XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Proprietà dei beni immobili di interesse culturale - A.C. 4643
Serie: Progetti di legge    Numero: 684
Data: 15/12/04
Abstract:    Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; testo della proposta di legge; articoli del nuovo Trattatato che adotta la Costituzione europea; normativa di riferimento.
Descrittori:
IMMOBILI ARTISTICI E STORICI   TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Riferimenti:
AC n.4643/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Proprietà dei beni immobili di interesse culturale

A.C. 4643

 

n. 684

 


xiv legislatura

15 dicembre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: cu0322.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi 3

Struttura e oggetto 

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  6

Elementi per l’istruttoria legislativa 

§      Necessità dell’intervento con legge  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Compatibilità comunitaria  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

§      Impatto sui destinatari delle norme  8

§      Formulazione del testo  8

Testo della proposta di legge

§      A.C. 4643 (on. Zanettin ed a.), Disposizioni per favorire l'unitarietà della proprietà dei beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico  13

Documentazione parlamentare

§      A.C. 5388, (Governo), Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 , (Artt. I-3,  III-280) 21

 

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica italiana.  (artt. 9, 116, 117, 118) 27

 

 

 

§      D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490  Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352 (artt. 2, 59, 60, 61,62, 69) (abrogato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, riportato di seguito) 31

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.  (artt. 1, 2, 10, 13, 14, 15, 16, 59, 60, 61, 62) 38

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria
legislativa

 


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C.. 4643

Titolo

Disposizioni per favorire l'unitarietà della proprietà dei beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Beni culturali

Iter al Senato

NO

Numero di articoli

4

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

27 gennaio 2004

§       annuncio

17 febbraio 2004

§       assegnazione

20 febbraio 2004

Commissione competente

VII Cultura

Sede

Referente

Pareri previsti

I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è finalizzata a favorire l’unitarietà della proprietà dei beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico.

 

Si segnala che la proposta di legge, presentata il 27 gennaio 2004, fa riferimento al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (di seguito denominato Testo Unico). Tale Testo Unico è stato recentemente sostituto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, entrato in vigore il 1° maggio 2004 (di seguito denominato Codice). Nel testo si fa pertanto riferimento ai corrispondenti articoli del suddetto Codice.

 

La pdl si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 della proposta sancisce il principio secondo cui lo Stato riconosce la funzione di cooperazione e di collaborazione svolta dai privati, finalizzata alla conservazione degli immobili di interesse culturale di loro proprietà.

Il comma 2 individua l’obiettivo della proposta di legge nel consentire ai beni immobili dal riconosciuto valore culturale di rimanere, ovvero ritornare, nella loro unitarietà d’insieme.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del Codice, sono beni culturali i beni appartenenti a privati, per i quali l’accertamento dell’interesse culturale avviene mediante il procedimento di dichiarazione (c.d. “vincolo”) disciplinato dagli artt. 13-16, che si conclude con l’adozione da parte del Ministero, della dichiarazione di interesse culturale[1].

Il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, viene avviato dal soprintendente, che ne dà comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa (articolo 14, co. 1). La comunicazione comporta l'applicazione in via cautelare, ai sensi del co. 5 dell’art. 14, delle disposizioni di tutela contenute nel Titolo I del Codice[2]; queste ultime saranno definitivamente applicabili una volta intervenuta la dichiarazione.

 

L'articolo 2 stabilisce un diritto di prelazione in ogni caso di trasferimento della proprietà a titolo oneroso, anche per effetto di una procedura esecutiva, a favore dei comproprietari, in proporzione delle rispettive quote (comma 2). In caso di trasferimento della proprietà esclusiva su di una porzione del bene immobile, la prelazione spetta a chi ha in proprietà esclusiva la porzione del medesimo immobile che ha maggiore superficie calpestabile (comma 3).

La prelazione consiste nel diritto di un determinato soggetto ad essere preferito ad altri nell’acquisto di un determinato oggetto, nel caso in cui il proprietario intenda alienarlo, a parità di condizioni offerte dal terzo; essa, quindi, mentre attribuisce una posizione di vantaggio al soggetto cui è attribuita, non incide negativamente sulla sfera giuridica del soggetto proprietario del bene che voglia disfarsene, non comprimendo né la libertà di disposizione dei propri diritti, né, tantomeno, il risultato economico dell’alienazione: in questo senso la parità di condizioni costituisce connotato essenziale e caratterizzante della figura; il quale connotato presuppone a sua volta, imprescindibilmente, altri due dati: che l’alienazione rispetto alla quale la prelazione venga profilata sia a titolo oneroso e che la prestazione corrispettiva della dismissione del diritto alienato sia fungibile, quindi suscettibile di essere procurata all’alienante, oltre che dal terzo aspirante acquirente, anche dal titolare del diritto di prelazione, senza che la sostituzione di un soggetto ad un altro incida, neppure minimamente, sulla sostanza degli interessi dell’alienante. La prelazione può derivare direttamente dalla legge, che la ricollega a situazioni da essa specificamente determinate, ovvero da un apposito negozio, comunemente definito patto di prelazione[3].

Con riferimento ai beni culturali, l’istituto della prelazione è regolato dagli articoli 60-62 del Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs.42/2004. In particolare, l’articolo 60 prevede che il Ministero ovvero la regione o un altro ente pubblico territoriale interessato, abbiano facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Gli articoli 61 e 62 determinano, rispettivamente, le condizioni e il procedimento della prelazione[4].

 

L'articolo 3 disciplina il procedimento e le modalità per l'esercizio della citata prelazione, prevedendo in particolare un criterio di priorità basato sull’entità della porzione di immobile posseduta.

 

L'articolo 4 sancisce il principio di prevalenza della prelazione dello Stato, prevista dal citato Codice, rispetto a quella dei comproprietari privati.

Relazioni allegate

La pdl è corredata della relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge trova giustificazione nel fatto che la proposta incide su materie disciplinate da norme di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”. Al riguardo, occorre considerare che l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost., ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, co. 3, Cost.), mentre l’art. 117, co. 2, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, co. 3, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Merita segnalare, peraltro, che le sopra menzionate disposizioni del nuovo Titolo V vanno raccordate, sul piano interpretativo, con l’articolo 9 Cost., il quale dispone che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura […] (comma 1) e “Tutela […] il patrimonio storico e artistico della Nazione” (comma 2).

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento al settore cultura, si ricorda che il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 ed ora in fase di ratifica[5], attribuisce all’Unione la competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza. Gli atti giuridicamente vincolanti adottati dall'Unione in tale ambito non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

In particolare, il Trattato ha introdotto una disposizione (articolo I-3) con cui l’Unione si prefigge di rispettare le diversità culturali e linguistiche e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

Con riferimento alle politiche comuni, l’articolo III-280 prevede che l'Unione contribuisca al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali‚ evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune.

L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ a sostenere e a completare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non commerciali; creazione artistica e letteraria‚ compreso il settore audiovisivo.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

La norma si pone in relazione con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedendo una nuova forma di prelazione oltre a quella già prevista dagli articolo 60-62 del Codice.

 

Occorrerebbe pertanto valutare l’opportunità di coordinare la norma in esame con le richiamate disposizioni del Codice, eventualmente utilizzando la tecnica della novella.

 

Impatto sui destinatari delle norme

La norma incide sui comproprietari di beni immobili per cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del Codice dei beni culturali.

Formulazione del testo

Si segnala che tutti i riferimenti normativi al Testo unico dovrebbero essere sostituiti con i corrispondenti riferimenti del Codice che, come si è detto, ha sostituito il Testo Unico (conseguentemente abrogato dall’articolo 184 del Codice stesso).

 

In particolare, all’articolo 2, comma 1, occorrerebbe sostituire le parole “di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” con le paroledi cui all’articolo 10, comma 3, lett. a) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

 

All’articolo 3, comma 1, occorrerebbe sostituire le parole “ai sensi di quanto disposto dall'articolo 69[6], del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” con le paroleai sensi di quanto disposto dall'articolo 59 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

 

All’articolo 4, comma 1, infine, occorrerebbe sostituire le parole “ai sensi di quanto disposto dagli articoli 59 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 oppure da uno dei soggetti di cui all’articolo 61 del medesimo testo unico ” con le paroleai sensi di quanto disposto dagli articoli 60 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

 

Occorrerebbe inoltre valutare l’opportunità di sostituire il riferimento, all’articolo 1, comma 1, all'articolo 2, comma 1, lettera a), del testo unico facendo rinvio ad un articolo del Codice recante principi generali. Questi ultimi sembrerebbero potersi rinvenire nell’articolo 1 del Codice.

 

 


 

Testo della proposta di legge


 

N. 4643

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA

 

d’iniziativa del deputato

 ZANETTIN, BERTOLINI, CAMPA, COLASIO, GIORGIO CONTE,
MORMINO, PALMA, RODEGHIERO, SAPONARA, SCHMIDT, STERPA, ZORZATO

¾

 

Disposizioni per favorire l'unitarietà della proprietà dei
beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o
demo-etno-antropologico

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il  27 gennaio 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾

Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese, fin dal 1939, si è dotato di una legislazione tuttora attuale, come ha confermato il suo recepimento nel testo unico del 1999, (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490), di una efficace disciplina di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

        Ciò non di meno, l'esperienza maturata è valsa a dimostrare come siano ancora sostanziali gli spazi concessi al legislatore per migliorare l'efficacia della tutela.

        Se molti dei possibili interventi verrebbero a comportare, direttamente o indirettamente, un onere per lo Stato e per tale ragione essi appaiono difficilmente proponibili nell'attuale situazione finanziaria del Paese, altri disposti normativi richiedono soltanto l'iniziativa del legislatore e per tale ragione non vi è ragione di frapporre ritardi all'approvazione di provvedimenti che possono migliorare la tutela dei beni culturali sul cui valore ed importanza, anche economica, non mette conto di dover spendere parole.

        In tale prospettiva si inserisce la presente proposta di legge.

        Si è, infatti, notato come i beni immobili di proprietà privata previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 siano inevitabilmente sottoposti al rischio di degrado che deriva loro dall'essere destinati, principalmente per effetto di disposizioni ereditarie ma talvolta anche per effetto di atti a titolo particolare, ad una comproprietà oppure alla suddivisione in diverse parti appartenenti a diversi proprietari.

        E' ovvio che la presenza di più comproprietari rende meno agevole qualsiasi decisione in ordine ad un unitario utilizzo del bene e, soprattutto, in ordine all'opportunità di sostenere le indispensabili spese di manutenzione di cui questi beni per la loro natura e per la vetustà che, di regola, li accomuna, particolarmente abbisognano.

        Anche la suddivisione del bene in diverse parti con differenti proprietari ci porta ad avere destinazioni ed utilizzi diversi e distinti livelli nonché qualità manutentive con l'effetto che il bene viene a perdere di unitarietà e, infine, l'originaria identità.

        I beni in questione sono stati, di regola, oggetto di un'unica iniziativa edificatoria e sono stati l'oggetto di un unico originario disegno ancorché, spesso, con il tempo vi siano state modifiche ed integrazioni.

        Ad ogni buon conto i beni immobili previsti dal citato articolo 2, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 sono tali quando il Ministero ne abbia dichiarato "l'interesse particolarmente importante".

        Tale dichiarazione consente di identificare esattamente l'oggetto della tutela così che, in tale modo, può anche desumersi quale sia la misura dell'interesse pubblico a conservare l'unitarietà del bene che di quella tutela è oggetto.

        L'articolo 1 della proposta sancisce il principio secondo cui lo Stato riconosce la funzione di cooperazione e di collaborazione svolta dai privati nella conservazione degli immobili di interesse culturale di loro proprietà.

        L'articolo 2 stabilisce un diritto di prelazione in ogni caso di trasferimento della proprietà a titolo oneroso, anche per effetto di una procedura esecutiva, a favore dei comproprietari, in proporzione delle rispettive quote.

        L'articolo 3 disciplina il procedimento e le modalità per l'esercizio della citata prelazione.

        L'articolo 4 sancisce il principio di prevalenza della prelazione dello Stato, prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, rispetto a quella dei comproprietari privati.


 


proposta di legge

¾¾¾

 



Art. 1.

 

(Finalità).


        1. In ottemperanza ai princìpi generali di tutela e valorizzazione dei beni immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, lo Stato riconosce la funzione di cooperazione e di collaborazione svolta dai privati, siano essi persone fisiche, organismi con fine di lucro o no profit, finalizzata alla conservazione, al sostegno e alla promozione degli immobili di interesse culturale di loro proprietà.
        2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire l'assolvimento della funzione dei privati prevista dal comma 1 tramite mezzi idonei che permettano ai beni immobili dal riconosciuto valore culturale di rimanere, ovvero ritornare, integri nella loro unitarietà d'insieme.

Art. 2.

 

(Diritto di prelazione).

        1. In caso di trasferimento a titolo oneroso, anche per effetto di una procedura esecutiva o concorsuale, di una parte di proprietà indivisa o della proprietà esclusiva di parte di un bene immobile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano le disposizioni della presente legge.
        2. In caso di trasferimento di una quota di proprietà indivisa del bene immobile di cui al comma 1, hanno diritto di prelazione i comproprietari ciascuno in proporzione alla quota posseduta.
        3. In caso di trasferimento della proprietà esclusiva su di una porzione del bene immobile di cui al comma 1 la prelazione spetta a chi ha in proprietà esclusiva la porzione del medesimo immobile che ha maggiore superficie calpestabile.

Art. 3.

(Procedimento).


        1. Il proprietario che intende alienare parte dell'immobile ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, deve notificare la proposta di alienazione oltre che al Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ai titolari, ai comproprietari o ai proprietari esclusivi delle porzioni del medesimo immobile, trasmettendo il contratto preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il soggetto cui spetta il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 2 deve esercitare il suo diritto entro il termine di sessanta giorni.
        2. Nel caso di cui il titolare del diritto di prelazione di cui all'articolo 2, comma 2, non eserciti il diritto di prelazione nel termine di cui al comma 1 del presente articolo o non provveda al pagamento del prezzo nel termine di cui al comma 5, il diritto è esercitato dal proprietario esclusivo della porzione dell'immobile che nel medesimo termine di sessanta giorni ha comunicato la propria volontà di esercitare la prelazione a condizione che essa non sia tempestivamente esercitata, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, da altro proprietario di una maggiore porzione di immobile.
        3. Qualora il proprietario non provveda alla comunicazione di cui al comma 2 o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla data di trascrizione del contratto di compravendita, riscattare la porzione di immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
        4. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 3, qualsiasi proprietario può esercitare il riscatto e il relativo atto deve essere notificato a tutti i proprietari esclusivi di altre porzioni dell'immobile e deve intendersi condizionato al fatto che, entro sessanta giorni dalla notifica, nessun proprietario di porzioni di maggiore superficie calpestabile eserciti il riscatto. In presenza di più atti di riscatto è valido solo quello proveniente dal proprietario della porzione di maggiore superficie calpestabile.
        5. Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di sei mesi, decorrenti dal sessantesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario alienante, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
        6. In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito, il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito.

Art. 4.

(Prevalenza della prelazione dello Stato).


        1. I diritti di prelazione previsti dalla presente legge non producono effetto ove la prelazione sia esercitata dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi di quanto disposto dagli articoli 59 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, oppure da uno dei soggetti di cui all'articolo 61 del medesimo testo unico.

 


Documentazione parlamentare


N. 5388

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

¾

 

Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 29 ottobre 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾


 (omissis)

ARTICOLO I-3

Obiettivi dell'Unione

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.

3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi.

Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nella Costituzione.

(omissis)

 

SEZIONE 3

CULTURA

 

ARTICOLO III-280

1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali‚ evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune.

2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ a sostenere e a completare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

a) miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;

b) conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;

c) scambi culturali non commerciali;

d) creazione artistica e letteraria‚ compreso il settore audiovisivo.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura‚ in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle culture.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:

a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni;

b) il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.




[1]     Ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 10, tali beni includono:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi degli articoli 10-16 del Codice, sono considerate oggetto di tutela altre due categorie di beni: un primo gruppo comprende i beni culturali appartenenti a soggetti pubblici per i quali l’interesse culturale è ritenuto sussistere ex se. Si tratta, ad esempio, di raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, archivi, raccolte librarie (articolo 10, co. 2); un secondo gruppo comprende i beni di cui all’art. 10, co. 1, ossia i beni mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle regioni e ad altri enti, pubblici, nonché a persone giuridiche private senza scopo di lucro, per i quali sia intervenuto uno specifico procedimento di verifica ai sensi del successivo articolo 12, ferma restando, medio tempore, la loro sottoposizione alla disciplina di tutela.

[2]     Tali norme riguardano in particolare i poteri di vigilanza (articolo 18) ed ispezione (articolo 19)in capo al ministero, le misure di protezione e conservazione (Capo III) e la disciplina dell’alienazione (Sezione I del Capo IV). La sottoposizione cautelare del bene, peraltro, cessa alla scadenza del termine fissato per il procedimento. Si ricorda, infine, che il Codice ha introdotto all’articolo 16, innovando rispetto al Testo Unico, la possibilità per i privati di ricorrere avverso la dichiarazione di interesse culturale, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

[3]     Le principali ipotesi di prelazione legale sono: il c.d. retratto successorio (art.732 c.c.), richiamato anche in materia di impresa familiare; la prelazione agraria in favore dei coltivatori diretti affittuari o confinanti (art.8 L. 26 maggio 1965, n.590); la prelazione urbana in favore dei conduttori di immobili destinati ad uso non abitativo (art. 38 L. 27 luglio 1978, n.392) in ipotesi di vendita del fondo o dell’immobile da parte del proprietario; la prelazione in favore dell’ente parco prevista dalla legge n.394/1991; la prelazione pubblica sui beni di interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico di cui alla legge 20 giugno 1939, n.364.

[4]     Occorre peraltro osservare che in tale tipo di prelazione manca quella parità di condizioni con l’originario acquirente cui il titolare della prelazione deve soggiacere: innanzitutto, infatti, le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato (art. 61, co. 5); inoltre la prelazione è esercitatile anche nel caso di contratto con cui la cosa venga ceduta insieme ad altre per un unico corrispettivo (art. 60, co. 2); in tal caso la determinazione del prezzo è affidata al Ministero (ovvero alla regione o all’ente pubblico territoriale interessato).

[5]     Il disegno di legge di ratifica (AC 5388) è all’esame della Camera.

[6]     L’art 69 del Testo unico riguardava l’uscita temporanea dei beni culturali; si tratta pertanto di un refuso ed il riferimento è da intendersi all’art. 59 (Diritto di prelazione) del Testo unico.