XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Istituzione dell'Accademia del doppiaggio - A.C. 1207 e abb.
Serie: Progetti di legge    Numero: 846
Data: 09/12/05
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Riferimenti:
AC n.4445/14   AC n.1207/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Istituzione dell’Accademia del doppiaggio

A.C. 1207 e abb.

 

n. 846

 


xiv legislatura

9 dicembre 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File:CU0410.doc


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  5

§      Contenuto  5

§      Relazioni allegate  7

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Necessità dell’intervento con legge  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  9

§      Impatto sui destinatari delle norme  12

Progetti di legge

§      A.C. 1207, (on. Volontè), Istituzione dell'Accademia del doppiaggio  15

§      A.C. 4445, (on. Gianfranco Conte ed a.), Istituzione dell'Accademia del doppiaggio  25

Lavori parlamentari

Proposte di legge in materia di cinematografia

§      A.C. 1185, (on. Grignaffini ed a.), Disposizioni in materia di circolazione delle opere cinematografiche  37

§      A.C. 1206, (on. Volontè ed a.), Istituzione dell'ordine professionale dei doppiatori cinematografici49

§      A.C. 1207, (on. Volontè), Istituzione dell'Accademia del doppiaggio, per il testo v. sopra  56

§      A.C. 1229,  (on. Pecoraro Scanio), Abrogazione dell'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di censura dei film e dei lavori teatrali57

§      A.C. 1879, (on. Landi di Chiavenna ed a.), Incentivi economici e fiscali in favore del cinema italiano  61

§      A.C. 2956, (on. Rositani ed a.), Nuova disciplina della cinematografia  71

§      A.C. 3657, (on. Melandri ed a.), Nuove disposizioni per la promozione del cinema italiano  115

§      A.C. 4015, (on. Burani Procaccini), Istituzione dell'Osservatorio per il riconoscimento della qualifica di129

§      A.C. 4445, (on. Gianfranco Conte ed a.), Istituzione dell'Accademia del doppiaggio (per il testo v. sopra)134

§      A.C. 4546, (on. Titti De Simone ed a.), Disposizioni in materia di cinematografia  135

Esame in sede referente presso la VII Commissione Cultura

§      Seduta del 12 febbraio 2003 (Esame e rinvio)139

§      Seduta del 17 giugno 2003 (Seguito dell'esame e rinvio).149

§      Seduta del 26 giugno 2003 (Seguito dell'esame e rinvio).151

§      Seduta del 9 luglio 2003 (Seguito dell'esame e rinvio).154

§      Seduta del 25 febbraio 2004 (Seguito dell'esame e rinvio).156

§      Seduta del 9 marzo 2004 (Seguito dell'esame e rinvio).159

§      Seduta del 10 marzo 2004 (Seguito dell'esame e rinvio. Nomina di un Comitato ristretto)160

§      Seduta del 25 ottobre 2005 (Seguito dell'esame e rinvio. - Revoca dell'abbinamento delle proposte di legge C. 1207 Volontè e C. 4445 Gianfranco Conte).161

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica italiana  (artt. 33 e 117)165

§      D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70.  (si omette il testo)169

§      L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)170

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 7 e Capo III)174

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28  Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137  (art. 8)187

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1207

Titolo

Istituzione dell’Accademia del doppiaggio

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Spettacolo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione alla Camera

5 luglio 2001

§       annuncio

6 Luglio 2001

§       assegnazione

10 dicembre 2001

Commissione competente

VII Cultura

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)


 

 

 

Numero del progetto di legge

4445

Titolo

Istituzione dell’Accademia del doppiaggio

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Spettacolo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date

 

§       presentazione alla Camera

29 ottobre 2003

§       annuncio

3 Novembre 2003

§       assegnazione

9 dicembre 2003

Commissione competente

VII Cultura

Sede

Referente

Pareri previsti

Parere delle Commissioni I, V e XI



Struttura e oggetto

Contenuto

Le proposte di legge in esame (AC 1207 e AC 4445), di contenuto analogo, intendono istituire una Accademia del doppiaggio con il compito di formare e addestrare personale artistico, tecnico e direttivo in tale settore. Secondo quanto emerge dalle relazioni illustrative, le proposte sono volte a tutelare la figura dell’attore doppiatore attraverso un processo normativo finalizzato al miglioramento dell'attuale livello di doppiaggio italiano e ad avviare alla carriera artistica quanti vi sono naturalmente predisposti.

Si ricorda che le proposte in esame erano abbinate all’AC 1185 e abb. recante Disposizioni in materia di cinematografia. Nella seduta del 25 ottobre 2005, la Commissione, ritenendo opportuno procedere in maniera sollecita all'istituzione di un'Accademia del doppiaggio, ha revocato l'abbinamento delle proposte di legge in esame, vertenti su tale specifica materia, da quelle concernenti, più in generale, la materia della cinematografia.

La pdl 1207 si compone di due articoli, mentre la pdl 4445 consta di tre articoli.

L’articolo 1 – di analogo contenuto nelle due proposte – istituisce l’Accademia del doppiaggio, con sede a Roma, assoggettandola alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali nonché – nella sola proposta 4445 – del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. L'Accademia è dotata di personalità giuridica (di diritto pubblico nella sola pdl 1207), di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa e contabile.

L’Accademia ha il compito di formare gli attori doppiatori nonché di promuovere studi e ricerche nel campo del doppiaggio, cui provvede attraverso la gestione di centri sperimentali e l’organizzazione di corsi teorico pratici.

La durata dei corsi di doppiaggio è stabilita in tre anni (art. 1, co. 5 della pdl 1207 e art. 2, co. 1 della pdl 4445). Ai corsi di formazione si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore (art. 2, co. 2 della pdl 4445). Al termine degli studi, l’Accademia rilascia il titolo di esperto nella disciplina del doppiaggio (art. 1, co. 9 della pdl 1207 e art. 2, co. 4 della pdl4445).

Con riferimento al titolo rilasciato che  l’Accademia dovrebbe rilasciare, si segnala l’opportunità di definire il valore giuridico e la spendibilità del titolo in questione.

 

L'Accademia promuove inoltre corsi per la formazione di doppiatori di età compresa tra otto e quattordici anni (art. 2, co. 5 della pdl 4445).

I requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica dei docenti e le relative procedure di reclutamento, i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'attivazione dei corsi nonché le norme di accesso all'Accademia e i requisiti di idoneità delle sedi sono definiti con regolamento del Presidente del consiglio, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi della pdl 1207 (art. 1, co. 5) ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dall’articolo 2, co. 3 della pdl 4445.

 

Il comma 8 dell’articolo 1 della pdl 1207 contiene poi un rinvio alle procedure di mobilità previste dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165[1], per la copertura di eventuali vacanze di organico

Si segnala, in proposito, che le pdl non prevedono altre norme relative al reclutamento del personale docente e non docente dell’Accademia.

Non è pertanto chiaro con quali modalità si intende dotare l’Accademia dell’organico necessario al suo funzionamento.

 

L’articolo 2 della pdl 1207 e l’articolo 3 della pdl 4445 riguardano lo statuto, gli organi e le modalità di funzionamento dell’Accademia.

In particolare, lo statuto dell'Accademia è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica, sentita la commissione consultiva per il cinema[2].

Si segnala che tale commissione è stata soppressa dal comma 6 dell’articolo 8 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28[3] che, al medesimo articolo (commi 1-5) ha istituito la Commissione per la cinematografia.

 

Gli organi dell'Accademia – in entrambe le proposte - sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.

 

Relazioni allegate

Le proposte sono accompagnate dalla relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Qualora l’Accademia si qualifichi come ente di diritto pubblico (come previsto dalla pdl 1207), la necessità dell’intervento legislativo deriva dall’obbligo che gli enti pubblici siano istituiti per legge, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70[4]. Si ricorda inoltre che l’ultimo comma dell’articolo 33 Cost. prevede che la legge definisca i limiti entro i quali le istituzioni di alta cultura, le università e le accademie possono darsi ordinamenti autonomi.

Si segnala, peraltro, che ai sensi della normativa vigente, interventi di tale tenore potrebbero anche essere disposti senza bisogno di un intervento legislativo ricorrendo, ad esempio alla istituzione di una fondazione, sul modello di quanto previsto, ad esempio, per la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (vedi infra).

L’intervento con legge appare comunque necessario in relazione agli oneri finanziari che sembrerebbero derivare dall’istituzione dell’Accademia, nonostante nessuna delle due proposte rechi disposizioni finanziarie.  

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia “ordinamento e organizzazione amministrativa […] degli enti pubblici nazionali” (che l’art.117, secondo comma, lett.g), Cost., rimette alla competenza esclusiva statale), ed alla materia “istruzione”, suddivisa dall’art. 117 Cost. tra la potestà esclusiva dello Stato (“norme generali sull’istruzione”, art. 117, secondo comma, lett. n)) e la potestà concorrente Stato-regioni (“istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale”, art. 117, terzo comma).

 

La disciplina recata dalle pdl in esame può essere inoltre ricondotta alla materia dei “beni culturali”, nei termini di seguito indicati.

Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., ha annoverato la “tutela dei beni culturali”tra le materie di competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, come già affermato dalla Corte Costituzione nella sentenza n. 255 del 2004, e ribadito nella recente sentenza n. 285 del 2005, le attività inerenti lo spettacolo, tra le quale rientrano le attività cinematografiche, anche se non espressamente menzionate dall’articolo 117 Cost., sono riconducibili alla materia “promozione ed organizzazione di attività culturali” affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Il quadro normativo proposto dalle pdl in esame sembra configurare una struttura di formazione autonoma, al di fuori del contesto delineato dalla legge 508/1999[5]in materia di istituzioni di alta formazione artistico musicale (tra le quali è compresa, tra l’altro, l’Accademia nazionale di arte drammatica) .

Si ricorda che la Legge 508/1999 ha riordinato il settoreattribuendo un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'art. 33 della Costituzione) agli istituti che ne fanno parte, e cioè: le Accademie di belle arti; l'Accademia nazionale di arte drammatica; gli Istituti superiori per le industrie artistiche;  Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati (non statali) e l'Accademia nazionale di danza. Punto cardine del provvedimento è il riconoscimento di un livello equiparato a quello universitario (benché da esso distinto) agli studi condotti nelle accademie e nei conservatori.

Il concreto riordino dell’alta formazione artistico musicale, ai sensi della legge 508/1999, è demandato a regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2, L. 400/1988) alcuni dei quali già adottati: il D.P.R. 132/2003[6] ha indicato i criteri per l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare; il DPR 212/2005[7] ha poi disciplinato gli ordinamenti didattici (basati come nei percorsi universitari sul sistema dei crediti formativi accademici[8]) nonché la tipologia dei titoli di studio, tra i quali si ricordano, per quanto qui interessa, i diplomi accademici di primo e di secondo livello[9].

 

Un modello di Accademia analogo a quello proposto dai provvedimenti in esame può essere rinvenuto nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n.32[10] che, in attuazione dell’articolo 10 della legge 137/2002, ha recentemente ridefinito la “Scuola nazionale di cinema” trasformandola nella nuova “Fondazione Centro sperimentale di cinematografia”.

In proposito si ricorda che il Centro Sperimentale di Cinematografia nasce ufficialmente il 13 aprile 1935, anche se già da qualche anno era in attività la Scuola Nazionale di Cinematografia.

È, insieme a quella di Leningrado, la prima scuola di cinema del mondo e diviene presto il punto di riferimento di professionisti, giovani autori e appassionati studiosi del cinema italiano. Nel 1997 l’Ente Pubblico viene trasformato in Fondazione e denominato Scuola Nazionale di Cinema[11].

A seguito delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. 22 gennaio 2004, n.32 la Fondazione è chiamata a svolgere funzioni di centro di eccellenza nella formazione e nella ricerca nel campo cinematografico con funzione di promozione e impulso delle iniziative del settore in tutto il territorio nazionale, cercando al contempo forme di intesa e collaborazione con altri enti pubblici e privati e con le università. Vengono, inoltre, distinte le due principali aree di attività della Fondazione, consistenti nella formazione delle professionalità cinematografiche e nella conservazione del patrimonio culturale cinematografico che, grazie al deposito obbligatorio dei film di lungo e corto metraggio di produzione e coproduzione italiana, si arricchisce di anno in anno. Le due aree sono gestite, rispettivamente, dalla “Scuola nazionale di cinema” e dalla “Cineteca nazionale”, che divengono, in tal modo, due settori della Fondazione. Il provvedimento reca, infine, diverse novità nell’organizzazione interna e nella gestione finanziaria della nuova Fondazione, ridefinendo, tra l’altro, le attività del Consiglio di amministrazione e introducendo meccanismi che consentano l’apertura ad altri soggetti finanziatori.

Recentemente, con decreto interministeriale (adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con  il Ministro dell'economia e delle finanze) del 2 agosto 2005 e' stato approvato lo statuto della Fondazione; quest’ultimo (art. 11) demanda l’ordinamento degli studi della Scuola nazionale di cinema ad un decreto del ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca su proposta della Fondazione stessa.

 

Con riguardo più generale alla formazione nel settore dello spettacolo si ricorda il corso di laurea in Scienze e tecnologie delle arti figurative della musica e dello spettacolo (Classe delle lauree n. 23[12]); nell’ambito di tale classe un indirizzo in “Doppiaggio per il cinema e la televisione”, che si cita a titolo di esempio, figura tra i percorsi attivati presso la Libera Università della Sicilia centrale «Kore» non statale legalmente riconosciuta[13].

 

La relazione alla pdl AC 1207 segnala inoltre che numerosi corsi per doppiatori sono organizzati da strutture private le quali, in assenza di una regolamentazione del settore, non sempre garantiscono una formazione adeguata.

 

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 2 della pdl 1207 e l’articolo 3 della pdl 4445 rimettono ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari la nomina del presidente del consiglio d’amministrazione.

La pdl 1207 attribuisce ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione dell’indennità annua del presidente. La medesima procedura è richiesta per la nomina del direttore generale.

E’ inoltre rimessa ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la commissione consultiva per il cinema e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la nomina degli esperti membri del consiglio d’amministrazione.

Con riferimento al collegio dei revisori dei conti, si segnala che la nomina del presidente è rimessa  - per la pdl 1207 - al Ministro dell'economia e delle finanze, mentre quella dei due membri al Ministro per i beni e le attività culturali. La pdl 4445 prevede la nomina da parte del Presidente del consiglio.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Il 17 ottobre 2005 l’assemblea della Camera dei Deputati ha avviato l’esame dell’AC 587-A recante disciplina dello spettacolo dal vivo; come si è già detto, è inoltre all’esame della la VII Commissione della Camera in sede referente una serie di progetti di legge (AA.CC. 1185 e abb.) recanti norme in materia di cinematografia, cui le pdl in esame erano precedentemente abbinate.

Impatto sui destinatari delle norme

Si segnala, in linea generale, l’opportunità di valutare gli eventuali oneri derivanti dall’istituzione dell’Accademia e di prevedere un’adeguata copertura finanziaria.

 


Progetti di legge

 


 

N. 1207

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato VOLONTE'

¾

 

Istituzione dell'Accademia del doppiaggio

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il5 luglio 2001

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

- Onorevoli Colleghi! - Siamo ormai nel terzo millennio. Tutti i modi di comunicare devono confrontarsi con le nuove realtà tecnologiche: cinema e televisione sono tra questi.

        Si stanno portando a compimento quelle grandi trasformazioni cominciate agli inizi del ventesimo secolo con le grandi scoperte nel campo delle comunicazioni.

        Il rapido perfezionarsi e moltiplicarsi dei canali d'informazione e comunicazione grazie all'uso delle tecnologie digitali, del cavo, del viaggio sui bit e dei satelliti, ha allargato a dismisura gli orizzonti conoscitivi dell'uomo, che oggi più che mai, e sempre più, è cittadino del mondo al di là dei confini etnici, regionali e culturali.

        In ambito europeo si procede inoltre a grandi passi verso la realizzazione di un'unione che consenta e favorisca al proprio interno la libera circolazione delle idee, delle persone e della "cultura".

        In quest'ottica hanno avuto grande sviluppo quei settori che parlano un linguaggio universale e la cui comprensione e funzione godono di grande immediatezza: stiamo parlando ovviamente di quella "grande macchina" creatrice d'immagini, storie, emozioni che è il cinema e che nella seconda metà del secolo è diventata anche la televisione (fiction).

        Riguardo allo specifico cinematografico e televisivo nel processo di trasformazione che rende l'opera originale fruibile da un pubblico di cultura e lingua diverse, figura fondamentale è quella dell'attore doppiatore.

        Alla stregua di un concertista che esegue ed interpreta una partitura già scritta, l'attore doppiatore, nella sua lingua e con le sue capacità professionali, interpreta emozioni già espresse, parole già dette, storie già raccontate da un collega di madrelingua diversa, aderendo con la sua voce al personaggio cui quell'attore ha dato vita, nel pieno rispetto degli intenti artistici dell'opera originale.

        L'anno 2000, oltre ad aver rappresentato una data di grande importanza nella storia dell'uomo con le scadenze del secondo millennio, ha costituito un significativo traguardo nell'ambito della realizzazione dell'Unione europea verso la formazione di una società multirazziale, multiculturale e multimediale ove si contempla la libera circolazione di idee e di persone.

        Forte è quindi la spinta verso normative comuni che favoriscano e controllino lo sviluppo di attività umane e imprenditoriali, gli scambi culturali, la cooperazione e la formazione.

        Si vuole sottoporre all'attenzione del Paese e dei suoi organi preposti una serie di considerazioni riguardanti la formazione, la valorizzazione, la promozione e la tutela del lavoro dell'attore doppiatore in Italia e all'estero.

        E' noto che gli attori doppiatori italiani sono universalmente considerati i migliori del mondo, ma non tutti sono a conoscenza che il settore del doppiaggio ha subìto in questi ultimi anni una forte contrazione in termini occupazionali, dopo aver in precedenza conosciuto una repentina espansione in seguito alla nascita di numerosi poli televisivi.

        Ma proprio questo fenomeno ha fatto sì che le regole tradizionali che lo governavano risultassero insufficienti ed obsolete, soprattutto in considerazione della diversificazione e della moltiplicazione incontrollata (e incontrollabile) dei canali di consumo del prodotto doppiato negli ultimi vent'anni.

        Tutto questo non poteva che portare a una deregulation del mercato con un conseguente strappo del rapporto costo-prodotto ed un evidente impoverimento della qualità del prodotto stesso.

        In quest'ottica la salvaguardia del prodotto linguistico, inteso come l'aspetto e la promozione della lingua e del linguaggio italiani, va riconquistata e difesa per la tutela dell'utente.

        La citata e recente contrazione del mercato ha altresì provocato lo smembramento dell'intero settore che, in assenza di normative adeguate, ha visto scadere il profilo economico e le condizioni dell'ambiente di lavoro.

        Ad attenta analisi va inoltre sottoposto il fenomeno della nascita di numerosi centri privati, pseudo scuole di doppiaggio che, approfittando della deregulation in atto, speculano sulla necessità e la passione dei giovani. Queste pseudo scuole provvedono ad una "formazione molto scadente di attori doppiatori", non professionalmente valida, incontrollata e che spesse volte termina, con la scusa del tirocinio gratuito, in uno sfruttamento illegale del lavoro.

        Per tutto questo ci sembra opportuno e necessario proporre la istituzione di una Accademia del doppiaggio, cui demandare la formazione professionale e l'addestramento pratico degli attori doppiatori e la valorizzazione della cultura del doppiaggio nei suoi molteplici aspetti.

        L'Accademia deve rappresentare una struttura agile, non burocratizzata, che sia capace di creare una cultura del doppiaggio che, attraverso il primario ausilio di coloro che per "chiara fama" sono ritenuti i più validi doppiatori italiani e di quanti abbiano doti scientifiche e bagaglio di esperienza, dovrà saper promuovere un processo organico di miglioramento dell'attuale livello del doppiaggio italiano ed avviare alla carriera artistica quanti vi siano naturalmente predisposti.

        L'Accademia dovrà essere anche il naturale completamento di quelle altre strutture preposte alla valorizzazione della cultura e dell'economia cinematografica e televisiva nel solco della tradizione italiana universalmente apprezzata.

        In sintesi, se questo Parlamento condividerà in tempi brevi la nostra proposta, oltre che a rispondere alle aspettative di quanti operano e di quanti vorrebbero operare in questo settore, si porranno le basi perché, attraverso di essa, si incida positivamente sul costume, sulla difesa della nostra lingua, sulla cultura, sull'economia e sull'occupazione, legate al divenire della comunicazione e delle tecnologie innovative che riguardano l'arte del doppiaggio.

 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

 

        1. E' istituita, con sede in Roma, l'Accademia del doppiaggio, di seguito denominata "Accademia". L'Accademia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza ed alla tutela del Ministero per i beni e le attività culturali.

        2. L'Accademia ha il compito della formazione professionale e dell'addestramento pratico degli elementi artistici, tecnici e direttivi che concorrono alla produzione cinematografica in qualità di attori doppiatori.

        3. L'Accademia ha lo scopo di promuovere e dare incremento agli studi, alle ricerche ed alle esperienze nel campo del doppiaggio anche mediante pubblicazioni e la formazione di banche dati pubbliche e di archivi, al fine di elevare e diffondere la cultura cinematografica per il miglioramento della produzione nazionale e per la salvaguardia della lingua e della cultura italiana.

        4. Per la realizzazione dei compiti e degli scopi di cui ai commi 2 e 3, l'Accademia provvede alla organizzazione e al funzionamento di adeguati centri sperimentali di doppiaggio, con annessi laboratori e teatri di posa e corsi teorico-pratici, per la frequenza dei quali possono essere assegnate borse di studio.

        5. La durata del corso accademico è stabilito in tre anni con i seguenti insegnamenti fondamentali:

 

            a) lingua e letteratura italiana;

 

            b) due lingue straniere, di cui almeno una del ceppo latino;

 

            c) diritto civile;

 

            d) diritto delle telecomunicazioni;

 

            e) diritto internazionale pubblico e privato;

            f) diritto d'autore;

 

            g) storia del cinema;

 

            h) storia del teatro;

 

            i) organizzazione del doppiaggio;

 

            l) recitazione e dizione.

 

        6. Fermi restando gli insegnamenti indicati al comma 5, il programma di insegnamento, la sua articolazione e i particolari requisiti per l'ammissione sono adottati con regolamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        7. Sono altresì adottate con regolamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

 

            a) le norme di accesso all'Accademia;

 

            b) le norme relative all'assunzione e allo stato giuridico ed economico del personale, alla dotazione organica del personale medesimo, al trattamento di quiescenza.

 

        8. Per la copertura delle vacanze di organico si provvede mediante le procedure di cui al capo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        9. L'Accademia rilascia, al termine degli studi, il titolo di "esperto nella disciplina del doppiaggio".

 

Art. 2.

 

        1. Lo statuto dell'Accademia è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la commissione consultiva per il cinema, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.

        2. Sono organi dell'Accademia:

 

            a) il presidente;

 

            b) il consiglio di amministrazione;

 

            c) il collegio dei revisori dei conti.

 

        3. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Accademia, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente, nominato ai sensi del comma 5. Al presidente spetta una indennità annua di carica, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        4. Il consiglio di amministrazione è composto da:

 

            a) il presidente dell'Accademia;

 

            b) quattro esperti del doppiaggio;

 

            c) un rappresentante dell'Ente cinema spa;

 

            d) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana spa.

 

        5. Gli esperti di cui al comma 4, lettera b), scelti tra personalità di particolare competenza nel campo del doppiaggio cinematografico ed audiovisivo fra gli autori, gli attori, i dialoghisti, i registi di doppiaggio, i tecnici e i produttori, sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere della commissione consultiva per il cinema. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        6. Il controllo della gestione finanziaria dell'Accademia è demandato ad un collegio di tre revisori nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati. I revisori compilano, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, distinte relazioni che sono comunicate al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un emolumento nella misura fissata anno per anno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

        7. Il direttore generale è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione; il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il direttore generale:

 

            a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli uffici e dei servizi;

 

            b) dirige il personale;

 

            c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

 

        8. La gestione finanziaria dell'Accademia si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce ed approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono determinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo e contabile dell'Accademia, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento deve tenere conto delle peculiari esigenze dell'ente, anche in deroga alle disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.

        9. I contratti stipulati dall'Accademia nell'esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile. Per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti incarichi, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione; in tale caso le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        10. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta ed è trasmesso al Ministro per i beni e le attività culturali, che lo approva, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 


 

N. 4445

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato GIANFRANCO CONTE, ARACU, BIANCHI CLERICI, CARLUCCI, GALVAGNO, LAINATI, LICASTRO SCARDINO, MAGGI, PALMIERI, ROSITANI, SPINA DIANA

¾

 

Istituzione dell'Accademia del doppiaggio

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il il 29 ottobre 2003

¾¾¾¾¾¾¾¾

- Onorevoli Colleghi! - Il rapido trasformarsi dei canali di informazione e di comunicazione ha allargato a dismisura gli orizzonti conoscitivi dell'uomo. In quest'ottica hanno avuto grande diffusione il cinema e la televisione. Riguardo allo specifico settore cinematografico e televisivo, nel processo di trasformazione che rende l'opera originale fruibile da un pubblico di cultura e di lingua diverse, figura fondamentale è quella del doppiatore. Questa figura così importante per la diffusione della cultura va tutelata così come va intrapreso un processo normativo per il miglioramento dell'attuale livello di doppiaggio italiano e per avviare alla carriera artistica quanti vi sono naturalmente predisposti.

        La presente proposta di legge, per venire incontro alla professionalizzazione dei doppiatori, istituisce l'Accademia del doppiaggio, dotata di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa e contabile. L'Accademia dovrà rappresentare una struttura agile idonea a creare una cultura del doppiaggio che, attraverso il primario ausilio dei più validi doppiatori italiani e di quanti hanno una lunga esperienza in questo settore, promuoverà il costante miglioramento del doppiaggio italiano e avvierà alla carriera artistica nuovi talenti. L'Accademia dovrà essere il naturale completamento delle altre strutture attualmente preposte alla valorizzazione della cultura cinematografica e televisiva. Attraverso la istituzione dell'Accademia si risponde alle aspettative di quanti operano e di quanti vorrebbero operare in questo settore e si incide profondamente sulla difesa della nostra lingua e della nostra cultura. L'Accademia, che opera sotto i poteri di indirizzo, di programmazione e di coordinamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per i beni e le attività culturali, ha il compito di formare professionalmente i doppiatori.

        L'Accademia ha inoltre lo scopo di promuovere studi e ricerche nel campo del doppiaggio, anche mediante pubblicazioni destinati alla diffusione di una cultura cinematografica che incentivi e tuteli le produzioni nazionali e salvaguardi la lingua e la cultura italiana.

        Per la realizzazione dei suoi scopi l'Accademia provvede alla organizzazione e al funzionamento di centri sperimentali di doppiaggio.

        La durata dei corsi di doppiaggio è stabilita in tre anni. Ai corsi di formazione si accede con il possesso del diploma di scuola di secondo ciclo. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede con appositi regolamenti a disciplinare i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica dei docenti, le procedure per il reclutamento dei docenti, i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, i criteri generali per l'attivazione dei corsi, le norme di accesso all'Accademia, i requisiti di idoneità delle sedi.

        L'Accademia promuove altresì la istituzione di corsi per attori e attrici doppiatori, per adattatori e per assistenti al doppiaggio. L'Accademia, inoltre, prevede corsi per la formazione di doppiatori di età compresa tra otto e quattordici anni, tenuto conto della vitale importanza di tali figure per il settore del doppiaggio.

        Per quanto riguarda gli organi dell'Accademia essi sono costituiti da: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.

        Le regole tradizionali che disciplinano il mondo del doppiaggio sono ormai superate e insufficienti, pertanto è di primaria importanza istituire l'Accademia del doppiaggio in modo da favorire coloro che aspirano ad esercitare tale professione.

 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

 

        1. E' istituita, con sede in Roma, l'Accademia del doppiaggio, di seguito denominata "Accademia". L'Accademia è dotata di personalità giuridica, di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa e contabile.

        2. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercitano nei confronti dell'Accademia poteri di programmazione, di indirizzo e di coordinamento.

        3. L'Accademia ha il compito di formare professionalmente gli attori doppiatori.

        4. L'Accademia ha altresì lo scopo di promuovere studi e ricerche nel campo del doppiaggio, anche mediante la realizzazione di apposite pubblicazioni e di banche dati pubbliche, destinati alla diffusione di una cultura cinematografica che incentivi e tuteli le produzioni nazionali e salvaguardi la lingua e la cultura italiana.

        5. Per la realizzazione del compito e degli scopi di cui ai commi 3 e 4, l'Accademia provvede alla organizzazione e alla gestione di centri sperimentali di doppiaggio, con annessi laboratori e sale doppiaggio, di sincronizzazione e di mixage, nonché di corsi teorico-pratici, per la frequenza dei quali possono essere assegnate borse di studio.

 

 

 

Art. 2.

 

        1. L'Accademia istituisce corsi triennali per attori e attrici doppiatori, per adattatori e per assistenti del doppiaggio.

        2. Ai corsi di formazione di cui al comma 1 si accede con il possesso del diploma di scuola di secondo ciclo.

        3. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono disciplinati, in relazione ai corsi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo:

 

            a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica dei docenti;

 

            b) le procedure di reclutamento del personale nonché quelle relative allo stato giuridico ed economico della dotazione organica del personale medesimo;

 

            c) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia;

 

            d) i criteri generali per l'attivazione dei corsi;

 

            e) le norme di accesso all'Accademia;

 

            f) i requisiti di idoneità delle sedi dei corsi.

 

        4. L'Accademia rilascia, al termine degli studi, il diploma di esperto nella disciplina del doppiaggio.

        5. L'Accademia promuove, altresì, corsi specifici per doppiatori dagli otto ai quattordici anni per i quali non è richiesto il requisito di cui al comma 2.

 

Art. 3.

 

        1. Sono organi dell'Accademia:

 

            a) il presidente;

 

            b) il consiglio di amministrazione;

 

            c) il collegio dei revisori dei conti.

 

        2. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Accademia e può essere confermato una sola volta.

        3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

 

            a) il presidente dell'Accademia;

 

            b) tre esperti del doppiaggio;

 

            c) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 

            d) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

 

            e) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

 

        4. Gli esperti di cui al comma 3, lettera b), sono scelti tra personalità di particolare competenza nel campo del doppiaggio cinematografico e audiovisivo e sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere della commissione consultiva per il cinema e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un vicepresidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

        5. Il controllo della gestione finanziaria dell'Accademia è demandato ad un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri nominati: il presidente dal Ministro dell'economia e delle finanze e i due membri dal Ministro per i beni e le attività culturali.

        6. Il direttore generale è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione e il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contratti stipulati dall'Accademia nell'esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile. Per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti ulteriori incarichi a esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione.

        7. La durata degli organi dell'Accademia è stabilita in quattro anni.


Lavori parlamentari

 


Proposte di legge in materia di cinematografia

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

N. 1185

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

¾

GRIGNAFFINI, CHIAROMONTE, MELANDRI, CAPITELLI, CARLI, FILIPPESCHI, GIULIETTI, LOLLI, MARTELLA, SASSO, TOCCI

 

Disposizioni in materia di circolazione delle opere cinematografiche

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 4 luglio 2001

¾¾¾¾¾¾¾¾

Onorevoli Colleghi! - Il settore del cinema, inteso in senso ampio come produzione, distribuzione ed esercizio cinematografici, vive un momento di particolare importanza. Per un verso, infatti, può dirsi superato il periodo di maggiore crisi, che si è manifestato anche visivamente con la chiusura di numerose sale cinematografiche; per altro verso, la ripresa del settore, favorita anche dalle misure legislative adottate nell'ultimo quinquennio, ha creato problemi nella corretta gestione del mercato cinematografico.

        Il problema della circolazione del prodotto cinematografico si presenta, sostanzialmente, con due aspetti:

 

                a) in primo luogo, non tutti gli esercenti cinematografici sono posti in condizione di parità nell'accesso al prodotto. Il rapporto tra distribuzione ed esercizio, infatti, è a volte falsato dalla scelta della prima di indirizzare determinati prodotti di maggiore richiamo, e quindi di maggiore presumibile incasso, verso un numero selezionato di esercizi con l'effetto di provocare, da un lato, una situazione di privilegio nei confronti di altre sale cinematografiche, da un altro lato, un fenomeno di sudditanza di alcuni esercizi cinematografici nei confronti delle imprese di distribuzione, che finiscono per programmare gran parte dell'attività delle sale;

 

                b) in secondo luogo, i fenomeni distorsivi della distribuzione creano difficoltà per la permanenza in sala del prodotto nazionale ed europeo, e ciò in particolare nelle località con una bassa presenza di schermi.

        A questi aspetti va aggiunto che occorre ovviare per tempo a fenomeni di concentrazione nella proprietà, o comunque nella disponibilità, di sale cinematografiche, e ciò a maggior ragione quando l'attività di esercizio si cumula con quella di distribuzione e di produzione.

        Il fenomeno è stato già oggetto di attenzione da parte del legislatore, che, con l'articolo 13 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n. 153, ha introdotto nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, l'articolo 55-bis recante "Norme sulle operazioni di concentrazione". Tale disposizione, tuttavia, ha mostrato evidenti limiti ed è stata unanimemente giudicata non idonea a tutelare la concorrenza nel settore della cinematografia.

        Alla luce di queste considerazioni, la presente proposta di legge interviene nuovamente, e per la prima volta organicamente, sulla materia.

        L'intento non è, ovviamente, quello di comprimere la crescita di gruppi imprenditoriali (d'altra parte, nel nostro Paese non sono allo stato presenti dimensioni tali da dover immediatamente incidere su posizioni già costituite), ma quello di adottare una serie di regole che possano essere tenute presenti dagli imprenditori per le loro future scelte; inoltre, il fine è quello di fornire un ausilio alla migliore circolazione del prodotto cinematografico.

        Per raggiungere tali scopi, la proposta di legge si muove fondamentalmente sui seguenti piani:

 

                a) previsione di limiti massimi alla disponibilità, da parte di un solo imprenditore (o di soggetti ad esso collegati o da esso controllati) di sale cinematografiche. Limiti che divengono via via inferiori qualora alla disponibilità di sale si cumuli anche l'attività di produzione e di distribuzione;

 

                b) introduzione di limiti massimi alla possibilità di "occupazione" di una stessa sala da parte di uno stesso distributore con i propri prodotti;

 

                c) previsione di contributi in favore della programmazione di film nazionali, per l'ulteriore presenza in sala dopo un numero predefinito di giornate di programmazione;

 

                d) definizione di un sistema di controlli e di monitoraggio per rendere efficace l'azione delle politiche pubbliche nel settore cinematografico;

 

                e) previsione di incentivi e contributi per la promozione del cinema italiano ed europeo con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi.


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Disponibilità di schermi cinematografici).

 

        1. Nel settore dell'esercizio cinematografico, l'effettuazione di una delle operazioni di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che determina la concentrazione in capo ad uno stesso soggetto, anche attraverso altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, ovvero l'acquisizione del controllo di fatto, in via diretta o indiretta, di un numero di schermi cinematografici superiore al 20 per cento degli schermi operanti nel territorio nazionale, rappresenta costituzione o rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale e comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ne valuterà le conseguenze ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1990, accertando eventuali effetti distorsivi della concorrenza in modo sostanziale e durevole.

        2. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 16 per cento nel caso in cui il soggetto, o altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, svolga contestualmente attività di distribuzione di opere cinematografiche.

        3. Costituisce soglia di attenzione per l'accertamento di eventuali effetti distorsivi della concorrenza in modo sostanziale e durevole derivanti dalla costituzione o rafforzamento di posizione dominante, ai sensi del comma 1, il superamento delle percentuali di cui ai commi 1 e 2:

 

                a) aumentate della metà, con riferimento agli schermi cinematografici presenti nel territorio delle province con una popolazione superiore a 500 mila abitanti;

 

                b) raddoppiate, con riferimento agli schermi cinematografici presenti nel territorio delle province con una popolazione compresa tra 200 mila e 500 mila abitanti, ovvero in altri mercati locali costituenti parte rilevante del mercato, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato identifica alla luce delle evoluzioni del sistema cinematografico nazionale.

        4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, provvede ai sensi degli articoli 6, 16, 17, 18 e 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Fuori dei casi indicati ai commi 1, 2 e 3, resta fermo il potere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di verificare la sussistenza di ulteriori casi di costituzione o di rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale, nel settore dell'esercizio cinematografico. Gli eventuali effetti distorsivi della concorrenza sono analizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, attraverso una valutazione articolata delle caratteristiche del mercato considerato rilevante, effettuata utilizzando parametri quali: quantità e rilevanza dei concorrenti, condizioni di accesso al mercato, livello di integrazione verticale, quantità e tipologia dei film immessi, anche in considerazione delle specificità del settore e previo eventuale parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione agli aspetti connessi con il pluralismo espressivo e culturale.

        5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono essere in ogni caso preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente:

 

                a) in ognuna delle province con una popolazione superiore a 500 mila abitanti, una quota di mercato superiore al 30 per cento dell'incasso cinematografico lordo e, contemporaneamente, del 20 per cento del numero degli schermi cinematografici ivi in attività;

 

                b) in ognuna delle province con una popolazione compresa tra 200 mila e 500 mila abitanti, ovvero in altri mercati locali costituenti parte rilevante del mercato, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato identificherà alla luce delle evoluzioni del sistema cinematografico nazionale, una quota di mercato superiore al 40 per cento dell'incasso cinematografico lordo e, contemporaneamente, del 30 per cento del numero degli schermi cinematografici ivi in attività. In tali casi, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 4.

 

Art. 2.

(Distribuzione cinematografica).

 

        1. Nessun soggetto che svolge attività di distribuzione cinematografica, direttamente o a mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, ovvero ai quali ha dato mandato anche non in esclusiva, può distribuire per la programmazione un numero di film che occupi una quota superiore al 40 per cento del totale delle giornate annue di programmazione di ciascun complesso cinematografico. Tale limite è elevato all'80 per cento nel caso in cui almeno la metà dei prodotti distribuiti sia di produzione di Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero di Paesi cinematograficamente emergenti identificati dalla direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali. Il presente comma non si applica alle sale cinematografiche monoschermo.

        2. Per i fini di cui al comma 1, la giornata di programmazione si valuta per intero anche nel caso in cui il film abbia ricevuto un numero di proiezioni inferiore a quello complessivamente effettuato nella medesima giornata e non si computano le giornate di programmazione tra il 1^ luglio ed il 31 agosto di ciascun anno.

        3. Con decreto avente efficacia triennale, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere vincolante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può modificare le percentuali di cui al comma 1.

 

Art. 3.

(Contributi per la distribuzione

cinematografica).

 

        1. A favore delle imprese che distribuiscono film di interesse culturale nazionale, come definiti all'articolo 4, comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, è concesso dalla direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali, un contributo pari al 30 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato, secondo gli accertamenti effettuati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

        2. A favore delle imprese di distribuzione che dispongono la programmazione dei film dei propri listini nelle sale monoschermo di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 4, comma 3, è concesso dalla direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali, un contributo pari al 30 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, come risultante dagli accertamenti effettuati dalla SIAE.

        3. Le somme destinate all'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono individuate nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, con riferimento alla parte di tale Fondo destinata alle attività cinematografiche.

 

Art. 4.

(Contributi per l'esercizio cinematografico).

 

        1. A favore degli esercenti cinematografici che proiettano lungometraggi di interesse culturale nazionale che registrano un incasso inferiore alla media quotidiana dello schermo considerato, calcolata sulla base dell'anno solare antecedente a quello di riferimento, è concesso un contributo equivalente alla differenza tra l'incasso medio quotidiano del film e la citata media annuale, moltiplicata per le giornate di programmazione. Il contributo viene erogato dalla direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di un apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali emanato a cadenza trimestrale.

        2. A favore degli esercenti cinematografici che proiettano cortometraggi di nazionalità italiana o europea prima dei lungometraggi e che registrano, nelle giornate di proiezione dei cortometraggi, un incasso inferiore alla media quotidiana dello schermo considerato, calcolata sulla base dell'anno solare antecedente a quello di riferimento e in assenza di proiezioni di cortometraggi, è concesso un contributo equivalente alla differenza tra l'incasso medio quotidiano delle giornate in cui vengono proiettati cortometraggi e la citata media annuale, moltiplicata per le giornate di programmazione dei cortometraggi. Il contributo viene erogato dalla direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di un apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali che prevede la liquidazione del contributo a cadenza trimestrale. L'effettiva avvenuta proiezione dei cortometraggi deve risultare nel borderò e deve essere certificata dalla SIAE.

        3. Sono dichiarate di rilevante interesse culturale le sale monoschermo localizzate in province caratterizzate da basso consumo cinematografico che destinino una parte prevalente delle giornate di programmazione a film di qualità di produzione di Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero di Paesi cinematograficamente emergenti identificati dalla direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali, e ad attività mirate alla diffusione della cultura cinematografica.

        4. Sono dichiarati di rilevante interesse culturale gli schermi localizzati in complessi cinematografici localizzati in province caratterizzate da basso consumo cinematografico, che destinino una parte prevalente delle giornate di programmazione a film di qualità di produzione dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero di Paesi cinematograficamente emergenti identificati dalla direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali, e ad attività mirate alla diffusione della cultura cinematografica.

        5. Alle sale monoschermo di rilevante interesse culturale di cui al comma 3, situate in edifici o locali di interesse storico-artistico, sono concessi dalla direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali, contributi specifici mirati alla ristrutturazione, conservazione e manutenzione dei locali, in misura non superiore al 30 per cento dei costi annuali documentati.

        6. Ai circuiti cinematografici formati da cinque o più sale monoschermo di rilevante interesse culturale sono concessi dalla direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali, contributi mirati ad incentivare la diffusione della cultura cinematografica, in misura non superiore al 10 per cento del totale dei costi di gestione annuali documentati. Tali contributi sono distribuiti fra le sale aderenti al circuito in modo proporzionale. A tali circuiti possono aderire altresì schermi cinematografici facenti parte di complessi cinematografici dichiarati di rilevante interesse culturale ai sensi del comma 4.

        7. Le somme destinate all'erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono individuate nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, con riferimento alla parte di tale Fondo destinata alle attività cinematografiche.

 

Art. 5.

(Definizioni).

 

        1. Ai fini della presente legge, per la definizione di società o soggetti controllati o collegati ad altra società, si applicano l'articolo 2359 del codice civile e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

        2. Ai fini della presente legge, per schermo cinematografico si intende uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibito a pubblico spettacolo cinematografico, svolgente attività annua di programmazione non inferiore a quattro mesi.

        3. Ai fini della presente legge, per complesso cinematografico si intende uno spazio al chiuso dotato di due o più schermi cinematografici.

        4. Ai fini della presente legge, per impresa di distribuzione o di esercizio si intende l'impresa cinematografica avente sede legale e domicilio fiscale in Italia, che svolge in Italia la maggior parte della propria attività rispettivamente nel settore della distribuzione o dell'esercizio cinematografico.

 

Art. 6.

(Controlli e monitoraggio).

 

        1. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina introdotta con la presente legge, salvo quanto previsto all'articolo 1, la direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali, può disporre accertamenti e verifiche, avvalendosi del servizio ispettivo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n. 153. La medesima direzione può altresì richiedere ai soggetti interessati la documentazione ritenuta opportuna, nonché dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli esiti dell'attività ispettiva, che può essere promossa anche a seguito di segnalazione di un operatore interessato ovvero di un singolo cittadino, sono comunicati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che istituisce al proprio interno un'apposita commissione speciale di valutazione, di cui fanno parte almeno tre professionisti indipendenti esperti del mercato cinematografico.

        2. Per il fine di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre verifiche, anche per aree limitate del territorio nazionale, avvalendosi dei poteri e delle procedure previsti dall'articolo 34 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

        3. Al fine di monitorare le condizioni del mercato e di valutare l'efficacia complessiva dell'intervento pubblico a favore della cinematografia, la direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali, redige una relazione biennale sulla situazione del sistema cinematografico nazionale nel contesto europeo e internazionale, basata su una ricerca di mercato che consenta anche un'articolata valutazione dell'efficacia dell'intervento dello Stato nel settore, attraverso indicatori quantitativi e qualitativi. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed è pubblicata a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del Presidenza del Consiglio dei ministri. Le somme necessarie per la realizzazione della ricerca e per la sua pubblicazione sono individuate nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, con riferimento alla parte di tale Fondo destinata alle attività cinematografiche.

        4. La relazione sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, prevista dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è trasmessa dal Ministro per i beni e le attività culturali al Parlamento non oltre due mesi rispetto alla conclusione dell'anno solare. La relazione riporta, in allegato, l'elenco completo dei beneficiari di contributi dello Stato all'attività di spettacolo, con indicazione dettagliata dell'attività sostenuta, della somma accordata, della quantità di spettatori e di altri indicatori quantitativi e qualitativi sintetici.

        5. Per le attività di controllo e di monitoraggio previste dal presente articolo, si riserva, a decorrere dall'anno 2002, una somma non inferiore all'1 per cento della dotazione complessiva del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni.

 

Art. 7.

(Sanzioni).

 

        1. Nel caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 2, è disposta una sanzione amministrativa, indicativamente in misura pari all'importo dell'incasso lordo medio mensile del complesso cinematografico in cui si è riscontrata la violazione, calcolato sulla base dell'ultimo anno solare, da dividere in pari quota tra esercente e distributore coinvolti. Nel caso di reiterazione, è disposta la chiusura del complesso cinematografico per un periodo di un mese, da individuare con esclusione del periodo dal 1^ luglio al 31 agosto.

 

Art. 8.

(Abrogazione).

 

        1. L'articolo 55-bis della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, è abrogato.

 

Art. 9.

(Promozione e sperimentazione).

 

        1. Ai fini di un'adeguata promozione dei film nazionali ed europei, l'emittente concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo istituisce un rotocalco redazionale di informazione sul cinema, che dedichi particolare attenzione ai film nazionali ed europei di imminente programmazione nelle sale, che vada in onda nella fascia di maggiore ascolto su almeno una delle sue reti, con frequenza almeno quindicinale e per una durata di almeno 15 minuti.

        2. Ai fini di un'adeguata promozione dei film nazionali ed europei, l'emittente concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo trasmette quotidianamente, nella fascia oraria di maggiore ascolto, su ognuna delle sue reti, a titolo gratuito, uno spazio promozionale di un minuto dedicato alla presentazione di lungometraggi cinematografici nazionali ed europei in circolazione o di imminente uscita nelle sale. Lo spazio riservato alla promozione del cinema europeo non rientra nel computo degli affollamenti previsti dalle normative vigenti in materia di limiti alla pubblicità teletrasmessa.

        3. Gli spot di lungometraggi cinematografici italiani ed europei trasmessi a titolo gratuito da emittenti televisive private non rientrano nel computo degli affollamenti previsti dalle normative vigenti in materia di limiti alla pubblicità teletrasmessa.

        4. Al fine di promuovere nuovi linguaggi espressivi nonché l'attività di nuovi autori, produttori ed altre professionalità nel settore audiovisivo, propedeutiche all'attività cinematografica, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo speciale per la formazione e la sperimentazione audiovisiva, finalizzato alla concessione di contributi per la produzione di opere audiovisive su supporto elettronico, di qualsiasi durata e di qualsiasi genere. Il fondo ha una dotazione annua di 20 miliardi di lire ed è gestito da una commissione istituita presso la direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali. Il contributo non può comunque superare il limite di 50 milioni di lire per ogni ora realizzata. L'aver prodotto o realizzato opere audiovisive finanziate attraverso il fondo costituisce titolo di merito ai fini della valutazione di richieste di intervento per iniziative produttive nel settore cinematografico. Le somme destinate all'erogazione dei contributi di cui al presente comma sono individuate nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, con riferimento alla parte di tale Fondo destinata alle attività cinematografiche.

 


 

N. 1206

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

¾

VOLONTE', RANIELI

 

Istituzione dell'ordine professionale dei doppiatori cinematografici

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 5 luglio 2001

¾¾¾¾¾¾¾¾

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituisce un atto di giustizia verso una categoria di lavoratori, gli attori doppiatori, che per lunghi, per troppi anni non hanno visto riconosciuta nella giusta valutazione la loro professione, per la quale l'impegno da profondere e la preparazione culturale da possedere non sono secondi, a mio avviso, ad altre professioni che già da tempo hanno ottenuto il loro riconoscimento giuridico.

        Per questi motivi, la presente proposta intende promuovere, valorizzare e tutelare tale professione che, tra quelle del cinema, più di ogni altra deve confrontarsi con la realtà di uno sviluppo sempre più rapido e una tecnologia sempre più in movimento.

        In effetti, le opere cinematografiche e televisive sono tanto più fruibili da un pubblico di cultura e lingue diverse, quanto più il doppiaggio e l'attore doppiatore sono professionalmente all'altezza del loro compito: interpretare emozioni, parole e storie già espresse da un collega, anche in madrelingua diversa, facendo aderire la voce al personaggio "doppiato" nel pieno rispetto degli intenti artistici dell'opera originaria, è certamente opera d'arte.

        Per questi motivi siamo sicuri che la presente iniziativa legislativa - il cui articolato non viene ulteriormente illustrato - verrà favorevolmente accolta.


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Ordine professionale).

 

        1. E' istituito l'ordine professionale dei doppiatori cinematografici, con sede in Roma. Possono essere istituiti ordini in sedi periferiche, al quale appartengono i doppiatori iscritti nei rispettivi albi.

        2. L'ordine professionale dei doppiatori cinematografici ha personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita la funzione di tenuta del relativo albo professionale e quella di controllo sulla disciplina degli iscritti.

        3. Sono "doppiatori cinematografici", i professionisti aventi i requisiti stabiliti dalla presente legge, che sostituiscono la loro voce a quella dell'attore, nella colonna sonora dei filmati cinematografici o televisivi, nel pieno rispetto degli intenti artistici dell'opera originaria.

        4. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione e non impedisce l'iscrizione ad altri albi professionali.

 

Art. 2.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

 

        1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale dei doppiatori cinematografici, di seguito denominato "consiglio dell'ordine", ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica tre anni.

        2. Il consiglio è composto da nove membri eletti, tra gli iscritti all'ordine, con votazione segreta.

        3. Il consiglio, con votazione palese, elegge nel suo ambito il presidente, il vice presidente e il segretario tesoriere.

        4. Il consiglio dell'ordine ha le seguenti attribuzioni:

            a) cura la tenuta dell'albo professionale, provvedendo alle iscrizioni, alla cancellazione ed alla revisione biennale;

 

            b) propone annualmente al Ministro della giustizia, che le approva con proprio decreto, le tabelle minime degli onorari professionali, collegandole con quelle internazionali;

 

            c) vigila sull'osservanza, da parte degli iscritti, delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

 

            d) adotta i provvedimenti disciplinari;

 

            e) predispone ed aggiorna il codice deontologico, da sottoporre a referendum tra gli iscritti;

 

            f) provvede all'amministrazione e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine, compilando altresì il bilancio preventivo e consuntivo;

 

            g) trasmette copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero della giustizia e al Ministero per i beni e le attività culturali;

 

            h) determina i contributi annuali che gli iscritti devono corrispondere, oltre alle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulle liquidazioni degli onorari;

 

            i) designa i rappresentanti dell'ordine presso altri organismi;

 

            l) esprime pareri, su richiesta di altri organismi, ovvero di propria iniziativa, sulla qualificazione di istituzioni che finalizzano la loro formazione professionale nel campo del doppiaggio.

 

Art. 3.

(Elenco speciale dei non esercenti).

 

        1. E' istituito presso l'ordine, allegato all'albo, l'elenco speciale dei non esercenti, nel quale, a richiesta degli interessati, vanno iscritti i doppiatori che si trovano temporaneamente in condizioni di non esercitare la professione.

        2. Gli iscritti all'elenco speciale corrispondono una quota di iscrizione all'albo ridotta, determinata nei modi e nei termini di cui all'articolo 2, comma 4, lettera h).

 

Art. 4.

(Elenco speciale per i minori).

 

        1. Presso la sede centrale dell'ordine e presso le sedi periferiche possono essere istituiti elenchi speciali ove iscrivere i doppiatori di minore età.

        2. Le modalità di costituzione e di funzionamento di tale elenco speciale sono definite dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei genitori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

Art. 5.

(Attribuzioni del presidente del consiglio

dell'ordine).

 

        1. Il presidente del consiglio dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge o dal consiglio. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ordine; rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

 

Art. 6.

(Scioglimento del consiglio

dell'ordine).

 

        1. Il Ministro della giustizia può disporre, con proprio decreto, lo scioglimento del consiglio dell'ordine, a causa di gravi inadempienze, dopo aver esperito gli opportuni richiami all'osservanza dei doveri statutari, ovvero dietro richiesta motivata di scioglimento sottoscritta da un terzo degli iscritti all'albo.

        2. Con il decreto di scioglimento, da emanare entro un mese dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, è nominato un commissario straordinario il quale dispone, entro tre mesi dalla data dello scioglimento, la nuova elezione del consiglio.

        3. Il commissario può nominare, tra gli iscritti all'albo, un comitato che lo coadiuvi nell'esercizio delle sue funzioni, composto da un numero di membri da due a sei, uno dei quali con funzione di segretario.

 

Art. 7.

(Ricorsi avverso le deliberazioni

del consiglio dell'ordine).

 

        1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine e gli atti relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione dei risultati possono essere impugnati, davanti al tribunale di Roma, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica.

        2. I ricorsi sono proposti entro un mese dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

        3. I ricorsi in maniera elettorale non hanno effetto sospensivo.

        4. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, il tribunale competente provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e il ricorrente.

        5. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte di appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

Art. 8.

(Iscrizione all'albo).

 

        1. L'iscrizione all'albo, avviene a seguito di istanza rivolta al consiglio dell'ordine. Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

 

            a) essere cittadino italiano, ovvero essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità attestato dal Ministero degli affari esteri;

 

            b) godimento dei diritti civili;

 

            c) abilitazione all'esercizio della professione;

 

            d) residenza nel territorio della Repubblica italiana.

 

Art. 9.

(Esame di Stato).

 

        1. I programmi e le modalità di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di doppiatore sono adottati con regolamento emanato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il consiglio dell'ordine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 10.

(Formazione degli elenchi).

 

        1. Le iscrizioni all'albo professionale avvengono seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Art. 11.

(Norme transitorie per l'iscrizione

all'albo).

 

        1. Nelle more della attuazione delle disposizioni sull'esame di Stato di cui all'articolo 9, possono chiedere l'iscrizione all'albo i soggetti che documentino di avere svolto attività di doppiaggio per almeno 500 ore lavorative e di avere versato i relativi contributi.

 

Art. 12.

(Norma transitoria per la formazione

dell'albo).

 

        1. Il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina, con proprio decreto, una commissione con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e alla sua tenuta fino all'insediamento del consiglio dell'ordine, dettando anche le relative disposizioni procedurali.

        2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero della giustizia ed è composta da un magistrato di cassazione che la presiede e da un magistrato ordinario, nonché da quattro esperti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro della giustizia.

        3. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal personale del Ministero della giustizia.

        4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano di età.

        5. Fino all'insediamento del consiglio dell'ordine, le domande di iscrizione all'albo vanno dirette dagli interessati al Ministero della giustizia.

        6. La commissione di cui al comma 1 delibera con la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci. In caso di parità prevale il voto del presidente.

        7. Completata la formazione dell'albo, e comunque entro sei mesi dal suo insediamento, la commissione di cui al comma 1 deposita l'albo presso il Ministero della giustizia; l'albo è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero medesimo.

 


 

N. 1229

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

PECORARO SCANIO

¾

 

Abrogazione dell'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di censura dei film e dei lavori teatrali

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 5 luglio 2001

¾¾¾¾¾¾¾¾

- Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende abrogare l'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, recante norme in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali. Tale articolo prevede la possibilità da parte di specifiche commissioni di proibire l'uscita nelle sale di singoli film.

        E' ancora vivo il ricordo della vicenda relativa alla censura del film di Ciprì e Maresco "Totò che visse due volte" che testimonia che sono previsti dalla normativa vigente organi anacronistici in grado di intervenire, di fatto, in palese violazione delle libertà di espressione sancite dalla Costituzione, ed in particolare dall'articolo 21.

        Con l'approvazione della presente proposta di legge le competenze della commissione prevista dalla legge 21 aprile 1962, n. 161, rimangono limitate all'applicazione dei divieti per i minori.

        Peraltro, non è possibile affidare un valore importante come la libertà di espressione ad una commissione la cui nomina e composizione sono fortemente discutibili.

        La presente proposta di legge si propone di non lasciare all'indignazione di un giorno il tema della censura nel nostro Paese, ma di aprire la strada a più certe garanzie.


 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

 

        1. L'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è abrogato.

 

 


 

N. 1879

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

LANDI di CHIAVENNA, AMORUSO, ARNOLDI, ARRIGHI, ASCIERTO, BAIAMONTE, BENEDETTI VALENTINI, BIONDI, BORNACIN, BORRIELLO, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, CARDIELLO, CARRARA, CASTELLANI, CATANOSO, CRISTALDI, DELL'ANNA, FRAGALA', DANIELE GALLI, GALLO, GIRONDA VERALDI, GRIMALDI, IANNUCCILLI, LA GRUA, LAMORTE, LA STARZA, LISI, LO PRESTI, LUPI, MALGIERI, GIANNI  MANCUSO, MARRAS, MASSIDDA, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MILANATO, MISURACA, ANGELA NAPOLI, PANIZ, ANTONIO PEPE, LUIGI PEPE, PEZZELLA, RAMPONI, SAGLIA, SANZA, SERENA, SPINA DIANA, STRANO, TAGLIALATELA, TARANTINO, TARDITI, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ALFREDO VITO, ZACCHERA, ZORZATO

¾

 

Incentivi economici e fiscali in favore del cinema italiano

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 30 ottobre 2001

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Onorevoli Colleghi! - Risulta urgente e necessario equiparare le nostre opere cinematografiche a quelle degli altri Paesi dell'Unione europea.

        Si è infatti dimostrata esigenza improrogabile delle legislazioni europee in materia cinematografica una salvaguardia del prodotto interno che non si traduca esclusivamente in misure restrittive nei riguardi dei film provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

        Le cinematografie di Germania, Francia, Inghilterra, Irlanda, Lussemburgo, Olanda e Spagna si stanno ampiamente giovando di provvedimenti che hanno introdotto misure di incentivazione, talvolta sostenute da una flessibilizzazione delle quote di schermo.

        La provata efficacia dei citati provvedimenti ha indotto tutti questi Paesi a rinnovarli e ad aggiornarli, almeno per il prossimo quinquennio, in senso ancora più favorevole allo sviluppo dell'industria cinematografica.

        Rispetto alle cinematografie dei Paesi citati, la nostra industria cinematografica deve essere messa in condizione di recuperare il ritardo accumulato e di ritrovare la dimensione artistica, culturale e di mercato dei suoi anni migliori.

        Per raggiungere un simile obiettivo è indispensabile imprimere un'energica e decisiva spinta propulsiva all'intero settore.

        La presente proposta di legge intende affiancarsi alle varie iniziative - prese qualche anno fa a sostegno di alcuni segmenti del panorama cinematografico - ma si basa sulla consapevolezza della necessità di "coinvolgere nell'opera di rilancio tutte indistintamente le categorie" che lavorano nel e per il cinema italiano, nella coscienza dell'inopportunità di provvedimenti che nell'intento di tutelare alcune componenti ne penalizzino altre.

        Si tratta di una premessa essenziale poiché su di essa si misura la volontà reale di uscire dalle generiche dichiarazioni di intenti, di superare preclusioni ideologiche e di "intervenire nel concreto, incisivamente e trasversalmente", da un capo all'altro del variegato e prezioso universo di professionalità che costituiscono il vero patrimonio del nostro cinema e della nostra cultura.

        La presente proposta di legge prevede un sistema di agevolazioni per le persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia che intendano reinvestire i loro utili nel settore cinematografico. Tale sistema è articolato diversificatamente a seconda che le persone fisiche e giuridiche interessate appartengano al mondo della produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, o provengano da settori diversi da quello dello spettacolo.

        La proposta di legge istituisce, inoltre, una nuova identità - la "quota di diffusione" - intesa a garantire un'effettiva presenza nelle sale delle pellicole prodotte, tramite l'acquisizione di giorni di programmazione.

        Si tratta di una misura che, a differenza di altri provvedimenti a carattere più spiccatamente impositivo, gratifica il lavoro dei produttori, autori e tecnici, senza penalizzare l'attività degli esercenti in quanto assicura loro un introito minimo in linea con quello medio consentito dalle sale utilizzate nello stesso periodo dell'anno precedente.

        Senza impedire, naturalmente, che una volta esauriti i giorni di programmazione sostenuti dalla quota di diffusione, la programmazione stessa possa continuare qualora il riscontro degli incassi effettivi del film sia tale da considerare conveniente un prolungamento, a prescindere da ogni forma di sostegno.

        La proposta di legge disciplina, quindi, le forme in cui simili provvedimenti sono applicabili anche a film coprodotti insieme ad imprese di Paesi appartenenti all'Unione europea.

        Essa prevede, infine, la possibilità di applicare la quota di diffusione anche ai film sostenuti dal finanziamento statale. Lo scopo è di evitare il ripetersi dei numerosi casi - che spesso rappresentano occasione di frustrazione e di contrarietà per autori e produttori - in cui a film prodotti con encomiabili intenti non si offre la possibilità di misurarsi con il pubblico, svuotandoli così, di fatto, della loro stessa ragione d'essere.

        Le ipotesi formulate nella presente proposta di legge si ispirano alla logica - generalmente conosciuta come l'istituto del tax-shelter- che, per mezzo di misure di defiscalizzazione e di reinvestimento degli utili, ha dato un impulso straordinario a molte delle cinematografie cui abbiamo fatto riferimento in precedenza. Del resto, autorevoli rappresentanti di numerose forze politiche hanno già affermato, nelle precedentemente citate dichiarazioni di intenti, che a tale logica sarebbe utile e opportuno rifarsi.

        Ma la proposta di legge amplia ed integra i dettami di quell'impostazione con misure specifiche mirate a colmare carenze tipicamente nazionali pericolosamente sul punto di diventare croniche, che si manifestano nel paradosso di un numero di film prodotti che non trovano uscita nelle sale o, se la trovano, non se ne avvantaggiano.

        Essa avvantaggia indistintamente tutte le categorie professionali che operano nel mondo del cinema ed è in grado di provocare un poderoso ritorno occupazionale sul cinema stesso e sul suo indotto.

        Se ne giovano i produttori che hanno utili da reinvestire. Se ne giovano quelli che non ne hanno ma che possono fungere da punto di riferimento per capitali provenienti da altri settori dello spettacolo o da settori diversi da quello dello spettacolo o, infine, da privati.

        Se ne giovano i distributori per i medesimi motivi.

        Se ne giova la trasparenza delle rispettive contabilità.

        Se ne giovano gli esercenti che vedono dilatarsi la stagione cinematografica. Essi possono, così, aprirsi alle fonti più disparate di sperimentazione commerciale e sono garantiti dai rischi che queste altrimenti comportano.

        Se ne giovano gli autori: sia che realizzino film commerciali, per il sicuro aumento della produzione; sia che realizzino film di impegno; poiché, come già in passato i momenti di congiuntura favorevole hanno dimostrato, un incremento dei capitali disponibili allarga gli orizzonti degli imprenditori fino a comprendere le opere di prestigio.

        Se ne giovano i registi esordienti, per le cui opere prime o seconde si ricorre prevalentemente al finanziamento statale, in quanto possono finalmente avere la garanzia che le loro fatiche avranno il riscontro di un pubblico pagante.

        Ma, soprattutto, se ne giovano i rappresentanti delle categorie che sono, da sempre, uno degli assi portanti della nostra industria cinematografica e che rischiano di sparire, così come sono già spariti, negli ultimi anni, i grandi depositi di arredamento, di costumi e di scenografie; alcuni stabilimenti di sviluppo e di stampa e molti teatri di posa, costretti a trasformarsi in garage o in centri commerciali. Si tratta delle migliaia di tecnici e maestranze per i quali la proposta di legge può rappresentare un'inversione di rotta poiché, da anni, i più celebri e qualificati emigrano verso altre cinematografie, mentre i meno noti o meno fortunati ripiegano su un lavoro sempre più dequalificato.

        E, in ultimo, ma non per ultimo, se ne giova il pubblico nel suo complesso che potrà godere di un'offerta di film più vasta, differenziata e distribuita nel tempo.

        Anche in questo ambito il nostro mercato cinematografico si accomunerebbe a quello degli altri Paesi europei e non, nei quali le nuove uscite si succedono nell'arco di tutto l'anno senza soluzione di continuità.

        Questa è una proposta di legge innovativa e trasparente, per riportare sviluppo, occupazione e prestigio al cinema italiano. Una legge concepita per chi vi lavora e per chi lo ama.

 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1

(Oggetto).

 

        1. La presente legge ha per oggetto:

 

                a) la determinazione di agevolazioni per il reinvestimento degli utili nel settore cinematografico;

 

                b) le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui alla lettera a) al film cinematografico, ovvero ai lungometraggi ed ai cortometraggi in pellicola, a soggetto, documentari o di animazione, di nazionalità italiana, e al film cinematografico realizzato in coproduzione, maggioritaria o minoritaria, con imprese appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea.

 

Art. 2.

(Agevolazioni per il reinvestimento degli utili nel settore cinematografico da parte delle imprese cinematografiche).

 

        1. Non concorre a formare reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) la parte non superiore all'80 per cento degli utili dichiarati da imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, impiegata indifferentemente nella produzione, distribuzione e diffusione, con proiezione in sala, di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi della legislazione vigente o realizzati in coproduzione con imprese appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea.

 

 

Art. 3.

 

(Agevolazioni per il reinvestimento degli utili nel settore cinematografico da parte delle imprese estranee al settore).

 

        1. Non concorre a formare reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG la parte non superiore al 60 per cento degli utili dichiarati da imprese operanti in settori diversi da quello dello spettacolo, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le quali, anche mediante accordi con imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, la impieghino indifferentemente nella produzione, distribuzione e diffusione, con proiezione in sala, di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi della legislazione vigente o realizzati in coproduzione con imprese appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea.

 

Art. 4.

(Agevolazioni per il reinvestimento degli utili nel settore cinematografico da parte di privati).

 

        1. Non concorre a formare reddito imponibile ai fini dell'IRPEF la parte non superiore al 40 per cento degli utili dichiarati da persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, le quali, anche mediante accordi con imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, la impieghino indifferentemente nella produzione, distribuzione, diffusione, con proiezione in sala, di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi della legislazione vigente o realizzati in coproduzione con imprese appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea.

 

Art. 5.

(Ambito di applicazione delle agevolazioni per il reinvestimento degli utili nel settore cinematografico).

 

        1. Le agevolazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 competono fino alla concorrenza del costo del film, delle spese di distribuzione e delle quote di diffusione di cui all'articolo 6.

 

Art. 6.

(Quote di diffusione).

 

        1. Le imprese o le associazioni di imprese che utilizzano le agevolazioni di cui alla presente legge per il reinvestimento nel settore cinematografico devono obbligatoriamente destinare il 20 per cento dell'ammontare della somma reinvestita all'acquisizione di giorni di programmazione.

        2. Il numero di giorni di programmazione è determinato dividendo il 20 per cento di cui al comma 1, denominato "quota di diffusione", per la media degli incassi giornalieri conseguiti, nell'anno precedente a quello di uscita del film, dai cinema delle città le cui sale si intende utilizzare, nel bimestre corrispondente.

        3. L'ammontare giornaliero della quota di diffusione è sommato all'incasso effettivo conseguito dal film nei giorni di programmazione corrispondenti e concorre a formare l'introito complessivo della sala. Tale introito è ripartito secondo le percentuali previste dalle disposizioni vigenti tra produttore, distributore, esercente, Società italiana degli autori ed editori e Stato.

        4. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono estese anche ai film realizzati in coproduzione con imprese appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea. In tale caso la quota di diffusione deve essere calcolata sull'ammontare degli utili che l'impresa nazionale o l'associazione di imprese nazionali intende investire nel film di coproduzione e deve essere utilizzata per acquisire giorni di programmazione dello stesso film sul territorio nazionale.

 

Art. 7.

(Determinazione dei criteri per il reinvestimento degli utili nel settore cinematografico).

 

        1. Le agevolazioni previste dagli articoli 2 e 3 non possono eccedere il reddito imponibile delle imprese al netto degli ammortamenti calcolati con un'aliquota massima.

        2. Le agevolazioni competono sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito dalle imprese.

        3. Le agevolazioni devono essere richieste espressamente dalle imprese in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utile che si intende reinvestire nel settore cinematografico ai fini di cui alla presente legge.

        4. Alla dichiarazione di cui al comma 3 deve essere unito il progetto di massima degli investimenti recante, altresì, la data di inizio del film e il termine di ultimazione delle attività che concorrono unitariamente alla produzione e alla diffusione dello stesso.

        5. Per usufruire delle agevolazioni, il film e le attività che concorrono unitariamente alla produzione e alla diffusione dello stesso, devono essere iniziati entro diciotto mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa e devono essere conclusi entro trenta mesi dalla data di inizio precedentemente fissata.

        6. La data di inizio del film, la data di ultimazione delle attività relative alla diffusione nelle sale stabilita ai sensi del comma 5 e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione, distribuzione e diffusione del film nelle sale, devono essere comprovati mediante idonea documentazione.

 

Art. 8.

(Determinazione dei criteri per l'applicazione della quota di diffusione ai film sostenuti dal finanziamento statale).

 

        1. Le imprese cinematografiche che, per la copertura di una parte o di tutto il costo di produzione del film e delle relative spese di distribuzione, sono ammesse alla concessione dei mutui o si avvalgono del fondo speciale di cui, rispettivamente, agli articoli 28 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, possono utilizzare le agevolazioni previste dalla presente legge per finanziare la quota di diffusione fino alla misura del 20 per cento dell'ammontare del medesimo mutuo o del fondo speciale.

        2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le imprese cinematografiche possono reinvestire i propri utili o ricorrere a finanziamenti di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.

        3. Nell'ipotesi di finanziamenti di soggetti terzi prevista al comma 2, tali soggetti acquisiscono la qualifica di produttori associati e ad essi spetta una quota di proventi in misura corrispondente al capitale investito.

 

Art. 9.

(Sanzioni).

 

        1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata e applica una sopratassa annua pari al doppio dell'imposta non pagata.

 

Art. 10.

(Entrata in vigore).

 

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

N. 2956

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati ROSITANI, CARLUCCI

¾

 

Nuova disciplina della cinematografia

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 3 luglio 2002

¾¾¾¾¾¾¾¾

Onorevoli Colleghi! - Il testo che presentiamo è radicalmente innovativo, per due ordini di ragioni: per la modalità con cui è stato redatto e per le soluzioni che prospetta ai molti problemi della cinematografia italiana.

        E' una legge "per" il cinema italiano, che, con orgoglio, riteniamo possa essere considerata una legge "del" cinema italiano, da esso espressa, da esso voluta, da esso sostenuta.

        Una legge attesa da almeno trent'anni.

        Una legge destinata sostituire la legge n. 1213 del 1965, ed il suo parziale aggiornamento, introdotto con il decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: una legge destinata a riordinare, sebbene per princìpi generali, l'intervento della Repubblica nella cinematografia, anche alla luce del nuovo assetto federalista del Paese (in effetti, regioni, province e comuni sono attivamente coinvolti nei meccanismi decisionali previsti nella presente proposta di legge).

        Questo testo non è un testo di Alleanza Nazionale o di Forza Italia o della Casa delle Libertà, o di una o più parti politiche (sintonie ed unioni di intenti che, già in sé, sono apprezzabili, dato il policentrismo di posizioni che sempre emergono in materia di politiche culturali, anche all'interno di maggioranze ed opposizioni, data la delicatezza della materia) ma, semplicemente, un testo "per" e "del" cinema italiano.

        Un testo che ha l'ambizione di aver interpretato le aspettative del cinema italiano tutto, dei suoi cervelli e delle sue manovalanze, dei suoi creativi e dei suoi tecnici. Finanche, le aspettative dei suoi spettatori.

        E' una legge di tutto il cinema italiano, senza distinzioni estetiche o ideologiche, professionali o politiche.

        Se ci si consente l'aggettivo, si pone quasi come legge "ecumenica".

        La proposta di legge è basata su alcuni criteri-cardine: modernizzare, liberalizzare, deburocratizzare. E' una legge di impianto federalista ed anti-assistenziale. E' una legge ispirata ad efficienza, efficacia, flessibilità, trasparenza.

        E' una legge che innova, ma senza distruggere completamente l'architettura pre-esistente, per evitare - come suol dirsi con efficace metafora - che, per gettare l'acqua sporca, si getti anche il bambino.

        Si tratta di una proposta di legge ispirata a princìpi di libertà d'espressione e di libertà d'impresa, sulla quale ci auguriamo non potrà non registrarsi un'ampia convergenza, anche da parte delle opposizioni, che siamo sicuri vorranno rinunciare - almeno in questo caso - a dinamiche aprioristiche, e sapranno accogliere la bontà degli intenti e, riteniamo, l'efficacia dei risultati. Anche perché, lo riconosciamo, alcune convergenze sono oggettive, nell'interesse della collettività e della comunità degli operatori: per esempio, sulla necessità di deburocratizzare, di effettuare verifiche di efficacia, di ridurre la discrezionalità dei processi selettivi, di rendere trasparenti le procedure, eccetera. E' una proposta di legge frutto di un lungo lavoro di studio (anche dei migliori modelli stranieri), di preparazione e di scrittura, caratterizzato da una continua analisi critica (e autocritica), e di correzione del testo che si andava via via delineando: una gestazione durata molti mesi, rivista e corretta a seguito di decine di incontri di lavoro con le molte anime della cinematografia (autori, produttori, tecnici, eccetera).

        Ragione principale di questo lungo impegno è stata la volontà, sempre presente fin dal primo momento, di cercare di capire a fondo i problemi, le necessità e le istanze di tutte le categorie operanti nel settore cinematografico, senza preconcetti e senza pregiudizi, allo scopo di dare loro una risposta chiara e soddisfacente, attraverso la creazione di un contesto normativo, libero e forte, favorevole ad un'attività di impresa che unisca alle competenze artistico-creative quelle organizzativo-manageriali.

        Durante questi mesi abbiamo ascoltato e ci siamo continuamente confrontati con rappresentanti degli imprenditori, degli autori, dei tecnici e di tutti gli altri operatori, cercando di mettere a punto, insieme a loro e per loro, una sintesi tecnica e politica, che tenesse conto di tutte le esigenze, e le armonizzasse stimolando sinergie e liberando nuove risorse a favore del settore.

        La caratteristica principale e vorremmo sostenere quasi il "vanto" della proposta di legge è, infatti, a nostro avviso, proprio la "collegialità".

        E' un lavoro di "tanti" che hanno dato tutti un contributo tale da fornire sostanza e consistenza alle idee portanti e qualificanti di questo lavoro: un lavoro a tavolino, ma avendo tra le carte gli appunti di molte, spesso faticose, riunioni di lavoro sul campo.

        Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno fornito preziosi contributi, tecnici e di esperienza, a questo testo: non pochi di essi non si riconoscono necessariamente nelle parti politiche che hanno promosso l'iniziativa, ma sappiamo che si riconoscono in questa legge. E' anche questa, crediamo, la funzione più nobile della politica, ancora più nobile nella delicata materia delle politiche culturali: superare le visioni di partenza, e di parte, nell'interesse della comunità degli operatori e, oltre, della collettività.

        Questa è la proposta di legge di tutto il cinema italiano, che nasce dal suo "cuore" e dalle sue esigenze, e che vuole contribuire a farlo tornare grande come merita, ricompensando, finalmente, la passione, il lavoro e la perseveranza di tutti coloro che ne fanno parte.

        L'impegno è stato grande, intenso, appassionato, così come è stata grande la voglia di fare bene: speriamo di esserci riusciti.

        Vogliamo che quanto proponiamo rafforzi il nostro cinema come industria creativa, ma un'industria che continui a produrre i grandi film che l'hanno resa famosa nel mondo nel corso del tempo, dando cultura e commozione, coscienza civile e visione critica della realtà, ma anche intrattenimento e gioia a centinaia di milioni di persone.

        Questo testo supera la contrapposizione tra cinema "d'arte" e cinema "commerciale", tra cinema "d'autore" e cinema "di cassetta", con l'intento di abbattere gli steccati ideologici ed estetici, di stimolare la contaminazione di linguaggi, senza "lande protette" che corrono il rischio di essere frequentate solo da un manipolo di autori, chiusi nelle loro eburnee torri intellettualistiche ed elitarie. Crediamo nel cinema come rapporto (buono o cattivo, che sia) con il pubblico, non come operazione solipstistica autorefenziale.

        Crediamo nel cinema per il pubblico, non nel cinema contro il pubblico.

        Le caratteristiche principali e qualificanti della presente proposta di legge, che hanno come scopo quello di migliorare ciò che c'era di buono nelle norme precedenti (non tutto è infatti da cestinare, e certamente va mantenuto un ruolo propulsivo della mano pubblica) e modificare ciò che era sbagliato o superato (dall'incalzare dei tempi, dai fallimenti del passato, dalla convergenza multimediale, dalla globalizzazione dei mercati e delle culture) sono esposte di seguito.

        L'articolato appare lungo, ma la quantità di materie nelle quali si interviene, pur con princìpi generali, è notevole (si ricordi anche che la legge di riferimento, la n. 1213 del 1965 - che sostanzialmente la proposta di legge intende andare a sostituire - contava oltre 60 articoli, il doppio di quelli previsti in questa sede).

        In estrema sintesi:

 

            il capo I (articolo 1) pone una serie di princìpi generali;

 

            il capo II (articoli da 2 a 6) descrive funzioni, struttura e funzionamento dell'Istituto per lo sviluppo del cinema spa;

 

            il capo III (articoli da 7 a 12) è dedicato alle agevolazioni fiscali;

 

            il capo IV (articoli da 13 a 18) descrive le modalità del sostegno economico pubblico;

 

            i capi V (articolo 19), VI (articolo 20), VII (articoli da 21 a 24), VIII (articolo 25) sono dedicati, rispettivamente, ai film per ragazzi, ai cortometraggi, alla distribuzione ed all'esercizio, alle tecnologie innovative;

 

            il capo IX (articoli da 26 a 28) è dedicato ai rapporti tra cinema e televisione;

 

            il capo X (articolo 29) alla revisione dei film cinematografici (la cosiddetta "censura");

 

            il capo XI (articolo 30) detta norme per rafforzare la lotta alla pirateria;

 

            il capo XII (articolo 31) riguarda norme essenzialmente applicative (regolamento di attuazione, norma transitoria, entrata in vigore, delega al Governo).

        Il testo si pone come legge moderna ed aperta, nel rispetto delle nuove norme del titolo V della parte seconda della Costituzione e rappresenta il primo tassello di un'auspicabile riforma complessiva del settore dello spettacolo. Alla luce anche di quanto sopra esposto abbiamo dovuto affrontare due questioni nodali:

 

            il nuovo rapporto tra Stato, regioni, province e comuni, dato che appare legittimo, alla luce del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione (ma anche - va riconosciuto - alla luce della nuova maggioranza che governa il Paese ormai da un anno), un loro ruolo attivo e compartecipe, con assoluta parità di diritti (e di doveri) rispetto alle tradizioni Stato-centriche, nella "regia" del sistema dello spettacolo e finanche nella cinematografia: siamo i primi a credere che la visione "romanocentrica" del cinema debba essere superata (senza ovviamente depotenziare l'industria del cinema romano, che resta una delle più importanti della Capitale e del Paese), e crediamo che il seme lanciato dalle Film Commission possa dare ormai buoni frutti, in una prospettiva federalistica della cultura della Repubblica;

 

            la pluridecennale polemica tra "assistenzialismo" e "liberismo", che non è solo italiana, ma attraversa tutti gli Stati membri dell'Unione europea, che tutti, sebbene con modalità diverse, intervengono a sostegno della cinematografia: abbiamo identificato uno strumento innovativo, qual è l'associazione in partecipazione della Repubblica nelle iniziative (soprattutto produttive) cinematografiche, sulla base del principio che la mano pubblica interviene con un euro laddove la mano privata rischia un euro. Questo principio non appare in contrasto con le direttive europee in materia di aiuti di Stato, perché si tratta di un meccanismo promozionale e di stimolo, non assistenziale. La partecipazione della Repubblica avviene con dinamiche differenziate, standardizzate e selettive, in funzione della diversa opzione adottata dai proponenti.

        Premessa l'esigenza di garantire risorse certe al cinema, viene previsto che la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema non possa essere inferiore al 25 per cento del totale del medesimo Fondo, cioè alla quota che originariamente era stata prevista dalla legge n. 163 del 1985, via via ridotta, nel corso del tempo, per privilegiare - ingiustamente - altri settori dello spettacolo.

        Innanzitutto, abbiamo deciso di introdurre, alla luce anche di esperienze di altri Paesi europei, un sano principio di separazione della gestione e del controllo: il controllo resta nelle competenze dirette della Repubblica, ma la gestione viene affidata ad un organismo nuovo, l'Istituto per lo sviluppo del cinema spa, una società per azioni (nel cui capitale entra dapprima lo Stato, ma poi le regioni, le province, i comuni, una sorta di "tavolo interistituzionale", centrale - perché non può essere altrimenti, date le caratteristiche strutturalmente non locali della cinematografia - ma non statale), che gestisca, in modo coerente ed organico, con le adeguate tecnicità, la parte più "industriale" dell'intervento di sostegno pubblico.

        L'obiettivo è anche quello di una complessiva deburocratizzazione della macchina dell'intervento pubblico nel settore cinematografico: per usare una efficace espressione del compianto professor Biagi, "occorre rompere con la tradizione e la cultura dei timbri e delle pratiche burocratiche". Non solo nel mercato del lavoro, ma anche nella cinematografia.

        Alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali resta una funzione di supervisione complessiva del sistema, di elaborazione strategica dell'intervento del Ministro, la gestione dei fondi dedicati alle attività di promozione culturale (i festival, in primis), ed ovviamente la vigilanza sull'Istituto per lo sviluppo del cinema spa, nuovo "cuore" e "polmone" del sistema, volàno di nuove risorse economiche e finanziarie extra Fondo unico per lo spettacolo.

        La parte destinata al cinema del Fondo unico per lo spettacolo verrà divisa in due parti:

 

            il 90 per cento viene destinato all'Istituto per lo sviluppo del cinema spa, iniziative di progettazione, produzione, distribuzione, industrie tecniche, promozione, esportazione;

 

            il 10 per cento viene gestito direttamente dalla Direzione generale per il cinema del Ministero: attività promozionale culturale (a partire dai festival).

 

        L'Istituto per lo sviluppo del cinema spa, tra l'altro, dovrà svolgere le funzioni attualmente attribuite alle due commissioni (cinema e credito cinematografico) previste dal decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650 del 1996, e, elemento rilevante di novità, accrediterà, direttamente presso la banca scelta dal produttore, la partecipazione ai costi di produzione dei film prevista dalla presente proposta di legge, nonché incaricherà le società di revisione che controlleranno i preventivi, la contabilità e i consuntivi relativi ai film ammessi a partecipazione, svolgendo, nell'uno e nell'altro caso, i compiti e le funzioni attualmente ancora svolti dalla Banca nazionale del lavoro.

        Per quanto riguarda il cosiddetto "fondo di garanzia" esso continua, nella sostanza, ad esistere, ma quello della Repubblica cessa di essere un'intervento di tipo assistenziale, per diventare effettiva "partecipazione", al fine di stimolare e di valorizzare le capacità gestionali ed imprenditoriali del produttore, oltre che a metterlo di fronte alle proprie responsabilità rispetto agli impegni sottoscritti. L'Istituto parteciperà ai costi di produzione tenendo conto, nel vaglio dei progetti, non solo del valore artistico e culturale ma anche dell'aspetto spettacolare e commerciale, della diversificazione dei generi, e riservando una quota di almeno il 10 per cento alle opere prime.

        Il produttore, inoltre, non potrà più avere contributi tali da coprire, nei fatti, il costo totale del film ma solo una percentuale del 45 per cento (con un importo massimo di 5 milioni di euro), e avrà l'onere di reperire sul mercato la restante quota del 55 per cento. Nel caso di opere coprodotte, o di opere destinate all'infanzia, la quota della Repubblica potrà arrivare fino al 50 per cento, tetto massimo insuperabile.

        Il principio è quello già esposto: un euro di mano pubblica, laddove il privato rischia un euro. Questo semplice meccanismo, inderogabile, impedirà la realizzazione di opere "clientelari" da parte di produttori e di autori "amici degli amici", di "bande" di qualsivoglia colore, in quanto solo i progetti validi in termini culturali ma anche commerciali potranno trovare dei finanziatori privati, sui mercati nazionali ed internazionali.

        Il produttore dovrà, entro un anno dall'ottenimento della partecipazione al suo progetto, reperire i capitali necessari per coprire la sua quota.

        Tali capitali sono naturalmente rappresentati dalle coproduzioni, dalla prevendita dei diritti di antenna-tv, dalla defiscalizzazione, dall'apporto di capitale proprio, eccetera, e possono essere trovati solo se si ha in mano un progetto convincente, con prospettive di remunerazione dell'investimento effettuato.

        Quei produttori avventurieri, dotati solo delle amicizie "giuste" che creavano società ad hoc (presto messe in liquidazione, spesso con fallimenti pilotati) per realizzare un solo film (spesso invisibile, se non addirittura invedibile), sono destinati a scomparire: rimarranno sul mercato solo i veri produttori, la parte sana del sistema, non quella parassitaria.

        Saranno privilegiate e ulteriormente favorite le coproduzioni con altri Paesi membri dell'Unione europea, le quali rappresentano il futuro della produzione cinematografica, elevando la quota di partecipazione dell'Istituto per lo sviluppo del cinema spa fino al tetto massimo del 50 per cento dei costi di produzione (con un importo massimo di 6,5 milioni di euro). Stesso tetto del 50 per cento potrà essere raggiunto nel caso dei film per ragazzi, considerati un utile strumento culturale e sociale di formazione e crescita dei giovani.

        I cortometraggi, considerati un importante strumento per la crescita di nuove professionalità nel settore cinematografico, verranno invece "finanziati" con un importo che non potrà in nessun caso superare i 100 mila euro.

        Altri elementi qualificanti sono l'introduzione della "producer fee", nella misura dei 10 per cento, che viene interpretato come giusto guadagno del produttore, e diviene parte integrante dei costi di produzione, e l'anticipo da parte dell'Istituto per lo sviluppo del cinema spa per le spese di preparazione del film, del 10 per cento della sua quota di partecipazione, come pure l'erogazione da parte dell'Istituto del 20 per cento della sua quota di partecipazione all'inizio delle riprese del film. L'Istituto parteciperà inoltre, sempre nella misura del 45 per cento, ai costi di edizione, distribuzione e promozione, sia in Italia che all'estero, dei film di cui avrà partecipato ai costi di produzione. La Repubblica potrà intervenire attraverso due sistemi in qualche modo alternativi tra loro ed i produttori dovranno scegliere tra le due opzioni: attraverso criteri standardizzati (basati soprattutto sulla solidità economica del progetto e del proponente) ed attraverso criteri selettivi (basati su pareri sulle potenzialità espressive del progetto). In entrambi i casi, verranno introdotti una serie di "paletti", che stimolino, al tempo stesso, la serietà delle iniziative imprenditoriali e la qualità dei progetti, ed ostacolino iniziative sganciate da un sano rapporto con il mercato. Per esempio: andrà preso in considerazione l'esito, sia commerciale (incassi) sia culturale (premi ai festival) dei film prodotti in passato; per gli autori alla prima opera di lungometraggio, sarà opportuno visionare i cortometraggi di esordio. Meccanismi semplici - come si osserva - ma che consentiranno una radicale modificazione di prospettiva.

        Le opere prime potranno essere prodotte sia utilizzando il primo criterio (standard) sia il secondo (selettivo), ma è comunque previsto che vengano realizzate - attraverso i criteri selettivi - almeno dieci lungometraggi opere prime l'anno.

        L'introduzione di consistenti agevolazioni fiscali fornirà un ulteriore sostegno al settore cinematografico, in quanto riguarderà sia i produttori e i distributori indipendenti (detassazione degli utili reinvestiti) sia le persone giuridiche operanti in settori diversi da quello cinematografico (una concreta applicazione di quel "tax shelter" che viene invocato dal settore ormai da almeno un paio di decenni). Viene previsto che non costituiscono reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite dell'80 per cento per le imprese del settore e del 30 per cento per le imprese extrasettoriali, gli utili dichiarati che vengano impiegati nella produzione o nella distribuzione di film prodotti o distribuiti da produttori e da distributori indipendenti.

        Le agevolazioni previste per i produttori e distributori indipendenti sono estese anche agli esercenti che hanno programmato nell'esercizio fiscale di riferimento almeno il 40 per cento di film nazionali ed europei.

        Particolarmente importante e certamente innovativo è anche il criterio di ripartizione dei proventi fra l'Istituto e il produttore o il distributore. Infatti, è previsto che tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale del film vadano anzitutto a coprire il 51 per cento dei costi a carico del produttore o del distributore, mentre i successivi proventi vengono così ripartiti: 70 per cento all'Istituto e 30 per cento al produttore o al distributore sino a recupero totale da parte dell'Istituto, 30 per cento all'Istituto e 70 per cento al produttore o al distributore da quel momento in poi.

        Sia nel caso della produzione sia in quello della distribuzione ci troviamo di fronte, nei fatti, ad una innovativa figura giuridica che richiama "l'associazione in partecipazione", dove il produttore o il distributore assume la figura dell'associante, e l'Istituto quella dell'associato, per la realizzazione di un prodotto cinematografico.

        La proposta di legge affronta anche lo spinoso problema dei rapporti tra cinema e televisione, in particolare per quanto concerne la definizione e la regolamentazione delle quote di investimento delle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, stabilendo, tra l'altro, che la quota di investimento fissata dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve ricomprendere i film- italiani ed europei - in misura non inferiore al 40 per cento della quota medesima. E' importante sottolineare che sono computabili ai fini delle quote solo gli investimenti effettuati attraverso produttori indipendenti, che non siano, cioè, soggetti controllati dalle emittenti televisive stesse.

        Vengono, al riguardo, definiti un meccanismo di verifica più efficace rispetto a quello attuale e vengono soprattutto definite le sanzioni da comminare in caso di mancato rispetto delle quote citate, suddivise in una quota fissa ed in una variabile, e determinate in percentuale degli introiti netti annui delle emittenti televisive derivanti da pubblicità o da canone.

        Inoltre, ed anche questa norma ha carattere innovativo, viene stabilito che la pubblicità dei film (di cui all'articolo 28 della legge n. 1213 del 1965, le cui norme sono ora contenute, aggiornandole, negli articoli 13 e seguenti della presente proposta di legge), non concorra alle percentuali di affollamento pubblicitario in materia di diffusione radiotelevisiva previste dalla legge vigente.

        A difesa del diritto morale di coloro che hanno partecipato alla realizzazione di un'opera cinematografica di vedere i loro nomi sui titoli di testa e di coda, viene fatto obbligo alle emittenti televisive di mandarli in onda per tutta la loro durata prevedendo delle sanzioni in caso di inosservanza. Anche questa è una norma piccola e semplice, ma simbolica e comunque importante. Particolare attenzione è stata, inoltre, dedicata a tutti gli aspetti relativi alla scuola ed alla formazione, decidendo, tra l'altro, di favorire l'introduzione dello studio dell'arte cinematografica nei piani dell'offerta didattica e creando un network di scuole europee di cinematografia, che raccolga studenti ed insegnanti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione europea e favorisca la nascita di un nuovo linguaggio cinematografico che possa dirsi autenticamente "europeo".

        La Scuola avrà un centro di formazione per il doppiaggio, e dovrà essere dotata di un centro tecnologico al più alto livello.

        E qui veniamo ad un altro punto importante della proposta di legge: quello relativo all'utilizzo delle tecnologie innovative (come il cinema digitale, distribuzione via satellite, via cavo, via INTERNET, post-produzione ed effetti speciali, montaggio e doppiaggio elettronico, eccetera), che vengono considerate strategiche per lo sviluppo del settore cinematografico italiano e per la sua competitività a livello internazionale. Per i cortometraggi, palestra di creatività per troppo tempo trascurata, il "finanziamento" massimo potrà essere di 300.000 euro.

        Particolarmente importanti anche gli interventi per rendere la censura amministrativa un sistema meno complesso e burocratico rispetto a quello attuale, adottando meccanismi di autoregolamentazione bilanciata, sul modello statunitense corretto alla luce della cultura del nostro Paese. Da segnalare che vengono imposti anche precisi obblighi rispetto alla teletrasmissione dei film, a tutela dell'infanzia, della gioventù, della famiglia. I film vietati ai minori di 13 anni, per esempio, non potranno essere trasmessi prima delle ore 22:30; quelli "minori accompagnati", non prima delle ore 23:30; quelli vietati ai minori di 17 anni potranno essere trasmessi solo dalle pay-tv.

        Infine, viene prevista una delega al Governo per rafforzare la lotta alla pirateria, anche attraverso un inasprimento delle norme penali, e viene introdotta anche una campagna informativa anti-pirateria, alimentata con una quota dell'1 per cento dei proventi del Fondo unico per lo spettacolo.

        Dal punto di vista della copertura finanziaria, la presente proposta di legge non richiede fondi aggiuntivi rispetto a quelli esiste.

        La proposta di legge se diverrà legge - come auspichiamo - consentirà una vera rinascita del cinema italiano, un rinascimento culturale ed industriale, rafforzandone il tessuto produttivo ed il tessuto espressivo, contribuendo al pluralismo culturale ed alla pluralità d'impresa, alla libertà artistica ed alla libertà economica, stimolando finalmente autentiche sinergie tra l'intervento pubblico e le dinamiche di mercato. Per un cinema italiano libero e forte. Libero, in quanto forte. Forte, in quanto libero.

 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Capo I

 

PRINCI'PI GENERALI E FORMAZIONE

 

Art. 1.

(Princìpi generali e formazione).

 

        1. La Repubblica, nel rispetto degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, promuove l'attività cinematografica in tutte le sue forme, nelle sue componenti artistiche ed economiche, riconoscendone il ruolo di libera espressione del pensiero, di strumento di crescita culturale e sociale, nonché di promozione dell'immagine del Paese all'interno dell'Unione europea ed all'estero.

        2. La presente legge disciplina gli indirizzi generali in materia di cinematografica, secondo princìpi di salvaguardia degli interessi minimi ed essenziali della collettività, di sussidiarietà, di prossimità e di efficacia, al fine di assicurare una pluralità di referenti quale prima garanzia di libertà ed offrire un adeguato servizio di utilità sociale.

        3. La presente legge si pone come primo intervento normativo di semplificazione, razionalizzazione e modernizzazione dell'intervento pubblico in materia di spettacolo, in attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

        4. L'opera cinematografica è al contempo un'opera dell'ingegno ed un prodotto economico realizzato attraverso un processo prevalentemente industriale.

        5. Il cinema è un settore industriale atipico, che la Repubblica ritiene di prioritario interesse nazionale, fondamentale per lo sviluppo socio-economico del Paese nel contesto della società dell'informazione multimediale.

        6. La Repubblica sostiene l'ideazione, la scrittura, la preparazione, la progettazione, la produzione, la post-produzione, la distribuzione, la programmazione nelle sale e la diffusione all'estero dei prodotti cinematografici italiani ed europei.

        7. La Repubblica ritiene il cinema strumento di cooperazione socio-culturale internazionale, ed in tale senso promuove accordi di coproduzione e di codistribuzione nonché iniziative finalizzate all'intensificazione dei rapporti artistici ed industriali all'interno dell'Unione europea e nei confronti delle nazioni extra-europee.

        8. La Repubblica promuove la massima collaborazione tra soggetti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, per lo sviluppo, culturale ed industriale, delle attività cinematografiche, anche attraverso strumentazioni innovative.

        9. La Repubblica riserva nel campo della cinematografia, e nel complessivo settore dello spettacolo, un particolare impegno all'educazione e alla formazione professionale, promuovendo specifiche intese, accordi e convenzioni tra i Ministeri competenti, il coordinamento delle regioni e gli enti locali, le istituzioni nazionali di formazione ad alta specializzazione nonché il servizio pubblico radiotelevisivo.

        10. La Repubblica assicura un'equilibrata diffusione dell'offerta cinematografica alla collettività e rimuove ogni ostacolo in tale senso, anche attraverso strumenti di perequazione che privilegino regioni ed aree svantaggiate al fine di riequilibrare la situazione.

        11. Premesso il ruolo di strumento di crescita culturale e sociale del Paese svolto dal cinema, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, è introdotto nei piani dell'offerta didattica, di ogni ordine e grado, lo studio dell'arte cinematografica in tutti i suoi aspetti, estetici, sociologici, economici. Allo scopo, il Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizza corsi di formazione per docenti di cattedra di ogni ordine e grado, ed assegna incentivi ai professionisti che svolgono stage nelle scuole, con particolare attenzione alla possibile realizzazione di cortometraggi, nell'ambito dei corsi di arte cinematografica.

        12. La Repubblica interviene con adeguati finanziamenti per potenziare le strutture didattiche e le tecnologie necessarie per elevare a livelli di competitività internazionale l'offerta formativa e di specializzazione professionale della Scuola nazionale di cinema, di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, struttura deputata alla sperimentazione di nuovi linguaggi e di nuovi modelli produttivi. I programmi, i modelli didattici, i criteri di selezione dei docenti della Scuola nazionale di cinema sono adeguati alle nuove esigenze della cinematografia italiana ed europea, prestando pari sensibilità alle componenti artistiche ed alle componenti economiche.

        13. Lo Stato, di intesa con le regioni, le province e i comuni, favorisce la nascita di scuole di specializzazione di cinema private, anche attraverso opportuni incentivi finanziari posti a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        14. La Repubblica, nella prospettiva di una cultura cinematografica europea dotata di una sua propria definita identità che si affianchi alle cinematografie nazionali e contribuisca al consolidamento di una cultura comune dell'Unione europea, favorisce e sostiene:

 

            a) lo sviluppo di strumenti normativi e regolamentari, inclusi incentivi fiscali, che stimolino i processi di coproduzione cinematografica, anche a livello esclusivamente finanziario, tra i vari Stati membri dell'Unione europea;

 

            b) lo sviluppo di strumenti normativi e regolamentari, inclusi incentivi fiscali, che stimolino la reciproca circolazione di film nazionali ed europei all'interno dell'Unione europea, anche attraverso campagne promozionali e di marketing pianificate a livello continentale, assegnando alle stesse risorse adeguate;

 

            c) lo sviluppo, anche attraverso un istituendo Centro europeo di formazione e specializzazione, delle più evolute tecniche di doppiaggio, al fine di rendere la produzione cinematografica europea agevolmente fruibile per gli spettatori di tutto il mondo, favorendone così la diffusione culturale e commerciale;

 

            d) la istituzione di una Agenzia per la promozione del cinema europeo nel mondo, al fine di raccordare le varie iniziative nazionali in materia di promozione e di marketing delle singole cinematografie degli Stati membri dell'Unione europea;

 

            e) la creazione di un circuito di sale cinematografiche europee destinato alla prioritaria circolazione di opere prodotte dagli Stati membri dell'Unione europea;

 

            f) la creazione di una Cineteca europea, che raccordi e razionalizzi le attività delle varie cineteche nazionali e che tuteli il patrimonio cinematografico europeo avvalendosi delle più evolute tecnologie;

 

            g) la creazione di un network di scuole europee di cinematografia, dotate delle più evolute tecnologie, da realizzare anche con il contributo di altri Stati membri dell'Unione europea, che raccolga discenti e docenti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione, e promuova un ambiente multiculturale nel quale mentalità e tradizioni diverse possano mescolarsi, favorendo lo sviluppo di un nuovo linguaggio cinematografico che possa essere definito europeo.

 

 

 

Capo II

ISTITUTO PER LO SVILUPPO

DEL CINEMA SPA

 

Art. 2.

(Istituto per lo sviluppo del cinema spa).

 

        1. E' istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali la società per azioni a totale partecipazione pubblica, denominata "Istituto per lo sviluppo del cinema spa", di seguito denominato "Istituto". Il capitale iniziale nella società è finanziato dallo Stato. Le regioni, le province e i comuni possono acquisire partecipazioni attraverso i rispettivi organismi di coordinamento, ognuno con una quota non superiore ad un quarto del totale delle azioni.

        2. L'Istituto sulla base del principio di separazione tra controllo e gestione dell'intervento pubblico nell'economia e nella cultura, ha la funzione di gestire in modo efficiente, efficace e trasparente le risorse che la Repubblica destina alla cinematografia, con l'obiettivo di sostenere la crescita qualitativa e quantitativa del settore.

        3. L'Istituto gestisce le risorse che lo Stato assegna al cinema e le risorse che le regioni, le province e i comuni ritengono di assegnare, fungendo anche da centro di coordinamento strategico dei fondi provenienti dall'Unione europea, dalla Banca europea per gli investimenti, nonché da fondi pubblici e privati interessati allo sviluppo del cinema. A tale fine, l'Istituto stipula convenzioni con soggetti intermedi, intesi come strutture specializzate in attività finanziarie finalizzate al reperimento di risorse che affluiscono al settore cinematografico, anche attraverso strumenti finanziari innovativi.

        4. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici dell'Istituto sono definiti in conformità alle attività indicate ai commi 7 e 13.

        5. I dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali in ruolo alla Direzione generale per il cinema sono immessi nell'organico dell'Istituto in posti, con le qualifiche professionali ed il trattamento economico analoghi a quelli rivestiti in precedenza. L'organico è integrato, ove necessario, con personale tecnicamente qualificato, tramite procedure concorsuali e con esperti esterni, nei limiti delle effettive, oggettive e dimostrate necessità, attraverso contratti di consulenza di durata massima biennale, per particolari esigenze di specializzazione tecnico-professionale che non possono essere soddisfatte con le risorse interne del Ministero per i beni e le attività culturali. L'Istituto si avvale delle dotazioni logistiche e tecniche della Direzione generale per il cinema del Ministero, adeguatamente implementate.

        6. L'Istituto, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, promuove in particolare gli aspetti di natura economica e finanziaria delle attività cinamatografiche, nei segmenti della produzione, post-produzione, esercizio, industrie tecniche, promozione ed esportazione.

        7. L'Istituto promuove ogni possibile strumento di cooperazione tra Stato, regioni, province e comuni, al fine di:

 

            a) stimolare un'equilibrata offerta cinematografica sull'intero territorio nazionale, anche attraverso incentivi per l'apertura di sale cinematografiche in regioni ed aree nelle quali i livelli di offerta sono inferiori alla media nazionale;

 

            b) sviluppare un tessuto produttivo policentrico e diffuso, il quale, a partire dalla rete di Film Commission già attiva, attragga nuove risorse economiche e finanziarie verso il settore, e provochi sinergie con le economie locali, anche ai fini delle attività del turismo culturale.

 

        8. Per l'adempimento dei compiti assegnati dalla presente legge, è devoluta all'Istituto la quota del Fondo unico per lo spettacolo istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, destinata alle attività cinematografiche, con esclusione delle risorse destinate ad alimentare le iniziative promozionali culturali previste dagli articoli 44 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, che sono gestite dalla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali.

        9. La quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche non può essere in nessun caso essere inferiore al 25 per cento della dotazione complessiva del Fondo unico per lo spettacolo.

        10. La quota destinata al cinema del Fondo unico per lo spettacolo devoluta all'Istituto non può essere inferiore al 90 per cento del totale delle risorse assegnate dal Fondo medesimo al cinema. La residua quota è destinata ad alimentare le iniziative promozionali e culturali di cui agli articoli 44 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

        11. Le attività dell'Istituto sono vincolate ai seguenti princìpi di gestione:

 

                a) criteri standardizzati: ideazione, sperimentazione e sviluppo di standard procedurali, anche attraverso automatismi tecnici, in materia di partecipazione in associazione alla progettazione, produzione, distribuzione, esercizio, industrie tecniche, promozione ed esportazione, per quanto riguarda:

 

                1) singoli film ed iniziative cinematografiche;

 

                2) attività d'impresa per progetti pluriennali e ad alta componente internazionale;

 

                3) film ed iniziative nei quali sono attivamente coinvolti regioni, province e comuni;

 

                b) criteri selettivi: ideazione, sperimentazione e sviluppo di procedure di selezione in materia di sostegno alla progettazione, produzione, distribuzione, esercizio, industrie tecniche, promozione ed esportazione, per quanto riguarda opere ed iniziative cinematografiche con prioritario obiettivo la ricerca e la sperimentazione.

 

        12. Le risorse economiche complessivamente gestite dall'Istituto sono ripartite come segue: a) criteri standardizzati: 80 per cento del totale; b) criteri selettivi: 20 per cento del totale. Eventuali modificazioni di tali quote possono essere attuate, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere del Consiglio superiore per lo spettacolo ed il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Sono assolutamente ostativi alla partecipazione dell'Istituto progetti ed iniziative che prevedano istigazione alla pornografia, alla violenza e al razzismo.

        13. L'Istituto sostiene e promuove le attività cinematografiche della Repubblica e, in particolare:

 

                a) promuove e coordina i rapporti tra la cinematografia italiana e quella degli Stati membri dell'Unione europea, favorendo coproduzioni a livello internazionale;

 

                b) cura i rapporti con la Banca europea per gli investimenti, al fine di far affluire al settore cinematografico risorse finanziarie e capitali di rischio di provenienza extranazionale;

 

                c) cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e del Consiglio europeo che intervengono finanziariamente nel settore cinematografico;

 

                d) provvede alla ripartizione ed all'allocazione delle risorse da destinare alle varie attività cinematografiche, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento in materia di cinema;

 

                e) esercita poteri e funzioni regolamentari nei limiti fissati dalle disposizioni costituzionali e di legge;

 

                f) esercita i diritti dell'azionista, svolgendo le funzioni attualmente svolte dal Ministero per i beni e le attività culturali, rispetto a Cinecittà Holding spa e società controllate, redigendo le direttive di sviluppo e vigilando sull'attuazione delle stesse, fermo restando il potere degli organi societari previsti dalla legislazione vigente;

 

                g) assorbe e svolge le funzioni attribuite alla commissione consultiva per il cinema e alla commissione per il credito cinematografico, previste dai commi 59 e seguenti dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, definendo, in particolare, i criteri standardizzati ed i criteri selettivi relativi alla produzione dei film ed al sostegno delle iniziative cinematografiche, come previsto dai commi 11 e 12 del presente articolo, ed incarica le società di revisione che controllano i preventivi, la contabilità e i consultivi relativi ai film alla cui produzione l'Istituto partecipa e le iniziative cinematografiche che l'Istituto sostiene; definisce altresì i criteri ostativi alla partecipazione dell'Istituto in progetti e iniziative che prevedano istigazione alla pornografia, alla violenza e al razzismo;

 

                h) provvede all'accredito presso la banca scelta dal produttore delle somme previste ai commi 11 e 12;

 

                i) tiene, ai sensi della legislazione vigente in materia, i pubblici registri dei film di lungometraggio cinematografico prodotti o importati in Italia e delle opere audiovisive, assumendo le funzioni previste per la Società italiana degli autori ed editori dall'articolo 25 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni vigenti in materia, e rafforzandone le funzioni di strumento di garanzia e controllo dei registri stessi, anche avvalendosi delle più evolute tecnologie informatiche;

 

                l) verifica, attraverso un costante monitoraggio, il rispetto delle quote di investimento obbligatorio in produzione nazionale ed europea da parte delle emittenti televisive, di cui all'articolo 26, e segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni eventuale inadempienza affinché questa provveda ad erogare le sanzioni previste dalla normativa vigente;

 

                m) verifica, attraverso adeguati monitoraggi socio-economici, demoscopici e di marketing, l'evoluzione del settore cinematografico nazionale ed internazionale, al fine di improntare la propria attività a criteri di massima efficienza, efficacia e trasparenza; le attività di monitoraggio possono avvalersi del supporto di strutture esterne, che presentino adeguati requisiti tecnico-professionali.

 

        14. I compiti e le funzioni definiti dal presente articolo, assegnati alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, sono trasferiti, per quanto di competenza, all'Istituto. Il personale addetto è trasferito ed adeguatamente integrato.

        15. L'Istituto rende pubblica, entro due mesi dalla fine dell'anno solare precedente, una relazione tecnica, che riporta in dettaglio i finanziamenti concessi, con indicazione del finanziamento, del beneficiario e dei criteri adottati. La relazione è resa disponibile in tempo reale sul sito INTERNET del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

 

 

Art. 3.

(Organi dell'istituto).

 

        1. Sono organi dell'Istituto:

 

                a) il direttore generale;

 

                b) il comitato di gestione.

 

        2. La durata degli organi è biennale, e nessun componente può essere confermato nell'incarico.

 

Art. 4.

(Direttore generale).

 

        1. Il direttore generale dell'Istituto deve possedere i seguenti requisiti:

 

                a) esperienza dirigenziale almeno quinquennale;

 

                b) comprovata conoscenza del settore cinematografico, dal punto di vista normativo, tecnico, economico-finanziario;

 

                c) laurea in discipline economiche, giuridiche o mediologiche;

 

                d) conoscenza approfondita di almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano.

 

        2. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il direttore generale dell'Istituto nell'ambito della dotazione dirigenziale del Ministero, fatta salva diversa motivata decisione del Ministro stesso, per esigenze specialistiche tecnico-professionali che non possano essere soddisfatte dal personale del Ministero. Il direttore generale è responsabile della regolare gestione ordinaria dell'Istituto, e risponde del suo operato direttamente al comitato di gestione.

        3. Il direttore generale partecipa al comitato di gestione, senza diritto di voto, con funzioni di consulente tecnico.

 

Art. 5.

(Comitato di gestione).

 

        1. Il comitato di gestione dell'Istituto è costituito da quindici membri, escluso il presidente, esperti con comprovate e specifiche esperienze in materia di cinematografia, ed, in particolare, da:

 

                a) il Ministro per i beni e le attività culturali, o un sottosegretario di Stato o un dirigente del Ministero da lui delegato, in qualità di presidente;

 

                b) quattro membri designati dal Parlamento: due membri designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, scelti tra personalità altamente qualificate e di riconosciuta competenza del settore cinematografico, dal punto di vista artistico ed economico;

 

                c) tre membri designati da regioni, province e comuni: uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'Unione delle province d'Italia ed uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, scelti tra personalità di riconosciuta competenza nel settore cinematografico, nell'ambito di terne indicate dalle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori, distributori, esercenti, esportatori, industrie tecniche e degli autori cinematografici;

 

                d) tre membri scelti dal Ministro per i beni e le attività culturali tra personalità di riconosciuta competenza nel settore cinematografico, nell'ambito di terne indicate dalle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori, distributori, esercenti, esportatori, industrie tecniche e degli autori cinematografici;

 

                e) tre membri scelti dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra personalità di riconosciuta competenza nel settore cinematografico, nell'ambito di terne indicate dalle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori, distributori, esercenti, esportatori, industrie tecniche e degli autori cinematografici;

 

                f) un membro designato dal Ministro delle attività produttive, con qualificata esperienza amministrativo-manageriale;

 

                g) il direttore generale della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, che partecipa al comitato di gestione, senza diritto di voto, in qualità di segretario.

 

        2. Gli esperti facenti parte del comitato di gestione non devono versare in condizioni di incompatibilità rispetto al finanziamento pubblico di attività cinematografiche, e la loro attività tecnico-professionale è regolata con contratto di consulenza dal Ministero per i beni e le attività culturali.

 

Art. 6.

(Regolamento di organizzazione dell'Istituto e gestione

dei fondi).

 

        1. Il regolamento di organizzazione dell'Istituto è adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Il regolamento di organizzazione dell'Istituto in relazione ai criteri di standardizzazione ed ai criteri selettivi di cui all'articolo 2, comma 11, prevede:

 

                a) l'intervento finanziario standard, anche secondo criteri di automatismo, di opere cinematografiche e di iniziative rispondenti a prerequisiti tecnici minimi, aggiornati a cadenza annuale, definiti dall'Istituto stesso;

 

                b) l'intervento finanziario selettivo di opere e di iniziative cinematografiche sulla base di una valutazione artistico-culturale, con particolare attenzione alla sperimentazione ed alla ricerca, nonché alle opere prime ed alle opere di grandi maestri riconosciuti a livello internazionale.

 

        3. Per quanto riguarda i criteri di standardizzazione, l'80 per cento del totale delle risorse economiche gestito dall'Istituto anche attraverso criteri automatici, ai sensi del comma 12 dell'articolo 2, è così ripartito:

 

                a) 40 per cento destinato ad essere investito in singole opere e singole iniziative cinematografiche;

 

                b) 30 per cento destinato ad essere investito nell'attività di imprese che presentano progetti pluriennali, ovvero che realizzano almeno tre opere cinematografiche in due anni, con particolare attenzione a progetti coproduttivi ad alta vocazione di internazionalizzazione;

 

                c) 10 per cento destinato ad essere investito in modo privilegiato in opere e in progetti che vedono come partner coproduttivi regioni, province e comuni.

 

        4. Le quote di ripartizione di cui al comma 3 sono indicative e sono periodicamente aggiornate dal comitato di gestione sulla base delle richieste effettivamente presentate e di adeguate verifiche di efficienza ed efficacia.

        5. Per quanto riguarda i criteri selettivi, il 20 per cento delle risorse economiche gestito dall'Istituto a tale fine, ai sensi del comma 13 dell'articolo 2, deve comunque consentire la produzione di dieci opere prime ogni anno. E' considerato criterio preferenziale per l'approvazione della partecipazione in associazione alla produzione di un'opera prima di lungometraggio da parte dell'Istituto l'avere realizzato un cortometraggio vincitore di premi in festival cinematografici.

 

Capo III

AGEVOLAZIONI FISCALI

 

Art. 7.

(Definizioni di produttore e di distributore indipendente).

 

        1. Ai fini della presente legge e delle disposizioni vigenti in materia di cinema ed audiovisivo, sono considerati produttori e distributori indipendenti, come definiti dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, i soggetti di nazionalità italiana non controllati da o collegati a soggetti destinatari, nel territorio dell'Unione europea, di concessione di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva, ovvero i soggetti che, per un periodo di tre anni, non destinano ad una sola emittente almeno il 90 per cento delle proprie produzioni.

        2. La certificazione dello status di produttore e di distributore indipendente è curata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni su base annuale, di intesa, per quanto riguarda il settore cinematografico, con il Ministro per i beni e le attività culturali. In caso di inadempienza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede direttamente alla certificazione tramite i propri uffici.

        3. I criteri di individuazione del produttore indipendente previsti dall'articolo 3 dell'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 9 del 16 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, sono sottoposti a verifica su base biennale, e ridefiniti di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

 

Art. 8.

(Agevolazioni fiscali per le imprese operanti nel settore cinematografico).

 

        1. Non costituiscono reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite

massimo dell'80 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografica che li impieghino nella produzione o nella distribuzione di film prodotti o distribuiti da produttori e distributori indipendenti di nazionalità italiana, come definiti dall'articolo 7. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

 

Art. 9.

 (Agevolazioni fiscali per imprese operanti in settori diversi da quello cinematografico).

 

        1. Non costituiscono reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane, operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione di film prodotti o distribuiti da produttori e distributori indipendenti di nazionalità italiana, come definiti dall'articolo 7. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

 

Art. 10.

(Agevolazioni fiscali per le imprese

di commercializzazione di videogrammi).

 

        1. Al fine di stimolare la fruizione di film nazionali cui partecipa l'Istituto e, in generale, dei film prodotti o distribuiti da imprese di produzione e distribuzione indipendenti, non costituiscono reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, gli utili dichiarati dalle imprese esercenti la vendita ed il noleggio di videocassette e dvd, che li impiegano nell'acquisto di videogrammi di film prodotti o distribuiti da produttori o distributori indipendenti, come definiti dall'articolo 7. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

 

Art. 11.

(Modalità di richiesta

delle agevolazioni fiscali).

 

        1. Le agevolazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 devono essere richieste nella dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della percentuale degli utili che si intendono investire. Alla dichiarazione deve essere allegato il progetto degli investimenti contenente l'indicazione delle date di inizio delle riprese del film e della conclusione delle attività di produzione e distribuzione dello stesso. Le imprese devono, inoltre, provare in modo documentato che il loro investimento riguarda un film partecipato dall'Istituto o, comunque, un film prodotto o distribuito da produttori o distributori indipendenti. Per usufruire dei benefìci previsti dai citati articoli 8 e 9, il film e le attività che concorrono a realizzarlo ed a distribuirlo devono essere iniziati entro dodici mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro ventiquattro mesi dalla data di inizio delle riprese del film.

 

Art. 12.

 (Sanzioni).

 

        1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, l'Amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata, applicando una sovratassa annua pari al doppio dell'imposta non versata, oltre gli interessi, ferme restando le sanzioni penali a carico dei trasgressori ove nella loro condotta si ravvisino ipotesi di reato ai sensi della normativa vigente.

 

CAPO IV

 

SOSTEGNO ECONOMICO PUBBLICO

 

Art. 13.

(Partecipazione dell'Istituto

al costo dei film).

 

        1. L'istituto, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, partecipa con una propria quota, pari al 45 per cento del costo, ai film finanziati attraverso i criteri standardizzati e selettivi di cui all'articolo 6, commi 3 e 5.

        2. La quota di partecipazione dell'Istituto non può, in nessun caso, superare la somma di 5 milioni di euro per film.

        3. In relazione ai criteri di cui al comma 1, il comitato di gestione dell'Istituto, nella sua insindacabile e libera scelta delle opere ed iniziative cinematografiche a cui partecipare, deve tenere conto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, dei seguenti criteri elencati in ordine di gerarchia di importanza:

 

            a) criteri standardizzati:

 

                1) solidità economica del progetto;

 

                2) esperienza storica dell'impresa, anche in relazione all'andamento dei bilanci;

 

                3) andamento degli incassi nelle sale cinematografiche delle precedenti opere prodotte;

                4) esito di precedenti progetti cui ha partecipato l'Istituto, valutato sulla base del successo commerciale sul mercato e dei premi vinti in festival cinematografici nazionali ed internazionali;

 

                5) progetto artistico e culturale, economico e commerciale;

 

            b) criteri selettivi:

 

                1) valore artistico e culturale;

 

                2) aspetto spettacolare e commerciale;

 

                3) diversificazione tra i vari generi;

 

                4) realizzazione di almeno dieci film di lungometraggio opere prime;

 

                5) curriculum degli autori;

 

                6) esito di precedenti progetti cui ha partecipato l'Istituto, valutato sulla base del successo commerciale sul mercato e dei premi vinti in festival cinematografici nazionali ed internazionali.

 

        4. In ogni caso, indipendentemente dai criteri utilizzati, non devono comunque essere presenti le cause ostative previste dall'articolo 2, comma 13, lettera g), relative ad opere e iniziative che prevedano istigazione alla pornografia, alla violenza e al razzismo.

        5. Il soggetto proponente ha facoltà di sottoporre un progetto al comitato di gestione dell'Istituto richiedendo l'utilizzazione di criteri standardizzati o di criteri selettivi. Esercitata l'opzione, lo stesso progetto non può essere ripresentato, se non radicalmente modificato rispetto a quello originario.

        6. L'Istituto deve esprimersi, in relazione alle proposte ad esso sottoposte ai sensi del comma 5, entro e non oltre tre mesi dalla data di presentazione.

        7. Il soggetto proponente ha diritto di essere udito dal comitato di gestione dell'Istituto, in occasione delle riunioni finalizzate alla decisione di intervento dell'Istituto nel progetto.

        8. Il capitale sociale minimo delle imprese di produzione e distribuzione cinematografica che propongono progetti all'Istituto deve essere almeno pari a 103.291,380 euro, in conformità alle vigenti norme di legge in materia di capitale minimo delle società per azioni.

        9. In caso di coproduzioni con soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, la partecipazione dell'Istituto può essere elevata al 50 per cento, con un importo massimo di 6,5 milioni di euro.

 

Art. 14.

(Anticipo per le spese di preparazione

dei film).

 

        1. L'Istituto, su esplicita, formale e motivata richiesta del produttore, mette a disposizione una somma non superiore al 10 per cento della quota di propria partecipazione per poter affrontare le spese di preparazione del film.

        2. La somma di cui al comma 1, che è parte integrante della quota di partecipazione, deve essere restituita, nel caso in cui il film non sia portato a termine, aumentata degli interessi correnti.

        3. Qualora il produttore non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, oltre alle conseguenze civili e penali previste dalla legislazione vigente, non potrà avere per il futuro rapporti di partecipazione, di finanziamento e di sostegno da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

 

Art. 15.

(Adempimenti del produttore).

 

        1. Il produttore ha un anno di tempo, a decorrere dalla data in cui il progetto presentato è stato approvato, per la preparazione del film e per il reperimento dei capitali necessari a coprire la quota a suo carico in Italia e all'estero. La residua quota di partecipazione dell'Istituto può essere erogata solo quando il produttore dimostra, con dettagliata documentazione, l'avvenuta effettiva copertura economica di quanto è di sua spettanza, ovvero il 55 per cento del costo di produzione del film o il 50 per cento nel caso di coproduzione con soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea.

 

Art. 16.

(Compenso del produttore).

 

        1. Il compenso del produttore, determinato convenzionalmente nella misura del 10 per cento del costo totale di produzione del film, è considerato parte integrante dei costi di produzione.

 

Art. 17.

(Ripartizione dei proventi

tra produttore e Istituto).

 

        1. Tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale del film vanno, in prima istanza, a coprire il 55 per cento dei costi di produzione a carico del produttore, di cui all'articolo 15, o il 50 per cento nel caso di coproduzione con soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea.

        2. I proventi di cui al comma 1 sono successivamente ripartiti come segue:

 

            a) il 70 per cento all'Istituto ed il 30 per cento al produttore, fino al completo recupero da parte dell'Istituto della quota di partecipazione;

 

            b) il 30 per cento all'Istituto ed il 70 per cento al produttore, dopo il completo recupero da parte dell'Istituto della sua quota di partecipazione.

 

Art. 18.

(Anticipo dell'Istituto a inizio riprese).

 

        1. All'inizio delle riprese del film, l'Istituto, su esplicita, formale e motivata richiesta del produttore, garantisce un'erogazione non superiore al 20 per cento della sua quota di partecipazione. Le modalità di erogazione della rimanente parte sono concordate tra l'Istituto ed il produttore.

        2. Nel caso in cui il film non sia portato a termine, la somma di cui al comma 1 deve essere restituita aumentata degli interessi correnti.

        3. Qualora il produttore non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, oltre alle conseguenze civili e penali previste dalla legislazione vigente, non potrà avere per il futuro rapporti di partecipazione, di finanziamento e di sostegno da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

 

Capo V

 

FILM PER RAGAZZI

 

Art. 19.

(Partecipazione al costo di produzione

da parte dell'Istituto).

 

        1. La Repubblica considera i lungometraggi per ragazzi uno strumento culturale e sociale particolarmente utile per la formazione e la crescita dei giovani.

        2. Al fine di cui al comma 1, nel caso di film per ragazzi di cui l'Istituto giudichi rilevante l'apporto formativo, la partecipazione al costo di produzione di cui all'articolo 13 può essere elevata al 50 per cento con un importo massimo raggiungibile di 5,5 milioni di euro.

 

Capo VI

CORTOMETRAGGI

 

Art. 20.

(Partecipazione al costo di produzione

da parte dell'Istituto).

 

        1. La Repubblica considera il cortometraggio un utile strumento per la crescita di nuove professionalità nel settore cinematografico, nonché per la promozione dell'immagine del Paese nell'Unione europea e nel resto del mondo.

        2. Al fine di cui al comma 1, è riservata una dotazione complessiva minima, su base annua, di 5 milioni di euro, da individuare nella dotazione gestita dall'Istituto di cui al comma 2.

        3. L'Istituto, compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cui al comma 2, finanzia in modo totale la produzione delle migliori sceneggiature dei cortometraggi, di durata non inferiore a tre minuti e non superiore a sette minuti, che sono ad esso presentate. Tale finanziamento non può in nessun caso superare la somma di 100.000 euro per singolo cortometraggio.

 

Capo VII

 

DISTRIBUZIONE ED ESERCIZIO

 

Art. 21.

(Partecipazione ai costi di distribuzione da parte dell'Istituto e recupero dei costi affrontati).

 

        1. L'Istituto partecipa ai costi di distribuzione, sia in Italia che all'estero, dei film di cui all'articolo 13, con il 45 per cento delle spese per la stampa delle copie e per il lancio pubblicitario. Partecipa altresì, sempre nella misura del 45 per cento, alle spese per il doppiaggio, o per i sottotitoli in almeno tre lingue estere, e alle spese di viaggio di autori e di produttori per partecipare a festival nazionali e internazionali. Queste ultime spese devono essere puntualmente giustificate e documentate.

        2. La partecipazione di cui al comma 1 non può in nessun caso superare la quota del 15 per cento del costo di produzione del film.

        3. La partecipazione di cui al comma 1 è recuperata con le modalità previste dall'articolo 17 intendendosi il produttore sostituito con il distributore.

 

Art. 22.

 (Agevolazioni fiscali per i distributori).

 

        1. Al fine di godere dei benefìci previsti dagli articoli 8 e 21, i distributori indipendenti operanti in Italia devono aver distribuito nell'esercizio fiscale di riferimento almeno il 40 per cento di film di produzione nazionale ed europea.

 

Art. 23.

(Agevolazioni fiscali per gli esercenti).

 

        1. Gli esercenti che hanno programmato nell'esercizio fiscale di riferimento almeno il 40 per cento di film nazionali ed europei possono godere dei benefìci fiscali previsti dagli articoli 8 e 21. Per beneficiare dell'agevolazione, gli utili dichiarati dalle imprese di esercizio cinematografico devono essere impiegati esclusivamente nella ristrutturazione, ammodernamento, apertura di nuove sale cinematografiche da parte di soggetti già esercenti sale cinematografiche.

 

Art. 24.

 (Apertura di sale cinematografiche).

 

        1. L'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 31. - (Apertura di sale cinematografiche). 1. Spetta alle regioni e ai comuni la competenza relativa all'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici, nonché per l'ampliamento di sale ed arene già in attività, e per trasformare teatri inutilizzati in sale teatrali-cinematografiche.

        2. I criteri per la concessione delle autorizzazioni di cui al comma 1 devono tenere conto della domanda e dell'offerta di sale cinematografiche, delle distanze tra i vari insediamenti abitativi, della popolazione residente nei comuni limitrofi a quello oggetto di intervento, nonché dell'esigenza di evitare posizioni dominanti.

        3. Ai fini di un'equilibrata distribuzione dell'offerta sull'intero territorio nazionale, l'Istituto per lo sviluppo del cinema spa elabora, a cadenza semestrale, una mappa nazionale, costantemente aggiornata, dell'offerta di sale cinematografiche, nelle loro varie declinazioni strutturali, in relazione alle dinamiche di consumo e domanda potenziale, al fine di garantire il livello minimo di servizio a tutti i cittadini.

        4. Le regioni, nel rispetto delle indicazioni elaborate dall'Istituto per lo sviluppo del cinema spa attraverso la mappa nazionale, possono decidere di autorizzare la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale per spettacoli cinematografici, trasmettendo parere motivato e documentato al medesimo Istituto in relazione a parti del territorio regionale nelle quali l'offerta non viene ritenuta adeguata".

        2. Le agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono estese fino al 31 dicembre 2003, per i soggetti che effettuano investimenti finalizzati all'apertura di sale cinematografiche in aree nelle quali l'offerta è depressa, sulla base della mappatura di cui all'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.

 

Capo VIII

 

TECNOLOGIE INNOVATIVE

 

Art. 25.

(Partecipazione dell'Istituto al costo di lungometraggi e cortometraggi in cui è rilevante l'utilizzo di tecnologie innovative).

 

        1. La Repubblica considera strategica per lo sviluppo del settore cinematografico italiano e per la sua competitività a livello internazionale l'utilizzazione di tecnologie innovative applicate a tutti gli aspetti dell'attività cinematografica, quali, esemplificativamente, il cinema digitale, la distribuzione via satellite, via cavo, via INTERNET, post-produzione ed effetti speciali, montaggio e doppiaggio elettronico, ed altre.

        2. Nel caso di film in cui, per insindacabile valutazione dell'Istituto sia giudicato rilevante l'utilizzo di tecnologie innovative o siano pensati per una diffusione attraverso canali di distribuzione innovativi, la partecipazione al costo del film di cui all'articolo 13 può essere elevata al 50 per cento con un importo massimo di 6,5 milioni di euro.

        3. Nel caso dei cortometraggi di cui all'articolo 20 il finanziamento massimo ammissibile può essere elevato a 300.000 euro.

 

Capo IX

RAPPORTI CINEMA-TELEVISIONE

 

Art. 26.

 (Quote di investimento delle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana e della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo).

 

        1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al primo periodo, le parole: "Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana" sono sostituite dalle seguenti: "Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, compresa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo";

 

            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di programmi specificamente rivolti ai minori nella misura di almeno il 10 per cento delle quote medesime".

 

        2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

 

        "5-bis. La quota di investimento fissata dal comma 5 per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve comprendere film italiani ed europei in misura non inferiore al 40 per cento della quota medesima che, dopo lo sfruttamento nelle sale, devono essere obbligatoriamente teletrasmessi in prima o seconda serata. Ai fini del presente comma, per film si intendono esclusivamente le opere di lungometraggio e di animazione come definite dall'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni".

        3. I film coprodotti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo possono essere dalla stessa sfruttati per un massimo di cinque passaggi in tre anni. La proprietà del film torna in esclusiva al produttore, inizialmente associato, dopo il periodo di sfruttamento di tre anni in televisione.

        4. La pubblicità dei film di cui all'articolo 13 non concorre alle percentuali di affollamento pubblicitario in materia di diffusioni radiotelevisive previste dalla legislazione vigente.

        5. Si fa obbligo alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e a tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana di teletrasmettere le opere cinematografiche complete dei titoli di testa e di coda per tutta la loro durata, demandando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione di sanzioni in caso di inosservanza.

 

 

 

Art. 27.

(Adempimenti relativi alle quote).

 

        1. Le quote definite dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 26 della presente legge, devono essere impiegate per gli scopi previsti annualmente e devono essere parametrate sugli introiti pubblicitari e da canone dell'anno precedente, come risultanti dai bilanci dei soggetti interessati.

 

Art. 28.

(Sanzioni).

 

        1. Il mancato rispetto delle quote previste dagli articoli 26 e 27 da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o delle altre emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, comporta le seguenti sanzioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

 

            a) una sanzione, in misura fissa, di importo pari all'1 per cento degli introiti netti annui derivanti da pubblicità e da canone;

 

            b) un'ulteriore sanzione, fino ad un massimo del 2 per cento degli introiti netti annui derivanti da pubblicità e da canone, che è determinata in funzione della negligenza o intenzionalità dell'infrazione, del ripetersi di infrazioni già precedentemente accertate, del numero e dell'entità delle infrazioni stesse.

 

        2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono versate all'Istituto e utilizzate per la promozione ed il sostegno delle attività cinematografiche.

 

CAPO X

REVISIONE FILM CINEMATOGRAFICI

 

Art. 29.

 (Comitato per la classificazione dei film).

 

        1. La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di creazione e di produzione artistica non può essere limitata mediante forme di censura, se non come strumento finalizzato ad una particolare tutela dell'infanzia, della gioventù e della famiglia, come previsto dall'articolo 31 della Costituzione, e se non per quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 21 della medesima Costituzione.

        2. Alla legge 26 aprile 1962, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

 

        "Art. 1. (Revisione dei film).- 1. La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali è sottoposta al parere del Comitato per la classificazione dei film di cui all'articolo 2.

        Art. 2. (Comitato per la classificazione dei film).- 1. Il Comitato per la classificazione dei film, di seguito denominato "Comitato", delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze di lavoro. Il Comitato ha compiti di controllo, non vincolante, ed il riparto di lavoro tra le sezioni è demandato all'Istituto per lo sviluppo del cinema spa, d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori. Ciascuna sezione è costituita da cinque membri: un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli autori, un rappresentante del mondo della cultura e due rappresentanti delle associazioni di categoria appartenenti alle industrie audiovisive. I componenti durano in carica due anni. Avverso le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Comitato di appello.

            2. I componenti del Comitato durano in carica due anni e non possono essere confermati.

            3. Il Comitato ha il compito di fornire indicazioni attendibili ed idonee per consentire il controllo da parte dei genitori o dei parenti dei minori, nonché degli esercenti il cinema e comunque di chiunque consenta l'accesso alla visione del film.

            4. La classificazione dei film avviene, in base ai contenuti del film stesso, secondo gli stessi criteri convenzionali usati da un genitore nel decidere quali contenuti possano essere visti liberamente dai propri figli, e quali richiedano la presenza dei genitori o, comunque, di adulti, e in che misura. In particolare, sono considerati il soggetto del film, il linguaggio, la violenza, le scene di nudo, il sesso e l'uso di sostanze psicotrope. Il Comitato esamina tali elementi tenendo conto anche del contesto generale del film.

            5. Le classificazioni sono le seguenti:

 

            a) "Per tutti" ("Pt"): il film non contiene scene che la maggior parte dei genitori potrebbe considerare non idonee per la visione o l'ascolto da parte dei propri figli. Scene di nudo, sesso o di uso di sostanze psicotrope sono assenti, la violenza è minima, il linguaggio può utilizzare espressioni che derogano dei princìpi della comune educazione, ma non supera le espressioni comunemente utilizzate nelle trasmissioni del servizio radiotelevisivo pubblico;

 

            b) "Con i genitori" ("Cg"): il film contiene scene che alcuni genitori potrebbero considerare non idonee per la visione o per l'ascolto da parte dei propri figli. Scene di sesso esplicito o scene di uso di sostanze psicotrope sono assenti, le scene di nudo sono brevi, le scene di violenza o di terrore non eccedono livelli moderati;

 

            c) "Vietato ai minori di anni 13" ("Vm-13"): il film contiene alcune scene non idonee per la visione da parte di un pubblico minore di anni 13. Scene di violenza persistente sono assenti, scene di sesso non esplicito sono presenti, alcune scene di uso di sostanze psicotrope sono tollerate, il linguaggio può essere moderatamente pesante. I film che ottengono questa classificazione non possono essere trasmessi prima delle ore 22:30;

 

            d) "Minori accompagnati" ("Ma-17"): i minori di anni 17 devono essere accompagnati da un adulto. Il film contiene linguaggio e storia particolari, sono presenti scene di violenza, di sesso o di uso di sostanze psicotrope. I film che ottengono questa classificazione non possono essere trasmessi prima delle ore 23:30, e con indicazione continuativa di un'icona che segnali "Ma-17";

 

            e) "Vietato ai minori di anni 17" ("Vm-17"): il Comitato ritiene che la maggior parte dei genitori considererebbe il film "per adulti", e non ne consentirebbe la visione da parte di minori di anni 17. Il film contiene scene di sesso esplicito, linguaggio caratterizzato da riferimenti sessuali ricorrenti, scene di violenza e di uso di sostanze psicotrope. La classificazione "Vietato ai minori di anni 17" non indica che il film sia pornografico o osceno. I film che ottengono questa classificazione non possono essere teletrasmessi, se non da emittenti televisive ad accesso codificato.

 

            6. I produttori e i distributori hanno la facoltà di sottomettere al Comitato una diversa versione del film al fine di ottenere un parere più favorevole rispetto a quello ottenuto in prima istanza. In alternativa, è possibile ricorrere contro le decisioni del Comitato presentando il ricorso al Comitato di appello, composto dai rappresentanti dei genitori, degli autori e delle associazioni dei produttori e distributori.

            7. Per la riformulazione della decisione del Comitato è necessario il voto favorevole, a scrutinio segreto, della maggioranza dei componenti il Comitato di appello.

 

        Art. 3. (Organizzazione dei Comitati). 1. Il funzionamento del Comitato e del Comitato di appello, inclusa la composizione di quest'ultimo, sono definiti con apposito regolamento, adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali";

 

            b) gli articoli da 3 a 18 sono abrogati.

 

CAPO XI

 

NORME ANTI-PIRATERIA

AUDIOVISIVA

 

Art. 30.

(Rafforzamento norme anti-pirateria).

 

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di lotta alla pirateria audiovisiva, ai sensi dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

            a) previsione di un inasprimento delle sanzioni economiche e penali;

 

            b) utilizzazione dell'1 per cento della quota destinata al cinema del Fondo unico per lo spettacolo per realizzare una campagna di comunicazione istituzionale e di sensibilizzazione sociale, indirizzata in particolare ai giovani, ed attuata con gli strumenti di pianificazione mediale. E' fatto obbligo alle emittenti televisive nazionali di trasmettere gratuitamente i filmati della campagna, che è rinnovata su base annua;

 

            c) l'ideazione e la gestione della campagna anti-pirateria sono curate dalla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;

 

                d) prevedere rilevanti sanzioni amministrative pecuniarie a carico di quell'emittente che si dovesse comportare scorrettamente nella registrazione degli incassi dei film proiettati.

 

CAPO XII

 

REGOLAMENTO,

NORMA TRANSITORIA,

ENTRATA IN VIGORE

 

Art. 31.

(Regolamento di attuazione).

 

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, sentito il parere dell'Istituto, nonché il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il regolamento di attuazione della presente legge.

        2. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui al comma 1 devono esprimere il proprio parere entro un mese dalla trasmissione dello schema di regolamento. In caso di inadempienza, il Ministro per i beni e le attività culturali procede ad adottare comunque il regolamento.

        3. Gli articoli 7, 8 e 9 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

 

        "Art. 7 (Incentivi alla produzione). - 1. A favore del produttore di film è concesso un contributo pari al 25 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), per quanto riguarda i film che abbiano incassato tra 51.646 euro e 2.582.284 euro. Per incassi superiori a 2.582.284 euro e fino a 5.164.568 euro, il contributo è del 20 per cento. Per la parte di incassi superiore a 5.164.568 euro, e fino al limite massimo di 20.658.275 euro, il contributo è del 10 per cento. Il contributo è vincolato al reinvestimento, accertato da una società di certificazione, nella produzione di nuovi film.

 

        Art. 8. (Incentivi destinati ai soggetti appartenenti all'Unione europea). - 1. Un contributo, nella misura dell'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione, e da dividere in parti uguali, è concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura, che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico.

 

        Art. 9. (Attestato di qualità). - 1. L'Istituto per lo sviluppo del cinema spa rilascia un attestato di qualità ai film che abbiano particolari caratteristiche artistiche e culturali. Ai film ai quali è rilasciato l'attestato di qualità, nella misura massima di dieci l'anno, e che risultano, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente dall'Istituto stesso. Tale premio è ripartito: il 71 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio".

 

 

 

Art. 32.

(Norma transitoria, entrata in vigore,

delega al Governo).

 

        1. Tutte le commissioni e i comitati istituiti da leggi e da regolamenti vigenti in materia di cinematografia continuano ad esercitare le loro funzioni fino a due mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

        3. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di cinematografia, ai sensi dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

                a) normalizzazione delle disposizioni vigenti, in particolare prevedendo il loro adeguamento alla reale situazione del settore cinematografico;

 

                b) semplificazione delle disposizioni vigenti, in particolare al fine di incentivare lo sviluppo del settore cinematografico e renderlo concorrenziale nei mercati esteri;

 

                c) coordinamento delle disposizioni vigenti, prevedendo l'espressa modifica od abrogazione in caso di norme non compatibili;

 

                d) ampia diffusione del testo unico, prevedendo la sua pubblicizzazione su supporto cartaceo e telematico.

 


 

N. 3657

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

MELANDRI, CHIAROMONTE, GRIGNAFFINI, BULGARELLI, CARLI, GIULIETTI, MARTELLA

¾

 

Nuove disposizioni per la promozione del cinema italiano

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 6 febbraio 2003

¾¾¾¾¾¾¾¾

Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge intende riscrivere le norme in tema di sostegno e di promozione del cinema con lo scopo dichiarato di dispiegare tutti gli strumenti utili a sostenere la crescita dell'industria cinematografica italiana.

        Negli anni che abbiamo alle spalle, il cinema italiano ha conosciuto una stagione di successi e di riconoscimenti. Ciò è stato possibile innanzitutto grazie alla bravura, alla competenza, alla professionalità di chi fa cinema: registi, autori, produttori, distributori. Ma anche grazie al fatto che la politica, l'intervento pubblico - indispensabile in questo come in altri campi della cultura - hanno saputo sostenere, accompagnare, incentivare la creatività, le competenze, le eccellenze che nel mondo del cinema si andavano e si vanno affermando. Siamo stati e restiamo convinti, infatti, che l'intervento pubblico sia necessario a garantire la libertà, l'autonomia, il pluralismo della cultura. E, anche, a suscitare quella responsabilità da parte dell'iniziativa privata, indispensabile anch'essa a costruire una sana e competitiva industria culturale.

        Libertà, autonomia, competitività, pluralismo: sono condizioni indispensabili per la cultura. Si garantiscono solo se e quando il pubblico e il privato collaborano; se e quando siano assicurate le precondizioni per la concorrenza e il libero mercato.

        La presente proposta di legge muove da questi princìpi, proponendosi di innovare laddove vi sia da innovare, ma anche di conservare laddove vi sia da conservare, nella consapevolezza che sostenere il cinema e l'audiovisivo significhi agire su diverse leve - pensiamo solo al rapporto con la formazione e con l'istruzione - mettere in campo una pluralità di interventi e di strumenti.

        La proposta di legge vuole affinare gli strumenti di sostegno al cinema e all'audiovisivo, intervenendo laddove il sistema non funzioni: di qui l'uso della leva fiscale, l'intervento sulla circolazione delle opere e sulla legge n. 122 del 1998, la maggiore responsabilizzazione di chi produce e di chi distribuisce film, la burocratizzazione del meccanismo di accesso al fondo unico per lo spettacolo (FUS).

        Con altrettanta forza, però, la presente proposta di legge difende, insieme al mantenimento del finanziamento diretto al cinema, l'assoluta necessità che i meccanismi di selezione siano insieme trasparenti e dettati da considerazioni di merito, sottratte, cioè, a qualsiasi condizionamento politico. Di qui la scelta di continuare a mantenere operanti le commissioni istituite per il cinema e, in generale, di avvalersi di criteri di selettività, nella consapevolezza che l'automatismo - prezioso quando si tratti di snellire le procedure burocratiche - diventa un criterio centralistico, burocratico, sottratto alla valutazione di merito e a rischio quando venga usato per definire, in questo campo, gli aventi o i non aventi diritto al FUS.

        Si intende, dunque, confermare e rafforzare gli strumenti di sostegno pubblico alla produzione di film già inseriti nelle recenti leggi di riforma delle modalità di erogazione dei contributi del FUS e individuare nuovi strumenti, legati all'incentivazione fiscale, nei confronti dell'afflusso di risorse private destinate alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio cinematografico.

        Le linee di intervento sono rappresentate:

 

            in primo luogo, da un intervento fiscale volto a incentivare l'investimento cinematografico;

 

            in secondo luogo, da una più incisiva assegnazione dei contributi pubblici;

 

            in terzo luogo, da una nuova disciplina dell'investimento in cinema da parte delle emittenti televisive.

 

        Si prevede, quindi (articolo 1) di introdurre il tax-shelter allo scopo di incentivare l'afflusso di capitali privati a sostegno dell'industria cinematografica: è escluso da tassazione, infatti, l'intero volume degli investimenti destinati dalle imprese a nuove produzioni cinematografiche nazionali, nonché quello relativo alla loro distribuzione, che sia in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque anni precedenti. Si premiano, dunque, i nuovi investimenti. Si esclude altresì da tassazione il volume degli incassi realizzati dagli esercenti attraverso la programmazione di film nazionali o europei, qualora però essi rappresentino almeno il 35 per cento della programmazione annua di quella sala e, per le multisale, qualora a tale programmazione sia stata altresì destinato, in aggiunta alla programmazione predetta, almeno uno schermo per ogni giornata di spettacolo.

        Per quanto attiene al sostegno pubblico alla produzione di cinema italiano (articolo 2), si conservano l'attenzione e il sostegno per le opere di particolare finalità artistiche e culturali - film, cortometraggi, documentari - in particolare per le opere prime e seconde di giovani autori (articolo 28 della legge n. 1213 del 1965), con un meccanismo che prevede l'esistenza di un Fondo, all'interno del FUS, per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato fino al 90 per cento dei costi ammissibili e documentati. Il meccanismo continua a ruotare intorno al funzionamento delle commissioni per il cinema operanti presso la Direzione generale per il cinema e, per quanto riguarda le opere prime e seconde, poggia su un criterio preferenziale di assegnazione dei contributi nei confronti dei giovani autori, dei cortometraggi e dei documentari, o nei confronti di progetti che siano già coperti da garanzie bancarie e che risultino assistiti da contratti di distribuzione. Venendo incontro alle necessità, alle difficoltà ed alle esigenze degli autori, si riconosce loro un periodo di tempo più ampio rispetto al passato (diciotto mesi anziché dodici dall'erogazione del finanziamento) per dare avvio alla realizzazione del progetto.

        Resta poi centrale nel meccanismo di sostegno alla produzione il Fondo di garanzia, che ha lo scopo di garantire gli investimenti delle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, distribuzione ed esportazione dei film. La garanzia, infatti, assiste i mutui contratti in misura pari al 90 per cento per le opere prime e seconde, mentre resta ferma la disciplina normativa vigente del sostegno da parte del Fondo di garanzia nei confronti dei film dichiarati "di interesse culturale nazionale".

        Si prevede, inoltre (articolo 3) - operando sul meccanismo già introdotto dalla legge n. 122 del 1998 - che tutte le emittenti televisive, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, destinino ogni anno una quota non inferiore al 10 per cento degli introiti pubblicitari come risultanti dal bilancio e dalla documentazione contabile relativa all'anno precedente, al reinvestimento (produzione e acquisto) in film europei. Per la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, tale obbligo è calcolato in una quota annua non inferiore al 20 per cento del canone. Le emittenti televisive dovranno, in particolare, riservare una percentuale non inferiore al 50 per cento delle quote di reinvestimento all'acquisto di film - prevalentemente di quelli destinati alla sala cinematografica - realizzati da produttori indipendenti di Paesi dell'Unione europea, estranei alle emittenti medesime e diversi da società da loro controllate o a loro collegate.

        La pubblicità televisiva di film ed opere cinematografici italiani ed europei, inoltre, non incide sul computo dei tetti di affollamento pubblicitario previsti dalle leggi vigenti (articolo 4).

        Analoga attenzione viene riservata al tema della circolazione delle opere cinematografiche, che viene disciplinata al fine di fornire un ausilio alla migliore circolazione del prodotto cinematografico. Per raggiungere tali scopi, la proposta di legge prevede (articolo 5) limiti massimi alla disponibilità, da parte di un solo imprenditore (o di soggetti ad esso collegati o da esso controllati) di sale cinematografiche; limiti che divengono via via inferiori qualora alla disponibilità di sale si cumuli anche l'attività di produzione o distribuzione.

        Il progetto di legge interviene poi sul funzionamento della commissione di revisione cinematografica (articolo 6) con lo scopo di eliminare ogni anacronistico e ormai poco comprensibile ruolo censorio o autorizzatorio dello Stato in merito alla valutazione dei contenuti dei film e di affidare tale valutazione a meccanismi di autoregolamentazione. Si stabilisce, infatti, che la proiezione in pubblico e l'esportazione di film nazionali sono libere e che regole volte ad individuare eventuali restrizioni alla visione dei film stessi in considerazione della protezione dei minori sono stabilite con accordi tra le associazioni delle categorie interessate alla produzione, distribuzione ed esercizio e le associazioni dei genitori, dei consumatori o di tutela degli animali.

        Infine, s'interviene (articolo 7) sulla composizione delle commissioni consultive dello spettacolo prevedendo, in sintonia con il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, che due dei componenti siano nominati dal Ministero per beni e le attività culturali e sei dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Capo I

PROMOZIONE DELLE OPERE

CINEMATOGRAFICHE

 

Art. 1.

(Promozione del cinema mediante

agevolazioni fiscali).

 

        1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa l'intero volume degli investimenti in nuove produzioni cinematografiche nazionali, nonché quello relativo alla distribuzione delle medesime, realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

        2. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa l'intero volume degli incassi, realizzati dagli esercenti di sale cinematografiche nell'esercizio finanziario precedente, dovuti alla programmazione di film di produzione nazionale o di Paesi appartenenti all'Unione europea, qualora essi vi abbiano destinato almeno il 35 per cento del totale delle giornate annue di programmazione ed inoltre, per le multisale, qualora a tale programmazione sia stato altresì destinato, in aggiunta alla quota di programmazione predetta, almeno uno schermo per ogni giornata di spettacolo.

        3. L'attestazione dell'effettività, dell'entità e della corrispondenza dell'investimento di cui al comma 1, e dei ricavi di cui al comma 2, ai requisiti previsti dal presente articolo, è rilasciata, oltre che con dichiarazione sostitutiva dall'interessato, dal presidente del collegio sindacale della società beneficiaria ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

        4. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore a cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media, qualora il numero dei periodi di imposta sia superiore a due, il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

        5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) è calcolato, ai sensi delle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente quella applicata prima della data di entrata in vigore della presente legge.

        6. Ai fini di cui al comma 2, la giornata di programmazione è valutata per intero anche nel caso in cui il film abbia ricevuto un numero di proiezioni inferiore a quello complessivamente effettuato nella medesima giornata, ma comunque superiore a due proiezioni tra le ore 14 e le ore 24, e non sono computate le giornate di programmazione tra il 1^ luglio ed il 31 agosto di ciascun anno.

        7. Il riconoscimento di ulteriori benefìci economici in favore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio cinematografici, a valere sul bilancio dello Stato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e dei finanziamenti non assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n. 153, concessi a valere sul fondo di intervento per i film di produzione nazionale, di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni, può essere disposto solo a favore degli investimenti ai quali non sono stati applicati, anche in parte, i benefìci previsti dal presente articolo.

 

Art. 2.

(Promozione di opere con finalità

artistiche e culturali).

 

        1. L'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 28. - (Promozione di opere con finalità artistiche e culturali). - 1. E' istituito, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a film ispirati a rilevanti finalità artistiche e culturali, il cui importo massimo è determinato in misura non superiore al 90 per cento dei costi ammissibili e documentati.

        2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi anche in favore di film cortometraggi, ivi compresi i documentari anche senza parti dialogate, purché privi di finalità anche parzialmente pubblicitarie.

        3. La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ciascun anno, progetti per i film di cui al comma 1, con priorità per le opere prime e seconde, previamente individuati tra quelli che prevedono la utilizzazione di sceneggiature premiate in concorsi, nonché per progetti presentati da diplomati, da non più di due anni, della Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere iniziati, a pena di decadenza, entro diciotto mesi dalla erogazione del finanziamento.

        4. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati i criteri, i requisiti e le modalità per la costituzione del fondo e per la concessione dei benefìci di cui al comma 1, anche in favore dei film cortometraggi, ivi compresi i documentari, nonché misure di particolare agevolazione:

 

            a) per i progetti che sono coperti da garanzie bancarie o assicurative, o da forme di cartolarizzazione, a prima escussione, nei termini e alle condizioni definiti dal regolamento di cui all'alinea;

 

            b) per i progetti che risultano assistiti da contratti, anche preliminari, volti alla effettiva distribuzione dell'opera nelle sale cinematografiche, con eventuali impegni di programmazione.

 

            5. I film di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, relativamente alla produzione, alla distribuzione e alla esportazione, in misura pari al 90 per cento del mutuo concesso. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo".

 

Art. 3.

(Promozione del cinema mediante

reinvestimenti delle emittenti televisive).

 

        1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, è sostituito dai seguenti:

 

        "5. Le eminenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, devono obbligatoriamente riservare ogni anno una quota non inferiore al 10 per cento degli introiti netti annui derivanti da pubblicità, come risultanti dal bilancio e dalla documentazione contabile relativa all'anno precedente, al reinvestimento in film lungometraggi e cortometraggi italiani ed europei e in programmi specificamente rivolti ai minori. Alla medesima finalità, provvede la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a ciò destinando ogni anno obbligatoriamente una quota, stabilita dal contratto di servizio e comunque non inferiore al 20 per cento dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento.

        5-bis. Una percentuale non inferiore al 50 per cento di ciascuna delle quote di reinvestimento indicate al comma 5, è destinata all'acquisto di film, prevalentemente destinati alla sala cinematografica, di produttori appartenenti a Paesi dell'Unione europea, ivi compresi quelli realizzati da produttori indipendenti, diversi dalle medesime emittenti televisive o da società a queste collegate o da esse controllate".

 

Art. 4.

(Promozione e pubblicità

delle opere audiovisive).

 

        1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, è inserito il seguente:

 

        "6-bis. I limiti in materia di pubblicità televisiva disposti dalla presente legge non si applicano per la promozione e la pubblicità di opere audiovisive italiane e di Paesi dell'Unione europea, la cui trasmissione non incide ai fini del computo dei limiti medesimi".

 

 

Capo II

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE

 

 

 

Art. 5.

(Disponibilità di schermi cinematografici).

 

        1. Nel settore dell'esercizio cinematografico, l'effettuazione di una delle operazioni di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che determina la concentrazione in capo ad uno stesso soggetto, anche attraverso altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, ovvero l'acquisizione del controllo di fatto, in via diretta o indiretta, di un numero di schermi cinematografici superiore al 20 per cento degli schermi operanti nel territorio nazionale, rappresenta costituzione o rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale e comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ne valuta le conseguenze ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1990, accertando eventuali effetti distorsivi della concorrenza in modo sostanziale e durevole.

        2. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 16 per cento nel caso in cui il soggetto, o altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, svolga contestualmente attività di distribuzione di opere cinematografiche.

        3. Costituisce soglia di attenzione per l'accertamento di eventuali effetti distorsivi della concorrenza in modo sostanziale e durevole derivanti dalla costituzione o dal rafforzamento di posizione dominante, ai sensi del comma 1, il superamento delle percentuali di cui ai commi 1 e 2:

 

                a) aumentate della metà, con riferimento agli schermi cinematografici presenti nel territorio delle province con una popolazione superiore a 500 mila abitanti;

 

                b) raddoppiate, con riferimento agli schermi cinematografici presenti nel territorio delle province con una popolazione compresa tra 200 mila e 500 mila abitanti, ovvero in altri mercati locali costituenti parte rilevante del mercato, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato identifica sulla base di una analisi del sistema cinematografico nazionale.

 

        4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, provvede ai sensi degli articoli 6, 16, 17, 18 e 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Fuori dei casi indicati ai commi 1, 2 e 3, resta fermo il potere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di verificare la sussistenza di ulteriori casi di costituzione o di rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale, nel settore dell'esercizio cinematografico. Gli eventuali effetti distorsivi della concorrenza sono analizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1990, attraverso una valutazione articolata delle caratteristiche del mercato considerato rilevante, effettuata utilizzando parametri quali: quantità e rilevanza dei concorrenti, condizioni di accesso al mercato, livello di integrazione verticale, quantità e tipologia dei film immessi, anche in considerazione delle specificità del settore e previo eventuale parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione agli aspetti connessi con il pluralismo espressivo e culturale.

        5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono essere in ogni caso preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o a controllare direttamente o indirettamente:

 

                a) in ognuna delle province con una popolazione superiore a 500 mila abitanti, una quota di mercato superiore al 30 per cento dell'incasso cinematografico lordo e, contemporaneamente, del 20 per cento del numero degli schermi cinematografici ivi in attività;

 

                b) in ognuna delle province con una popolazione compresa tra 200 mila e 500 mila abitanti, ovvero in altri mercati locali costituenti parte rilevante del mercato, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato identifica sulla base di una analisi del sistema cinematografico nazionale, una quota di mercato superiore al 40 per cento dell'incasso cinematografico lordo e, contemporaneamente, del 30 per cento del numero degli schermi cinematografici ivi in attività. In tali casi, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 4.

 

 

 

Capo III.

DISCIPLINA DELLA REVISIONE

CINEMATOGRAFICA

 

Art. 6.

(Revisione cinematografica).

 

        1. La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali sono libere.

        2. Con accordi tra le associazioni delle categorie interessate alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio cinematografici, le associazioni dei genitori e dei consumatori maggiormente rappresentative e le associazioni di tutela degli animali, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite norme di autoregolamentazione e disciplina volte a:

 

                a) definire eventuali restrizioni alla visione dei film nelle sale cinematografiche in Italia, in considerazione della protezione dei minori;

 

                b) costituire un organo di vigilanza del settore, nel quale è prevista anche la partecipazione di un rappresentante delle associazioni di tutela degli animali maggiormente rappresentative, relativamente ai film per i quali ne è previsto l'utilizzo;

 

                c) definire le modalità di accertamento delle violazioni delle norme stesse e di applicazione di eventuali sanzioni amministrative irrogate con atto dell'organo di cui alla lettera b), avverso le quali è ammesso ricorso davanti al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva.

 

        3. In mancanza di accordi stipulati ai sensi del comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui al medesimo comma 2 sono adottate con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni interessate e la commissione consultiva per il cinema.

        4. Le norme definite con le modalità di cui al comma 2 costituiscono usi e consuetudini commerciali e sono parametri di valutazione del principio della correttezza professionale in ambito cinematografico, ai sensi dell'articolo 2598, numero 3, del codice civile.

        5. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al comma 2, o, in mancanza, di quelle recate dal regolamento di cui al comma 3 sono abrogati l'articolo 668 del codice penale, la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

 

Capo IV.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 7.

(Revisione della composizione delle Commissioni consultive dello spettacolo).

 

        1. Il secondo periodo del comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente: "Gli altri componenti sono nominati nel numero di due dal Ministro per i beni e le attività culturali e di sei dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

 

Art. 8.

(Oneri finanziari).

 

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, stimato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

N. 4015

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa del deputato BURANI PROCACCINI

 ¾

 

Istituzione dell'Osservatorio per il riconoscimento della qualifica di "interesse sociale nazionale" alle opere cinematografiche italiane

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 27 maggio 2003

¾¾¾¾¾¾¾¾

Onorevoli Colleghi! - Le opere cinematografiche possono utilmente concorrere ad accrescere lo sviluppo culturale del nostro Paese ed altresì contribuire a sensibilizzare i cittadini verso tematiche e valori la cui conoscenza può indurre a comportamenti virtuosi nell'ambito dei rapporti umani e più in generale nello svolgimento delle quotidiane relazioni sociali.

        Attraverso la realizzazione di opere di elevato contenuto culturale è possibile diffondere la conoscenza di princìpi positivi e rafforzare la tutela dei più nobili valori della nostra società, tra cui la famiglia, l'infanzia, l'ambiente e il rispetto dei diritti dei più deboli o meno favoriti. Si tratta di obiettivi che attraverso specifiche azioni si possono concretamente conseguire.

        Tramite la presente proposta di legge intendiamo favorire la presa di coscienza e l'impegno dei nostri imprenditori culturali attivi nel mondo della cinematografia a trattare materie rispondenti alle citate tematiche e in tale senso confacenti al raggiungimento degli obiettivi di cui si discute.

        L'iniziativa consiste nell'istituzione dell'Osservatorio per il riconoscimento della qualifica di "interesse sociale nazionale" alle opere cinematografiche nazionali dotate di specifici requisiti culturali, tra cui la promozione di azioni utili a risolvere situazioni di disagio sociale, a favorire l'integrazione culturale, l'attenzione nei confronti della protezione delle fasce deboli e della tutela dei diritti dei minori, nonché l'assenza di temi e di scene a connotazione violenta e comunque in grado di provocare abbrutimento fisico e spirituale.

        L'Osservatorio espleta le sue funzioni a monte di qualsiasi altra procedura atta a valutare o ad esaminare le opere cinematografiche ai fini dell'attribuzione di titoli qualificativi già previsti dalla vigente normativa di riferimento. In tale ambito la qualifica di "interesse sociale nazionale" si pone come attestato di qualificazione necessario per conseguire la qualifica di "film di interesse culturale nazionale" che la commissione consultiva per il cinema di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, rilascia ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

        Il riconoscimento della qualifica di "interesse sociale nazionale" dà diritto ad un premio economico, la cui quantificazione compete al Ministro per i beni e le attività culturali, ad ogni modo cumulabile con quello eventualmente assegnato dalla citata commissione consultiva e da quest'ultimo svincolato.

        Il presente provvedimento non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto i costi che genera sono coperti utilizzando le normali dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo.

 

 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

        1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali l'Osservatorio per il riconoscimento della qualifica di "interesse sociale nazionale" alle opere cinematografiche italiane, di seguito denominato "Osservatorio".

        2. Ai fini di cui al comma 1, sono da considerare come opere cinematografiche italiane, i film o le opere filmiche definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

 

Art. 2.

 

        1. Le disposizioni recate dalla presente legge si applicano alle tipologie di film previste dagli articoli 4, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 14 e 16 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

 

Art. 3.

 

        1. L'Osservatorio ha il compito di promuovere il riconoscimento della qualifica di "interesse sociale nazionale" alle opere cinematografiche italiane, realizzate da imprenditori o da operatori culturali attivi nel settore della cinematografia, che trattano tematiche di rilevante interesse culturale quali, in particolare, la famiglia, l'adolescenza e l'infanzia.

        2. Al fine del riconoscimento della qualifica di "interesse sociale nazionale", l'Osservatorio procede alla valutazione delle opere cinematografiche sulla base degli elementi di cui al comma 3. Tale valutazione deve essere fatta prima di eventuali altre valutazioni o esami previsti dalla normativa vigente in materia.

        3. Nell'ambito della valutazione delle opere cinematografiche atte ad ottenere il riconoscimento della qualifica di "interesse sociale nazionale" l'Osservatorio tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

 

                a) natura delle tematiche trattate;

 

                b) assenza di temi e di scene a connotazione violenta e comunque in grado di provocare abbrutimento fisico e spirituale;

 

                c) attenzione nei confronti della protezione delle fasce deboli e della tutela dei diritti dei minori;

 

                d) osservazione di fenomeni e di problematiche ad alto contenuto sociale;

 

                e) realizzazione di adattamenti cinematografici di opere letterarie nazionali e internazionali che indirizzano l'interesse dello spettatore verso la fruizione di spettacoli di alto profilo culturale;

 

                f) impegno a promuovere azioni idonee a risolvere situazioni di disagio sociale, a favorire l'integrazione culturale nonché a rafforzare l'osservanza dei valori positivi per contrastare la diffusione di forme di nichilismo.

 

Art. 4.

 

        1. L'Osservatorio è formato da otto componenti, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di cui due in rappresentanza dei produttori delle opere cinematografiche, tre in rappresentanza dei genitori, degli insegnanti e dei consumatori, uno in rappresentanza delle associazioni che si occupano della tutela dei diritti dei minori, uno in rappresentanza del sistema radiotelevisivo e dell'informazione, ed uno in rappresentanza dei settori della cultura, dello spettacolo e della comunicazione.

        2. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati.

 

Art. 5.

 

        1. Alle opere cinematografiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di "interesse sociale nazionale" da parte dell'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 3, è conferito, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, uno specifico attestato di qualificazione.

        2. Le opere che hanno ottenuto l'attestato di qualificazione di cui al comma 1 beneficiano di un contributo economico il cui ammontare è determinato annualmente dal Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con l'Osservatorio.

        3. L'attestato di qualificazione di cui al comma 1 del presente articolo è considerato requisito qualitativo ai fini dei criteri di valutazione utilizzati dalla commissione consultiva per il cinema di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, per il riconoscimento della qualifica di "film di interesse culturale nazionale", ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

 

Art. 6.

 

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla relativa istituzione, un regolamento recante le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Osservatorio.

 

Art. 7.

 

        1. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Osservatorio e al finanziamento del contributo di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge, sono posti a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

 

Art. 8.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

N. 4546

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato TITTI DE SIMONE

¾

 

Disposizioni in materia di cinematografia

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il

¾¾¾¾¾¾¾¾

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! — La capacita` di espressione artistica di un Paese, e in questo caso specifico, del cinema, non puo` non costituire interesse primario in quanto momento essenziale della crescita culturale del Paese. All’interno di qualunque progetto politico che voglia contribuire alla costruzione di una societa` realmente democratica la cultura costituisce un punto strategico fondamentale. Da essa dipendono infatti i diritti di scelta e la formazione della coscienza critica del cittadino, dunque la sua reale liberta` e capacita` di incidere nello svuluppo sociale del Paese.

Nell’accostarsi al settore cinema e` fondamentale considerare che esso si caratterizza e si distingue per la sua peculiarita`. Non a caso esso infatti e` definito « industria dei prototipi »: forma di espressione artistica e al tempo stesso industria singolarissima; ogni « prodotto » e` infatti unico, con un suo iter produttivo e distributivo non ripetibile. Industria intorno alla quale girano risorse economiche e umane in notevole quantita`. Si dice « cinema » ma in realta` usiamo questo termine per indicare un mondo complesso che comprende vari aspetti apparentemente tra loro molto diversi. Elaborazione creativa, finanziamenti, produzione, distribuzione, campagne pubblicitarie, circolazione nelle sale: sono tanti i momenti che contribuiscono a costruire l’opera cinematografica.

Si ritiene estremamente importante che il mondo di questa industria sia realmente libero ed e` fondamentale che lo Stato si proponga lo sviluppo della propria cinematografia anche attraverso incentivi economici e strutturali e forme di sostegno allo sviluppo che assumano diverse e articolate modalita` senza mai perdere di vista la necessita` che a tali sostegni e agevolazioni debba accedere anche il nuovo, l’emergente, il giovane. Il cinema italiano sta vivendo un momento di grande creativita` ma forti diffi- colta` si pongono davanti agli autori per quanto riguarda le strutture produttive e distributive.

E` allora necessario un approccio sistemico e non frammentato ai problemi che lo riguardano. In un Paese realmente democratico l’offerta culturale, e quindi anche quella cinematografica, ha bisogno della presenza reale e concreta di piu` voci e forme espressive. E` anche per questo che occorre individuare politiche in grado di sostenere e difendere il cinema italiano ed europeo. Perche´ cio` avvenga e` necessario oggi prevedere non solo forme di sostegno e di finanziamento all’industria cinematografica nazionale, ma anche interventi strutturali e normativi in grado di consentire la ricostituzione di un mercato realmente libero e dinamico. In questo senso e` indispensabile mettere in atto misure antitrust – orizzontale e verticale – che impediscano la costituzione di posizioni dominanti e cioe` la concentrazione in poche aziende delle varie fasi della produzione e distribuzione cinematografica, rappresentando interessi che a volte potrebbero apparire a prima vista anche contraddittori tra loro.

E` in questo senso che si ritiene inoltre necessario prevedere norme che non consentano a chi gestisce direttamente o indirettamente reti televisive di intervenire in modo diretto nella produzione cinematografica e di possedere societa` di distribuzione e di gestione di sale cinematografiche. In questo modo si puo` raggiungere anche un risultato di forte rilevanza culturale: svincolare la produzione cinematografica dalle logiche del palinsesto televisivo. Questo piu` che mai in un momento in cui si assiste ad una concentrazione di reti televisive nelle mani di un solo proprietario.

Se l’incasso diventa l’unica spinta a promuovere un’opera diventera` sempre piu` raro poter assistere alla proiezione di un film di « piu` difficile visione » e soprattutto sara` ogni giorno piu` scontata l’occupazione delle sale da parte della cinematografia d’oltreoceano.

Sganciare il sostegno economico dalla mera valutazione della commerciabilita`: fare cinema e` comunque una forma di espressione artistica e di conseguenza non si possono far dipendere il sostegno e l’incentivo alla possibilita` di un film di avere successo al botteghino. Si ritiene importante stabilire norme che permettano agli autori e ai produttori indipendenti di avere uno spazio garantito e piu` ampio possibile per proporre i propri film. Con la presente proposta di legge si stabiliscono norme che non si limitano a sostenere la produzione ma prevedono incentivi e contributi per quelle societa` di distribuzione e di gestione dell’esercizio che privilegiano la circolazione di opere cinematografiche italiane ed europee. Due altri punti di novita` della proposta di legge si ritiene di dover mettere in evidenza in questa relazione. La costituzione del Centro nazionale di cinematografia, il cui consiglio direttivo e` nominato democraticamente e che raccoglie tutte le competenze attualmente attribuite alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attivita` culturali. L’importanza restituita al documentario che gode di tutti i benefı`ci previsti nella presente proposta di legge per il cinema narrativo.

Si propongono infine iniziative nel campo dell’istruzione allo scopo di educare i giovani alla fruizione e alla visione del prodotto cinematografico, per una diffusione della cultura cinematografica come strumento di formazione, di crescita e di sviluppo culturale del cittadino.


Esame in sede referente presso la VII Commissione Cultura

 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Mario Pescante e per l'istruzione, l'università e la ricerca Stefano Caldoro.

 

La seduta comincia alle 15.15.

 

Disposizioni in materia di cinematografia.

C. 1185 Grignaffini, C. 1206 Volontè, C. 1207 Volontè, C. 1229 Pecoraro Scanio, C. 1879 Landi di Chiavenna e C. 2956 Rositani.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Gabriella CARLUCCI (FI), relatore, rispetto ai provvedimenti in titolo, sottolinea anzitutto che si tratta di proposte di legge radicalmente diverse tra loro per quanto riguarda obiettivi ed ambizioni. Ritiene che esse possano essere suddivise in tre gruppi; in primo luogo, provvedimenti di carattere generale: si tratta di due proposte che hanno ambizioni notevoli, in quanto entrambi sono finalizzate ad una radicale modificazione dell'attuale assetto dell'intervento pubblico nel settore cinematografico: C. 1879 e C. 2956, anche se il primo ha obiettivi di carattere soprattutto fiscale; in secondo luogo, provvedimenti di carattere intermedio: C. 1185 ha obiettivi meno estesi, ma comunque rilevanti, perché, pur centrato sul problema della circolazione dei film e sulla necessità di prevedere norme contro i processi concentrativi (il controllo del 20 per cento del totale degli schermi cinematografici su livello nazionale viene considerato costituzione di posizione dominante e deve essere vagliato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; la quota varia in funzione dei vari ambiti di popolazione considerate), propone alcune innovazioni rilevanti rispetto all'assetto normativo esistente; in terzo luogo, provvedimenti di carattere specifico: C. 1229, nella sua assoluta laconicità, intende semplicemente eliminare un articolo dell'attuale legge sulla revisione amministrativa dell'opera cinematografica che consente, in casi estremi, di proibire l'uscita in sala di un film. Osserva che quindi che gli atti Camera C. 1207 e C. 1229 sono proposte di provvedimento entrambe finalizzate al riconoscimento della figura del doppiatore.

Si ha ragione di ritenere che tutte le proposte in questione possano essere, nel corso del dibattito, riportate alla proposta più «estesa», come dimensione qualitativa e quantitativa dell'intervento proposto, qual è l'atto Camera C. 2956, che affronta, direttamente o meno, tutte le questioni affrontate dalle altre cinque proposte.

Dal punto di vista tecnico, fa i seguenti rilievi: la proposta C. 1879 può essere ricondotta e collegata al Capo III della proposta C. 2956, in relazione alle agevolazioni fiscali; la proposta C. 1185 può essere analizzata e dibattuta al Capo IV della proposta Rositani, in relazione alle modalità di sostegno economico pubblico, sebbene le due proposte siano caratterizzate da approcci in parte diversi: in particolare, la proposta Grignaffini C. 1185 evidenzia l'esigenza di un meccanismo di controllo del rischio di concentrazione, problema completamente ignorato nel testo Rositani; la proposta di legge C. 1229, relativa alla censura, può essere ricondotta al Capo X della proposta Rositani, così come le due proposte C. 1207 e C. 1229 possono essere considerate all'interno del Capo I della proposta C. 2956, in materia di formazione professionale.

Annuncia l'intenzione di proporre una serie di considerazioni incentrate sulla proposta di legge Rositani, perché riassorbe, nella sostanza, tutte le questioni avanzate nelle altre proposte: in sostanza, in centrando l'analisi, e verosimilmente la discussione, sul C. 2956, avremo occasione di affrontare tutti gli argomenti e le problematiche sollevate dalle varie proposte.

L'atto Camera C. 2956 è, tra l'altro, tra tutte le proposte considerate, l'atto più recente, essendo stato presentato il 4 luglio del 2002.

Osserva che esso si pone come proposta di riforma organica e complessiva dell'attuale sistema di intervento pubblico a favore della cinematografia, basato - come è noto - sulla ormai vetusta legge n. 1213 del 1965, solo parzialmente modificata dalla successiva legge n. 153 del 1994 (che ha eliminato, in sostanza, l'obbligo di programmazione obbligatoria di film nazionali ed europei, che invece verrebbe reintrodotto, sotto diversa forma, e come forma di promozione indiretta, dalla proposta C. 1879).

 

La premessa di scenario è d'obbligo: il sistema cinematografico italiano mostra, nonostante una legge riconosciuta unanimemente come vecchia e farraginosa, una sua discreta vitalità. Nel 2001, gli spettatori sono cresciuti del 6 per cento, rispetto all'anno 2000, ed in quell'anno erano cresciuti del 9 per cento rispetto all'anno precedente. Rileva quindi che la SIAE, purtroppo, ritarda nella comunicazione dei dati di consuntivo 2002, ma proprio ieri l'altro l'ANICA ha pubblicizzato dati confortanti, che vedono una crescita degli spettatori anche nell'anno appena concluso. Anche la quota di mercato dei film italiani ed europei registra un trend confortante, di lenta ma significativa crescita, passando dal 17 per cento del 2000, al 19 per cento del 2001, al 22 per cento dell'anno 2002.

Osserva che questi dati non rappresentano però adeguatamente l'economia del settore, ovvero la salute della filiera cinematografica. Molti film sovvenzionati dallo Stato non arrivano nemmeno in sala. L'intervento dello Stato per la promozione ed il marketing sono modesti, addirittura insignificanti per quanto riguarda il cinema italiano all'estero. Il ruolo stesso di Cinecittà appare modesto, nonostante le enormi potenzialità di questa struttura. La formazione professionale è carente, e deboli ed inadeguati sono i sistemi di monitoraggio dell'intervento pubblico, le valutazioni di efficienza e di efficacia, in generale i processi valutativi (questione sulla quale insiste anche la proposta di legge C. 1185).

Osserva, inoltre, che lo scenario è reso particolarmente complesso da due fattori.

Il primo riguarda la cosiddetta la legge delega, legge n. 137 del 6 luglio 2002, che è stata approvata in seconda lettura il 26 giugno 2002: si tratta del disegno di legge del Governo n. 1534-B, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Il testo è rimasto invariato rispetto a quello approvato in Senato. Rileva che l'articolo 10 prevede che il Governo sia delegato ad emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni (e questo sembra essere il punto cruciale in materia di spettacolo, sul quale si dovrebbero confrontare, nel «tavolo interistituzionale», annunciato dal ministro per gli affari regionali Enrico La Loggia, i rappresentanti di Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni), uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi, di decreti legislativi già emanati.

Sottolinea che l'articolo 10 prevede la delega al Governo per l'emanazione, sentita la Conferenza unificata, e previo parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, di decreti legislativi per «il riassetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo», secondo i seguenti principi e criteri direttivi: adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali; «miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione di bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche «. Per quanto riguarda lo spettacolo in genere, e specificamente la cinematografia, cioè le lettere «b» e «c» dell'articolo 10: «razionalizzare gli organismi consultivi e relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi».

Sottolinea che il ministro Urbani, dopo l'approvazione della delega, ha diramato un comunicato stampa, nel quale annunciava di aver dato incarico ai suoi uffici per l'elaborazione di un testo di legge sul cinema, mirato alla razionalizzazione delle attuali strutture amministrative e all'introduzione di incentivi fiscali e di agevolazioni per attirare nuovi investimenti al settore cinematografico. Di questo testo, ad oggi, non esiste versione ufficiale; e le bozze di decreto legislativo che sono circolate informalmente negli ambienti professionali del cinema non sono esattamente coerenti e in sintonia tra loro.

In ogni caso, ritiene necessario ricordare che il perimetro della delega è frutto di un confronto dialettico, in Commissione, particolarmente aspro; ed appaiono evidenti i limiti imposti dal Parlamento al Governo. Ricorda inoltre che sono già trascorsi 7 dei 18 mesi previsti dalla legge-delega. Il ministro ha comunque annunciato per i primi mesi del corrente anno l'emanazione dei decreti in questione.

Segnala che la proposta di legge C. 2956 appare in assoluta sintonia con l'indirizzo che il Parlamento ha indicato al Governo rispetto alla legge-delega.

Per quanto riguarda il nuovo Titolo V della Costituzione (questo è il secondo fattore che rende particolarmente complesso lo scenario esistente), osserva che la materia è controversa. Si limita a ricordare che il contributo apportato da illustri costituzionalisti come Caravita e Cammelli non ha ancora consentito di addivenire ad una interpretazione univoca della questione.

Con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (entrata in vigore nel novembre 2001, che ha portato alla revisione dell'intero Titolo V della Costituzione italiana, parte seconda), le attività di spettacolo potrebbero rientrare tra le materie di «legislazione concorrente» tra Stato e regioni, ma i confini e soprattutto le modalità di questa «concorrenza» sono ancora assolutamente confusi. L'articolo 117 della Costituzione stabilisce infatti competenza legislativa «esclusiva» dello Stato per «la tutela dei beni culturali» (comma 2, lettera s), e «concorrente» per «la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e l'organizzazione delle attività culturali» (comma 3). Al riguardo, osserva che si fronteggiano due diverse interpretazioni, che sono espressione di due diverse filosofie. Da una parte, vi è chi sostiene che la competenza legislativa in materia di spettacolo, sia tutta regionale (facendo fuoriuscire, in sostanza, lo spettacolo dalle «attività culturali»); dall'altra, che sia materia di legislazione concorrente (in quanto «attività culturale»).

Ricorda peraltro che, nelle materie di «legislazione concorrente», alle regioni spetta la potestà legislativa, mentre allo Stato resta la determinazione dei principi fondamentali. La situazione permane quindi estremamente confusa.

Ricorda inoltre che il 20 giugno 2002 è stato stipulato un accordo, conseguito in sede di Conferenza Unificata (Stato-Regioni) il 30 maggio 2002, per il documento istituzionale propedeutico all'esame del disegno di legge predisposto dal ministro La Loggia per l'attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, approvato in aprile dal Consiglio dei ministri: con riferimento alle materie appartenenti alla legislazione concorrente - e tra queste, la valorizzazione dei beni culturali e l'organizzazione e la promozione delle attività culturali - si prevede che le regioni, in assenza ed in attesa dei principi fondamentali determinati con legge dello Stato, possano legiferare sulla base dei principi desumibili dal vigente ordinamento statuale.

Per quanto riguarda la cinematografia, che interessa in questa sede, precisa che la questione è ancora più complessa, perché si scontrano due altre scuole di pensiero: chi sostiene che il cinema deve essere sganciato dalle dinamiche «localistiche» (in quanto arte ed industria di respiro nazionale, a partire dalla centralità di Roma), così come è avvenuto storicamente finora nel cinema italiano; chi sostiene invece che la cultura federalista debba trovare applicazione anche nel sistema cinema, sul modello francese ed ancor più tedesco, nei quali l'equivalente – grosso modo - delle regioni italiani ha un ruolo importante, non marginale e non subordinato alla centralità statale, soprattutto nel settore della produzione.

Ciò premesso, rileva che la proposta di legge A. C. 2956 cerca di risolvere le contraddizioni emerse nel dibattito, intervenendo in modo prudente ed attento. La proposta intende infatti affermare alcuni principi fondamentali.

Come emerge dall'articolato, e come è precisato nella lunga relazione che accompagna il testo, risulta evidente che si è cercato di rispondere a tre questioni, che sono anche i criteri ispiratori della proposta: fornire una sorta di legge-quadro settoriale, con uno strumento di compartecipazione di logica non centralistica: stabilendo dei criteri generali e coinvolgendo comunque le regioni nella «macchina amministrativa» chiamata a gestire l'intervento pubblico nel settore: si enfatizza che, dei 15 componenti il Comitato di gestione dell'istituendo Istituto per lo sviluppo del cinema spa (nuovo cuore dell'intervento pubblico), sei sono designati da regioni, province e comuni e dalla Conferenza unificata, quattro designati dal Parlamento, tre dal Ministero per i beni e le attività culturali - ma all'interno di teme proposte dalle categorie professionali del cinema - dal Ministero per le attività produttive, più il ministro o un suo delegato (che presiede); superare la visione «romacentrica» del sistema cinematografico nazionale, in tutti i segmenti della filiera; superare la visione «assistenziale» dell'intervento dello Stato, introducendo meccanismi di stimolo dell'intervento privato che producano sinergia con l'intervento della mano pubblica.

In sintesi, osserva che il Capo I (articolo 1) pone una serie di princìpi generali. A tale riguardo, richiama la seguente tesi centrale: «l'opera cinematografica è al contempo un'opera dell'ingegno ed un prodotto economico realizzato attraverso un processo prevalentemente industriale». Particolare attenzione viene dedicata a tutti gli aspetti relativi alla scuola ed alla formazione, decidendo, tra l'altro, di favorire l'introduzione dello studio dell'arte cinematografica nei piani dell'offerta didattica e creando un network di scuole europee di cinematografia, che raccolga studenti ed insegnanti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione europea e favorisca la nascita di un nuovo linguaggio cinematografico che possa dirsi autenticamente «europeo». La scuola avrà un centro di formazione per il doppiaggio, e dovrà essere dotata di un centro tecnologico al più alto livello.

Il Capo II (articoli da 2 a 6) descrive funzioni, struttura e funzionamento dell'Istituto per lo sviluppo del cinema spa, che diviene il cuore ed il cervello del sistema pubblico, con una esternalizzazione prudente ed attenta, che sgancia la gestione (affidata a criteri tecnocratici e meritocratici) dal controllo (che permane nella mani del Ministero ).

La proposta invoca il principio di separazione della gestione e del controllo: il controllo resta nelle competenze dirette della Repubblica, ma la gestione viene affidata ad un organismo nuovo, l'Istituto per lo sviluppo del cinema spa, una società per azioni che gestirà, in modo coerente ed organico, con le adeguate tecnicità, la parte più «industriale» dell'intervento di sostegno pubblico.

Alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, resta una funzione di supervisione complessiva del sistema, di elaborazione strategica dell'intervento del ministro, la gestione dei fondi dedicati alle attività di promozione culturale (i festival, in primis), ed ovviamente la vigilanza sull'Istituto per lo sviluppo del cinema spa, volàno di nuove risorse economiche e finanziarie extra Fondo unico per lo spettacolo.

Premessa l'esigenza di garantire risorse certe al cinema, viene anzitutto previsto che la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema non possa essere inferiore al 25 per cento del totale del medesimo Fondo, cioè alla quota che originariamente era stata prevista dalla legge n. 163 del 1985, ridotta nel corso del tempo, per privilegiare altri settori dello spettacolo.

L'Istituto per lo sviluppo del cinema spa, tra l'altro, viene chiamato a svolgere le funzioni attualmente attribuite alle due commissioni (cinema e credito cinematografico) previste dal decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650 del 1996, e, elemento rilevante di novità, accrediterà, direttamente presso la banca scelta dal produttore, la partecipazione ai costi di produzione dei film prevista dalla presente proposta di legge; l'Istituto incaricherà inoltre le società di revisione che controlleranno i preventivi, la contabilità e i consuntivi relativi ai film ammessi a partecipazione, svolgendo, nell'uno e nell'altro caso, i compiti e le funzioni attualmente ancora svolti dalla Banca nazionale del lavoro.

Nel capitale dell'Istituto per lo sviluppo del cinema entra dapprima lo Stato, ma successivamente le regioni, le province, i comuni, una sorta di «tavolo interistituzionale», centrale - perché non può essere altrimenti, date le caratteristiche strutturalmente non locali della cinematografia - ma non statale.

Precisa che la parte destinata al cinema del Fondo unico per 10 spettacolo verrà divisa in due parti: il 90 per cento viene destinato all'Istituto per lo sviluppo del cinema spa, iniziative di progettazione, produzione, distribuzione, industrie tecniche, promozione, esportazione; il 10 per cento viene gestito direttamente dalla Direzione generale per il cinema del Ministero: attività promozionale culturale (a partire dai festival).

Per quanto riguarda il cosiddetto «fondo di garanzia» esso continua, nella sostanza, ad esistere, ma quello della Repubblica cessa di essere un intervento di tipo assistenziale, per diventare effettiva «partecipazione», al fine di stimolare e di valorizzare le capacità gestionali ed imprenditoriali del produttore, oltre che a metterlo di fronte alle proprie responsabilità rispetto agli impegni sottoscritti.

Rileva che il Capo III (articoli da 7 a 12) è dedicato alle agevolazioni fiscali, fondamentali per consentire l'afflusso di nuove risorse al settore. L'introduzione di consistenti agevolazioni fiscali fornirà un ulteriore sostegno al settore cinematografico, in quanto riguarderà sia i produttori e i distributori indipendenti (detassazione degli utili reinvestiti) sia le persone giuridiche operanti in settori diversi da quello cinematografico (un'applicazione di quel «tax shelter» che viene invocato dal settore ormai da almeno un paio di decenni).

Viene previsto che non costituiscono reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite dell'80 per cento per le imprese del settore e del 30 per cento per le imprese extrasettoriali, gli utili dichiarati che vengano impiegati nella produzione o nella distribuzione di film prodotti o distribuiti da produttori e da distributori indipendenti.

Le agevolazioni previste per i produttori e distributori indipendenti sono estese anche agli esercenti che hanno programmato nell'esercizio fiscale di riferimento almeno il 40 per cento di film nazionali ed europei.

Queste proposte andranno confrontate con quanto previsto nell' A. C. 1879, che - come già segnalato - è tutto concentrato su meccanismi di incentivazione fiscale ed economica. Osserva che tale provvedimento prevede che non concorre a formare reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, la parte non superiore all'80 per cento degli utili dichiarati da imprese di produzione, distribuzione ed esercizio, impiegata nella produzione, distribuzione e diffusione di nuovi film di nazionalità italiana o coprodotti con Paesi membri dell'Unione Europea. La quota succitata scende al 60 per cento per imprese operanti in settori diversi da quello dello spettacolo. Le imprese che utilizzano queste agevolazioni saranno obbligate a destinare il 20 per cento della somma reinvestita all'acquisizione di «giorni di programmazione», attraverso un meccanismo definito «quota di diffusione».

Osserva che il Capo IV (articoli da 13 a 18) descrive le modalità del sostegno economico pubblico, ridisegnato alla luce di logiche di analisi di efficienza ed efficacia, con attente valutazioni tecniche ex ante, valutazioni tecniche ex post e con un continuo monitoraggio.

Sia nel caso della produzione sia in quello della distribuzione ci si trova di fronte, nei fatti, ad una figura giuridica che richiama «l'associazione in partecipazione», dove il produttore o il distributore assume la figura dell'associante, e l'Istituto quella dell'associato, per la realizzazione di un prodotto cinematografico.

Precisa che l'Istituto per lo sviluppo del cinema spa parteciperà ai costi di produzione tenendo conto, nel vaglio dei progetti, non solo del valore artistico e culturale ma anche dell'aspetto spettacolare e commerciale, della diversificazione dei generi, e riservando una quota di almeno il 10 per cento alle opere prime.

Il produttore, inoltre, non potrà più avere contributi tali da coprire, nei fatti, il costo totale del film ma solo una percentuale del 45 per cento (con un importo massimo di 5 milioni di euro), e avrà l'onere di reperire sul mercato la restante quota del 55 per cento. Nel caso di opere coprodotte, o di opere destinate all'infanzia, la quota della Repubblica potrà arrivare fino al 50 per cento, tetto massimo insuperabile.

Il principio richiamato dalla legge è vicino al modello Usa: «un euro di mano pubblica, laddove il privato rischia un euro».

Il produttore dovrà, entro un anno dall'ottenimento della partecipazione al suo progetto, reperire i capitali necessari per coprire la sua quota. Tali capitali sono rappresentati dalle coproduzioni, dalla prevendita dei diritti di antenna-tv, dalla defiscalizzazione, dall'apporto di capitale proprio, via dicendo, e possono essere trovati solo se si ha in mano un progetto convincente, con prospettive di remunerazione dell'investimento effettuato.

Osserva che saranno privilegiate e ulteriormente favorite le coproduzioni con altri paesi membri dell'Unione europea, le quali rappresentano il futuro della produzione cinematografica, elevando la quota di partecipazione dell'Istituto per lo sviluppo del cinema spa fino al tetto massimo del 50 per cento dei costi di produzione (con un importo massimo di 6,5 milioni di euro). Precisa che lo stesso tetto del 50 per cento potrà essere raggiunto nel caso dei film per ragazzi, considerati un utile strumento culturale e sociale di formazione e crescita dei giovani.

I cortometraggi, considerati un importante strumento per la crescita di nuove professionalità nel settore cinematografico, verranno invece «finanziati» con un importo che non potrà in nessun caso superare i 100 mila euro.

Altro elementi qualificante della proposta è l'introduzione della «producer fee», nella misura del 10 per cento, che viene interpretato come giusto guadagno del produttore, e diviene parte integrante dei costi di produzione, e l'anticipo da parte dell'Istituto per lo sviluppo del cinema spa per le spese di preparazione del film, del 10 per cento della sua quota di partecipazione, come pure l'erogazione da parte dell'Istituto del 20 per cento della sua quota di partecipazione all'inizio delle riprese del film. L'Istituto parteciperà inoltre, sempre nella misura del 45 per cento, ai costi di edizione, distribuzione e promozione, sia in Italia che all'estero, dei film di cui avrà partecipato ai costi di produzione.

La Repubblica potrà intervenire attraverso due sistemi in qualche modo alternativi tra loro ed i produttori dovranno scegliere tra le due opzioni: attraverso criteri standardizzati (basati soprattutto sulla solidità economica del progetto e del proponente); attraverso criteri selettivi (basati su pareri sulle potenzialità espressive del progetto).

In entrambi i casi, verranno introdotti una serie di «paletti», che stimolino, al tempo stesso, la serietà delle iniziative imprenditoriali e la qualità dei progetti, ed ostacolino iniziative sganciate da un sano rapporto con il mercato. A titolo di esempio: andrà preso in considerazione l'esito, sia commerciale (incassi) sia culturale (premi ai festival) dei film prodotti in passato; per gli autori alla prima opera di lungometraggio, sarà opportuno visionare i cortometraggi di esordio.

Le opere prime potranno essere prodotte sia utilizzando il primo criterio (standard) sia il secondo (selettivo), ma è comunque previsto che vengano realizzate - attraverso i criteri selettivi - almeno dieci lungometraggi opere prime l'anno.

Considera importante il criterio di ripartizione dei proventi fra l'Istituto e il produttore o il distributore: infatti, è previsto che tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale del film vadano anzitutto a coprire il 51 per cento dei costi a carico del produttore o del distributore, mentre i successivi proventi vengono così ripartiti: 70 per cento all'Istituto e 30 per cento al produttore o al distributore sino a recupero totale da parte dell'Istituto, 30 per cento all'Istituto e 70 per cento al produttore o al distributore da quel momento in poi.

Osserva che i Capi V (articolo 19), VI (articolo 20), VII (articoli da 21 a 24) e VIII (articolo 25) sono dedicati, rispettivamente, ai film per ragazzi, ai cortometraggi, alla distribuzione ed all'esercizio, alle tecnologie innovative, ovvero ad aree di attività che sono state finora trascurate dalle normative vigenti.

Osserva inoltre che il Capo IX (articoli da 26 a 28) è dedicato ai rapporti tra cinema e televisione.

La proposta di legge affronta anche il problema dei rapporti tra cinema e televisione, in particolare per quanto concerne la definizione e la regolamentazione delle quote di investimento delle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, stabilendo, tra l'altro, che la quota di investimento fissata dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve ricomprendere i film - italiani ed europei - in misura non inferiore al 40 per cento della quota medesima. È importante sottolineare che sono computabili ai fini delle quote solo gli investimenti effettuati attraverso produttori indipendenti, che non siano, cioè, soggetti controllati dalle emittenti televisive stesse.

Viene, al riguardo, definito un meccanismo di verifica più efficace rispetto a quello attuale e soprattutto le sanzioni da comminare in caso di mancato rispetto delle quote citate, suddivise in una quota fissa ed in una variabile, e determinate in percentuale degli introiti netti annui delle emittenti televisive derivanti da pubblicità o da canone.

Viene stabilito che la pubblicità dei film (di cui all'articolo 28 della legge n. 1213 del 1965, le cui norme sono ora contenute, aggiornandole, negli articoli 13 eseguenti della presente proposta di legge), non concorra alle percentuali di affollamento pubblicitario in materia di diffusione radiotelevisiva previste dalla legge vigente.

A difesa del diritto morale di coloro che hanno partecipato alla realizzazione di un'opera cinematografica di vedere i loro nomi sui titoli di testa e di coda, precisa che viene fatto obbligo alle emittenti televisive di mandarli in onda per tutta la loro durata prevedendo delle sanzioni in caso di inosservanza. Come è noto, invece, da molti anni, le emittenti televisive, sia la Rai sia le commerciali, usano «tagliare» i titoli di coda, sacrificandoli sull'altare delle esigenze pubblicitarie.

Rileva che il Capo X (articolo 29) è dedicato alla revisione dei film cinematografici (la cosiddetta «censura»).

La proposta intende rendere la censura amministrativa un sistema meno complesso e burocratico rispetto a quello attuale, adottando meccanismi di autoregolamentazione bilanciata, sul modello statunitense corretto alla luce della cultura del nostro Paese.

Segnala che vengono imposti anche precisi obblighi rispetto alla teletrasmissione dei film, a tutela dell'infanzia, della gioventù, della famiglia. I film vietati ai minori di 13 anni, per esempio, non potranno essere trasmessi prima delle ore 22:30; quelli «minori accompagnati», non prima delle ore 23:30; quelli vietati ai minori di 17 anni potranno essere trasmessi solo dalle pay-tv.

In questo contesto, sottolinea che la proposta andrà confrontata con l'A. C. 1229, che si limita a richiedere l'eliminazione della norma che consente alle commissioniministeriali di vietare, in casi estremi, la proiezione di un film nella pubblica sala cinematografica.

Rileva inoltre che il Capo XI (articolo 30) detta norme per rafforzare la lotta alla pirateria.

Viene prevista una delega al Governo per rafforzare la lotta alla pirateria, anche attraverso un inasprimento delle norme penali, e viene introdotta anche una campagna informativa anti-pirateria, alimentata con una quota dell'1 per cento dei proventi del Fondo unico per lo spettacolo.

Rileva altresì che il Capo XII (articolo 31) riguarda norme essenzialmente applicative (regolamento di attuazione, norma transitoria, entrata in vigore, delega al Governo).

Conclusivamente, ritiene importante richiamare il fatto che i presentatori dell'Atto Camera 2956 abbiano dichiarato - come enfatizzato anche nella relazione che accompagna la proposta - la loro disponibilità affinché la proposta possa essere discussa in modo approfondito, recependo suggerimenti e emendamenti che possano rendere il testo ampiamente condiviso dalle varie parti politiche ed arricchito ulteriormente, data la sua vocazione «non partitica» ed «ecumenica».

 

Ferdinando ADORNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.40.


 

 

 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE REFERENTE

Martedì 17 giugno 2003. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO, indi del vicepresidente Guglielmo ROSITANI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di cinematografia.

C. 1185 Grignaffini, C. 1206 Volontè, C. 1207 Volontè, C. 1229 Pecoraro Scanio, C. 1879 Landi di Chiavenna, C. 2956 Rositani e C. 3657 Melandri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2003.

Guglielmo ROSITANI (AN), illustrando i contenuti della proposta di legge C. 2956, che reca per prima la propria firma, sottolinea l'importante ruolo che essa attribuisce al cinema nostrano per la crescita anche culturale della società italiana.

Rilevato che quello del finanziamento rappresenta uno delle motivazioni principali della crisi della cinematografia italiana, osserva che con il provvedimento da lui predisposto si modifica il sistema di erogazione dei finanziamenti pubblici al settore del cinema prevedendo che, attraverso il coinvolgimento di soggetti privati, si proceda ad una più adeguata distribuzione dei fondi statali. Rileva quindi che, oltre a questo nuovo sistema di erogazione, il provvedimento richiamato aggiunge, tra i criteri di scelta dei film da finanziare, anche quelli della spettacolarità e del valore commerciale dell'opera prodotta.

Riguardo alla defiscalizzazione ed alla adozione di misure fiscali a favore del cinema, precisa che il Ministero dei beni e delle attività culturali sta esaminando anche i criteri in vigore presso altri paesi europei. Per quanto riguarda il citato provvedimento, sottolinea che esso prevede anche il ricorso alla legge «Tremonti-bis», secondo la quale vengono garantiti vantaggi fiscali ai soggetti che reinvestono gli utili acquisiti.

Tra gli elementi prioritari della propria proposta di legge, sottolinea il fatto che essa affronta, per la prima volta, il tema del cinema italiano in ambito europeo; tale proposta è finalizzata ad individuare taluni elementi culturali comuni tra i paesi europei. Evidenziata quindi la scarsa diffusione del cinema italiano all'estero, ribadisce che uno degli obiettivi principali del suddetto provvedimento è quello di pervenire alla creazione di una cultura europea della cinematografia.

Richiama quindi le importanti previsioni contenute nella proposta di legge C. 2956 relative al Centro sperimentale cinematografico italiano, del quale si prevede una modernizzazione attraverso l'introduzione di nuovi criteri didattici e pedagogici.

In conclusione, in attesa di conoscere le posizioni e le iniziative legislative del Governo su questa materia, esprime l'auspicio di una rapida approvazione dei provvedimenti in titolo.

Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

 


 

 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 26 giugno 2003. - Presidenza del vicepresidente Domenico VOLPINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Nicolo Bono.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di cinematografia.

C. 1185 Grignaffini, C. 1206 Volontè, C. 1207 Volontè, C. 1229 Pecoraro Scanio, C. 1879 Landi di Chiavenna, C. 2956 Rositani e C. 3657 Melandri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2003.

Il sottosegretario Nicola BONO ricorda che la legge 6 luglio 2002, n. 137, ha conferito la delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L 'articolo 10 della legge n. 137 ha, in particolare, conferito al Governo la delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore.

Il Ministero per i beni e le attività culturali è dunque delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, tra l'altro, della normativa in materia di cinematografia.

La legge di delega ha inoltre stabilito che i decreti legislativi in questione dovranno attenersi a principi direttivi tesi a: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi.

A tal fine, dallo scorso aprile, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, ha operato un gruppo di lavoro incaricato di redigere uno schema di decreto legislativo che operasse l'intero riassetto della numerosa e oggettivamente farraginosissima normativa sulla cinematografia italiana. Il gruppo di lavoro ha presentato qualche giorno fa al ministro Urbani ed a lui stesso il risultato di questo impegno, che è stato molto apprezzato.

Comunica alla Commissione che il Governo è intenzionato ad utilizzare la delega ricevuta e che il ministro Urbani presenterà al Consiglio dei ministri, probabilmente già alla fine di luglio, le nuove norme sulla cinematografia italiana per il necessario esame preliminare.

Ritiene tuttavia di dover delineare fin d'ora alla Commissione, che dovrà rendere dopo l'estate il parere sul decreto legislativo, alcuni principi guida delle nuove norme ed anche le intenzioni del Ministero, più in generale, su altre iniziative analoghe.

Le esigenze sottese al progetto di legge di iniziativa parlamentare sono sicuramente meritevoli e comuni a quelle governative, anche se non possono negarsi alcune sostanziali differenze. Le nuove norme introdotte dal Governo mireranno ad adeguarsi agli articoli 117 e 118 della Costituzione, coordinando in un unico testo le disposizioni in materia, sparse, nel quadro vigente, tra le diverse fonti normative, a partire dalla legge n. 1213 del 1965, anche al fine di ricondurre l'intera disciplina ad un sistema unitario e coerente, sia sotto il profilo dell'individuazione e del perseguimento delle politiche pubbliche di settore, sia sotto quello della gestione delle risorse assegnate.

I punti qualificanti dell'iniziativa del Ministero possono essere riassunti nei termini seguenti. Innanzitutto, si tratterà di un testo unico, molto agile, che finalmente funga da integratore del sistema e non crei confusione e complessità come succede oggi, non ingessi il sistema ma lo renda dinamico e pronto a «cambiare rotta» sulla base dei risultati ottenuti e della auspicata, possibile crescita dell'industria cinematografica nazionale. Inoltre, verrà offerta la possibilità di reperire risorse aggiuntive attraverso la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione di marchi e prodotti all'interno di un film. Sarà altresì creato un «reference sistem» su tre livelli: imprese; prodotto progetto film (regista, cast, eccetera); commissione e metodi di valutazione. Vi sarà poi la semplificazione e la razionalizzazione delle attività di promozione. Si procederà, infine, ad una rimodulazione del credito all'esercizio, con particolare attenzione alla programmazione di film italiani ed europei; creazione o riapertura di sale nei centri urbani che si sono «desertificati» perdendo fasce di pubblico; creazione di sale nei comuni sprovvisti.

Da ultimo, comunica alla Commissione che è comunque intenzione del Ministero dar corso ad un disegno di legge avente per oggetto la messa a punto di un meccanismo di agevolazioni fiscali finalizzate ad incentivare il reinvestimento degli utili, da parte delle imprese private operanti o meno nel settore, nel settore produttivo cinematografico e audiovisivo in generale (cd. «tax shelter»). A riguardo, rileva che, essendo la delega conferita dal Parlamento al Governo «a costo zero», la stessa non potrà riguardare i profili attinenti alla tax shelter, in ordine alla cui configurazione dovrà pertanto essere previsto un successivo intervento normativo. Ed infine, sempre in attuazione della delega di cui al citato articolo 10 della legge n. 137 del 2002, sarà predisposto uno schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo n. 426 del 1997, relativo alla Fondazione Scuola nazionale di cinema. Con esso si intende definire un diverso e più articolato orientamento delle attività e delle finalità della Fondazione stessa, con particolare riferimento alla ricerca e sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie, nonché di linguaggi innovativi, riconoscendo alla Fondazione un ruolo preminente rispetto agli altri soggetti operanti nel settore, con l'individuazione di forme d'intesa con gli enti territoriali e di collaborazione con Istituti pubblici e privati ed Università.

Gabriella CARLUCCI (FI), relatore, ritiene che l'iter dei provvedimenti preannunciati dal Governo non pregiudichi la possibilità per la Commissione di procedere all'esame dei profili attinenti alla complessiva questione delle agevolazioni fiscali.

Guglielmo ROSITANI (AN), premesso che, a suo avviso, l'ambito di intervento configurato dal sottosegretario Bono va al di là dei limiti previsti dalla delega, sottolinea l'esigenza di prevedere un ineludibile momento di confronto, al fine di evitare che il decreto legislativo predisposto dal Governo possa confliggere con alcune delle disposizioni contenute nelle proposte di legge all'esame della Commissione. In particolare, tale confronto risulterebbe molto utile anche per individuare in modo univoco l'ambito di intervento entro il quale potrà esplicarsi l'iniziativa legislativa parlamentare.

Il sottosegretario Nicola BONO richiama i termini dell'intesa raggiunta nel momento in cui il Parlamento ha conferito al Governo la delega per il riassetto del settore, ricordando, in particolare, come all'epoca si fosse convenuto sul fatto che i profili di intervento non disciplinati nell'ambito dei provvedimenti attuativi della delega potessero essere ricondotti all'iniziativa legislativa parlamentare. Nel confermare tale orientamento, assicura che il Governo non ha alcuna difficoltà ad approfondire un confronto con la Commissione; peraltro, prima ancora di sottoporre lo schema di decreto legislativo all'approvazione del Consiglio dei ministri, lo stesso sarà oggetto di una verifica, anche al fine di acquisirne il grado di consenso.

Sotto il profilo metodologico, riterrebbe opportuno che, una volta predisposto lo schema di decreto legislativo, sullo stesso si svolgesse un confronto, anche al fine di apportarvi le modifiche opportune; nel momento in cui lo schema sarà definito, sarà anche possibile individuare con certezza tutti quei profili sui quali il Parlamento potrà intervenire nell'ambito della titolarità dell'iniziativa legislativa ad esso ricondotta.

Guglielmo ROSITANI (AN) sottolinea l'opportunità che il confronto tra Governo e Commissione si svolga in una fase precedente all'approvazione dello schema di decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri. Rappresenta inoltre l'esigenza di procedere con la massima rapidità alla definizione dello schema di decreto.

Il sottosegretario Nicola BONO assicura che la predisposizione dello schema di decreto legislativo è ormai giunta alla fase conclusiva.

Gabriella CARLUCCI (FI), relatore, dichiara di condividere l'esigenza di svolgere quanto prima possibile un approfondito confronto sullo schema di decreto legislativo all'esame del Governo, anche al fine di programmare nel modo più efficace le audizioni da svolgere nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione.

Il sottosegretario Nicola BONO precisa che il Governo non ha nulla in contrario a che la Commissione prosegua l'indagine conoscitiva in materia di cinematografia, che potrà consentire di acquisire ulteriori elementi di conoscenza utili a definire un'organica disciplina del settore.

Quanto ai profili temporali, ricorda che il decreto legislativo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno in corso, per evitare di vanificare la delega che, al riguardo, è stata conferita al Governo. In tale prospettiva, l'obiettivo del Governo stesso è di approvare lo schema di decreto entro il prossimo mese di luglio.

Domenico VOLPINI, presidente, sottolinea che la prosecuzione dell'indagine conoscitiva in materia di cinematografia appare senz'altro compatibile con il contestuale esercizio del potere di delega da parte del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.


 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 luglio 2003. - Presidenza del vicepresidente Guglielmo ROSITANI.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di cinematografia.

C. 1185 Grignaffini, C. 1206 Volontè, C. 1207 Volontè, C. 1229 Pecoraro Scanio, C. 1879 Landi di Chiavenna, C. 2956 Rositani e C. 3657 Melandri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2003.

Franca CHIAROMONTE (DS-U), nell'esprimere preliminarmente l'auspicio che la VII Commissione possa pervenire ad una rapida approvazione di un provvedimento in materia, dichiara la disponibilità del proprio gruppo alla predisposizione di un testo unificato. Ritiene, infatti, che il Parlamento debba comunque procedere all'esame dei provvedimenti in materia, in attesa di conoscere i contenuti del decreto legislativo del Governo, predisposto in attuazione della delega conferita con la legge n. 137 del 2002.

Richiamando i contenuti della relazione svolta dal deputato Carlucci, dichiara di condividere la considerazione sulla vitalità del cinema italiano, precisando peraltro che essa è dovuta anche alle attente politiche di sostegno pubblico del cinema attuate negli ultimi anni.

Illustrando i contenuti della proposta di legge Melandri ed altri C. 3657, recante nuovi disposizioni per la promozione del cinema italiano, esprime la convinzione che, rispetto alla riforma avanzata dal centro-sinistra, sia opportuno introdurre una modifica relativa all'intervento sulla circolazione delle opere cinematografiche. Soffermandosi sulle linee di intervento delineate dal suddetto provvedimento, sottolinea innanzitutto che l'articolo 1 introduce il meccanismo del tax-shelter, allo scopo di incentivare l'afflusso di capitali privati a sostegno dell'industria cinematografica. Sottolinea inoltre che tale provvedimento esclude la tassazione per gli incassi realizzati dagli esercenti attraverso la programmazione di film nazionali o europei, qualora essi rappresentino almeno il 35 per cento della programmazione annua di una singola sala; per quanto riguarda invece, le multisale, si prevede un'analoga misura, qualora a tale programmazione sia stato altresì destinato, in aggiunta alla programmazione predetta, almeno uno schermo per ogni giornata di spettacolo.

Nell'esprimere la convinzione che sia opportuno mantenere tutte le parti della legge n. 122 del 1998 che hanno garantito un buon funzionamento, richiama i contenuti dell'articolo 3 della proposta di legge Melandri ed altri C. 3657 sulla promozione del cinema mediante reinvestimenti delle emittenti televisive, che prevede che queste ultime debbano obbligatoriamente riservare ogni anno una quota non inferiore al 10 per cento degli introiti netti annui derivanti da pubblicità al reinvestimento in film lungometraggi e cortometraggi italiani ed europei e in programmi specificamente rivolti ai minori. Osserva inoltre che tale obbligo per la RAI è calcolato in una quota annua non inferiore al 20 per cento del canone; mentre le emittenti televisive dovranno, in particolare, riservare una percentuale non inferiore la 50 per cento delle quote di reinvestimento all'acquisto di film realizzati da produttori indipendenti di paesi dell'Unione europea, estranei alle emittenti medesime e diversi da società da loro controllate o a loro collegate.

Esprime quindi le proprie perplessità sulla opportunità di concentrare la responsabilità su tutti gli investimenti pubblici in un unico soggetto.

Rileva che l'articolo 6 della suddetta proposta di legge interviene sul funzionamento della commissione di revisione cinematografica, con lo scopo di eliminare ogni anacronistico e ormai poco comprensibile ruolo censorio o autorizzatorio dello Stato in merito alla valutazione dei contenuti dei film e di affidare tale valutazione a meccanismi di autoregolamentazione.

Richiama quindi i contenuti dell'articolo 7 sulla composizione delle commissioni consultive dello spettacolo, con il quale si prevede, in sintonia con il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, che due dei componenti siano nominati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e sei dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

In conclusione, nel sottolineare il fatto che l'intervento pubblico in questo settore non debba essere considerato meno rilevante di quello privato, esprime l'auspicio che il Parlamento proceda all'esame dei provvedimenti in titolo senza attendere ulteriormente l'esercizio della delega da parte del Governo.

Guglielmo ROSITANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 febbraio 2004. - Presidenza del vicepresidente Guglielmo ROSITANI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di cinematografia.

C. 1185 Grignaffini, C. 1206 Volontè, C. 1207 Volontè, C. 1229 Pecoraro Scanio, C. 1879 Landi di Chiavenna, C. 2956 Rositani, C. 3657 Melandri, C. 4015 Burani Procaccini e C. 4445 Gianfranco Conte.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 9 luglio 2003.

Guglielmo ROSITANI, presidente, ricorda che l'esame dei provvedimenti in titolo è rimasto a lungo interrotto, anche in relazione all'esercizio, da parte del Governo, della delega conferita con l'articolo 10 della legge n. 137 del 2002, che ha condotto all'adozione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, recentemente entrato in vigore. Invita quindi il relatore ad esprimere i propri orientamenti in ordine alle modalità di prosecuzione delle proposte di legge in titolo, anche in relazione alle nuove norme recate dal citato decreto legislativo n. 28 del 2004.

Gabriella CARLUCCI (FI), relatore, sottolinea che il decreto legislativo n. 28 del 2004, pur estendendo il proprio intervento a argomenti che non sembrerebbero direttamente riconducibili alla delega a suo tempo conferita dal Parlamento, non ha certamente affrontato tutti gli aspetti su cui il settore cinematografico attende risposte dalle istituzioni: rimane quindi certamente un ampio spazio per significativi interventi legislativi in materia, che possono quindi venire a costituire l'oggetto del provvedimento in esame. A titolo di esempio, ricorda in tale senso la delicata questione delle agevolazioni fiscali, resa tanto più urgente dalla costante erosione delle risorse del Fondo unico dello spettacolo destinate al cinema. Sottolinea inoltre che il provvedimento in esame, che auspica possa risultare ampiamente condiviso, potrebbe essere l'occasione anche per apportare gli opportuni miglioramenti alla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 28 in relazione, ad esempio, ai contributi alle imprese di distribuzione. A tale specifico proposito, giudica infatti inadeguata la scelta, operata con il citato decreto, di limitare all'intervento dello Stato al 50 per cento delle spese di produzione, tanto più considerando che l'attribuzione di tale agevolazione è subordinata al previo reperimento, da parte del produttore, del residuo 50 per cento sul mercato bancario. A suo avviso, tali disposizioni non tengono adeguatamente conto della reale situazione del settore della produzione cinematografica in Italia, e rischiano di escludere definitivamente dal mercato le imprese di produzione di «media» dimensione, che costituiscono l'ossatura del settore. Per consentire un reale rilancio dell'industria cinematografica italiana occorre invece che lo Stato partecipi pienamente al «rischio» di impresa che si assumono i produttori cinematografici, senza chiedere preventivamente il reperimento di ulteriori risorse sul mercato.

Guglielmo ROSITANI, presidente, segnala che le regioni hanno formulato alcuni rilievi critici sulle disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2004. Ritiene possibile tenere adeguatamente conto anche di tali indicazioni nell'ambito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Gabriella CARLUCCI (FI), relatore, nel condividere pienamente la considerazione del presidente Rositani, ricorda che le osservazioni formulate dalle regioni avevano trovato accoglienza nel parere, da lei redatto, in qualità di relatrice sul provvedimento, ed approvato dalla Commissione, sullo schema del decreto legislativo in oggetto. Il testo definitivamente approvato dal Governo, peraltro, non ha purtroppo tenuto conto di tali indicazioni.

Franca CHIAROMONTE (DS-U) sottolinea come dall'intervento del relatore sembri emergere con chiarezza che la stessa maggioranza giudica in modo fortemente negativo l'operato del Governo nel settore della cinematografia, e che essa riconosca che tale intervento ha creato una situazione di confusione e incertezza che appare estremamente grave. Condivide pertanto l'esigenza di assicurare un rapido iter ai provvedimenti in titolo, auspicando che si possa in tal modo porre rimedio ai gravi difetti della nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 28. Al proposito, riservandosi di intervenire più dettagliatamente, se del caso, in una successiva fase, sottolinea che una nuova legge organica in materia dovrebbe affrontare, oltre alle questioni attinenti alle agevolazioni fiscali, già richiamate dal relatore, anche quelle relative al rapporto tra cinema e televisione, alla definizione di una disciplina antitrust nel settore della distribuzione, in cui si registra purtroppo una situazione di monopolio di fatto, nonché alla definizione di una disciplina generale per la tutela e la valorizzazione dell'industria cinematografica nazionale e dei suoi prodotti, in un'ottica moderna ed europea.

Guglielmo ROSITANI, presidente, sottolinea che appare opportuno promuovere un ampio e tempestivo dibattito sul complesso delle proposte di legge in esame, con l'obiettivo di giungere a un intervento legislativo ampiamente condiviso. A tal fine, sembra opportuno procedere, nella prossima seduta, alla conclusione dell'esame preliminare, con l'eventuale costituzione di un Comitato ristretto incaricato di definire il testo da assumere come base del seguito dell'esame.

Quanto al merito delle problematiche evidenziate nel dibattito, segnala come alcuni parziali miglioramenti rispetto alle previsioni del decreto potranno essere introdotti anche in sede di attuazione del medesimo, mentre per quanto riguarda altri aspetti sembra realmente necessario un ulteriore intervento legislativo. Annuncia inoltre che sono in corso alcuni approfondimenti per verificare l'impatto finanziario dell'eventuale introduzione di misure di tax shelter nel settore.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), nell'esprimere apprezzamento per l'approccio aperto e collaborativo assunto dalla maggioranza parlamentare su questo tema, e dopo aver sottolineato che non sembra purtroppo che tale approccio sia fatto proprio anche dal Governo, auspica che si possa giungere alla definizione di un percorso e di un testo il più ampiamente condiviso. Anche a tal fine, peraltro, chiede di sapere se vi siano orientamenti già consolidati in ordine alla scelta del testo base da adottare per il seguito dell'esame: sottolinea infatti che l'adozione, quale testo base, di un testo presentato da deputati di maggioranza, ovvero di un testo unificato di tutte le proposte in esame, non ha rilievo soltanto procedurale, ma ha anche un evidente valore politico.

Guglielmo ROSITANI, presidente, ritiene che tale questione possa essere più opportunamente affrontata nel seguito dell'esame, eventualmente nell'ambito del Comitato ristretto che potrà essere costituito proprio al fine della definizione del testo base.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.


 

 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE REFERENTE

Martedì 9 marzo 2004. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni in materia di cinematografia.

C. 1185 Grignaffini, C. 1206 Volontè, C. 1207 Volontè, C. 1229 Pecoraro Scanio, C. 1879 Landi di Chiavenna, C. 2956 Rositani, C. 3657 Melandri, C. 4015 Burani Procaccini e C. 4445 Gianfranco Conte.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 25 febbraio 2004.

Ferdinando ADORNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, propone, in sostituzione del relatore, di procedere alla nomina di un Comitato ristretto ai fini della predisposizione del testo da adottare come base per il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo.

Franca CHIAROMONTE (DS-U), pur essendo favorevole alla nomina di un Comitato ristretto, chiede di rinviare a domani la relativa deliberazione, al fine di verificare se vi siano ulteriori componenti della Commissione, anche di gruppi diverso dal suo, che intendano intervenire in sede di esame preliminare.

Ferdinando ADORNATO, presidente, accedendo alla richiesta del deputato Chiaromonte, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, 10 marzo 2004.

La seduta termina alle 12.35.



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 marzo 2004. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di cinematografia.

C. 1185 Grignaffini, C. 1206 Volontè, C. 1207 Volontè, C. 1229 Pecoraro Scanio, C. 1879 Landi di Chiavenna, C. 2956 Rositani, C. 3657 Melandri, C. 4015 Burani Procaccini e C. 4445 Gianfranco Conte.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, 25 febbraio 2004.

Gabriella CARLUCCI (FI), relatore, propone di nominare un Comitato ristretto ai fini della definizione del testo da adottare come base per il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.


 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE REFERENTE

Martedì 25 ottobre 2005. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di cinematografia.

C. 1185 Grignaffini, C. 1206 Volontè, C. 1207 Volontè, C. 1229 Pecoraro Scanio, C. 1879 Landi di Chiavenna, C. 2956 Rositani, C. 3657 Melandri, C. 4015 Burani Procaccini e C. 4445 Gianfranco Conte e C. 4546 Titti De Simone.

(Seguito dell'esame e rinvio - Revoca dell'abbinamento delle proposte di legge C. 1207 Volontè e C. 4445 Gianfranco Conte).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 9 marzo 2004.

Gabriella CARLUCCI (FI), relatore, segnala l'opportunità di procedere in maniera sollecita all'istituzione di un'Accademia del doppiaggio. Propone pertanto di revocare l'abbinamento delle proposte di legge C. 1207 Volontè e C. 4445 Gianfranco Conte, vertenti su tale specifica materia, da quelle concernenti, più in generale, la materia della cinematografia, affinché esse seguano un iter autonomo, che ne consenta l'approvazione in tempi rapidi.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.30.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




[1]    Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

[2]    La commissione consultiva per il cinema è stata istituita dall’art. 5 del d.lgs. 21 dicembre 1998, n. 492, recante Disposizioni correttive ed integrative dei D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, e D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134. La Commissione svolge funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di cinema.

[3]    Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137

[4]    Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

[5]     Legge 21 dicembre 1999, n.508 Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori di industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

[6]    D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508.

[7]     D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508.

[8]    Al credito formativo accademico corrispondono 25 ore di impegno per studente; l’impegno medio annuale di uno studente è fissato in 60 crediti.(art. 6  DPR 212/2005)

[9]    Per conseguire il diploma di primo livello occorrono 180 crediti; per il diploma di secondo livello, al quale si accede successivamente, ne occorrono 120.

[10]   Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, concernenti i compiti e l'organizzazione della Fondazione «Centro sperimentale di cinematografia».

[11]   Tali informazioni sono tratte dal sito www.snc.it/fondazione/storia.asp

[12]   Gli obiettivi e le attività formative della classe sono elencati nel Decreto Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2000 Determinazione delle classi delle lauree universitarie.

In proposito si ricorda che art. 17, co. 95, della L. 127/1997 ha avviato una radicale riforma degli ordinamenti didattici universitari e della tipologia dei corsi, riconoscendo ai singoli atenei l’autonomia nella definizione dei percorsi formativi in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati. In attuazione di tale norma sono stati adottati: il regolamento approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509, (ora sostituito dal DM 22 ottobre 2004, n. 270) recante norme sull’autonomia didattica degli atenei, il D.M. 4 agosto 2000, con il quale sono state determinate le 42 classi delle lauree universitarie (di durata triennale); il D.M. 28 novembre 2000, recante la determinazione di 104 classi delle lauree universitarie specialistiche (ora denominate magistrali) .

[13]   D.M. 5 maggio 2005 Istituzione della Libera Università della Sicilia centrale «Kore», non statale legalmente riconosciuta, in Enna, e autorizzazione alla stessa a rilasciare titoli di studio aventi valore legale ( Gazz. Uff. 13 maggio 2005, n. 110, S.O).