaciale od opposizione al decreto di condanna nel senso di assicurare il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere una nuova pronuncia sulla fondatezza dell'accusa quando queste non siano state informate in maniera effettiva delle procedure a loro carico e non abbiano rinunciato inequivocabilmente al loro diritto a comparire.
L'articolo 1 del decreto-legge provvede, in particolare, ad apportare le necessarie modificazioni all'articolo 175 del codice di procedura penale in materia di restituzione in termini. Anche a seguito degli interventi correttivi operati nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati, le novità più rilevanti consistono nel fatto che non è più previsto che sia l'imputato a dover provare di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento e che tale mancata conoscenza possa essere desunta aliunde e non soltanto dagli atti processuali, come inizialmente previsto nel testo del decreto-legge. Uno specifico emendamento del relatore, approvato dalla camera, prevede poi che la restituzione in termini sia consentita anche nel caso in cui vi sia stata l'impugnazione o l'opposizione proposte autonomamente dal difensore, disposizione questa che è stata introdotta anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 571 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 479 del 1999.
Proseguendo nell'illustrazione, il relatore Cirami, pur rilevando che la Corte europea sembra ritener necessaria che sia disposta la rinnovazione del processo fin dall'inizio per dare una risposta adeguata al bisogno di tutela in esame, evidenzia come tale richiesta finisca per porsi in evidente contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e come pertanto, in tale prospettiva, si giustifichi la diversa scelta effettuata con il decreto-legge in conversione.
L'articolo 2 del decreto-legge reca ulteriori modifiche all'articolo 157 del codice di procedura penale in materia di notificazioni. In particolare, si prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale, mediante consegna ai difensori, salvo che l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione.
Il senatore CENTARO(FI), nel rilevare le esigenze sottostanti al decreto-legge in conversione su cui ha già richiamato l'attenzione il relatore Cirami, si sofferma in particolare sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del provvedimento, sottolineando come le stesse suscitino, a suo avviso, alcune perplessità. La formulazione del nuovo comma 8-bis dell'articolo 157 del codice di procedura penale prevederebbe infatti - come già accennato - che le notificazioni all'imputato successive alla prima, in caso di nomina di difensore di fiducia, siano eseguite mediante consegna allo stesso, salvo che l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione. Al riguardo non si riesce a comprendere né quale sia il momento temporale in cui il difensore dovrebbe aver avuto conoscenza della elezione o dichiarazione di domicilio, né quale significato processuale debba attribuirsi all'avverbio "tempestivamente", mentre invece è, a suo avviso, facilmente immaginabile che il meccanismo delineato potrebbe prestarsi ad usi strumentali volti a dilatare i tempi processuali.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) si sofferma innanzitutto sull'articolo 1 del provvedimento in conversione sottolineando come siano assolutamente condivisibili le finalità che lo stesso persegue e come, però, non appaiano convincenti le soluzioni tecniche utilizzate. In particolare si è scelta la strada di modificare l'articolo 175, comma 2, del codice di procedura penale eliminando un meccanismo probatorio certamente "diabolico" - quale quello che imponeva all'imputato di provare di non aver avuto conoscenza senza colpa del provvedimento - sostituendolo con un altro che, però, si rivelerà altrettanto "diabolico", con inevitabili ricadute problematiche sul piano applicativo.
Passando all'articolo 2 del decreto-legge, il senatore Zancan ritiene senz'altro condivisibili le preoccupazioni espresse dal senatore Centaro sul rischio di un uso strumentale del meccanismo delineato nell'articolo in questione come modificato dalla Camera dei deputati, sottolineando in particolare le implicazioni che ne potrebbero derivare in tema di nomina del difensore di fiducia.
Il senatore BOBBIO (AN) è anch'egli dell'avviso che le condivisibili finalità sottese al provvedimento d'urgenza in esame si siano tradotte in una formulazione che non tiene conto in modo adeguato delle concrete dinamiche processuali e di come, nell'ambito di queste, sia assai frequente il ricorso a tattiche dilatorie e strumentali. Così, ad esempio, nella nuova formulazione proposta per il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale, appare incompleto il riferimento alla sola nozione di procedimento, mentre suscita incertezze sul piano applicativo la definizione delle modalità con cui l'autorità giudiziaria dovrà effettuare la verifica ivi prevista. In merito invece all'articolo 2 del decreto-legge condivide le preoccupazioni e le perplessità già emerse in corso di dibattito e, al riguardo, ritiene che sarebbe forse preferibile ripristinare l'originario testo dell'articolo medesimo.
Il senatore MARITATI(DS-U), nel condividere le perplessità e le incertezze fin qui manifestate nel corso della discussione, rileva ulteriormente come non gli appaia convincente la scelta effettuata dalla Camera dei deputati di sopprimere, nella nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale, dopo le parole "se risulta" le altre "dagli atti". A suo avviso, il riferimento agli atti è indispensabile in quanto, in mancanza, l'ambito in cui dovrebbe espletarsi l'attività di verifica dell'autorità giudiziaria rimarrebbe del tutto vago e indefinito, con le inevitabili ricadute negative che ciò comporterebbe sul piano applicativo.
Dopo brevi interventi del presidente Antonino CARUSO, del sottosegretario VITALI e del relatore CIRAMI(UDC), la Commissione conviene di fissare per domani, mercoledì 16 marzo 2005, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005
455ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Jole Santelli e Vietti.
La seduta inizia alle ore 14,25.
IN SEDE REFERENTE
(3336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 marzo 2005.
Il presidente Antonino CARUSO (AN) avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati che si intenderanno riferiti agli articoli del decreto-legge.
Il senatore BOBBIO (AN) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 1, sottolineando come gli emendamenti 1.2, 1.5 e 1.6 siano finalizzati a rendere più precisa e puntuale la nuova formulazione proposta per il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale al fine di evitare inopportune incertezze sul piano applicativo.
Passando all'emendamento 1.8, il senatore Bobbio evidenzia come tale proposta sia volta a ripristinare la soluzione originariamente contenuta nel codice di procedura penale con specifico riferimento al problema dei rapporti intercorrenti fra l'istituto della restituzione del termine del condannato nei cui confronti è stata pronunciata sentenza contumaciale e la disciplina dell'impugnazione della sentenza contumaciale. Si tratta, in sostanza, di ripristinare la situazione preesistente alle modifiche apportate all'articolo 571 del codice di procedura penale dalla legge n. 479 del 1999, in quanto sul punto l'assetto originario del codice sembra meglio corrispondere ad esigenze di economia processuale ed evita il rischio - connesso invece con la soluzione adottata dalla Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto in titolo - di una inopportuna e inutile moltiplicazione dei giudizi di impugnazione. Più in particolare si tratta di tornare a prevedere, nell'articolo 571 del codice di procedura penale, che contro la sentenza contumaciale il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato. In tal modo la necessità del conferimento di uno specifico mandato da parte dell'imputato dimostrerà di per sé che lo stesso ha avuto conoscenza della sentenza di condanna e del relativo procedimento e giustificherà pertanto, nell'articolo 175 del codice di procedura penale, l'esclusione in questa ipotesi della possibilità di disporre la restituzione in termini, il cui presupposto è appunto la mancata conoscenza del provvedimento.
Passando all'emendamento 1.10, il senatore Bobbio osserva come si tratta di sopprimere una previsione asistematica in un contesto in cui l'interessato viene rimesso in termini per proporre impugnazione, ragion per cui non si comprende per quale motivo gli atti dovrebbero essere rimessi ad un giudice diverso e non rimanere invece al giudice dell'impugnazione che dovrà decidere nel merito una volta che l'impugnazione sarà presentata né sembrando al riguardo che una simile soluzione possa risultare giustificata alla luce del disposto dell'articolo 582 del codice di procedura penale.
Il relatore CIRAMI (UDC) illustra l'emendamento 1.3 evidenziando come la propostaprospetti una soluzione che sembra più vicina sia alle indicazioni desumibili dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo - nelle quali si sottolinea l'esigenza di attribuire all'imputato che non abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento un diritto " incondizionato" alla restituzione nel termine per proporre impugnazione - sia alle indicazioni ricavabili dall'articolo 5 della decisione-quadro relativa al mandato d'arresto europeo, dove è chiaramente previsto che un nuovo giudizio sul merito dell'accusa deve essere assicurato tutte le volte che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico.
Passando poi agli emendamenti 1.7 e 1.9, di contenuto identico rispettivamente agli emendamento 1.8 e 1.10 già illustrati dal senatore Bobbio, il relatore Cirami si rifà alle considerazioni espresse da quest'ultimo nel suo precedente intervento.
Dopo un ulteriore breve intervento del senatore BOBBIO (AN) - che sottolinea come gli emendamenti fin qui illustrati si muovano nella prospettiva di assicurare sia una maggiore rispondenza del dettato normativo alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia una maggiore linearità dei meccanismi procedurali al fine di attenuare quanto più possibile il rischio di tattiche strumentalmente dilatorie all'interno del processo - prende la parola il senatore ZICCONE (FI) che, nel premettere di condividere in linea di massima le innovazioni che si muovono nella direzione testè indicata dal senatore Bobbio, ritiene però di far presente fin da ora la sua contrarietà all'introduzione di modifiche al decreto-legge in titolo qualora le stesse, per la conseguente necessità di un ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, dovessero metterne a rischio la definitiva conversione.
Il presidente Antonino CARUSO, in relazione alle considerazioni testè svolte dal senatore Ziccone, sottolinea che la necessità di assicurare in ogni caso la conversione del decreto-legge è da tutti condivisa e che, qualora la Commissione dovesse orientarsi nel senso di apportare modifiche allo stesso, sarà sua cura far tempestivamente presente l'esigenza di un'immediata calendarizzazione in Aula del provvedimento d'urgenza al fine di consentirne la trasmissione all'altro ramo del Parlamento in tempo utile per l'approvazione definitiva. D'altro canto proprio in questa prospettiva l'esame si sta svolgendo in Commissione con tempi assolutamente concentrati e ristretti.
Dopo aver quindi dato conto dei pareri espressi dalla 1a e dalla 14a Commissione permanente, il Presidente rinvia infine il seguito dell'esame.
La seduta termina alle ore 16,10.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.3336
Art. 1.
1.2
Bobbio
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a sua richiesta» inserire le seguenti: «motivata con riferimento a circostanze risultanti dagli atti o estranee ad essi».
1.3
Il Relatore
Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire» con le altre: «salvo che risulti che lo stesso ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento».
1.5
Bobbio
Al comma 1, lettera b), aggiungere alle parole: «del procedimento» le parole: «del processo o del provvedimento».
1.6
Bobbio
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «rinunciato a comparire» inserire le seguenti: «o a proporre impugnazione od opposizione».
1.7
Il Relatore
Al comma 1, alla lettera b), al capoverso 2 ivi richiamato, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, E sempre che l’impugnazione non sia stata già proposta dal difensore ai sensi del comma 3 dell’articolo 571» e conseguentemente, dopo I’articolo 2 inserire il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. All’articolo 571 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste"».
1.8
Bobbio
Al comma 1, alla lettera b), al capoverso 2, ivi richiamato al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, sempre che l’impugnazione non sia stata già proposta dal difensore ai sensi del comma 3 dell’articolo 571» e conseguentemente, dopo l’articolo 2 inserire il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. All’articolo 571 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "tuttavia contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato rilasciato con la nomina o anche successivamente nella forma per questo prevista"».
1.9
Il Relatore
Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).
1.10
Bobbio
Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).
GIUSTIZIA (2a)
LUNEDÌ 21 MARZO 2005
458ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REFERENTE
(3336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 16 marzo 2005.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che si continuerà nell'esame degli emendamenti presentati.
Avverte altresì, riferendosi agli emendamenti non ancora illustrati, che non essendovi richieste di intervento, si intenderà che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrarli.
Il relatore CIRAMI(UDC), dopo aver modificato l'emendamento 1.3 riformulandolo nell'emendamento 1.3 (testo 2), invita al ritiro degli emendamenti 1.1 e 1.2, ritenendoli sostanzialmente pleonastici alla luce del predetto emendamento 1.3 (testo 2) ed esprimendo in caso diverso parere contrario su di essi; formula poi un parere contrario sull'emendamento 1.4. Esprime infine parere favorevole sui restanti emendamenti all'articolo 1.
Il sottosegretario Jole SANTELLI formula un parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 (testo 2), osservando che l'espressione "se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire", contenuta nella nuova formulazione proposta per il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale dal decreto-legge in conversione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, risponde all'esigenza di conformarsi pienamente alle indicazioni contenute nelle due note sentenze della Corte di Strasburgo che hanno dato luogo all'emanazione del decreto-legge medesimo.
Formula poi un parere favorevole sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11 e un parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 1.
Il senatore BUCCIERO (AN) aggiunge la sua firma e ritira gli emendamenti 1.2 e 1.6.
Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.3 (testo 2), 1.4 e 1.5 non sono approvati.
Sono quindi approvati, con distinte votazioni, l'emendamento 1.7 - di contenuto identico all'emendamento 1.8 - nonché l'emendamento 1.9 di contenuto identico agli emendamenti 1.10 e 1.11.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.
Gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono fatti proprio dal relatore e dati per illustrati.
Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime parere contrario sull'emendamento 2.1, mentre sull'emendamento 2.3 il parere è favorevole. Sull'emendamento 2.2, invece, si rimette alla Commissione.
Sulla portata da attribuire alla modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto-legge si svolge quindi un breve dibattito nel quale intervengono il relatore CIRAMI (UDC) - che sottolinea le incertezze e le difficoltà interpretative cui potrebbe dar luogo la formulazione del nuovo comma 8-bis dell'articolo 157 del codice di procedura penale - il senatore ZICCONE (FI) - che, mentre condivide la proposta contenuta nell'emendamento 2.3 con la quale si reintroduce l'intervento contenuto nel testo originario del decreto-legge con riferimento all'articolo 161 del codice di procedura penale, manifesta perplessità sull'emendamento 2.2 ritenendo, quanto meno allo stato, preferibile la formulazione proposta dall'altro ramo del Parlamento per il nuovo comma 8-bis del citato articolo 157 - e il presidente Antonino CARUSO, il quale prospetta una possibile riformulazione dell'articolo 2 volta a chiarirne il significato che, ad avviso del Presidente, non può che essere quello di prevedere come regola generale la notificazione al difensore di fiducia per le notificazioni successive alla prima nei confronti dell'imputato non detenuto e di stabilire poi la non applicabilità di tale disposizione qualora il medesimo imputato abbia eletto o dichiarato domicilio ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.
Posto ai voti è invece approvato l'emendamento 2.3.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
La seduta termina alle ore 16,10.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3336
Art. 1.
1.1
Zancan
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2 con il seguente:
«2. Se è stata pronunziata sentenza contumaciale o decreto di condanna l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione salvo che risulti positivamente che abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento o del relativo procedimento».
1.3 (testo 2)
Il Relatore
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire» con le altre: «salvo che risulti che lo stesso ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento o ha volontariamente rinunciato a comparire».
1.4
Maritati
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «se risulta», aggiungere le seguenti: «dagli atti».
1.11
Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).
Art. 2.
2.1
Zancan
Sopprimere l’articolo.
2.2
Centaro
Al comma 1, capoverso 8-bis, sopprimere le parole da: «salvo che l’imputato...» fino a: «148, comma 2-bis».
2.3
Centaro
Nella rubrica sostituire le parole: «Modifica all’articolo 157» con le altre: «Modifiche agli articoli 157 e 161» e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 15 MARZO 2005
495ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.
La seduta inizia alle ore 15.
(3336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il relatore FALCIER (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge che adegua l'ordinamento interno, come richiesto, fra l'altro, da due sentenze che hanno censurato in sede internazionale lo Stato italiano: tali censure sono fondate sulla mancata previsione di un nuovo processo, quando il condannato in contumacia dimostri che non era a conoscenza del procedimento, in contrasto con l'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo. Sottolinea, in proposito, la necessità di armonizzare la normativa italiana con il nuovo sistema di consegna tra gli Stati dell'Unione europea, in base al quale l'esecuzione del mandato di cattura europeo emesso a seguito di una sentenza di condanna in contumacia, può essere rifiutata se non è garantita la possibilità di un nuovo processo.
Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
Accerta la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 15 MARZO 2005
26ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 2ª Commissione:
(3336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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775a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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GIOVEDÌ 7 APRILE 2005 (Antimeridiana) |
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Presidenza del vice presidente SALVI |
(omissis)
Discussione del disegno di legge:
(3336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)(ore 09,41)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3336, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatore, senatore Cirami, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
CIRAMI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto è volto ad adeguare alcune disposizioni del codice di procedura penale italiano in materia di contumacia a quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo la quale, con recenti sentenze, e in particolare con quella del 10 novembre 2004 pronunciata sul ricorso n. 56581/00, ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
In conformità a dette pronunce, il provvedimento d'urgenza provvede a modificare la vigente disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione della sentenza contumaciale od opposizione al decreto di condanna, nel senso di assicurare in modo più efficace, in tale ipotesi, il diritto delle persone condannate ad ottenere una nuova pronuncia sulla fondatezza dell'accusa, quando queste non siano state informate in maniera effettiva delle procedure a loro carico e non abbiano rinunciato inequivocabilmente al loro diritto a comparire.
L'articolo 1 del decreto-legge provvede, in proposito, ad apportare le necessarie modificazioni all'articolo 175 del codice di procedura penale. Anche a seguito degli interventi correttivi operati nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati, le novità più rilevanti consistono nel fatto che non è più previsto che sia l'imputato a dover provare di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento e che tale mancata conoscenza può essere desunta aliunde e non soltanto dagli atti processuali, come inizialmente previsto nel testo del decreto-legge.
Il testo trasmesso dalla Camera dei deputati - diversamente da quello vigente e dall'originaria proposta governativa - inoltre non contiene più la previsione con la quale viene esclusa la possibilità della restituzione nel termine nel caso in cui l'impugnazione o l'opposizione siano già state proposte dal difensore.
Al riguardo, nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato, col parere favorevole del Governo, un emendamento di segno diverso volto a ripristinare sul punto la soluzione originariamente contenuta nel codice di procedura penale con riferimento al problema dei rapporti intercorrenti fra l'istituto della restituzione nel termine del condannato nei cui confronti è stata pronunciata sentenza contumaciale e la disciplina dell'impugnazione della sentenza contumaciale medesima.
Si tratta, in sostanza, di ritornare alla situazione preesistente alle modifiche apportate all'articolo 571 del codice di procedura penale dalla legge n. 479 del 1999, in quanto il precedente assetto del codice sembra meglio corrispondere ad esigenze di economia processuale ed evita il rischio - connesso invece con la soluzione adottata dalla Camera dei deputati - di un'inopportuna moltiplicazione dei giudizi di impugnazione.
Più in particolare, si tratta di tornare a prevedere, nell'articolo 571 del codice di procedura penale, che il difensore può proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale solo se munito di specifico mandato. In tal modo, la necessità del conferimento di uno specifico mandato da parte dell'imputato dimostrerà di per sé che lo stesso ha avuto conoscenza della sentenza di condanna e del relativo procedimento e giustificherà pertanto, nell'articolo 175 del medesimo codice di procedura, l'esclusione in questa ipotesi della possibilità di disporre la restituzione nel termine, il cui presupposto è costituito appunto dalla mancata conoscenza del procedimento.
La Commissione, sempre con il parere favorevole del Governo, ha poi approvato un ulteriore emendamento soppressivo della lettera d-bis) introdotta dalla Camera dei deputati nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge e volta a modificare il comma 4 dell'articolo 175 del codice di procedura penale.
Si tratta, infatti, di una modifica contraddittoria rispetto all'ambito normativo in cui si inserisce, in quanto, nel contesto dell'ultima parte del comma 4 del citato articolo 175, il giudice dell'impugnazione decide su una richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione e, in tal caso, è illogico prevedere la rimessione delle carte al primo giudice essendo invece naturale che il giudice dell'impugnazione trattenga presso di sé gli atti e decida sull'impugnazione una volta che questa sarà presentata.
L'illogicità della modifica apportata dalla Camera emerge anche dalla lettura del successivo articolo 176 del codice di procedura penale, che continuerebbe a prevedere che il giudice che ha disposto la restituzione nel termine - cioè proprio il giudice che secondo la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento dovrebbe essersi spogliato degli atti - deve provvedere, in quanto possibile, alla rinnovazione degli atti cui la parte aveva diritto di assistere.
Più in generale, la disposizione contenuta nella predetta lettera d-bis), configurando un'ipotesi di rimessione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificato il fatto che costituisce il presupposto della restituzione nel termine, si presterebbe ad essere interpretata anche nel senso che la restituzione nel termine, concessa dopo la pronuncia di una sentenza di condanna, determini una regressione del procedimento "al tempo in cui si è verificata una delle ipotesi di mancata vocatio" (come testualmente detto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati).
Una simile soluzione interpretativa - oltre ai profili di asistematicità su cui si è richiamata l'attenzione - avrebbe effetti vistosamente negativi in termini di economia processuale. Infatti, essa comporterebbe che nei confronti del condannato in contumacia dovrebbe aver luogo nuovamente quantomeno il giudizio di primo grado e, eventualmente, anche l'udienza preliminare se la contumacia si fosse verificata in quest'ultima fase, mentre il sistema vigente assicura al condannato contumace - come è noto - solo il diritto ad ottenere un nuovo giudizio in sede di impugnazione, ma non l'integrale ripetizione del processo.
Né tale soluzione appare in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella quale non si è mai affermata la necessità della ripetizione integrale del processo nei confronti dalla persona condannata in absentia, ma più semplicemente che questa persona deve poter ottenere "che un ufficio giudiziario deliberi nuovamente, dopo averla ascoltata nel rispetto delle esigenze previste nell'articolo 6 della Convenzione sulla fondatezza dell'accusa in fatto e in diritto" (vedasi la sentenza del 10 novembre 2004 citata in precedenza).
L’articolo 2 del decreto-legge interviene, invece, sull'articolo 157 del codice di procedura penale in materia di notificazioni. In particolare - nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento - il nuovo comma 8-bis del citato articolo 157 prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale, mediante consegna ai difensori, salvo che l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione.
Al riguardo, si è svolto in Commissione un articolato dibattito e da più parti si sono manifestate perplessità ed incertezze sulla portata applicativa della previsione approvata dall'altro ramo del Parlamento, ritenendosi sul punto preferibile l'iniziale formulazione del decreto-legge.
Conclusivamente la Commissione ha preferito limitarsi ad approvare, anche in questo caso con il parere favorevole del Governo, un emendamento che reintroduce la modifica all'articolo 161 del codice di procedura penale contenuta nel testo del decreto-legge originariamente presentato e ha rinviato all'esame in Assemblea l'approfondimento degli aspetti problematici sottesi alla formulazione del predetto nuovo comma 8-bis dell'articolo 157 del codice di procedura penale.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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777a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDÌ 12 APRILE 2005 (Antimeridiana) |
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Presidenza del vice presidente MORO
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(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(3336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)(ore 10,04)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3336, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 7 aprile il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Maritati. Ne ha facoltà.
MARITATI (DS-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, come è noto, il presente disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17 del 2005 deriva dalla necessità di adeguare la nostra normativa sul procedimento penale contumaciale e, in particolare, sulla appellabilità della sentenza emessa nei confronti dell’imputato dichiarato contumace, per effetto di alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo ed in particolare di quella emessa il 10 novembre 2004, in riferimento al ricorso n. 56581 del 2000.
La sentenza in oggetto ha sancito la inidoneità dell’articolo 175 del nostro codice di procedura penale a garantire all’imputato condannato in contumacia il diritto ad un equo processo, nei termini in cui ciò è previsto in particolare dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a partecipare all’udienza e quindi ad avere un nuovo giudizio in contraddittorio, per l’insufficienza delle possibilità offerte dal citato articolo 175 a garantire la riapertura dei termini per l’impugnazione.
La Corte dopo aver affermato che la procedura non è di per sé incompatibile con la Convenzione dei diritti dell’uomo, ha sancito che dalla normativa vigente deve risultare però, in modo non equivoco, la rinunzia a comparire dell’interessato.
La circostanza che l’indagato, poi condannato, fosse introvabile al momento del processo, in mancanza di altri elementi obiettivi, non è sufficiente a far ritenere che egli fosse a conoscenza del processo.
Conseguentemente, l’ordinamento interno deve offrire un effettivo e concreto rimedio per ottenere un nuovo esame processuale con la sua presenza al processo. Secondo la Corte, l’attuale formulazione dell’articolo 175 del codice di procedura penale, non riconoscendo un diritto incondizionato ad ottenere la riapertura dei termini al fine della formulazione dell’appello, determinerebbe la violazione del bene protetto dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Corte, in sostanza, afferma questa volta, con assoluta perentorietà, che un condannato non si può ritenere abbia rinunziato in modo non equivoco a comparire, solo perché ritenuto e dichiarato latitante, per cui deve anche in tali casi poter ottenere che un ufficio giudiziario deliberi nuovamente in merito alla fondatezza delle accuse formulate a suo carico.
L'aspetto più critico della decisione della Corte, a mio giudizio, non sta certamente nell'aver ribadito la necessità che i princìpi ed il valore contenuti nell'articolo 6 della Convenzione debbano trovare concreto riconoscimento ed attuazione anche nella nostra legislazione processuale penale. Il problema consiste nell'aver introdotto un sistema di sostanziale automatismo tra lo stato dichiarato di contumacia del condannato ed il suo conseguente diritto a ricevere un nuovo processo, con la restituzione in termini per la formulazione dell'appello.
Il diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione è previsto e regolato dal vigente articolo 175, che tuttavia lo subordina alla prova che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, e quindi del processo a suo carico, e che il fatto non sia addebitabile a sua colpa.
Anche per effetto degli interventi correttivi apportati al decreto dalla Camera dei deputati in sede di prima lettura, l'aspetto più rilevante consiste nella nuova previsione per cui non è più previsto che sia l'imputato a dover provare che non ebbe effettiva conoscenza del provvedimento, ed inoltre che tale mancata conoscenza può essere desunta anche al di fuori degli atti del processo. Inoltre, il testo trasmessoci dalla Camera non prevede più l'impossibilità di una restituzione in termini nelle ipotesi in cui l'impugnazione o l'opposizione siano state proposte dal difensore anche di fiducia.
Per quanto attiene alla prima modifica, ritengo in verità assai difficilmente praticabile l'ipotesi che, a dovere, dimostrare la mancanza di una effettiva conoscenza possa competere al tribunale, prescindendo da quanto risulti dagli atti del processo. Non è dato comprendere in che modo il tribunale potrà fornire la prova che l'imputato condannato in contumacia ebbe o meno effettiva conoscenza del provvedimento e del successivo processo, se tale prova dovrà essere acquisita aliunde dagli atti del processo.
Sarebbe più corretto ed efficace, ai fini di un concreto ed effettivo rispetto del diritto ad ottenere un nuovo processo in contraddittorio, attribuire al tribunale l'onere di verifìcare l'effettività della conoscenza, almeno sulla base di precise istanze ed indicazioni della parte interessata.
E' giusto non gravare la parte di una ricerca delle prove, che talvolta può essere dispendiosa e assai difficile, della sua mancata effettiva conoscenza del processo a suo carico, ma non è pensabile che possa tale onere essere semplicemente scaricato sul tribunale senza che la parte interessata indichi ragioni e circostanze per cui, sebbene l'evidenza formale degli atti, non ebbe reale ed effettiva conoscenza. In caso contrario, equivale più semplicemente riconoscere un effettivo automatismo tra la sentenza contumaciale, la successiva richiesta di restituzione in termini e la celebrazione di un'ulteriore fase del processo.
Se, pertanto, non si vuole ripristinare l'originario testo con l'espressione "se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza", sarebbe altresì utile premettere all'ultima frase del testo in esame, come modificato dalla Camera: " A tale fine, a richiesta e su indicazione dell'interessato, l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica".
In questo caso verrebbe meno un'astratta genericità della ricerca, in ordine all'effettiva conoscenza, da parte di un'autorità giudiziaria per la individuazione ed acquisizione delle prove relative alla mancata effettiva conoscenza del procedimento contumaciale.
Preferibile appare la formulazione del testo originale del decreto-legge, rispetto alle modifiche apportate dalla Camera, relativamente all'articolo 2, in particolare alla formulazione del nuovo comma 8-bis dell'articolo 157 del codice di procedura penale. Del tutto appagate risulterebbero in tal modo le giuste esigenze di rispettare nel merito i diritti della difesa anche sotto l'aspetto della effettiva conoscenza del procedimento e dei singoli atti, mercé la notifica effettuata presso il difensore di fiducia.
Parimenti condivisibile appare il limite a tale forma di notificazione, della tempestiva dichiarazione del difensore di non accettare la notificazione, sempre che tale rifiuto sia motivato da un sopraggiunto dissidio con l'assistito e dalla conseguente rinunzia al mandato. In assenza di una simile precisazione si avallerebbe, con il concorso del difensore compiacente, la tendenza a frapporre ostacoli, senza giustificazione alcuna, al regolare fluire del processo, in contrasto peraltro al principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Condivisibile ritengo sia, infine, la modifica apportata da ultimo in Commissione al Senato, rispetto alla modifica della Camera, a proposito della impossibilità di richiedere la restituzione in termini, ai fini della formulazione dell'appello, le volte in cui l'atto di impugnazione sia stato formulato dal difensore munito di mandato speciale. In tal caso non si può certo dubitare della effettiva conoscenza del processo da parte dell'interessato, atteso che si è in presenza di un mandato speciale e, nel contempo, si evita una inutile quanto dannosa moltiplicazione degli atti di impugnativa, pure in presenza di una difesa di fiducia. (Applausi del senatore Fassone).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzione. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge che oggi il Senato è chiamato a convertire prende le mosse, come sappiamo tutti, da due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, pronunciate rispettivamente il 18 maggio e il 10 novembre dello scorso anno. L'istituto che viene analizzato è quello della contumacia, relativamente alla possibilità che vengano emesse delle sentenze in seguito a processi dei quali l'imputato non era effettivamente a conoscenza.
La contumacia, che possiamo considerare come un retaggio del vecchio processo inquisitorio, può essere consapevole, risponde cioè a una precisa strategia difensiva o a una scelta convinta che induce l'imputato a decidere di non partecipare al processo, oppure può essere la conseguenza di una mancata corretta informazione. In quest'ultimo caso, che non si verifica raramente nel nostro sistema processuale, può accadere che qualcuno venga processato e condannato, senza aver avuto preventivamente conoscenza di un'imputazione a suo carico e della conseguente celebrazione del processo.
Nel nostro ordinamento tale ipotesi viene già presa in considerazione, ma l'articolo 175 del codice di rito penale, nel disciplinare la restituzione in termine, prevede l'obbligo molto stringente, a carico dell'imputato, di provare in maniera rigorosa di non aver avuto conoscenza effettiva del provvedimento.
Si prevede, cioè, una sorta di inversione dell'onere della prova, molto spesso non facilmente assolvibile, rispetto a quanto avviene normalmente. Tali considerazioni poi, rapportate alla precisa scelta costituzionale operata con l'articolo 111, fanno facilmente comprendere come quel giusto processo di parti non potrà mai essere garantito nell'assenza incolpevole dell'attore principale: l'imputato.
Le due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo richiamano proprio questa anomalia, relativamente ad ipotesi nelle quali alcuni imputati risultavano essere stati condannati senza aver saputo niente circa la celebrazione di un processo a loro carico.
Nella prima decisione richiamata, la Corte europea contesta al nostro ordinamento l'anomalia della mancata previsione di "una effettiva restituzione in termini per l'impugnazione", nei casi di non colpevole ignoranza da parte dell’imputato della vicenda processuale consumata ai suoi danni; nella seconda, invece, ammonisce il nostro Paese a rivedere la propria legislazione "eliminando ogni ostacolo legale che potrebbe impedire la restituzione nel termine per fare l'appello, alla rinnovazione del processo concernente ogni persona condannata in contumacia".
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, già approvato dalla Camera dei deputati, si propone proprio questa finalità di ordine generale ed è per questo che nel suo impianto complessivo viene sostanzialmente condiviso dall'opposizione, anche se non indifferenti modifiche sono state prospettate con gli emendamenti presentati, sotto il profilo della differenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva e sotto il profilo della colpa ascrivibile.
Occorre svolgere un'ultima considerazione di ordine generale. Il provvedimento in esame, oltre ad ottemperare a una chiara indicazione della Corte europea, appare opportuno giacché rende coerente la nostra legislazione in materia di processo contumaciale con la recente normativa approvata dalle Camere in tema di mandato di arresto europeo.
Ove, infatti, non intervenisse questo adeguamento, altri Paesi europei, di fronte ad una nostra richiesta di mandato di arresto o di estradizione semplificata, potrebbero facilmente opporre, sulla base delle rispettive legislazioni interne, l'insufficiente applicazione nel nostro processo contumaciale di quelle garanzie individuali degli imputati che invece gli altri ordinamenti espressamente considerano.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, è vero che questo decreto-legge ed il conseguente disegno di legge di conversione nascono, in qualche misura, sotto dettatura di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che si aggiunge ad altre sentenze della stessa Corte e, addirittura, ad un parere del Comitato per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite del 1999. Tutti quanti, infatti, hanno più volte lamentato la disciplina del nostro processo, allorché il giudizio si celebra in assenza dell’imputato.
Personalmente muovo dal principio che le sentenze si rispettano. Tuttavia, reputando che questa sentenza non abbia accolto fino in fondo le dinamiche del nostro sistema processuale nella sua integrità, ritengo che alla sentenza vada chiesto tutto ciò che può dare al fine di non apprestare una disciplina non plausibile, quale quella - a mio giudizio - nascente dal presente disegno di legge, il quale, da un lato - se posso così sintetizzare - concede troppo, dall’altro, concede troppo poco. Concede troppo quanto alla platea dei soggetti recuperati e quindi rimessi in gioco attraverso questa disciplina; concede troppo poco nel senso che a coloro che effettivamente ne hanno diritto non riconosce la pienezza delle facoltà che ne dovrebbero conseguire.
E provo ad argomentare. La sentenza in questione (nei paragrafi 30 e 31) enuncia due princìpi complementari; da un lato, afferma che, se un procedimento in assenza non è incompatibile con l’articolo 6 della Convenzione, vi è pur sempre un rifiuto di rendere giustizia quando una persona, condannata in absentia, non può successivamente ottenere che un ufficio giudiziario deliberi nuovamente, dopo averla ascoltata nel rispetto dell’esigenza prevista dall’articolo 6 della Convenzione, quando - ed è questo il punto - non è accertato che detta persona abbia rinunciato al diritto di comparire e di difendersi. Quindi, la prima proposizione fa leva sul concetto di rinuncia a comparire, accertata la quale, ne consegue la serie dei diritti enunciati.
Nel paragrafo successivo la Corte ricorda, invece, che la Convenzione lascia agli Stati contraenti la grande libertà della scelta dei mezzi, atti a permettere al loro sistema giudiziario di rispondere all’esigenza dell’articolo 6, preservando al tempo stesso la loro efficacia.
Questi sono i due concetti che si devono armonizzare ed incastrare. Importante allora è questa premessa: l’accento è posto sulla certezza della rinuncia, la quale, però, nel nostro ordinamento e anche secondo il senso comune delle parole, si ha soltanto quando l’imputato formalmente rinuncia; cosa prevista dall’articolo 420-quinquies del nostro codice. In tutti gli altri casi, si può presumere la rinuncia posto che, se l’imputato ha avuto effettiva conoscenza e non è comparso, si può ragionevolmente dedurre che non avesse interesse a comparire e che, quindi, abbia rinunciato.
Pertanto, il vero baricentro del ragionamento non va posto tanto sulla rinuncia quanto sull’effettiva conoscenza dell’atto che lo chiamava in giudizio. E questo, in effetti, è sottolineato nel paragrafo 15 della stessa pronuncia della Corte. Ma anche l'effettiva conoscenza, se ben guardiamo, è un dato psicologico interno che nulla ci può attestare, se non la dichiarazione stessa dell'imputato che dichiara di sapere, o - come è normale - se non una serie di presunzioni.
Tutti i nostri modelli di notificazione sono basati su una presunzione di conoscenza, persino la notifica più solida, quella a mani dello stesso interessato, presume una conoscenza perché nulla vieta di ipotizzare che l'interessato abbia buttato l'atto nel cestino e non lo abbia neppure guardato.
Tanto più questa presunzione vi è, tanto meno diventa solida quando si allontana dal soggetto. La presunzione di conoscenza in caso di notifica a persona convivente ha ancora un alto grado di ragionevolezza; questa si attenua vieppiù quanto più la notifica viene fatta o al portiere, o con affissione sulla porta di casa, o più ancora con la notifica ad un difensore d'ufficio, tutte situazioni che, non essendo aggiunto l'altro requisito di cui dirò fra un istante, abilitano sulla base della sentenza l'imputato a dire che non aveva avuto effettiva conoscenza; è difficile contraddirlo quando, effettuata una notifica al difensore o alla casa comunale, l'imputato dice: io non l'ho conosciuta.
In tutti questi casi l'imputato, versando in una situazione di non effettiva conoscenza, alla stregua del testo al nostro esame, avrà diritto ad essere rimesso in gioco. Questo mi sta bene quando, in effetti, l'imputato non ha avuto conoscenza per fatto incolpevole, mi sta assai meno bene, anzi non mi sta bene per nulla, che ciò accada quando l'imputato, o per negligenza, o peggio ancora per callidità, si è sottratto al contatto con il processo, nel senso che ha cambiato domicilio, si è reso irreperibile, ha dichiarato un domicilio e poi lo ha modificato senza renderlo noto all'ufficio come invece ha il dovere di fare. In tutti questi casi l'imputato è bensì privo di effettiva conoscenza, ma lo è per un fatto a lui addebitabile.
Non per nulla il nostro codice, nell'articolo 175, comma 2, del quale si discute, ha proprio inserito che ciò avvenga per fatto incolpevole e prego di credere che, quando si varò il nuovo codice di procedura penale, il collegio di illustri giuristi aveva ben presenti le problematiche nascenti dal processo in absentia e si preoccupò, appunto, di strutturare un sistema che, da un lato, tutelasse il soggetto che non aveva avuto conoscenza ma, dall'altro lato, lo tutelasse soltanto quando nessun rimprovero gli si poteva muovere di negligenza o, peggio, di callidità.
Questo, infatti, è scritto nell'articolo 175 ora da me richiamato, questo è ripetuto nell'articolo 603, comma 4, che accorda all'imputato rimesso in gioco particolari facoltà nel giudizio di appello, sempre che la sua assenza nel giudizio di primo grado non fosse dovuta a fatto colpevole, a fatto a lui addebitabile.
Ecco perché mi sembra che il disegno di legge sia notevolmente sbilanciato attraverso la soppressione di quel riferimento al fatto incolpevole.
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha colpito il nostro articolo 175 - e questa volta ha espressamente ingiunto allo Stato di provvedere, il che ci pone in una situazione vincolata molto grave e delicata - sotto la suggestione tralaticia dell'illegittimità del procedimento in absentia.
Tengo a sottolineare che il caso in specie che ha dato origine a tutta la vicenda riguarda un nomade, presunto autore di un omicidio che, subito dopo il fatto, si è reso latitante. Ora, in una situazione del genere è difficile chiedere ad uno Stato - non a quello italiano ma a qualsiasi ordinamento - qualcosa di più di un verbale di ricerche che, se dà esito negativo, produce bensì la non effettiva conoscenza dell'atto in capo all'imputato, ma lo produce per un fatto di cui l'imputato è responsabile.
Ecco perché dico: le sentenze si rispettano, ma bisogna chiedere alle sentenze tutto ciò che esse ci consentono di ricavare, in particolare quello che il paragrafo 31 della sentenza richiamata consente allo Stato italiano.
La situazione che viene a delinearsi, se passerà - come purtroppo temo avvenga - il testo licenziato dalla Commissione e proposto dall'onorevole relatore, aprirà la strada ad una grande quantità di regressioni processuali quando l'imputato si è reso egli stesso irreperibile, ad esempio dichiarando un domicilio e poi modificandolo senza notificarlo, quando vi è una situazione di latitanza, quando non risulta la sua residenza ufficiale e le ricerche, compiute secondo la normale diligenza, non permettono di individuarla.
Sono tutte situazioni nelle quali bisognerà di fatto rinnovare il processo con una serie di problematiche non coperte dal testo. Infatti, quale sarà la sorte degli atti già compiuti che, per avventura, diventassero irripetibili nel nuovo processo? Se vogliamo davvero mettere l’imputato in condizione di esercitare tutte le facoltà previste dall’articolo 6 della Convenzione, verosimilmente la sorte consisterà nell’inutilizzabilità di quegli atti; e allora, di fronte alla callidità processuale, si registrerà addirittura un’impotenza processuale nell’assumere quelle prove che, per fatto anche in questo caso incolpevole nei confronti del processo, sono diventate inutilizzabili e quindi non più riassumibili.
Questi sono gli sbilanciamenti molto pericolosi a cui il testo dà sbocco.
Il discorso si può però leggere in direzione contraria: nelle ipotesi in cui veramente il soggetto non abbia avuto conoscenza del processo e non ne abbia alcuna colpa, non basta dirgli che gli si consente di andare in appello, perché tutte le facoltà che egli poteva esercitare in primo grado gli sono precluse, dalle eccezioni all’invocazione di determinati strumenti di prova, alle osservazioni sulla formazione del fascicolo dibattimentale: tutto ciò, appunto, gli è precluso, lo rimettiamo semplicemente nella condizione in cui un giudice verifica se il primo processo è stato fatto bene, se ha registrato delle conclusioni apprezzabili. Ma questo non è sufficiente, proprio perché l’articolo 6 della Convenzione prevede tutta una serie di facoltà, una parte soltanto delle quali gli sono restituite.
Ecco perché io credo che il discorso andasse affrontato in un’ottica radicalmente diversa, cioè che bisognasse essere prudenti e rigorosi nell’individuazione del paniere dei soggetti che hanno diritto a essere rimessi in gioco e bisognasse scrutinarlo attraverso un setaccio la cui maglia fondamentale era quella già prevista nelle due norme che ho citato, cioè il fatto incolpevole; a quel punto soltanto, occorreva restituire al soggetto tutte le facoltà, perché, se è incolpevole, ha diritto di essere giudicato nell’integrità dei suoi diritti e delle sue facoltà.
Con in più un accenno alla prescrizione: posto che l’imputato sia incolpevole, anche l’Amministrazione della giustizia è incolpevole, se non lo ha trovato, nell’ipotesi fisiologica che le ricerche siano state fatte come prescrive la legge; allora effettivamente, in questo caso, gli riconosciamo tutte le facoltà, ma fermiamo l’orologio perché il processo non dev’essere danneggiato da un fatto di cui il processo stesso non è colpevole.
Ecco perché, posto che determinate modifiche sono già state apportate dalla Commissione e presumo saranno ratificate dall’Aula e quindi comporteranno una terza lettura, auspico una revisione ab imis fundamentis delle dinamiche complessive che soggiacciono al procedimento in absentia: in questo caso non mancherà certamente il nostro contributo e il nostro voto a sostegno, ma solo in questo caso. (Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, signori colleghi, la questione che affrontiamo stamane è di straordinaria importanza, perché la validità e l’efficacia della chiamata in giudizio è fondamentale in ogni tipo di processo, sia esso penale o civile, ma specie nel processo penale, che si vuole giustamente processo di parti, dove la presenza della parte interessata è di enorme importanza rispetto al contraddittorio probatorio.
Il vento che ha gonfiato le vele di questo decreto-legge è giusto, poiché cerca di adeguarsi ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che a me sembra, nella sostanza, condivisibile.
Il problema, come sempre avviene in materia di procedura penale, è quello di passare dall’adesione a princìpi giusti ad una loro applicazione corretta, che ne consenta la praticabilità senza paralizzare il processo. Noi abbiamo tutta una serie di notificazioni formalmente valide, ma che garantiscono pochissimo circa l’effettiva conoscenza degli atti da parte dell’interessato.
Ricordo il mio primo anno di professione, tormentato dalla presenza di un custode dello stabile nel quale avevo il mio studio professionale, il quale - purtroppo, ahimè - soleva indulgere con la bottiglia; dico questo ovviamente senza alcuna offesa nei confronti della nobilissima categoria dei custodi di stabili. Era un dramma perché, in assenza dell’avvocato, una notifica al portiere, il quale magari trovandosi in uno stato euforico la dimenticava in giro per i bar limitrofi, era qualcosa di assolutamente non garantente. Ho fatto questo esempio concreto per dire che, come spesso accade, il legislatore magari è attento ai princìpi, ma non alle conseguenze pratiche.
Lo stesso può dirsi per la notifica con deposito alla casa comunale e invio di una duplice raccomandata, nel caso, ad esempio, di un’attività commerciale rispetto alla quale l’interessato si trovi a fare viaggi di lavoro all’estero di due-tre mesi e non abbia un habitat familiare che lo possa raggiungere telefonicamente, cioè sia un single che si affida ad una notificazione che è formale, ma non sostanziale. Rispetto a questa situazione, la tematica delle notifiche va affrontata con assoluta concretezza.
Dice giusto la sentenza quando afferma che il processo in contumacia, in absentia, deve derivare da una certezza che l’imputato ha sostanzialmente rinunciato alla presenza al dibattimento. Il problema, molto pratico, è come si fa ad accertare questa rinuncia.
La soluzione adottata dal decreto-legge all’articolo 1, comma 2, è - a mio avviso - profondamente errata e può dar luogo a incongruenze pratiche straordinarie. Si dice, infatti, che l’imputato può essere restituito nel termine per proporre impugnazione od opposizione "se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire. A tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica". Ciò significa che vi è un onere probatorio diabolico, perché si pone a carico dell’interessato l’obbligo di provare che non ha avuto effettiva conoscenza: una prova diabolica, come tutte quelle su fatti negativi, non positivi.
Come si fa a provare che non ha avuto conoscenza? E come fa l’autorità giudiziaria a provare - "compie ogni necessaria verifica" - che invece ha avuto conoscenza, di fronte magari alla moglie dell’imputato, legittimata ad assumere la notificazione, la quale sostenga che in quella settimana ha bisticciato con il marito, che le bastava solo sentirne pronunciare il nome per farle perdere il controllo e i freni inibitori, cosicché stracciava notifiche e quant’altro?
Di fronte ad una deposizione testimoniale di questo genere, sia pure certamente falsa e compiacente, vorrei capire come fa l’autorità giudiziaria a superarla e a dare efficacia al processo attraverso la dimostrazione che non c’è stata conoscenza pratica.
Di qui la mia proposta emendativa 1.1 che, con assoluto compiacimento, vedo corrispondere all’emendamento 1.100 proposto dal relatore. Infatti, l’emendamento 1.1 da me presentato e l’emendamento 1.100 del relatore sono sostanzialmente identici. Di qui un rovesciamento dell’onere probatorio, laddove si dice che nel giudizio in assenza, in contumacia, c’è sempre la possibilità di proporre impugnazione od opposizione salvo che risulti positivamente l’effettiva conoscenza.
Quali sono le prove dell’effettiva conoscenza? In primo luogo, la notifica in mani proprie; in secondo luogo, un comportamento concludente, come ad esempio quello di darsi alla latitanza, quello di rendersi irreperibile oppure quello, ottenibile testimonialmente, secondo cui l’interessato se ne va in giro dicendo di essere stato condannato a vent’anni di reclusione. Deve essere, però, una prova positiva della conoscenza per rispettare la pronunzia della sentenza della Corte del novembre scorso.
Sono contento, quindi, che su questo punto il mio emendamento coincida con quello del relatore, sul quale voterò certamente a favore, anche perché sono sostanzialmente identici, precisando però che non ho considerato il caso di volontaria rinunzia perché, a mio giudizio, l’effettiva conoscenza discende sempre dall’effettiva rinunzia, per cui è un’aggiunta pleonastica quella dell’effettiva rinunzia, in quanto rientrante nella generica effettiva conoscenza, che, ripeto, dà luogo alla possibilità di impugnazione tardiva o di opposizione tardiva.
Questo, a mio giudizio, è il modo corretto d'impostare il problema che la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 10 novembre 2004 ha posto e che io credo consenta di garantire un efficace, giusto e corretto svolgimento del nostro processo, anche del processo in contumacia.
Nel decreto-legge vengono introdotti inaccettabili tentativi di efficienza notificatoria, caricando tale efficienza sul groppone degli avvocati. Per carità, si tratta di una categoria che ha i suoi difetti e i suoi pregi, come tutte le altre, ma non possiamo accettare che da una nomina fiduciaria discenda per il difensore l’onere di avvertire il suo assistito.
Il legislatore non conosce le cose concrete! Quante volte ho dovuto mandare in giro per il mondo raccomandate e solleciti, ho dovuto mandare la segretaria a perlustrare il quartiere dove stava una persona? Quante volte ho dovuto sostenere questo compito ingrato? Ora si vorrebbe introdurre sempre e comunque, sanzionando dunque la nomina fiduciaria, l’obbligo di avvertire l’assistito. Ma per piacere! In un Parlamento "inzuppato" di avvocati queste castronerie non le scriviamo! Noi sappiamo che una nomina fiduciaria avviene in un certo anno; ebbene, dopo cinque anni, avrei l’obbligo giuridico di avvertire quella persona, senza però potermi avvalere, come fa lo Stato, delle forze dell’ordine.
Pensate, ad esempio, ad una nomina fiduciaria rispetto ad una gentile signorina che fa il mestiere più antico del mondo, che si sposta, nell’esercizio del mestiere più vecchio del mondo, nel territorio nazionale o oltre i suoi confini: come posso fare io, che non ho gli statini, che non eseguo i controlli della polizia, a notificare un atto a questa persona?
Non accetto, sia pure in un momento di grande scontro ideologico-politico, che si facciano norme che dimenticano la realtà. In questo caso, stiamo semplicemente decidendo i flussi di traffico nel processo, che è esattamente come decidere i flussi di traffico nella circolazione stradale. Sembra, infatti, che il legislatore stabilisca norme cervellotiche, come sarebbero quelle secondo cui nei giorni pari il senso di marcia sarebbe a sinistra e nei giorni dispari a destra.
Allora, per cortesia, cerchiamo di dare coerenza a tutto questo. Non inventiamo scorciatoie, come quella che l’impugnativa deve sempre avvenire tramite procura speciale da parte del difensore: tale previsione è stata giustamente abbandonata, perché un difensore non può essere vincolato dal mancato ricevimento di una procura speciale e lasciar passare in giudicato una sentenza che egli ritiene profondamente errata e ingiusta.
Per cortesia, stiamo nel vento giusto della Corte europea dei diritti dell’uomo; non andiamo ad almanaccare altre cose, non facciamo minestroni genovesi, come spesso accade al legislatore e, soprattutto, rimaniamo con i piedi per terra e organizziamo un tavolo tecnico, perché si tratta di norme tecniche. Mi compiacerei molto di potermi sedere a quel tavolo tecnico trovando una concordanza con il signor relatore, che non appartiene né alla mia forza politica né all’opposizione, bensì alla maggioranza.
Faccio osservare tutto ciò per sottolineare che, se si prova a ragionare con onestà d'intenti in una materia tecnica, si può individuare una soluzione adeguata e coerente. (Applausi della senatrice Donati).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
CIRAMI, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica e mi avvarrò dell’occasione della trattazione degli emendamenti per contraddire eventualmente alcune argomentazioni dei colleghi intervenuti.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, rinuncio anch’io alla replica, riservandomi d'intervenire successivamente.
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
(omissis)
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(3336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,40)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3336, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto luogo la discussione generale ed il relatore e la rappresentante del Governo hanno rinunziato ad intervenire in replica.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, l'emendamento 1.1 è volto a sostituire il comma 1, lettera b), capoverso 2, che è il punto centrale del decreto-legge. Credo che debba invertirsi l'onere probatorio da parte di chi propone l'impugnazione od opposizione tardiva e debba dirsi sufficiente il fatto che non risulti positivamente abbia avuto conoscenza effettiva del provvedimento.
La previsione in negativo, così come nel testo del decreto-legge, significa porre una probatio diabolica suscettibile di qualsiasi scompenso probatorio. Mi conforta della bontà della mia proposta il fatto che l'emendamento 1.100 del relatore contiene sostanzialmente la stessa formulazione con l'aggiunta della rinunzia, che a me sembra invece pletorica e inutile dal momento che chi rinunzia ha avuto ovviamente conoscenza del provvedimento. Ciò che conta per evitare la possibilità di un'impugnazione tardiva è infatti la positiva conoscenza del provvedimento.
Pertanto, chiedo l'accoglimento del mio emendamento, che è centrale nell'ambito delle mie proposte di modifica.
CIRAMI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 1.100 è molto simile alla proposta presentata dal senatore Zancan, tranne qualche avverbio, come quel "positivamente", che ci lascia assai perplessi, ma prospetta una soluzione che mi pare molto più vicina alle indicazioni desumibili dalla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, dove si sottolinea l'esigenza di attribuire un diritto incondizionato alla restituzione nel termine per proporre l'impugnazione all'imputato che non abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento e non abbia volontariamente rinunciato a comparire.
Questo ottempera anche all'indicazione dell'articolo 5 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, dove è chiaramente previsto che un nuovo giudizio sul merito dell'accusa deve essere assicurato tutte le volte che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico.
Al riguardo, poi, va ricordato che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che se un procedimento in assenza dell'imputato non è di per sé incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione, il rispetto di questa impone comunque che un individuo condannato in absentia deve poter ottenere che una giurisdizione si pronunzi nuovamente dopo averlo inteso, nel rispetto dell'esigenza dell'articolo 6 della Convenzione sul fondamento dell'accusa in fatto e in diritto, allorché non risulti che abbia rinunciato al suo diritto a comparire o a difendersi.
L'emendamento 1.7 è una norma di coordinamento che si illustra da sé.
Quanto, infine, all'emendamento 1.9, di contenuto identico all'emendamento 1.11, la Commissione ha convenuto di sopprimere la parte del testo del decreto ivi indicata perché molto equivoca.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, gli emendamenti 1.102, 1.104 e 1.106 rispondono allo stesso concetto e alla stessa preoccupazione, cioè - come abbiamo avuto modo di dire in sede di discussione generale - che il testo al nostro esame sia, da un lato, troppo sbilanciato nel consentire un eccessivo numero di soggetti legittimati a chiedere la rinnovazione del giudizio e, dall'altro, per compenso troppo severo nel riconoscere le facoltà di quei soggetti quando davvero costoro hanno diritto alla rinnovazione del processo.
La sentenza della Corte europea, che ci ingiunge di modificare il nostro assetto, in effetti, fa perno - come abbiamo già detto - sul fatto della rinuncia sicura da parte dell'imputato a comparire. Ora, la rinuncia - eccettuata l'ipotesi del tutto marginale di una effettiva formalizzazione della stessa - in tanto può essere argomentata in quanto abbiamo la certezza di una effettiva conoscenza del processo e della non presenza dell'imputato nel processo stesso. Questa effettiva conoscenza, però, a sua volta discende da alcune presunzioni, perché tutte le notifiche sono basate su una presunzione che ad un certo contatto consegua l'effettiva conoscenza.
Ora, il testo, così come è concepito, si limita a far salva la nozione oggettiva dell'effettiva conoscenza senza accompagnarla a quel requisito che, a nostro giudizio era ed è indispensabile, cioè il fatto che la mancata conoscenza non sia conseguenza di un comportamento negligente o, peggio ancora, callido dell'imputato che si è sottratto al contatto con il processo.
Quando si varò questa normativa, nel varare il nuovo codice, fu lungamente discusso proprio del fatto che già allora, con la sentenza Colozza, l’Italia era stata richiamata all’osservanza delle prescrizioni della Convenzione in tema di processo in absentia. Fu stabilito proprio che effettivamente ci fosse un diritto al rinnovo del giudizio, ma tutte le volte che il mancato contatto, e quindi la mancata conoscenza in capo all’imputato, non fosse dovuto ad una sua negligenza o ad un suo comportamento callido ed ostruzionistico.
Ecco perché riteniamo imprescindibile mantenere questo requisito, questo elemento specificante per cui le facoltà vengono restituite e riconosciute soltanto quando non ci sia a monte un fatto colpevole. In questo caso, allora, entra in campo il terzo dei tre emendamenti evocati, nel senso che, quando la condotta dell’imputato non è stata in alcun modo censurabile, allora più ampie devono essere le facoltà che gli sono restituite, perché la semplice riproposizione in appello delle sue difese gli preclude notevolmente tutta una serie di facoltà che soltanto nel giudizio di primo grado potevano essere esercitate.
Insistiamo, quindi, sull’opportunità di rimeditare il bilanciamento delle scelte che il testo ha fatto manchevoli, nell’un profilo, per eccesso di lassismo, nell’altro profilo, per scarsezza di facoltà concesse all’imputato che potrebbero produrre una nuova censura da parte della Corte europea perché in questo modo non lo mettiamo in grado di esercitare tutte le facoltà previste dall’articolo 6, quale menzionato dalla sentenza in oggetto.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, il senso delle proposte emendative presentate è molto semplice: da un lato, si chiede di escludere dalla restituzione in termine coloro i quali hanno di fatto determinato la contumacia per condotte loro imputabili anche a titolo di mera colpa, restringendo così le possibilità rispetto alle condotte concrete; dall’altro, si chiede, invece, in caso di condotta incolpevole che ha determinato la contumacia nel processo, che sia concesso un diritto pieno all’imputato condannato e contumace (ma per contumacia assolutamente non riconducibile a sua negligenza, volontà o colpa), cioè non soltanto la possibilità di appello, ma restituendogli tutte quelle prerogative che avrebbe potuto esercitare nel giudizio di primo grado. Mi riferisco chiaramente alla possibilità di coltivare le eccezioni sul contenuto del fascicolo per il dibattimento, a quelle relative alle questioni pregiudiziali e preliminari, alla possibilità di formulare richieste ed istruttorie: insomma, a tutte quelle attività che consentono un esercizio effettivo del diritto di difesa. Riconoscere soltanto la possibilità di appello significa, infatti, comunque limitare il suo diritto.
Pertanto, se non introducessimo queste due prerogative specifiche, di fatto - mi rivolgo al relatore che scuote la testa - riterremmo appellabili tutte le sentenze contumaciali, escludendo soltanto quelle per le quali il provvedimento iniziale, cioè l’atto di citazione, il decreto, sia statonotificato a mani proprie. In tutti gli altri casi, invece, ci troveremmo di fronte ad una possibilità di appello che, come ho detto, non garantirebbe nemmeno l’imputato contumace perché il mero appello, in mancanza di accoglimento dell’emendamento 1.107, quindi senza il riconoscimento all’imputato di quelle possibilità che gli sono precluse dal non aver partecipato al giudizio di primo grado, significa riconoscergli tutto sommato un diritto molto ridotto.
Mi richiamo allora anche al Governo: se potessimo immaginare un meccanismo che non rende automatica la possibilità di appello ma che, qualora si riconoscano le condizioni incolpevoli relative alla contumacia, preveda non solo la restituzione in termine bensì riconosca il diritto pieno al contumace, sicuramente avremmo tenuto conto in maniera più corretta di quella indicazione che la Corte suprema ci ha indicato.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
CIRAMI, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l’emendamento 1.1, inviterei il senatore Zancan a ritirarlo perché la proposta emendativa è forse meglio racchiusa nell’emendamento 1.100, sul quale ovviamente esprimo parere favorevole, così come nell’1.101, ad esso identico.
Sono invece contrario all’emendamento 1.4 perché la conoscenza effettiva che richiede la Corte di giustizia europea non è che debba basarsi sugli atti, in quanto, dal punto di vista della legislazione interna, gli atti possono essere formalmente riferibili ad una conoscenza legale che la Corte di giustizia disconosce. Infatti, la giurisdizione europea, che non conosce il giudizio contumaciale, non presuppone la conoscenza legale, ma parla di conoscenza effettiva, la quale può essere desunta indipendentemente dagli atti, che possono essere invece, dal punto di vista della regolarità formale, assolutamente perfetti.
Per quanto riguarda poi gli emendamenti 1.102 e 1.103, fra loro identici, e gli altri due a questi simili, l’1.104 e l’1.105, faccio riferimento sempre alla giurisprudenza ultima della Corte di giustizia europea, la quale ha affrontato proprio il caso in cui la condanna è seguita ad un illecito commesso da un nomade, che è il caso tipico della colpa o dell’essersi sottratto, per sua causa, per suoi motivi, e così via, alla ricerca da parte della giustizia italiana; ma questo poco importa: basta guardare i paragrafi 35, 36 e 37 della sentenza della Corte di giustizia europea, la quale prescinde dal fatto che l’imputato comunque si fosse sottratto - in certi casi ancor prima, addirittura, che il reato fosse stato scoperto - alle ricerche dell’autorità giudiziaria.
A parte poi il concetto assolutamente indefinito, in questo caso, di fatto "dovuto a sua colpa" o di fatto "al quale non ha dato causa", che non si vede quali possano essere. Il mio parere è quindi contrario agli emendamenti 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105.
Esprimo invece parere favorevole all’emendamento 1.7, che rappresenta una norma di coordinamento, mentre invito i presentatori al ritiro dell’emendamento 1.106, perché quel qualcosa in più che si richiede, cioè la rinnovazione del dibattimento, credo sia contenuto negli emendamenti 2.0.100 e 2.0.101, fra loro identici, che rappresentano la riformulazione del quarto comma dell’articolo 603 del codice di procedura penale.
Lo stesso vale per l’emendamento 1.107, sul quale esprimo dunque parere contrario.
Esprimo poi parere favorevole alla soppressione della lettera d-bis) del comma 1 e quindi favorevole agli emendamenti 1.9 e 1.11, fra loro identici.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, partirei dall’emendamento 1.100 del relatore, del quale suggerirei una riformulazione, nel senso di sostituire l’ultima parte dell’emendamento stesso con la seguente: "salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire". Con questa riformulazione esprimerei parere favorevole su tale emendamento.
Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106 e 1.107, e parere favorevole sugli emendamenti 1.7, 1.9 e 1.11.
PRESIDENTE. Domando ai presentatori se accolgono l’invito a ritirare l’emendamento 1.1.
ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, il testo da me proposto è più bello, non fosse altro perché più breve, ma siccome, anche dopo la modifica, assolutamente inutile, proposta dal Governo all’emendamento 1.100, il succo è identico e siccome andiamo alla sostanza delle cose e non alla forma o alle primogeniture, accedo a ritirare l’emendamento 1.1.
PRESIDENTE. Colleghi, do lettura dell’ultima parte dell’emendamento 1.100, così come riformulato: " (…) salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire".
FASSONE (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, nel caso in cui la modifica verrà confermata, il nostro voto sull’emendamento 1.100 del relatore sarà favorevole. L’adesione è chiaramente di subordine, avendo inteso il parere contrario del relatore e del Governo sui nostri emendamenti. Indubbiamente, la modifica migliora il testo, anche se restiamo persuasi che assai più saggia sarebbe stata la via d’uscita da noi proposta.
Attraverso questa dizione, della quale chiederei cortese conferma al relatore, e cioè che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, affermiamo che c’è un’effettiva conoscenza in tutte quelle situazioni in cui un contatto processuale c’è stato e dopo l’imputato non abbia più avuto conoscenza, ma per fatto a lui addebitabile.
In altri termini, in questo modo copriamo la situazione in cui in un atto del procedimento lo stesso sia stato invitato a dichiarare un domicilio, lo abbia dichiarato e poi lo abbia modificato senza comunicarlo (nello specifico, egli ha avuto conoscenza del procedimento) e alla stessa stregua, dopo questo primo contatto, ci sia stata una situazione di volontaria latitanza. In questo modo riduciamo i danni di quella affermazione estremamente lassa.
In chiave subordinata, sempre che la proposta di modifica venga confermata ed abbia il significato che ho inteso, preannunciamo un voto favorevole.
PRESIDENTE. Senatore Fassone, la sua adesione all’emendamento 1.100 significa che ritirerà gli emendamenti seguenti?
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, gli emendamenti 1.102 e 1.104 desidero siano messi in votazione, mentre l'emendamento 1.106 lo ritirerò una volta che gli altri, come prevedibile, saranno respinti.
BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, innanzitutto vorrei un chiarimento circa la sorte dell’emendamento 1.101 a mia firma, identico a quello del relatore. L'invito del Governo alla modifica del testo dell’emendamento 1.100 riguarda anche il testo dell’emendamento 1.101?
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sì.
BOBBIO Luigi (AN). In questo caso, nel preannunciare il voto favorevole di Alleanza Nazionale sull’emendamento 1.100, manifesto una mia perplessità circa la prospettata modifica del testo, avanzata dal Governo. Nella sua prima parte questa mi appare puramente stilistica e, tutto sommato, di nessuna incidenza.
Nella seconda parte, non mi sembra che l’esclusione della categoria del provvedimento dal novero degli atti effettivamente conosciuti possa lasciarci tranquilli sotto il profilo, per esempio, di completezza della previsione normativa. Infatti, il provvedimento, categoria processuale diversa dal procedimento (che copre procedimento e processo, atti del procedimento e atti del processo), l’atto conclusivo che dovrebbe essere notificato, in questo caso per estratto, e che ben potrebbe essere stato mal notificato per estratto contumaciale, almeno in via interpretativa, ne rimane fuori.
Allora non vedo perché andare a restringere una previsione testuale che, a mio avviso, in entrambi i testi (che sono identici) è di estrema rilevanza e di grande importanza, nella prospettiva di nessun risultato, ma anzi nella possibilità di una riduzione del margine di applicazione di questa previsione, che - è questa la ragione, in conclusione, del voto favorevole di Alleanza Nazionale e della presentazione degli emendamenti - tende, come diceva anche il senatore Fassone, a conseguire il non secondario risultato (per usare una formula retorica) di evitare che, ferma restando la necessità imprescindibile di dare attuazione al pronunciato della Corte di giustizia europea e di adeguare ai princìpi europei il nostro sistema della contumacia e delle ricadute procedurali della contumacia, lo stesso, così giustamente rimodellato, possa però prestarsi ad essere usato in maniera strumentale, cosa ben possibile, purtroppo, in singole vicende processuali.
Il testo tende, infatti, ad evitare (e credo che la lettura sia abbastanza chiara in questo senso) che motivi di questo tipo possano essere artatamente lasciati seminati, non rilevati per tutto il corso di un processo in tutti i gradi di giudizio e che poi, una volta arrivati in Cassazione, si rilevi questo difetto, si faccia regredire il processo alla prima fase e si ricominci da capo.
Ribadisco, quindi, il voto di Alleanza Nazionale e credo che, almeno per quanto riguarda il mio emendamento, il testo deve rimanere così com’è per una esigenza di completezza.
CIRAMI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRAMI, relatore. Signor Presidente, condivido, al di là della questione stilistica della prima parte subemendativa del Governo, che il termine "risulti" possa essere anche inteso come forma verbale pleonastica. Era comunque un termine mutuato sia dal testo del decreto, sia dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Non sono però assolutamente d’accordo sul fatto di eliminare il riferimento al provvedimento con conseguente possibilità di rinuncia volontaria all’impugnazione.
Vorrei infatti ricordare al Governo che una cosa è il procedimento, altro è il provvedimento conclusivo. Io posso avere conoscenza del procedimento, ma non aver avuto conoscenza effettiva dell’esito del procedimento e cioè del provvedimento per il quale io sono abilitato a richiedere - al di là delle mie aspettative - la risoluzione in termini per la rinnovazione di un dibattimento che mi ha visto soccombente nel caso di condanna.
PRESIDENTE. Vale a dire che lei non accoglie la proposta di modifica avanzata dal Governo. Vorrei però capire quale testo devo mettere ai voti.
Pertanto, senatore Cirami, la inviterei a leggere il testo che intende far mettere ai voti, sul quale chiederò nuovamente il parere del Governo.
CIRAMI, relatore. Signor Presidente, accolgo la correzione relativa al verbo "risulti".
PRESIDENTE. Allora, la parte finale del suo emendamento è la seguente: "salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione".
Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente sull’emendamento in esame, nel testo così riformulato.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. A questo punto il Governo si rimette all’Assemblea, tenendo però presente che il termine "provvedimento" rientrava direttamente nel "procedimento". Il fatto stesso che si stia parlando di rimettere nei termini, significa infatti che si intende rimettere nei termini per impugnare un provvedimento che altro non è se non l’atto conclusivo del procedimento stesso.
PRESIDENTE. A questo punto, proprio per evitare obiezioni, passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100 (testo 2)/1 (già emendamento 1.4) e successivi, da considerarsi come subemendamenti all’emendamento appena discusso.
Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3336
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100 (testo 2)/1 (già emendamento 1.4), presentato dal senatore Maritati.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100 (testo 2)/2 (già emendamento 1.102), identico all’emendamento 1.100 (testo 2)/3 (già emendamento 1.103).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3336
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Metto ai voti l'emendamento 1.100 (testo 2)/2 (già emendamento 1.102), presentato dai senatori Fassone e Maritati, identico all’emendamento 1.100 (testo 2)/3 (già emendamento 1.103), presentato dai senatori Manzione e Cavallaro.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.100 (testo 2)/4 (già emendamento 1.104), presentato dai senatori Fassone e Maritati, identico all’emendamento 1.100 (testo 2)/5 (già emendamento 1.105), presentato dai senatori Manzione e Cavallaro.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.100 (testo 2), presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.
ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, dichiaro il voto assolutamente contrario all’emendamento 1.7, proposto dalla Commissione.
Come sempre, in questa legislatura, si apportano modifiche tornando indietro. La possibilità di impugnare le sentenze contumaciali soltanto per il difensore munito di procura speciale era un gravissimo errore che pensavamo abbandonato, che si tira nuovamente fuori dal cilindro e che non consentirà al difensore nominato quelle correzioni che sarebbe stato opportuno operare attraverso l’impugnazione.
Ritorniamo ad errori già bocciati dalla prassi giudiziaria e non riesco veramente a capire come si possa continuare su una strada disseminata di insipienza giuridica; la procura speciale era stata già bocciata dal vaglio della pratica giudiziaria.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dalla Commissione.
È approvato.
FASSONE (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.106, in quanto strettamente correlato a due emendamenti da noi presentati e che sono stati respinti.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Per gli stessi motivi esposti dal senatore Fassone, signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.107.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 1.11, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, con questo articolo 2 si inventa, per cercare di accelerare l'iter notificatorio, di mettere sulle spalle del difensore anche il compito di notificare al suo assistito, perché viene fatta automaticamente la nomina al difensore.
Questa è - mi si consenta il termine - un'inaccettabile offesa al ruolo del difensore, dimenticando i proponenti la norma che spesso i processi durano degli anni, per cui il difensore sarà costretto da questa norma, che prevede la notifica automatica del difensore, ad improvvidi tentativi di notifica, senza avere a disposizione i mezzi della polizia giudiziaria.
Come ho ricordato stamattina in sede di discussione generale, se una gentile signorina che esercita il mestiere più vecchio del mondo mi nomina suo difensore nell'anno di grazia 2005, come faccio, se non ho gli statini di polizia, a rintracciarla nel 2008 o nel 2010? Per piacere, non fate delle norme che sono contrarie ad una pratica giudiziaria assolutamente seria e concreta! Vedete di non stare in astrazione, vedete di non condurre la macchina della giustizia un giorno marciando a sinistra e l'altro giorno marciando a destra! Questo vi dico, perché fare delle norme senza avere i piedi per terra in materia di procedura penale è esattamente come fare delle norme in materia di circolazione stradale facendo scontrare fra di loro i vari veicoli.
Questo - ripeto - è il risultato di tale norma, di cui chiediamo la soppressione, che prevede e pone a carico dei difensori l'obbligo di notificare.
CENTARO (FI). Signor Presidente, l'emendamento 2.2, come d'altra parte l'emendamento 2.3 che è stato approvato in Commissione, riporta al testo emanato dal Governo il testo di legge in esame, giacché inserisce, in questo caso all'articolo 157 del codice di procedura penale, che riguarda la prima notifica all'imputato, così come è avvenuto in Commissione per la notifica in caso di elezione di domicilio, la possibilità di notificare con efficacia al difensore in caso di nomina di fiducia.
Evidentemente questo fa venir meno tutta una serie di escamotage che sono stati messi in atto in più di un'occasione per sfuggire alle notifiche, per ritardare i tempi del processo e quindi per evitare che l'imputato possa essere raggiunto con efficacia di legge dal provvedimento.
Allora, riportare, in caso di dichiarazione di fiducia, in capo al difensore la possibilità di una notifica che abbia efficacia di legge, evidentemente rende più rapido l'iter procedimentale.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, il nostro emendamento 2.100 si propone di dare un riconoscimento ai difensori in relazione alle maggiori responsabilità che il testo attribuisce loro e mi pare cosa positiva che la proposta venga da un magistrato.
In effetti, il difensore, che diventa in via ordinaria domiciliatario dell'imputato, acquista delle responsabilità, nel senso che a lui compete cercare di tenersi in contatto con l'imputato medesimo per potergli dare tutti gli avvertimenti necessari. Se l'imputato è poco diligente nel rendere noti i suoi spostamenti al difensore, questi può avere delle responsabilità o, per lo meno, può avere l'onere di dimostrare che non le aveva.
Ecco perché configuriamo una disposizione che non intacca assolutamente l'impianto normativo, ma prevede appunto che, anche quando elegge domicilio presso il difensore, l'imputato abbia quegli oneri di diligenza che ha quando dichiara il domicilio all'autorità giudiziaria. Questo serve unicamente a sancire che il difensore è esonerato da ogni responsabilità qualora l'imputato non osservi quegli oneri di diligenza.
Raccomando, quindi, l’approvazione dell'emendamento da noi presentato proprio per mitigare le preoccupazioni affacciate dal senatore Zancan.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
CIRAMI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1, mentre il parere è favorevole all'emendamento 2.2. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.100 e 2.101, ricordando che l'emendamento 2.3 della Commissione riproduce i termini della proposta normativa contenuta nel decreto-legge, che mi pare molto più corretta. Non si capisce perché al difensore debba essere dato carico della responsabilità di ricercare nel tempo i recapiti dell'imputato e di intrattenere una corrispondenza informativa che non spetta certamente al difensore.
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 2.2, 2.3, 2.0.100 e 2.0.101, identici, e parere contrario sui restanti emendamenti.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.
Verifica del numero legale
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3336
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Centaro.
E’ approvato.
Chiedo al presentatore se intende ritirare l’emendamento 2.100, come richiesto.
FASSONE (DS-U). Insisto per la sua votazione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100, identico all’emendamento 2.101.
MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all’emendamento 2.101, presentato dai senatori Manzione e Cavallaro.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3336
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalla Commissione.
E’ approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.0.100, presentato dal relatore, identico all’emendamento 2.0.101, presentato dal senatore Bobbio Luigi.
E’ approvato.
Passiamo alla votazione finale.
ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, colleghi, il testo di legge in discussione nasce dalla felice idea di dare attuazione ad un effettivo contraddittorio nel processo in absentia, che ha trovato consacrazione in una recentissima sentenza della Corte europea dei diritti della persona, precisamente la sentenza 10 novembre 2004.
Purtroppo, però, questa felice idea è precipitata, nel senso chimico del termine, in un testo che, come ho già avuto occasione di commentare più volte in sede di discussione degli emendamenti, si connota per l’astrazione separata da una corretta interpretazione della vita pratica, così da risultare un testo che non gioverà certamente né alla rapidità né all’efficacia dei giudizi, né soprattutto al rispetto del contraddittorio. Ancora una volta, dunque, un’occasione mancata!
Soltanto per l’idea, l’intenzione e la finalità buone, malgrado la pessima realizzazione, annunzio il voto di astensione mio personale e del Gruppo dei Verdi che in questo momento rappresento.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, stamattina in sede di discussione generale avevamo sostenuto la necessità dell’adozione di un provvedimento che servisse a recepire le indicazioni molto circostanziate e precise che la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva pronunciato rispettivamente il 18 maggio ed il 10 novembre dell’anno scorso. Tutto questo per consentire che ci fosse un uso effettivo di quell’istituto, la restituzione in termine, che dovrebbe consentire all’imputato, dichiarato contumace e condannato, di poter esercitare i suoi diritti anche successivamente, qualora non avesse determinato personalmente, neanche per colpa, le condizioni che avevano indotto il giudice a dichiarare la contumacia.
In merito a questo provvedimento, avevamo presentato pochi emendamenti, dal nostro punto di vista particolarmente significativi, che cercavano però di correggere quelle anomalie che già nella discussione in Aula avevamo evidenziato.
Abbiamo dovuto, purtroppo, registrare l'indisponibilità del Governo e della maggioranza a recepire gli emendamenti proposti. Questa indisponibilità, pur condividendo complessivamente l'impianto del provvedimento, ci induce a ritenere - come è - l'imperfezione del disegno di legge e quindi a dichiarare conseguentemente il voto di astensione del Gruppo della Margherita.
BOREA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOREA (UDC). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame allinea il nostro ordinamento a quello europeo, anche per eliminare una possibile incongruenza determinata tra gli Stati membri dell'Unione Europea in ordine all'esecuzione di mandati d'arresto che abbiano come titolo esecutivo una sentenza nei confronti di un imputato contumace.
Le modifiche innovative introdotte riguardano la restituzione in termini dell'imputato che non ha avuto cognizione del provvedimento di condanna, con la semplificazione di non avere l'onere di fornire una prova rigorosa della mancata conoscenza del provvedimento, ma con la possibilità di dimostrare questa non conoscenza anche con elementi di prova che possono essere desunti aliundee non soltanto dagli atti e dall'incarto processuali.
Un'altra significativa modifica in ordine all'articolo 157 del codice di procedura penale riguarda i sistemi di notificazione delle sentenze di condanna all'imputato contumace che non abbia eletto domicilio al momento dell'imputazione e che sia assistito da un difensore di fiducia. La Commissione ha innovativamente modificato il testo licenziato dalla Camera prevedendo la possibilità per l'imputato di non impugnare la sentenza emessa in contumacia, se è già stata impugnata dal proprio difensore di fiducia, in questo modo restringendo l'ambito della rimessione in termini.
Altra significativa modifica introdotta dalla Commissione riguarda la competenza del giudice che deve esaminare la richiesta di restituzione in termini, quella dell'impugnazione, naturalmente senza rimettere, dopo una valutazione favorevole, il processo al primo giudice ma trattenendo egli stesso proprio perché, a seguito della rimessione in termini, si possa poi esaminare in fatto i motivi dell'impugnazione.
Si tratta di un provvedimento importante che innova l'istituto dell'impugnazione di sentenze contumaciali, allargando l'ambito dei diritti che garantiscono l'imputato condannato. L'UDC naturalmente dichiara il voto favorevole al provvedimento. (Applausi dal Gruppo UDC).
FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo dichiaro un voto di astensione sul provvedimento.
Il testo al nostro esame contiene degli aspetti innegabilmente apprezzabili. Innanzitutto, esso rappresenta l'ottemperanza a quella che è diventata una vera e propria ingiunzione imperiosa della Corte europea dei diritti dell'uomo e quindi sarebbe irresponsabile un voto di contrasto frontale. Accanto a ciò vi sono delle innovazioni apprezzabili, quali l'eliminazione dell'onere della prova in capo all'imputato, il quale doveva dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo. La situazione è stata capovolta, richiedendosi un’emergenza, comunque sia, di questa non conoscenza.
Positiva anche la restituzione nelle facoltà di cui all’articolo 603 del codice di procedura penale, cioè nel giudizio d’appello, e positiva anche, a nostro avviso, quella semplificazione introdotta attraverso la facoltà di considerare il difensore come destinatario delle notificazioni qualora vi sia stato un iniziale aggancio con l’imputato e quest’ultimo abbia nominato un difensore.
Tutto questo si muove finalmente, e temo forse solo per la prima volta, nella scia di quell’obbligo di ragionevole durata del processo che è diventato ormai imperativo costituzionale.
Ma, a fronte di questi aspetti positivi, ve ne sono alcuni - a nostro giudizio -pesantemente negativi. Abbiamo già segnalato, a più riprese, l’eccessiva ampiezza della platea di coloro che saranno legittimati a essere recuperati nel percorso processuale, essendosi rimosso quel requisito che considerava titolare del diritto alla rinnovazione del processo soltanto l’imputato che non avesse dato causa colpevole alla mancata conoscenza del giudizio medesimo.
L’emendamento approvato quest’oggi in Aula copre in parte le nostre preoccupazioni, ma non del tutto, e quindi continuiamo a considerare questo un aspetto negativo. Ci ha sorpreso il rigetto dell’emendamento che avevamo proposto proprio per alleviare le responsabilità del difensore, emendamento che non è sufficientemente coperto da quello governativo.
Infine, rimane un’ultima preoccupazione, cioè quella che effettivamente, proprio nella consapevolezza che si allargavano troppo le maglie dei legittimati alla reintegrazione processuale, si è ridotto invece il paniere delle facoltà che ad essi vengono attribuite una volta che si dimostri la loro legittimazione a tornare nel processo. Il fatto che costoro possano ottenere un giudizio d’appello e ivi, in ipotesi, la rinnovazione dibattimentale, non li reintegra in tutta una serie di facoltà che, essendo esercitabili soltanto nel giudizio di primo grado e talune addirittura soltanto fino alla soglia del giudizio di primo grado, non potranno più essere esercitate. Questo ci rende preoccupati di una futura possibile, e a mio avviso probabile, ulteriore sanzione della Corte di giustizia europea.
Queste considerazioni ci inducono pertanto, nell’anzidetto bilanciamento di elementi positivi e negativi, a dichiarare un voto di astensione.
PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.
È approvato.
ALLEGATO A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (3336)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n.17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N.17
All’articolo 1, comma 1:
alla lettera b), il capoverso 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire. A tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica»;
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: ’’, rimettendo gli atti al giudice che procedeva al tempo in cui si è verificata una delle ipotesi di cui ai commi precedenti’’».
All’articolo 2:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica all’articolo 157 del codice di procedura penale»;
al comma 1, capoverso 8-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che l’imputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall’articolo 148, comma 2-bis»;
il comma 2 è soppresso.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 1.
(MODIFICHE ALL’ARTICOLO 175 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE)
1. ALL’ARTICOLO 175 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICAZIONI:
A) AL COMMA 1, È AGGIUNTO, IN FINE, IL SEGUENTE PERIODO: «LA RICHIESTA PER LA RESTITUZIONE NEL TERMINE È PRESENTATA, A PENA DI DECADENZA, ENTRO DIECI GIORNI DA QUELLO NEL QUALE È CESSATO IL FATTO COSTITUENTE CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE.»;
–B) IL COMMA 2 È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
«2. SE È STATA PRONUNCIATA SENTENZA CONTUMACIALE O DECRETO DI CONDANNA, L’IMPUTATO È RESTITUITO, A SUA RICHIESTA, NEL TERMINE PER PROPORRE IMPUGNAZIONE OD OPPOSIZIONE, SE RISULTA CHE NON HA AVUTO EFFETTIVA CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO E NON HA VOLONTARIAMENTE RINUNCIATO A COMPARIRE. A TALE FINE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPIE OGNI NECESSARIA VERIFICA»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.»;
d) al comma 3 il periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza dell’atto.» è soppresso.
d-bis) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «, rimettendo gli atti al giudice che procedeva al tempo in cui si è verificata una delle ipotesi di cui ai commi precedenti».
EMENDAMENTI
1.1
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2 con il seguente:
«2. Se è stata pronunziata sentenza contumaciale o decreto di condanna l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione salvo che risulti positivamente che abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento o del relativo procedimento».
1.100
IL RELATORE
V. testo 2
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire» con le altre: «l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che risulti che lo stesso ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione»
1.100 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato. Votato dopo l'emendamento 1.100 testo2/4 e 1.100 testo 2/5
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire» con le altre: «l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione»
1.101
Sost. id. em. 1.100 (testo 2)
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire» con le altre: «l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che risulti che lo stesso ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione»
1.4
V. em. 1.100 testo 2/1
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «se risulta», aggiungere le seguenti: «dagli atti».
1.100 testo 2/1 (già 1.4)
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «salvo che», aggiungere le seguenti: «dagli atti».
1.102
V. em. 1.100 testo 2/2
Al comma 1, lettera b), capoverso 2 ivi richiamato, dopo le parole: «effettiva conoscenza del procedimento» inserire le seguenti: «, per fatto al quale non ha dato causa».
1.103
V. em. 1.100 testo 2/3
Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo le parole: «effettiva conoscenza del procedimento» inserire le seguenti: «, per fatto al quale non ha dato causa».
1.104
V. em. 1.100 testo 2/4
Al comma 1, lettera b), capoverso 2 ivi richiamato, dopo le parole: «effettiva conoscenza del procedimento» inserire le seguenti: «e il fatto non sia dovuto a sua colpa».
1.105
V. em. 1.100 testo 2/5
Al comma 1, lettera b), capoverso 2 dopo le parole: «effettiva conoscenza del procedimento» inserire le seguenti: «e il fatto non sia dovuto a sua colpa».
1.100 testo 2/2 (già 1.102)
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 2 ivi richiamato, dopo le parole: «effettiva conoscenza del procedimento» inserire le seguenti: «, per fatto al quale non ha dato causa».
1.100 testo 2/3 (già 1.103)
Id. em. 1.100 testo 2/2
Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo le parole: «effettiva conoscenza del procedimento» inserire le seguenti: «, per fatto al quale non ha dato causa».
1.100 testo 2/4 (già 1.104)
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 2 ivi richiamato, dopo le parole: «effettiva conoscenza del procedimento» inserire le seguenti: «e il fatto non sia dovuto a sua colpa».
1.100 testo 2/5 (già 1.105)
Id. em. 1.100 testo 2/4
Al comma 1, lettera b), capoverso 2 dopo le parole: «effettiva conoscenza del procedimento» inserire le seguenti: «e il fatto non sia dovuto a sua colpa».
1.7
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, alla lettera b), al capoverso 2, ivi richiamato al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, sempre che l’impugnazione non sia stata già proposta dal difensore ai sensi del comma 3 dell’articolo 571» e conseguentemente, dopo l’articolo 2 inserire il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. All’articolo 571 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "tuttavia contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questo previste"».
1.106
FASSONE, MARITATI, CALVI, LEGNINI
Ritirato
Al comma 1, lettera b), capoverso 2, ivi richiamato aggiungere in fine il seguente periodo: «In tal caso nel giudizio di appello l’imputato può avvalersi delle facoltà che avrebbe potuto esercitare nel giudizio di primo grado».
1.107
Ritirato
Al comma 1, lettera b), capoverso 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «In tal caso nel giudizio di appello l’imputato può avvalersi delle facoltà che avrebbe potuto esercitare nel giudizio di primo grado».
1.9
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).
1.11
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI
Id. em. 1.9
Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 2.
(Modifica all’articolo 157 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna ai difensori, salvo che l’imputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall’articolo 148, comma 2-bis».
EMENDAMENTI
2.1
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI
Respinto
Sopprimere l’articolo.
2.2
Approvato
Al comma 1, capoverso 8-bis, sopprimere le parole da: «salvo che l’imputato» fino a: «148, comma 2-bis».
2.100
FASSONE, MARITATI, CALVI, LEGNINI
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
«1-bis. All’articolo 161 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Quando l’imputato elegge domicilio presso il difensore questi lo invita ad indicare un recapito presso il quale egli possa efficacemente effettuare le comunicazioni che lo riguardano, ed a comunicare ogni eventuale variazione. Il difensore è esonerato da ogni responsabilità qualora l’imputato non osservi quanto sopra"».
2.101
Id. em. 2.100
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
«1-bis. All’articolo 161 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Quando l’imputato elegge domicilio presso il difensore questi lo invita ad indicare un recapito presso il quale egli possa efficacemente effettuare le comunicazioni che lo riguardano, ed a comunicare ogni eventuale variazione. Il difensore è esonerato da ogni responsabilità qualora l’imputato non osservi quanto sopra"».
2.3
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori».
Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «Modifica all’articolo 157» con le altre: «Modifiche agli articoli 157 e 161».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
2.0.100
IL RELATORE
Approvato
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All’articolo 603 del codice di procedura penale, al comma 4 le parole: "o per non aver avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l’atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero se non risulta che ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire"».
2.0.101
Id. em. 2.0.100
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All’articolo 603 del codice di procedura penale, al comma 4 le parole: "o per non aver avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l’atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero se non risulta che ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire"».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 3.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.