XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Riordino del Consiglio universitario nazionale - A.C. 5835 e abb.
Serie: Progetti di legge    Numero: 756
Data: 18/05/05
Descrittori:
CONSIGLIO NAZIONALE UNIVERSITARIO ( CNU )     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Riferimenti:
AC n.5746/14   AC n.5835/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Riordino del Consiglio universitario nazionale

A.C. 5835 e abb.

 

n. 756

 


xiv legislatura

18 maggio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: CU0362.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Dati identificativi4

Struttura e oggetto  5

§      Contenuto  5

§      Relazioni allegate  11

Elementi per l’istruttoria legislativa  12

§      Necessità dell’intervento con legge  12

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  12

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  12

§      Impatto sui destinatari delle norme  13

§      Formulazione del testo  14

Normativa vigente

§      Composizione e funzioni del Consiglio universitario nazionale  17

Testo dei progetti di legge

§      A.C. 5835, Governo, Riordino del Consiglio universitario nazionale  25

§      A.C.5746, On. Perrotta, Riordino del Consiglio universitario nazionale  30

Testo a fronte

§      Normativa vigente posta a fronte con il testo iniziale del Senato ed il testo in discussione alla Camera dei deputati37

Iter al Senato

Testo dell’A.S. 3008

§      A.S. 3008, (Governo), Riordino del Consiglio universitario nazionale  69

Esame in sede referente

-       7^ Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

Seduta del 27 luglio 2004 (Esame e rinvio)85

Seduta del 28 settembre 2004 (Seguito dell’esame e rinvio)90

Seduta del 29 settembre 2004 (Seguito dell’esame e rinvio)97

Seduta del 19 ottobre 2004 (Seguito dell’esame e rinvio)99

Seduta del 3 novembre 2004 (Seguito dell’esame e rinvio. Emendamenti.)102

Seduta del 10 novembre 2004 (Seguito dell’esame e rinvio. Emendamenti)118

Seduta del 17 novembre 2004 (Seguito dell’esame e rinvio. Emendamenti)131

Seduta del 18 novembre 2004 (Seguito dell’esame e rinvio. Emendamento)151

Sede consultiva

-       1^  Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 9 novembre 2004  158

-       5^  Commissione (Bilancio)

Seduta del 17 novembre 2004  159

Testo della relazione (A.S. 3008-A)

§      A.S. 3008-A, (Relazione della 7^ Commissione)163

Assemblea

Seduta del 4 maggio 2005 (Discussione del disegno di legge)183

Seduta del 10 maggio 2005 (Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge )191

Normativa di riferimento

§      R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (artt. 87, 89)235

§      L. 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari  (art. 10, co. 9)237

§      L. 24 dicembre 1993, n. 537 Interventi correttivi di finanza pubblica (art. 5)238

§      D.L. 16 maggio 1994, n. 293  convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 1994, n. 444 Disciplina della proroga degli organi amministrativi (artt. 3 e 6)245

§      L. 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa  (art. 20, co. 8)247

§      L. 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo  (art. 17, co. 95, 96, 102-108).250

§      Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica  D.M. 21 luglio 1997, n. 278  Regolamento concernente modalità di elezione del Consiglio universitario nazionale.255

§      Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica  D.M. 3 febbraio 1998, n. 21  Regolamento recante modalità di funzionamento del Consiglio universitario nazionale.264

§      L. 3 luglio 1998, n. 210  Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo  267

§      L. 19 ottobre 1999, n. 370  Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica  (art. 7)274

§      D.L. 7 febbraio 2002, n. 8 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 aprile 2002, n. 56 Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.  (art. 4)275

§      D.L. 9 maggio 2003, n. 105 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 luglio 2003, n. 170 Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali (art. 3-bis)276

§      D.L. 7 aprile 2004, n. 97  convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 giugno 2004, n. 143 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università  (art. 5-bis)278

§      D.L. 31 gennaio 2005, n. 7  convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43 Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti  (art. 1-ter)279

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa

 


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C.5835

Titolo

Riordino del Consiglio universitario nazionale

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Università

Iter al Senato

SI

Numero di articoli

5

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

11 Maggio 2005

§       annuncio

12 Maggio 2005

§       assegnazione

16 Maggio 2005.

Commissione competente

7^ Cultura, scienza e istruzione

Sede

Referente

Pareri previsti

1ª (Affari costituzionali); 2ª (Giustizia); 5ª (Bilancio, tesoro e programmazione)

 


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 5746

Titolo

Riordino del Consiglio universitario nazionale

 

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Università

Iter al Senato

NO

Numero di articoli

10

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

25 Marzo 2005

§       annuncio

6 Aprile 2005

§       assegnazione

14 Aprile 2005

Commissione competente

7ª (Cultura, scienza e istruzione)

Sede

Referente

Pareri previsti

1ª (Affari costituzionali); 5ª (Bilancio, tesoro e programmazione)


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa e già approvato in prima lettura la Senato, è volto - secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa - ad una riforma organica del Consiglio universitario nazionale (CUN), sulla base  della volontà manifestata dal Parlamento, nel corso delle audizioni del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e di altri rappresentanti del Governo.

Com’è noto, l’attuale assetto del CUN è stato delineato dall’articolo 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127[1], che ha ridefinito il ruolo dell’organo consultivo in relazione al processo di attuazione dell’autonomia universitaria, sviluppatosi con la legislazione intervenuta a partire dalla legge 9 maggio 1989, n.168, che ha riconosciuto alle università l’autonomia statutaria, finanziaria e contabile in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione.

La legge 15 maggio 1997, n. 127, ha configurato il CUN quale organo di rappresentanza delle università italiane attribuendogli competenze consultive e propositive in materia di reclutamento; di definizione dei settori scientifico-disciplinari; di programmazione universitaria nazionale; nonchè per quanto concerne la individuazione dei criteri di ripartizione del fondo di riequilibrio del sistema universitario (vedi infra la scheda sulla normativa vigente).

Il Consiglio, insediato nel dicembre 2007, è stato prorogato una prima volta sino al 30 aprile 2003 con l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002; una seconda, sino al 30 aprile 2004, con l’articolo 3-bis del decreto-legge n. 105 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2003; e – da ultimo – sino al 30 aprile 2005 con il decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004.

 

Il provvedimento in esame si compone di 5 articoli.

 

L’articolo 1 definisce il CUN quale organo di rappresentanza del sistema universitario, innovando rispetto all’attuale formulazione secondo cui esso rappresenta le istituzioni autonome universitarie. L’obiettivo di tale modifica - secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa - è quello di mettere in evidenza la differenziazione con la Conferenza dei rettori (CRUI)[2], cui è invece demandato, in via esclusiva, il compito di rappresentanza degli atenei.

Quanto alla sua composizione, confermata dal punto di vista numerico in 57 membri, viene ribadita la presenza maggioritaria del corpo docente, eletto in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari[3] stabilite dal Ministero. Dette aree sono determinate in numero non superiore a quattordici e per ciascuna di esse sono eletti un professore ordinario, un associato e un ricercatore. È confermato il numero dei rappresentanti degli studenti, pari ad otto, eletti dal Consiglio nazionale degli studenti (CNSU[4]) all’interno dei propri componenti.

Fra le novità del testo, vi è poi la riduzione da quattro a tre del numero dei rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo e, al contempo, l’introduzione di un rappresentante dei dirigenti amministrativi designato dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi[5], volta a dar voce anche alle componenti organizzative e gestionali delle università.

È altresì confermata la presenza di tre membri in rappresentanza della CRUI, mentre è innovativa la previsione che essi non siano eletti, bensì solo designati tra i propri componenti.

Quanto agli effetti della mancata elezione, l’articolo 1, comma 2, innova l’attuale disciplina, secondo cui essa non inficia la valida costituzione dell’organo, stabilendo invece che la mancata elezione anche di uno solo dei rappresentanti dei docenti determini l’invalidità della costituzione dell’organo.

Il comma 3, oltre a confermare che il presidente è eletto fra i professori ordinari, secondo quanto già contemplato dall’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 21 del 1998, attribuisce poi ad esso il compito di nominare un vice presidente con funzioni vicarie.

Il comma 4 intende assicurare il raccordo con gli altri organi universitari attraverso la partecipazione alle sedute del CUN, senza diritto di voto, dei presidenti (ovvero di loro delegati) del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CNVSU), del CNSU, del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR[6]), nonché, a seguito di un emendamento introdotto durante l’esame al Senato, del Consiglio per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM[7]). Per mantenere un diretto rapporto di consultazione e confronto con le altre istituzioni culturali è previsto, inoltre, che in relazione a specifici argomenti il CUN possa acquisire il parere dell’Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri enti di ricerca (art. 2, comma 5).

Il comma 5 attribuisce al CUN la facoltà di disciplinare con norme interne le modalità del proprio funzionamento, mentre ai sensi del comma 6, che rimette la nomina dei componenti ad un decreto del Ministro, è consentita l’eleggibilità per un secondo mandato del candidato, purchè non in rappresentanza della stessa fascia o categoria per la quale era stato precedentemente eletto.

Si segnala inoltre la novità recata dal comma 7, secondo cui qualora il singolo componente perda o modifichi lo stato di docenza ovvero non faccia più parte della categoria rappresentata si deve provvedere alla sua immediata sostituzione.

I commi 9, 10 e 11 rilegificano alcune norme in materia di elettorato attivo e passivo, nonché di svolgimento delle elezioni del CUN, confermando solo in parte quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 278 del 1997[8]. La novità principale è costituita dalla previsione che, nonostante la durata quadriennale della carica di componente del CUN, si tengano elezioni per il rinnovo parziale con cadenza biennale.

In proposito si osserva che occorrerebbe rendere più esplicito il collegamento tra tale procedura e la disciplina transitoria recata dal comma 2 dell’articolo 4 in relazione alla durata del primo mandato (sei anni anziché quattro) per la metà dei componenti eletti in rappresentanza delle aree scientifico disciplinari.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato, poi, introdotto il comma 12 relativo alla ineleggibilità dei membri del CUN attualmente in carica. Il CUN in carica, peraltro, è prorogato fino all’insediamento del nuovo Consiglio riordinato secondo le disposizioni del provvedimento in esame (articolo 4, comma 4).

 

Con riferimento all’articolo 2, relativo alle competenze del CUN, si segnala che è stata reintrodotta la competenza, soppressa dalla legge n. 210 del 1998[9], ad esprimere un parere obbligatorio (non vincolante) di legittimità sugli atti delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali nonché sulle procedure riguardanti la conferma in ruolo[10].

Le altre competenze consultive riguardano, in particolare:

a)      la programmazione del sistema universitario[11];

b)      la determinazione dei criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del Fondo per il finanziamento ordinario delle università[12];

c)      i criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari ai sensi dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127[13];

d)      i regolamenti didattici di ateneo[14];

e)      la definizione dei settori scientifico-disciplinari, cioè dei raggruppamenti degli insegnamenti universitari, sulla base di criteri di omogeneità scientifica e didattica[15];

f)        i decreti ministeriali di cui all’articolo 17, comma 96 della legge 15 maggio 1997, n. 127[16];

Al riguardo si rileva la specificazione, attualmente non prevista, che la richiesta di parere da parte del Ministro in ordine agli obiettivi della programmazione universitaria sia successiva all’acquisizione dei previsti pareri da parte degli altri organi.

 

L'articolo 3 - che innova parzialmente le disposizioni contenute al comma 9 dell'articolo 10 della legge n. 341 del 1990[17] - dispone che l’intervento disciplinare nei confronti della docenza continui ad essere effettuato, a livello nazionale, da un Collegio di disciplina eletto dal CUN tra i suoi membri docenti. La composizione del collegio è ridotta rispetto all’attuale, essendo ora limitata a soli cinque consiglieri effettivi (anziché sette) e ad altrettanti membri supplenti, di cui, in entrambi i casi, tre professori ordinari, uno associato (anziché due) ed un ricercatore (anziché due). Il Collegio è presieduto dal Presidente del CUN, che fa parte del collegio come membro effettivo ed il cui voto prevale in caso di parità. Altri elementi innovativi concernono l’introduzione del principio del contraddittorio cui deve ispirarsi l’azione del Collegio (comma 3), nonché la sospensione dei termini del procedimento disciplinare nelle more della ricostituzione del CUN e del Collegio di disciplina, per evitare il rischio della prescrizione (comma 4).

 

L'articolo 4 stabilisce che le elezioni per il rinnovo del CUN siano indette entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e introduce un meccanismo volto ad assicurare continuità all’attività del CUN, diversificando la durata del primo mandato (sei anni anziché quattro) per la metà dei componenti eletti in rappresentanza delle aree scientifico disciplinari (art. 1, co 1, lettera a)).

Viene inoltre confermata la disciplina vigente per le spese di funzionamento dell’organismo[18].

 

L'articolo 5 abroga i commi da 102 a 107 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 e il comma 9 dell'articolo 10 della legge n. 341 del 1990.

Durante l’esame al Senato è stato inoltre introdotto il comma 2, che modifica l’articolo 89 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nel senso di prevedere che il professore incorso nella punizione prevista dal comma 1 del medesimo articolo[19] non possa essere nominato, per 10 anni solari, rettore o direttore di Istituzione universitaria, tale formulazione appare più restrittiva di quella attuale che fa riferimento alle cariche di “rettore di Università o direttore d’Istituto, preside di Facoltà o Scuola”[20].

Per quanto non disciplinato dal presente disegno di legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, tra cui si ricordano il citato regolamento di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 278, che concerne le modalità di elezione del CUN, e il regolamento di cui al decreto ministeriale 3 febbraio 1998, n. 21, recante modalità di funzionamento del Consiglio.

 

Si segnala, infine, che la Commissione Affari Costituzionali del Senato, nell’esprimere il proprio parere sul provvedimento, aveva invitato la Commissione di merito a valutare l’opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia dell’autonomia statutaria delle università, con particolare riferimento all’individuazione degli organi competenti nell’ambito del procedimento disciplinare; aveva inoltre invitato la Commissione di merito a valutare l’opportunità di chiarire, all’articolo 2, comma 4, se destinatario del parere ivi previsto sia da intendere, alla luce di quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero se si intenda rendere possibile che destinatari di tali pareri possano essere anche altri soggetti, quali le università.

 

 

Proposta di legge abbinata

 

Al disegno di legge governativo è abbinata la pdl C. 5746, recante Riordino del Consiglio universitario nazionale. Tale proposta che, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, muove dall’esigenza di riordinare il CUN al fine di garantire la sua piena efficienza e di assicurare la sua interazione con gli altri organi universitari, ha un contenuto sostanzialmente identico al ddl governativo prima delle modifiche introdotte al Senato. Le principali differenze riguardano il numero dei componenti del CUN, superiore rispetto al ddl del governo (68 membri anziché 57), la partecipazione alle sedute di alcuni organi consultivi, la mancanza di alcune norme di carattere procedurale, soprattutto con riferimento al Collegio di disciplina. La pdl non prevede, inoltre, alcuna abrogazione di norme vigenti.

Relazioni allegate

Il disegno di legge del governo è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

 

La proposta di legge abbinata è accompagnate dalla relazione illustrativa.

 

 

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge trova giustificazione nel fatto che il provvedimento incide su materie disciplinate da norme di rango primario, disponendone in molti casi la modifica o l’abrogazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia universitaria non è espressamente contemplata dal nuovo art. 117 Cost. Tale materia può essere ricondotta, peraltro, alla materia “istruzione”, suddivisa dall’art. 117 Cost. tra la potestà esclusiva dello Stato (“norme generali sull’istruzione”, art. 117, secondo comma, lett. n)) e la potestà concorrente Stato-regioni (“istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale”, art. 117, terzo comma).

Occorre altresì considerare che la potestà legislativa statale in materia universitaria può trovare fondamento nell’art. 33 Cost., che riconosce alle università “il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti da leggi dello Stato”.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

La norma in esame ha attinenza con la materia universitaria. Il principio di autonomia universitaria è stato fissato dall’art. 33 della Costituzione, ove è stabilito che “le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dal leggi dello Stato”. A tale disposto ha dato attuazione la legge 9 maggio 1989, n. 168[21] (istitutiva del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica), che definisce (art. 6) i profili dell’autonomia, nonché i contenuti essenziali e le modalità di emanazione degli statuti (art. 16), la cui deliberazione è affidata al Senato accademico integrato.

 

Si segnala, inoltre, che i commi 9, 10 e 11 dell’articolo 1 rilegificano alcune norme in materia di elettorato attivo e passivo, nonché di svolgimento delle elezioni del CUN contenute nel decreto ministeriale n. 278 del 1997[22].

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 1, comma 1, lettera a), rimette ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca la definizione delle aree di settori scientifico-disciplinari sulla base delle quali vengono individuati i rappresentanti dei docenti nell’ambito del CUN.

L’articolo 1, comma 6, rimette ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca la nomina dei membri del CUN.

L’articolo 1, comma 10, prevede che le elezioni siano indette con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio.

L’articolo 4, comma 1, prevede che le elezioni per il rinnovo del CUN attualmente in carica siano indette con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento con la normativa vigente appare assicurato dalle abrogazioni e modificazioni previste all’articolo 5.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si ricorda che il sistema universitario è al momento oggetto di ridefinizione ad opera di un disegno di legge governativo recante delega per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari (AC 4735 ed abb-A), volto a modificare l’attuale stato giuridico attraverso un articolato sistema dispositivo che va dal reclutamento dei docenti alla struttura dei diritti e dei doveri fino alla tipologia dei rapporti di lavoro.

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento riguarda essenzialmente il Consiglio universitario nazionale, il cui ordinamento viene ridisegnato nella composizione, nelle procedure di elezione dei componenti, nelle competenze nonché negli aspetti disciplinari.

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 4, comma 2, si segnala l’opportunità di menzionare esplicitamente l’art. 7 della legge 370/1999[23] che autorizza la spesa per il funzionamento del CUN.

 

Con riferimento alla rubrica dell’articolo 5, recante “Abrogazione di norme”, si segnala che nel corso dell’esame al Senato, a tale articolo è stato aggiunto il comma 2, che prevede una modifica all’articolo 89 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Occorrerebbe pertanto modificare la rubrica dell’articolo in “Abrogazione e modificazione di norme”.


Normativa vigente

 


Composizione e funzioni del Consiglio universitario nazionale

Il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.)[24], organo consultivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in rappresentanza delle diverse componenti del mondo universitario, è stato oggetto di numerosi interventi legislativi; da ultimoi commi da 102 a 108 dell'art. 17 della legge L. 127/1997[25]ne hanno interamente ridisciplinato le funzioni, la composizione e le modalità di elezione[26] .

Il Consiglio esprime pareri obbligatori non vincolanti sulle materie sottoelencate (art.17 comma 102 L. 127/1997):

L’organo consultivo può comunque essere interpellato dal ministro anche su altre materie di interesse generale per l'università, diverse da quelle sopra indicate.

Al C.U.N. compete, inoltre, la deliberazione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori (secondo il disposto dell’art. 10, co. 9, della legge 341/1990[32]); a tal fine il Consiglio elegge al suo interno una corte di disciplina, composta dal presidente ed altri sei membri (due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori)[33].

 

La citata legge 127/1997(art.17, comma 104) ha poi definito nelle linee generali la composizione dell’organismo:

·         3 membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane[34];

·         4 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università;

·         8 rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti[35];

·         3 membri (un professore ordinario, un associato e un ricercatore) in rappresentanza di ciascuna delle aree omogenee di settori scientifico disciplinari da individuarsi, in numero non superiore a 15, con apposito decreto ministeriale (vedi infra  DM 278/1997)[36].

 

Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono state poi concretamente disciplinate, secondo le prescrizioni dell’art. 17, co. 106, della legge 127/1999, con successivi decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca).

In particolare, il D.M. 21 luglio 1997, n. 278 (Regolamento concernente modalità di elezione del Consiglio universitario nazionale) ha determinato in 14 il numero delle aree omogenee dei settori scientifico disciplinari[37] (conseguentemente i rappresentanti dei professori e ricercatori sono 42 ed i membri complessivi del Consiglio 57); il provvedimento ha inoltre definito le procedure per l’elezione dei vari componenti e per il rinnovo dell’organismo (art. 5) rimettendo ad un’ordinanza ministeriale, da emanare sei mesi dalla scadenza dell’organo, l’indicazione della data e delle modalità di svolgimento delle nuove elezioni. Tale provvedimento non è stato tuttavia adottato.

Con il D.M. 3 febbraio 1998, n. 21[38] è stato disciplinato nelle linee generali (elezione e funzioni del Presidente, svolgimento delle sedute) il funzionamento dell’organismo; lo stesso Consiglio ha poi varato norme interne (20 marzo 1998) che individuano 14 Comitati di area (corrispondenti alle aree omogenee dei settori scientifico disciplinari) e 6 Commissioni permanenti per il lavoro istruttorio, di studio e di approfondimento di singole questioni.

L’art. 7 della legge 370/1999[39] ha previsto un finanziamento per spese di indennità e rimborsi ai componenti del CUN, affidandone la determinazione a decreti del Ministro dell’università, adottati di concerto con Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica

 

Scadenza del mandato e proroghe

La durata in carica del Consiglio universitario nazionaleè stata fissata in quattro anni dall’art. 17, co. 107, della L. 127/1997; è previsto, inoltre, che i membri uscenti non siano immediatamente rieleggibili.

Ai sensi della norma citata, il C.U.N. è stato nominato con Decreto ministeriale 10 dicembre 1997; la scadenza naturale del Consiglio era quindi fissata al 10 dicembre 2001. Il mandato dei componenti del C.U.N. invece venuto a scadenza alla data del 30 aprile 2005 in relazione ai seguenti provvedimenti:

·         l’art. 4, comma 3, del DL 8/2002, convertito con modificazioni dalla legge 56/2002[40], ha previsto una proroga dell’organismo fino al 30 aprile 2003;

·         l’art.3 bis, comma 2, del DL 105/2003 convertito con modificazioni dalla legge 170/2003[41], con la motivazione di garantire continuità alla di riforma degli ordinamenti didattici universitari avviata con i decreti adottati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della 127/1997[42], ha disposto un’ulteriore proroga fino al 30 aprile 2004;

·         l’art, 5-bis, del DL 97/2004, convertito con modificazioni dalla legge 143/2004[43], ha disposto che il Consiglio rimanesse in carica fino all'insediamento del nuovo organo riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005.

Si ricorda in proposito che la disciplina generale in materia di proroga degli organi amministrativi, recata dal D.L.293/1994, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 444/1994[44], prevede che gli organi non ricostituiti entro il termine di scadenza siano prorogati per non più di 45 giorni (art. 3); decorso tale termine gli organi decadono, con invalidazione automatica degli atti eventualmente adottati (art. 6).

 

 


Testo dei progetti di legge

 


 

N. 5835

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 10 maggio 2005 (v. stampato Senato n. 3008)

presentato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)¾

 

Riordino del Consiglio universitario nazionale

 

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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

l'11 maggio 2005

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DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Composizione).

      1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

 

          a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

 

          b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;

 

          c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

 

          d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

 

          e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.

 

      2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non comporta l'invalidità della costituzione dell'organo.

      3. Il presidente del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.

      4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

      5. Il CUN disciplina con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.

      6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, durano in carica quattro anni. Essi non sono immediatamente rieleggibili in rappresentanza della stessa fascia o categoria di cui al comma 1 del presente articolo.

      7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria rappresentata decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure di cui al comma 1, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato.

      8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, nel periodo in cui ricoprono la carica.

      9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

      10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.

      11. Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione dal comma 2 dell'articolo 4, le elezioni e le designazioni di cui al comma 1 vengono effettuate ogni due anni per il rinnovo della parte dei componenti il cui mandato è scaduto.

      12. I membri del CUN in carica alla data di entrata in vigore della presente legge non sono rieleggibili quale che sia la loro qualifica al momento del voto.

 

Art. 2.

(Competenze).

      1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:

 

          a) obiettivi della programmazione universitaria;

 

          b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

 

          c) criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

          d) regolamenti didattici di ateneo;

 

          e) settori scientifico-disciplinari;

 

          f) decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della legge citata n. 127 del 1997;

 

          g) ogni altra materia che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.

 

      2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.

      3. Il termine per l'espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle università e delle università telematiche che richiedono l'accreditamento dei corsi a distanza è di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.

      4. Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso comunque tale termine, l'università approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale difformità dal parere espresso dal CUN.

      5. In relazione a questioni di particolare complessità o rilevanza il CUN, al fine di esprimere il parere di competenza, può acquisire il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale.

      6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.

 

Art. 3.

(Collegio di disciplina).

      1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio», con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti

supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, l'elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), mentre l'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio come membro effettivo. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

      2. Il collegio si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti di professori ordinari, con la partecipazione dei professori ordinari e del professore associato se si procede nei confronti di professori associati, con la partecipazione di tutti i componenti se si procede nei confronti di ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. In caso di impedimento o assenza i supplenti sostituiscono i corrispondenti membri effettivi.

      3. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell'università interessata o da un suo delegato. L'azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente, al termine di un'istruttoria locale per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. La sanzione è inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.

      4. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell'organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN che impediscano il regolare funzionamento di quest'ultimo; il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.

      5. Il rettore competente sospende cautelarmente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

      6. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 4.

(Norme transitorie e finali).

      1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

      2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, i rappresentanti di sette delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio prima dell'elezione, restano in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6.

      3. Per le spese di funzionamento del CUN continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

      4. Il CUN in carica alla data del 30 aprile 2005 continua a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato secondo le disposizioni della presente legge.

 

Art. 5.

(Abrogazione di norme).

      1. Sono abrogati i commi da 102 a 107 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

      2. Nell'articolo 89, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le parole: «o direttore d'Istituto, preside di Facoltà o Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «o direttore di Istituzione universitaria».


 

N. 5746

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa del deputato PERROTTA

¾

 

Riordino del Consiglio universitario nazionale

 

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Presentata il 25 marzo 2005

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge apporta modifiche in merito all'ordinamento del Consiglio universitario nazionale (CUN). Il CUN, organo elettivo di rappresentanza delle autonomie universitarie, si è insediato nel dicembre del 1997 e ha iniziato i suoi lavori ufficiali nel marzo del 1998.

      A seguito della riforma degli atenei che ha definito autonomamente gli ordinamenti didattici dei corsi di studio strutturandoli in base alla formula del 3+2, al CUN è stato assegnato il delicato compito di verificarne i contenuti. Da ciò consegue la necessità di riordinare il CUN al fine di garantire la sua piena efficienza e di assicurare la sua interazione con gli altri organi universitari.

 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

      1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è composto da:

 

          a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifici disciplinari determinate, in numero non superiore a sedici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

 

          b) dieci studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo Consiglio;

 

          c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

 

          d) quattro membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

 

          e) due membri designati, tra i propri componenti, dalla Conferenza permanente dei direttori amministrativi delle università.

 

 

 

Art. 2.

      1. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), non comporta l'invalidità della costituzione dell'organo.

 

 

 

Art. 3.

      1. Il presidente del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui all'articolo 1,  comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, due vice presidenti di cui uno con funzioni vicarie in caso di impedimento o di assenza dello stesso presidente o su sua delega.

 

Art. 4.

      1. Il CUN disciplina, con norme interne, le modalità del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali norme continua ad applicarsi la disciplina vigente.

 

Art. 5.

      1. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e durano in carica quattro anni. Essi non sono immediatamente rieleggibili in rappresentanza della stessa fascia o categoria di cui articolo 1.

 

Art. 6.

      1. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o alla categoria rappresentata decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure di cui all'articolo 1, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status interviene nell'ultimo anno del mandato.

 

Art. 7.

      1. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono fare parte delle commissioni giudicatrici nel periodo in cui ricoprono la carica.

      2. Ai fini delle elezioni per la costituzione e il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui all'articolo l, comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

      3. Le elezioni delle componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio previsto dall'articolo 5, e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo si utilizza una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, degli eleggibili e la segretezza del voto.

 

Art. 8.

      1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:

 

          a) obiettivi della programmazione universitaria;

 

          b) criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

 

          c) regolamenti didattici di ateneo;

 

          d) decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

          e) ogni altra materia che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritiene di sottoporre al parere del CUN.

 

      2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.

 

Art. 9.

      1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio», con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari.

      2. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, e i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore.

      3. Ai fini dell'elezione del collegio, l'elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio.

      4. Il presidente viene eletto, in seno al collegio, nella prima seduta, tra i componenti effettivi professori ordinari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

 

Art. 10.

      1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ai sensi dell'articolo 17, comma 104, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.

      2. Per le spese di funzionamento del CUN continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.    

 

 


Testo a fronte

 


 

Normativa vigente[45]

D.d.l. di iniziativa del Governo

         (A.S. 3008)    

Testo approvato dal Senato

(A.C. 5835)

 

Art. 1.

Art. 1.

 

(Composizione)

(Composizione)

 

 

 

Art. 17, commi 104 e 105, della legge 15 maggio 1997, n. 127

104. Il CUN è composto da:

 

 

 

 

 

    1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

 

 

 

 

    1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

 

a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifici disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, di cui all’articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;

c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).

d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

 

e) un membro designato, tra i propri componenti, dalla Conferenza permanente dei direttori amministrativi delle università.

e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.

105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.

    2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non comporta l’invalidità della costituzione dell’organo.

    2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non comporta l’invalidità della costituzione dell’organo.

Art. 1, comma 2, del d. m. 3 febbraio 1998, n. 21

2. Nella prima adunanza successiva all'insediamento, convocata dal decano dei professori ordinari, che la presiede, il CUN, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica, elegge nel suo seno il presidente nella persona di un membro eletto, professore di ruolo di prima fascia. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato un maggior numero di voti.

 

 

    3. Il presidente del CUN è eletto nell’ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.

 

 

    3. Il presidente del CUN è eletto nell’ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.

 

    4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

 

(Il dm n. 21 del 1998 reca le vigenti modalità di funzionamento del CUN)

 

 

 

 

 

 

    5. Il CUN disciplina, con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Fino all’adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.

    5. Il CUN disciplina, con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Fino all’adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.

Art. 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127

107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.

 

 

    6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4, durano in carica quattro anni. Essi non sono immediatamente rieleggibili in rappresentanza della stessa fascia o categoria di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 

    6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4, durano in carica quattro anni. Essi non sono immediatamente rieleggibili in rappresentanza della stessa fascia o categoria di cui al comma 1 del presente articolo.

 

    7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria rappresentata decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure di cui al comma 1, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell’ultimo anno del mandato.

    7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria rappresentata decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure di cui al comma 1, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell’ultimo anno del mandato.

 

    8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 2, comma 4, nel periodo in cui ricoprono la carica.

    8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, nel periodo in cui ricoprono la carica.

Art. 1, comma 4, del dm n. 278 del 1997 -  Elezione dei professori e dei ricercatori

4. In ciascun collegio l'elettorato attivo e passivo è attribuito agli appartenenti alle rispettive categorie, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari afferenti alla medesima area. Ogni elettore esprime il proprio voto per un candidato. Ciascun collegio elettorale elegge un rappresentante al proprio interno. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.

 

Art. 3, comma 4, del dm n. 278 del 1997 - Elezione del personale tecnico e amministrativo

2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale tecnico e amministrativo di ruolo delle istituzioni universitarie, in servizio alla data di emanazione dell'ordinanza elettorale di cui all'articolo 5. Ogni elettore dispone di un voto di preferenza. Sono eletti i quattro candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età.

 

 

 

    9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l’elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

 

 

 

    9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l’elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 5, comma 1, del dm n. 278 del 1997

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria ordinanza emanata almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio, stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti di cui agli articoli 1 e 3 e le modalità di svolgimento delle relative operazioni.

 

 

10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio e si svolgono secondo modalità definite con l’ordinanza medesima. Per l’elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo si utilizza una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l’accertamento dell’identità dei votanti, degli eleggibili e la segretezza del voto.

 

 

10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione,  dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.

     

 

    11. Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione dal comma 2 dell’articolo 4, le elezioni e le designazioni di cui al comma 1 vengono effettuate ogni due anni per il rinnovo della parte dei componenti il cui mandato quadriennale è scaduto.

11. Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione dal comma 2 dell'articolo 4, le elezioni e le designazioni di cui al comma 1 vengono effettuate ogni due anni per il rinnovo della parte dei componenti il cui mandato è scaduto.

 

 

12. I membri del CUN in carica alla data di entrata in vigore della presente legge non sono rieleggibili quale che sia la loro qualifica al momento del voto.

 

Art. 2.

Art. 2.

 

(Competenze)

(Competenze)

Art. 17, comma 102, della legge n. 127 del 1997

102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:

 

 

 

 

    1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:

 

 

 

    1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:

a) sulla programmazione universitaria;

 

a) obiettivi della programmazione universitaria;

a) obiettivi della programmazione universitaria;

b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

 

b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;

 

c) criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

d) regolamenti didattici di ateneo;

d) regolamenti didattici di ateneo;

d) sui settori scientifico-disciplinari;

 

 

e) settori scientifico-disciplinari;

e) settori scientifico-disciplinari;

 

f) decreti ministeriali di cui all’articolo 17, comma 96, della legge citata n. 127 del 1997;

f) decreti ministeriali di cui all’articolo 17, comma 96, della legge citata n. 127 del 1997;

e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.

103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.

 

 

 

g) ogni altra materia che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.

 

 

 

g) ogni altra materia che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.

 

    2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l’acquisizione dei previsti pareri di altri organi.

    2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l’acquisizione dei previsti pareri di altri organi.

 

    3. Il termine per l’espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle università e delle università telematiche che richiedono l’accreditamento dei corsi a distanza è di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.

    3. Il termine per l’espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle università e delle università telematiche che richiedono l’accreditamento dei corsi a distanza è di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.

 

    4. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei docenti universitari, il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati nonché alla conferma in ruolo dei professori ordinari ed associati. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende come adottato.

 

 

 

4. Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso comunque tale termine, l'università approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale difformità dal parere espresso dal CUN.

 

    5. In relazione a questioni di particolare complessità o rilevanza il CUN, al fine di esprimere il parere di competenza, può acquisire il parere dell’Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri enti pubblici di ricerca.

5. In relazione a questioni di particolare complessità o rilevanza il CUN, al fine di esprimere il parere di competenza, può acquisire il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale.

 

6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.

6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.

 

Art. 3.

Art. 3.

Art. 10, comma 9, della legge n. 341 del 1990

 

(Collegio di disciplina)

(Collegio di disciplina)

9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

 

 

   1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio» con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, l’elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), mentre l’elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del consiglio. Il Presidente viene eletto, in seno al collegio, nella prima seduta, tra i componenti effettivi professori ordinari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a).

 

 

    1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio» con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, l’elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), mentre l’elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio come membro effettivo. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato.

    2. Il collegio si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti di professori ordinari, con la partecipazione dei professori ordinari e del professore associato se si procede nei confronti di professori associati, con la partecipazione di tutti i componenti se si procede nei confronti di ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell’università interessata designato dal rettore. In caso di impedimento o assenza i supplenti sostituiscono i corrispondenti membri effettivi. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

2. Il collegio si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti di professori ordinari, con la partecipazione dei professori ordinari e del professore associato se si procede nei confronti di professori associati, con la partecipazione di tutti i componenti se si procede nei confronti di ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. In caso di impedimento o assenza i supplenti sostituiscono i corrispondenti membri effettivi.

 

 

 

 

 

(v. comma 1, ultimo periodo)

 

    3. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. L’azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall’articolo 87 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti. La sanzione è inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.

3. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell'università interessata o da un suo delegato. L'azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente, al termine di un'istruttoria locale per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. La sanzione è inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.

 

    4. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell’organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN o del collegio, che impediscano il regolare funzionamento di quest’ultimo; il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.

4. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell'organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN che impediscano il regolare funzionamento di quest'ultimo; il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.

 

    5. Il rettore competente sospende cautelarmente dall’ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

    5. Il rettore competente sospende cautelarmente dall’ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

 

    6. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

 

    6. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

 

 

Art. 4.

Art. 4.

 

(Norme transitorie e finali)

(Norme transitorie e finali)

 

    1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 104, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.

    1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a).

 

    2. Al fine di assicurare la continuità dell’attività del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, la metà dei componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), con maggiore anzianità di servizio complessiva nel ruolo dei professori e dei ricercatori universitari resta in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 6.

2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, i rappresentanti di sette delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio prima dell'elezione, restano in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6.

 

    3. Per le spese di funzionamento del CUN continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

    3. Per le spese di funzionamento del CUN continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

 

 

4. Il CUN in carica alla data del 30 aprile 2005 continua a svolgere le sue  funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato secondo le disposizioni della presente legge.

 

Art. 5.

Art. 5.

 

(Abrogazione di norme)

(Abrogazione di norme)

 

    1. Sono abrogati i commi dal 102 al 107 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell’articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

    1. Sono abrogati i commi dal 102 al 107 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell’articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

 

 

2. Nell'articolo 89, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le parole: «o direttore d'Istituto, preside di Facoltà o Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «o direttore di Istituzione universitaria».


Iter al Senato

 


Testo dell’A.S. 3008


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3008

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

(MORATTI)

di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze

(TREMONTI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2004

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Riordino del Consiglio universitario nazionale

¾¾¾¾¾¾¾¾

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge è stato predisposto prendendo atto della volontà manifestata dal Parlamento, nel corso delle audizioni del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e di altri eminenti rappresentanti del Governo, di procedere ad una riforma organica del Consiglio universitario nazionale (CUN).

 

L’attuale assetto del CUN è stato delineato dall’articolo 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha ridefinito il ruolo dell’organo consultivo in correlazione al processo autonomistico delle università sviluppatosi con la legislazione intervenuta nel precedente decennio, a partire dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha riconosciuto alle università l’autonomia statutaria, finanziaria e contabile in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione.

La legge 15 maggio 1997, n. 127, ha configurato il CUN quale organo di rappresentanza delle università italiane attribuendogli competenze che, superando la logica centralistica, sono state adattate alla diversa realtà delineatasi nel sistema universitario. Al CUN è stato riconosciuto un ruolo consultivo e propositivo in materia di reclutamento; di definizione dei settori scientifico-disciplinari; di programmazione universitaria nazionale; nonchè per quanto concerne la individuazione dei criteri di ripartizione del fondo di riequilibrio del sistema universitario.

Il CUN in questi anni ha svolto una azione particolarmente incisiva in relazione alla attuazione della riforma degli ordinamenti didattici introdotta con il regolamento del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e con i successivi decreti che hanno definito le classi di laurea, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della citata legge n. 127 del 1997.

Per effetto della riforma gli Atenei, sulla base di criteri ministeriali, hanno definito autonomamente gli ordinamenti didattici dei corsi di studio riordinandoli secondo la formula del 3 + 2 in corsi di I e II livello, ed il CUN ha avuto il delicato compito di verificarne i contenuti.

Per assicurare continuità all’azione dell’organo consultivo è stato necessario prorogare con provvedimenti legislativi d’urgenza il CUN nella sua composizione. Con il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il CUN è stato prorogato fino al 30 aprile 2004. Con decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il CUN è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2005.

Il presente disegno di legge si propone di riordinare il CUN sulla base delle seguenti linee guida:

 

1) viene superata la ambigua configurazione del CUN operata dalla legge n. 127 del 1997 che lo definisce organo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie sovrapponendolo alla Conferenza dei rettori delle università italiane che è l’organo, costituito dai rettori, che per sua natura assolve tale specifica funzione. Nel disegno di legge proposto il CUN è, invece, individuato come organo elettivo di rappresentanza dell’intero sistema universitario svolgendo un ruolo specificamente tecnico-scientifico. Viene confermata la base elettiva dell’organo che è costituito, in maggior parte, da docenti eletti in numero di tre (un professore ordinario, un associato ed un ricercatore) per ciascuna delle aree omogenee di settori scientifico-disciplinari che saranno individuate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

 

2) è prevista la rappresentanza di un membro designato tra i propri componenti dalla Conferenza permanente dei direttori amministrativi che si affianca ai rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, il cui numero è ridotto da quattro a tre. La presenza di un esponente della dirigenza amministrativa è, infatti, significativa in un contesto in cui devono essere presenti tutti gli elementi che caratterizzano il mondo accademico; non solo la ricerca e la didattica ma anche l’organizzazione, la gestione e l’utenza studentesca;

3) nel nuovo organismo è assicurato il raccordo e l’interazione con gli altri organi universitari attraverso la partecipazione alle adunanze del CUN, senza diritto di voto, dei presidenti o loro delegati, del Comitato di valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). Parimenti il Presidente del CUN o un suo delegato avrà diritto a partecipare alle adunanze dei predetti organi. Per mantenere, un diretto rapporto di consultazione e confronto con le altre istituzioni culturali è previsto, altresì, che in relazione a specifici argomenti il CUN possa arricchire la propria base di conoscenza acquisendo il parere dell’Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri enti di ricerca;

  4) è introdotto un meccanismo che, diversificando la durata del primo mandato per la metà dei componenti dell’organo (sei anni anzichè quattro), assicura continuità all’attività del CUN; inoltre è mantenuta la rispondenza delle rappresentanze attraverso la sostituzione immediata, per il periodo residuo del mandato originario, dei componenti che perdono o modificano lo status di docenza o categoria rappresentata;

5) nell’ambito delle competenze viene prevista nuovamente l’espressione di un parere obbligatorio sugli atti delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori; tale compito era stato soppresso dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, ma appare pienamente coerente con la competenza generale in materia di reclutamento riconosciuta al CUN, come già detto, dalla legge n. 127 del 1997. Va, inoltre, precisato che per quanto concerne la individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria e la valutazione dei regolamenti didattici delle università telematiche che richiedono l’accreditamento dei corsi a distanza il parere del CUN viene espresso dopo l’acquisizione del parere degli altri organi competenti, in modo da evitare sovrapposizione di ruoli;

6) in considerazione del ruolo di rappresentanza e di autogoverno rivestito dal CUN, l’intervento disciplinare nei confronti della docenza continua ad essere effettuata, a livello nazionale, da un Consiglio di disciplina eletto dal Consiglio tra i suoi membri docenti. Viene rivista la composizione del Consiglio di disciplina, che viene ridenominato Collegio di disciplina costituito da tre professori ordinari, un associato ed un ricercatore ed altrettanti supplenti che subentrano in caso di impedimento o assenza dei membri effettivi. Si segnala che allo scopo di assicurare l’indipendenza dell’organo disciplinare viene prevista la nomina di un Presidente del Collegio, distinto dal Presidente del CUN, eletto in seno al Collegio tra i professori ordinari. Altri elementi innovativi concernono l’introduzione del principio del contraddittorio cui deve ispirarsi l’azione del Collegio, nonché la sospensione dei termini del procedimento disciplinare nelle more della ricostituzione del CUN e del Collegio di disciplina, per evitare il rischio della prescrizione.

 

Il provvedimento si compone di cinque articoli:

– l’articolo 1 reca disposizioni riguardanti la composizione del CUN, l’elezione del Presidente, nonché le procedure relative all’elezione ed alla nomina dei componenti;

 

– l’articolo 2 riguarda le competenze del CUN;

– l’articolo 3 riguarda la composizione del Collegio di disciplina, la elezione dei suoi componenti, nonché il procedimento disciplinare;

– l’articolo 4 contiene disposizioni finali e transitorie prevedendo che le elezioni per il rinnovo del CUN siano indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il comma 2 stabilisce come già accennato, talune regole valide in sede di prima applicazione della legge relativa alla nomina dei componenti del Consiglio. Il comma tre riguarda le spese di funzionamento del CUN;

– l’articolo 5 prevede l’abrogazione di alcune norme.

 

 

 

Relazione tecnica

 

Il disegno di legge di riordino del Consiglio universitario nazionale (CUN) non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto per le spese di funzionamento dell’organo in questione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, così come specificato dall’articolo 4, comma 3, del medesimo disegno di legge.

 

Le somme per il funzionamento del CUN sono stanziate nel capitolo 5665 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (MIUR), esercizio finanziario 2004, per euro 890.995,69 e con riferimento al disegno di legge sono calcolate nel modo di seguito indicato:

 

– Numero componenti CUN: 57 (di cui numero componenti del Collegio di disciplina 5).

 

– Numero sedute CUN, articolate su due giorni consecutivi, programmate annualmente: 11.

– Numero sedute Collegio di disciplina programmate annualmente in concomitanza sedute CUN: 6.

 

             Spese complessive missione CUN (e collegio disciplina) determinate come da allegata  Tabella  A

€ 570.000,00 (circa)

 

–  Gettone presenza per ciascuna seduta CUN:

(€ 206,58)

 

 Spese complessive gettoni presenze sedute CUN:

 

€ 259.051,32

 

–  Gettone presenza per ciascuna seduta Collegio disciplina:

(€ 154,94)

 

 Spese complessive gettoni presenza sedute Collegio disciplina

€ 4.648,20

 

––  Indennità annue del presidente e del vicepresidente CUN

(30.987,00+25.822,00): € 56.809,00

 

 

Totale € 890.508,52

 

 

 

Si prevede che il CUN, composto da 57 componenti, si riunisca una volta al mese per due giorni consecutivi, per complessive 11 sedute annue (della durata di due giorni ciascuna).

 

Per il 2004, tale frequenza appare congrua in relazione al carico di lavoro presunto. Negli anni 2001, 2002 e 2003, tale frequenza è stata invece incrementata per il carico di lavoro straordinario di quegli anni, come si chiarirà di seguito.

La somma pro-capite, per missione, di ogni componente ammonta ad euro 10.000,00 e risulta in linea con la normativa vigente in materia di missioni, ove si consideri che per ogni missione vi è la spesa di viaggio, di uno o due pernottamenti in albergo, dei pasti, oltre al diritto dell’indennità di missione. Ad ogni membro del CUN compete un gettone giornaliero di presenza pari a euro 206,58.

Nell’ambito dello stesso Consiglio opera il Collegio di disciplina, composto da numero cinque consiglieri che si riuniscono annualmente in numero sei sedute di un giorno, percependo un gettone di euro 154,94.

Il Presidente e il Vice-Presidente del CUN percepiscono annualmente un’indennità, rispettivamente di euro 30.987,41 e di euro 25.822,84.

 È opportuno precisare che lo stanziamento destinato al finanziamento del CUN si è rivelato insufficiente negli esercizi precedenti in quanto sono state necessarie più sedute rispetto a quelle di norma preventivate. Questo è avvenuto in particolare negli esercizi 2001, 2002 e 2003, dal momento che in tale epoca è stata avviata la riforma degli ordinamenti didattici universitari e il CUN ha dovuto – trattandosi di pareri obbligatori, da rendere in tempo utile per l’avvio degli anni accademici – prendere in esame tutti i regolamenti didattici dei nuovi corsi di laurea (oltre 3.000) e di laurea specialistica (oltre 2.500).

Va anche precisato che il CUN ha organizzato i propri lavori articolandosi in comitati e commissioni, che tengono riunioni parallele istruttorie, prima di sottoporre le questioni al Consiglio, e che pertanto i giorni di riunione del CUN, per i quali è stato corrisposto il trattamento economico di missione comprendono sia le riunioni istruttorie dei comitati e commissioni, sia le adunanze del Consiglio.

Infine, si assicura che il MIUR ha messo in opera una serie di misure finalizzate al contenimento dei costi, in particolare provvedendo alla informatizzazione dei dati trasmessi dagli Atenei, così da consentire la loro agevole trasmissione ai singoli consiglieri relatori, che possono di conseguenza studiare i fascicoli prima delle riunioni.

La previsione di spesa del 2004 può quindi essere contenuta nei limiti dello stanziamento di bilancio, in quanto da un lato la riforma degli ordinamenti didattici è stata complessivamente avviata e richiede ora interventi più limitati di revisione, e, d’altro lato, la gestione informatizzata dei dati consente una significativa razionalizzazione e accelerazione delle istruttorie.

 

 

 

Tabella A

 

Spese complessive missione cun (e Collegio di disciplina)

 

–  Numero componenti CUN: 57 (di cui numero componenti del Collegio di disciplina 5).

 

–  Numero sedute CUN, articolate su due giorni consecutivi, programmate annualmente: 11.

–  Numero sedute collegio disciplina programmate annualmente in concomitanza sedute CUN: 6.

 

Spese di missione per ciascun componente per ciascuna seduta:

 

Viaggio  €  350

Albergo  €  390

Pasti  €120

Indennità missione  € 48

—–

 Totale  €908

 

Spese di missione per tutti i componenti per ciascuna seduta

 

€  908 x 57 componenti =   € 51.756

 

Spese di missione per tutti i componenti per tutte le sedute

 

   €  51.756 x 11 sedute =   €  569.316

 

 

Analisi tecnico-normativa

 

Impatto comunitario

La disposizione del provvedimento non presenta profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

 

Impatto costituzionale

 

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

 

Impatto normativo

 

Sono abrogati i commi dal 102 al 107 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n, 127, e il comma 9 dell’articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

 

Impatto normativo regionale – autonomie locali

 

Non si ravvisa alcun impatto nell’assetto normativo regionale e delle autonomie locali.

 

Impatto amministrativo-finanziario

 

Le norme proposte non richiedono la creazione di nuove strutture amministrative, né prevedono oneri finanziari aggiuntivi.

 

 

 

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

 

Soggetti destinatari

 

Il disegno di legge riguarda essenzialmente il Consiglio universitario nazionale (CUN).

 

Finalità dell’intervento

 

Finalità dell’intervento è quello di conferire alla rappresentanza del sistema universitario un carattere compiuto ed equilibrato, in modo che essa sia in grado di esprimere, tutelare e rafforzare l’autonomia del sistema stesso.

 

Ambito dell’intervento

 

Viene ridisegnato l’ordinamento del CUN nella composizione, nelle procedure di elezione dei componenti, nelle competenze, nonché negli aspetti disciplinari.

 

Valutazione dell’impatto sulla Pubblica amministrazione

 

Non sembra che l’esercizio dei compiti demandati al Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (MIUR) comporti il ricorso a nuove strutture o a speciali provvedimenti amministrativi.

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Composizione)

    1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifici disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, di cui all’articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;

c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

e) un membro designato, tra i propri componenti, dalla Conferenza permanente dei direttori amministrativi delle università.

    2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non comporta l’invalidità della costituzione dell’organo.

    3. Il presidente del CUN è eletto nell’ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.

    4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

    5. Il CUN disciplina, con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Fino all’adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.

    6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4, durano in carica quattro anni. Essi non sono immediatamente rieleggibili in rappresentanza della stessa fascia o categoria di cui al comma 1 del presente articolo.

    7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria rappresentata decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure di cui al comma 1, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell’ultimo anno del mandato.

    8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 2, comma 4, nel periodo in cui ricoprono la carica.

    9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l’elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

    10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio e si svolgono secondo modalità definite con l’ordinanza medesima. Per l’elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo si utilizza una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l’accertamento dell’identità dei votanti, degli eleggibili e la segretezza del voto.

    11. Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione dal comma 2 dell’articolo 4, le elezioni e le designazioni di cui al comma 1 vengono effettuate ogni due anni per il rinnovo della parte dei componenti il cui mandato quadriennale è scaduto.

Art. 2.

(Competenze)

    1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:

a) obiettivi della programmazione universitaria;

b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

c) criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

d) regolamenti didattici di ateneo;

e) settori scientifico-disciplinari;

f) decreti ministeriali di cui all’articolo 17, comma 96, della legge citata n. 127 del 1997;

g) ogni altra materia che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.

    2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l’acquisizione dei previsti pareri di altri organi.

    3. Il termine per l’espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle università e delle università telematiche che richiedono l’accreditamento dei corsi a distanza è di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.

    4. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei docenti universitari, il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati nonché alla conferma in ruolo dei professori ordinari ed associati. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende come adottato.

    5. In relazione a questioni di particolare complessità o rilevanza il CUN, al fine di esprimere il parere di competenza, può acquisire il parere dell’Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri enti pubblici di ricerca.

    6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.

Art. 3.

(Collegio di disciplina)

    1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio» con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, l’elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), mentre l’elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del consiglio. Il Presidente viene eletto, in seno al collegio, nella prima seduta, tra i componenti effettivi professori ordinari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a).

    2. Il collegio si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti di professori ordinari, con la partecipazione dei professori ordinari e del professore associato se si procede nei confronti di professori associati, con la partecipazione di tutti i componenti se si procede nei confronti di ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell’università interessata designato dal rettore. In caso di impedimento o assenza i supplenti sostituiscono i corrispondenti membri effettivi. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

    3. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. L’azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall’articolo 87 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti. La sanzione è inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.

    4. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell’organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN o del collegio, che impediscano il regolare funzionamento di quest’ultimo; il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.

    5. Il rettore competente sospende cautelarmente dall’ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

    6. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 4.

(Norme transitorie e finali)

    1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 104, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.

    2. Al fine di assicurare la continuità dell’attività del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, la metà dei componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), con maggiore anzianità di servizio complessiva nel ruolo dei professori e dei ricercatori universitari resta in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 6.

    3. Per le spese di funzionamento del CUN continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Art. 5.

(Abrogazione di norme)

    1. Sono abrogati i commi dal 102 al 107 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell’articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

 


Esame in sede referente

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

319a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

 

IN SEDE REFERENTE

 

 (3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

 

(Esame e rinvio)

 

 Riferisce alla Commissione il relatore BEVILACQUA (AN), il quale sottolinea anzitutto che il provvedimento in titolo risponde ad un’esigenza avvertita dal mondo universitario e condivisa anche in sede parlamentare, come testimonia il dibattito sulle norme legislative con cui il Consiglio universitario nazionale (CUN)  è stato prorogato negli ultimi anni.

 

Ne auspica pertanto una sollecita approvazione, anche al fine di assicurare credibilità e prestigio al Consiglio, inevitabilmente indebolito dallo status  di organismo prorogato con riferimento all’effettiva capacità di rappresentanza del mondo universitario.

 

Dopo aver ricordato le diverse proroghe, che da ultimo hanno sancito la permanenza in carica dell'attuale Consiglio sino al 30 aprile 2005, egli osserva peraltro che la scelta di prorogare l'organo è dovuta, almeno in parte, proprio alle criticità della sua disciplina, come ad esempio la mancanza di meccanismi in grado di assicurare una continuità dell’attività istituzionale, alle quali il disegno di legge in titolo intende ovviare.

 

La sollecita approvazione del provvedimento s’impone pertanto non solo nell’ottica di ridare credibilità al CUN e di porre rimedio alle principali lacune della vigente normativa, ma – più in generale – anche al fine di rendere il CUN un organo pienamente rappresentativo dell'intero mondo universitario e capace di contribuire all'effettiva autonomia dello stesso.

 

Non va al riguardo dimenticato - prosegue il relatore - che il provvedimento rappresenta un tassello, peraltro di estremo rilievo, di un riordino complessivo del sistema universitario, per la definizione del quale risulteranno assai preziose le indicazioni che emergeranno nel documento conclusivo sull'affare assegnato in materia universitaria su cui è relatore il senatore Tessitore.

 

Entrando nel merito del provvedimento, il relatore rileva che esso intende modificare l’attuale assetto del CUN delineato in gran parte dalla legge n. 127 del 1997, la quale a sua volta intendeva ridefinirne il ruolo in correlazione al processo autonomistico avviato con la legge n. 168 del 1989.

 

Con riferimento alle principali novità, segnala anzitutto che all’articolo 1 si stabilisce opportunamente che il CUN è organo di rappresentanza del sistema universitario, innovando rispetto all’attuale ambigua formulazione secondo cui esso rappresenta le istituzioni autonome universitarie. Viene così implicitamente marcata la differenziazione con la Conferenza dei rettori (CRUI), cui è invece demandato, in via esclusiva, il compito di rappresentanza degli atenei.

 

Quanto alla sua composizione, confermata dal punto di vista numerico, viene anzitutto ribadita la presenza maggioritaria del corpo docente, eletto in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari stabilite dal Ministero. In proposito le principali novità consistono nella specificazione che dette aree sono determinate in numero non superiore a quattordici e che per ciascuna di esse sono eletti un professore ordinario, un associato e un ricercatore.

 

È poi confermato il numero dei rappresentanti degli studenti, pari ad otto, eletti dal Consiglio nazionale degli studenti (CNSU) all’interno dei propri componenti. In proposito, il relatore segnala l’errato riferimento all’articolo 20, comma 8, lettera b), della legge n. 59 del 1997, atteso che esso - ancorché effettivamente autorizzasse l'emanazione di un regolamento diretto ad istituire il CNSU nella sua versione originaria - è stato tuttavia successivamente modificato e da ultimo sostituito, ad opera della legge n. 229 del 2003, con una disciplina affatto differente. Il relatore suggerisce pertanto di sostituire tale riferimento con quello, corretto, al decreto del Presidente della Repubblica n. 491 del 1997, che effettivamente ha istituito il CNSU.

 

Fra le principali novità egli segnala inoltre la previsione di ridurre da quattro a tre il numero dei rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo e, al contempo, di contemplare un rappresentante della Conferenza permanente dei direttori amministrativi designato tra i propri componenti, dando così voce anche alle componenti organizzative e gestionali delle università.

 

Al riguardo, il relatore ricorda che si tratta di un’esigenza avvertita anche nella passata Legislatura, come testimonia la circostanza che nella formulazione originaria del disegno di legge n. 1034, poi divenuto legge n. 127 del 1997, si prevedeva una rappresentanza in seno al CUN della Conferenza dei direttori amministrativi, successivamente soppressa in fase emendativa.

 

È altresì confermata, prosegue il relatore, la presenza di tre membri in rappresentanza della CRUI, mentre è innovativa la previsione che essi non siano eletti, bensì solo designati tra i propri componenti. Con riferimento sia a tali rappresentanti, che a quello della Conferenza dei direttori amministrativi, segnala peraltro l'opportunità di specificare a chi debba effettivamente spettare tale potere di designazione.

 

Quanto agli effetti della mancata elezione, egli rileva che l’articolo 1, comma 2, innova l’attuale disciplina, secondo cui essa non inficia la valida costituzione dell’organo, stabilendo invece che la mancata elezione anche di uno solo dei rappresentanti dei docenti determina l’invalidità della costituzione dell’organo.

 

Quanto poi alla cessazione del mandato prima della scadenza ordinaria, il relatore sottolinea la novità recata dal comma 7 dell'articolo 1, secondo cui qualora il singolo componente perda o modifichi lo stato di docenza ovvero non faccia più parte della categoria rappresentata si deve provvedere alla sua immediata sostituzione.

 

Il comma 3 dell’articolo 1, prosegue il relatore, oltre a confermare che il presidente è eletto fra i professori ordinari, secondo quanto già contemplato dall’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 21 del 1998, attribuisce ad esso il compito di nominare un vice presidente con funzioni vicarie.

 

Al comma 5, viene demandata allo stesso CUN la definizione di norme dirette a dettare la disciplina del proprio funzionamento, con la precisazione tuttavia che fino alla loro adozione continuerà ad applicarsi la normativa vigente. In proposito il relatore ritiene opportuno specificare che tali norme dovranno essere adottate nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge e - per evitare possibili dubbi interpretativi - chiarire se anche per gli aspetti organizzativi continueranno ad applicarsi le norme secondarie attualmente in vigore, con riferimento agli aspetti non contemplati direttamente dall'atto in titolo. Fra questi ne cita taluni estremamente delicati, come ad esempio le analitiche modalità di nomina del presidente, attualmente fissate dall’articolo 1, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 21.

 

Fra le altre novità di rilievo segnala altresì il comma 4, diretto ad assicurare un effettivo raccordo con gli altri organi universitari attraverso la partecipazione alle sedute del CUN, senza diritto di voto, dei presidenti (ovvero di loro delegati) del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CNVSU), del CNSU, nonché del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). Analogamente, si prevede che il presidente del CUN, o un suo delegato, possa partecipare alle adunanze dei predetti organi, anche in questo caso senza diritto di voto.

 

Quanto poi all’articolo 1, comma 6, esso conferma che i membri del CUN rimangono in carica per quattro anni ed innova la vigente disciplina consentendo l’eleggibilità per un secondo mandato del candidato, purchè non in rappresentanza della stessa fascia o categoria per la quale era stato precedentemente eletto. In proposito, il relatore sollecita un approfondimento per verificare l'opportunità  di estendere la medesima disciplina anche ai candidati precedentemente designati.

 

L’articolo 1, commi 9, 10 e 11, conferisce poi veste legislativa a norme in materia di elettorato attivo e passivo, nonché di svolgimento delle elezioni del CUN, confermando solo in parte quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 278 del 1997. La novità principale è costituita dalla previsione che, nonostante la durata quadriennale della carica di componente del CUN, si tengano elezioni per il rinnovo parziale con cadenza biennale, al fine di soddisfare l’esigenza di continuità istituzionale.

 

In proposito, il relatore giudica tuttavia non del tutto chiara la norma contemplata dall’articolo 1, comma 10, secondo cui le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette almeno quattro mesi prima (e non sei come prevede invece l’attuale disciplina) rispetto alla scadenza "di ciascun quadriennio". In considerazione della previsione, che è peraltro esplicitamente prevista solo per i rappresentanti dei docenti universitari, della diversificazione nella durata dei componenti, ritiene dunque preferibile sostituire il riferimento alla quadriennalità delle elezioni con quello alla biennalità.

 

In secondo luogo, manifesta perplessità per la scelta di circoscrivere la diversificazione nella durata del mandato esclusivamente ai rappresentanti della categoria dei docenti, la metà dei quali rimane in carica in sede di prima applicazione per sei anni.

 

Passando a considerare le novità rispetto alle funzioni attribuite al CUN dall’articolo 17, comma 102, della legge n. 127, giudica anzitutto significativa la scelta di reintrodurre, nelle more del riordino delle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, la competenza  precedentemente soppressa dalla legge n. 210 del 1998 ad esprimere un parere obbligatorio sugli atti delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali.

 

Dà indi conto delle altre competenze consultive, fra cui rileva la specificazione, attualmente non prevista, che la richiesta di parere da parte del Ministro in ordine agli obiettivi della programmazione universitaria sia successiva all’acquisizione dei previsti pareri da parte degli altri organi.

 

Infine, con riferimento al comma 5 - secondo il quale il CUN può acquisire il parere dell’Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché di altri enti pubblici di ricerca in ordine a specifiche questioni di particolare complessità - registra con favore che esso favorisce un effettivo, quanto opportuno, coordinamento dell’attività del CUN con il sistema universitario e della ricerca del nostro Paese, che consente di affrontare le questioni più rilevanti secondo un approccio strategico.

 

Il relatore si sofferma poi sulle novità introdotte con riferimento alla composizione della Corte di disciplina. Oltre a mutare denominazione in Collegio di disciplina, essa è infatti ora costituita da soli cinque consiglieri effettivi e da altrettanti membri supplenti (di cui, in entrambi i casi, tre professori ordinari, uno associato ed un ricercatore). Rispetto all’attuale composizione, segnala una riduzione complessiva dei componenti, nonché - al contempo - una maggiore rappresentatività dei professori ordinari, a scapito degli associati e dei ricercatori, di cui chiede conto al Governo.

 

Quanto alle modalità di costituzione del Collegio, mentre l’elettorato attivo spetta a tutti i componenti del CUN, quello passivo è correttamente riservato ai rappresentanti dei docenti, nell'ottica del rispetto del principio dell'autogoverno della categoria nell'esercizio di funzioni disciplinari.

 

Fra le principali novità, segnala che il presidente del Collegio è eletto nel corso della prima seduta, a differenza della vigente disciplina secondo cui tale carica è ricoperta dal presidente del CUN.

 

Rileva altresì l’introduzione di alcuni condivisibili principi a cui deve essere informata l’attività dell’organo disciplinare, quali quello del contraddittorio nonché la sospensione dei termini di prescrizione del procedimento disciplinare nel periodo necessario per la costituzione del CUN o del Collegio medesimo.

 

Con riferimento all'articolo 4, recante le norme transitorie e finali, segnala invece l'esigenza di sopprimere, al comma 1, il riferimento all'articolo 17, comma 104, lettera a), della legge n. 127 del 1997, superato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della presente legge, del resto correttamente richiamato.

 

Conclude citando l’articolo 5, che prevede l’abrogazione delle norme legislative che attualmente disciplinano il CUN.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 La seduta termina alle ore 16,10.

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

326a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

 


Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

 

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 

  Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 luglio scorso, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - il senatore Bevilacqua aveva svolto la relazione introduttiva. Dichiara indi aperta la discussione generale.  Il senatore TESSITORE (DS-U), pur ritenendo senz'altro indispensabile un intervento di riordino del Consiglio universitario nazionale (CUN), sottolinea che esso deve essere ponderato, onde evitare, come avvenuto in passato, ulteriori interventi legislativi, diretti a prorogare l'attività del Consiglio. Detti interventi hanno infatti determinato una sostanziale perdita di ogni effettiva capacità rappresentativa del CUN nei confronti del sistema universitario.

 

 In proposito egli conviene con il relatore sull'opportunità di inserire la riforma del CUN nell'ambito di una riconsiderazione complessiva degli organi di governo del sistema universitario, senza che essa sia limitata alla definizione di un'architettura formale.

 

 Giudica altresì imprescindibile procedere ad una chiara definizione dei compiti di rappresentanza del CUN che, inizialmente organo di consulenza del Ministero, ha successivamente acquisito - nell'ambito del processo di autonomia del sistema universitario - ulteriori funzioni, che lo hanno posto in un rapporto dialettico con altri organismi, quali la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e gli organi preposti all'attività di valutazione. Se infatti il CUN, prosegue il senatore, è chiamato a rappresentare il sistema universitario, allora non si può prescindere da una chiara definizione dei rapporti con gli altri organi di governo del sistema universitario. A tal fine non è certo sufficiente, a suo avviso, la soluzione prospettata nell'atto in titolo di prevedere la partecipazione dei presidenti di questi ultimi alle sedute del CUN, senza diritto di voto, e, viceversa, del presidente del CUN alle adunanze dei predetti organi.

 

 Il senatore sottolinea inoltre l'importanza di assicurare, all'interno del Consiglio, una equilibrata rappresentanza dei suoi componenti, con particolare riferimento ai settori disciplinari e non solo alle categorie.

 

 Passando indi a considerare le disposizioni recate all'articolo 3, relativo al collegio di disciplina, egli paventa il rischio che esso divenga un organismo a latere rispetto al CUN, come conferma la circostanza che, rispetto alla normativa vigente, non si stabilisce che la carica di presidente del Collegio sia ricoperta dal presidente del CUN.

 

 Quanto alla scelta di reintrodurre la competenza ad esprimere un parere obbligatorio sugli atti delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali, egli esprime un avviso complessivamente favorevole, ritenendo senz'altro opportuno che tale funzione sia affidata ad un organo terzo rispetto agli atenei, anche nell'ottica di assicurare un efficace supporto tecnico all'attività del rettore.

 

 In proposito giudica tuttavia negativamente il riferimento (recato all'articolo 2, comma 4, primo periodo) alla circostanza che tale competenza è attribuita al CUN in attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei docenti universitari. Tale disposizione, frutto a suo avviso di una coscienza infelice, conferma che il provvedimento in esame non ha i requisiti di un intervento sistematico.

 

 Stigmatizza inoltre la scarsa chiarezza della previsione, contemplata al secondo periodo della medesima disposizione, in virtù della quale il parere, qualora non sia reso entro 90 giorni dalla richiesta, si intende adottato. Trattandosi infatti di atti valutativi, non appare condivisibile il ricorso al cosiddetto silenzio-assenso.

 

 Avviandosi a concludere, ribadisce l'avviso che il riordino del CUN non possa avvenire se non all'interno di un approccio complessivo sistematico, che tenga conto delle indicazioni che emergeranno in sede di approvazione del documento sull'affare assegnato in materia universitaria, anche sulla base delle considerazioni che svolgerà il Ministro in quella sede.

 

 Il senatore MODICA (DS-U), nel rilevare la cronica quanto patologica incapacità di procedere al rinnovo del CUN senza ricorrere all'adozione di una legge di riforma dell'organo stesso, sottolinea anzitutto che le modifiche recate dall'atto in titolo alla legislazione vigente non risolvono le criticità del sistema.

 

 Oltretutto, egli ritiene che la maggior parte delle novità introdotte non avrebbe richiesto un intervento legislativo, trattandosi di disposizioni che rivestono - soprattutto con riferimento alle modalità di elezione del Consiglio - un rilievo prettamente amministrativo.

 

 Al riguardo, sebbene condivisibile, la scelta di ridurre di una unità il numero dei rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo e, al contempo, di aggiungere un rappresentante della Conferenza permanente dei direttori amministrativi, che effettivamente richiede una modifica della legislazione, non è  infatti - a suo avviso - talmente urgente da giustificare l'ennesima proroga del CUN.

 

 Senza peraltro disconoscere che nel provvedimento vi siano anche disposizioni condivisibili, come ad esempio quella secondo cui il CUN è organo di rappresentanza del sistema universitario, egli stigmatizza tuttavia la circostanza che l'intervento non si inserisca nell'ambito di un riordino complessivo del settore universitario.

 

 In proposito, critica l'asimmetria nei rapporti fra il CUN e gli altri organi di governo del sistema, come testimonia la circostanza che per alcuni si prevede la possibilità di partecipare alle sedute, senza diritto di voto, mentre per altri il raccordo si esaurisce nella facoltà del Consiglio di acquisire un parere in ordine a specifiche questioni.

 

 Il senatore stigmatizza inoltre la scelta di consentire l'eleggibilità per un secondo mandato dei soli componenti del CUN che abbiano modificato il proprio status giuridico.

 

E' altresì singolare, prosegue, che non si chiarisca se detta norma si applica o meno ai membri attualmente in carica.

 

Con riferimento alla rielezione parziale dell'organo, che consiste nello svolgimento - con cadenza biennale - di elezioni destinate a sostituire la metà dei componenti, ritiene che non si sia posta adeguata attenzione alla fase di transizione. In particolare non condivide la scelta di assicurare, in sede di prima applicazione, la permanenza in carica per sei anni ai membri più anziani, atteso che essa, da un lato, non permette all'elettore di conoscere - all'atto del voto - la durata in carica del candidato e, dall'altro, precostituisce una situazione destinata a protrarsi nel tempo. Inoltre, è, a suo avviso, una regola che espone l'organo a possibili iniziative da parte di coloro che intendono bloccarne l'attività attraverso la presentazione di ricorsi.

 

Pur non dichiarandosi pregiudizialmente contrario alla norma, ne auspica quindi una riformulazione.

 

Quanto alla reintroduzione della competenza del CUN ad esprimere un parere obbligatorio di legittimità sugli atti delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali, egli manifesta perplessità. In passato, prosegue l'oratore, tale attribuzione è stata infatti utilizzata surrettiziamente per intervenire nel merito dei concorsi al fine di censurare l'eventuale mancato rispetto di requisiti scientifici, ad evidente detrimento dell'autonomia degli atenei.

 

Stigmatizza inoltre la disposizione secondo cui, se il parere non è reso entro novanta giorni dalla richiesta, esso si intende adottato, che, a suo avviso, finisce con il complicare ulteriormente l'attuale normativa.

 

Passando altresì a considerare le novità introdotte con riferimento alla Corte di disciplina, ora denominata Collegio di disciplina, egli esprime anzitutto perplessità sulla scelta di legiferare la materia.

 

Giudica poi negativamente la circostanza che il giudizio sulle infrazioni disciplinari sia demandato ad una vera e propria casta, simile ad un tribunale feudale, senza che sia assicurato il rispetto dell'interesse dello Stato. In proposito, stigmatizza in particolare la disposizione secondo la quale la mancata deliberazione del Collegio entro centottanta giorni determina l'estinzione del procedimento.

 

Nel ritenere preferibile che tali regole siano demandate all'autonomia delle università, egli stigmatizza poi la disposizione che prevede la sospensione del procedimento civile e penale nelle more del procedimento disciplinare.

 

Dissente inoltre dall'attribuzione al Collegio della competenza ad esprimere un parere in materia di erogazione di sanzioni disciplinari, cui il rettore sia tenuto a conformarsi, così come la circostanza che la sospensione cautelare della persona sottoposta a procedimento disciplinare sia subordinata ad apposita richiesta del Collegio con l'evidente rischio di ritardo nell'erogazione della sanzione, tanto più censurabile quanto maggiore è la gravità dei fatti contestati.

 

Conclusivamente, a conferma della frettolosità con cui è stato redatto il provvedimento, egli lamenta il presunto errato riferimento all'identità degli eleggibili fra gli obiettivi della procedura telematica, che dovrebbe essere sostituito con quello all'accertamento della scelta degli eleggibili.

 

 Il senatore VALDITARA (AN) rileva anzitutto la contraddizione fra l'osservazione critica preliminare mossa dal senatore Modica al provvedimento, secondo cui esso non recherebbe modifiche di rilievo alla legislazione vigente tali da giustificare un intervento legislativo, e le successive, numerose riflessioni svolte invece sui suoi contenuti.

 

 Passando a considerare il rapporto fra il CUN e gli altri organismi rappresentativi del mondo universitario, egli osserva poi che negli ultimi anni il CUN aveva perso prestigio e considerazione agli occhi sia del legislatore che del Governo. Nella passata legislatura si era infatti assistito ad una crescente valorizzazione della CRUI ai danni del CUN. Questo provvedimento, anche per le modalità di ampia partecipazione dei diretti interessati che ne ha caratterizzato l'elaborazione, costituisce invece una condivisibile opera di rivalutazione dell'organo, di cui si sottolinea giustamente il ruolo di rappresentanza del sistema, anziché delle istituzioni universitarie onde evitare sovrapposizioni proprio con la CRUI.

 

 Il ruolo del CUN si rafforza altresì nei rapporti con gli altri organi. Se è vero infatti che permangono forme di rappresentanza diverse, come rilevato dal senatore Modica, ciò dipende anche dal fatto che diversi sono gli organi di riferimento. All'interno del CUN, si rafforza comunque la funzione di rappresentanza complessiva.

 

 Egli dichiara poi di concordare con il senatore Tessitore circa la valutazione degli atti. L'autonomia non corrisponde infatti, a suo  giudizio, ad irresponsabilità. Pertanto, pur dichiarando disponibilità ad eventuali interventi migliorativi con l'accordo del Governo, sottolinea l'importanza strategica di tali disposizioni al fine di definire il ruolo di autogoverno del CUN.

 

 Giudica invece pericolosa la critica mossa dal senatore Modica al Collegio di disciplina che rappresenta invece, a suo avviso, uno strumento di garanzia essenziale per i docenti. Del resto, la valutazione di un organo terzo appare del tutto indispensabile, sull'esempio della Magistratura. Né, nel mondo della scuola, si potrebbe ipotizzare di attribuire al capo di istituto il potere di assumere e licenziare direttamente i docenti.

 

 Esprime conclusivamente un giudizio positivo sul provvedimento, che pone fine alla discutibile prassi delle proroghe, peraltro risultate in passato necessarie, e manifesta disponibilità ad alcuni miglioramenti a condizione che non derivino da posizioni pregiudizialmente contrarie.

 

 Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) si sofferma prevalentemente sulla disposizione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo cui il CUN è composto, fra l'altro, da professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifici disciplinari in numero non superiore a 14.  Al riguardo, egli sottolinea che il CUN è contestualmente definito quale organo di rappresentanza del sistema universitario. Ritiene dunque contraddittorio con tale affermazione di principio circoscrivere nel dettaglio il numero dei settori scientifici disciplinari di riferimento. Al fine di svolgere in pieno il ruolo di rappresentanza del sistema, i membri del CUN dovrebbero infatti a suo avviso agire senza vincoli di mandato, rappresentando l'intero sistema.

 

 A fronte dell'eccessiva frammentazione delle università e dei saperi, il riferimento a 14 aree disciplinari risulta così troppo rigido o comunque inadatto.

 

 Qualora si volesse fare riferimento a settori disciplinari, meglio sarebbe allora indicarne di veramente ampi, in numero non superiore a 4 o 5. In tal modo, si supererebbero fra l'altro alcune criticità evidenziate nel dibattito, fra cui il passaggio dei membri da una categoria all'altra della docenza.

 

 Prospetta quindi l'opportunità di alcune audizioni mirate, dalle quali acquisire indicazioni utili sull'effettiva validità delle 14 aree indicate.

 

 Giudica altresì positivamente la collaborazione prevista fra il CUN e gli altri organi, sottolineando peraltro l'esigenza di un rafforzamento.

 

 Inoltre, ritiene doverose maggiori garanzie ai singoli docenti e con riferimento  alla titolarità dei rettori.

 

 Conclude auspicando un chiarimento definitivo sulle norme transitorie ed un'intima correlazione con le conclusioni dell'affare assegnato in materia di università.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

 

327a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa e  il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Caldoro .

 

 La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

 

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - era stata avviata la discussione generale. Il Presidente informa altresì che martedì 12 ottobre, alle ore 15, si svolgerà in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi l'audizione dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN), così come del resto auspicato ieri dal senatore Monticone.

 

 Prende atto la Commissione.

 

 Nel dibattito interviene il senatore GABURRO (UDC), il quale sottolinea anzitutto che il provvedimento in titolo rappresenta un tassello di un riordino complessivo del sistema universitario, per la definizione del quale non si potrà, a suo avviso, non tenere conto anche degli esiti dell'affare assegnato in materia universitaria.

 

Con riferimento al suggerimento del senatore Monticone di ridurre i settori disciplinari all'interno dei quali eleggere i rappresentanti del personale docente, afferma di non condividerlo, atteso che esso richiederebbe un aggravio sotto il profilo pratico derivante dalla definizione di nuove aree.

 

Giudica tuttavia opportuno raddoppiare il numero dei rappresentanti di ciascuna area, atteso che l'attuale normativa, che prevede l'elezione di un professore ordinario, un associato e un ricercatore per ciascun settore, spesso non consente a gruppi o scuole di pensiero un'effettiva rappresentatività all'interno del CUN.

 

Quanto alla eleggibilità per un secondo mandato di determinati candidati, egli esprime un orientamento contrario, ritenendo invece preferibile limitare la durata in carica ad un solo mandato per tutti i componenti del CUN.

 

Apprezza poi la scelta sia di prevedere l'elezione parziale del Consiglio, attesi gli evidenti benefici in termini di continuità istituzionale, sia di riattribuire al CUN la competenza ad esprimere un parere obbligatorio sugli atti delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali.

 

Relativamente al Collegio di disciplina, egli registra con favore la disposizione recata all'articolo 3. In particolare apprezza, da un lato, che, a differenza dell'attuale normativa, il presidente sia eletto dal medesimo organo, e, dall'altro, il rispetto del principio del contraddittorio e le disposizioni in materia di sospensione cautelare.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, invitando il relatore ed il Governo ad attendere, per le rispettive repliche, l'audizione dei responsabili del CUN.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2004

334a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

 

indi del Vice Presidente

BEVILACQUA

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

 

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 

 Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso, nel corso della quale - ricorda il presidente relatore BEVILACQUA (AN) - si era conclusa la discussione generale.

 

 In sede di replica agli intervenuti nel dibattito, egli esprime anzitutto vivo apprezzamento per la qualità degli interventi, così come del resto per il prezioso contributo offerto, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza, dal Consiglio universitario nazionale (CUN), dalla Conferenza dei rettori (CRUI) e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

 

 Nel riferire indi che la maggioranza non considera il provvedimento come un testo blindato, preannuncia sin d'ora l'intenzione di presentare talune proposte emendative migliorative del provvedimento e manifesta disponibilità a valutare quelle che saranno presentate dalle varie parti politiche.

 

 Il sottosegretario CALDORO, dopo aver espresso soddisfazione per il contributo emerso sia nel dibattito che nel corso delle audizioni, registra anzitutto la sostanziale convergenza sul provvedimento.

 

 Nel convenire che non si tratta senz'altro di un disegno di legge blindato, egli dà anzitutto conto della disponibilità del Governo a sostenere proposte migliorative, con riferimento alle principali questioni, in merito alle quali, nel corso del dibattito, è emersa l'opportunità di un ulteriore approfondimento.

 

 Giudica altresì importante la convergenza registrata con riferimento all'esigenza di inserire il riordino del CUN nell'ambito di un complessivo ed organico riordino del sistema universitario, così come del resto è emerso nel documento conclusivo sull'affare assegnato in materia universitaria, che costituisce un punto di riferimento per l'azione del Governo.

 

 Passando a considerare i contenuti del provvedimento, il Sottosegretario sottolinea l'importanza di aver qualificato il CUN come organo di rappresentanza del sistema universitario e di aver ampliato, di conseguenza, i momenti di coordinamento con gli altri organi che costituiscono il sistema universitario, nonché con l'Accademia nazionale dei Lincei ed il Consiglio nazionale delle ricerche.

 

 Con riferimento alla competenza del CUN in materia di atti delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali, che egli ribadisce essere di mera legittimità, avverte che si tratta di una disposizione che, lungi dal ledere l'autonomia degli atenei, risponde all'esigenza di assicurare la necessaria uniformità a livello nazionale. Giudica, in proposito, importante sia aver previsto che il parere debba essere reso entro novanta giorni dalla richiesta, sia il riferimento al riordino delle procedure di reclutamento dei docenti universitari.

 

 Quanto alle disposizioni sul Collegio di disciplina, nonché sul sistema elettorale del CUN, con particolare riferimento alle norme che disciplinano in via transitoria l'elezione parziale dei membri del Consiglio, egli sottolinea che il Governo non è pregiudizialmente contrario ad interventi migliorativi.

 

 Nel ribadire che non si tratta di un provvedimento blindato, egli esclude comunque l'intenzione del Governo di presentare, allo stato, specifiche proposte emendative.

 

 Il presidente relatore BEVILACQUA (AN) propone di fissare il termine di presentazione degli emendamenti a martedì 26 ottobre, alle ore 12.

 

 Su proposta della senatrice ACCIARINI (DS-U), condivisa dal presidente relatore BEVILACQUA (AN), la Commissione conviene infine di fissare detto termine a venerdì 29 ottobre, alle ore 12.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 La seduta termina alle ore 15,35.


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004

337a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

 

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso, nel corso della quale - ricorda il presidente ASCIUTTI (FI) - si erano svolte le repliche. Egli comunica altresì che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri e che si procederà quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al presente resoconto.

 

Il senatore MODICA (DS-U) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1, soffermandosi anzitutto sull'1.23, che prevede una rappresentanza del nuovo Consiglio universitario nazionale (CUN) per aree culturali più ampie rispetto alle attuali 14. Pur mantenendo la struttura per aree, ne propone infatti la riduzione a 6, che favorisce una maggiore aggregazione, riducendo al contempo i rischi di una eccessiva sindacalizzazione. L'emendamento si pone del resto nella stessa linea del successivo 1.2, ma se ne distingue per la rappresentanza assicurata alle donne.

 

L'emendamento 1.3 è invece di carattere esclusivamente tecnico e tende ad introdurre nel testo la terminologia già adottata nella vigente normativa.

 

Anche l'emendamento 1.4 ha carattere prevalentemente tecnico, essendo volto a sopprimere, per ragioni di coerenza, il riferimento normativo del Consiglio nazionale degli studenti universitari, non presente con riguardo agli altri organi di cui al comma 1 dell'articolo 1.

 

Quanto all'emendamento 1.6, anch'esso ha carattere terminologico ma è principalmente volto a sgombrare il campo da possibili equivoci.

 

L'emendamento 1.7 è poi teso a chiarire che la mancata elezione o designazione di qualsiasi membro non comporta l'invalidità della costituzione del Consiglio, superando l'attuale formulazione secondo cui la mancata elezione dei professori e ricercatori comporterebbe invece l'invalidità dell'organo, quasi a testimonianza di una diversa importanza dei suoi componenti.

 

L'emendamento 1.8 è conseguente all'1.23 e chiarisce che il presidente del CUN debba essere eletto fra i professori ordinari.

 

L'emendamento 1.13 si inserisce nella logica di quelli precedentemente illustrati e chiarisce che la decadenza investe anche i rappresentanti degli enti (come ad esempio la Conferenza dei rettori o il Convegno dei dirigenti amministrativi).

 

L'emendamento 1.14 è volto a sostituire un richiamo interno con quello, più puntuale, alla legge di riferimento, al fine di una maggiore chiarezza del testo.

 

L'emendamento 1.16 è a sua volta conseguente all'1.23.

 

L'emendamento 1.17 è volto a correggere un errore logico del testo, che fa riferimento alla scadenza del "quadriennio" anche se i mandati non hanno necessariamente durata quadriennale.

 

Anche l'emendamento 1.18 è volto a correggere un errore del testo. Se da un lato è infatti condivisibile che le procedure telematiche debbano assicurare l'accertamento dell'identità dei votanti e la segretezza del voto, non si comprende in che modo esse dovrebbero garantire l'accertamento dell'identità degli eleggibili. Piuttosto, egli ritiene che dette procedure debbano garantire l'accertamento della correttezza della preferenza espressa.

 

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti da lui presentati, soffermandosi anzitutto sull'1.2 che, come già anticipato dal senatore Modica, si pone nella medesima linea dell'1.23 e se ne distingue solo per i profili relativi alla rappresentanza delle donne. In particolare, egli si dichiara consapevole che l'emendamento rappresenta una significativa novità rispetto al sistema attuale. Anche nelle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza, ricorda, era stato chiaramente detto che qualunque ritocco ai settori scientifico-disciplinari sarebbe stato difficile. Ritiene tuttavia che almeno tre ordini di motivi spingano in questo senso: in primo luogo, anche nella relazione introduttiva al disegno di legge governativo, si afferma che il testo intende attribuire al CUN la rappresentanza del sistema universitario, evitandone la sindacalizzazione che invece, a suo avviso, potrebbe derivare da una rappresentanza meccanica dei singoli settori; in secondo luogo, la specializzazione dei saperi in ambito universitario comporta la necessità di non isolarli, aggregandoli invece in macroaree; in terzo luogo, occorre garantire una corretta interazione fra ricerca scientifica e ricerca umanistica, in un'ottica di valorizzazione di quest'ultima.

 

Quanto all'emendamento 1.11, esso è volto ad impedire l'immediata rieleggibilità dei membri del CUN, anche nella fase transitoria di prima applicazione della legge.

 

Il senatore TESSITORE (DS-U) illustra gli emendamenti da lui presentati, osservando che essi rispondono tutti ad una logica comune di sistematicità, richiamata del resto dallo stesso relatore Bevilacqua nella sua esposizione introduttiva. Nel condividere pienamente la definizione del CUN quale organo di rappresentanza del sistema, egli ritiene pertanto che ne debba conseguire una maggiore determinazione nel garantire una più ampia rappresentanza dei settori, eliminando ogni rischio di corporativismo. L'emendamento 1.1 si pone quindi nella medesima logica dell'1.23 e dell'1.2, differenziandosene tuttavia per la distinzione delle 6 aree scientifico-disciplinari previste in 3 di ambito scientifico-tecnologico e 3 di ambito scientifico-umanistico. Esso prevede altresì il parere delle Commissioni parlamentari e delle istituzioni scientifiche di livello nazionale sulla determinazione delle aree. Da tale ampio coinvolgimento, consegue a suo avviso l'esclusione dalla partecipazione al CUN di quei soggetti tradizionalmente antagonisti, come ad esempio la Conferenza dei rettori (emendamento 1.5) o gli altri organi di governance (emendamento 1.9). Con riferimento a detto ultimo emendamento, egli tiene inoltre a precisare che esso è volto a rafforzare una cultura della valutazione assolutamente terza, indipendente da Governo e università.

 

L'emendamento 1.10 si pone in una linea di coerenza con il precedente 1.1 e il successivo 1.22 ed è volto ad evitare l'immediata rieleggibilità dei componenti del CUN.

 

L'emendamento 1.12 intende chiarire che la rappresentanza dei componenti del Consiglio è di funzione. Essi devono pertanto essere sostituiti immediatamente in caso di decadenza.

 

L'emendamento 1.19 intende porre in termini di assoluta chiarezza le condizioni di eleggibilità.

 

L'emendamento 1.20 si pone in linea con le proposte precedenti.

 

In conclusione, il senatore Tessitore chiede al relatore, alla maggioranza e al Governo una particolare attenzione sull'articolo 1, che giudica decisivo e rispetto al quale ha inteso offrire un contributo sistematico, nella logica del provvedimento che assegna al CUN la rappresentanza del sistema universitario.

 

Il senatore MODICA (DS-U) inizia indi ad illustrare le proposte emendative presentate all'articolo 2, confermando che anch'egli ha inteso offrire un contributo costruttivo al testo, senza volerne modificare radicalmente l'impianto.

 

L'emendamento 2.1 è teso a rendere più chiara la lettera a) del comma 1.

 

L'emendamento 2.3 si propone di sopprimere la competenza consultiva del CUN in ordine alle questioni di carattere finanziario. Ritiene infatti che nel Consiglio non siano necessariamente presenti le indispensabili competenze. Qualora tuttavia si intendesse mantenere detto ruolo al CUN, egli ritiene che esso dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti del finanziamento e non solo all'utilizzazione della quota di riequilibrio, che peraltro il ministro Moratti ha recentemente dichiarato di voler superare (emendamento 2.2).

 

L'emendamento 2.4 si propone invece di sopprimere il comma 2 secondo cui, del tutto inopinatamente, il parere del CUN sugli obiettivi di programmazione universitaria dovrebbe porsi a valle dei pareri degli altri organi. Analogamente, l'emendamento 2.5 propone la soppressione del comma 3 atteso che sui regolamenti didattici il CUN è l'unico organo chiamato ad esprimere il proprio parere.

 

Quanto ai pareri di legittimità sugli atti delle commissioni, egli ritiene anzitutto preferibile che detto compito torni in capo al Ministro, come accadeva in passato. Qualora tuttavia si intendesse mantenerlo al CUN, esso dovrebbe essere a suo avviso attivato solo su richiesta delle università (emendamento 2.7).

 

In considerazione dell'inizio della seduta dell'Assemblea, oltre che dell'estrema delicatezza dell'argomento in discussione, il PRESIDENTE concede eccezionalmente al senatore Modica di interrompere il proprio intervento e riprenderlo in altra seduta.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

  La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3008

 

Art. 1

 

1.23

 

SOLIANI, MODICA, MONTICONE

 

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

"a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di sei grandi aree di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, corrispondenti ad altrettanti collegi unici nazionali. In ciascun collegio unico sono eletti il professore ordinario, il professore associato e il ricercatore che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, inoltre, i cinque più votati tra i nominativi restanti, indipendentemente dalla categoria o fascia di appartenenza. Ciascun elettore può esprimere un unico voto di preferenza. Nel caso in cui nessuna donna figuri fra i tre più votati rispettivamente tra i professori ordinari, i professori associati  e i ricercatori, dei cinque posti restanti uno è attribuito alla donna più votata nel collegio e quattro ai più votati tra i nominativi restanti, indipendentemente dalla categoria o fascia di appartenenza; ".

 

_____________

1.2

 

MONTICONE, MODICA, SOLIANI, D'ANDREA,Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

"a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di sei grandi aree di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, corrispondenti ad altrettanti collegi unici nazionali. In ciascun collegio unico sono eletti il professore ordinario, il professore associato e il ricercatore che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, inoltre, i cinque più votati tra i nominativi restanti, indipendentemente dalla categoria o fascia di appartenenza. Ciascun elettore può esprimere un unico voto di preferenza;".

 

_____________

1.3

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA,Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "settori scientifici disciplinari" con le seguenti: "settori scientifico-disciplinari".

 

_____________

 

1.1

 

TESSITORE, MODICA

 

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: "determinate" fino alla fine della lettera con le seguenti: "Le aree scientifico-disciplinari sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari e le istituzioni scientifiche di livello nazionale, in misura di sei, tre di ambito scientifico-tecnologico e tre di ambito scientifico-umanistico. Per ognuna delle sei aree sono eletti sette componenti, in modo da garantire in ognuna di esse la presenza di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;".

 

_____________

 

1.4

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "di cui all’articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,".

 

_____________

 

1.5

 

TESSITORE, MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA,Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

 

_____________

 

1.6

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "Conferenza permanente dei direttori amministrativi delle università." con le seguenti: "Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università italiane.".

 

_____________

 

1.7

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 2, sopprimere le parole: "lettere b), c), d) ed e),".

 

_____________

 

1.8

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il presidente è eletto dal CUN fra i professori ordinari che ne sono membri".

 

_____________

 

1.9

 

TESSITORE, MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Sopprimere il comma 4.

 

_____________

 

1.10

 

TESSITORE, MODICA

 

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole "in rappresentanza" fino alla fine del comma.

 

_____________

 

1.11

 

MONTICONE, MODICA, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 6, sostituire le parole: "in rappresentanza della stessa fascia o categoria di cui al comma 1 del presente articolo." con le seguenti: ". Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.".

 

_____________

 

1.12

 

TESSITORE, MODICA

 

Sostituire il comma 7 con il seguente:

 

"7. Nel caso che nel corso del mandato i rappresentanti dei professori ordinari e associati e dei ricercatori non siano più presenti, essi sono sostituiti, entro due mesi, con le stesse procedure di cui al comma 1."

 

_____________

 

1.13

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 7, sostituire le parole: "alla fascia o categoria rappresentata" con le seguenti: "all’area o categoria o ente rappresentato".

 

_____________

 

1.14

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 8, sostituire le parole: "di cui all’articolo 2, comma 4" con le seguenti: "delle valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210".

 

_____________

 

1.15

 

TESSITORE, MODICA

 

Al comma 9 sopprimere le parole: "fasce e categorie".

 

_____________

 

1.16

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 9, sopprimere la parola: "fasce".

 

_____________

 

1.17

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: "quadriennio" con la seguente: "mandato".

 

_____________

 

1.18

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

  Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: "degli eleggibili e la" con le seguenti: "della preferenza espressa e della".

 

_____________

 

1.19

 

TESSITORE, MODICA

 

Al comma 11, sopprimere le parole: "Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione dal comma 2 dell'articolo 4,".

 

_____________

 

1.20

 

TESSITORE, MODICA

 

Al comma 11, sopprimere le parole: "e le designazioni". 

 

_____________

 

1.21

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 11, sopprimere la parola: "quadriennale".

 

_____________

 

1.22

 

TESSITORE, MODICA

 

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

 

"11-bis. I membri del CUN che sono attualmente in carica non sono rieleggibili quale che sia la loro qualifica al momento del voto".

 

_____________

 

Art. 2

2.1

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;"

 

_____________

 

2.3

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, sopprimere lettera b).

 

_____________

 

2.2

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "della quota di riequilibrio".

 

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2.4

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Sopprimere il comma 2.

 

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2.5

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Sopprimere il comma 3.

 

____________

 

2.6

 

TESSITORE

 

Al comma 4, sopprimere le parole: "In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei docenti universitari,".

 

____________

 

2.7

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 4, sostituire le parole: "In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei docenti universitari," con le seguenti: "Su richiesta delle università interessate,".

 

____________

2.8

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 4, dopo le parole: "professori ordinari e associati", aggiungere le seguenti: "e dei ricercatori".

 

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2.9

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 4, sostituire le parole: "nonché alla conferma in ruolo dei professori ordinari ed associati." con le seguenti: "nonché alla loro conferma in ruolo.".

 

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2.10

 

TESSITORE

 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "si intende come adottato." con le seguenti: "la procedura è rimessa integralmente alla competenza del rettore della sede richiedente il concorso.".

 

_____________

 

2.11

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

l comma 4, aggiungere in fine la parola: "positivamente.".

 

____________

 

 2.12

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

  Sopprimere il comma 5.

 

_____________

 

Art. 3

 

3.1

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Sopprimere l'articolo.

 

_____________

 

3.2

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: ". In caso di impedimento o assenza dei membri effettivi essi sono sostituiti dai corrispondenti supplenti."

 

_____________

3.4

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con il seguente: "Il presidente e il vice presidente del CUN fanno parte di diritto del collegio, rispettivamente come membro effettivo e supplente. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di suo impedimento o assenza, dal vice presidente. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente."

 

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo.

 

____________

 

3.5

 

TESSITORE, MODICA

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con il seguente: "Il collegio è presieduto dal presidente del CUN, il quale, in casi particolari può delegare le proprie funzioni al vice presidente del CUN."  

 

____________

 

3.6

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Sopprimere il comma 2.

 

_____________

3.7

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 2, sopprimere il primo e il secondo periodo.

 

_____________

 

3.13

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

 

_____________

 

3.8

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Conseguentemente all'emendamento 3.13, sostituire il comma 3 con il seguente:

 

"3. Salvo differenti norme statutarie, l'azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente, al termine di un'istruttoria locale, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro centoventi giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell'università interessata o da un suo delegato. La sanzione, comunque non inferiore a quella irrogata dal collegio, è inflitta dal rettore entro trenta giorni dalla ricezione della delibera."

 

_____________

 

3.14

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il collegio delibera entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Decorso inutilmente tale termine, l'azione disciplinare spetta all'università interessata".

 

_____________

 

3.15

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: "o del collegio".

 

_____________

 

3.16

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 5, dopo le parole: "procedimento disciplinare," aggiungere la seguente: "anche".

 

_____________

 

3.17

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Sopprimere il comma 6.

 

_____________

 

Art. 4

 

4.1

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, dopo le parole: "lettera a)" sopprimere le parole da: "della presente legge" fino alla fine del comma.

 

_____________

 

4.2

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 2, sostituire le parole da: "la metà dei componenti" fino a: "ricercatori universitari resta" con le seguenti: "i rappresentanti di tre delle sei aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio restano".

_____________

 

Art. 5

5.1

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 89, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono abrogate le parole 'o direttore d'Istituto, preside di Facoltà o Scuola'".


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

339a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari  di Stato per i beni e le attività culturali Bono e per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

 

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

 

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre scorso, nel corso della quale - ricorda il presidente ASCIUTTI (FI) - si era avviata l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto. Consente quindi al senatore Modica di concludere l'illustrazione già iniziata di quelli da lui presentati all'articolo 2.

 

  Il senatore MODICA (DS-U), nel richiamare le osservazioni critiche già espresse con riferimento all'attribuzione al Consiglio universitario nazionale (CUN) della competenza ad esprimere un parere di legittimità sugli atti delle commissioni concorsuali, osserva che, se tale competenza deve essere mantenuta, essa deve quanto meno essere estesa anche alle procedure preordinate al reclutamento dei ricercatori (emendamento 2.8), nonché a quelle relative alla conferma in ruolo di tutte le categorie della docenza (emendamento 2.9).

 

  L'emendamento 2.11 è invece volto a chiarire che, decorsi novanta giorni dalla richiesta di detto parere, esso si intende adottato "positivamente".

 

  L'emendamento 2.12 è infine volto a sopprimere il comma 5 che reca la previsione, a suo avviso del tutto inopportuna, secondo cui il CUN può, al fine di esprimere il parere di competenza, acquisire i pareri di alcune specifiche istituzioni.

 

  Il senatore TESSITORE (DS-U) ribadisce di essere favorevole, contrariamente ad altri membri dell'opposizione, al mantenimento del comma 4, cui suggerisce tuttavia alcune modifiche: anzitutto, la soppressione della prospettiva temporalmente limitata all'attesa del riordino delle procedure di reclutamento (emendamento 2.6) e, in secondo luogo, la sostituzione del meccanismo del silenzio-assenso con la rimessione della procedura alla competenza del rettore in caso di inutile decorrenza del termine (emendamento 2.10).

 

  Afferma infine di essere favorevole alla soppressione del comma 5, suggerita dall'emendamento 2.12, convenendo sulla inopportunità di coinvolgere altre istituzioni nel parere di competenza del CUN.

 

  In sede di articolo 3, il senatore MODICA (DS-U) illustra le proposte emendative da lui presentate, soffermandosi anzitutto sul 3.1, interamente soppressivo dell'articolo. Non ritiene infatti che il riordino del collegio di disciplina assuma priorità nell'ambito del provvedimento, giudicando al contrario necessaria una maggiore riflessione.

 

In subordine, illustra una serie di emendamenti volti ad apportare miglioramenti puntuali al testo.

 

L'emendamento 3.2 riporta ad esempio al comma 1 un'affermazione senz'altro condivisibile in ordine alla sostituzione dei membri effettivi con i corrispondenti supplenti, che il disegno di legge governativo collocava invece del tutto inopportunamente al comma 2.

 

L'emendamento 3.4 sancisce invece che la presidenza del collegio spetti al presidente del CUN. Inoltre, stabilisce che del collegio faccia parte di diritto anche il vice presidente del CUN, quale membro supplente, affinchè possa sostituire il presidente in caso di impedimento o assenza. L'emendamento colloca poi al comma 1, per ragioni di coerenza, due periodi che il disegno di legge governativo recava invece al comma 2.

 

L'emendamento 3.6 reca inoltre la soppressione del comma 2, che prefigura una giustizia disciplinare per categorie. In subordine, l'emendamento 3.7 suggerisce la soppressione dei primi due periodi, recanti la summenzionata composizione "a fisarmonica" del collegio, e l'emendamento 3.13 propone la soppressione del terzo periodo. A giudizio dell'oratore, detto terzo periodo si colloca infatti assai più opportunamente nell'ambito del comma 3, di cui peraltro l'emendamento 3.8 suggerisce un'intera riscrittura. Si tratta, sottolinea il presentatore, di formalizzare anzitutto che l'azione disciplinare spetta al rettore dopo un'istruttoria locale, come del resto è prassi costante da molti decenni. Il nuovo testo del comma 3 chiarisce altresì che l'azione disciplinare non pregiudica il ricorso alle sedi civili e penali, fugando così ogni dubbio su un profilo attualmente piuttosto controverso. Infine, esso dispone che le funzioni di relatore sono assolte dal rettore o da un suo delegato e che la sanzione, inflitta dal rettore, non può essere inferiore a quella irrogata dal collegio.

 

L'emendamento 3.14 è invece volto a rimediare ad una probabile svista del disegno di legge governativo. Pur convenendo sull'opportunità di porre un termine per l'azione del collegio, il senatore Modica ritiene infatti indispensabile che, nel caso di inutile decorrenza di detto termine, l'azione disciplinare debba tornare all'università interessata anziché estinguersi.

 

L'emendamento 3.15 limita poi la sospensione del termine al solo caso in cui siano in corso le operazioni di rinnovo del CUN. Il presentatore ritiene infatti che, qualora siano in corso operazioni di rinnovo del collegio, sia compito del CUN ripristinare l'organo nella sua interezza e garantire il diritto del giudicato al rispetto dei termini previsti.

 

Con l'emendamento 3.16 si chiarisce che la sospensione cautelare dall'ufficio e dallo stipendio della persona sottoposta a procedimento disciplinare avvenga anche, ma non esclusivamente, su richiesta del collegio, onde consentire al rettore una maggiore tempestività di azione in casi di particolare gravità.

 

L'emendamento 3.17 sopprime infine il comma 6, che rappresenta palesemente il residuo di un articolato precedente, del tutto incongruo rispetto al testo in esame.

 

Il senatore TESSITORE (DS-U) illustra l'emendamento 3.5 che attribuisce, in analogia al precedente 3.4, la presidenza del collegio al presidente del CUN. Se ne distingue tuttavia per il fatto che non prevede la partecipazione di diritto al collegio, quale membro supplente, del vice presidente del CUN. A giudizio del presentatore, ciò non è infatti necessario affinchè il presidente possa delegare in casi particolari le proprie funzioni al vice presidente.

 

In sede di articolo 4, il senatore MODICA illustra l'emendamento 4.1 che sopprime il riferimento ad una norma abrogata dal successivo articolo 5.

 

L'emendamento 4.2 è invece più delicato. Richiamandosi a quanto già espresso in discussione generale, il presentatore ribadisce infatti di concordare con l'ipotesi di un rinnovo parziale nel tempo del CUN al fine di assicurare la continuità dell'organo. Ciò determina tuttavia l'esigenza di una fase transitoria per la prima applicazione della norma. A suo giudizio, la scelta del Governo non appare peraltro convincente, in quanto affida l'individuazione dei membri cui spetterà un mandato in prima applicazione più lungo ad un criterio casuale quale quello della maggiore anzianità in ruolo. Anche in considerazione del fatto che gli effetti di tale scelta sono destinati a protrarsi nel tempo, l'emendamento 4.2 suggerisce pertanto un criterio diverso, quale quello della distinzione fra aree.

 

In sede di articolo 5, il senatore Modica illustra infine l'emendamento 5.1, volto a sciogliere un dubbio interpretativo attualmente gravante sulle conseguenze dei procedimenti disciplinari. Una norma del testo unico del 1933 sancisce infatti che, a seguito di procedimento disciplinare, i professori sono interdetti dall'esercizio delle funzioni di rettore, direttore di Istituto, preside di Facoltà o Scuola. Con ciò, il legislatore aveva senz'altro inteso escludere l'esercizio delle funzioni di direttore di quegli Istituti di istruzione universitaria che, ai sensi del medesimo testo unico, sono rappresentati dalle università con un numero di facoltà pari o inferiore a due. Nella prassi, detta disposizione è stata tuttavia interpretata nel senso di escludere l'esercizio delle funzioni di direttore di istituto, con ciò intendendo la minuta articolazione delle facoltà successivamente sostituita dai dipartimenti. Poiché tale ultima interpretazione non è in alcun modo condivisibile, come del resto manifestato anche dal rettore della Libera università Maria S.S. Assunta (LUMSA), professor Dalla Torre, nel corso dell'audizione svolta sul provvedimento in titolo, egli suggerisce - con l'emendamento 5.1 - di sgombrare il campo da equivoci, mantenendo solo il divieto di esercizio delle funzioni di rettore.

 

Il PRESIDENTE informa che sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali, ma non ancora quello della Commissione bilancio. Non è pertanto ancora possibile procedere alle votazioni. Anche in considerazione del fatto che lo stesso disegno di legge governativo asserisce che non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, auspica quindi una sollecita espressione del parere onde poter concludere l'esame del provvedimento prima dell'imminente sessione di bilancio.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,20.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3008

 

Art. 2

 

2.1

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;"

 

_____________

 

2.3

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, sopprimere lettera b).

 

_____________

 

2.2

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "della quota di riequilibrio".

 

_____________

 

2.4

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Sopprimere il comma 2.

 

____________

 

2.5

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Sopprimere il comma 3.

 

____________

 

2.6

 

TESSITORE

 

Al comma 4, sopprimere le parole: "In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei docenti universitari,".

 

____________

 

2.7

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 4, sostituire le parole: "In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei docenti universitari," con le seguenti: "Su richiesta delle università interessate,".

 

____________

 

2.8

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 4, dopo le parole: "professori ordinari e associati", aggiungere le seguenti: "e dei ricercatori".

 

____________

 

 2.9

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 4, sostituire le parole: "nonché alla conferma in ruolo dei professori ordinari ed associati." con le seguenti: "nonché alla loro conferma in ruolo.".

 

____________

 

2.10

 

TESSITORE

 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "si intende come adottato." con le seguenti: "la procedura è rimessa integralmente alla competenza del rettore della sede richiedente il concorso.".

 

_____________

2.11

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 4, aggiungere in fine la parola: "positivamente.".

 

____________

 

2.12

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

  Sopprimere il comma 5.

 

_____________

Art. 3

 

3.1

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Sopprimere l'articolo.

 

_____________

 

3.2

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: ". In caso di impedimento o assenza dei membri effettivi essi sono sostituiti dai corrispondenti supplenti."

 

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

 

_____________

3.4

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con i seguenti: "Il presidente e il vice presidente del CUN fanno parte di diritto del collegio, rispettivamente come membro effettivo e supplente. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di suo impedimento o assenza, dal vice presidente. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente."

 

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il quinto e il sesto periodo.

 

____________

3.5

 

TESSITORE, MODICA

 

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con il seguente: "Il collegio è presieduto dal presidente del CUN, il quale, in casi particolari può delegare le proprie funzioni al vice presidente del CUN."  

 

____________

 

3.6

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Sopprimere il comma 2.

 

_____________

 

3.7

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 2, sopprimere il primo e il secondo periodo.

 

_____________

 

3.13

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

 

_____________

 

3.8

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Conseguentemente all'emendamento 3.13, sostituire il comma 3 con il seguente:

 

"3. Salvo differenti norme statutarie, l'azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente, al termine di un'istruttoria locale, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro centoventi giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell'università interessata o da un suo delegato. La sanzione, comunque non inferiore a quella irrogata dal collegio, è inflitta dal rettore entro trenta giorni dalla ricezione della delibera."

 

_____________

 

3.14

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il collegio delibera entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Decorso inutilmente tale termine, l'azione disciplinare spetta all'università interessata".

 

_____________

 

3.15

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: "o del collegio".

 

_____________

 

3.16

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 5, dopo le parole: "procedimento disciplinare," aggiungere la seguente: "anche".

 

_____________

 

3.17

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Sopprimere il comma 6.

 

_____________

 

Art. 4

 

4.1

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, dopo le parole: "lettera a)" sopprimere le parole da: "della presente legge" fino alla fine del comma.

 

_____________

 

4.2

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 2, sostituire le parole da: "la metà dei componenti" fino a: "ricercatori universitari resta" con le seguenti: "i rappresentanti di tre delle sei aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio restano".

 

_____________

 

Art. 5

 

5.1

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

"1-bis. All'articolo 89, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono abrogate le parole 'o direttore d'Istituto, preside di Facoltà o Scuola'".

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004

341a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

 Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro. 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

 

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

  Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre scorso, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si era conclusa l'illustrazione degli emendamenti. Avverte inoltre che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul provvedimento (di nulla osta, a condizione che sia apportata una modifica all'articolo 1, comma 10) e sulle relative proposte emendative (di nulla osta, tranne che sugli emendamenti 1.23 e 1.2). Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al presente resoconto.

 

 Il relatore BEVILACQUA (AN) segnala anzitutto l'esigenza di riportare a quattro il numero dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università in seno al CUN e di prevedere che alle sue sedute possa partecipare anche, senza diritto di voto, il presidente del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) o un suo delegato. Presenta a tal fine gli emendamenti 1.24 e 1.25, nonché - al fine di recepire le indicazioni della Commissione bilancio - l'emendamento 1.26.

 

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 1, esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.14, 1.18, 1.19 e 1.21 e contrario nei confronti degli altri emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.13, qualora il presentatore sostituisca il riferimento al termine "area" con quello al termine "fascia".

 

  Relativamente all'articolo 2, dichiara parere favorevole nei confronti degli emendamenti 2.6, 2.8 e 2.9 e contrario sulle restanti proposte emendative.

 

Quanto all'articolo 3, il parere è favorevole nei confronti dell'emendamento 3.4, a condizione che esso sia riformulato nel senso di sopprimere il riferimento al vice presidente del CUN e prevedere che in caso di impedimento o assenza del presidente del CUN, il collegio sia presieduto da un suo delegato scelto tra i professori ordinari, componenti il collegio, nonché sul 3.16. Esprime parere contrario nei confronti delle restanti proposte emendative.

 

Si esprime infine in senso favorevole nei confronti dell'emendamento 4.1, contrario nei confronti del 4.2, mentre, con riferimento all'emendamento 5.1, dichiara di rimettersi al Governo.

 

Il sottosegretario CALDORO esprime parere conforme al relatore, ad eccezione che sull'emendamento 1.19, in ordine al quale si riserva di esprimersi dopo una breve pausa di riflessione. Quanto all'emendamento 5.1, sul quale il relatore si era rimesso al Governo, egli si esprime in senso contrario, rilevando che l'attuale formulazione già di per sé stabilisce che, a seguito di procedimento disciplinare, i professori siano interdetti dall'esercizio delle funzioni di direttore degli Istituti di istruzione universitaria, e non di direttore di istituto. Manifesta tuttavia piena disponibilità, a nome del Governo, ad assicurare un'interpretazione in questo senso.

 

Il senatore MODICA (DS-U) prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, che vanno indubbiamente nel senso da lui auspicato. Sottolinea tuttavia che, nonostante il dettato normativo, vi è una prassi consolidata del Ministero che tende ad escludere detti soggetti dall'esercizio di funzioni di direttore di istituto scientifico.

Si passa alle votazioni.

 

Il PRESIDENTE accerta che la Commissione non è in numero legale.

 

L'esame è quindi sospeso.

 

 (3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

 

(Ripresa dell'esame e rinvio)

 

 Il relatore BEVILACQUA (AN) rettifica il parere favorevole precedentemente reso in merito all'emendamento 1.19, dichiarando di essere contrario a tale proposta.

 

  Si associa il sottosegretario CALDORO.

 

  Il presidente ASCIUTTI , in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti 1.23 e 1.2, invita i rispettivi proponenti al ritiro.

 

  Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.23, interviene il senatore MODICA (DS-U), il quale dichiara di non ritirare la proposta emendativa, affermando altresì di non condividere il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. Egli sottolinea infatti che l'incremento del numero di consiglieri non determina necessariamente un accrescimento dell'onere finanziario, ben potendosi ridurre il compenso erogato a ciascuno di essi.

 

Anche la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.23, affermando anzitutto che esso sottende scelte di natura culturale, attorno alle quali, eventualmente, dovrebbero essere modulate le scelte finanziarie.

 

Con riferimento, in particolare, alla previsione di una rappresentanza ridotta a sei aree culturali, si tratta, a suo avviso, di una novità che risponde alla crescente interdisciplinarietà e globalizzazione dei saperi, che - rispetto all'attuale elenco burocratico - costituisce un vero e proprio salto culturale.

 

Quanto alla scelta di eleggere i cinque candidati più votati tra i nominativi restanti, dopo quelli eletti, indipendentemente dalla categoria o fascia di appartenenza, ella afferma che essa risponde senz'altro ad una visione più dinamica della rappresentanza universitaria.

 

Relativamente alla previsione secondo cui, se nessuna donna risulta tra i tre più votati, fra i cinque posti rimanenti uno sia automaticamente attribuito alla donna più votata nel collegio, prosegue, essa corrisponde al bisogno di assicurare una presenza femminile più forte nelle funzioni di rappresentanza universitaria, tanto più opportuna in considerazione dell'apporto qualitativo assicurato nell'università.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione respinge l'emendamento 1.23.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2, ha la parola il senatore MONTICONE (Mar-DL-U), il quale sottolinea che esso sottende una scelta di fondo, a suo avviso persino troppo coraggiosa, nel senso di assicurare che la rappresentanza del sistema universitario da parte del CUN non sia frazionata. Si tratta, rileva, di un'impostazione che conferisce unitarietà dei saperi e dell'offerta complessiva della formazione universitaria, in un'ottica di interdisciplinarietà, la quale è ormai il pre-requisito di invenzioni tecnologiche e di applicazioni scientifiche di successo.

 

Per dichiarare voto di astensione sulla proposta emendativa, interviene altresì il senatore GABURRO (UDC), il quale rileva le difficoltà tecniche connesse all'individuazione delle sei aree, in luogo delle attuali quattordici. Giudica invece interessante la previsione, recata nel secondo periodo della proposta emendativa, diretta ad ampliare la rappresentanza del Consiglio.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 risulta respinto.

 

  E' indi posto ai voti ed accolto l'emendamento 1.3.

 

  Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1 interviene il senatore TESSITORE (DS-U) il quale - premesso un compiaciuto stupore per l'assenza di parere contrario da parte della Commissione bilancio su tale emendamento, che pure si inscrive nella medesima logica dei precedenti 1.23 e 1.2 - osserva che l'emendamento in questione era volto a sottolineare la dimensione sistematica che il provvedimento avrebbe dovuto a suo giudizio assumere. Il mancato accoglimento da parte della maggioranza di siffatti emendamenti migliorativi rafforza peraltro il dubbio sull'utilità della riforma medesima che, a questo punto, si limita a ricalcare la normativa esistente, apportandovi solo marginali ritocchi. Ciò alimenta a suo giudizio il rischio che l'intera manovra possa essere letta, anche al di là delle intenzioni del Governo e della sua maggioranza, quale strumento per procedere all'ennesima proroga dell'attuale Consiglio.

 

  Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

 

  La Commissione accoglie invece l'emendamento 1.4.

 

  In sede di emendamento 1.24, il PRESIDENTE osserva che esso presenta possibili implicazioni finanziarie, anche alla luce del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti 1.23 e 1.2. Invita pertanto il relatore a ritirarlo e a ripresentarlo in Assemblea.

 

  Il relatore BEVILACQUA accede all'invito del Presidente e ritira l'emendamento 1.24.

 

  Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TESSITORE (il quale raccomanda vivamente di sopprimere la rappresentanza della Conferenza dei rettori in seno al CUN), l'emendamento 1.5 è posto ai voti e respinto.

 

  La Commissione accoglie invece l'emendamento 1.6 e, con separata votazione, respinge l'emendamento 1.7.

 

  In sede di emendamento 1.8, il senatore MODICA osserva che esso si inseriva nell'ottica di assicurare nel CUN la presenza di più di un professore ordinario per ogni area. Essendo stata tuttavia tale ottica superata dal mancato accoglimento dei precedenti emendamenti, ritiene preferibile ritirare l'emendamento 1.8.

 

  Si passa quindi all'emendamento 1.9 che, posto ai voti, risulta respinto.

  La Commissione accoglie invece l'emendamento 1.25 e, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

 

  Con riferimento all'emendamento 1.13, il senatore MODICA si richiama alle considerazioni già espresse in sede di emendamento 1.8 e dichiara pertanto di ritirarlo.

 

  La Commissione accoglie indi l'emendamento 1.14 e, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.17. Accoglie invece l'emendamento 1.26.

 

  Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.18, interviene il senatore MODICA, il quale coglie peraltro l'occasione per dolersi dell'atteggiamento di chiusura dimostrato dal Governo e dalla maggioranza rispetto alle proposte emendative più qualificanti dell'opposizione, che contraddice le dichiarazioni di apertura ad un confronto costruttivo rese in precedenti fasi dell'iter del provvedimento. In particolare, si rammarica che l'ennesima riforma del CUN manchi di nuovo l'obiettivo di assicurare all'organo il ruolo di effettiva rappresentanza del sistema universitario che gli compete.

 

  Il PRESIDENTE dà atto all'opposizione di aver presentato emendamenti migliorativi. Nega tuttavia che la maggioranza non abbia dimostrato apertura al dialogo, con l'eccezione di quegli emendamenti che si ispirano evidentemente ad una concezione antitetica. Rileva peraltro con soddisfazione il clima disteso con cui la Commissione ha finora proceduto nell'esame.

 

  Prima di passare alla votazione dell'emendamento 1.18, la senatrice  ACCIARINI (DS-U) chiede la verifica del numero legale.

 

  Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, l'emendamento 1.18 è posto ai voti ed accolto.

 

  Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.19 e 1.20. Accoglie invece l'emendamento 1.21.

 

  Per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 1.22, interviene il senatore TESSITORE, il quale invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario precedentemente reso. Tale emendamento rende infatti esplicito un margine di ambiguità contenuto nel testo ed accoglie, fra l'altro, l'esplicita sollecitazione manifestata in tal senso dallo stesso CUN nell'audizione svolta con riferimento al disegno di legge in titolo.

 

  A suo giudizio, è infatti indispensabile evitare che abbia a ripetersi una prassi ormai costante in occasione di ogni rinnovo del CUN, che ha spesso visto rieleggere i propri componenti in quanto avevano cambiato stato giuridico ovvero si erano avvalsi di un margine di incertezza della normativa.

 

  Invita pertanto la Commissione a fare chiarezza su questo punto, atteso che la continuità dell'organo è già assicurata dalla costante permanenza in carica dei membri ben oltre la naturale scadenza dei rispettivi mandati.

 

  Anche il senatore MONTICONE dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.22, sollecitando la Commissione a dare un segnale di novità con riferimento alla composizione dell'organo.

 

Il relatore BEVILACQUA osserva che la non rieleggibilità dei componenti è già prevista nel testo, con riferimento a coloro che non abbiano cambiato stato giuridico. Essendo la rieleggibilità limitata ad una ristretta categoria di componenti, mantiene quindi il parere contrario sull'emendamento 1.22.

 

Quanto alle osservazioni del senatore Modica, rileva a sua volta che non sono state accolte solo le proposte che rispondevano ad una filosofia del tutto diversa rispetto a quella che ha ispirato la riforma concepita dal Governo e sostenuta dalla maggioranza.

 

Il senatore VALDITARA (AN) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 1.22, concordando con l'impostazione del disegno di legge governativo che ammette  la rieleggibilità solo nel caso in cui si sia verificato un cambiamento di stato giuridico. In tal caso, infatti, la reiterazione del mandato è assolutamente corretta dal punto di vista giuridico, in quanto espressione di una diversa rappresentanza.

 

Il sottosegretario CALDORO dichiara di essere sempre stato favorevole alla piena rieleggibilità dei componenti del CUN. In un sistema elettivo e pertanto pienamente democratico, ritiene infatti errato imporre limitazioni nell'elettorato passivo. Né va dimenticato che il sistema previsto dal provvedimento finisce per penalizzare gli ordinari, che sono gli unici a non cambiare stato giuridico.

 

Il senatore TESSITORE riconosce l'onestà intellettuale del rappresentante del Governo.

 

L'emendamento 1.22 è quindi posto ai voti e respinto.

 

La Commissione accoglie invece l'articolo 1, come modificato.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3008

 

Art. 1

 

1.23

 

SOLIANI, MODICA, MONTICONE

 

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

"a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di sei grandi aree di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, corrispondenti ad altrettanti collegi unici nazionali. In ciascun collegio unico sono eletti il professore ordinario, il professore associato e il ricercatore che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, inoltre, i cinque più votati tra i nominativi restanti, indipendentemente dalla categoria o fascia di appartenenza. Ciascun elettore può esprimere un unico voto di preferenza. Nel caso in cui nessuna donna figuri fra i tre più votati rispettivamente tra i professori ordinari, i professori associati  e i ricercatori, dei cinque posti restanti uno è attribuito alla donna più votata nel collegio e quattro ai più votati tra i nominativi restanti, indipendentemente dalla categoria o fascia di appartenenza; ".

 

_____________

 

1.2

 

MONTICONE, MODICA, SOLIANI, D'ANDREA,Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

"a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di sei grandi aree di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, corrispondenti ad altrettanti collegi unici nazionali. In ciascun collegio unico sono eletti il professore ordinario, il professore associato e il ricercatore che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, inoltre, i cinque più votati tra i nominativi restanti, indipendentemente dalla categoria o fascia di appartenenza. Ciascun elettore può esprimere un unico voto di preferenza;".

 

_____________

 

1.3

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA,Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "settori scientifici disciplinari" con le seguenti: "settori scientifico-disciplinari".

 

_____________

 

1.1

 

TESSITORE, MODICA

 

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: "determinate" fino alla fine della lettera con le seguenti: "Le aree scientifico-disciplinari sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari e le istituzioni scientifiche di livello nazionale, in misura di sei, tre di ambito scientifico-tecnologico e tre di ambito scientifico-umanistico. Per ognuna delle sei aree sono eletti sette componenti, in modo da garantire in ognuna di esse la presenza di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;".

 

_____________

 

1.4

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "di cui all’articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,".

 

_____________

 

1.24

 

BEVILACQUA, relatore

 

 Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "tre membri" con le seguenti: "quattro membri".

 

_____________

 

1.5

 

TESSITORE, MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA,Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

 

_____________

 

1.6

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "Conferenza permanente dei direttori amministrativi delle università." con le seguenti: "Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università italiane.".

 

_____________

 

1.7

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 2, sopprimere le parole: "lettere b), c), d) ed e),".

 

_____________

 

1.8

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il presidente è eletto dal CUN fra i professori ordinari che ne sono membri".

 

_____________

 

1.9

 

TESSITORE, MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Sopprimere il comma 4.

 

_____________

 

1.25

 

BEVILACQUA, relatore

 

 Al comma 4, dopo le parole: "(CIVR)" inserire le seguenti: "e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)".

 

_____________

 

1.10

 

TESSITORE, MODICA

 

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole "in rappresentanza" fino alla fine del comma.

 

_____________

 

1.11

 

MONTICONE, MODICA, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 6, sostituire le parole: "in rappresentanza della stessa fascia o categoria di cui al comma 1 del presente articolo." con le seguenti: ". Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.".

 

_____________

 

1.12

 

TESSITORE, MODICA

 

Sostituire il comma 7 con il seguente:

 

"7. Nel caso che nel corso del mandato i rappresentanti dei professori ordinari e associati e dei ricercatori non siano più presenti, essi sono sostituiti, entro due mesi, con le stesse procedure di cui al comma 1."

 

_____________

 

1.13

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 7, sostituire le parole: "alla fascia o categoria rappresentata" con le seguenti: "all’area o categoria o ente rappresentato".

 

_____________

 

1.14

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 8, sostituire le parole: "di cui all’articolo 2, comma 4" con le seguenti: "delle valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210".

 

_____________

 

1.15

 

TESSITORE, MODICA

 

Al comma 9 sopprimere le parole: "fasce e categorie".

 

_____________

 

1.16

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 9, sopprimere la parola: "fasce".

 

_____________

 

1.17

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: "quadriennio" con la seguente: "mandato".

 

_____________

 

1.26

 

BEVILACQUA, relatore

 

 Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: "si utilizza" con le seguenti: "si può utilizzare, senza nuovi o maggiori oneri".

 

_____________

 

1.18

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

 Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: "degli eleggibili e la" con le seguenti: "della preferenza espressa e della".

 

_____________

 

1.19

 

TESSITORE, MODICA

 

Al comma 11, sopprimere le parole: "Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione dal comma 2 dell'articolo 4,".

 

_____________

 

1.20

 

TESSITORE, MODICA

 

Al comma 11, sopprimere le parole: "e le designazioni". 

 

_____________

 

1.21

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 11, sopprimere la parola: "quadriennale".

 

_____________

 

1.22

 

TESSITORE, MODICA

 

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

 

"11-bis. I membri del CUN che sono attualmente in carica non sono rieleggibili quale che sia la loro qualifica al momento del voto".

 

_____________

 

Art. 2

 

2.1

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;"

 

_____________

 

2.3

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, sopprimere lettera b).

 

_____________

 

2.2

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "della quota di riequilibrio".

 

_____________

 

2.4

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Sopprimere il comma 2.

 

____________

 

2.5

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Sopprimere il comma 3.

 

____________

 

2.6

 

TESSITORE

 

Al comma 4, sopprimere le parole: "In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei docenti universitari,".

 

____________

 

2.7

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 4, sostituire le parole: "In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei docenti universitari," con le seguenti: "Su richiesta delle università interessate,".

 

____________

 

2.8

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 4, dopo le parole: "professori ordinari e associati", aggiungere le seguenti: "e dei ricercatori".

 

____________

 

2.9

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 4, sostituire le parole: "nonché alla conferma in ruolo dei professori ordinari ed associati." con le seguenti: "nonché alla loro conferma in ruolo.".

 

____________

 

2.10

 

TESSITORE

 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "si intende come adottato." con le seguenti: "la procedura è rimessa integralmente alla competenza del rettore della sede richiedente il concorso.".

 

_____________

 

2.11

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 4, aggiungere in fine la parola: "positivamente.".

 

____________

 

2.12

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

 Sopprimere il comma 5.

 

_____________

 

Art. 3

 

3.1

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Sopprimere l'articolo.

 

_____________

 

3.2

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: ". In caso di impedimento o assenza dei membri effettivi essi sono sostituiti dai corrispondenti supplenti."

 

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

 

_____________

 

3.4

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con i seguenti: "Il presidente e il vice presidente del CUN fanno parte di diritto del collegio, rispettivamente come membro effettivo e supplente. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di suo impedimento o assenza, dal vice presidente. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente."

 

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il quinto e il sesto periodo.

 

____________

 

3.5

 

TESSITORE, MODICA

 

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con il seguente: "Il collegio è presieduto dal presidente del CUN, il quale, in casi particolari può delegare le proprie funzioni al vice presidente del CUN."  

 

____________

 

3.6

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Sopprimere il comma 2.

 

_____________

 

3.7

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 2, sopprimere il primo e il secondo periodo.

 

_____________

 

3.13

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

 

_____________

 

3.8

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Conseguentemente all'emendamento 3.13, sostituire il comma 3 con il seguente:

 

"3. Salvo differenti norme statutarie, l'azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente, al termine di un'istruttoria locale, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro centoventi giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell'università interessata o da un suo delegato. La sanzione, comunque non inferiore a quella irrogata dal collegio, è inflitta dal rettore entro trenta giorni dalla ricezione della delibera."

 

_____________

 

3.14

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il collegio delibera entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Decorso inutilmente tale termine, l'azione disciplinare spetta all'università interessata".

 

_____________

 

3.15

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: "o del collegio".

 

_____________

 

3.16

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 5, dopo le parole: "procedimento disciplinare," aggiungere la seguente: "anche".

 

_____________

 

3.17

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Sopprimere il comma 6.

 

_____________

 

Art. 4

 

4.1

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, dopo le parole: "lettera a)" sopprimere le parole da: "della presente legge" fino alla fine del comma.

 

_____________

 

4.2

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

Al comma 2, sostituire le parole da: "la metà dei componenti" fino a: "ricercatori universitari resta" con le seguenti: "i rappresentanti di tre delle sei aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio restano".

 

_____________

 

Art. 5

 

5.1

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, Vittoria FRANCO

 

 Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

"1-bis. All'articolo 89, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono abrogate le parole 'o direttore d'Istituto, preside di Facoltà o Scuola'


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2004

342a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

 

(Seguito dell'esame e rinvio)

 Riprende l'esame, sospeso nella seduta dei ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è iniziata la votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

 

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

 

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.2, 2.4 e 2.5.

 

Il senatore TESSITORE (DS-U) dichiara di ritirare l'emendamento 2.6, che si inseriva in una logica che non è stata accolta, neppure in parte. Ritiene dunque preferibile che il provvedimento conservi interamente la sua configurazione originale, benché a suo giudizio nient'affatto condivisibile, anziché attenuarla con finte concessioni. Egli coglie altresì l'occasione per esprimere il proprio rincrescimento nel constatare che la Commissione abbia perduto un'ottima occasione per svolgere un proficuo lavoro comune. Il rammarico è tanto maggiore, prosegue, in quanto l'occasione è andata perduta a causa di un incredibile cedimento ad istanze estranee al Governo e al Parlamento e quindi prive di potestà legislativa. Al riguardo, ricorda che segnali di detto cedimento si sono verificati anche in quest'Aula, nonostante il suo personale sforzo per impedirlo. Anche a costo di dare l'impressione di parlare ex cathedra, egli rileva infatti l'esigenza di non determinare mai la sensazione di indebite invadenze.

 

Il relatore BEVILACQUA (AN) dichiara di fare proprio l'emendamento 2.6 e di insistere per la sua votazione. Quanto alle osservazioni del senatore Tessitore, dichiara di comprendere il suo disagio ma nega che vi siano state invadenze esterne con riferimento al provvedimento in esame.

 

L'emendamento 2.6 è infine posto ai voti ed accolto, con conseguente preclusione dell'emendamento 2.7.

 

Con separate votazioni, la Commissione accoglie altresì gli emendamenti 2.8 e 2.9.

 

Sull'emendamento 2.10, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore TESSITORE, il quale manifesta stupore per il parere contrario espresso su di esso dal relatore e dal rappresentante del Governo. Peraltro, qualora il parere fosse stato favorevole, dichiara che lo avrebbe ritirato con le stesse motivazioni già espresse in sede di emendamento 2.6.

 

Coglie altresì l'occasione per rammentare che, nel corso dell'audizione svolta in sede di Ufficio di Presidenza in merito al provvedimento in esame, gli stessi rappresentanti del CUN hanno dichiarato di aver concordato il disegno di legge con il Governo. Proprio in ragione di ciò, in quell'occasione egli aveva invitato tutte le forze politiche ad un atteggiamento di terzietà rispetto alla riforma.

 

Il senatore GUBERT (UDC), pur non condividendo la soluzione prospettata dall'emendamento 2.10, manifesta perplessità sull'attuale formulazione del secondo periodo del comma 4.

 

L'emendamento 2.10, posto ai voti, è respinto.

 

Sull'emendamento 2.11, il presidente ASCIUTTI (FI) dichiara il proprio voto favorevole, condividendo il giudizio negativo sull'attuale lacunosità del testo. Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a rivedere il parere contrario precedentemente reso.

 

Il senatore TESSITORE ricorda che la procedura in questione riguarda un parere sulla legittimità degli atti.

 

Il relatore BEVILACQUA, condividendo le considerazioni del Presidente, modifica il parere contrario precedentemente reso sull'emendamento 2.11, esprimendo un orientamento favorevole. Si riserva peraltro un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

 

Il sottosegretario CALDORO si rimette alla valutazione della Commissione.

 

Posto ai voti, l'emendamento 2.11 risulta accolto.

 

La Commissione respinge invece l'emendamento 2.12 e accoglie infine l'articolo 2, come modificato.

 

Si passa all'esame dell'articolo  3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1 e 3.2.

 

In considerazione della indisponibilità dei presentatori a riformulare l'emendamento 3.4 nel senso da lui indicato nella seduta di ieri, il relatore BEVILACQUA presenta l'emendamento 3.18, pubblicato in allegato al presente resoconto, che, posto ai voti, risulta accolto con conseguente preclusione degli emendamenti 3.4 e 3.5.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.13, 3.8, 3.14 e 3.15, accoglie il 3.16 e respinge il 3.17. Accoglie infine l'articolo 3, come modificato.

 

Si passa all'esame dell'articolo  4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

 

Con separate votazioni, la Commissione accoglie l'emendamento 4.1, respinge il 4.2 ed accoglie l'articolo 4, come modificato.

 

Si passa all'esame dell'articolo 5 e dell'unico emendamento ad esso riferito (5.1).

 

Il sottosegretario CALDORO conferma l'impegno assunto nella seduta di ieri ad una riflessione sullo specifico punto in vista dell'esame in Assemblea.

 

Sulla base delle dichiarazioni del Governo, la senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) ritira l'emendamento 5.1.

 

La Commissione accoglie quindi l'articolo 5, senza modifiche.

 

Per dichiarazione di voto finale, interviene il senatore TESSITORE, il quale dichiara il convinto voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo. A suo giudizio, il provvedimento non risponde infatti alla finalità, che pure si era proposto e che la sua parte politica aveva condiviso, di configurare il CUN quale organo di rappresentanza del sistema universitario. Né esso corrisponde ad una valutazione sistematica della riforma universitaria nel suo complesso, peraltro indifferibile.

 

Si tratta, prosegue, di un provvedimento a suo avviso da un lato non lineare e, dall'altro, errato in quanto perpetua una composizione di tipo corporativo, per non dire sindacalizzato. Nel sottolineare che tale criticità è rilevata proprio da un esponente di sinistra, lamenta altresì che detta disorganicità incide fra l'altro sulla funzionalità dell'organo.

 

Stante l'onestà intellettuale che ha finora caratterizzato i lavori della Commissione, si augura peraltro che almeno nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea si riesca a trovare un punto di incontro fra le diverse impostazioni, anche sulla linea del lavoro comune fin qui perseguito. In considerazione della rilevanza della riforma in discussione, manifesta quindi conclusivamente massima disponibilità in tal senso e preannuncia la ripresentazione in Assemblea dei suoi emendamenti.

 

Il presidente ASCIUTTI si associa a tale auspicio, tanto più in considerazione del carattere tecnico delle questioni in discussione.

 

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore VALDITARA (AN), a giudizio del quale il testo in esame è già equilibrato. Si duole inoltre che, nel corso dell'esame del provvedimento, fra le due linee emerse in seno al Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo, abbia finito per prevalere quella più oltranzista espressa dal senatore Modica rispetto a quella più dialogante espressa dal senatore Tessitore.

 

Quanto alle considerazioni critiche espresse nei confronti del dialogo intrattenuto con il CUN in merito alla riforma, esprime stupore, atteso che si tratta di consueto confronto interistituzionale. Osserva peraltro che è forse proprio questo dialogo ad aver infastidito l'opposizione, che evidentemente mal ha tollerato che una volta tanto il mondo rappresentativo dell'università seguisse con attenzione l'operato del Governo.

 

Si rammarica inoltre per le critiche manifestate in ordine all'occasione perduta e per il giudizio di non linearità dato sul provvedimento. In particolare, sottolinea l'irragionevolezza della critica relativa alla partecipazione alle seduta del CUN senza diritto di voto con riferimento al presidente del Comitato per la valutazione della ricerca (CIVR), a differenza dei rappresentanti della Conferenza dei rettori, che invece ne sono membri effettivi. Al riguardo, tiene a sottolineare che il presidente del CIVR è nominato direttamente dal Ministro e non sarebbe pertanto opportuno prevederne una partecipazione a pieno titolo in seno al CUN.

 

Piuttosto, ritiene che all'impostazione seguita dall'opposizione sia sottesa una volontà di marginalizzare il CUN a vantaggio di altri organi, in ciò riprendendo il disegno seguito dall'allora ministro Berlinguer nella scorsa legislatura di Centro-sinistra. Il Centro-destra ritiene invece che il CUN debba costituire un vero e proprio "parlamento" universitario, assicurando la piena rappresentanza del sistema.

 

Il senatore GABURRO (UDC) annuncia a sua volta il voto favorevole, pur confermando i dubbi sulla composizione dell'organo già manifestati nella seduta di ieri. Si augura quindi che in Aula vi sia spazio per un ulteriore confronto su questo punto.

 

Il senatore FAVARO (FI) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e manifesta piena apertura a proseguire il confronto in Assemblea.

 

Anche il senatore BRIGNONE (LP) dichiara voto favorevole, associandosi alle considerazioni del senatore Favaro.

 

Ha indi la parola il sottosegretario CALDORO, il quale osserva che il disegno di legge in esame risponde esclusivamente alla volontà del Governo di risolvere un problema aperto da molti anni. Al di là degli aspetti di merito, che egli giudica peraltro senz'altro migliorativi rispetto alla normativa attuale, egli tiene pertanto a precisare che il Governo si assume la responsabilità delle sue scelte e nega che vi siano state indebite invadenze di soggetti estranei al procedimento legislativo o alle scelte politiche. Vi è stato, al contrario, un atteggiamento - che il Governo ritiene peraltro doveroso - di apertura al dialogo e al confronto con i soggetti interessati, la cui mancanza è peraltro spesso oggetto di critiche proprio da parte dell'opposizione.

 

Riprende brevemente la parola il senatore TESSITORE, il quale lamenta di essere stato frainteso. A fini di maggiore chiarezza, dichiara quindi che esponenti del CUN, che avevano richiesto di incontrare l'opposizione, hanno incautamente dichiarato non di essere stati ascoltati dal Governo, come sarebbe stato legittimo oltre che doveroso, ma di aver contribuito alla redazione del testo in esame. Analoghe affermazioni, prosegue, sono state del resto rese anche in quest'Aula.

 

Il relatore BEVILACQUA ringrazia tutte le parti politiche per l'impegno profuso nell'esame del provvedimento. Ribadisce peraltro che la maggioranza non ha manifestato nessuna chiusura pregiudiziale nei confronti degli emendamenti dell'opposizione, approvandone al contrario diversi. Certamente, analoga apertura non poteva essere manifestata nei confronti di un'impostazione radicalmente diversa. Resta comunque la volontà di confronto, che proseguirà anche in Aula, ad esempio con riferimento all'articolo 5.

 

Con specifico riferimento alle audizioni svolte sul disegno di legge dall'Ufficio di Presidenza, ricorda che sono stati auditi tutti i soggetti che lo hanno richiesto.

 

Assicura conclusivamente il proprio impegno per cercare nuovi spazi di confronto, atteso che la maggioranza non intende far prevalere la propria riforma con la logica dei numeri.

 

La Commissione conferisce infine a maggioranza mandato al relatore Bevilacqua a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate.

 

 La seduta termina alle ore 15,30.

 

 

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3008

 

Art. 3

 

3.18

 

BEVILACQUA, relatore

 

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con i seguenti: "Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di impedimento o assenza, da un suo delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente."

 

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il quinto e il sesto periodo.


Sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 9 NOVEMBRE 2004

207a Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

(Parere su testo ed emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; non ostativo sugli emendamenti)

 

 

Il presidente FALCIER (FI) illustra, in sostituzione del relatore designato, il disegno di legge in titolo, con il quale viene proposta una riforma organica del Consiglio universitario nazionale. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 2, comma 4, che attribuisce al CUN la competenza a esprimere il parere di legittimità sugli atti delle Commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati nonché alla conferma in ruolo dei medesimi: osserva, a tale riguardo, che a suo avviso sarebbe opportuno chiarire se destinatario del parere sia da intendere, alla luce di quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero se si intenda rendere possibile che destinatari di tali pareri possano essere anche altri soggetti. Riterrebbe inoltre utile invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia dell'autonomia statutaria delle università, con particolare riferimento all'individuazione degli organi competenti nell'ambito del procedimento disciplinare. Propone, conclusivamente, di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, con le osservazioni ora formulate. Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3008, sui quali non rileva profili problematici di costituzionalità, proponendo pertanto di esprimere per quanto di competenza un parere non ostativo.

 

La Sottocommissione concorda con le proposte testé formulate.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE 2004

393a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,45

 

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale

(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

 

Il relatore CICCANTI (UDC) fa presente, per quanto di competenza, che la relazione tecnica del disegno di legge in esame quantifica in 891.000,00 euro gli oneri derivanti dal provvedimento per l’anno 2004, richiamando a copertura l’apposito stanziamento di pari ammontare dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica (capitolo 5665 dell’unità previsionale di base 26.1.1.1). Al riguardo, comunica che occorre acquisire chiarimenti sull’effettiva disponibilità delle predette risorse, posto che, da un’interrogazione dell’apposita banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata in data 15 novembre 2004, il citato capitolo risulterebbe avere uno stanziamento definitivo di competenza di 853.672,92 euro, inferiore di 37.327,28 euro al predetto stanziamento iniziale. Informa che occorre poi valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dall’articolo 1, comma 10, che introduce una nuova procedura telematica validata per l’elezione dei rappresentanti del CUN ivi indicati.

Relativamente agli emendamenti, segnala che le proposte 1.23 e 1.2, che aumentano da 42 a 48 il numero dei rappresentanti dei docenti presso il CUN, potrebbero comportare nuovi o maggiori oneri, in relazione alle ulteriori spese per rimborsi e gettoni di presenza spettanti ai suddetti rappresentanti. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver presentato una nota tecnica di chiarimenti sui profili finanziari del disegno di legge in esame e dei correlati emendamenti, in merito alle effettive disponibilità del capitolo 5665 (unità previsionale di base 26.1.1.1) del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, precisa che, a seguito dell’applicazione della normativa concernente gli interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, lo stanziamento è stato effettivamente ridotto di euro 37.327 in termini di competenza. Tuttavia, lo stesso stanziamento, con decreto n. 82930 (in corso di registrazione alla Corte dei conti), è stato incrementato di euro 350.000 per l’anno 2004 in relazione alle maggiori esigenze, per indennità di missione dovute ai componenti del C.U.N., segnalate dal competente Ministero.

Circa il quesito se dall’introduzione di una nuova procedura telematica per l’elezione dei rappresentanti del C.U.N., di cui all’articolo 10, comma 1, possano derivare nuovi o maggiori oneri, evidenzia la necessità di acquisire ulteriori informazioni presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica. Relativamente agli emendamenti 1.23 e 1.2, infine, concorda con quanto rilevato dal relatore, in merito alla circostanza che dagli stessi scaturirebbero ulteriori spese per rimborsi e gettoni di presenza spettanti ai rappresentanti dei docenti, che da 42 diverrebbero 48. Esprime, infine, avviso contrario anche sulla proposta 3.1.

 

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento in esame a condizione di trasformare il riferimento all’impiego delle suddette procedure telematiche, di cui all’articolo 1, comma 10, in una facoltà da esercitare senza nuovi o maggiori oneri.

Per quanto concerne gli emendamenti conviene sull’onerosità delle proposte 1.23 e 1.2 rilevando invece che le osservazioni del Governo sulla proposta 3.1 sembrano attenere a profili di merito.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) osserva come proprio i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in ordine al disegno di legge in titolo confermino i limiti di strumenti come il cosiddetto “decreto tagliaspese”, che, da un lato, riducono i margini di decisione e controllo da parte del Parlamento e, dall’altro, vedono i loro obiettivi vanificati dal semplice intervento di successivi atti amministrativi.

 

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione conviene, infine, di formulare un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al secondo periodo dell’articolo 1, comma 10, le parole: «si utilizza», siano sostituite dalle seguenti: «può essere utilizzata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

Esprime, altresì, parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.23 e 1.2, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.”.

 


Testo della relazione (A.S. 3008-A)

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3008-A

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

 

(Relatore BEVILACQUA)

Comunicata alla Presidenza il 3 dicembre 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

 Riordino del Consiglio universitario nazionale

 

presentato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 24 GIUGNO 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾


 

Onorevoli Senatori. – Il dibattito sulle norme legislative con cui il Consiglio universitario nazionale (CUN) è stato prorogato negli ultimi anni testimonia quanto vivamente l’esigenza di riordino dell’organo sia avvertita dal mondo sia universitario che parlamentare.

 

    Il Consiglio è stato infatti prorogato una prima volta sino al 30 aprile 2003 con l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002; una seconda, sino al 30 aprile 2004, con l’articolo 3-bis del decreto-legge n. 105 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2003; e – da ultimo – sino al 30 aprile 2005 con il decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004.

    Occorre pertanto procedere con urgenza ad un suo riordino stabile e definitivo, anche al fine di restituirgli quella credibilità e quel prestigio con riferimento all’effettiva capacità di rappresentanza del mondo universitario che inevitabilmente sono usciti indeboliti dallo status di continua prorogatio.

    Né va dimenticato che la scelta di prorogare l’organo in questi anni è stata dovuta, almeno in parte, proprio alle criticità della sua disciplina, come ad esempio la mancanza di meccanismi in grado di assicurare una continuità dell’attività istituzionale, alle quali il disegno di legge n. 3008 intende ovviare.

    La sollecita approvazione del provvedimento s’impone pertanto non solo nell’ottica di ridare credibilità al CUN e di porre rimedio alle principali lacune della vigente normativa, ma – più in generale – anche al fine di rendere il CUN un organo pienamente rappresentativo dell’intero mondo universitario e capace di contribuire all’effettiva autonomia dello stesso.

    Inoltre, il provvedimento rappresenta un tassello, peraltro di estremo rilievo, di un riordino complessivo del sistema universitario, per la definizione del quale la Commissione nel suo complesso ritiene fondamentali le indicazioni contenute nel documento conclusivo approvato all’unanimità dalla Commissione stessa sull’affare assegnato in materia universitaria su cui è stato relatore il senatore Tessitore.

    Quanto al merito del provvedimento, giova ricordarne le principali novità. Fra queste, anzitutto l’articolo 1, che assai opportunamente definisce il CUN quale organo di rappresentanza del sistema universitario, innovando rispetto all’attuale ambigua formulazione secondo cui esso rappresenta le istituzioni autonome universitarie. Viene così implicitamente marcata la differenziazione con la Conferenza dei rettori (CRUI), cui è invece demandato, in via esclusiva, il compito di rappresentanza degli atenei.

    Quanto alla sua composizione, confermata dal punto di vista numerico, viene anzitutto ribadita la presenza maggioritaria del corpo docente, eletto in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari stabilite dal Ministero. In proposito le principali novità consistono nella specificazione che dette aree sono determinate in numero non superiore a quattordici e che per ciascuna di esse sono eletti un professore ordinario, un associato e un ricercatore.

    A tale riguardo, è d’obbligo ricordare che nel corso dell’esame in Commissione l’opposizione ha prospettato una diversa composizione dell’organo, per aree culturali più ampie rispetto alle attuali quattordici. Pur condividendo la struttura per aree, l’opposizione ne ha proposto infatti la riduzione a sei, al fine di favorire una maggiore aggregazione. Si tratta tuttavia di impostazione che la maggioranza non ha ritenuto di accogliere, in quanto del tutto antitetica rispetto all’impianto del testo sottoposto dal Governo all’esame parlamentare, su cui si è peraltro sviluppato un proficuo dibattito.

    È poi confermato il numero dei rappresentanti degli studenti, pari ad otto, eletti dal Consiglio nazionale degli studenti (CNSU) all’interno dei propri componenti.

    Fra le novità del testo governativo, vi era poi la previsione di ridurre da quattro a tre il numero dei rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo e, al contempo, di contemplare un rappresentante dei dirigenti amministrativi, dando così voce anche alle componenti organizzative e gestionali delle università. Già nel corso dell’esame in Commissione, in qualità di relatore ho tuttavia presentato un emendamento volto a riportare a quattro il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, non condividendo la scelta del Governo su questo punto. Non è stato possibile votare l’emendamento in Commissione, in quanto privo del parere della Commissione bilancio. Mi riservo pertanto di ripresentarlo in Assemblea.

    È altresì confermata la presenza di tre membri in rappresentanza della CRUI, mentre è innovativa la previsione che essi non siano eletti, bensì solo designati tra i propri componenti.

    Quanto agli effetti della mancata elezione, l’articolo 1, comma 2, innova l’attuale disciplina, secondo cui essa non inficia la valida costituzione dell’organo, stabilendo invece che la mancata elezione anche di uno solo dei rappresentanti dei docenti determina l’invalidità della costituzione dell’organo.

    Quanto poi alla cessazione del mandato prima della scadenza ordinaria, è da segnalare la novità recata dal comma 7 dell’articolo 1, secondo cui qualora il singolo componente perda o modifichi lo stato di docenza ovvero non faccia più parte della categoria rappresentata si deve provvedere alla sua immediata sostituzione.

    Il comma 3 dell’articolo 1, oltre a confermare che il presidente è eletto fra i professori ordinari, secondo quanto già contemplato dall’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 21 del 1998, attribuisce poi ad esso il compito di nominare un vice presidente con funzioni vicarie.

    Con riferimento al comma 4, diretto ad assicurare un effettivo raccordo con gli altri organi universitari attraverso la partecipazione alle sedute del CUN, senza diritto di voto, dei presidenti (ovvero di loro delegati) del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CNVSU), del CNSU, nonché del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), nel corso del dibattito è stato lamentato il diverso status di tali organismi consultivi, rispetto ad altri, che hanno invece una rappresentanza effettiva in seno al CUN. Al riguardo va tuttavia considerato che appare inopportuno allargare la composizione del CUN a personalità che sono di diretta nomina ministeriale. Peraltro, fra gli organismi i cui presidenti sono chiamati a partecipare alle sedute del CUN senza diritto di voto, la Commissione ha opportunamente introdotto il Consiglio per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM).

    Altro profilo su cui si è incentrato il dibattito in Commissione riguarda poi il comma 6, che innova la vigente disciplina consentendo l’eleggibilità per un secondo mandato del candidato, purchè non in rappresentanza della stessa fascia o categoria per la quale era stato precedentemente eletto. In proposito, l’opposizione ha chiesto l’assoluta ineleggibilità ad un secondo mandato per tutti i componenti, anche in sede di prima elezione del Consiglio in attuazione della riforma. Il rappresentante del Governo ha invece dichiarato di essere sempre stato personalmente favorevole ad una piena rieleggibilità di tutti i componenti del Consiglio, alla luce del carattere elettivo e pertanto pienamente democratico della rappresentanza così assicurata.

    La maggioranza, a fronte di tale alternativa, ha optato per mantenere inalterato il testo del comma 6, condividendo il giudizio di piena legittimità di una rielezione in caso di cambiamento di status.

    I commi 9, 10 e 11 conferiscono infine veste legislativa a norme in materia di elettorato attivo e passivo, nonché di svolgimento delle elezioni del CUN, confermando solo in parte quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 278 del 1997. La novità principale è costituita dalla previsione che, nonostante la durata quadriennale della carica di componente del CUN, si tengano elezioni per il rinnovo parziale con cadenza biennale, al fine di soddisfare l’esigenza di continuità istituzionale.

    Passando all’articolo 2, relativo alle competenze del CUN, occorre anzitutto rilevare positivamente la scelta di reintrodurre la competenza, precedentemente soppressa dalla legge n. 210 del 1998, ad esprimere un parere obbligatorio di legittimità sugli atti delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali. Al riguardo, va peraltro sottolineato che, nel corso dell’esame in Commissione, è stato recepito un emendamento dell’opposizione che estende detta competenza alle procedure preordinate al reclutamento dei ricercatori e alla loro conferma in ruolo. Era stato infatti giustamente eccepito che se si intendeva attribuire nuovamente detta competenza al CUN, essa doveva assolutamente riguardare tutte le procedure di reclutamento e conferma in ruolo, anziché solo quelle relative a ordinari e associati.

    Quanto alle altre competenze consultive, si rileva la specificazione, attualmente non prevista, che la richiesta di parere da parte del Ministro in ordine agli obiettivi della programmazione universitaria sia successiva all’acquisizione dei previsti pareri da parte degli altri organi.

    Infine, con riferimento al comma 5 – secondo il quale il CUN può acquisire il parere dell’Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché di altri enti pubblici di ricerca in ordine a specifiche questioni di particolare complessità – si registra con favore che esso favorisce un effettivo, quanto opportuno, coordinamento dell’attività del CUN con il sistema universitario e della ricerca del nostro Paese, che consente di affrontare le questioni più rilevanti secondo un approccio strategico.

    Un altro profilo su cui si è animato il dibattito è stato poi quello relativo al riordino della corte di disciplina, che ora muta denominazione in collegio di disciplina (articolo 3). L’opposizione ha infatti eccepito che tali modifiche non avessero carattere di priorità e richiedessero, al contrario, un ulteriore approfondimento.

    La maggioranza ha invece condiviso la scelta del Governo di procedere al riordino dell’organismo di disciplina nell’ambito di questo provvedimento, pur apportandovi alcune modifiche. Accogliendo una proposta in tal senso avanzata dall’opposizione, la Commissione ha infatti stabilito che il collegio di disciplina sia presieduto dal Presidente del CUN, che ne fa parte di diritto quale membro effettivo. In caso di assenza o impedimento, egli può peraltro delegare uno dei professori ordinari componenti del collegio.

    La composizione del collegio è peraltro ridotta rispetto all’attuale, essendo ora limitata a soli cinque consiglieri effettivi e ad altrettanti membri supplenti (di cui, in entrambi i casi, tre professori ordinari, uno associato ed un ricercatore).

    Quanto alle modalità di costituzione del collegio, mentre l’elettorato attivo spetta a tutti i componenti del CUN, quello passivo è correttamente riservato ai rappresentanti dei docenti, nell’ottica del rispetto del principio dell’autogoverno della categoria nell’esercizio di funzioni disciplinari.

    Né va dimenticata l’introduzione di alcuni condivisibili princìpi a cui deve essere informata l’attività dell’organo disciplinare, quali quello del contraddittorio nonché la sospensione dei termini di prescrizione del procedimento disciplinare nel periodo necessario per la costituzione del CUN o del collegio medesimo.

    Sempre su suggerimento dell’opposizione, al comma 5 è stato infine previsto che la sospensione cautelare della persona sottoposta a procedimento disciplinare possa essere adottata dal rettore anche, ma non esclusivamente, su richiesta del collegio, onde assicurare maggiore tempestività di azione nei casi di particolare gravità.

    Con riferimento all’articolo 4, recante le norme transitorie e finali, è stato approvato un emendamento di carattere formale, che sopprime un riferimento normativo errato.

    Resta infine aperto il problema sotteso ad un emendamento presentato dall’opposizione all’articolo 5 e relativo all’interpretazione di una norma risalente al testo unico del 1933. Al riguardo, il rappresentante del Governo ha assicurato che l’intervento normativo è superfluo in quanto l’interpretazione della norma non dovrebbe prestarsi ad equivoci, riservandosi tuttavia di compiere un approfondimento in vista dell’esame in Assemblea.

    Considerata la necessità di intervenire efficacemente per ridefinire una volta per tutte la disciplina del CUN, onde evitare che abbiano a ripetersi le paradossali proroghe verificatesi in passato a causa della dimostrata incapacità ad affrontare la riforma, sollecito conclusivamente una tempestiva approvazione del provvedimento. Come ho evidenziato, esso giunge del resto all’esame dell’Aula in un testo modificato rispetto a quello originariamente presentato dal Governo anche a seguito di un costruttivo confronto con l’opposizione, che ringrazio per il contributo offerto. Voglio peraltro cogliere quest’occasione per ribadire ancora una volta che gli emendamenti dell’opposizione che non sono stati accolti sono quelli che si ponevano in una dimensione totalmente antitetica rispetto all’impostazione del Governo. E di ciò non può dolersi l’opposizione, in un’ottica di alternanza democratica. La maggioranza resta comunque aperta al confronto, che si augura possa continuare a caratterizzare le attività di competenza della Commissione, rifuggendo da una mera logica di numeri.

 

Bevilacqua, relatore


PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 

(Estensore: Falcier)

9 novembre 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l’opportunità di chiarire, all’articolo 2, comma 4, se destinatario del parere ivi previsto sia da intendere, alla luce di quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero se si intenda rendere possibile che destinatari di tali pareri possano essere anche altri soggetti, quali le università; si invita inoltre la Commissione di merito a valutare l’opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia dell’autonomia statutaria delle università, con particolare riferimento all’individuazione degli organi competenti nell’ambito del procedimento disciplinare.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 


PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

(Estensore: Ciccanti)

17 novembre 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al secondo periodo dell’articolo 1, comma 10, le parole: «si utilizza», siano sostituite dalle seguenti: «può essere utilizzata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

Esprime, altresì, parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.23 e 1.2, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 


DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Testo d’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

—-

—-

Art. 1.

Art. 1.

(Composizione)

(Composizione)

    1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

    1.  Identico:

a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifici disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, di cui all’articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;

c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

c) identica;

d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

d) identica;

e) un membro designato, tra i propri componenti, dalla Conferenza permanente dei direttori amministrativi delle università.

e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.

    2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non comporta l’invalidità della costituzione dell’organo.

    2.  Identico.

    3. Il presidente del CUN è eletto nell’ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.

    3.  Identico.

    4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

    4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

    5. Il CUN disciplina, con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Fino all’adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.

    5.  Identico.

    6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4, durano in carica quattro anni. Essi non sono immediatamente rieleggibili in rappresentanza della stessa fascia o categoria di cui al comma 1 del presente articolo.

    6.  Identico.

    7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria rappresentata decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure di cui al comma 1, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell’ultimo anno del mandato.

    7.  Identico.

    8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 2, comma 4, nel periodo in cui ricoprono la carica.

    8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, nel periodo in cui ricoprono la carica.

    9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l’elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

    9.  Identico.

–10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio e si svolgono secondo modalità definite con l’ordinanza medesima. Per l’elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo si utilizza una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l’accertamento dell’identità dei votanti, degli eleggibili e la segretezza del voto.

    10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio e si svolgono secondo modalità definite con l’ordinanza medesima. Per l’elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l’accertamento dell’identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.

    11. Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione dal comma 2 dell’articolo 4, le elezioni e le designazioni di cui al comma 1 vengono effettuate ogni due anni per il rinnovo della parte dei componenti il cui mandato quadriennale è scaduto.

    11. Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione dal comma 2 dell’articolo 4, le elezioni e le designazioni di cui al comma 1 vengono effettuate ogni due anni per il rinnovo della parte dei componenti il cui mandato è scaduto.

Art. 2.

Art. 2.

(Competenze)

(Competenze)

    1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:

    1.  Identico.

a) obiettivi della programmazione universitaria;

 

b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

 

c) criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

d) regolamenti didattici di ateneo;

 

e) settori scientifico-disciplinari;

 

f) decreti ministeriali di cui all’articolo 17, comma 96, della legge citata n. 127 del 1997;

 

g) ogni altra materia che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.

 

    2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l’acquisizione dei previsti pareri di altri organi.

    2.  Identico.

    3. Il termine per l’espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle università e delle università telematiche che richiedono l’accreditamento dei corsi a distanza è di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.

    3.  Identico.

    4. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei docenti universitari, il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati nonché alla conferma in ruolo dei professori ordinari ed associati. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende come adottato.

    4. Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende come adottato positivamente.

    5. In relazione a questioni di particolare complessità o rilevanza il CUN, al fine di esprimere il parere di competenza, può acquisire il parere dell’Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri enti pubblici di ricerca.

    5.  Identico.

–6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.

    6.  Identico.

Art. 3.

Art. 3.

(Collegio di disciplina)

(Collegio di disciplina)

    1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio» con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, l’elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), mentre l’elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del consiglio. Il Presidente viene eletto, in seno al collegio, nella prima seduta, tra i componenti effettivi professori ordinari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a).

    1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio» con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, l’elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), mentre l’elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio come membro effettivo. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

    2. Il collegio si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti di professori ordinari, con la partecipazione dei professori ordinari e del professore associato se si procede nei confronti di professori associati, con la partecipazione di tutti i componenti se si procede nei confronti di ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell’università interessata designato dal rettore. In caso di impedimento o assenza i supplenti sostituiscono i corrispondenti membri effettivi. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

    2. Il collegio si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti di professori ordinari, con la partecipazione dei professori ordinari e del professore associato se si procede nei confronti di professori associati, con la partecipazione di tutti i componenti se si procede nei confronti di ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell’università interessata designato dal rettore. In caso di impedimento o assenza i supplenti sostituiscono i corrispondenti membri effettivi.

    3. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. L’azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall’articolo 87 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti. La sanzione è inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.

    3.  Identico.

    4. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell’organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN o del collegio, che impediscano il regolare funzionamento di quest’ultimo; il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.

    4.  Identico.

    5. Il rettore competente sospende cautelarmente dall’ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

    5. Il rettore competente sospende cautelarmente dall’ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

    6. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

    6.  Identico.

Art. 4.

Art. 4.

(Norme transitorie e finali)

(Norme transitorie e finali)

    1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 104, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.

    1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a).

    2. Al fine di assicurare la continuità dell’attività del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, la metà dei componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), con maggiore anzianità di servizio complessiva nel ruolo dei professori e dei ricercatori universitari resta in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 6.

    2.  Identico.

    3. Per le spese di funzionamento del CUN continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

    3.  Identico.

Art. 5.

Art. 5.

(Abrogazione di norme)

(Abrogazione di norme)

    1. Sono abrogati i commi dal 102 al 107 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell’articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

    Identico

 

 


Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

793a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

(Pomeridiana)

 

Presidenza del presidente PERA

 

 

Discussione del disegno di legge:

 

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale (ore 17,03)

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3008.

 

La relazione è stata già stampata e distribuita.

 

Il relatore, senatore Bevilacqua, ha chiesto di poterla integrarla. Ne ha facoltà.

 

 

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito sulle norme legislative con cui il Consiglio universitario nazionale è stato prorogato negli ultimi anni, testimonia quanto vivamente l’esigenza di riordino dell’organo venga avvertita dal mondo sia universitario che parlamentare.

 

Il Consiglio è stato, infatti, prorogato una prima volta fino al 30 aprile 2003, una seconda volta fino al 30 aprile 2004 e, da ultimo, fino al 30 aprile 2005, con successivi decreti.

 

Occorre pertanto procedere con urgenza ad un suo riordino stabile e definitivo, anche al fine di restituirgli quella credibilità e quel prestigio con riferimento all’effettiva capacità di rappresentanza del mondo universitario, che inevitabilmente sono usciti indeboliti dallo status di continua prorogatio.

 

Né va dimenticato che la scelta di prorogare l’organo in questi anni è stata dovuta, almeno in parte, proprio alle criticità della sua disciplina come, ad esempio, la mancanza di meccanismi in grado di assicurare una continuità dell’attività istituzionale, alla quale il disegno di legge n. 3008 intende ovviare.

 

La sollecita approvazione del provvedimento si impone pertanto non solo nell’ottica di ridare credibilità al CUN e di porre rimedio alle principali lacune della vigente normativa ma, più in generale, anche al fine di rendere il CUN un organo pienamente rappresentativo dell’intero mondo universitario e capace di contribuire all’effettiva autonomia dello stesso.

 

Inoltre, il provvedimento rappresenta un tassello, peraltro di estremo rilievo, di un riordino complessivo del sistema universitario per la definizione del quale la Commissione, nel suo complesso, ritiene fondamentali le indicazioni contenute nel documento conclusivo, approvato all’unanimità dalla Commissione stessa, sull’affare assegnato, in materia universitaria, su cui è stato relatore il senatore Tessitore e che finalmente, la prossima settimana, approderà all’esame del Senato.

 

Quanto al merito del provvedimento, giova ricordarne le principali novità. Tra queste, innanzitutto l’articolo 1, che assai opportunamente definisce il CUN quale organo di rappresentanza del sistema universitario, innovando rispetto all’attuale ambigua formulazione secondo cui esso rappresenta le istituzioni autonome universitarie.

 

Viene così implicitamente marcata la differenziazione con la Conferenza dei rettori (CRUI) cui, invece, è demandato in via esclusiva il compito di rappresentanza degli atenei.

 

Quanto alla sua composizione, confermata dal punto di vista numerico, viene anzitutto ribadita la presenza maggioritaria del corpo docente, eletto in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari stabilite dal Ministero. In proposito, le principali novità consistono nella specificazione che dette aree sono determinate in numero non superiore a 14 e che per ciascuna di esse sono eletti un professore ordinario, un associato ed un ricercatore.

 

A tale riguardo, è d’obbligo ricordare che nel corso dell’esame in Commissione l’opposizione ha prospettato una diversa composizione dell’organo, per aree culturali più ampie rispetto alle attuali 14. Pur condividendo la struttura per aree, l’opposizione ne ha proposto infatti la riduzione a sei, al fine di favorire una maggiore aggregazione.

 

Si tratta, tuttavia, di un’impostazione che la maggioranza non ha ritenuto di accogliere in quanto del tutto antitetica rispetto all’impianto del testo sottoposto dal Governo all’esame parlamentare, su cui peraltro si è sviluppato un proficuo dibattito. È poi confermato il numero dei rappresentanti degli studenti, pari ad otto, eletti dal Consiglio nazionale degli studenti (CNSU) all’interno dei propri componenti.

 

Tra le novità del testo governativo, vi era poi la previsione di ridurre da quattro a tre il numero dei rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo e, al contempo, di contemplare un rappresentante dei dirigenti amministrativi, dando così voce anche alle componenti organizzative e gestionali delle università.

 

Già nel corso dell’esame in Commissione ho tuttavia presentato un emendamento volto a riportare a quattro il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, non condividendo la scelta del Governo su tale punto. Non è stato possibile votare l’emendamento in Commissione in quanto privo del parere della Commissione bilancio. Mi sono riservato, pertanto, di ripresentarlo in Assemblea.

 

È altresì confermata la presenza di tre membri in rappresentanza della CRUI, mentre è innovativa la previsione che essi non siano eletti, bensì solo designati tra i propri componenti.

 

Quanto agli effetti della mancata elezione, l’articolo 1, comma 2, innova l’attuale disciplina, secondo cui essa non inficia la valida costituzione dell’organo, stabilendo invece che la mancata elezione anche di uno solo dei rappresentanti dei docenti determina l’invalidità della costituzione dell’organo.

 

Quanto poi alla cessazione del mandato prima della scadenza ordinaria, è da segnalare la novità recata dal comma 7 dell’articolo 1, secondo cui qualora il singolo componente perda o modifichi lo stato di docenza ovvero non faccia più parte della categoria rappresentata si deve provvedere alla sua immediata sostituzione.

 

Il comma 3 dell’articolo 1, oltre a confermare che il presidente è eletto fra i professori ordinari, secondo quanto già contemplato dall’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 21 del 1998, attribuisce poi ad esso il compito di nominare un vice presidente con funzioni vicarie.

 

Con riferimento al comma 4, diretto ad assicurare un effettivo raccordo con gli altri organi universitari attraverso la partecipazione alle sedute del CUN, senza diritto di voto, dei presidenti (ovvero di loro delegati) del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CNVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari, nonché del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), nel corso del dibattito è stato lamentato il diverso status di tali organismi consultivi rispetto ad altri, che hanno invece una rappresentanza effettiva in seno al CUN.

 

Al riguardo va, tuttavia, considerato che appare inopportuno allargare la composizione del CUN a personalità che sono di diretta nomina ministeriale. Peraltro, tra gli organismi i cui presidenti sono chiamati a partecipare alle sedute del CUN senza diritto di voto, la Commissione ha opportunamente introdotto il Consiglio per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM).

 

Altro profilo su cui si è incentrato il dibattito in Commissione riguarda poi il comma 6, che innova la vigente disciplina consentendo l’eleggibilità per un secondo mandato del candidato, purché non in rappresentanza della stessa fascia o categoria per la quale era stato precedentemente eletto. In proposito, l’opposizione ha chiesto l’assoluta ineleggibilità ad un secondo mandato per tutti i componenti, anche in sede di prima elezione del Consiglio in attuazione della riforma. Se l’opposizione dovesse insistere su tale aspetto, certamente non erigeremmo delle barricate: siamo, infatti, disposti a discutere questo punto.

 

Il rappresentante del Governo ha invece dichiarato di essere sempre stato personalmente favorevole ad una piena rieleggibilità di tutti i componenti del Consiglio, alla luce del carattere elettivo e pertanto pienamente democratico della rappresentanza così assicurata.

 

La maggioranza, a fronte di tale alternativa, ha optato per mantenere inalterato il testo del comma 6, condividendo il giudizio di piena legittimità di una rielezione in caso di cambiamento di status.

 

I commi 9, 10 e 11 conferiscono infine veste legislativa a norme in materia di elettorato attivo e passivo, nonché di svolgimento delle elezioni del CUN, confermando solo in parte quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 278 del 1997. La novità principale è costituita dalla previsione che, nonostante la durata quadriennale della carica di componente del CUN, si tengano elezioni per il rinnovo parziale con cadenza biennale, al fine di soddisfare l’esigenza di continuità istituzionale.

 

Passando all’articolo 2, relativo alle competenze del CUN, occorre anzitutto rilevare positivamente la scelta di reintrodurre la competenza, precedentemente soppressa dalla legge n. 210 del 1998, ad esprimere un parere obbligatorio di legittimità sugli atti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali.

 

Al riguardo, va peraltro sottolineato che, nel corso dell’esame in Commissione, è stato recepito un emendamento dell’opposizione che estende detta competenza alle procedure preordinate al reclutamento dei ricercatori e alla loro conferma in ruolo. Era stato infatti giustamente eccepito che se si intendeva attribuire nuovamente detta competenza al CUN, essa doveva assolutamente riguardare tutte le procedure di reclutamento e conferma in ruolo, anziché solo quelle relative a ordinari ed associati.

 

Quanto alle altre competenze consuntive, si rileva la specificazione, attualmente non prevista, che la richiesta di parere da parte del Ministro in ordine agli obiettivi della programmazione universitaria sia successiva all’acquisizione dei previsti pareri da parte degli altri organi.

 

Infine, con riferimento al comma 5 - secondo il quale il CUN può acquisire il parere dell’Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché di altri enti pubblici di ricerca in ordine a specifiche questioni di particolare complessità - si registra con favore che esso favorisce un effettivo, quanto opportuno, coordinamento dell’attività del CUN con il sistema universitario e della ricerca del nostro Paese, che consente di affrontare le questioni più rilevanti secondo un approccio strategico.

 

Un altro profilo su cui si è animato il dibattito è stato poi quello relativo al riordino della corte di disciplina, che ora muta denominazione e si chiamerà collegio di disciplina. L’opposizione ha infatti eccepito che tali modifiche non avessero carattere di priorità e richiedessero, al contrario, un ulteriore approfondimento.

 

La maggioranza ha invece condiviso la scelta del Governo di procedere al riordino dell’organismo di disciplina nell’ambito di questo provvedimento, pur apportandovi alcune modifiche. Accogliendo una proposta in tal senso avanzata dall’opposizione, la Commissione ha infatti stabilito che il collegio di disciplina sia presieduto dal Presidente del CUN, che ne fa parte di diritto quale membro effettivo. In caso di assenza o impedimento, egli può peraltro delegare uno dei professori ordinari componenti del collegio.

 

La composizione del collegio è peraltro ridotta rispetto all’attuale, essendo ora limitata a soli cinque consiglieri effettivi e ad altrettanti membri supplenti (di cui, in entrambi i casi, tre professori ordinari, uno associato ed un ricercatore).

 

Quanto alle modalità di costituzione del collegio, mentre l’elettorato attivo spetta a tutti i componenti del CUN, quello passivo è correttamente riservato ai rappresentanti dei docenti, nell’ottica del rispetto del principio dell’autogoverno della categoria nell’esercizio di funzioni disciplinari.

 

Né va dimenticata l’introduzione di alcuni condivisibili princìpi a cui deve essere informata l’attività dell’organo disciplinare, quali quello del contraddittorio nonché la sospensione dei termini di prescrizione del procedimento disciplinare nel periodo necessario per la costituzione del CUN.

 

Sempre su suggerimento dell’opposizione, al comma 5 è stato infine previsto che la sospensione cautelare della persona sottoposta a procedimento disciplinare possa essere adottata dal rettore anche, ma non esclusivamente, su richiesta del collegio, onde assicurare maggiore tempestività di azione nei casi di particolare gravità.

 

Con riferimento all’articolo 4, recante le norme transitorie e finali, è stato approvato un emendamento di carattere formale, che sopprime un riferimento normativo errato.

 

Resta, infine, aperto il problema sotteso ad un emendamento presentato dall’opposizione all’articolo 5 e relativo all’interpretazione di una norma risalente al testo unico del 1933. Al riguardo, il rappresentante del Governo ha assicurato che l’intervento normativo è superfluo in quanto l’interpretazione della norma non dovrebbe prestarsi ad equivoci, riservandosi tuttavia di compiere un approfondimento in vista dell’esame in Assemblea.

 

Considerata la necessità di intervenire efficacemente per ridefinire una volta per tutte la disciplina del CUN, onde evitare che abbiano a ripetersi le paradossali proroghe verificatesi in passato a causa della dimostrata incapacità ad affrontare la riforma, sollecito conclusivamente una tempestiva approvazione del provvedimento.

 

Come ho evidenziato, esso giunge del resto all'esame dell'Aula in un testo modificato rispetto a quello originariamente presentato dal Governo, anche a seguito di un costruttivo confronto con l'opposizione, che ringrazio per il contributo offerto.

 

Voglio peraltro cogliere questa occasione per ribadire un'altra volta che gli emendamenti dell'opposizione che non sono stati accolti sono quelli che si ponevano in una dimensione antitetica rispetto all'impostazione del Governo, e condivisa per altro dalla maggioranza. E di ciò non può dolersi l'opposizione, in un'ottica di alternanza democratica.

 

La maggioranza resta comunque aperta al confronto che si augura possa continuare a caratterizzare le attività di competenza della Commissione, rifuggendo da una mera logica di numeri. (Applausi dei senatori Asciutti e Valditara e dai banchi del Governo).

 

TESSITORE (DS-U).

 

TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, intervengo per proporre una questione sospensiva, peraltro breve, in modo da avere la possibilità di discutere questo disegno di legge dopo la discussione in Aula della risoluzione sul Documento XXIV, n. 13 sul sistema universitario nazionale, come ha ricordato anche il senatore Bevilacqua, approvato all'unanimità dalla 7a Commissione permanente.

 

La motivazione di questa mia richiesta di rinvio è duplice: da una parte, come in qualche modo ha già ricordato anche il senatore Bevilacqua, in Commissione, in sede di discussione generale, sembrò profilarsi una possibilità di consenso più ampio sulla strutturazione di questo provvedimento; consenso che purtroppo non si verificò in sede emendativa. Noi riteniamo che un breve rinvio potrebbe consentire di verificare, e probabilmente di realizzare, questa più ampia condivisione.

 

La seconda ragione è che mi sembra di poter dire che la discussione di tale Documento è ormai prossima in Aula. Quella risoluzione aveva un punto metodologico condiviso da tutta la Commissione, e cioè l'opportunità che interventi sulla struttura universitaria rispondessero ad un'esigenza di sistematicità e di complessività. Discutere questo provvedimento dopo la discussione della risoluzione quanto meno potrebbe consentire di verificare questa possibilità e di avere qualche elemento ulteriore per una più proficua discussione.

 

È ovvio che restano nella piena libertà della maggioranza, come dell'opposizione, le ragioni di merito; io sto facendo una questione di metodo, che mi sembra avere un qualche elemento di ragionevolezza. In ogni modo, si consente alla 7a Commissione di essere coerente con un atteggiamento assunto all'unanimità, cioè quello di cercare di valutare, sia pure attraverso un'attuazione graduale, un quadro complessivo di riferimento per quanto attiene alla questione universitaria. (Applausi del senatore Monticone).

 

BEVILACQUA, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

 

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, mi sembra che la richiesta del senatore Tessitore sia ragionevole. Atteso che l'affare assegnato mi pare sia calendarizzato per la prossima settimana, e tra l'altro ha registrato un ampio consenso, se il Governo è d'accordo e la Presidenza condivide, ritengo che possiamo rinviare l'esame di questo provvedimento a dopo la discussione sull'affare assegnato che - ripeto - è calendarizzato per la prossima settimana.

 

PRESIDENTE. Quindi, non si chiede un rinvio in Commissione.

 

BEVILACQUA, relatore. No, signor Presidente, si chiede soltanto di rinviare l'esame di questo provvedimento ad un momento successivo alla discussione sull'affare assegnato.

 

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, come lei ben sa, la prossima settimana la 7a Commissione si recherà in missione in Cina, da dove si prevede che farà rientro per il 20 maggio. Quindi, dal momento che la Commissione vorrebbe partecipare all’esame dell’affare assegnato, proporrei un rinvio di tale esame.

 

PRESIDENTE. Se ho compreso bene, la prossima settimana non si procederebbe né all'esame dell’affare assegnato, né all'esame di questo provvedimento, che verrebbe rinviato sine die.

 

BEVILACQUA, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, non vorrei vi fossero incomprensioni. Noi partiremo giovedì prossimo; pertanto, se fosse calendarizzato per martedì o mercoledì, potremmo anche iniziare l'esame del provvedimento.

 

PRESIDENTE. Colleghi, poiché il calendario dei lavori verrà deciso dalla Conferenza dei Capigruppo martedì prossimo, vedremo cosa verrà stabilito in quella sede.

 

Desidererei, tuttavia, conoscere anche il parere del rappresentante del Governo.

 

 

RICEVUTO, vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Signor Presidente, alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Tessitore e delle ulteriori e opportune indicazioni del senatore Bevilacqua, il Governo è favorevole a procedere alla discussione del disegno di legge in titolo una volta conclusosi l'esame dell'affare assegnato.

 

Esprimo, pertanto, parere favorevole alla richiesta di rinvio.

 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la richiesta, avanzata dal senatore Tessitore, si intende accolta.

 

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

796a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005

(Pomeridiana)

 

Presidenza del vice presidente SALVI,

indi del vice presidente FISICHELLA

 

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

 

(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale (ore 17,05)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3008.

 

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 4 maggio il relatore ha integrato la relazione scritta ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

 

È iscritto a parlare il senatore Monticone. Ne ha facoltà.

 

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo la relazione molto chiara del senatore Bevilacqua, vorrei soffermarmi su alcuni punti che hanno caratterizzato l'atteggiamento del nostro Gruppo, e in generale dell'opposizione, sul riordino del Consiglio universitario nazionale.

 

Il primo elemento che vorrei far presente, che ci trova in qualche modo non in accordo con la relazione e con la proposta che oggi ci viene presentata, riguarda la composizione del Consiglio universitario nazionale.

 

La storia degli ultimi due decenni dell'attività del Consiglio è stata caratterizzata non soltanto da un continuo ricorso alla proroga degli eletti, ma anche dall'articolazione in 14 aree disciplinari.

 

Tale articolazione, composta per ciascuna area da un rappresentante dei professori di prima fascia, da uno di seconda fascia e da un ricercatore, poteva essere corrispondente a un certo tipo di università di vent’anni fa. Oggi, con l’evolversi delle università, con il crescere del numero dei docenti, con il moltiplicarsi degli insegnamenti e con le ultime vicende legate alla riforma universitaria (per specializzare, di fatto, si è molto frammentata la scienza negli atenei), questa articolazione in aree disciplinari così numerose è poco rispondente alla situazione attuale.

 

In un certo senso, c’è bisogno, oggi, di maggiore capacità di correlazione fra le diverse discipline, proprio a fronte di un numero molto elevato di specializzazioni, di modo che sia l’insegnamento, sia la ricerca universitaria possano davvero contribuire alla complessiva evoluzione della scienza e alla formazione dei giovani ricercatori.

 

Per questa ragione, l’opposizione, o comunque parte di essa, ha ritenuto di proporre un drastico cambiamento nell’organizzazione delle aree disciplinari. Si è pensato di prevedere sei grandi aree disciplinari, a loro volta suddivise in tre aree di carattere scientifico (delle scienze applicate) e tre aree di carattere umanistico (delle scienze umane), in modo da favorire la convergenza, nella gestione dell’università, dei diversi settori disciplinari intorno ai grandi problemi della ricerca e della scienza e la composizione degli sforzi collettivi.

 

La nostra proposta ha anche un altro fine: quello cioè di far eleggere, per le sei aree, un rappresentante della prima fascia, uno della seconda e uno dei ricercatori, e, assolta questa funzione di rispetto dell’articolazione delle fasce, lasciare invece agli altri cinque componenti, per ognuna di queste grandi aree, la possibilità di un’elezione indipendentemente dall’appartenenza alle singole fasce.

 

Ciò perché, in realtà, non è l’appartenenza ad una fascia - la prima, la seconda o la terza - che caratterizza la corrispondenza alle esigenze delle università, né che corrisponde alla vitalità della ricerca scientifica, perché ci possono essere grandi scienziati di prima fascia e giovani scienziati che hanno capacità di innovazione nelle altre due fasce, cioè nella seconda e in quella dei ricercatori.

 

Questa è la sostanza della proposta da noi avanzata in alternativa alla attuale struttura portante del Consiglio nazionale universitario. Ci rendiamo conto che in questo momento, in cui il Consiglio nazionale universitario ha bisogno di una rapida, nuova organizzazione, questa articolazione può comportare qualche difficoltà nella sua applicazione immediata; tuttavia, credo che, dopo tante proroghe del Consiglio nazionale universitario, anche se si impiega qualche mese in più a realizzare una prospettiva nuova, non si incida sostanzialmente sulla vita dell’università.

 

C’è poi una seconda nostra proposta di fondo che, nell’ambito di diversi elementi positivi che si possono comunque riscontrare nella relazione del senatore Bevilacqua e nel progetto di legge, cerca di dare un’indicazione anche di carattere generale.

 

Noi vorremmo che il Consiglio universitario nazionale non fosse, per così dire, una componente di settore, di rappresentanza di interessi settoriali, cioè gli interessi di tutte le università messe insieme, del corpo docente e delle varie parti di gestione dell’università (studenti e, ovviamente, personale), ma che assumesse davvero la rappresentanza ufficiale del sistema universitario.

 

Noi vorremmo che, rispetto agli altri organismi di rappresentanza, alla Conferenza dei rettori, alle istituzioni preposte alla valutazione e ad ulteriori organismi che hanno la responsabilità di incidere sulla vita delle università, non ci fosse - come, invece, si prevede nel disegno di legge - un rapporto di collegamento, di interscambio, con presenze degli uni e degli altri rispettivamente nei corpi e nelle istituzioni rappresentative e di controllo all’interno del sistema universitario.

 

Vorremmo, invece, che il Consiglio universitario nazionale avesse proprio una funzione di complessiva rappresentanza, senza bisogno di essere in rapporti di relazione o di interferenza reciproca con istituzioni che hanno altri compiti: di controllo, di rappresentanza settoriale, e via dicendo.

 

A me pare che questi siano i due cardini che in un provvedimento di riordino del Consiglio universitario nazionale dovrebbero essere tenuti in considerazione per una vera riforma.

 

Vi sono poi alcuni aspetti secondari; credo, però, che questo non dovrebbe essere soltanto un passo per un aggiustamento, un disegno di legge per evitare le nuove proroghe del Consiglio universitario nazionale, ma un provvedimento più aperto al futuro. Oggi, a distanza di qualche tempo dalla sua introduzione e dopo i provvedimenti presi dall’attuale Governo per la sua applicazione, la riforma universitaria potrebbe essere riveduta, migliorata e resa più consona alle attese e alla vita dell’università. Questa è, in sintesi, la nostra opinione.

 

Credo che varrebbe la pena di spendere un po’ di tempo e di attenzione alla nostra proposta e ringrazio il relatore, che ha avuto la cortesia di richiamare, con precisione, i nostri suggerimenti. Tenendo conto anche dell’affare assegnato che sarà posto all’ordine del giorno nella giornata di domani, visto che oggi si deve già discutere comunque di questo provvedimento, mi auguro che si abbia una visione un po’ meno provvisoria della soluzione del problema e più costruttiva ed innovativa. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Garraffa).

 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha facoltà.

*VALDITARA (AN). Signor Presidente, signori Sottosegretari, onorevoli colleghi, è con soddisfazione che registriamo l’avvio a soluzione di questo disegno di legge di riforma del CUN; un provvedimento che certamente si ispira ad una valutazione alta dell’università; un provvedimento che, come recita d’altro canto l’articolo 1 del disegno di legge governativo, intende fare del CUN un organo di rappresentanza dell’intero sistema universitario. Rappresentanza, dunque, non delle singole istituzioni ma dell’università nel suo complesso.

 

Allora vorrei sottolineare due sostantivi con riferimento a questo disegno di legge, e cioè autonomia e rappresentanza. Il CUN, quindi, sia come organo di forte espressione dell’autonomia universitaria, sia come organo di rappresentanza dell’intero sistema universitario.

 

Si esprime, pertanto, una concezione alta dell’università che traspare da tutta una serie di norme che emergono in modo molto chiaro dall’articolato.

 

Intanto devo dire che, per quanto riguarda il discorso della strutturazione per aree, non posso non ricordare la diversità di opinioni emersa in Commissione. Il Governo e la maggioranza hanno ritenuto opportuna la presenza di quattordici aree proprio per garantire una rappresentanza la maggiore possibile. L’opposizione aveva invece proposto di contrarre queste aree riducendole a sei, ma in questo modo certamente ci sarebbe stata una minore garanzia di rappresentatività.

 

Voglio ancora ricordare il comma 2 che sottolinea come la mancata elezione anche di uno solo dei rappresentanti viene ad inficiare la valida costituzione dell’organo. Ancora una volta si vuole garantire la piena, effettiva e concreta rappresentanza, la più ampia rappresentanza possibile dell’organo stesso.

 

Così ancora al comma 7 dell’articolo 1, laddove si stabilisce che, qualora il singolo componente perda o modifichi il proprio status, si deve provvedere alla sua immediata sostituzione. Ancora una volta si vuole garantire l’effettiva rappresentatività di questo organo.

 

Vi sono poi altre norme che sono state inserite con coerenza rispetto ad un disegno complessivo. Per esempio, quando si dice che possono partecipare alle sedute del CUN ma senza diritto di voto i componenti il Comitato nazionale di valutazione, il Consiglio nazionale degli studenti universitari, e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). Ebbene, da parte dell’opposizione si era lamentata una differenza di trattamento. Questi delegati potrebbero partecipare alle sedute ma non potrebbero votare, si è detto.

 

Vi sarebbe dunque, secondo l’opposizione, una incoerenza nel disegno complessivo. Invece io ritengo che tale coerenza vi sia e sia piena, proprio per garantire la effettiva rappresentatività del mondo universitario e dell’università nel suo complesso. Il CIVR, per esempio, cioè il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, così come ancora il CNVSU, sono organismi che risentono di una nomina ministeriale e allora sarebbe francamente curioso che, all’interno di un organismo rappresentativo dell’autonomia dell’università nel suo complesso, abbiano diritto di voto soggetti che sono di nomina ministeriale.

 

Ciò avrebbe costituito un grande vulnus nei confronti dell’autonomia universitaria. Ancora: la stessa possibilità di eleggere per un secondo mandato un candidato che in precedenza abbia rappresentato una diversa categoria credo sia assolutamente coerente, un po’ come quando si può partecipare ad un’elezione per rappresentare un organismo territoriale più ampio laddove si sia in precedenza rappresentato l’organismo territoriale più ristretto. Anche in questo caso, dunque, vi è coerenza proprio in relazione a quel principio di effettiva rappresentanza che finora abbiamo sottolineato.

 

Un altro punto che credo sia molto importante riguarda l’articolo 2, laddove si reintroduce la competenza del CUN ad esprimere un parere obbligatorio di legittimità sugli atti delle commissioni giudicatrici. Anche in questo caso vi è un’opportuna innovazione al fine di garantire una piena trasparenza degli atti concorsuali. A mio avviso è assolutamente improprio che all’interno dell’università presso cui si sono svolte determinate procedure concorsuali si provveda alla valutazione di legittimità; un organo terzo, invece, può senz’altro con maggiore serenità e trasparenza intervenire su questo profilo.

 

Devo dire che anche sotto questo aspetto l’opposizione, quanto meno alcuni dei suoi membri (penso invece, per esempio al senatore Tessitore che in Commissione aveva concordato su questa innovazione), si è espressa in termini assolutamente confliggenti con quel principio di trasparenza che invece dovrebbe sempre ispirare l’andamento della Pubblica Amministrazione.

 

Un altro aspetto che è stato oggetto di aspra discussione in Commissione è stato quello relativo alla cosiddetta Corte di disciplina, o, come ora si chiamerà, Collegio di disciplina. Anche in questo caso è stato detto da parte di qualcuno che sarebbe improprio attribuire al CUN questa competenza e quindi vincolare l’attività dei rettori sulla base di un giudizio di questo organismo. Io ho presente, però, il Consiglio superiore della magistratura e credo che sia assolutamente rispettoso dell’autonomia del sistema universitario, così come avviene con il CSM nei confronti dei magistrati, attribuire ad un organo di rappresentanza quale è il CUN il giudizio disciplinare sui componenti dell’università stessa, del mondo universitario stesso.

 

Quindi, la valutazione di un organo terzo mi pare indispensabile, sull’esempio di quanto avviene per la magistratura. D’altro canto, se dovessimo attribuire al rettore o comunque ad un organo interno all’università il compito di esprimere un giudizio di questo tipo, chiederei all’opposizione: siete voi disposti ad immaginare che anche il preside di una scuola possa prendere direttamente provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, magari sino al loro licenziamento? Credo che una conclusione di questo tipo non sarebbe accolta neppure dai membri dell’opposizione; non si vede per quale motivo l’università dovrebbe avere un trattamento diverso.

 

In realtà, è chiaro che da questo provvedimento e dalla discussione che si è svolta in Commissione emergono due posizioni contrapposte. Nella passata legislatura l’allora maggioranza, il centro sinistra, tentò di svalutare l’organismo rappresentativo dell’università, il CUN, a tutto vantaggio della conferenza dei rettori che ad oggi, tuttavia, è ancora un’associazione privata, anche se le leggi le attribuiscono sempre più competenze.

 

E’ chiara, dunque, la filosofia che ispira questo provvedimento: quella di ridare una concezione alta all’università, di ridare un significato forte al Consiglio Universitario Nazionale. Una concezione alta, tra l’altro, che viene ribadita in tutti i singoli passaggi: penso per esempio all'introduzione del principio del contraddittorio per quanto riguarda il discorso del Collegio di disciplina.

 

Quindi, vi è davvero una grande attenzione in tutti i dettagli perché il Consiglio universitario nazionale possa essere veramente un consiglio, come per esempio quello della magistratura, che svolga una funzione di garanzia e di tutela dell’autonomia del sistema universitario che qui si vuole valorizzare.

 

Per tutti questi motivi, devo dire che Alleanza Nazionale condivide in pieno questo disegno di legge e lo appoggerà nel suo iter parlamentare. (Applausi dal Gruppo AN).

 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Modica. Ne ha facoltà.

 

 

MODICA (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sinceramente non mi sento di poter condividere l’entusiasmo del collega che mi ha preceduto: se da questo disegno di legge qualcosa traspare, è che non c’è una concezione alta dell’università, ma una serie di norme minute di cui, francamente non si sentiva il bisogno.

 

Esemplificherò ora questo punto di vista, cominciando da quella che è un’anomalia di cui il Parlamento dovrebbe preoccuparsi. Il Consiglio nazionale universitario viene modificato (e serve una legge) ogni qualvolta scade: è la terza volta consecutiva che legiferiamo al momento della scadenza di quest’organo e modificando, per piccolezze e minuzie, la sua disciplina.

 

Ma cos’ha che non va quest’organo democratico di rappresentanza delle università? Cos’ha, per cui non riesce a sopravvivere mai a nessun mandato senza una modifica? Cos’ha quest’organo, che richiede proroghe ogni volta? Siamo già, attualmente, a due anni completi di proroga e il relatore propone che tale proroga sia sine die, fino a quando cioè questa legge troverà approvazione e, in proposito, faccio notare che siamo semplicemente in prima lettura. Ma cos’ha quest’organo, per cui non riesce ad avere una sistemazione definitiva nella normativa?

 

Ci si immaginerebbe che questa volta, con l’ammaestramento che viene dalle esperienze passate, la maggioranza, il Ministro, il Governo abbiano previsto modifiche sostanziali, che vadano al nocciolo delle ragioni di evidente difficoltà. Per nulla: la composizione rimane invariata; le competenze rimangono invariate; perfino per la Corte di disciplina, che adesso si chiamerà Collegio, vi sono modifiche di piccolissimo conto rispetto alla vigente normativa.

 

Come opposizione, ci siamo allora posti due domande. Ma non era il caso, come Parlamento, di assumere un’iniziativa sì strategica, sì alta per l’università? E poi - perché è il nostro mestiere - ma quali sono le ragioni vere che hanno portato il Governo, il Ministro e la maggioranza a proporre questo testo di legge? E vediamo un po’, cerchiamo di capire, perché forse, capendo le vere ragioni, si può cercare di avanzare proposte, mi auguro condivise, per migliorare questo testo.

 

Si è detto che serviva una nuova definizione del CUN. Può essere, anche se temo sempre le legislazioni che vengono poste in essere per dare nuove definizioni. La definizione scelta è "organo di rappresentanza del sistema universitario". Attenzione: "organo", non "l’organo" o "un organo", in modo da lasciare abbastanza equivoca la definizione, tant’è vero che nella relazione che il ministro Moratti presenta è scritto esplicitamente che sì, il CUN è organo di rappresentanza del sistema universitario, ma la Conferenza dei rettori è organo di rappresentanza delle istituzioni universitarie. Piccola e difficile differenza da cogliere, quella tra sistema universitario e istituzioni universitarie! È chiaro che si sconta una difficoltà definitoria.

 

Inoltre, con riferimento alla composizione, si rimane - deve essere una maledizione! - fermi a 14 aree (chissà chi ha indicato questo numero per primo). Quattordici aree scientifiche: non si può toccare questo numero e non si può modificare la previsione che per ogni area sia presente un ricercatore, un associato e un ordinario, ossia quanto di più corporativo e frammentato disciplinarmente si possa immaginare. Se vogliamo dare il senso di un organo che non rappresenta il sistema, ma le discipline e le categorie, questo è il CUN quale sopravvive alla sua normativa attuale con questa legge.

 

Il senatore Valditara ha detto poc’anzi che questo garantisce una migliore rappresentanza. Senatore, amico e collega Valditara: è il contrario! Vi porto un esempio, ovviamente fittizio e non corrispondente alla realtà. Supponiamo che in un'area economica ci sia un numero maggiore di docenti ordinari, di associati e ricercatori: ad esempio, nel sub-settore economia aziendale. Con piena e totale violazione del principio del voto limitato, l'area sarà rappresentata per intero da tre docenti dell'unico microsettore maggioritario.

 

In questo modo, senatore Valditara, si ottiene una minore rappresentanza delle varie e variegate discipline di cui è composto il nostro sistema. Vede, il sistema che abbiamo proposto e che, come opposizione, continuiamo a proporre è assai più coraggioso, assai meno corporativo, assai più fondato dal punto di vista culturale di quello previsto nell'attuale legge. Avremo, quindi, un organo che manterrà la sua natura inevitabilmente corporativa e manterrà la sua natura inevitabilmente iperdisciplinare.

 

Andiamo allora in cerca delle motivazioni di queste modifiche. Forse - non voglio essere malizioso - la vera ragione è nascosta in quell'abrogazione della norma che vietava la rieleggibilità? L'ultima norma, ormai del 1997, che regola l'attuale CUN, aveva fissato definitivamente, e ad evitare problemi, che nessuno potesse essere membro del CUN per due mandati consecutivi, anche perché i mandati sono stati storicamente di 7-8-9 anni.

 

Adesso questa norma viene cambiata: si elimina la vecchia previsione e si permette, sia pure in modo parziale, una rieleggibilità. Ma siamo sicuri, signori e colleghi della maggioranza, che sia questo che serve, che sia questa la visione alta del sistema universitario? Non è meglio, soprattutto con CUN prorogati per anni, prevedere saggiamente, com'era, la non rieleggibilità degli attuali e dei futuri membri del CUN?

 

Andiamo ancora in cerca di motivazioni. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del CUN i presidenti di altri organi centrali di nomina ministeriale. Benissimo, ma serve una legge per invitare a delle sedute delle persone che il Ministro ha nominato a capo di organi previsti dal Ministero? Non credo proprio. E serve una legge per consultare l'Accademia dei Lincei? Non mi pare. E perché l'Accademia dei Lincei e non altre accademie, altre istituzioni culturali di alto livello? Francamente non si capisce; non è lì che dobbiamo cercare le ragioni di questa legge.

 

Scorrendo, finalmente, troviamo dall'opposizione una buonissima ragione. Lo diciamo tranquillamente, lo sanno i colleghi della Commissione. Si prevede, giustamente e correttamente - è un'idea intelligente e valida - che ci sia un rinnovo parziale biennale in un mandato quadriennale, un po’ come capita in tanti organi di altri Paesi, cioè che non vi siano rinnovi completi, ma solo rinnovi parziali. Benissimo, siamo d’accordo, è una bella norma, garantisce continuità. Peccato che l'abbiate scritta in modo tecnicamente sbagliato, speriamo che si possa rimediare almeno in Aula.

 

Continuiamo: il parere sugli atti concorsuali. Non mi sembra - mi perdoneranno i colleghi che lo hanno proposto - che questo garantisca la gran trasparenza di cui si parla. Io non sono così convinto che il parere di colleghi delle discipline garantisca più trasparenza che il parere di uffici tecnicamente ben dotati di competenze e di esperienza per stabilire se gli atti concorsuali siano legittimi o meno. Ma comunque, si vada avanti tranquillamente, non è che ne facciamo una questione di principio; si ritorni tranquillamente al parere del CUN, ma è un parere.

 

Anche se il senatore Valditara ha fatto finta di non saperlo, il potere di approvare gli atti rimane, e non può che rimanere, al rettore dell'università che ha bandito il concorso. Ben venga dunque questo parere, anche se non credo che sia sintomo automatico di trasparenza e che cambierà molto delle abitudini professorali; è chiaro però che la responsabilità - ed è giusto che sia così - rimane all'università.

 

Vi è, infine, questo benedetto collegio disciplinare. Anche qui - attenzione - le modifiche sono pochissime. Si è riscritta la normativa, modificandola in passi piccolissimi. Abbiamo convinto la maggioranza in Commissione, e siamo contenti che ci abbia seguito su questo, che è bene che il presidente del collegio sia il presidente del CUN.

 

Tuttavia, il punto delicato, forte, è il seguente: nella situazione attuale, nell'università attuale, siamo davvero sicuri che il collegio di disciplina debba avere una composizione a fisarmonica, che dipende dalla persona sottoposta a procedimento disciplinare? Che si restringa agli ordinari, se un ordinario deve essere giudicato, e poi si allarghi agli associati, se è un associato, o ai ricercatori, se è un ricercatore?

 

Siamo sicuri che, in una visione alta della nostra università, questi privilegi - diciamolo sinceramente - di tipo feudale debbano continuare a sopravvivere? Ne siamo proprio sicuri? Non è preferibile pensare ad un collegio di disciplina unico per chiunque venga sottoposto - speriamo nessuno - in futuro ad un procedimento disciplinare che possa avere anche una continuità giurisprudenziale - se vogliamo chiamarla in questo modo - e una sicurezza di deliberazione?

 

Siamo convinti che questo debba essere ripensato almeno in sede di esame degli emendamenti in Aula. E poi, sempre a questo proposito, vogliamo ricordare che la responsabilità definitiva del provvedimento disciplinare, della sanzione non è del collegio di disciplina, bensì del rettore. Inoltre, fate attenzione perchè la norma, così come è scritta, potrebbe avere una strana conseguenza e pertanto deve essere assolutamente modificata. Infatti, qualora il collegio non dovesse deliberare entro 180 giorni, l'università, in mancanza di un suo provvedimento, non potrebbe nemmeno irrogare le sanzioni disciplinari. Questa sorta di silenzio-assoluzione non ci sembra corretta; bisogna assolutamente intervenire almeno in fase di esame degli emendamenti.

 

E poi, colleghi, non facciamo la filosofia di questa corte di disciplina. Chiunque è del mestiere ha presente i vari casi in cui questo collegio ha comminato sanzioni assai inferiori al necessario e quelli in cui ciò non è accaduto.

 

Vorrei ricordare solo un caso - si tratta di fatti che pesano sulla storia dell'università - che vede coinvolto un docente universitario scoperto a ricoprire due posizioni di ruolo, una in Italia e una all'estero, al quale è stata irrogata la sanzione veramente importante della sospensione di un mese dallo stipendio. Questo signore è rimasto professore sia in Italia che nel Paese straniero. Non difendiamo, pertanto, strutture che possono dare origine a vicende di tal genere.

 

Concludo dicendo che siamo i primi ad essere convinti che l'università ha bisogno di interventi normativi che sfoltiscano l'attuale legislazione, che è pesante, stratificata ed inadatta a far crescere liberamente l'università. Non sarà però con queste - perdonatemi - leggine, che confermano l'attuale normativa e la confondono con ulteriori norme ad incastro, che il sistema universitario potrà uscire da quella crisi che lo attanaglia, che è certamente finanziaria ma anche legislativa e normativa. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

 

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

 

Ha facoltà di parlare il relatore.

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

 

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

 

 

APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, anche il Governo non intende replicare.

 

 

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i pareri della 5a Commissione permanente, sospendo la seduta fino alle ore 18,15.

 

 

(La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 18,17).

 

 

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

 

 

Riprendiamo i nostri lavori.

 

Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che l'importo del gettone di presenza per la partecipazione al Collegio di disciplina venga modulato in modo tale da rispettare la quantificazione degli oneri indicata nella relazione tecnica.

 

Esaminati, altresì, gli emendamenti trasmessi esprime parere non ostativo ad eccezione delle proposte 1.23, 1.2, 1.100 e 1.102 sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione".

 

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

 

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

 

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, l'emendamento 1.2, come ho già avuto modo di sottolineare nel mio intervento in discussione generale, tende a ristrutturare il Consiglio universitario nazionale in sei grandi aree e costituisce uno dei punti qualificanti della nostra proposta.

 

L'emendamento 1.11 si illustra da sé.

 

 

MODICA (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 1.100 è, grosso modo, analogo a quello illustrato dal senatore Monticone e tenta di affermare il principio che la rappresentanza avvenga per grandi aree disciplinari, ovviamente garantendo la presenza delle tre fasce di personale docente: professori ordinari, associati e ricercatori. Questo amplierebbe e renderebbe più effettiva la presenza disciplinare.

 

L'emendamento 1.7 è volto a lasciare il Consiglio universitario nazionale come organo di rappresentanza dei docenti.

 

L'emendamento 1.13 è di tipo tecnico ed è relativo al fatto che, se si approvasse la rappresentanza non più per categoria ma per area, occorrerebbe ovviamente sostituire le parole in cui si fa riferimento alla fascia di docenti.

 

L'emendamento 1.16 ha la medesima ragione, per cui non mi dilungo.

 

L'emendamento 1.17 è anch'esso di tipo tecnico: il mandato in prima applicazione può essere o quadriennale o sessennale - non entro nei dettagli perché è un fatto tecnico - quindi proponiamo di sostituire la parola: "quadriennio" che è imprecisa con l'altra: "mandato".

 

Illustro anche gli emendamenti a prima firma del senatore Tessitore. L'emendamento 1.1 tende a passare ad una rappresentanza a grandi aree, ma garantendo che vi siano tre aree a carattere umanistico e tre aree a carattere scientifico e tecnologico, in modo da avere una rappresentanza più equilibrata tra le due grandi partizioni del sapere.

 

L’emendamento 1.5, sopprimendo la lettera d) della composizione, tende a staccare il CUN dalla CRUI.

 

L’1.9 è un emendamento volto ad evitare che partecipino, sia pure senza diritto di voto, alle sedute del CUN i presidenti degli altri organi ministeriali.

 

L’emendamento 1.12 chiarisce come si fa a procedere nel caso in cui vengano a mancare i rappresentanti dei professori ordinari e associati.

 

Gli emendamenti 1.15 e 1.16 sono emendamenti tecnici volti a escludere la parola "fascia".

 

L’emendamento 1.22 reca una norma che stabilisce la non rieleggibilità degli attuali membri del CUN.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, l’emendamento 1.101 fa riferimento a una diversa articolazione della rappresentanza. Date le funzioni del CUN, mi domando perché, ad esempio, i ricercatori non potrebbero aver fiducia in un professore ordinario o associato, perché debbano per forza votare un ricercatore, come se il problema non fosse quello di organizzare al meglio la formazione universitaria, ma quello di rappresentare una categoria.

 

Capisco che le categorie sono importanti e hanno diversi ruoli, tuttavia, credo che, una volta garantito alla categoria il diritto di esprimere una scelta, l’eletto possa essere anche di una categoria superiore. Ricordo, infatti, ai colleghi del Senato che ciò che distingue il professore ordinario dagli altri è la piena maturità scientifica; dunque, chi altri, se non chi ha la piena maturità scientifica, potrebbe al meglio governare o dare consigli per il governo del sistema universitario?

 

L’emendamento 1.101 tende dunque a conseguire questo risultato e fa venir meno anche la distinzione troppo rigida tra ricercatori, associati e ordinari, nel caso in cui uno dei rappresentanti cambi il suo status.

 

L’emendamento 1.102, invece, ha a che fare con la rappresentanza degli studenti. Il principio qui codificato è che per ciascuna area disciplinare vi sia una rappresentanza che conosce bene i problemi di quell’area e quindi riesce ad esprimere un parere utile al governo dell’università. Non si capisce perché per gli studenti ciò non possa valere: perché per i professori sì e per gli studenti no? Qual è la logica che sta dietro al numero di otto, invece, che a quello delle aree professionali? (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).

 

Ho sentito che la Commissione bilancio ha espresso un parere addirittura ostativo, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 1.102, ma questo emendamento potrebbe anche comportare un risparmio. Come fa la Commissione a dire che comporta una maggiore spesa se i settori, ad esempio, sono meno di otto? Infatti, si dice che i rappresentati dei settori sono fino a quattordici, non si dice che sono esattamente quattordici. E poi, così come si può dire che si modulano i gettoni di presenza in base agli stanziamenti, con riferimento al consiglio di disciplina, non capisco perché non si possa fare altrettanto per quanto riguarda la partecipazione degli studenti al CUN, qualora questi eccedessero il numero di otto.

 

Comunque, l’emendamento 1.102 tende ad affermare che lo studente è una componente, a pari titolo delle altre, di questo Consiglio, quanto meno per rappresentare un’area disciplinare.

 

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

 

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, sugli emendamenti 1.23, 1.2, 1.100 e 1.1 esprimo parere contrario, perché la fissazione di un esiguo numero di aree di settori scientifico-disciplinari non consente, ad avviso della maggioranza e del Governo, di garantire la piena rappresentanza di tutte le componenti scientifiche del sistema universitario.

 

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.101, perché verrebbe alterato l’equilibrio della rappresentanza delle varie categorie in ciascuna area.

 

Il parere è contrario anche sull’emendamento 1.102.

 

Quanto all’emendamento 1.5, il parere è contrario in quanto il Governo non intende eliminare la rappresentanza dei tre membri designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

 

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15 e 1.16.

 

Il parere è invece favorevole sull’emendamento 1.17.

 

Sui restanti emendamenti, 1.19, 1.20 e 1.22, esprimo parere contrario.

 

 

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

 

 

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.23 è improcedibile; questo, ovviamente, salvo che quindici colleghi non ne chiedano la votazione.

 

Lo stesso vale per gli emendamenti 1.2 e 1.100.

 

Siamo giunti, quindi, all’emendamento 1.1, su cui il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

 

 

MODICA (DS-U). Domando di parlare.

 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

 

MODICA (DS-U). Signor Presidente, chiedo che l’emendamento 1.23 sia posto in votazione, invitando quindici colleghi ad appoggiare la mia richiesta, al fine di superare il parere contrario espresso dalla 5a Commissione.

 

 

PRESIDENTE. Senatore Modica, ho già dichiarato l’improcedibilità dell’emendamento 1.23. Infatti, ho pronunciato le parole "salvo che quindici colleghi non ne chiedano la votazione"; nessuno l’ha chiesta, per cui sono passato all’emendamento 1.2 e quindi all’1.100.

 

 

MODICA (DS-U). Mi scusi, Presidente, io non l’ho interrotta. Lei ha fatto una lista di emendamenti …

 

 

PRESIDENTE. Quindi, lei ha inteso il fatto che passassi da un emendamento all’altro come un’elencazione di tutti gli emendamenti, fino all’1.1, su cui è stato espresso il parere contrario della 5a Commissione ex articolo 81 della Costituzione?

 

MODICA (DS-U). Io avevo già chiesto la parola.

 

PRESIDENTE. Va bene, allora facciamo così: in base al principio dell’affidamento e della buona fede, assumo che il collega abbia ritenuto che la mia fosse una semplice elencazione.

 

Pertanto, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Modica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.17, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

 

Dichiaro aperta la votazione.

 

(Segue la votazione).

 

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

ipresa della discussione del disegno di legge n. 3008

 

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

 

È approvato.

 

 

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

Ricordo che l'emendamento 4.2 è precluso dall'approvazione dell'articolo 1.

 

 

MODICA (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 4.100 è di carattere tecnico e lo riteniamo importante e significativo.

 

Siamo soddisfatti che la maggioranza abbia individuato una procedura di rinnovo parziale biennale del CUN: i suoi membri vengono ogni biennio rinnovati per metà e ogni mandato è quadriennale, un po' sull'esempio di analoghi organismi di altri Paesi.

 

Naturalmente, in questo tipo di procedure la parte che presenta maggiori difficoltà è quella transitoria iniziale, perché bisogna chiarire chi dei primi eletti rimane in carica per quattro anni, chi per due e chi per sei anni, in modo da innescare il rinnovo parziale biennale.

 

La norma approvata in Commissione prevede che questa scelta di membri del CUN, che hanno un mandato di durata diversa da quella quadriennale solo in prima applicazione, si faccia in base alla situazione anagrafica delle singole persone. Ciò fa sì, da un lato, che gli elettori non possano sapere se stanno votando per candidati che rimangono in carica per quattro anni oppure per un lasso di tempo diverso, dall'altro, e forse è l’aspetto più delicato, la scelta casuale su base anagrafica della prima votazione darebbe luogo al fatto che il rinnovo biennale avverrebbe sempre sulle stesse aree e fasce per le quali si è stabilito il primo mandato con una banale verifica anagrafica.

 

Non ci sembra che questo metodo sia corretto, anche perché potrebbe benissimo capitare che in una singola area il professore ordinario sia anagraficamente più anziano e quindi abbia un mandato di sei anni, mentre l'associato o il ricercatore abbia un mandato di quattro anni. Questa situazione farebbe sì che in quell'area si voti sempre separatamente per l’elezione dell'ordinario e per l’elezione degli altri membri docenti del CUN.

 

Più logico sarebbe che, antecedentemente alla prima elezione, si stabilisse che metà delle aree avranno un mandato lungo e l’altra metà un mandato ordinario. Questo permetterebbe all’elettore di avere piena informazione sulla durata del mandato di chi sta votando e, nei bienni successivi, si manterrebbe sempre la stessa unità di area, con un ricorso alle urne a bienni alterni per le singole aree.

 

Ci sembra, quindi, che questa norma renda più chiaro ed efficiente il meccanismo accettabilissimo e soddisfacente del rinnovo parziale biennale.

 

 

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, il 4.101 è un emendamento obbligatorio, perché l’attuale CUN è già scaduto il 30 aprile 2005 ed è necessario prorogarlo fino all’insediamento del nuovo Consiglio.

 

 

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

 

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, il senatore Modica ci ha convinto con le sue argomentazioni e quindi esprimo parere favorevole all’emendamento 4.100, così come, ovviamente, al 4.101.

 

 

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.

 

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.100, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

 

È approvato.

 

 

Metto ai voti l’emendamento 4.101, presentato dal relatore.

 

È approvato.

 

 

Metto ai voti l’articolo 4, nel testo emendato.

 

È approvato.

 

 

Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

 

 

MODICA (DS-U). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 5.1 e illustro il 5.100.

 

Si tratta davvero di una minuzia, ma si può cogliere questa occasione, in cui si parla di collegio di disciplina, per risolvere un equivoco interpretativo che si trascina da decenni.

 

Nel Testo unico del 1933 è previsto - ed è ragionevole - che il professore il quale sia stato riconosciuto responsabile di un’infrazione disciplinare grave "non può per dieci anni solari essere nominato rettore di università o direttore d’istituto, preside di facoltà o scuola". Orbene, questo "direttore d’istituto", nel lessico universitario, ha due significati diversi: può voler dire direttore di istituzione universitaria (come, per esempio, lo IUAV di Venezia o la scuola Normale di Pisa); oppure può voler dire, più banalmente, direttore di istituto scientifico (una volta c’erano, adesso sono quasi spariti).

 

È il caso dunque di chiarire che questa limitazione all’elettorato passivo a rettore si riferisce evidentemente ai rettori universitari e ai direttori di istituzioni universitarie, che sono, come è noto, parificati ai rettori.

 

Si tratta, quindi, di un emendamento esclusivamente di corretta interpretazione di una vecchia norma.

 

 

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

 

BEVILACQUA, relatore. Signor Presidente, sull’emendamento 5.100 mi rimetto all’Aula.

 

 

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Anche il Governo si rimette all’Aula, signor Presidente.

 

 

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 5.1 è stato ritirato.

 

Metto ai voti l’emendamento 5.100, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

 

È approvato.

 

 

Metto ai voti l’articolo 5, nel testo emendato.

 

È approvato.

 

 

Passiamo alla votazione finale.

 

 

MONTICONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

 

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, il mio Gruppo si asterrà su questo provvedimento, perché ritiene che, anche grazie all'approvazione di alcuni emendamenti con parere favorevole del relatore e del Governo, siano stati introdotti elementi positivi all’istituzione del Consiglio nazionale universitario. Rimane, tuttavia, manchevole quell’apporto di novità al quale avevamo cercato di contribuire con la proposta di una diversa organizzazione delle aree.

 

Per questa ragione, dunque, il nostro sarà un voto di astensione.

 

 

*VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, il mio sarà un intervento molto rapido, giusto per puntualizzare alcune osservazioni che sono state fatte dal senatore Modica poco fa in sede di discussione generale.

 

Il collega Modica non comprende il riferimento al "sistema universitario" e sostiene che parlare di "istituzioni universitarie" sarebbe stato più corretto. A me invece pare che l’espressione "sistema universitario" sia assolutamente condivisibile proprio perché ci si intende qui riferire all’università nel suo complesso. Contrariamente a quanto ritiene il senatore Modica, si tratta di due espressioni senz’altro diverse; certamente è giustificata quella usata nel disegno di legge.

 

Quanto alle quattordici aree, la previsione è corretta e coerente con lo spirito del disegno di legge. Faccio solo un esempio. Supponiamo che in un’area ci siano tanti docenti e in un'altra pochi: fonderle significherebbe determinare la soppressione della voce delle aree deboli a vantaggio delle aree forti. Quindi, le discipline sono senz’altro più garantite prevedendo un numero maggiore di aree e ancora una volta un sistema quale quello previsto dal disegno di legge assicura una più ampia rappresentatività rispetto a quello proposto dall’opposizione.

 

Mi siano consentite due ulteriori riflessioni. Il senatore Modica dubita che il parere dei colleghi possa essere attendibile, o comunque affidabile ai fini del giudizio del Collegio di disciplina, e allora dubita anche della Costituzione, quando affida al CSM - quindi a dei magistrati - il giudizio su altri magistrati.

 

Quanto poi alla proposta di un collegio di disciplina unico per tutte le fasce, mi pare che si tratti di una soluzione improponibile, in quanto esporrebbe a ricatti reciproci e non sarebbe assolutamente conforme all’autonomia dei vari corpi che sono in questo modo rappresentati.

 

Il giudizio sul provvedimento è senz’altro favorevole, sia perché introduce un principio forte di rappresentanza, sia perché assicura l’autonomia dell’università e la trasparenza delle procedure, sia perché introduce garanzie che in precedenza non esistevano.

 

Concludo, signor Presidente, osservando che l’opposizione prosegue nel disegno di valorizzare la CRUI, che più risente di equilibri politico-sindacali, a scapito del CUN, che invece è l’organo rappresentativo dell’autonomia universitaria.

 

 

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, intervengo brevemente perché è necessario che sia il Senato che la Camera dei deputati approvino quanto prima le norme contenute in questo provvedimento; si è in ritardo e il CUN chiaramente necessita di una modifica sostanziale.

 

Il testo al nostro esame apporta questa modifica sostanziale e, come hanno ricordato alcuni colleghi, soprattutto marca una differenziazione con la CRUI che, oggi come oggi, è un organo che, in mancanza di un riordino del CUN, ha forse occupato spazi ad essa non correttamente attribuiti da norme.

 

Oggi possiamo solamente dire che Forza Italia voterà a favore di questo disegno di legge, con l’augurio che la Camera dei deputati possa concluderne quanto prima l'iter (speriamo almeno prima dell’estate), trattandosi di un provvedimento particolarmente urgente. (Applausi del senatore Bevilacqua).

 

 

COMPAGNA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

 

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, i senatori dell’UDC non hanno motivo di esprimere un voto contrario su questo provvedimento. Il nostro sarà dunque un voto favorevole, tanto più che, a furia di prorogatio, il Consiglio universitario nazionale ha perso ogni prestigio e ogni credibilità.

 

Eppure, proviamo molta malinconia, ad un anno dalla conclusione della legislatura, non tanto per il percorso di questo provvedimento in sé, quanto perché fra questo disegno di legge, oggetto fin dal principio dell’attenzione del Senato, e altri provvedimenti sul ruolo dei professori universitari e sulla sua nuova articolazione, argomento interamente trattato nell’altro ramo del Parlamento, nessun coordinamento si è riusciti a stabilire in questi quattro anni.

 

Non ci appassiona molto questo nuovo volto del Consiglio universitario nazionale rispetto alla Conferenza dei rettori. Non c’è dubbio che, rispetto all’istituzione del CUN, soprattutto nell’ultimo quinquennio, la Conferenza dei rettori aveva guadagnato molta rappresentatività in termini di sistema e può darsi - lo ha rilevato molto bene il relatore - che questo provvedimento, riportando il CUN a quelle caratteristiche di organo di rappresentanza del sistema universitario, precisi meglio, invece, quel ruolo di rappresentanza degli atenei che va riconosciuto, questo sì in via specifica ed esclusiva, alla Conferenza dei rettori.

 

In questa circostanza, però, signor Presidente, noi non possiamo non rimarcare la malinconia perché nei banchi del Governo non è presente il Ministro dell’università, in giornate nelle quali torna il più bieco antisemitismo all’università di Torino. Insieme ad un collega di un Gruppo diverso dal mio, il senatore Tonini, ho più volte richiamato l’attenzione del Governo su ignobili ed odiosi episodi di antisemitismo. (Applausi dei senatori Eufemi e Menardi). L’anno scorso a Pisa, quindi a Firenze e la settimana scorsa a Torino.

 

Insieme al collega Tonini abbiamo proposto al ministro Moratti di investire della questione proprio i massimi organi della libertà universitaria, il CUN e la Conferenza dei rettori. Ne è seguito il silenzio e il disinteresse per la nostra iniziativa. (Applausi della senatrice Pagano). Di qui la nostra fiducia in un Governo che non voglia però abdicare, in nome della più vile e pigra interpretazione dell’autonomia universitaria, di fronte ad episodi che gridano vergogna, come quello di una docente dell’università di Torino, della facoltà di scienze politiche, che è stata contestata.

 

Ne hanno parlato il "Corriere della Sera", i giornali israeliani e ne ha parlato anche la stampa internazionale. Ci duole che da parte di un Governo al quale, e non per questo, è condizionata la nostra fiducia, ci sia stato il massimo disinteresse. Solitaria eccezione - lo dico senza spirito di partito - le degnissime parole che il ministro Buttiglione ha pronunciato ieri, alla presenza delle autorità di Torino, in Sinagoga, il che sottolinea ancora di più l’assenza, il disinteresse e l’insensibilità del ministro Moratti nei confronti dell’interrogazione che, insieme al collega Tonini, con molto garbo e molta educazione, le avevamo rivolto proprio per le sue prerogative rispetto al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza dei rettori. (Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Nessa e Pagano).

 

 

BRIGNONE (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

 

BRIGNONE (LP). Signor Presidente, molto più pacatamente, colgo l’occasione della dichiarazione di voto per ringraziare il relatore per il lavoro che ha svolto. Voglio ringraziare anche i colleghi dell’opposizione che, con la nota e indubbia competenza, hanno sicuramente contribuito a migliorare il provvedimento, come dimostra anche l’accoglimento di diversi loro emendamenti.

 

Tuttavia, al di là di alcune scelte non condivise, quali, ad esempio, il numero delle aree scientifico-disciplinari, occorre riconoscere che con questo disegno di legge il CUN, dopo le varie e note proroghe, assume finalmente una fisionomia più definita e un ruolo che è esaltato dal coordinamento della sua attività con il sistema dell’università e della ricerca, specie in situazioni di particolare complessità.

 

Per quanto concerne la definizione del numero dei rappresentanti di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo, è ovvio che si è dovuto raggiungere un punto di equilibrio. Si tratta di un equilibrio sicuramente delicato, ma che può essere ritenuto soddisfacente e che comunque è garantito anche dall’effettivo raccordo con gli organi universitari che partecipano alle sedute del CUN.

 

Si sono altresì operate delle scelte relativamente al secondo mandato; si sono individuati accorgimenti per il rinnovo parziale, specie in prima applicazione, come suggerito accortamente dal senatore Modica, un affinamento che è intervenuto anche per le norme relative al collegio di disciplina.

 

In conclusione, il nostro voto è convintamente favorevole e colgo l’occasione per associarmi all’auspicio, espresso dal senatore Asciutti, che la Camera concluda sollecitamente l’iter di questo disegno di legge. (Applausi dal Gruppo LP).

 

 

MODICA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

 

MODICA (DS-U). Signor Presidente, questo provvedimento arriva al suo esito - e ne siamo riconoscenti al relatore e alla maggioranza - con notevoli miglioramenti rispetto alla formulazione con cui è entrato in quest’Aula: alcuni dati tecnici sono stati migliorati, alcune scelte politiche serie sono state fatte, e ne siamo ben contenti. Purtroppo, però, non si è ritenuto di poter intervenire su altri punti importanti e cruciali del testo.

 

Cito, innanzitutto, il punto che forse guida la nostra riflessione complessiva come Democratici di Sinistra sul provvedimento: il sistema di governo del sistema nazionale italiano - mi scuso per la ripetizione - avrebbe bisogno di un intervento molto profondo. Attualmente, la stratificazione di settant’anni di normativa che si è abbattuta sul tema della governance universitaria fa sì che i singoli atenei ed il sistema nel suo complesso abbiano una forma di gestione, di governo, piuttosto confusa.

 

Era dunque l’occasione (peccato si sia persa) per ripensarla con un provvedimento semplice nelle norme, ma rivoluzionario - se vogliamo dire così - nella semplificazione della normativa e nella presa d’atto della nuova situazione di autonomia che si è creata dopo il 1989, un provvedimento che prendesse meglio atto delle forme di governo del sistema.

 

Si è voluto intervenire sul CUN, che è uno degli aspetti del governo del sistema, peraltro importantissimo, ma non si è voluto (lo ripeto perché, secondo noi, è l’aspetto più delicato del provvedimento) liberare il CUN da una forma di rappresentanza totalmente corporativa, in cui ciascuna persona ha un solo voto e si elegge una sola persona, in palese violazione del principio del voto limitato.

 

Non solo, ma mantenendo nel tempo una anacronistica suddivisione in 14 aree disciplinari (le une piccolissime e le altre grandissime, le une omogenee e le altre disomogenee), si finisce con il dare al CUN una sorta di funzionamento diviso, vorrei dire appaltato, per settori e microsettori che non ne aiuta affatto la natura ragionevole e giusta di organo di rappresentanza disciplinare del sistema universitario. Questo sì che serve, questo purtroppo non penso sarà possibile ottenere con l’attuale norma. Alla fine, la composizione e le regole fondamentali, come ho già detto, sono rimaste le stesse.

 

Questo è quindi un primo elemento di insoddisfazione dei Democratici di Sinistra rispetto al provvedimento. Ma ce ne sono altri: vorrei ricordare, ancora una volta, perché rimanga agli atti e perché credo davvero che sia un sistema ormai anacronistico, che sarebbe stato opportuno andare verso una concezione unitaria, come è nelle università, come è negli atti accademici, nei consigli di amministrazione, nei consigli di facoltà. Sarebbe stato dunque molto più ragionevole, e non conservatore (come è invece la norma prescelta), prevedere che il collegio di disciplina ovviamente avesse rappresentanti di tutte e tre le fasce, ma potesse giudicare in composizione unitaria rispetto alla persona sottoposta a procedimento disciplinare. Era una modifica questa che non avrebbe fatto cadere il mondo, ma che avrebbe certamente dato un senso diverso da quello tradizionale al Collegio di disciplina.

 

Vi è poi un’altra serie di norme che ci potevano essere e non ci sono. Il tema, chiaramente, era diverso, ma, se parliamo di governo del sistema, allora sì che occorreva, ad esempio, immaginare norme adatte alla bipartizione del governo del sistema tra CUN e CRUI, come riconosce la stessa relazione ministeriale e come ha correttamente detto il senatore Compagna. Valeva la pena di individuare, in modo totalmente terzo rispetto a questi organi di rappresentanza del sistema e al Ministero, un’Agenzia di valutazione.

 

Attualmente, uno degli aspetti fondamentali del governo del sistema, la valutazione, è affidato ad un organo del Ministero. A nostro giudizio, questo era un tema su cui si sarebbe potuto intervenire, affrontando il governo del sistema universitario nel suo complesso. Molto altro si potrebbe dire, ma non voglio tediarvi.

 

Pertanto, pur riconoscendo i notevoli miglioramenti introdotti al testo nel passaggio in Aula, riteniamo di doverci astenere, perché il provvedimento non ha dato una risposta organica e innovativa al governo del sistema e ha mancato alcuni punti di dettaglio su cui era opportuno intervenire.

 

 

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

 

È approvato.

 


DISEGNO DI LEGGE

Riordino del Consiglio universitario nazionale (3008)

 

 

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

ART. 1.

Approvato con emendamenti

(Composizione)

 

    1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

 

a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

 

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;

 

c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

 

d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

 

e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.

 

    2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non comporta l’invalidità della costituzione dell’organo.

 

    3. Il presidente del CUN è eletto nell’ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.

 

    4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

 

    5. Il CUN disciplina, con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Fino all’adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.

 

    6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4, durano in carica quattro anni. Essi non sono immediatamente rieleggibili in rappresentanza della stessa fascia o categoria di cui al comma 1 del presente articolo.

 

    7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria rappresentata decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure di cui al comma 1, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell’ultimo anno del mandato.

 

    8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, nel periodo in cui ricoprono la carica.

 

    9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l’elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

 

    10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio e si svolgono secondo modalità definite con l’ordinanza medesima. Per l’elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l’accertamento dell’identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.

 

    11. Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione dal comma 2 dell’articolo 4, le elezioni e le designazioni di cui al comma 1 vengono effettuate ogni due anni per il rinnovo della parte dei componenti il cui mandato è scaduto.

 

 

 

EMENDAMENTI

 

1.23

 

SOLIANI, MODICA, MONTICONE

 

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

    «a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di sei grandi aree di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, corrispondenti ad altrettanti collegi unici nazionali. In ciascun collegio unico sono eletti il professore ordinario, il professore associato e il ricercatore che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, inoltre, i cinque più votati tra i nominativi restanti, indipendentemente dalla categoria o fascia di appartenenza. Ciascun elettore può esprimere un unico voto di preferenza. Nel caso in cui nessuna donna figuri fra i tre più votati rispettivamente tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori, dei cinque posti restanti uno è attribuito alla donna più votata nel collegio e quattro ai più votati tra i nominativi restanti, indipendentemente dalla categoria o fascia di appartenenza;».

 

1.2

 

MONTICONE, MODICA, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

«a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di sei grandi aree di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, corrispondenti ad altrettanti collegi unici nazionali. In ciascun collegio unico sono eletti il professore ordinario, il professore associato e il ricercatore che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, inoltre, i cinque più votati tra i nominativi restanti, indipendentemente dalla categoria o fascia di appartenenza. Ciascun elettore può esprimere un unico voto di preferenza;».

 

1.100

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

 

«a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di sei grandi aree di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti il professore ordinario, il professore associato e il ricercatore che hanno ottenuto il maggior numero di voti e inoltre i cinque professori o ricercatori che, indipendentemente dalla fascia o categoria di appartenenza, hanno ottenuto il maggior numero di voti;».

 

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

 

    al comma 6, sostituire la parola: «fascia» con la seguente: «area»;

 

    al comma 7, sostituire le parole: «alla fascia» con le seguenti: «all’area»;

 

    al comma 9, sopprimere la parola: «fasce».

 

1.1

 

TESSITORE, MODICA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «determinate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «Le aree scientifico-disciplinari sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari e le istituzioni scientifiche di livello nazionale, in misura di sei, tre di ambito scientifico-tecnologico e tre di ambito scientifico-umanistico. Per ognuna delle sei aree sono eletti sette componenti, in modo da garantire in ognuna di esse la presenza di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;».

 

1.101

 

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Per ciascuna area i professori ordinari eleggono un professore ordinario, i professori associati eleggono a rappresentarli un professore tra i professori ordinari e associati, i ricercatori eleggono un rappresentante scelto fra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori».

 

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

 

1.102

 

GUBERT, GABURRO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «otto studenti eletti» con le seguenti: «uno studente per ciascuna area omogenea di settori scientifico-disciplinari eletto» e aggiungere, in fine, le parole: «ove possibile».

 

1.5

 

TESSITORE, MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

 

1.7

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «lettere b), c), d) ed e),».

 

1.9

 

TESSITORE, MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Sopprimere il comma 4.

 

1.10

 

TESSITORE, MODICA

 

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole «in rappresentanza» fino alla fine del comma.

 

1.11

 

MONTICONE, MODICA, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «in rappresentanza della stessa fascia o categoria di cui al comma 1 del presente articolo.» con le seguenti: «. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.».

 

1.12

 

TESSITORE, MODICA

 

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

 

«7. Nel caso che nel corso del mandato i rappresentanti dei professori ordinari e associati e dei ricercatori non siano più presenti, essi sono sostituiti, entro due mesi, con le stesse procedure di cui al comma 1.»

 

1.13

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «alla fascia o categoria rappresentata» con le seguenti: «all’area o categoria o ente rappresentato».

 

1.15

 

TESSITORE, MODICA

 

Respinto

Al comma 9 sopprimere le parole: «fasce e categorie».

 

1.16

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Al comma 9, sopprimere la parola: «fasce».

 

1.17

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Approvato

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «quadriennio» con la seguente: «mandato».

 

1.19

 

TESSITORE, MODICA

 

Respinto

Al comma 11, sopprimere le parole: «Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione dal comma 2 dell’articolo 4,».

 

1.20

 

TESSITORE, MODICA

 

Respinto

Al comma 11, sopprimere le parole: «e le designazioni».

 

1.22

 

TESSITORE, MODICA

 

Approvato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

 

«11-bis. I membri del CUN che sono attualmente in carica non sono rieleggibili quale che sia la loro qualifica al momento del voto».

 

 

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

ART. 2.

Approvato con emendamenti

(Competenze)

    1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:

 

a) obiettivi della programmazione universitaria;

 

b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

 

c) criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

d) regolamenti didattici di ateneo;

 

e) settori scientifico-disciplinari;

 

f) decreti ministeriali di cui all’articolo 17, comma 96, della legge citata n. 127 del 1997;

 

g) ogni altra materia che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.

 

    2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l’acquisizione dei previsti pareri di altri organi.

 

    3. Il termine per l’espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle università e delle università telematiche che richiedono l’accreditamento dei corsi a distanza è di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.

 

    4. Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende come adottato positivamente.

 

    5. In relazione a questioni di particolare complessità o rilevanza il CUN, al fine di esprimere il parere di competenza, può acquisire il parere dell’Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri enti pubblici di ricerca.

 

    6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.

 

 

EMENDAMENTI

 

2.1

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Ritirato

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;».

 

2.3

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Al comma 1, sopprimere lettera b).

 

2.2

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «della quota di riequilibrio».

 

2.4

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Sopprimere il comma 2.

 

2.5

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Sopprimere il comma 3.

 

2.100

 

MODICA

 

Respinto

Al comma 4 premettere le seguenti parole: «Su richiesta delle università interessate,».

 

2.101

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

V. testo 2

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «decorsi» fino alla fine del comma con le seguenti: «Decorso comunque tale termine, l’università, esperita a sua volta la valutazione di legittimità, approva o non approva gli atti, motivando l’eventuale difformità dal parere espresso dal CUN».

 

2.101 (testo 2)

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Approvato

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «decorsi» fino alla fine del comma con le seguenti: «Decorso comunque tale termine, l’università approva o non approva gli atti, motivando l’eventuale difformità dal parere espresso dal CUN».

 

2.10

 

TESSITORE

 

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «si intende come adottato positivamente» con le seguenti: «la procedura è rimessa integralmente alla competenza del rettore della sede richiedente il concorso.».

 

2.12

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Sopprimere il comma 5.

 

2.102

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

V. testo 2

Sostituire il comma 5 con il seguente:

 

«5. In casi particolari concernenti questioni di grande rilevanza e complessità, il CUN, previa approvazione di apposita delibera, può acquisire il parere di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale».

 

2.102 (testo 2)

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Approvato

Al comma 5 sostituire le parole: «di altri enti pubblici di ricerca» con le seguenti:

 

«di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale».

 

 

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

ART. 3.

Approvato con emendamenti

(Collegio di disciplina)

 

    1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio» con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, l’elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), mentre l’elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio come membro effettivo. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

 

    2. Il collegio si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti di professori ordinari, con la partecipazione dei professori ordinari e del professore associato se si procede nei confronti di professori associati, con la partecipazione di tutti i componenti se si procede nei confronti di ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell’università interessata designato dal rettore. In caso di impedimento o assenza i supplenti sostituiscono i corrispondenti membri effettivi.

 

    3. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. L’azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall’articolo 87 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti. La sanzione è inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.

 

    4. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell’organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN o del collegio, che impediscano il regolare funzionamento di quest’ultimo; il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.

 

    5. Il rettore competente sospende cautelarmente dall’ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

 

    6. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

 

 

EMENDAMENTI

 

3.1

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Sopprimere l’articolo.

 

3.2

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «. In caso di impedimento o assenza dei membri effettivi essi sono sostituiti dai corrispondenti supplenti.».

 

3.4

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Il presidente e il vice presidente del CUN fanno parte di diritto del collegio, rispettivamente come membro effettivo e supplente. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di suo impedimento o assenza, dal vice presidente. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.»

 

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

 

3.5

 

TESSITORE, MODICA

 

Respinto

Al comma 1, sostituire il sesto periodo con il seguente: «Il collegio è presieduto dal presidente del CUN, il quale, in casi particolari può delegare le proprie funzioni al vice presidente del CUN.».

 

3.6

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Sopprimere il comma 2.

 

3.7

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Al comma 2, sopprimere il primo e il secondo periodo.

 

3.100

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Approvato

Al comma 2 sopprimere il terzo periodo.

 

Conseguentemente al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell’università interessata o da un suo delegato».

 

3.13

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Assorbito

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

 

3.8

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

 

«3. Salvo differenti norme statutarie, l’azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente, al termine di un’istruttoria locale, per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall’articolo 87 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro centoventi giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell’università interessata o da un suo delegato. La sanzione, comunque non inferiore a quella irrogata dal collegio, è inflitta dal rettore entro trenta giorni dalla ricezione della delibera.»

 

3.101

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Approvato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «rettore competente» aggiungere le seguenti: «al termine di un’istruttoria locale».

 

3.102

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Approvato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «tali fatti» aggiungere le seguenti: «senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale».

 

3.14

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il collegio delibera entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Decorso inutilmente tale termine, l’azione disciplinare spetta all’università interessata».

 

3.15

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Approvato

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «o del collegio».

 

3.17

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Respinto

Sopprimere il comma 6.

 

 

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

ART. 4.

Approvato con emendamenti

(Norme transitorie e finali)

 

    1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a).

 

    2. Al fine di assicurare la continuità dell’attività del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, la metà dei componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), con maggiore anzianità di servizio complessiva nel ruolo dei professori e dei ricercatori universitari resta in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 6.

 

    3. Per le spese di funzionamento del CUN continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

 

 

EMENDAMENTI

 

4.2

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Precluso dall'approvazione dell'articolo 1

Al comma 2, sostituire le parole da: «la metà dei componenti» fino a: «ricercatori universitari resta» con le seguenti: «i rappresentanti di tre delle sei aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio restano».

 

4.100

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole da: «la metà» fino a: «ricercatori universitari resta» con le seguenti: «i rappresentanti di sette delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio prima dell’elezione, restano».

 

4.101

 

IL RELATORE

 

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

 

«4. Il Consiglio Universitario Nazionale in carica alla data del 30 aprile 2005 continua a svolgere le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio riordinato secondo le disposizioni della presente legge».

 

 

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

ART. 5.

Approvato con un emendamento

(Abrogazione di norme)

 

    1. Sono abrogati i commi dal 102 al 107 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell’articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

 

 

EMENDAMENTI

 

5.1

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

«1-bis. All’articolo 89, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono abrogate le parole ’’o direttore d’Istituto, preside di Facoltà o Scuola’’».

 

5.100

 

MODICA, MONTICONE, SOLIANI, D’ANDREA, FRANCO VITTORIA

 

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

 

«1-bis. Nell’articolo 89, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le parole: ’’o direttore d’istituto, preside di Facoltà o Scuola’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’o direttore di Istituzione Universitaria’’» .




[1]    Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

[2]    La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, denominata anche Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) è un'associazione privata non riconosciuta nata nel 1963 e avente sede in Roma. Secondo quanto dispone lo statuto, sono membri della CRUI, a domanda, i rettori o direttori delle Università statali o libere riconosciute e degli Istituti di istruzione universitaria statali o liberi riconosciuti. L’associazione, svolge attività di coordinamento e di indirizzo del sistema universitario nazionale; promuove ed approfondisce lo studio dei problemi dell'Università e ne rappresenta le esigenze e gli orientamenti

[3]    I settori scientifico disciplinari sono dei raggruppamenti degli insegnamenti universitari, sulla base di criteri di omogeneità scientifica e didattica; essi sono utilizzati anche per il reclutamento ed i trasferimenti dei professori e dei ricercatori. Tale aggregazione, disposta dall'art. 14 della L. 341/90 (recante riforma degli ordinamenti didattici universitari), è stata effettuata con il D.P.R. 12 aprile 1994 e, in seguito, più volte ridefinita. La materia è stata da ultimo disciplinata con D.M.4 ottobre 2000 (integrato da successive modifiche) ai sensi dell’art. 17, comma 99, della legge 127/1997. Ai fini dell’elezione dei rappresentanti di aree omogenee dei settori scientifico-disciplinari nel CUN (già prevista dall’art.17, co.104 della legge 127/1997) tali aree sono state individuate in 14 dall’allegato A al DM 278/1997 (regolamento sulle modalità di elezione dell’organismo) e precisamente : 1 Scienze matematiche; 2 Scienze fisiche; 3 Scienze chimiche; 4 Scienze della terra; 5 Scienze biologiche; 6 Scienze mediche; 7 Scienze agrarie e veterinarie; 8 Ingegneria civile ed architettura; 9 Ingegneria industriale e dell'informazione; 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e Psicologiche; 12 Scienze giuridiche; 13 Scienze economiche e statistiche ; 14 Scienze politiche e sociali.

[4]     Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.), disciplinato dal DPR 2 dicembre 1997, n. 491, è organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato. Il C.N.S.U. è composto da trenta membri che durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili: ventotto componenti sono attualmente eletti dagli iscritti ai corsi di diploma, di laurea e laurea specialistica; gli altri due sono eletti rispettivamente dagli iscritti ai corsi di specializzazione e dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. L’attuale C.N.S.U. è stato costituito con Decreto Ministeriale 30 aprile 2004 .

[5]    Il Convegno permanente dei Direttori amministrativi e dei Dirigenti amministrativi delle Università italiane statali e non statali legalmente riconosciute (CODAU) è un’associazione che ha la finalità di coordinare ed indirizzare le attività di gestione degli atenei e di instaurare rapporti sistematici con altri organismi (Ministeri, CRUI, CNVSU, CNSU, sindacati, organi parlamentari) per promuovere studi e proposte su problematiche relative alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle Università. Ne fanno parte di diritto i direttori amministrativi in servizio delle Università; inoltre vi partecipano, su base volontaria, i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché, su designazione, alcuni rappresentanti dei dirigenti a tempo determinato. Lo statuto dell’associazione enumera gli organi (Assemblea, Presidente, Consiglio, la Giunta esecutiva, Collegio Sindacale) e ne definisce i compiti.

[6]    Il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.). è stato istituito dall’articolo 5 del D.Lgs. 204/1998, (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica) presso l’allora Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il compito di indicare i criteri generali per la valutazione dei risultati della ricerca e di promuovere la sperimentazione, l’applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione. Inoltre l’organismo determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca e dalle istituzioni scientifiche, verificandone l’applicazione, e valuta l’efficacia degli interventi statali per la ricerca applicata. Il C.I.V.R. è composto da un massimo di sette membri (anche stranieri), che durano in carica quattro anni, nominati con D.P.C.M., sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’istruzione università e ricerca.

[7]    Il C.N.A.M. è un organismo istituito dall’art. 3 della legge 508/1999 (di riforma delle Accademie e die conservatori) con funzioni consultive e propositive in ordine ai regolamenti attuativi della legge, al reclutamento del personale ed alla programmazione dell’offerta formativa.

[8]    Regolamento concernente modalità di elezione del Consiglio universitario nazionale.

[9]    Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo. Il parere del CUN sulla regolarità degli atti delle commissioni concorsuali (all’epoca costituite a livello nazionale) era previsto dall’art. 47 del DPR 382/1980 recante riordino della docenza universitaria.

[10]   E’ invece eliminato il parere sul reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari. In proposito, si ricorda che la programmazione del sistema universitario è stata recentemente ridisciplinata dall’art.1-ter del DL 7 /2005, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005. Ai sensi di quest’ultimo, a partire dal 2006, le università predisporranno annualmente (entro il 30 giugno) piani triennali recanti indicazioni sui corsi di studio da attivare o sopprimere; sui programmi di sviluppo della ricerca scientifica; sugli interventi a favore degli studenti; sui progetti di internazionalizzazione; sul fabbisogno di personale. Tali programmi dovranno uniformarsi a linee di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari.

[11]   Vedi la nota n. 10 sulla nuova disciplina della programmazione del sistema universitario.

[12]    Si ricorda che tale Fondo è stato istituito con la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, ed è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento delle attività istituzionali delle Università, comprese le spese per il personale e per l’ordinaria manutenzione. Nel fondo sono comprese una quota base e una quota di riequilibrio. L’art. 5 della L. 537/93 dispone che quest’ultima sia ripartita tra le Università sulla base di criteri (determinati con decreto del Ministro dell’Università sentiti - appunto - il CUN e la Conferenza permanente dei rettori) relativi a standard dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e delle condizioni strutturali e ambientali.

[13]   Si ricorda che art. 17, co. 95, della L. 127/1997 ha avviato una radicale riforma degli ordinamenti didattici universitari e della tipologia dei corsi, riconoscendo ai singoli atenei l’autonomia nella definizione dei percorsi formativi in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.

[14]    I regolamenti didattici di ateneo (di cui all’art. 11 della legge 341/90 e 11 del DM 270/2004), emanati con decreto rettorale previo approvazione del ministro, contengono gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e la disciplina generale della didattica.

[15]    Vedi nota 3 sui settori scientifico disciplinari.

[16]   Si tratta, seguendo la ripartizione in lettere dell’art. 17 comma 96 della legge 127/1997: a) delle scuole superiori per interpreti e traduttori; b) degli istituti di specializzazione per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica; c) delle scuole per assistenti sociali; d) delle università per stranieri; e) dei professori a contratto.

[17]   Riforma degli ordinamenti didattici universitari.

[18]   L’art. 7 della legge 370/1999 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) ha autorizzato l’erogazione di indennità di presenza e rimborsi spese per il componenti del CUN e del CNSU.

[19]   Il comma 1 prevede le seguenti mancanze: grave insubordinazione, abituale mancanza ai doveri d’ufficio, abituale irregolarità di condotta ovvero atti che comunque ledano la dignità o l’onore del professore.

[20]   Illustrando l’emendamento che ha determinato la modifica sopra descritta, il sen. Modica (Senato, Commissione 7°, seduta 3 novembre 2004) aveva dichiarato che quest’ultimo era volto a risolvere dubbi interpretativi generati dalla dizione “direttori di istituto”, attualmente riferita anche ai direttori delle articolazioni delle facoltà (dipartimenti universitari), mentre ai sensi del RD 1592/1933 la formulazione intendeva riferirsi esclusivamente ai direttori di istituti superiori universitari.

[21]   Legge 9 maggio 1989, n. 168 Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

[22]   Regolamento concernente modalità di elezione del Consiglio universitario nazionale

[23] Legge 19 ottobre 1999 n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica).

[24]    Il Consiglio fu istituito con la legge 7 febbraio 1979, n. 31, quale organo di consultazione del Ministro della pubblica istruzione per le questioni relative alla istruzione superiore (all’epoca rientranti nelle competenze di quest’ultimo).

[25]   Legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” (cosiddetta “Bassanini 2”).

[26]   Il comma 119del medesimo art. 17 della legge 127/1997 ha abrogato, tra gli altri, l’intero articolo 10 della L. 341/90, ad eccezione del comma 9, istitutivo della corte di disciplina (menzionata nel prosieguo della scheda), nonché l'art. 67 del D.P.R. 382/1980, che istituiva e disciplinava i comitati consultivi del C.U.N.

[27]   La programmazione del sistema universitario è stata recentemente ridisciplinata dall’art.1-ter del DL 7 /2005, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005. Ai sensi di quest’ultimo, a partire dal 2006, le università predisporranno annualmente (entro il 30 giugno) piani triennali recanti indicazioni sui corsi di studio da attivare o sopprimere; sui programmi di sviluppo della ricerca scientifica; sugli interventi a favore degli studenti; sui progetti di internazionalizzazione; sul fabbisogno di personale. Tali programmi dovranno uniformarsi a linee di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari.

[28]    Si ricorda che tale Fondo è stato istituito con la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, ed è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento delle attività istituzionali delle Università, comprese le spese per il personale e per l’ordinaria manutenzione. Nel fondo sono comprese una quota base e una quota di riequilibrio. L’art. 5 della L. 537/93 dispone che quest’ultima sia ripartita tra le Università sulla base di criteri (determinati con decreto del Ministro dell’Università sentiti - appunto - il CUN e la Conferenza permanente dei rettori) relativi a standard dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e delle condizioni strutturali e ambientali.

[29]   Si ricorda che art. 17, co. 95, della L. 127/1997 ha avviato una radicale riforma degli ordinamenti didattici universitari e della tipologia dei corsi, riconoscendo ai singoli atenei l’autonomia nella definizione dei percorsi formativi in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati . In attuazione di tale norma sono stati adottati:

·          il regolamento approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509, (ora sostituito dal DM 22 ottobre 2004, n. 270) recante norme sull’autonomia didattica degli atenei,

·          il D.M. 4 agosto 2000, con il quale sono state determinate le 42 classi delle lauree universitarie (di primo livello);

·          il D.M. 28 novembre 2000, recante la determinazione di 104 classi delle lauree universitarie specialistiche (ora denominate magistrali);

·          il D.M. 2 aprile 2001 recante le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, risultante dal concerto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica con il ministro della sanità;

·          il D.M. 2 aprile 2001 del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica recante indicazione delle lauree specialistiche per le professioni sanitarie;

·          il D.M. 12 aprile 2001, risultante dal concerto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica con il ministro della difesa, recante determinazione delle classi dei corsi di laurea e di laurea specialistica finalizzati alla formazione nelle scienze della difesa e della sicurezza

[30]    Si tratta (seguendo la ripartizione in lettere del comma 96): a) delle scuole superiori per interpreti e traduttori; b) degli istituti di specializzazione per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica; c) delle scuole per assistenti sociali; d) delle università per stranieri; e) dei professori a contratto.

[31]    I settori scientifico disciplinari sono dei raggruppamenti degli insegnamenti universitari, sulla base di criteri di omogeneità scientifica e didattica; essi sono utilizzati anche per il reclutamento ed i trasferimenti dei professori e dei ricercatori. Tale aggregazione, disposta dall'art. 14 della L. 341/90 (recante riforma degli ordinamenti didattici universitari), è stata effettuata con il D.P.R. 12 aprile 1994 e, in seguito, più volte ridefinita. La materia è stata da ultimo disciplinata con D.M.4 ottobre 2000 (integrato da successive modifiche) ai sensi dell’art. 17, comma 99, della legge 127/1997. Ai fini dell’elezione dei rappresentanti di aree omogenee dei settori scientifico-disciplinari nel CUN (già prevista dall’art.17, co.104 della legge 127/1997) tali aree sono state individuate in 14 dall’allegato A al DM 278/1997 (regolamento sulle modalità di elezione dell’organismo) e precisamente : 1 Scienze matematiche; 2 Scienze fisiche; 3 Scienze chimiche; 4 Scienze della terra; 5 Scienze biologiche; 6 Scienze mediche; 7 Scienze agrarie e veterinarie; 8 Ingegneria civile ed architettura; 9 Ingegneria industriale e dell'informazione; 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e Psicologiche; 12 Scienze giuridiche; 13 Scienze economiche e statistiche ; 14 Scienze politiche e sociali.

[32]   L. 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari .

[33]   Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti supplenti che subentrano ai titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente è sostituito dal professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

[34]   La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, denominata anche Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) è un'associazione privata non riconosciuta nata nel 1963 e avente sede in Roma. Secondo quanto dispone lo statuto, sono membri della CRUI, a domanda, i rettori o direttori delle Università statali o libere riconosciute e degli Istituti di istruzione universitaria statali o liberi riconosciuti. L’associazione, svolge attività di coordinamento e di indirizzo del sistema universitario nazionale; promuove ed approfondisce lo studio dei problemi dell'Università e ne rappresenta le esigenze e gli orientamenti.

[35]    Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.), disciplinato dal DPR 2 dicembre 1997, n.491, è organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato. Il C.N.S.U. è composto da trenta membri che durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili: ventotto componenti sono attualmente eletti dagli iscritti ai corsi di diploma, di laurea e laurea specialistica; gli altri due sono eletti rispettivamente dagli iscritti ai corsi di specializzazione e dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. L’attuale C.N.S.U. è stato costituito con Decreto Ministeriale 30 aprile 2004 .

[36]    Per tale componente l'elettorato attivo e passivo è stato attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.

[37]   1 Scienze matematiche; 2 Scienze fisiche; 3 Scienze chimiche; 4 Scienze della terra; 5 Scienze biologiche; 6 Scienze mediche; 7 Scienze agrarie e veterinarie; 8 Ingegneria civile ed architettura; 9 Ingegneria industriale e dell'informazione; 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e Psicologiche; 12 Scienze giuridiche; 13 Scienze economiche e statistiche ; 14 Scienze politiche e sociali.

[38]   Regolamento recante modalità di funzionamento del Consiglio universitario nazionale.

[39]   L. 19 ottobre 1999, n. 370 Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica.

[40]   D.L. 7 febbraio 2002 ,n. 8, Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa. convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2002, n.56.

[41]   D.L. 9 maggio 2003, n. 105, Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

[42]   Legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” (cosiddetta “Bassanini 2”).

[43]   Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

[44]   D.L. 16 maggio 1994, n. 293, Disciplina della proroga degli organi amministrativi, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 1994, n. 444.

[45]   Nel testo del ddl di iniziativa del governo (colonna 2) sono evidenziate in grassetto le modifiche rispetto alla normativa vigente (colonna 1); nel testo approvato dal Senato (colonna 3) sono evidenziate le modifiche rispetto al testo del governo (colonna 2).