XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura |
Titolo: | Definizione delle classi delle lauree, delle lauree magistrali, e delle lauree magistrali sanitarie - Schemi di D.M. nn. 617, 618 e 619 (art. 17, comma 95, della L. 127/1997) |
Serie: | Pareri al Governo Numero: 535 |
Data: | 13/02/06 |
Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
pareri al governo |
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Definizione delle classi delle lauree, delle lauree magistrali, e delle lauree magistrali sanitarie
Schemi di D.M. nn. 617, 618 e 619 (art. 17, comma 95, della L. 127/1997) |
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n. 535
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xiv legislatura 13 febbraio 2006 |
Camera dei deputati
Il presente dossier è costituito da due volumi:
nel primo sono riportate le schede di sintesi dei tre decreti elaborate dal Servizio studi; i relativi testi con l’elenco delle classi delle lauree; i pareri espressi dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU); ed infine la normativa di riferimento.
Nel secondo volume si riportano gli allegati agli schemi di decreto ministeriale gli obiettivi e le attività formative delle classi di laurea.
Dipartimento Cultura
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I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
FileCU0434
INDICE
Testi degli schemi e stralci degli allegati
§ Numerazione e denominazione delle classi delle lauree
§ Pareri della CRUI, del CNSU e del CUN
§ Numerazione e denominazione delle classi delle lauree
§ Pareri della CRUI, del CNSU e del CUN
§ Numerazione e denominazione delle classi delle lauree
§ Pareri della CRUI, del CNSU e del CUN
Normativa di riferimento
§ L. 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari (art. 11)
§ L. 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 17, co. 95)
§ D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 2, 3)
§ L. 19 ottobre 1999, n. 370 Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica (art. 6, co. 6)
§ D.M. 4 agosto 2000 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Determinazione delle classi delle lauree universitarie (si omettono gli allegati)
§ D.M. 28 novembre 2000 del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche (si omettono gli allegati)
§ D.M. 2 aprile 2001 Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie (si omettono gli allegati)
§ Decreto Ministeriale 30 aprile 2004 prot. n. 9/2004 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati
§ D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
§ D.M. 27 gennaio 2005 prot. n. 15/2005 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Banca dati dell’offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi (con allegati)
§ D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 1 marzo 2005, n. 43, Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti (art. 1-ter)
Numero dello schema di decreto |
617 |
Titolo |
Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante definizione delle classi di laurea |
Ministro competente |
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
Norma di riferimento |
Art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 |
Settore d’intervento |
Università |
Numero di articoli |
7 |
Date |
|
§ presentazione |
8 febbraio 2006 |
§ assegnazione |
9 febbraio 2006 |
§ termine per l’espressione del parere |
1° marzo 2006 |
Commissione competente |
VII Cultura |
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Numero dello schema di decreto |
618 |
Titolo |
Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante definizione delle classi di laurea magistrale |
Ministro competente |
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
Norma di riferimento |
Art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 |
Settore d’intervento |
Università |
Numero di articoli |
8 |
Date |
|
§ presentazione |
8 febbraio 2006 |
§ assegnazione |
9 febbraio 2006 |
§ termine per l’espressione del parere |
1° marzo 2006 |
§ termine per l’emanazione dell'atto |
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Commissione competente |
VII Cultura |
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Numero dello schema di decreto |
619 |
Titolo |
Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante definizione delle classi delle lauree magistrali sanitarie |
Ministro competente |
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
Norma di riferimento |
Art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 |
Settore d’intervento |
Università |
Numero di articoli |
7 |
Date |
|
§ presentazione |
8 febbraio 2006 |
§ assegnazione |
9 febbraio 2006 |
§ termine per l’espressione del parere |
1° marzo 2006 |
§ termine per l’emanazione dell'atto |
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Commissione competente |
VII Cultura |
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1. Il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei
L'art. 17, co. 95, della L. 127/1997 (così detta “Bassanini 2”[1]) ha demandato ad uno o più decreti del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica[2] (previo concerto degli altri ministri interessati, se richiesto dalla normativa vigente) la definizionedi nuove tipologie dei titoli di studio universitari in sostituzione o in aggiunta a quelli esistenti (L. 341/1990, art. 1: diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione[3]), il loro accorpamento per aree omogenee nonché l'indicazione della durata e dell'eventuale serialità dei corsi e degli obiettivi formativi qualificanti. La stessa norma ha affidato poi ai regolamenti didattici di ateneo la concreta definizione dei percorsi universitari, entro margini di autonomia delimitati dai citati provvedimenti ministeriali. Con ciò si sono poste le basi per una radicale riforma degli ordinamenti didattici universitari, riconoscendo ai singoli atenei l'autonomia nella definizione dei percorsi formativi
In attuazione di tale norma è stato adottato il regolamento approvato con D.M. 509/1999[4], recante norme sull’autonomia didattica degli atenei, recentementesostituito dalD.M. 270/2004: quest’ultimo ha l’obiettivo[5] di “correggere talune anomalie” e di “conferire al sistema maggiore funzionalità e flessibilità”, “senza compromettere l’architettura di sistema riassumibile nella formula del cosiddetto “3 + 2”.
Il regolamento definisce i punti cardine della riforma dettando i criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari e determinando la nuova articolazione dei corsi e dei titoli di studio in conformità con gli standard condivisi dai Paesi dell’Unione europea:
- la laurea, triennale; nell’ambito della medesima classe di laurea, il DM 270/2004 ha introdotto un percorso di base comune per gli studenti del primo anno di ciascuna classe delle lauree cui farà seguito un percorso metodologico o in alternativa professionalizzante, finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle attività professionali regolamentate;
- la laurea magistrale; il titolo è conseguibile dopo la laurea (o il diploma universitario triennale) attraverso l’acquisizione di 120 crediti formativi, e comunque previo accertamento del possesso di specifici requisiti curricolari determinati autonomamente dagli atenei (art.6 del DM 270/2004);
- la specializzazione, nei soli casi in cui la prevedano specifiche disposizioni legislative o in applicazione di direttive dell'Unione europea;
- il dottorato di ricerca, già riordinato ad opera dell'art. 4 della L. 210/1998 e del regolamento attuativo[6];
- il master universitario, annuale di I e II livello, interamente affidato all'autonomia degli atenei.
Lo stesso provvedimento (DM 509/1999, ora sostituito dal DM 270/2004), al fine di consentire una maggior mobilità internazionale degli studenti, ha definito il concetto di crediti formativi universitari (art.5). Essi misurano l’impegno complessivo richiesto allo studente, comprensivo dello studio individuale ma anche della partecipazione alle lezioni, alle esercitazioni, a tirocini e ad attività di orientamento. A ciascun credito corrispondono di norma 25 ore di lavoro[7]. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti. Per conseguire la laurea occorrono 180 crediti; per la laurea magistrale, come già segnalato, 120.
Il regolamento detta peraltro i soli criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari, e rinvia(art.10):
· a successivi decreti ministeriali[8], la prescrizione di indicazioni più puntuali (vedi infra) sugli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
· ai regolamenti didattici degli atenei, emanati nel rispetto delle previsioni e dei vincoli dei decreti sopra citati, la concreta determinazione degli ordinamenti didattici e dell’organizzazione generale dell’attività didattica (art.10).
Ai sensi del DM 270/2004, che ha modificato per questo specifico profilo il DM 509/1999, i decreti ministeriali individuano per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili (afferenti a uno o più ambiti disciplinari e a loro volta distinte in attività di base e caratterizzanti la classe) e determinano il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici di ateneo dovranno riservare a tali attività: il vincolo per i corsi di laurea è costituito dal 50 per cento dei crediti relativi ad attività formative di base e caratterizzanti (art. 10, comma 2, del DM 270); per i corsi di laurea magistrale dal 40 per cento dei crediti relativi ad attività caratterizzanti la classe (art. 10, comma 4, del DM 270)[9].
Unitamente alle due tipologie sopra citate i corsi di studio dovranno prevedere :
· attività formative autonomamente scelte dallo studente, comunque coerenti con il progetto formativo;
· attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti;
· attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
· attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo di riferimento tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro o eventualmente stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative sono raggruppati in classi di appartenenza. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento di diploma (di laurea) contenente le indicazioni relative al curriculum di ciascuno studente[10]. E’ inoltre prevista la possibilità, ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, di dichiarare equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi (art. 4).
L’istituzione dei corsi di studio è rimessa (come già segnalato) ai regolamenti didattici di ateneo – i cui contenuti principali sono indicati dal decreto - ed alle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario, subordinatamente al rispetto di requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell’università. Viene inoltre introdotto l’obbligo di inserire i nuovi corsi nella banca dati dell’offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
2. Le attuali classi delle lauree e delle lauree specialistiche
In attuazione al DM 509/1999, con successivi decreti ministeriali sono state individuate le classi dei corsi di laurea e di laurea specialistica ora ridefiniti a seguito delle modifiche introdotte dal DM 270/2004.
Con D.M. 4 agosto 2000 sono state determinate in 42 le classi delle lauree universitarie (di primo livello) di durata triennale[11]; per ciascuna sono elencati, in altrettanti allegati al provvedimento, gli obiettivi formativi qualificanti e gli ambiti disciplinari entro i quali vanno individuate le attività formative indispensabili.
Con D.M. 28 novembre 2000 sono poi state determinate in 104 le classi di appartenenza alle quali devono afferire i corsi di laurea specialistica (ora laurea magistrale) caratterizzati dagli stessi obiettivi formativi (conoscenze/abilità da conseguire) e conseguentemente da identiche attività formative indispensabili. Anche in questo caso vengono specificati obiettivi formativi qualificanti ed ambiti disciplinari entro i quali vanno individuate le suddette attività.
All’interno della cornice sopra descritta i regolamenti di ateneo possono stabilire articolazione e denominazione del corso di laurea, da realizzarsi in una facoltà o con il concorso di più facoltà; il titolo rilasciato alla conclusione degli studi indicherà la classe di appartenenza e la specifica denominazione del corso.
Il D.M. 28 novembre 2000 dispone infatti (art. 2) che i corsi di laurea specialistica possano realizzarsi con il concorso di più facoltà; fa riferimento alla collaborazione di più atenei, presumibilmente anche stranieri (richiamando l’art.3, co. 9, del D.M. 509/1999); per i corsi di laurea (art. 2 del DM 4 agosto 2000), sembra prevista invece solo l’eventuale collaborazione di varie facoltà della stessa università.
Con Decreti del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, il primo dei quali adottato di concerto con il ministro della sanità sono stati definite le classi dei corsi di laurea e di laurea specialistica (ora magistrale) per le professioni sanitarie.
Si tratta in particolare di quattro Classi delle lauree ed altrettante classi delle lauree specialistiche:
1 - professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica;
2 - professioni sanitarie della riabilitazione;
3 - professioni sanitarie tecniche;
4 - professioni sanitarie della prevenzione.
Ai sensi dei due DM citati, i corsi sono attivati dalle Facoltà di medicina e la formazione si svolge presso le aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, altre strutture del Servizio sanitario ed istituzioni private accreditate (a norma del DM 24 settembre 1997[12]).
Con riferimento alle professioni sanitarie, si ricorda che il d.lgs n. 502/1992[13], art. 6, comma 3, consente ai professionisti sanitari l’accesso alla formazione universitaria, con il requisito obbligatorio per l’ammissione ai previgenti corsi di diploma universitario del possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado[14]; da svolgersi in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del servizio sanitario nazionale. L’ordinamento didattico dei corsi è definito con decreto del Ministro dell'università (di concerto con il Ministro della salute, sulla base di protocolli di intesa con le regioni).
La legge n. 42/1999[15] ha poi stabilito l’equipollenza ai diplomi universitari dei diplomi (di livello non universitario) richiesti per l’esercizio delle professioni sanitarie dall’ordinamento previgente; l’equipollenza è ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base (art. 4, comma 1).
Successivamente, il decreto legge n. 402/2001[16], art. 1, comma 10, ha stabilito che i diplomi universitari delle professioni sanitarie (e degli assistenti sociali) conseguiti prima dell'istituzione dei corsi di laurea triennale siano validi per l'accesso ai corsi di laurea specialistica (ora magistrale), ai master e ai corsi universitari post-base (in altre parole, sono equipollenti, a questi effetti, ai diplomi di laurea triennale).
Da ultimo, l’art. 4 quater del D.L. n. 250 del 2005[17] ha previsto che la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione sia esclusivamente di livello universitario[18].
Il D.M. 12 aprile 2001, risultante dal concerto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica con il ministro della difesa, ha poi individuato una classe di laurea ed una di laurea specialistica per il settore delle scienze della difesa e della sicurezza,finalizzate alla formazione di ufficiali delle forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
Per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi gli atenei, nel rispetto delle prescrizioni recate dal DM in materia di obiettivi ed attività formative, attiveranno apposite convenzioni con Accademie ed istituti militari di istruzione superiore.
3. Le modifiche degli ordinamenti didattici universitari dopo il DM 270/2004
Come già accennato sopra, in relazione alla riforma dei criteri generali per gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea disposta con il DM 270/2004, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha istituito con DM 11 ottobre 2004 una serie di Tavoli tecnici (composti dai presidenti delle conferenze dei presidi delle facoltà interessate e dai presidenti degli ordini professionali) per la revisione delle classi delle lauree e della lauree specialistiche ora “magistrali”; nonché per l’elaborazione di modifiche ed aggiornamenti degli obiettivi e delle attività formative qualificanti dei corsi di studio (secondo quanto previsto, in particolare dall’art.10 del DM270/2004).
Una prima attuazione alle innovazioni introdotte dal DM 270/2004 è stata la definizione di una classe di laurea magistrale a ciclo unico per le professioni legali (DM 25 novembre 2005[19]).
Il DM 270/2004 ha previsto infatti (articolo 6, comma 3) una deroga al modello 3+2 per i corsi di studio finalizzati all’accesso alle professioni legali, per i quali è possibile istituire una classe di laurea magistrale con percorso unitario, fermo restando il periodo formativo iniziale comune[20].
In attuazione di tale disposizione, il citato DM 25 novembre 2005 ha istituito la classe delle lauree magistrali in giurisprudenza, con un percorso unitario quadriennale, successivo all’anno di base, indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali[21].
Un'altra importante modifica ai percorsi universitari discende dalla nuova disciplina della formazione iniziale degli insegnanti recata dal D.Lgs. 227/2005[22], emanato ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53: Il D.Lgs dispone infatti (articolo 2) che la formazione iniziale si svolga presso appositi corsi di laurea magistrale[23] e corsi accademici di secondo livello istituiti, rispettivamente, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (A.F.A.M[24]).
Il provvedimento demanda ad uno o più decreti del Ministro dell’istruzione[25] l’individuazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, del profilo formativo e professionale del docente, delle attività didattiche e di tirocinio, nonché dei relativi crediti.Analoghi decreti determineranno i percorsi formativi di secondo livello da attivare presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
I corsi saranno poi istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sulla base di criteri, procedure e requisiti minimi strutturali stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione.
Gli schemi di decreto in esame recano:
· la definizione delle classi di laurea (atto n. 617);
· la definizione delle classi di laurea magistrale (atto n. 618), precedentemente denominata laurea specialistica;
· la definizione delle classi delle lauree magistrali sanitarie (atto n. 619).
Le classi di laurea (atto n. 617) e le classi di laurea magistrale (atto n. 618)
Gli schemi n. 617 e 618 si compongono, rispettivamente, di 7 e 8 articoli, di analogo contenuto, e di un allegato recante la numerazione e denominazione delle classi nonché la definizione degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili per ciascuna classe.
Gli schemi di decreto vengono pertanto illustrati congiuntamente, mettendo in evidenza le specificità di ciascuno di essi e dando conto di alcune osservazioni espresse dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).
L’articolo 1 dei due schemi reca l’oggetto dei decreti ed affida alle università il compito di istituire i corsi di studio individuando per ciascun corso di laurea (ovvero laurea magistrale) le classi di appartenenza.
L’articolo 9 del DM n. 270/2004 prevede che le università attivino i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro[26] nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
In proposito il CUN ha rilevato la necessità di dare compiuta attuazione a tale previsione normativa, al fine di evitare che i valori di soglia connessi con i requisiti minimi siano intesi come criteri necessari ma sufficienti ed ha sollecitato forme di incentivazione per il superamento dei minimi richiesti per una elevata qualità dei corsi di studio.
L’avvio dei nuovi corsi - i cui ordinamenti didattici sono disciplinati dai regolamenti didattici di ateneo[27] - è previsto a partire dall’anno accademico 2006/2007 e non oltre l’anno accademico 2007/2008.
Sono quindi soppresse le classi di laurea e le classi di laurea specialistiche contenute rispettivamente nei decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000.
A riguardo si segnala che la formulazione adottata potrebbe comportare la vigenza dell’articolato di entrambi i decreti ministeriali.
L’articolo 2 prevede che i corsi di laurea (ovvero di laurea magistrale) possano essere realizzati con il concorso di più facoltà, anche appartenenti a università diverse, secondo le norme stabilite dai regolamenti didattici.
L’articolo 3 detta norme in materia di assegnazione dei crediti. E’ previsto che i regolamenti didattici di ateneo determinino i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito disciplinare nonché il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari[28] per i quali quest’ultimo non sia specificato nell’allegato ai decreti in esame.
In accoglimento del parere del CNSU, è previsto che i regolamenti didattici di ateneo assicurino una solida preparazione di base mediante la concentrazione dei crediti nelle attività formative di base e caratterizzanti e garantiscano la mobilità degli studenti attraverso l’integrale riconoscimento dei crediti acquisiti nelle medesime attività in caso di trasferimento tra corsi afferenti la medesima classe.
Ai sensi dell’articolo 4, i regolamenti didattici dei corsi di studio determinano l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 2 del DM n. 270/2004.
Oltre al predetto elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative, sono definiti gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
Secondo quanto richiesto dal CNSU, al fine di evitare la parcellizzazione dei crediti, l’articolo stabilisce inoltre che le università garantiscano a ciascun insegnamento un congruo numero di crediti formativi e che per ciascun anno non vi sia un numero superiore a dieci esami, a ognuno dei quali sono attribuiti almeno sei crediti.
E’ riconosciuta alle università la facoltà di attribuire fino a sessanta crediti formativi per le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché per altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso (secondo quanto già previsto dall’articolo 5, comma 7 del DM n. 270/2004).
Lo schema di decreto n. 618 rimette ai regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale (articolo 5) l’individuazione dei requisiti curricolari per l’ammissione a ciascun corso, mentre le modalità di verifica della preparazione dei candidati ai fini dell’ammissione ai corsi sono determinate dai regolamenti didattici di ateneo.
All’articolo 6 (articolo 5 dello schema n. 617), il credito formativo universitario viene definito in 25 ore di impegno per studente.
L’articolo 7 (articolo 6 del lo schema n. 617) disciplina il rilascio del titolo di studio, prevedendo che la denominazione corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso. E’ inoltre previsto il rilascio, come supplemento di diploma[29], di un certificato recante, secondo modelli conformi a quelli europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico dello studente.
L’articolo 8 (articolo 7 dello schema n. 617) reca, infine, una norma transitoria che consente la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici previgenti nonché la facoltà, per gli studenti iscritti a detti corsi, di optare per i corsi di laurea afferenti alle nuove classi.
L’allegato allo schema di decreto recante la definizione delle classi di laurea contiene la numerazione e la denominazione di 44 classi di laurea (a differenza delle 41 classi definite dal precedente DM 4 agosto 2000), per ciascuna delle quali sono indicate, oltre agli obiettivi formativi qualificanti, le attività formative indispensabili (di base e caratterizzanti).
Si segnala che il DM del 2000 (in attuazione a quanto disposto dal DM 509/1999) individuava le attività formative, suddividendole in sei tipologie: le prime tre attinenti alla formazione di base, alla formazione caratterizzante e agli ambiti disciplinari affini o integrativi; le altre tre aventi carattere di complementarietà.
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Per ciascuna classe di corsi è determinato il numero minimo di crediti che gli ordinamenti devono riservare alle sole attività formative di base e caratterizzanti in misura non superiore al cinquanta per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio (secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2 del DM n. 270/2004, che ha ridotto il numero dei crediti vincolabili a livello nazionale con il DM in commento)[30].
In proposito, il CUN ha segnalato la contrazione, rispetto alle classi vigenti, dei crediti dedicati alla formazione di base, soprattutto nell’area delle Scienze, che al contrario, secondo quanto emerge nel parere, richiederebbero una solida preparazione scientifica.
Le classi di laurea sono rimaste sostanzialmente invariate. Si segnalano in particolare le seguenti modifiche:
· non è più presente la classe L 31 - Scienze giuridiche, in considerazione dell’istituzione di una classe delle lauree magistrali in giurisprudenza con un percorso unitario quadriennale (LMG/01, ai sensi del DM 25 novembre 2005);
· la classe L 4 - Disciplina dell’architettura, dell’ingegneria civile e del disegno industriale è stata divisa in tre classi: L 4 - Disegno industriale, L 17 - Scienze dell’architettura e L 23 - Scienze e tecniche dell’edilizia;
· la classe L 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali è divisa in due classi: L 25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali e L 26 – Scienze e tecnologie alimentari;
· accanto alla classe L 24 - Scienze psicologiche (ex L 34), è stata istituita la classe L 43 - Tecniche psicologiche.
In proposito, il CUN ha segnalato che alcune proposte di classi di corsi di laurea appaiono esplicitamente destinate o solo a uno sbocco professionale (classe di scienze giuridiche; classe di tecniche psicologiche) o solo al perseguimento degli studi (classe di scienze psicologiche).
L’allegato allo schema di decreto recante la definizione delle classi di laurea magistrale contiene la numerazione e la denominazione di 94 classi di laurea (a differenza delle 104 classi definite dal precedente DM 28 novembre 2000), per ciascuna delle quali sono indicate, oltre agli obiettivi formativi qualificanti, solo le attività formative caratterizzanti.
Per ciascuna classe di corsi è determinato il numero minimo di crediti che gli ordinamenti riservano a queste ultime in misura non superiore al quaranta per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio (secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 4 del DM n. 270/2004, che anche per le lauree magistrali ha ridotto il numero dei crediti vincolabili a livello nazionale con il DM in commento)[31].
Le classi di laurea sono rimaste sostanzialmente invariate. Si segnalano in particolare le seguenti modifiche:
· nella classe LM 11 – Conservazione e restauro dei beni culturali sono confluite le classi 11/S Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale e 12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico;
· nella classe LM 14 – Filologia moderna sembra essere confluita anche la classe 40/S – Lingua e cultura italiana;
· sono state espunte la classe 22/S – Giurisprudenza e la 102/S Teorie e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, in considerazione dell’istituzione di una classe delle lauree magistrali in giurisprudenza con un percorso unitario quadriennale (LMG/01, ai sensi del DM 25 novembre 2005);
· sono state istituite le classi LM 24 – Ingegneria dei sistemi edilizi e LM – 26 Ingegneria della sicurezza;
· la classe LM 38 – Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale e la classe LM 94 – Traduzione specialistica e interpretariato hanno sostituito le classi 39/S – Interpretariato di conferenza e 104/S Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica;
· è istituita la classe LM 66 – Sicurezza informatica;
· le classi relative alla filosofia (17/S e 18/S) sono confluite nell’unica classe LM 78;
· le classi relative alle scienze storiche (93/S, 94/S,97/Se 98/S) sono confluite in un’unica classe LM 84 – Scienze storiche;
· è istituita la classe LM 93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education.
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Le classi delle lauree magistrali sanitarie (atto n. 619)
Lo schema di decreto n. 619 disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio delle classi delle lauree magistrali sanitarie.
Al riguardo si segnala che è stato recentemente approvato dalle Camere un provvedimento di riforma delle professioni sanitarie (il testo non è ancora stato pubblicato in gazzetta ufficiale)[32].
Tale provvedimento, in particolare, prefigura nuovi percorsi formativi, che andranno a sostituire (o a modificare) quelli attualmente disciplinati dai decreti del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001. In base all’articolo 2, commi 1 e 2, si prevede:
o la predetta abilitazione è rilasciata dopo il superamento di specifici corsi universitari [33], svolti in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale (inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS), individuate con accordi tra le regioni e le università; in deroga a tale norma, al personale del servizio sanitario militare e della Guardia di finanza e della Polizia di Stato è consentito lo svolgimento del suddetto corso nelle strutture del corpo di appartenenza, sulla base di un decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della salute;
o gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute; l’esame finale di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione; le università procedono alle eventuali modifiche dell'organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero all'istituzione di nuovi corsi di laurea (comma 2).
Si segnala l’opportunità di un coordinamento tra tali disposizioni e la previsione di nuove classi di laurea magistrale, di cui allo schema di decreto in esame (cfr. art. 1, comma 2).
Lo schema di decreto in esame si compone di 7 articoli.
L’articolo 1 reca l’oggetto del decreto ed affida alle università il compito di istituire i corsi di studio individuando per ciascun corso di laurea magistrale le classi di appartenenza.
L’avvio dei nuovi corsi - i cui ordinamenti didattici sono disciplinati dai regolamenti didattici di ateneo[34] - è previsto a partire dall’anno accademico 2007/2008 (a differenza degli altri due schemi di decreto, non è previsto un avvio fin dall’anno accademico 2006/2007).
Sono soppresse le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie contenute nel DM 2 aprile 2001.
A riguardo si segnala che la formulazione adottata potrebbe comportare la vigenza dell’articolato del decreto ministeriale.
L’articolo 2 prevede che i corsi delle lauree magistrali sanitarie – ed in particolare quelli finalizzati alla formazione delle figure nell’ambito dell’educazione professionale (classe 2/M) e della prevenzione nell’ambiente dei di lavoro (classe 4/M) - siano istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia, anche con il concorso di altre facoltà, sulla base dei regolamenti didattici di ateneo che ne disciplinano il funzionamento.
Come già previsto nel DM del 2001, la formazione avviene nelle Aziende ospedaliero-universitarie o ospedaliere, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate, mediante la stipula di appositi protocolli di intesa tra le regioni e università.
Ai sensi dell’articolo 3, i regolamenti didattici dei corsi di studio determinano l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 2 del più volte citato DM n. 270/2004.
Il regolamenti didattici di ateneo stabiliscono, inoltre, il numero dei crediti da assegnare agli ambiti disciplinari per i quali quest’ultimo non sia specificato nell’allegato allo schema di decreto.
L’articolo 5 rimette ai regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale l’individuazione dei requisiti curricolari per l’ammissione a ciascun corso, mentre le modalità di verifica della preparazione dei candidati ai fini dell’ammissione ai corsi sono determinate dai regolamenti didattici di ateneo.
All’articolo 6, il credito formativo universitario viene definito in 25 ore di impegno per studente.
L’articolo 7 disciplina il rilascio del titolo di studio, prevedendo che la denominazione corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso.
L’allegato allo schema di decreto contiene la numerazione e la denominazione di 4 classi di laurea magistrale (sostanzialmente corrispondenti alle classi già previste dal DM del 2001), per ciascuna delle quali sono indicate, oltre agli obiettivi formativi qualificanti, le attività formative caratterizzanti.
Con riferimento alla classe LM/SNT2 occorrerebbe rinominare tale classe “Scienze delle professioni sanitarie riabilitative” in luogo dell’attuale denominazione “Scienze riabilitative delle professioni sanitarie”.
Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante definizione delle classi di laurea ( 617)
Numerazione e denominazione delle classi delle lauree
Pareri della CRUI, del CNSU e del CUN
Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante definizione delle classi di laurea magistrale( 618)
Numerazione e denominazione delle classi delle lauree
Pareri della CRUI, del CNSU e del CUN
Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante definizione delle classi delle lauree magistrali sanitarie (619)
Numerazione e denominazione delle classi delle lauree
Pareri della CRUI, del CNSU e del CUN
[1] Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
[2] Sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti. L'art. 1 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 491, istitutivo del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), prescrive il parere anche di quest'ultimo organismo.
[3] Dal riordino resta escluso il dottorato di ricerca, riordinato ai sensi di altre disposizioni (v. infra).
[4] D.M. 3 novembre 1999, n. 509, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei.
[5] Secondo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare (si veda il Dossier Pareri n 307 predisposto dal Servizio Studi il 28 aprile 2004).
[6] D.M. 30 aprile 1999, n. 224.
[7] Tale corrispondenza è stata adottata nei decreti relativi alle lauree ed alle lauree specialistiche.
[8] approvati (secondo le indicazioni dell’art.17, comma 95, della legge 12771997) previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e delle commissioni parlamentari competenti.
[9] L’art. 10, co. 2 del DM n. 509/1999 prevedeva che le attività formative di ciascun corso di studi fossero definite dagli atenei per i due terzi (66 per cento) entro ambiti di discrezionalità vincolata al rispetto delle indicazioni ministeriali e solo per un terzo (34 per cento) in piena autonomia.
[10] Con Decreto 30 maggio 2001 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha provveduto all’Individuazione di dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma; successivamente il DM 30 aprile 2004 ha disciplinato l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati ed il rilascio del certificato bilingue “diploma supplement” a partire da 2005.
[11] Per conseguire una laurea, secondo quanto già disposto dal citato DM 509/1999 (art. 7), lo studente deve aver acquisito 180 crediti, corrispondenti a tre anni di corso, essendo convenzionalmente fissata in 60 crediti la quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno.
[12] Decreto 24 -settembre 1997, adottato dal ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il ministro della sanità, recante Requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica.
[13] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
[14] L’art. 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ha parzialmente modificato l’art. 6, comma 3, rendendo necessario il diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata quinquennale e la presenza nelle commissioni di esami di rappresentanti dei Collegi professionali. Tuttavia, per due anni a cominciare dal 1 gennaio 1994, alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.
[15] Disposizioni in materia di professioni sanitarie.
[16] Decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1/2002.
[17] recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2006.
[18] Ai sensi del citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
[19] Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza
[20] Nel DM 509/1999 era prevista l’iscrizione con il possesso di un titolo di scuola secondaria superiore soltanto per i corsi di laurea specialistica disciplinati da normative dell’Unione europea (di fatto afferenti all’area medica).
[21] Le classi delle lauree in giurisprudenza erano in precedenza articolate (DM 4 agosto 2000) in: Classe 2 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici ;Classe 31 - Classe delle lauree in scienze giuridiche). Era poi prevista (DM 28 novembre 2000) una Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (Classe 22/S).
[22] D.Lgs. 17 ottobre 2005 ,n. 227, Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53. La legge53/2003 recaDelega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
[23] Ai sensi della legge 341/1990 (artt.3 e 4) la formazione iniziale degli insegnanti di scuola materna ed elementare finora si svolgeva presso un apposito corso di laurea articolato in due indirizzi; per la formazione dei docenti delle scuole secondarie era prevista una scuola di specializzazione post laurea, di durata biennale, suddivisa in più indirizzi e caratterizzata anche da forme di tirocinio.
[24] Tali istituzioni sono state riordinate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che ha attribuito agli istituti che ne fanno parte (le Accademie di belle arti; l'Accademia nazionale di arte drammatica; gli Istituti superiori per le industrie artistiche; i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati non statali e l'Accademia nazionale di danza )un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'art. 33 della Costituzione). Gli studi condotti negli istituti sopra citati vengono equiparati a quelli universitario (pur rimanendo da essi distinti) attraverso la creazione di un “sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale”.
[25] I decreti sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).
[26] Vedi, da ultimo, il DM 27 gennaio 2005, n. 15, concernente i requisiti minimi necessari. all'attivazione dei corsi di studio
[27] Ai sensi dell’articolo 11 del DM n. 270/2004, ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun àmbito;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
[28] I settori scientifico disciplinari sono dei raggruppamenti degli insegnamenti universitari, sulla base di criteri di omogeneità scientifica e didattica; essi sono utilizzati anche per il reclutamento ed i trasferimenti dei professori e dei ricercatori. Tale aggregazione, disposta dall'art. 14 della L. 341/90 (recante riforma degli ordinamenti didattici universitari), è stata effettuata con il D.P.R. 12 aprile 1994 e più volte ridefinita. La materia è stata da ultimo disciplinata con il D.M. 4 ottobre 2000 (integrato da successive modifiche) ai sensi dell’art. 17, comma 99, della legge 127/1997. Gli ambiti disciplinari sono insiemi di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini (vedi articolo 1, DM n. 270/2004).
[29] Secondo le modalità indicate dal DM 30 aprile 2004, prot. 9/2004 recante Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, cui è allegato il modello di supplemento di diploma che le università rilasciano ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del DM n. 270/2004
[30] L’art. 10, co. 2 del DM n. 509/1999 prevedeva che le attività formative di ciascun corso di studi fossero definite dagli atenei per i due terzi (66 per cento) entro ambiti di discrezionalità vincolata al rispetto delle indicazioni ministeriali e solo per un terzo (34 per cento) in piena autonomia.
[31] L’art. 10, co. 2 del DM n. 509/1999 prevedeva che le attività formative di ciascun corso di studi fossero definite dagli atenei per i due terzi (66 per cento) entro ambiti di discrezionalità vincolata al rispetto delle indicazioni ministeriali e solo per un terzo (34 per cento) in piena autonomia.
[32] A.C. 6229 recante Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali, ed approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 24 gennaio 2006.
[33] Il progetto di legge non specifica se intende riferirsi a corsi di laurea o di laurea magistrale.
[34] Ai sensi dell’articolo 11 del DM n. 270/2004, ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun àmbito;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.