XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Grandi eventi sportivi e volontariato - A.C. 5042 - | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 679 | ||
Data: | 24/11/04 | ||
Abstract: | Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; Testo della proposta di legge; Normativa di riferimento; Articoli della nuova Costituzione europea; ed infine documentazione tratta da Internet sull'utilizzo dei volontari nei giochi olimpici di Torino 2006 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Grandi eventi sportivi e volontariato A.C. 5042 |
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n. 679 |
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24 novembre 2004 |
Camera dei deputati
Dipartimento
Cultura
SIWEB
I dossier del Servizio
studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività
degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina
ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini
non consentiti dalla legge.
File: CU0304.doc
INDICE
Elementi per
l’istruttoria legislativa
§
Necessità dell’intervento
con legge
§
Rispetto delle competenze
legislative costituzionalmente definite
§
Incidenza
sull’ordinamento giuridico
§
Impatto sui destinatari
delle norme
Normativa di riferimento
§
Cost. 27 dicembre 1947 Costituzione della
Repubblica italiana (art. 117)
§
L. 11 agosto 1991, n. 266 Legge-quadro sul volontariato
§
D.Lgs. 16-4-1994 n. 297 Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado (art. 74)
§
D.Lgs. 23-7-1999 n. 242 Riordino del Comitato
olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15
marzo 1997, n. 59. (art. 2)
§
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 Regolamento
recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre
1997, n. 425 (artt. 11 e 12)
§
L. 10 dicembre 1997, n. 425 Disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (art. 5)
§
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15
marzo 1997, n. 59 (art. 5)
§
Ministro della pubblica istruzione D.M. 24
febbraio 2000 Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a
crediti formativi.
§
D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche. (art. 7)
§
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati
personali. (si omette il testo)
§
Ministro dell'istruzione dell'università e della
ricerca D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre
1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
Numero del progetto di legge |
5042 |
Titolo |
Disposizioni per
favorire il volontariato nei grandi eventi sportivi" |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Sport |
Iter al Senato |
NO |
Numero di articoli |
10 |
Date |
|
§
presentazione alla Camera |
1° giugno 2004 |
§
annuncio |
14 Giugno 2004 |
§
assegnazione |
29 giugno 2004 |
Commissione competente |
VII |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, V, XI, XII e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La p.d.l. in esame
reca norme volte a disciplinare la partecipazione volontaria allo svolgimento
di grandi eventi sportivi. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa,
la proposta “vuole conferire pieno riconoscimento ai valori connessi con lo
sport e con le attività di organizzazione dei grandi eventi sportivi” e
“promuovere la partecipazione individuale alle attività di volontariato nel
campo in discussione”.
La proposta consta di 10 articoli.
L’articolo 1, dopo aver richiamato i principi sul volontariato contenuti nella legge quadro[1], riconosce analogo valore sociale all’associazionismo sportivo liberamente costituito.
La legge quadro sul volontariato,
finalizzata a stabilire le norme di garanzia principali, uniformi su tutto il
territorio, per le organizzazioni di volontariato, per le istituzioni pubbliche
che entrino in rapporto con esse, e per gli utenti, riconosce all’articolo 1 il valore sociale del volontariato e
stabilisce i principi ed i criteri generali cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare in concreto i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato. L’attività di volontariato (articolo 2) è quella
prestata in maniera personale, spontanea e gratuita, esclusivamente per fini
di solidarietà; la qualità di
volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato; al singolo
volontario, di conseguenza, può essere corrisposto solo il rimborso delle spese sostenute nella sua attività, entro limiti
stabiliti dalla sua associazione. L’organizzazione di volontariato, definita
(articolo 3) come un organismo liberamente costituito per svolgere le attività
di volontariato, opera avvalendosi in modo prevalente di prestazioni volontarie
e gratuite dei suoi membri. Gli aderenti alla organizzazione devono essere assicurati contro gli infortuni e per
la responsabilità civile verso
terzi, anche tramite meccanismi assicurativi semplificati (articolo 4).
L’articolo 5 detta norme in merito alle risorse
economiche delle quali le organizzazioni di volontariato possono avvalersi;
l’intenzione del legislatore è stata quella di collegare il più possibile
l’attribuzione di denaro pubblico allo svolgimento dei compiti concretamente
assunti dalle organizzazioni. Di particolare rilievo, infine, all’articolo 12,
l’istituzione dell’Osservatorio
nazionale per il volontariato, che ha, fra gli altri, il compito di censire
le organizzazioni esistenti sul territorio, diffondere la conoscenza delle
attività da esse svolte, approvare progetti sperimentali elaborati da
organizzazioni di volontariato per fronteggiare emergenze sociali, pubblicare
un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione
della normativa nazionale e regionale, promuovere, ogni tre anni, una
Conferenza nazionale del volontariato.
Il comma 2
dell’articolo 1 definisce la finalità
della legge, che consiste nel favorire la partecipazione volontaria
all’organizzazione, realizzazione e svolgimento dei grandi eventi sportivi.
L’articolo 2 reca la definizione
di grandi eventi sportivi, che
comprende le olimpiadi, i campionati mondiali, i campionati europei ed i
campionati nazionali.
L’articolo 3 qualifica come attività di volontariato quella
prestata tramite un’organizzazione o a livello personale, purché per i fini che
ispirano i grandi eventi sportivi.
Il successivo articolo 4 reca le modalità attraverso cui l’ente
organizzatore di un grande evento sportivo cura il coordinamento dei
volontari. A tal fine è prevista la costituzione di una apposita divisione organizzativa, la quale, ai
sensi dell’articolo 5, redige un “piano di gestione dei volontari”,
contenente l’indicazione dei settori di attività e gli elenchi dei volontari,
secondo quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali[2]. Il piano è inviato alle regioni ovvero alle
province autonome competenti nonché alla direzione regionale del lavoro
territorialmente competente. Il comma 3 stabilisce, infine, che l’ente
predisponga un regolamento con le
misure di tutela previste per i volontari.
Secondo quanto
previsto dall’articolo 6, l’ente
provvede alla diffusione delle opportunità di collaborazione e dei requisiti
necessari per aderire al progetto; le offerte di partecipazione devono essere
inviate alla divisione organizzativa citata.
L’articolo 7 detta alcune limitazioni
in ordine alla durata delle prestazioni, che non può superare complessivamente
i settanta giorni consecutivi o non
consecutivi, da intendersi non comprensivi di eventuali attività formative.
Ai volontari sono
garantiti, ai sensi dell’articolo 8,
la copertura assicurativa contro gli
infortuni e la responsabilità civile verso terzi nonché un rimborso spese, le cui modalità sono stabilite dal regolamento di
cui all’articolo 5.
L’articolo 9 prevede che le pubbliche amministrazioni agevolino le
attività di volontariato attraverso la concessione, limitatamente alla durata
dell’evento, di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto al monte ore
stabilito dal relativo contratto collettivo. E’ inoltre prevista una certificazione della partecipazione del
lavoratore da parte dell’ente[3].
L’articolo 10, infine, consente alle scuole ed alle università di
riconoscere crediti per le attività
di volontariato in questione. Il comma 2 prevede inoltre l’eventuale modifica del calendario scolastico
ovvero la giustificazione dell’assenza dello studente.
La pdl è corredata della relazione illustrativa.
La pdl in esame
contiene alcune disposizioni che non sembrerebbero necessitare un intervento
con legge dello stato. Alcune delle norme che si intende introdurre sono già
previste dalla legge quadro sul volontariato e potrebbero agevolmente essere
applicate al settore specifico dello sport senza ulteriori interventi
normativi.
In proposito si segnala che
il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha da molti anni adottato la prassi di utilizzare volontari
nell’organizzazione dei giochi olimpici, principalmente
con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nell’evento sportivo e di trasmettere
all’intera cittadinanza i valori olimpici. Sulla base di tale orientamento, il
Comitato organizzatore dei giochi olimpici invernali Torino 2006 ha avviato un
programma che prevede il reclutamento di migliaia di volontari per attività che
vanno dall’accoglienza al trasporto degli atleti e dei giornalisti, ai
servizi alla stampa e alla “famiglia olimpica”[4].Con riferimento all’organizzazione di grandi eventi
sportivi, occorre inoltre valutare che un intervento in tale settore dovrebbe
tener conto dell’autonomia del CONI che, ai sensi della normativa vigente[5], svolge le
proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato
Olimpico Internazionale (CIO)[6].
Altre norme, quali ad esempio la previsione di permessi retribuiti sul lavoro, sono demandate alla contrattazione e dovrebbero essere definite in quella sede.
Infine, le disposizioni
relative alla attribuzione di crediti ed al calendario scolastico sono rimesse
all’autonomia scolastica e universitaria; con riguardo alla scuola in
particolare è già esplicitamente prevista la possibilità di acquisire crediti
formativi tramite attività di volontariato (DM 24 febbraio 2000[7] vedi infra).
In proposito,
si ricorda che la legge quadro sul volontariato, ha previsto, all’articolo 1, i principi ed i criteri
generali cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel
disciplinare in concreto i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni di volontariato e ha quindi demandato alle regioni una serie di
competenze: la disciplina dei registri delle organizzazioni di volontariato
(art. 6), la possibilità di stipulare convenzioni con tali organizzazioni (art.
7), la disciplina delle modalità di svolgimento delle prestazioni e delle
attività di formazione per i volontari nonché la definizione delle forme di
finanziamento e di controllo (art. 10), la gestione di fondi speciali per
l’istituzione di centri di servizio (art. 15).
Con riferimento all’articolo 9 sulla
partecipazione alle attività di volontariato dei dipendenti pubblici ed
all’articolo 10 sul riconoscimento di crediti formativi, la pdl è inoltre
riconducibile, rispettivamente, alle materie “organizzazione e amministrazione dello stato” e “norme generali sull’istruzione”,
entrambe rimesse alla competenza
esclusiva dello Stato.
Con riferimento al settore istruzione, gioventù, sport e formazione
professionale, si ricorda che il Trattato che adotta una Costituzione per
l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004[8] ed ora in fase di ratifica, prevede che l’Unione in tale settore
abbia competenza
per svolgere azioni intese a sostenere,
coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia
sostituirsi alla loro competenza. Gli atti giuridicamente vincolanti adottati
dall'Unione in tale ambito non possono comportare un'armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Nell’ambito del
citato settore, la principale innovazione riguarda l’introduzione, all’articolo III-282 del Trattato, di
una norma di sostegno allo
sport, i cui profili europei sono
promossi dall’Unione tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture
fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa. In tal
senso l'azione dell'Unione promuove l'imparzialità nelle competizioni sportive
e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e protegge
l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani.
L’articolo 10 della
pdl in commento andrebbe valutato in relazione alla sfera di autonomia che
l’ordinamento vigente riserva alla scuola ed all’università, nella misura in
cui prevede l’attribuzione di crediti
per le attività di volontariato nonché la modifica del calendario scolastico, anche
se la disposizione non ha un carattere impositivo ma fa riferimento ad una mera
facoltà delle istituzioni scolastiche e universitarie.
Si osserva inoltre che
la disciplina dei crediti scolastici ed universitari e la determinazione del
calendario scolastico sono attualmente contenute in norme di carattere
secondario; per tale profilo, pertanto, l’art. 10 della pdl sembrerebbe operare
una rilegificazione.
In proposito, si ricorda, innanzitutto che la nozione
di credito scolastico è stata
introdotta dall’art. 5 della legge 425/1997[9]. Si tratta di
un punteggio attribuito dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di
ciascuno degli ultimi tre anni di corso, "ad ogni alunno che ne sia
meritevole" (pertanto, non necessariamente a tutti). Esso non può superare
20 punti nell’arco del triennio e viene sommato al punteggio attribuito dalla
commissione in esito all'esame conclusivo del corso di studi.
L’art. 11 del regolamento attuativo della legge (DPR
323/1998)[10] ha precisato
che l’attribuzione del punteggio si basa sul profitto, sulla frequenza e sulla
partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed
integrative nonché su eventuali crediti
formativi, consistenti (art.12) in ogni qualificata esperienza -
debitamente documentata da un’attestazione
proveniente dagli enti - dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo
di corso cui si riferisce l'esame di Stato.
Con DM 24 febbraio 2000[11] sono state
indicate le tipologie di esperienze che danno luogo all'acquisizione dei
crediti formativi; queste ultime sono acquisite, al di fuori della scuola, in
settori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla
formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
Il concetto di crediti
formativi universitari (C.F.U) è stato definito dal regolamento
sull’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 509/1999[12], che ha disciplinato i punti cardine della recente
riforma dell’ordinamento degli studi universitari dettando nuova articolazione
dei corsi e dei titoli di studio[13] in conformità
con standard condivisi dai Paesi
dell’Unione europea e ne ha rimesso la concreta attuazione ai regolamenti
didattici delle università. Il provvedimento è stato recentemente sostituito
dal DM 22 ottobre 2004, n. 270[14], al quale si fa
pertanto riferimento di seguito; quest’ultimo tuttavia non ha modificato la
disciplina che qui interessa.
I CFU, finalizzati tra l’altro ad agevolare la
mobilità internazionale degli universitari, misurano la quantità di lavoro di
apprendimento richiesta allo studente, comprensiva dello studio individuale
ma anche della partecipazione alle lezioni, alle esercitazioni, a tirocini e ad
attività di orientamento (art. 5 del DM). A ciascun credito corrispondono di norma 25 ore di impegno complessivo[15]; il lavoro di un anno corrisponde
convenzionalmente a 60 crediti; per
il conseguimento della laurea sono infatti necessari 180 crediti (art. 7 del
DM)[16].
Si consente peraltro alle università (art. 5, comma 7)
di riconoscere come crediti formativi, secondo criteri predeterminati, le
conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente
in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di
livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università
abbia concorso.
Con riguardo, infine, al calendario scolastico si ricorda che il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca determina annualmente, con propria ordinanza,
il calendario delle festività e la data di inizio degli esami conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore (art. 74 del D.Lgs.297/1994[17]); le Regioni,
nell’ambito delle funzioni amministrative
esercitate a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n.
112/1998[18], fissano la
data di inizio ed il calendario delle lezioni, alle quali devono essere
riservati almeno 200 giorni.
L’art.5 del D.P.R. n. 275/1999 [19] rimette infine
all’autonomia organizzativa delle singole istituzioni scolastiche gli
adattamenti del calendario da effettuare in relazione alle esigenze derivanti
dal Piano dell'offerta formativa.
La proposta, oltre ad
incidere sugli enti organizzatori di grandi eventi sportivi, ha effetti su
coloro che intendono svolgere attività di volontariato in tale settore, nonché,
come già detto, sulle istituzioni scolastiche ed universitarie.
La proposta, inoltre,
come esplicitato nel titolo, reca all’articolo 2 una puntuale definizione dei
grandi eventi sportivi, introducendo pertanto nell’ordinamento una norma di
carattere generale. Ciò sembrerebbe costituire una limitazione ad iniziative, ad esempio,
di carattere regionale, le quali non si potrebbero avvalere delle disposizioni
contenute nella pdl.
Si segnala in proposito che un elenco di eventi
sportivi ritenuti “di particolare rilevanza per la società”, e pertanto esclusi
dalle trasmissioni televisive criptate, è contenuto nella delibera dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni n. 8 del 9 marzo 1999. Il provvedimento
cita, in particolare:
a)
le Olimpiadi estive ed invernali;
b) la finale e tutte le partite della
nazionale italiana nel Campionato del mondo di calcio;
c) la finale e tutte le partite della
nazionale italiana nel Campionato europeo di calcio;
d) tutte le partite della nazionale
italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
e) la finale e le semifinali della
Coppa dei campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre
italiane;
f) il Giro d'Italia;
g)
il Gran premio d'Italia automobilistico di formula 1.
Con riferimento,
inoltre, all’articolo 9 sulla partecipazione alle attività di volontariato dei
dipendenti pubblici, occorrerebbe valutare l’eventuale impatto della norma
sulle aspettative dei lavoratori di ottenere la retribuzione del permesso per
svolgere le attività in questione, con conseguente aumento degli oneri a carico
delle amministrazioni pubbliche interessate.
All’articolo 4, comma 1, occorrerebbe chiarire la natura giuridica dell’ente organizzatore dei grandi eventi sportivi; sembrerebbe inoltre opportuno precisare la natura giuridica del rapporto che si determina tra il volontario e l’ente organizzazione attraverso la “adesione”.
All’articolo 5, comma 3, inoltre, occorrerebbe specificare la natura giuridica del regolamento ivi previsto nonché definire le misure di tutela che esso dovrebbe contenere; per queste ultime si potrebbe valutare l’opportunità di rinviare alla normativa vigente in materia.
N. 5042
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
|
PROPOSTA DI LEGGE |
|
d’iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI, NIGRA, MERLO, CIMA, GIANNI MANCUSO, MORGANDO ¾ |
|
Disposizioni per
favorire il volontariato nei grandi eventi sportivi |
|
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Presentata il 1o giugno 2004
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Colleghi! - A cominciare dalla legge
quadro sul volontariato (legge n. 266 del 1991), alcune istanze di profonda
socialità, caratteristiche delle persone che vivono nelle comunità nazionali e
sopranazionali, sono state soddisfatte a livello normativo specie in funzione
di protezione dei diritti fondamentali dei cittadini.
Lo sport in
generale, ma i grandi eventi sportivi in particolare, hanno un enorme
potenziale formativo della personalità e facilitano lo sviluppo della cultura
delle relazioni umane.
I valori dello
sport da alcuni anni hanno rappresentato il fondamento di importanti
manifestazioni agonistiche aperte ai portatori di handicap, manifestazioni nel
cui ambito si registra il campo di applicazione elettivo delle attività
volontarie.
La gratuità delle
prestazioni nell'ambito dei grandi eventi sportivi è dunque da ammettere e da
collocare in relazione alla prospettiva del volontario di perseguire una
finalità che contemporaneamente realizza i valori dell'individuo e, interagendo
con le altre persone impegnate nello stesso campo di relazioni umane, sviluppa
sentimenti di solidarietà che non negano, ma si chiamano fuori dalla concezione
mercantilistica dei rapporti economici e sociali.
La presente
proposta di legge, nell'integrare il panorama già consistente delle norme di
legge e di regolamento presenti nell'ordinamento italiano, vuole conferire
pieno riconoscimento ai valori connessi con lo sport e con le attività di
organizzazione dei grandi eventi sportivi e promuovere, accanto al ruolo e alla
funzione delle organizzazioni, la partecipazione individuale alle attività di
volontariato nel campo in discussione.
Per questa
ragione, l'articolo 1 ripropone lo scenario già presente nella citata legge
quadro n. 266 del 1991 integrandolo con il riconoscimento e la legittimazione
del volontariato per così dire «sportivo».
Per la
medesima ragione è stato previsto l'obbligo di istituire un organismo, ovvero
una divisione aziendale ben individuata, pur se non giuridicamente autonoma,
che, come avviene quando le iniziative sono realizzate da organismi
associativi, già riconosciuti dall'ordinamento italiano, ha il compito di
condurre, sul piano organizzativo e gestionale, l'attività dei volontari.
Per rendere
effettiva la connessione fra l'attività dei volontari e la manifestazione
sportiva, si è vista l'opportunità di fissare un termine massimo di operatività
della collaborazione volontaria in settanta giorni. Non è stato previsto,
invece, un termine per l'attività di coloro che devono predisporre e realizzare
l'attività formativa dei volontari stessi, la quale esige una più tempestiva
realizzazione e, perciò, non potrebbe essere collocata utilmente a ridosso
delle giornate in cui si svolgono le gare.
L'approvazione
della presente proposta di legge non comporta oneri finanziari a carico del
bilancio statale.
proposta di legge ¾¾¾ |
Art. 1. (Finalità). 1. La
Repubblica, nel ribadire il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato, sia individuale sia nelle organizzazioni, come espressione di
partecipazione, di solidarietà e di pluralismo riconosciuta ai sensi della
legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, riconosce il valore
sociale e la funzione dell'associazionismo sportivo liberamente costituito
nonché dei suoi molteplici atti di espressione di solidarietà e pluralismo. 2. La
presente legge ha lo scopo di favorire la promozione, la partecipazione e la
collaborazione volontaria, per le finalità solidaristiche, civili, sociali,
formative e culturali connesse all'organizzazione, alla realizzazione e allo
svolgimento dei grandi eventi sportivi, come definiti all'articolo 2. Art. 2. (Grandi eventi sportivi). 1. Sono
definiti grandi eventi sportivi, ai fini della presente legge, le olimpiadi,
i campionati mondiali, i campionati europei e i campionati nazionali. Art. 3. (Attività di volontariato). 1.
Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, tramite l'associazione, l'organizzazione o l'ente di
cui il volontario fa parte, ovvero prestata a livello personale individuale,
esclusivamente per i fini che ispirano i grandi eventi sportivi. Art. 4. (Ente organizzatore dei volontari nei grandi eventi sportivi). 1. Fermo
restando che l'attività di volontariato può essere prestata dagli aderenti
alle associazioni sportive e al volontariato organizzato e non, l'ente
organizzatore dei grandi eventi sportivi, di seguito denominato «ente
organizzatore», ha facoltà di raccogliere adesioni anche da persone singole. 2. L'ente
organizzatore, attraverso una sua apposita divisione organizzativa, cura, al
suo interno, le adesioni e la successiva gestione e coordinamento dei
volontari nell'attività di collaborazione fissata negli specifici programmi. Art. 5. (Piano di gestione dei volontari). 1.
L'ente organizzatore, attraverso la divisione competente istituita ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, redige un piano per l'organizzazione e la gestione
delle attività dei volontari. 2.
Il piano di cui al comma 1 contiene l'indicazione dei settori e delle
attività in cui viene utilizzata l'attività dei volontari e gli elenchi delle
persone che hanno aderito, con i relativi dati personali, in conformità a
quanto stabilito dal codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il piano è inviato,
altresì, con comunicazione di natura informativa, alla regione competente,
ovvero alle province autonome di Trento o di Bolzano, e alla direzione
regionale del lavoro territorialmente competente. 3.
Ai fini dell'utilizzazione dei volontari, l'ente organizzatore predispone uno
specifico regolamento nel quale sono indicate le misure di tutela previste
per i volontari medesimi. Art. 6. (Disciplina del reclutamento). 1. L'ente
organizzatore, attraverso la divisione di cui all'articolo 4, comma 2,
provvede a diffondere, anche con l'ausilio dei mezzi di informazione di
massa, le opportunità di collaborazione previste e le modalità di
acquisizione dei curricula contenenti i requisiti necessari per essere
ammessi alla partecipazione quali collaboratori volontari, nel rispetto di
quanto stabilito dall'articolo 3. 2. Tutti
coloro che, venuti a conoscenza delle opportunità di cui al comma 1,
intendono offrire la propria collaborazione, devono darne comunicazione alla
divisione di cui all'articolo 4, comma 2, con le modalità dalla stessa
predisposte ai fini della raccolta dei dati e della loro utilizzazione. Art. 7. (Limiti temporali). 1.
L'attività di volontariato di cui alla presente legge non può avere una
durata superiore a quella prevista per lo svolgimento del relativo grande
evento sportivo. 2.
Compatibilmente con la tipologia del grande evento sportivo e con la specifica
attività nella quale il volontario è impegnato, possono essere altresì
previsti periodi di formazione, nonché attività prodromiche o successive allo
svolgimento della manifestazione sportiva. 3. In ogni
caso, l'attività del volontario ai fini della organizzazione e della
realizzazione del grande evento sportivo non può avere durata superiore a
settanta giorni consecutivi o non consecutivi, da intendere non comprensivi
delle eventuali attività formative o prodromiche previste dal comma 2. Art. 8. (Assicurazione e rimborsi). 1.
L'ente organizzatore provvede a garantire a tutti coloro che prestano
attività volontaria la copertura assicurativa contro gli infortuni e la
responsabilità civile verso terzi. 2.
L'ente organizzatore provvede a rimborsare ai volontari solo le spese
preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività
prestata e limitatamente alla durata dell'evento, ai sensi di quanto
stabilito dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 3. Art. 9. (Partecipazione alle attività di volontariato dei dipendenti degli
enti pubblici). 1. Le
amministrazioni pubbliche agevolano la partecipazione dei propri dipendenti
alle attività di volontariato disciplinate dalla presente legge limitatamente
alla durata del grande evento sportivo. 2.
Limitatamente alla durata del grande evento sportivo, l'assenza del
volontario dal posto di lavoro, preventivamente richiesta al datore di lavoro
pubblico e debitamente autorizzata, con l'indicazione dell'esatto periodo di
impiego del volontario, è considerata permesso retribuito in aggiunta al
monte ore previsto dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. L'ente
organizzatore certifica al datore di lavoro l'avvenuta partecipazione del
lavoratore alle attività di volontariato con l'indicazione del periodo di
attività effettivamente prestato. Art. 10. (Crediti formativi). 1. Il
sistema scolastico, le università degli studi e le organizzazioni datoriali
possono riconoscere crediti per le attività di volontariato prestate nei
grandi eventi sportivi ai sensi della presente legge. 2. Il
sistema scolastico e le università degli studi, durante lo svolgimento del
grande evento sportivo, possono agevolare l'attività di volontariato anche
attraverso la modifica del calendario scolastico ovvero tramite il legittimo
riconoscimento dell'assenza dello studente ai fini della relativa
giustificazione |
Documentazione parlamentare
N. 5388
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI) E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 |
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¾¾¾¾¾¾¾¾
Presentata il 29
ottobre 2004
¾¾¾¾¾¾¾¾
SEZIONE 5
ISTRUZIONE‚ GIOVENTÙ, SPORT
E FORMAZIONE PROFESSIONALE
ARTICOLO III-282
(omissis)
1.
L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la
cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ sostenendone e completandone
l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto
riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di
istruzione‚ come pure le diversità culturali e linguistiche.
L'Unione
contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto
delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua
funzione sociale e educativa.
L'azione
dell'Unione è intesa:
a)
a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione‚ in particolare mediante
l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
b)
a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti‚ promuovendo tra
l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
c)
a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
d)
a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei
sistemi di istruzione degli Stati membri;
e)
a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività
socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita
democratica dell'Europa;
f)
a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;
g)
a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e
l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi
responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli
sportivi, in particolare dei giovani sportivi.
2.
L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport,
in particolare con il Consiglio d'Europa.
3.
Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente
articolo:
a)
la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato
delle regioni e del Comitato economico e sociale;
b)
il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.
(omissis)
[1] Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge-quadro
sul volontariato.
[2] D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia
di protezione dei dati personali.
[3] Si ricorda che l’articolo 17 della citata legge 266/1991 ha previsto il diritto dei lavoratori aderenti ad organizzazioni di volontariato di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro, compatibilmente con l’organizzazione aziendale. Il comma 2 del citato articolo, che ha aggiunto un comma all’articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (vedi ora art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) ha esteso tale facoltà ai dipendenti pubblici, stabilendo che le pubbliche amministrazioni individuino criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale impegnato in attività di volontariato, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro.
[4] Vedi documentazione tratta dal sito www.torino2006.org allegata al presente dossier.
[5] Articolo 2
del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, Riordino
del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004,
n. 15, recante Modifiche ed integrazioni
al D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico
nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n.
137
[6]
Si ricorda, inoltre, che in occasione dei
Campionati europei di calcio 2004 a Lisbona i volontari sono stati reclutati nell’ambito del “Servizio Volontario Europeo”. (SVE) Si tratta di un progetto della
Commissione Europea che consente
a giovani di età compresa tra i 18 e 25
anni di trascorrere periodi più o meno lunghi all’estero impegnandosi in
progetti di volontariato. Generalmente il SVE è di lunga durata, ovvero tra i sei e i dodici mesi: solo in
casi eccezionali, come l’organizzazione di eventi europei, il periodo di
permanenza all’estero è di breve durata. I costi di viaggio e l’assicurazione
sono anticipati e completamente rimborsati grazie al finanziamento del
programma comunitario Gioventù.
[7] Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi; in precedenza la disciplina era stata recata dal DM 10 febbraio 1999. Il DM è stato emanato ai sensi dell’art.132 del DPR 323/1998.
[8]
Il disegno di legge di ratifica del
Trattato è attualmente all’esame della Camera dei deputati (AC 5388 Ratifica ed esecuzione
del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi,
con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004)
[9]
L. 10 dicembre 1997 n. 425 Disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione sec ndaria superiore.
[10]
D.P.R. 23 luglio1998 n. 323 Regolamento recante disciplina degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a
norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425
[11] Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi; in precedenza la disciplina era stata recata dal DM 10 febbraio 1999. Il DM è stato emanato ai sensi dell’art.132 del DPR 323/1998.
[12]
D.M. 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei”.
[13]
Laurea di durata triennale; laurea
specialistica (ora magistrale) - da conseguirsi in ulteriori due anni; diplomi
di specializzazione (conseguibili solo nei settori individuati da leggi o da
direttive comunitarie); diplomi di dottorato di ricerca; master di primo e di
secondo livello in esito a corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente.
[14]
Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
[15] Ai sensi del DM 509, sostituito da quello in commento, ad un credito corrispondono 25 ore “di lavoro” anziché di “impegno complessivo”.
[16] Tale corrispondenza è stata adottata nei decreti ministeriali che hanno definito le classi delle lauree e delle lauree specialistiche, ora magistrali (DM 4 agosto 2000 e Dm28 novembre 2000).
[17] D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
[18]
Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[19]
D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15
marzo 1997, n. 59.