XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Grandi eventi sportivi e volontariato - A.C. 5042 -
Serie: Progetti di legge    Numero: 679
Data: 24/11/04
Abstract:    Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; Testo della proposta di legge; Normativa di riferimento; Articoli della nuova Costituzione europea; ed infine documentazione tratta da Internet sull'utilizzo dei volontari nei giochi olimpici di Torino 2006
Descrittori:
ORGANIZZAZIONE DELLO SPORT   VOLONTARIATO
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Riferimenti:
AC n.5042/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Grandi eventi sportivi e volontariato

 

A.C. 5042

 

n. 679

 


xiv legislatura

24 novembre 2004

Camera dei deputati

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: CU0304.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi 3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Necessità dell’intervento con legge  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Compatibilità comunitaria  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  9

§      Impatto sui destinatari delle norme  11

§      Formulazione del testo  12

Testo della proposta di legge

§      A.C. 5042, (on. Osvaldo Napoli ed a.), Disposizioni per favorire il volontariato nei grandi eventi sportivi 15

Normativa di riferimento

§      Cost. 27 dicembre 1947 Costituzione della Repubblica italiana (art. 117) 25

§      L. 11 agosto 1991, n. 266  Legge-quadro sul volontariato  28

§      D.Lgs. 16-4-1994 n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (art. 74) 39

§      D.Lgs. 23-7-1999 n. 242 Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.  (art. 2) 40

§      D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425 (artt. 11 e 12) 41

§      L. 10 dicembre 1997, n. 425  Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  (art. 5) 44

§      D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275  Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 5) 45

§      Ministro della pubblica istruzione D.M. 24 febbraio 2000 Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi. 46

§      D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.  (art. 7) 49

§      D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  Codice in materia di protezione dei dati personali.  (si omette il testo) 50

§      Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 51

 

Documentazione parlamentare

§      A.C. 5388, (Governo), Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 , (Art. III-282) 65

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

5042

Titolo

Disposizioni per favorire il volontariato nei grandi eventi sportivi"

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Sport

Iter al Senato

NO

Numero di articoli

10

Date

 

§       presentazione alla Camera

1° giugno 2004

§       annuncio

14 Giugno 2004

§       assegnazione

29 giugno 2004

Commissione competente

VII

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La p.d.l. in esame reca norme volte a disciplinare la partecipazione volontaria allo svolgimento di grandi eventi sportivi. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la proposta “vuole conferire pieno riconoscimento ai valori connessi con lo sport e con le attività di organizzazione dei grandi eventi sportivi” e “promuovere la partecipazione individuale alle attività di volontariato nel campo in discussione”.

 

La proposta consta di 10 articoli.

L’articolo 1, dopo aver richiamato i principi sul volontariato contenuti nella legge quadro[1], riconosce analogo valore sociale all’associazionismo sportivo liberamente costituito.

 

La legge quadro sul volontariato, finalizzata a stabilire le norme di garanzia principali, uniformi su tutto il territorio, per le organizzazioni di volontariato, per le istituzioni pubbliche che entrino in rapporto con esse, e per gli utenti, riconosce all’articolo 1 il valore sociale del volontariato e stabilisce i principi ed i criteri generali cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare in concreto i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato. L’attività di volontariato (articolo 2) è quella prestata in maniera personale, spontanea e gratuita, esclusivamente per fini di solidarietà; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato; al singolo volontario, di conseguenza, può essere corrisposto solo il rimborso delle spese sostenute nella sua attività, entro limiti stabiliti dalla sua associazione. L’organizzazione di volontariato, definita (articolo 3) come un organismo liberamente costituito per svolgere le attività di volontariato, opera avvalendosi in modo prevalente di prestazioni volontarie e gratuite dei suoi membri. Gli aderenti alla organizzazione devono essere assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, anche tramite meccanismi assicurativi semplificati (articolo 4). L’articolo 5 detta norme in merito alle risorse economiche delle quali le organizzazioni di volontariato possono avvalersi; l’intenzione del legislatore è stata quella di collegare il più possibile l’attribuzione di denaro pubblico allo svolgimento dei compiti concretamente assunti dalle organizzazioni. Di particolare rilievo, infine, all’articolo 12, l’istituzione dell’Osservatorio nazionale per il volontariato, che ha, fra gli altri, il compito di censire le organizzazioni esistenti sul territorio, diffondere la conoscenza delle attività da esse svolte, approvare progetti sperimentali elaborati da organizzazioni di volontariato per fronteggiare emergenze sociali, pubblicare un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione della normativa nazionale e regionale, promuovere, ogni tre anni, una Conferenza nazionale del volontariato.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 definisce la finalità della legge, che consiste nel favorire la partecipazione volontaria all’organizzazione, realizzazione e svolgimento dei grandi eventi sportivi.

L’articolo 2 reca la definizione di grandi eventi sportivi, che comprende le olimpiadi, i campionati mondiali, i campionati europei ed i campionati nazionali.

L’articolo 3 qualifica come attività di volontariato quella prestata tramite un’organizzazione o a livello personale, purché per i fini che ispirano i grandi eventi sportivi.

Il successivo articolo 4 reca le modalità attraverso cui l’ente organizzatore di un grande evento sportivo cura il coordinamento dei volontari. A tal fine è prevista la costituzione di una apposita divisione organizzativa, la quale, ai sensi dell’articolo 5, redige un “piano di gestione dei volontari”, contenente l’indicazione dei settori di attività e gli elenchi dei volontari, secondo quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali[2]. Il piano è inviato alle regioni ovvero alle province autonome competenti nonché alla direzione regionale del lavoro territorialmente competente. Il comma 3 stabilisce, infine, che l’ente predisponga un regolamento con le misure di tutela previste per i volontari.

Secondo quanto previsto dall’articolo 6, l’ente provvede alla diffusione delle opportunità di collaborazione e dei requisiti necessari per aderire al progetto; le offerte di partecipazione devono essere inviate alla divisione organizzativa citata.

L’articolo 7 detta alcune limitazioni in ordine alla durata delle prestazioni, che non può superare complessivamente i settanta giorni consecutivi o non consecutivi, da intendersi non comprensivi di eventuali attività formative.

Ai volontari sono garantiti, ai sensi dell’articolo 8, la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi nonché un rimborso spese, le cui modalità sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 5.

L’articolo 9 prevede che le pubbliche amministrazioni agevolino le attività di volontariato attraverso la concessione, limitatamente alla durata dell’evento, di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto al monte ore stabilito dal relativo contratto collettivo. E’ inoltre prevista una certificazione della partecipazione del lavoratore da parte dell’ente[3].

L’articolo 10, infine, consente alle scuole ed alle università di riconoscere crediti per le attività di volontariato in questione. Il comma 2 prevede inoltre l’eventuale modifica del calendario scolastico ovvero la giustificazione dell’assenza dello studente.

Relazioni allegate

La pdl è corredata della relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La pdl in esame contiene alcune disposizioni che non sembrerebbero necessitare un intervento con legge dello stato. Alcune delle norme che si intende introdurre sono già previste dalla legge quadro sul volontariato e potrebbero agevolmente essere applicate al settore specifico dello sport senza ulteriori interventi normativi.

In proposito si segnala che il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha da molti anni adottato la prassi di utilizzare volontari nell’organizzazione dei giochi olimpici, principalmente con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nell’evento sportivo e di trasmettere all’intera cittadinanza i valori olimpici. Sulla base di tale orientamento, il Comitato organizzatore dei giochi olimpici invernali Torino 2006 ha avviato un programma che prevede il reclutamento di migliaia di volontari per attività che vanno dall’accoglienza al trasporto degli atleti e dei giornalisti, ai servizi alla stampa e alla “famiglia olimpica”[4].Con riferimento all’organizzazione di grandi eventi sportivi, occorre inoltre valutare che un intervento in tale settore dovrebbe tener conto dell’autonomia del CONI che, ai sensi della normativa vigente[5], svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO)[6].

Altre norme, quali ad esempio la previsione di permessi retribuiti sul lavoro, sono demandate alla contrattazione e dovrebbero essere definite in quella sede.

Infine, le disposizioni relative alla attribuzione di crediti ed al calendario scolastico sono rimesse all’autonomia scolastica e universitaria; con riguardo alla scuola in particolare è già esplicitamente prevista la possibilità di acquisire crediti formativi tramite attività di volontariato (DM 24 febbraio 2000[7] vedi infra).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Per quanto concerne il riparto di competenze legislative, la disciplina oggetto del provvedimento è riconducibile alla materia “ordinamento sportivo”, rientrante, ai sensi dell’art. 117, co. 3, Cost., tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente, con la conseguenza che all’intervento normativo statale è consentita unicamente la fissazione di principi, mentre l’adozione di disposizioni attuative e di dettaglio è riservata alle regioni. La pdl, tuttavia, sembrerebbe riguardare principi di carattere generale, e non appare pertanto invasiva della potestà legislativa delle regioni.

In proposito, si ricorda che la legge quadro sul volontariato, ha previsto, all’articolo 1, i principi ed i criteri generali cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare in concreto i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato e ha quindi demandato alle regioni una serie di competenze: la disciplina dei registri delle organizzazioni di volontariato (art. 6), la possibilità di stipulare convenzioni con tali organizzazioni (art. 7), la disciplina delle modalità di svolgimento delle prestazioni e delle attività di formazione per i volontari nonché la definizione delle forme di finanziamento e di controllo (art. 10), la gestione di fondi speciali per l’istituzione di centri di servizio (art. 15).

Con riferimento all’articolo 9 sulla partecipazione alle attività di volontariato dei dipendenti pubblici ed all’articolo 10 sul riconoscimento di crediti formativi, la pdl è inoltre riconducibile, rispettivamente, alle materie “organizzazione e amministrazione dello stato” e “norme generali sull’istruzione”, entrambe rimesse alla competenza esclusiva dello Stato.

Compatibilità comunitaria

Con riferimento al settore istruzione, gioventù, sport e formazione professionale, si ricorda che il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004[8] ed ora in fase di ratifica, prevede che l’Unione in tale settore abbia competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza. Gli atti giuridicamente vincolanti adottati dall'Unione in tale ambito non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Nell’ambito del citato settore, la principale innovazione riguarda l’introduzione, all’articolo III-282 del Trattato, di una norma di sostegno allo sport, i cui profili europei sono promossi dall’Unione tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa. In tal senso l'azione dell'Unione promuove l'imparzialità nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e protegge l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

L’articolo 10 della pdl in commento andrebbe valutato in relazione alla sfera di autonomia che l’ordinamento vigente riserva alla scuola ed all’università, nella misura in cui prevede  l’attribuzione di crediti per le attività di volontariato nonché la modifica del calendario scolastico, anche se la disposizione non ha un carattere impositivo ma fa riferimento ad una mera facoltà delle istituzioni scolastiche e universitarie.

Si osserva inoltre che la disciplina dei crediti scolastici ed universitari e la determinazione del calendario scolastico sono attualmente contenute in norme di carattere secondario; per tale profilo, pertanto, l’art. 10 della pdl sembrerebbe operare una rilegificazione.

In proposito, si ricorda, innanzitutto che la nozione di credito scolastico è stata introdotta dall’art. 5 della legge 425/1997[9]. Si tratta di un punteggio attribuito dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di corso, "ad ogni alunno che ne sia meritevole" (pertanto, non necessariamente a tutti). Esso non può superare 20 punti nell’arco del triennio e viene sommato al punteggio attribuito dalla commissione in esito all'esame conclusivo del corso di studi.

L’art. 11 del regolamento attuativo della legge (DPR 323/1998)[10] ha precisato che l’attribuzione del punteggio si basa sul profitto, sulla frequenza e sulla partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative nonché su eventuali crediti formativi, consistenti (art.12) in ogni qualificata esperienza - debitamente documentata da un’attestazione proveniente dagli enti - dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato.

Con DM 24 febbraio 2000[11] sono state indicate le tipologie di esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi; queste ultime sono acquisite, al di fuori della scuola, in  settori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

Il concetto di crediti formativi universitari (C.F.U) è stato definito dal regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 509/1999[12], che ha  disciplinato i punti cardine della recente riforma dell’ordinamento degli studi universitari dettando nuova articolazione dei corsi e dei titoli di studio[13] in conformità con standard condivisi dai Paesi dell’Unione europea e ne ha rimesso la concreta attuazione ai regolamenti didattici delle università. Il provvedimento è stato recentemente sostituito dal DM 22 ottobre 2004, n. 270[14], al quale si fa pertanto riferimento di seguito; quest’ultimo tuttavia non ha modificato la disciplina che qui interessa.

I CFU, finalizzati tra l’altro ad agevolare la mobilità internazionale degli universitari, misurano la quantità di lavoro di apprendimento richiesta allo studente, comprensiva dello studio individuale ma anche della partecipazione alle lezioni, alle esercitazioni, a tirocini e ad attività di orientamento (art. 5 del DM). A ciascun credito corrispondono di norma 25 ore di impegno complessivo[15]; il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti; per il conseguimento della laurea sono infatti necessari 180 crediti (art. 7 del DM)[16].

Si consente peraltro alle università (art. 5, comma 7) di riconoscere come crediti formativi, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Con riguardo, infine, al calendario scolastico si ricorda che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina annualmente, con propria ordinanza, il calendario delle festività e la data di inizio degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (art. 74 del D.Lgs.297/1994[17]); le Regioni, nell’ambito delle funzioni amministrative  esercitate a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 112/1998[18], fissano la data di inizio ed il calendario delle lezioni, alle quali devono essere riservati almeno 200 giorni.

L’art.5 del D.P.R. n. 275/1999 [19] rimette infine all’autonomia organizzativa delle singole istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario da effettuare in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa.

 

Impatto sui destinatari delle norme

La proposta, oltre ad incidere sugli enti organizzatori di grandi eventi sportivi, ha effetti su coloro che intendono svolgere attività di volontariato in tale settore, nonché, come già detto, sulle istituzioni scolastiche ed universitarie.

La proposta, inoltre, come esplicitato nel titolo, reca all’articolo 2 una puntuale definizione dei grandi eventi sportivi, introducendo pertanto nell’ordinamento una norma di carattere generale. Ciò sembrerebbe costituire una limitazione ad iniziative, ad esempio, di carattere regionale, le quali non si potrebbero avvalere delle disposizioni contenute nella pdl.

Si segnala in proposito che un elenco di eventi sportivi ritenuti “di particolare rilevanza per la società”, e pertanto esclusi dalle trasmissioni televisive criptate, è contenuto nella delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 8 del 9 marzo 1999. Il provvedimento cita, in particolare:

a) le Olimpiadi estive ed invernali;

b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato del mondo di calcio;

c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato europeo di calcio;

d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

e) la finale e le semifinali della Coppa dei campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

f) il Giro d'Italia;

g) il Gran premio d'Italia automobilistico di formula 1.

 

Con riferimento, inoltre, all’articolo 9 sulla partecipazione alle attività di volontariato dei dipendenti pubblici, occorrerebbe valutare l’eventuale impatto della norma sulle aspettative dei lavoratori di ottenere la retribuzione del permesso per svolgere le attività in questione, con conseguente aumento degli oneri a carico delle amministrazioni pubbliche interessate.

 

Formulazione del testo

All’articolo 4, comma 1, occorrerebbe chiarire la natura giuridica dell’ente organizzatore dei grandi eventi sportivi; sembrerebbe inoltre opportuno precisare la natura giuridica del rapporto che si determina tra il volontario e l’ente organizzazione attraverso la “adesione”.

All’articolo 5, comma 3, inoltre, occorrerebbe specificare la natura giuridica del regolamento ivi previsto nonché definire le misure di tutela che esso dovrebbe contenere; per queste ultime si potrebbe valutare l’opportunità di rinviare alla normativa vigente in materia.

 

 


 

Testo della proposta di legge

 


 

N. 5042

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

OSVALDO NAPOLI, NIGRA, MERLO, CIMA,

GIANNI MANCUSO, MORGANDO

¾

 

Disposizioni per favorire il volontariato nei grandi eventi sportivi

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 1o giugno 2004

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Onorevoli Colleghi! - A cominciare dalla legge quadro sul volontariato (legge n. 266 del 1991), alcune istanze di profonda socialità, caratteristiche delle persone che vivono nelle comunità nazionali e sopranazionali, sono state soddisfatte a livello normativo specie in funzione di protezione dei diritti fondamentali dei cittadini.

      Lo sport in generale, ma i grandi eventi sportivi in particolare, hanno un enorme potenziale formativo della personalità e facilitano lo sviluppo della cultura delle relazioni umane.

      I valori dello sport da alcuni anni hanno rappresentato il fondamento di importanti manifestazioni agonistiche aperte ai portatori di handicap, manifestazioni nel cui ambito si registra il campo di applicazione elettivo delle attività volontarie.

      La gratuità delle prestazioni nell'ambito dei grandi eventi sportivi è dunque da ammettere e da collocare in relazione alla prospettiva del volontario di perseguire una finalità che contemporaneamente realizza i valori dell'individuo e, interagendo con le altre persone impegnate nello stesso campo di relazioni umane, sviluppa sentimenti di solidarietà che non negano, ma si chiamano fuori dalla concezione mercantilistica dei rapporti economici e sociali.

      La presente proposta di legge, nell'integrare il panorama già consistente delle norme di legge e di regolamento presenti nell'ordinamento italiano, vuole conferire pieno riconoscimento ai valori connessi con lo sport e con le attività di organizzazione dei grandi eventi sportivi e promuovere, accanto al ruolo e alla funzione delle organizzazioni, la partecipazione individuale alle attività di volontariato nel campo in discussione.

      Per questa ragione, l'articolo 1 ripropone lo scenario già presente nella citata legge quadro n. 266 del 1991 integrandolo con il riconoscimento e la legittimazione del volontariato per così dire «sportivo».

      Per la medesima ragione è stato previsto l'obbligo di istituire un organismo, ovvero una divisione aziendale ben individuata, pur se non giuridicamente autonoma, che, come avviene quando le iniziative sono realizzate da organismi associativi, già riconosciuti dall'ordinamento italiano, ha il compito di condurre, sul piano organizzativo e gestionale, l'attività dei volontari.

      Per rendere effettiva la connessione fra l'attività dei volontari e la manifestazione sportiva, si è vista l'opportunità di fissare un termine massimo di operatività della collaborazione volontaria in settanta giorni. Non è stato previsto, invece, un termine per l'attività di coloro che devono predisporre e realizzare l'attività formativa dei volontari stessi, la quale esige una più tempestiva realizzazione e, perciò, non potrebbe essere collocata utilmente a ridosso delle giornate in cui si svolgono le gare.

      L'approvazione della presente proposta di legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio statale.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Finalità).

      1. La Repubblica, nel ribadire il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, sia individuale sia nelle organizzazioni, come espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo riconosciuta ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, riconosce il valore sociale e la funzione dell'associazionismo sportivo liberamente costituito nonché dei suoi molteplici atti di espressione di solidarietà e pluralismo.

      2. La presente legge ha lo scopo di favorire la promozione, la partecipazione e la collaborazione volontaria, per le finalità solidaristiche, civili, sociali, formative e culturali connesse all'organizzazione, alla realizzazione e allo svolgimento dei grandi eventi sportivi, come definiti all'articolo 2.

Art. 2.

(Grandi eventi sportivi).

      1. Sono definiti grandi eventi sportivi, ai fini della presente legge, le olimpiadi, i campionati mondiali, i campionati europei e i campionati nazionali.

Art. 3.

(Attività di volontariato).

      1. Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'associazione, l'organizzazione o l'ente di cui il volontario fa parte, ovvero prestata a livello personale individuale, esclusivamente per i fini che ispirano i grandi eventi sportivi.

 

 

 

Art. 4.

(Ente organizzatore dei volontari nei grandi eventi sportivi).

      1. Fermo restando che l'attività di volontariato può essere prestata dagli aderenti alle associazioni sportive e al volontariato organizzato e non, l'ente organizzatore dei grandi eventi sportivi, di seguito denominato «ente organizzatore», ha facoltà di raccogliere adesioni anche da persone singole.

      2. L'ente organizzatore, attraverso una sua apposita divisione organizzativa, cura, al suo interno, le adesioni e la successiva gestione e coordinamento dei volontari nell'attività di collaborazione fissata negli specifici programmi.

Art. 5.

(Piano di gestione dei volontari).

      1. L'ente organizzatore, attraverso la divisione competente istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, redige un piano per l'organizzazione e la gestione delle attività dei volontari.

      2. Il piano di cui al comma 1 contiene l'indicazione dei settori e delle attività in cui viene utilizzata l'attività dei volontari e gli elenchi delle persone che hanno aderito, con i relativi dati personali, in conformità a quanto stabilito dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il piano è inviato, altresì, con comunicazione di natura informativa, alla regione competente, ovvero alle province autonome di Trento o di Bolzano, e alla direzione regionale del lavoro territorialmente competente.

      3. Ai fini dell'utilizzazione dei volontari, l'ente organizzatore predispone uno specifico regolamento nel quale sono indicate le misure di tutela previste per i volontari medesimi.

 

Art. 6.

(Disciplina del reclutamento).

      1. L'ente organizzatore, attraverso la divisione di cui all'articolo 4, comma 2, provvede a diffondere, anche con l'ausilio dei mezzi di informazione di massa, le opportunità di collaborazione previste e le modalità di acquisizione dei curricula contenenti i requisiti necessari per essere ammessi alla partecipazione quali collaboratori volontari, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3.

      2. Tutti coloro che, venuti a conoscenza delle opportunità di cui al comma 1, intendono offrire la propria collaborazione, devono darne comunicazione alla divisione di cui all'articolo 4, comma 2, con le modalità dalla stessa predisposte ai fini della raccolta dei dati e della loro utilizzazione.

Art. 7.

(Limiti temporali).

      1. L'attività di volontariato di cui alla presente legge non può avere una durata superiore a quella prevista per lo svolgimento del relativo grande evento sportivo.

      2. Compatibilmente con la tipologia del grande evento sportivo e con la specifica attività nella quale il volontario è impegnato, possono essere altresì previsti periodi di formazione, nonché attività prodromiche o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.

      3. In ogni caso, l'attività del volontario ai fini della organizzazione e della realizzazione del grande evento sportivo non può avere durata superiore a settanta giorni consecutivi o non consecutivi, da intendere non comprensivi delle eventuali attività formative o prodromiche previste dal comma 2.

 

Art. 8.

(Assicurazione e rimborsi).

      1. L'ente organizzatore provvede a garantire a tutti coloro che prestano attività volontaria la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

      2. L'ente organizzatore provvede a rimborsare ai volontari solo le spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata e limitatamente alla durata dell'evento, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 3.

 

Art. 9.

(Partecipazione alle attività di volontariato dei dipendenti degli enti pubblici).

      1. Le amministrazioni pubbliche agevolano la partecipazione dei propri dipendenti alle attività di volontariato disciplinate dalla presente legge limitatamente alla durata del grande evento sportivo.

      2. Limitatamente alla durata del grande evento sportivo, l'assenza del volontario dal posto di lavoro, preventivamente richiesta al datore di lavoro pubblico e debitamente autorizzata, con l'indicazione dell'esatto periodo di impiego del volontario, è considerata permesso retribuito in aggiunta al monte ore previsto dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

      3. L'ente organizzatore certifica al datore di lavoro l'avvenuta partecipazione del lavoratore alle attività di volontariato con l'indicazione del periodo di attività effettivamente prestato.

Art. 10.

(Crediti formativi).

      1. Il sistema scolastico, le università degli studi e le organizzazioni datoriali possono riconoscere crediti per le attività di volontariato prestate nei grandi eventi sportivi ai sensi della presente legge.

      2. Il sistema scolastico e le università degli studi, durante lo svolgimento del grande evento sportivo, possono agevolare l'attività di volontariato anche attraverso la modifica del calendario scolastico ovvero tramite il legittimo riconoscimento dell'assenza dello studente ai fini della relativa giustificazione

 


SIWEB

Documentazione parlamentare


 

N. 5388

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

¾

 

Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 29 ottobre 2004

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SEZIONE 5

 

ISTRUZIONE‚ GIOVENTÙ, SPORT

E FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

 

ARTICOLO III-282

 

(omissis)

 

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione‚ come pure le diversità culturali e linguistiche.

L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.

L'azione dell'Unione è intesa:

a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione‚ in particolare mediante l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;

b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti‚ promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;

c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;

d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;

e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;

f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;

g) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi.

2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.

3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:

a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;

b) il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.

 

(omissis)

 

 




[1]     Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge-quadro sul volontariato.

[2]     D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

[3]     Si ricorda che l’articolo 17 della citata legge 266/1991 ha previsto il diritto dei lavoratori aderenti ad organizzazioni di volontariato di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro, compatibilmente con l’organizzazione aziendale. Il comma 2 del citato articolo, che ha aggiunto un comma all’articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (vedi ora art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) ha esteso tale facoltà ai dipendenti pubblici, stabilendo che le pubbliche amministrazioni individuino criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale impegnato in attività di volontariato, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro.

[4]     Vedi documentazione tratta dal sito www.torino2006.org allegata al presente dossier.

[5]     Articolo 2 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, recante Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137

[6]     Si ricorda, inoltre, che in occasione dei Campionati europei di calcio 2004 a Lisbona i volontari sono stati reclutati nell’ambito del “Servizio Volontario Europeo”. (SVE) Si tratta di un progetto della Commissione Europea che consente a giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni di trascorrere periodi più o meno lunghi all’estero impegnandosi in progetti di volontariato. Generalmente il SVE è di lunga durata, ovvero tra i sei e i dodici mesi: solo in casi eccezionali, come l’organizzazione di eventi europei, il periodo di permanenza all’estero è di breve durata. I costi di viaggio e l’assicurazione sono anticipati e completamente rimborsati grazie al finanziamento del programma comunitario Gioventù.

[7]     Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi; in precedenza la disciplina era stata recata dal DM 10 febbraio 1999. Il DM è stato emanato ai sensi dell’art.132 del DPR 323/1998.

[8]     Il disegno di legge di ratifica del Trattato è attualmente all’esame della Camera dei deputati (AC 5388 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004)

[9]     L. 10 dicembre 1997 n. 425 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione sec ndaria superiore.

[10]    D.P.R. 23 luglio1998 n. 323 Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425

[11]    Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi; in precedenza la disciplina era stata recata dal DM 10 febbraio 1999. Il DM è stato emanato ai sensi dell’art.132 del DPR 323/1998.

[12]    D.M. 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”.

[13]    Laurea di durata triennale; laurea specialistica (ora magistrale) - da conseguirsi in ulteriori due anni; diplomi di specializzazione (conseguibili solo nei settori individuati da leggi o da direttive comunitarie); diplomi di dottorato di ricerca; master di primo e di secondo livello in esito a corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente.

[14]    Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

[15]    Ai sensi del DM 509, sostituito da quello in commento, ad un credito corrispondono 25 ore “di lavoro” anziché di “impegno complessivo”.

[16]    Tale corrispondenza è stata adottata nei decreti ministeriali che hanno definito le classi delle  lauree e delle lauree specialistiche, ora magistrali (DM  4 agosto 2000 e Dm28 novembre 2000).

[17]    D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[18]    Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[19]    D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.