XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Proprietà dei beni immobili di interesse culturale - A.C. 4643 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 684 | ||
Data: | 15/12/04 | ||
Abstract: | Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; testo della proposta di legge; articoli del nuovo Trattatato che adotta la Costituzione europea; normativa di riferimento. | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Proprietà dei beni immobili di interesse
culturale A.C. 4643 |
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n. 684 |
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15 dicembre 2004 |
Camera dei deputati
Dipartimento Cultura
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni
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consentiti dalla legge.
File: cu0322.doc
INDICE
Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa
Elementi per
l’istruttoria legislativa
§
Necessità dell’intervento
con legge
§
Rispetto delle competenze
legislative costituzionalmente definite
§
Incidenza
sull’ordinamento giuridico
§
Impatto sui destinatari
delle norme
Normativa di riferimento
(artt. 9, 116, 117, 118)
Costituzione della Repubblica italiana.§
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8
ottobre 1997, n. 352 (artt. 2, 59, 60, 61,62, 69) (abrogato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, riportato di seguito)
§
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.
137. (artt. 1, 2, 10, 13, 14, 15, 16,
59, 60, 61, 62)
Scheda di
sintesi
per l’istruttoria legislativa
Numero del progetto di legge |
A.C.. 4643 |
Titolo |
Disposizioni per favorire l'unitarietà della
proprietà dei beni immobili di interesse artistico,
storico, archeologico o demo-etno-antropologico |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Beni culturali |
Iter al Senato |
NO |
Numero di articoli |
4 |
Date |
|
§
presentazione o
trasmissione alla Camera |
27 gennaio 2004 |
§
annuncio |
17 febbraio 2004 |
§
assegnazione |
20 febbraio 2004 |
Commissione competente |
VII Cultura |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) |
La proposta di legge in esame, di iniziativa
parlamentare, è finalizzata a favorire
l’unitarietà della proprietà dei beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico.
Si segnala che la proposta di legge, presentata il 27 gennaio
2004, fa riferimento al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali (di seguito denominato Testo Unico). Tale Testo Unico è stato
recentemente sostituto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
entrato in vigore il 1° maggio 2004 (di seguito denominato Codice). Nel
testo si fa pertanto riferimento ai corrispondenti articoli del suddetto
Codice.
La pdl si
compone di quattro articoli.
L'articolo 1 della
proposta sancisce il principio secondo cui lo Stato riconosce la funzione di cooperazione e di
collaborazione svolta dai privati,
finalizzata alla conservazione degli
immobili di interesse
culturale di loro proprietà.
Il comma 2 individua l’obiettivo della proposta di legge nel
consentire ai beni immobili dal
riconosciuto valore culturale di rimanere, ovvero ritornare, nella loro unitarietà d’insieme.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 3
del Codice, sono beni culturali i
beni appartenenti a privati, per i quali l’accertamento dell’interesse
culturale avviene mediante il procedimento di dichiarazione (c.d. “vincolo”) disciplinato dagli artt. 13-16, che si conclude con
l’adozione da parte del Ministero, della dichiarazione di interesse culturale[1].
Il procedimento
per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta
della regione e di ogni altro ente territoriale
interessato, viene avviato dal soprintendente, che ne dà comunicazione al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa (articolo
14, co. 1). La comunicazione comporta
l'applicazione in via cautelare, ai sensi del co. 5
dell’art. 14, delle disposizioni di tutela contenute nel Titolo I del Codice[2]; queste ultime
saranno
definitivamente applicabili una volta intervenuta la dichiarazione.
L'articolo
2 stabilisce un diritto di prelazione in ogni caso di trasferimento della proprietà a titolo oneroso, anche per effetto di una
procedura esecutiva, a favore dei comproprietari,
in proporzione delle rispettive quote (comma 2). In caso di trasferimento della
proprietà esclusiva su di una porzione del bene
immobile, la prelazione spetta a chi ha in proprietà esclusiva la porzione del
medesimo immobile che ha maggiore superficie calpestabile (comma 3).
La prelazione
consiste nel diritto di un determinato soggetto ad essere preferito ad altri
nell’acquisto di un determinato oggetto, nel caso in cui il proprietario intenda alienarlo, a parità di condizioni offerte dal terzo;
essa, quindi, mentre attribuisce una posizione di vantaggio al soggetto cui è
attribuita, non incide negativamente sulla sfera giuridica del soggetto
proprietario del bene che voglia disfarsene, non comprimendo né la libertà di
disposizione dei propri diritti, né, tantomeno, il
risultato economico dell’alienazione: in questo senso la parità di condizioni
costituisce connotato essenziale e caratterizzante della figura; il quale
connotato presuppone a sua volta, imprescindibilmente, altri due dati: che l’alienazione
rispetto alla quale la prelazione venga profilata sia a titolo oneroso e che la
prestazione corrispettiva della dismissione del diritto alienato sia fungibile,
quindi suscettibile di essere procurata all’alienante, oltre che dal terzo
aspirante acquirente, anche dal titolare del diritto di prelazione, senza che
la sostituzione di un soggetto ad un altro incida, neppure minimamente, sulla
sostanza degli interessi dell’alienante. La prelazione può derivare direttamente dalla legge, che la ricollega
a situazioni da essa specificamente determinate, ovvero da un apposito negozio,
comunemente definito patto di prelazione[3].
Con riferimento ai beni culturali, l’istituto della prelazione è regolato dagli articoli 60-62 del Codice dei beni
culturali di cui al D.Lgs.42/2004.
In particolare, l’articolo 60
prevede che il Ministero ovvero la regione o un altro ente pubblico
territoriale interessato, abbiano facoltà di acquistare in via di prelazione i
beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto
di alienazione. Gli articoli 61 e 62 determinano,
rispettivamente, le condizioni e il procedimento della prelazione[4].
L'articolo
3 disciplina il
procedimento e le modalità per
l'esercizio della citata prelazione, prevedendo in particolare un criterio di
priorità basato sull’entità della porzione di immobile posseduta.
L'articolo
4 sancisce il principio di prevalenza della prelazione dello
Stato, prevista dal citato Codice, rispetto a quella dei comproprietari
privati.
La pdl è corredata della relazione illustrativa.
L’intervento con legge trova giustificazione nel fatto che la proposta incide su materie disciplinate da norme di rango primario.
La disciplina recata dal provvedimento può
essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”. Al riguardo, occorre
considerare che l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost., ha annoverato la “tutela
dei beni culturali” tra le materie di
competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di
attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, co.
3, Cost.), mentre l’art. 117, co. 2, Cost., ha incluso la “valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione
e organizzazione di attività culturali” tra
le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, co. 3, Cost.,
ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali” tra Stato e regioni.
Merita segnalare, peraltro, che le sopra
menzionate disposizioni del nuovo Titolo V vanno raccordate, sul piano interpretativo,
con l’articolo 9 Cost., il
quale dispone che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura […] (comma
1) e “Tutela […] il patrimonio storico e artistico della Nazione” (comma 2).
Con riferimento al settore cultura, si ricorda che il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 ed ora in fase di ratifica[5], attribuisce all’Unione la competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza. Gli atti giuridicamente vincolanti adottati dall'Unione in tale ambito non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
In particolare, il Trattato ha introdotto una disposizione (articolo I-3) con cui l’Unione si
prefigge di rispettare le diversità culturali e linguistiche e vigilare
sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale
europeo.
Con riferimento alle politiche comuni, l’articolo III-280 prevede che l'Unione contribuisca al pieno sviluppo delle
culture degli Stati membri nel rispetto delle
diversità nazionali e regionali‚ evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune.
L'azione
dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e‚ se
necessario‚ a sostenere e a completare l'azione di questi ultimi nei seguenti
settori: miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e
della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia
del patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non
commerciali; creazione artistica e letteraria‚ compreso il settore audiovisivo.
La norma si pone in
relazione con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedendo una
nuova forma di prelazione oltre a quella già prevista dagli
articolo 60-62 del Codice.
Occorrerebbe pertanto valutare l’opportunità di coordinare la
norma in esame con le richiamate disposizioni del Codice, eventualmente
utilizzando la tecnica della novella.
La norma incide sui comproprietari di beni immobili per cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del Codice dei beni culturali.
Si segnala che tutti i
riferimenti normativi al Testo unico dovrebbero essere sostituiti con i
corrispondenti riferimenti del Codice che, come si è detto, ha sostituito il
Testo Unico (conseguentemente abrogato dall’articolo 184
del Codice stesso).
In
particolare, all’articolo 2, comma 1, occorrerebbe sostituire le parole “di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490” con le parole
“di cui all’articolo 10, comma 3, lett.
a) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42”.
All’articolo
3, comma 1, occorrerebbe sostituire le parole “ai sensi di quanto disposto dall'articolo 69[6], del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” con
le parole “ai sensi di quanto disposto dall'articolo 59 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42”.
All’articolo
4, comma 1, infine, occorrerebbe sostituire le parole “ai sensi di quanto disposto dagli articoli 59
e seguenti del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 oppure da uno dei
soggetti di cui all’articolo 61 del medesimo testo
unico ” con le parole “ai sensi di quanto
disposto dagli articoli 60 e seguenti del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42”.
Occorrerebbe
inoltre valutare l’opportunità di sostituire il riferimento, all’articolo 1,
comma 1, all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
testo unico facendo rinvio ad un articolo del Codice recante principi generali.
Questi ultimi sembrerebbero potersi rinvenire nell’articolo 1 del Codice.
Testo della proposta di legge
N. 4643
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
|
PROPOSTA |
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d’iniziativa del deputato ZANETTIN,
BERTOLINI, CAMPA, COLASIO, GIORGIO CONTE, ¾ |
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Disposizioni per favorire l'unitarietà della
proprietà dei |
|
¾¾¾¾¾¾¾¾
Presentata il 27 gennaio 2004
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese, fin dal 1939, si è dotato di una legislazione tuttora attuale, come ha confermato il suo recepimento nel testo unico del 1999, (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490), di una efficace disciplina di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Ciò non di meno, l'esperienza maturata è valsa a dimostrare come siano ancora sostanziali gli spazi concessi al legislatore per migliorare l'efficacia della tutela.
Se molti dei possibili interventi verrebbero a comportare, direttamente o indirettamente, un onere per lo Stato e per tale ragione essi appaiono difficilmente proponibili nell'attuale situazione finanziaria del Paese, altri disposti normativi richiedono soltanto l'iniziativa del legislatore e per tale ragione non vi è ragione di frapporre ritardi all'approvazione di provvedimenti che possono migliorare la tutela dei beni culturali sul cui valore ed importanza, anche economica, non mette conto di dover spendere parole.
In tale prospettiva si inserisce la presente proposta di legge.
Si è, infatti, notato come i beni immobili di proprietà privata previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 siano inevitabilmente sottoposti al rischio di degrado che deriva loro dall'essere destinati, principalmente per effetto di disposizioni ereditarie ma talvolta anche per effetto di atti a titolo particolare, ad una comproprietà oppure alla suddivisione in diverse parti appartenenti a diversi proprietari.
E' ovvio che la presenza di più comproprietari rende meno agevole qualsiasi decisione in ordine ad un unitario utilizzo del bene e, soprattutto, in ordine all'opportunità di sostenere le indispensabili spese di manutenzione di cui questi beni per la loro natura e per la vetustà che, di regola, li accomuna, particolarmente abbisognano.
Anche la suddivisione del bene in diverse parti con differenti proprietari ci porta ad avere destinazioni ed utilizzi diversi e distinti livelli nonché qualità manutentive con l'effetto che il bene viene a perdere di unitarietà e, infine, l'originaria identità.
I beni in questione sono stati, di regola, oggetto di un'unica iniziativa edificatoria e sono stati l'oggetto di un unico originario disegno ancorché, spesso, con il tempo vi siano state modifiche ed integrazioni.
Ad ogni buon conto i beni immobili previsti dal citato articolo 2, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 sono tali quando il Ministero ne abbia dichiarato "l'interesse particolarmente importante".
Tale dichiarazione consente di identificare esattamente l'oggetto della tutela così che, in tale modo, può anche desumersi quale sia la misura dell'interesse pubblico a conservare l'unitarietà del bene che di quella tutela è oggetto.
L'articolo 1 della proposta sancisce il principio secondo cui lo Stato riconosce la funzione di cooperazione e di collaborazione svolta dai privati nella conservazione degli immobili di interesse culturale di loro proprietà.
L'articolo 2 stabilisce un diritto di prelazione in ogni caso di trasferimento della proprietà a titolo oneroso, anche per effetto di una procedura esecutiva, a favore dei comproprietari, in proporzione delle rispettive quote.
L'articolo 3 disciplina il procedimento e le modalità per l'esercizio della citata prelazione.
L'articolo 4 sancisce il principio di prevalenza della prelazione dello Stato, prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, rispetto a quella dei comproprietari privati.
proposta di legge ¾¾¾ |
Art. 1. (Finalità).
Art. 2. (Diritto
di prelazione). 1.
In caso di trasferimento a titolo oneroso, anche per effetto di una procedura
esecutiva o concorsuale, di una parte di proprietà
indivisa o della proprietà esclusiva di parte di un bene immobile di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano le disposizioni
della presente legge. Art. 3. (Procedimento).
Art. 4. (Prevalenza
della prelazione dello Stato).
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N. 5388
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI) E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 |
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Presentata il 29 ottobre 2004
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(omissis)
ARTICOLO
I-3
Obiettivi
dell'Unione
1. L'Unione si prefigge di promuovere la
pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato
interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.
3. L'Unione si adopera per lo sviluppo
sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla
stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente
competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un
elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa
promuove il progresso scientifico e tecnologico.
L'Unione combatte l'esclusione sociale e
le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità
tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti
del minore.
Essa promuove la coesione economica,
sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.
Essa rispetta la ricchezza della sua
diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia
e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi.
Contribuisce alla pace, alla sicurezza,
allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco
tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e
alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa
osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al
rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con
i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nella Costituzione.
(omissis)
SEZIONE 3
CULTURA
ARTICOLO
III-280
1. L'Unione contribuisce al pieno
sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle
diversità nazionali e regionali‚ evidenziando nel contempo il patrimonio
culturale comune.
2. L'azione dell'Unione è intesa ad
incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ a sostenere e a
completare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
a) miglioramento della conoscenza e della
diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
b) conservazione e salvaguardia
del patrimonio culturale di importanza europea;
c) scambi culturali non commerciali;
d) creazione artistica e letteraria‚
compreso il settore audiovisivo.
3. L'Unione e gli Stati membri
favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di cultura‚ in particolare con il
Consiglio d'Europa.
4. L'Unione tiene conto degli aspetti
culturali nell'azione che svolge a norma di altre
disposizioni della Costituzione, in particolare al fine di rispettare e
promuovere la diversità delle culture.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:
a) la legge o legge quadro europea
stabilisce azioni di incentivazione‚ ad esclusione di
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni;
b) il Consiglio, su
proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.
[1] Ai sensi del
medesimo comma 3 dell’articolo 10, tali beni includono:
a) le cose
immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,
appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e
i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico
particolarmente importante;
c) le raccolte
librarie, appartenenti a privati, di eccezionale
interesse culturale;
d) le cose
immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse
particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali
testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche,
collettive o religiose;
e) le collezioni
o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per
tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come
complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
Si ricorda,
inoltre, che ai sensi degli articoli 10-16
del Codice, sono considerate oggetto di tutela altre
due categorie di beni: un primo gruppo comprende i beni culturali appartenenti
a soggetti pubblici per i quali l’interesse culturale è ritenuto sussistere ex se. Si tratta, ad esempio, di
raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, archivi, raccolte librarie (articolo
10, co. 2); un secondo gruppo comprende i beni di cui
all’art. 10, co. 1, ossia i beni mobili e immobili
appartenenti allo Stato, alle regioni e ad altri enti, pubblici, nonché a persone giuridiche private senza scopo di lucro,
per i quali sia intervenuto uno specifico procedimento di verifica ai sensi del
successivo articolo 12, ferma restando, medio
tempore, la loro sottoposizione alla disciplina
di tutela.
[2] Tali
norme riguardano in particolare i poteri di vigilanza (articolo 18) ed ispezione
(articolo 19)in capo al ministero, le misure di protezione e conservazione
(Capo III) e la disciplina dell’alienazione (Sezione I del Capo IV). La
sottoposizione cautelare del bene, peraltro, cessa alla scadenza
del termine fissato per il procedimento. Si ricorda, infine, che il Codice ha introdotto all’articolo 16, innovando
rispetto al Testo Unico, la possibilità per i privati di ricorrere avverso la dichiarazione di interesse culturale, per motivi
di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento.
[3] Le principali
ipotesi di prelazione legale sono: il c.d. retratto successorio (art.732 c.c.), richiamato anche in materia di
impresa familiare; la prelazione agraria in favore dei coltivatori
diretti affittuari o confinanti (art.8 L. 26 maggio 1965, n.590); la
prelazione urbana in favore dei conduttori di immobili
destinati ad uso non abitativo (art. 38 L. 27 luglio
1978, n.392) in ipotesi di vendita del fondo o
dell’immobile da parte del proprietario; la prelazione in favore dell’ente
parco prevista dalla legge n.394/1991; la prelazione
pubblica sui beni di interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico
di cui alla legge 20 giugno 1939, n.364.
[4] Occorre
peraltro osservare che in tale tipo di prelazione manca quella parità di
condizioni con l’originario acquirente cui il titolare della prelazione deve
soggiacere: innanzitutto, infatti, le clausole del contratto di
alienazione non vincolano lo Stato (art. 61, co.
5); inoltre la prelazione è esercitatile anche nel caso di contratto con cui la
cosa venga ceduta insieme ad altre per un unico corrispettivo (art. 60, co. 2); in tal caso la determinazione del prezzo è affidata
al Ministero (ovvero alla regione o all’ente pubblico territoriale interessato).
[5] Il
disegno di legge di ratifica (AC 5388) è all’esame della Camera.
[6] L’art 69 del Testo unico riguardava l’uscita temporanea dei beni culturali; si tratta pertanto di un refuso ed il riferimento è da intendersi all’art. 59 (Diritto di prelazione) del Testo unico.