XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Incentivazione della pratica sportiva dei cittadini disabili - A.C. 5696 - | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 845 | ||
Data: | 06/12/05 | ||
Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||
Riferimenti: |
|
Servizio studi |
progetti di legge |
|||
Incentivazione della pratica sportiva dei cittadini disabili A.C. 5696
|
|||
n. 845
|
|||
xiv legislatura 6 dicembre 2005 |
Camera dei deputati
Al dossier ha collaborato il Dipartimento Difesa del Servizio studi
Dipartimento Cultura
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File:CU0386.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ L’attività sportiva nelle Forze Armate
§ Convenzioni Forze Armate-Coni
Normativa di riferimento
§ Cost. 27 dicembre 1947 Costituzione della Repubblica italiana
§ Ministro della Difesa, D.M. 4 agosto 1988, n. 459 Approvazione del regolamento disciplinante l'attività sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale (art. 1)
§ L. 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 11)
§ D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 2, 12-bis)
§ L. 15 luglio 2003, n. 189 Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.
§ D.P.C.M. 8 aprile 2004 Attività svolte dalla Federazione italiana sport disabili, quale Comitato Italiano Paraolimpico.
Numero del progetto di legge |
5696 |
Titolo |
Disposizioni per l'incentivazione della pratica sportiva dei cittadini disabili e per la promozione degli sport paralimpici |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Sport |
Iter al Senato |
NO |
Numero di articoli |
2 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
4 marzo 2005 |
§ annuncio |
7 Marzo 2005 |
§ assegnazione |
14 Aprile 2005. |
Commissione competente |
VII (Cultura, scienza e istruzione) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali); IV (Difesa) (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera); V (Bilancio, tesoro e programmazione)
|
La proposta di legge in esame intende consentire l’inserimento degli atleti disabili all'interno dei gruppi sportivi militari.
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, a seguito delle disposizioni di legge che hanno sancito la fine del servizio militare obbligatorio in tempo di pace, le Forze Armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare non possono più reclutare nei propri gruppi sportivi personale che non abbia i requisiti per essere destinato a mansioni ordinarie una volta perduta la qualifica di atleta. E’ quindi preclusa agli atleti disabili di qualunque livello la possibilità di sviluppare una carriera agonistica all'interno dei gruppi sportivi militari.
La proposta si compone di due articoli.
L’articolo 1 reca i principi generali. Al comma 1 è previsto che la Repubblica incentivi la pratica sportiva dei cittadini disabili, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile e a promuoverne le condizioni di vita.
Il compito di sostenere la pratica sportiva degli atleti disabili è affidato al Ministero della difesa e alle Forze Armate. In particolare, il Ministero è chiamato a definire, sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano ed il Comitato italiano paralimpico, le modalità di sviluppo della pratica sportiva tra i cittadini disabili e l'apporto delle Forze Armate alla selezione delle rappresentative sportive dei disabili da inviare ai giochi paralimpici e alle maggiori manifestazioni agonistiche, nazionali ed internazionali, riservate a questa categoria di atleti.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242[1], il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai princìpi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura, per quanto qui interessa, l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paralimpico, per i disabili. L’articolo 12-bis, introdotto dalla legge 189/2003 (vedi infra) ha poi impegnato il CONI a promuovere, di concerto con il Comitato italiano paralimpico, lo sport dei disabili; a far sì che alle Paralimpiadi sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi; che sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni.
La Federazione Italiana Sport Disabili, costituita nel 1990 dall’unificazione delle tre federazioni sportive competenti in materia di handicap: la Fisha (Federazione Italiana Sport Handicappati), la Fics (Federazione Italiana Ciechi Sportivi) e la Fssi (Federazione Italiana Silenziosi d’Italia) è oggi riconosciuta quale Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ai sensi della legge 15 luglio 2003, n. 189[2]. Tale legge ha riconosciuto la valenza sociale dell’organismo che mira a garantire il diritto allo sport in tutte le sue espressioni promuovendo la massima diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età e di popolazione affinché ciascun disabile abbia l’opportunità di migliorare il proprio benessere e di trovare una giusta dimensione nel vivere civile proprio attraverso lo sport quale strumento di recupero, di crescita culturale e fisica nonché di educazione dell’individuo disabile e non.
Con DPCM dell’8 aprile 2004[3] sono stati definiti i compitidella Federazione italiana sport disabili quale Comitato Italiano Paralimpico, tra cui si ricordano in particolare, l'organizzazione e la preparazione atletica della rappresentanza nazionale ai giochi paraolimpici o ad altre competizioni internazionali; il riconoscimento e coordinamento delle federazioni, organizzazioni e discipline sportive riconosciute dall'IPC e/o dal Comitato internazionale olimpico, o comunque operanti sul territorio nazionale, che curano prevalentemente l'attività sportiva per disabili; la rappresentanza presso l'IPC delle organizzazioni sportive per disabili da questo riconosciute; la promozione ed il potenziamento dello sport nazionale per disabili; la diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età e di popolazione, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali.
In proposito si osserva che la disposizione in commento sembrerebbe attribuire al Ministero della difesa e alle Forze Armate compiti che appaiono estranei alle rispettive competenze istituzionali e comunque riconducibili alle competenze di altre amministrazioni statali nonché delle regioni. La disposizione appare inoltre invasiva dell’autonomia del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico.
L’articolo 2 prevede la costituzione, all'interno dei gruppi sportivi militari, di apposite sezioni destinate alla promozione della pratica sportiva tra i disabili e al sostegno alle carriere agonistiche dei para-atleti di rilevanza nazionale. Disabili e para-atleti potrebbero usufruire gratuitamente, in particolare, delle strutture sportive di cui dispongono i gruppi sportivi militari, nonché dei loro istruttori e tecnici.
Il comma 3 prevede, infine, che i gruppi sportivi militari assicurino i mezzi per la partecipazione alle principali manifestazioni agonistiche, nazionali ed internazionali, ai cittadini disabili che conseguono o abbiano precedentemente conseguito lo statuto di atleta disabile di rilevanza nazionale, secondo i criteri di valutazione adottati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico.
Al riguardo si segnala che la proposta non reca norme di copertura finanziaria. Occorrerebbe pertanto chiarire se all’attuazione delle disposizioni in esame si intenda provvedere mediante la dotazione ordinaria destinata ai gruppi sportivi militari ovvero se essa comporti nuovi oneri per il bilancio dello Stato, nel qual caso sarebbe necessario specificare le relative norme di copertura.
La proposta è corredata dalla relazione illustrativa.
L’intervento con legge sembrerebbe trovare giustificazione in quanto pone oggettivamente nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. In via generale, si segnala peraltro che l’intervento proposto potrebbe anche essere realizzato attraverso altri strumenti, quali ad esempio le convenzioni già vigenti con il CONI.
Si ricorda che allo scopo di favorire la pratica sportiva da parte degli appartenenti alle Forze Armate e di mantenere ed incrementare il patrimonio sportivo nazionale sono attive due convenzioni con il CONI. La prima prevede che lo Stato Maggiore Difesa e l’Ente sportivo finanzino annualmente la realizzazione di infrastrutture sportive per le Forze Armate che possono, in caso di disponibilità, essere utilizzate anche da enti sportivi periferici. La seconda Convenzione consente al CONI di finanziare la partecipazione ad eventi internazionali e nazionali di atleti di livello nazionale appartenenti alle Forze Armate aumentando così la propria esperienza e preparazione.
La disciplina oggetto del provvedimento è riconducibile, inoltre, alla materia “ordinamento sportivo”, rientrante, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente, con la conseguenza che all’intervento normativo statale è consentita unicamente la fissazione di principi, mentre l’adozione di disposizioni attuative e di dettaglio è riservata alle regioni. La pdl, tuttavia, sembrerebbe riguardare principi di carattere generale, e non appare invasiva della potestà legislativa delle regioni nella misura in cui le attività proposte si pongono come aggiuntive e non sostitutive delle iniziative promosse dalle regioni in tale ambito.
La pdl in commento sembrerebbe attribuire al Ministero della difesa e alle Forze Armate compiti che appaiono estranei alle rispettive competenze istituzionali. La pdl appare inoltre invasiva dell’autonomia del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico.
L’articolo 1 affida al Ministero della difesa e alle Forze Armate il compito di sostenere la pratica sportiva degli atleti disabili.
(a cura del Dipartimento Difesa)
La premessa (articolo 1) del D.M. 4 agosto 1988 n. 459, con cui è stato approvato il regolamento che disciplina l'attività sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale, stabilisce che l'attività sportiva è parte integrante dell'addestramento militare.
Le Forze armate, nel dare il massimo sviluppo all’attività sportiva, la concepiscono sia come elemento della formazione del militare sia come impegno sociale fondamentale.
Questo obiettivo viene perseguito, con gradualità ma con continuità, a partire dalla fase iniziale dell’addestramento militare, per proseguire con un’attività di mantenimento per la maggior parte dei militari e con un’intensità maggiore per quegli elementi che svolgono attività agonistica ad alto livello.
In tale contesto l’attività ginnica nelle Forze Armate è stata articolata in due categorie: quella di massa e socio ricreativa, che ha una conclusione agonistica in ambito militare, e quella di alto livello, riservata a pochi elementi di interesse specifico, che ha lo scopo di conservare e migliorare il patrimonio sportivo nazionale con la preparazione degli atleti di spicco per le cosiddette competizioni “d’eccellenza”.
Alla politica sportiva in ambito interforze ed al mantenimento dei rapporti istituzionali con il Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM), con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e con le federazioni Sportive, è preposto il V° Reparto Affari Generali, posto alle dipendenze del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa.
Ogni Forza armata o Corpo ha un proprio Gruppo sportivo militare.
Nell'ambito delle Forze armate sono costituiti i centri sportivi di Forza armata o Interforze, dislocati su tutto il territorio nazionale, presso i quali viene svolta attività sportiva ad alto livello[4].
Allo scopo di favorire la pratica sportiva da parte degli appartenenti alle Forze Armate e di mantenere ed incrementare il patrimonio sportivo nazionale sono attive due convenzioni con il CONI.
La prima prevede che lo Stato Maggiore Difesa e l’Ente sportivo finanzino annualmente la realizzazione di infrastrutture sportive per le Forze Armate che possono, in caso di disponibilità, essere utilizzate anche da enti sportivi periferici.
Tale Convenzione è stata da ultimo rinnovata il 20 aprile 2005. L’intesa consentirà per ulteriori quattro anni il finanziamento congiunto di progetti per la realizzazione di impianti sportivi all’interno delle strutture militari. Il rinnovo della convenzione assume particolare rilievo nell’ambito del processo di professionalizzazione delle Forze Armate, che, nei prossimi anni vedrà crescere le esigenze logistiche anche in favore dei familiari dei nuovi militari. L’intesa si colloca inoltre nell’ottica di una sempre maggiore apertura delle Forze Armate al mondo civile, che già vede attive numerose convenzioni per l’utilizzo degli impianti sportivi della Difesa da parte di enti ed associazioni sportive locali riconosciute dal CONI.
La seconda Convenzione consente al CONI di finanziare la partecipazione ad eventi internazionali e nazionali di atleti di livello nazionale appartenenti alle Forze Armate aumentando così la propria esperienza e preparazione.
N. 5696
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
|
PROPOSTA DI LEGGE |
|
d’iniziativa dei deputati POLLEDRI, BALLAMAN, FRANCESCA MARTINI, STUCCHI ¾ |
|
Disposizioni per l'incentivazione della pratica sportiva dei cittadini disabili e per la promozione degli sport paralimpici |
|
¾¾¾¾¾¾¾¾
Presentata il 4 marzo 2005
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Colleghi! - I gruppi sportivi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare vantano una gloriosa tradizione ed un palmares di tutto rispetto nelle discipline olimpiche. La loro peculiarità è di assicurare al personale militare, e a quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in possesso della qualifica di atleta di rilevanza nazionale, la possibilità di sviluppare una carriera agonistica, al termine della quale esso viene adibito ad una funzione ordinaria nel contesto della propria Arma o Forza di appartenenza.
Attualmente, in virtù delle disposizioni di legge che hanno sancito la fine del servizio militare obbligatorio in tempo di pace ed il ridimensionamento organico dello strumento militare nazionale, le Forze Armate e le Forze di Polizia ad ordinamento militare non possono reclutare personale che non superi le visite destinate ad accertare il possesso dei prescritti requisiti psico-attitudinali e non sia, quindi, destinabile a mansioni ordinarie una volta perduta la qualifica di atleta di interesse nazionale.
Allo stato attuale, pertanto, è preclusa agli atleti disabili di qualunque livello la possibilità di sviluppare una carriera agonistica all'interno dei gruppi sportivi militari.
Con la presente proposta di legge si intende ovviare all'attuale stato di cose, permettendo anche agli atleti disabili di inserirsi all'interno dei gruppi sportivi militari.
L'idea è di valorizzare questa risorsa, con lo scopo duplice di chiamare le Forze Armate a contribuire al pieno inserimento dei disabili nella società civile e di permettere a questi ultimi di onorare l'Italia nelle principali competizioni sportive internazionali destinate ai para-atleti, vestendo le uniformi dei gruppi sportivi militari.
Il duplice obiettivo viene assicurato prevedendo la costituzione all'interno dei gruppi sportivi militari di apposite sezioni destinate alla promozione della pratica sportiva tra i disabili e al sostegno alle carriere agonistiche dei para-atleti di rilevanza nazionale. Disabili e para-atleti potrebbero usufruire, in particolare, delle strutture sportive di cui dispongono i gruppi sportivi militari, nonché dei loro istruttori e tecnici.
È prevista, naturalmente, una collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano ed il Comitato italiano Paraolimpionico, finalizzata soprattutto al potenziamento della partecipazione dei disabili italiani ai giochi paralimpici o comunque alle grandi manifestazioni destinate a questa particolare categoria di atleti.
È escluso che dall'appartenenza ai gruppi sportivi militari possa derivare un obbligo in capo alle Forze Armate di procedere successivamente al reclutamento degli atleti disabili. Il cosiddetto reclutamento «mirato» è infatti già escluso con riferimento agli atleti ordinari.
Attesa l'elevata finalità sociale del provvedimento, se ne chiede la sollecita approvazione.
proposta di legge ¾¾¾
|
Art. 1. (Principi generali) 1. La Repubblica incentiva la pratica sportiva dei cittadini disabili, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile e a promuoverne le condizioni di vita. 2. Al Ministero della difesa e alle Forze Armate è affidato il compito di sostenere la pratica sportiva degli atleti disabili. 3. Il Ministero della difesa, sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano ed il Comitato italiano paralimpico, definisce le modalità di sviluppo della pratica sportiva tra i cittadini disabili e l'apporto delle Forze Armate alla selezione delle rappresentative sportive dei disabili da inviare ai giochi paralimpici e alle maggiori manifestazioni agonistiche, nazionali ed internazionali, riservate a questa categoria di atleti.
Art. 2. (Attività di promozione della pratica sportiva tra i cittadini disabili) 1. Il Ministero della difesa promuove la costituzione di apposite sezioni nei gruppi sportivi militari ed affida loro il compito di educare alla pratica sportiva e di avviare all'attività agonistica i cittadini disabili che ne fanno richiesta. 2. Ai cittadini disabili iscritti nelle apposite sezioni dei gruppi sportivi militari di cui al comma 1, il Ministero della difesa garantisce il libero e gratuito accesso alle strutture sportive di proprietà dell'Amministrazione della difesa, nonché la gratuita fruizione dei servizi offerti dal personale tecnico appartenente ai gruppi sportivi militari.
3. I gruppi sportivi militari assicurano i mezzi per la partecipazione alle principali manifestazioni agonistiche, nazionali ed internazionali, ai cittadini disabili che conseguono o hanno precedentemente conseguito lo statuto di atleta disabile di rilevanza nazionale, secondo i criteri di valutazione adottati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico. |
[1] Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
[2] Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili
[3] Attività svolte dalla Federazione italiana sport disabili, quale Comitato Italiano Paraolimpico
[4] In particolare, i Centri Sportivi sono:
Centri Sportivi Esercito
Ø Centro Addestramento Ginnico Sportivo Esercito di Roma (calcio, pallavolo maschile, rugby, beach volley, pentathlon militare, duathlon, triathlon, atletica leggera, ciclismo, motociclismo, orientamento, tiro, arti marziali e di combattimento, nuoto);
Ø Centro Addestramento Alpino di Courmayeur (sport alpini);
Ø Reparto Comando di COMALP (Comando Truppe Alpine) di Bolzano (Hockey e altri sport su ghiaccio);
Ø Centro Addestramento e Sperimentazione Paracadutismo di Pisa (paracadutismo);
Ø Raggruppamento RSTA di Montelibretti (equitazione);
Ø 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza (motonautica);
Inoltre esistono 12 Centri Ippici Militari (CIM) distribuiti su tutto il territorio nazionale, isole comprese.
Centri Sportivi Marina Militare
Ø Centro Interforze di Roma (nuoto, tuffi, nuoto per salvamento);
Ø Centro Interforze di Sabaudia (vela, canottaggio, canoa, pentathlon navale);
Ø Centro interforze di La Spezia (pallanuoto);
Ø Centro Marina Militare di La Spezia (tiro ed atletica leggera);
Ø Centro Marina Militare di Livorno (equitazione);
La vela è seguita anche dalle 15 Sezioni Veliche distribuite su tutto il territorio nazionale.
Centri Sportivi Aeronautica Militare
Ø Centro Sportivo Vigna di Valle (scherma, atletica leggera, pallacanestro, pallavolo femminile, equitazione, vela, ginnastica).
Centri Sportivi dell’Arma dei Carabinieri
Ø Distaccamento atleti Regione Carabinieri Lazio (judo, karate, pentathlon moderno, triathlon, scherma, tiro a segno);
Ø Sezione paracadutismo sportivo 1° Reggimento Carabinieri “Tuscania” di Livorno (paracadutismo);
Ø Sezione atletica leggera 5° Battaglione Carabinieri “Emilia Romagna” di Bologna (atletica leggera);
Ø Sezione nuoto 10° Battaglione Carabinieri “Campania” di Napoli (nuoto, tuffi, nuoto per salvamento, fondo e gran fondo);
Ø Sezione equitazione Reggimento Carabinieri a cavallo di Roma (salto, completo, dressage)
Ø Centro Carabinieri Addestramento Alpino a Selva di Val Gardena (sci alpino, sci di fondo, bob, slittino, biathlon, snowboard).