XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico - D.L. 2/2005 - A.C. 5578
Serie: Decreti-legge    Numero: 175
Data: 07/02/05
Abstract:    Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; testo e iter al Senato del disegno di legge di conversione del D.L. n. 2/2005; normativa di riferimento; documentazione.
Descrittori:
ASIA   ASSISTENZA ALLO SVILUPPO
CALAMITA' NATURALI   VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
DL n.2 del 02/01/05   AS n.3261/14
AC n.5578/14     

Servizio studi

 

decreti-legge

Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico

D.L. 2/2005 - A.C. 5578

 

n. 175

 


xiv legislatura

7 febbraio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

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File: D05002.doc


 

INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  3

§      Contenuto  3

§      Relazioni allegate  3

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  3

Elementi per l’istruttoria legislativa  3

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  3

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  3

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni3

§      Compatibilità comunitaria  3

§      Collegamento con lavori legislativi in corso  3

§      Impatto sui destinatari delle norme  3

Schede di lettura

§      Quadro degli interventi normativi in conseguenza del maremoto nel sud-est asiatico.3

§      Art.1 (Interventi di cooperazione allo sviluppo)3

§      Art. 2 (Regime degli interventi)3

§      Art. 3 (Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione di  Fondi internazionali )3

§      Art. 4 (Copertura finanziaria)3

§      Art. 5 (Contributo al Fondo globale)3

§      L’intervento dell’Unione europea nell’emergenza in Asia sud orientale (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)3

D.d.l. di conversione del decreto-legge (A.C. 5578)

§      Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico  3

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 3261, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico  3

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione (Affari esteri)

Seduta del 26 gennaio 2005  3

Seduta del 27 gennaio 2005  3

Seduta del 1° febbraio 2005  3

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 25 gennaio 2005  3

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 25 gennaio 2005  3

Seduta del 1° febbraio 2005  3

Discussione in Assemblea

Seduta del 1° febbraio 2005  3

Normativa di riferimento

§      L. 5 agosto 1978 n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (artt. 7 e 11-ter)127

§      L. 26 febbraio 1987 n. 49 Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo  131

§      D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE (art. 9)159

§      L. 11 febbraio 1994 n. 109 Legge quadro in materia di lavori pubblici (art. 24)161

§      D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi (art. 7)165

§      D.L. 28 marzo 1997 n. 79 Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (art. 5)167

§      D.P.C.M. 20 giugno 2000  Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti di cui all'art. 27, comma 3, della L. 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da quello italiano  169

§      O.P.C.M. 26 dicembre 2004 Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico. (Ordinanza n. 3389).171

§      O.P.C.M. 29 dicembre 2004 Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3390) (art. 1)173

§      LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)175

§      D.L. 30 dicembre 2004, n. 315 Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari177

§      D.P.C.M. 8 gennaio 2005 Nomina del Comitato di Garanti, di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3392 dell'8 gennaio 2005  181

§      O.P.C.M. 18 gennaio 2005 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud est asiatico. (Ordinanza n. 3394)183

Documentazione

§      A.C. 5309, (Governo), Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali187

§      Camera dei Deputati – Doc. LV n. 3-bis, Relazione sull’attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi (anno 2002)193

 

 


Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

 


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5578

Numero del decreto-legge

2 / 2005

Titolo del decreto-legge

Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico

Settore d’intervento

Politica estera; stati esteri; organizzazioni internazionali.

Iter al Senato

Numero di articoli

 

§       testo originario

6

§       testo approvato dal Senato

6

Date

 

§       emanazione

19 gennaio 2005

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

19 gennaio 2005

§       approvazione del Senato

1° febbraio 2005

§       assegnazione

2 febbraio 2005

§       scadenza

20 marzo 2005

Commissione competente

III  (Affari esteri)

Pareri previsti

Commissioni  I, V e VIII

 


Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo 1 autorizza la spesa di 70 milioni di euro per la realizzazioni di interventi volti ad aiutare le popolazioni del Sud-est asiatico colpite dal maremoto dello scorso dicembre.

L’articolo 2 disciplina il regime degli interventi.

L’articolo 3 autorizza contributi per un totale di 366.711.150 euro per l’anno 2004, 47.448.000 euro per il 2005 e 44.448.000 per il 2006, per consentire la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse dell’IDA (International Development Association), del Fondo Speciale di Sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, del Fondo africano di sviluppo, dell’IFAD (International Fund for agricultural development) e del Trust Fund per l’iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries).

L’articolo 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri recati dall’attuazione dell’articolo 3.

L’articolo 5 eroga un contributo al Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria per gli anni 2004 e 2005.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione A.S. 3261 è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dall’analisi tecnico-normativa.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’ultimo decreto-legge recante, tra l’altro, contribuiti a banche, fondi ed organismi internazionali è il D.L.. 30 dicembre 2004, n. 315, approvato dalla Camera, con modificazioni, il 2 febbraio 2005 (A.C. 5522) e trasmesso al Senato (A.S. 3285).

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Secondo quanto indicato nella analisi tecnico-normativa allegata all’A.S. 3261, l’emanazione del decreto-legge è stata resa necessaria al fine di garantire la immediata e urgente realizzazione di interventi nelle aree colpite dal maremoto dello scorso dicembre e di consentire la partecipazione dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali erogando contributi che il nostro paese si era già impegnato a versare. Riguardo a questa seconda finalità, va osservato come la necessità e l’urgenza sembrino derivare dalla mancata approvazione del disegno di legge A.C. n 5309, già approvato dal Senato (A.S. n. 2667), relativo alla partecipazione italiana a banche e fondi internazionali. Il protrarsi dell’iter legislativo sembra aver indotto il Governo a ricorrere alla decretazione d’urgenza (v. il paragrafo Collegamento con lavori legislativi in corso).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento, in quanto interviene in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato appare riconducibile alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione.

 

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Gli interventi previsti dal decreto-legge, tutti riconducibili alla materia “cooperazione allo sviluppo”, perseguono tre distinte finalità: fornire un aiuto finanziario ai paesi colpiti dalla catastrofe del 26 dicembre 2004; disciplinare la partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione di determinati Fondi internazionali; erogare un contributo al Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria.

Compatibilità comunitaria

Non si ravvisano profili di incompatibilità comunitaria.

 

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Come più sopra ricordato, è stato approvato alla Camera, con modificazioni, in data 2 febbraio 2005, il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell’Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l’erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell’IVA sulle offerte a fini umanitari. Le disposizioni contenute nell’articolo 3 del decreto legge in esame sono analoghe e, in alcuni casi, integrative di disposizioni del decreto legge 315/2004, in quanto consentono - attraverso l’erogazione di contributi a Fondi internazionali per l’anno o gli anni successivi a quelli previsti dal D.L. 315 citato – di completare gli impegni assunti dall’Italia a livello internazionale volti alla ricostituzione delle risorse di alcuni dei Fondi in questione.

E’ inoltre all’esame della III Commissione esteri il disegno di legge di iniziativa governativa (A.C. 5309), già approvato dal Senato (A.S. 2667), “Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali”. Le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge in esame corrispondono ad analoghe previsioni contenute nel disegno di legge sopra indicato. Come chiarito nella relazione di accompagnamento, la conversione del decreto-legge in esame, unitamente alla conversione del decreto-legge n. 315 cit.,  determinare l’integrale assorbimento del disegno di legge A.C. 5309.

 

Impatto sui destinatari delle norme

L’art. 1 destina 70 milioni di euro alla “realizzazione di interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico”…”nonché per la ricostruzione dei Paesi e per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali”.

L’articolo in esame non specifica dunque né le tipologie di iniziative né le modalità di utilizzo delle risorse destinate alle predette popolazioni.

 Il successivo art. 2, rubricato “Regime degli interventi”, prevede tuttavia - con una disposizione di frequente inserita nei provvedimenti in materia di cooperazione allo sviluppo – che per gli interventi di ricostruzione e risanamento di opere danneggiate o distrutte di importo inferiore a 5 milioni di euro e per gli appalti pubblici di servizi e di forniture è possibile provvedere all’affidamento dei relativi lavori ricorrendo alla trattativa privata.

 

 

 

 


Schede di lettura

 


 

Quadro degli interventi normativi in conseguenza del maremoto nel sud-est asiatico.

 

Il 26 dicembre 2004, il giorno stesso del verificarsi della catastrofe provocata dallo tsunami, è stata emanata l’Ordinanza n. 3389 del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale, nell’ambito dell’assistenza alle popolazioni colpite da calamità particolarmente gravi – assistenza che è parte delle attività di cooperazione internazionale -, e tenuto conto del carattere al momento in continua evoluzione degli effetti della catastrofe; si ravvisa la ”ineludibile esigenza” dell’invio in loco di mezzi e di personale della protezione civile, sia per far fronte all’emergenza che per prevenirne il peggioramento.

Allo scopo (art. 1), il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio viene autorizzato, eventualmente anche previa requisizione, all’utilizzazione immediata di beni e materiali necessari, nonché alla prestazione obbligatoria di servizi di pubblica utilità, in entrambi i casi attingendo al Fondo di protezione civile. Il Dipartimento della protezione civile, in ragione dell’estrema urgenza degli interventi da effettuare, è altresì autorizzato alla stipula di contratti per l’acquisizione di beni e servizi anche mediante affidamenti diretti o a trattativa privata, nonché a stipulare polizze di assicurazione per il personale inviato all’estero.

L’art. 2 prevede la successiva reintegrazione del Fondo di protezione civile, cui provvederà il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

La successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004 ha dettato all’art. 1 ulteriori disposizioni, volte a regolamentare l’ondata di solidarietà che ha percorso, come in tutto il mondo, anche l’Italia, nonché a favorire la ripresa di contatto con le allora centinaia di nostri connazionali che risultavano dispersi.

In particolare, il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni, da destinare, attraverso procedure di spesa “di somma urgenza”, all’espletamento degli interventi di cui all’Ordinanza 3389 in precedenza illustrata, in coerenza – qualora possibile – con eventuali finalizzazioni delle donazioni stesse.

Le somme in questione affluiscono al Fondo di protezione civile, con distinta evidenza contabile e di gestione.

Il regime fiscale delle donazioni affluite attraverso l’invio di messaggi SMS alle reti di telefonia mobile è assimilato alle operazioni di cui all’art. 14, comma 3[1] della legge 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Per quanto invece riguarda il personale impegnato della protezione civile, a fronte dell’”eccezionale impegno” richiesto per fronteggiare l’emergenza tsunami, l’Ordinanza in commento riconosce, fino al cessare della stessa, un compenso aggiuntivo – per prestazioni effettive di straordinari - pari a un massimo di 70 ore mensili pro-capite. In caso di invio in missione nei territori del sud-est asiatico, oltre al trattamento ordinario di missione, è riconosciuta un’indennità operativa speciale, per i giorni di effettivo impiego, commisurata su base mensile a 250 ore di lavoro straordinario festivo e notturno. Inoltre, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi di cinque unità aggiuntive di personale assunte con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per non oltre sei mesi, in deroga agli articoli 35 e 36[2] del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Infine, l’Ordinanza 3390 impegna le società di gestione di telefonia mobile a fornire al Ministero degli affari esteri ogni dato o informazione utile a rintracciare cittadini italiani presenti nella fascia dell’Asia sud-orientale investita dal maremoto, nonché a inviare ai rispettivi abbonati che si trovino in loco messaggi specifici, il cui testo verrà concordato con il Ministero degli Affari esteri.

 

Successivamente, l’articolo 10 del Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 (Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari), il cui disegno di legge di conversione in legge è stato approvato dalla Camera il 2 febbraio 2005 e trasmesso al Senato, ove è stato assegnato all’esame in sede referente della Commissione 3° - Affari esteri.

L’articolo 10 stabilisce, in relazione agli importi destinati  mediante i cosiddetti “short message service” (in acronimo: SMS) agli aiuti alle popolazioni del sud-est asiatico colpite dal maremoto, che i relativi addebiti in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono i servizi di telefonia devono intendersi esclusi dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

 

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, gli SMS sono considerati come prestazioni di servizi, e ricadono quindi nella previsione generale dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1972, n. 633.

Il richiamato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, stabilisce che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte.

L'aliquota dell'imposta è stabilita dall’articolo 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 nella misura del 20% della base imponibile dell'operazione.

Con riguardo alla compatibilità dell’esenzione prevista con il diritto comunitario, l’articolo 13 della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) consente agli Stati di prevedere esenzioni dall’IVA a favore di alcune attività d’interesse pubblico. L’articolo 13 della citata direttiva 77/388/CEE prevede fra l’altro che gli Stati membri possano esonerare le prestazioni di servizi e le forniture di beni procurate dagli organismi le cui operazioni sono esentate a norma delle lettere b), g), h), i), l), m) e n) dello stesso articolo[3] in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzate a loro esclusivo profitto, purché l'esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza.

Gli Stati membri possono inoltre subordinare, caso per caso, la concessione di talune esenzioni previste dallo stesso articolo ad enti diversi da quelli di diritto pubblico all'osservanza di una o più delle seguenti condizioni:

-gli enti di cui trattasi non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto: gli eventuali profitti non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite;

-essi devono essere gestiti e amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sé o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione;

-essi devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi approvati, ovvero, per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione, praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per servizi analoghi da imprese commerciali soggette all'imposta sul valore aggiunto;

-le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni di concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'imposta sul valore aggiunto;

Sono comunque escluse dal beneficio dell'esenzione le prestazioni di servizi e le forniture di beni che:

-non siano indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate;

-siano essenzialmente destinate a procurare all'ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all'imposta sul valore aggiunto.

 

La successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3392 dell’8 gennaio 2005 (articolo unico) ha precisato alcune attribuzioni e procedure, in vista – oramai nella prospettiva di una visione più precisa dei danni e delle vittime causate dallo tsunami – dell’ottimizzazione dell’intervento italiano. In tale contesto, viene ribadito il raccordo del capo del Dipartimento della protezione civile con il Ministero degli Affari esteri; viene istituito un Comitato[4] di garanti di cinque componenti, scelti “tra persone di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza”, con funzioni di supervisione della gestione delle risorse nell’azione umanitaria; viene stabilita la deducibilità integrale, dal reddito imponibile netto calcolato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, delle risorse derivanti da donazioni a favore delle popolazioni colpite dal maremoto; viene autorizzata, al fine di assicurare “assoluta trasparenza” alla gestione delle risorse da parte del Dipartimento della protezione civile, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nella grande stampa nazionale e in Internet di tutte le iniziative  procedure comportanti oneri finanziari; è delegata al capo del Dipartimento della protezione civile la costituzione di “una  commissione  di garanzia per il tempestivo controllo  legale  e  contabile  delle  azioni  poste  in  essere dal Dipartimento  della  protezione  civile,  composta  da  un magistrato contabile,   con   funzioni  di  presidente,  e  da  due  esperti  di riconosciuta   professionalità,   anche   estranei   alla   pubblica amministrazione.”; è infine esteso anche alle reti di telefonia fissa il regime di esenzione dall’IVA dei messaggi telefonici a favore delle popolazioni colpite dal maremoto, previsto nell’Ordinanza n. 3390 solo per le reti mobili.

Da ultimo, l’articolo unico dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3394 del 18 gennaio 2005 ha previsto che le risorse derivanti da donazioni potranno affluire al Fondo di protezione civile anche attraverso un conto corrente bancario all’uopo aperto dal Dipartimento, compresi gli interessi attivi maturati sulle giacenze.

 


Art.1
(Interventi di cooperazione allo sviluppo)

Il comma 1 autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2005[5] a favore delle popolazioni colpite dal maremoto nel sud-est asiatico, finalizzati alla realizzazione di interventi volti al miglioramento delle condizioni di vita, alla ricostruzione dei Paesi e alla partecipazione alle iniziative internazionali.

Il comma 2 reca la copertura degli oneri del comma precedente, rinvenendola a carico degli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), tabella C, a favore del Ministero degli Affari esteri, in conseguenza della legge 26 febbraio 1987, n. 49 in precedenza richiamata : si tratta in particolare delle somme per la cooperazione a dono, che in precedenza costituiva apposita rubrica dello stato di previsione degli Esteri, e che attualmente afferisce al Centro di responsabilità n. 9 dello stesso stato di previsione, insieme a una serie di altri capitoli concernenti la gestione della cooperazione allo sviluppo e i contributi a organismi internazionali. Si ricorda che la legge finanziaria 2005 ha destinato alla tabella C per la cooperazione a dono l’importo di 588,2 milioni di euro per il 2005, e di 570,9 e 573 milioni rispettivamente per il 2006 e il 2007.

Art. 2
(Regime degli interventi)

Il comma 1 prevede, in materia di lavori pubblici, che per gli interventi di ricostruzione e risanamento di opere danneggiate o distrutte di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministro degli affari esteri possa ricorrere alla trattativa privata prevista dall’articolo 24, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, anziché mediante gara di appalto o concessione.

 

L’art. 24 della legge n. 109 del 1994 disciplina infatti la trattativa privata quale procedura di scelta del contraente nel contratto di appalto di opere pubbliche, anche se ne limita il ricorso a lavori di importo limitato[6] oppure, come previsto dalla lettera b), cui si riferisce il comma in esame, per lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, solo per il ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate da eventi imprevedibili di natura calamitosa nel caso in cui siano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti.

 

Si osserva, al riguardo, che mentre la disciplina generale non pone limiti massimi all’importo dei lavori per i quali è possibile ricorrere alla trattativa privata in caso di calamità, il comma in esame specifica invece il limite di 5 milioni di euro.

 

 

Il comma 2 dispone il ricorso alla trattativa privata anche per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi e di forniture, come previsto, rispettivamente dall’art. 7, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 157 del 1995 e dall’art. 9, comma 4, lett. d) del decreto legislativo n. 358 del 1992.

 

L’art. 7, comma 2, lett. d) del decreto legislativo n. 157 del 1995, prevede che per gli appalti pubblici di servizi si possa ricorrere alla trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, nella misura strettamentenecessaria, qualora, per impellenteurgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini previsti per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando e le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

Analogamente l’art. 9, comma 4, lett. d) del decreto legislativo n. 358 del 1992, prevede che per gli appalti pubblici di forniture si possa ricorrere alla trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, solo nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette o da quelle negoziate e le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa.

 

Il comma 3 estende la deroga prevista dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto in esame precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fideiussoria bancaria.

L’articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.

Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177[7], per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi

Art. 3
(Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione di
Fondi internazionali )

Il comma 1 autorizza la spesa di 182.190.000 euro per il 2004 e di 3 milioni di euro per il 2005 per la partecipazione dell’Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA).

Come ricordato dalla relazione introduttiva al disegno di legge n. 2667 presentato al Senato, l’Italia ha previsto di finanziare la XIII ricostituzione dell’IDA con un contributo di 546.570.000 euro in tre anni, che equivale ad una quota di partecipazione del 3,8 per cento, la stessa della precedente ricostituzione dell’IDA (l’IDA XII, per la quale l’Italia ha versato un contributo di circa 780 miliardi di lire per il triennio 2000-2002, autorizzato con legge 17 febbraio 2001, n. 23).

Il decreto legge 30 dicembre 2004, n. 315, approvato dalla Camera il 2 febbraio 2005, prevede, all’articolo 1, l’erogazione di un contributo di 361.380.000 euro per il 2003 da destinarsi alla XIII ricostituzione dell’IDA. Tale contributo, sommato a quello stanziato dal comma 1 del provvedimento ora in esame (185,19 milioni di euro), raggiunge il previsto importo di 546,57 milioni di euro per i quali l’Italia si era impegnata nel corso degli ultimi negoziati per la ricostituzione delle risorse dell’IDA.

Si ricorda inoltre che identica previsione è contenuta nel disegno di legge governativo A.C. 5309, in corso di esame presso la Commissione Esteri della Camera e già approvato dal Senato che, all’art. 1, autorizza la partecipazione dell’Italia alla XIII ricostituzione dell’IDA prevedendo l’erogazione di un contributo di 546.570.000 euro in tre anni (361.380.000 euro per il 2003, 182.190.000 euro per il 2004 e 3 milioni di euro per il 2005).

 

L'IDA, che insieme alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) costituisce il nucleo centrale del Gruppo della Banca Mondiale, associa 165 paesi, tra cui l'Italia che è entrata a farne parte con Legge 12 agosto 1962, n. 1478. Sebbene l’IDA sia legalmente e finanziariamente distinta dalla IBRD, lo staff è in comune e i progetti sostenuti da ciascuna delle due istituzioni devono obbedire ai medesimi criteri di selezione e di attuazione.

L’IDA fu istituita nel 1960 allo scopo di indirizzare assistenza finanziaria ai paesi in via di sviluppo (PVS) più poveri, ossia quelli che non hanno sufficiente solidità finanziaria per accedere ai prestiti della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD).

Attualmente sono beneficiari dell’assistenza fornita dall’IDA 81 paesi, molti dei quali figurano tra i cosiddetti HIPC (Heavily Indebted Poor Countries - paesi poveri e fortemente indebitati). L’IDA ha infatti come obiettivo principale la riduzione della povertà nel mondo e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. Nel mese di giugno 2002, i delegati dei paesi donatori (l’Italia si colloca attualmente come donor al quarto posto tra i paesi del G-7) hanno concluso i negoziati per la XIII ricostituzione dell’IDA, trovando un accordo di massima sul programma IDA 13 e sui finanziamenti occorrenti per realizzarlo. La XIII ricostituzione renderà possibile destinare 18,4 miliardi di DSP (Diritti Speciali di Prelievo, l’unità contabile del Fondo Monetario), pari a circa 24 miliardi di dollari, ai membri poveri dell’IDA nei tre anni successivi al 1° luglio 2002. I delegati hanno inoltre convenuto, all’interno del Programma IDA 13, di aumentare il ricorso alla concessione di risorse a dono, per aiutare i paesi più poveri e vulnerabili. L’accordo prevede anche la definizione di un sistema di misurazione per correlare i programmi IDA ai risultati raggiunti dai  paesi beneficiari. Ai lavori che hanno preceduto la XIII ricostituzione hanno partecipato anche rappresentanti di paesi beneficiari e della società civile .

Nel corso dell’anno finanziario 2002 l’IDA ha finanziato 133 operazioni per un ammontare complessivo di 8,1 miliardi di dollari. L’Africa e l’Asia meridionale, cioè le aree in cui si concentra la popolazione più povera del mondo, hanno ricevuto il maggior volume di crediti.  I paesi che invece hanno maggiormente beneficiato di finanziamenti IDA sono stati l’India e il Bangladesh.

Per quanto concerne la distribuzione settoriale delle risorse, la maggior parte dei finanziamenti erogati dall’IDA nel 2002 hanno interessato i settori dello sviluppo umano (istruzione, sanità, nutrizione, HIV-AIDS, protezione sociale), l’amministrazione pubblica, l’energia, i trasporti, l’industria e il commercio.

I prestiti concessi dall'IDA sono accordati a condizioni particolarmente agevolate: non hanno interessi (solo una commissione che può variare dallo 0 all'0,5 per cento, ma che dal 1989 è stata fissata allo zero per cento); prevedono un periodo di grazia di 10 anni ed una durata di 35-45 anni. I fondi utilizzati a tal fine provengono principalmente da conferimenti dei paesi più industrializzati e sviluppati. Pertanto l'Associazione deve periodicamente, in genere ogni tre anni, ricostruire le proprie risorse.

 

Il comma 2 autorizza la spesa di 1.750.000 euro per il 2004 e di 875.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 ai fini della partecipazione dell’Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo dei Caraibi.

 

Si ricorda che identica autorizzazione di spesa è contenuta all’articolo 3 del già citato disegno di legge A.C. 5309.

 

Il Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi (SDF) è stato istituito nel 1983 attraverso la fusione di fondi preesistenti, finanzia le operazioni a condizioni agevolate nei confronti dei paesi più poveri, ai quali vengono destinati anche contributi volontari di paesi non membri. L’attività del Fondo è incentrata sulla lotta alla povertà e su un sistema di allocazione delle risorse basato sui risultati ottenuti dai paesi beneficiari. L’Italia, che ha aderito al Fondo nel 1988 (Legge 17 maggio 1988, n. 198), ha partecipato alla IV ricostituzione con un contributo complessivo di 14.200 milioni di lire (autorizzato per una parte dal DL 17 maggio 1996, n. 278, convertito dalla legge 16 luglio 1996, n. 381 e, per il saldo, dalla legge 19 novembre 1998, n. 404), pari all’8,6 per cento della quota totale delle risorse.

Come affermato nella relazione introduttiva al decreto presentato al Senato, la quota di partecipazione dell’Italia alla V ricostituzione (pari a 3,5 milioni di euro per il quadriennio 2001-2004) viene ridotta al 2,5 per cento (nella quarta ricostituzione del Fondo, l’Italia deteneva una quota pari all’8,6 per cento del totale delle risorse) in considerazione dei rilevanti impegni finanziari a favore di altre istituzioni di maggiore interesse per l’Italia, oltre che in attesa degli sviluppi sul fronte dell’allargamento della Banca di sviluppo dei Caraibi. Tuttavia, la stessa relazione sottolinea come la partecipazione dell’Italia, seppure inferiore al passato,  vada considerata come un forte segnale di sostegno ai Paesi dell’area caraibica.

 

 

Il comma 3 autorizza la spesa di 59.450.000 euro per il 2004 e di 29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 ai fini della partecipazione dell’Italia alla III ricostituzione delle risorse della Global Environmental Facility (GEF).

Si ricorda che la III ricostituzione del GEF è oggetto anche del citato disegno di legge A.C. 5309 che, all’articolo 5, prevede a tal fine identico contributo.

 

Il Global Environment Facility (GEF) è stato istituito nel 1991 con l’obiettivo di incoraggiare i paesi in via di sviluppo ad elaborare progetti e programmi diretti a proteggere l’ambiente. Il GEF fornisce supporto a progetti relativi alla biodiversità, ai cambiamenti climatici, alle acque internazionali, al degrado del suolo, allo strato di ozono, agli inquinanti organici.

Il GEF è un fondo multilaterale di cui fanno parte 176 paesi ed è  amministrato dalla Banca Mondiale; nel 2002, 32 paesi contributori si sono impegnati a versare 3 miliardi di dollari per la terza ricostituzione del fondo.

L’Italia ha aderito al Fondo con la legge 31 gennaio 1992, n. 114 ed ha partecipato alla prima ricostituzione con un contributo di 105 e 106 miliardi di  lire (autorizzati, rispettivamente, con il DL 17 maggio 1996, , n. 278, convertito dalla legge 16 luglio 1996, n. 381, e con la legge 19 novembre 1998, n. 404). In seguito, l’Italia ha contribuito alla seconda ricostituzione con una somma di  143 miliardi di lire (legge 3 febbraio 2000, n. 15)  pari ad una quota del 4,39 per cento dei contributi totali. Con il provvedimento in esame, l’Italia si impegna con un contributo di 118,9 milioni di euro per il periodo 2003-2006, mantenendo la stessa quota di partecipazione detenuta in precedenza.

 

Il comma 4 autorizza la spesa di 91.291.821 euro per il 2004 per la partecipazione dell’Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.

Si ricorda che l’Italia ha garantito un apporto di 146.701.993 euro per finanziare le operazioni nel triennio che va dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2004 (IX ricostituzione), come affermato anche nella relazione introduttiva al disegno di legge presentato al Senato.

Si ricorda inoltre che la partecipazione dell’Italia alla IX ricostituzione del Fondo africano di sviluppo è prevista anche dai citati D.L. n. 315/2004 (che all’articolo 3 prevede un contributo di 55.410.172 euro per il 2003) e DdL A.C. 5309 (che, all’articolo 7, stanzia un contributo che ammonta a 55.410.172 euro per il 2003 e a 91.291.821 euro per il 2004).

 

Il Fondo africano di sviluppo (ADF – African Development Fund) è un’istituzione finanziaria appartenente al Gruppo della Banca africana di sviluppo. Costituito nel novembre 1972  e divenuto operativo nel 1974, l’ADF raggruppa attualmente, oltre alla Banca africana di sviluppo, 24 paesi non africani (soprattutto paesi membri del’OCSE), tra cui l’Italia, che ne ha ratificato l’Accordo istitutivo con legge 24 dicembre 1974, n. 880. Lo scopo principale dell’ADF consiste nel finanziare, a condizioni particolarmente agevolate, progetti e programmi a favore dei paesi africani più poveri, in particolare della regione sub-sahariana, ai quali non è possibile accedere ai prestiti della Banca africana di sviluppo. Il Fondo concede infatti crediti a tasso zero e con un periodo di restituzione cinquantennale, che include un periodo di grazia di dieci anni. Il Fondo è alimentato da contributi provenienti principalmente dai paesi membri e, di regola, viene rifinanziato ogni tre anni; esso è amministrato da un Consiglio dei Governatori, che si riunisce annualmente, e da un Consiglio dei Direttori, cui spetta la gestione corrente. Il Fondo concede anche finanziamenti a dono, e tale possibilità è stata ampliata proprio nel corso dei negoziati per la IX ricostituzione, con particolare attenzione agli interventi sociali e alle azioni a beneficio di paesi che escono da conflitti. I negoziati hanno altresì evidenziato la necessità di collegare più strettamente l’erogazione dei finanziamenti a strategie di successo nella riduzione della povertà – concordate con le Istituzioni finanziarie internazionali - da parte dei singoli paesi. Le trattative per la IX ricostituzione si sono chiuse nel settembre 2002: la quota di rifinanziamento del Fondo africano di sviluppo è stata fissata in circa 3,5 miliardi di dollari per il triennio 2002-2004, superiore di circa il 25 per cento alla precedente (VIII) ricostituzione. I donatori hanno assicurato un ammontare di 1,91 miliardi: l’Italia ha mantenuto la percentuale precedente (4,3 per cento), con un contributo pari a circa 146,7 milioni di euro.

 

 

Il comma 5 autorizza la spesa di 13.848.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per la partecipazione dell’Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell’IFAD.

Si segnala che identica previsione è contenuta nell’articolo 9 del citato disegno di legge A.C. 5309.

Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (International Fund for agricultural development - IFAD) – che costituisce insieme alla FAO e al PAM (Programma alimentare mondiale) il “polo romano” delle Nazioni Unite -, costituito nel 1977, è un'Istituzione finanziaria al servizio della "povertà rurale", con finalità di credito nei progetti di sviluppo agricolo e si basa sostanzialmente su cofinanziamenti provenienti da due categorie di Paesi: quelli industrializzati e quelli esportatori di petrolio. La terza categoria di Paesi presenti nello schema costitutivo era quella dei Paesi in via di sviluppo beneficiari e le tre categorie godevano di un uguale diritto di voto. Tale schema "tripartito", originato in una congiuntura delle relazioni Nord-Sud e con l'OPEC caratteristica della metà degli anni Settanta, veniva rivisto nel corso della IV Ricostituzione delle risorse IFAD, quando si trasformò in una partecipazione dei singoli Paesi con diritto di voto proporzionale alle contribuzioni. Analogamente, la distribuzione dei seggi per gruppo veniva modificata: otto ai Paesi industrializzati, quattro ai Paesi petroliferi e sei ai Paesi beneficiari. Attualmente sono membri dell’IFAD 163 paesi.

La maggior parte delle risorse dell’IFAD è resa disponibile  a condizioni particolarmente favorevoli: i prestiti hanno un periodo di restituzione di 40 anni, inclusi 10 anni di grazia, con un tasso di interesse annuo pari a 0,75 per cento.

Le risorse, che ammontano all’incirca a 450 milioni di dollari all’anno, provengono essenzialmente da tre direzioni: contributi di paesi membri, rientro di prestiti e redditi da investimento. Nel corso della gestione della V ricostituzione (2001-2003) le tre fonti di finanziamento hanno coperto rispettivamente il 46, il 49 e il 5 per cento. Oltre ai fondi per la ricostituzione periodica delle risorse, i paesi membri possono fornire risorse aggiuntive sia per il cofinanziamento di programmi e progetti, sia come fondi fiduciari amministrati dall’IFAD per studi, assistenza tecnica a breve termine e progetti di portata più limitata.

Il negoziato per la VI ricostituzione delle risorse si è concluso nel dicembre 2002, con la fissazione di un volume totale pari a 560 milioni di dollari, superiore del 25 per cento rispetto alla precedente ricostituzione. Gli impegni registrati sono stati finora di 420 milioni di dollari da parte dei paesi industrializzati, e di 70 milioni da parte degli altri. Per quanto concerne il nostro paese, l’erogazione per la VI ricostituzione ammonta a 40 milioni di dollari, che costituiscono – come affermato anche dalla relazione illustrativa del decreto in esame - l’8,7 per cento del totale dei paesi OCSE e consentono all’Italia di avere un seggio permanente nel Consiglio di amministrazione dell’IFAD.

 

Il comma 6 autorizza la spesa di 9.057.900 dollari (pari a 8.181.329 euro) per ciascuno l’anno 2004 per la partecipazione dell’Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund, per ‘iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries).

 

Anche in questo caso il contributo alla ricostituzione del Trust Fund a favore dei Paesi fortemente indebitati è già previsto dal disegno di legge A.C. 5309. In particolare, l’articolo 11 prevede un’erogazione di 31 milioni di dollari ripartiti, in base all’articolo 12, tra 19,8 milioni di euro per il 2003 e 8,1 milioni di euro per il 2004.

Il decreto legge n. 315/2004, invece, prevede il contributo al Trust Fund solo per il 2003, pari a 21.942.100 dollari.

Il Trust Fund, amministrato dalla Banca Mondiale, è stato istituito al fine di affiancare alla risorse delle Istituzioni finanziarie multilaterali quelle provenienti da contributi volontari bilaterali. In tal modo si è cercato di accrescere il volume complessivo di risorse disponibili per le operazioni di cancellazione o riduzione del debito. Il Trust Fund mira in particolar modo a consentire la riduzione del debito dei paesi interessati, e in possesso dei requisiti del caso, verso creditori multilaterali. Il Fondo può procedere al pagamento di una quota di debito o può acquistarla, ed operarne la cancellazione, ovvero può farsi carico del servizio del debito al momento della scadenza del relativo pagamento.

Gli impegni dei vari paesi per la prima ricostituzione delle risorse del Trust Fund sono stati fissati nel novembre 2002, con particolare attenzione al sostegno dei creditori multilaterali regionali o subregionali: la quota dell’Italia per il 2003-2004 è pari a 31 milioni di dollari.

 

Il comma 7 disciplina le modalità di erogazione delle risorse di cui ai commi precedenti. Al riguardo, si prevede che tali somme siano versate in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato “Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali”.

Gli stanziamenti che nel bilancio dello Stato sono assegnati al capitolo 7180 dell’unità previsionale di base 3.2.3.20 (Banche, fondi e organismi internazionali) del Ministero dell’economia e delle finanze saranno pertanto trasferiti al conto corrente infruttifero di tesoreria sopra indicato, dal quale verranno prelevate le somme per l’effettiva erogazione dei contributi.

 

Il comma 8 prevede che venga inserito nella Relazione annuale sull’attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale, predisposta dal Ministro dell’economia e delle finanze (prevista dall’articolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n. 49)[8], uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi relativi alla partecipazione italiana a dette istituzioni e una valutazione sulla loro attività nonché, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani.

Art. 4
(Copertura finanziaria)

Il comma 1 dell’articolo 4 dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contributi previsti dall’articolo 3 in relazione alla partecipazione dell’Italia alla ricostituzione di fondi internazionali.

 

Gli oneri in questione sono determinati in :

356.711.150 euro per l’anno 2004;

47.448.000 euro per l’anno 2005;

44.448.000 euro per l’anno 2006.

 

Alla copertura finanziaria dell’onere relativo all’anno 2004 si provvede a valere sul Fondo speciale di conto capitale iscritto nel bilancio dello Stato 2004-2006, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004.

 

La disposizione fa riferimento agli stanziamenti del bilancio triennale 2004-2006, poiché, come precisato dal rappresentante del Governo nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione (A.S. 3261) presso la V Commissione del Senato in sede consultiva[9], si tratta di accantonamenti dei fondi speciali relativi all’anno finanziario 2004 che sono oggetto di “slittamento”, in quanto “prenotati” a copertura di spese corrispondenti ad obblighi internazionali.

Più precisamente si tratta di disponibilità destinate alle medesime finalità previste dall’articolo 3 del decreto-legge in esame, per effetto del disegno di legge “Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali”, approvato dal Senato (A.S. 2667) e attualmente all’esame della Commissione Esteri della Camera (A.C. 5309).

Con il disegno di legge citato si prevedeva la partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione dei Fondi internazionali di cui ai commi da 1 a 6 dell’articolo 3 del decreto-legge in esame con riferimento agli anni 2003, 2004 e 2005, autorizzando a tal fine, per quanto concerne il 2004, una spesa complessiva corrispondente a quella prevista dall’articolo in esame (356.711.150 euro).

Secondo quanto indicato dal rappresentante del Governo, le somme in questione, in quanto costituiscono “slittamenti”, sono utilizzabili anche successivamente alla chiusura dell’esercizio 2004, nel cui bilancio erano iscritti.

 

Ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, le quote dei fondi speciali di parte corrente e quelle dei fondi speciali di parte capitale (in questo secondo caso purché non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento) che non siano state utilizzate entro la conclusione dell’esercizio cui si riferiscono, costituiscono economie di spesa.

In deroga a questa regola generale il medesimo comma 5 prevede peraltro che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali e di spese corrispondenti ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti che determinano il trattamento economico del pubblico impiego, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce, purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno medesimo ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo.

 

Già il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, attualmente all’esame del Parlamento ai fini della conversione, ha disposto la partecipazione finanziaria dell’Italia con riferimento all’anno 2003 all’International Development Association (IDA), al Fondo africano di sviluppo e al Trust Fund per l’iniziativa HIPC nei medesimi termini già previsti dal disegno di legge A.S. 2667. A tal fine si è provveduto alla copertura finanziaria utilizzando gli slittamenti della quota del Fondo speciale di conto capitale iscritto nel bilancio 2003-2005 destinata a copertura degli oneri derivanti, per il 2003, dalle disposizioni dell’A.S. 2667.

 

Riguardo alla qualificazione come slittamenti anche delle somme poste a copertura degli oneri relativi al 2004, occorre considerare che, mentre nel disegno di legge iniziale (A.S. 2667) si provvedeva alla copertura finanziaria di tali oneri a valere sul Fondo speciale di conto capitale del bilancio 2003-2005, nel testo trasmesso alla Camera (A.C. 5309) si provvedeva a valere sul Fondo speciale di conto capitale iscritto nel bilancio 2004-2006.

 

Al riguardo l’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468/1978 prevede che le quote dei Fondi speciali di parte capitale non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di spesa, salvo che non si tratti, come nel caso in esame, di progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento.

 

Il comma 2 dell’articolo 4 introduce una clausola di salvaguardia, prevedendo che il Ministro dell’economia e delle finanze provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6, dell’articolo 3 (contributo per la partecipazione dell’Italia alla ricostituzione del Trust Fund per l’iniziativa HIPC), ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978.

 

L’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal decreto-legge n. 194/2002, impegna i Ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell’economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell’attuazione di provvedimenti legislativi. Il Ministro dell’economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative (le quali possono tradursi, a titolo di esempio, nell’integrazione delle risorse stanziate a titolo di copertura delle disposizioni onerose in oggetto ovvero nella modifica della legislazione sostanziale al fine di far venire meno o di rideterminarne l’onere).

Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

 

E’ prevista, inoltre, sempre a fini di salvaguardia, la trasmissione alle Camere degli eventuali decreti adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, punto 2), della legge n. 468 del 1978.

Si tratta dei decreti mediante i quali il Ministro dell’economia e finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Si ricorda che allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e finanze è allegato l'elenco dei capitoli relativi a spese obbligatorie, per i quali è possibile l’utilizzo del Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d’ordine.

 

L’inserimento della clausola di salvaguardia di cui al comma 2 è riconducibile alle disposizioni previste dall’articolo 11-ter comma 1 della legge n. 468/1978, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, lett. a) del c.d. decreto legge “tagliaspese” (D.L. n. 194/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/2002), in base alle quali ciascuna disposizione di legge che comporti nuove o maggiori spese deve:

a)      indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa;

b)      ovvero in alternativa, quantificare le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eventualmente eccedano le previsioni medesime.

 

L’introduzione della clausola di salvaguardia è riconducibile al fatto che il contributo relativo alla partecipazione dell’Italia alla prima ricostituzione del Fondo fiduciario a vantaggio dei paesi poveri e fortemente indebitati è determinato in dollari, per cui la sua conversione in euro può provocare oscillazioni nell’entità dell’onere.

In proposito appare comunque opportuno un chiarimento del Governo circa il rapporto di cambio da considerare ai fini della determinazione dell’onere effettivo

 

L’articolo 4 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482 (Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l’estero delle amministrazioni statali) dispone che, in caso di operazioni con valute differenti dall’euro, il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze regola l'eventuale differenza tra i cambi utilizzati dall'amministrazione ordinante e il cambio definitivo dell'operazione. A tal fine, se si determina una maggiore spesa, si fa ricorso alle risorse assegnate nell'àmbito dell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (u.p.b. 3.1.5.6, cap. 2142). Al contrario, se si determina una minore spesa, è previsto il versamento all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Nel caso di maggiore spesa, il citato articolo 4 stabilisce altresì che, se risulti necessario integrare le risorse appositamente destinate, è autorizzato il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine.

Art. 5
(Contributo al Fondo globale)

Il comma 1 autorizza la spesa di 180 milioni di euro da destinarsi al Fondo globale per la lotta all’AIDS, la tubercolosi e la malaria, relativamente agli anni 2004 e 2005.

Il comma 2 reperisce tali somme nell’ambito dell’UPB di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, in parte utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Come affermato nella relazione introduttiva al provvedimento (A.S. 3261), la necessità di ricorrere ad una norma che autorizzi tale impegno di spesa risiede nel fatto che i tagli effettuati nel corso del 2004 sui fondi della cooperazione allo sviluppo non consentono più di attingere a tale voce per far fronte agli impegni già assunti dall’Italia verso il Fondo.

La costituzione del Fondo globale contro l’hiv/aids, la tubercolosi e la malaria – progettata nella sessione speciale dell’Assemblea generale dell’ONU tenutasi a New York nel giugno 2001 – è stata realizzata al convegno dei paesi membri del G8 di Genova (2001) su impulso dell’Italia, presidente di turno. L’iniziativa, sostenuta dal Segretario generale delle Nazioni unite, consiste in un partenariato pubblico-privato; vi aderiscono numerosi Stati, tra i quali l’Italia, organismi internazionali (l’Agenzia ONU per la lotta all’aids, l’OMS, la Banca mondiale) e associazioni private (Gates Foundation, World Economic Forum, Global Alliance for Vaccines and Immunization). Il Fondo, che è operativo dal gennaio 2002, finanzia attività di prevenzione e cura, nonché di consolidamento dei sistemi sanitari locali, destinate soprattutto all’Africa. Il Fondo Globale prevede di raccogliere fino al 2008 (a partire dal 2001) 4.7 miliardi di dollari USA. L’Italia è membro del consiglio di amministrazione del Fondo ed occupa il secondo posto, come donatore, dopo gli Stati Uniti.

A seguito dell’impegno assunto assieme agli altri paesi del G8, il Governo italiano si è impegnato a versare circa 200 milioni di dollari USA per il biennio 2004-2005. Lo stesso importo era stato stanziato per il biennio precedente: una prima quota (di 96,8 miliardi di lire, ossia 49,9 milioni di euro: circa 50 milioni di dollari) è stata approvata dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, operante presso il Ministero degli esteri [10], già nel novembre 2001, nell’ambito dei contributi volontari ad organizzazioni internazionali; complessivamente, l’Italia ha versato ad oggi circa 108,6 milioni di dollari per il biennio 2001-2002 e 106,5 milioni di dollari per il 2003[11].

Durante la nona riunione del Consiglio di amministrazione del Fondo Globale, tenutasi ad Arusha (Tanzania) il 18 e 19 novembre 2004, è stato fatto un appello ai paesi donatori affinché versino al più presto le quote previste per il bienni 2004-2005. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre proposto un nuovo impegno (Round 5) che, se approvato, comporterà uno sforzo finanziario di 2,4 miliardi di dollari, dei quali 1,4 necessari a rinnovare le sovvenzioni in corso. Il 60 per cento circa dei fondi è utilizzato per la lotta contro l’AIDS, il 30 per cento per la malaria e il resto per la tubercolosi; i due terzi di tali fondi sono impiegati nei paesi dell’Africa sub-sahariana.

 


L’intervento dell’Unione europea nell’emergenza
in Asia sud orientale
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

 

1. Aiuti di emergenza

La reazione dell’Unione europea alla catastrofe umanitaria conseguente al maremoto che ha colpito l’Asia sud orientale il 26 dicembre 2004 è stata immediata.

Lo stesso giorno infatti la Commissione ha stanziato 3 milioni di euro attraverso la procedura di emergenza per l’aiuto immediato alle popolazioni colpite (attrezzature di potabilizzazione dell’acqua, cibo, coperte, pentole, fornelli, kit igienici e ripari, personale medico, attrezzature per rintracciare le persone scomparse), attraverso la Croce Rossa Internazionale. 

Tra il 30 e il 31 dicembre 2004 sono stati stanziati altri 20 milioni di euro. Un ulteriore stanziamento di 100 milioni di euro di aiuti umanitari, annunciato dalla Commissione il 6 gennaio 2005 è stato  approvato in tempi rapidissimi da Consiglio e PE, per venire incontro alle necessità di assistenza immediata a breve termine e rispondere alle emergenze individuate e agli appelli delle Nazioni Unite e della Croce Rossa.

Più recentemente, il 31 gennaio 2005, la Commissione europea ha adottato un ulteriore impegno di risorse. Si tratta di 80 milioni di euro destinati ad aiutare cinque milioni di sopravvissuti in Indonesia, nello Sri Lanka, in India, nelle Maldive e in Tailandia per un periodo di 18 mesi.

Tali fondi, stanziati per affrontare l’emergenza, raggiungono la somma totale di 203 milioni di euro e sono gestiti dall’Ufficio della Commissione per l’emergenza umanitaria (ECHO) che è pienamente coinvolto nelle attività di coordinamento sul campo, in India, Sri Lanka, Indonesia e Tailandia.

 

2. Altre iniziative

Il 6 gennaio 2005 il Presidente della Commissione Barroso ed il premier lussemburghese Junker, presidente di turno del Consiglio dell’UE, hanno partecipato a Giakarta al vertice straordinario dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) sulle conseguenze del terremoto e del maremoto. In quella occasione il presidente Barroso ha annunciato un pacchetto supplementare di aiuti alla ricostruzione di 350 milioni di euro. La somma sarà destinata alle azioni a lungo termine, ossia al ripristino delle infrastrutture distrutte e delle basi economiche della vita delle comunità costiere dell’Asia colpite dal disastro. In questo modo l’importo complessivo dell'assistenza fornita dall’Unione europea (i 25 Stati membri più la Commissione europea) sale a circa 1,5 miliardi di euro[12], pari a circa 2 miliardi di dollari. Barroso ha inoltre annunciato che verrà proposta una linea di credito “Maremoto nell’Oceano indiano” di 1 miliardo di euro che verrebbe gestita dalla Banca europea per gli investimenti. Il premier lussemburghese Junker ha altresì annunciato che nelle prossime settimane il Consiglio dell’UE discuterà le proposte finalizzate ad un alleggerimento del debito estero dei paesi colpiti dal maremoto, e che l’Unione darà il proprio contributo per la creazione nell’area del Sud-est asiatico di un sistema efficace di allerta precoce in caso di calamità naturali. Nei loro interventi alla Conferenza di Giakarta, sia Barroso sia Junker hanno evocato la prospettiva di istituire una forza europea di intervento rapido capace di operare in crisi civili e umanitarie.

Il 7 gennaio 2005 si è tenuta una riunione straordinaria del Consiglio Affari generali e Relazioni esterne, con la partecipazione dei ministri degli esteri e dei ministri responsabili della cooperazione allo sviluppo e della sanità, dedicata all’emergenza nell’Asia sud-orientale. Il Consiglio ha proceduto ad una valutazione delle iniziative in corso ed ha avanzato proposte per azioni a lungo termine, tra le quali:

·         la definizione di una strategia di rafforzamentodelle misure di prevenzione, di allarme rapido e di preparazione alle catastrofi;

·         il miglioramento del meccanismo di protezione civile e di aiuto umanitario dell’Unione europea;

·         l’individuazione di misure di accompagnamento in favore dei paesi colpiti, tra le quali forme di sostegno commerciale, partenariati bilaterali, gemellaggi.

Il Consiglio pesca del 21 gennaio 2005 ha preso nota dei danni subiti dalle flottiglie da pesca dei paesi colpiti dalla catastrofe, ed ha convenuto su una serie di principi sui quali l’azione della Commissione dovrà basarsi:

·                      coordinamento dell’azione comunitaria da parte della Commissione;

·                      coordinamento dell’azione internazionale da parte dell’ONU e della FAO che terrà una riunione il 12 marzo 2005;

·                      valutazione prioritaria dei danni e risposta adeguata ai bisogni delle comunità locali di pescatori;

·                      rispetto dei modi artigianali e tradizionali di pesca al fine di garantire una pesca sostenibile.

La Commissione ha proposto due tipi di misure:

Ø                   la mobilitazione di esperti a livello comunitario e internazionale per una valutazione rapida dei sinistri subiti dai paesi coinvolti e del sostegno finanziario e logistico necessario nelle prossime settimane fino a riunione  già citata della FAO;

Ø                   la modifica del regolamento (CE) 2792/99 relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca al fine di consentire, nell’ambito dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), il trasferimento dei battelli comunitari di piccola taglia destinati alla distruzione verso i paesi toccati dalla catastrofe. Potrà essere prevista una somma destinata a coprire le spese di trasporto. Tale proposta, non ancora formalizzata dalla Commissione, vista della situazione, seguirà una procedura di urgenza e dovrebbe poter essere approvata dal Consiglio nella riunione del 28 febbraio 2005 per entrare in vigore all’inizio della primavera.

Il 31 gennaio 2005 il Consiglio Affari generali ha adottato un piano d’azione inteso a coordinare tutte le iniziative (di analisi, pianificazione delle risorse, condotta operativa, prevenzione) dell’UE e degli Stati membri volte a far fronte alle conseguenze della catastrofe in esame e di altre eventuali che potrebbero verificarsi in futuro. Il Consiglio tornerà su questo dossier il 25-26 aprile quando alla riunione parteciperanno anche i ministri dello sviluppo.

Sulla catastrofe in Asia sudorientale si è espresso anche il Parlamento europeo che il 13 gennaio 2005 ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione comune in cui chiede all’Unione europea e alla comunità internazionale di onorare urgentemente le promesse. In particolare si segnala che il PE:

·         sostiene iniziative di sospensione, cancellazione, riduzione e conversione del debito;

·         chiede di proteggere gli orfani, che devono costituire una delle principali priorità delle agenzie di aiuto;

·         invita Commissione e Consiglio a verificare se il sistema europeo di radionavigazione satellitare Galileo possa essere di aiuto ai fini  dell’introduzione immediata di un sistema di allarme rapido;

·         sottolinea che la ricostruzione delle aree colpite deve concentrarsi sul miglioramento della situazione, puntando a ridurre la povertà e la vulnerabilità di tali aree.

Il Parlamento europeo dedica una sezione della risoluzione alla situazione politica in Sri Lanka e Indonesia, invitando Unione europea e comunità internazionale a promuovere il processo di pace nei due paesi, parallelamente alla fornitura di aiuti a lungo termine per risanamento e ricostruzione.

 

 


 

D.d.l. di conversione del decreto-legge
(A.C. 5578)

 


 

N. 5578

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 1o febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 3261)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal ministro degli affari esteri

(FINI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

 

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico

 

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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 2 febbraio 2005

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disegno di legge

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Art. 1.

      1. Il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

 

Allegato

 

 

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 2005, N.2

        All'articolo 1:

          al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2005»;

          al comma 2, le parole: «utilizzo degli stanziamenti relativi all'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dell'autorizzazione» e la parola: «determinati» è sostituita dalla seguente: «determinata».

        All'articolo 2, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «articolo 9, comma 4, lettera d), del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

        All'articolo 3:

          al comma 2, le parole: «per l'anno 2004,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2004 e» e la parola: «Carabi» è sostituita dalla seguente: «Caraibi»;

          al comma 6, le parole: «(Heavily Indebted Poor Countries» sono sostituite dalle seguenti: «(Heavily Indebted Poor Countries)».

        All'articolo 4, al comma 2, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6 dell'articolo 3».

        All'articolo 5, al comma 1, le parole: «di lotta all'AIDS, tubercolosi e malaria» sono sostituite dalle seguenti: «per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria» e le parole: «per gli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000 per l'anno 2005».

 


 

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005 (*).

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

            Considerata la situazione di grave emergenza umanitaria in atto nell'area del sudest asiatico, determinatasi a seguito della catastrofe naturale occorsa il 26 dicembre 2004;

 

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fornire immediato sostegno alle popolazioni, anche mediante la partecipazione all'azione multilaterale alla ricostruzione dei Paesi ed al ripristino delle infrastrutture sanitarie e socioeconomiche di base;

 

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la rapida realizzazione dei necessari interventi umanitari, in adesione alle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, formulate al termine della Conferenza dei Paesi donatori, svoltasi a Ginevra l'11 gennaio 2005;

 

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la partecipazione italiana alla ricostruzione di Fondi internazionali di sviluppo, nonché l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale di lotta all'AIDS, malaria e tubercolosi;

 

            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2005;

 

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo).

Articolo 1.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo).

        1. Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest

        1. Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest


(*) V. Anche il successivo avviso di ERRATA CORRIGE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2005.

 

asiatico colpite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonché per la ricostruzione dei Paesi e per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 70.000.000.

asiatico colpite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonché per la ricostruzione dei Paesi e per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 70.000.000 per l'anno 2005.

        2. Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti relativi all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla voce Ministero degli affari esteri.

        2. Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata nella Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla voce Ministero degli affari esteri.

Articolo 2.

(Regime degli interventi).

Articolo 2.

(Regime degli interventi).

        1. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5.000.000 di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

        1. Identico.

        2. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture, si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.

        2. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture, si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.

        3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati, è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

        3. Identico.

Articolo 3.

(Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione di Fondi internazionali).

Articolo 3.

(Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione di Fondi internazionali).

        1. È autorizzata la spesa di euro 182.190.000 per l'anno 2004 e 3.000.000 per l'anno 2005, per la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione della International Development Association (IDA).

        1. Identico.

        2. È autorizzata la spesa di euro 1.750.000 per l'anno 2004, di euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo della Banca di sviluppo dei Carabi.

        2. È autorizzata la spesa di euro 1.750.000 per l'anno 2004 e di euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi.

        3. È autorizzata la spesa di euro 59.450.000 per l'anno 2004 e di euro 29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la

        3. Identico.

partecipazione dell'Italia alla III ricostituzione della Global Environmental Facility (GEF).

 

        4. È autorizzata la spesa di euro 91.291.821 per l'anno 2004, per la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.

        4. Identico.

        5. È autorizzata la spesa di euro 13.848.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'IFAD.

        5. Identico.

        6. È autorizzata la spesa di dollari 9.057.900 - per il controvalore di euro 8.181.329 - per l'anno 2004, per la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund, per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries.

        6. È autorizzata la spesa di dollari 9.057.900 - per il controvalore di euro 8.181.329 - per l'anno 2004, per la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund, per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries).

        7. Le somme di cui ai commi 1, 2 , 3, 4, 5 e 6 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione di contributi autorizzati dal presente decreto.

        7. Identico.

        8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad una valutazione dell'efficacia della loro attività, e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

        8. Identico.

Articolo 4.

(Copertura finanziaria).

Articolo 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, per euro 356.711.150 per l'anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per euro 47.448.000 per l'anno 2005 e per euro 44.448.000 per l'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        1. Identico.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 6 dell'articolo 3, anche ai fini

dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

Articolo 5.

(Contributo al Fondo globale).

Articolo 5.

(Contributo al Fondo globale).

        1. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale di lotta all'AIDS, tubercolosi e malaria, per gli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000.

        1. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000 per l'anno 2005.

        2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        2. Identico.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        3. Identico.

Articolo 6.

(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 


Iter al Senato

 


 

 

Progetto di legge

 


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3261

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro degli affari esteri

(FINI)

e dal Ministro dell’economia e delle finanze

(SINISCALCO)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 2005

——–—

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico

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Onorevoli Senatori. – Il devastante maremoto abbattutosi sulle coste dell’Oceano indiano, arrecando distruzione a molti Paesi del sudest asiatico, tra i quali l’India, l’Indonesia, lo Sri Lanka, la Thailandia e le Maldive, ha procurato, oltre alla morte di circa 150.000 persone, l’abbattimento di gran parte delle infrastrutture sanitarie, agricole, dei trasporti e delle comunicazioni. Devastanti sono state anche le conseguenze di carattere socio-economico.

    La catastrofe ha privato circa 5 milioni di persone, che vivevano in condizioni di estrema povertà, delle abitazioni, causando il collasso di qualsiasi attività di autosostentamento, rappresentata essenzialmente dal turismo e dalla pesca, nonché determinando gravissimi problemi di carattere sanitario.

    Al fine di fronteggiare tale situazione di emergenza, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha lanciato un appello per la costituzione di un Fondo di 977 milioni di dollari destinato alle popolazioni dei Paesi vittime del maremoto.

    L’11 gennaio scorso a Ginevra si sono riuniti i rappresentanti dei Paesi donatori per rendere noti i propri contributi finanziari allo scopo di una immediata realizzazione degli interventi umanitari.

    Riveste, altresì, carattere di necessità ed urgenza l’erogazione del contributo italiano, pari a euro 200.000.000 al Fondo globale per la lotta alla diffusione delle grandi epidemie, nonché la partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione di Fondi internazionali.

    Tra l’altro è da sottolineare che l’iniziativa della costituzione del Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria si è concretizzata grazie all’impulso della Presidenza italiana a partire dal Vertice G8 di Genova del mese di luglio 2001.

    Il Fondo, operativo dal mese di gennaio 2002, è un’iniziativa di partenariato pubblico-privato, cui già aderiscono circa 40 Stati, organismi internazionali (come la Banca mondiale, l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la lotta contro l’AIDS ed altri) e associazioni private (Gates Foundation, World Economic Forum, Global Alliance for Vaccines and Immunization ed altre).

     L’Italia è membro del Consiglio di amministrazione e, disponendo di una significativa presenza nelle posizioni di vertice dell’Organizzazione, è in grado di influire sulle decisioni relative alla destinazione degli aiuti.

    Le attività finanziate con il Fondo, rivolte in particolare alla prevenzione e alla cura, nonché al rafforzamento dei sistemi sanitari locali, si realizzano soprattutto in Africa dove attualmente la malattia costituisce la maggiore emergenza sanitaria del mondo. In questo momento in cui l’emergenza sanitaria del sudest asiatico viene a costituire la maggiore priorità, esse saranno destinate, secondo necessità, anche ai Paesi colpiti dalla catastrofe del dicembre scorso.

    In particolare, vi è la necessità di ricorrere ad uno strumento legislativo che autorizzi questi impegni di spesa dato che, a causa dei tagli di bilancio effettuati sui fondi della cooperazione allo sviluppo nel corso del 2004, non è possibile attingere a questi ultimi fondi per erogare le risorse promesse da parte italiana per la cura e prevenzione dell’AIDS.

    Il ricorso al decreto-legge costituisce lo strumento più idoneo per soddisfare le esigenze rappresentate, in forza degli aspetti di necessità e urgenza che caratterizzano gli interventi umanitari da realizzare nei Paesi dell’area colpita.

    L’accluso decreto-legge si compone di 6 articoli.

    In particolare, l’articolo 1 autorizza la spesa di euro 70.000.000 per la realizzazione degli interventi di cooperazione destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni colpite e indica la relativa copertura finanziaria.

    L’articolo 2 disciplina il regime degli interventi di cooperazione, ricostruendo il quadro normativo da applicare per tutte le tipologie di intervento da realizzare nell’ambito del presente decreto-legge.

    L’articolo 3 autorizza la spesa di euro 356.711.150 per l’anno 2004, di euro 47.448.000 per l’anno 2005 e di euro 44.448.000 per l’anno 2006, per la partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione di Fondi internazionali e l’articolo 4 indica la relativa copertura finanziaria.

    L’articolo 3 riguarda la partecipazione italiana a Banche e Fondi internazionali e costituisce lo stralcio definitivo dell’atto Camera n. 5309, già approvato dal Senato (atto Senato n. 2667). Pertanto, l’atto parlamentare in parola deve intendersi completamente assorbito, in quanto la parte relativa all’anno finanziario 2003 costituisce già oggetto di una apposita disposizione del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 (atto Camera n. 5522).

    L’articolo 5 autorizza la spesa di euro 180.000.000 per l’erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta all’AIDS, tubercolosi e malaria e indica la relativa copertura finanziaria.

    L’articolo 6 dispone in ordine all’immediata entrata in vigore del decreto-legge.

    In particolare si illustrano di seguito i contenuti e le modalità di erogazione dei contributi per la partecipazione dell’Italia alla ricostituzione di Fondi internazionali (articolo 3).

Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA)(1) (XIII ricostituzione)

Le caratteristiche dell’IDA

    L’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), che insieme alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD)(2) costituisce il nucleo centrale della Banca Mondiale, rappresenta la maggiore fonte di finanziamento per i 79 Paesi più poveri del mondo (quelli che non hanno una credibilità finanziaria sufficiente per accedere ai prestiti IBRD) e il cui reddito pro capite non supera gli 885 dollari USA (nel 2000). Circa l’80 per cento delle popolazioni dei Paesi eleggibili ai finanziamenti dell’IDA (1,8 miliardi di persone) vive con meno di 2 dollari al giorno e circa il 40 per cento (oltre 850 milioni di persone) vive con meno di un dollaro al giorno. Si tratta di Paesi senza (o con scarso) accesso al mercato e per loro l’IDA rappresenta uno strumento essenziale per la crescita e la riduzione della povertà. I crediti IDA vengono concessi solamente ai Governi, a condizioni particolarmente agevolate: senza interessi (è previsto il pagamento di una commissione fino allo 0,5 per cento, ma dal 1989 tale commissione è stata fissata a zero), con un periodo di grazia di dieci anni e una durata di 35-40 anni. Potendo quindi contare su ritorni piuttosto limitati, l’IDA deve periodicamente (in genere ogni tre anni) ricostituire le proprie risorse attraverso negoziati con i paesi donatori.

I risultati raggiunti dall’IDA

    La missione prioritaria dell’IDA è quindi dare sostegno ai programmi di riduzione della povertà e migliorare le condizioni di vita nei Paesi più poveri. Essa deve assistere i beneficiari nel definire politiche e strategie e nel costruire le infrastrutture necessarie a produrre una crescita sostenibile. Il Dipartimento indipendente di valutazione delle operazioni della Banca Mondiale (Operations Evaluation Department-OED) ha recentemente esaminato l’attività dell’IDA degli ultimi dieci anni (periodo IDA10-IDA12) ed ha riconosciuto che l’istituzione ha aumentato notevolmente l’enfasi sulla povertà contribuendo a facilitare l’accesso ai servizi sociali delle popolazioni più bisognose, promuovendo il buon governo e tenendo sempre più conto delle problematiche ambientali nelle proprie operazioni(3). In sintesi, l’impatto sullo sviluppo dei Paesi beneficiari delle operazioni IDA è aumentato notevolmente negli ultimi anni, grazie a una maggior selettività degli interventi, a una maggiore partecipazione nel processo decisionale e a programmi di assistenza meglio coordinati.

Il negoziato IDA-13

    I fondi dell’IDA provengono essenzialmente dai contributi dei Paesi industrializzati e di alcuni Paesi in via di sviluppo a medio reddito. In totale contribuiscono al Fondo 41 Paesi. Nel corso del 2001-02 si è svolto il negoziato per la tredicesima ricostituzione delle risorse IDA (IDA 13), destinata a finanziare le operazioni nel triennio che va dal 1º luglio 2002 al 30 giugno 2005 (anni fiscali 2003-2005). I Paesi donatori si sono riuniti sei volte tra il 2001 e i primi mesi del 2002, raggiungendo infine un accordo sul rifinanziamento e su obiettivi, politiche e priorità per l’azione dell’IDA nel periodo considerato. Per la prima volta il negoziato si è svolto con la partecipazione dei Paesi beneficiari e la consultazione attiva di alcune organizzazioni non governative (ONG). Tutte le regioni beneficiarie di fondi IDA sono state equamente rappresentate(4).

    L’accordo concluso per la tredicesima ricostituzione prevede un ammontare pari a 18,4 miliardi di Diritti speciali di prelievo – DSP (circa 24 miliardi di dollari) per il triennio 2003-05, di cui 10,2 miliardi provenienti dai donatori (circa 13 miliardi di dollari) e la parte rimanente generata da risorse interne (rimborso dei prestiti, reddito da investimento, carry-over(5)). L’ammontare totale è superiore del 18 per cento rispetto alla ricostituzione precedente (IDA-12, pari a 15,2 miliardi di DSP), a causa delle aumentate esigenze dei Paesi poveri e degli ambiziosi obiettivi che ci si propone di conseguire.

    Il negoziato questa volta è stato particolarmente lungo e complesso in quanto, per venire incontro alle esigenze dei paesi più poveri (in particolare quelli con un reddito pro capite inferiore ai 360 dollari l’anno, meno di un dollaro al giorno) è stato deciso un ricorso maggiore all’utilizzo di risorse a dono fino ad un massimo del 21 per cento del totale delle risorse IDA-13. Più esattamente, si prevede un utilizzo di doni, a valere sulle risorse messe a disposizione con l’accordo, compreso in un intervallo tra 18-21 per cento a favore di determinate categorie, in particolare:

        – fino al 40 per cento a favore dei Paesi della categoria post-conflict (tra l’1,5 e il 4 per cento del totale IDA-13);

        – 100 per cento per la ricostruzione a seguito di disastri naturali (1 per cento del totale IDA-13);

        – 100 per cento per i progetti di lotta all’HIV-AIDS a favore dei Paesi della categoria IDA-only (4 per cento del totale IDA-13);

        – 25 per cento per i progetti di lotta all’HIV-AIDS a favore dei Paesi della categoria «blend»(6) (0,5 per cento del totale IDA-13);

        – 40 per cento a favore dei Paesi con problemi di sostenibilità del debito della categoria IDA-only con meno di 360 dollari di reddito pro capite (8 per cento del totale IDA-13);

        – fino al 23 per cento a favore degli altri Paesi della categoria IDA-only con reddito pro capite inferiore a 360 dollari annui (tra il 3 e il 3,5 per cento del totale IDA-13).

    Per quanto riguarda il meccanismo di finanziamento dei costi relativi all’aumentato uso dei doni da parte dell’IDA, che avranno effettive implicazioni per le finanze IDA solo a partire dal 2009 (concedere più risorse a dono significa avere meno rientri in futuro), la sua definizione è stata discussa nei dettagli nel corso della riunione Mid Term Review dell’IDA-13 che si è tenuta il 4-5 novembre 2003. Come misura interinale, per dimostrare l’impegno e la volontà politica dei donatori, si è deciso comunque di utilizzare da subito parte del carry-over dell’IDA-12 (100 milioni di DSP) per compensare le perdite future dovute all’uso dei doni.

Le priorità dell’IDA-13

    Le priorità settoriali verso cui saranno indirizzate le risorse dell’IDA-13, il cui obiettivo finale è la lotta alla povertà, sono: lo sviluppo del capitale umano (sanità e istruzione); la lotta alle malattie trasmissibili (in particolare HIV-AIDS); la protezione sociale; il miglioramento della governance nei Paesi beneficiari (in particolare la lotta alla corruzione); lo sviluppo del settore privato e di quello agricolo; la protezione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile; la lotta al riciclaggio di denaro sporco; la promozione del commercio e dell’integrazione regionale. Le priorità geografiche saranno invece l’Africa sub-Sahariana, a cui dovrebbe andare il 50 per cento delle risorse disponibili, e l’Asia sud-orientale, dove vive il maggior numero di poveri.

Il legame tra l’allocazione delle risorse IDA e la performance dei beneficiari

    L’allocazione delle risorse IDA tiene oggi meno conto (rispetto al passato) del livello del reddito (PIL), ma piuttosto dei risultati dei Paesi beneficiari sul fronte delle riforme economiche e sociali. Già nel corso del precedente negoziato (IDA-12) si decise di stabilire un metodo di allocazione delle risorse fortemente legato alla performance tenendo conto non solo dei risultati sul fronte macroeconomico, ma anche e soprattutto dei fattori rilevanti per la riduzione della povertà, compreso quelli di social inclusion e good governance. Le risorse vengono allocate in valore esponenziale rispetto ai risultati misurati dai diversi indicatori concordati. L’unica eccezione a questa regola riguarda due categorie di Paesi: 1) i blend countries(7); 2) i post-conflict countries(8).

    Si ricorda che, secondo quanto deciso al termine del precedente negoziato (IDA-12), l’esercizio di valutazione della performance tiene conto di tre determinanti: a) per l’80 per cento del Country Policy and Institutional Assessment(9) (CPIA); b) per il 20 per cento dell’Annual Report of Portfolio Performance(10) (ARPP); c) del governance discount(11), che entra in funzione in casi di governance particolarmente debole.

    Nel corso del negoziato IDA-13 si è deciso di apportare qualche aggiustamento al sistema, per migliorarlo e renderlo più trasparente nella sua applicazione. In particolare, si è ridefinita l’applicazione del governance discount, che precedentemente penalizzava eccessivamente alcuni Paesi creando una dannosa discontinuità nel processo di allocazione delle risorse. Gli aggiustamenti concordati tengono esplicitamente conto delle raccomandazioni emerse dal recente Rapporto dell’indipendente Operation Evaluation Department (OED), soprattutto della necessità di semplificare la metodologia e di legare l’allocazione basata sulla performance al programma definito nella CAS. La valutazione della governance continua a essere il pilastro dell’intero sistema, ma viene proposta l’introduzione di aggiustamenti tecnici che, eliminando l’elemento di discontinuità nell’allocazione delle risorse, rende più equo e trasparente l’intero processo.

Il sostegno prioritario dell’IDA per l’Africa

    Per raggiungere il risultato di dimezzare la povertà entro il 2015 (come stabilito dai Millennium Development Goals, che rappresentano gli obiettivi universalmente condivisi con la «Dichiarazione del Millennio» delle Nazioni Unite del settembre 2000), in Africa sarebbe necessaria una crescita del 7 per cento annuo. Per realizzarla, si dovrebbe investire l’equivalente del 30 per cento del PIL. Ma il tasso di risparmio è ancora molto basso (13 per cento del PIL, il più basso al mondo) e i flussi di capitale privato nella regione equivalgono appena al 5 per cento del PIL(12). Il tasso di crescita della popolazione (2,8 per cento) è il più alto al mondo. Anche gli indicatori sociali sono preoccupanti: un bambino su cinque muore prima di raggiungere i 5 anni di età; la metà della popolazione non ha accesso ad acqua potabile; meno di una bambina su quattro frequenta le scuole elementari nelle aree rurali; 20 milioni di bambini sono orfani a causa del dilagare dell’AIDS(13).

    Secondo l’accordo IDA-12, il 50 per cento delle risorse IDA doveva essere allocato a favore dell’Africa (l’equivalente di 10,3 miliardi di dollari: in media 3,4 milioni di dollari per anno). In effetti, a valere sulle risorse IDA-12 sono stati destinati all’Africa solo 2,3 miliardi di dollari l’anno (circa un miliardo per anno in meno del previsto). Le cause di questo risultato sono, in particolare: l’alta volatilità dovuta all’instabilità politica e alle guerre(14) la scarsa performance; l’insufficiente capacità di assorbimento dei beneficiari. La qualità del portafoglio delle operazioni della Banca Mondiale in Africa è comunque notevolmente migliorata negli ultimi anni, sia per quanto riguarda la preparazione che la supervisione dei progetti. La proporzione dei progetti «a rischio» è calata dal 40 al 15 per cento tra il 1997 e il 2000.

    Alla luce di quanto sopra anche nel corso dell’accordo IDA-13 è stato ribadito l’impegno di allocare in favore dell’Africa il 50 per cento delle risorse disponibili.

La partecipazione dell’Italia all’IDA-13

    L’Italia ha annunciato, per il triennio considerato dalla ricostituzione IDA-13 (2003-2005), un contributo complessivo di 380,76 milioni di DSP (pari a 546,57 milioni di euro al cambio adottato per la ricostituzione(15)), confermando l’impegno a mantenere la quota detenuta nella precedente ricostituzione (3,8 per cento del totale)(16). Il nostro contributo è in linea con l’opportunità di dare un seguito concreto alle dichiarazioni di sostegno alla lotta alla povertà, e dell’impegno assunto dal Governo di aumentare gradualmente le risorse dell’aiuto pubblico allo sviluppo. La tredicesima ricostituzione dell’IDA è un’importante occasione che l’Italia ha di dimostrare concretamente il suo impegno sui temi dello sviluppo e della fame nel mondo. È bene tener conto del fatto che i recenti avvenimenti internazionali hanno ulteriormente offuscato le prospettive di sviluppo e di crescita dei Paesi poveri. Una ricostituzione delle dimensioni concordate ha quindi una sua logica ed è il «minimo» che si possa concedere ai Paesi più poveri del mondo.

    L’IDA può svolgere un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals), che prevedono tra l’altro la riduzione del 50 per cento della popolazione povera nel mondo entro il 2015. La positiva performance dell’IDA, sul fronte dei risultati operativi, giustifica da parte nostra un atteggiamento di pieno sostegno. Inoltre, le linee politiche che l’IDA intende seguire nel prossimo triennio (maggiore selettività, enfasi sui propri vantaggi comparati, sviluppo della partnership con altre agenzie) sono in sintonia con le raccomandazioni del G7 sulla Riforma delle Banche di sviluppo.

    Si sottolinea pertanto l’importanza del rispetto dei termini per il deposito delle note di impegno e per l’erogazione del contributo che potrà avvenire solamente dopo l’approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento. Una situazione di arretrato nei confronti dell’IDA, come quella da cui l’Italia è uscita con grande fatica nel 1998, danneggia l’immagine del Paese e ne indebolisce la forza negoziale all’interno della Banca Mondiale nel suo complesso. Inoltre provoca richieste di sanzioni da parte degli altri donatori (come l’esclusione dalle gare di appalto delle imprese di Paesi non in regola con i pagamenti). Questo comporterebbe un notevole danno economico per l’Italia, considerato il ruolo di primo piano che il nostro Paese ha nelle commesse aggiudicate sui progetti IDA.

    Nel documento finale dell’IDA-13, pertanto, si sottolinea la necessità di effettuare i pagamenti dovuti entro i termini stabiliti, deplorando formalmente il mancato rispetto degli impegni da parte dei donatori.

Fondo Speciale di Sviluppo (SDF)(17) (V ricostituzione)

Le caratteristiche del Fondo Speciale di Sviluppo (Special Development Fund – SDF)

    Il Fondo speciale di sviluppo (SDF) rappresenta lo sportello della Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB) (istituzione di cui l’Italia è membro dal 1988(18)) che eroga prestiti a tasso agevolato a favore dei Paesi dell’area caraibica. Finanziato con i contributi dei Paesi membri, ha come principale obiettivo la riduzione della povertà e lo sviluppo sociale. Beneficiano in maggior misura delle risorse del Fondo i Paesi più poveri della regione.

    Lo SDF ha la particolarità di essere l’unico sportello di questo tipo (che eroga cioè risorse a tasso agevolato), nell’ambito delle istituzioni di sviluppo, cui attingono tutti i Paesi beneficiari della Banca di appartenenza, anche quelli che possono normalmente attingere alle risorse del capitale ordinario (a tasso di mercato), sebbene divisi in quattro categorie selezionate principalmente sulla base del reddito pro capite. Da notare, tuttavia, che lo SDF è anche l’unico Fondo di questo tipo al cui finanziamento partecipano, con proprie risorse, anche gli stessi Paesi beneficiari.

    Le risorse del Fondo speciale di sviluppo provengono, su base volontaria, dai Paesi membri della Banca dei Caraibi. Hanno tuttavia deciso di partecipare alla quinta ricostituzione (SDF-V), per la prima volta, anche l’Agenzia di sviluppo americana «USAID» e due Paesi ancora non membri della Banca dei Caraibi, Suriname e Haiti.

I risultati dell’attività del Fondo speciale di sviluppo

    La performance dei progetti finanziati con le risorse della precedente riscostituzione (SDF-IV) è stata positiva. In termini di aree tematiche, il 55 per cento dei progetti approvati ha avuto come obiettivo la riduzione della povertà(19), il 13,2 per cento lo sviluppo delle risorse umane e il 9,1 per cento il rafforzamento delle istituzioni e la promozione della good governance. Per quanto riguarda la distribuzione per gruppo di Paesi (divisi in base al reddito), il 73 per cento è stato allocato a favore dei Paesi del Gruppo 3(20); il 12 per cento al Gruppo 4 (di cui fa parte la sola Guyana, e di cui in futuro dovrebbe far parte Haiti); il 7 per cento a favore del Gruppo 2(21); lo 0,3 per cento a favore del Gruppo 1(22).

Il negoziato SDF-V

    I periodi di ricostituzione del Fondo sono in genere di quattro anni. La precedente ricostituzione (SDF-IV) avrebbe dovuto (originariamente) coprire il periodo 1996-1999. Tuttavia, un contributo di 24 milioni di dollari erogato successivamente dalla Cina ha permesso al Fondo di estendere il periodo di copertura delle operazioni all’anno 2000. La precedente ricostituzione del Fondo (SDF-IV) fu di 100,66 milioni di dollari. Come detto, alla somma negoziata dai donatori si aggiunsero successivamente i 24 milioni donati dalla Cina (a negoziato concluso), che ha portato il totale delle risorse disponibili nel periodo SDF-IV a 124,66 milioni di dollari(23) L’Italia negoziò una quota dell’8,6 per cento sul totale (per un importo da versare di 8,66 milioni di dollari). Il contributo italiano fu molto inferiore di quello versato da Canada e Regno Unito (entrambi 16,8 milioni di dollari per una quota del 16,7 sul totale).

    L’ultima ricostituzione (SDF-V) si riferisce dunque al periodo 2001-2004. Ci si è accordati su una ricostituzione più modesta delle previsioni iniziali, pari a 125 milioni di dollari, ma pur sempre superiore del 25 per cento rispetto al totale dell’esercizio precedente (100,66 milioni di dollari per lo SDF-IV). Si segnala che la maggioranza dei Paesi regionali beneficiari dei progetti della Banca hanno, in media, elevato il proprio contributo del 30 per cento. Anche alcuni dei Paesi membri regionali «non beneficiari» hanno aumentato il contributo del 20 per cento, portando la propria partecipazione dai 3 milioni di dollari dello SDF-IV ai 3,6 di adesso (come la Colombia). Regno Unito e Canada hanno aumentato il contributo addirittura del 50 per cento (portando il proprio ammontare dai 16,8 milioni dello SDF-IV a 25,2 milioni di dollari di adesso).

Le priorità dello SDF-V

    La strategia che il Fondo si propone di seguire per il periodo SDF-V, sottolinea con grande enfasi l’obiettivo di riduzione della povertà e si basa su cinque pilastri: alimentare la crescita delle economie dei Paesi beneficiari; aiutare i più vulnerabili; promuovere la good governance;proteggere l’ambiente; migliorare l’integrazione regionale.

    Si tratta di assistere i Paesi a creare e mantenere le condizioni miranti a una riduzione sistematica della povertà, conformemente alle strategie nazionali definite dai governi. Il Fondo SDF si concentrerà su un numero limitato di priorità strategiche tra il 2001 e il 2004, precisamente:

        – interventi specifici di riduzione della povertà (sviluppo delle imprese rurali; miglioramento della qualità e dell’accesso all’istruzione primaria; interventi nella sanità; lotta all’HIV-AIDS, diffusissima nella regione; programmi miranti al miglioramento delle condizioni di vita);

        – crescita economica a favore dei poveri (sviluppo del settore «informale»; sostegno alle micro e alle piccole e medie imprese (PMI); programmi di microfinance; riabilitazione e sviluppo di infrastrutture sociali e economiche nelle aree depresse; maggiore assistenza tecnica);

        – governance e responsabilità delle istituzioni (maggiore responsabilità, partecipazione, trasparenza; modernizzazione del settore pubblico; miglioramento dell’amministrazione economica e della giustizia; strategie di riduzione della povertà multisettoriali);

        – capacity building (migliorare le capacità delle istituzioni attraverso programmi di training; uso efficiente delle risorse umane; amministrazione efficace del ciclo del progetto; sviluppo delle politiche ambientali);

        – mobilità delle risorse (nuova allocazione delle risorse esistenti e uso di risorse addizionali, da parte della CDB, per dare enfasi alla lotta alla povertà; maggior coordinamento con le altre agenzie di sviluppo).

    In sintesi, almeno il 60 per cento delle risorse della prossima ricostituzione (SDF-V) sarà indirizzato direttamente a beneficio dei poveri. Il rimanente 40 per cento verrà dedicato a obiettivi comunque legati alla lotta alla povertà. Maggiore attenzione sarà prestata all’implementazione dei progetti, alla qualità delle operazioni e al loro impatto sullo sviluppo. Sarà rafforzata la partnership con le altre istituzioni che operano nella regione.

Il legame tra allocazione delle risorse SDF e la performance dei beneficiari

    Per quanto riguarda la misurazione della performance, il Fondo speciale di sviluppo ha seguito alcuni dei criteri usati nelle altre Banche e Fondi di sviluppo (come l’IDA in Banca Mondiale). Tuttavia, bisogna tener conto della particolarità di questa istituzione (molto più piccola nelle dimensioni rispetto alle altre Banche multilaterali di sviluppo(24) ed è improponibile creare un sistema complesso e costoso perfettamente identico a quelli in vigore in altre istituzioni. Le risorse SDF-V verranno allocate in base alla valutazione di tre criteri specifici: bisogni del Paese, performance del governo e vulnerabilità(25). L’esame sarà fatto caso per caso. La misurazione della performance terrà conto di alcuni indicatori che valuteranno, da una parte, i risultati del portafoglio e, dall’altra, quelli relativi al quadro istituzionale e delle riforme (policy institutional performance)(26). Particolare enfasi viene attribuita alla good governance e al rafforzamento istituzionale.

    In merito alla valutazione dei progetti, si terrà conto di sei criteri cui sarà attribuito un peso specifico: rilevanza strategica (10 per cento); rilevanza ai fini della lotta alla povertà (20 per cento); efficacia (30 per cento); cost efficiency (10 per cento), impatto sullo sviluppo istituzionale (20 per cento); sostenibilità (10 per cento). In base alle categorie di performance che deriveranno dalla suddetta misurazione (sono le classiche 5 considerate anche dalle altre istituzioni: insoddisfacente; marginalmente insoddisfacente; soddisfacente; molto soddisfacente; eccellente) verrà assegnato il punteggio definitivo al Paese.

La partecipazione dell’Italia allo SDF-V

    L’Italia ha annunciato, per i quattro anni considerati dalla ricostituzione SDF-V (2001-04), un contributo complessivo pari a 3.145.000 dollari (pari a 3,5 milioni di euro al tasso di cambio adottato per la ricostituzione(27)). Questa decisione ha comportato una drastica riduzione della nostra quota sul totale delle risorse: siamo passati dall’8,6 per cento detenuto nello SDF-IV al 2,5 per cento dello SDF-V.

    È stata questa una decisione sofferta, ma inevitabile alla luce dei cospicui impegni finanziari a favore di altre istituzioni di nostro prioritario interesse. Inoltre, si è ritenuto opportuno diminuire la nostra partecipazione al Fondo di sviluppo dei Caraibi in attesa degli sviluppi sul fronte dell’allargamento della Banca di sviluppo dei Caraibi che, con il nuovo Presidente (eletto nel 2001), sembra aver intrapreso un percorso molto più dinamico, rispetto agli ultimi anni. Le politiche della Banca sono infatti divenute meno conservative rispetto al passato e i Paesi non-regionali cominciano ad avere un peso maggiore nel processo decisionale. È in corso un processo di maggiore apertura della Banca alla partecipazione di altri Paesi non-regionali, ed anche di Paesi regionali di cultura, però, non anglosassone, affinché diventi un’istituzione non solo multilaterale, ma effettivamente multiculturale. Grazie alla costante azione di pressione, l’allargamento della Banca sembra effettivamente ormai prossimo(28).

    Sebbene molto ridotta rispetto al passato, la nostra partecipazione al quinto finanziamento del Fondo (SDF-V) va comunque interpretata come un segnale di forte sostegno ai Paesi della regione caraibica, considerate le nostre limitate risorse.

    Il Fondo di sviluppo dei Caraibi è focalizzato sulla lotta alla povertà – principio cardine adottato dal nostro Governo per aumentare gradualmente le risorse da destinare all’aiuto pubblico allo sviluppo – e su un sistema di allocazione delle risorse fortemente basato sulla performance dei beneficiari (principio che guida ogni nostra partecipazione nelle Banche e nei Fondi multilaterali di sviluppo).

    Il Fondo di sviluppo dei Caraibi ha dimostrato negli ultimi anni di essere uno strumento efficace per la riduzione della povertà nella regione caraibica. Il nostro sostegno è quindi pienamente giustificato.

    Si sottolinea l’importanza del rispetto dei termini per il deposito delle note di impegno per l’erogazione del contributo, che potrà avvenire solamente dopo l’approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento.

Il Fondo per l’ambiente globale (GEF)(29)(III ricostituzione)

Le caratteristiche del Fondo per l’ambiente globale (Global Environment Facility GEF)

    La GEF, detta anche Fondo per l’ambiente globale, rappresenta un Fondo (una facility, appunto) multilaterale amministrato dalla Banca Mondiale a cui partecipano finanziariamente 32 Paesi donatori e i cui progetti, approvati da un apposito Consiglio, sono attuati da tre agenzie implementatrici: la Banca Mondiale, l’United Nations Development Program (UNDP) e l’United Nations Environment Program (UNEP). Dopo il triennio pilota, in cui la GEF disponeva di circa 1,1 miliardi di dollari, e dopo la prima e la seconda ricostituzione (concluse rispettivamente nel 1994 con circa 2 miliardi di dollari e nel 1998 con circa 2,750 miliardi di dollari), nell’agosto del 2002 si è concluso il negoziato per la terza ricostituzione (GEF-3, valida per il periodo 2003-06), per un totale di risorse di 2,97 miliardi di dollari, di cui 2,26 provengono dai donatori e la parte rimanente da risorse interne. Nel corso dell’ultimo negoziato, i vari Paesi hanno preso in considerazione: i risultati dell’attività svolta dalla GEF negli anni precedenti; la necessità di legare le operazioni ai risultati operativi; le indicazioni fornite dalle convenzioni che la GEF serve; la capacità di assorbimento dei Paesi beneficiari e delle agenzie responsabili per i progetti; l’obiettivo di una crescita graduale delle operazioni.

    Organo di governo della GEF è il Consiglio. Composto da 32 membri che rappresentano altrettanti Paesi o gruppi di Paesi (i membri della GEF sono 173), quest’organo sviluppa, adotta e valuta le politiche operative e i programmi di lavoro della GEF. Nel corso di ogni anno il Consiglio si riunisce per due volte, in primavera e in autunno, e svolge un’intensa attività intersessionale. L’Italia è titolare di un seggio, al Consiglio, che non comprende altri Paesi.

I risultati delle operazioni della GEF

    Nel corso della discussione per il terzo finanziamento della GEF, e più volte in sede di Consiglio, è stato esaminato a fondo il secondo rapporto Overall Performance Study (OPS-2). In base al giudizio sulla qualità dei risultati delle operazioni della GEF, che sarebbe emerso dall’esame dello studio in questione, i donatori avrebbero condizionato l’impegno delle risorse necessarie per procedere alla ricostituzione del Fondo. I risultati sono stati giudicati eccellenti.

    Si tratta di uno studio indipendente condotto ogni quattro anni circa, i cui risultati sono stati ufficializzati nel corso dell’ultima Assemblea della GEF (Pechino, ottobre 2002), che raccoglie tutti i 173 i Paesi membri. Lo studio ha riguardato l’esame di 92 progetti GEF (già completati).

     L’Italia ha accolto positivamente i risultati dello studio OPS-2. Ha chiesto che i maggiori sforzi del management siano, per il futuro, indirizzati a livello Paese, dove ancora esistono possibilità di miglioramento nel coordinamento, soprattutto tra le agenzie implementatici (Banca Mondiale, UNEP, UNDP) e i focal points. L’Italia ha anche chiesto alla GEF di continuare a concentrarsi su progetti che abbiano un chiaro impatto sulla riduzione della povertà e sul sociale. Sarà essenziale continuare a coinvolgere in maniera decisa il settore privato e attirare cofinanziamenti da parte bilaterale, sfruttando a pieno l’elevato effetto catalizzatore delle risorse che la GEF ha finora dimostrato.

I nuovi settori di attività della GEF

    La GEF, tradizionalmente, ha svolto operazioni in quattro settori (focal areas): biodiversità, cambiamenti climatici, acque internazionali e assottigliamento dello strato d’ozono (ozone depletion). A queste quattro aree, si sono aggiunte due nuove aree focali di attività. La decisione è stata formalizzata nel corso dell’ultima Assemblea di Pechino (ottobre 2002) e sostenuta dalla totalità dei membri della GEF. Le due nuove aree focali sono: la lotta alle sostanze «persistenti inquinanti» dell’atmosfera (Persistent Organic Pollutants-POPs) e al degrado del territorio (land degradation).

    Al momento sono state individuate solo poche delle sostanze cosiddette «persistenti e inquinanti» (Persistent Organic Pollutants-POPs) (pesticidi, residui industriali, ecc.), ma il numero è destinato a salire. Il Consiglio GEF ha approvato gli elementi del programma operativo per ridurre i POPs. Il consenso sulla necessità di fornire alla GEF fondi addizionali per questo settore è stato unanime. A questo fine, la GEF intende sfruttare a pieno il suo ruolo di catalizzatore di risorse dal settore privato (in particolare dal settore industriale-chimico). A tal proposito è fondamentale sfruttare le sinergie all’interno del gruppo Banca Mondiale e, quindi, a stringere le relazioni in particolare con l’International finance corporation (IFC) per aumentare il ruolo del settore privato. Per quanto riguarda i POPs, l’Italia ha sostenuto, in sede di Consiglio, le linee guida proposte del management, sottolineando la necessità che i National Implementation Plans (NIPs), che i Paesi beneficiari sono obbligati a definire per beneficiare delle risorse GEF dedicate ai POPs, siano coerenti con la strategia di sviluppo complessiva del Governo.

    Il degrado del territorio (land degradation) dipende da conseguenze di fenomeni naturali o derivanti dall’azione dell’uomo cui la GEF cerca di porre rimedi. Il Segretariato ha pertanto deciso di delineare un piano d’azione specifico per affrontare il problema del degrado del suolo e della desertificazione (che rappresenta, tra l’altro, un settore prioritario d’intervento anche per la nostra Cooperazione). Il Consiglio ha richiesto alle «agenzie implementatrici» di applicare il nuovo piano d’azione con particolare riguardo ai Paesi con minor copertura vegetale, che sono i più vulnerabili, e di analizzare attentamente le cause da cui ha origine il degrado del territorio. L’Italia ha sostenuto il piano d’azione sul degrado del territorio, sottolineandone la buona qualità. L’Italia ha infine espresso la necessità che il Consiglio venga aggiornato annualmente sui risultati della «Project Implementation Review», al fine di trarne conclusioni da poter operazionalizzare nel più breve tempo possibile.

Il negoziato per la terza ricostituzione delle risorse (GEF-3)

    L’ammontare finale della ricostituzione GEF-3 (per il periodo 2003-06), conclusosi a Washington all’inizio del mese di agosto 2002, è di 2,97 miliardi di dollari, di cui 2,26 provengono da 32 donatori. L’Italia, nonostante la svalutazione del tasso di cambio (lira/dollaro prima e euro/dollaro poi), e ottemperando alle istruzioni ricevute dal Governo, è riuscita a mantenere la quota «storica» detenuta nella precedente ricostituzione (4,39 per cento nella GEF-2), il che equivale a un impegno di 118,9 milioni di euro.

    Per quanto riguarda gli altri donatori del G7, gli Stati Uniti detengono, nella GEF-3, una quota del 20,86 per cento (pari a 500 milioni di dollari) e si confermano il primo donatore, seguiti dal Giappone con il 17,63 per cento, dalla Germania con l’11 per cento, dal Regno Unito con il 6,92 per cento, dalla Francia con il 6,81 per cento e dal Canada con il 4,28 per cento. L’Italia si inserisce, pertanto, al sesto posto tra i maggiori donatori.

    Nel delineare la posizione italiana, nel corso del negoziato GEF-3 si è tenuto conto delle seguenti questioni:

        – il «programma di lavoro» della GEF è in costante crescita (del 15-20 per cento annuo dal 1995);

        – la domanda di risorse crescerà notevolmente per tre delle quattro tradizionali aree focali tradizionali (biodiversità, cambiamento climatico, acque internazionali);

        – la GEF si è impegnata a finanziare due nuovi settori: a) sostanze persistenti inquinanti (Persistent Organic Pollutants-POPs); b) degrado del territorio (land degradation), con particolare riguardo a desertificazione e deforestazione.

La partecipazione dell’Italia alla GEF-3

    Fin dal principio, l’Italia è stata tra i Paesi che hanno dato grande sostegno alla GEF, a testimonianza dell’impegno assunto in ambito internazionale per la salvaguardia dell’ambiente e a favore di uno sviluppo sostenibile. È parsa infatti condivisibile la filosofia di fondo su cui nel 1991 la Facility è stata concepita: far finanziare alla comunità internazionale i «costi incrementali» (che rappresentano la differenza di costo tra un progetto con benefici per l’ambiente globale e un progetto alternativo senza questi benefici) dei progetti nei Paesi in via di sviluppo che abbiano impatto positivo sull’ambiente globale.

    L’Italia, che nella fase pilota e nella GEF-1 ha partecipato, rispettivamente, con 105 e 160 miliardi di lire, ha contribuito alla seconda ricostituzione della GEF (GEF-2) con un contributo di 143 miliardi di lire (autorizzato dal Parlamento con legge n.15 del 3 febbraio 2000), che si traduce in una quota del 4,39 per cento.

    Nel negoziato GEF-3 l’Italia ha mantenuto la stessa quota di partecipazione detenuta nel precedente negoziato(30), impegnando un contributo di 118,9 milioni di euro per un periodo di quattro anni (anni fiscali 2003-2006), il cui pagamento dovrà avvenire in quattro rate annuali di uguale importo con scadenza il 30 novembre di ogni anno a partire dal 30 novembre 2002 (che cade nell’anno fiscale 2003, iniziato il 1º luglio del 2002), purché a quella data il negoziato sia diventato effettivo (sia entrato in vigore) grazie al deposito di promesse di pagamento pari al 60 per cento dei contributi totali impegnati dai donatori per la GEF-3 (altrimenti il deposito delle promesse di pagamento va fatto in quattro annualità con scadenza alla data che cade nei 30 giorni successivi al momento in cui la GEF-3 entrerà effettivamente in vigore, secondo i termini suddetti).

    Il Fondo per l’ambiente globale (GEF) ha, tra gli obiettivi, quello dello sviluppo sostenibile e della lotta alla povertà – principio cardine adottato dal nostro Governo per aumentare gradualmente le risorse da destinare all’aiuto pubblico allo sviluppo – e si basa su un sistema di allocazione delle risorse fortemente basato sulla performance dei beneficiari (principio che guida ogni nostra partecipazione nelle Banche e nei Fondi multilaterali di sviluppo). La GEF ha dimostrato negli ultimi anni di essere uno strumento efficace per lo sviluppo sostenibile, la riduzione della povertà e il miglioramento dell’ambiente globale. Il nostro sostegno è quindi pienamente giustificato.

    Si sottolinea l’importanza del rispetto dei termini per il deposito delle note di impegno per l’erogazione del contributo, che potrà avvenire solamente dopo l’approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento.

Fondo africano di sviluppo (AfDF)(31) (IX ricostituzione)

Le caratteristiche del Fondo africano di sviluppo

    Il Fondo africano di sviluppo è lo sportello della Banca africana di sviluppo che finanzia a condizioni agevolate progetti e programmi a favore dei Paesi più poveri che non hanno il merito di credito per poter accedere ai prestiti della Banca. I crediti, infatti, sono concessi a tassi tra l’uno e il tre percento, con una commissione pari allo 0,5 per cento circa e prevedono un periodo di rimborso fino ad un massimo di 50 anni, inclusi 10 anni di grazia. Il Fondo concede anche finanziamenti a dono per operazioni di assistenza tecnica, e nel contesto della nona ricostituzione concederà doni ai Paesi più poveri anche per interventi nei settori sociali nonché ai Paesi emergenti da conflitti. I Paesi che possono attualmente accedere soltanto alle risorse dell’istituzione sono 38, in maggior parte appartenenti all’Africa sub-sahariana, in assoluto una delle regioni più povere del mondo. Il Fondo africano rappresenta una delle fonti di risorse più importanti per questi Paesi.

I risultati raggiunti dal Fondo africano

    La missione prioritaria del Fondo africano è la riduzione della povertà tramite il miglioramento della produttività, la crescita economica, e lo sviluppo del capitale umano. Utilizzando la metodologia sviluppata dal Dipartimento indipendente di valutazione delle operazioni della Banca Mondiale (Operations Evaluation Department-OED), la Banca africana ha recentemente esaminato l’attività dell’AfDF degli ultimi 5 anni (periodo AfDF VII-AfDF VIII) ed ha trovato che più del 67 per cento dei progetti ha avuto risultati soddisfacenti. Inoltre, la Banca Mondiale ha calcolato che per un milione di dollari di assistenza del Fondo africano, 456 persone sono state «sollevate» dalla povertà in modo permanente; in termini di investimento e di crescita, è stato calcolato che ogni dollaro di risorse del Fondo africano rende 162 dollari. È stato dimostrato un effetto significativo dell’assistenza del Fondo africano anche in termini di scolarizzazione. Infine, l’impatto sullo sviluppo dei Paesi beneficiari delle operazioni del Fondo africano è aumentato notevolmente negli ultimi anni, grazie a una maggior selettività degli interventi, a una maggiore partecipazione nel processo decisionale e a programmi di assistenza meglio coordinati.

Il negoziato AfDF IX

    Le risorse dell’AfDF provengono dai contributi dei Paesi donatori appartenenti per la maggior parte all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e del Sudafrica per una parte esigua. In totale contribuiscono al Fondo 27 Paesi. Nel corso del 2001-02 si è svolto il negoziato per la nona ricostituzione delle risorse AfDF (AfDF IX), destinata a finanziare le operazioni nel triennio che va dal 1º luglio 2002 al 30 giugno 2004. I Paesi donatori si sono riuniti sei volte tra il 2001 e il 2002, raggiungendo infine un accordo sul rifinanziamento e sugli obiettivi, politiche e priorità per l’azione dell’AfDF nel periodo considerato. Nel primo trimestre del 2002, quindi prima della conclusione del negoziato dell’AfDF IX, il Fondo aveva esaurito la sua capacità operativa sotto AfDF VIII. Di conseguenza, nel aprile 2002 i donatori si sono accordati su una soluzione interinale per consentire l’operatività del Fondo. L’Italia non ha contribuito alla soluzione interinale per l’impossibilità di impegnare fondi a breve senza la copertura finanziaria per tale impegno.

    L’accordo concluso nel mese di settembre 2002 per la nona ricostituzione prevede un ammontare totale pari a 2,714 miliardi di Unità di conto (circa 3,5 miliardi di dollari) per il triennio 2002-04, di cui 1,91 miliardi provenienti dai donatori (di cui 77,5 milioni in contributi supplementari e volontari). Il gap strutturale rimane a 459,9 milioni di UC, mentre le risorse interne ammontano a 344,49 milioni di UC. L’ammontare totale della ricostituzione è superiore (in termini nominali) di circa 25 per cento rispetto alla ricostituzione precedente.

    Il negoziato è stato particolarmente lungo e complesso per la questione di aumentare la percentuale dei doni. Il livello dei doni nell’AfDF VIII era del 7,5 per cento, utilizzati maggiormente per l’assistenza tecnica. Per venire incontro alle esigenze dei Paesi più poveri (con un reddito pro capite inferiore ai 360 dollari l’anno) è stato deciso di aumentare il livello dei doni fino a un massimo del 21 per cento (del totale delle risorse dell’AfDF IX), da erogare in base alla seguente tabella:

 

 


Categoria dei doni

Livello dei doni a seconda della categoria

(in percentuale)

Percentuale dei doni rispetto alle risorse totali della ricostituzione

Paesi ADF-only con reddito pro capite sotto $360 annuo ……

22,8-27,0

16,1-19,1

Paesi ADF-only con reddito pro capite sopra $360 annuo ……

7,5 (32)

1,1

Paesi blend (33)

7,5

0,7

Totale…

 

18-21

 


    L’accordo raggiunto tra i donatori sui doni prevede che il quadro generale di riferimento per la loro erogazione sia dato dalle poverty reduction strategies (PRS) concordate con le IFI. I settori prioritari per l’utilizzazione dei doni (sopra il livello del 7,5 per cento riservato per l’assistenza tecnica) sono quelli dell’HIV-AIDS(34), della ricostruzione post conflict, dell’educazione, della sanità, dell’acqua e della ricostruzione collegata ai disastri naturali. L’assistenza tecnica, che continuerà a essere finanziata con i doni (fino a 7,5 per cento delle risorse totali), si concentrerà su iniziative per aumentare e migliorare le capacità dei Paesi beneficiari, nonché nel settore agricolo (dove la Banca e il Fondo hanno un vantaggio comparato rispetto ad altre istituzioni ) e in quello della protezione ambientale. Entro la fine dell’anno il Fondo è tenuto a presentare al Board le linee guida per l’utilizzazione dei doni, mentre un analisi dell’utilizzazione dei doni verrà effettuato nel corso dell’AfDF IX. Il meccanismo di finanziamento dei costi relativi all’aumentato uso dei doni da parte dell’AfDF verrà discussa nei dettagli nel corso della prossima Mid Term Review dell’AfDF IX (nell’ultimo trimestre del 2003).

Le priorità dell’AfDF IX

    L’obiettivo principale di tutte le attività del Fondo africano è la riduzione della povertà. Le priorità settoriali verso cui saranno indirizzate le risorse dell’AfDF IX sono: l’agricoltura e lo sviluppo rurale; lo sviluppo del capitale umano (sanità e istruzione); la lotta alle malattie trasmissibili (in particolare HIV-AIDS); il miglioramento della governance nei Paesi beneficiari; lo sviluppo del settore privato; la promozione del commercio e dell’integrazione regionale; l’assistenza post conflict. L’AfDF IX dovrà rispondere, oltre agli obiettivi ambiziosi fissati dalla Banca nella sua strategia di lotta alla povertà, anche agli impegni presi nel contesto della New African Initiative (NEPAD) per lo sviluppo e il rinnovamento del continente africano.

Il legame tra l’allocazione delle risorse AfDF e la performance dei beneficiari

    L’allocazione delle risorse del Fondo africano è basata sui risultati dei Paesi beneficiari sul fronte delle riforme economiche e sociali (Country Performance Assessment). Il metodo utilizzato di allocazione delle risorse fortemente legato alla performance tiene conto non solo dei risultati sul fronte macroeconomico, ma anche dei fattori rilevanti per la riduzione della povertà, compreso quello della good governance. Le risorse vengono allocate in valore esponenziale rispetto ai risultati misurati dai diversi indicatori concordati.

    Nel corso del negoziato AfDF IX i donatori hanno richiesto di apportare una serie di miglioramenti al sistema di allocazione. In particolare, verranno adottati degli indicatori robusti per le politiche e le strategie di riduzione della povertà, obiettivo principale dell’attività del Fondo. Un peso maggiore verrà dato alla buona performance, e alla governance, nel meccanismo di allocazione delle risorse. La revisione di questo meccanismo sarà effettuata in collaborazione con la Banca Mondiale. Per i Paesi post-conflict un quadro di riferimento specifico sarà sviluppato con degli indicatori a loro appropriati.

La partecipazione dell’Italia all’AfDF IX

    L’Italia ha confermato l’impegno a mantenere la quota detenuta nella precedente ricostituzione (4,3 per cento) con un contributo di 101.910.000 UC (pari a 146.701.993 di euro al cambio adottato per la ricostituzione). Tale impegno corrisponde all’opportunità di dare un seguito concreto alle dichiarazioni di sostegno alla lotta alla povertà, e alla necessità di mobilitare maggiori risorse a favore del Terzo Mondo, fatte a Genova, e negli ultimi mesi, dalle più alte cariche del nostro Paese. Inoltre, e in considerazione dei recenti avvenimenti internazionali che hanno offuscato le prospettive di sviluppo e di crescita dei Paesi poveri, la ricostituzione del Fondo africano ha una sua logica nella stima dei possibili bisogni aggiuntivi. La Banca africana e il Fondo africano dovrebbero svolgere un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo internazionali nella regione africana, che prevedono tra l’altro la riduzione del 50 per cento della popolazione povera nel mondo entro il 2015. Infine, il sostegno italiano alla nona ricostituzione del Fondo africano è coerente con il miglioramento della performance del Fondo e la sua strategia più ambiziosa fissata per il futuro.

    Durante il negoziato di ricostituzione, l’Italia ha contribuito alla definizione di un livello più alto di doni sul totale delle risorse della ricostituzione, sostenendo l’opportunità di destinare la maggior parte di tali doni ai Paesi più poveri, nei settori sociali come l’educazione e la sanità, nonchè ai Paesi post conflict.

Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (VI ricostituzione delle risorse)

Le caratteristiche del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo

    Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), con sede in Roma, è stato creato nel 1978, come tredicesima agenzia specializzata delle Nazioni Unite, a seguito di una decisione della Conferenza mondiale dell’alimentazione del 1974. Il principale obiettivo dell’IFAD è quello di fornire direttamente finanziamenti e mobilizzare risorse addizionali per programmi che promuovano lo sviluppo economico delle popolazioni povere nelle zone rurali, principalmente migliorando la produttività deei progetti agricoli. L’IFAD mobilizza le risorse e le conoscenze delle popolazioni rurali povere attraverso un processo dinamico che coinvolge le stesse popolazioni rurali e i vari soggetti impegnati nello sviluppo. La maggior parte delle risorse dell’IFAD sono messe a disposizione dei Paesi a basso reddito sotto forma di prestito a condizioni particolarmente favorevoli, rimborsabili entro 40 anni, con un periodo di grazia di 10 anni senza interessi, ma con una commissione annuale di servizio pari allo 0,75 per cento.

    La partecipazione al fondo è aperta ad ogni Stato membro delle Nazioni Unite o delle sue agenzie speciali. Attualmente, fanno parte del fondo 162 Paesi, suddivisi in tre categorie: Lista A (Paesi OCSE); Lista B (Paesi OPEC), e Lista C (Paesi in via di sviluppo). Diciotto sono i membri del Consiglio d’amministrazione (8 per i Paesi OCSE, 4 per i Paesi OPEC e 6 per i Paesi in via di sviluppo (PVS). Il Consiglio d’amministrazione, responsabile della direzione e sorveglianza delle operazioni generali del Fondo, è composto da diciotto membri (8 i Paesi OCSE, 4 i Paesi Organization of the petroleum exporting countries (OPEC) e 6 i PVS). Il Presidente, eletto dal Consiglio dei Governatori per un periodo di quattro anni rinnovabile, è il capo esecutivo e il presidente del Consiglio d’amministrazione. L’attuale Presidente è lo svedese Mr. Lennart Bge, eletto nel febbraio del 2001.

Le priorità dell’IFAD

    Il quadro strategico dell’IFAD è concepito come parte del più ampio impegno a livello mondiale di realizzare gli obiettivi di sviluppo stabiliti in occasione del Vertice del Millennio. All’interno di tali impegni l’IFAD ha ribadito la necessità di perseguire una strategia mirata a:

        – rafforzare le capacità delle popolazioni rurali povere aumentando il loro accesso alle risorse produttive e alle tecnologie;

        – eliminare le disuguaglianze promuovendo varie misure redistributive come ad esempio le riforme terriere;

        – garantire una maggiore partecipazione delle donne ai benefici indotti dall’esecuzione dei nuovi progetti di sviluppo.

I risultati raggiunti dall’IFAD

    Il Fondo ha formulato e realizzato progetti in contesti naturali, socioeconomici e culturali estremamente diversi fra loro. Ha finanziato oltre 600 progetti e programmi in 114 Paesi, e ha finanziato operazioni a dono destinate alla ricerca e all’assistenza tecnica per un importo di circa 420 milioni di dollari Per ogni dollaro impiegato a favore della popolazione rurale più povera, l’IFAD ha mobilitato 2,9 dollari da parte degli altri donatori, per un valore complessivo di circa 22 miliardi di dollari. In considerazione della scarsità di risorse disponibili, la mobilitazione delle risorse costituisce da sempre una delle attività principali dell’IFAD. Pertanto, la maggior parte dei progetti del Fondo sono cofinanziati

Il negoziato IFAD-VI

    Nel febbraio del 2002, il Consiglio dei Governatori ha avviato la consultazione per l’esame dell’adeguatezza delle risorse IFAD disponibili, con la quale è stato posto l’accento sulla necessità di procedere ad una sesta ricostituzione del Fondo per: finanziare il suo programma di operazioni per gli anni 2004-2006; raggiungere gli obiettivi contenuti nel Quadro strategico per il 2002-2006 e i Millenium Development Goals.

    A seguito della conclusione della consultazione, avvenuta nel mese di dicembre 2002, il Consiglio dei Governatori ha approvato la Risoluzione che definisce il volume totale della ricostituzione pari a 560 milioni di dollari, con un incremento del 25 per cento rispetto alla quinta ricostituzione, lasciando però tendenzialmente inalterate le quote di partecipazione degli Stati membri. Il contributo dei Paesi della lista A è di 420 milioni di dollari, mentre quello dei Paesi della lista B e della lista C è di circa 70 milioni di dollari. Il saldo sarà coperto con risorse «non donor» e con eventuali contributi addizionali e complementari corrisposti dai Paesi membri.

    L’Italia, che è tra i maggiori donatori del Fondo, si è impegnata a partecipare alla sesta ricostituzione delle risorse dell’IFAD con una quota pari a 40 milioni di dollari. In tal modo la quota italiana di partecipazione alla sesta ricostituzione è pari all’8,7 del totale dei Paesi OCSE. Questo le consente di avere un seggio permanente nel Consiglio d’amministrazione, nel quale rappresenta anche l’Austria, il Portogallo e la Grecia.

    Si sottolinea l’importanza del rispetto dei termini per il deposito delle note di impegno per l’erogazione del contributo, che potrà avvenire solamente dopo l’approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento. Una situazione di arretrato nei confronti di questa istituzione, che come ricordato in premessa ha sede a Roma, penalizzerebbe l’immagine del Paese e ne indebolirebbe la forza negoziale all’interno del Fondo.

Trust Fund per l’iniziativa Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) (I ricostituzione delle risorse)

    L’iniziatitva Heavily Indebted Poor Countries (HIPC), lanciata su sollecitazione dei Paesi G7 dalla Banca Mondiale e dal Fondo monetario internazionale nell’autunno del 1996, ha l’obiettivo di promuovere la cancellazione del debito dei Paesi più poveri maggiormente indebitati (per lo più Paesi dell’Africa sub-Sahariana). La presenza di un debito elevato rappresenta infatti uno dei fattori principali che concorrono ad ostacolare lo sviluppo economico di questi Paesi. La maggior parte delle persone che sopravvivono con meno di un dollaro al giorno risiedono nei 40 Paesi più poveri e maggiormente indebitati.

    Fin dall’inizio, l’iniziativa HIPC si è proposta come obiettivo fondamentale quello di offrire a tali Paesi una soluzione onnicomprensiva per riportare il loro debito estero a un livello sostenibile, eliminando così il peso di impegni pluriennali di bilancio che gli Stati interessati non sarebbero riusciti ad ottemperare. Il vertice G7 di Colonia del giugno 1999 ha allargato la portata dell’iniziativa, prevedendo la cancellazione del debito dei Paesi HIPC allora stimata in un ammontare pari a 28 miliardi di dollari. Il rallentamento dell’economia mondiale, unito alla diminuzione dei prezzi di molte materie prime, ha portato a un significativo deterioramento degli indicatori relativi al debito con l’estero di molti Paesi HIPC, soprattutto quando i fattori esterni si sono sommati a debolezze strutturali. Attualmente il costo dell’iniziativa è stimato in 37,2 miliardi di dollari.

    L’iniziativa HIPC si propone di stabilire un legame tra l’ammontare di risorse reso disponibile dalla cancellazione del debito e il suo impiego a favore di politiche per la riduzione della povertà. Tale esigenza si è resa esplicita nel corso delle riunioni annuali della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale del mese di settembre 1999, quando fu approvata una proposta intesa a legare la concessione dell’assistenza HIPC a impegni specifici dei Governi beneficiari, mirati a ridurre il livello di povertà, attraverso l’adozione di Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP).(35)

    Per fare fronte alla cancellazione del debito dei Paesi HIPC nei confronti delle istituzioni finanziarie a carattere multilaterale(36) (che costituisce complessivamente circa il 50 per cento del loro debito), il reddito netto ed altre risorse interne a tali istituzioni – tenuto conto della necessità di salvaguardare la loro solidità finanziaria – non sono sufficienti.

    È stato pertanto costituito il Fondo fiduciario per l’HIPC (HIPC Trust Fund), amministrato dalla Banca Mondiale, che raccoglie, oltre al reddito netto della stessa Banca i contributi volontari bilaterali dei Paesi donatori. Alla componente del Fondo destinata alla cancellazione dei debiti nei confronti dei creditori multilaterali a carattere regionale e sub-regionale sono state destinate risorse per un ammontare pari a 2554 milioni di dollari. Il contributo italiano è stato pari a 70 milioni di dollari.

     Nel corso del vertice G8 di Kananaskis si è preso atto della necessità di dotare questa componente del Fondo di nuove risorse, fino a un miliardo di dollari, per coprire il finanziamento della riduzione del debito nei Paesi che già beneficiano dell’assistenza HIPC o che si prevede riescano a qualificarsi. Durante le successive riunioni annuali della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale del mese di settembre del 2002, i Ministri hanno assunto l’impegno per fornire contributi fino a un miliardo di dollari (37).

    Nel mese di novembre del 2002, nel corso di una riunione tecnica, sono stati individuati gli impegni specifici dei singoli Paesi. L’impegno italiano per il rifinanziamento dell’HIPC Trust Fund, istituito per sostenere i creditori multilaterali a carattere regionale e sub-regionale, prevede un impegno finanziario diretto di 28 milioni di dollari da versare nel corso del 2003.


INSERIRE LE NOTE SCANSIONATE


 


Relazione tecnica

Contributo ai Paesi dell’area asiatica colpiti dal maremoto

        Il contributo di cui all’articolo 1 è pari a euro 70.000.000 a carico dell’esercizio 2005.

        La copertura, indicata nello stesso articolo 1, è reperita nell’ambito della unità previsionale di base di parte corrente 9.1.2.2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione di Fondi internazionali

        Il contributo di cui all’articolo 3 è pari a euro 356.711.150 per l’anno 2004, euro 47.448.000 per l’anno 2005 ed euro 44.448.000 per l’anno 2006.

        La copertura, indicata all’articolo 4, è reperita nell’ambito della unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Dopo l’approvazione del provvedimento i fondi di copertura saranno assegnati all’unità previsionale di base 3.2.3.20 dello stato di previsione del medesimo Ministero.

Fondo globale per la lotta all’AIDS, turbecolosi e e malaria

        Il contributo di cui all’articolo 5 è pari a euro 180 milioni a carico dell’esercizio 2005.

        La copertura è reperita nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando parte dell’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 


Analisi Tecnico-Normativa

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell’intervento normativo.

    Le disposizioni del presente decreto-legge sono intese a consentire la immediata e urgente realizzazione di interventi umanitari e di ricostruzione nelle aree colpite dal maremoto nel dicembre scorso, nonché la partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali tramite l’erogazione di contributi finanziari già assunti come impegni internazionali e la partecipazione finanziaria italiana al Fondo di lotta all’AIDS.

    L’intervento legislativo è necessario per garantire l’immediatezza e la tempestività nella realizzazione degli interventi, nonché per adattare alle particolari esigenze operative la disciplina prevista da talune disposizioni relative in particolare alle procedure per l’acquisizione di beni e servizi e per i lavori di ripristino e riabilitazione di opere.

    Sulla scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza è determinata dalla gravità delle condizioni di vita delle popolazioni colpite dalla catastrofe naturale e dalla conseguente necessità di avviare in tempi brevi gli interventi umanitari e di ricostruzione; infatti, l’efficacia dell’azione complessiva prospettata nel provvedimento normativo è legata alla capacità di disporre in tempi brevissimi delle risorse necessarie ad avviare l’operazione prospettata, che non è altrimenti gestibile con gli strumenti ordinari a disposizione dell’amministrazione interessata.

b) Analisi del quadro normativo.

        Gli interventi umanitari e di ricostruzione, nonché l’erogazione di contributi italiani a Fondi internazionali di cui al presente provvedimento, sono disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la cooperazione italiana nei Paesi in via di sviluppo, con particolare riferimento agli interventi straordinari e di emergenza destinati a fronteggiare situazioni di denutrizione e carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni. Pertanto l’intervento legislativo in questione non comporta la necessità di procedere a modifiche costituzionali nè a norme di adeguamento all’ordinamento interno.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        Per la realizzazione degli interventi e delle attività previste nel presente provvedimento è operato il rinvio alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonchè alla normativa in materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109), con particolare riferimento all’articolo 24 che disciplina le procedure da adottare per la realizzazione degli interventi di ripristino, risanamento e riabilitazione delle infrastrutture danneggiate.

        Il richiamo ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 157, e 24 luglio 1992, n. 358, in materia di appalti pubblici di servizi e acquisizione di forniture, è operato con riferimento alle procedure che le predette norme consentono di adottare nel caso di necessità ed urgenza.

        Infine, l’estensione, ad altri soggetti esecutori degli interventi, delle disposizioni previste dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, risponde a esigenze operative e di immediatezza.

d)  Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.

        Per le disposizioni di cui al presente provvedimento, essendo di esclusiva competenza dello Stato, non si ravvisano profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

e)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Per le disposizioni di cui al presente provvedimento non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

f)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Per le disposizioni di cui al presente provvedimento non si pone alcun problema di possibile interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

g)  Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, nè possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le disposizioni del decreto-legge non introducono nuove definizioni normative.

b)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto-legge.

c)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Le disposizioni del decreto-legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

d)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Dalle disposizioni del decreto-legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi

a)  Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal decreto-legge.

b)  Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        All’esame del Parlamento risultano due progetti di legge concernenti analoga materia: in particolare l’atto Camera 5309, già approvato dal Senato (atto Senato 2667), nonché l’atto Camera 5522.

 

 


 


 

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 

 


Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005.

 

Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Considerata la situazione di grave emergenza umanitaria in atto nell’area del sudest asiatico, determinatasi a seguito della catastrofe naturale occorsa il 26 dicembre 2004;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fornire immediato sostegno alle popolazioni, anche mediante la partecipazione all’azione multilaterale alla ricostruzione dei Paesi ed al ripristino delle infrastrutture sanitarie e socioeconomiche di base;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la rapida realizzazione dei necessari interventi umanitari, in adesione alle raccomandazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, formulate al termine della Conferenza dei Paesi donatori, svoltasi a Ginevra l’11 gennaio 2005;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la partecipazione italiana alla ricostruzione di Fondi internazionali di sviluppo, nonché l’erogazione del contributo italiano al Fondo globale di lotta all’AIDS, malaria e tubercolosi;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo)

        1. Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico colpite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonché per la ricostruzione dei Paesi e per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 70.000.000.

        2. Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti relativi all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla voce Ministero degli affari esteri.

Articolo 2.

(Regime degli interventi)

        1. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5.000.000 di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

        2. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si applica l’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture, si applica l’articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.

        3. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati, è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

Articolo 3.

(Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione

di Fondi internazionali)

        1. È autorizzata la spesa di euro 182.190.000 per l’anno 2004 e 3.000.000 per l’anno 2005, per la partecipazione dell’Italia alla XIII ricostituzione della International Development Association (IDA).

        2. È autorizzata la spesa di euro 1.750.000 per l’anno 2004, di euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell’Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo della Banca di sviluppo dei carabi.

        3. È autorizzata la spesa di euro 59.450.000 per l’anno 2004 e di euro 29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell’Italia alla III ricostituzione della Global Environmental Facility (GEF).

        4. È autorizzata la spesa di euro 91.291.821 per l’anno 2004, per la partecipazione dell’Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.

        5. È autorizzata la spesa di euro 13.848.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per la partecipazione dell’Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell’IFAD.

        6. È autorizzata la spesa di dollari 9.057.900 – per il controvalore di euro 8.181.329 – per l’anno 2004, per la partecipazione dell’Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund, per l’iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries.

        7. Le somme di cui ai commi 1, 2 , 3, 4, 5 e 6 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all’erogazione di contributi autorizzati dal presente decreto.

        8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad una valutazione dell’efficacia della loro attività, e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

Articolo 4.

(Copertura finanziaria)

        1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, per euro 356.711.150 per l’anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; per euro 47.448.000 per l’anno 2005 e per euro 44.448.000 per l’anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del comma 1, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

Articolo 5.

(Contributo al Fondo globale)

        1. Per consentire l’erogazione del contributo italiano al Fondo globale di lotta all’AIDS, tubercolosi e malaria, per gli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000.

        2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 19 gennaio 2005.

 

 


 

 

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione (Affari esteri)

 


 

AFFARI ESTERI (3a)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

218ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

(3261) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico

(Esame e rinvio)

 

      Riferisce alla Commissione il presidente relatore PROVERA (LP) sottolineando che il decreto legge che la Commissione è chiamata ad esaminare ai fini della conversione, si compone di tre distinti ma omogenei corpi normativi.

Con gli articoli 1 e 2 del Decreto si intende intervenire per garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico colpito dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonché per la ricostruzione delle infrastrutture dei Paesi coinvolti e la partecipazione alle iniziative adottate dagli organismi internazionali. La spesa autorizzata ammonta globalmente a 70 milioni di euro.

L'articolo 3, invece,  autorizza la spesa di 182 milioni di euro per la ricostituzione di Fondi internazionali: si tratta in particolare della International Development Association (IDA); del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Carabi; della Global Environmental Facility (GEF);  del Fondo Africano di sviluppo; dell'IFAD e, in ultimo, del Trust Fund per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries).

L'articolo 5 del Decreto legge dispone poi l'autorizzazione di spesa per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale di lotta all'AIDS, tubercolosi e malaria per gli anni 2004 e 2005. Si tratta di un'autorizzazione di spesa di 180 milioni di euro. Su ciascuno di questi tre profili, rileva soffermarsi brevemente, data la loro indubbia importanza.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha lanciato un appello, come noto, per la costituzione di un Fondo di 977 milioni di dollari destinato alle popolazioni vittime del maremoto nel sudest asiatico: tra di essi ricorda India, Indonesia, Sri Lanka, Thailandia e Maldive.

            Gli interventi umanitari, resi noti dai Paesi donatori riunitisi a Ginevra lo scorso 11 gennaio,  sono volti a fronteggiare una situazione catastrofica di immensa portata.

Ricorda che l’iniziativa della costituzione del Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria si è concretizzata grazie all’impulso della Presidenza italiana a partire dal Vertice G8 di Genova del mese di luglio 2001.    Il Fondo, operativo dal mese di gennaio 2002, costituisce un’iniziativa di partenariato pubblico-privato, cui già aderiscono circa 40 Stati, organismi internazionali (come la Banca mondiale, l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la lotta contro l’AIDS ed altri) e associazioni private (Gates Foundation, World Economic Forum, Global Alliance for Vaccines and Immunization ed altre).

L’Italia è membro del Consiglio di amministrazione e, disponendo di una significativa presenza nelle posizioni di vertice dell’Organizzazione, è in grado di influire sulle decisioni relative alla destinazione degli aiuti.

Le attività finanziate con il Fondo, rivolte in particolare alla prevenzione e alla cura, nonché al rafforzamento dei sistemi sanitari locali, si realizzano soprattutto in Africa dove attualmente la malattia costituisce la maggiore emergenza sanitaria del mondo. In particolare, vi è la necessità di ricorrere ad uno strumento legislativo che autorizzi questi impegni di spesa dato che, a causa dei tagli di bilancio effettuati sui fondi della cooperazione allo sviluppo nel corso del 2004, non è possibile attingere a queste ultime risorse per erogare le somme promesse da parte italiana per la cura e prevenzione dell’AIDS.

Ricorda, quindi, quanto l'erogazione delle somme promesse per il Global Fund sia da ritenersi impellente, anche tenendo presente la paternità dell'iniziativa e, ciò che è ancor più importante, la diretta connessione tra un piano globale di lotta all'AIDS e il perseguimento dei "Millenium development goals" come ha ricordato lo stesso David Feachem, direttore esecutivo del Fondo a Ginevra il 13 Gennaio di quest'anno.

L'intervento del ministro Gordon Brown per il Regno Unito, presidente di turno del G 7, ha d'altro canto rinsaldato la prospettiva di una nuova strategia globale ed allargata per la lotta alla pandemia HIV, fondata nella cooperazione tra Paesi sviluppati ed in via di sviluppo; in tal senso gli stanziamenti da parte italiana rappresentano un segnale di forte adesione a questa sfida.

L’articolo 3 riguarda la partecipazione italiana a Banche e Fondi internazionali e ripropone previsioni contenute nell’Atto Camera n. 5309, già approvato dal Senato. Pertanto, l’atto parlamentare in parola deve intendersi sostanzialmente assorbito dal provvedimento in esame, in quanto, tra l'altro, la parte relativa all’anno finanziario 2003 costituisce già oggetto di una apposita disposizione del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 (Atto Camera n. 5522).

Inoltre, segnala che il comma 8 dell'articolo 3 è identico all'articolo 8 del decreto-legge n.  314/2005. Questa considerazione imporrebbe di espungere tale norma dal decreto in titolo.

Ricorda, da ultimo, come la Commissione, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2667 (di cui qui si ripropone parte del contenuto), si sia ampiamente soffermata sul problema dei controlli sull'operato degli organi di gestione delle banche multilaterali che si provvede a finanziare. Con particolare riferimento all' International Development Fund, nel presupposto di potenziare la funzione di controllo del Parlamento e di rendere trasparente le politiche di finanziamento, è stato proposto e accolto dal Governo nel corso dell’esame del provvedimento in Assemblea, un ordine del giorno volto a sviluppare un continuo flusso di informazioni tra gli enti finanziari in questione e il Parlamento italiano. In particolare nel dispositivo di quell'ordine del giorno si impegnava il Governo a riferire in Parlamento rispetto alle iniziative prese, ed alle posizioni espresse dal Direttore Esecutivo Italiano presso la Banca Mondiale. Ribadendo dunque l'importanza di tali impegni, peraltro proposti in analoga prospettiva anche dal Senato statunitense, auspica una pronta conversione del decreto legge.

 

Ha quindi la parola il senatore TONINI (DS-U) il quale esprime l’avviso favorevole della propria parte politica sul contenuto del decreto in esame. Tuttavia, si sofferma criticamente sulla copertura finanziaria relativa ai 70 milioni di euro devoluti alle popolazioni colpite dal cataclisma del 26 dicembre 2004. La provenienza dei fondi dai capitoli di spesa relativi alla cooperazione allo sviluppo, evidenziano come  questo Governo non sia stato chiaro né trasparente; neanche nell’intervenire su un’emergenza di tale importanza. In proposito si riserva di presentare un emendamento volto ad individuare una differente copertura finanziaria per l’impegno di spesa in favore della ricostruzione nel sudest asiatico.

Infatti, pur ribadendo l’assoluta necessità di prestare soccorso urgente a paesi che hanno pagato un altissimo prezzo di vite umane a causa del cataclisma, rileva come attingendo ai capitoli di spesa per la cooperazione allo sviluppo si viene a determinare una contrazione delle risorse stanziate con i documenti di bilancio. Ciò determina un’ulteriore contrazione del rapporto tra PIL e aiuto pubblico allo sviluppo già reso modesto dai fenomeni inflattivi e dalla crescita inferiore dei fondi cooperazione rispetto alla ricchezza nazionale. A questi rilievi ne aggiunge un terzo relativo al momento cruciale in cui tali contrazioni nell’ammontare complessivo nell’aiuto pubblico allo sviluppo si verificano. Il momento attuale è infatti segnato dal profilarsi della riforma degli organi e della mission delle Nazioni Unite ed è noto che la riforma del Consiglio di sicurezza rappresenta un obiettivo di politica estera nazionale assai sensibile alla complessiva capacità del paese di dispiegare una forte e cospicua azione di sostegno ai paesi in via di sviluppo.

 

            Il presidente PROVERA (LP) propone di fissare la scadenza per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3261 alle ore 14.30 di martedì 1° febbraio 2005.

           

            Conviene la Commissione.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

 

 


 

 

AFFARI ESTERI (3a)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2005

219a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3261) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta del 26 gennaio 2005.

 

      Il senatore PIANETTA (FI) si dichiara concorde sull’importanza del provvedimento in titolo dal momento che ciascuna delle tre iniziative che esso pone in atto appare opportuna, tempestiva e, in generale, pienamente condivisibile. Il rifinanziamento del Fondo globale per la lotta all’AIDS ed altre gravi pandemie, costituisce un importante adempimento agli impegni presi dal Governo in sede G8, anche tenendo presente che l’iniziativa per un fondo per la lotta all’AIDS, malattia decimante la popolazione africana, è stata di paternità dello stesso Governo italiano. Ugualmente importante e tempestivo gli appare il rifinanziamento da parte italiana in favore dei vari enti di credito internazionali previsti dal decreto. Soprattutto – prosegue l’oratore - l’intervento in favore delle popolazioni del sudest asiatico si configura come un provvedimento capace di rilanciare la credibilità del paese come forza motrice della cooperazione allo sviluppo anche in casi di emergenza. È sua opinione che tale impegno di spesa non debba far dimenticare la grande prova di partecipazione che la comunità civile italiana ha fornito con l’aiuto privato ai paesi colpiti dal cataclisma del 26 dicembre 2004.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato. 

 

 

 

 


 

AFFARI ESTERI (3a)

MARTEDÌ 1 FEBBRAIO 2005

220a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CASTAGNETTI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione

 

 

IN SEDE REFERENTE 

(3261) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 gennaio 2005.

 

Il presidente CASTAGNETTI (FI) ricorda che in merito al prosieguo dell’esame sul disegno di legge 3261, nella scorsa seduta si è conclusa la discussione generale.

Richiama altresì alla memoria dei presenti che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni in sede consultiva. Dà quindi lettura del parere sugli emendamenti pervenuto dalla Commissione bilancio. Chiarisce che esso esprime nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione della proposta emendativa 1.2 sulla quale il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 Cost.

 

Si passa, quindi, all’illustrazione delle proposte emendative.

 

Il presidente CASTAGNETTI (FI) facente le funzioni di relatore in assenza del senatore Provera, passa ad illustrare gli emendamenti 1.1, 1.3, 2.1, 3.1, 4.1 e 5.1, rilevando come tali proposte emendative siano volte a riformulare alcune parti del testo del decreto  legge e, in particolare, a prevedere una esatta e certa copertura finanziaria.

 

Prende quindi la parola la senatrice BONFIETTI (DS-U) che dà per illustrato l’emendamento 1.2.

 

Ha quindi la parola il sottosegretario ANTONIONE  il quale annuncia il proprio parere contrario sull’emendamento 1.2. Soffermandosi brevemente su tale proposta emendativa, chiarisce come essa muova dell’erroneo presupposto che la totalità dell’impegno di spesa per l’aiuto in favore del sud-est asiatico incida sui fondi per la cooperazione inizialmente previsti per l’aiuto pubblico allo sviluppo di tipo ordinario e strutturale. Chiarisce, infatti, che la metà dei settanta milioni di euro previsti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge sono fondi che il Ministero dell’economia e delle finanze ha messo a disposizione del Ministero degli esteri allo specifico fine di far fronte alla catastrofe del 26 dicembre. Per quanto poi concerne gli ulteriori fondi stanziati, precisa che essi vengono impegnati per i programmi di aiuto urgente in favore dei popoli del sud-est asiatico in virtù di una scelta di priorità politica che, del resto, non poteva essere differita e che la stessa opposizione ha più volte dichiarato di condividere nel merito.

Per quanto concerne, invece, le proposte emendative avanzate dal relatore esprime senz’altro il proprio voto favorevole, dal momento che esse sono volte a migliorare la qualità normativa del testo e a riformulare in modo corretto la stessa copertura finanziaria.

 

Il relatore CASTAGNETTI si uniforma al parere espresso dal rappresentante del Governo.

 

Si passa quindi alla votazione.

 

Verificata la presenza del numero legale, viene posto in votazione l’emendamento 1.1 che risulta approvato.

 

La senatrice BONFIETTI (DS-U) interviene in dichiarazione di voto sull’emendamento 1.2 osservando come esso miri a predisporre una copertura finanziaria del tutto diversa da quella prevista dall’articolo 1 del decreto legge. A suo giudizio, va considerato assai negativamente che con l’attuale formulazione, si attinga alle risorse per la cooperazione allo sviluppo ordinaria, per provvedere, invece, ad un finanziamento di carattere straordinario ed urgente. È infatti evidente come una tale decisione di spesa si risolverebbe nello svuotamento dei già ridotti capitoli di spesa a disposizione del Ministero degli affari esteri per l’azione globale di aiuto pubblico allo sviluppo. Osserva come tale disposizione finirebbe col fondare il necessario e condiviso impegno di aiuto in favore delle popolazioni del sud-est asiatico sul depauperamento dei beneficiari di ulteriori programmi di sviluppo strutturati e avviati in aree del globo che, altrettanto drammaticamente, soffrono della povertà e dell’indigenza. Per tali ragioni, annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta emendativa 1.2.

 

La senatrice DE ZULUETA (Misto) stigmatizza anch’essa l’attuale formulazione dell’articolo 1 recante la copertura finanziaria per l’aiuto emergenziale in favore delle popolazioni del sud-est asiatico. Le organizzazioni internazionali, e tra queste l’UNDP (United Nations Development Program), hanno più volte raccomandato di non sovrapporre l’azione di aiuto pubblico allo sviluppo ordinario con quella dettata dall’emergenza. È sua opinione che il ricorso ai fondi stanziati per i fini previsti dalla legge n. 49 del 1987, per il finanziamento dell’aiuto pubblico al sud-est asiatico rappresenti un grave vulnus alla capacità di azione italiana nel già martoriato settore della cooperazione. È alla luce di queste considerazioni che la senatrice chiede che il Governo possa precisare in tempi brevi su quali specifiche azioni di cooperazione si rifletterà il nuovo impegno di spesa previsto dall’articolo 1 del decreto in titolo.

Conclude, quindi, dichiarando il proprio pieno sostegno alla proposta emendativa 1.2.

 

Il presidente CASTAGNETTI, dopo aver ricordato che sulla proposta emendativa 1.2 vi è il parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio, la pone in votazione ed essa risulta respinta.

 

In seguito a distinte votazioni risultano, quindi, approvati gli emendamenti  1.3, 2.1, 3.1, 4.1 e 5.1.

 

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame e sulle proposte emendative approvate, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

 

 

 


 

 

Esame in sede consultiva

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005

476a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Intervengono il ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno,  il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Ventucci.

 

 

(3261) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico

(Parere alla 3ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole) 

 

      Il relatore STIFFONI (LP) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge, recante misure per fornire immediato sostegno alle popolazioni del sud-est asiatico e per garantire la partecipazione italiana alla ricostruzione di fondi internazionali di sviluppo, nonché l’erogazione del contributo italiano al fondo globale di lotta all’AIDS, malaria e tubercolosi.

            Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

           

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

 

 

(3261) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)   

 

      Il relatore STIFFONI (LP), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, dà conto del contenuto del decreto-legge, articolato in tre parti principali. Anzitutto, l’autorizzazione di una spesa pari a 70 milioni di euro per la realizzazione degli interenti di cooperazione volti a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni colpite; in secondo luogo, la partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostruzione di alcuni fondi internazionali e, infine, l’erogazione del contributo italiano al fondo globale di lotta all’AIDS, tubercolosi e malaria, per gli anni 2004 e 2005, con una spesa complessiva di 180 milioni di euro.

            Conclude, proponendo un parere favorevole.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

 

 

 


 

BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI’ 25 GENNAIO 2005

411a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

(3261) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sud-est asiatico

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Il relatore FERRARA (FI) segnala, per quanto di competenza, l’articolo 1, in quanto occorre esplicitare la cadenza dell’onere (comma 1) e prevedere una riduzione dell’autorizzazione di spesa indicata in tabella C (comma 2) previa acquisizione della conferma della disponibilità delle risorse anche in relazione alla cadenza dell’onere. Per quanto attiene all’articolo 3, recante varie autorizzazioni di spesa per l’anno 2004 destinate alla partecipazione dell’Italia ai Fondi internazionali, ricorda che l’articolo 11-bis della legge n. 468 del 1978 prevede, nel caso di specie, la possibilità di mantenere la copertura finanziaria per il primo anno anche dopo il termine di scadenza dell’esercizio a cui si riferisce purchè il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l’anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo. Rileva, al riguardo, che il provvedimento in esame, dal punto di vista formale, non corrisponde alla fattispecie suindicata posto che è stato presentato alle Camere nell’anno 2005, tuttavia, dal punto di vista sostanziale, gli interventi previsti dall’articolo 3, corrispondono a quelli contenuti nell’atto Senato n. 2667, disegno di legge presentato alle Camere nel 2004 ed approvato dal Senato, sul quale la Commissione bilancio ha già reso parere favorevole, ed ora all’esame della Camera dei deputati (A.C. 5309). Segnala che si tratta, quindi, di valutare se, dal punto di vista metodologico, il legame logico-funzionale tra il citato atto Senato ed il provvedimento in esame – dato appunto dalla perfetta coincidenza delle autorizzazioni di spesa e dalla particolare natura delle spese corrispondenti ad obblighi internazionali per la partecipazione ad organismi sovranazionali – sia coerente con i requisiti sostanziali richiesti dalla legge n. 468 del 1978 per consentire lo slittamento all’anno in corso della quota dei Fondi speciali relativi all’esercizio scaduto. In ogni caso, tenuto conto della particolare natura degli oneri connessi all’autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell’articolo 3, ricorda che appare necessario riferire a quest’ultima, anziché all’intero provvedimento, la clausola di salvaguardia degli oneri di cui all’articolo 4, comma 2.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in replica alle osservazioni del relatore, precisa che gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, verranno attuati dal Ministero degli affari esteri mediante una serie di progetti di assistenza ai Paesi colpiti dalla catastrofe, la cui realizzazione sarà curata da organizzazioni non governative. Conferma inoltre che per tali progetti, il cui costo complessivo ammonta a 70 milioni di euro, come previsto dalla suddetta norma, sono già stanziate le necessarie risorse indicate al comma 2, nell’ambito delle disponibilità del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, che coordinerà le varie operazioni. Per quanto concerne poi l’eventuale necessità di riferire la clausola di salvaguardia degli oneri di cui all’articolo 4, comma 2, specificamente all’articolo 3, comma 6, ritiene che tale obiezione possa ritenersi superata ove si consideri che la suddetta clausola, riguardando l’intero provvedimento, si riferisce comunque necessariamente anche all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 6.

Infine, conferma che il provvedimento in esame presenta i requisiti formali e sostanziali di cui all’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, al fine di consentire il mantenimento della copertura finanziaria per il primo anno anche dopo il termine di scadenza dell’esercizio di riferimento, in quanto assorbe i corrispondenti interventi previsti dal citato disegno di legge n. 2667 (atto Camera n. 5309).

 

Il senatore MORANDO (DS-U), pur prendendo atto delle precisazioni del sottosegretario Maria Teresa Armosino, rileva comunque la necessità di precisare che gli interventi ed i connessi oneri di cui all’articolo 1, comma 1, debbono essere riferiti al 2005, nonché di coordinare l’eventuale approvazione del disegno di legge in titolo con il citato atto Senato n. 2667, che prevede sostanzialmente i medesimi interventi e del quale il Governo dovrebbe garantire la soppressione. Ritiene, infine, non convincente l’osservazione del Sottosegretario in merito alla clausola di salvaguardia, di cui all’articolo 4, comma 2, che andrebbe a suo avviso circoscritta in maniera esplicita all’autorizzazione di spesa recata dal citato comma 6 dell’articolo 3, non essendovi apparentemente alcuna ragione in contrario.

 

Alla luce dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo e delle considerazioni emerse nel dibattito, il presidente AZZOLLINI rileva l’opportunità di circoscrivere la clausola di salvaguardia agli effetti dell’articolo 3, comma 6, nonché di specificare la cadenza temporale dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, e propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

a) che al comma 1 dell’articolo 1 vengano, infine, aggiunte le seguenti parole: “per l’anno 2005”;

b) che al comma 2 dell’articolo 1 le parole: “utilizzo degli stanziamenti relativi all’autorizzazione” vengano sostituite dalle altre: “corrispondente riduzione dell’autorizzazione”;

c) che all’articolo 4, comma 2, le parole: “del comma 1," vengano sostituite dalle altre: “del comma 6 dell'articolo 3”;

d) che all’articolo 5, comma 1, le parole: “per gli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000” vengano sostituite dalle altre: “relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000 per l'anno 2005”.

In relazione all’articolo 3, preso inoltre atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, la Commissione osserva che gli interventi ivi previsti si debbono intendere sostitutivi dei corrispondenti interventi di cui all’Atto Senato n. 2667 (Atto Camera n. 5309). Pertanto, la copertura finanziaria di quota parte dei fondi speciali relativa all’esercizio concluso, di cui all’articolo 4 comma 1, è ritenuta conforme al dettato dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978 e le prenotazioni del fondo speciale relativo al disegno di legge n. 2667 citato si debbono intendere conseguentemente revocate limitatamente agli importi relativi agli anni 2004, 2005 e 2006.”.

 

La Sottocommissione approva infine all’unanimità la proposta del Presidente.

 


 

BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI’ 1° FEBBRAIO 2005

416a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

(3261) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sud-est asiatico

(Parere alla 3a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che le proposte 1.1, 1.3, 4.1 e 5.1 recepiscono le condizioni rese sul testo. Fa presente, poi, che l’emendamento 1.2 prevede una differente copertura finanziaria degli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico, nonché per la ricostruzione dei Paesi e per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali, di cui all’articolo 1, comma 1, mediante corrispondente copertura di risorse di conto capitale (di cui all’articolo 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004). Rileva, pertanto, la necessità di acquisire conferma della natura corrente o di conto capitale dei suddetti interventi per verificare la congruità della copertura recata dalla proposta 1.2, stante la natura della risorse richiamate. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, includono anche spese di natura corrente.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) concorda con le osservazioni testé svolte dal Rappresentante del Governo circa la natura prevalentemente corrente degli interventi suddetti.

 

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione conviene, infine, di formulare un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, relativi al disegno di legge in titolo, rilevato altresì che le proposte 1.1, 1.3, 4.1 e 5.1 recepiscono le condizioni poste sul testo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione della proposta 1.2, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.”.

 


 

 

Discussione in Assemblea

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

729a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 1° FEBBRAIO 2005

Presidenza del vice presidente MORO,

indi del vice presidente DINI

_________________

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

_________________

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

 

Discussione del disegno di legge:

(3261) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3261.

Il relatore facente funzioni, senatore Castagnetti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge che la Commissione è chiamata ad esaminare ai fini della conversione, si compone di tre distinti ma omogenei corpi normativi.

Con gli articoli 1 e 2 del decreto si intende intervenire per garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del Sud-Est asiatico colpito dalla catastrofe del 26 dicembre, e la ricostruzione delle infrastrutture dei Paesi coinvolti, nonché la partecipazione alle iniziative adottate dagli organismi internazionali. La spesa autorizzata ammonta globalmente a 70 milioni di euro.

L'articolo 3 autorizza la spesa di 182 milioni di euro per la ricostituzione di Fondi internazionali: si tratta in particolare della International Development Association; del Fondo speciale di Sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi; della Global Environmental Facility e del Fondo Africano di sviluppo.

L'articolo 5 del decreto-legge dispone l'autorizzazione di spesa per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale di lotta all'AIDS, tubercolosi e malaria per gli anni 2004 e 2005. Si tratta di un'autorizzazione di spesa di 180 milioni di euro. Su ciascuno di questi tre profili rileva soffermarsi brevemente, data la loro indubbia importanza.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha lanciato un appello per la costituzione di un Fondo di 977 milioni di dollari destinato alle popolazioni dei Paesi vittime del maremoto, fra i quali l’India, l’Indonesia, lo Sri Lanka, la Thailandia e le Maldive.

Gli interventi umanitari, resi noti dai Paesi donatori riunitisi a Ginevra lo scorso 11 gennaio, sono volti a fronteggiare una situazione catastrofica di immensa portata.

L'iniziativa della costituzione del Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria si è concretizzata grazie all'impulso della Presidenza italiana a partire dal Vertice G8 di Genova del mese di luglio del 2001. Il Fondo, operativo dal mese di gennaio 2002, costituisce un'iniziativa di partenariato pubblico-privato, cui già aderiscono circa 40 Stati, organismi internazionali e associazioni.

L'Italia è membro del Consiglio di amministrazione e, disponendo di una significativa presenza nelle posizioni di vertice dell'Organizzazione, è in grado di influire sulle decisioni relative alla destinazione degli aiuti.

Le attività finanziate con il Fondo, rivolte in particolare alla prevenzione e alla cura, nonché al rafforzamento dei sistemi sanitari locali, si realizzano soprattutto in Africa dove attualmente la malattia costituisce la maggiore emergenza sanitaria del mondo.

Va, inoltre, sottolineato quanto l'erogazione delle somme promesse per il Global Fund sia da ritenersi impellente, anche tenendo presente la paternità dell'iniziativa e, ciò che è ancor più importante, la diretta connessione tra un piano globale di lotta all’AIDS e il perseguimento dei Millenium Development Goals, come ha ricordato lo stesso Richard Feachem, direttore esecutivo del Fondo a Ginevra, il 13 gennaio di quest'anno.

Come ho già detto, all'articolo 3 del decreto in esame si contempla la partecipazione italiana a Banche e Fondi internazionali e si ripropongono le previsioni contenute nell'Atto Camera n. 5309, già approvato dal Senato. Pertanto, l'atto parlamentare citato deve intendersi sostanzialmente assorbito dal provvedimento in esame in quanto, tra l'altro, la parte relativa all'anno finanziario 2003 costituisce già oggetto di un’apposita disposizione del decreto-legge n. 315 del 30 dicembre 2004.

Vi è da rilevare come la Commissione, nel corso dell'esame del disegno di legge sopra citato Atto Senato n. 2667 (di cui qui si ripropone parte del contenuto), si sia ampiamente soffermata sul problema dei controlli sull'operato degli organi di gestione delle banche multilaterali che si provvede a finanziare. Con particolare riferimento all'International Development Fund, nel presupposto di potenziare la funzione di controllo del Parlamento e di rendere trasparente le politiche di finanziamento, è stato proposto e accolto dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, un ordine del giorno volto a garantire un continuo flusso di informazioni tra gli enti finanziari in questione e il Parlamento italiano.

Cari colleghi, vi prego di scusarmi se la relazione è risultata abbastanza frammentaria e affrettata. La ragione è che abbiamo testé concluso in Commissione l’esame del provvedimento in oggetto che, torno a dire, riguarda sostanzialmente gli interventi umanitari per le popolazione del Sud-Est asiatico e le fonti di approvvigionamento che sono state individuate.

Faccio presente all’Assemblea che in Commissione sono stati presentati alcuni emendamenti, che sono stati sollecitati dalla Commissione bilancio per esigenze di bilancio e di copertura, e che, comunque, la Commissione tutta ha convenuto circa l’urgenza e l’opportunità di una rapida conversione di questo provvedimento.

Mi rimetto, comunque, signor Presidente, alla relazione scritta, che depositerò, segnalando all'Assemblea l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, che già la Commissione ha ravvisato nei lavori testé conclusi.

Richiamo al Regolamento

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, il relatore Castagnetti ha svolto la relazione su un provvedimento che non risultava all'ordine del giorno dell'odierna seduta. Ora, posso desumere che nella Conferenza del Presidenti di Gruppo, tenutasi alle ore 13, sia stata decisa questa integrazione al nostro ordine del giorno e, data la natura del provvedimento, ritengo che questo sia stato fatto con l'unanimità dei consensi.

Ciò non di meno, signor Presidente, resta il fatto che, per l’organizzazione dei nostri lavori, i parlamentari, venendo in Aula, dovrebbero sapere che cosa si apprestano a discutere. In particolare, di questo decreto non abbiamo il testo; io l'ho cercato, ma non l'ho trovato. Oltre ad essere stato preso alla sprovvista da questa integrazione dell'ordine del giorno che, a norma dell'articolo 56, dovrebbe sempre e comunque passare attraverso una non obiezione dell'Aula, rimane il fatto che non conosco obiettivamente il testo del provvedimento che stiamo per discutere, e questo non ritengo sia un modo ordinato di condurre i nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, devo ricordarle che l'inserimento di questo argomento all'ordine del giorno di oggi è stato deliberato dalla Conferenza dei Capigruppo all'unanimità, fermo restando che altre questioni inserite nel calendario sono state adottate a maggioranza. Questo è il motivo per cui si è ritenuto di poter cominciare con questo argomento.

Peraltro, il testo è disponibile e gli emendamenti sono in fase di distribuzione. Prendo comunque atto di quanto da lei rappresentato e ritengo di procedere con l'esame del provvedimento.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3261

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rigoni. Ne ha facoltà.

RIGONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, colleghi, come è stato ben evidenziato dal relatore, questo è un provvedimento che trova sostanziale consenso da parte dell'intera Commissione, e quindi noi, come Gruppo della Margherita, ci auguriamo che trovi anche pieno e sollecito sostegno da parte dell'Aula.

Questo è un decreto che viene incontro, anche se in minima parte, a quel grande dramma che lo scorso 26 dicembre ha colpito cinque milioni di persone, che ha fatto più di 150.000 morti e che ha distrutto gran parte delle infrastrutture, sanitarie, agricole, dei trasporti e delle comunicazioni, dei Paesi del Sud-Est asiatico. Esso ha interessato Paesi come l'India, l'Indonesia, lo Sri Lanka, la Thailandia e le Maldive, paesi che vivono di turismo e di pesca. Questo grande disastro ha creato anche gravissimi problemi di carattere sanitario.

Voglio soltanto aggiungere, esprimendo qualche perplessità ma anche un po’ di amarezza, che i 70 milioni di euro, poca cosa rispetto a questo dramma, vengono sottratti dai fondi per la cooperazione. In sostanza, cioè, il Governo, in un bilancio pieno di buchi, ha trovato questa unica fonte di copertura, dando a questa gente con una mano e togliendo con l'altra.

In ogni caso, ritengo che questo provvedimento vada incontro alle prime necessità per dare sollievo, conforto e solidarietà alle popolazioni sinistrate. Per questo annuncio il voto favorevole del Gruppo della Margherita. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iovene. Ne ha facoltà.

*IOVENE (DS-U). Signor Presidente, l'iniziativa del decreto-legge in esame muove dall'emergenza dello tsunami, ad un mese di distanza dal tragico evento che si è verificato nei Paesi del Sud-Est asiatico e ha colpito anche alcuni Paesi africani. Nel frattempo il numero di vittime registrato è cresciuto in modo esponenziale: sono circa 300.000 le vittime calcolate e sono circa 5 milioni gli sfollati considerati dalle Agenzie delle Nazioni Unite. Si tratta di una tragedia di enormi proporzioni rispetto alla quale si sono purtroppo registrati ritardi e scelte non del tutto condivisibili.

Provo a ricordare alcune delle questioni che abbiamo di fronte. Il provvedimento in esame si limita a stanziare 70 milioni di euro per l'emergenza a favore delle popolazioni colpite dallo tsunami. Consideriamo grave quanto disposto dall'articolo 1 e abbiamo presentato un apposito emendamento sul punto: i 70 milioni sono reperiti tramite una sottrazione di risorse al Fondo per la cooperazione allo sviluppo, previsto dalla legge n. 49 del 1987. Questo Fondo era stato già significativamente tagliato durante la discussione della finanziaria, dopo aver subìto già nel 2004 tagli per circa 250 milioni di euro. Siamo di fronte ad una beffa: si aiutano le popolazioni colpite dallo tsunami sottraendo fondi ad altre popolazioni in difficoltà di tanti Paesi poveri, anziché, come era stato promesso e suggerito, reperendo fondi aggiuntivi a quelli assai precari stanziati per la cooperazione allo sviluppo.

Colgo l'occasione per ricordare altri aspetti di questa vicenda. Il primo è che, grazie alla generosità degli italiani, sono stati raccolti 45 milioni di euro attraverso i cosiddetti SMS. Attualmente però dell'intera somma non è stato speso neanche un euro: i 45 milioni di euro giacciono su un conto dell'Unicredit in attesa, a distanza di un mese, di essere utilizzati e non si capisce ancora come e in quale direzione saranno impiegati.

Questa raccolta di fondi così importante, che ha testimoniato la generosità dei cittadini del nostro Paese, ha però di fatto creato difficoltà alle organizzazioni non governative, prima fra tutte la Caritas. Il vicedirettore dell'organizzazione, Francesco Marsico, ha dichiarato che questa scelta ha di fatto depotenziato l'attività delle ONG, presenti prima dello tsunami nei Paesi colpiti, che si sono immediatamente attivate per portare aiuti e potevano essere i primi soggetti da coordinare con i quali lavorare per dare risposte e per utilizzare immediatamente i 45 milioni di euro già a disposizione.

Insieme a questo, non sono state fatte altre cose che sarebbero state altrettanto importanti nell’emergenza. Mi riferisco, in particolare, all’attuazione dell’articolo 20 del testo unico sull’immigrazione, il quale prevede, dietro emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio, l’adozione di misure di protezione temporanee, nel caso vi siano rilevanti esigenze umanitarie anche in occasione di disastri naturali, anche in deroga alle norme vigenti e, quindi, la regolarizzazione dei cittadini stranieri nei Paesi coinvolti dal maremoto e la facilitazione delle procedure per i ricongiungimenti familiari o l’ingresso per motivi familiari dei parenti dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano. Niente di tutto questo è stato fatto, anche se era il minimo che si poteva fare per aiutare queste popolazioni.

Vorrei ricordare per paradosso altri due dati, prima di concludere il mio intervento, il primo dei quali riguarda il miliardo di dollari annunciato e promesso come aiuti dai Paesi sviluppati da consegnare alle Nazioni Unite per "l’emergenza tsunami". Oxfam, che è la principale Organizzazione non governativa (ONG) britannica, ha denunciato il fatto che è stata versata soltanto la metà dei fondi da parte dei Paesi che si sono impegnati in questa azione.

Ciò ci deve preoccupare perché in situazioni precedenti è accaduto che i fondi effettivamente arrivati in occasione di disastri (come, ad esempio, uragani ed alluvioni) in alcuni casi si sono rivelati molto al di sotto delle cifre promesse. Per quanto riguarda l’uragano Mitch, ad esempio, è arrivato esattamente un terzo dei fondi che i Paesi avevano promesso di destinare.

Quindi, da questo punto di vista, vi è la necessità di effettuare un monitoraggio ed una verifica del Parlamento affinché vi sia un’effettiva corrispondenza tra quanto promesso e quanto versato.

Il secondo paradosso che voglio sottolineare a questa Assemblea è il fatto che negli ultimi mesi l’Italia, partecipando con la sua missione in Iraq, ha speso finora 267.805.813 euro e solo agli Stati Uniti la guerra in Iraq costa mensilmente 4,7 milioni di dollari. E’ evidente che c’è una sproporzione enorme tra una tragedia che ha causato 300.000 vittime, 5 milioni di sfollati, una crisi profondissima per l’economia e per la vita civile di intere nazioni e gli aiuti che sono stati destinati e avviati concretamente (finora in modo molto lento), e le spese che si determinano come in occasione della guerra in Iraq.

Credo che si debba tenere conto di tali elementi quando si discute il decreto-legge in esame; infatti, anche sull’onda dell’emergenza e della necessità di destinare questi fondi, si potrebbe scegliere di farlo attingendo a fonti diversi ed utilizzando altri strumenti oltre a quelli limitati che sono stati individuati nel decreto-legge in esame, non ultima la cancellazione del debito.

A tale proposito, il Governo si è impegnato unicamente a proporre una moratoria sugli interessi quando invece (così come si era iniziato a fare già nella passata legislatura), soprattutto alla luce di quanto è avvenuto un mese fa, sarebbe stato opportuno che anche per questi Paesi si procedesse alla cancellazione del debito, affinché possano essere aiutati in modo concreto, stabile e duraturo al fine di favorire la ripresa della vita economica, civile e sociale di quelle realtà. (Applausi dal Gruppo DS-U e della senatrice De Zulueta).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pianetta. Ne ha facoltà.

PIANETTA (FI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, questo provvedimento rappresenta una risposta quanto mai puntuale dell'Italia e del Governo italiano all'immane tragedia che ha colpito le popolazioni del Sud-Est asiatico. Stanziare 70 milioni di euro per far fronte a questa tragedia significa dare una risposta estremamente coerente con l'atteggiamento del popolo italiano, che ha dato concretamente una grande testimonianza di generosità.

Non c'è dubbio che 70 milioni di euro siano una cifra rilevante. Come il signor Sottosegretario ha evidenziato, intervenendo presso la Commissione affari esteri, 35 milioni rappresentano un contributo a valere sui fondi della cooperazione, ma i restanti 35 milioni di euro costituiscono un fatto nuovo, nel senso che derivano dal fondo per le spese impreviste di cui allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Questo è un segnale importante, che mostra la volontà del Governo italiano di dare un ulteriore contributo e quindi d'incrementare con risorse nuove, oltre ai fondi della cooperazione, il proprio aiuto nei confronti delle popolazioni che hanno subìto questa immane tragedia.

Il provvedimento, inoltre, assegna un contributo significativo (180 milioni di euro) alla costituzione del Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria; è un intervento di grande importanza per debellare queste malattie, che colpiscono soprattutto le popolazioni africane. Vorrei ricordare che tale fondo è nato dall'impulso dato dalla Presidenza italiana in occasione del G8 di Genova. C'è dunque grande coerenza e notevole impegno a sviluppare questa capacità, affinché si possano affrontare, in termini più organici e precisi, le battaglie contro queste gravi malattie.

C'è qualcosa di altrettanto importante da aggiungere: questo provvedimento prevede, tra l’altro, l'integrazione e la ricostituzione dei Fondi internazionali cui partecipa l'Italia, come ha ben evidenziato il relatore nella sua relazione. Tali Fondi sono destinati essenzialmente a ridurre la povertà e a migliorare le condizioni di vita nei Paesi in via di sviluppo. Anche questo è un contributo importante, un impegno importante dell'Italia per il miglioramento dei rapporti tra il Nord ed il Sud del Mondo.

Da ultimo (argomento anch'esso di grandissima rilevanza), va ricordata la ricostituzione, prevista dal provvedimento, dei fondi per la cancellazione del debito dei Paesi più poveri.

È un importante segnale per consentire a quei Paesi di riconvertire il proprio debito e per metterli in condizione di avviare un percorso di miglioramento delle loro condizioni sociali ed economiche.

In ragione di tutte queste considerazioni, altamente importanti e umanitarie, Forza Italia esprimerà un voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Michelini. Ne ha facoltà.

MICHELINI (Aut). Signor Presidente, desidero intervenire su questo provvedimento del Governo per aggiungere qualche valutazione a quelle fatte fino a questo momento, avendo avuto l’opportunità di essere presente sui luoghi toccati dallo tsunami e specificatamente nella parte meridionale dell’India, dove mi trovavo proprio il giorno successivo alla catastrofe.

Percorrendo la costa da Chennai verso Sud, ho potuto constatare come villaggi di pescatori siano stati trascinati via da quell’onda così alta; trattandosi di villaggi costituiti da casette costruite con rami di palme, è chiaro che è bastato il movimento d’una grande massa d’acqua perché queste fossero trascinate via.

Ho anche incontrato alcuni superstiti e ho chiesto loro quali potevano essere i loro bisogni (ciò, naturalmente, indipendentemente dallo stato d’animo causato dalle morti che vi erano state in quelle aree). Ci è stato chiesto semplicemente un aiuto di carattere economico, perché non più in là di un centinaio di metri dalla spiaggia la vita continuava, nel senso che lo tsunami non aveva inciso in maniera sostanziale sulla vita di quelle popolazioni, almeno nelle zone interne rispetto alle spiagge. Preciso di aver visto parecchi chilometri di costa.

Sotto questo profilo, siamo rimasti molto colpiti dalle notizie che provenivano dall’Italia, perché queste, rispetto alla realtà che stavamo vedendo, erano profondamente allarmistiche. Ci rendiamo pienamente conto che altre aree come le isole Andamane, che anch’io ho visitato, o come Phuket, Krabi, l’Indonesia, la Malesia, lo Sri Lanka possono aver subìto danni maggiori per il semplice motivo che le spiagge sono molto più estese verso l’interno e quindi non presentano ripari, per cui gli interventi oggi promossi, anche attraverso questo decreto, hanno indubbiamente una loro utilità. Aggiungo che, per il modo stesso in cui tali interventi vengono giustificati, sembra quasi che essi servano ad intervenire a favore di popolazioni che vivono in aree non assistite o comunque profondamente esposte a malattie, ciò che non è assolutamente vero; questo tipo di rappresentazione non corrisponde alla realtà.

Ritengo, pertanto, che gli interventi possano avere un significato più squisitamente materiale, nel senso della ricostruzione, in taluni casi, delle case, oppure del ripristino delle campagne, adibite soprattutto alla coltivazione del riso. Per il resto, però, ritengo si debba prendere atto che quelle aree hanno la capacità, attraverso i rispettivi Governi, di realizzare un proprio percorso di sviluppo, con la possibilità di potersi presentare sullo scenario dell’economia mondiale.

Sotto questo profilo, vorrei rammentare ed evidenziare un fatto che mi ha colpito molto: l’allarmismo, signor Presidente, che ha fatto disdire molte prenotazioni di viaggi, per cui i danni all’economia turistica di quelle zone sono stati particolarmente significativi.

Pertanto, pur condividendo l’iniziativa del Governo, sarebbe molto importante avere un quadro della situazione più aderente alla realtà. Allora, più che portare avanti iniziative immotivate, potremmo fare qualcosa di più significativo e pregnante, indirizzando gli interventi a scopi e obiettivi meno generalizzati di quelli contenuti nel provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. Signor Presidente, vorrei soltanto ringraziare coloro che sono intervenuti nel dibattito in condizioni obiettivamente un po’ di emergenza e di eccessiva fretta. Le lamentele del collega Petrini erano fondate; però, l’emergenza in questo caso è nei fatti, non è in alcun modo strumentale.

La Commissione è stata anch’essa frettolosa, ma unanime, nel convenire sull’opportunità della conversione del decreto, come mi pare si riscontri anche in Aula. In questa tragedia l’intervento dell’Italia è stato apprezzato nel mondo per la tempestività messa in campo. Oggi diamo concretezza e sostegno finanziario alla tempestività dimostrata sin dai primi momenti.

Per quanto riguarda gli interventi relativi alla cooperazione e allo sviluppo, una precisazione è già stata fatta dal senatore Pianetta e credo che nella replica il Governo vorrà fare un'ulteriore puntualizzazione. Le cose stanno esattamente così: ci sono fondi mirati della cooperazione e dello sviluppo, ma ci sono anche nuovi fondi sottratti ad altri capitoli per essere indirizzati a questo fine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare alcune riflessioni rispetto agli interventi che ci sono stati, ringraziando in primo luogo tutto il Senato per aver testimoniato, anche attraverso la decisione unanime dei Capigruppo, una grande sensibilità su una tragedia che, francamente, è stata di proporzioni straordinarie.

Questo disegno di legge rappresenta una delle importanti iniziative che il Governo ha preso - certamente non l’unica - rispetto a questa tragedia. Ci sono state risorse attinte per l’emergenza dalla Protezione civile, ci sono stati interventi immediati e abbiamo calcolato di aver messo a disposizione 10 milioni di euro per l’emergenza reale, immediata nei giorni dal 26 dicembre in poi.

Abbiamo avuto modo, come è stato specificato prima, di reperire risorse attraverso la generosità degli italiani, ma a queste vanno aggiunte anche risorse che altre istituzioni e altre articolazioni del nostro Paese hanno voluto mettere a disposizione.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte sulla distrazione delle risorse (70 milioni di euro) destinate alla cooperazione, ho già avuto modo di spiegare ai colleghi presenti in Commissione che i soldi freschi, quelli che non erano previsti nei capitoli della cooperazione, sono pari a 35 milioni di euro, che il Governo ha reperito attraverso un decreto a firma del Ministro dell’economia e allocato nei capitoli relativi alla cooperazione; essi però provengono dal Fondo speciale per le spese impreviste.

Queste sono le risorse cosiddette aggiuntive rispetto a quelle già messe a disposizione; a questi 35 milioni il Governo ha voluto, con i fondi della cooperazione, aggiungere altri 35 milioni, per cui la somma totale è pari a 70 milioni di euro. Non sono pochi, anche in relazione a quello che hanno fatto gli altri Paesi europei.

Circa le osservazioni mosse in merito alla capacità di spenderli immediatamente, devo dire che ci siamo rimessi ad un principio generale, che prevede un coordinamento su quest’area da parte soprattutto delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea.

Devo anche dire che nell’Assemblea delle Nazioni Unite tenutasi a Ginevra qualche settimana fa, alla quale ho partecipato in rappresentanza del nostro Paese, gli osservatori dell’ONU ci hanno detto con chiarezza che le risorse necessarie al momento erano superiori a quelle spendibili, quindi, non è che non ci fossero risorse a disposizione.

Per l’emergenza abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, ricevendo - fra l’altro - attestati di capacità e di buon funzionamento di tutte le nostre strutture deputate a rispondere a tali esigenze, ma, come dicevo, le risorse vanno messe a disposizione anche per la ricostruzione.

Credo che anche attraverso la discussione e, mi auguro, l’approvazione oggi di questo disegno di legge il nostro Paese possa testimoniare concretamente tutto quello che è stato capace di fare per rispondere a questa straordinaria emergenza.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

TIRELLI, segretario. "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che al comma 1 dell'articolo 1 vengano, in fine, aggiunte le seguenti parole: "per l'anno 2005";

b) che al comma 2 dell'articolo 1 le parole: "utilizzo degli stanziamenti relativi all'autorizzazione" vengano sostituite dalle altre: "corrispondente riduzione dell'autorizzazione";

c) che all'articolo 4, comma 2, le parole: "del comma 1," vengano sostituite dalle altre: "del comma 6 dell'articolo 3";

d) che all'articolo 5, comma 1, le parole: "per gli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000" vengano sostituite dalle altre: "relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000 per l'anno 2005".

In relazione all'articolo 3, preso inoltre atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, la Commissione osserva che gli interventi ivi previsti si debbono intendere sostitutivi dei corrispondenti interventi di cui all'Atto Senato n. 2667 (Atto Camera n. 5309). Pertanto, la copertura finanziaria di quota parte dei fondi speciali relativa all'esercizio concluso, di cui all'articolo 4, comma 1, è ritenuta conforme al dettato dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978 e le prenotazioni del fondo speciale relativo al disegno di legge n. 2667 citato si debbono intendere conseguentemente revocate limitatamente agli importi relativi agli anni 2004, 2005 e 2006".

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, relativi al disegno di legge in titolo, rilevato altresì che le proposte 1.1, 1.3, 4.1 e 5.1 recepiscono le condizioni poste sul testo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione della proposta 1.2, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione".

PRESIDENTE. Comunico all’Assemblea che, qualora si dovesse pervenire al voto finale su questo disegno di legge, si passerà alla lettura del nuovo calendario.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. Signor Presidente, tutti gli emendamenti a firma della Commissione sono stati presentati in ossequio alle indicazioni della Commissione bilancio.

BONFIETTI (DS-U). Signor Presidente, è fuori di dubbio che da parte del nostro Paese occorreva dare un segnale nei confronti dell’indicibile tragedia verificatasi nel Sud-Est asiatico. Il senatore Pianetta ha usato parole, a mio parere, forti quando ha detto che il nostro Paese è riuscito a dare un segnale di grande sensibilità di fronte a tale emergenza.

Non credo che si possa affermarlo, anche in considerazione del fatto che l'emendamento 1.2 presentato dal senatore Tonini, e di cui io sono firmataria insieme ad altri colleghi del Gruppo, sarà bocciato. Intendo dire che mi sembra una grande ipocrisia e che un minimo di onestà intellettuale rispetto a questa tragica vicenda credo fosse necessaria. Se di 70 milioni di euro per l’anno 2005 si doveva parlare, per cercare di fornire un immediato e tangibile aiuto alle popolazioni del Sud-Est asiatico così colpite, si doveva fare anche lo sforzo poi di cercare i finanziamenti e quindi il modo di coprire questa somma.

Così non è stato. Il sottosegretario Baccini ci ha poi raccontato che solo per 35 milioni di euro è stato trovato un accordo per la copertura. Intendo dire che questo stanziamento - a mio avviso - non è coperto, perché non voglio pensare che si possa affermare di voler coprire questo stanziamento con fondi …(Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il brusìo che c’è in quest’Aula è veramente insopportabile; per chi parla e per chi ascolta è un doppio lavoro. Vi prego, per cortesia, di prestare il rispetto dovuto a chi si interessa all’argomento e a chi tenta di esporre le proprie idee.

BONFIETTI (DS-U). Voglio dire, signor Presidente, che è davvero inconcepibile attingere questi 70 milioni di euro, come si può leggere all’articolo 1, secondo comma, dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2001, n. 311, cioè dalla finanziaria, dallo stanziamento che era già previsto per la cooperazione allo sviluppo.

Probabilmente è inconcepibile anche per il Governo e quindi si è cercato, come ci ha detto il sottosegretario Baccini, di superare questa contraddizione individuando risorse nuove. Cioè, questi 35 milioni di euro esistono davvero, ma se non si può fare altro, che non si faccia altro; non si abbia l’ipocrisia di dire che il nostro Paese contribuisce con 70 milioni di euro quando ciò non è vero.

Si contribuisce con 35 milioni di euro, mentre per gli altri 35 milioni si attinge allo stanziamento per la cooperazione allo sviluppo. Al riguardo, voglio ricordare - e lo abbiamo ricordato tutti in occasione dell’esame della legge finanziaria - che la voce della cooperazione allo sviluppo è già stata taglieggiata, come ha detto poc’anzi il senatore Iovene, in malo modo.

A mio avviso, non si può continuare in questo modo ed è davvero indecente spendere parole di grande entusiasmo per la capacità del nostro Governo di rispondere a queste esigenze, quando non si è riusciti neanche a coprire questa piccola somma. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e della senatrice De Zulueta).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.3. Sull’emendamento 1.2, ricordo che vi è stato il parere contrario della 5a Commissione.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo è esattamente della stessa opinione del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE ZULUETA (Misto). Signor Presidente, data l’importanza anche simbolica di questo emendamento, che riteniamo tocchi proprio i princìpi della cooperazione, ne chiediamo la votazione.

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole sull’emendamento 1.2, a prima firma del senatore Tonini ed illustrato dalla senatrice Bonfietti al quale, se possibile, desidero aggiungere la mia firma.

Si tratta non solo di un atto di adesione al testo, ma anche di un atto di denuncia politica. Desidero, anche a nome del Gruppo della Margherita, denunciare il fatto che lo stanziamento per la cooperazione allo sviluppo viene utilizzato in maniera impropria, in molte occasioni, da parte del Governo di centro-destra: lo ha fatto durante l’esame della legge finanziaria e lo fa adesso. Nel frattempo, decine e decine di organizzazioni non governative non ricevono i fondi su progetti già concordati con il Ministero degli esteri e alcune di esse sono costrette ad interrompere programmi a lunga scadenza di sostegno, specialmente in campo sanitario e alimentare, nei Paesi impoveriti.

Credo che questa non sia la maniera per dimostrare solidarietà alle popolazioni colpite dal maremoto e sia invece una maniera per dimostrare come la cooperazione allo sviluppo nel nostro Paese non sia assolutamente tenuta in alcun conto e serva solo, a volte, come elemento di politica internazionale, mentre il bene delle popolazioni impoverite non è al centro dell’attenzione del Governo e della maggioranza.

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, anche noi Verdi chiediamo ai colleghi che hanno presentato l’emendamento di poter apporre la firma. Vorremmo ribadire - e lo faremo ancora in sede di dichiarazione di voto finale - che questo emendamento svela l’amarezza che noi nutriamo rispetto all’intero testo che, seppur positivo, valuteremo tuttavia in modo difforme; amarezza che, come ho detto, deriva dal no espresso su un emendamento di questo tenore.

Caro Sottosegretario, lei ha ricordato prima che 35 milioni di euro vengono da un fondo speciale per le spese impreviste e altri 35 milioni di euro dai fondi per la cooperazione. Vorrei ricordare ai colleghi, sicuramente non a lei che lo sa bene, che le spese impreviste della cooperazione non sono mai e poi mai emergenze, ma rappresentano la capacità di mettere in moto processi non pianificati e quindi di avere fondi per intervenire su contenziosi e su meccanismi già in moto, legati a progetti precisi.

Quando un Governo ed una maggioranza si apprestano, con l’accordo generale delle opposizioni, a votare un aiuto così importante come quello per le popolazioni colpite da un disastro di tale entità, arrivando a mettere in campo un finanziamento di 70 milioni di euro (che poi, come sempre, si può vedere in due modi: abbastanza congruo o insufficiente, lo lasciamo alla valutazione politica che si esprimerà nel voto finale), e poi si viene a scoprire che la metà degli stanziamenti - così ha detto il Sottosegretario - viene presa dai fondi per la cooperazione, si svela l'arcano.

Quanti altri soggetti di un mondo sfortunato (penso ad aree come l'Africa, ad altre aree dello stesso Estremo Oriente, al Sud America, alle popolazioni del Maghreb, dove noi interveniamo) saranno colpiti? Chi finanzierà questi fondi per l'emergenza? Il Governo afferma che vengono stanziati proprio grazie ad una legge come questa, ma io voglio sottolineare che dicendo no a questo emendamento, alla fine finanzieremo tali fondi decurtando progetti di sviluppo a favore di altre popolazioni.

La legge n. 49 del 1987 è una legge che disciplina l'aiuto allo sviluppo, colleghi e Sottosegretario agli esteri, una legge ben diversa, che ha cercato fin dall’inizio di distinguere quest’ultimo dalle emergenze. Questo Governo, in tutti questi anni di legislatura, ha di sicuro scarsamente dimostrato che si possono finanziare gli aiuti; oggi, infatti, attraverso quella legge che finanzia l'aiuto allo sviluppo, non fa che finanziare l'una o l'altra emergenza e - cosa grave - spesso finanzia l'emergenza in quei Paesi in cui essa è contigua e contemporanea alla guerra.

Ecco perché noi chiediamo all'Aula di approvare questo emendamento. Noi riteniamo importante che il nostro Paese intervenga rispetto ad una catastrofe umanitaria come questa e dimostreremo tale nostra volontà esprimendo comunque un voto positivo, ma è inaccettabile, impensabile, che si possa operare un finanziamento dei fondi per un disastro come quello del Sud-Est asiatico prendendo la metà delle risorse dall'aiuto allo sviluppo e spostandole da altri progetti su una tragedia come questa.

Pertanto, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.2; spero che l'Aula apprezzi e comprenda l'importanza di non considerare congiuntamente questi due aspetti: un disastro planetario di carattere ormai costante, che gli aiuti allo sviluppo devono e possono aiutare, ed un disastro causato dalle emergenze dove, in modo appunto emergenziale, devono intervenire i Paesi che possono, con aiuti ad hoc.

Chiedo, pertanto, l'approvazione di questo emendamento.

ROTONDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTONDO (DS-U). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice De Zulueta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Tonini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3261

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge, che invito il relatore ad illustrare.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. L'emendamento 2.1 risponde ad esigenze di coordinamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge, che invito il relatore ad illustrare.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. Anche l'emendamento 3.1 ha una funzione di coordinamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge, che invito il relatore ad illustrare.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. L'emendamento 4.1 accoglie i rilievi formulati dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge, che invito il relatore ad illustrare.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. L'emendamento 5.1 accoglie le condizioni poste dalla 5a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RIGONI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Margherita per le motivazioni che ho indicato nella discussione generale. (Applausi dei senatori Salzano e Sodano Calogero).

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, la presentazione e la votazione dell'emendamento 1.2 hanno chiarito la nostra posizione critica sul disegno di legge. Ci dispiace che l'emendamento non sia stato accolto, perché ci dispiace che la cooperazione allo sviluppo si trovi ormai, per prassi, a dover finanziare le sole emergenze.

Il provvedimento non presenta soltanto ombre, ma reca aspetti che riteniamo importanti e che salutiamo con favore. Pensiamo che un grande Paese con una grande storia, come l'Italia, debba essere adeguatamente presente con finanziamenti e aiuti di fronte alle emergenze, come si fa attraverso le disposizioni di spesa previste negli articoli 3, 4 e 5.

Per questo motivo, voteremo convintamente a favore del provvedimento in esame, anche se abbiamo sottolineato le mancanze e i punti che non ci sentiamo di condividere. Speriamo che su questa battaglia all’emergenza vi sia una svolta a livello nazionale ed internazionale, che avverrà quando i Paesi capiranno che investire sulla prevenzione rappresenta non solo una grande capacità di contenimento della spesa, ma è anche l’alba di un futuro migliore e quindi di un mondo che sappia affrontare con la prevenzione le proprie tragedie ed aiutare le popolazioni interessate.

Concludo la mia dichiarazione di voto sottolineando quanto poco sarebbe costato se la comunità internazionale, nei suoi Panel alle Nazioni Unite e nei grandi incontri, si fosse dotata di un piano per le emergenze, un obbligo se si ha l’obiettivo di un mondo migliore. Pensate se le comunità dell’area investita dal maremoto, ed in generale quelle di tutto il mondo, avessero avuto quella luce rossa che si accende e avvisa per tempo (in questo caso avrebbero avuto nove ore): avrebbero saputo cosa stava per accadere alle 300.000 persone che ora compongono la lista dei morti e dei dispersi. Pensate se quelle comunità, quelle aree avessero avuto la possibilità di essere avvisati da chi sapeva che l’onda anomala si era messa in moto. Chi sapeva era stato informato con nove ore di anticipo. Quanto poco sarebbe costata una rete di collegamento con quelle comunità! Quanto sarebbe stato meno straziante l’inizio di questo anno!

Questo è il motivo per cui dobbiamo saper trarre lezioni da questa tragedia, sapendo che i fondi e la capacità di dare risposte organiche con una rete di prevenzione esistono e nei Paesi civili si chiamano "leggi sulla cooperazione allo sviluppo". Attraverso quei fondi, si ha la capacità di contribuire allo sviluppo e alla crescita non solo economica e civile, ma anche organizzativa di molti popoli che ne hanno bisogno.

Questo è il motivo per cui noi Verdi ci preoccupiamo sempre quando vediamo che vengono stornati soldi da una legge per l’emergenza: quanti telefoni rossi in meno si potrebbero accendere con quei 35 milioni di euro che togliamo alla nostra legge di cooperazione?

Ora voglio considerare le misure relative a questa tragedia in positivo, sapendo che almeno 70 milioni - anche se non condivido che siano stati stornati da altri provvedimenti - andranno alle popolazioni colpite. Il Parlamento - e mi rivolgo alle Commissioni competenti - però, deve controllare come quei soldi verranno spesi.

Questa è una battaglia che conduciamo da tanti anni perché il Parlamento, davanti alle emergenze, dimostri almeno la capacità di vigilare; il Parlamento, cioè, non dovrebbe limitarsi soltanto ad approvare lo stanziamento di fondi, ma dovrebbe assumersi anche l’onere di verificare come quegli stessi fondi andranno spesi. Spero che nel prossimo Parlamento questi livelli di civiltà e di organizzazione, che in quello attuale non ci sono, possano attivare nuove forme legislative e di controllo, affinché il nostro Paese, con orgoglio, possa tornare a sviluppare una politica estera ed una cooperazione internazionale ai livelli che l’Italia ha conosciuto in anni passati.

Oggi dico solo che diamo convintamente il nostro voto favorevole al provvedimento, pur con delle critiche: lo daremo tutte le volte che il nostro Paese darà un aiuto a chi ne ha bisogno. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

DE ZULUETA (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA (Misto). Signor Presidente, con questo decreto-legge il Governo ha voluto dare una risposta tempestiva da parte dell'Italia ad un disastro senza precedenti e lo ha fatto in modo un po' sbilenco, come abbiamo sottolineato. Infatti, 70 milioni di euro non sono pochi, ma, come abbiamo rilevato, è deprecabile averne sottratto la metà ai fondi per la cooperazione e lo sviluppo e ciò in barba ai ripetuti richiami del Segretario generale dell'ONU e di altri responsabili delle Agenzie delle Nazioni Unite (a cominciare dall'UNDP e dall'UNICEF) a non sottrarre risorse alla cooperazione per portare aiuti nelle zone disastrate e soprattutto a non sottrarre fondi all'Africa. (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).

Pertanto, mi associo alla richiesta del senatore Boco, tesa ad ottenere una informazione puntuale da parte del Governo sia sul modo in cui verranno spesi questi 70 milioni di euro (sarebbe molto importante creare un precedente virtuoso di risposta così tempestiva) sia, in particolare, sul modo in cui si è rimediato a quello che lo stesso Sottosegretario ha definito un sacrificio per la cooperazione, evitando che siano sottratti fondi a progetti già in atto in Africa.

Ho usato poco fa il termine sbilenco, ma ci sono anche sorprese positive. Il Governo, infatti, con questo decreto-legge, ha posto rimedio alla grave manchevolezza di avere tagliato, l'anno scorso, le risorse destinate a finanziare il Fondo globale per la lotta all'AIDS, la malaria e la tubercolosi. Non solo: il Governo aveva tagliato i fondi anche alle Agenzie e ad altri organismi dell'ONU. In questo decreto si pone rimedio a quella manchevolezza, sottolineata anche dal Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne aveva chiesto ragione: ritengo questo un passo importante, che voglio riconoscere e sottolineare.

Soprattutto, il Governo non manca di richiamare la nostra attenzione sul fatto che l'Italia fa parte del consiglio di amministrazione del Fondo globale: pertanto, può dare orientamento e direzione ai progetti di lotta alle grandi malattie endemiche. Nel campo della malaria, ad esempio, l'Italia ha punte di eccellenza e progetti in corso, finanziati anche dal Fondo globale, che sarebbe stato veramente deprecabile abbandonare a metà strada.

Pertanto, voglio salutare questa correzione di rotta e sperare che potremo, anche su questo fronte, avere presto buone notizie sui progetti in corso. (Brusìo in Aula). (Applausi del senatore Zancan).

PRESIDENTE. Colleghi, rinnovo (specialmente ai banchi della destra) l'invito a moderare la terribile confusione che c'è: i piccoli sussurri e i soliloqui aumentano enormemente il rumore di fondo e rendono veramente difficile ascoltare e - penso - anche parlare.

MORSELLI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORSELLI (AN). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Alleanza Nazionale sul provvedimento in esame.

Mi sembra che le critiche - che poi, alla fine, sfociano in un voto positivo -affrontino questioni di lana caprina, ovverosia che si cerchi in tutti i modi di fare dei distinguo quasi per non sottolineare la bontà e la sollecitudine con cui il Governo italiano ha predisposto questo provvedimento.

Non si tratta di distrazione di fondi; qui si parla di fondi della cooperazione utilizzati in parte per questo scopo, come se vi fosse una distrazione di fondi. Sono, invece, interventi urgenti e sappiamo bene tutti - almeno, gli addetti ai lavori - che occorre una semplificazione contabile e di bilancio per poter fruire subito di questi denari; quindi, era necessaria una tale impostazione.

Non mi sembra neanche giusto parlare sempre e solo di 70 milioni, perché in effetti sono molti di più: sono 182, perché il Governo adempie ad un impegno assunto nell’ambito delle Nazioni Unite e con il decreto al nostro esame, oltre a questi interventi di emergenza, il nostro Paese finalmente ristabilisce, almeno al 95 per cento, il contributo del Fondo globale per la lotta alle malattie, in particolare all’AIDS.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento di contenuto, corposo. Sappiamo che occorre un intervento snello ed efficace per porre quantomeno un primo tamponamento al grave disagio e ai danni provocati dalla sciagura nel Sud-Est asiatico; c’è da ripristinare tutto un settore economico e ambientale che è stato distrutto e si deve creare un meccanismo di allarme precoce, per evitare che la recente catastrofe non insegni nulla alle generazioni future.

Non è il momento delle polemiche, è il momento di rimboccarci tutti le maniche, è il momento dei sacrifici, come quelli che il Governo italiano fa per reperire questi fondi. Ad esso va quindi un plauso, non solo per il provvedimento, ma anche per la tempestività con cui il Consiglio dei ministri è riuscito a predisporlo e portarlo all’attenzione e all’approvazione, oggi, del Senato. (Applausi dal Gruppo AN).

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, ho poco da aggiungere alle parole - che condividiamo appieno - del senatore Morselli. Annuncio, pertanto, il voto favorevole della Lega Nord sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico".

È approvato.


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico (3261)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico (3261)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

ART. 1.

    1. È CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 2005, N. 2, RECANTE INTERVENTI UMANITARI PER LE POPOLAZIONI DEL SUDEST ASIATICO.

    2. LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.

________________

(*) APPROVATO, CON MODIFICAZIONI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE, IL DISEGNO DI LEGGE COMPOSTO DEL SOLO ARTICOLO 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 1.

(INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)

        1. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DESTINATI A GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLE POPOLAZIONI DEL SUDEST ASIATICO COLPITE DALLA CATASTROFE DEL 26 DICEMBRE 2004, NONCHÉ PER LA RICOSTRUZIONE DEI PAESI E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI, È AUTORIZZATA LA SPESA DI EURO 70.000.000.

        2. PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI CUI AL COMMA 1 SI PROVVEDE MEDIANTE UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI RELATIVI ALL’AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, N. 49, COME DETERMINATI NELLA TABELLA C DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311, ALLA VOCE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

EMENDAMENTI

1.1

La Commissione

Approvato

Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: «per l'anno 2005».

1.2

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, IOVENE, SALVI, ZAVOLI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma, con le seguenti: «stabilite in 70.000.000 di euro per l'anno 2005, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 2005 di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

1.3

La Commissione

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «utilizzo degli stanziamenti relativi all'autorizzazione» con le seguenti: «corrispondente riduzione dell'autorizzazione».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 2.

(Regime degli interventi)

        1. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5.000.000 di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

        2. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si applica l’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture, si applica l’articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.

        3. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati, è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

EMENDAMENTO

2.1

La Commissione

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «articolo 9, comma 4, lettera d), del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 3.

(Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione di Fondi internazionali)

        1. È autorizzata la spesa di euro 182.190.000 per l’anno 2004 e 3.000.000 per l’anno 2005, per la partecipazione dell’Italia alla XIII ricostituzione della International Development Association (IDA).

        2. È autorizzata la spesa di euro 1.750.000 per l’anno 2004, di euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell’Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo della Banca di sviluppo dei Carabi.

        3. È autorizzata la spesa di euro 59.450.000 per l’anno 2004 e di euro 29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell’Italia alla III ricostituzione della Global Environmental Facility (GEF).

        4. È autorizzata la spesa di euro 91.291.821 per l’anno 2004, per la partecipazione dell’Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.

        5. È autorizzata la spesa di euro 13.848.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per la partecipazione dell’Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell’IFAD.

        6. È autorizzata la spesa di dollari 9.057.900 – per il controvalore di euro 8.181.329 – per l’anno 2004, per la partecipazione dell’Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund, per l’iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries.

        7. Le somme di cui ai commi 1, 2 , 3, 4, 5 e 6 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all’erogazione di contributi autorizzati dal presente decreto.

        8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad una valutazione dell’efficacia della loro attività, e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

EMENDAMENTO

3.1

La Commissione

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2004,» con le seguenti: «per l'anno 2004 e» nonché, alla fine del periodo, sostituire la parola: «Carabi» con la seguente: «Caraibi».

Al comma 6, le parole: «(Heavily Indebted Poor Countries» sono sostituite dalle seguenti: «(Heavily Indebted Poor Countries)».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 4.

(Copertura finanziaria)

        1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, per euro 356.711.150 per l’anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; per euro 47.448.000 per l’anno 2005 e per euro 44.448.000 per l’anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del comma 1, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

EMENDAMENTO

4.1

La Commissione

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «del comma 1,» con le seguenti: «del comma 6 dell'articolo 3».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 5.

(Contributo al Fondo globale)

        1. Per consentire l’erogazione del contributo italiano al Fondo globale di lotta all’AIDS, tubercolosi e malaria, per gli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000.

        2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

5.1

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «di lotta all'AIDS» con le seguenti: «per la lotta contro l'AIDS» nonché sostituire le parole: «per gli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000» con le seguenti: «relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000 per l'anno 2005».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore)

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .


Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Castagnetti sul disegno di legge n. 3261

Onorevoli senatori, il decreto-legge che la Commissione è chiamata ad esaminare ai fini della conversione si compone di tre distinti ma omogenei corpi normativi.

Con gli articoli 1 e 2 del decreto si intende intervenire per garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del Sud-Est asiatico, colpito dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonché per la ricostruzione delle infrastrutture dei Paesi coinvolti e la partecipazione alle iniziative adottate dagli organismi internazionali. La spesa autorizzata ammonta globalmente a 70 milioni di euro.

L'articolo 3, invece, autorizza la spesa di 182 milioni di euro per la ricostituzione di fondi internazionali: si tratta, in particolare, della International Development Association (IDA); del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi; della Global Environmental Facility (GEF); del Fondo africano di sviluppo; dell'IFAD e, in ultimo, del Trust Fund per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries).

L'articolo 5 del decreto-legge dispone poi l'autorizzazione di spesa per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale di lotta all'AIDS, tubercolosi e malaria per gli anni 2004 e 2005. Si tratta di un'autorizzazione di spesa di 180 milioni di euro. Su ciascuno di questi tre profili rileva soffermarsi brevemente, data la loro indubbia importanza.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha lanciato un appello, come noto, per la costituzione di un Fondo di 977 milioni di dollari destinato alle popolazioni vittime del maremoto nel Sud-Est asiatico: tra di essi ricorda India, Indonesia, Sri Lanka, Thailandia e Maldive.

Gli interventi umanitari, resi noti dai Paesi donatori riunitisi a Ginevra lo scorso 11 gennaio, sono volti a fronteggiare una situazione catastrofica di immensa portata.

L'iniziativa della costituzione del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria si è concretizzata grazie all'impulso della Presidenza italiana a partire dal Vertice G8 di Genova del mese di luglio 2001. Il Fondo, operativo dal mese di gennaio 2002, costituisce un'iniziativa di partenariato pubblico-privato, cui già aderiscono circa 40 Stati, organismi internazionali (come la Banca mondiale, l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Agenzia delle Nazioni Unite per la lotta contro l'AIDS ed altri) e associazioni private (Gates Foundation, World Economic Forum, Global Alliance for Vaccines and Immunization ed altre).

L'Italia è membro del Consiglio di amministrazione e, disponendo di una significativa presenza nelle posizioni di vertice dell'Organizzazione, è in grado di influire sulle decisioni relative alla destinazione degli aiuti.

Le attività finanziate con il Fondo, rivolte in particolare alla prevenzione e alla cura, nonché al rafforzamento dei sistemi sanitari locali, si realizzano soprattutto in Africa, dove attualmente la malattia costituisce la maggiore emergenza sanitaria del mondo. In particolare, vi è la necessità di ricorrere ad uno strumento legislativo che autorizzi questi impegni di spesa, dato che, a causa dei tagli di bilancio effettuati sui fondi della cooperazione allo sviluppo nel corso del 2004, non è possibile attingere a queste ultime risorse per erogare le somme promesse da parte italiana per la cura e prevenzione dell'AIDS.

Vi è da sottolineare quanto l'erogazione delle somme promesse per il Global Fund sia da ritenersi impellente, anche tenendo presente la paternità dell'iniziativa e, ciò che è ancor più importante, la diretta connessione tra un piano globale di lotta all'AIDS e il perseguimento dei "Millenium development goals", come ha ricordato lo stesso David Feachem, direttore esecutivo del Fondo a Ginevra il 13 gennaio di quest'anno.

L'intervento del ministro Gordon Brown, per il Regno Unito, presidente di turno del G7, ha d'altro canto rinsaldato la prospettiva di una nuova strategia globale ed allargata per la lotta alla pandemia HIV, fondata nella cooperazione tra Paesi sviluppati ed in via di sviluppo; in tal senso gli stanziamenti da parte italiana rappresentano un segnale di forte adesione a questa sfida.

L'articolo 3 riguarda la partecipazione italiana a banche e fondi internazionali e ripropone previsioni contenute nell'Atto Camera n. 5309, già approvato dal Senato. Pertanto, l'atto parlamentare in parola deve intendersi sostanzialmente assorbito dal provvedimento in esame, in quanto, tra l'altro, la parte relativa all'anno finanziario 2003 costituisce già oggetto di una apposita disposizione del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 (Atto Camera n. 5522).

Si segnala che il comma 8 dell'articolo 3 è identico all'articolo 8 del decreto-legge n. 315 del 2004. Questa considerazione imporrebbe di espungere tale norma dal decreto in titolo.

Vi è da rilevare come la Commissione, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2667 (di cui qui si ripropone parte del contenuto), si sia ampiamente soffermata sul problema dei controlli sull'operato degli organi di gestione delle banche multilaterali che si provvede a finanziare. Con particolare riferimento all'International Development Fund, nel presupposto di potenziare la funzione di controllo del Parlamento e di rendere trasparenti le politiche di finanziamento, è stato proposto e accolto dal Governo, nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, un ordine del giorno volto a sviluppare un continuo flusso di informazioni tra gli enti finanziari in questione e il Parlamento italiano. In particolare, nel dispositivo di quell'ordine del giorno si impegnava il Governo a riferire in Parlamento rispetto alle iniziative prese ed alle posizioni espresse dal direttore esecutivo italiano presso la Banca Mondiale.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come modificato.

 

 


 

 

Normativa di riferimento

 


L. 5 agosto 1978 n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio
(artt. 7 e 11-ter)

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233. 

(omissis)

 

Art. 7

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

 

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

 

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso] (15/a);

 

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

 

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

------------------------

(15/a) Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 6, D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.

 

 

(omissis)

 

Art. 11-ter

Copertura finanziaria delle leggi.

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità (19/a):

 

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

 

 

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

 

 

c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge] (19/b);

 

 

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

 

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari (20).

 

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

 

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

 

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

 

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega (20/a).

 

6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data (20/b).

 

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze (20/c).

 

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri (20/d) (21).

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(19/a) Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione

(19/b) Lettera abrogata dall'art. 1-bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato al n. A/CLI, nel testo aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(20) Comma così modificato dall'art. 3, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(20/a) Comma così modificato dall'art. 13, L. 29 luglio 2003, n. 229.

(20/b) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 5 maggio 2003 e il Decr. 15 luglio 2003.

(20/c) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(20/d) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(21) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).


L. 26 febbraio 1987 n. 49
Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

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(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 28 febbraio 1987, n. 49.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 4, L. 23 marzo 2001, n. 93 e l'art. 80, comma 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 30 giugno 2003, n. 26;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 aprile 1996, n. 156;

- Ministero delle finanze: Circ. 19 maggio 1998, n. 127/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E;

- Ministero marina mercantile: Circ. 23 ottobre 1996, n. 126287;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 28 ottobre 1996, n. 124; Circ. 5 marzo 1997, n. 81.

 

 

Art. 1

Finalità

1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.

 

2. Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.

 

3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.

 

4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.

 

5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

 

 

Art. 2

Attività di cooperazione.

1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.

 

2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3.

 

3. Nell'attività di cooperazione rientrano:

 

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

 

 

b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;

 

 

c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

 

 

d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

 

 

e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

 

 

f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

 

 

g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;

 

 

h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

 

 

i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;

 

 

l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea;

 

 

m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari;

 

 

m-bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione (1/b).

 

4. Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) del comma 3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

 

5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 10. Il Comitato direzionale di cui all'articolo 9, ove ne ravvisi l'opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche.

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(1/b) Lettera aggiunta dall'art. 8, L. 29 ottobre 1997, n. 374, riportata alla voce Forze armate.

 

 

Art. 3

Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.

 

1. La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.

 

2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell'àmbito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) (1/c).

 

3. Il CICS è presieduto dal Ministro degli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CICS.

 

4. Su richiesta del suo presidente il Comitato di volta in volta può essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Sottosegretario per gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge.

 

5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.

 

6. Il CICS:

 

a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari di cui all'articolo 11;

 

 

b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

 

 

c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari nonché di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria (1/d).

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(1/c) Con Del.CIPE 23 giugno 1995 (Gazz. Uff. 2 ottobre 1995, n. 230), sono stati abrogati gli indirizzi per una nuova politica di cooperazione allo sviluppo e delle linee d'intervento per la promozione dell'imprenditoria locale nei Paesi in via di sviluppo.

(1/d) Con Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 61/2002 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2002, n. 242) sono stati stabiliti gli indirizzi per la concessione dei crediti di aiuto a favore dei Paesi meno avanzati.

 

 

Art. 4

Competenza del Ministro del tesoro.

1. Il Ministro del tesoro, in conformità con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo (1/e).

 

2. La partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali è finalizzata all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del sistema delle Nazioni unite in materia di cooperazione allo sviluppo (1/f).

 

2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, predispone annualmente una relazione sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione dà conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3 (1/g).

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(1/e) Per l'attribuzione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle funzioni di cui al presente comma, vedi l'art. 2, Del.CIPE 6 agosto 1999.

(1/f) L'art. 6, L. 18 maggio 1998, n. 160, riportata al n. A/CXXIII, ha così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto il comma 2-bis.

(1/g) L'art. 6, L. 18 maggio 1998, n. 160, riportata al n. A/CXXIII, ha così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto il comma 2-bis.

 

 

Art. 5

Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri.

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

 

2. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefìci previsti dalla presente legge.

 

3. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefìci previsti dalla presente legge - anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati - iniziative proposte da organizzazioni non governative purché adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.

 

 

Art. 6

Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale.

1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.

 

2. In estensione a quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 (2), convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di cui al citato articolo 13, primo comma, lettera d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti (2/a).

 

3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227 (3), della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.

 

4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.

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(2) Riportato alla voce Cambi e valute estere.

(2/a) Comma abrogato, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, dall'art. 42, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, riportato alla voce Cambi e valute estere.

(3) Riportata alla voce Commercio con l'estero.

 

 

Art. 7

Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo.

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.

 

2. Il CICS stabilirà:

 

a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo (3/a);

 

 

b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto - oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale (3/a);

 

 

c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi (3/a).

 

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

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(3/a) Per l'attribuzione al Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero delle funzioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 10, Del.CIPE 6 agosto 1999.

(3/a) Per l'attribuzione al Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero delle funzioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 10, Del.CIPE 6 agosto 1999.

(3/a) Per l'attribuzione al Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero delle funzioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 10, Del.CIPE 6 agosto 1999.

 

 

Art. 8

Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo.

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri ovvero dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

 

a) nove esperti designati dalle amministrazioni dello Stato, e uno dall'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;

 

b) uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

 

c) uno designato dal Consiglio universitario nazionale;

 

d) tre designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (4), in rappresentanza delle regioni;

 

e) dieci designati da istituzioni ed enti operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, assicurando in ogni caso una adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

 

f) cinque designati dalle organizzazioni non governative di volontariato e non, idonee ai sensi della presente legge;

 

g) tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

2. Nella composizione del Comitato deve essere assicurata un'adeguata rappresentanza di personalità femminili di riconosciuta esperienza nel campo della cooperazione e della conoscenza della condizione delle donne dei Paesi in via di sviluppo.

 

3. Sono membri di diritto del Comitato consultivo il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ed il Direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri.

 

4. Possono essere di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni del Comitato consultivo eminenti personalità del mondo professionale, scientifico ed economico, nonché rappresentanti di enti e istituzioni nazionali e internazionali e personalità interessate alla tematica della cooperazione allo sviluppo.

 

5. I membri del Comitato consultivo sono nominati per quattro anni.

 

6. Il Comitato consultivo si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte l'anno per formulare un parere sulla programmazione e sulle direttive stabilite dal Comitato direzionale di cui all'articolo 9 e per esprimere un motivato parere sulla relazione annuale consultiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3 della presente legge. I pareri espressi dal Comitato consultivo sono trasmessi al Parlamento.

 

7. Il Comitato si articola in gruppi di lavoro riferiti ai settori prioritari della cooperazione. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato in seduta plenaria designa i gruppi di lavoro e i rispettivi presidenti. Questi ultimi sono scelti nell'ambito dei rappresentanti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1. I gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per l'esame delle questioni attinenti alla cooperazione e per l'elaborazione di eventuali specifici documenti.

 

8. I presidenti di detti gruppi di lavoro in numero non superiore a quattro, su designazione del Comitato in seduta plenaria, fanno parte di diritto, a titolo consultivo, del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della presente legge.

 

9. La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo è tenuta ad assicurare ai gruppi di lavoro l'assistenza necessaria per l'attuazione dei loro compiti, ivi compreso il supporto tecnico e la documentazione.

 

10. Apposita Commissione per le organizzazioni non governative, presieduta dal Direttore generale della direzione per la cooperazione allo sviluppo e composta da altri sette membri designati dal Ministro degli affari esteri, di cui tre scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni stesse, due tra quelli delle confederazioni sindacali e due tra i rappresentanti di cui alla lettera a) del comma 1, esprime i pareri obbligatori previsti agli articoli 28, comma 1, 29, commi 1 e 3, 31, comma 3. Essa inoltre collabora con la Direzione generale nelle questioni attinenti alle organizzazioni non governative, alla loro attività ed ai cooperanti e volontari da esse impiegati.

 

11. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri (4/a).

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(4) Riportata alla voce Regioni.

(4/a) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.

 

 

Art. 9

Comitato direzionale.

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

 

2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

 

a) i Direttori generali del Ministero degli affari esteri;

 

 

b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio, il Direttore generale del tesoro, il Direttore generale delle valute del Ministero del commercio estero e quello del Mediocredito centrale.

 

3. I membri del Comitato direzionale potranno farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.

 

4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo:

 

a) definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 3 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;

 

 

b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire;

 

 

c) approva la costituzione delle unità tecniche di cui all'articolo 10 e le modalità per la loro formazione;

 

 

d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 11, ad eccezione di quelli derivanti da casi di calamità;

 

 

e) approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi;

 

 

f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

 

 

g) stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei pareri tecnici di cui all'articolo 12;

 

 

h) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.

 

5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.

 

6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di valutazione tecnica composto da cinque esperti scelti nell'ambito del personale di cui all'articolo 12.

 

7. Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti della segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e compiti.

 

 

Art. 10

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Essa è disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. In seno alla Direzione generale è istituito un ufficio di studio e proposta per la promozione del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica di cooperazione.

 

2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione.

 

3. Essa opera in conformità con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale e attende alla istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

 

4. La Direzione generale provvede all'istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, di unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana.

 

5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.

 

 

Art. 11

Interventi straordinari.

1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono:

 

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;

 

 

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

 

 

c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;

 

 

d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);

 

 

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

 

2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 (5), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (5/a).

 

3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale né al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'articolo 15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera (5/a).

 

4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione generale.

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(5) Riportato alla voce Calamità pubbliche.

(5/a) Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

 

 

Art. 12.

Unità tecnica centrale.

1. A supporto dell'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l'Unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo (5/b).

 

2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovrà essere determinata l'articolazione funzionale dell'Unità tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima.

 

3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.

 

4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine - ivi compreso il trattamento economico - sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica europea, nonché dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrà durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'Unità tecnica centrale.

 

5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 13.

 

6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unità tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3:

 

a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (6), e presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;

 

 

b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgono attività da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

7. Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

 

9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell'Unità tecnica centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri è accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura può essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73 (7), da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo, può essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione nel contingente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con il decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalità di svolgimento delle prove selettive.

 

10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Riordinamento del Ministero degli affari esteri».

 

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(5/b) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, D.L. 28 dicembre 1993, n. 543, riportato al n. A/LXXXII.

(6) Riportata al n. A/XXXVIII.

(7) Riportata al n. A/XLIX.

 

 

Art. 13

Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.

1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

 

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo determinato.

 

3. I compiti delle unità tecniche consistono:

 

a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

 

 

b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;

 

 

c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

 

 

d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

 

 

e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

 

4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12, che risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

 

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.

 

 

Art. 14

Disponibilità finanziarie.

1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:

 

a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

 

 

b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

 

 

c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

 

 

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

 

 

e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

 

2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.

 

3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità (8) (8/a).

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(8) Così sostituito dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4 e, inoltre, l'art. 3, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato alla stessa voce.

(8/a) Per le norme di attuazione, vedi il D.M. 10 marzo 1988, n. 379, riportato al n. A/LIV-ter.

 

 

Art. 15

Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge (8/b).

 

2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali (8/c).

 

3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.

 

4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo (8/c).

 

5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.

 

6. [Per singole iniziative motivate da documentate esigenze dei Paesi beneficiari ciò può avvenire eccezionalmente anche in forma diretta e a trattativa privata e previa autorizzazione del Comitato direzionale. Queste eccezionalità saranno specificatamente motivate nella relazione del Ministro degli esteri al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c)] (8/d).

 

7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 9, comma 5.

 

8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.

 

9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (8/b).

 

10. [Per l'espletamento delle attività contabili e di erogazione connesse con l'attività di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata dal Comitato direzionale a stipulare convenzioni con uno o più istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi conti alimentati con prelevamenti sui fondi speciali istituiti presso la tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme di legge] (8/e).

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(8/b) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(8/c) Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(8/d) Comma abrogato dall'art. 3, L. 30 dicembre 1991, n. 412, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(8/e) Comma abrogato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

 

 

Art. 16

Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

 

a) personale del Ministero degli affari esteri;

 

 

b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;

 

 

c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12;

 

 

d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;

 

 

e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c) (8/f).

 

2. [Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e all'estero, in soprannumero al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967] (9).

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(8/f) Per la proroga del termine relativo al comando e al collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, vedi: l'art. 5, D.L. 28 dicembre 1993, n. 543; l'art. 5, L. 13 luglio 1995, n. 295; l'art. 4, D.L. 1° luglio 1996, n. 347; l'art. 6, L. 26 maggio 2000, n. 147.

(9) Comma abrogato dall'art. 18, comma 2, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.

 

 

Art. 17

Invio in missione.

1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto dalle seguenti categorie:

 

a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

 

 

b) personale a contratto di cui all'articolo 12 e quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera e);

 

 

c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale.

 

 

Art. 18

Doveri del personale inviato all'estero.

1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

 

2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

 

 

Art. 19

Divieto di emolumenti aggiuntivi.

1. Il personale di cui all'articolo 17 non può percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana.

 

 

Art. 20

Attestato finale.

1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

 

2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

 

a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

 

 

b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.

 

3. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

 

4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

 

 

Art. 21

Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati.

1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 17, lettera a), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

 

2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:

 

a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

 

 

b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

 

 

c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.

 

3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

4. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

 

5. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a quattro mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

 

6. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

 

 

Art. 22

Dipendenti di enti pubblici.

1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

 

2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 21 a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, l'intero onere relativo a tali assegni - comprese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero - è assunto dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

 

3. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'amministrazione di appartenenza.

 

 

Art. 23

Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto.

1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

 

2. Al personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (9/a), relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale docente di volo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

 

4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

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(9/a) Riportato al n. A/X.

 

 

Art. 24

Trattamento economico all'estero.

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, una indennità di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto determina altresì ogni altra competenza e provvidenza.

 

2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 17 il Ministro degli affari esteri farà riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunità economica europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo (10).

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(10) Per il trattamento economico spettante al personale inviato in missione all'estero, vedi il D.M. 18 febbraio 1988, n. 863, riportato al n. A/CXVIII.

 

 

Art. 25

Congedo e spese di viaggio.

1. Al personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.

 

2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 24.

 

3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del rimborso saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.

 

 

Art. 26

Trattamento economico e assicurativo.

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettera c), assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato può essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

 

2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni generali del contratto e il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale.

 

3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 17, lettera a).

 

4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione o dell'ente assuntore alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.

 

5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4, sono regolati da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione o dall'ente assuntore con gli istituti assicurativi.

 

6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

7. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di una indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

 

 

Art. 27

Missioni inferiori a quattro mesi.

1. Il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 nonché esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere inviati all'estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalità previste nell'articolo 1, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente di appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o con decreto della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.

 

2. L'ammontare dell'indennità è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 17.

 

 

Art. 28

Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative.

1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

 

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

 

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

 

a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (10/a);

 

 

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

 

 

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;

 

 

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

 

 

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

 

 

f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

 

 

g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;

 

 

h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;

 

 

i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

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(10/a) Lettera così sostituita dall'art. 19, L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003.

 

 

Art. 29

Effetti della idoneità.

1. Il Comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge - la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10.

 

2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (10/b).

 

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.

 

4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

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(10/b) Comma così modificato dall'art. 1, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). L'art. 5 della stessa legge ha, inoltre, così disposto:

Art. 5. 1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi tutti gli effetti delle procedure seguite in materia di contributi previdenziali per i volontari e cooperanti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero degli affari esteri emana, secondo le procedure di cui all'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge e per l'aggiornamento e coordinamento del regolamento di esecuzione della L. 26 febbraio 1987, n. 49, approvato con D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177».

 

 

Art. 30

Contributi deducibili.

[1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (10/c), per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (10/c), per le persone giuridiche, nella misura massima del 2 per cento di detto reddito] (11).

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(10/c) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(11) Articolo abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

 

 

Art. 31

Volontari in servizio civile.

1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29 (11/a).

 

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni (11/a).

 

2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni (11/a).

 

3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

 

4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

 

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

 

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34 (11/b) (11/cost).

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(11/a) Gli attuali commi 1, 2 e 2-bis così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto dell'art. 2, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(11/a) Gli attuali commi 1, 2 e 2-bis così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto dell'art. 2, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(11/b) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 1 luglio 1996, n. 347, riportato al n. A/CI.

(11/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 giugno 1996, n. 211 (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 31 e 32 della Costituzione.

 

 

Art. 32

Cooperanti delle organizzazioni non governative.

1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 10 (11/c).

 

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione (11/d).

 

2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale (11/e).

 

2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-bis sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative (11/f).

 

2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20 (11/g).

 

3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34 (11/h).

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(11/c) Comma così modificato dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). Il comma 1 è stato, inoltre, così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(11/d) Comma così modificato dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). Il comma 1 è stato, inoltre, così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(11/e) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). I compensi convenzionali dei volontari e cooperanti delle organizzazioni non governative sono stati determinati con D.M. 17 settembre 2002 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2002, n. 239).

(11/f) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(11/g) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(11/h) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 1 luglio 1996, n. 347, riportato al n. A/CI.

 

 

Art. 33

Diritti dei volontari.

1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:

 

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;

 

 

b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;

 

 

c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 (12), e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.

 

2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato (11/b) (12/a).

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(12) Riportato alla voce Lavoro.

(11/b) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 1 luglio 1996, n. 347, riportato al n. A/CI.

(12/a) Con D.P.C.M. 1 luglio 1987 (Gazz. Uff. 30 luglio 1987, n. 176) si è provveduto alla determinazione del contingente di pubblici dipendenti, con qualifica di volontari in servizio civile, da collocare in aspettativa senza assegni.

 

 

Art. 34

Doveri dei volontari e dei cooperanti.

1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

 

2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

 

3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, è risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge (12/b).

 

4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:

 

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

 

 

b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

 

5. Gli organismi non governativi idonei possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima (12/c).

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(12/b) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).


 

D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358
Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE
(art. 9)

 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 1992, n. 188, S.O. 

 

 

 

Capo IV - Criteri di scelta del contraente

 

(omissis)

Art. 9

Procedure di aggiudicazione.

 

 

1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura:

 

a) il pubblico incanto;

 

b) la licitazione privata;

 

c) l'appalto-concorso;

 

d) la trattativa privata.

 

2. Si intende per:

 

a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;

 

b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;

 

c) appalto-concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguirla;

 

d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

 

3. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso, oppure in caso di offerte che risultano inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20, purché le condizioni iniziali della fornitura non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, oppure ammettono alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 15 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di gara.

 

4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara (13/a):

 

a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata o di un appalto-concorso, purché le condizioni iniziali della fornitura non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa alla Commissione delle Comunità europee un'apposita relazione esplicativa;

 

b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

 

c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;

 

d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa;

 

e) per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non può, di regola, superare i tre anni.

 

5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma 1, lettere a), b) o c) (14).

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(13/a) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 2, O.M. 18 dicembre 2001, n. 3168.

(14) Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).


L. 11 febbraio 1994 n. 109
Legge quadro in materia di lavori pubblici
(art. 24)

(1). (1/a) (1/circ)

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1994, n. 41, S.O. 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1994, n. 41, S.O.

(1/a) Per il regolamento di attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Le tipologie unitarie dei bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici sono state individuate con Det. 4 settembre 2000 e con Det. 28 gennaio 2002. La regione Sicilia, con L.R. 2 agosto 2002, n. 7, ha disposto che la presente legge si applichi nel proprio territorio con le modifiche e le eccezioni nella stessa indicate.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 13 marzo 1998, n. 1227;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 3 luglio 2001;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 11 febbraio 2004, n. 11;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 25 marzo 1996, n. 1845; Circ. 7 ottobre 1996, n. 4488/UL; Circ. 13 novembre 1998, n. 1858/U.L.; Circ. 14 ottobre 1998, n. 5254; Circ. 25 ottobre 1999, n. 1285/508/333; Circ. 1 marzo 2000, n. 182/400/93; Circ. 22 giugno 2000, n. 823/400/93;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;

- Ministero dell'interno: Circ. 13 luglio 1999, n. 81;

- Ministero della giustizia: Circ. 7 luglio 2004, n. 3792;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 25 giugno 1996, n. 294; Circ. 13 marzo 1997, n. 169;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Nota 10 ottobre 2002, n. 2296/400/83; Circ. 16 gennaio 2003, n. B1/2079; Circ. 7 maggio 2004, n. 685/IV;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 3 luglio 1996, n. 80; Circ. 16 aprile 1997, n. 5164; Circ. 13 giugno 1997, n. 132; Circ. 16 marzo 1999, n. 61;

- Ministero per i beni e le attività culturali: Circ. 20 dicembre 2001, n. 138; Circ. 4 febbraio 2002, n. 3534;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 1 marzo 2002, n. 3944; Circ. 1 marzo 2002, n. 3945.

 

(omissis)

 

 

Art. 24

Trattativa privata.

1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

 

0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro (110/f);

 

a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (111) (112);

 

 

b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti (113);

 

 

c) [appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni] (113/a) (114).

 

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda (115).

 

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata (115).

 

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

 

5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto (116).

 

5-bis. [L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare] (116/a).

 

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze (117).

 

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

 

7-bis. [Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale] (117/a).

 

8. [L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (118). In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti] (119) (119/a) (2/cost).

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(110/f) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(111) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(112) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 36, L. 18 novembre 1998, n. 415 e dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(113) Lettera così modificata dall'art. 9, commi 36 e 37, L. 18 novembre 1998, n. 415 e dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(113/a) Lettera prima modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi abrogata dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.

(114) Comma così sostituito dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(115) Comma così modificato dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(116) Comma così modificato dall'art. 9, comma 38, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(116/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.

(117) Comma così modificato prima dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, poi dall'art. 9, comma 39, L. 18 novembre 1998, n. 415 ed infine dall'art. 1, comma 240, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(117/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.

(118) Riportato al n. A/XXXV.

(119) Comma abrogato dall'art. 9, comma 40, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(119/a) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli artt. 7 e 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7 novembre 1995, n. 482 (Gazz. Uff. 15 novembre 1995, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 3; 4; 7, commi 1, 2, 3 e 5; 8, comma 8, 14; 19, comma 1; 20, comma 2; 24.

Con la stessa pronuncia la Corte ha, inoltre, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, con il quale sono stati sostituiti i commi 1, 2, 3 e 4 con i commi da 1 a 4-quater. La questione è stata sollevata in riferimento all'art. 116 della Costituzione e agli artt. 2 e 4 della L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4.


D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157
Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi
(art. 7)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1995, n. 104, S.O. 

 

(omissis)

 

Art. 7

Trattativa privata.

1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:

 

a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;

 

 

b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;

 

 

c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.

 

2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:

 

a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

 

 

b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;

 

 

c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

 

 

d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

 

 

e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:

 

1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;

 

2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale;

 

f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.

 

3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).


D.L. 28 marzo 1997 n. 79
Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica
(art. 5)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 1997, n. 74 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 maggio 1997, n. 140 (Gazz. Uff. 29 maggio 1997, n. 123). 

(omissis)

 

Art. 5

Disposizioni varie di contenimento.

1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (20), ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto (21).

 

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi (21/a).

 

1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia (21/b).

 

2. Le autorizzazioni di cassa determinate per l'anno 1997 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 664 (22), per i capitoli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, sono ridotte per gli importi indicati nella tabella medesima.

 

3. In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (18/b), in materia di determinazione delle tariffe dei servizi postali, l'Ente poste italiane è autorizzato a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali entro il limite massimo del 10 per cento dei proventi, a compensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti (23).

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(20) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(21) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140 e poi dall'art. 61, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata al n. A/CLXXVIII.

(21/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 aprile 1999, n. 95 (Gazz. Uff. 19 aprile 1999, n. 90). Vedi, anche, l'art. 19, comma 2, L. 16 gennaio 2003, n. 3, l'art. 3, comma 5, D.L. 10 luglio 2003, n. 165 e l'art. 2, comma 3, D.L. 19 gennaio 2005, n. 2.

(21/b) Comma aggiunto dall'art. 29, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(22) Riportata al n. A/CLIV.

(18/b) Riportata al n. A/CLII.

(23) Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140.


D.P.C.M. 20 giugno 2000
Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti di cui all'art. 27, comma 3, della L. 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da quello italiano

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2000, n. 155.

 

 

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modifiche e integrazioni;

 

Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che stabilisce che le erogazioni liberali in denaro e i beni ceduti gratuitamente in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuati per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti, sono rispettivamente deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, nonché entrambi non soggetti all'imposta sulle donazioni;

 

Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti per gli eventi che interessano altri Stati;

 

 

Adotta il seguente decreto:

 

 

 

Art. 1

1. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da quello italiano, deducibili dal reddito d'impresa, a norma del comma 1 del predetto art. 27, sono così individuati:

 

a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

 

 

b) organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;

 

 

c) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;

 

 

d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

 

 

e) associazioni sindacali e di categoria (2).

------------------------

(2) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.P.C.M. 10 novembre 2000 (Gazz. Uff. 20 novembre 2000, n. 271).

 

 

 


O.P.C.M. 26 dicembre 2004
Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico. (Ordinanza n. 3389).

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

  Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio del Ministri, del 9 dicembre  2002,  recante  «Disciplina  dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 23 luglio  2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

  Visto  il  decreto  del  Segretario  generale  della Presidenza del Consiglio   dei   Ministri,   del   10 settembre   2002,  concernente l'organizzazione  interna  del  Dipartimento della protezione civile, che  prevede, nell'ambito delle attivita' inerenti all'organizzazione ed alla gestione degli interventi in caso di emergenza, l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero;

  Visto  l'art.  1,  comma 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

  Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n, 49;

  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione  internazionale,  partecipa alle attivita' di assistenza alle   popolazioni   colpite  da  eventi  calamitosi  di  particolare gravita';

  Considerato  che il 26 dicembre 2004 si e' verificato nell'area del sud-est  asiatico  un  sisma  di notevole gravita' che ha determinato maremoti  di  eccezionale  violenza,  e  che  ha interessato l'India, l'Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka, la Thailandia e le Maldive;

  Considerato  che  i  predetti  eventi  hanno  causato la perdita di numerose  vite,  umane,  nonche'  la  distruzione  di numerosi centri abitati colpiti dal sisma;

  Tenuto  conto  che  la situazione calamitosa derivante dal predetto evento  sismico  e  dai  maremoti  e'  caratterizzata da una continua evoluzione,   sicche'   e'   necessario  assicurare  l'indispensabile attivita'   di   assistenza,   anche   mediante   le   definizione  e l'espletamento  di  iniziative  per  l'evacuazione  di  coloro che si trovano nelle zone interessate dall'evento, nonche' realizzando, ogni intervento   per  garantire  un  completo  e  tempestivo  aiuto  alla popolazione colpita dai predetti eventi;

  Ravvisata,  pertanto,  l'ineludibile  esigenza  di  inviare risorse umane  e  materiali  per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare  urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata,  anche  mediante  la  piena e completa attivazione delle strutture e delle componenti di protezione civile;

  Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri;

  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

 

                              Dispone:

 

 

                                                                     Art. 1.

 

  1.  Nel  quadro  delle  iniziative  adottate  e  da  adottarsi  per fronteggiare  le  situazioni  di  rischio  e  di  emergenza di cui in premessa,   anche   in   un'ottica   di  necessaria  prevenzione,  il

Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad assumere tutte le  iniziative  e  gli  interventi  utili  a  consentire,  anche alle componenti  ed  alle  strutture  di  protezione  civile,  di  operare nell'attuale   contesto   calamitoso   assicurando   ogni   possibile assistenza  a  coloro  che  si  trovano  nelle zone interessate dagli eventi,   avvalendosi   delle  risorse  umane  e  materiali  all'uopo necessarie.

  2.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di cui al comma 1, il Dipartimento  della  protezione civile e' autorizzato a disporre, ove necessario    anche    autoritativamente    esercitando   poteri   di requisizione,  per  l'utilizzazione  immediata  dei  necessari beni e materiali da impiegarsi, pure per finalita' di prevenzione, con oneri a  carico  del  Fondo  della protezione civile; parimenti dispone per l'obbligatorio  espletamento  di  servizi  di  pubblica utilita', con oneri a carico del Fondo di protezione civile.

  3.   Il   Dipartimento   della   protezione  civile  e',  altresi', autorizzato  a  stipulare direttamente, o attraverso altre strutture, contratti, ove necessario mediante affidamenti diretti o a trattativa privata, stante la situazione di somma urgenza, per l'acquisizione di forniture  di  beni  e  servizi  idonei  a  garantire  il piu' celere perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza, nonche' a  stipulare  polizze  assicurative  a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.

  4. Il personale del Dipartimento della protezione civile inviato in loco   puo'   provvedere,  con  le  procedure  di  cui  al  comma  3, all'acquisizione  urgente  di beni e servizi in Italia ed all'estero, nei limiti dei fondi posti a disposizione dal Dipartimento stesso.

 

 

Art. 2.

 

  1.  Con successivo provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze  il  Fondo  di protezione civile sara' reintegrato nei limiti degli   oneri   affrontati  per  l'emergenza  di  cui  alla  presente ordinanza.

  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 26 dicembre 2004

                                            Il Presidente: Berlusconi

 

 

 


O.P.C.M. 29 dicembre 2004
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3390)
(art. 1)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

  Visto  l'art.  1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

  Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del  26 dicembre  2004  recante  «Disposizioni  di  protezione civile finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico»;

  Ritenuto  indispensabile prestare urgentemente ogni possibile forma di  cooperazione  agli  Stati esteri colpiti dagli eccezionali eventi calamitosi  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004;

  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre  2004,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2005;

  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3348 del  2 aprile 2004, recante: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza  socio-economico-ambientale  nel  bacino  idrografico del fiume Sarno»;

  Visto  l'art.  5,  comma  1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;

  Vista  la  richiesta  formulata con nota del 28 dicembre 2004 della Direzione   generale   per  la  qualita'  della  vita  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23  dicembre  2004, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2005,

dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

  Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza  conseguente  alla  crisi  sismica  che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

  Viste  le note dei presidenti delle regioni Marche e Umbria, con le quali  sono  state  chieste  alcune  proroghe disposte con precedenti ordinanze di protezione civile;

  Considerato   che,   con   l'ordine   del   giorno   accolto   come raccomandazione  in Senato in data 10 dicembre 2004, il Governo si e' impegnato  tra  l'altro,  a disporre il differimento del recupero dei contributi  previdenziali  ed assistenziali, nonche' delle entrate di natura  patrimoniale  ed  assimilata,  dovuti e non corrisposti dalle popolazioni  danneggiate  per  effetto  delle sospensioni di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile;

  Sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali in ordine alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6;

  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

 

                              Dispone:

                                                              Art. 1.

  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a ricevere  risorse  derivanti  da  donazioni ed atti di liberalita' da destinare  all'attuazione  delle  iniziative di cui all'ordinanza del

Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, anche  coerentemente  con le relative finalizzazioni, se esistenti, e sempreche' concretamente realizzabili; specificamente il Dipartimento e'  autorizzato  ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma  urgenza,  per  assicurare  ogni  possibile tipo di soccorso ed assistenza  alle  popolazioni  colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi e la realizzazione di opere.

  2.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1  affluiscono al Fondo per la protezione  civile  che  manterra'  distinta  evidenza  delle risorse stesse e della relativa gestione.

  3.  L'invio  di messaggi SMS - short message service, attraverso le reti  di  telefonia mobile, destinati alle sottoscrizioni finalizzate alla  realizzazione di interventi di soccorso ed assistenza in favore delle  popolazioni  del  sud  est  asiatico  colpite  dal  sisma  del 26 dicembre  2004,  si  intende  assimilato  alle  operazioni  di cui all'art.  14,  comma  3  della  legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  e successive modifiche ed integrazioni.

  4. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile  a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle attivita'  di  emergenza  in  atto,  e'  riconosciuto, fino a cessate esigenze,   un  compenso  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario effettivamente  rese,  entro  il  limite  massimo  di  70 ore mensili procapite,  oltre  i  limiti  previsti dalla vigente legislazione. Al predetto  personale,  inviato  nei  territori  del  sud  est asiatico colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3389/2004, e' riconosciuta  per  tutto  il periodo di impiego in loco, una speciale indennita'  operativa  onnicomprensiva,  con  la  sola esclusione del

trattamento  di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a  250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

  5.  Per  il  soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle  attivita'  necessarie  a  fronteggiare  gli  eventi  di cui al presente  articolo  il  Dipartimento  della  protezione  civile  puo'

avvalersi   di   cinque   unita'   di   personale  con  contratto  di collaborazione  coordinata  e  continuativa, per la durata massima di sei  mesi, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto-legislativo n. 165/2001.

  6.   Le  societa'  di  gestione  di  sistemi  di  telefonia  mobile forniscono  al  Ministero degli affari esteri ed in coordinamento con il  medesimo  ogni dato, elemento ed informazione disponibile ai fini della  ricognizione  e localizzazione dei cittadini italiani presenti nelle  aree  interessate dagli eventi di cui al presente articolo. Le medesime  societa'  provvedono  ad inoltrare ai titolari di utenze di telefonia  mobile  di rispettiva competenza che risultino residenti o presenti  nei  medesimi  territori  appositi  messaggi,  il cui testo verra' concordato con il Ministero degli affari esteri.

 

 


LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

(GU n. 306 del 31-12-2004 - Suppl. Ordinario n.192)

 

 

 

(…)

 

 

TABELLA C
 
STANZIAMENTI  AUTORIZZATI  IN  RELAZIONE  A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA  CUI  QUANTIFICAZIONE  ANNUA  E'  DEMANDATA  ALLA  LEGGE
FINANZIARIA
    
    
    ====================================================================
       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO           2005       2006       2007
    ====================================================================
                                               (migliaia di euro)
 
 
        (…………)    
 
 
     MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
    
        (…………)    
    
    Legge  n. 7  del  1981  e legge
    n. 49  del  1987:  Stanziamenti
    aggiuntivi per l'aiuto pubblico
    a favore  dei  Paesi  in via di
    sviluppo (9.1.1.0  -  Funziona-
    mento - capp. 2150, 2152, 2153,
    2160,  2161,  2162, 2164, 2165,
    2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2
    - Paesi  in  via  di sviluppo -
    capp. 2180,  2181,  2182, 2183,
    2184, 2195) ...................       588.285    570.918     573.020

 


D.L. 30 dicembre 2004, n. 315
Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari

 

(1)

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse per Fondi internazionali di sviluppo e l'immediata disponibilità degli incentivi al trasporto combinato di mezzi su ferrovia, nonché di sterilizzare gli effetti dell'IVA sulle offerte di denaro a fini solidaristici effettuate tramite mezzi telefonici;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

 

 

Art. 1

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380.000 per l'anno 2003 (2).

------------------------

(2) Comma così rettificato con Comunicato 12 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2005, n. 8).

 

 

Art. 2

1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

Art. 3

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003.

 

 

Art. 4

1. All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

Art. 5

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), con un contributo di dollari 21.942.100 per il 2003.

 

 

Art. 6

1. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978 (3).

------------------------

(3) Comma così rettificato con Comunicato 12 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2005, n. 8).

 

 

Art. 7

1. Le somme di cui agli articoli 2 e 4 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dal presente decreto.

 

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 6, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

Art. 8

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, con una valutazione dell'efficacia delle loro attività e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

 

 

Art. 9

1. La gestione del fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel triennio di attuazione dei relativi interventi sulla base di modalità definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa depositi e prestiti.

 

 

Art. 10

1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti, mediante SMS, agli aiuti alle popolazioni del sud-est asiatico colpite da catastrofico maremoto, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

 

 

 

Art. 11

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


D.P.C.M. 8 gennaio 2005
Nomina del Comitato di Garanti, di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3392 dell'8 gennaio 2005

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,   con  la  legge  9 novembre  2001,  n.  401,  recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile»;

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

  Visto   il   regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  recante disposizioni  sul  patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale dello Stato;

  Visto l'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

  Vista  la  propria  ordinanza n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante «Disposizioni  di  protezione  civile  finalizzate  a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico»;

  Vista  la  propria  ordinanza n. 3390 del 29 dicembre 2004, recante «Disposizioni  urgenti di protezione civile» ed in particolare l'art. 1;

  Vista  la  propria  ordinanza  n. 3392 dell'8 gennaio 2005, recante «Ulteriori  disposizioni  urgenti  di protezione civile finalizzate a fronteggiare   le  situazioni  di  emergenza  nell'area  del  sud-estasiatico»  ed  in  particolare  il  comma  2  dell'art.  1,  il quale istituisce  un  comitato  di  garanti  composto  da cinque componenti scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa   moralita'   ed   indipendenza,   nominato  con  apposito provvedimento  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di garantire  una efficace supervisione dell'azione di gestione da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile  delle  risorse  di  cui all'art.  1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del

29 dicembre 2004;

  Ritenuto   di   avere  individuato  le  professionalita'  idonee  a ricoprire l'incarico di componente del predetto Comitato di garanti;

                              Decreta:

  Il   Comitato   di   garanti  istituito  con  l'art.  1,  comma  2, dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri indicata in premessa e' cosi' composto:

    on. Giuliano Amato;

    sen. Giulio Andreotti;

    on. Emma Bonino;

    prof. Andrea Monorchio;

    on. Giorgio Napolitano.

  Il Comitato definisce i criteri e le modalita' per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attivita' al fine di garantire il piu' efficace e tempestivo conseguimento dei compiti attribuiti.

  Il supporto logistico e di segreteria del comitato sara' assicurato dal Dipartimento della protezione civile.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 8 gennaio 2005

                                            Il Presidente: Berlusconi

 


O.P.C.M. 18 gennaio 2005
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud est asiatico. (Ordinanza n. 3394)
 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

  Visto  l'art.  1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

  Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del  26 dicembre  2004,  recante  «Disposizioni  di protezione civile finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est  asiatico»,  nonche'  le  successive  ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004 e n. 3392 in data 8 gennaio 2005;

  Tenuto   conto   dell'esigenza   di  assicurare  la  piu'  proficua valorizzazione    finanziaria    delle    risorse   pervenute   dalle sottoscrizioni  per  aiuti  in  relazione alle predette situazioni di

emergenza, in attesa del loro concreto utilizzo finale;

  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                                                                                  Art. 1.

  1.  Le  risorse  di  cui  all'art.  1,  comma 1, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, possono affluire al Fondo della protezione civile anche attraverso un conto  corrente  bancario  allo  scopo  aperto dal Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, unitamente  agli interessi attivi maturati sulla relativa giacenza. I predetti  interessi  attivi saranno utilizzati dal Dipartimento della protezione  civile  per  le  medesime finalita' cui sono destinate le risorse  stesse.  L'individuazione  dell'istituto bancario presso cui verra'  aperto il predetto conto ha luogo in termini di somma urgenza mediante  gara  informale  con  la  raccolta di almeno tre offerte da parte di istituti di primario rilievo nazionale.

  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

    Roma, 18 gennaio 2005

                                            Il Presidente: Berlusconi

 


Documentazione

 


 

N. 5309

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CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 settembre 2004 (v. stampato Senato n. 2667)

 

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione

delle risorse di Fondi internazionali

 

 

 

 

 

Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali

 

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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 30 settembre 2004

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disegno di legge

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Art. 1.

      1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380.000 per l'anno 2003, di euro 182.190.000 per l'anno 2004 e di euro 3.000.000 per l'anno 2005.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

      1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, con un contributo di euro 1.750.000 per l'anno 2004 e di euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

      1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla III ricostituzione della Global Environment Facility (GEF), con un contributo di euro 59.450.000 per l'anno 2004 e di euro 29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'articolo 5 si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 7.

      1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003 e di euro 91.291.821 per l'anno 2004.

Art. 8.

      1. All'onere derivante dall'articolo 7 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Art. 9.

      1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'IFAD, con un contributo di euro 13.848.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Art. 10.

      1. All'onere derivante dall'articolo 9 si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 11.

      1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'Iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), con un contributo di dollari 31.000.000 per il periodo 2003-2004.

Art. 12.

      1. All'onere derivante dall'articolo 11, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003 ed in euro 8.181.329 per l'anno 2004, si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

Art. 13.

      1. Le somme di cui agli articoli 2, 4, 6 e 8 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

      2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4, 6, 8, 10 e 12 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad una valutazione dell'efficacia delle loro attività, e se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

 

 


 

 



[1]    L’articolo 14 della legge 49/1987 concerne le fonti di finanziamento delle attività di cooperazione allo sviluppo; il comma 3, in particolare, prevede che le “operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono …al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità”.

      Si ricorda inoltre il DPCM 20 giugno 2000, nel cui articolo unico si individuano le fondazioni, associazioni, comitati o enti per il cui tramite, a norma dell’art. 27, comma 3, della legge n. 133/1999, sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica in Stati diversi dall’Italia. Si tratta nella fattispecie delle ONLUS di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1977; delle Organizzazioni internazionali cui l’Italia partecipa; di altre fondazioni, associazioni o enti il cui atto costitutivo o statuto preveda tra le finalità interventi umanitari in caso di calamità; delle amministrazioni pubbliche centrali, regionali o locali e degli enti pubblici non economici; delle associazioni sindacali e di categoria.

[2]    Gli articoli in questione concernono rispettivamente il reclutamento e le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale della amministrazioni pubbliche.

[3]    Si tratta, in particolare, degli organismi di diritto pubblico che erogano cure mediche e ospedaliere nonché degli altri istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti; degli organismi di diritto pubblico che erogano prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale (comprese quelle fornite dalle case di riposo) nonché degli altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale; degli organismi di diritto pubblico che erogano prestazioni strettamente connesse con la protezione dell'infanzia e della gioventù, nonché degli altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale; degli organismi di diritto pubblico che erogano prestazioni strettamente connesse con l'educazione dell'infanzia e della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché degli altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili; degli organismi senza finalità di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, ovvero che prestano servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell'educazione fisica; degli organismi culturali di diritto pubblico, nonché degli altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato.

[4]    La nomina dei componenti del Comitato, nelle persone degli Onn. Giuliano Amato, Giulio Andreotti, Emma Bonino e Giorgio Napoletano, e del Prof. Andrea Monorchio, è stata operata con il DPCM 8 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005.

[5]    L’imputazione specifica all’esercizio 2005 è stata aggiunta nel corso dell’esame al Senato.

[6] L’art. 24, comma 1, come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. p) della legge. 1 agosto 2002, n. 166, prevede il ricorso alla trattativa privata per i soli appalti di lavori pubblici, ed esclusivamente nei seguenti casi:

0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;

a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

[7]    Il D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177 reca l’approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. In particolare, l’articolo 7 prevede che la realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione possa essere affidata, mediante convenzione che ne determina le modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese, ad amministrazioni dello Stato diverse dal Ministero degli affari esteri od enti pubblici e organizzazioni non governative riconosciute idonee, mentre l’articolo 18 stabilisce le competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo in materia di formazione, ivi comprese la stipula di convenzioni o contratti con università, enti ed organismi specializzati, la concessione agli stessi di appositi contributi, l’erogazione di borse di studio, ecc.

[8]    Dell’ultima relazione, presentata al Parlamento il 26 febbraio 2004 (Doc. LV, n. 3-bis), sono riprodotti stralci nella sezione Documentazione del presente dossier.

[9]     Seduta della Sottocommissione per i pareri di martedì 25 gennaio 2005.

[10]   Legge 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

[11]   Dati al 2 febbraio 2005, tratti dal sito ufficiale del Fondo (www.theglobalfund.org).

[12] In questa cifra non sono comprese le donazioni private dei cittadini e delle imprese dell'UE.