XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Ripartizione del fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi - Anno 2005 - Schema di Direttiva Ministeriale, n. 480 (art. 2, L. n. 440/1997) | ||||
Serie: | Pareri al Governo Numero: 416 | ||||
Data: | 09/05/05 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
pareri al governo |
Ripartizione del Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi Anno 2005 Schema di Direttiva Ministeriale n. 480 (art. 2, L. n. 440/1997) |
n. 416
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9 maggio 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Cultura
SIWEB
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File: CU0357.doc
INDICE
Dati identificativi dello schema di direttiva ministeriale
Normativa di riferimento
§ L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art.15)
§ L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 21)
§ L. 18 dicembre 1997, n. 440. Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi
§ D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59
§ L. 17 maggio 1999, n. 144. Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (artt. 68 e 69)
§ D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258. Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 1, 2, 3 e 5)
§ L. 10 marzo 2000, n. 62. Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione
§ L. 22 marzo 2000, n. 69. Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap.
§ D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257. Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della L. 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età
§ D.P.R. 21 settembre 2000, n. 313. Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258.
§ Decreto interministeriale del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 ottobre 2000, n. 436. ”Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della L. 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)”.
§ L. 28 marzo 2003, n. 53.Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
§ D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319.Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (artt. 2, 6, 8 e 9)
§ L. 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). (art. 3, co. 92)
§ D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59. Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53. (Si omettono gli allegati)
§ Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direttiva n. 60 del 26 luglio 2004.Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n.440.
§ Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Direzione generale per lo Studente Uff. IV Prot. n. 4308/AO Roma, 15 ottobre 2004. Oggetto: La scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare (allegato piano di riparto)
§ Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per lo Studente Ufficio IV, Circolare ministeriale n. 80, Prot.n. 4750 P/A IV Roma, 8 novembre 2004 Oggetto: Legge 440/97 - Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. - A. F. 2004. Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.
§ L. 30 dicembre 2004 n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). (art. 1, co. 130)
§ D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76. Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione ealla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77. Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Iter dello schema di direttiva ministeriale precedente
Schema di direttiva ministeriale n. 382
- VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
Seduta del 7 luglio 2004 (esame e rinvio)
Seduta dell’8 luglio 2004 (seguito dell’esame e rinvio. Proposta di parere del relatore)
Seduta del 14 luglio 2004 (Seguito dell’esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)
- 7^ Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta del 29 giugno 2004 (Esame e rinvio)
Seduta del 30 giugno 2004. (Seguito dell’esame e rinvio. Proposta di parere del relatore)
Seduta del 7 luglio 2004( Seguito dell’esame e rinvio)
Seduta del 14 luglio 2004. (Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Numero dello schema di direttiva ministeriale |
n. 480 |
Titolo |
Schema di direttiva per l’anno 2005 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l’istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi |
Ministro competente |
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca |
Norma di riferimento |
Art. 2, co. 1 Legge 18 dicembre 1997, n. 440 |
Settore d’intervento |
Istruzione; formazione professionale |
Numero di articoli |
5 |
Date |
|
§ presentazione |
11 aprile 2005 |
§ assegnazione |
13 aprile |
§ termine per l’espressione del parere |
3 maggio 2005 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Rilievi di altre Commissioni |
NO |
La legge 18 dicembre 1997, n. 440, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall’esercizio finanziario 1997, il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, definendone gli obiettivi e le modalità di utilizzazione.
Ai sensi dell’art. 1 della legge, gli obiettivi del Fondo sono i seguenti:
§ realizzazione dell’autonomia scolastica;
§ introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media;
§ innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico;
§ formazione del personale della scuola;
§ formazione post-secondaria non universitaria;
§ formazione continua e ricorrente;
§ adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi di istruzione;
§ interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico;
§ interventi perequativi finalizzati ad incrementare l’offerta formativa anche attraverso l’integrazione degli organici provinciali;
§ realizzazione di interventi integrati (meglio specificati dall’art. 3)[1];
§ copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell’Unione europea (non specificate).
Lo stesso articolo 1 prevede che le disponibilità del fondo siano ripartite con decreti del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del ministro della pubblica istruzione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dando comunque attuazione, per l’utilizzazione delle somme, a precise direttive del ministro di settore, anch’esse da sottoporre a parere parlamentare.
L’oggetto delle direttive sopra citate è stato definito dall’art. 2 della L. 440/1997 e può riassumersi nell’individuazione:
§ degli interventi prioritari;
§ dei criteri generali per la ripartizione delle somme;
§ delle modalità per la gestione;
§ degli strumenti di supporto e assistenza agli interventi;
§ degli strumenti di monitoraggio e valutazione degli interventi medesimi.
La dotazione del Fondo è stata inizialmente determinata in 100 miliardi di lire per l’anno 1997, 400 mld. per il 1998 e 345 mld. a decorrere dal 1999 (art. 4). Si è altresì disposto (art. 1, co. 2) che le somme inutilizzate in corso d’anno fossero disponibili nell’esercizio finanziario successivo.
Successivamente, l’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (collegato ordinamentale alla manovra di finanza pubblica per il 1999, in materia di investimenti e occupazione) ha previsto che a decorrere dal 2000 il finanziamento del Fondo sia determinato annualmente in tabella C della legge finanziaria.
Successivi interventi legislativi hanno integrato le disponibilità finanziarie e, al contempo, parzialmente modificato le finalità del Fondo.
L’art. 68 della già richiamata legge 17 maggio 1999, n. 144 prevede la progressiva istituzione, a decorrere dall’anno 1999-2000, dell’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età, da assolvere sia nel sistema di istruzione scolastica, in quello della formazione professionale o nell’esercizio dell’apprendistato. Agli oneri derivanti da tale innovazione l’articolo fa fronte attingendo, tra l’altro, al Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa, per un importo fino a 98,12 milioni di euro (190 mld) a decorrere dal 2002.
L’art. 69 della medesima legge, istitutivo del “sistema della istruzione tecnica e formazione tecnica superiore” (I.F.T.S.), pone la programmazione dei relativi interventi a carico del Fondo in esame, “nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione”, oltre che delle risorse apprestate dalle regioni e di altre risorse pubbliche e private.
Quindi, la legge 22 marzo 2000, n.69, concernente “Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap”, all’art.1, comma 1, ha previsto un incremento del Fondo pari a 10,99 milioni di euro (21,27 mld di lire) annui, da destinare al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali[2].
La legge finanziaria per il 2005[3] ha fissato la dotazione del Fondo per l’offerta formativa in 185,91 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007, con una riduzione di 12,82 milioni di euro rispetto allo scorso anno.
Con riguardo a tale riduzione si ricorda che l’art. 1, comma 296, della legge finanziaria 2005 ha disposto che le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C (salvo che per il settore universitario) fossero ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per il 2005, una minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dal 2006, una minore spesa annua di 850 milioni di euro. La riduzione applicata all’U.P.B. 2.1.5.2 cap 1270 (Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi) dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ammonta al 6,45%, analogamente a quanto previsto per gli importi di altri ministeri iscritti in Tabella C ed interessati esclusivamente dal disposto della legge finanziaria sopra richiamato.
All’importo di 185,91 milioni di euro, come già accennato, vanno aggiunti i 10,99 milioni di euro stanziati dalla L. 69/2000 per interventi di integrazione scolastica degli alunni con handicap; la disponibilità complessiva del Fondo ammonta pertanto a 196,90 milioni di euro.
Lo schema di direttiva è suddiviso in cinque sezioni, aventi per oggetto i temi di seguito sintetizzati.
Sezione 1) - Indicazione degli interventi prioritari da realizzare tramite il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito con la legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Sezione 2) - Specificazione delle caratteristiche degli interventi definiti come prioritari.
Gli interventi individuati e specificati in tali sezioni - peraltro non modificati rispetto a quelli previsti lo scorso anno - sono così riassumibili:
a) iniziative volte a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici (legge 28 marzo 2003, n. 53[4]), dando priorità alla scuola dell’infanzia ed al primo ciclo del sistema dell’istruzione, comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (D.Lgs. 59/2004[5]);
b) iniziative volte all’ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell’offerta formativa[6];
c) interventi di formazione del personale scolastico, le cui iniziative vengono collegate al processo di riforma in corso ed allo sviluppo di quelle competenze richieste dalla progressiva modifica degli ordinamenti;
d) iniziative volte a supportare e diffondere le azioni di orientamento nonché all’ampliamento ed innalzamento dei livelli di scolarità e del tasso di successo scolastico;
e) iniziative volte all’espansione dell’offerta formativa e per il sostegno della riforma scolastica nelle scuole paritarie[7];
f) potenziamento e qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica agli alunni con handicap (in particolare a quelli con handicap sensoriale), nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital[8]sempre nell’ambito dei piani per l’offerta formativa definiti dalle istituzioni scolastiche; iniziative dirette alla specifica formazione del personale docente;
g) interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all’area di professionalizzazione del biennio post-qualifica degli istituti professionali[9];
h) interventi da realizzare nel quadro della collaborazione istituzionale con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti dell’alternanza scuola-lavoro; dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)[10]; della formazione per gli adulti, mirata ad innalzare le relative competenze di base;
i) iniziative di studio e documentazione dei processi innovativi, realizzati dall’istituto di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), nonché interventi di monitoraggio delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche; realizzato dagli uffici scolastici regionali (di cui, da ultimo, al DPR 319/2003, recante riordino del Ministero dell’istruzione, università e ricerca). Tali interventi sono realizzati anche con il supporto di organismi nazionali e regionali competenti in materia, attraverso il consolidamento delle banche dati per il sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti, le indagini sulle competenze alfabetiche della popolazione adulta, nonché i programmi concordati con le regioni e gli enti locali per l’attuazione del sistema dell’IFTS.
Con riferimento alle lettere a), d) e h), si evidenzia quanto segue.
1. Per quanto riguarda la lettera a), relativa alle iniziative volte a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici, si segnala che tale intervento - peraltro già introdotto nella direttiva dello scorso anno - non rientra tra gli obiettivi originariamente stabiliti dalla legge che ha istituito il Fondo; esso è stato motivato dal governo con la necessità di adeguare modalità di ripartizione delle risorse stanziate ai profondi cambiamenti che hanno investito la scuola negli ultimi anni[11]. In proposito, si ricorda che con riferimento alle modalità di finanziamento della riforma, la legge 53/2003 (art. 1, comma 3) prescriveva che il MIUR adottasse, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, finalizzato al perseguimento di vari obiettivi[12]. Si stabiliva inoltre (art. 7, comma 6) che all’attuazione del Piano si provvedesse attraverso finanziamenti da iscrivere annualmente nelle leggi finanziarie, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica e delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF).
La legge finanziaria 2004 (L. 350/2003, art.3, co. 92) ha poi autorizzato la spesa complessiva di 90 milioni di euroa decorrere dall’anno 2004 per l'attuazione del citato piano programmatico. La somma è destinata ai seguenti interventi:
§ sviluppo delle tecnologie multimediali;
§ interventi contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
§ sviluppo dell'istruzione e della formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
§ istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.
Un ulteriore finanziamento di 110 milioni di euroa decorrere dal 2005 è stato autorizzato dalla legge finanziaria 2005 (legge 311/2004, art.1 co. 130). Tale somma è finalizzata all’attuazione di tre obiettivi specifici:
§ anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia;
§ formazione iniziale e continua del personale;
§ orientamento contro la dispersione scolastica e diritto-dovere di istruzione e formazione.
2. Con riferimento alle iniziative volte a supportare e diffondere le azioni di orientamento nonché all’ampliamento ed innalzamento dei livelli di scolarità e del tasso di successo scolastico (lettera d)), si ricorda inoltre che è stato emanato il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 53/2003.Il provvedimento fa riferimento ad un diritto dovere della durata minima di 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica almeno triennale entro il 18mo anno di età, e precisa che le sedi istituzionali della fruizione del diritto, la cui attuazione deve essere graduale e gratuita, sono le istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie e l’apprendistato[13], cui è altresì attribuita competenza in materia di orientamento[14]. Le risorse allocate,per un importo pari a 11,89 milioni di euro per il 2005 e 15,81 milioni di euro a decorrere dal 2006, riguardano l’iscrizione e la frequenza gratuite per gli alunni che frequentano il secondo anno della scuola secondaria superiore. La copertura è assicurata con quota parte della spesa autorizzata dalle leggi finanziarie 2004 e 2005 per l’attuazione della riforma degli ordinamenti scolastici[15].
3. Per quanto riguarda, poi, gli interventi relativi all’alternanza scuola-lavoro (lettera h) della direttiva in esame), si ricorda che è stato emanato il decreto legislativo recante la definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53[16]. Tale articolo reca una delega al governo, affinché sia assicurata, agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo. Il provvedimento individua nella convenzione lo strumento con cui l’istituzione scolastica o formativa realizza i percorsi dell’alternanza, che comunque non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
Le risorse destinate alla realizzazione dell’alternanza, per un importo di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, sono individuate a valere sul fondo dell’offerta formativa in esame. In proposito si segnala che lo schema di direttiva in esame assegna all’alternanza scuola-lavoro 20 milioni di euro (vedi infra).
In relazione alla definizione da parte del decreto di un importo inferiore per l’anno 2005, è presumibile che tale assegnazione sia rimodulata di conseguenza.
Alla realizzazione dell’alternanza concorrono altresì le risorse - nella percentuale stabilita nella programmazione regionale - previste dall’articolo 68 della legge 144/1999[17]che, come si ricorda, derivano in parte dal medesimo fondo dell’offerta formativa.
Si segnala, infine, che le iniziative di cui alle lettere da a) ad f) sono adottate in coerenza con le esigenze delle comunità locali, con particolare riguardo alla socializzazione e formazione degli studenti, all’orientamento dei giovani, alla partecipazione dei genitori al progetto educativo e al percorso formativo della scuola, al potenziamento della cultura musicale e sportiva nonché all’educazione alla salute e motoria.
Sezione 3) - Finanziamenti dei piani dell’offerta formativa.
In tale sezione si specifica che tutte le istituzioni scolastiche fruiranno di un finanziamento per la realizzazione del più volte citato piano dell’offerta formativa, con particolare riguardo alla riforma degli ordinamenti scolastici nelle scuole dell’infanzia, in quelle primarie e nelle scuole secondarie di primo grado.
Sezione 4)- Disposizioni relative alla ripartizione delle somme disponibili per il 2005.
Sezione 5)- Modalità di gestione delle somme.
Per l’anno 2005, la somma complessiva da ripartire ammonta a 196,90 milioni di euro.
Le disponibilità complessive del Fondo negli anni precedenti ammontavano a:
· 1999: 669,11 mld. di lire[18];
· 2000: 430,00 mld. di lire;
· 2001: 521,27 mld. di lire[19]
· 2002: 237,44 milioni di euro;
· 2003: 225,04 milioni di euro;
· 2004: 209,72 milioni di euro.
Rispetto all’esercizio precedente, la disponibilità complessiva del Fondo per il 2005 registra, pertanto, una riduzione di circa 12,82 milioni di euro.
Le sezioni 4 e 5 dello schema di direttiva, in particolare, definiscono i criteri per la ripartizione del Fondo e suddividono concretamente tra le varie finalità la somma disponibile per il 2005; inoltre vengono indicate (alla sezione 5 dello schema), all’interno di ciascuna voce, le somme affidate alla gestione delle istituzioni scolastiche e, rispettivamente, degli uffici dell’amministrazione centrale e periferica.
In generale, si specifica che la ripartizione differenziata delle somme è connessa:
· alla natura degli interventi;
· alla necessità di supportare la riforma dell’ordinamento scolastico;
· alla realizzazione di progetti nazionali;
· a parametri oggettivi (con riferimento al riparto fra singole istituzioni).
Si elencano di seguito gli importi assegnati (si veda la sezione 4 dello schema in esame) agli interventi definiti come prioritari:
§ 135,47 milioni di euro (+9,47 mil/euro rispetto al 2004) per iniziative volte a promuovere e supportare la riforma degli ordinamenti scolastici nonché per l’attuazione di progetti contenuti nei POF (Piani dell’offerta formativa) delle istituzioni scolastiche autonome;
§ 10,99 milioni di euro per progetti promossi dalle istituzioni scolastiche per l’integrazione degli alunni con handicap[20] (con particolare riguardo a quelli con handicap sensoriale) nonché degli alunni ospedalizzati o in regime di day hospital;
§ 20 milioni di euro (+3 mil/euro) per interventi perequativi nell’ambito dell’area professionalizzante degli istituti professionali;
§ 28,404 milioni di euro (-19,286 mil/euro)per la realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro, l’istruzione e la formazione tecnica superiore nonché l’educazione permanente degli adulti. In particolare sono prevsiti: 20 milioni di euro per l’alternanza scuola-lavoro (+10 mil/euro)[21]; 8,404 milioni di euro per l’IFTS e l’educazione permanente (-6,596 mil/euro); si segnala, infine, che lo scorso anno erano previsti 22,69 milioni di euro per l’offerta formativa sperimentale;
§ 2,04 milioni di euro (invariati rispetto al 2004)per interventi diretti alla produzione della documentazione dei processi innovativi.
Si riportano di seguito le ulteriori ripartizioni proposte dal ministero per l’importo più consistente (135,47 milioni di euro)[22]. Sono pertanto assegnati:
· 21 milioni di euro (invariato rispetto al 2004) alla formazione ed aggiornamento del personale, di cui:
· 2,5 milioni di euro (+ 0,4 mil/euro) a progetti nazionali per le attività di formazione e aggiornamento del personale;
· 9 milioni di euro (+ 2,46 mil/euro) per assicurare la continuità dei progetti per l’insegnamento della lingua inglese, l’introduzione dell’insegnamento dell’informatica nella scuola primaria ed il potenziamento della cultura scientifica;
· 1,75 milioni di euro (+ 0,6 mil/euro) a progetti promossi in coerenza con il processo di riforma;
· 4,75 milioni di euro (invariato rispetto al 2004) per iniziative di orientamento, educazione interculturale, partecipazione dei genitori, cultura musicale e sportiva, educazione alla salute, ecc.;
· 3 milioni di euro (nuovo rispetto al 2004) per iniziative dirette all’educazione motoria nelle scuole primarie e all’educazione alla salute;
· 0,4 milioni di euro (invariato rispetto al 2004) a progetti comunitari in materia formativa;
· 40.000 euro (nuovo rispetto al 2004) per iniziative comunitarie finalizzate alla definizione di un quadro unico delle qualifiche e delle competenze del sistema scolastico formativo (Europass[23]);
· 4,5 milioni di euro alle scuole paritarie per lo sviluppo dell’offerta formativa e il supporto della riforma scolastica[24];
· la restante somma di 109,54 milioni di euro (+ 3,78 mil/euro) - dopo avere dedotto la somma di 10,26 milioni di euro (-3 mil/euro) per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti e di 7 milioni di euro per il sostegno alla pratica motoria e l’educazione alla salute (nuovo rispetto al 2004) - è assegnata alle istituzioni scolastiche statali per supportare la riforma degli ordinamenti scolastici, l’attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola, nonché per la realizzazione dei progetti contenuti nel piano dell’offerta formativa.
Con riferimento alle modalità di gestione delle somme, si segnala che esse sono ripartite tra l’amministrazione centrale (25,935 milioni di euro, con un incremento di oltre 10 mil/euro rispetto allo scorso anno) e le istituzioni scolastiche; a queste ultime, come si è detto, è assegnata una quota complessiva di 109,54 secondo le seguenti proporzioni:
· il 44% (48% nel 2004) alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado in relazione alla loro consistenza (numero di alunni e docenti);
· il 36% (36% nel 2004) a tutte le istituzioni scolastiche, sempre in ragione della consistenza;
· il 20% (15% nel 2004) agli Uffici scolastici regionali per interventi di supporto e monitoraggio.
Da tale quadro emerge uno spostamento delle risorse dalle istituzioni scolastiche a favore dell’amministrazione centrale e degli Uffici scolastici regionali.
Individuazione degli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l’istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi
L. 7 agosto 1990, n. 241.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi
(art.15)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28;
- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 8 ottobre 2001, n. 263000/090;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 14 maggio 1996, n. 28; Circ. 14 marzo 1997, n. 17; Informativa 12 febbraio 2000, n. 12; Informativa 4 febbraio 2002, n. 13; Informativa 23 aprile 2002, n. 44; Circ. 27 maggio 2004, n. 33;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 gennaio 1996, n. 15; Circ. 11 luglio 1996, n. 142; Circ. 15 ottobre 1996, n. 199; Circ. 24 giugno 1998, n. 135; Circ. 1 agosto 2000, n. 141;
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 19 giugno 1996, n. 30;
- Ministero degli affari esteri: Circ. 10 settembre 1997, n. 02391; Circ. 3 ottobre 1997, n. 9;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 13 marzo 1996, n. 1333; Circ. 3 marzo 1997, n. 1246; Circ. 29 maggio 1997, n. 2407;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 8 ottobre 1996, n. 131/96; Circ. 14 gennaio 1997, n. 305/DG4/4; Circ. 14 febbraio 1997, n. 11MP0170; Circ. 28 novembre 1997, n. 112438; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; Circ. 12 maggio 1998, n. 43/98; Circ. 31 maggio 2000, n. B23/2000/MOT;
- Ministero dei trasporti: Circ. 10 novembre 1997, n. 119/44;
- Ministero del commercio con l'estero: Circ. 24 dicembre 1997, n. 320388; Circ. 27 maggio 1998, n. 509289;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 17 giugno 1998, n. 85/98;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 20 ottobre 1999, n. 46; Circ. 20 marzo 2000, n. 14;
- Ministero del tesoro: Circ. 21 marzo 1997, n. 42; Circ. 18 aprile 1997, n. 141343; Circ. 20 gennaio 1998, n. 106022;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 2 agosto 2001, n. 75/E;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Ris. 31 gennaio 1996, n. 289415;
- Ministero dell'interno: Circ. 15 gennaio 1997, n. 2; Circ. 9 marzo 1999, n. 24; Circ. 22 marzo 1999, n. 34; Circ. 13 aprile 1999, n. 300/A/42387/124/77; Circ. 4 maggio 1999, n. 49; Circ. 30 giugno 1999, n. 2/99; Circ. 6 luglio 1999, n. 4/99; Circ. 6 giugno 2000, n. 63; Lett.Circ. 11 gennaio 2001, n. P48/4101;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 24 dicembre 2001, n. 176;
- Ministero della difesa: Circ. 12 giugno 1997, n. LEV.-C-56/U.D.G.;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 gennaio 1996, n. 9; Circ. 9 gennaio 1996, n. 6; Circ. 16 gennaio 1996, n. 19; Circ. 29 febbraio 1996, n. 93; Circ. 4 marzo 1996, n. 100; Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 19 aprile 1996, n. 155; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 1 agosto 1996, n. 447; Circ. 30 dicembre 1996, n. 782; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 1 agosto 1997, n. 476; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 31 ottobre 1997, n. 675; Circ. 10 febbraio 1998, n. 48; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1416; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 2 aprile 1998, n. 175; Circ. 13 maggio 1998, n. 225; Circ. 29 maggio 1998, n. 252; Circ. 8 giugno 1998, n. 264; Circ. 11 giugno 1998, n. 601229; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 24 settembre 1998, n. 395; Nota 15 febbraio 2000, n. 1787; Nota 8 marzo 2000, n. 2855;
- Ministero delle finanze: Circ. 11 aprile 1996, n. 90/S; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 17 maggio 1996, n. 131/D; Circ. 8 gennaio 1997, n. 4/D; Circ. 11 marzo 1997, n. 73/D; Circ. 25 marzo 1997, n. 90/D; Circ. 4 aprile 1997, n. 95/S; Circ. 8 maggio 1997, n. 132/S; Circ. 9 giugno 1997, n. 157/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 211/T; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 31 ottobre 1997, n. 284/E; Circ. 30 dicembre 1997, n. 333/E; Circ. 12 marzo 1998, n. 84/E; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 27 ottobre 1998, n. 244/S; Circ. 23 febbraio 1999, n. 49/E; Circ. 14 maggio 1999, n. 107/S;
- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 28 giugno 2000, n. 4; Circ. 23 dicembre 2003;
- Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Circ. 9 settembre 1996, n. GM98727/4205DL/CR;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 10 marzo 1997;
- Ministero marina mercantile: Circ. 13 novembre 1996, n. 113345;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 15 luglio 1996, n. 21; Circ. 1 ottobre 1996, n. 109; Circ. 16 ottobre 1996, n. 121; Circ. 29 novembre 1996, n. 142; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 25 agosto 1997, n. 15; Circ. 8 marzo 1999, n. 55/99; Circ. 24 dicembre 1999, n. 198/99; Circ. 5 marzo 2001, n. 27; Circ. 8 luglio 2002, n. 84/2002;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 30 luglio 1996, n. 1188/TC/PG; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 23 gennaio 1996, n. 41; Circ. 25 gennaio 1996, n. 38; Circ. 25 gennaio 1996, n. 840; Circ. 29 gennaio 1996, n. 838; Circ. 31 gennaio 1996, n. 96; Circ. 6 febbraio 1996, n. 860; Circ. 6 febbraio 1996, n. 72; Circ. 12 febbraio 1996, n. 87; Circ. 19 febbraio 1996, n. 103; Circ. 13 marzo 1996, n. 160; Circ. 19 marzo 1996 n. 176; Circ. 20 marzo 1996 n. 676; Circ. 22 marzo 1996 n. 183; Circ. 17 aprile 1996, n. 236; Circ. 19 aprile 1996, n. 249; Circ. 23 aprile 1996, n. 252; Circ. 30 aprile 1996, n. 256; Circ. 2 maggio 1996, n. 30052; Circ. 15 maggio 1996, n. 93; Circ. 29 maggio 1996, n. 311; Circ. 2 giugno 1996, n. 316; Circ. 3 luglio 1996, n. 296; Circ. 3 luglio 1996, n. 309; Circ. 5 luglio 1996, n. 299; Circ. 5 luglio 1996, n. 306; Circ. 11 luglio 1996, n. 451; Circ. 16 luglio 1996, n. 656; Circ. 18 luglio 1996, n. 280; Circ. 3 ottobre 1996, n. 298; Circ. 14 novembre 1996, n. 676; Circ. 21 novembre 1996, n. 1138; Circ. 11 dicembre 1996, n. 843; Circ. 11 dicembre 1996, n. 1153; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610; Circ. 12 dicembre 1996, n. 1216; Circ. 16 dicembre 1996, n. 1234; Circ. 29 maggio 1998, n. 5/98;
- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 9 febbraio 1998, n. 440.
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(omissis)
15. Accordi fra pubbliche amministrazioni (59).
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
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(59) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(omissis)
L. 15 marzo 1997, n. 59.
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa
(art. 21)
(…)
Capo IV
Art. 21.
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (40), nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (41), con quelle della presente legge (41/a).
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti (41/b).6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (42), sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche] (43).
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (43/a).
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri (43/b):
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (44), e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (44), e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri (44/a):
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (44/b);
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (44/c).
(…)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 13 luglio 2000, n. AIPA/CR/26;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 agosto 1998, n. 191;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 28 novembre 1997, n. 112438; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 28 gennaio 1998, n. 13/98; Circ. 1 aprile 1998, n. 41/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 10 aprile 1998, n. 53/98; Circ. 29 aprile 1998, n. 61/98; Circ. 12 gennaio 2000, n. 2/2000; Nota 22 febbraio 2001, n. 375;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 5 novembre 1999, n. 851; Circ. 1 marzo 2000, n. 10;
- Ministero del tesoro: Circ. 14 novembre 1997, n. 91588; Circ. 6 agosto 1998, n. 70;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 26 giugno 1998, n. 953566; Circ. 25 marzo 1999, n. 3463/C; Circ. 4 agosto 1998, n. 218445; Circ. 15 giugno 1998, n. 3446;
- Ministero dell'interno: Circ. 5 maggio 1998, n. 9; Circ. 7 maggio 1998, n. 2/98; Circ. 22 giugno 1998, n. 3; Circ. 1 dicembre 1998, n. M.I.A.C.E.L.20; Circ. 27 gennaio 2000, n. 2/2000-U.A.R.A.L.; Circ. 23 febbraio 2001, n. M/5501/30;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 21 maggio 1997, n. 307; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 12 giugno 1997, n. 365; Circ. 26 giugno 1997, n. 403; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 15 luglio 1997, n. 434; Circ. 28 luglio 1997, n. 454; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 8 agosto 1997, n. 496; Circ. 29 settembre 1997, n. 603; Circ. 3 ottobre 1997, n. 620; Circ. 6 ottobre 1997, n. 624; Circ. 10 ottobre 1997, n. 633; Circ. 28 ottobre 1997, n. 664; Circ. 29 ottobre 1997, n. 667; Circ. 24 novembre 1997, n. 725; Circ. 24 novembre 1997, n. 724; Circ. 27 novembre 1997, n. 766; Circ. 8 gennaio 1998, n. 3; Circ. 12 febbraio 1998, n. 53; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 30 marzo 1998, n. 158; Circ. 1 aprile 1998, n. 165; Circ. 8 aprile 1998, n. 182; Circ. 10 aprile 1998, n. 187; Circ. 16 aprile 1998, n. 190; Circ. 13 maggio 1998, n. 226; Circ. 14 maggio 1998, n. 227; Circ. 18 giugno 1998, n. 279; Circ. 22 giugno 1998, n. 2630; Circ. 26 giugno 1998, n. 286; Circ. 10 luglio 1998, n. 304; Circ. 16 luglio 1998, n. 312; Circ. 29 luglio 1998, n. 335; Circ. 7 agosto 1998, n. 349; Circ. 10 agosto 1998, n. 355; Circ. 18 settembre 1998, n. 388; Circ. 1 ottobre 1998, n. 404; Circ. 14 ottobre 1998, n. 415; Circ. 29 ottobre 1998, n. 435; Circ. 30 ottobre 1998, n. 438; Circ. 2 dicembre 1998, n. 469; Circ. 2 dicembre 1998, n. 470; Circ. 30 dicembre 1998, n. 496; Circ. 31 marzo 1999, n. 82; Circ. 31 marzo 1999, n. 84; Circ. 4 giugno 1999, n. 142; Circ. 22 settembre 1999, n. 222; Circ. 3 agosto 2000, n. 193;
- Ministero della sanità: Circ. 6 maggio 1998, n. 6; Circ. 4 settembre 1998, n. 12;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 27 ottobre 1998, n. 244/S; Circ. 23 febbraio 1999, n. 47/D; Circ. 3 agosto 2000, n. 153/E.
(40) Riportata al n. XXX.
(41) Riportato alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.
(41/a) Per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, vedi il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, riportato alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali. Per le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, vedi il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
(41/b) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 28 agosto 2000, n. 240, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(42) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(43) Periodo soppresso dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(43/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44.
(43/b) Alinea così modificato prima dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI e poi dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, riportata al n. CVIII. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
(44) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(44/a) In attuazione della delega contenuta nel presente comma è stato emanato il D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 (Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71).
(44/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(44/c) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13, riportato alla voce Valle d'Aosta.
L. 18 dicembre 1997, n. 440.
Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi
1. Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'articolo 2. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.
2. Direttive del Ministro.
1. Con una o più direttive del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definiti:
a) gli interventi prioritari;
b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.
3. Progetti integrati.
1. Nella ripartizione dei fondi per le iniziative che richiedono il coinvolgimento degli enti locali è data la precedenza a progetti conseguenti ad accordi nei quali gli enti locali abbiano dato la concreta disponibilità ad assolvere agli obblighi loro spettanti per legge, ovvero a quelli deliberati da reti di scuole.
4. Dotazione del fondo.
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1 è determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (3).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298.
(2) Vedi, anche, l'art. 68, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 6 agosto 2001, n. 133;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 maggio 1998, n. 238; Circ. 19 maggio 1998, n. 27814/BL; Circ. 19 maggio 1998, n. 239; Circ. 29 maggio 1998, n. 252; Circ. 10 luglio 1998, n. 304; Circ. 29 luglio 1998, n. 335; Circ. 3 agosto 1998, n. 345; Circ. 7 agosto 1998, n. 347; Circ. 9 ottobre 1998, n. 411; Circ. 9 ottobre 1998, n. 410; Circ. 13 ottobre 1998, n. 413; Circ. 10 novembre 1998, n. 446; Circ. 8 febbraio 1999, n. 27; Circ. 7 dicembre 1998, n. 477; Circ. 10 maggio 1999, n. 123; Circ. 29 luglio 1999, n. 40911/BL; Circ. 4 agosto 1999, n. 194; Circ. 6 agosto 1999, n. 197; Circ. 6 agosto 1999, n. 198; Circ. 13 settembre 1999, n. 217; Circ. 30 settembre 1999, n. 227; Circ. 5 ottobre 1999, n. 228; Circ. 5 novembre 1999, n. 264; Circ. 12 novembre 1999, n. 270; Circ. 25 novembre 1999, n. 285; Circ. 1 dicembre 1999, n. 291; Circ. 12 aprile 2000, n. 114; Circ. 3 agosto 2000, n. 195; Circ. 28 aprile 2000, n. 131; Circ. 3 agosto 2000, n. 194; Circ. 3 ottobre 2000, n. 222; Circ. 16 ottobre 2000, n. 228; Circ. 9 novembre 2000, n. 252; Circ. 5 dicembre 2000, n. 268; Circ. 18 dicembre 2000, n. 281; Circ. 22 dicembre 2000, n. 288.
(3) Per la rideterminazione delle dotazioni del fondo di cui al presente comma, vedi l'art. 1, L. 20 gennaio 1999, n. 9, riportata al n. O/XXIX.
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visti i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espressi nelle riunioni del 30 settembre e del 15 ottobre 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 dicembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 16 febbraio 1999 e del 10 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente regolamento:
TITOLO I
Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
Capo I - Definizioni e oggetto
Art. 1.
Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
Art. 2.
Oggetto.
1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000.
3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività nella scuola dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.
Capo II - Autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo
Art. 3.
Piano dell'offerta formativa.
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
Art. 4.
Autonomia didattica.
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività, nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.
4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.
Art. 5.
Autonomia organizzativa.
1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.
Art. 6.
Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.
Art. 7.
Reti di scuole.
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
Capo III - Curricolo nell'autonomia
Art. 8.
Definizione dei curricoli.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto (1/a).
Art. 9.
Ampliamento dell'offerta formativa.
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.
2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative che per la realizzazione di percorsi formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.
Art. 10.
Verifiche e modelli di certificazione.
1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.
Art. 11.
Iniziative finalizzate all'innovazione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.
5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Capo IV - Disciplina transitoria
Art. 12.
Sperimentazione dell'autonomia.
1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti (2).
2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5 e 7, e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, adottate con decreto 1° febbraio 2001, n. 44 del Ministro della pubblica istruzione, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2001. Per le sole rilevazioni contabili relative alla gestione delle entrate e delle spese concernenti l'esercizio finanziario 2001, e fino al termine del medesimo esercizio, continuano ad applicarsi le disposizioni amministrativo-contabili previgenti (2/a).
Art. 13.
Ricerca metodologica.
1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8, riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.
2. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.
TITOLO II
Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione
Capo I - Attribuzione, ripartizione e coordinamento delle funzioni
Art. 14.
Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche.
1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei princìpi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
7-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (2/b).
Art. 15.
Competenze escluse.
1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
Art. 16.
Coordinamento delle competenze.
1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto (3).
TITOLO III
Disposizioni finali
Capo I - Abrogazioni
Art. 17.
Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, limitatamente alle parole: «e del consiglio scolastico distrettuale», 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104, commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4, limitatamente alla parola: «settimanale» e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole «e ad otto decimi in condotta»; articoli 193-bis e 193-ter; articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.
2. Resta salva la facoltà di emanare, entro il 1° settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.
(1) Pubblicato nella Gazz. 10 agosto 1999, n. 186, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 11 gennaio 2000, n. 8; Circ. 10 marzo 2000, n. 64; Circ. 12 maggio 2000, n. 138; Circ. 21 luglio 2000, n. 187; Circ. 28 agosto 2000, n. 204; Circ. 25 luglio 2000, n. 188; Circ. 6 dicembre 2000, n. 269; Circ. 22 dicembre 2000, n. 288; Circ. 29 dicembre 2000, n. 291; Circ. 12 gennaio 2001, n. 5; Circ. 17 gennaio 2001, n. 13; Circ. 26 gennaio 2001, n. 19; Circ. 12 febbraio 2001, n. 26; Circ. 19 febbraio 2001, n. 34; Circ. 22 febbraio 2001, n. 37; Circ. 30 marzo 2001, n. 62; Circ. 9 maggio 2001, n. 86; Circ. 19 dicembre 2000, n. 282.
(1/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 26 giugno 2000, n. 234.
(2) Le Sezioni riunite dalla Corte dei conti, con delibera n. 31/E/99 adottata nell'adunanza del 19 luglio 1999, hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente all'articolo 12, comma 1 e all'articolo 16, comma 6. Hanno ammesso al visto e alla conseguente registrazione le rimanenti disposizioni.
(2/a) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352 (Gazz. Uff. 26 settembre 2001, n. 224).
(2/b) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352 (Gazz. Uff. 26 settembre 2001, n. 224).
(3) Le Sezioni riunite dalla Corte dei conti, con delibera n. 31/E/99 adottata nell'adunanza del 19 luglio 1999, hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente all'articolo 12, comma 1 e all'articolo 16, comma 6. Hanno ammesso al visto e alla conseguente registrazione le rimanenti disposizioni.
L. 17 maggio 1999, n. 144.
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
(artt. 68 e 69)
(omissis)
Art. 68.
Obbligo di frequenza di attività formative.
1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (206), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002 (206/a);
b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (207), per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 (207), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (208) e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (209), sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'àmbito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (210). Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997 (210). Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano (210/a).
Art. 69.
Istruzione e formazione tecnica superiore.
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'àmbito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (209), sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'articolo 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (209).
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (211) e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (212), e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile (212/a).
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in àmbito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (213), nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in àmbito nazionale (213/a).
(…)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Cassa depositi e prestiti: Circ. 28 novembre 2001, n. 1245; Circ. 30 novembre 2000, n. 1240;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 29 luglio 1999, n. 160; Circ. 6 agosto 1999, n. 166; Circ. 12 agosto 1999, n. 168; Circ. 20 settembre 1999, n. 179; Circ. 4 novembre 1999, n. 194; Circ. 8 novembre 1999, n. 197; Circ. 9 dicembre 1999, n. 214; Circ. 28 dicembre 1999, n. 228; Circ. 9 luglio 2001, n. 134;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 22 luglio 1999, n. 59/99; Circ. 26 luglio 1999, n. 61/99; Circ. 6 agosto 1999, n. 3471/06.01; Circ. 22 novembre 1999, n. 75/99; Circ. 15 marzo 2000, n. 14/2000; Circ. 10 gennaio 2001, n. 38/03.13;
- Ministero dell'interno: Circ. 22 maggio 1999, n. 58; Circ. 12 ottobre 1999, n. 101;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 7 aprile 2000, n. 109; Circ. 3 maggio 2001, n. 80;
- Ministero della sanità: Circ. 29 settembre 1999, n. 100/90.37/9890;
- Ministero delle finanze: Circ. 21 settembre 1999, n. 190/E; Circ. 13 ottobre 2000, n. 186/E.
(206) Riportato alla voce Lavoro.
(206/a) Lettera così modificata dall'art. 78, comma 18, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(207) Riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.
(208) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(209) Riportato alla voce Regioni.
(210) Riportata alla voce Occupazione (Incremento della).
(210/a) Per la destinazione delle risorse finanziarie, vedi il D.M. 5 agosto 1999 e il D.M. 13 novembre 2000. In attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vedi il D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257.
(211) Riportato alla voce Regioni.
(212) Riportata alla voce Occupazione (Incremento della).
(212/a) Il Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore è stato istituito con D.M. 28 gennaio 2000.
(213) Riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.
(213/a) In attuazione di quanto disposto nel presente articolo vedi il D.M. 31 ottobre 2000, n. 436.
D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258.
Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di
documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale
della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59
(artt. 1, 2, 3 e 5)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11, comma 1, lettera b), l'articolo 12, comma 1, lettera g), e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Trasformazione del Centro europeo dell'educazione in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione.
1. Il Centro europeo dell'educazione, di cui all'articolo 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati, è trasformato in «Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione», di seguito denominato Istituto. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto dovrà tenere conto per programmare l'attività di valutazione.
2. L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell'educazione, mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 6.
3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica.
4. All'Istituto sono altresì trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, che è contestualmente soppresso.
5. Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attività di valutazione e di promozione della cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al comma 1, anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.
Art. 2.
Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa.
1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'articolo 292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le proprietà strategiche alle quali l'Istituto si uniforma.
2. L'Istituto mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 6.
3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze.
4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le università e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il Ministero della pubblica istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione europea.
5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario già appartenente alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati.
Art. 3.
Disposizioni di attuazione e disposizioni comuni.
1. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 sono retti ciascuno da un consiglio di amministrazione di durata triennale, rinnovabile per un altro triennio, costituito da un Presidente e quattro componenti nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Essi sono dotati di organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e di organi di consulenza scientifica, disciplinati a norma del comma 2.
2. Con regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) la struttura organizzativa degli istituti di cui agli articoli 1 e 2 (1/a);
b) la durata, le modalità della costituzione e le competenze degli organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e degli organi di consulenza scientifica;
c) la dotazione organica di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca e le modalità del suo reclutamento, prevedendo una specifica valutazione delle competenze relative agli ambiti di attività degli istituti acquisite presso il Centro europeo dell'educazione e presso la biblioteca di documentazione pedagogica;
d) la dotazione massima di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca a tempo determinato da ricoprire mediante comandi, collocamenti fuori ruolo, contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca, nonché i criteri e le modalità di selezione di tale personale;
e) le modalità di conferimento di incarichi a personale di ricerca, tecnico e specialistico non appartenente alla Unione europea;
f) le modalità di trasferimento delle risorse appositamente iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, comprensive degli oneri per il personale di cui alla lettera c);
g) le modalità di associazione alle attività degli Istituti da parte di enti di ricerca, nonché le modalità di conferimento agli stessi enti di incarichi per studi e ricerche (2).
3. Con i regolamenti di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
4. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli istituti è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica e col Ministro della funzione pubblica.
5. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 provvedono ai loro compiti con:
a) redditi del patrimonio;
b) contributi ordinari dello Stato;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato;
d) eventuali proventi della gestione delle attività;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità degli istituti.
6. Entro tre mesi dalla data del loro insediamento gli organi di amministrazione degli istituti di cui agli articoli 1 e 2 deliberano i rispettivi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio. Il regolamento è trasmesso al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, nel termine di sessanta giorni esercitano il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, trascorso il suddetto termine, il regolamento è adottato dall'organo di amministrazione.
7. Agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Si applica altresì l'articolo 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
8. Per i regolamenti previsti dal comma 2 si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(…)
Art. 5.
Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 2, cessano di applicarsi agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 le disposizioni relative al Centro europeo dell'educazione e alla Biblioteca di documentazione pedagogica contenute negli articoli da 290 a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 1999, n. 181.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 26 ottobre 1999, n. 256; Circ. 18 ottobre 2000, n. 232.
(1/a) Con D.P.R. 21 novembre 2000, n. 415 è stato approvato il regolamento per l'organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. Con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190, è stato approvato il regolamento per l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa.
(2) Con D.P.R. 21 settembre 2000, n. 313 è stato approvato il regolamento per l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione.
L. 10 marzo 2000, n. 62.
Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione
Art. 1.
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (2).
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefìci e per la indicazione del loro utilizzo (2/a).
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato (3).
14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 2000, n. 67.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 15 giugno 2000, n. 163; Circ. 20 ottobre 2000, n. 235; Circ. 14 febbraio 2001, n. 30; Circ. 14 maggio 2001, n. 87.
(2) Comma aggiunto dall'art. 51, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(2/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106.
(3) Il disposto di cui al presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2000 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, L. 14 agosto 2000, n. 247.
L. 22 marzo 2000, n. 69.
Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta di
integrazione scolastica degli alunni con handicap.
Art. 1.
1. Il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato della somma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni annue a decorrere dal 2001, destinati al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali.
2. L'intero incremento di cui al comma 1 è destinato per il 55 per cento alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi programmati, compresi i corsi di alta qualificazione dei docenti, anche avvalendosi dell'esperienza degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con deficit sensoriale. Le risorse residue, pari al 45 per cento, sono destinate al finanziamento di interventi realizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo. La ripartizione di risorse di cui al presente comma rimane ferma anche dopo l'insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti suddetti.
3. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti di cui al comma 2, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilità per gli interventi in favore degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali di cui al comma 1, per finanziare progetti di integrazione scolastica degli alunni e di formazione del personale docente, anche nell'àmbito di sperimentazioni dell'autonomia didattica ed organizzativa. I progetti sono predisposti e realizzati dalle istituzioni scolastiche anche in collegamento con gli istituti di cui al comma 2 del presente articolo attualmente funzionanti, i quali possono a tal fine promuovere i necessari accordi, ovvero dal Ministero della pubblica istruzione mediante convenzioni con istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare nel settore dell'integrazione scolastica.
4. Le risorse destinate agli interventi in favore degli alunni di cui al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente destinate all'integrazione scolastica.
Art. 2.
1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione quanto a lire 17.869 milioni per l'anno 2000 e lire 13.773 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica quanto a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 marzo 2000, n. 73.
D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257.
Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della L. 17 maggio 1999, n. 144,
concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo
anno di età
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il decreto 9 agosto 1999, n. 323, del Ministro della pubblica istruzione;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali nella seduta del 2 marzo 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, con riferimento alle attività di competenza dello Stato.
2. L'obbligo di cui al comma 1, di seguito denominato obbligo formativo, può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
3. Nelle attività formative di cui al comma 2, lettera a), per quanto riguarda i percorsi integrati di cui all'articolo 7, analogamente a quanto previsto per le attività formative di cui alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ed ai relativi decreti attuativi, si deve tener conto delle esigenze di formazione in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in relazione all'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli specifici rischi correlati allo svolgimento delle attività oggetto di formazione.
4. I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
5. Il passaggio da un sistema all'altro, a norma del comma 2 del predetto articolo 68, si consegue con le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento.
6. Ai fini del presente regolamento per «istituzioni scolastiche» si intendono le scuole secondarie superiori statali e paritarie e, fino a quando non sarà realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII), del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche le scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute. Essi sono sede dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione.
Art. 2.
Attuazione progressiva.
1. Il presente decreto si applica progressivamente nei confronti dei giovani presenti nel territorio dello Stato che:
a) nell'anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l'obbligo di istruzione;
b) nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;
c) a partire dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.
2. I giovani che nell'anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono volontariamente accedere ai servizi per l'impiego competenti per territorio per usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di tutoraggio.
3. Il presente decreto si applica altresì nei confronti dei minori stranieri presenti nel territorio dello Stato.
Art. 3.
Adempimenti delle istituzioni scolastiche.
1. L'amministrazione scolastica periferica, d'intesa con la regione, promuove con le province l'organizzazione di appositi incontri di informazione e orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con i centri di formazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico, per gli alunni che compiono, nell'anno successivo, il quindicesimo anno di età, al fine di facilitare la scelta del canale più idoneo tra quelli di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche ovvero, qualora già funzionanti, l'anagrafe degli alunni a livello provinciale, gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, comunicano, ove possibile anche in via telematica, ai competenti servizi per l'impiego decentrati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati anagrafici degli alunni che compiono nell'anno successivo il quindicesimo anno di età, con l'indicazione del percorso scolastico da essi seguito.
3. All'atto delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo, le istituzioni scolastiche rilevano le scelte degli alunni soggetti all'obbligo formativo, con riferimento alla prosecuzione dell'itinerario scolastico ovvero all'inserimento nel sistema della formazione professionale anche attraverso i percorsi integrati ovvero all'accesso all'apprendistato e comunicano entro quindici giorni i relativi esiti ai servizi per l'impiego decentrati per gli adempimenti di loro competenza, unitamente ai nominativi degli alunni che non hanno formulato alcuna scelta.
4. Le istituzioni scolastiche comunicano, altresì, tempestivamente ai servizi per l'impiego decentrati i nominativi degli alunni che, nel corso dell'anno scolastico, hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra scuola, di quelli che sono passati nel sistema della formazione professionale e di quelli che hanno cessato di frequentare l'istituto prima del 15 marzo. Analoga comunicazione è fatta dall'istituzione scolastica per la quale l'alunno ha ottenuto il passaggio.
5. Almeno trenta giorni prima del termine delle lezioni, le istituzioni scolastiche comunicano ai servizi per l'impiego i dati di coloro che hanno frequentato l'istituto, unitamente a quelli definitivi di cui al comma 3.
6. Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi per l'impiego e con l'ente locale competente le modalità di reciproca collaborazione ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo e ai fini dell'istituzione e della tenuta dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico, di cui all'articolo 68, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 4.
Iniziative formative e di orientamento per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative.
1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento, previste in attuazione delle norme sull'elevamento dell'obbligo di istruzione, anche nelle classi successive a quelle dell'adempimento dell'obbligo stesso. A tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attività con quella dei servizi per l'impiego e degli enti locali, nonché degli altri servizi individuati dalle regioni.
2. Attività di istruzione finalizzate all'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, anche d'intesa con gli enti locali.
Art. 5.
Assolvimento dell'obbligo nell'apprendistato.
1. L'obbligo formativo è assolto all'interno del percorso di apprendistato come disciplinato dall'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi, attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, vengono definiti obiettivi, criteri generali e contenuti per lo svolgimento dei moduli formativi aggiuntivi, nonché standard formativi minimi necessari ad assicurare omogeneità nazionale ai percorsi formativi. Ai predetti fini il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale della commissione di lavoro prevista dal decreto 20 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999 (2).
Art. 6.
Passaggio tra i sistemi.
1. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite, all'inizio di ciascun anno scolastico, e salva la possibilità di variarne la composizione in relazione alle valutazioni da effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale a norma dell'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'amministrazione provinciale.
2. Le commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che l'interessato può utilizzare per l'iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche.
3. Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto il possesso delle competenze essenziali relative alle discipline e attività caratterizzanti il corso di studi cui si intende accedere. Esso può contenere l'indicazione della necessità di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi di recupero.
4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale e dell'apprendistato le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono determinare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e le province autonome possono promuovere e stipulare apposite intese per definire àmbiti di equivalenza dei percorsi formativi.
5. È fatto salvo il disposto dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 7.
Percorsi integrati.
1. Le istituzioni scolastiche, anche sulla base delle intese di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento emanato con decreto 9 agosto 1999, n. 323, del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro della programmazione dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 138, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono progettare e realizzare percorsi formativi integrati. Tali percorsi, che sono realizzati in convenzione con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti idonei, pubblici e privati, devono essere progettati in modo da potenziare le capacità di scelta degli alunni e di consentire i passaggi tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale.
2. Le tipologie fondamentali dei percorsi formativi integrati promossi dalle istituzioni scolastiche sono le seguenti:
a) percorsi con integrazione curricolare, a norma dell'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e una qualifica professionale;
b) percorsi con arricchimento curricolare, a norma dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e la certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale.
Art. 8.
Certificazioni finali e intermedie e raccordo tra sistemi informativi.
1. L'obbligo di frequenza di attività formative assolto a norma dell'articolo 68, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è attestato con apposita nota inserita nelle certificazioni rilasciate in esito agli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. In caso di percorsi integrati, tali certificazioni sono completate con le indicazioni contenute in appositi modelli approvati con decreto adottato d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali. In tutti gli altri casi di assolvimento dell'obbligo formativo l'attestazione è rilasciata secondo modelli adottati con la medesima procedura, che costituiscono lo sviluppo della certificazione rilasciata all'atto dell'assolvimento dell'obbligo scolastico a norma dell'articolo 9 del regolamento emanato con decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323.
2. Le istituzioni comunicano ai servizi per l'impiego i nominativi di coloro che hanno assolto all'obbligo della frequenza dell'obbligo formativo nell'àmbito del sistema di istruzione.
3. A richiesta degli interessati, in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica le istituzioni scolastiche certificano le competenze acquisite in tale periodo di applicazione allo studio.
4. I Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale concordano le modalità e i tempi per realizzare un progressivo raccordo tra il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione ed il Sistema informativo lavoro (SIL) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ai fini di una piena attuazione dell'obbligo di frequenza delle attività formative.
Art. 9.
Modalità di finanziamento.
1. Le risorse cui all'articolo 68, comma 4, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a ripartire annualmente tali risorse per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.
2. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della citata legge n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché delle attività previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione provvede a ripartire annualmente tali risorse tra le regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola nell'anno scolastico precedente.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2000, n. 216.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 novembre 2000, n. 77/2000; Circ. 3 maggio 2001, n. 80.
(2) Per l'individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti di cui al presente articolo vedi il D.M. 16 maggio 2001.
D.P.R. 21 settembre 2000, n. 313.
Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del
D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
Sentite, in data 1° giugno e 27 luglio 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso in data 18 luglio 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1.
Organi dell'Istituto.
1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato «Istituto», istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito denominato «decreto legislativo» che ne individua le finalità, è dotato dei seguenti organi di amministrazione e scientifici:
a) presidente;
b) consiglio di amministrazione;
c) comitato tecnico-scientifico;
d) collegio dei revisori.
Art. 2.
Presidente.
1. Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
2. Il presidente, nel rispetto delle priorità strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo, formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.
3. Il Presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
Art. 3.
Consiglio di amministrazione.
1. Al consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti competenze:
a) approva annualmente, nel rispetto delle priorità strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo, il programma dell'Istituto, comprensivo anche dell'individuazione dei settori nei quali si realizzano le attività di valutazione e dell'indicazione delle ricerche internazionali alle quali l'Istituto partecipa;
b) determina gli indirizzi generali della gestione;
c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni;
d) conferisce l'incarico di direttore;
e) valuta l'attività amministrativa del direttore anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;
f) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza tecnico-
scientifica di cui all'articolo 5;
g) nomina i componenti del collegio dei revisori.
2. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le modalità operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio:
a) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi;
b) delibera i necessari interventi correttivi;
c) valuta le eventuali responsabilità del direttore, adottando le conseguenti determinazioni.
3. Il Consiglio si riunisce per l'approvazione del programma annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo; si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.
Art. 4.
Direttore.
1. L'incarico di direttore è conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di specifiche competenze amministrative, di organizzazione del lavoro e inerenti l'attività dell'Istituto, in base a criteri fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Esso può essere conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ad estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo.
2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, è responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dall'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone altresì il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni, per la più efficace attuazione dei progetti e delle attività previste nel programma;
c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici, delle articolazioni strutturali dell'Istituto e dei dipartimenti di ricerca previsti dal regolamento dell'Istituto; assegna il relativo personale e nomina i responsabili sulla base dei criteri previsti dal regolamento stesso;
d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento;
e) cura l'applicazione del regolamento;
f) valuta l'attività dei dirigenti.
3. Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione è esclusa quando il Consiglio ne valuta l'attività.
4. Il trattamento economico spettante al direttore è stabilito nel contratto individuale di lavoro previa delibera del consiglio di amministrazione.
5. L'incarico è revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.
Art. 5.
Consulenza tecnico-scientifica.
1. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attività scientifiche. Il comitato fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio medesimo e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.
2. Il Comitato è composto da sette membri, scelti tra professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa, al suo interno, un coordinatore scegliendolo tra i professori universitari.
3. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato tecnico-scientifico, può istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica, individuali o collegiali, composti da non più di tre membri, in relazione a motivate esigenze connesse allo sviluppo di singoli progetti e ad attività o gruppi di progetti ed attività. Essi restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di amministrazione.
Art. 6.
Verifiche di regolarità amministrativa e contabile.
1. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile da effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate ad un collegio di tre revisori iscritti nel registro dei revisori contabili, dei quali due designati dal Ministero della pubblica istruzione e uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I predetti ministeri designano altresì ciascuno un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti effettivi del collegio da essi designati. Il collegio dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.
Art. 7. Autonomia regolamentare.
1. Il consiglio di amministrazione approva, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo, la cui adozione è subordinata al rispetto della procedura ivi prevista. Le eventuali modifiche del regolamento sono adottate con la medesima procedura.
2. Il regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure contrattuali, le forme di controllo interno, sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio.
8. Dotazione organica di personale.
1. Il personale dell'Istituto è compreso, ai fini della contrattazione collettiva, nel comparto individuato a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (2).
2. La dotazione organica del personale dell'Istituto è definita nella tabella A, allegata al presente regolamento.
Art. 9.
Reclutamento.
1. Il reclutamento del personale dell'Istituto, ad eccezione del direttore, si attua mediante concorso pubblico per titoli ed esami, secondo concrete modalità di accesso e procedure individuate dal consiglio di amministrazione, in applicazione delle norme vigenti per il personale del comparto di appartenenza come individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono valutati titoli ed esperienze professionali attinenti ai compiti dell'Istituto, con particolare riferimento, per il personale specialistico e di ricerca, alle metodologie e alle tecniche della ricerca educativa, delle procedure valutative, delle rilevazioni campionarie e censitorie, nonché alla conoscenza della modellistica informatica e didattica del settore dell'istruzione. Sono altresì valutate le esperienze di ricerche effettuate nell'àmbito dei progetti coerenti con l'attività dell'Istituto a carattere nazionale e internazionale.
3. La commissione giudicatrice del concorso, composta da quattro membri esterni all'Istituto, dotati delle necessarie competenze amministrative o scientifiche e presieduta da un professore universitario qualora il concorso riguardi il personale di ricerca, da un magistrato amministrativo designato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per le qualifiche per le quali è richiesto come titolo d'accesso la laurea, da un funzionario con qualifica dirigenziale negli altri casi, è nominata dal consiglio di amministrazione.
Art. 10.
Personale comandato o collocato fuori ruolo.
1. L'Istituto, oltre al personale di cui all'articolo 8, può avvalersi con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio e comunque in numero non superiore a quindici, di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca comandato o collocato fuori ruolo, proveniente dall'amministrazione della pubblica istruzione, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di durata coincidente con quella delle attività cui sono riferiti, non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.
3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti sulla base dei titoli posseduti; la concreta disciplina delle selezioni è dettata dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione di carattere generale.
4. Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento fuori ruolo è valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto.
Art. 11.
Contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca.
1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi nei limiti consentiti dalle proprie risorse di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, dell'apporto di esperti, con contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca.
2. La stipulazione dei contratti di ricerca avviene sulla base dei criteri generali previsti dal consiglio di amministrazione, previa procedura di valutazione comparativa, che accerti il possesso di una adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione ed alla provenienza da qualificati settori del lavoro strettamente inerenti ai compiti da svolgere.
3. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, assicurando congrui termini per la presentazione delle domande.
Art. 12.
Patrimonio e risorse finanziarie.
1. Le risorse finanziarie sono costituite da:
a) redditi del patrimonio;
b) contributo ordinario dello Stato comprensivo anche delle somme per le spese del personale e per la corresponsione dei compensi ai componenti degli organi a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo;
c) fondi annualmente assegnati per attuare i progetti e le attività programmate, nel rispetto della direttiva ministeriale di cui al precedente articolo 2, gravanti sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione;
d) proventi derivanti dalla gestione delle attività, comprese convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per la realizzazione di specifici programmi e obiettivi.
Art. 13.
Associazioni con enti di ricerca e conferimento di incarichi. Convenzioni per specifici progetti.
1. L'Istituto, per la realizzazione dei fini istituzionali e per l'attuazione di progetti e lo svolgimento di ricerche con essi connesse, può associare alla propria attività enti di ricerca sulla base di convenzioni che disciplinano i diritti e gli obblighi reciproci, la durata dell'associazione e le sue finalità, l'utilizzo del personale dell'Istituto e degli enti, la diffusione e l'eventuale commercializzazione dei risultati. Le convenzioni disciplinano anche i rapporti economici tra l'Istituto e gli enti di ricerca e sono approvate dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, udito il comitato tecnico-scientifico, con motivata deliberazione che indichi le ragioni dell'associazione con altri enti o del conferimento dell'incarico ed i criteri di scelta dell'ente di ricerca.
2. L'Istituto, per le finalità di cui al comma 1, può conferire ad enti di ricerca, aventi particolare esperienza nei settori attinenti ai progetti, incarichi per studi e ricerche e può partecipare a consorzi di ricerca scientifica.
3. L'Istituto può stipulare inoltre, per la realizzazione di specifici progetti, apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, avvalendosi del personale individuato sulla base dei criteri definiti dalle convenzioni stesse. L'onere relativo al trattamento economico è posto a carico dei progetti che costituiscono oggetto delle convenzioni.
Art. 14.
Vigilanza.
1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto, sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo, nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Art. 15.
Norme finali e transitorie.
1. L'Istituto si avvale anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione e delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo. Esso opera in coordinamento e collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), a norma dell'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Tutto il personale in posizione di comando presso l'Istituto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ivi compreso quello comandato all'esito della selezione concorsuale per titoli, di cui al decreto direttoriale del 25 novembre 1998, è confermato a domanda fino all'espletamento dei concorsi previsti dal comma 4.
3. È, inoltre, confermato il personale utilizzato presso l'Istituto nell'anno scolastico 1999-2000, ai sensi dell'articolo 453 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e delle successive norme contrattuali che hanno disciplinato la materia.
4. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'Istituto, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio medesimo e nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, sono indette le procedure di primo reclutamento. I relativi bandi individuano per ciascuna qualifica i requisiti di partecipazione, le tipologie delle procedure selettive nonché la composizione delle commissioni esaminatrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 va effettuata una specifica valutazione della competenza relativa agli àmbiti di attività acquisita durante il servizio prestato presso lo stesso ente; in caso di parità di punteggio è data preferenza al predetto personale.
5. Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 7, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio.
6. Il consiglio direttivo e il collegio dei revisori del Centro europeo dell'educazione restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'istituto, che deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il segretario del Centro europeo dell'educazione resta in carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'Istituto, che deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui sono individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento.
Tabella A
(prevista dall'art. 8, comma 2)
Dotazione organica del personale dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione:
diretto: una unità;
personale tecnico, specialistico e di ricerca: ventiquattro unità;
personale amministrativo: ventidue unità.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2000, n. 255.
(2) Comma così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265.
Decreto interministeriale del Ministro della
pubblica istruzione, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 ottobre
2000, n. 436.
”Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della L. 17 maggio
1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)”.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 ed, in particolare, l'articolo 69;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, reso nella seduta del 4 aprile 2000;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Vista la comunicazione n. 8866/U/L L.B. 1675 del 26 maggio 2000 al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adottano il seguente decreto:
Art. 1.
Oggetto.
1. Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di seguito denominato IFTS, istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è articolato in «percorsi» che hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario, per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale.
2. I percorsi di cui al comma 1, sono finalizzati a far conseguire ai giovani ed agli adulti, occupati e non occupati, più specifiche conoscenze culturali ed una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata.
3. Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore comprende modalità e misure che realizzano l'integrazione tra i sistemi formativi, il riconoscimento, la certificazione e la spendibilità dei crediti formativi acquisiti nell'àmbito della formazione superiore, ivi compresa quella universitaria, nel rispetto dell'autonomia delle università.
4. Il presente decreto definisce, a norma del predetto articolo 69, comma 1, le condizioni di accesso ai percorsi dell'IFTS, i criteri per la definizione dei relativi standard, le modalità per l'integrazione tra i sistemi formativi, i criteri per il riconoscimento dei crediti e le modalità per la loro certificazione e utilizzazione.
Art. 2.
Caratteristiche dei percorsi.
1. I percorsi dell'IFTS hanno le seguenti caratteristiche:
a) sono programmati dalle regioni sulla base della concertazione istituzionale e della partecipazione delle parti sociali;
b) sono progettati e organizzati in modo da rispondere a criteri di flessibilità e modularità, e da consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale, nonché la partecipazione anche degli adulti occupati;
c) rispondono agli standard di cui agli articoli 4 e 5 funzionali al raggiungimento, in àmbito nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo.
Art. 3.
Modalità di accesso ai percorsi.
1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso ai percorsi è consentito anche a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico, tenendo conto, in particolare, della qualifica conseguita nell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 68 della legge n. 144 del 1999.
2. Ai fini dell'accesso ai percorsi dell'IFTS l'accreditamento delle competenze consiste nella attestazione delle capacità acquisite, anche attraverso l'esperienza di lavoro e di vita, e del riconoscimento di eventuali crediti formativi per la determinazione della durata del percorso individuale. Le procedure di accreditamento delle competenze sono definite mediante gli accordi di cui all'articolo 5, comma 3.
3. I requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi sono definiti nell'àmbito degli standard di cui all'articolo 5 e possono essere integrati dal comitato tecnico di progetto, previsto dall'articolo 4, lettera i), in riferimento a contenuti professionali specifici connessi, al mercato del lavoro locale.
Art. 4.
Standard di percorso.
1. I percorsi dell'IFTS si riferiscono a figure professionali per le quali occorra una formazione a livello post-secondario con le caratteristiche di cui all'articolo 2, individuate secondo le procedure definite all'articolo 5, comma 3, in relazione ai risultati delle ricerche sui fabbisogni formativi condotte anche da organismi costituiti dalle parti sociali.
2. I percorsi dell'IFTS relativi alle figure di cui al comma 1, rispondono ai seguenti standard:
a) hanno la durata minima di due semestri e massima di quattro semestri, per un totale rispettivamente di almeno 1.200 ore e non più di 2.400 ore. Per i lavoratori occupati tale monte ore può essere congruamente distribuito in tempi più lunghi, secondo i criteri generali stabiliti negli accordi di cui all'articolo 5, comma 3. Ciascun semestre si articola in ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. I percorsi destinati agli adulti occupati tengono conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e delle modalità di svolgimento. Gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo dei corsi, rispondono a standard di qualità, possono essere svolti anche all'estero ed essere collocati all'interno dei corrispondenti sistemi di certificazione europei;
b) sono progettati e gestiti almeno da quattro soggetti formativi: la scuola, la formazione professionale, l'università, l'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con atto formale, anche in forma consortile;
c) i curricoli fanno riferimento a competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
d) sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;
e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;
f) possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico;
g) prevedono l'attivazione di misure di accompagnamento agli utenti dei percorsi, a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;
h) determinano i crediti formativi riconoscibili a norma dell'articolo 6;
i) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti di tutti i soggetti formativi di cui alla lettera b);
j) le competenze di cui alla lettera c), che si acquisiscono a conclusione dei percorsi, nonché i requisiti per l'accesso ai medesimi rispondono agli standard minimi di cui all'articolo 5;
k) sono riferiti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica nonché al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE.
Art. 5.
Standard minimi delle competenze per l'accesso e la valutazione dell'esito.
1. Gli standard delle competenze indicano i requisiti minimi per l'accesso al percorso formativo dell'IFTS e il risultato minimo conseguibile in esito ad esso, specificato in termini di competenze verificabili e certificabili, che a sè stanti possono essere riconosciute come crediti formativi.
2. Gli standard minimi delle competenze di cui al comma 1, riferiti ai percorsi strutturati secondo quando indicato all'articolo 4, costituiscono i termini di confronto e la condizione per rilasciare la certificazione valida sul territorio nazionale.
3. La definizione degli standard minimi delle competenze, incluse le modalità di verifica, e la certificazione sono oggetto di concertazione istituzionale e di confronto con le parti sociali nell'àmbito del Comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999. Essi sono adottati mediante gli accordi previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
4. Lo standard di cui al comma 1 contiene:
a) l'individuazione della figura professionale di riferimento e delle relative competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
b) i requisiti richiesti per l'accesso;
c) i criteri per l'eventuale equipollenza dei percorsi e dei titoli anche con riferimento al riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6, da parte delle università.
5. Al fine di assicurare flessibilità al sistema per il suo costante aggiornamento in relazione ai cambiamenti del mercato del lavoro, possono essere realizzati progetti pilota per la determinazione degli standard di cui al comma 1, i cui criteri generali, anche con riferimento alla certificazione dei percorsi ed alla sua spendibilità in àmbito nazionale, sono definiti sulla base degli accordi di cui al comma 3.
Art. 6.
Riconoscimento dei crediti.
1. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'àmbito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
2. Il riconoscimento dei crediti opera:
a) al momento dell'accesso ai percorsi dell'IFTS con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3;
b) all'interno dei percorsi dell'IFTS, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi dell'IFTS;
c) all'esterno dei percorsi dell'IFTS, al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.
3. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi dell'IFTS come crediti formativi universitari nell'àmbito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; secondo i criteri generali definiti nelle linee guida di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999.
4. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo da parte delle accademie, gli Istituti e i conservatori previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme contenute nell'articolo 2, comma 8, lettera f), della legge medesima secondo i criteri generali di cui al precedente comma 3.
Art. 7.
Istituzione e finanziamento dei percorsi.
1. Le regioni programmano l'istituzione dei percorsi e delle relative misure di sistema di cui all'articolo 1, comma 3, tenendo conto delle proposte degli enti locali, sulla base delle linee guida, adottate d'intesa con la Conferenza unificata secondo le modalità previste dall'articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Con accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti anche il riparto delle risorse e le modalità della loro assegnazione. Tale riparto si avvale dell'insieme delle risorse nazionali, destinate alla realizzazione del sistema dell'IFTS, messe a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, dalle regioni e dai soggetti pubblici e privati.
2. La regione Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono alla programmazione e alla istituzione dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi secondo quanto previsto dall'articolo 69, comma 4, della legge n. 144 del 1999, anche ai fini dell'accesso alle risorse nazionali.
Art. 8.
Certificazione dei percorsi.
1. In esito ai percorsi dell'IFTS, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano rilasciano, agli aventi titolo, il certificato di specializzazione tecnica superiore valido in àmbito nazionale, con il quale sono attestate le competenze acquisite secondo il modello predisposto dal Comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, approvato dalla Conferenza unificata. Le regioni possono, altresì, rilasciare contemporaneamente un attestato di qualifica professionale di secondo livello ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 1996, valido anche ai fini dell'iscrizione al centro per l'impiego, redatto secondo il modello indicato con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1996.
2. Ai fini del rilascio della certificazione di cui al comma 1, i percorsi dell'IFTS si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro, sulla base dei criteri e delle modalità contenuti negli accordi di cui all'articolo 5, comma 3.
3. La certificazione finale di cui al comma 1 è redatta secondo criteri di trasparenza in modo da facilitare il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli, con particolare riferimento alle qualifiche professionali di corrispondente livello rilasciate dalle regioni a norma della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle medesime attestate secondo il modello indicato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1996.
Art. 9.
Banca dati.
1. Presso l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa è costituita, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri definiti dal Comitato nazionale previsto dell'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999 e adottati sulla base degli accordi di cui all'articolo 5, comma 3, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle regioni.
Art. 10. Monitoraggio e valutazione.
1. A livello nazionale viene attivato un sistema di monitoraggio e di valutazione dell'IFTS, integrato anche con le attività svolte dalle regioni in relazione ai programmi finanziati dal Fondo sociale europeo, secondo le linee guida definite dal Comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, adottate con gli accordi di cui all'articolo 5, comma 3. Alle relative spese si fa fronte con le risorse di cui al citato articolo 69, comma 4.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2001, n. 29.
L. 28 marzo 2003, n. 53.
Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale
Art. 1.
(Delega in materia di norme generalisull’istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall’informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell’attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto – dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all’articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzionee di formazione)
1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l’integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all’istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui all’articolo 34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo introdotto dall’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L’attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell’articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l’attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica; l’ammissione al quinto anno dà accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell’Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonchè di passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari, dell’alta formazione, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d’intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d’istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d’intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l’assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell’alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e all’articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all’insegname-nto delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l’integra-zione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all’estero;
c) l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all’adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell’accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l’istitu-zione e l’organizzazione di apposite strutture di ateneo o d’interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d’interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad as-sumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa, didattica e gestionale del-le istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell’abilitazione all’insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un’abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell’iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegna-mento, rispettivamente, nella scuola materna o dell’infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’ar-ticolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante» sono soppresse.
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e provinceautonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell’organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonchè per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e). Per l’anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell’infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l’anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l’anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003
D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319.
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca.
(artt. 2, 6, 8 e 9)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 2003, n. 270, S.O.
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(omissis)
Art. 2.
Articolazione del Ministero.
1. Il Ministero è articolato a livello centrale, a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in tre dipartimenti.
2. I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di:
a) Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione;
b) Dipartimento per l'istruzione;
c) Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca. Nell'àmbito dei predetti dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.
3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.
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(omissis)
Art. 6.
Dipartimento per l'istruzione.
1. Il Dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricola e programmi scolastici, stato giuridico del personale della scuola; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo, ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in àmbito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; competenze in materia di edilizia scolastica, riservate al Ministero, a norma della legge 11 gennaio 1996, n. 23; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici;
b) direzione generale per lo studente;
c) direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali;
d) direzione generale per il personale della scuola;
e) direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica.
3. Al Dipartimento si raccordano funzionalmente gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8.
4. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici svolge i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricola e ai programmi scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e alle innovazioni nei diversi gradi e settori dell'istruzione avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri; all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e alla promozione di appositi progetti; alle attività preliminari alla adozione delle direttive di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per la innovazione e la ricerca educativa; alla vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e alla vigilanza e sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri enti ivi previsti; all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo agli IRRE. Nell'àmbito della direzione è istituito il servizio di segreteria del CNPI ovvero del CSPI e della Conferenza dei presidenti degli istituti regionali di ricerca educativa.
5. La direzione generale per lo studente svolge i compiti relativi: alla materia dello status dello studente; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; alle strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti; alle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, alle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile; alle attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario; agli interventi di orientamento e promozione del successo formativo e al relativo monitoraggio; al supporto delle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività; ai rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti.
6. La direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali cura le attività istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata; svolge inoltre, fatte comunque salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali, le funzioni dell'amministrazione della istruzione in materia di: rapporti scuola-lavoro, percorsi di istruzione e formazione; educazione ed istruzione permanente degli adulti; istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore.
7. La direzione generale per il personale della scuola svolge i compiti relativi: alla definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro; alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione; all'indirizzo e al coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; agli indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione; alla definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e alla definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale; alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale; agli indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.
8. La direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica cura le relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attività che si svolgono in tali sedi; cura, in collaborazione con la direzione generale di cui all'articolo 5, comma 3, l'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; individua le opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati, promuovendone l'utilizzo e fornendo la necessaria assistenza alle altre direzioni generali del Dipartimento ed agli uffici scolastici regionali; definisce e realizza i programmi finanziati da fondi comunitari in materia di istruzione scolastica.
9. I dirigenti con funzione tecniche dipendono funzionalmente dal capo dipartimento, dai direttori generali e dai direttori degli uffici scolastici regionali a seconda della loro assegnazione. Essi esercitano le loro funzioni con riferimento alle seguenti aree: sostegno per la progettazione e il supporto dei processi formativi; supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto tecnico-didattico-pedagogico; ispettiva.
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(omissis)
Art. 8.
Uffici scolastici regionali.
1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti.
2. L'ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine operano a livello provinciale e/o subprovinciale, i centri servizi amministrativi.
3. L'ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con il Dipartimento per l'istruzione. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; formula alla direzione generale di cui all'articolo 5, comma 4, e al Dipartimento per l'istruzione le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale e comunque nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative, relativamente all'offerta formativa integrata e all'educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e sui corsi d'istruzione non statali, nonché sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale; assicura, con i modi e gli strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni, ha la legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale stipula i contratti individuali di lavoro ed emette i relativi atti d'incarico. Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'ufficio scolastico regionale si avvale anche dell'Istituto regionale di ricerca educativa, sul quale esercita la vigilanza a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del Dipartimento per l'istruzione.
6. I centri servizi amministrativi svolgono, a livello provinciale e/o subprovinciale, le funzioni relative alla assistenza agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole. I centri servizi amministrativi a valenza provinciale sono affidati, di regola, a dirigenti di livello dirigenziale non generale; i centri servizi amministrativi a valenza sub-provinciale possono essere affidati anche a personale appartenente all'area C dell'ordinamento del comparto.
7. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana seguita ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
8. Il Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, determina le linee guida per l'organizzazione degli uffici scolastici regionali sul territorio. Il Ministro adotta, su proposta avanzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sentite le organizzazioni sindacali regionali, in coerenza con le linee guida, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti (2).
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(2) Per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vedi il D.M. 28 aprile 2004.
(omissis)
Art. 11.
Norme finali e abrogazioni.
1. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, e il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.
3. La denominazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, n. 128, si intende modificata in: «Regolamento recante la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
4. Nell'àmbito del Ministero continua ad operare la segreteria tecnica istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con i compiti ivi previsti.
5. Per l'attribuzione di incarichi ad esperti si applica l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
(omissis)
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L. 24 dicembre 2003, n. 350.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004).
(art. 3, co. 92)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.
(omissis)
Art. 3.
Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.
(omissis)
92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.
(omissis)
D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo
ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53. (Si
omettono gli allegati)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2004, n. 51, S.O.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I - Scuola dell'infanzia
1. Finalità della scuola dell'infanzia.
1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
2. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.
Art. 2. Accesso alla scuola dell'infanzia.
1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
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Art. 3. Attività educative.
1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è costituito l'organico di istituto.
4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.
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Capo II - Primo ciclo di istruzione
4. Articolazione del ciclo e periodi.
1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato.
6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.
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Capo III - La scuola primaria
Art. 5. Finalità.
1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile.
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Art. 6. Iscrizioni.
1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento.
2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
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Art. 7. Attività educative e didattiche.
1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'àmbito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
6. Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5, assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.
7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento.
9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.
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Art. 8. La valutazione nella scuola primaria.
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
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Capo IV - Scuola secondaria di primo grado
Art. 9. Finalità della scuola secondaria di primo grado.
1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.
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Art. 10. Attività educative e didattiche.
1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'àmbito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
Art. 11. Valutazione, scrutini ed esami.
1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
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Capo V - Norme finali e transitorie
Art. 12. Scuola dell'infanzia.
1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18.
2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A.
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Art. 13. Scuola primaria.
1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dall'articolo 6, comma 2.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.
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Art. 14. Scuola secondaria di primo grado.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo.
2. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D.
3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado, come definito dall'articolo 10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.
4. In attesa dell'emanazione del regolamento governativo di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto.
5. Ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio, il personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione all'insegnamento, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.
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Art. 15. Attività di tempo pieno e di tempo prolungato.
1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell'àmbito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
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Art. 16. Frequenza del primo ciclo dell'istruzione.
1. Restano in vigore, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione.
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Art. 17.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della provincia di Trento, il presente decreto si applica compatibilmente con quanto stabilito dall'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la provincia autonoma di Trento, sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve, per i tre anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le iniziative finalizzate all'innovazione, relative al primo ciclo dell'istruzione avviate sulla base della predetta intesa a decorrere dal 1° settembre 2003.
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Art. 18.
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
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Art. 19. Norme finali e abrogazioni.
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le espressioni «scuola materna», «scuola elementare» e «scuola media» contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite, rispettivamente, dalle espressioni «scuola dell'infanzia», «scuola primaria» e «scuola secondaria di primo grado».
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.
5. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 100, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 99» sono soppresse;
b) all'articolo 183, comma 1, le parole: «a norma dell'articolo 177, comma 5» sono soppresse.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si omettono gli allegati
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direttiva n. 60 del 26 luglio 2004.Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n.440.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Direzione generale per lo Studente
Uff. IV Prot. n. 4308/AO
Roma, 15 ottobre 2004. Oggetto: La
scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare (allegato piano di
riparto)
Destinatari
Oggetto: La scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare.
Esercizio Finanziario 2004.
Legge n. 440/1997 - Iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day-hospital. Anno scolastico 2004/2005.
PREMESSA
Con la Direttiva n. 60 del 26 luglio 2004, sono stati definiti gli interventi prioritari e i criteri generali per il finanziamento dei piani dell'offerta formativa e di formazione e aggiornamento nelle istituzioni scolastiche, in applicazione della Legge n. 440/1997.
Anche per questo esercizio finanziario la direttiva ha individuato, tra gli interventi prioritari, le iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, definiti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Sulla base di quanto precede, questa Direzione ha destinato la somma complessiva di € 1.029.622,00 per gli interventi a favore di alunni ospedalizzati o in terapia domiciliare, da ripartire tra gli Uffici Scolastici Regionali.
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
Il piano di riparto di € 1.029.622,00, allegato alla presente, è stato predisposto sulla base del numero delle sezioni ospedaliere funzionanti e dei docenti operanti nel settore.
Come già rappresentato con le precedenti circolari in materia (n. 149/2001, n. 84/2002 e n. 56/2003), e sentite le OO.SS. firmatarie del CCNL e del CCNI comparto scuola 2002/2005, nell'ambito dei fondi assegnati, ciascun Ufficio Scolastico Regionale riserverà una quota annua corrispondente ad € 258,00 (duecentocinquantotto/00) per ogni docente in organico nell'anno scolastico 2004/2005 nelle scuole funzionanti con sezione ospedaliera.
Tale somma verrà inserita nel fondo d'istituto per la retribuzione individuale di tali docenti, ai sensi degli artt. 27, 30 e 31 del CCNI comparto scuola 2002/2005, per la contrattazione integrativa a livello d'istituto.
La rimanente somma, sempre gestita da ogni Ufficio Scolastico Regionale, sarà finalizzata, sulla base di apposite e motivate richieste delle istituzioni scolastiche interessate, alla realizzazione di interventi non programmabili all'inizio dell'anno scolastico in tema di:
servizio di istruzione domiciliare per gli insegnamenti di ogni ordine e grado;
insegnamenti disciplinari delle aree di indirizzo per le scuole secondarie di secondo grado;
altre esigenze relative ad iniziative culturali mirate a limitare il disagio scolastico dovuto alla malattia.
Per quanto riguarda l'istruzione domiciliare, si ricorda che il servizio va erogato nei confronti di alunni iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.
Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare. La patologia ed il periodo di impedimento della frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera.
Al perseguimento degli obiettivi suddetti sono destinate anche le risorse finanziarie assegnate alle Regioni Basilicata e Molise, in ognuna delle quali, pur non essendo ancora presenti sezioni ospedaliere, nell'anno scolastico 2004/2005 è stata individuata una scuola polo che cura la realizzazione di interventi educativo-formativi nel settore.
INIZIATIVE DI FORMAZIONE
Per i motivi già esposti, sembra opportuno prevedere, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ad ogni Ufficio Scolastico Regionale, una quota da destinare alla realizzazione di iniziative di aggiornamento in ambito regionale.
Allo scopo di assicurare una formazione sempre più mirata allo sviluppo di competenze specifiche, adeguate al complesso ambiente lavorativo del personale operante nel settore, si suggerisce di differenziare gli interventi fra coloro che già vi operano e coloro che intendono operarvi.
Per quanto riguarda i contenuti delle iniziative di aggiornamento e le metodologie formative, si rimanda alle tracce operative illustrate nella C.M. n. 84 del 22 luglio 2002.
LINEE DI INTERVENTO
La scuola in ospedale, per la sua peculiare tipologia e per il suo rivolgersi ad alunni e studenti con una particolare sensibilità e fragilità discendenti dal particolare stato di salute, necessita di una spiccata professionalità da parte degli operatori scolastici e di un forte coordinamento tra istituzioni e soggetti coinvolti.
A tal proposito risulta rilevante il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali, sia al fine di diffondere sul territorio un'opportuna informativa sulla esistenza e organizzazione della scuola in ospedale e del servizio domiciliare, sia al fine di promuovere e sostenere la costituzione di una rete efficace ed integrata che si faccia carico di rispondere ai bisogni specifici dell'utenza.
Una rete efficace deve avere al centro la persona e partire dai suoi bisogni reali, assicurando una serie di interventi idonei a mantenere il collegamento con il mondo esterno e, in primo luogo, con la scuola e i compagni di provenienza.
Centralità della persona significa, perciò, per la scuola, partire dai suoi bisogni, offrendogli ogni possibile sostegno per il raggiungimento del successo scolastico e formativo e per un'attiva partecipazione ai processi.
Ciò presuppone anche una specifica formazione del docente.
Infatti le competenze richieste dalla situazione implicano che egli sappia esercitare una funzione di ascolto, di accoglienza, di mediazione tra malattia e benessere e una flessibilità e adattabilità continue tali da facilitare il passaggio da un approccio all'altro.
Il docente in ospedale deve esercitare anche una funzione ponte con la scuola di provenienza e con la famiglia.
La famiglia svolge un ruolo importante nei confronti del bambino malato e, pertanto, va presa in carico dalla scuola e sostenuta, essendo essa un'altra risorsa fondamentale ai fini della crescita globale della persona.
La continua espansione del servizio di istruzione domiciliare propone un altro aspetto del problema, che è quello della formazione e sensibilizzazione dei docenti delle scuole di provenienza dei ragazzi malati. Questa costante crescita del servizio induce a riflettere sull'opportunità di prevedere la formazione anche dei docenti delle altre scuole, per metterli in grado di fronteggiare le situazioni che possono presentarsi.
Sebbene la scuola in ospedale abbia fatto notevoli passi in avanti in questi anni, c'è ancora bisogno di sostenere e rafforzare i docenti perché acquisiscano quelle capacità relazionali che li rendano capaci di affrontare efficacemente situazioni complesse.
Quanto precede richiede la costruzione di modelli di rete integrata, a supporto del bambino, delle famiglie e degli operatori scolastici e sanitari.
Occorre tendere verso la costruzione di "un'alleanza terapeutica", cioè di una rete efficace di strutture e servizi, di una collaborazione di forze diverse che affiancano la famiglia: operatori volontari, operatori professionali, personale sanitario, docenti, che agiscono in una logica coordinata e unitaria al fine di soddisfare due dei principali diritti della persona:
il diritto alla salute,
il diritto all'istruzione.
La Legge n. 53/2003 di riforma del sistema nazionale d'istruzione e formazione vede nella costruzione di un efficace sistema formativo integrato lo strumento per realizzare il coinvolgimento attivo della rete territoriale e dei Soggetti che la rappresentano, cioè scuola, famiglia, Enti Locali, Volontariato, Associazionismo, Mondo del lavoro, ecc., attraverso cui concordare protocolli di intervento e impegni finanziari per migliorare la qualità della vita del minore malato e realizzare il successo scolastico e formativo dello studente.
La rete, a cui ci riferiamo, è una rete reale, non formale, ove le istituzioni e i soggetti interagiscono positivamente per sostenere il successo formativo di ogni giovane.
La scuola, le famiglie, le istituzioni locali devono impegnarsi insieme per costruire "reti collaborative" per lo sviluppo di ambienti "a misura di ragazzo", dove egli possa crescere ed orientarsi in autonomia, sicurezza e consapevolezza.
CONCLUSIONI
Si ricorda che, per favorire la comunicazione fra gli Uffici centrali, quelli periferici e le istituzioni scolastiche, sono attivi un indirizzo di posta elettronica: scuolainospedale@istruzione.it e un sito portale dedicato alla scuola in ospedale.
Inoltre, sul sito Internet www.istruzione.it, è presente un'area tematica dedicata al settore, contenente la normativa e la documentazione esistente sulla scuola in ospedale.
Si invitano le SS.VV. a dare alla presente circolare la massima diffusione nel territorio di competenza tra tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre che tra le scuole con sezioni ospedaliere.
Si rammenta, infine, di procedere in tempi brevi ad accreditare le risorse finanziarie previste, presso le scuole polo ospedaliero, individuate in ciascun ambito territoriale regionale, al fine di ridurre i tempi tecnici per l'utilizzo dei fondi e di mettere in atto specifiche iniziative di monitoraggio delle attività che saranno realizzate a livello locale, come previsto dalla direttiva n. 60 del 26 luglio 2004.
Nel rappresentare la disponibilità di questa Direzione Generale per qualunque supporto informativo, si comunica che, per chiarimenti riguardanti la presente circolare, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio IV, tel. 06 58495812, fax 06 58495857, e-mail: speranzina.ferraro@istruzione.it.
Si confida nella consueta, fattiva collaborazione e si ringrazia.
IL DIRETTORE GENERALE
Mariolina Moioli
(allegato piano di riparto)
Destinatari
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per lo Studente Ufficio
IV, Circolare ministeriale n. 80, Prot.n. 4750 P/A IV Roma, 8 novembre 2004
Oggetto: Legge 440/97 - Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi. - A. F. 2004. Interventi per
l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.
Allegati Destinatari
Oggetto: Legge 440/97 - Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. - A. F. 2004. Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. Piano di riparto di € 9.656.966,00.
Quadro normativo di riferimento.
Con la Direttiva n. 60 del 26 luglio 2004, registrata dalla Corte dei Conti il 6 agosto 2004, registro 5, foglio 156, sono stati definiti ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 dicembre 1997, n.440, gli interventi prioritari e i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge medesima per l'anno finanziario 2004.
Al punto 1) della stessa Direttiva sono state individuate, tra le iniziative prioritarie, e precisamente alla lettera e., quelle volte al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare riguardo agli alunni con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, definiti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 275/99.
Al punto 4, lettera f) della Direttiva in questione vengono indicati i criteri generali per la ripartizione della somma, ammontante a 10.986.588,00 euro, destinata agli interventi di cui sopra, specificando che l'importo di € 6.042.623,00 corrispondente al 55% dei predetti 10.986.588,00 euro, sarà destinata agli istituti a carattere atipico di cui all'art.21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.59, ove nel corrente anno 2004 siano insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma di detti istituti. La predetta somma di € 6.042.623,00 eventualmente non assegnata ai suddetti istituti, per il mancato insediamento dei nuovi organi di gestione, sarà successivamente destinata ad incrementare le risorse finanziarie per l'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni disabili e per la formazione del personale docente. A detta attività di formazione è destinato l'importo fino ad un massimo di euro 550.000,00 della somma da ultimo citata.
Al punto 5 della Direttiva n. 60/2004 viene, infine, specificato che dall'importo di € 10.986.588,00 deve essere detratta una somma da destinare agli Uffici dell'Amministrazione centrale entro il limite massimo di 300.000,00 euro.
2. Somme assegnate e criteri di riparto
Per le iniziative volte al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni disabili, con la presente circolare, viene assegnato agli Uffici Scolastici Regionali, secondo gli importi indicati nella Tabella -all. A- un finanziamento di € 9.656.966,00 così suddiviso:
a) € 3.614.343,00 per interventi a favore degli alunni disabili;
b) € 5.492.623, 00 fondi per incrementare le risorse finanziarie per l'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;
c) € 550.000,00 fondi per la formazione del personale docente.
Si precisa che gli importi di cui alle lettere b) e c) destinati, nella Direttiva 60/2004, agli istituti atipici vengono assegnati per iniziative in materia di handicap essendo pervenuta comunicazione che la riforma dei suddetti enti non può realizzarsi entro il corrente anno.
Gli importi in questione sono stati ripartiti tra i predetti uffici, come da tabella di riparto all.A-, tenendo conto del numero degli allievi disabili iscritti nell'a.s. 2003/2004, in base ai dati forniti dalla Direzione Generale per i sistemi informativi.
Gli importi indicati nella citata tabella verranno inseriti, con appositi decreti di variazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei capitoli di bilancio dei Centri di responsabilità di codesti Uffici scolastici, aventi la seguente dizione: "Spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni handicappati" per le somme relative agli interventi per i disabili, "Spese per la formazione di docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni handicappati" per la somma da destinare alle iniziative di formazione del personale docente. I fondi di cui trattasi vanno ad incrementare le risorse finanziarie per l'anno 2004.
Codesti Uffici provvederanno ad assegnare le risorse finanziarie di cui alla lettera a) e b) direttamente alle istituzioni scolastiche per gli interventi a favore degli alunni in situazione di handicap in relazione al numero degli alunni disabili iscritti compensando, ove necessario, situazioni di particolare complessità e favorendo progetti che prevedano l'inserimento degli alunni disabili in percorsi misti di scuola-lavoro.
Con le risorse finanziarie di cui alla lettera c), che vanno ad incrementare i finanziamenti per la formazione dei docenti sulle problematiche della disabilità, codesti Uffici attiveranno, sulla base delle esigenze emerse, adeguate iniziative di formazione.
In particolare, nell'ambito della formazione permanente per il personale in servizio, potranno essere attivati corsi destinati ai docenti curricolari e di sostegno in materia di integrazione scolastica delle persone disabili.
3.Verifica e monitoraggio dei risultati raggiunti.
L'ex Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio -Ufficio IV- nel procedere alla rilevazione e all'analisi dei dati di utilizzo dei finanziamenti per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, riferiti agli anni 2001 e 2002 (è in corso da parte di questa Direzione l'esame dei dati per l'anno 2003), ha rilevato che solo in alcuni Uffici Scolastici Regionali sono state intraprese iniziative di monitoraggio.
A tal proposito si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codesti Uffici Scolastici Regionali sul punto 2 della Direttiva n. 60/2004 laddove viene specificato che "il monitoraggio delle attività realizzate dalle Istituzioni scolastiche di cui ai punti…..f)..sarà effettuato dagli Uffici Scolastici Regionali….".
Per quanto sopra si precisa che nella scheda che verrà, in seguito, inviata per la rilevazione dei dati di utilizzo dei finanziamenti, per l'anno 2004, sarà inserito appunto uno spazio dedicato al monitoraggio.
Si pregano, infine, codesti Uffici, una volta operate dal MEF le conseguenti variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa per le iniziative incluse nel testo, di provvedere alla "programmazione, allocazione e utilizzo tempestivo dei flussi finanziari…."come indicato nella Direttiva Generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2004.
Nel rappresentare la disponibilità di questa Direzione Generale per qualunque supporto informativo, si comunica che, per chiarimenti riguardanti la presente circolare, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio IV, fax 06/58495852, e.mail: maria.prossomariti@istruzione.it
L. 30
dicembre 2004 n. 311.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005).
(art. 1, co. 130)
-------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 4 marzo 2005, n. 3;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 gennaio 2005;
- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 3 marzo 2005, n. PC/20/CV;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 15 febbraio 2005, n. 5369; Circ. 16 febbraio 2005, n. 30; Circ. 3 marzo 2005, n. 37;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 30 dicembre 2004, n. 4015/ACVCT/V; Circ. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 10 gennaio 2005, n. 6/E; Nota 14 gennaio 2005, n. 142/V/AGT; Circ. 3 febbraio 2005, n. 7/D; Circ. 8 febbraio 2005, n. 4;Circ. 10 febbraio 2005, n. 2/T; Circ. 11 febbraio 2005, n. 5; Circ. 23 febbraio 2005, n. 3/2005;
- Ministero dell'interno: Circ. 17 febbraio 2005, n. F.L.3/2005; Circ. 14 marzo 2005, n. F.L.7/2005;
- Ministero della giustizia: Nota 23 febbraio 2005, n. 1/2534//44/U-05.
Art. 1
(omissis)
130. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.
(omissis)
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76.
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione ealla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettera i), l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 7, comma 1;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, ed in particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'articolo 3, comma 92, lettera b);
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sugli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 espresso nella seduta del 14 ottobre 2004;
Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la predetta Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa sugli articoli 4, 5 e 6, comma 1;
Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 19 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 26 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunita' di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacita' e le competenze, attraverso conoscenze e abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacita' tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorita', che provvede agli opportuni controlli.
5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non e' soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.
7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualita' e modalita' previste dall'articolo 6.
Art. 2.
Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.
2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.
3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta', fatto salvo il limite di frequentabilita' delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione e' effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge medesima.
5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonche' i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.
Art. 3.
Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti
1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.
2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, gia' costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonche' il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.
4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:
a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;
b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi;
c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilita' dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali attivita' e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.
2. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.
Art. 5.
Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono:
a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.
Art. 6.
Gradualita' dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione
1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
2. Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i), della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalita' di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.
4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell'incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.
5. In attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, di cui all'articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 sono accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001.
Art. 7.
Monitoraggio
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
Art. 8.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 9.
Norma di copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000 euro per l'anno 2005 ed a 15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 aprile 2005
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.
Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma
dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;
Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;
Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la mancata intesa;
Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalita' di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta', salva restando la possibilita' di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalita' e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa.
2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attivita' di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.
Art. 2.
Finalita' dell `alternanza
1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalita' di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalita': a) attuare modalita' di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la societa' civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Art. 3.
Realizzazione dei percorsi in alternanza
1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realta' territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualita' sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonche' ai fini di cui al comma 3, e' istituito, a livello nazionale, il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l. Il Comitato e' istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le modalita' di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse disponibili;
c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti; d) le modalita' per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il
perseguimento delle finalita' di cui al comma 2;
e) il modello di certificazione per la spendibilita' a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.
4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.
Art. 4.
Organizzazione dei percorsi in alternanza
1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.
2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualita' e progressivita' che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro eta', e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonche' sulla base delle capacita' di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalita' idonei a garantirne la piena fruizione.
Art. 5.
Funzione tutoriale
1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale e' preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza e' svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attivita' dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalita' del personale docente.
5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attivita' di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.
Art. 6.
Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti
1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di' riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilita'.
4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.
Art. 7.
Percorsi integrati
1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio, progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.
Art. 8.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 9.
Risorse
1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, e' autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
Art. 10.
Coordinamento delle competenze
1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento di attivita' di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza.
Art. 11.
Disciplina transitoria
1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.
2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome definiscono le modalita' per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 aprile 2005
Schema di direttiva concernente interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa per il 2004. Atto n. 382.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Angela NAPOLI (AN), relatore, ricorda preliminarmente che l'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione post secondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.
Rileva che la ripartizione del fondo avviene, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e su direttive dello stesso, con le quali vengono definiti gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione, indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.
Osserva che la ripartizione del fondo in questione non può essere valutata solo in base alla richiamata legge istitutiva del 1997, in quanto occorre tener presente le normative varate successivamente alla stessa e che vanno ad incidere sia sull'individuazione degli interventi prioritari, sia sui criteri generali per la ripartizione stessa.
In particolare, la legge n. 144 del 17 maggio 1999, all'articolo 68, prevede la progressiva istituzione, a decorrere dall'anno 1999 - 2000, dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età, sia in quello della formazione professionale, sia nell'esercizio dell'apprendistato. Agli oneri derivanti da tale innovazione si fa fronte appunto attingendo, tra l'altro, al Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, per un importo fino a 98,12 milioni di euro a decorrere dal 2002.
La stessa legge n. 144 del 1999, all'articolo 69, istituisce il «sistema della istruzione tecnica e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.)» e pone la programmazione dei relativi interventi a carico del Fondo in esame, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero dell'istruzione, oltre che delle risorse apprestate dalle regioni e di altre risorse pubbliche e private.
Inoltre la legge n. 69 del 2000, relativa a «Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali», all'articolo 1, comma 1, ha previsto un incremento del Fondo pari a 10,99 milioni di euro annui.
La dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi è stata inizialmente determinata in 100 miliardi di vecchie lire per l'anno 1997, 400 miliardi per il 1998 e 345 miliardi a decorrere dal 1999. Si è, altresì, disposto che le somme inutilizzate in corso d'anno fossero disponibili nell'esercizio finanziario successivo. In seguito, l'articolo 68 della legge 17 maggio del 1999, n. 144 (collegato ordinamentale alla manovra di finanza pubblica per il 1999, in materia di investimenti e occupazione) ha previsto che, a decorrere dal 2000, il finanziamento del Fondo venga determinato annualmente mediante appostazione in tabella C della legge finanziaria. La legge finanziaria per il 2004 ha previsto, nella citata tabella C, la somma di 203,72 milioni di euro, alla quale vanno aggiunti i 10,99 milioni di euro stanziati dalla legge n. 69 del 2000 per l'integrazione scolastica degli alunni con handicap, per un totale di 209,72 milioni di euro.
Osservato che lo schema di direttiva è suddiviso in cinque sezioni, rileva che la prima e la seconda sezione concernono l'indicazione e la specificazione degli interventi prioritari da realizzare tramite il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito con legge n. 440 del 1997.
È innanzitutto supportata la riforma degli ordinamenti scolastici (legge n. 53 del 28 marzo 2003), con particolare riguardo alla scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il primo decreto legislativo n. 59 del 2004, attuativo della riforma, impone il supporto all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, all'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche e all'inserimento di una seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado.
Gli altri obiettivi sono così riassumibili: ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, interventi di formazione e aggiornamento del personale scolastico, collegati in particolare al processo di riforma in corso e alle conseguenti competenze richieste, innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, iniziative volte all'espansione dell'offerta formativa e per il sostegno della riforma scolastica nelle scuole paritarie, potenziamento e qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica agli alunni con handicap (in particolare a quelli con handicap sensoriale), nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, sempre nell'ambito dei piani per l'offerta formativa definiti dalle istituzioni scolastiche, interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all'area di professionalizzazione del biennio post - qualifica degli istituti professionali, interventi da realizzare nel quadro della collaborazione istituzionale con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti dell'alternanza scuola - lavoro, dell'offerta sperimentale e formazione professionale secondo quanto stabilito dall'Accordo quadro del 19 giugno 2003, nonché della formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) e dell'educazione permanente degli adulti, iniziative di studio e documentazione dei processi innovativi nonché interventi di monitoraggio delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche; per la valutazione del servizio scolastico si fa riferimento all'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Scolastico (INVALSI) e all'Istituto Nazionale di Documentazione e Ricerca Educativa (INDRE); per il monitoraggio delle attività si fa riferimento agli Uffici Scolastici Regionali.
La Terza Sezione riguarda i finanziamenti dei piani dell'offerta formativa, nell'ambito del nuovo quadro dell'organizzazione autonoma delle istituzioni scolastiche. In tale sezione si specifica che tutte le istituzioni scolastiche fruiranno di un finanziamento per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, con particolare riguardo all'avvio della riforma degli ordinamenti scolastici nelle scuole dell'infanzia, in quelle primarie e nelle scuole secondarie di primo grado.
La Quarta Sezione riguarda le disposizioni relative alla ripartizione delle somme disponibili per il 2004. La Quinta Sezione concerne le modalità di gestione delle somme.
Ricorda che per l'anno 2004 la somma complessiva da ripartire ammonta a 209,72 milioni di euro. La proposta ministeriale inviata alla Commissione riguarda, però, la ripartizione di 203, 72 milioni di euro, lasciando i rimanenti 6 milioni di euro ad una ripartizione successiva, in considerazione delle innovazioni normative in atto in materia di istruzione e formazione.
Negli ultimi tre anni le disponibilità complessive del Fondo ammontavano a 521,27 miliardi di lire per il 2001, 237,44 milioni di euro per il 2002, 225,04 milioni di euro per il 2003.
Osserva pertanto che, rispetto all'esercizio precedente, la disponibilità complessiva del Fondo registra una riduzione di circa 15,32 milioni di euro.
Gli importi assegnati per il 2004 agli interventi definiti come prioritari sono: 126 milioni di euro per iniziative volte a promuovere e supportare l'avvio della riforma degli ordinamenti scolastici nonché per l'attuazione di progetti contenuti nei POF delle istituzioni scolastiche autonome.
Tale cifra viene così ulteriormente ripartita in 21 milioni di euro per la formazione e aggiornamento del personale, 2,1 milioni di euro a progetti nazionali per le attività di formazione e aggiornamento del personale, 6,54 milioni di euro per assicurare la continuità dei progetti per l'insegnamento della lingua inglese, l'introduzione dell'insegnamento dell'informatica nella scuola primaria ed il potenziamento della cultura scientifica, 1,15 milioni di euro a progetti promossi in coerenza con il processo di riforma, 4,76 milioni di euro per iniziative di orientamento, educazione interculturale ed altre attività, 0,4 milioni di euro a progetti comunitari in materia formativa; 0,8 milioni di euro ad iniziative per l'utilizzo via web del sistema bibliotecario nazionale e per progetti connessi all'uso di tecnologie informatiche, 4,5 milioni di euro alle scuole paritarie per lo sviluppo dell'offerta formativa e l'avvio della riforma scolastica, 10,99 milioni di euro per progetti promossi dalle istituzioni scolastiche per l'integrazione degli alunni con handicap (con particolare riguardo a quelli con handicap sensoriale) nonché degli alunni ospedalizzati o in regime di day hospital, 17 milioni di euro per interventi perequativi nell'ambito dell'area professionalizzante degli istituti professionali, 47,69 milioni di euro per il sostegno delle iniziative volte a realizzare l'alternanza scuola-lavoro, l'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, l'istruzione e la formazione tecnica superiore nonché l'educazione permanente degli adulti (in particolare: 10 milioni di euro per l'alternanza scuola-lavoro, 22,69 milioni di euro per l'offerta formativa sperimentale; 15 milioni di euro per l'IFTS e l'educazione permanente), 2,04 milioni di euro per interventi diretti alla produzione della documentazione dei processi innovativi.
Pur constatando il decremento delle somme destinate al finanziamento del fondo ed in particolare una riduzione di circa 15 milioni di euro rispetto alle già esigue risorse dell'esercizio precedente, rileva nel complesso la congruità dello schema di direttiva, atteso che appare ripartire in modo equilibrato i finanziamenti, garantendo l'efficace realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle leggi varate in materia.
Esprime inoltre l'auspicio che lo schema di direttiva con cui sarà ripartita la restante somma di 6 milioni di euro sia trasmesso alle competenti Commissioni per il relativo parere.
Sollecita infine il rappresentante del Governo a garantire la trasmissione all'organismo parlamentare della documentazione attinente al monitoraggio sulle modalità effettive di utilizzo delle spese annualmente previste per il finanziamento del fondo, al fine di sottoporre a controlli la realizzazione dei rilevanti obiettivi che il medesimo si propone di raggiungere.
Antonio RUSCONI (MARGH-U) espone rilievi critici in ordine allo schema di direttiva in titolo, che determina una sensibile riduzione delle risorse destinate al Fondo istituito con legge n. 440 del 1997. Ritiene deprecabile tale decremento, che fa seguito a quelli già intervenuti negli anni precedenti, e che quest'anno è particolarmente significativo. Inaccettabile, inoltre, appare il fatto che circa il 60 per cento delle risorse stanziate nel 2004 siano destinate a supportare l'avvio della riforma della scuola approvata con la legge n. 53 del 2003 e siano pertanto sottratte alla realizzazione degli importanti obiettivi originariamente previsti dalla legge n. 440. Questa scelta, a suo avviso, è un chiaro indice della scarsa attenzione del Governo per le politiche di potenziamento dell'autonomia scolastica, dell'offerta formativa degli istituti tecnici e dell'integrazione degli alunni con handicap.
Conclusivamente, reputa grave che il Governo perseveri nella sua politica di riduzione delle risorse destinate al settore scolastico.
Piera CAPITELLI (DS-U) manifesta la piena contrarietà del suo gruppo allo schema di direttiva in titolo, constatando con preoccupazione lo stravolgimento delle finalità perseguite originariamente dalla legge n. 440 del 1997, istitutiva del Fondo in esame, nonché di quelle ulteriori introdotte con le leggi n. 144 del 1999 e n. 69 del 2000.
Osserva che le esigue somme stanziate nell'anno corrente sono in gran parte discutibilmente destinate alla realizzazione di una finalità non contemplata in alcuna legge, ossia il finanziamento della riforma scolastica. Non risulta in tal modo incentivata l'autonomia scolastica, ma piuttosto è prevista una gestione accentrata di risorse che avrebbero dovuto essere destinate, a suo avviso, alla realizzazione dei condivisibili obiettivi previsti nelle leggi varate in materia. In particolare sarebbe stato opportuno a suo avviso finanziare in modo congruo e adeguato l'obbligo formativo sino ai diciotto anni, garantendo in tal modo l'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico.
Alla luce di tali considerazioni, preannuncia la presentazione di una proposta di parere contrario da parte di esponenti dell'opposizione.
Il sottosegretario Valentina APREA rende noto che sono attualmente in corso attività di monitoraggio in ordine all'utilizzo delle risorse stanziate ai fini della realizzazione delle finalità del Fondo e che, non appena ultimate, i relativi risultati saranno tempestivamente trasmesse alla Commissione. Per quel che concerne la contestata riduzione delle somme destinate al Fondo in esame, osserva che quest'ultima ha una portata estremamente limitata, essendo pari al 7,6 per cento rispetto allo scorso anno.
Rileva inoltre che la differenziazione, rispetto agli anni passati, delle modalità di ripartizione delle risorse stanziate e la conseguente destinazione di una parte consistente delle medesime alla promozione dell'avvio della riforma degli ordinamenti scolastici è resa necessaria dai profondi cambiamenti che hanno investito la scuola negli ultimi anni.
Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.45.
Schema di direttiva concernente interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa per il 2004. Atto n. 382.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 7 luglio 2004.
Guglielmo ROSITANI, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).
Angela NAPOLI (AN), relatore, nell'illustrare la proposta di parere da lei formulata, sottolinea che - diversamente da quanto sostenuto dagli esponenti dell'opposizione intervenuti nella seduta di ieri - lo schema di direttiva in titolo prevede un'equilibrata ripartizione delle risorse disponibili tra i diversi obiettivo del Fondo, nel pieno rispetto degli interventi prioritari definiti dalla normativa vigente in materia.
Illustra quindi le osservazioni contenute nel parere, evidenziando in particolare l'opportunità, al fine di assicurare il pieno rispetto delle prerogative parlamentari, che siano trasmesse alle competenti Commissioni lo schema di direttiva concernente la determinazione dei criteri di impiego della somma di 6 milioni di euro, residua rispetto a quella somma complessivamente stanziata per il 2004, nonché la documentazione afferente il monitoraggio sulle modalità di uso delle risorse annualmente destinate al finanziamento del Fondo, al fine di verificare il conseguimento qualitativo delle finalità perseguite.
Guglielmo ROSITANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
ALLEGATO
Schema di direttiva ministeriale concernente la ripartizione del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi per l'anno 2004 (Atto n. 382).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La VII Commissione della Camera dei deputati:
esaminato lo schema di direttiva per l'anno 2004, concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla medesima legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
auspicato, per i prossimi anni, un adeguato incremento delle risorse del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
espresso apprezzamento per l'equilibrata ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse finalità del Fondo, e, in particolare, per il fatto che si sia tenuto conto delle nuove esigenze poste dalle numerose innovazioni normative intervenute negli ultimi anni, compresa quella di supportare la riforma degli ordinamenti scolastici;
preso atto che la somma oggetto della proposta di ripartizione risulta pari a 203,72 milioni di euro, pur essendo destinati al Fondo per l'anno 2004 finanziamenti ammontanti complessivamente a 209,72 milioni di euro;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) provveda il Governo a trasmettere alle competenti commissioni parlamentari - ai fini dell'espressione del relativo parere - anche il prossimo schema di direttiva determinante i criteri di ripartizione della restante somma di 6 milioni di euro;
b) sia assicurata altresì la trasmissione alle competenti commissioni parlamentari della documentazione attinente al monitoraggio sulle modalità di utilizzo delle risorse annualmente destinate al finanziamento del Fondo, al fine di verificare l'effettiva realizzazione e il conseguimento qualitativo degli obiettivi perseguiti.
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
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Schema di direttiva concernente interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa per il 2004.
Atto n. 382.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'8 luglio 2004.
Guglielmo ROSITANI, presidente, ricorda che, nell'ultima seduta, il relatore Angela Napoli ha illustrato una propria proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di direttiva in esame (vedi allegato al Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari dell'8 luglio 2004).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004
308a Seduta
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di direttiva concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme e le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi medesimi, per l'anno 2004, ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: "Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" (n. 382)
(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il senatore BRIGNONE (LP), il quale sottolinea anzitutto l'importanza del provvedimento in titolo per il funzionamento degli istituti scolastici, con particolare riferimento ai piani per l'offerta formativa, massima espressione dell'autonomia scolastica.
Dopo aver ricordato di aver considerato utile, in qualità di relatore anche dei precedenti schemi di direttiva, un'analisi comparativa delle dotazioni finanziarie rispetto a quelle stabilite per gli anni precedenti, egli ricorda che esse sono determinate in sede di legge finanziaria e non rappresentano l'oggetto del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, che invece riguarda i criteri di riparto.
Egli riassume dunque l'evoluzione della dotazione finanziaria del Fondo, rilevando che essa era pari a circa 400 miliardi di lire nel 1998 (ai quali peraltro si sommarono altri 100 miliardi stanziati per il precedente anno ma non ancora impegnati), a ben 600 miliardi nel 1999, in considerazione della delicatezza di tale anno in cui prendeva avvio l'autonomia scolastica, a 370 miliardi nel 2000, a 521 miliardi nel 2001, a 232 milioni di euro nel 2002 e a 235 milioni nel 2003.
Per la realizzazione degli interventi recati nella direttiva per l'anno 2004 è invece stanziata una somma, significativamente ridimensionata, pari a 203 milioni di euro, ai quali vanno peraltro aggiunti ulteriori 6 milioni che saranno stanziati attraverso una successiva direttiva in considerazione delle innovazioni normative in atto in materia di istruzione e formazione.
Entrando nel merito dello schema di direttiva, egli osserva che essa è ripartita in quattro punti, relativi rispettivamente agli interventi prioritari, ai criteri per la ripartizione e la specificazione degli interventi, ai finanziamenti dei piani dell'offerta formativa e, infine, ai criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi.
Soffermandosi anzitutto sugli interventi prioritari, egli rileva che mentre talune misure sono confermate rispetto agli anni precedenti, ne sono altresì inserite di nuove, connesse alle innovazioni nel frattempo intervenute.
Dà indi conto delle iniziative volte a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici, con particolare riguardo alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo del sistema dell'istruzione; di quelle dirette all'ampliamento dell'offerta formativa; delle attività di formazione del personale della scuola; del supporto all'attività di orientamento, con specifico riferimento alla funzione tutoriale.
Egli si sofferma altresì sulle iniziative dirette all'espansione dell'offerta formativa, finalizzata al sostegno della riforma degli ordinamenti scolastici nelle scuole paritarie, nonché sulle attività volte a potenziare l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.
Quanto alle principali novità introdotte nello schema di direttiva in esame, il relatore passa a considerare in particolare le iniziative da porre in essere, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, per l'attuazione di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale. Quanto al potenziamento dell'istruzione e formazione tecnica superiore e allo sviluppo dell'educazione permanente degli adulti, si tratta - egli prosegue - di disposizioni che confermano quanto previsto nella precedente direttiva.
Passando poi alla specificazione degli interventi, egli rileva che le iniziative recate al punto 1, dalla lettera a) alla lettera e), sono riconducibili alle attività connesse con l'avvio della riforma degli ordinamenti scolastici nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo dell'istruzione, con specifico riguardo all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, all'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche e all'introduzione di una seconda lingua nella scuola secondaria di primo grado.
Coglie altresì l'occasione per sottolineare la mancata inclusione di interventi per la comunicazione a favore degli utenti e delle famiglie, che erano stati giudicati di dubbia opportunità in passato.
Quanto agli interventi richiamati al punto 1, lettera h), essi riguardano la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro che arricchiscono l'offerta formativa per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro. Si tratta, egli prosegue, di percorsi da attuare anche sulla base di convenzioni con imprese ed enti pubblici e privati, che si rendano disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio.
In proposito egli rileva che, in considerazione della scarsa disponibilità delle risorse finanziarie, nonché del necessario coinvolgimento con gli altri Ministeri, si tratta in questo caso di attività di sperimentazione. A conferma, egli osserva che nello schema si fa esplicito riferimento alla realizzazione di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, finalizzata ad innalzare il livello delle competenze di base, nonché a favorire i processi di scelta degli studenti coinvolti nei percorsi formativi e la loro conoscenza del mondo del lavoro.
Dà altresì conto dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, che hanno l'obiettivo di assicurare l'acquisizione di specializzazioni che agevolino l'occupabilità dei giovani e degli adulti.
Relativamente agli interventi richiamati al punto 1, lettera i), essi sono riferiti in particolare al monitoraggio delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche, che sarà svolto dagli uffici scolastici regionali. Non mancherà peraltro, egli prosegue, il supporto degli organismi nazionali e locali competenti in materia. Giudica poi rilevante il supporto assicurato alla realizzazione di una rete nazionale che garantisca sul territorio momenti di confronto, sostegno e informazione.
L'attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi richiamati alla lettera h) del punto 1 godrà altresì del supporto del Ministero del lavoro, attraverso il consolidamento della banca dati per il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore nonché della banca dati per l'educazione degli adulti.
Soffermandosi sui finanziamenti dei piani dell'offerta formativa, egli si rammarica tuttavia della riduzione degli stanziamenti previsti per l'attività del monitoraggio.
Passando indi a considerare i criteri generali per la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo, il relatore rileva che si prevede uno stanziamento pari a 126 milioni di euro per le iniziative a sostegno della riforma degli ordinamenti scolastici e per l’attuazione dei progetti contemplati nel piano per l’offerta formativa.
Rispetto a quanto stabilito nel precedente schema di riparto, egli registra: una lieve flessione per quanto concerne i finanziamenti destinati ai progetti connessi al progetto di riforma; una sensibile decurtazione per quanto attiene allo stanziamento per le iniziative promosse, fra l’altro, per l’orientamento dei giovani, per la partecipazione dei genitori alle scelte educative e ai percorsi formativi della scuola e per l’educazione interculturale; un dimezzamento dell’importo stanziato per i progetti comunitari, che giudica grave qualora non sia motivato dalla conclusione di taluni progetti o dalla circostanza che essi siano già stati finanziati; una considerevole decurtazione dei fondi per le iniziative a beneficio del sistema bibliotecario nazionale, per progetti finalizzati all'innovazione didattica mediante supporti informatici e telematici, che dipende tuttavia dalla circostanza che il progetto di strumentazione informatica presso gli istituti scolastici è stato quasi portato a compimento; una rilevante riduzione dell'importo destinato alle scuole paritarie per l'espansione dell'offerta formativa e per il supporto della riforma degli ordinamenti scolastici.
Con riferimento agli importi da assegnare alla gestione delle istituzioni scolastiche statali finalizzati a promuovere l'avvio della riforma degli ordinamenti scolastici, egli rileva che l'ammontare complessivo, pari ad oltre 105 milioni di euro, sarà così ripartito: il 48 per cento a favore delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, in misura proporzionale alle dimensioni delle stesse istituzioni scolastiche, mentre lo scorso anno tale percentuale era del 40 per cento; il 37 per cento a favore delle istituzioni scolastiche, incluse quelle secondarie di secondo grado, mentre tale percentuale lo scorso anno era pari al 40 per cento; il rimanente 15 per cento è destinato agli uffici scolastici regionali per gli interventi di loro competenza, rispetto al 10 per cento stabilito in precedenza, a testimonianza dell'intento di valorizzare l'attività degli uffici scolastici regionali.
Quanto ai finanziamenti diretti alla qualificazione dell'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, egli rileva che lo stanziamento, pari a quasi 11 milioni di euro, non presenta variazioni rispetto allo scorso anno.
Le principali novità, egli prosegue, sono invece rappresentate dagli stanziamenti destinati alla realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, pari a circa 10 milioni di euro, e all'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, pari ad oltre 22 milioni di euro.
Quanto poi alla somma stanziata per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, pari a 15 milioni di euro, essa rappresenta una riduzione rispetto ai 17 milioni stanziati in precedenza.
Egli conclude il proprio intervento ribadendo che, al di là delle considerazioni relative alla minore dotazione complessiva del Fondo, la Commissione è chiamata ad esprimersi in merito ai criteri di ripartizione di tale stanziamento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30..
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004
309a Seduta
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di direttiva concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme e le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi medesimi, per l'anno 2004, ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: "Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" (n. 382)
(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
In discussione generale interviene la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) la quale ricorda anzitutto che la legge n. 440 si prefiggeva anzitutto l'obiettivo di rendere effettiva l'autonomia scolastica.
Ella ripercorre indi l'andamento degli stanziamenti assicurati negli anni al Fondo per l'offerta formativa che, dai 521 miliardi di vecchie lire registrati nel 2001, precipita ora ad appena 203 milioni di euro.
Non solo, ma anche i criteri per l'assegnazione dei fondi denotano un forte ridimensionamento dell'autonomia scolastica con una corrispondente centralizzazione degli interventi. Anziché per le finalità istituzionali, i finanziamenti vengono infatti assegnati per il sostegno ad interventi riformatori che non trovano copertura nei rispettivi capitoli di bilancio, prima fra tutte la riforma della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, la cui mancata copertura finanziaria non a caso era stata criticata in sede di Commissione bilancio.
Ella giudica pertanto assai negativamente la scelta del Governo di recuperare ove possibile i fondi per sostenere riforme altrimenti prive di idonea copertura, tanto più che tale meccanismo sottrae alle istituzioni scolastiche i finanziamenti cui hanno diritto.
Passando al merito degli interventi finanziati, ella stigmatizza anzitutto il sostegno alle azioni di orientamento e tutoriali in funzione dell'ampliamento e dell'incremento del livello di scolarità. Ricorda infatti che le funzioni tutoriali non fanno parte dell'attuale quadro contrattuale, tanto che è attualmente pendente una vertenza che ne revoca in dubbio la legittimità.
Anche con riguardo agli interventi in favore dell'handicap, ella registra negativamente che prevalgono le iniziative di carattere centralistico e che la direttiva entra eccessivamente nel dettaglio, giungendo ad individuare gli interventi a sostegno dell'handicap sensoriale. Al riguardo, ella ricorda peraltro che vi sono molte situazioni di handicap non sensoriale, fra cui ad esempio l'autismo, che hanno bisogno di altrettanto supporto.
Sempre con riferimento alle iniziative in favore dell'handicap, ella prende atto che sono previsti interventi anche in forma associata. Pur essendo in linea generale favorevole agli interventi in rete, in quanto rafforzativi dell'autonomia, in questo specifico caso ella paventa un ritorno alle scuole speciali, sul quale dissente nettamente. Analogamente, con riguardo al sostegno degli istituti di carattere atipico, stigmatizza il ruolo prevalente assegnato a forme diverse dell'integrazione nelle singole istituzioni scolastiche.
Passando alle previste azioni perequative nell'istruzione professionale, ella dichiara di concordare con l'obiettivo di innalzare il livello degli insegnamenti professionalizzanti. Sollecita tuttavia un contestuale innalzamento del livello culturale di questi percorsi affinchè essi possano essere effettivamente considerati alla stregua dei licei. Quanto poi alla prefigurata sperimentazione relativa all'istruzione e formazione professionale, sulla base dell'accordo quadro del giugno 2003, ella sottolinea la necessità di un quadro normativo stabilizzato della scuola superiore, in assenza del quale la sperimentazione è destinata a non governare la riforma.
Altro tema di rilievo è poi, prosegue la senatrice Soliani, quello delle rilevazioni statistiche, del monitoraggio, della comunicazione. Al riguardo, ella conviene con la necessità di iniziative a livello nazionale. Ritiene tuttavia assai inopportuno che esse siano finanziate con il Fondo per l'offerta formativa, atteso il suo carattere affatto diverso.
Nel ribadire il proprio dissenso su modalità di gestione del Fondo che comprimono l'autonomia e invadono, anche con norme di dettaglio, settori riservati all'autonomia, invita conclusivamente il Governo a riformulare il testo della direttiva tenendo conto delle puntuali indicazioni della legge n. 440 e presenta uno schema di parere contrario unitamente agli altri rappresentanti dell'opposizione, pubblicato in allegato al presente resoconto.
La senatrice ACCIARINI (DS-U), nel convenire pienamente con le osservazioni della senatrice Soliani, si sofferma anzitutto sulla continua riduzione degli stanziamenti in favore del Fondo per l'offerta formativa. Pur concordando con il relatore Brignone che l'esame della direttiva in titolo dovrebbe concentrarsi più sui criteri di riparto che sull'entità del Fondo, ritiene infatti ineludibile un giudizio critico sulla scelta del Governo di ridurre gli stanziamenti dai 258 milioni di euro dell'ultima legge finanziaria del Centro Sinistra agli attuali 203. Anche in considerazione del minore potere di acquisto dell'euro, le scuole si trovano infatti oggi con una capacità di azione assai ridotta rispetto agli anni passati.
Inoltre, tali risorse sono gestite in modo difforme rispetto alle finalità previste dalla legge e sono destinate ad interventi di carattere centralistico, che sottraggono spazi di azione alle scuole.
Le finalità previste dalla legge n. 440 riguardavano infatti la piena attuazione dell'autonomia scolastica, l'incremento del tasso di scolarità e di successo scolastico, l'istruzione e formazione tecnica superiore e l'integrazione dell'handicap.
Le direttive applicative del Centro Destra hanno invece esteso gli interventi all'attuazione della legge n. 53 di riforma scolastica e alle scuole paritarie, piegando la chiara volontà del legislatore a finalità proprie del Ministro.
Al contrario, se questa era l'intenzione, occorreva avere il coraggio di modificare espressamente le finalità previste dalla legge n. 440, evitando di ricorrere ad una sorta di esproprio surrettizio.
Ella chiede pertanto al Governo di ritirare lo schema di direttiva, ripristinando un rapporto corretto fra legge istitutiva e direttiva applicativa e restituendo i fondi alla gestione delle scuole.
Quanto poi agli interventi di sostegno della funzione tutoriale, ella ribadisce a sua volta che si tratta di funzione non prevista né a livello legislativo né a livello contrattuale. Giudica pertanto del tutto inopportuno che essa sia stata inserita in un decreto legislativo, scavalcando i limiti della relativa legge di delega, e che ora ad essa siano destinati fondi indebitamente sottratti all'autonomia scolastica.
Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BRIGNONE (LP), il quale riconosce che il sostegno assicurato alla funzione tutoriale desta qualche perplessità. Osserva tuttavia che gli interventi previsti sono indirizzati a specifici obiettivi e non configurano pertanto un sostegno a sé stante.
Quanto alle osservazioni sulle situazioni di handicap non sensoriale, ritiene che esse possano essere recepite agevolmente.
Più rilevante giudica invece la prospettiva di una eventuale modifica della legge n. 440, alla luce della riforma scolastica disposta con la legge n. 53. A suo giudizio, tale modifica non è tuttavia necessaria, atteso che l'offerta formativa può essere realizzata con modalità diverse, fra cui ad esempio anche l'alternanza scuola-lavoro. Né l'assenza di specifiche disposizioni legislative di riferimento costituisce un ostacolo insuperabile, dal momento che a volte può risultare utile avviare una fase sperimentale.
Quanto all'accentramento di risorse in capo agli uffici scolastici regionali, ricorda che ad essi sono attribuiti fra l'altro interventi perequativi e che essi spesso risultano maggiormente in grado di avviare le riforme rispetto alle singole istituzioni scolastiche.
L'autonomia scolastica si regge del resto su due pilastri fondamentali: la dotazione finanziaria e la possibilità di modulare gli organici secondo le necessità e i piani dell'offerta formativa.
L'andamento finanziario non è stato peraltro costante nel tempo, avendo conosciuto già in passato momenti più alti, connessi all'avvio dei processi autonomistici, e momenti più bassi.
Pur dichiarandosi disponibile a recepire alcune osservazioni emerse nel dibattito, osserva tuttavia che la presentazione di uno schema di parere contrario rende sostanzialmente superflua la sua disponibilità. Presenta pertanto uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al presente resoconto.
Sull'ordine dei lavori interviene la senatrice ACCIARINI (DS-U), la quale chiede se si procederà immediatamente alla votazione sull'atto in titolo e, in caso contrario, quando scade il termine per l'espressione del parere.
Risponde il PRESIDENTE, il quale fa rilevare l'assenza del numero legale indispensabile per la votazione sull'atto in titolo. Comunica altresì che il termine per la presentazione del parere scade il prossimo 5 luglio, ma è prorogabile per ulteriori 10 giorni. Propone pertanto di chiedere alla Presidente del Senato la proroga del termine, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato
SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO N. 382
"La Commissione,
esaminato lo schema di direttiva per l'anno 2004 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme e le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";
rilevato che:
la disponibilità finanziaria complessiva ammonta a 209.718.588 euro ed è iscritta al capitolo 1722 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l'utilizzo di 203.718.588 euro è definito da questa prima direttiva, mentre la determinazione dei criteri di impiego della restante somma di 6.000.000 di euro viene rinviata ad una successiva direttiva, in considerazione delle innovazioni normative in materia di istruzione e formazione;
constatato che gli interventi prioritari individuati nello schema di direttiva sono i seguenti:
- iniziative di supporto per la riforma degli ordinamenti scolastici con priorità per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo di istruzione;
- iniziative per l'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche;
- attività di formazione del personale della scuola;
- iniziative per l'orientamento e la funzione tutoriale finalizzata all'innalzamento dei livelli di scolarità e di successo scolastico;
- iniziative per l'espansione dell'offerta formativa e per il sostegno della riforma degli ordinamenti scolastici nelle scuole paritarie;
- iniziative a sostegno degli alunni in situazione di handicap;
- azioni perequative a sostegno dell'area di professionalizzazione degli istituti professionali;
- attività da porre in essere con Regioni ed Enti locali per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, la sperimentazione nell'offerta formativa di istruzione e formazione professionale, l'educazione permanente e il potenziamento dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
- iniziative di studio, documentazione, monitoraggio dei processi innovativi;
considerato inoltre che:
al punto 2 della direttiva, sono specificati correttamente gli interventi e al punto 4 vengono definiti i criteri generali per la ripartizione delle somme, che sono frutto di scelte ponderate ed approfondite;
tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un finanziamento finalizzato alla realizzazione del piano dell'offerta formativa e delle connesse attività di formazione e aggiornamento;
vengono previsti specifici e significativi interventi per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, per l'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale e per l'istruzione e formazione tecnica superiore, con la possibilità di modulare le risorse in relazione alla programmazione regionale degli interventi;
preso atto che la somma disponibile, stabilita dalla legge finanziaria, appare ripartita in modo corretto e motivato,
esprime parere favorevole".
SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAI SENATORI SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, MODICA, Vittoria FRANCO, TESSITORE E PAGANO
SULL'ATTO N. 382
"La Commissione,
esaminato lo schema di direttiva di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n.440;
premesso che:
lo schema di direttiva in esame, valutato nel suo complesso, non appare adeguato a corrispondere alle esigenze per le quali è stato istituito il "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi", di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.440;
in particolare, secondo la legge il Fondo ha come finalità principali la piena realizzazione dell'autonomia scolastica e la realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche, al fine di ottenere un incremento dell'offerta formativa. Infatti, i principali destinatari delle somme messe annualmente a disposizione dal Fondo devono ritenersi le autonomie scolastiche;
al contrario, la direttiva in esame, nel definire gli interventi prioritari che devono essere realizzati e nell'individuare i criteri generali per la ripartizione delle somme tra i vari interventi, sembra contemplare esclusivamente misure funzionali all'attuazione della riforma dei cicli, di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53, senza riguardo per le originarie finalità istituzionali del Fondo;
in particolare, la direttiva in esame per un verso finisce per sottrarre risorse alle attività di promozione e miglioramento dell'offerta formativa delle scuole, dirottandole verso l'attuazione della riforma dei cicli scolastici, per la quale il Governo avrebbe dovuto già prevedere i necessari finanziamenti; per altro verso, condiziona pesantemente la funzionalità delle istituzioni scolastiche, attraverso una disciplina eccessivamente dettagliata e vincolante che non lascia alcuno spazio concreto all'esercizio dell'autonomia;
nel merito del provvedimento, esso appare connotato da non pochi elementi di confusione. Riguardo agli interventi indicati quali prioritari, appare fuorviante il riferimento, di cui al punto 1, lettera d), alle "iniziative volte a supportare gli interventi di orientamento, con riferimento alla funzione tutoriale", le quali dovrebbero essere finalizzate "anche all'ampliamento e all'innalzamento dei livelli di scolarità". Infatti, la figura del tutor non fa ancora parte del panorama delle professionalità del mondo scolastico, in pendenza di una vertenza contrattuale, e dunque non si comprende come la stessa funzione tutoriale possa essere considerata già operante ed efficace per l'incremento dei livelli di scolarità;
riguardo alle iniziative per il miglioramento dell'offerta formativa rivolta agli alunni portatori di handicap, le indicazioni del Governo appaiono riduttive laddove fanno specifico riferimento alle situazioni di handicap sensoriale, ma non anche ad esempio a quelle, non meno gravi, di autismo;
inoltre, all'atto della specificazione degli interventi, la direttiva prevede al punto 2, non senza incongruità, che l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap possa essere promossa dalle istituzioni scolastiche anche in forma associata;
a questo proposito, si rileva negativamente il tentativo di ritorno al modello delle scuole speciali, attraverso una politica di allocazione delle risorse che vede destinato ben il 55% della quota riservata all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap ai cosiddetti istituti a carattere atipico;
nell'ambito delle azioni perequative a sostegno della professionalizzazione degli istituti professionali, si segnala come manchi ogni concreta iniziativa per il generale innalzamento dei livelli di cultura acquisibili attraverso questi percorsi scolastici;
con riferimento alle attività connesse all'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, da realizzare con le Regioni e gli Enti locali in attuazione dell'Accordo quadro del 19 giugno 2003, si rileva come qualunque sperimentazione necessiti innanzitutto di un quadro normativo stabilizzato in materia di scuola superiore, tuttora mancante in pendenza dell'emanazione dei decreti attuativi della riforma dei cicli;
ai fini del monitoraggio degli interventi è espressamente menzionato lo svolgimento di indagini sulle competenze alfabetiche della popolazione adulta. A questo proposito, appare impropria l'utilizzazione delle risorse del Fondo per un'attività di rilevazione statistica che dovrebbe essere svolta in via ordinaria dall'ISTAT;
infine, lo schema di direttiva delinea un modello di gestione dei finanziamenti che ridimensiona e comprime gravemente l'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche dal nostro ordinamento costituzionale - recentemente ribadita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004 - conservando un ruolo condizionante in capo al Ministero, sia direttamente sia attraverso gli Uffici scolastici regionali, che sono a loro volta articolazioni dell'Amministrazione centrale;
esprime parere contrario e chiede che il testo venga radicalmente riformulato riconducendolo al dovuto rispetto delle indicazioni previste dalla legge n. 440 del 1997".
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
312a Seduta
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Schema di direttiva concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme e le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi medesimi, per l'anno 2004, ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: "Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" (n. 382)
(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.
Il PRESIDENTE, rilevando l'assenza del numero legale necessario per la votazione dello schema di parere favorevole proposto dal relatore Brignone, apprezzate le circostanze, sospende la seduta sino alle ore 16.
La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 16,15.
Il PRESIDENTE, preso atto della perdurante mancanza del numero legale, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.
Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 15, non avrà luogo.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,20.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MERCOLEDÌ 14 luglio 2004
313a Seduta (pomeridiana)
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di direttiva concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme e le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi medesimi, per l'anno 2004, ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: "Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" (n. 382)
(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.
Per dichiarazione di voto sullo schema di parere favorevole del relatore Brignone (allegato al resoconto della seduta del 30 giugno scorso), interviene la senatrice ACCIARINI (DS-U) la quale, a nome del suo Gruppo, lamenta anzitutto le difficili condizioni in cui opera la Commissione, che rispecchiano del resto difficoltà politiche di più ampia portata. Stigmatizza in particolare il disinteresse che la maggioranza mostra verso i provvedimenti all'ordine del giorno, come testimonia il ripetuto ricorso a sostituzioni estemporanee al fine di raggiungere il numero legale prescritto dal Regolamento.
Entrando nel merito dello schema di parere, ella dichiara la propria contrarietà, che si estende all'intero provvedimento, atteso che esso, pur decisivo ai fini dell'autonomia scolastica, determina invece un uso improprio delle risorse. Queste invece di essere destinate all'offerta formativa, sono infatti dirette a finanziare interventi per l'attuazione della legge n. 53 del 2003. Lo schema di direttiva non tiene dunque conto del forte malessere nel mondo della scuola e della necessità di assicurare un effettivo arricchimento dell'offerta degli istituti scolastici.
Ella coglie infine l'occasione per stigmatizzare la circostanza che spesso, sui provvedimenti più rilevanti, la maggioranza non consente una costruttiva interlocuzione con i Gruppi di opposizione.
Anche la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) dichiara il voto contrario, a nome della sua parte politica, sullo schema di parere favorevole proposto dal relatore, ribadendo i rilievi critici già svolti nel corso della discussione generale e contenuti nello schema di parere contrario che ella ricorda di aver presentato a nome dei Gruppi di opposizione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di mercoledì 30 giugno).
Ella sottolinea in particolare che il provvedimento in titolo conferma le difficoltà del Governo non solo ad assicurare adeguate risorse alla scuola, ma anche a comprendere l'importanza di investire sull'autonomia e sulla progettualità degli istituti scolastici.
Fra i punti critici dello schema di direttiva, che si ricollegano alla complessiva sottovalutazione del ruolo dell'autonomia scolastica, ella rileva il ricorso ad iniziative di sperimentazione, come quella relativa all'istruzione e formazione professionale. In proposito ella stigmatizza in particolare la circostanza che queste ultime si inseriscono in un quadro normativo incerto, mentre sarebbe necessaria una disciplina stabile e meditata, frutto anche del coinvolgimento delle scuole.
Ella afferma conclusivamente che il provvedimento testimonia l'incapacità dell'Esecutivo a corrispondere sia agli obiettivi della legge n. 440 in materia di offerta formativa, sia ai bisogni del mondo della scuola, che richiederebbe adeguati investimenti.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.
Egli dichiara indi precluso lo schema di parere contrario presentato dalla senatrice Soliani a nome dai Gruppi di opposizione.
[1] Quanto agli interventi integrati, la legge specifica (art. 3) che nella ripartizione di fondi per attività in collaborazione con enti locali va accordata priorità ad interventi per i quali questi ultimi garantiscano concreta disponibilità o a progetti deliberati da reti di scuole.
[2] La L. 69/2000 riserva fino al 55% dell’intero importo agli istituti di istruzione a carattere atipico per l’attuazione della riforma (prevista dall’art. 21, co. 10, della L. 59/1997) e per interventi da questi programmati; dispone la diretta utilizzazione da parte del MIUR nelle more di tale riordino; il restante 45% dei finanziamenti viene destinato a progetti di integrazione e formazione del personale realizzati dalle istituzioni scolastiche o dal Ministero. Lo schema di direttiva in esame ricalca tale impostazione prevedendo che l’importo riservato agli istituti (6 milioni di euro) sia assegnato a questi ultimi qualora i nuovi organi di gestione siano insediati entro il 2005; in caso contrario vada ad incrementare le risorse per l’integrazione degli alunni e la formazione del personale. Si ricorda che sullo schema di regolamento di riordino degli istituti a carattere atipico (istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo ed Istituto statale “Augusto Romagnoli”), la commissione VII della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni (22 luglio 2003) mentre la 7° commissione del Senato non ha espresso parere entro la scadenza dei termini (31 agosto 2003). Il provvedimento non è stato ancora emanato.
[3] Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Tabella C, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca).
La legge finanziaria per il 2004 (legge 350/2003) fissava la dotazione del Fondo in 198,73 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006. La legge finanziaria per il 2003 (legge 289/2002) fissava la dotazione del Fondo in 214,05 milioni di euro per il 2003 e 198,73 milioni di euro per ciascuno degli esercizi il 2004 e per il 2005; la legge finanziaria per il 2002 (legge 448/2001) fissava la dotazione del Fondo in 226,45 milioni di euro per il 2002, 214,05 milioni di euro per il 2003 e 198,73 milioni di euro per il 2004.
[4] Delega al Governo per la definizione di norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Il provvedimento detta una disciplina generale in materia di istruzione facendo ricorso allo strumento della delega legislativa. Tra i principi direttivi per la predisposizione dei decreti delegati si ricordano, per quanto qui interessa: l’articolazione del sistema scolastico in due cicli (il primo comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, il secondo il secondo comprendente il sistema dei licei e della formazione professionale); la generalizzazione dell’insegnamento di una lingua comunitaria e della diffusione delle tecnologie informatiche nella scuola primaria; l’introduzione di una seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria; il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età (art. 2); la rideterminazione delle funzioni e della struttura dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (art. 3); l’introduzione dell’alternanza scuola-lavoro (art.4) come modalità di realizzazione del percorso formativo del secondo ciclo; la ridefinizione dei percorsi di formazione dei docenti (art. 5). E’ inoltre prevista la possibilità di anticipare l’età di ingresso nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
[5] Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53) è il primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 53/2003.
[6] L'art. 21 della L. 59/1997 (così detta “Bassanini 1”) ha disposto l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia didattica, di ricerca, organizzativa e finanziaria alle singole istituzioni scolastiche demandandone l’attuazione a regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2, della L. 400/19889). Il principale di questi è il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che disciplina l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle istituzioni scolastiche: essa é fondata sul Piano dell'offerta formativa (POF) adottato (art. 3 del DPR) da ciascuna istituzione.
[7] L. 10 marzo 2000, n. 62 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione.
[8] La predisposizione di misure a favore degli alunni ospedalizzati è stata oggetto della circolare 10 ottobre 2001, n.149; ed é stata poi indicata tra gli interventi prioritari da realizzare dalle direttive sul riparto del Fondo per l’offerta formativa emanate per gli esercizi finanziari 2002, 2003, 2004 (direttive 53/2002; 48/2003; 60/2004). A ciascuna direttiva ha fatto seguito apposita nota ministeriale recante l’ indicazione e la ripartizione della somma destinata agli alunni ospedalizzati ; per l’anno scolastico 2004/2005 da ultimo la nota 15 ottobre 2004 (in attuazione della direttiva 60/2004) ha riservato agli alunni ospedalizzati o in terapia domiciliare 1.029.622 euro; ha ripartito tale importo tra gli uffici scolastici regionali ed ha indicato le linee di intervento da adottare.
[9] I corsi degli istituti professionali sono articolati in un ciclo triennale, al termine del quale si consegue un diploma di qualifica professionale, ed in un biennio post qualifica (facoltativo) che completa la formazione professionale e consente l’accesso all’università.
[10] Il “sistema della istruzione tecnica e formazione tecnica superiore” (I.F.T.S.), è stato istituito dall’art. 69 della già richiamatalegge 17 maggio 1999, n. 144; quest’ultimo pone la programmazione dei relativi interventi a carico del Fondo in esame nei limiti delle risorse disponibili.
[11] Vedi l’intervento del sottosegretario On. Aprea nel corso della seduta del 7 luglio 2004 della VII Commissione della Camera, in occasione dell’espressione del parere parlamentare sullo schema di direttiva concernente gli interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa per il 2004.
[12] Il piano è volto al sostegno:
• della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell’autonomia;
• dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
• dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
• della valorizzazione professionale del personale docente;
• delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
• del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
• della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
• degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
• degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;
• degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
Il Piano programmatico sopra citato è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003, esso è ancora all’esame della Conferenza unificata per l’espressione del prescritto parere. Il Piano richiama e specifica gli obiettivi già individuati dalla legge e stima l’importo complessivo dei finanziamenti necessari in 8.320 milioni di euro per il quinquennio 2004-2008. Secondo quanto affermato nel documento, oltre alle somme già iscritte in bilancio ed ammontanti per lo stesso periodo a 4.283 milioni di euro, dovrebbero essere destinati all’attuazione della legge ulteriori 4.037 milioni di euro
[13] Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ha delineato la nuova organizzazione del mercato del lavoro e della relativa disciplina legale. Per quanto concerne in particolare la formazioneprofessionale, il Titolo VI (articoli 47-60) del decreto ha provveduto a disciplinare sia il contratto di apprendistato sia quello di inserimento, che dovrebbe sostituire il contratto di formazione e lavoro. In particolare, l’articolo 48 prevede il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Tale contratto è rivolto a giovani e adolescenti che abbiano compiuto quindici anni di età. La durata massima del contratto, fissata in tre anni e finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale, è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego e dai soggetti privati accreditati.
[14] Viene altresì riconosciuta la possibilità di assolvere al diritto-dovere anche privatamente e ne viene ribadita la connotazione di dovere sociale, esteso anche ai minori stranieri, e garantito alle persone in situazione di handicap. Nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
[15] Articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e articolo 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
[16] L 28 marzo 2003, n 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
[17] L. 17 maggio 1999, n. 144, Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. L’articolo 68 (cui è stata data attuazione con DPR 12 luglio 2000, n. 257) al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, ha previsto l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
L'obbligo si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro. Per l’anno 2004, il decreto 13 settembre 2004 del Ministero del lavoro ha ripartito tra le regioni lo stanziamento di 204,7 milioni di euro, mentre la ripartizione per l’anno 2005 non è stata ancora effettuata.
[18] La somma relativa al 1999 comprendeva, tuttavia, una quota degli stanziamenti per il 1998, non utilizzata nell’esercizio di riferimento.
[19] A partire dal 2001 la somma complessiva risulta integrata, come detto, dei 21,27 mld. di lire stanziati dalla L. 69/2000 per interventi di integrazione scolastica degli alunni con handicap.
[20] Ai sensi della legge 69/2000 il 55% di tale importo (6,04 milioni di euro) sarà destinato agli istituti di carattere atipico qualora entro il 31 dicembre 2005 risultino insediati i nuovi organi di gestione di tali istituti; in caso contrario le risorse saranno riassegnate alle istituzioni scolastiche e nell’importo massimo di 550.000 euro riservate alla formazione del personale (si veda il paragrafo “Presupposti normativi”) .
[21] Si ricorda che il d.lgsl. 77/2005 ha stanziato per l’alternanza scuola lavoro 10 milioni di euro per l’anno 2005 e 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, a valere sul fondo dell’offerta formativa in esame. E’ pertanto presumibile che tale assegnazione sia rimodulata di conseguenza.
[22] Per la ripartizione degli altri importi si fa rinvio allo schema di direttiva.
[23] Con Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1998 (1999/51/CE), è stato istituito il documento denominato «Europass-formazione». Esso è destinato ad attestare a livello comunitario il o i periodi di formazione effettuati da una persona che segue una formazione integrata dal lavoro, ivi compreso, l'apprendistato, in uno Stato membro diverso da quello in cui ha luogo la formazione (denominati «percorsi europei»). Il documento comunitario d'informazione denominato «Europass-Formazione» viene rilasciato dall'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza a chiunque effettui un percorso europeo.
[24] La ripartizione dello scorso anno comprendeva anche 0,8 milioni di euro per iniziative per l’utilizzo via web del sistema bibliotecario nazionale e per progetti connessi all’uso di tecnologie informatiche.