XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Disposizioni urgenti per la Croce Rossa italiana - D.L. 276/2004 - A.C. 5434-B
Serie: Decreti-legge    Numero: 164    Progressivo: 1
Data: 12/01/05
Abstract:    Schede di lettura; d.d.l. di conversione del decreto-legge; iter alla Camera; iter al Senato; iter alla Camera in seconda lettura; normativa nazionale.
Descrittori:
ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA ( CRI )   STATUTI
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Riferimenti:
DL n.276 del 19/11/04   AC n.5434-B/14
AC n.5434/14   AC n.5434-A/14
AS n.3254/14     

 

Servizio studi

 

decreti-legge

Disposizioni urgenti per la Croce Rossa italiana

D.L. 276/2004 - A.C. 5434-B

 

n. 164/1

 


xiv legislatura

12 gennaio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: D04276a

 


INDICE

Schede di lettura

§      Dati identificativi3

§      Sintesi del contenuto del decreto legge  5

§      Analisi delle singole disposizioni del decreto legge  6

§      Art. 1 (Compiti della Croce Rossa italiana)7

§      Art. 2 (Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie)9

§      Art. 3 (Struttura della Croce Rossa italiana)11

§      Art. 4 (Incompatibilità delle cariche sociali)15

§      Art. 5 (Tenuta dell’elenco dei soci con diritto di elettorato attivo)17

§      Art. 6 (Statuto della Croce Rossa italiana)19

§      Art. 7 (Disposizioni finali)21

§      Art. 8 (Entrata in vigore)23

D.d.l. di conversione del decreto-legge (A.C. 5434-B)

§      A.C. 5434-B, (Governo), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana  28

Iter alla Camera

Progetto di legge

§      A.C. 5434, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana  50

Esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali

Seduta del 25 novembre 2004  63

Seduta del 30 novembre 2004  67

Seduta del 1° dicembre 2004  70

Seduta del 2 dicembre 2004  75

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla XII Commissione (Affari sociali)

-       Comitato per la legislazione

Seduta del 25 novembre 2004  87

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 2 dicembre 2004  89

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 1° dicembre 2004  91

Seduta del 2 dicembre 2004  94

-       IV Commissione (Difesa)

Seduta del 2 dicembre 2004  95

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 1° dicembre 2004  99

Seduta del 2 dicembre 2004  101

§      Pareri resi all’Assemblea

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 13 dicembre 2004  103

Seduta del 14 dicembre 2004  104

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 13 dicembre 2004  105

Relazione della XII Commissione Affari sociali

§      A.C. 5434-A, Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana  109

Esame in Assemblea

Seduta del 1° dicembre 2004  131

Seduta del 9 dicembre 2004  137

Seduta del 22 dicembre 2004  161

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 3254, (Governo), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana  199

Esame in sede referente presso la 12ª Commissione Igiene e sanità

Seduta del 27 dicembre 2004  217

Seduta del 28 dicembre 2004  221

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 12ª Commissione (Igiene e sanità)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 27 dicembre 2004  231

-       2ª Commissione (Giustizia)

Seduta del 27 dicembre 2004  233

-       4ª Commissione (Difesa)

Seduta del 27 dicembre 2004  234

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 27 dicembre 2004  235

§      Pareri resi all’Assemblea

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 27 dicembre 2004  237

Esame in Assemblea

Seduta del 28 dicembre 2004  241

Iter alla Camera (2^ lettura)

Esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali

Seduta del 28 dicembre 2004  293

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla XII Commissione (Affari sociali)

-       Comitato per la legislazione

Seduta del 28 dicembre 2004  299

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 77 e 87)305

§      R.D. 10 febbraio 1936, n. 484. Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa Italiana (art. 73)306

§      R.D. 12 maggio 1942, n. 918. Regolamento per il corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana (artt. 8 e 12)307

§      L. 23 dicembre 1978, n. 833. Istituzione del servizio sanitario nazionale (artt. 65, 67, 70)308

§      D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613. Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)312

§      L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 3)318

§      L. 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 17, co. 30)320

§      D.P.C.M. 5 luglio 2002, n. 208. Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa  322

§      D.P.C.M. 18 aprile 2003. Nomina del Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa  346

§      D.P.C.M. 15 ottobre 2003. Conferma nell'incarico di commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa, dell'avv. Maurizio Scelli348

§      D.P.C.M. 23 novembre 2004. Conferma dell'avv. Maurizio Scelli a commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa  349

 

 

 


SIWEB

Schede di lettura


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5434-B

Numero del decreto-legge

276

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana

Settore d’intervento

Sanità; assistenza; pubblica amministrazione

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

 

§       testo originario

8

§       testo approvato dal Senato

8

Date

 

§       emanazione

19 novembre 2004

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

20 novembre 2004

§       approvazione della Camera

22 dicembre 2004

§       approvazione del Senato

28 dicembre 2004

§       assegnazione

28 dicembre 2004

§       scadenza

19 gennaio 2005

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Pareri previsti

Comitato per la legislazione

IV (Difesa)

V (Bilancio)

XI (Lavoro)

 

 


Sintesi del contenuto del decreto legge

Il decreto legge in esame, nel testo modificato dalla Camera in prima lettura e successivamente modificato dal Senato (A.C. 5434 – B), è volto a modificare alcuni aspetti della struttura della Croce rossa italiana, di cui al DPR n. 613 del 31.7.1980, ai fini di una successiva revisione dello statuto dell’ente [1] e dello svolgimento di nuove elezioni per il rinnovo delle cariche elettive.

Il provvedimento dispone in particolare:

- l’attribuzione di nuove competenze alla Croce rossa in campo socio sanitario (art. 1);

- la modifica della durata degli incarichi e dei relativi requisiti riguardanti l’Ispettorato nazionale del corpo delle infermiere volontarie(art. 2); il Senato ha soppresso i commi 2-bis, 2-ter e 2- quater del testo approvato dalla Camera (A.S. 3254, introdotti dalla Camera durante la discussione in Assemblea).  I commi soppressi riguardano la definizione dell’organico del corpo militare della CRI (comma 2 bis dell’A.S. 3254); il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale del corpo militare in servizio permanente effettivo della CRI, equiparato al personale in servizio permanente effettivo dell’esercito (comma 2 ter dell’A.S. 3254); l’attribuzione della qualifica di comandante ai presidenti dei centri di mobilitazione (comma 2 quater dell’A.S. 3254). Su tali disposizioni la Commissione Bilancio del Senato [2], così come in precedenza la Commissione Bilancio della Camera [3], aveva espresso parere contrario;

- una nuova disciplina degli organi interni di rappresentanza e gestione a livello nazionale, regionale, provinciale e locale (art. 3);

- la precisazione dei casi di incompatibilità con altre cariche associative interne (art. 4);

- l’introduzione di sanzioni per il ritardato o l’omesso aggiornamento dei libri dei soci con diritto di elettorato attivo; le modalità di accertamento dello stato di socio attivo ai fini delle prime elezioni indette dal commissario straordinario (art. 5)

- la procedura ed i termini per l’approvazione delle norme di revisione dello Statuto; le modalità di svolgimento delle nuove elezioni; il mantenimento delle attuali cariche elettive e la possibilità di una ulteriore proroga del commissario straordinario fino all’elezione del Presidente nazionale dell’ente (art. 6).

 

Analisi delle singole disposizioni del decreto legge

Premessa

L’Associazione Croce rossa italiana, ai sensi della legge n. 490 del 1995, modificativa del DPR n. 613 del 1980, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico [4].

L’attuale configurazione della Croce rossa si basa sulle disposizioni di cui al DPR n. 613/1980 sopra citato[5] (emanato ai sensi della delega prevista dall’art. 70 della legge n. 833 del 1978) che ne aveva ridisegnato l’organizzazione centrale e periferica.

L’attuale Statuto è stato approvato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 208 del 2002.

Con DPCM 18 aprile 2003 è stato nominato commissario straordinario l’avv. Maurizio Scelli, il quale ha assunto i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; con DPCM 15 ottobre 2003 (pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 novembre 2003) tale incarico è stato confermato fino alla ricostituzione degli organismi statutari e, comunque, per un massimo di 12 mesi.

Con DPCM 23 novembre 2004 (pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2004) l’avv. Scelli è stato confermato a commissario straordinario fino alla data di nomina del nuovo Presidente della Croce rossa medesima.

 

 


Art. 1
(Compiti della Croce Rossa italiana)

 

 


1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

«d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana».


 

 

L’articolo in esame, identico al testo modificato in prima lettura dalla Camera, affida nuovi compiti alla CRI, modificando l'articolo 2, primo comma, numero 2, del D.P.R. n. 613/1980 [6]. Tali compiti riguardano:

               I.      la  diffusione e la promozione della cultura della donazione del sangue e l’organizzazione  dei donatori volontari;

             II.      lo svolgimento di servizi sociali e assistenziali indicati dallo statuto dell’ente, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali” [7].

 

La prima fattispecie, sebbene riproponga nella sostanza quanto già previsto dall’art. 2, lett. e) dello Statuto dell’ente, ne determina, tuttavia, una maggiore rilevanza, riproponendo le stesse previsioni tra i compiti in tal caso stabiliti nel D.P.R. 613, a cui l'ordinamento statutario dell'Associazione ha l’obbligo di conformarsi [8].

Per quanto concerne la seconda fattispecie, la modifica approvata dalla Camera rispetto al testo originario del Governo appare volta a specificare meglio l’ambito di azione della Croce Rossa in campo sanitario con riferimento all’attività del Servizio sanitario nazionale [9].

Si ricorda a tal fine che l’articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), dispone lo scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana, non connessi direttamente alle sue originarie finalità,  con conseguente trasferimento alle aziende sanitarie nazionali delle attività, del personale e dei beni mobili. Con la stessa norma sono altresì dettati i principi  sul suo riordinamento.

 


Art. 2
(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie)

 

 


«1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo».

«2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

 


 

 

L’articolo in esame, nel testo trasmesso dal Senato, detta disposizioni sul Corpo militare  e sul Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa, componenti della Croce rossa e corpi ausiliari delle forze armate [10].

Nel dettaglio, l'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana è nominato dal Ministro della difesa fra i colonnelli in servizio, su proposta del Presidente nazionale dell'associazione; il vertice del Corpo militare deve provenire dal medesimo Corpo. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è invece nominata con DPCM, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa, tenendo conto nella scelta dei requisiti di specifica preparazione tecnica e delle attitudini al comando. La carica di ispettrice nazionale ha durata quadriennale, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo. (comma 1).

Ai sensi del comma 1-bisdel medesimo articolo, la nomina degli organi summenzionati deve avvenire, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il comma 2 riguarda le seguenti cariche: vice-ispettrici nazionali, segretaria generale dell'ispettorato, ispettrici di centro di mobilitazione, ispettrici di comitato e vice-ispettrici. Anche in tali casi si prevede che la nomina debba essere operata avendo riguardo ai requisiti di specifica preparazione tecnica e alle attitudini al comando. La norma introduce un termine temporale di quattro anni, rinnovabile per una sola volta consecutiva, per la durata in carica dell’ ispettrice nazionale (nella disciplina previgente non era previsto alcun limite temporale). Lo stesso limite temporale e la possibilità di conferma si applicano anche alle vice ispettrici nazionali ed alla segretaria generale dell’ispettorato [11].

Sono inoltre confermate le disposizioni previgenti sui requisiti delle ispettrici e vice ispettrici (specifica formazione e attitudine al comando) (comma 2).

 

 

Come già ricordato supra, il Senato ha soppresso i commi 2-bis, 2-ter e 2- quater del testo approvato dalla Camera (A.S. 3254, introdotti dalla Camera durante la discussione in Assemblea). 

I commi soppressi riguardano la definizione dell’organico del corpo militare della CRI (comma 2 bis dell’A.S. 3254); il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale del corpo militare in servizio permanente effettivo della CRI, equiparato al personale in servizio permanente effettivo dell’esercito (comma 2 ter dell’A.S. 3254); l’attribuzione della qualifica di comandante ai presidenti dei centri di mobilitazione (comma 2 quater dell’A.S. 3254). Su tali disposizioni la Commissione Bilancio del Senato [12], così come in precedenza la Commissione Bilancio della Camera [13], aveva espresso parere contrario.


Art. 3
(Struttura della Croce Rossa italiana)

 

 


1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) e' sostituito dal seguente:

«3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:

I) un'organizzazione centrale composta:

a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.; nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali;

c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;

d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;

b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;

b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:

a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;

b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;

c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;

V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione.».


 

 

L’articolo in esame, identico al testo modificato in prima lettura dalla Camera, interviene sulla struttura organizzativa della C.R.I., modificando l'articolo 2, primo comma, numero 3, del D.P.R. n. 613/1980.

E’ riproposta l’articolazione in quattro livelli (centrale, regionale, provinciale e locale) [14].

Qui di seguito sono riassunte le innovazioni, relative all'organizzazione centrale.

 

1.    Presidente nazionale. La norma si limita a precisare che il Presidente è eletto dall'assemblea nazionale fra i “soci attivi”;

     Si ricorda che, ai sensi degli articoli 9 e 12 dello Statuto dell’ente, la facoltà di voto è riservata ai soci attivi da almeno due anni e che abbiano versato la quota sociale. Per soci attivi si intendono coloro che prestano attività gratuitamente in forma organizzata e continuativa presso una delle organizzazioni volontaristiche (corpo militare, infermiere volontarie, volontari del soccorso, comitato nazionale femminile, pionieri; donatori di sangue).

2.    Assemblea nazionale [15] prevede, oltre la partecipazione dei presidenti regionali (già contemplati dalla normativa precedente), la presenza di membri eletti da ciascuna assemblea regionale, secondo un criterio proporzionale, e di sei componenti di diritto, rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I. (Per l’elenco delle componenti vedi il punto precedente) . Per le nomine dei vertici e le revisioni dello Statuto l’Assemblea è integrata con i Presidenti dei comitati provinciali e locali.

3.    Consiglio direttivo nazionale. In precedenza era composto solo da membri soci eletti della C.R.I. e da rappresentanti ministeriali; ora è costituito dal presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I (equamente distribuiti tra l'assemblea nazionale e gli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.).

     Nel decreto legge in esame non viene inoltre più contemplata la giunta esecutiva all'interno del consiglio direttivo.

4.    Collegio dei revisori dei conti. Tale organo diviene unico, in quanto esercita le sue funzioni su tutti gli atti degli organi nazionali, regionali, provinciali e locali [16]. Esso è composto da sette membri [17], in rappresentanza di diversi ministeri (economia, difesa, salute, esteri) oltre che di un rappresentante della CRI.

     In precedenza, tale organo era formato da tre membri scelti in rappresentanza dei ministeri dell'economia, della difesa e della salute [18].

 

L’articolo in esame prevede inoltre l'attribuzione al consiglio direttivo nazionale e a quelli provinciali, anche di compiti di controllo sull'attività dei comitati locali, inclusi  gli ambiti di attività delle componenti volontaristiche della C.R.I.

 

Per gli altri livelli della C.R.I. (regionale, provinciale e locale) l'articolazione prevista è la medesima dell'organizzazione centrale.

Si evidenzia che il decreto legge in esame articola la struttura delle organizzazioni periferiche in modo molto dettagliato, diversamente dal DPR n. 613 del 1980, e analogamente a quanto previsto nello statuto dell’ente.

 

 

 


Art. 4
(Incompatibilità delle cariche sociali)

 

 


1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: «incarichi retribuiti dall'Associazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non e' cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale.».


 

 

L’articolo in esame, identico al testo originario del disegno di legge, interviene in materia di incompatibilità, introducendo alcune modifiche all’articolo 2, primo comma, numero 4, del D.P.R. n. 613/1980.

In particolare risulta ampliato il criterio generale dell'incompatibilità delle cariche, prevedendo non solo la non compatibilità  delle cariche con gli incarichi retribuiti dalla associazione stessa, ma anche con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato.

 

 

 


Art. 5
(Tenuta dell’elenco dei soci con diritto di elettorato attivo)

 

 


1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:

«Il libro dei soci e' aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri e' punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, e' punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento e' disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.».

1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: «Ha altresì l'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo».

2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi.

 


 

 

L’articolo in esame, identico al testo modificato in prima lettura dalla Camera, prevede l’aggiornamento semestrale del libro dei soci e introduce sanzioni pecuniarie (salvo che il fatto non costituisca reato) per casi di omissione intenzionale o falsificazione dei dati (comma 1). 

Il comma 1 bis precisa che l’obbligo di tenuta dei registri spetta all’Associazione della Croce Rossa.

Inoltre, al comma 2 si stabiliscono i requisiti concernenti l'elettorato attivo per la partecipazione alle prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I.. In particolare, si ribadisce per tutti i soggetti l’iscrizione regolare all’associazione da almeno ventiquattro mesi; peraltro tali requisiti sono presunti (salvo prova contraria) per coloro che risultano registrati nell’elenco dei soci di una delle componenti prima del 31 dicembre 2001.

 

 

 


Art. 6
(Statuto della Croce Rossa italiana)

 

 


1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e' abrogato.


 

 

L’articolo in esame, identico al testo modificato in prima lettura dalla Camera, dispone al comma 1 che il nuovo statuto sarà adottato con decreto del presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della salute di concerto con i ministri della difesa, dell'economia, della funzione pubblica, previo parere del presidente nazionale della C.R.I. e tenuto conto di quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo [19].

Si segnala che lo statuto emanato con D.P.C.M. n. 208/2002 è stato adottato con il solo concerto dei ministri della salute e della difesa.

 

Il comma 2 prevede la revisione normativa dello statuto della C.R.I. entro sessanta giorni (19 gennaio 2005) dall'entrata in vigore del presente decreto legge. A seguito di ciò, è stabilita l'immediata ricostituzione delle cariche con la conseguente proroga degli incarichi attualmente in essere.

L'incarico di commissario straordinario può essere ulteriormente prorogato fino alla nomina del presidente nazionale.

 

Al riguardo si segnala che il DPCM 23 novembre 2004 (pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2004) ha disposto la conferma dell’avv. Scelli a commissario straordinario, a far data dal 15 ottobre 2004 e fino alla data di nomina del nuovo Presidente della Croce rossa medesima.

 

 

 


Art. 7
(Disposizioni finali)

 

 


1. Dall'applicazione del presente decreto-legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

 

L'articolo in esame, identico al testo modificato in prima lettura dalla Camera, stabilisce che dal presente decreto legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

 


Art. 8
(Entrata in vigore)

 

 


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


 

 

L’articolo prevede l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale (il decreto legge è stato pubblicato il 20 novembre scorso).

 

 


D.d.l. di conversione del decreto-legge
(A.C. 5434-B)

 


N. 5434-B

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 22 dicembre 2004 (v. stampato Senato n. 3254)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 28 dicembre 2004

presentato dal prsidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro della salute
(SIRCHIA)

e dal ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

¾

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 28 dicembre 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

TESTO

approvato dalla Camera dei deputati

TESTO

modificato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      Identico.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 276

 

 

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N.276

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N.276

        All'articolo 1, al comma 1, la lettera d-ter) è sostituita dalla seguente:

        Identico.

            «d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana».

 

        All'articolo 2:

        Identico:

            il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        identico;

                «1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

 

                1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo»;

 

        il comma 2 è sostituito dai seguenti:

        il comma 2 è sostituito dal seguente:

            «2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

        «2. Identico».

            2-bis. L'organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.

        Soppresso.

             2-ter. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabili.

        Soppresso.

            2-quater. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: "presidente del comitato centro di mobilitazione" e le parole: "presidenti dei comitati centri di mobilitazione" sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: "comandante del centro di mobilitazione" e "comandanti dei centri di mobilitazione"»;

        Soppresso;

        la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie)».

        identico.

        All'articolo 3:

        Identico.

            al comma 1, capoverso 3), numero I):

 

            alla lettera a), le parole: «i soci attivi; il quale» sono sostituite dalle seguenti: «i soci attivi, il quale»;

 

            alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali»;

 

            alla lettera d), le parole: «in seduta permanente» sono soppresse e le parole: «riferisce dei controlli» sono sostituite dalle seguenti: «riferisce sui controlli»;

 

            al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: «il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;» sono soppresse.

 

        All'articolo 5:

        Identico.

            al comma 1, capoverso, dopo le parole: «da euro cinquecento a» è inserita la seguente: «euro»;

 

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

             «1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: "Ha altresì l'obbligo" sono sostituite dalle seguenti: "L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo"»;

 

            al comma 2, le parole da: «; tale qualità» fino alla fine del comma sono soppresse.

 

         All'articolo 6, al comma 2, la parola: «elettive», ovunque ricorra, è soppressa.

        Identico.

        All'articolo 7, al comma 1, le parole da: «decreto-legge» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        Identico.


 

Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 2004.

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate

dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica

Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare

la funzionalità della Croce Rossa italiana.

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante disposizione sul riordino della Croce Rossa italiana, di seguito denominata C.R.I.;

 

        Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n.    208, recante approvazione del nuovo statuto della C.R.I. ed in particolare l'articolo 57;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza dì procedere alla revisione di alcune disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al fine di garantire, anche mediante una sollecita riforma dello statuto della C.R.I., l'assolvimento dei compiti stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2003;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Compiti della Croce Rossa italiana).

Articolo 1.

(Compiti della Croce Rossa italiana).

        1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

        1. Identico:

            «d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

            «d-bis) identica;

            d-ter) svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana e consentiti dalla legge».

            d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana».

Articolo 2.

(Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana).

Articolo 2.

(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie).

        1. All'articolo 8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.».

        1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requistiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

      1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo.

        2. L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:

        «Art. 12. - Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili per non più di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente».

        2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

Articolo 3.

(Struttura della Croce Rossa italiana).

Articolo 3.

(Struttura della Croce Rossa italiana).

        1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) è sostituito dal seguente:

        1. Identico:

        «3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:

        «3) identico:

            I) un'organizzazione centrale composta:

            I) identico:

                a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

                a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

                b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.;

                b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.; nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali;

                c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;

                c) identica;

                d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

                d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

            II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:

            II) identico:

                a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;

                a) identica;

                b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

                b) identica;

                c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.; il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;

                c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

            III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:

            III) identico;

                a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;

 

                b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

 

                c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

 

            IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:

            IV) identico;

                a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;

 

                b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;

 

                c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;

 

            V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione».

            V) identico».

Articolo 4.

(Incompatibilità delle cariche sociali).

Articolo 4.

(Incompatibilità delle cariche sociali).

        1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: «incarichi retribuiti dall'Associazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le

        Identico.

diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale».

 

Articolo 5.

(Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo).

Articolo 5.

(Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo).

        1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

        1. Identico:

            «Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689».

            «Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689».

 

        1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: «Ha altresì l'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo».

        2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi; tale qualità si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.

        2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi.

Articolo 6.

(Statuto della Croce Rossa italiana).

Articolo 6.

(Statuto della Croce Rossa italiana).

        1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

        1. Identico.

        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.

        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.

        3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

        3. Identico.

Articolo 7.

(Disposizioni finali).

Articolo 7.

(Disposizioni finali).

        1. Dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

        1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8.

(Entrata in vigore).

 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 19 novembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sirchia, Ministro della salute.

Martino, Ministro della difesa.

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Iter alla Camera

 


Progetto di legge

 


 

N. 5434

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal ministro della salute

(SIRCHIA)

e dal ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

e con il ministro per la funzione pubblica

(MAZZELLA)

¾

 

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana

 

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Presentata il 20 novembre 2004

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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge si pone come intervento assolutamente necessario ed urgente, al fine di procedere alla revisione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, per consentire, mediante una sollecita riforma dello statuto della Croce Rossa italiana (di seguito denominata «C.R.I.»), l'assolvimento dei compiti previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2003 concernente la conferma nell'incarico del Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa).

      Il decreto-legge, che non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, si compone di otto articoli, di seguito illustrati.

      L'articolo 1, aggiunge le lettere d-bis) e d-ter) all'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, individuando quali ulteriori compiti della C.R.I., rispettivamente, quelli di promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione, di organizzare i donatori volontari, nel rispetto delle disposizioni poste dalla normativa vigente e dalle norme statutarie, e di svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della C.R.I. e consentiti dalla legge.

      L'articolo 2, al comma 1, aggiunge all'articolo 8 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, un periodo che, in ossequio alla tendenza normativa a fissare limiti temporali alla durata delle cariche pubbliche, prevede che l'ispettrice nazionale, attualmente in carica senza limiti di tempo, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della Croce Rossa italiana.

      Con il comma 2 viene sostituito l'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, prevedendo i termini di durata e la possibilità di conferma per le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato. Vengono, altresì, stabiliti i requisiti, la durata e la possibilità di conferma delle ispettrici di centro di mobilitazione, ispettrici di comitato e vice-ispettrici.

      L'articolo 3 tende a snellire la struttura organizzativa della C.R.I., in modo da assicurare una maggiore capacità decisionale e di intervento ed una più marcata efficienza ed efficacia della sua azione.

      In particolare, la struttura organizzativa viene articolata su quattro livelli (centrale, regionale, provinciale e locale), con espressa previsione di attribuzione, da parte dello statuto, al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione.

      La nuova normativa, uniformandosi alle previsioni ed ai princìpi della Convenzione di Ginevra e delle altre Convenzioni internazionali in materia, tende ad assicurare una effettiva indipendenza della C.R.I. dall'Esecutivo nazionale, senza escludere, tuttavia, il necessario controllo da parte dei Ministeri che finanziano o che risultano interessati all'azione svolta dalla C.R.I.

      Il rafforzamento del controllo è valorizzato dalla previsione di un unico collegio dei revisori dei conti, operante in sede centrale e permanente.

      L'articolo 4 prevede un articolato sistema di incompatibilità delle cariche sociali, al fine di evitare interferenze tra funzioni al cui esercizio potrebbe essere chiamato chi ricopre due o più uffici disciplinati dalla disposizione in esame.

      L'articolo 5, al comma 1, stabilisce l'aggiornamento semestrale del libro dei soci, prevedendo un sistema sanzionatorio nei confronti di chi omette o ritarda l'aggiornamento dei libri ovvero omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti.

      Con il comma 2, viene stabilito che hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi (requisito che si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive componenti).

      L'articolo 6, al comma 1, stabilisce che lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

      Con il comma 2 viene previsto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge saranno approvate disposizioni di revisione dello statuto vigente e che a seguito dell'entrata in vigore delle norme di revisione si procederà alla immediata ricostituzione di tutti gli organi statutari elettivi. Viene precisato che dalla data di nomina dei nuovi titolari degli organi statutari elettivi decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto e che l'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.

      Con il comma 3, viene disposta l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

      L'articolo 7 prevede che dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

      L'articolo 8 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.


 


Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30

della legge 15 maggio 1997, n. 127)

 

 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE

MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

 

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613

 

 

Articolo 2.

 

        L'ordinamento statutario dell'Associazione italiana della Croce rossa deve conformarsi, ai sensi dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n.    833, ai seguenti criteri:

(Omissis).

        2) Compiti:

            a) contribuire in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n.    1739, allo sgombro ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile;

            b) disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;

            c) organizzare e svolgere, in tempo di pace e sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali;

            d) diffondere e promuovere i princìpi umanitari ai quali la istituzione della Croce rossa internazionale è informata.

        L'organizzazione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) è determinata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferma restando la competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale.

        3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modulo:

            I) un'organizzazione centrale composta:

                a) dal presidente nazionale, eletto dall'assemblea generale nel proprio seno;

                b) dall'assemblea generale della C.R.I. costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai presidenti dei comitati locali;

                c) dal consiglio direttivo nazionale, composto da membri eletti tra i soci della C.R.I. e da rappresentanti ministeriali designati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro della sanità e dal Ministro della difesa.

                Il consiglio nomina nel suo ambito la giunta esecutiva nazionale;

                d) dal collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero della difesa e dai relativi membri supplenti;

        II) un'organizzazione periferica costituita:

                a) dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione, formati da componenti eletti tra i soci e rappresentanti della regione e dei comitati provinciali;

                b) dai comitati provinciali, istituiti presso ogni capoluogo di provincia, formati da componenti eletti tra i soci o rappresentanti della provincia;

                b-bis) dai comitati locali;

        4) Gratuità delle cariche. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite e non compatibili con incarichi retribuiti dalla Associazione stessa. È ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento delle rispettive cariche. Spetta ai componenti del collegio dei revisori dei conti il gettone di presenza, nella misura stabilita con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

 

 

Regio decreto 12 maggio 1942, n. 918.

 

Articolo 8.

 

        L'ispettrice nazionale è designata da Sua Maestà la Regina Imperatrice ed è nominata con decreto reale su proposta del Ministro per l'interno d'intesa coi Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

 

Articolo 12.

 

        Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'Ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando. Durano in carica due anni, e possono essere riconfermate.

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

 

Articolo 3.

 

        Entro il 1o gennaio 1981 il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa è trasmesso al Ministero della sanità ed è approvato entro il 30 giugno 1981 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanità e difesa, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale.

        Con lo stesso procedimento si provvede all'approvazione delle modifiche statutarie.


 


disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

 

      1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 2004

 

Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante disposizione sul riordino della Croce Rossa italiana, di seguito denominata C.R.I.;

        Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n.    208, recante approvazione del nuovo statuto della C.R.I. ed in particolare l'articolo 57;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza dì procedere alla revisione di alcune disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al fine di garantire, anche mediante una sollecita riforma dello statuto della C.R.I., l'assolvimento dei compiti stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2003;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Compiti della Croce Rossa italiana).

 

        1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

            «d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

            d-ter) svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana e consentiti dalla legge».

 

Articolo 2.

(Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana).

 

        1. All'articolo 8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.».

        2. L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:

        «Art. 12. - Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili per non più di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente».

 

Articolo 3.

(Struttura della Croce Rossa italiana).

 

        1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) è sostituito dal seguente:

        «3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:

            I) un'organizzazione centrale composta:

                a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

                b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.;

                c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;

                d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

            II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:

                a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;

                b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

                c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.; il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;

            III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:

                a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;

                b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

                c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

            IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:

                a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;

                b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;

                c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;

            V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione».

 

Articolo 4.

(Incompatibilità delle cariche sociali).

 

        1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: «incarichi retribuiti dall'Associazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale».

 

Articolo 5.

(Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo).

 

        1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

            «Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689».

        2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi; tale qualità si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.

 

Articolo 6.

(Statuto della Croce Rossa italiana).

 

        1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.

        3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

 

Articolo 7.

(Disposizioni finali).

 

        1. Dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

 

Articolo 8.

(Entrata in vigore).

 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 19 novembre 2004.

 

CIAMPI

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sirchia, Ministro della salute.

Martino, Ministro della difesa.

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

 

 


Esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

 

Giovedì 25 novembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

 

La seduta comincia alle 15.

 

Decreto-legge n. 276/2004: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana.

C. 5434 Governo.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che sul provvedimento in titolo il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con osservazioni.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, osserva che il decreto-legge n. 276 del 2004, che scadrà il prossimo 19 gennaio 2005, è volto a modificare alcuni aspetti della struttura della Croce rossa italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 31 luglio 1980, ai fini di una successiva revisione dello statuto dell'ente e dello svolgimento di nuove elezioni per il rinnovo delle cariche elettive.

Il provvedimento dispone in particolare: l'attribuzione di nuove competenze alla Croce rossa in campo socio sanitario (articolo 1); la modifica della durata degli incarichi e dei relativi requisiti riguardanti l'Ispettorato nazionale del corpo delle infermiere volontarie (articolo 2); una nuova disciplina degli organi interni di rappresentanza e gestione a livello nazionale, regionale, provinciale e locale (articolo 3); la precisazione dei casi di incompatibilità con altre cariche associative interne (articolo 4); l'introduzione di sanzioni per il ritardato o l'omesso aggiornamento dei libri dei soci con diritto di elettorato attivo; le modalità di accertamento dello stato di socio attivo ai fini delle prime elezioni indette dal commissario straordinario (articolo 5); la procedura ed i termini per l'approvazione delle norme di revisione dello Statuto; le modalità di svolgimento delle nuove elezioni; il mantenimento delle attuali cariche elettive e la possibilità di una ulteriore proroga del commissario straordinario fino all'elezione del Presidente nazionale dell'ente (articolo 6).

Nella relazione illustrativa il ricorso allo strumento del decreto-legge è motivato con l'assoluta necessità ed urgenza di procedere ad una revisione dello statuto della Croce rossa, al fine di adeguarlo ai principi di autonomia indicati dalla Croce rossa internazionale.

Segnala peraltro che l'esigenza di procedere in tempi brevi alla riorganizzazione della struttura della Croce rossa «anche attraverso opportune modifiche del vigente statuto, con la conseguente indizione delle procedure elettorali di rinnovo degli organi» era sottolineata anche nella premessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2003 (decreto di conferma dell'avvocato Maurizio Scelli a commissario straordinario della Croce rossa). In tale premessa si faceva peraltro riferimento alla legge n. 137 del 2002, che prevede una delega al Governo, tra l'altro, per la revisione della disciplina degli enti pubblici. Il termine per l'eventuale esercizio di quest'ultima delega, ai fini di una revisione della disciplina della Croce rossa, risulta ora scaduto.

Prima di passare all'esame nel dettaglio del contenuto del decreto-legge in esame, osserva preliminarmente che l'Associazione Croce rossa italiana, ai sensi della legge n. 490 del 1995, modificativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

L'attuale configurazione della Croce rossa si basa sulle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 sopra citato (emanato ai sensi della delega prevista dall'articolo 70 della legge n. 833 del 1978) che ne aveva ridisegnato l'organizzazione centrale e periferica.

L'attuale Statuto è stato approvato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 208 del 2002.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2003 è stato nominato commissario straordinario l'avvocato Maurizio Scelli, il quale ha assunto i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 15 ottobre 2003 tale incarico è stato confermato fino alla ricostituzione degli organismi statutari e, comunque, per un massimo di 12 mesi.

Ricorda altresì che nel corso della XIV legislatura sono intervenuti alcuni decreti-legge che hanno disciplinato, sotto diversi profili, la Croce rossa italiana. In particolare: l'articolo 5 del decreto legge n. 8 del 2002, convertito in legge, relativo alla proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa; il decreto legge n. 187 del 2002, concernente una nuova proroga degli organi amministrativi della Croce Rossa, non convertito in legge; l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 220 del 2004, di recente convertito in legge, che concerne l'autorizzazione al commissario straordinario della Croce Rossa a ratificare, previo parere dei ministri vigilanti, alcune ordinanze commissariali relative all'organizzazione dell'ente.

Venendo alle singole disposizioni del decreto-legge in esame, ricorda che l'articolo 1 affida nuovi compiti alla CRI, modificando l'articolo 2, primo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, che attribuisce alla CRI compiti riguardanti l'assistenza sociosanitaria durante i conflitti armati, gli interventi in caso di calamità naturali nonché la diffusione dei principi umanitari ispiratori dell'attività dell'ente.

I nuovi compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 1 riguardano: la diffusione e la promozione della cultura della donazione del sangue e l'organizzazione dei donatori volontari; lo svolgimento di «altri servizi sociali e assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto dell'ente e consentiti dalla legge».

Al riguardo segnala che quest'ultima fattispecie non appare sufficientemente definita. L'articolo 2, lettera c) dello Statuto prevede attualmente che la CRI concorra alle finalità del SSN con il proprio personale, svolgendo attività sociosanitarie attraverso apposite convenzioni.

La prima fattispecie ripropone nella sostanza quanto già previsto dall'articolo 2, lettera e) dello Statuto dell'ente.

L'articolo 2 interviene su alcune disposizioni del regolamento delle infermiere volontarie della Croce Rossa, corpo ausiliario delle forze armate, regolamento approvato con il regio decreto 12 maggio 1942, n. 918.

Nel dettaglio, il comma 1 introduce un termine temporale di quattro anni, rinnovabile per una sola volta consecutiva, per la durata in carica dell'ispettrice nazionale (nella disciplina previgente non è previsto alcun limite temporale). La nomina e la conferma devono essere disposte previo parere del Presidente nazionale della CRI.

Lo stesso limite temporale e la possibilità di conferma si applicano anche alle vice ispettrici nazionali ed alla segretaria generale dell'ispettorato, mentre il termine precedente era di due anni, salvo possibilità di riconferma senza limiti.

Sono inoltre confermate le disposizioni previgenti sui requisiti delle ispettrici e vice ispettrici (specifica formazione e attitudine al comando) (comma 2).

L'articolo 3 interviene sulla struttura organizzativa della CRI, modificando l'articolo 2, primo comma, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, riproponendo l'articolazione in quattro livelli (centrale, regionale, provinciale e locale).

Per quanto concerne le innovazioni relative all'organizzazione centrale, osserva che la norma si limita a precisare che il Presidente nazionale è eletto dall'assemblea nazionale fra i «soci attivi». Ricorda peraltro che, ai sensi degli articoli 9 e 12 dello Statuto dell'ente, la facoltà di voto è riservata ai soci attivi da almeno due anni e che abbiano versato la quota sociale. Per soci attivi si intendono coloro che prestano attività gratuitamente in forma organizzata e continuativa presso una delle organizzazioni volontaristiche (corpo militare, infermiere volontarie, volontari del soccorso, comitato nazionale femminile, pionieri, donatori di sangue).

Per quanto attiene all'Assemblea nazionale, la norma prevede, oltre la partecipazione dei presidenti regionali (già contemplati dalla normativa precedente), la presenza di membri eletti da ciascuna assemblea regionale, secondo un criterio proporzionale, e di sei componenti di diritto, rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della CRI (ai sensi della normativa precedente l'assemblea generale della CRI è costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai presidenti dei comitati locali).

Per quanto riguarda il Consiglio direttivo nazionale, quest'ultimo, in precedenza composto solo da membri soci eletti della CRI e da rappresentanti ministeriali è ora costituito dal presidente nazionale e da dodici membri soci della CRI (equamente distribuiti tra l'assemblea nazionale e gli organi di vertice nazionali delle componenti della CRI).

Nel decreto-legge in esame non viene inoltre più contemplata la giunta esecutiva all'interno del consiglio direttivo.

Il Collegio dei revisori dei conti diviene organo unico, in quanto esercita le sue funzioni su tutti gli atti degli organi nazionali, regionali, provinciali e locali. Esso è composto da sette membri, in rappresentanza di diversi ministeri (economia, difesa, salute, esteri) oltre che di un rappresentante della CRI.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 prevedeva che tale organo fosse formato da tre membri scelti in rappresentanza dei ministeri dell'economia, della difesa e della salute, mentre in base allo statuto della CRI (articolo 26) la composizione di tale organo è di cinque membri effettivi, scelti in rappresentanza dei ministeri dell'economia e delle finanze, della difesa, due della salute e uno dell'assemblea.

L'articolo in esame, inoltre, attribuisce al consiglio direttivo nazionale e a quelli provinciali anche di compiti di controllo sull'attività dei comitati locali, inclusi gli ambiti di attività delle componenti volontaristiche della CRI.

Per gli altri livelli della CRI (regionale, provinciale e locale) l'articolazione prevista è la medesima dell'organizzazione centrale.

Sottolinea peraltro che il decreto-legge in esame articola la struttura delle organizzazioni periferiche in modo molto dettagliato, diversamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, e analogamente a quanto previsto nello statuto dell'ente.

L'articolo 4 interviene in materia di incompatibilità, introducendo alcune modifiche all'articolo 2, primo comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980.

In particolare, risulta ampliato il criterio generale dell'incompatibilità delle cariche, prevedendo non solo la non compatibilità delle cariche con gli incarichi retribuiti dalla associazione stessa, ma anche con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato.

L'articolo 5 prevede l'aggiornamento semestrale del libro dei soci e introduce sanzioni pecuniarie (salvo che il fatto non costituisca reato) per casi di omissione intenzionale o falsificazione dei dati (comma 1).

Inoltre, al comma 2 si stabiliscono i requisiti concernenti l'elettorato attivo per la partecipazione alle prime elezioni indette dal Commissario straordinario della CRI In particolare, si ribadisce per tutti i soggetti l'iscrizione regolare all'associazione da almeno ventiquattro mesi; peraltro tali requisiti sono presunti (salvo prova contraria) per coloro che risultano registrati nell'elenco dei soci di una delle componenti prima del 31 dicembre 2001.

L'articolo 6, al comma 1, dispone che il nuovo statuto sia adottato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro della salute, della difesa, dell'economia, della funzione pubblica, previo parere del presidente nazionale della CRI e tenuto conto di quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo.

Si segnala che lo statuto emanato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 208 del 2002 è stato adottato con il solo concerto dei ministri della salute e della difesa.

Il comma 2 prevede la revisione normativa dello statuto della CRI entro sessanta giorni (19 gennaio 2005) dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. A seguito di ciò, è stabilita l'immediata ricostituzione delle cariche elettive con la conseguente proroga degli incarichi attualmente in essere.

L'incarico di commissario straordinario può essere ulteriormente prorogato fino alla nomina del presidente nazionale.

Infine, l'articolo 7 stabilisce che dal decreto-legge all'attenzione della Commissione non derivino nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, mentre l'articolo 8 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (il decreto-legge è stato pubblicato il 20 novembre scorso).

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.30.


 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 30 novembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

 

La seduta comincia alle 18.30.

 

Decreto-legge 276/04: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana.

C. 5434 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 25 novembre 2004.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 25 novembre 2004 è stata svolta la relazione. Considerato che la Camera sarà prossimamente impegnata nell'esame del disegno di legge finanziaria e tenuto conto delle festività natalizie, riterrebbe opportuno concludere fin da oggi l'esame preliminare del provvedimento e fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U), nel rimettere alla Presidenza la decisione in ordine all'organizzazione dei lavori in merito al provvedimento in titolo, ricorda che i gruppi di opposizione hanno presentato sul decreto-legge all'attenzione della Commissione una questione pregiudiziale, che verrà discussa dall'Assemblea nella seduta di domani. Precisa quindi che, fermo restando che la forza politica alla quale appartiene non ha nulla contro la Croce rossa come istituzione, la stessa Croce rossa è stata oggetto di recente di diversi interventi, tutti disciplinati attraverso decreto-legge, da ultimo con l'articolo 3-bis del provvedimento di urgenza n. 220 del 2004 concernente l'autorizzazione al commissario straordinario della CRI a ratificare alcune ordinanze commissariali relative all'organizzazione dell'ente. Osserva quindi che le disposizioni oggetto del decreto-legge in titolo, di natura prettamente ordinamentale, avrebbero dovuto formare piuttosto oggetto di un disegno di legge. Rileva, inoltre, che il decreto-legge in esame interviene con la lettera d-ter) dell'articolo 1 a modificare, di fatto, l'articolo 70 della legge n. 833, così incidendo anche sulla sfera di competenza delle regioni.

Evidenzia pertanto l'esigenza, prima di esprimersi sul merito del provvedimento, di acquisire l'orientamento del Governo e di procedere all'audizione del commissario straordinario della Croce rossa, avvocato Maurizio Scelli. Manifesta peraltro la disponibilità della sua parte politica a concludere in tempi rapidi l'esame presso la Camera di un eventuale disegno di legge in materia di Croce rossa.

 

Donato MOSELLA (MARGH-U) riterrebbe opportuno, in considerazione della presentazione in Assemblea di una questione pregiudiziale, attendere la giornata di domani per concludere l'esame preliminare, anche perché vi sono i tempi per farlo. Precisa, peraltro, che neanche il suo gruppo ha ragioni di contrarietà nei confronti della Croce rossa in quanto istituzione, di cui anzi ha a cuore il risanamento. Esprime però sconcerto per il metodo adottato dal Governo.

Si associa quindi alla richiesta di un'audizione informale volta a fare chiarezza sul provvedimento.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, osservato che non si profilano problemi nel rinviare alla seduta di domani la chiusura dell'esame preliminare, sottolinea tuttavia la ristrettezza dei tempi disponibili per concludere l'iter del provvedimento in sede referente, considerato che, come già evidenziato, la Camera sarà entro breve impegnata nell'esame del disegno di legge finanziaria e che vi è la possibilità di una sospensione dei lavori durante la prossima settimana.

Rilevato che la presentazione di un questione pregiudiziale non osta al prosieguo dell'esame preliminare, osserva che si tratta di verificare se un'eventuale audizione informale del solo commissario straordinario Scelli possa essere iscritta nel calendario dei lavori della Commissione già nella giornata di domani o, al massimo, di giovedì prossimo, fermo restando che, per concludere l'esame del decreto-legge in tempo utile, la Commissione potrebbe dover lavorare la prossima settimana, anche qualora vi fosse una sospensione dell'attività dell'Assemblea.

 

Giacomo BAIAMONTE (FI) ritiene che il Governo non possa non aver acquisito l'orientamento del commissario Scelli nel predisporre il decreto-legge in esame.

 

Il sottosegretario Cesare CURSI, osservato che appare opportuno procedere all'audizione del solo commissario straordinario Scelli, rileva che l'esame di eventuali emendamenti presentati al decreto-legge in esame potrebbe rendere necessario che la Commissione prosegua i propri lavori anche nel corso della prossima settimana.

 

Carla CASTELLANI (AN) sottolinea l'opportunità di calendarizzare l'audizione del commissario straordinario Scelli nella giornata di domani od in quella di giovedì, tenendo conto che la prossima settimana vi sarà presumibilmente una sospensione dei lavori dell'Assemblea.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) condivide l'esigenza di procedere all'audizione del commissario Scelli, anche in considerazione dell'importanza del provvedimento in esame e quindi dell'opportunità di valutarne la logica ispiratrice.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, concorda sulla richiesta di procedere all'audizione del commissario straordinario della Croce rossa, compatibilmente però con l'esigenza di concludere nella giornata di giovedì prossimo l'esame del provvedimento.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che nella riunione di domani della Conferenza dei presidenti di gruppo sarà valutata l'iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea, che non esclude possa avere inizio già a partire da venerdì prossimo. La Commissione deve pertanto tenere conto, nell'organizzare i propri lavori, di tale ipotesi.

 

Giacomo BAIAMONTE (FI) invita a prevedere lo svolgimento dell'audizione del commissario Scelli nella giornata di domani, preferibilmente prima dell'inizio dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) evidenzia l'esigenza di valutare con attenzione e con tempi adeguati un provvedimento non certo di poco conto, anche in considerazione del fatto che, come già rilevato, con una norma del decreto-legge in esame si modifica, di fatto, la legge n. 833.

Espresso l'auspicio che l'Assemblea esamini attentamente la questione pregiudiziale presentata dal suo gruppo, ribadisce l'impegno della forza politica di cui appartiene a procedere in tempi rapidi all'esame di un disegno di legge ordinario, stante il fatto che il decreto-legge in esame è volto ad introdurre norme prettamente ordinamentali.

Giuseppe PALUMBO, presidente, si riserva di acquisire la disponibilità del commissario Maurizio Scelli a partecipare ad una audizione informale da iscriversi in calendario già domani mattina, alle 9.30. L'esame preliminare del provvedimento si potrebbe quindi chiudere nel corso della seduta già prevista per le 14.15, per poi fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani mattina.

 

La seduta termina alle 19.


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 1o dicembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

 

La seduta comincia alle 14.25.

 

Decreto-legge 276/04: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana.

C. 5434 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 novembre 2004.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che in base alle determinazioni assunte nella riunione odierna della Conferenza dei presidenti di gruppo, l'inizio della discussione generale del decreto-legge in titolo da parte dell'Assemblea avrà luogo nella giornata di giovedì 9 dicembre. Di conseguenza, ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione, ritiene che nella seduta odierna possa concludersi l'esame preliminare e procedersi alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti. Questi ultimi dovranno essere esaminati domani mattina, prima dell'inizio dei lavori dell'Aula, in modo da poter trasmettere il testo alle competenti Commissioni in tempo utile per l'espressione dei prescritti pareri, e quindi poter procedere al conferimento del mandato al relatore. Ciò considerato che la Camera sospenderà i propri lavori fino a mercoledì 8 dicembre compreso.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che l'organizzazione dei lavori poc'anzi delineata dal presidente non consenta un esame adeguatamente approfondito del decreto-legge all'attenzione della Commissione. Osserva quindi che nel corso dell'audizione informale svoltasi questa mattina il commissario straordinario della Croce Rossa, avvocato Maurizio Scelli, ha rappresentato una situazione per molti aspetti nota, anche alla luce degli esiti dell'indagine conoscitiva svolta nella scorsa legislatura, così come erano note le difficoltà che lo stesso commissario straordinario ha dovuto affrontare.

Ricordato che il commissario Scelli ha fatto presente che vi è una comunicazione della Croce Rossa internazionale avente ad oggetto il mancato adeguamento dello statuto della Croce Rossa italiana alle decisioni assunte a livello internazionale, chiede formalmente di acquisire la documentazione relativa alle richieste avanzate dalla Croce Rossa internazionale alla Croce Rossa italiana ed ai ministeri vigilanti. Ciò al fine di appurare se la nuova organizzazione della Croce Rossa italiana delineata dal provvedimento in esame risponda effettivamente a quelle richieste.

Ritiene quindi non convincente la previsione recata dalla lettera d-ter) dell'articolo 1, osservando che il Governo modifica con norme contenute in un decreto-legge disposizioni di natura ordinamentale con le quali peraltro si abroga, di fatto, l'articolo 70 della legge n. 833 del 1978, articolo al quale il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 dà attuazione. Tale decreto, infatti, definisce i fini istituzionali della Croce Rossa e la missione che quest'ultima è chiamata a svolgere, in coerenza con lo statuto della Croce Rossa che si ispira in primo luogo al principio volontaristico, nonché alla difesa e promozione dei principi umanitari.

Con la lettera d-ter) si prevede che la Croce Rossa possa svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria, così snaturandola, in quanto si tratta di funzioni che non vengono gestite volontaristicamente, in contrasto con i principi che consentono alla Croce Rossa italiana di essere accolta nella Croce Rossa internazionale.

Invita pertanto a riflettere attentamente su tale aspetto, considerando che potrebbe conseguirne un cambiamento sostanziale della Croce Rossa, in quanto si introducono elementi anomali rispetto a quanto previsto dal suo statuto. Ritiene quindi condivisibile la previsione recata dalla lettera d-bis) dell'articolo 1, concernente la promozione della diffusione tra la popolazione della coscienza trasfusionale, ma non quanto stabilito dalla lettera d-ter), in ordine alla quale, peraltro, lo stesso commissario straordinario Scelli nel corso dell'audizione odierna è stato molto vago.

Evidenzia inoltre come l'articolo 2 ponga un altro problema giuridico, in quanto si interviene con una norma di rango primario a modificare l'articolo 8 del regio decreto n. 918 del 1942.

Ricordato che l'articolo 3 propone una diversa e nuova articolazione delle strutture periferiche della Croce Rossa, ritiene di avere il diritto, in qualità di parlamentare, di avere un confronto con i rappresentanti periferici della stessa Croce Rossa, al fine di appurare se l'organizzazione delineata risponda effettivamente alle esigenze dei soci.

Alla luce di quanto evidenziato, ritiene opportuno che il Governo ritiri il decreto-legge in esame e presenti sulla materia un disegno di legge al quale il suo gruppo offrirebbe un contributo propositivo al fine di giungere quanto prima a superare il commissariamento della Croce Rossa e che consentirebbe tempi di esame appropriati alla delicatezza della materia, consentendo di entrare nel merito delle problematiche. Ciò anche in considerazione del fatto che con il decreto-legge in esame la Croce Rossa, pur mantenendo la figura di ente di diritto pubblico, interverrebbe sulla programmazione territoriale delle regioni, in contrasto con la riforma del titolo V della Costituzione già attuata nella scorsa legislatura, nonché con le ulteriori modifiche costituzionali di recente approvate dalla Camera dei deputati.

Rinnova pertanto l'invito al Governo a definire un diverso percorso di riorganizzazione della Croce Rossa, stante che le previsioni contenute nel decreto-legge in esame, che presentano, a suo avviso, profili di illegittimità, possono portano ad uno snaturamento della stessa Croce Rossa, la quale si trasformerebbe in un ente di gestione di sevizi, con i problemi ed i condizionamenti che ne conseguirebbero e che rischiano di incidere negativamente sul ruolo che la Croce Rossa svolge in quanto organismo indipendente, che opera in piena libertà.

 

Piergiorgio MASSIDDA (FI) rileva che le risposte ad alcune delle questioni sollevate dal deputato Battaglia sono emerse già dalla discussione in Assemblea della questione pregiudiziale presentata sul decreto-legge in esame. Rileva peraltro che anche il suo gruppo nutre taluni dubbi in merito alla lettera d-ter) dell'articolo 1, osservando tuttavia che escludere totalmente la Croce Rossa dallo svolgimento di altri servizi chiuderebbe molte opportunità.

Ritiene pertanto che la strada preferibile sia quella di presentare emendamenti che chiariscano la portata della richiamata lettera d-ter), volta a non vincolare le potenzialità della Croce Rossa, in coerenza con quanto emerso dall'indagine conoscitiva svolta nella scorsa legislatura, le cui risultanze sono esposte nel documento conclusivo.

 

Donato MOSELLA (MARGH-U) osserva che l'audizione del commissario Scelli svolta questa mattina non ha fornito sostanziali elementi di novità rispetto a quanto già noto e che lo stesso commissario Scelli non ha fornito indicazioni precise in ordine alla previsione recata dalla lettera d-ter) dell'articolo 1. Ritiene pertanto opportuno procedere all'audizione anche di rappresentanti di quadri intermedi della Croce Rossa, sottolineando che già a seguito della discussione in Assemblea della questione pregiudiziale sono arrivate molte sollecitazioni da parte di una pluralità di soggetti i quali chiedono di essere ascoltati con riferimento al provvedimento in esame. Ritiene pertanto che si affronti in maniera frettolosa una materia delicata e complessa.

Ferma restando la difficile problematica sottesa alla organizzazione del volontariato, evidenzia la necessità di un confronto approfondito, manifestando l'intento del proprio gruppo di esprimersi sui diversi emendamenti che verranno presentati, anche al fine di evidenziare l'esistenza di diverse valutazioni.

Osservato che la sua parte politica non ha nulla contro la Croce Rossa italiana, manifesta tuttavia la sensazione che si stia andando oltre il consentito, rilevando che nessuno può ritenere che si possa procedere in contrasto con il dettato costituzionale, in favore di certe categorie della Croce Rossa, attuando con il decreto-legge in esame delle forzature.

 

Luigi GIACCO (DS-U), osservato preliminarmente che il gruppo cui appartiene persegue l'autonomia e lo sviluppo della Croce Rossa italiana, sottolinea tuttavia la necessità di approfondire la materia oggetto del provvedimento in esame, materia sulla quale nell'arco di poco tempo sono intervenuti quattro decreti-legge ed in ordine alla quale si insiste in una logica emergenziale.

Evidenziata la necessità che lo statuto della Croce Rossa debba fare riferimento ai criteri cui si ispira l'organizzazione della Croce Rossa internazionale, ricorda, sotto il profilo del metodo, che il decreto-legge in esame non è corredato dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa né da quella sull'impatto della regolamentazione. Inoltre, la lettera d-ter) dell'articolo 1 presenta profili problematici per quanto attiene alla coerenza con i principi su cui si fonda lo statuto della Croce Rossa, in quanto si fa riferimento allo svolgimento di servizi che non appaiono gestibili attraverso il volontariato.

 

Tiziana VALPIANA (RC) osserva che le difficoltà della Croce Rossa italiana, emerse dall'indagine conoscitiva svolta nella scorsa legislatura ed evidenziate dalla necessità di ricorrere da anni al commissariamento dell'ente, non necessitino di un intervento tramite decreto-legge che, tra l'altro, interviene su disposizioni ordinamentale ed a poco tempo di distanza da un altro provvedimento d'urgenza con sui si è prevista la ratifica di alcune ordinanze ministeriali. Evidenzia invece l'esigenza di un disegno di legge del Governo che affronti in modo organico la materia, consentendo anche alle opposizioni tempi di valutazione adeguati all'importanza della materia.

Espresso il proprio rincrescimento per non aver potuto partecipare all'audizione del commissario straordinario Scelli, stante i tempi ristretti con cui è stata prevista, manifesta l'esigenza di procedere ad una ulteriore audizione per chiarire i dubbi rimasti e per ascoltare anche gli organo periferici della Croce Rossa.

Ricordato che il decreto-legge, come evidenziato anche nel parere del Comitato per la legislazione, non è corredato dall'analisi tecnico-normativa, manifesta l'intento, ove il Governo non ritiri il decreto-legge in esame per presentare al suo posto un disegno di legge ordinario, di porre in essere la più netta opposizione, anche ricorrendo ad atteggiamenti ostruzionistici.

 

Gianni MANCUSO (AN) ritiene che l'audizione informale del commissario straordinario Scelli sia stata molto utile e che sia venuto il momento di prevedere regole nuove, maggiormente adeguate ai tempi. Rileva quindi che il provvedimento in esame interviene su una serie di aspetti, quali la revisione dello statuto, la durata delle cariche e la definizione delle cause di incompatibilità, che appaiono strategici per tracciare una nuova rotta della Croce Rossa italiana, il cui commissariamento ha sollevato tante perplessità.

Ricorda quindi che si sta parlando di un organismo che raccoglie 300 mila volontari e che ha fatto registrare, come osservato dal commissario Scelli, un passivo di 6 milioni di euro, che oggi si è già trasformato in un modesto attivo, e che merita tutto il possibile sforzo per arrivare a definire nuove regole che creino le condizioni per assicurare alla Croce Rossa funzionalità e trasparenza.

Richiamati problemi quali quello della gestione delle ambulanze, rileva che il ricorso a misure di urgenza deve intendersi come esigenza di dare quanto prima soluzione a situazioni a lungo trascurate, che hanno inciso sulla qualità delle prestazioni offerte e si sono tradotte in difficoltà gestionali.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, intervenendo in replica, esprime preliminarmente dubbi sull'orientamento che l'opposizione assumerebbe anche nel caso in cui il Governo ritirasse il decreto-legge in esame per predisporre un disegno di legge.

Rileva quindi che il ricorso ad un provvedimento di urgenza ha il fine di arrivare quanto prima alla definizione di un nuovo statuto della Croce Rossa italiana, come richiesto dalla Croce Rossa internazionale.

Con riferimento a quanto rilevato in merito alla lettera d-ter) dell'articolo 1, che non appare adeguatamente delineato, preannuncia la presentazione di un emendamento volto a fugare i dubbi sulle funzioni esercitabili dalla Croce Rossa.

Osservato che lo statuto dovrà essere rappresentativo di tutti gli enti, rileva che il lungo commissariamento della Croce Rossa evidenzia i limiti della sua struttura organizzativa: da ciò la necessità di arrivare entro 60 giorni alla definizione di uno statuto che offra alla Croce Rossa una spinta propulsiva, nel rispetto delle esigenze della società. Ritiene pertanto che la richiesta di ritirare il decreto-legge in esame non appaia accettabile alla luce dell'esigenza di attuare urgentemente una ristrutturazione della Croce Rossa.

 

Il sottosegretario Cesare CURSI, intervenendo in replica, ritiene non del tutto infondate alcune considerazioni avanzate dai gruppi di opposizione, rilevando che si pone forse l'esigenza di definire con maggiore precisione taluni percorsi indicati nel decreto-legge in esame. Rileva peraltro che l'esame degli emendamenti che verranno presentati consentirà di valutare i termini del confronto tra le forze politiche.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a questa sera, alle 20.

 

La Commissione consente.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che la Commissione si convocherà per l'esame degli emendamenti domani mattina, alle 8.30, e che la discussione del provvedimento proseguirà secondo quanto già previsto dal calendario dei lavori della Commissione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani mattina.

 

La seduta termina alle 16.


 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

 

Giovedì 2 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO - Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi.

 

La seduta comincia alle 8.35.

 

D.L. 276/04: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana.

C. 5434 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o dicembre 2004.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame preliminare ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti.

Avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 1).

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1.6, 3.3, 3.2, 3.6, 3.1, 3.7, 5.1 e 7.1.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Massidda 2.5 e Dorina Bianchi 6.5.

Invita quindi al ritiro degli emendamenti Valpiana 1.5, sul quale altrimenti il parere è contrario, e Giulio Conti 1.7. Invita inoltre i presentatori a ritirare l'emendamento Mosella 2.6 ed a sottoscrivere l'emendamento Massidda 2.5, di contenuto sostanzialmente analogo. Invita ancora al ritiro dell'emendamento Mosella 3.5 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

 

Il ministro Carlo GIOVANARDI, ricordata preliminarmente la complessità dell'ente Croce Rossa, fa presente che alcuni vertici della stessa Croce Rossa sono elettivi, mentre altri vengono nominati dal ministro della sanità o da quello della difesa e che, sulla base della legislazione vigente, si sono determinate delle discrasie. In particolare, si pone il problema della decadenza con riferimento agli organi sia elettivi, sia di nomina presidenziale. Pertanto, l'emendamento Massidda 2.5, sul quale esprime parere favorevole, risponde all'esigenza di introdurre una disciplina omogenea delle cariche.

Rileva invece che dall'accoglimento dell'emendamento Dorina Bianchi 6.5 conseguirebbe la decadenza dall'incarico non solo degli organi di vertice elettivi, ma anche di quelli di nomina ministeriale, aspetto questo sul quale invita a riflettere.

Quanto ai restanti emendamenti, concorda con il parere espresso dal relatore.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, alla luce di quanto poc'anzi evidenziato dal ministro Giovanardi, invita al ritiro dell'emendamento Dorina Bianchi 6.5.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U), considerata la complessità della materia della Croce Rossa, riconosciuta dallo stesso ministro Giovanardi, ritiene che più opportunamente il Governo avrebbe dovuto presentare un disegno di legge, i cui tempi di esame avrebbero potuto essere concordati tra le forze politiche, anziché ricorrere allo strumento del decreto-legge, anche al fine di evitare possibili incongruenze normative.

Rinnova quindi la richiesta di prendere visione, ai fini dell'esame del provvedimento in Assemblea, della documentazione inerente i rapporti tra la Croce Rossa internazionale e la Croce Rossa italiana in merito all'adeguamento dello statuto di quest'ultima per continuare a far parte della struttura internazionale della Croce Rossa. Precisa che non si tratta di una richiesta a fini polemici, ma volta ad appurare se il provvedimento in esame risponde effettivamente alle sollecitazioni della Croce Rossa internazionale.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che si attiverà per dare risposta alla richiesta del deputato Battaglia.

 

Marida BOLOGNESI (DS-U) chiede che sia ulteriormente precisato il problema inerente alla decadenza delle cariche.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, fa presente che la soppressione della differenza tra le cariche di vertice della Croce Rossa elettive e quelle di nomina ministeriale che conseguirebbe dall'eventuale approvazione dell'emendamento Dorina Bianchi 6.5 avrebbe come conseguenza la contemporanea decadenza di tutte le cariche.

 

Il ministro Carlo GIOVANARDI rileva che i vertici della Croce Rossa di nomina presidenziale contestano la possibilità di essere dichiarati decaduti, in quanto l'ipotesi di decadenza dalla carica configura quasi una sorta di affronto personale. Stabilire, come previsto dall'emendamento Massidda 2.5, che si proceda alla nomina dei nuovi titolari entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame non comporterebbe una differenza significativa, ma eviterebbe il problema evidenziato.

 

Marida BOLOGNESI (DS-U) invita a considerare il rischio che, in assenza di una previsione di decadenza, si incorra in una sorta di proroga automatica delle cariche.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, rileva che l'emendamento Massidda 2.5, come già ricordato dal ministro Giovanardi, prevede espressamente che si proceda alla nomina dei nuovi organi dirigenziali entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

Il ministro Carlo GIOVANARDI, nell'associarsi al rilievo del presidente, si riserva comunque di riconsiderare ulteriormente la questione ai fini dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Battaglia 1.3.

 

Cesare ERCOLE (LNFP), in assenza del presentatore, fa proprio l'emendamento Valpiana 1.5, con il quale si propone di sostituire alla lettera d-bis) dell'articolo 1 le parole «coscienza trasfusionale» con le seguenti: «donazione del sangue».

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, osserva che la dizione accolta nella lettera d-bis) ha un significato più ampio di quella di «donazione del sangue», nel senso che si fa riferimento ad un'azione informativa volta a radicare nella coscienza sociale il significato della donazione di sangue.

Cesare ERCOLE (LNFP) ritira l'emendamento Valpiana 1.5, da lui fatto proprio.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore con l'emendamento 1.6 per circoscrivere la previsione recata dalla lettera d-ter), così contenendo il rischio di snaturare il mandato della Croce Rossa italiana. Tuttavia ritiene che l'approvazione dell'emendamento Mosella 1.2, identico all'emendamento Valpiana 1.4, con i quali si propone si sopprimere la lettera d-ter), consentirebbe di meglio chiarire la finalità della Croce Rossa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Mosella 1.2 e Valpiana 1.4 ed approva l'emendamento 1.6 del relatore, risultando pertanto assorbito l'emendamento Giulio Conti 1.7.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) invita il relatore a valutare le finalità del proprio emendamento 1.1.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, reputa pleonastica la previsione recata dall'emendamento Battaglia 1.1, sul quale ribadisce il parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Battaglia 1.1.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Valpiana 2.4: si intende che vi abbia rinunciato.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) ritira l'emendamento Mosella 2.6 e dichiara, anche a nome del deputato Mosella, di sottoscrivere l'emendamento Massidda 2.5.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, rileva che il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, previsto dall'emendamento Massidda 2.5, potrebbe non essere sufficiente, in quanto non è detto che in tale arco di tempo sia già in carica il presidente della Croce Rossa, il quale deve indicare la terna di nomi nel cui ambito procedere alla nomina degli altri vertici.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) fa presente che oltre al problema testé evidenziato dal presidente Palumbo, vi è un'altra questione, relativa alla possibilità di dover procedere anche alla nomina di cariche non elettive ulteriori rispetto alle due di vertice di cui all'emendamento Massidda 2.5.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) osserva che si deve effettivamente procedere ad altre nomine.

 

Dorina BIANCHI (UDC) sottolinea che il problema potrebbe essere superato con l'approvazione del suo emendamento 6.5, volto a far decadere i titolari di tutte le cariche, elettive e non.

 

Il ministro Carlo GIOVANARDI sottolinea l'esigenza di individuare una soluzione al problema evidenziato dal presidente Palumbo, atteso che il termine di 45 giorni potrebbe non essere sufficiente.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, considerato che effettivamente il presidente della Croce Rossa potrebbe non essere eletto in tempo utile per indicare la terna di nomi tra i quali procedere alla nomina entro il termine di 45 giorni, propone di riformulare l'emendamento Massidda 2.5 nel senso di sostituire «45 giorni» con «60 giorni».

 

Piergiorgio MASSIDDA (FI) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

 

La Commissione approva l'emendamento Massidda 2.5, come riformulato.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Maura Cossutta 2.2 e 2.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 3.3 del relatore.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) illustra le finalità dell'emendamento Mosella 3.5, di cui è cofirmatario, rilevando che prevedere un unico collegio dei revisori dei conti, considerata la complessità di un ente quale la Croce Rossa, comporterebbe per il collegio stesso un carico troppo oneroso.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, fa presente che l'esperienza del passato ha dimostrato che l'esistenza di una pluralità di collegi di revisori ha creato problemi, mentre prevedere un unico organismo consentirà di acquisire una visione complessiva di tutta la gestione della Croce Rossa.

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) concorda sulla previsione di un unico collegio dei revisori, che consente una maggiore efficacia del controllo, tanto più che la maggior parte dei fondi della Croce Rossa sono di origine nazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mosella 3.5 ed approva gli emendamenti 3.2, 3.6 e 3.1 del relatore.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) invita il relatore a precisare la finalità dell'emendamento 3.7, volto ad escludere che il consiglio direttivo regionale sia integrato da un rappresentante designato dal presidente della giunta regionale, che assiste alla sedute senza diritto di voto. Osserva infatti che la presenza di detto rappresentante potrebbe essere d'ausilio allo svolgimento dei compiti della Croce Rossa, favorendo il raccordo con gli organismi regionali.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, osserva che il suo emendamento 3.7 è volto, in linea con gli indirizzi della Croce Rossa internazionale, ad escludere dalla partecipazione all'attività della Croce Rossa tutte le cariche politiche.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) reputa condivisibile il rilievo del relatore.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) ritiene che le preoccupazioni della Croce Rossa internazionale attengano alla possibilità che i vertici della Croce Rossa italiana siano di nomina politica, nonché alla natura di ente pubblico della stessa Croce Rossa, e non alla presenza di un rappresentante della regione, che potrebbe facilitare i rapporti con quest'ultima.

 

Dorina BIANCHI (UDC) rileva che l'emendamento 3.7 del relatore ha una valenza più formale che sostanziale.

 

Giuseppe PETRELLA (DS-U) rilevato che in certi casi la forma è sostanza, sottolinea che la presenza nel consiglio di un rappresentante della regione sarebbe utile a fini di coordinamento.

 

Chiara MORONI (Misto-LdRN.PSI) condivide l'emendamento 3.7 del relatore, osservando che la presenza di un rappresentante designato dal presidente della giunta regionale può assumere un aspetto di ingerenza. Ricordato che la Croce Rossa ha rapporti diretti con la giunta regionale, anche ai fini della gestione del servizio 118, rileva che prevedere la presenza del rappresentante della giunta regionale non appare opportuno, considerando che si è intrapresa la strada dell'autonomia della Croce Rossa.

 

Piergiorgio MASSIDDA (FI) osserva che l'emendamento 3.7 del relatore appare in linea con l'indirizzo di perseguire l'autonomia della Croce Rossa. Osserva inoltre che il rappresentante designato dal presidente della giunta regionale potrebbe avere un ruolo politico, considerato che non vi è nessuna garanzia che abbia le competenze tecniche per agevolare i rapporti tra regione e Croce Rossa.

 

Cesare ERCOLE (LNFP) rileva che se si prevede la presenza di un rappresentante della regione presso il consiglio direttivo regionale, analogamente si dovrebbe prevedere la presenza di un rappresentante provinciale e locale nei consigli provinciali e locali.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 3.7 del relatore, respinge l'emendamento Battaglia 3.4 ed approva l'emendamento 5.1 del relatore.

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) illustra le finalità del proprio emendamento 6.1, rilevando che si interviene con un decreto-legge a modificare norme di natura ordinamentale.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Battaglia 6.1 ed approva l'emendamento Dorina Bianchi 6.5

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Valpiana 6.4: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Battaglia 6.2 ed approva l'emendamento 7.1 del relatore.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, propone alcune modifiche formali: all'articolo 3, comma 1, capoverso I, lettera a), dopo le parole « tra i soci attivi» il punto e virgola sia sostituito da una virgola; all'articolo 5, comma 1, capoverso, prima della parola «tremila» sia aggiunta la seguente «euro».

 

La Commissione consente.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista a partire dalle ore 14.

 

La seduta termina alle 9.30.

 

 

SEDE REFERENTE

 

Giovedì 2 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 16.35.

 

D.L. 276/04: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana.

C. 5434 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di questa mattina.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che sul testo risultante dagli emendamenti approvati le Commissioni I e II hanno espresso parere favorevole con osservazione, la IV Commissione parere favorevole con condizioni e la V Commissione parere favorevole con condizione.

Avverte che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti (vedi allegato 2).

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, fa presente che il suo emendamento 2.7 è volto a migliorare dal punto di vista meramente formale, anche in recepimento dell'osservazione contenuta nel parere della I Commissione, la formulazione del comma 1 dell'articolo 2.

Con l'emendamento 3.8 si recepisce la condizione posta nel parere espresso dalla V Commissione.

Rileva, infine, di non aver ritenuto opportuno recepire le condizioni contenute nel parere formulato dalla Commissione Difesa.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.7 e 3.8 del relatore. Delibera quindi di conferire il mandato al relatore Di Virgilio di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, come modificato nel corso dell'esame.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

 

La seduta termina alle 16.40.


 


ALLEGATO 1

D.L. 276/04: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce rossa italiana (C. 5434 Governo)

 

EMENDAMENTI

 

 


ART. 1.

 

Sopprimerlo.

1. 3.Battaglia, Mosella, Cossutta, Burtone.

 

Al comma 1, lettera d-bis, sostituire le parole: coscienza trasfusionale con le seguenti: donazione del sangue.

1. 5.Valpiana.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera d-ter).

* 1. 2.Mosella, Battaglia, Cossutta, Burtone, Giacco.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera d-ter).

* 1. 4.Valpiana.

 

Al comma 1, sostituire il capoverso d-ter) con il seguente:

d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce rossa italiana.

1. 6.Il Relatore.

 

Al comma 1, lettera d-ter), sostituire la parola: altri con la seguente: i e sopprimere le parole: in materia sanitaria.

1. 7.Giulio Conti, Castellani.

 

Al comma 1, alla lettera d-ter), sostituire le parole: e consentiti dalla legge con le seguenti: nell'ambito della normativa prevista ai sensi della legge n. 266 del 1991.

1. 1.Battaglia, Mosella, Cossutta, Burtone, Giacco.

 

 

ART. 2.

 

Sopprimerlo.

2. 4.Valpiana.

 

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1) Il vertice del Corpo militare della Croce rossa italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione di una terna di nomi indicata dal Presidente della Croce rossa italiana. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, su designazione di una terna di nomi indicata dal Presidente della Croce rossa italiana. L'ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

1-bis) In sede di prima applicazione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo, con contestuale decadenza dei medesimi organi in carica alla data di entrata in vigore dal presente decreto-legge.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Il Corpo militare della Croce rossa italiana e il Corpo delle Infermiere volontarie.

2. 6.Mosella, Battaglia.

 

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il vertice del Corpo militare della Croce rossa italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa su designazione di una terna di nomi indicata dal presidente della Croce rossa italiana. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, su designazione di una terna di nomi indicata dal Presidente della Croce rossa italiana. L'ispettrice nazionale dura in carica 4 anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

1-bis. In sede di prima applicazione entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: (Corpo militare della Croce rossa italiana e corpo delle infermiere volontarie).

2. 5.Massidda, Conti, Dorina Bianchi, Moroni.

 

Al comma 1, sostituire le parole: sentito il Presidente nazionale della C.R.I. con le seguenti: su proposta del Presidente nazionale della C.R.I.

2. 2.Maura Cossutta.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'incarico di Ispettrice nazionale può essere conferito a infermiere volontarie in ruolo attivo da almeno 10 anni consecutivi e che abbiano ricoperto nei quattro anni precedenti la nomina uno degli incarichi di cui all'articolo 12.

2. 1.Maura Cossutta.

 

 

ART. 3.

 

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: ; nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali.

3. 3.Il Relatore.

 

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e regionali della C.R.I. con le seguenti: da un collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali.

3. 5.Lumia, Mosella, Battaglia, Maura Cossutta.

 

Al comma 1, al capoverso I), lettera d), sopprimere le seguenti parole: in seduta permanente.

3. 2.Il Relatore.

Al comma 1, al capoverso I), lettera d), dopo le parole: i cui componenti inserire le seguenti: che, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa in conformità ai rispettivi ordinamenti,.

3. 6.Il Relatore.

 

Al capoverso I), lettera a), sostituire le parole: riferisce dei controlli con le seguenti: riferisce sui controlli.

3. 1.Il Relatore.

 

Al comma 1, al capoverso II), lettera c), sopprimere le seguenti parole: il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;.

3. 7.Il Relatore.

 

Dopo il comma II), lettera c), aggiungere la seguente:

d) un collegio dei revisori dei conti regionale nominato dai Ministeri competenti di concerto con la Conferenza Stato Regioni,.

3. 4.Lumia, Battaglia, Mosella, Maura Cossutta.

 

 

ART. 5.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al terzo comma sostituire le parole: «Ha altresì l'obbligo» con le seguenti: «L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo».

5. 1.Il Relatore.

 

 

 

ART. 6.

 

Sopprimere i commi 1 e 3.

6. 1.Battaglia, Mosella, Cossutta, Burtone, Giacco.

 

Al comma 2, e ovunque ricorre, sopprimere la parola: elettive.

6. 5.Dorina Bianchi.

 

Al comma 2, sopprimere il seguente periodo: L'incarico di Commissario straordinario della CRI può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della CRI, in attuazione della nuova disciplina statuaria.

6. 24Valpiana.

 

Al comma 2), sostituire le parole: L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data dl nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria con le seguenti: All'atto dell'approvazione del nuovo statuto decade la figura del commissario straordinario della C.R.I. Fino all'elezione del nuovo Presidente della C.R.I. viene nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri una Commissione composta da 3 saggi che sono incaricati di gestire la vita ordinaria dell'associazione e presiedono all'attuazione della nuova disciplina statutaria. Questi tre componenti sono proposti rispettivamente dal Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dalla Conferenza delle Regioni e dall'ANCI.

6. 2.Lumia, Battaglia, Mosella, Cossutta.

 

 

ART. 7.

 

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. 1.Il Relatore.


 


ALLEGATO 2

 

D.L. 276/04: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana (C. 5434 Governo).

 

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

 

 


ART. 2.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: su designazione con le seguenti: nell'ambito.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: su designazione con le seguenti: nell'ambito.

Il Relatore.

ART. 3.

 

Al comma 1, capoverso 3), lettera d), sopprimere le seguenti parole: che, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Il Relatore.


 

 


Esame in sede consultiva

 


COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

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Giovedì 25 novembre 2004. - Presidenza del presidente Pietro FONTANINI.

 

La seduta comincia alle 9.20.

 

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

 

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana.

(C. 5434 - Governo).

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione. Parere con condizione e osservazioni).

 

Il Comitato inizia l'esame disegno di legge di conversione in titolo.

 

Enzo TRANTINO, relatore, dopo aver rivolto al Presidente Fontanini gli auguri per le funzioni di Presidente da lui assunte e aver ricordato il contenuto del provvedimento in esame, illustra la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5434 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, volto a modificare alcuni aspetti della struttura della Croce Rossa italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 31 luglio 1980, ai fini di una successiva revisione dello statuto dell'ente e dello svolgimento di nuove elezioni per il rinnovo delle cariche elettive;

disciplina una materia che, in un lasso di tempo relativamente breve, è stata oggetto di una pluralità di provvedimenti appartenenti a diverse tipologie di fonti normative - sia di rango primario che secondario - che rendono difficile la ricostruzione del complessivo contesto normativo vigente non contribuendo alla definizione di una normativa unitaria che, viceversa, potrebbe maggiormente garantire il pieno rispetto delle esigenze di conoscibilità della normativa;

novella, all'articolo 2, norme contenute in un provvedimento di rango secondario (il regio decreto 12 maggio 1942, n. 918), circostanza questa che il Comitato per la legislazione, per giurisprudenza costante, ritiene non rispettosa delle esigenze di corretto utilizzo dello strumento normativo di rango primario;

la tecnica della novellazione, all'articolo 4, comma 1, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

reca, all'articolo 1 - ove ci si riferisce alla promozione della "diffusione della coscienza trasfusionale" - un'espressione non pienamente rispondente alle esigenze di chiarezza normativa e, all'articolo 6, comma 2, un riferimento generico alla decadenza dalle cariche elettive, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, che sarebbe opportuno specificare;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprima l'articolo 2, che novella gli articoli 8 e 12 del Regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, in materia di disciplina del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;

il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 1, capoverso 3), n. I), lettera d), - ove si prevede, al primo periodo, che il collegio dei revisori esercita le sue funzioni "in seduta permanente" e al secondo periodo che i membri "devono essere convocati, a pena di invalidità" - dovrebbe valutarsi l'opportunità, da un lato, di specificare la portata normativa della previsione che tale collegio operi in seduta permanente e, dall'altro lato, di chiarire l'ambito del riferimento all'obbligatorietà della convocazione dei suoi componenti a pena di invalidità, specificando quali riunioni o attività costituiscano oggetto della convocazione e, conseguentemente, quale sia l'oggetto dell'eventuale invalidità;

al medesimo articolo 6, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il riferimento alla possibilità che l'incarico di Commissario straordinario venga "ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale", atteso che non appare ravvisabile una precedente proroga ex lege dell'incarico, su cui si innesterebbe la citata possibilità di "ulteriore" proroga; inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di verificare se la disposizione in esame non costituisca una modifica indiretta del citato articolo 57 dello statuto della Croce Rossa, che fissa in 24 mesi il periodo massimo di commissariamento dell'ente».

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 9.35.


 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Giovedì 2 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

 

La seduta comincia alle 15.05.

 

D.L. 276/2004: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce rossa italiana.

Nuovo testo C. 5434 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

 

Il Comitato inizia l'esame.

 

Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente e relatore, illustra brevemente il contenuto del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 276 del 2004, nel testo emendato dalla Commissione in sede referente, attualmente all'esame del Comitato. Fa presente che esso è volto a modificare taluni aspetti della struttura della Croce rossa italiana, ai fini di una successiva revisione dello statuto dell'ente e dello svolgimento di nuove elezioni per il rinnovo delle cariche elettive. Rileva quindi che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. Osserva infine, che, ai fini di una corretta formulazione del testo, sarebbe opportuno chiarire la portata normativa del secondo periodo del primo comma dell'articolo 2, con particolare riferimento alle modalità di designazione dell'ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie e, ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a recepire il rilievo testé espresso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 1).


 


ALLEGATO 1

 

D.L. 276/2004: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce rossa italiana (Nuovo testo C. 5434 Governo).

 

PARERE APPROVATO

 

 


Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il disegno di legge C. 5434, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 276 del 2004, nel testo emendato dalla Commissione in sede referente e recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa,

rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente osservazione:

a) ai fini di una corretta formulazione del testo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata normativa del secondo periodo del primo comma dell'articolo 2, con particolare riferimento alle modalità di designazione dell'ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie.


 

 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Mercoledì 1o dicembre 2004. - Presidenza del vicepresidente Italico PERLINI, indi del presidente Erminia MAZZONI.

 

La seduta comincia alle 14.20.

 

Decreto-legge 276/2004: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana.

C. 5434 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Italico PERLINI (FI), presidente relatore, premette che il decreto-legge in esame è volto a modificare alcuni aspetti della struttura della Croce rossa italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, ai fini di una successiva revisione dello statuto dell'ente e dello svolgimento di nuove elezioni per il rinnovo delle cariche elettive.

Il provvedimento dispone in particolare l'attribuzione di nuove competenze alla Croce rossa in campo socio sanitario, la modifica della durata degli incarichi e dei relativi requisiti riguardanti l'Ispettorato nazionale del corpo delle infermiere volontarie, una nuova disciplina degli organi interni di rappresentanza e gestione a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, la precisazione dei casi di incompatibilità con altre cariche associative interne, l'introduzione di sanzioni per il ritardato o l'omesso aggiornamento dei libri dei soci con diritto di elettorato attivo, le modalità di accertamento dello stato di socio attivo ai fini delle prime elezioni indette dal commissario straordinario, la procedura ed i termini per l'approvazione delle norme di revisione dello Statuto, le modalità di svolgimento delle nuove elezioni, il mantenimento delle attuali cariche elettive e la possibilità di una ulteriore proroga del commissario straordinario fino all'elezione del Presidente nazionale dell'ente.

L'unica disposizione di stretta competenza della Commissione giustizia è quindi contenuta nell'articolo 5, che prevede l'aggiornamento semestrale del libro dei soci e introduce (salvo che il fatto costituisca reato) la sanzione pecuniaria da duecento a milleduecento euro per il soggetto che, essendovi tenuto, omette o ritarda l'aggiornamento dei libri. Inoltre (salvo che il fatto costituisca reato) si prevede la sanzione pecuniaria da cinquecento a tremila euro per il soggetto che, «essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale» dell'ente.

Osserva che il riferimento alle autorità di cui al primo comma si presta a dubbi interpretativi, poiché nel primo periodo dello stesso comma si fa riferimento, ai fini di alcuni adempimenti, alla «Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della sanità, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri», mentre al secondo periodo si fa riferimento esclusivamente al «Presidente del Consiglio» e al «Ministro della sanità» ai fini di altri adempimenti. Pertanto andrebbe chiarito se la sanzione è prevista per irregolarità nella esibizione di documenti o trasmissione di informazioni nei confronti solamente della Presidenza del Consiglio e del Ministro della salute o anche nei confronti del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri. Inoltre, dal punto di vista formale, si osserva che, nel primo periodo del nuovo comma, si fa riferimento al «libro dei soci», mentre nel secondo si fa riferimento ai «libri dei soci».

Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute, applicandosi il procedimento di cui alla legge n. 689 del 1981.

In conclusione formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

La seduta termina alle 14.50.


 


ALLEGATO

 

Decreto-legge 276/2004: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana (C. 5434 Governo).

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

 


La II Commissione (giustizia),

esaminato in provvedimento in titolo,

ritenuto che, all'articolo 5 del decreto-legge, il riferimento alle autorità di cui al primo comma (dell'articolo 4 del decreto del Presidente della repubblica n. 613 del 1980) si presta a dubbi interpretativi, poiché nel primo periodo dello stesso comma si fa riferimento, ai fini di alcuni adempimenti, alla «Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della sanità, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri», mentre al secondo periodo si fa riferimento esclusivamente al «Presidente del Consiglio» e al «Ministro della sanità» ai fini di altri adempimenti,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente osservazione:

all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la sanzione pecuniaria è prevista per irregolarità nella esibizione di documenti o trasmissione di informazioni nei confronti (oltre che del Presidente nazionale dell'ente) solamente della Presidenza del Consiglio e del Ministro della salute o anche nei confronti del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri.

 


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Giovedì 2 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Erminia MAZZONI.

 

La seduta comincia alle 15.

 

DL 276/04: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana.

C. 5434 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

 

Il Comitato prosegue l'esame rinviato il 1o dicembre 2004.

 

Erminia MAZZONI, presidente, ricorda che nell'ultima seduta il relatore ha illustrato il provvedimento in esame, per quanto di competenza della Commissione, ed ha formulato una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi il bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1o dicembre 2004).

Avverte altresì che la XII Commissione ha apportato delle modifiche alla proposta di legge in esame ma che esse non hanno riferimento a parti di competenza della Commissione giustizia, in quanto attengono alle competenze ed alla struttura della Croce rossa, alle disposizioni relative al corpo militare della Croce rossa e del corpo delle infermiere volontarie ed infine alla tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo.

Pertanto per tali considerazioni propone al Comitato di votare il parere già formulato dal relatore nella seduta del 1o dicembre 2004.

 

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 15.25.


 

 


IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 2 dicembre 2004. - Presidenza del vicepresidente Roberto LAVAGNINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Francesco Bosi.

 

La seduta comincia alle 15.10.

 

DL n. 276/2004: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana

Nuovo testo C. 5434 Governo

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione - parere favorevole con condizioni).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Giuseppe COSSIGA (FI), relatore, rileva preliminarmente che il decreto-legge reca numerose disposizioni che interessano direttamente la competenza della Commissione Difesa. Ritiene pertanto che il provvedimento avrebbe dovuto essere assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite Difesa e Affari sociali, oppure, alla sola Commissione Affari sociali, con il parere rinforzato della Commissione Difesa.

Ciò premesso, rileva che il decreto-legge modifica la normativa vigente concernente la struttura ed i compiti della Croce Rossa italiana, prevedendo la successiva emanazione di disposizioni di modifica ed integrazione dell'attuale statuto della Croce Rossa medesima. In questo ambito, evidenzia alcuni profili problematici. Innanzitutto, ritiene privo di contenuto normativo la disposizione inserita alla lettera d-ter) dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 613 del 1980, in quanto si limita a rinviare allo statuto della Croce Rossa italiana ciò che essa stessa avrebbe dovuto prevedere, ossia la specificazione dei servizi sociali e assistenziali affidati alla Croce Rossa medesima.

Inoltre, osserva come, in conseguenza degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, siano state introdotte sensibili modifiche alla disciplina riguardante la nomina degli organi di vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie. A questo riguardo, chiede al Governo se i citati emendamenti siano di iniziativa governativa o parlamentare.

Peraltro, ritiene che la modifica alla procedura di nomina di organi non elettivi, la cui designazione rimane pur sempre nell'ambito della responsabilità del Governo, non possa giustificare la previsione dell'automatica decadenza degli attuali organi. Una tale previsione, infatti, potrebbe essere letta come una sorta di sfiducia, peraltro immotivata, nei confronti degli organi di vertice attualmente in carica, uno dei quali recentemente nominato dal Governo (l'Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie).

Infine, sottolinea come il provvedimento non rechi alcuna disposizione precettiva che riguardi la proroga dell'attuale Commissario straordinario, il cui mandato dovrebbe essere ormai scaduto.

Pertanto, non risulta chiaro se, ai fini della citata proroga, si renda necessaria l'emanazione di un nuovo D.P.C.M.

 

Il sottosegretario Francesco BOSI rileva che le modifiche apportate dalla XII Commissione agli articoli 2 e 6 sono state determinate dall'approvazione di emendamenti di iniziativa parlamentare. Peraltro, osserva come la logica che ha ispirato l'estensione della decadenza anche agli organi non elettivi dovrebbe essere quella di prevedere tale decadenza per tutti gli organi di vertice per i quali gli emendamenti approvati dalla Commissione all'articolo 2 hanno modificato le procedure di nomina.

 

Giuseppe COSSIGA (FI), relatore, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula una proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato).

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 15.25.


 


ALLEGATO

 

 

DL n. 276/2004: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana (nuovo testo C. 5434 Governo)

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 

 


La IV Commissione Difesa,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5434, recante «Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2003, recante nomina del Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa, affida a quest'ultimo il compito di provvedere «d'intesa con i Ministeri vigilanti, alla riorganizzazione della struttura centrale e territoriale della Croce Rossa italiana, anche attraverso le necessarie modifiche del vigente statuto»;

l'incarico del citato Commissario è stato confermato dall'articolo unico del D.P.C.M. 15 ottobre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14 novembre 2003, n. 265, «fino alla ricostituzione degli organi statutari e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data del presente decreto»;

l'articolo 6 del citato decreto-legge, infatti, prevede, da un lato, l'emanazione di norme di modificazione e di integrazione dello statuto della Croce Rossa italiana, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e, dall'altro lato, la possibilità di riconfermare l'incarico del Commissario straordinario fino alla nomina del Presidente nazionale della Croce Rossa italiana in attuazione della nuova disciplina;

la previsione di tale possibilità non chiarisce se il Commissario, nominato ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2003 e prorogato ai sensi del D.P.C.M. 15 ottobre 2003, sia ulteriormente prorogato ex lege, ovvero se risulti necessaria a tal fine l'emanazione di un nuovo D.P.C.M.;

in questo quadro, mediante l'aggiunta delle lettere d-bis) e d-ter) dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio, n. 613, sono attribuiti nuovi compiti della Croce Rossa italiana;

considerato che:

la citata lettera d-ter) dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio, n. 613, risulta priva di contenuto normativo, in quanto, relativamente ai servizi sociali ed assistenziali, non attribuisce alcun compito specifico alla Croce Rossa italiana, limitandosi a rinviare alla legislazione vigente e allo statuto medesimo;

la decadenza delle cariche non elettive prevista dagli articolo 2, comma 1-bis, e dall'articolo 6, comma 2, a differenza della decadenza delle cariche elettive, non risulta giustificata dalle modifiche introdotte alla struttura della Croce Rossa italiana dal decreto-legge in esame;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, sia soppresso il capoverso d-ter);

all'articolo 2, sia soppresso il comma 1-bis, conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, le parole da: di tutte le cariche fino a: dei nuovi titolari delle cariche decadono siano sostituite dalle seguenti: di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 1o dicembre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Gianluigi Magri e Daniele Molgora.

 

La seduta comincia alle 9.40.

 

D.L. 276/2004 - Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce rossa italiana.

C. 5434 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Marino ZORZATO (FI), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame reca disposizioni volte alla riorganizzazione della struttura della Croce rossa italiana. Con riferimento ai profili di carattere finanziario, precisa che l'attribuzione, di cui all'articolo 1, alla Croce rossa italiana del compito di promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e di organizzare i donatori volontari nonché di svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto a tali nuovi compiti la Croce rossa italiana dovrà provvedere nell'ambito delle proprie risorse finanziarie. Con riferimento poi all'articolo 3, chiede al rappresentante del Governo di chiarire se l'aumento dei componenti del collegio dei revisori dei conti, che diviene unico per tutti gli organi dell'ente, e il conseguente aumento delle spese per i relativi gettoni di presenza siano finanziati nell'ambito delle risorse proprie della Croce rossa italiana. Deve essere altresì chiarito se al rappresentante nel consiglio direttivo regionale del presidente della Giunta regionale si applichi la norma che prevede il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento delle cariche, di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980. A tale proposito segnala che la normativa vigente, non modificata dal provvedimento in esame, dispone la gratuità delle cariche, ad eccezione dei revisori dei conti a cui spetta il gettone di presenza, nella misura stabilita con decreto ministeriale.

Ricorda poi che l'articolo 7 dispone che dall'applicazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo chiede l'avviso del Governo relativamente all'idoneità della clausola di invarianza a garantire l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In particolare, si tratta di verificare se risulti più appropriato l'utilizzo di una formula che faccia riferimento ad un aggregato più ampio rispetto a quello statale, anche al fine di escludere la possibilità che dalla disposizione che prevede la partecipazione di un rappresentate della regione alle sedute del consiglio direttivo regionale della Croce rossa italiana, come indicato all'articolo 3 del presente decreto, possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle regioni. Rileva inoltre l'opportunità di riformulare parzialmente la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto in casi analoghi, in base ad una prassi consolidata.

 

Il sottosegretario Daniele MOLGORA sottolinea che le modifiche proposte all'articolo 3 non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto verrebbero utilizzate le economie derivanti dalla soppressione dei Collegi regionali e dei revisori provinciali, già previsti dalla normativa preesistente.

 

Marino ZORZATO (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«Sul testo del provvedimento:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

dall'incremento del numero dei componenti del collegio unico dei revisori dei conti, previsto all'articolo 3, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale collegio svolgerà le sue funzioni nei confronti di tutti gli organi della Croce rossa italiana;

contestualmente si provvederà alla soppressione dei collegi regionali e dei revisori provinciali, già previsti dalla normativa preesistente;

rilevata la necessità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 7, al fine di chiarire che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 7 il comma 1 sia sostituito dal seguente:

«1. Dall'applicazione del presente decreto-legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

 

La Commissione approva la proposta di parere.

 

La seduta termina alle 10.30.

 


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 2 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

 

La seduta comincia alle 15.10.

 

Decreto-legge 276/2004. Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce rossa italiana.

C. 5434.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 276 del 2004, che provvede alla riforma delle strutture della Croce rossa italiana, è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 1o dicembre 2004. In quella occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La condizione era volta ad una riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, in modo che, da un lato, la clausola venisse riferita all'aggregato più ampio della finanza pubblica anziché al bilancio dello Stato e, dall'altro lato, si precisasse che dall'attuazione del decreto-legge «non devono derivare» nuovi o maggiori oneri anziché limitarsi ad affermare che dall'attuazione del decreto-legge «non derivano» nuovi o maggiori oneri. In data 2 dicembre 2004 la XII Commissione Affari sociali ha trasmesso un nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati. Segnala poi, con riferimento alle modifiche introdotte nel testo suscettibili di determinare effetti finanziari, la previsione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del diritto per i dipendenti pubblici che siano componenti del collegio dei revisori dei conti di essere collocati fuori ruolo o in aspettativa. Al riguardo, rileva che tale modifica appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e di copertura. Osserva poi che la Commissione di merito ha provveduto alla riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, in termini tali da recepire la condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

rilevato che:

la previsione, di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 3, lettera d), del diritto dei dipendenti pubblici componenti del collegio dei revisori dei conti ad essere collocati fuori ruolo o in aspettativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, capoverso 3), lettera d), siano soppresse le seguenti parole: "che, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa in conformità ai rispettivi ordinamenti"»

 

Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con la proposta di parere.

 

La Commissione approva la proposta di parere.

 

La seduta termina alle 16.20.


 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Lunedì 13 dicembre 2004 - Presidenza del vicepresidente Sesa AMICI.

 

La seduta comincia alle 12.55.

 

Decreto-legge 276/2004: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce rossa italiana.

C. 5434/A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame.

 

Sesa AMICI, presidente, sostituendo il relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

 

La seduta termina alle 13.10.


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Martedì 14 dicembre 2004. - Presidenza del Presidente Pierantonio ZANETTIN. - Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari regionali, Alberto Giorgio Gagliardi.

 

La seduta comincia alle 9.50.

 

D.L. 276/2004: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce rossa italiana.

C. 5434/A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

 

Il Comitato inizia l'esame.

 

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

 

La seduta termina alle 10.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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SEDE CONSULTIVA

 

Lunedì 13 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta comincia alle 14.35.

 

D.L. 276/2004 - Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce rossa italiana.

C. 5434-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che sul provvedimento la Commissione ha già espresso, nella seduta del 2 dicembre 2004, un parere favorevole con una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La condizione era volta a sopprimere la previsione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del diritto per i dipendenti pubblici che siano componenti del collegio dei revisori dei conti di essere collocati fuori ruolo o in aspettativa. In data 2 dicembre 2004 la XII Commissione Affari sociali ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo la condizione formulata dalla Commissione bilancio ed approvando un'ulteriore modifica all'articolo 2 del decreto, che tuttavia non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, sottolinea che l'emendamento 3.4 Lumia, che prevede l'istituzione di collegi di revisori dei conti regionali nominati dai ministeri competenti di concerto con la Conferenza permanente Stato-regioni, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura. Chiede poi un chiarimento al rappresentante del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da alcuni emendamenti. Si tratta dell'emendamento 2.11 Catanoso, che prevede che l'organico del Corpo militare della Croce rossa sia desunto dal DPCM del 4 giugno 2004, che riclassifica la Croce rossa italiana come ente di alto rilievo, e che al personale del corpo militare in servizio continuativo si applichino le norme del trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito; dell'emendamento 3.10 Fontana, che prevede che l'assemblea nazionale, nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie sia integrata dai presidenti dei centri di mobilitazione CRI; dell'emendamento 3.5 Lumia, che prevede che il collegio dei revisori dei conti eserciti le sue funzioni unicamente nei confronti di tutti gli organi nazionali, e non anche, come previsto attualmente dal testo, nei confronti degli organi regionali, provinciali e locali della CRI; dell'emendamento 3.11 Fontana, che prevede l'istituzione di un'organizzazione ausiliaria delle forze armate dipendente direttamente dal Presidente nazionale della CRI sotto la vigilanza del Ministro della difesa; dell'emendamento 5.11 Fontana, che prevede che gli appartenenti al Corpo militare della CRI che non partecipano alle votazioni debbano essere rappresentati nei consigli direttivi, in determinate occasioni, dal comandante territorialmente competente o da un suo delegato e dell'emendamento 6.2 Lumia, che prevede, in luogo della figura del Commissario, la nomina di una Commissione di tre membri fino all'elezione del nuovo Presidente della CRI.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere contrario sull'emendamento 3.4 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione di copertura; sull'emendamento 2.11 Catanoso in quanto prefigura effetti finanziari permanenti per un onere che risulta invece stabilito annualmente sulla base delle esigenti contingenti; sull'emendamento 3.5 perché non consentirebbe al collegio dei revisori dei conti di esercitare il controllo ad ogni livello di responsabilità; sull'emendamento 3.11, in quanto suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri non quantificabili e privi di copertura finanziaria; sull'emendamento 6.2, in quanto non vengono quantificati gli oneri connessi al funzionamento della Commissione e non vengono individuati i mezzi per assicurare la necessaria copertura finanziaria.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

 

NULLA OSTA

 

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

 

PARERE CONTRARIO

 

sugli emendamenti 2.11, 3.4, 3.5, 3.11 e 6.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

 

NULLA OSTA

 

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

 

La Commissione approva la proposta di parere.

 

La seduta termina alle 17.55.


 

 


Relazione della XII Commissione Affari sociali

 


N. 5434-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
 (BERLUSCONI)

dal ministro della salute
(SIRCHIA)

e dal ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

¾

 

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana

 

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Presentato il 20 novembre 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾

(Relatore: DI VIRGILIO)

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NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 2 dicembre 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

 


PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

 

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5434 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, volto a modificare alcuni aspetti della struttura della Croce Rossa italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 31 luglio 1980, ai fini di una successiva revisione dello statuto dell'ente e dello svolgimento di nuove elezioni per il rinnovo delle cariche elettive;

                disciplina una materia che, in un lasso di tempo relativamente breve, è stata oggetto di una pluralità di provvedimenti appartenenti a diverse tipologie di fonti normative - sia di rango primario che secondario - che rendono difficile la ricostruzione del complessivo contesto normativo vigente non contribuendo alla definizione di una normativa unitaria che, viceversa, potrebbe maggiormente garantire il pieno rispetto delle esigenze di conoscibilità della normativa;

                novella, all'articolo 2, norme contenute in un provvedimento di rango secondario (il regio decreto 12 maggio 1942, n. 918), circostanza questa che il Comitato per la legislazione, per giurisprudenza costante, ritiene non rispettosa delle esigenze di corretto utilizzo dello strumento normativo di rango primario;

                la tecnica della novellazione, all'articolo 4, comma 1, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                reca, all'articolo 1 - ove ci si riferisce alla promozione della "diffusione della coscienza trasfusionale" - un'espressione non pienamente rispondente alle esigenze di chiarezza normativa e, all'articolo 6, comma 2, un riferimento generico alla decadenza dalle cariche elettive, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, che sarebbe opportuno specificare;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si sopprima l'articolo 2, che novella gli articoli 8 e 12 del Regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, in materia di disciplina del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;

        il Comitato osserva altresì che:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 3, comma 1, capoverso 3), n. I), lettera d), - ove si prevede, al primo periodo, che il collegio dei revisori esercita le sue funzioni "in seduta permanente" e al secondo periodo che i membri "devono essere convocati, a pena di invalidità" - dovrebbe valutarsi l'opportunità, da un lato, di specificare la portata normativa della previsione che tale collegio operi in seduta permanente e, dall'altro lato, di chiarire l'ambito del riferimento all'obbligatorietà della convocazione dei suoi componenti a pena di invalidità, specificando quali riunioni o attività costituiscano oggetto della convocazione e, conseguentemente, quale sia l'oggetto dell'eventuale invalidità;

            all'articolo 6, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il riferimento alla possibilità che l'incarico di Commissario straordinario venga "ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale", atteso che non appare ravvisabile una precedente proroga ex lege dell'incarico, su cui si innesterebbe la citata possibilità di "ulteriore" proroga; inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di verificare se la disposizione in esame non costituisca una modifica indiretta del citato articolo 57 dello statuto della Croce Rossa, che fissa in 24 mesi il periodo massimo di commissariamento dell'ente.

 

 

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

 

    Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 5434, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 276 del 2004, nel testo emendato dalla Commissione in sede referente e recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa,

          rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

          ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente osservazione:

          a) ai fini di una corretta formulazione del testo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata normativa del secondo periodo del primo comma dell'articolo 2, con particolare riferimento alle modalità di designazione dell'ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie.

 

 

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

 

      Il Comitato permanente per i pareri della II Commissione,

          esaminato in provvedimento in titolo,

          ritenuto che, all'articolo 5 del decreto-legge, il riferimento alle autorità di cui al primo comma (dell'articolo 4 del decreto del Presidente della repubblica n. 613 del 1980) si presta a dubbi interpretativi, poiché nel primo periodo dello stesso comma si fa riferimento, ai fini di alcuni adempimenti, alla «Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della sanità, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri», mentre al secondo periodo si fa riferimento esclusivamente al «Presidente del Consiglio» e al «Ministro della sanità» ai fini di altri adempimenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

      con la seguente osservazione:

          all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la sanzione pecuniaria è prevista per irregolarità nella esibizione di documenti o trasmissione di informazioni nei confronti (oltre che del Presidente nazionale dell'ente) solamente della Presidenza del Consiglio e del Ministro della salute o anche nei confronti del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri.

 

 

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

 

      La IV Commissione,

          esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5434, recante «Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana»,

      premesso che:

          l'articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2003, recante nomina del Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa, affida a quest'ultimo il compito di provvedere «d'intesa con i Ministeri vigilanti, alla riorganizzazione della struttura centrale e territoriale della Croce Rossa italiana, anche attraverso le necessarie modifiche del vigente statuto»;

          l'incarico del citato Commissario è stato confermato dall'articolo unico del D.P.C.M. 15 ottobre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14 novembre 2003, n. 265, «fino alla ricostituzione degli organi statutari e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data del presente decreto»;

          l'articolo 6 del citato decreto-legge, infatti, prevede, da un lato, l'emanazione di norme di modificazione e di integrazione dello statuto della Croce Rossa italiana, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e, dall'altro lato, la possibilità di riconfermare l'incarico del Commissario straordinario fino alla nomina del Presidente nazionale della Croce Rossa italiana in attuazione della nuova disciplina;

          la previsione di tale possibilità non chiarisce se il Commissario, nominato ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2003 e prorogato ai sensi del D.P.C.M. 15 ottobre 2003, sia ulteriormente prorogato ex lege, ovvero se risulti necessaria a tal fine l'emanazione di un nuovo D.P.C.M.;

          in questo quadro, mediante l'aggiunta delle lettere d-bis) e d-ter) dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio, n. 613, sono attribuiti nuovi compiti della Croce Rossa italiana;

      considerato che:

          la citata lettera d-ter) dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio, n. 613, risulta priva di contenuto normativo, in quanto, relativamente ai servizi sociali ed assistenziali, non attribuisce alcun compito specifico alla Croce Rossa italiana, limitandosi a rinviare alla legislazione vigente e allo statuto medesimo;

          la decadenza delle cariche non elettive prevista dagli articolo 2, comma 1-bis, e dall'articolo 6, comma 2, a differenza della decadenza delle cariche elettive, non risulta giustificata dalle modifiche introdotte alla struttura della Croce Rossa italiana dal decreto-legge in esame;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

      con le seguenti condizioni:

      all'articolo 1, comma 1, sia soppresso il capoverso d-ter);

      all'articolo 2, sia soppresso il comma 1-bis, conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, le parole da: «di tutte le cariche» fino a: «dei nuovi titolari delle cariche decadono siano sostituite dalle seguenti: di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono».

 

 

PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

 

        Sul testo del provvedimento:

        preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

            dall'incremento del numero dei componenti del collegio unico dei revisori dei conti, previsto all'articolo 3, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale collegio svolgerà le sue funzioni nei confronti di tutti gli organi della Croce Rossa italiana;

            contestualmente si provvederà alla soppressione dei collegi regionali e dei revisori provinciali, già previsti dalla normativa preesistente;

            rilevata la necessità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 7, al fine di chiarire che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        all'articolo 7, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

        «1. Dall'applicazione del presente decreto-legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

(parere espresso il 1o dicembre 2004)

 

        Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

        rilevato che:

          la previsione, di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 3, lettera d), del diritto dei dipendenti pubblici componenti del collegio dei revisori dei conti ad essere collocati fuori ruolo o in aspettativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

      con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

      All'articolo 3, comma 1, capoverso 3, lettera d), siano soppresse le seguenti parole: «che, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa in conformità ai rispettivi ordinamenti».

(parere espresso il 2 dicembre 2004)

 

 

 


 

TESTO

del disegno di legge

TESTO

della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana.

      1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      2. Identico.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

 

        All'articolo 1, al comma 1, la lettera d-ter) è sostituita dalla seguente:

      «d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana».

 

        All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        «1. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

        1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo»;

        la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie)».

 

        All'articolo 3:

        al comma 1, capoverso 3), numero I):

      alla lettera a), le parole: «i soci attivi; il quale» sono sostituite dalle seguenti: «i soci attivi, il quale»;

        alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «; nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali»;

        alla lettera d), le parole: «in seduta permanente» sono soppresse e le parole: «riferisce dei controlli» sono sostituite dalle seguenti: «riferisce sui controlli»;

        al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: «il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;» sono soppresse.

 

        All'articolo 5:

        al comma 1, capoverso, dopo le parole: «da euro cinquecento a» è inserita la seguente: «euro»;

        dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: "Ha altresì l'obbligo" sono sostituite dalle seguenti: "L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo"».

 

        All'articolo 6, al comma 2, la parola: «elettive» è soppressa ovunque ricorra.

 

        All'articolo 7, al comma 1, le parole da: «decreto-legge» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».


 

DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 276

 

Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 2004.

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante disposizione sul riordino della Croce Rossa italiana, di seguito denominata C.R.I.;

        Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n.    208, recante approvazione del nuovo statuto della C.R.I. ed in particolare l'articolo 57;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza dì procedere alla revisione di alcune disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al fine di garantire, anche mediante una sollecita riforma dello statuto della C.R.I., l'assolvimento dei compiti stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2003;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Compiti della Croce Rossa italiana).

Articolo 1.

(Compiti della Croce Rossa italiana).

        1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

        1. Identico:

            «d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

            «d-bis) identica;

            d-ter) svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana e consentiti dalla legge».

            d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana».

Articolo 2.

(Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana).

Articolo 2.

(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie).

        1. All'articolo 8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.».

        1. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

      1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo.

        2. L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:

        2. Identico.

        «Art. 12. - Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili per non più di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente».

 

Articolo 3.

(Struttura della Croce Rossa italiana).

Articolo 3.

(Struttura della Croce Rossa italiana).

        1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) è sostituito dal seguente:

        1. Identico:

        «3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:

        «3) identico:

            I) un'organizzazione centrale composta:

            I) identico:

                a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

                a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

                b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna

                b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna

assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.;

assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.; nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali;

                c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;

                c) identica;

                d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

                d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

            II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:

            II) identico:

                a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;

                a) identica;

                b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

                b) identica;

                c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.; il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;

                c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

            III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:

            III) identico;

                a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;

 

                b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

 

                c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

 

            IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:

            IV) identico;

                a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;

 

                b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;

 

                c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;

 

            V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione».

            V) identico».

Articolo 4.

(Incompatibilità delle cariche sociali).

Articolo 4.

(Incompatibilità delle cariche sociali).

        1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: «incarichi retribuiti dall'Associazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le

        Identico.

diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale».

 

Articolo 5.

(Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo).

Articolo 5.

(Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo).

        1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

        1. Identico:

            «Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689».

            «Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689».

 

        1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: «Ha altresì l'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo».

        2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi; tale qualità si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.

        2. Identico.

Articolo 6.

(Statuto della Croce Rossa italiana).

Articolo 6.

(Statuto della Croce Rossa italiana).

        1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

        1. Identico.

        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.

        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.

        3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

        3. Identico.

Articolo 7.

(Disposizioni finali).

Articolo 7.

(Disposizioni finali).

        1. Dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

        1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8.

(Entrata in vigore).

 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 19 novembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sirchia, Ministro della salute.

Martino, Ministro della difesa.

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

 

 

 


Esame in Assemblea

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

553.

 

Seduta di Mercoledì 1° dicembre 2004

 

presidenza del VICEPRESIDENTE  ALFREDO BIONDI

indi  DEL VICEPRESIDENTE  MARIO CLEMENTE MASTELLA

E DEL PRESIDENTE  PIER FERDINANDO CASINI

 

 


(Esame di una questione pregiudiziale - A.C. 5434)

 

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata la questione pregiudizialeBattaglia ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 5434 sezione 1).

A norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, la questione pregiudiziale può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

L'onorevole Battaglia ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale.

 

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, la questione pregiudiziale che illustro riguarda un decreto-legge per il quale faccio rilevare che non è stata predisposta dal Governo l'analisi tecnico-normativa, né l'analisi di impatto sulla regolamentazione. Manca, inoltre, la relazione tecnica.

Premessa tale segnalazione al Governo e all'Assemblea, mi soffermo sui requisiti di urgenza. Tale urgenza riguarda una questione che certamente deve essere risolta: è volontà della parte politica alla quale appartengo pervenire nel più breve tempo possibile ad una definizione del quadro giuridico e organizzativo della Croce Rossa italiana, al fine di porla nelle condizioni richieste dagli organismi internazionali cui fa riferimento e di consentirle di perseguire nel migliore dei modi le finalità istituzionali.

Sorgono però alcuni dubbi che questo sia l'obiettivo, in particolare con riferimento ai contenuti del decreto. Attualmente la Croce Rossa italiana è retta da un commissario straordinario, il cui incarico, scaduto già due volte, dovrà comunque essere prorogato dal Governo; quindi non c'è una diretta connessione tra il decreto in esame e la proroga o meno del commissariamento straordinario.

Affrontando nel merito l'organizzazione della Croce Rossa ed una serie di norme importanti dell'organizzazione del sistema socio-sanitario del paese, risulta chiaro che lo strumento più idoneo ad intervenire non sarebbe e non è assolutamente il decreto-legge. Faccio notare che in questa legislatura siamo già al quarto decreto-legge in materia di Croce Rossa italiana: il decreto-legge n. 8 del 2002, il n. 187, sempre del 2002, il n. 220 del 2004 e quello oggi in esame. Sarebbe, invece, più logico un percorso diverso, di tipo parlamentare: se il Governo intende modificare l'assetto della Croce Rossa presenti un disegno di legge e, da parte della mia parte politica - e sicuramente anche di tutta l'opposizione -, vi sarebbe la disponibilità a contingentare i tempi e a definire un percorso di approvazione rapido che, però, preveda tutti i passaggi necessari.

Stiamo affrontando, infatti, una legislazione complessa e credo sia diritto-dovere del Parlamento affrontare a fondo la situazione, tentare di comprendere quale sia attualmente la reale situazione della Croce Rossa italiana e individuare quali siano gli impegni nazionali ed internazionali cui dobbiamo far fronte per trovare le soluzioni migliori atte a garantire alla Croce Rossa un assetto stabile, forte e definitivo, come è nelle intenzioni di tutti.

Che il decreto-legge non sia lo strumento idoneo è suggerito anche da altri fattori: con il comma 2 dell'articolo 1 si vuole modificare lo statuto della Croce Rossa autorizzandola a gestire una serie di altri servizi sociali, sanitari e socio-sanitari. Riteniamo ciò inopportuno, perché si rischia di distrarre la Croce Rossa italiana dalle sue funzioni fondamentali, ben definite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 (che ritengo sia noto ai colleghi che seguono tale questione). Quindi si distrae la Croce rossa dai suoi compiti istituzionali. Ma non solo: se vogliamo considerare tale vicenda sotto il profilo giuridico, notiamo come voi, con un decreto, intendiate abrogare l'articolo 70 della legge n. 833 del 1978, una norma ordinamentale dello Stato che prevedeva che tutte le attività non connesse alle originarie finalità di questo organismo fossero cedute al Servizio sanitario nazionale sotto forma di strutture, servizi e personale. Quindi modificate una norma ordinamentale per mezzo di un decreto-legge: questo non è possibile, è contro l'ordinamento ed è contro la logica!

Ma nel decreto troviamo anche altre norme discutibili. Con un decreto-legge, quindi con norme di rango primario, si modificano norme di rango secondario, cioè norme contenute in decreti attuativi e regolamenti interni della Croce rossa. Si tratta di un vero pasticcio giuridico che espone questo decreto-legge ad un percorso parlamentare che, sino alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sarà complesso e ricco di pericoli. Riteniamo che non vi siano i requisiti di urgenza per l'approvazione di questo decreto; riteniamo, invece, che il percorso migliore dovrebbe essere quello parlamentare, in relazione al quale vi è la disponibilità a concordare dei tempi ragionevolmente rapidi per giungere ad un risultato positivo. Nutriamo, però, dei dubbi molto seri su alcuni contenuti del decreto-legge, sia - ripeto - in relazione alla legittimità (con un decreto-legge non si possono modificare delle norme ordinamentali) sia in relazione alla sostanza di ciò che si propone.

Si propone, in sostanza, di creare le condizioni per deviare l'interesse della Croce Rossa italiana dai suoi fini istituzionali, già ben definiti dalla normativa italiana, per indirizzarlo verso altre finalità. Oltretutto, ciò renderebbe più confusa la gestione di questo importante organismo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mosella. Ne ha facoltà.

 

DONATO RENATO MOSELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, dopo avere ascoltato in Commissione affari sociali, proprio questa mattina, il commissario straordinario della Croce rossa italiana, siamo giunti un po' di corsa in Assemblea per esaminare un provvedimento che reca disposizioni per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce rossa medesima. Come ha già detto il collega Battaglia, crediamo opportuno di definire interventi mirati allo scopo di far diventare la Croce rossa italiana un'organizzazione che possa godere sempre più del prestigio che merita a livello nazionale ed internazionale. Tuttavia, nutriamo alcune perplessità che desideriamo porre all'attenzione dei colleghi della maggioranza e dell'opposizione.

Il 15 ottobre scorso il Parlamento ha convertito in legge il decreto-legge n. 220 del 2004, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali. L'articolo 3-bis del decreto-legge riguardava proprio la Croce rossa italiana e, per essere più precisi, il commissario straordinario dell'ente. Quest'ultimo, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004), che qualifica la Croce rossa italiana come ente di alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, veniva autorizzato a ratificare o modificare i provvedimenti da lui stesso adottati in data successiva al 1o gennaio 2003: una sorta di sanatoria di atti che hanno inciso sulla struttura e sull'articolazione territoriale della Croce rossa e che, francamente, non ci sono sembrati chiari.

In sede di discussione sulle linee generali abbiamo sottolineato con forza come fosse problematica, se non preoccupante, l'attribuzione «al buio» di poteri straordinari, per di più con effetti retroattivi: in linea teorica, tali poteri potevano essere addirittura utilizzati per sanare irregolarità gestionali! Del resto, lo stesso Comitato per la legislazione aveva invitato il Parlamento ed il Governo a considerare molto attentamente l'opportunità di chiarire la portata normativa complessiva della disposizione, specificando, in particolare, se si intendesse attribuire il potere di intervenire con effetti retroattivi sui rapporti giuridici sorti dai predetti provvedimenti. Non v'è dubbio che il Parlamento si è trovato davanti - lo ribadiamo oggi - ad una norma di «condono» di atti amministrativi.

Il secondo comma del citato articolo aggiuntivo stabiliva che dall'attuazione della norma non derivassero oneri a carico della finanza pubblica. Ma com'è possibile che assunzioni ed ampliamenti della pianta organica non comportino oneri?

Abbiamo ritenuto doverosa questa premessa perché oggi ci troviamo di fronte ad un nuovo decreto-legge, diffusamente illustrato dal collega Battaglia, riguardante la Croce rossa italiana. Come gruppi dell'opposizione abbiamo presentato la questione pregiudiziale Battaglia n. 1 unicamente perché ci stanno a cuore la corretta gestione e la riorganizzazione della Croce rossa italiana: è bene che lo si sappia!

Il decreto-legge n. 276 del 2004 riguarda il riassetto complessivo dell'organizzazione dell'ente e contiene norme di natura puramente ordinamentale. Non solo. L'articolo 2 del decreto-legge interviene addirittura su alcune disposizioni del regolamento delle infermiere volontarie della Croce rossa (corpo ausiliario delle Forze armate); tale regolamento, risalente al 1942, è certamente un po' datato, ma per esso ci sembra eccessivo il ricorso alla decretazione d'urgenza.

 

PRESIDENTE. Onorevole Mosella...

 

DONATO RENATO MOSELLA. Nel dettaglio, l'articolo 2, al comma 1, introduce un limite temporale di quattro anni, rinnovabile solo una volta, per la durata in carica dell'ispettrice nazionale. Lo stesso limite temporale e la possibilità di conferma si applicano anche alle vice ispettrici e alla segreteria dell'ispettorato. Si tratta di previsioni normative di rango secondario per le quali non vi è certo il bisogno della decretazione d'urgenza, prevista con grande chiarezza dall'articolo 77 della Costituzione. E seppure queste norme dovessero essere considerate urgenti, ciò deriverebbe da una mancanza del Governo che non ha esercitato i poteri conferiti dai decreti delegati previsti dalla legge 8 luglio 2002, n. 137, finalizzati alla revisione della disciplina degli enti pubblici. Un'inerzia alla quale si cerca ora di porre rimedio, intervenendo con urgenza su norme ordinamentali.

 

PRESIDENTE. Onorevole Mosella, la prego di concludere.

 

DONATO RENATO MOSELLA. Sto per concludere, Presidente.

Cari colleghi, si tratta di un'impostazione legislativa dai limiti evidenti che ci ha indotto a presentare questa pregiudiziale di costituzionalità. Auspichiamo che l'Assemblea abbia la serenità e la chiarezza per decidere in merito.

Infine, vorrei rilevare la mancanza di chiarezza per quanto riguarda l'inserimento delle lettere d-bis) e d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 sui compiti della Croce rossa; operando in tal modo si generano equivoci che possono creare grave pregiudizio anche al nostro sistema sanitario nazionale (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Virgilio. Ne ha facoltà.

 

DOMENICO DI VIRGILIO. Signor Presidente, la pregiudiziale presentata dai colleghi dell'opposizione sostiene che il decreto-legge è incostituzionale sia perché emanato senza i presupposti di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione sia perché reca norme di carattere ordinamentale o primario che inciderebbero su disposizioni di rango secondario. Altro elemento della richiesta di deliberazione di incostituzionalità è il mancato esercizio da parte del Governo della delega legislativa prevista dalla legge 8 luglio 2002, n. 137.

Orbene, il decreto-legge in esame presenta i requisiti di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione in quanto la Corte costituzionale ha affermato che la mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza può risolversi in vizio dell'atto, rilevabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale, solo quando essa appaia chiara e manifesta. Solo in questo caso il sindacato di legittimità non rischia di sovrapporsi alla valutazione di opportunità politica riservata al Parlamento.

Non è questo il caso dell'intervento straordinario operato dal Governo con un decreto-legge sulla Croce rossa italiana, in quanto le norme di carattere omogeneo contenute nel decreto-legge hanno il fine di procedere ad una sollecita riforma dello statuto della Croce rossa italiana e all'assolvimento di compiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2003; inoltre, vi è l'assoluta necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione dello statuto della Croce rossa, al fine di adeguarla ai principi di autonomia indicati dalla Croce rossa internazionale.

Signor Presidente, mi risulta che proprio la Croce rossa internazionale ha informalmente espresso vivo apprezzamento sul contenuto del decreto-legge in oggetto e sia la Convenzione di Ginevra sia la Croce rossa internazionale ci richiamano ai principi ispiratori di questo decreto-legge, vale a dire l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza; il funzionamento della Croce rossa italiana sarà avvantaggiato, per i compiti delicati e difficili che già assolve e che dovrà assolvere in futuro, dalla riforma adottata con il provvedimento in esame. Tale orientamento, tra l'altro, è ribadito dalla sentenza n. 16 del gennaio 2002 nella quale la Corte costituzionale ha evidenziato che la censura sui presupposti dei decreti-legge deve riguardare l'evidente mancanza dei requisiti stessi. Non possono considerarsi vizi di legittimità costituzionale quelli riportati dalla pregiudiziale di costituzionalità oggi presentata, secondo cui norme di rango secondario sono modificate da norme di rango primario e nemmeno le motivazioni addotte che il Governo non ha operato nei termini per l'emanazione dei decreti legislativi, rappresentando questi ultimi un'opportunità e non un dovere legislativo.

Per tali ragioni, signor Presidente, di ordine giuridico e funzionale, il gruppo di Forza Italia voterà contro la questione pregiudiziale di costituzionalità Battaglia ed altri n. 1.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

 

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Rifondazione comunista sulla questa questione pregiudiziale in esame perché anche per me, come per tutti gli altri colleghi dell'opposizione presidenti di gruppo della Commissione affari sociali, è evidente che mancano i requisiti dell'urgenza in relazione a tale decreto-legge.

Al di là di ciò, ci sembra veramente improponibile un decreto-legge di questo tipo. Infatti - e nel parere del Comitato per la legislazione questi punti sono messi bene in evidenza -, si tratta di un cambiamento ordinamentale - che non può essere attuato per decreto - che dovrebbe rivedere completamente la funzione della Croce Rossa, conferendo in questo modo al commissario straordinario ulteriori poteri operando un'ulteriore proroga, in vista di una revisione che dovrebbe essere invece attuata una volta avvenuta l'elezione di un nuovo presidente.

Per questi motivi, poiché condividiamo il contenuto della questione pregiudiziale in esame, annuncio il voto favorevole di Rifondazione comunista.

 

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare alla votazione della questione pregiudiziale Battaglia ed altri n.1.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

 

(…)

 

Si riprende la discussione.

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho il piacere di comunicare all'Assemblea che sono presenti in tribuna gli studenti ed i docenti - mi è gradita l'occasione di porgere loro un saluto - dell'Istituto tecnico commerciale Leonardo da Vinci di Sapri (Applausi).

 

 

 

 

(Ripresa esame di una questione pregiudiziale - A.C. 5434)

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Battaglia ed altri n. 1.

(Segue la votazione).

 

RENZO INNOCENTI. Presidente!

 

PIERO FASSINO. Presidente, guardi là!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 471

Maggioranza 236

Hanno votato sì 215

Hanno votato no 256).

 

Avverto che la discussione sulle linee generali avrà luogo in altra seduta.


 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

556.

 

Seduta di Giovedì 9 dicembre 2004

 

presidenza del PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI

indi DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

 

 


(Discussione sulle linee generali - A.C. 5434)

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresì, che la XII Commissione (Affari sociali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Di Virgilio, ha facoltà di svolgere la relazione.

 

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il decreto-legge n. 276 del 2004, che scadrà il prossimo 19 gennaio 2005, ci troviamo di fronte ad un evento che forse non è esagerato definire storico in quanto è finalizzato a modificare alcuni aspetti fondamentali della struttura della Croce Rossa italiana con la previsione di una revisione a breve termine dello statuto dell'ente, con l'introduzione di norme e principi che vanno ancora più ad affermare e garantire tre aspetti qualificanti quali l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza della Croce Rossa italiana, così come previsto anche dalla Croce Rossa internazionale.

La nostra Croce Rossa già gode di grande considerazione ed apprezzamento nel nostro paese e, dopo il significativo ed encomiabile impegno in varie occasioni di interventi in paesi toccati da terribili guerre, si è accentuata la stima in tutto il mondo. Le esperienze del passato, però, impongono uno snellimento delle strutture a tutti i livelli onde accentuare e renderne più concreta l'efficienza.

Con le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame il Governo propone al Parlamento di portare a realizzazione un radicale processo di riforma. La scelta del decreto-legge è stata determinata proprio per raggiungere il prima possibile tali obiettivi e fare in modo che siano i volontari, i veri protagonisti dell'ente, con elezioni democratiche, a rendere più autonoma la Croce Rossa italiana dal potere politico. Tra l'altro, mi risulta che l'attuale commissario abbia già provveduto, con un'ordinanza del 27 novembre scorso, ad indire le elezioni degli organi nazionali, regionali, provinciali e locali, come atteso dagli oltre 300 mila volontari che costituiscono il fulcro attivo dell'ente. In tal modo, tutti gli organi previsti dallo statuto saranno rappresentativi dei membri operativi e volontari, ivi compresa l'ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie e l'ispettore nazionale del corpo militare.

Il provvedimento, infatti, dispone, così come emendato in Commissione affari sociali, all'articolo 1 l'attribuzione di nuove competenze alla Croce Rossa in campo socio-sanitario; all'articolo 2 la modifica della durata degli incarichi e dei relativi requisiti riguardanti l'ispettorato nazionale del corpo delle infermiere volontarie; all'articolo 3, una nuova disciplina degli organi interni di rappresentanza e gestione a livello nazionale, regionale, provinciale e locale; all'articolo 4, la precisazione dei casi di incompatibilità con altre cariche associative interne; all'articolo 5, l'introduzione di sanzioni per il ritardato od omesso aggiornamento dei libri dei soci con diritto di elettorato attivo; all'articolo 6, la procedura ed i termini per l'approvazione delle norme di revisione dello statuto, le modalità di svolgimento delle nuove elezioni, la possibilità di un'ulteriore proroga del commissario straordinario fino all'elezione del presidente nazionale dell'ente. È, quindi, evidente che il funzionamento della Croce Rossa italiana sarà fortemente avvantaggiato, per i compiti delicati e difficili che essa assolve e dovrà ancor più assolvere in futuro, dalla riforma adottata con il decreto-legge n. 276.

Nella relazione illustrativa il ricorso allo strumento del decreto-legge era motivato, come detto, dall'assoluta necessità ed urgenza di procedere ad una revisione dello statuto della Croce Rossa al fine di adeguarlo ai principi di autonomia indicati dalla Croce Rossa internazionale. Si segnala, peraltro, che l'esigenza di procedere in tempi brevi alla riorganizzazione della struttura della Croce Rossa, anche attraverso opportune modifiche del vigente statuto, con la conseguente indizione delle procedure elettorali di rinnovo degli organi, era sottolineata anche dalla premessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2003. In tale premessa si faceva peraltro riferimento alla legge n. 137 del 2002 che prevede una delega al Governo, tra l'altro, per la revisione della disciplina degli enti pubblici.

Prima di passare all'esame del dettaglio del contenuto del decreto-legge in esame, ritengo doveroso premettere che l'associazione Croce Rossa italiana, ai sensi della legge n. 490 del 1995, modificativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'attuale configurazione della Croce Rossa si basa sulle disposizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 sopra citato che ne aveva ridisegnato l'organizzazione centrale e periferica.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2003, è stato nominato commissario straordinario l'avvocato Maurizio Scelli il quale ha assunto i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2003 tale incarico è stato confermato fino alla ricostituzione degli organismi statutari.

Venendo alle singole disposizioni del decreto-legge in esame, ricordo che l'articolo 1 affida nuovi compiti alla Croce Rossa italiana modificando l'articolo 2, primo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 che attribuisce alla Croce Rossa italiana compiti riguardanti l'assistenza socio-sanitaria durante i conflitti armati, gli interventi in caso di calamità naturale, nonché la diffusione dei principi umanitari ispiratori dell'attività dell'ente. I nuovi compiti ad essa assegnati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge, riguardano: la promozione della diffusione della cultura della donazione del sangue e l'organizzazione dei donatori volontari - ben sappiamo quanta necessità vi sia, in Italia, di una maggiore disponibilità di sangue -; lo svolgimento di altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto dell'ente e consentiti dalla legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali. L'articolo 2, così come riformulato dalla XII Commissione, dispone al comma 1 che il vertice del corpo militare della Croce Rossa sia nominato, tra una terna di nomi indicata dal presidente della Croce Rossa e dal ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica. Allo stesso modo, per l'ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie la nomina mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri viene proposta dal ministro della difesa tra una terna di nomi indicata dal presidente della Croce Rossa italiana e logicamente scelta fra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e l'attitudine al comando. La durata in carica dell'ispettrice nazionale è di quattro anni, rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Lo stesso limite temporale e la possibilità di conferma si applicano anche alle vice-ispettrici nazionali, alla segretaria generale dell'ispettorato, alle ispettrici dei centri di mobilitazione, alle ispettrici di comitato e alle vice-ispettrici, tutte scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e l'attitudine al comando.

L'articolo 3 interviene sulla struttura organizzativa della Croce Rossa, modificando l'articolo 2, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980. Viene riproposta l'articolazione in quattro livelli - centrale, regionale, provinciale e locale -, con le seguenti innovazioni relative all'organizzazione centrale. La prima riguarda il presidente nazionale. In tal caso la norma si limita a precisare che il presidente è eletto dall'assemblea nazionale tra i soci attivi. Si ricorda peraltro che, ai sensi degli articoli 9 e 12 dello statuto dell'ente, la facoltà di voto è riservata ai soci attivi da almeno due anni che abbiano versato la quota sociale. Per soci attivi si intendono coloro che prestano la propria attività gratuitamente in forma organizzata e continuativa presso una delle organizzazioni volontaristiche.

La seconda innovazione riguarda l'Assemblea nazionale. La norma prevede, oltre alla partecipazione dei presidenti regionali - già contemplata peraltro dalla precedente normativa - la presenza di membri eletti da ciascuna assemblea regionale, secondo un criterio proporzionale, e di sei componenti di diritto, rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della Croce Rossa. Ai sensi della normativa precedente, l'assemblea generale della Croce Rossa è costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai presidenti dei comitati locali.

La terza innovazione riguarda il consiglio direttivo nazionale. In precedenza era composto solo da membri soci eletti della Croce Rossa e da rappresentanti ministeriali. Ora è costituito dal presidente nazionale e da 12 membri soci della Croce Rossa, equamente distribuiti tra l'assemblea nazionale e gli organi di vertice nazionale delle componenti della Croce Rossa, con la scomparsa quindi dei rappresentanti ministeriali. La quarta innovazione riguarda il collegio dei revisori dei conti. Tale organo diviene unico, in quanto esercita le sue funzioni su tutti gli atti degli organi nazionali, regionali, provinciali e locali. Esso è composto da sette membri, in rappresentanza dei diversi ministeri - economia, difesa, salute, esteri - oltre che da un rappresentante della Croce Rossa italiana.

L'articolo in esame inoltre attribuisce al consiglio direttivo nazionale e a quelli provinciali anche compiti di controllo sull'attività dei comitati locali, inclusi gli ambiti di attività delle componenti volontaristiche della Croce Rossa italiana. Per gli altri livelli della Croce Rossa - regionale, provinciale e locale - l'articolazione prevista è la medesima dell'organizzazione centrale. Si evidenzia che il decreto-legge in esame articola la struttura delle organizzazioni periferiche in modo molto dettagliato, diversamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 e analogamente a quanto previsto dallo statuto dell'ente.

L'articolo 4 interviene in materia di incompatibilità, introducendo alcune modifiche all'articolo 2, comma 1, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980. In particolare, risulta ampliato il criterio generale della incompatibilità delle cariche, prevedendo la non compatibilità delle cariche non solo con gli incarichi retribuiti dall'associazione stessa, ma anche con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. L'articolo 5, comma 1, prevede l'aggiornamento semestrale del libro dei soci ed introduce sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca reato, per casi di omissione intenzionale o falsificazione dei dati. Al comma 2 dell'articolo 5, si stabiliscono i requisiti concernenti l'elettorato attivo, per la partecipazione alle prime elezioni indette dal commissario straordinario della Croce Rossa. In particolare, si ribadisce per tutti i soggetti l'iscrizione regolare all'associazione da almeno 24 mesi. Peraltro, tali requisiti sono presunti, salvo prova contraria, per coloro che risultano registrati nell'elenco dei soci di una delle componenti prima del 31 dicembre 2001.

L'articolo 6, al comma 1, dispone che il nuovo statuto sia adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri della salute, della difesa, dell'economia, della funzione pubblica, previo parere del presidente nazionale della CRI e tenuto conto di quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo.

Si segnala che lo statuto emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208 del 2002 è stato adottato con il solo concerto dei ministri della salute e della difesa.

Il comma 2 prevede la revisione normativa dello statuto della CRI entro sessanta giorni (19 gennaio 2005) dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

A seguito di ciò, è stabilita l'immediata ricostituzione delle cariche elettive; infatti, la decadenza di tutte le cariche elettive di nomina costituisce un elemento di uniformità e di omogeneità. In tale ottica, infatti, con la revisione delle norme statutarie entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con la nomina del presidente della Croce rossa secondo le nuove procedure di elezione, con la nomina degli organi di vertice (ispettrice nazionale e capo del corpo militare) secondo le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 2, si è inteso dare un forte segnale circa la necessità di rendere effettivamente operativo il più volte auspicato processo di riforma.

Se non si fosse proceduto in tal senso, si sarebbe registrata una situazione di sostanziale schizofrenia all'interno delle strutture della Croce rossa, con gli incarichi elettivi che decadrebbero all'entrata in vigore del decreto-legge, gli organi di vertice che decadono 60 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione e gli altri nominati che sarebbero rimasti in carica. Una vera Babele di situazioni!

Con l'azzeramento di tutte le cariche si potrà, invece, registrare una uniformità di trattamento per tutti i soggetti destinatari della riforma con la ricostituzione di tutte le cariche a norma del nuovo statuto del presente decreto-legge.

Infine, l'articolo 7 stabilisce che dal decreto-legge all'attenzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre l'articolo 8 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, il Governo ed il Parlamento italiano compiono un atto di grande significato verso un organismo, la Croce Rossa italiana, che costituisce una istituzione nazionale di elevato livello operativo per la realizzazione dei suoi fini statutari. Inoltre, la Croce Rossa viene posta anche a livello internazionale perfettamente in sintonia con i principi fondamentali del movimento internazionale della Croce rossa, di cui la nostra Croce rossa è stata membro fondatore nel 1863. Questi principi fondamentali di riferimento sono: l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza che costituiscono la garanzia assoluta ed irrinunciabile per la fiducia ed il sostegno di tutte le popolazioni, specie nel momento del bisogno.

Con questo decreto-legge, l'Italia riconosce così alla Croce rossa italiana la titolarità piena di questi principi. Ad essa, a tutti i suoi dirigenti e soprattutto a tutti i volontari va il plauso, la stima e la riconoscenza del popolo italiano.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

 

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, ringrazio il relatore e l'intera Commissione per il lavoro svolto (dal presidente Palumbo a tutti i gruppi parlamentari), perché ci è stata data la possibilità di verificare, anche attraverso l'audizione del commissario straordinario, avvocato Maurizio Scelli, le misure intraprese in tanti anni dalla Croce rossa italiana. Peraltro, le vicende internazionali confermano ancora di più l'importanza di questa struttura e mi riferisco anche ai richiami in positivo svolti dalla Croce rossa internazionale a Ginevra che, come ha ricordato anche il relatore, confermano gli obiettivi di questo decreto-legge che intende introdurre alcune novità rispetto alle procedure attuali e dare snellezza ad un organismo che ha bisogno di agire con tempestività ed urgenza (i fatti delle ultime settimane e mesi lo confermano).

Non dimentichiamo che la Croce rossa italiana è stata l'unica a rimanere in Iraq con i volontari, il corpo militare e le crocerossine, rappresentando l'unico baluardo per chi aveva bisogno dal punto di vista della salute.

Vorrei ricordare (probabilmente in Parlamento qualcuno non lo sa) i tanti interventi compiuti a favore dei bambini di tutti i paesi colpiti da vicende legate alla guerra. Attraverso l'aiuto della Croce rossa italiana e con l'ausilio del Ministero della difesa, sono stati portati in Italia decine e decine di bambini che sono state operati in tutti gli ospedali italiani (e li ringrazio per questo). Se in qualche paese ci considerano in un certo modo è anche perché l'Italia non si è tirata mai indietro quando ha dovuto sostenere e supportare questi bambini (in tutti paesi vi è il plauso e la riconoscenza di tutti coloro che rappresentano).

Quindi, si registrano compiti innovativi e importanti, primo fra tutti quello della promozione della coscienza trasfusionale. Organizzare i donatori volontari significherà, tra qualche anno, fare in modo che ogni regione riesca a raggiungere l'autosufficienza del sangue. Oggi, siamo di fronte a livelli ancora preoccupanti e la campagna svolta da diverse regioni italiane e dal Ministero della salute per promuovere questo tipo di coscienza ci consentirà di evitare il reperimento del sangue e dei prodotti derivati dai paesi esteri, giungendo ad una forma di autosufficienza a livello nazionale e regionale attraverso i centri di referenza regionali.

Un altro aspetto che mi preme sottolineare è la conferma della struttura democratica della Croce rossa italiana, vale a dire un sistema elettorale che parte dal basso, da un livello locale, provinciale e regionale, per poi giungere all'elezione del presidente dell'assemblea: un'assemblea nazionale costituita anche da presidenti regionali e da membri eletti da ciascuna assemblea regionale.

Dunque, in tal senso, è importante confermare tutto ciò e mi auguro che il decreto-legge in esame sia rapidamente convertito da questo ramo del Parlamento, in quanto già dal dibattito svoltosi in XII Commissione è emerso un comune sentire in ordine all'esigenza di rafforzare e sostenere la Croce rossa.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mosella. Ne ha facoltà.

 

DONATO RENATO MOSELLA. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghe e colleghi, ancora una volta nel giro di poche settimane, quest'Assemblea è impegnata a discutere del futuro della Croce Rossa italiana.

Sappiamo bene che la legislatura in corso ha registrato vari decreti-legge che hanno disciplinato tale organismo sotto diversi profili. Tali provvedimenti hanno evidenziato un atteggiamento del Governo - confermato anche dagli interventi del relatore e del sottosegretario - in ordine al quale nutriamo alcune riserve, in quanto a nostro avviso tale posizione dell'esecutivo appare dettata dalla volontà di sanare una gestione ed una attività commissariale discutibili sotto molti profili.

Un esempio per tutti: il 15 ottobre scorso il Parlamento ha convertito in legge un decreto che recava disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione nonché norme per l'applicazione delle imposte sui mutui e delle agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali. Tale decreto - chi poteva immaginarlo? - conteneva un articolo riguardante proprio la Croce Rossa e, più precisamente, il commissario straordinario dell'ente il quale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la Croce Rossa italiana quale ente di alto rilievo, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, veniva autorizzato a ratificare o modificare i provvedimenti da lui stesso adottati in data successiva al 1o gennaio 2003. Insomma, ci siamo trovati di fronte ad una sanatoria di atti non sempre chiari, che hanno inciso nella struttura e nell'articolazione territoriale della Croce Rossa.

Se tale modo di procedere è grave quando riguarda un ente di diritto pubblico, è ancora più grave se questo ente è la Croce Rossa italiana. Se oggi stiamo svolgendo questa discussione sulle linee generali, è solo perché a noi sta a cuore il futuro della Croce Rossa e, soprattutto, quello dei suoi lavoratori volontari e dipendenti.

Ci sta inoltre a cuore che la sua azione sia sempre improntata a criteri di massima trasparenza, sia in Italia che all'estero, sia quando opera sul campo, sia quando svolge le pratiche correnti di ordinaria amministrazione dei progetti e dei servizi svolti per la collettività.

Ci chiediamo perché si sia scelto di adeguare lo statuto della Croce Rossa italiana ai princìpi di autonomia, indicati dalla Croce Rossa internazionale, attraverso un decreto-legge che, di fatto, modifica alcuni aspetti dell'ente, ai fini di una successiva revisione del suo statuto e dello svolgimento di nuove elezioni per il rinnovo delle cariche elettive.

Si tratta di un decreto-legge che riguarda il riassetto complessivo dell'organizzazione della Croce Rossa e che, quindi, contiene norme di natura puramente ordinamentale, per le quali non esisteva la necessità di ricorrere alla decretazione d'urgenza, prevista dall'articolo 77 della Costituzione. E seppure urgenti, quelle stesse norme mettono in evidenza una mancanza da parte del Governo, che non ha esercitato i poteri conferiti dai decreti delegati, previsti dalla legge 8 luglio 2002, n. 137, e finalizzati alla revisione della disciplina degli enti pubblici.

Lasciateci dire che si tratta di un'inerzia forse voluta, cui si cerca oggi di porre rimedio. Si tratta di un'impostazione legislativa dai limiti evidenti; per tale ragione abbiamo presentato una pregiudiziale di costituzionalità, relativa al disegno di legge in oggetto, che purtroppo la maggioranza ha respinto così che oggi ci troviamo ad esaminare questo provvedimento. Il disegno di legge di cui ci occupiamo, ampiamente illustrato dal relatore, contiene disposizioni urgenti per snellire ed incrementare le funzionalità della Croce Rossa.

Si tratta di un provvedimento che, all'apparenza, non evidenzia particolari problemi, in quanto, tra l'altro, dispone l'attribuzione di nuove competenze in campo socio-sanitario. Esso incide sulla modifica della durata degli incarichi e sui requisiti che riguardano l'Ispettorato nazionale del Corpo delle infermiere volontarie. In proposito, abbiamo presentato un emendamento in Commissione e, almeno per questo ambito, speriamo di limitare i danni.

Ancora, nel testo sono previste sanzioni e modalità di accertamento dello stato di socio, alcune procedure che riguardano le norme di revisione dello statuto e le modalità di svolgimento delle nuove elezioni, fino ad un'ulteriore proroga del commissario straordinario, in attesa dell'insediamento del nuovo - e speriamo definitivo - presidente nazionale dell'ente.

Si tratta di una materia molto delicata, come si comprende della scaletta e dall'illustrazione del relatore. Si potrebbero lasciare ampi margini di manovra a chi volesse, tramite questo decreto, fare della Croce Rossa uno strumento più duttile cui adattare meglio le esigenze di rappresentanza in Italia e all'estero, soprattutto quando si opera nei grandi focolai di guerra.

Mi fermo qui. Dai princìpi fondamentali della Croce rossa si desume che la Croce rossa italiana è indipendente. Le società nazionali - ausiliarie dei poteri pubblici nelle loro attività umanitarie e sottomesse alle leggi che regolano i rispettivi paesi - devono però conservare un'autonomia, che permetta loro di agire sempre secondo i princìpi della Croce Rossa. Tale principio di autonomia non si riferisce soltanto ai poteri pubblici, ma a tutto ciò che può deviare la Croce rossa dai fini per cui è preposta. Anche se la Croce Rossa italiana è sovvenzionata principalmente dallo Stato, cui appartiene, essa deve mantenere la propria autonomia nei confronti di ingerenze politiche, avendo come unico scopo la sola ed esclusiva attività umanitaria, pur collaborando in questa con lo Stato.

Per tali ragioni, a noi non è piaciuto per niente il metodo finora utilizzato dal Governo e dallo stesso commissario straordinario. Non possiamo non esprimere la nostra viva e ferma preoccupazione al solo sentir parlare di società per azioni, o comunque di maggiore dinamicità nel campo socio-sanitario delle attività operative, o in presenza di articoli ed emendamenti costruiti ad hoc per ottenere maggiore libertà di azione.

La Croce Rossa italiana non è un'associazione qualsiasi. In oltre cento anni di storia, si è conquistata un posto speciale nel cuore e nella considerazione del popolo italiano, che l'ha sempre vista presente nei momenti più difficili - negli anni di guerra e in occasione delle grandi calamità, che nel nostro paese sono state molto numerose - ma anche nella sofferenza della vita quotidiana: si può dire che non vi sia italiano che nell'arco della sua esistenza non abbia incrociato direttamente, almeno una volta, l'azione della Croce rossa, sperimentandone la vocazione ad essere, per tutti e per ciascuno, strumento di soccorso, di sussidio sanitario e di solidarietà.

La Croce Rossa è nel cuore del paese non solo per ciò che ha saputo e voluto fare e per la sua azione sempre disinteressata, ma anche per ciò che rappresenta a livello ideale: lo dimostrano i 160 mila volontari che ancora oggi ingrossano le file della Croce Rossa italiana, in un momento storico nel quale la vocazione al volontariato nelle grandi organizzazioni conosce segni di stanchezza.

La Croce Rossa italiana merita rispetto, per ciò che ha sempre dato, per ciò che è e per ciò che può continuare ad essere e a dare: trasformarla in una qualunque società di servizi significa umiliarne la storia e snaturarne la mission, cancellare l'associazione e far posto all'organizzazione commerciale. Si pensi alle parole d'ordine della Croce Rossa internazionale, valide anche per la Croce Rossa italiana, ovunque messe in risalto negli statuti dell'associazione: umanità, neutralità, imparzialità, indipendenza, volontariato, unità e universalità. Si tratta di valori alti, oggi davvero difficili a praticarsi.

Nella Croce Rossa italiana, come in ogni altra grande associazione, lo stare insieme degli associati e la volontà di agire insieme, anche con sacrificio, per la realizzazione del bene altrui si fondano sulla condivisione dei valori forti che costituiscono la mission associativa: altro che società di servizi! Le ricerche evidenziano che più sono alti i valori della mission maggiore sarà l'appeal dell'associazione nel reclutamento dei volontari e maggiore sarà la sua coesione interna, necessaria per concretizzare la missione cui è chiamata.

Dunque, snaturare la Croce Rossa italiana significa mettere a repentaglio la sua funzionalità. Umanità, indipendenza, volontariato, universalità: occorre chiedersi cosa abbia a che fare tutto ciò con una società di servizi e in che modo le proposte ascoltate finora, volte a collocare l'associazione sul mercato dei servizi sanitari, possano accrescere tali valori. Certamente non gioverebbero all'indipendenza; certamente metterebbero a rischio il volontariato, che, per definizione, è un modo di far dono disinteressato di sé. Certamente la trasformazione non incrementerebbe l'umanità della Croce Rossa italiana, perché il senso di umanità si coniuga alla compassione, ovvero alla capacità e alla voglia di mettersi in sintonia con la sofferenza dell'altro, senza pensarci troppo e senza ragionare prima sul dare e sull'avere: alcuni valori più sono alti e meno possono avere a che fare con il mercato.

Gli italiani, noi tutti, non abbiamo bisogno dell'ennesima organizzazione che si offra di colmare per puro business - per non comprare il sangue all'estero! - i ritardi e le manchevolezze del servizio sanitario nazionale e del Governo. Gli italiani, noi tutti, abbiamo bisogno di una Croce Rossa italiana che resti ciò che è stata per oltre un secolo: una mano amica, disinteressata, che si offre nel momento del più drammatico bisogno; una bandiera di speranza, un gruppo di gente vera che sa mostrare anche all'estero, laddove occorra, il volto generoso dell'Italia solidale verso chi patisce l'ingiustizia della guerra, della fame, della malattia, della distruzione, dell'intolleranza etnica e religiosa.

Non mi meraviglia tuttavia che questo Governo pensi di cambiare la Croce Rossa, snaturandola e rendendola di fatto qualcosa di diverso e di incompatibile con lo statuto internazionale dell'associazione. È difficile rispettare l'universalità, la solidarietà, l'abnegazione e il volontariato degli altri se non hai dentro il sentimento di certi valori e se essi non fanno parte del tuo sistema culturale. Si tende a distruggere ciò che non si capisce, anche quando ciò che non si capisce gode del rispetto del mondo.

Il taglio dei fondi alla cooperazione, che in questi giorni ci fa urlare anche per le immagini portate alla nostra conoscenza dalla FAO, è una testimonianza concreta di quanto sto affermando. Ed è un atteggiamento che ricorda quello dei talebani, i quali, non comprendendo il valore simbolico ed artistico dei Buddha di pietra di Bamiyan, dichiarati dall'ONU e dall'Unesco patrimonio culturale dell'umanità, li distrussero a cannonate.

La Croce Rossa ha bisogno di proseguire il suo cammino di soccorso, volontario e disinteressato, nella normalità, ritrovando in se stessa e nelle proprie idealità la forza di procedere sulla strada del risanamento, nel rispetto degli accordi internazionali e reperendo i propri dirigenti tra le migliaia di uomini e donne che, con spirito autentico, ne testimoniano l'identità.

È questo l'auspicio, l'augurio, che rivolgiamo alla Croce Rossa italiana unitamente alla speranza che essa esca da quei giochi di bottega che non le appartengono, e che certamente non ne nobilitano il cammino (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Popolari-UDEUR).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

 

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, proprio pochi minuti fa ho avuto modo di ricordare la mia meraviglia: sembrerebbe che tra le varie proposte di legge varate da noi del centrosinistra non vi sia alcuna misura valida...

 

RENZO INNOCENTI. Del centrodestra!

 

ALDO PERROTTA. Chiedo scusa. Sono incorso in un lapsus perché rivolgevo lo sguardo al presidente Innocenti.

 

PRESIDENTE. In questo caso c'è stata collaborazione...

 

ALDO PERROTTA. La verità è che la Croce Rossa italiana è un grande ente che, però, in precedenza ha rappresentato anche un carrozzone clientelare. Ricordo le polemiche degli anni scorsi sui bilanci, sui soci, sulle assunzioni e su quant'altro. Poi è giunto il commissario Scelli, il quale ha fornito un nuovo impulso a questo organismo, che si è trasformato ed ha trovato una dignità maggiore di prima, raggiungendo soprattutto, una grande valorizzazione internazionale. Poc'anzi il sottosegretario Cursi ci ha ricordato che la Croce Rossa italiana è stata l'unica organizzazione non governativa di questo settore rimasta in Iraq.

Oggi, proprio con l'arrivo di Scelli, si pone la necessità di creare una Croce Rossa democratica, di eliminare le pastoie burocratiche che, effettivamente, ponevano questo ente alle dipendenze di chi, al momento, governava lo Stato. Considerato, poi, che la Croce Rossa si avvale di migliaia di volontari, di prestatori d'opera, nonché di alcune centinaia di dipendenti, forse è giunta l'ora di dotarla di una struttura democratica.

In occasione di trasformazioni di strutture pubbliche in strutture quasi private, e quindi in concomitanza di ristrutturazioni, difficilmente ho assistito ad un processo di democratizzazione. La Croce Rossa, invece - grazie al provvedimento che ci accingiamo a varare -, sarà dotata di una struttura democratica nazionale, locale, provinciale, cittadina, eccetera. Rimane un'unica competenza in mano allo Stato: semplicemente, la specificazione di chi nomina i vertici dei corpi militari e delle infermiere volontarie. Mi sembra naturale che i vertici di tali corpi siano nominati, rispettivamente, dal Capo dello Stato e dal ministro della difesa e dal Presidente del Consiglio, d'accordo con i ministri della difesa e della salute.

Non solo vorrei ringraziare i vertici della Croce Rossa ma anche far notare un aspetto straordinario presente nel nuovo statuto di questo ente. Mi riferisco all'idea che la Croce Rossa debba promuovere una coscienza trasfusionale, perché la verità è sotto gli occhi di tutti. Tra i vari beni che l'Italia deve importare vi è anche il sangue! E questo perché nessuno finora si è occupato di coordinare adeguatamente un'azione a livello nazionale per convincere la gente a donare il sangue.

È assurdo, cari colleghi, fra tutte le buone cose che ho detto, sentirsi criticati riguardo a qualcosa che era burocratizzato, accentrato, definito, organico rispetto a chi comandava: noi lo democratizziamo! Nel disegno di legge all'esame del Parlamento si democratizza al massimo un ente e tutto parte dalla base: e voi trovate da ridire! Se avessimo fatto il contrario, avreste ugualmente trovato da ridire: ci dovete spiegare cosa dobbiamo fare!

Vorrei ringraziare, infine, la Commissione, che ha operato con grande spirito di collaborazione, e, come gruppo di Forza Italia, l'onorevole Palumbo, presidente della Commissione, il relatore Di Virgilio, che ha svolto un lavoro immane e - permettetemi - anche il sottosegretario Cursi, che sta compiendo una spola non indifferente...

 

AUGUSTO BATTAGLIA. E l'opposizione...!

 

ALDO PERROTTA. ... e logicamente il presidente Innocenti. Se mi chiedete il motivo, vi dirò perché ce l'ho sempre davanti e spesso, devo dire la verità, riesce ad essere non di partito ed a mettersi al di sopra delle parti, cosa che riesce - se, Presidente, me lo permette - difficile alla sinistra. Ho approfittato per farle un complemento!

Nel ringraziare quelli che, secondo me, sono i tre principali artefici di questo disegno di legge, mi riservo di intervenire in sede di esame degli articoli.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

 

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, il collega Perrotta avrebbe potuto ringraziare anche noi che l'abbiamo ascoltato con attenzione, così come gli chiediamo di ascoltare anche noi...

Certamente sarebbe sbagliato rappresentare la discussione che si sta sviluppando in aula, e che prima si era sviluppata in Commissione affari sociali, come una contrapposizione tra chi vuole rinnovare la Croce Rossa, rispolverando princìpi democratici e di partecipazione, e chi invece vorrebbe difendere non si sa cosa, forse lo statu quo, o una organizzazione appesantita dalla burocrazia, o che è stata nel passato, e potrebbe esserlo stata per alcuni suoi aspetti, luogo di sottogoverno.

Credo che, se siamo qui per discutere, abbiamo a cuore la Croce Rossa italiana, la sua tradizione, i suoi uomini, i suoi volontari, le sue crocerossine, i suoi pionieri, e chiunque altro in tanti anni ha dato lustro a questa organizzazione. Avere tale intento non significa, però, non guardare ai problemi, cercando di dare un contributo, ciascuno dalla sua parte, per migliorare la situazione e rilanciare un organismo che anche noi riteniamo importante.

Vorrei far notare ai colleghi che non è la prima volta che parliamo in questa sede di Croce Rossa: siamo al quarto decreto che la riguarda! E questa è la prima fonte di preoccupazione, intanto perché una macchina così complessa come la Croce Rossa italiana richiederebbe non misure tampone occasionali, adottate di volta in volta, ma forse una riflessione, visto che, oltretutto, questa vicenda si trascina ormai da tantissimi anni.

Invece, di volta in volta ci vengono proposte cose anche spesso discutibili; ad esempio, ci viene proposto di sanare il fatto che i dirigenti da diciotto siano diventati quaranta: sarebbe importante sapere quanto guadagnano questi dirigenti, avere qualche relazione o rendiconto, in un clima in cui stiamo per discutere una legge finanziaria che taglia di tutto e di più ai comuni (l'assistenza di disabili, gli interventi per gli anziani, le medicine per i malati), e capire cosa stia accadendo all'interno della Croce Rossa e cosa significhi avere portato a quaranta il numero dei dirigenti di quella organizzazione.

Siete poi venuti qui a dirci di consentire al commissario di fare una sanatoria, al fine di confermare o modificare addirittura una serie di delibere assunte a partire dal 2003! E perché avremmo dovuto fare noi questa sanatoria? Perché i ministri competenti alla vigilanza (dalla sanità al tesoro) non avevano ritenuto di dover confermare o supportare le decisioni assunte dal commissario, sulle quali, oltretutto, vi erano una serie di dubbi da parte degli organismi di controllo.

Stiamo discutendo della Croce Rossa in questo clima, posti di fronte a provvedimenti di questo tipo. Eppure, già la scorsa settimana vi avevamo detto - ed andremo fino in fondo - che riteniamo illegittima la pretesa di modificare norme fondamentali dello Stato, come l'articolo 70 della legge n. 833 del 1978, mediante un decreto-legge (certo, avete cercato di rabberciare l'articolo 1 dello stesso, ma in modo ancora non convincente).

Con tale decreto-legge pensate di modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, che offriva una chiara definizione dei compiti della Croce Rossa italiana, dopo che una frettolosa discussione di un'ora in Commissione ci ha privati di ogni possibilità di approfondimento, dapprima a causa della sospensione dei lavori e, successivamente, a causa dell'esame del disegno di legge finanziaria alla Camera e, ora, al Senato. Insomma, bisogna fare tutto in fretta: con le votazioni previste a partire da lunedì, pensate che si possa venire a capo di una situazione complessa ed importante come quella della Croce Rossa italiana!

Noi riteniamo che ciò sia non soltanto illegittimo, ma anche non rispettoso: se abbiamo a cuore il futuro della Croce Rossa, abbiamo anche il diritto-dovere, come parlamentari, di disporre di elementi, di informazioni, di dati, di bilanci, di scelte, di progetti e di programmi da valutare. In Commissione, noi dell'opposizione abbiamo fatto presente che, qualora il Governo avesse ritirato il disegno di legge di conversione, saremmo stati disponibili a concordare tempi di esame definiti, allo scopo di assicurare una discussione seria, da effettuare anche ascoltando tutte le parti in causa.

In questi giorni, colleghi, molti di noi sono stati impegnati in telefonate ed incontri con svariati soggetti (il commissario, la crocerossina, i volontari, e via dicendo), i quali hanno voluto parlarci delle cose che, dal loro punto di vista, non vanno. Orbene, poiché si deve mettere mano all'organizzazione della Croce Rossa italiana, non sarebbe stato più opportuno che le voci dei predetti soggetti fossero state ascoltate dalla Commissione affari sociali? Ciò ci avrebbe consentito di farci un'idea insieme e di cercare - insieme - le soluzioni ai problemi prospettati. Del resto, i problemi ci sono, sono seri e non possiamo nasconderli, perché i problemi che vengono nascosti prima o poi si ripropongono.

Ad esempio, è un dato a conoscenza di tutti che l'organismo Croce Rossa internazionale ha da tempo indirizzato alla Croce Rossa italiana alcune osservazioni. È vero o non è vero che la Croce Rossa internazionale ha minacciato la Croce Rossa italiana di ritirarne le insegne dalla missione a Baghdad? È vero! Perché è successo? Probabilmente - nonostante l'abbia richiesto, non ho ancora ricevuto il relativo carteggio -, perché la Croce Rossa internazionale ritiene che quella italiana sia un'organizzazione «vicina» alle decisioni governative e, quindi, non rispondente agli indispensabili criteri di autonomia.

Poiché sussistono i segnalati problemi e poiché vi sono tante difficoltà nella gestione e nell'organizzazione locale, avevamo il diritto ed il dovere (anche perché dobbiamo rispondere ai cittadini italiani, ai numerosi volontari della Croce Rossa ed alle organizzazioni di cui ci occupiamo) di analizzare a fondo siffatti temi e di farci un'idea comune prima di approvare un provvedimento in materia. In tal modo, avremmo svolto un lavoro importante ed avremmo seguito una procedura più legittima e, nello stesso tempo, più rispettosa del movimento della Croce Rossa internazionale, della storia e della tradizione della Croce Rossa italiana e di quei 160 mila volontari i quali, senza ricavarne alcun beneficio personale, dedicano all'organizzazione la loro vita, il loro tempo libero, la loro passione, la loro competenza e la loro professionalità.

A mio parere, dovremmo essere gelosi delle finalità definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980. Con l'articolo 70 della legge n. 833 del 1978 (la cosiddetta riforma sanitaria) il legislatore condusse un'operazione importante: scorporò tutto quanto attiene alla gestione di servizi, di attività, di convenzioni, e via dicendo, dalle finalità principali di intervenire, in occasione di conflitti bellici, per offrire soccorso alle vittime militari e civili della guerra, nonché, in caso di catastrofi nazionali ed internazionali, per soccorrere le popolazioni colpite.

Questa è la Croce Rossa! E tale finalità va rispettata e noi dobbiamo essere tutti gelosi custodi di questa specificità dell'organizzazione. Allora, quando leggo il testo dell'articolo 1 formulato dal Governo - calpestando l'articolo 70 della citata legge n. 833, che disponeva che la Croce Rossa dovesse cedere ai comuni e, quindi, alle aziende sanitarie strutture, personale e quant'altro necessario per la gestione di ulteriori servizi al di fuori dei suoi compiti fondamentali -, modificato in parte, che cambiava lo statuto della Croce Rossa perché essa potesse svolgere altri servizi sociali e assistenziali indicati dal suo statuto e consentiti dalla legge, mi chiedo che cosa significhi tutto questo. Qual era l'intenzione del commissario? Quale era e qual è l'intenzione del Governo? Quella di trasformare la Croce Rossa in un ente di gestione di servizi sociali e sanitari? E tutto ciò in un quadro di riforma del Titolo V, e magari anche di riforma costituzionale, che voi volete portare avanti, in cui ritenete che queste siano materie esclusive delle regioni?

Allora, da una parte voi stabilite che la sanità e il sociale sono materie esclusive delle regioni - anche se l'articolo 34 della riforma è una sorta di Giano bifronte: dite al comma 1 il contrario di quanto affermate nel comma 2, con i conflitti costituzionali che da ciò scaturiranno e che paralizzeranno la gestione della sanità (ci mancava solo questa, visto che la sanità ne ha vissute tante e vivrà purtroppo anche quella stagione) - e, dall'altra, in questo clima, affermate che la Croce Rossa italiana, organismo nazionale, a prescindere da tutto quello che è avvenuto dal 1978 fino ad oggi, gestisce servizi e via dicendo.

Le nostre osservazioni erano talmente fondate che alcuni aggiustamenti ci sono stati con riferimento alla lettera d-ter dell'articolo 1, visto che alla fine avete inserito l'espressione: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 (...)» e nel rispetto della legislazione nazionale in questione. Ma l'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è chiaro, perché dice cosa la Croce Rossa può fare e cosa non può fare e, in attuazione di tale articolo, il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 stabilisce quali sono i compiti della Croce Rossa. Noi gli attribuiamo un nuovo compito dicendo: fermo restando l'articolo 70. Allora, se il nostro dubbio è infondato, eliminate la lettera d-ter) e lo statuto della Croce Rossa rimane quello che è! Tra l'altro, tale statuto consente anche di svolgere alcune attività laddove le regioni ritengano di farsi aiutare dalla Croce Rossa per alcune questioni. Questo è già previsto. Se i nostri dubbi non sono fondati, eliminate quella norma, ma se mantenete l'articolo i dubbi rimangono.

Quali sono le intenzioni? Come volete trasformare la Croce Rossa? Che cose vuole diventare questo organismo? Deve diventare un organismo di gestione? Cosa deve fare? L'assistenza domiciliare? Partecipare alla gara per la gestione delle RSA? Rispondere ai bandi pubblici? Trasformiamo un organismo di volontariato, che ha la sua forza proprio nel fatto di essere un organismo di volontariato, autonomo da tutto, dalla politica, da condizionamenti sociali, culturali e religiosi, in un organismo che deve gestire, e quindi deve concludere accordi con il tale assessore oppure deve entrare in gara con quell'altro, e così via?

Io credo che questo sia un modo fuorviante di portare avanti una discussione sulla Croce Rossa. Ritengo che con questo decreto si apra una sorta di piccolo varco che può portare ad uno snaturamento della Croce Rossa, tendendo ad accentuare, anziché eliminare, una serie di inconvenienti, che nessuno di noi nega. Intendo dire che la Croce Rossa ha una lunga storia, è una realtà articolata e, certamente, in alcune realtà locali, ci sono state, come probabilmente ci sono, delle difficoltà nella gestione, delle inadempienze (anche se abbiamo qualche perplessità per il fatto che poi si commissaria tutto, anche quello che funziona). Allora, vi chiediamo: come andrà a finire questa storia? Il commissario è arrivato, ha commissariato tutto, ma poi che fa? Quando il suo ruolo si esaurisce, con l'approvazione del nuovo statuto, cosa fa? Si candida, a sua volta, alla gestione della Croce Rossa? Anche in tal caso, forse, bisognerebbe specificare maggiormente, anche per rispetto dell'ente; una nomina commissariale è una nomina politica ma voi, con questo decreto, state in qualche modo dimostrando di volere accentuare l'autonomia dell'ente. Dunque, accentuiamola fino in fondo; sostituiamo il commissario, quando completa la sua funzione, con un organismo (composto da garanti o da chicchessia, ma comunque espressione di più realtà) che sovrintenda alla gestione dei congressi e metta volontari ed aderenti nella condizione di esprimersi democraticamente e di darsi un assetto definitivo.

Si pongono, poi, tutta una serie di questioni particolari da noi già evidenziate con la presentazione di proposte emendative; questioni che riproporremo e delle quali vorremmo discutere. Mi auguro vi siano le condizioni per poter approfondire l'articolo 2 del decreto, articolo per il quale abbiamo concordato una certa formulazione. Forse, tuttavia, dobbiamo definire meglio i criteri in base ai quali si stabilisce la terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce Rossa italiana; altrimenti, noi stessi potremmo essere la fonte di eventuali decisioni arbitrarie.

Bisognerebbe riflettere meglio sul testo intervenendo sui rapporti a livello locale; naturalmente, senza reciproci condizionamenti ma salvaguardando l'autonomia. Comunque, si deve tenere conto delle organizzazioni regionali; come l'organizzazione nazionale, pur nel rispetto dell'autonomia, si rapporta con gli organismi nazionali, è chiaro che anche a livello locale dovremmo considerare gli organismi locali. Se tali organismi, infatti, devono fare raccolta di sangue, partecipare alle attività della Protezione civile, intervenire con i mezzi di soccorso, forse, un raccordo più chiaro tra essi e l'organizzazione regionale andrebbe definito, mentre nel decreto di ciò non vi è traccia.

Quindi, sono molteplici le ragioni per le quali non condividiamo il provvedimento in esame. Ribadiamo la opportunità di abbandonare questo percorso legislativo per approfondire, invece, tali temi discutendone nuovamente in Commissione. Ciò consentirebbe di conoscere a fondo le questioni che la Croce Rossa pone, con l'intento di restituire il massimo di autonomia possibile a tale organismo secondo le indicazioni del movimento della Croce Rossa internazionale. Dunque, bisognerebbe riconoscere autonomia, e metterlo in condizione di funzionare a tale ente ma ciò andrebbe realizzato a partire dai problemi reali. Problemi che il Parlamento non può ignorare e che devono essere oggetto della nostra discussione.

Quindi, noi riteniamo sia necessaria la presentazione di un nuovo provvedimento e, a tal fine, siamo disponibili a concordare tempi rapidi di discussione; se proseguirete invece su questa strada, presenteremo i nostri emendamenti e condurremo la nostra battaglia parlamentare, con l'unico intento di creare per questa grande organizzazione, nel più breve tempo possibile, le condizioni per un suo rilancio, che ne esprima appieno tutte le potenzialità, in modo che resti a pieno titolo nella grande famiglia della Croce Rossa internazionale e nella sua storia, storia tanto più significativa oggi. Infatti, anche per le note vicende di politica internazionale - e per il fatto che i conflitti, del corso degli ultimi anni, anziché diminuire sono purtroppo aumentati, nonché per l'intensità dei danni prodotti sulla popolazione civile -, il messaggio della Croce Rossa rimane molto attuale, per cui anche da tale punto di vista siamo fortemente interessati a dare a tale organismo piena funzionalità (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Popolari-UDEUR).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Franciscis. Ne ha facoltà.

 

ALESSANDRO DE FRANCISCIS. Signor Presidente, vorrei anzitutto precisare che, pur non appartenendo alla Commissione affari sociali, ho seguito il dibattito scaturito dopo la presentazione del decreto-legge in esame, anche se vorrei ricordare che esso era stato preceduto, nei mesi compresi tra la fine dell'estate ed oggi, dai fatti di cronaca che hanno riguardato la nostra Croce Rossa sui teatri di guerra, anche in ordine all'intervento umanitario che essa ha ivi rappresentato e testimoniato.

Richiamo innanzitutto, con qualche preoccupazione, le note che, sia pure con diversa tonalità, sono state formulate dai colleghi appartenenti alla minoranza precedentemente intervenuti. Vorrei dire sia al relatore sia al Governo che sembra quasi che sia stata assunta la decisione di approfittare del momento e di intervenire con quella che rappresenta la quarta riforma della Croce Rossa italiana attuata con decreto-legge.

Ho chiesto di intervenire nella discussione sulle linee generali - la quale, onorevole Di Virgilio, non viene collocata a caso, sulla base della logica della fretta, in questa sorta di lungo ponte verificatosi nell'attuale settimana ed in un'aula pressoché deserta - poiché ella, signor relatore, a conclusione del suo intervento (che ho seguito sia via radio, sia in questa sede, di persona) ha voluto richiamare i tre concetti costitutivi dello spirito della Croce Rossa e della Convenzione internazionale di Ginevra, autonomia, imparzialità e indipendenza, ai quali farò spesso riferimento nel corso del mio intervento.

Stiamo affrontando una materia molto complessa: non si sta discutendo, infatti, dei rapporti di mutuo riconoscimento tra un'organizzazione indipendente (la Croce Rossa italiana, membro della Convenzione internazionale di Ginevra) e la Repubblica italiana, con le sue articolazioni, bensì di un'organizzazione che, di fatto, nel suo stesso nascere e svilupparsi nel nostro paese, è stata sempre fortemente legata agli enti periferici e centrali dello Stato. Si tratta, dunque, di un'organizzazione ad essi collegata, ma pur sempre autonoma, imparziale ed indipendente.

La mia attenzione in questo intervento, onorevole Di Virgilio, è interamente dedicata al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, il quale, come sarà facile immaginare - anche se, purtroppo, ciò non è emerso, nel suo spessore, nel corso del dibattito svolto in sede di Commissione, di cui ho letto gli atti, e risulta totalmente assente nel decreto-legge al nostro esame -, da oltre cento anni rappresenta uno straordinario luogo d'incontro tra le donne che hanno voluto e vogliono tuttora offrire, con il peso della loro volontaria dedizione, un servizio alle persone ammalate, ai feriti di guerra ed a quella parte marginale della società (in Italia e al di fuori dei confini nazionali) che, in oltre un secolo, ha beneficiato dell'intervento diretto delle sorelle della Croce Rossa (chiamate, in gergo, le «crocerossine»).

Vorrei ricordare, al riguardo, che le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana hanno rappresentato, e rappresentano tuttora, nell'ambito dell'autonomia, dell'imparzialità e dell'indipendenza di tale organismo e del suo spirito, anche il luogo di incontro tra diversi ceti sociali. Si è trattato, infatti, del luogo nel quale si incontravano, già dai tempi del Regno d'Italia, fino ad oggi, dopo ormai 60 anni di vita repubblicana, sia i ceti sociali più evoluti ed abbienti del nostro paese, sia donne di estrazione maggiormente popolare, unite da un unico intendimento: formarsi per essere meglio preparate a servire le persone ammalate, i feriti di guerra e le vittime delle grandi tragedie umanitarie che hanno toccato sia il nostro paese sia, soprattutto nella prima parte della loro storia, la nostra Europa nel bacino del Mediterraneo.

Vorrei altresì ricordare che, mentre nasceva il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, nasceva anche, nello spirito di tale organismo, l'indissolubile legame unitario con le Forze armate del nostro paese, al punto che ancora oggi, assieme al Corpo militare della Croce Rossa (del quale non intendo parlare, anche se le nostre infermiere volontarie sono state ad esso associate dall'articolo 2 del decreto-legge in esame), esse sono considerate un organo ausiliario di tali Forze.

Ho ascoltato raramente pronunciare riferimenti personali in questa Assemblea (anche se credo che ciascuno di noi parli in questa sede per la storia che rappresenta); tuttavia, in questo atto di omaggio che intendo rendere al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, avverto l'obbligo di pensare, in rapida successione, alla mia stessa esperienza personale.

Come forse sa qualche collega, sono figlio di madre americana, giunta nella difficile Napoli del 1954, a meno di dieci anni dalla fine della guerra. Mia madre era un'infermiera professionale che faceva anche parte della Croce Rossa americana e riguardo al suo arrivo a Napoli - ricordo quanto fu difficile per un'americana giungere nella Napoli del 1954 - voglio menzionare il ruolo di amica, madre, sorella maggiore che ebbe per lei la sorella Livia Della Valle Ferri, poi divenuta ispettrice regionale di Croce Rossa, il punto di riferimento affettivo, il punto di legame che la medesima costituì per mia madre - che saluto con l'affetto che immaginate -, la quale volle mescolarsi con la cultura napoletana, acquistando ed ascoltando i dischi delle canzoni napoletane del tempo, perché il suo inglese non consentiva altro modo di dialogare con la Napoli di allora, e vide in sorella Livia Della Valle Ferri il riferimento certo ed assoluto, per lei, per mio padre e per tutta la nostra famiglia. Questa era la Croce Rossa degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, con le infermiere volontarie a Napoli.

Non so quanti colleghi deputati abbiano condiviso l'esperienza di ufficiale di complemento nelle nostre forze armate; sono stato ufficiale medico nella Marina militare della nostra Repubblica, tra il 1981 ed 1983: ho l'obbligo oggi, da deputato ed in quest'aula, di rendere testimonianza dell'abnegazione, del senso di servizio, dell'indipendenza di giudizio, del silenzio, dell'assenza di polemica, della totale condivisione delle responsabilità e della fatica che le volontarie di Croce Rossa avevano, assieme a noi medici militari, nell'espletamento del nostro dovere accanto agli uomini più esposti ai pericoli dell'attività militare. Sono anche testimone, per avere collaborato con le volontarie della Croce Rossa - e mantenuto tale collaborazione dopo il mio ritorno alla vita civile, nello spirito di servizio di complemento - della loro costante attività formativa e di aggiornamento, mantenendosi fuori delle polemiche che accompagnarono - mi pare che il collega Battaglia facesse riferimento alla riforma sanitaria - il periodo dell'introduzione dei nuovi sistemi di formazione alla professione infermieristica, sino al passaggio della stessa esclusivamente alle strutture universitarie.

La Croce Rossa italiana aveva intuito la distinzione fondamentale tra l'attività delle infermiere volontarie di Croce Rossa e la professionalità dell'attività infermieristica, tanto da avere le migliori scuole per infermieri professionali del paese, prima della riforma della formazione degli infermieri professionali. Era già chiara, nell'intuizione formativa, dunque, l'assenza di qualsivoglia commistione. Ricordo all'onorevole relatore, che ha voluto menzionare nelle sue conclusioni, che autonomia, imparzialità, indipendenza hanno significato la garanzia di una distinzione di ruoli dell'attività professionale. Nello stesso senso, quando iniziavo la mia attività professionale di medico chirurgo, da subito - e sempre - impegnato e attento ai temi del volontariato sociale e dei disabili nella città di Caserta, dalla metà degli anni Ottanta fino alla mia elezione in Parlamento, ho sempre avuto vicina, silenziosa, senza mai richiesta di alcuna pubblicità, ligia soltanto al proprio dovere e all'uniforme di volontaria della Croce Rossa italiana, la sorella Vittoria Santoro, che era l'ispettrice provinciale, una donna che, nella sua laicità, accoglieva quel senso profondo di religiosità vera e autentica - laica, se possibile -, di servizio e di attenzione alle esigenze dei più poveri, dei disabili e degli ammalati.

Sono tre flash della mia vita personale. Non ho ancora cinquant'anni e li condivido con voi; mi fanno pensare a quale formidabile tradizione di servizio allo Stato - sia nell'esperienza del Regno d'Italia, sia in questi 60 anni di vita repubblicana e democratica - il corpo delle infermiere volontarie ha sempre rappresentato al servizio dello Stato, in obbedienza - nella legalità, ovviamente - al Governo, che chiamava le appartenenti a tale corpo agli incarichi più prestigiosi all'interno del corpo stesso. Tale antica tradizione ha visto formarsi al suo interno, come in tutti gli organismi di autentico volontariato - lo ricordo all'onorevole Di Virgilio - ed in autonomia, imparzialità ed indipendenza, un meccanismo di selezione della propria classe dirigente che, per le caratteristiche del tutto peculiari del corpo delle infermiere volontarie di Croce Rossa, non può che essere quello della progressiva cooptazione.

Sa bene l'onorevole relatore, anche per le sue esperienze di vita personale, quanto all'interno di organismi di assoluto volontariato, dove è condiviso lo spirito che insieme è fondativo e dà ragione del proprio agire, diventi strategico e fondamentale che la chiamata ad incarichi di sempre maggiore responsabilità non possa avvenire che per progressive cooptazioni all'interno della famiglia stessa.

Questo, onorevole Perrotta, è da parte mia il punto principale di contestazione al disegno di legge di conversione presentato in Assemblea: mi riferisco all'assoluta mancanza di attenzione che si è avuta nella discussione in Commissione rispetto all'articolo 2 - che già richiamava l'onorevole Battaglia - sulla formazione di terne, perché al Governo siano indicati da parte del presidente della Croce Rossa italiana più nomi tra cui scegliere.

È abbastanza evidente, onorevole Perrotta (lei sa quanto la stimi e quanto sia attento alla sua intensissima attività parlamentare) che, proprio perché nel suo intervento ha fatto riferimento ad una progressiva democratizzazione della Croce Rossa italiana tout court, il presidente della Croce Rossa italiana, a norma di uno statuto, che oggi viene ad essere integrato a seguito della conversione in legge di questo decreto-legge, sarà ovviamente rispondente alle diverse componenti della Croce Rossa italiana. Sarà questo presidente, eletto da così tante componenti - ahimè anche lontane, pur condividendo lo stesso spirito, dalla diretta esperienza e dal patrimonio storico del Corpo delle infermiere volontarie di Croce Rossa - a presentare una terna di nomi al Governo perché tra essi sia scelta l'ispettrice nazionale, la quale, invece, deve crescere nelle progressive responsabilità che le vengono affidate nel consenso e nella maturazione all'interno stesso del corpo militare.

Chiedo, dunque, all'onorevole relatore e al Governo, di tener conto della peculiarità e specificità delle nostre crocerossine, che sono viste come «la Croce Rossa». Sappiamo bene quanto complessa e articolata sia l'attività della Croce Rossa e come essa non sia riconducibile soltanto alle infermiere volontarie. Tuttavia, quando il nostro paese si è fermato - e lo ha fatto molte volte - commosso ed emozionato, davanti alle tragedie di sangue, davanti ai terremoti, davanti all'intervento delle nostre Forze armate, nei teatri di guerra più pericolosi del nostro tempo, l'immagine della Croce Rossa italiana, in televisione e sui giornali, quella che giunge alla pubblica opinione, con spirito di dedizione e di generosità, è rappresentata dalla infermiere volontarie di Croce Rossa.

Chiedo, dunque - lo farò anche attraverso l'attività emendativa - di fermare questa fretta che ha portato a presentare, dopo una serie di polemiche delle quali come addetti ai lavori siamo stati informati, un testo di compromesso, licenziato da palazzo Chigi, con una sorta di corsia velocissima, per cui il dibattito si è svolto in una settimana (diciamoci la verità!) di scarso rilievo politico per l'attività di questa Assemblea.

Chiedo che, se non è possibile fermarsi per poter insieme collaborare alla redazione di un nuovo testo, negli emendamenti che saranno presentati e che vorranno richiamare l'attenzione rispetto alla selezione della classe dirigente (ossia della ispettrice nazionale, delle vice ispettrici nazionali e della segretaria generale del Corpo delle infermiere volontarie di Croce Rossa) sia dedicata dalla maggioranza e dal Governo la possibilità di riconoscere ad esse questo statuto del tutto peculiare, questa tradizione storica lunga oltre 100 anni, che vede storie di donne - lo ripeto - appartenenti ai ceti più diversi, che insieme hanno fatto il Corpo delle infermiere volontarie di Croce Rossa. Ciò affinché, all'interno di questo stesso corpo, il cui voto peraltro sarà del tutto irrilevante in termini di democrazia rappresentativa rispetto alla selezione degli organismi dirigenti della Croce Rossa italiana tout court, sia riconosciuto ad esse soltanto di poter indicare le persone che diventeranno dirigenti del corpo, con una nomina, come è sempre avvenuto, di intesa con le autorità militari ed ovviamente con il Governo della Repubblica.

Non posso che concludere ricordando all'onorevole Di Virgilio che questo intervento è fatto nel rispetto di quell'autonomia, imparzialità ed indipendenza che tutte le sorelle volontarie di Croce Rossa, da quelle che portano la sola croce rossa sul petto a quelle che portano i gradi dei livelli superiori e di comando, hanno rappresentato per la storia del paese e per le quali sono orgoglioso di essere intervenuto in quest'aula.

In caso contrario, per esse soltanto, che vivono a fianco dei nostri avieri, marinai, soldati e carabinieri in armi, nella fretta di sistemare tutto, varrà l'antico adagio: abbiamo sparato sulla Croce Rossa (Applausi)!

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

 

TIZIANA VALPIANA. Il mio intervento sarà abbastanza breve perché condivido molte delle cose dette dai colleghi Mosella e Battaglia. In realtà, questo decreto-legge ci pone una serie di problematiche al di là del linguaggio burocratico e arido, di tipo squisitamente politico, con cui si presenta.

Credo che si debba innanzitutto riflettere sul fatto che mai come in quest'ultimo periodo il Governo è stato così solerte nell'occuparsi della Croce Rossa. Mi sembra che siamo al quarto provvedimento che, sotto la mentita forma di un aggiustamento organizzativo, in realtà sta modificando profondamente non solo l'assetto, ma anche il ruolo istituzionale e ancor più la mission della Croce Rossa italiana. Si tratta di un fatto di straordinaria gravità, a mio avviso, perché sappiamo che la Croce Rossa italiana dovrebbe essere e rimanere una branca della Croce Rossa Internazionale, che è stata fondata nel lontano 1864 sulla base di principi ben precisi che andrebbero comunque sempre rispettati. Tali principi sono stati già ricordati, ma mi piace elencarli nuovamente: l'umanità, la neutralità, l'imparzialità, l'indipendenza, il volontariato, l'unità e l'universalità.

In particolare, credo che vada ricordato l'articolo 1 dello statuto del 1864 della Croce Rossa, che stabilisce che le ambulanze e gli ospedali militari saranno riconosciuti neutrali e come tali protetti e rispettati dai belligeranti durante tutto il tempo in cui vi si trovano malati o feriti. La neutralità sarà sospesa se queste ambulanze e questi ospedali saranno protetti da una forza militare. Si richiama quindi una norma del 1864, e «qui casca l'asino», per valutare quale ruolo la Croce Rossa italiana, sotto la guida di questo Governo e, in particolare, del commissario straordinario, sta indirizzandosi ad avere e ha avuto, purtroppo, in queste ultime vicende drammatiche di guerra.

Mi soffermerò, quindi, lasciando stare tutto ciò che è già stato detto fino ad ora, solo sulla norma che prevede la riconferma della proroga del commissario straordinario, perché partendo da questa ennesima proroga e da questo commissariamento possiamo svolgere alcune riflessioni sul ruolo che la Croce Rossa sta svolgendo e che, a causa di questo Governo, sta per svolgere.

Dicevo prima della necessità, ai sensi delle norme della Croce Rossa Internazionale, che gli ospedali e le ambulanze non siano più considerati neutrali se protette da forze militari. L'ospedale italiano in Iraq - lo sappiamo tutti purtroppo -, come voluto dalla Croce Rossa italiana, utilizza dei soldati italiani per la sua protezione e, a causa di questo fatto, si pone al di fuori di quanto stabilito dalla convenzione.

Persino dopo l'attacco alla sede di Baghdad della Croce Rossa Internazionale, la portavoce internazionale Nada Doumani, intervistata da Le Monde ha risposto che rifiutava le protezioni per motivo di neutralità. Testualmente diceva: «crediamo che gli emblemi della croce rossa o della mezzaluna rossa siano essi stessi una protezione, perché sono simboli di indipendenza, neutralità ed imparzialità. Noi non abbiamo chiesto e non chiederemo alle forze di occupazione - così le chiama la portavoce della Croce Rossa Internazionale - di proteggerci».

La Croce Rossa italiana, invece, da questo punto di vista si è distinta drammaticamente dalla Croce Rossa Internazionale perché, così facendo, sta travolgendo non solo il ruolo e l'immagine della Croce Rossa italiana, ma, in realtà, contraddice anche i principi fondanti della Croce Rossa Internazionale, grazie ai quali da anni essa ha ricoperto un ruolo importantissimo in tutti i campi di battaglia e ovunque - ahimè - ci siano morti e feriti di guerra.

Quando tutta la rappresentanza internazionale in Iraq ha deciso di alleggerire la sua presenza nel paese - di alleggerire, non di andarsene: il ruolo del volontariato internazionale non è mai venuto meno - la Croce Rossa italiana si è distinta. Il commissario straordinario Scelli si è vantato coram populo - anche attraverso esternazioni di tipo mediatico che hanno rasentato l'insulto personale nei confronti di Emergency, di Gino Strada e di altre forze internazionali - del fatto che la Croce Rossa italiana sarebbe restata.

Giorgio Ruffilli, docente di aiuti umanitari e di peacekeaping, ha notato, in un'intervista rilasciata in quel periodo, come la Croce Rossa italiana sotto la guida di Scelli sia diventata un'organizzazione politica. Questa non è un'interpretazione malvagia o di parte, ma un'interpretazione che possiamo desumere dalle parole che lo stesso commissario straordinario Scelli ha pronunciato in quell'avvenimento. Ha riconosciuto - riporto testualmente la frase - che «all'inizio gli iracheni sono stati entusiasti, grati, riconoscenti, ma poi, come inquinati dalla politica, ci hanno percepito come amici dagli americani e, quindi, diventati nemici. Il mio ruolo è stato quello di fare un po' l'avvocato difensore di 56 milioni di italiani che dall'essere un mito per gli iracheni erano diventati presunti assassini». Credo che il commissario straordinario non si renda nemmeno conto della portata gravissima delle cose che ha detto.

Credo, invece, valga la pena riflettere su come si era comportata precedentemente la Croce Rossa italiana. Non voglio risalire ai tempi, che tutti ricordiamo, di Maria Pia Fanfani o di Pia Garavaglia, ma all'ultimo presidente della Croce Rossa Staffan De Mistura che, proprio per la grande competenza acquisita come diplomatico, come responsabile dell'ufficio delle Nazioni Unite di Roma e come inviato di Kofi Annan in Libano, ha portato avanti il suo ruolo di presidente con un profilo estremamente basso e rispettoso dei trattati internazionali e dei principi di neutralità e di imparzialità. Aveva, quindi, mantenuto la Croce Rossa italiana nei binari della Croce Rossa internazionale e di quanto stabilito dal comitato internazionale con sede a Ginevra. Dobbiamo ricordare che la Croce Rossa italiana ha sede a Roma, ma deve sempre essere retta con le linee guida che vanno concordate con il suddetto comitato internazionale. Infatti, ogni istituto nazionale ha una propria autonomia, ma questa deve essere esercitata nel rispetto dei principi del movimento.

Ancora Giorgio Ruffilli nella sua analisi sulla Croce Rossa italiana dice che questa costituisce da molto tempo un'anomalia. Il Governo l'ha commissariata da anni con lo scopo ufficiale di assicurarne il funzionamento, ma il controllo diretto da parte del Governo è una violazione delle convenzioni di Ginevra, per non parlare dell'integrazione con le Forze armate. Noi oggi ci troviamo di fronte a tale anomala situazione: una dipendenza molto forte della Croce Rossa italiana dal Governo ed una commistione con le Forze armate con le quali ha sempre avuto una forte collaborazione ma distinguendone i ruoli. Tale confusione e mancanza di imparzialità risalgono, a mio avviso, al fatto che quando nell'aprile del 2003 è stato scelto il nuovo commissario straordinario è stata scelta una persona di dubbia indipendenza: era stato appena candidato, poi sconfitto dal nostro collega Tocci, da Forza Italia alle elezioni del 2001. Ho controllato bene le date: ho alcuni dubbi e non vorrei dire in maniera ufficiale una cosa che, magari, non corrisponde alla realtà.

Tuttavia, a me sembra che la scelta dell'allestimento dell'ospedale da campo in Iraq sia avvenuta un giorno prima della nomina; la partenza dei primi volontari è avvenuta il 13 maggio, mentre il ministro Martino ha ricordato il 14 maggio in quest'aula come il Senato e la Camera hanno impegnato l'Esecutivo per l'avvio dell'intervento umanitario (mi sembra che da questo punto di vista vi sia una problematica di date, ma lasciamo stare). Dunque, il primo atto compiuto dal commissario straordinario è stato quello di allestire un ospedale da campo in Iraq, con il finanziamento della popolazione italiana, anche se da più parti veniva giudicata discutibile l'utilità di questa struttura. Peraltro, nei casi di emergenza umanitaria, una regola primaria è quella di rafforzare le strutture esistenti; e in quel periodo in Iraq esistevano oltre 40 strutture ospedaliere non in grado di funzionare, che dunque avrebbero potuto essere sostenute. Si è scelto invece di spendere soldi per allestire un ospedale da campo, probabilmente privilegiando non il buonsenso, ma un'operazione di immagine. Immediatamente dopo, sono arrivati i Carabinieri italiani per proteggere l'ospedale italiano, creando ancora una volta quella commistione tra l'assistenza umanitaria e l'operazione militare, che così altamente confligge con il ruolo e la mission stessa della Croce Rossa.

La mia sensazione, ma anche quella di molti altri osservatori, è che la costruzione prima e la protezione poi dell'ospedale della Croce Rossa siano servite a giustificare la nostra presenza militare in Iraq. Normalmente la Croce Rossa, come dicevo prima, non aveva mai avuto accanto le Forze armate. Inoltre, l'altra regola importante era quella del basso profilo: per esempio, non emettere comunicati, se non prima concordati con la sede di Ginevra, così come non concedere interviste. Noi, invece, in questi ultimi mesi, siamo stati assolutamente bombardati da continue interviste del commissario straordinario, da esternazioni continue e da una serie di prese di posizioni e di scelte e ruoli istituzionali, che spesso hanno messo in imbarazzo, credo anche la Farnesina, ma sicuramente il popolo italiano e la Croce Rossa di Ginevra.

Con il provvedimento al nostro esame ci viene chiesta un'ulteriore proroga; peraltro, così viene definita («ulteriore»), ma poi in tutti i pareri chiesti alle diverse Commissioni ho visto che questo termine «ulteriore» è stato messo in discussione: si parla infatti di un'ulteriore proroga, laddove una prima proroga in realtà non c'è stata. C'è stata infatti solo una nomina, perché, come prevede l'articolo 57 del nuovo statuto della Croce Rossa, approvato nel luglio 2002, il commissario avrebbe dovuto essere nominato, qualora l'ente non fosse stato in grado di autogestirsi. Allora, dobbiamo chiederci in primo luogo perché si è deciso un ulteriore commissariamento e quali sono state le motivazioni - al di là di quelle economiche, che anche la Corte dei conti aveva messo in rilievo - che hanno spinto il Governo a questo commissariamento.

Credo che, dal punto di vista dell'attuale Governo e di questa maggioranza, la gestione della Croce Rossa italiana da parte del commissario Scelli abbia raggiunto gli obiettivi prefissati e che dunque, sempre da tale punto di vista, abbia valore una riconferma: mi riferisco agli obiettivi di dare maggiore spazio al corpo militare all'interno della Croce Rossa e di trovare, anche in situazioni di guerra, finanziamenti continui, in cambio di una totale adesione da parte della Croce Rossa nei confronti delle politiche governative. Molte altre cose ci sarebbero da dire, così come ci sarebbe da riflettere su alcuni piccoli screzi, avvenuti in quest'ultimo anno, che hanno visto il Presidente della Croce Rossa internazionale, Jakob Kellenberger, Presidente dal 2000 del Comitato internazionale della Croce Rossa, lamentarsi direttamente con la diplomazia italiana a Ginevra, in base a quanto sottolineato dal nostro ambasciatore Paolo Bruni, relativamente al fatto che la Croce Rossa sarebbe venuta meno alle regole del movimento, limitandosi a informare dell'ospedale italiano in Iraq la Croce Rossa internazionale, ma bypassandone completamente il coordinamento, che è invece obbligatorio in caso di conflitto armato.

A Ginevra poi non è stata gradita la scorta armata presso l'ospedale e si è sottolineato che questa scelta non è conforme ai principi del movimento ed è suscettibile di creare problemi alla stessa Croce Rossa internazionale nonché alle altre società nazionali, mettendo in discussione l'indipendenza, l'imparzialità e l'autonomia della Croce Rossa. Addirittura, la Croce Rossa internazionale ha declinato ogni responsabilità sugli esiti dell'operazione relativa all'ospedale militare che potrebbe portare spiacevoli confusioni e danneggiare il movimento.

Le considerazioni della Croce Rossa internazionale sulla metodologia con cui la Croce Rossa italiana si sta ponendo in questo momento sulla scena internazionale e nazionale ci devono fare riflettere in ordine a tali aspetti, perché non è possibile proseguire su questa via. Non è possibile, come ci si prefigge con questo decreto-legge, ampliare addirittura i compiti della Croce Rossa, attribuendo alla stessa ruoli all'interno della gestione dei servizi sociali e dei presidi sanitari; non è, soprattutto, possibile mantenere un'ampia discrezionalità in capo alla figura del commissario straordinario.

Occorre, pertanto, negare ogni proroga e nominare un presidente, facendo in modo che l'organismo funzioni in modo tale da riportare la Croce Rossa italiana sotto i ranghi richiesti a questa importantissima istituzione internazionale, fondamentale nelle occasioni di conflitto, ma anche per quanto riguarda le relazioni internazionali equilibrate e consapevoli con il resto del mondo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

 

 

 

 

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 5434)

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore.

 

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore. Signor Presidente, vorrei associarmi in maniera totale a quanto affermato dall'onorevole De Franciscis, perché anch'io ho vissuto la sua stessa esperienza come ufficiale medico nella mia lunga vita professionale che mi ha permesso di apprezzare il ruolo delle crocerossine, come da lui descritte.

Ci tenevo a questa manifestazione non solo di riconoscenza, ma anche di affetto nei confronti dell'onorevole De Franciscis.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

 

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, con riferimento alle considerazioni svolte in quest'aula (siamo in pochi questa mattina), vorrei ricordare quando in questa stessa sede circa due anni fa discutemmo in merito ad alcune interrogazioni presentate nei confronti di alcuni commissari. Anche in sede di Commissione qualcuno dell'opposizione non si stracciò le vesti nel chiedere la conferma di qualche commissario che non c'è più. Verificammo i conti della gestione commissariale (l'onorevole Valpiana lo ricorderà e, forse, anche qualche altro collega); verificammo anche che vi era qualche commissario che incassava un miliardo e mezzo di fondi per la Croce Rossa e ne spendeva altrettanti (sono dati oggettivi). Queste cose non sono accadute trent'anni fa, ma due anni fa.

Forse, è opportuno riconsiderare le cose dette in questa sede ed i dati contabili presentati a tale riguardo, perché non si può giocare. Non vi dimenticate che il decreto-legge, adottato con riferimento a quel commissario, non fu convertito perché la stessa opposizione non fece grande opposizione... Capì forse che qualcosa non andava (i conti poi sono sotto gli occhi di tutti)...

Ricordo ancora che molte osservazioni formulate in questa sede, e che condivido, sono tipiche della materia statutaria (in quella sede potranno trovare tutte le collocazioni più opportune).

Qualcuno parlava di Staffan De Mistura, che è durato in carica otto giorni. Come avrà fatto in otto giorni a dare alla Croce Rossa italiana una dimensione internazionale me lo dovete spiegare! Mi rendo conto che in otto giorni si possono fare molte cose (c'è chi ha creato questa nostra terra!) ma addirittura immaginare che Staffan De Mistura abbia fatto tutto ciò mi sembra improbabile.

Inoltre, sarebbe importante verificare - spero che la Commissione si adoperi in tal senso - quali siano i finanziamenti attribuiti in questi anni a tante associazioni (forse troppe), nonché da chi siano presiedute e i risultati conseguiti. È una proposta che intendo avanzare in questa sede, auspicando che trovi sostegno anche da parte di qualche membro della Commissione, al fine di svolgere in proposito una indagine conoscitiva.

Ho ascoltato con piacere le parole di apprezzamento rivolte alle volontarie e alle crocerossine da parte dell'onorevole De Franciscis.

Dieci giorni fa, presso il Palalottomatica, ho partecipato alla seconda Assemblea nazionale della Croce Rossa italiana, nel corso della quale sono intervenuti il Presidente della Camera, Casini, il presidente della regione Lazio, Storace, e il sindaco di Roma, Veltroni. In quella sede ho ascoltato parole di plauso e apprezzamento nei confronti della Croce Rossa e delle crocerossine, ma soprattutto ho potuto verificare l'affetto nei confronti del commissario Scelli da parte dei volontari, delle crocerossine e dei militari. Nel decreto-legge in esame cerchiamo di far capire che la Croce Rossa opera secondo un modello di integrazione unitaria.

Ho sentito anche parlare di un ospedale con protezione; ebbene, dovete sapere che dall'ottobre del 2003 la Croce Rossa non ha più alcuna protezione, quindi chi svolge la sua opera in quei luoghi lo fa a suo rischio e pericolo.

Nella citata Assemblea nazionale della Croce Rossa non si è fatta scena - mi rifiuto di pensare che il Presidente della Camera, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma siano venuti solo per fare scena -, ma si è discusso dello statuto, delle modalità di stesura dello stesso, nonché della collocazione in esso delle crocerossine, dei volontari e dei militari. Pertanto, il Governo ha preso atto del lavoro realizzato in quella sede, nella quale non si è svolta attività di promozione politica, come qualcuno ha sostenuto. Piuttosto, sarebbe opportuno che coloro che fanno queste affermazioni non si limitassero a leggere soltanto i giornali del proprio partito!

In quella sede, inoltre, ho sentito, dagli applausi e dalle valutazioni espresse dalle crocerossine e da tutti gli operatori del volontariato, il plauso rivolto all'opera del commissario Scelli. Ho registrato lo stesso affetto e calore in occasione degli interventi svolti dai due ostaggi italiani, le ragazze liberate in Iraq grazie all'opera, riservata ma concreta, del commissario Scelli, peraltro svolta anche con rischi personali.

Vorrei ricordare a qualche deputato immemore di quanto detto dai gruppi parlamentari che sarebbe forse opportuno rileggere quanto scritto il giorno successivo alla liberazione delle due ragazze, sbarcate a Ciampino la sera della loro liberazione. Ebbene, il giorno successivo tutti i gruppi parlamentari e tutti i giornali di partito hanno espresso parole di plauso nei confronti della Croce Rossa e del lavoro svolto dal commissario Scelli. Forse, si tratta di un caso di omonimia, ma ritengo invece che sia proprio la stessa persona...! Quindi, volevo ricordare gli apprezzamenti a lui rivolti in altre occasioni. La Croce Rossa e il commissario Scelli sono infatti riusciti laddove altre organizzazioni e altri presidenti volevano riuscire.

 

PRESIDENTE. Senatore Cursi, la prego di aiutarmi a far rispettare gli orari indicati dall'ordine del giorno della seduta, che prevedono per le 14,30 lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

 

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, sono le 14,20.

 

PRESIDENTE. Ho soltanto dato un'informazione preventiva...

 

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, mi avvio alla conclusione.

Vorrei ricordare a quei deputati che il lavoro è stato svolto in maniera seria, anche con rischi personali. Quando tutti i gruppi parlamentari e alcuni giornali, più o meno di partito, hanno espresso apprezzamento per l'opera del commissario Scelli, lo hanno fatto perché hanno compreso l'importanza del lavoro svolto in quella sede. Non a caso, si tratta di un'opera portata avanti nell'interesse di tutte le popolazioni, come ricordato nel mio intervento precedente. Tale opera ha rappresentato per tutti noi italiani motivo di soddisfazione e di orgoglio, sia a livello nazionale che internazionale. Pertanto, vorrei che si ricordasse come nello statuto sia stata riconfermata una volta di più l'autonomia della Croce Rossa.

Ritengo sia particolarmente positivo che all'interno del consiglio di amministrazione non siano previsti rappresentanti della cosiddetta «presenza politica» o dei ministeri. Infatti, ciò vuol dire riconoscere un'autonomia giusta e doverosa a questa grande organizzazione, nonché riconoscere alle crocerossine, ai volontari e alle Forze armate il ruolo da essi svolto con nostra grande soddisfazione.

Vorrei quindi che si prestasse maggiore attenzione nel rilasciare talune affermazioni nei confronti di personaggi che, tutto sommato, hanno anche salvato vite umane e continuano a farlo tuttora. Rispettiamo le numerose persone che lavorano in quella sede ed evitiamo strumentalizzazioni di tipo politico! La mia precisazione è dovuta al fatto che taluni tentano di riportare tali argomenti sul versante della strumentalizzazione politica.

Pertanto, confermo l'esigenza che il decreto-legge in esame proceda nel suo iter, pur con le opportune e necessarie modificazioni.

Vorrei infine esprimere il mio apprezzamento per alcuni interventi svolti, nonché confermare, la volontà del Governo di sostenere una grande organizzazione, costituita da persone che lavorano dalla mattina alla sera, senza mai comparire sui giornali o in televisione. Per 365 giorni all'anno, queste persone svolgono la loro opera con serietà, e pertanto diventa anche offensivo nei loro confronti rilasciare talune affermazioni, come avvenuto in questa sede.

 

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato a ad altra seduta.

 

Sospendo la seduta fino alle 14,30.


 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

565.

 

Seduta di Mercoledì 22 dicembre 2004

 

presidenza del VICEPRESIDENTE  ALFREDO BIONDI

indi DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

E DEI VICEPRESIDENTI PUBLIO FIORI E FABIO MUSSI

 

 


Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana (5434) (ore 10,05).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana.  Ricordo che nella seduta del 9 dicembre 2004 si è conclusa la discussione sulle linee generali.

 

 

 

 

(Esame dell'articolo unico - A.C. 5434)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A - A.C. 5434 sezione 3), nel testo della Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 5434 sezione 4).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 5434 sezione 5).

Ricordo che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Avverto, altresì, che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (vedi l'allegato A - A.C. 5434 sezioni 1 e 2).

FABRIZIO VIGNI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FABRIZIO VIGNI. Signor Presidente, mi rivolgo a lei per formulare una richiesta. Al secondo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna è previsto l'esame del decreto-legge che riguarda il Protocollo di Kyoto. Vorrei che lei si facesse interprete di una richiesta, che formulo a nome di tutti gruppi dell'opposizione, affinché sia presente in aula il ministro Matteoli e comunque il Governo possa riferire alla Camera su ciò che è avvenuto in sede europea a proposito del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione. Infatti, questo argomento è strettamente attinente al tema del decreto stesso.

 

PRESIDENTE. Lei sa benissimo, onorevole Vigni, che il Governo sarà rappresentato; riferirò tuttavia alla Presidenza della Camera in modo che la sua richiesta sia fatta pervenire al ministro Matteoli, che è competente in materia e potrà meglio svolgere questa importante funzione, come da lei sollecitato.

Prendo atto che nessuno chiede di parlare delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge.

Avverto che è stata richiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

 

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 10,10).

 

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 10,35.

Si riprende la discussione.

 

(Ripresa esame dell'articolo unico - A.C. 5434)

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative presentate.

 

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario sugli emendamenti Battaglia 1.3, Mosella 1.5 e 1.2, Battaglia 1.10 e 1.1, Valpiana 2.4, De Franciscis 2.12, Battaglia 2.15, Maura Cossutta 2.1, De Franciscis 2.13, Fontana 3.10 e 5.11, De Franciscis 6.10, Valpiana 6.24 e Lumia 6.2.

 

Preso atto del parere contrario espresso dalla V Commissione (Bilancio), la Commissione esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Lumia 3.5 e 3.4.

La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.25 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Massidda 2.14 e 2.16, nonché sugli identici emendamenti Battaglia 2.18 e Massidda 2.19. Venendo all'emendamento Fontana 2.17, la Commissione esprime, altresì, parere favorevole, ma osserva che potrebbe risultare assorbito dalla votazione dei precedenti emendamenti Massidda 2.14 e 2.16.

La Commissione formula, quindi, un invito al ritiro dell'emendamento Catanoso 2.10 e, in considerazione del parere contrario espresso dalla V Commissione (Bilancio), anche degli emendamenti Catanoso 2.11 e Fontana 3.11, altrimenti, il parere su tali emendamenti è contrario. La Commissione formula, altresì, un invito al ritiro dell'emendamento Perrotta 5.10, altrimenti, il parere contrario.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Il Governo, signor Presidente, accetta l'emendamento 5.25 della Commissione ed esprime, per il resto, parere conforme a quello testé formulato dal relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Battaglia 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanotti. Ne ha facoltà.

 

KATIA ZANOTTI. Signor Presidente, ricordo ai colleghi che si tratta del quarto decreto che interviene sulla disciplina della Croce Rossa; come i passati provvedimenti, anche quest'ultimo rende evidente un atteggiamento del Governo sul quale esprimiamo il massimo di riserve, se non un netto dissenso. Infatti, con il ricorso alla fonte del decreto-legge, si opera una sanatoria di una gestione condotta da un'attività commissariale che, sotto molti profili, presenta aspetti assai discutibili.

Come abbiamo più volte osservato, stiamo decidendo di questioni che, a nostro parere, non sono istruite come sarebbe stato doveroso fare per una organizzazione così complessa come la Croce Rossa. Sono istruite in assenza di quella trasparenza necessaria a rendere chiari gli atti; ci chiediamo ancora una volta - al riguardo, non è stata data alcuna risposta - perché si sia scelta la strada della decretazione d'urgenza. Ci siamo, altresì, chiesti perché si intervenga producendo una modifica in profondità di alcune caratteristiche della struttura della Croce Rossa ai fini di una revisione successiva del suo statuto e per il rinnovo delle cariche elettive.

Vi abbiamo già detto, in sede di Commissione e durante la discussione sulle linee generali, ed intendiamo ribadirlo in questa sede, poiché manteniamo un giudizio intransigente, che riteniamo illegittima la pretesa di modificare norme fondamentali dello Stato, come l'articolo 70 della legge n. 833 del 1978, mediante lo strumento del decreto-legge. Pertanto, siamo profondamente contrari, ribadendo la nostra intransigenza nel giudizio, ad un provvedimento, come quello al nostro esame, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, il quale reca una chiara definizione dei compiti assegnati alla Croce Rossa italiana.

Siamo preoccupati, inoltre, nel sentir parlare di società per azioni e di maggior dinamismo delle attività operative nel comparto socio-sanitario; siamo altresì preoccupati dalla stesura di articoli e proposte emendative ad hoc, volte a favorire una maggiore libertà di azione.

Riteniamo che trasformare la Croce Rossa italiana, per ciò che essa rappresenta sia sul piano simbolico e dei valori, sia per le sue azioni concrete, in una qualsiasi società di servizi significhi mortificarne pesantemente la tradizione, appannarne la storia e cancellare, di fatto, tale associazione per sostituirla, invece, con una sorta di ente collocato all'interno del mercato dei servizi sanitari, ma per gestire cosa, in fondo?

Forse pensate che possa o debba gestire bandi pubblici e servizi per l'infanzia o per gli anziani? Vorrei ricordare che, attraverso l'articolo 70 della legge n. 833 del 1978, il legislatore realizzò un'operazione importante, poiché scorporò tutto quanto atteneva alla gestione dei servizi e dell'attività in convenzione dalla finalità principale della Croce Rossa italiana, che, come è noto, è l'intervento in occasione di conflitti armati, per offrire soccorso alle popolazioni colpite. Nell'immaginario dell'opinione pubblica è questa, concretamente, la Croce Rossa italiana.

Qual è, dunque, l'intenzione del Governo e del commissario della CRI? È trasformare la Croce Rossa italiana in un ente di gestione di servizi sanitari; ma vorrei rappresentare che non siamo per niente d'accordo, anzi, siamo totalmente contrari a tale scelta.

Concludo il mio intervento sottolineando che, se tutti siamo davvero così fermamente interessati alla funzionalità della CRI, dobbiamo garantire percorsi trasparenti ed alla luce del sole. Per questo motivo, il tempo era ed è tuttora un aspetto sostanziale della questione. Vorrei rilevare che la fretta con cui si sta procedendo in tale ambito lascia molte ombre non chiarite sull'iter del decreto-legge in esame, e ciò non è bene, innanzitutto per la Croce Rossa italiana, per i suoi volontari e per le sue crocerossine.

Pertanto, insistiamo sul fatto che sarebbe opportuno abbandonare, come abbiamo già sostenuto in sede di Commissione, una strada così forzata nella conversione in legge del decreto-legge in esame che, di certo, non aiuta la Croce Rossa a crescere (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Battaglia 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 412

Maggioranza 207

Hanno votato sì 182

Hanno votato no 230).

 

CESARE RIZZI. Signor Presidente, il mio dispositivo di voto non ha funzionato!

 

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, onorevole Rizzi.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mosella 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 417

Maggioranza 209

Hanno votato sì 184

Hanno votato no 233).

 

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mosella 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giacco. Ne ha facoltà.

 

LUIGI GIACCO. Signor Presidente, vorrei ricordare che riconosciamo l'importanza della Croce Rossa italiana grazie alle sue tradizioni, ai suoi volontari, alle crocerossine, ai pionieri ed a tutti coloro che, in questi anni, hanno collaborato con tale istituzione. Vorrei osservare, tuttavia, che avere a cuore tale associazione significa affrontare «di petto» i problemi esistenti, cercando di offrire una soluzione legislativa adeguata.

Per quanto riguarda il capoverso del comma 1 dell'articolo 1, noi chiediamo di sopprimere la lettera d-ter), perché calpesta l'articolo 70 della riforma sanitaria di cui alla legge n. 833 del 1978, che disponeva di cedere ai comuni e alle ASL le strutture, il personale e quant'altro necessario per la gestione dei servizi al di fuori dei compiti istituzionali. Noi ci chiediamo, dunque: qual è l'intenzione del Governo nei confronti della Croce Rossa? Quella di trasformare la Croce Rossa in un ente di gestione di servizi a livello sociale e sanitario? Noi riteniamo che ciò sia anche in contraddizione con la riforma del Titolo V della Costituzione e, soprattutto, con l'articolo 34 del disegno di legge di riforma della Costituzione stessa che la maggioranza ha approvato, che delega le regioni all'istituzione dei servizi sanitari a livello regionale.

Noi riteniamo che, da questo punto di vista, la Croce Rossa debba diventare sempre più autonoma ed indipendente, per rispondere ai criteri della Croce Rossa internazionale. La Croce Rossa non può ridursi a gestire servizi, quali un asilo nido o un centro per disabili e handicappati, perché queste non sono le sue missioni e le sue funzioni.

La sue funzioni e le sue missioni sono intervenire nei momenti bellici, nelle situazioni di calamità, dando una risposta estremamente efficace ed efficiente. Se si vuole recuperare questo senso dello statuto della Croce Rossa anche a livello internazionale, bisogna fare in modo di «espellere» tutti i servizi e le attività che non sono proprie di tale istituzione.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mosella 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 431

Maggioranza 216

Hanno votato sì 190

Hanno votato no 241).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Battaglia 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 429

Maggioranza 215

Hanno votato sì 188

Hanno votato no 241).

Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Battaglia 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

 

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, vorrei che il relatore riconsiderasse il parere espresso su quest'emendamento. La Croce Rossa italiana è - o dovrebbe prevalentemente essere - un'organizzazione volontaria, autonoma e libera da condizionamenti. Essa può, nei limiti previsti dal suo statuto, sviluppare una serie di iniziative, in particolare per quel che riguarda la raccolta del sangue, ma anche per altri tipi di interventi a carattere socio-sanitario, già previsti dall'attuale statuto e dal suo provvedimento istitutivo.

Il richiamo alla legge sul volontariato è importante, anche se sarà inserito nella lettera d-ter), che avremmo voluto eliminare, perché consideriamo pericolosa, come hanno adeguatamente spiegato i colleghi precedentemente intervenuti. La lettera d-ter) è infatti una norma che può determinare stravolgimenti nella natura dell'organizzazione. Il richiamo alla legge n. 266 del 1991 consente, in ogni caso, di prevedere che tali attività siano svolte nell'ambito della finalità della legge sul volontariato, costituendo quindi una cautela che sarebbe bene inserire nella legge. Per questo chiedo al relatore di rivedere il parere su quest'emendamento.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Battaglia 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 436

Maggioranza 219

Hanno votato sì 192

Hanno votato no 244).

 

Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito a votare.

 

Indìco...

 

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto!

 

PRESIDENTE. Revoco l'indizione della votazione. Prego, onorevole Ascierto, ha facoltà di parlare.

 

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, non mi sembra che l'articolo 2 possa far funzionare meglio la Croce Rossa e, anzi, a mio avviso, tale norma crea una grande confusione, perché inserisce il Corpo militare della Croce Rossa italiana all'interno di un sistema che, di fatto, è già ambiguo nei confronti dello stesso Corpo militare della Croce Rossa. Mi spiego meglio. Oggi abbiamo confuso i volontari con i militari: trattiamo i militari da volontari e, qualche volta, inquadriamo i volontari militarmente.

Mi domando come sia possibile stabilire in questo articolo che il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della difesa, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce Rossa italiana. Ci rendiamo conto della funzione che svolge il Corpo militare della Croce Rossa? Ci rendiamo conto che costoro sono militari e, oggi, vengono trattati in modo totalmente sperequato rispetto ai colleghi militari appartenenti agli altri corpi? Vi è, poi, l'assurdo di una terna di nomi: non si valorizza nemmeno il patrimonio interno della Croce Rossa militare e neanche si valorizzano quegli ufficiali che per anni, nell'avanzamento e nelle retribuzioni, sono stati trattati diversamente rispetto agli altri militari. Essi subiscono ancora l'onta e l'umiliazione di una differenziazione. Vi è, poi, la proposta del presidente della Croce Rossa, condivisa dal Ministero della difesa e ratificata da un decreto del Presidente della Repubblica. Ma neanche per nominare i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è prevista una procedura del genere!

Allora, fatemi il piacere: iniziamo a riformare la Croce Rossa (mi riferisco al Corpo militare e non alla Croce Rossa nel suo insieme, ponendola sullo stesso piano degli altri corpi militari. Tali soggetti non devono rispondere giuridicamente dello status militare solo ed esclusivamente in talune circostanze, dopodiché tale status viene messo in tasca o nascosto. Non possiamo assolutamente far passare una previsione del genere.

Faccio appello ai colleghi della Commissione difesa, che conoscono perfettamente la problematica, e faccio appello anche al Governo, perché al Senato, da più di un anno e mezzo, giace la riforma della Croce Rossa militare. Vogliamo portare avanti le istanze in modo normale e razionale o vogliamo fare ancor più confusione? Mi sembra che l'articolo 2 faccia confusione e non risolva il problema.

 

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, pur comprendendo i dubbi e le perplessità dell'onorevole Ascierto e di qualche altro collega, vorrei svolgere due rilievi.

L'originario articolo 2 non conteneva il riferimento al Corpo militare della Croce Rossa italiana; il suo inserimento, quindi, significa il riconoscimento di uno status che l'onorevole Ascierto giustamente rivendicava. Ciò non ha nulla a che vedere con l'equiparazione o, in qualche modo, l'assimilazione del Corpo militare della Croce Rossa italiana alla Polizia di Stato e ai carabinieri: si tratta di istituzioni diverse, che hanno fini diversi e che nel corso della storia hanno svolto funzioni diverse. Il fatto che nel testo sia stato inserito questo riferimento implica un riconoscimento del ruolo di tale Corpo, come giustamente ha affermato l'onorevole Ascierto.

Tale testo, peraltro, è stato concordato anche con l'attuale ministro della difesa. Pertanto, pur comprendendo le legittime osservazioni e i dubbi, inviterei l'onorevole Ascierto e gli altri colleghi a comprendere le motivazioni per le quali la Commissione ha inserito questa norma e, quindi, ad approvarla.

 

TIZIANA VALPIANA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TIZIANA VALPIANA. Stiamo per votare un mio emendamento soppressivo dell'articolo 2 e sono molto contenta che il collega Ascierto abbia rilevato le anomalie contenute in questo articolo, del quale chiediamo la soppressione.

Infatti, tutto questo provvedimento è assolutamente anomalo e ci insospettisce - rimando alla discussione generale e agli interventi che tutti abbiamo svolto - la fretta con cui si cerca di liquidare questo mutamento genetico della Croce Rossa.

Credo che sia importante ravvisare come, con le stesse procedure e con le stesse caratteristiche, vengano nominati, da una parte, il vertice del Corpo militare della Croce Rossa (nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della difesa e scelto tra una terna di persone indicate dal presidente della Croce Rossa, che, in realtà, invece, dovrebbe essere il presidente di un'associazione di tipo volontaristico e civile) e, dall'altra, l'ispettrice nazionale delle infermiere volontarie.

Non solo: se guardate il comma 2, alle infermiere volontarie che assumono cariche viene richiesta preparazione tecnica e attitudini al comando. Credo che la confusione sia totale. Le motivazioni per cui la Croce Rossa italiana in questo momento rappresenta un'anomalia, tanto che la Croce Rossa internazionale è seriamente preoccupata e più volte lo ha affermato anche in documenti ufficiali, vengono in questa sede messe ancora più in evidenza.

 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

(ore 10,55)

 

TIZIANA VALPIANA. Dobbiamo capire che non possiamo pensare che il Ministero della difesa e un corpo di volontari - il cui obiettivo è quello di intervenire ovunque ci siano, nei campi di battaglia e in luoghi di guerra, morti e feriti - agiscano sullo stesso piano.

Credo che questo Governo, che si sta dimostrando sempre più accentratore in ogni suo provvedimento, debba assolutamente capire che vanno trattati in modo diverso e assolutamente disgiunti, nelle procedure di nomina e nelle filiere di comando, il Corpo delle volontarie da quello militare.

Credo che un'assoluta «estraniazione» da questo provvedimento della Commissione difesa, così com'è stato portato avanti fino adesso, non sia accettabile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lumia. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE LUMIA. Anche con l'articolo 2 notiamo le difficoltà che stanno emergendo e che ci impongono una seria riflessione. Stiamo cambiando il solco della storia della Croce Rossa con uno strano metodo, costituito innanzitutto proprio dall'adozione di un decreto-legge, del quale difficilmente potrà dimostrarsi il carattere di necessità e di urgenza.

Nello stesso tempo, si sta cambiando la Croce Rossa senza quei requisiti indispensabili che un Parlamento e un Governo dovrebbero avere.

In questo caso, tutti insieme dovremmo procedere con molta cautela, che qui è assente perché vi sono alcune norme un po' sconclusionate, come l'articolo 2. Non si procede con equilibrio, misurando con molta attenzione gli interventi che si attuano sulla Croce Rossa, ma si procede senza tener conto del lavoro che nella passata legislatura fece il Parlamento con un'indagine conoscitiva, nella quale all'unanimità si approvò un'analisi molto severa sullo stato della Croce Rossa, sulla sua grande funzione e sulle grandi risorse che essa ha al suo interno.

Nello stesso tempo quella relazione diede anche degli indirizzi che in questo momento ci aiuterebbero a trovare la strada giusta e a tener conto di ciò che realmente rappresenta la Croce Rossa e del ruolo che dovrebbe svolgere nei prossimi anni.

Ci vorrebbe il requisito della condivisione. Un decreto-legge non aiuta la condivisione, non aiuta a trovare all'interno del Parlamento quel punto di convergenza per fare in modo che la Croce Rossa sia avvertita, anche dentro al Parlamento, come un patrimonio di tutti e non solo, invece, come una realtà da sottoporre semplicemente al gioco tra la maggioranza e l'opposizione.

Ecco perché sull'articolo 2 abbiamo alcune perplessità. Si tratta, appunto, del modo in cui si vuole disciplinare il futuro del Corpo militare della Croce Rossa. Erano possibili due strade: l'abolizione di tale Corpo militare, perché sul piano internazionale non vi sono uguali in tal senso, oppure una disciplina di tale Corpo che fosse coerente con la storia. Riteniamo non corretto che il presidente indirizzi la scelta su chi debba guidare il Corpo militare della Croce Rossa. Ci troveremmo, infatti, di fronte ad una contraddizione: una struttura militare con precise regole, fini, obiettivi ed una gerarchia di comando espropriata da un intervento esterno, magari contraddittorio rispetto alle caratteristiche militari di tale Corpo.

La contraddizione e la confusione presenti all'interno dell'articolo 2 richiedono una maggiore attenzione ed un approccio più equilibrato. Da tale punto di vista, chiediamo che si valuti con molta attenzione la possibilità di votare per parti separate tale articolo. In particolare, chiediamo si possa votare separatamente l'intervento sul Corpo militare da quello sul Corpo delle infermiere volontarie. Non vorremmo, infatti, si mettesse in serio pericolo la struttura, la cultura e la storia di tale ultimo Corpo, del quale bisogna accentuare il carattere volontaristico. Dunque, il riferimento fatto dall'onorevole Battaglia alla legge n. 266, che regola la vita dell'associazionismo e del volontariato, è un punto fondamentale.

Per quanto riguarda l'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie, proponiamo alcuni emendamenti che mettano la scelta dell'ispettrice in capo a chi dall'interno della struttura vive continuamente l'organizzazione ed è in grado di portarne avanti i valori evitando interferenze esterne. Spesso, infatti, la Croce Rossa ha grandi valori alla base e nella struttura intermedia, mentre le scelte apicali sono condizionate da interferenze esterne. Diciamoci la verità, spesso vi è un intervento sbagliato da parte della politica, che tenta di condizionarne e guidarne gli obiettivi e la struttura. Vi chiediamo, dunque, tale votazione per parti separate per fare in modo che sulla Croce Rossa non si scherzi e si proceda ad un intervento condiviso, evitando di assoggettarla ad una gestione esterna, che potrebbe snaturarne la storia ed il futuro (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

GIULIO CONTI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIULIO CONTI. La nuova formulazione dell'articolo 2 è stata votata in Commissione, dunque penso che ormai non si possa fare più nulla. Tuttavia, ritengo che la nomina del responsabile nell'ambito del Corpo militare della Croce Rossa dipenda dal ministro della difesa, non dal commissario o dal presidente della Croce Rossa.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Franciscis. Ne ha facoltà.

 

ALESSANDRO DE FRANCISCIS. Signor Presidente, vorrei ringraziare il collega Ascierto per avere sottolineato, con il suo intervento, il punto di maggiore ambiguità del decreto-legge in esame. Si tratta del nodo non sciolto del rapporto tra la presenza di volontari e militari all'interno del Corpo militare della Croce Rossa e lo status di militari delle infermiere volontarie della Croce Rossa.

Volevo dunque chiedere al relatore, ed anche all'onorevole Ascierto, autorevole collega di maggioranza, se si potesse formulare una proposta per enucleare l'articolo 2. Il fatto che improvvisamente, e per la quarta volta, si decida in ordine alla Croce Rossa attraverso decreti-legge, se da una parte nulla quaestio sulla legittimazione del Governo di decretare in materia, dall'altra mi pare che ciò produca un'accelerazione o meglio una compressione sulle prerogative del Parlamento, che cerca invece di riflettere sul tema. Quello che voglio dire, onorevole Ascierto, con riferimento al nuovo statuto della Croce Rossa - laddove peraltro lo statuto della Croce Rossa internazionale non prevede corpi militari o militarizzazioni -, è che o il Governo e il Parlamento hanno il coraggio di scindere, per così dire, le donne e gli uomini con le stellette dalla Croce rossa italiana tout court oppure, se si decide che essi restino nella Croce Rossa italiana (come questo decreto prevede), è abbastanza evidente che deve essere riconosciuto loro quello status proprio sia di cooptazione - al riguardo faccio riferimento al mio intervento in sede di discussione sulle linee generali -, sia di responsabilità sulla linea gerarchica di comando che invece questo decreto rende ridicolo, perché di fatto lo colloca in una posizione assolutamente indistinta, sulla quale in qualche modo abbiamo cercato di intervenire con apposite proposte emendative, senza però che vi sia stato alcun ascolto da parte della Commissione e del Governo.

Le chiedo quindi, onorevole Ascierto, se lei possa aiutarci dai banchi della maggioranza a superare questo nodo di ambiguità, che non viene sciolto dal decreto in esame.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontana. Ne ha facoltà.

 

GREGORIO FONTANA. Signor Presidente, mi associo a quanto detto poco fa dal collega Ascierto sulla questione del Corpo militare della Croce Rossa e del Corpo delle infermiere volontarie.

Condivido le finalità generali del provvedimento al nostro esame e colgo l'occasione per ribadire il plauso nei confronti dell'operato degli attuali vertici della Croce Rossa italiana. Tuttavia, in questa occasione penso sia opportuno segnalare al Governo e all'Assemblea una serie di proposte emendative, che si propongono di tenere nella giusta considerazione il Corpo militare della Croce Rossa e quello delle infermiere volontarie. Si tratta di componenti militari previste ed ordinate da una legge; dalla loro organizzazione complessiva peraltro non si può prescindere. Penso quindi sia opportuno dare il giusto riconoscimento, valutando positivamente le proposte emendative presentate su tale argomento, a questi due Corpi, che hanno segnato, con il loro sacrificio ed il loro servizio, nel complesso dell'organizzazione della Croce Rossa, dei momenti importanti, in Italia e all'estero, per l'operato del Corpo della Croce Rossa.

È quindi necessaria un'attenzione particolare sia per quel che riguarda l'organizzazione dei vertici nazionali, anche rispetto alla specifica organizzazione militare di questi Corpi, sia per quanto concerne l'organizzazione periferica della Croce Rossa (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

 

AUGUSTO BATTAGLIA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, questa è la dimostrazione della validità delle nostre argomentazioni. Da qualche settimana noi stiamo dicendo alla maggioranza e al Governo che non è possibile riformare un organismo complesso come quello della Croce rossa con un decreto-legge, da approvare prima di Natale, in una settimana, senza sentire i vari organismi interessati e senza la possibilità di approfondire le questioni. In questo modo si rischia di fare dei pasticci.

Allora, per evitare di fare dei pasticci, che poi sarebbero difficilmente gestibili, la mia proposta è la seguente. Noi abbiamo assimilato la procedura riguardante il Corpo delle infermiere volontarie a quella relativa al vertice militare, mentre in realtà si tratta di due questioni diverse, che richiederebbero una procedura diversa. Pertanto, il relatore potrebbe proporre al presentatore di ritirare l'emendamento Valpiana 2.4, presentando due emendamenti: uno che si riferisce al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 - quindi alle prime quattro righe -, proponendo di sopprimere le modalità di elezione; e un altro...

 

PRESIDENTE. Si tratta però di una richiesta che non deve essere rivolta alla Presidenza, ma al relatore.

Onorevole Di Virgilio, come si esprime al riguardo?

 

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le considerazioni testé svolte. Mi sembra che vi siano due interpretazioni completamente diverse. Vi è un'interpretazione riduttiva del ruolo del Corpo militare della Croce Rossa, assolutamente non corrispondente alle previsioni dell'articolo 2 (nell'emendamento successivo Massidda 2.14 si dice chiaramente che i vertici del Corpo militare saranno scelti tra gli ufficiali in servizio del Corpo medesimo, dando un certo riconoscimento al ruolo e alla funzione di questo Corpo militare). Vi è poi un'interpretazione nel senso di una demilitarizzazione, come vorrebbe la Croce Rossa internazionale, non prevista da questo provvedimento. Non sono, quindi, disponibile ad accettare la richiesta avanzata.

 

FILIPPO ASCIERTO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, a titolo personale.

 

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, le strade sono due: o si riformula l'emendamento, come poc'anzi richiesto, o si riprende al Senato l'esame della riforma del Corpo militare della Croce Rossa per modificare ciò che in questo decreto-legge non va bene. Questa riforma deve partire, non può rimanere bloccata un anno e mezzo, senza compiere passi in avanti. Se vi è l'impegno del Governo, possiamo riflettere al riguardo, altrimenti non possiamo essere favorevoli.

 

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, faccio mie le richieste dell'onorevole Ascierto. Sarà mia premura chiedere al Presidente della Camera, nonché alla Commissione la ripresa dell'esame del provvedimento da lei richiamato e, quindi, l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione di questo argomento che riguarda la modifica del Corpo militare della Croce rossa.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

 

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, mi sembra una situazione kafkiana: da una parte, si ritiene importante riformare il Corpo militare della Croce Rossa e, dall'altra, si afferma che si tratta di una  norma impropria (mi riferisco alle prime quattro righe) che rischia di creare problemi seri al Corpo medesimo. Si dice poi che si vota contro la soppressione di questa norma, in attesa dell'avvio di una procedura legislativa al Senato che non si sa che fine farà.

Se, effettivamente, vi è una volontà comune di riformare il Corpo militare della Croce rossa (è una misura urgente), allora, a maggior ragione, scorporiamo questa norma e avviamo la riforma al Senato.

Onorevole Ascierto, non è una provocazione politica, perché il nostro è un argomento ragionevole. Chiedo al relatore di ritornare su questa decisione.

 

TIZIANA VALPIANA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, vorrei riferirmi all'intervento del sottosegretario Cursi, perché penso che siamo di fronte ad una situazione che il collega Battaglia ha definito kafkiana e anch'io non riesco a definirla in altro modo. La maggioranza ed il Governo hanno compreso (così stanno affermando in questo momento) che questa norma che ci accingiamo a votare è assurda. È assurdo prevedere che il commissario straordinario proceda alla nomina entro 60 giorni.

Il collega Ascierto, forse, non si è reso conto di cosa prevede questa norma. Al comma 1-bis dell'articolo 2 si prevede che, in sede di prima applicazione, da oggi quindi, la nomina avvenga entro 60 giorni. Entro 60 giorni l'iter della legge al Senato, forse, inizierà, ma sicuramente non sarà terminato.

Voi oggi state per votare una norma che considerate assurda, perché i vertici militari vengono nominati, di fatto, su indicazione di un'autorità civile, addirittura, in questo caso, di un commissario straordinario con tutti i poteri, oltre quelli straordinari, che gli sono stati conferiti con gli ultimi quattro provvedimenti votati alla rinfusa e in fretta sulla Croce Rossa. Pertanto, credo che tutto ciò sia inaccettabile e quindi anche io ribadisco la richiesta dell'onorevole Battaglia di votare per parti separate. Inoltre, vorrei sottolineare anche l'assenza della Commissione difesa, che sul provvedimento in oggetto si è limitata ad esprimere soltanto un parere, peraltro neppure rinforzato. Meno ancora è stato fatto per il provvedimento in sede di esame congiunto.

Quindi, constato la totale assenza della Commissione difesa che, anche in occasione del parere espresso, non ha detto in pratica nulla, lasciando che i vertici militari di una struttura così importante come la Croce Rossa vengano nominati da un organo civile. Ritengo tutto questo inaccettabile.

 

MARCO MINNITI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Poi però passiamo ai voti, perché la questione ormai è chiara

 

MARCO MINNITI. Signor Presidente, chiedo, se possibile, di accantonare l'emendamento in oggetto. Infatti, stiamo per commettere un serio errore. Inoltre, ritengo che il Parlamento debba rispettare un limite nel licenziare norme difficilmente praticabili. La nomina di vertici militari su parere di un'autorità civile non sta né in cielo né in terra. Pertanto, suggerirei al relatore di accantonare l'emendamento in oggetto. Propongo di riflettere un attimo, di proseguire e poi alla fine si potrà deliberare su tale proposta emendativa con piena consapevolezza.

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i termini della questione sono ormai chiari. Le richieste formulate sono, altresì, chiarissime. La risposta fornita è stata altrettanto chiara. Siamo in presenza di un emendamento soppressivo e dobbiamo votare.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Valpiana 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 472

Votanti 467

Astenuti 5

Maggioranza 234

Hanno votato sì 217

Hanno votato no 250).

 

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Catanoso 2.10. Chiedo all'onorevole presentatore se intenda accedere all'invito al ritiro.

 

BASILIO CATANOSO. Signor Presidente, adesso che l'articolo è stato definito con certezza, vorrei far notare come sia possibile riuscire a correggerlo e a migliorarlo. Qualche collega ha affermato poco fa che il Corpo militare della Croce Rossa dispone di una propria gerarchia. Pertanto, è impossibile pensare che si possa scegliere tra personaggi esterni o che il comandante di questo Corpo militare possa essere individuato - come qualche collega suggerisce con l'emendamento Massidda 2.14 - fra gli ufficiali in servizio. Così facendo, si permetterebbe a capitani o maggiori di comandare colonnelli dello stesso Corpo, creando un evidente problema all'interno del Corpo militare.

Quindi, una volta stabilito che il Corpo militare deve essere riformato e che bisogna procedere alle nomine, direi di fare molta attenzione al modo di procedere. Infatti, è chiaro che se questo Corpo militare è adatto ad essere comandato in un certo modo e a svolgere missioni a Bagdad, deve poter vedere riconosciuta la sua veste giuridica. Infine, deve poter essere comandato, come gli altri Corpi militari, scegliendo il comandante dal più alto in grado e non certamente da gradi sottoposti o da personale esterno.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Catanoso insiste per la votazione del suo emendamento 2.10.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Catanoso 2.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni) (Applausi di deputati del gruppo di Alleanza Nazionale e di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)

(Presenti 468

Votanti 464

Astenuti 4

Maggioranza 233

Hanno votato sì 234

Hanno votato no 230).

 

Prendo atto che gli onorevoli Antonio Pepe e Giuseppe Gianni non sono riusciti a votare. Prendo atto altresì che l'onorevole D'Agrò non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Massidda 2.14.

 

GIUSEPPE PALUMBO, Presidente della XII Commissione. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE PALUMBO, Presidente della XII Commissione. Signor Presidente, a questo punto, dal momento che la scelta avviene soltanto tra i colonnelli, piuttosto che dal complesso degli ufficiali, l'emendamento in oggetto risulta assorbito nei fatti.

 

PRESIDENTE. Grazie, presidente Palumbo. Pertanto, l'emendamento Massidda 2.14 risulta precluso, al contrario dell'emendamento De Franciscis 2.12, che incide sul secondo punto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento De Franciscis 2.12. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Franciscis. Ne ha facoltà.

 

ALESSANDRO DE FRANCISCIS. Signor Presidente, vorrei fare nuovamente riferimento al mio intervento svolto in sede di discussione generale. Infatti, volevo chiedere al relatore, al Governo nonché ai colleghi della maggioranza, in particolare all'onorevole Ascierto, di fare un'ulteriore riflessione sul parere contrario espresso dalla Commissione sull'emendamento in oggetto, da me presentato. In tale proposta emendativa, dopo avere constatato che nel decreto emanato dal Governo esiste un nodo di ambiguità ancora non sciolto, si fa in modo che la terna, peraltro prevista dal lavoro della Commissione di merito, si configuri all'interno del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa.

Questo è il modo con il quale il Parlamento integra e collabora con il Governo; quindi, si tratta di riconoscere questa unicità e specificità della tradizione ultrasecolare che il Corpo delle infermiere volontarie, le crocerossine, ha dato all'organizzazione della Croce Rossa Italiana perfino in questi ultimi giorni.

In altre parole, un'autorità civile - allo stato un commissario straordinario, in futuro un presidente nazionale della Croce Rossa Italiana eletto con meccanismo democratico da più componenti - è chiamato, così come prevede il testo al nostro esame, a scegliere tra le sole appartenenti al Corpo delle infermiere volontarie, ma senza nessun altro criterio, chi deve essere al vertice di un Corpo che è ancora oggi militarizzato; ma, poiché è prevista l'elezione di un consiglio nazionale anche per il Corpo militare, quale occasione migliore di stabilire un punto di mediazione, recependo l'emendamento che porta la mia firma? La scelta del Governo e degli organismi superiori su una terna presentata al presidente della Croce Rossa Italiana va bene, ma deve essere una terna frutto di un lavoro di ascolto e di consultazione interna al Corpo delle infermiere volontarie, al cui interno si prefigura, si affida e si forma negli anni quella classe dirigente di donne provenienti dai più diversi ceti sociali, che offrono silenziosamente e in maniera ammirata e riconosciuta da tutti gli italiani la loro prestazione ad un Corpo che continua a conservare una rigida organizzazione militare.

Se i colleghi della maggioranza potessero riflettere, solo un minuto, sul senso di equilibrio del mio emendamento, che offro come un punto di mediazione, credo che potremmo fare un considerevole passo avanti (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Popolari-UDEUR e della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

 

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, questa è un'ulteriore dimostrazione di come la fretta non sia una buona consigliera e di come sarebbe stato, invece, opportuno affrontare questa questione con un disegno di legge; però, avete voluto seguire questo percorso e, quindi, si rischia di fare dei pasticci.

Quello delle crocerossine è un Corpo e già nella parola Corpo si indica un organismo che ha le sue regole, i suoi valori di riferimento e la sua organizzazione; quindi, va bene che ci sia un'indicazione della terna da parte del presidente della Croce Rossa Italiana, ma quest'ultimo non può indicare la terna senza ascoltare, confrontarsi e avere un supporto ed un'indicazione da parte degli organismi del Corpo che conoscono le esigenze dello stesso.

Mi sembra che in questa maniera si arrivi ad una umiliazione di quella che nell'immagine collettiva è la Croce Rossa; infatti, nell'immagine del paese la Croce Rossa italiana è rappresentata dalle crocerossine, che, con norme di questo genere, voi umiliante togliendo loro ogni dignità, affidando al presidente nazionale un potere totale che non tiene conto della volontà, del giudizio e della valutazione del Corpo delle volontarie della Croce Rossa italiana.

La proposta del collega De Franciscis mi sembra che sia una proposta ragionevole ed equilibrata che, quindi, dovrebbe essere accolta; inoltre, vi sono altri emendamenti che vanno nella stessa direzione, presentati sia dalla maggioranza sia dall'opposizione.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giulio Conti. Ne ha facoltà.

 

GIULIO CONTI. Signor Presidente, dopo il voto espresso sull'emendamento Catanoso ritengo che il relatore ci debba dire quali sono gli emendamenti decaduti, perché questo è sostitutivo del primo comma dell'articolo 2; quindi, mi sembra che vi sia una serie di emendamenti che sono decaduti e che il testo della legge sia notevolmente cambiato.

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovremmo votare.

 

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, chiedo di parlare per una precisazione.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AUGUSTO BATTAGLIA. Sarebbe auspicabile una risposta all'invito rivolto dal collega Giulio Conti. L'emendamento Catanoso 2.10, appena approvato, apporta modifiche all'articolo 2, sostituendone il primo periodo. In tal senso andrebbe soddisfatta la richiesta del collega.

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento Catanoso 2.10 reca la sostituzione del primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge; pertanto, l'introduzione di tale disposizione comporta delle ripercussioni esclusivamente sull'emendamento Fontana 2.17, non sugli altri.

In tal senso, forse, potrà risultare chiarificatore l'intervento dell'onorevole Mattarella, il quale ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

 

SERGIO MATTARELLA. Signor Presidente, non chieda a me un tale chiarimento. Intervengo ora in quanto l'emendamento De Franciscis 2.12 è uno degli ultimi emendamenti riferiti all'articolo 2 che esamineremo. Trattandosi di un decreto, devo necessariamente intervenire in questa fase; non credo però di poterla aiutare nel chiarire le conseguenze dell'emendamento Catanoso 2.10.

 

PRESIDENTE. Ne convengo. Prosegua pure.

 

SERGIO MATTARELLA. Mi rivolgo in particolare ai colleghi della maggioranza, per chiedere loro se si rendano conto del precedente grave rappresentato dalle disposizioni dell'articolo 2, dove si prevede che un vertice militare sia nominato su indicazione di un'autorità civile, che non è il Governo. Vorrei sapere se si rendano conto di cosa ciò significhi per le Forze armate e delle conseguenze di tale precedente, che incoraggerà altri casi del genere: altre autorità civili, che non sono di Governo, pretenderanno di indicare i vertici di Forze armate, di corpi armati, che rientrano nel loro settore di operazione. Prevedere che il vertice di un corpo militare sia sottratto alla scelta delle Forze armate è un precedente gravissimo nei confronti delle nostre Forze armate (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-socialisti democratici italiani e Misto-Popolari-UDEUR).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Franciscis 2.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 462

Votanti 458

Astenuti 4

Maggioranza 230

Hanno votato sì 218

Hanno votato no 240).

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Battaglia 2.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mosella. Ne ha facoltà.

 

DONATO RENATO MOSELLA. Signor Presidente, la discussione, giustamente, entra ora nel vivo. Abbiamo tentato di evidenziare in tutte le sedi possibili, che il decreto al nostro esame interviene su una materia delicata, ed oggi lo stiamo constatando; anche se purtroppo, nella fretta di approvare il provvedimento, l'aula non sta approfondendo la portata delle proprie decisioni.

Vale la pena di ricordare che la presentazione di questi emendamenti rappresentava il tentativo di giungere ad un nostro voto, per così dire, di «supporto», ma, quanto sta accadendo finora dimostra che non abbiamo alternative se non esprimere un voto contrario. Per chiarire ciò, evidenzio che con l'emendamento Battaglia 2.15 si chiede di valutare le professionalità per la copertura di determinati profili all'interno dell'organizzazione. Tale materia investe il Corpo della Croce Rossa italiana in maniera diretta. I soggetti interessati sono coloro che vivono nella quotidianità l'impegno e lo tramandano nella tradizione. Abbiamo ribadito in tutte le sedi possibili che la Croce Rossa italiana va rispettata e non va condizionata da atteggiamenti politici e da interessi, anche di parte. Abbiamo esortato il relatore ed il Governo a ragionare sui singoli emendamenti, senza pensare se chi governerà in futuro la Croce Rossa italiana sarà o meno un rappresentante della maggioranza. Ma restiamo inascoltati!

Con l'emendamento Battaglia 2.15 chiediamo di individuare la figura professionale di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame sulla base di criteri di competenza, professionalità ed esperienza, acquisite nell'ambito della stessa Croce Rossa; è quella, infatti, la palestra e il luogo dove crescono le competenze, le professionalità e le passioni. Colleghi, la Croce Rossa italiana rappresenta una tradizione che non merita di essere riformata da una sola parte politica.

La Croce Rossa italiana meritava di essere riformata, anche perché si trovava in una situazione grave, da tutte le componenti di questo Parlamento, attraverso un disegno di legge che fosse ponderato, ragionato, articolato e seriamente considerato.

Quello della CRI è un patrimonio di professionalità che non va mortificato, anche nella sua legittima autonomia statutaria, e che stiamo seriamente rischiando di compromettere; voi ci state portando, e lo vogliamo dire fin d'ora, a votare contro un provvedimento che, con la buona volontà e, con il lavoro collegiale delle varie componenti di questo Parlamento, poteva anche portarci, per rispetto verso la Croce Rossa italiana e nonostante non avessimo condiviso il percorso realizzato, ad un voto favorevole.

A questo punto siamo già fortemente determinati a votare contro e a dare una indicazione irrevocabile alla Croce Rossa italiana (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

 

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, intervengo brevemente, collegandomi alla importante riunione che ieri si è svolta, sotto la sua Presidenza, della Giunta del regolamento con il Comitato per la legislazione; e intervengo come componente del Comitato stesso per richiamare un importante parere che è proprio inserito in questi atti e che riguarda l'articolo 2.

Il Comitato, che, come i colleghi sanno, è organo paritetico che si occupa della efficacia del testo per la semplificazione ed il riordinamento della legislazione, ha posto una condizione, non una semplice osservazione, in materia di articolo 2, dicendo testualmente che l'articolo 2 deve essere soppresso in quanto «novella gli articoli 8 e 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, in materia di disciplina del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana» e perché viene usato lo «strumento della fonte normativa di rango primario (che) non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato». In termini molto più semplici e chiari, questa norma dell'articolo 2, sulla quale ora si sta cercando di apportare contributi emendativi per comporre a sintesi due elementi così stridentemente contrari, quello dell'amministrazione militare e quello della amministrazione civile, deve essere soppressa, altrimenti dopo, colleghi, non dovremo preoccuparci eccessivamente quando interverranno bocciature in altre sedi, a volte anche altissime!

La Camera ha svolto il suo compito, ha approfondito questa materia; vi è il Comitato che, raramente, come possono testimoniare tutti i componenti dello stesso, pone una condizione soppressiva, che non è un emendamento ma una condizione soppressiva per incompatibilità di questo articolo 2 con l'ordinamento vigente.

Intendevo, ritenendolo doveroso, intervenire per svolgere soltanto questo richiamo di carattere strettamente legislativo.

 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Siniscalchi, anche per il suo richiamo.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Battaglia 2.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 460

Votanti 459

Astenuti 1

Maggioranza 230

Hanno votato sì 211

Hanno votato no 248).

 

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Massidda 2.16, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 463

Votanti 462

Astenuti 1

Maggioranza 232

Hanno votato sì 456

Hanno votato no 6).

 

 

Prendo atto che l'onorevole D'Agrò non è riuscito ad esprimere il proprio voto e avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fontana 2.17.

 

GIUSEPPE PALUMBO, Presidente della XII Commissione. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE PALUMBO, Presidente della XII Commissione. Signor Presidente, dopo l'approvazione dell'emendamento Catanoso 2.10, credo che il relatore sia favorevole ad una migliore specificazione riguardante i colonnelli appartenenti al Corpo della Croce Rossa.

 

PRESIDENTE. L'emendamento deve comunque intendersi riformulato nel senso di sopprimere le parole: «e del Corpo delle infermiere volontarie».

Prendo atto, quindi, che i presentatori accettano la riformulazione proposta e che il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

 

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, desideravo intervenire sul precedente emendamento Massidda 2.16 che, essendo stato approvato, ha reso ancora più confusa (se possibile) la materia.

Ricordo ai colleghi, soprattutto a quelli che non hanno lavorato nella Commissione di merito, che ci stiamo occupando di una questione estremamente delicata.

 

La Croce Rossa italiana non è autonoma, ma dipende dalla Croce Rossa internazionale, la quale si è data, sin dal 1864, uno statuto internazionale che viene rispettato da tutti i paesi. Tale statuto prevede che, nello svolgere la sua attività, l'ente deve attenersi a principi di umanità, neutralità, imparzialità, indipendenza, volontariato, unità ed universalità. Orbene, approvando l'emendamento Massidda 2.16 abbiamo stabilito che l'ispettrice nazionale delle infermiere volontarie deve avere attitudine al comando. Credo che ciò si ponga in contrasto con i suddetti principi: la Croce Rossa italiana, che svolge compiti di assistenza ai feriti sui campi di battaglia, deve essere assolutamente neutrale rispetto a qualsiasi forza esterna.

La disposizione che avete approvato sminuisce il ruolo di volontariato che le crocerossine svolgono da centocinquanta anni in tutto il mondo. In Italia, invece, ci si vuole accanire su questo ente indirizzandolo verso un uso assolutamente privato a beneficio di qualcuno. In secondo luogo, ricordo che sono stati notevolissimi i richiami alla nostra Croce Rossa, in quest'ultimo anno, per gli ospedali presidiati, in Iraq, dalle nostre Forze armate.

Insomma, credo che stiamo facendo una cosa gravissima in campo nazionale e internazionale e che dovremmo riflettere in maniera più adeguata. Forse, il decreto-legge in esame, è stato adottato frettolosamente, senza tenere conto della Commissione difesa, dei vertici militari e di quanto lo stesso Comitato per la legislazione ha chiesto. Si sta dettando una disposizione gravissima e, di fatto, inapplicabile!

Inoltre, poiché ci accingiamo a votare l'emendamento Fontana 2.17, mi sembra che esso vada riformulato: non nel senso in cui ha detto lei, signor Presidente (forse, ho capito male), ma nel senso che i vertici del Corpo delle infermiere volontarie debbano provenire dai rispettivi corpi di appartenenza (mi sembra che il presidente Palumbo abbia detto esattamente il contrario). È importante mantenere l'autonomia del Corpo facendo in modo che le stesse infermiere volontarie designino i vertici al loro interno.

Spero che il Senato abbia il buon senso di modificare il provvedimento in esame: gli errori che sono stati commessi e le disposizioni inapplicabili che sono state approvate provocheranno grande confusione nella Croce Rossa italiana, la quale, ancora una volta, sarà posta fuori dall'ambito della Croce Rossa internazionale, che molti meriti ha avuto nel campo dell'assistenza in tutto il mondo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la riformulazione dell'emendamento Fontana 2.17 è quella alla quale il presidente della Commissione ha fatto riferimento ...

 

TIZIANA VALPIANA. No, è sbagliato!

 

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente!

 

GIUSEPPE PALUMBO, Presidente della XII Commissione. Ma se non sapete cosa c'è scritto!

 

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena, se avrete la compiacenza di lasciarmi finire, avrete anche la risposta agli interrogativi che vengono posti.

Allora, l'emendamento Fontana 2.17, su cui ci sono i pareri favorevoli della Commissione e del Governo, deve intendersi così riformulato: « il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal corpo di appartenenza».

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico ...

 

GIULIO CONTI. No, signor Presidente, non sono d'accordo!

 

PRESIDENTE. Onorevole Giulio Conti, la riformulazione dell'emendamento Fontana 2.17 è quella di cui ho dato lettura.

 

GIULIO CONTI. Chiedo di parlare.

 

 

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Giulio Conti?

 

GIULIO CONTI. Sulla riformulazione dell'emendamento Fontana 2.17, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Ho già indetto la votazione, onorevole Giulio Conti.

 

RENZO INNOCENTI. Ormai la votazione è aperta!

 

GIULIO CONTI. Ho chiesto la parola prima, signor Presidente. Io non ho concordato alcun testo.

 

PRESIDENTE. Revoco l'indizione della votazione.

Onorevole Giulio Conti, non posso riaprire il dibattito su questo punto ...

 

GIULIO CONTI. Ripeto: non sono d'accordo. Vorrei ricordare che l'aggiunta migliore sarebbe stata: «Scelto fra agli ufficiali superiori del Corpo (...)».

 

PRESIDENTE. Ma non è possibile! Si tratta di un problema di merito!

 

GIULIO CONTI. Abbiamo già votato in relazione a «colonnelli»!

 

PRESIDENTE. Onorevole Giulio Conti, la prego! Onorevole relatore, le chiedo di leggere la riformulazione dell'emendamento in esame, per cortesia.

 

GIULIO CONTI. Sì, la legga! Non gliela ha fatta mica leggere!

 

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore. L'emendamento così riformulato va ad integrare...

 

PRESIDENTE. Onorevole Di Virgilio, legga la riformulazione dell'emendamento!

 

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore. La riformulazione è la seguente: «Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal corpo di appartenenza».

 

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontana 2.17, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 470

Votanti 453

Astenuti 17

Maggioranza 227

Hanno votato sì 447

Hanno votato no 6).

 

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 470

Votanti 469

Astenuti 1

Maggioranza 235

Hanno votato sì 218

Hanno votato no 251).

 

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Battaglia 2.18 e Massidda 2.19, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 464

Votanti 463

Astenuti 1

Maggioranza 232

Hanno votato sì 452

Hanno votato no 11).

 

 

Ricordo che l'emendamento De Franciscis 2.13 è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Catanoso 2.11.

Chiedo all'onorevole presentatore se acceda all'invito al ritiro proposto dal relatore.

 

BASILIO CATANOSO. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento in esame, vi è il tentativo di ottenere il riconoscimento del lavoro che svolge il personale del Corpo militare della Croce Rossa e del trattamento giuridico.

Non si può pensare che tale Corpo sia buono quando è impegnato in missioni di pace o, in ogni caso, quando opera come corpo militare in determinate occasioni, e poi non riconoscergli lo stato giuridico.

Signor Presidente, credo che il parere contrario della Commissione e del Governo sull'emendamento in oggetto potrebbe essere modificato allorché fosse aggiunta l'espressione «qualora non comporti aggravi di spesa». Vorrei sapere se tale aggiunta sia sufficiente per modificare il parere precedentemente espresso.

 

PRESIDENTE. Onorevole Catanoso, i tempi sono quelli che sono. Lei non è autorizzato a fare aggiunte; semmai, potrebbe farle la Commissione. Dunque, se non ritira l'emendamento in esame, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Catanoso 2.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

(Presenti 463

Votanti 457

Astenuti 6

Maggioranza 229

Hanno votato sì 232

Hanno votato no 225).

 

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontana 3.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 464

Maggioranza 233

Hanno votato sì 126

Hanno votato no 338).

 

 

Prendo atto che l'onorevole Ercole non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lumia 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 466

Votanti 465

Astenuti 1

Maggioranza 233

Hanno votato sì 210

Hanno votato no 255).

 

 

Prendo atto che l'onorevole Ercole non è riuscito a votare.

 

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lumia 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 470

Votanti 468

Astenuti 2

Maggioranza 235

Hanno votato sì 207

Hanno votato no 261).

 

 

Passiamo la votazione dell'emendamento Fontana 3.11.

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro proposto dal relatore.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontana 3.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 466

Votanti 464

Astenuti 2

Maggioranza 233

Hanno votato sì 21

Hanno votato no 443).

 

 

Prendo atto che l'onorevole Ercole non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.25 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 469

Votanti 465

Astenuti 4

Maggioranza 233

Hanno votato sì 439

Hanno votato no 26).

 

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontana 5.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 470

Votanti 469

Astenuti 1

Maggioranza 235

Hanno votato sì 34

Hanno votato no 435).

 

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Franciscis 6.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 467

Votanti 465

Astenuti 2

Maggioranza 233

Hanno votato sì 221

Hanno votato no 244).

 

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Valpiana 6.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 471

Votanti 290

Astenuti 181

Maggioranza 146

Hanno votato sì 31

Hanno votato no 259).

 

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lumia 6.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lumia. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE LUMIA. Signor Presidente, si tratta di un punto molto delicato. Mi rivolgo all'onorevole Giovanardi. Con l'emendamento in esame si propone di evitare un altro limite che ha caratterizzato la storia recente della Croce Rossa che, com'è stato più volte ripetuto, è storia di commissariamenti su commissariamenti.

Abbiamo anche potuto constatare come tutte le volte che i commissari si sono proposti alla guida della Croce Rossa abbiamo sempre manifestato un nobile intento: rimanervi per poco tempo, migliorare i limiti della Croce Rossa e poi rimettere nelle mani della stessa Croce Rossa la scelta democratica del proprio vertice e, in modo particolare, del presidente. Abbiamo notato che questo non è mai avvenuto. Anzi, il più delle volte il commissariamento è stato utilizzato non per migliorare le caratteristiche, i limiti, risolvere i problemi interni alla Croce Rossa, ma è stato utilizzato per creare forti interferenze da parte della politica sulla struttura della Croce Rossa stessa, mortificando le grandi risorse interne, le grandi competenze, nonché lo spirito volontaristico del Corpo e anche le grandi qualità territoriali che abbiamo potuto constatare.

Adesso, con questo emendamento - e mi rivolgo all'onorevole Giovanardi - , si tenta di riparare a un guasto, che rischiamo di riprodurre anche in questa occasione. C'è un commissariamento: è bene che il commissario si faccia da parte nella fase finale, quando bisogna passare alla scelta democratica dei vertici della Croce Rossa, e che questa fase, dopo l'approvazione dello statuto, sia rimessa nelle mani di tre saggi, che abbiano la possibilità reale di consentire alla Croce Rossa di autodeterminarsi, di essere veramente autonoma e indipendente.

Questo è un male che si è denunciato nel passato, su cui anche l'onorevole Giovanardi si è impegnato: lo vedo invece adesso molto tiepido, se non accondiscendente, rispetto ad un male che insieme abbiamo dovuto denunciare in altre occasioni e con altri commissari. Non vorrei che si delineasse questa situazione: quando c'è un commissariamento voluto dal centrodestra, esso è giusto, quando c'è un commissariamento voluto da altri settori, non va bene. Poiché noi dobbiamo rendere la Croce Rossa un patrimonio di tutti con questo emendamento si fa in modo che la stessa diventi realmente un patrimonio del paese e sia messa completamente nelle condizioni di autogovernarsi e di autodeterminarsi nel momento più delicato, ossia quello della scelta del suo presidente.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

 

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, vorrei annunciare il nostro voto a favore dell'emendamento Lumia 6.2, di cui siamo peraltro anche firmatari, perché va nella stessa direzione dell'emendamento precedente Valpiana 6.24, nel senso di eliminare ancora una volta un'ulteriore anomalia, che si sta introducendo in questo testo, per la quale l'incarico di presidente straordinario, che, per statuto della Croce Rossa, non può superare i 12 mesi, viene ulteriormente prorogato fino al momento in cui verrà nominato il nuovo presidente. Credo che ci troviamo di fronte ad una situazione drammatica, che consiste in una eccessiva interferenza della politica, che ha nominato il commissario straordinario e che in questi ultimi mesi, con quattro provvedimenti, gli ha conferito un potere che mai un commissario straordinario aveva avuto nella Croce Rossa. Già abbiamo visto in varie situazioni - alcune corrette, altre direi molto anomale - il ruolo che il commissario straordinario ha avuto, per esempio nelle vicende dei rapimenti e quant'altro. Credo quindi che ci sia una forte interferenza della politica, che si vedrà, con l'ulteriore proroga del commissario straordinario, in relazione a quello che potrà succedere con la nomina degli organi. La nomina degli organi, di un nuovo presidente, deve svolgersi attraverso un procedimento democratico e non può essere influenzata dalla presenza, ulteriormente prorogata, di una persona che ha, in questo momento, poteri ormai quasi assoluti.

Un'ultima postilla. Mi sembra di dover ricordare che anche il Comitato per la legislazione ha avuto da ridire su questo preciso passaggio, perché si parla di «ulteriore» nomina. Non c'è stata una prima proroga, c'è stato un DPCM, per cui non si capisce il termine «ulteriore» a che cosa si riferisca. Anche in questo caso stiamo votando una cosa priva di senso.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lumia 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 455

Votanti 454

Astenuti 1

Maggioranza 228

Hanno votato sì 203

Hanno votato no 251).

 

 

Prendo atto che gli onorevoli Dorina Bianchi e Buontempo non sono riusciti a votare.

Avverto che, non essendo stati presentati ordini del giorno e constando il disegno di legge di un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale.

 

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 5434)

 

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà

 

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, per non tediare i colleghi, mi richiamerei senz'altro agli interventi da noi svolti sul provvedimento circa quindici giorni fa, in fase di discussione sulle linee generali; ci rendiamo però conto di quanto il voto di questa Assemblea sia ulteriormente condizionato dal succedersi di confusione a confusione, sicuramente, così, aumentando le difficoltà della Croce Rossa - che, lo ricordiamo, svolge un ruolo estremamente importante - nel proseguimento della propria opera in campo internazionale.

È ovvio quindi che preannunci il voto contrario di Rifondazione comunista; ritengo peraltro che con questo nostro voto - cui spero si uniranno i voti contrari di molti altri - rendiamo, in fondo, un favore anche al Governo, si rendano o meno conto - ipotesi, la prima, ancora peggiore - di quanto venga snaturata la vita stessa della Croce Rossa con questo provvedimento.

Ritengo che una riflessione vada operata; peraltro, la Commissione affari sociali, nella scorsa legislatura, ha condotto un'indagine conoscitiva i cui risultati sono a disposizione di tutti. È necessario per la Croce Rossa italiana, al fine di dare nuovamente credibilità a questa istituzione, rivedere le norme statutarie organicamente, e non, per così dire, a pezzi e bocconi (come invece stiamo facendo) Ciò, peraltro, non per dare poteri ad un commissario straordinario giunto da chissà dove e che vediamo agitarsi ed agire, a volte a proposito a volte a sproposito (come ho detto dianzi).

 

Ritengo che assolutamente dobbiamo impedire che la Croce Rossa italiana, già molto criticata dalla Croce Rossa internazionale, possa ancora peggiorare il suo ruolo e porsi al di fuori di un organismo internazionale riconosciuto da sempre sui campi di battaglia per la sua opera di volontariato. L'istituzione della Croce Rossa deve essere rispettata solo in virtù di quello che è, così come la Mezza Luna Rossa lo è stata nel mondo in virtù solo di se stessa, senza bisogno di protezioni militari o di commissari straordinari, che stanno diventando dittatori straordinari.

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero ricordare a tutti voi - me lo rammenta Gianni Mancuso, coordinatore del gruppo dei donatori - che domani mattina i parlamentari che lo vogliano - io sarò tra questi - potranno donare il sangue a palazzo San Macuto; atteso che si tratta di una questione che riveste un carattere sociale, ho voluto comunicarlo in aula.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Franciscis. Ne ha facoltà.

 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 11,52)

 

ALESSANDRO DE FRANCISCIS. Signor Presidente, non posso che esprimere il grave disappunto - e, dunque, preannuncio un voto che sarà conseguente - per il fatto che, sia l'onorevole relatore sia la maggioranza di Governo, non hanno colto le questioni da noi poste. Si tratta di nodi rimasti irrisolti sicché ritengo che ne trarranno le conseguenze la pubblica opinione e quanti militano con grande entusiasmo e spirito di abnegazione nelle diverse componenti della Croce Rossa italiana. Mi riferisco, in particolare, al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa, delle quali, con interventi da più parti in questa Assemblea, si è cercato di dimostrare e sottolineare l'unicità, l'atipicità e anche la straordinaria storia ed il patrimonio che esse hanno lasciato e lasciano al paese ogni giorno.

Ribadisco come chiunque - non solo tra quanti sono volontari della Croce Rossa ma in generale tra i cittadini - dovesse leggere in futuro la storia della conversione in legge del decreto presentato alle Camere il mese scorso non potrà fare a meno di evidenziare la sciatteria, la fretta, l'approssimazione, la rozzezza, l'ambiguità politica e l'ignoranza dei rapporti esistenti tra le diverse componenti della Repubblica e delle Forze armate, che avrebbero meritato ben altro approfondimento, attenta riflessione, intelligente capacità di ascolto e composizione dei testi.

Per tale ragione, preannuncio il voto contrario del mio gruppo di appartenenza (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Popolari-UDEUR e della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ercole. Ne ha facoltà.

 

CESARE ERCOLE. Signor Presidente, nel chiedere che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto finale, preannuncio il voto favorevole del gruppo della Lega Nord Federazione Padana alla conversione in legge del decreto-legge in esame.

 

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, la Presidenza lo consente sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

 

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, vorrei dire che ci spiace molto votare contro la conversione in legge di un decreto-legge che riguarda la Croce Rossa italiana: d'altra parte, non si tratta del primo.

La Croce Rossa è, e dovrebbe essere, patrimonio dell'intero paese; la sua organizzazione non dovrebbe essere modificata attraverso misure «di parte» e, soprattutto, mediante procedure che credo abbiano volutamente ignorato il punto di vista delle diverse componenti della CRI. Avremmo dovuto ascoltare, infatti, le ragioni e le proposte degli appartenenti al corpo militare, delle crocerossine e dei pionieri.

Ciò non è stato possibile, così come, nell'ambito di un passaggio importante, quale la modifica dello statuto di tale organizzazione, non siamo stati posti nelle condizioni di approfondire i numerosi moniti provenuti da Ginevra. Il Governo, infatti, sa che i vertici della Croce Rossa internazionale hanno più volte minacciato l'Italia, anche nel corso della missione in Iraq, di essere costretti a togliere le insegne della Croce Rossa, poiché siamo da tempo a conoscenza che gli organismi internazionali contestano alla Croce Rossa italiana un'eccessiva dipendenza da organi politici, in particolare dal Governo.

Ritengo che sarebbe stato opportuno verificare tale richiesta avanzata dalla Croce Rossa internazionale, approfondire il tema e studiare un percorso di riforma diverso, che avremmo voluto condividere, naturalmente, con la maggioranza, giacché la Croce Rossa appartiene a tutti ed è interesse di tutto il paese che sia un'organizzazione moderna e che venga posta nelle condizioni di far fronte ai suoi importanti compiti.

Concludendo, signor Presidente, vorrei ricordare che, attraverso le nostre proposte emendative, abbiamo cercato di migliorare il testo del provvedimento al nostro esame. In parte vi siamo riusciti, anche se vorrei osservare che si sarebbe potuto e dovuto fare molto di più; tuttavia, ciò non è stato possibile, a causa dell'atteggiamento chiuso assunto sia dal Governo, sia dalla maggioranza.

Vorrei segnalare che il testo del decreto-legge che ci accingiamo ad approvare è pieno di anomalie e contraddizioni. All'interno del provvedimento, in particolare, è presente un vulnus: infatti, nella nomina dei vertici della Croce Rossa italiana, i volontari ed i corpi di appartenenza vengono bypassati. Ritengo ciò molto grave, dal momento che non si può esautorare un corpo, soprattutto quando si tratta di designare i vertici dai quali successivamente dipende l'organizzazione e il buon andamento delle attività.

Vorrei ricordare che abbiamo votato con convinzione a favore dell'emendamento presentato onorevole Catanoso, poiché riteniamo che agli appartenenti al Corpo militare della Croce Rossa italiana debba essere riconosciuto un trattamento economico diverso e maggiormente favorevole. Auspichiamo, e mi rivolgo ai rappresentanti del Governo, che, all'interno dell'ennesimo emendamento al disegno di legge finanziaria che ci proporrete, da quanto si legge sulla stampa, il giorno 27 del corrente mese, in occasione della posizione della questione di fiducia, siano previste le misure idonee a garantire l'attuazione della disposizione che è stata approvata dall'Assemblea.

Se nel disegno di legge finanziaria non saranno stanziate le opportune risorse, ciò allora costituirà una beffa non solo per l'intera Croce Rossa ma, soprattutto, per quei numerosi appartenenti alla CRI che oggi si trovano impegnati a Baghdad, o in altre missioni tanto importanti quanto rischiose che, al di là del diverso giudizio che esprimiamo sul conflitto bellico in Iraq, costituiscono un intervento che dobbiamo comunque sostenere e proteggere.

Per tutte queste ragioni, preannuncio il voto contrario del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo alla conversione in legge del decreto-legge in esame, ed auspichiamo che, in sede di esame presso il Senato della Repubblica, possa essere corretta, nei limiti del possibile, una serie di anomalie. Il Governo, a mio avviso, anche alla luce di quanto avvenuto oggi, farebbe bene a ritirare il decreto-legge, a presentare un disegno di legge in tale materia ed a concordare, assieme all'opposizione, i tempi dell'esame di tale provvedimento, al fine di raggiungere un risultato migliore rispetto a quello che si sta ottenendo adesso (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

 

MARCO BOATO. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione ciò che diceva, poco fa, il collega Battaglia e che, in precedenza, hanno detto altri colleghi del centrosinistra in merito a questo provvedimento, sia nella discussione degli emendamenti - mi riferisco all'intervento del collega Mattarella - sia in dichiarazione di voto finale. Condividendo integralmente tali rilievi e considerazioni critiche, mi limito a farli miei e ad annunciare il voto contrario del gruppo dei Verdi.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

 

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, nel preannunciare il voto favorevole di Forza Italia, voglio ricordare alla sinistra che l'unico Governo che ha democratizzato la Croce Rossa è il nostro. Tale richiesta è riecheggiata, negli anni scorsi, di continuo nelle varie audizioni svoltesi ed i Governi di centrosinistra hanno sempre lasciato la Croce Rossa nella situazione di stallo in cui si trovava. La democratizzazione ed il nuovo statuto sono ampiamente condivisi dalla base della Croce Rossa e Forza Italia, nel ringraziare i volontari e gli addetti della stessa Croce Rossa, vuole anche ricordare che i medesimi hanno portato in alto il nome della nostra nazione.

Per questo, annuncio il voto favorevole di Forza Italia e chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di considerazioni integrative della mia dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Massidda. Ne ha facoltà.

 

PIERGIORGIO MASSIDDA. Signor Presidente, si sono usate parole molto pesanti. Tengo a precisare un aspetto: abbiamo evitato la polemica, ma voglio ricordare, come ha detto l'onorevole Perrotta, che, nella scorsa legislatura, sono state usate dal centrosinistra parole pesantissime, ma non vi è stato alcun seguito, anche perché - guarda caso! - la commissaria del momento si è, poi, schierata apertamente con l'Ulivo.

Pertanto, vi rimandiamo indietro le accuse di strumentalizzazione che ci avete rivolto. Se questo Governo è intervenuto per ben quattro volte, è proprio perché questa maggioranza ha a cuore - ma veramente - le sorti della Corte Rossa. Credo che, con questo provvedimento, si risolvono finalmente i problemi che voi non avete avuto il coraggio di affrontare (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mosella. Ne ha facoltà.

 

DONATO RENATO MOSELLA. Signor Presidente, non poteva mancare il «finale» del collega Massidda. Sta per concludersi un percorso terribile per la Croce Rossa italiana, sia per il metodo utilizzato sia per il merito; le affermazioni che avete fatto in quest'aula fanno ben capire qual è stato il livello che avete riservato alla Croce Rossa e che questa non meritava.

Perché il Governo dell'Ulivo non ha fatto ciò che avete fatto voi? Perché abbiamo rispettato l'autonomia e l'indipendenza della Croce Rossa italiana, autonomia che le deriva dal dettato della Croce Rossa internazionale e che la mette nel cuore di tutti gli italiani. È vero che il commissario che ha preceduto il vostro si è poi schierato con l'Ulivo, ma nel momento in cui ha gestito la Croce Rossa ha dimostrato, nei fatti, il rispetto per l'organizzazione, cosa che voi non avete fatto. Mi è bastato ascoltare l'audizione in Commissione del commissario Scelli, che ha smesso di guidare le Smart in campagna elettorale a Monteverde, ed è «montato» sulla Croce Rossa. Questi sono i fatti!

Rimaniamo al merito: noi non vogliamo assolutamente portare su questo piano la

discussione sulla Croce Rossa italiana. Noi avevamo solo il desiderio che fosse riformata, con serietà, con rigore e con impegno, attraverso un lavoro bipartisan. Ciò non è stato voluto, e non perché non vi faceva piacere avere l'appoggio della minoranza (ce l'avete chiesto in tutte le sedi, in tutti i modi e con tutti i linguaggi); voi che non gradite la nostra «intromissione» in un pasticcio che vuole cambiare i connotati alla Croce Rossa italiana, facendole perdere quell'identità di volontariato su cui ha fondato anni di impegno e di storia, per farla diventare, come è vostro stile, una società per azioni, per comprare e per vendere.

È su questo che siamo radicalmente contrari! Non vi consentiremo di farlo con il nostro voto e, oggi, nel dire alla Croce Rossa italiana che a breve arriverà il tempo in cui rimetteremo in ordine le cose, ribadiamo che il nostro voto sul provvedimento in esame sarà contrario (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Onorevole Mosella, mi permetto di dirle che nominare persone attribuendo loro cose che non appartengono alle loro funzioni attuali fuori dall'aula non corrisponde ai diritti e ai principi di salvaguardia della reputazione altrui. Mi scusi se mi sono permesso di dirle ciò.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucchese. Ne ha facoltà.

 

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Signor Presidente, in quest'aula è stato detto che ci sono voluti diversi decreti per la Croce Rossa. In effetti, questi provvedimenti sono stati necessari per rimettere a posto ciò che non era stato aggiustato, bensì distrutto, nella passata legislatura con le precedenti gestioni. Questo Governo e questo Parlamento con tali decreti stanno cercando di dare un ordine alla Croce Rossa e, finalmente, con questo provvedimento daremo un ordine definitivo a tale organizzazione che vedrà i suoi organi eletti democraticamente.

Mi sembra che abbiamo raggiunto un obiettivo vero. La gestione del commissario Scelli - citato in quest'aula ed ascoltato nel corso di un'audizione in Commissione - ha dato finalmente ordine al disordine esistente finora all'interno della Croce Rossa. Nella scorsa legislatura è stata svolta un'indagine conoscitiva (è stato già ricordato) e prego i colleghi di leggere i relativi atti, in modo da imparare tante cose. In quell'indagine conoscitiva è stato evidenziato lo stato della Croce Rossa nella gestione commissariale precedente, nel corso della scorsa legislatura; ora, finalmente, siamo riusciti a dare un ordine. Questo decreto-legge darà finalmente ordine, democrazia, pulizia e chiarezza alla Croce Rossa italiana.

Preannuncio, quindi, un voto favorevole sul provvedimento in esame, perché finalmente si è raggiunto l'obiettivo di una vera democratizzazione della Croce Rossa italiana (Applausi dei deputati dei gruppi dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giulio Conti. Ne ha facoltà.

 

GIULIO CONTI. Signor Presidente, a nome del gruppo di Alleanza nazionale, preannuncio un voto favorevole sul provvedimento in esame, un voto più convinto di quando siamo entrati in aula. Ciò anche perché il testo, che era già buono, è stato nettamente migliorato con l'approvazione degli emendamenti dell'onorevole Catanoso. Abbiamo apprezzato il voto espresso dalla sinistra in senso migliorativo sulla linea dei due emendamenti di Alleanza nazionale. È, quindi, un provvedimento migliorato da un intervento poi accettato da tutti i partiti alleati, in significativa conformità con il Governo, con riferimento al nuovo riordino della Croce Rossa.

Vorrei tranquillizzare anche l'onorevole Mattarella: abbiamo agito nel senso di rispettare la gerarchia militare. Infatti, non era possibile - come stabiliva l'articolo 2 - nominare alcuni esponenti del Corpo militare della Croce Rossa su indicazione del presidente della Croce Rossa, che in questo caso è anche commissario. Ritengo che tale compito appartenga al ministro della difesa, come è ovvio e naturale.

Per quanto riguarda il dibattito che si è svolto in relazione agli interventi della Croce Rossa internazionale, vorrei svolgere alcune considerazioni che devono essere chiare, anche alla luce dei problemi di disparità con le organizzazioni internazionali nei confronti degli interessi dell'Italia e del nostro Governo. Potrei riferirmi al caso eclatante dell'ONU, rispetto a cui non siamo affatto d'accordo sui soggetti da nominare a capo degli organi dirigenziali ed esecutivi. Ma non vedo il motivo per cui la legge dello Stato italiano, relativamente alla Croce Rossa, debba essere riscritta o, addirittura, dettata dalla Croce Rossa internazionale. Il nostro Parlamento è libero e vota come vuole! Ci siamo comportati in questo senso e così abbiamo agito.

Tornando all'onorevole Mattarella, vorrei ribadire che abbiamo rispettato la gerarchia militare all'interno del Corpo militare della Croce Rossa e mi sembra che ciò sia giusto ed ovvio. Abbiamo impedito che un civile interferisse in questa funzione e che il suo compito precludesse o, addirittura, scavalcasse il compito che, dal punto di vista costituzionale, appartiene al Corpo militare.

Si tratta di un discorso molto serio e lo abbiamo svolto con grande passione.

Ringrazio anche l'onorevole Ascierto, che si è sempre interessato di questi problemi e ha interpretato in pieno, intervenendo in aula, il Corpo militare della Croce Rossa, che questo ci aveva chiesto.

Quindi, esprimiamo un voto molto convinto a favore di questo decreto-legge (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.


 



(Correzioni di forma - A.C. 5434)

 

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DOMENICO DI VIRGILIO, Relatore. Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare tutti i componenti ed i funzionari della Commissione affari sociali.

Ai fini del coordinamento formale delle disposizioni contenute nel disegno di legge A.C. 5434, propongo le seguenti correzioni di forma:

all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «presidente generale» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «presidente nazionale»;

all'articolo 2, comma 1, il periodo aggiunto in seguito all'approvazione dell'emendamento Fontana 2.17 deve intendersi collocato dopo il primo periodo e nel medesimo periodo le parole: «deve provenire dal Corpo di appartenenza» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «deve provenire dal medesimo Corpo».

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta formulata dal relatore in riferimento alle correzioni di forma da apportare al testo del provvedimento a norma dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

(È approvata).

 

 

 

 

 

(Coordinamento formale - A.C. 5434)

 

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 5434)

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 5434, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

 

(Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana) (5434):

(Presenti e votanti 448

Maggioranza 225

Hanno votato sì 249

Hanno votato no 199).

 

Prendo atto che l'onorevole Carra non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Prendo atto altresì che gli onorevoli Fragalà, Tucci, Maninetti e Taglialatela non sono riusciti a votare e che avrebbero voluto esprimere voto favorevole.




DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO CESARE ERCOLE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 5434

 

CESARE ERCOLE. Come è stato più volte ricordato nel dibattito svoltosi in Commissione e in questa stessa aula parlamentare, il decreto-legge in esame interviene a regolare la situazione di profondo disordine organizzativo e funzionale in cui da anni versa l'Associazione della Croce Rossa italiana. Il ritardo nella revisione dello statuto, la mancata realizzazione delle elezioni previste per il rinnovo delle cariche elettive, il commissariamento dell'ente hanno infatti per lungo tempo inibito l'efficienza organizzativa interna dell'Associazione, finendo così inevitabilmente per comprometterne anche il funzionamento, almeno sotto il profilo amministrativo e dirigenziale.

Tralasciando l'esame dei fatti e degli eventi che hanno contribuito a determinare tale situazione di caos nel funzionamento dell'Associazione, vorrei limitarmi in questa sede ad affermare che non è possibile addossare a questa maggioranza di Governo, come invece sembra fare l'opposizione, la colpa del cattivo funzionamento e del ritardo nella riforma della Croce Rossa. Per quanto, infatti, l'Associazione, per i suoi scopi istituzionali e per la sua storia associativa, sia sempre stata legata da un legame a doppio filo con le istituzioni governative del Paese, non si può ignorare che la Croce Rossa rimane pur sempre un organismo autonomo ed indipendente, dotato, alla stregua di tutti gli altri enti depositari di personalità giuridica, di un proprio apparato dirigenziale e di una propria responsabilità organizzativa.

Proprio in virtù di queste considerazioni, mi sembra possibile sostenere che il prodursi e poi lo stesso protrarsi del commissariamento sia dovuto in larga parte all'inefficienza ed incapacità di gestione degli organi dirigenziali, che, nel 2002, non hanno saputo governare il processo di riforma dello statuto e di rinnovo delle cariche di vertice. Da quel momento in poi, la storia della Croce Rossa è una trama fitta di contraddizioni tra il crescente coinvolgimento dell'Associazione negli eventi anche a carattere internazionale che hanno animato la cronaca mondiale e l'evidente inadeguatezza dello strumento commissariale a sostenere i sempre maggiori impegni operativi dell'organizzazione.

Proprio tale contraddizione di fondo nel funzionamento della Croce Rossa è stata oggetto di ricorrenti polemiche da parte del gruppo della Lega Nord, che nel corso di questo stesso anno si è opposta al tentativo di un'automatica convalida, con strumenti di rango normativo primario, delle ordinanze commissariali adottate dal commissario straordinario per gestire situazioni e problemi che fuoriescono dall'ordinaria amministrazione e che conseguentemente avrebbero dovuto essere adottati solo dopo una riforma organica dell'intera Associazione.

È proprio in questa prospettiva di intervento che il decreto-legge in esame può essere letto ed interpretato come la spinta propulsiva atta a mettere in moto un processo di profonda revisione del funzionamento dell'Associazione e di completo rinnovo delle sue cariche di vertice. Certo, si potrebbe discutere sull'appropriatezza del decreto-legge quale strumento normativo adeguato ad intervenire nel riordino di un Ente il cui statuto è stato adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ma che comunque risulta depositario di autonomia ed indipendenza organizzativa e funzionale. Sotto questo profilo, non si può evitare di osservare che più auspicabile sarebbe stata la soluzione volta a rimettere all'autonomo processo decisionale interno all'associazione il processo di riforma statutaria e di rinnovo delle cariche, salva la possibilità di una ratifica finale con atto statale dei suddetti processi di riforma. Ciononostante, non si può negare che se tali obiettivi hanno richiesto l'emanazione di un decreto-legge per essere messi in moto è perché, ancora una volta, è mancato all'interno del1'Associazione quello spirito di riforma e di autocambiamento che, in situazioni di stallo quale quella verificatasi negli ultimi anni, solo può consentire una ripresa dell'efficienza e dell'efficacia gestionale dell'ente.

Per tutti questi motivi, esprimo a nome del gruppo della Lega Nord Federazione Padana un voto favorevole nei confronti della conversione in legge del presente decreto, rinnovando in tal modo il nostro più vivo augurio affinché, a seguito della revisione statutaria contemplata dal provvedimento, l'Associazione possa riprendere a funzionare in piena autonomia ed indipendenza, esonerando così le istituzioni di governo dall'obbligo di intervenire a ripiano delle inefficienze dell'ente o a promozione di un nuovo processo di rinnovo interno.

 




CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO ALDO PERROTTA SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 5434

 

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la conversione in legge del decreto-legge n. 276 il Governo ed il Parlamento compiono un atto di grande significato, anzi un evento che non è esagerato definire «storico».

 

La CRI, ente di eccellente livello operativo, come dimostrato in modo concreto anche nei recenti episodi evidenziati con grande risalto e ammirazione su tutta la stampa, viene posta anche a livello internazionale perfettamente in sintonia con i principi fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa, di cui la nostra CRI è stata membro-fondatore nel 1863.

Questi principi di riferimento, l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza, costituiscono la garanzia assoluta e irrinunciabile per un organismo, basato sul meraviglioso e fondamentale apporto del volontariato, che è sorto per portare soccorso, aiuto, prima che materiale, di grande valenza umanitaria, nello spirito di un'autentica missione-vocazione a vantaggio di tutti i popoli bisognosi.

Con questo decreto-legge l'Italia riconosce alla CRI la piena titolarità dei principi sopramenzionati. Esprimendo voto favorevole convinto e determinato, Forza Italia invia a tutti i componenti la CRI, e soprattutto a tutti i volontari, il plauso, la stima e la riconoscenza del popolo italiano.

Nell'annunciare il voto favorevole di Forza Italia mi auguro che il Senato chiarisca qualche diatriba emersa in Assemblea (per esempio, con riferimento all'emendamento Catanoso).



 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3254

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal Ministro della salute
(SIRCHIA)

e dal Ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e col Ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

(V. Stampato Camera n. 5434)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2004

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 23 dicembre 2004

 

 

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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana

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DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

 

    1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 276

 

        All’articolo 1, al comma 1, la lettera d-ter) è sostituita dalla seguente:

            «d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall’articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana».

 

        All’articolo 2:

            il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        «1. L’ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell’articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L’ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell’ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L’ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

        1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo»;

            il comma 2 è sostituito dai seguenti:

        «2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell’ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

        2-bis. L’organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.

        2-ter. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell’Esercito, in quanto applicabili.

        2-quater. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: “presidente del comitato centro di mobilitazione“ e le parole: “presidenti dei comitati centri di mobilitazione“ sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: “comandante del centro di mobilitazione“ e “comandanti dei centri di mobilitazione“»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie)».

 

        All’articolo 3:

            al comma 1, capoverso 3), numero I):

        alla lettera a), le parole: «i soci attivi; il quale» sono sostituite dalle seguenti: «i soci attivi, il quale»;

        alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l’assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali»;

        alla lettera d), le parole: «in seduta permanente» sono soppresse e le parole: «riferisce dei controlli» sono sostituite dalle seguenti: «riferisce sui controlli»;

            al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: «il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;» sono soppresse.

 

        All’articolo 5:

            al comma 1, capoverso, dopo le parole: «da euro cinquecento a» è inserita la seguente: «euro»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

            «1-bis. Al terzo comma dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: “Ha altresì l’obbligo“ sono sostituite dalle seguenti: “L’Associazione della C.R.I. ha altresì l’obbligo“»;

            al comma 2, le parole da: «; tale qualità» fino alla fine del comma sono soppresse.

 

        All’articolo 6, al comma 2, la parola: «elettive», ovunque ricorra, è soppressa.

 

        All’articolo 7, al comma 1, le parole da: «decreto-legge» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 


 

DECRETO-LEGGE

 

 

Testo del decreto-legge

——–

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

——–

Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare

la funzionalità della Croce Rossa italiana

Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare

la funzionalità della Croce Rossa italiana

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante disposizione sul riordino della Croce Rossa italiana, di seguito denominata C.R.I.;

 

        Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, recante approvazione del nuovo statuto della C.R.I. ed in particolare l’articolo 57;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla revisione di alcune disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al fine di garantire, anche mediante una sollecita riforma dello statuto della C.R.I., l’assolvimento dei compiti stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2003;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 novembre 2004;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

Articolo 1.

(Compiti della Croce Rossa italiana)

(Compiti della Croce Rossa italiana)

        1. All’articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

        1.  Identico:

            «d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

            «d-bis)  identica;

            d-ter) svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana e consentiti dalla legge.».

            d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall’articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana».

Articolo 2.

Articolo 2.

(Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana)

(Corpo militare della Croce Rossa italiana e

Corpo delle infermiere volontarie)

        1. All’articolo 8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.».

        1. L’ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell’articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L’ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell’ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L’ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

 

        1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo;

        2. L’articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:

    «Art. 12. – Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell’ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili per non più di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.».

        2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell’ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

 

        2-bis. L’organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.

        2-ter. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell’Esercito, in quanto applicabili.

        2-quater. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: «presidente del comitato centro di mobilitazione» e le parole: «presidenti dei comitati centri di mobilitazione» sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: «comandante del centro di mobilitazione» e «comandanti dei centri di mobilitazione».

Articolo 3.

Articolo 3.

(Struttura della Croce Rossa italiana)

(Struttura della Croce Rossa italiana)

        1. All’articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) è sostituito dal seguente:

        1.  Identico:

        «3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:

        «3) Identico:

            I) un’organizzazione centrale composta:

            I) identico:

                a) dal Presidente nazionale, eletto dall’assemblea nazionale fra i soci attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell’assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

                a) dal Presidente nazionale, eletto dall’assemblea nazionale fra i soci attivi, il quale assume anche le funzioni di presidente dell’assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

                b) dall’assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonchè da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.;

                b) dall’assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonchè da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.; nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l’assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali;

                c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall’assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;

                c)  identica;

                d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell’interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell’assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonchè da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell’economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell’ente;

                d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell’interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell’assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonchè da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell’economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell’ente;

            II) un’organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:

            II)  identico:

                a) il presidente regionale, eletto dall’assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell’assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;

                a)  identica;

                b) l’assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonchè da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

                b)  identica;

                c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall’assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.; il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;

                c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall’assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

            III) un’organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:

            III)  identico;

                a) il presidente provinciale, eletto dall’assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell’assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;

 

                b) l’assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell’ambito territoriale del comitato provinciale;

 

                c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall’assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell’ambito territoriale del comitato provinciale;

 

            IV) un’organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:

            IV)  identico;

                a) il presidente locale, eletto dall’assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell’assemblea locale e del consiglio direttivo locale;

 

                b) l’assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell’ambito territoriale del comitato locale;

 

                c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall’assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell’ambito territoriale del comitato locale;

 

            V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull’attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell’Associazione.».

            V)  identico».


 

Articolo 4.

Articolo 4.

(Incompatibilità delle cariche sociali)

(Incompatibilità delle cariche sociali)

        1. All’articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: «incarichi retribuiti dall’Associazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell’interessato. La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l’opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall’elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell’assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell’assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale.».

        Identico

Articolo 5.

Articolo 5.

(Tenuta dell’elenco dei soci con diritto di elettorato attivo)

(Tenuta dell’elenco dei soci con diritto di elettorato attivo)

        1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

        1.  Identico:

        «Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l’aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.».

        «Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l’aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.».

 

        1-bis. Al terzo comma dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: «Ha altresì l’obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «L’Associazione della C.R.I. ha altresì l’obbligo».

        2. Hanno diritto all’elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all’associazione da almeno ventiquattro mesi; tale qualità si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell’elenco dei soci delle rispettive componenti.

        2. Hanno diritto all’elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all’associazione da almeno ventiquattro mesi.

Articolo 6.

Articolo 6.

(Statuto della Croce Rossa italiana)

(Statuto della Croce Rossa italiana)

        1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

        1.  Identico.

        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L’incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.

        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L’incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.

        3. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

        3.  Identico.

Articolo 7.

Articolo 7.

(Disposizioni finali)

(Disposizioni finali)

        1. Dall’applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

        1. Dall’applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8.

 

(Entrata in vigore)

 

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 19 novembre 2004.

 

CIAMPI

 

Berlusconi – Sirchia – Martino – Siniscalco – Mazzella

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

 

 

 


Esame in sede referente presso la 12ª Commissione Igiene e sanità

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

lunedi' 27 dicembre 2004

247a Seduta

 

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi. 

 

            La seduta inizia alle ore 17,30.

 

 

 IN SEDE REFERENTE 

 

(3254) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

 

 

      Il presidente TOMASSINI , rilevando la necessità di un rapido esame in Commissione del provvedimento in titolo, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17,45.

 

            La Commissione conviene.

 

            Il presidente TOMASSINI invita quindi il relatore ad illustrare il disegno di legge in titolo.

 

Il relatore ULIVI (AN) si sofferma inizialmente sull’articolo 1 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, già modificato dalla Camera dei deputati in sede di approvazione del relativo disegno di legge di conversione, che dispone l’aggiunta delle lettere d-bis) e d-ter) all’articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, riguardante le funzioni della Croce Rossa italiana. Sono in tal modo attribuiti all’ente i seguenti nuovi compiti: la promozione della diffusione della cultura della donazione del sangue, insieme all'organizzazione dei donatori volontari; la prestazione di servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali.

Quanto all'articolo 2, riformulato dalla Camera, il relatore nota come esso disponga, al comma 1, che l'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana sia nominato fra i colonnelli in servizio, su designazione del Presidente nazionale dell'associazione e che il vertice del Corpo militare debba provenire dal medesimo Corpo. Per l'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie, viene invece prevista la nomina, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale dell'associazione, tenendo conto nella scelta dei requisiti di specifica preparazione tecnica e delle attitudini al comando. La carica di ispettrice nazionale ha durata quadriennale, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, la nomina degli organi summenzionati deve avvenire, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Il relatore precisa che il comma 2 riguarda le seguenti cariche: vice-ispettrici nazionali, segretaria generale dell'ispettorato, ispettrici di centro di mobilitazione, ispettrici di comitato e vice-ispettrici. Anche in tali casi si prevede che la nomina debba essere operata avendo riguardo ai requisiti di specifica preparazione tecnica e alle attitudini al comando e che la durata della carica sia quadriennale, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo. Il comma 2-bis dispone che l'organico del Corpo militare in servizio sia desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004, il quale, tuttavia, mentre si limita ad inquadrare (ai fini della definizione del trattamento economico del direttore generale) l'Associazione della Croce Rossa italiana tra gli enti di alto rilievo, indica nella premessa la dotazione organica. Il relatore precisa che il comma 2-ter prevede l'applicazione al personale del Corpo militare in servizio continuativo delle norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabili. Ricorda inoltre che l'attuale disciplina in materia è stabilita dalla Parte quarta del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il suddetto regio decreto è peraltro oggetto di una novella, relativa ad alcuni profili terminologici, da parte del successivo comma 2-quater.

Ricorda inoltre come sull'emendamento che ha introdotto i suddetti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, la V Commissione della Camera ha peraltro espresso un parere contrario. Nota poi che l'articolo 3 riguarda la struttura della Croce Rossa, modificando l'articolo 2, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: è prevista la conferma dell'attuale articolazione organizzativa nei livelli centrale, regionale, provinciale e locale, insieme con alcune innovazioni relative all'organizzazione centrale; la novella precisa che il Presidente nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale tra i soci attivi. Per quanto concerne la composizione dell'Assemblea nazionale, la novella è volta ad affiancare al Presidente nazionale ed ai presidenti regionali dei membri eletti, secondo un criterio proporzionale, da ciascun'assemblea regionale fra i rispettivi componenti diversi dal Presidente e sei membri di diritto, rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della Croce Rossa. Ai sensi della normativa previgente, l'Assemblea generale era invece costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai presidenti dei comitati locali. Queste ultime due categorie, secondo una modifica introdotta dalla Camera, sono, in forza del decreto-legge in esame, chiamate ad integrare l'Assemblea nazionale nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie. Relativamente al consiglio direttivo nazionale, in precedenza composto da membri soci eletti della Croce Rossa e da rappresentanti ministeriali, il relatore osserva che esso è costituito, ai sensi del decreto-legge n. 276, dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della Croce Rossa, equamente ripartiti tra l'Assemblea nazionale e gli organi di vertice nazionale delle componenti della Croce Rossa. E' inoltre previsto un unico collegio dei revisori dei conti, deputato al controllo di tutti gli atti degli organi nazionali, provinciali e locali. Esso è composto da sette membri: uno ciascuno in rappresentanza dei ministeri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa e dell'interno, due in rappresentanza del ministero della salute, in rappresentanza dell'Assemblea della Croce Rossa italiana. Sono infine attribuiti al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli provinciali anche compiti di controllo sull'attività dei comitati locali, compresi gli ambiti di attività delle componenti volontaristiche della Croce Rossa.

Il relatore rileva che l'articolo 4 introduce alcune modifiche all'articolo 2, comma 1, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, nel senso di prevedere l'incompatibilità delle cariche non solo con gli incarichi retribuiti dall'ente stesso, ma anche con la titolarità di altre cariche associative, restando salva la facoltà soggettiva di opzione.

Quanto all'articolo 5, osserva che il comma 1 dispone l'aggiornamento semestrale del libro dei soci, oltre ad introdurre sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca reato, per casi di omissione intenzionale o falsificazione dei dati. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce i requisiti necessari al godimento dell'elettorato attivo per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della Croce Rossa italiana: in particolare, si specifica che il diritto di voto è riservato ai soggetti regolarmente iscritti da almeno ventiquattro mesi alla data di indizione delle elezioni.

Soffermandosi sull'articolo 6, il relatore fa presente come il comma 1 preveda che il nuovo statuto sia adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, e della funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della Croce Rossa e tenuto conto dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il comma 2 prevede invece la revisione normativa dello Statuto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, a seguito della quale è altresì prevista l'immediata ricostituzione delle cariche elettive.

Infine, l'articolo 7 precisa che dal decreto-legge n. 276 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre l'articolo 8 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore MASCIONI (DS-U)  considera opportuno, tenuto anche conto dell'attuale stato dell'iter di approvazione del disegno di legge finanziaria - tuttora all'esame della Camera -, che la discussione generale e la trattazione degli emendamenti avvengano in una ulteriore seduta , che si potrebbe tenere nella mattina di domani.

 

Il presidente TOMASSINI , dopo aver comunicato che sono pervenuti i pareri della 1ª Commissione, favorevole sui presupposti di costituzionalità e non ostativo sul testo, della 4ª Commissione, favorevole, avverte che ove l'Assemblea non avvii nella seduta odierna la discussione del disegno di legge in esame, la Commissione potrebbe tenere seduta domani alle ore 8,30 per la discussione generale e l'esame degli emendamenti. Nel caso, invece, in cui l'Assemblea ne inizi la trattazione, la seduta della Commissione deve intendersi sconvocata e sarà pertanto sua cura far presente che la Commissione non ha potuto concludere l'esame del disegno di legge in titolo in considerazione dei tempi ristretti dovuti all'inizio della seduta dell'Assemblea.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 17,55.

 

 

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

martedi' 28 dicembre 2004

248a Seduta

 

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.  

 

            La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE REFERENTE 

(3254) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

      Il presidente TOMASSINI dà conto del parere non ostativo condizionato trasmesso dalla Commissione bilancio. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

 

            Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) critica la scelta del Governo di ricorrere allo strumento del decreto-legge per intervenire in una materia estremamente delicata e complessa quale l’organizzazione della Croce Rossa Italiana, oltretutto quando è in corso la sessione di bilancio, con il risultato di impedire al Parlamento il necessario approfondimento. Esprime inoltre alcune riserve sul merito del provvedimento in esame; in particolare, sottolinea la scarsa chiarezza delle previsioni relative ai compiti della Croce Rossa italiana, di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 276, tali da invadere la sfera di competenza riservata alle Regioni. Rileva quindi l’incongruità delle norme relative all’elezione del vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana e dell’ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie, di cui all’articolo 2 del decreto medesimo.

 

            Prende la parola il senatore MASCIONI (DS-U), sostenendo la mancanza del presupposto dell’urgenza per l’emanazione di un decreto-legge come quello in esame. Meglio sarebbe stato, nell’affrontare la materia dell’organizzazione e dei compiti della Croce Rossa, ricorrere allo strumento del disegno di legge, da esaminare eventualmente anche con l’ausilio rappresentato dalle necessarie audizioni dei vertici dell’ente stesso. Attualmente, prosegue, le ristrettezze dei tempi che le scelte del Governo impongono al Parlamento, impedisce di trattare la questione con la dovuta ponderazione. Riguardo al merito, sottolinea in senso critico l’elemento di centralismo rappresentato dall’istituzione di un unico collegio nazionale dei revisori dei conti.

 

            La senatrice BOLDI (LP), in riferimento all’articolo 1 del decreto-legge n. 276, chiede chiarimenti sulla nozione di organizzazione dei donatori di sangue, nonché sul coinvolgimento delle associazioni attive nella promozione delle attività trasfusionali, rispetto all’elaborazione della norma.

 

            Il senatore ULIVI (AN), relatore sul provvedimento, considera l’attività di organizzazione prevista dall’articolo 1 funzionale ad una maggiore strutturazione delle attività di donazione e trasfusione.

 

            Il sottosegretario CURSI interviene osservando che la Croce Rossa italiana è già da anni impegnata in attività di coordinamento della donazione volontaria di sangue e di raccolta, affiancandosi in ciò alle diverse associazioni attive in tale ambito.

 

            Non essendovi altre richieste di intervento, viene chiusa la discussione generale e si passa alla trattazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 276.

 

            Il senatore MASCIONI (DS-U) illustra brevemente l’emendamento 1.1, mettendo in evidenza l’opportunità di sopprimere l’articolo 1, in quanto suscettibile di cagionare poco desiderabili sovrapposizioni ed interferenze tra l’attività della Croce Rossa italiana e le attività già svolte da una serie di associazioni esponenziali espressione della società civile.

            Riguardo all’emendamento 1.2, chiarisce come esso sia volto a conferire una portata maggiormente concreta alla norma di cui alla lettera d-bis), che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, è aggiunta all’articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

            Nell’illustrare l’emendamento 1.4, sottolinea che il citato decreto del Presidente della Repubblica già definisce con opportunità e decisione i compiti della Croce Rossa italiana. Tali previsioni devono pertanto essere conservate.

 

            Il senatore DI GIROLAMO (DS-U), dopo avere premesso di concordare sulla necessità di sopprimere l’articolo 1, illustra l’emendamento 1.3, sottolineandone in particolare l’incompatibilità con l’assetto delle competenze regionali definito dal titolo V della parte II della Costituzione.

            Illustra quindi l’emendamento 1.5, ponendo l’accento sull’opportunità di tenere in debito conto, nell’espletamento delle nuove funzioni attribuite alla Croce Rossa italiana, della legge n. 266  del 1991 sul volontariato.

 

            Il senatore MARINO (Misto-Com) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

           

            Il relatore ULIVI (AN) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti testé illustrati. Osserva inoltre che il ricorso alla decretazione è giustificato dall’attuale esigenza di modificare lo statuto della Croce Rossa italiana nel senso auspicato dalla Croce Rossa internazionale, nonché di adeguarlo al principio di autonomia. Ritiene infine che il compito di promuovere la cultura della donazione del sangue non vada in alcun modo a detrimento del valore dell’opera sin qui svolta dalle associazioni dei donatori.

 

            Il sottosegretario CURSI  si esprime conformemente al relatore.

 

            Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

 

Previa verifica del numero legale, l’emendamento 1.1 viene posto ai voti e risulta respinto.

 

            Per dichiarazioni di voto contrario sull’emendamento 1.2 interviene il senatore TATO' (AN), rilevando come i compiti attribuiti alla Croce Rossa italiana in materia di donazione del sangue abbiano una rilevanza culturale piuttosto che operativa. Giudica dunque positivamente il fatto che un nuovo soggetto intervenga a sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto ad un tema di tale importanza. 

 

            Posto ai voti, l’emendamento 1.2 viene respinto. Sono altresì respinti, con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

           

            Il senatore MASCIONI (DS-U) illustra l’emendamento 2.1, che osserva essere volto a valorizzare la professionalità nella scelta dell’ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie, nonché di restringere il campo della discrezionalità.

 

            Illustra l’emendamento 2.2 il senatore DI GIROLAMO (DS-U), il quale sottolinea l’esigenza di migliorare i criteri di designazione dell’ispettrice nazionale, prevedendo adeguati requisiti ed una maggiore partecipazione delle volontarie.

           

            Il senatore MARINO (Misto-Com) interviene per illustrare l’emendamento 2.3, sottolineando come esso abbia la finalità di realizzare le pari opportunità, a favore delle donne, all’interno della struttura della Croce Rossa italiana. Dichiara quindi di aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.1 e 2.2.

 

            L’emendamento 2.1 viene posto in votazione, risultando respinto.

 

            Dopo una dichiarazione di voto favorevole da parte della senatrice BOLDI (LP), l’emendamento 2.2 viene a sua volta respinto dalla Commissione, così come, in seguito ad una distinta votazione, l’emendamento 2.3.

 

            Illustra l’emendamento 3.1 il senatore MARINO (Misto-Com), il quale sostiene la necessità di una riduzione delle componenti volontaristiche della Croce Rossa italiana, al fine di realizzare un’organizzazione razionale, conforme a quella già caratterizzante di numerose altre Croci Rosse nazionali e rispondente all’esigenza di limitare gli sprechi di risorse umane ed economiche.

 

            Il senatore MASCIONI (DS-U) interviene per illustrare l’emendamento 3.2, rilevando come sia impensabile considerare il solo collegio nazionale dei revisori dei conti in grado di esercitare la funzione di controllo su tutte le articolazioni territoriali della Croce Rossa.

           

            Il senatore DI GIROLAMO (DS-U), nell’illustrare l’emendamento 3.3, riprende l’argomentazione appena esposta dal senatore Mascioni a proposito dell’emendamento 3.2, rilevando inoltre come la previsione di un unico collegio nazionale dei revisori dei conti sia disarmonica rispetto alla tradizionale autonomia dei comitati locali, provinciali e regionali della Croce Rossa italiana.

 

            Il relatore ULIVI (AN) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 3.

 

            Il sottosegretario CURSI esprime parere conforme a quello del relatore. Osserva inoltre che il provvedimento in esame è teso a realizzare una reale autonomia, consistente nell’assenza di interferenze politiche e partitiche in seno all’ente. Fa inoltre presente che in passato non sono mancati episodi di mal costume, pur in presenza di un sistema di controllo decentrato.

 

            Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 risultano respinti.

 

            Il senatore MARINO (Misto-Com) dà per illustrati gli emendamenti 4.1 e 4.2, rispetto ai quali il relatore ULIVI (AN) ed il sottosegretario CURSI esprimono parere contrario.

 

            Gli emendamenti 4.1 e 4.2 vengono quindi posti ai voti, risultando non accolti.

 

            Illustra l’emendamento 6.1 il senatore DI GIROLAMO (DS-U), facendo presente l’inopportunità che l’attuale commissario straordinario, già rivestito di prerogative di un’ampiezza inusitata, sia chiamato a gestire la fase elettorale dei nuovi vertici della Croce Rossa.

 

            La fase elettorale dovrebbe piuttosto essere gestita da una Commissione composta da tre personalità proposte rispettivamente dal Consiglio dei ministri, dalla Conferenza delle Regioni e dall’ANCI, così da rispettare oltretutto, l’articolazione territoriale che qualifica la struttura della Croce Rossa italiana.

 

            Il senatore MARINO (Misto-Com) rinuncia ad illustrare l’emendamento 6.2.

 

            Il relatore ULIVI (AN) esprime parere contrario rispetto agli emendamenti 6.1 e 6.2.

 

            Esprime a sua volta parere contrario il sottosegretario CURSI, il quale, a proposito del prolungamento dei poteri dell’attuale commissario straordinario, ricorda l’esistenza dell’istituto di portata generale della prorogatio.

 

                       

            Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 6.1 e 6.2.

 

            Il relatore ULIVI (AN) prende la parola dichiarando di riservarsi di valutare l’opportunità di presentare all’Assemblea una o più proposte emendative, al fine di adeguare il testo del decreto-legge in esame alla condizione espressa dalla Commissione bilancio del proprio parere.

 

            La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

 

            Segue un intervento del senatore MASCIONI (DS-U), il quale rileva l’insussistenza di alcun presupposto di urgenza che giustificasse l’emanazione del decreto-legge n. 276, il quale, non motivato da esigenze poste dalla Croce Rossa internazionale, concerne questioni ordinamentali, che per definizione, non possono essere oggetto di un provvedimento d’urgenza. La strada scelta dal Governo ha inoltre impedito di procedere ad audizioni, come sarebbe stato invece opportuno in ragione della natura delle norme di cui al citato decreto. Questo, a suo giudizio, interviene a sanare quanto già rilevato dagli organi di controllo sull’operato del Commissario straordinario in carica.

 

            Il presidente TOMASSINI conviene sull’utilità delle audizioni rispetto alla materia trattata. Fa tuttavia presente la mancanza delle condizioni necessarie a tenere le stesse.

 

            Il sottosegretario CURSI osserva che l’operato dell’attuale Commissario straordinario non è stato fatto oggetto di alcun rilievo relativamente a questioni contabili, come era accaduto in passato con gravi conseguenze sulla gestione e sull’organizzazione della Croce Rossa italiana.

 

            Il presidente TOMASSINI (FI) ringrazia infine i commissari, di maggioranza e di opposizione, nonché il rappresentante del Governo, del contributo apportato. Dichiara quindi chiusa la seduta.

 

            La seduta termina alle ore 9,15.

 


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3254

al testo del decreto-legge

 

 

Art. 1.

 

1.1

Baio Dossi, Di Girolamo, Mascioni, Carella, Gaglione, Bettoni Brandani, Formisano, Longhi, Marino

        Sopprimere l’articolo.

 

1.2

Mascioni, Di Girolamo, Baio Dossi, Carella, Formisano, Bettoni Brandani, Longhi, Gaglione, Marino

        Al comma 1, lettera d-bis), sostituire le parole: «coscienza trasfusionale» con le seguenti: «donazione del sangue».

 

1.3

Di Girolamo, Mascioni, Baio Dossi, Carella, Gaglione, Bettoni Brandani, Formisano, Longhi, Marino

        Al comma 1, sopprimere la lettera d-ter).

 

1.4

Mascioni, Di Girolamo, Baio Dossi, Gaglione, Carella, Formisano, Bettoni Brandani, Longhi, Marino

        Al comma 1, lettera d-ter), dopo le parole: «23 dicembre 1978, n. 833», aggiungere le seguenti: «e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613».

 

1.5

Di Girolamo, Mascioni, Baio Dossi, Carella, Formisano, Gaglione, Bettoni Brandani, Longhi, Marino

        Al comma 1, lettera d-ter), aggiungere, in fine, le parole: «, nell’ambito della normativa prevista ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266».

 

 

Art. 2.

 

2.1

Baio Dossi, Mascioni, Di Girolamo, Carella, Formisano, Bettoni Brandani, Longhi, Gaglione, Marino

        Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «individuata sulla base di criteri di competenza, professionalità ed esperienza nell’ambito del Corpo, sentita l’ispettrice nazionale uscente».

 

2.2

Di Girolamo, Mascioni, Baio Dossi, Carella, Gaglione, Bettoni Brandani, Longhi, Formisano, Marino

        Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «attitudini al comando» aggiungere le seguenti: «, in ruolo attivo da almeno dieci anni consecutivi e che abbiano ricoperto nei quattro anni precedenti la nomina uno degli incarichi di cui all’articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, come sostituito dal comma 2,».

 

2.3

Marino, Muzio, Pagliarulo

        Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

        «2-quinques. All’articolo 1 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è aggiunto il seguente comma: "Possono far parte del personale direttivo e di assistenza anche le donne».

 

 

Art. 3.

 

3.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

        Premettere al comma 1 il seguente:

        «All’articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 1), dopo le parole: "la qualità di socio possa riconoscersi a chiunque", inserire le seguenti: "facente parte delle componenti volontaristiche del Corpo Militare, del Corpo delle Infermiere Volontarie, entrambi ausiliari delle Forze armate, e del Corpo Volontari,"».

 

3.2

Mascioni, Di Girolamo, Baio Dossi, Carella, Bettoni Brandani, Formisano, Longhi, Gaglione,

        Al comma 1, capoverso 3), numero I) lettera d), sostituire le parole: «da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della CRI» con le seguenti: «da un collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali».

 

3.3

Di Girolamo, Mascioni, Baio Dossi, Carella, Gaglione, Bettoni Brandani, Formisano, Longhi

        Al comma 1, capoverso 3), numero II), aggiungere la seguente lettera:

            c-bis) un collegio dei revisori dei conti regionale nominato dai Ministeri competenti di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

 

 

 

Art. 4.

 

4.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

        Al comma 1, dopo le parole: «altre cariche associative» inserire le seguenti: «e di componente».

 

4.2

Marino, Muzio, Pagliarulo

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. In caso di scioglimento dei Consigli direttivi o di revoca della carica di Vertice della Componente non ausiliaria delle Forze armate, il commissario nominato per un periodo non superiore a sei mesi, non può presentare la propria candidatura alle elezioni dei membri dell’organo sciolto o del Vertice di Componente revocato dalla carica per gravi motivi o dimissionario».

 

 

Art. 6.

 

6.1

Di Girolamo, Mascioni, Baio Dossi, Carella, Bettoni Brandani, Longhi, Formisano, Gaglione

        Al comma 2, sostituire l’ultimo periodo con i seguenti: «All’atto dell’approvazione del nuovo statuto, il commissario straordinario della CRI decade dalla carica. Fino all’elezione del nuovo Presidente della CRI viene nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri una Commissione composta da tre saggi che è incaricata di gestire la vita ordinaria dell’associazione e preside all’attuazione della nuova disciplina statutaria. I tre componenti sono proposti rispettivamente dal Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dalla Conferenza delle Regioni e dall’ANCI».

 

6.2

Marino, Muzio, Pagliarulo

        Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. In occasione del rinnovo delle cariche sociali e della carica di Vertice della Componente non ausiliaria delle Forze Armate, il presidente dell’Unità CRI convoca le assemblee elettorali a cui partecipano i soci attivi».

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

lunedi' 27 dicembre 2004

469a Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

MAGNALBO'

 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Nucara.              

 

            La seduta inizia alle ore 17,20.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(3254) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)  

 

      Il presidente MAGNALBO' (AN), relatore, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 276, in materia di organizzazione e funzionalità della Croce Rossa Italiana, la cui struttura è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980.

            Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

            Il senatore MARTONE (Verdi-U), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario, ritenendo che le disposizioni del decreto-legge in esame non siano caratterizzate dal requisito dell’urgenza e che alcune di esse siano prive della copertura finanziaria, richiesta dall’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

 

 

(3254) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)  

 

      Il relatore MAGNALBO' (AN), richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, riferisce sul contenuto normativo del decreto-legge n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture e incrementare la funzionalità della Croce Rossa. Richiama l’attenzione, fra l’altro, sulla procedura di nomina dell’ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana e dell’ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie, secondo la norma introdotta dalla Camera dei deputati in sede di conversione, e sulla definizione dell’organico del citato corpo militare della Croce Rossa italiana, che si desume dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.

            Conclude, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.

 

La seduta termina alle ore 17,35.

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

lunedi' 27 dicembre 2004

132a Seduta

 

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 12a Commissione:

 

(3254) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni

 

 


DIFESA (4a)

Sottocommissione per i pareri

lunedi' 27 dicembre 2004

38a Seduta

 

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

 

 

 

alla 12a Commissione:

 

(3254) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce rossa italiana, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

lunedi' 27 dicembre 2004

405a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

 

La seduta inizia alle ore 17,45.

 

(3254) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Il relatore FERRARA (FI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 2, introdotti con l'approvazione di un emendamento su cui la V Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha dato parere contrario, sembrano comportare maggiori oneri non quantificati né coperti correlati, per quanto concerne il comma 2-bis, alla prefigurazione di effetti finanziari permanenti per un onere che a legislazione vigente risulta invece stabilito annualmente sulla base di esigenze contingenti (con particolare riferimento alla possibilità di trasformare in rapporto di lavoro permanente la situazione di personale a termine) nonché, per quanto attiene al comma 2-ter, al conferimento del trattamento economico, giuridico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito al personale del Corpo militare in servizio continuativo della Croce Rossa. Occorre inoltre valutare se determini effetti finanziari il conferimento della qualifica di "Comandante" agli attuali presidenti dei centri di mobilitazione di cui al regio decreto n. 484 del 1936, previsto dal comma 2-quater, peraltro introdotto con il medesimo emendamento citato su cui la V Commissione della Camera ha espresso parere contrario. Osserva che occorre altresì acquisire conferma che il conferimento dei nuovi compiti alla Croce Rossa italiana (CRI) di cui ai capoversi d-bis e d-ter dell'articolo 1, comma 1 (inerenti alla diffusione della coscienza trasfusionale, all'organizzazione dei donatori volontari e agli altri eventuali ulteriori compiti indicati nello statuto) sia compatibile con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) sottolinea l’onerosità dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 2 e si associa alla richiesta di chiarimenti del relatore sugli effetti finanziari dei capoversi d-bis e d-ter dell’articolo 1, comma 1.

 

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione al comma 2-bis dell’articolo 2, osserva che il corpo militare della CRI non ha attualmente un organico stabilito per legge, ma solo un contingente di personale con lo status giuridico di richiamo in servizio, determinato con appositi provvedimenti amministrativi. Pertanto, la norma che richiama il contingente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2004 trasformerebbe in organico e, quindi, con effetti finanziari permanenti, un contingente di personale cui corrisponde un onere che, in atto, è invece stabilito annualmente sulla base delle esigenze contingenti. Ciò, oltre a comportare un onere privo di copertura, violerebbe le note limitazioni in materia di assunzioni. Quanto alla totale parificazione del trattamento giuridico, economico e previdenziale del Corpo Militare della CRI a quello delle Forze Armate, di cui al successivo comma 2-ter, premesso che, ai sensi della normativa vigente, la parificazione medesima è disposta solo in tempo di guerra, osserva che la stessa creerebbe oneri non quantificati né coperti.

Si rimette alla Commissione per quanto attiene al comma 2-quater del medesimo articolo mentre precisa che dall’attuazione dell’articolo 1 non risultano derivare oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il sottosegretario VENTUCCI conviene con le considerazioni del sottosegretario Armosino.

 

Il presidente AZZOLLINI, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, della soppressione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 2.”.

 

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

 

La seduta termina alle ore 18,10.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

lunedi' 27 dicembre 2004

405a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

 

La seduta inizia alle ore 17,45.

 

(3254) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 6.101 e 6.102 sembrano comportare maggiori oneri non quantificati né coperti. Rileva, inoltre, che occorre verificare i possibili effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 1.102 e 1.103 (da valutare in relazione alle osservazioni sul testo); 1.108 e 1.109 (verificando se siano suscettibili di determinare un'estensione del campo di applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge n. 266 del 1991); 3.101, 3.102, 3.103 e 3.104 (di cui occorre valutare se siano suscettibili di determinare maggiori oneri attraverso il ripristino, implicito o espresso, dei collegi dei revisori dei conti regionali e locali, la cui soppressione costituisce la compensazione finanziaria della più articolata composizione stabilita per il collegio unico dei revisori dei conti di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso I), lettera "d").Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sulle proposte 1.108, 1.109, 3.101, 3.102, 3.103 e 3.104, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri non coperti.

 

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene, quindi, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 6.101, 6.102, 1.108, 1.109, 3.101, 3.102, 3.103 e 3.104, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.”.

 

La seduta termina alle ore 18,10.

 

 

 


Esame in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

720a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDI' 28 DICEMBRE 2004

Presidenza del vice presidente DINI
indi del vice presidente MORO

 

 

 


RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

 

(…)

 

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3254) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3254, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ulivi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

 

ULIVI, relatore. Signor Presidente, chiedo l’autorizzazione a consegnare il testo scritto della mia relazione e annuncio che, al fine di ottemperare alla condizione posta dalla Commissione bilancio, ho presentato un emendamento tendente a sopprimere i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 2.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

 

MARTONE (Verdi-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei presentare una questione pregiudiziale di costituzionalità.

 

PRESIDENTE. Senatore Martone, non è più possibile in quanto ho già dichiarato aperta la discussione generale.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

 

*MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, questo provvedimento non ci convince proprio perché ci sta a cuore la Croce Rossa italiana e la sua autonomia. Anzi, auspichiamo il potenziamento della Croce Rossa, ma con ben altro provvedimento. Non condividiamo il fatto che, ancora una volta, si ricorra ad un decreto-legge, che ormai è diventato il modo normale di legiferare, dal momento che si tratta di norme ordinamentali che si riferiscono anche all’articolazione delle strutture periferiche della Croce Rossa italiana.

Innanzitutto, nel merito, avanziamo seri dubbi e perplessità che la nuova organizzazione della Croce Rossa corrisponda a quanto richiesto dalla Croce Rossa internazionale. Si sarebbe potuto scegliere la via normale di un disegno di legge che avrebbe consentito una discussione ben più pacata e approfondita, invece si è scelto un modo frettoloso per affrontare una materia delicata e complessa.

Si vogliono far apparire queste ulteriori modifiche statutarie come adesione a quanto espresso dalla base volontaristica della Croce Rossa italiana, ma queste ulteriori modifiche allo statuto non rispondono, a nostro avviso, alle esigenze delle componenti del volontariato, le quali dovrebbero essere ridotte a tre rispetto alle sei attuali e lo si sarebbe potuto già fare con questo provvedimento legislativo, per evitare uno spreco di risorse umane e per ragioni di efficienza e di economia.

Tutta questa diversificazione delle componenti volontaristiche non esiste in nessun’altra Croce Rossa, mentre in quella italiana le componenti volontaristiche presenti, oltre a quelle ausiliarie delle Forze armate, sono i "Volontari del soccorso", il "Comitato nazionale femminile", i "Pionieri" e i "Donatori di sangue".

Ben quattro decreti-legge hanno preceduto quello attuale e c’è da chiedersi a quando il decreto-legge sulla Croce Rossa servizi, la costituenda società per azioni che potrà partecipare, secondo gli intendimenti del Governo, ad appalti e potrà distribuire utili inserendosi così nel business internazionale del settore assistenziale in violazione, a nostro avviso, dei fini istituzionali e degli stessi princìpi adottati dalla Federazione internazionale della Croce Rossa che stanno alla base delle Croci Rosse di tutti gli altri Paesi.

Già con i precedenti decreti-legge, signor Presidente, sono stati commessi veri e propri obbrobri giuridici e io voglio qui brevemente ricordare che con il decreto-legge n. 136 del 2004, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione, all’articolo 2, comma 1, era stato addirittura previsto che venissero fatti salvi gli effetti giuridici ed economici delle ordinanze commissariali fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una vera e propria sanatoria per mezzo di un decreto-legge, in assenza dell’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

Questo comma è stato eliminato con la legge di conversione del 27 luglio 2004, n. 186, ma poi è ricomparso sotto altra forma nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 220 del 2004 per cui, all’articolo 3-bis, si ripete un altro obbrobrio giuridico con il quale si autorizza il commissario straordinario a ratificare, previo parere dei Ministri vigilanti, le proprie ordinanze commissariali relative alla nuova organizzazione centrale e periferica senza che questo, però, possa determinare nuovi oneri.

Presidenza del vice presidente MORO

 

(Segue MARINO). C’è da chiedersi come sia possibile che tutte le seguenti ordinanze non producano oneri; vedi la riorganizzazione dei servizi di livello dirigenziale, di cui all’ordinanza n. 430, l’istituzione dei dipartimenti, di cui all’ordinanza n. 1541, la istituzione dell’ufficio di gabinetto del commissario straordinario, di cui all’ordinanza n. 1657, o la rideterminazione della dotazione organica del personale civile, di cui all’ordinanza n.1996 del 2003.

C’è da chiedersi soprattutto il perché di queste sanatorie a posteriori e dei poteri dati sin dall’inizio addirittura al commissario straordinario, sottraendo in tal modo i controlli agli stessi Ministeri competenti, tanto più che in materia di organici occorre il concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si comprenderà bene che questo provvedimento legislativo è una ulteriore ricompensa per i buoni servizi resi dal commissario Scelli. Non condividiamo l’operato complessivo della Croce Rossa italiana che ha agito spesso al di fuori dei propri compiti statutari. La Croce Rossa italiana più volte ha violato il principio della indipendenza e dell’imparzialità nelle decisioni e nelle modalità di attuazione degli interventi, pur essendo una ausiliaria dei poteri pubblici.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa ha manifestato più volte preoccupazione per la violazione di questi princìpi da parte della Croce Rossa italiana. I compiti in tempo di guerra della Croce Rossa italiana sono stati stabiliti all’articolo 2 del nuovo statuto: laddove si parla di cura di feriti e di malati di guerra, si specificano i compiti di carattere sanitario ed assistenziale e, in particolare, quelli relativi alla ricerca ed alla assistenza dei prigionieri di guerra, dei profughi, dei deportati.

La gestione Scelli, a nostro avviso, non ha garantito il rispetto del carattere di imparzialità e di indipendenza della Croce Rossa italiana, tanto che l’operato della Croce Rossa italiana è stato oggetto - ripeto - di contestazioni reiterate da parte degli organismi internazionali, in quanto la Croce Rossa italiana è stata ritenuta di fatto dipendente dal Governo.

Qui, signor Presidente, non posso non segnalare in questa sede che l’interrogazione da me presentata, a nome dei Comunisti italiani, sin dal 19 maggio 2004, non ha ancora ottenuto risposta. Occorre prendere atto, signor Presidente, che dal novembre 2003 la Croce Rossa italiana è l’unica, tra le organizzazioni nazionali della Croce Rossa, ad essere presente in Iraq dopo i gravi attentati kamikaze contro la sede dell’ONU e quella del Comitato internazionale della Croce Rossa.

Nessuno vuole sminuire quanto senso di abnegazione e di dedizione hanno dimostrato gli operatori della Croce Rossa italiana, ma restare sotto la protezione militare per garantire la sicurezza degli operatori umanitari, prima dei Carabinieri e poi delle milizie di Al Sadr, come lo stesso Scelli ha ammesso, è cosa, a nostro avviso, grave e contraddice tutti i princìpi della neutralità e della indipendenza.

Signor Presidente, non posso non ricordare le sconcertanti ammissioni del commissario Scelli il quale ammette che l’ospedale di Baghdad, dove opera la Croce Rossa italiana, è stato protetto dai miliziani dei ribelli sciiti che fanno capo ad Al Sadr; gli stessi che il 6 agosto attaccarono i soldati italiani a Nasiriya. I contatti tra la Croce Rossa italiana ed il capo delle milizie sciite sono stati ammessi dallo stesso commissario Scelli.

Tra l’altro, la Croce Rossa italiana ha inviato un convoglio con aiuti a Najaf mentre era in corso l’assedio americano e Al Sadr ha ringraziato per questa iniziativa. Perché allora tutto questo? Per avallare, con l’aspetto umanitario, una missione italiana che resta essenzialmente militare, di supporto ad una guerra illegittima? Il commissario Scelli ha rivendicato questa azione umanitaria senza precedenti della Croce Rossa italiana che avrebbe contribuito anche al rilascio delle due Simona con l’opera di mediazione svolta con i rapitori.

A nostro avviso, l’operato della Croce Rossa italiana in Iraq deve rientrare nei compiti propri e nei comportamenti codificati ed internazionalmente riconosciuti, e quindi deve adeguarsi alle indicazioni del Comitato internazionale della Croce Rossa e della Federazione internazionale, per adempiere correttamente ed in piena indipendenza e assoluta neutralità i suoi obblighi statutari.

Signor Presidente, brevemente per ragioni di tempo, ho espresso il nostro profondo dissenso rispetto a questo provvedimento, che appare ancora una volta come una ricompensa nei confronti dell’operato del commissario Scelli. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Tommaso Sodano).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martone. Ne ha facoltà.

 

MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei associarmi alle valutazioni di merito svolte dal senatore Marino riguardo ad alcune delle modalità operative con cui la Croce Rossa italiana si è trovata ad agire negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda l’intervento in Iraq, dove si rilevano gravi ripercussioni per la confusione che caratterizza il suo ruolo; una confusione tra intervento umanitario e intervento militare, che sempre più sta caratterizzando le politiche neoimperialiste di molti dei Paesi e dei Governi occidentali, dal Kosovo in poi.

Vorrei anche aggiungere un’altra considerazione. Chi, come me e altri colleghi, ha avuto occasione di visitare alcuni centri di permanenza temporanea per immigrati gestiti dalla Croce Rossa italiana ha avuto modo di osservare alcune anomalie o, comunque sia, ha avuto la possibilità di svolgere alcune considerazioni sull’allargamento a dismisura del mandato e del ruolo che la Croce Rossa italiana svolge oggi nel nostro Paese.

Questo non può non preoccuparci, visto che ci troviamo ora di fronte all’ennesimo tentativo di ridefinire in itinere la mission della Croce Rossa italiana, che spesso e volentieri va ben oltre quella fissata dalla Croce rossa internazionale.

Vorrei ora concentrarmi su alcune valutazioni tecniche riguardo al provvedimento in esame. Si tratta di un decreto-legge per il quale il Governo non ha predisposto l’analisi tecnico-normativa, né l’analisi di impatto sulla regolamentazione, né la relazione tecnica.

Oggi la Croce rossa italiana è retta da un Commissario straordinario, il cui incarico, scaduto già due volte, dovrà comunque essere prorogato dal Governo. Non pensiamo quindi sussistano i necessari prerequisiti di urgenza che stanno caratterizzando, invece, la scelta del Governo in questo caso. Inoltre, in questa legislatura siamo già al quarto decreto-legge riguardante la Croce Rossa italiana e vorrei ricordare i precedenti: il decreto-legge n. 8 del 2002, il n. 187, sempre del 2002, il n. 220 del 2004 e quello oggi in esame.

Di fronte ad una legislazione complessa, a nostro avviso, in un sistema parlamentare, è diritto-dovere del Parlamento affrontare a fondo la situazione, comprendere quale sia attualmente la realtà della Croce Rossa italiana e individuare quali siano gli impegni, nazionali ed internazionali, cui bisogna far fronte, per trovare le soluzioni migliori atte a garantire alla Croce Rossa un assetto stabile, forte e definitivo e, aggiungo, in conformità con la mission della Croce Rossa internazionale.

L’articolo 1, ad esempio, tende a modificare lo statuto della Croce Rossa autorizzandola a gestire una serie di altri servizi sociali, sanitari e socio-sanitari. Ciò riteniamo sia inopportuno, perché si rischia di distrarre la Croce Rossa italiana dalle sue funzioni fondamentali e dai suoi compiti istituzionali, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980.

Sotto il profilo giuridico, poi, con un decreto si vuole abrogare l’articolo 70 della legge n. 833 del 1978, una norma ordinamentale dello Stato, che prevedeva che tutte le attività non connesse alle originali finalità di detto organismo fossero cedute al Servizio sanitario nazionale sotto forma di strutture, servizi e personale.

Riteniamo che tale questione sottenda alcuni profili di legittimità e quindi non sia conforme con i princìpi del nostro ordinamento giuridico.

Con un decreto-legge, quindi con norme di rango primario, si modificano norme di rango secondario, cioè norme contenute in decreti attuativi e regolamenti interni della Croce Rossa.

Riteniamo, pertanto, come prima valutazione, che non sussistano i requisiti di urgenza per l’approvazione di questo decreto; pensiamo che il percorso da seguire sia un altro, quello parlamentare di un normale disegno di legge, sottoposto all’attento vaglio delle Commissioni competenti e, poi, dell’Assemblea. Invece, non abbiamo avuto la possibilità, neanche ieri, di svolgere una discussione argomentata in Commissione al riguardo e pensiamo che oggi, con questo escamotage, con questo colpo di mano, il Governo voglia creare le condizioni per deviare l’interesse della Croce Rossa italiana dai suoi fini istituzionali, già ben definiti dalla normativa italiana, indirizzandolo verso altre finalità.

E questo - mi preme ricordare - è in linea anche con la decisione presa il 15 ottobre scorso, quando il Parlamento ha convertito in legge il decreto-legge n. 220 del 2004, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nel quale è stata anche inserita una norma riguardante la Croce Rossa italiana, che secondo noi attribuisce al buio poteri straordinari con effetti retroattivi.

Di fatto, temiamo che questa attribuzione di poteri straordinari al commissario con effetti retroattivi possa essere utilizzata per sanare irregolarità anche gestionali. La decisione presa nell'ottobre scorso equivale ad una sorta di condono di atti amministrativi. Ci domandiamo, quindi, perché vi sia tutta questa urgenza di coprire l'operato precedente della Croce Rossa e perché ora si vuole allargare a dismisura il suo mandato istituzionale.

Il decreto-legge che stiamo discutendo oggi riguarda il riassetto complessivo dell'ente e contiene norme di natura puramente ordinamentale. Non solo, l'articolo 12 del decreto-legge interviene su alcune disposizioni del regolamento delle infermiere volontarie della Croce Rossa, che è un corpo affiliato delle Forze Armate; e per tale regolamento, che risale al 1942, ci sembra eccessivo il ricorso alla decretazione d'urgenza.

L'articolo 2, al comma 1, introduce un limite temporale di quattro anni, rinnovabile solo una volta, per la durata in carica dell'ispettrice nazionale. Lo stesso limite temporale e la possibilità di conferma si applicano anche alle vice ispettrici e alla segreteria dell'ispettorato.

Si tratta di previsioni normative di rango secondario, per le quali non vi è certo il bisogno della decretazione d'urgenza, prevista con grande chiarezza dall'articolo 77 della Costituzione. E seppure queste norme dovessero essere considerate urgenti, ciò deriverebbe, secondo noi, da una mancanza del Governo che non ha esercitato i poteri conferiti dai decreti delegati previsti dalla legge 8 luglio 2002, n. 137, finalizzati alla revisione della disciplina degli enti pubblici.

Facendo un passo indietro, poco chiaro risulta essere l'inserimento delle lettere d-bis) e d-ter) nel decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 sui compiti della Croce Rossa; operando in tal modo si generano equivoci che possono creare grave pregiudizio anche al nostro Sistema sanitario nazionale

Nel parere del Comitato per la legislazione della Camera questi punti vengono giustamente analizzati. All'articolo 6, ad esempio, lo stesso Comitato rileva la poca chiarezza e la scarsa proprietà della formulazione, laddove al comma 2 si fa "riferimento alla possibilità che l'incarico di Commissario straordinario venga "ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale", atteso che non appare ravvisabile una precedente proroga ex lege dell'incarico, su cui si innesterebbe la citata possibilità di "ulteriore" proroga. Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità" - prosegue il Comitato - "di verificare se la disposizione in esame non costituisca una modifica indiretta del citato articolo 57 dello statuto della Croce Rossa, che fissa in 24 mesi il periodo massimo di commissariamento dell'ente".

In conclusione, noi riteniamo che questo provvedimento, piuttosto che rivedere in maniera approfondita le funzioni della Croce Rossa, cosa che anche noi auspichiamo, si traduce in una sorta di militarizzazione di un ente commissariato, conferendo al commissario straordinario ulteriori poteri e operando anche una ulteriore proroga, in vista di una revisione, che dovrebbe essere invece attuata una volta avvenuta l'elezione di un nuovo presidente.

Per tutte queste ragioni, al termine della discussione generale, chiederò di non passare all'esame degli articoli. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Girolamo. Ne ha facoltà.

 

DI GIROLAMO (DS-U). Signor Presidente, intervengo molto brevemente solo per esprimere la nostra netta contrarietà alla modalità con cui il Governo ha deciso di intervenire sul riassetto della Croce Rossa.

La Croce Rossa è un'organizzazione complessa, articolata, che non è un patrimonio del Governo - di nessun Governo - ma di tutti, in primo luogo, di quei 160.000 volontari che ancora oggi ne permettono la vita e l'attività.

Proprio la complessità dell'associazione e la delicatezza del tema avrebbero dovuto consigliare l'opportunità, o meglio la necessità, di intervenire attraverso un disegno di legge che avrebbe permesso a tutti i parlamentari di riflettere su informazioni, valutazioni, dati, programmi e indirizzi, e di portare un contributo per individuare le soluzioni più utili alla vita della Croce Rossa.

Il Governo, invece, ha ritenuto furbescamente di intervenire con un decreto-legge, oltretutto nel pieno della sessione di bilancio, impedendo di fatto alla Commissione e all'Assemblea di discutere nel merito un argomento così importante. E non ci si venga a dire che l'urgenza è dovuta alle sollecitazioni provenienti dalla Croce Rossa internazionale per risolvere al più presto la questione del commissariamento.

In primo luogo, infatti, vi sono altre sollecitazioni della Croce Rossa internazionale, come hanno già detto i miei colleghi, a cui non si è prestata alcuna attenzione; in secondo luogo, voglio ricordare che la Croce Rossa italiana è stata immotivatamente commissariata da questo Governo dopo che, finalmente, aveva eletto democraticamente i propri vertici.

Signor Presidente, non si può discutere in dieci minuti un argomento così importante come la Croce Rossa. Per riprendere le parole usate dall'onorevole Crosetto, relatore alla Camera sulla legge finanziaria, anch'io dico che questa è un'umiliazione del Parlamento alla quale dovremmo tutti ribellarci. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Marino).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Baio Dossi. Ne ha facoltà.

 

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, voglio richiamare anch'io alcuni princìpi che sono alla base della Croce Rossa ed esprimere una netta contrarietà alla scelta del Governo di procedere attraverso un decreto-legge.

La Croce Rossa è una realtà molto complessa, coma ha ricordato il collega Di Girolamo, ed è patrimonio dell'intero Paese, non dell'attuale Governo e neppure dei precedenti Esecutivi. La sua organizzazione non può e non dovrebbe essere modificata con scelte di parte, attraverso un provvedimento d'urgenza emanato dal Governo, che speriamo non sia approvato dalla maggioranza.

Il decreto-legge così come formulato non rispetta neppure i moniti rivolti alla Croce Rossa italiana dalla Croce Rossa internazionale. Da Ginevra giunge la minaccia di togliere le insegne della Croce Rossa, per esempio dalla missione in corso in Iraq, perché si ritiene che la Croce Rossa italiana abbia un'eccessiva dipendenza da organi politici, in particolare dal Governo.

Constato però che anche in questa occasione il Governo è disattento; siete sordi e muti rispetto ai richiami della Croce Rossa internazionale. Non riusciamo a capire perché sia stato adottato un provvedimento d'urgenza, che non ascolta nessuno e interviene autonomamente, così come è accaduto in passato. Il collega Martone ha ricordato che sono stati adottati ben quattro decreti-legge; alcune norme relative alla Croce Rossa sono state inserite in provvedimenti omnibus, l'ultimo dei quali conteneva un codicillo che consentiva al commissario di sanare provvedimenti che avevano comportato spese da lui stesso sostenute.

Avete consentito di sanare scelte discutibili, così come avete consentito il passaggio da diciotto a quaranta dirigenti. Perché la funzione della Croce Rossa non è cambiata ma i dirigenti sono più che raddoppiati?

Mi stupisco che nessun collega della maggioranza abbia colto le contraddizioni e le assurdità contenute nei precedenti decreti come in quello al nostro esame.

Desidero anche ricordare che con questo decreto si vogliono attribuire alla Croce Rossa italiana nuove competenze in campo socio-sanitario. Si modificano la durata degli incarichi e i requisiti che riguardano l’ispettorato nazionale del Corpo delle infermiere volontarie, nonché le modalità di accertamento sullo stato di socio ed alcune procedure finalizzate a cambiare lo statuto.

Viene inoltre prorogato il commissariamento. A questo proposito, voglio ricordare, anche per fare chiarezza sul punto, che dopo più di quindici anni di commissariamento finalmente la Croce Rossa italiana aveva svolto al suo interno elezioni democratiche ed era stato eletto un presidente. Ma voi, questa maggioranza e questo Governo, avete fatto commissariare nuovamente la Croce Rossa italiana nominando l’attuale commissario.

Siete stati voi, quindi, a far tornare nella precarietà la Croce Rossa italiana ed infatti la Croce Rossa internazionale oggi ci richiama al rispetto delle regole. Ma quali sono i princìpi, finora rispettati e che voi invece non rispettate più, che costituiscono l’humus della Croce Rossa internazionale e che dovrebbero essere anche alla base della legislazione italiana? I princìpi di umanità, di imparzialità, di indipendenza, di volontariato, di unità e di universalità.

Di fatto, è come se questi princìpi non esistessero più. Oggi, con questo decreto, si rischia di mettere a repentaglio l’autonomia della Croce Rossa che non può e non deve essere sottoposta a questo o a quel partito politico, a questa o a quella maggioranza che governa il Paese; si toglie indipendenza e imparzialità.

Inoltre, chiedendo alla Croce Rossa di diventare una società di servizi, si fa una scelta che offende sia la parte civile che quella militare e, soprattutto, i 160.000 volontari che si spendono in azioni umanitarie. Questo commissario, da voi nominato, ha avuto anche la beffa di usare in televisione un’espressione di una volgarità incredibile: ha parlato della Croce Rossa come di una società per azioni. Rispetto le società per azioni. La forza politica della Margherita rispetta le società per azioni, ma la Croce Rossa è un’organizzazione che non deve essere definita in questo modo.

Come mai, onorevole Sottosegretario, voi attribuite una funzione di servizio alla Croce Rossa? Perché volete che si spenda nella raccolta del sangue in Italia?

I colleghi della Commissione sanità hanno approvato all’unanimità la riforma del sistema trasfusionale in Italia. È stata approvata in Senato e oggi è bloccata alla Camera. Il Governo potrebbe chiedere alla Camera di approvare quella legge e non di attribuire la funzione di raccolta del sangue alla Croce Rossa. Quest’ultima deve svolgere, e speriamo possa farlo, una funzione diversa sia in Italia che all’estero. È una realtà super partes.

La mia forza politica ha votato contro l’intervento in Iraq, ma pensiamo alla funzione che oggi la Croce Rossa sta svolgendo in quel Paese con gli ospedali da campo. Non riusciamo a capire come mai vogliate snaturare le funzioni della Croce Rossa proprio in Italia. Quindi, chiediamo a questa maggioranza, e soprattutto ad alcuni colleghi della medesima, di non snaturare e di non mettere a repentaglio la funzionalità della Croce Rossa italiana e di ascoltare i moniti provenienti dall’organismo di Ginevra.

Speriamo che la Croce Rossa italiana possa proseguire il suo cammino di soccorso; si tratta di un soccorso volontario e disinteressato nella normalità. Infatti, per la Croce Rossa l'emergenza costituisce la normalità dell'azione. Essa ritrova in se stessa e nelle proprie idealità la forza di procedere sulla strada del risanamento, nel rispetto degli accordi internazionali, reperendo i propri dirigenti tra le migliaia di uomini e donne che, con spirito autentico, ne testimoniano l'identità.

È questo l'auspicio, anzi l'augurio che noi rivolgiamo a tutti coloro che operano anche all'interno della Croce Rossa italiana. Speriamo che la maggioranza che oggi si trova nell'isolamento internazionale (perché quanto sta facendo non viene appoggiato dall'organismo internazionale) sia sempre più isolata, affinché non possa compiere scelte scellerate come questa. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e della senatrice De Zulueta).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

 

ULIVI, relatore. Signor Presidente, rinuncio a intervenire in sede di replica.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

 

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, ho ascoltato le dichiarazioni rese in quest'Aula e anche le considerazioni svolte in Commissione. Ritengo che da parte di qualcuno forse si sia ecceduto in alcune affermazioni e sia ingeneroso fare, come è avvenuto, nei confronti della Croce Rossa italiana una sorta di processo rispetto alla vicenda del commissariamento.

Voglio ricordare che in passato qualche commissario (nel merito è stata svolta anche una discussione alla Camera dei deputati) non è riuscito ad ottenere la conversione del decreto-legge né da parte della maggioranza né da parte dell'opposizione. Ricordo ancora che sono state fatte alcune valutazioni di carattere contabile, sulla base di dati ufficiali; quindi, qualche collega senatore forse farebbe bene a leggere tali atti, che sono disponibili sia alla Camera dei deputati che al Senato, prima di fare alcune affermazioni.

Voglio ricordare, altresì, quanto è stato affermato in riferimento al rapporto tra Croce Rossa italiana e Croce Rossa internazionale. La Croce Rossa internazionale ci ha richiamato a tre princìpi fondamentali, che con il presente provvedimento si intendono rispettare: mi riferisco ai princìpi dell'autonomia, dell'imparzialità e dell'indipendenza. Per la prima volta, con il decreto-legge in esame, vengono fornite indicazioni relative all'autonomia, nel senso che la cosiddetta presenza politica non vi sarà più all'interno del consiglio di amministrazione.

 

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Ma se avete ricommissariato la Croce Rossa!

 

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Stai zitta! (Commenti della senatrice Baio Dossi).

 

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Io non ho interrotto nessuno perché non è mio costume farlo.

 

PRESIDENTE. Senatrice Baio Dossi, eventualmente si rivolga alla Presidenza. Lasciate che il sottosegretario Cursi svolga la sua replica.

 

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Ricordo ad alcuni senatori poc'anzi intervenuti che basterebbe rileggere i giornali di due mesi fa, anche quelli di partito, per verificare come si sono espressi quando - lo affermo con grande rispetto - il commissario straordinario Scelli ha riportato in Italia Simona Pari e Simona Torretta.

Farò avere a qualche senatore le pagine di quei giornali che hanno espresso valutazioni un po' diverse da quelle che oggi ho ascoltato in questa sede. Non si tratta di valutazioni di qualche anno fa, ma solo di un paio mesi fa, quando al commissario Scelli si esprimevano solidarietà, consenso e soddisfazione per il serio lavoro svolto: è trascorso solo un mese e mezzo ed è cambiata completamente la posizione. Questo può capitare! Sarà mia premura farvi avere i testi delle dichiarazioni rese dai segretari di partito e dai Gruppi parlamentari nei confronti di quella persona.

Ritengo, pertanto, che ciò sia ingeneroso nei confronti del lavoro effettuato. Ho sentito parlare di persone che si trovano in Iraq a svolgere il proprio lavoro: penso sia scorretto anche questo, perché si tratta di persone che stanno rischiando la propria vita per aiutare gli altri.

Mi avrebbe fatto piacere che qualcuno in questa sede avesse ricordato gli interventi compiuti dalla Croce rossa italiana anche in Iraq, le decine e decine di bambini che sono venuti in Italia attraverso la Croce Rossa italiana con il supporto del Ministero della difesa, che hanno trovato non solo ospitalità, ma anche cure presso ospedali italiani in tutte le Regioni, dall’Emilia-Romagna alle Marche, dal Lazio alla Lombardia, e che hanno trovato, proprio attraverso la Croce Rossa italiana, un aiuto concreto, senza distinzione di appartenenze politiche o di Paese.

Con questo decreto-legge oggi vogliamo esprimere una diversa valutazione di tale percorso; vogliamo soprattutto che il principio di autonomia venga riaffermato, togliendo lacci e lacciuoli e ricordando peraltro che questo decreto-legge tiene conto anche delle valutazioni espresse (forse qualcuno non era presente quel giorno, anche se era stato invitato) dal secondo consiglio nazionale che si è tenuto al Palalottomatica a Roma, dove erano presenti circa 10.000 persone, fra le quali il presidente della Camera Casini, il sindaco di Roma Veltroni e il presidente della Regione Storace, i quali hanno espresso valutazioni diverse da quelle fatte in questa sede nei confronti sia del commissario sia delle crocerossine sia nei confronti del loro lavoro.

Forse mi trovavo in un atmosfera irreale, forse ero capitato per sbaglio in quella sede, ma c’ero anch’io, mi avevano invitato e sono andato: ebbene, devo dire che in quella sede le valutazioni fatte da varie persone, con differenti ruoli di carattere sia politico sia istituzionale, mi sembra siano state diverse. Anche in quella sede, quindi, abbiamo raccolto le valutazioni positive espresse nei confronti della gestione del commissario. Sarebbe pertanto forse opportuno che, prima di esprimere certi giudizi, si ricordasse anche questo.

Ciò che è contenuto nel decreto è frutto anche di tre giorni di lavoro dell’assemblea nazionale, che non è stata solo un’assemblea di celebrazione ma di lavoro, alla fine della quale sono emerse, dalle crocerossine, dal corpo militare, dai dipendenti della Croce Rossa italiana, proposte e valutazioni che troveranno riscontro all’interno dello statuto, frutto del lavoro di tutti coloro che operano all’interno della Croce rossa italiana.

Queste cose speravo che qualcuno le ricordasse, giacché anche queste non sono avvenute qualche anno fa, ma esattamente venti giorni fa, a Roma, durante tre giorni di lavoro svolti dal secondo consiglio nazionale della Croce Rossa italiana, che, raccogliendo quelle proposte e quegli spunti, ha dato anche la possibilità al Governo di impostare questo decreto-legge e quindi di andare avanti su questa strada.

Ognuno poi manterrà le proprie valutazioni, le proprie osservazioni, però a tutti noi avrebbe fatto piacere, com’è avvenuto anche alla Camera, che, al di là degli aspetti negativi, che ognuno è libero di evidenziare, fossero espresse valutazioni positive nei confronti di coloro che lavorano all’interno della Croce Rossa italiana a proprio rischio e pericolo. (Applausi del senatore Fasolino).

 

MARTONE (Verdi-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, ai sensi dell’articolo 96 del Regolamento, chiedo il non passaggio all’esame degli articoli per questo decreto-legge.

Le motivazioni sono quelle che ho cercato di esprimere anche nel mio intervento in discussione generale. Riteniamo che questo sia un decreto-legge per il quale non sia stata predisposta alcuna analisi tecnico-normativa, né di impatto sulla regolamentazione, né una relazione tecnica.

Si tratta di un decreto-legge che di fatto procede a un complesso riordino organizzativo della Croce Rossa italiana, contenendo norme di natura esclusivamente ordinamentale, alcune delle quali, come quelle all’articolo 2, incidono addirittura su disposizioni di rango secondario e per le quali non sussistono i requisiti (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente) di straordinaria necessità e urgenza.

Per questi motivi, chiedo il non passaggio all’esame degli articoli del decreto-legge in esame.

 

PRESIDENTE. Sulla proposta di non passare all’esame degli articoli può intervenire un senatore per ciascun Gruppo, per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno domanda di intervenire, passiamo alla votazione.

 

Verifica del numero legale

 

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3254

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all’esame degli articoli, avanzata dal senatore Martone.

Non è approvata.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

 

CALLEGARO, segretario. "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della soppressione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 2".

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 6.101, 6.102, 1.108, 1.109, 3.101, 3.102, 3.103 e 3.104, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione".

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

 

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, voglio aggiungere solo qualche parola a quanto espresso nell’intervento in discussione generale, perché la soppressione dell’articolo 1 riguarda proprio quel punto che vorrebbe attribuire alla Croce Rossa una funzione di servizio diversa rispetto a quella che attualmente svolge in Italia e all’estero.

A tal proposito, mi permetto di specificare che la nostra contrarietà al decreto è dettata proprio dal rispetto, dalla valorizzazione, dall’apprezzamento di tutte le ore, le intelligenze, il tempo che viene usato dal personale sia dipendente, sia volontario all’interno della Croce Rossa italiana.

Se però si vuole assegnare una funzione diversa, non è attribuendola alla Croce Rossa che tamponiamo delle carenze, come possono essere i servizi sociosanitari, sia per la raccolta del sangue, sia a favore degli anziani invece che dei disabili o dei minori. Perché mai dobbiamo snaturare un organismo che è superiore alle realtà del no profit essendo una realtà internazionale?

Quindi, la richiesta di soppressione dell’articolo 1 tende proprio a far tornare la Croce Rossa quella che è sempre stata, anzi a migliorare la sua funzione e a valorizzarla meglio di quanto sta facendo questo Governo, che invece offende sia le crocerossine, sia il personale militare al suo interno.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

ULIVI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

 

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100, identico all’emendamento 1.101.

 

Verifica del numero legale

 

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3254

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori, identico all’emendamento 1.101, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102, identico all’emendamento 1.103.

 

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Mascioni e da altri senatori, identico all’emendamento 1.103, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104, identico all’emendamento 1.105.

 

Verifica del numero legale

 

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3254

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori, identico all’emendamento 1.105, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106, identico all’emendamento 1.107.

 

Verifica del numero legale

 

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3254

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dal senatore Mascioni e da altri senatori, identico all’emendamento 1.107, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

 

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, vorrei soltanto dire che questa mattina, in Commissione sanità, ho già aggiunto la mia firma a tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Baio Dossi ed altri, dai senatori Boco ed altri, Mascioni ed altri e Di Girolamo ed altri.

 

PRESIDENTE. Senatore Marino, ne prendiamo atto.

Passiamo all'emendamento 1.108, identico all’emendamento 1.109, su cui la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

MARTONE (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

 

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori, identico all’emendamento 1.109, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3254

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ULIVI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e ovviamente favorevole sull’emendamento 2.200, da me presentato, che recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

 

Verifica del numero legale

 

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3254

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101.

 

Verifica del numero legale

 

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3254

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.102.

 

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.104, identico all’emendamento 2.105.

 

BOLDI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOLDI (LP). Signor Presidente, questi due emendamenti identici mi sembrano di estremo buon senso: quando si deve scegliere una persona per una carica di questo tipo mi sembra giusto mettere dei paletti che non siano solamente la competenza, la professionalità e l’esperienza.

È quindi estremamente positiva la specificazione che tutte queste caratteristiche devono essere state maturate "nell’ambito del Corpo". Non devono esserci dubbi sul fatto che la scelta di tale persona debba avvenire nell’ambito del Corpo delle infermiere volontarie. Questa specificazione quindi deve essere assolutamente prevista.

Poiché il decreto dovrà essere nuovamente esaminato dalla Camera, per la soppressione dei commi richiesta dal parere della Commissione bilancio, invito i colleghi a cogliere l’occasione per inserire questi necessari, giusti paletti.

Annuncio pertanto il voto favorevole a questo emendamento.

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MACONI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.104, presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori, identico all’emendamento 2.105, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3254

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.106, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.107.

 

Verifica del numero legale

 

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3254

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.107, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.108.

 

Verifica del numero legale

 

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale. Colgo l’occasione per ricordare ad alcuni colleghi di non votare contemporaneamente per altre persone.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3254

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.108, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.109, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.110, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.111, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dal relatore.

È approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 2.112 e 2.113.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.114.

 

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, questo emendamento tende a realizzare il principio delle pari opportunità. D’altra parte, tale principio è già stato recepito nella legge n. 380 del 20 ottobre 1999.

Attualmente, nei ruoli del Corpo militare della Croce Rossa italiana non possono accedere le donne, le quali invece possono accedere al Corpo delle infermiere volontarie, ausiliarie delle Forze armate, che prevede però l’esclusivo arruolamento con la qualifica infermieristica. Quindi, è assolutamente ingiusta questa inibizione per le donne di far parte del Corpo militare, nell’ambito del quale è previsto anche il ruolo direttivo di ufficiale medico.

Di qui, a mio avviso, la necessità e l’opportunità di votare l’emendamento 2.114 che tende a realizzare il principio, da tutti sentito, delle pari opportunità.

 

MARTONE (Verdi-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.114, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo tuttavia, al senatore Marino, che il tempo a sua disposizione è terminato: lo invito pertanto a contenere al massimo l’illustrazione degli emendamenti.

 

MARINO (Misto-Com). La ringrazio molto, signor Presidente.

Come ho già detto in sede di discussione generale, le componenti volontaristiche della Croce Rossa sono tante e l’emendamento 3.100 tende a ridurle dalle attuali sei a tre; tale riduzione consentirebbe all’Ente, e quindi ai soci stessi, di acquisire la maggiore operatività che è proprio caratteristica del volontariato e favorirebbe finalmente, dopo anni e anni di aspettative, la realizzazione del principio fondamentale di unità all’interno della stessa Croce Rossa.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

ULIVI, relatore. Il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 3 del decreto-legge.

 

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

 

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 3.101, identico all’emendamento 3.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

MASCIONI (DS-U). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, testé avanzata dal senatore Mascioni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.101, presentato dal senatore Mascioni e da altri senatori, identico all’emendamento 3.102, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3254

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.103, identico all’emendamento 3.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

MARTONE (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Martone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.103, presentato dal senatore Di Girolamo e da altri senatori, identico all’emendamento 3.104, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3254

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

ULIVI, relatore. Il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 4.

 

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti in esame.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

 

Verifica del numero legale

 

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3254

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.101.

 

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito dell'articolo 5 del decreto- legge, che è da considerarsi illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

ULIVI, relatore. Parere contrario.

 

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che sono da considerarsi illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

ULIVI, relatore. Parere contrario.

 

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Parere conforme.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.

 

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 6.101, identico all'emendamento 6.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

MARTONE (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Martone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Gli emendamenti 6.101 e 6.102 sono pertanto improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 6.103, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Poiché agli articoli successivi del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione finale.

 

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, dichiaro da subito il voto contrario di Rifondazione Comunista sul provvedimento, che dovrebbe rivedere completamente la funzione della Croce Rossa, conferendo in questo modo al commissario straordinario ulteriori poteri e operando un'ulteriore proroga in vista di una revisione, che dovrebbe essere invece attuata una volta avvenuta l'elezione di un nuovo presidente.

Credo che si debba innanzi tutto riflettere sul fatto che mai come in quest'ultimo periodo il Governo è stato così solerte nell'occuparsi della Croce Rossa. Mi sembra che siamo al quarto provvedimento che, sotto la mentita forma di un aggiustamento organizzativo, in realtà sta modificando profondamente non solo l'assetto, ma anche il ruolo istituzionale e ancor più la mission della Croce Rossa italiana.

Si tratta di un fatto di straordinaria gravità, perché sappiamo che la Croce Rossa italiana dovrebbe essere e rimanere una branca della Croce Rossa internazionale, che è stata fondata nel 1864 sulla base di princìpi ben precisi che andrebbero comunque sempre rispettati: l'umanità, la neutralità, l'imparzialità, l'indipendenza, il volontariato, l'unità e l'universalità.

In particolare, credo che vada ricordato l'articolo 1 dello statuto del 1864 della Croce Rossa, che stabilisce che le ambulanze e gli ospedali militari saranno riconosciuti neutrali e come tali protetti e rispettati dai belligeranti durante tutto il tempo in cui vi saranno malati o feriti. La neutralità sarà sospesa se queste ambulanze e questi ospedali saranno protetti da una forza militare.

Orbene, l'ospedale italiano in Iraq - lo sappiamo tutti purtroppo -, come voluto dalla Croce Rossa italiana, si avvale di soldati italiani per la sua protezione e dunque si pone al di fuori di quanto stabilito dalla Convenzione internazionale.

Persino dopo l'attacco alla sede di Baghdad della Croce Rossa internazionale, la portavoce internazionale Nada Doumani, intervistata da "Le Monde", ha risposto che rifiutava le protezioni per motivi di neutralità.

La Croce Rossa italiana, invece, si è distinta drammaticamente in quest'ultimo periodo dalla Croce Rossa internazionale, stravolgendo il suo ruolo e la sua immagine.

Chiedendo alla Presidenza l'autorizzazione a pubblicare in allegato al Resoconto della seduta odierna la restante parte dell'intervento, ribadisco il voto contrario di Rifondazione Comunista alla conversione in legge di un decreto-legge che non è strumento consono all'importanza che la Croce Rossa italiana riveste per il nostro Paese.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

 

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, ribadisco il voto contrario preannunciato in discussione generale.

Noi Comunisti Italiani voteremo contro la conversione dell'ennesimo decreto-legge non soltanto perché reca norme di natura ordinamentale ma anche e soprattutto per motivi di merito. Le modifiche statutarie che vengono introdotte costituiscono infatti, a nostro avviso, un abito su misura per il commissario Scelli in ragione dei servizi resi al Governo in violazione dei princìpi di neutralità e indipendenza della Croce Rossa.

Voteremo contro perché ci stanno a cuore la sorte, il ruolo e il potenziamento della Croce Rossa, secondo le esigenze proprie delle componenti volontaristiche. L'operato della Croce Rossa in Iraq deve rientrare nei propri compiti, deve adeguarsi alle indicazioni del Comitato internazionale della Croce Rossa per adempiere correttamente, in piena indipendenza e in assoluta neutralità, ai suoi obblighi statutari.

 

MARTONE (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARTONE (Verdi-U). Dichiaro il voto contrario del Gruppo dei Verdi al provvedimento per le ragioni già espresse, che sono non solo di natura formale ma anche di carattere politico. Riteniamo che con il decreto-legge sia stata operata una forzatura che allarga a dismisura il mandato della Croce Rossa italiana e sia stato scavalcato il Parlamento, privato della possibilità di analizzare in maniera serena e approfondita le funzioni e i ruoli della Croce Rossa.

Riteniamo che questa forzatura sia contraria alle indicazioni date dal Comitato internazionale della Croce Rossa e che legittimi ex post interventi dubbi della Croce Rossa italiana, come quello in Iraq.

 

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo della Margherita per le ragioni già esposte in discussione generale.

Il decreto-legge è sbagliato nella forma; come è stato detto anche alla Camera, eravamo favorevoli alla discussione di un disegno di legge con una corsia preferenziale. Ed è sbagliato nel merito perché, per la prima volta nella storia italiana, il Governo e le forze politiche che lo sostengono occupano la Croce Rossa, snaturando le finalità previste dagli organismi internazionali e dalla legislazione italiana e offendendo la mission dei 160.000 volontarie e volontari che si spendono quotidianamente per affermare alti principi di umanità nelle situazioni di guerra o nelle situazioni di calamità nel nostro Paese.

Speriamo che la Camera non riesca a convertire il provvedimento in tempo utile, in modo da annullarne gli effetti. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

 

DANZI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DANZI (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo, a nome dell’UDC, il voto favorevole su questo decreto della cui efficacia sono convinto. Conosciamo tutti i problemi vissuti dalla Croce Rossa; essi sono stati oggetto di innumerevoli incontri, consultazioni e audizioni in Commissione sanità.

D’altra parte, non mi meraviglia che il centro-sinistra sia contrario alla nostra impostazione per l’amore che nutre - non lo dico in termini polemici - per tutto ciò che è burocrazia, controllo e gestione da parte della politica di tutti i settori. Noi andiamo avanti per la nostra strada che sostanzialmente è quella di fare in modo che con questo decreto-legge si seguano gli orientamenti internazionali, vale a dire meno burocrazia e più autonomia. In sostanza, una limitazione alla politica che è sì chiamata a controllare, ma non a gestire come avveniva in precedenza.

Anch’io riprendo un’osservazione del sottosegretario Cursi. È strano, all’epoca del caso delle due Simone, il commissario Scelli era un eroe, oggi non è più all’altezza di svolgere il ruolo che ha finora ottimamente svolto.

A conclusione di tutto ciò - ripeto - siamo favorevoli a questo decreto perché ci consente di modernizzare anche queste organizzazioni, togliendo ad esse il soffocamento, la gestione e il controllo asfissiante della politica. (Applausi dal Gruppo UDC).

 

MASCIONI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MASCIONI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per l’ennesima volta il Parlamento si occupa dei problemi della Croce Rossa italiana. In altre occasioni, ad onor del vero, vi è stata la possibilità di discutere e approfondire i problemi, a differenza di quanto accade in questa circostanza.

La strozzatura dei tempi e il periodo natalizio, forse scelto appositamente per mettere l’Assemblea di fronte al fatto compiuto, sono motivo di critica e di riprovazione da parte nostra. Non c’era questa urgenza. Le questioni si potevano affrontare con un disegno di legge, almeno relativamente agli aspetti ordinamentali.

Invece, colleghi della maggioranza, il vostro intento è modificare il decreto del Presidente della Repubblica del 1980 che definiva con chiarezza i compiti della Croce Rossa e addirittura, con lo strumento del decreto-legge, intendete modificare l’articolo 70 della legge n. 833 del 1978.

Mancano i presupposti per affrontare in questo modo punti così rilevanti del nostro ordinamento, senza una completa informazione, senza la possibilità di compiere audizioni, senza la visione di scelte, programmi e propositi che giustifichino le decisioni che il Parlamento sta per assumere. Non si può procedere in questa maniera.

Ho colto l’imbarazzo del Governo. Il sottosegretario Cursi ha parlato infatti di altre cose e noi condividiamo pienamente le sue affermazioni. Non abbiamo criticato il commissario Scelli. Noi critichiamo il merito di questo provvedimento e le risposte alle nostre critiche non sono venute dal collega Cursi.

Si chiede di sanare alcune situazioni, come il rigonfiamento degli organici dirigenziali da 18 a 40. Mi chiedo il perché, sulla base di quali considerazioni ciò debba essere fatto. Vi sembra un atto di buona amministrazione? Altro che amore per la burocrazia da parte del centro-sinistra, collega Danzi! Siete voi che fate queste cose e che le volete sanare con il provvedimento al nostro esame.

Lo sanno i colleghi che con questo provvedimento consentiremo al commissario di confermare o modificare una serie di delibere assunte dal 2003? Lo sanno i colleghi che su tutta una serie di delibere gli organi di controllo hanno sollevato dubbi? Lo sanno i colleghi che i Ministri competenti, che dovevano vigilare ed intervenire, cioè i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, si sono disinteressati di tale problema?

La nostra posizione non è certo di ostilità e di contrasto nei confronti della Croce Rossa italiana, che abbiamo cara. Proprio per tale motivo, vogliamo che la vita di questa benemerita istituzione sia ispirata alla correttezza e alla limpidezza. Non a caso, i nostri emendamenti vanno in tale direzione, a partire da quello volto a sopprimere l'articolo 1. Tale articolo, infatti, fa carta straccia dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cioè della legge di riforma sanitaria, di quella grande riforma di struttura di cui andiamo orgogliosi. La citata legge n. 833 prevedeva che la Croce Rossa Italiana dovesse cedere ai Comuni e quindi alle aziende sanitarie personale, strutture e tutto quanto non fosse utile per i propri compiti fondamentali.

Il relatore ha sottolineato, tra le competenze assegnate da questo provvedimento alla Croce Rossa italiana, quelle di gestire servizi sanitari e sociali. Tutto ciò - badate, onorevoli colleghi - è in controtendenza non solo rispetto alla citata legge n. 833 del 1978, ma anche rispetto alla riforma del Titolo V della Costituzione e agli stessi vostri propositi in tema di devolution.

State creando nuovi conflitti istituzionali e state proseguendo su una strada che ha portato alla Croce Rossa critiche non lievi da parte dell'organismo internazionale che imputa alla nostra istituzione di non essere sufficientemente autonoma rispetto all'Esecutivo.

Vorrei sapere a chi conviene uno snaturamento della Croce Rossa italiana: non certo a chi persegue azioni meritorie con spirito di volontariato.

La Croce Rossa italiana ha compiti precipui e ben definiti: soccorrere le persone in difficoltà, i feriti di guerra (sottolineo che al riguardo la Croce Rossa italiana sta svolgendo un ottimo lavoro in Iraq) e le vittime di grandi tragedie umanitarie. Per tali obiettivi sono impegnate persone, donne e uomini, alle quali va il nostro rispetto ed apprezzamento. L'impegno che ci anima contro il provvedimento in esame ovvero quello - pur vano - per migliorarlo è da noi sentito anche come un obbligo verso tali persone.

Per questi motivi, preannunciamo il nostro voto contrario sul provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Tommaso Sodano).

 

TATO' (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TATO' (AN). Signor Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, vorrei tranquillizzare i colleghi dell'opposizione, in particolare quelli che hanno presentato emendamenti volti a sopprimere l'articolo 1.

Il decreto-legge stabilisce che alla Croce Rossa viene affidato il compito di "promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari"; mi chiedo cosa ci sia di strano nel fatto che un ente, quale la Croce Rossa, possa incentivare la coscienza trasfusionale ed organizzare i donatori volontari, in un settore così carente in Italia, cioè quello della trasfusione. Si tratta di un concetto puramente teorico, che non implica una manualità medica tra gli operatori della Croce Rossa.

Ben vengano altre istituzioni ed altre organizzazioni che si adoperino per diffondere tale concetto. Nello stesso tempo la legge di istituzione del Servizio sanitario nazionale, cioè la citata legge n. 833 del 1978, non può rimanere immutata per decenni, così come vogliono le opposizioni e i partiti di sinistra. La società è in evoluzione e il decreto-legge in esame dà ampio respiro e grandi possibilità di operare in un ambito così delicato.

Per tali ragioni, signor Presidente, confermo la piena volontà di esprimere un voto favorevole sul provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

 

La seduta è tolta (ore 12,30).

 


Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana (3254)

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

 

 

Art. 1.

 

    1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 276

 

        All’articolo 1, al comma 1, la lettera d-ter) è sostituita dalla seguente:

            «d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall’articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana».

 

        All’articolo 2:

            il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        «1. L’ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell’articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L’ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell’ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L’ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

        1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo»;

            il comma 2 è sostituito dai seguenti:

        «2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell’ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

        2-bis. L’organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.

        2-ter. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell’Esercito, in quanto applicabili.

        2-quater. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: ’’presidente del comitato centro di mobilitazione’’ e le parole: ’’presidenti dei comitati centri di mobilitazione’’ sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: ’’comandante del centro di mobilitazione’’ e ’’comandanti dei centri di mobilitazione’’»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie)».

 

        All’articolo 3:

            al comma 1, capoverso 3), numero I):

        alla lettera a), le parole: «i soci attivi; il quale» sono sostituite dalle seguenti: «i soci attivi, il quale»;

        alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l’assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali»;

        alla lettera d), le parole: «in seduta permanente» sono soppresse e le parole: «riferisce dei controlli» sono sostituite dalle seguenti: «riferisce sui controlli»;

            al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: «il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;» sono soppresse.

 

        All’articolo 5:

            al comma 1, capoverso, dopo le parole: «da euro cinquecento a» è inserita la seguente: «euro»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

            «1-bis. Al terzo comma dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: ’’Ha altresì l’obbligo’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’L’Associazione della C.R.I. ha altresì l’obbligo’’»;

            al comma 2, le parole da: «; tale qualità» fino alla fine del comma sono soppresse.

 

        All’articolo 6, al comma 2, la parola: «elettive», ovunque ricorra, è soppressa.

 

        All’articolo 7, al comma 1, le parole da: «decreto-legge» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

 

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

ARTICOLO 1.

(Compiti della Croce Rossa italiana)

 

        1. All’articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

            «d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

            d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall’articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana».

 

 

EMENDAMENTI

 

1.100

BAIO DOSSI, DI GIROLAMO, MASCIONI, CARELLA, GAGLIONE, BETTONI BRANDANI, FORMISANO, LONGHI, MARINO

Respinto

Sopprimere l’articolo.

 

1.101

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 1.100

Sopprimere l’articolo.

 

 

1.102

MASCIONI, DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, CARELLA, FORMISANO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, GAGLIONE, MARINO

Respinto

Al comma 1, lettera d-bis), sostituire le parole: «coscienza trasfusionale» con le seguenti: «donazione del sangue».

 

1.103

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 1.102

Al comma 1, lettera d-bis), sostituire le parole: «coscienza trasfusionale» con le seguenti: «donazione del sangue».

 

1.104

DI GIROLAMO, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, GAGLIONE, BETTONI BRANDANI, FORMISANO, LONGHI, MARINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d-ter).

 

1.105

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 1.104

Al comma 1, sopprimere la lettera d-ter).

 

1.106

MASCIONI, DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, GAGLIONE, FORMISANO, CARELLA, BETTONI BRANDANI, LONGHI, MARINO

Respinto

Al comma 1, lettera d-ter), dopo le parole: «23 dicembre 1978, n. 833,» aggiungere le seguenti: «e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,».

 

1.107

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 1.106

Al comma 1, capoverso, lettera d-ter), dopo le parole: «23 dicembre 1978, n. 833,» aggiungere le seguenti: «dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,».

 

 

 

1.108

DI GIROLAMO, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, FORMISANO, GAGLIONE, BETTONI BRANDANI, LONGHI, MARINO

Respinto

Al comma 1, lettera d-ter), aggiungere, in fine, le parole: «, nell’ambito della normativa prevista ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266».

 

1.109

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 1.108

Al comma 1, lettera d-ter), aggiungere, in fine, le parole: «, nell’ambito della normativa prevista ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266».

 

 

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

ARTICOLO 2.

(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie)

 

        1. L’ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell’articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L’ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell’ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L’ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

        1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo;

        2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell’ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.

        2-bis. L’organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.

        2-ter. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell’Esercito, in quanto applicabili.

        2-quater. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: «presidente del comitato centro di mobilitazione» e le parole: «presidenti dei comitati centri di mobilitazione» sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: «comandante del centro di mobilitazione» e «comandanti dei centri di mobilitazione».

 

 

EMENDAMENTI

 

2.100

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Sopprimere l’articolo.

 

2.101

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere il primo e il secondo periodo.

        Conseguentemente sopprimere nella rubrica le parole: «Corpo militare della Croce Rossa italiana e».

 

2.102

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.

 

2.103

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute», con le seguenti: «previa deliberazione del Consiglio dei Ministri».

 

2.104

BAIO DOSSI, MASCIONI, DI GIROLAMO, CARELLA, FORMISANO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, GAGLIONE, MARINO

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «individuata sulla base di criteri di competenza, professionalità ed esperienza nell’ambito del Corpo, sentita l’ispettrice nazionale uscente».

2.105

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 2.104

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «individuata sulla base di criteri di competenza, professionalità ed esperienza nell’ambito del Corpo, sentita l’ispettrice nazionale uscente».

 

2.106

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «indicata sulla base di criteri di competenza, professionalità ed esperienza nell’ambito del Corpo».

 

2.107

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «al comando», con le seguenti: «alla direzione».

 

2.108

DI GIROLAMO, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, GAGLIONE, BETTONI BRANDANI, LONGHI, FORMISANO, MARINO

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «attitudini al comando», aggiungere le seguenti: «il ruolo attivo da almeno dieci anni consecutivi e che abbiano ricoperto nei quattro anni precedenti la nomina uno degli incarichi di cui all’articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, come sostituito dal comma 2,».

 

2.109

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’incarico di ispettrice nazionale può essere conferito a infermiere volontarie in ruolo attivo da almeno dieci anni consecutivi e che abbiano ricoperto nei quattro anni precedenti la nomina a uno degli incarichi di cui all’articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, come sostituito dal comma 2».

 

2.110

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

 

2.111

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Le vice-ispettrici nazionali, la segreteria generale dell’ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudine alla direzione; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente».

 

2.200

IL RELATORE

Approvato

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

 

2.112

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Assorbito

Sopprimere il comma 2-bis.

 

2.113

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Assorbito

Sopprimere il comma 2-quater.

 

2.114

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

        «2-quinquies. All’articolo 1 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è aggiunto il seguente comma: "Possono far parte del personale direttivo e di assistenza anche le donne"».

 


 

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

ARTICOLO 3.

(Struttura della Croce Rossa italiana)

 

        1. All’articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) è sostituito dal seguente:

        «3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:

            I) un’organizzazione centrale composta:

                a) dal Presidente nazionale, eletto dall’assemblea nazionale fra i soci attivi, il quale assume anche le funzioni di presidente dell’assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

                b) dall’assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonchè da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.; nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l’assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali;

                c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall’assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;

                d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell’interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell’assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell’economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell’ente;

            II) un’organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:

                a) il presidente regionale, eletto dall’assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell’assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;

                b) l’assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonchè da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

                c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall’assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

            III) un’organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:

                a) il presidente provinciale, eletto dall’assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell’assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;

                b) l’assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell’ambito territoriale del comitato provinciale;

                c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall’assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell’ambito territoriale del comitato provinciale;

            IV) un’organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:

                a) il presidente locale, eletto dall’assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell’assemblea locale e del consiglio direttivo locale;

                b) l’assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell’ambito territoriale del comitato locale;

                c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall’assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell’ambito territoriale del comitato locale;

            V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull’attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell’Associazione.».

 

 

EMENDAMENTI

 

3.100

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. All’articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 1), dopo le parole: "la qualità di socio possa riconoscersi", inserire le seguenti: "facente parte delle componenti volontaristiche del Corpo Militare, del Corpo delle Infermiere Volontarie, entrambi ausiliari delle Forze armate, e del Corpo Volontari,"».

 

3.101

MASCIONI, DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, FORMISANO, LONGHI, GAGLIONE, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso 3), numero I), lettera d), sostituire le parole: «da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I.», con le seguenti: «da un collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali».

 

3.102

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 3.101

Al comma 1, capoverso 3), numero I), lettera d), sostituire le parole: «da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I.» con le seguenti: «da un collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali».

 

3.103

DI GIROLAMO, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, GAGLIONE, BETTONI BRANDANI, FORMISANO, LONGHI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso 3), numero II), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «c-bis) un collegio dei revisori dei conti regionale nominato dai Ministeri competenti di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;».

 

3.104

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 3.103

Al comma 1, capoverso 3), numero II), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «c-bis) un collegio dei revisori dei conti regionale nominato dai Ministeri competenti di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,».

 


 

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 4.

(Incompatibilità delle cariche sociali)

 

        1. All’articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: «incarichi retribuiti dall’Associazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell’interessato. La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l’opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall’elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell’assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell’assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale.».

 

 

EMENDAMENTI

 

4.100

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «altre cariche associative» inserire le altre: «e di componente».

 

4.101

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. In caso di scioglimento dei Consigli direttivi o di revoca della carica di Vertice della Componente non ausiliaria delle Forze armate, il commissario nominato per un periodo non superiore a sei mesi, non può presentare la propria candidatura alle elezioni dei membri dell’organo sciolto o del Vertice di Componente revocato dalla carica per gravi motivi o dimissionario».

 


 

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

ARTICOLO 5.

(Tenuta dell’elenco dei soci con diritto di elettorato attivo)

 

        1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

        «Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l’aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.».

        1-bis. Al terzo comma dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: «Ha altresì l’obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «L’Associazione della C.R.I. ha altresì l’obbligo».

        2. Hanno diritto all’elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all’associazione da almeno ventiquattro mesi.

 

 

EMENDAMENTO

 

5.100

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «primo comma», aggiungere le seguenti: «, primo periodo,».

 

 

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 6.

(Statuto della Croce Rossa italiana)

 

        1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L’incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.

        3. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

 

 

EMENDAMENTI

 

6.100

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

 

6.101

DI GIROLAMO, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, LONGHI, FORMISANO, GAGLIONE, MARINO

Improcedibile

Al comma 2, sostituire l’ultimo periodo con i seguenti: «All’atto dell’approvazione del nuovo statuto, il commissario straordinario della C.R.I. decade dalla carica. Fino all’elezione del nuovo Presidente della C.R.I. viene nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri una Commissione composta da tre saggi che è incaricata di gestire la vita ordinaria dell’associazione e presiede all’attuazione della nuova disciplina statutaria. I tre componenti sono proposti rispettivamente dal Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dalla Conferenza delle Regioni e dall’ANCI».

 

6.102

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Improcedibile

Al comma 2, sostituire l’ultimo periodo con i seguenti: «All’atto dell’approvazione del nuovo statuto, il commissario straordinario della C.R.I. decade dalla carica. Fino all’elezione del nuovo Presidente della C.R.I. viene nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri una Commissione composta da tre saggi che è incaricata di gestire la vita ordinaria dell’associazione e presiede all’attuazione della nuova disciplina statutaria. I tre componenti sono proposti rispettivamente dal Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dalla Conferenza delle Regioni e dall’ANCI».

 

6.103

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. In occasione del rinnovo delle cariche sociali e della carica di Vertice della componente non ausiliaria delle Forze Armate, il presidente dell’Unità C.R.I. convoca le assemblee elettorali a cui partecipano i soci attivi».

 

 

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

ARTICOLO 7.

(Disposizioni finali)

 

        1. Dall’applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-

 

ARTICOLO 8.

(Entrata in vigore)

 

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

 


Allegato B

 

Relazione orale del senatore Ulivi sul disegno di legge n. 3254

 

L'articolo 1 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, già modificato dalla Camera dei deputati in sede di approvazione del relativo disegno di legge di conversione, dispone l'aggiunta delle lettere d-bis) e d-ter) all'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, riguardante le funzioni della Croce Rossa italiana. Sono in tal modo attribuiti all'ente i seguenti nuovi compiti: la promozione della diffusione della cultura della donazione del sangue, insieme all'organizzazione dei donatori volontari; la prestazione di servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali.

L'articolo 2, riformulato dalla Camera, dispone, al comma 1, che l'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana sia nominato fra i colonnelli in servizio, su designazione del Presidente nazionale dell'associazione, e che il vertice del Corpo militare debba provenire dal medesimo Corpo. Per l'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie, viene invece prevista la nomina, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale dell'associazione (nella scelta occorre fare particolare riferimenti ai requisiti di specifica preparazione tecnica e alle attitudini al comando). La carica di ispettrice nazionale ha durata quadriennale, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo.

Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 2 in esame, la nomina degli organi summenzionati deve avvenire, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il comma 2 riguarda le seguenti cariche: vice ispettrici nazionali; segretaria generale dell'ispettorato; ispettrici di centro di mobilitazione; ispettrici di comitato; vice ispettrici. Anche in tali casi, si prevede che la nomina debba essere operata avendo riguardo ai requisiti di specifica preparazione tecnica e alle attitudini al comando e che la durata della carica sia quadriennale, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo.

Il comma 2-bis dispone che l'organico del Corpo militare in servizio sia desunto dal D.P.C.M. 4 giugno 2004, il quale, tuttavia, si limita ad inquadrare (ai fini della definizione del trattamento economico del direttore generale) l'Associazione della Croce Rossa italiana tra gli enti di alto livello.

Il comma 2-ter prevede che al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applichino le norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabili. Si ricorda che l'attuale disciplina in materia (sempre per il Corpo militare della Croce Rossa italiana) è posta dalla Parte quarta del R.D. 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni - il suddetto R.D. è peraltro oggetto di una novella, relativa ad alcuni profili terminologici, da parte del successivo comma 2-quater -.

L'articolo 3 riguarda la struttura della Croce Rossa, modificando l'articolo 2, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980. È prevista la conferma dell'attuale articolazione organizzativa nei livelli centrale, regionale, provinciale e locale, insieme con alcune innovazioni relative all'organizzazione centrale. Innanzitutto, la novella precisa che il Presidente nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale tra i soci attivi. Si ricorda a tale proposito che, ai sensi degli articoli 9 e 12 dello Statuto, il diritto di voto è riservato ai soci attivi - coloro che prestano gratuitamente la propria attività in forma organizzata e continuativa presso una delle organizzazioni volontaristiche - da almeno due anni che abbiano versato la quota sociale.

Per quanto concerne la composizione dell'Assemblea nazionale, la novella è volta ad affiancare al Presidente nazionale ed ai presidenti regionali dei membri eletti, secondo un criterio proporzionale, da ciascuna assemblea regionale fra i rispettivi componenti diversi dal Presidente e sei membri di diritto, rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della Croce Rossa. Ai sensi della normativa previdente, l'assemblea generale era invece costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai presidenti dei comitati locali. Queste ultime due categorie, secondo una modifica introdotta dalla Camera, sono, in forza del decreto-legge in esame, chiamate ad integrare l'Assemblea nazionale nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie.

Il Consiglio direttivo nazionale, in precedenza composto da membri soci eletti della Croce Rossa e da rappresentanti ministeriali, è costituito, ai sensi del decreto-legge n 276, dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della Croce Rossa, equamente ripartiti tra l'Assemblea nazionale e gli organi di vertice nazionale delle componenti della Croce Rossa. È inoltre previsto un unico collegio dei revisori dei conti, deputato al controllo di tutti gli atti degli organi nazionali, provinciali e locali. Esso è composto da sette membri: uno ciascuno in rappresentanza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa e dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute, uno in rappresentanza dell'Assemblea della Croce Rossa italiana. Sono infine attribuiti al Consiglio direttivo nazionale ed ai consigli provinciali anche compiti di controllo sull'attività dei comitati locali, compresi gli ambiti di attività delle componenti volontaristiche della Croce Rossa.

L'articolo 4 introduce alcune modifiche all'articolo 2, comma 1, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, nel senso di prevedere l'incompatibilità delle cariche non solo con gli incarichi retribuiti dall'ente stesso, ma anche con la titolarità di altre cariche associative, restando salva la facoltà soggettiva di opzione.

L'articolo 5, comma 1, dispone l'aggiornamento semestrale del libro dei soci, oltre ad introdurre sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca reato, per casi di omissione intenzionale o falsificazione dei dati. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce i requisiti necessari al godimento dell'elettorato attivo per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della Croce Rossa italiana: in particolare, si specifica che il diritto di voto è riservato ai soggetti regolarmente iscritti da almeno 24 mesi alla data di indizione delle elezioni.

L'articolo 6, comma 1, prevede che il nuovo statuto sia adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, e della funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della Croce Rossa e tenuto conto dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il comma 2 prevede la revisione normativa dello Statuto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, a seguito della quale è altresì prevista l'immediata ricostituzione delle cariche elettive.

L'articolo 7 precisa che dal decreto-legge n. 276 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre l'articolo 8 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Integrazione all'intervento del senatore Sodano Tommaso in sede di dichiarazione di sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 3254

 

La Croce Rossa italiana, invece, si è distinta drammaticamente dalla Croce Rossa Internazionale perché sta travolgendo non solo il ruolo e l'immagine della Croce Rossa italiana, ma, in realtà, contraddice anche i principi fondanti della Croce Rossa Internazionale, grazie ai quali da anni essa ha ricoperto un ruolo importantissimo in tutti i campi di battaglia.

Anche quando tutta la rappresentanza internazionale in Iraq ha deciso di alleggerire la sua presenza nel Paese - di alleggerire, non di andarsene: il ruolo del volontariato internazionale non è mai venuto meno - la Croce Rossa italiana si è distinta. Il commissario straordinario Scelli si è vantato - anche attraverso esternazioni e farneticazioni mediatiche che hanno rasentato l'insulto personale nei confronti di altre associazioni umanitarie - del fatto che la Croce Rossa italiana sarebbe restata.

C'è un'altra evidente anomalia tutta italiana che riguarda la Croce Rossa: il Governo l'ha commissariata da anni con lo scopo ufficiale di assicurarne il funzionamento, ma il controllo diretto da parte del Governo è una violazione delle convenzioni di Ginevra, per non parlare dell'integrazione con le Forze armate. Noi oggi ci troviamo di fronte a tale anomala situazione: una dipendenza molto forte della Croce Rossa italiana dal Governo ed una commistione con le Forze armate con le quali ha sempre avuto sì una forte collaborazione, ma distinguendone nettamente i ruoli.

Tale confusione e mancanza di imparzialità risalgono alla nomina dell'attuale commissario, un uomo di indubbia autonomia e indipendenza: era stato appena candidato da Forza Italia alle elezioni del 2001.

La verità è che la costruzione prima e la protezione poi dell'ospedale della Croce Rossa siano servite a giustificare la nostra presenza militare in Iraq.

Con il provvedimento al nostro esame ci viene chiesta una proroga al commissariamento: perché questa proroga, quali sono state le motivazioni - al di là di quelle economiche, che anche la Corte dei conti aveva messo in rilievo - che hanno spinto il Governo a questo commissariamento.

Credo che, dal punto di vista dell'attuale Governo e di questa maggioranza, la gestione della Croce Rossa italiana da parte del commissario Scelli abbia raggiunto gli obiettivi prefissati e che dunque, giustificano la riconferma: mi riferisco agli obiettivi di dare maggiore spazio al corpo militare all'interno della Croce Rossa e di trovare, anche in situazioni di guerra, finanziamenti continui, in cambio di una totale adesione da parte della Croce Rossa nei confronti delle politiche governative.

È noto che a Ginevra non è stata gradita la scorta armata presso l'ospedale e si è sottolineato che questa scelta non è conforme ai principi del movimento ed è suscettibile di creare problemi alla stessa Croce Rossa internazionale nonché alle altre società nazionali, mettendo in discussione l'indipendenza, l'imparzialità e l'autonomia della Croce Rossa. Addirittura, la Croce Rossa internazionale ha declinato ogni responsabilità sugli esiti dell'operazione relativa all'ospedale di militare che potrebbe portare spiacevoli confusioni e danneggiare il movimento.

Le considerazioni della Croce Rossa internazionale sulla metodologia con cui la Croce Rossa italiana si sta ponendo in questo momento sulla scena internazionale e nazionale ci devono fare riflettere. Non è possibile, come ci si prefigge con questo decreto-legge, ampliare addirittura i compiti della Croce Rossa, attribuendo alla stessa ruoli all'interno della gestione dei servizi sociali e dei presidi sanitari; non è, soprattutto, possibile mantenere un'ampia discrezionalità in capo alla figura del commissario straordinario.

Occorre, pertanto, negare ogni proroga e nominare un presidente, facendo in modo che l'organismo funzioni in modo tale da riportare la Croce Rossa italiana sotto i ranghi richiesti a questa importantissima istituzione internazionale, fondamentale nelle occasioni di conflitto, ma anche per quanto riguarda le relazioni internazionali equilibrate e consapevoli con il resto del mondo.

Sen. Sodano Tommaso

 

 


Iter alla Camera
(2^ lettura)

 


Esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 28 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Antonio D'Alì.

 

La seduta comincia alle 21.50.

 

DL 276/04: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana.

C. 5434-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e conclusione).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, invita il relatore, onorevole Di Virgilio ad illustrare le modifiche apportate al provvedimento in oggetto durante la discussione al Senato.

Avverte peraltro che è pervenuto il seguente parere espresso dal Comitato per la legislazione:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5434-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato e rilevato che:

con le modifiche approvate dal Senato sono state soppresse tre disposizioni (contenute all'articolo 2, commi 2-bis. 2-ter e 2-quater) introdotte in prima lettura dalla Camera dei Deputati;

il Comitato nel precedente parere, reso in data 25 novembre sul testo originario del decreto-legge aveva posto una condizione sull'intero articolo 2, che è stata sostanzialmente recepita durante l'iter alla Camera, mentre delle due ulteriori osservazioni solo una è stata parzialmente accolta,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,

NON VI SIA NULLA DA OSSERVARE.

 

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, fa presente che a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio del Senato, che aveva chiesto ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione la soppressione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 2, l'Assemblea del Senato ha approvato l'emendamento 2.200 del relatore, volto al recepimento di tale condizione. Si tratta dell'unica modifica rispetto al testo licenziato dalla Camera. Richiama quindi le considerazioni già svolte durante l'esame in prima lettura.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato presentato un unico emendamento al provvedimento in esame (vedi allegato 2).

Domenico DI VIRGILIO (FI), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Battaglia 2.1.

 

Il sottosegretario Antonio D'ALÌ esprime parere conforme a quello reso dal relatore.

 

I deputati Carla CASTELLANI (AN) e Gianni MANCUSO (AN) annunciano il loro voto di astensione.

 

La Commissione respinge l'emendamento Battaglia 2.1.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun chiedendo di intervenire, propone di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

 

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

 

La seduta termina alle 22.05.


 


 

ALLEGATO 2

 

DL 276/04: Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana C. 5434-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

 

EMENDAMENTI

 

 


Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. L'organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.

2-ter. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabili.

2-quater. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: «presidente del comitato centro di mobilitazione» e le parole: «presidenti dei comitati centri di mobilitazione» sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: «comandante del centro di mobilitazione» e «comandanti dei centri di mobilitazione».

2. 1.Battaglia, Giacco.


 

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

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Martedì 28 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Pietro FONTANINI.

 

La seduta comincia alle 21.45.

 

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana (approvato dal Senato) (C. 5434-B).

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere senza condizioni e osservazioni).

 

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge di conversione in titolo.

 

Enzo TRANTINO, relatore, dopo aver ricordato il contenuto del provvedimento in esame, illustra la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5434-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato e rilevato che:

con le modifiche approvate dal Senato sono state soppresse tre disposizioni (contenute all'articolo 2, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater) introdotte in prima lettura dalla Camera dei Deputati;

il Comitato nel precedente parere, reso in data 25 novembre sul testo originario del decreto-legge aveva posto una condizione sull'intero articolo 2, che è stata sostanzialmente recepita durante l'iter alla Camera, mentre delle due ulteriori osservazioni solo una è stata parzialmente accolta;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare».

 

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 21.50.


 

 

 

 




[1]    Lo statuto in vigore è stato approvato con DPCM n. 208 del 5 luglio 2002.

[2]    Cfr. seduta del 27 dicembre 2004.

[3]    Cfr, seduta del 13 dicembre 2004.

[4]    Vedi anche l’art. 5 dello Statuto dell’ente di cui al DPCM n. 208 del 2002.

[5]    Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978).

[6]    I compiti previsti dall’articolo 2 del  DPR n. 613 riguardano l’assistenza socio sanitaria durante i conflitti armati, gli interventi in caso di calamità naturali nonché la diffusone dei principi umanitari ispiratori dell’attività dell’ente.

[7]    Modificazione apportata in prima lettura dalla XII Commissione  Affari sociali della Camera dei Deputati.

[8]    vedi l’articolo 2 del D.P.R. 613/1980.

[9]    Si segnala che l’art. 2, lett. c) dello Statuto prevede attualmente che la CRI concorra alle finalità del SSN con il proprio personale, svolgendo attività socio sanitarie attraverso apposite convenzioni.

[10]   Il regolamento delle infermiere volontarie è stato approvato con il regio decreto 12 maggio 1942, n. 918. Si ricorda che la gerarchia dei gradi del corpo delle infermiere volontarie è la seguente: ispettrice nazionale, vice-ispettrice nazionale, segretaria generale dell’ispettorato, ispettrice di centro di mobilitazione, vice-ispettrice di centro di mobilitazione, ispettrice di comitato, vice ispettrice di comitato, infermiera volontaria allieva infermiera volontaria.

[11]   Il termine precedente era di due anni, salvo possibilità di riconferma senza limiti.

[12]   Cfr. seduta del 27 dicembre 2004.

[13]   Cfr, seduta del 13 dicembre 2004.

[14]   Cfr. anche gli artt. 16-48 dello Statuto.

[15]   Ai sensi dell'art. 2, primo comma, numero 3, lettera b) del D.P.R. n. 613/1980, l'assemblea generale  della C.R.I è costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai presidenti dei comitati locali.

[16]   Sulle modalità di controllo degli atti amministrativi ai sensi della disciplina vigente, confronta l’art. 51 dello Statuto.

[17] Rappresentano i ministeri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della salute e dell'assemblea della CRI.

[18]   Nello statuto della C.R.I. (art. 26) la composizione di tale organo è di cinque membri effettivi, scelti in rappresentanza dei ministeri dell'economia e delle finanze,  della difesa, due della salute e uno dell'assemblea.

[19]   L'articolo 3, comma 1 e 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sulle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, stabilisce che. ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.