XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 - D.L. 8/2005 - A.C. 5577 | ||
Serie: | Decreti-legge Numero: 174 | ||
Data: | 07/02/05 | ||
Abstract: | Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; disegno di legge di conversione; normativa di riferimento. | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Riferimenti: |
|
Servizio studi |
decreti-legge |
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 D.L. 8/2005 - A.C. 5577
|
n. 174
|
7 febbraio 2005 |
Camera dei deputati
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: D05008.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
§ Precedenti decreti-legge sulla stessa materia
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Motivazioni della necessità ed urgenza
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Specificità ed omogeneità delle disposizioni
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Art. 2 (Sperimentazione della rilevazione informatizzata di uno scrutinio regionale)
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica (artt. 77, 87, 117, 122)
§ D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (art. 18)
§ D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (art. 32)
§ Legge 17 febbraio 1968, n. 108. Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale (artt. 1, 3, 20, 21)
§ Legge 7 giugno 1991, n. 182. Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali
§ Legge 23 febbraio 1995, n. 43. Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario
§ D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157. Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi (art. 7)
§ L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni (artt. 2, 5)
§ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (artt. 53, 143)
§ Legge 8 aprile 2004, n. 90. Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004 (art. 8)
§ Legge 2 luglio 2004, n. 165. Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione (art. 5)
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 5577 |
Numero del decreto-legge |
8/2005 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 |
Settore d’intervento |
Elezioni |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
|
§ testo originario |
3 |
Date |
|
§ emanazione |
1° febbraio 2005 |
§ pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
2 febbraio 2005 |
§ assegnazione |
2 febbraio 2005 |
§ scadenza |
3 aprile 2005 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Pareri previsti |
V Commissione (Bilancio); Commissione parlamentare per le questioni regionali |
L’articolo 1, comma 1, in via transitoria e con riferimento alle sole consultazioni del 2005, anticipa al 1° aprile il termine iniziale del periodo entro il quale possono svolgersi le elezioni amministrative, in modo da renderne possibile (nelle date 3-4 aprile o 10-11 aprile) l’eventuale abbinamento con le elezioni regionali.
Conseguentemente, il comma 2 arretra di 14 giorni (al 10 febbraio), con riferimento soltanto al 2005, il termine ultimo di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, a seguito della cessazione anticipata del mandato, ai fini del loro inserimento nella “finestra elettorale” che va dal 1° aprile al 15 giugno 2005; dispone inoltre in merito alla efficacia ed irrevocabilità delle dimissioni dei sindaci e dei presidenti di provincia presentate in prossimità dell’entrata in vigore del decreto-legge.
Con riguardo agli enti locali disciolti a causa di condizionamenti della criminalità organizzata, il comma 3 stabilisce che essi possono essere inclusi nel turno elettorale da svolgersi nel periodo 1° aprile – 15 giugno 2005, a condizione che la gestione commissariale degli stessi abbia termine entro il giorno antecedente la data della votazione.
L’articolo 2, in occasione delle prossime elezioni regionali, reca disposizioni per il proseguimento della sperimentazione, avviata con le elezioni europee del 2004, della rilevazione informatizzata dei risultati del voto (“scrutinio elettronico”). Essa sarà effettuata in una sola regione, la cui individuazione è rimandata ad un’apposita intesa tra i Ministri dell’interno, per gli affari regionali, per l’innovazione e le tecnologie e il Presidente della giunta regionale.
L’articolo 3 dispone l’immediata entrata in vigore del decreto-legge.
Il disegno di legge è corredato dalla relazione tecnica, dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione.
L’articolo 15, comma 2, lett. b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, comma 4, della Costituzione. Fra queste ultime vi è ricompresa la materia elettorale.
Si sono peraltro registrati diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo.
Tra i più recenti si ricordano:
§ D.L. 3 marzo 2000, n. 43 (decaduto per decorrenza dei termini), Disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali;
§ D.L. 10 maggio 2000, n. 111 (decaduto per decorrenza dei termini), Disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero e sulla revisione delle liste elettorali;
§ D.L. 10 maggio 2001, n. 166 (convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271) Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
I decreti-legge sopra elencati, tuttavia, hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale.
Nella premessa del decreto-legge l’emanazione dello stesso è legata alla “straordinaria necessità e urgenza di prevedere, limitatamente all’anno 2005, l’anticipo del termine iniziale del periodo entro cui devono tenersi le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, al fine di consentire l’eventuale abbinamento con le elezioni dei presidenti e dei consigli delle regioni a statuto ordinario, nonchè di proseguire il progetto di sperimentazione del conteggio informatizzato dello scrutinio avviato in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 2004”.
Il provvedimento tratta, all’articolo 1, una materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (“legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”) ai sensi nel secondo comma, lett. p), dell’art. 117 della Costituzione.
Con riguardo alle disposizioni di cui all’articolo 2, potrebbe rilevare la materia “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”, anch’essa di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. r), Cost.).
Il provvedimento in esame presenta carattere di omogeneità nella misura in cui le disposizioni in esso contenute hanno per oggetto il procedimento elettorale relativo alle prossime consultazioni elettorali nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali, i cui organi elettivi sono da rinnovarsi nella primavera del 2005.
All’articolo 2, comma 4, con riferimento alla verifica dei risultati della sperimentazione dello scrutinio elettronico, è prevista l’istituzione, con decreto del ministro dell’interno, da emanarsi di concerto con il ministro dell’innovazione e delle tecnologie, di una Commissione nazionale, alla quale partecipano i rappresentanti della regione interessata dalla sperimentazione e gli enti locali in essa ricompresi.
Il 26 gennaio 2005 il Senato ha approvato un disegno di legge di iniziativa governativa (A.C. 5562) che riproduce integralmente il testo dell’articolo 1 del decreto-legge in esame.
La Commissione affari costituzionali della Camera ha iniziato l’esame del provvedimento il 1° febbraio; in quella occasione il Sottosegretario di Stato per l’interno D’Alì ha proposto, tenuto conto dell’imminente presentazione alla Camera del decreto-legge in questione, di non avviare l’esame dell’A.C. 5562.
È stato inoltre presentato al Senato il progetto di legge A.S. 3228 (sen. Pastore), volto ad integrare la norma sulla durata degli organi elettivi regionali, contenuta nell’art. 5 della L. 165/2004, precisando il periodo in cui essi possono rinnovarsi (tra le quattro domeniche antecedenti e la quarta domenica successiva al compimento del quinquennio); nella legislazione vigente non è infatti individuato il termine finale per lo svolgimento delle elezioni. Il provvedimento è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali in sede referente il 21 dicembre 2004; l’iter non è ancora iniziato.
Secondo la relazione illustrativa e l’AIR, il provvedimento, consentendo un eventuale abbinamento delle due consultazioni, determina indubbi benefici in termini di economia dei procedimenti elettorali, di contenimento delle spese, di limitazione delle interruzioni didattiche negli istituti scolastici utilizzati come sedi elettorali ed evita una ripetuta e ravvicinata mobilitazione del corpo elettorale.
Art. 1
(Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione delle
elezioni amministrative del 2005)
L’articolo in esame è finalizzato a predisporre le condizioni che consentano lo svolgimento contemporaneo, nella tornata elettorale prevista nella primavera 2005, delle elezioni amministrative e di quelle regionali.
Per quanto riguarda la data di svolgimento delle elezioni amministrative, si ricorda che l’art. 1 della L. 182/1991[1] stabilisce che le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinarioda tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, nel caso in cui il mandato scada nel primo semestre dell’anno; le elezioni si tengono nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato dell’organo elettivo interessato scade nel secondo semestre.
La data per lo svolgimento delle elezioni amministrative è fissata dal ministro dell’interno non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione[2] ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi (art. 3 della L. 182/1991). Il prefetto, d’intesa col presidente della Corte d’appello, fissa la data dell’elezione per ciascun Comune e la comunica al sindaco, il quale ne dà avviso agli elettori mediante l’affissione di manifesti da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data (art. 18, co. 1, del D.P.R. 570/1960[3]).
L’art. 3 della L. 108/1968[4] dispone che le elezioni degli organi delle regioni a statuto ordinario possono avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio del loro mandato. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data dell’elezione.
Poiché le precedenti elezioni regionali si sono svolte il 16 aprile 2000[5], le prossime consultazioni del 2005 potrebbero tenersi in una di queste date: 20-21 marzo; 27-28 marzo; 3-4 aprile; 10-11 aprile. Ai fini di un possibile abbinamento, la prima scadenza non parrebbe utile, essendo ormai spirato il termine per la fissazione della data delle elezioni amministrative. Si ricorda inoltre che la data del 27-28 marzo coinciderebbe con la festività pasquale e che, scegliendo il 10-11 aprile, il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative (24 e 25 aprile) verrebbe a svolgersi durante le celebrazione della Pasqua ebraica[6].
Con riferimento alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni delle regioni a statuto ordinario, si ricorda che l’art. 3 della L. 108/1968 dispone che esse sono indette con decreto del prefetto del capoluogo della regione[7], emanato d’intesa con i presidenti delle Corti d’appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.
Il decreto di convocazione dei comizi è notificato al Presidente della giunta regionale e comunicato ai sindaci della regione, i quali ne danno notizia agli elettori attraverso la pubblicazione di un apposito manifesto che deve essere affisso 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni.
Si ricorda peraltro che l’art. 122 Cost., nel testo modificato dalla L.Cost. 1/1999[8], stabilisce che il sistema di elezione degli organi delle regioni a statuto ordinario venga disciplinato con legge della regione nei limiti dei princìpi fondamentali fissati con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
La L. 165/2004[9], in attuazione dell’art. 122 Cost., ha dettato i princìpi fondamentali sul sistema di elezione e sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità degli organi elettivi delle regioni, stabilendo (art. 5) che questi ultimi durano in carica per cinque anni fatta salva, nei casi previsti, l’eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data dell’elezione.
L’art. 5 della L.Cost. 1/1999 ha inoltre previsto che, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, le elezioni regionali si effettuano, secondo il principio della cedevolezza delle norme statali, in base alle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia[10] (con alcune modifiche ivi specificamente indicate).
Alcune regioni a statuto ordinario hanno già adottato una organica disciplina in materia elettorale (Abruzzo, Lazio, Marche, Puglia e Toscana). La totalità di queste leggi (sulle quali, v. infra) interviene sulla procedura per la convocazione dei comizi elettorali: pertanto, le regioni interessate potrebbero stabilire una data delle elezioni non coincidente con quella che sarà decisa in via generale dal ministro dell’interno, su indicazione del Consiglio dei ministri, per le altre[11].
Il sottosegretario per l’interno D’Alì, intervenendo al Senato il 20 gennaio 2005 per rispondere ad una interrogazione[12] sulla normativa in materia di elezioni regionali, ha fatto cenno ad una riunione svoltasi il 19 gennaio presso il Dipartimento per gli affari regionali con i rappresentanti delle regioni, nel corso della quale è emersa una identità di vedute fra questi ultimi e gli esponenti del Governo “affinché la tornata elettorale si svolga contestualmente” secondo le regole nuove, per quelle Regioni che le avranno definitivamente adottate nei termini utili per la convocazione dei comizi elettorali. Per il resto, sarà adottato il sistema della cedevolezza, per cui sarà utilizzata la normativa nazionale vigente.
Con riferimento all’indizione dei comizi elettorali, le leggi elettorali regionali fin qui approvate[13] hanno disposto come segue.
Abruzzo (art. 3, co. 2, 6, 8 e 9 della L. 108/1968 come integrato, limitatamente alla regione Abruzzo, dall’art. 3 della L.Reg. 1/2002; art. 5, L.Reg. 42/2004, impugnata dal Governo):
§ le elezioni possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio di durata della legislatura;
§ le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello dell’Aquila;
§ il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni della regione, nonché ai Presidenti delle Commissioni mandamentali della regione. I sindaci ne danno notizia con apposito manifesto che deve essere affisso 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni.
Lazio (art. 5 della L.Reg. 2/2005 che modifica ed integra il co. 2 dell’art. 3 della L. 108/1968):
§ le elezioni possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio di durata della legislatura;
§ le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Regione.
Marche (art. 7 della legge regionale 27/2004; impugnata dal Governo):
§ le elezioni “hanno luogo nel periodo che intercorre dalla seconda domenica precedente alla sesta domenica successiva alla scadenza del Consiglio” come determinata dalla legge statale;
§ le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Giunta regionale. Il decreto di indizione
- indica il numero dei seggi attribuito a ciascuna circoscrizione;
- è pubblicato sessanta giorni prima del giorno delle elezioni;
§ il decreto è comunicato immediatamente
- ai sindaci dei comuni della regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluogo di provincia della regione;
- al presidente della Corte d’appello del capoluogo della regione;
- ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della regione.
Puglia (art. 5, deliberazione legislativa 27 gennaio 2005):
§ le elezioni sono indette con decreto del presidente della giunta regionale, che fissa la data a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.
Toscana (artt. 3 e 4 della L.Reg. 25/2004 e art. 1 della L.Reg. 74/2004):
§ le elezioni hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza della legislatura come determinata dalla legge della Repubblica;
§ le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il decreto di indizione stabilisce
- il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale (ai sensi dell’all’art. 8 della L.r. 25/2004);
- la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura dei seggi;
§ il decreto è comunicato al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai presidenti delle Corti d’appello, ai sindaci dei comuni toscani. I sindaci ne danno notizia con apposito manifesto, che deve essere affisso 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni.
L’articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame, in via transitoria e con riferimento alle sole consultazioni del 2005, anticipa al 1° aprile il periodo entro il quale possono svolgersi le elezioni amministrative, in modo da renderne possibile (nelle date 3-4 aprile o 10-11 aprile) l’eventuale abbinamento con quelle regionali. Senza questa modifica, l’accorpamento non sarebbe possibile poiché, come ricordato, la normativa statale vigente (art. 3 della L. 108/1968) stabilisce che le elezioni regionali devono tenersi in una delle quattro domeniche antecedenti la scadenza della legislatura regionale, vale a dire il 20-21 marzo; il 27-28 marzo; il 3-4 aprile; il 10-11 aprile 2005.
Il comma 2 anticipa di 14 giorni (al 10 febbraio), soltanto per il 2005, il termine ultimo di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a seguito della cessazione anticipata del mandato, che ne consenta l’inserimento nella “finestra elettorale” che va dal 1° aprile al 15 giugno 2005.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame motiva tale previsione con la finalità di non comprimere i tempi già esigui per effettuare gli adempimenti del procedimento elettorale preparatorio relativi alla revisione straordinaria delle liste elettorali e all’affissione dei manifesti di convocazione, adempimenti da ultimarsi entro il 45° giorno antecedente la data delle elezioni.
L’art. 2 della L. 182/1991 prevede che le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono esclusivamente in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, dell’anno in corso, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio; o nello stesso periodo dell’anno successivo, ove esse si siano verificate dopo il 24 febbraio.
Il comma 2 stabilisce inoltre, in deroga alla normativa vigente recata dall’art. 53, co. 3, del Testo unico sugli enti locali, l’immediata efficacia e irrevocabilità delle dimissioni del sindaco o del presidente della provincia che siano state presentate al Consiglio nei due giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento in esame. Le dimissioni presentate prima di questa data e non ancora efficaci e irrevocabili lo diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla data in questione.
L’art. 53, co. 3, del Testo unico stabilisce che le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili dopo 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia comportano lo scioglimento del rispettivo consiglio e la nomina contestuale di un commissario.
Il comma 3 reca una specifica disposizione concernente i consigli comunali e provinciali sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso: le elezioni per il loro rinnovo possono svolgersi nel periodo 1° aprile – 15 giugno 2005, a condizione che la gestione commissariale degli stessi si concluda entro il giorno antecedente la data della votazione.
Ai sensi dell’art. 143 del Testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000[14]), lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso viene disposto qualora emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, o su forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei servizi, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco e di componente di giunta, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento di tali organi, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
Lo scioglimento del consiglio è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il provvedimento di scioglimento è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal ministro dell’interno.
Lo scioglimento può essere disposto per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali.
Art. 2
(Sperimentazione della rilevazione informatizzata di uno scrutinio regionale)
L’articolo 2 dispone che, in occasione delle prossime elezioni regionali del 2005, siano effettuate in via sperimentale mediante ricorso allo strumento informatico:
§ la rilevazione delle risultanze del voto;
§ l’inoltro per via telematica dei risultati alle strutture costituite per questo scopo.
La sperimentazione sarà effettuata in tutti le sezioni elettorali di una soltanto delle 14 regioni a statuto ordinario che rinnoveranno i propri organi elettivi. La regione sarà individuata attraverso un’intesa dei ministri dell’interno, per gli affari regionali, per l’innovazione tecnologica e il presidente della regione (comma 1).
Le modalità operative saranno definite, per quanto di rispettiva competenza e previo coordinamento, con direttive del Ministero dell’interno e del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 2).
Alla rilevazione sperimentale provvederanno operatori informatici, nominati dal ministro per l’innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, i quali opereranno all’interno degli uffici elettorali di sezione (comma 3).
Il comma 3 precisa al contempo che:
§ nulla muta quanto agli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti;
§ le difficoltà tecniche che dovessero verificarsi nel conteggio informatizzato del voto non dovranno rallentare le operazioni di scrutinio, che proseguiranno secondo la normativa vigente;
§ l’esito della rilevazione informatizzata non avrà alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell’elezione.
Con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro per l’innovazione e le tecnologie, si provvederà alla costituzione di una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione, ai cui lavori parteciperanno i rappresentanti della regione e degli enti locali (comma 4).
Stante l’urgenza di accedere alle forniture e ai servizi necessari per la sperimentazione, è previsto si proceda anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; è applicabile l’art. 7 del D.Lgs. 157/1995[15] (comma 5).
L’art. 7 citato disciplina le ipotesi in cui gli appalti pubblici di servizi, la cui disciplina forma oggetto del decreto, possono essere aggiudicati a trattativa privata.
Il comma 6 dispone infine che alla copertura del relativo onere finanziario (quantificato in 10 milioni di euro per l’anno 2005) si provveda attingendo all’accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
La disposizione in esame ricalca sostanzialmente l’analogo intervento disposto dall’art. 8 della legge 90/2004[16], sulla base del quale è stata effettuata una sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto in occasione delle elezioni europee del 12-13 giugno 2004. L’esperimento si è svolto in 2.500 uffici elettorali di sezione, individuati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie. Con lo stesso decreto è stata costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.
Si ricorda che l’art. 4, co. 12, della legge finanziaria 2004 (L. 24 dicembre 2003, n. 350) ha autorizzato la spesa di due milioni di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006, al fine di consentire il proseguimento degli studi ed il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati dal Ministero dell’interno, sull’applicazione del voto elettronico in sede di consultazioni elettorali.
Il Ministero dell’interno è da tempo impegnato nello sviluppo di progetti finalizzati alla introduzione in Italia di sistemi di voto elettronico. Dopo i test di San Benedetto del Tronto, nel 2000, di Avellino nel 2001 (referendum costituzionale) e di Campobasso (amministrative di maggio 2002) e Cremona (simulazione su un campione di 1.000 elettori), in Friuli si è svolta un’ampia sperimentazione di voto elettronico in occasione delle elezioni regionali del giugno 2003, che ha coinvolto 3.800 elettori di 4 sezioni elettorali poste in altrettanti comuni. Più recentemente, la sperimentazione ha coinvolto anche la fase precedente al voto, quella relativa al riconoscimento dell’elettore: in occasione delle amministrative di Campobasso, l’elettore è stato identificato utilizzando la carta d’identità elettronica.
Con riferimento alle finalità espresse dalla norma, può citarsi il progetto e-poll (Electronic Polling system for remote voting), al quale partecipa il Ministero dell’interno, che ha preso avvio nel settembre 2000. Si tratta di un progetto transnazionale di ricerca e sviluppo tecnologico finanziato dalla Direzione generale per la società dell’informazione della Commissione dell’Unione europea nell’ambito del programma IST (Information Society Technology) del quinto programma quadro.
Obiettivo del progetto e-poll è quello di “stimolare la partecipazione dei cittadini europei alle elezioni mettendo a disposizione un sistema di voto facilitato grazie al quale i votanti non sono più obbligati a recarsi in uno specifico luogo per esercitare il proprio diritto, ma possono farlo da una qualunque postazione di voto elettronico presente sul territorio”.
L’articolo 3 reca la consueta previsione in merito all’entrata in vigore del decreto-legge, disposta per il giorno medesimo della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
N. 5577
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
|
DISEGNO DI LEGGE |
|
presentato dal presidente del consiglio dei ministri e dal ministro dell’interno di concerto con il ministro per gli affari
regionali con il ministro per l’innovazione e le tecnologie e con il ministro dell’economia e delle finanze ¾ |
|
Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 |
|
¾¾¾¾¾¾¾¾
Presentato il 2 febbraio 2005
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge, che viene presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge, prevede, limitatamente alla tornata elettorale amministrativa del 2005, un’estensione del lasso temporale entro il quale devono tenersi le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali.
Viene anticipato al 1o aprile il termine iniziale della «finestra elettorale» 15 aprile-15 giugno, previsto dall’articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come da ultimo sostituito dall’articolo 8 della legge 30 aprile 1999, n. 120.
Con il comma 1 dell’articolo 1 si intende, quindi, rendere possibile un abbinamento delle consultazioni amministrative con quelle, previste nella primavera del 2005, per il rinnovo dei consigli regionali e per l’elezione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario.
Senza la modifica proposta non sarebbe, infatti, praticabile l’abbinamento, considerato che le elezioni regionali, ai sensi della disciplina statale (tuttora in vigore) contenuta nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, devono tenersi in una delle quattro domeniche antecedenti la scadenza della legislatura regionale (15 aprile 2005) e cioè tra il 20 marzo ed il 10 aprile. Con la norma transitoria proposta due delle quattro date per il voto regionale vengono ricomprese nel periodo previsto per le consultazioni amministrative.
L’anticipo al 1o aprile del termine iniziale della cosiddetta «finestra elettorale» amministrativa può considerarsi una soluzione di equilibrio tra l’esigenza di assicurare le condizioni normative per l’eventuale abbinamento e quella, altrettanto importante, di non «arretrare» eccessivamente i termini del procedimento preparatorio delle elezioni amministrative.
L’urgenza dell’intervento normativo è determinata dalla necessità che la data per lo svolgimento delle elezioni amministrative venga fissata dal Ministro dell’interno non oltre il 55o giorno precedente quello della votazione. Le disposizioni transitorie dovranno essere in vigore al momento della fissazione della data, ragione per cui se l’abbinamento cadrà sulla data del 3 aprile le disposizioni che si propongono devono essere già in vigore alla data del 7 febbraio prossimo (55o giorno antecedente il voto).
L’arretramento al 1o aprile impone, conseguentemente, di stabilire, per il solo 2005, termini diversi entro i quali devono verificarsi le condizioni che impongono il rinnovo degli enti locali per l’inserimento degli stessi enti nel turno elettorale amministrativo immediatamente successivo. Il termine del 24 febbraio, previsto dall’articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è arretrato al 10 febbraio. Ciò al fine di non comprimere il già stretto lasso di tempo necessario per l’effettuazione degli adempimenti di cui all’articolo 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (revisione straordinaria delle liste), e di cui all’articolo 18 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (affissione dei manifesti di convocazione), da effettuarsi entro il 45o giorno antecedente la data delle elezioni.
Si prevede, così, che le dimissioni di sindaci e presidenti di provincia diventano efficaci ed irrevocabili se presentate entro due giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al tempo stesso anche le dimissioni presentate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, e non ancora irrevocabili, lo diventano allo scadere dei successivi due giorni. Questa disposizione, in considerazione dell’ormai imminente avvio del procedimento elettorale preparatorio, vuole impedire che dimissioni presentate nei termini ordinari utili per andare al rinnovo elettorale del 2005 (fino a venti giorni prima del 24 febbraio) divengano irrevocabili (per il necessario decorso di 20 giorni per la loro efficacia) solo dopo la data di convocazione dei comizi (il 17 febbraio in caso di voto il 3 aprile), con l’impossibilità di inserire quell’ente locale nel turno elettorale di primavera in ragione di una modifica «in corsa» delle regole.
Si prevede, altresì, la possibilità di rinnovo degli organi elettivi degli enti locali sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (condizionamento da parte della criminalità organizzata), qualora la durata della gestione commissariale si concluda almeno il giorno antecedente quello fissato per il voto.
Infine si prevede una nuova fase di sperimentazione dello scrutinio elettronico che si porrà in linea di continuità con quella svolta nel 2004, in occasione delle elezioni europee. Questa volta il progetto interesserà la totalità delle sezioni elettorali di una sola regione, l’individuazione della quale sarà rimessa ad una apposita intesa dei Ministri dell’interno, per gli affari regionali e per l’innovazione e le tecnologie con il presidente della giunta regionale.
Il decreto-legge, nel rispetto delle prerogative e delle competenze legislative delle regioni in materia elettorale, e senza interferire nelle disposizioni elettorali di sistema, si preoccupa, in definitiva, di predisporre le condizioni normative per un eventuale abbinamento delle consultazioni. Soluzione che può determinare indubbi benefìci in termini di economia dei procedimenti elettorali, di contenimento delle spese, di limitazione delle interruzioni didattiche negli istituti scolastici sedi elettorali, evitando, peraltro, una ripetuta e ravvicinata mobilitazione del corpo elettorale.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Dalle disposizioni contenute nell’articolo 1 non conseguono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
L’intervento di cui all’articolo 2 prevede lo svolgimento di una nuova sperimentazione in occasione delle prossime elezioni regionali dell’aprile 2005, individuando una regione pilota di dimensioni medio-piccole ove assicurare la totale copertura delle sezioni elettorali e la disponibilità di dati omogenei e raffrontabili.
A fronte di un aumento di circa il 20 per cento del numero di sezioni elettorali rispetto alla sperimentazione svolta in occasione delle elezioni europee 2004 (da 1.500 a 1.800), il costo dell’intervento si mantiene costante per la realizzazione di economie rispetto all’esperienza maturata ed ammonta a euro 10 milioni, come di seguito indicato per le principali voci di costo:
Voci di costo |
Importi (in milioni di euro) |
Sistemi hardware e software centrali e periferici |
5,2 |
Logistica, formazione e assistenza tecnica on site |
2,0 |
Coordinatori e operatori informatici |
1,2 |
Progettazione esecutiva |
0,6 |
Program management |
1,0 |
Totale |
10,0 |
A seguito dei risultati di tale sperimentazione sarà possibile disporre di informazioni ed evidenze sotto i diversi profili tecnologici, organizzativi e logistici, per valutare l’evoluzione del programma avviato verso un passaggio a regime dell’iniziativa.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
Il provvedimento interviene con quattro disposizioni di carattere transitorio che, limitatamente alla tornata elettorale amministrativa del 2005:
ampliano la cosiddetta «finestra elettorale» amministrativa (articolo 1, comma 1), prevista dall’articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 30 aprile 1999, n. 120. Il termine iniziale del periodo entro cui possono tenersi le elezioni comunali e provinciali (15 aprile-15 giugno) è, pertanto, anticipato al 1o aprile;
anticipano di 14 giorni anche il termine ultimo entro il quale gli enti locali, per i quali sia intervenuta la cessazione anticipata del mandato, vengono ricompresi nella successiva tornata elettorale di primavera (articolo 1, comma 2). Il termine del 24 febbraio previsto ordinariamente dall’articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è quindi anticipato per il 2005 alla data del 10 febbraio. Si stabilisce, in particolare, che le dimissioni dei sindaci e dei presidenti di provincia sono efficaci ed irrevocabili se presentate nei due giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Al tempo stesso, anche le dimissioni presentate prima della data di entrata in vigore delle disposizioni transitorie diventano efficaci ed irrevocabili allo scadere dei due giorni successivi. Tale disposizione vuole impedire che dimissioni presentate nei termini ordinariamente previsti (venti giorni prima del 24 febbraio) divengano irrevocabili dopo la data di convocazione dei comizi (il 17 febbraio in caso di voto il 3 aprile), arretrata per effetto di una norma successiva che dispone l’arretramento, con ciò rendendo impossibile inserire quell’ente locale nel turno elettorale di primavera;
prevedono l’inserimento dei comuni sciolti a norma dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (condizionamento mafioso), nel turno elettorale del 2005 qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda nel giorno antecedente quello fissato per la votazione (articolo 1, comma 3);
prevedono la prosecuzione della sperimentazione del conteggio elettronico del voto già avviata in occasione delle elezioni europee del 2004. Per il 2005 si prevede che l’esperimento venga effettuato sul numero complessivo delle sezioni di una della regioni interessate al voto, previa intesa con il presidente della giunta regionale. Si stabilisce, poi, che la sperimentazione avvenga sulla base di direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell’interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, sentita la regione interessata (articolo 2).
A) Necessità dell’intervento e analisi del quadro normativo.
Considerato che nella primavera del 2005, oltre alle elezioni amministrative, dovranno tenersi le elezioni regionali, il presente decreto-legge, incidendo sulla legislazione statale che disciplina il periodo di svolgimento del voto comunale e provinciale, intende intervenire sui tempi del procedimento elettorale per consentire un eventuale abbinamento delle consultazioni.
Senza uno specifico intervento legislativo, infatti, il contestuale svolgimento non sarebbe praticabile. Nessuna delle quattro possibili date (20 e 27 marzo, 3 e 10 aprile) per il voto regionale rientra nel periodo in cui possono svolgersi le consultazioni amministrative, mentre con la norma transitoria, di cui all’articolo 1, comma 1, due delle quattro date per il voto regionale vengono a coincidere con quelle per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali e per l’elezione dei sindaci e dei presidenti della provincia.
Sotto il profilo del quadro normativo di riferimento, si rammenta che:
la legge 7 giugno 1991, n. 182, reca norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali;
la legge 30 aprile 1999, n. 120 (che ha, tra l’altro modificato la legge n. 182 del 1991) reca disposizioni in materia di elezioni degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.
Le norme proposte tendono a rendere, in parte, compatibili i tempi delle elezioni amministrative con quelli previsti dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), disciplina ormai «cedevole» ai sensi dell’articolo 122 della Costituzione.
B) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa comunitaria.
C) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Il provvedimento modifica in via transitoria il lasso temporale entro il quale le elezioni amministrative devono tenersi. Tale intervento è riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di «legislazione elettorale, organi di governo (...)», prevista dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Non interferisce, quindi, con le prerogative e le competenze legislative regionali in materia elettorale che ai sensi dell’articolo 122 della Costituzione sono esercitabili nei limiti dei princìpi stabiliti nella legge 2 luglio 2004, n. 165.
Il legislatore statale, quindi, intervenendo su alcuni termini del procedimento elettorale, provinciale e comunale, predispone soltanto una possibilità per l’eventuale abbinamento delle elezioni regionali.
Ciò risulterà possibile sia nelle regioni dove si applicheranno, per mancanza di una disciplina statutaria ed elettorale, ancora l’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, e le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, così come in quelle regioni che, pur potendo applicare il proprio sistema di elezione (o che abbiano previsto l’indizione in capo ad un organo regionale), ritengano di far svolgere le proprie elezioni in coincidenza con quelle amministrative.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Nel testo non vengono introdotte nuove definizioni normative. Il linguaggio giuridico richiamato è conforme a quello già adottato nella prassi legislativa in materia elettorale, di natura specialistica.
Il testo normativo proposto è costituito da due disposizioni di carattere transitorio.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
L’oggetto degli interventi del presente decreto-legge non risulta interessato da pronunce giurisprudenziali, né in sede di merito né, tanto meno, in sede costituzionale.
B) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Il decreto-legge riproduce, nell’articolo 1, il testo dell’atto Senato n. 3243, di iniziativa governativa, come approvato dall’Assemblea del Senato della Repubblica in data 26 gennaio 2005.
ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell’intervento; destinatari diretti e indiretti.
Il decreto-legge si compone di quattro interventi: 1) l’ampliamento della cosiddetta «finestra elettorale» amministrativa con arretramento del termine iniziale al 1o aprile; 2) il conseguente necessario arretramento di quattordici giorni del termine utile per consentire agli enti locali per i quali è intervenuta la cessazione anticipata del mandato di andare ad elezione nella primavera successiva; 3) la possibilità di inserire nelle elezioni amministrative del 2005 i comuni sciolti per condizionamento della criminalità organizzata, purchè il periodo di gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione; 4) la sperimentazione della rilevazione informatizzata dell’afflusso dei votanti e dello scrutinio.
Sono da ritenere possibili destinatari dell’intervento tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni e delle province che rinnoveranno gli organi nelle consultazioni del 2005, nelle quattordici regioni a statuto ordinario che andranno anch’esse al voto.
Sono parimenti destinatari dell’intervento gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici coinvolti nella organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni popolari; quindi, in primis, le amministrazioni comunali, provinciali, regionali (eventualmente) e il Ministero dell’interno ed i suoi organi periferici (prefetture-uffici territoriali del Governo) nonché le autorità scolastiche locali.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Il decreto-legge si preoccupa di predisporre le condizioni normative per un eventuale abbinamento delle due consultazioni che può determinare indubbi benefìci in termini di economia dei procedimenti elettorali, di contenimento delle spese, di limitazione delle interruzioni didattiche negli istituti scolastici sedi elettorali, evitando, peraltro, una ripetuta e ravvicinata mobilitazione del corpo elettorale.
C) Presupposti organizzativi e relative aree di «criticità».
Il provvedimento non modifica le competenze amministrative e i relativi adempimenti dello Stato e degli enti locali che continueranno ad essere svolti dai medesimi uffici previsti dalla disciplina elettorale vigente.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 1o febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
disegno di legge ¾¾¾
|
Decreto-legge 1o febbraio 2005, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2005.
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, secondo comma, 20 e 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108; Visto l’articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, limitatamente all’anno 2005, l’anticipo del termine iniziale del periodo entro cui devono tenersi le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, al fine di consentire l’eventuale abbinamento con le elezioni dei presidenti e dei consigli delle regioni a statuto ordinario, nonché di proseguire il progetto di sperimentazione del conteggio informatizzato dello scrutinio avviato in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per l’innovazione e le tecnologie e dell’economia e delle finanze; emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1. (Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 2005). 1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1o aprile ed il 15 giugno. 2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall’articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, presentate al Consiglio nei due giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate anteriormente alla data medesima, e non ancora efficaci ed irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data. 3. I comuni sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.
Articolo 2. (Sperimentazione della rilevazione informatizzata di uno scrutinio regionale). 1. Ai fini della prosecuzione del progetto di sperimentazione di cui all’articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in occasione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario della primavera del 2005, la sperimentazione è effettuata in tutti gli uffici elettorali di sezione di una delle regioni interessate alle elezioni, individuata previa intesa dei Ministri dell’interno, per gli affari regionali e per l’innovazione e le tecnologie con il presidente della giunta regionale. 2. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell’interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, previo coordinamento, sentita la regione interessata. 3. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, la sperimentazione è svolta, altresì, secondo le seguenti modalità: a) un operatore informatico, nominato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, effettua, in via sperimentale, all’interno dell’ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica dei predetti risultati alle strutture appositamente costituite; l’esito delle rilevazioni sperimentali non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell’elezione; b) il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, nei casi in cui si verifichino difficoltà tecniche nell’attuazione della sperimentazione, è tenuto a proseguire nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente. 4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, è costituita una Commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione, con la partecipazione dei rappresentanti della regione e degli enti locali. 5. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. È applicabile l’articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 6. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2005, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1o febbraio 2005. CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Pisanu, Ministro dell’interno.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.
Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie.
Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli. |
Costituzione
della Repubblica
(artt. 77, 87, 117, 122)
Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 122
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
D.P.R.
16 maggio 1960, n. 570.
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali
(art. 18)
(1) (1/circ.)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1960, n. 152, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell’interno: Circ. 27 gennaio 2000, n. 21; Circ. 3 febbraio 2000, n. 9/2000; Circ. 19 ottobre 2000, n. 8/2000; Circ. 16 maggio 2003, n. 76/2003; Circ. 22 gennaio 2004, n. 4/2004.
(omissis)
Art. 18
(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 7)
Il Prefetto, d’intesa col Presidente della Corte d’appello fissa la data dell’elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo della riunione (4/d).
Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l’ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione.
Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto può disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco.
Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l’attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all’insediamento del seggio.
La nuova data viene fissata dal Prefetto di intesa con il Presidente della Corte d’appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco.
------------------------
(4/d) Comma così modificato prima dall’art. 4, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata alla voce Regioni e poi dall’art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120, riportata al n. C/XXI.
(omissis)
D.P.R.
20 marzo 1967, n. 223.
Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali
(art. 32)
(1)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 1967, n. 106.
(omissis)
Art. 32
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 20 e 32, comma 2).
Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:
1) della morte;
2) della perdita della cittadinanza italiana;
Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;
3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell’autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell’interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all’atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso (5);
4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell’ufficio anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante la avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d’ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica;
5) dell’acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18 anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l’ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all’autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l’interessato è in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio del diritto di voto nel comune (5/a).
Le variazioni alle liste sono apportate dall’Ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale (5/b).
La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune.
Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30 giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1) (5/c).
Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni (5/d).
Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5) unitamente all’elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell’albo comunale ed in altri luoghi pubblici (5/d).
Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito (5/d).
La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Per i cittadini residenti all’estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.
------------------------
(5) Numero prima sostituito dall’art. 9, L. 16 gennaio 1992, n. 15 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17) e poi così modificato dall’art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell’art. 55 dello stesso decreto.
(5/a) Numero aggiunto dall’art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40, riportata al n. D/IX.
(5/b) Comma così modificato dall’art. 26, comma 9, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza indicata nel comma 14 dello stesso articolo. Fino a tale data le variazioni alle liste sono apportate dalla Commissione elettorale comunale con l’assistenza del segretario.
(5/c) Comma così sostituito dall’art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40, riportata al n. D/IX.
(5/d) Gli attuali commi quinto, sesto e settimo così sostituiscono l’originario comma quinto per effetto dell’art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40, riportata al n. D/IX.
(omissis)
Legge
17 febbraio 1968, n. 108.
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale
(artt. 1, 3, 20, 21)
(1) (1/a)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61.
(1/a) La regione Abruzzo, con L.R. 19 marzo 2002, n. 1, ha recepito la presente legge apportandovi modifiche ed integrazioni.
Art. 1
Norme generali.
I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
L’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.
Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.
I consiglieri regionali rappresentano l’intera regione senza vincolo di mandato.
Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (2), e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.
------------------------
(2) Riportato alla voce Comuni e province.
(omissis)
Art. 3
Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.
I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.
Essi esercitano le loro funzioni fino al 46 giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.
Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.
Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d’appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione.
Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell’articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.
I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.
(omissis)
Art. 20
Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.
Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:
1) l’elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;
2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.
Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:
a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l’adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;
c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l’ufficio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 73 del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361 (6).
Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.
------------------------
(6) Riportato alla voce Elezioni.
Art. 21
Spese.
Le spese inerenti all’attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.
Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.
Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.
(omissis)
Legge
7 giugno 1991, n. 182.
Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali
(1)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno 1991, n. 141.
Art. 1
1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni (2).
------------------------
(2) Articolo prima sostituito dall’art. 1, D.L. 25 febbraio 1993, n. 42, riportato al n. C/XV-bis, poi modificato dall’art. 4, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata alla voce Regioni ed infine così sostituito dall’art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120, riportata al n. C/XXI.
Art. 2
1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all’articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all’articolo 1 dell’anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data (3).
------------------------
(3) Articolo così sostituito prima dall’art. 2, D.L. 25 febbraio 1993, n. 42, riportato al n. C/XV-bis e poi dall’art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120, riportata al n. C/XXI.
Art. 3
1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell’interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge (4).
------------------------
(4) Articolo prima sostituito dall’art. 4, L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI, poi così modificato dall’art. 4, L. 23 febbraio 1995, n. 43, riportata alla voce Regioni e dall’art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120, riportata al n. C/XXI.
Art. 4
1. La elezione dei consigli circoscrizionali, di cui all’articolo 13, commi 1 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (5), deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo 13.
------------------------
(5) Riportata al n. A/XXXI.
Art. 5
1. Sono abrogati la legge 3 gennaio 1978, n. 3 (6), e l’articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663 (7).
------------------------
(6) Riportata al n. C/X.
(7) Riportata al n. C/III.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Legge
23 febbraio 1995, n. 43.
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario
(1)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46.
Art. 1
1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (2), e successive modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d’appello del capoluogo della regione nei termini di cui all’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (2), e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all’unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall’articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 533 (3). In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall’articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (2), e successive modificazioni, è ridotto alla metà.
4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina (3/a).
7. (4).
8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (2), e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.
9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.
10. (5).
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (2), e successive modificazioni, intendendosi sostituito l’ufficio centrale regionale all’ufficio centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (2), e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.
------------------------
(2) Riportata al n. II.
(3) Riportato alla voce Elezioni.
(3/a) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma 6.
(4) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell’art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108, riportata al n. II.
(5) Sostituisce l’art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108, riportata al n. II.
Art. 2
1. La votazione per l’elezione dei consigli regionali avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.
Art. 3
1. (6).
2. (7).
3. (8).
------------------------
(6) Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell’art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108, riportata al n. II.
(7) Inserisce 4 commi dopo l’undicesimo, all’art. 5, L. 17 febbraio 1968, n. 108, riportata al n. II.
(8) Aggiunge un comma all’art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108, riportata al n. II.
Art. 4
1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 (9), e successive modificazioni, contestualmente all’elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all’entrata in vigore della presente legge.
2. (10).
------------------------
(9) Riportata alla voce Comuni e province.
(10) Comma abrogato dall’art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120, riportata alla voce Comuni e province. Apportava modifiche e integrazioni alla L. 7 giugno 1991, n. 182 e al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, riportati alla stessa voce.
Art. 5
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l’importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 62.265.910 (10/a) incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a lire 62.265.910 (10/b). Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l’importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l’importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.
2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all’articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (11).
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall’importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste (11/a).
4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (12), e successive modificazioni:
a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l’obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;
b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;
c) articolo 11;
d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l’Ufficio elettorale circoscrizionale con l’Ufficio centrale circoscrizionale;
e) articolo 13;
f) articolo 14;
g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (13), e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all’articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659 (13); comma 19, primo periodo.
5. La dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (12), deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.
------------------------
(10/a) L’originario importo di lire 60 milioni è stato così rivalutato dall’art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75).
(10/b) L’originario importo di lire 60 milioni è stato così rivalutato dall’art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75).
(11) Riportata alla voce Parlamento.
(11/a) Comma prima modificato dall’art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 20002, n. 75) e poi così sostituito dall’art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.
(12) Riportata alla voce Elezioni.
(13) Riportata alla voce Partiti politici.
Art. 6
1. Il contributo di cui al secondo comma dell’articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (13), e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell’importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall’ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per lo stesso anno.
2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata (14).
------------------------
(13) Riportata alla voce Partiti politici.
(14) Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298.
Art. 7
1. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.
Art. 8
1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.
2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.
Art. 9
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
D.Lgs.
17 marzo 1995, n. 157.
Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi
(art. 7)
(1) (1/circ)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1995, n. 104, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 19 gennaio 1996, n. 1207;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 22 aprile 2003, n. 80; Msg. 11 agosto 2004, n. 25536;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 18 gennaio 1999, n. 2; Circ. 5 agosto 1999, n. 9046897;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 marzo 1997, n. 169;
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 18 dicembre 2001, n. 462/segr;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 17 ottobre 1996, n. 10/29;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 14 febbraio 1996, n. 26.
(omissis)
Art. 7
Trattativa privata.
1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:
a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell’appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d’appalto;
b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;
c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell’allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l’offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.
2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:
a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;
b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;
c) quando l’appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l’appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:
1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall’appalto principale senza recare gravi inconvenienti all’amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;
2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell’importo relativo all’appalto principale;
f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell’appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell’appalto.
3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).
(omissis)
L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.
Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta
regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni
(artt. 2, 5)
(1)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 299.
(omissis)
Art. 2
Modifica dell’articolo 122 della Costituzione.
1. (3).
------------------------
(3) Sostituisce l’articolo 122 della Costituzione.
Art. 5
Disposizioni transitorie.
1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all’indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.
(omissis)
D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(artt. 53, 143)
(1) (1/circ)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 18 marzo 2003, n. 5; Informativa 23 giugno 2003, n. 22;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 8 gennaio 2002, n. 8; Msg. 26 settembre 2003, n. 340; Msg. 1 aprile 2004, n. 9392;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 11 dicembre 2000, n. 622/Segr.;
- Ministero dell’economia e delle finanze: Ris. 6 agosto 2002, n. 269/E;
- Ministero dell’interno: Circ. 11 ottobre 2000, n. 7/2000; Circ. 19 ottobre 2000, n. 9/2000; Circ. 20 ottobre 2000, n. F.L.19/2000; Circ. 14 novembre 2000, n. F.L.21/2000; Circ. 8 novembre 2000, n. 10; Circ. 10 gennaio 2001, n. 1/2001; Circ. 19 marzo 2001, n. F.L.13/2001; Circ. 6 giugno 2001, n. F.L.23/2001; Circ. 27 luglio 2001, n. 6; Circ. 6 settembre 2001, n. 7; Circ. 20 febbraio 2002, n. F.L.3/2002; Circ. 21 giugno 2002, n. F.L.14/2002; Circ. 10 luglio 2002, n. F.L.16/2002; Circ. 12 novembre 2002, n. 23/2002; Circ. 10 febbraio 2003, n. F.L.1/2003; Circ. 29 maggio 2003, n. F.L. 19/2003; Circ. 6 febbraio 2004, n. F.L.4/2004; Circ. 3 marzo 2004, n. F.L.6/2004; Circ. 13 luglio 2004, n. F.L.20/2004;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 19 ottobre 2001, n. 12727.
(omissis)
Articolo 53
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia.
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte (48).
------------------------
(48) Il presente articolo corrisponde all’art. 37-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(omissis)
Articolo 143
Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l’emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l’eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141 (129).
(omissis)
------------------------
(129) Il presente articolo corrisponde all’art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55, ora abrogato.
Legge
8 aprile 2004, n. 90.
Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre
disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004
(art. 8)
(1) (1/circ)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 aprile 2004, n. 84.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell’economia e delle finanze: Circ. 20 maggio 2004, n. 19/E;
- Ministero dell’interno: Circ. 24 maggio 2004, n. F.L.12/2004.
(omissis)
Art. 8
Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto.
1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia della primavera del 2004, un operatore informatico, nominato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in via sperimentale, all’interno dell’ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L’esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell’elezione.
2. Nei casi in cui si verifichino difficoltà tecniche nell’attuazione della sperimentazione, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.
3. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell’interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie. Con lo stesso decreto è altresì costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.
4. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; è applicabile l’articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa, relativa all’anno 2004, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa, relativa all’anno 2004, di cui all’articolo 4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine le risorse disponibili già preordinate al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell’informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, di cui alla Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 17/2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003, sono ridotte di pari importo.
(omissis)
Legge 2 luglio
2004, n. 165.
Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione
(art. 5)
(1)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 luglio 2004, n. 155.
(omissis)
Art. 5
Durata degli organi elettivi regionali.
1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l’eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.
(omissis)
[1] L. 7 giugno 1991, n. 182, Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali. L’articolo in questione è stato sostituito, da ultimo, dall’art. 8 della L. 30 aprile 1999, n. 120, Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.
[2] Pertanto, nel caso in cui – entrato in vigore il provvedimento in esame – si scegliesse il 3 e 4 aprile 2005 quale data per la prossima consultazione elettorale amministrativa, la data per lo svolgimento di quest’ultima dovrebbe essere fissata entro il 7 febbraio 2005.
[3] D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
[4] L. 17 febbraio 1968, n. 108, Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.
[5] Il 16 aprile 2000 si sono tenute contemporaneamente anche elezioni comunali e provinciali.
[6] L’art. 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività e’ comunicato dall’Unione al Ministero dell’interno, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In attuazione di tale norma con decreto del Ministro dell’Interno dell’11 ottobre 2004 (pubblicato nella G.U. n. 259 del 4 novembre 2004) si è proceduto alla determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2005, includendo tra queste la Pesach (Pasqua), le cui celebrazioni nel 2005 ricadono nei giorni 23, 24, 25, 30 aprile e 1° maggio.
[7] Nella prassi il Ministro dell’Interno comunica le proprie intenzioni circa la data delle elezioni delle regioni a statuto ordinario al Consiglio dei ministri, il quale la condivide; per quanto riguarda le elezioni del 16 aprile 2000, la questione fu esaminata dal Consiglio dei ministri del 5 gennaio 2000. In conformità con le indicazioni emerse da quella seduta del Consiglio, il Ministro dell’interno fissò, con un unico decreto, la data delle consultazioni regionali e di quelle amministrative, che si svolsero nello stesso giorno.
[8] L. cost. 22 novembre 1999, n. 1, Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni.
[9] L. 2 luglio 2004, n. 165, Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione.
[10] Tale disciplina è contenuta nelle leggi 108/1968 e 43/1995 e nel D.P.R. 570/1960 (Testo unico sulle elezioni amministrative), al quale l’art. 1, co. 6, della L. 108/1968 rinvia per le disposizioni relative ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che siano applicabili anche alle elezioni regionali.
[11] Per inciso, si ricorda che nella regione Molise le elezioni si sono tenute l’11 novembre 2001, a seguito dell’annullamento delle elezioni svoltesi il 16 aprile 2000; pertanto le successive avranno luogo nel 2006.
[12] N. 3-01916, presentata dal sen. Boco. Lo stesso giorno il sottosegretario D’Alì ha risposto alla Camera all’interpellanza urgente 2/01421 (Pecoraro Scanio ed altri) vertente sul medesimo tema.
[13] Si tratta delle seguenti leggi:
§ Abruzzo, legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, Disposizioni sulla durata degli organi e sull’indizione delle elezioni regionali (La Corte costituzionale con sentenza n. 196 del 5 giugno 2003 ha dichiarato illegittime alcune disposizioni – concernenti le spese elettorali, le modifiche apportate alla, tuttora vigente, disciplina dello statuto della regione, nonché le disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali);
§ Abruzzo, legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42, Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali;
§ Abruzzo, legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51, Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale;
§ Lazio, legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, Disposizioni in materia di elezione del presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della giunta e del consiglio regionale;
§ Marche, legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27, Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale;
§ Puglia, deliberazione legislativa 27 gennaio 2005, Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della giunta regionale; l’art. 5 stabilisce che le elezioni sono indette con decreto del presidente della giunta regionale, che fissa la data a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio;
§ Toscana, legge regionale 13 maggio 2004, n. 25, Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della giunta regionale;
§ Toscana, legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74, Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Da notizie di stampa risulta che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 28 gennaio 2005, ha deliberato l’impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale della legge della regione Abruzzo 42/2004 e della legge della regione Marche 27/2004.
[14] D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. L’art. 143 è identico all’art. 15-bis della L. 19 marzo 1990, n. 55, Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, il cui testo è stato trasfuso nel Testo unico.
[15] D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.
[16] L. 8 aprile 2004, n. 90. Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004.