XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative (Schema di D.M. n. 450 (art. 22, co. 2, L. 448/2001)
Serie: Pareri al Governo    Numero: 386
Data: 21/02/05
Abstract:    Scheda di sintesi; Schema di decreto ministeriale; Normativa di riferimento; attività parlamentare relativa alla risoluzione Grignaffini n. 7-00406
Descrittori:
ANNO SCOLASTICO   INSEGNANTI
RUOLI E PIANTE ORGANICHE   SCUOLA
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

Servizio studi

 

pareri al governo

Dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative

Schema di D.M. n.450

(art. 22, co. 2, L. 448/2001)

n. 386

 


xiv legislatura

21 febbraio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

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File: CU0344.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Presupposti normativi4

Contenuto  8

Schema di decreto ministeriale

§      “Schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative per l’anno scolastico 2004-2005” (n. 450)19

§      -                                                                                        Relazione illustrativa  19

§      -                                                                                                          Articolato  19

§      -                                                                                                Tabelle allegate  19

§      -                Ministero dell’Economia e delle Finanze, lettera del 9 agosto 2004  19

§      -Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, “Decreto Interministeriale n. 57 del 20 luglio 2004  (ritirato dal MIUR)19

Normativa di riferimento

§      L. 5 febbraio 1992, n. 104  ”Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”  (art. 3)22

§      L. 14 gennaio 1994, n. 20  Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (art. 3)25

§      D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297  ”Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”  (artt. 401 e 459)33

§      L. 23 dicembre 1996, n. 662  ”Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”  (art. 1, co.72)37

§      L. 15 marzo 1997, n. 59  ”Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” (art. 21)40

§      Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro ed il Ministro per la Funzione Pubblica, Decreto Interministeriale. 15 marzo 1997, n. 176.- ”Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica”47

§      Ministro della pubblica Istruzione, Ordinanza Ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997 “Educazione in età adulta – Istruzione e formazione56

§      Legge  27 dicembre 1997 n. 449 ”Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”  (art. 40)69

§      D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233  ”Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”  (art. 5)73

§      Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 ”Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola”76

§      L. 23 dicembre 1998, n. 448  ”Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”  (Art. 26)103

§      D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275  ”Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”105

§      Ministro della Pubblica Istruzione, D. M. 3 giugno 1999, n. 141 ”Formazione Classi con alunni in situazione di handicap”120

§      Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 200 ”Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola”130

§      Decreto Ministeriale 3 aprile 2000, n. 105  ”Organico Funzionale”138

§      D.M. 26 giugno 2000, n. 234  ”Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275”143

§      D.L. 3 luglio 2001, n. 255 e convertito in legge, con modificazioni,  dall'art. 1, L. 20 agosto 2001, n. 333 ”Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002” (art. 3)147

§      Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro della Funzione pubblica Decreto Interministeriale 28 novembre 2001, n. 168 “Disposizioni sulla dotazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2001-2002”149

§      L. 28 dicembre 2001, n. 448  ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2002)  (art. 22)150

§      D.L. 25 settembre 2002, n. 212 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 268 “Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale”  (artt. 1, 2)153

§      Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Lettera Circolare Prot.n. 3462, del 20 dicembre 2002  155

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289  ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”  (art. 35)156

§      L. 28 marzo 2003, n. 53  ”Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” (artt. 2 e 7)160

§      D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319  ”Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione,  dell'università e della ricerca”  (art. 8)165

§      Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici , Circolare ministeriale n. 2/2004  (Prot. n. 257, del 13 gennaio 2004)  Oggetto: Iscrizioni nelle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2004/2005 - Domande di ammissione agli esami per l'anno scolastico 2003/2004.167

§      D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59  ”Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53”  (artt. 2, 7, 10, 15)176

§      Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Circolare 5 marzo 2004, n. 29  ”Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e istruzioni”.179

 

 

Attività parlamentare

Camera dei deputati, VII Commissione, discussione e votazione della risoluzione in Commissione n. 7-00406 (on. Titti De Simone)

§      Testo della Risoluzione  203

§      Seduta del 5 maggio 2004 (Testo integrale dell’intervento dell’On. De Simone)207

§      Seduta dell’11 maggio 2004 (Seguito della discussione e rinvio)211

§      Seduta del 19 maggio 2004 (Seguito della discussione e conclusione - Approvazione)213


Scheda di sintesi


 

Dati identificativi

 

 

Numero dello schema di decreto

450

Titolo

Schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche  del personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative

Ministro competente

Ministro dell’Istruzione, dell’univerrsità e della ricerca

Norma di riferimento

Art. 22, co. 2, legge 28/12/2001, n. 448

Settore d’intervento

Istruzione, Pubblico impiego

Numero di articoli

14

Date

 

§       presentazione

10 Febbraio 2005

§       assegnazione

10 febbraio 2005

§       termine per l’espressione del parere

2 Marzo 2005

§       termine per l’emanazione dell'atto

 

Commissione competente

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

Rilievi di altre Commissioni

1^ e 5^

 


Presupposti normativi

 

L’articolo 22, commi 1-6, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria per il 2002) hadettato una serie di disposizioni relative alle dotazioni e prestazioni orarie del personale docente, accomunate dalla finalità di conseguire economie di spesa nel settore scolastico[1].

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria per il 2002 (A.C.1984) stimava che da tali disposizioni derivasse una riduzione del personale docente (rispetto alle 771.433 unità impiegate nell’anno scolastico 2001-2002) pari a 33.847 unità nella progressione del triennio di riferimento:

-          8.936 unità per l’anno scolastico 2002-2003;

-          12.651 unità per l’anno scolastico 2003-2004;

-          12.260 unità per l’anno scolastico 2004-2005.

Assumendo come ipotesi l’invarianza del numero di studenti, la relazione tecnica prevedeva, altresì, che il rapporto alunni-docenti, pari a 9,78 per l’anno scolastico 2001-2002, aumentasse nei seguenti termini:

-          9,90 per l’anno scolastico 2002-2003;

-          10,06 per l’anno scolastico 2003-2004;

-          10,23 per l’anno scolastico 2004-2005.

 

I commi 1-3 del citato art. 22 della legge 448/2001 disciplinano la determinazione delle dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche.

 

Il comma 1, in particolare, detta criteri e parametri di carattere generale volti a indirizzare l’attività programmatoria di spettanza ministeriale, stabilendo che le dotazioni organiche siano definite:

·         nel quadro della piena valorizzazione dell’autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici;

·         sulla base del numero degli alunni iscritti, nonché delle caratteristiche e della consistenza oraria dei curricoli obbligatori;

·         nel rispetto di criteri e priorità connesse alle caratteristiche territoriali, alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni ed agli interventi di sostegno per gli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.

 

I successivi commi 2 e 3 disciplinano le fasi procedurali della determinazione delle dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche.

 

A questo fine il comma 2 prevede, in primo luogo, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - previo parere delle Commissioni parlamentari competenti - vengano:

·       fissati i criteri attuativi dei parametri definiti al comma 1;

·       indicata la consistenza complessiva degli organici del personale docente;

·       stabilita la ripartizione e l’assegnazione, su base regionale, degli organici complessivi.

 

Il comma 3 dispone, quindi, che il dirigente dell'ufficio scolastico regionale provveda alla determinazione dell’organico delle istituzioni scolastiche, su proposta dei dirigenti delle istituzioni scolastiche del territorio (formulata previa consultazione degli organi collegiali scolastici) e nel limite dell’organico regionale assegnato[2]. Si prescrive comunque che la distribuzione degli insegnanti di sostegno all’handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche.

 

Si segnala, in proposito, che questo è l’ultimo anno di applicazione della disposizione in esame. La legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha stabilito, al comma 127 dell’articolo 1, che per l’anno scolastico 2005-2006 la consistenza numerica dell’organico di diritto non superi quella determinata per l’anno 2004-2005.

Un recupero per l'insegnamento sul posto comune di almeno 7.100 docenti per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, dovrebbe comunque derivare dall’applicazione del successivo comma 128 dell’articolo 1, il quale prevede che a decorrere dal prossimo anno l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sia impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o, in subordine, da docenti inclusi nell’organico di istituto in possesso dei requisiti; solo qualora tale procedura non soddisfi il fabbisogno, potranno essere assegnati posti a docenti specialisti.

 

Con riguardo più generale al contenuto dell’articolo 22, commi 1-3, della legge n.448/2001, si segnala che esso ha comportato, di fatto, il superamento della disciplina previgente in materia di determinazione dell’organico scolastico, recata, essenzialmente, dall’art. 5 del D.P.R. n. 233/1998[3].

 

Il D.P.R. n. 233/1998 (adottato, unitamente ad altri regolamenti, in attuazione dell’art.21 della l. n.59/1997[4], che ha dettato la base normativa essenziale dell’autonomia scolastica[5]), oltre a definire le norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche autonome e l’attribuzione ad esse della personalità giuridica, stabiliva (art. 5, comma 1) che a partire dal 2000 (vale a dire una volta ultimata l’attuazione dell’autonomia scolastica) le determinazioni degli organici dovessero tenere conto, oltre che delle competenze in materia di programmazione e razionalizzazione della rete scolastica assegnate a regioni ed enti locali dagli artt. 137-139 del D.Lgs. 112/1998[6], di una serie di parametri, quali:

a)       il numero degli alunni previsti, distinti per età e per ordine e grado di scuole;

b)       il numero degli istituti previsti, le loro dimensioni e l'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;

c)       le caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna regione;

d)       gli indici di disagio economico e socio-culturale;

e)       gli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del mercato del lavoro;

f)         la distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.

 

L’art. 5, comma 2, stabiliva, quindi, che nell’ambito dell’organico provinciale venisse affidata ai dirigenti dell’amministrazione scolastica periferica la determinazione dell’ organico funzionale delle istituzioni scolastiche autonome. Per organico funzionale[7] si intende un organico “arricchito”, definito non esclusivamente sulla base del numero degli alunni e delle classi, nonché degli insegnamenti da impartire, ma anche in considerazione delle altre attività didattiche, educative ed extracurricolari, che le nuove istituzioni scolastiche, in virtù dell’autonomia ad esse riconosciuta, sono legittimate a svolgere.


 

Contenuto

Il decreto in esame concerne le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

 

Dalla relazione illustrativa emerge che la presentazione dello schema è stata condizionata dalla necessità di tener conto nel nuovo quadro ordinamentale previsto dalla legge 53/2003[8] e dal d.lgs. 59/2004[9]. Sui tempi di adozione del provvedimento hanno inoltre inciso i numerosi confronti con le organizzazioni sindacali nella fase di concertazione del provvedimento

 

Si osserva che le determinazioni relative alle dotazioni organiche per l’anno scolastico 2004-2005 sono state presumibilmente già adottate sulla base dello schema di decreto pervenuto per il parere. L’articolo 8-ter del D.L. 28 maggio 2004, n. 136[10], ha stabilito, infatti che per l'anno scolastico 2004-2005 le assunzioni riguardanti il personale di ruolo devono essere completate entro il 25 agosto 2004[11].

 

La relazione illustra inoltre i criteri seguiti per la realizzazione dell’operazione di contenimento dei posti prevista dalla legge finanziaria 2002 - pari a 12.260 unità per l’anno scolastico 2004-2005 - che ha riguardato due piani di intervento, le consistenze degli organici e la razionalizzazione dell’impiego delle risorse.

 

 

1.        Consistenza degli organici.

 

Con riferimento all’intervento sugli organici, la relazione individua la riduzione in 6.103 unità, così ripartite:

 

-         2.200 posti per la scuola primaria (come da Tabella B allegata allo schema di decreto);

-         590 cattedre per la scuola secondaria di 1° grado (Tabella C);

-         2.513 cattedre per la scuola secondaria di 2° grado (Tabella D);

-         800 posti di sostegno (Tabella E), provenienti dalla quota aggiuntiva, con il conseguente ristabilimento – secondo quanto riportato nella relazione – del rapporto 1/138 previsto dalla legge 449/97.

 

Per la scuola dell’infanzia – in considerazione delle crescenti richieste delle famiglie - è stato confermato l’organico di fatto dell’anno scolastico 2003-2004 nei singoli contesti regionali per un incremento pari a 219 unità (Tabella A).

La relazione illustrativa precisa che all’onere derivante da tale incremento si intende far fronte con i fondi di cui all’articolo 7, comma 5 della legge 53/2003[12].

 

La Tabella B1 riporta il numero dei posti assegnati – per un totale di 2.331 unità - a ciascuna regione per le esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria, anch’essi finanziati ai sensi del citato articolo 7, comma 5 (e non incidenti pertanto sulle quantità complessive computate in diminuzione).

 

In merito alla questione delle dotazioni organiche, si ricorda che in occasione dell’espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale recante disposizioni sulla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2003-2004[13], la VII Commissione ha approvato una risoluzione[14] che impegnava il Governo ad attuare una politica di valorizzazione e qualificazione della scuola pubblica statale, anche adottando iniziative volte all'ampliamento, per l’anno 2004-2005, del numero delle cattedre e del numero di insegnanti di sostegno, in modo da corrispondere alle esigenze formative degli studenti e delle famiglie.

In tale occasione il sottosegretario del MIUR, On. Aprea, ha consegnato una nota relativa ai temi oggetto della risoluzione, secondo la quale, per l'anno scolastico 2004-2005, a fronte di una previsione di riduzione di circa 5.300 posti, si registrerebbe un aumento di 2.900 posti per far fronte sia alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria che all'introduzione in forma generalizzata dell'insegnamento della lingua inglese e di 1.000 posti per l'introduzione dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria nelle prime classi della scuola secondaria di I grado; conseguentemente, si avrebbe una diminuzione di complessivi 1.400 posti. A ciò si aggiungerebbe la riduzione di 800 posti di sostegno.

Nello schema di decreto in esame la citata riduzione di 5.300 posti (+ 800 posti di sostegno) appare confermata dalle tabelle sopra richiamate; con riferimento agli aumenti derivanti dagli anticipi, la Tabella A riporta un incremento pari a 219 unità per la scuola dell’infanzia e la Tabella B1 un incremento pari a 2.331 unità per la scuola primaria, mentre per quanto riguarda i 1.000 posti della scuola secondaria (non riportati nel presente schema) si segnala che tale ampliamento si dovrebbe realizzare, secondo quanto emerso da contatti informali con il MIUR, in fase di determinazione di organico di fatto, poiché ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs 59/2004, per l'anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado non viene modificato.

Con riguardo, infine, ai posti di sostegno, si precisa che il numero di 79.000 unità citato nella nota dovrebbe far riferimento all’organico di fatto, poiché l’organico di diritto viene quantificato, nella Tabella E allegata allo schema in esame, in 48.680 posti, oltre ai 7.474 posti aggiuntivi. Questi ultimi scontano, come detto, una riduzione di 800 unità rispetto ai posti aggiuntivi dell’anno scolastico 2003-2004. Si segnala, infine, che secondo quanto emerge dalla risposta dell’On. Aprea all’interrogazione n. 4/11025[15] tali posti ammonterebbero attualmente a 82.000 unità.

 

La relazione illustrativa mette, infine, in evidenza come tale contenimento dei posti sia stato realizzato in presenza di una rilevante crescita della popolazione scolastica.

 

Il risultato sopra descritto è stato conseguito anche attraverso due ulteriori interventi di carattere strutturale:

-          la riconduzione delle cattedre a 18 ore, secondo quanto previsto dall’articolo 35, 1° comma, della legge 289/2002[16];

-          la soppressione di parte dei posti dell’organico funzionale della scuola primaria, previsto dall’articolo 26 del DM 24 luglio 1998, n. 331[17].

 

 

2.    Razionalizzazione dell’impiego delle risorse.

 

Con riferimento alla razionalizzazione dell’impiego delle risorse, la relazione individua una riduzione di 6.150 unità (Tabella F), realizzata attraverso le seguenti misure:

-          1.200 unità attraverso l’innalzamento del parametro riguardante il numero di classi per disporre l’esonero di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative[18];

-          1.800 unità attraverso il riassorbimento in organico dei docenti soprannumerari;

-          500 unità attraverso il collocamento fuori ruolo per inidoneità ai compiti di istituto per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 35 della legge 289/2002[19];

-          650 posti di sostegno in dipendenza dell’applicazione del DPCM di cui all’articolo 35 della legge 289/2002[20];

-          1.000 unità per la riduzione dei soprannumerari a seguito delle iniziative di conversione previste dalla legge 268/2002[21];

-          500 unità derivanti dal contenimento dei progetti educativi;

-          500 posti resi indisponibili per la salvaguardia della titolarità dei docenti interessati alla riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento e che dovrebbero essere riassorbiti a seguito del trasferimento dei relativi titolari;

 

Con riferimento al DPCM previsto dall’articolo 35 della legge 289/2002, si ricorda che quest’ultimo dovrebbe disciplinare i criteri con cui le aziende sanitarie locali provvedono all'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap. Poiché il decreto non ha completato il suo iter – che prevede, tra l’altro, il parere parlamentare – occorrerebbe chiarire sulla base di quali elementi è stata effettuata la previsione di riduzione di personale. In ogni modo, presumibilmente, tale riduzione non potrà realizzarsi fino all’entrata in vigore del provvedimento.

 

L’ammontare complessivo delle riduzioni sopra descritte è pari a 12.253 posti, sostanzialmente corrispondente alla quantità prevista dalla citata legge 448/2001 (12.260 unità).

 

 

Il decreto si compone di 14 articoli.

 

L’articolo 1 definisce le dotazioni organiche - riportate nelle citate Tabelle A-F allegate allo schema di decreto - e individua i criteri che ne hanno determinato le consistenze: entità della popolazione scolastica, esigenze degli alunni portatori di handicap, densità e distribuzione demografica, caratteristiche dei territori, condizioni socio-economiche e di disagio sociale nonché esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e configurazione degli organici funzionali (quest’ultimo criterio è riferito alla scuola primaria ed alla scuola dell’infanzia).

Il comma 5 affida ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali[22] il compito di acquisire i dati relativi all’andamento della popolazione scolastica, attraverso le strutture di rilevazione, monitoraggio e verifica ovvero la promozione di conferenze di servizi e momenti di confronto con i responsabili dei CSA ed i dirigenti scolastici, anche al fine di valutare le situazioni problematiche.

 

L’articolo 2 detta norme in materia di ripartizione delle dotazioni provinciali, la cui responsabilità è affidata ai citati direttori regionali. Questi ultimi definiscono altresì, su proposta dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, le dotazioni organiche di istituto.

L’articolo 3 reca norme relative alla scuola primaria, la cui articolazione e quantificazione delle attività educative didattiche e del tempo scuola sono fissate dall’articolo 7 del d.lgs. 59/2004[23].

In particolare, viene confermato il numero dei posti per le attività di tempo pieno attivati per l’anno scolastico 2003-2004. L’articolo contiene inoltre alcune disposizioni riguardanti l’insegnamento della lingua inglese, che è assicurato prioritariamente dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti[24].

 

Con riferimento all’istruzione secondaria, l’articolo 4 riconduce le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina[25].

Merita, inoltre, segnalare ilcomma 3, che detta disposizioni sulla costituzione dei posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola e il comma 6, sull’attribuzione di ore aggiuntive di insegnamento, fino ad un massimo di 24 ore settimanali[26].

L’articolo 5 reca norme relative alla scuola secondaria di primo grado, cui si applicano le disposizioni fissate dall’articolo 10 del d.lgs. 59/2004[27]. In particolare, viene confermato il numero dei posti per le attività di tempo prolungato attivati per l’anno scolastico 2003-2004.

 

L’articolo 6 riguarda la formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, le cui prime classi sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20. Il comma 2 prevede la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi (di almeno 12 alunni ciascuno), con un numero complessivo di alunni non inferiore a 27. Il comma 4 disciplina l’accorpamento delle classi intermedie e finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero ridotto.

 

Con riferimento ai Centri territoriali permanenti per l’istruzione degli adulti[28], l’articolo 7 determina la dotazione organica in numero non superiore a quella dell’organico di diritto relativo all’anno scolastico 2003-2004, mentre l’articolo 8, per le sezioni ospedaliere dell’istruzione secondaria superiore[29], conferma quanto previsto per lo scorso anno e cioè che la determinazione degli organici (sia delle discipline comuni che di quelle di indirizzo) si effettua solo  in sede di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto[30].

L’articolo 9 reca norme in materia di dotazione organica di sostegno e relative deroghe[31].

L’articolo 10 contiene disposizioni riguardanti il personale delle istituzioni educative (convitti nazionali ed educandati femminili) confermando i criteri di determinazione degli organici adottati dal Decreto interministeriale 131/2002[32] (art.8) anche in relazione all’unificazione dei ruoli del personale maschile e femminile disposta  dal D.L. 255/2001, convertito con modificazioni dalla legge 333/2001[33].

 

Con riferimento alle situazioni di fatto, l’articolo 11 prevede l’incremento delle classi solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni. L’articolo detta inoltre norme di razionalizzazione delle risorse.

 

L’articolo 12 riguarda le attività di verifica e monitoraggio della consistenza delle dotazioni organiche, svolte dagli uffici regionali sotto la vigilanza dell’amministrazione centrale.

In proposito, la relazione illustrativa precisa che tale attività - realizzata anche attraverso indagini ispettive e l’utilizzo di revisori dei conti - ha consentito di raggiungere l’obiettivo di riduzione dei posti fissato dalla legge e di porre in essere, nella fase di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto, un efficace controllo sull’andamento dei posti dell’organico di fatto.

 

L’articolo 13 riguarda le dotazioni organiche delle scuole di lingua slovena.

 

L’articolo 14, infine, stabilisce che gli oneri finanziari relativi alle dotazioni organiche gravano sugli ordinari stanziamenti del MIUR.

 

 

 

 


Schema di decreto ministeriale

 


 

“Schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative per l’anno scolastico 2004-2005” (n. 450)

-           Relazione illustrativa

-           Articolato

-           Tabelle allegate

-           Ministero dell’Economia e delle Finanze, lettera del 9 agosto 2004

-           Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, “Decreto Interministeriale n. 57 del 20 luglio 2004  (ritirato dal MIUR)

 


 

 

SIWEB

Attività parlamentare

 


Camera dei deputati, VII Commissione,
discussione e votazione della risoluzione in Commissione n. 7-00406 (on. Titti De Simone)

 


Testo della Risoluzione in Commissione 7-00406

presentata da TITTI DE SIMONE martedì 6 aprile 2004 nella seduta n.450

 

 

La VII Commissione,

premesso che:

nell'anno scolastico 2002-2003 sono state soppresse oltre 15 mila cattedre, nel successivo circa 7 mila e per il prossimo anno scolastico si annuncia una riduzione di circa 6 mila posti;

la riduzione non è affatto sostenuta dalla contrazione del numero degli studenti che ha, al contrario, registrato negli anni scolastici 2001/2002 e 2002/2003 un incremento rispettivamente di 63.146 e 44.044 studenti;

a fronte dell'aumento del numero degli studenti si registra una contrazione del numero delle classi con relativa diminuzione del numero dei posti (-22.435) e aumento degli alunni per classe;

anche per le cattedre del sostegno sono previsti tagli in numero di circa 800 nonostante negli ultimi due anni il numero degli alunni disabili inseriti nelle scuole sia aumentato del 14,3 per cento circa (19 mila unità) mentre i relativi posti di sostegno sono aumentati, in misura proporzionalmente inferiore, soltanto nella quota dell'organico di fatto così che circa un terzo del totale dei posti di sostegno risulta in deroga;

sulla riduzione degli organici incidono in maniera rilevante anche le disposizioni in materia di ricomposizione delle cattedre a 18 ore, di mantenimento della titolarità per i docenti con cattedre orario suddivise tra più scuole, completamento degli spezzoni su scuole diverse;

i numeri relativi alla natalità e la maggiore presenza degli alunni extracomunitari lascia prevedere un ulteriore aumento del numero degli studenti;

i tagli sugli organici continuano ad essere effettuati su base previsionale discostandosi costantemente dai dati effettivi;

è necessario sottolineare che, oltre ai tagli disposti con le scorse finanziarie e la riduzione dei fondi per la scuola statale - i fondi gestiti dagli istituti ai sensi della legge n. 440 del 1997 per l'ampliamento dell'offerta formativa si è consistentemente ridotto in questi ultimi anni - una rilevante parte di questi fondi sono stati utilizzati dal ministero per finanziare «le iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma» cioè per pagare i numerosi opuscoli, gadget, agende e simili predisposti dal ministero per pubblicizzare il prodotto riforma;

considerato che:

l'avvio della riforma nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sta avvenendo nella totale confusione e mancanza di chiarezza così che dirigenti scolastici e docenti non sanno che cosa succederà, cosa cambierà e che fine faranno in concreto;

la politica degli organici sta determinando di fatto una precarizzazione anche dei docenti già di ruolo con un ampliamento delle situazioni di soprannumerarietà e di perdita posto;

la politica del risparmio ha riguardato soltanto le scuole statali in quanto in questi ultimi anni è fortemente aumentato il finanziamento statale, in forme dirette e indirette, alle scuole paritarie nonostante le iscrizioni confermino che le famiglie italiane preferiscono le scuole statali e, per quanto riguarda le scuole per l'infanzia, le scuole degli enti locali dove esistono;

rilevato che:

risulta estremamente aumentata, sul territorio nazionale, la richiesta da parte delle famiglie di classi con orario a tempo pieno;

sulla base della sentenza n. 13 del 2004 della Corte Costituzionale è necessario considerare le competenze delle regioni in materia scolastica;

ilruolo degli enti locali è di rilevante importanza e non è possibile prescindere da una seria e profonda interazione con questi soggetti istituzionali;

si fa ogni giorno più difficile e complessa la situazione dei numerosissimi precari della scuola;

appare opportuno procedere alle immissioni in ruolo secondo criteri che valorizzino, tra l'altro, l'esperienza e il servizio -:

 

impegna il Governo

 

ad attuare una politica di valorizzazione e qualificazione della scuola pubblica statale, anche adottando opportune iniziative volte all'ampliamento del numero delle cattedre e del numero di insegnanti di sostegno, in modo da corrispondere alle effettive esigenze formative degli studenti nonché a quelle delle famiglie;

a prevedere e a promuovere la costituzione di tavoli con rappresentanti degli enti locali al fine di una determinazione delle necessità di organico e di interventi sulle scuole che tengano conto delle reali necessità del singolo territorio.

(7-00406) «Titti De Simone, Sasso, Grignaffini».


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

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RISOLUZIONI

 

Mercoledì 5 maggio 2004. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00406 Titti De Simone: Valorizzazione della scuola pubblica statale e ampliamento del numero delle cattedre e degli insegnanti di sostegno.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che la risoluzione in titolo è stata sottoscritta dai deputati Sasso e Grignaffini.

Titti DE SIMONE (RC), illustrando la risoluzione in titolo, sottolinea in particolare la gravità del processo in atto nel panorama scolastico italiano, per cui si assiste a una notevole riduzione dell'organico dei docenti e ad una contrazione del numero delle classi, a fronte di un significativo aumento del numero degli studenti e della crescente richiesta, da parte delle famiglie, di classi con orario a tempo pieno. Ritiene che l'aumento di organico di 625 unità, annunciato dal Governo per il prossimo anno scolastico, risulti inadeguato a garantire una reale soluzione della problematica segnalata.

Considera altresì essenziale che il Governo promuova la costituzione di tavoli concertativi con associazioni sindacali ed enti locali, alla luce del riassetto delle competenze in materia scolastica con la riforma del titolo V della Costituzione, al fine di garantire per il prossimo anno scolastico un effettivo ampliamento delle cattedre e degli insegnanti di sostegno.

Conclusivamente, sottolinea la necessità di aprire un ampio e costruttivo dibattito sulle complesse e delicate questioni oggetto della risoluzione, riservando alla sua discussione tempi adeguati alla rilevanza del tema.

Chiede infine di essere autorizzata a depositare per iscritto il testo integrale del proprio intervento, anche ai fini della sua pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 2).

Ferdinando ADORNATO, presidente, lo consente.

Il sottosegretario Valentina APREA condivide la necessità di avviare una attenta e ponderata riflessione sulle problematiche legate ai temi oggetto della risoluzione, ed auspica che i tempi riservati a questa discussione da parte della Commissione siano sufficientemente ampi.

Riservandosi di intervenire più ampiamente nel seguito della discussione, rende noto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è attualmente impegnato nella revisione degli organici e che nei prossimi giorni si svolgerà un incontro informale con i sindacati al fine di tentare di individuare concordemente adeguate soluzioni alle questioni segnalate. Segnala peraltro che il problema denunciato con la risoluzione deriva da fattori di lungo periodo, non riconducibili quindi ai recenti interventi di riforma promossi dal Governo, di cui ribadisce la piena validità.

Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.


ALLEGATO 2

7-00406 Titti De Simone: Valorizzazione della scuola pubblica statale e ampliamento del numero delle cattedre e degli insegnanti di sostegno.

TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO TITTI DE SIMONE

Abbiamo presentato questa risoluzione per avviare una discussione parlamentare sulla situazione grave che si è aperta in relazione agli organici scolastici a causa della drastica riduzione, dei tagli apportati dal Governo sulla spinta delle leggi finanziarie, prima, e dei decreto di riordino del ciclo dell'infanzia e della scuola elementare e media, in tempi più recenti. In premessa, desidero subito sottolineare che mi auguro fortemente che questa sede, come altre volte dimostrato, possa assumere, nel rapporto dialettico con il Governo, e in particolare la sottosegretaria Aprea, una iniziativa politico-istituzionale che garantisca una reale soluzione ai problemi che ci troviamo di fronte e che rischiano di compromettere il sereno svolgimento del prossimo anno scolastico, la qualità del servizio pubblico, le domande e le richieste di migliaia di genitori e alunni, Soluzione che può essere determinata soltanto da una analisi reale della situazione, regione per regione, da un attento esame dei dati provenienti dalle direzioni regionali, (i dati diffusi dal ministero non sono quelli oggettivi ma si basano su previsioni in gran parte sottostimate), da un confronto reale e urgente con gli enti locali e gli organismi scolastici territoriali. A noi sta a cuore la scuola pubblica, così come sancita dalla Carta costituzionale, ovvero la garanzia del diritto allo studio per tutti e su tutto il territorio nazionale. Per questa ragione, l'emergenza che si sta determinando, sottolineata dalle vertenze regionali apertesi contestualmente alla insufficiente determinazione degli organici, ci preoccupa molto e sollecita il Parlamento ad una assunzione di responsabilità. Siamo al punto nevralgico di un processo di disinvestimento delle politiche pubbliche, statali sul settore dell'istruzione. I tagli di risorse, di tempo scuola, di insegnanti, lo mettono in luce con grande evidenza. Nell'anno scolastico 2002-2003 sono state soppresse oltre 15 mila cattedre, nel successivo 7 mila, e per il prossimo anno scolastico si annuncia una ulteriore riduzione di circa 6 mila posti. Non è solo, come ritiene il sottosegretario Aprea, un, a suo avviso, secondario punto di vista occupazionale. Nella scuola l'impatto di questi tagli e della precarizzazione sempre più istituzionalizzata si proietta inevitabilmente sulla qualità sull'offerta formativa, sullo opportunità. I tagli si presentano solo come una mera operazione di risparmio a discapito della scuola pubblica. E infatti la riduzione non è affatto sostenuta dalla contrazione del numero, degli studenti, che ha al contrario registrato negli ultimi anni scolastici un incremento di 63.146 nel 2001-2002 e di 44.044 nel 2002-2003. A fronte dell'aumento del numero di studenti cala il numero delle classi con relativa diminuzione del numero dei posti, siamo già a meno 22.435, e conseguente aumento degli alunni per classe. Le cattedre di sostegno si riducono quest'anno di circa 800 unità, nonostante negli ultimi due anni il numero di alunni disabili inseriti nelle scuole sia aumentato del 14,3 per cento, circa 19 mila unità, mentre i relativi posti di sostegno sono aumentati, in misura proporzionalmente inferiore, soltanto nella quota dell'organico di fatto, così che circa un terzo del totale dei posti di sostegno risulta in deroga.

Sulla riduzione dagli organici incidono ovviamente in maniera rilevante anche le disposizioni in materia di ricomposizione delle cattedre a 18 ore, di mantenimento della titolarità dei docenti con cattedre orario divise fra più scuole, e di completamento degli spezzoni su diverse scuole.

La fotografia che ci troviamo di fronte non può essere oscurata. I tagli agli organici continuano ad essere effettuati su basi previsionali distanti dai dati effettivi. I numeri relativi alla natalità e alla maggiore presenza di alunni stranieri lasciano prevedere un ulteriore aumento del numero degli studenti nei prossimi anni.

Dopo l'approvazione del decreto attuativo della legge n. 53 del 2002, quello che in pratica abolisce il tempo pieno, il Governo aveva garantito il mantenimento della situazione di fatto, tanto da apparire in contraddizione con la spinta nuovista e riformista tanto decantata dai Ministro Moratti. I dati sugli organici smentiscono questo impegno. Perché il mero mantenimento degli organici attuali per l'anno scolastico 2004-2005 non garantisce le attività di tempo pieno o prolungato, la massima richiesta di tempo scuola proveniente dai genitori, la compresenza necessaria a svolgere queste attività.

Solo a Bologna, sono duemila le famiglie che resteranno senza tempo pieno e prolungato e la situazione è oggi generalizzata alla Lombardia, alla Liguria, al Piemonte in termini di forte impatto sulle direzioni regionali, ma concretamente esteso a tutto il territorio nazionale. Aumenta il numero degli iscritti e delle richieste di tempo pieno ovunque. Questo è il dato di realtà, mentre il Governo taglia il numero di insegnanti e di classi. Sulla base dei dati della direzione regionale dell'Emilia Romagna si può stimare un incremento medio del 14 per cento della richiesta di tempo pieno e potenziato. È dunque necessaria una quantità di insegnanti maggiore. I dati del Ministero sul numero degli alunni iscritti differiscono da quelli delle direzioni regionali. Come è possibile? Perché il Ministero continua a diffondere dati non reali per tagliare, quando poi la realtà dei fatti è destinata inevitabilmente ad esplodere? In quest'anno scolastico in Emilia-Romagna ci sono 11 mila studenti in più, in Friuli e in Liguria 2 mila in più, in Lombardia 15 mila in più, in Veneto 11 mila, per un totale di 48 mila alunni di cui non si tiene conto. La discordanza fra il numero di alunni funzionante oggi a tempo pieno e prolungato e i dati del decreto sugli organici è notevole. Soltanto Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli e Veneto hanno raggiunto un aumento di 41.246 alunni, di 40.403 richieste di tempo pieno, mentre diminuisce di 3.241 il numero degli insegnanti. Ciò significa fra l'altro portare il tempo-insegnanti allo stesso livello del tempo scuola di 27 ore, e quindi usare da 4 a 9 ore in meno di compresenza. Oltre che un danno di qualità per la scuola, ciò significa andare incontro ad una graduale sovranumerarietà dei docenti di ruolo.

Si abbassa quindi il rapporto insegnanti per ogni classe, all'1,3, aumenta il numero di alunni per classe oltre le leggi attualmente previste, e si taglia drasticamente il tempo pieno. Tornando all'Emilia Romagna, vorrei evidenziare che i tagli sono stati esercitati nella fase di costituzione delle classi, che sono state gonfiate in modo abnorme fino a 28 unità. Solo in Emilia Romagna dall'anno scolastico 2000-2001 ad oggi gli alunni sono aumentati di oltre 32 mila unità a fronte di un calo di 100 insegnanti. Il dato relativo all'aumento degli alunni implica che 1400 classi non sono state attivate. Vediamo per gradi: quest'anno nella scuola dell'infanzia mancano 225 insegnanti, per un totale di 90 classi. Restano esclusi quest'anno 2500 bambini. 46 classi di tempo pieno non istituite, a cui si aggiunga una trentina a tempo prolungato, scuola superiore a fronte di un aumento di 900 iscritti, mancano 200 insegnanti anche a causa della sottostima delle iscrizioni fatta dal Ministero. Per garantire realmente la scelta delle famiglie è necessario un aumento degli insegnanti proporzionale all'aumento del numero degli alunni e delle richieste di tempo pieno e prolungato. In totale mancano solo per l'Emilia Romagna 770 insegnanti e quest'anno si produce una perdita di posti nei diversi ordini di scuola circa 350 unità. Ora abbiamo posto l'accento sull'Emilia-Romagna, ma come il Ministero sa il problema è generalizzato. La risposta che abbiamo appreso in queste ore, ovvero di un aumento di 625 posti su scala nazionale, mi sembra del tutto evidente, non può essere risolutivo. Sono posti aggiuntivi da distribuire regione per regione entro i vari ordini di scuola e sono 5 le regioni che ne restano escluse (Abruzzo, Basilicata, Molise, Sardegna, Umbria). L'aumento degli organici non può essere gestito in questo modo, aumentando il contingentamento in alcuni regioni a discapito di altre. E soprattutto non è chiaro il criterio con cui sono distribuiti nei singoli territori. 625 posti sono assolutamente insufficienti ad eliminare o almeno a ridurre le liste di attesa nella scuola dell'infanzia, né permettono di rispondere all'aumento di tempo scuola, pieno e prolungato richiesto. Così come decadono nei fatti tutti i progetti che hanno garantito la qualità del servizio scolastico (integrazione degli stranieri, dispersione, scuola di strada).

Noi crediamo che occorra intervenire. Rifondazione Comunista ha presentato questa risoluzione, sottoscritta da altri colleghi dell'opposizione, ma mi auguro che anche tra i colleghi della maggioranza emerga la necessità di un intervento. Noi precisiamo che occorre invertire la tendenza, garantire l'organico di diritto per il prossimo anno scolastico, approvare un piano pluriennale di immissioni in ruolo a fronte degli oltre 100 mila posti vacanti nella scuola pubblica.

Noi con questa risoluzione vogliamo impegnare il Governo ad ampliare per il prossimo anno scolastico il numero delle cattedre, garantendo il pieno accoglimento delle richieste di tempo pieno e prolungato e facendo fronte all'aumento del numero di iscritti ed aumentare il numero degli insegnanti di sostegno in modo da corrispondere alle esigenze reali e alle oggettive richieste dei territori. Per questo riteniamo utile che il Governo si impegni ad aprire subito la costituzione di un tavolo con gli enti locali, gli organismi scolastici, le direzioni regionali e provinciali, le forze sindacali per determinare le necessità di organico tenendo conto delle reali necessità di ogni singolo territorio.

Sappiamo che i tempi sono stretti. Se entro il 10 maggio questa verifica non sarà fatta e non si provvederà ad un nuovo contingentamento, le direzioni regionali non potranno più intervenire, pena il caos totale.

Quindi siamo in attesa di capire che cosa il Governo intende fare, se è realmente disposto a riaprire questa partita e in che termini.

 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

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RISOLUZIONI

Martedì 11 maggio 2004. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta comincia alle 14.50.

Sull'ordine dei lavori.

Ferdinando ADORNATO, presidente, propone di procedere a una inversione nell'ordine dei lavori, nel senso di anticipare il seguito della discussione della risoluzione 7-00406, e di procedere successivamente al seguito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge n. 4538.

La Commissione concorda.

7-00406 Titti De Simone: Valorizzazione della scuola pubblica statale e ampliamento del numero delle cattedre e degli insegnanti di sostegno.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata il 5 maggio 2004.

Alba SASSO (DS-U), intervenendo in ordine alla risoluzione in titolo, di cui è firmataria, stigmatizza la politica scolastica del Governo, lamentando in particolare i ripetuti tagli alle dotazioni organiche, effettuati, a suo giudizio, basandosi esclusivamente su dati revisionali che si discostano significativamente dalla realtà del mondo della scuola, e sembrano non tenerne alcun conto. Al riguardo, sollecita in particolare il Governo a chiarire i parametri utilizzati per la rilevazione dei dati su cui si basano le previsioni relative alle esigenze di personale, e ad esplicitare quelle che a suo avviso sono le reali motivazioni politiche sottostanti alle scelte di riduzione del personale docente.

Sottolinea che negli ultimi anni si è registrato un significativo incremento del numero di studenti, pari a circa 63 mila unità nel 2001-2002 e a circa 44 mila unità nel 2002-2003, che renderebbe necessaria l'attivazione di circa 2.600 classi in più rispetto a quelle attualmente previste: a fronte di questa situazione, il Governo continua a perseguire una politica improntata ad una sensibile riduzione delle risorse finanziarie ed umane destinate al mondo della scuola, come testimoniato anche dalla normativa recentemente approvata in tema di ricomposizione delle cattedre a diciotto ore, misura quest'ultima destinata ad incidere, a suo avviso, in maniera fortemente negativa sulla qualità e sulla continuità della didattica. Le più grandi perplessità suscita poi, a suo giudizio, la riduzione degli insegnanti di sostegno, cui consegue un grave abbassamento del livello di tutela dei soggetti più deboli.

< BR>Osserva quindi, più in particolare, che la forte contrazione degli organici interessa, oltre che alcune regioni del nord d'Italia, anche la Puglia, in cui si è assistito ad un taglio di 61 posti nelle scuole elementari, 156 nelle medie, 40 nelle secondarie, nonché alla soppressione di 71 cattedre di sostegno, a fronte dell'aumento di una sola unità docente nella scuola dell'infanzia.

Alla luce di tali preoccupanti dati di fatto, invita il Governo ad una ponderata e costruttiva riflessione sulle problematiche segnalate nella risoluzione in titolo, auspicando una radicale revisione delle linee politiche adottate in materia, al fine di garantire il reale perseguimento degli interessi degli studenti e delle famiglie.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), dopo avere richiamato in termini generali l'esigenza di assicurare elevati standard di qualità dell'offerta formativa, sottolinea che, a suo avviso, la politica governativa in campo scolastico mette a rischio la stessa possibilità di garantire il soddisfacimento dei diritti minimi fondamentali delle famiglie e degli studenti, soprattutto a fronte delle crescenti richieste di servizi di tempo pieno e del considerevole aumento del numero degli studenti.

Richiama in particolare, tra le regioni in cui più pesanti sono le ricadute negative della riduzione degli organici, l'Emilia Romagna (in cui si registrano 9 mila nuove iscrizioni, mentre si assiste a una sensibile contrazione delle classi con orario a tempo pieno), la Lombardia e il Piemonte, oltre alla Puglia, cui ha già fatto riferimento il deputato Sasso.

Invita pertanto il Governo a farsi pienamente carico delle problematiche segnalate, fronteggiando la grave situazione emergenziale in atto nelle scuole italiane con modalità idonee a garantire un'effettiva valorizzazione e qualificazione della scuola pubblica statale.

Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

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RISOLUZIONI

Mercoledì 19 maggio 2004. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00406 Titti De Simone: Valorizzazione della scuola pubblica statale e ampliamento del numero delle cattedre e degli insegnanti di sostegno.

(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata l'11 maggio 2004.

Il sottosegretario Valentina APREA rimette, preliminarmente, agli atti della Commissione una nota relativa ai temi oggetto della risoluzione - che chiede di essere autorizzata a depositare anche ai fini della sua pubblicazione nel resoconto della seduta odierna (vedi allegato) -, nonché ulteriore documentazione concernente le procedure per la determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2004-2005.

Osserva quindi che tale documentazione illustra compiutamente, dal punto di vista tecnico, i criteri per la determinazione degli organici e gli esiti conseguenti alla loro applicazione, che ne determinano un significativo ampliamento, conformemente a quanto richiesto nella risoluzione in titolo e soddisfacendo le esigenze segnalate dalle organizzazioni sindacali nell'incontro svoltosi lo scorso 3 maggio. Precisa inoltre che la documentazione fornisce anche puntuali indicazioni in ordine alla situazione degli organici in Puglia, su cui si erano appuntate alcune considerazioni critiche del deputato Sasso nella precedente seduta.

Rinviando a tale documentazione ogni approfondimento relativo agli aspetti tecnici della materia, ritiene peraltro necessario soffermarsi più ampiamente sulle linee politiche cui si è conformato il Governo a tale proposito, volte a soddisfare in modo compiuto le esigenze degli alunni e delle famiglie.

Al proposito, osserva in particolare che si è registrato un notevole incremento delle richieste inerenti al potenziamento dell'organico nelle scuole dell'infanzia, atteso che da alcuni anni si verifica un costante aumento della natalità. A ciò si deve altresì aggiungere la presenza crescente nel territorio italiano di minori stranieri, nonché l'incapacità degli enti locali, che pure in passato avevano offerto servizi particolarmente qualificati al riguardo (si pensi a molti comuni dell'Emilia Romagna), di gestire e soddisfare le crescenti richieste. A fronte di tale situazione, si è pertanto ritenuto opportuno procedere ad un aumento degli organici nella scuola dell'infanzia.

Parimenti, rileva che il Governo si è fatto altresì carico della problematica inerente all'aumento di richieste di tempo pieno, fenomeno che si registra specialmente nelle aree metropolitane.

Dopo aver ribadito che, pertanto, le priorità del Governo in materia sono rappresentate dalla necessità di ampliare l'organico della scuola dell'infanzia e di soddisfare le richieste di tempo pieno, rileva che, al fine del perseguimento dei suddetti obiettivi, si è ritenuto opportuno procedere, anche in virtù di incontri con rappresentanti degli enti locali interessati, alla revisione di taluni parametri tecnici, concernenti l'assunzione di personale docente, rendendoli maggiormente flessibili, sì da venire incontro alle richieste delle famiglie.

Conclusivamente, segnala l'impegno del Governo al soddisfacimento e alla soluzione delle problematiche segnalate dalla risoluzione in titolo e precisa inoltre che è prevista l'assunzione di circa 1500 docenti per l'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado.

Esprime quindi l'orientamento favorevole del Governo sulla risoluzione in titolo.

Titti DE SIMONE (RC) prende atto con favore della disponibilità del Governo a dare concreta soluzione alle problematiche oggetto della risoluzione ed auspica che siano effettivamente soddisfatte le esigenze delle famiglie e degli alunni e le crescenti richieste di tempo pieno.

Esprime altresì l'auspicio che l'atteggiamento di apertura del Governo sia confermato in occasione dell'ormai prossimo esame del decreto-legge n. 97 del 2004, attinente all'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005.

Ritiene comunque che gli interventi prospettati non siano in grado di dare una soluzione definitiva alla generalizzata e perdurante tendenza alla compressione e riduzione degli organici e del numero delle classi, come peraltro evidenziato ripetutamente dalle organizzazioni sindacali.

Alba SASSO (DS-U), pur esprimendo apprezzamento in ordine alla disponibilità del Governo alla soluzione dei problemi segnalati nella risoluzione, manifesta dubbi in ordine all'attendibilità dei dati previsionali illustrati dal rappresentante del Governo ed esprime forti perplessità in ordine alla politica adottata in materia, che appare improntata alla riduzione dell'organico di diritto, con corrispondente potenziamento dell'organico di fatto, cui consegue il deprecabile fenomeno del precariato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo.

La seduta termina alle 14.20.

 


 



[1]    Si ricorda che in precedenza disposizioni di contenimento della spesa per il personale scolastico erano state dettate da ultimo dall’articolo 40, commi 1, 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - collegata alla manovra finanziaria per il 1998); in particolare, si prescriveva che il numero dei dipendenti del comparto scuola, inclusi i supplenti annuali e temporanei ma non i titolari di supplenze brevi (cioè fino a sei ore settimanali), risultasse alla fine del 1999, inferiore del 3 per cento rispetto al numero rilevato alla fine del 1997. La definizione di criteri e modalità per il conseguimento di tali obiettivi era rimessa a decreti del ministro della pubblica istruzione, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

[2]    La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 13 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale venga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche

[3]     D.P.R. 19 giugno 1998, n. 233, “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[4]     Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” (c.c. legge “Bassanini-uno”). In attuazione dell’art. 21 della legge n. 59/1997 è stato adottato, innanzitutto, il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che disciplina l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle istituzioni scolastiche il cui esercizio fanno perno sul Piano dell'offerta formativa (POF) adottato da ciascuna istituzione. Il quadro attuativo dell'autonomia scolastica ha visto, altresì, l'emanazione del D.M. 1 febbraio 2001, n. 44, recante istruzioni sulla contabilità e i criteri per la formazione del bilancio delle istituzioni scolastiche autonome, nonché del D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59, che - novellando il testo del D.Lgs. 29/1993 sul pubblico impiego - ha istituito e disciplinato la qualifica dirigenziale per i capi di istituto e del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233, che riordina gli organi collegiali della scuola a livello nazionale e territoriale.

[5]     Secondo quanto stabilito dal citato D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l’autonomia si sostanzia nella predisposizione ed attuazione, da parte di ciascun istituto, di un Piano dell’offerta formativa (POF), che comprende anche attività extracurricolari ed educative progettate in relazione al contesto culturale e socioeconomico (iniziative di recupero, sostegno, orientamento scolastico e professionale, attivazione di insegnamenti facoltativi e percorsi didattici individualizzati). Uno dei cardini della nuova organizzazione è, pertanto, il principio della flessibilità, ciò che rende possibile: l'articolazione modulare dell'orario annuale di ciascuna disciplina; la definizione di unità di insegnamento non necessariamente coincidenti con l'unità oraria della lezione; la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale; l'attivazione di insegnamenti facoltativi e di percorsi didattici individualizzati.

[6]    D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59

[7]     La nozione di “organico funzionale” era già stata introdotta per la scuola materna ed elementare dall’art.1, commi 70-72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla manovra finanziaria per il 1997). Negli altri ordini di scuole, cioè gli effettivi destinatari del disposto di cui all’art. 5 del DPR 233/1999, l’organico funzionale è stato attuato a livello sperimentale. A quest’ultimo riguardo si fa presente che con Decreto 2 aprile 2000 n. 105, il Ministero della pubblica istruzione ha determinato il numero degli istituti che avrebbero sperimentato l’organico funzionale per l’anno scolastico 2000/2001.

[8]    Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale". La legge 53/2003 (cd “Legge Moratti”) ha dettato una disciplina generale in materia di istruzione, la cui attuazione è rimessa a decreti legislativi (da emanarsi entro il 17 ottobre 2005, ad eccezione del D.Lgs. relativo all’alternanza scuola lavoro, la cui scadenza è fissata per 17 aprile 2005); il provvedimento reca inoltre alcune disposizioni immediatamente applicative, concernenti l’iscrizione anticipata alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria e la valutazione dei titoli dei docenti scolastici. Le deleghe conferite al governo riguardano in particolare: la definizione del sistema educativo di istruzione e formazione articolato in due cicli; la valutazione del sistema educativo; la formazione iniziale dei docenti; la realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e dell’alternanza scuola-lavoro.

[9]    il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 disciplina la scuola dell’infanzia ed il primo ciclo di istruzione (comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, mentre il secondo ciclo comprende il sistema dei licei e dell’istruzione e formazione professionale).

[10]   Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 186.

[11]   In sostanza, la disposizione modifica, per il solo anno 2004-2005, il termine abituale del 31 luglio stabilito dall’articolo 4 del D.L. 3 luglio 2001 n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 20 agosto 2001, n. 333). Lo slittamento dei tempi è stato disposto  per consentire l’applicazione delle norme contenute nell’art. 1 del D.L. 7 aprile 2004 n. 97(Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. Tale articolo prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2004-2005, la determinazione dell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti del personale docente avvenga sulla base di una nuova tabella dei titoli allegata al provvedimento.

[12]   L’art. 7, comma 5, della legge 53/2003 ha stanziato per le iscrizioni anticipate al primo anno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria statali, un importo pari a 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005. Tale previsione di spesa è stata confermata dall’articolo 18 del d.lgs. 59/2004.

[13]   La VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole in data 20 maggio 2004. Dai considerata del decreto in esame risulta che il decreto per l’anno 2003-2004 (decreto n. 57 del 20 luglio 2004) non è stato perfezionato, non essendo stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in quanto privo dei requisiti previsti dall’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai fini del controllo preventivo (da informazioni assunte presso il MIUR, la motivazione riguarderebbe la trasmissione tardiva rispetto all’anno scolastico oggetto di disciplina). Tale decreto è pertanto considerato parte integrante del decreto ora all’esame delle Camere.

[14]   Risoluzione n. 7-00406 (On. Titti De Simone).

[15]   Interrogazione a risposta scritta (On. G. Mancini), pubblicata il 14 febbraio 2005 nell’allegato B della seduta n. 585.

[16]   L. 27 dicembre 2002, n. 289Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

[17]   Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola

[18]   Norma introdotta dall’articolo 3, comma 88, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) che ha sostituito l’articolo 459 del d.lgs 297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione)

[19]   L. 27 dicembre 2002, n. 289Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Il comma 5 dell’articolo 35 stabilisce che Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Tale personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti alla data di entrata in vigore della legge, il termine di cinque anni decorre da tale data.

[20]   Il comma 7 dell’articolo 35 ha previsto che un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, definisca le modalità e criteri con cui le aziende sanitarie locali provvedono, sulla base di accertamenti collegiali, all'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, tale decreto sarebbe in corso di emanazione.

[21]   D.L. 25 settembre 2002, n. 212, Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 268, Il comma 1 dell’articolo 1 stabilisce che i docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297). In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale, il personale interessato viene collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[22]    Da ultimo il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) ha disciplinato gli uffici scolastici regionali (art. 8), essi hanno sede in ciascun capoluogo di regione, sono uffici di livello dirigenziale generale costituenti un autonomo centro di responsabilità amministrativa e preposti alle funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione, fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome. Articolazioni territoriali degli uffici citati (a livello provinciale e/o subprovinciale) sono  i centri servizi amministrativi.

[23]   Ai sensi di tale articolo 7, l’orario annuale è fissato in 891 ore (escluso il tempo mensa), comprensivo della quota riservata alle regioni e alle istituzioni scolastiche autonome, nonché all’insegnamento della religione cattolica (curricolo obbligatorio), con possibilità per le istituzioni scolastiche di organizzare, nell’ambito del Piano dell’offerta formativa (POF), tenendo conto delle prevalenti richieste della famiglie, attività e insegnamenti per ulteriori 99 ore annue (escluso il tempo mensa) la cui frequenza è opzionale e gratuita. Per tale ordine di scuola viene individuata la figura di un docente con funzioni di tutorato degli alunni e coordinamento delle attività didattiche.

[24]   La disposizione dà attuazione all’art. 22, comma 5, della legge 448/2001; quest’ultimo, sempre nel quadro del contenimento della spesa scolastica, prevede che l’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare venga “prioritariamente” assicurato all’interno dell’organico d’istituto e del piano di studi obbligatorio. Si ricorda che l’insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare è stato introdotto dall’art. 10 della legge 5 giugno 1990, n. 148. Parimenti, l’art.4 della legge n.148/1990 ha disposto che gli insegnanti elementari fossero utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi o da quattro insegnanti su tre classi. Il regolamento attuativo della legge n.148/1990 (D.M. 28 giugno 1991, n. 293) ha previsto che tale insegnamento sia impartito, di norma dalla seconda classe (in fase transitoria dalla terza), per  complessive tre ore settimanali in aggiunta all’orario dell’attività didattica; lo stesso provvedimento prescrive che l’insegnamento sia affidato a regime ad un insegnante elementare “specializzato”, inserito nel modulo organizzativo e didattico, mentre nella fase transitoria possa essere assegnato ad un insegnante elementare già specialista della lingua che assume sei o sette classi.

Si ricorda, infine, che la legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha stabilito, al comma 128 dell’articolo 1, che a decorrere dal prossimo anno l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sia impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o, in subordine, da docenti inclusi nell’organico di istituto in possesso dei requisiti; solo qualora tale procedura non soddisfi il fabbisogno, potranno essere assegnati posti a docenti specialisti. La norma prevede che l'applicazione del comma garantisca il recupero per l'insegnamento sul posto comune di almeno 7.100 docenti (attualmente impegnati esclusivamente nella didattica della lingua straniera) per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007.

[25]   Tale disposizione dà attuazione all’articolo 35, 1° co. della L. 27 dicembre-2002 n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003); quest’ultimo prescrive la riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.

[26]   Si ricorda che l’art. 22, comma 4, della legge 448/2001detta disposizioni per l’attribuzione all’interno dell’istituzione scolastica delle frazioni orarie (c.d. “spezzoni orari”) inferiori a quelle contrattualmente stabilite per il personale docente; in particolare prescrive che il dirigente scolastico proponga prioritariamente (rispetto all’attribuzione dell’incarico ad un docente esterno) ai docenti in servizio presso la stessa istituzione scolastica di effettuare ore aggiuntive di insegnamento, oltre quelle contrattualmente obbligatorie. In ogni caso le ore di insegnamento complessivamente effettuate dal docente non possono superare le 24 ore settimanali.

[27]   Per la scuola secondaria di I grado, l’articolo 10 indica l’orario annuale delle attività educative e didattiche in 891 ore (escluso il tempo mensa), comprensive della quota riservata alle regioni e alle istituzioni scolastiche autonome, nonché all’insegnamento della religione cattolica (curricolo obbligatorio), con possibilità per le istituzioni scolastiche di organizzare, analogamente a quanto disposto la scuola primaria, nell’ambito del POF attività per ulteriori 198 ore annue (escluso il tempo mensa) opzionali e gratuite, eventualmente affidate ad esperti con contratti di prestazione d’opera. Anche in quest’ordine di scuola è prevista la figura di un docente tutor.

[28]   I Centri Territoriali Permanenti sono stati istituiti dall’Ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n.455, che ha disciplinato le attività di istruzione e formazione destinate agli adulti. I Centri organizzano corsi per il conseguimento del titolo di licenza media e coordinano le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio, inoltre assicurano l’offerta di istruzione negli istituti penali minorili ed assumono iniziative anche per gli adulti carcerati. L’art.4 dell’O.M. citata ha forniti indicazioni di massima per l’individuazione dell’organico di base dei docenti di ciascun centro, riservando ai  Provveditori agli Studi la possibilità di assegnare altro personale sulla base dei progetti presentati.

[29]   Ai sensi del protocollo d’intesa siglato il 27 settembre 2000 dai Ministri della pubblica istruzione, della sanità e della solidarietà sociale, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali possono autorizzare, presso i luoghi di cura e di degenza, oltre che quelle di scuola elementare e media, previste dall’articolo 11 del decreto ministeriale 331/98, anche sezioni di scuola materna nonché di istruzione secondaria superiore per studenti impossibilitati a frequentare la scuola per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione. Tali sezioni possono accogliere  anche alunni iscritti ad anni di corso diversi. Per la quantificazione dei posti di organico necessario per il funzionamento delle sezioni dell’istruzione superiore deve essere formulata la previsione, in organico di diritto, del fabbisogno relativo alle discipline delle aree comuni di italiano, storia, matematica, lingue straniere, diritto ed economia, scienza della terra e biologia. Per le ulteriori aree di indirizzo la quantificazione dei posti necessari è effettuata esclusivamente in situazione di fatto.

[30]   Tale previsione era recata anche dall’art. 4 del  Decreto interministeriale 28 novembre 2001,  n.168, recante  disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2001/2002, ma formulata come disciplina transitoria almeno per le materie comuni.

[31]   Siricorda che l’integrazione scolastica di alunni con handicap si realizza attraverso il supporto di docenti specializzati (insegnanti di sostegno) che affiancano quelli curriculari, nonché attraverso l’adozione di un progetto educativo individualizzato e la limitazione del numero di alunni nelle classi con portatori di handicap.

L’art. 40, comma 3, della L. n. 449/1997 ha ridefinito i parametri delle dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno prevedendo un rapporto di un docente ogni 138 alunnifrequentanti gli istituti della provincia. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.M. 24 luglio 1998, il quale ha poi previsto (art. 44) che “in presenza di handicap particolarmente gravi, il Provveditore agli studi può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in deroga al rapporto numerico” prefissato. L’art. 6 del Decreto interministeriale 28 novembre 2001(Recante determinazione degli organici per l’anno scolastico 2001-2002), ha poi attribuito al dirigente scolastico provinciale l’istituzione e copertura dei posti di sostegno ed al dirigente scolastico l’eventuale copertura di ulteriori posti da attivare “per inderogabili esigenze” dopo il 31 agosto. Da ultimo l’art. 35, comma 7, della legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003) ha rimesso l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/ alunni al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La stessa disposizione ha poi affidato ad un DPCM (non ancora emanato) la ridefinizione della procedura per il riconoscimento della sussistenza dell’handicap.

[32]   Disposizioni per la determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2002/2003.

[33]   L’art. 8 del D.I. 131/2002 stabilisce che la consistenza del personale educativo dei convitti nazionali, educandati femminili, istituzioni convittuali annesse ad istituti tecnici e professionali sia determinata in base alla somma dei convittori e delle convittrici e con riguardo anche agli studenti in regime di semi convitto indicando dei parametri di riferimento.