XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||
Titolo: | Disposizioni urgenti per la Croce Rossa italiana - D.L. 276/2004 - A.C. 5434 | ||
Serie: | Decreti-legge Numero: 164 | ||
Data: | 26/11/04 | ||
Abstract: | Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; ddl di conversione del decreto-legge; normativa nazionale. | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
decreti-legge |
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Disposizioni urgenti per la Croce Rossa italiana D.L. 276/2004 - A.C. 5434 |
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n. 164 seconda edizione |
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26 novembre 2004 |
Camera dei deputati
Dipartimento Affari sociali
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle
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consentiti dalla legge.
File: D04276
INDICE
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
§
Precedenti decreti-legge
sulla stessa materia
Elementi per
l’istruttoria legislativa
§
Motivazioni della
necessità ed urgenza
§
Rispetto delle competenze
legislative costituzionalmente definite
§
Specificità ed omogeneità
delle disposizioni
§
Incidenza
sull’ordinamento giuridico
§
Impatto sui destinatari
delle norme
§
Analisi delle
disposizioni del decreto legge
§
Art. 1 (Compiti della
Croce Rossa italiana)
§
Art. 2 (Corpo delle
infermiere volontarie della Croce Rossa italiana)
§
Art. 3 (Struttura della
Croce Rossa italiana)
§
Art. 4 (Incompatibilità
delle cariche sociali)
§
Art. 5 (Tenuta
dell’elenco dei soci con diritto di elettorato attivo)
§
Art. 6 (Statuto della
Croce Rossa italiana)
§
Art. 7 (Disposizioni
finali)
D.d.l.
di conversione del decreto-legge (A.C. 5434)
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§
Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 77
e 87)
§
R.D. 12 maggio 1942, n. 918. Regolamento per il
corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana (artt. 8 e 12)
§
L. 23 dicembre 1978, n. 833. Istituzione del
servizio sanitario nazionale (art. 70)
§
D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613. Riordinamento
della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)
§
L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi (art. 3)
§
L. 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo (art. 17, co. 30)
§
D.P.C.M. 5 luglio 2002, n. 208. Approvazione del
nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa
§
D.P.C.M. 18 aprile 2003. Nomina del Commissario
straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa
§
D.P.C.M. 15 ottobre 2003. Conferma nell'incarico
di commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa,
dell'avv. Maurizio Scelli
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 5434 |
Numero del decreto-legge |
276 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana |
Settore d’intervento |
Sanità; assistenza; pubblica amministrazione |
Numero di articoli |
8 |
Date |
|
§
emanazione |
19 novembre 2004 |
§
pubblicazione in
Gazzetta ufficiale |
20 novembre 2004 |
§
assegnazione |
20 novembre 2004 |
§
scadenza |
19 gennaio 2005 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali) II (Giustizia) IV (Difesa) V (Bilancio) Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il decreto legge in esame è volto a modificare alcuni aspetti della struttura della Croce rossa italiana, di cui al DPR n. 613 del 31.7.1980, ai fini di una successiva revisione dello statuto dell’ente [1] e dello svolgimento di nuove elezioni per il rinnovo delle cariche elettive.
Il provvedimento dispone in particolare:
- l’attribuzione di nuove compietenze alla Croce rossa in campo socio sanitario (art. 1);
- la modifica della durata degli incarichi e dei relativi requisiti riguardanti l’Ispettorato nazionale del corpo delle infermiere volontarie (art. 2);
- una nuova disciplina degli organi interni di rappresentanza e gestione a livello nazionale, regionale, provinciale e locale (art. 3);
- la precisazione dei casi di incompatibilità con altre cariche associative interne (art. 4);
- l’introduzione di sanzioni per il ritardato o l’omesso
aggiornamento dei libri dei soci con diritto di elettorato
attivo; le modalità di accertamento dello stato di socio attivo ai fini delle
prime elezioni indette dal commissario straordinario (art. 5);
- la procedura ed i termini per l’approvazione delle norme di revisione dello Statuto; le modalità di svolgimento delle nuove elezioni; il mantenimento delle attuali cariche elettive e la possibilità di una ulteriore proroga del commissario straordinario fino all’elezione del Presidente nazionale dell’ente (art. 6).
(Per una descrizione delle singole disposizioni
del decreto legge vedi infra l’apposita scheda di
lettura).
Il disegno di legge non è corredato dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Al provvedimento inoltre non è allegata una relazione tecnica, sulla base di quanto disposto dall’art. 7 in merito all’assenza di effetti finanziari.
Nel corso dell’ultima legislatura si registrano alcuni decreti legge che hanno disciplinato, sotto diversi profili, la Croce rossa italiana. In particolare:
- l’art. 5 del decreto legge n. 8/2002 [2], relativo alla proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
- il decreto legge n. 187/2002, concernente una nuova proroga degli organi amministrativi della Croce Rossa, non convertito in legge [3];
- l’art. 3 bis del decreto legge n. 220/2004 [4], che concerne l’autorizzazione al commissario straordinario della Croce Rossa a ratificare, previo parere dei Ministri vigilanti, alcune ordinanze commissariali relative all’organizzazione dell'ente [5].
La relazione illustrativa motiva il ricorso allo strumento del decreto legge con l’assoluta necessità ed urgenza di procedere ad una revisione dello statuto della Croce rossa, al fine di adeguarlo ai principi di autonomia indicati dalla Croce rossa internazionale.
Si segnala che l’esigenza di procedere in tempi brevi alla riorganizzazione della struttura della Croce rossa “anche attraverso opportune modifiche del vigente statuto, con la conseguente indizione delle procedure elettorali di rinnovo degli organi” era sottolineata anche nella premessa al DPCM del 15.10.2003 (decreto di conferma dell’avv. Maurizio Scelli a commissario straordinario della Croce rossa). In tale premessa si faceva peraltro riferimento alla legge n. 137/2002, che prevede una delega al Governo, tra l’altro, per la revisione della disciplina degli enti pubblici. Il termine per l’eventuale esercizio di quest’ultima delega, ai fini di una revisione della disciplina della Croce rossa, risulta ora scaduto.
Le disposizioni sul nuovo ordinamento della Croce rossa italiana trovano fondamento nella competenza esclusiva dello Stato per quanto concerne l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, comma 2, lett. g)).
Il provvedimento in esame contiene esclusivamente disposizioni volte ad una revisione di alcuni aspetti dell’organizzazione della Croce rossa italiana.
Si segnala l’opportunità di un approfondimento sul ricorso a disposizioni di rango primario per modificare fonti di rango secondario, come nel caso dell’articolo 2, che interviene sul regolamento per il corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana di cui al regio decreto 12 maggio 1942, n. 918.
La nuova disciplina dettata dalle norme in esame determina la necessità di procedere in tempi brevi alla revisione dello statuto (60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge: si tratta pertanto dello stesso termine per la conversione del decreto legge) e alla “immediata ricostituzione degli organi statutari elettivi”.
Si segnala l’opportunità di collocare il disposto dell’articolo 2, riguardante il corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa, dopo gli articoli che modificano il DPR n. 613 del 1980.
Appare inoltre opportuno chiarire la dizione contenuta nell’articolo 3, comma 1, capoverso 3), n. I), lettera d), in base alla quale il collegio dei revisori esercita le sue funzioni “in seduta permanente”.
L’Associazione Croce rossa italiana, ai sensi della legge n. 490 del 1995, modificativa del DPR n. 613 del 1980, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico [6].
L’attuale configurazione della Croce rossa si basa sulle disposizioni di cui al DPR n. 613/1980 sopra citato [7] (emanato ai sensi della delega prevista dall’art. 70 della legge n. 833 del 1978) che ne aveva ridisegnato l’organizzazione centrale e periferica.
L’attuale Statuto è stato approvato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 208 del 2002.
Con DPCM 18 aprile 2003 è stato nominato commissario straordinario l’avv. Maurizio Scelli, il quale ha assunto i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; con DPCM 15 ottobre 2003 (pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14 novembre 2003) tale incarico è stato confermato fino alla ricostituzione degli organismi statutari e, comunque, per un massimo di 12 mesi.
1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«d-bis)
promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e
organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
d-ter) svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana e consentiti dalla legge.».
L’articolo in esame affida nuovi compiti alla CRI, modificando l'articolo 2, primo comma, numero 2, del D.P.R. n. 613/1980 [8]. Tali compiti riguardano:
I. la diffusione e la promozione della cultura della donazione del sangue e l’organizzazione dei donatori volontari;
II.
lo svolgimento di
“altri servizi sociali e assistenziali in materia sanitaria indicati dallo
statuto dell’ente e consentiti dalla legge”.
Al riguardo si segnala che quest’ultima fattispecie non appare sufficientemente
definita. L’art. 2, lett. c) dello Statuto prevede attualmente
che la CRI concorra alle finalità del SSN con il proprio personale, svolgendo
attività socio sanitarie attraverso apposite convenzioni.
La prima fattispecie ripropone nella sostanza quanto già previsto dall’art. 2,
lett. e) dello Statuto dell’ente.
1. All'articolo 8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non più di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.».
2. L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e' sostituito dal seguente:
«Art.
12. - Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato
durano in carica quattro anni e sono confermabili per non più di una volta
consecutivamente. Le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di
comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed
attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono essere
confermate per non più di una volta consecutivamente.».
L’articolo in esame interviene su alcune disposizioni del regolamento delle infermiere volontarie della Croce Rossa, corpo ausiliario delle forze armate [9].
Nel dettaglio, il comma 1 introduce un termine temporale di quattro anni, rinnovabile per una sola volta consecutiva, per la durata in carica dell’ ispettrice nazionale (nella disciplina previgente non è previsto alcun limite temporale). La nomina e la conferma devono essere disposte previo parere del Presidente nazionale della C.R.I..
Lo stesso limite temporale e la possibilità di conferma si applicano anche alle vice ispettrici nazionali ed alla segretaria generale dell’ispettorato [10].
Sono inoltre confermate le disposizioni previgenti sui requisiti delle ispettrici e vice ispettrici (specifica formazione e attitudine al comando [11]) (comma 2).
1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:
I) un'organizzazione centrale
composta:
a) dal
Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il
quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del
consiglio direttivo nazionale;
b) dall'assemblea nazionale
della C.R.I., costituita dal
Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna
assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero
definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi
della regione, nonche' da sei membri di diritto
rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.;
c) dal consiglio direttivo
nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi
designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto
rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;
d) da un unico collegio dei
revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti
gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste
alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da
sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del
Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del
Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra
gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti
previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero
della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in
possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere
convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di
spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e
la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili
e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può
richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;
II) un'organizzazione
regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e
che si articolano nei seguenti organi:
a) il presidente regionale,
eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale
assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio
direttivo regionale;
b) l'assemblea regionale,
costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione,
secondo criteri di proporzionalità, in numero
stabilito dallo statuto, nonche' da sei membri di
diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;
c) il consiglio direttivo
regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi
designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto
rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.; il consiglio e' integrato da un rappresentante
designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza
diritto di voto;
III) un'organizzazione
provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti
organi:
a) il presidente provinciale,
eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le
funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo
provinciale;
b) l'assemblea provinciale,
costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia,
secondo criteri di proporzionalità, in numero
stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice
provinciali delle componenti della C.R.I., che
operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;
c) il consiglio direttivo
provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati
dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e,
quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti
della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale
del comitato provinciale;
IV) un'organizzazione locale
composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:
a) il presidente locale,
eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le
funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;
b)
l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito
territoriale del comitato locale;
c) il consiglio direttivo
locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea
locale fra i propri componenti e, quali membri di
diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato
locale;
V) attribuzione da parte
dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi
provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo
sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche
dell'Associazione.».
L’articolo in esame interviene sulla struttura organizzativa della C.R.I., modificando l'articolo 2, primo comma, numero 3, del D.P.R. n. 613/1980.
E’ riproposta l’articolazione in quattro livelli (centrale, regionale, provinciale e locale) [12].
Qui di seguito sono riassunte le innovazioni, relative all'organizzazione centrale.
1. Presidente nazionale. La norma si limita a precisare che il Presidente è eletto dall'assemblea nazionale fra i “soci attivi” ;
Si ricorda che, ai sensi degli articoli 9 e 12 dello
Statuto dell’ente, la facoltà di voto è riservata ai soci attivi da almeno due
anni e che abbiano versato la quota sociale. Per soci attivi si
intendono coloro che prestano attività gratuitamente in forma
organizzata e continuativa presso una delle organizzazioni volontaristiche
(corpo militare, infermiere volontarie, volontari del soccorso, comitato
nazionale femminile, pionieri; donatori di sangue).
2. Assemblea nazionale [13] prevede, oltre la partecipazione dei presidenti regionali (già contemplati dalla normativa precedente), la presenza di membri eletti da ciascuna assemblea regionale, secondo un criterio proporzionale, e di sei componenti di diritto, rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I
Per l’elenco
delle componenti vedi il punto precedente.
3. Consiglio direttivo nazionale. In
precedenza era composto solo da membri soci eletti della C.R.I. e da
rappresentanti ministeriali; ora è costituito dal presidente nazionale e da dodici
membri soci della C.R.I (equamente
distribuiti tra l'assemblea nazionale e gli organi di vertice nazionali delle
componenti della C.R.I.).
Nel decreto legge in esame non viene
inoltre più contemplata la giunta esecutiva all'interno del consiglio direttivo.
4. Collegio dei revisori dei conti. Tale organo diviene unico, in quanto esercita le sue funzioni su tutti gli atti degli organi nazionali, regionali, provinciali e locali [14]. Esso è composto da sette membri [15], in rappresentanza di diversi ministeri (economia, difesa, salute, esteri) oltre che di un rappresentante della CRI.
In precedenza, tale organo era formato da tre membri
scelti in rappresentanza dei ministeri dell'economia, della difesa e della
salute [16].
L’articolo in esame prevede inoltre l'attribuzione al consiglio direttivo nazionale e a quelli provinciali, anche di compiti di controllo sull'attività dei comitati locali, inclusi gli ambiti di attività delle componenti volontaristiche della C.R.I.
Per gli altri livelli della C.R.I.
(regionale, provinciale e locale) l'articolazione prevista è la medesima
dell'organizzazione centrale.
Si evidenzia che il decreto legge in esame articola la
struttura delle organizzazioni periferiche in modo molto dettagliato,
diversamente dal DPR n. 613 del 1980, e analogamente a quanto previsto nello
statuto dell’ente.
1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: «incarichi retribuiti dall'Associazione
stessa» sono aggiunte le seguenti: «o,
al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione
dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non e' cumulabile con
quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale,
provinciale o locale che sia eletto Presidente
nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro
dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica
associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti
nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa
assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in
sostituzione di quello eletto Presidente nazionale.».
L’articolo in esame interviene in materia di incompatibilità, introducendo alcune modifiche all’articolo 2, primo comma, numero 4, del D.P.R. n. 613/1980.
In particolare risulta ampliato il criterio generale dell'incompatibilità delle cariche, prevedendo non solo la non compatibilità delle cariche con gli incarichi retribuiti dalla associazione stessa, ma anche con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato.
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
«Il libro dei soci e' aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o
ritarda l'aggiornamento dei libri e' punito con la sanzione pecuniaria da euro
duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca
reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri
dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o
inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, e'
punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni
sono irrogate dal Ministero della salute ed il
relativo procedimento e' disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.».
2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi; tale qualità si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.
L’articolo in esame prevede l’aggiornamento semestrale del libro dei soci e introduce sanzioni pecuniarie (salvo che il fatto non costituisca reato) per casi di omissione intenzionale o falsificazione dei dati (comma 1).
Inoltre, al comma 2 si stabiliscono i requisiti concernenti l'elettorato attivo per la partecipazione alle prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I.. In particolare, si ribadisce per tutti i soggetti l’iscrizione regolare all’associazione da almeno ventiquattro mesi; peraltro tali requisiti sono presunti (salvo prova contraria) per coloro che risultano registrati nell’elenco dei soci di una delle componenti prima del 31 dicembre 2001.
1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e' abrogato.
L’articolo in esame (comma 1) dispone che il nuovo statuto sarà adottato con decreto del presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della salute di concerto con i ministri della difesa, dell'economia, della funzione pubblica, previo parere del presidente nazionale della C.R.I. e tenuto conto di quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo [17].
Si segnala che lo statuto emanato con D.P.C.M. n. 208/2002 è stato adottato con il solo concerto dei ministri della salute e della difesa.
Il comma 2 prevede la revisione normativa dello statuto della C.R.I. entro sessanta giorni (19 gennaio 2005) dall'entrata in vigore del presente decreto legge. A seguito di ciò, è stabilita l'immediata ricostituzione delle cariche elettive con la conseguente proroga degli incarichi attualmente in essere.
L'incarico di commissario straordinario può essere ulteriormente prorogato fino alla nomina del presidente nazionale.
1. Dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico del
bilancio dello Stato.
L'articolo in esame stabilisce che dal presente decreto legge non derivino nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
L’articolo prevede l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale (il decreto legge è stato pubblicato il 20 novembre scorso).
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal presidente del consiglio dei ministri (BERLUSCONI) dal ministro della salute (SIRCHIA) e dal ministro della difesa (MARTINO) di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) e con il ministro per la funzione pubblica (MAZZELLA) ¾ |
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Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre
2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed
incrementare la funzionalità della Croce Rossa
italiana |
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Presentata il 20 novembre 2004
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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge si pone come intervento assolutamente
necessario ed urgente, al fine di procedere alla revisione di alcune
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, per consentire, mediante una sollecita riforma dello statuto della Croce
Rossa italiana (di seguito denominata «C.R.I.»), l'assolvimento dei compiti
previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 15 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
265 del 14 novembre 2003 concernente la conferma nell'incarico del Commissario
straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa).
Il
decreto-legge, che non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, si
compone di otto articoli, di seguito illustrati.
L'articolo 1,
aggiunge le lettere d-bis) e d-ter) all'articolo
2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 613, individuando quali ulteriori compiti
della C.R.I., rispettivamente, quelli di promuovere
la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione, di organizzare
i donatori volontari, nel rispetto delle disposizioni poste dalla normativa
vigente e dalle norme statutarie, e di svolgere altri servizi sociali ed
assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della C.R.I. e
consentiti dalla legge.
L'articolo 2,
al comma 1, aggiunge all'articolo 8 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918,
un periodo che, in ossequio alla tendenza normativa a fissare limiti temporali
alla durata delle cariche pubbliche, prevede che l'ispettrice nazionale, attualmente in carica senza limiti di tempo, dura in carica
quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente; la
nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della Croce
Rossa italiana.
Con il comma 2
viene sostituito l'articolo 12 del regio decreto 12
maggio 1942, n. 918, prevedendo i termini di durata e la possibilità di
conferma per le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale
dell'ispettorato. Vengono, altresì, stabiliti i
requisiti, la durata e la possibilità di conferma delle ispettrici di centro di
mobilitazione, ispettrici di comitato e vice-ispettrici.
L'articolo 3
tende a snellire la struttura organizzativa della C.R.I., in modo da assicurare una maggiore capacità
decisionale e di intervento ed una più marcata efficienza ed efficacia della
sua azione.
In
particolare, la struttura organizzativa viene
articolata su quattro livelli (centrale, regionale, provinciale e locale), con
espressa previsione di attribuzione, da parte dello statuto, al consiglio
direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri
compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati
locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti
volontaristiche dell'Associazione.
La nuova
normativa, uniformandosi alle previsioni ed ai princìpi
della Convenzione di Ginevra e delle altre Convenzioni internazionali in
materia, tende ad assicurare una effettiva
indipendenza della C.R.I. dall'Esecutivo nazionale, senza escludere, tuttavia,
il necessario controllo da parte dei Ministeri che finanziano o che risultano
interessati all'azione svolta dalla C.R.I.
Il
rafforzamento del controllo è valorizzato dalla previsione di un unico collegio
dei revisori dei conti, operante in sede centrale e
permanente.
L'articolo 4
prevede un articolato sistema di incompatibilità delle
cariche sociali, al fine di evitare interferenze tra funzioni al cui esercizio
potrebbe essere chiamato chi ricopre due o più uffici disciplinati dalla
disposizione in esame.
L'articolo 5,
al comma 1, stabilisce l'aggiornamento semestrale del libro dei soci,
prevedendo un sistema sanzionatorio nei confronti di
chi omette o ritarda l'aggiornamento dei libri ovvero omette intenzionalmente
di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette
consapevolmente dati falsi o inesatti.
Con il comma
2, viene stabilito che hanno diritto all'elettorato
attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della
C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, tutti i
soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente
iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi (requisito che si
presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31
dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell'elenco dei soci
delle rispettive componenti).
L'articolo 6,
al comma 1, stabilisce che lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione
ed integrazione sono approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente
nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione
consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
Con il comma 2
viene previsto che entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge saranno approvate disposizioni di revisione
dello statuto vigente e che a seguito dell'entrata in vigore delle norme di
revisione si procederà alla immediata ricostituzione di tutti gli organi
statutari elettivi. Viene precisato che dalla data di
nomina dei nuovi titolari degli organi statutari elettivi decadono,
contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in
carica alla data di entrata in vigore del presente decreto e che l'incarico di
Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino
alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I.,
in attuazione della nuova disciplina statutaria.
Con il comma
3, viene disposta l'abrogazione dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.
L'articolo 7
prevede che dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio
dello Stato.
L'articolo 8
dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.
Allegato
(Previsto
dall'articolo 17, comma 30
della legge
15 maggio 1997, n. 127)
TESTO
INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613
Articolo
2.
L'ordinamento
statutario dell'Associazione italiana della Croce rossa deve conformarsi, ai
sensi dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, ai seguenti criteri:
(Omissis).
2)
Compiti:
a)
contribuire in tempo di guerra e comunque in caso di
conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra
del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951,
n. 1739, allo sgombro ed alla cura dei feriti e dei
malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei
compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa
civile;
b)
disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza
dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;
c)
organizzare e svolgere, in tempo di pace e sempre in conformità a quanto
previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di
popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di
emergenza, sia interne che internazionali;
d)
diffondere e promuovere i princìpi umanitari ai quali
la istituzione della Croce rossa internazionale è
informata.
L'organizzazione
dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) è determinata
in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero
della difesa, ferma restando la competenza degli organi del Servizio sanitario
nazionale.
3)
Strutture, da articolarsi secondo il seguente modulo:
I)
un'organizzazione centrale composta:
a)
dal presidente nazionale, eletto dall'assemblea generale nel proprio seno;
b)
dall'assemblea generale della C.R.I. costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai presidenti dei comitati locali;
c)
dal consiglio direttivo nazionale, composto da membri
eletti tra i soci della C.R.I. e da rappresentanti ministeriali designati
rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro degli affari esteri,
dal Ministro della sanità e dal Ministro della difesa.
Il
consiglio nomina nel suo ambito la giunta esecutiva
nazionale;
d)
dal collegio dei revisori dei conti, composto da un
rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente, da un
rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero
della difesa e dai relativi membri supplenti;
II)
un'organizzazione periferica costituita:
a)
dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione, formati da componenti eletti tra i soci e rappresentanti della regione
e dei comitati provinciali;
b)
dai comitati provinciali, istituiti presso ogni capoluogo di provincia, formati
da componenti eletti tra i soci o rappresentanti della
provincia;
b-bis) dai comitati locali;
4)
Gratuità delle cariche. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa
sono gratuite e non compatibili con incarichi retribuiti dalla
Associazione stessa. È ammesso il rimborso delle spese documentate
sostenute per l'espletamento delle rispettive cariche. Spetta ai componenti del collegio dei revisori dei conti il gettone di
presenza, nella misura stabilita con decreto del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro del tesoro.
Regio decreto
12 maggio 1942, n. 918.
Articolo
8.
L'ispettrice
nazionale è designata da Sua Maestà la Regina Imperatrice ed è nominata con
decreto reale su proposta del Ministro per l'interno
d'intesa coi Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.
Articolo
12.
Le
vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'Ispettorato, le
ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le
vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano
requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando. Durano in
carica due anni, e possono essere riconfermate.
Decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.
Articolo
3.
Entro
il 1o gennaio 1981 il nuovo statuto dell'Associazione
italiana della Croce rossa è trasmesso al Ministero della sanità ed è approvato
entro il 30 giugno 1981 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della
sanità e difesa, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale.
Con
lo stesso procedimento si provvede all'approvazione delle modifiche statutarie.
disegno di legge ¾¾¾ |
Art. 1. 1.
È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante
disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Decreto-legge 19
novembre 2004, n. 276, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 20 novembre 2004
____________
Disposizioni
urgenti per snellire le strutture ed incrementare
la funzionalità della Croce Rossa
italiana.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante
disposizione sul riordino della Croce Rossa italiana, di seguito denominata C.R.I.;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
luglio 2002, n. 208, recante approvazione del nuovo
statuto della C.R.I. ed in particolare l'articolo 57;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza dì procedere alla revisione
di alcune disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613, al fine di garantire, anche mediante una sollecita riforma
dello statuto della C.R.I., l'assolvimento dei
compiti stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14
novembre 2003;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro della salute e del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo
1.
(Compiti della
Croce Rossa italiana).
1.
All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
«d-bis)
promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e
organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle
norme statutarie;
d-ter) svolgere altri servizi
sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della
Croce Rossa italiana e consentiti dalla legge».
Articolo
2.
(Corpo delle
infermiere volontarie della Croce Rossa italiana).
1.
All'articolo 8, primo comma, del regio decreto 12
maggio 1942, n. 918, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettrice
nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una
volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il
Presidente nazionale della C.R.I.».
2.
L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal
seguente:
«Art. 12. - Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria
generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili per
non più di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro di
mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra
le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di
specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica
quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta
consecutivamente».
Articolo
3.
(Struttura della
Croce Rossa italiana).
1.
All'articolo 2, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) è sostituito
dal seguente:
«3)
Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:
I)
un'organizzazione centrale composta:
a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i
soci attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea
nazionale e del consiglio direttivo nazionale;
b)
dall'assemblea nazionale della C.R.I.,
costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti
da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente,
in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci
attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli
organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.;
c)
dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da
dodici membri soci della C.R.I.,
di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti
e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle
componenti della C.R.I.;
d)
da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in
seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e
locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale,
composto da sette membri effettivi, dei quali uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di
presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari
esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza
del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti
tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti
previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due
membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero
dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza;
il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità,
verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione,
accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce dei controlli
effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri
elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;
II)
un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali,
istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:
a)
il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale
fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di
presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;
b)
l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei
comitati locali della regione, secondo criteri di
proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonché da sei membri di
diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;
c)
il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da
dodici membri soci della C.R.I.,
di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti
e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti
della C.R.I.; il consiglio è integrato da un
rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste
alle sedute senza diritto di voto;
III)
un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali,
che si articolano nei seguenti organi:
a)
il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale
nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente
dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;
b)
l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei
comitati locali della provincia, secondo criteri di
proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto,
dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I.,
che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;
c)
il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri
elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti
e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle
componenti della C.R.I., che operino nell'ambito
territoriale del comitato provinciale;
IV)
un'organizzazione locale composta dai comitati locali,
che si articolano nei seguenti organi:
a)
il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel
proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea
locale e del consiglio direttivo locale;
b)
l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito
territoriale del comitato locale;
c)
il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri
elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti
e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti
della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale
del comitato locale;
V)
attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai
consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di
poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli
ambiti di attività di tutte le componenti
volontaristiche dell'Associazione».
Articolo
4.
(Incompatibilità delle
cariche sociali).
1.
All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: «incarichi retribuiti
dall'Associazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «o, al di fuori dei
casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre
cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. La carica di
Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale,
provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione
fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di
decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente
nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee
regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente
dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente
nazionale».
Articolo
5.
(Tenuta
dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo).
1.
All'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Il
libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che
il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi
tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione
pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette
intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o
trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo
comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro
cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal
Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge
24 novembre 1981, n. 689».
2.
Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal
Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata
in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione
delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno
ventiquattro mesi; tale qualità si presume, salvo prova contraria, in favore di
coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente
iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.
Articolo
6.
(Statuto della
Croce Rossa italiana).
1.
Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione
sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa,
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I.,
fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
2.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto
vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata
in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di
tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle
cariche elettive decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria
disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere
ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della
C.R.I., in attuazione della
nuova disciplina statutaria.
3.
L'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.
Articolo
7.
(Disposizioni
finali).
1.
Dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello
Stato.
Articolo
8.
(Entrata in
vigore).
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 19 novembre 2004.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Sirchia, Ministro
della salute.
Martino,
Ministro della difesa.
Siniscalco,
Ministro dell'economia e delle finanze.
Mazzella, Ministro
per la funzione pubblica.
Visto, il
Guardasigilli: Castelli.
[1] Lo statuto in vigore è stato approvato con DPCM n. 208 del 5 luglio 2002.
[2] Convertito nella legge n. 56 del 2002 (cfr. al riguardo il dossier decreti legge del Servizio studi n. 43).
[3] Cfr. al riguardo il dossier decreti legge del Servizio studi n. 70.
[4] Convertito nella legge n. 257 del 2004 (cfr. al riguardo il dossier decreti legge n. del Servizio studi n. 156) .
[5] Una norma analoga era stata inizialmente inserita nel corso dell’iter del decreto legge n. 136/2004 (cfr. al riguardo il dossier decreti legge n. del Servizio studi n. 153); nel testo definitivo tale disposizione non è invece presente.
[6] Vedi anche l’art. 5 dello Statuto dell’ente di cui al DPCM n. 208 del 2002.
[7]
Riordinamento della
Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978).
[8] I compiti previsti dal DPR n. 613 riguardano l’assistenza socio sanitaria durante i conflitti armati, gli interventi in caso di calamità naturali nonché la diffusone dei principi umanitari ispiratori dell’attività dell’ente.
[9] Il regolamento è stato approvato con il regio decreto 12 maggio 1942, n. 918. Vedi anche l’art. 14 dello Statuto Si ricorda che la gerarchia dei gradi del corpo delle infermiere volontarie è la seguente: ispettrice nazionale, vice-ispettrice nazionale, segretaria generale dell’ispettorato, ispettrice di centro di mobilitazione, vice-ispettrice di centro di mobilitazione, ispettrice di comitato, vice ispettrice di comitato, infermiera volontaria allieva infermiera volontaria.
[10] Il termine precedente era di due anni, salvo possibilità di riconferma senza limiti.
[11] In base al testo in esame tali requisiti non dovrebbero essere più posseduti per l’incarico di segretaria generale dell’ispettorato.
[12] Cfr. anche gli artt. 16-48 dello Statuto.
[13] Ai sensi dell'art. 2, primo comma, numero 3, lettera b) del D.P.R. n. 613/1980, l'assemblea generale della C.R.I è costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai presidenti dei comitati locali.
[14] Sulle modalità di controllo degli atti amministrativi ai sensi della disciplina vigente, confronta l’art. 51 dello Statuto.
[15] Rappresentano i ministeri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della salute e dell'assemblea della CRI.
[16] Nello statuto della C.R.I. (art. 26) la composizione di tale organo è di cinque membri effettivi, scelti in rappresentanza dei ministeri dell'economia e delle finanze, della difesa, due della salute e uno dell'assemblea.
[17] L'articolo 3, comma 1 e 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sulle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, stabilisce che. ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.