XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Tutela e valorizzazione delle città italiane sotto tutela dell'UNESCO (A.C. 4509 e A.C. 5614)
Serie: Progetti di legge    Numero: 720
Data: 24/02/05
Abstract:    Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; progetti di legge all'esame della Commissione; Normativa di riferimento;Lavori parlamentari al Senato; Documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali
Descrittori:
CENTRI STORICI E ZONE PEDONALI   ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI   TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Riferimenti:
AC n.5614/14   AC n.4509/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Tutela e valorizzazione delle città italiane sotto tutela dell’UNESCO

A.C. 4509 e A.C. 5614

 

n. 720

 


xiv legislatura

24 febbraio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: cu0341.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per  l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  3

§      Contenuto  3

Elementi per l’istruttoria legislativa  3

§      Necessità dell’intervento con legge  3

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  3

§      Compatibilità comunitaria  3

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  4

§      Impatto sui destinatari delle norme  5

§      Formulazione del testo  5

Progetti di Legge

§      A.C. 4509, (on. Vigni ed a.), Disposizioni per la tutela dei beni culturali e ambientali, inseriti nella <lista del patrimonio mondiale>, dell'UNESCO   9

§      A.C. 5614, (on. Asciutti ed a.), Misure speciali di tutela e fruizione delle città italiane, inserite nella <lista del patrimonio mondiale>, poste sotto la tutela dell'UNESCO   14

Normativa di riferimento

§      L. 6 aprile 1977, n. 184  Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972  23

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42  Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.  (artt. 5 e 7)39

§      L. 29 marzo 2001, n. 135  Riforma della legislazione nazionale del turismo.  (art. 5)41

§      Ministro per i Beni e le attività culturali, Decreto del 27 novembre 2003 sulla costituzione della Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali”43

Lavori parlamentari

Iter al Senato

Progetti di legge

§      A.S. n. 2221, (Sen. Asciutti ed a.), Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella <lista del patrimonio mondiale>, poste sotto la tutela dell’UNESCO   51

Esame in sede referente presso la 7^ Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

Seduta del 4 marzo 2004  58

Seduta del 24 marzo 2004  61

Seduta del 7 aprile 2004  63

Seduta del 6 luglio 2004  64

Esame in sede deliberante presso la 7^ Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

Seduta del 19 gennaio 2005  76

Seduta dell’ 8 febbraio 2005, (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)77

Esame in sede consultiva

-       1^ Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 30 marzo 2004  85

Seduta del 16 giugno 2004  87

Seduta del 1 febbraio 2005  88

-       5^ Commissione (Bilancio)

Seduta del 30 marzo 2004  89

Seduta del 14 luglio 2004  91

Seduta del 26 gennaio 2005  92

Seduta del 27 gennaio 2005  94

Seduta del 2 febbraio 2005  95

Relazione della 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica beni culturali)

§      A.S. 2221-A, Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella lista del patrimonio culturale poste sotto  la tutela dell’UNESCO   99

Documentazione

§      Ministero per I beni e le attività culturali, Commissione Nazionale Siti Unesco e Sistemi Tristici Locali “Il Modello del Piano di Gestione dei Beni culturali iscritti alla lista del Patrimonio dell’Umanità,” Linee Guida, Paestum 25 e 26 maggio 2004  110

 


Scheda di sintesi per
l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

 

Numero del progetto di legge

4509

Titolo

Disposizioni per la tutela dei beni culturali e ambientali inseriti nella ‘Lista del patrimonio mondiale’ dell’UNESCO

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Beni culturali

Iter al Senato

NO

Numero di articoli

6

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

19 novembre 2003

§       annuncio

20 Novembre 2003

§       assegnazione

12 febbraio 2004

Commissione competente

VII Cultura

Sede

Referente

Pareri previsti

Parere delle Commissioni I, V, VI, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali


 

 

 

 

Numero del progetto di legge

5614

Titolo

Misure speciali di tutela e fruizione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Beni culturali

Iter al Senato

SI

Numero di articoli

6

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

11 febbraio 2005

§       annuncio

14 febbraio 2005

§       assegnazione

14 febbraio 2005

Commissione competente

VII Cultura

Sede

Referente

Pareri previsti

I, III, V, VIII, IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le proposte di legge in esame (AC 4509 e AC 5614) si propongono di attivare uno strumento organico e permanente a tutela delle città italiane inserite nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Con i provvedimenti si intende, inoltre, riconoscere tali luoghi quali punte di eccellenza del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, in linea con i principi e i contenuti della Convenzione internazionale sulla protezione del patrimonio culturale e ambientale mondiale.

 

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha istituito la lista del patrimonio mondiale dell'umanità con la Convenzione internazionale sulla protezione del patrimonio culturale e ambientale mondiale, adottata nel 1972 dalla Conferenza generale degli Stati membri dell'UNESCO. Attraverso tale Convenzione è stato inoltre istituito un Comitato intergovernativo per la tutela del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato «Comitato del patrimonio mondiale», con sede a Parigi, a cui è demandato il compito di compilare, aggiornare e pubblicare detta lista. La convenzione è stata recepita in Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 184[1]

Recentemente sono stati elaborati nuovi criteri di selezione volti ad includere nella lista del patrimonio mondiale tipologie finora poco rappresentate, come ad esempio i paesaggi culturali e l'architettura contemporanea[2].

Ogni Stato è tenuto a presentare una lista propositiva (tentative list) in cui vengono segnalati i beni che si intende iscrivere nell'arco di 5-10 anni. In una fase successiva viene predisposta e presentata, per ogni singolo bene, la documentazione completa che deve essere esaminata per l'iscrizione definitiva nella Lista.

Attualmente risultano iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale 39 siti italiani.

 

 

La pdl AC 4509 si compone di sei articoli.

 

L’articolo 1 promuove la tutela e la valorizzazione dei siti italiani inseriti dall'UNESCO nella Lista del patrimonio mondiale.

Per quanto attiene alle risorse da destinare ai siti italiani UNESCO - per il restauro e la tutela dei beni culturali e ambientali nonché per la predisposizione di servizi in grado di assicurarne una adeguata fruizione - la proposta prevede:

a) un carattere di priorità, qualora i siti siano oggetto di specifiche richieste nel quadro delle leggi vigenti (articolo 2);

b) l'impegno a definire ogni anno, nella legge finanziaria un apposito finanziamento da destinare ai siti italiani UNESCO. Tali risorse sono assegnate, con criteri definiti da un apposito regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, da una commissione istituita presso detto Ministero (articolo 3).

Il successivo articolo 4 reca le norme per l’istituzione della citata commissione, formata da quattro esperti e presieduta dal Ministro o da un suo delegato, con il compito di assegnare le risorse finanziarie annualmente destinate ai siti UNESCO nonché attivare misure per la promozione culturale e turistica dei siti stessi.

Inoltre, viene previsto che una percentuale delle risorse assegnate (venti per cento) sia destinata al cofinanziamento  (fino al cinquanta per cento del costo di ciascun intervento) di interventi di tutela e di restauro di beni privati che, trovandosi all'interno del sito UNESCO, contribuiscono al loro valore culturale ed artistico (articolo 5).

In ultimo si propone (articolo 6) che edifici e beni immobili di proprietà dello Stato, collocati nei centri storici siti UNESCO e non più utilizzati per funzioni statali, possano essere trasferiti al demanio comunale al fine di consentire l'attuazione di progetti di recupero e di riuso, funzionali alla tutela del patrimonio storico e culturale.

 

 

 

La pdl AC 5164 il cui contenuto in larga parte coincide con la precedente proposta, è stata approvata dal Senato lo scorso 8 febbraio 2005.

 

Il provvedimento si compone di sei articoli.

 

L’articolo 1 prevede il riconoscimento dei siti italiani inseriti nella lista dell’UNESCO quali punte di eccellenza del patrimonio culturale e paesaggistico italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale.

 

L’articolo 2 conferisce priorità di intervento ai progetti di tutela e restauro dei beni culturali e paesaggistici inclusi in tali siti, qualora essi siano oggetto di finanziamento.

 

L’articolo 3 individua in appositi piani di gestione lo strumento per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei siti. A tal fine, i piani definiscono le priorità di intervento, le azioni esperibili per reperire risorse pubbliche e private nonché le forme di collegamento con altri strumenti che perseguono finalità complementari, tra i quali la norma menziona i sistemi turistici locali[3].

Si ricorda che la predisposizione del piano di gestione è necessaria per essere inseriti o continuare ad essere iscritti alla Lista del Patrimonio Universale dell’UNESCO. In proposito, il Ministero per i beni e le attività culturali ha elaborato un modello di piano, presentato alla Conferenza di Paestum del 25/26 maggio 2004, volto a “fornire alle autorità locali una indicazione di come collegare il piano di gestione alla pianificazione del territorio e di come una corretta organizzazione della gestione possa fornire un contributo originale allo sviluppo del sistema economico locale, in particolare, alla crescita del turismo culturale”[4].

 

Ai sensi del comma 3, lo strumento per regolare tali attività è l’accordo, raggiunto secondo le modalità previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio[5].

Il Codice stabilisce, all’articolo 5, che le regioni e gli altri enti pubblici territoriali cooperino con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela. In tale ambito, l’articolo prevede che la collaborazione avvenga sulla base di specifici accordi o intese e previo parere della Conferenza Stato-regioni. La medesima attività di collaborazione è sollecitata, all’articolo 7, con riferimento alle attività di valorizzazione. In particolare, tale articolo prescrive che il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguano il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici[6].

 

L’articolo 4 reca una serie di interventi, volti alla gestione dei siti ed alla costituzione di un rapporto tra flussi turistici e servizi culturali, che comprendono attività di carattere più propriamente culturale (quali lo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione o  il sostegno ai viaggi di istruzione delle scuole) associate ad iniziative di tipo tecnico logistico (quali pulizia, sicurezza, mobilità).

Per quanto attiene alle risorse, l’articolo in esame destina:

a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e 1.000.000 euro per l’anno 2007, a servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché a servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;

b) 3.500.000 euro, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, agli altri interventi descritti nell’articolo.

Con riferimento agli oneri, la norma prevede, inoltre, che per il triennio 2005-2007 si utilizzi il fondo speciale del Ministero dell’economia e delle finanze, mentre a decorrere dall’anno 2008 si provveda attraverso la quantificazione annuale nella Tabella C della legge finanziaria[7].

Gli interventi e le risorse descritti sono determinati con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO, di cui al successivo articolo 5.

Tale Commissione è altresì chiamata ad esprimere pareri sulle questioni riguardanti i siti italiani UNESCO[8].

 

L’articolo 6 stabilisce, infine, che una quota fino al 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 4 sia riservata al cofinanziamento di interventi di conservazione e valorizzazione degli edifici privati localizzati all'interno del perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L'utilizzazione dello strumento legislativo appare coerente, in quanto i provvedimenti dispongono nuove spese a carico del bilancio dello Stato.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dai provvedimenti può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”. Al riguardo, occorre considerare che l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost., ha annoverato la “tutela dei beni culturali”tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, co. 3, Cost.), mentre l’art. 117, co. 2, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, co. 3, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Merita segnalare, peraltro, che le sopra menzionate disposizioni del nuovo Titolo V vanno raccordate, sul piano interpretativo, con l’articolo 9 Cost., il quale dispone che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura […] (comma 1) e “Tutela […] il patrimonio storico e artistico della Nazione” (comma 2).

Peraltro, nella pdl 5614, le competenze regionali in materia di “valorizzazione” appaiono sostanzialmente rispettate attraverso la previsione dell’accordo tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti come strumento per realizzare gli interventi previsti nonché dell’intesa con la Conferenza Stato-regioni per l’emanazione del decreto che deve definire gli interventi e le relative risorse.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento al settore cultura, si ricorda che il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 ed ora in fase di ratifica, attribuisce all’Unione la competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza. Gli atti giuridicamente vincolanti adottati dall'Unione in tale ambito non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

In particolare, il Trattato ha introdotto una disposizione (articolo I-3) con cui l’Unione si prefigge di rispettare le diversità culturali e linguistiche e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

Con riferimento alle politiche comuni, l’articolo III-280 prevede che l'Unione contribuisca al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali‚ evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Nella pdl 5164, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali sono chiamati a concludere accordi con gli altri soggetti interessati per realizzare gli interventi previsti dal provvedimento. La Conferenza Stato-regioni è chiamata a definire una intesa per l’emanazione del decreto che deve definire gli interventi e le relative risorse.

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 3 della pdl 4509, rimette ad unregolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali la definizione dei criteri per l’attribuzione delle risorse previste nel provvedimento.

E’ inoltre prevista l’istituzione presso detto Ministero di una commissione, formata da quattro esperti e presieduta dal Ministro o da un suo delegato, con il compito di assegnare le risorse finanziarie annualmente destinate ai siti UNESCO nonché attivare misure per la promozione culturale e turistica dei siti stessi.

 

L’articolo 4 della pdl 5164 rimette ad un decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, da adottare d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO, gli interventi e le risorse previsti dal provvedimento in esame.

Coordinamento con la normativa vigente

La pdl 5164 si pone in relazione con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedendo che gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi siano raggiunti con le forme e le modalità previste dal Codice.

In proposito occorrerebbe valutare l’opportunità di inserire il riferimento esplicito agli articoli del Codice che richiamano tali accordi.

Impatto sui destinatari delle norme

I provvedimenti in esame incidono sui siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale nonché sulle regioni e gli enti pubblici territoriali che hanno competenza sui medesimi.

Formulazione del testo

In relazione alla pdl 4509 si segnala che l’articolo 6 di tale proposta richiama le norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. Tale Testo Unico è stato recentemente sostituto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, entrato in vigore il 1° maggio 2004. Occorrerebbe pertanto sostituire tale riferimento con il citato Codice.

 

 

Con riferimento all’articolo 6 della pdl 5164, che riserva una quota fino al 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 4 al cofinanziamento di interventi di conservazione e valorizzazione degli edifici privati localizzati all'interno del perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, si segnala che il vecchio testo dell’articolo 4 conteneva un riferimento a interventi di tutela. Poiché tali interventi non compaiono più nel testo approvato dal Senato, risulta attualmente non agevole il raccordo con tale articolo .

 

 


Progetti di Legge

 


N. 4509

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

 VIGNI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, AGOSTINI, ALBERTINI, AMICI,

ANGIONI, ANNUNZIATA, ARRIGHI, BANDOLI, BANTI, BATTAGLIA,

BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BINDI, BIONDI,

BOLOGNESI, BONITO, BOVA, BUFFO, BULGARELLI, CALZOLAIO,

CAPITELLI, CENNAMO, CHIAROMONTE, CIALENTE, CRISCI, CUSUMANO,

DE FRANCISCIS, ALBERTA DE SIMONE, TITTI DE SIMONE, DI GIOIA,

DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FIORI, FIORONI, FOLENA,

FRANCESCHINI, FRANCI, GAMBALE, GASPERONI, GIACCO, GRANDI,

GRIGNAFFINI, GRILLINI, GROTTO, IANNUZZI, INNOCENTI, JANNONE,

LABATE, LETTIERI, LION, SANTINO ADAMO LODDO, LUCA', LUCIDI,

LUMIA, LUSETTI, MAGNOLFI, MARAN, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI,

MARTELLA, MAZZUCA, MELANDRI, MOTTA, MUSSI, NESI, ORICCHIO,

OSTILLIO, PANATTONI, PENNACCHI, PERROTTA, PIGLIONICA, PISA,

PISTONE, QUARTIANI, RAFFALDINI, REALACCI, REDUZZI, ROCCHI,

RODEGHIERO, ROTUNDO, RUGGHIA, RUZZANTE, SANDI, SASSO, SEDIOLI,

SERENI, SINISCALCHI, TIDEI, TRUPIA, VERNETTI, VIANELLO,

VILLARI, VIOLANTE, ZANOTTI

¾

 

Disposizioni per la tutela dei beni culturali e ambientali
inseriti nella "Lista del patrimonio mondiale" dell'UNESCO.

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 19 novembre 2003

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Onorevoli Colleghi! - L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha istituito con specifica convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, siglata a Parigi il 16 novembre 1972 e firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, la "Lista del patrimonio mondiale", a cui vengono iscritti i siti che, per i loro valori culturali ambientali, sono considerati patrimonio di tutta l'umanità.

        I siti inseriti dall'UNESCO nella "Lista del patrimonio mondiale" sono 730 (563 con valenza culturale, 144 con pregio ambientale e 23 misti); 36 di questi sono in Italia.

        Gli Stati aderenti alla citata convenzione dell'UNESCO, fra cui l'Italia, sono impegnati a porre una particolare attenzione alla valorizzazione e alla tutela dei siti UNESCO localizzati nello Stato di appartenenza (articoli 4 e 5 della convenzione).

        La presente proposta di legge, che in larga parte riprende un analogo disegno di legge già presentato al Senato della Repubblica (atto Senato n. 2221), si pone l'obiettivo di attivare strumenti di valorizzazione e di tutela dei siti italiani UNESCO.

        In particolare si propone il riconoscimento di tali luoghi quali "punte di eccellenza" del patrimonio culturale e ambientale italiano (articolo 1).

        Per quanto attiene alle risorse da destinare ai siti italiani UNESCO (da impiegare per il restauro e la tutela dei beni culturali e ambientali nonché per la predisposizione di servizi in grado di assicurarne una adeguata fruizione) la proposta di legge prevede:

 

            a) un carattere di priorità, qualora i siti siano oggetto di specifiche richieste nel quadro delle leggi vigenti (articolo 2);

 

            b) l'impegno a definire ogni anno, nella legge finanziaria un apposito finanziamento da destinare ai siti italiani UNESCO (articolo 3).

 

        La proposta di legge reca altresì l'impegno di attivare forme di promozione, anche turistica, dei siti.

        Inoltre viene proposto che una percentuale delle risorse assegnate sia destinata al cofinanziamento di interventi di tutela e di restauro di beni privati che, trovandosi all'interno del sito UNESCO, contribuiscono al loro valore culturale ed artistico (articolo 5).

        In ultimo si propone (articolo 6) che edifici e beni immobili di proprietà dello Stato, collocati nei centri storici siti UNESCO e non più utilizzati per funzioni statali, possano essere trasferiti al demanio comunale al fine di consentire l'attuazione di progetti di recupero e di riuso, funzionali alla tutela del patrimonio storico e culturale


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Siti italiani UNESCO).

 

        1. In attuazione della convenzione adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, la Repubblica promuove la tutela e la valorizzazione dei siti italiani inseriti dall'UNESCO nella "Lista del patrimonio mondiale", di seguito denominati "siti UNESCO".

 

Art. 2.

(Priorità).

 

        1. Ai fini del finanziamento previsto dalla legislazione vigente in materia, i progetti di tutela, di restauro e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali inclusi nei siti UNESCO hanno carattere di priorità.

 

Art. 3.

(Misure di tutela e di valorizzazione).

 

        1. Al fine di garantire misure di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali di cui alla presente legge, nonché di assicurare un adeguato rapporto tra flussi turistici e servizi offerti, la legge finanziaria prevede un apposito stanziamento annuo a valere sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, da destinare ai siti UNESCO.

        2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono assegnate, con criteri definiti da un apposito regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, da una commissione istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 4.

        3. Le risorse finanziarie sono destinate, in particolare:

 

                a) alla tutela, al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali dei siti UNESCO:

 

                b) alla predisposizione di servizi e di strutture per l'accoglienza nei siti UNESCO.

 

Art. 4.

(Commissione).

 

        1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita una commissione formata da quattro esperti e presieduta dal Ministro stesso o da un suo delegato, con il compito di:

                a) assegnare le risorse finanziarie annualmente destinate ai siti UNESCO ai sensi dell'articolo 3;

                b) attivare misure per la promozione culturale e turistica dei siti UNESCO.

 

Art. 5.

(Misure per la tutela e il restauro degli edifici privati).

 

        1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie previste annualmente per i siti UNESCO ai sensi dell'articolo 3 è destinato al cofinanziamento di interventi per la tutela e il restauro di edifici privati, per un importo pari al 50 per cento del costo di ciascun intervento.

 

Art. 6.

(Trasferimento di beni demaniali).

 

        1. I comuni il cui centro storico è riconosciuto, totalmente o parzialmente, sito UNESCO, possono presentare domanda motivata al Ministero per i beni e le attività culturali ai fini del trasferimento dal demanio statale al demanio comunale di beni di proprietà dello Stato, anche vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, ubicati nel loro ambito urbanistico e non più utilizzati per funzioni statali, allo scopo di evitarne il degrado e di consentirne il recupero e la salvaguardia. A seguito dell'accoglimento della richiesta, previo parere della competente soprintendenza regionale, il bene interessato è trasferito al demanio del comune interessato.

 


 

N. 5614

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

l’ 8 febbraio 2005

¾

d'iniziativa dei senatori

ASCIUTTI, VIVIANI, TOGNI ALBERTI CASELLATI, EUFEMI, DELOGU, ACCIARINI, TRAVAGLIA, D'IPPOLITO, FABBRI, FALCIER, BALBONI, ANTONIO BATTAGLIA, ULIVI, TUNIS, CORTIANA, COMINCIOLI, BIANCONI, BETTAMIO, CAVALLARO, COMPAGNA, TREMATERRA, TOMASSINI, CONSOLO, MONTICONE, GUBETTI, MANIERI, VICINI, TREDESE, FAVARO, BEVILACQUA, SUDANO, DANZI, D'ANDREA, GABURRO

 

Misure speciali di tutela e fruizione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica

l'11 febbraio 2005

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proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Valore simbolico dei siti

italiani UNESCO).

      1. I siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati «siti italiani UNESCO», sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale e paesaggistico italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale.

 

Art. 2.

(Priorità di intervento).

      1. I progetti di tutela e restauro dei beni culturali e paesaggistici inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO acquisiscono priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti.

 

 

Art. 3.

(Piani di gestione).

      1. Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione.

      2. I piani di gestione definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali.

      3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice».

 

 

Art. 4.

(Misure di sostegno).

      1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti:

 

          a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione;

 

          b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;

 

 

          c) alla realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi;

 

 

          d) alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti italiani UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole.

 

      2. Gli interventi di cui al comma 1, nonché l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento di Bolzano. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il decreto è adottato previo parere della Commissione di cui all'articolo 5. Tutti gli interventi sono attuati in conformità alle disposizioni dettate in materia dal Codice.

      3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettere a), c) e d), pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettera b), pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 1.000.000 di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando:

          a) quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

      5. A decorrere dall'anno 2008, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 5.

(Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali).

      1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti i siti italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge.

      2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.

 

Art. 6.

(Misure speciali per gli edifici privati).

      1. Una quota fino al 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 4 è riservata al cofinanziamento di interventi di conservazione e valorizzazione degli edifici privati localizzati all'interno del perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO.

 

 


SIWEB

Lavori parlamentari

 


Iter al Senato

 


 

Progetti di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2221

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, VIVIANI, TOGNI, ALBERTI CASELLATI, EUFEMI, DELOGU, ACCIARINI, TRAVAGLIA, D’IPPOLITO, FABBRI, FALCIER, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, ULIVI, TUNIS, CORTIANA, COMINCIOLI, BIANCONI, BETTAMIO, CAVALLARO, COMPAGNA, TREMATERRA, TOMASSINI, CONSOLO, MONTICONE, GUBETTI, MANIERI, VICINI, TREDESE, FAVARO, BEVILACQUA, SUDANO, DANZI, D’ANDREA e GABURRO

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 18 APRILE 2003

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell’UNESCO

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Onorevoli Senatori. – L’UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, ha istituito (con specifica Convenzione, firmata a Parigi il 16 novembre del 1972) la «lista del patrimonio mondiale», a cui vengono iscritti i siti che, per i loro valori eccezionali, culturali e ambientali, sono considerati «patrimonio di tutta l’umanità».

 

    I siti nel mondo (riconosciuti come singoli monumenti, parti di città o territori), inseriti dall’UNESCO nella «lista del patrimonio mondiale», sono 730 (563 con valenza culturale, 144 con pregio ambientale e 23 misti); 36 di questi sono localizzati in Italia.

    Gli Stati aderenti alla Convenzione UNESCO, fra cui l’Italia, sono impegnati a porre una particolare attenzione, in termini di valorizzazione e tutela, ai siti UNESCO localizzati nello Stato di appartenenza (articoli 4 e 5 della Convenzione).

    Il disegno di legge proposto, traendo origine dai contenuti della Convenzione, si pone l’obiettivo di attivare uno strumento, organico e permanente, di tutela dei siti italiani UNESCO.

    In particolare si propone il riconoscimento di tali luoghi quali «punte di eccellenza» del patrimonio culturale e ambientale italiano (articolo 1).

    Per quanto attiene alle risorse da destinare ai siti italiani UNESCO (da impiegare per il restauro e la tutela dei beni culturali e ambientali nonché la predisposizione di opportuni servizi, in grado di assicurarne una adeguata fruizione) il disegno di legge propone:

 

        a) un criterio di priorità, qualora i siti siano oggetto di specifici finanziamenti nel quadro delle leggi vigenti (articolo 2);

 

        b) l’impegno a definire ogni anno, nella legge finanziaria, in relazione alle capienze, una apposita posta, da destinare ai siti italiani UNESCO (articolo 3, comma 5).

 

    Tale impostazione consente di rendere «non impegnativo», sul piano economico, il disegno di legge proposto, potendolo dotare di risorse finanziarie definibili, secondo le esigenze, anno per anno.

 

    Il disegno di legge introduce, inoltre, l’impegno di attivare, anche attraverso il coinvolgimento dell’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), forme di promozione, anche turistica, dei siti, in modo che tale azione possa apportare un beneficio significativo per tutto il patrimonio culturale e ambientale italiano (articolo 4).

    In ultimo viene proposto che una percentuale (ipotizzata al 20 per cento) delle risorse assegnate sia destinata alla valorizzazione di beni privati che, trovandosi all’interno del sito UNESCO, contribuiscono alla loro valorizzazione, in particolare sul piano estetico; si pensi, a titolo esemplificativo, al restauro di una facciata di un edificio posto nelle immediate vicinanze del bene culturale e ambientale (articolo 5).

    Tale disegno di legge intende accogliere le indicazioni contenute nella Convenzione a cui ha aderito anche l’Italia che fu elaborata durante la riunione della «Associazione città italiane UNESCO» svoltasi ad Assisi il 2 ottobre dell’anno 2002.


 


 

Art. 1.

(Valore simbolico dei siti italiani UNESCO)

    1. I siti italiani inseriti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), in base alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, nella «lista del patrimonio mondiale» sono, per la loro unicità, le punte di eccellenza del patrimonio culturale e ambientale italiano, ai fini della rappresentazione di tali valori a livello internazionale.

Art. 2.

(Priorità di intervento)

    1. I progetti di tutela e restauro dei beni culturali e ambientali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO acquisiscono priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti.

Art. 3.

(Misure di tutela)

    1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto fra quantità di flussi turistico-culturali e servizi offerti nelle aree interessate, sono previsti interventi volti:

        a) alla tutela e al restauro dei beni culturali e ambientali;

        b) alla predisposizione di servizi per l’accoglienza quali: pulizia; raccolta rifiuti; controllo e sicurezza; segnaletica; sistemi di informazione; arredo urbano;

        c) alla realizzazione di aree di sosta e sistemi di mobilità.

    2. Gli interventi di cui al comma 1, nonché l’ammontare di risorse rispettivamente destinato, sono determinati con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita la Commissione di cui all’articolo 4.

    3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, lettere a) e c), valutato in 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    4. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, lettera b), valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    5. A decorrere dall’anno 2007, agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

    6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Commissione per la tutela dei siti italiani UNESCO)

    1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita una Commissione per la tutela dei siti italiani UNESCO, presieduta dal Ministro e composta da:

        a) il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;

        b) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

        c) due esperti appartenenti all’Amministrazione dei beni culturali.

    2. I componenti della Commissione esercitano le loro funzioni nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.

    3. La Commissione ha il compito di:

        a) avanzare proposte in merito agli interventi da attivare ai sensi dell’articolo 3, comma 1, nonché alla ripartizione delle risorse assegnate;

        b) proporre misure di promozione culturale e turistica dei siti italiani UNESCO, in collaborazione con l’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

Art. 5.

(Misure speciali per gli edifici privati)

    1. Il 20 per cento delle risorse di cui all’articolo 3 è riservato agli interventi di restauro e valorizzazione degli edifici privati localizzati all’interno del perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO.

 


Esame in sede referente presso la 7^ Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

GIOVEDÌ 4 MARZO 2004

276 a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

(2221) ASCIUTTI ed altri. - Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella "lista del patrimonio mondiale", poste sotto la tutela dell'UNESCO

(Esame e rinvio)

 

Riferisce alla Commissione il senatore FAVARO (FI), il quale osserva anzitutto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha istituito la lista del patrimonio mondiale dell'umanità, attraverso la Convenzione internazionale sulla protezione del patrimonio culturale e ambientale mondiale, adottata nel 1972 dalla Conferenza generale degli Stati membri dell'UNESCO.

Attraverso tale Convenzione è stato inoltre istituito un Comitato internazionale con sede a Parigi, a cui è demandato il compito di gestire detta lista.

L'esigenza, osserva il relatore, di un'effettiva salvaguardia di beni unici e insostituibili, a prescindere dalla paternità del bene stesso, che ha portato alla firma della Convenzione da parte di 175 Stati, si è peraltro accresciuta, a causa delle sempre più frequenti minacce di degrado dei beni conseguenti anche allo sviluppo socio-economico.

Egli osserva altresì che di recente sono stati elaborati nuovi criteri di selezione per l'inclusione nella lista del patrimonio mondiale di tipologie finora poco rappresentate, come ad esempio i paesaggi culturali e l'architettura contemporanea.

Dopo aver ricordato le competenze del Ministero in ordine al coordinamento dei siti italiani dei quali si chiede l'iscrizione nella predetta lista, egli si sofferma sull'importanza di tale inserimento che comporta non solo il riconoscimento del valore universale del bene, ma impone per chi lo detiene la responsabilità della sua conservazione nei confronti dell'umanità intera.

Entrando nel merito del provvedimento in titolo, sottolinea che esso si propone di attivare uno strumento organico e permanente a tutela dei siti italiani, nonché di riconoscere tali luoghi quali punte di eccellenza del patrimonio culturale e ambientale italiano, in linea con i principi e i contenuti della Convenzione.

Il disegno di legge intende inoltre raggiungere tali obiettivi attraverso una serie di interventi volti anzitutto a fornire un valore aggiunto "simbolico" ai siti italiani, inseriti della lista del patrimonio mondiale, nonché ad attribuire priorità di intervento a tali siti, qualora essi siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti. Il provvedimento contempla altresì di attivare forme di promozione, anche turistica, dei siti stessi attraverso l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e stabilisce che una percentuale delle risorse assegnate, pari al 20 per cento, sia destinata agli interventi di restauro e valorizzazione degli edifici privati localizzati all'interno del perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

283a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

 

 


IN SEDE REFERENTE

(2221) ASCIUTTI ed altri. - Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella "lista del patrimonio mondiale", poste sotto la tutela dell'UNESCO

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

 

Ha la parola il sottosegretario BONO il quale osserva che il disegno di legge, per la parte in cui si propone un richiamo di attenzione ai siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, persegue finalità sicuramente apprezzabili e meritorie.

Egli esprime invece perplessità per la parte in cui il disegno di legge sembra assimilare gli effetti dell'eventuale perimetrazione dei siti UNESCO agli effetti conseguenti alla dichiarazione di interesse storico-artistico prevista dalla legislazione nazionale di tutela, paventando una sovrapposizione normativa non corretta, foriera di equivoci anche applicativi fra misure e finalità diverse. I siti riconosciuti dall'UNESCO, per la parte in cui non coincidono con aree già vincolate dalla legge nazionale, sono infatti oggetto di una protezione sui generis che solo in via di analogia può ritenersi assimilabile a quella della legge nazionale.

Inoltre il riconoscimento UNESCO prescinde dal regime proprietario e può conseguentemente riguardare beni di proprietà dello Stato, delle regioni degli enti locali o di privati. In tale prospettiva, appare improprio demandare indistintamente all'intesa con la Conferenza permanente Stato-regione la definizione degli ambiti di intervento e delle risorse da destinare.

Il Sottosegretario manifesta altresì perplessità sulla previsione di opere di urbanizzazione fra gli interventi di valorizzazione dei siti in questione, atteso che tali opere sono generalmente di grande impatto sia visivo che ambientale.

Né appare a suo giudizio esente da rilievi l'articolo 5, che prevede l'erogazione di risorse per interventi di restauro e valorizzazione di edifici privati, modificando in tal modo la normativa vigente.

Quanto alla commissione di cui all'articolo 4, egli ricorda che un organismo omologo già opera presso il Ministero ai fini dell'istruttoria per i siti italiani già riconosciuti. L'UNESCO ha infatti previsto che entro il 2005 tutti i siti siano dotati di un piano di gestione che individui le modalità operative di conservazione. A tal fine, il Governo si è attivato istituendo il predetto comitato, che ha il compito di definire un modello base per la redazione dei piani di gestione.

E' altresì previsto che la 2a Conferenza nazionale dei siti UNESCO, in programma a Paestum, sia dedicata proprio alla individuazione della migliore metodologia di gestione dei siti.

Conclude ricordando che, allo stato, l'Italia condivide con la Spagna il maggior numero di siti nazionali riconosciuti dall'UNESCO. A giugno è tuttavia previsto il passaggio dell'Italia dagli attuali 37 a 39 siti, con conseguente assunzione del primato mondiale.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

 

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 25 marzo, alle ore 15, non avrà più luogo.

 

Prende atto la Commissione.

 

La seduta termina alle ore 16.


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

288a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

IN SEDE REFERENTE

 

(2221) ASCIUTTI ed altri. - Misure speciali di tutela e valorizzazione delle citta' italiane, inserite nella " lista del patrimonio mondiale", poste sotto la tutela dell' UNESCO

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo scorso.

 

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di fissare a martedì 20 aprile alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,45.


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

311a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

(2221) ASCIUTTI ed altri. - Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella "lista del patrimonio mondiale", poste sotto la tutela dell'UNESCO

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 aprile scorso.

 

Il PRESIDENTE informa che sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al presente resoconto, è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali. Manca invece ancora quello della Commissione bilancio. Tuttavia, essendo da tempo scaduti i termini, propone di procedere alla loro votazione, tanto più che la Commissione bilancio avrà comunque modo di esprimersi sul testo che la Commissione sottoporrà all'esame dell'Assemblea.

 

Conviene la Commissione.

 

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) illustra l'ordine del giorno n. 1, pubblicato in allegato al presente resoconto.

 

Il relatore FAVARO (FI) si dichiara favorevole a che il Governo accolga l'ordine del giorno come raccomandazione. Tuttavia, in assenza del rappresentante del Governo, invita i presentatori a ritirare l'ordine del giorno ai fini di una sua ripresentazione in Assemblea.

 

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), accedendo all'invito del relatore, ritira l'ordine del giorno n. 1.

 

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti.

 

Il relatore FAVARO (FI) illustra l'emendamento Tit.1, volto ad armonizzare il titolo del provvedimento con il nuovo Titolo V della Costituzione.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, detto emendamento, posto ai voti, risulta accolto.

 

In sede di articolo 1, la senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2.

 

Sull'emendamento 1.1, il relatore FAVARO (FI) esprime parere favorevole; il parere è favorevole anche sull'1.2, a condizione che siano mantenute le parole "per la loro unicità".

 

La senatrice ACCIARINI (DS-U) accoglie il suggerimento del relatore e riformula conseguentemente l'emendamento 1.2 in un nuovo testo.

 

Gli emendamenti 1.1 e 1.2 (nuovo testo) sono separatamente posti ai voti ed accolti, così come l'articolo 1 come modificato.

 

In sede di articolo 2, la senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra l'emendamento 2.1.

 

Il relatore FAVARO (FI) giudica tale emendamento eccessivamente generico. Non solo infatti esso non prevede procedure per l'adozione dei previsti criteri di priorità, ma rinvia comunque la disciplina ad un atto successivo, aggiungendo un'ulteriore dose di incertezza all'effettiva assegnazione di priorità. Ritenendo preferibile che la priorità sia stabilita per legge, esprime conseguentemente parere contrario sull'emendamento 2.1.

 

La senatrice ACCIARINI (DS-U) ritira l' emendamento 2.1.

 

La Commissione accoglie invece l'articolo 2, senza modifiche.

 

In sede di articolo 3 il relatore FAVARO (FI) illustra gli emendamenti da lui presentati, prevalentemente di carattere lessicale, di cui raccomanda l'approvazione. Sottolinea altresì che alcuni di essi (3.9, 3.10 e, in parte, 3.8) sono volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio sul testo del disegno di legge.

 

La senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra l'emendamento 3.1, volto ad aggiungere lo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche e scientifiche dei siti italiani dell'Unesco fra gli interventi di cui all'articolo 3.

 

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) illustra l'emendamento 3.2, teso a sua volta ad introdurre una nuova tipologia di interventi, relativi alla diffusione della conoscenza dei siti Unesco nelle scuole.

 

Il senatore D'ANDREA (Mar-DL-U) illustra infine l'emendamento 3.3, anch'esso teso ad introdurre una nuova tipologia di interventi, relativa in questo caso alla realizzazione, nelle aree tutelate, di attività culturali, di spettacolo e di promozione del territorio.

 

Sugli emendamenti presentati all'articolo 3, il relatore FAVARO (FI) esprime parere favorevole. In particolare, sull'emendamento 3.3 il parere è favorevole a condizione che la lettera c- bis) sia riformulata come segue: "c-bis) alla realizzazione di attività culturali, di spettacolo e di promozione del territorio".

 

Il senatore D'ANDREA (Mar-DL-U) accoglie l'invito del relatore e riformula l'emendamento 3.3 in un nuovo testo.

 

Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.1, 3.6 e 3.7.

 

Sull'emendamento 3.2, il senatore BRIGNONE (LP) propone una riformulazione, che viene accolta dalla senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), la quale presente conseguentemente un nuovo testo.

 

La Commissione accoglie l'emendamento 3.2 (nuovo testo) così come, con separate votazioni, gli emendamenti 3.3 (nuovo testo), 3.8, 3.9 e 3.10, nonché l'articolo 3 come modificato.

 

In sede di articolo 4, la senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra gli emendamenti 4.1 e 4.5. Aggiunge altresì la sua firma agli emendamenti 4.2 e 4.6, che dà per illustrati.

 

Il relatore FAVARO (FI) illustra gli emendamenti da lui presentati, di cui raccomanda l'approvazione.

 

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti 4.4 e 4.3.

 

Sugli emendamenti all'articolo 4, il relatore FAVARO (FI) esprime parere favorevole ad eccezione del 4.2 e del 4.6, su cui ritiene necessario un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea. Su di essi il parere è pertanto contrario.

 

Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 4.1, 4.7, 4.4, 4.5 e 4.8, respinge il 4.2, approva il 4.3, respinge il 4.6 ed approva l'articolo 4 come modificato.

 

In sede di articolo 5 il relatore FAVARO (FI) illustra gli emendamenti 5.3 e 5.2.

 

La senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra il 5.1, sottolineandone l'importanza.

 

Il relatore FAVARO (FI), raccomandando l'approvazione degli emendamenti da lui presentati, esprime parere favorevole sul 5.1.

 

Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 5.3, 5.1 e 5.2, nonché l'articolo 5 come modificato. Conferisce infine mandato al relatore Favaro a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo modificato.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

Il PRESIDENTE informa che, anche a seguito delle dimissioni del Ministro Tremonti, il Governo ha chiesto di soprassedere, nell'attuale fase, all'espressione del richiesto parere sulla nomina del componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia designato dal Ministro dell'economia.

 

Prende atto la Commissione.

 

La seduta termina alle ore 16,10.

 

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO AL DDL N. 2221

 

 

0/2221/1/7ª

SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, MODICA

 

"Il Senato,

 

in sede di esame del disegno di legge n. 2221, concernente misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella 'lista del patrimonio mondiale', poste sotto la tutela dell'UNESCO,

 

premesso che

 

la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale, adottata dall'UNESCO e firmata a Parigi il 16 novembre 1972, ricomprende nell'ambito del patrimonio culturale, quali "siti" ammissibili alla tutela e al riconoscimento internazionale, anche le "opere dell'uomo (..) di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico";

 

il concetto di "sito immateriale" ammesso al riconoscimento e alla tutela dell'UNESCO è stato successivamente formalizzato nell'ambito della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sottoscritta il 17 ottobre 2003 e tuttora in attesa di ratifica, che persegue l'obiettivo specifico di tutelare il cosiddetto "patrimonio culturale intangibile";

 

tra i "siti immateriali" meritevoli di tutela e riconoscimento da parte dell'UNESCO, nell'ambito del nostro Paese, può senz'altro figurare il modello pedagogico-formativo adottato presso le scuole dell'infanzia del comune di Reggio Emilia, in attuazione di un peculiare e originale approccio all'educazione prescolare, basato sulla valorizzazione della creatività dei bambini e sullo sviluppo delle attività relazionali e linguistiche, attraverso il riconoscimento dei cosiddetti "cento linguaggi dei bambini";

 

tale approccio - che ha già ricevuto una vasta serie di riconoscimenti a livello internazionale, ed è da decenni oggetto di studio e di confronto da parte della comunità scientifica internazionale - è ormai divenuto un modello pedagogico di riferimento su scala mondiale, in quanto riconosciuto come del tutto compatibile con qualunque contesto ambientale, culturale e sociale;

 

impegna il Governo a promuovere, nelle sedi internazionali opportune, ogni iniziativa orientata ad ammettere il modello pedagogico-educativo adottato dalle scuole dell'infanzia di Reggio Emilia tra i "siti immateriali" italiani ammessi al riconoscimento e alla tutela dell'UNESCO".

 

 

 

Tit.1

FAVARO, relatore

 

Nel titolo, sostituire le parole: "tutela e valorizzazione" con le seguenti: "tutela e fruizione".

_____________

 

Art. 1

 

 

1.1

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, dopo le parole: "lista del patrimonio mondiale" inserire le seguenti: "di seguito denominati 'siti italiani UNESCO'".

_____________

 

1.2

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, Vittoria FRANCO, SOLIANI

 

Al comma 1, sostituire le parole da: ", per la loro unicità" fino alla fine del comma con le seguenti: "punte di eccellenza del patrimonio culturale e ambientale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale".

_____________

 

1.2 (nuovo testo)

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, Vittoria FRANCO, SOLIANI

 

Al comma 1, sostituire le parole da: "le punte di eccellenza" fino alla fine del comma con le seguenti: "punte di eccellenza del patrimonio culturale e ambientale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale".

_____________

 

Art. 2

 

 

2.1

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, Vittoria FRANCO

 

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Nell'assegnazione di finanziamenti statali a progetti di tutela e restauro di beni culturali e ambientali sono stabiliti criteri di priorità a favore di progetti relativi a beni inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO".

 

Art. 3

 

 

3.4

FAVARO, relatore

 

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "corretto rapporto fra quantità di flussi turistico-culturali e servizi offerti nelle aree interessate, " con le seguenti: "corretto rapporto fra flussi turistici e servizi culturali offerti".

_____________

 

3.5

FAVARO, relatore

 

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "beni culturali e ambientali" con le seguenti: "beni culturali e paesaggistici presenti nei siti medesimi".

_____________

 

3.1

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, D’ANDREA, SOLIANI

 

 

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

“a-bis) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO;"

 

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: "lettere a) e c), valutato in 2.000.000 di euro" con le seguenti: "lettere a), a-bis) e c), valutato in 2.500.000 di euro".

__________

 

3.6

FAVARO, relatore

 

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché di servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza".

 

3.7

FAVARO, relatore

 

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) alla realizzazione, in zone contigue ma esterne ai siti, di aree di sosta e di sistemi di mobilità".

_____________

 

3.2

SOLIANI, D’ANDREA, MODICA

 

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno alle attività turistico-culturali delle scuole."

 

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: "lettere a) e c), valutato in 2.000.000 di euro" con le seguenti: "lettere a), c) e c-bis), valutato in 2.500.000 di euro".

__________

 

3.2 (nuovo testo)

SOLIANI, D’ANDREA, MODICA

 

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole."

 

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: "lettere a) e c), valutato in 2.000.000 di euro" con le seguenti: "lettere a), c) e c-bis), valutato in 2.500.000 di euro".

__________

 

3.3

D’ANDREA, SOLIANI, MODICA

 

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) alla realizzazione di interventi di sostegno alle attività culturali, di spettacolo e di promozione del territorio" .

 

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: "lettere a) e c), valutato in 2.000.000 di euro" con le seguenti: "lettere a), c) e c-bis), valutato in 2.500.000 di euro".

__________

 

3.3 (nuovo testo)

D’ANDREA, SOLIANI, MODICA

 

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) alla realizzazione di attività culturali, di spettacolo e di promozione del territorio" .

 

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: "lettere a) e c), valutato in 2.000.000 di euro" con le seguenti: "lettere a), c) e c-bis), valutato in 2.500.000 di euro".

__________

 

3.8

FAVARO, relatore

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Gli interventi di cui al comma 1 nonché l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il decreto è adottato previo parere della Commissione di cui all'articolo 4. Tutti gli interventi sono attuati in conformità alle disposizioni dettate in materia di beni culturali e paesaggio dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.".

 

_____________

 

3.9

FAVARO, relatore

 

Al comma 3, sostituire le parole: "valutato in" con le seguenti: "pari a".

 

_____________

 

3.10

FAVARO, relatore

 

Al comma 4, sostituire le parole: "valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006" con le seguenti: "pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2006.".

 

_____________

Art. 4

 

4.1

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, Vittoria FRANCO

 

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "la tutela dei" con la seguente: "i".

_____________

 

 

4.7

FAVARO, relatore

 

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) il capo del dipartimento del Ministero per i beni e le attività culturali competente per materia;".

 

______________

 

4.4

SOLIANI, D'ANDREA, MODICA

 

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca."

_____________

 

 

4.5

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, SOLIANI

 

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) un rappresentante delle università designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane tra i professori di ruolo di settori scientifico-disciplinari relativi all'ambito dei beni culturali;"

_____________

 

4.8

FAVARO, relatore

 

Al comma 3, dopo le parole: "La Commissione" inserire le seguenti: ", oltre a rendere il parere di cui all'articolo 3, comma 2,".

_____________

 

4.2

MODICA

 

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) esaminare le proposte di inserimento di nuovi siti fra i siti italiani UNESCO;"

_____________

 

4.3

D'ANDREA, SOLIANI, MODICA

 

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché con le Regioni e le aziende di promozione turistica interessate e previa intesa con i comuni o con gli altri soggetti istituzionali titolari della gestione degli stessi".

_____________

 

4.6

TESSITORE, MODICA

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. La Commissione stabilisce le opportune intese con la delegazione italiana presso l’UNESCO"

_____________

 

Art. 5

 

5.3

FAVARO, relatore

 

Al comma 1, sostituire le parole: "Il 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 è riservato" con le seguenti: "una quota fino al 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 è riservata".

____________

 

5.1

MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, SOLIANI

 

Al comma 1, sostituire le parole: "riservato agli" con le seguenti: "riservato al cofinanziamento di".

_____________

 

5.2

FAVARO, relatore

 

Al comma 1, sostituire le parole: "interventi di restauro" con le seguenti: "interventi di conservazione".

_____________


Esame in sede deliberante presso la 7^ Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLEDI’ 19 gennaio 2005

351a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

 

 

IN SEDE DELIBERANTE 

 

(2221) ASCIUTTI ed altri.  -  Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella "lista del patrimonio mondiale", poste sotto la tutela dell'UNESCO

(Discussione e rinvio)

 

Il PRESIDENTE informa che la Presidenza del Senato ha acconsentito a trasferire alla sede deliberante il disegno di legge in titolo, già accolto dalla Commissione in sede referente. Il Governo, prosegue il Presidente, ha peraltro fatto pervenire alcune osservazioni sul testo e il cambio di esercizio finanziario impone la modifica della norma di copertura. Propone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte e di assumere quale testo base quello accolto in sede referente.

 

Previo parere favorevole del relatore FAVARO (FI), conviene la Commissione.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene altresì di fissare a lunedì 24 gennaio, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti.

 

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005

356a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

 

 

IN SEDE DELIBERANTE 

 

   Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Caldoro, nonché i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Valentina Aprea,  per i beni e le attività culturali Bono e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE 

 

(2221) ASCIUTTI ed altri.  -  Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella "lista del patrimonio mondiale", poste sotto la tutela dell'UNESCO

 

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

 Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 19 gennaio scorso.

 

  Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate e che può quindi procedersi all'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al presente resoconto.

 

      Sull'ordine del giorno n. 0/2221/1/7ª (pubblicato in allegato al resoconto) il relatore FAVARO (FI) si rimette al Governo.

 

Il sottosegretario BONO, pur dichiarandosi tendenzialmente favorevole ai contenuti di tale ordine del giorno, osserva che il Governo si trova nell'impossibilità di accoglierlo, atteso che il modello pedagogico-educativo delle scuole dell'infanzia di Reggio Emilia non rientra nella tipologia di beni immateriali che potranno essere ammessi al riconoscimento e alla tutela dell'UNESCO, una volta ratificata la Convenzione sui siti immateriali. Ciò, sulla base dei criteri adottati non da parte dei singoli Stati membri, bensì dall'UNESCO stessa. Auspica comunque che la relativa istanza sia presentata, affinché il Ministero possa compiere ogni ulteriore accertamento utile.

 

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) osserva che, in una visione moderna, il modello pedagogico-educativo adottato a Reggio Emilia rientra a pieno titolo fra i beni immateriali da tutelare. Si tratta infatti di un investimento culturale e sociale di rilevanza internazionale. Auspica quindi che l'ordine del giorno possa essere accolto almeno come raccomandazione.

 

Il presidente ASCIUTTI (FI) invita i presentatori dell'ordine del giorno a precisare nel testo che l'ammissione del modello pedagogico-educativo delle scuole dell'infanzia di Reggio Emilia potrà avvenire solo dopo che sarà stata ratificata la Convenzione sui beni immateriali.

 

Conviene la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), la quale modifica conseguentemente il testo dell'ordine del giorno n. 0/2221/1/7ª.

 

Il sottosegretario BONO, nel ribadire che, allo stato, il suddetto metodo pedagogico-educativo non rientra nella tipologia dei beni immateriali assoggettabili a tutela,  accoglie l'ordine del giorno n. 0/2221/1/7ª (nuovo testo) (pubblicato in allegato al resoconto) come raccomandazione.

 

Si passa all'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto), che vengono dati per illustrati dai presentatori.

 

Il relatore FAVARO (FI) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal Presidente. Quanto all'emendamento 3.10, ritiene che esso possa essere considerato assorbito dal 3.6, che richiama da un punto di vista generale il rispetto delle norme previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Propone infine tre ulteriori modifiche: all'emendamento 1.1, suggerisce di sopprimere, dopo le parole "per la loro unicità", la parola "le". All'articolo 3, comma 1, lettera d), propone di aggiungere le parole "purché funzionali ai siti medesimi" (emendamento 3.11). Alla lettera e) propone invece di sopprimere le parole "anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole" (emendamento 3.12). Ritiene infatti che si tratti di disposizione atta ad ingenerare inutili aspettative nelle scuole.

 

Su suggerimento dei senatori BEVILACQUA (AN) e DELOGU (AN), propone indi di sopprimere, all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole "ma esterne" (emendamento 3.13).

 

Il sottosegretario BONO si associa al parere reso dal relatore.

 

Si passa alle votazioni.

 

Il presidente ASCIUTTI (FI) accoglie il suggerimento del relatore e modifica conseguentemente l'emendamento 1.1.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, l'emendamento 1.1 (nuovo testo) - interamente sostitutivo dell'unico comma di cui consta l'articolo 1 - è posto ai voti ed accolto.

 

La Commissione accoglie altresì, con distinte votazioni, l'emendamento 2.1, l'articolo 2 come modificato e l'emendamento 2.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo il 2.

 

In sede di articolo 3, il senatore BRIGNONE (LP) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 3.1, a condizione che sia approvato il successivo 3.2, cui è intimamente connesso.

 

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 3.1 e 3.2.

 

Con riferimento all'emendamento 3.3, il senatore BRIGNONE (LP) sollecita una riformulazione che tenga conto della circostanza che i piani di gestione prevedono il coinvolgimento di diversi enti, anche territoriali.

 

Il presidente ASCIUTTI (FI) osserva che la Commissione bilancio ha posto, come condizione per il parere di nulla osta sull'emendamento 2.0.1, l'approvazione dell'emendamento 3.3. Non ritiene pertanto possibile modificarlo, salvo doverlo risottoporre all'esame della Commissione bilancio.

 

Il senatore BRIGNONE (LP) prende atto di tale precisazione, sollecitando comunque il Governo a tenere conto delle considerazioni testé svolte.

 

L'emendamento 3.3, posto ai voti, è accolto.

 

Con separate votazioni, la Commissione approva poi gli emendamenti 3.13, 3.11 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BRIGNONE (LP), che sottolinea l'importanza di collegare l'intervento infrastrutturale al sito cui si riferisce) e 3.4.

 

Sull'emendamento 3.12, il presidente ASCIUTTI (FI), nonché i senatori ACCIARINI (DS-U) e BRIGNONE (LP) esprimono un orientamento contrario.

 

L'emendamento 3.12 è conseguentemente ritirato.

 

Con separate votazioni, la Commissione accoglie indi gli emendamenti 3.5, 3.10, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9, l'articolo 3 come modificato, l'emendamento 4.1, l'articolo 4 come modificato e l'articolo 5 (cui non erano stati presentati emendamenti).

 

 

 

Previo conferimento al Presidente del mandato ad apportare gli eventuali coordinamenti di carattere formale che si rendessero necessari, la Commissione accoglie infine il disegno di legge nel suo complesso, come risultante dagli emendamenti accolti.

 

 

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2221

 

0/2221/1/7ª

 

SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, MODICA

 

"Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2221-A, recante misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella "lista del patrimonio mondiale", poste sotto la tutela dell'UNESCO,

 

premesso che:

 

la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale, adottata dall'UNESCO e firmata a Parigi il 16 novembre 1972, ricomprende nell'ambito del patrimonio culturale, quali "siti" ammissibili alla tutela e al riconoscimento internazionale, anche le "opere dell'uomo (..) di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico";

 

il concetto di "sito immateriale" ammesso al riconoscimento e alla tutela dell'UNESCO è stato successivamente formalizzato nell'ambito della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sottoscritta il 17 ottobre 2003 e tuttora in attesa di ratifica, che persegue l'obiettivo specifico di tutelare il cosiddetto "patrimonio culturale intangibile";

 

tra i "siti immateriali" meritevoli di tutela e riconoscimento da parte dell'UNESCO, nell'ambito del nostro Paese, può senz'altro figurare il modello pedagogico-formativo adottato presso le scuole dell'infanzia del comune di Reggio Emilia, in attuazione di un peculiare e originale approccio all'educazione prescolare, basato sulla valorizzazione della creatività dei bambini e sullo sviluppo delle attività relazionali e linguistiche, attraverso il riconoscimento dei cosiddetti "cento linguaggi dei bambini";

 

tale approccio - che ha già ricevuto una vasta serie di riconoscimenti a livello internazionale ed è da decenni oggetto di studio e di confronto da parte della comunità scientifica internazionale - è ormai divenuto un modello pedagogico di riferimento su scala mondiale, in quanto riconosciuto come del tutto compatibile con qualunque contesto ambientale, culturale e sociale;

 

impegna il Governo

 

a promuovere, nelle sedi internazionali opportune, ogni iniziativa orientata ad ammettere il modello pedagogico-educativo adottato dalle scuole dell'infanzia di Reggio Emilia tra i "siti immateriali" italiani ammessi al riconoscimento e alla tutela dell'UNESCO".

 

____________

 

 

 

0/2221/1/7ª (nuovo testo)

SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, MODICA

 

 

 

"Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2221-A, recante misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella "lista del patrimonio mondiale", poste sotto la tutela dell'UNESCO,

 

premesso che:

 

la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale, adottata dall'UNESCO e firmata a Parigi il 16 novembre 1972, ricomprende nell'ambito del patrimonio culturale, quali "siti" ammissibili alla tutela e al riconoscimento internazionale, anche le "opere dell'uomo (..) di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico";

 

il concetto di "sito immateriale" ammesso al riconoscimento e alla tutela dell'UNESCO è stato successivamente formalizzato nell'ambito della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sottoscritta il 17 ottobre 2003 e tuttora in attesa di ratifica, che persegue l'obiettivo specifico di tutelare il cosiddetto "patrimonio culturale intangibile";

 

tra i "siti immateriali" meritevoli di tutela e riconoscimento da parte dell'UNESCO, nell'ambito del nostro Paese, può senz'altro figurare il modello pedagogico-formativo adottato presso le scuole dell'infanzia del comune di Reggio Emilia, in attuazione di un peculiare e originale approccio all'educazione prescolare, basato sulla valorizzazione della creatività dei bambini e sullo sviluppo delle attività relazionali e linguistiche, attraverso il riconoscimento dei cosiddetti "cento linguaggi dei bambini";

 

 

 

tale approccio - che ha già ricevuto una vasta serie di riconoscimenti a livello internazionale ed è da decenni oggetto di studio e di confronto da parte della comunità scientifica internazionale - è ormai divenuto un modello pedagogico di riferimento su scala mondiale, in quanto riconosciuto come del tutto compatibile con qualunque contesto ambientale, culturale e sociale;

 

impegna il Governo

 

a promuovere, nelle sedi internazionali opportune, ogni iniziativa orientata ad ammettere, dopo la ratifica della Convenzione sul patrimonio culturale intangibile, il modello pedagogico-educativo adottato dalle scuole dell'infanzia di Reggio Emilia tra i "siti immateriali" italiani ammessi al riconoscimento e alla tutela dell'UNESCO

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 30 MARZO 2004

177a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

(2221) ASCIUTTI ed altri. - Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell’UNESCO

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

 

Il relatore VALDITARA (AN ) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere parere favorevole.

 

Il sottosegretario GAGLIARDI osserva che la previsione di un regolamento, quale quello di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame, potrebbe confliggere con la competenza regolamentare delle Regioni in materia di valorizzazione dei beni culturali.

 

Il relatore VALDITARA (AN ) ricorda che gli interventi di cui si tratta sono volti alla tutela e al restauro dei beni culturali ambientali, oltre che alla predisposizione di servizi per l'accoglienza e alla realizzazione di aree di sosta e sistemi di mobilità, e che essi sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

 

La Sottocommissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

giovedi' 16 giugno 2004

188a Seduta

 

(2221) ASCIUTTI ed altri. - Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell’UNESCO

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore VALDITARA (AN) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone di esprimersi in senso non ostativo sul loro complesso.

 

Conviene la Sottocommissione

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

1° febbraio 2005

217a Seduta

(2221) ASCIUTTI ed altri. - Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell’UNESCO

(Parere su testo ed emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

 

Il relatore VALDITARA (AN) riferisce sul disegno di legge n. 2221, costituito dal testo già approvato in sede referente dalla Commissione di merito e ora nuovamente assegnatole per l'esame in sede deliberante. Dopo aver richiamato i pareri precedentemente resi sull’iniziativa in titolo nel corso dell’esame in sede referente e non rilevando profili problematici di costituzionalità, propone di esprimere un parere non ostativo. Dopo avere illustrato gli emendamenti ad esso riferiti propone, inoltre, di esprimere anche su di essi un parere non ostativo.

 

La Sottocommissione conviene con le proposte del relatore.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDi' 30 MARZO 2004

305a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,25.

 

(2221) ASCIUTTI ed altri - Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella "lista del patrimonio mondiale", poste sotto la tutela dell'UNESCO

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Il relatore CICCANTI (UDC) riferisce, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo, rilevando, in relazione agli interventi di tutela e valorizzazione dei siti italiani UNESCO previsti all’articolo 3, comma 1, che le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3 (spese in conto capitale) e 4 (spese di natura corrente) appaiono configurate come previsioni di spesa. Segnala, pertanto, la necessità di valutare l’opportunità di riformulare le suddette autorizzazioni come limiti massimi di spesa, anche in relazione agli ulteriori interventi indicati dall’articolo 5 (che riserva il 20 per cento delle risorse di cui all’articolo 3 al restauro ed alla valorizzazione degli edifici privati localizzati nel perimetro dei siti italiani UNESCO) e tenuto comunque conto che, ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 4, non sussistono sufficienti risorse per l’anno 2005 sul Fondo speciale di parte corrente, ivi richiamato.

 

Il sottosegretario VEGAS concorda con l’opportunità di trasformare le previsioni in limiti massimi di spesa, rilevando, tuttavia, che, come segnalato dal relatore, non vi sono risorse sufficienti sul Fondo speciale per la copertura dell’articolo 3, comma 4.

 

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto che la decorrenza degli oneri recati dal comma 4 dell’articolo 3 può essere differentemente graduata, ritiene che la Sottocommissione possa rendere un parere condizionato sul provvedimento per modificarne la decorrenza, e la relativa copertura, all’anno 2006. Appaiono, altresì, opportune alcune modifiche del testo per trasformare le previsioni in limiti massimi di spesa, nonché ulteriori modifiche per rendere compatibili le altre disposizioni con i limiti di spesa stessi.

 

La Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "rispettivamente destinato" siano inserite le seguenti: "nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo,";

b) all'articolo 3, comma 3, le parole: "valutato in" siano sostituite con le seguenti: "pari a";

c) all'articolo 3, comma 4, le parole: "valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006" siano sostituite con le seguenti: "pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2006";

d) all'articolo 5, comma 1, le parole: "Il 20 per cento delle risorse di cui all’articolo 3 è riservato" siano sostituite con le seguenti: "Una quota fino al 20 per cento delle risorse di cui all’articolo 3 è riservata".”.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MercoleDi' 14 luglio 2004

350a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

(2221-A) ASCIUTTI ed altri -Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella "lista del patrimonio mondiale", poste sotto la tutela dell'UNESCO

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore IZZO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni.

 

Il sottosegretario CONTENTO esprime avviso conforme a quello del relatore.

 

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MercoleDi' 26 gennaio 2005

413a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,50.

 

(2221-A) ASCIUTTI ed altri - Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella "lista del patrimonio mondiale", poste sotto la tutela dell' UNESCO

(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Parere condizionati ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo su emendamenti. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

 

Il relatore FERRARA (FI) segnala, per quanto di competenza, in relazione alle autorizzazioni di spesa e alle clausole di copertura di cui all’articolo 3, commi 3 (relativo agli oneri in conto capitale), 4 (concernente gli oneri di parte corrente) e 5 (che pone gli oneri a decorrere dal 2007 a carico della Tabella C della legge finanziaria), che occorre riformulare le suddette disposizioni aggiornando il riferimento al bilancio triennale vigente e che, posto il carattere permanente delle spese in questione, ai sensi dell’articolo 11-quater, comma 3, della legge n. 468 del 1978, occorre altresì indicare la quota di oneri in conto capitale e di parte corrente che grava sull’esercizio 2007 e le relative coperture, ponendo quindi la decorrenza degli oneri a carico della Tabella C a partire dall’esercizio 2008.

Inoltre, premesso che la Commissione, in data 14 luglio 2004, aveva già reso parere di nulla osta sul provvedimento in occasione dell’esame per l’Assemblea, segnala tuttavia che, a seguito della rideterminazione delle dotazioni dei fondi speciali operata con l’approvazione della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004), non sussistono più risorse sullo stanziamento richiamato all’articolo 3, comma 4 (accantonamento 2006 del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’economia e delle finanze).

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri dalla proposta 2.0.1, che prevede la predisposizione dei piani di gestione per la conservazione dei siti italiani UNESCO, mediante accordi tra i soggetti pubblici competenti. Al riguardo, ricorda che occorre pertanto acquisire elementi di quantificazione dei suddetti oneri, anche al fine di valutare se gli stessi possano trovare idonea copertura mediante l’emendamento 3.3, che fa rientrare l’elaborazione dei piani di gestione tra le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), per le quali è appunto prevista un’apposita copertura al successivo comma 3. Ove tale possibilità venisse confermata, rileva che occorrerebbe quindi valutare l’opportunità di condizionare un eventuale parere non ostativo sulla proposta 2.0.1, condizionato alla contestuale approvazione della 3.3.

In merito agli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.9, che sostituiscono le autorizzazioni di spesa del provvedimento e le relative coperture finanziarie di cui, rispettivamente, ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 3, posto che gli accantonamenti richiamati a copertura presentano adeguate risorse, ritiene che occorre verificare se l’approvazione congiunta di tali proposte sia o meno idonea a superare i problemi segnalati in relazione al testo. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario VEGAS concorda con la proposta del relatore di condizionare il parere sul testo all’approvazione delle proposte 3.7, 3.8 e 3.9.

Per quanto attiene agli altri emendamenti non segnalati dal relatore conviene con l’avviso favorevole. Sulla proposta 2.0.1 segnala tuttavia che occorrerebbe acquisire una relazione tecnica da parte del Ministero dei beni culturali.

 

Il presidente AZZOLLINI, considerato che gli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.9 risolvono i problemi correlati al testo, propone di rendere il prescritto parere sul testo condizionandolo all’approvazione dei suddetti emendamenti, rinviando l’esame della proposta 2.0.1 e 3.3 al fine di svolgere i necessari approfondimenti.

 

Sulla base delle proposte emerse dal dibattito, il relatore FERRARA (FI) formula una proposta di parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, ad eccezione delle proposte 2.0.1 e 3.3, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla contestuale approvazione degli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.9, sui quali formula parere di nulla osta.

Esprime altresì parere non ostativo sui restanti emendamenti esaminati.”.

 

La Sottocommissione approva infine la proposta del relatore e conviene di rinviare il seguito dell’esame delle proposte 2.0.1 e 3.3.

 

 

La seduta termina alle ore 16,15

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

GioveDi' 27 gennaio 2005

415a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,30.

 

(2221-A) ASCIUTTI ed altri - Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella "lista del patrimonio mondiale", poste sotto la tutela dell' UNESCO

(Parere alla 7a Commissione sui restanti emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella prima pomeridiana di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il Governo ha segnalato alcune perplessità in merito ai profili finanziari della proposta 2.0.1, il cui esame era stato pertanto rinviato, unitamente alla correlata proposta 3.3.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per svolgere ulteriori approfondimenti.

 

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 9,40.


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

mercoledi’ 2 febbraio 2005

417a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,20.

 

(2221-A) ASCIUTTI ed altri - Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella "lista del patrimonio mondiale", poste sotto la tutela dell' UNESCO

(Parere alla 7a Commissione sui restanti emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che deve essere ancora reso il prescritto parere sugli emendamenti 2.0.1 e 3.3, sui quali occorre acquisire i chiarimenti del Governo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito ai suddetti emendamenti, precisa che gli eventuali oneri derivanti dalla predisposizione dei piani di gestione per la conservazione dei siti italiani UNESCO, indicati nella proposta 2.0.1, trovano un’adeguata copertura attraverso l’inserimento dei suddetti piani tra gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del testo, nel senso proposto dall’emendamento 3.3, la cui copertura è indicata nel comma 3 dell’articolo 3. Osserva, inoltre, che l’ammontare di risorse da destinare a ciascun intervento, di cui all’articolo 3 del provvedimento in titolo, sarà successivamente determinato attraverso un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro i limiti delle risorse disponibili.

 

Sulla base dei chiarimenti testé forniti, il relatore FERRARA (FI) formula una proposta di parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti 2.0.1 e 3.3 riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 2.0.1 condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla contestuale approvazione della proposta 3.3, sulla quale formula parere di nulla osta.”.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore.


Relazione della 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica beni culturali)

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2221-A

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI,(Relatore FAVARO)

Comunicata alla Presidenza l’8 luglio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell’UNESCOd’iniziativa del senatore d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, VIVIANI, TOGNI, ALBERTI CASELLATI, EUFEMI, DELOGU, ACCIARINI, TRAVAGLIA, D’IPPOLITO, FABBRI, FALCIER, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, ULIVI, TUNIS, CORTIANA, COMINCIOLI, BIANCONI, BETTAMIO, CAVALLARO, COMPAGNA, TREMATERRA, TOMASSINI, CONSOLO, MONTICONE, GUBETTI, MANIERI, VICINI, TREDESE, FAVARO, BEVILACQUA, SUDANO, DANZI, D’ANDREA e GABURRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2003

¾¾¾¾¾¾¾¾

Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell’UNESCO

¾¾¾¾¾¾¾¾


 

-   Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge n. 2221, che la Commissione istruzione sottopone all’esame dell’Assemblea raccomandandone la sollecita approvazione, rappresenta una nuova testimonianza dell’attenzione che il Senato dedica ormai da tempo ai settori di competenza dell’UNESCO, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio culturale. Il disegno di legge si iscrive infatti in un più ampio contesto di sensibilità nei confronti della tutela del patrimonio mondiale, in cui rientra fra l’altro l’istituzione di un Gruppo di collaborazione del Senato con l’UNESCO, promosso dal Presidente Pera circa un anno fa e di cui fanno parte componenti della Commissione istruzione.

    In particolare, il disegno di legge si propone il riconoscimento dei siti italiani UNESCO quali «punte di eccellenza» del patrimonio culturale e ambientale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale. Esso si propone altresì di assicurare priorità di finanziamento agli interventi destinati ai siti italiani inseriti nella Lista del patrimonio mondiale, prevedendo che ogni anno nella legge finanziaria sia definita un’apposita posta da destinare allo scopo.

    Il provvedimento è stato modificato in Commissione con l’accoglimento di alcune significative proposte anche provenienti dall’opposizione. Tra gli interventi previsti, oltre alla tutela e al restauro dei beni culturali e paesaggistici, alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità e alla realizzazione di zone di sosta e di sistemi di mobilità (per i quali è stato precisato che debbono trovare collocazione in zone contigue ma esterne ai siti), sono stati ad esempio aggiunti lo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche e scientifiche dei siti, la diffusione e la valorizzazione della conoscenza di detti siti in ambito scolastico e la realizzazione di attività culturali, di spettacolo e di promozione del territorio. A tal fine, è stata conseguentemente modificata la norma di copertura finanziaria degli interventi in conto capitale, che è stata incrementata di 1.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. La norma di copertura finanziaria degli interventi di parte corrente è stata invece ridotta, su richiesta della Commissione bilancio, al solo anno 2006, atteso che i fondi per il 2005 risultano già completamente esauriti.

    Al riguardo, occorre peraltro segnalare che la Commissione bilancio si è espressa esclusivamente sul testo del disegno di legge e non anche sui relativi emendamenti. Essendo tuttavia ampiamente scaduti i relativi termini, la Commissione istruzione ha ritenuto comunque opportuno procedere all’approvazione del provvedimento, al fine di dare un segnale forte di attenzione nei confronti del nostro patrimonio artistico e paesaggistico e rinviando il confronto sugli aspetti finanziari degli emendamenti approvati alla fase di esame in Assemblea.

    Il disegno di legge istituisce poi, all’articolo 4, una commissione per i siti italiani UNESCO presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Anche la composizione di tale commissione è stata modificata nel corso dell’esame in sede referente, con l’aggiunta di un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e di un rappresentante delle università designato dalla Conferenza dei rettori. Tale commissione ha il compito di avanzare proposte in merito agli interventi da attivare e alla ripartizione delle risorse, nonché di proporre misure di promozione culturale e turistica dei siti italiani UNESCO, in collaborazione con l’Ente nazionale per il turismo, le regioni, le aziende di promozione turistica locale e i comuni.

    Il disegno di legge riserva infine una quota fino al 20 per cento delle risorse stanziate al cofinanziamento di interventi su edifici privati situati all’interno del perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO.

    In considerazione delle rilevanti finalità del provvedimento, si ribadisce conclusivamente l’opportunità di una sollecita approvazione dello stesso.


Favaro, relatore

 

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 

 

(Estensore: Valditara)

 

sul disegno di legge

 

30 marzo 2004

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

 

su emendamenti

 

16 giugno 2004

 

        La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

 

 

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

 

(Estensore: Ciccanti)

 

sul disegno di legge

 

30 marzo 2004

 

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

 

            a)  all’articolo 3, comma 2, dopo le parole: «rispettivamente destinato» siano inserite le seguenti: «nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo,»;

 

            b)  all’articolo 3, comma 3, le parole: «valutato in» siano sistituite con le seguenti: «pari a»;

            c)  all’articolo 3, comma 4, le parole: «valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006» siano sostituite con le seguenti: «pari a 1.000.000 di euro per l’anno 2006»;

            d)  all’articolo 5, comma 1, le parole: «Il 20 per cento delle risorse di cui all’articolo 3 è riservato» siano sostituite con le seguenti: «Una quota fino al 20 per cento delle risorse di cui all’articolo 3 è riservata».

 

 


 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa dei senatori Asciutti ed altri

Testo accolto dalla Commissione

Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell’UNESCO

Misure speciali di tutela e fruizione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell’UNESCO

—-

—-

Art. 1.

Art. 1.

(Valore simbolico dei siti italiani UNESCO)

(Valore simbolico dei siti italiani UNESCO)

    1. I siti italiani inseriti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), in base alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, nella «lista del patrimonio mondiale» sono, per la loro unicità, le punte di eccellenza del patrimonio culturale e ambientale italiano, ai fini della rappresentazione di tali valori a livello internazionale.

    1. I siti italiani inseriti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), in base alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, nella «lista del patrimonio mondiale», di seguito denominati «siti italiani UNESCO», sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale e ambientale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale.

Art. 2.

Art. 2.

(Priorità di intervento)

(Priorità di intervento)

    1. I progetti di tutela e restauro dei beni culturali e ambientali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO acquisiscono priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti.

    Identico

Art. 3.

Art. 3.

(Misure di tutela)

(Misure di tutela)

    1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto fra quantità di flussi turistico-culturali e servizi offerti nelle aree interessate, sono previsti interventi volti:

    1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto fra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti:

        a) alla tutela e al restauro dei beni culturali e ambientali;

        a) alla tutela e al restauro dei beni culturali e paesaggistici presenti nei siti medesimi

 

        b) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, scientifiche e tecniche relativi ai siti italiani UNESCO;

        b) alla predisposizione di servizi per l’accoglienza quali: pulizia; raccolta rifiuti; controllo e sicurezza; segnaletica; sistemi di informazione; arredo urbano;

        c) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;

        c) alla realizzazione di aree di sosta e sistemi di mobilità.

        d) alla realizzazione, in zone contigue ma esterne ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità;

 

        e) alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti UNESCO nell’ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole;

 

        f) alla realizzazione di attività culturali, di spettacolo e di promozione del territorio.

    2. Gli interventi di cui al comma 1, nonché l’ammontare di risorse rispettivamente destinato, sono determinati con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita la Commissione di cui all’articolo 4.

    2. Gli interventi di cui al comma 1, nonché l’ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), il decreto è adottato previo parere della Commissione di cui all’articolo 4. Tutti gli interventi sono attuati in conformità alle disposizioni dettate in materia di beni culturali e paesaggistici dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

    3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, lettere a) e c), valutato in 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, lettere a), b), d), e) e f), pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    4. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, lettera b), valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    4. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, lettera c), pari a 1.000.000 di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    5. A decorrere dall’anno 2007, agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

    5.  Identico.

    6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    6.  Identico.

Art. 4.

Art. 4.

(Commissione per la tutela dei siti italiani UNESCO)

(Commissione per i siti italiani UNESCO)

    1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita una Commissione per la tutela dei siti italiani UNESCO, presieduta dal Ministro e composta da:

    1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita una Commissione per i siti italiani UNESCO, presieduta dal Ministro e composta da:

        a) il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;

        a) il capo del dipartimento del Ministero per i beni e le attività culturali competente per materia;

        b) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

        b) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

        c) due esperti appartenenti all’Amministrazione dei beni culturali.

        c) due esperti appartenenti all’Amministrazione dei beni culturali;

 

        d) un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

 

        e) un rappresentante delle università designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane tra i professori di ruolo di settori scientifico-disciplinari relativi all’ambito dei beni culturali.

    2. I componenti della Commissione esercitano le loro funzioni nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.

    2. I componenti della Commissione esercitano le loro funzioni nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.

    3. La Commissione ha il compito di:

    3. La Commissione, oltre a rendere il parere di cui all’articolo 3, comma 2, ha il compito di:

        a) avanzare proposte in merito agli interventi da attivare ai sensi dell’articolo 3, comma 1, nonché alla ripartizione delle risorse assegnate;

        a)  identica;

        b) proporre misure di promozione culturale e turistica dei siti italiani UNESCO, in collaborazione con l’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

        b) proporre misure di promozione culturale e turistica dei siti italiani UNESCO, in collaborazione con l’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), nonché con le regioni e le aziende di promozione turistica interessate e previa intesa con i comuni o con gli altri soggetti istituzionali titolari della gestione degli stessi.

Art. 5.

Art. 5.

(Misure speciali per gli edifici privati)

(Misure speciali per gli edifici privati)

    1. Il 20 per cento delle risorse di cui all’articolo 3 è riservato agli interventi di restauro e valorizzazione degli edifici privati localizzati all’interno del perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO.

    1. Una quota fino al 20 per cento delle risorse di cui all’articolo 3 è riservata al cofinanziamento di interventi di conservazione e valorizzazione degli edifici privati localizzati all’interno del perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO.




[1]    Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972

[2]    In base alle indicazioni degli "Orientamenti applicativi", per poter essere considerato di "valore universale eccezionale" un monumento, un complesso od un sito deve rispondere ad uno dei seguenti criteri:

  • rappresentare un capolavoro del genio creativo dell'uomo;
  • aver esercitato un'influenza considerevole in un dato periodo o in un'area culturale determinata, sullo sviluppo dell'architettura, delle arti monumentali, della pianificazione urbana o della creazione di paesaggi;
  • costituire testimonianza unica o quantomeno eccezionale di una civiltà o di una tradizione culturale scomparsa;
  • offrire esempio eminente di un tipo di costruzione o di complesso architettonico o di paesaggio che illustri un periodo significativo della storia umana;
  • costituire un esempio eminente di insediamento umano o d'occupazione del territorio tradizionale, rappresentativi di una culturale (o di culture) soprattutto quando esso diviene vulnerabile per effetto di mutazioni irreversibili;
  • essere direttamente o materialmente associato ad avvenimenti o tradizioni viventi, idee credenze o opere artistiche e letterarie con una significanza universale eccezionale (criterio da applicare solo in circostanze eccezionali o in concomitanza con altri criteri).

Nel 1995 il Centro del Patrimonio Mondiale ha revisionato e ampliato le indicazioni degli Orientamenti, definendo i criteri relativi ai paesaggi culturali, intesi come opere congiunte della natura e dell’uomo. Le classificazioni tipologiche dei paesaggi attualmente in uso nella Convenzione comprendono:

  • giardini e parchi creati dall'uomo, intesi come paesaggi chiaramente definiti, spesso associati a costruzioni o a complessi religiosi, concepiti e creati intenzionalmente dall’uomo per ragioni estetiche;
  • paesaggi di tipo evolutivo, ovvero paesaggi che, derivati da un’esigenza in origine sociale, economica, amministrativa o religiosa, riflettono nella loro forma attuale il processo evolutivo della loro associazione e correlazione con l’ambiente naturale. Il paesaggio culturale di tipo evolutivo può essere reliquia - cioè nel quale il processo evolutivo in passato si è arrestato ma le cui caratteristiche essenziali restano materialmente visibili - o vivente - che conserva cioè un ruolo sociale attivo con le modalità che continuano la sua tradizione precedente, di cui sono manifeste le testimonianze dell’evoluzione nel corso del tempo.
  • paesaggio di tipo associativo, intesi come paesaggi in cui prevale, più che la presenza di tracce culturali tangibili, la forza di associazione dei fenomeni religiosi, artistici o culturali dell’elemento naturale.

[3]    L’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 recanteRiforma della legislazione nazionale del turismo definisce i sistemi turistici locali come contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. La norma demanda inoltre alle regioni la definizione di misure di sostegno per i progetti di sviluppo di tali sistemi, da realizzare nell’ambito di un apposito Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, mentre agli enti locali è rimesso il compito di promuovere i citati sistemi attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

[4]    Nota introduttiva alle Linee guida “Il modello del piano di gestione dei Beni Culturali iscritti alla lista del Patrimonio dell’Umanità” a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Commissione Nazionale Siti Unesco e Sistemi Turistici Locali.

[5]    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137