XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 - Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro | ||||
Serie: | Esito dei pareri al Governo Numero: 7 | ||||
Data: | 24/06/05 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
ESITO DEI PARERI AL GOVERNO |
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro
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n. 7 |
xiv legislatura 24 giugno 2005 |
Camera dei deputati
In occasione dell’espressione del parere sullo schema di D.Lgs. concernente la definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola lavoro (atto del governo n. 439), trasmesso alle Camere in data 7 dicembre 2004, il Servizio Studi ha predisposto il Dossier Pareri n. 376 del 21 dicembre 2004, che riporta la scheda di sintesi, le schede di lettura, i riferimenti normativi, gli accordi sanciti in sede di Conferenza unificata sulla materia ed alcuni articoli di pubblicistica.
Dipartimento Cultura
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I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: CU0361
In copertina: Walter Valentini, “Costellazione I”, collezione della Camera dei deputati
INDICE
§ L’esame parlamentare dello schema di decreto
Testo dello Schema presentato per il parere a fronte con il D.Lgs 15 aprile 2005, n. 77
- V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
Seduta del 27 gennaio 2005 (Esame e allegato)
Seduta del 1° febbraio 2005 (Seguito esame e rinvio)
Seduta del 9 febbraio 2005 (Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni)
- VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
Seduta dell’8 febbraio 2005 (Seguito dell'esame e rinvio. Allegato proposta di parere del relatore)
Seduta del 9 febbraio 2005 (Seguito dell’esame e rinvio)
Seduta del 15 febbraio 2005 (Rinvio del seguito dell’esame)
- 1^ Commissione (Affari costituzionali)Sottocommissione per i pareri
Seduta del 18 febbraio 2005. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi
- 11^ Commissione (Lavoro, Previdenza Sociale), Sottocommissione per i pareri.
Seduta del 2 febbraio 2005,parere favorevole con osservazioni
- 7^ Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali )
Seduta dell’ 8 febbraio 2005 (Seguito dell'esame e rinvio)
Seduta del 9 febbraio 2005 (Seguito dell'esame e rinvio)
Seduta del 23 febbraio 2005 (Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Lo schema di D.Lgs. concernente la definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola lavoro (atto del Governo n. 439), predisposto ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, dall’articolo 4 e dall’articolo 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53[1], è stato presentato alle Camere il 7 dicembre 2004 ai fini dell’espressione del parere parlamentare.
Si ricorda che la legge 53/2003, prevede, all’articolo 4, comma 1, una delega al governo, affinché sia assicurata, agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo. Tale modalità deve essere progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed assicurare ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Il comma 2 prevede un riconoscimento dei compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro, nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Il medesimo articolo 4 (comma 1) stabilisce inoltre che i decreti siano adottati - entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa[2] - su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro.
L'articolo 7, commi 7 e 8, stabilisce, infine, che lo schema di ciascuno dei D.Lgs. previsti dagli articoli 1 e 4 sia corredato da relazione tecnica (ai sensi dell'art. 11-ter della L. 468 del 1978[3]) e che i D.Lgs. recanti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica siano emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Lo schema di d.lgs. è stato trasmesso insieme con la relazione illustrativa; la relazione tecnico-finanziaria, l’analisi tecnico-normativa, l’analisi di impatto della regolamentazione ed il parere della Conferenza unificata[4].
Lo schema di d.lgs. è stato assegnato alla VII Commissione della Camera dei deputati (Cultura, scienza e istruzione) e alla 7° Commissione del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport); è stato altresì assegnato alla Commissione Bilancio della Camera(parere favorevole con condizioni – 9 febbraio 2005) ed alla Commissione Bilancio al Senato (parere favorevole, con rilievi e condizioni – 9 febbraio 2005).
Il parere della VII Commissione della Camera, favorevole con condizioni eosservazioni, è stato espresso il 16 febbraio 2005.
Il parere della 7a Commissione del Senato, favorevole con condizioni, è stato espresso il 23 febbraio 2005.
Il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77
Il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 si compone di 11 articoli.
Si riassume di seguito il contenuto del provvedimento evidenziando, in particolare, le parti modificate a seguito dei pareri parlamentari. Per tale ultimo profilo si rimanda comunque al testo a fronte.
L’articolo 1 stabilisce l’oggetto del provvedimento definendo, al primo comma, il concetto di alternanza scuola-lavoro quale modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo sia nei licei sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, volta ad assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La responsabilità del percorso è espressamente attribuita all’istituzione scolastica o formativa.
Nel testo definitivo è chiarita la possibilità che i percorsi in alternanza - dalla cui applicazione sono escluse le scuole militari (comma 3) - possano essere svolti anche per una sola parte del periodo formativo; è inoltre ribadito che il diritto-dovere può essere espletato anche attraverso l’apprendistato[5].
Riprendendo la formulazione della legge delega, il comma 2 dell’articolo 1 individua nella convenzione lo strumento con cui l’istituzione scolastica o formativa realizza i percorsi dell’alternanza, che comunque non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Il d.lsg. ha inoltre previsto – nella versione definitiva - che alla realizzazione dell’alternanza siano destinate risorse specifiche da parte delle istituzioni scolastiche e formative.
L’articolo 2 - non modificato - reca le finalità dell’alternanza: attuazione di modalità di apprendimento flessibile; arricchimento della formazione con competenze spendibili nel mondo del lavoro; valorizzazione delle vocazioni individuali; rafforzamento dell’interazione tra le istituzioni scolastiche e formative, il mondo del lavoro e il territorio.
L’articolo 3 - oggetto di numerose modifiche a seguito dei pareri espressi, anche dalle Commissioni Bilancio - delinea le modalità di realizzazione dei percorsi in alternanza, prevedendo al comma 1 la stipula, da parte delle istituzioni scolastiche o formative, di una convenzione a titolo gratuito con i soggetti disponibili ad accogliere i giovani nelle proprie strutture, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a tal fine. Tali convenzioni regolano altresì gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti (comma 4).
Ai sensi del comma 3, i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento - insieme con le risorse finanziarie, i requisiti dei soggetti interessati nonché il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti - sono definiti con decreto del MIUR, previa intesa con la Conferenza unificata e sulla base delle indicazioni di un apposito “Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro”. In accoglimento del parere parlamentare, per la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI).
All’istituzione del Comitato si provvede con decreto del MIUR, di concerto con il Ministro del lavoro, il Ministro delle attività produttive e nella versione definitiva, il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro (comma 2).
L’articolo 4 detta norme sull’organizzazione didattica. Il comma 1 articola i percorsi dell’alternanza in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano nell’ambito delle citate convenzioni. Tali esperienze, svolte anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati e sono organizzate, oltre che secondo criteri di gradualità, tenendo conto degli obiettivi formativi delle istituzioni di riferimento (commi 2-4).
Il comma 5 reca una disposizione specifica per i soggetti disabili, per i quali tali esperienze devono promuovere l’autonomia e l’inserimento nel mondo del lavoro. Ai sensi del comma 6, introdotto a seguito dei pareri parlamentari, i percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del Piano dell'offerta formativa[6]e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.
L’articolo 5 regola la funzione tutoriale, preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l’istituzione, il mondo del lavoro e il territorio. Tale funzione è svolta da due figure: il docente tutor interno all’istituzione scolastica (designato in base alla disponibilità all’incarico ed ai titoli posseduti) e il tutor esterno. In relazione ai compiti svolti da quest’ultimo, è previsto che non vi siano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In particolare, il comma 4, in attuazione del comma 2, dell’articolo 4 della legge delega, prevede che i compiti svolti dal tutor interno siano riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente, mentre il comma 5, introdotto a seguito dei pareri parlamentari, stabilisce che vi siano interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati al docente tutor interno ed al tutor esterno.
L’articolo 6 detta norme sulla valutazione, sulla certificazione e sul riconoscimento dei crediti. Tali compiti, attribuiti all’istituzione scolastica, si concludono con il rilascio di una certificazione supplementare relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.
Gli articoli 7 e 8, non modificati, prevedono, rispettivamente, la possibilità, secondo quanto stabilito dalla legge delega[7], di realizzare percorsi integrati tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni scolastiche e formative del sistema dell’istruzione e formazione professionale e una norma di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
L’articolo 9, quasi integralmente riformulato sulla base dei pareri delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, indica le risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal decreto. Tali risorse, per un importo di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, sono individuate a valere sul Fondo dell’offerta formativa[8]. Nell’ambito di tali importi viene autorizzata la spesa per il funzionamento del Comitato. Ai sensi del comma 3, alla realizzazione di tali interventi concorrono altresì le risorse - nella percentuale stabilita nella programmazione regionale - previste dall’articolo 68 della legge 144/1999[9] .
Il coordinamento delle competenze dei soggetti interessati e lo svolgimento di attività di interesse comune è realizzato attraverso accordi da stipulare in sede di Conferenza unificata (articolo 10)[10].
Infine, l’articolo 11, prevede, in via transitoria fino all’emanazione dei decreti previsti all’articolo 3, l’attuazione dei percorsi in alternanza secondo l’ordinamento vigente[11].
L’esito dei pareri parlamentari
Dal raffronto tra lo schema trasmesso alle Camere e il decreto legislativo 77/2005 emerge, in linea generale, che il governo ha recepito in buona parte i pareri espressi dai due rami del parlamento, ivi inclusi quelli espressi dalle Commissioni Bilancio, secondo quanto di seguito indicato.
Con riferimento alla VII Commissione della Camera (Cultura, scienza e istruzione), è stata, innanzitutto, accolta la specificazione che i percorsi in alternanza possano essere svolti anche solo per una parte del periodo formativo (articolo 1, comma 1) - condizione peraltro condivisa dalla 7a Commissione del Senato - e che le istituzioni scolastiche e formative destinino specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro (articolo 1, comma 2).
All'articolo 3, sono state chiarite le funzioni del Comitato, cu è stata assicurata la rappresentanza, tra l’altro, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (sollecitata anche dalla 7° Commissione del Senato), mentre non è stata accolta la proposta che esso si articoli in sezioni regionali. E’ stato, invece, accolto l’invito emerso nel corso del dibattito al Senato a tener conto del ruolo svolto dall'INVALSI, con cui il Comitato è chiamato a coordinarsi per la valutazione dei percorsi.
Recependo un’osservazione della VII Commissione, la rubrica dell'articolo 4 è stata sostituita; inoltre, in conformità alla condizione n. 4), al medesimo articolo (comma 1) è stato soppresso il riferimento alle imprese simulate, ritenute non idonee a garantire un contatto diretto con il mondo delle imprese, mentre non è stata accolta la condizione n. 5) che prevedeva la soppressione della possibilità di svolgere le attività in alternanza anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni. E’ stata invece valutata positivamente l’opportunità di definire i percorsi in alternanza all'interno del piano per l'offerta formativa, anche al fine di proporli alle famiglie e agli studenti in tempi e modalità idonei a garantirne la piena fruizione. Un’analoga richiesta di precisazioni sulla programmazione dei percorsi è contenuta anche nel parere del Senato.
All'articolo 5 sono state inserite norme relative alla preparazione del tutor, attraverso la previsione, per i docenti interessati, del requisito di una specifica formazione certificata (comma 2) nonché di specifici interventi di formazione in servizio, anche per il tutor esterno, mentre è stato eliminato il rinvio esplicito alla contrattazione collettiva per quanto attiene al compenso del tutor interno. Per il tutor esterno, in base alla condizione espressa dalla Commissione Bilancio del Senato, è stato chiarito che non dovranno esservi nuovi oneri per la finanza pubblica.
Il governo non ha invece tenuto conto del parere contrario della VII Commissione all'articolo 7, in materia di percorsi integrati, di cui si chiedeva la soppressione; non è stato altresì recepito il suggerimento della Commissione Senato che richiedeva quanto meno una riformlulazione volta a dare attuazione alla previsione della legge 53/2003 (articolo 4, comma 1, lettera a)).
Quanto al parere della 7° Commissione del Senato, oltre alle citate osservazioni condivise con la VII Commissione della Camera, il parere precisa innanzitutto che l’alternanza è una modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo ed invita il governo a chiarire tale questione; tale osservazione è in una certa misura accolta con la ricordata specificazione in merito alla possibilità di svolgere anche solo una parte del percorso in alternanza.
Il governo non ha invece accolto la condizione relativa all’opportunità di introdurre, all'articolo 2, adeguati incentivi nei confronti degli studenti, mentre ha ritenuto di dover precisare, all’articolo 3, comma 3, lettera c), i principali requisiti richiesti alle imprese che intendono accogliere gli studenti.
Con riferimento alla figura del tutor formativo esterno, prevista dall'articolo 5, non è stata accolta la richiesta di prevedere un esplicito coinvolgimento delle istituzioni scolastica nella scelta di tale figura.
Non è stata infine recepita la condizione del Senato inerente le risorse dirette alla realizzazione degli interventi (articolo 9), con riferimento all’esigenza di fornire indicazioni più specifiche riguardo agli incentivi alle imprese e ai contributi dei privati nonché alla sollecitazione al governo ad approfondire la possibilità di destinare risorse aggiuntive alla concessione di microcrediti alle nuove imprese costituite da giovani che abbiano fruito dell'alternanza.
Le Commissioni Bilancio di Camera e Senato si sono invece concentrate sugli aspetti relativi alla copertura finanziaria. In particolare, sono state accolte tutte le condizioni poste da tali Commissioni; laddove le Commissioni si sono espresse in maniera difforme (soppressione del comma 2 dell’articolo 9), il governo ha ritenuto di accogliere il parere espresso dalla Commissione della Camera, sopprimendo tale comma solo con riferimento all’individuazione di ulteriori eventuali risorse da parte del Ministero per le attività produttive, nonché da altri soggetti pubblici e privati.
Schema di decreto legislativo (approvato dal CdM il 24 marzo 2005) Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53
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D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77. Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
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Art. 1 Ambito di applicazione 1.Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata "alternanza", come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, possono svolgere, con la predetta modalità, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.
2.I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
3.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.
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Art. 1. Ambito di applicazione 1.Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalita' di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta', salva restando la possibilita' di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalita' e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa. 2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attivita' di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.
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Art. 2 Finalità dell'alternanza 1.Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità: a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
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Art. 2. Finalita' dell `alternanza 1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalita' di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalita': a) attuare modalita' di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la societa' civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. |
Art. 3 Realizzazione dei percorsi in alternanza 1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente assegnate allo scopo apposite convenzioni, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonché ai fini di cui al comma 3, è istituito, a livello nazionale, un apposito Comitato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Il Comitato è istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'uni-versità e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza;
c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza;
d)le modalità per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 2; e)il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6. 4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.
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Art. 3. Realizzazione dei percorsi in alternanza 1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo. 2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realta' territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualita' sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonche' ai fini di cui al comma 3, e' istituito, a livello nazionale, il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Comitato e' istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti: a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento; b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le modalita' di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse disponibili; c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti; d) le modalita' per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2; e) il modello di certificazione per la spendibilita' a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6. 4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti. |
Art. 4 Organizzazione didattica 1.I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, svolte anche in imprese simulate, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3. 2.I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale. 3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2. 4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni. 5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
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Art. 4. Organizzazione dei percorsi in alternanza 1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3. 2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale. 3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualita' e progressivita' che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro eta', e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonche' sulla base delle capacita' di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2. 4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni. 5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. 6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalita' idonei a garantirne la piena fruizione.
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Art. 5 Funzione tutoriale 1.Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3. 2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non comporta comunque oneri a carico dell’istituzione scolastica o formativa. 4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti, ai fini del relativo specifico compenso, in sede di contrattazione collettiva.
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Art. 5. Funzione tutoriale 1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale e' preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza e' svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3. 2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza. 3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attivita' dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalita' del personale docente. 5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attivita' di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno. |
Art. 6 Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti 1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa. 2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità. 4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n.53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.
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Art. 6. Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti 1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa. 2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. 3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilita'. 4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. |
Art. 7 Percorsi integrati 1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi. |
Art. 7. Percorsi integrati 1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio, progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.
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Art. 8 Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
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Art. 8. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. |
Art. 9 Risorse 1. Gli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell’istruzione sono realizzati a valere sugli stanziamenti del Fondo di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per un importo di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 30 milioni di euro a partire dall’anno 2005.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni. Al potenziamento degli interventi concorrono le ulteriori eventuali risorse, stanziate dal Ministero per le attività produttive per gli incentivi alle imprese, la valorizzazione delle imprese e l’assistenza tutoriale, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche con riferimento a quelle messe a disposizione dall’Unione europea.
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Art. 9. Risorse 1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, e' autorizzata la spesa annua di 15.500 euro. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. |
Art. 10 Coordinamento delle competenze 1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento di attività di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza. |
Art. 10. Coordinamento delle competenze 1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento di attivita' di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza. |
Art. 11 Disciplina transitoria Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al precedente comma, le Regioni e le Province autonome definiscono le modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale. |
Art. 11. Disciplina transitoria 1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente. 2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome definiscono le modalita' per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
V COMMISSIONE PERMANENTE
((Bilancio, tesoro e programmazione)
Giovedì 27 gennaio 2005
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ATTI DEL GOVERNO
Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro.
Atto n. 439.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, rimandando alla documentazione appositamente predisposta dai competenti uffici, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se le risorse di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, siano comprese tra quelle cui fa riferimento l'articolo 9. Segnala, inoltre, che la tempistica di adozione del decreto ministeriale dovrebbe essere stabilita in modo tale da evitare un disallineamento temporale tra l'assegnazione delle risorse e l'attuazione delle disposizioni in esame, tenuto conto che la lettera b) del comma 3. sembra prefigurare l'individuazione delle risorse complessivamente destinate alla realizzazione dell'alternanza e non anche al successivo riparto delle stesse tra le diverse istituzioni scolastiche. Quanto all'articolo 3, comma 2, rileva che la relazione tecnica indica in circa 25 persone il numero dei componenti del comitato e quantifica in 15.500 euro annui le spese di istituzione e di funzionamento del Comitato medesimo. Tali spese sono correlate, per un ammontare pari a 15.000 euro, alla corresponsione del rimborso delle spese di viaggio e del trattamento di missione, e, per un ammontare pari a 500 euro annui, alle spese di funzionamento del Comitato. Le risorse in questione sono ricomprese tra quelle complessive del provvedimento, alla cui copertura provvede l'articolo 9. A tale proposito, rileva che la relazione illustrativa afferma che le spese di funzionamento del Comitato sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo posto che tale affermazione non trova riscontro nella relazione tecnica. Tale parziale discrasia potrebbe, peraltro, attribuirsi al fatto che gli oneri di funzionamento indicati nella relazione tecnica sembrano riferirsi esclusivamente a spese per l'acquisto di materiale di cancelleria da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di segreteria. Ne conseguirebbe che tale attività verrebbe, invece, assicurata dal personale del Ministero dell'istruzione.
Relativamente all'articolo 5, comma 3, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine all'eventualità che dall'attività del tutor possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in tal caso, quale sia l'entità degli stessi, posto che la relazione tecnica non considera la disposizione, ovvero se alle relative spese si debba far fronte a valere delle risorse finanziarie indicate all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b).
Rileva poi che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1 andrebbe riformulata eliminando il riferimento all'anno 2004, ormai concluso, posto che il provvedimento non è ancora entrato in vigore e non sembrano ravvisarsi, nell'ambito dello stesso, adempimenti a cui provvedere e ai quali si possa attribuire l'emersione di oneri per l'anno 2004.
Rileva, inoltre, l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità, nell'ambito del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, di adeguate risorse per far fronte agli interventi recati dal comma 1 dell'articolo 9 senza recare pregiudizio agli interventi già disposti a valere sul medesimo Fondo, posto che le risorse stanziate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2005 per il Fondo risultano di ammontare inferiore rispetto a quelle stanziate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2004.
Segnala, infine, l'esigenza di un chiarimento da parte del Governo in ordine alla portata normativa della disposizione di cui all'articolo 9, comma 2. In particolare, andrebbe precisato se la disposizione debba intendersi, come potrebbe evincersi dal tenore letterale della norma, nel senso che per l'attuazione delle disposizioni del presente schema di decreto debba ricorrersi ad ulteriori risorse oltre a quelle già stanziate dal primo comma dell'articolo 9. Nel primo caso risulterebbe necessario indicare esplicitatamene nel testo l'ammontare di tali ulteriori risorse. A tale proposito si osserva che il Fondo per l'occupazione, iscritto nell'u.p.b. 2.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, risulta dotato dalla legge finanziaria per il 2005, di uno stanziamento di competenza solo per il triennio finanziario 2005-2007, pari a 687,9 milioni di euro per il 2005, 110 milioni di euro per il 2006 e 60 milioni di euro per il 2007, come indicato dalla tabella F allegata alla medesima legge finanziaria per il 2005.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA deposita la documentazione in risposta ai rilievi evidenziati dal relatore (vedi allegato).
Giancarlo GIORGETTI, presidente, acquisisce la documentazione e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta affinché la Commissione possa approfondire l'esame degli elementi forniti dal Governo.
La seduta termina alle 15.20.
ALLEGATO
Documentazione depositata dal Governo sullo Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali
relative all'alternanza scuola-lavoro (Atto n. 439).
Con riferimento ai chiarimenti richiesti dalla Commissione Bilancio della Camera in ordine al provvedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Art. 1 - in ordine alle problematicità rilevate circa la quantificazione dell'onere stimato per il tutor interno, si fa presente che il relativo costo complessivo previsto, nella relazione tecnica, nella misura di 5.200 euro per ogni corso, non appare sovrastimato in quanto calcolato sulla base del costo orario, pari a 26 euro, in relazione alle 200 ore prestate dagli stessi in ogni singolo corso, come risulta dalle esperienze ad oggi realizzate. In proposito si precisa che lo scarto tra la durata del modulo di alternanza (180 ore) e le ore prestate dai tutor interni (200) è dovuto alla natura stessa della funzione tutoriale che è personalizzata e comporta l'assistenza e la guida degli studenti (articolo 5, commi 1 e 2) anche oltre il prescritto orario del modulo. Peraltro le predette 200 ore sono state quantificate sulla base delle esperienze di alternanza già realizzate in via sperimentale.
Sono stati, inoltre, chiesti chiarimenti circa la congruità della copertura finanziaria in relazione all'eventualità che i costi orari riportati nella RT possano «non corrispondere a quelli che effettivamente si registreranno, atteso che la misura di tali remunerazioni non è direttamente fissata in norma». A tal riguardo, per quanto concerne il costo orario del tutor interno, si evidenzia che i compiti svolti dallo stesso ed il relativo compenso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, saranno definiti in sede di contrattazione collettiva nei limiti degli importi allo scopo assegnati nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento degli interventi previsti dal provvedimento in esame (articolo 9).
Art. 3, comma 1 - circa le risorse cui il comma fa riferimento, si precisa che dal combinato disposto della norma in esame con l'articolo 1, comma 2, le predette risorse sono destinate all'organizzazione dei corsi di alternanza scuola-lavoro.
Art. 3, comma 2 - in ordine alle delucidazioni richieste circa l'onere quantificato per il Comitato Nazionale, si fa presente che, trattandosi di un Organismo di nuova istituzione non confrontabile con analoghe strutture, è stato previsto in via cautelativa che solo 10 componenti provengano dalla località sede del Comitato.
Analogamente anche il numero delle riunioni è stato stabilito sulla base delle verifiche periodiche, con cadenza bimestrale, ritenute necessarie per l'effettuazione del monitoraggio e valutazione del sistema dell'alternanza scuola-lavoro. In merito, poi, alla richiesta di chiarimenti circa i costi iniziali di primo impianto per l'istituzione del Comitato, si evidenzia che i conseguenti oneri non sono stati considerati, atteso che lo stesso si insedierà presso gli uffici competenti in materia, usufruendo pertanto delle relative strutture.
Art. 4, comma 4 - si ritiene che la possibilità, ivi prevista, dello svolgimento dell'apprendimento mediante esperienze di lavoro anche durante i periodi di sospensione delle attività didattiche non comporti un più elevato livello di operatività che, comunque, potrebbe essere fronteggiata con le risorse umane strumentali a disposizione dell'Amministrazione dell'Istruzione.
Art. 4, comma 5 - è stata inoltre prospettata l'eventualità che l'attivazione di corsi in presenza di soggetti disabili, possa comportare l'organizzazione di un numero di corsi superiore rispetto a quelli prospettati nella RT rendendo quindi insufficiente la copertura finanziaria di cui all'articolo 9. A tal riguardo si fa presente che il numero di corsi da attivare sarebbe in ogni caso modulabile in ragione delle risorse previste dal predetto articolo 9, in quanto determinate in termini di limite di spesa.
Art. 5, comma 3 - in ordine all'assenza di oneri a carico delle istituzioni scolastiche per l'attività del tutor esterno, il Servizio Bilancio chiede di chiarire se tale esclusione di oneri non comporti viceversa un'onerosità delle convenzioni stipulate con le Aziende e le Associazioni di rappresentanza delle Imprese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del provvedimento.
Al riguardo si fa presente che per l'attività di tutoraggio esterno, come esplicitamente previsto nella norma, sono esclusi oneri a carico delle istituzioni scolastiche. Pertanto, anche dalle convenzioni non possono comunque derivare oneri a carico delle predette istituzioni scolastiche. Peraltro va considerato che l'alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, rappresenta un'occasione per il sistema delle imprese ai fini della formazione e della selezione degli alunni che successivamente potranno essere considerati nelle politiche di assunzioni delle imprese stesse.
Art. 5, comma 4 - circa la compatibilità finanziaria dell'ipotesi del costo orario massimo (26 euro) previsto, nella relazione tecnica, per il tutor interno, con il rinvio alla contrattazione collettiva, si fa presente che in ogni caso il compenso in sede contrattuale dovrà essere definito nei limiti delle risorse allo scopo assegnate che, peraltro, scaturirebbero proprio dall'importo stimato nella predetta relazione tecnica. Inoltre, si precisa che il predetto importo di 26 euro corrisponde al costo orario onnicomprensivo, attualmente spettante al tutor in questione nell'ambito dei corsi già realizzati in via sperimentale, definito in misura forfetaria. Ciò in quanto l'attività del tutor interno ricomprende attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento cui corrispondono, in base al CCNL Scuola 2002/2005, tariffe orarie differenti (28,41 euro per le ore aggiuntive di insegnamento e 15,91 euro per le ore funzionali all'insegnamento).
Art. 6 - si ritiene che l'attività amministrativa connessa al rilascio, da parte delle istituzioni scolastiche, di apposita certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nei percorsi di alternanza, possa comunque essere fronteggiata con le risorse disponibili anche ricorrendo ad una diversificazione dell'organizzazione del lavoro.
Art. 7 - per quanto concerne i percorsi integrati tra il sistema dell'istruzione ed il sistema dell'istruzione e formazione professionale, non sono stati previsti oneri aggiuntivi in quanto la norma configura tali iniziative come mera possibilità, da attuarsi in ogni caso nei limiti delle risorse esistenti.
Art. 9 - premesso che gli stanziamenti stabiliti dall'articolo 9 scaturiscono, sostanzialmente, dalla stima degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi previsti dallo schema di decreto sulla base di esperienze di alternanza già realizzate in via sperimentale, si evidenzia che le predette risorse sono determinate in termini di limite di spesa. In ogni caso, al fine di fornire maggiori garanzie circa la congruità della copertura finanziaria e ritenuto presumibile lo slittamento di un anno scolastico, rispetto a quello previsto nel testo, considerati i tempi tecnici di approvazione dello schema di decreto in esame, all'articolo 9, comma 1, le parole: «per un importo di 10 milioni di euro per il 2004 e di 30 milioni di euro a partire dall'anno 2005» andrebbero sostituite con le parole: «nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2005 e nel limite massimo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».
V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Martedì 1° febbraio 2005
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Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro.
Atto n. 439.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2005.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il rappresentante del Governo ha deposito un'ulteriore documentazione sul provvedimento in oggetto (vedi allegato).
Alberto GIORGETTI (AN), relatore, ricorda che nelle precedenti sedute erano stati evidenziati diversi profili problematici per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e la relativa copertura. I dubbi più consistenti concernevano la quantificazione degli oneri derivanti dall'individuazione della platea dei soggetti interessati all'alternanza scuola-lavoro, stante il fatto che, in linea teorica, non potrebbe escludersi l'eventualità che tutti gli studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni possano decidere di avvalersene. Al riguardo, a fronte di una platea potenziale quantificabile nell'ordine di circa 1,3 milioni di soggetti, il provvedimento stanzia risorse sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dall'accoglimento di un numero di richieste assai più limitato, pari a circa 54.500 soggetti.
In considerazione di ciò, ritiene che la Commissione debba valutare due diverse ipotesi. La prima ipotesi è quella di qualificare gli oneri derivanti dal provvedimento, come quantificati al comma 1, dell'articolo 9, vale a dire in 10 milioni di euro per il primo anno e in 30 milioni di euro a decorrere dal secondo anno di attuazione dello stesso, nei termini di previsione piuttosto che di limite di spesa. Ciò comporterebbe che, conformemente alla vigente disciplina contabile, alla clausola di copertura si debba accompagnare una clausola di salvaguardia per la compensazione degli eventuali effetti che dovessero eccedere la stima indicata nel provvedimento. L'inserimento di una clausola di salvaguardia apparirebbe coerente con l'affermazione contenuta nella documentazione presentata dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per cui gli oneri sarebbero qualificabili appunto in termini di stima. Tale clausola risulterebbe coerente anche con la disposizione di cui all'articolo 7, comma 10, della legge delega (legge 53 del 2003), in cui si prevede che, qualora si verifichino scostamenti tra le risorse autorizzate e quelle effettivamente spese, il ricorso alla procedura di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978. La seconda ipotesi, meno agevole dal punto di vista della formulazione e tuttavia più garantista sotto il profilo della tutela degli equilibri finanziari, consisterebbe nell'inserimento di una disposizione recante una specifica procedura per l'accesso all'alternanza scuola-lavoro idonea a selezionare le richieste delle scuole eventualmente interessate in modo da garantire il rispetto degli oneri indicati al comma 1, dell'articolo 9, che resterebbero quindi qualificati in termini di limiti di spesa.
Risulta poi in ogni caso indispensabile aggiornare al 2005 l'autorizzazione di spesa e la clausola di copertura.
Chiede pertanto l'avviso del rappresentante del Governo sulle due ipotesi alternative in precedenza prospettate. Peraltro, a tale valutazione, si dovrebbe accompagnare la predisposizione di una più puntuale documentazione che consenta di verificare la congruità della quantificazione per quanto concerne la definizione della platea dei soggetti che potrebbero accedere all'alternanza. Auspica infine che, allo scopo di consentire alla Commissione di pronunciarsi quanto prima, in considerazione del termine stabilito nel 12 febbraio 2005 per l'espressione del parere, che il rappresentante del Governo provveda a fornire gli elementi sollecitati entro la settimana in corso.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che gli schemi di decreto legislativo adottati dal Governo in attuazione della legge n. 53 del 2003 debbano essere attentamente valutati. Infatti, in questo come in altri casi, la Commissione si trova ad esaminare disposizioni suscettibili di determinare un ampliamento della platea di beneficiari di determinati interventi rispetto a quanto inizialemente previsto a fronte di risorse da utilizzare a fini di copertura che risultano essere contingentate. Risulta pertanto necessario elaborare meccanismi di tutela dell'equilibrio della finanza pubblica.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA si impegna a fornire alla Commissione gli ulteriori elementi di chiarimento richiesti.
La seduta termina alle 15.20.
V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Mercoledì 9 febbraio 2005
Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro.
Atto n. 439.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2005.
Alberto GIORGETTI (AN), relatore, ricorda che nella seduta del 1o febbraio 2005 erano state prospettate due diverse ipotesi in ordine alla configurazione degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 9 nei termini di limite massimo di spesa ovvero di previsione di spesa, con conseguente necessità di inserire una clausola di salvaguardia per la compensazione degli oneri eccedenti tale previsione. Su tali due alternative era stato richiesto l'avviso del Governo. Ribadisce, comunque, la necessità di riformulare l'autorizzazione di spesa e la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 9 riferendola all'esercizio in corso. Ritiene che questi chiarimenti consentiranno alla Commissione di pronunciarsi sul provvedimento in esame.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA, in merito all'eventualità che i 30 milioni di euro, previsti dal comma 1 dell'articolo 9 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997, possano inficiare le altre destinazioni del fondo, assicura che la predetta eventualità non potrà verificarsi in quanto la residua disponibilità del fondo, che peraltro è annualmente rifinanziato in tabella C della legge finanziaria, è ritenuta sufficiente a soddisfare le altre finalità. Circa la prospettata opportunità di espungere il comma 2 dell'articolo 9, ritiene che la norma ivi recata non sia in contrasto con la delega laddove è previsto che gli stanziamenti siano definiti prima dell'emanazione dei decreti. Ribadisce che in ogni caso si tratta di finanziamenti aggiuntivi che non sono comunque definibili a priori nel loro ammontare. Infatti, si tratta di fondi destinati al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la cui competenza gestionale spetta alle regioni come indicato nello stesso comma 2, coerentemente a quanto stabilito dall'articolo 68 della legge n. 144 del 1999.
A tal riguardo, precisa che ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge delega n. 53 del 2003, i percorsi in alternanza scuola-lavoro interessano non solo il sistema dell'istruzione ma anche quello della formazione che, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g) della citata legge n. 53/2003, costituiscono il secondo ciclo nel suo complesso.
Quanto all'eventuale inserimento nel testo di una norma che preveda, mediante decreto del Ministero dell'Istruzione, una selezione delle scuole da ammettere ai corsi di alternanza e un meccanismo di graduazione delle spese, reputa esaustivo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, laddove è prevista la possibilità per le istituzioni scolastiche o formative di stipulare convenzioni con i soggetti individuati all'articolo 1 del provvedimento in esame, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente assegnate allo scopo, e la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 9, che è configurata in termini di limite massimo di spesa.
Alberto GIORGETTI (AN), relatore, fa presente che gli elementi di informazione forniti dal Governo consentono la predisposizione di una bozza di parere, che si riserva di sottoporre ai colleghi. Ricorda che anche la Commissione bilancio del Senato sta esaminando il provvedimento e che nella proposta di parere si terrà conto di alcuni elementi emersi nel corso del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende quindi la seduta che riprenderà al termine dell'audizione che si svolgerà nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive finanziarie dell'Unione europea.
La seduta, sospesa alle 9.15, riprende alle 15.40.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro (atto n. 439),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze per cui:
per l'istituzione e il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2, non sono previsti oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati dalla relazione tecnica in 15.500 euro annui, in quanto ai componenti del Comitato medesimo non è dovuto alcun compenso in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, soggiorno e al trattamento di missione;
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previsto dal comma 3 dell'articolo 3 sarà adottato in tempo utile per evitare un disallineamento temporale tra l'emersione degli oneri e l'assegnazione delle risorse di cui alla lettera b) del medesimo comma;
il compenso da corrispondere al tutor interno in base all'articolo 5, comma 4, sarà definito in sede di contrattazione collettiva, nei limiti delle risorse stanziate in base al comma 1 dell'articolo 9, e coerentemente con i corrispondenti importi riportati nella relazione tecnica;
la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento risulta corretta;
considerato che:
appare opportuno precisare che il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, provveda a stabilire anche i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie annualmente assegnate al fine di contenere la spesa per la realizzazione dell'alternanza entro i limiti stabiliti;
appare opportuno riformulare la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5, prevedendo che lo svolgimento della funzione di tutor esterno non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
appare necessario riformulare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 9, evidenziando le risorse specificamente destinate alle spese di funzionamento del Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 3 e prevedendo che gli oneri decorrano dall'anno 2005;
appare opportuno sopprimere il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9, stante l'indeterminatezza delle relative disposizioni che si limitano a richiamare l'eventualità di finanziamenti aggiuntivi, senza tuttavia individuarli nell'ammontare;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
subordinatamente all'accoglimento delle seguenti condizioni:
alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i criteri e le modalità di ripartizione delle stesse al fine di contenere la spesa entro il limite delle risorse disponibili»;
all'articolo 5, comma 3, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: «Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
all'articolo 9, i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti:
«1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni».
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 15.50.
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
Mercoledì 22 dicembre 2004
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ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 22 dicembre 2004. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.
La seduta inizia alle 14.50.
Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro.
Atto n. 439.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame è il quarto decreto attuativo della riforma scolastica disposta dalla cosiddetta «legge Moratti» che giunge alle Camere, dopo i decreti legislativi n. 59 del 2004, sulla scuola dell'infanzia e il primo ciclo dell'istruzione, e n. 286 del 2004, sul servizio nazionale di valutazione, già emanati, e lo schema di decreto concernente il diritto-dovere all'istruzione, attualmente all'esame della Commissione. Sono invece ancora in corso di elaborazione i provvedimenti sul secondo ciclo dell'istruzione e sulla formazione iniziale degli insegnanti.
Osserva che il provvedimento in esame interviene in materia di alternanza scuola-lavoro, dando attuazione dell'articolo 4 della n. 53 del 2003, che ha conferito al Governo una delega per disciplinare la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro. Tale possibilità, secondo quanto previsto dalla legge delega, riguarda gli studenti di almeno quindici anni, e si realizza in collaborazione tra l'istituzione scolastica o formativa e le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza e le camere di commercio. Finalità specifica dell'intervento è quella di assicurare agli studenti l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La legge prevede inoltre che siano assicurate specifiche forme di riconoscimento dei compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro.
Prima di passare all'illustrazione dell'articolato, ricorda che - nelle more della predisposizione del decreto - in sede di Conferenza unificata si è definito un accordo per la realizzazione di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, che anticipa in qualche modo l'alternanza scuola-lavoro di cui allo schema in esame. A tale accordo, che risale al giugno 2003, ne sono seguiti altri due nel 2004, che hanno definito gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base e le modalità per la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti.
Illustra quindi il contenuto degli undici articoli di cui il provvedimento si compone, rilevando in primo luogo che l'articolo 1 definisce il concetto di alternanza scuola-lavoro riprendendo quanto stabilito in proposito dal citato articolo 4 della legge n. 53. Accogliendo una proposta emersa in sede di Conferenza unificata, si prevede che la responsabilità del percorso spetta all'istituzione scolastica o formativa. Il percorso di alternanza scuola-lavoro, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 1, si realizza tramite apposite convenzioni con i soggetti privati sopra richiamati e non costituisce comunque rapporto individuale di lavoro. Il comma 3 esclude le scuole militari dall'applicazione del decreto.
L'articolo 2 individua le finalità dei percorsi di alternanza: attuazione di modalità di apprendimento flessibile; arricchimento della formazione con competenze spendibili nel mondo del lavoro; valorizzazione delle vocazioni individuali; rafforzamento dell'interazione tra le istituzioni scolastiche e formative, il mondo del lavoro e il territorio.
L'articolo 3 disciplina dettagliatamente le modalità di realizzazione dei percorsi: si prevede che le istituzioni scolastiche stipulino convenzioni con i soggetti disponibili ad accogliere i giovani nelle proprie strutture, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a tal fine. Le convenzioni regolano anche la tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti (comma 4). La definizione dei criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento è rinviata a un successivo decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata e sulla base delle indicazioni di un apposito Comitato per lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione del sistema di alternanza (che, secondo la relazione tecnico-finanziaria, si dovrebbe riunire 5 volte all'anno ed essere composto da 25 unità in rappresentanza di regioni, parti sociali, centri di ricerca, amministrazioni pubbliche coinvolte e da qualificati esperti del settore). Con le medesime modalità sono definiti anche le risorse finanziarie, i requisiti dei soggetti interessati e il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti.
L'articolo 4 detta norme sull'organizzazione didattica, prevedendo l'alternanza tra periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Le esperienze di lavoro possono avvenire anche in imprese simulate, che le istituzioni scolastiche progettano e attuano nell'ambito delle convenzioni. Si specifica che le esperienze lavorative possono essere svolte anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni e fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati. Nella loro realizzazione, si devono seguire criteri di gradualità e tenere adeguatamente conto degli obiettivi formativi delle istituzioni di riferimento (commi da 2 a 4). È espressamente previsto (comma 5) che le esperienze lavorative per i soggetti disabili devono promuoverne l'autonomia e l'inserimento nel mondo del lavoro.
L'articolo 5 detta norme sulla funzione tutoriale, prevedendo le figure del docente tutor, interno all'istituzione scolastica, e del tutor esterno. I tutors sono responsabili della promozione delle competenze degli studenti e del raccordo tra istituzione, mondo del lavoro e territorio. L'articolo rinvia alla contrattazione collettiva la quantificazione di uno specifico compenso aggiuntivo da attribuire al tutor interno, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge-delega, cui si è sopra accennato.
L'articolo 6 detta norme su valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti relativi alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, mentre l'articolo 7 disciplina la possibilità di realizzare percorsi integrati tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni scolastiche e formative del sistema dell'istruzione e formazione professionale (si ricorda che analoga possibilità è già prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 2000, attuativo dell'articolo 68 della legge n. 144 del 1999, che prevede che le istituzioni scolastiche possano realizzare percorsi formativi integrati in convenzione con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti idonei, pubblici e privati).
L'articolo 8 reca una norma di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, mentre l'articolo 9 destina 10 milioni di euro per l'anno 2004 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, a valere sul Fondo per l'offerta formativa, alla realizzazione degli interventi del decreto. Secondo la relazione tecnico-finanziaria, tali risorse consentiranno l'attivazione di 2.272 corsi l'anno. Ulteriori risorse saranno poi destinate alle finalità del decreto dalle regioni, in attuazione dell'articolo 68 della legge n. 144 del 1999 (relativo all'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età), ed eventualmente dal Ministero per le attività produttive, secondo quanto disposto in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge n. 53 (che prevede appositi incentivi alle imprese) ovvero da altri enti pubblici e privati, compresa l'Unione europea.
Il coordinamento delle competenze dei soggetti interessati e lo svolgimento di attività di interesse comune è realizzato attraverso accordi da stipulare in sede di Conferenza unificata (articolo 10). Infine, l'articolo 11, prevede che, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, i percorsi in alternanza si attuino secondo la disciplina vigente - quella in materia di tirocini pratici e stage prevista dall'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 ed attuata con il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142.
Segnala quindi, per quanto attiene alla procedura che ha condotto all'adozione dello schema in esame, che su di esso non è stata raggiunta la prescritta intesa in sede di Conferenza unificata. Rileva che, come già avvenuto per lo schema sul diritto-dovere all'istruzione, le regioni e gli enti locali hanno espresso riserve, più che sulla formulazione testuale delle norme in esame, sulla quantificazione delle risorse destinate all'attuazione del provvedimento e, più in generale, sul quadro finanziario in cui esso si inserisce: in sede di Conferenza unificata è stato infatti richiesto un approfondimento sul piano programmatico degli interventi finanziari e formalizzata la non condivisione della quantificazione degli oneri operata dalla relazione tecnica. Evidenzia quindi che il Governo - considerata l'»essenziale importanza» del provvedimento ai fini della riforma della scuola - ha ritenuto necessario avvalersi della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997 e procedere comunque alla deliberazione dello schema ed alla sua trasmissione alle Camere, nonostante la mancata intesa. In relazione alle obiezioni delle regioni, il Ministero ha rilevato che il piano programmatico rappresenta un intervento volto a sostenere il quadro complessivo della riforma e non può quindi condizionare l'emanazione dei singoli decreti, e che comunque sono individuate risorse sufficienti all'attuazione del provvedimento.
Nel riservarsi la successiva valutazione di ulteriori profili problematici che dovessero emergere nel corso delle audizioni informali, già programmate in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e del dibattito in Commissione, ritiene necessario segnalare due aspetti che appaiono comunque meritevoli di particolare attenzione.
Il primo è quello delle risorse finanziarie. Al proposito, rileva che, come segnalato, l'articolo 9 individua risorse - peraltro, forse un po' esigue - a valere sul Fondo dell'offerta formativa, con una scelta che appare da valutare sia nel merito, sia dal punto di vista della sua correttezza formale. Su questo secondo piano, ricorda infatti che la legge n. 440 del 1997 prevede una procedura specifica e flessibile per la quantificazione annuale delle risorse da destinare a ciascuna delle finalità da essa previste. La predeterminazione con legge della destinazione delle risorse relative agli anni successivi al 2004 sembra irrigidire le modalità di attuazione della legge n. 440, ponendosi forse in contrasto anche con la disciplina di contabilità (ma su questo aspetto si pronuncerà più specificamente la Commissione bilancio). Quanto al merito, sottolinea l'esigenza di un chiarimento in ordine alla scelta di utilizzare il Fondo per l'offerta formativa invece delle risorse previste dalla legge finanziaria per l'attuazione della riforma scolastica, anche in rapporto alla discrasia che si registra tra la relazione illustrativa del provvedimento, che richiama gli stanziamenti previsti nella legge finanziaria per l'attuazione della riforma, e il testo, che fa invece riferimento al Fondo per l'offerta formativa.
Il secondo aspetto su cui ritiene necessario un chiarimento è quello dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 3, decreti di primaria importanza, dato che sono chiamati a definire i criteri per la stipula delle convenzioni, ad assegnare le risorse finanziarie e a individuare i requisiti dei soggetti interessati ad ospitare i giovani nei percorsi di alternanza. Al proposito, ritiene da verificare l'adeguatezza e la validità di tale strumento normativo rispetto al riparto di competenza tra Stato e regioni definito dal nuovo Titolo V della Costituzione, soprattutto in relazione all'incidenza della disciplina in esame sulla materia della formazione professionale (di competenza esclusiva delle regioni, e quindi di per sé sottratta ad interventi normativi di livello regolamentare dello Stato).
Vero è che l'adozione dei decreti dovrà avvenire d'intesa con la Conferenza unificata. Tuttavia, ritiene necessario valutare con particolare attenzione le indicazioni delle regioni e degli enti locali su questo punto, considerata la delicatezza della questione e l'esigenza di evitare che si creino controverse sovrapposizioni con le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni, anche considerate le innovazioni che dovrebbero essere introdotte dalla riforma costituzionale all'esame del Parlamento, come pure l'esigenza di evitare «frizioni» con le regioni, anche in relazione alla ormai prossima scadenza elettorale.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere alla luce di quanto emergerà nel corso delle audizioni informali e del dibattito in Commissione.
Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
Martedì 8 febbraio 2005
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ATTI DEL GOVERNO
Martedì 8 febbraio 2005. - Presidenza del vicepresidente Guglielmo ROSITANI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Nicola Bono.
La seduta comincia alle 14.55.
Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro.
Atto n. 439.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 22 dicembre 2004.
Guglielmo ROSITANI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul provvedimento entro il 13 febbraio 2005, e quindi nella settimana in corso.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 4), di cui illustra brevemente i contenuti.
Alba SASSO (DS-U), nel lamentare preliminarmente la mancata contestuale valutazione dello schema di decreto in esame e di quello relativo al riordino del sistema dei licei, i cui contenuti sono stati già ampiamente divulgati - valutazione, a suo giudizio, fondamentale ai fini della comprensione dei principi e della filosofia di fondo cui si ispirano le linee politiche governative in materia scolastica -, ritiene che si assista ad un controverso consolidarsi della settorializzazione dei saperi e della rigida contrapposizione tra il sistema dei licei e quello degli istituti tecnici.
Considera infatti errato che questi ultimi continuino ad essere considerati le sedi in cui si privilegi il saper fare, laddove i licei rappresentano i luoghi deputati alla conoscenza, ritenendo invece pregiudiziale ai fini dell'adeguamento alle esigenze in continua evoluzione della società odierna della conoscenza l'acquisizione nel secondo ciclo di istruzione di un bagaglio culturale e di una preparazione, destinati poi ad arricchirsi lungo l'intero arco della propria esistenza.
Premesso ciò, dichiara di non condividere in alcun modo l'impianto generale del testo in esame, atteso che l'alternanza scuola-lavoro in esso prefigurata, anziché costituire una metodologia didattica, rappresenta in realtà un percorso alternativo rispetto a quello dei licei e degli istituti professionali, senza che peraltro vi siano garanzie di un reale interessamento delle realtà imprenditoriali italiane ad accogliere nelle proprie strutture gli studenti interessati.
Reputa altresì vaghe e generiche le disposizioni recate dal testo in titolo a proposito dell'alternanza scuola-lavoro, non essendo in alcun modo specificate le concrete modalità di organizzazione di tale percorso, né tanto meno individuate esattamente le risorse umane destinate a garantire la realizzazione del medesimo e il conseguente monitoraggio in ordine al suo corretto esplicarsi.
Ricordato peraltro come la medesima Conferenza unificata abbia espresso riserve sul provvedimento in oggetto, che avrebbe richiesto un maggiore coinvolgimento delle realtà regionali, lamentando altresì la mancata previa adozione del relativo piano finanziario, constata infine con rammarico l'esiguità delle risorse destinate alla riforma sottesa al medesimo.
Ernesto MAGGI (AN) saluta con favore le innovazioni recate dal testo in esame, reputando particolarmente importante la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro che consentano agli studenti di fare stimolanti e dinamiche esperienze all'interno delle realtà imprenditoriali nazionali. Esprime peraltro l'auspicio che tale alternanza possa realizzarsi anche sul versante delle medesime aziende interessate, permettendosi ai tecnici in esse operanti di frequentare lezioni delle scuole secondarie tese ad arricchirne e perfezionarne la preparazione pratica acquisita sul campo.
Si augura infine che l'alternanza scuola-lavoro possa contribuire ad accrescere le competenze dei giovani studenti che hanno purtroppo una preparazione estremamente generica, a causa del progressivo indebolimento del livello qualitativo della scuola secondaria.
Il sottosegretario Valentina APREA esprime innanzitutto il ringraziamento del Governo per il lavoro fin qui svolto dalla Commissione e dal relatore, osservando come le indicazioni contenute nella proposta di parere del relatore siano in parte già state oggetto di approfondimento da parte del Ministero in sede di discussione presso la Conferenza unificata.
Ritiene che la discussione svolta, alimentata anche dai suggerimenti emersi nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione, costituisca un utile contributo alla migliore definizione dell'importante intervento legislativo in esame.
Ricorda quindi che il provvedimento si propone innanzitutto di dare veste legislativa a esperienze già avviate dalle scuole, nell'ambito della propria autonomia, nel corso degli ultimi anni. Ci si propone quindi di sostenere la diffusione e lo sviluppo di queste esperienze, che fino ad ora si basano esclusivamente sulla capacità delle singole istituzioni di attivare le opportune sinergie con il tessuto socio-economico locale. La vera novità del provvedimento, da questo punto di vista, è costituita dalla «formalizzazione» di questa modalità formativa tra gli strumenti ordinari cui le scuole possono ricorrere, al fine di facilitare la diffusione delle «migliori pratiche», di assicurare un costante monitoraggio delle esperienze fatte e di consentirne la piena valutazione anche in termini di «crediti formativi» per gli studenti.
Nel merito, ritiene che l'importanza dell'alternanza scuola-lavoro risieda in primo luogo nella circostanza che essa consente agli studenti un precoce contatto con la concreta realtà lavorativa in settori connessi con il percorso formativi da essi prescelto: in tal modo, si offre loro la possibilità di confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro, e quindi di verificarne la rispondenza alle proprie aspettative ed attitudini reali. Ciò consentirà di evitare che il primo impatto con la realtà lavorativa, spesso così lontana dalle speranze dei ragazzi, risulti troppo brusco e traumatico; e, allo stesso tempo, potrà anche essere l'occasione per un ri-orientamento delle scelte fino a quel momento effettuate dagli studenti interessati.
L'attivazione di questa modalità formativa rappresenta quindi, a suo giudizio, una delle indispensabili premesse per agevolare il migliore inserimento dei giovani studenti nel mondo del lavoro, aumentandone l'occupabilità in misura idonea a recuperare il divario che, su questo piano, divide l'Italia dagli altri paesi occidentali, ricordando come i percorsi in alternanza - che, lo ribadisce, avranno la stessa validità e dignità delle altre attività formative svolte nelle scuola - siano già da anni diffusi in tutta Europa.
In relazione ad alcune delle considerazioni del deputato Sasso, sottolinea che i percorsi in alternanza potranno essere realizzati secondo modalità anche molto diverse: si potrà trattare di brevi stages - per i quali saranno tempestivamente emanati i criteri generali cui attenersi ai fini della loro attivazione, fatta salva peraltro la necessità, in questo campo, di lasciare adeguati spazi di manovra all'autonoma iniziativa delle singole istituzioni scolastiche, e in primo luogo dei tutor interni ed esterni -, ma anche di esperienze di più lunga durata, fino a diversi mesi - nel qual caso andranno evidentemente valutate eventuali necessità di modifica della durata del complessivo percorso formativo dello studente interessato. In tutti i casi, lo sottolinea, è necessario in primo luogo garantire la «spendibilità» di tali esperienze formative, fissando con chiarezza le condizioni per la certificazione dei relativi crediti, anche ai fini del loro riconoscimento nel portafolio delle competenze degli studenti in corso di definizione a livello europeo (cosiddetto «Europass»).
Ribadisce quindi che il Governo ritiene della massima importanza che la possibilità di effettuare questo genere di esperienze sia riconosciuta al più ampio numero possibile di studenti del secondo ciclo, senza distinzione a seconda del percorso, liceale o professionale da essi prescelto. Sottolinea poi che non vi è alcuna possibilità di confusione o sovrapposizione con l'istituto dell'apprendistato, che rappresenta evidentemente qualcosa di completamente distinto, sia sul piano delle finalità che su quello delle premesse giuridiche. L'alternanza scuola-lavoro si realizza infatti sulla base di un accordo tra istituzione scolastica e mondo delle imprese, in favore di un giovane che rimane sempre e comunque studente, mentre l'apprendistato nasce da un contratto tra soggetti privati, in cui la finalità formativa, pur necessaria, è a suo modo secondaria rispetto a quella lavorativa vera e propria.
Quanto alle risorse finanziarie, pur riconoscendone la limitatezza, sottolinea che esse consentiranno comunque l'attivazione stabile di percorsi in alternanza per circa il 10 per cento degli studenti potenzialmente interessati, una percentuale in linea con la media europea. Si tratta a suo avviso di una buona base di partenza per favorire lo sviluppo di tale modalità formativa. In relazione ad alcune osservazioni critiche del deputato Sasso, evidenzia che la scelta di utilizzare parte dello stanziamento relativo al Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa è a suo avviso coerente con le finalità originarie di tale Fondo: i percorsi in alternanza rientrano infatti a pieno titolo tra le attività volte all'innovazione dei percorsi formativi e didattici alla cui incentivazione, nel contesto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, tali risorse sono destinate. Con questo provvedimento, a suo giudizio, così come con altri interventi adottati in attuazione della legge n. 53 del 2003, si dà sostanza all'autonomia delle istituzioni scolastiche, che nei primi anni successivi alla approvazione della relativa legge è rimasta, per lo più, una pura statuizione di principio.
In definitiva, sottolinea che il Governo, anche con il provvedimento in esame, sta predisponendo gli strumenti necessari ad assicurare il pieno successo formativo degli studenti italiani, aumentandone la capacità di orientarsi e di ri-orientare le proprie scelte e favorendo la realizzazione di percorsi formativi personalizzati.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, intende fornire alcune precisazioni in ordine all'intervento del deputato Sasso.
Alba SASSO (DS-U) ritiene che il relatore, in questa fase, non dovrebbe replicare al suo intervento. Non intende d'altronde ascoltare prese di posizione polemiche nei suoi riguardi.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, evidenzia che intendeva sottolineare come alcune delle considerazioni del deputato Sasso trovino già risposta nella sua proposta di parere: in particolare, sottolinea come molte delle richieste di modifica avanzate dalle regioni e dagli enti locali trovino riscontro nelle condizioni da lui formulate. Invita pertanto il deputato Sasso a una più attenta valutazione della sua proposta di parere.
Alba SASSO (DS-U) dichiara che non intende accettare «lezioni» in ordine alle modalità con cui ella svolge il proprio ruolo di deputato.
Guglielmo ROSITANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, 9 febbraio 2005.
ALLEGATO 4
Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro (atto n. 439).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sull'alternanza scuola-lavoro;
condivise le finalità del provvedimento, che appare idoneo a rafforzare e diffondere le positive esperienze avviate nel corso degli ultimi anni per promuovere un più organico raccordo tra scuola e mondo del lavoro;
valutati i rilievi e i suggerimenti formulati dai soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione;
ritenuto, in particolare, che:
al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare necessario precisare, all'articolo 1, comma 1, che i percorsi in alternanza possono essere svolti anche solo per una parte del periodo di formazione tra i 15 e i 18 anni;
per favorire lo sviluppo dei percorsi in alternanza è necessario prevedere che alla loro realizzazione siano destinate specifiche risorse da parte delle istituzioni scolastiche e formative;
appare opportuno rivedere la disciplina relativa al Comitato nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, specificando più chiaramente che sono affidati ad esso i compiti relativi alla valutazione e al monitoraggio dei risultati dell'alternanza, nonché prevedendo che ne facciano parte anche rappresentanti delle camere di commercio e che esso si articoli in sezioni regionali, al fine di assicurare una adeguata valorizzazione delle competenze degli enti territoriali in materia di istruzione e formazione;
appare necessario sopprimere il riferimento alla possibilità che le attività di alternanza siano svolte in «imprese simulate», considerato che tale modalità non appare idonea a garantire quel contatto diretto con il mondo delle imprese cui l'alternanza è finalizzata;
appare opportuno sopprimere la previsione che le attività in alternanza si possano svolgere in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, considerato che tale possibilità incide fortemente sull'organizzazione dei piani di studio ed appare quindi più opportunamente da valutare nell'ambito dell'intervento di complessivo riordino dei percorsi del secondo ciclo dell'istruzione;
di contro, per evidenti esigenze di garanzia della funzionalità del sistema, sembra necessario prevedere espressamente che i percorsi in alternanza siano definiti e programmati all'interno del piano per l'offerta formativa e proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e modalità idonei a garantirne la piena fruizione;
al fine di garantire la motivazione e un adeguato livello professionale dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor interno, appare opportuno prevedere che esso sia scelto tra i docenti che ne hanno fatto richiesta e che possiedono speciali titoli documentabili e certificabili;
corrispettivamente, è necessario prevedere che lo svolgimento di tale attività sia riconosciuto, oltre che in termini di incremento retributivo, da concordare in sede di contrattazione, anche ai fini della valorizzazione della professionalità docente;
per facilitare l'acquisizione delle specifiche competenze richieste al tutor interno e a quello esterno, appare inoltre opportuno prevedere espressamente la realizzazione di specifici interventi di formazione in servizio, anche congiunta;
appare opportuno sopprimere le disposizioni in materia di integrazione tra sistema dei licei e sistema dell'istruzione e della formazione professionale, di cui all'articolo 7, considerato che la disciplina dell'integrazione non può essere circoscritta agli aspetti concernenti l'alternanza scuola-lavoro e deve invece essere valutata nell'ambito del generale riordino del secondo ciclo dell'istruzione;
considerato che le risorse disponibili per la realizzazione dei percorsi in alternanza consentono l'attivazione di non più di 2.272 corsi all'anno, con il coinvolgimento di circa 54.500 allievi, mentre appare auspicabile che, in prospettiva, la possibilità di avvalersi di tale modalità formativa sia estesa al più ampio numero di studenti;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «possono svolgere, con la predetta modalità, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni» siano inserite le seguenti: «o parte di essa»;
2) all'articolo 1, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro»;
3) all'articolo 3, il comma 2, sia sostituito dal seguente: «2. Al fine di favorire lo sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, di percorsi in alternanza di elevata qualità educativa, il monitoraggio e la valutazione dei percorsi stessi sono svolti da un apposito Comitato nazionale, articolato in sezioni regionali. Il Comitato è istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro»;
4) all'articolo 4, comma 1, siano soppresse le parole: «, svolte anche in imprese simulate»;
5) al medesimo articolo 4, sia soppresso il comma 4;
6) all'articolo 4, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano per l'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e modalità idonei a garantirne la piena fruizione»;
7) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «designato dall'istituzione scolastica o formativa» siano inserite le seguenti: «tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili»;
8) all'articolo 5, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. L'attività svolta dal tutor interno di cui al comma 2 è riconosciuta ai fini della valorizzazione della professionalità docente e, per quanto attiene al relativo specifico compenso, in sede di contrattazione collettiva»;
9) all'articolo 5, comma 5, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno e al tutor esterno»;
10) sia soppresso l'articolo 7;
e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente: «Organizzazione dei percorsi in alternanza»;
b) si individuino le modalità per rendere quanto prima possibile un adeguato incremento delle risorse complessivamente destinate alla realizzazione dei percorsi in alternanza.
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
Mercoledì 9 febbraio 2005
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Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro.
Atto n. 439.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, l'8 febbraio 2005.
Guglielmo ROSITANI, presidente, avverte che, a seguito delle richieste avanzate in tal senso, il presidente Adornato ha acquisito la disponibilità del Governo a non procedere alla definitiva approvazione del provvedimento in titolo prima dell'effettiva espressione del parere della Commissione, purché essa avvenga entro mercoledì 16 febbraio 2005. La Commissione potrà quindi proseguire la discussione, oltre che nell'odierna seduta, in quelle di martedì e mercoledì prossimi, fermo restando che si procederà alla votazione entro tale ultima data.
Antonio RUSCONI (MARGH-U), nell'esprimere soddisfazione per il rinvio delle votazioni sul provvedimento in titolo, reputa fondamentale che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca partecipi alle prossime sedute sull'argomento, stante la necessità di chiarire la relazione intercorrente tra il provvedimento e lo schema di riordino del sistema dei licei, creandosi in tal modo altresì le condizioni per avviare un costruttivo confronto e un efficace dialogo tesi all'individuazione di punti di convergenza in una materia, quale quella in esame, particolarmente delicata e, come tale, bisognosa di opportuni approfondimenti.
Pur considerando l'alternanza scuola-lavoro una significativa opportunità di crescita per gli studenti e un rilevante strumento di arricchimento dell'offerta formativa nazionale, ritiene che la mancanza di indicazioni puntuali e precise in ordine al suo effettivo esplicarsi e la mancata configurazione della cornice entro cui tale metodologia didattica dovrebbe attuarsi rischiano di aggravare il clima di confusione già imperante nelle scuole italiane, che sono peraltro chiamate ad affrontare le complesse problematiche attinenti all'accoglimento nel proprio ambito di un consistente numero di alunni, con conseguente necessità di riconversione edilizia, stante la possibilità di passare dal sistema dei licei a quello degli istituti professionali nell'arco dell'esperienza scolastica.
Lamenta poi l'inadeguata copertura finanziaria del testo in esame, considerato che è previsto lo stanziamento di 30 milioni di euro, che consentirebbe di attivare stages solo per 54 mila studenti delle scuole superiori, a fronte di una platea di 1,3 milioni di potenziali interessati. Ne consegue che la possibilità di integrazione dell'istruzione con esperienze all'interno di realtà imprenditoriali nazionali rischia di essere un miraggio per molti studenti, come peraltro sottolineato in un recente articolo apparso sul quotidiano «Italia Oggi», con evidente lesione dei principi costituzionali in materia di universalità del diritto di istruzione.
Formula infine l'auspicio che, anche alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate da autorevoli esponenti della maggioranza e, in particolare, dal presidente della Commissione istruzione del Senato Asciutti, circa l'inadeguatezza della riforma attinente al riordino dei licei e al conseguente necessità di una sua profonda revisione, si apra una fase di ponderata riflessione sulla tematica e si instauri un clima di dialogo tra le diverse forze politiche, al fine di individuare quei percorsi virtuosi che consentano di dar vita ad una riforma scolastica che garantisca un reale miglioramento del livello qualitativo della scuola nazionale.
Piera CAPITELLI (DS-U), nell'associarsi alla richiesta avanzata dal deputato Rusconi in ordine alla partecipazione del Ministro ai lavori della Commissione relativi al testo in titolo, rimarca anch'ella la necessità che siano indicati con chiarezza i punti fondamentali della riforma del secondo ciclo di istruzione che si intende realizzare, al fine di poterne valutare compiutamente la portata.
Evidenziata l'importanza di un'approfondita riflessione sulle tematiche in oggetto, manifesta l'auspicio che si dia luogo ad un confronto costruttivo tra i gruppi parlamentari e il Governo che permetta di porre in essere una riforma scolastica qualitativamente idonea.
Per quel che concerne il merito del testo in esame, dopo aver sottolineato come su di esso non sia stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, lamenta, oltre all'evidente carenza di risorse finanziarie, la presenza di molteplici profili dubbi e controversi. In particolare, osserva come l'alternanza scuola-lavoro, anziché costituire, in ossequio ai dettami della legge n. 53 del 2003, una strategia didattica del secondo ciclo di istruzione, si configuri in realtà come la modalità di attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al diciottesimo anno di età.
Nel rilevare peraltro che non sono indicati i requisiti che devono possedere le imprese in cui sarà possibile effettuare le esperienze in alternanza, né tanto meno le risorse umane destinate a garantire la realizzazione dei relativi percorsi e le loro modalità organizzative, ritiene che tali elementi di incertezza, aggravati altresì dalla vaghezza e imprecisione della relazione intercorrente tra il sistema dei licei e quello degli istituti tecnici e della correlativa possibilità di passaggio dall'uno all'altro, rischiano di aumentare la confusione presente nelle scuole italiane.
Ribadisce infine la convinzione che le inadeguate risorse destinate alla realizzazione della riforma rappresentino un'ulteriore conferma del sostanziale disinteresse del Governo nei confronti della scuola e della popolazione studentesca, cui non viene garantito in alcun modo un miglioramento delle proprie competenze, che invece risulta pregiudiziale per affrontare le sfide poste dalla odierna società della conoscenza e altresì fondamentale ai fini di un agevole inserimento nel mondo del lavoro.
Titti DE SIMONE (RC) intende preliminarmente esprimere la propria profonda disapprovazione in ordine al modus operandi del Governo, che continua a ledere gravemente le prerogative del Parlamento, non mostrando alcun rispetto per quel fondamentale rapporto di dialettica che dovrebbe costantemente sussistere tra le due massime istituzioni rappresentative del popolo.
Contestando altresì vivamente il frequente ricorso nell'attuale legislatura allo strumento della delega legislativa, che appare violare gli ineludibili fondamenti di un sistema autenticamente democratico, rileva come nel caso specifico tale modo di procedere abbia in effetti determinato, quale deprecabile conseguenza, la mancanza di un'approfondita riflessione e di un efficace confronto tra le forze politiche, senza alcun coinvolgimento peraltro del mondo della scuola. Nel lamentare come gli insegnanti e gli studenti non siano stati ascoltati dal Ministro, nonostante il fatto che la massiccia mobilitazione, in atto nelle scuole italiane oramai da mesi, testimoni con evidenza la loro profonda avversione ai contenuti della riforma portata avanti dal Governo, segnala l'esigenza che si avvii finalmente un dialogo con questi ultimi, superandosi l'autoritarismo e l'»impermeabilità» che caratterizzano costantemente l'operato governativo.
Espressa inoltre piena condivisione in ordine ai rilievi formulati dal deputato Rusconi, invita la maggioranza ad un momento di profonda riflessione sulle tematiche sottese alla riforma scolastica che si intende avviare, sottolineando anch'ella la necessità, anche al fine del rispetto della dignità del Parlamento, che intervenga il Ministro al fine di fornire chiarimenti in ordine all'impianto generale della medesima.
Per quel che attiene il merito del testo in esame, giudicato il medesimo assolutamente inadeguato, ritiene che l'alternanza scuola-lavoro rappresenti una discutibile strategia cha appare purtroppo coerente con un deprecabile modello di società piegata alle leggi del mercato del lavoro. In tale disegno che promuove un'immissione precoce nel mondo del lavoro, la scuola diviene, a suo giudizio, subalterna rispetto a quest'ultimo, con il rischio di impoverire il livello di conoscenza dei giovani studenti e di impedire lo sviluppo delle loro capacità critiche.
Ritiene che, in tal modo, si crei un sistema fondamentalmente classista, che, teso a privilegiare un numero ristretto di soggetti, non si preoccupa invece di rimuovere gli ostacoli alla parità di trattamento, destrutturandosi altresì quel prezioso percorso, di cui un grande protagonista è stato Don Milani, teso a garantire a tutti, anche a chi è in condizioni di disagio economico e sociale, il democratico accesso alla scuola, luogo deputato all'arricchimento personale e culturale necessario per affrontare le sfide della società attuale.
Nel ricordare poi come il Consiglio nazionale dell'istruzione e le rappresentanze istituzionali regionali e locali abbiano espresso molteplici riserve in ordine al testo in esame, invita il Governo e la maggioranza, anche alla luce della mobilitazione del mondo scolastico che si terrà il 12 febbraio prossimo, ad avviare un confronto ed un serio approfondimento sulle importanti tematiche connesse alla riforma scolastica.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, si associa alle considerazioni relative all'opportunità che il Ministro partecipi personalmente alle prossime sedute dedicate al provvedimento in esame. Esprime peraltro disappunto per la decisione di rinviare alla prossima settimana la votazione della proposta di parere da lui presentata, decisione che contraddice quanto convenuto nella seduta di ieri.
Guglielmo ROSITANI, presidente, assicura che informerà tempestivamente il presidente Adornato circa l'esigenza di invitare il Ministro a partecipare personalmente alle prossime sedute, cosa che ritiene peraltro del tutto opportuna.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.50.
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
Martedì 15 febbraio 2005
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ATTI DEL GOVERNO
Martedì 15 febbraio 2005. - Presidenza del vicepresidente Domenico VOLPINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.
La seduta comincia alle 14.50.
Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro.
Atto n. 439.
(Rinvio del seguito dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 9 febbraio 2005.
Domenico VOLPINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, mercoledì 16 febbraio 2005, ricordando che, come concordato, in tale seduta si procederà alla votazione del prescritto parere.
La seduta termina alle 14.55.
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
Mercoledì 16 febbraio 2005
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ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 16 febbraio 2005. - Presidenza del vicepresidente Guglielmo ROSITANI, indi del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.
La seduta comincia alle 14.45.
Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro.
Atto n. 439.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 15 febbraio 2005.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, in relazione agli interventi svolti da deputati dei gruppi di opposizione nel corso del dibattito, ritiene che la proposta di parere da lui già formulata possa costituire un significativo punto di convergenza rispetto alla richieste avanzate nel merito. Sottolinea, al proposito, che una parte significativa delle osservazioni e dei rilievi emersi nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione hanno preciso riscontro nelle condizioni e nelle osservazioni da lui formulate. Ritiene pertanto che l'atteggiamento di completa contrarietà che i gruppi di opposizione continuano a manifestare anche nei confronti della sua proposta di parere discenda prevalentemente da obiezioni di carattere generale e di principio, certo pienamente legittime, ma che in qualche misura prescindono dal concreto contenuto del provvedimento.
Alba SASSO (DS-U), espressa la propria disapprovazione in ordine ai contenuti del testo in titolo, manifesta profonda preoccupazione in ordine alla mancata definizione del quadro in cui la riforma in esso prefigurata è destinata ad operare, stante la mancata contestuale valutazione dello schema di decreto relativo al riordino del sistema dei licei, come sottolineato dai medesimi soggetti auditi nel corso delle scorse settimane. Ritiene al proposito che non possa ignorarsi il grave stato di incertezza e di confusione in cui versano le scuole secondarie superiori, assistendosi ad un drastico ridimensionamento delle iscrizioni degli studenti agli istituti professionali, considerato che lo schema di decreto riguardante il riordino dei licei menoma sensibilmente l'importanza di tali istituti, che pure rappresentano un segmento particolarmente significativo dell'istruzione nazionale.
Illustra quindi una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore (vedi allegato), sottoscritta da deputati di tutti i gruppi di opposizione, sottolineando in primo luogo la mancata intesa della Conferenza unificata sul testo in esame e le profonde riserve espresse sia dall'ANCI che dall'UPI in merito alle previsioni da esso recate.
Rilevato come l'alternanza scuola-lavoro, come prefigurata nel testo in titolo, rappresenta, piuttosto che una strategia didattica del secondo ciclo, un percorso separato e un indirizzo ulteriore, stante la possibilità di svolgere con la medesima l'intera formazione tra i 15 e i 18 anni, constata che tale percorso è in realtà riservato a un numero estremamente limitato di studenti, in tal modo violandosi l'ineludibile principio dell'universalità del diritto all'istruzione.
Nel ritenere altresì particolarmente grave la mancata definizione dei requisiti che devono essere posseduti dai tutor preposti alla realizzazione di tale metodologia didattica e dalle imprese coinvolte, paventa il rischio che l'alternanza si trasformi in una sorta di «apprendistato gratuito» di studenti di una fascia di età in cui sarebbe invece necessario il consolidamento dei saperi e delle conoscenze.
Reputa infine singolare e preoccupante che il testo in esame rimandi a successivi decreti ministeriali la definizione di punti nodali della riforma in esso prefigurata, in tal modo ledendo gravemente le prerogative del Parlamento, che viene privato della possibilità di pronunciarsi compiutamente su tali aspetti.
Antonio RUSCONI (MARGH-U), ribadito il suo profondo sconcerto in ordine alla mancata partecipazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai lavori della Commissione afferenti al testo in esame, ritenendo che non si rispetti la dignità del Parlamento e il fondamentale rapporto di dialettica che dovrebbe costantemente sussistere tra le due massime istituzioni rappresentative del popolo, reputa grave che non si sia valutato contestualmente al testo in titolo lo schema di decreto relativo al riordino dei licei, considerato che quest'ultimo rappresenta la cornice entro cui la riforma è destinata ad operare.
Nel rimarcare peraltro come sul provvedimento concernente il riordino dei licei anche autorevoli esponenti della maggioranza, tra i quali il presidente della Commissione istruzione del Senato Asciutti e il «responsabile per la scuola» del gruppo UDC, abbiano espresso molte riserve, invita la Commissione ad una seria riflessione sul punto, al fine di evitare che si proceda a una riforma del sistema scolastico inadeguata a garantire un miglioramento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche nazionali.
Rilevato altresì che sul testo in esame manca l'intesa della Conferenza unificata e sono stati formulati notevoli rilievi critici da parte dell'ANCI e dell'UPI, ne lamenta l'incongrua copertura finanziaria, atteso che è previsto lo stanziamento di risorse volte a garantire la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro soltanto a 54 mila studenti, a fronte di una popolazione di oltre un milione e 300 mila di potenziali interessati.
Espressa poi profonda preoccupazione in ordine alla chiusura di molti centri di formazione professionale da parte di un consistente numero di regioni italiane, specie settentrionali, a causa della mancanza dei fondi necessari a garantirne la sopravvivenza, con conseguenti ricadute negative a livello di gestione del personale nei medesimi operante, ritiene che sia opportuno procedere ad un serio confronto in sede di Conferenza unificata, al fine della individuazione di soluzioni condivise che permettano la realizzazione effettiva di quel doppio canale prefigurato nel testo unificato.
Alla luce di tali considerazioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e raccomanda l'approvazione della proposta di parere alternativa presentata dai gruppi di opposizione.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che si procederà dapprima alla votazione della proposta di parere del relatore e che, in caso di approvazione, la proposta di parere alternativa presentata dai deputati Rusconi e altri risulterà preclusa.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (vedi allegato 4 alle pagine 81-83 del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'8 febbraio 2005).
ALLEGATO
Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro (atto n. 439).
PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI RUSCONI E ALTRI
La VII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro;
lo schema di decreto è stato presentato alle Camere, nonostante che nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, abbia espresso la mancata intesa sul decreto in questione, adottando così una procedura straordinaria non applicabile al contrasto di merito manifestato dalle Regioni che come tale doveva essere risolto con l'adozione di soluzioni concordate sui temi controversi;
tra tali temi figurava quello della mancata presentazione del Piano finanziario di cui l'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003, mancanza che dal Governo è stata definita «non condizionante l'emanazione dei decreti legislativi»;
sullo stesso schema di decreto e con le medesime valutazioni espresse dalla conferenza Unificata si sono pronunciate negativamente sia l'ANCI che l'UPI;
lo schema di decreto non accoglie le più importanti valutazioni critiche espresse dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella seduta del 15 luglio 2004;
rilevato che:
il testo legislativo in esame postula il richiamo ad elementi di contesto che, lungi dall'avere natura solo formale, sembrano incidere significativamente sull'attuazione dell'alternanza e sul ruolo che essa riveste all'interno del sistema educativo dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale, quali:
la mancanza di provvedimenti definitivi che traccino il quadro del secondo ciclo e definiscano gli obiettivi di apprendimento in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni e il profilo di uscita degli studenti;
le incertezze gravanti circa l'estensione del principio di autonomia, costituzionalmente garantito, anche alle istituzioni formative e non solo a quelle scolastiche;
la carenza di linee di riferimento relative alle modalità organizzative ed all'individuazione delle risorse umane e finanziarie;
l'assenza di una chiara identificazione dei profili e dei requisiti che le imprese coinvolte devono possedere;
rilevato altresì che:
l'alternanza scuola-lavoro, anche alla luce del dettato di cui all'articolo 4 della legge n. 53 del 2003, debba essere intesa come strategia didattica del secondo ciclo, in grado di rispondere a bisogni formativi individuali connessi con diversi stili cognitivi di apprendimento per mettere l'allievo nelle condizioni di percepire la complessità del sistema del lavoro, favorire forme di auto orientamento scolastico e professionale e promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, muovendo da problemi concreti, contestualizzati e connessi all'esperienza lavorativa;
lungi dall'essere un percorso limitato solo ad alcuni indirizzi o destinato al recupero di alunni in difficoltà, si configura come metodologia d'insegnamento/apprendimento alla a perseguire finalità educative e formative nell'ambito del secondo ciclo anche ai fini della correlazione dell'offerta educativa con lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e del raccordo tra la formazione d'aula e l'esperienza pratica;
intendendo l'alternanza come «una modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo», non può non essere rilevata l'incongruenza esistente tra detta definizione e quella che si da all'articolo 1 comma 1 la dove è prevista la possibilità di svolgere con l'alternanza l'intera formazione tra 15 e i 18 anni proponendola in tal modo come un percorso separato e come un ulteriore indirizzo;
lo schema di decreto non esclude che l'alternanza riguardi solo un parte degli studenti invece di qualificarla come una metodologia didattica che deve rivolgersi a tutti, al fine di evitare che diventi un altro percorso formativo riservato ad alcuni: o solo i più bravi o i più deboli;
lo schema manca di qualsiasi indicazione oraria, qualunque riferimento al rapporto tra scuola ed extra scuola preludendo alla presenza ancora una volta di tanti percorsi, molto diversi fra loro che non rispondono ad un criterio minimamente unitario. Un curricolo, formalmente uguale, potrebbe essere svolto con orari e discipline diversi;
il decreto prevede, inoltre, il possibile svolgimento dell'alternanza al di fuori dei periodi fissati dal calendario delle lezioni, alludendo a lavoro festivo o estivo non retribuito, né chiarisce in che modo queste esperienze potrebbero collegarsi al curricolo dell'istituzione scolastica;
il decreto non specifica quali debbano essere le necessarie competenze per assumere il ruolo di tutor esterno che comunque dovrà fornire all'istituzione scolastica elementi utili ai fini della valutazione dell'attività dello studente e dell'efficacia formativa;
la previsione, all'articolo 3 comma 2 del decreto, dell'istituzione di un comitato nazionale ai fini del monitoraggio e dell'alternanza scuola-lavoro confligge con l'impostazione secondo la quale l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi di studio del secondo ciclo, in quanto non si comprenderebbe la motivazione di un sistema di monitoraggio e valutazione separato rispetto ad altri percorsi e modalità;
nulla è previsto, nel decreto, in merito alle caratteristiche e ai requisiti che dovrebbero avere le eventuali imprese ospitanti;
la disposizione di cui all'articolo 9 dello schema di decreto, on essendo indicato uno specifico stanziamento, fa dipendere la realizzazione dei progetti in alternanza dalle «risorse destinate dal Fondo di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1957, e dal fondo di cui all'articolo 68, comma 4 della legge n. 144 del 1999, relegandola di fatto nell'ambito della formazione professionale, e confliggendo in tal modo con la piena attuazione del «diritto-dovere» all'istruzione e con il conseguente riconoscimento a ciascuno ed a tutti dell'esercizio del diritto alle pari opportunità formative;
l'impostazione del decreto, letto contestualmente allo schema di decreto in materia di diritto-dovere, in particolar modo nella parte relativa all'apprendistato e alla formazione professionale, disegna un ulteriore percorso del sistema scolastico secondario, percorso di fatto separato, con un forte carattere addestrativo, rivolto solo ad una parte di studenti in una fascia di età che sarebbe bene attirare e mantenere nel sistema scolastico per poter in quella sede garantire a ciascuna e ciascuno quella cultura di base premessa per ogni successivo percorso formativo; una scelta che di fatto rinuncia a fare della cultura del lavoro e della operatività parte significativa di ogni curricolo della scuola secondaria.
PARERE CONTRARIO
Rusconi, Sasso, Capitelli, Titti De Simone, Grignaffini, Colasio, Volpini.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDI’ 8 FEBBRAIO 2005
218ª seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
- Schema di decreto legislativo recante :"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 439)
(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)
Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53; si tratta dell'esercizio della delega conferita al Governo dalla cosiddetta "legge Moratti" al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, garantendo così, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Ricorda che la citata disposizione di delega richiede che il decreto legislativo sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; si sofferma, in particolare sul disposto dell'articolo 4, comma 1, alinea, laddove viene richiesto che il decreto legislativo sia adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, ricordando che quest'ultimo comma prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi finanziari, definendone i contenuti: la formulazione del richiamato articolo 4, comma 1, potrebbe indurre a ritenere che l'esercizio di questa delega - a differenza di quella in materia di diritto-dovere all'istruzione e formazione - presupponga l'adozione del piano programmatico. Come nel caso dello schema di decreto legislativo in materia di diritto-dovere di istruzione e formazione esaminato dalla Sottocommissione la scorsa settimana, anche sullo schema di decreto legislativo in titolo la Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa, nella seduta del 14 ottobre 2004. Secondo quanto emerge dagli atti, il mancato perfezionamento dell'intesa è dovuto, da un lato, all'assenza di una previa intesa sul piano programmatico contemplato dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 53, e, dall'altro, all'asserita insufficienza delle risorse finanziarie. Il Governo, peraltro, ha considerato infondate le argomentazioni addotte e ha ritenuto, in particolare, che l'adozione del piano programmatico non costituisca un adempimento preliminare e condizionante l'esercizio della delega, essendo volto a sostenere e supportare il quadro complessivo di riforma della scuola; ha pertanto "ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dall'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" che, come è noto, consente al Consiglio dei ministri di provvedere, con deliberazione motivata, laddove non si raggiunga un'intesa entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza unificata.
A tale riguardo, richiamando le osservazioni formulate la settimana scorsa sullo schema di decreto legislativo prima ricordato, ritiene che il ricorso a tale procedura si fondi su un'interpretazione dell'articolo 4 della legge n. 53 coerente in primo luogo con la natura stessa della delega legislativa come delineata dall'articolo 76 della Costituzione, escludendo che l'esercizio del potere legislativo delegato al Governo possa intendersi come codeterminazione dell'atto legislativo con gli enti territoriali, e coerente, in secondo luogo, con il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, alla luce del quale deve escludersi che si configuri come insuperabile il diniego di intesa in materie la cui disciplina è demandata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. A tale conclusione si perviene anche ove si consideri la natura di norma di carattere generale dell'articolo 3, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997, come tale applicabile anche all'attuazione della delega in questione.
Passando ad esaminare nel dettaglio le disposizioni recate dallo schema in titolo, si sofferma sull'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) le cui disposizioni dovrebbero a suo avviso essere integrate fornendo, come espressamente prescritto dalla delega, all'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge n. 53, le indicazioni generali per l'assegnazione delle risorse: lo schema di decreto legislativo in titolo, infatti, demanda a un successivo decreto ministeriale, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle risorse annualmente assegnate, senza indicare alcun criterio per il loro riparto, nonché la definizione dei requisiti delle imprese presso cui si realizzerà l'alternanza scuola-lavoro, senza indicare alcun parametro di carattere generale; in conclusione, le richiamate disposizioni dello schema in titolo non sembrano fornire - come invece dovrebbero - alcuna indicazione generale o criterio cui tale fonte secondaria debba attenersi.
Si sofferma quindi sull'articolo 7, il quale si limita, sostanzialmente, a riprodurre l'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo; occorrerebbe a suo avviso segnalare l'opportunità di una riformulazione dell'articolo in questione, che ne evidenzi la natura di norma di concreta attuazione della delega.
Conclude proponendo di esprimersi in senso non ostativo, con i rilievi testé formulati.
Concorda la Sottocommissione.
La seduta termina alle ore 14,30.
BILANCIO (5a)
MARTEDÌ 25 GENNAIO 2005
615a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 439)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esame e rinvio)
Il relatore NOCCO (FI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, dalla quale si desumono maggiori oneri pari a 10 milioni di euro nel 2004 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2005 e che occorre, pertanto, adeguare la decorrenza degli oneri di cui all’articolo 9 all’anno 2005.
Osserva poi che il provvedimento presenta alcuni profili critici generali concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria, nonché talune discrasie, comuni ad alcune spese, tra la legge delega, la relazione tecnica ed il provvedimento in esame.
Per quanto attiene ai profili generali della quantificazione degli oneri, rileva che l’articolo 1, comma 1, sancisce la possibilità, per gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di svolgere l’alternanza di periodi di studio e di lavoro per il periodo di formazione dai 15 ai 18 anni. Essa si realizza con la frequenza di corsi integrati la cui durata, secondo quanto indicato nella relazione tecnica - non essendovi alcuna indicazione di dettaglio nel testo - dovrebbe essere pari a 180 ore complessive (20 ore di lezioni preparatorie e 160 ore di tirocinio in azienda). Posto che la scelta di frequentare il percorso dell’alternanza, come segnalato dal Servizio del bilancio, sembra rappresentare un diritto soggettivo, fa presente che occorre valutare la congruità del tetto di spesa di cui all’articolo 9. A tal proposito, riscontra inoltre l’esigenza di segnalare che il provvedimento in esame non presenta un meccanismo di modulabilità delle risorse stanziate in grado di garantire il rispetto del suddetto limite di spesa e che, come segnalato dal Servizio del bilancio, il numero di allievi che, secondo la relazione tecnica, parteciperanno ai corsi integrati (24 allievi per 2.272 corsi) rappresenterebbe circa il 4 per cento della platea complessiva di studenti potenzialmente interessati dalla nuova modalità di studio.
In merito, poi, ai profili più generali di copertura finanziaria, richiama l’articolo 7 della legge delega (legge n. 53 del 2003) in quanto prevede, al comma 8, che i decreti legislativi, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri (come quello in esame), siano emanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse. Al riguardo, ritiene necessario valutare se la copertura finanziaria di cui all’articolo 9, a regime, a valere sul Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa, fondo indicato in tabella C, sia coerente con la suddetta cornice finanziaria prevista dalla legge delega, considerato, inoltre, che in un provvedimento analogo emanato in attuazione della medesima delega (atto del Governo n. 432recante le norme generali sul diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione) la legge finanziaria per l’anno 2004 ha, invece, previsto un apposito stanziamento (articolo 3, comma 92 legge n. 350 del 2003). Per quanto attiene al riferimento al Fondo, oltre a valutare l’opportunità di prevedere espressamente una riduzione dell’autorizzazione di spesa, occorre verificare se la fattispecie appaia caratterizzata ex ante da quel criterio di ragionevolezza che deve ispirare la copertura degli oneri finanziari. Infatti, fa presente che, sebbene esistano precedenti di copertura di un onere permanente e rigido, a valere su autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge finanziaria, va valutato il fatto che, poiché le leggi richiamate nella Tabella C sono per definizione afferenti a spese discrezionali, si preferisce evitare, in linea generale, di ricorrervi per la copertura di oneri rigidi, ancorché permanenti. In tali casi, come insegna anche la giurisprudenza sulle inammissibilità degli emendamenti alla Tabella C durante la sessione di bilancio, il limite per coperture di tale tipo è allora rappresentato dal rapporto di congruità esistente tra l’onere e l’autorizzazione di spesa incisa, nel senso che tale limite è stato generalmente identificato nel non intaccamento del funzionamento della legge su cui si imputa la copertura (ad esempio, funzionalità dell’amministrazione interessata). Nella fattispecie in esame, almeno per i primi tre anni, il rapporto tra i nuovi oneri connessi al provvedimento e l’autorizzazione di spesa richiamata a copertura si situa intorno al 17 per cento. Sottolinea pertanto la necessità di valutare se l’incidenza suddetta del nuovo onere sia tale da compromettere il perseguimento delle finalità originarie dello stanziamento.
Sussistono, poi, alcune oggettive difficoltà, come anche segnalato dal Servizio del bilancio, a stabilire la necessaria correlazione tra alcune disposizioni del testo o della legge delega e le indicazioni contenute nella relazione tecnica. Infatti, in relazione all’articolo 3, comma 1, viene operato un generico rinvio alle convenzioni tra le istituzioni scolastiche o formative e le imprese, gli enti pubblici e privati, le associazioni di rappresentanza e le camere di commercio senza specificare i contenuti delle convenzioni stesse. Riscontra pertanto l’esigenza di verificare se le suddette convenzioni abbiano carattere oneroso o gratuito ovvero se debbano prevedere misure di incentivazione o di compensazione a favore delle imprese, elementi, questi ultimi, che appaiono determinanti per creare le condizioni essenziali di vantaggio reciproco tra i soggetti coinvolti nella stipula delle convenzioni stesse. Ne potrebbe conseguire, come evidenziato dal Servizio del bilancio, una contrazione delle risorse disponibili per l’organizzazione dei corsi. Anche in relazione al comma 2 del medesimo articolo 3, concernente l’istituzione del Comitato per il monitoraggio e la valutazione del sistema dell’alternanza scuola-lavoro, evidenzia come non vi sia corrispondenza tra le indicazioni della relazione tecnica relative alla composizione del Comitato, all’assenza di compensi per la partecipazione allo stesso ed alla corresponsione di rimborsi spese ed il dettato normativo. Anche il comma 3 dell’articolo 3, nel quale è previsto che il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisca le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell’alternanza, appare in contrasto con la legge delega, la quale prevede, invece, che sia un precedente provvedimento legislativo a stanziare le occorrenti risorse. Analogamente, per quanto attiene agli oneri connessi al tutor interno (articolo 5, comma 4), riscontra l’esigenza di acquisire chiarimenti, posto che mentre il provvedimento rinvia il riconoscimento del compenso alla contrattazione collettiva, la relazione tecnica prevede un onere pari a 5.200 euro per ogni corso – onere la cui copertura rientra nei 30 milioni di euro annui di cui all’articolo 9 – tenuto conto che la legge delega (legge n. 53 del 2003) prevede, invece, che i compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi siano riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente, indicando, in tal modo, la copertura a valere sui fondi annualmente stanziati per tale finalità. Al fine di favorire, poi, la necessaria correlazione tra oneri e copertura finanziaria, in relazione ai chiarimenti che verranno offerti sui profili di copertura sopraindicati, sottolinea che andrebbe conseguentemente valutata l’opportunità di prevedere specifiche autorizzazione di spesa per ogni intervento ivi previsto che comporti nuovi o maggiori oneri, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978.
In ordine ai profili più specifici di quantificazione della relazione tecnica connessi all’articolo 1, fa poi presente che il Servizio del bilancio segnala che il costo per il tutor interno appare sovrastimato, i costi orari per la remunerazione dei docenti esterni e del tutor interno – atteso che la misura di tali remunerazioni non è direttamente fissata in norma – potrebbero non corrispondere a quelli effettivi, ragion per cui appare necessaria un’indicazione di maggior dettaglio in merito alle singole voci di spesa indicate nella relazione tecnica (ad esempio per l’assicurazione degli allievi, per il materiale didattico, per il vitto ed il trasporto) nonché in merito all’attività di progettazione, raccolta e analisi dei dati, definizione di modelli organizzativi ed all’attività di formazione dei tutor.
In merito all’articolo 3, comma 2, rileva che il Servizio del bilancio segnala, altresì, che tra le spese di funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la valutazione del sistema dell’alternanza scuola-lavoro non sono stati considerati i costi iniziali fissi di primo impianto e gli oneri del personale amministrativo ad esso preposto per l’attività di segretariato.
Per quanto concerne l’articolo 6, posto che il comma 4 prevede il rilascio di un’apposita certificazione a conclusione dei "percorsi di alternanza", come segnalato dal Servizio del bilancio, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in grado di escludere l’insorgenza di maggiori oneri connessi all’espletamento della nuova procedura di valutazione relativa alle competenze acquisite nei percorsi suddetti. Analoghi chiarimenti andrebbero, infine, acquisiti per l’articolo 7, concernente collegamenti tra le istituzioni scolastiche ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale per la frequenza di corsi integrati.
Infine, il comma 2 dell’articolo 9 stabilisce che per la realizzazione dei "percorsi dell’alternanza" concorrono le risorse destinate alla formazione professionale di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a) della legge n. 144 del 1999. Precisa che si tratta del medesimo Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo, di cui ha già segnalato i rilievi critici di copertura. A questi, tuttavia, aggiunge l’osservazione che l’indeterminatezza del quantum, in combinato disposto con la norma di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), del provvedimento in esame, sembrerebbe determinare una delega permanente al Ministro per coprire oneri eventuali a valere sul suddetto Fondo: tale modalità di copertura non appare a suo avviso compatibile con le norme di contabilità di Stato. Analoghe considerazioni, in fine, ritiene che possano essere estese anche al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 9, sebbene in tale ultimo caso non viene fatto alcun riferimento al Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa, bensì a ulteriori eventuali risorse stanziate dal Ministero delle attività produttive. In particolare, ravvisa la necessità di acquisire chiarimenti sull’entità dei servizi che devono essere garantiti sulla base delle risorse già disponibili, nonché sulla fisionomia e la consistenza dei servizi che invece non sono ancora attivati in attesa dell’acquisizione delle ulteriori risorse richiamate.
Avendo il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiesto di disporre di un tempo aggiuntivo al fine di fornire le necessarie delucidazioni sullo schema in esame, su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell’esame.
La seduta termina alle ore 15,45.
BILANCIO (5a)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005
622a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 439)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nel corso delle precedenti sedute sono state depositate alcune note tecniche in risposta alle osservazioni del relatore. Precisa, inoltre, che mancano, allo stato, chiarimenti sull’articolo 7 del provvedimento in titolo. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se vi sono ulteriori elementi utili al fine di pervenire all’espressione del prescritto parere.
In relazione alle ulteriori richieste di chiarimenti emerse dalla Commissione in ordine al provvedimento in titolo, il sottosegretario VEGAS illustra una nuova nota tecnica. In particolare, in merito all’eventualità che i 30 milioni di euro, previsti dal comma 1 dell’articolo 9 a valere sul fondo di cui all’articolo 4 della legge n. 440 del 1997, possano inficiare le altre destinazioni del fondo, precisa che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha assicurato che la predetta eventualità non potrà verificarsi in quanto la residua disponibilità del fondo, che peraltro è annualmente rifinanziato in tabella C della legge finanziaria, è ritenuta sufficiente per soddisfare le altre finalità da individuare ogni anno con la direttiva ministeriale prevista dall’articolo 2 della legge n. 440 del 1997 finalizzata alla ripartizione del predetto fondo. Sul comma 2 dell’articolo 9, ritiene poi che la norma ivi recata non si configuri come "delega aperta", in contrasto con la legge n. 53 del 2003, la quale stabilisce che gli stanziamenti siano definiti prima dell’emanazione dei decreti attuativi. In proposito, nel ribadire che in ogni caso si tratta di finanziamenti aggiuntivi a quelli previsti dal comma 1 dell’articolo 9 – individuati nella fonte e nel loro ammontare – evidenzia che le predette risorse, sebbene ascrivibili alle finalizzazioni previste, non sono comunque definibili, a priori, nel loro ammontare. Si tratta infatti di fondi destinati al sistema dell’istruzione e formazione professionale, la cui competenza gestionale spetta alle Regioni come indicato nello stesso comma 2, coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 68 della legge n. 144 del 1999. A tal riguardo, precisa altresì che ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge delega n. 53 del 2003, i percorsi in alternanza scuola-lavoro interessano non solo il sistema dell’istruzione ma anche quello della formazione che, come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera g) della citata legge n. 53 del 2003, costituiscono il secondo ciclo nel suo complesso. Sull’introduzione nel testo di una norma che preveda, mediante decreto del Ministro dell’istruzione, una selezione delle scuole da ammettere ai corsi di alternanza scuola-lavoro ed un meccanismo di graduazione delle spese, al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa, ritiene esaustivo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, laddove è prevista la possibilità per le istituzioni scolastiche o formative di stipulare convenzioni con i soggetti individuati dall’articolo 1 del provvedimento in esame, comunque nei limiti delle risorse finanziarie annualmente assegnate allo scopo. Ulteriore garanzia è costituita dalla clausola di copertura che dovrebbe essere configurata come "limite di spesa", di cui al comma 1, dell’articolo 9, prevedendo, semmai, una corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n .440, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311."
Il senatore MORANDO (DS-U) interviene per sottolineare che la questione più rilevante sottesa al provvedimento, come pure sottolineato dal Servizio del bilancio, concerne, da un lato, la previsione di un diritto soggettivo all’accesso a percorsi di alternanza scuola-lavoro e, dall’altro, una copertura finanziaria configurata come limite massimo di spesa. Tale profilo critico è ancora più rilevante se si tiene conto degli effetti che possono derivare dal combinato disposto delle norme contenute nell’atto del Governo n. 432 recentemente esaminato dalla Commissione. Tale ultimo provvedimento, infatti, prevede l’innalzamento, condivisibile nel merito, di un anno del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Pertanto, è presumibile ritenere che tutti quegli alunni che, sulla base delle suddette norme, permarranno nell’ambito del circuito formativo, essendo, altrimenti, destinati ad entrare nel mercato del lavoro, chiederanno di adire al percorso di alternanza scuola-lavoro. Se non verrà introdotto un meccanismo in grado, da un lato, di valutare la dimensione della domanda di accesso ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e, dall’altro, di aggiornare le risorse stanziate, al fine di soddisfare tutte le richieste – disposizioni che allo stato non sono rintracciabili nel testo in esame – il provvedimento determinerà un rilevante volume di spesa priva di copertura finanziaria che verrà iscritta nelle eccedenze di spesa nella prossima legge finanziaria.
Il senatore TAROLLI (UDC), condividendo le osservazioni svolte dal senatore Morando, fa presente che occorre tener conto anche dello spirito complessivo della riforma scolastica attuata dal Ministro Moratti. Tra gli obiettivi della suddetta riforma, vi è senz’altro quello di ridurre la dispersione scolastica e la possibilità di accedere a percorsi di alternanza scuola-lavoro rappresenta uno degli strumenti più efficaci per conseguire tale obiettivo. Invita, pertanto, a tener conto di tali considerazioni nell’analisi dei profili finanziari del provvedimento, di cui occorre salvaguardare, nel contempo, le finalità.
Il senatore CADDEO (DS-U), dopo aver ribadito l’antinomia tra la previsione di un diritto soggettivo ed una copertura configurata a tetto di spesa, richiama l’attenzione della Commissione, al di là dei profili particolari relativi al provvedimento in esame, sulla congruità delle risorse che a regime richiederà l’attuazione della suddetta delega. Oltre all’estensione dell’accesso ai citati percorsi di alternanza a tutti coloro che ne faranno richiesta, occorre, infatti, considerare anche gli oneri relativi al tutor interno, il quale dovrà svolgere una complessa attività di rendicontazione dei risultati raggiunti dalle singole esperienze svolte dagli alunni, alle spese del Comitato per il monitoraggio e la valutazione del sistema dell’alternanza scuola-lavoro ed alle spese di assicurazione e di trasporto degli allievi che svolgeranno un’esperienza all’interno delle imprese.
Conclude, infine, richiamando l’attenzione sui rilievi sollevati dal relatore in merito alla copertura in Tabella C di un onere permanente, tenuto conto, peraltro, che anche altri oneri, tra i quali la parte di competenza statale dei fondi per la formazione professionale, trovano copertura sul Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa che il provvedimento decurta per 30 miliardi di euro. Ritiene che dal provvedimento in esame scaturiranno pertanto maggiori oneri e che questi troveranno rappresentazione e copertura contabile nella prossima legge finanziaria nell’allegato relativo alle eccedenze di spesa.
Il senatore FASOLINO (FI) interviene per convenire sul fatto che un tetto di spesa anelastico nel suo ammontare non risulterebbe idoneo a soddisfare la domanda formativa che potrebbe originare dalle richieste degli allievi.
Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno che le questioni sollevate dal dibattito trovino sede nella proposta di parere che verrà formulata nelle prossime sedute dal relatore. In particolare, ritiene necessario eliminare qualsiasi antinomia tra l’accesso ai suddetti percorsi di alternanza scuola-lavoro e la copertura finanziaria del provvedimento. A tal fine, è opportuno svolgere una riflessione sulla possibilità di trasformare la norma sostanziale dell’articolo 1 – che allo stato configura in capo a ciascun allievo un diritto soggettivo – in una formulazione più attenuata che non dia adito ad equivoci, volta a chiarire che la possibilità di accesso ai suddetti percorsi di alternanza è subordinato alla disponibilità delle risorse stanziate. Propone, infine, di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta, al fine di consentire al relatore di predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi emersi dal dibattito.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005
623a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 439)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore NOCCO (FI), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, preannuncia la presentazione di una proposta di parere sul provvedimento in titolo.
Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta per procedere all'esame della proposta del relatore, auspicando che il Governo fornisca nel prosieguo dei lavori anche le risposte alle osservazioni del relatore sull’articolo 7.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005
624a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas
La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 439)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole, con rilievi e condizioni)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.
Con riferimento alle osservazioni emerse nel dibattito durante le precedenti sedute, il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili i chiarimenti già richiesti sull’articolo 7 del provvedimento in esame.
Il sottosegretario VEGAS, per quanto concerne i chiarimenti richiesti sui possibili effetti finanziari derivanti dallo svolgimento dei percorsi integrati previsti dall’articolo 7, fa presente che non sono stati previsti oneri aggiuntivi, in quanto la norma configura tali iniziative come mere possibilità da attuarsi, in ogni caso, nei limiti delle risorse esistenti.
Il senatore CADDEO (DS-U) sottolinea come dal dibattito svolto finora sia emersa la necessità di riformulare in maniera sostanziale vari punti dello schema in esame, al fine di garantirne l’equilibrio finanziario. Auspica, pertanto, che la Commissione esprima un parere che contenga precise condizioni al Governo in tal senso, fermo restando, tuttavia, che una piena attuazione delle importanti misure recate dal provvedimento stesso potrà realizzarsi solo qualora il Governo assicuri la disponibilità di adeguate risorse finanziarie. Invita, quindi, l’Esecutivo ad adoperarsi in tal senso, considerato il rilevante impatto sociale degli interventi previsti, al fine di dare concreta attuazione alle nuove politiche in materia di formazione scolastica dei giovani, così da venire incontro, da un lato, alle legittime aspettative degli studenti e delle loro famiglie, dall’altro, alle esigenze del sistema-Paese in materia di innovazione e qualificazione delle risorse umane.
Il senatore MORANDO (DS-U) si associa alle considerazioni del senatore Caddeo, sottolineando come, a suo avviso, nel prescritto parere da rendere al Governo la Commissione dovrebbe condizionare l’attuazione delle misure di cui all’articolo 1, comma 1 (la possibilità per gli studenti tra i 15 ed i 18 anni di alternare periodi di studio e di lavoro nell’ambito della loro formazione), nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, come individuate dall’articolo 9, comma 1.
Infine, stante il particolare valore "rafforzato" del parere espresso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo in esame, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge n. 53 del 2003, reputa opportuna un'attenta verifica dell’effettivo recepimento, da parte del Governo, delle condizioni di riformulazione eventualmente indicate dalla Commissione nel proprio parere, nella versione definitiva del decreto legislativo in titolo, in quanto il mancato accoglimento delle suddette condizioni determinerebbe la scopertura finanziaria di tutto il provvedimento, con evidente danno sia per il sistema della finanza pubblica che per l’attuazione degli interventi recati dallo stesso.
Il senatore MICHELINI (Aut) auspica anch’egli che la Commissione imponga, nel parere da rendere al Governo, un’adeguata riformulazione delle norme finanziarie del testo in esame, precisando in maniera più corretta le risorse di copertura da utilizzare, con particolare riguardo a quelle di cui al comma 1 dell’articolo 9.
Il presidente AZZOLLINI ritiene che i chiarimenti offerti dal sottosegretario Vegas in merito ai profili finanziari dell’articolo 7 possano essere senz’altro fatti propri dalla Commissione e recepiti sotto forma di presupposto nel parere da rendere al Governo. Con riferimento alle altre questioni di carattere finanziario esaminate nelle precedenti sedute, rileva in particolare come il comma 2 dell’articolo 9 appaia sostanzialmente in contrasto con le norme di copertura previste dalle leggi delega, con particolare riferimento all’indeterminatezza del quantum che, in combinato disposto con la norma di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) del provvedimento in esame, configura una sorta di delega permanente al Ministro per coprire eventuali oneri a valere sul Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa di cui alla tabella C della legge finanziaria. Ritiene quindi opportuno prevedere la soppressione del suddetto comma 2, invitando, pertanto, il relatore a formulare una proposta di parere sullo schema in esame che tenga conto di tutte le suddette osservazioni e delle altre avanzate nelle precedenti sedute.
Il relatore NOCCO (FI), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, formula uno schema di parere sul provvedimento in esame (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta).
Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di parere testé formulata dal relatore, che viene, infine, approvata all’unanimità.
Il presidente AZZOLLINI esprime il proprio apprezzamento per l’importante convergenza raggiunta sul parere testé approvato, ringraziando i Commissari per il proficuo lavoro svolto sul citato schema n. 439, che ha condotto ad un ampio approfondimento non solo dei temi finanziari, ma anche di questioni, quale quella della formazione scolastica dei giovani, di fondamentale importanza per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. Auspica, infine, anch’egli che il Governo, nel recepire le condizioni proposte nel parere testé approvato dal relatore, garantisca comunque la disponibilità di idonee risorse finanziarie per la concreta attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame.
La seduta termina alle ore 15,20.
PARERE SULL’ATTO DEL GOVERNO 439
APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di propria competenza, premesso che:
l’articolo 7, comma 8, della legge n. 53 del 2003 ha previsto un meccanismo di copertura secondo il quale i decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri debbono essere emanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse non rendendo, pertanto, ammissibile la copertura di oneri previsti dal provvedimento in esame mediante il rinvio a finanziamenti aggiuntivi non definiti puntualmente nel loro ammontare, ancorchè destinati al potenziamento del numero di percorsi di alternanza scuola-lavoro;
ulteriori risorse finalizzate al potenziamento del numero di percorsi di alternanza scuola-lavoro potranno sempre essere stanziate da successivi provvedimenti legislativi;
l’articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2003 prevede che i compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi siano riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente;
nonché nel presupposto che non derivino oneri aggiuntivi dallo svolgimento dei corsi integrati, di cui all’articolo 7, che prevedono il collegamento tra le istituzioni scolastiche ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale, trattandosi di iniziative eventuali, da attuarsi in ogni caso nel limite delle risorse disponibili,
esprime parere favorevole a condizione che:
a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, siano sostituite le parole: "possono svolgere, con la predetta modalità," con le seguenti: "possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1,";
b) al comma 1 dell’articolo 3 le parole: «nei limiti delle risorse finanziarie annualmente assegnate allo scopo» vengano sostituite dalle altre: «nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 9, comma 1» e dopo le parole:«apposite convenzioni» vengano inserite le altre: «a titolo gratuito»;
c) al comma 3 dell’articolo 3 dopo le parole:«della ricerca,» vengano inserite le altre: « di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, »;
d) la lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 sia sostituita dalla seguente: "b) i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 in modo tale da assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto;";
e) all’articolo 5, comma 3, l’ultimo periodo sia sostituito dal seguente: «Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
f) all’articolo 5, il comma 4 venga sostituito dal seguente: «I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente»;
g) il comma 1 dell’articolo 9 venga sostituito dal seguente: «1. All’onere derivante dall’attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema dell’istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
h) dopo il comma 1 dell’articolo 9 venga aggiunto il seguente: «1-bis. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la valutazione del sistema dell’alternanza scuola-lavoro è autorizzata annualmente la spesa massima di euro 15.500»;
i) venga soppresso il comma 2 dell’articolo 9.
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDI' 8 FEBBRAIO 2005
65ª Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha formulato la seguente deliberazione per lo schema di decreto legislativo deferito:
alla 7ª Commissione:
Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"(n. 439): osservazioni favorevoli.
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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDI' 2 FEBBRAIO 2005
44ª Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fabbri, ha adottato la seguente deliberazione per lo schema di decreto legislativo deferito:
alla 7a Commissione:
Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53" (n. 439): parere favorevole con osservazioni.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005
355a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 439)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI (FI), il quale sottolinea anzitutto che il provvedimento intende disciplinare una modalità didattica tesa ad assicurare l'indispensabile raccordo tra formazione e mondo produttivo, avvalendosi peraltro dell'esperienza maturata nel corso delle sperimentazioni condotte soprattutto negli ultimi anni.
In proposito, ricorda infatti che sulla base del protocollo d'intesa siglato dal Ministero dell'istruzione e da Unioncamere nel giugno 2003, sono già stati attivati ben 277 percorsi di alternanza scuola-lavoro, che hanno coinvolto 5.520 studenti, appartenenti a 294 scuole ubicate in 93 province.
Il Presidente relatore dà conto altresì della mancata intesa sul provvedimento con la Conferenza unificata, atteso l'orientamento contrario da parte delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM dovuto, da un lato, all'assenza di una previa intesa sul Piano programmatico contemplato dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 e, dall'altro, all'asserita insufficienza delle risorse finanziarie.
Il Governo, ritenendo infondate le argomentazioni addotte, ha peraltro giudicato indispensabile proseguire l'iter del provvedimento e lo ha trasmesso alle Camere avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997 che, come è noto, consente al Consiglio dei ministri di provvedere, con deliberazione motivata, laddove non si raggiunga un'intesa entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni.
L'Esecutivo sostiene infatti, come già in occasione del provvedimento sul diritto-dovere, che la legge n. 53 non subordina l'adozione dei decreti legislativi di attuazione della riforma scolastica alla previa definizione del Piano programmatico degli interventi finanziari, atteso che quest'ultimo è, più in generale, finalizzato a sostenere il quadro complessivo della riforma della scuola.
Quanto alla quantificazione dell'onere complessivo, il Presidente relatore sottolinea che essa è stata verificata positivamente dall'Economia e dà comunque atto al Governo di aver accolto talune riformulazioni proposte in sede di Conferenza unificata.
Dà infine conto delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che hanno consentito di avere un panorama chiaro degli orientamenti del settore.
Passando a considerare i contenuti recati dal provvedimento, egli si sofferma anzitutto sull'articolo 1 che, in parte modificato proprio al fine di accogliere i suggerimenti degli enti territoriali, ribadisce il disposto del comma 1 dell'articolo 4 della richiamata legge delega, secondo cui l'alternanza scuola-lavoro rappresenta una modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo per gli studenti dal quindicesimo al diciottesimo anno di età che frequentano il sistema dei licei o il sistema dell'istruzione e formazione professionale (comma 1).
L'alternanza scuola-lavoro costituisce pertanto - ribadisce - una metodologia didattica e non certo, come è stato invece paventato da taluni nel corso delle audizioni, un ulteriore percorso formativo rispetto a quello liceale e a quello dell'istruzione e formazione professionale.
In quest'ottica, al fine di dissipare ogni eventuale perplessità, egli auspica peraltro, da un lato, che detta modalità didattica si rivolga potenzialmente alla totalità degli studenti e non solo ad una parte di essi e, dall'altro, che sia chiarito il rapporto fra alternanza scuola-lavoro e apprendistato, atteso che quest'ultimo resta un percorso in cui è possibile assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione. In particolare, ritiene opportuno chiarire che l'alternanza non deve necessariamente applicarsi all'intero periodo di formazione dai 15 ai 18 anni ma ben può essere attivata solo per una parte di esso, ad esempio da ragazzi che optino per questa modalità intorno ai 16 o 17 anni.
Proseguendo nell'illustrazione dell'articolo 1, egli si sofferma poi sul comma 2, secondo cui i percorsi in alternanza, da un lato sono progettati, attuati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con imprese, camere di commercio o enti pubblici e, dall'altro, non costituiscono rapporto di lavoro. In proposito, egli sottolinea che si tratta di una norma assai condivisibile, che infatti ha suscitato apprezzamento anche nel corso delle audizioni.
Quanto alle finalità dell'alternanza scuola-lavoro, esse sono recate all'articolo 2. In particolare, il Presidente relatore segnala il collegamento fra formazione in aula ed esperienza pratica, l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro e la correlazione fra offerta formativa e sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Richiama altresì le considerazioni svolte nelle audizioni, in particolare da Confindustria, secondo cui sarà necessario individuare adeguati incentivi nei confronti degli studenti, ad esempio attraverso l'erogazione di borse di studio, e delle imprese, il cui interesse nei confronti dell'alternanza non può essere scontato, tanto più in considerazione della circostanza che l'alternanza si configura come un momento formativo e non certo come una modalità per assicurare forza lavoro a basso costo.
Rileva poi che, al fine di accogliere uno dei rilievi emersi in sede di Conferenza unificata, il comma 2 - presente nella versione originaria e diretto a istituire un apposito Comitato nazionale per lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione del sistema di alternanza scuola-lavoro - è stato spostato all'articolo 3.
Quest'ultimo, relativo alla realizzazione dei percorsi in alternanza, opera anzitutto un rinvio ad apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che intendono accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa (comma 1).
Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia altresì istituito, a livello nazionale, il richiamato Comitato finalizzato a monitorare e valutare il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, con una composizione tale da assicurare la rappresentanza delle istituzioni, dei datori di lavoro e dei lavoratori. Al riguardo il Presidente relatore ritiene peraltro che sarebbe opportuno specificare se con quest'ultimo termine si intenda prevedere la partecipazione delle organizzazioni sindacali ovvero dei rappresentanti degli studenti coinvolti nell'apprendimento in situazione lavorativa. Inoltre, ritiene auspicabile prevedere una rappresentanza delle camere di commercio, che da anni svolgono una importante funzione di raccordo fra sistema scolastico e formativo da un lato e mondo del lavoro dall'altro, culminata nel 2003 con la creazione di una rete di quasi 70 sportelli specializzati per l'offerta di servizi integrati nel campo dell'orientamento, dei tirocini e dell'alternanza.
Infine, suggerisce un raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema scolastico, di recente riordinato.
Al comma 3, interamente riformulato per recepire le osservazioni degli enti territoriali, viene poi demandata ad apposito decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sulla base delle indicazioni fornite dal richiamato Comitato, la definizione dei criteri generali sulla base dei quali dovranno essere redatte le convenzioni, dei requisiti dei soggetti che intendono accogliere gli studenti per esperienze lavorative, delle modalità per promuovere, a livello nazionale, il confronto tra le diverse esperienze territoriali, del modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti, nonché la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare annualmente.
Senza negare l'utilità di demandare alla fonte normativa secondaria taluni aspetti di dettaglio, anche al fine di non irrigidire eccessivamente la disciplina, il Presidente relatore ritiene peraltro opportuno, come del resto è emerso nel corso delle audizioni, che il decreto legislativo fissi quanto meno i principali requisiti richiesti alle imprese che intendono accogliere gli studenti.
In proposito, osserva che si potrebbe, da un lato, accertare il rispetto della legalità, con particolare riferimento alle norme che disciplinano la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'ambiente e, dall'altro, selezionare le imprese dando priorità a parametri qualitativi, quali l'apporto formativo nei confronti degli studenti e il livello di innovazione dei processi e dei prodotti.
Auspica inoltre che le aziende, una volta identificate, siano inserite in un apposito albo regionale, dal quale le singole scuole possano attingere. Ciò consentirà fra l'altro, a suo avviso, di evitare che l'individuazione delle aziende sia demandata esclusivamente alle conoscenze o ai rapporti personali delle singole scuole.
L'articolo 4 detta indi norme sull'organizzazione didattica, ribadendo anzitutto che i percorsi in alternanza si basano su periodi di formazione in aula e di apprendimento attraverso esperienze lavorative (comma 1).
Dette esperienze fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati (comma 2), si articolano, fra l'altro, sulla base del rispetto dello sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età e agli obiettivi formativi dei percorsi scolastici (comma 3) e possono essere svolte anche in periodi diversi rispetto a quelli stabiliti dal calendario scolastico (comma 4).
In merito a quest'ultimo punto, il Presidente relatore ricorda che nel corso delle audizioni è emersa la richiesta di stabilire nel decreto legislativo alcuni principi, onde evitare una totale deregolamentazione delle attività lavorative svolte al di fuori del calendario scolastico.
Con riguardo all'organizzazione didattica, è stata inoltre sostenuta l'opportunità di fissare un rapporto minimo tra le ore dedicate alla didattica in aula e quelle trascorse in attività lavorativa, al fine di contemperare le condivisibili esigenze di flessibilità con il rispetto di un certo grado di uniformità a livello nazionale.
Al fine di garantire un raccordo fra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro, l'articolo 5 prevede inoltre, da un lato, la figura del docente tutor interno, designato dall'istituto scolastico, con il compito di assistere gli studenti e verificare il corretto svolgimento dei percorsi in alternanza e, dall'altro, quella del tutor formativo esterno, indicato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, diretto a favorire l'inserimento dello studente nel contesto di formazione-lavoro. Al riguardo il Presidente relatore fa peraltro notare che, poiché fra tali soggetti vi sono anche le istituzioni scolastiche e formative, sarebbe opportuno specificare se si intenda prevedere un esplicito coinvolgimento anche di queste ultime nella scelta del tutor esterno (ed eventualmente di che tipo) ovvero se tale scelta - ancorché nel rispetto di quanto stabilito nelle richiamate convenzioni - sia di esclusiva competenza dei soggetti disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento lavorativo.
Onde assicurare un'adeguata valorizzazione dei compiti svolti dal docente tutor interno, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2003, il comma 4 stabilisce altresì uno specifico compenso, da definirsi in sede di contrattazione collettiva.
Nel recepire le richieste emerse in sede di Conferenza unificata, rispetto alla versione precedente è stato poi soppresso il comma 5, secondo cui la disciplina del sistema tutoriale avrebbe dovuto rappresentare una norma di principio per la legislazione regionale.
Passando all'articolo 6, esso disciplina la valutazione e la verifica dei percorsi formativi in alternanza, nonché le modalità di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti, che costituiscono crediti, sia in vista della prosecuzione del percorso scolastico o formativo, sia per eventuali passaggi tra i sistemi scolastici.
Con specifico riguardo alla verifica dei percorsi in alternanza, demandata all'istituzione scolastica e formativa, il Presidente relatore suggerisce peraltro un raccordo con l'attività di monitoraggio e valutazione svolta dal richiamato Comitato contemplato all'articolo 3, comma 2.
Al comma 4 si stabilisce inoltre che al termine dei percorsi in alternanza sia rilasciata una certificazione supplementare attestante le competenze acquisite.
Per quanto concerne l'articolo 7, che gli enti territoriali avrebbero peraltro voluto sopprimere, esso dispone, recependo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), secondo periodo, della legge n. 53 del 2003, che le istituzioni scolastiche possono assicurare, a domanda degli interessati e previa intesa con le regioni, percorsi integrati, diretti a dare attuazione a piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi.
E' stato poi inserito un nuovo articolo 8, richiesto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato a far salve le loro competenze in materia.
Quanto all'articolo 9, esso individua le risorse dirette alla realizzazione degli interventi recati nel provvedimento.
In particolare, esso prevede, per gli interventi nel sistema dell'istruzione, un importo pari a 10 milioni di euro per il 2004 e 30 milioni di euro a partire dall'anno 2005, a valere sugli stanziamenti del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (comma 1). Al riguardo, il Presidente relatore rileva l'esigenza di far slittare la clausola di copertura finanziaria, che tuttavia sarà oggetto del distinto parere di competenza della Commissione bilancio.
Per gli interventi nel sistema dell'istruzione e formazione professionale si fa rinvio anzitutto alle risorse stanziate dall'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999 per i percorsi di formazione professionale. Ulteriori stanziamenti saranno poi individuati dal Ministero per le attività produttive per gli incentivi alle imprese, nonché da altri soggetti pubblici e privati.
In proposito, con esplicito riferimento agli incentivi alle imprese, il Presidente relatore osserva tuttavia che sarebbe opportuno fornire indicazioni più specifiche, atteso che l'attuale formulazione si limita sostanzialmente a confermare quanto già contemplato dall'articolo 4, lettera b), della legge n. 53 di riforma scolastica.
Sarebbe altrettanto auspicabile chiarire in che modo i privati possano mettere a disposizione proprie risorse per il potenziamento degli interventi relativi ai percorsi formativi professionali.
Infine, sarebbe opportuno che il Governo approfondisse la possibilità di destinare risorse aggiuntive alla concessione di microcrediti alle nuove imprese costituite da giovani che abbiano fruito dell'alternanza.
E' stato poi inserito ex novo l'articolo 10, che demanda ad accordi in sede di Conferenza unificata il coordinamento delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune nella realizzazione del sistema di alternanza scuola-lavoro.
L'articolo 11 detta infine la disciplina transitoria, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione del secondo ciclo, da un lato, consentendo, la realizzazione di percorsi in alternanza negli istituti di istruzione secondaria superiore previsti dall'attuale ordinamento e, dall'altro, stabilendo che le regioni e le province autonome possano definire le modalità per l'attuazione di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.
Al riguardo, il Presidente relatore ricorda che nel corso delle audizioni svolte, e poi formalmente da parte dell'opposizione, è stata sollevata la questione del rapporto fra questo schema di decreto legislativo (e quello sul diritto-dovere) da un lato e il riordino dell'istruzione secondaria dall'altro, sostenendo la pregiudizialità di quest'ultimo rispetto ai primi due.
Non va tuttavia dimenticato - sottolinea - che l'alternanza è semplicemente una modalità didattica, che ben può applicarsi a qualunque percorso di istruzione secondaria. In tal senso, è dunque ininfluente che il secondo ciclo sia già stato riformato o meno.
Si riserva infine di presentare uno schema di parere al termine della discussione generale, raccogliendo le eventuali ulteriori indicazioni che emergeranno.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005
356a Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Caldoro, nonché i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Valentina Aprea, per i beni e le attività culturali Bono e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 439)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso, nel corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ricorda di aver svolto la relazione introduttiva.
La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), pur riservandosi di intervenire nel merito del provvedimento in altra occasione, ribadisce l'opportunità di richiedere, peraltro così come l'opposizione aveva fatto nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo sul diritto-dovere all'istruzione e formazione, l'intervento del Ministro ai lavori della Commissione.
Al riguardo, osserva che si tratta di una presenza indispensabile per poter comprendere quale sia il quadro complessivo della scuola secondaria nella quale si inserisce il provvedimento in titolo e, allo stesso tempo, per sciogliere i principali nodi problematici che lo caratterizzano.
Del resto, osserva conclusivamente, lo stesso Presidente relatore, nella sua esposizione introduttiva, ha richiesto talune delucidazioni da parte del Governo che richiedono una risposta sollecita.
La senatrice ACCIARINI (DS-U) si associa, a sua volta, alla necessità di poter contare sulla presenza del Ministro durante l'esame dell'atto in titolo, soprattutto in considerazione dell'importanza delle tematiche da esso recate.
Il PRESIDENTE assicura che trasmetterà tale richiesta al ministro Moratti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005
357a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Caldoro, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci nonché il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.
La seduta inizia alle ore 15,25.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 439)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) informa preliminarmente che il ministro Moratti, al quale ha rivolto l'invito di prendere parte ai lavori della Commissione, ha fatto sapere di non poter intervenire, avendo fra l'altro avuto problemi di salute. Il Governo sarà comunque rappresentato dal vice ministro Caldoro.
Il senatore TESSITORE (DS-U) esprime al Ministro auguri di pronta guarigione.
Si associa la Commissione tutta.
Nel dibattito interviene quindi la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), la quale si augura anzitutto, a nome del Gruppo, che sia comunque possibile avviare sollecitamente con il Ministro un ampio confronto sul contesto in cui si collocano i vari decreti attuativi della legge n. 53, di riforma scolastica.
Quanto in particolare a quello attualmente in esame, relativo all'alternanza scuola-lavoro, ella ne rileva la lunga gestazione, che non ha tuttavia consentito di acquisire la prescritta intesa con le regioni e gli enti locali, a causa della perdurante mancanza del Piano programmatico di investimenti, da un lato, e di adeguate risorse finanziarie specifiche, dall'altro. Ciò avrebbe dovuto indurre il Governo a non proseguire l'iter del provvedimento, stante il ruolo strategico che le regioni e gli enti locali sono chiamati a svolgere nell'applicazione della riforma.
L'indeterminatezza sui contorni del riordino del secondo ciclo di istruzione non offre poi quel quadro unitario di sistema, indispensabile per comprendere la cornice in cui si colloca l'alternanza.
Ciò testimonia la sostanziale indifferenza del Governo rispetto all'effettiva attuazione del provvedimento, che in compenso genera agitazione nelle scuole proprio per la mancanza di prospettiva.
Entrando nel merito dei contenuti, ella si interroga anzitutto sulla natura dell'istituto. A suo avviso, non è infatti ancora chiaro se si tratta di una metodologia didattica che si realizza nell'istruzione superiore (atteso che in tal caso ben avrebbe potuto essere rimessa all'autonomia scolastica) ovvero configura di fatto un "terzo canale", precostituendo le condizioni di accesso solo per una parte di studenti.
Al riguardo, ella ribadisce la convinzione che l'alternanza debba essere una mera metodologia, cui possano avere accesso tutti gli studenti. In tal senso, respinge vivamente l'ipotesi - da taluni avanzata - di istituire classi maggiormente orientate alla realizzazione di tale esperienza.
Inoltre ella ritiene che nel provvedimento non sia né risolto il rapporto con l'apprendistato, né garantita l'effettiva integrazione fra i due canali.
Anche dalle numerose audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza è del resto emersa viva preoccupazione per un quadro di riferimento troppo debole e generico. In particolare, ella richiama le considerazioni svolte dalla CISL e dalla FIDAE sulla filosofia di fondo del provvedimento, ribadendo che l'alternanza deve essere una metodologia del secondo ciclo finalizzata all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e non un sistema.
Né il provvedimento risulta a suo avviso efficace al fine di superare le diseguaglianze sociali di partenza. A tal fine, sarebbero occorsi una più incisiva valorizzazione dell'autonomia scolastica, lo stanziamento di adeguate risorse e un più convinto rapporto con il territorio, volto a rafforzarne la vocazione allo sviluppo. Determinanti sarebbero altresì incentivi alle scuole e alle imprese.
Quanto al Comitato nazionale per il monitoraggio delle esperienze, ella ritiene che esso dia un carattere molto strutturale all'alternanza, contraddicendo l'ipotesi che si tratti di una mera modalità didattica rivolta a tutti gli studenti. Invita inoltre a tener conto del ruolo svolto dall'INVALSI.
Ella prende indi atto che il provvedimento rinvia ad ulteriori decreti la definizione dei criteri per le convenzioni. Si tratta, ancora una volta, di un passaggio assai generico, che aumenta i rischi di inefficacia della riforma. Auspica comunque che siano assicurate la legalità dell'esperienza, la sicurezza dei luoghi, la misurazione dei livelli di innovazione e la trasparenza. Occorrerebbe altresì misurare gli effetti dell'alternanza sulla capacità di apprendimento dei ragazzi.
Dopo aver espresso perplessità sul rapporto dell'esperienza in alternanza con il calendario scolastico, quale prefigurato nel provvedimento, ella invita ad inserire fra i soggetti responsabili dell'andamento dell'alternanza anche il territorio e, per esso, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e sociali. L'obiettivo comune non può infatti non essere quello di innalzare il livello di competenza delle nuove generazioni. In caso contrario, si rischierebbe di ridurre l'esperienza al mero sacrificio di alcune ore e di alcuni insegnamenti.
Quanto alla figura del tutor esterno, ella invita a definire meglio le modalità di selezione, oltre che i relativi criteri. E' infatti necessario che la scelta cada su un soggetto idoneo ad organizzare questa esperienza, su cui si potrebbe prevedere debba esservi il consenso della scuola di provenienza dello studente.
Ella richiama infine l'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2003 dell'Emilia Romagna, la cui legittimità costituzionale è stata di recente confermata dalla Corte, che si propone l'obiettivo di valorizzare la cultura del lavoro nel quadro e nell'ambito dei percorsi formativi. Esso definisce altresì i requisiti delle imprese pubbliche e private, al fine di verificarne l'adeguatezza per la formazione degli studenti, e prevede figure di sostegno assimilabili ai tutor con capacità di supporto all'apprendimento.
Conclude lamentando l'assenza di uno sforzo corale e di un'attenzione specifica alla fattibilità della riforma. Si tratta, a suo giudizio, non solo di un'occasione mancata, ma addirittura di un rischio per la qualità della formazione.
Il senatore VALDITARA (AN) rileva che dall'intervento della senatrice Soliani emerge un orientamento assai rigido, che contraddice la pur proclamata valorizzazione dell'autonomia didattica.
Quanto all'alternanza, egli ribadisce che si tratta - senza alcun dubbio - di una metodologia didattica volta a dare concretezza ai percorsi di formazione, sul modello di quanto attuato in Trentino Alto-Adige da maggioranze ben diverse da quella di Governo.
Riferendosi alla mancata intesa con le regioni e gli enti locali, egli ritiene poi che ben abbia fatto il Governo ad avvalersi della possibilità prevista dalla legge di proseguire comunque l'iter del provvedimento, che altrimenti avrebbe finito per essere paralizzato dal veto di organismi particolari. E ciò, su una materia che è invece di competenza esclusiva dello Stato.
Del resto, non corrisponde al vero che il Governo non abbia stanziato adeguate risorse. A sostegno della riforma sono infatti accantonati 30 milioni di euro a partire dal 2005, cui si aggiungono le risorse del Programma operativo nazionale.
Pur convenendo sulla possibilità di migliorare qualunque provvedimento, egli invita pertanto a non pregiudicare l'autonomia delle scuole, garantendo adeguata flessibilità. In tal senso, paventa invece la rigidità sottesa alle misure indicate dalla senatrice Soliani. Infine, ritiene indispensabile che le singole scuole scelgano percorsi coerenti con l'indirizzo scolastico, onde evitare dispersioni di energia. In proposito, cita i diversi esempi del liceo classico e di quello tecnologico.
Preannuncia conclusivamente l'orientamento favorevole del suo Gruppo sul provvedimento, che del resto dà attuazione ad un'innovazione su cui Alleanza Nazionale ha fortemente insistito all'atto dell'approvazione della legge n. 53.
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) prende atto che vi sono altri iscritti a parlare in discussione generale. Ciò rende evidentemente impossibile concludere l'esame dell'atto in titolo entro il termine previsto dalla legge, in scadenza il prossimo 11 febbraio. Assicura pertanto che si farà carico di chiedere al ministro Moratti di attendere una settimana, onde consentire alla Commissione di esprimersi.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005
360a Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Caldoro, nonché i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Valentina Aprea e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 439)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso, nel corso della quale il Presidente relatore ricorda che si era avviata la discussione generale.
La senatrice ACCIARINI (DS-U) esprime contrarietà nei confronti del provvedimento, adducendo motivazioni di carattere istituzionale e metodologico.
Sotto il primo profilo, ella stigmatizza che il Governo ha inteso procedere pur in mancanza dell'intesa in sede di Conferenza unificata, nonché del parere favorevole di ANCI e UPI. Si tratta, a suo avviso, di una vera e propria forzatura, tanto più in considerazione del ruolo centrale che gli enti territoriali svolgono con riferimento proprio alla definizione del sistema di alternanza scuola-lavoro.
La senatrice deplora altresì la mancanza dello schema di decreto legislativo relativo al secondo ciclo, che avrebbe definito un indispensabile contesto nel quale inserire l'atto in titolo, così come del resto anche lo schema di decreto legislativo concernente il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
Il Governo sta procedendo a dare attuazione alla legge n. 53 del 2003 di riforma della scuola, ella rileva, con eccessiva fretta e senza adeguata ponderazione, come testimonia fra l'altro la mancanza dei necessari riferimenti alla legislazione in materia di lavoro, che del resto il senatore Viviani aveva rilevato anche con riguardo al provvedimento sul diritto-dovere.
Con riferimento ai rilievi di carattere didattico, la senatrice lamenta inoltre che nel provvedimento l'istituto dell'alternanza scuola-lavoro risulti snaturato. Nel ribadire che i Democratici di sinistra non sono affatto contrari a forme di alternanza scuola-lavoro, deplora che queste ultime invece di costituire una strategia didattica, aperta a tutti gli studenti, finiscono per costituire un vero e proprio terzo canale di istruzione.
Dopo aver criticato la mancata definizione di criteri unitari per la realizzazione di tali esperienze, sottolinea altresì che con il provvedimento si perde l'occasione per realizzare uno dei pochi elementi potenzialmente positivi recati dalla legge n. 53 del 2003, sulla quale ribadisce comunque un orientamento complessivo contrario.
Sulla base di quanto affermato, ella illustra uno schema di parere contrario all'atto in titolo (allegato al presente resoconto), sottoscritto congiuntamente dai senatori Soliani, Cortiana, Tessitore, Vittoria Franco, Pagano, Modica, D'Andrea e Monticone.
Il senatore FAVARO (FI), pur esprimendo rammarico per la mancata intesa in sede di Conferenza unificata, e per la circostanza che il provvedimento preceda il riordino del secondo ciclo dell'istruzione, ritiene tuttavia che l'atto in titolo rechi indiscutibili aspetti positivi. La promozione dell'alternanza scuola-lavoro risulta infatti a suo avviso necessaria al fine di accrescere le competenze dei giovani nell'ottica di un loro pronto inserimento nel mondo del lavoro, come del resto stabilito dalla cosiddetta strategia di Lisbona.
Il provvedimento, prosegue il senatore, nel favorire forme di alternanza, ha il merito di colmare il gap fra l'Italia e gli altri Paesi europei con riferimento all'età media di accesso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conclude esprimendo il convincimento che il provvedimento risulterà decisivo anche per superare i pregiudizi di carattere culturale, secondo cui la vera educazione sarebbe quella classica impartita all'interno del sistema liceale, che hanno sino ad oggi negato dignità educativa alle esperienze maturate nel sistema produttivo.
Il senatore BRIGNONE (LP) sottolinea anzitutto che, al di là di talune ombre, fra cui l'orientamento contrario espresso dagli enti territoriali, il provvedimento reca molteplici elementi positivi, diretti a valorizzare lo stesso contributo degli enti locali.
Fra le disposizioni maggiormente condivisibili, il senatore cita la specificazione che l'alternanza non costituisce rapporto individuale di lavoro, la valorizzazione del sistema tutoriale, l'attenzione ai soggetti disabili, la definizione di un sistema di valutazione, certificazione e riconoscimento crediti (sino ad oggi indeterminato), nonché la previsione di percorsi integrati.
Tali misure, conclude il senatore, testimoniano che il provvedimento intende valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con evidente beneficio sia per le aree più in ritardo del Paese, sia per quelle più ricche.
Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire in discussione generale, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) dichiara chiusa tale fase procedurale.
Indi, intervenendo in sede di replica, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (allegato al presente resoconto).
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,05.
SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL PRESIDENTE RELATORE SULL'ATTO N. 439
"La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
preso atto che esso rappresenta un ulteriore tassello attuativo della legge n. 53 del 2003, di riforma del sistema di istruzione, volto in particolare a disciplinare l'indispensabile raccordo fra formazione e mondo produttivo, anche sulla scorta dell'esperienza maturata a seguito del Protocollo d'intesa siglato dal Ministero dell'istruzione e Unioncamere nel giugno 2003 e in base al quale sono stati attivati 277 percorsi di alternanza, che hanno coinvolto 5.520 studenti, appartenenti a 294 scuole ubicate in 93 province,
registrato con rammarico - come già in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo relativo al diritto-dovere all'istruzione e formazione - che in sede di Conferenza unificata non è stato possibile raggiungere l'intesa sul provvedimento avendo le regioni e gli enti locali ritenuto pregiudiziale un'intesa sul Piano programmatico di interventi finanziari previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 ed avendo detti enti comunque giudicato il provvedimento privo di adeguata copertura finanziaria,
condiviso tuttavia - anche in questo caso - l'orientamento del Governo secondo cui l'attuazione della riforma scolastica non deve essere subordinata alla previa definizione del Piano programmatico summenzionato, in quanto esso è predisposto a sostegno del quadro complessivo della riforma e non solo della legge n. 53,
acquisiti i diversi orientamenti emersi nel dibattito e nel corso delle numerose audizioni svolte sul provvedimento, nonché le osservazioni rese dalla Commissione affari costituzionali (1a), industria (10a) e lavoro e previdenza sociale (11a).
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
1. L'alternanza scuola-lavoro è una modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo per gli studenti dal quindicesimo al diciottesimo anno di età che frequentano il sistema dei licei o il sistema dell'istruzione e formazione professionale. Essa costituisce pertanto una metodologia didattica e non certo un ulteriore percorso formativo rispetto a quello liceale e a quello dell'istruzione e formazione professionale. Tuttavia, al fine di dissipare ogni eventuale perplessità, si invita il Governo a chiarire, da un lato, che essa si rivolge potenzialmente alla totalità degli studenti e non solo ad una parte di essi e, dall'altro, il rapporto fra alternanza e apprendistato, atteso che quest'ultimo resta un percorso in cui è possibile assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione. In particolare, si auspica una modifica della norma, pur contenuta nella legge n. 53, secondo cui l'alternanza deve necessariamente applicarsi all'intero periodo di formazione dai 15 ai 18 anni. Sarebbe infatti preferibile prevedere che essa possa essere attivata solo per una parte di tale periodo, ad esempio da ragazzi intorno ai 16 o 17 anni.
2. Quanto all'articolo 2, relativo alle finalità dell'alternanza, si segnala l'esigenza di individuare adeguati incentivi nei confronti degli studenti, ad esempio attraverso l'erogazione di borse di studio, e delle imprese, il cui interesse nei confronti dell'alternanza non può essere scontato.
3. Con riferimento al Comitato nazionale per lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, previsto all'articolo 3, comma 2, si sollecita anzitutto il Governo a prevedere anche una rappresentanza delle camere di commercio, che da anni svolgono una importante funzione di raccordo fra sistema scolastico e formativo da un lato e mondo del lavoro dall'altro. Si suggerisce inoltre un raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema scolastico, di recente riordinato.
4. Sempre all'articolo 3, viene poi demandata (comma 3) ad apposito decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sulla base delle indicazioni fornite dal richiamato Comitato, la definizione fra l'altro dei requisiti dei soggetti che intendono accogliere gli studenti per esperienze lavorative. Al riguardo, pur senza negare l'utilità di demandare alla fonte normativa secondaria taluni aspetti di dettaglio, si ritiene opportuno che il decreto legislativo fissi quanto meno i principali requisiti richiesti alle imprese che intendono accogliere gli studenti. Ad esempio, si potrebbe, da un lato, accertare il rispetto della legalità, con particolare riferimento alle norme che disciplinano la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'ambiente e, dall'altro, selezionare le imprese dando priorità a parametri qualitativi, quali l'apporto formativo nei confronti degli studenti e il livello di innovazione dei processi e dei prodotti. Inoltre le aziende, una volta identificate, potrebbero essere inserite in un apposito albo regionale, dal quale potessero attingere le singole scuole.
5. All'articolo 4, comma 4, secondo cui le esperienze lavorative possono essere svolte anche in periodi diversi rispetto a quelli stabiliti dal calendario scolastico, potrebbe essere utile integrare il decreto legislativo con qualche ulteriore precisazione, onde evitare una totale deregolamentazione delle attività lavorative svolte al di fuori del calendario scolastico. Inoltre, si sollecita una riflessione sull'opportunità di fissare un rapporto minimo tra le ore dedicate alla didattica in aula e quelle trascorse in attività lavorativa, al fine di contemperare le condivisibili esigenze di flessibilità con il rispetto di un certo grado di uniformità a livello nazionale.
6. Con riferimento alla figura del tutor formativo esterno, prevista dall'articolo 5, si prende atto che esso debba essere indicato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2. Si osserva tuttavia che, poiché fra tali soggetti vi sono anche le istituzioni scolastiche e formative, sarebbe opportuno specificare se si intenda prevedere un esplicito coinvolgimento anche di queste ultime nella scelta del tutor esterno (ed eventualmente di che tipo) ovvero se tale scelta sia di esclusiva competenza dei soggetti disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento lavorativo.
7. All'articolo 6, in tema di valutazione e verifica dei percorsi formativi in alternanza, si suggerisce un raccordo con l'attività di monitoraggio e valutazione svolta dal Comitato nazionale di cui all'articolo 3, comma 2.
8. Sarebbe opportuna una riformulazione dell'articolo 7, atteso che esso si limita, sostanzialmente, a riprodurre l'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, senza dare a tale ultima disposizione alcun concreto sviluppo attuativo.
9. All'articolo 9, che individua le risorse dirette alla realizzazione degli interventi recati dal provvedimento, si chiede al Governo di integrare il testo con indicazioni più specifiche riguardo agli incentivi alle imprese, atteso che l'attuale formulazione si limita sostanzialmente a confermare quanto già contemplato dall'articolo 4, lettera b), della legge n. 53. Inoltre, sarebbe auspicabile chiarire in che modo i privati possano mettere a disposizione proprie risorse per il potenziamento degli interventi relativi ai percorsi formativi professionali. Infine, si sollecita il Governo ad approfondire la possibilità di destinare risorse aggiuntive alla concessione di microcrediti alle nuove imprese costituite da giovani che abbiano fruito dell'alternanza".
PROPOSTA DI PARERE CONTRARIO PRESENTATO DAI SENATORI ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, TESSITORE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, D'ANDREA e MONTICONE SULL'ATTO N. 439
"La 7ª Commissione del Senato,
esaminato che lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che:
lo schema di decreto è stato presentato alle Camere, nonostante che nella seduta del 14 ottobre 2004 la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 abbia espresso la mancata intesa sugli articoli 4, 5, 6 comma 1, adottando così una procedura straordinaria non applicabile al contrasto di merito manifestato dalle Regioni che come tale doveva essere risolto con l'adozione di soluzioni concordate sui temi controversi;
tra tali temi figurava quello della mancata presentazione del Piano finanziario di cui l'articol01, comma 3 della legge 53/2003, mancanza che dal governo è stata definita "non condizionante l'emanazione dei decreti legislativi";
sullo stesso schema di decreto e con le medesime valutazioni espresse dalla conferenza Unificata si sono pronunciare negativamente sia l'ANCI che l'UPI;
lo schema di decreto non accoglie le più importanti valutazioni critiche espresse dal CNPI nella seduta del15 luglio 2004;
rilevato che:
il testo legislativo in esame postula il richiamo ad elementi di contesto che, lungi dall'avere natura solo formale, sembrano incidere significativamente sull'attuazione dell'alternanza e sul ruolo che essa riveste all'interno del sistema educativo dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale, quali:
- la mancanza di provvedimenti definitivi che traccino il quadro del secondo ciclo e definiscano gli obiettivi di apprendimento in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni e il profilo di uscita degli studenti;
- le incertezze gravanti circa l'estensione del principio di autonomia, costituzionalmente garantito, anche alle istituzioni formative e non solo a quelle scolastiche;
- la carenza di linee di riferimento relative alle modalità organizzative ed all'individuazione delle risorse umane e finanziarie;
- l'assenza di una chiara identificazione dei profili e dei requisiti che le imprese coinvolte devono possedere;
rilevato altresì che:
l'alternanza scuola-lavoro, anche alla luce del dettato di cui all'articolo 4 della legge n. 53 del 2003, debba essere intesa come strategia didattica del secondo ciclo, in grado di rispondere a bisogni formativi individuali connessi con diversi stili cognitivi di apprendimento per mettere l'allievo nelle condizioni di percepire la complessità del sistema del lavoro, favorire forme di auto orientamento scolastico e professionale e promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, muovendo da problemi concreti, contestualizzati e connessi all'esperienza lavorativa;
lungi dall'essere un percorso limitato solo ad alcuni indirizzi o destinato al recupero di alunni in difficoltà, si configura come metodologia d'insegnamento/apprendimento atta a perseguire finalità educative e formative nell'ambito del secondo ciclo anche ai fini della correlazione dell'offerta educativa con lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e del raccordo tra la formazione d'aula e l'esperienza pratica;
intendendo l'alternanza come "una modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo", non può non essere rilevata l'incongruenza esistente tra detta definizione e quella che si dà all'articolo 1, comma 1, là dove è prevista la possibilità di svolgere con l'alternanza l'intera formazione tra i 15 e i 18 anni proponendola in tal modo come un percorso separato e come un ulteriore indirizzo;
lo schema di decreto non esclude che l'alternanza riguardi solo un parte degli studenti invece di qualificarla come una metodologia didattica che deve rivolgersi a tutti, al fine di evitare che diventi un altro percorso formativo riservato ad alcuni: o solo i più bravi o i più deboli;
lo schema manca di qualsiasi indicazione oraria, qualunque riferimento al rapporto tra aula ed extra scuola, preludendo alla presenza ancora una volta di tanti percorsi, molto diversi fra loro, che non rispondono ad un criterio minimamente unitario. Un curricolo, nominalmente uguale, potrebbe essere svolto con orari e discipline diversi;
la disposizione di cui all'articolo 9 dello schema di decreto, non essendo indicato uno specifico stanziamento, fa dipendere la realizzazione dei progetti in alternanza dalle "risorse destinate dal Fondo di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997 e dal fondo di cui all'articolo 68, comma 4, lettera 9) della legge n. 144 del 1999", relegandola di fatto nell'ambito della formazione professionale e confliggendo in tal modo con la piena attuazione del "diritto-dovere" all'istruzione e con il conseguente riconoscimento a ciascuno ed a tutti dell'esercizio del diritto alle pari opportunità formative;
esprime un parere contrario allo schema di decreto legislativo in esame".
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2005
364a Seduta
Presidenza del Presidente
indi del Vice Presidente
Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Caldoro e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" (n. 439)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso, nel corso della quale - ricorda il presidente relatore ASCIUTTI (FI)- egli aveva illustrato una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.
Per dichiarazione di voto contrario interviene la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), la quale rileva che il dibattito svolto ha confermato l'assenza di un contesto organico in cui inserire il provvedimento in titolo, che risulta così fuorviante anche rispetto alla legge delega da cui trae origine. L'alternanza scuola-lavoro risulta infatti pericolosamente sbilanciata sul lato del lavoro rispetto a quello dell'istruzione.
Trattandosi di una strategia organizzativo-didattica di grande rilievo, essa dovrebbe essere garantita a tutti gli alunni, di qualunque percorso; invece - nell'impianto del provvedimento in titolo - essa diventa una sorta di terzo canale per l'assolvimento del diritto-dovere, riservata ai ragazzi più deboli. In tal senso, la senatrice Soliani legge del resto alcune disposizioni specifiche, fra cui quella secondo cui i periodi di alternanza possono avere luogo a prescindere dal calendario scolastico.
Ella ribadisce pertanto le ragioni dello schema di parere contrario depositato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 febbraio), che mette in luce gli aspetti più critici del provvedimento. Fra questi, ella cita anzitutto l'esigenza che l'alternanza sia garantita a tutti gli studenti e sia incardinata chiaramente nel sistema di istruzione al fine di sviluppare i sentimenti di conoscenza e di cittadinanza attiva. In quest'ottica, risulta determinante il ruolo della scuola, la sua forza progettuale e la sua capacità di dialogo con le imprese.
Ai fini dell'applicazione pratica della riforma, sarebbe stata inoltre indispensabile l'intesa con la Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali. L'assenza dell'intesa lascia invece presagire enormi difficoltà di attuazione, tanto più in mancanza del corrispettivo piano finanziario degli investimenti.
Ella giudica pertanto il provvedimento quale ennesima occasione mancata per limiti di natura culturale e politica. Conferma conseguentemente il voto contrario sullo schema di parere del Presidente relatore, pur riconoscendo la fondatezza di alcune osservazioni, con cui sono stati recepiti taluni dei rilievi espressi anche dall'opposizione.
Il senatore VALDITARA (AN) invita l'opposizione a non contrastare pregiudizialmente qualunque iniziativa del Governo, per puro spirito di contrapposizione. Il provvedimento in titolo esalta infatti indiscutibilmente l'autonomia scolastica e pone le basi per una proficua interazione con il mondo produttivo. Né la mancata intesa con le regioni e gli enti locali può, a suo giudizio, impedire l'approvazione di un tassello importante del quadro attuativo della legge n. 53.
Annuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo.
Anche il senatore GABURRO (UDC) annuncia il voto favorevole, sottolineando il carattere innovativo delle misure recate dal provvedimento.
Rileva altresì che l'esigenza di garantire a tutti gli studenti la possibilità di accedere all'alternanza è pienamente condivisa dalla maggioranza, sì da essere anche oggetto di una delle osservazioni dello schema di parere illustrato dal Presidente relatore.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 febbraio scorso.
[1] L 28 marzo 2003, n 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
[2] L’articolo 1, comma 1, stabilisce che - al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione - il governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
Ai sensi del comma 2 i decreti sono adottati su proposta del MIUR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro 60 giorni dalla data di trasmissione degli schemi (decorso tale termine gli schemi possono comunque essere adottati). Ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 2, per i provvedimenti relativi all’istruzione e formazione professionale in luogo del parere è richiesta la previa intesa con la Conferenza unificata.
Infine, il comma 3 prevede che per la realizzazione delle finalità della legge, il Ministro predisponga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un piano programmatico di interventi finanziari previa intesa con la Conferenza unificata. (Tale piano è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 12 settembre 2003 – vedi infra).
[3] L’art. 11-ter della L. 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) prescrive appunto che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.
[4] Una breve sintesi di tali pareri è contenuta nel dossier pareri del Servizio Studi n. 376 “Alternanza scuola lavoro”.
[5] Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.
[6] Ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ( Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), il Piano dell’offerta formativa (POF) è il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche e comprende anche attività extracurricolari ed educative progettate in relazione al contesto culturale e socioeconomico (iniziative di recupero, sostegno, orientamento scolastico e professionale, attivazione di insegnamenti facoltativi e percorsi didattici individualizzati). Il POF è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di circolo o di istituto, e tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il documento viene poi adottato dal consiglio di circolo o di istituto, reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
[7] La lettera i) del comma 1, dell’articolo 2 assicura la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata; la frequenza di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi; nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative.
[8] La legge 18 dicembre 1997, n. 440, ha istituito nello stato di previsione del MInistero della pubblica istruzione, a partire dall’esercizio finanziario 1997, il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, definendone gli obiettivi e le modalità di utilizzazione . Le disponibilità del fondo (indicate in tabella C della legge finanziaria) sono ripartite annualmente ( previo parere delle Commissioni parlamentari competenti) con direttive del ministro dell’istruzione università e ricerca recanti tra l’altro indicanti tra l’altro indicazione degli interventi prioritari da realizzare. Lo schema di direttiva per l’anno 2005, trasmesso alle Camere per il parere (aprile 2005) inserisce l’alternanza scuola lavoro tra gli interventi da realizzare (Sezione 2, letterah)) e riserva allo scopo 20 milioni di euro. La difformità di tale previsione con il testo del D.Lgs. in commento è stata comunque rilevata dai pareri parlamentari (maggio 2005). Si ricorda che la relazione tecnico-finanziaria allegata allo schema di D.Lgs. stima che con le risorse assegnate possano essere attivati annualmente circa 2.272 corsi.
[9] L. 17 maggio 1999, n. 144, Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. L’articolo 68 (cui è stata data attuazione con DPR 12 luglio 2000, n. 257) al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, ha previsto l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; c) nell'esercizio dell'apprendistato.
L'obbligo si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro. Per l’anno 2004, il decreto 13 settembre 2004 del Ministero del lavoro ha ripartito tra le regioni lo stanziamento di 204,7 milioni di euro.
[10] L’articolo 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), prevede che il governo, le regioni e le province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possano concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
[11] Si ricorda, in proposito, che la legge delega, all’articolo 4, richiama le disposizioni contenute all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196. Tale norma, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, ha delegato il governo ad emanare disposizioni in merito alla promozione di tali iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni. La norma prevede altresì l’attribuzione di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stage e delle iniziative di tirocinio pratico da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro.Alla norma in esame ha dato attuazione il DM 25 marzo 1998, n. 142, che ha regolato le modalità di realizzazione delle iniziative, le garanzie assicurative, il tutorato, le convenzioni e le procedure di rimborso.