XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Agevolazione d’accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di sfratto esecutivo D.L. 240/04 - A.C. 5350 | ||||
Serie: | Decreti-legge Numero: 160 | ||||
Data: | 20/10/04 | ||||
Abstract: | Scheda per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; disegno di legge di conversione; normativa di riferimento; giurisprudenza. | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
decreti-legge |
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Agevolazione d’accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di sfratto esecutivo D.L. 240/04 - A.C. 5350 |
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n. 160 |
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19 Ottobre 2004 |
Camera dei deputati
Dipartimento Ambiente
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle
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dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la
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File: D04240
INDICE
Scheda
di sintesi per l'istruttoria legislativa
§
Precedenti decreti-legge
sulla stessa materia
Elementi per
l’istruttoria legislativa
§
Motivazioni della
necessità ed urgenza
§
Rispetto delle competenze
legislative costituzionalmente definite
§
Rispetto degli altri
princìpi costituzionali
§
Specificità ed omogeneità
delle disposizioni
§
Incidenza
sull’ordinamento giuridico
§
Impatto sui destinatari
delle norme
§
Quadro riassuntivo delle
nuove tipologie contrattuali introdotte
§
Articolo 5 (Copertura finanziaria)
§
Articolo 7 (Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n.
431)
§
Articolo 7-bis (Modifica dell’art. 56 della legge 27
luglio 1978, n. 392)
D.D.L. DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE (A.C. 5350)
§
L. 27 luglio 1978, n. 392 (1). Disciplina delle
locazioni di immobili urbani (1/a) (1/circ). (art. 56)
§
L. 5 agosto 1978, n. 468 (1). Riforma di alcune
norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (1/a)
(1/circ). (art. 11, co. 3, lettera i-quater e art. 11-ter, co. 7)
§
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (1).
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (2) (1/circ). (Testo in
vigore dal 1° gennaio 2004). (art. 37)
§
L. 9 dicembre 1998, n. 431 (1). Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (1/a)
(1/circ).
§
D.M. 7 giugno 1999 (1). Requisiti minimi dei
conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse
assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in
locazione di cui all'art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la
determinazione degli stessi (2).
§
L. 23 dicembre 2000, n. 388 (1). Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001) (1/circ). (art. 80 co.
20-22)
§
Circolare 23 febbraio 2001 Ministero dei Lavori
pubblici
§
Delibera CIPE del 14 febbraio 2002, n. 4
§
Delibera CIPE 29 settembre 2002, n. 84
§
Delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87/03
Giurisprudenza
§
Sent. 1 ottobre 2003, n. 310 La Corte
Costituzionale
§
Sent. 9 febbraio 2004, n. 62 La Corte
Costituzionale
§
Sent. 24 maggio 2004, n. 155 La Corte
Costituzionale
Numero del disegno di legge di conversione |
5350 |
Numero del decreto-legge |
240 |
Titolo del decreto-legge |
Conversione in legge del decreto-legge 13
settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione
da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a
provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9
dicembre 1998, n. 431 |
Settore d’intervento |
Alloggi |
Iter al Senato |
SI |
Numero di articoli |
|
§
testo
originario |
8 |
§
testo
approvato dal Senato |
10 |
Date |
|
§
emanazione |
|
§
pubblicazione
in Gazzetta ufficiale |
13 settembre 2004 |
§
approvazione
del Senato |
13 ottobre 2004 |
§
assegnazione |
14 ottobre 2004 |
§
scadenza |
12 novembre 2004 |
Commissione competente |
VIII Ambiente |
Pareri previsti |
Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il decreto legge n. 240 reca misure in materia di locazioni ad uso abitativo, finalizzate – da un lato - ad agevolare i conduttori assoggettati a procedura esecutiva di rilascio che versano in condizioni di particolare disagio, dall’altro a modificare le norme procedurali relative al rilascio degli immobili.
Relativamente alla prima finalità, l’art. 1 definisce l’ambito soggettivo di applicazione delle nuove disposizioni, limitato esclusivamente ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che abbiano, all’interno del proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare.
L’art. 2 istituisce cinque nuove tipologie contrattuali, oltre a quelle previste dalla legge n. 431 del 1998, tutte riservate agli inquilini “disagiati” di cui all’art. 1, e per le quali sono previste sia agevolazioni fiscali che contributi diretti, indicati nei successivi artt. 3 e 4. Tre di queste nuove tipologie (commi 2, 5 e 6) riguardano contratti che possono essere stipulati direttamente dai soggetti disagiati (con i proprietari dell’immobile occupato o anche con proprietari di altri immobili); le altre due tipologie (commi 3 e 4) sono invece riservate agli enti locali, che possono pertanto stipulare contratti di locazione in qualità di conduttori con i proprietari degli immobili, facendosi al contempo garanti del puntuale pagamento del canone di locazione, del rilascio dell’immobile alla scadenza prevista, nonché del risarcimento al proprietario di eventuali danni all’immobile arrecati dall’inquilino disagiato. Per quest’ultimo l’immobile viene reso disponibile attraverso una concessione amministrativa. Si osserva, infine, che il comma 7 dell’art. 2 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà avvalersi degli ex istituti autonomi case popolari, mediante la costituzione di uno «sportello emergenza sfratti», per fornire assistenza ai soggetti di cui all’art. 1.
Mentre l’art. 4 definisce solo la misura del contributo, proporzionandolo al numero di abitanti del comune (in quanto si assume che l’entità media dei canoni segua tale proporzione) l’art. 3 reca la vera e propria disciplina dei contributi e delle agevolazioni fiscali. Si osserva che le agevolazioni fiscali (comunque diverse a seconda della tipologia contrattuale) possono riguardare sia l’IRPEF, sia l’IRES, sia l’imposta di registro, sia l’ICI. Il contributo diretto, invece, può essere erogato sia ai proprietari (quale integrazione dell'importo del canone previsto nel nuovo contratto) sia agli enti locali e consiste in una assegnazione unica, relativa all’intero contratto.
L’art. 5 reca la norma di copertura finanziaria (l’onere complessivo è quantificato in 106,54 milioni di euro per l’anno 2004, 7,3 milioni per l’anno 2005, 17,725 milioni per l’anno 2006 e 10,895 milioni per l’anno 2007. L’onere viene in gran parte coperto con gli stanziamenti destinati Fondo per le locazioni di cui all’art. 11 della legge n. 431, stanziamenti che erano stati aumentati dal decreto legge n. 168 del 2004, in misura pari a 110 milioni di euro.
Lart. 6 prevede un regime transitorio fino al 31 dicembre 2004, entro il quale il conduttore potrà dichiarare di avvalersi di una delle tipologie contrattuali previste dal decreto legge, differendo nel contempo, fino a tale data, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio per finita locazione.
L’art. 7 introduce alcune modifiche di manutenzione normativa alla legge n. 431 del 1998, mentre l’art. 7 bis, introdotto durante l’iter al Senato, novella la legge 27 luglio 1978, n. 392, relativamente alle modalità di rilascio dell’alloggio locato (obbligo di motivazione e possibilità di opposizione). Si osserva che tale articolo aggiuntivo riproduce esattamente il contenuto dell’art. 2 della proposta di legge AC 4159 (Foti), all’esame dell’VIII Commissione della Camera dei Deputati.
L’art. 8 prevede che le disposizioni recate dagli articoli del decreto, ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali negli stessi previste, abbiano efficacia fino al 31 marzo 2005. Si osserva che tale termine, originariamente del 31 dicembre 2004, è stato esteso nel corso dell’iter al Senato, al fine di dare tempo ai soggetti interessati di effettuare tutti gli adempimenti e le trattative previsti dalla nuova disciplina.
Infine, l’art. 8 bis reca una clausola di
salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome, mentre l’art. 9 reca la
clausola di entrata in vigore.
Al ddl sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica e la analisi tecnico-normativa.
La materia è stata oggetto di precedenti decreti legge. Si ricorda infatti che il 30 giugno 2004 è giunta a scadenza l’ultima proroga della sospensione dell’esecuzione dello sfratto nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
L'art. 80, comma 20 reca specifiche disposizioni volte a fronteggiare il disagio abitativo nei comuni ad alta tensione abitativa prevedendo che essi possano destinare fino al 10% delle somme ad essi attribuite sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione all'affitto di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto, purché tali soggetti abbiano nel nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi e non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti per poter accedere alla locazione di una nuova casa.
Il successivo comma 21 dell’art. 80 fa obbligo ai comuni di disporre, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge 388 del 2000 (termine coincidente con il 29 giugno 2001), apposite graduatorie degli inquilini interessati.
Infine, il comma 21, prevede la sospensione delle procedure esecutive di sfratto - iniziate contro inquilini che si trovavano nelle condizioni di cui al comma 20 - fino al termine assegnato ai comuni per la predisposizione delle graduatorie, al fine di consentire a tali inquilini di usufruire dei benefici previsti dalla legge Finanziaria per il 2001.
Il termine originariamente fissato al 29 giugno 2001 dall'art. 80, comma 22, della legge finanziaria per l'anno 2001 è stato differito più volte.
Una prima volta al 31 dicembre 2001 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247[1], quindi prorogato al 30 giugno 2002 dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450[2].
Il termine è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2003 dal decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122[3], e quindi al 30 giugno 2004 dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147[4].
Alle disposizioni del decreto legge n. 147 del 2003 si fa riferimento nel preambolo del decreto legge.
La necessità e l’urgenza sono ascrivibili, secondo le premesse del decreto legge, da un lato alle condizioni di particolare disagio dei soggetti che sono stati beneficiari – fino al 30 giugno 2004 – della sospensione dell’esecuzione dello sfratto, dall’altro alla mancata proroga della sospensione stessa dopo il giugno 2004.
La disciplina delle locazioni – così come la disciplina processuale sul rilascio degli immobili - appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto ricompressa all’interno dell’ambito materiale di cui alla lettera l) del comma secondo dell’art. 117 Cost. Inoltre, può ritenersi che le norme in commento, assumendo quali beneficiari categorie particolarmente svantaggiate, possano essere ricondotte anche all’ambito normativo di cui alla lettera m) dello stesso secondo comma (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale).
Nulla da rilevare.
Il decreto legge, nella sua stesura originaria, recava alcune norme (in particolare all’articolo 7) che non sembrerebbero direttamente connesse con le finalità della nuova disciplina: creazione di nuove tipologie contrattuali riservate a conduttori sottoposti a sfratto esecutivo e conseguente regime agevolativi.
A queste norme sono state aggiunte, durante l’iter al Senato ulteriori disposizioni che – pur non estranee alle problematiche in oggetto – non sembrano comunque rientrare nello schema sopra indicato (art. 7-bis).
Nulla da rilevare, in quanto la disciplina dei contratti di locazione non è oggetto di alcuna normativa comunitaria.
Il provvedimento non sembra suscettibile di incidere sulle competenze delle regioni e della autonomie locali.
L’articolo 2 istituisce nuove tipologie contrattuali, connesse ad un regime agevolativo, che si affiancano – in assenza di coordinamento - a quelle già previste dalla legge n. 431 del 1998.
L’articolo 7, comma 1 è formulato in difformità a quanto raccomandato dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell’aprile 2001, la quale consiglia, al punto 9), che l’unità minima di testo da sostituire con una novella sia il comma (o comunque un periodo), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica apportata.
Il comma 2 bis dell’articolo 7 (introdotto
durante l’iter al Senato) riproduce il contenuto dell’art. 1 della proposta di
legge AC 4159 (Foti), all’esame dell’VIII Commissione della Camera dei
deputati.
Analogamente, l’art. 7 bis riproduce il contenuto dell’art. 2 della stessa proposta di legge AC 4159 (Foti). Tale articolo è poi confluito nell’art. 2 del testo unificato elaborato dal comitato ristretto ed adottato nella seduta in sede referente della VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei Deputati il 25 febbraio 2004.
La relazione tecnica al disegno di legge prevede che, in base ai dati raccolti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il provvedimento possa riguardare circa 26.000 famiglie comprendenti soggetti appartenenti a categorie socialmente deboli, cioè anziani ultrasessantacinquenni e portatori di handicap con problemi economici, che abbiano beneficiato della proroga relativa all’esecuzione dei rilasci per finita locazione scaduta il 30 giugno scorso.
Come già ricordato sopra, il 30 giugno 2004 è giunta a scadenza l’ultima proroga nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Alcune disposizioni del decreto-legge appaiono di natura ordinamentale. A titolo esemplificativo, si segnalano, in particolare, gli articoli 2, 7 e 7-bis.
All’articolo 2, i commi 3 e 4 danno la possibilità agli “enti locali” di stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione per soddisfare le esigenze delle persone in condizioni di disagio abitativo definite dall’articolo 1. Dall’articolo 4, che commisura il contributo statale alla “dimensione demografica del comune” e soprattutto dall’articolo 7, comma 2-bis, sembrerebbe si possa evincere che ci si intenda riferire esclusivamente ai comuni. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di chiarire a quali soggetti istituzionali intenda farsi riferimento.
Il citato comma 2-bis dell’articolo 7, inoltre, prevede che diverse modalità di erogazione dei contributi integrativi vengano definite dai comuni “con delibera della propria giunta”. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di non indicare l’organo deputato ad assumere tale delibera, in ossequio al rispetto delle autonomie territoriali.
L’art. 1 del decreto legge in esame delimita l’area soggettiva di applicabilità del provvedimento.
I destinatari delle misure recate dal provvedimento d’urgenza vengono infatti individuati esclusivamente nei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che abbiano, all’interno del proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:
a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
b) siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari[5], della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, ovvero rientrino tra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto tra il 1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004;
c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici (ora, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.
La relazione tecnica al disegno di legge prevede che, in base ai dati raccolti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il provvedimento possa riguardare circa 26.000 famiglie comprendenti soggetti appartenenti a categorie socialmente deboli, cioè anziani ultrasessantacinquenni e portatori di handicap con problemi economici, che abbiano beneficiato della proroga relativa all’esecuzione dei rilasci per finita locazione scaduta il 30 giugno scorso.
Si ricorda infatti che il 30 giugno 2004 è giunta a scadenza l’ultima proroga nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
L'art. 80, comma 20 reca specifiche disposizioni volte a fronteggiare il disagio abitativo nei comuni ad alta tensione abitativa[6] prevedendo che essi possano destinare fino al 10% delle somme ad essi attribuite sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione[7] all'affitto di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto, purché tali soggetti abbiano nel nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi e non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti per poter accedere alla locazione di una nuova casa.
Il successivo comma 21 dell’art. 80 fa obbligo ai comuni di disporre, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge 388 del 2000 (termine coincidente con il 29 giugno 2001), apposite graduatorie degli inquilini interessati.
Infine, il comma 21, prevede la sospensione delle procedure esecutive di sfratto - iniziate contro inquilini che si trovavano nelle condizioni di cui al comma 20 - fino al termine assegnato ai comuni per la predisposizione delle graduatorie, al fine di consentire a tali inquilini di usufruire dei benefici previsti dalla legge Finanziaria per il 2001.
Comunque il termine originariamente fissato al 29 giugno 2001 dall'art. 80, comma 22, della legge finanziaria per l'anno 2001 è stato differito più volte.
Una prima volta al 31 dicembre 2001 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247[8], quindi prorogato al 30 giugno 2002 dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450[9].
Il termine è stato successivamente spostato al 30 giugno 2003 dal decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122[10], e quindi al 30 giugno 2004 dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147[11].
Nel frattempo è anche intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 155 del 2004, con la quale è tornata ad occuparsi delle norme che hanno disposto la proroga degli sfratti per gli inquilini appartenenti a categoria svantaggiate. La Corte è stata chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
La Corte ha affermato – ribadendo principi già espressi con le precedenti sentenze n. 310 del 2003 e n. 62 del 2004 - che la sospensione delle procedure di rilascio di immobili può trovare giustificazione soltanto se incide sul diritto alla riconsegna dell’immobile «per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato». “Infatti la violazione di alcune delle norme costituzionali evocate ed il pregiudizio dei diritti che esse tutelano sono tanto più gravi in quanto non soltanto non è prevista alcuna comparazione tra la condizione del conduttore e quella del locatore, ma neppure è stabilita alcuna congrua misura che, addossando alla collettività l’onere economico inerente alla protezione degli inquilini appartenenti alle categorie svantaggiate, allevii il sacrificio dei locatori”.
La Corte ha
anche sottolineato che il legislatore, pur dovendo farsi carico delle esigenze
di coloro che si trovano in particolari condizioni di disagio, non può
limitarsi a trasferire all’infinito l’onere relativo in via esclusiva a carico
del locatore, che potrebbe trovarsi egli stesso nelle identiche situazioni di
disagio.
Sempre nella stessa sentenza viene altresì fatto presente che, ove le scelte del legislatore dovessero ulteriormente seguire la logica del susseguirsi di proroghe e differimenti del termine di sospensione delle procedure di rilascio, esse “non potrebbero sottrarsi alle proposte censure d’illegittimità costituzionale, anche in considerazione del vulnus che il protrarsi delle proroghe arreca al principio della ragionevole durata del processo e alla coerenza dell’ordinamento”.
In relazione ai requisiti
previsti dalle lettere a), b) e c) del comma in esame, il Ministero dei
lavori pubblici ha emanato una circolare
esplicativa in data 23 febbraio 2001[12], con la
quale sono stati forniti gli opportuni
chiarimenti in merito alle disposizione volte a fronteggiare il disagio
abitativo nei comuni ad alta tensione abitativa previste dai commi 20-22 dell'art. 80 della legge 23
dicembre 2000, n. 388[13] (legge finanziaria 2001), al fine di
orientarne l’applicazione con modalità uniformi, anche in considerazione dei
necessari raccordi con la riforma delle locazioni operata dalla legge n. 431
del 1998.
Nella circolare vengono infatti forniti i chiarimenti relativi alla presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni o di handicappati gravi, alla mancata disponibilità di altra abitazione ed alle condizioni di disagio economico dei conduttori.
Il relazione ai requisiti necessari per rientrare tra i soggetti
beneficiari del provvedimento d’urgenza in esame previsti dalla lettera b) del comma 1, essi sono stati
ampliati da alcuni emendamenti approvati nel corso dell’iter al Senato e
riguardano, oltre all’originaria disposizione del decreto rivolto ai
beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000, e successivi
differimenti e proroghe, anche:
§
coloro che hanno beneficiato di un rinvio della
data di esecuzione dello sfratto da parte degli ufficiali giudiziari;
§
coloro che non dispongano di altra abitazione o
di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità
immobiliare e che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto tra il 1°
luglio 2004 e il 13 settembre 2004, cioè tra la data di scadenza dell’ultima
proroga del 30 giugno 2004 e la data di entrata in vigore del decreto legge in
esame.
L’opportunità di una estensione della platea dei beneficiari (rispetto alla originaria formulazione) è emersa nel corso del dibattito al Senato, durante il quale il relatore per la 2° Commissione Giustizia[14] ha sottolineato che appare opportuna “la precisazione che ad usufruire del beneficio siano tutti coloro che rientrando tra i soggetti individuati all’art. 1 che si trovino tuttora nella disponibilità dell’immobile, e ciò non solo per avere usufruito della sospensione della procedura esecutiva, ma anche e soprattutto per effetto di rinvii della data di esecuzione "medio tempore" disposti dagli ufficiali giudiziari, costituendo detta ultima condizione quella di maggiore diffusione tra i potenziali beneficiari del decreto in via di conversione”.
E’ altresì emersa la necessità di includervi anche coloro che sono stati oggetto di una sentenza di sfratto dopo il 30 giugno fino all’emanazione del decreto-legge, cioè fino alla data del 13 settembre 2004.
In tal modo si è esteso il periodo temporale preso in considerazione dal decreto in esame includendo coloro che abbiano subito un provvedimento di sfratto fino a tale data.
Nel corso
del dibattito è stata altresì evidenziata la problematicità relativa al fatto
che l’estensione del periodo di validità del decreto da giugno a settembre
potrebbe comportare una maggiore spesa.
Va
osservato, altresì, che la stessa 5° Commissione del Senato (Programmazione
economica, Bilancio) aveva espresso parere negativo su tali emendamenti ai
sensi dell’art. 81 della Costituzione.
In merito ai requisiti
economici, indicati dalla lettera c)
dell’articolo in esame, si osserva che il riferimento al possesso dei requisiti
economici previsti dal Ministero dei
lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, fa riferimento
alla citata circolare del Ministero
dei lavori del 23 febbraio 2001 con
la quale sono state interpretate le disposizioni dell’art. 80, commi 20-22,
della legge n. 388 del 2000.
La circolare ha infatti chiarito, al punto 4.3, cosa debba intendersi per redditi insufficienti per accedere all’affitto di una nuova casa, precisando che “è da ritenere che la situazione reddituale del conduttore ai fini del beneficio in argomento vada riferita al possesso dei requisiti economici previsti dalle singole normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 22). Il superamento di tali limiti di reddito è ritenuto, infatti, dal legislatore condizione sufficiente perché il locatario possa rivolgersi all’offerta di alloggi in locazione disponibili sul mercato.
La ratio della norma contenuta nella legge 388/2000, come già
illustrato al punto 3, è quella di legare la sospensione delle procedure
esecutive di sfratto all’inserimento del conduttore in apposite graduatorie
comunali, da redigere, nella prima fase di applicazione, entro 180 giorni
dall’entrata in vigore della legge. Il richiamo alla legge 431/1998 e
l’utilizzo delle risorse attribuite dal Fondo nazionale di sostegno per
l’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della richiamata
legge, destinato alla concessione dei contributi integrativi per il pagamento
del canone di locazione, evidenziano l’analogia delle due disposizioni.
Pertanto, il requisito del reddito per l’inserimento dei conduttori nelle
citate graduatorie non può che essere identico. Conseguentemente, per la
quantificazione del reddito, si applica la lettera b) dell’articolo 1, comma 1,
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 che richiede la
"sussistenza" - in relazione al nucleo familiare del locatario – di
un reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
Articolo 2
(Misure)
L’art. 2 istituisce cinque nuove tipologie contrattuali, oltre a quelle previste dalla legge n. 431 del 1998, tutte riservate agli inquilini “disagiati” di cui all’art. 1, e per le quali sono previste le agevolazioni fiscali ed i contributi indicati nei successivi artt. 3 e 4.
Il comma 1 introduce le nuove tipologie contrattuali, disponendo che possano essere stipulati, oltre alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i tipi di contratto previsti dai commi dal 2 al 6 e per i quali è prevista la corresponsione dei contributi di cui agli artt. 3 e 4.
La legge n. 431
del 1998 prevede che il privato proprietario possa stipulare 5 tipi di contratto:
- a
canone libero di 4 anni + 4 anni di rinnovo automatico (art. 2, comma 1);
- a
canone concordato di 3 anni + 2 anni di rinnovo automatico (art. 2, commi 3, 4 e 5);
- transitori
per la durata da 1 a 18 mesi (art. 5, comma 1);
- per
universitari, con durata da 6 mesi a 3 anni (art. 5, commi 2 e 3);
- completamente
liberi e limitati a box, seconde case e case di lusso (art. 1).
I commi 2, 5 e 6 prevedono
tre nuove tipologie contrattuali stipulatibili dai soggetti indicati
dall’articolo 1 del decreto in esame.
Si può osservare che, mentre per la tipologia prevista dal comma 2
il testo specifica che l’altra parte del contratto è il locatore dell’immobile,
per le tipologie di cui ai commi 5 e 6 tale specificazione non viene ripetuta.
Pertanto sembrerebbe ammissibile (da parte del conduttore “disagiato”) il
ricorso ai relativi tipi di contratto anche con proprietari diversi (e quindi
per immobili diversi) rispetto a quelli ai quali si riferisce la procedura di
sfratto in corso.
Il contratto previsto dal comma 2 viene stipulato tra i soggetti di cui all’art. 1 del decreto in esame e i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio sospesa ai sensi dell’art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000. Il nuovo contratto di locazione potrà avere una durata minima di un anno e massima di diciotto mesi e ad esso andranno applicate le disposizioni gli artt. 1571 e seguenti del Codice civile e quindi, in relazione al canone, sarà soggetto alla libera contrattazione tra le parti.
Il comma 5 dispone che gli stessi soggetti di cui all’art. 1 possono stipulare contratti di locazione di durata triennale, prorogabili di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti.
In assenza di un riferimento esplicito alla figura del locatore,
come invece dispone il precedente comma 2, il contratto previsto dal comma 5 sembrerebbe
intendersi stipulabile con qualsiasi proprietario, quindi non necessariamente
con il proprietario dell’immobile oggetto della procedura di sfratto.
Il canone è stabilito
secondo le modalità previste dagli accordi
definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge n. 431
del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova
l’alloggio concesso in locazione, oppure
dal decreto ministeriale di cui all’art. 4, comma 3, della stessa legge n. 431[15].
Si ricorda che l’art. 2, della legge n. 431 del 1998 ha individuato due distinte tipologie contrattuali per le locazioni abitative: la prima si basa fondamentalmente sulla libera contrattazione delle parti, mentre la seconda tipologia contrattuale (cd “secondo canale”), disciplinata al comma 3, si basa invece sul sostanziale recepimento, da parte del locatore e del conduttore, di contratti-tipo stipulati in sede di accordi locali tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative (locazioni convenzionate). In questo caso, oltre alla durata minima del contratto - fissata per legge - il contratto-tipo disciplina anche altri elementi contrattuali, fra i quali, in primo luogo, l’entità del canone.
Il successivo art. 4 della legge . 431 ha provveduto
quindi a definire la procedura per la
definizione di tali contratti tipo, che si articola nel modo seguente:
a)
il Ministero dei
lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori maggiormente rappresentativi ogni tre anni, al fine di promuovere una
convenzione nazionale con cui saranno definiti i “criteri generali per la
definizione dei canoni” “le modalità per garantire particolari esigenze delle
parti”. Tale convenzione nazionale è stata stipulata – una prima volta
dall’entrata in vigore della legge – in data 8 febbraio 1999;
b)
un apposito decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze
indica i criteri generali su cui dovranno basarsi gli accordi locali, nonché le
modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali, previste dall’art. 8 della
legge stessa (comma 2).
c)
un successivo decreto sostitutivo del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro
quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, per
fissare le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al
comma 3 dell'art. 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni
le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano
definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2 (comma 3).
Il comma 6 prevede che i soggetti di cui all’art. 1 possano stipulare contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni nel caso di esplicito accordo delle parti contraenti.
In assenza di un riferimento esplicito alla figura del locatore,
come invece dispone il precedente comma 2, anche il contratto previsto dal
comma 6 sembrerebbe intendersi stipulabile con qualsiasi proprietario.
A tali contratti si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.
Conseguentemente la determinazione del canone sarà soggetto di libera contrattazione tra le parti.
I commi 3 e 4 riguardano – invece - due nuove tipologie contrattuali nelle quali sono gli stessi enti locali a stipulare contratti di locazione in qualità di conduttori con i proprietari degli immobili, facendosi al contempo garanti del puntuale pagamento del canone di locazione, del rilascio dell’immobile alla scadenza prevista, nonché del risarcimento al proprietario di eventuali danni all’immobile arrecati dal concessionario nel corso della locazione.
Si osserva che il testo,
anche nelle disposizioni successive (art. 3, comma 1) fa riferimento agli enti
locali e non, più specificamente, ai comuni. Il riferimento ai comuni è infatti
recato dal solo art. 4 in relazione, però, alla mera determinazione dell’entità
del contributo, al fine di definire criteri proporzionali.
Si prevede, infatti, che gli immobili così locati siano successivamente concessi dai comuni, mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti di locazione, ai soggetti di cui all’art. 1 del decreto in esame.
Si osserva che l’istituto della concessione amministrativa previsto dalle tipologie contrattuali nei commi 3 e 4 dell’articolo in esame, attraverso il quale gli enti locali destinano gli alloggi locati ai soggetti “disagiati”, consentirebbe di evitare gli oneri procedurali connessi all’esecuzione dello sfratto e dovrebbe pertanto garantire il puntuale rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto.
Le due tipologie contrattuali previste si differenziano in relazione alla durata, alla possibilità o meno di un loro rinnovo e alle modalità relative alla determinazione del canone.
Il comma 3 prevede che i contratti stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori possano avere una durata massima di due anni, non rinnovabili né prorogabili.
Tali contratti possono comunque essere sostituiti, anche prima della scadenza, con nuovi contratti stipulati, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, direttamente tra il locatore e il soggetto che ha beneficiato della concessione amministrativa.
Per questi ultimi contratti stipulati direttamente tra le parti viene esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico, a meno che non ci si sia un esplicito accordo delle stesse parti contraenti.
I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 4 dagli enti locali in qualità di conduttori, sono di durata triennale, prorogabili di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti.
Per tali contratti il canone
è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell’art. 2
della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune
dove si trova l’alloggio concesso in locazione, oppure dal decreto ministeriale di cui all’art. 4, comma 3, della
stessa legge n. 431[16].
Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, introduce una norma volta a non pregiudicare – comunque – la possibilità dei conduttori che si avvalgono delle nuove tipologie contrattuali di partecipare ai bandi per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Il comma prevede che i soggetti che abbiano partecipato ai bandi
per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che si
avvalgono nel contempo delle tipologie contrattuali previste dal decreto in
esame, possano mantenere, fino alla scadenza del rinnovato rapporto di
locazione, il punteggio conseguito riferito alla qualifica di “sottoposto a
sentenza o ordinanza di sfratto”.
L’articolo aggiuntivo recepisce le osservazioni emerse nel
corso del dibattito al Senato che avevano rilevato che il decreto offre un
ventaglio di soluzioni comunque transitorie e pertanto i conduttori contraenti delle
nuove tipologie di contratto dovrebbero mantenere i punteggi eventualmente
acquisiti per la partecipazione ai bandi ERP. Infatti, la maggior parte degli soggetti
a cui si rivolge il decreto hanno caratteristiche soggettive e redittuali tali
da poter essere inseriti nelle graduatorie dei bandi ERP.
Può ricordarsi
che, nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, si è avuta una rilevate
ridefinizione di competenze amministrative ad opera del decreto legislativo n.
112 del 1998 (artt. 59-64). Tali norme hanno completato il trasferimento dell’intera materia alla competenza regionale,
prevedendo la soppressione del CER e la diretta attribuzione alle regioni dei
fondi volti al finanziamento degli interventi.
Inoltre, è stata attribuita alle
regioni anche la competenza in ordine alla fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi e per la definizione dei
canoni.
Spetta quindi alle singole leggi
regionali recare le norme relative all’assegnazione e la gestione degli alloggi
ERP. L’assegnazione avviene in base a graduatorie formate sulla base di punteggi e di criteri
di priorità e i relativi punteggi sono attribuiti in dipendenza delle
condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare.
Tra le condizioni soggettive rilevano il reddito pro-capite, il numero dei
componenti il nucleo familiare, l’età del richiedente, la presenza nel nucleo
di persone anziane o con handicap.
Tra le condizioni oggettive, oltre alla situazione di grave disagio
abitativo (alloggi precari, sovraffollati, ecc.), anche quella di abitare in
alloggi che debbano essere rilasciati a seguito di provvedimento esecutivo di
sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di
conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero.
I commi dal 7 al 9 determinano le modalità di erogazione dei contributi agli enti locali e delle somme da corrispondere ai proprietari di alloggi indicati in precedenza, al fine di incentivare il ricorso alle nuove tipologie contrattuali.
Il comma 7 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà avvalersi degli ex istituti autonomi case popolari e gli altri istituti comunque ad essi succeduti (ex IACP), mediante la costituzione di uno «sportello emergenza sfratti», per fornire assistenza ai soggetti di cui all’art. 1 e per il coordinamento delle relative iniziative.
La relazione al disegno di legge motiva il ricorso agli ex istituti autonomi case popolari, “per via della loro comprovata esperienza in materia di gestione di edilizia residenziale, per la possibilità, attraverso le loro strutture, di pervenire ad una attività di coordinamento semplificata grazie ad un numero limitato di soggetti che comunque coprano, allo stesso tempo, l’intero territorio nazionale, e infine per la necessità di individuare soggetti gestionali in grado di porsi, sul posto, come intermediari tra i locatori ed i conduttori di cui all’articolo 1 attraverso uno «sportello emergenza sfratti»”.
Gli ex IACP provvederanno all’erogazione dei contributi previsti dal successivo art. 3 del decreto legge in esame a seconda delle tipologie di contratti stipulati:
a) nel caso di contratti stipulati dagli enti locali ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, provvederanno all’erogazione del contributo indicato dal comma 1 dell’art. 3, sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni, contenenti - in relazione a ciascun contratto stipulato - la data di stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del proprietario, e del concessionario e l’importo del canone da corrispondere;
b) nel caso di contratti sottoscritti dai soggetti di cui all’art. 1 ai sensi dei commi 2, 5 e 6, erogheranno il contributo previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 3 a favore del locatore dietro presentazione della domanda presentata dal proprietario stesso, contenente, in relazione al contratto sottoscritto, la data di stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del proprietario e del locatario e l’importo del canone da corrispondere.
Il comma 8 in esame prevede
che l’erogazione dei suddetti contributi sia disposta con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, entro
trenta giorni dal ricevimento da parte dei comuni degli elenchi di cui alla lettera
a) del comma 7, ovvero della domanda di cui alla lettera b) del medesimo comma.
Il termine, non previsto dal testo originario del decreto legge, è stato
inserito da un emendamento approvato al Senato.
Il comma 9 riconosce agli ex IACP (e agli altri istituti comunque ad essi succeduti), per lo svolgimento dei compiti relativi allo sportello emergenza sfratti, un compenso pari all'1% del contributo da erogare in relazione a ciascun contratto stipulato.
Il comma 9-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, dispone che i destinatari del decreto legge in esame di cui all’art. 1, anche se beneficiari delle misure previste dall’art. 2, continuano ad essere considerati quali conduttori assoggettati a procedure esecutive ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Con la norma in questione si prevede la conservazione dello status
di sfrattato ai fini dell’assegnazione degli alloggi ERP, consentendo in tal
modo ai soggetti interessati di conservare le loro posizioni nelle graduatorie,
anche se beneficiari delle misure previste dall’art. 2 del decreto legge in
esame.
Nel corso del dibattito al Senato è stato infatti sottolineato come le famiglie di cui trattasi possono trovarsi utilmente collocate nelle graduatorie regionali o locali per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sul presupposto di essere destinatarie di provvedimenti esecutivi di rilascio.
La norma appare pertanto strettamente correlata a quella prevista
dall’articolo aggiuntivo 6-bis.
L’art. 3 del decreto legge disciplina gli incentivi per favorire il ricorso alle nuove tipologie contrattuali e che sostanzialmente sono di diversa natura:
§ i commi da 1 a 3 ed il comma 7 prevedono l’erogazione di un contributo la cui entità è determinata dal successivo art. 4;
§ i commi 4 e 5 recano agevolazioni di carattere fiscale;
§ il comma 6 prevede la possibilità per i comuni di deliberare aliquote agevolate o l’esenzione totale dell’ICI.
Il comma 1 prevede che, al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, cioè i contratti stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori, venga versato agli stessi enti, in un’unica soluzione, un contributo complessivo (in unica soluzione) quale parziale copertura dell'onere derivante dalla sottoscrizione del contratto stesso e per ciascun contratto stipulato. L’entità del contributo è stabilita dal successivo art. 4, ovvero nella misura inferiore derivante dalla sottoscrizione del contratto.
Il comma 2 stabilisce che, al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2, cioè i contratti stipulati dai soggetti di cui all’art. 1 con un qualsiasi proprietario, venga corrisposto al proprietario, in un’unica soluzione, una somma in conto canoni ancora da corrispondere da parte dei soggetti di cui all'art. 1.
L’entità del contributo è determinata ai sensi dell'art. 4, ma nel caso in cui l'importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione per un triennio risulti inferiore alla somma fissata all'art. 4, il contributo spettante è pari a tale minore importo.
Il comma 3 prevede che, al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2 dell'art. 2, cioè i contratti stipulati tra i soggetti di cui all’art. 1 e i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio, è corrisposto, a favore dei locatori, in un’unica soluzione, la somma prevista dall'art. 4.
Ferma restando la corresponsione, da parte del conduttore, dell'importo del canone previsto dal precedente contratto di locazione, il predetto contributo è corrisposto quale integrazione dell'importo del canone previsto nel nuovo contratto, fatti salvi eventuali ulteriori incrementi che, comunque, restano a carico del conduttore.
Nel caso in cui l'importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del nuovo contratto di locazione, detratto l'importo complessivo dei canoni derivanti dal precedente contratto di locazione, risulti inferiore alla somma indicata all'art. 4, il contributo spettante è pari a tale minore importo.
Il comma 7 disciplina le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 e della somma di cui ai commi 2 e 3.
Costituisce criterio prioritario per l’erogazione del contributo l'ordine cronologico derivante dalla data
di stipula del contratto, che deve
essere sottoscritto, ai fini della sola ammissibilità ai benefici, entro
il 31 marzo 2005.
Il testo originario del decreto legge prevedeva quale termine il 31 dicembre 2004. Nel corso dell’iter al Senato, il termine per l’assegnazione del contributo è stato prorogato al 31 marzo 2005, alla luce dell’espletamento di un numero rilevante di adempimenti per i quali l’iniziale temine del 31 dicembre 2004 è apparso inadeguato.
In relazione alle agevolazioni di carattere fiscale, il comma 4 dispone che ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 (contratti stipulati dagli enti locali con qualsiasi proprietario e conduttori con qualsiasi proprietario, della durata 3+2) si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8, comma 1, della legge n. 431 del 1998 (riduzione del reddito imponibile), elevando però dal 30 al 70% la percentuale di riduzione[17].
Quanto alla applicazione dell'imposta proporzionale di registro, la disposizione in commento la fissa nella misura del 70% (si tratta di un’agevolazione già prevista anche dall’art. 8, comma 1).
Si ricorda che
la legge n. 431 del 1998 prevede una sere di misure di sostegno al mercato
delle locazioni, tra esse alcune agevolazioni fiscali disposte dall’art. 8.
L’art. 8, comma 1, della legge n.
431 dispone che nei comuni ad alta tensione abitativa, il reddito imponibile
derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del
comma 3 dell'art. 2 (canone concordato) e determinato ai sensi dell'art. 37 del
testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986, sia
ulteriormente ridotto del 30 per cento
(che porta la riduzione complessiva al 40,5 per cento). Per i suddetti
contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base
imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto
nella misura minima del 70 per cento.
Relativamente al calcolo del reddito imponibile, la nuova, ulteriore riduzione del 70% prevista dal comma in esame comporta un effetto di riduzione del reddito derivante dai canoni fino al 25% del suo valore.
Il comma 5 prevede che ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 3 e 6 dell'art. 2 (contratti stipulati dagli enti locali della durata fino a 2 anni e contratti stipulati dai conduttori con qualsiasi proprietario della durata 4+4) si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8, comma 1, della legge n. 431 del 1998, vale a dire la riduzione ordinaria del reddito imponibile del 30% e l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro nella misura del 70%.
Il comma 6 prevede la possibilità per i comuni di deliberare aliquote agevolate o l'esenzione totale dall'ICI (imposta comunale sugli immobili) relativamente agli alloggi oggetto di tutte le tipologie di contratti di cui all'art. 2, anche differenziando l'agevolazione a seconda del tipo di contratto.
Nell’art. 4 si prevede una differenziazione del contributo statale previsto dall’art. 3, commi dall’1 al 3, per le cinque tipologie contrattuali a seconda della dimensione demografica dei comuni:
a) euro 5.000 per comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;
b) euro 4.000 per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;
c) euro 3.000 per comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti.
Si ricorda che i comuni
interessati sono comunque quelli ad alta
tensione abitativa, vale a dire i comuni indicati nell'art. 6 della legge 9
dicembre 1998, n. 431 che, tra l’altro, fa rinvio all’art. 1 del decreto legge
n. 551 del 1988.
All'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.
Si ricorda che il CIPE ha
provveduto ad aggiornare gli elenchi con una serie di delibere: 14 febbraio
2002, n. 4, modificata dalla delibera 29 settembre 2002, n. 84, e con delibera
13 novembre 2003, n. 87.
Con Delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87 è stato quindi definito il
nuovo elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.
Può ricordarsi in proposito
che la stessa definizione degli elenchi dei comuni ad alta tensione abitativa è
stata fatta in realtà in base a un criterio di proporzionalità rispetto alla
popolazione complessiva delle regioni. Infatti, con la delibera CIPE 14
febbraio 2002, n. 4, aggiornata dalla delibera CIPE 29 settembre 2002, n. 84, sono
stati definiti i criteri e la procedura di aggiornamento degli elenchi dei
comuni ad alta tensione abitativa, basati sulla attribuzione ad ogni regione di
una “soglia” di popolazione interessata e sulla individuazione – da parte di
ogni regione – dei comuni ad alta tensione (entro i limiti della suddetta
soglia), col vincolo, tuttavia, di inserire comunque nell’elenco dei comuni i
capoluoghi di provincia.
Quadro
riassuntivo delle nuove tipologie contrattuali introdotte
Art. 2, comma 2 Contratti
stipulati dai conduttori con i rispettivi locatori |
|
DURATA |
minima 1 anno,
massima 18 mesi |
CANONE |
libero |
CONTRIBUTI ai
proprietari |
quale
integrazione dell'importo del canone previsto nel nuovo contratto: 5.000 euro
(Comuni con oltre 500.000 abitanti), 4.000 euro (Comuni da 100.000 a oltre
500.000 abitanti), 3.000 euro (Comuni fino a 100.000 abitanti) |
AGEVOLAZIONI
fiscali |
erariali
nessuna, aliquota ridotta Ici nei Comuni che l'abbiano decisa o esenzione
totale |
Tipologia
contrattuale |
regolata
esclusivamente dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile |
Art. 2, comma 3 Contratti
stipulati da enti locali in qualità di conduttori con qualsiasi proprietario |
|
DURATA |
fino a 2 anni,
non rinnovabili né prorogabili. Possibilità di sostituirli con contratti stipulati
direttamente tra locatore e soggetto beneficiario della concessione, ai sensi
art. 2, comma 3, legge n. 431/1998. |
CANONE |
libero |
GARANZIA degli
enti locali |
per puntuale
pagamento del canone, rilascio dell'immobile alla scadenza e risarcimento dei
danni |
CONCESSIONE
AMMINISTRATIVA |
della durata
massima del singolo contratto per la cessione in uso degli immobili ai
soggetti di cui all’art. 1 |
CONTRIBUTI agli
enti locali |
5.000 euro
(Comuni con oltre 500.000 abitanti), 4.000 euro (da 100.000 a oltre 500.000
abitanti, 3.000 euro (fino a 100.000 abitanti) |
AGEVOLAZIONI
fiscali ai proprietari degli immobili locati |
Irpef e Ires
(ex Irpeg) (limitatamente al 59,5% del canone; per Venezia centro e isole Giudecca, Murano e Burano al 52,5%);
Registro (limitatamente al 70% del canone); aliquota ridotta Ici nei Comuni
che l'abbiano decisa o esenzione totale |
Tipologia
contrattuale |
regolata
esclusivamente dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile |
Art. 2, comma 4 Contratti
stipulati da enti locali in qualità di conduttori con qualsiasi proprietario |
|
DURATA |
3 anni,
prorogabili di 2 in presenza di accordo delle parti contraenti (3+2) |
CANONE |
stabilito
secondo l'accordo locale o il decreto ministeriale sostitutivo |
GARANZIA degli
enti locali |
per puntuale
pagamento del canone, rilascio dell'immobile alla scadenza e risarcimento dei
danni |
CONCESSIONE
AMMINISTRATIVA |
della durata
massima del singolo contratto per la cessione in uso degli immobili ai
soggetti di cui all’art. 1 |
CONTRIBUTI agli
enti locali |
5.000 euro
(Comuni con oltre 500.000 abitanti), 4.000 euro (da 100.000 a oltre 500.000
abitanti), 3.000 euro (fino a 100.000 abitanti) |
AGEVOLAZIONI
fiscali ai proprietari degli immobili locati |
Irpef e Ires (limitatamente
al 25% del canone; per Venezia centro
e isole Giudecca, Murano e Burano al 22,5%); Registro (limitatamente al 70%
del canone); aliquota ridotta Ici nei Comuni che l'abbiano decisa o esenzione
totale |
Tipologia
contrattuale |
regolata dagli
articoli 1571 e seguenti del Codice civile, tranne per il canone |
Art. 2, comma 5 Contratti
stipulati dai conduttori con qualsiasi proprietario |
|
DURATA |
3 anni,
prorogabili di 2 in presenza di accordo delle parti contraenti (3+2) |
CANONE |
stabilito
secondo l'accordo locale o il decreto ministeriale sostitutivo |
CONTRIBUTI ai
proprietari, in conto canoni ancora da corrispondere: |
5.000 euro
(Comuni con oltre 500.000 abitanti), 4.000 euro (Comuni da 100.000 a oltre
500.000 abitanti), 3.000 euro (Comuni fino a 100.000 abitanti) |
AGEVOLAZIONI
fiscali ai proprietari degli immobili locati |
Irpef e Ires (limitatamente
al 25% del canone; per Venezia centro
e isole Giudecca, Murano e Burano al 22,5%); Registro (limitatamente al 70%
del canone), aliquota ridotta Ici nei Comuni che l'abbiano decisa o esenzione
totale |
Tipologia
contrattuale |
regolata dagli
articoli 1571 e seguenti del Codice civile tranne per il canone |
Art. 2, comma 6 Contratti
stipulati dai conduttori con qualsiasi proprietario |
|
DURATA |
4 anni,
prorogabili fino ad altri 4 in presenza di accordo delle parti contraenti (4+4) |
CANONE |
libero |
CONTRIBUTI ai
proprietari, in conto canoni ancora da corrispondere: |
5.000 euro
(Comuni con oltre 500.000 abitanti), 4.000 euro (Comuni da 100.000 a oltre
500.000 abitanti), 3.000 euro (Comuni fino a 100.000 abitanti) |
AGEVOLAZIONI
fiscali ai proprietari degli immobili locati |
Irpef e Ires (limitatamente
al 59,5% del canone; per Venezia centro
e isole Giudecca, Murano e Burano al 52,5%) Registro (limitatamente al 70%
del canone), aliquota ridotta Ici nei Comuni che l'abbiano decisa o esenzione
totale |
Tipologia
contrattuale |
regolata
esclusivamente dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile |
Articolo 5
(Copertura finanziaria)
L’art. 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione :
§ dell’art. 2, comma 9, relativo al compenso dell’1% da corrispondere agli IACP per lo svolgimento dei compiti relativi allo sportello emergenza sfratti;
§ dell’art. 3, commi da 1 a 5 relativi alla corresponsione del contributo previsto a favore dei proprietari o degli enti locali (in qualità di conduttori) e delle relative agevolazioni fiscali.
Si osserva preliminarmente che l’articolo in esame è stato sostituito integralmente nel corso dell’iter al Senato, in quanto, a seguito dei rilievi della 5a Commissione Bilancio circa l’onerosità delle misure derivanti principalmente dallo slittamento dei termini indicati dall’art. 3, comma 7, dall’art. 6, comma 1 e dall’art. 8 (in seguito all’approvazione dei relativi emendamenti)[18], è stato necessario un coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze per la quantificazione del nuovo onere e della sua relativa copertura finanziaria.[19]
Il comma 1 prevede quindi una quantificazione dei suddetti oneri pari a 105,04 milioni di euro per l’anno 2004, in relazione a quelli recati dall’art. 2, comma 9 (compenso agli IACP) e dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 (contributo). Tale onere non ha subito modifiche rispetto al testo originario del decreto legge.
Ad essi vanno ad aggiungersi le minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 dell’ art. 3, che vengono ora valutate in:
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
1,5 milioni di
euro |
7,3 milioni di
euro |
17,725 milioni
di euro |
10,895 milioni
di euro |
|
|
Totale |
37,42 milioni di euro[20] |
Alla copertura degli oneri complessivi si provvede:
§ per il 2004, e per un importo complessivo pari a 106,54 milioni di euro, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1-bis, comma 3, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168[21].
Si ricorda che l’art. 1-bis ha incrementato la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 431 del 1998 per un importo pari a 110 milioni di euro;
§ per gli anni 2005 e successivi, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» (Tabella A) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7,3 milioni di euro per l’anno 2005 e 10,081 milioni di euro per l’anno 2006 e 10,081 milioni di euro per l’anno 2007, le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per la rimanente quota relativa al 2006, pari a 6,644 milioni di euro, e 814 migliaia di euro per il 2007, saranno utilizzate le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Si ricorda che il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione (cd. Fondo sociale), è stato istituito
dall’art. 11 della legge n. 431 del 1998 con la finalità di destinare le sue
risorse per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione, a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito
più basse.
La dotazione del Fondo è quantificata ogni anno dalla legge
finanziaria, mentre le singole Regioni ed i comuni possono mettere a
disposizione ulteriori risorse. In attuazione del comma 4 del citato art. 11
che prevede che siano definiti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della legge i requisiti minimi dei conduttori al fine di poter beneficiare dei
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e i criteri per
la determinazione dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e
all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione, è stato emanato il DM Lavori pubblici del 7 giugno 1999.
Successivamente la legge 8 febbraio 2001, n. 21 ha modificato le procedure di distribuzione delle risorse
del Fondo prevedendo che le risorse assegnate al Fondo vengano ripartite,
entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e a decorrere dall’anno 2001, dal Ministro dei lavori
pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione
al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l’anno
precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle
singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno è
comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno[22].
In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati, per il 2001,
il 2002 e il 2003, i seguenti decreti di
riparto:
DM infrastrutture e trasporti
28 settembre 2001 ”Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione relative al 2001, ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431”;
DM infrastrutture e trasporti
4 dicembre 2002 ”Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione relative al 2002, ai sensi della legge
9 dicembre 1998, n. 431”.
DM Infrastrutture e trasporti 5 dicembre 2003 “Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione relative all’anno 2003, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431”[23].
Nei primi anni di applicazione della legge è stato riscontrato, a
fronte di una graduale riduzione della dotazione finanziaria del Fondo da parte
delle leggi finanziarie approvate, un notevole e costante incremento del
fabbisogno manifestato da coloro che hanno partecipato ai bandi emanati
annualmente dai comuni.
Anno |
Leggi finanziarie |
Stanziamenti (in milioni di euro) |
2000 |
L. 23 dicembre 1999, n. 488 |
366,68 |
2001 |
L. 23 dicembre 2000, n. 388 |
335,70 |
2002 |
L. 28 dicembre 2001, n. 448 |
249,18 |
2003 |
L. 27 dicembre 2002, n. 289 |
246,50 |
2004 |
L. 24 dicembre 2003, n. 350 |
246,01 |
2005 |
Ddl AC 5310 |
246,01 |
Si osserva che lo stanziamento relativo al 2004 è stato incrementato di 2,24 milioni di euro fino a complessivi 248,25 milioni di euro, a seguito dell’assegnazione disposta dal Ministero dell’economia con D.M. n. 34649 in data 1° aprile 2004.
Come segnalato, il decreto legge n. 168 del 2004, all’articolo 1 bis, comma 3, ha disposto un incremento del Fondo pari a 110 milioni di euro per l’anno 2004.
Si osserva, inoltre, che nella tab. n. 10 del disegno di legge di bilancio (AC 5311), nell’U.P.B. 3.1.2.1 , al capitolo 1690 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” le previsioni assestate anno finanziario 2004 recano una competenza pari a 336,01 milioni di euro. Con il disegno di legge finanziaria 2005 si propongono variazioni in diminuzione di 90 milioni di euro e pertanto la competenza risulta pari a 246,01 milioni di euro.
Il comma 2 prevede che gli
stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi
destinati alle finalità di cui all'art. 2, comma 9, e all'art. 3, commi 1, 2 e
3, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio, siano conservati nel conto dei residui per essere utilizzati
nell'esercizio successivo[24].
Il comma 3 dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze dovrà provvedere al monitoraggio degli oneri previsti dal decreto in esame, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera i-quater), della stessa legge n. 468.
Si ricorda che l’art. 11-ter della legge n. 468 del 1978, relativo alla copertura finanziaria delle leggi, prevede, al comma 7, che qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.
L’art. 11, comma 3, della stessa legge n. 468, relativo al
contenuto della legge finanziaria,
prevede, alla lettera i-quater), che essa rechi, tra l’altro,
norme relative a misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui
all'art. 11-ter, comma 7.
Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’art. 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
L’art. 7 della legge n. 468 relativo
all’istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro,
nella parte corrente, di un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio, dispone al secondo comma, n. 2) che con
decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di
competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per
aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o
connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Il comma 3 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, incluse quelle relative all’utilizzazione dei fondi conservati di cui al precedente comma 2.
Articolo 6
(Dichiarazione irrevocabile da parte del
conduttore)
L’art. 6 prevede, al comma 1, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, un regime transitorio fino al 31 dicembre 2004, entro il quale il conduttore potrà dichiarare - secondo le modalità di cui al successivo comma 2 - di avvalersi di una delle tipologie contrattuali previste dal decreto legge, differendo nel contempo, fino a tale data, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio per finita locazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 147 del 2003.
La relazione aggiunge che “è anche prevedibile che l’entrata a regime delle nuove misure richiederà dei tempi necessari e non altrimenti eliminabili, sicché pare opportuna, in vista della migliore riuscita degli interventi in oggetto, una graduazione temporale degli effetti che il cessato regime di proroga della sospensione delle procedure esecutive produrrà sugli attuali e delicati rapporti esistenti tra le categorie dei conduttori disagiati e dei proprietari-locatori, entrambe, peraltro, portatrici di interessi meritevoli di tutela”.
Il termine del 31 dicembre 2004 relativo al differimento
dell’esecuzione dello sfratto in favore di chi ha dichiarato di volersi
avvalere di una delle tipologie di contratto previste dall’art. 2 del decreto
ha sostituito il termine del 31 ottobre 2004 indicato nel testo originario del
decreto, a seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’iter al
Senato. Nel corso del dibattito era emerso, infatti, che la data del 31 ottobre
2004 risultava molto ravvicinata e, peraltro, anche anteriore alla data di
probabile conversione del decreto. Alcuni emendamenti presentati ne proponevano
il differimento fino al 30 giugno 2005.
Il comma 2 dispone che, per usufruire di tale differimento, sia necessaria una dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all'art. 2, che va comunicata alla cancelleria del giudice procedente - con raccomandata con avviso di ricevimento - che dovrà essere esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.
Il comma 3 prevede l’obbligo di immediata comunicazione da parte della cancelleria del giudice procedente, ovvero dell'ufficiale giudiziario, al locatore e allo sportello emergenza sfratti istituito dall’art. 2, comma 7, della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura esecutiva di rilascio dell’immobile per finita locazione.
Tale comma è stato modificato nel corso dell’iter al Senato prevedendo che la comunicazione della dichiarazione irrevocabile venga effettuata non solo al locatore ma anche allo sportello emergenza sfratti.
Articolo 7
(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n.
431)
L’art. 7 novella alcune norme della legge 9 dicembre 1998, n. 431 con la quale è stata attuata la riforma organica della locazione di immobili ad uso abitativo.
Si
ricorda che la legge 9 dicembre 1998, n. 431 esclude dal proprio ambito di
applicazione alcuni tipi di locazione, come ad esempio quelle riguardanti usi
commerciali, per i quali restano vigenti le disposizioni contenute nella legge
n. 392 del 1978[25]. Sono inoltre escluse dall’applicazione della legge
le locazioni relative a immobili soggetti a vincolo storico-artistico ai sensi
della legge n. 1089 del 1939; gli immobili inclusi in categorie catastali A/1
(abitazioni di lusso), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (castelli e palazzi di
eminente pregio artistico o storico); gli alloggi esclusivamente turistici; le
locazioni stipulate da enti locali in qualità di conduttori per esigenze
abitative transitorie.
Quanto ad un
sintetico richiamo degli aspetti principali della nuova normativa sulle
locazioni introdotta dalla legge n. 431 del 1998, si ricorda:
§
il superamento
del regime “intermedio” che era stato introdotto dall’art. 11 del decreto legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla la legge 8 agosto 1992, n. 359,
imperniato sui cd “patti in deroga”.
Nel 1992, infatti, il legislatore aveva preso atto della necessità di una
revisione dell’intera disciplina dell’”equo canone” e aveva introdotto - “fino
alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili urbani” - una provvisoria
e parziale[26] liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso
abitativo. Tale liberalizzazione consisteva nella possibilità che le parti, con
l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, stipulassero accordi in
deroga alle norme della legge n. 392 del 1978. Anche l’art. 11 del decreto
legge n. 333 rientra fra le norme abrogate dalla nuova legge n. 431 del 1998.
§
il passaggio da
un regime prettamente vincolistico - quale era quello delineato dalla legge n.
392 del 1978 e non radicalmente rivisto dal decreto legge n. 333 del 1992 - ad
una tendenziale liberalizzazione del
canone con un più ampio spazio all’autonomia contrattuale, pur senza ricorrere
alla completa liberalizzazione. Il nucleo fondamentale del provvedimento è
contenuto all'art. 2, ove si
individuano due distinte tipologie
contrattuali per le locazioni abitative. La prima tipologia si basa
fondamentalmente sulla libera contrattazione delle parti. La seconda tipologia
contrattuale (cd “secondo canale”) si basa invece sul sostanziale recepimento,
da parte del locatore e del conduttore, di contratti-tipo
stipulati tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
(locazioni convenzionate). In questo caso, oltre alla durata minima del
contratto - fissata per legge - il contratto-tipo disciplina anche altri
elementi contrattuali quali, in primo luogo, l’entità del canone. Un elemento
di rilievo della nuova normativa, che tende a favorire il ricorso al “secondo
canale” consiste nelle agevolazioni
fiscali previste dalla legge n. 431 a favore dei soggetti che ricorrono a
tale modalità.
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 431/1998 la procedura per la definizione dei
contratti tipo si articola nel modo seguente:
d)
il Ministero dei
lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori maggiormente rappresentativi ogni tre anni, al fine di promuovere
una convenzione nazionale con cui
saranno definiti i “criteri generali per la definizione dei canoni” “le
modalità per garantire particolari esigenze delle parti”. Tale convenzione
nazionale è stata stipulata – una prima volta dall’entrata in vigore della
legge – in data 8 febbraio 1999;
e)
un apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro delle finanze indica i criteri generali su cui
dovranno basarsi gli accordi locali, nonché le modalità di applicazione delle
agevolazioni fiscali (previste dall’art. 8 della legge stessa). Tale decreto è
stato emanato in data 5 marzo 1999 (comma 2);
f)
un successivo decreto sostitutivo del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro
quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, per
fissare le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al
comma 3 dell'art. 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni
le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano
definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2 (comma 3).
Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 431/1998, anche le condizioni e le modalità per la
stipula di contratti di locazione di
natura transitoria e per la definizione di particolari contratti
finalizzati a soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari dovranno essere disciplinate dal decreto
interministeriale di cui al punto precedente.
Il decreto ministeriale 5 marzo 1999 ha –
infine – indicato i criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella
contrattazione territoriale[27].
La trattativa territoriale definisce un contratto-tipo al quale dovranno
uniformarsi i contratti di locazione stipulati secondo le prescrizioni del
“secondo canale” (e che potranno quindi godere delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 della legge n. 431/1998).
Si ricorda che, a seguito della sottoscrizione della Convenzione
nazionale in data 8 febbraio 1999, è stato emanato un nuovo decreto
ministeriale, il D.M. 30 dicembre 2002.
La
legge n. 431 del 1998 è stata recentemente modificata dalla legge 8 gennaio 2002, n. 2, che dopo
l'articolo 4 ha introdotto l'articolo 4-bis con il quale si dispone che il
contratto-tipo (che assume ora il nome di tipo
di contratto) previsto dall’art. 2, comma 3 della legge n. 431, necessario
all’attivazione del meccanismo del “secondo canale”, debba essere approvato
dalla convenzione nazionale di cui all'art. 4, comma 1.
Il comma 1 dell’art. in esame novella l’art. 4, comma 3, della legge n. 431 del 1998, prevedendo che il decreto previsto dal medesimo comma - che, come ricordato, fissa le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti a canone concordato (art. 2, comma 3) in mancanza di definizione degli accordi territoriali - disciplini altresì i contratti di locazione di natura transitoria di cui all’art. 5 della stessa legge n. 431.
La relazione governativa motiva tale intervento in quanto esso consentirebbe “di correggere una anomalia che il legislatore del 1998 ha inconsapevolmente prodotto, lasciando, quindi, inapplicati i contratti di cui all’articolo 5, che rappresentano la novità più importante introdotta dalla citata legge n. 431 del 1998. La previsione di questo emendamento alla legge n. 431 del 1998 consente, quindi, l’avvio dei contratti transitori con decreto sostitutivo, laddove non siano stati definiti gli accordi territoriali…”.
Il comma 2, interamente sostitutivo del comma 5 dell’art. 11 della
legge n. 431, prevede una diversa
modalità di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo per il per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione .
Si ricorda brevemente che, a seguito delle modifiche
apportate con la legge 8 febbraio 2001, n. 21, le attuali procedure di distribuzione delle risorse del Fondo prevedono che le
risorse disponibili vengano ripartite, entro
il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, dal Ministro dei lavori
pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle
regioni e dalle province autonome per l’anno precedente ed in rapporto alla
quota di risorse messe a disposizione
dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il
fabbisogno è comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di
ciascun anno.
In attuazione di tali
disposizioni sono stati emanati, per il 2001, il 2002 e il 2003, i relativi decreti
di riparto (si veda, in questo dossier, il commento all’art. 5 del decreto in
esame).
Con la modifica recata dal comma 2 dell’articolo in esame si dispone di posticipare la ripartizione alle regioni dal 31 gennaio al 31 marzo di ogni anno.
Inoltre, a decorrere dall’anno 2005, la ripartizione verrebbe effettuata sempre con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ma non più in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l’anno precedente, bensì sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro stesso, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
La relazione illustrativa chiarisce che la novella è stata proposta “per superare le criticità riscontrate in sede di trasmissione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.
In effetti la questione è stata affrontata dalla Conferenza permanente Stato-Regioni nella seduta del 20 maggio 2004 preparatoria per l’espressione del parere sullo schema di decreto di riparto per il 2004, durante la quale è stato espressamente richiesto di avviare un confronto per l’adozione di nuovi criteri di riparto. Il Sottosegretario, in quell’occasione, aveva anticipato la necessità di ricorrere ad una modifica legislativa dichiarandosi disponibile ad aderire alla richiesta delle regioni, anche a seguito di un’impugnativa della Corte dei Conti del decreto di riparto per il 2003. Successivamente si sono avuti due tavoli tecnici, in data in data 28 giugno e 22 settembre 2004, per approfondire sia in sede tecnica che politica le modifiche avanzate.
Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, aggiunge un periodo alla fine del comma 3 dell’art. 11, della legge n. 431, prevedendo che i comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di loro morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l’associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.
Il comma aggiuntivo ha recepito i rilievi formulati dal relatore per la 2° Commissione Giustizia del Senato[28] che aveva auspicato ulteriori perfezionamenti alle previsioni della legge n. 431 in relazione ad una migliore utilizzazione dei contributi integrativi erogati dai Comuni in favore dei conduttori per sanare le morosità eventuali dei medesimi.
Si rileva che il comma 2-bis
riproduce esattamente il contenuto
dell’art. 1 della proposta di legge AC 4159 (Foti), successivamente
confluito nell’art. 1 del testo unificato elaborato dal comitato ristretto ed
adottato nella seduta in sede referente della VIII Commissione (Ambiente) della
Camera dei Deputati il 25 febbraio 2004.
Analogamente alla disposizione in commento, l’art. 1 dell’AC 4159
novella il comma 3, dell’art. 11, della legge n. 431 del 1998, prevedendo che i
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione erogati a
favore dei soggetti deboli (attraverso un apposito Fondo, istituito dalla
stessa legge n. 431 quale bilanciamento alla liberalizzazione dei canoni) nel
caso di morosità del conduttore, possano essere erogati direttamente al
locatore.
La finalità della norma è quindi quella di perfezionare il funzionamento del Fondo nazionale,
assicurando che l’erogazione di contributi integrativi a favore delle fasce di
reddito più basse venga effettivamente destinata alle finalità del Fondo: il
pagamento dei canoni di locazione.
Secondo la relazione illustrativa della pdl, è stato, infatti,
rilevato che i contributi erogati al conduttore non sempre vengono utilizzati per
il fine cui sono destinati, ovvero la sanatoria della morosità, ma sono stati,
in taluni casi, distolti verso spese di natura diversa.
Si ricorda, infine, che anche la proposta di legge AC 3811 (Sandri ed altri), composta da un unico
articolo, abbinata alla proposta di legge 4159, ha la finalità di perfezionare
il funzionamento del Fondo prevedendo una priorità nell’assegnazione dei
contributi a favore dei locatari soggetti a procedure esecutive di sfratto ai
sensi dell’art. 80, comma 20, della legge n. 388 del 2000.
Con la prima disposizione (comma 1) si prevede l’integrazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, attraverso contributi provenienti dai fondi per l’edilizia sovvenzionata e agevolata già assegnati alle regioni a seguito del conferimento alle stesse delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica (decreto legislativo n. 112 del 1998). La seconda disposizione (comma 2) istituisce poi una priorità nella assegnazione dei contributi di cui al comma precedente, a favore degli inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa.
Articolo 7-bis
(Modifica dell’art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392)
L’articolo 7-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato,
sostituisce l’art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativo alle modalità di rilascio dell’alloggio locato.
Il vigente art. 56 della
legge 392/1978 stabilisce che con il provvedimento che dispone il rilascio,
il giudice, tenuto conto delle disposizioni del conduttore e del locatore e
delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso, fissa anche la
data della esecuzione entro il termine massimo di mesi sei ovvero, in casi
eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento.
Nelle ipotesi di cui all'articolo 55
(termini per il pagamento dei canoni
scaduti) per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel
termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre
sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.
Trascorsa inutilmente la data fissata, il
locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del
codice di procedura civile.
Si ricorda come la competenza all’emanazione dei provvedimenti
esecutivi di rilascio degli immobili, prima del pretore, è ora attribuita al tribunale; il giudice dell’esecuzione è
nominato dal presidente del tribunale.
Nella nuova formulazione viene ad essere marginalmente modificato
il comma 1; i commi 2 e 3 - che diventano 2 e 4 – rimangono invece immutati,
mentre viene inserito un nuovo comma 3.
Le modifiche al comma 1
dell’art. 56 inseriscono l’obbligo della
motivazione al provvedimento del giudice che, disponendo il rilascio
dell’immobile locato, fissa la data dell’esecuzione dopo la valutazione delle
condizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le quali viene
disposto il rilascio stesso e, nei casi
di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta.
Va osservato tuttavia come -
disponendosi il rilascio con ordinanza (art. 30, L. 392/1978) - questa, già
oggi, ai sensi dell’art. 134 c.p.c., deve comunque essere “succintamente
motivata” da parte del giudice.
Rimane poi immutato il comma
2 che dispone che, nelle ipotesi di cui al citato art. 55 della legge 392,
se il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data
dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del
termine concesso per il pagamento.
Con l’obbligo di motivazione di cui al comma 1, l’altra novità
riguarda il nuovo comma 3 dell’art.
56 che introduce, per finalità di garanzia, la possibilità di opposizione, sia del locatore che del conduttore, contro i provvedimenti esecutivi di
rilascio dell’immobile per finita locazione (di cui all’art. 6, comma 4,
della legge 431/1998), “limitatamente
alla data fissata dell’esecuzione”.
Non si tratta quindi di una opposizione sul diritto controverso
oggetto del provvedimento, bensì soltanto sulla data fissata dal giudice per
l’esecuzione.
La norma prevede possibile il ricorso fino allo spirare di tale
data ed il giudice del gravame è individuato nel tribunale in composizione collegiale.
Tale opzione appare coerente col sistema generale delle
impugnazioni dei provvedimenti cautelari. Ai sensi dell’art. 669-terdecies,
c.p.c., i reclami avverso tali provvedimenti emessi dal giudice singolo del
tribunale devono essere proposti al tribunale in composizione collegiale, del
quale non può far parte, per ovvi motivi, il giudice che ha emanato il
provvedimento reclamato.
Va osservato come la giurisprudenza abbia finora
ritenuto inoppugnabili sia le ordinanze di convalida di sfratto ex art. 658
c.p.c. che quelle di rilascio dell’immobile ex art. 56, legge 392/1978, con
fissazione della data di rilascio. Tale preclusione non ha, comunque,
riguardato l’opposizione tardiva[29] di cui all’art. 668 c.p.c. nonchè i provvedimenti
che, assunti al di fuori delle condizioni previste dalla legge, assumono i
connotati sostanziali della sentenza e come tali sono impugnabili in appello (Cass. civ., sez. III, sent. 24 marzo 1983,
n. 2077). Secondo la Suprema Corte, peraltro, la fissazione della data di
rilascio dell’immobile, non riguardante il diritto controverso, non acquista
autonoma autorità di giudicato rispetto alle rimanenti parti del provvedimento;
la fissazione della data indicata, avendo funzione puramente ordinatoria e strumentale
dell’iter esecutivo di rilascio dell’immobile locato, può essere quindi opposta
davanti al giudice dell’esecuzione e non con il gravame in sede cognitiva (Cass. civ., III sez., 3 maggio 1996, n.
4074).
Assume,
invece, natura di sentenza, ed è quindi impugnabile in appello il provvedimento
con cui il giudice, precisando trattarsi di pronuncia definitiva, dichiari il
recesso dal contratto (per necessità del locatore), disponga il rilascio
dell’immobile e stabilisca la data di esecuzione senza fissare alcuna udienza
per la prosecuzione del giudizio (Cass.
civ., sez. III, sent. 15 dicembre 1981, n. 6626).
Proprio il tribunale “collegiale” è stato di recente individuato dall’art. 2 del D.L. 122 del 2002[30], come
giudice dell’opposizione avverso il decreto del giudice dell’esecuzione che
decide sul ricorso del locatore che contesti la sussistenza in capo al
conduttore dei requisiti richiesti per la sospensione dell’esecuzione.
Al pari del comma 2 rimane immutato anche il comma 4 dell’art. 56 che prevede - una volta trascorsa la data
fissata per il rilascio - la possibilità per il locatore di avviare
l’esecuzione forzata.
La finalità di queste modifiche sembra essere quella di garantire
una maggiore tutela degli interessi delle parti (il locatore e il conduttore)
interessate al provvedimento del giudice.
L’articolo aggiuntivo ha recepito i rilievi formulati dal relatore
per la 2° Commissione Giustizia del Senato[31] che ha
rilevato come “meglio potrebbe essere disciplinato il meccanismo dell’articolo
56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, procedendosi ad una comparazione delle
condizioni del conduttore e del locatore in sede di emanazione del
provvedimento che dispone il rilascio dell’immobile, fissando quest’ultimo in
tempi estremamente ristretti laddove non sia rispettato il termine per la
sanatoria ex articolo 55 della medesima legge n. 392 del 1978”.
Si osserva, altresì, che tale articolo aggiuntivo riproduce esattamente il contenuto
dell’art. 2 della proposta di legge AC 4159 (Foti), poi confluito nell’art.
2 del testo unificato elaborato dal comitato ristretto ed adottato nella seduta
in sede referente della VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei Deputati
il 25 febbraio 2004.
Analogamente alla disposizione in commento, l’art. 2 dell’AC 4159
prevede, alcune modifiche alle norme sul procedimento
di rilascio degli immobili, disciplinato dall’art. 56 della legge n. 392.
In particolare, le modifiche riguardano 2 aspetti:
·
viene inserito un obbligo di motivazione a
carico del giudice in merito alla data del rilascio (che deve essere, appunto,
indicata nel provvedimento del giudice di rilascio dell’immobile);
·
viene introdotta una disposizione che prevede
che sia il locatore che il conduttore possano adire, in qualsiasi momento e
fino alla data fissata per l’esecuzione, il tribunale in composizione
collegiale per l’opposizione al provvedimento di rilascio.
La relazione alla proposta di legge indica quale finalità della norma quella di assicurare il costituzionale elemento del contraddittorio fra organi giurisdizionali, tra cui rientra l’appellabilità dei loro provvedimenti in materia di fissazione, ad opera dei giudici, delle date di esecuzione dei rilasci, affinché sia gli inquilini che i proprietari possano far valere le proprie ragioni.
L’articolo prevede che le disposizioni recate dagli articoli del
decreto in esame, ad eccezione di quelle relative all’art. 7, ai fini dei
contributi e delle agevolazioni fiscali negli stessi previste, abbiano
efficacia fino al 31 marzo 2005.
Si osserva che tale termine, originariamente del 31 dicembre 2004, è stato differito nel corso dell’iter al Senato, al fine di dare tempo ai soggetti interessati di effettuare tutti gli adempimenti e le trattative previsti dalla nuova disciplina.
Articolo 8-bis
(Disposizioni finali)
L’articolo 8-bis , introdotto da un emendamento nel corso dell’iter al Senato, prevede l’applicabilità delle disposizioni recate dal decreto in esame alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei rispettivi Statuti e norme di attuazione.
Si fa osservare che l’articolo aggiuntivo è stato introdotto dall’emendamento 8.0.100 presentato dal Governo.
Precedentemente nel corso dell’iter al Senato erano stati presentati due emendamenti, il 2.45 e 2.173, riconducibili ad analoga finalità, ma la cui portata era limitata alle disposizioni dell’art. 2 (quindi alle sole disposizioni relative all’istituzione delle nuove tipologie contrattuali).
Nella seduta
pomeridiana dell’Assemblea del Senato del 12 ottobre 2004, il Presidente aveva
dato lettura del parere espresso dalla 1a Commissione permanente sugli
emendamenti al disegno di legge in esame: "La 1a Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, i seguenti pareri: parere non ostativo sugli identici
emendamenti 2.45 e 2.173, ribadendo tuttavia la preferenza per una
riformulazione nella quale sia reso esplicito che le disposizioni del
provvedimento in titolo si applicano alle autonomie speciali "nel
rispetto" dei rispettivi statuti; parere favorevole all’emendamento
8.0.100 che reca appunto tale dizione…”. Nella successiva seduta pomeridiana
del 13 ottobre il relatore “anticipa il ritiro degli emendamenti 2.147, 2.166 e
anche 2.173 (quest’ultimo per ragioni diverse, in quanto è di contenuto
identico all’emendamento 8.0.100, presentato dal Governo e già approvato). Il
relatore, inoltre, invita la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirare
l’emendamento 2.45 perché anch’esso identico all’emendamento 8.0.100”.
L’articolo aggiuntivo, pertanto, sembrerebbe assorbire il contenuto degli emendamenti ritirati in quanto estende la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali a tutto il contenuto del provvedimento.
[1] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2001, n. 151 e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 332.
[2] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14.
[3] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2002, n. 144 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
[4] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2003, n. 145 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200.
[5] Il carattere corsivo indica le proposte emendative approvate nel corso dell’iter al Senato.
[6]
I comuni indicati nell'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 che, tra
l’altro, fa rinvio all’art. 1 del decreto legge n. 551 del 1988. All'aggiornamento
dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa si è provveduto, ai sensi
dell’art. 8, comma 4, con una serie di delibere CIPE: 14 febbraio 2002, n.
4/2002 (G.U. 26 agosto 2002, n. 199), modificata dalla delibera 29 settembre
2002, n. 84/2002 (G.U. 29 novembre 2002, n. 280), e con delibera 13 novembre
2003, n. 87/03 (G.U. 18 febbraio 2004, n. 40). Per l’elenco dei comuni si veda
il sito internet:
http://www.confedilizia.it/ELENCO%20COMUNI%20ALTA%20TENSIONE%20ABITATIVA.htm
[7] Istituito dall'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 (Disciplina della locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo).
[8] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2001, n. 151 e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 332.
[9] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14.
[10] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2002, n. 144 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
[11] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2003, n. 145 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200.
[12] G.U. 30 marzo 2001, n. 75 (S.O. n. 64)
[13] Pubblicata nel Supplemento Ufficiale alla G.U. del 29 dicembre 2000, n. 302.
[14] Commissioni riunite Giustizia e Territorio, sede referente, 22 settembre 2004.
[15] La parte in corsivo è stata aggiunta da un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato ed ha la finalità di integrare la disposizione originaria, aggiungendo opportunamente anche il riferimento alla procedura sostitutiva disposta dalle norme vigenti nell’ipotesi in cui le parti – a livello locale – non pervengano ad un accordo (come del resto previsto dall’art. 4, comma 3, della legge n. 431).
[16] Vedi nota precedente.
[17]
Si ricorda che, in via generale, per il calcolo del reddito imponibile
derivante al proprietario dell’alloggio, la cifra determinata ai sensi
dell’art. 37, comma 4-.bis, del T.U.
n. 917 del 1986, oggi è pari all’85% del reddito, in quanto già si applica in
via ordinaria una riduzione del 15% (per i fabbricati siti nella città di
Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la
riduzione è elevata dal 15% al 25%). Ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge
n. 431, tale riduzione è incrementata fino al 30%. Infatti la riduzione indicata del 30%, e quindi il reddito
imponibile viene limitato al 59,5%.
[18]
Vedasi l’emendamento 3.2000 che ha unificato gli emendamenti originari 1.7,
3.148, 6.115 e 8.105, recando il relativo prospetto di copertura attraverso la
sostituzione dell’articolo 5 del decreto legge. Su tale emendamento 3.2000 la
Commissione Bilancio del Senato ha espresso il suo parere di nulla osta. Vedasi
resoconto pomeridiano della seduta dell’assemblea del Senato del 13 ottobre 2004.
[19] Vedasi seduta pomeridiana dell’assemblea del Senato del 13 ottobre 2004.
[20] Il testo originario del decreto legge recava minori entrate complessive pari a 35,6 milioni di euro.
[21] Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 recante “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”.
[22]
E’ stato previsto, altresì, che qualora tali risorse non siano trasferite ai
comuni entro novanta giorni dall’effettiva attribuzione delle stesse alle
regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla
provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri
connessi alla nomina ed all’attività del commissario ad acta sono posti a
carico dell’ente inadempiente.
[23] (GU n. 66 del 19-3-2004)
[24] Il comma 2 non compariva nel testo originario del decreto legge in quanto è frutto della riformulazione dell’art. 5 come disposta nell’emendamento 3.2000.
[25] Cd legge sull”equo canone”.
[26] Riguardava solo i nuovi contratti.
[27]
Ai sensi dell’art. 1 del decreto, gli accordi territoriali definiscono,
all'interno del territorio comunale, insiemi di aree omogenee per valore di
mercato, dotazione di infrastrutture, categorie e classi catastali degli
edifici. Per ogni zona vengono individuati – ovviamente in sede di accordo
locale - un prezzo minimo e uno massimo (fasce di oscillazione). Entro tali
fasce le parti contrattuali dovranno definire il canone effettivo sulla base di
molteplici elementi attinenti all'alloggio: la tipologia, lo stato manutentivo,
le pertinenze, la presenza di spazi comuni, la dotazione di servizi tecnici,
l'eventuale corredo di mobilio.
[28] Commissioni riunite Giustizia e Territorio, sede referente, 22 settembre 2004.
[29] Si tratta del caso in cui l’intimato può
eccezionalmente fare opposizione anche dopo la convalida di sfratto se dimostra
di non averne avuto tempestiva conoscenza per notificazione irregolare , per
caso fortuito o forza maggiore.
[30] D.L. 20 giugno 2002, n. 122 “Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e
di espropriazione”, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2002, n. 185.
[31] Commissioni riunite Giustizia e Territorio, sede referente, 22 settembre 2004.