XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari , Servizio Studi - Dipartimento affari esteri , Servizio Studi - Dipartimento affari sociali , Servizio Studi - Dipartimento ambiente , Servizio Studi - Dipartimento attività produttive , Servizio Studi - Dipartimento bilancio , Servizio Studi - Dipartimento cultura , Servizio Studi - Dipartimento difesa , Servizio Studi - Dipartimento finanze , Servizio Studi - Dipartimento giustizia , Servizio Studi - Dipartimento istituzioni , Servizio Studi - Dipartimento lavoro , Servizio Studi - Dipartimento trasporti , Servizio Studi - Documentazione in materia regionale , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||||
Titolo: | Interventi per università, cultura, grandi opere, pubblici dipendenti, imposte di bollo e tasse di concessione - D.L. 7/2005 - A.C. 5697 - Schede di lettura | ||||||
Serie: | Decreti-legge Numero: 180 | ||||||
Data: | 09/03/05 | ||||||
Descrittori: |
| ||||||
Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VII-Cultura, scienza e istruzione | ||||||
Riferimenti: |
|
decreti-legge |
Interventi
per università, cultura, D.L. 7/2005 - A.C. 5697 Schede di lettura |
n. 180
|
9 marzo 2005 |
Camera dei deputati
Coordinamento: Dipartimento bilancio e politica economica
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: D05007
I N D I C E
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
§ Precedenti decreti-legge sulla stessa materia
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Motivazioni della necessità ed urgenza
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Specificità ed omogeneità delle disposizioni
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Disegno di legge di conversione (Articolo 1, comma 2)
§ Articolo 1 (Disposizioni per l’università)
§ Articolo 1-bis (Contributi per le università e gli istituti superiori non statali)
§ Articolo 1-ter (Programmazione e valutazione delle università)
§ Articolo 1-quater (Contributi in favore delle accademie di belle arti non statali)
§ Articolo 1-quinquies (Scuola di Ateneo Jean Monnet)
§ Articolo 1-sexies (Istituto musicale di Ceglie Messapico)
§ Articolo 1-septies (Incarichi di presidenza)
§ Articolo 1-octies (Organi di ordini professionali)
§ Articolo 1-novies (Concorso riservato per dirigente scolastico)
§ Articolo 1-decies (Servizio prestato nelle scuole situate negli istituti penitenziari)
§ Articolo 1-undecies (Servizio prestato nelle scuole elementari di montagna)
§ Articolo 2 (Disposizioni per la ricerca)
§ Articolo 2-bis (Contributo all’azienda ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Sciacca)
§ Articolo 2-ter (Ricerca scientifica in alta quota)
§ Articolo 3 (Interventi per i beni e le attività culturali)
§ Articolo 3-bis (Ulteriori interventi per i beni e le attività culturali)
§ Articolo 3-ter (Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)
§ Articolo 4-bis (Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri)
§ Articolo 5, comma 1 (Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
§ Articolo 5, commi 1-bis e 1-ter (Personale Centro nazionale informatica nella P.A.)
§ Articolo 5, commi 1-septies - 1-decies (Personale in disponibilità)
§ Articolo 5, comma 1-undecies (Personale Agenzia del demanio)
§ Articolo 5-ter (Norme in materia di trattamento pensionistico degli ex dipendenti Agensud)
§ Articolo 6 (Commissari straordinari per le opere strategiche)
§ Articolo 6-bis (Disposizioni concernenti Trenitalia S.p.A.)
§ Articolo 6-ter (Disposizioni concernenti ANAS S.p.A.)
§ Articolo 6-quater (Verifica dello stato dei finanziamenti per la realizzazione delle opere)
§ Articolo 6-quinquies (Disposizioni a favore dell’Autorità portuale di Genova)
§ Articolo 6-sexies (Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)
§ Articolo 6-septies (Norme in materia di servizio civile nazionale)
§ Articolo 7, comma 2-ter (Azione dei comuni per accertamenti di imposta)
§ Articolo 7-bis (Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d’Italia)
§ Articolo 7-ter (Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato)
§ Articolo 7-quater (Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I)
§ Articolo 7-quinquies (Tenuta delle liste elettorali)
§ Articolo 7-sexies (Aggiornamento degli schedari consolari)
§ Articolo 7-septies (Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali Torino 2006)
§ Articolo 7-octies (Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari)
§ Articolo 7-novies (Attività di formazione ai dipendenti della P.A.)
§ Articolo 7-decies (Monopoli di Stato)
§ Articolo 7-undecies (Reddito minimo di inserimento)
§ Articolo 7-duodecies (Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria)
§ Articolo 7-terdecies (Italia Lavoro S.p.A.)
§ Articolo 7-quinquiesdecies (Modifiche alla disciplina del Collegio dei sindaci dell’ENPALS)
§ Articolo 7-sexiesdecies (Norme per accelerare l’erogazione dei contributi nelle aree depresse)
§ Articolo 7-septiesdecies (Forniture di interesse nazionale)
§ Articolo 7-undevicies (Termini per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi)
§ Articolo 7-vicies (Disposizioni in materia di tessera sanitaria)
§ Articolo 7-vicies bis (Prevenzione contro l’encefalopatia spongiforme bovina)
§ Articolo 7-vicies ter (Disposizioni in materia di acque potabili)
§ Articolo 7-vicies quater (Rilascio documentazione in formato elettronico)
§ Articolo 7-vicies quinquies (Disposizioni in materia di carte valori)
§ Articolo 8 (Copertura finanziaria)
D.d.l. di conversione del decreto-legge (A.C. 5697)
Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 5697 |
Numero del decreto-legge |
31 gennaio 2005, n. 7 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280 |
Settore d’intervento |
Vari |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli |
|
§ testo originario |
9 |
§ testo approvato dal Senato |
61 |
Date |
|
§ emanazione |
31 gennaio 2005 |
§ pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
31 gennaio 2005 |
§ approvazione del Senato |
2 marzo 2005 |
§ assegnazione |
8 marzo 2005 |
§ scadenza |
1° aprile 2005 |
Commissione competente |
Commissione V Bilancio e VII Cultura |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, III, IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali |
Il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione reca il dispositivo di sanatoria degli effetti prodotti dalla momentanea vigenza dell’art. 4, comma 1, del D.L. 280/2004, decaduto per decorrenza dei termini costituzionali di conversione.
L’articolo 1, comma 1, del decreto legge in esame, in relazione a una apposita previsione della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), precisa che i programmi triennali del fabbisogno di personale delle università devono essere inviati al Ministero dell’istruzione entro il 31 marzo 2005.
Il comma 2 prevede la riduzione a un anno del periodo di riferimento per il giudizio di conferma dei ricercatori universitari.
L’articolo 1-bis incrementa del 7 per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 l’autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali.
L’articolo 1-ter detta nuove norme per la programmazione e valutazione del sistema universitario a partire dal 2006 (commi 1 e 2), nonché procede alla contestuale abrogazione di alcuni articoli del D.P.R. n. 25/1998 che attualmente disciplina la materia e modifica la disciplina vigente in materia di università telematiche (comma 3).
L’articolo 1-quater autorizza l’erogazione di un contributo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2007 alle Accademie di belle arti non statali.
L’articolo 1-quinquies prevede che la Scuola di Ateneo per l’alta formazione europea "Jean Monnet" della Seconda Università di Napoli possa, nell’ambito del programma triennale del fabbisogno di personale approvato per la Seconda Università di Napoli, utilizzare i fondi assegnati dall’articolo 1, comma 278, della legge n. 311/2004, anche al fine di integrare il proprio autonomo organico. Nei limiti di tali risorse, la Scuola è altresì autorizzata, a decorrere dal 2005, ad espletare corsi di laurea magistrale e a realizzare iniziative di alta formazione europea, congiuntamente con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, nell’area euro-mediterranea.
L’articolo 1-sexies prevede che a decorrere dall’anno accademico 2005-2006 l’Istituto musicale pareggiato di Ceglie Messapico (Brindisi) sia accorpato al Conservatorio statale di musica di Lecce come sezione staccata, rimettendo ad una convenzione tra il Ministero dell’istruzione, l’università e la ricerca ed il comune di Ceglie Messapico le modalità e termini del passaggio.
L’articolo 1-septies stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico 2006-2007 non siano più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti, e che ai posti vacanti di dirigente scolastico si provveda mediante incarico di reggenza.
L’articolo 1-octies reca disposizioni volte ad orientare il riordino della disciplina relativa alla composizione ed alla durata degli organi rappresentativi degli ordini di alcune professioni vigilate dal Ministero della giustizia (dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo).
L’articolo 1-novies prevede, al comma 1, che gli aspiranti, incaricati di presidenza, ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002 e che abbiano superato l'esame finale, siano inseriti, a domanda, in coda alle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame.
Il comma 2 prescrive che i posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei siano ripartiti tra le regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle graduatorie.
L’articolo 1-decies, ai fini della valutazione dei titoli per la determinazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti dei docenti nelle scuole di ogni ordine e grado, attribuisce un punteggio doppio al servizio prestato dai docenti negli istituti penitenziari e abolisce le altre fattispecie di favore previste in precedenza (insegnamenti in scuole di montagna e isole minori).
L’articolo 1-undecies, ai fini della valutazione dei titoli per la determinazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti dei docenti nelle scuole di ogni ordine e grado, attribuisce un punteggio doppio all’insegnamento nelle scuole elementari di montagna.
L’articolo 2 prevede che il Ministero dell'economia possa concedere garanzie alla società Sincrotrone di Trieste per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Alla stessa società viene riconosciuto un contributo ordinario per il funzionamento per un importo non inferiore a 14 milioni di euro.
Il Ministro dell'istruzione viene altresì autorizzato a ricostituire il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
L’articolo 2-bis prevede un finanziamento per interventi mirati alla ricerca presso la banca del cordone ombelicale dell’Azienda ospedaliera ospedali civici riuniti di Sciacca.
L’articolo 2-ter assegna al CNR un contributo straordinario di 1.350.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007 per attività di ricerca scientifica internazionale in Karakorum e Himalaya relativi al giubileo del K2 e nel quadro del "partenariato internazionale" promosso dalle Nazioni Unite.
L’articolo 3 contiene, al comma 1, interventi relativi alla Società per lo sviluppo dell’arte della cultura e dello spettacolo, ARCUS S.p.A..
Il comma 2 aumenta di un ulteriore 2 per cento (giungendo così ad un complessivo 5 per cento) la percentuale che, a valere sugli stanziamenti relativi al finanziamento delle opere strategiche, viene destinata a progetti di interventi rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione e la fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
I commi 2-bis e 3 modificano la disciplina relativa alla Commissione per la cinematografia e alla gestione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche.
Il comma 3-bis estende in via di opzione alle attività dello spettacolo, il regime di semplificazione delle modalità di certificazione degli incassi per titoli di ingresso e abbonamenti.
I commi 3-ter – 3-septies recano misure volte a tutelare le opere dell’ingegno protette da copyright rese disponibili attraverso reti telematiche.
L’articolo 3-bis prevede una serie di interventi di carattere ordinamentale e finanziario in materia di beni e attività culturali, musica, spettacolo e sport.
Il comma 1 modifica la disciplina relativa al concorso finanziario dello Stato alle manifestazioni liriche, includendo tra i destinatari delle sovvenzioni enti aventi scopo di lucro purché reimpieghino eventuali utili nell’allestimento di manifestazioni musicali.
Il comma 2 introduce modifiche alla disciplina relativa alle consulenze in materia di spettacolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
Il comma 3 introduce modifiche in materia di commissioni centrali per la musica e la danza istituite presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
Il comma 4 interviene sulla composizione del comitato per i problemi dello spettacolo.
Il comma 5 reca una modifica alle disposizioni relativa alle nomine del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori della Società di cultura La Biennale di Venezia.
Il comma 6 introduce modifiche al D.Lgs. 20/1998 che ha trasformato in fondazione l’Istituto nazionale per il dramma antico.
I commi 7 e 8 modificano la destinazione di finanziamenti, già previsti dalla legge 291/2003, per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca, destinandoli ad ulteriori interventi da realizzarsi all’interno degli medesimi comuni, già destinatari dei finanziamenti stessi.
I commi da 9 a 17 recano contributi – in primo luogo al Ministero per i beni e le attività culturali - per una serie di interventi dell’importo complessivo di 7 milioni di euro nel 2005 e di 21,2 milioni di euro nel 2006, provvedendo alla relativa copertura finanziaria (comma 18). In particolare:
§ il comma 9 assegna al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 5.000.000 di euro per l’anno 2005, per completare la realizzazione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee.
§ Il comma 10 assegna al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 1.000.000 di euro per l’anno 2005, per i lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Domenico in Perugina.
§ Il comma 11 assegna al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 1.300.000 di euro per l’anno 2006 per la prosecuzione o l’estensione a coste di altre regioni degli interventi relativI al censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini delle coste delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.
§ Il comma 12 assegna al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 700.000 euro per l’anno 2005, per i lavori di restauro e consolidamento del Castello Malaspina di Madrignano.
§ Il comma 13 assegna all’Agenzia per il patrimonio culturale Euromediterraneo di Lecce un contributo di 300.000 euro per l’anno 2005 e di 600.000 euro per l’anno 2006, per progetti e spese d’investimento.
§ Il comma 14 assegna al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 12 milioni di euro per l’anno 2006 per il finanziamento del Piano nazionale per l’archeologia.
§ Il comma 15 assegna a Cinecittà Holding S.p.A. un contributo di sei milioni di euro per l’anno 2006, per spese d’investimento.
§ Il comma 16 assegna all’Ente Teatrale Italiano un contributo di 1.225.000 euro per l’anno 2006, per il consolidamento e il restauro dei teatri in gestione.
§ Il comma 17 assegna all’associazione sportiva dilettantistica Audax-Sanrocchese di Gorizia un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per spese di investimento in impiantistica sportiva.
Il comma 19 assegna, per interventi di arredo urbano e per la realizzazione di parcheggi, un contributo di 500 mila euro per l'anno 2005 e 750 mila euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 al comune di Molfetta, provvedendo alla relativa copertura finanziaria (comma 20).
Il comma 21 modifica il D.Lgs. 368/1998, istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali, in relazione alle modalità di concessione dell’autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile a sopraintendenze, musei, biblioteche e archivi.
Il comma 22 detta disposizioni finalizzate a consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali.
Il comma 23 proroga al 31 dicembre 2008 l’efficacia di norme transitorie relative alla compatibilità, nell’ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, della titolarità di uffici dirigenziali di livello generale e non generale con lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di capo dipartimento e di direttore regionale.
Il comma 24 reca alcune modifiche alla disciplina giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche, provvedendo alla relativa copertura (comma 25).
Il comma 26 semplifica la procedura di assegnazione di contributi ai gestori di sale per le spese di prevenzione e vigilanza incendi in occasione di pubblici spettacoli.
Il comma 27 autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad assegnare un contributo straordinario di 380.000 euro al Teatro stabile sloveno di Trieste, per l’estinzione dei mutui connessi alla ristrutturazione dell’immobile adibito a teatro.
L’articolo 3-ter modifica la disciplina vigente in materia di fondazioni lirico sinfoniche attraverso vari interventi volti ad ottimizzare la gestione ed a favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti e per il personale. A tal fine si dispone il coordinamento tra le fondazioni (commi 1 e 2); si dettano norme in materia di contrattazione nazionale e integrativa (commi 3-5, 8); si limitano le assunzioni per il triennio 2005-2007(comma 6); si novellano alcuni articoli del D.Lgs. n. 367/1996, recante disciplina generale delle fondazioni (comma 7).
L’articolo 4 reca disposizioni sulle attività concernenti la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.
Il comma 1 autorizza la spesa di 12 milioni di euro per attività inerenti al sistema museale archivistico e bibliografico nazionale e per le misure di sicurezza e di prevenzione nelle sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche.
Il comma 2, dispone la proroga delle convenzioni per lavori socialmente utili stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
L’articolo 4-bis dispone in merito alla conservazione degli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso l’Archivio storico della Presidenza.
L’articolo 5, comma 1, concerne la mobilità temporanea del personale delle pubbliche amministrazioni.
I commi 1-bis e 1-ter, recano disposizioni in materia di organizzazione degli uffici e dei rapporti di lavoro presso il Centro nazionale per l’informatica presso la pubblica amministrazione (CNIPA).
Il comma 1-quater, reca disposizioni in materia di mobilità dei dipendenti pubblici e di reclutamento di personale da destinare alla Protezione civile.
Il comma 1-quinquies abbassa da cinque a tre anni il periodo necessario per consentire il transito dalla seconda alla prima fascia della dirigenza pubblica ai dirigenti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali di livello generale e, inoltre, consente l’inquadramento nella fascia superiore anche ai dirigenti e ai funzionari laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche anche non statali, purché anch’essi abbiano ricoperto per tre anni incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, pur non essendo inquadrati nel ruolo dei dirigenti dello Stato.
Il comma 1-sexies estende la possibilità di conferire incarichi di funzione dirigenziale a coloro che hanno maturato concrete esperienze di lavoro non solamente in posizione funzionale per l’accesso alla dirigenza, ma anche in posizioni dirigenziali.
I commi da 1-septies a 1-decies recano disposizioni in materia di disponibilità e mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 1-undecies, reca disposizioni concernenti il personale dell’Agenzia del demanio che ha optato per il passaggio ad altra amministrazione.
L’articolo 5-bis reca una disposizione transitoria concernente la composizione del Comitato dei garanti, previsto dalla disciplina in materia di valutazione della responsabilità dirigenziale.
L’articolo 5-ter reca norme in materia di trattamento pensionistico degli ex dipendenti dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud).
L’articolo 5-quater introduce specifiche previsioni per le procedure concorsuali di reclutamento della dirigenza presso la Presidenza del Consiglio, riguardanti l’accesso e le modalità di svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione, espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
L’articolo 5-quinquies modifica l’art. 11, co. 3, della legge n. 137/2002, concernente la nomina di 18 esperti a fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio e con il Dipartimento della funzione pubblica nell’attività di semplificazione normativa ed amministrativa, prevedendo la facoltà, anziché l’obbligo, di collocare fuori ruolo tali esperti nel caso in cui appartengano a pubbliche amministrazioni.
L’articolo 5-sexies interviene sulla composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.
L’articolo 5-septies proroga al 15 gennaio 2008, nei confronti delle case da gioco a controllo pubblico, l’applicazione della disciplina in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecita, di cui al D.Lgs. n. 26/2004, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE.
L’articolo 6 modifica la normativa vigente in materia di commissari straordinari per la realizzazione di opere (totalmente o parzialmente) finanziate dallo Stato e aventi rilevante interesse nazionale recata dall’articolo 13 del decreto legge n. 67 del 1997, attribuendo ai commissari straordinari la possibilità di assumere determinate funzioni delle stazioni appaltanti.
L’articolo 6-bis prevede che, nelle more della stipula del contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere per l'anno 2003 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia è determinato in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Si autorizza quindi il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere alla Società Trenitalia s.p.a, alle singole scadenze, le somme spettanti.
L’articolo 6-ter prevede che, nelle more della stipula del relativo contratto di programma, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società ANAS S.p.a, le somme stanziate nel bilancio di previsione dello Stato, per l’anno 2004, per il rimborso delle spese di funzionamento.
L’articolo 6-quater attribuisce ai commissari straordinari per la realizzazione delle infrastrutture strategiche funzioni di verifica dello stato dei finanziamenti erogati ai concessionari per la realizzazione dei lavori di potenziamento autostradali. Per consentire la suddetta verifica, anche in vista di eventuali modifiche delle convenzioni tra il soggetto concedente ed il concessionario, nonché per la determinazione delle conseguenti modifiche tariffarie, i commissari devono predisporre una relazione semestrale, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e contestualmente al Parlamento.
L’articolo 6-quinquies autorizza un limite d’impegno di tredici anni, a decorrere dall’anno 2005, pari a 2.940.000 euro a favore dell’Autorità portuale di Genova, al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla riconversione dell’area siderurgica di Genova Cornigliano.
L’articolo 6-sexies incrementa di 1 euro per ogni passeggero l'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, destinando il gettito derivante da tale incremento al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo.
L’articolo 6-septies apporta rilevanti modifiche all’attuale disciplina del servizio civile nazionale, novellando in varie parti la legge n. 64/2001 ed il D.Lgs. 77/2002. Le modifiche concernono, tra l’altro:
§ la previsione di sanzioni amministrative a carico degli enti ed organizzazioni che presentano progetti per il servizio civile, in caso di inosservanza del loro dovere di cooperazione;
§ la soppressione della prevista confluenza del Fondo nazionale per il servizio civile nel Fondo nazionale per le politiche sociali;
§ la natura del rapporto di servizio civile, fondato su un contratto stipulato non più tra l’ente o l’organizzazione e il volontario da questa impiegato, ma tra quest’ultimo e l’Ufficio nazionale per il servizio civile;
§ vari altri aspetti concernenti l’orario, la formazione, le norme di comportamento e le sanzioni, il trattamento economico e il regime delle incompatibilità per i volontari svolgenti servizio civile.
Il comma 1 dell’articolo 7 modifica il comma 300 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, introducendo gli allegati da 2-bis a 2-sexies, che determinano, con effetto dal 1° febbraio 2005, la misura degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali. Sono invece esclusi dagli aumenti il canone di abbonamento RAI e la tassa di concessione governativa per l’impiego di apparecchiature terminali del servizio radiomobile pubblico terrestre per abbonamenti di utenze residenziali e di affari. Dispone, inoltre, l’aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, mediante decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, con effetti decorrenti dal 1° giugno 2005.
Il comma 2 prevede che, dal 1° giugno 2005, la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo, qualora ne sia previsto il pagamento tramite marche, vengono assolte mediante pagamento per via telematica.
Il comma 2-bis prescrive ai concessionari del servizio nazionale della riscossione di dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Rimette inoltre a decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché del sistema di versamento e di impiego delle somme predette. Tali somme dovranno essere destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo e alle iniziative di informazione al contribuente.
Il comma 2-ter modifica la disciplina relativa alla predisposizione di strumenti informativi per agevolare gli accertamenti operati dai comuni circa l’adempimento dell’obbligo tributario riferito all’imposta comunale sugli immobili.
L’articolo 7-bis accolla al comune di Campione d’Italia le maggiori spese che la Regione Lombardia sopporta per assicurare ai residenti di quel comune le prestazioni sanitarie connesse ai livelli essenziali di assistenza, prevedendo contestualmente l’assegnazione al comune di un indennizzo forfetario a carico del bilancio dello Stato.
L’articolo 7-ter istituisce un Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato.
L’articolo 7-quater introduce disposizioni volte a disciplinare le controversie relative alla soppressa azienda ospedaliera Policlinico Umberto I.
L’articolo 7-quinquies modifica l’art. 32 del testo unico sull’elettorato attivo stabilendo che le deliberazioni relative alle cancellazioni dalle liste elettorali, conseguenti al trasferimento della residenza dell’elettore da un comune ad un altro, devono essere depositate presso la segreteria del comune nei primi cinque giorni del mese successivo a quello dell’adozione delle stesse, dandone avviso mediante manifesti affissi nell’albo comunale e in altri luoghi pubblici, anziché essere notificate all’interessato entro dieci giorni, come prevede la normativa vigente.
L’articolo 7-sexies è volto a finanziare l’aggiornamento degli schedari consolari al fine di facilitare l’unificazione dei dati degli schedari stessi e dell’ l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
L’articolo 7-septies prevede la costituzione di una società a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia S.p.A. per il coordinamento delle iniziative finalizzate ad un più efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle attività svolte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici (c.d. TOROC).
L’articolo 7-octies consente ai comuni di rideterminare il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità ai sensi dell’ art. 62 del D.Lgs. 446/1997.
L’articolo 7-novies reca disposizioni in merito al conferimento di incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
L’articolo 7-decies include il personale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nella disposizione che indica le priorità da osservare per le assunzioni in deroga al divieto previsto dalla legge finanziaria per il 2005.
L’articolo 7-undecies proroga i termini di utilizzo dei fondi stanziati negli anni 2001 e 2002, ai fini della prosecuzione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento.
L’articolo 7-duodecies proroga al 31 dicembre 2005 il termine entro il quale il Ministro del lavoro, di concerto il Ministro dell'economia, può concedere e prorogare, anche in deroga alla normativa ordinaria, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.
L’articolo 7-terdecies dispone che il Ministro del lavoro e le altre amministrazioni centrali dello Stato possano avvalersi di Italia Lavoro S.p.A., prevedendo altresì l’assegnazione a favore di tale società di un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
L’articolo 7-quaterdecies reca un’interpretazione autentica delle disposizioni della legge n. 243/2004 (modifica del sistema previdenziale) che individuano eccezioni all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensionamento di anzianità per i lavoratori in mobilità o beneficiari di fondi di solidarietà di settore.
L’articolo 7-quinquiesdecies modifica la composizione del Collegio sindacale dell’ENPALS.
L’articolo 7-sexiesdecies reca norme dirette ad anticipare l’erogazione delle agevolazioni relative alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, relativamente ai contributi concessi a valere sui bandi ottavo, undicesimo e quattordicesimo.
In particolare, il comma 1 prevede che alle imprese, i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento dell’Unione europea e che ne abbiano fatta richiesta entro il 10 dicembre 2004, possano essere effettuate erogazioni parziali delle quote di contributo delle quali siano maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati.
In deroga alla normativa vigente, tale erogazione parziale delle risorse ha luogo anche nel caso in cui non abbiano ancora raggiunto l’entità della spesa necessaria per presentare lo stato di avanzamento che permetterebbe l’erogazione dell’intera quota annuale.
Il comma 2 prevede la possibilità di erogare la quota finale del contributo comunitario indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa richiesta dalla normativa vigente.
L’articolo 7-septiesdecies novella l’articolo 4, comma 177, della legge n. 350 del 2003, relativamente alla disciplina dei limiti di impegno.
In particolare, la novella disposta dalla lettera a) dell’articolo precisa che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato devono intendersi anche come contributo pluriennale per la realizzazione di forniture di interesse nazionale.
La lettera b) prevede che i contributi, compresi gli eventuali atti di delega all’incasso accettati dall’Amministrazione, non possono essere compresi nell’ambito di procedure concorsuali, anche straordinarie.
L’articolo 7-duodevicies modifica l’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (legge n. 191/2004), recante misure di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione nell’anno 2004, prevedendo che per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa possa essere superato in casi eccezionali mediante l’adozione di un provvedimento motivato da parte del Ministro competente.
L’articolo 7-undevicies dispone una proroga dei termini previsti dall’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 65/2003 per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi, sia di quelli già immessi sul mercato, sia di quelli giacenti nei magazzini dei produttori.
L’articolo 7-vicies disciplina i casi di mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello riportato sulla ricetta medica, salvaguardando transitoriamente l’erogazione della prescrizione.
L’articolo 7-vicies-semel autorizza e finanzia l’organizzazione di manifestazioni celebrative per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.
L’articolo 7-vicies bis modifica i termini per l’effettuazione dei test obbligatori per la diagnosi della BSE sui bovini, bufalini e bisonti macellati.
L’articolo 7-vicies ter detta nuove regole volte a garantire la qualità delle acque potabili trattate con apposite apparecchiature a raggi ultravioletti, addizionate con anidride carbonica e somministrate dagli esercizi pubblici.
L’articolo 7-vicies quater dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la sostituzione di alcuni documenti della pubblica amministrazione (visto, permesso di soggiorno, passaporto e carta d’identità), ora in forma cartacea, con documenti realizzati in formato elettronico.
L’articolo 7-vicies quinquies disciplina il contributo che il soggetto richiedente è tenuto a pagare per il rilascio di talune carte valori, e reca altre disposizioni relative all’attività dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..
L’articolo 7-vicies sexies reca una disposizione concernente il collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici eletti o nominati giudice costituzionale o membro delle autorità amministrative indipendenti.
L’articolo 8, infine, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame, mentre l'articolo 9 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
Il provvedimento in esame è un disegno di legge di conversione di un decreto legge, approvato in prima lettura dal Senato ed ora all’esame della Camera.
Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato (A.S. 3276) è corredato della relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN); non è invece corredato della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Con riferimento all’articolo 1-octies si ricordano i decreti legge n. 158 del 2004 e n. 266 del 2004 che hanno disposto la proroga della durata degli organi collegiali relativi agli ordini professionali prima individuati, rispettivamente: fino alla emanazione del nuovo regolamento sulle procedure elettorali e disciplinari previsto dall’ art. 4, co. 3 del D.P.R. 328/2001, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2004; fino al 30 giugno 2005.
Con riferimento all’articolo 1-decies e all’articolo 1-undecies è intervenuto il D.L. 97/2004, convertito con modificazioni dalla legge 143/2004, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché disposizioni urgenti in materia di esami di Stato e università. Il decreto-legge, in particolare, contiene disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente, di cui all’articolo 401 del Decreto legislativo 297 del 1994, come modificato dalla legge 124 del 1999[1]. Al provvedimento è allegata una Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti. Al riguardo, l’art. 8-nonies del D.L. 136/2004, convertito con modificazioni dalla legge 186/2004[2], ha poi dettato alcune norme di interpretazione autentica[3].
Con riferimento agli articoli 3 e 3-bis si segnalano il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, “Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo” e il D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004 n. 186, “Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse contengono norme riguardanti le società sportive dilettantistiche di cui al comma 26”.
Per quanto concerne le disposizioni recate dall’articolo 7-quater si ricordano in materia: il decreto-legge n. 341/1999 che ha provveduto alla costituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I e ha disposto la successione di quest’ultima nei rapporti contrattuali stipulati dall’omonima azienda universitaria, in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, per un periodo massimo di dodici mesi; il decreto-legge n. 136 del 2004 in cui, mediante una norma di interpretazione autentica, si è chiarito che la nuova azienda Policlinico Umberto I succede anche nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria, ma esclusivamente in relazione alle obbligazioni riferibili al periodo successivo al 1° ottobre 1999.
Per quanto concerne le disposizioni recate dall’articolo 7-sexies, oltre al D.L. 31 marzo 2003, n. 52 - convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122; la materia oggetto della norma in commento è stata toccata, in aspetti più di dettaglio operativo, anche da disposizioni contenute nell’art. 8 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284; nonché nell’art. 2 del D.L. 2 ottobre 2003, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 336.
L’articolo 7-vicies (discordanza tra il codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello riportato sulla ricetta medica) modifica parzialmente la disciplina sulla tessera sanitaria e la lettura ottica delle ricette di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.
L’articolo 7-vicies bis modifica la disciplina sui test obbligatori per la diagnosi della BSE sui bovini, bufalini e bisonti macellati, di cui al D.L. n. 335 del 2000, successivamente modificato dal D.L. n. 344 del 2001.
L’articolo 7-vicies ter (acque potabili addizionate con anidride carbonica) interviene in una materia già oggetto dei decreti legge n. 269/2003 e n. 335/2003.
Si segnala, infine, che il provvedimento in esame, come risultante dalle numerose modifiche apportate dal Senato, riprende molte disposizioni già presenti nel decreto-legge n. 280/2004, “Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa” decaduto per mancata conversione entro i termini previsti dalla Costituzione.
In particolare:
- l’articolo 1-octies riproduce l’articolo 6-septies;
- i commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 5 riproducono l’articolo 4-bis;
- i commi 1-quinques e 1-sexies dell’articolo 5 riproducono parzialmente i commi 1 e 2 dell’articolo 4;
- l’articolo 5-quater riproduce l’articolo 6-quater;
- l’articolo 5-quinquies riproduce l’articolo 6-bis;
- l’articolo 5-sexies riproduce l’articolo 3-bis;
- l’articolo 7-ter riproduce l’articolo 6-novies;
- l’articolo 7-quinquies riproduce l’articolo 6-ter;
- l’articolo 7-sexiesdecies riproduce l’articolo 2;
- l’articolo 7-septiesdecies riproduce l’articolo 5;
- l’articolo 7-duodevicies riproduce l’articolo 6.
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione presentato dal Governo (A.S. 3276), il provvedimento conterrebbe norme necessarie e urgenti per consentire l'utilizzo di personale per le università e garantire tempestivo sostegno alla ricerca e alla tutela di beni e attività culturali (articoli 1-4); permettere una più vasta mobilità per i pubblici dipendenti (articolo 5); assicurare la realizzazione di opere nazionali strategiche ed adeguare la normativa alla riforma del titolo V della Costituzione (articolo 6); semplificare gli adempimenti relativi al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione governativa, nell'imminenza dell'entrata in vigore delle nuove norme fissate dalla legge finanziaria (articolo 7).
Il provvedimento in esame incide su una pluralità di ambiti materiali rientranti, in parte, nella competenza esclusiva dello Stato, in parte, nella competenza legislativa concorrente Stato-regioni.
In particolare:
§ per quanto riguarda la competenza legislativa esclusiva dello Stato, vengono in rilievo le materie:
- difesa di cui all’art. 117, secondo comma, lettera d) (art. 6-septies);
- ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g) (art. 4 bis, 5, commi 1-quinquies e 1-sexies, art. 5-bis, 5-quater, 5-quinquies; art. 7-vicies quater
- giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa” (articolo 7-quater);
- tutela dei beni culturali di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione (artt. 3, 3-bis);
§ per quanto riguarda la competenza legislativa concorrente Stato-regioni, vengono in rilievo le seguenti materie di cui al secondo comma dell’art. 117:
- istruzione (artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-decies, 1-undecies),
- ricerca scientifica (art. 2)
- valorizzazione dei beni culturali (artt. 3, 3 bis);
- tutela della salute (art. 7-undevicies).
Nel provvedimento sono, inoltre, presenti numerose disposizioni che prevedono l’assegnazione di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato ovvero incidono su profili della disciplina tributaria; tali disposizioni sono riconducibili alla competenza esclusiva della legislazione statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato (art. 117, comma secondo, lett. e), Cost.)
La disposizione di cui all’articolo 5, comma 1-quinquies, che riduce da cinque a tre anni il periodo necessario per consentire il transito dalla seconda alla prima fascia ai dirigenti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali di livello generale e, inoltre, consente l’inquadramento nella fascia superiore anche ai dirigenti e ai funzionari laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche anche non statali, purché anch’essi abbiano ricoperto per tre anni incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, dovrebbe essere valutata in rapporto all’art. 97, terzo comma, della Costituzione, che fissa il principio dell’accesso agli impieghi della pubblica amministrazione mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, ed all’art. 51, primo comma, della Costituzione, che pone il principio di uguaglianza per l’accesso agli uffici pubblici, anche alla luce degli orientamenti assunti dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo ai princìpi summenzionati.
Il decreto-legge in esame, già nel testo approvato dal Governo, affrontava una pluralità di materie; a seguito delle modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto 52 ulteriori articoli, l’eterogeneità del contenuto si è notevolmente accentuata. Si segnala, altresì, la presenza sia di numerose disposizioni di carattere ordinamentale, sia di numerose disposizioni di carattere microsettoriale e localistico.
Con riferimento all’articolo 7-vicies ter “Disposizioni in materia di acque potabili”, il 14 dicembre 2004 la Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per mancata attuazione, da parte dell’Italia, della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro in materia di acque)[4]. Il termine per il recepimento della direttiva era il 22 dicembre 2003.
La direttiva è compresa nell’allegato B della legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003 n. 306).
Con riferimento all’articolo 3, commi da 3-ter a 3-septies, concernenti la normativa in materia di diritto d’autore, il 19 luglio 2004 la Commissione europea ha avviato una consultazione sulla semplificazione della legislazione in materia di diritti d’autore e diritti assimilati[5]. Sulla base dei risultati della consultazione, che si è conclusa il 31 ottobre 2004, la Commissione intende presentare alcune proposte nel corso del 2005 allo scopo di garantire una maggiore coerenza tra le disposizioni contenute nelle numerose direttive adottate negli ultimi anni nonché una loro migliore efficacia. In particolare si tratta delle problematiche relative ai programmi per computer, al diritto d’affitto, alla durata della protezione, alle banche dati, ai diritti di riproduzione, alle limitazioni. La Commissione vuole evitare che le eventuali incoerenze esistenti possano creare uno squilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti, quelli degli utenti e quelli dei consumatori.
Tra le priorità del programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2005 rientra, inoltre, l’adozione di una proposta di direttiva sulla gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti assimilati nel mercato interno.
Con riferimento all’articolo 7-undevicies, che dispone una proroga dei termini per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi, la Commissione ha presentato, il 7 ottobre 2004, una proposta di direttiva che modifica per la ventinovesima volta la direttiva 76/769/CEE concernente le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (COM (2004)638).
La modifica in oggetto intende inserire nell’appendice dell’allegato I alla direttiva 76/769/CEE sostanze di recente classificate o riclassificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, in modo da limitarne l’uso in sostanze e preparati immessi sul mercato e venduti al pubblico.
La proposta di direttiva verrà esaminata secondo la procedura di codecisione.
Con riferimento all’articolo 7-vicies ter, recante disposizioni in materia di acque potabili, la Commissione ha presentato, il 19 settembre 2003, una proposta di direttiva sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento (COM(2003)550) volta ad integrare la direttiva quadro in materia di acque (direttiva 2000/60/CE).
In particolare, la Commissione, nella relazione che accompagna la proposta di direttiva, sottolinea che le acque sotterranee sono una risorsa preziosa per la distribuzione di acqua potabile e per altri processi industriali e agricoli che va protetta per poter essere utilizzata oggi e in futuro.
La proposta di direttiva verrà esaminata secondo la procedura di codecisione.
Con riferimento all’articolo 7 – vicies quater, che disciplina il rilascio di documentazione in formato elettronico, il 9 ottobre 2003 la Commissione ha presentato due proposte di regolamento che modificano, rispettivamente, il regolamento (CE) n. 1683/95 (già modificato con l’adozione, il 18 febbraio 2002, del regolamento (CE) n. 334/2002) che istituisce un modello uniforme per i visti e il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (COM(2003)558, procedura di consultazione).
Nelle proposte la Commissione suggerisce di anticipare al 3 giugno 2005 (per i visti) e al 14 agosto 2005 (per i permessi di soggiorno) le date di scadenza fissate per l'introduzione della fotografia nei documenti d'identificazione. Essa prevede altresì l'introduzione armonizzata di identificatori biometrici, pur limitando i dati a carattere personale, e la memorizzazione obbligatoria dell'immagine del volto in quanto elemento biometrico principale, al quale si aggiungono le impronte digitali.
Il Parlamento europeo ha esaminato la proposta nella sessione del 25 ottobre 2004 approvandola con emendamenti. Il 28 novembre 2004 il Consiglio ha adottato conclusioni sui modelli di visti e i permessi di soggiorno nelle quali ritiene che l'attuazione della proposta relativa alle modifiche al modello uniforme per i visti necessiti la definizione di un ulteriore strumento giuridico, che crei l'obbligo di registrazione delle impronte digitali sul supporto di memoria dei modelli di visti. Ha invitato quindi la Commissione a presentare a tale scopo una proposta e ad avviare il prima possibile lo sviluppo delle specifiche tecniche necessarie per l'attuazione di tali misure.
Il 28 dicembre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2004)835) concernente un sistema di informazione sui visti (Visa Information System - VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata
La proposta è volta a definire le finalità, le funzioni e il campo di applicazione del VIS. La proposta inoltre conferisce alla Commissione il compito di realizzare il sistema e renderlo operativo, nonché di istituire le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri per quanto riguarda le domande relative a visti di breve durata. I dati che dovranno essere inseriti nel VIS comprendono sia i dati alfanumerici e le fotografie, sia le impronte digitali dei richiedenti al fine di garantire l’esattezza della verifica e dell’individuazione.
Il Parlamento europeo dovrebbe esaminare la proposta nella sessione 5 luglio 2005.
Con riferimento all’articolo 1, che interviene in materia di disciplina universitaria, si segnala che rileva il principio di autonomia universitaria, fissato dall’art. 33 della Costituzione, ove si prevede che “le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dal leggi dello Stato”. A tale disposto ha dato attuazione la legge 9 maggio 1989, n. 168[6], che definisce (art. 6) i profili dell’autonomia, nonché i contenuti essenziali e le modalità di emanazione degli statuti (art. 16), la cui deliberazione è affidata al Senato accademico integrato. Tale articolo ha espressamente escluso lo stato giuridico del personale dalla sfera dell’autonomia statutaria, che rimane riservato alla normativa statale.
Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 3-ter, commi 4 e 5, si osserva che dovrebbe esserne attentamente valutata l’incidenza sulla contrattazione collettiva.
L’articolo 1-octies, prevede l’adozione di un apposito regolamento relativo alla disciplina dell’ordine degli psicologi, senza peraltro precisare la natura di detto regolamento né il termine per la sua emanazione.
Numerose disposizioni del provvedimento in esame recano novelle di disposizioni di legge vigenti.
L’articolo 1-ter, che interviene sulla disciplina della programmazione del sistema universitario, opera una rilegificazione di materia attualmente affidata ad un regolamento (DPR 25/1998). Sarebbe altresì opportuno valutare i profili di coordinamento delle nuove disposizioni con quanto già previsto nel regolamento citato.
Con riferimento all’articolo 1-sexies si segnala che occorrerebbe valutarne la conformità con la disciplina recata dalla legge 508/1999, “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”.
L’articolo 1-octies, in quanto interviene sulla composizione degli organi degli ordini professionali per i quali l’articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento approvato con decreto del residente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, detta alcuni principi, sulla base dei criteri direttivi indicati nell’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dovrebbe essere formulato come novella al citato coma 18 dell’articolo 1 della legge n. 4 del 1999, integrando i criteri direttivi ivi previsti.
Con riferimento all’articolo 3-bis si segnala che sarebbe stato presumibilmente più opportuno un intervento diretto, con la tecnica della novella, sull’art. 5 commi 5 e 5-bis della legge 29/2001 (oggetto di modifiche) piuttosto che sull’art. 2 della legge 310/2003.
L’articolo 5, comma 1-undecies, formulato come norma di interpretazione dell’articolo 1, comma 93 della legge n. 311/2004, dovrebbe essere più correttamente formulato come novella all’articolo 3, comma 71, ultimo periodo, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003). Si osserva inoltre, con riferimento al medesimo comma, che sarebbe preferibile non usare l’espressione «confederazioni» sindacali rappresentative e fare riferimento alle «organizzazioni» sindacali.
L’articolo 5-quater, che disciplina le modalità di espletamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delle procedure concorsuali di cui al comma 5 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo n. 303/1999, dovrebbe essere riformulato come novella al citato articolo 9-bis.
L‘articolo 5-septies proroga al 15 gennaio 2008, limitatamente alle case da gioco, l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 56 del 2004. Poiché il citato decreto legislativo è già entrato in vigore da poco meno di un anno (15 marzo 2004), non appare corretto parlare di proroga dell’entrata in vigore; una formulazione più corretta potrebbe sospenderne l’efficacia per il periodo compreso tra l’entrata in vigore dell’articolo 5-septies in esame e la suddetta data del 15 gennaio 2008.
Inoltre, in sostituzione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 56 del 2004, si prevede che alle case da gioco in questione, fino al 15 gennaio 2008 (data di scadenza della proroga), si applichi quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 91/380/CEE. Quest’ultimo si limita a prevedere chel’obbligo di identificazione imposto dalla direttiva stessa si considera comunque assolto dalle case da gioco soggette a controllo pubblico, allorché procedono alla registrazione e identificazione dei clienti fin dal momento dell'ingresso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati. Si ritiene utile sottolineare che le case da gioco, ai sensi del decreto legislativo n. 56 del 2004, sono soggette, come sopra indicato, ad una serie di obblighi ulteriori rispetto all’identificazione dei clienti (segnalazione di determinate operazioni, registrazione e conservazione di dati). Rendendo inapplicabile il citato decreto legislativo n. 56 del 2004 alle case da gioco, queste, sino al 15 gennaio 2008, sarebbero esonerate da qualsiasi obbligo, eccettuato quello di identificare il cliente al momento dell’ingresso nella casa da gioco stessa.
Con riferimento all’articolo 6-septies, comma 2, lettera d), non risulta chiaro il rapporto tra le disposizioni in esso contenute e le norme di disciplina che sino ad oggi hanno regolato in via generale il personale che presta servizio civile, contenute nel regolamento di disciplina per gli obiettori di coscienza approvato con D.P.C.M. 453/2001.
L’articolo 7-quaterdecies non appare coordinato con il secondo periodo dell’art. 1, comma 19, della legge n. 243/2004, di cui il medesimo articolo 7-quaterdecies reca un’interpretazione autentica.
L’articolo 7-quinquiesdecies modifica la composizione del collegio dei sindaci dell’ENPALS, attualmente disciplinata dal regolamento di cui al DPR n. 357/2003.
In ordine all’articolo 7-undevicies, si osserva che, sotto il profilo della tecnica legislativa, sarebbe opportuno riformularlo come novella all’articolo , comma 3, del decreto legislativo n. 65/03.
Con riferimento all’articolo 7-vicies bis appare opportuno riferire la modifica all’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto legge 21 novembre 2000, n. 335, anziché all’art. 1 del decreto legge n. 344/2001.
Con riferimento all’articolo 1, si ricorda che è attualmente all'esame dell’Assemblea della Camera dei deputati il disegno di legge n. 4735, recante "Delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari", cui sono abbinate numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare. Il provvedimento reca disposizioni volte a modificare l’attuale stato giuridico dei professori universitari attraverso un articolato sistema dispositivo che va dal reclutamento dei docenti alla struttura dei diritti e dei doveri fino alla tipologia dei rapporti di lavoro.
Con riferimento all’articolo 3, si segnala che la VII Commissione della Camera ha avviato l’esame in sede referente di una serie di progetti di legge (AA.CC. 1185 e abb.) recanti norme in materia di cinematografia.
L’articolo 7-vicies quater, in materia di rilascio di documentazione in formato elettronico, tratta un tema oggetto dello schema di decreto legislativo recante codice dell’amministrazione digitale, sul quale le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio delle due Camere si sono recentemente pronunciate.
Si osserva che l’articolo 5, comma 1-quater, prevede in modo generico la facoltà della Presidenza del Consiglio di procedere alla riserva di posti nell’ambito di una procedura concorsuale, senza specificare la quota di posti da riservare.
Si osserva che l’articolo 5, comma 1-octies, ultimo periodo – che prevede l’immissione in un ruolo presso una pubblica amministrazione di un dipendente pubblico collocato in disponibilità – presenta una formulazione generica con riferimento al rapporto di lavoro che si instaura con la nuova amministrazione.
Con riferimento all’articolo 5-septies non appare corretto l’uso dell’espressione: “proroga dell’entrata in vigore” con riferimento ad un atto legislativo già in vigore da poco meno di un anno.
Con riferimento all’articolo 6 si osserva che la definizione di general contractor appare non coerente con le altre disposizioni vigenti in materia, che adoperano, invece, l’espressione in lingua italiana “contraente generale”.
Si segnala inoltre che la formulazione dell’articolo non risulta chiara per quanto concerne i poteri e le funzioni attribuiti al commissario straordinario.
Con riferimento all’articolo 6-ter, anche in considerazione dei profili di coordinamento con quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 16/2005 appare opportuno un chiarimento del Governo in merito all’entità delle somme di cui la disposizione in esame prevede l’assegnazione all’ANAS e alle poste del bilancio dello Stato alle quali tale assegnazione deve essere imputata.
Con riferimento all’articolo 6-quater si osserva che non è chiara l’individuazione dei soggetti destinatari della disposizione.
Con riferimento all’articolo 7-ter, si osserva che non sono precisate le finalità alle quali sarà destinato il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, di cui l’articolo medesimo predispone l’istituzione.
Con riferimento all’articolo 7-septies, si rileva che le disposizioni in esso contenute non permettono di distinguere chiaramente la sfera di competenza della società di cui si prevede l’istituzione rispetto a quella, assai ampia, assegnata dalle norme vigenti al Comitato organizzatore dei giochi olimpici.
Si segnala, altresì, con specifico riferimento al comma 4, che dispone l’applicazione dei termini minimi previsti dalla normativa comunitaria in vigore in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, che non appare chiaro se il riferimento è rivolto ai termini ordinari previsti dalle procedure di aggiudicazione dalle tre direttive, oppure ai termini ancora più brevi previsti per casi di particolare urgenza.
Con riferimento all’articolo 7-sexiesdecies sarebbe opportuno un chiarimento in merito ai tempi di applicazione delle disposizioni in esso contenute. Disposizioni di contenuto identico erano già presenti nel D.L. n. 280/2004, con la finalità di incrementare l’entità delle erogazioni effettuate nel 2004, delle quali avrebbe potuto essere trasmessa la rendicontazione alla Unione europea al fine di evitare il disimpegno automatico. Al raggiungimento di tale scopo non sembra poter contribuire la disposizione contenuta nel provvedimento in esame, in considerazione dei tempi di entrata in vigore e del fatto che non è comunque prevista la sanatoria degli effetti prodottisi sulla base dell’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.
Con riferimento all’articolo 7-duodevicies sarebbe opportuno un chiarimento in relazione alla applicazione della disposizione che interviene sulla limitazione delle spese per studi e incarichi di consulenza delle amministrazioni pubbliche, prevista dal D.L. n. 168/2004 con riferimento all’anno 2004. Sembra pertanto, che la deroga prevista per i Ministri senza portafoglio non possa trovare applicazione in quanto si tratta di un esercizio finanziario già concluso. L’articolo in esame, infatti, riproduce la disposizione contenuta nel D.L. 29 novembre 2004, n. 280 piuttosto che farne salvi gli effetti.
Con riferimento all’articolo 7-vicies quinquies si rileva che la disposizione non appare del tutto chiara sotto i seguenti aspetti:
§ natura della prestazione richiesta: il riferimento ai costi di produzione e spedizione fa ritenere che si tratti del rimborso del costo del supporto materiale, mentre il richiamo alle “spese per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi ad essi connessi” potrebbe far ritenere che si tratti di una tassa riferita al servizio prestato dalla pubblica amministrazione;
§ misura dell’importo: mentre per il minimo essa è riferita (“pari almeno”) al costo dello stampato, aumentato di alcune spese accessorie, non è previsto alcun limite massimo d’imposizione.
Disegno
di legge di conversione
(Articolo 1, comma 2)
Il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiunto nel corso dell’esame dell’Assemblea del Senato[7], reca il dispositivo di sanatoria degli effetti prodotti dalla momentanea vigenza dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 280/2004[8], decaduto per decorrenza dei termini costituzionali di conversione[9].
Il D.L. 280/2004 è stato emanato il 29 novembre 2004 e pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto-legge, esso è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, il 30 novembre 2004. Il termine di 60 giorni per la conversione (calcolati a partire dalla data di pubblicazione) è spirato il 28 gennaio 2005 senza che il relativo disegno di legge di conversione, regolarmente presentato alle Camere, sia stato approvato[10]. Pertanto il decreto-legge ha potuto produrre effetti dal 30 novembre 2004 al 28 gennaio 2005.
La disposizione in esame reca la sanatoria degli effetti prodotti dal solo comma 1 dell’art. 4 del D.L. 280/2004. Le disposizioni dell’intero art. 4 sono riproposte, con alcune modifiche, all’art. 5, commi 1-quinquies e 1-sexies, del provvedimento in esame (alle cui scheda si rinvia).
Il soppresso articolo 4 recava, al comma 1, primo periodo, una norma di interpretazione autentica riferita all’art. 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001[11], concernente il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato.
Tale comma (nel testo vigente, frutto della riformulazione operata dall’art. 3, co. 1, lett. g), della L. 145/2002[12]) consente alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, di conferire incarichi dirigenziali (disciplinati ai commi da 1 a 5 dello stesso art. 19), a tempo determinato, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale[13].
Secondo l’interpretazione offerta, i predetti incarichi avrebbero potuto essere conferiti, oltre che a soggetti esterni, anche a soggetti interni all’amministrazione che conferisce l’incarico, che fossero dirigenti ovvero funzionari di ruolo dell’area funzionale C laureati. Se l’incarico è conferito a pubblici dipendenti titolari di contratto a tempo determinato, precisava il secondo periodo del comma 1, tale contratto è sospeso per la durata dell’incarico; la sua reviviscenza al termine di questo è peraltro condizionata al permanere delle esigenze (pubbliche) per la sua prosecuzione.
Il comma 2 dell’articolo soppresso novellava l’art. 23, co. 1, terzo periodo, del citato D.Lgs. 165/2001.
Il citato co. 1, nel testo riformulato dall’art. 3, co. 4, della L. 145/2002 di riforma della dirigenza, istituisce (in luogo del preesistente ruolo unico) distinti ruoli dei dirigenti nelle diverse amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; i ruoli sono articolati in due fasce (prima e seconda). I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure disciplinari previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.
La modifica apportata abbassava da cinque a tre anni il periodo necessario per consentire ai dirigenti di seconda fascia, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali di livello generale, il transito nella prima fascia.
Articolo
1
(Disposizioni per l’università)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
1. I programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005. |
1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005. |
2. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore delle università, il periodo di tre anni per il giudizio di conferma per i ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è ridotto ad un anno. |
2. Il periodo di tre anni per il giudizio di conferma per i ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è ridotto ad un anno. |
Il comma 1 in esame dà attuazione al comma 105 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 disponendo che le università inviino, per la valutazione di compatibilità finanziaria, i programmi triennali ivi previsti entro il 31 marzo 2005 al MIUR.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 105, della legge finanziaria 2005[14], prevede che, a decorrere dall'anno 2005, le università adottino programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.
Con riferimento alla programmazione del sistema universitario, si segnala che l’articolo 1-ter decreto in esame recante nuove norme in materia di programmazione e valutazione a decorrere dall’anno 2006.
Il comma 2 prevede la riduzione da tre a un anno del periodo per la conferma dei ricercatori universitari.
Ai sensi dell'articolo 31 del DPR n. 382 del 1980[15], i ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti a un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline. La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facoltà o del dipartimento.
Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati, che è compresa nella dotazione organica del ruolo dei ricercatori. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo. Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altre amministrazioni pubbliche eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalità acquisita nell'università.
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la norma è stata inserita per intervenire urgentemente, in attesa che il disegno di legge sullo stato giuridico dei professori universitari (vedi infra) venga esaminato ed approvato dal Parlamento con i tempi ordinari, allo scopo di incentivare i ricercatori e trattenere presso le università i giovani migliori e più orientati alla ricerca, contrastando in tale modo il fenomeno della «fuga dei cervelli». La riduzione a un anno del periodo di prova troverebbe giustificazione - sempre secondo la relazione illustrativa - nel fatto che il personale ricercatore accede alla qualifica in età avanzata (circa un terzo dopo il 38º anno di età e l’età media è di 46 anni) dopo aver svolto attività di ricerca per molti anni acquisendo esperienze e titoli di prestigio, quali il dottorato di ricerca, gli assegni e i contratti di ricerca e altri titoli similari, i quali garantiscono l’acquisizione di una maturazione nello specifico settore. Con il conseguimento anticipato della conferma, si raggiungerebbe, infine, un miglioramento significativo della retribuzione che in tale modo verrebbe adeguata, sia pure parzialmente, ai livelli retributivi del personale universitario che riveste analoghe posizioni nei principali Paesi comunitari.
All'onere per l'attuazione del presente comma si provvede con le risorse del Fondo di finanziamento ordinario delle università, ai sensi del successivo articolo 8.
La relazione tecnica specifica che la valutazione degli oneri ha tenuto conto che i destinatari della norma siano:
§ i soggetti in servizio con anzianità inferiore a tre anni al 1° gennaio 2005 (4.400 ricercatori);
§ i vincitori di concorso dal 31 ottobre 2003 al 1° ottobre 2004 non ancora in servizio (1.168 unità);
§ i soggetti che risulteranno vincitori in concorsi già banditi ma non ancora conclusi (stimati in 2.056 unità).
L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è pari a 29.248.636 euro per il 2005, 44.366.700 euro per il 2006, 45.436.965 per il 2007, 28.333.439 euro per il 2008 ed euro 18.783.436 a decorrere dal 2009, prevedendo l'entrata in vigore della norma dal 1° gennaio 2005.
Si ricorda che è attualmente all'esame dell’Assemblea della Camera dei deputati il disegno di legge n. 4735, recante "Delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari", cui sono abbinate numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare. Il provvedimento reca disposizioni volte a modificare l’attuale stato giuridico dei professori universitari attraverso un articolato sistema dispositivo che va dal reclutamento dei docenti alla struttura dei diritti e dei doveri fino alla tipologia dei rapporti di lavoro.
Articolo
1-bis
(Contributi per le università e gli
istituti superiori non statali)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata del 7 per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. |
|
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della citata legge n. 311 del 2004. |
L’articolo 1-bis incrementa del 7 per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 l’autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali, come determinata dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2005, reperendo tali risorse con la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il fondo di finanziamento ordinario delle università statali, il cui importo è stabilito dalla medesima tabella C.
La dotazione per il 2005 del contributo alle università non statali è attualmente di 124,23 milioni di euro, con un aumento di 2,70 milioni di euro rispetto al 2004; l’incremento disposto dal presente articolo dovrebbe quindi essere pari a circa 8,71 milioni di euro
Si ricorda che la tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2005 prevedeva per il fondo per il finanziamento ordinario la somma di 6.683,9 milioni di euro per il 2005 (con un incremento di circa 130,9 milioni di euro rispetto allo stanziamento dello scorso anno nonché a quanto previsto dalla legge finanziaria 2004 per il 2005). Nel corso dell’esame parlamentare tale dotazione è stata aumentata di 300 milioni di euro, per un totale di 6.983,9 milioni di euro. Il comma 538 ha introdotto un ulteriore incremento di 11 milioni di euro per l'anno 2005; incremento che però non risulta registrato nella tabella C allegata alla legge finanziaria. Il finanziamento di 11 milioni di euro è invece regolarmente presente sul capitolo di bilancio relativo al fondo ordinario (cap. 1694 dell’u.p.b. 4.1.2.11 del MURST) dove è stanziata la somma di 6.994,9 milioni di euro.
Giova inoltre ricordare che la riduzione delle dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C, prevista dal comma 296 della stessa legge finanziaria, non si applica alle dotazioni concernenti il settore universitario, sia statale che non statale.
Articolo
1-ter
(Programmazione e valutazione delle
università)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. A decorrere dall'anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in particolare: |
|
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere; |
|
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; |
|
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti; |
|
d) i programmi di internazionalizzazione; |
|
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità. |
|
2. I programmi delle università di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. A partire dal 1o gennaio 2007 i programmi delle università di cui al comma 1 sono finanziati o cofinanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul capitolo del bilancio dello Stato relativo alla programmazione e sviluppo del sistema universitario. |
|
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonché dell'articolo 3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, si applicano altresì alle procedure per la istituzione delle università non statali, contemplate dall'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
L’articolo, introdotto dal Senato[16], detta nuove norme per la programmazione e valutazione del sistema universitario a partire dal 2006 (commi 1 e 2); procede alla contestuale abrogazione di alcuni articoli del DPR 27 gennaio 1998, n. 25[17] che attualmente disciplina la materia (comma 2); modifica la disciplina vigente in materia di università telematiche (comma3).
Il comma 1 prescrive che le università predispongano annualmente (entro il 30 giugno) piani triennali recanti :
§ i corsi di studio da attivare, nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;
§ il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
§ le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
§ i programmi di internazionalizzazione;
§ il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo determinato e indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.
In ordine alla programmazione si dispone inoltre:
§ che il meccanismo descritto sia operante a partire dall’anno 2006 (per il 2005 la programmazione delle università é limitata al fabbisogno di personale ai sensi dell’art. 1 comma 105 della legge finanziaria 2005, come integrato dall’art. 1 comma 1 del D.L. in commento);
§ che programmi siano conformi a linee di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale[18] e il Consiglio nazionale degli studenti universitari[19] ;
§ che le università tengano conto delle entrate acquisibili autonomamente.
In relazione alla disciplina sulla programmazione del sistema universitario recata dal comma 1 dell’articolo in commento, si osserva che la disposizione opera una rilegificazione di materia attualmente affidata ad un regolamento (DPR 25/1998, vedi infra).
Il comma 2 dispone che la programmazione universitaria, ad eccezione del profilo relativo al fabbisogno di personale, sia sottoposta alla valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorata sulla base di parametri indicati dal Ministro con il supporto del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, e previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane.
Si stabilisce inoltre (nel medesimo comma 2) che sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisca al Parlamento al termine di ciascun triennio.
Si prevede infine (comma 2 ultimo periodo) che partire dal 1° gennaio 2007 i programmi dell'università siano finanziati o cofinanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a valere sul capitolo del bilancio dello Stato relativo alla programmazione e sviluppo del sistema universitario[20].
Non appare chiara la necessità di tale ultima disposizione in quanto la normativa vigente già prevede che le risorse per la programmazione del sistema universitario siano determinate annualmente nella tabella C della legge finanziaria.
La programmazione universitaria è attualmente disciplinata dal regolamento di delegificazione emanato con il già citato DPR 25/1998; il procedimento si articola in tre fasi (art. 2, co. 3):
§ determinazione degli obiettivi del sistema universitario nel triennio, con relativa finalizzazione delle risorse finanziarie, tramite un decreto ministeriale adottato previo parere del C.U.N., della Conferenza dei rettori delle università italiane (C.R.U.I.), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (C.N.S.U.) e delle Commissioni parlamentari competenti;
§ formulazione di proposte da parte delle singole università o di altri soggetti pubblici o privati (corredate da relazione tecnica) sulle quali esprimono parere i comitati regionali di coordinamento (istituiti con l’art. 3 del D.P.R. citato), mentre il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario predispone una propria relazione tecnica, con riguardo alla disponibilità di mezzi ed alla coerenza con gli obiettivi della programmazione;
§ individuazione con successivo decreto ministeriale – sulla base degli obiettivi, delle proposte, dei pareri e della relazione di cui sopra – delle iniziative da realizzare nel triennio, degli strumenti da attivare e dei criteri di ripartizione delle risorse tra gli atenei. In quest’ultimo decreto deve tra l’altro prevedersi l’istituzione, la soppressione o la trasformazione di università, nuove facoltà o corsi; nondimeno si prevede – al co. 4 dell’art. 2 – che gli atenei, in deroga al procedimento sopra illustrato, possano istituire a carico dei propri bilanci ulteriori facoltà e corsi.
Da ultimo il D.M. 3 settembre dicembre 2003 ha determinato gli obiettivi del sistema universitario per il triennio 2004-2006[21], con DM 5 agosto 2004, n. 262 sono state quindi assegnate le risorse finanziarie relative al triennio.
Le disposizioni contenenti il procedimento di programmazione sopra descritto (art. 2 commi 3 e 4 del DPR) sono abrogate dal successivo comma 3 dell’articolo in commento.
Con riguardo alla valutazione del sistema universitario, si ricorda che la legge 370/1999[22], agli artt. 1 e 2, ha provveduto alla ridefinizione degli organi preposti alla valutazione dell’attività delle singole università (Nuclei di valutazione di Ateneo - art. 1) e del complessivo sistema dell’istruzione superiore (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario - art. 2), già istituiti dall’art. 5, co. 22 e 23, della L. 537/1993 (collegata alla manovra finanziaria per il 1994).
In particolare i Nuclei di valutazione di ateneo (composti da un numero di membri variabile da cinque a nove) predispongono una relazione annuale (da redigere entro il 30 aprile) sulle base delle valutazioni espresse dagli studenti, e la trasmettono al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ed all’organismo nazionale per la valutazione del sistema universitario (v. infra).
L’organo centrale di valutazione è il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNSVU), composto da nove membri, quest’ultimo individua i criteri per la valutazione delle attività delle università, previa consultazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU); predispone e realizza un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche; determina con cadenza triennale la tipologia di informazioni che i nuclei di valutazione delle università devono trasmettere ogni anno; redige una relazione annuale sulla propria attività.
Da ultimo, con Decreto Ministeriale 28 luglio 2004 prot. n. 146/2004, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha approvato il nuovo Modello di Valutazione del Sistema Universitario predisposto dal (CNSVU)ai fini della ripartizione del Fondo di Finanziamento ordinario delle università ed ha deciso di applicarlo sperimentalmente per la durata di un triennio a decorrere dall’ esercizio finanziario 2004.
Il comma 3, al primo periodo, dispone l’abrogazione del DPR 25/1998, incompatibile con il procedimento sopra descritto, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonché dell'articolo 3).
Le disposizioni che rimangono in vigore riguardano:
§ articolo 2, comma 5, lettere a), b), c), e d), e comma 6)- l’istituzione e la soppressione di nuove facoltà;
§ art. 2 comma 7- la previsione che per la programmazione del sistema universitario siano utilizzate prioritariamente le quote annue determinate per tale finalità nella legge finanziaria;
§ art. 3 – l‘istituzione dei comitati regionali di coordinamento (composti dai rettori delle università della regione e da una rappresentanza studentesca) e preposti al coordinamento di una serie di attività.
Con riguardo a tali abrogazioni si segnala che:
§ viene abrogato anche l’art. 4 del DPR 25/1998, recante a sua volta abrogazione della precedente disciplina (articoli da 1 a 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590 e articoli da 1 a 6 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 245) e conferma delle misure di decongestionamento previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 ( art. 1 commi 90-92);
§ non sembra assicurato il coordinamento tra le norme abrogate e le disposizioni vigenti:ad esempio l’art. 3 comma 3 fa riferimento, per i compiti dei Comitati, all’art. 2 comma 3 abrogato;
§ occorre valutare il coordinamento tra l’art. 2 comma 7 (finanziamento della programmazione universitaria) e la previsione del comma 2 ultimo periodo dell’articolo in commento.
Il secondo periodo del comma 3 interviene sulla normativa per l’istituzione delle cosiddette “università telematiche”, estendendo a queste ultime la disciplina recata dall’art. 2, comma 5, lettera c), del citato DPR 25/1998. Quest’ultima prescrive che l'istituzione di università non statali, legalmente riconosciute, nonché l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale, avvenga contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo e che ad esse si applichi la legge 243/1991(recante disciplina delle Università non statali legalmente riconosciute)[23].
Con riguardo alla disposizione in commento si ricorda che l’articolo 26, comma 5 della legge 289/2002 (finanziaria per il 2003) ha rimesso ad un decreto del Ministro dell'istruzione università e ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie la definizione dei criteri e delle procedure per l’accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni autorizzate al rilascio dei relativi titoli accademici. La norma indicava altresì i requisiti necessari (possesso di adeguate risorse ed attrezzature tecnologiche) e specificava che non vi dovessero essere oneri per lo Stato.
Il Decreto Ministeriale 17 aprile 2003 ha poi specificato i requisiti e la procedura per l’accreditamento di corsi di studio a distanza (attivati da università statali e non) nonché delle “Università telematiche” (denominazione introdotta dallo stesso DM). Il DM prevede tra l’altro che.
§ il decreto ministeriale di accreditamento approvi contestualmente lo statuto (in caso di università telematiche);
§ che i corsi di studio siano disciplinati secondo gli ordinamenti didattici vigenti ed i titoli rilasciati abbiano valore legale;
§ docenti e ricercatori a tempo indeterminato siano reclutati secondo le modalità di cui alla legge 210/1998[24] ;
§ le Università telematiche debbano dotarsi di un Nucleo di valutazione interna (art. 1 commi 1 e 2 della legge 370/1999 richiamata sopra) e siano sottoposte alle norme vigenti per la valutazione del sistema universitario[25].
Con riguardo al contenuto del comma si osserva che la previsione della contestuale approvazione dello statuto e del regolamento didattico è gia contenuta in provvedimenti non aventi forza di legge; si tratta rispettivamente del citato DM 17 aprile 2003 (art. 7) e del DM 5 agosto 2004,n. 262[26], (all’art 11 “Istituzione delle università telematiche non statali legalmente riconosciute”).
Si osserva altresì che l’applicazione della normativa vigente in materia di università non statali legalmente riconosciute implica tra l’altro l’erogazione di contributi dello Stato (artt. 2-5 della legge 243/1991[27]), comportando pertanto l’abrogazione implicita dell’inciso “senza oneri per lo Stato” di cui all’art. 26 comma 5 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).
Articolo 1-quater
(Contributi in favore delle accademie di
belle arti non statali)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l'anno 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo della proiezione per l'anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. |
|
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
L’articolo 1-quater autorizza l’erogazione di un contributo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2007 alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali al fine di favorire l’adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
La legge n. 508 del 1999 ha riordinato il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. L'aspetto maggiormente innovativo della legge consiste nell'attribuzione di un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'art. 33 della Costituzione) agli istituti che ne fanno parte, e cioè:
§ le Accademie di belle arti;
§ l'Accademia nazionale di arte drammatica;
§ gli Istituti superiori per le industrie artistiche;
§ i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati (non statali) e l'Accademia nazionale di danza, trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.
Per la concreta disciplina del riordino, la legge ha previsto l’emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2, L. 400/1988), su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM e le Commissioni parlamentari (art. 2, co. 7). Questi provvedimenti sono finalizzati alla definizione di: requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica delle istituzioni, anche con riguardo al personale docente; requisiti di idoneità delle sedi; criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi e la programmazione degli accessi; criteri per l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare[28]nonché per la programmazione e il riequilibrio dell’offerta didattica.
In relazione al riferimento ai nuovi ordinamenti didattici da definirsi ai sensi della legge 508/99, si segnala che il regolamento attuativo della legge è in corso di emanazione dopo l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti[29].
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo della proiezione per l’anno 2007 della tabella A allegata alla legge finanziaria 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Articolo
1-quinquies
(Scuola di Ateneo Jean Monnet)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. La Scuola di ateneo per l'alta formazione europea «Jean Monnet» della seconda università di Napoli, alla quale sono affidate le attività di formazione, insegnamento a distanza, ricerca e informazione connesse con gli obiettivi del partenariato euro-mediterraneo, resta abilitata, nell'ambito del programma triennale del fabbisogno di personale approvato per la seconda università di Napoli, nei limiti dei fondi assegnati dall'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad integrare il proprio autonomo organico. |
|
2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, la Scuola è altresì autorizzata, a decorrere dal 2005, ad espletare corsi di laurea magistrale approvati secondo le vigenti procedure universitarie e a realizzare iniziative di alta formazione europea, congiuntamente con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, nell'area euro-mediterranea. |
L’articolo 1-quinquies, introdotto al Senato, prevede che la Scuola di Ateneo per l’alta formazione europea "Jean Monnet" della Seconda Università di Napoli possa, nell’ambito del programma triennale del fabbisogno di personale approvato per la Seconda Università di Napoli, utilizzare i fondi assegnati dall’articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche al fine di integrare il proprio autonomo organico.
Nei limiti di tali risorse, la Scuola è altresì autorizzata, a decorrere dal 2005, ad espletare corsi di laurea magistrale e a realizzare iniziative di alta formazione europea, congiuntamente con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, nell’area euro-mediterranea.
La Scuola di Ateneo per l'Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, con sede in Caserta, è stata istituita ed attivata il 1° novembre 2002, con Decreto del Rettore della Seconda Università di Napoli del 28 Giugno 2002 n. 2959, a seguito della trasformazione della preesistente Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee[30].
La Scuola è una struttura didattica della Seconda Università degli studi di Napoli (prevista dall’art. 19 dello Statuto) e costituisce - quale struttura specialistica universitaria e di alta formazione europea, finalizzata al conseguimento dell’obiettivo del rafforzamento dell’Unione Europea - un Centro di didattica e di ricerca interuniversitaria, al quale possono aderire, attraverso la valorizzazione di specifiche attività culturali, anche le Facoltà ed i Dipartimenti di altre Università italiane e straniere. L’istituzione ha lo scopo di promuovere attività didattica e di ricerca di interesse nazionale, comunitario ed internazionale, con peculiare riguardo ai settori giuridici ed economici; in particolare organizza corsi post universitari (dottorato di ricerca; perfezionamento, alta formazione, aggiornamento; master) nonché convegni, incontri seminariali, dibattiti e conferenze[31].
La legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) ha previsto, all’articolo 1, comma 278, l'erogazione - a decorrere dall'anno 2005 - di un contributo di 2 milioni di euro per il potenziamento dell’ attività di ricerca, formazione e studi internazionali espletata dalla Scuola di Ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà.[32]
Articolo
1-sexies
(Istituto musicale di Ceglie Messapico)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 l'istituto musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al conservatorio statale di musica di Lecce in qualità di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il comune di Ceglie Messapico saranno stabilite modalità e termini del passaggio anche con riferimento allo stabile e all'attuale personale. |
|
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 141.000 annui, a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. |
|
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
L’articolo 1-sexies, introdotto al Senato, prevede che a decorrere dall’anno accademico 2005-2006 l’Istituto musicale pareggiato di Ceglie Messapico (Brindisi) sia accorpato al Conservatorio statale di musica di Lecce come sezione staccata. La norma rimette ad una convenzione tra il Ministero dell’istruzione, l’università e la ricerca ed il comune di Ceglie Messapico le modalità e termini del passaggio; la convenzione dovrà regolare anche la questione dell’edifico sede dell’istituto e dell’attuale personale.
L’onere previsto, ai sensi del comma 2, ammonta ad euro 141.000 annui, a decorrere dall’anno 2005; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca.
Con riguardo alla disposizione in commento si segnala che occorrerebbe valutarne la conformità con la disciplina recata dalla legge 508/1999[33].
La legge ha riconosciuto al settore dell’alta formazione artistica e musicale un livello equiparato a quello universitario (benché da esso distinto) ed ha attribuito alle Accademie, ai Conservatori, agli Istituti superiori per le industrie artistiche il diritto a darsi ordinamenti autonomi, nei limiti fissati da leggi, conformemente a quanto disposto per le università (sulla base dell’art. 33 della Costituzione). Il riordino delle istituzioni richiamate è affidato a regolamenti di delegificazione (ai sensi dell’art. 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400) da emanarsi su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) e le competenti Commissioni parlamentari.
Tra i principi e criteri direttivi dei regolamenti citati figura la previsione che si possa realizzare, su richiesta, una graduale statizzazione degli attuali Istituti musicali pareggiati (art. 2 comma 8 lettera e) della legge) senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato .
Articolo
1-septies
(Incarichi di presidenza)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza. |
L’articolo 1-septies, introdotto dal Senato, stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico 2006-2007 non siano più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti e che ai posti vacanti di dirigente scolastico si provveda mediante incarico di reggenza.
La norma prevede inoltre che sia bandito un apposito corso-concorso riservato a coloro che abbiano maturato, entro l’anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza al fine di coprire - in via prioritaria - i posti vacanti all’inizio dell’anno scolastico 2006-2007, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente.
L’articolo 39, della legge 449/1997( commi 3 e 3 bis) ha previsto che il Consiglio dei ministri definisca, entro il primo semestre di ciascun anno, le necessità di personale da soddisfare e le relative priorità, stabilendo altresì il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente, previo esperimento delle procedure di mobilità.
Con riguardo al reclutamento dei dirigenti scolastici si ricorda che l’art. 29 del D.Lgs. 165/2001 ha previsto un corso concorso articolato in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia prestato servizio di ruolo per sette anni; per il primo corso concorso è stata altresì disposta una riserva del 50 per cento di posti a favore di coloro che avessero esercitato per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato (cosiddetti triennalisti)[34], previo superamento di uno speciale esame di ammissione. Ulteriori disposizioni per tale procedura riservata sono state poi dettate dall’art. 22, commi 8-10, legge finanziaria 2002[35],che ha previsto tra l’altro un’indizione a sé stante per il concorso riservato. Quest’ultimo è stato bandito con il citato Decreto Dirigenziale del 17 dicembre 2002[36], emanato a seguito dell’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali per la copertura di 1500 posti disposta con D.P.R. 21 ottobre 2002[37].
Con DPR 3 luglio 2004[38] è stata autorizzata l’assunzione di 1500 dirigenti scolastici nonché l’indizione del primo corso concorso ordinario per il reclutamento di altri 1.500 dirigenti scolastici, avvenuta con Decreto Dirigenziale del 22 novembre 2004.
Per completezza di informazione si segnala che anche l’art. 1-novies del decreto legge in commento detta norme in materia di dirigenti scolastici prevedendo l’inserimento nelle graduatorie del primo corso concorso riservato degli aspiranti, ammessi con riserva al concorso stesso per assenza dei requisiti di servizio, che abbiano superato le prove prescritte. .
Articolo 1-octies
(Organi di ordini professionali)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali. |
L’articolo 1-octies, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, reca disposizioni volte ad orientare il riordino della disciplina relativa alla composizione ed alla durata degli organi rappresentativi degli ordini di alcune professioni vigilate dal Ministero della giustizia (dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo), individuate dal D.P.R. 328/2001[39].
La disposizione in esame riproduce il contenuto dell’art. 6-septies del D.L. 29 novembre 2004, n. 280[40] (decaduto per mancata conversione nei termini di cui all’art. 77 Cost.) recante ”Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Proroga termine per l’esercizio di delega amministrativa”.
Il D.P.R. 328/2001 ha adeguato le modalità di accesso a varie professioni elacomposizione dei relativi albi alla riforma dei percorsi e dei titoli di studio universitari, articolati attualmente in lauree triennali e lauree specialistiche, in virtù delle previsioni dell’art. 17, co. 95, della L. 127/1997[41] e dei successivi regolamenti di attuazione.
La principale innovazione introdotta dal D.P.R. citato è l’istituzione, nell’ambito degli albi professionali, di due distinte sezioni(art. 2)relative, una ai possessori di laurea triennale, l’altra ai possessori di laurea specialistica.
In particolare, l’art. 4 del D.P.R. 328/2001 provvede ad adeguare alla nuova composizione degli albi le norme sui componenti e sul funzionamento degli organi collegiali (locali e nazionali) degli ordini delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo. Il menzionato articolo in proposito dispone che:
§ il numero dei componenti degli organi collegiali sia ripartito in proporzione agli iscritti a ciascuna sezione, assicurando comunque la presenza di entrambe le componenti ed una percentuale non inferiore al 50% ai titolari di laurea specialistica;
§ a questi ultimi sia riservato l'elettorato passivo per l'elezione del Presidente;
§ eventuali procedimenti disciplinari siano adottati esclusivamente dai componenti della sezione di appartenenza del professionista interessato;
§ le procedure elettorali e il funzionamento degli organi in sede disciplinare siano definiti, nel rispetto dei princìpi sopra richiamati, con successivo regolamento di delegificazione, da adottarsi secondo la procedura indicata dall'art. 1, co. 18, L. 4/1999[42] (e cioè su proposta del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali).
L'art. 1 del D.L. 158/2004[43] ha prorogato nell’attuale composizione la durata degli organi collegiali (provinciali, regionali e nazionali) dei medesimi ordini professionali, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sulle procedure elettorali e disciplinari previsto dal citato art. 4, co 3 del D.P.R. 328/2001, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2004. Il comma 1-bis dell’articolo 1 del D.L. 158 precisava che tale regolamento doveva essere emanato entro il 31 dicembre 2004 e che entro la medesima data dovevano essere indette, ove il mandato non avesse più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati.
Successivamente, le disposizioni previste dal D.L. 158/2004 sono state ulteriormente differite al 30 giugno 2005 dall’art. 19-decies del D.L. 266/2004[44]
L’articolo-1-octies in esame prescrive che, nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali previsto dal regolamento di cui all’art. 4, co. 3, del D.P.R. 328/2001:
§ occorre assicurare la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali;
§ il numero dei componenti dei consigli territoriali può variare da 7 a 15 in ragione del numero degli iscritti;
§ i componenti dei consigli nazionali sono in numero di 15;
§ la permanenza in carica è fissata in 4 anni per i consigli territoriali e in 5 anni per i consigli nazionali, per tutte le professioni regolate dal D.P.R. 328/2001.
Per l’ordine degli psicologi, ferma restando, come accennato, la durata in carica, il testo rinvia a un distinto regolamento di delegificazione quanto alla definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionale e territoriali.
La norma non precisa la natura del regolamento né il termine per l’emanazione del regolamento medesimo.
Articolo
1-novies
(Concorso riservato per dirigente
scolastico)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Gli aspiranti, incaricati di presidenza da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse. |
|
2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma 1, sono ripartiti, con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra le regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle graduatorie. |
La norma in commento[45], introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede che gli aspiranti, incaricati di presidenza, ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002 e che abbiano superato l'esame finale, siano inseriti a domanda in coda alle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame.
Il comma 2 prescrive, inoltre, che i posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei, compreso il personale di cui al comma 1, siano ripartiti, con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra le regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle graduatorie.
L’art. 29 del D.Lgs. 165/2001[46] ha disciplinato il reclutamento dei dirigenti scolastici attraverso un corso concorso articolato in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia prestato servizio di ruolo per sette anni; per il primo corso concorso è stata altresì disposta una riserva del 50 per cento di posti a favore di coloro che avessero esercitato per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato (cosiddetti triennalisti)[47], previo superamento di uno speciale esame di ammissione. Ulteriori disposizioni per tale procedura riservata sono state poi dettate dall’art. 22, commi 8-10, legge finanziaria 2002[48],che ha previsto tra l’altro un’indizione a sé stante per il concorso riservato. Quest’ultimo è stato bandito con il citato Decreto Dirigenziale del 17 dicembre 2002[49], emanato a seguito dell’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali per la copertura di 1500 posti disposta con D.P.R. 21 ottobre 2002[50].
Sul reclutamento della dirigenza scolastica sono poi intervenute altre disposizioni prevedendo che gli incarichi annuali non siano più assegnati (art. 29, co 5, del D.Lgs 165/2001) dopo l'approvazione delle graduatorie dei vincitori del primo corso concorso (ordinario) perdirigenti e chenel frattempo (art. 22, comma 11, della legge finanziaria 2002[51],) siano utilizzate prioritariamente, le graduatorie dei candidati, già titolari di incarico di presidenza per tre anni, ammessi al corso concorso riservato per dirigente scolastico.[52]
Si ricorda, infine che con DPR 3 luglio 2004[53] è stata autorizzata l’assunzione di 1500 dirigenti scolastici nonché l’indizione del primo corso concorso ordinario per il reclutamento di altri 1.500 dirigenti scolastici, avvenuta con Decreto Dirigenziale del 22 novembre 2004.
Si ricorda che in sede di approvazione alla Camera della legge finanziaria per il 2005, è stato accolto un ordine del giorno[54] che impegna il Governo a prevedere soluzioni per gli aspiranti che nell'anno scolastico 2002/2003 erano al terzo anno di incarico di presidenza, ammessi con riserva pur in mancanza del requisito di servizio prescritto, che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso-concorso di formazione e superato l'esame finale di cui al citato decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, e a prevedere percorsi privilegiati, nell'ambito di futuri concorsi, per coloro i quali abbiano ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato.
Con riferimento alle procedure concorsuali, si ricorda, infine, che l’articolo 39, della legge 449/1997 (commi 3 e 3-bis) ha previsto che il Consiglio dei ministri definisca, entro il primo semestre di ciascun anno, le necessità di personale da soddisfare e le relative priorità, stabilendo altresì il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente, previo esperimento delle procedure di mobilità.
Si segnala che anche l’art. 1-septies del decreto legge in commento detta norme in materia di dirigenti scolastici, escludendo il conferimento di incarichi di presidenza a partire dall’anno scolastico 2006-2007 e disponendo l’indizione di un corso concorso riservato per i titolari di un incarico di presidenza almeno annuale (cfr.. relativa scheda di lettura).
Articolo
1-decies
(Servizio prestato nelle scuole situate
negli istituti penitenziari)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al punto B. 3), la lettera h) è sostituita dalla seguente: |
|
«h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia;». |
|
2. La disposizione di cui al comma 1 decorre dall'anno scolastico 2005-2006. |
L’articolo 1-decies, introdotto dal Senato, modifica (comma 1) una sezione (precisamente il punto B 3, lett. h) ) della Tabella di valutazione dei titoli per la determinazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti dei docenti nelle scuole di ogni ordine e grado, definita da ultimo dal D.L. 97/2004, convertito con modificazioni dalla legge 143/2004[55]; in particolare la disposizione in commento attribuisce un punteggio doppio al servizio prestato dai docenti negli istituti penitenziari e abolisce le altre fattispecie di favore previste in precedenza (insegnamenti in scuole di montagna e isole minori).
Si precisa inoltre (comma 2) che tale valutazione si applica dal prossimo anno scolastico[56].
Si segnala che il successivo articolo 1-undecies, anch’esso introdotto dal Senato, interviene sullo stesso punto reintroducendo il punteggio doppio per la docenza nelle scuole elementari di montagna.
Il DL 97/2004, per quanto qui interessa, reca numerose disposizioni relative alla formazione delle graduatorie permanenti del personale docente della scuola ed al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Nella versione vigente prima dell’emanazione del D.L. in commento ( introdotta dal richiamato DL 97/2004 e modificata dalla legge di conversione) la lettera h del punto B 3 della Tabella (valutazione dei servizi di insegnamento) disponeva l’attribuzione di un punteggio doppio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90[57], nelle isole minori e negli istituti penitenziari e precisava che per scuole di montagna si intendono quelle aventi almeno una sede sopra i 600 metri dal livello del mare[58].
Il disposto degli articoli 7-decies e 7-undecies è finalizzato presumibilmente ad eliminare difficoltà interpretative sorte nell’applicazione del punto B 3, lett. h) della Tabella (si rinvia per questo profilo alla scheda di lettura dell’art. 7-undecies).
Articolo
1-undecies
(Servizio prestato nelle scuole
elementari di montagna)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al punto B. 3), dopo la lettera h) è inserita la seguente: |
|
«h-bis) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1o marzo 1957, n. 90, è valutato in misura doppia;». |
L’articolo 1-undecies, introdotto dal Senato, aggiunge una lettera alla Tabella di valutazione dei titoli per la determinazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti dei docenti nelle scuole di ogni ordine e grado, definita da ultimo dal D.L. 97/2004, convertito con modificazioni dalla legge 143/2004[59] e riformulata dall’articolo 1-decies del decreto in commento; in particolare si attribuisce un punteggio doppio all’ insegnamento nelle scuole elementari di montagna .
L’articolo si collega, come già segnalato, all’articolo 1-decies del decreto, anch’esso introdotto dal Senato, che ha modificato la tabella richiamata (precisamente il punto B 3, lett. h) ) attribuendo un punteggio doppio al servizio prestato dai docenti negli istituti penitenziari ed abolendo altre due fattispecie di favore previste dalla tabella (insegnamenti in scuole di montagna e isole minori).
Il DL 97/2004, per quanto qui interessa, reca numerose disposizioni in materia di formazione delle graduatorie permanenti del personale docente della scuola[60] e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Nella versione vigente prima dell’emanazione del D.L. in commento, introdotta dal richiamato DL 97/2004 e modificata dalla legge di conversione, la lettera h del punto B 3 della Tabella (valutazione dei servizi di insegnamento) disponeva l’attribuzione di un punteggio doppio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90[61], nelle isole minori e negli istituti penitenziari e precisava che per scuole di montagna si intendono quelle aventi almeno una sede sopra i 600 metri dal livello del mare.
Tale disposizione, frutto come si è detto di emendamenti approvati in sede di conversione del DL 97/2004, aveva determinato numerose difficoltà in sede di applicazione, riconducibili a due questioni:
§ la legge 90/1957 faceva riferimento esclusivamente alle scuole elementari di montagna;
§ la precisazione che le scuole avessero almeno una sede sopra i 600 metri dal livello del mare non si accompagnava ad una prescrizione relativa al servizio prestato.
Era poi intervenuto su quest’ultimo punto l’art. 8-nonies del D.L. 136/2004, convertito con modificazioni dalla legge 186/2004[62], specificando che il servizio è computabile in misura doppia esclusivamente se svolto nella sede della scuola del comune montano effettivamente situata sopra i seicento metri.
L’articolo del dl in commento adatta la formulazione dell’agevolazione al riferimento normativo citato (legge 90/1957, concernente le scuole elementari di montagna) .
Articolo
2
(Disposizioni per la ricerca)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o più linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Società Sincrotone di Trieste S.p.A. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unità previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unità previsionali per gli esercizi successivi. |
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o più linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Società Sincrotrone di Trieste S.p.A. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unità previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unità previsionali per gli esercizi successivi. |
2. Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.A. |
2. Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo pari a 14 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.A. |
3. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio direttivo dell'Istituto stesso, composto dal Presidente dello stesso ente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività, di cui due scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni. |
3. Identico. |
|
3-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «(INFN)» sono inserite le seguenti: «, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonché l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia». |
L’articolo 2, reca disposizioni in materia di ricerca scientifica.
Il comma 1 autorizza il Ministero dell'economia a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati dalla Società Sincrotrone di Trieste S.p.A.[63] con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Per tale iniziativa, come si evince dalla relazione allegata al disegno di legge, trattandosi di società di interesse nazionale, va disposta la garanzia dello Stato; la disposizione in esame non comporterebbe, secondo la relazione introduttiva, debito all'erario.
Il secondo periodo del comma 1 dispone che agli eventuali oneri derivanti dalla prestazione della garanzia dello Stato si provveda mediante ricorso alle disponibilità del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine.
La relativa spesa è imputata all’unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, “garanzie dello Stato”, che nel bilancio relativo all’esercizio 2005 presenta uno stanziamento di competenza di 79.017.906 euro.
La Sincrotrone Trieste S.C.p.A. è stata fondata il 4 novembre 1986 per volontà di un gruppo di scienziati, destinata a curare le attività del Laboratorio di Luce di sincrotrone Elettra, inaugurato nel 1994 come uno dei progetti di punta del Parco scientifico dell'Area di Ricerca di Trieste. La realizzazione di tale iniziativa era prevista, in analogia all’attuazione di un progetto europeo (ESRF) concernente la realizzazione a Grenoble della Fonte europea di luce di sincrotrone, nella delibera CIPE del 27 maggio 1987 nella quale si determinava l’ammontare dell’onere finanziario (75 mld a carico del bilancio statale nel periodo 1988/93) relativo alla partecipazione italiana all’attuazione di tale iniziativa. Si ricorda, inoltre, che già la delibera CIPE 22 febbraio 1983 prevedeva la partecipazione italiana al “laboratorio europeo di sincrotrone”.
La legge19 ottobre 1999, n. 370 all'articolo 10, comma ha disposto la trasformazione della Sincrotrone Trieste società consortile per azioni, in una società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. La società non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e avanzi di gestione ai soci ed è obbligata a reinvestirli per i compiti istituzionali. La società non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e avanzi di gestione ai soci ed è obbligata a reinvestire i predetti utili o avanzi di gestione, nonché eventuali residui attivi in sede di liquidazione dei beni costruiti o acquistati, qualora non destinati alla costituzione della riserva legale, all'esercizio dei compiti istituzionali (attività di ricerca e formazione, manutenzione, gestione, completamento e sviluppo del Laboratorio di Luce di Sincrotrone Elettra di Trieste), i quali non hanno natura di attività commerciale e non sono riconducibili ad esercizio di impresa. Alla società si applica il regime tributario degli enti non commerciali. La norma contiene, inoltre, alcuni criteri direttivi per la modifica dello statuto della società.
In base all'art. 7, secondo comma, n. 2, della legge n. 468 del 1978[64], con decreti del Ministro del tesoro [ora dell'economia e delle finanze], da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Il comma 2 integra il contributo ordinario per il funzionamento della Società di 14 milioni di euro[65], a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204[66].
Al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca affluiscono i contributi e le risorse finanziarie relativi, a numerosi enti ed istituzioni di ricerca, compreso il Consorzio per l’area scientifica e tecnologica di Trieste, principale azionista della società che gestisce il laboratorio di Trieste.
Il contributo ordinario a favore del laboratorio (25 miliardi annui pari a 12,91 milioni di euro, previsto dall'art. 2, co. 11 del D.L. 547/2004[67]) è invece erogato al di fuori del fondo.
Nel 2004 in sede di riparto dal fondo ordinario[68] è stato assegnato al Consorzio per l’area scientifica e tecnologica di Trieste un contributo straordinario di 3 milioni di euro in relazione all’attività del laboratorio.
Il fondo ordinario, il cui ammontare è determinato in tabella C della legge finanziaria (per il 2005 1.636,1 milioni di euro), è ripartito annualmente previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Si segnala che la norma in esame sembra configurare un vincolo di destinazione delle risorse del fondo, vincolo a cui non corrisponde nessuna integrazione dell’ammontare del fondo stesso.
Il comma 3 autorizza il MIUR a ricostituire con proprio decreto il Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, (INGV), in attesa del riordino dell’istituto, riducendo il numero dei componenti da sei a quattro, di cui due scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
Ai sensi del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381[69], l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è un ente di ricerca non strumentale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. L'istituto ha sede in Roma e persegue tra le varie finalità quella di promuovere e svolgere, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico e della pericolosità sismica e vulcanica del territorio, anche in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali; di progettare e coordinare programmi nazionali, comunitari e internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, vulcanici e geochimici, anche a mezzo di osservatori geofisici, sismici e vulcanici; di svolgere funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali e di rendere disponibili per tutta la comunità scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio, nazionali e locali.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 381, il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica ovvero di comprovata esperienza nelle applicazioni della ricerca del settore. I componenti sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno su designazione del Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile, uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due designati dal Consiglio scientifico nazionale (CSN) e durano in carica quattro anni. Il 10 gennaio 2001 si è costituito l'INGV e il Comitato per la sua istituzione si è trasformato in Consiglio direttivo; ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del citato decreto legislativo, per il presidente e i membri che costituiscono in prima applicazione il comitato di cui al comma 1, i quattro anni del mandato sono computati a partire dalla data dei rispettivi decreti di nomina.
Si segnala che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 204 del 1998[70], che prevedeva la costituzione di consigli scientifici nazionali, non ha mai trovato attuazione ed è stato infine abrogato dall'articolo 23, comma 9, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127[71].
Si ricorda che le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere i), n), o), p) (attività), e degli articoli 16 (piani di attività), 18 (strumenti) e 19, comma 3, lettera f) (regolamento di amministrazione, contabilità e finanza), 20 (personale), 21 (mobilità con le università) e 22, comma 1 (bilanci e relazioni), del citato decreto legislativo n. 127 del 2003 si applicano a tutti gli enti ricompresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui alla tabella 6 del medesimo decreto: tra tali enti compare l'INGV.
In relazione all'impatto sulla normativa vigente si valuti l'opportunità di novellare, in maniera esplicita, l'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 381 del 1999.
Il comma 3-bis dell’articolo 2, introdotto dal Senato, modificando l'articolo 3, comma 2, della legge finanziaria 2004 (legge 350/2004) inserisce il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tra gli enti di ricerca tenuti a concorrere al risanamento della finanza pubblica, attraverso il contenimento del fabbisogno finanziario.
Tale norma infatti, analogamente a quanto previsto per il triennio 1998-2000 dall’articolo 51, commi 1 e 2, delle legge 27 dicembre 1997, n. 449[72] e per il triennio 2001-2003 dall’articolo 56, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388[73], ha previsto, con riferimento al triennio 2004-2006, che il fabbisogno finanziario complessivamente generato da taluni enti di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare ed Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente) possa, per ciascun anno del triennio, essere incrementato al massimo del 5 per cento rispetto a quello rilevato a consuntivo nell’esercizio precedente.
La legge finanziaria per il 2005 (articolo 1, comma 57) ha ribadito, anche con riferimento al triennio 2005-2007, che agli enti indicati dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 350/2003, si applica la disciplina ivi prevista.
Articolo
2-bis
(Contributo all’azienda ospedaliera
Ospedali Civili Riuniti di Sciacca)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Per interventi mirati alla ricerca presso la Banca del cordone ombelicale dell'azienda ospedaliera ospedali civili riuniti di Sciacca è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. |
|
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005 ed a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
|
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
L’articolo 2-bis, introdotto dal Senato, prevede un contributo di 1 milione di euro, per l’anno 2005, e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, per interventi mirati alla ricerca presso la banca del cordone ombelicale dell’Azienda ospedaliera ospedali civici riuniti di Sciacca (comma 1).
L’onere è posto a carico del fondo speciale di parte capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia(comma 2).
Si segnala che l’Azienda ospedaliera ospedali civici riuniti di Sciacca (provincia di Agrigento) presenta nella sua struttura organizzativa la banca del cordone ombelicale, che, tra i suoi compiti, sviluppa progetti di ricerca sul sangue placentare.
La banca è stata istituita il 9 maggio 1997 con decreto della regione Sicilia, n. 22073 e nel 2001 ha ricevuto con legge regionale della Sicilia (n. 6 del 3 maggio 2001, art. 26, e successive modificazioni), un finanziamento di 500.000 euro all’anno per tre anni, al fine di potenziare e migliorare il funzionamento della banca stessa [74].
Si ricorda altresì che in Italia le banche del sangue del cordone ombelicale sono attualmente distribuite tra le seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto.
La banca del sangue del cordone ombelicale di Sciacca è considerata una delle banche più importanti nella raccolta del cordone ombelicale in Italia e in Europa.
Articolo
2-ter
(Ricerca scientifica in alta quota)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Per la prosecuzione delle attività di ricerca scientifica internazionale in Karakorum e Himalaya relative al giubileo del K2 e nel quadro del «partenariato internazionale» promosso dalle Nazioni Unite, è predisposta l'assegnazione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. A tal fine le risorse del fondo sono integrate della somma corrispondente per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. |
|
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
|
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
L’articolo 2-ter, introdotto dal Senato, assegna al CNR un contributo straordinario di 1.350.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007 per attività di ricerca scientifica internazionale in Karakorum e Himalaya relativi al giubileo del K2 e nel quadro del "partenariato internazionale" promosso dalle Nazioni Unite. Le risorse sono assegnate a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, a tal fine integrato tramite l’utilizzo dello stanziamento della tabella B allegata alla legge finanziaria 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministro dell'economia e delle finanze.
Si ricorda che l’articolo 4, comma 4-bis del D.L. 72/2004[75] ha autorizzato la spesa di 450 mila euro per il 2004 quale contributo per le attività celebrative - con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri - del cinquantenario della conquista del K2. Tale contributo è erogato agli enti organizzatori dell'evento, sia in Italia che in Pakistan, previa deliberazione di un comitato di tre saggi, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e da quello per i beni e le attività culturali.
Articolo
3
(Interventi per i beni e le attività
culturali)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. |
1. Identico. |
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali. |
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo. |
|
2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: |
|
a) al primo periodo, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o» e «appositamente delegato» sono soppresse; |
|
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni è stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163». |
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
3. Identico: |
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente: |
a) identica: |
«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»; |
«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni»; |
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato»; |
b) identica; |
c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367». |
c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367». |
|
3-bis. Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilerà sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. |
|
3-ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente: |
|
«a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;». |
|
3-quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: |
|
«Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato». |
|
3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro». |
|
3-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. |
|
3-septies. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato. |
L’articolo 3 contiene, ai commi 1 e 2, interventi relativi alla Società per lo sviluppo dell’arte della cultura e dello spettacolo- ARCUS S.p.A.[76]nonché, ai commi 2-bis e comma 3, disposizioni di modifica del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 28 recante Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, estende in via di opzione alle attività dello spettacolo, il regime di semplificazione delle modalità di certificazione degli incassi per titoli di ingresso e abbonamenti.
I commi 3-ter – 3-septies, introdotti nel corso dell’esame al Senato, recano misure volte a tutelare le opere dell’ingegno protette da copyright rese disponibili attraverso reti telematiche.
Il comma 1[77]prevede che, anche per l’anno 2005, in attesa dell’emanazione del regolamento che deve definire i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione degli stanziamenti assegnati alla ARCUS S.p.A.[78], in base a quanto previsto dal comma 4, dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)[79], si applichi la disciplina dettata dall’articolo 3 del D.L. 72/2004[80], che demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, l’individuazione dei limiti d’impegno sui quali sono calcolate le risorse da attribuire alla medesima società ARCUS.
Si ricorda in proposito che l’art. 2 della legge 291/2003 (sostituendo l’art. 10 delle legge n. 352/1997[81],con cui era stata istituita la SIBEC[82]), ha autorizzato il Ministro per i beni e le attività culturali alla costituzione di una società per azioni, denominata appunto “Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo” (ARCUS S.p.A.), con sede in Roma, preposta alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di interventi per la conservazione e la tutela dei beni culturali nonché di iniziative a favore delle attività culturali e dello spettacolo. L’articolo citato ha dettato inoltre disposizioni relative alla costituenda società; in particolare, per quanto qui interessa, ha stabilito che per l’esercizio delle proprie funzioni la società potesse, nei limiti delle quote già preordinate come limiti d’impegno, contrarre mutui a valere sulle risorse da individuare ai sensi del citato art. 60, co. 4, della legge finanziaria 2003, che ha riservato il 3% degli stanziamenti per le infrastrutture alla spesa per la tutela e per gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali (secondo modalità e criteri da definire con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)[83].
In tale contesto è intervenuto il citato D.L. 72/2004, che - in ordine all’applicazione di quanto previsto dall’art. 60 comma 4 della legge finanziaria 2003 sopra richiamato - ha disposto che, in attesa dell'adozione del regolamento previsto, ed entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individui i limiti di impegno fissati dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 166/2002[84] per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 sui quali effettuare il computo della quota del 3% (articolo 3, comma 1).
In attuazione di tale norma, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 aprile 2004 ha quantificato i limiti di impegno relativamente agli anni finanziari 2003 e 2004 rispettivamente in 89.594.000 euro e 85.152.000 euro. Conseguentemente, la quota dei suddetti limiti da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali è stata determinata in 2.680.000 euro a decorrere dal 2003 e 2.550.000 euro a decorrere dal 2004.
Il DL 72/2004 ha inoltre previsto l’adozione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un programma degli interventi eventualmente comprensivo di iniziative a favore delle attività culturali e dello spettacolo (comma 2 del medesimo articolo 3). La definizione di criteri e le modalità per la realizzazione di tali interventi è affidata ad una convenzione da stipulare, entro il termine di cui sopra, tra la ARCUS ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti (comma 3). Il comma 4, infine, ha introdotto il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i decreti di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della società ARCUS, attualmente affidati alMinistro per i beni e le attività culturali[85].
Il comma 2 dell’articolo in commento stabilisce inoltre che la percentuale degli stanziamenti per le infrastrutture da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, prevista dal più volte citato comma 4 dell’articolo 60 della legge 289/2002, sia aumentata per gli anni 2005 e 2006 di un ulteriore 2 per cento (giungendo così ad un complessivo 5 per cento) a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443[86] e destinata a progetti di interventi rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione e la fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
A tal proposito si osserva che gli stanziamenti destinati ai beni e alle attività culturali dal comma in esame sembrano riferirsi ai limiti di impegno per le infrastrutture strategiche relativi al 2005 e al 2006.
I limiti di impegno in questione ammontavano inizialmente a 195,5 milioni di euro per il 2005 e a 245 milioni di euro per il 2006, ai sensi della Tabella 1 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).
Peraltro, parte delle risorse stanziate sono state utilizzate a copertura di oneri recati da diverse disposizioni legislative intervenute successivamente. Pertanto, i limiti di impegno destinati a finanziare il programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge n. 443/2001, risultano attualmente pari a 179,480 milioni di euro per il 2005[87] e a 239,215 milioni per il 2006[88].
La percentuale del 5% applicata alle risorse effettivamente disponibili, pertanto, ammonterebbe a 8,974 milioni di euro per il 2005 e a 11,961 milioni per il 2006.
In generale, la relazione illustrativa sottolinea l’urgenza delle norme in esame che, da una parte, renderebbero possibile l’immediata utilizzazione delle somme previste dal comma 4 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, dall’altra, compenserebbero il costante decremento, nel corso dell’ultimo triennio, delle risorse finanziarie assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali.
Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, reca una modifica ed un’integrazione all'articolo 8 - relativo alla Commissione per la cinematografia - del Decreto legislativo, di riforma dei contributi al settore, n. 28/2004[89]:
Tale Commissione è articolata in due sottocommissioni[90]:
a) sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale (che valuta i progetti di opere filmiche);
b) sottocommissione per la promozione e per i film d'essai (che valuta le opere realizzate).
La modifica prevede che le sottocommissioni non siano più presiedute dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato ma direttamente dal Direttore generale competente .
L’integrazione dispone che il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni[91] sia stabilito annualmente con decreto ministeriale, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
Il comma 3 novella l'articolo 12 del citato D.Lgs 28/2004:
a) inserendo il nuovo comma 3-bis che prevede che alle risorse finanziarie del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge finanziaria 2003, relativo alla regolamentazione dei fondi rotativi degli interventi finanziari dello Stato. Tali modifiche appaiono necessarie, come recita la relazione allegata al disegno di legge, per dare piena operatività gestionale al citato Fondo.
L'articolo 72 della legge n. 289 del 2003 stabilisce che, fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
La relazione al disegno di legge segnala l'importanza dell'introduzione del citato comma in relazione alla particolare natura dei finanziamenti e dei contributi previsti dal predetto Fondo, assegnati a progetti e iniziative in base alla loro qualità culturale e artistica ovvero al successo di pubblico e non all'attività di produzione generica, alla quale sono rivolti i contributi di cui alla legge finanziaria per il 2003; la medesima relazione evidenzia che la stessa Unione europea, sulla base del principio della "eccezione culturale", ha sancito la possibilità di sostenere l'industria della cultura e dello spettacolo senza che ciò comporti la violazione delle norme poste a tutela della libera concorrenza e del mercato;
b) modificando il comma 6 per far sì che i rientri dei finanziamenti erogati dal Fondo vengano riassegnati al Fondo medesimo, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato;
c) novellando il comma 7 in seguito, come precisa la relazione introduttiva, all'esigenza di ricondurre in bilancio il Fondo per le attività cinematografiche. Al fine di snellire le procedure gestionali è istituita un'apposita contabilità speciale per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994[92].
L'articolo 10 del DPR n. 367 del 1994, relativo alle contabilità speciali, prevede che il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilità speciali può essere autorizzato con decreto motivato del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto stabilisce la durata massima della contabilità stessa, indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entità dei relativi finanziamenti. Il decreto è comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione.
Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, estende in via di opzione alle attività dello spettacolo, il regime di semplificazione delle modalità di certificazione degli incassi per titoli di ingresso e abbonamenti previsto per le società e le associazioni sportive dilettantistiche dal regolamento di cui al D.P.R. 69/2002[93]. La suddetta estensione ha una validità di due anni a patire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalità sotto l’aspetto tecnico e commerciale. Il comma prevede infine che Il Ministero dell’economia e delle finanze vigili sull’attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
I commi 3-ter – 3-septies, introdotti nel corso dell’esame al Senato, recano misure volte a tutelare le opere dell’ingegno protette da copyright rese disponibili attraverso reti telematiche.
La normativa sul diritto d’autore è dettata dal codice civile, che disciplina nel titolo IX del libro V i diritti derivanti dalle creazioni intellettuali (artt. 2575 e ss.). Si tratta del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno e del diritto d’inventore per le invenzioni industriali, i modelli di utilità e i disegni ornamentali. Il diritto d’autore (come del resto gli altri diritti citati) si struttura analogamente al diritto di proprietà, pur differenziandosene sotto vari profili. Anzitutto, ne è oggetto non un bene materiale bensì immateriale, quale è l’idea dell’autore della creazione intellettuale; ne consegue che tale creazione non è in grado di offrire al titolare del diritto quel vantaggio diretto e immediato tipico della proprietà di un bene mobile o immobile. Inoltre, i diritti d’autore, a differenza del diritto di proprietà, potenzialmente perpetuo, hanno una durata limitata nel tempo; tale limitazione si spiega con il particolare interesse della collettività al godimento dei beni immateriali, che giustifica, proprio in quanto rispondente ad un pubblico interesse, la loro libera fruibilità e disponibilità dopo un determinato periodo di tempo.
Il codice civile reca i principi generali in materia di diritto d’autore mentre la relativa disciplina di dettaglio è quasi interamente contenuta nella relativa legge speciale 22 aprile 1941, n. 633[94] e successive modificazioni, che, all’art. 1 considera oggetto di tutela ”le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Il secondo comma dell’articolo citato, aggiunto dal D.Lgs. n. 518/1992, che ha recepito la direttiva 91/250/CEE, estende la protezione della legge anche ai programmi per elaboratore elettronico.
Peraltro, nel corso degli anni ’90, nel dare attuazione a direttive comunitarie[95], il legislatore è intervenuto sulla medesima legge 633/1941 per precisare i diritti degli autori, anche e soprattutto attualizzandone il contenuto con riferimento a quelle forme di utilizzazione economica che negli anni recenti hanno modificato radicalmente il mercato della diffusione delle opere. E’ stata ampliata e rafforzata la tutela del diritto d'autore, che trova così applicazione anche alle nuove forme di comunicazione. E’ stato disciplinato l'intero campo della produzione e della diffusione delle opere dell'ingegno, partendo da quella più tradizionale del libro, per arrivare poi alle cassette musicali, ai CD, alle cassette video, ai supporti informatici utilizzabili nel computer di casa o quelli che consentono la comunicazione in rete Internet. Il diritto esclusivo di diffusione ha infatti per oggetto non solo i classici strumenti del telegrafo, telefono, radio e televisione, ma anche tutte le forme di pubblicazione via cavo o in forma codificata.
Da ultimo, l’articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186[96], ha delegato il governo al riassetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di proprietà letteraria e diritto d’autore[97].
Le sanzioni penali poste a tutela del diritto d’autore sono contenute negli articoli da 171 a 171-nonies della legge n. 633 del 1941, che sono stati recentemente oggetto di intervento da parte della legge n. 248/2000[98] (artt. da 13 a 19), del decreto legislativo n. 68/2003[99] (art. 26) nonché dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72[100] (art. 1).
Ai sensi del comma 3-ter, che introduce una lettera all’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è quindi punito con la multa da lire 100.000 (pari a 51, 65 euro) a lire 4.000.000 (pari a 2.065,83 euro) chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa.
Ai sensi del successivo comma 3-quater[101] chi commette tale violazione, può pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Tale pagamento estingue il reato.
La disposizione in esame potrebbe configurare una ipotesi di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice penale. In virtù di tale istituto, il reato, al momento del pagamento della somma prevista, si trasforma in illecito amministrativo.
In merito si osserva che il codice penale ammette l’oblazione esclusivamente in riferimento a reati di natura contravvenzionale, puniti cioè con la sanzione dell’arresto e dell’ammenda, dal momento che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “per la minore gravità degli illeciti commessi, lo Stato rinuncia a punire il colpevole consentendogli di provocare l’estinzione del reato con l’adempimento dell’oblazione”.
Si rileva che nel caso in esame il pagamento di una somma che estingue il reato è consentito invece in presenza di un delitto, punito con la pena della multa.
Il successivo comma 3-quinquies reca una modifica all’articolo 171-ter, della legge 633/1941.
L’articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 - oggetto diretto dell’intervento legislativo in commento - prevede una pluralità di ipotesi di reato, in generale connesse a opere destinate al cinema o alla televisione, e a supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi, videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, nonché opere letterarie e simili.
Il comma 1 della disposizione sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582 a 15.493 euro - purché i fatti siano commessi per uso non personale e per trarne profitto - le seguenti fattispecie:
- duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico e altro di opere del tipo descritto (lettere a) e b) del comma 1);
- introduzione nello Stato, detenzione per la vendita e altre condotte puntualmente indicate, in relazione alle opere descritte, quando non si è stati concorrenti nei reati di duplicazione o riproduzione (lettera c);
- detenzione per la vendita o la distribuzione, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione alla radio o alla televisione di supporti contenenti le opere già indicate, allorché è prescritta l'apposizione del contrassegno Siae e queste ne siano prive o il contrassegno sia contraffatto o alterato (lettera d);
- trasmissione abusiva di servizi criptati e distribuzione di dispositivi di decodificazione che consentono l’accesso a servizi criptati senza il pagamento del canone (lettere e ed f);
- fabbricazione, importazione, distribuzione, cessione a qualsiasi titolo di attrezzature o servizi volti a rendere possibile o facilitare l’elusione di misure tecnologiche di protezione (lett. f-bis) ovvero alterazione delle informazioni elettroniche volte ad identificare l’opera (lett. h).
Il comma 2 dell'articolo 171-ter individua invece una serie di ipotesi che rappresentano circostante aggravanti dei delitti di cui al comma 1: è infatti prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni e la multa da 2.582 a 15.493 euro: a) quando una serie di attività siano riferite a oltre cinquanta copie o esemplari tutelati; a-bis) quando, per trarne profitto, si comunichi al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) quando taluni dei fatti previsti dal comma 1 siano commessi nell'esercizio di attività in forma imprenditoriale; c) allorché si sia promotori o organizzatori delle attività illecite. È prevista invece una circostanza attenuante qualora i fatti siano di particolare tenuità.
La modifica introdotta dal comma 3-quinquies, ai sensi della quale le parole “per trarne profitto” sono sostituite dalle parole “a fini di lucro”, sostanzialmente elimina la modifica apportata all’articolo 171-ter dal decreto legge D.L. 22 marzo 2004, n. 72[102]. Si ricorda che quest’ultimo aveva inteso modificare la norma in questione in senso più generico rispetto a quella allora vigente, che faceva specifico riferimento alle finalità di lucro, per contemperare le esigenze che avevano condotto, in quella sede, ad escludere ogni sanzione per l'uso personale con quelle originarie di rafforzamento della tutela del diritto d'autore, venendo parzialmente incontro alle richieste degli operatori dell'industria cinematografica e discografica[103].
Mentre, infatti, il termine lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o più beni, al termine profitto la giurisprudenza attribuisce un significato ed una portata più ampi: la sostituzione del secondo con il primo comporta che le condotte in violazione del diritto di autore di cui al comma 1 dell’articolo 171-ter, commesse con lo scopo di trarre profitto, ma non anche a fini di lucro, potranno ora eventualmente essere sanzionate soltanto ai sensi dell’articolo 171 della legge n. 633/1944; tale disposizione, che trova applicazione quando non ricorrano le più gravi previsioni degli articoli successivi, punisce con la multa da 51 a 2065 euro chiunque violi l’altrui diritto di autore, in particolare riproducendo o diffondendo un’opera altrui o rivelandone il contenuto prima che sia reso pubblico, ovvero rappresentando o eseguendo l’opera.
Il successivo comma 3-sexies abroga il comma 1 dell’articolo 1 del citato decreto-legge 72/2004.
Tale comma, introdotto nel corso dell’esame parlamentare del ddl di conversione, aveva previsto, al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, che l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno fosse corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi, rimettendo le modalità tecniche di attuazione della norma ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate (peraltro non ancora emanato).
La norma prevede inoltre che il governo promuova forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l’informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere, anche attraverso la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori. I codici, trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione, sono resi accessibili per via telematica.
In proposito si segnala che i ministri dell’Innovazione, per i Beni e le attività culturali e delle Comunicazioni hanno firmato il 2 marzo scorso con gli operatori interessati il cosiddetto "patto di Sanremo" che recepisce i contenuti della "Linee guida per l'adozione di codici di condotta e azioni per la diffusione dei contenuti digitali nell'era di internet".
Le Linee guida sono state elaborate dalla Commissione interministeriale sui contenuti digitali nell’era di Internet, istituita dai citati Ministri con Decreto interministeriale del 23 luglio 2004, con lo scopo di creare un ambiente digitale "sicuro" che incoraggi i titolari dei contenuti a mettere a disposizione il maggior numero possibile di opere attraenti per il consumatore, destinate all'uso e allo scambio da parte degli utenti.
Nel “Rapporto sui contenuti digitali nell’era di Internet” elaborato dalla Commissione emergono, oltre alle proposte di modifica contenute nei commi in commento, anche alcune considerazioni circa la necessità di “incentivare ed incoraggiare il raggiungimento di specifici accordi tra le parti interessate, che favoriscano la collaborazione tra gli operatori del settore e gli utenti e nei quali le istituzioni svolgano un ruolo di garante”.
Infine, il comma 3-septies abroga il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 72/2004.
Tale comma aveva introdotto alcune modifiche all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68[104], in particolare prevedendo che il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi spettante agli autori e produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori di videogrammi, fosse dovuto, oltre che per le memorie digitali audio, anche per quelle video (con una modifica del comma 1, lett. d), dell’art. 39) nonché per gli apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione, fissandone anche la misura (mediante l’introduzione della lett. h-bis)).
Occorrerebbe pertanto chiarire se l’abrogazione della norma porti alla soppressione della lettera d) ovvero alla sua reviviscenza nella originale formulazione che limitava il compenso alle memorie digitali audio. In generale, si segnala l’opportunità di intervenire direttamente sulla norma modificata, vale a dire, sull’articolo 39 del D.Lgs 68/2003.
Articolo
3-bis
(Ulteriori interventi per i beni e le
attività culturali)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma è sostituito dal seguente: |
|
«Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe». |
|
2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci» e dopo le parole: «presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali» sono inserite le seguenti: «e le direzioni generali competenti». |
|
3. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) nel primo periodo, le parole: «Capo del Dipartimento dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale competente»; |
|
b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Il direttore generale competente può delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni». |
|
4. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Del comitato fanno parte il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti». |
|
5. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalla seguente: «si». |
|
6. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche: |
|
a) all'articolo 1, comma 2-bis, dopo la parola: «amministrativa» è inserita la seguente: «, fiscale»; |
|
b) all'articolo 6, comma 4, sono soppresse le parole: «Il rapporto di lavoro ed» e le parole: «sono stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito». |
|
7. L'intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così finalizzato: |
|
a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualità 2003, al restauro della Rocca di Montevarmine; |
|
b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualità 2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai. |
|
8. L'intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così ripartito: |
|
a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all'annualità 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali per l'intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi; |
|
b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualità 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari. |
|
9. Al fine di completare la realizzazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 5.000.000 di euro per l'anno 2005. |
|
10. Per i lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Domenico in Perugia è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 1.000.000 di euro per l'anno 2005. |
|
11. Per la prosecuzione o l'estensione a coste di altre regioni degli interventi di cui all'articolo 13 della legge 8 novembre 2002, n. 264, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 1.200.000 euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabilite le relative modalità di attuazione. |
|
12. Per i lavori di consolidamento e restauro del Castello Malaspina di Madrignano (Sp) è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 600.000 euro per l'anno 2005. |
|
13. Per progetti e spese d'investimento, è assegnato all'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo di Lecce un contributo di 300.000 euro per l'anno 2005 e di 600.000 euro per l'anno 2006. |
|
14. Per il finanziamento del Piano nazionale per l'archeologia è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 12.000.000 di euro per l'anno 2006. |
|
15. Per spese di investimento è assegnato a Cinecittà Holding S.p.A. un contributo di 6.000.000 di euro per l'anno 2006. |
|
16. Per il consolidamento e il restauro dei teatri in gestione è assegnato all'Ente teatrale italiano un contributo di 1.255.000 euro per l'anno 2006. |
|
17. In considerazione delle finalità di promozione sociale e nell'ambito dell'attività di volontariato dell'associazione sportiva dilettantistica Audax-Sanrocchese di Gorizia è assegnato un contributo straordinario per spese di investimento in impiantistica sportiva di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. |
|
18. All'onere di cui ai commi da 9 a 17, pari complessivamente a 7.000.000 di euro per l'anno 2005 ed a 21.155.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
19. Per interventi di arredo urbano e per la realizzazione di parcheggi è autorizzato a favore dell'ente di cui al numero 15 dell'Allegato A della legge 29 dicembre 2003, n. 376, un contributo pari a euro 500.000 per l'anno 2005 e a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007. |
|
20. All'onere derivante dall'attuazione del comma 19 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
21. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche: |
|
a) all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: «, possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8» sono soppresse; |
|
b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,». |
|
22. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. |
|
23. Gli incarichi previsti all'articolo 23, commi 11 e 12, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, possono essere ricoperti sino al 31 dicembre 2008. |
|
24. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
|
a) dopo il comma 17 è inserito il seguente: |
|
«17-bis. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche le società e le associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lucro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che: |
|
a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI; |
|
b) sono affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI»; |
|
b) al comma 18 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: |
|
«h-bis) l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui la società o associazione è affiliata o intende affiliarsi»; |
|
c) il comma 18-bis è sostituito dal seguente: |
|
«18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina»; |
|
d) dopo il comma 18-bis è aggiunto il seguente: |
|
«18-bis.1. Alle federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni». |
|
25. All'onere derivante dall'attuazione del comma 24, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad un milione di euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a un milione di euro a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
26. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modifiche: |
|
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
|
«a) il comma 5 è sostituito dal seguente: |
|
"5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonché le modalità applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173"»; |
|
b) alla lettera b), le parole da: «Il predetto importo» sino alla fine del comma sono soppresse. |
|
27. In applicazione dell'articolo 18 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assegnare un contributo straordinario di 380.000 euro al Teatro stabile sloveno di Trieste per l'estinzione dei mutui connessi alla ristrutturazione dell'immobile adibito a teatro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 380.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
L’articolo 3-bis, introdotto dal Senato, prevede una serie di interventi di carattere ordinamentale e finanziario in materiadi beni e attività culturali, musica, spettacolo e sport; esso ripropone alcune disposizioni del ddl AS 2980 (ASCIUTTI ed altri)” Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport,” all’esame della 7° commissione del Senato in sede deliberante .
Il comma 1 modifica la disciplina relativa al concorso finanziario dello Stato alle manifestazioni liriche, includendo tra i destinatari delle sovvenzioni enti aventi scopo di lucro purché reimpieghino eventuali utili nell’allestimento di manifestazioni musicali. La disposizione in esame sostituisce il comma 1 dell’art. 27 (Organizzazione delle manifestazioni liriche) della legge 800/1967[105] che attualmente reca norme in materia; in particolare:
§ mantiene ferma la possibilità di contributi a favore di progetti realizzati da amministrazioni locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti, non aventi scopo di lucro;
§ prevede l’ulteriore ipotesi di finanziamento ad enti (pubblici o privati) anche aventi scopo di lucro, che reimpieghino gli utili in allestimenti di nuove manifestazioni musicali.
La legge 14 agosto 1967, n. 800, Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali ha dettato la disciplina generale degli enti lirici (aventi all’epoca personalità giuridica di diritto pubblico) e delle manifestazioni musicali in Italia e all’estero.
Con riguardo all’ulteriore disciplina recata dall’art. 27 della citata legge 800/1967 si ricorda che nelle località in cui operano enti lirici (ora fondazioni lirico sinfoniche) possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche di particolare interesse culturale. Viene inoltre affidata agli assegnatari delle sovvenzioni la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, da realizzare con il supporto di società cooperative ed imprese liriche iscritte in apposito elenco nonché di istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali.
Per completezza di informazione si segnala che l’art. 3-ter del DL in commento reca disposizioni in materia fondazioni lirico-sinfoniche.
Il comma 2 introduce due modifiche al comma 2 dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 492/1998[106] relativo a consulenze in materia di spettacolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
La norma modificata disponeva che, al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attività culturali potesse conferire ulteriori incarichi di consulenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge163/1985[107], che aveva appunto previsto la collaborazione di esperti con spese a carico del F.U.S. (Fondo unico dello spettacolo).
La norma in commento eleva da sette a dieci il numero massimo di consulenti e prevede che essi possano operare non solo presso il Gabinetto del Ministero ma anche presso le direzioni generali competenti.
Il comma 3 introduce due modifiche al comma 61 dell’articolo 1 del D.L. n. 545/1996[108] in materia di commissioni centrali per la musica e la danza istituite presso il MBAC, prevedendo che esse siano presiedute dal direttore generale competente (e non più dal Capo del Dipartimento dello spettacolo) e che egli possa delegare di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissione.
Il comma 4 reca una modifica al successivo comma 69 dell’articolo 1 del citato D.L. n. 545/1996, prevedendo che del comitato per i problemi dello spettacolo facciano parte anche i direttori generali competenti, oltre al già previsto Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.
Il comma 5 reca una modifica alle disposizioni finali recate dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 1/2004[109] relativo alla Società di cultura La Biennale di Venezia.
Tale norma prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro per i beni e le attività culturali provveda alle nomine del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori. Nei successivi novanta giorni, la Fondazione deve adeguare il proprio statuto alle modifiche introdotte dallo stesso decreto legislativo. In caso di inadempienza il Ministro per i beni e le attività culturali nomina, a tal fine, un commissario.
Il comma in commento dispone che le parole: "il Ministro per i beni e le attività culturali" siano sostituite da: "si".
Non appare chiaro il significato di tale novella posto che nell’articolo oggetto di modifica l’espressione "il Ministro per i beni e le attività culturali" appare due volte (in relazione alla nomina degli organi e dell’eventuale commissario incaricato di adeguare lo statuto) e che la nuova formulazione sembra rendere incerto chi sia il soggetto titolare di determinate facoltà.
Il comma 6 introduce due modifiche al D.Lgs n. 20/1998 che ha trasformato in fondazione l’Istituto nazionale per il dramma antico[110].
La prima precisa che la fondazione, che ha sede legale in Roma, ha in Siracusa non solamente sede amministrativa e operativa ma anche fiscale.
La seconda dispone che solo il trattamento economico del sovrintendente, e non più anche il suo rapporto di lavoro, siano stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
I commi 7 e 8 contengono due modifiche agli interventi previsti dalla legge 291/2003[111]. Tale norma ha autorizzato la spesa di 53.229.000 euro per l'anno 2003, di 48.679.000 euro per l'anno 2004 e di 51.629.000 euro per l'anno 2005 per una serie di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca indicati in una tabella allegata alla legge stessa. Nello specifico il punto 50 della tabella stanzia 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, e 2004 per il restauro della Rocca di Montevarmine nel comune di Carassai, il punto 94 stanzia 250.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 per la ristrutturazione della Cappella delle Ginestre nel Comune di Piana degli Albanesi. I commi in esame destinano le risorse relative al 2004 e 2005 ad altri interventi da realizzarsi all’interno degli stessi comuni.
I commi da 9 a 17 recano contributi – in primo luogo al Ministero per i beni e le attività culturali - per una serie di interventi dell’importo complessivo di 7 milioni di euro nel 2005 e di 21,2 milioni di euro nel 2006; per la copertura finanziaria di tali spese (comma 18) si prevede l’utilizzo dello stanziamento della tabella B allegata alla legge finanziaria 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
In particolare, il comma 9 assegna al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 5.000.000 di euro per l’anno 2005, per completare la realizzazione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee.
L’articolo 1 della legge 237/1999[112] ha istituito in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, destinato ad essere sede del Museo delle arti contemporanee. La stessa norma ha stanziato 20 miliardi (pari a 10,3 milioni di euro) per attività di progettazione e 85 miliardi (pari a 43,9 milioni di euro) per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro.
Il comma 10. assegna al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 1.000.000 di euro per l’anno 2005, per i lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Domenico in Perugina.
Il comma 11 assegna al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 1.300.000 di euro per l’anno 2006 per la prosecuzione o l’estensione a coste di altre regioni degli interventi finanziati dall’articolo 13 della legge 264/2002[113], rimandando ad un successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali le relative modalità di attuazione.
L’articolo 13 della legge 264/2002 ha autorizzato la spesa di 3.751.825 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per la realizzazione del censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini delle coste delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.
Il comma 12. assegna al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 700.000 di euro per l’anno 2005, per i lavori di restauro e consolidamento della del Castello Malaspina di Madrignano.
Il comma 13 assegna all’Agenzia per il patrimonio culturale Euromediterraneo di Lecce un contributo di 300.000 euro per l’anno 2005 e di 600.000 euro per l’anno 2006, per progetti e spese d’investimento.
L’art. 80, co. 31, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha autorizzato la spesa di 400.000 euro per il 2003 a sostegno all’attività di promozione culturale svolta dall’Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo ed individuato nella città di Lecce la sede del coordinamento di tale iniziativa. L’art. 4, co. 71 della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) ha modificato la norma summenzionata, disponendo che il finanziamento di 400.000 euro ivi previsto fosse erogato anche per l’esercizio finanziario 2004.
Si ricorda che il primo impulso alla costituzione dell’Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo è provenuto dall'UNIMED (Unione delle università del mediterraneo) che nell'aprile del 2001 ha lanciato il progetto “Unimed Cultural Heritage II”, approvato dalla Commissione europea nel successivo mese di ottobre. Il progetto intendeva incrementare la cooperazione tra i paesi del Mediterraneo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e prevedeva specificamente la costituzione di un’agenzia, con sede in Lecce. Successivamente (18 ottobre del 2001) è stato firmato a Lecce il protocollo d'intesa per la costituzione dell'Agenzia: tale protocollo è stato sottoscritto dal comune di Lecce; dalla regione Puglia; dalle università di Lecce, Reggio Calabria, Bari e Roma “La Sapienza”; dall'Unione delle università del mediterraneo (UNIMED) e da alcune Università internazionali; dall'Associazione Civita; dall'International decision support center (IDSC) del gabinetto del Primo Ministro egiziano; dal Supreme council of antiquities egiziano; dalla Fondation Orient Occident del Marocco.
Il comma 14 assegna al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 12 milioni di euro per l’anno 2006, per il finanziamento del Piano nazionale per l’archeologia.
L’articolo 2 (Piano pluriennale per l'archeologia) della legge 400/2000[114] ha previsto la predisposizione di un piano straordinario pluriennale di interventi sui beni archeologici, con una dotazione complessiva di 52 miliardi di lire (pari a 26,9 milioni di euro) per il triennio 2000-2002. Il piano può comprendere anche interventi sui beni archeologici finanziati con i fondi ordinari e straordinari assegnati al Ministero negli anni dal 2000 al 2006. Il piano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è stato adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 23 marzo 2001.
Il comma 15 assegna a Cinecittà Holding S.p.A. un contributo di sei milioni di euro per l’anno 2006, per spese d’investimento.
Si ricorda che l’articolo 4, co. 2 del D.L. 72/2004[115] ha assegnato a Cinecittà Holding S.p.A. un contributo straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
L'Ente Autonomo di Gestione per il Cinemaè stato istituito con D.P.R. 7 maggio 1958, n. 575, come ente a partecipazione statale, per coordinare l'intervento pubblico nel settore della cinematografia e promuovere la diffusione della produzione audiovisiva italiana in campo nazionale e internazionale. L’articolo 5 bis del dl 118/1993[116], convertito con modificazioni dalla legge 202/1993, lo ha trasformato in società per azioni denominata Ente Cinema S.p.A., successivamente la titolarità della partecipazione societaria dello Stato è stata assegnata al il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora ministro dell’economia e delle finanze) e l’esercizio dei diritti dell'azionista al Ministro per i beni e le attività culturali[117]
La società è tenuta a presentare annualmente un programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale nonché di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi ; la sua attività è finanziata con le risorse del Fondo unico dello Spettacolo[118].
Dal 30 marzo 1998, a seguito di una deliberazione dell’assemblea societaria, l’Ente cinema ha assunto il nome di Cinecittà Holding S.p.A.; essa si configura attualmente come società di diritto privato che persegue fini eminentemente pubblici sulla base di direttive impartite dal Ministro per i beni e le attività culturali ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti[119] .
Si ricorda infine che a Cinecittà Holding fanno capo una serie di società partecipate che essa coordina: in particolare la Holding detiene la totalità delle azioni dell'istituto Luce S.p.A. (preposto alla produzione ed alla distribuzione di opere cinematografiche) ed è azionista di Cinecittà Studios S.p.A. e di Audiovisual Industry Promotion S.p.A.[120].
Il comma 16 assegna all’Ente Teatrale Italiano un contributo di 1.225.000 euro per l’anno 2006, per il consolidamento e il restauro dei teatri in gestione.
I teatri in gestione all’ETI sono il Della Pergola di Firenze, il Duse di Bologna e il Quirino e il Valle di Roma.
L'ETI è regolato dalla normativa relativa agli enti pubblici, dalle norme della Legge n. 836 del 14.12.1978, e dallo Statuto approvato con il D.M. del 4.3.2002.
Secondo quanto previsto dal nuovo Statuto, l'ETI ha lo scopo di contribuire alla valorizzazione e diffusione della cultura e delle attività teatrali e di danza. Particolare attenzione è rivolta alla tutela delle tradizioni, al rinnovamento dei linguaggi artistici, alla valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano. L'Ente cura, inoltre, il rapporto fra le arti sceniche ed il mondo dell'Istruzione e dell'Università, e sostiene la formazione, la promozione e l'informazione del pubblico anche attraverso specifiche iniziative editoriali. Fra le finalità statuarie rientra altresì l'attività di formazione e aggiornamento professionale, e la diffusione dello spettacolo attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e la collaborazione con l'emittenza televisiva.
Il comma 17 assegna all’associazione sportiva dilettantistica Audax-Sanrocchese di Gorizia un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per spese di investimento in impiantistica sportiva.
Il comma 19 assegna, per interventi di arredo urbano e per la realizzazione di parcheggi, un contributo di 500 mila euro per l'anno 2005 e 750 mila euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 al comune di Molfetta, già destinatario di un contributo complessivo di 4,5 milioni di euro per il triennio 2003-2005 ai sensi della legge 376/2003[121]. Per la copertura finanziaria di tali spese (comma 20) si prevede l’utilizzo dello stanziamento della tabella B allegata alla legge finanziaria 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 21 introduce due modifiche al D.Lgs. 368/1998[122] istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali:
- la lettera a), modificando l’articolo 6, elimina la previsione che le sopraintendenze, i musei, le biblioteche e gli archivi dotati di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile (di cui all’articolo 8 dello stesso D.Lgs) siano individuati con i regolamenti di cui all’articolo 17, comma 1 della legge 400/1988[123];
- la lettera b), novellando il summenzionato articolo 8, dispone che la concessione dell’autonomia a tali istituti non avvenga più con provvedimenti ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della citata. 400/1988, ma più specificamente con i decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, previsti dalla lettera e) della medesima norma.
Il comma 22, al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali[124], prevede, comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l’utilizzazione delle risorse del fondo previsto dall’articolo 1, comma 7 della legge 144/1999[125], così come integrato dall’articolo 145, comma 1 della 388/2000 (finanziaria 2001).
Il comma 23, senza intervenire direttamente sul testo del Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali[126], proroga al 31 dicembre 2008 l’efficacia di due norme transitorie, previste dal regolamento stesso, che danno la facoltà:
- ai capi dei singoli dipartimenti, di ricoprire anche uffici dirigenziali di livello generale compresi nel dipartimento (concessa attualmente per un solo anno dall’entrata in vigore del regolamento);
- ai direttori regionali, di essere titolari anche di uffici dirigenziali di livello non generale compresi nella direzione regionale (concessa attualmente per due anni dall’entrata in vigore del regolamento).
Il comma 24 reca alcune modifiche alla disciplina giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche recata dall’articolo 90 della legge finanziaria per il 2003; in particolare:
- la lettera a), tramite l’inserimento di un comma 17-bis, introduce la definizione di società e associazioni sportive dilettantistiche come “società e associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lucro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:
a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;
b) sono affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- la lettera b) inserisce tra i contenuti obbligatori degli statuti (comma 18) delle associazioni sportive dilettantistiche l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, e agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva o della disciplina sportiva associata o dell’ente di promozione sportiva di affiliazione;
- la lettera c) modifica il comma 18-bis demandando ad una deliberazione del CONI la disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva;
- la lettera d) inserisce il comma 18-bis.1 che sembra estendere ai rapporti di lavoro instaurati dalle federazioni sportive, dalle discipline associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le disposizioni agevolative di carattere lavorativo e fiscale (esclusione dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto disciplinato dal Titolo VII, Capo I, artt. 61-69, del D.Lgs. n. 276/2003[127] - provvedimento attuativo della c.d. “legge Biagi” - ed inclusione tra i redditi diversi dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale[128]), che già si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche.
La collocazione di quest’ultima disposizione appare discutibile sia perché si inserisce in un articolo riguardante le associazioni sportive e non le federazioni; sia perché sembrerebbe più corretto novellare direttamente le disposizioni agevolative richiamate.
L’articolo 90 della legge finanziaria per il 2003harecato disposizioni di carattere tributario e civilistico relative alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche. Per ciò che concerne la disciplina giuridica delle società sportive dilettantistiche il comma 17 prevede che esse possano assumere una delle seguenti forme:
- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato di cui al DPR n. 361 del 2000[129];
- società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti ma in ogni caso senza fini di lucro.
Il comma 18 rimetteva a regolamenti di delegificazione la definizione dei contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo delle società e associazioni sportive, delle modalità di approvazione dello statuto, del riconoscimento ai fini sportivi e dell’affiliazione alle federazioni nazionali; dei provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento.
Nel corso della conversione del D.L. 22 marzo 2004, n. 72[130] è stato introdotta una modifica del comma 18. La norma così riformulata non prevede più l’emanazione di regolamenti di delegificazione ed individua direttamente i contenuti obbligatori degli statuti. Si è inoltre stabilito che le assemblee delle società in possesso dei requisiti richiesti possano provvedere direttamente all’integrazione della denominazione sociale.
Con lo stesso provvedimento sono stati abrogati i commi da 20 a 22 che prevedevano l’istituzione presso il CONI di un registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche; l’iscrizione al registro (distinto in 3 sezioni, corrispondenti alle forme giuridiche che le società e associazioni sportive dilettantistiche possono assumere) era prevista come condizione per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura.
Successivamente[131] l’articolo 7 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136[132] ha riservato la fruizione delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 90 della finanziaria 2003, alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, inteso quest'ultimo quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale.
Si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 242/1999[133] tra i compiti del Consiglio nazionale del CONI vi è quello di deliberare in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate.
L’elenco dei redditi ricadenti nella categoria dei redditi diversi è contenuto nell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La lettera m) del comma 1, nella vigente formulazione, qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
A norma dell’articolo 69, comma 2, del medesimo testo unico, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito, per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
A norma dell’articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 13 dello stesso testo unico, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni (pari a 20.658,28 euro), ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo[134]. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 13 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
Il comma 25 reca la copertura finanziaria per l’onere, pari a un milione di euro a decorrere dall’anno 2005, derivante dal comma precedente.
Il comma 26 semplifica la procedura di assegnazione di contributi ai gestori di sale per le spese di prevenzione e vigilanza incendi in occasione di pubblici spettacoli; a tal fine modifica all’articolo 2 della legge 11 novembre 2003, n. 310[135], che a sua volta apportava modifiche all’art. 5, comma 5, della legge n. 29 del 2001[136].
L’art. 5 comma 5 della legge n. 29 del 2001 autorizzava uno stanziamento di 10 miliardi di lire annui, a decorrere dal 2002, come contributo alle spese sostenutedai titolari ed utilizzatori di sale adibite a pubblico spettacolo per la vigilanza antincendi effettuata dai vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, rinviando a un DM del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo[137], la definizione dei soggetti, dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme[138].
L’articolo 2 della legge 310//2003 ha sostituito il comma 5 ed aggiunto il comma 5-bis all’ 5 della legge n. 29 del 2001 disponendo quanto segue:
- comma 5 (come sostituito da art. 2, comma 1, lettera a) della legge 310/2003) - le modalità applicative del beneficio e la misura dello stesso per ciascuno dei fruitori sono definite con un DM annuale del MBAC di concerto con il Ministro dell’interno (viene escluso, quindi, il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo);
- comma 5-bis ( introdotto da art. 2, comma 1, lettera b) della legge 310/2003)- conferma l’autorizzazione di spesa annuale (pari a 5.164.560 euro a decorrere dal 2004); dispone che la somma sia iscritta nello stato di previsione del MBAC per essere poi trasferita con cadenza trimestrale (ed in base alla certificazione delle spese effettivamente sostenute dai gestori di sale) alle u.p.b di spesa del Ministero dell’interno dal quale dipende il Corpo dei vigili del fuoco.
Il comma in esame interviene sulla disciplina sopra descritta apportando modifiche alle lettere a) e b) dell’art. 2 comma 1 della legge 310/2003.
La nuova lettera a) sostituisce l’art. 5 comma 5 della legge n. 29/2001,in particolare:
- elimina il concerto del MBAC con il ministero dell’interno sul decreto ministeriale contenente le modalità applicative del beneficio;
- utilizza l’espressione “contributo per le spese” in luogo di “parziale copertura delle spese”;
- introduce un riferimento dall’articolo 16, comma 2, lettera a), del d.p.r. 173/2004[139] (Regolamento di organizzazione del ministero per i beni e le attività culturali ) che attribuisce al Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport la competenza di disporre interventi finanziari a sostegno delle attività di spettacolo.
La lettera b)modifica l’articolo 5-bis. della stessa legge 29 /2001, eliminando la previsione di spostamento trimestrale di fondi dal MBAC al Ministero dell’interno.
Con riguardo alla disposizione appena commentata si segnala che sarebbe stato presumibilmente più opportuno un intervento diretto, con la tecnica della novella, sull’art. 5 commi 5 e 5-bis della legge 29/2001 (oggetto di modifiche) piuttosto che sull’art. 2 della legge 310/2003, inglobando nella nuova formulazione il comma 2 dell’art. 2 della legge citata che fissa la decorrenza delle norme recate.
Non appare chiara inoltre la portata del riferimento alle competenze del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport che potrebbe fare salva la possibilità di ulteriori contributi da parte della Direzione stessa.
Il comma 27, in applicazione dell’articolo 18 della 38/2001[140] che ha riconosciuto il Teatro stabile sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledalisce come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica, anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato, autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad assegnare un contributo straordinario di 380.000 euro a tale istituzione culturale per l’estinzione dei mutui connessi alla ristrutturazione dell’immobile adibito a teatro. Per la copertura finanziaria di tale spesa si prevede l’utilizzo dello stanziamento della tabella B allegata alla legge finanziaria 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministro dell'economia e delle finanze.
Articolo
3-ter
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e coordinano periodicamente le proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico. |
|
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli, e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo. |
|
3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, o che svolge attività di lavoro autonomo o professionale. |
|
4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio. |
|
5. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al 20 per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i princìpi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese, stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2004, non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le intese stipulati anteriormente alla data del 1o gennaio 2004 sono validi esclusivamente fino alla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. |
|
6. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato. |
|
7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modifiche: |
|
a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: «pubblici» è sostituita dalla seguente: «statali»; |
|
b) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da: «o musicale» sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto.»; |
|
c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: «collaboratori» sono inserite le seguenti: «, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico,»; |
|
d) all'articolo 21, a decorrere dal 1o gennaio 2006 il comma 1 è sostituito dal seguente: |
|
«1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze: |
|
a) può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita; |
|
b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità». |
|
8. Il comma 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato. |
L’articolo 3-ter, introdotto dal Senato, modifica la disciplina vigente in materia di fondazioni lirico sinfoniche attraverso vari interventi volti ad ottimizzare la gestione ed a favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti e per il personale[141]; a tal fine si dispone (commi 1 e 2) il coordinamento tra le fondazioni; si dettano norme in materia di contrattazione nazionale e integrativa (commi 3-5, 8); si limitano le assunzioni per il triennio 2005-2007(comma 6); si novellano alcuni articoli del D.Lgs. n. 367/1996[142], recante disciplina generale delle fondazioni (comma 7).
Per completezza di informazione si segnala che l’art .3 bis, comma 1, del DL in commento reca disposizioni in materia di concorso finanziario dello Stato alle manifestazioni liriche.
Si ricorda preliminarmente che le fondazioni lirico sinfoniche sono attualmente 14[143] ; la loro disciplina è recata essenzialmente dal già citato D.Lgs. 367/1996[144] (e successive modificazioni) che ne ha disposto la graduale trasformazione da enti pubblici in enti di diritto privato al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di creare disponibilità di risorse aggiuntive private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 163/1985[145].
Il D.Lgs. richiamato, oltre a prescrivere (artt. 1 e 2) la citata trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato ed a disciplinarne il procedimento(artt. 5-9):
§ individua le finalità (art. 3) di tali fondazioni nel perseguimento, senza scopo di lucro, della diffusione dell'arte musicale, della formazione professionale dei quadri artistici e dell'educazione musicale della collettività;
§ stabilisce (nel medesimo art. 3) che esse provvedano direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, realizzino anche in sedi diverse (in Italia o all’estero) spettacoli lirici, di balletto e concerti, svolgendo eventualmente attività commerciali ed accessorie; ed operino secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza nel rispetto del vincolo di bilancio;
§ detta (art. 10) norme generali sul contenuto indispensabile degli statuti (scopo dell’ente, composizione, competenze, poteri degli organi) definendo tra l’altro il ruolo dei soggetti privati; in proposito stabilisce che l’apporto economico complessivo di questi ultimi al patrimonio dell’ente non possa superare, il quaranta per cento del patrimonio stesso, che la nomina di un rappresentante nel consiglio di amministrazione sia riservata ai soli fondatori privati i quali assicurino, anche in consorzio tra loro, un apporto annuo non inferiore all’otto per cento del totale dei finanziamenti pubblici e che la permanenza dei rappresentanti nel c.d.a. sia subordinata alla continuità dell’apporto;
§ indica (artt. 11-14) gli organi di gestione della fondazione e cioè: il presidente (il sindaco del comune che ospita la fondazione stessa)[146]; il consiglio di amministrazione (composto da sette membri tra i quali rappresentanti del Governo e della regione); il sovrintendente e il collegio dei revisori (costituito da tre membri e un supplente);
§ reca norme generali sul personale artistico e tecnico (art. 22 e 23);
§ dispone in materia di erogazioni liberali, patrimonio e gestione; scritture contabili e bilancio, contributi statali (riconducibili come già detto al F.U.S), disposizioni tributarie (artt. 15-18, 24 25);
§ assoggetta le fondazioni alla vigilanza (art. 19) dell’autorità di Governo (oggi ministero per i beni e le attività culturali) e conferma il controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria (art. 15);
§ disciplina l’amministrazione straordinaria (artt. 20 e 21).
I commi 1 e 2 dispongono il coordinamento tra le fondazioni allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse e demandano al Ministro per i beni e le attività culturali la disciplina di tale coordinamento al fine di assicurare economie di gestione, con particolare riferimento alle spese per gli allestimenti e le scritture artistico-professionali, prevedendo tra l’altro il ricorso a scambi di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli. La disciplina in questione sarà recata da un decreto non avente natura regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
I commi 3, 4, e 5 dispongono in materia di contrattazione del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.
In particolare il comma 3 reca una norma di principio in materia di contrattazione collettiva, prevedendo che nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle citate fondazioni debbano essere previste clausole atte a garantire l’utilizzazione ottimale dei dipendenti, in considerazione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni stesse, con particolare riferimento ai dipendenti che fanno parte dei corpi artistici o a coloro che svolgono attività di lavoro autonomo o professionale.
Per quanto concerne i contratti integrativi aziendali, il comma 4 specifica che essi devono limitarsi a trattare materie stabilite dal contratto collettivo nazionale entro i limiti da questo posti, e non possono derogare dai vincoli di bilancio.
A tale riguardo il comma 5 prevede che le risorse finanziarie destinate da ciascuna fondazione per il contatto integrativo aziendale non possano essere superiori al 20% dell’importo stabilito per il contratto collettivo nazionale.
Si osserva che l’art. 2, comma 3-sexies, del D.L. n. 72/2004[147], convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 128/2004, ha stabilito che le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni economici derivanti dal rinnovo dei contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, tenuto conto del principio del pareggio di bilancio della fondazione. I contributi versati dai fondatori sia pubblici sia privati non possono essere considerati ai fini delle risorse.
Il comma 8 dell’articolo in commento abroga tale disposizione (vedi infra).
Inoltre il rinnovo dei contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sarà consentito solo dopo la stipula del nuovo contratto collettivo nazionale e le clausole o istituti contrastanti con le previsioni del comma 4 o con le disposizioni del nuovo contratto collettivo non potranno essere applicati e dovranno essere di nuovo contrattati tra le parti.
Per quanto concerne i preaccordi o le intese che non possono prefigurarsi come contratto integrativo aziendale viene stabilito che:
§ quelle stipulate dopo il 1° gennaio 2004 sono considerate nulle e pertanto non applicabili;
§ quelle stipulate prima del 1° gennaio 2004 restano valide solo fino all’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale.
Il comma 6 pone alle fondazioni il divieto di assumere personale e tempo indeterminato per il triennio 2005-2007; per il medesimo periodo il personale con contratto a tempo determinato non potrà superare il 15% dell’organico funzionale.
Si osserva che andrebbe attentamente valutata l’incidenza delle disposizioni dell’articolo 3-ter, commi 4 e 5, sulla contrattazione collettiva.
Il comma 7, con la tecnica della novella, modifica alcuni articoli del più volterichiamato D.Lgs. 367/1996; in particolare viene introdotta una disciplina più restrittiva per il ricorso all’ amministrazione straordinaria di una fondazione lirico sinfonica a decorrere dal 1 gennaio 2006, viene pertanto sostituito, a decorrere da tale data, l’art. 21 del D.Lgs. richiamato.
Ai sensi del nuovo articolo 21 lo scioglimento del consiglio di amministrazione può essere disposto nei due casi, già previsti, di irregolarità gravi nell’amministrazione o violazione di norme; a questi si aggiunge la circostanza della presentazione di un bilancio preventivo in perdita. E’ inoltre obbligatorio lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità. L’attuale disciplina prevede invece lo scioglimento, sempre facoltativo, in caso di perdite economiche di maggiore entità..
Oltre a tale innovazione vengono apportate modifiche all’art. 10 (Statuti) e 13 (Sovrintendente).
Il comma 8, in relazione alla nuova disciplina della contrattazione integrativa recata dal comma 5 (vedi supra), provvede all’abrogazione di una norma che pone un vincolo agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali (art. 2, comma 3-sexies del DL 72/2004, convertito con modificazioni dalla legge 128/2004[148]).
Articolo 4
(Attività per la conservazione, la
valorizzazione
e la fruizione del patrimonio culturale)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
1. Per la prosecuzione delle attività relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonché per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005. |
1. Identico. |
2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica necessarie per l'affidamento delle attività di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. |
2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica laddove necessarie per l'affidamento delle attività di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1, le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. |
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |
3. Identico. |
L’articolo 4 reca disposizioni sulle attività concernenti la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.
Il comma 1 autorizza la spesa di 12 milioni di euro per attività inerenti al sistema museale archivistico e bibliografico nazionale e per le misure di sicurezza e di prevenzione nelle sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche.
Tali attività sono affidate per lo più a società che utilizzano i cosiddetti L.S.U. (lavoratori socialmente utili). Le convenzioni per l’utilizzo di lavoratori in cassa integrazione nel settore dei beni culturali sono state stipulate tra il ministero per i Beni e le Attività culturali e la Gepi fin dagli anni novanta.
I lavoratori sono stati addetti a diverse attività[149]: manutenzione degli edifici, "compresi i beni mobili e immobili soggetti alla tutela e vigilanza da parte" dell'Amministrazione; diserbo, manutenzione e pulizia dei giardini e/o delle zone archeologiche; amministrazione e contabilità; "sistemazione, etichettatura, imbustamento, numerazione e movimentazione del materiale amministrativo, storico-artistico, archivistico e librario"; "spolveratura" di buona parte di tale materiale; passaggio a reti telematiche; "attività museali, espositive e di valorizzazione dei beni culturali, compresa la vigilanza"; sorveglianza finalizzata al prolungamento dell'apertura al pubblico; "supporto all'inventariazione e catalogazione dei beni artistici, storici, archeologici, archivistici e bibliotecari"; interventi connessi all'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ( salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
Il comma 2 dispone la proroga, comunque nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma precedente (come specificato in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento al Senato), delle convenzioni per lavori socialmente utili stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 20 della L. 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.
L’articolo 1 del D.Lgs. 510 del 1996 detta una serie di disposizioni per l’attivazione di lavori socialmente utili (L.S.U.).
In particolare, si ricordano:
§ l’integrazione del Fondo per l’occupazione, al fine di consentire una migliore attivazione dei L.S.U.;
§ l'integrazione della previgente disciplina sui lavori socialmente utili - disposta dall'articolo 1-bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244, convertito dalla L. 24 luglio 1981, n. 390 – con specifiche disposizioni contenute nell'articolo 14 del D.L. n. 299 del 1994, convertito nella L. 451 del 1994: (riguardanti i soggetti autorizzati a promuovere i lavori socialmente utili, le categorie di lavoratori ammessi ai L.S.U.),
§ l'erogazione di una specifica indennità, denominata "sussidio", da corrispondere alle categorie di lavoratori cui fanno riferimento;
§ l’inserimento delle cooperative sociali, di cui alla L. 381 del 1991, nel novero dei soggetti promotori di progetti di lavori socialmente utili ;
§ la possibilità che i soggetti promotori di lavori socialmente utili possano costituire società miste in cui la loro partecipazione sia anche “non maggioritaria”, ai fini dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle effettuate nell’ambito di precedenti lavori socialmente utili.
L'articolo 20 della L. 196/97 (cd. legge Treu) ha previsto disposizioni finalizzate ad ampliare il ricorso ai lavori socialmente utili.
In particolare, è stato stabilito:
§ che le disposizioni vigenti in materia di L.S.U. trovino applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e realizzati dagli enti pubblici del comparto del personale degli enti di ricerca e sperimentazione;
§ che, intervenendo in ordine ai requisiti societari delle società miste costituite per l'attivazione dei L.S.U., che le società stesse dovessero possedere un capitale sociale non inferiore a euro 258.228,45 (500 mln. di lire).
Per quanto concerne più specificamente il Ministero per i beni culturali, l’articolo 20 in oggetto ha autorizzato, per il 1997, uno stanziamento, pari a euro 13.427.879,38 (26 mld. di lire), destinato alla prosecuzione dei lavori socialmente utili in corso presso il Ministero dei beni culturali ed ambientali. Lo stesso articolo ha altresì stanziato euro 23.240.560,50 (45 miliardi di lire), sempre per l'anno 1997 ed in favore del Ministero dei beni culturali, ai fini della costituzione delle società miste e per lo svolgimento delle attività da affidare alle medesime.
L'articolo 10 del D.Lgs. 468 del 1997, infine, contiene disposizioni volte a garantire la continuità occupazionale per i lavoratori impegnati nei L.S.U.; a questo fine viene rielaborata la normativa in materia di società miste costituite dagli enti promotori, già introdotta dal D.L. 510 del 1996 e modificata dal D.L. 67 del 1997, limitandone l'applicazione alle sole pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 29 del 1993, prevedendo altresì per le medesime pubbliche amministrazioni la possibilità di affidamento a terzi delle attività connesse con i precedenti L.S.U..
Più specificamente, l’articolo 10 in oggetto ha consentito alle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 29 del 1993[150] (e non più a tutti i soggetti promotori di L.S.U., come previsto, limitatamente alla costituzione di società miste, dall'articolo 1, comma 21, del citato D.L. 510 del 1996) di deliberare, al momento della progettazione dei lavori socialmente utili, che, "al termine dei progetti e verificatane la validità", si debba procedere alla costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività "uguali, analoghe o connesse" a quelle già oggetto dei progetti di L.S.U.; nonché all'affidamento a terzi delle attività sopra indicate.
Tale proroga opera fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica, laddove (come specificato in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento al Senato) necessarie, per l'affidamento delle attività di cui al precedente comma, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.
Si ricorda che sono considerati lavori socialmente utili (LSU) tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, attraverso l'utilizzo di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale oppure mediante il coinvolgimento in progetti di lavori socialmente utili di soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati[151].
La gestione degli LSU è demandata alle Regioni, che agiscono sulla base di convenzioni con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali[152].
Le Regioni possono finanziare con proprie risorse progetti di lavori socialmente utili (cosiddetti lavoratori socialmente utili autofinanziati) ed erogare incentivi per la stabilizzazione degli stessi in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.
La normativa in materia di LSU è stata contraddistinta, negli ultimi anni, da una evoluzione caratterizzata in una prima fase da una progressiva dilatazione dell'istituto, nato come strumento per l'utilizzazione a fini di utilità collettiva dei lavoratori in cassa integrazione, verso l'area delle politiche volte a promuovere occupazione con prospettive di stabilità; successivamente, anche in connessione con il conferimento alle regioni delle funzioni in materia di collocamento e politiche attive del lavoro, si è operata la chiusura (al 31 dicembre 1999) del bacino dei lavoratori ammessi alle attività socialmente utili, prevedendo l'assunzione a carico degli enti utilizzatori di una quota dei relativi oneri finanziari e potenziando nel contempo le misure per la ricollocazione lavorativa o l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori già impegnati nelle predette attività.
Si ricordano, inoltre, numerose disposizioni in materia di LSU sono contenute nelle più recenti leggi finanziarie.
Il comma 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dall’articolo in esame, quantificati in 12 milioni di euro annui per l’anno 2005.
Alla copertura di tali oneri si provvede:
§ quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
La legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004), in Tabella D, ha rifinanziato il Fondo per l’occupazione di 217 milioni di euro per l’anno 2005 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. La Tabella F ha peraltro rimodulato tali risorse posticipando 50 milioni di euro dal 2005 al 2006.
Nella legge di bilancio per il 2005 (legge n. 312/2004) il Fondo per l’occupazione, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, U.P.B. 3.2.3.1, cap. 7202, risulta avere una dotazione di 1.191,8 milioni di euro.
§ quanto a 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cuiall’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
La dotazione del Fondo di riserva, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, (U.P.B. 4.1.5.2, cap. 3003), è stata rideterminata dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2005 in 652 milioni di euro per il 2005, 141 milioni di euro per il 2006 e 160 milioni di euro per il 2007.
Articolo
4-bis
(Archivio storico della Presidenza del
Consiglio dei ministri)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: |
|
«3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri». |
L’articolo, introdotto da un emendamento del Governoapprovato dal Senato, aggiunge un comma all’art. 42 (Conservazione degli archivi storici degli organi costituzionali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004[153]) disponendo in merito alla conservazione degli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Tali documenti saranno raccolti nell’Archivio storico della Presidenza, secondo modalità indicate da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che prescriverà anche la disciplina per la consultazione e per l’accesso.
Si ricorda in proposito che l’art. 42 sopra richiamato disciplina la conservazione degli atti della Presidenza della Repubblica, della Camera, del Senato e della Corte costituzionale prevedendo che ciascuno di questi organi trattenga presso di sé la propria documentazione, a differenza di quanto avviene per gli atti delle amministrazioni statali (art. 41 del Codice dei beni culturali) di cui si dispone il versamento agli Archivi di Stato.
Articolo
5, comma 1
(Interventi per la mobilità dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
1. Identico. |
«7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime». |
|
L’articolo 5, comma 1, novella il comma 7 dell’articolo 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001 concernente la mobilità temporanea del personale delle pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo[154].
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 |
|
Articolo 23-bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.
|
|
Testo previgente |
Testo modificato dal decreto-legge |
(omissis) |
(omissis) |
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.
|
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime |
(omissis) |
(omissis) |
Il comma 7 dell’articolo 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001ha previsto una possibilità di mobilità tra pubblico e privato rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni indipendentemente dalla sua qualifica. Esso stabilisce infatti che le amministrazioni pubbliche possano disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso imprese private. La norma non limita la possibilità di applicazione della suddetta assegnazione temporanea a specifiche figure professionali, stante l’adozione del generico termine “personale”; sono tuttavia esclusi dall’applicabilità delle disposizioni il personale militare, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per espressa previsione del comma 9 del medesimo art. 23-bis.
L’assegnazione temporanea, per la quale non sono fissati limiti temporali, è disposta sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, i quali disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.
Ai dipendenti che abbiano prestato servizio durante il periodo di assegnazione temporanea il comma 8 dell’art. 23-bis riconosce la valutabilità del servizio ai fini della progressione in carriera.
Le innovazioni rispetto all’attuale disciplina riguardano:
§ l’estensione dell’istituto dell’assegnazione temporanea di dipendenti pubblici, ora previsto solo verso le imprese private, anche alle pubbliche amministrazioni.
§ la corresponsione del compenso, in tutto o in parte, da parte delle imprese private che dovessero usufruire di personale appartenente ai ruoli della P.A. E’ infatti precisato che nei protocolli d’intesa, è specificato l’onere relativo al trattamento economico che sarà posto a carico delle imprese destinatarie. Il disposto originario del comma 7 del citato art. 23-bis contempla infatti solo l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo a carico delle imprese; lasciando intendere che la corresponsione della retribuzione al personale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Nella relazione illustrativa presentata dal Governo al d.d.l. di conversione del decreto legge in esame, si evidenzia come la novella in esame intenda agevolare la mobilità temporanea dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Le ragioni di necessità ed urgenza di tale intervento si rinvengono – secondo la relazione – nella impossibilità delle amministrazioni con forti carenze di organico di fare fronte alla gestione ordinaria, essendo precluse nuove procedure di reclutamento dal blocco delle assunzioni ribadito dall’ultima legge finanziaria[155].
In sede di relazione tecnica si chiarisce che lo strumento della mobilità temporanea è considerato dal Governo funzionale all’obiettivo della individuazione di nuovi strumenti atti a consentire il “flessibile utilizzo del personale già in servizio”. Inoltre, la mobilità temporanea è ritenuta più duttile rispetto ai tradizionali strumenti del “comando” e del “distacco” di personale pubblico presso altre amministrazioni, in quanto “nei previsti protocolli possono essere definiti una serie di aspetti relativi all’utilizzo del personale secondo le esigenze specifiche delle amministrazioni coinvolte”.
Articolo
5, commi 1-bis e 1-ter
(Personale Centro nazionale informatica
nella P.A.)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1-bis. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250», sono inserite le seguenti: «, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,». |
|
1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo. |
Con la disposizione dell’articolo 5, comma 1-bis - che modifica il comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) - il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) viene compreso tra gli enti e le aziende che devono adeguare il proprio ordinamento ai principigenerali in materia di organizzazione degli uffici e dei rapporto di lavoro e di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e nei quali irapporti di lavoro dei dipendenti sono regolati da contratti collettivi ed individuali. Il medesimo ente viene conseguentemente rappresentato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ai fini della stipula dei contratti collettivi; il potere di indirizzo e le altre competenze concernenti la contrattazione collettiva sono esercitati dall’ente d’intesa con il Presidente del Consiglio, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica.
La disposizione del comma 1-ter stabilisce che i contratti collettivi di lavoro del personale del CNIPA non possono in alcun caso disporre la stabilizzazione dei rapporto di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo.
Si osserva che una disposizione dal contenuto identico era prevista dall’articolo 4-bis del D.L. n. 280/2004, recante “Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa", nel testo approvato dal Senato il 28 dicembre. Il D.L. n. 280/2004 è decaduto per decorrenza dei termini costituzionali.
Nel corso dell’esame in sede consultiva presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), la Commissione nell’esprimere il proprio parere favorevole aveva posto la condizione che l'articolo 4-bis, comma 2, fosse soppresso “in quanto appare estraneo al decreto-legge in esame e si sovrappone al blocco del turn-over nel pubblico impiego disposto dall'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)”.
Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 176, comma 3, del D.Lgs. 196 del 2003[156]”, che modificando il comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 39 del 1993 - con il quale era stata istituita l’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione – ha trasformato la stessa Autorità in Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.
Il comma 4 dell’art. 176 del medesimo Decreto 196 specifica poi che al CNIPA continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 39 del 1993, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'àmbito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
L’art. 6 del D.Lgs. 39 del 1993 aveva disposto che, nella fase di prima attuazione, l'Autorità per l’informatica si potesse avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, da società od organismi a prevalente partecipazione pubblica, in posizione di comando, di distacco o, nel limite massimo del contingente previsto dalle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, di fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, nonché di personale con contratti a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato, fino ad un limite massimo complessivo di 150 unità, poi fissato in complessive 190 unità ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 343 del 2003.. L'Autorità inoltre può avvalersi di consulenti o di società di consulenza[157].
Si ricorda inoltre che ai sensi del terzo e quarto periodo del comma 119 dell’articolo 1 della Legge 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) è stata autorizzata la proroga, al 31 dicembre 2005, dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso il CNIPA nel 2004. Gli oneri restano a carico del bilancio del CNIPA; inoltre il comma 122 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 reca una disposizione di salvaguardia dei contratti a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da diversi enti di ricerca tra i quali viene espressamente citato il CNIPA.
Si menziona infine che l’articolo 1 del D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla L. 19 ottobre 2004, n. 257, aveva prorogato fino al 31 dicembre 2004 la validità dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso il medesimo Centro alla data del 28 maggio 2004 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 136)[158].
Articolo
5, comma 1-quater
(Mobilità dipendenti P.A: modifiche all’articolo 30
del D.Lgs. n. 165/2001)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1-quater. Al fine di agevolare la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per consentire un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: |
|
«2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. |
|
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. |
|
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311». |
L’articolo 5, comma 1-quater, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, aggiunge tre nuovi commi dopo il comma 2 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 concernente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse della P.A.
Si ricorda che il citato articolo 30 prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti con la medesima qualifica in servizio presso altre amministrazioni, previa domanda di trasferimento da parte degli interessati e consenso dell’amministrazione di appartenenza (comma 1).
Le procedure ed i criteri generali per l’attuazione del passaggio diretto dei dipendenti sono definiti dai contratti collettivi nazionali (comma 2).
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di coprire le vacanze di organico e prima dell’espletamento delle procedure concorsuali, devono attivare le procedure di mobilità mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui al comma 1 del medesimo art. 30. Esse devono comunque provvedere in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività presso l’amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo, purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento.
Stante il richiamo al comma 1 del medesimo art. 30, dovrebbe essere comunque richiesto il consenso dell’amministrazione di provenienza.
Entro i limiti dei posti vacanti, i dipendenti sono inquadrati nella medesima area funzionale e con la posizione economica corrispondente a quella posseduta nella amministrazione di provenienza.
Il comma 2-ter reca disposizioni riguardanti l’immissione in ruolo ai sensi del comma precedente del personale della P.A. in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio.
In tal caso, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, la Presidenza del Consiglio è tenuta a valutare comparativamente i titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti al momento di presentazione della domanda di trasferimento. Nel caso in cui i posti messi a disposizione dalla Presidenza risultino inferiori al numero delle richieste di trasferimento, il personale giudicato idoneo è riassorbito al momento delle successive vacanze di organico.
La norma non specifica se questo riassorbimento avvenga anche nel caso in cui i dipendenti non si trovino più in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio.
Il comma 2-quater autorizza la Presidenza del Consiglio ad indicare, nell’ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di 180 unità di personale da destinare al Dipartimento della protezione civile (previste dall’art. 3, comma 59, della legge finanziaria per il 2004 e fatte salve dall’art. 1, comma 95, della legge finanziaria per il 2005) una riserva di posti destinata al personale assunto con ordinanza per esigenze della Protezione civile e del Servizio civile.
Si ricorda che l’art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, recante “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”, dispone che al fine di garantire l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
In ottemperanza a tale disposizione le ordinanze emanate dal Dipartimento della protezione civile in relazione allo stato di emergenza dichiarato a seguito di calamità naturali, hanno autorizzato il Commissario delegato alla gestione degli interventi ad assumere, in deroga alla normativa vigente, personale con contratto a tempo determinato.
L’art. 3, comma 59, della Legge n. 350/2003, ha autorizzato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di 180 unità di personale da destinare al Dipartimento della protezione civile, “al fine di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto”.
La definizione delle qualifiche, dei requisiti professionali e della quota di riserva a favore del personale attualmente in servizio presso il medesimo Dipartimento con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo, è stata rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. In ogni caso doveva essere garantito un adeguato accesso dall’esterno.
La disposizione consentiva peraltro il mantenimento in servizio del personale attualmente assegnato al Dipartimento della protezione civile, ma non di ruolo, fino all’esaurimento delle procedure concorsuali.
Per quanto attiene alla copertura dei posti, veniva stabilito il principio della gradualità, prevedendo che nell’anno 2004 fossero assunte 50 unità di personale e nel 2005 le restanti 130 unità (a fronte di 180 unità complessivamente previste).
Per la copertura dell’onere, il cui importo era stimato in 1,75 milioni di euro per il 2004 ed in 6,3 milioni di euro a decorrere dal 2005, era previsto il ricorso al Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per un importo pari a 1,75 milioni di euro a decorrere dal 2004, e per la parte restante – 4,55 milioni di euro a decorrere dal 2005 - l’utilizzo delle risorse iscritte all’apposito capitolo 2184 della U.P.B. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio nazionale della protezione civile.
Per quanto concerne le disposizioni del comma 95 dell’articolo 1 della Legge 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), esse riguardano il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette[159] - presso i seguenti enti:
- amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
- agenzie;
- enti pubblici non economici;
- enti di ricerca;
- enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[160].
La previsione si estende anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico[161].
Peraltro il medesimo comma 95 faceva salve le assunzioni previste da specifiche disposizioni legislative, tra le quali quelle disposte dal citato articolo 3, comma 59, della L. 350 del 2003.
Si osserva che la norma prevede in maniera assolutamente generica la facoltà della Presidenza del Consiglio di procedere alla riserva di posti, senza specificare la quota di posti da riservare.
Si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale (riferita alla riserva di posti per gli interni) riconosce che «l'accesso al concorso può … essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, e non è da escludere a priori che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ove ragionevolmente configurabile quale requisito professionale. (sentenze n. 1 del 1999 e n. 373 del 2002). D’altra parte il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., è ritenuto violato nel caso di riserva di tutti i posti disponibili di una data qualifica ai dipendenti in servizio ad una certa data (sentenze n. 1 del 1999 e n. 373 del 2002); la riserva limitata al 50% dei posti messi a concorso, in favore del personale della qualifica immediatamente inferiore con almeno cinque anni di servizio, è stata invece ritenuta non irragionevole e non lesiva del citato precetto costituzionale (sentenza n. 234 del 1994).
Articolo
5, commi 1-quinquies e 1-sexies
(Ruolo dei dirigenti e incarichi di
funzione dirigenziale:
modifiche agli articoli 23 e 19 del D.Lgs. n. 165/2001)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1-quinquies. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al terzo periodo si applica anche ai dirigenti ed ai funzionari laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nei limiti delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni presso cui sono conferiti gli incarichi». |
|
1-sexies. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo, dopo le parole: «, anche presso amministrazioni statali,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in funzioni dirigenziali od». |
I commi 1-quinquies e 1-sexies, recanti disposizioni in materia di dirigenza pubblica, sono stati introdotti nel corso dell’esame dell’Assemblea del Senato[162]. Entrambi novellano disposizioni recate dal D.Lgs. 165/2001[163].
Il comma 1-quinquies abbassa da cinque a tre anni il periodo necessario per consentire il transito dalla seconda alla prima fascia ai dirigenti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali di livello generale e, inoltre, consente l’inquadramento nella fascia superiore anche ai dirigenti e ai funzionari laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche anche non statali, purché anch’essi abbiano ricoperto per tre anni incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, pur non essendo inquadrati nel ruolo dei dirigenti dello Stato.
Il comma 1-sexies estende la possibilità di conferire incarichi di funzione dirigenziale per coloro che hanno maturato concrete esperienze di lavoro non solamente in posizione funzionale per l’accesso alla dirigenza, ma anche in posizioni dirigenziali. Inoltre, chiarisce che nel caso l’esperienza di lavoro sia stata maturata presso una amministrazione statale, l’incarico di dirigente può essere conferito dalla medesima amministrazione.
La dirigenza statale è articolata in due fasce, denominate prima e seconda fascia. Ai sensi dell’art. 23, co. 1, del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall’art. 3, co. 4, della L. 145/2002[164] di riforma della dirigenza, in ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, diviso in due fasce. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo di almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure disciplinari previste dall’art. 21 per le ipotesi di responsabilità generale.
Il comma 1-quinquies propone appunto l’abbreviamento di tale termine a tre anni e, inoltre, stabilisce la possibilità di accedere alla prima fascia anche ad altre categorie di personale pubblico, modificando i criteri vigenti di selezione della dirigenza.
Per comprendere la portata di questa seconda modifica, è necessario precisare preliminarmente che la legge disciplina separatamente le procedure per il reclutamento dei dirigenti e quelle per il conferimento ad essi degli incarichi di funzione dirigenziale.
Sono previste due modalità per l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali: il concorso per esami riservato ai dipendenti pubblici e il corso-concorso selettivo di formazione, aperto a tutti i cittadini (art. 28 D.Lgs. 165/2001).
Il superamento del concorso consente l’inquadramento nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti, mentre alla prima fascia si accede alle condizioni viste sopra.
Dal punto di vista delle funzioni che i dirigenti sono chiamati a svolgere, la legge distingue tre tipi di incarichi:
§ l’alta dirigenza (segretari generali dei ministeri e direttori di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, quali i capi dipartimento). Tali incarichi sono riservati ai dirigenti di prima fascia e sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente (art. 19, comma 3, D.Lgs. 165/2001);
§ gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; sono attribuiti in parte ai dirigenti di prima fascia e in parte, secondo una quota massima prestabilita (70%), a quelli di seconda fascia (art. 19, comma 4, D.Lgs. 165/2001);
§ gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale, conferiti dal dirigente generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio (art. 19, comma 5, D.Lgs. 165/2001).
È prevista anche la possibilità, a precise condizioni, di attribuire incarichi dirigenziali a personale esterno al ruolo dei dirigenti statali. Tuttavia, il fatto di ricoprire incarichi dirigenziali non costituisce titolo per l’inquadramento nel ruolo della dirigenza, alla quale si accede unicamente tramite concorso, come si è detto.
Il comma 1-quinquies consente di inquadrare tale personale nel ruolo dei dirigenti di prima fascia alle stesse condizioni di quelli di seconda fascia, ossia dopo aver ricoperto per tre anni un incarico dirigenziale.
Si ricorda che le modalità di conferimento di incarichi dirigenziali al personale non di ruolo sono due:
§ la prima interessa i dirigenti pubblici non appartenenti al ruolo dei dirigenti statali (si tratta dei dirigenti di regioni, enti locali, università, etc.) e i dirigenti degli organi costituzionali. Ad essi possono essere conferiti incarichi dirigenziali in una percentuale definita dei posti: 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e 8% di seconda fascia (art. 19, co. 5-bis D.Lgs. 165/2001 introdotto dall’art. 3, co. 1, lett. f), della L. 145/2002);
§ negli stessi limiti percentuali possono essere incaricati di funzioni dirigenziali, ma solamente a tempo determinato, soggetti di particolare e comprovata qualificazione appartenenti ad una delle seguenti categorie (art. 19, co. 6 D.Lgs. 165/2001):
- persone che hanno svolto attività in funzioni dirigenziali in enti o aziende pubblici o privati;
- persone con particolare specializzazione desumibile tra l’altro per esperienze di lavoro, anche presso amministrazioni statali, in posizione di funzionario;
- professionisti, docenti universitari e magistrati.
Se gli incarichi a tempo determinato di cui sopra sono conferiti a dipendenti della pubblica amministrazione, questi sono collocati in aspettativa senza assegni.
Potrebbe essere valutata l’opportunità di considerare la norma introdotta dal comma in esame in rapporto con l’art. 97, terzo comma, della Costituzione, che fissa il principio dell’accesso agli impieghi della pubblica amministrazione mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, e con l’art. 51, primo comma, della Costituzione, che pone il principio di uguaglianza per l’accesso agli uffici pubblici, anche alla luce degli orientamenti assunti dalla giurisprudenza costituzionale in rapporto ai princìpi summenzionati[165].
Il comma 1-sexies incide sui criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali a personale che abbia maturato “concrete esperienze di lavoro […] in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza”. Il testo vigente (art. 19, co. 6, terzo periodo, D.Lgs. 165/2001) non indica in quale campo devono essere maturate le esperienze di lavoro, ma si limita, con un inciso, a indicare che queste possono svolte “anche presso amministrazioni statali”[166]. L’interpretazione letterale della norma non esclude che possano essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari che abbiano lavorato presso la medesima amministrazione conferente, tuttavia precisi limiti alla sua applicabilità sono stati posti dal giudice amministrativo[167].
La modifica apportata dal comma in esame supera tali limiti, indicando espressamente la possibilità di conferire gli incarichi anche al personale dipendente dall’amministrazione conferente ed estendendo anche ai dirigenti tale possibilità, ora limitata a coloro che hanno lavorato in posizioni funzionali all’accesso alla dirigenza.
Si segnala che le disposizioni dei due commi in esame riproducono, in parte, il contenuto dell’art. 4 del D.L. 280/2004[168], non convertito in legge nei termini costituzionali.
In particolare, il comma 1 dell’articolo recava, sotto forma di norma di interpretazione autentica, la possibilità di conferire incarichi dirigenziali anche a soggetti interni all’amministrazione conferente, che fossero dirigenti ovvero funzionari di ruolo dell’area funzionale C laureati.
Il comma 2 abbassava, analogamente al comma 1-bis dell’articolo in esame, da 5 a 3 anni il periodo necessario per il passaggio dalla II alla I fascia del ruolo dei dirigenti.
Nel corso dell’esame al Senato, l’art. 4 del decreto-legge è stato soppresso[169], anche in considerazione del parere reso dalla Commissione bilancio che vincolava il nulla osta al disegno di legge alla soppressione alcune disposizioni, tra cui il comma 2 dell’art. 4, per mancanza di copertura.
L’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame (alla cui scheda di lettura si fa rinvio) reca il dispositivo di sanatoria degli effetti prodotti dalla momentanea vigenza dell’art. 4 (limitatamente però al comma 1) del D.L. 280/2004.
Articolo
5, commi 1-septies - 1-decies
(Personale in disponibilità)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1-septies. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: |
|
«1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro». |
|
1-octies. Il comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: |
|
«2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso». |
|
1-novies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel comma 4, le parole: «decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni». |
|
1-decies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: |
|
«5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273». |
I commi da 1-septies a 1-decies dell’articolo 5, introdotti in seguito all’approvazione di un emendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato - novellando gli articoli 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 - recano disposizioni in materia di disponibilità e mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 |
|
Articolo
34 |
|
Testo vigente |
Testo modificato dal decreto-legge, nel testo approvato dal Senato |
1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.
|
1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro |
(omissis) |
(omissis) |
Articolo 34-bis Disposizioni in materia di mobilità del personale |
|
Testo vigente |
Testo modificato dal decreto-legge, nel testo approvato dal Senato |
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. |
1. Identico. |
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative. |
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’ articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2. A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso |
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2. |
3. Identico. |
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. |
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. |
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni |
5. Identico. |
|
5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell’elenco di cui all’articolo 34 comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l’interesse all’acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 |
l comma 1-septies modifica il comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che l’iscrizione negli elenchi del personale della P. A. posto in disponibilità avvenga secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.
L’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone in via generale che il personale risultato in eccedenza e posto in disponibilità al termine dell’apposita procedura disciplinata dall’art. 33 del medesimo decreto legislativo, sia iscritto in appositi elenchi formati e gestiti:
- dal Dipartimento della funzione pubblica, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali (comma 2);
- dalle strutture regionali e provinciali individuate con legge regionale ai sensi del D.Lgs. n. 469/1997, per le altre amministrazioni (comma 3).
È previsto espressamente che il Dipartimento della funzione pubblica realizzi "opportune forme di coordinamento" tra l'elenco da esso gestito e quelli tenuti dalle strutture regionali e provinciali. A tale coordinamento, nonché alla collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica ai fini della riqualificazione e ricollocazione del personale, fa riferimento il comma 3 dell’art. 34 ove dispone che "le leggi regionali previste dal D.Lgs. n. 469/1997, nel provvedere all’organizzazione del sistema regionale per l’impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2".
Principalmente alle strutture regionali e provinciali sono affidati i compiti relativi allariqualificazione professionaledel personale e alla sua ricollocazione presso altre amministrazioni; per quanto riguarda il personale statale, infatti, è previsto che a tali fini il Dipartimento della funzione pubblica si avvalga della loro collaborazione. In materia interviene poi il successivo comma 5, che prevede che i contratti collettivi nazionali possano costituire fondi riservati per riqualificare personale in disponibilità ed incentivarne la ricollocazione, in particolare mediante mobilità volontaria. Essi possono essere utilizzati per riqualificare anche il personale eccedente trasferito (ai sensi dell'art. 35) prima del collocamento in disponibilità.
Il comma 4 completa la disciplina relativa all’indennità di disponibilità prevista dall’art. 33, comma 8, e dispone la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente alla decorrenza del periodo massimo di fruizione della stessa.
Viene stabilito che il dipendente collocato in disponibilità ha diritto all’indennità per la durata prevista dall’art. 33 (al massimo 24 mesi); per tutto tale periodo, ha altresì diritto a che siano corrisposti all’ente previdenziale di riferimento gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità. Le spese, relative sia all’erogazione dell’indennità che alla corresponsione degli oneri sociali, gravano sul bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente fino alla sua ricollocazione o alla decorrenza del termine massimo di disponibilità.
Scaduto tale termine senza che sia stata possibile la ricollocazione presso altra amministrazione, e a far data da esso, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto.
Ilcomma 6 subordina la possibilità di procedere a nuove assunzioni all’utilizzo del personale collocato in disponibilità. Viene infatti disposto che, nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni prevista dall’art. 39 della L. n. 449/1997[170], le nuove assunzioni siano subordinate alla verifica dell’impossibilità di ricollocare tale personale.
Infine, i commi 7 e 8 dell'art. 34dettano disposizioni particolari per gli enti pubblici territoriali in generale e per gli enti locali in situazione di dissesto finanziario. I primi vengono autorizzati ad utilizzare le economie derivanti dalla minore spesa dal collocamento in disponibilità del personale per la formazione e riqualificazione di esso. Quanto agli enti territoriali in dissesto, si prevede che ad essi continui ad applicarsi la disciplina dettata in materia di gestione del personale in disponibilità dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”.
I commi 1-octies, 1-novies e 1-decies modificano alcuni commi dell’articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
Si ricorda in breve che l’art. 34-bis prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.
In particolare, il comma 1 dell’art. 34-bis stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, devono comunicare una serie di informazioni relative al personale per il quale si intende bandire il concorso, con particolare riguardo per l’area, il livello (ovvero la posizione economica all’interno dell’area), la sede di destinazione.
I soggetti ai quali è rivolta la comunicazione - che sono gli stessi i quali, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 - formano e gestiscono gli elenchi del personale in disponibilità, sono:
- il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per le assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali;
- le strutture regionali e provinciali di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469[171], per le assunzioni da effettuare presso le altre amministrazioni.
Il comma 2 dell’articolo 34-bis stabilisce che il soggetto al quale è rivolta la comunicazione provvede entro 15 giorni dalla stessa ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco.
Una modifica introdotta dal provvedimento in esame chiarisce che l’assegnazione del personale deve avvenire secondo l’anzianità di iscrizione nell’elenco del personale collocato in disponibilità.
Nel caso in cui la comunicazione sia stata rivolta alle strutture regionali e provinciali e queste abbiano accertato l’assenza nei propri elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni richiedenti. In tal caso le suddette strutture devono tempestivamente (non è stabilito un termine preciso) comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni che gli sono state a loro volta comunicate dall’amministrazione richiedente. Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco.
Si osserva che dal comma 2 dell’art. 34-bis viene espunta la parte che riguarda il personale collocato in mobilità in forza di specifiche disposizioni normative o dei contratti collettivi.
Viene infine aggiunto un ultimo periodo al comma 2 dell’art. 34-bis con il quale si precisa che, avvenuta l’assegnazione, l’amministrazione provvede ad iscrivere il dipendente ad essa destinato nei propri ruoli; conseguentemente il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.
Il testo in esame è estremamente generico con riferimento al rapporto di lavoro che si instaura con la nuova amministrazione. L’utilizzo dell’espressione «prosegue» sembra implicare il mantenimento dello status giuridico ed economico di cui il dipendente godeva presso l’amministrazione di provenienza. Si valuti l’opportunità di una formulazione più precisa al riguardo.
Il comma 1-novies modifica anche il comma 4 del citato art. 34-bis, precisando che le amministrazioni potranno avviare la procedura di assunzione mediante concorso per tutte le posizioni che non sono state coperte con assegnazione di personale in disponibilità, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione (anziché “decorsi due mesi dalla comunicazione”) da parte del Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione è diretta se proviene dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non economici comprese le università e per conoscenza per le altre amministrazioni..
Il comma 1-decies aggiunge infine un nuovo comma 5-bis all’art. 34-bis, con il quale si dà mandato al Dipartimento della funzione pubblica di verificare presso le amministrazioni pubbliche l’eventuale interesse ad acquisire in mobilità i dipendenti in eccedenza di altre amministrazioni.
In tal caso saranno applicate le disposizioni dell’art. 4, comma 2, del D.L. n. 163/1995, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 273/1995, che ha previsto un meccanismo di snellimento delle procedure di assegnazione dei dipendenti pubblici dichiarati “eccedenti”, disponendo che essi possano essere trasferiti con decreto del Ministro della funzione pubblica ad altra amministrazione che ne faccia richiesta, previo assenso dell'interessato.
Articolo
5, comma 1-undecies
(Personale Agenzia del demanio)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1-undecies. L'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che il personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, nonché dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere destinato a pubbliche amministrazioni con modalità e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle confederazioni sindacali rappresentative. |
L’articolo 5, comma 1-undecies, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento della Commissione nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca un’interpretazione autentica del comma 93 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Si ricorda che l’art. 1, comma 93, della legge finanziaria per il 2005 reca disposizioni in materia di riduzione del personale delle pubbliche amministrazioni, stabilendo la rideterminazione dell’organico della P.A., in modo tale che ne consegua una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva.
La norma fa salve una serie previsioni, fra le quali l’art. 3, comma 71, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) che prevede, all’ultimo periodo, che il personale in servizio presso l'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione per il passaggio ad altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, può essere destinato ad altre amministrazioni con modalità, criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica (anche il penultimo periodo del citato comma 71 concerne il personale dell’Agenzia del demanio, ma la disposizione in esame sembrerebbe da riferire solo all’ipotesi dell’ultimo periodo).
Il D.Lgs. 173 del 2003 (“Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137”) ha riconosciuto all'Agenzia del demanio il carattere di ente pubblico economico, modificando a tal fine l'articolo 61 del D.Lgs. 300 del 1999.
Inoltre il comma 5 dell’articolo 3 del D.Lgs. 173 ha stabilito che, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, il personale in servizio presso l'Agenzia del demanio potesse optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione, previo parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Successivamente il comma 2-bis dell’articolo 30 del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 326/2003, ha previsto che, al fine di assicurare la continuità dell’azione svolta dall’Agenzia anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico, ed allo scopo di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati, il personale in servizio presso la predetta Agenzia potesse optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra amministrazione pubblica[172].
L’opzione doveva essere esercitata – senza possibilità di revoca - entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto, e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. Peraltro, qualora l’opzione fosse già stata esercitata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 173 del 2003, essa si intendeva confermata, a meno che entro il predetto termine (e cioè il 31 gennaio 2004) non fosse revocata.
La disposizione in esame prevede che i criteri e le modalità (non c’è più il riferimento ai limiti numerici) per la destinazione ad altra amministrazione del personale dell’Agenzia del demanio che ha optato in tal senso in base alle disposizioni non solo dell’art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 173/2003 ma anche dell’’art. 30, comma 2-bis, del D.L. n. 269/2003, sono rimessi ad un decreto del Ministro della funzione pubblica, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia, previa consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative.
Si osserva che la norma dovrebbe essere più correttamente formulata come novella all’articolo 3, comma 71, ultimo periodo, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003), anziché come norma di interpretazione autentica dell’art. 3, comma 93 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004).
Si osserva inoltre che sarebbe preferibile non usare l’espressione «confederazioni» sindacali rappresentative e fare riferimento alle «organizzazioni» sindacali.
Articolo
5-bis
(Norma transitoria relativa al Comitato
dei garantidi
cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti è composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
L’articolo 5-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato[173], reca una disposizione transitoria concernente la composizione del Comitato dei garanti previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 165/2001[174].
L’art. 21, co. 1, del citato D.Lgs. 165/2001, nel disciplinare la responsabilità dirigenziale, prescrive che, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare:
- il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportino l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale;
- in relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione possa revocare l'incarico, collocando il dirigente a disposizione, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
Ai sensi del successivo art. 22, tali provvedimenti sono adottati previo conforme parere (da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta) di un Comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La composizione del Comitato è così definita:
- un magistrato della Corte dei conti con esperienza nel controllo di gestione (designato dal Presidente della Corte dei conti), che presiede il Comitato;
- un dirigente di prima fascia, eletto dai dirigenti secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ex art. 17, co. 1, L. 400/1988, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il dirigente è collocato fuori ruolo per la durata del mandato;
- un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico.
Il Comitato dura in carica tre anni; l’incarico non è rinnovabile.
Il regolamento previsto dall’art. 22 citato per l’elezione del dirigente di prima fascia a componente del Comitato è stato adottato con D.P.R. 2 marzo 2004, n. 114.
Nelle more della sua applicazione, e sino alla proclamazione del dirigente, l’articolo in esame dispone che il Comitato dei garanti “è composto” da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall’elenco dei dirigenti di prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Ai fini di una più chiara formulazione del testo, parrebbe preferibile sostituire l’inciso “il Comitato dei garanti è composto da” con il seguente: “del Comitato dei garanti fa parte”.
Articolo
5-ter
(Norme in materia di trattamento
pensionistico
degli ex dipendenti Agensud)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. La restituzione dei contributi versati di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, viene effettuata, a domanda, a favore del personale che non abbia optato per la posizione pensionistica di provenienza e sia cessato, dopo aver preso servizio presso le amministrazioni di destinazione, successivamente al 13 ottobre 1993 e prima del 9 febbraio 1995. La restituzione riguarda i soli contributi a carico del lavoratore. |
L’articolo 5-ter, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, reca norme in materia di trattamento pensionistico degli ex dipendenti dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno(Agensud).
Si ricorda che il D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, ha disciplinato il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agensud[175]. Per il personale dell'Agensud, il decreto dispone la cessazione del rapporto d'impiego alla data del 12 ottobre 1993 e la facoltà di presentare domanda di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, alle quali il decreto legislativo attribuisce le nuove competenze in materia
L’art. 14-bis del medesimo decreto, introdotto dall’articolo 9 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, ha definito il trattamento economico e previdenziale di detto personale.
Il comma 4, in particolare, dispone che il personale cessato dal servizio tra il 13 ottobre 1993 ed il 9 febbraio 1995 (data di entrata in vigore del D.L. 32 del 1995), che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali.
L’articolo in esame specifica che la restituzione dei contributi versati di cui al richiamato comma 4 viene effettuata, a domanda, a favore del personale che non abbia optato per la posizione pensionistica di provenienza e sia cessato, dopo aver preso servizio presso le amministrazioni di destinazione, per il periodo in precedenza individuato. La restituzione dei contributi riguarda i soli contributi a carico del lavoratore.
Articolo
5-quater
(Modalità di espletamento di procedure
concorsuali
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che può stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonché particolari modalità relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. |
L’articolo 5-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato[176], definisce una disciplina particolare per le procedure concorsuali di reclutamento della dirigenza della Presidenza del Consiglio, che vengono così differenziate rispetto a quelle previste per il resto della dirigenza del pubblico impiego.
L’adozione di una disciplina diversa si giustifica – sostiene la norma – in ragione delle specificità del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio, e delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti.
La disposizione in esame incide sul procedimento di accesso tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione stabilendo che il bando di concorso, indetto dalla Presidenza stessa, possa prevedere:
- ulteriori o diversi requisiti culturali rispetto a quelli previsti per tutti i dirigenti pubblici dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs. 165/2001[177];
- particolari modalità relative allo svolgimento e alla durata del corso-concorso.
Per quanto riguarda il secondo punto, la disposizione fissa alcune di queste modalità: innanzitutto, il corso per i dirigenti della Presidenza del Consiglio non deve avere durata superiore a 9 mesi. Inoltre, in tale periodo è ricompresso sia il corso di formazione presso la Scuola superiore, sia un periodo di tirocinio presso la Presidenza.
Si ricorda che in via generale la durata del corso è fissata in 12 mesi, seguiti, previo superamento di un esame, da un periodo di altri 6 mesi di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private (art. 28, comma 4, del citato D.Lgs. 165).
L’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni pubbliche avviene secondo due diverse procedure: il concorso per esami riservato ai dipendenti pubblici e il corso-concorso selettivo di formazione, aperto a tutti i cittadini (art. 28, D.Lgs. 165 del 2001).
Al concorso per esami possono partecipare i dipendenti delle pubbliche amministrazioni muniti di laurea e con almeno 5 anni di servizio (o 3 anni se oltre alla laurea si è in possesso di un titolo di studio post-universitario).
Al corso-concorso possono essere ammessi i cittadini muniti di laurea e di titolo di studio post-universitario. Possono, inoltre, essere ammessi, i dipendenti pubblici, laureati, che hanno compiuto almeno 5 anni di servizio in posizioni superiori. Come si è detto, il corso si svolge presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, dura un anno, ed è seguito da uno stage di sei mesi presso amministrazioni pubbliche o private. A conclusione del corso è previsto un esame finale.
Anche i vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare un corso di formazione.
Le modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi-concorso sono fissati dal regolamento governativo adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004[178].
Per quanto riguarda l’accesso alla dirigenza della Presidenza del Consiglio, il D.Lgs. 343/2003, ha integrato la disciplina di cui sopra, stabilendo che in via generale il reclutamento dei dirigenti avviene tramite pubblico concorso, bandito ed espletato dalla Presidenza stessa, riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità fissate dal D.Lgs. 165. La Presidenza, comunque, ha la facoltà di procedere anche al reclutamento tramite corso-concorso.
La disposizione recata dall’articolo in commento era stata introdotta quale articolo aggiuntivo (art. 6-quater), nel D.L. 280/2004[179], nel corso dell’esame in sede referente al Senato del relativo disegno di legge di conversione (A.S. 3232). Il decreto-legge è in seguito decaduto per decorrenza del termine di conversione.
Articolo
5-quinquies
(Modifica alla legge 6 luglio 2002, n.
137
“Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle
norme e delle procedure”)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. All'articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: «sono collocati obbligatoriamente» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere collocati». |
L’articolo, introdotto nel corso dell’esame al Senato[180], modifica l’articolo 11, comma 3, della legge 137/2002[181].
L’art. 11 citato ha soppresso, dal 30 giugno 2002, il “Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure” istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge di semplificazione 1998 (L. 50/1999, art. 3), prevedendo, in suo luogo, l’istituzione con D.P.C.M., presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, avente il compito di coadiuvare il ministro della funzione pubblica nell’attività normativa ed amministrativa di semplificazione.
Il comma 3 dell’articolo prevede e disciplina la nomina, a fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio e con il Dipartimento della funzione pubblica nelle medesime attività, di diciotto esperti, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile, da scegliere fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefìci, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche.
Il comma prevede tra l’altro che, se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di nove unità.
Ai sensi della modifica apportata dall’articolo in esame, gli esperti appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni non “sono collocati obbligatoriamente” ma “possono essere collocati” fuori ruolo.
La disposizione in oggetto era stata introdotta quale articolo aggiuntivo (art. 6-bis), nel D.L. 280/2004[182], nel corso dell’esame in sede referente al Senato del relativo disegno di legge di conversione (A.S. 3232). Il decreto-legge è in seguito decaduto per decorrenza del termine di conversione.
Articolo
5-sexies
(Composizione della Commissione per la
vigilanza ed il controllo sul doping
e la tutela della salute nelle attività sportive)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modifiche: |
|
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
|
«a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente»; |
|
b) al comma 5, dopo le parole: «non rinnovabile» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettera a), del presente articolo». |
La norma in esame, introdotta dal Senato, interviene sulla composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui alla legge n. 376 del 2000 [183].
L’art. 3 di tale legge prevede la presenza di due rappresentanti del ministero della salute, uno dei quali con funzione di Presidente.
La norma in esame specifica che i due rappresentanti del ministero della salute siano così individuati:
- il direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica del Ministero [184] (con funzioni di Presidente);
- il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA).
La norma prevede inoltre che i rappresentanti del Ministero della salute, a differenza degli altri membri della Commissione, possono essere confermati nel loro incarico alla scadenza del loro primo mandato di quattro anni.
Si segnala che tale norma era stata già inserita al Senato nel corso dell’iter parlamentare di discussione del decreto legge n. 280 del 2004, non convertito in legge.
Si ricorda altresì che la legge n. 376/2000 ha istituito tale Commissione presso il Ministero dei Beni culturali, con la presenza di rappresentanti dei Ministeri della sanità e per i beni culturali, delle regioni, degli enti di promozione sportiva, dell’Istituto superiore della sanità, del CONI e da medici specialisti. Ad essa sono attribuite le seguenti competenze:
- definizione dei prodotti e delle pratiche vietate (le relative tabelle sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri della sanità e per i beni culturali);
- determinazione di criteri e metodologie dei controlli antidoping e l’effettuazione dei controlli medesimi tramite laboratori accreditati dal CIO per determinate attività sportive (sottoposti comunque a vigilanza da parte del Ministero della sanità) oppure tramite altri laboratori i cui requisiti sono stabiliti dal Ministero della sanità;
- rapporti con le strutture del servizio sanitario nazionale e delle regioni nonché con gli organismi europei per gli interventi contro il doping.
Articolo
5-septies
(Entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2004, per le case da gioco soggette
a controllo pubblico)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. L'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico è prorogata al 15 gennaio 2008. Fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno il disposto dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni. |
L’articolo 5-septies, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, proroga al 15 gennaio 2008 l’entrata in vigore del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecita, nei confronti delle case da gioco a controllo pubblico.
Le case da gioco attualmente autorizzate e operanti nel Paese sono situate nei comuni di San Remo, Campione d’Italia, Venezia e Saint-Vincente sono state istituite a seguito dell’adozione di provvedimenti legislativi ad hoc (rispettivamente articolo 1 del R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito dalla legge n. 3125 del 1928; R.D.L. n. 201 del 2 marzo 1933; R.D.L. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 62; decreto del Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta del 3 aprile 1946, adottato in esecuzione del D.Lgs.Lgt. 7 luglio 1945, n. 545).
La case da gioco, in quanto menzionate all’articolo 2, comma 1, lettera q)[185], del D.Lgs. n. 56 del 2004, sono soggette ai seguenti obblighi in relazione all’attività di prevenzione delle operazioni di riciclaggio(articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 56 del 2004):
- segnalazione all’Ufficio italiano cambi (UIC) delle operazioni per le quali si ritiene che il denaro, i beni o le utilità che ne sono oggetto possano provenire dai delitti di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.) (articoli 3 e 3-bis del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197);
- vigilanza, da parte del collegio sindacale, sull’osservanza delle disposizioni di cui al citato D.L. n. 143 del 1991, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e per prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (articolo 10 del D.L. n. 143 del 1991);
- identificazione e conservazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 56 del 2004,
Il citato articolo 3 impone l’obbligo di identificazione del soggetto che compie l’operazione e di indicazione, dal parte di quest’ultimo, delle complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegua l’operazione. Le operazioni per le quali sorge l’obbligo di identificazione sono quelle che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, di importo superiore a 12.500 euro (anche se suddiviso in più operazioni). I soggetti obbligati all’identificazione devono inserire, entro 30 giorni, in un archivio unico, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, i dati relativi alle operazioni effettuate. Tali dati devono essere conservati per 10 anni.
L’articolo 6, comma 9, del D.Lgs. n. 56 del 2004, novellando l’articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n. 374 del 1999[186], pone inoltre a carico dei gestori di case da gioco l’obbligo di identificazione e registrazione per le operazioni di acquisto o di cambio di fiches, o altri mezzi di gioco, di valore pari o superiore a 1.500 euro.
La disposizione qui commentata proroga al 15 gennaio 2008, limitatamente alle case da gioco, l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 56 del 2004.
Poiché il citato decreto legislativo è già entrato in vigore da poco meno di un anno (15 marzo 2004), non appare corretto parlare di proroga dell’entrata in vigore; una formulazione più corretta potrebbe sospenderne l’efficacia per il periodo compreso tra l’entrata in vigore dell’articolo 5-septies in esame e la suddetta data del 15 gennaio 2008.
In sostituzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 56 del 2004, si prevede che alle case da gioco in questione, fino al 15 gennaio 2008 (data di scadenza della proroga), si applichi quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 91/380/CEE.
Il citato articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 91/380/CEE[187] come sostituito dall’articolo 1 della direttiva 2001/97/CE, prevede che l’obbligo di identificazione imposto dalla direttiva stessa si considera comunque assolto dalle case da gioco soggette a controllo pubblico, allorché procedono alla registrazione e identificazione dei clienti fin dal momento dell'ingresso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati.
Si ritiene utile sottolineare che le case da gioco, ai sensi del D.Lgs. n. 56 del 2004, sono soggette, come sopra indicato, ad una serie di obblighi ulteriori rispetto all’identificazione dei clienti (segnalazione di determinate operazioni, registrazione e conservazione di dati). Rendendo inapplicabile il D.Lgs. n. 56 del 2004 alle case da gioco, queste, sino al 15 gennaio 2008, sarebbero esonerate da qualsiasi obbligo, eccettuato quello di identificare il cliente al momento dell’ingresso nella casa da gioco stessa.
Articolo
6
(Commissari straordinari per le opere
strategiche)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
a) identica; |
«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari»; |
|
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: |
b) identico: |
«4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città o del comune, nel cui ambito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi»; |
«4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi»; |
c) il comma 4-quater è sostituito dal seguente: |
c) identico: |
«4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni». |
«4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti». |
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. |
2. Identico. |
Le disposizioni recate dall’articolo 6 modificano la normativa vigente in materia di commissari straordinari per la realizzazione di opere (totalmente o parzialmente) finanziate dallo Stato e aventi rilevante interesse nazionale, novellando l’articolo 13 del decreto legge n. 67 del 1997.
Si ricorda che la figura del commissario straordinario è stata introdotta, appunto, dall’articolo 13 del decreto legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, provvedimento divenuto noto con il nome di «sbloccacantieri», e successivamente modificata dalla legge n. 144 del 1999. La norma citata introdusse questa nuova figura nell’ambito di un provvedimento volto ad attivare stanziamenti, perlopiù già esistenti, incagliati per diversi motivi. Con esso venne attuata una ricognizione di vari settori in cui potevano essere immediatamente creati posti di lavoro, specialmente nel Mezzogiorno, attivando in particolare gli stanziamenti già previsti in tabella B dalla legge finanziaria per il 1997. Successivamente la normativa sui commissari straordinari subì delle modifiche (aggiunta del comma 4 quater) ad opera della legge n. 144 del 1999 (cd “collegato ordinamentale alla legge finanziaria per il 1999).
Con il provvedimento in esame si modifica la normativa previgente sotto tre distinti profili:
a) in primo luogo, si estende l’ambito applicativo della norma (riformulazione del comma 1 dell’articolo 13)[188], in quanto:
- si introduce la possibilità di affidare al commissario straordinario anche lavori già affidati a general contractor (figura che non era disciplinata all’epoca della adozione della disciplina che qui si modifica)[189];
Si osserva che la definizione di general contractor appare non coerente con le altre disposizioni vigenti in materia, che adoperano, invece, l’espressione in lingua italiana “contraente generale” (vedi: art. 1, comma 2, lettere e), f), h), i), n) della legge 21 dicembre 2001, n. 443; art. 8 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; art. 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; art. 4, comma 149 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9)[190]:
- si modifica il dettato normativo con l’estensione della possibilità di ricorso al commissario straordinario anche alle opere già iniziate la cui esecuzione è “anche in parte” sospesa, laddove nel testo previgente dell’articolo 13 si richiedeva che l’esecuzione dell’opera (e quindi dell’ intera opera) non fosse iniziata o risultasse comunque sospesa;
- si sopprime l’espressione “alla data di entrata in vigore del presente decreto”, che poneva un confine temporale ben preciso al campo di applicazione della normativa speciale, in quanto aveva l’effetto di limitarne l’applicabilità ai soli casi in cui il mancato inizio dell’esecuzione o la sospensione dell’opera fossero rilevati alla data – appunto – di entrata in vigore della normativa stessa (marzo ’97). Nel nuovo testo del comma 1 dell’articolo 13 le disposizioni speciali sui commissari straordinari sembrerebbero perdere il loro carattere transitorio e trasformarsi in una normativa ormai permanente. Si osserva, in proposito, che anche il riferimento (all’inizio del comma) a un decreto del Presidente del Consiglio, con cui si procede all’individuazione delle opere e dei lavori interessati dalle nuove procedure, viene sostituito – nel testo in commento – dal (più ampio) riferimento a “decreti del Presidente del Consiglio”.
b) Il secondo ordine di modifiche (riscrittura del comma 4 dell’art. 13)[191] riguarda – come riportato nella relazione illustrativa del provvedimento – l’adeguamento della disposizione, introdotta anteriormente alla riforma del titolo V della Costituzione, al nuovo quadro costituzionale, “in modo da non ignorare le nuove attribuzioni agli enti territoriali sub-regionali, province e comuni, il cui mancato richiamo nel citato articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997 potrebbe esporre la norma in oggetto e il richiamato provvedimento governativo di abilitazione […] a censure sotto il profilo della costituzionalità”. Infatti, laddove il testo originario del comma 4 si limitava a disciplinare l’ipotesi di assunzione da parte del commissario straordinario di competenze proprie della regione, il nuovo testo introduce anche il riferimento ad ipotesi in cui siano coinvolte competenze delle province, o dei comuni, o delle città metropolitane[192]. In particolare, la disciplina del commissario straordinario prevede che – in caso di assunzione da parte del commissario stesso di competenze regionali (ora, anche in caso di assunzione di competenze provinciali o della città metropolitana o del comune) il commissario sia tenuto a trasmettere preventivamente il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha quindici giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento commissariale o per provvedere direttamente (anche in difformità dalle determinazioni del commissario). Decorso, invece, inutilmente tale termine, il provvedimento del commissario diventa esecutivo. Questa procedura di cautela che ha lo scopo di evitare che la disciplina straordinaria si configuri come un mero scavalcamento, da parte dell’amministrazione centrale, delle competenze delle autonomie territoriali, viene quindi ora estesa anche a salvaguardia delle competenze di province, città metropolitane e comuni.
c) Con la riscrittura del comma 4 quater dell’articolo 13 (operata dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 in commento), si provvede, infine, ad emendare la disposizione relativa all’estensione delle competenze del Commissario straordinario in ordine all’esecuzione dell’opera commissariata. Infatti, secondo il testo previgente del comma 4-quater (risalente, come si è detto, alla legge n. 144 del 1999), il commissario straordinario era abilitato ad affidare a soggetti di propria fiducia – ed in deroga alle disposizioni recate dai commi 4 e seguenti dell’articolo 17 della legge n. 109 - sia gli incarichi di revisione dei progetti o di parti di essi, sia lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse comunque alla progettazione.
Si segnala che la disposizione prevedeva inoltre che fossero fatte salve le prescrizioni recate dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 17 della legge n. 109, in base alle quali le società di ingegneria – singole ovvero raggruppate – possono essere affidatarie di incarichi di progettazione solo nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU. Si può osservare in proposito che le disposizioni fatte salve da questa norma sono state successivamente soppresse dall’articolo 7, comma 1 della legge n. 166 del 2002 (collegato infrastrutture) che ha riscritto il comma 4 dell’articolo 17 senza riportare il contenuto dell’ultimo periodo. Pertanto, la clausola di salvaguardia presente nell’ultimo periodo del comma 4 quater dell’articolo 13 del decreto legge n. 67 non risulta più riferibile.
Nella nuova formulazione del comma 4 quater il commissario straordinario può invece essere abilitato a svolgere - più estensivamente – “determinate” funzioni di stazione appaltante “laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori”.
Si segnala una certa contraddittorietà nella formulazione della disposizione approvata dal Senato.
In primo luogo, il testo prevede inizialmente che il commissario possa essere abilitato, mentre il seguito del periodo indica una condizione la cui valutazione sembra invece essere rimessa al commissario stesso (“laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori”).
Inoltre, si segnala che la norma, da un lato, intende specificare che le funzioni alle quali si abilita il commissario sono comunque “determinate” (modificando sotto questo profilo il testo del decreto legge presentato per la conversione che attribuisce invece al commissario (tutte) “le funzioni di stazione appaltante”), dall’altro non determina e non specifica quali delle funzioni della stazione appaltante possono essere esercitate dal commissario stesso. Ne risulterebbe pertanto un ampliamento delle funzioni esercitabili (almeno sul piano meramente testuale), in quanto prima del decreto legge n. 7 del 2005 le uniche funzioni esercitabili erano comunque connesse alla progettazioni (come si è sopra riportato), mentre nella nuova formulazione tale limitazione del campo di applicazione della norma è venuta meno. Tuttavia i confini di tale tendenziale ampliamento delle competenze del commissario non appaiono chiaramente definiti.
Sul piano della effettiva applicazione delle disposizioni del comma 4-quater dell’articolo 13 del decreto legge n. 67, si ricorda che la Corte dei conti nella delibera 58/2000, adottata nell’ambito dell’indagine intersettoriale sulla gestione contrattuale dei lavori pubblici “Gestione delle procedure straordinarie disciplinate dall’articolo 13 del D.L. n 67/97(c.d. normativa “sbloccacantieri”)” ha evidenziato che ”.. I poteri dei commissari, che nel testo originario dell'art. 13 erano circoscritti unicamente ad interventi di natura surrogatoria in materia di gestione delle sospensioni, hanno assunto portata notevolmente più ampia. Ciò anche per effetto del disposto del comma 4 bis inserito nella disposizione in sede di conversione. Ai sensi di tale norma ai commissari straordinari è stato espressamente consentito di provvedere "in deroga ad ogni disposizione vigente", salvo il rispetto della normativa comunitaria in materia di affidamenti, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale e dei principi generali dell'ordinamento.
E' opportuno evidenziare, come nel corso del dibattito parlamentare, la centralizzazione di così vasti poteri nelle mani di un unico commissario abbia formato oggetto di critiche, anche dal punto di vista della utilità concreta di siffatta soluzione, della quale veniva sottolineata l'inidoneità a risolvere in via definitiva e generalizzata i deficit relativi alla programmazione, causa primaria del cattivo utilizzo degli investimenti nel settore dei lavori pubblici. Dal contesto normativo sopra richiamato, si evince che i commissari possono porre in essere anche procedure di affidamento, nonostante il naturale ambito di applicazione dell'art. 13 sia prevalentemente riconducibile alle opere già affidate (ex art. 1, comma 1). A tale riguardo, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1997, sopra richiamata, ne estende la competenza ad opere supplementari, complementari o di variante a quelle oggetto dei contratti originari già stipulati nonché ad ipotesi, pure contemplate dal comma 1 dell'art. 13, di interventi previsti in convenzioni quadro suscettibili di attuazione, solo previa stipulazione di appositi contratti integrativi.”
La novella del comma 4 quater prosegue, facendo riferimento almeno ad una delle ipotesi di esercizio da parte del commissario straordinario di funzioni della stazione appaltante: quella di risoluzione del contratto d'appalto. In tale ipotesi la ditta appaltatrice deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze entro un termine assegnato dallo stesso commissario straordinario. Con il termine “ripiegamento” (che non viene utilizzato nella normativa vigente in materia di lavori pubblici) sembra doversi intendere l’insieme delle operazioni accessorie alla cessazione delle attività in corso nel cantiere, quali la demolizione delle opere provvisionali, il recupero delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali riutilizzabili, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, ecc.
Ove l’obbligo non fosse adempiuto dalla ditta appaltatrice entro il termine assegnato, lo stesso commissario straordinario potrebbe provvedere d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La norma reca, infine una disposizione che ha il fine di rafforzare l’efficacia complessiva del procedimento straordinario delineato, escludendo esplicitamente che siano opponibili al ripiegamento e allo sgombero del cantiere eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate.
Si osserva che l’ultima parte del comma 4 quater novellato dalla disposizione in commento fa riferimento alle finalità “di cui al precedente comma”. Appare invece evidente che la disposizione che fa divieto di opporre eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, si riferisce alle attività di sgombero e ripiegamento dei cantieri, e quindi alle finalità del precedente periodo.
Si osserva inoltre che andrebbe chiarito se la disposizione fa riferimento anche alle ipotesi di risoluzione giudiziale del contratto d’appalto o solo a quella azionata unilateralmente dal commissario straordinario in base a una specifica previsione contrattuale, come sembrerebbe evincersi dalla lettura della norma.
Si osserva, infine, che dalla relazione illustrativa del ddl di conversione si ricava che – per quanto la norma abbia carattere generale, e sia quindi applicabile a tutte le opere rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997 – tuttavia principale finalità della disposizione è quella di rilanciare lo strumento del Commissario per accelerare le opere comprese nel regime speciale di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd legge obiettivo). Infatti, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, del decreto legislativo n. 190 del 2002, i commissari straordinari di cui al decreto legge n. 67 possono essere utilizzati anche per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche della legge n. 443. Con le modifiche introdotte dal decreto in esame, per tutte le opere inserite nel programma delle infrastrutture strategiche ai sensi della legge n. 443 (anche se affidate a general contractor) potrebbe trovare applicazione la disciplina del commissario straordinario, ove ricossero i presupposti previsti dalle norme su esposte. Pertanto il commissari straordinario potrebbe assumere poteri di stazione appaltante, sostituendosi non solo ad un ente statale, o ad un ente territoriale, ma anche a società operanti in regime privatistico quali Anas S.p.A., o Autostrade S.p.A.
Articolo
6-bis
(Disposizioni concernenti Trenitalia S.p.A.)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Nelle more della stipula del contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere per l'anno 2003 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia S.p.A. alle singole scadenze, le somme spettanti. |
L’articolo in esame prevede che – nelle more della stipula del contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere per l'anno 2003 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Si autorizza quindi il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere alla Società Trenitalia s.p.a , alle singole scadenze, le somme spettanti.
Sulla base delle indicazioni contenuta nella relazione al contratto di servizio pubblico 2002-2003, si tratterebbe delle somme iscritte, nell’ambito dell’u.p.b. 3.1.2.8 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nei capitoli 1540 (somme da corrispondere per i servizi offerti in relazioni ai contratti di servizio e di programma da destinare alle regioni a statuto speciale) e 1542 (somme da corrispondere in relazione agli obblighi tariffari e di servizio per il trasporto viaggiatori di interesse nazionale).
Con riferimento all’esercizio 2003 il capitolo 1540 recava una previsione definitiva di competenza pari a euro 356.892.892, su cui sono stati effettuati pagamenti per euro 138.689.852.
Il capitolo 1542 recava una previsione definitiva di competenza pari a euro 234.831.299, sui cui sono stati effettuati pagamenti per euro 91.256.281.
Gli obblighi di servizio pubblico sono previsti dal regolamento CEE 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969; l'articolo 5 della direttiva del Consiglio del 29 luglio 1991, n. 91/440/CEE, ha recato la disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi.
Il regolamento CEE 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, pur considerando l’esigenza di eliminare le disparità create dall’imposizione alle imprese di trasporto, da parte degli Stati membri, di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico che possono falsare in misura sostanziale le condizioni di concorrenza, stabilisce che il mantenimento di tali obblighi è indispensabile in alcuni casi per assicurare la fornitura di servizi di trasporto sufficienti, da valutare in funzione dell’offerta e della domanda di trasporto esistenti, nonché delle esigenze della collettività. Il regolamento citato definisce, per l’applicazione di tali misure, i vari obblighi di servizio pubblico, che comprendono l’obbligo di esercizio, l’obbligo di trasporto e l’obbligo tariffario . Il regolamento prevede che le decisioni di mantenere o di sopprimere a termine, totalmente o parzialmente, un obbligo di servizio pubblico, prevedono, per gli oneri che ne derivano, la concessione di una compensazione determinata secondo stabiliti metodi comuni.
L’articolo 5 della direttiva 91/440/CEE , relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, disciplina la modalità, la fornitura e la commercializzazione dei servizi. Per quanto stabilito dall’articolo stesso, gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di adattare le loro attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi, per fornire prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa possibile in rapporto alla qualità del servizio richiesto. A tal fine, le imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i princìpi validi per le società commerciali, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti dello Stato membro. Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi di attività, compresi i piani di investimento e di finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione tecnica, commerciale e finanziaria; essi devono inoltre prevedere i mezzi che permettono la realizzazione di tali obiettivi. Nell'ambito degli orientamenti di politica generale adottati dallo Stato e in considerazione dei piani o contratti nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i piani di investimento e di finanziamento, le imprese ferroviarie sono in particolare libere di:
- costituire con una o più imprese ferroviarie diverse un'associazione internazionale;
- stabilire la propria organizzazione interna, fatte salve le disposizioni della sezione III;
- disciplinare le modalità della fornitura e della commercializzazione dei servizi e stabilirne la tariffazione, fatto salvo il regolamento CEE 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alle nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile ;
- prendere le decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri;
- sviluppare la loro quota di mercato, elaborare nuove tecnologie, creare nuovi servizi e adottare tecniche di gestione innovative;
- avviare nuove attività in settori associati all'attività ferroviaria.
Si ricorda per completezza che la direttiva 91/440/CEE è stata modificata dalla direttiva 2001/12/CE del 26 febbraio 2001, oggetto di recepimento da parte del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188. Tale ultima direttiva estende gli obblighi di separazione contabile tra servizi di trasporto e gestione dell’infrastruttura già previsti dalla direttiva 91/440, prevedendo ulteriori garanzie per l’accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura, anche attraverso la separazione delle funzioni relative alla sicurezza, con la creazione di un organismo di regolamentazione del settore ferroviario indipendente, al quale attribuire le funzioni che determinano l’accesso all’infrastruttura . Le modifiche non hanno comunque interessato l’articolo 5 della direttiva 91/440, poc'anzi illustrato.
Si ricorda che in data 24 giugno 2003 la IX Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni sullo schema di contratto di servizio tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.A. per gli anni 2002-2003[193]. Tale contratto è tuttora in corso di stipulazione
Si segnala infine che un’analoga disposizione per l’anno 2002 è contenuta nel comma 1-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 147/2003[194].
Articolo
6-ter
(Disposizioni concernenti ANAS S.p.A.)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Nelle more della stipula del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, le somme stanziate nel bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 2004, per il rimborso delle spese di funzionamento. |
L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’iter al Senato, prevede che nelle more della stipula del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari e ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società ANAS S.p.A., le somme stanziate nel bilancio di previsione dello Stato, per l’anno 2004, per il rimborso delle spese di funzionamento.
Si osserva innanzitutto che andrebbe chiarito a quali voci di bilancio si fa riferimento con la disposizione in commento.
Non è inoltre specificato nella disposizione l’ammontare dell’importo da corrispondere all’ANAS S.p.A.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 prevede l’autorizzazione per il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere all’ANAS S.p.A. una anticipazione, a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, pari a complessivi 650 milioni di euro, relativi per un ammontare di 450 milioni di euro all’unità previsionale di base (u.p.b.) 3.1.2.45, concernente le somme dovute all’ANAS come corrispettivo per le attività e i servizi disciplinati dal contratto di programma, e per un ammontare di 200 milioni di euro all’u.p.b. 3.2.3.48, riguardante l’apporto al capitale sociale dell’ANAS.
Si rileva, pertanto, che nel caso in cui l’assegnazione prevista dall’articolo in esame, relativa al rimborso delle spese di funzionamento, fosse riconducibile alle disponibilità iscritte nell’u.p.b. 3.1.2.45, tali risorse sono già state assegnate all’ANAS in virtù della disposizione contenuta nel decreto-legge n. 16/2005.
L’u.p.b. 3.1.2.45, capitolo 1870 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze “Somme da erogare all’ANAS a titolo di corrispettivi dovuti per le attività e i servizi resi, disciplinati dal contratto di programma”, presentava, infatti, nel bilancio per il 2004 uno stanziamento di competenza di 450 milioni di euro, che, nel bilancio 2005 risulta essere stato iscritto nel conto dei residui e che corrisponde alla somma di cui il decreto-legge n. 16/2005 dispone l’assegnazione all’ANAS.
Anche in considerazione dei profili di coordinamento con quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 16/2005 appare opportuno un chiarimento del Governo in merito all’entità delle somme di cui la disposizione in esame prevede l’assegnazione all’ANAS e alle poste del bilancio dello Stato alle quali tale assegnazione deve essere imputata.
Articolo
6-quater
(Verifica dello stato dei finanziamenti
per la realizzazione delle opere)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. I commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, verificano altresì lo stato dei finanziamenti erogati ai concessionari per la realizzazione dei lavori di potenziamento autostradali. A tal fine predispongono e trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi, una specifica relazione, anche al fine dell'adozione di eventuali modifiche delle convenzioni tra il soggetto concedente e il concessionario, nonché per la determinazione di conseguenti modifiche tariffarie. Tale relazione è contestualmente trasmessa al Parlamento. |
L’articolo in esame attribuisce ai commissari straordinari, nominati ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 190/2002 per la realizzazione delle infrastrutture strategiche, funzioni di verifica dello stato dei finanziamenti erogati ai concessionari per la realizzazione dei lavori di potenziamento autostradali.
Si ricorda preliminarmente che l’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 190/2002 (recante “Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”) ha previsto che "Al fine di agevolare la realizzazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della città metropolitana interessata”.
Si osserva che la norma in commento non sembra consentire la individuazione dei soggetti destinatari. Infatti, si ricorda che, per “concessionari” devono oramai intendersi (a seguito delle disposizioni dell’art. 7 del decreto legge n. 138 del 2002) non solo le società autostradali che operano sulla base di un rapporto di concessione con l’ANAS, ma la stessa ANAS S.p.A. alla quale, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 7, “sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata «concessione», i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.”
Si osserva inoltre che le società autostradali concessionarie, di norma non sono destinatarie di finanziamenti, in quanto ad esse, quale corrispettivo degli investimenti realizzati sulla rete autostradale, sono destinati gli introiti derivanti dai pedaggi autostradali.
Pertanto, la disposizione in commento (almeno nella sua parte iniziale) sembrerebbe riferibile alla sola ANAS S.p.A., la quale risulterebbe l’unico soggetto titolare di una concessione e al tempo stesso destinatario di finanziamenti erogati per la realizzazione di opere strategiche nel settore autostradale.
Si ricorda, in proposito, che dei 6.500 km. di autostrade che compongono la rete autostradale italiana, circa 5.600 km. sono dati in concessione a società che esercitano la gestione sulla base di una concessione con ANAS S.p.A.[195]., mentre sui restanti 900 km. (che, considerando anche i raccordi autostradali, diventano 1.341 km.) l’Anas S.p.A. mantiene la gestione diretta.
L’Anas ha recentemente fatto il punto sullo stato di attuazione degli interventi di potenziamento e adeguamento della rete autostradale in concessione[196]. Da tale analisi è emerso che nel corso del 2004 sono stati approvati dall’Anas 101 progetti esecutivi, per un importo di 2.068 milioni di euro. L’importo degli interventi approvati dal 2001 alla fine del 2004 ammonta a 6.056 milioni di euro. A fine 2004 sono stati consegnati lavori per un importo di 4.482 milioni di euro (pari al 74% del totale).
Sempre secondo l’Anas attualmente sono in corso lungo la rete autostradale 185 interventi per complessivi 4.970 milioni di euro, mentre sono state ultimate nel corso del 2004 opere per un valore complessivo di 483 milioni di euro, tra le quali figurano i lavori di completamento dell’autostrada A20 Messina-Palermo.
L’Anas ha approvato nel corso del 2003 e 2004 anche importanti progetti preliminari, per un importo totale di 11.671 milioni di euro, riguardanti la Pedemontana Lombarda, la Tangenziale Esterna di Milano, l’autostrada A31 della Valdastico, il Passante autostradale di Mestre e il corridoio plurimodale Tirreno-Brennero.
Al fine di consentire la citata verifica, i commissari devono predisporre una relazione semestrale, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e contestualmente al Parlamento.
Viene inoltre previsto che tale relazione sia finalizzata anche a consentire l’eventuale adozione di modifiche delle convenzioni tra il soggetto concedente ed il concessionario, nonché per la determinazione delle conseguenti modifiche tariffarie.
La seconda parte della norma, invece – facendo esplicita menzione del regime tariffario - sembra riferibile alle società autostradali che esercitano la gestione sulla base di una concessione stipulata con ANAS S.p.A..
Il regime tariffario nel settore autostradale, e le modalità di revisione periodica delle tariffe stesse è disciplinato da un complesso di norme, fra le quali si ricorda, in primo luogo, l’articolo 11 della legge 498/1992.
Tale quadro normativo è stato, da ultimo, innovato, dall’art. 21 del decreto legge 355 del 2003, che ha modificato le modalità di revisione delle tariffe.
Articolo
6-quinquies
(Disposizioni a favore dell’Autorità
portuale di Genova)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato un limite di impegno di tredici anni di 2.940.000 euro per l'anno 2005 quale concorso dello Stato a favore dell'Autorità portuale di Genova. |
|
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2.940.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 36, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n. 166, utilizzando: |
|
a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l'anno 2003; |
|
b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l'anno 2004. |
|
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
L’articolo in esame autorizza al comma 1 un limite d’impegno di tredici anni, a decorrere dall’anno 2005, pari a 2.940.000 euro a favore dell’Autorità portuale di Genova, al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla riconversione dell’area siderurgica di Genova Cornigliano.
Si ricorda che l’articolo 53 della legge 448/2001 prevede che al fine di realizzare gli scopi stabiliti dall’art. 4 della legge n. 426 del 1998[197] - e in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti - siano sdemanializzate le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano.
L’articolo disponeva che le aree in questione fossero assegnate al patrimonio disponibile della regione Liguria – previo versamento di un indennizzo pari a 2,60 milioni di euro – per essere destinate, in coerenza con le determinazioni di pianificazione territoriale del comune e della provincia di Genova, ad insediamenti socio-produttivi strategici di rilevante interesse regionale compatibili con l’ambiente.
Ai sensi del medesimo articolo le aree sdemanializzate dovevano essere conferite dalla regione Liguria ad una società per azioni allo scopo costituita, alla quale avrebbero potuto partecipare, a richiesta, il comune e la provincia di Genova in quota complessivamente pari a quella della regione Liguria. La società avrebbe poi dovuto essere partecipata in quota minoritaria da un soggetto designato dal Governo e avrebbe disposto delle aree anche in vista della definizione della disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi all’attuale concessionario. Rimaneva garantita la continuità degli attuali livelli occupazionali anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo.
La legge regionale della Liguria 13 giugno 2002, n. 22 ha recato disposizioni in merito alla costituzione della Società per la utilizzazione ad insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano.
La legge dispone che la Regione Liguria promuova la costituzione di una Società di scopo, nella forma giuridica di Società per azioni - con la finalità di realizzare gli obiettivi previsti dal citato articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - cui conferire le aree, già appartenenti al demanio portuale, occupate dallo stabilimento Ilva di Genova - Cornigliano e sdemanializzate. A sua volta la Società è tenuta dalla legge e destinare le aree stesse, in coerenza con le determinazioni del Comune di Genova e della Provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili.
La legge prevede la possibilità che alla Società partecipino, a richiesta, il Comune di Genova e la Provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della Regione Liguria e dispone la partecipazione in quota minoritaria di un soggetto designato dal Governo.
In ultimo la legge stabilisce che il riutilizzo delle aree liberate dalle lavorazioni siderurgiche dovrà avvenire mediante procedure di evidenza pubblica tenendo conto dei fini indicati dall'articolo 53 della L. 448/2001 e della massimizzazione dei livelli occupazionali. La Società per le sue finalità utilizza le risorse indicate nell'articolo 4 della legge 426/1998 citata e può essere destinataria diretta di finanziamenti e agevolazioni comunitari, statali e regionali per la realizzazione degli scopi statutari.
In data 17 febbraio 2004 è stato siglato da Presidenza, Ministero infrastrutture e regione Liguria un preliminare d’accordo volto a regolamentare gli adempimenti tecnico procedurali necessari alla sottoscrizione dell’accordo per Cornigliano e finalizzato ad organizzare gli adempimenti attuativi del percorso di riconversione di cui all’articolo 53 entro e non oltre il 31 dicembre 2004.
In data 6 agosto 2004 è stato siglato il protocollo d’intesa tra Presidenza del Consiglio, Ministero infrastrutture e Regione Liguria, per la sdemanializzazione e il trasferimento al patrimonio disponibile della regione Liguria delle aree del polo siderurgico di Genova Cornigliano in attuazione al progetto di riconversione di cui all’articolo 53 della legge 448/200. Una condizione risolutiva prevedeva che, in caso di decorrenza del termine del 31 dicembre 2004 senza che la Regione avesse provveduto agli obblighi contenuti nell’articolo 53, le aree sarebbero ritornate nella disponibilità dello Stato.
Un atto aggiuntivo siglato tra i medesimi soggetti in data 17 febbraio 2005 ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2005.
Il comma 2 prevede che all'onere si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, utilizzando:
a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l'anno 2003;
b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l'anno 2004.
Il comma 3 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare con decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 2 dell’articolo 36 della legge 166/2002 (cd “collegato infrastrutture”) dispone il rifinanziamento del programma di interventi a favore delle infrastrutture portuali di cui all’art. 9, comma 1, della Legge 30 novembre 1998, n. 413[198] e all’art. 1, comma 4, lettera d) della Legge 9 dicembre 1998, n. 426[199]. Sono previsti a tal fine ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2003 e di 64.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2004 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare, al fine del proseguimento del programma citato.
Successivamente, l’articolo 60, comma 4 della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) aveva previsto la destinazione del 3 per cento degli stanziamenti autorizzati per le infrastrutture alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali.
Relativamente allo stanziamento disposto dall’articolo 36, comma 2, del collegato infrastrutture, il Ministero aveva pertanto provveduto ad accantonare, a tal fine, le somme di 1.020.000 euro (pari al 3% di 34 milioni di euro) a decorrere dal 2003 e di 1.920.000 euro (pari al 3% di 64 milioni di euro) a decorrere dal 2004.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2004, nell’approvare il programma di interventi per infrastrutture portuali finanziati con le risorse di cui all’art. 36, comma 2 della legge n. 166/2002, ha ripartito tra le autorità portuali un ammontare di limiti di impegno pari a euro 32.980.000 a decorrere dal 2005 e a 62.080.000 a decorrere dal 2006. Nella ripartizione effettuata con il D.M. 3 giugno 2004, pertanto, si è tenuto conto degli accantonamenti relativi alle risorse riservate ai beni e alle attività culturali.
Peraltro, a seguito di quanto disposto dall’articolo 3 del D.L. n. 72/2004, che ha individuato nei soli limiti di impegno autorizzati dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 166/2002 le somme sulle quali deve essere calcolata la quota del 3 per cento da destinare ai beni e alle attività culturali, le risorse corrispondente a tali accantonamenti risultano disponibili.
Si segnala tuttavia che con tali accantonamenti sarebbe possibile coprire un limite d’impegno di quindici anni (rispetto ai tredici attualmente previsti dalla norma).
Infatti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 54, comma 16, della legge n. 449/1997 (collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998) - come modificato dall’art. 1, co. 7, del D.L. n. 194/2002, n. 194 (legge n. 246/2002) - le annualità non utilizzate dei limiti di impegno vengono mantenute in bilancio e reiscritte in conto competenza alla fine del periodo di ammortamento, purché l’impegno formale avvenga entro l’esercizio finanziario successivo a quello della prima iscrizione in bilancio.
Peraltro, i limiti di impegno iscritti per la prima volta negli esercizi finanziari 2002 e 2003 possono essere conservati in bilancio purché l’impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione (articolo 32, comma 49-bis, del D.L. n. 269/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2002).
Articolo
6-sexies
(Disposizioni in materia di diritti di
imbarco di
passeggeri sugli aeromobili)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. L'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di euro 1 a passeggero. |
|
2. L'incremento dell'addizionale di cui al presente articolo è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291. |
L’articolo in esame incrementa di 1 euro per ogni passeggero l'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili.
Il comma 11 in esame ha istituito per l’anno 2004 un’imposta addizionale sui diritti d’imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, destinata in parte ai comuni nel cui territorio ricade il sedime aeroportuale, ovvero il cui territorio confina con esso, e in parte al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
L’imposta addizionale, pari ad 1 euro per ogni passeggero imbarcato, deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione - per la parte eccedente 30 milioni di euro - in un apposito fondo unico, istituito presso il Ministero dell’interno, che per il 20% viene ripartito tra i comuni, in base a determinati criteri, e per l’80% viene destinato alle altre misure sopra descritte.[200]
L’articolo 7-quater del DL 80/2004 [201] ha reso permanente l’imposta succitata.
Per completezza si ricorda inoltre che la legge 5 maggio 1976 n. 324 ha assoggettato il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile al pagamento:
a) del diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;
b) del diritto di imbarco per passeggeri.
Quanto ai diritti d’imbarco l’articolo 5 ha fissato l’importo dei diritti per l’imbarco passeggeri in voli internazionali e ha demandato ad un decreto ministeriale la fissazione dell’importo in voli interni. Il diritto non è dovuto nel caso di continuazione di un viaggio interrotto e se l’interruzione dipenda dalla necessità di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volontà del passeggero, né è dovuto per i bambini fino a due anni; per i bambini fino a dodici anni l’importo è ridotto alla metà. Il diritto è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggeri.
L’articolo 10 comma 9 della legge 537/1993 ha elevato per l’anno 1994 del 10 per cento la misura dei diritti per l’imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali. Il successivo comma 10 ha stabilito che la misura dei diritti aeroportuali sia annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze tenendo conto dei seguenti obiettivi:
a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;
c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all’intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;
d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali;
f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale.
Successivamente sono stati disposti ulteriori aumenti percentuali dei diritti aeroportuali.
Il D.M. 14 novembre 2000 ha rideterminato la misura dei diritti aeroportuali in via provvisoria, in attesa della completa attuazione dei criteri individuati dalla delibera CIPE 4 agosto 2000 n. 86/2000 e degli adempimenti ivi contemplati, con particolare riferimento alla elaborazione di una contabilità analitica per centri di costo ed alla stipulazione del contratto di programma da parte dei gestori aeroportuali; quanto ai diritti d’imbarco passeggeri in voli interni ed in voli dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione europea, l’articolo 3 del DM ne ha fissato la misura in maniera differenziata per una serie di aeroporti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto; per gli scali non menzionati dal decreto l’importo dei diritti d’imbarco è stato rideterminato in 3,72 euro. Il diritto per l’imbarco passeggeri in voli internazionali è invece stato rideterminato nella misura di 8,25 euro.
Integrazioni al diritto di imbarco sono state disposte in via temporanea a partire dal 1999 da una serie di decreti. Da ultimo il DM 23 dicembre 2004 ha stabilito che fino alla rideterminazione - da effettuarsi entro il 31 marzo 2005 con decreto ministeriale, sulla base dei criteri di calcolo previsti dalla delibera CIPE n. 86/2000 - continua ad applicarsi il corrispettivo di € 1,81, già determinato dal precedente DM 21 dicembre 2001, quale integrazione del diritto di imbarco, per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito. Il decreto in questione non risulta ancora adottato.
La disciplina ha previsto inoltre l’intervento di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sempre entro il 28 febbraio 2005, per rideterminare l’importo sulla base dei dati di consuntivo dell’esercizio sociale 2003, nonché sulla base delle risultanze della contabilità analitica e certificata che i gestori aeroportuali devono presentare entro la data del 20 gennaio 2004 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all’ENAC, in conformità alla delibera CIPE n. 86/2000. Il decreto in questione non risulta ancora adottato.
L’incremento dell’addizionale disposto con l’articolo in esame è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo.
L’articolo 1-ter del DL 249/2004[202], ha istituito presso l’INPS un Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, recependo il contenuto del citato protocollo di intesa del 6 ottobre 2004.
Il fondo opera la riconversione e la riqualificazione professionale del personale del trasporto aereo attraverso:
§ il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
§ l’erogazione di specifici trattamenti in favori di lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro, compresi i contratti di solidarietà (di cui all’articolo 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236), da sospensioni temporanee dell’attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.
Quanto alle modalità di alimentazione del fondo si prevedono:
- un contributo sulle retribuzioni (definito straordinario nel protocollo d’intesa del 6 ottobre) pari allo 0,5%, di cui lo 0,375% a carico dei datori di lavoro di tutto il trasporto aereo e lo 0,125% a carico dei lavoratori;
- contributi del sistema aeroportuale “che gli operatori stessi (cioè Assoaeroporti ed ENAC) converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso”.
In proposito, il richiamato protocollo d’intesa ha specificato che la tale previsione dovrebbe “garantire ai lavoratori collocati in cassa integrazione e/o in mobilità l’integrazione del reddito pari all’80% della retribuzione fissa, delle mensilità aggiuntive e delle voci retributive contrattuali aventi carattere di continuità”.
Infine, il comma 3 rimette alle parti sociali (operatori del settore del trasporto aereo ed organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative) la definizione delle modalità di gestione del fondo.
Le prestazioni del fondo sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dai contributi previsti dal comma 2.
Dal momento che i contributi previsti dal comma 2 sono a carico di tutti i datori di lavoro operanti nel settore del trasporto aereo, ivi compresi eventuali enti di diritto pubblico, la relazione illustrativa specifica che “eventuali contributi che dovessero pervenire al Fondo da parte di soggetti pubblici dovranno essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato ovvero nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio”.
Articolo
6-septies
(Norme in materia di servizio civile
nazionale)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche: |
|
a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: |
|
«Art. 3-bis. - (Sanzioni amministrative). - 1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti. |
|
2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative: |
|
a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi; |
|
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività; |
|
c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno; |
|
d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile. |
|
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni»; |
|
b) il comma 3 dell'articolo 11 è abrogato. |
|
2. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: |
|
a) al comma 4 dell'articolo 3, le parole: «compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»; |
|
b) il comma 6 dell'articolo 3 è abrogato; |
|
c) al comma 5 dell'articolo 6, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»; |
|
d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: |
|
«Art. 8. - (Rapporto di servizio civile). - 1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione. |
|
2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità all'articolo 9, comma 2, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni»; |
|
e) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: |
|
«2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile»; |
|
f) il comma 8 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: |
|
«8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale»; |
|
g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: |
|
«Art. 10. - (Doveri e incompatibilità). - 1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio. |
|
2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda»; |
|
h) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: «non inferiore ad un mese» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 80 ore». |
L’articolo 6-septies – introdotto dal Senato con l’accoglimento di una proposta emendativa del Governo[203] – apporta rilevanti modifiche all’attuale disciplina del servizio civile nazionale, novellando la L. 64/2001[204] ed il D.Lgs. 77/2002[205], che lo hanno rispettivamente istituito e regolato.
La L. 64/2001 si inscrive in un contesto normativo caratterizzato da una fase di profonda trasformazione della disciplina tanto del servizio militare quanto dell’obiezione di coscienza; fase iniziata nella XIII legislatura con l’approvazione di vari provvedimenti che hanno significativamente modificato il precedente quadro normativo. Tra questi, la L. 230/1998, Nuove norme in materia di obiezione di coscienza, di completa ridisciplina della materia, e la L. 331/2000, Norme per l'istituzione del servizio militare professionale, che ha previsto, nell’arco di un periodo di transizione settennale, la progressiva professionalizzazione delle Forze armate, e la conseguente “sospensione” della coscrizione obbligatoria, destinata a restare in vita soltanto in casi eccezionali. In concomitanza al passaggio dalla leva obbligatoria al servizio militare su base volontaria, anche il servizio civile è previsto si trasformi da risposta all’obiezione di coscienza in istituzione operante esclusivamente su base volontaria, composta da giovani che vogliano dedicare una parte della propria vita a forme di impegno solidaristico.
La L. 64/2001 interviene in tre distinti ambiti materiali:
- istituisce il servizio civile nazionale (capo I), conferendo una delega legislativa al Governo per la sua disciplina, e fissa direttamente i requisiti che devono possedere i soggetti privati che possono presentare progetti di servizio civile;
- disciplina il periodo transitorio (capo II), quello cioè che precede l’efficacia dei decreti legislativi attuativi della delega dettata dal capo I (che coincide con la sospensione del servizio militare obbligatorio);
- prevede norme finanziarie e finali (capo III) disciplinando, in particolare, il Fondo nazionale per il servizio civile.
Ai sensi dell’art. 1 della legge, finalità del servizio civile nazionale sono il concorso alla difesa della patria, con mezzi ed attività non militari, in alternativa al servizio militare obbligatorio; la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale; la promozione della solidarietà e della cooperazione a livello nazionale e internazionale, con riferimento specifico alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e alla educazione alla pace tra i popoli; la salvaguardia e la tutela del patrimonio nazionale (con specifico riferimento ai settori ambientale forestale, storico-artistico, culturale, della protezione civile); la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero.
Il D.Lgs. 77/2002 ha dato attuazione alla delega recata dall’art. 2 della L. 64/2001, integrando la normativa vigente sull’attuazione, l’organizzazione e lo svolgimento del servizio con particolare riguardo a:
- l’individuazione degli organi competenti in materia (art. 2);
- i requisiti di ammissione e la durata del servizio (art. 3);
- la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie (art. 4);
- la definizione delle modalità di accesso e di svolgimento (artt. 5-7 e 12);
- la natura del rapporto di servizio civile e il relativo trattamento economico e giuridico (artt. 8-10);
- la formazione dei giovani assegnati al servizio civile (art. 11);
- la valorizzazione del servizio civile prestato ai fini dello sviluppo formativo e dell’inserimento nel mondo del lavoro (art. 13);
- la disciplina del periodo transitorio (art. 14).
Il servizio civile dura di norma un anno ed è riservato ai giovani, senza distinzione di sesso, tra i 18 e i 28 anni di età. Tra i requisiti previsti vi sono la cittadinanza italiana, l’idoneità fisica, l’assenza di condanne penali (nei termini di cui all’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 77/2002), il non appartenere ai corpi militari o alle forze di polizia.
La prestazione del servizio civile ha luogo mediante l’impiego dei volontari in progetti specifici predisposti da enti ed organizzazioni, pubblici e privati che – tenuto conto dei fini istitutivi del servizio civile nazionale – prevedono attività riconducibili a quattro ambiti omogenei di intervento: assistenza; ambiente e protezione civile; cultura ed educazione; attività di cooperazione all’estero.
L’Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC), istituito nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento, nonché la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo del servizio civile nazionale, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi. Presso l’UNSC opera la Consulta nazionale per il servizio civile, che esprime pareri sui criteri e sull’organizzazione del servizio. Presso l’UNSC è altresì collocato il Fondo nazionale per il servizio civile, finalizzato all’erogazione dei trattamenti previsti dalla disciplina in oggetto.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano curano l’attuazione degli interventi di servizio civile nell’ambito delle rispettive competenze.
Lo svolgimento delle attività di servizio civile è affidato a enti e a organizzazioni private, che sono tenuti ad iscriversi ad un albo nazionale, tenuto dall’UNSC, o agli albi regionali, riservati a quelli di loro che operano in ambito locale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri determina le caratteristiche che devono avere tutti i progetti di servizio civile. Gli enti e le organizzazioni presentano annualmente i progetti, che vengono esaminati ed eventualmente approvati dall’UNSC o dalle regioni, responsabili anche del successivo controllo, monitoraggio e verifica dell’attuazione dei progetti. Ai fini dell’impiego nei progetti, gli enti o le organizzazioni stipulano con i giovani selezionati contratti rispondenti a schemi predisposti dall’UNSC o dalle regioni e sottoposti all’approvazione di questi.
La disciplina del personale che presta il servizio civile è attualmente regolata dalle disposizioni, analoghe a quelle militari, relative ai doveri degli obiettori di coscienza (D.P.C.M. 21 novembre 2001, n. 453), che dovrebbero essere modificate in ragione delle mutate caratteristiche del servizio.
Per quanto riguarda i diritti e i benefici, i cittadini che prestano il servizio civile sono equiparati a coloro che prestano il servizio militare volontario: hanno lo stesso trattamento economico (esclusi i benefici compensativi della condizione militare) e godono degli stessi diritti anche ai fini previdenziali ed amministrativi. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini previdenziali.
Si prevede inoltre la possibilità di riconoscere crediti formativi, validi nel campo dell’istruzione o della formazione professionale, o facilitazioni ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.
Fatte salve alcune disposizioni, il complesso della disciplina recata dal D.Lgs. 77/2002 è destinato ad entrare in vigore dal 1° gennaio 2006[206].
Il comma 1 dell’articolo in esame novella la L. 64/2001:
- integrando – con la previsione di apposite sanzioni amministrative – la disciplina degli enti ed organizzazioni che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario;
- sopprimendo la prevista confluenza del Fondo nazionale per il servizio civile nel Fondo nazionale per le politiche sociali.
Con riguardo alla prima disposizione, si ricorda che l’art. 3 della L. 64/2001 detta i requisiti degli enti e organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario (assenza di scopo di lucro; capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario; corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità del servizio civile; svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni).
Il comma 1, lettera a), dell’articolo in esame, in un art. 3-bis di nuova introduzione,
§ pone esplicitamente a carico di tali enti un generale dovere di “cooperare per l’efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti”;
§ sanziona l’eventuale violazione di tale dovere (e in particolare l’inosservanza delle procedure e norme previste per la selezione o per l’impiego dei volontari, la mancata realizzazione dei progetti o la lesione alla dignità del volontario) con le seguenti misure:
- diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;
- revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;
- interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;
- cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile, con impedimento alla reiscrizione per cinque anni.
Il nuovo articolo precisa inoltre le modalità procedurali ed i criteri generali per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, ad opera dell’Ufficio nazionale per il servizio civile o delle Regioni o Province autonome, secondo le rispettive competenze.
Il comma 1, lettera b), dell’articolo sopprime la previsione di cui all’art. 11, co. 3, della legge, secondo cui il Fondo nazionale per il servizio civile dovrebbe confluire nel Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dalla data in cui acquisterà efficacia la nuova disciplina del servizio civile, oggi recata dal D.Lgs. 77/2002 (1° gennaio 2006).
Sembrava già derogare a tale disposizione lo stesso art. 4 del D.Lgs. 77/2002, recante la disciplina del Fondo “a regime” (successivamente, cioè, al termine del periodo transitorio previsto dalla L. 64/2001).
Il comma 2 dell’articolo in esame novella in varie parti il D.Lgs. 77/2002. In particolare:
§ la lettera a) del comma modifica l’art. 3, co. 4 del decreto legislativo, concernente l’orario di svolgimento del servizio civile. Tale orario, stabilito in relazione alla natura del progetto, prevede comunque, secondo il testo vigente, un impegno settimanale complessivo compreso tra un minimo di 30 e un massimo di 36 ore. La modifica proposta prevede invece una durata settimanale fissa pari a 30 ore, ovvero un monte ore annuo minimo corrispondente a 1.400 ore. Il nuovo testo rimette, inoltre, la definizione dei criteri per l’articolazione dell’orario a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
§ la lettera b) sopprime il co. 6 dello stesso art. 3, che contempla l’individuazione, all’interno dei progetti, di incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile (individuazione affidata a un D.P.C.M. da adottare di concerto con i ministri per gli affari regionali e per le pari opportunità, sentita la Conferenza Stato-Regioni);
§ la lettera c) (riferita all’art. 6, co. 5) sposta dal 31 ottobre al 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, il termine entro il quale, approvati i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni operanti in ambito locale, le Regioni e le province autonome ne danno comunicazione all’UNSC, che esprime il suo nulla-osta entro 30 giorni dalla comunicazione (dunque, secondo il nuovo testo, necessariamente dopo l’inizio dell’anno di riferimento);
§ la lettera d) sostituisce l’art. 8 del decreto legislativo, modificando in misura rilevante la natura del rapporto di servizio civile.
- In base al testo vigente, ai fini dell'impiego nei progetti approvati gli enti o le organizzazioni ammesse stipulano contratti con i giovani selezionati. I contratti sono redatti in base a schemi predisposti dall’UNSC, sono sottoscritti dalle parti e sottoposti all’approvazione dell’UNSC o della Regione o Provincia autonoma competente. Il contratto approvato acquista efficacia ed è denominato contratto per il servizio civile nazionale.
- Il nuovo testo proposto prevede invece che i giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati siano avviati al servizio civile sulla base di un contratto di servizio civile sottoscritto dall’UNSC e, successivamente, dal volontario. Il rapporto contrattuale intercorre dunque non più tra l’ente o l’organizzazione e il volontario da questa impiegato, ma tra quest’ultimo e l’Ufficio nazionale per il servizio civile; non è esplicitamente definita, nel nuovo quadro, la posizione dell’ente o organizzazione (a parte la sua sottoposizione al dovere di collaborazione di cui al nuovo art. 3-bis della L. 64/2001, sul quale v. supra).
- Non è riprodotta, inoltre, la disposizione di cui al co. 2 del vigente art. 8, ove si prevede tra l’altro che “le domande di ammissione al servizio civile […] contengono l'indicazione dello specifico progetto in relazione al quale si intende prestare servizio civile e sono presentate all'ente al fine della selezione”, e che “non può presentare domanda il giovane che ha in corso con l'ente rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa ovvero che abbia avuto tali rapporti nell'anno precedente”.
- Secondo il nuovo testo, infine, il contratto di servizio civile contiene, tra l’altro, “le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni”. Il testo non precisa in quale rapporto tali disposizioni si pongono con le norme di disciplina che sino ad oggi hanno regolato in via generale il personale che presta servizio civile, contenute nel regolamento (approvato con D.P.C.M. 453/2001[207]) riferito al servizio prestato dagli obiettori di coscienza;
§ la lettera e) sostituisce il co. 2 dell’art. 9, concernente il trattamento economico degli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile. La principale differenza rispetto al testo vigente concerne l’assegno per il servizio civile, la cui misura è non più “pari”, bensì “non superiore” al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale. Con riguardo, inoltre, alle indennità da corrispondere in caso di servizio civile all’estero, il nuovo testo non riporta più l’inciso “nella misura pari a quella attribuita per il Paese di destinazione ai volontari in ferma annuale dell'Esercito”. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile, si aggiunge, è determinata con D.P.C.M. “tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile”;
§ la lettera f), che sostituisce il co. 8 dello stesso art. 9, recupera, senza sostanziali modifiche, una disposizione oggi contenuta nel co. 7 dell’art. 8, concernente il rilascio di un attestato da cui risulta l’effettuazione del servizio civile;
§ la lettera g) sostituisce l’art. 10. Oltre ad accorpare i vigenti art. 10 ed art. 8, co. 3, il nuovo testo attenua l’incompatibilità oggi prevista dall’art. 10, co. 2, tra la prestazione del servizio civile e lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo: tali attività sono vietate (solo) se incompatibili con il corretto espletamento del servizio.
§ la lettera h), infine, modifica l’art. 11, co. 1, riducendo (da “un mese” ad “80 ore”) la durata minima del periodo di formazione al servizio civile.
Articolo
7, commi 1 e 2
(Disposizioni in materia di imposte di
bollo e tasse di concessione e altre disposizioni in materia di finanza
pubblica)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
Articolo 7. (Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione). |
Articolo 7. (Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione e altre disposizioni in materia di finanza locale). |
1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) all'articolo 1, comma 300: |
a) identica; |
1) dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le seguenti: «esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonché alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»; |
|
2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» sono soppresse; |
|
3) le parole: «in misura tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1o giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1o febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,»; |
|
b) dopo l'allegato 2, sono inseriti quelli di cui all'allegato al presente decreto. |
b) dopo l'allegato 2, sono inseriti gli allegati da 2-bis a 2-sexies allegati al presente decreto. |
2. Dal 1o giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 1-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 1-bis. |
2. Dal 1o giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni. |
I commi 1 e 2 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 7 del 2005 recano disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione.
In particolare il comma 1, lettera a), modifica il comma 300 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
Il comma 300, nel testo originario della legge n. 311 del 2004, dispone l’aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, delle imposte di bollo, ipotecaria e catastale, nonché delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali catastali di cui al titolo III della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.
L’aggiornamento degli importi delle suddette imposte viene effettuato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2005.
L’adeguamento dovrà assicurare un maggiore gettito annuo di 1.120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di 1320 milioni di euro a decorrere dal 2007, e dovrà tenere conto dell’aumento dei prezzi al consumo risultanti dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, nonché dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto.
Sino all’emanazione del decreto-legge in esame, l’importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in misura fissa era determinato in 129,11 euro (250.000 lire).
Le suddette imposte in misura fissa sono dovute ad esempio per trasferimenti immobiliari soggetti all’imposta sul valore aggiunto, conferimenti di azienda in società comprendenti beni immobili, atti di fusione e scissione che comportano la modifica dell'intestazione dei beni immobili. L'imposta di registro in misura fissa è dovuta, per esempio, per trasferimenti immobiliari a favore di Stato, regioni, province, comuni e comunità montane, trasferimenti immobiliari a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), conferimenti in società di beni diversi dalle aziende, deliberazioni di organi societari, trasferimenti di imbarcazioni, contratti preliminari.
Sono soggetti a tassa di concessione governativa i passaporti, le licenze di porto d'armi, le iscrizioni al Registro delle imprese, l'attribuzione della partita IVA, le licenze per la pesca, i brevetti.
L'imposta di bollo era applicata in misura fissa nell’importo della marca da bollo (11 euro), nonché su moltissimi altri atti, tra i quali gli estratti di conto corrente, gli atti giudiziari, le fatture e quietanze, gli invii telematici alle agenzie fiscali.
Precedentemente, l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, aveva elevato a 11 euro l'importo fisso dell'imposta di bollo fino ad allora stabilito in lire 20.000 (10,33 euro), nonché una serie di altre imposte fisse le cui tariffe sono disciplinate dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Si ricorda, inoltre, che la legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), all'articolo 6, prevede l'istituzione di un’imposta sui servizi in cui dovrebbero essere riunite: imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, tassa sulle concessioni governative, tassa sui contratti di borsa, imposta sulle assicurazioni e imposta sugli intrattenimenti.
La lettera a), qui illustrata, modifica il comma 300 della legge finanziaria 2005 nei seguenti termini:
§ esclude dalle tasse di concessione governativa che vengono aggiornate quelle relative al canone di abbonamento RAI [art. 17, lett. b), della tariffa annessa al DPR n. 641/1972] e ai telefoni portatili (radiomobile), riferiti sia a utenze residenziali sia a utenze di affari [art. 21, lett. a) e b), della tariffa annessa al DPR n. 641/1972].
Al riguardo la relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame (A.S. 3276) ricorda che con decreto del Ministro delle comunicazioni del 20 dicembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004) l’ammontare del canone radiotelevisivo è stato fissato, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 112 del 2004, nella medesima misura prevista per l’anno 2004 (euro 99.60). Il canone comprende la tassa di concessione governativa già stabilita, in base alla tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, in euro 4,13. Poiché molti utenti hanno già provveduto al pagamento, un aggiornamento della tassa di concessione governativa che incidesse sul canone, ormai già fissato, avrebbe creato enormi difficoltà organizzative (si pensi ai bollettini prestampati già distribuiti agli utenti) e avrebbe dato luogo ad un’irragionevole disparità di trattamento tra coloro che avevano già provveduto al versamento del canone nell’attuale misura e coloro che vi provvedessero dopo l’adeguamento.
La relazione sottolinea che “analoga sterilizzazione è apparsa opportuna in relazione alla tassa di concessione governativa per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre per abbonamenti di utenze residenziali e di utenze affari. La tassa fu istituita in un tempo in cui l’uso del telefono cellulare era limitato ad una élite di utenti ed in una misura correlata alla considerazione del terminale mobile come un bene di lusso. Oggi, invece, l’uso comune, indifferenziato e diffuso raggiunto dalla telefonia mobile, anche per le utenze in abbonamento, con un notevole aumento del numero degli abbonati, fa venir meno ogni giustificazione ad un aggiornamento della tassa. Anche in tale ipotesi è, quindi, necessario, per ragioni di equità, evitare l’incremento del tributo escludendo tale voce di tariffa dal novero di quelle da adeguare”.
§ sopprime la previsione relativa all’aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali mediante decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2005, provvedendo direttamente a determinarne l’ammontare negli allegati da 2-bis a 2-sexies, introdotti dalla successiva lettera b) del comma 1;
§ prevede l’aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, mediante decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, con effetti decorrenti dal 1° giugno 2005;
§ stabilisce che le disposizioni degli stessi allegati abbiano effetto dal 1° febbraio 2005; in particolare, esse hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunzie presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
Pertanto, il testo del comma 300 della legge finanziaria per il 2005, coordinato con le modifiche apportate dall’articolo 7 del decreto-legge n. 7 del 2005, risulta il seguente (le modifiche sono evidenziate in grassetto):
«300. Gli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonché alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, tenuto conto anche dell’aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007».
Il comma 2, come modificato dal Senato, stabilisce che dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo, qualora ne sia previsto il pagamento tramite marche, vengano pagate per via telematica, secondo le modalità previste dall’articolo 3, primo comma, n. 3-bis, del D.P.R. n. 642 del 1972, definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, del medesimo decreto.
Il numero 3-bis del primo comma dell’articolo 3 del D.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che l'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.
Il quarto comma del successivo articolo 4 del D.P.R. n. 642 del 1972, prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.
La versione originaria del decreto-legge in esame faceva riferimento alle modalità telematiche di cui all'articolo 1-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 1-bis.
La riformazione del testo operata dal Senato risulta più corretta rispetto al testo originario in quanto l'articolo 1-bis, comma 10, del citato decreto-legge n. 168 del 2002, alle lettere a) e b), ha introdotto, rispettivamente, il numero 3-bis del primo comma dell’articolo 3 e il quarto comma dell’articolo 4 del D.P.R. n. 642 del 1972.
La disposizione tende a semplificare gli oneri a carico dei contribuenti. In particolare, come riportato nella relazione governativa (A.S. 3276), essa ha la funzione di “evitare ai contribuenti di trovare ed applicare su documenti anche di formato assai ridotto un numero elevato di marche, ogni volta che devono assolvere all’imposta di bollo ovvero alla tassa di concessione governativa attraverso la materiale applicazione di marche. Quando sarà emanato il citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sarà possibile acquistare una marca – utile per l’assolvimento di una pluralità di tributi – attraverso circuiti telematici attivi presso esercizi di rivendita. Conseguentemente, sarà in altri termini possibile procurarsi una sola marca, a prescindere dalla misura del suo valore facciale”.
Le tavole seguenti confrontano l’ammontare degliimporti fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali vigenti al 31 gennaio 2005 e l’ammontare dei medesimi importi determinati dagli allegati da 2-bis a 2-sexies, introdotti nella legge finanziaria 2005 dal comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge in esame.
Gli importi sono indicati in lire nei casi di voci non modificate successivamente all’introduzione dell’euro.
Riferimento |
Oggetto |
Importo in lire |
Importo in euro (previgente) |
Importo in euro (nuovo) |
Allegato 2-bis |
|
|
|
|
|
Imposte di registro, ipotecaria e catastale |
250.000 |
129,11 |
168,00 |
|
|
|
|
|
DPR n. 131/1986, tariffa parte prima, art. 5, Note |
Contratti pluriennali di locazione, sublocazione di immobili urbani, affitto di fondi rustici |
100.000 |
51,65 |
67,00 |
DPR n. 131/1986, tariffa parte prima, art. 7, co. 1, lett. f) |
1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto: f) unità da diporto: |
|
|
|
|
1) natanti: |
|
|
|
|
a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto |
105.000 |
54,23 |
71,00 |
|
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto |
210.000 |
108,46 |
142,00 |
|
2) imbarcazioni: |
|
|
|
|
a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto |
600.000 |
309,87 |
404,00 |
|
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto |
900.000 |
464,81 |
607,00 |
|
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto |
1.200.000 |
619,75 |
809,00 |
|
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto |
1.500.000 |
774,68 |
1.011,00 |
|
3) navi |
7.500.000 |
3.873,43 |
5.055,00 |
Riferimento |
Oggetto |
Importo in lire |
Importo in euro (previgente) |
Importo in euro (nuovo) |
Allegato 2-ter |
|
|
|
|
DPR n. 641/1972, art. 4 Tariffa |
Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati |
170.000 |
87,80 |
115,00 |
Art. 5 |
1. - Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia |
250.000 |
129,11 |
168,00 |
Art. 6 |
Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità. |
800.000.000 |
413.165,52 |
539.200,00 |
Art. 7 |
1. - Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi: |
|
|
|
|
a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini |
600.000 |
309,87 |
404,00 |
|
b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati |
400.000 |
206,58 |
270,00 |
|
c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
|
d) cesellatori, orafi e incastonatori di pietre preziose |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
|
e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi |
300.000 |
154,94 |
202,00 |
Art. 8 |
1. - Licenza per la pesca professionale marittima: per ogni unità adibita |
600.000 |
309,87 |
404,00 |
Art. 9 |
1. - Brevetti per invenzioni industriali: |
|
|
|
|
a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico |
80.000 |
41,32 |
54,00 |
|
b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno: |
|
|
|
|
1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine |
100.000 |
51,65 |
67,00 |
|
2) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine |
150.000 |
77,47 |
101,00 |
|
3) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine |
350.000 |
180,76 |
236,00 |
|
4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine |
700.000 |
361,52 |
472,00 |
|
5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine |
1.200.000 |
619,75 |
809,00 |
|
c) per mantenere in vita il brevetto: |
|
|
|
|
primo anno |
25.000 |
12,91 |
17,00 |
|
secondo anno |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
terzo anno |
60.000 |
30,99 |
40,00 |
|
quarto anno |
70.000 |
36,15 |
47,00 |
|
quinto anno |
90.000 |
46,48 |
61,00 |
|
sesto anno |
130.000 |
67,14 |
88,00 |
|
settimo anno |
180.000 |
92,96 |
121,00 |
|
ottavo anno |
250.000 |
129,11 |
168,00 |
|
nono anno |
300.000 |
154,94 |
202,00 |
|
decimo anno |
350.000 |
180,76 |
236,00 |
|
undicesimo anno |
500.000 |
258,23 |
337,00 |
|
dodicesimo anno |
700.000 |
361,52 |
472,00 |
|
tredicesimo anno |
800.000 |
413,17 |
539,00 |
|
quattordicesimo anno |
900.000 |
464,81 |
607,00 |
|
quindicesimo anno e succ. |
1.100.000 |
568,10 |
741,00 |
|
2. – Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali: |
|
|
|
|
a) per la domanda |
800.000 |
413,17 |
539,00 |
|
b) per la concessione |
2.700.000 |
1.394,43 |
1.820,00 |
|
3. – Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
Art. 9-bis |
1. – Privativa per nuove varietà vegetali: |
|
|
|
|
a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione) |
350.000 |
180,76 |
236,00 |
|
b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa): |
|
|
|
|
1ª |
150.000 |
77,47 |
101,00 |
|
2ª |
200.000 |
103,29 |
132,00 |
|
3ª |
250.000 |
129,11 |
168,00 |
|
4ª |
300.000 |
154,94 |
202,00 |
|
5ª |
350.000 |
180,76 |
236,00 |
|
6ª |
400.000 |
206,58 |
270,00 |
|
7ª |
450.000 |
232,41 |
303,00 |
|
8ª |
500.000 |
258,23 |
337,00 |
|
9ª |
550.000 |
284,05 |
371,00 |
|
10ª |
600.000 |
309,87 |
404,00 |
|
11ª |
650.000 |
335,70 |
438,00 |
|
12ª |
700.000 |
361,52 |
472,00 |
|
13ª |
750.000 |
387,34 |
505,00 |
|
14ª |
800.000 |
413,17 |
539,00 |
|
15ª |
850.000 |
438,99 |
573,00 |
|
16ª |
900.000 |
464,81 |
607,00 |
|
17ª |
950.000 |
490,63 |
640,00 |
|
18ª |
1.000.000 |
516,46 |
674,00 |
|
19ª |
1.050.000 |
542,28 |
708,00 |
|
20ª e successive |
1.100.000 |
568,10 |
741,00 |
|
2. – Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali: |
|
|
|
|
a) per la domanda |
800.000 |
413,17 |
539,00 |
|
b) per la concessione |
2.700.000 |
1.394,43 |
1.820,00 |
|
3. – Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali: |
|
|
|
|
per ogni privativa |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
|
per la lettera di incarico |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
4. – La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile |
|
|
|
Art. 10 |
1. – Brevetto per modelli di utilità: |
|
|
|
|
a) per domanda di brevetto |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione |
1.000.000 |
516,46 |
674,00 |
|
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate: |
|
|
|
|
1) rata per il primo quinquennio |
500.000 |
258,23 |
337,00 |
|
2) rata per il secondo quinquennio |
1.000.000 |
516,46 |
674,00 |
|
d) per la domanda di licenza obbligatoria |
500.000 |
258,23 |
337,00 |
|
e) per la concessione della licenza
|
2.000.000 |
1.032,91 |
1.348,00 |
|
2. – Brevetto per modelli e disegni ornamentali: |
|
|
|
|
a) per la domanda di brevetto |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione |
1.000.000 |
516,46 |
674,00 |
|
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate: |
|
|
|
|
a) rata per il I quinquennio |
500.000 |
258,23 |
337,00 |
|
b) rata per il II quinquennio |
600.000 |
309,87 |
404,00 |
|
c) rata per il III quinquennio |
1.000.000 |
516,46 |
674,00 |
|
d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno |
100.000 |
51,65 |
67,00 |
|
e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, , se la tassa è pagata in un'unica soluzione |
2.000.000 |
1.032,91 |
1.348,00 |
|
f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, , se la tassa è invece pagata in tre rate: |
|
|
|
|
1) rata per I quinquennio |
600.000 |
309,87 |
404,00 |
|
2) rata per II quinquennio |
1.000.000 |
516,46 |
674,00 |
|
3) rata per III quinquennio |
1.500.000 |
774,68 |
1.011,00 |
|
g) per il rilascio del brevetto di in tutto o una serie di disegni tessili, a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno |
150.000 |
77,47 |
101,00 |
|
3. – Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali: |
|
|
|
|
a) per la lettera d'incarico |
50.000 |
25,82 |
64,00 |
|
b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre) |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
|
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia
|
120.000 |
61,97 |
81,00 |
Art. 11 |
1. – Registrazione per marchi d'impresa: |
|
|
|
|
a) per la domanda di primo deposito |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione: |
|
|
|
|
1) riguardante generi di una sola classe |
100.000 |
51,65 |
67,00 |
|
2) per ogni classe in più |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
2. – Registrazione per marchi collettivi: |
|
|
|
|
a) per la domanda di primo deposito |
200.000 |
103,29 |
135,00 |
|
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi |
300.000 |
154,94 |
202,00 |
|
3. – Domanda di registrazione internazionale del marchio o di innovazione |
200.000 |
103,29 |
135,00 |
|
4. – Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali: |
|
|
|
|
a) per lettera d'incarico |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre) |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
c) per la trascrizione di atto di trasferimento |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
Art. 12 |
1. – Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori |
|
|
|
|
a) per la domanda |
1.500.000 |
774,68 |
1.011,00 |
|
b) per la registrazione |
1.200.000 |
619,75 |
809,00 |
|
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
Art. 13 |
1. – Certificati complementari di protezione di medicinali |
|
|
|
|
a) per la domanda |
600.000 |
309,87 |
404,00 |
|
b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato |
1.500.000 |
774,68 |
1.011,00 |
|
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia |
100.000 |
51,65 |
67,00 |
Art. 14 |
1. – Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
|
2. – Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori della ingegneria o lavori analoghi: |
|
|
|
|
a) per ogni disco o apparecchio analogo |
120.000 |
61,97 |
81,00 |
|
b) per ogni progetto |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
Art. 17 |
1. - Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive |
|
|
|
|
a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni
|
1.000 |
0,52 |
0,70 |
|
d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati: |
|
|
|
|
2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e navi non da diporto) |
30.000 |
15,49 |
20,00 |
|
g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2: |
|
|
|
|
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero |
50.000 |
25,82 |
34,00 |
|
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori |
350.000 |
180,76 |
236,00 |
Art. 18 |
1. – Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale |
|
|
|
|
a) di programmi televisivi: |
|
|
|
|
1) tassa di rilascio o di rinnovo |
6.000.000 |
3.098,74 |
4.044,00 |
|
2) tassa annuale |
3.000.000 |
1.549,37 |
2.022,00 |
|
b) di programmi radiofonici: |
|
|
|
|
1) tassa di rilascio o di rinnovo |
1.000.000 |
516,46 |
674,00 |
|
2) tassa annuale |
500.000 |
258,23 |
337,00 |
|
2. – Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale: |
|
|
|
|
a) di programmi televisivi: |
|
|
|
|
1) tassa di rilascio o di rinnovo |
20.000.000 |
10.329,14 |
13.480,00 |
|
2) tassa annuale |
10.000.000 |
5.164,57 |
6.740,00 |
|
b) di programmi radiofonici: |
|
|
|
|
1) tassa di rilascio o di rinnovo |
4.000.000 |
2.065,83 |
2.696,00 |
|
2) tassa annuale
|
2.000.000 |
1.032,91 |
1.348,00 |
|
3. – Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi: |
|
|
|
|
a) tassa di rilascio o di rinnovo |
5.000.000 |
2.582,28 |
3.370,00 |
|
b) tassa annuale |
2.500.000 |
1.291,14 |
1.685,00 |
Art. 19 |
1. – Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo |
|
|
|
|
a) tassa di rilascio |
8.000.000 |
4.131,65 |
5.392,00 |
|
b) tassa annuale |
4.000.000 |
2.065,83 |
2.696,00 |
Art. 20 |
1. – Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi |
|
|
|
|
a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi: |
|
|
|
|
1) tassa di rilascio o di rinnovo |
6.000.000 |
3.098,74 |
4.044,00 |
|
2) tassa annuale |
4.000.000 |
2.065,83 |
2.696,00 |
|
b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale: |
|
|
|
|
1) tassa di rilascio o di rinnovo |
600.000 |
309,87 |
404,00 |
|
2) tassa annuale |
400.000 |
206,58 |
270,00 |
Art. 22 |
Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della L. n. 549/1995, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il D.M. 20 agosto 1992: |
250.000 |
129,11 |
168,00 |
|
1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 70); |
|
|
|
|
2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71); |
|
|
|
|
3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72); |
|
|
|
|
4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73); |
|
|
|
|
5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74);
|
|
|
|
|
6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75); |
|
|
|
|
7. Giornali e periodici (art. 82); |
|
|
|
|
8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86). |
|
|
|
Art. 23 |
1. – Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine |
100.000 |
51,65 |
67,00 |
Riferimento |
Oggetto |
Importo in lire |
Importo in euro (previgente) |
Importo in euro (nuovo) |
Allegato 2-quater |
Elenco degli importi modificati dalla tariffa dell’imposta di bollo |
|
|
|
Art. 1 Tariffa DPR n. 642/1972 |
1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile nonché le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti. |
|
176,00 |
230,00 |
|
1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico: per ciascuna domanda, denuncia od atto: |
|
|
|
|
a) se presentate da ditte individuali |
|
32,00 |
42,00 |
|
b) se presentate da società di persone |
|
45,00 |
59,00 |
|
c) se presentate da società di capitali |
|
50,00 |
65,00 |
Art. 13 |
2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare: |
|
|
|
|
a) con periodicità annuale |
33.000 |
17,04 |
22,80 |
|
b) con periodicità semestrale |
16.500 |
8,52 |
11,40 |
|
c) con periodicità trimestrale |
8.250 |
4,26 |
5,70 |
|
d) con periodicità mensile |
2.750 |
1,42 |
1,90 |
Art. 20 |
Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile |
80.000 |
41,32 |
54,00 |
Nuove voci della tariffa |
|
|
|
|
DPR 642 del 1972 - Art. 1 |
1-quater. Domande di concessione o di registrazione titoli di proprietà industriale; istanze alle Camere di Commercio e all’Ufficio italiano brevetti e marchi inviate per via telematica o su supporto informatico |
|
|
|
|
a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di ciascuna privativa e relativi allegati |
|
|
42,00 |
|
b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati |
|
|
85,00 |
|
c) per ogni istanza di annotazione |
|
|
15,00 |
|
d) per istanze diverse dalle precedenti |
|
|
15,00 |
Art. 3 |
2-bis. Note di trascrizione, iscrizione e rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o su supporto informatico compresa l’iscrizione nel registro |
|
|
59,00 |
Art. 4 |
1-bis. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l’iscrizione nel registro |
|
|
85,00 |
|
1-ter. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate dell’Agenzia del territorio, attestazioni di conformità |
|
|
28,00 |
Art. 20 |
1-bis. Ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati per via telematica alle commissioni tributarie: per ciascun atto |
|
|
24,00 |
Riferimento |
Oggetto |
Importo in lire |
Importo in euro (previgente) |
Importo in euro (nuovo) |
Allegato 2-quinquies |
Sostituzione del Titolo III, tabella A del D.L. n. 533/1954: Tributi speciali catastali per l’introduzione di servizi telematici a valore aggiunto[208] |
|
|
|
1 |
Consultazione degli atti e degli elaborati catastali |
|
|
|
1.1 |
consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione |
10.000 |
5,16 |
10,00 |
1.2 |
consultazione della base informativa, con esclusione dei servizi di cui ai punti 1.3 e 1.4: |
|
|
|
|
consultazione per unità immobiliare |
2.500 |
1,29 |
3,00 |
|
consultazione per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari o frazione di 5 |
2.500 |
1,29 |
3,00 |
|
elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari o frazione di 10 |
2.500 |
1,29 |
3,00 |
1.3 |
consultazione della mappa, da base informativa o da supporto cartaceo, di monografie e di vertici della rete catastale, per ogni consultazione rilasciata |
5.000 |
2,58 |
5,00 |
1.4 |
consultazione delle planimetrie e degli elaborati planimetrici, da base informativa o da supporto cartaceo, per ogni consultazione rilasciata |
|
|
10,00 |
1.5 |
consultazione per soggetto in ambito nazionale, oltre quanto dovuto per il punto 1.2 |
|
|
10,00 |
2. |
Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici, oltre quanto dovuto per le consultazioni di cui al punto 1: |
|
|
|
2.1 |
Per ogni certificato, copia o estratto |
20.000 |
10,33 |
16,00 |
|
Oltre all’importo dovuto ai sensi del precedente punto 2.1, per ogni 4 elementi unitari richiesti, o frazioni di 4, dei rispettivi elaborati: |
|
|
|
2.1.1 |
- particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe e degli abbozzi; - foglio di mappa, per le copie dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografie; - punto, per il quale si determinano le coordinate |
5.000 |
2,58 |
4,00 |
3. |
Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell’agglomerato delle iscrizioni nei catasti e all’anagrafe tributari: |
|
|
|
3.1 |
per ogni domanda di voltura |
50.000 |
25,82 |
35,00 |
3.2 |
per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione |
50.000 |
25,82 |
35,00 |
3.3 |
per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento |
50.000 |
25,82 |
35,00 |
3.3.1 |
per ogni particella eccedente |
5.000 |
2,58 |
3,00 |
4. |
Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali: |
|
|
|
4.1 |
per ogni unità immobiliare trattata |
5.000 |
2,58 |
3,00 |
Riferimento |
Oggetto |
Importo in lire |
Importo in euro (previgente) |
Importo in euro (nuovo) |
Allegato 2-sexies |
Sostituzione della tabella allegata al D.Lgs. n. 347/1990 relativa alle tasse ipotecarie per l’introduzione di servizi telematici a valore aggiunto[209] |
|
|
|
1 |
Esecuzione di formalità |
|
|
|
1.1 |
per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione |
50.000 |
25,82 |
35,00 |
1.2 |
per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente |
50.000 |
25,82 |
35,00 |
2. |
Ispezione nell’ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio |
|
|
|
2.1 |
ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile |
|
|
|
2.1.1 |
ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto, ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta |
5.000 |
2,58 |
6,00 |
2.1.2 |
per ogni gruppo di 5 formalità, o frazione di 5, contenuto nell’elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all’automazione degli uffici
|
|
|
3,00 |
2.1.3 |
ricerca nei siti cartacei: |
|
|
|
|
per ogni nominativo richiesto |
5.000 |
2,58 |
3,00 |
2.1.4 |
per ogni nota o titolo stampati |
5.000 |
2,58 |
4,00 |
2.1.5 |
per ogni nota o titolo visionati |
5.000 |
2,58 |
4,00 |
3. |
Ricerca di un soggetto in ambito nazionale |
|
|
|
3.1 |
per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale |
30.000 |
15,49 |
20,00 |
4. |
Ricerca continuativa per via telematica |
|
|
|
4.1 |
per ogni nominativo, e per ogni giorno, nell’ambito di una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio |
|
|
0,02 |
4.2 |
contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per ogni versamento effettuato in via anticipata |
|
|
15,00 |
5. |
Certificazione |
|
|
|
5.1 |
certificati ipotecari |
|
|
|
5.1.1 |
per ogni stato o certificato riguardante una sola persona |
30.000 |
15,49 |
20,00 |
5.1.2 |
per ogni nota visionata dall’ufficio, fino ad un massimo di 1.000 note |
2.000 |
1,03 |
2,00 |
5.2 |
rilascio di copia |
|
|
|
5.2.1 |
per ogni richiesta di copia di nota o titolo |
5.000 |
2,58 |
10,00 |
5.3 |
altre certificazioni |
|
|
|
5.3.1 |
per ogni altra certificazione o attestazione |
5.000 |
2,58 |
5,00 |
6. |
Note d’ufficio |
|
|
|
6.1 |
per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d’ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile |
15.000 |
7,75 |
10,00 |
7. |
Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno |
|
|
|
7.1 |
per ogni pagina dell’elenco |
10.000 |
5,16 |
7,00 |
Articolo
7, comma 2-bis
(Adempimenti relativi all’ICI da parte
dei concessionari del servizio nazionale della riscossione)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
2-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente. |
Il comma 2-bis dell’articolo 7, introdotto dal Senato, prescrive ai concessionari del servizio nazionale della riscossione di dichiarare l’importo delle somme, riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni.
L’articolo 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, stabilisce che il concessionario debba riversare all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche, il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali, il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante, la decorrenza dei termini di riversamento è determinata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Al riguardo, l'articolo 1 del decreto ministeriale 27 luglio 1999 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 agosto 1999, n. 185), entrato in vigore il 1° luglio 1999, ha disposto che nel caso in cui il debitore effettui il pagamento, integrale o parziale, delle somme iscritte a ruolo mediante carta Pagobancomat, il concessionario del servizio nazionale della riscossione debba riversare le somme riscosse all'ente creditore con le modalità e nei termini previsti per il riversamento delle somme riscosse in contanti.
Con riguardo ai casi di omesso riversamento nei termini, l’articolo 47 dello stesso D.Lgs. n. 112 del 1999prevede che, ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i riversamenti delle somme riscosse agli enti creditori è tenuto a versare all'ente stesso anche gli interessi legali ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui è stato ritardato od omesso il riversamento. La sanzione è ridotta del 95 per cento, del 90 per cento e del 75 per cento se il concessionario riversa, rispettivamente, entro dieci giorni, trenta giorni o sei mesi dalla prescritta scadenza le somme di cui ha omesso, in tutto o in parte, il riversamento.
Le modalità di versamento, di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell’ICI sono individuate dalle disposizioni recate dagli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza territoriale.
Per quanto concerne i versamenti e le dichiarazioni, l’articolo 10 del citato D.Lgs. n. 504 del 1992 stabilisce, al comma 2, che i soggetti obbligati devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero dell’economia e delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.
Il comma 3 specifica che l'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. Al fine di agevolare il pagamento, il concessionario, per gli anni successivi al 1993, invia ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell'1 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 e un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
Il comma 5 prevede che con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle comunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.
Con riguardo all’attività di liquidazione e di accertamento, l’articolo 11 prevede, al comma 1, che il comune controlli le dichiarazioni e le denunzie presentate ai sensi dell'articolo 10, verifichi i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunzie stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provveda anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquidi l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni e interessi dovuti, con l'indicazione dei criteri adottati; l'avviso deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione si riferisce ai fabbricati non iscritti in catasto o per i quali siano intervenute variazioni permanenti incidenti sulla rendita, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede all’attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 11, il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunzie nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza, ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni e interessi; l'avviso deve essere notificato al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denunzia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
Con riguardo alla riscossione coattiva, l’articolo 12 prevede che le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante ruolo.
Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
La disposizione recata dal comma 2-bis in esame tende a rimediare ai casi in cui non sia stato possibile attribuire ai comuni di pertinenza le somme riscosse dai concessionari.
Ciò può verificarsi, ad esempio, nell’eventualità di errori del contribuente nella compilazione del bollettino di versamento, che rendano impossibile identificare il comune di appartenenza al quale il concessionario – la cui circoscrizione di competenza si estende di solito ad un’intera provincia – dovrebbe poi riversare le somme riscosse.
Il comma 2-bis dell’articolo 7 in esame demanda poi a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il compito di stabilire:
a) i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni dei concessionari;
b) il sistema di versamento e di impiego delle somme.
Con riguardo alla destinazione di tali somme, si prevede in particolare che esse debbano essere destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo e ad iniziative di informazione al contribuente.
Articolo
7, comma 2-ter
(Azione dei comuni per accertamenti di
imposta)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
2-ter. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole da: «Al fine di» fino a: «suddette anagrafi» sono sostituite dalle seguenti: «Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi». |
Il comma 2-ter, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa alla predisposizione di strumenti informativi per agevolare gli accertamenti operati dai comuni circa l’adempimento dell’obbligo tributario riferito all’imposta comunale sugli immobili.
La disposizione modifica a questo fine il comma 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Il vigente articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, disciplina versamenti e dichiarazioni relativi all’imposta comunale sugli immobili. In particolare, il comma 5 riguarda l’approvazione dei modelli di dichiarazione e di versamento.
Il terzo periodo – sul quale incide la modificazione qui illustrata – al fine di consentire la formazione di anagrafi dei contribuenti anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, rimette a decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la previsione dell'obbligo – a carico del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari – di organizzare, d'intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), i servizi operativi per la realizzazione delle suddette anagrafi: a questo scopo è istituito un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono altresì stabiliti i termini e le modalità con cui i predetti soggetti trasmettono i dati relativi alla riscossione.
Con decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 14 ottobre 1993, n. 242) sono state emanate le disposizioni per la formazione e la gestione di anagrafi dei contribuenti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
L’articolo 1 prescrive al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC) di organizzare, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un complesso di servizi finalizzati alla formazione e gestione di anagrafi dei contribuenti tenuti al versamento dell'imposta comunale sugli immobili, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti e con altri dati in possesso del Consorzio.
A norma dell’articolo 2, l'organizzazione dei servizi deve essere assicurata nelle forme e con le modalità ritenute più idonee dal Consorzio e dall'ANCI per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992. La realizzazione dei suddetti servizi, anche se attuata con separata struttura operativa, non deve comportare alcuno scopo di lucro.
L’articolo 3 attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale le funzioni di vigilanza sulla corretta gestione dei servizi e prevede che siano ad esso comunicate le intese raggiunte a norma dell’articolo 2.
L’articolo 4 dispone che la gestione dei servizi sia tenuta comunque distinta, anche contabilmente, da quella relativa ai servizi istituzionali del Consorzio. Al Ministero dell’economia e delle finanze - Centro informativo del dipartimento delle entrate dev’essere assicurata un'adeguata e sistematica informazione relativamente a dati, elaborazioni e ad ogni elemento utile per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, diretta, in particolare, a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un’efficace azione accertatrice dei comuni. La gestione deve inoltre garantire, nelle forme più idonee, l'informazione ai contribuenti per facilitare l'assolvimento dei loro obblighi tributari relativi all'imposta comunale sugli immobili.
L’articolo 5 disciplina le comunicazioni e i versamenti relativi al contributo a carico dei concessionari. Entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, ciascun concessionario della riscossione è tenuto a comunicare al Consorzio l'ammontare complessivo delle commissioni riscosse e a versare contestualmente al Consorzio medesimo il previsto contributo percentuale. Le modalità di versamento sono indicate nelle intese tra il Consorzio e l’ANCI, previste dall'articolo 2, e comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 3.
In attuazione del predetto decreto ministeriale, tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione è stato costituito il Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale.
Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 5 agosto 1999 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4 settembre 1999, n. 208), è stato stabilito che, al fine della corresponsione al «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale» del contributo dello 0,6 per mille del gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), i soggetti che provvedono alla riscossione della predetta imposta debbano comunicare al precitato consorzio, alla fine del trimestre successivo ad ogni semestre solare, l'ammontare complessivo delle riscossioni ICI, facendo riferimento ai versamenti, effettuati dai contribuenti, della cui esecuzione siano venuti a conoscenza nel corso del semestre interessato. Tali comunicazioni sono effettuate mediante distinte riepilogative contenenti l'indicazione del semestre di riferimento e dell'ammontare globale delle corrispondenti riscossioni.
La disposizione qui commentata sostituisce parzialmente il terzo periodo del citato articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, trasferendo all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) il compito di organizzare le attività strumentali per la prosecuzione dei servizi volti alla fornitura di adeguati strumenti conoscitivi per lo svolgimento di un’efficace azione accertatrice da parte dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione e assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti. La disciplina delle modalità per la prestazione dei suddetti servizi è rimessa a decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Per conseguenza, resterà attribuito all’ANCI il contributo dell’0,6 per mille del gettito dell’imposta, a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione.
Articolo
7-bis
(Assistenza sanitaria per i cittadini di
Campione d’Italia)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente a decorrere dall'anno 2005 la somma di due milioni di euro. |
|
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a due milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
L’articolo 7-bis accolla al comune di Campione d’Italia le maggiori spese che la Regione Lombardia sopporta per assicurare ai residenti di quel comune le prestazioni sanitarie connesse ai livelli essenziali di assistenza.
Il comune di Campione d’Italia costituisce una énclave in territorio svizzero e questo – anche per il duplice attraversamento della frontiera - non consente all’organizzazione sanitaria della Regione Lombardia di erogare direttamente le prestazioni richieste dai cittadini (e residenti) di quel comune. L’assistenza è prestata in loco direttamente dall’organizzazione sanitaria che opera in quello Stato.
Alla spesa si provvede attraverso il pagamento del corrispettivo assicurato dal Ministero dell’economia e delle entrate secondo una convenzione appositamente stipulata dal Ministero della sanità. I relativi oneri sono successivamente imputati e compensati sulle somme spettanti alla regione Lombardia.
La spesa pro-capite richiesta dal finanziamento dei livelli essenziali di assistenza secondo questa modalità ‘indiretta’ risulta essere maggiore della quota capitaria stabilita annualmente dal piano sanitario nazionale e, corrispettivamente, impiegata dalla Regione Lombardia in territorio nazionale.
Si ricorda che la ‘quota capitaria’ corrisponde all’ammontare annuo della spesa corrente pro-capite stabilita dal piano sanitario nazionale e – in dettaglio – dalla decisione annuale di bilancio per finanziare il complesso delle prestazioni che integrano i livelli essenziali di assistenza (c.d. ‘LEA’). L’ammontare della spesa pro-capite in ciascuna regione è successivamente determinato in base a parametri di popolazione è morbilità che ‘correggono’ la quota (media) nazionale.
L’articolo in esame stabilisce che il comune di Campione d’Italia deve rimborsare alla regione Lombardia la maggiore spesa che questa sopporta rispetto all’ammontare della quota capitaria per tutti i soggetti assistiti. Il Comune di Campione d’Italia è – a sua volta – indennizzato, in misura forfettaria, a carico del bilancio statale. Gli viene assegnato infatti, a decorrere dall’anno 2005, un maggiore trasferimento annuo di due milioni di euro.
Alla maggiore spesa si fa fronte, per l’anno 2005 e seguenti, con una riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Si osserva in proposito che per il Comune di Campione d’Italia l’onere si rivela crescente nel tempo dacché l’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) determina in misura crescente del 2 per cento annuo il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza per gli esercizi 2006 e 2007. La disposizione in esame non riconosce un simile incremento al finanziamento aggiuntivo per il comune di Campione d’Italia.
Articolo
7-ter
(Fondo per il personale delle Ferrovie
dello Stato)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. È istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 8 milioni di euro. |
|
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando: |
|
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; |
|
b) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
|
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
L’articolo 7-ter, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, istituisce (comma 1) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, un Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato con decorrenza dall’anno 2005.
La dotazione del Fondo viene stabilita in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Si osserva che il testo in esame non precisa lo scopo per il quale viene istituito il Fondo.
Per quanto concerne la copertura dell’onere, il comma 2 prevede che allo stesso si provveda riducendo lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia per l’anno 2005, mediante utilizzo:
§ per 8 milioni di euro per il 2005 dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
§ per 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 dell’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il comma 3 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare le relative variazioni di bilancio.
Si ricorda che l’istituzione del Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato era prevista dall’articolo 6-nonies del D.L. n. 280/2004, recante “Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa", nel testo approvato dal Senato il 28 dicembre dal Senato. Il D.L. n. 280/2004 è decaduto per decorrenza dei termini costituzionali.
Nel corso dell’esame in sede consultiva presso la XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera, la Commissione, nell’esprimere il proprio parere favorevole, aveva posto la condizione che all'articolo 6-nonies, comma 1, fosse specificato che «il Fondo ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, del personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza».
Si ricorda inoltre che disposizioni dal contenuto analogo sono contenute nell’A.S. 2905, “Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza per il personale delle Ferrovie dello Stato”, già approvato dalla Camera dei Deputati ed attualmente all’esame dell’11° Commissione del Senato. In particolare il provvedimento istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica un Fondo per il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato allo scopo di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, del personale già dipendente dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dell’Ente Ferrovie dello Stato nonché delle Ferrovie dello Stato S.p.A., cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995.
Articolo
7-quater
(Controversie relative alla soppressa
azienda universitaria
Policlinico Umberto I)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1o ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quando disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. |
|
2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio. |
|
3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1o ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453. |
L’articolo 7-quater, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, concerne le controversie relative alla soppressa azienda ospedaliera Policlinico Umberto I.
Al riguardo si ricorda che il D.L. 341/1999[210]ha provveduto, come previsto dal DPCM 22 luglio 1999, alla costituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I, al fine di assicurare una migliore funzionalità delle relative strutture ospedaliere e dare attuazione al protocollo d'intesa stipulato tra la regione Lazio e l'Università La Sapienza di Roma in data 3 agosto 1999[211]. Il provvedimento ha disposto la successione della nuova Azienda Policlinico Umberto I nei rapporti contrattuali stipulati dall’omonima azienda universitaria, in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, per un periodo massimo di dodici mesi[212].
E’ stata altresì prevista la istituzione di un Commissario ministeriale (art. 2, comma 3) con il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima, al fine di procedere alla liquidazione anche delle passività della soppressa Azienda universitaria.
Successivamente, per far fronte al contenzioso tra la nuova Azienda Policlinico Umberto I ed alcune controparti contrattuali che avevano intrapreso azioni legali nei suoi confronti per vedere riconosciuti crediti pregressi non ancora riscossi, si è resa necessaria l’introduzione di una norma interpretativa (art. 8-sexies del DL 136/2004[213], convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 18), mediante la quale è stato chiarito che la nuova azienda Policlinico Umberto I succede anche nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria, ma esclusivamente in relazione alle obbligazioni riferibili al periodo successivo al 1° ottobre 1999 (data di istituzione della nuova Azienda).
Con l’articolo 7-quatersi interviene ulteriormente in materia con lo scopo di tutelare gli interessi finanziari della nuova Azienda Policlinico Umberto I, minacciati dall’avvio di procedimenti esecutivi riferibili a debiti pregressi.
La norma in esame, a tal fine, stabilisce l’inefficacia, nei confronti della nuova azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, delle sentenze e dei decreti di ingiunzione divenuti esecutivi e riguardanti i crediti vantati verso la soppressa omonima azienda universitaria, per obbligazioni contrattuali precedenti la data del 1° ottobre 1999 (comma 1); la conseguente inefficacia degli eventuali pignoramenti e l’estinzione, che può dichiararsi anche d’ufficio, dei giudizi di ottemperanza pendenti in base ai titoli esecutivi predetti (comma 2); il subentro nelle azioni esecutive iniziate in base a questi ultimi del Commissario ministeriale di cui all’art. 2, comma 3, del D.L. 349/1999 (comma 3).
Si segnala che la norma in esame riproduce integralmente il testo dell’art. 3 del decreto-legge 280/2004, recante “Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione”, non convertito in legge.
Articolo
7-quinquies
(Tenuta delle liste elettorali)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche: |
|
a) il quinto comma è sostituito dal seguente: |
|
«Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni»; |
|
b) al sesto comma, le parole: «Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)» sono sostituite dalle seguenti: «Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)». |
L’articolo 7-quinquies, introdotto nel corso dell’esame al Senato[214], apporta una modifica al procedimento per la revisione delle liste elettorali, disciplinato dal testo unico sull’elettorato attivo (D.P.R. 223/1967[215]).
In particolare, si stabilisce che le deliberazioni dell’ufficiale elettorale relative alle cancellazioni dalle liste elettorali, conseguenti al trasferimento della residenza dell’elettore da un comune ad un altro, devono essere depositate presso la segreteria del comune nei primi cinque giorni del mese successivo a quello dell’adozione delle stesse, dandone avviso mediante manifesti affissi nell’albo comunale e in altri luoghi pubblici. Conseguentemente viene meno l’obbligo, previsto dalla normativa vigente, di notificare all’interessato entro dieci giorni tali deliberazioni.
L’iscrizione nelle liste elettorali costituisce il presupposto per l’esercizio del diritto di elettorato attivo.
Sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
Le liste elettorali sono tenute e aggiornate dall'Ufficiale elettorale. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è il sindaco, che può delegare tale funzione al segretario comunale o a un funzionario del comune. In quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale[216].
Le liste elettorali sono aggiornate attraverso due revisioni semestraliordinarie, con le quali si provvede d’ufficio ad iscrivere anticipatamente i cittadini che compiono il 18° anno di età nel semestre successivo a quello in cui ha luogo la revisione e sono in possesso dei requisiti per l’esercizio del diritto elettorale attivo.
In caso di elezioni, vengono depennati dalle liste i cittadini che nel giorno della consultazione elettorale non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età (art. 33 D.P.R. 223/1967).
La revisione semestrale delle liste elettorali è preceduta da una complessa fase preparatoria, che prevede la possibilità di ricorrere alla Commissione elettorale circoscrizionale[217] nei casi di contestazione.
Le liste elettorali, rettificate sulla base di ciascuna revisione semestrale, vengono aggiornate con la revisione dinamica. Con quest’ultima revisione, l’aggiornamento delle liste elettorali viene effettuato direttamente dall’Ufficiale elettorale[218] (vedi infra), almeno ogni sei mesi, e comunque non oltre il 15° giorno antecedente la data delle elezioni (art. 32 del D.P.R. 223/1967).
Tale aggiornamento registra le variazioni dovute a:
§ cancellazioni a seguito di morte; perdita della cittadinanza; perdita della capacità elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell’autorità giudiziaria; trasferimento della residenza in un altro comune (art. 32, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) del D.P.R. 223/1967);
§ iscrizioni conseguenti al trasferimento della residenza da un altro comune; acquisto della cittadinanza; accettazione della domanda di iscrizione o di reiscrizione presentata da cittadini residenti all’estero; rimpatrio in Italia di cittadini in precedenza residenti all’estero; riacquisto della capacità elettorale; rettifica di generalità errate; decisioni della Commissione elettorale circoscrizionale sui ricorsi di cittadini residenti all’estero (art. 32, primo comma, numeri 4) e 5) del D.P.R. 223/1967).
Le deliberazioni sulle cancellazioni dovute a perdita della cittadinanza o della capacità elettorale e trasferimento della residenza in un altro comune debbono essere notificate agli interessati entro dieci giorni. Per le altre variazioni, è sufficiente il deposito nella segreteria del comune nei primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione dei provvedimenti e l’avviso dell’avvenuto deposito con manifesto affisso nell'albo comunale e in altri luoghi pubblici.
Contro le deliberazioni sulle cancellazioni e iscrizioni nelle liste elettorali, è ammesso ricorso alla commissione elettorale circoscrizionale entro dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito. La commissione decide sui ricorsi entro 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati con le modalità illustrate.
Oltre alla revisione dinamica, effettuata ogni sei mesi, l’Ufficiale elettorale procede all’aggiornamento delle liste elettorali nell’imminenza di ogni consultazione elettorale o referendaria (c.d. revisione dinamica straordinaria, art. 32, quarto comma, D.P.R. 223/1967) e più precisamente:
- non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (e cioè entro il 45° giorno antecedente al data della votazione) si provvede ad apportare le variazioni conseguenti a perdita della cittadinanza italiana, perdita del diritto elettorale e trasferimento della residenza;
- entro il 30° giorno antecedente la data delle elezioni si registrano le variazioni concernenti l’acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento della maggiore età o il riacquisto del diritto stesso per cessazione delle cause ostative;
- entro il 15 giorno antecedente la data delle elezioni si procede alla cancellazione degli elettori deceduti.
La disposizione oggetto dell’articolo in commento era stata introdotta quale articolo aggiuntivo (art. 6-ter), nel D.L. 280/2004[219], nel corso dell’esame in sede referente al Senato del relativo disegno di legge di conversione (A.S. 3232). Il decreto-legge è in seguito decaduto per decorrenza del termine di conversione.
Articolo
7-sexies
(Aggiornamento degli schedari consolari)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.800.000 per l'aggiornamento degli schedari consolari al fine di pervenire all'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. |
|
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.800.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
|
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
La norma in oggetto, aggiunta nel corso dell’esame al Senato, autorizza, al comma 1, la spesa, per il 2005, di 2.800.000 euro al fine dell’aggiornamento degli schedari consolari. Tale aggiornamento è a sua volta mirato a facilitare l’unificazione del dati dell’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) con quelli degli schedari consolari - c.d. “anagrafe consolare” -, prevista dal comma 4 dell’articolo 5 del DPR 2 aprile 2003, Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
Il comma 2 reca la norma di copertura: le risorse finanziarie vengono individuate mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 2005-2007, nella UPB di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, prevedendo l’utilizzazione parziale dell’accantonamento previsto per il Ministero degli Affari esteri.
Infine, in base al comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze viene autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
Gli schedari consolari di cui alla norma in commento sono previsti dall’articolo 67 del DPR 5 gennaio 1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.
L’articolo 67 citato prevede l’istituzione e il mantenimento, presso ciascun ufficio consolare, di uno schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare di competenza. Lo schedario deve essere il più aggiornato possibile, compatibilmente con le condizioni locali di operatività del consolato.
L’iscrizione nello schedario, peraltro, non è di per sé prova della cittadinanza; tuttavia l’autorità consolare può rilasciare debita certificazione di detta iscrizione, la quale comporta la registrazione dei dati anagrafici e professionali dell’interessato, ma anche dei fatti o degli atti suscettibili di provocare la perdita della cittadinanza, nonché la perdita dei diritti civili o la restrizione del loro esercizio. D’altro canto, gli schedari registrano altresì ogni elemento potenzialmente utile alla tutela del connazionale interessato.
L’istituzione delle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) si deve alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, Anagrafe e censimento degli italiani all’estero, la quale all’articolo 1 dispone appunto che le “anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.” Le anagrafi presso i comuni “sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero”. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese ai competenti uffici consolari dai cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero, ovvero già residenti all'estero alla data dell'entrata in vigore della legge 470/1988. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari di cui in precedenza; le autorità consolari peraltro, scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al citato articolo 1, “provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso”.
Nella concreta prassi applicativa della legge 470/1988 non è stato mai possibile far coincidere esattamente i dati degli schedari consolari e quelli dell’AIRE, nonostante che l’art. 8 della stessa legge abbia previsto, contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia[220], lo svolgimento della rilevazione dei cittadini italiani all’estero. E’ emersa dunque progressivamente l’esigenza di un’unificazione delle due serie di dati, l’impulso decisivo per la quale è stato dato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, che all’art. 5, comma 1, ha disposto, al fine di una corretta predisposizione delle liste elettorali per il voto all’estero, il Governo provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari. Il successivo DPR 2 aprile 2003, n. 104, recante regolamento di attuazione della legge 459/2001, all’art. 6 ha istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale, con il compito di coordinare e dare impulso alla realizzazione dell’elenco aggiornato in oggetto. I membri effettivi del Comitato sono stati in seguito nominati con Decreto 14 maggio 2004, adottato congiuntamente dai Ministri degli italiani nel mondo, degli Affari esteri, dell’interno e per l’innovazione e le tecnologie.
Il D.L. 31 marzo 2003, n. 52 - convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122 - recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ha previsto all’art. 2, comma 1, che il Ministero dell’interno, al fine di realizzare il completamento dell’informatizzazione dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), e il conseguente aggiornamento, si avvalga dell’INA (Indice nazionale delle anagrafi). L’INA è stato previsto dall’articolo 2-quater del D.L. 392/2000, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26. L’INA è situato presso il Centro nazionale per i servizi demografici di cui al Decreto del ministro dell’interno 23 aprile 2002; il Centro ha il compito di gestire unitariamente le attività relative all’AIRE, alla Carta d’identità elettronica (CIE), all’INA, al SAIA (Sistema di accesso ed interscambio anagrafico) e al Centro di raccolta informatica dei dati comunali sullo stato civile. L’integrazione dell’AIRE alle altre banche-dati anagrafiche mira a consentire una significativa riduzione dei costi e un’accelerazione delle procedure per il completamento dell’informatizzazione e l’aggiornamento dell’AIRE stessa.
Articolo
7-septies
(Interventi urgenti per i Giochi olimpici
invernali Torino 2006)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. È assegnato un contributo di 80 milioni di euro ad una società a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia S.p.A., al cui capitale sociale possono partecipare la regione Piemonte, la provincia di Torino ed il comune di Torino, direttamente o tramite società di cui detengono la totalità del capitale sociale. |
|
2. La società di cui al comma 1 assume e coordina le iniziative finalizzate ad un più efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle attività svolte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di cui all'articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, in adempimento degli impegni contrattuali assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999. |
|
3. Per le iniziative di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 si avvale in via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1 nonché degli enti e società strumentali della regione Piemonte, della provincia di Torino e del comune di Torino. La società di cui al comma 1, limitatamente alla realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000, e successive modificazioni, può altresì avvalersi dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all'articolo 2 della medesima legge. |
|
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi si applicano i termini minimi previsti dalla normativa comunitaria e tutti gli altri termini sono ridotti ad un terzo. Per gli appalti pubblici di lavori, l'affidamento a trattativa privata è consentito nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e non si applicano gli articoli 24 e 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. |
|
5. Restano fermi la natura privata, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. A tali fini il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici assume le necessarie iniziative per coordinare il proprio operato con quello della società di cui al comma 1. |
|
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse disponibili sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
Il comma 1 assegna un contributo di 80 milioni di euro ad una società a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia S.p.A., al cui capitale sociale possono partecipare la regione Piemonte, la provincia di Torino ed il Comune di Torino, direttamente o tramite società di cui detengono la totalità del capitale sociale.
Si ricorda che la società per azioni “Sviluppo Italia”, interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stata istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. n. 3/2000, con il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. In Sviluppo Italia sono state riordinate ed accorpate, attraverso fusione per incorporazione, le attività e le strutture delle società SPI, ITAINVEST, IG – Società per l’imprenditoria giovanile, INSUD, RIBS e FINAGRA.
Si fa presente che, in merito alla costituzione di una società controllata da Sviluppo Italia, erano già circolate alcune notizie sulla stampa[221] ed erano stati richiesti anche chiarimenti in sede parlamentare, dei quali si fornisce di seguito una breve sintesi.
Occorre, infatti, rammentare che nel corso dell’indagine conoscitiva sulle politiche di privatizzazione, in corso presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati, durante l’audizione di alcuni rappresentanti di Sviluppo Italia svoltasi il 18 gennaio 2005, sono stati richiesti chiarimenti in merito a tali notizie di stampa e di approfondire se l’ipotesi ventilata sulla stampa non venisse a costituire una forma di “sponsorizzazione da parte di Sviluppo Italia nei confronti del Toroc per le olimpiadi di Torino, … dal momento che a Torino è dato per scontato da parte di tutti, con un generale atteggiamento favorevole, l'intervento di Sviluppo Italia al fine di risolvere i gravi problemi finanziari connessi con l'organizzazione delle olimpiadi torinesi”. L’amministratore di Sviluppo Italia, interpellato in proposito, ha puntualizzato che “…in relazione al problema del Toroc, il Governo, in data 23 dicembre, ci ha inviato una lettera, affinché fosse valutata la tipologia delle azioni da intraprendere per garantire la riuscita dell'evento, in considerazione di un palese «sbilancio» finanziario della struttura di organizzazione. Ci siamo impegnati entro il 30 di gennaio, sulla base dei documenti inviati dal Toroc in questi giorni, a fornire un progetto sul punto, che, in ogni caso, non può «passare» né attraverso il capitale di Sviluppo Italia, né attraverso alcuna forma di sponsorizzazione, che sarebbe assolutamente impropria e non in linea con la nostra missione istituzionale”. Un successivo comunicato stampa[222] diffuso da Sviluppo Italia ha precisato che il 31 gennaio la società ha presentato al Governo le diverse ipotesi di soluzione percorribili, la cui scelta e applicazione è ora demandata agli organi competenti.
In merito a tale tematica sono stati presentati anche una serie di atti parlamentari di indirizzo e di controllo. Tra essi si segnalano l’interpellanza n. 2-01384 (On. Perrotta) del 2 dicembre 2004 e il cui iter è ancora in corso, nella quale si sottolinea che “sembrerebbe che al posto del Toroc, comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, subentri un ente pubblico, in grado di ricevere finanziamenti, direttamente, dallo Stato e di accendere mutui con le banche” e si chiede “se corrisponda al vero che alcune persone erano al corrente del deficit riguardante i Giochi Olimpici Invernali e nonostante ciò abbiano taciuto”.
Sono state presentate anche alcune interrogazioni a risposta scritta n. 4-12411 e n. 4-12412 entrambe del 17 gennaio 2005 (On. Perrotta), il cui iter è ancora in corso, con le quali si chiedono chiarimenti in merito alle notizie della costituzione di una nuova società da 150 milioni di euro, in cui Sviluppo Italia dovrà intervenire con 75 milioni di liquidità al fine di sanare almeno in parte il deficit del Toroc.
Nell’ interrogazione a risposta scritta n. 4-11373 (On. Ghiglia) del 21 ottobre 2004 e il cui iter è ancora in corso, si richiede, invece, che il bilancio del TOROC venga sottoposto all'attenzione della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, affinché di possano valutare le entrate e le uscite, nonché la gestione del danaro pubblico, del Comitato per le Olimpiadi Invernali del 2006, anche alla luce delle notizie di stampa che riportano un deficit del bilancio del TOROC ammontante ad una somma variabile tra i 90 milioni di euro e i 200.
Il comma 2 specifica le finalità dell’istituenda società, che consistono nel coordinamento delle iniziative finalizzate ad un più efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle attività svolte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici (cd TOROC) di cui all’articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni, in adempimento degli impegni contrattuali assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.
In relazione alla definizione delle finalità e dei compiti della istituenda società (comma 2), si rileva una certa genericità della formulazione adottata, che non consente di distinguere chiaramente la sfera di competenza della società stessa rispetto a quella, assai ampia, assegnata – dalle norme vigenti – al TOROC.
In merito ai giochi olimpici invernali di Torino 2006 si ricorda brevemente, che la legge n. 285 del 2000, Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006», ha introdotto una disciplina speciale per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessarie allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. Sono state, infatti, previste norme procedurali speciali per la convocazione di conferenze di servizi preliminari e per la accelerazione delle procedure di VIA e di coordinamento fra interventi progettati e strumenti urbanistici. La legge ha quindi istituito un’apposita struttura, l’Agenzia per lo svolgimento dei giochi[223], stazione appaltante per le opere necessarie allo svolgimento della XX olimpiade invernale, con il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato di regia, istituito dalla successiva legge 26 marzo 2003, n. 48. Con tale legge è stato operato un intervento di “manutenzione normativa” sulla legge originaria al fine di correggerne alcuni limiti riscontrati attraverso l’attività dei soggetti attuatori.
In particolare l’art. 1-bis della legge n. 285ha individuato il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici (cd TOROC) nella fondazione di diritto privato costituita in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato olimpico internazionale (CIO) con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999[224].
Inoltre ha provveduto a definire al meglio le attività del TOROC, attribuendogli generali funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività inerenti le finalità delle legge, tra cui quella di fornire all’Agenzia per lo svolgimento dei giochi le indicazioni in merito ad una serie di attività che vanno dalla predisposizione del piano degli interventi, alla quantificazione dell’onere economico di ciascuna delle opere in esso comprese.
Il TOROC ha quindi la responsabilità di organizzare le competizioni sportive e le cerimonie di apertura e chiusura dei giochi (in relazione al protocollo olimpico), gestire i villaggi olimpici che ospiteranno gli atleti e i tecnici, i villaggi media, il centro stampa principale e l'International Broadcasting Center. Il Comitato ha altresì il compito di coordinare i trasporti, i servizi medici, allestire le strutture temporanee necessarie ad atleti e spettatori, pianificare i servizi necessari nei siti olimpici (competitivi e non), organizzare l'accommodatione il trasporto per atleti, tecnici, sportivi, media e personale coinvolti nell'evento.
Il comma 3 dispone che la nuova società possa avvalersi, per il coordinamento delle iniziative previste nel comma precedente, in via prioritaria degli enti pubblici quali la regione Piemonte, la provincia di Torino ed il Comune di Torino, di cui al comma 1, nonché dei loro enti e società strumentali.
Il comma prevede, altresì che, limitatamente alla realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all’art. 3 della legge n. 285 del 2000, l’istituenda società possa avvalersi dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all’art. 2 della stessa legge n. 285.
Si ricorda che l’art. 3, comma 1, della legge n. 285 fa riferimento al “piano degli interventi di cui alla presente legge”, pertanto in tali interventi dovrebbero essere ricompresi sia il piano degli interventi previsti dall’art. 1 della legge (impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei giochi olimpici, di cui agli allegati 1, 2 e 3 della legge), che le opere connesse previste anch’esse dallo stesso art. 1, e per le quali la successiva legge n. 48 del 2003 ha recato una disciplina di maggior dettaglio[225].
La legge n. 285 del 2000, come modificata dalla legge n. 48 del 2003, ha infatti disciplinato anche la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici sulla base di una specifica procedura. Tale procedura prevede una valutazione di connessione che deve essere effettuata con DPCM, previa intesa con il presidente della regione Piemonte e previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. Con appositoDPCM, su proposta del presidente della regione Piemonte, e con l’intesa degli enti locali interessati e del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono quindi individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime, che le opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici[226].
Il comma 4, primo paragrafo, prevede che nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi vengano applicati i termini minimi previsti dalla normativa comunitaria e tutti gli altri termini siano ridotti ad un terzo.
Si ricorda che la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori, di forniture e di servizi è attualmente disciplinata da tre direttive – direttiva 92/50/CE, direttiva 93/37/CE e direttiva 93/36/CE[227] – che prevedono, in relazione alle procedure di aggiudicazione dei rispettivi appalti, determinati termini a seconda che le procedure di aggiudicazione siano aperte, oppure ristrette e negoziate.
Le tre direttive dispongono analogamente (artt. 18 e 19 direttiva 92/50/CE, artt. 10 e 11 direttiva 93/36/CE e artt. 12 e 13 direttiva 93/37/CE) che:
nelle procedure aperte il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;
nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;
nelle procedure ristrette, inoltre, il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito scritto.
Termini più brevi sono inoltre previsti da tutte e tre le direttive (art. 20 direttiva 92/50/CE, art. 12 direttiva 93/36/CE e art. 14 direttiva 93/37/CE) nel caso in cui l’urgenza renda impossibile rispettare i termini sopraindicati. Le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.
La formulazione del comma in esame sembrerebbe riferita ai termini ordinari previsti dalle procedure di aggiudicazione dalle tre direttive, anche se, come si è appena illustrato, esistono termini ancora più brevi previsti per casi di particolare urgenza. Sembrerebbe opportuno precisare, pertanto, l’esatto contenuto del rinvio alle norme comunitarie.
Lo stesso periodo del comma 4 in esame prevede, infine, anche la riduzione ad un terzo degli altri termini contenuti nelle direttive comunitarie.
Occorre rammentare che nelle procedure di aggiudicazione citate delle tre direttive (artt. 18 e 19 direttiva 92/50/CE, artt. 10 e 11 direttiva 93/36/CE e artt. 12 e 13 direttiva 93/37/CE) sono previsti ulteriori termini relativi, tra l’altro, all’invio, da parte delle amministrazioni aggiudicatici, dei capitolati d’oneri e dei documenti o informazioni complementari.
Da ultimo giova ricordare anche le specifiche disposizioni nazionali sui termini previsti dalle citate direttive comunitarie: artt. 9 e 10 del decreto legislativo n. 157 del 1995 e artt. 79, 80 e 81 del D.P.R. n. 554 del 1999, che sostanzialmente ricalcano i termini indicati dalle norme comunitarie.
Il secondo periodo del comma 4 dispone che, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, l’affidamento a trattativa privata è consentito nei casi previsti dall’art. 7 della direttiva 93/37/CE.Pertanto non vengono applicati gli artt. 24 e 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 relativi rispettivamente ai casi di ricorso alla trattativa privata ed alle disciplina delle varianti in corso d’opera.
La disposizione ha lo scopo di ampliare la possibilità di ricorso alla trattativa privata rispetto ai vincoli imposti dalle norme italiane ordinarie[228], pur garantendo comunque la compatibilità con il quadro normativo comunitario.
Si ricorda, infatti, che l’art. 7, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CE ha disciplinato la procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, nei casi seguenti:
a) quando nessuna offerta o nessuna offerta appropriata è stata depositata in esito ad una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
b) per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, può essere affidata unicamente ad un imprenditore determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'urgenza imperiosa, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
d) per i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera quale è ivi descritta, a condizione che siano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera:
- quando tali lavori non possono essere, tecnicamente o economicamente, separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici;
- oppure quando tali lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto principale;
e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure di cui al par. 4.
La possibilità di ricorrere a questa procedura deve essere indicata sin da quando si pone in concorrenza il primo appalto e l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 6. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.
Il comma 5 ribadisce la natura privata, i compiti e le modalità di funzionamento del TOROC, il quale dovrà adottare le necessarie iniziative per coordinare il proprio operato con quello della società di cui al comma 1. Pertanto, la norma sottolinea una distinzione fra la istituendo società e il TOROC, pur prevedendo opportune forme di coordinamento fra i due enti.
La precisazione appare opportuna in quanto, da un lato, l’indeterminatezza delle funzioni attribuite alla istituendo società (comma 2), dall’altro l’ampiezza delle funzioni fin qui esercitate dal TOROC, non consentono di distinguere con certezza le rispettive sfere di competenza.
Si ricorda, infatti, che il TOROC è stato fondato a Torino il 27 dicembre 1999, mediante l’approvazione dello statuto che ha istituito la fondazione di diritto privato senza fini di lucro, con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi paraolimpici, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta Olimpica e nell’accordo (Host City Contract) firmato a Seul. L’organizzazione dei giochi rispetterà gli obblighi e perseguirà le finalità di interesse generale che ispirano la Carta olimpica, ivi compreso il codice etico in essa contenuto. Per il raggiungimento dello scopo il Comitato può svolgere anche attività commerciali ed accessorie, attuare ogni operazione finanziaria e patrimoniale, attiva e passiva, di natura mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile e partecipare a società ed enti aventi finalità analoghe od affini.
Successivamente anche la legge n. 48 del 2003, che ha introdotto l’art. 1-bis, ha puntualizzato, al comma 3 di tale articolo, che il TOROC, nello svolgimento di tutte le proprie attività, agisce in regime di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i princìpi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalità.
Quanto all’aspetto finanziario, si ricorda come nelle interrogazioni a risposta scritta n. 4-12411 e n. 4-12412sia stato sottolineato come il “Toroc essendo un ente di diritto privato non può ricevere denaro da enti pubblici, ma ottenere versamenti in cambio di sponsorizzazioni”.
Il comma 6 dispone in merito alla copertura finanziaria delle disposizioni in esame, prevedendo che ai relativi oneri pari a 80 milioni di euro per l’anno 2005, si provveda mediante utilizzo di quota parte delle risorse disponibili sul "Fondo per interventi strutturali di politica economica" di cui al comma 5 dell’art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Si ricorda che il «Fondo per interventi strutturali di politica economica» è stato istituito dal comma 5 dell’art. 10 del decreto legge n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 2.215,5 milioni di euro per il 2005, derivante dalla proroga dei termini di versamento della seconda e terza rata del condono edilizio. Successivamente l’art. 1, comma 297 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) ha ridotto la dotazione del Fondo per un importo pari a 2.000 milioni di euro per l’anno 2005, utilizzando pressoché interamente la dotazione del Fondo stesso a copertura delle misure di riduzione del carico fiscale contenute nella legge finanziaria. Pertanto, a causa di tale riduzione, la dotazione del Fondo risulta attualmente pari a 215,5 milioni di euro per l’anno 2005.
Articolo
7-octies
(Canone per l’installazione di mezzi
pubblicitari)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. |
L’articolo 7-octies, introdotto dal Senato, consente ai comuni di rideterminare il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
L’articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), modificato dall’articolo 10, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ha consentito ai comuni di escludere, mediante regolamento[229], l’applicazione, nel proprio territorio, dell’imposta comunale sulla pubblicità[230], sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente a un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.
Il regolamento comunale deve:
a) individuare la tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente;
b) prevedere le procedure per il rilascio e per il rinnovo dell’autorizzazione;
c) indicare le modalità d’impiego dei mezzi pubblicitari nonché le modalità e i termini di pagamento del canone;
d) determinare la tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune, delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell’impatto ambientale, in modo che la tariffa stessa, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le corrispondenti tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo n. 507 del 1993 per l’imposta comunale sulla pubblicità e deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno solare antecedente l’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone;
e) equiparare, ai soli fini del pagamento del canone, i mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati, e prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per l’installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati, determinandole in misura non inferiore all’importo della relativa tariffa, né superiore al doppio della stessa tariffa;
f) determinare la tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.
Il regolamento può anche prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.
La disposizione qui commentata consente ai comuni di rideterminare, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni del descritto articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo.
Non appare chiaro se l’inciso: “ove occorra” attribuisca ai comuni un potere di valutazione discrezionale, o se intenda statuire a loro carico l’obbligo di rideterminare la misura del canone al ricorrere di determinate condizioni di necessità finanziaria (per altro non espressamente indicate nel testo legislativo).
La rideterminazione è disposta con deliberazione del comune. In forza del rinvio all’articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve ritenersi che la deliberazione, modificativa del regolamento comunale che stabilisce la tariffa, sia soggetta alla disciplina per il medesimo prevista (competenza, termini, comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze e notizia nella Gazzetta ufficiale).
In deroga all’articolo 52, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 (il quale prevede che i regolamenti che disciplinano le entrate dei comuni, deliberati entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio, non abbiano effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo), è stabilito che l’eventuale rideterminazione del canone per l’anno 2005 sia adottata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
A decorrere dall’esercizio 2006, la rideterminazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.
Non appare chiaro – in ragione di quanto sopra osservato circa la natura del potere di rideterminazione della tariffa contemplato nella presente disposizione – se per gli anni successivi la stessa rideterminazione, che secondo l’ultimo periodo dovrà tenere conto dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT, sia prescritta ai comuni o sia rimessa alla scelta discrezionale dei medesimi (fermo comunque il limite indicato dall’articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 446 del 1997).
Articolo
7-novies
(Attività di formazione ai dipendenti
della P.A.)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: |
|
«f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione». |
L’articolo 7-novies, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni in merito al conferimento di incarichi retribuiti ai dipendenti della PA.
L’articolo 53, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, pone in via generale il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire ai propri dipendenti[231] incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza [232].
Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti debbono comunicare - entro il 30 giugno di ciascun anno - al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Il comma 6 dell’articolo 53 precisa poi che sono esclusi dalle disposizioni sopra illustrate i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
Viene inoltre specificato che per incarico retribuito si devono intendere tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, fatta esclusione per i compensi derivanti da:
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) partecipazione a convegni e seminari;
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
Tali incarichi non sono pertanto soggetti alle disposizioni limitative previste dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
Con la disposizione in esame, mediante l’inserimento di una nuova lettera g) nel comma 6 dell’articolo 53, tra gli incarichi retribuiti consentiti ai dipendenti pubblici vengono compresi anche quelli relativi all’attività di formazione rivolta ai dipendenti della P.A.
Articolo
7-decies
(Monopoli di Stato)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera f), dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» la parola: «e» è soppressa, e dopo le parole: «agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «,ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,». |
L’articolo 7-decies, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, modifica l’articolo 1, comma 97, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005),
Si ricorda al riguardo che il comma 96 della legge finanziaria per il 2005 reca una deroga al divieto generale di assunzioni (disposto dal comma 95): le amministrazioni destinatarie – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.
Il comma 97 indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate dal comma precedente. La lettera f) prevede in particolare che tra le assunzioni da effettuare in via prioritaria rientrano, a decorrere dal 2006, quelle dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e della agenzie fiscali che abbiano superato uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze[233].
L’articolo in esame:
§ specifica che le assunzioni da effettuare in via prioritaria sono quelle concernenti dirigenti e funzionari delle agenzie fiscali (anziché del Ministero dell’economia e delle finanze);
§ include nell’ambito di applicazione della norma l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Articolo
7-undecies
(Reddito minimo di inserimento)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2006». |
|
2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 aprile 2006 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. |
La norma in esame, introdotta dal Senato, dispone una nuova proroga al 30 aprile 2006 dell’utilizzo delle risorse relative agli anni 2001 e 2002 per la prosecuzione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, per la quale la disciplina vigente ha fissato il termine del 31 dicembre 2004 [234].
Le somme non spese entro la suddetta data devono essere comunque versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere poi rassegnate al Fondo per le politiche sociali.
La proroga appare volta ad agevolare quei comuni che, avendo già avviato i progetti in materia, non hanno potuto completarli entro i termini fissati [235].
L’istituto del reddito minimo di inserimento è stato introdotto, in via sperimentale, dalla legge 449/1997 (articolo 59, comma 47), a valere sul Fondo per le politiche sociali, istituito dalla medesima legge (articolo 59, comma 44). La legge reca una delega per la definizione delle modalità di attuazione concreta dell’istituto (esercitata con il decreto legislativo n. 237/1998[236]).
L’istituto riguarda i soggetti “privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in Lire 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone, tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al decreto legislativo”.
Si ricorda che l’istituto del reddito minimo di inserimento è stato sostituito, di fatto, dal c.d. “reddito di ultima istanza”, prospettato nell’ambito del Patto per l’Italia e disciplinato dalla legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003) [237];in base a tale norma, lo Stato concorre, insieme alle regioni, al finanziamento del reddito di ultima istanza, la cui istituzione è facoltà delle regioni: si tratta di un beneficio economico collegato ai programmi di reinserimento sociale e destinato, secondo la definizione di cui alla presente legge, alle famiglie:
- a rischio di esclusione sociale;
- e i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.
Su quest’ultima disposizione è intervenuta di recente la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 423 del 2004[238], ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale norma, in quanto riferita ad interventi di natura assistenziale, rientranti perciò nella competenza esclusiva regionale.
Sarebbe opportuno un chiarimento riguardo alla conformità della disposizione in esame, in quanto prevede un’ulteriore proroga della possibilità di utilizzare risorse stanziate inizialmente negli esercizi 2001 e 2002, con il principio di annualità del bilancio.
Articolo
7-duodecies
(Proroghe di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2005» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2005». |
L’articolo 7-duodecies, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, - modificando l’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004,) concernente la proroga di alcuni trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali – proroga dal 30 aprile 2005 al 31 dicembre 2005 il termine entro il quale il Ministro del lavoro, di concerto il Ministro dell'economia, può concedere e prorogare, anche in deroga alla normativa ordinaria, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.
Si ricorda, ai sensi medesimo comma 137, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
§ esistenza di programmi intesi alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti al reimpiego dei lavoratori;
§ per i casi di prima concessione dei trattamenti, conclusione, in sede governativa, di specifici accordi entro il 30 giugno 2004;
§ limite massimo complessivo di pari a 360 milioni di euro (a carico del summenzionato Fondo per l'occupazione);
Si ricorda che l’articolo 3, comma 137, della citata L. 350 del 2003 è stato da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291.
La disciplina si interseca con quella recata dall’art. 1, comma 155, della legge finanziaria per il 2005, che prevede a sua volta la facoltà per il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, di disporre o prorogare trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.
Articolo
7-terdecies
(Italia Lavoro S.p.A.)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale di Italia Lavoro S.p.A., previa stipula di apposita convenzione. |
|
2. Per la promozione e la gestione di attività riconducibili agli ambiti di cui al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro S.p.A. d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della convenzione di cui al comma 1. |
|
3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro S.p.A. 10 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. |
L’articolo 7-terdecies, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, dispone che (comma 1) il Ministero del lavoro, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell’occupazione, della tutela dei lavoratori e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvalga di Italia lavoro S.p.A. previa stipula di apposita convenzione.
E’ inoltre previsto (comma 2) che anche le altre amministrazioni centrali dello Stato possano avvalersi di Italia Lavoro S.p.A., d’intesa con il Ministero del lavoro, per la promozione e la gestione delle attività riconducibili agli ambiti individuati in precedenza, nel rispetto della convenzione di cui sopra.
Lo stesso comma 1, inoltre, fa espressamente salve le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e l’istituzione della società “Sviluppo Italia”, in attuazione degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (cd. legge Bassanini 1), e all’articolo 30 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002).
Si ricorda che nell’ordinamento vigente non esiste una disciplina comune per le agenzie ministeriali che, in genere, si configurano come strutture con carattere tecnico-operativo, incardinate nell'organizzazione del dicastero, ma provviste di una certa autonomia.
L’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 1 del 1999 ha stabilito che a Sviluppo Italia sono conferite, o fatte acquisire, le partecipazioni azionarie nelle società SPI, ITAINVEST, IG-Società per l'imprenditoria giovanile, nonché di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.A. e le quote di IPI, detenute dallo Stato o da società da questo controllate. Inoltre, ai sensi del secondo periodo del citato comma 3, la partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro è conferita al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
L'articolo 30 della L. 448 del 2001 ha disposto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga della società Italia Lavoro S.p.A.[239] per la promozione e la gestione di interventi nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego.
A tali fini, il medesimo Ministero assegna direttamente alla società, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse.
Ad Italia lavoro S.p.A., ai sensi del comma 3, sono assegnati, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007, quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura.
A tale onere si fa fronte a valere sul Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 148 del 1993, convertito dalla L. 236 del 1993.
Articolo
7-quaterdecies
(Norma di interpretazione autentica
dell’articolo 1, comma 19,
della legge n. 243/2004 “Monitoraggio INPS”)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. L'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che l'attività di monitoraggio effettuata dall'INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, è riferita al momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto. |
L’articolo 7-quaterdecies, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 19, della L. 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.
Si ricorda che la citata L. 243 del 2004, tra le varie modifiche apportate al regime previdenziale, ha innalzato l’età anagrafica ai fini del conseguimento della pensione di anzianità[240].
I commi 18 e 19 dell’articolo 1 stabiliscono alcune eccezioni all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensionamento di anzianità.
In particolare, ai sensi del comma 18, la normativa previgente continua ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ai:
a) lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi sindacali siglati entro la data del 1° marzo 2004, a condizione che maturino i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la pensione di anzianità entro il periodo in cui ancora usufruiscono dell’indennità di mobilità
b) lavoratori che abbiano usufruito dei fondi di solidarietà di settore, previsti dall’articolo 2, comma 28, della L. 662 del 1996 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1997) in favore delle aziende sprovviste di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali, a condizione che i relativi accordi sindacali siano già stati firmati alla data del 1° marzo 2004.
L’articolo 7-quaterdecies detta in sostanza i criteri da seguire per la verifica del raggiungimento del numero massimo (cioè 10.000 unità) dei lavoratori ammessi alla normativa previgente in materia di pensione di anzianità: è necessario riferirsi al momento della cessazione del rapporto di lavoro a seguito della collocazione in mobilità o dell’inserimento nei fondi di solidarietà di settore.
Si osserva che la norma (la cui formulazione non appare letteralmente corretta, dato che l’attività di monitoraggio dell’INPS non può essere riferita al momento della cessazione del rapporto) non appare coordinata con il secondo periodo del comma 19 che prevede che l’INPS non prenda in considerazione ai fini del monitoraggio le domande successive alle 10.000. In base all’articolo in esame è ben possibile che l’INPS debba prendere in considerazione anche domande successive, presentate da lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato prima rispetto a quelli che hanno già presentato domanda.
Il limite di 10.000 lascia adito ad una situazione di incertezza per l’INPS circa l’ammissione al trattamento pensionistico.
Articolo
7-quinquiesdecies
(Modifiche alla disciplina del Collegio
dei sindaci dell’ENPALS)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è composto da cinque membri di qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente. |
L’articolo 7-quinquiesdecies, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, modifica la composizione del Collegio sindacale dell’ENPALS.
Attualmente, il collegio dei sindaci dell’ENPALS, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357, recante il regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ENPALS in attuazione dell'articolo 43, comma 1, lettera c), della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ed è composto da (comma 1):
a) un rappresentante della Corte dei Conti, designato dal Presidente della Corte medesima, con funzioni di presidente e nominato con il richiamato decreto interministeriale;
b) un funzionario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno del Ministero dell’economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri;
c) un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dello spettacolo, scelti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;
d) uno in rappresentanza delle società sportive, uno in rappresentanza dei giocatori di calcio ed uno degli allenatori di calcio, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.
Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all’articolo 2403 e seguenti del Codice Civile, nonché le funzioni previste da disposizioni legislative e regolamentari. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; essi intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza.
Infine, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del citato D.P.R. 357 del 2003, i componenti del collegio sindacale allo scadere del quadriennio cessano dalle funzioni, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
L’articolo in esame prevede che il Collegio dei sindaci sia composto da 5 membri di qualifica non inferiore a dirigente: 3 in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno svolge le funzioni di presidente, e 2 in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Per ogni componente è nominato un membro supplente.
L’articolo in esame, quindi, riduce da 8 a 5 i componenti del collegio sindacale, non prevedendo altresì nessun membro in rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, nonché nessun rappresentante del settore sportivo, di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 6 del più volte richiamato D.P.R. 357.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, si segnala che la disposizione avrebbe più idonea collocazione come novella al richiamato articolo 6 del D.P.R. 357 del 2003.
Articolo
7-sexiesdecies
(Norme per accelerare l’erogazione dei
contributi
nelle aree depresse)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni - limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003 - alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalità di calcolo, nonché le modalità e le procedure di erogazione dei predetti contributi, può essere effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di contributo è decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso. |
|
2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto è ridotto a sei mesi. |
L’articolo 7-sexiesdecies reca norme dirette ad anticipare l’erogazione delle agevolazioni relative alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, al fine di accelerare gli investimenti e garantire al tempo stesso il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che cofinanziano la legge, con particolare riferimento ai contributi concessi a valere su alcuni specifici bandi.
In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame prevede, relativamente ai contributi concessi ai sensi della legge n. 488 del 1992 a valere sui bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale 9 aprile 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale 12 febbraio 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale 27 maggio 2003, che alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento dell’Unione europea e che ne abbiano fatta richiesta entro il 10 dicembre 2004, possano essere effettuate erogazioni parziali delle quote di contributo delle quali siano maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati.
I criteri di calcolo, le modalità e le procedure di erogazione alle imprese dei predetti contributi sono disciplinati dagli articoli 5-7 del regolamento di cui al D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni.
L’erogazione parziale dell’ultima quota di contributo viene decurtata di una somma pari al 10% del contributo concesso.
Le erogazioni in questione non costituiscono deroga alla limitazione dei pagamenti relativi alle erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto, derivanti dalla legge n. 488 del 1992, dalla programmazione negoziata, dagli incentivi relativi all’intervento straordinario nel Mezzogiorno di cui alla legge n. 64 del 1986 e dagli incentivi per l’innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46 del 1982, disposta, nell’importo massimo complessivo di 1.700 milioni di euro, nell’anno 2004 dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004).
Il comma 2 prevede la possibilità di erogare anche la quota finale del contributo comunitario indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa richiesta dalla normativa vigente.
Rimane, comunque, fermo l’obbligo di presentare la documentazione richiesta entro i termini previsti dall’articolo 9, comma 1, del decreto del ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527.
Il citato articolo 9 del D.M. n. 527/1995 dispone che entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti, l'impresa o la società di leasing deve trasmettere alla banca concessionaria la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte del programma agevolato.
L’ultimo periodo del comma 2 si riferisce ai programmi di minore importo (quelli inferiori a 3 miliardi di lire o equivalente in euro, di cui al comma 6 dell’articolo 9 del D.M. n. 527/1995), accelerando i tempi per l’ottenimento dell’erogazione finale del contributo che deve, comunque, intervenire entro sei mesi (anziché nove) dall’invio da parte dell’istituto istruttore al Ministero della rendicontazione finale prodotta dall’impresa.
In sostanza, in deroga alla normativa vigente (art. 7, D.M. Industria 20 ottobre 1995, n. 527) che prevede che le imprese possano rendicontare le spese sostenute in due o tre quote annuali, subordinando l’erogazione dei contributi da parte delle banche concessionarie al raggiungimento di quote d’investimento predeterminate[241], l’articolo 7-sexiesdecies in esame consente alle imprese beneficiarie di programmi cofinanziati, che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre 2004:
§ di ottenere l’erogazione parziale delle risorse anche nel caso in cui non abbiano ancora raggiunto l’entità della spesa necessaria per presentare lo stato di avanzamento che permetterebbe l’erogazione dell’intera quota annuale (comma 1);
§ nel caso in cui l’impresa abbia terminato l’investimento, di ottenere l’erogazione dell’ultima quota indipendentemente dalla presentazione delle documentazione finale di spesa (comma 2).
Si segnala che l’articolo in esame riproduce una disposizione di identico contenuto introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante “Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione”, decaduto per mancata conversione in legge entro i termini previsti.
Come evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del D.L. n. 280/2004 (A.C. 5519), la norma è volta ad accelerare la spesa prevista dalla legge n. 488 del 1992 modificando, per i soli programmi cofinanziati agevolati relativi ai tre bandi (ottavo, undicesimo, quattordicesimo) interessati alle rendicontazioni del Programma operativo nazionale “Sviluppo imprenditoriale locale”, le procedure per la rendicontazione e l’erogazione delle agevolazioni, al fine di evitare il disimpegno delle risorse cofinanziate alla fine dell’anno.
La relazione illustrativa del Governo al disegno di legge di conversione del D.L. n. 280/2004, sottolineava che gli aiuti per il sostegno ai programmi di investimenti delle imprese industriali nelle aree depresse, di cui alla legge n. 488 del 1992, costituiscono la misura più rilevante fra quelle inserite nel Programma operativo nazionale “Sviluppo imprenditoriale locale” per l’obiettivo 1 dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006.
In base alle modalità di finanziamento dei programmi comunitari, al fine di consentire la piena erogazione delle somme programmate, “la Commissione europea ha imposto, per il suddetto programma operativo, il raggiungimento, entro la fine dell’anno 2004, di una spesa di almeno 3.374 milioni di euro per quanto attiene alle operazioni cofinanziate dal FESR”.
Il mancato raggiungimento di tale livello di spesa entro la fine del 2004 comporterebbe il disimpegno automatico della somma, a favore di altri Stati membri che abbiano, invece, raggiunto un livello di spesa superiore alla dotazione loro assegnata.
Secondo i dati forniti dalla citata relazione, la spesa raggiunta alla data di presentazione del decreto-legge n. 280/2004 (29 novembre 2004), con le operazioni già in essere cofinanziate dal Programma operativo nazionale, ammontava a circa 2.700 milioni di euro; sarebbe stato necessario, pertanto, impegnare, entro la fine dell’anno, ulteriori 700 milioni di euro al fine di evitare il disimpegno delle risorse comunitarie.
La disposizione introdotta dal D.L. n. 280 decaduto era pertanto finalizzata ad accelerare, nell’ambito del PON “Sviluppo imprenditoriale locale”, la spesa relativa agli incentivi della legge n. 488/1992, limitatamente alle risorse assegnate con l’ottavo, l’undicesimo e il quattordicesimo bando, prevedendo che alle imprese interessate da programmi cofinanziati dall’Unione europea che ne avessero fatto richiesta entro il 10 dicembre 2004 potesse essere effettuata l’erogazione parziale delle quote di contributo delle quali fossero maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti realizzati, per non perdere le risorse di cofinanziamento comunitario.
In sostanza, come veniva esemplificato nella relazione illustrativa al D.L. n. 280/2004, qualora l’impresa non avesse ancora raggiunto i due terzi dell’investimento, che avrebbe consentirebbe l’erogazione della seconda tranche di cofinanziamento, avrebbe potuto tuttavia richiedere, entro il 10 dicembre 2004, l’erogazione parziale della seconda tranche, commisurata alla spesa effettivamente sostenuta alla data di richiesta.
A tale proposito, si ricorda che il finanziamento dei programmi da parte della Commissione europea ha luogo sulla base di un sistema di impegni di bilancio e di pagamenti, disciplinati dagli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Gli impegni (per gli interventi di durata superiore ai due anni) vengono assunti annualmente, il primo quando la Commissione approva l’intervento, gli altri non oltre il 30 aprile di ogni anno.
All'atto del primo impegno, la Commissione versa all'autorità di pagamento un acconto pari al 7 per cento della partecipazione complessiva dei Fondi all'intervento in questione. L’anticipo ha lo scopo di permettere l’avvio concreto dei programmi.
In seguito, la Commissione effettua i pagamenti intermedi per stati di avanzamento di ciascun programma, rimborsando le spese effettive certificate dallo Stato membro. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono, dunque, alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
È previsto il disimpegno automatico da parte della Commissione per le quote di impegni relativamente alle quali non sia stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento intermedio, secondo le suddette modalità, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno stesso. La partecipazione dei Fondi all'intervento in questione viene pertanto ridotta in misura corrispondente [articolo 31, comma 2, del Reg. (CE) n. 1260/1999.
Procedure analoghe a quelle previste dalla disciplina comunitaria sono state stabilite per l’erogazione delle quote di cofinanziamento nazionale da parte del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie, disciplinate dall’articolo 9 del D.P.R. n. 568 del 1988, come, da ultimo, modificato dal decreto del ministro del tesoro 21 ottobre 2000, con il quale si è provveduto ad adeguare le procedure di pagamento nazionali alle modalità previste dall'art. 32 del Regolamento n. 1260/1999 per i pagamenti della programmazione 2000-2006 dei Fondi strutturali: versamento di un acconto pari al 7 per cento della quota nazionale; pagamenti intermedi a rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali e certificate dall'autorità di pagamento; erogazione del saldo, sulla base di una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate.
Secondo quanto indicato nella relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 280/2004, la disposizione in esame mirava alla finalità di incrementare l’entità delle erogazioni effettuate nel 2004, delle quali avrebbe potuto essere trasmessa la rendicontazione alla Unione europea al fine di evitare il disimpegno automatico.
La medesima disposizione, inserita nel decreto-legge in esame con un emendamento approvato dal Senato, entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione e, pertanto, non sembra poter produrre effetti in relazione al livello delle erogazioni del 2004.
Sarebbe opportuno un chiarimento del Governo in merito a questo profilo anche in considerazione del fatto che l’articolo in esame non prevede la sanatoria degli effetti prodottisi sulla base dell’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.
Articolo
7-septiesdecies
(Forniture di interesse nazionale)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
|
a) al primo periodo, dopo le parole: «contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti» sono inserite le seguenti: «, di forniture di interesse nazionale»; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali, anche straordinarie». |
L’articolo 7-septiesdecies novella l’articolo 4, comma 177, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), come modificato dall'articolo 1, comma 13, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, relativamente alla disciplina dei limiti di impegno.
Il comma 177 dell’articolo 4 della legge finanziaria per il 2004, e successive modificazioni, ha introdotto un’importante innovazione in relazione alla disciplina dei limiti di impegno.
In particolare, esso stabilisce che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato sulla base di specifiche disposizioni legislative devono intendersi:
- quale contributo pluriennale dello Stato per la realizzazione di investimenti e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari;
- quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti, nel caso in cui il soggetto beneficiario non sia compreso nel settore delle amministrazioni pubbliche, come definito sulla base delle regole comunitarie di contabilità nazionale.
Il concorso parziale al finanziamento degli oneri derivanti da mutui o prestiti, pertanto, si applica solo ai casi in cui il beneficiario del finanziamento sia un soggetto che non appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche.
La determinazione della quota di concorso è demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro competente.
La nuova disciplina, che prevede il concorso parziale dello Stato, si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2004, vale a dire dal 1° gennaio 2004 (comma 178, art. 4, della legge n. 350/2003).
Le disposizioni sopra richiamate sono rivolte a limitare l’incremento del debito pubblico.
Per un verso, infatti, si prevede, in generale, che i limiti di impegno, che in precedenza erano finalizzati all’accensione di mutui, si configurino come contributi pluriennali per la realizzazione di investimenti.
Nel caso in cui il destinatario sia un soggetto diverso dalle amministrazioni pubbliche, il limite di impegno, se utilizzato per finanziare gli oneri di un mutuo, può concorrere a tale finanziamento solo in misura parziale. In questo modo, pertanto, si evita che il mutuo, sebbene acceso da un soggetto non compreso tra le pubbliche amministrazioni, vada ad incrementare lo stock del debito pubblico.
Le regole di contabilità dettate dal Sistema europeo di contabilità nazionale (SEC 95), stabiliscono, infatti, che lo Stato, nel caso in cui assuma a proprio carico l’intero ammortamento del mutuo, sia considerato il debitore diretto.
La novella disposta al comma 177 dell’art. 4 della legge n. 350/2003 dalla lettera a) dell’articolo 7-septiesdecies in esame interviene sulla citata disciplina precisando che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato devono intendersi anche come contributo pluriennale per la realizzazione di forniture di interesse nazionale, oltre che per la realizzazione di investimenti e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, come previsto dalla normativa vigente.
La lettera b), inoltre, modificando ulteriormente il citato comma 177, prevede che i contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali, anche straordinarie.
Per effetto della previsione in esame, pertanto, i contributi derivanti da limiti di impegno non possono essere compresi in procedure fallimentari nei quali eventualmente siano coinvolti i soggetti beneficiari, e, pertanto, non possono essere utilizzati per far fronte alla massa passiva dei debiti contratti da tali soggetti.
Si segnala che l’articolo in esame riproduce le disposizione contenute nell’articolo 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante “Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione”, decaduto per mancata conversione in legge nei termini previsti.
La relazione illustrativa del Governo al disegno di legge di conversione del D.L. n. 280/2004 precisava che la disposizione recata dall’articolo 5 riguardava “l’utilizzo dei fondi stanziati per il finanziamento del Programma Eurofighter”.
Si tratta di un limite di impegno quindicennale di 100 milioni di euro, autorizzato dalla legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) a decorrere dall’anno 2004, per il finanziamento delle attività relative al velivolo Eurofighter[242].
Come specificato nella citata relazione, la nuova disciplina in materia di limiti d’impegno, introdotta dall’articolo 4, comma 177, della legge n. 350/2003, come modificato dall’articolo 1, comma 13, D.L. n. 168/2004, “ha bloccato il ricorso al meccanismo dei mutui (accollo con ammortamento a totale carico dello Stato)” impedendo di attualizzare i fondi destinati al finanziamento del Programma Eurofighter.
La disposizione, introdotta dal D.L. n. 280/2004 decaduto ed ora riproposta dall’articolo 7-septiesdecies del decreto-legge in esame, è pertanto finalizzata a permettere l’utilizzo dei fondi destinati al Programma Eurofighter (limiti di impegno autorizzati a decorrere dal 2004) nella forma di contributi pluriennali.
Si segnala peraltro che la disposizione in esame è formulata in termini generali, per cui comporta la possibilità di destinare, in via generale, limiti di impegno, utilizzabili come contributi pluriennali, al finanziamento di forniture di interesse nazionale.
Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento in ordine alle finalità e alla portata applicativa dell’articolo in esame.
Articolo
7-duodevicies
(Modifica al D.L. n. 168/2004 “Deroghe al
contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza per ministri
senza portafoglio”)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente». |
L’articolo 7-duodevicies modifica l’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (legge n. 191/2004), recante misure di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione nell’anno 2004.
In particolare, la citata disposizione prevede che le spese effettuate dalla generalità delle amministrazioni pubbliche per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione non possano superare nel 2004 la spesa annua media sostenuta nel biennio 2001-2002, diminuita del 15%.
La novella disposta dall’articolo in esame prevede che per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal citato art. 1, comma 9, del D.L. n. 168/2004, possa essere superato in casi eccezionali mediante l’adozione di un provvedimento motivato da parte del Ministro competente.
Resta ferma, comunque, l’invarianza della spesa complessiva, relativa al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini stabiliti dal primo periodo del comma 9, ai sensi del quale tale spesa non può superare l’85% della spesa annua media sostenuta nel biennio 2001 e 2002.
Ai sensi della normativa introdotta dall’articolo 1, comma 9, del D.L. n. 168/2004, l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al comma 9 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
La disposizione non si applica alle università, agli enti di ricerca e agli organismi equiparati. Non si applica, inoltre, agli incarichi conferiti da organismi collegiali previsti da legge o regolamento ovvero dichiarati indispensabili con decreto ministeriale o (per le amministrazioni diverse da quella dello Stato) con provvedimento dell’organo di direzione politica, in conformità alla procedura disciplinata dall’articolo 18 della legge n. 448/2001.
Le amministrazioni pubbliche sono tenute altresì ad adottare, nei confronti di società di capitali da esse interamente possedute, direttive volte a introdurre analoghe limitazioni per questa tipologia di spese
L’articolo in esame introduce quindi un’ulteriore ipotesi di deroga parziale al disposto dell’articolo 1, comma 9, del D.L. n. 168/2004 fermo comunque il rispetto del limite complessivo di spesa in esso previsto.
Una disposizione con finalità analoghe è contenuta, con riferimento agli anni 2005-2007, nell’articolo 1, comma 11, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004). La disposizione citata, in particolare, prevede che la spesa complessiva effettuata dalle amministrazioni pubbliche per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione non possa superare, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2004.
Si segnala che l’articolo in esame riproduce le disposizioni contenute nell’articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, “Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione”, decaduto per mancata conversione in legge entro i termini previsti
Sarebbe opportuno un chiarimento del Governo in relazione alla applicazione della disposizione in esame.
Tale disposizione, infatti si riferisce alla limitazione delle spese per studi e incarichi di consulenza delle amministrazioni pubbliche, prevista dal D.L. n. 168/2004 con riferimento all’anno 2004.
Pertanto, sembra che la deroga prevista per i Ministri senza portafoglio non possa trovare applicazione in quanto si tratta di un esercizio finanziario già concluso.
L’articolo in esame, infatti, riproduce la disposizione contenuta nel D.L. 29 novembre 2004, n. 280 piuttosto che farne salvi gli effetti.
Articolo
7-undevicies
(Termini per lo smaltimento delle scorte
dei preparati pericolosi)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi già immessi sul mercato, purché conformi alla previgente normativa, è prorogato di diciotto mesi. |
|
2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore, purché conformi alla previgente normativa, è differito di dodici mesi. |
L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione istruzione del Senato, dispone una proroga dei termini previsti dall’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 65/2003 per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi, sia di quelli già immessi sul mercato, sia di quelli giacenti nei magazzini dei produttori, purché gli stessi risultino conformi alla previgente normativa.
Si ricorda che il D.Lgs. n. 65/03, recante ’“Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi”, ha introdotto la nuova disciplina in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, provvedendo all’abrogazione del D.Lgs n. 285/98, di attuazione della direttiva 88/397/CEE (abrogata dalla direttiva 1999/45), contenente la previdente disciplina di settore.
Oggetto della disciplina sono i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa, definita ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e che sono classificati pericolosi in base ad una valutazione di pericolosità derivante da proprietà chimico-fisiche, per la salute e per l’ambiente, i cui criteri sono definiti dallo stesso provvedimento (artt. 4,5 e 6). Tra i preparati pericolosi sono inclusi i prodotti fitosanitari e i biocidi, mentre sono escluse dal campo di applicazione alcune fattispecie di preparati, allo stadio di prodotto finito, destinati all’utilizzatore finale. Si tratta di: medicinali, cosmetici, rifiuti, prodotti alimentari, mangimi, preparati contenenti sostanze radioattive dispositivi medici invasivi.
All’art. 2, comma 2, del D.Lgs. sono elencati i preparati considerati pericolosi ai sensi degli artt. 4, 5 e 6. Il provvedimento, provvede, in particolare, alla determinazione delle proprietà pericolose dei preparati, fissa i principi generali per la determinazione di tali proprietà e per la loro classificazione ed etichettatura, definendo, altresì le procedure di valutazione dei suddetti preparati. Disciplina, inoltre, la valutazione dei pericoli per la salute e per l’ambiente dei preparati pericolosi; definisce gli obblighi generali cui il responsabile della loro immissione sul mercato deve sottostare; detta disposizioni relative all’imballaggio ed alla etichettatura dei preparati pericolosi e le eventuali deroghe.
Con il decreto legislativo sono, altresì, definite le modalità di effettuazione delle vendite a distanza dei preparati pericolosi; gli obblighi di informazione del venditore nei confronti dell’acquirente, nonché le modalità di diffusione delle informazioni attraverso la scheda informativa in materia di sicurezza. Viene, inoltre, sancito il principio della riservatezza delle informazioni.
L’Istituto superiore di sanità viene individuato come l’organismo competente a ricevere le informazioni relative alla salute per quanto riguarda i preparati pericolosi.
Il decreto reca, infine, disposizioni concernenti le limitazioni alla libera circolazione dei preparati pericolosi sul mercato e disciplina le procedure di controllo relative all’osservanza delle disposizioni da questo introdotte, prevedendo sanzioni in caso di violazione delle medesime.
Quanto alla richiamata disposizione dell’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 65/03, si ricorda che essa fissa in sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (29 aprile 2003), il termine ultimo per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore e in dodici mesi il termine di smaltimento delle scorte già immesse sul mercato. Pertanto, la scadenza dei termini attualmente previsti dall’articolo è fissata, rispettivamente, al 29 ottobre 2003 e al 29 aprile 2004.
Il comma 1 della disposizione in commento proroga questo ultimo termine di diciotto mesi, fissando, conseguentemente, al 29 ottobre 2005 la data ultima per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi già immessi sul mercato.
Il comma 2, relativo allo smaltimento delle scorte presenti nei magazzini dei produttori, dispone invece una proroga di dodici mesi del termine attualmente previsto, differendolo dunque al 29 ottobre 2004.
A tale ultimo riguardo, considerata l’intervenuta scadenza del termine fissato al 29 ottobre 2004, sarebbe opportuno un chiarimento in relazione alla portata e agli effetti derivanti dalla norma.
Articolo
7-vicies
(Disposizioni in materia di tessera
sanitaria)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze può prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformità non costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8»; |
|
b) al comma 8, dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica attraverso l'associazione di categoria dei titolari di farmacie». |
La norma in esame, introdotta dal Senato, interviene sulla disciplina relativa all’istituzione della tessera sanitaria e alla previsione di modalità di lettura ottica delle ricette di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 [243].
L’articolo 50 del Decreto Legge citato e la normativa di attuazione prevedono una disciplina assai dettagliata, allo scopo di garantire una verifica rigorosa della spesa farmaceutica e delle prestazioni specialistiche, attraverso il monitoraggio dell’intero ciclo: dalla prescrizione all’erogazione dei servizi sanitari.
I dati rilevati dalle ricette sono trasmessi dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari al Ministero dell’economia e delle finanze (comma 8).
In particolare, il comma 7 precisa che l’assenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell’assistito della ricetta, comporta la mancata utilizzazione della ricetta, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero.
L’articolo in esame dispone le seguenti modifiche:
§ il Ministero dell’economia e delle finanze può prevedere periodi transitori nei quali la mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello riportato sulla ricetta, non pregiudica l’erogazione della prestazione; tale anomalia deve essere peraltro segnalata al momento della trasmissione dei dati al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del comma 8 del decreto legge n. 269/2003, sopra citato (comma 1, lettera a);
§ è introdotto un termine (entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica) per l’invio dei dati al Ministero dell’economia e delle finanze da parte dell’associazione dei titolari di farmacia (comma 1, lettera b).
Articolo
7-vicies semel
(Celebrazioni per il sessantesimo
anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979, preparano ed organizzano, d'intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione. All'onere derivante dal presente comma, determinato in 3.100.000 euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. |
L’articolo, introdotto dal Senato, autorizza le Associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in Confederazione nel 1979, ad organizzare in raccordo con il Ministero della difesa manifestazioni storico culturali per celebrare il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione lungo tutto l’arco del triennio 2005-2007.
All’onere relativo, computato in 3.100.000 euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, utilizzando parte dell’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Con riguardo alla spesa per manifestazioni celebrative si ricorda che la legge 420/1997[244] ha inteso ricondurre ad unità l’intervento finanziario dello Stato, attraverso un unico decreto ministeriale, a cadenza annuale, emanato previo parere parlamentare. A questo fine la legge richiamata ha previsto l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un organismo tecnico, la “Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali”, al quale ha affidato il compito di deliberare, in via definitiva, sulla costituzione e l’organizzazione dei Comitati nazionali per le celebrazioni, nonché di formulare proposte per l’accesso al contributo statale e sulla misura dello stesso;
La circolare n. 18/2002[245] del Ministero per i beni e le attività culturali ha poi disciplinato le modalità ed i termini di presentazione delle domande per i contributi ai Comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali ed alle Edizioni nazionali.
Lo schema di decreto ministeriale relativo alle celebrazioni per il 2005 è attualmente in corso di emanazione dopo l’espressione del prescritto parere della Camera e del Senato.
Alla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane aderiscono le seguenti associazioni[246]:
1. Gruppo delle medaglie d’oro al valor militare d’Italia, Roma
2. Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, Roma
3. Istituto del nastro azzurro fra decorati al valor militare, Roma
4. Associazione nazionale combattenti e reduci, Roma
5. Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, Roma
6. Associazione nazionale combattenti guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate, Roma
7. Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla guerra di liberazione, Roma
8. Associazione nazionale partigiani d’Italia, Roma
9. Federazione italiana volontari della libertà, Roma
10.Federazione italiana associazioni partigiane, Milano
11.Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, Firenze
12.Associazione italiana combattenti interalleati, Roma
13.Associazione italiana combattenti volontari antifascisti in Spagna, Milano
14.Associazione nazionale ex internati, Roma
15.Associazione nazionale famiglie italiane martiri caduti per la libertà della patria, Roma
16.Associazione nazionale vittime civili di guerra, Roma
17. Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, Milano
18. Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti, Roma
19. Unione nazionale mutilati per servizio, Roma
Tutte le predette associazioni (ad eccezione dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra – ANVCG, dell’Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti - ANED, dell’Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti – ANPPIA e dell’Unione nazionale mutilati per servizio) sono vigilate dal Ministero della difesa e fanno parte degli enti, istituti, associazioni ed altri organismi che beneficiano dei contributi dello Stato ai sensi dell’art. 32, co. 2 e 3, della L. 448/2001[247]. Il riparto avviene con decreto del Ministro della difesa sul quale le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere obbligatorio. Il parere per i contributi relativi al 2004 è stato reso il 6 ottobre 2004 dalla IV Commissione (Difesa) della Camera, che si è espressa in senso contrario all’approvazione dello schema di decreto ministeriale nel testo proposto dal Governo.
Le associazioni ANVCG, ANED ed ANPPIA sono invece vigilate dal Ministero dell’interno. Anch’esse beneficiano dei contributi statali ex art. 32, co. 2 e 3, della L. 448/2001. Lo schema di riparto dei contributi relativo al 2004 non è stato ancora trasmesso alle Camere per il parere. Sullo schema relativo al 2003, la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 settembre 2003.
Articolo
7-vicies bis
(Prevenzione contro l’encefalopatia spongiforme bovina)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e successive modificazioni, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trenta». |
La norma in esame, introdotta dal Senato, interviene in materia di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE), disciplinata con il decreto legge 21 novembre 2000, n. 335 (articolo 1, comma 1, lett. a)[248]. Tale decreto legge prevedeva la sottoposizione al test di diagnosi per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore 30 mesi.
Successivamente, il D.L. 4 settembre 2001, n. 344[249], ha previsto l’intensificazione del programma di sorveglianza epidemiologica, mediante la sottoposizione al test di diagnosi per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore 24 mesi. Tale misura è stata motivata dalla opportunità di disporre un più attento monitoraggio sulla malattia, in linea con gli indirizzi adottati da altri Paesi europei, anche se la disciplina comunitaria fissa l’obbligo dei test solo per gli animali di età superiore ai 30 mesi[250].
Con la disposizione in esame si prevede il ripristino del termine originario di 30 mesi per l’effettuazione dei test epidemiologici obbligatori.
Al riguardo si segnala l’opportunità di riferire la modifica all’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto legge 21 novembre 2000, n. 335, anziché all’art. 1 del decreto legge n. 344/2001.
Articolo
7-vicies ter
(Disposizioni in materia di acque
potabili)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Alle acque potabili trattate, ottenute mediante apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti, purché specificatamente approvate dal Ministero della salute in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici previsti per le acque minerali, limitatamente ai criteri di valutazione della carica microbica totale ed al Ph, qualora venga addizionato CO2. |
La norma in esame, introdotta dal Senato, estende alle acque potabili trattate con apposite apparecchiature a raggi ultravioletti, addizionate con anidride carbonica e somministrate dagli esercizi pubblici in caraffe o in bottiglie sigillate, i parametri chimici e batteriologici utilizzati per le acque minerali (cfr. in particolare il D.M. 12.11.1992 e successive modificazioni). Le predette acque sono comunque sottoposte ad uno specifico trattamento approvato dal Ministero della salute, in conformità con il Decreto del ministro della salute 21 dicembre 1990, n. 443 (Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico delle acque potabili).
Al riguardo è opportuno ricordare che con l’articolo 39, comma 14-quater del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269[251] è stata disposta l’equiparazione, per parametri chimici e batteriologici, di tutte le acque trattate (addizionate e non) alle acque minerali; l’applicazione di tale disciplina è stata tuttavia differita al 1° luglio 2004[252] “e comunque a non prima dell’approvazione delle disposizioni stesse da parte di competenti organi dell’Unione Europea”.
Articolo
7-vicies quater
(Rilascio documentazione in formato
elettronico)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. A decorrere dal 1o gennaio 2006: |
|
a) il visto su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002; |
|
b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002; |
|
c) il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004. |
|
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno. |
L’articolo 7-vicies quater, introdotto dal Senato[253], prevede la sostituzione di alcuni documenti della pubblica amministrazione, ora in forma cartacea, con documenti realizzati in formato elettronico.
Le disposizioni in questione si inseriscono, da un lato, nel quadro di una politica europea comune in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi all’interno dell’Unione (vedi infra) e, dall’altro, nell’ampio processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione che ha avuto un forte impulso in coincidenza con l’inizio della legislatura.
In particolare, il comma 1 dispone la sostituzione, a partire dal 1° gennaio 2006, dei titoli di ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia (visti e permessi di soggiorno) e dei passaporti, attualmente rilasciati dalle competenti pubbliche amministrazioni in forma cartacea, con analoghi documenti su supporto elettronico.
La sostituzione sarà effettuata gradualmente all’atto della prima concessione o del rinnovo dei documenti in questione.
Il comma 2 estende le disposizioni illustrate alla carta di identità e stabilisce a tal fine che i Comuni provvedano, entro il 31 ottobre 2005, a:
§ attivare i collegamenti con l’Indice nazionale delle anagrafi (INA) per l’interscambio dei dati;
§ elaborare il piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione delle carte di identità.
Il visto elettronico. Per rafforzare la protezione dei visti contro la contraffazione e la falsificazione e per contribuire alla prevenzione e alla lotta contro l’immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, il Consiglio europeo ha adottato il Regolamento (CE) 29 maggio 1995 n. 1683/95 con cui è stato istituito un modello uniforme per i visti, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 334/2002 del 18 febbraio 2002. Esso si applica ai visti rilasciati da uno Stato membro per entrare nel suo territorio per i seguenti motivi:
§ soggiorno nello Stato membro o in diversi Stati membri la cui durata globale non supera i tre mesi;
§ transito attraverso il territorio o l’area di transito aeroportuale dello Stato membro o di diversi Stati membri.
I visti rilasciati dagli Stati membri devono osservare un modello uniforme conforme alle indicazioni contenute nell’allegato al Regolamento.
Prescrizioni tecniche complementari possono essere adottate da ciascuno Stato con riferimento ad elementi e requisiti di sicurezza complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione. Queste ultime regole tecniche sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un unico organismo responsabile della stampa dei suoi visti. Due o più Stati membri possono designare a tale scopo un unico organismo.
Il permesso di soggiorno elettronico. Con motivazioni analoghe a quelle suesposte con riferimento al modello uniforme dei visti di ingresso, il Consiglio europeo ha adottato il Regolamento (CE) 13 giugno 2002 n. 1030/2002[254], con il quale sono state definite le caratteristiche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.
Il Regolamento stabilisce che i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di Paesi terzi devono avere un modello uniforme (idoneo all’uso in tutti gli Stati membri e con caratteristiche di sicurezza armonizzate universalmente riconoscibili) e comprendere uno Spazio riservato alle informazioni che non hanno carattere di segretezza (nome, luogo di rilascio e data di inizio della validità, etc.). Ciascuno Stato membro può aggiungere nello S.p.A.zio del modello uniforme riservato a tal fine informazioni riguardanti la natura del permesso e lo status giuridico della persona interessata, comprese le informazioni su un eventuale permesso di lavoro della stessa.
Per provvedere alla modifica del vigente modello del permesso di soggiorno conformemente alle previsioni introdotte dal regolamento CE n. 1030/2002, con decreto 3 agosto 2004[255] il Ministero dell’interno ha adottato le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno.
Il passaporto elettronico. Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha ribadito la necessità di adottare una politica coerente a livello dell’Unione europea in relazione agli identificatori biometrici ovvero ai dati biometrici inseriti nei documenti rilasciati ai cittadini di Paesi terzi, per i passaporti dei cittadini dell’Unione europea e per i sistemi d’informazione.
Le norme minime di sicurezza per i passaporti, dirette ad evitare le falsificazioni, sono state introdotte dalla risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 17 ottobre 2000 e sono state rafforzate e uniformate dal Regolamento (CE) n. 2252/2004 del 13 dicembre 2004 (vedi infra), che ha previsto anche l’inserimento nei passaporti e nei documenti di viaggio di identificatori biometrici.
Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il Regolamento (CE) n. 2252/2004 del 13 dicembre 2004[256], relativo agli standard comuni di sicurezza e agli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.
Il regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquisdi Schengen. Esso fissa le caratteristiche tecniche e di interoperabilità dei nuovi passaporti e documenti di viaggio e stabilisce che essi debbono avere un supporto di memorizzazione contenente un’immagine del volto.
Spetta agli Stati membri l’inserimento delle impronte digitali. I dati debbono essere protetti e il supporto di memorizzazione deve essere dotato di capacità sufficiente e tale da garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati.
Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni entro 18 mesi, per quanto riguarda le indicazioni sull’immagine del volto, ed entro 36 mesi per le impronte digitali (resteranno comunque validi i passaporti già rilasciati). Il termine decorre dall’adozione di una serie di specifiche tecniche complementari. Il regolamento, infatti, si limita a dettare le specifiche non segrete, che dovranno essere completate da:
§ ulteriori caratteristiche e requisiti idonei a rafforzare la protezione contro la contraffazione e la falsificazione;
§ specifiche relative al supporto di memorizzazione delle caratteristiche biometriche e alla sua sicurezza, compresa la prevenzione di un accesso non autorizzato;
§ requisiti qualitativi e norme comuni relativi all’immagine del volto e alle impronte digitali.
Le disposizioni del regolamento si applicano alle nuove emissioni di passaporti e documenti di viaggio; sono invece escluse le carte di identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini e i passaporti e i documenti di viaggio temporanei di validità pari o inferiore a 12 mesi.
La carta di identità elettronica. L’art. 2, co. 10, della L. 127/1997[257] ha previsto, per la prima volta, la sostituzione della carta di identità cartacea con un documento realizzato su supporto informatico, contenente, oltre ai dati personali, il codice fiscale e, con l’accordo dell’interessato, l’indicazione del gruppo sanguigno. La legge rinviava poi a un D.P.C.M. la definizione delle modalità di rilascio del documento.
Il passaggio decisivo verso la definizione della carta d’identità quale carta di servizi si ha con la modifica alla legge n. 127 operata dalla L. 191/1998[258], con cui viene previsto che la carta possa contenere, oltre ai dati personali, codice fiscale e gruppo sanguigno, anche altri dati che consentano l’erogazione al cittadino di quei servizi che ne richiedano l’identificazione, nonché tutte le informazioni, tra cui la chiave biometrica, necessarie per il suo utilizzo assieme alla firma digitale. Tra gli obiettivi dell’informatizzazione del documento di identità, la legge individua la possibilità del trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
Le disposizioni sulla carta di identità e sui documenti elettronici sono in seguito confluite nell’art. 36 del testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000[259]), che costituisce la norma di riferimento per la materia.
Il quadro normativo è stato completato con due provvedimenti attuativi: l’uno finalizzato ad individuare le caratteristiche e le modalità di rilascio da parte dei comuni della carta d’identità elettronica (D.P.R. 437/1999[260]), l’altro diretto a dettare le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie ed ai materiali utilizzati per la produzione delle carte medesime (D.M. Interno del 19 luglio 2000[261]). La regolamentazione tecnica della materia è stata integrata con il D.M. Interno del 6 ottobre 2000[262].
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la carta d’identità elettronica (CIE) è costituita da un supporto di materiale plastico, dotato di una banda a memoria ottica e di un microprocessore. La prima è finalizzata alla memorizzazione dei dati identificativi ai fini della salvaguardia delle esigenze di pubblica sicurezza, mentre il secondo è utilizzato per assolvere le funzioni di carta servizi, per consentire l’identificazione in rete e l’erogazione di servizi telematici.
Le carte sono prodotte dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, che provvede anche alla “inizializzazione” delle stesse, procedura che attribuisce al documento la qualità di documento in bianco.
Alla inizializzazione segue la formazione, che è la fase in cui il comune imprime sulla carta i dati identificativi del titolare della stessa e quelli necessari per l’accesso ai servizi e provvede al rilascio della carta.
La CIE contiene tutti i dati prima inseriti nei certificati di nascita, di residenza, di stato civile, di cittadinanza, nello stato di famiglia e può riportare tutti gli elementi relativi ai titoli di studio, alla iscrizione agli ordini professionali, alla posizione rispetto agli obblighi militari, ai numeri identificativi di anagrafe tributaria ed alla appartenenza ad associazioni di qualsiasi tipo. La produzione di certificati da parte delle anagrafi comunali dovrebbe in tal modo essere fortemente ridotta.
La CIE è titolo valido per l’espatrio, anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell’Unione Europea e in quelli con i quali sono in vigore specifici accordi internazionali. La CIE può contenere le informazioni occorrenti per la firma digitale nonché gli elementi necessari per generare la chiave biometrica.
La CIE può contenere i dati desunti dalle liste elettorali, che permettono l’identificazione dell’elettore al seggio in occasione delle future consultazioni[263], nonché i dati amministrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Questi ultimi, nel caso abbiano natura sensibile, possono essere inseriti unicamente su richiesta dell’interessato.
La CIE può essere utilizzata per il trasferimento elettronico di pagamenti tra soggetti privati e pubblica amministrazione, previe intese con i comuni interessati. Si potranno così pagare multe, tickets sanitari ed altro.
Nel 2001 è stato dato avvio ad una prima fase di sperimentazione della CIE che ha visto l’emissione di 100.000 carte, associate a servizi di carattere locale, da parte di 83 comuni selezionati alla sperimentazione.
Tale sperimentazione ha consentito di valutare la complessità del processo di emissione, dalle implicazioni organizzative all’interno dei comuni ai requisiti di formazione per gli operatori coinvolti.
La seconda fase, denominata di consolidamento e razionalizzazione, è stata avviata nel 2002 ed è attualmente in corso; essa ha l’obiettivo di distribuire la CIE a tutti i cittadini di un gruppo di Comuni, individuati dal Ministero dell’interno su proposta dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Inoltre, alle carte distribuite dovrà essere associato l’accesso non solamente ad un numero rilevante di servizi comunali, ma anche a tutti i servizi di carattere nazionale già disponibili. Il Ministero dell’interno, con la Circolare 31 ottobre 2003[264], ha emanato le linee guida di sicurezza per i Comuni per il rilascio della carta d’identità elettronica nella seconda fase di sperimentazione.
Nella fase transitoria che precede la piena diffusione della carta d’identità elettronica, è stata istituita, con una novella all’art. 36 del D.P.R. 445/2000 introdotta dall’art. 8 del D.Lgs. n. 10 del 2002[265], la carta nazionale dei servizi (CNS). Si tratta di uno strumento provvisorio, affine alla carta d’identità elettronica, che permette l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione e di altri enti senza svolgere anche la funzione di documento di identità. La CNS, che ha validità fino a sei anni, costituisce per il cittadino lo strumento principale per accedere ai dati in possesso delle pubbliche amministrazioni (dati fiscali, previdenziali, sanitari).
L’art. 27, comma 8, della L. 3/2003[266], ha demandato ad un regolamento di delegificazione l’introduzione delle norme necessarie per la diffusione e l’uso della carta nazionale dei servizi. In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.P.R. 117/2004[267].
Recentemente è stato adottato il D.M. Interno 9 dicembre 2004[268] che detta le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della CNS. Da ultimo, le Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione per il 2005[269] individuano la CNS tra i settori di intervento prioritario per le amministrazioni.
La legge finanziaria 2003[270] prevede il ricorso a forme innovative di finanziamento (convenzioni, contributi di privati, finanza di progetto, cartolarizzazioni) per promuovere la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi (art. 26, co. 4).
Lo schema di decreto legislativo recante il Codice dell’amministrazione digitale, attuativo della delega contenuta nell’art. 10 della L. 229/2003 (legge di semplificazione 2001)[271], precisa tra l’altro che ai servizi forniti in rete dalle pubbliche amministrazioni si accede, di norma, attraverso la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi (art. 65). Le caratteristiche essenziali delle due carte elettroniche sono individuate dall’art. 67 dello schema, nel quale confluisce la disciplina oggi recata dall’art. 36 del D.P.R. 445/2000.
L’Indice nazionale delle anagrafi (INA). L’art. 2-quater della L. 26/2001, di conversione del decreto-legge 392/2000[272] ha istituito presso il Ministero dell’interno (Centro nazionale dei servizi demografici – CNSD[273]) un archivio di servizio, denominato Indice nazionale delle anagrafi (INA), nel quale sono contenute le informazioni necessarie (cognome e nome del cittadino; codice fiscale; codice del comune di ultima residenza presso il quale sono conservate le informazioni anagrafiche) per individuare il nome del cittadino con il comune di residenza. L’INA costituisce una sorta di anagrafe virtuale in quanto le informazioni di dettaglio continuano comunque ad essere contenute e gestite dalle rispettive anagrafi comunali.
La legge rinvia ad un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il parere dell’AIPA (ora sostituito dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione – CNIPA), del Garante per la protezione dei dati personali e dell’ISTAT, per la definizione delle modalità di gestione dell’INA. Il regolamento recante i princìpi generali sull’INA è in corso di adozione.
L’INA opera all’interno di un sistema di interconnessione delle anagrafi comunali, denominato Sistema di accesso ed interscambio anagrafico (SAIA), facente parte del piano di azione per l’e-government, al quale partecipano numerosi Comuni (circa 1.400).
Il SAIA è stato organizzato mediante la convenzione 4 novembre 1999, seguita dall’atto 6 giugno 2000, stipulati dal Ministero dell’interno con l’ANCI; ad esso sono collegati, oltre al Centro servizi anagrafi del Ministero dell’interno, una serie di soggetti, tra i quali: l’Anagrafe tributaria del Ministero dell’economia; la Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’INPS.
I costi di realizzazione e di gestione dell’INA e del SAIA sono assunti dal Ministro dell’interno: nessun onere è a carico dei Comuni per effetto dell’adesione ad essi, eccetto i costi per la connessione e per le relative apparecchiature informatiche.
L’adesione dei Comuni al sistema integrato INA-SAIA non è al momento obbligatoria. La direzione centrale dei servizi demografici del Ministero dell’interno fornisce ai Comuni la consulenza e l’assistenza necessaria per l’adesione al sistema e le modalità di attuazione.
Articolo 7-vicies quinquies
(Disposizioni in materia di carte valori)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo 7-vicies quater da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
|
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme già stanziate, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di previsione del medesimo Ministero. |
|
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori ed i costi di attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse è in facoltà dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di stipulare accordi o indire gare con pubbliche amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo scopo di estendere l'operatività delle carte valori alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. Gli accordi sono soggetti a ratifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno. |
|
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile. |
|
5. È abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401. |
L’articolo 7-vicies quinquies, introdotto dal Senato, disciplina il contributo da pagarsi per il rilascio di talune carte valori, e reca altre disposizioni relative all’attività dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..
In particolare, il comma 1 prescrive che, al rilascio delle carte valori indicate al precedente articolo 7-vicies quater da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione richiesta all’espletamento dei servizi ad essi connessi.
L’importo e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Deve rilevarsi che la disposizione non appare del tutto chiara sotto i seguenti aspetti:
§ natura della prestazione richiesta: il riferimento ai costi di produzione e spedizione fa ritenere che si tratti del rimborso del costo del supporto materiale, mentre il richiamo alle “spese per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi ad essi connessi” potrebbe far ritenere che si tratti di una tassa riferita al servizio prestato dalla pubblica amministrazione;
§ misura dell’importo: mentre per il minimo essa è riferita (“pari almeno”) al costo dello stampato, aumentato di alcune spese accessorie, non è previsto alcun limite massimo d’imposizione.
Le carte valori menzionate nell’articolo 7-vicies quater sono:
· il visto per il transito e il soggiorno degli stranieri, secondo il modello uniforme disciplinato dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002;
· il permesso di soggiorno, secondo il modello uniforme disciplinato dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002;
· il passaporto, conforme alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004;
· la carta d’identità elettronica prevista dall’articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In relazione alla disciplina posta dal presente comma e in considerazione della natura degli atti cui essa è dichiarata applicabile, appare necessario richiamare sommariamente le disposizioni tributarie vigenti.
L’articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, prevede che la tassa di concessione governativa è dovuta, per i provvedimenti amministrativi e gli altri atti che vi sono soggetti secondo la relativa tariffa, in occasione dell'emanazione o del rinnovo dell’atto (in tal caso va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato), ovvero all’apposizione del visto o della vidimazione. In taluni casi è prevista una tassa annuale.
Secondo l’articolo 3, la tassa è corrisposta:
a) in modo ordinario, con pagamento diretto all'ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato;
b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme;
c) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa.
La tariffa delle tasse sulle concessioni governative è stata approvata con decreto del ministro delle finanze 28 dicembre 1995 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303). Essa ìndica gli atti e i provvedimenti (anche di carattere autorizzatorio e concessorio) soggetti al tributo.
Tra questi, all’articolo 1, sono indicati i passaporti:
a) rilascio del passaporto ordinario per l'estero (legge 21 novembre 1967, n. 1185): lire 60.000:
§ tassa annuale: lire 60.000.
b) rilascio di passaporto collettivo (legge 21 novembre 1967, n. 1185):
§ per ogni componente il gruppo (esclusi i capigruppo e i minori di anni 10): lire 4.000.
L’articolo 55, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha precisato che la suddetta tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto deve intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea.
L’articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante norme sui passaporti, oltre a prevedere il pagamento della suddetta tassa (originariamente fissata in lire 6.300 per anno o frazione di anno di validità), subordina il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario in Italia o all'estero al rimborso del costo del libretto. Quest’ultimo è determinato dal Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero del tesoro. Per i minori iscritti sui passaporti dei genitori o di altre persone che li accompagnino non è dovuta alcuna tassa. All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento.
L’articolo 19 esonera dal pagamento della tassa:
a) gli emigranti;
b) gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;
c) i ministri del culto e i religiosi che siano missionari;
d) gli indigenti.
È disposta la gratuità del libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie. Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle stesse persone debbono redigersi in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.
Inoltre, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, approvato con decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, all’articolo 13 disciplina i casi di esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio.
In particolare, esso prevede che i passaporti e le carte d'identità concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attività indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea siano rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato, e che le stesse disposizioni si applichino ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.
Per quanto riguarda il rilascio dei visti d’ingresso, deve ricordarsi la tabella L. 2 maggio 1983, n. 185, che stabilisce gli importi dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari.
L’articolo 26 di questa tabella fissa il diritto da riscuotersi (una sola volta nel periodo di un anno solare) per il rilascio del visto su passaporti ordinari o collettivi nelle seguenti misure:
a) soggiorno: lire 12.000;
b) transito: lire 4.000.
Nessun diritto è percepito per il rilascio del visto al coniuge, ai figli di età inferiore a ventuno anni dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, nonché agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza.
Il comma 2 dispone circa la destinazione delle somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in conseguenza di quanto previsto dal comma 1. Queste somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, anche in aggiunta alle somme già stanziate, nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.5.17 – servizi del Poligrafico dello Stato – dello stato di previsione del medesimo Ministero[274].
I proventi del contributo per il rilascio delle carte valori previsto dall’articolo in esame sono pertanto destinati ad incrementare il finanziamento a favore del Poligrafico dello Stato.
Il comma 3, al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori e i costi di attivazione, di produzione, di emissione e di manutenzione dei centri per la gestione delle stesse, consente all’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di stipulare accordi o indire gare con pubbliche amministrazioni nonché soggetti privati, anche allo scopo di estendere l’operatività delle carte valori alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. Gli accordi sono soggetti a ratifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno.
Si ricorda che l'emissione di carte valori è prerogativa dello Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio).
L’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato), come sostituito dall’ articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, attribuisce all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato il compito di produrre e fornire la carta, le carte valori, gli stampati e le pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché i prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
Il regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1967, n. 806, all’articolo 8, rimette a decreto del Ministro del tesoro la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali. La fabbricazione delle carte da avvalorare, dei valori e degli stampati a rigoroso rendiconto viene vigilata e controllata dal personale dei ruoli del Ministero del tesoro assegnato al Provveditorato generale dello Stato e destinato all'Ispettorato carte-valori. Le carte da avvalorare e i valori sono assoggettati al controllo qualitativo e quantitativo. Per gli stampati a rigoroso rendiconto il controllo può essere limitato a quello quantitativo da eseguirsi dopo l'applicazione del bollo a secco.
L’articolo 55, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 1998 e fino alla trasformazione dell'ente in società per azioni, i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni sono stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell’economia e delle finanze). L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, ha disposto che, allo scopo di agevolare il processo di trasformazione del medesimo Istituto in società per azioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplini, con proprio decreto, criteri e modalità per la formazione dei prezzi delle forniture, al fine di assicurare la flessibilità e di promuovere l'adeguamento alla situazione del mercato.
A ciò si è provveduto, per i prodotti non compresi nel prezzario vigente, con decreto del ministro del tesoro 5 febbraio 2001 (Criteri per la determinazione dei prezzi delle forniture alla pubblica amministrazione eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)[275].
L’articolo 2 stabilisce i criteri per la determinazione dei prezzi, per la quale si tiene conto degli elementi di costo che partecipano alla sua formazione e, in linea generale, riguardano, per quanto attiene alle forniture direttamente espletate dall'Istituto poligrafico, il costo della carta o altro supporto impiegato nella lavorazione della specifica commessa, il costo della mano d'opera utilizzata per la stampa, l'allestimento ed altre operazioni direttamente connesse, oltre ad un incremento per le spese generali espresso in percentuale.
Il prezzo unitario dei prodotti denominati «carte valori», determinato in relazione al criterio suddetto, può essere maggiorato di una percentuale sino ad un massimo del 3 per cento a copertura dei servizi intermedi connessi al particolare regime di controlli e sicurezze cui le stesse sono sottoposte nel corso delle lavorazioni e sino alla consegna, distinguendo le tipologie dei «valori» e degli «stampati a rigoroso rendiconto».
L’articolo 4 istituisce l’organismo per la determinazione dei prezzi, previsto dal comma 3, dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Per quanto riguarda la possibilità – contemplata nella disposizione che qui si commenta – di estendere l’operatività delle carte valori anche alla fruizione di servizi, si ricorda che l’articolo 36 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - Testo B), nel determinare il contenuto della carta d'identità elettronica consente che vi siano inseriti i dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza, nonché le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale. Inoltre, al comma 4, consente che la carta d'identità elettronica sia essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
Il comma 4 consente all’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di continuare ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con applicazione dell’articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile.
Il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, emanato a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha disposto il riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la sua trasformazione in società per azioni.
A questa si è proceduto mediante la deliberazione del CIPE 2 agosto 2002, n. 59/2002 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale 17 ottobre 2002, n. 244), con decorrenza dalla data della suddetta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
L’articolo 19 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato), come sostituito dall'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 116 del 1999, aveva disposto che fino alla trasformazione in società per azioni fosse in facoltà dell'Istituto avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione.
Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, reca l’approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
Il titolo I disciplina la rappresentanza, la citazione in giudizio e il fòro dello Stato. In via generale è previsto che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all’Avvocatura dello Stato.
L’articolo 43 del medesimo testo unico consente che l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto (ora decreto del Presidente della Repubblica).
L’articolo 417-bis del codice di procedura civile disciplina la difesa delle pubbliche amministrazioni nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti.
Il primo comma prevede che nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.
A norma del secondo comma, per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione testé esposta si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti indicati al primo comma.
Il terzo comma consente agli enti locali di utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.
Il comma 5 dispone l’abrogazione del regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
Il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401, disciplina l’istituzione di una Giunta d'arte presso il Ministero delle finanze.
La Giunta è composta dal Provveditore generale dello Stato; dal Direttore generale delle belle arti; dal Presidente del Consiglio di amministrazione dello Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato; da due esperti designati rispettivamente dal Ministro delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione. La competenza del collegio si estende allo studio di tutto quanto possa riguardare le stampe dello Stato. In particolare, essa decide su tutto quanto viene stampato dallo Stato, compresi i biglietti di Stato, i buoni del Tesoro, i titoli del Debito pubblico e i valori postali e bollati, e anche su quanto non viene stampato direttamente dallo Stato, purché la relativa spesa faccia carico in tutto o in parte e comunque al bilancio statale. La Giunta può altresì proporre la revoca della concessione di pubblicazioni, quando ritenga opportuno che queste siano direttamente eseguite dallo Stato.
Articoli
7-vicies sexies
(Disposizioni in materia di collocamento
fuori ruolo di dipendenti pubblici)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
|
1. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si applicano anche in caso di elezione o nomina a giudice costituzionale e a presidente o componente delle autorità amministrative indipendenti. |
L’articolo 7-vicies sexies, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, estende l’ambito applicativo del comma 5-bis[276] dell’articolo 9 del D.Lgs n. 303/1999, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, a coloro che vengono eletti o nominati giudice costituzionale e presidente o componente delle autorità amministrative indipendenti.
Il comma 5-bis dell’articolo 9 del citato Decreto 303 rende obbligatorio il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi di segretario generale, vicesegretario generale, capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio, che viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti.
Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione presso la Presidenza del Consiglio dal personale di ogni ordine, grado e qualifica appartenente alla P.A. ed ai servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato, è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Viene inoltre precisato che tali posizioni non possono determinare in alcun caso pregiudizio al dipendente, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. Inoltre, in deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, il conferimento al personale di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo (
Con l’espressione “autorità amministrative indipendenti” (o con il termine inglese “authorities”) si indica comunemente una serie di organismi, variamente denominati, aventi funzioni di garanzia, regolazione, amministrazione e controllo in specifici settori della società civile e del mondo economico, e qualificati da particolari posizioni di autonomia rispetto ai tradizionali modelli amministrativi italiani.
La diffusione delle autorità amministrative indipendenti in Italia è un fenomeno che ha caratterizzato la produzione normativa delle ultime legislature. Benché ciascuna autorità sia stata istituita e disciplinata con una normativa distinta e specifica, si può rinvenire, quale elemento comune alla loro istituzione, la finalità di organizzare l’esercizio di funzioni amministrative – in settori caratterizzati da complessità tecnica o da particolare delicatezza, in virtù della rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti – al di fuori degli apparati ministeriali, in modo da garantirne la maggiore e più completa imparzialità e neutralità nei confronti dell’indirizzo politico governativo.
In conseguenza della loro preposizione allo svolgimento di funzioni di garanzia, esse sono dunque poste in posizione di terzietà rispetto all’amministrazione pubblica, sono dotate di proprio personale ed hanno generalmente una spiccata autonomia organizzativa, di spesa e di disciplina dei dipendenti.
Sono generalmente classificate tra le authorities:
§ la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
§ l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP);
§ l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (c.d. Anti-trust);
§ l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
§ la Commissione di garanzia della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
§ la Commissione per la vigilanza dei fondi pensione (COVIP);
§ l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
§ il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante della privacy);
§ l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.
Articolo
8
(Copertura finanziaria)
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
|
|
Articolo 8. (Copertura finanziaria). |
Articolo 8. (Copertura finanziaria). |
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari a euro 29.248.636 per l'anno 2005, euro 44.366.700 per l'anno 2006 ed euro 40.828.223 per l'anno 2007, ed euro 16.247.604 per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari a euro 29.248.636 per l'anno 2005, euro 44.366.700 per l'anno 2006, euro 45.436.965 per l'anno 2007, euro 28.333.439 per l'anno 2008 ed euro 18.783.436 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
2. Identico. |
L’articolo 8 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, cheprevede la riduzione da tre a un solo anno del periodo per la conferma dei ricercatori universitari(cfr. la relativa scheda di lettura).
A seguito delle modifiche apportate alla disposizione citata nel corso dell’esame al Senato, l’onere è quantificato in 29.248.636 euro per il 2005, 44.366.700 euro per il 2006, 45.436.965 per il 2007, 28.333.439 euro per il 2008 e 18.783.436 euro a decorrere dal 2009.
Si ricorda che il testo iniziale dell’articolo 8 del decreto-legge in esame prevedeva una copertura per il solo periodo 2005-2008 (29.248.636 per l’anno 2005, 44.366.700 per l’anno 2006, 40.828.223 per l’anno 2007 e 16.247.604 per l’anno 2008), in quanto la riduzione del periodo per la conferma dei ricercatori universitari veniva disposta in “attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore dell’università”.
Con riferimento a tale formulazione (successivamente eliminata nel corso dell’esame presso il Senato), la relazione tecnica, ai fini della quantificazione dell’onere considerava soltanto il maggiore costo derivante dall’abbreviazione del periodo necessario alla conferma nel ruolo per i soggetti entrati o che entreranno nel ruolo con l’attuale normativa.
Per quanto riguarda i concorsi che saranno banditi dopo l’entrata in vigore della riforma, infatti, secondo quanto affermato nella relazione tecnica, “le università dovranno, all’atto del bando, considerare i maggiori costi ed assicurarne la copertura negli anni successivi alla nomina dei vincitori”.
Pertanto, la relazione tecnica riteneva che gli effetti finanziari delle disposizioni contenute nell’articolo 1 non fossero consolidabili negli anni successivi e potessero esplicarsi, al massimo, negli esercizi finanzia dal 2005 al 2008.
Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
La dotazione del Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (U.P.B. 4.1.2.11, cap. 1694), come determinata dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) è pari a 6.983,9 milioni di euro per il 2005, a 6.935,4 milioni di euro per il 2006 e a 6.957,7 milioni per il 2007.
Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
[2] D.L. 28 aprile 2004 n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1della L. 27 luglio 2004, n. 186
[3] Precedentemente, a seguito dell’approvazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, che ha modificato la normativa sul reclutamento del personale docente di ruolo della scuola materna, elementare, secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, recata dagli artt. 399-406 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 297/1994[3], erano stati approvati numerosi decreti legge[3]:
- D.L. 28 agosto 2000, n. 240, recante Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306;
- D.L. 19 febbraio 2001, n. 16, recante Disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola, convertito dalla legge 23 marzo 2001, n. 87;
- D.L. 3 luglio 255 del 2001, recante Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 333 del 2001;
- D.L. 25 settembre 2002, n. 212, recante Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
- D.L. 31 luglio 2003, n. 230, recante Ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, convertito dalla legge 23 ottobre 2003, n. 285.
[4] Procedura 2004/59
[5] Documento di lavoro SEC(2004)995.
[6] Legge 9 maggio 1989, n. 168 Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
[7] Emendamento 5.3 (testo 2) proposto dalla Commissione ed approvato nella seduta pomeridiana del 2 marzo 2005. L’esame dell’emendamento è iniziato nella seduta pomeridiana del 1° marzo 2005, quando è stato accantonato dietro richiesta del rappresentante del Governo per permettere una ulteriore riflessione da parte del Ministro della funzione pubblica. Il testo 2 dell’emendamento, poi approvato, differisce dal testo originario per l’aggiunta, nel titolo del decreto legge, del riferimento alla sanatoria degli effetti prodotti dall’art. 4, co. 1, del DL 280/2004. L’em. 5.3 introduce due ulteriori commi all’art. 4 del decreto legge 7/2005, di cui il presente ddl propone la conversione (1-quinques e 1-sexies).
[8] D.L. 29 novembre 2004, n. 280, Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
[9] L’art. 77, terzo comma, Cost. stabilisce che i decreti legge “perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.
[10] Si veda il comunicato del Ministero della giustizia del 29 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 29 gennaio 2005, n. 23). Il principio, desumibile dagli artt. 2963 comma secondo cod. civ. e 155 comma primo cod. proc. civ., secondo il quale nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale è di ambito generale ed è pertanto applicabile anche ai termini decorrenti dalla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi, salvo che non sia derogato ex lege (Cons. di Stato, Sez. 5, decisione 29 ottobre 1992, n. 1112). In questo senso anche la prassi parlamentare: Camera dei deputati, seduta fiume del 26 novembre 1997, giornata del 28 novembre; Senato della Repubblica, seduta n. 78 del 27 novembre 2001.
[11] D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[12] Legge 15 luglio 2002, n. 145, Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.
[13] Il co. 6 citato prevede che gli incarichi dirigenziali di qualunque livello possano essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure sancite in via generale dai precedenti commi, “a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Tale possibilità è peraltro limitata numericamente in un contingente massimo, pari al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell’8 per cento di quelli di seconda fascia. La durata di tali incarichi non può eccedere i tre anni, per gli incarichi di Segretario generale di ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, o di livello equivalente, e per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale; i cinque anni, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale.
[14] Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
[15] Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.
[16] L’articolo è stato introdotto da un emendamento della Commissione Istruzione (1.0.200) integrato da un subemendamento (sen. Modica ed altri) che ha aggiunto l’ultimo periodo al comma 2 (Senato, assemblea, 1° marzo 2005, seduta pomeridiana)
[17] D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59)
[18] Il C.U.N. è un organo consultivo del Ministero dell’istruzione università e ricerca, composto da venti membri eletti in rappresentanza delle diverse componenti del mondo universitario. Esso è stato riordinato da ultimo ai sensi dell’art. 17 commi 102-108 della legge 127/1997e formula pareri obbligatori e proposte sulla programmazione universitaria; sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università; sui decreti di relativi agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo; sulla definizione dei settori scientifico-disciplinari, cioè dei raggruppamenti degli insegnamenti universitari, sulla base di criteri di omogeneità scientifica e didattica; sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università
[19] Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.), disciplinato dal DPR 2 dicembre 1997, n. 491, è organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di specializzazione e di dottorato. Il C.N.S.U. è composto da trenta membri che durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili: ventotto componenti sono eletti dagli iscritti ai corsi di diploma, di laurea ed alle scuole dirette a fini speciali; gli altri due sono eletti rispettivamente dagli iscritti ai corsi di specializzazione e dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca
[20] Le risorse per la programmazione del sistema universitario sono determinate annualmente in tabella C della legge finanziaria, ai sensi dell’art. 17 della legge 245/1990(stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, u.p.b. 4.1.2.9.
[21] Il DM ha individuato le seguenti finalità: razionalizzazione qualificazione e riduzione degli squilibri del sistema universitario; riduzione degli abbandoni e dei tempi per il conseguimento del titolo di studio; potenziamento della rete dell’alta formazione; sviluppo del processo di internazionalizzazione.
[22] Legge 19 ottobre 1999, n 370, “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”.
[23] L. 29 luglio 1991, n. 243, Università non statali legalmente riconosciute.
[24] Legge 3 luglio 1998 n. 210, Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.
[25] Sono state di seguito istituite le seguenti università telematiche: Università telematica non statale “Guglielmo Marconi” (Decreto MIUR 1 marzo 2004 ); Università telematica non statale «TEL.M.A.». (Decreto MIUR 7 maggio 2004); Università telematica non statale «Leonardo da Vinci.» ( Decreto Miur 27 ottobre 2004).
[26] Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006
[27] Ai sensi dell’art. 5 della legge al finanziamento delle università non statali si provvede annualmente con apposito stanziamento in tabella C della legge finanziaria (Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, U.P.B. 4.1.2.10).
[28] A tale adempimento ha dato attuazione il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
[29] La disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, la programmazione e lo sviluppo delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (articolo 2 comma 7, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) della legge 508/99) sono invece contenuti nello schema di decreto n. 393 recante Disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in corso di emanazione dopo l’espressione del prescritto parere parlmanetare (espresso presso la VII Commissione della Camera il 29 settembre 2004 – In tale circostanza, il sottosegretario Caldoro ha comunicato l'intenzione del Governo di rinviare ad un successivo atto regolamentare l'emanazione delle prescrizioni normative previste dagli articoli da 12 a 20 dello schema in titolo, che verrebbe quindi a consistere dei soli primi 11 articoli. Tale decisione è resa opportuna dalla necessità di procedere al varo immediato almeno della prima parte del regolamento in esame, concernente gli ordinamenti didattici, al fine di dare certezze e fornire un quadro di riferimento alle istituzioni AFAM, consentendo loro di poter procedere ad una ordinata strutturazione delle proprie attività e all'avvio delle attività didattiche per il prossimo anno).
[30] Si ricorda che il regolamento approvato con D.M. 509/1999 (recentemente sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,) ha introdotto una nuova articolazione dei corsi universitari e dei relativi titoli ed ha limitato il rilascio di diplomi di specializzazione ai soli casi previsti da specifiche disposizioni legislative o direttive dell'Unione europea, in particolare nelle aree degli studi sanitari, della formazione degli insegnanti, della preparazione alle professioni legali.
[31] Si ricorda in proposito che l’art. 3 comma 4 della legge finanziaria 2003 (legge 24 dicembre 2003 n. 350) prevede che le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possano stipulare accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati (comprese le piccole e medie imprese), al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori rilevanti per l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione delle imprese.
[32] La formulazione del comma sembra comportare la trasformazione in facoltà della Scuola Jean Monnet, in deroga alla disciplina di programmazione del sistema universitario recata dal D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[33] Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
[34] L’assegnazione degli incarichi di presidenza di durata annuale per le scuole di istruzione secondaria ed artistica, secondo la disciplina recata dall’art. 477 del D.Lgs. 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione), è effettuata sulla base due distinte graduatorie provinciali, riservate a docenti già inclusi nelle graduatorie di merito per concorso a preside o aventi requisiti per partecipare a questi ultimi.
[35] L. 28 dicembre 2001, n. 448,Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
[36] Pubblicato sulla GU IV serie speciale, n. 100, del 20 dicembre 2002
[37] Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici
[38] Autorizzazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad assumere millecinquecento dirigenti scolastici e ad avviare procedure di reclutamento per ulteriori millecinquecento unita.'
[39] D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti). Il D.P.R. in questione è stato adottato ai sensi dell’art. 1, co. 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole.
[40] Il relativo d.d.l. di conversione era stato approvato dal Senato il 28 dicembre 2004 (AC 5519).
[41] Legge 15 marzo 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (cosiddetta “Bassanini 2”). La disposizione citata ha previsto la definizione di nuove tipologie dei titoli di studio universitari, in sostituzione o in aggiunta a quelli esistenti ai sensi dell’art. 1 della L. 341/1990, ed ha affidato ai regolamenti didattici di ateneo la determinazione degli ordinamenti, entro margini di autonomia delimitati. Il primo di tali regolamenti (D.M. 3 novembre 1999, n. 509) ha fissato i punti cardine della riforma; in particolare, per quanto qui interessa, ha definito i seguenti percorsi: laurea di durata triennale (mirante ad assicurare un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali); laurea specialistica, da conseguirsi in ulteriori due anni (finalizzata a garantire una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici)i. Successivi decreti ministeriali hanno determinato le classi delle lauree triennali (D.M. 4 agosto 2000) e lauree specialistiche (D.M. 28 novembre 2000); sulla base di questi ultimi i regolamenti dei singoli atenei hanno definito la propria offerta formativa entro il termine 19 aprile 2003 (fissato da ultimo dall’art. 4, comma 1, del D.L. 8/2002, convertito dalla legge 56/2002).
[42] Legge 14 gennaio 1999, n. 4 , Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole.
[43] D.L. 24 giugno 2004, n. 158, Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 188. La disposizione fa seguito a una precedente proroga recata dall’art. 4 del D.L. 10 giugno 2002, n. 107, Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni, convertito dalla legge 1° agosto 2002, n. 173.
[44] D.L. 9 novembre 2004 n. 266, Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.
[45] Si ricorda che una disposizione riguardante i concorsi per dirigenti scolastici era stata introdotta, nel corso dell’esame al Senato, al D.L. n. 280/2004 recante Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, poi non convertito. Tale norma riguardava un limitato gruppo di docenti privi del requisito dell’incarico triennale di preside, ammessi con riserva al concorso in relazione alle pronunce del giudice amministrativo. Nel corso del dibattito in sede consultiva presso la VII Commissione della Camera, era emersa la necessità di realizzare un intervento organico, al fine di affrontare in modo sistematico il problema del «precariato» dei dirigenti scolastici. In tale circostanza, il sottosegretario On. Aprea aveva preannunciato una riformulazione della disposizione nel senso previsto dall’articolo ora in commento.
[46] D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[47] L’assegnazione degli incarichi di presidenza di durata annuale per le scuole di istruzione secondaria ed artistica, secondo la disciplina recata dall’art. 477 del D.Lgs. 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione), è effettuata sulla base due distinte graduatorie provinciali, riservate a docenti già inclusi nelle graduatorie di merito per concorso a preside o aventi requisiti per partecipare a questi ultimi.
[48] L. 28 dicembre 2001, n. 448,Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
[49] Pubblicato sulla GU IV serie speciale, n. 100, del 20 dicembre 2002.
[50] Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici.
[51] L. 28 dicembre 2001, n. 448,Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
[52] Con OM. n. 39 del 1° aprile 2004 prot. n. 464, il ministero dell’istruzione università e ricerca ha recentemente disciplinato il conferimento degli incarichi di presidenza fino all’approvazione della prima graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici, confermando, per quanto qui interessa, che i candidati ammessi al periodo di formazione del primo corso-concorso (triennalisti) hanno priorità rispetto agli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali.
[53] Autorizzazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad assumere millecinquecento dirigenti scolastici e ad avviare procedure di reclutamento per ulteriori millecinquecento unita.'
[54] Odg n. 9/5310-bis-C-R/73 (On. Santulli)
[55] D.L. 7 aprile2004 n. 97( Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005 ) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143
[56] Si ricorda in proposito che l’art. 8-nonies ( Norme di interpretazione autentica) del D.L. 136/2004, convertito con modificazioni dalla legge 186/2004, ha specificato che la valutazione dei titoli di servizio di cui alla tabella allegata al DL 97/2004 si applica a partire dall'anno scolastico 2003-2004.
[57] Provvedimenti a favore delle scuola elementare di montagna.
[58] Era poi intervenuto su quest’ultimo punto l’art. 8-nonies del D.L. 136/2004, convertito con modificazioni dalla legge 186/2004 , specificando che il servizio è computabile in misura doppia esclusivamente se svolto nella sede della scuola del comune montano effettivamente situata sopra i seicento metri.
[59] D.L. 7 aprile2004 n. 97( Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005 ) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143
[60] L’art. 1 comma4 del DL dispone tra l’altro che, dall'anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti sono effettuati con cadenza biennale.
[61] Provvedimenti a favore delle scuola elementare di montagna.
[62] D.L. 28aprile 2004 n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1della L. 27 luglio 2004, n. 186
[63] Non Sincrotone come erroneamente indicato nel testo originale corretto in sede d’esame presso il Senato
[64] “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”.
[65] A tal proposito si ricorda che il 28 dicembre 2004 il Governo ha accettato come raccomandazione l'ordine del giorno a firma del deputato Rosato ed altri, che impegnava il Governo ad adottare iniziative volte al reperimento di fondi ordinari nella misura di almeno 14 milioni per il 2005, stante la grave crisi finanziaria che il consorzio stava attraversando e dovuta alla riduzione dei finanziamenti dello Stato che dagli iniziali 27 milioni di euro erano stati ridotti a 13 milioni, crisi che ha messo a rischio la continuazione dell'attività del Laboratorio, il mantenimento degli impegni con l'Unione europea e la realizzazione del progetto Fermi\@Elettra
[66] Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[67] DL n. 547 del 23 settembre, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia
[68] Con decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca del 29 settembre 2004.
[69] Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[70] Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[71] Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).
[72] “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”.
[73] Legge finanziaria 2001.
[74] Dopo il terzo anno, il finanziamento è ridotto in misura pari al ricavo ottenuto dalla concessione delle unità ai centri di trapianto che ne fanno richiesta.
[75] D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo
[76] Istituita dalla legge 16 ottobre 2003, n. 291 Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A.
[77] Le disposizioni in commento erano già contenute nell’articolo 25, commi 2 e 3, del disegno di legge n. 5310 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005, ora L. 30 dicembre 2004, n. 311), che sono state oggetto dello stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, comunicato all’Assemblea il 6 ottobre 2004. Successivamente, le norme erano state riproposte in un emendamento, presentato al Senato, al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa, decreto poi decaduto.
[78] Istituita dalla legge 16 ottobre 2003, n. 291 Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A.
[79] Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (“Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per il 2003)”).
[80] D.L. 22 marzo 2004, n. 72, Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128
[81] Legge 8 ottobre 1997, n. 352 (“Disposizioni sui beni culturali”; c.d. “Legge Veltroni”).
[82] L’articolo 10 della n. 352/1997 aveva autorizzato il ministro alla costituzione della SIBEC SPA (Società Italiana per i Beni Culturali), finalizzata alla promozione ed al sostegno finanziario tecnico, economico e organizzativo di progetti ed iniziative per il restauro e la valorizzazione di beni culturali. Quest’ultima tuttavia , per motivi connessi alla effettiva capacità di finanziamento, non era di fatto divenuta mai operativa.
[83] La citata norma ha altresì stabilito che:
- il capitale sociale, di 8 milioni di euro, fosse sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre i diritti di azionista spettassero al Ministero per i beni e le attività culturali (d’intesa con il primo per i profili patrimoniali, finanziari e statutari);
- la partecipazione di altri soggetti (regioni, enti locali, imprese ed altri soggetti pubblici e privati) al capitale sociale fosse ammessa solo per le azioni di nuova emissione (in quanto per le azioni che costituiscono il capitale iniziale è prevista l’inalienabilità) e comunque per un importo non superiore al 45% del capitale sociale sottoscritto dallo Stato; .
- il Consiglio di amministrazione fosse composto da sette membri nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (tre dei quali su proposta del Ministro delle finanze), mentre per il Presidente si è prescritto il parere delle competenti commissioni parlamentari;
- dei tre dei membri del Collegio sindacale (nominati anch’essi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali) due fossero designati dal ministro dell’economia e delle finanze;
- uno specifico settore di intervento della costituenda Società consistesse nella tutela del patrimonio barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie; a tal fine la provincia di Lecce, in accordo con le competenti soprintendenze e sentita la Commissione regionale per i beni e le attività culturali, avrebbe formulato proposte alla Società stessa che le avrebbe attivate nel limite massimo di 7,740 milioni di euro, avvalendosi delle risorse di cui all’art. 60 comma 4 della legge finanziaria 2003.
[84] Legge 1° agosto 2002, n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti .
[85] La norma ha pertanto modificato in tal senso l’articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352
[86] L. 21 dicembre 2001, n. 443, recante Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive
[87] L’importo complessivo dei limiti di impegno autorizzati dal 2005 è stato ridotto di:
- 5 milioni di euro, ai sensi dell’art. 20, co. 2, del D.L. n. 355/2003 (completamento interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità),
- 6,45 milioni di euro, ai sensi dell’art. 1, co. 1, del D.L. n. 113/2004 (Agenzia europea di Parma)
- 1,57 milioni di euro, ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D.L. n. 79/2004 (interventi per la messa in sicurezza sulle dighe);
- 3 milioni di euro, ai sensi dell’art. 1, co. 459, della legge n. 311/2004 (finanziamento delle fiere).
[88] L’importo complessivo dei limiti di impegno autorizzati dal 2006 è stato ridotto di:
- 5 milioni di euro, ai sensi dell’art. 20, co. 2, del D.L. n. 355/2003 (completamento interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità),
- 0,785 milioni di euro, ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D.L. n. 79/2004 (interventi per la messa in sicurezza sulle dighe).
[89] D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 28, Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
[90] L’articolazione delle sottocommissioni in sezioni, e la loro composizione sono disciplinate dall’ articolo 2 del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 27 settembre 2004, Definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia.
[91] Si ricorda che, a norma del comma 4 dell’articolo oggetto di modifica, i membri delle sottocommissioni sono scelti dal Ministro tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
[92] Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.
[93] Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, Regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche
[94] Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
[95] Con riguardo ai profili segnalati sono state adottate le seguenti direttive, i cui decreti attuativi di tali direttive hanno, nella maggior parte dei casi, modificato o integrato la legge 22 aprile 1941 n. 633:
- Direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, recepita con D.Lgs. 22 dicembre 1992, n. 518;
- Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, recepita con D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685;
- Direttiva 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993 per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, recepita con D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581;
- .Direttiva 93/98/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, recepita con D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154;
- Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, recepita con D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169;
- Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, recepita con D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
Con riferimento al commercio elettronico ed all’attività dei providers, si segnala infine la direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, recepita con D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70.
Si segnala, infine, la Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 2006. La direttiva ha l’espressa finalità di armonizzare le normative nazionali con riferimento alle misure nei confronti delle violazioni, agli strumenti di prova e al risarcimento del danno, nell’ottica di un rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Le sanzioni anche cautelari comprendenti sequestro, inibitoria, penalità di mora, ritiro o esclusione dai circuiti commerciale e distruzione delle merci contraffatte, nonché - per le violazioni commesse su scala commerciale - il sequestro conservativo di beni dell’autore della violazione compresi i conti correnti bancari, sono pensate come deterrente per arginare il fenomeno sempre crescente della contraffazione e della pirateria. La Direttiva prevede, infine, alcune misure addizionali di sostegno per combattere la contraffazione e la pirateria come la pubblicazione delle decisioni giudiziali a spese del trasgressore [art. 15] e l'elaborazione di codici di condotta da associazioni private diretti a contribuire al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [art. 17].
[96] Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse
[97] La disposizione ripropone la delega di cui all’art. 10 della legge 137/2002, essendo scaduti i termini il 23 gennaio 2004, nonché i medesimi principi e criteri direttivi:
- riordinare, anche nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto;
- armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai princìpi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.
[98] Legge 18 agosto 2000, n. 248, “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”
[99] D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, “Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione”
[100] Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, convertito, con modificazioni, dalla legge. 21 maggio 2004, n. 128
[101] Attraverso l’introduzione di un nuovo comma, dopo il comma 1, all’articolo 171 della citata legge 633/1941.
[102] Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, convertito, con modificazioni, dalla legge. 21 maggio 2004, n. 128
[103] Vedi l’intervento dell’On. Carlucci nella seduta della VII Commissione della Camera del 20 aprile 2004, in occasione dell’esame in sede referente del ddl di conversione del D.L. 72/2004.
[104] Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
[105]Legge 14 agosto 1967, n. 800, Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.
[106]D.Lgs. 21 dicembre 1998 n. 492, Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile 1998, n. 134.
[107]L. 30-aprile 1985 n. 163, Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.
[108]D.L. 23ottobre 1996 n. 545 convertito, con modificazioni, dalla legge. 23 dicembre 1996, n. 650 Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni
[109]D.Lgs 8 gennaio 2004, n. 1, Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
[110]D.Lgs. 29 gennaio1998 n. 20, Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico», a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[111]L. 16-10-2003 n. 291, Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A..
[112]L. 12-7-1999 n. 237 Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali.
[113]Legge 8 novembre 2002, n. 264, Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport.
[114]L. 29 dicembre 2000 n. 400 Rifinanziamento della L. 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali.
[115]D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.
[116] D.L. 23 aprile 1993, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno1993, n. 202, recante Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.
[117]Art. 12, L. 12 luglio 1999, n. 237. Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali
[118]La legge 30 aprile 1985, n. 163 (“Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”), ha unificato la spesa per lo spettacolo (affidata in precedenza a singoli provvedimenti di carattere settoriale) istituendo nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo (oggi, del Ministero per i beni e le attività culturali) il Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.), destinato a finanziare le diverse attività ed alimentato da un importo da definirsi annualmente in sede di legge finanziaria (tabella C). Con riguardo alla ripartizione del Fondo tra i diversi settori dello spettacolo, il DL n. 24/2003, convertito dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, innovando la disciplina precedente anche in relazione al nuovo art. 117 della Costituzione, ha affidato ad un decreto di natura non regolamentare del ministro per i beni e le attività culturali il compito di definire annualmente le aliquote di riparto nonché i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività di spettacolo.
[119]Con relazione trasmessa alle Camere in data 28 maggio 2003 la Corte ha riferito da ultimo sull’esercizio finanziario 2001, Doc. Camera XV, n. 160.
[121]Legge 29 dicembre 2003 n. 376, Finanziamento di interventi per opere pubbliche.
[122]Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[123]L. 23-8-1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
[124]Istituito dall’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
[125]L. 17 maggio 1999 n. 144, Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.
[126]Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173
[127]D.Lgs. 10-9-2003 n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.
[128]Articolo 67, co. 1 lett. m) del D.P.R. 22-12-1986 n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
[129] D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”. L’art. 1 prevede che l’acquisto della personalità giuridica avvenga con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture.
[130]Articoli 4 commi 6 bis, ter e quater della legge 21 maggio 2004, n. 128, Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.
[131]Anche per dare seguito ad un ordine del giorno della 7^ Commissione del Senato accolto dal Governo il 5 maggio 2004, in sede di conversione del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72.
[132]Decreto legge n. 136 del 28 maggio 2004. convertito con modificazioni dalla legge 27 Luglio 2004 n. 186, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.
[133]Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 recante Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. art. 5, co. 2.
[134] Tuttavia, nel caso in cui il totale delle indennità, dei rimborsi forfetari, dei premi o dei compensi non risulti superiore a 7500 euro, il sostituto provvederà a rilasciare la certificazione, relativa alle somme da lui erogate, senza operare alcuna ritenuta (si veda la circ. n. 60/E del 19 giugno 2001 dell’Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso, paragrafo 6).
[135]Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.
[136]L. 23 febbraio 2001, n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali.
[137] Sul Comitato per i problemi dello spettacolo si rinvia supra alla nota n. 6.
[138] In attuazione di tale disposizione il MBAC ha adottato il DM 30 maggio 2002. Tale provvedimento ammette all’agevolazione i locali (teatri, cinema-teatri, teatri tenda, circhi) in possesso di agibilità definitiva, con particolari requisiti di capienza o già destinatari di contributi del MBAC, prescrivendo la trasmissione di appositi elenchi al ministero dell’interno e disponendo che il contributo sia erogato sotto forma di riduzione della tariffa ordinaria prevista per la vigilanza del corpo dei vigili del fuoco, in una misura fissata annualmente fissata dal ministero dell’interno.
[139]D.P.R. 10 giugno 2004 n. 173 Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
[140]Legge 23 febbraio 2001, n. 38, Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.
[141] Secondo quanto emerso nel corso dell’esame del ddl al Senato (Commissione Istruzione, seduta del 17 febbraio 2005) le disposizioni dell’articolo in commento tengono conto tra l’altro delle risultanze della indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo in corso di svolgimento presso tale ramo del Parlamento.
[142]D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, “Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato”.
[143]Si tratta degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate originariamente indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di cui il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 ha disposto la graduale trasformazione in fondazioni di diritto privato (Teatro comunale di Bologna, il Teatro Maggio musicale fiorentino, il Teatro “Carlo Felice” di Genova, Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro lirico G. Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona; Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, teatro lirico G.B. da Palestrina di Cagliari); a questi si è aggiunta, a seguito della legge 11 novembre 2003, n. 310 , la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Tale fondazione, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DL 72/2004, convertito con modificazioni dalla legge 128/2004, è finanziata a valere sui fondi del gioco del lotto per il periodo 2004-2007, rientrerà successivamente nel riparto della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata agli enti lirici.
[144]D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, “Disposizione per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato”, è intervenuto successivamente sulla materia il D.Lgs. 134/1988 che mirava allo specifico scopo di rendere immediatamente applicabile la disciplina concernente la trasformazione degli enti lirici già disposta dal D.Lgs. 367/1996 ed all’epoca inattuata. Il provvedimento è stato tuttavia dichiarato costituzionalmente illegittimo, per “eccesso di delega” (violazione dell’art. 76 della Costituzione) dalla Corte costituzionale (sentenza n. 503 del 2000) chiamata pronunciarsi su una questione di merito; è poi intervenuto sulla materia il decreto legge 26 novembre 2000, n. 345, convertito con modificazioni dalla legge21 gennaio 2001, n. 6, che ha riprodotto buona parte del contenuto del D.Lgs. n. 134/1998 disponendo tra l’altro che i 13 enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate fossero trasformati in fondazione ed acquisissero personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.
[145]Legge 30 aprile 1985, n. 163, Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”. L’art. 1 della legge ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo (oggi, del Ministero per i beni e le attività culturali) il Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.), destinato a finanziare le diverse attività ed alimentato da un importo da definirsi annualmente in sede di legge finanziaria (tabella C). L’art. 2 della legge stabilisce, per quanto qui interessa, che il Fondo sia ripartito annualmente tra i diversi settori dello spettacolo in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all’1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.
[146] Norme particolari sono previste per l’Accademia di Santa Cecilia
[147]“Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell’ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo”.
[148]D.L. 22 marzo 2004, n. 72 ( Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
[149] D. Gottardi Spunti in tema di utilizzo di lavoratori socialmente utili in progetti interregionali per il ministero per i Beni e le Attività culturali in Aedon n. 1/1999(www.aedon.mulino.it).
[150]Sono le amministrazioni attualmente individuate nell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001. L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).
[151]In particolare, rientrano nella competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i lavoratori socialmente utili appartenenti al cosiddetto "bacino nazionale", cioè quei soggetti che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza nelle attività socialmente utili negli anni 1998-1999.
[152]La normativa prevede una serie di incentivi per favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili: incentivi per le imprese e le amministrazioni pubbliche che li assumono, finanziamenti per l'avvio di attività autonome, titoli di preferenza per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
[153] D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
[154] L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
[155]Si vedano, in particolare, il comma 95 e il comma 98 dell’articolo unico della legge 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).
[156] “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.
[157] Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 343 del 2003, che ha aggiunto il comma 6-ter all’art. 10 del D.Lgs. 303 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono stati trasferiti al CNIPA anche i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico istituito presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della P.A.. Al CNIPA sono state contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché i lavoratori in servizio.
[158] La proroga al 31 dicembre 2004 era già stata prevista dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge n. 27 luglio 2004, n. 186. In sede di conversione del decreto-legge, per mero errore materiale, era stato soppresso il comma 4 dell’articolo 1, è stato pertanto necessario ripristinarne il disposto con l’articolo 1 del decreto-legge n. 220 del 2004.
[159] Con riguardo alle categorie protette, si ricorda che la legge 68 del 1999 ha imposto a tutti i datori di lavoro pubblici e privati, con più di 14 dipendenti, di avere alle proprie dipendenze una certa percentuale di persone disabili e precisamente:
- il 7%, se i dipendenti sono più di 50,
- 2 lavoratori, se i dipendenti sono compresi tra 36 e 50,
- 1 lavoratore, se i dipendenti sono compresi tra 15 e 35.
In caso di inadempimento a questo obbligo, fatta esclusione per taluni casi, il datore di lavoro deve versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, un somma a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore disabile non occupato.
[160] Gli enti di cui al citato articolo 70, comma 4, sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[161] Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 165 del 2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico (dunque non "contrattualizzati"):
- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- gli avvocati e procuratori dello Stato;
- il personale militare e le Forze di polizia di Stato, compreso il personale dirigente, quello ad esso collegato ed il personale in ferma volontaria;
- il personale della carriera diplomatica;
- il personale della carriera prefettizia;
- i dipendenti della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
[162] Emendamento 5.3 (testo 2) proposto dalla Commissione ed approvato nella seduta pomeridiana del 2 marzo 2005. L’esame dell’emendamento è iniziato nella seduta pomeridiana del 1° marzo 2005, quando è stato accantonato dietro richiesta del rappresentante del Governo per permettere una ulteriore riflessione da parte del Ministro della funzione pubblica. Il testo 2 dell’emendamento, poi approvato, differisce dal testo originario per l’aggiunta, nel titolo del decreto-legge, del riferimento alla sanatoria degli effetti prodotti dall’art. 4, co. 1, del D.L. 280/2004. L’em. 5.3 riproduce il contenuto dell’em. 5.3 del relatore sen. Asciutti (che ha assorbito l’em. 5.4 Favaro) approvato dalla VII Commissione (Cultura) del Senato nella seduta del 23 febbraio 2005, dopo il parere positivo espresso nella stessa data dalla V Commissione (Bilancio).
[163] D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
[164] L. 15 luglio 2002, n. 145, Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato
[165] La Corte costituzionale “ha costantemente affermato che nell’accesso a funzioni più elevate, ossia nel passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema, come quello oggi in vigore, che non prevede carriere o le prevede entro ristretti limiti, deve essere ‘ravvisata una forma di reclutamento’. Tale forma di reclutamento é perciò soggetta alla regola del pubblico concorso, che, in quanto ‘meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità, costituendo ineludibile momento di controllo, funzionale al miglior rendimento della pubblica amministrazione (ex plurimis: sentenze n. 1 del 1999, n. 320 del 1997, n. 1 del 1996). E proprio per la contraddizione con questi principi, la giurisprudenza costituzionale é costante nel censurare norme che stabiliscono il passaggio a fasce funzionali superiori, in deroga alla regola del pubblico concorso, o comunque non prevedono alcun criterio selettivo, o verifiche attitudinali adatte a garantire l’accertamento dell’idoneità dei candidati in relazione ai posti da ricoprire, realizzando così una sorta di automatico e generalizzato scivolamento verso l’alto del personale (sentenze n. 1 del 1999, n. 320 del 1997, n. 478 del 1995, n. 314 del 1994)” (Corte cost., sentenza 29 maggio 2002, n. 218).
[166] Tale inciso è stato inserito ad opera della L. 145/2002, art. 3, co. 1, lett. g).
[167] Secondo il Consiglio di Stato (Commissione speciale pubblico impiego, Adunanza del 27 febbraio 2003, Quesito n. 514) la previsione di cui all’art. 19, co. 6, “consente l’affidamento degli incarichi dirigenziali […] solo a soggetti esterni all’amministrazione, e non anche a soggetti interni”. Infatti, il dato letterale della norma deve essere interpretato alla luce del complessivo meccanismo delineato dall’art. 19 che “mira a dotare la pubblica amministrazione di una dirigenza che sia in parte (prevalente) costituita da dipendenti di ruolo e in parte (minore) costituita da soggetti esterni al ruolo”; ciò “allo scopo di utilizzare esperienze a professionalità molteplici”. Inoltre, l’esclusione degli interni al canale di accesso istituito dall’art. 19, co. 6, è funzionale ad impedire l’elusione del principio generale che prevede per l’accesso alla dirigenza l’obbligo del concorso, evitando le promozioni di fatto. Considerazioni analoghe sono contenute in Corte dei conti, Sezione di controllo di legittimità su atti del governo, delibera n. 11/2004/P; mentre in senso favorevole all’attribuzione di incarichi dirigenziali ex art. 19, co. 6, a personale interno all’amministrazione conferente si vedano le delibere, della medesima sezione, n. 13/2004/P (relativa alla conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari) e 16/2003/P (riguardante soggetti anch’essi appartenenti all’amministrazione conferente ma collocati in pensione).
[168] D.L. 29 novembre 2004, n. 280, Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
[169] A seguito dell’approvazione, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, degli identici emendamenti soppressivi 4.16 (Mancini e Bassanini) e 4.100 (Passigli) nella seduta dell’Assemblea del Senato del 27 dicembre 2005 (pom.).
[170] L’articolo 39 della legge n. 449/1997 disciplina le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, ponendo a carico dei loro organi di vertice un obbligo di programmazione triennale del fabbisogno di personale (co. 1), per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzare le risorse compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.
[171] Si ricorda che i capi I-III del D.Lgs. n. 469, e successive modificazioni, hanno conferito alle regioni, nonché - tramite queste ultime - agli enti locali (in particolare, alle province) le funzioni amministrative in materia di collocamento (pubblico) e di politiche attive del lavoro, fermo restando il ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento da parte dello Stato.
[172] L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
[173] Articolo aggiuntivo 5.0.4 del Governo, accolto dalla 7ª Commissione (Istruzione) nella seduta del 22 febbraio 2005.
[174] D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
[175] Ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 412, recante modifiche alla L. 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive, e convertito dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488
[176] Emendamento 5.0.23 del Governo, accolto dalla 7ª Commissione (Istruzione) nella seduta del 22 febbraio 2005.
[177] D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[178] D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
[179] D.L. 29 novembre 2004, n. 280, Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
[180] Emendamento 5.0.22 del Governo, accolto dalla 7ª Commissione (Istruzione) nella seduta del 22 febbraio 2005.
[181] Legge 6 luglio 2002, n. 137, Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici.
[182] D.L. 29 novembre 2004, n. 280, Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
[183] L. 14 dicembre 2000, n. 376, Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.
[184] Tale Direzione fa parte del Dipartimento per l’Innovazione.
[185] La citata lettera q) si riferisce ai soggetti che esercitano le attività indicate dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 374 del 1999. Tra queste attività rientra, alla lettera i), la gestione di case da gioco.
[186] Il citato articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n. 374 del 1999, fissava un limite di 3 milioni di lire (pari a 1.549,37 euro) al di sopra del quale sorgeva l’obbligo di identificazione e registrazione.
[187] La direttiva 91/308/CEE, del 10 giugno 1991, reca disposizioni relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. E’ stata successivamente modificata dalla direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001.
[188] Comma 1, lettera a) dell’articolo 6 in commento.
[189] Oggi, invece, a seguito del varo della disciplina speciale sulle opere strategiche (legge n. 443 del 2001) e del decreto legislativo attuativo della delega ivi contenuta (decreto legislativo n. 190 del 2002) è stata introdotta (sia pure limitatamente alle opere inserite annualmente nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla stessa legge n. 443) anche la possibilità di affidamento delle opere a un contraente generale. Norme sul contraente generale (o general contractor) sono recate dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2002, mentre il decreto legislativo n. 9 del 2005 ne ha completato la disciplina istituendo un sistema di qualificazione specifico per i contraenti generali delle opere strategiche, distinto dal sistema di qualificazione in vigore per tutte le imprese a cui è affidata la realizzazione di opere pubbliche.
[190] Per completezza, si ricorda ancora una disposizione (peraltro anteriore alla legge n. 443 del 2001) che fa riferimento alla figura del contraente generale: l’articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327.
[191] Comma 1, lettera b) dell’articolo 6 in commento.
[192] Il riferimento alle città metropolitane è stato introdotto a seguito dell’approvazione – durante l’iter al Senato – dell’emendamento 6.12 GABURRO (identico al 6.14 e 6.16).
[193] Il precedente Contratto di servizio tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e FS S.p.A., è stato sottoscritto il 18 ottobre 2002 ed è relativo agli anni 2000-2001
[194] D.L. 24 giugno 2003 n. 147, recante Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 2003.
[195] Per un elenco delle società concessionarie si rinvia al sito internet dell’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT): http://www.aiscat.it.
[196] Si veda, in proposito, il comunicato stampa diramato dall’Anas in data 22 dicembre 2004 all’indirizzo internet http://www.enteanas.it/comunicati_stampa/comunicati/541.pdf.
[197] Si ricorda che con il comma 8 dell’art. 4 della legge n. 426 del 1998 è stato disposto uno stanziamento annuo di lire 6 miliardi per 10 anni, a decorrere dal 1998, per l’attuazione del piano di risanamento ambientale dell’area industriale e portuale di Genova di cui all’intesa tra il Ministero dell’ambiente e la regione Liguria del 31 luglio 1996. Con il comma 9 dello stesso articolo, l’Autorità portuale di Genova è stata incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione finalizzati a favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dalla laminazione a caldo; per questi programmi il comma 11 dell’art. 4 ha stanziato 13 miliardi di lire annui per 15 anni a decorrere dal 1998. Il comma 10 dello stesso articolo prevede poi un accordo di programma tra i ministeri competenti, la regione Liguria, il comune e la provincia di Genova, l’Autorità portuale e l’ILVA S.p.A., che deve contenere il piano di bonifica e risanamento dell’area e che deve, altresì, contemplare la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata alla data del 14 luglio 1998.
In seguito alla disposizione di cui all’articolo 53 della legge 448/2001 e all’assegnazione delle aree al patrimonio della regione Liguria è stata interrotta da parte del Ministero l’erogazione all’Autorità portuale di Genova delle rate residue del limite d’impegno previsto dalla legge 426. Il Ministero ha quindi di fatto erogato all’Autorità portuale per tale finalità solo le prime due rate del limite d’impegno.
[198] L’articolo citato prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione (ora delle infrastrutture e dei trasporti) adotti un programma di interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, sulla base delle richieste delle autorità portuali (ovvero delle autorità marittime laddove non siano istituite le autorità portuali). Il programma è adottato sentite le Regioni interessate e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le autorità portuali o, in mancanza, il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, sono autorizzati per la realizzazione degli interventi a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a quote di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 100 miliardi annui a decorrere dall’anno 2000.
[199] L’art. 1, comma 4, della Legge 426/1998 (Nuovi interventi in campo ambientale) elenca una serie di interventi di bonifica di aree industriali e siti ad alto rischio ambientale; la lettera d riguarda l’area di Manfredonia. Il riferimento a tale disposizione, in aggiunta alla Legge 413/1998, è stato introdotto dall’Assemblea della Camera con l’approvazione di un emendamento delle Commissioni.
[200] Per quanto concerne i criteri di ripartizione del fondo, l’articolo prevede innanzitutto che il fondo sia ripartito sulla base del “rispettivo traffico aeroportuale” , secondo le seguenti modalità:
a) il 20% del fondo è ripartito tra i comuni del sedime aeroportuale e con lo stesso confinante secondo la media delle seguenti due percentuali:
- percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
- percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) l’80% del fondo, come detto, è destinato al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie, al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle persone e delle strutture.
[201] D.L. 29 marzo 2004 , n. 80 recante Disposizioni urgenti in materia di enti locali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 maggio 2004, n. 140
[202] L. 5 ottobre 2004, n. 249 Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 dicembre 2004, n. 291
[203] Articolo aggiuntivo 6.0.103 (testo 2) del Governo, approvato nella seduta antimeridiana dell’Assemblea del 2 marzo 2005.
[204] Legge 6 marzo 2001, n. 64, Istituzione del Servizio civile nazionale.
[205] D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
[206] Il termine originario (1 giugno 2004), già prorogato di sei mesi dall’art. 12 del D.L. 355/2003 (conv. in L. 47/2004) al fine di raccordarlo con la data prevista per la sospensione anticipata della leva obbligatoria, è stato da ultimo fissato al 1° gennaio 2006 ad opera dell’art. 2 del D.L. 266/2004 (conv. in L. 306/2004). Tale norma ha precisato inoltre che le disposizioni sui requisiti di ammissione al servizio civile, dettate dell’art. 3, co. 1, del D.Lgs. 77/2002, si applicano a partire dal 1° gennaio 2005.
[207] D.P.C.M. 21 novembre 2001, n. 453, Regolamento generale di disciplina relativa agli obiettori di coscienza, a norma dell'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230.
[208] La precedente tabella relativa al titolo III era articolata in 9 voci, mentre la nuova versione è in 4 voci, in quanto riferita alle diverse tipologie di attività possibili con l’introduzione dei servizi telematici a valore aggiunto. Soltanto nei casi in cui è possibile un raffronto omogeneo o analogo con le attività di consultazione degli archivi cartacei, vengono indicati anche i precedenti importi.
[209] La precedente tabella allegata al D.Lgs. n. 347/1990 era articolata in 5 voci, mentre la nuova versione è in 7 voci, in quanto riferita alle diverse tipologie di attività possibili con l’introduzione dei servizi telematici a valore aggiunto. Soltanto nei casi in cui è possibile un raffronto omogeneo o analogo con le attività di consultazione degli archivi cartacei, vengono indicati anche i precedenti importi.
[210] D.L. 1° ottobre 1999, n. 341, Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, convertito in legge dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.
[211] Con tale protocollo le due parti hanno provveduto a regolamentare l'attività assistenziale svolta nell'Azienda Policlinico Umberto I ed in altre aziende sanitarie della regione Lazio, nonché i diversi profili della istituenda azienda ospedaliera policlinico Umberto I.
[212] Entro tale data il direttore generale doveva risolvere i predetti contratti con l'indizione di nuove procedure, ovvero procedere alla loro conferma o, con l'accordo del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni (art. 2, comma2).
[213] D.L. 28 maggio 2004 n. 136, Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186
[214] Emendamento 7.0.20 del Governo, accolto dalla 7ª Commissione (Istruzione) nella seduta del 22 febbraio 2005.
[215] D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
[216] La Commissione elettorale comunale viene eletta dal Consiglio comunale tra i propri membri; è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero variabile di componenti (da un minimo di 4 a un massimo di 8, in relazione al numero dei consiglieri del Consiglio comunale).
Ai sensi dell'art. 26, co. 13, della L. 24 novembre 2000, n. 340, il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale.
[217] Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 2 maggio 1989, n. 157, conv. dalla L. 30 giugno 1989, n. 244, la Commissione elettorale mandamentale ha assunto la denominazione di Commissione elettorale circoscrizionale.
In ogni comune capoluogo di circoscrizione giudiziaria, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circoscrizionale, presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale (art. 21 del D.P.R. 223/1967).
La Commissione elettorale circoscrizionale:
1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.
[218] Mentre nelle revisioni semestrali l’Ufficiale elettorale propone alla Commissione elettorale circoscrizionale le variazioni da apportare alle liste, nelle revisioni dinamiche l’Ufficiale decide e apporta direttamente le variazioni, trasmettendo copia del verbale delle operazioni effettuate alla Commissione.
[219] D.L. 29 novembre 2004, n. 280, Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
[220] In realtà il D.L. 3 agosto 2001, n. 312, convertito dalla legge 1° ottobre 2001, n. 358, ha provveduto all’articolo 1 al differimento al 21 marzo 2003 della data della rilevazione (si ricorda che l’ultimo censimento nazionale si è tenuto nell’ottobre 2001).
[221] Da fonte Reuters del 2 febbraio 2005 “ L'approvazione del games budget delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 slitterà probabilmente a dopo il 4 febbraio, data di convocazione del cda del Toroc (l'ente organizzatore dei giochi) che avrebbe dovuto dare il via libera al bilancio. Come è noto, il cda Toroc aveva approvato il 18 dicembre scorso il bilancio 2005 rimandando il games budget complessivo della manifestazione al 4 febbraio. L'ipotesi di intervento di Sviluppo Italia, con 150 milioni d euro che mancano al pareggio, sta incontrando difficoltà tecniche e si lavora ad una nuova ipotesi che affida ad una società degli enti locali una serie di costi oggi in capo al Toroc. Sviluppo Italia potrebbe a sua volta partecipare all'operazione ma con un ruolo minore di quanto previsto inizialmente”.
[222] http://www.sviluppoitalia.it/UploadDocs/534_comunicato_toroc.pdf
[223] L’attività dell’Agenzia è documentata sul sito: http://www.agenziatorino2006.it
[224] Si ricorda, infatti, che il 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO assegnò a Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione il sindaco della città ed il presidente del CONI, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC), il contratto che impegnava la città ospite e il Comitato Olimpico Nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi.
[225] Un elenco definitivo delle opere connesse può essere consultato sul sito internet http://www.regione.piemonte.it/to2006/opere/elenco.htm
[226] Si ricorda che la valutazione di connessione è stata effettuata con il DPCM 18 dicembre 2002, recante Approvazione delle opere connesse ai Giochi olimpici invernali Torino 2006 , dopo che con il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte 12 novembre 2002, n. 96, era stata raggiunta l’intesa in merito all’elenco delle opere da dichiarare "connesse" e dopo che era stato acquisito il parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, reso in data 11 novembre 2002. E' stato quindi emanato il DPCM 15 settembre 2003 , con il quale sono state ripartite una parte delle risorse previste dalla finanziaria del 2003 (legge n. 289/2002), per il finanziamento delle opere connesse agli interventi per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali “Torino 2006”. Da ultimo l’art. 1, comma 241, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), autorizza l'utilizzazione dei fondi previsti per la realizzazione delle opere connesse e per la realizzazione delle opere di accompagnamento (art. 21 della legge n. 166 del 2002), anche successivamente alla conclusione dell'evento olimpico, al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture medesime ed il loro completamento funzionale.
[227] Abrogate, oggi, (a partire dal 31 gennaio 2006) dalla direttiva 18/2004/CE, alla quale la normativa italiana dovrà conformarsi.
[228] L’art. 24 della legge n. 109 del 1994 prevede il ricorso alla trattativa privata per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;
b) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
c) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti
Il successivo art. 25 regolamenta le varianti in corso d'opera che possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente nei casi tassativamente elencati dall’articolo stesso, quali:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
[229] L’esercizio della potestà regolamentare generale delle province e dei comuni relativamente alle loro entrate è disciplinato dall’articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Esso stabilisce che le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, ad eccezione di ciò che attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune o della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati al Ministero delle finanze, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta ufficiale. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie, per vizi di legittimità, avanti gli organi di giustizia amministrativa. Sono infine stabiliti criteri cui i regolamenti debbono attenersi nel disciplinare l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate.
[230] L’imposta comunale sulla pubblicità è prevista e disciplinata nel capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. In particolare, l’articolo 3 prescrive ai comuni di adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Il regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità (tipologia e quantità degli impianti, modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione, criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti) e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse. Il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge. Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono invece deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. A norma dell’articolo 7, l’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti (per i mezzi pubblicitari polifacciali, in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità). Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. Gli articoli da 12 a 15 determinano le tariffe per le diverse forme di pubblicità (ordinaria, effettuata con veicoli, con pannelli luminosi e proiezioni, in forme diverse); gli articoli 16 e 17 prevedono, rispettivamente, i casi di riduzione e di esenzione. La pubblicità effettuata mediante insegne è soggetta all’imposta, eccettuati i casi in cui l’esposizione dell’insegna sia prescritta da legge o da regolamento. A norma dell’articolo 17, comma 1-bis, l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento, possono esimere dal pagamento dell’imposta le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al predetto limite.
[231] Sono compresi nell’ambito applicativo di tali disposizioni sia i dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, sia il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del medesimo Decreto 165.
[232] Per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli incarichi consentiti e quelli vietati sono individuati con appositi regolamenti; in mancanza di detti regolamenti, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
[233] Per tali assunzioni, e per le ulteriori finalità istituzionali della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, possono essere utilizzate le “attività” di cui all’articolo 19, comma 2, della L. 212 del 2000 (statuto del contribuente), ai sensi del quale il Ministro delle finanze è autorizzato ad adottare provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio nell’ambito degli adeguamenti, posti in essere dall’amministrazione finanziaria, alla struttura organizzativa nonché all’individuazione della necessaria riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni in materia di interpello del contribuente.
[234]Cfr. articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), così come modificato dall’art. 5 del D.L. n. 236 del 2002. I fondi stanziati erano pari a 350 mld di lire per il 2001 e 430 mld di lire per il 2002.
[235]Cfr. al riguardo l’intervento del senatore Montanino nella seduta della VII Commissione del Senato del 23.2.2005 e l’intervento del senatore Iovene nella seduta antimeridiana dell’Assemblea del Senato del 2 marzo 2005.
[236]Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento (in attuazione della delega recata dall'articolo 59, commi 47 e 48, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).
[237]Art. 3, comma 101.
[238]Cfr. G.U. del 5 gennaio 2005.
[239] La società Italia Lavoro S.p.A. è sorta nel 1997, in base alla direttiva del Presidente del Consiglio del 13 maggio 1997, ai fini dell'esercizio di alcune tipologie di attività dell'ITAINVEST (quest'ultima - ex GEPI - è poi confluita nella società Sviluppo Italia), con il trasferimento delle relative competenze nelle politiche attive del lavoro ed il conferimento di una serie di partecipazioni societarie. Con la direttiva del 20 luglio 2000 il Ministro del lavoro ha definito gli ambiti di intervento in cui Italia Lavoro deve operare nel breve-medio periodo, sulla base di un piano generale di attività da sottoporre all'approvazione del Ministero stesso.
[240] Ai sensi dell’articolo 1, comma 25, della L. 335 del 1995 (cd. legge Dini), per i lavoratori dipendenti, e dall’articolo 59, comma 6, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) per i lavoratori autonomi, i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità a partire dal 2008 erano, alternativamente, i seguenti:
a) anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni per i lavoratori dipendenti o 58 anni per i lavoratori autonomi di età anagrafica;
b) 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall'età anagrafica.
L’articolo 1, comma 6, lettera a), della L. 243 ha mantenuto la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica, ma ha contestualmente innalzato l’età anagrafica necessaria al pensionamento in presenza di 35 anni di anzianità contributiva.
In particolare, in presenza, come ricordato, di 35 anni di contributi:
- per gli anni 2008 e 2009 l’età anagrafica è elevata a 60 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e a 61 anni per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
- per gli anni dal 2010 al 2013 l’età anagrafica è elevata a 61 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e a 62 anni per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Il successivo comma 7 ha disposto che, a decorrere dal 2014, l’età anagrafica richiesta sia ulteriormente elevata a 62 anni per i lavoratori dipendenti e a 63 anni per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, può tuttavia differire tale ulteriore innalzamento, qualora, sulla base di una verifica da effettuare nel 2013, risulti il conseguimento di risparmi di spesa superiori alle previsioni ed in grado di garantire il raggiungimento di effetti finanziari equivalenti a quelli originariamente previsti come conseguenti all’innalzamento dell’età previsto dal 2014.
[241] Più precisamente, l’articolo 7 del D.M. n. 527/1995 reca le seguenti disposizioni:
“1. L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed è reso disponibile, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3 ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, entro un mese dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica. Il suddetto importo è reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta ed il programma preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla prevista data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 7. Sono escluse da tale ultima ipotesi i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea.
2. Ciascuna delle due o tre quote, è erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare, per l'accertamento, da parte della banca medesima, della vigenza delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima, nonché, al di fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti realizzati, così come dichiarati, alle erogazioni richieste.
4. L'erogazione dell'ultima quota è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della società di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'art. 9.
5. La banca concessionaria richiede periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'erogazione delle corrispondenti quote e le versa alle imprese beneficiarie. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'articolo 10, comma 4, viene trattenuto il dieci per cento del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.
6. Nel caso in cui le banche concessionarie si avvalgano di istituti collaboratori, il versamento della quota dovuta alle imprese beneficiarie avviene tramite gli istituti collaboratori stessi secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'art. 1, comma 2.”
[242] Il programma EFA (European fighter aircraft), avviato nel 1988, è preordinato alla realizzazione di un velivolo militare da parte dell’Italia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per assicurare la difesa aerea. A produrre il caccia sarà il consorzio Eurofighter Gmbh con sede a Monaco di Baviera, costituito da quattro aziende nazionali capocommessa: l’Alenia per l’Italia (con il 21% - fusoliera anteriore e ala sinistra), la Dasa per la Germania (con il 33% - fusoliera centrale e impennaggio verticale), la British Aerospace per la Gran Bretagna (ancora con il 33% fusoliera anteriore e ala destra) e la Casa per la Spagna (con il restante 13% - fusoliera posteriore e ala destra). È previsto che ciascun partner abbia la capacità finale di assemblaggio dei velivoli. Al lavoro partecipa anche un consorzio per la produzione del motore Eurojet 2000; di questo secondo consorzio fanno parte l’inglese Rolls Royce, la tedesca Mtu, la spagnola Itp e l’italiana Fiat Avio. In totale, secondo l’ipotesi più aggiornata, dovrebbero essere fabbricati 620 velivoli, di cui 121 per l’Italia (entro il 2015), 232 per la Gran Bretagna, 87 per la Spagna e 180 per la Germania. In Italia, accanto all’Alenia e alla Fiat Avio, la produzione coinvolge anche tutte le piccole e medie imprese nazionali del settore, impegnate nella fornitura di componentistica dei sistemi costituenti il velivolo, quali ad esempio il radar, l'armamento e l'avionica di bordo. Nel maggio 2002 hanno volato i primi esemplari IPA (Instrumented Production Aircraft) e nel corso del 2003 saranno consegnati i primi esemplari dei velivoli di serie.
[243]Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
[244]Legge 1° dicembre 1997, n. 420, “Istituzione della Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali”.
[245]Circolare 4 febbraio 2002, n. 18 “Interventi in materia di comitati nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni culturali e edizioni nazionali.”
[246] L’elenco è stato fornito dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia, sede nazionale.
[247] L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
[248]Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, convertito, con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
[249]Convertito in legge dalla legge 22 ottobre 2001, n. 387.
[250]Cfr. la relazione illustrativa al ddl di conversione del DL. N. 344/2001 ed il Regolamento CE n. 1248 del 2001.
[251]Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
[252]Cfr. articolo 15 del Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 335.
[253] Emendamento 7.0.270a (testo 2) proposto dal Relatore e approvato dall’Assemblea nella seduta antimeridiana del 2 marzo 2005. Il testo 2 dell’emendamento differisce dal testo originario per la sostituzione, per quanto riguarda la carta di identità elettronica, del riferimento alla legge 16 giugno 1998, n. 191, con quello al testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), nel quale sono confluite le disposizioni in materia.
[254]Pubblicato nella G.U.C.E. 15 giugno 2002, n. L 157. Entrato in vigore il 15 giugno 2002.
[255]Pubblicato nella G.U. 6 ottobre 2004, n. 235.
[256]Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 29 dicembre 2004 ed entrato in vigore il 18 gennaio 2005.
[257]L. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
[258]L. 16 giugno 1998, n. 191, Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.
[259]D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
[260]D.P.R. 22 ottobre 1999, n. 437, Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico.
[261] Decreto del Ministro dell’interno 19 luglio 2000, Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d’identità e al documento d’identità elettronici. Con successivo decreto 14 maggio 2003 del Ministro dell’interno sono state apportate modifiche al citato decreto del 19 luglio 2000.
[262]Decreto del Ministro dell’interno, emanato di concerto con il ministro delle finanze, del 6 ottobre 2000, che specifica le modalità di comunicazione ai comuni del codice fiscale.
[263]Il Ministero dell’interno è da tempo impegnato nello sviluppo di progetti finalizzati alla introduzione in Italia di sistemi di voto elettronico. Dopo vari test effettuati negli anni dal 2000 al 2003, più recentemente, la sperimentazione ha coinvolto anche la fase precedente al voto, quella relativa al riconoscimento dell’elettore: in occasione delle amministrative di Campobasso, l’elettore è stato identificato utilizzando la carta d’identità elettronica.
[264]Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici - Circolare 31 ottobre 2003, Implementazione della sicurezza – Linee guida per i Comuni - Carta d’identità elettronica nella seconda fase.
[265]D.Lgs. 23 gennaio 2002 n. 10, Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.
[266]L. 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (collegato P.A.).
[267]D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117, Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell’articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
[268]Decreto del Ministro dell’interno, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2004, recante “Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei servizi”.
[269]Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, Direttiva 4 gennaio 2005, Linee guida in materia di digitalizzazione dell’amministrazione, in G.U. 12 febbraio 2005, n. 35.
[270] L. 27 dicembre 2002, n. 289.
[271] Sullo schema di codice la I Commissione della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 1° marzo 2005.
[272] D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, Disposizioni urgenti in materia di enti locali, convertito in legge dall’art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 26. L’art. 2-quater della L. 26/2001 ha novellato l’art. 1 della L. 24 dicembre 1954 n. 1228, Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
[273] Nell’ambito della Direzione Centrale Servizi Demografici del Ministero dell’interno, è stato istituito, con D.M. 23 aprile 2002, il Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD), con l’obiettivo di gestire unitariamente l’attività di tutte le infrastrutture informatiche di settore e di interesse dei Servizi demografici.
Il CNSD riveste un ruolo centrale nel rapporto dell’Amministrazione Centrale con i Comuni e gli enti coinvolti, funzionale al proseguimento della sperimentazione della carta di identità elettronica e alla sua definitiva gestione a regime, all’estensione sull’intero territorio nazionale del progetto dell’Indice Nazionale delle Anagrafi e del Sistema di accesso e interscambio anagrafico, e alla realizzazione e gestione del Centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenente tutti i dati di stato civile registrati negli archivi informatici comunali.
[274] La disciplina in materia di versamento di somme all’entrata e conseguente riassegnazione alle unità previsionali di base della spesa è stata da ultimo dettata dal regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469.
[275]Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 marzo 2001, n. 56.
[276] Il comma 5-bis è stato aggiunto dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 343/2003 recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”.