XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri , Servizio Studi - Dipartimento finanze , Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Fondi internazionali di sviluppo ed altre disposizioni finanziarie - D.L. 315/2004 - A.C. 5522
Serie: Decreti-legge    Numero: 173
Data: 13/01/05
Abstract:    Scheda di sintesi; schede di lettura; disegno di legge di conversione; normativa di riferimento.
Descrittori:
FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI   FINANZA INTERNAZIONALE
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Riferimenti:
DL n.315 del 30/12/04   AC n.5522/14

Servizio studi

 

decreti-legge

Fondi internazionali di sviluppo ed altre disposizioni finanziarie

D.L. n. 315/2004 - A.C. 5522

 

n. 173

 


xiv legislatura

13 gennaio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dossier è stato redatto con la collaborazione dei Dipartimenti Affari esteri, Finanze e Trasporti.

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

SIWEB

 

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File: D04315

 


INDICE

 

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi 3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

§      Relazioni allegate. 5

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia. 5

Elementi per l’istruttoria legislativa. 6

§      Motivazioni della necessità ed urgenza. 6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 6

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni 6

§      Compatibilità comunitaria. 7

§      Formulazione del testo. 7

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association – IDA) 11

§      Articolo 2 (Copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association - IDA) 13

§      Articolo 3 (Partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo) 15

§      Articolo 4 (Copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo) 17

§      Articolo 5 (Partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC) 18

§      Articolo 6 (Copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC) 19


§      Articolo 7 (Conto corrente di tesoreria denominato “Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali) 22

§      Articolo 8 (Relazione al Parlamento) 24

§      Articolo 9 (Gestione del fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia) 25

§      Articolo 10 (Esclusione dell’IVA per gli importi destinati attraverso SMS agli aiuti alle popolazioni colpite dal maremoto) 30

D.d.l. di conversione del decreto-legge (A.C. 5522)

§      Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell’Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l’erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell’IVA sulle offerte a fini umanitari 35

Normativa di riferimento

§      L. 5 agosto 1978, n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. 45

§      L. 1 agosto 2002, n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti 48


Scheda di sintesi
per l'istruttoria
legislativa

 


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5522

Numero del decreto-legge

D.L. 30 dicembre 2004, n. 315

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell’Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l’erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell’IVA sulle offerte a fini umanitari

Settore d’intervento

Finanza pubblica, Politica estera, Fisco, Trasporto ferroviario

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

§       testo originario

11

Date

 

§       emanazione

30 dicembre 2004

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

31 dicembre 2004

§       assegnazione

5 gennaio 2005

§       scadenza

1° marzo 2005

Commissione competente

Commissione V Bilancio

Pareri previsti

Commissioni I, III, VI e IX

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo 1 autorizza un contributo pari a 361,38 milioni di euro relativo all’anno 2003 per la partecipazione italiana alla XIII ricostituzione delle risorse dell’IDA (International Development Association), che appartiene al Gruppo della Banca Mondiale.

L’articolo 3 autorizza un contributo pari a euro 55.410.172 relativo all’anno 2003 per la partecipazione dell’Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.

L’articolo 5 autorizza un contributo pari a 21.942.100 dollari relativo all’anno 2003 per la partecipazione dell’Italia, nel quadro delle iniziative internazionali per la riduzione del debito dei paesi più poveri, alla prima ricostituzione del Fondo fiduciario (Trust Fund) per l’iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), rivolta a vantaggio degli Stati fortemente indebitati e poco sviluppati.

Gli articoli 2, 4 e 6 provvedono alla copertura degli oneri recati, rispettivamente, dagli articoli 1, 3 e 5, attraverso la corrispondente riduzione dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze del fondo speciale di conto capitale iscritto nel bilancio 2003, in quanto si tratta di somme che sono state oggetto di slittamento.

L’articolo 7 disciplina le modalità di erogazione delle risorse di cui agli articoli 2 e 4, concernenti, rispettivamente, la partecipazione all’International Development Association – IDA e la partecipazione al Fondo africano di sviluppo, prevedendo che tali somme siano versate su un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato “Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali”.

L’articolo 8 stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze sia tenuto ad includere nella relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione italiana all’attività di Banche e Fondi multilaterali di sviluppo uno schema programmatico, a proiezione triennale, che indichi gli obiettivi politici e strategici dell’azione dell’Italia in seno alle Istituzioni finanziarie internazionali, unitamente alla valutazione dell’efficacia della loro attività.

L’articolo 9 affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione del fondo relativo ai contributi per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, di cui all’articolo 38, comma 6, della legge n. 166/2002, stabilendo che la Cassa provveda all’erogazione dei contributi a favore delle imprese ferroviarie nel triennio 2004-2006 relativi al trasporto combinato, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato.

L’articolo 10  esclude dall’applicazione dell’IVA gli importi destinati mediante SMS agli aiuti alle popolazioni del sud-est asiatico colpite dal maremoto, che i relativi addebiti in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono i servizi di telefonia devono intendersi esclusi dal campo d.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione A.C. 5522 è corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’ultimo decreto-legge, recante contribuiti a banche, fondi ed organismi internazionali, risulta essere il D.L. 17 maggio 1996, n. 278, convertito in legge dalla legge 16 luglio 1996, n. 381, “Contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali”.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, l’emanazione del decreto-legge è stata resa necessaria al fine di evitare la perdita dei finanziamenti relativi alla partecipazione italiana ai Fondi internazionali e all’attuazione degli incentivi per favorire il trasporto combinato su ferrovia, che sarebbero divenuti, a chiusura dell’esercizio 2004, economie di spesa. Nella medesima relazione si fa riferimento anche all’urgenza di sterilizzare gli effetti dell’IVA sulle offerte di denaro effettuate tramite messaggi di telefonia mobile a vantaggio del paesi del sud-est asiatico recentemente colpiti dalla catastrofe del maremoto.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento, in quanto interviene in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato appare riconducibile alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione.

Le disposizioni di cui agli articolo 9 e 10, in quanto intervengono in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, sono anch’esse ascrivibili alla competenza esclusiva della legislazione statale (art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

La parte prevalente del decreto-legge (artt. 1-8) interviene in materia di relazioni e obblighi internazionali, definendo altresì i relativi profili finanziari.

Le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 interessano questioni finanziarie e tributarie, che presentano specifici profili di urgenza connessi, rispettivamente, all’utilizzo di limiti di impegno iscritti per la prima volta nel bilancio 2002 e agli aiuti privati, tramite SMS, per i paesi colpiti recentemente dal maremoto.

Compatibilità comunitaria

Con riferimento all’articolo 10, che esclude dall’applicazione dell’IVA gli addebiti relativi agli importi destinati, mediante SMS, ad aiuti alle popolazioni colpite dal maremoto, si segnala che l’articolo 13 della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) consente agli Stati di prevedere esenzioni dall’IVA a favore di alcune attività d’interesse pubblico.

 

In particolare il citato articolo 13 prevede che, alle condizioni e nei casi in esso stabiliti, gli Stati membri possano esonerare le prestazioni di servizi e le forniture di beni effettuate dagli enti ed organismi ivi individuati (organismi di diritto pubblico operanti nel settore sociale e culturale, organismi senza finalità di lucro e enti diversi da quelli di diritto pubblico la cui attività risponde a determinate condizioni) in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzate a loro esclusivo profitto, purché l'esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza.

Collegamento con lavori legislativi in corso

E’ all’esame della III Commissione esteri il disegno di legge di iniziativa governativa (A.C. 5309), già approvato dal Senato (A.S. 2667), “Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali”.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8 del decreto-legge in esame corrispondono ad analoghe previsioni contenute nel disegno di legge sopra indicato.

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 6, comma 2, che introduce una clausola di salvaguardia relativa al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si osserva che i suddetti oneri si riferiscono ad un contributo precisamente determinato nel suo ammontare. Pertanto la relativa autorizzazione di spesa dovrebbe configurarsi come limite massimo di spesa; in questo caso non sussisterebbe l’esigenza di introdurre una clausola di salvaguardia finanziaria. La relazione al disegno di legge non fornisce in proposito indicazioni che motivino tale esigenza.

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse
della International Development Association – IDA)

 

 

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380.000 per l'anno 2003.

 

 

L’articolo 1 autorizza la partecipazione italiana alla XIII ricostituzione delle risorse dell’IDA (International Development Association) e, a tal fine, prevede il versamento di un contributo relativo all’anno 2003 determinato in 361,38 milioni di euro.

L’IDA appartiene al Gruppo della Banca Mondiale alla quale l’Italia ha aderito con legge n. 1478 del 1962. L’IDA costituisce il canale essenziale per il finanziamento dei Paesi più poveri, e periodicamente deve ricostituire le proprie risorse mediante contributi di Paesi donatori.

L'IDA, che insieme alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) costituisce il nucleo centrale del Gruppo della Banca Mondiale, associa 165 paesi, tra cui l'Italia che è entrata a farne parte con legge 12 agosto 1962, n. 1478. Sebbene l’IDA sia legalmente e finanziariamente distinta dalla IBRD, lo staff è comune e i progetti sostenuti da ciascuna delle due istituzioni devono obbedire ai medesimi criteri di selezione e di attuazione.

L’IDA fu istituita nel 1960 allo scopo di indirizzare assistenza finanziaria ai paesi in via di sviluppo (PVS) più poveri, ossia quelli che non hanno sufficiente solidità finanziaria per accedere ai prestiti della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD).

Attualmente sono beneficiari dell’assistenza fornita dall’IDA 81 paesi, molti dei quali figurano tra i cosiddetti HIPC (Heavily Indebted Poor Countries - paesi poveri e fortemente indebitati). L’IDA ha infatti come obiettivo principale la riduzione della povertà nel mondo e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. Nel mese di giugno 2002, i delegati dei paesi donatori (l’Italia si colloca attualmente come donor al quarto posto tra i paesi del G-7) hanno concluso i negoziati per la XIII ricostituzione dell’IDA, trovando un accordo di massima sul programma IDA 13 e sui finanziamenti occorrenti per realizzarlo. La XIII ricostituzione renderà possibile destinare 18,4 miliardi di DSP (Diritti Speciali di Prelievo, l’unità contabile del Fondo Monetario), pari a circa 24 miliardi di dollari, ai membri poveri dell’IDA nei tre anni successivi al 1° luglio 2002. I delegati hanno inoltre convenuto, all’interno del Programma IDA 13, di aumentare il ricorso alla concessione di risorse a dono, per aiutare i paesi più poveri e vulnerabili. L’accordo prevede anche la definizione di un sistema di misurazione per correlare i programmi IDA ai risultati raggiunti dai paesi beneficiari. Ai lavori che hanno preceduto la XIII ricostituzione hanno partecipato anche rappresentanti di paesi beneficiari e della società civile .

Nel corso dell’anno finanziario 2002 l’IDA ha finanziato 133 operazioni per un ammontare complessivo di 8,1 miliardi di dollari. L’Africa e l’Asia meridionale, cioè le aree in cui si concentra la popolazione più povera del mondo, hanno ricevuto il maggior volume di crediti. I paesi che invece hanno maggiormente beneficiato di finanziamenti IDA sono stati l’India e il Bangladesh.

Per quanto concerne la distribuzione settoriale delle risorse, la maggior parte dei finanziamenti erogati dall’IDA nel 2002 hanno interessato i settori dello sviluppo umano (istruzione, sanità, nutrizione, HIV-AIDS, protezione sociale), l’amministrazione pubblica, l’energia, i trasporti, l’industria e il commercio.

I prestiti concessi dall'IDA sono accordati a condizioni particolarmente agevolate: non hanno interessi (solo una commissione che può variare dallo 0 all'0,5 per cento, ma che dal 1989 è stata fissata allo zero per cento); prevedono un periodo di grazia di 10 anni ed una durata di 35-45 anni. I fondi utilizzati a tal fine provengono principalmente da conferimenti dei paesi più industrializzati e sviluppati. Pertanto l'Associazione deve periodicamente, in genere ogni tre anni, ricostruire le proprie risorse.

 

Si segnala che una disposizione analoga all’articolo in esame è contenuta nel disegno di legge recante “Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali”, approvato dal Senato (A.S. 2667) e attualmente all’esame della III Commissione Esteri della Camera (A.C. 5309).

In particolare, l’articolo 1 del disegno di legge A.C. 5309 prevede da parte dell’Italia un contributo complessivo all’IDA per la XIII ricostituzione delle risorse di 546.570.000 euro, da versare in tre anni, di cui 361.380.000 euro per il 2003, 182.190.000 euro per il 2004 e 3.000.000 di euro per il 2005.

Le risorse previste nel disegno di legge richiamato equivalgono ad una quota di partecipazione del 3,8%, corrispondente a quelle della precedente ricostituzione (IDA XII), per la quale l’Italia ha versato un contributo di circa 780 miliardi di lire – pari a oltre 402,8 milioni di euro - per il triennio 2000-2002, autorizzato con la legge 17 febbraio 2001, n. 23.


Articolo 2
(Copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione
dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association - IDA)

 

 

1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

L’articolo 2 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 1 del provvedimento in esame, pari a 361,38 milioni di euro per l’anno 2003, quale contributo per la partecipazione italiana alla XIII ricostituzione delle risorse dell’IDA (International Development Association).

 

Alla copertura dell’onere si provvede ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468/1978, a valere sul Fondo speciale di conto capitale del bilancio dello Stato 2003-2005, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003.

 

La disposizione fa riferimento, per la copertura, alle risorse del bilancio triennale 2003-2005, poiché, come esplicato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, si tratta di accantonamenti dei fondi speciali relativi all’anno finanziario 2003 che sono oggetto di “slittamento”, essendo posti a copertura di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, hanno mantenuto la loro validità anche nell’anno 2004.

Ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, infatti, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce, purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno medesimo ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo (slittamenti).

La copertura finanziaria di tali spese (e di quelle corrispondenti ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, di cui all'art. 11, co. 3, lett. h) della legge n. 468/1978) costituisce una esplicita eccezione alla regola generale, in base alla quale le quote dei fondi speciali di parte corrente e di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

 

Nel caso in esame, la copertura finanziaria posta a valere su risorse relative al 2003 è rimasta valida anche dopo la scadenza dell’esercizio finanziario 2003 in quanto il 19 dicembre 2003 è stato presentato al Senato il disegno di legge di iniziativa governativa, recante “Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali” (A.S. 2667), nel quale figura, agli articoli 1 e 2, il finanziamento della partecipazione italiana alla XIII ricostituzione delle risorse dell’IDA in questione e relativa copertura finanziaria.

L’importo posto a copertura dell’onere (pari a 361,38 milioni di euro per il 2003) ha già subito, pertanto, lo slittamento al 2004.

 

Come evidenziato nella relazione illustrativa, la necessità di una decretazione d’urgenza in materia si è resa necessaria in considerazione del fatto che il citato provvedimento (A.S. 2667) – già approvato dal Senato ed attualmente all’esame della III Commissione della Camera (A.C. 5309) - non avrebbe potuto concludere il proprio iter di approvazione entro la fine dell’esercizio finanziario 2004 e, di conseguenza, le relative risorse sarebbero divenute, a chiusura dell’esercizio 2004, economie di spesa.

 

La relazione tecnica precisa, inoltre, che la disposizione in esame comporta l’assegnazione delle risorse al capitolo 7180 dell’unità previsionale di base 3.2.3.20 del Ministero dell’economia e delle finanze, relativo al conto corrente infruttifero denominato “Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali”.

 

Si segnala che, secondo quanto risulta dall’elenco delle quote degli accantonamenti dei fondi speciali per il 2003, slittati al 2004, trasmesso al Parlamento e, successivamente, allegato al conto consuntivo del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2003[1], l’importo delle somme slittate in relazione all’A.S. 2667 è determinato in euro 439.608.843.

Il totale dei contributi previsti dal presente decreto-legge (articoli 1, 3 e 5), la cui copertura finanziaria è individuata a valere sui suddetti slittamenti, risulta, invece, pari a euro 436.608.843.


Articolo 3
(Partecipazione dell'Italia
alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo)

 

 

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003.

 

 

L’articolo 3 autorizza la partecipazione dell’Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, al quale il nostro Paese ha aderito con la legge n. 880 del 1974, con un contributo pari a 55.410.172 euro per l’anno 2003.

 

Il Fondo africano di sviluppo (ADF – African Development Fund) è un’istituzione finanziaria, appartenente al Gruppo della Banca africana di sviluppo, costituita nel novembre 1972 e divenuta operativa nel 1974.

L’ADF raggruppa attualmente, oltre alla Banca africana di sviluppo, 24 paesi non africani (soprattutto paesi membri dell’OCSE), tra cui l’Italia, che ne ha ratificato l’Accordo istitutivo con legge 24 dicembre 1974, n. 880. Lo scopo principale dell’ADF consiste nel finanziare, a condizioni particolarmente agevolate, progetti e programmi a favore dei paesi africani più poveri, in particolare della regione sub-sahariana, ai quali non è possibile accedere ai prestiti della Banca africana di sviluppo. Il Fondo concede infatti crediti a tasso zero e con un periodo di restituzione cinquantennale, che include un periodo di grazia di dieci anni.

Il Fondo è alimentato da contributi provenienti principalmente dai paesi membri e, di regola, viene rifinanziato ogni tre anni; esso è amministrato da un Consiglio dei Governatori, che si riunisce annualmente, e da un Consiglio dei Direttori, cui spetta la gestione corrente. Il Fondo concede anche finanziamenti a dono, e tale possibilità è stata ampliata proprio nel corso dei negoziati per la IX ricostituzione, con particolare attenzione agli interventi sociali e alle azioni a beneficio di paesi che escono da conflitti. I negoziati hanno altresì evidenziato la necessità di collegare più strettamente l’erogazione dei finanziamenti a strategie di successo nella riduzione della povertà – concordate con le Istituzioni finanziarie internazionali - da parte dei singoli paesi. Le trattative per la IX ricostituzione si sono chiuse nel settembre 2002: la quota di rifinanziamento del Fondo africano di sviluppo è stata fissata in circa 3,5 miliardi di dollari per il triennio 2002-2004, superiore di circa il 25 per cento alla precedente (VIII) ricostituzione. I donatori hanno assicurato un ammontare di 1,91 miliardi: l’Italia ha mantenuto la percentuale precedente (4,3 per cento), con un contributo pari a circa 146,7 milioni di euro.

 

Analogamente al contributo di cui all’articolo 1, anche il contributo stabilito dall’articolo 3 è già previsto dal disegno di legge recante “Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali”, approvato dal Senato (A.S. 2667) e attualmente all’esame della III Commissione Esteri della Camera (A. C. 5309).

In particolare, l’articolo 7 del disegno di legge A.C. 5309, autorizza la partecipazione dell’Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo del nostro paese alle risorse del Fondo pari a 55.410.172 euro per il 2003 e a 91.291.821 euro per il 2004.


Articolo 4
(Copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione
dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo)

 

 

1. All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

L’articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 3 del provvedimento in esame, pari a 55,4 milioni di euro per l’anno 2003, quale contributo per la partecipazione italiana alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.

 

Alla copertura dell’onere si provvede, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468/1978, a valere sul Fondo speciale di conto capitale del bilancio dello Stato 2003-2005, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003.

 

Anche in questo caso, come già evidenziato relativamente all’articolo 2, la disposizione fa riferimento, per la copertura finanziaria, alle risorse relative al bilancio triennale 2003-2005, in quanto si tratta di accantonamenti dei fondi speciali previsti per l’anno 2003 che sono slittati al 2004 ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978 (cfr. scheda di lettura relativa all’articolo 2).

 

La relazione tecnica indica, inoltre, che la disposizione in esame comporta il trasferimento delle risorse al capitolo 7180 dell’unità previsionale di base 3.2.3.20 del Ministero dell’economia e delle finanze, relativo al conto corrente infruttifero denominato “Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali”.


Articolo 5
(Partecipazione dell'Italia alla
I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC)

 

 

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), con un contributo di dollari 21.942.100 per il 2003.

 

 

L’articolo 5 autorizza l’Italia a partecipare, nel quadro delle iniziative internazionali per la riduzione del debito dei paesi più poveri, alla prima ricostituzione del Fondo fiduciario (Trust Fund) per l’iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), rivolta agli Stati che versano in maggiori difficoltà, in quanto sono fortemente indebitati e poco sviluppati.

A tal fine è previsto un contributo pari a 21.942.100 dollari per il 2003.

La questione del debito internazionale viene affrontata in via ordinaria attraverso accordi bilaterali e, più precisamente, accordi di ristrutturazione o di cancellazione del debito tra i paesi più avanzati e quelli meno sviluppati.

Tuttavia, a partire dal 1996 la stessa Banca Mondiale, unitamente al Fondo monetario internazionale, si è fatta promotrice di una più ampia azione multilaterale, per la quale tuttavia le risorse nette dei due Istituti si sono rivelate insufficienti. Di qui la costituzione del Trust Fund, nel quale affluiscono anche contributi volontari di paesi donatori: tra questi, quelli italiani per il rifinanziamento del Trust Fund nel 2003 ammontano a 19,8 milioni di euro.

Anche in questo caso il contributo relativo al 2003 per la ricostituzione del Trust Fund a favore dei Paesi fortemente indebitati è già previsto dal disegno di legge recante “Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali”, approvato dal Senato (A.S. 2667) e attualmente all’esame della III Commissione Esteri della Camera (A.C. 5309).

In particolare, l’articolo 11 del disegno di legge A.C. 5309 autorizza l’Italia a partecipare alla prima ricostituzione del Fondo fiduciario (Trust Fund) per l’iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), rivolta – nell’ambito delle iniziative internazionali per la riduzione del debito - agli Stati che presentano le situazioni più problematiche. Il rifinanziamento, per la quota di spettanza dell’Italia, del Fondo fiduciario dell’iniziativa HIPC nel biennio 2003-2004 prevede un’erogazione di 31 milioni di dollari, ripartiti, in base al successivo articolo 12, in 19,8 milioni di euro per il 2003 e 8,1 milioni per il 2004.


Articolo 6
(Copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione
dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC)

 

 


1. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia o delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 6 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 5 del provvedimento in esame quale contributo per il 2003 per la partecipazione italiana alla prima ricostituzione del Fondo fiduciario (Trust Fund) per l’iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries).

In particolare, il contributo di 21.942.100 dollari, convertito in euro, si traduce in un onere pari a euro 19.818.671.

Alla copertura di tale onere si provvede a valere sul Fondo speciale di conto capitale del bilancio dello Stato 2003-2005, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003.

 

Anche in questo caso, la disposizione fa riferimento, per la copertura finanziaria, alle risorse relative al bilancio triennale 2003-2005, in quanto, come riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge, si tratta di accantonamenti dei fondi speciali previsti per l’anno 2003 che sono slittati al 2004 ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978 (cfr scheda di lettura relativa all’articolo 2).

 

La disposizione in esame comporta il trasferimento delle risorse al capitolo 7175 della medesima unità previsionale di base 3.2.3.20 del Ministero dell’economia e delle finanze, relativo agli oneri derivanti dalla partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali.

 

Il comma 2 introduce una clausola di salvaguardia, prevedendo che il Ministro dell’economia e delle finanze provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978.

 

L’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal decreto-legge n. 194/2002, impegna i Ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell’economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell’attuazione di provvedimenti legislativi. Il Ministro dell’economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative (le quali possono tradursi, a titolo di esempio, nell’integrazione delle risorse stanziate a titolo di copertura delle disposizioni onerose in oggetto ovvero nella modifica della legislazione sostanziale al fine di far venire meno o di rideterminarne l’onere).

Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

 

E’ prevista, inoltre, sempre a fini di salvaguardia, la trasmissione alle Camere degli eventuali decreti adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, punto 2), della legge n. 468 del 1978.

Si tratta dei decreti mediante i quali il Ministro dell’economia e finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Si ricorda che allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e finanze è allegato l'elenco dei capitoli relativi a spese obbligatorie, per i quali è possibile l’utilizzo del Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d’ordine.

 

L’inserimento della clausola di salvaguardia di cui al comma 2 è riconducibile alle disposizioni previste dall’articolo 11-ter comma 1 della legge n. 468/1978, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, lett. a) del c.d. decreto legge “tagliaspese” (D.L. n. 194/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/2002), in base alle quali ciascuna disposizione di legge che comporti nuove o maggiori spese deve:

a)      indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa;

b)      ovvero in alternativa, quantificare le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eventualmente eccedano le previsioni medesime.

 

Si osserva, peraltro, che gli oneri in questione (derivanti dall’articolo 5) si riferiscono ad un contributo precisamente determinato nel suo ammontare e, pertanto, la relativa autorizzazione di spesa dovrebbe configurarsi come limite massimo di spesa. In questo caso non sussisterebbe l’esigenza di introdurre una clausola di salvaguardia finanziaria. La relazione al disegno di legge non fornisce in proposito indicazioni che motivino tale esigenza.


Articolo 7
(Conto corrente di tesoreria denominato “Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali
)

 

 

1. Le somme di cui agli articoli 2 e 4 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dal presente decreto.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 6, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

L’articolo 7 disciplina le modalità di erogazione delle risorse di cui agli articoli 2 e 4 che interessano, rispettivamente, la partecipazione all’International Development Association – IDA e la partecipazione al Fondo africano di sviluppo.

Al riguardo, si prevede che tali somme siano versate in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato “Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali”.

Gli stanziamenti che nel bilancio dello Stato sono assegnati al capitolo 7180 dell’unità previsionale di base 3.2.3.20 (Banche, fondi e organismi internazionali) del Ministero dell’economia e delle finanze saranno pertanto trasferiti al conto corrente infruttifero di tesoreria sopra indicato, dal quale verranno prelevate le somme per l’effettiva erogazione dei contributi.

 

A differenza dei contributi di cui agli articoli 1 e 3, le risorse per il contributo previsto all’articolo 5 in favore del Trust Fund per l’iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) saranno invece assegnate ad un diverso capitolo di bilancio (capitolo 7175 della medesima unità previsionale di base 3.2.3.20 del Ministero dell’economia e delle finanze, relativo agli oneri derivanti dalla partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali).

 

Il comma 2 dell’articolo 7 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio al fine di trasferire le risorse indicate dagli articoli 2, 4 e 6 a copertura degli oneri recati, rispettivamente, dagli articoli 1, 3 e 5.

 

Anche quanto previsto dall’articolo in esame corrisponde ad un’analoga previsione contenuta nell’articolo 13 del disegno di legge recante “Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali”, approvato dal Senato (A.S. 2667) e attualmente all’esame della III Commissione Esteri della Camera (A. C. 5309).


Articolo 8
(Relazione
al Parlamento)

 

 

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, con una valutazione dell'efficacia delle loro attività e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

 

 

L’articolo 8 stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze sia tenuto ad includere nella relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione italiana all’attività di Banche e Fondi multilaterali di sviluppo, prevista dall’articolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, uno schema programmatico, a proiezione triennale, che indichi gli obiettivi politici e strategici dell’azione dell’Italia in seno alle istituzioni finanziarie internazionali, unitamente alla valutazione dell’efficacia della loro attività.

Ove compatibile con le modalità procedurali delle varie Istituzioni finanziarie, la relazione al Parlamento dovrà riportare un resoconto delle posizioni assunte in seno ad esse dai rappresentanti italiani.

 

Si ricorda che l’ultima relazione al Parlamento sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multimediale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi è stata presentata il 26 febbraio 2004 ed è riferita all’anno 2002 (Doc. LV, n. 3-bis).

 

Come già rilevato con riferimento agli articoli precedenti, le disposizioni dell’articolo 8 riproducono quanto previsto dall’articolo 14 del disegno di legge recante “Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali”, approvato dal Senato (A.S. 2667) e attualmente all’esame della III Commissione Esteri della Camera (A. C. 5309)


Articolo 9
(Gestione del fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia
)

 

 

1. La gestione del fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel triennio di attuazione dei relativi interventi sulla base di modalità definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa depositi e prestiti.

 

 

L’articolo 9 affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione del fondo relativo ai contributi per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, di cui all’articolo 38, comma 6, della legge n. 166/2002.

Al riguardo, si stabilisce che la Cassa depositi e prestiti provveda all’erogazione dei contributi a favore delle imprese ferroviarie nel triennio 2004-2006 relativi al trasporto combinato, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato.

Le modalità di erogazione dei contributi da parte della Cassa depositi e prestiti saranno definite mediante apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Cassa medesima.

 

L’articolo 38, comma 6, della legge n. 166/2002 (cd. “collegato infrastrutture e trasporti”) ha previsto – nel contesto di un insieme di disposizioni in materia di trasporto ferroviario, alcune delle quali destinate allo sviluppo del trasporto ferroviario di merci – l’istituzione di un fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti».

Per tale fondo la disposizione ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 14,5 milioni di euro per l'anno 2002, 5 milioni di euro per l’anno 2003 e 13 milioni di euro per l’anno 2004, quali concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie effettuate dai soggetti individuati da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (allo stato non ancora adottato, in attesa dell’approvazione del regolamento governativo di cui al comma 4 dell’articolo 38 - v. infra)

Il successivo comma 7 ha previsto che il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualità del triennio 2004-2006[2], sia finalizzato all’erogazione di un contributo in favore delle imprese ferroviarie che si impegnino a sottoscrivere con i Ministeri competenti un accordo di programma per il trasporto combinato e accompagnato delle merci[3]. Il contributo è rapportato ai treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale[4].

 

Il comma 6 del citato articolo 38 ha stabilito da ultimo che almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per cento del Fondo è destinato alla copertura dei contributi alle imprese per il trasporto combinato e di merci pericolose previsti dal comma 5. Tale comma 5 ha riconosciuto, per il triennio 2002-2004 (divenuto poi il triennio 2004-2006, per effetto delle modifiche apportate dai DL 15/2003 e 355/2003[5]), un contributo alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un’impresa ferroviaria a realizzare treni completi di trasporto combinato[6] o di merci pericolose[7] in un quantitativo minimo annuo. Tale impegno deve essere rispettato almeno nella misura del 90 per cento, a pena di decadenza dal diritto a percepire tale contributo.

Il contributo è riconosciuto in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano, ed è diminuito del 50% per le imprese che, nell’ambito dell’impegno triennale assunto con il Ministero, non si impegnino anche ad acquistare o a gestire per il triennio di riferimento strutture terrestri strumentali allo sviluppo del traffico combinato. La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, in funzione del limite massimo di risorse attribuite per questo scopo dal comma 6.

 

Occorre poi ricordare che il comma 4 del medesimo articolo 38 aveva previsto l’adozione di un regolamento governativo[8], entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per disciplinare - oltre agli interventi di cui al comma 5 dell’articolo 38 - la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia ed a criteri e modalità per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica. Tale regolamento – sottoposto al previo esame della Commissione europea – è stato approvato dal Consiglio dei ministri in data 11 novembre 2004 e attualmente si trova in fase di registrazione da parte della Corte dei conti.

 

Come è indicato nella relazione illustrativa e come era già emerso dagli elementi fornite dal Governo in relazione ad un’interrogazione a risposta immediata tenutasi presso la IX Commissione, l’intervento della Cassa depositi e prestiti nella gestione del fondo di cui all’articolo in esame e nell’erogazione dei relativi finanziamenti risponde all’esigenza di rendere immediatamente disponibili, per le imprese beneficiarie, i contributi in questione.

Il finanziamento attraverso limiti di impegno, anche a seguito dei ritardi registratisi nella definizione delle modalità di attuazione dell’articolo 38 della legge n. 166/2002, avrebbe potuto rendere problematica l’effettiva disponibilità delle risorse nel triennio 2004-2006, entro il quale si collocano gli interventi da finanziare.

Sotto questo profilo, occorre considerare che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 54, comma 16, della legge n. 449/1997, come modificato dapprima dal comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 194/2002 e successivamente dal comma 49-bis dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269/2003, i limiti di impegno iscritti nell’anno 2002 e nell’anno 2003 possono essere conservati in bilancio a condizione che l’impegno formale sia assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

Gli stanziamenti relativi ai limiti di impegno previsti dall’articolo 38, comma 6, della legge n. 166/2002 avrebbero dovuto pertanto essere impegnati formalmente entro il 31 dicembre 2004.

 

Per quanto concerne la possibilità di utilizzo dei limiti di impegno in questione, occorre considerare che, con la legge finanziaria per il 2004, è stata introdotta la previsione per la quale i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato a favore di soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche possono finanziare soltanto in misura parziale gli oneri del mutuo da contrarre.

In deroga a tale previsione, peraltro, si configurano come contributo pluriennale e possono coprire anche gli oneri derivanti da eventuali operazioni di finanziamento necessarie, i limiti di impegno relativi alla realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative. I limiti di impegno di cui all’articolo in esame, pertanto, assumono la forma di contributo pluriennale dello Stato, senza vincoli in ordine alla misura di finanziamento (parziale o totale) degli interventi interessati.

 

In occasione del question-time svoltosi presso la IX Commissione in data 30 settembre 2004[9] il Governo ha offerto alcuni elementi sullo stato di applicazione dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002 per gli incentivi al trasporto combinato su ferrovia (nonché sullo stato di attuazione della legge n. 265 del 2002 per lo sviluppo dei trasporto merci combinato via mare).

Al riguardo è stato ricordato che il citato articolo 38 istituisce un sistema di incentivi al trasporto combinati stanziando a tal fine 487, 5 milioni di euro in forma di limiti di impegno quindicennali. I contributi devono essere erogati a fronte dei servizi (treni per km) prodotti nel triennio 2004-2006. Sono stati quindi ricordati gli atti necessari per l’attivazione delle misure previste dall'articolo 38:

§         un decreto del Presidente della Repubblica attuativo (approvato dalla Commissione europea e recentemente esaminato del Consiglio di Stato, al fine dell’approvazione definitiva);

§         un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per individuare i soggetti autorizzati ad effettuare mutui o altre operazioni finanziarie;

§         un decreto interministeriale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Ministero dell'economia e delle finanze) per determinare la misura dei contributi.

L'attuazione della legge ha subito alcuni ritardi dovuti – secondo quanto riportato dal rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - all’esame da parte della Commissione europea, durato un anno, nonché all’effetto delle disposizioni dell'articolo 4 comma 177 della legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003), in parte superate dalla legge n. 191 del 30 luglio 2004 di conversione del decreto-legge n. 168 del 2004. Sempre secondo le osservazioni del Governo, la legge n. 191 ha chiarito la possibilità di utilizzare i limiti di impegno per gli incentivi al trasporto delle merci su modalità alternative alla strada, ma non ha chiarito le modalità di erogazione del contributo che dovrebbe avvenire nell'arco di 15 anni a fronte del triennio di applicazione della legge.

La metodologia più funzionale di attribuzione dei contributi dovrebbe consistere invece nell'attualizzare le risorse stanziate per poterle erogare efficacemente agli operatori nell'arco del triennio previsto. Per rendere operative fin dall’anno 2004 le misure previste, è stata segnalata la necessità di fare chiarezza sui meccanismi di erogazione dei finanziamenti previsti ed impegnare i relativi fondi entro la fine del 2004, pena la perdita di quasi il 50 per cento delle disponibilità, mediante l'emanazione del decreto interministeriale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale ultimo riguardo il rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fatto presente di aver inviato, nel mese di marzo 2004, al Ministero dell'economia e delle finanze una proposta di schema di decreto al fine di acquisire il parere di tale Amministrazione. Tale proposta prevede il ricorso, per l'attualizzazione delle risorse, alla Cassa depositi e prestiti ovvero ad un istituto di credito individuato con gara. È stata quindi segnalata la necessità, al fine di non vanificare i benefici della norma, di  acquisire il parere del Ministero dell'economia e delle finanze prevedendo - per l'erogazione degli incentivi nell'arco del triennio - il ricorso alla Cassa depositi e prestiti stante la ristrettezza dei tempi a disposizione che non consentono di espletare una gara fra istituti di credito.


Articolo 10
(Esclusione dell’IVA per gli importi destinati attraverso SMS agli aiuti alle popolazioni colpite dal maremoto
)

 

 

1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti, mediante SMS, agli aiuti alle popolazioni del sud-est asiatico colpite da catastrofico maremoto, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

 

 

L’articolo 10 stabilisce, in relazione agli importi destinati  mediante i cosiddetti “short message service” (in acronimo: SMS) agli aiuti alle popolazioni del sud-est asiatico colpite dal maremoto, che i relativi addebiti in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono i servizi di telefonia devono intendersi esclusi dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

 

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, gli SMS sono considerati come prestazioni di servizi, e ricadono quindi nella previsione generale dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1972, n. 633.

 

Il richiamato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, stabilisce che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte.

 

L'aliquota dell'imposta è stabilita dall’articolo 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 nella misura del 20% della base imponibile dell'operazione.

 

Con riguardo alla compatibilità dell’esenzione prevista con il diritto comunitario, l’articolo 13 della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) consente agli Stati di prevedere esenzioni dall’IVA a favore di alcune attività d’interesse pubblico.

 

L’articolo 13 della citata direttiva 77/388/CEE prevede fra l’altro che, fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possano esonerare, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione e abuso, le prestazioni di servizi e le forniture di beni procurate dagli organismi le cui operazioni sono esentate a norma delle lettere b), g), h), i), l), m) e n) dello stesso articolo in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzate a loro esclusivo profitto, purché l'esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza. Gli Stati membri possono introdurre ogni necessaria limitazione, in particolare riguardo al numero delle manifestazioni o all'ammontare degli introiti che dà diritto all'esenzione.

Si tratta, in particolare, degli organismi di diritto pubblico che erogano cure mediche e ospedaliere nonché degli altri istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti; degli organismi di diritto pubblico che erogano prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale (comprese quelle fornite dalle case di riposo) nonché degli altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale; degli organismi di diritto pubblico che erogano prestazioni strettamente connesse con la protezione dell'infanzia e della gioventù, nonché degli altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale; degli organismi di diritto pubblico che erogano prestazioni strettamente connesse con l'educazione dell'infanzia e della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché degli altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili; degli organismi senza finalità di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, ovvero che prestano servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell'educazione fisica; degli organismi culturali di diritto pubblico, nonché degli altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato.

 

Gli Stati membri possono inoltre subordinare, caso per caso, la concessione di talune esenzioni previste dallo stesso articolo ad enti diversi da quelli di diritto pubblico all'osservanza di una o più delle seguenti condizioni:

-          gli enti di cui trattasi non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto: gli eventuali profitti non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite;

-          essi devono essere gestiti e amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sé o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione;

-          essi devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi approvati, ovvero, per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione, praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per servizi analoghi da imprese commerciali soggette all'imposta sul valore aggiunto;

-          le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni di concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'imposta sul valore aggiunto;

Sono comunque escluse dal beneficio dell'esenzione le prestazioni di servizi e le forniture di beni che:

-          non siano indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate;

-          siano essenzialmente destinate a procurare all'ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all'imposta sul valore aggiunto.

 

 

Con specifico riguardo all’iniziativa benefica in favore delle popolazioni del sud-est asiatico colpite dal maremoto, l’applicazione del regime di tassazione ordinario comporta che, essendo addebitato all’utente un euro per ogni SMS, il 20 per cento di tale importo debba essere versato all’erario a titolo di IVA, talché la somma restante costituisce il valore effettivo della donazione.

Per effetto dell’articolo in esame, che esclude dall’imposizione fiscale le donazioni effettuate con tale mezzo, per ogni SMS inviato viene devoluto alla Protezione civile l’intero importo di un euro addebitato all’utente.

 

Notizie di stampa hanno segnalato il problema relativo all’applicabilità della disposizione alle donazioni effettuate attraverso la rete fissa e non mediante l’invio di SMS dagli apparecchi a ciò abilitati[10].

 

Si ricorda, infine, che si sono registrate anche altre iniziative di raccolta di fondi, realizzate mediante analoghe modalità, a favore di specifici progetti sociali promossi da ONLUS.


D.d.l. di conversione del decreto-legge
(A.C. 5522)

 


 

CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 5522

¾

 

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

¾

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari

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Presentata il 31 dicembre 2004

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- Onorevoli Deputati! - Il tempo necessario per l'iter di approvazione della legge relativa alla partecipazione finan­ziaria italiana alla ricostituzione dei Fondi internazionali e per l'attuazione dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, relativo agli incentivi per favorire il trasporto combinato su ferrovia, hanno determinato una situazione contabile tale che con il 31 dicembre 2004 andranno in economia alcuni fondi necessari per l'attuazione di tali disposizioni legislative.

Per tale motivo si è configurata la necessità ed urgenza del presente decreto-legge, al fine di evitare la perdita dei finanziamenti che conseguirebbe all'infruttuosa scadenza del termine del 31 dicembre 2004.

In particolare, il provvedimento recante «Partecipazione finanziaria del­l'Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi internazionali» ha già formato oggetto di un apposito disegno di legge che, approvato dal Senato, è attualmente all'esame della Commissione III della Camera dei deputati (atto Camera n. 5309), ma certamente non potrà terminare il proprio iter di approvazione entro il corrente anno.

Allo stato attuale, tale circostanza comporta la perdita delle risorse finanziarie previste a copertura del provvedimento e relative al 2003, non essendo più applicabile, per il decorso del tempo, la disposizione di cui all'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, in base alla quale (nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali) «la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo».

Infatti la somma di euro 436.608.843 relativa al 2003 ha già subito lo slittamento al 2004 e, con la mancata approvazione entro l'anno, tale quota costituirebbe economia di bilancio.

Al riguardo risulta quindi necessaria l'adozione di un provvedimento urgente che, limitatamente alle risorse relative al 2003, permetta l'adempimento di obbli­gazioni che l'Italia ha assunto a livello internazionale.

Il decreto-legge inoltre prevede, all'articolo 9, misure volte ad incentivare il trasporto combinato su ferrovia.

L'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, ha istituito un sistema di incentivi per questo tipo di trasporto, stanziando a tale fine 487,5 milioni di euro in forma di limiti di impegno quindicennali. I contributi devono essere erogati a fronte dei servizi (treni x km) prodotti nel triennio 2004-2006.

Per attivare le misure previste dal citato articolo 38 il Consiglio dei ministri ha approvato, in data 11 novembre 2004, il relativo regolamento attuativo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, attualmente in corso di registrazione alla Corte dei conti.

L'attuazione della legge ha peraltro subito gravi ritardi (un anno per l'esame da parte della Commissione europea e otto mesi per effetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 177, della legge finanziaria 2004, poi superate dal decreto-legge n. 168 del 2004). Tale decreto stabilisce la possibilità di utilizzare i limiti di impegno per gli incentivi al trasporto delle merci su modalità alternative alla strada, senza tuttavia chiarire le modalità di erogazione del contributo.

In relazione a quanto sopra, nel citato decreto del Presidente della Repubblica di attuazione (articolo 7, comma 4), su specifica indicazione del Consiglio di Stato, è stata inserita la previsione che «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'individuazione di modalità operative che consentano di rendere disponibili, nel triennio di attua­zione degli interventi di cui al presente articolo, le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge anche mediante convenzioni di finanziamento con istituti di credito, al fine di garantire il perseguimento ottimale delle finalità di cui al medesimo articolo 38».

L'obiettivo da conseguire, pertanto, è quello di rendere operative tempe­stivamente per il triennio 2004-2006 le misure previste, anche chiarendo i meccanismi di erogazione delle risorse.

Al fine di non vanificare i benefici per il trasferimento modale di servizi di trasporto merci dalla strada alla ferrovia, l'articolo 9 prevede, per la erogazione degli incentivi nell'arco del triennio, il ricorso alla Cassa depositi e prestiti.

L'attuazione della norma non comporta alcun costo aggiuntivo per la finanza pubblica.

L'articolo 10, infine, intende agevolare le offerte di denaro a fini umanitari e di solidarietà, destinate alle popolazioni colpite dai recenti eventi catastrofici nell'area del sud-est asiatico, effettuate tramite messaggi di telefonia mobile, prevedendo la sterilizzazione degli effetti dell'IVA.

La norma risponde a evidenti finalità sociali e di solidarietà.



 

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

 

 

International Development Association (IDA).

Il contributo di cui all'articolo 1 è pari ad euro 361.380.000 a carico dell'esercizio 2003.

La copertura indicata all'articolo 2 è reperita nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dopo l'approvazione del provvedimento i fondi di copertura saranno assegnati al capitolo 7180 - Unità previsionale di base 3.2.3.20 - dello stato di previsione del Ministero medesimo.

 

 

Fondo africano di sviluppo.

Il contributo di cui all'articolo 3 è pari ad euro 55.410.172 a carico dell'esercizio 2003.

La copertura indicata all'articolo 4 è reperita nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dopo l'approvazione del provvedimento i fondi di copertura saranno assegnati al capitolo 7180 - Unità previsionale di base 3.2.3.20 - dello stato di previsione del Ministero medesimo.

 

 

Trust Fund per l'iniziativa HIPC.

 

Il contributo di cui all'articolo 5 è pari a dollari 21.942.100 a carico del 2003.

La copertura, valutata in euro 19.818.671, indicata all'articolo 6, è reperita nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dopo l'approvazione del provvedimento i fondi di copertura saranno assegnati al capitolo 7175 - Unità previsionale di base 3.2.3.20 - dello stato di previsione del Ministero medesimo.

 


 


disegno di legge

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Art. 1.

 

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004. (*)

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Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse per Fondi internazionali di sviluppo e l'immediata disponibilità degli incentivi al trasporto combinato di mezzi su ferrovia, nonché di sterilizzare gli effetti dell'IVA sulle offerte di denaro a fini solidaristici effettuate tramite mezzi telefonici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380.000 per l'anno 2003.

 

 

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

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 (*) V. anche il successivo AVVISO DI RETTIFICA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2005.


Articolo 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003.

 

 

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

Articolo 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC (Heavily lndebted Poor Countries), con un contributo di dollari 21.942.100 per il 2003.

 

 

Articolo 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

 

 

Articolo 7.

1. Le somme di cui agli articoli 2 e 4 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dal presente decreto.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 6, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Articolo 8.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, con una valutazione dell'efficacia delle loro attività e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

 

Articolo 9.

1. La gestione del fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166, è affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel triennio di attuazione dei relativi interventi sulla base di modalità definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa depositi e prestiti.

 

Articolo 10.

1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti, mediante SMS, agli aiuti alle popolazioni del sud-est asiatico colpite da catastrofico maremoto, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

 

Articolo 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2004.

 

CIAMPI

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

 




[1]     Il comma 5 dell’articolo 11-bis, della legge n. 468/1978 prevede, infatt,i che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta alle Camere entro il 25 gennaio di ciascun anno l’elenco degli slittamenti e che il medesimo elenco sia allegato al conto consuntivo del Ministero dell’economia e delle finanze.

[2]     Il triennio, originariamente individuato nel 2002-2004 (in correlazione con il comma 6) è slittato in avanti a seguito delle modifiche apportate dai DL 15/2003 e 355/2003. Analoga operazione ha riguardato il comma 5 dell’articolo 38 (v. infra).

[3]     Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato con le modalità definite al comma 5; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali.

[4]        Per completezza si ricorda che il comma 8 prevede che, a valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.

[5]     V. rispettivamente articolo 1-bis, commi 2 e 3, e art. 7.

[6]     Trasporto merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra per ferrovia.

[7]     Trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID).

[8]     Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il comma 4 in esame conclude precisando che “dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili”.

[9]     V. l’interrogazione a risposta immediata in Commissione Duca 5-03503.

[10]    Cfr. l’articolo Gli operatori telefonici: niente IVA anche via fisso, in Il Sole-24 ore dell’11 gennaio 2005.