XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Agevolazione d’accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di sfratto esecutivo D.L. 240/04 - A.C. 5350
Serie: Decreti-legge    Numero: 160
Data: 20/10/04
Abstract:    Scheda per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; disegno di legge di conversione; normativa di riferimento; giurisprudenza.
Descrittori:
LOCAZIONE DI IMMOBILI   SFRATTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Riferimenti:
AS n.3106/14   DL n.240 del 13/09/04
AC n.5350/14     

Servizio studi

 

decreti-legge

Agevolazione d’accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di sfratto esecutivo

D.L. 240/04 - A.C. 5350

 

n. 160

 


xiv legislatura

19 Ottobre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Ambiente

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D04240

 


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi 3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali 7

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni 7

§      Compatibilità comunitaria  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

§      Impatto sui destinatari delle norme  9

§      Formulazione del testo  9

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Finalità) 13

§      Articolo 3 (Incentivi) 24

§      Articolo 4 (Contributo) 27

§      Quadro riassuntivo delle nuove tipologie contrattuali introdotte  28

§      Articolo 5 (Copertura finanziaria) 31

§      Articolo 7 (Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431) 37

§      Articolo 7-bis (Modifica dell’art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392) 42

§      Articolo 8 (Efficacia) 46

D.D.L. DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE (A.C. 5350)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431  51

§      L. 27 luglio 1978, n. 392 (1). Disciplina delle locazioni di immobili urbani (1/a) (1/circ). (art. 56) 82

§      L. 5 agosto 1978, n. 468 (1). Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (1/a) (1/circ).  (art. 11, co. 3, lettera i-quater e art. 11-ter, co. 7) 83

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (1). Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (2) (1/circ). (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004). (art. 37) 85

§      L. 9 dicembre 1998, n. 431 (1). Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (1/a) (1/circ). 89

§      D.M. 7 giugno 1999 (1). Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi (2). 106

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388 (1). Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (1/circ). (art. 80 co. 20-22) 109

§      Circolare 23 febbraio 2001 Ministero dei Lavori pubblici 112

§      Delibera CIPE del 14 febbraio 2002, n. 4  123

§      Delibera CIPE 29 settembre 2002, n. 84  128

§      Delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87/03  130

Giurisprudenza

§      Sent. 1 ottobre 2003, n. 310 La Corte Costituzionale  143

§      Sent. 9 febbraio 2004, n. 62 La Corte Costituzionale  148

§      Sent. 24 maggio 2004, n. 155 La Corte Costituzionale  156

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

5350

Numero del decreto-legge

240

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

Settore d’intervento

Alloggi

Iter al Senato

SI

Numero di articoli

 

§       testo originario

8

§       testo approvato dal Senato

10

Date

 

§       emanazione

 

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

13 settembre 2004

§       approvazione del Senato

13 ottobre 2004

§       assegnazione

14 ottobre 2004

§       scadenza

12 novembre 2004

Commissione competente

VIII Ambiente

Pareri previsti

Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto legge n. 240 reca misure in materia di locazioni ad uso abitativo, finalizzate – da un lato - ad agevolare i conduttori assoggettati a procedura esecutiva di rilascio che versano in condizioni di particolare disagio, dall’altro a modificare le norme procedurali relative al rilascio degli immobili.

Relativamente alla prima finalità, l’art. 1 definisce l’ambito soggettivo di applicazione delle nuove disposizioni, limitato esclusivamente ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che abbiano, all’interno del proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare.

L’art. 2 istituisce cinque nuove tipologie contrattuali, oltre a quelle previste dalla legge n. 431 del 1998, tutte riservate agli inquilini “disagiati” di cui all’art. 1, e per le quali sono previste sia agevolazioni fiscali che contributi diretti, indicati nei successivi artt. 3 e 4. Tre di queste nuove tipologie (commi 2, 5 e 6) riguardano contratti che possono essere stipulati direttamente dai soggetti disagiati (con i proprietari dell’immobile occupato o anche con proprietari di altri immobili); le altre due tipologie (commi 3 e 4) sono invece riservate agli enti locali, che possono pertanto stipulare contratti di locazione in qualità di conduttori con i proprietari degli immobili, facendosi al contempo garanti del puntuale pagamento del canone di locazione, del rilascio dell’immobile alla scadenza prevista, nonché del risarcimento al proprietario di eventuali danni all’immobile arrecati dall’inquilino disagiato. Per quest’ultimo l’immobile viene reso disponibile attraverso una concessione amministrativa. Si osserva, infine, che il comma 7 dell’art. 2 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà avvalersi degli ex istituti autonomi case popolari, mediante la costituzione di uno «sportello emergenza sfratti», per fornire assistenza ai soggetti di cui all’art. 1.

Mentre l’art. 4 definisce solo la misura del contributo, proporzionandolo al numero di abitanti del comune (in quanto si assume che l’entità media dei canoni segua tale proporzione) l’art. 3 reca la vera e propria disciplina dei contributi e delle agevolazioni fiscali. Si osserva che le agevolazioni fiscali (comunque diverse a seconda della tipologia contrattuale) possono riguardare sia l’IRPEF, sia l’IRES, sia l’imposta di registro, sia l’ICI. Il contributo diretto, invece, può essere erogato sia ai proprietari (quale integrazione dell'importo del canone previsto nel nuovo contratto) sia agli enti locali e consiste in una assegnazione unica, relativa all’intero contratto.

L’art. 5 reca la norma di copertura finanziaria (l’onere complessivo è quantificato in 106,54 milioni di euro per l’anno 2004, 7,3 milioni per l’anno 2005, 17,725 milioni per l’anno 2006 e 10,895 milioni per l’anno 2007. L’onere viene in gran parte coperto con gli stanziamenti destinati Fondo per le locazioni di cui all’art. 11 della legge n. 431, stanziamenti che erano stati aumentati dal decreto legge n. 168 del 2004, in misura pari a 110 milioni di euro.

Lart. 6 prevede un regime transitorio fino al 31 dicembre 2004, entro il quale il conduttore potrà dichiarare di avvalersi di una delle tipologie contrattuali previste dal decreto legge, differendo nel contempo, fino a tale data, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio per finita locazione.

L’art. 7 introduce alcune modifiche di manutenzione normativa alla legge n. 431 del 1998, mentre l’art. 7 bis, introdotto durante l’iter al Senato, novella la legge 27 luglio 1978, n. 392, relativamente alle modalità di rilascio dell’alloggio locato (obbligo di motivazione e possibilità di opposizione). Si osserva che tale articolo aggiuntivo riproduce esattamente il contenuto dell’art. 2 della proposta di legge AC 4159 (Foti), all’esame dell’VIII Commissione della Camera dei Deputati.

L’art. 8  prevede che le disposizioni recate dagli articoli del decreto, ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali negli stessi previste, abbiano efficacia fino al 31 marzo 2005. Si osserva che tale termine, originariamente del 31 dicembre 2004, è stato esteso nel corso dell’iter al Senato, al fine di dare tempo ai soggetti interessati di effettuare tutti gli adempimenti e le trattative previsti dalla nuova disciplina.

Infine, l’art. 8 bis reca una clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, mentre l’art. 9 reca la clausola di entrata in vigore.

Relazioni allegate

Al ddl sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica e la analisi tecnico-normativa.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

La materia è stata oggetto di precedenti decreti legge. Si ricorda infatti che il 30 giugno 2004 è giunta a scadenza l’ultima proroga della sospensione dell’esecuzione dello sfratto nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

L'art. 80, comma 20 reca specifiche disposizioni volte a fronteggiare il disagio abitativo nei comuni ad alta tensione abitativa prevedendo che essi possano destinare fino al 10% delle somme ad essi attribuite sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione all'affitto di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto, purché tali soggetti abbiano nel nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi e non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti per poter accedere alla locazione di una nuova casa.

Il successivo comma 21 dell’art. 80 fa obbligo ai comuni di disporre, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge 388 del 2000 (termine coincidente con il 29 giugno 2001), apposite graduatorie degli inquilini interessati.

Infine, il comma 21, prevede la sospensione delle procedure esecutive di sfratto - iniziate contro inquilini che si trovavano nelle condizioni di cui al comma 20 - fino al termine assegnato ai comuni per la predisposizione delle graduatorie, al fine di consentire a tali inquilini di usufruire dei benefici previsti dalla legge Finanziaria per il 2001.

 

Il termine originariamente fissato al 29 giugno 2001 dall'art. 80, comma 22, della legge finanziaria per l'anno 2001 è stato differito più volte.

Una prima volta al 31 dicembre 2001 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247[1], quindi prorogato al 30 giugno 2002 dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450[2].

Il termine è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2003 dal decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122[3], e quindi al 30 giugno 2004 dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147[4].

Alle disposizioni del decreto legge n. 147 del 2003 si fa riferimento nel preambolo del decreto legge.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

La necessità e l’urgenza sono ascrivibili, secondo le premesse del decreto legge, da un lato alle condizioni di particolare disagio dei soggetti che sono stati beneficiari – fino al 30 giugno 2004 – della sospensione dell’esecuzione dello sfratto, dall’altro alla mancata proroga della sospensione stessa dopo il giugno 2004.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina delle locazioni – così come la disciplina processuale sul rilascio degli immobili - appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto ricompressa all’interno dell’ambito materiale di cui alla lettera l) del comma secondo dell’art. 117 Cost. Inoltre, può ritenersi che le norme in commento, assumendo quali beneficiari categorie particolarmente svantaggiate, possano essere ricondotte anche all’ambito normativo di cui alla lettera m) dello stesso secondo comma (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nulla da rilevare.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto legge, nella sua stesura originaria, recava alcune norme (in particolare all’articolo 7) che non sembrerebbero direttamente connesse con le finalità della nuova disciplina: creazione di nuove tipologie contrattuali riservate a conduttori sottoposti a sfratto esecutivo e conseguente regime agevolativi.

A queste norme sono state aggiunte, durante l’iter al Senato ulteriori disposizioni che – pur non estranee alle problematiche in oggetto – non sembrano comunque rientrare nello schema sopra indicato (art. 7-bis).

Compatibilità comunitaria

Nulla da rilevare, in quanto la disciplina dei contratti di locazione non è oggetto di alcuna normativa comunitaria.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Il provvedimento non sembra suscettibile di incidere sulle competenze delle regioni e della autonomie locali.

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 2 istituisce nuove tipologie contrattuali, connesse ad un regime agevolativo, che si affiancano – in assenza di coordinamento - a quelle già previste dalla legge n. 431 del 1998.

 

L’articolo 7, comma 1 è formulato in difformità a quanto raccomandato dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell’aprile 2001, la quale  consiglia, al punto 9), che l’unità minima di testo da sostituire con una novella sia il comma (o comunque un periodo), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica apportata.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Il comma 2 bis dell’articolo 7 (introdotto durante l’iter al Senato) riproduce il contenuto dell’art. 1 della proposta di legge AC 4159 (Foti), all’esame dell’VIII Commissione della Camera dei deputati.

Analogamente, l’art. 7 bis riproduce il contenuto dell’art. 2 della stessa proposta di legge AC 4159 (Foti). Tale articolo è poi confluito nell’art. 2 del testo unificato elaborato dal comitato ristretto ed adottato nella seduta in sede referente della VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei Deputati il 25 febbraio 2004.

 

Impatto sui destinatari delle norme

La relazione tecnica al disegno di legge prevede che, in base ai dati raccolti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il provvedimento possa riguardare circa 26.000 famiglie comprendenti soggetti appartenenti a categorie socialmente deboli, cioè anziani ultrasessantacinquenni e portatori di handicap con problemi economici, che abbiano beneficiato  della proroga relativa all’esecuzione dei rilasci per finita locazione scaduta il  30 giugno scorso.

Come già ricordato sopra, il 30 giugno 2004 è giunta a scadenza l’ultima proroga nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Formulazione del testo

Alcune disposizioni del decreto-legge appaiono di natura ordinamentale. A titolo esemplificativo, si segnalano, in particolare, gli articoli 2, 7 e 7-bis.

 

All’articolo 2, i commi  3 e 4 danno la possibilità agli “enti locali” di stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione per soddisfare le esigenze delle persone in condizioni di disagio abitativo definite dall’articolo 1. Dall’articolo 4, che commisura il contributo statale alla “dimensione demografica del comune” e soprattutto dall’articolo 7, comma 2-bis, sembrerebbe si possa evincere che ci si intenda riferire esclusivamente ai comuni. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di chiarire a quali soggetti istituzionali intenda farsi riferimento.

 

Il citato comma 2-bis dell’articolo 7, inoltre, prevede che diverse modalità di erogazione dei contributi integrativi vengano definite dai comuni “con delibera della propria giunta”. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di non indicare l’organo deputato ad assumere tale delibera, in ossequio al rispetto delle autonomie territoriali.

 

 


Schede di lettura

 


 

 

Articolo 1
(Finalità)

 

L’art. 1 del decreto legge in esame delimita  l’area soggettiva di applicabilità del provvedimento.

I destinatari delle misure recate dal provvedimento d’urgenza vengono infatti individuati esclusivamente nei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che abbiano, all’interno del proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

a)    non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;

b)    siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari[5], della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'art. 80, comma  22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, ovvero rientrino tra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto tra il 1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004;

c)    siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero  dei lavori pubblici (ora, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

 

La relazione tecnica al disegno di legge prevede che, in base ai dati raccolti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il provvedimento possa riguardare circa 26.000 famiglie comprendenti soggetti appartenenti a categorie socialmente deboli, cioè anziani ultrasessantacinquenni e portatori di handicap con problemi economici, che abbiano beneficiato  della proroga relativa all’esecuzione dei rilasci per finita locazione scaduta il  30 giugno scorso.

 

Si ricorda infatti che il 30 giugno 2004 è giunta a scadenza l’ultima proroga nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

L'art. 80, comma 20 reca specifiche disposizioni volte a fronteggiare il disagio abitativo nei comuni ad alta tensione abitativa[6] prevedendo che essi possano destinare fino al 10% delle somme ad essi attribuite sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione[7] all'affitto di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto, purché tali soggetti abbiano nel nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi e non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti per poter accedere alla locazione di una nuova casa.

Il successivo comma 21 dell’art. 80 fa obbligo ai comuni di disporre, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge 388 del 2000 (termine coincidente con il 29 giugno 2001), apposite graduatorie degli inquilini interessati.

Infine, il comma 21, prevede la sospensione delle procedure esecutive di sfratto - iniziate contro inquilini che si trovavano nelle condizioni di cui al comma 20 - fino al termine assegnato ai comuni per la predisposizione delle graduatorie, al fine di consentire a tali inquilini di usufruire dei benefici previsti dalla legge Finanziaria per il 2001.

Comunque il termine originariamente fissato al 29 giugno 2001 dall'art. 80, comma 22, della legge finanziaria per l'anno 2001 è stato differito più volte.

Una prima volta al 31 dicembre 2001 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247[8], quindi prorogato al 30 giugno 2002 dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450[9].

Il termine è stato successivamente spostato al 30 giugno 2003 dal decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122[10], e quindi al 30 giugno 2004 dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147[11].

 

Nel frattempo è anche intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 155 del 2004, con la quale è tornata ad occuparsi delle norme che hanno disposto la proroga degli sfratti per gli inquilini appartenenti a categoria svantaggiate. La Corte è stata chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione),  in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

La Corte ha affermato – ribadendo principi già espressi con le precedenti sentenze n. 310 del 2003 e n. 62 del 2004 - che la sospensione delle procedure di rilascio di immobili può trovare giustificazione soltanto se incide sul diritto alla riconsegna dell’immobile «per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato». “Infatti la violazione di alcune delle norme costituzionali evocate ed il pregiudizio dei diritti che esse tutelano sono tanto più gravi in quanto non soltanto non è prevista alcuna comparazione tra la condizione del conduttore e quella del locatore, ma neppure è stabilita alcuna congrua misura che, addossando alla collettività l’onere economico inerente alla protezione degli inquilini appartenenti alle categorie svantaggiate, allevii il sacrificio dei locatori”.

La Corte ha anche sottolineato che il legislatore, pur dovendo farsi carico delle esigenze di coloro che si trovano in particolari condizioni di disagio, non può limitarsi a trasferire all’infinito l’onere relativo in via esclusiva a carico del locatore, che potrebbe trovarsi egli stesso nelle identiche situazioni di disagio.

Sempre nella stessa sentenza viene altresì fatto presente che, ove le scelte del legislatore dovessero ulteriormente seguire la logica del susseguirsi di proroghe e differimenti del termine di sospensione delle procedure di rilascio, esse “non potrebbero sottrarsi alle proposte censure d’illegittimità costituzionale, anche in considerazione del vulnus che il protrarsi delle proroghe arreca al principio della ragionevole durata del processo e alla coerenza dell’ordinamento”.

 

In relazione ai requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma in esame, il Ministero dei lavori pubblici ha emanato una circolare esplicativa in data 23 febbraio 2001[12], con la quale sono stati forniti gli opportuni chiarimenti in merito alle disposizione volte a fronteggiare il disagio abitativo nei comuni ad alta tensione abitativa previste dai commi 20-22 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388[13] (legge finanziaria 2001), al fine di orientarne l’applicazione con modalità uniformi, anche in considerazione dei necessari raccordi con la riforma delle locazioni operata dalla legge n. 431 del 1998.

Nella circolare vengono infatti forniti i chiarimenti relativi alla presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni o di handicappati gravi, alla  mancata disponibilità di altra abitazione ed alle condizioni di disagio economico dei conduttori.

 

Il relazione ai requisiti necessari per rientrare tra i soggetti beneficiari del provvedimento d’urgenza in esame previsti dalla lettera b) del comma 1, essi sono stati ampliati da alcuni emendamenti approvati nel corso dell’iter al Senato e riguardano, oltre all’originaria disposizione del decreto rivolto ai beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di  rilascio ai sensi dell'art. 80, comma  22, della legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe, anche:

§         coloro che hanno beneficiato di un rinvio della data di esecuzione dello sfratto da parte degli ufficiali giudiziari;

§         coloro che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare e che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto tra il 1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004, cioè tra la data di scadenza dell’ultima proroga del 30 giugno 2004 e la data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

 

L’opportunità di una estensione della platea dei beneficiari (rispetto alla originaria formulazione) è emersa nel corso del dibattito al Senato, durante il quale il relatore per la 2° Commissione Giustizia[14] ha sottolineato che appare opportuna “la precisazione che ad usufruire del beneficio siano tutti coloro che rientrando tra i soggetti individuati all’art. 1 che si trovino tuttora nella disponibilità dell’immobile, e ciò non solo per avere usufruito della sospensione della procedura esecutiva, ma anche e soprattutto per effetto di rinvii della data di esecuzione "medio tempore" disposti dagli ufficiali giudiziari, costituendo detta ultima condizione quella di maggiore diffusione tra i potenziali beneficiari del decreto in via di conversione”.

E’ altresì emersa la necessità di includervi anche coloro che sono stati oggetto di una sentenza di sfratto dopo il 30 giugno fino all’emanazione del decreto-legge, cioè fino alla data del 13 settembre 2004.

 In tal modo si è esteso il periodo temporale preso in considerazione dal decreto in esame includendo coloro che abbiano subito un provvedimento di sfratto fino a tale data.

 

Nel corso del dibattito è stata altresì evidenziata la problematicità relativa al fatto che l’estensione del periodo di validità del decreto da giugno a settembre potrebbe comportare una maggiore spesa.

Va osservato, altresì, che la stessa 5° Commissione del Senato (Programmazione economica, Bilancio) aveva espresso parere negativo su tali emendamenti ai sensi dell’art. 81 della Costituzione.

 

In merito ai requisiti economici, indicati dalla lettera c) dell’articolo in esame, si osserva che il riferimento al possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero  dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, fa riferimento alla citata circolare del Ministero dei lavori del 23 febbraio 2001 con la quale sono state interpretate le disposizioni dell’art. 80, commi 20-22, della legge n. 388 del 2000.

La circolare ha infatti chiarito, al punto 4.3, cosa debba intendersi per redditi insufficienti per accedere all’affitto di una nuova casa,  precisando che “è da ritenere che la situazione reddituale del conduttore ai fini del beneficio in argomento vada riferita al possesso dei requisiti economici previsti dalle singole normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 22). Il superamento di tali limiti di reddito è ritenuto, infatti, dal legislatore condizione sufficiente perché il locatario possa rivolgersi all’offerta di alloggi in locazione disponibili sul mercato.

La ratio della norma contenuta nella legge 388/2000, come già illustrato al punto 3, è quella di legare la sospensione delle procedure esecutive di sfratto all’inserimento del conduttore in apposite graduatorie comunali, da redigere, nella prima fase di applicazione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il richiamo alla legge 431/1998 e l’utilizzo delle risorse attribuite dal Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della richiamata legge, destinato alla concessione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione, evidenziano l’analogia delle due disposizioni. Pertanto, il requisito del reddito per l’inserimento dei conduttori nelle citate graduatorie non può che essere identico. Conseguentemente, per la quantificazione del reddito, si applica la lettera b) dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 che richiede la "sussistenza" - in relazione al nucleo familiare del locatario – di un reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.


Articolo 2
(Misure)

 

L’art. 2 istituisce cinque nuove tipologie contrattuali, oltre a quelle previste dalla legge n. 431 del 1998, tutte riservate agli inquilini “disagiati” di cui all’art. 1, e per le quali sono previste le agevolazioni fiscali ed i contributi indicati nei successivi artt. 3 e 4.

 

Il comma 1  introduce le nuove tipologie contrattuali, disponendo che possano essere stipulati, oltre alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i tipi di contratto previsti dai commi dal  2 al 6 e per i quali è prevista la corresponsione dei contributi di cui agli artt. 3 e 4.

La legge n. 431 del 1998 prevede che il privato proprietario possa stipulare 5 tipi di contratto:

-      a canone libero di 4 anni + 4 anni di rinnovo automatico (art. 2, comma 1);

-      a canone concordato di 3 anni + 2 anni di rinnovo automatico  (art. 2, commi 3, 4 e 5);

-      transitori per la durata da 1 a 18 mesi (art. 5, comma 1);

-      per universitari, con durata da 6 mesi a 3 anni (art. 5, commi 2 e 3);

-      completamente liberi e limitati a box, seconde case e case di lusso (art. 1).

 

I commi 2, 5 e 6 prevedono tre nuove tipologie contrattuali stipulatibili dai soggetti indicati dall’articolo 1 del decreto in esame.

Si può osservare che, mentre per la tipologia prevista dal comma 2 il testo specifica che l’altra parte del contratto è il locatore dell’immobile, per le tipologie di cui ai commi 5 e 6 tale specificazione non viene ripetuta. Pertanto sembrerebbe ammissibile (da parte del conduttore “disagiato”) il ricorso ai relativi tipi di contratto anche con proprietari diversi (e quindi per immobili diversi) rispetto a quelli ai quali si riferisce la procedura di sfratto in corso.

 

Il contratto previsto dal comma 2 viene stipulato tra i soggetti di cui all’art. 1 del decreto in esame e i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio sospesa ai sensi dell’art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000. Il nuovo contratto di locazione potrà avere una durata minima di un anno e massima di diciotto mesi e ad esso andranno applicate le disposizioni gli artt. 1571 e seguenti del Codice civile e quindi, in relazione  al canone, sarà soggetto alla libera contrattazione tra le parti.

 

Il comma 5 dispone che gli stessi soggetti di cui all’art. 1 possono stipulare contratti di locazione di durata triennale, prorogabili di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti.

In assenza di un riferimento esplicito alla figura del locatore, come invece dispone il precedente comma 2, il contratto previsto dal comma 5 sembrerebbe intendersi stipulabile con qualsiasi proprietario, quindi non necessariamente con il proprietario dell’immobile oggetto della procedura di sfratto.

Il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in locazione, oppure dal decreto ministeriale di cui all’art. 4, comma 3, della stessa legge n. 431[15].

Si ricorda che l’art. 2, della legge n. 431 del 1998 ha individuato due distinte tipologie contrattuali per le locazioni abitative: la prima si basa fondamentalmente sulla libera contrattazione delle parti, mentre la seconda tipologia contrattuale (cd “secondo canale”), disciplinata al comma 3, si basa invece sul sostanziale recepimento, da parte del locatore e del conduttore, di contratti-tipo stipulati in sede di accordi locali tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative (locazioni convenzionate). In questo caso, oltre alla durata minima del contratto - fissata per legge - il contratto-tipo disciplina anche altri elementi contrattuali, fra i quali, in primo luogo, l’entità del canone.

Il successivo art. 4 della legge . 431 ha provveduto quindi a definire la procedura per la definizione di tali contratti tipo, che si articola nel modo seguente:

a)       il Ministero dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentativi ogni tre anni, al fine di promuovere una convenzione nazionale con cui saranno definiti i “criteri generali per la definizione dei canoni” “le modalità per garantire particolari esigenze delle parti”. Tale convenzione nazionale è stata stipulata – una prima volta dall’entrata in vigore della legge – in data 8 febbraio 1999;

b)       un apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze indica i criteri generali su cui dovranno basarsi gli accordi locali, nonché le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali, previste dall’art. 8 della legge stessa (comma 2).

c)       un successivo decreto sostitutivo del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, per fissare le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'art. 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2 (comma 3).

 

 Il comma 6 prevede che i soggetti di cui all’art. 1 possano stipulare contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni nel caso di esplicito accordo delle parti contraenti.

In assenza di un riferimento esplicito alla figura del locatore, come invece dispone il precedente comma 2, anche il contratto previsto dal comma 6 sembrerebbe intendersi stipulabile con qualsiasi proprietario.

A tali contratti si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

Conseguentemente la determinazione del canone sarà soggetto di libera contrattazione tra le parti.

 

I commi 3 e 4 riguardano – invece - due nuove tipologie contrattuali nelle quali sono gli stessi enti locali a stipulare contratti di locazione in qualità di conduttori con i proprietari degli immobili, facendosi al contempo garanti del puntuale pagamento del canone di locazione, del rilascio dell’immobile alla scadenza prevista, nonché del risarcimento al proprietario di eventuali danni all’immobile arrecati dal concessionario nel corso della locazione.

 

Si osserva che il testo, anche nelle disposizioni successive (art. 3, comma 1) fa riferimento agli enti locali e non, più specificamente, ai comuni. Il riferimento ai comuni è infatti recato dal solo art. 4 in relazione, però, alla mera determinazione dell’entità del contributo, al fine di definire criteri proporzionali.

 

Si prevede, infatti, che gli immobili così locati siano successivamente concessi dai comuni, mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti di locazione, ai soggetti di cui all’art. 1 del decreto in esame.

Si osserva che l’istituto della concessione amministrativa previsto dalle tipologie contrattuali nei commi 3 e 4 dell’articolo in esame, attraverso il quale gli enti locali destinano gli alloggi locati ai soggetti “disagiati”, consentirebbe di evitare gli oneri procedurali connessi all’esecuzione dello sfratto e dovrebbe pertanto garantire il puntuale rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto.

Le due tipologie contrattuali previste si differenziano in relazione alla durata, alla possibilità o meno di un loro rinnovo e alle modalità relative alla determinazione del canone.

 

Il comma 3 prevede che i contratti stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori possano avere una durata massima di due anni, non rinnovabili né prorogabili.

Tali contratti possono comunque essere sostituiti, anche prima della scadenza, con nuovi contratti stipulati, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, direttamente tra il locatore e il soggetto che ha beneficiato della concessione amministrativa.

Per questi ultimi contratti stipulati direttamente tra le parti viene esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico, a meno che non ci si sia un esplicito accordo delle stesse parti contraenti.

 

I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 4 dagli enti locali in qualità di conduttori, sono di durata triennale, prorogabili di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti.

Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in locazione, oppure dal decreto ministeriale di cui all’art. 4, comma 3, della stessa legge n. 431[16].

 

Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, introduce una norma volta a non pregiudicare – comunque – la possibilità dei conduttori che si avvalgono delle nuove tipologie contrattuali di partecipare ai bandi per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Il comma prevede che i soggetti che abbiano partecipato ai bandi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che si avvalgono nel contempo delle tipologie contrattuali previste dal decreto in esame, possano mantenere, fino alla scadenza del rinnovato rapporto di locazione, il punteggio conseguito riferito alla qualifica di “sottoposto a sentenza o ordinanza di sfratto”.

L’articolo aggiuntivo recepisce le osservazioni emerse nel corso del dibattito al Senato che avevano rilevato che il decreto offre un ventaglio di soluzioni comunque transitorie e pertanto i conduttori contraenti delle nuove tipologie di contratto dovrebbero mantenere i punteggi eventualmente acquisiti per la partecipazione ai bandi ERP. Infatti, la maggior parte degli soggetti a cui si rivolge il decreto hanno caratteristiche soggettive e redittuali tali da poter essere inseriti nelle graduatorie dei bandi ERP.

Può ricordarsi che, nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, si è avuta una rilevate ridefinizione di competenze amministrative ad opera del decreto legislativo n. 112 del 1998 (artt. 59-64). Tali norme hanno completato il trasferimento dell’intera materia alla competenza regionale, prevedendo la soppressione del CER e la diretta attribuzione alle regioni dei fondi volti al finanziamento degli interventi.

Inoltre, è stata attribuita alle regioni anche la competenza in ordine alla fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi e per la definizione dei canoni.

Spetta quindi alle singole leggi regionali recare le norme relative all’assegnazione e la gestione degli alloggi ERP. L’assegnazione avviene in base a graduatorie  formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità e i relativi punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare.

Tra le condizioni soggettive rilevano il reddito pro-capite, il numero dei componenti il nucleo familiare, l’età del richiedente, la presenza nel nucleo di persone anziane o con handicap.

Tra le condizioni oggettive, oltre alla situazione di grave disagio abitativo (alloggi precari, sovraffollati, ecc.), anche quella di abitare in alloggi che debbano essere rilasciati a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero.

 

I commi dal 7 al 9 determinano le modalità di erogazione dei contributi agli enti locali e delle somme da corrispondere ai proprietari di alloggi indicati in precedenza, al fine di incentivare il ricorso alle nuove tipologie contrattuali.

 

Il comma 7 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà avvalersi degli ex istituti autonomi case popolari e gli altri istituti comunque ad essi succeduti (ex IACP), mediante la costituzione di uno «sportello emergenza sfratti», per fornire assistenza ai soggetti di cui all’art. 1 e per il coordinamento delle relative iniziative.

La relazione al disegno di legge motiva il ricorso agli ex istituti autonomi case popolari, “per via della loro comprovata esperienza in materia di gestione di edilizia residenziale, per la possibilità, attraverso le loro strutture, di pervenire ad una attività di coordinamento semplificata grazie ad un numero limitato di soggetti che comunque coprano, allo stesso tempo, l’intero territorio nazionale, e infine per la necessità di individuare soggetti gestionali in grado di porsi, sul posto, come intermediari tra i locatori ed i conduttori di cui all’articolo 1 attraverso uno «sportello emergenza sfratti»”.

Gli ex IACP provvederanno all’erogazione dei contributi previsti dal successivo art. 3 del decreto legge in esame a seconda delle tipologie di contratti stipulati:

a) nel caso di contratti stipulati dagli enti locali ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, provvederanno all’erogazione del contributo indicato dal comma 1 dell’art. 3, sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni, contenenti - in relazione a ciascun contratto stipulato - la data di stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del proprietario, e del concessionario e l’importo del canone da corrispondere;

b) nel caso di contratti sottoscritti dai soggetti di cui all’art. 1 ai sensi dei commi 2, 5 e 6, erogheranno il contributo previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 3 a favore del locatore dietro presentazione della domanda presentata dal proprietario stesso, contenente, in relazione al contratto sottoscritto, la data di stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del proprietario e del locatario e l’importo del canone da corrispondere.

 

Il comma 8 in esame prevede che l’erogazione dei suddetti contributi sia disposta con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dei comuni degli elenchi di cui alla lettera a) del comma 7, ovvero della domanda di cui alla lettera b) del medesimo comma. Il termine, non previsto dal testo originario del decreto legge, è stato inserito da un emendamento approvato al Senato.

 

Il comma 9 riconosce agli ex IACP (e agli altri istituti comunque ad essi succeduti), per lo svolgimento dei compiti relativi allo sportello emergenza sfratti, un compenso pari all'1% del contributo da erogare in relazione a ciascun contratto stipulato.

 

Il comma 9-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, dispone che i destinatari del decreto legge in esame di cui all’art. 1, anche se beneficiari delle misure previste dall’art. 2, continuano ad essere considerati quali conduttori assoggettati a procedure esecutive ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con la norma in questione si prevede la conservazione dello status di sfrattato ai fini dell’assegnazione degli alloggi ERP, consentendo in tal modo ai soggetti interessati di conservare le loro posizioni nelle graduatorie, anche se beneficiari delle misure previste dall’art. 2 del decreto legge in esame.

Nel corso del dibattito al Senato è stato infatti  sottolineato come le famiglie di cui trattasi possono trovarsi utilmente collocate nelle graduatorie regionali o locali per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sul presupposto di essere destinatarie di provvedimenti esecutivi di rilascio.

La norma appare pertanto strettamente correlata a quella prevista dall’articolo aggiuntivo 6-bis.


Articolo 3
(Incentivi)

 

L’art. 3 del decreto legge disciplina gli incentivi per favorire il ricorso alle nuove tipologie contrattuali e che sostanzialmente sono di diversa natura:

§         i commi da 1 a 3 ed il comma 7 prevedono l’erogazione di un contributo la cui entità è determinata dal successivo art. 4;

§         i commi 4 e 5 recano agevolazioni di  carattere fiscale;

§         il comma 6 prevede la possibilità per i comuni di deliberare aliquote agevolate o l’esenzione totale dell’ICI.

 

Il comma 1 prevede che, al  fine  di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi  3 e 4 dell'art. 2, cioè i contratti stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori, venga versato agli stessi enti, in un’unica soluzione, un contributo complessivo (in unica soluzione) quale parziale copertura dell'onere derivante dalla sottoscrizione del contratto stesso e per  ciascun contratto  stipulato. L’entità del contributo è stabilita dal successivo art. 4, ovvero nella misura inferiore derivante dalla sottoscrizione del contratto.

 

Il comma 2 stabilisce che, al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2, cioè i contratti stipulati dai soggetti di cui all’art. 1 con un qualsiasi proprietario, venga corrisposto al proprietario, in un’unica soluzione, una somma in conto canoni ancora da corrispondere da parte dei soggetti di cui all'art. 1.

L’entità del contributo è determinata ai sensi dell'art. 4, ma nel caso in cui l'importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione per un triennio risulti inferiore alla somma fissata all'art. 4, il contributo spettante è pari a tale minore importo.

 

Il comma 3 prevede che, al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2 dell'art. 2, cioè i contratti stipulati tra i soggetti di cui all’art. 1 e i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio, è corrisposto, a favore dei locatori, in un’unica soluzione, la somma prevista dall'art. 4.

Ferma restando la  corresponsione, da parte del conduttore, dell'importo del canone previsto dal precedente contratto di locazione, il predetto contributo è corrisposto quale integrazione dell'importo del canone previsto nel nuovo contratto, fatti salvi eventuali ulteriori incrementi che, comunque, restano a carico del conduttore.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del nuovo contratto di locazione, detratto l'importo complessivo dei canoni derivanti dal precedente contratto di locazione, risulti inferiore alla somma indicata all'art. 4, il contributo spettante è pari a tale minore importo.

 

Il comma 7 disciplina le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 e della somma di cui ai commi 2 e 3.

Costituisce criterio prioritario per l’erogazione del contributo l'ordine cronologico derivante dalla data di stipula del contratto, che deve essere sottoscritto, ai fini della sola ammissibilità ai benefici, entro il 31 marzo 2005.

Il testo originario del decreto legge prevedeva quale termine il 31 dicembre 2004. Nel corso dell’iter al Senato, il termine per l’assegnazione del contributo è stato prorogato al 31 marzo 2005, alla luce dell’espletamento di un numero rilevante di adempimenti per i quali l’iniziale temine del 31 dicembre 2004 è apparso inadeguato.

 

In relazione alle agevolazioni di carattere fiscale, il comma 4 dispone che  ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2  (contratti stipulati dagli enti locali con qualsiasi proprietario e conduttori con qualsiasi proprietario, della durata 3+2) si applicano le agevolazioni fiscali  previste dall'art. 8, comma 1, della legge n. 431 del 1998 (riduzione del reddito imponibile), elevando però dal 30 al 70% la percentuale di riduzione[17].

Quanto alla applicazione dell'imposta proporzionale di registro, la disposizione in commento la fissa nella misura del 70% (si tratta di un’agevolazione già prevista anche dall’art. 8, comma 1).

 

Si ricorda che la legge n. 431 del 1998 prevede una sere di misure di sostegno al mercato delle locazioni, tra esse alcune agevolazioni fiscali disposte dall’art. 8.

L’art. 8, comma 1, della legge n. 431 dispone che nei comuni ad alta tensione abitativa, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 (canone concordato) e determinato ai sensi dell'art. 37 del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986, sia ulteriormente ridotto del 30 per cento (che porta la riduzione complessiva al 40,5 per cento). Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.

Relativamente al calcolo del reddito imponibile, la nuova, ulteriore riduzione del 70% prevista dal comma in esame comporta un effetto di riduzione del reddito derivante dai canoni fino al 25% del suo valore.

 

Il comma 5 prevede che ai  proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 3 e 6 dell'art. 2 (contratti stipulati dagli enti locali della durata fino a 2 anni e contratti stipulati dai conduttori con qualsiasi proprietario della durata 4+4) si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8, comma 1, della legge n. 431 del 1998, vale a dire la riduzione ordinaria del reddito imponibile del 30% e l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro nella misura del 70%.

 

Il comma 6 prevede la possibilità per i comuni di deliberare aliquote agevolate o l'esenzione totale dall'ICI (imposta comunale sugli immobili) relativamente agli alloggi oggetto di tutte le tipologie di contratti di cui all'art. 2, anche differenziando  l'agevolazione a seconda del tipo di contratto.


Articolo 4
(Contributo)

 

Nell’art. 4 si prevede una differenziazione del contributo statale previsto dall’art. 3, commi dall’1 al 3, per le cinque tipologie contrattuali a seconda della dimensione demografica dei comuni:

a)      euro 5.000 per comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;

b)      euro 4.000 per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;

c)      euro 3.000 per comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti.

 

Si ricorda che i comuni interessati sono comunque quelli ad alta tensione abitativa, vale a dire i comuni indicati nell'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 che, tra l’altro, fa rinvio all’art. 1 del decreto legge n. 551 del 1988.

All'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.

Si ricorda che il CIPE ha provveduto ad aggiornare gli elenchi con una serie di delibere: 14 febbraio 2002, n. 4, modificata dalla delibera 29 settembre 2002, n. 84, e con delibera 13 novembre 2003, n. 87.

Con Delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87 è stato quindi definito il nuovo elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.

Può ricordarsi in proposito che la stessa definizione degli elenchi dei comuni ad alta tensione abitativa è stata fatta in realtà in base a un criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione complessiva delle regioni. Infatti, con la delibera CIPE 14 febbraio 2002, n. 4, aggiornata dalla delibera CIPE 29 settembre 2002, n. 84, sono stati definiti i criteri e la procedura di aggiornamento degli elenchi dei comuni ad alta tensione abitativa, basati sulla attribuzione ad ogni regione di una “soglia” di popolazione interessata e sulla individuazione – da parte di ogni regione – dei comuni ad alta tensione (entro i limiti della suddetta soglia), col vincolo, tuttavia, di inserire comunque nell’elenco dei comuni i capoluoghi di provincia.


Quadro riassuntivo delle nuove tipologie contrattuali introdotte

 

 

 

Art. 2, comma 2

Contratti stipulati dai conduttori con i rispettivi locatori

 

DURATA

minima 1 anno, massima 18 mesi

CANONE

libero

CONTRIBUTI ai proprietari

quale integrazione dell'importo del canone previsto nel nuovo contratto: 5.000 euro (Comuni con oltre 500.000 abitanti), 4.000 euro (Comuni da 100.000 a oltre 500.000 abitanti), 3.000 euro (Comuni fino a 100.000 abitanti)

AGEVOLAZIONI fiscali

erariali nessuna, aliquota ridotta Ici nei Comuni che l'abbiano decisa o esenzione totale

Tipologia contrattuale

regolata esclusivamente dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile

 

 

 

Art. 2, comma 3

Contratti stipulati da enti locali in qualità di conduttori con qualsiasi proprietario

 

DURATA

fino a 2 anni, non rinnovabili né prorogabili. Possibilità di sostituirli con contratti stipulati direttamente tra locatore e soggetto beneficiario della concessione, ai sensi art. 2, comma 3, legge n. 431/1998.

CANONE

libero

GARANZIA degli enti locali

per puntuale pagamento del canone, rilascio dell'immobile alla scadenza e risarcimento dei danni

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

della durata massima del singolo contratto per la cessione in uso degli immobili ai soggetti di cui all’art. 1

CONTRIBUTI agli enti locali

5.000 euro (Comuni con oltre 500.000 abitanti), 4.000 euro (da 100.000 a oltre 500.000 abitanti, 3.000 euro (fino a 100.000 abitanti)

AGEVOLAZIONI fiscali ai proprietari degli immobili locati

Irpef e Ires (ex Irpeg) (limitatamente al 59,5% del canone; per Venezia centro e isole Giudecca, Murano e Burano al 52,5%); Registro (limitatamente al 70% del canone); aliquota ridotta Ici nei Comuni che l'abbiano decisa o esenzione totale

Tipologia contrattuale

regolata esclusivamente dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile

 

 

 

Art. 2, comma 4

Contratti stipulati da enti locali in qualità di conduttori con qualsiasi proprietario

 

DURATA

3 anni, prorogabili di 2 in presenza di accordo delle parti contraenti (3+2)

CANONE

stabilito secondo l'accordo locale o il decreto ministeriale sostitutivo

GARANZIA degli enti locali

per puntuale pagamento del canone, rilascio dell'immobile alla scadenza e risarcimento dei danni

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

della durata massima del singolo contratto per la cessione in uso degli immobili ai soggetti di cui all’art. 1

CONTRIBUTI agli enti locali

5.000 euro (Comuni con oltre 500.000 abitanti), 4.000 euro (da 100.000 a oltre 500.000 abitanti), 3.000 euro (fino a 100.000 abitanti)

AGEVOLAZIONI fiscali ai proprietari degli immobili locati

Irpef e Ires (limitatamente al 25% del canone; per Venezia centro e isole Giudecca, Murano e Burano al 22,5%); Registro (limitatamente al 70% del canone); aliquota ridotta Ici nei Comuni che l'abbiano decisa o esenzione totale

Tipologia contrattuale

regolata dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile, tranne per il canone

 

 

Art. 2, comma 5

Contratti stipulati dai conduttori con qualsiasi proprietario

 

DURATA

3 anni, prorogabili di 2 in presenza di accordo delle parti contraenti (3+2)

CANONE

stabilito secondo l'accordo locale o il decreto ministeriale sostitutivo

CONTRIBUTI ai proprietari, in conto canoni ancora da corrispondere:

5.000 euro (Comuni con oltre 500.000 abitanti), 4.000 euro (Comuni da 100.000 a oltre 500.000 abitanti), 3.000 euro (Comuni fino a 100.000 abitanti)

AGEVOLAZIONI fiscali ai proprietari degli immobili locati

Irpef e Ires (limitatamente al 25% del canone; per Venezia centro e isole Giudecca, Murano e Burano al 22,5%); Registro (limitatamente al 70% del canone), aliquota ridotta Ici nei Comuni che l'abbiano decisa o esenzione totale

Tipologia contrattuale

regolata dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile tranne per il canone

 

 

 

Art. 2, comma 6

Contratti stipulati dai conduttori con qualsiasi proprietario

 

DURATA

4 anni, prorogabili fino ad altri 4 in presenza di accordo delle parti contraenti (4+4)

CANONE

libero

CONTRIBUTI ai proprietari, in conto canoni ancora da corrispondere:

5.000 euro (Comuni con oltre 500.000 abitanti), 4.000 euro (Comuni da 100.000 a oltre 500.000 abitanti), 3.000 euro (Comuni fino a 100.000 abitanti)

AGEVOLAZIONI fiscali ai proprietari degli immobili locati

Irpef e Ires (limitatamente al 59,5% del canone; per Venezia centro e isole Giudecca, Murano e Burano al 52,5%) Registro (limitatamente al 70% del canone), aliquota ridotta Ici nei Comuni che l'abbiano decisa o esenzione totale

Tipologia contrattuale

regolata esclusivamente dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile


Articolo 5
(Copertura finanziaria)

 

L’art. 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione :

§         dell’art. 2, comma 9, relativo al compenso dell’1% da corrispondere agli IACP per lo  svolgimento dei compiti relativi allo sportello emergenza sfratti;

§         dell’art. 3, commi da 1 a 5 relativi alla corresponsione del contributo previsto a favore dei proprietari o degli enti locali (in qualità di conduttori) e delle relative agevolazioni fiscali.

 

Si osserva preliminarmente che l’articolo in esame è stato sostituito integralmente nel corso dell’iter al Senato, in quanto, a seguito dei rilievi della 5a Commissione Bilancio circa l’onerosità delle misure derivanti principalmente dallo slittamento dei termini indicati dall’art. 3, comma 7, dall’art. 6, comma 1 e dall’art. 8 (in seguito all’approvazione dei relativi emendamenti)[18], è stato necessario un  coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze per la quantificazione del nuovo onere e della sua relativa copertura finanziaria.[19]

 

Il comma 1 prevede quindi una quantificazione dei suddetti oneri pari a 105,04 milioni di euro per l’anno 2004, in relazione a quelli recati dall’art. 2, comma 9 (compenso agli IACP) e dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 (contributo). Tale onere non ha subito modifiche rispetto al testo originario del decreto legge.

 

Ad essi vanno ad aggiungersi le minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 dell’ art. 3, che vengono ora valutate in:

 

2004

2005

2006

2007

1,5 milioni di euro

7,3 milioni di euro

17,725 milioni di euro

10,895 milioni di euro

 

 

Totale

37,42 milioni di euro[20]

 

Alla copertura degli oneri complessivi si provvede:

§         per il 2004, e per un importo complessivo pari a 106,54 milioni di euro,  a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1-bis, comma 3, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168[21].

Si ricorda che l’art. 1-bis ha incrementato la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 431 del 1998 per un importo pari a 110 milioni di euro;

 

§         per gli anni 2005 e successivi, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» (Tabella A) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7,3 milioni di euro per l’anno 2005 e 10,081 milioni di euro per l’anno 2006 e 10,081 milioni di euro per l’anno 2007, le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per la rimanente quota relativa al 2006, pari a 6,644 milioni di euro, e 814 migliaia di euro per il 2007, saranno utilizzate le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

Si ricorda  che il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (cd. Fondo sociale), è stato istituito dall’art. 11 della legge n. 431 del 1998 con la finalità di destinare le sue risorse per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse.

La dotazione del Fondo è quantificata ogni anno dalla legge finanziaria, mentre le singole Regioni ed i comuni possono mettere a disposizione ulteriori risorse. In attuazione del comma 4 del citato art. 11 che prevede che siano definiti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge i requisiti minimi dei conduttori al fine di poter beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e i criteri per la determinazione dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione, è stato emanato il DM Lavori pubblici del 7 giugno 1999.

Successivamente la legge 8 febbraio 2001, n. 21 ha modificato le procedure di distribuzione delle risorse del Fondo prevedendo che le risorse assegnate al Fondo vengano ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e a decorrere dall’anno 2001, dal Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l’anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno è comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno[22].

In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati, per il 2001, il 2002 e il 2003, i seguenti decreti di riparto:

DM infrastrutture e trasporti 28 settembre 2001 ”Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione relative al 2001, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431”;

DM infrastrutture e trasporti 4 dicembre 2002 ”Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione relative al 2002, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431”.

DM Infrastrutture e trasporti 5 dicembre 2003 “Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione relative all’anno 2003, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431”[23].

Nei primi anni di applicazione della legge è stato riscontrato, a fronte di una graduale riduzione della dotazione finanziaria del Fondo da parte delle leggi finanziarie approvate, un notevole e costante incremento del fabbisogno manifestato da coloro che hanno partecipato ai bandi emanati annualmente dai comuni.

 

Anno

Leggi finanziarie

Stanziamenti

(in milioni di euro)

2000

L. 23 dicembre 1999, n. 488

366,68

2001

L. 23 dicembre 2000, n. 388

335,70

2002

L. 28 dicembre 2001, n. 448

249,18

2003

L. 27 dicembre 2002, n. 289

246,50

2004

L. 24 dicembre 2003, n. 350

246,01

2005

Ddl AC 5310

246,01

 

Si osserva che lo stanziamento relativo al 2004 è stato incrementato di 2,24 milioni di euro fino a complessivi 248,25 milioni di euro, a seguito dell’assegnazione disposta dal Ministero dell’economia con D.M. n. 34649 in data 1° aprile 2004.

Come segnalato, il decreto legge n. 168 del 2004, all’articolo 1 bis, comma 3, ha disposto un incremento del Fondo pari a 110 milioni di euro per l’anno 2004.

Si osserva, inoltre, che nella tab. n. 10 del disegno di legge di bilancio (AC 5311), nell’U.P.B. 3.1.2.1 , al capitolo 1690 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” le previsioni assestate anno finanziario 2004 recano una competenza pari a 336,01 milioni di euro. Con il disegno di legge finanziaria 2005 si propongono variazioni in diminuzione di 90 milioni di euro e pertanto la competenza risulta pari a 246,01 milioni di euro. 

 

Il comma 2 prevede che gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati alle finalità di cui all'art. 2, comma 9, e all'art. 3, commi 1, 2 e 3, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio, siano conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo[24].

 

Il comma 3 dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze dovrà provvedere al monitoraggio degli oneri previsti dal decreto in esame, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera i-quater), della stessa legge n. 468.

 

Si ricorda che l’art. 11-ter della legge n. 468 del 1978, relativo alla copertura finanziaria delle leggi, prevede, al comma 7, che qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

L’art. 11, comma 3, della stessa legge n. 468, relativo al contenuto della legge finanziaria,  prevede, alla  lettera i-quater), che essa rechi, tra l’altro, norme relative a misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.

 

Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’art. 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

L’art. 7 della legge n. 468 relativo all’istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nella parte corrente, di un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dispone al secondo comma, n. 2) che con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

 

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

 

Il comma 3 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, incluse quelle relative all’utilizzazione dei fondi conservati di cui al precedente comma 2.

 


Articolo 6
(Dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore)

 

L’art. 6 prevede, al comma 1, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge,  un regime transitorio fino al 31 dicembre 2004, entro il quale il conduttore potrà dichiarare - secondo le modalità di cui al successivo comma 2 - di avvalersi di una delle tipologie contrattuali previste dal decreto legge, differendo nel contempo, fino a tale data, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio per finita locazione di cui all'art. 1,  comma 1,  del decreto legge n. 147 del 2003.

 La relazione aggiunge che “è anche prevedibile che l’entrata a regime delle nuove misure richiederà dei tempi necessari e non altrimenti eliminabili, sicché pare opportuna, in vista della migliore riuscita degli interventi in oggetto, una graduazione temporale degli effetti che il cessato regime di proroga della sospensione delle procedure esecutive produrrà sugli attuali e delicati rapporti esistenti tra le categorie dei conduttori disagiati e dei proprietari-locatori, entrambe, peraltro, portatrici di interessi meritevoli di tutela”.

Il termine del 31 dicembre 2004 relativo al differimento dell’esecuzione dello sfratto in favore di chi ha dichiarato di volersi avvalere di una delle tipologie di contratto previste dall’art. 2 del decreto ha sostituito il termine del 31 ottobre 2004 indicato nel testo originario del decreto, a seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’iter al Senato. Nel corso del dibattito era emerso, infatti, che la data del 31 ottobre 2004 risultava molto ravvicinata e, peraltro, anche anteriore alla data di probabile conversione del decreto. Alcuni emendamenti presentati ne proponevano il differimento fino al 30 giugno 2005.

 

Il comma 2 dispone che, per usufruire di tale differimento, sia necessaria una dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di  avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all'art. 2, che va comunicata alla  cancelleria  del giudice procedente -  con raccomandata con avviso di  ricevimento -  che dovrà essere esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero  con  dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale. 

 

Il comma 3 prevede l’obbligo di immediata comunicazione da parte della cancelleria  del  giudice  procedente,  ovvero dell'ufficiale giudiziario,   al  locatore  e allo sportello emergenza sfratti istituito dall’art. 2, comma 7, della dichiarazione  irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura esecutiva di rilascio dell’immobile per finita locazione.

Tale comma è stato modificato nel corso dell’iter al Senato prevedendo che la comunicazione della dichiarazione irrevocabile venga effettuata non solo al locatore ma anche allo sportello emergenza sfratti.


Articolo 7
(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431)

 

L’art. 7 novella alcune norme della legge 9 dicembre 1998, n. 431 con la quale è stata attuata la riforma organica della locazione di immobili ad uso abitativo.

 

Si ricorda che la legge 9 dicembre 1998, n. 431 esclude dal proprio ambito di applicazione alcuni tipi di locazione, come ad esempio quelle riguardanti usi commerciali, per i quali restano vigenti le disposizioni contenute nella legge n. 392 del 1978[25]. Sono inoltre escluse dall’applicazione della legge le locazioni relative a immobili soggetti a vincolo storico-artistico ai sensi della legge n. 1089 del 1939; gli immobili inclusi in categorie catastali A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico); gli alloggi esclusivamente turistici; le locazioni stipulate da enti locali in qualità di conduttori per esigenze abitative transitorie.

Quanto ad un sintetico richiamo degli aspetti principali della nuova normativa sulle locazioni introdotta dalla legge n. 431 del 1998, si ricorda:

§         il superamento del regime “intermedio” che era stato introdotto dall’art. 11 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla la legge 8 agosto 1992, n. 359, imperniato sui cd “patti in deroga”. Nel 1992, infatti, il legislatore aveva preso atto della necessità di una revisione dell’intera disciplina dell’”equo canone” e aveva introdotto - “fino alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili urbani” - una provvisoria e parziale[26] liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso abitativo. Tale liberalizzazione consisteva nella possibilità che le parti, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, stipulassero accordi in deroga alle norme della legge n. 392 del 1978. Anche l’art. 11 del decreto legge n. 333 rientra fra le norme abrogate dalla nuova legge n. 431 del 1998.

§         il passaggio da un regime prettamente vincolistico - quale era quello delineato dalla legge n. 392 del 1978 e non radicalmente rivisto dal decreto legge n. 333 del 1992 - ad una tendenziale liberalizzazione del canone con un più ampio spazio all’autonomia contrattuale, pur senza ricorrere alla completa liberalizzazione. Il nucleo fondamentale del provvedimento è contenuto all'art. 2, ove si individuano due distinte tipologie contrattuali per le locazioni abitative. La prima tipologia si basa fondamentalmente sulla libera contrattazione delle parti. La seconda tipologia contrattuale (cd “secondo canale”) si basa invece sul sostanziale recepimento, da parte del locatore e del conduttore, di contratti-tipo stipulati tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative (locazioni convenzionate). In questo caso, oltre alla durata minima del contratto - fissata per legge - il contratto-tipo disciplina anche altri elementi contrattuali quali, in primo luogo, l’entità del canone. Un elemento di rilievo della nuova normativa, che tende a favorire il ricorso al “secondo canale” consiste nelle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 431 a favore dei soggetti che ricorrono a tale modalità.

Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 431/1998 la procedura per la definizione dei contratti tipo si articola nel modo seguente:

d)       il Ministero dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentativi ogni tre anni, al fine di promuovere una convenzione nazionale con cui saranno definiti i “criteri generali per la definizione dei canoni” “le modalità per garantire particolari esigenze delle parti”. Tale convenzione nazionale è stata stipulata – una prima volta dall’entrata in vigore della legge – in data 8 febbraio 1999;

e)       un apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze indica i criteri generali su cui dovranno basarsi gli accordi locali, nonché le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali (previste dall’art. 8 della legge stessa). Tale decreto è stato emanato in data 5 marzo 1999 (comma 2);

f)         un successivo decreto sostitutivo del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, per fissare le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'art. 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2 (comma 3).

 

Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 431/1998, anche le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria e per la definizione di particolari contratti finalizzati a soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari dovranno essere disciplinate dal decreto interministeriale di cui al punto precedente.

Il decreto ministeriale 5 marzo 1999 ha – infine – indicato i criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale[27].

La trattativa territoriale definisce un contratto-tipo al quale dovranno uniformarsi i contratti di locazione stipulati secondo le prescrizioni del “secondo canale” (e che potranno quindi godere delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 della legge n. 431/1998).

Si ricorda che,  a seguito della sottoscrizione della Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, è stato emanato un nuovo decreto ministeriale, il D.M. 30 dicembre 2002.

La legge n. 431 del 1998 è stata recentemente modificata dalla legge 8 gennaio 2002, n. 2, che dopo l'articolo 4 ha introdotto l'articolo 4-bis con il quale si dispone che il contratto-tipo (che assume ora il nome di tipo di contratto) previsto dall’art. 2, comma 3 della legge n. 431, necessario all’attivazione del meccanismo del “secondo canale”, debba essere approvato dalla convenzione nazionale di cui all'art. 4, comma 1.

 

Il comma 1 dell’art. in esame novella l’art. 4, comma 3, della legge n. 431 del 1998, prevedendo che il decreto previsto dal medesimo comma - che, come ricordato, fissa le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti a canone concordato (art. 2, comma 3) in mancanza di definizione degli accordi territoriali - disciplini altresì i contratti di locazione di natura transitoria di cui all’art. 5 della stessa legge n. 431.

La relazione governativa motiva tale intervento in quanto esso consentirebbe “di correggere una anomalia che il legislatore del 1998 ha inconsapevolmente prodotto, lasciando, quindi, inapplicati i contratti di cui all’articolo 5, che rappresentano la novità più importante introdotta dalla citata legge n. 431 del 1998. La previsione di questo emendamento alla legge n. 431 del 1998 consente, quindi, l’avvio dei contratti transitori con decreto sostitutivo, laddove non siano stati definiti gli accordi territoriali…”.

 

Il comma 2, interamente sostitutivo del comma 5 dell’art. 11 della legge n. 431, prevede una diversa modalità di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo per il per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione .

Si ricorda  brevemente che, a seguito delle modifiche apportate con la legge 8 febbraio 2001, n. 21, le attuali procedure di distribuzione delle risorse del Fondo prevedono che le risorse disponibili vengano ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l’anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno è comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno.

In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati, per il 2001, il 2002 e il 2003, i relativi decreti di riparto (si veda, in questo dossier, il commento all’art. 5 del decreto in esame).

Con la modifica recata dal comma 2 dell’articolo in esame si dispone di posticipare la ripartizione alle regioni dal 31 gennaio al 31 marzo di ogni anno.

Inoltre, a decorrere dall’anno 2005, la ripartizione verrebbe effettuata sempre con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ma non più in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l’anno precedente, bensì sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro stesso, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

La relazione illustrativa chiarisce che la novella è stata proposta “per superare le criticità riscontrate in sede di trasmissione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.

In effetti la questione è stata affrontata dalla Conferenza permanente Stato-Regioni nella seduta del 20 maggio 2004 preparatoria per l’espressione del parere sullo schema di decreto di riparto per il 2004, durante la quale è stato espressamente richiesto di avviare un confronto per l’adozione di nuovi criteri di riparto. Il Sottosegretario, in quell’occasione, aveva anticipato la necessità di ricorrere ad una modifica legislativa dichiarandosi disponibile ad aderire alla richiesta delle regioni, anche a seguito di un’impugnativa della Corte dei Conti del decreto di riparto per il 2003. Successivamente si sono avuti due tavoli tecnici, in data in data 28 giugno e 22 settembre 2004, per approfondire sia in sede tecnica che politica le modifiche avanzate.

 

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, aggiunge un periodo alla fine del comma 3 dell’art. 11, della legge n. 431, prevedendo che i  comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di loro morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l’associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

Il comma aggiuntivo ha recepito i rilievi formulati dal relatore per la 2° Commissione Giustizia del Senato[28] che aveva auspicato ulteriori perfezionamenti alle previsioni della legge n. 431 in relazione ad una migliore utilizzazione dei contributi integrativi erogati dai Comuni in favore dei conduttori per sanare le morosità eventuali dei medesimi.

 

Si rileva che il comma 2-bis riproduce esattamente il contenuto dell’art. 1 della proposta di legge AC 4159 (Foti), successivamente confluito nell’art. 1 del testo unificato elaborato dal comitato ristretto ed adottato nella seduta in sede referente della VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei Deputati il 25 febbraio 2004.

Analogamente alla disposizione in commento, l’art. 1 dell’AC 4159 novella il comma 3, dell’art. 11, della legge n. 431 del 1998, prevedendo che i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione erogati a favore dei soggetti deboli (attraverso un apposito Fondo, istituito dalla stessa legge n. 431 quale bilanciamento alla liberalizzazione dei canoni) nel caso di morosità del conduttore, possano essere erogati direttamente al locatore.

La finalità della norma è quindi quella di perfezionare il funzionamento del Fondo nazionale, assicurando che l’erogazione di contributi integrativi a favore delle fasce di reddito più basse venga effettivamente destinata alle finalità del Fondo: il pagamento dei canoni di locazione.

Secondo la relazione illustrativa della pdl, è stato, infatti, rilevato che i contributi erogati al conduttore non sempre vengono utilizzati per il fine cui sono destinati, ovvero la sanatoria della morosità, ma sono stati, in taluni casi, distolti verso spese di natura diversa.

 

Si ricorda, infine, che anche la proposta di legge AC 3811 (Sandri ed altri), composta da un unico articolo, abbinata alla proposta di legge 4159, ha la finalità di perfezionare il funzionamento del Fondo prevedendo una priorità nell’assegnazione dei contributi a favore dei locatari soggetti a procedure esecutive di sfratto ai sensi dell’art. 80, comma 20, della legge n. 388 del 2000.

Con la prima disposizione (comma 1) si prevede l’integrazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, attraverso contributi provenienti dai fondi per l’edilizia sovvenzionata e agevolata già assegnati alle regioni a seguito del conferimento alle stesse delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica (decreto legislativo n. 112 del 1998). La seconda disposizione (comma 2) istituisce poi una priorità nella assegnazione dei contributi di cui al comma precedente, a favore degli inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa.

 

 


Articolo 7-bis
(Modifica dell’art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392)

 

L’articolo 7-bis, introdotto nel corso dell’iter al Senato, sostituisce l’art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativo alle modalità di rilascio dell’alloggio locato.

 

Il vigente art. 56 della legge 392/1978 stabilisce che con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, tenuto conto delle disposizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso, fissa anche la data della esecuzione entro il termine massimo di mesi sei ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 55 (termini per il pagamento dei canoni scaduti) per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.

 

Si ricorda come la competenza all’emanazione dei provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili, prima del pretore, è ora attribuita al tribunale; il giudice dell’esecuzione è nominato dal presidente del tribunale.

Nella nuova formulazione viene ad essere marginalmente modificato il comma 1; i commi 2 e 3 - che diventano 2 e 4 – rimangono invece immutati, mentre viene inserito un nuovo comma 3.

 

Le modifiche al comma 1 dell’art. 56 inseriscono l’obbligo della motivazione al provvedimento del giudice che, disponendo il rilascio dell’immobile locato, fissa la data dell’esecuzione dopo la valutazione delle condizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta.

 

Va osservato tuttavia come - disponendosi il rilascio con ordinanza (art. 30, L. 392/1978) - questa, già oggi, ai sensi dell’art. 134 c.p.c., deve comunque essere “succintamente motivata” da parte del giudice.

 

Rimane poi immutato il comma 2 che dispone che, nelle ipotesi di cui al citato art. 55 della legge 392, se il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

 

Con l’obbligo di motivazione di cui al comma 1, l’altra novità riguarda il nuovo comma 3 dell’art. 56 che introduce, per finalità di garanzia, la possibilità di opposizione, sia del locatore che del conduttore, contro i provvedimenti esecutivi di rilascio dell’immobile per finita locazione (di cui all’art. 6, comma 4, della legge 431/1998), “limitatamente alla data fissata dell’esecuzione”.

Non si tratta quindi di una opposizione sul diritto controverso oggetto del provvedimento, bensì soltanto sulla data fissata dal giudice per l’esecuzione.

La norma prevede possibile il ricorso fino allo spirare di tale data ed il giudice del gravame è individuato nel tribunale in composizione collegiale.

Tale opzione appare coerente col sistema generale delle impugnazioni dei provvedimenti cautelari. Ai sensi dell’art. 669-terdecies, c.p.c., i reclami avverso tali provvedimenti emessi dal giudice singolo del tribunale devono essere proposti al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte, per ovvi motivi, il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Va osservato come la giurisprudenza abbia finora ritenuto inoppugnabili sia le ordinanze di convalida di sfratto ex art. 658 c.p.c. che quelle di rilascio dell’immobile ex art. 56, legge 392/1978, con fissazione della data di rilascio. Tale preclusione non ha, comunque, riguardato l’opposizione tardiva[29] di cui all’art. 668 c.p.c. nonchè i provvedimenti che, assunti al di fuori delle condizioni previste dalla legge, assumono i connotati sostanziali della sentenza e come tali sono impugnabili in appello (Cass. civ., sez. III, sent. 24 marzo 1983, n. 2077). Secondo la Suprema Corte, peraltro, la fissazione della data di rilascio dell’immobile, non riguardante il diritto controverso, non acquista autonoma autorità di giudicato rispetto alle rimanenti parti del provvedimento; la fissazione della data indicata, avendo funzione puramente ordinatoria e strumentale dell’iter esecutivo di rilascio dell’immobile locato, può essere quindi opposta davanti al giudice dell’esecuzione e non con il gravame in sede cognitiva (Cass. civ., III sez., 3 maggio 1996, n. 4074).

Assume, invece, natura di sentenza, ed è quindi impugnabile in appello il provvedimento con cui il giudice, precisando trattarsi di pronuncia definitiva, dichiari il recesso dal contratto (per necessità del locatore), disponga il rilascio dell’immobile e stabilisca la data di esecuzione senza fissare alcuna udienza per la prosecuzione del giudizio (Cass. civ., sez. III, sent. 15 dicembre 1981, n. 6626).

Proprio il tribunale “collegiale” è stato di recente individuato dall’art. 2 del D.L. 122 del 2002[30], come giudice dell’opposizione avverso il decreto del giudice dell’esecuzione che decide sul ricorso del locatore che contesti la sussistenza in capo al conduttore dei requisiti richiesti per la sospensione dell’esecuzione.

 

Al pari del comma 2 rimane immutato anche il comma 4 dell’art. 56 che prevede - una volta trascorsa la data fissata per il rilascio - la possibilità per il locatore di avviare l’esecuzione forzata.

 

La finalità di queste modifiche sembra essere quella di garantire una maggiore tutela degli interessi delle parti (il locatore e il conduttore) interessate al provvedimento del giudice.

 

L’articolo aggiuntivo ha recepito i rilievi formulati dal relatore per la 2° Commissione Giustizia del Senato[31] che ha rilevato come “meglio potrebbe essere disciplinato il meccanismo dell’articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, procedendosi ad una comparazione delle condizioni del conduttore e del locatore in sede di emanazione del provvedimento che dispone il rilascio dell’immobile, fissando quest’ultimo in tempi estremamente ristretti laddove non sia rispettato il termine per la sanatoria ex articolo 55 della medesima legge n. 392 del 1978”.

 

Si osserva, altresì, che tale articolo aggiuntivo riproduce esattamente il contenuto dell’art. 2 della proposta di legge AC 4159 (Foti), poi confluito nell’art. 2 del testo unificato elaborato dal comitato ristretto ed adottato nella seduta in sede referente della VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei Deputati il 25 febbraio 2004.

Analogamente alla disposizione in commento, l’art. 2 dell’AC 4159 prevede, alcune modifiche alle norme sul procedimento di rilascio degli immobili, disciplinato dall’art. 56 della legge n. 392. In particolare, le modifiche riguardano 2 aspetti:

·         viene inserito un obbligo di motivazione a carico del giudice in merito alla data del rilascio (che deve essere, appunto, indicata nel provvedimento del giudice di rilascio dell’immobile);

·         viene introdotta una disposizione che prevede che sia il locatore che il conduttore possano adire, in qualsiasi momento e fino alla data fissata per l’esecuzione, il tribunale in composizione collegiale per l’opposizione al provvedimento di rilascio.

La relazione alla proposta di legge indica quale finalità della norma quella di assicurare il costituzionale elemento del contraddittorio fra organi giurisdizionali, tra cui rientra l’appellabilità dei loro provvedimenti in materia di fissazione, ad opera dei giudici, delle date di esecuzione dei rilasci, affinché sia gli inquilini che i proprietari possano far valere le proprie ragioni.

 


Articolo 8
(Efficacia)

 

L’articolo prevede che le disposizioni recate dagli articoli del decreto in esame, ad eccezione di quelle relative all’art. 7, ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali negli stessi previste, abbiano efficacia fino al 31 marzo 2005.

 

Si osserva che tale termine, originariamente del 31 dicembre 2004, è stato differito nel corso dell’iter al Senato, al fine di dare tempo ai soggetti interessati di effettuare tutti gli adempimenti e le trattative previsti dalla nuova disciplina.


Articolo 8-bis
(Disposizioni finali)

 

L’articolo 8-bis , introdotto da un emendamento nel corso dell’iter al Senato, prevede l’applicabilità delle disposizioni recate dal decreto in esame alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei rispettivi Statuti e norme di attuazione.

Si fa osservare che l’articolo aggiuntivo è stato introdotto dall’emendamento 8.0.100 presentato dal Governo.

Precedentemente nel corso dell’iter al Senato erano stati presentati due emendamenti, il 2.45 e 2.173, riconducibili ad analoga finalità, ma la cui portata era limitata alle disposizioni dell’art. 2 (quindi alle sole disposizioni relative all’istituzione delle nuove tipologie contrattuali).

Nella seduta pomeridiana dell’Assemblea del Senato del 12 ottobre 2004, il Presidente aveva dato lettura del parere espresso dalla 1a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge in esame: "La 1a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: parere non ostativo sugli identici emendamenti 2.45 e 2.173, ribadendo tuttavia la preferenza per una riformulazione nella quale sia reso esplicito che le disposizioni del provvedimento in titolo si applicano alle autonomie speciali "nel rispetto" dei rispettivi statuti; parere favorevole all’emendamento 8.0.100 che reca appunto tale dizione…”. Nella successiva seduta pomeridiana del 13 ottobre il relatore “anticipa il ritiro degli emendamenti 2.147, 2.166 e anche 2.173 (quest’ultimo per ragioni diverse, in quanto è di contenuto identico all’emendamento 8.0.100, presentato dal Governo e già approvato). Il relatore, inoltre, invita la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirare l’emendamento 2.45 perché anch’esso identico all’emendamento 8.0.100”.

 

L’articolo aggiuntivo, pertanto, sembrerebbe assorbire il contenuto degli emendamenti ritirati in quanto estende la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali a tutto il contenuto del provvedimento.

 


D.D.L. DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE (A.C. 5350)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

 




[1]     Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2001, n. 151 e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 332.

[2]     Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14.

[3]     Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2002, n. 144 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.

[4]     Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2003, n. 145 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200.

[5] Il carattere corsivo indica le proposte emendative approvate nel corso dell’iter al Senato.

[6] I comuni indicati nell'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 che, tra l’altro, fa rinvio all’art. 1 del decreto legge n. 551 del 1988. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa si è provveduto, ai sensi dell’art. 8, comma 4, con una serie di delibere CIPE: 14 febbraio 2002, n. 4/2002 (G.U. 26 agosto 2002, n. 199), modificata dalla delibera 29 settembre 2002, n. 84/2002 (G.U. 29 novembre 2002, n. 280), e con delibera 13 novembre 2003, n. 87/03 (G.U. 18 febbraio 2004, n. 40).  Per l’elenco dei comuni si veda il sito internet:

http://www.confedilizia.it/ELENCO%20COMUNI%20ALTA%20TENSIONE%20ABITATIVA.htm

[7]     Istituito dall'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 (Disciplina della locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

[8]     Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2001, n. 151 e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 332.

[9]     Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14.

[10]    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2002, n. 144 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.

[11]    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2003, n. 145 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200.

[12] G.U. 30 marzo 2001, n. 75 (S.O. n. 64)

[13]    Pubblicata nel Supplemento Ufficiale alla G.U. del 29 dicembre 2000, n. 302.

[14] Commissioni riunite Giustizia e Territorio, sede referente, 22 settembre 2004.

[15] La parte in corsivo è stata aggiunta da un emendamento approvato nel corso dell’iter al Senato ed ha la finalità di integrare la disposizione originaria, aggiungendo opportunamente anche il riferimento alla procedura sostitutiva disposta dalle norme vigenti nell’ipotesi in cui le parti – a livello locale – non pervengano ad un accordo (come del resto previsto dall’art. 4, comma 3, della legge n. 431).

[16] Vedi nota precedente.

[17] Si ricorda che, in via generale, per il calcolo del reddito imponibile derivante al proprietario dell’alloggio, la cifra determinata ai sensi dell’art. 37, comma 4-.bis, del T.U. n. 917 del 1986, oggi è pari all’85% del reddito, in quanto già si applica in via ordinaria una riduzione del 15% (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata dal 15% al 25%). Ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 431, tale riduzione è incrementata fino al 30%. Infatti la riduzione  indicata del 30%, e quindi il reddito imponibile viene limitato al 59,5%.

[18] Vedasi l’emendamento 3.2000 che ha unificato gli emendamenti originari 1.7, 3.148, 6.115 e 8.105, recando il relativo prospetto di copertura attraverso la sostituzione dell’articolo 5 del decreto legge. Su tale emendamento 3.2000 la Commissione Bilancio del Senato ha espresso il suo parere di nulla osta. Vedasi resoconto pomeridiano della seduta dell’assemblea del Senato del 13 ottobre 2004.

[19] Vedasi seduta pomeridiana dell’assemblea del Senato del 13 ottobre 2004.

[20] Il testo originario del decreto legge recava minori entrate complessive pari a 35,6 milioni di euro.

[21] Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 recante “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”.

[22] E’ stato previsto, altresì, che qualora tali risorse non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall’effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all’attività del commissario ad acta sono posti a carico dell’ente inadempiente.

[23] (GU n. 66 del 19-3-2004)

[24] Il comma 2 non compariva nel testo originario del decreto legge in quanto è frutto della riformulazione dell’art. 5 come disposta nell’emendamento 3.2000.

[25]    Cd legge sull”equo canone”.

[26]    Riguardava solo i nuovi contratti.

[27] Ai sensi dell’art. 1 del decreto, gli accordi territoriali definiscono, all'interno del territorio comunale, insiemi di aree omogenee per valore di mercato, dotazione di infrastrutture, categorie e classi catastali degli edifici. Per ogni zona vengono individuati – ovviamente in sede di accordo locale - un prezzo minimo e uno massimo (fasce di oscillazione). Entro tali fasce le parti contrattuali dovranno definire il canone effettivo sulla base di molteplici elementi attinenti all'alloggio: la tipologia, lo stato manutentivo, le pertinenze, la presenza di spazi comuni, la dotazione di servizi tecnici, l'eventuale corredo di mobilio.

[28] Commissioni riunite Giustizia e Territorio, sede referente, 22 settembre 2004.

[29] Si tratta del caso in cui l’intimato può eccezionalmente fare opposizione anche dopo la convalida di sfratto se dimostra di non averne avuto tempestiva conoscenza per notificazione irregolare , per caso fortuito o forza maggiore.

[30] D.L. 20 giugno 2002, n. 122 “Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione”, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.

[31] Commissioni riunite Giustizia e Territorio, sede referente, 22 settembre 2004.