XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Istituzione della Fondazione "S.Pietro a Majella" - A.C. 2561 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 782 | ||
Data: | 22/06/05 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Istituzione della Fondazione ‘S. Pietro a Majella’ A.C. 2561
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n. 782
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22 giugno 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Cultura
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: CU0374
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ A.C. 2561, (on. Siniscalchi ed a.), Istituzione della Fondazione ‘S. Pietro a Majella’
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica italiana (artt. 117 e 118)
§ Codice civile, artt. 2399, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 24097 e 2650.
§ Codice di procedura civile, art. 64, Responsabilità del consulente.
§ L. 6 luglio 1912, n. 734 Approvazione dei ruoli organici degli Istituti di belle arti e di musica
§ R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (art. 43)
§ L. 14 agosto 1967, n. 800 Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali
§ L. 30 aprile 1985, n. 163 Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (artt. 1, 2)
§ D.L. 11 settembre 1987, n. 374 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 450 Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate (art. 1)
§ D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato
§ D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 2 e 3)
§ L. 21 dicembre 1999, n. 508 Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati
§ D.M. 8 febbraio 2002, n. 47 del Ministro per i Beni e le Attività culturali Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163.
§ D.M. 21 maggio 2002, n. 188 del Ministro per i Beni e le Attività culturali Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163.
§ D.L. 18 febbraio 2003, n. 24 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2003, n. 82 Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo.
§ D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508
§ D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2004, n. 128 Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo (art. 2, co. 3-ter)
§ D.L. 30 dicembre 2004, n. 314 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1 marzo 2005, n. 26 Proroga di termini. (art. 6)
§ D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge, con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti (art. 3-ter)
§ Senato, Interrogazione a risposta scritta 4-02994 presentata dal Sen. FLORINO il 24 settembre 2002
Numero del progetto di legge |
2561 |
Titolo |
Istituzione della Fondazione ‘S. Pietro a Majella’ |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Beni culturali |
Iter al Senato |
NO |
Numero di articoli |
14 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
6 maggio 2002 |
§ annuncio |
25 Marzo 2002 |
§ assegnazione |
6 Maggio 2002 |
Commissione competente |
VIIª (Cultura, scienza e istruzione) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali); II (Giustizia); V (Bilancio, tesoro e programmazione); VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici); Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La presente proposta di legge, presentata il 22 marzo 2002, è volta a trasformare il Regio Conservatorio di musica S. Pietro a Majella (Napoli) in una fondazione, dotata di personalità giuridica di diritto privato, finalizzata a realizzare attività promozionali dell'arte e della cultura musicali, anche attraverso l’educazione alla musica.
Giova ricordare che le origini del Conservatorio di musica "S. Pietro a Majella" risalgono al 1806, anno in cui venne decretata la fusione di quattro collegi già esistenti a Napoli in un unico "Real collegio di musica".
Nel 1889, il collegio venne trasformato in "Regio Conservatorio di musica" e, con regio decreto 30 marzo 1890, n. 7243, ricevette la formale approvazione dello statuto. Nello statuto espressamente si disponeva che il Conservatorio doveva considerarsi "ente autonomo posto sotto la dipendenza del Ministero della pubblica istruzione".
Nel 1912, con la legge 6 luglio 1912, n. 734, che disciplinava il settore della istruzione musicale, venne attribuita l’attività di insegnamento alla scuola statale denominata "Conservatorio di musica".
Attualmente, il Conservatorio statale utilizza per le attività didattiche il convento di S. Pietro a Majella, che ospita una biblioteca dotata di un patrimonio inestimabile di manoscritti, stampe rare musicali, spartiti e libretti d’opera.
Con riguardo al Conservatorio statale di musica San Pietro a Majella (Conservatorio di Napoli) si ricorda che è in corso il processo di adeguamento di quest’ultimo alla disciplina recata per l’alta formazione artistico musicale dalla legge 508/1999[1]
La legge richiamata ha riordinato il settoreattribuendo un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'art. 33 della Costituzione) agli istituti che ne fanno parte, e cioè: le Accademie di belle arti; l'Accademia nazionale di arte drammatica; gli Istituti superiori per le industrie artistiche; Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati (non statali) e l'Accademia nazionale di danza.
Punto cardine del provvedimento è il riconoscimento di un livello equiparato a quello universitario (benché da esso distinto) agli studi condotti nelle accademie e nei conservatori attraverso la creazione di un “sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale”, la cui strutture hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti fissati da leggi, conformemente a quanto disposto per le università (art. 33 della Costituzione). In questo quadro si prevede la graduale trasformazione dei Conservatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza e degli istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.
La concreta disciplina del riordino è demandata a regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2, L. 400/1988)[2], finalizzati alla definizione dei requisiti di qualificazione didattico-scientifica ed artistica delle istituzioni (anche con riguardo al personale docente); dei requisiti di idoneità delle sedi; dei criteri per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi e la programmazione degli accessi; dei principi per l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare nonché per la programmazione e il riequilibrio dell’offerta didattica (art. 2 della legge).
Con D.P.R. 132/2003[3] sono stati dettati i criteri l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare delle istituzioni artistico musicali, provvedendo tra l’altro all’indicazione degli organi di queste ultime e dei loro compiti ed all’abrogazione delle norme del TU dell’istruzione D.Lgs.297/1994[4] che disciplinavano la materia.
E’ ancora in corso di emanazione, dopo l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti[5] (settembre 2004), il regolamento relativo agli ordinamenti didattici, ai requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi ed alla programmazione.
A quanto risulta dalle informazioni acquisite,il Conservatorio statale di musica San Pietro a Majella è in procinto di adottare il nuovo statuto, formulato ai sensi del richiamato DPR 132/2003 (il testo, modificato dal c.d.a. in relazione ad osservazioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 14 giugno 2005[6], è stato poi trasmesso al ministero per la definitiva approvazione); allo stato pertanto l’istituzione non si è ancora trasformata in Istituto superiore di studi musicali e si conforma presumibilmente ai criteri organizzativo gestionali dettati dal D.Lgs. 297/1994[7].
La pdl si compone di 14 articoli.
L’articolo 1 prevede la trasformazione del Regio Conservatorio di musica nella Fondazione S. Pietro a Majella.
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la citata legge 734/1912, infatti, non avrebbe disposto la soppressione dell’ente morale Regio Conservatorio S. Pietro a Majella, che avrebbe continuato ad esistere occupandosi di attività afferenti l'insegnamento dell'arte musicale, a sostegno dei programmi didattici.
In proposito si osserva che non è stato possibile ricostruire un quadro giuridico a conferma della permanenza in essere di tale ente morale. Attualmente, la gestione del complesso S. Pietro a Majella e dei relativi beni sembrerebbe affidata al citato Conservatorio statale di Napoli. Occorrerebbe pertanto procedere preliminarmente ad una ricognizione normativa relativa a tale questione[8].
La Fondazione, ai sensi del comma 2, ha personalità giuridica di diritto privato, ed è equiparata, ai sensi del comma 4 alle istituzioni concertistiche di cui alla legge n. 800 del 1967[9]. Tale equiparazione consentirebbe alla fondazione di accedere ai finanziamenti del FUS (vedi infra).
La legge n. 800 del 1967 dichiarava il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica “in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale delle collettività nazionali”. L’articolo 5 attribuiva agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo[10]. L’articolo 6 riconosceva come enti autonomi 11 teatri lirici[11] ed individuava l’Accademia nazionale di Santa Cecilia (Roma) e l’Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina (Cagliari ) quali istituzioni concertistiche assimilate. Venivano inoltre definiti gli organi di tali enti (presidente, sovrintendente, direttore artistico, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori) ed elencate le entrate, costituite da contributi dello Stato, degli enti locali, di enti, associazioni o privati, nonché dai proventi patrimoniali e di gestione.
In seguito il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367[12] ha disposto la graduale trasformazione degli enti operanti nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di creare disponibilità di risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 163/1985 (vedi infra).
Il D.Lgs. richiamato, oltre a prescrivere (artt. 1 e 2) la citata trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato ed a disciplinarne il procedimento (artt. 5-9); indica (artt. 11-14) gli organi di gestione della fondazione; individua le finalità (art. 3) delle fondazioni nel perseguimento, senza scopo di lucro, della diffusione dell'arte musicale, della formazione professionale dei quadri artistici e dell'educazione musicale della collettività; assegna a queste ultime (nel medesimo art. 3) la gestione dei teatri loro affidati, e la realizzazione di spettacoli lirici, di balletto e concerti, eventualmente affiancata da attività commerciali ed accessorie; detta (art. 10) norme sul contenuto indispensabile degli statuti (scopo dell’ente, composizione, competenze, poteri degli organi) definendo tra l’altro il ruolo dei soggetti privati; dispone in materia di erogazioni liberali, patrimonio e gestione; scritture contabili e bilancio, contributi statali (riconducibili, come già segnalato, al F.U.S), disposizioni tributarie (artt.15-18, 24 25);. assoggetta le fondazioni alla vigilanza (art. 19) dell’autorità di Governo (oggi Ministero per i beni e le attività culturali) e conferma il controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria (art. 15); disciplina l’amministrazione straordinaria (artt. 20 e 21); reca, infine, norme generali sul personale artistico e tecnico (art.22 e 23).
Sulla materia è intervenuto, da ultimo, l’articolo 3-ter del DL 31 gennaio 2005, n. 7[13], che ha modificato la disciplina vigente attraverso vari interventi volti ad ottimizzare la gestione ed a favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti e per il personale; a tal fine il DL ha: disposto (commi 1 e 2) il coordinamento tra le fondazioni; dettato norme in materia di contrattazione nazionale e integrativa (commi 3-5, 8); limitato le assunzioni per il triennio 2005-2007(comma 6); novellato alcuni articoli del citato D.Lgs.367/1996 (comma 7).
Si ricorda, infine, che in aggiunta alle 13 fondazioni lirico sinfoniche derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all’art. 6 della citata legge 800/1967 è stata recentemente costituita con legge 310/2003 della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatro di Bari[14].
In proposito si segnala che la pdl in esame riproduce quasi integralmente le procedure di trasformazione e costituzione della fondazione descritte dal citato d.lgs. 367, introducendovi peraltro alcune deroghe, con particolare riferimento all’articolo 2 (delibera di trasformazione, apporto dello stato al patrimonio della fondazione), all’articolo 6 (successione nei diritti e negli obblighi), all’articolo 7 (contenuti dello statuto,con particolare riferimento al limite del 40 per cento per l’apporto dei fondatori privati ed ai requisiti per la nomina di un rappresentante nel consiglio d’amministrazione), all’articolo 9 (nomina del presidente), agli articoli 10 e 11 (nomina e funzioni del consiglio d’amministrazione), all’articolo 12 (compiti del direttore della fondazione e del segretario artistico, che corrispondono nella sostanza al soprintendete e al direttore artistico del d.lgs. 367), all’articolo 13 (periodicità dell’invio della relazione del collegio dei revisori al Ministro dell’economia e delle finanze).
Ai fini di una maggiore chiarezza del testo, occorrerebbe valutare l’opportunità di sostituire tali articoli con un rinvio alla disciplina del citato decreto, sul modello della richiamata legge di istituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatro di Bari, che evidenzi in maniera esplicita le eventuali deroghe. In alternativa, si potrebbe, inserire la pdl, come articolo aggiuntivo, nell’ambito del medesimo d.lgs. Ciò anche al fine di rendere direttamente applicabili alla fondazione in esame successive modifiche della disciplina generale.
Ai sensi dell’articolo 2, la deliberazione di trasformazione, la cui procedura di approvazione ed i cui effetti sono descritti ai successivi articoli 3 e 4, deve contenere: a) lo statuto; b) l'indicazione dei soggetti pubblici e privati che hanno dichiarato di voler concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento delle attività della Fondazione; c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione può svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario.
I commi 3 e 4 prevedono un contributo statale (determinato in misura pari al complesso della dotazione patrimoniale attribuita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della Fondazione stessa) nonché un contributo regionale e comunale.
Tale disposizione sembrerebbe invasiva delle competenze della regione e del comune interessati. Occorrerebbe pertanto valutare l’opportunità di modificare tale obbligo con una mera possibilità, sostituendo la parola “contribuiscono” con le parole “possono contribuire”.
Il sostegno dello Stato a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche trova il suo fondamento nel titolo II della citata legge n. 800 del 1967[15].Successivamente, la legge 30 aprile 1985, n. 163[16], nell’intento di porre fine alla frammentazione dell'intervento statale e alla conseguente pressoché annuale approvazione di apposite leggi di finanziamento, creava uno strumento nuovo, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), da ripartire annualmente tra i diversi settori (cinema, musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante) con decreto dell'autorità di governo competente in materia di spettacolo.
L’importo del FUS è stabilito annualmente in tabella C della legge finanziaria e gli enti lirici, nella ripartizione delle somme, hanno potuto contare su una quota pari a circa il 47 per cento degli stanziamenti totali.
A seguito di una serie di provvedimenti volti a dare attuazione alla L. 163/1985 e dell’intervenuta modifica del Titolo V della parte II della Costituzione (L.Cost. 3/2001), la disciplina di assegnazione del F.U.S. al settore dello spettacolo (interventi ammessi a contributo, requisiti dei richiedenti, valutazione dei progetti) è attualmente contenuta in decreti ministeriali aventi natura regolamentare e non regolamentare.
In particolare i criteri di assegnazione del contributo ai settori della musica e della danza sono disciplinati da regolamenti (DM 8 febbraio 2002, n. 47[17] e DM 21 maggio 2002, n. 188[18]); per gli altri settori (attività teatrali, attività circensi, spettacolo viaggiante) sono stati adottati decreti di natura non regolamentare, in attuazione dell’art. 1 del D.L. 24/2003[19]: si tratta rispettivamente dei Decreti 27 febbraio 2003[20]; 8 maggio 2003[21]; 23 maggio 2003[22]).
L’articolo 5 definisce le finalità e l’oggetto della Fondazione, i cui eventuali utili devono essere reimpiegati nella realizzazione delle attività della Fondazione e a sostegno del Conservatorio statale di musica di Napoli.
Ai sensi dell’articolo 6, la Fondazione subentra integralmente negli obblighi e nei rapporti, attivi e passivi, di cui l'Ente è titolare alla data di entrata in vigore della legge. A tal fine l’articolo in esame prevede una procedura di inventario completo dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Ente.
In proposito, occorrerebbe procedere ad una verifica della situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente, anche con riferimento ai rapporti esistenti tra l’ente ed il Conservatorio statale.
L’articolo 7 reca norme in materia di statuto della Fondazione, mentre all'articolo 8 sono indicati gli organi della Fondazione:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore;
d) il collegio dei revisori dei conti.
I successivi articoli 9, 10, 11, 12 e 13 disciplinano le funzioni, le competenze e la composizione di ciascun organo della Fondazione.
In particolare, le procedure per la nomina del consiglio di amministrazione (articolo 10) evidenziano il legame tra la Fondazione e il Conservatorio.
Il primo consiglio di amministrazione, che ha il compito di assumere la deliberazione di trasformazione in fondazione e di redigerne lo statuto, è composto di tre membri nominati dalla giunta per l’amministrazione del patrimonio nonché consiglio di amministrazione del conservatorio, integrato da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze.
I successivi consigli sono composti da cinque membri, compreso il presidente, tre dei quali nominati dal consiglio di amministrazione del conservatorio statale di musica uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e uno dal Ministero dell’economia e delle finanze più gli eventuali altri membri in rappresentanza dei fondatori.
L'articolo 14, infine, precisa la costituzione del patrimonio e delle risorse per la gestione finanziaria della Fondazione, includendovi i contributi statali previsti dall’articolo 24, comma 1, del d.lgs. 367/96.
Si ricorda che il citato articolo 24 è stato integralmente sostituito dall’articolo 2, comma 3-ter del D.L. 22 marzo 2004 n. 72[23]. In particolare, il nuovo articolo 24 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche siano determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare[24].
La pdl è accompagnata dalla relazione illustrativa.
Ferma restando la necessità di verificare il quadro giuridico relativo all’ente morale “Conservatorio di musica San Pietro a Majella”, si rileva che ai fini della costituzione di una fondazione di diritto privato l’intervento con legge non è necessario.
Si ricorda che la normativa di riferimento per la costituzione di una fondazione è il DPR 10 febbraio 2000, n. 361, (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto). Ai sensi dell’articolo 1, le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
L’intervento legislativo sembrerebbe invece giustificabile in relazione alle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 4 della proposta di legge, che equiparano la fondazione alle istituzioni concertistiche di cui alla legge n. 800 del 1967, inserendola così negli enti di prioritario interesse nazionale che beneficiano del contributo pubblico nonché alle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, che regolano l’apporto economico dello Stato, della regione e del comune interessati al patrimonio della fondazione, disponendo quindi oneri a carico della finanza pubblica.
Le norme recate dal provvedimento in esame possono essere ricondotte alla materia dei “beni culturali”. In particolare, le norme contenute all’articolo 6 della pdl relative alla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente, sembrano riconducibili alla “tutela dei beni culturali”), che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., ha annoverato tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre le disposizioni relative allo scopo della fondazione, individuato nella promozione e diffusione dell’arte e della cultura musicali (articolo 5 della pdl) sembrano riguardare la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” che l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso tra le materie di legislazione concorrente.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni. A tale norma sembra far riferimento l’articolo 2, comma 4, che introduce un obbligo per la regione ed il comune interessati a contribuire al patrimonio della fondazione. Tale disposizione sembrerebbe peraltro invasiva delle competenze di tali enti. Occorrerebbe pertanto valutare l’opportunità di modificare tale obbligo con una mera possibilità, sostituendo la parola “contribuiscono” con le parole “possono contribuire”.
L’articolo 3 rimette ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, l’approvazione della deliberazione di trasformazione.
L’articolo 7 rimette all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto adottato dal consiglio di amministrazione della Fondazione. L’articolo non specifica la natura del provvedimento di approvazione.
La pdl in esame riproduce quasi integralmente le procedure di trasformazione e costituzione della fondazione descritte dal citato d.lgs. 367 del 1996. Ai fini di una maggiore chiarezza del testo, occorrerebbe valutare l’opportunità di sostituire tali articoli con un rinvio alla disciplina del citato decreto, sul modello della recente legge di istituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatro di Bari, che evidenzi in maniera esplicita le eventuali deroghe.
Si segnala che è assegnata in sede referente alla7ª Commissione del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali) - che non ne ha ancora iniziato l’esame - la pdl A.S. 1134 recante Trasformazione in Fondazione dell’ente morale Conservatorio di musica S. Pietro a Majella di Napoli.
La pdl, oltre che sull’ente morale, sembrerebbe avere impatto sul Conservatorio statale e sul patrimonio immobiliare costituito dal complesso S. Pietro a Majella e dalla biblioteca.
N. 2561
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati SINISCALCHI, CENNAMO, PETRELLA, RANIERI ¾ |
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Istituzione della Fondazione "S. Pietro a Majella"
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Presentata il 22 marzo 2002
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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata a consentire la trasformazione dell'ente morale Conservatorio di musica "S. Pietro a Majella" in Fondazione, dotata di personalità giuridica di diritto privato.
La Fondazione alla quale si intende dare vita, con la presente iniziativa legislativa, non persegue finalità di lucro, avendo quale unico scopo la realizzazione di attività promozionali e diffusive dell'arte e della cultura musicali, anche attraverso la educazione alla musica, oggetto di fruizione della intera comunità.
Tuttavia, prima di tratteggiare sinteticamente gli aspetti più squisitamente tecnici della proposta di legge in oggetto, si ritiene opportuno ripercorrere, per brevi cenni, la storia del prestigioso Conservatorio di musica napoletano.
Le origini del Conservatorio di musica "S. Pietro a Majella" risalgono ai primi anni del diciannovesimo secolo, per l'esattezza al 1806, anno in cui Giuseppe Buonaparte decretò la fusione di quattro collegi già esistenti a Napoli in un unico "Real collegio di musica".
Successivamente, nel 1826 venne assegnato al collegio l'edificio dell'antico convento dei Padri celestini, comunemente denominato "di S. Pietro a Majella".
Nel 1889, conseguentemente alla unificazione del Regno d'Italia, il collegio venne trasformato in "Regio Conservatorio di musica" e, con regio decreto 30 marzo 1890, n. 7243, ricevette la formale approvazione dello statuto.
Nello statuto espressamente si disponeva che il Conservatorio doveva considerarsi "ente autonomo posto sotto la dipendenza del Ministero della pubblica istruzione".
Nel 1912, con la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni, che disciplinava il settore della istruzione musicale, venne attribuita la attività di insegnamento alla scuola statale denominata "Conservatorio di musica". La citata legge tuttavia, nel disciplinare la attribuzione dell'insegnamento di musica al Conservatorio statale, non dispose la soppressione del Conservatorio "S. Pietro a Majella", dandone per presupposta l'esistenza, quale ente morale, le cui funzioni, diverse da quelle di insegnamento, rimanevano immutate.
Così rimasero attribuite al Conservatorio tutte quelle attività afferenti l'insegnamento dell'arte musicale, che si ponevano come supporto e sostegno dei programmi didattici, anche attraverso la più ampia utilizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente medesimo.
Dette attività, spesso propedeutiche a quelle meramente didattiche, si sono rivelate, negli anni, sempre più indispensabili ed essenziali ai fini di una completa valorizzazione delle risorse umane ed artistiche.
Le iniziative e le funzioni svolte dall'ente morale "S. Pietro a Majella", infatti, hanno assunto una centralità nel più proficuo e soddisfacente svolgimento delle attività didattiche del Conservatorio statale di musica.
Basti pensare, per cogliere il senso della richiamata centralità delle attività svolte, che il Conservatorio statale utilizza per le attività di insegnamento della musica il convento di S. Pietro a Majella, all'interno del quale è presente una biblioteca che raccoglie centinaia di manoscritti di inestimabile valore storico ed artistico.
E' evidente, alla luce di quanto sinteticamente evidenziato, il rapporto di osmotica e necessaria interdipendenza tra il Conservatorio statale e l'ente morale Conservatorio di musica "S. Pietro a Majella".
Tuttavia, al fine di rendere più agevole e proficuo l'impegno del Conservatorio "S. Pietro a Majella", si è reso inevitabile ridisegnare la veste giuridica con la quale perimetrare l'attività che quotidianamente svolge l'ente morale.
Venendo alla illustrazione della proposta di legge in oggetto, proprio alla luce di quanto evidenziato, si è ritenuto, indispensabile trasformare l'ente morale in Fondazione di diritto privato per consentire al Conservatorio, attraverso la nuova veste giuridica, un più agevole e trasparente svolgimento dei compiti ad esso riservati, compiti che non sono, come detto, coincidenti e sovrapponibili con quelli specificamente attribuiti agli istituti superiori di studi musicali.
Si stabilisce con la presente proposta di legge che la Fondazione subentra integralmente negli obblighi e nei rapporti, attivi e passivi, di cui l'Ente è titolare alla data di entrata in vigore della legge.
Gli organi della Fondazione, che è tenuta a mantenere la destinazione dell'ex convento dei Padri celestini (articolo 6), sono espressamente indicati nell'articolo 8 della presente proposta di legge che prevede la composizione organica del Conservatorio così disegnata:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore;
d) il collegio dei revisori dei conti.
I successivi articoli della proposta di legge, gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13, delimitano e disciplinano, in modo chiaro e preciso, le funzioni, le competenze e la composizione di ciascun organo della Fondazione.
La disposizione di chiusura, contenuta nell'articolo 14, precisa la costituzione del patrimonio e delle risorse per la gestione finanziaria della Fondazione..
proposta di legge ¾¾¾
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PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Trasformazione in Fondazione di diritto privato).
1. Il Real collegio di musica costituito con regi decreti 26 novembre 1806 e 30 giugno 1807, trasformato in Regio Conservatorio di musica con regio decreto 17 febbraio 1889, n. 5968, con regi decreti 30 marzo 1890, n. 7243, e 9 giugno 1892, n. 291, di seguito denominato "Ente", è trasformato in Fondazione e assume la denominazione di "Fondazione "S. Pietro a Majella"", di seguito denominata "Fondazione". 2. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato ed è disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice civile, nonché dalle norme della presente legge, dallo statuto e dai regolamenti interni. 3. La Fondazione svolge la propria attività in Italia e all'estero. 4. La Fondazione è equiparata ad ogni effetto di legge alle istituzioni concertistiche di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, ed è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
Art. 2. (Deliberazione di trasformazione).
1. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta dal primo consiglio di amministrazione della Fondazione entro sei mesi dal suo insediamento, a maggioranza dei componenti, ovvero, alla terza seduta consecutiva nella quale l'argomento è posto all'ordine del giorno, a maggioranza dei presenti. 2. La deliberazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) lo statuto adottato ai sensi dell'articolo 7;
b) l'indicazione dei soggetti pubblici e privati che hanno dichiarato di voler concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento delle attività della Fondazione, ed in particolare ai fondatori;
c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione può svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei contributi statali e degli altri contributi pubblici spettanti, nonché di ogni altra attività contabile.
3. L'apporto dello Stato al patrimonio della Fondazione è determinato in misura pari al complesso della dotazione patrimoniale attribuita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della Fondazione stessa. 4. La regione ed il comune in cui ha sede la Fondazione contribuiscono alla costituzione del patrimonio della stessa Fondazione, definendo la misura dei rispettivi apporti.
Art. 3. (Approvazione della deliberazione di trasformazione). 1. La deliberazione di trasformazione, corredata dalla relazione di stima di cui all'articolo 6, comma 4, dalla valutazione degli apporti pubblici e privati al patrimonio, nonché dalle dichiarazioni rese in forma di atto pubblico dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), di impegno a concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della gestione della Fondazione, deve essere trasmessa ai Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, nonché alla regione e al comune in cui ha sede la Fondazione. 2. La deliberazione è approvata entro tre mesi dalla data di ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate la conformità dello statuto alle disposizioni della presente legge, la situazione di equilibrio economico-finanziario della Fondazione e la congruità delle previsioni del piano triennale, nonché le osservazioni della regione e del comune, se pervenute. 3. Il Ministro per i beni e le attività culturali può chiedere modifiche della deliberazione, che sono adottate con le medesime modalità di cui all'articolo 2. La richiesta sospende il termine di cui al comma 2, che riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche.
Art. 4. (Effetti dell'approvazione).
1. L'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2 determina il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione, con effetto dalla data della sua adozione. 2. Gli effetti della trasformazione sono tuttavia opponibili ai terzi a decorrere dalla pubblicazione del decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale, salva la prova della conoscenza anteriore.
Art. 5. (Finalità e oggetto).
1. La Fondazione non persegue finalità di lucro, con conseguente divieto di distribuzione di utili o di altre attività patrimoniali. Eventuali utili, proventi, introiti o attività patrimoniali comunque denominati, devono essere obbligatoriamente reimpiegati nella realizzazione delle attività della Fondazione e a sostegno del conservatorio statale di musica di Napoli, trasformato in Istituto superiore di studi musicali e coreutici ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 2. Scopo della Fondazione è la realizzazione di attività ed iniziative finalizzate alla promozione e alla diffusione dell'arte e della cultura musicali, nonché alla educazione musicale della collettività. La Fondazione esercita i propri compiti attraverso iniziative sia di supporto e di promozione delle attività del conservatorio statale di musica, che di diretta produzione musicale.
Art. 6. (Successione nei diritti e negli obblighi).
1. La Fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi di cui l'Ente è titolare alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La Fondazione succede nella titolarità del patrimonio mobiliare ed immobiliare già in proprietà dell'Ente, assumendone ogni onere e riscuotendone ogni frutto, rendita od altra utilità. 3. La Fondazione è tuttavia tenuta a conservare la destinazione dell'ex convento dei Padri celestini, già denominato "S. Pietro a Majella", ed originariamente attribuito all'Ente con regio decreto 11 novembre 1888, n. 5819, agli usi del conservatorio statale di musica, nei limiti delle esigenze didattiche di quest'ultimo, gratuitamente o verso corresponsione di un canone di locazione. 4. Entro dieci giorni dall'insediamento del primo consiglio di amministrazione, il legale rappresentante della Fondazione provvede a richiedere al presidente del tribunale di Napoli la designazione di un collegio di tre esperti con l'incarico di redigere, anche in contraddittorio con eventuali interessati, l'inventano completo dei beni mobili ed immobili in proprietà dell'Ente, nonché una relazione di stima, che costituiscono titolo per le necessarie trascrizioni nei registri immobiliari, i cui effetti si producono anche in deroga all'articolo 2650 del codice civile e alle disposizioni del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 gennaio 1928, n. 510. A tali esperti si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile. 5. L'inventario e la relazione di stima possono essere impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, nel termine perentorio di quindici giorni dalla conoscenza legale od effettiva, con le forme di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile.
Art. 7. (Statuto).
1. La Fondazione è dotata di uno statuto, che ne specifica le finalità ai sensi dell'articolo 5. 2. Lo statuto della Fondazione è adottato dal primo consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, entro sei mesi del suo insediamento, ed è sottoposto all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla ricezione dello statuto stesso.
3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro i successivi quindici giorni, nomina uno o più commissari, che provvedono alla adozione nel termine di due mesi dall'accettazione della nomina.
Art. 8. (Organi della Fondazione).
1. Sono organi della Fondazione:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti degli organi della Fondazione agiscono e operano nell'interesse esclusivo della Fondazione medesima. E' vietata ogni forma di mandato imperativo.
Art. 9. (Presidente e vice presidente).
1. Il presidente della Fondazione è eletto dal consiglio di amministrazione, fra i propri membri, a maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto deliberativo. 2. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, delle cui deliberazioni cura l'esecuzione. Cessa dalla carica all'atto di cessazione del consiglio di amministrazione che lo ha eletto. 3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente, eletto dal consiglio di amministrazione fra i propri membri, a maggioranza degli aventi diritto al voto deliberativo.
Art. 10. (Consiglio di amministrazione).
1. Lo statuto deve prevedere che la Fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione. 2. Il primo consiglio di amministrazione, composto da tre membri aventi i requisiti di cui al comma 7, è nominato dalla giunta per l'amministrazione del patrimonio nonché consiglio di amministrazione del conservatorio statale di musica, nell'attuale composizione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Esso è integrato da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, e dura in carica per il tempo necessario all'espletamento dei compiti di cui agli articoli 2 e 7. 3. Il primo consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri il primo presidente e legale rappresentante della Fondazione, che resta in carica per la medesima durata del consiglio. 4. Alla cessazione del primo consiglio di amministrazione, i successivi consigli sono composti da cinque membri, compreso il presidente, tre dei quali nominati dal consiglio di amministrazione del conservatorio statale di musica o dal corrispondente organo deliberativo risultante dai regolamenti di attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. 5. In aggiunta ai membri nominati con le modalità di cui al comma 4, ciascun fondatore ha facoltà di designare un proprio membro, ovvero due nel caso il fondatore superi di almeno il 50 per cento la contribuzione minima prevista dallo statuto. I membri designati dai fondatori partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione con voto deliberativo. 6. Ciascun sostenitore privato della Fondazione può designare un proprio membro che parteciperà alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo. 7. Lo statuto deve prevedere, per i membri del consiglio di amministrazione, l'obbligo del possesso di requisiti di onorabilità e professionalità, anche con riguardo allo specifico settore di attività della Fondazione.
Art. 11. (Funzioni e competenze del consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione, al fine di realizzare gli scopi e le finalità della Fondazione:
a) determina gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione, e ne amministra il patrimonio mobiliare e immobiliare;
b) approva le iniziative della Fondazione, proposte dal direttore nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 5;
c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
d) delibera le modifiche allo statuto, salva l'approvazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2; e) redige e approva ogni regolamento interno, per la disciplina del funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, dei suoi uffici, nonché per il trattamento, i compiti e le mansioni dei dipendenti;
f) nomina e revoca il direttore della Fondazione;
g) autorizza l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti ereditari, nonché legati;
h) esercita ogni altro potere di amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia espressamente attribuito ad altro organo dalla legge e dallo statuto.
2. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano:
a) il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento del loro incarico;
b) un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta del consiglio, determinato annualmente dal consiglio medesimo in sede di approvazione del bilancio preventivo.
Art. 12. (Direttore della Fondazione).
1. Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio di amministrazione e può essere revocato per gravi e comprovati motivi con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso. 2. Il direttore è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti di produzione musicale. 3. Il direttore:
a) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
b) predispone, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Fondazione per l'anno successivo, sulla base degli indirizzi determinati dal consiglio di amministrazione, cui trasmette il documento nei quindici giorni successivi alla redazione;
c) predispone, entro il 30 marzo di ogni anno, il bilancio di esercizio, che invia al consiglio di amministrazione entro i quindici giorni successivi alla redazione;
d) propone al consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del segretario artistico, che deve essere individuato fra musicisti, italiani o stranieri, di rinomata fama e di comprovata competenza nel settore della produzione musicale; il segretario artistico cessa dall'incarico insieme al direttore che lo ha nominato e può essere riconfermato;
e) dirige l'attività di produzione artistica e musicale della Fondazione, predisponendo i relativi programmi di attività, di concerto con il segretario artistico, sottoponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione, cui propone ogni iniziativa nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 5, e nel rispetto dei vincoli di bilancio;
f) dirige il personale dipendente della Fondazione e ne coordina le attività;
g) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, con esclusione delle delibere di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f).
4. Il direttore è responsabile, sotto il profilo artistico, dello svolgimento e della buona riuscita delle manifestazioni organizzate dalla Fondazione, cessa dall'incarico unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.
Art. 13. (Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. 2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente, dei quali un membro effettivo che lo presiede, ed un membro supplente designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. 3. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione, riferendone almeno semestralmente con apposita relazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. 4. Il compenso dei revisori dei conti è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è a carico della Fondazione. 5. I revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere revocati e sostituiti, in caso di vacanza nel corso del quadriennio, con le stesse modalità previste per la nomina. Il nuovo revisore dei conti decade con i revisori in carica.
Art. 14. (Patrimonio e risorse per la gestione).
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili, nonché da ogni attività già in titolarità dell'Ente, come risultanti dall'inventario di cui all'articolo 6, comma 4;
b) dai frutti, dai redditi e da ogni altro prodotto o profitto riveniente dai cespiti di cui alla lettera a);
c) dalle contribuzioni dei fondatori e dei privati sostenitori;
d) dai contributi statali rivenienti dalla partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni;
e) da ogni bene patrimoniale che pervenga a titolo di donazione, eredità o legato;
f) dai proventi e dagli introiti che in qualsiasi modo si ricavino dalle attività della Fondazione.
2. La Fondazione ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome e della correlativa denominazione storica, anche per le manifestazioni artistiche e musicali dalla stessa organizzate. Può tuttavia consentirne o concederne l'uso, gratuitamente o verso corrispettivo, per iniziative coerenti con le proprie finalità. 3. Alla Fondazione non si applica la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 4. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259. 5. Per gli altri aspetti della gestione del patrimonio della Fondazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni. |
Senato, Interrogazione a
risposta scritta 4-02994
presentata dal Sen. FLORINO il 24 settembre 2002
FLORINO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali.
Premesso:
che in data 22 marzo 2002, è stato presentato alla Camera dei deputati una proposta di legge (AC 2561) recante «Istituzione della Fondazione San Pietro a Majella», dotata di personalità giuridica di diritto privato che assume su di sé l'intera eredità di nome, di beni e di storia del Conservatorio di Napoli dal 1806 ad oggi;
che la suddetta proposta ha suscitato stupore e grandi perplessità fra i docenti e gli allievi del Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli;
che la legge 21 dicembre 1999, n.508, recante «Riforma delle Accademie di Belle Arti, riforma dell'Accademia di Danza, dell'Accademia Nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati», stabilisce che i Conservatori sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e prevede che gli stessi possono organizzare corsi di specializzazione e attività di sperimentazione con correlate attività di produzione;
che gli scopi che con la proposta di legge si vogliono raggiungere (realizzazione di attività promozionali e diffusive dell'arte e della cultura musicale), risultano già ampiamente perseguiti dal Conservatorio di Napoli;
che dal 1890 il «Regio Conservatorio di Musica S. Pietro a Majella», la cui attività gravita intorno alla didattica della musica (che ne è il fulcro e la missione principale), è un ente autonomo sotto la dipendenza dell'Amministrazione statale;
che asserire la mancata soppressione dell'ente autonomo «Regio Conservatorio di Musica S. Pietro a Majella» (come si legge nella relazione della proposta di legge), in favore del nuovo «Conservatorio Statale di musica S. Pietro a Majella», limitando tale mancata soppressione dell'ente alle sue «funzioni diverse da quelle dell'insegnamento», rappresenta una grave contraddizione per i seguenti motivi:
il Regio Conservatorio di Musica non era un ente dicotomizzato, bensì un ente autonomo nella sua interezza che senza una normativa specifica non può essere cancellato in parte;
il «Regio Conservatorio» era un ente autonomo nato come Istituzione didattica che possedeva un suo patrimonio di strumenti musicali, librario ed immobiliare e aveva i suoi organi di gestione amministrativa e contabile;
sono stati sempre i nuovi (risalenti al 1912) organi ufficiali del Conservatorio statale di musica S. Pietro a Majella, quali il Consiglio di Amministrazione e il Direttore, nominati secondo gli stessi criteri e le stesse modalità di tutti gli altri conservatori italiani, a gestire il patrimonio del Conservatorio;
che la Fondazione non avrebbe le stesse funzioni e finalità dell'asserito ente morale «Conservatorio di musica S. Pietro a Majella» che la proposta di legge vorrebbe trasformare in fondazione privata;
che l'esistenza stessa del soggetto da trasformare è stata già smentita da risposte del Ministero a precisi quesiti al riguardo. A dimostrazione di ciò, le funzioni che verrebbero attribuite a quest'ente sono svolte fin dal 1912 (e quindi da 90 anni) dagli organi ufficiali di gestione amministrativa statale del «Conservatorio Statale di Musica S. Pietro a Majella»;
che la previsione del subentro integrale della Fondazione negli obblighi e nei rapporti, attivi e passivi di cui l'ente è titolare, implicherebbe un'appropriazione da parte della stessa di tutto il patrimonio del Conservatorio statale di musica S. Pietro a Majella di Napoli. Inoltre, desta perplessità l'articolo 8 della proposta di legge (organi della Fondazione), che sembra eliminare la scomoda e ingombrante componente didattica,
l'interrogante chiede di sapere se, alla luce delle considerazioni esposte in premessa, non si ritenga di assumere urgenti iniziative volte ad evitare che la ventilata ipotesi di privatizzazione del Conservatorio statale di musica «S. Pietro a Majella» di Napoli possa trovare concreta attuazione, ciò al fine di garantire la continuità nella realizzazione delle attività promozionali e diffusive dell'arte e della cultura musicale.
(4-02994)
[1] Legge 21 dicembre 1999, n.508 Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori di industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
[2] Essi saranno emanati su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CNAM (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale) e le Commissioni parlamentari (art. 2, co. 7 della legge).
[3] D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508
[4] D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
[5] Lo schema di regolamento n. 393 recante Disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, (articolo 2 comma 7, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) della legge 508/99) é stato esaminato da ultimo presso la VII Commissione della Camera il 29 settembre 2004 – In tale circostanza, il sottosegretario Caldoro aveva comunicato l'intenzione del Governo di rinviare ad un successivo atto regolamentare l'emanazione delle prescrizioni normative previste dagli articoli da 12 a 20 dello schema in titolo e di emanare invece la prima parte dello schema relativa agli ordinamenti didattici per consentire la tempestiva riorganizzazione delle istituzioni AFAM.
[6] Ai sensi dell’art. 14 del DPR 132/2003, lo statuto ed i regolamenti amministrativo contabili delle istituzioni di alta formazione artistico musica avrebbero dovuto essere deliberati e trasmessi -entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento stesso- al MIUR per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
[7] Si vedano per esempio gli artt. 239-242; 254-257 del D.Lgs.297/1994.
[8] In proposito si segnala che in data 24 settembre 2002, è stata presentata una interrogazione (On. Florino) – non ancora svolta - relativa alla proposta di legge in esame, in cui l’interrogante afferma che l’esistenza stessa del soggetto da trasformare sarebbe stata smentita dallo stesso Ministero.
In proposito il Consiglio di Stato, nel parere del 31 ottobre 1979, si sarebbe pronunciato nel senso dell’inesistenza dell’ente morale e della conseguente titolarità dei beni - vale a dire il complesso S. Pietro a Majella e la biblioteca - in capo al Conservatorio statale.
Per contro, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, in risposta ad un quesito sulla possibilità di costituire una fondazione mediante la trasformazione dell’ente morale “Regio Conservatorio di musica S. Pietro a Macella”, con un articolato parere del 12 settembre 2001 sembrerebbe confermare la sussistenza dell’ente. Non del tutto chiarita appare peraltro, in tale ultimo parere, la questione relativa alla proprietà dei beni.
[9] Legge 14 agosto 1967, n. 800, recante Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.
[10] Con il decreto legislativo n. 368 del 1998 le competenze in materia di spettacolo sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali.
[11] Il Teatro comunale di Bologna, il Teatro comunale di Firenze, il Teatro comunale dell’Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro regio di Torino, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona; a questi si è aggiunto a seguito della legge
[12] Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato. Il Dlgs è stato adottato ai sensi della legge 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) recante, tra l’altro una delega al Governo per la trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale che operassero nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.
[13] Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
[14] Legge 11 novembre 2003, n. 310, recante Costituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatro di Bari”, con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.
[15] In particolare nell’articolo 2, primo comma, lettera a), che istituiva un fondo per l’erogazione di contributi agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate, e nell’articolo 22 recante ripartizione dei contributi (successivamente abrogato dall’art.1 del DL 374/1987, convertito con mod. dalla legge 4540 /287).
[16] convertito con modificazioni dalla legge 82/2003, recante Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo
[17] Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, poi modificato dal regolamento 19 settembre 2002, n. 241.
[18] Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
[19] D.L. 18 febbraio 2003, n. 24, Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo. convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 17 aprile 2003, n. 82. Il decreto, in attesa di una ridefinizione normativa degli àmbiti di competenza dello Stato e delle regioni ai sensi del nuovo art. 117 Cost., affidava a decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare la determinazione, con cadenza annuale, delle modalità di erogazione dei contributi allo spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 nonché le aliquote di riparto del F.U.S. tra i diversi settori (per cui vedi DM 16 giugno 2004).
[20] DM 27 febbraio 2003 Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
[21] Decreto 8 maggio 2003 Criteri e modalità per l’erogazione di contributi in favore delle attività circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
[22] Decreto 23 maggio 2003 Criteri e modalità per l’erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione all’esercizio dei parchi di divertimento.
Con provvedimenti di analoga natura la validità di tali decreti è stata prorogata per l’esercizio finanziario 2004 (fermo restando il carattere transitorio della disciplina recata, in attesa della definizione degli àmbiti di competenza statali e regionali in materia di spettacolo conseguenti al nuovo articolo 117 della Costituzione): la proroga è stata disposta con D.M. 21 aprile 2004 relativamente alle attività teatrali e con due D.M. emanati il 27 settembre 2004 relativamente alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante. Da ultimo, il D.L. 30 dicembre 2004 n. 314, recante Proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, ha esteso i criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'anno 2005.
[23] Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo
[24] Ai sensi dell’articolo 24, detti criteri di ripartizione sono determinati secondo i seguenti princìpi:
a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale, anche con riferimento al volume dell'attività produttiva e allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti;
c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonché alla formazione dei pubblico giovanile;
d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;
e) valutazione degli organici artistici, tecnici e amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;
f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio e al finanziamento della gestione della fondazione.