XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Emergenza rifiuti in Campania - D.L. 14/2005 - A.C. 5739 | ||||
Serie: | Decreti-legge Numero: 181 | ||||
Data: | 05/04/05 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
decreti-legge |
Emergenza rifiuti in Campania D.L. 14/2005 - A.C. 5739
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n. 181
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5 aprile 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Ambiente
SIWEB
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File: D05014
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
§ Precedenti decreti-legge sulla stessa materia
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Motivazioni della necessità ed urgenza
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Specificità ed omogeneità delle disposizioni
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Art. 1 (Norme di accelerazione delle procedure di riscossione)
§ Art. 2 (Adeguamento degli impianti)
§ Art. 3 (Supporto all’azione del Commissario delegato)
§ Art. 4 (Interventi relativi al settore delle bonifiche)
D.D.L. di conversione del decreto-legge A.C. 5739
Normativa nazionale
§ L. 24 febbraio 1992, n. 225. Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. (art. 5, co. 1 e 2)
§ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n 2425 del 18 marzo 1996 "Integrazioni e modifiche alle precedenti ordinanze concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore smaltimento dei rifiuti nella regione Campania."
§ Ordinanza n.2470 del 31.10.1996 "Ulteriori integrazioni e modifiche alle precedenti ordinanze concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania."
§ Ordinanza n.2560 del 02.05.1997 "Ulteriori integrazioni e modificazioni alle precedenti ordinanze concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania."
§ D.P.C.M. 12 settembre 1997 Dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani.
§ L. 23 dicembre 1998, n. 448. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (art. 49)
§ Ordinanza n. 2774 del 31.03.1998 "Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania."
§ Ordinanza n. 2948 del 25.02.1999 "Ulteriori misure concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e del risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica."
§ Ordinanza n. 3032 - Ordinanza Presidenza Consiglio Ministri 21 dicembre 1999 (disposizioni urgenti per emergenza rifiuti nella Regione Campania)
§ O.M. 27 marzo 2001, n. 3119. Disposizioni urgenti per fronteggiare l'ulteriore aggravamento dell'emergenza rifiuti nella regione Campania.
§ L. 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). (art. 3, co. 18 e 19)
§ O.P.C.M. 27 febbraio 2004, n. 3341. Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
§ O.P.C.M. 12 marzo 2004, n. 3343. Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.
§ O.P.C.M. 30 marzo 2004, n. 3345. Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.
§ O.P.C.M. 2 aprile 2004, n. 3347. Disposizioni urgenti di protezione civile.
§ O.P.C.M. 13 agosto 2004, n. 3369. Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.
§ L. 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 21-27 e 30-41).
§ D.P.C.M. 23 dicembre 2004. Proroga dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.
§ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397 Disposizioni urgenti di protezione civile.
§ O.P.C.M. 28 gennaio 2005, n. 3397. Disposizioni urgenti di protezione civile.
Numero del disegno di legge di conversione |
5739 |
Numero del decreto-legge |
14 |
Titolo del decreto-legge |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania |
Settore d’intervento |
Ambiente |
Iter al Senato |
SI |
Numero di articoli |
5 |
§ testo originario |
|
§ testo approvato dal Senato |
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Date |
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§ emanazione |
17 febbraio 2005 |
§ pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
18 febbraio 2005 |
§ approvazione del Senato |
23 marzo 2005 |
§ assegnazione |
23 marzo 2005 |
§ scadenza |
19 aprile 2005 |
Commissione competente |
VIII Ambiente |
Pareri previsti |
I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 reca alcune misure urgenti per fronteggiare l’emergenza rifiuti nel settore dei rifiuti nella Regione Campania.
L’articolo 1 disciplina una procedura volta a permettere l’estinzione delle situazione debitorie in cui versano i Comuni campani a seguito del mancato versamento al Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania sia della tariffa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani agli impianti per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti sia dei contributi di compensazione ambientale previsti a favore dei Comuni che ospitano gli impianti stessi. Più, in particolare è previsto, che le situazioni debitorie siano accertate dal Commissario delegato attraverso la collaborazione dei Comuni (commi 1 e 2 e 5) e che tale accertamento dia la possibilità al Commissario stesso di intraprendere le iniziative solutorie, impiegando le risorse finanziarie a tal fine anticipate dalla Cassa depositi e prestiti (comma 3).
La restituzione delle anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti, che subentra nei crediti vantati dal Commissario nei confronti dei Comuni, avviene attraverso la predisposizione da parte dei Comuni - o in caso di loro inerzia – da parte del Commissario delegato di un piano di rientro della durata massima di quattro anni (comma 4). E’inoltre previsto che in caso di mancata attuazione del piano, il Ministero dell’interno provveda ad effettuare corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai Comuni interessati.
L’articolo 2 prevede invece che il Commissario delegato detti ai soggetti affidatari dei sette impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti della Regione Campania prescrizioni volte a rendere tali impianti conformi alle norme di legge.
Tali impianti sono stati infatti oggetto di un provvedimento di sequestro da parte della Procura della Repubblica di Napoli, in quanto producevano combustibile non conforme alle specifiche tecniche contenute nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
L’articolo 2 intende quindi porre rimedio a tal situazione, prevedendo a tal fine che il Commissario eserciti un potere sostitutivo nei confronti di soggetti affidatari degli impianti che non si adeguino alle prescrizioni del Commissario stesso (comma 2) e stanziando a tal fine 20 milioni di euro
L’articolo 3 prevede al comma 1 che i prefetti della regione assicurino, in termini di somma urgenza, ogni collaborazione al Commissario delegato in materia di individuazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di termovalorizzazione, anche ai fini della realizzazione delle opere occorrenti, al comma 2 che il Commissario delegato possa avvalersi di tre sub-commissari, cui affidare specifici compiti nell’ambito di determinati settori di intervento, i cui oneri saranno a carico della gestione commissariale, mentre l’articolo 4 prevede disposizioni nel settore delle bonifiche sempre per quel che riguarda la regione Campania
In sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge, il Senato ha aggiunto un articolo 4-bis che prevede la possibilità attraverso - l’adozione di apposite ordinanze di protezione civile- di realizzare un sistema analogo a quello previsto per l’estinzione delle situazioni debitorie dei Comuni campani anche per la situazione di emergenza rifiuti della Calabria.
A seguito dell’inserimento di tale articolo, è stato modificato il titolo del decreto-legge da “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania” a “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza ne settore dei rifiuti nella Regione Campania e nella Regione Calabria”
Il decreto legge reca la relazione illustrativa e la relazione tecnica.
Non sono stati emanati decreti legge sulla stessa materia.
Le motivazioni di necessità e di urgenza che sorreggono l’emanazione del decreto-legge in commento sembrano doversi ricondurre a due ordini di considerazioni.
Da un primo punto di vista, occorre considerare che la procedura prevista dall’articolo 1 per l’estinzione delle situazione debitorie dei Comuni nei confronti del Commissario delegato e più in particolare nei confronti dei concessionari degli impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti, sembra essere dotata dei caratteri della necessità e dell’urgenza, in quanto l’estinzione delle predette situazioni dovrebbe essere in grado di scongiurare possibili disfunzioni nello svolgimento del servizio da parte dei concessionari stessi e quindi possibili ulteriori aggravamenti della situazione della gestione dei rifiuti in Campania.
Da un altro punto di vista, considerato che gli impianti per la produzione di combustibili derivati da rifiuti siti nella Regione Campania sono stati oggetto di sequestro da parte della Repubblica di Napoli, anche l’articolo 2 sembra dotato dei caratteri di necessità e urgenza, in quanto lo stesso mira a far si che gli impianti stessi, possano, previo adeguamento alle prescrizioni di legge riprendere a funzionare.
Il provvedimento contiene norme che sostanzialmente conferiscono poteri al Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania. La materia della gestione dei rifiuti rientra nella “tutela dell’ambiente”, materia assegnata dalla lettera s) dell’articolo 117 comma 2 della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato.
Anche l’articolo 4 cheprevede la possibilità per la Regione Campania di trasferire fondi sulla contabilità speciale del Commissario delegato per la bonifica dei suoli non sembra violare le competenze legislative costituzionalmente definite, in quanto tale articolo prevede una facoltà e non un obbligo per le Regioni.
Nulla da segnalare
Le disposizioni contenute nel provvedimento costituiscono sostanzialmente un complesso di norme volte a fronteggiare la situazione emergenziale riguardante la gestione dei rifiuti esistente nella Regione Campania e nella Regione Calabria. Di conseguenza, esse sembrano essere tra loro omogenee.
Nulla da segnalare.
Il 20 ottobre 2003 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[1], nella quale contesta all’Italia di essere venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 2, 5, 6, 10, 13 e 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, che è stata trasposta nell’ordinamento italiano per mezzo del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003.
In particolare la Commissione rileva che:
· l’articolo 15 del decreto legislativo, relativo al prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica, non è conforme all’articolo 10 della direttiva, in quanto non fa riferimento ad una durata del periodo successivo alla chiusura di almeno trenta anni;
· l’articolo 12 e l’allegato II del decreto legislativo n. 36, nel trasporre le disposizioni della direttiva concernenti la chiusura e la gestione post-operativa delle discariche, non contengono una disposizione che stabilisca che il gestore notifica all’autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e si conforma alla decisione dell’autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime. Pertanto la normativa italiana di attuazione non risulta conforme all’articolo 13, lettera c) della direttiva.
Tra le priorità del programma legislativo e di lavoro per il 2005 della Commissione europea figura la presentazione di una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclo dei rifiuti, peraltro già preannunciata per il 2004.
In vista dell’elaborazione della strategia la Commissione ha svolto, tra il 27 maggio e il 30 novembre 2003, una consultazione pubblica sulla base della comunicazione “Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti” (COM(2003)301).
La Commissione ha raccolto, sulla base della comunicazione, i punti di vista delle parti interessate su alcune misure potenziali, tra le quali:
§ piani di prevenzione della formazione dei rifiuti;
§ tecniche di produzione a bassa formazione di rifiuti;
§ diffusione delle best practice.
La Commissione riconosce che è necessario fissare obiettivi in materia di prevenzione dei rifiuti e prevedere al tempo stesso misure che permettano effettivamente di raggiungerli; si interroga sull’opportunità di riconsiderare la definizione di rifiuto; ritiene possibile migliorare la politica del riciclo in modo da contribuire a risolvere il problema dei rifiuti nell’UE.
Non si rilevano profili problematici in merito a tale aspetto.
Il comma 2 dell’articolo 2 prevede che in caso di inadempienza dei soggetti affidatari degli impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti alle prescrizioni dettate dal Commissario delegato, quest’ultimo provvede in via sostitutiva attraverso ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell’articolo 5 comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n.225.
L’articolo 4-bis prevede che in relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2004, n. 305, è autorizzata l’adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, finalizzate ad assicurare, sulla base della definizione di apposita disciplina che preveda anche poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti, il compimento delle doverose attività solutorie inerenti alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e per la depurazione delle acque, con la previsione della nomina, ove necessario, di appositi Commissari delegati.
Non si segnalano profili di particolare problematicità.
Il provvedimento riguarda le concessionarie del servizio di smaltimento dei rifiuti in Campania, la FIBECAMPANIA e la FIBE s.p.a e sembra destinato a incidere sia sui crediti vantati da queste ultime nei confronti del Commissario delegato e dei comuni sia sulle situazioni di non conformità alla legge degli impianti gestiti dalle società in questione.
Con riferimento al comma 3 dell’articolo 1, si osserva che sarebbe opportuno, al fine di rendere più certi i tempi per l’esecuzione della procedura, prevedere un termine entro il quale il Commissario delegato presenta alla Cassa depositi e prestiti le attestazioni volte a consentire l’erogazione da parte della Cassa stessa delle risorse finanziarie a titolo di anticipazione;
Sempre con riferimento al comma 3 dell’articolo 1, andrebbe valutata l’opportunità, al fine di una maggiore uniformità del testo, di sostituire l’espressione “soggetti affidatari” con l’espressione “soggetti concessionari”;
Al comma 4 dell’articolo 1 sarebbe opportuno fissare un termine per la formazione del piano di rientro da parte dei Comuni, allo scadere del quale il Commissario delegato può esercitare il potere sostitutivo previsto dalla disposizione, dato che assegnare sia ai Comuni che al Commissario delegato un termine di 60 giorni per l’adozione del piano di rientro, non consente di stabilire in quale momento il Commissario può sostituirsi ai Comuni;
Al comma 2 dell’articolo 2, si dovrebbe valutare l’opportunità di prevedere un termine per l’adeguamento da parte dei soggetti concessionari degli impianti alle prescrizioni dettate ai sensi del comma 1 dal Commissario delegato, dato che la previsione dell’esercizio di un potere sostitutivo è di norma collegata all’ assegnazione di un termine scaduto il quale tale potere può essere attivato.
Le ordinanze sull’emergenza rifiuti in Campania
La grave situazione di emergenza nel settore dei rifiuti determinatasi nella Regione Campania indusse il Governo a nominare, con O.P.C.M. 11 febbraio 1994, il Prefetto di Napoli quale Commissario delegato, affidandogli il compito - d’intesa con il Ministro dell’Ambiente e con le Amministrazioni locali - di porre in essere tutti gli interventi intesi a fronteggiare la gravità della situazione riscontrata[2].
Con il perdurare della situazione di estrema gravità, legata anche alla mancanza di un Piano organico per lo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanza n. 2425 del 1996 e, successivamente, il Ministro degli Interni, delegato al Coordinamento della Protezione Civile con Ordinanza n. 2470 del 1996, nominarono il Presidente della Regione Campania quale Commissario delegato per lo smaltimento dei rifiuti, con l’incarico, tra l’altro, di redigere un Piano di interventi d’emergenza per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossico-nocivi.
Per quel che riguarda i poteri attribuiti al Commissario delegato, l’ordinanza n. 2425 del 1996, come modificata dalla successiva ordinanza n. 2470, ha attribuito al Commissario delegato il compito di disporre le misure di obbligo e di divieto nonché gli interventi necessari per la realizzazione ed attivazione degli impianti definitivi per il recupero di materie, combustibile ed energia da rifiuti, approvando i progetti, provvedendo alle occupazioni di urgenza ed agli espropri, eseguendo le opere, acquisendo i servizi.
Successivamente l'ordinanza n. 2948 del 1999, ha attribuito al Commissario delegato il compito di realizzare altresì gli interventi per la produzione e l’utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti, assicurando lo svolgimento degli adempimenti previsti dal comma 5 dell’art. 1 dell’ordinanza 2560/1997, così come sostituito dall’art. 1, comma 2 dall’O.M. 2774/1998.
L'ordinanza n. 3032 del 1999 ha attribuito al Commissario delegato il compito di mettere in atto ogni intervento per accelerare le attività di raccolta differenziata e l’avvio dei lavori degli impianti di produzione di CDR e definire con l’aggiudicataria la riduzione dei termini di realizzazione dei medesimi impianti. La stessa ordinanza ha attribuito al commissario delegato il potere di adottare provvedimenti in deroga anche al fine della ricollocazione degli impianti di CDR e di utilizzo del combustibile derivato da rifiuti.
Successivamente l'ordinanza n. 3100 del 2000 ha attribuito al Commissario delegato il potere di autorizzare, in deroga all’art. 30 del d.lgs n. 22/19997, l’esercizio delle attività di gestione degli impianti di trattamento di smaltimento e di recupero nonché di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani da parte di soggetti in possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria necessari per lo svolgimento dei servizi per conto del comune o dei consorzi dei comuni, a condizione che l’attività sia svolta esclusivamente all’interno della regione e riguardi solo i rifiuti urbani oggetto del servizio. La stessa ordinanza ha attribuito al Commissario delegato il potere di autorizzare, in deroga agli artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/1997, i siti di produzione e di stoccaggio del combustibile derivato dai rifiuti, nonché i siti di smaltimento finale della f.o.s. e dei sovvalli degli impianti di produzione e di utilizzo del c.d.r., nonché impianti di compostaggio, aree di trasferenza ed impianti di trattamento e di smaltimento.
Con l’ordinanza n. 3119 del 2001 è stato attribuito, al Commissario delegato, il potere di autorizzare il trasporto dei rifiuti solidi urbani o frazioni di essi con mezzi ferroviari in deroga al D.P.C.M. n. 308/2001.
Si segnalano infine i seguenti poteri del Commissario delegato:
- provvedere alla realizzazione ed al completamento delle attività e degli interventi previsti dalle precedenti ordinanze di protezione civile, limitatamente all’emergenza nel settore dei rifiuti (art. 1 O.M. 3343/2004);
- avvalersi dei Prefetti delle Province in qualità di soggetti attuatori subentrando nei poteri precedentemente loro assegnati (art. 1, comma 1 O.P.C.M. 3345/2004);
- esercitare i poteri di ordinanza di cui agli artt. 50, comma 5, e 54, comma 2, del d.lgs 267/2000 in materia di emergenza sanitaria ed igiene pubblica, subentrando ai sindaci nella titolarità e nell’esercizio di tali potestà (art. 1, comma 2, O.P.C.M 3345/2004);
- assicurare, in via provvisoria ed eccezionale, il sollecito smaltimento dei rifiuti non ricevuti dagli impianti di produzione di c.d.r., avviandoli verso impianti ubicati presso altre regioni, previa intesa con i presidenti delle regioni (art. 2, comma 1. lett. a), O.P.C.M. 3345/2004);
- definire un piano straordinario di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti non ancora conferiti nell’ambito del territorio della regione Campania, recante indicazioni sulla quantità e sulla natura dei rifiuti da smaltire in altre regioni (art. 2 comma 1, lett. b), O.P.C.M. 3345/2004;
- utilizzare, per quanto riguarda la f.o.s., i sovvalli ed il c.d.r., siti ed impianti ubicati nel territorio regionale anche adottando provvedimenti di requisizione temporanea ed occupazioni di urgenza (art. 2, comma 1, lettera c), O.P.C.M. 3345/2004);
- assicurare il trasporto dei rifiuti avvalendosi di soggetti convenzionati o da convenzionare (art. 2 comma 1 lettera d) O.P.C.M. 3345/2004);
- emettere provvedimenti finalizzati a consentire, nei limiti di tempo strettamente necessari per far fronte all’attuale aggravamento dello stato emergenziale in atto, il differimento dei termini di deposito del c.d.r. nei siti di stoccaggio e la proroga dell’esercizio delle discariche attive, eventualmente autorizzando l’apertura di quelle non più in esercizio, utilizzando ed ampliando le volumetrie residue (art. 2. comma 1, O.P.C.M. 3345/2004, come mod. ed integrato dall’art. 1, comma 1, OM. 3347/2004);
- definire un piano finanziario d’emergenza sulla base delle risorse acquisibili attivando le conseguenti iniziative;
- assumere le più utili iniziative dirette all’individuazione, su base provinciale, ed alla conseguente utilizzazione, di siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti (art. 2, comma 1, lett. g), O.P.C.M. 3345/2004);
- adottare uno specifico programma finalizzato ad incentivare la raccolta differenziata per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 39 del d.lgs. 22 del 1997 (art. 2, comma 1, lett. i), O.P.C.M. 3345/2004);
- definire un piano finanziario d’emergenza sulla base delle risorse acquisibili o comunque destinate al soddisfacimento delle esigenze relative al differimento dei termini di deposito del c.d.r. nei siti di stoccaggio e alla eventuale proroga delle discariche attive, attivando le conseguenti iniziative (O.P.C.M. 3347/2004 art. 1, comma 1, lettera f).
- provvedere a dare immediato inizio ai lavori per la realizzazione del termovalorizzatore nel Comune di Acerra, in via provvisoria, nelle more del procedimento di aggiornamento della valutazione d’impatto ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente (O.P.C.M. 3369/2004 art. 1, comma 4);
- provvedere, in via sostitutiva ovvero per il tramite di un soggetto attuatore, a compiere le attività necessarie a conseguire il pagamento della tariffa dovuta dai comuni, consorzi o altri affidatari che conferiscono i r.s.u. presso gli impianti di produzione di c.d.r. (art. 1, comma 1, O.P.C.M. 3397/2005).
Art. 1
(Norme di accelerazione delle procedure
di riscossione)
L’articolo in esame, al fine di accelerare la riscossione degli importi dovuti dai comuni al Commissario delegato per il superamento dell’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e alle concessionarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, prevede una procedura articolata nelle seguenti fasi:
1. esatta certificazione della situazione debitoria dei comuni (comma 1);
2. creazione di titoli idonei a consentire al Commissario delegato la cessione alla Cassa depositi e prestiti dei crediti vantati nei confronti dei comuni che non hanno provveduto a versare le somme dovute per il conferimento dei rifiuti prodotti (comma 3);
3. anticipazioni della Cassa depositi e prestiti in favore del Commissario delegato (comma 3);
4. definizione, ad opera del Commissario delegato, in caso di inerzia dei comuni interessati, di un piano di rientro delle anticipazioni e degli oneri connessi (comma 4);
5. eventuale intervento di salvaguardia del Ministero dell'interno, concretantesi in corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati (comma 4).
Il comma 1 dell’articolo in esame ha la finalità di consentire al Commissario delegato per il superamento dell’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania (nominato con l’ordinanza di protezione civile n. 3341/2004) di determinare con esattezza l’ammontare delle situazioni debitorie dei soggetti che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani (RSU) agli impianti di produzione di CDR (combustibile derivato dai rifiuti) in ordine al pagamento degli oneri dovuti.
Si ricorda, in proposito, che con l’ordinanza 27 febbraio 2004, n. 3341 l’incarico di Commissario delegato per il superamento dell’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania è stato affidato al dott. Corrado Catenacci, in seguito alle dimissioni rassegnate dal Presidente della regione Campania in data 24 Febbraio 2004.
Viene previsto, infatti, che – fermi i poteri commissariali previsti dall’art. 1 dell’ordinanza n. 3397/2005 - i comuni ed i relativi consorzi, nonché gli altri affidatari della regione Campania, che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di CDR, provvedano a certificare al Commissario delegato - entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto - l’ammontare delle loro situazioni debitorie in ordine al pagamento dei seguenti oneri:
§ tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di produzione di combustibile da rifiuti, da corrispondere al Commissario delegato medesimo e ai concessionari del servizio;
§ contributo di compensazione ambientale previsto in favore dei comuni destinatari di misure compensative.
Al fine della comprensione del disposto in esame occorre innanzitutto fare chiarezza in merito ai riferimenti normativi che contemplano gli oneri a carico dei Comuni a cui fa riferimento l’articolo in questione.
A tal fine, si ricorda per quel che riguarda la tariffa per il conferimento dei rifiuti agli impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti che l’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2425 del 18 marzo 1996 dispone al comma 1 che il commissario delegato dispone le misure di obbligo e di divieto nonché gli interventi necessari per la realizzazione e l’attivazione degli impianti definitivi, per il recupero di materie, combustibili ed energia dai rifiuti, approvando i progetti, provvedendo alle occupazioni d’urgenza e gli espropri, eseguendo le opere, acquisendo i servizi. Il comma 2 dello stesso articolo prevede invece che per il servizio di recupero e di smaltimento definitivo il commissario delegato fissi apposite tariffe, determinate secondo criteri tali da assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio degli stessi impianti, dei costi di bonifica e ripristino delle aree utilizzate e la giusta remunerazione del capitale investito.
L’articolo 1 comma 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.2774 del 1998 prevede conseguentemente che “il commissario delegato - Presidente della regione Campania stipuli entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a seguito di procedure di gara comunitarie, contratti per la durata massima di dieci anni di conferimento dei rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione Campania, con operatori industriali che si impegnino a realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti da porre in esercizio entro il 31 dicembre 1998, ad utilizzare detto combustibile in impianti esistenti nonché, a realizzare impianti dedicati per la produzione di energia mediante l’impiego di combustibile derivato dai rifiuti, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2000 assicurando, comunque, nelle more della messa in esercizio di detti impianti dedicati, il recupero energetico del combustibile prodotto. La stipula dei contratti per l’utilizzo del combustibile derivato da rifiuti è subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma tra operatori industriali, il commissario delegato - Presidente della regione Campania il Ministro dell’ambiente ed il Ministro dell’industria, commercio e artigianato. Gli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti, e quelli dedicati di produzione di energia sono localizzati in siti anche in variante al piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con ordinanza del presidente della giunta regionale della Campania n. 27 del 9 giugno 1997, in modo da assicurare la maggior protezione ambientale e garantire la massima economicità di gestione e sono dimensionati in coordinamento con gli obiettivi degli interventi in materia di raccolta differenziata in modo da favorire il riciclaggio delle frazioni valorizzabili.”
Si ricorda, a tal proposito che nella regione Campania il servizio di smaltimento dei rifiuti è assicurato dalle società concessionarie FIBE S.p.A. e FIBE Campania S.p.A., rispettivamente per la provincia di Napoli e per le restanti province campane[3].
Le gare espletate per l’affidamento di tali servizi si sono concluse con la determinazione di una tariffa di conferimento dei rifiuti pari a 4,29 centesimi di euro per la provincia di Napoli e a 4,39 centesimi di euro per le restanti province, per ogni kg. di rifiuto conferito[4].
Per quel che riguarda invece i contributi di “compensazione ambientale” si ricorda che
in base all’art. 2, comma 4, dell’ordinanza 21 dicembre 1999, n. 3032, come modificato dall’art. 9, comma 5, dell’ordinanza 22 dicembre 2000, n. 3100, il commissario delegato “dispone un contributo, a carico dei comuni che conferiscono i rifiuti, da erogare ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti per la produzione di energia. Detto contributo, stabilito nella misura di 20 lire[5] per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di CdR, sarà erogato nella misura di lire 10 per chilogrammo ai comuni sede di impianto di produzione di CdR e nella misura di 10 lire per chilogrammo ai comuni sede di impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti”.
Sempre con riferimento ai contributi di compensazione ambientale, si ricorda che l’art. 2, comma 4, dell’ordinanza 9 maggio 2003, n. 3286 ha aggiunto un comma 4-bis all’art. 2 dell’ordinanza n. 3032/1999 in base al quale il Commissario delegato “dispone, altresì, un contributo a carico dei Comuni che conferiscono i rifiuti da erogare a favore dei Comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di trasferenza, i siti di stoccaggio provvisorio di combustibile derivato dai rifiuti ed i siti di stoccaggio definitivo dei sovvalli degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti. Detto contributo, stabilito nella misura complessiva di euro 0,0052 per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, sarà erogato nella misura di euro 0,0013 per chilogrammo ai Comuni sede di impianto di trasferenza, nella misura di euro 0,0013 per chilogrammo ai Comuni sede di siti di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato dai rifiuti e di euro 0,0026 ai Comuni sede di siti di stoccaggio definitivo dei sovvalli degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti. Le suddette somme previste per i Comuni sede di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato dai rifiuti saranno conferite ai Comuni sede di stazioni di trasferenza dopo l'entrata di esercizio degli impianti di termovalorizzazione".
Con riferimento alla citata ordinanza 28 gennaio 2005, n. 3397, per la quale il comma in esame lascia fermi i poteri commissariali previsti dall’art. 1 della medesima, si ricorda, infine, che l’art. 1, comma 1 di tale ordinanza reca disposizioni analoghe a quelle previste dal comma in esame, con la comune finalità di recuperare le somme non corrisposte dai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti.
L’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 3397 attribuisce infatti al Commissario poteri sostitutivi – sia rispetto alle attività da compiersi per conseguire il pagamento della relativa tariffa e dei contributi dovuti agli uffici del commissario delegato ed ai comuni destinatari di misure di compensazione ambientale, sia in ordine alle doverose attività solutorie in favore dei soggetti affidatari del servizio - nei confronti delle amministrazioni inadempienti.
Il comma 1 prevede inoltre che il Commissario delegato, previo espletamento delle necessarie verifiche, provveda all’attestazione della veridicità delle certificazioni pervenute.
Il comma 2 attribuisce al Commissario delegato poteri sostitutivi in ordine all’attestazione delle situazioni debitorie ove i soggetti di cui al comma 1 (cioè comuni, loro consorzi o altri affidatari) non provvedano a quanto ivi previsto con la tempestività richiesta (15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), ovvero la veridicità delle certificazioni non sia stata attestata dal Commissario delegato.
L’esercizio di tali poteri attribuiti al Commissario deve avvenire entro i successivi 15 giorni, previo espletamento delle necessarie verifiche.
Si ricorda che a seguito di un emendamento approvato in sede di conversione al Senato è stata sostituita l’espressione “la veridicità delle certificazioni non siano state attestate” con la più corretta “la veridicità delle certificazioni non sia stata attestata”
.Il comma 3 dispone che le attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2, nell’ambito di un rapporto unitario con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., costituiscono titoli giuridici idonei a consentire, entro 15 giorni, l’anticipazione delle risorse finanziarie da destinare al Commissario medesimo per le conseguenti iniziative solutorie.
Viene altresì previsto, quale corrispettivo dell’anticipazione, il subentro della Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei crediti che il Commissario delegato e i soggetti concessionari vantano nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonché degli altri affidatari inadempienti.
Si osserva innanzitutto che la disposizione non prevede i termine entro il quale il Commissario delegato presenta alla Cassa depositi e prestiti le attestazioni volte a consentire l’erogazione da parte della Cassa stessa delle risorse finanziarie a titolo di anticipazione
Si osserva inoltre che nell’ultimo periodo del comma in esame si fa riferimento ai “crediti di titolarità del Commissario delegato e dei soggetti affidatari”.Tuttavia, dato che con il termine “soggetti affidatari” sembra che la disposizione in commento si riferisca alle società Fibe S.p.A. e Fibe Campania S.p.A., sembrerebbe opportuno sostituire l’espressione “affidatari” con “concessionari”, in linea con la terminologia utilizzata nel comma 1.
Il comma 4 dispone che, entro 60 giorni dall’anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Commissario delegato, ove non vi provvedano direttamente i soggetti inadempienti (cioè i Comuni), si sostituisce ai medesimi per la definizione di un piano di rientro delle situazioni debitorie con la medesima Cassa.
Tale piano dovrà:
- avere una durata massima quadriennale;
- comprendere gli oneri connessi all’anticipazione di cui al comma 3;
- essere specifico per ciascun soggetto debitore;
- avere durata, modalità e termini correlati alle situazioni debitorie ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti.
Infine, al fine di garantire l’esecuzione del piano, viene previsto, a fronte della mancata attuazione anche parziale del piano di rientro, che il Ministero dell’interno operi corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.
Si osserva che sarebbe opportuno fissare un termine per la formazione del piano di rientro da parte dei Comuni, allo scadere del quale il Commissario delegato può esercitare il potere sostitutivo previsto dalla disposizione, dato che assegnare sia ai Comuni che al Commissario delegato un termine di 60 giorni per l’adozione del piano di rientro, non consente di stabilire in quale momento il Commissario può sostituirsi ai Comuni.
Il comma 5 reca norme finalizzate ad agevolare l’accesso agli atti da parte degli organi commissariali. Viene infatti disposto che, per il più proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui al presente articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonché gli enti affidatari, consentono al Commissario delegato o ad un suo delegato l’accesso ai propri atti con ogni urgenza, e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
Art. 2
(Adeguamento degli impianti)
Il comma 1 dispone che il Commissario delegato, al fine di assicurare in termini di somma urgenza il funzionamento a norma di legge e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali relative alla gestione del sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti della regione Campania, dei sette impianti di produzione di CdR presenti nella regione - Casalduni, Pianodardine, Giugliano, Santa Maria Capuavetere, Caivano, Tufino e Battipaglia - autorizzi le necessarie iniziative di adeguamento tecnico-funzionale dei suddetti impianti da parte dei soggetti affidatari, fatte salve le eventuali e conseguenti azioni di rivalsa e le decisioni assunte dalle autorità giudiziarie competenti.
Si ricorda, innanzitutto, che in Campania risulta attualmente vigente il Piano regolatore di gestione dei rifiuti, approvato con l'ordinanza commissariale n. 319 del 30 settembre 2002[6] che, come ha sottolineato anche il Ministro per l’ambiente e la tutela del territorio (in risposta al question time n. 3-04248 nella seduta del 23 febbraio 2005), prevede “la realizzazione dei sette impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti e di due termovalorizzatori con produzione di energia elettrica derivante dalla combustione del materiale di cui sopra ed allocati ad Acerra ed a Santa Maria La Fossa. ll sistema complessivo, oltre a prevedere ulteriori impianti per le fasi intermedie di lavorazione, richiede anche la presenza di discariche di servizio per il conferimento e lo smaltimento dei residui della detta lavorazione. In merito, va detto che gli impianti di produzione del CdR sono stati realizzati e sono in esercizio dal 2002 mentre, per quelli di termovalorizzazione, è stato aperto il cantiere per la costruzione dell'impianto di Acerra[7] e si sta definendo l'iter per la realizzazione dell'impianto di Santa Maria La Fossa; entrambi dovrebbero entrare in funzione nel 2007”.
Sottolinea ancora il Ministro che “la struttura commissariale ha disposto la chiusura a rotazione dei sette impianti di produzione del CdR, al fine di consentire l'effettuazione, per la prima volta da quando questi sono in esercizio (ovvero da tre anni), delle necessarie attività di manutenzione volte a garantire il miglioramento qualitativo della produzione a valle degli impianti e ad adempiere a richieste specifiche per questo miglioramento formulate dalla procura della Repubblica di Napoli”.
Si ricorda, infatti, che i sette impianti di produzione di CdR di proprietà di Fibe Spa e Fibe Campania, sono stati oggetto di un provvedimento di sequestro disposto dalla Procura di Napoli (a partire dal mese di maggio 2004 e fino allo scorso febbraio), in quanto il CdR da essi prodotto avrebbe un potere calorifero inferiore ai parametri previsti dalla normativa vigente: le “ecoballe” prodotte, se bruciate in termovalorizzatori, risulterebbero pertanto inquinanti. Oggetto dell’indagine avviata da tempo dalla Procura di Napoli è stata, infatti, proprio la qualità e la caratteristiche tecniche delle ecoballe di CdR[8] che non avrebbero un potenziale calorifero tale da essere considerate un combustibile.
La Procura ha recentemente disposto il dissequestro degli impianti di produzione di CdR, al fine di consentire l’effettuazione delle necessarie operazioni di adeguamento tecnico-funzionale degli impianti stessi.
Nell’audizione del 15 marzo 2005 presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania, Corrado Catenacci, ha ricordato che a seguito del provvedimento di dissequestro degli impianti, gli stessi dovranno essere adeguati entro quattro mesi.
Si osserva che sarebbe opportuno sostituire l’espressione “soggetti affidatari” con le parole “soggetti concessionari”.
Con riferimento ai parametri previsti dalla normativa vigente per l’utilizzazione del CdR, si ricorda che essi sono stati fissati dal Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”[9].
In particolare l’art. 4 ha previsto specifiche disposizioni per le attività di recupero energetico, che sono quindi individuate nell'allegato 2 al decreto stesso. In tale allegato vengono, tra l’altro, indicate le norme tecniche per l'utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti (CdR), che deve avere le seguenti caratteristiche “P.C.I. minimo sul tal quale 15.000 kJ/kg (pari a circa 3.600 Kcal/kg), Umidità in massa max 25%, Cloro 0,9%, Zolfo 0,6%, Ceneri sul secco in massa 20%, Pb (volatile) 200 mg/kg, Cr 100 mg/kg, Cu (composti solubili) 300 mg/kg, Mn 400 mg/kg, Ni 40 mg/kg, As 9 mg/kg, Cd+Hg 7 mg/kg. Per ciascuna partita di CDR deve essere certificata la temperatura di rammollimento delle ceneri”. Vengono quindi dettagliate le attività ed i metodi di recupero energetico del cdr.
Si ricorda che in sede di conversione del decreto-legge il Senato ha approvato un emendamento che inserisce alla fine del comma 1 il seguente periodo“i materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella Regione Campania sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico sanitaria ambientale”.
Ai sensi del comma 2, il Commissario delegato, nel caso in cui i soggetti affidatari non provvedano ai previsti adeguamenti degli impianti, provvede in via sostitutiva sulla base di apposite procedure di somma urgenza, definite con le ordinanze di protezione civile, emanate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel limite di 20 milioni di euro.
Si osserva che il comma in questione non specifica quale è il termine entro il quale i soggetti affidatari degli impianti devono provvedere ad adeguare gli stessi.
Il comma 3 stanzia quindi 20 milioni di euro per l’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo in esame e con riferimento all’anno 2005, disponendo la copertura di tale stanziamento con una corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 49 della legge n. 448 del 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
Si ricorda che l'art. 49 della legge n. 448 del 1998 prevede che al finanziamento di una serie di programmi di tutela ambientale (tra cui il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, i programmi di difesa del mare e delle riserve marine statali, i programmi attuativi degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue, gli accordi e contratti di programma di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 22 del 1997) si provveda a norma dell'art. 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Gli stanziamenti per tali programmi di tutela ambientale sono imputati all’U.p.b. 3.2.3.3, capitolo 7453, per i quali l’ultima legge finanziaria per il 2005, legge n. 311 del 2004, reca, in tabella F, uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per l’anno 2005.
Art. 3
(Supporto all’azione del Commissario
delegato)
Il comma 1 prevede che i prefetti della regione assicurino, in termini di somma urgenza, ogni collaborazione al Commissario delegato in materia di individuazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di termovalorizzazione, anche ai fini della realizzazione delle opere occorrenti.
Giova sottolineare, in particolare, che la chiusura per adeguamento tecnico dei sette impianti di CdR comporta la necessità per il Commissario delegato, di individuare dei siti di stoccaggio temporaneo, al fine di depositare i rifiuti che si accumuleranno nel frattempo fino alla riapertura degli impianti stessi. Il dissequestro dei sette impianti di cdr disposto dalla Procura ha vietato, infatti, l’utilizzo dei macchinari per trasformare i rifiuti solidi urbani in combustibile da rifiuti e, pertanto, rimarrebbe irrisolto il problema delle circa 7.200 tonnellate di rifiuti giornalieri prodotte nella regione Campania.
Tale problematica era emersa anche nel corso dello svolgimento del citato question time del 23 febbraio 2005, durante il quale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio aveva sottolineato la problematica dell’individuazione dei siti di stoccaggio, dichiarando che era già stata avviata la ricerca dei siti stessi, previa consultazione delle province interessate.
In merito all’individuazione di siti di stoccaggio temporaneo da parte del Commissario delegato, si ricorda inoltre che tale potere è stato conferito dall’ordinanza n. 3345 del 30 marzo 2004, art. 2, comma 1, lett. g), che prevede che il Commissario delegato assuma «le più utili iniziative dirette all'individuazione, su base provinciale, ed alla conseguente utilizzazione, di siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti». Il successivo comma 2 dispone, quindi, la piena collaborazione dei prefetti prevedendo che essi “provvedono, per quanto di specifica competenza in ordine alla necessaria collaborazione delle Forze dell'ordine, ad assicurare la puntuale attuazione delle determinazioni commissariali”.
Si ricorda, inoltre, che la collaborazione dei prefetti era già stata prevista con la precedente ordinanza del 9 maggio 2003, n. 3286, nella quale si dispone che essi “assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative del Presidente della Regione Campania - Commissario delegato” (art. 2). Lo stesso art. 2 conferisce, inoltre, ai prefetti specifici poteri prevedendo che essi “sono nominati Commissari delegati, esercitando, nel territorio di competenza, i poteri di ordinanza di cui agli articoli 50, comma 5 e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, in materia di emergenza sanitaria ed igiene pubblica, all'uopo subentrando ai Sindaci nella titolarità e nell'esercizio di tali potestà per la durata dello stato di emergenza” e che "ai Prefetti commissari delegati in considerazione dei maggiori compiti connessi alla attuazione della presente ordinanza, è corrisposto un compenso pari al 30% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennità onnicomprensiva, fino al termine dello stato di emergenza, con oneri a carico del Fondo per la protezione civile”.
Si fa presente che, nel corso dell’iter al Senato, nel parere favorevole reso dalla 1a Sottocommissione l’8 marzo 2005, è stato osservato che “l’articolo 3 potrebbe essere opportunamente integrato, prevedendo la consultazione della regione Campania ai fini della individuazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di termovalorizzazione, anche in conformità alle piùrecenti pronunce della Corte costituzionale su questioni analoghe”.
Il comma 2 stabilisce altresì che –anche al fine di esercitare i poteri previsti dal presente decreto- il Commissario delegato possa avvalersi di tre sub-commissari, cui affidare specifici compiti nell’ambito di determinati settori di intervento, i cui oneri saranno a carico della gestione commissariale.
Con riferimento alla possibilità di avvalersi di tre sub-commissari, si ricorda che l’ordinanza del 25 febbraio 1999, n. 2948[10]prevede, all’art. 2, la possibilità, per il Commissario delegato, di avvalersi di un subcommissario per la gestione dei rifiuti nominato, in questo caso, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
Si ricorda, comunque, che recentemente l’ordinanza del 12 aprile 2004, n. 3343 ha disposto, all’art. 1, comma 3, che “Limitatamente all’emergenza nel settore dei rifiuti, tutti i riferimenti al Presidente della regione Campania Commissario Delegato, al vice- Commissario vicario, ai vice-Commissari ed ai sub- Commissari, di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa sono soppressi, ed ai successivi interventi e adempimenti amministrativi e contabili provvede il dott. Catenacci - Commissario delegato, avvalendosi dei poteri e delle deroghe conferiti ai sensi delle citate ordinanze, ad eccezione di quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo”.
Si ricorda, in proposito, che il Dott. Catenacci ha ricevuto l’incarico di Commissario delegato per il superamento dell’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania conla precedente ordinanza del 27 febbraio 2004, n. 3341 ed è attualmente affiancato da un responsabile amministrativo e da un responsabile tecnico-scientifico.
In relazione agli oneri previsti per i tre sub-commissari, la relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto legge recita che “l’importo di tali compensi, che verrà necessariamente a definirsi in sede attuativa della disposizione, non potrà, comunque, che risultare di entità assolutamente modesta e, in ogni caso, troverà capienza nell’ambito delle somme che attengono alla complessiva gestione emergenziale in questione”.
Art. 4
(Interventi relativi al settore delle
bonifiche)
L’articolo prevede la facoltà, per la regione Campania, di trasferire fondi al commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela delle acque superficiali, nell’ambito delle disponibilità del bilancio regionale, al fine di consentire il rimborso delle risorse anticipate al Presidente della regione-Commissario delegato per l’emergenza rifiuti, negli anni 2000 – 2003.
Un emendamento approvato in sede di conversione al Senato ha sostituito l’espressione “di tutela delle acque superficiali” con le parole “per la tutela delle acque superficiali”.
Nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione si precisa che “Il carattere facoltativo della disposizione fa sì che non si renda necessario disporre alcuna copertura finanziaria. La norma viene, infatti, adottata nel rispetto del patto di stabilità e le operazioni finanziarie autorizzate si riferiscono esclusivamente alla realizzazione di investimenti in linea con l’art. 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)”.
In relazione al patto di stabilità interno, si ricorda che i commi da 21 a 41 (con esclusione dei commi 28 e 29) dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), dettano una nuova disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e per gli enti locali con riferimento al triennio 2005-2007. Con tali disposizioni viene definita una disciplina del Patto di stabilità interno uniforme per tutte le tipologie di enti territoriali, in relazione al principio generale del limite del 2% all’incremento della spesa delle amministrazioni pubbliche. La disciplina del Patto di stabilità interno per l’anno 2005 impone un vincolo all’incremento delle spese finali degli enti territoriali, anziché un vincolo sul disavanzo. Per quanto concerne le regioni a statuto ordinario, il limite all’incremento del complesso delle spese correnti e di conto capitale per l’anno 2005 è fissato, per ciascuna regione, al 4,8% rispetto al corrispondente ammontare delle spese dell’anno 2003 (comma 23). Per gli anni 2006 e 2007, si applica, anche in questo caso, la percentuale di incremento del 2% dell’entità delle spese finali nell’anno precedente.
La disciplina relativa al patto di stabilità interno per gli anni 2005-2007, dettata dalla legge finanziaria, è stata quindi illustrata dalla Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 4 dell’8 febbraio 2005.
Si ricorda, inoltre, che con l’art. 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003, viene recata la definizione di investimento[11], ai fini dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, che prevede che i Comuni, le Province , le città metropolitane e le regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, mentre con il successivo comma 19 viene previsto che gli stessi enti non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.
Nella relazione governativa viene quindi precisata la finalità della disposizione,specificando che “L’articolo 4, al fine di fronteggiare la grave situazione di deficit finanziario verificatasi nel settore delle bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e della tutela delle acque superficiali, anche in relazione all’utilizzazione delle relative somme per affrontare le esigenze derivanti dall’emergenza in materia di rifiuti in atto nella regione Campania, consente alla regione stessa di trasferire le necessarie risorse finanziarie sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato per le bonifiche”.
Al fine della comprensione del disposto in esame occorre innanzitutto ricordare che le competenze del Commissariato delegato per l'emergenza rifiuti, istituito in Campania con O.P.C.M. dell’11 febbraio 1994, sono state successivamente estese anche alla bonifica dei suoli, delle falde, dei sedimenti, delle acque superficiali e al risanamento idrogeologico e regimazione idraulica della regione Campania, a causa del protrarsi delle situazioni di emergenza causate dall’inquinamento del suolo, delle falde acquifere e delle acque superficiali e di dissesto idrogeologico per effetto dell’abbandono e dell’occultamento dei rifiuti, della conformazione del sottosuolo e della carente regimazione delle acque.
Con l’ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997 è stato quindi nominato Commissario delegato, in relazione a tali nuove competenze, il Presidente della regione Campania[12] che rivestiva già la carica di Commissario delegato per l’emergenza rifiuti. Con l’art. 4 dell’ordinanza del 25 febbraio 1999, n. 2948 sono state, quindi, individuate alcune delle aree soggette a bonifica e ripristino ambientale, tra cui l'area "Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano”, oltre al litorale vesuviano.
Si ricorda, infine, che il Presidente della regione Campania, Bassolino, ha rassegnato, in data 24 febbraio 2004, le dimissioni unicamente dall’incarico di Commissario delegato per l’emergenza rifiuti, mentre continua ad esercitare le funzioni di Commissario delegato per le bonifiche e la tutela delle acque.
In relazione alla problematica della destinazione di fondi per l’emergenza bonifiche dei suoli all’emergenza rifiuti, si ricorda che nel corso dello svolgimento di un’interpellanza urgente in relativa alla gestione dell’emergenza rifiuti in Campanili[13], era stato chiesto di darne conto al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio che, al riguardo si era così pronunciato “Per quanto attiene, infine, alla richiesta sulle risorse trasferite dal Governo, ivi comprese le risorse già assegnate alla regione Campania, al commissariato per i rifiuti, alle bonifiche e alla tutela delle acque, dal 1990 ad oggi risultano assegnate risorse per un totale di euro 615,788 milioni, così distribuite: per la gestione dei rifiuti sono state trasferite risorse pari a 321,850 milioni di euro; per gli interventi delle bonifiche sono state trasferite risorse pari a 72,233 milioni di euro; per la tutela delle acque sono state trasferite risorse pari a 221,705 milioni di euro. Per completezza, faccio presente che è in corso il procedimento per la valutazione dell'efficienza, efficacia e trasparenza sull'impiego delle risorse trasferite”.
Nella contestuale replica dell’interpellante veniva ribadito che “Il ministro ci ha informato in merito alle centinaia di miliardi che sono stati attribuiti al presidente commissario della regione Campania, il quale ha distratto tali somme - questo, ovviamente, lo accerteranno gli uffici competenti -, ossia ha utilizzato per la gestione della emergenza rifiuti anche le risorse che il ministero inviava puntualmente alla regione Campania per la bonifica. Infatti, in Campania sono stati individuati dei siti ad alto rischio ambientale: mi riferisco al litorale domizio flegreo, all'agro aversano e alla zona di Napoli orientale”.
L’articolo, introdotto nel corso dell’esame al Senato, dispone che in relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2004, n. 305, è autorizzata l’adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, finalizzate ad assicurare, sulla base della definizione di apposita disciplina che preveda anche poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti, il compimento delle doverose attività solutorie inerenti alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e per la depurazione delle acque, con la previsione della nomina, ove necessario, di appositi Commissari delegati.
Si ricorda che lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria è stato prorogato da ultimo al 31 dicembre 2005 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2004, n. 305. La prima dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti è invece contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 settembre 1997, n. 217 .
Si osserva che tale disposizione appare superflua atteso che la possibilità di adottare ordinanze come quelle illustrate discende già dalla dichiarazione dello stato di emergenza.
Il comma 5 dell’articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede infatti che al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della stessa legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Reca la norme di entrata in vigore del decreto, che è prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e cioè il 19 febbraio 2005.
N. 5739
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA presentato dal
presidente del consiglio dei ministri di concerto con il
ministro dell'economia e delle finanze con il ministro
dell'interno e con il ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ¾ |
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 marzo 2005
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. Il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 2005, N. 14
All'articolo 1, al comma 2, le parole: «non siano state attestate» sono sostituite dalle seguenti: «non sia stata attestata».
All'articolo 2, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale».
All'articolo 4, al comma 1, le parole: «Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela».
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Calabria). - 1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, è autorizzata l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, finalizzate ad assicurare, sulla base della definizione di apposita disciplina che preveda anche poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, il compimento delle doverose attività solutorie inerenti alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e per la depurazione delle acque, con la previsione della nomina, ove necessario, di appositi Commissari delegati».
Nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nella regione Calabria».
[1] Procedura 2003/4506
[2] nonché ad emanare il 10 aprile 1997 la legge n. 97 di Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.
[3] Ulteriori informazioni sono disponibili al sito internet www.fibespa.it.
[4] In realtà nei contratti l’indicazione è in lire e pari esattamente a 83 lire/kg. e 85 lire/kg.
[5] Pari a 0,0103 euro.
[6] Con tale ordinanza è stato adottato il "Piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti" centrato su ATO provinciali (per Napoli 2 ATO). Sono stati istituiti gli EPAR, enti provinciali con funzione di coordinamento e supporto alle attività del ciclo rifiuti. E’ stata quindi istituita la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti che, per la prima volta, lega il costo pagato dagli utenti alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte nell'ATO. Si ricorda che già dal dicembre del 1996 la Giunta regionale aveva approvato il Piano regionale che era stato successivamente adeguato al "decreto Ronchi": erano stati quindi individuati gli ATOS (Ambiti Territoriali Ottimali di Smaltimento); definito l'obiettivo del raggiungimento del 35% di raccolta differenziata al 31 dicembre 1999 ed era stata prevista, nell'ATOS 6, la realizzazione di 1 termodistruttore, 1 discarica per inerti, cenere e scorie di combustione, 2 discariche di emergenza, 3 stazioni di trasferimento nella provincia di Avellino e 1 in Benevento e 2 impianti di compostaggio.
[7] Per informazioni aggiornate sul termovalorizzatore di Acerra si consulti il sito internet del Commissario delegato: http://www.inforifiuti.campania.it/NewSito/termovalorizzatore.asp
[8]Si ricorda che il Cdr rappresenta solo uno dei prodotti che si ottengono dalla lavorazione del rifiuto solido urbano: parte diventa “cdr”, ovvero combustibile, mentre la restante parte viene trasformata in “fos”, frazione organica stabilizzata, che potrebbe essere impiegata in opere di recupero ambientale. Solo il «sovvallo», ovvero tutto quanto non è utilizzabile per altri usi e neanche per la combustione, dovrebbe finire nelle discariche di servizio. Il cdr dovrà essere successivamente utilizzato per alimentare i termovalorizzatori che danno energia elettrica.
[9] Pubblicato nel S.O. n. 72 alla G.U. 16 aprile 1998, n. 88.
[10] Pubblicata nella G.U. n. 50 del 2 marzo 1999.
[11] Il comma 18 dell’art. 3 della legge n. 350 del 2003 dispone “Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio”.
[12] Per quanto riguarda, invece, gli interventi di bonifica, risanamento e consolidamento del territorio del comune di Napoli , il commissario delegato è il sindaco della città stessa (ordinanza n. 2509 del 22 febbraio 1997). Egli realizza altresì gli interventi di bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina circostante (ordinanza n. 3031 del 21 dicembre 1999, art. 4).
[13] Interpellanza urgente n. 2-01099, seduta n. 433 dell’Assemblea del 4 marzo 2004.